Legislatura 19ª - Relazione n. 1146-A
Azioni disponibili
Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
Relazione Orale
Relatori Rosa e Minasi
TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 8ª e 10ª RIUNITE
(8ª - AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
(10ª - AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE)
Comunicato alla Presidenza il 19 marzo 2025
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2024
Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento
PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
(Estensore: Tosato)
sul disegno di legge
2 luglio 2024
La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:
il provvedimento reca una disciplina legislativa in materia di intelligenza artificiale, nonché, all'articolo 22, due deleghe nella medesima materia;
gli obiettivi generali del disegno di legge sono, da un lato, quello di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità, in una dimensione antropocentrica, e, dall'altro, quello di garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali, nonché sull'impatto sui diritti fondamentali, dell'intelligenza artificiale;
il disegno di legge, come evidenziato nell'allegata analisi tecnico-normativa, non si sovrappone al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sull'intelligenza artificiale (approvato in via definitiva il 21 maggio 2024), ma ne accompagna il quadro regolatorio negli spazi propri del diritto interno; inoltre, l'articolo 22, commi 1 e 2, del disegno di legge reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al medesimo regolamento;
considerato, altresì, che rientrano nell'ambito di interesse della 1ª Commissione le seguenti disposizioni:
l'articolo 1, che traccia le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, specificando che le disposizioni di quest'ultimo dovranno essere interpretate e applicate conformemente al diritto dell'Unione europea;
l'articolo 2, che reca le definizioni di “sistema di intelligenza artificiale”, di “dato” e di “modelli di intelligenza artificiale”;
l'articolo 3, che stabilisce i princìpi generali a cui devono essere improntate le varie attività inerenti ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale;
l'articolo 4, concernente gli ambiti dell'informazione e del trattamento dei dati personali, che pone altresì una condizione generale, in base alla quale l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici è subordinata al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
l'articolo 5 recante i princìpi applicabili in materia di sviluppo economico;
l'articolo 6, che prevede l'adozione di una disciplina speciale per le attività svolte in materia di intelligenza artificiale, con finalità di sicurezza o difesa nazionale, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dalle Forze armate;
l'articolo 13, ove si prevede che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione avvenga in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unico soggetto responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia utilizzata l'intelligenza artificiale;
l'articolo 16, che attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di promuovere e sviluppare iniziative volte a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale;
l'articolo 17, che prevede l'adozione di una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale;
l'articolo 18, che designa l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, individuando le rispettive funzioni, e istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale;
l'articolo 22, che reca due deleghe al Governo rispettivamente per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale e per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), si rappresenta l'opportunità di coordinare la definizione di “modelli di intelligenza artificiale” ivi contenuta con quella recata dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 63, del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act);
in merito all'articolo 18, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di specificare, sia pure nelle linee generali, le modalità di funzionamento del Comitato di coordinamento ivi previsto e gli eventuali princìpi a presidio della corretta collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti.
sugli emendamenti approvati
19 marzo 2025
La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta del 18 marzo e nella seduta antimeridiana del 19 marzo, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo
PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
(Estensore: Bongiorno)
sul disegno di legge e su emendamenti
20 novembre 2024
La Commissione,
esaminato per i profili di competenza il provvedimento ed i relativi emendamenti,
premesso che:
l'intelligenza artificiale, intesa come un sistema automatizzato progettato per simulare l'intelligenza umana in modo da generare, dall'input che riceve, output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali e funzionare con livelli di autonomia variabili, rappresenta una sfida decisiva per il futuro di molti settori, con un grande impatto nei processi cognitivi ed operativi;
il rapido sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale sta cambiando in maniera radicale molti settori della conoscenza e delle attività umane, ed appare pertanto indispensabile un intervento normativo che ne regolamenti l'utilizzo;
la legislazione in materia di sistemi di intelligenza artificiale, pur nella consapevolezza dei rischi, non deve concretizzarsi in una esclusione aprioristica dello strumento ma invece definire precise linee guida per il suo utilizzo nel presupposto dell'unicità del lavoro intellettuale;
la cornice normativa deve assumere quale indicazione imprescindibile la garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo e la loro assoluta tutela;
con specifico riferimento al settore della giustizia, le prospettive di regolamentazione devono garantire il rispetto dei principi che governano il processo (il contraddittorio, la parità delle parti, la corretta formazione della prova, l'autonomia del giudice, la motivazione dei provvedimenti), la imparziale ed efficace tutela dei diritti, la presunzione di innocenza;
