Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 1323
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Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2024, N. 160
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: « dell'INAIL » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) »;
al comma 3, capoverso 863, primo periodo, dopo le parole: « nel proprio sito » è inserita la seguente: « internet »;
al comma 4, capoverso 8, le parole: « dalla Procura della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « dall'autorità giudiziaria »;
al comma 6, dopo le parole: « sono elaborati ai sensi » sono inserite le seguenti: « dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e »;
al comma 7, le parole: « , nonché sono stabilite » sono sostituite dalle seguenti: « e sono stabiliti »;
al comma 10, le parole: « commi da 5 a 9 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 5 a 8 » e le parole: « Misura 5 » sono sostituite dalle seguenti: « Missione 5 »;
al comma 11, capoverso 1-ter, le parole: « l'accessibilità » sono sostituite dalle seguenti: « la possibilità di accesso »;
alla rubrica, le parole: « di contrasto al lavoro sommerso » sono sostituite dalle seguenti: « per il contrasto del lavoro sommerso ».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: « della prestazioni erogata » sono sostituite dalle seguenti: « della prestazione erogata », le parole: « di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 », le parole: « tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario » sono sostituite dalle seguenti: « tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e dal codice ATECO 25.62.00 » e le parole: « corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025 »;
al comma 2, le parole: « a normativa vigente » sono sostituite dalle seguenti: « dalla normativa vigente »;
al comma 3, quarto periodo, le parole: « art. 7, comma 5 bis » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 7, comma 5-bis »;
al comma 4, primo periodo, le parole: « nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti di spesa di 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025 » e le parole: « del predetto limite di spesa » sono sostituite dalle seguenti: « dei predetti limiti di spesa »;
al comma 7, le parole: « 64,6 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025, »;
alla rubrica, le parole: « settore moda » sono sostituite dalle seguenti: « settore della moda ».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: « ivi incluso il rifinanziamento della misura » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compreso il rifinanziamento degli interventi ».
All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « personale docente » sono inserite le seguenti: « delle università », le parole: « dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 » e le parole: « legge 30 dicembre 2010, n. 240 » sono sostituite dalle seguenti: « medesima legge n. 240 del 2010 »;
al comma 2, dopo le parole: « organico dei docenti » è inserita la seguente: « universitari »;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: “nove anni” sono sostituite dalle seguenti: “dodici anni” ».
All'articolo 6:
al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, le parole: « del target » sono sostituite dalle seguenti: « dell'obiettivo » e le parole: « ivi incluso » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compresi »;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. All'articolo 1-quater, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari”.
1-ter. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, l'articolo 1-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato »;
alla rubrica, le parole: « del target M4C1-30 » sono sostituite dalle seguenti: « degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30 ».
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: « Campus del Politecnico » sono inserite le seguenti: « di Milano denominato » e le parole: « a Bovisa Milano » sono sostituite dalle seguenti: « , situato nel quartiere della Bovisa del comune di Milano ».
All'articolo 8:
al comma 1, lettera a), le parole: « attivati all'estero, » sono sostituite dalle seguenti: « attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni, »;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: « ITS Academy » sono sostituite dalle seguenti: « Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, », le parole: « è autorizzata » sono sostituite dalle seguenti: « sono autorizzate » e le parole: « della offerta formativa di cui al presente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « dell'offerta formativa connessa ai processi di cui al presente periodo »;
al secondo periodo, le parole: « dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge 3 agosto 2007, n. 123, » sono sostituite dalle seguenti: « delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della medesima legge n. 123 del 2007 » e dopo le parole: « 1 milione di euro per l'anno 2024 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
« Art. 8-bis. – (Disposizioni urgenti per l'avvio del percorso liceale del made in Italy) – 1. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: “; contestualmente” fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) al secondo periodo, dopo le parole: “legge 15 luglio 2011, n. 111,” sono inserite le seguenti: “nonché dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente,” ».
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
« Art. 9. – (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in materia di riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici) – 1. All'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: “su posto comune” sono inserite le seguenti: “e su posto di insegnante tecnico-pratico” e dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “del presente articolo, nonché i vincitori del concorso su posto di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo”;
b) al secondo periodo, dopo le parole: “ultimo periodo,” sono inserite le seguenti: “nonché i vincitori di concorso su posto di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo,” ».
All'articolo 10:
al comma 1, secondo periodo, le parole: « a mediante corrispondente » sono sostituite dalle seguenti: « mediante corrispondente ».
È aggiunta, in fine, la seguente tabella:
« Tabella A
(articolo 2, comma 1)
Codice ATECO 2007 | Descrizione codice ATECO |
15.12.01 | Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione |
20.59.40 | Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo) |
22.29.09 | Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a. |
24.41.00 | Produzione di metalli preziosi e semilavorati |
25.61.00 | Trattamento e rivestimento dei metalli |
25.73.20 | Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine |
25.99.99 | Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a. |
28.29.91 | Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico |
28.49.01 | Fabbricazione di macchine per la galvanostegia |
28.94.10 | Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) |
28.94.20 | Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) |
».