considerato che:
il provvedimento, che si compone di ventisei articoli, introduce nell'ordinamento definizioni e principi generali in materia di intelligenza artificiale (articoli 2 e 3), intervenendo altresì in materia informazione e riservatezza dei dati personali (articolo 4), di sviluppo economico (articolo 5) e di sicurezza e difesa nazionale (articolo 7);
rilevato inoltre che, con specifico riguardo alle materie di competenza della Commissione:
il capo II introduce disposizioni in materia di professioni intellettuali (articolo 12) e di uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione e nell'attività giudiziaria (articoli 13 e 14), mentre l'articolo 15 reca modifiche al codice civile e l'articolo 16 disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale;
il capo III, con l'articolo 22, reca una ampia delega al Governo in materia di intelligenza artificiale; in particolare, il comma 3 reca una delega per definire organicamente la disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite, mentre il comma 5 definisce i principi e criteri direttivi della delega medesima, prevedendo: l'introduzione di strumenti - assistiti da un sistema di sanzioni effettive - in ambito civile, amministrativo e penale, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale; l'introduzione di una o più autonome fattispecie di reato incentrate sulla omessa adozione o l'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, nonché introduzione di ulteriori fattispecie di reato dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale; l'introduzione di una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall'ergastolo nei quali l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull'offesa al bene giuridico tutelato, includendovi i casi di offesa ai beni attinenti alla persona e allo Stato; la revisione, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente;
il capo IV, con gli articoli 23 e 24 introduce disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore;
il capo V con l'articolo 25 introduce una circostanza aggravante comune e circostanze aggravanti ad effetto speciale legate all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione del fatto, nonché la nuova fattispecie delittuosa di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale;
valutato infine che:
sono molteplici le ricadute dell'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale sull'esercizio delle professioni giuridiche, ed in generale sull'attività di tutti gli operatori della giustizia;
i sistemi di intelligenza artificiale sono infatti già applicati al settore della giustizia, che potrebbe subire cambiamenti profondi sotto molteplici profili, in primo luogo con riferimento alla giustizia predittiva - con possibili effetti sulla trasparenza delle decisioni, sui nuovi scenari di responsabilità professionale e disciplinare, sui rischi e condizionamenti possibili delle parti - ma anche in relazione all'accertamento dei fatti di reato ed alla loro prevenzione;
la Commissione ha avviato, sin dal 23 novembre 2023, un'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia;
nel corso delle audizioni svolte in sede consultiva sul disegno di legge è emersa inoltre la necessità di precisare, con particolare riguardo all'attività giurisdizionale ed alla professione forense, i limiti dell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale;
nell'ampio dibattito svolto si è evidenziato come in particolare i commi 3 e 5 dell'articolo 22 nonché l'articolo 25 dovrebbero essere esaminati nel merito dalla Commissione giustizia in ragione del loro impatto sistematico sul diritto sostanziale penale e in generale sull'impianto processuale dei codici di rito civile e penale;
esprime parere favorevole sul testo con le seguenti osservazioni:
- con riferimento all'articolo 1, valutino le Commissioni di merito di introdurre espressamente, tra le finalità della legge, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo, in considerazione del livello di rischio di impatto che su di essi può avere l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale;
- con riferimento all'articolo 3, valutino le Commissioni di merito di inserire tra i principi generali anche il diritto inviolabile della difesa;
- con riferimento all'articolo 4, comma 3, in relazione alla facoltà di opporsi ivi prevista che risulta limitativa, valutino le Commissioni di merito di prevedere espressamente, conformemente al diritto dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali e della riservatezza, la facoltà dell'interessato di esercitare i propri diritti e intraprendere azioni in conformità a quanto previsto dalla normativa europea del Regolamento generale sulla protezione dei dati, cosiddetto GDPR;
- con riferimento all'articolo 4, comma 4, in materia di trattamento dei dati personali del minore, valutino le Commissioni di merito di rafforzare la tutela del minore nell'ambito dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale con l'introduzione di requisiti più chiari e stringenti per l'espressione del consenso del minore, tenuto conto sia del diverso grado di maturità dello stesso - distinguendo tra gli infraquattordicenni e gli ultraquattordicenni - nonché delle diverse classi di rischio dei sistemi di intelligenza artificiale già previste dal regolamento (UE) 2024/1689 anche in relazione alla finalità concreta del trattamento;
- con riferimento all'articolo 12, comma 1, valutino le Commissioni di merito di specificare il termine di « prevalenza » del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera;
- con riferimento all'articolo 12, comma 2, valutino le Commissioni di merito di meglio precisare le modalità della comunicazione al cliente dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, prevedendo che la comunicazione sia resa dal professionista in sede di conferimento dell'incarico o comunque prima dell'esecuzione, al destinatario della prestazione intellettuale il quale ha facoltà di chiedere la esecuzione dell'opera con esclusivo lavoro intellettuale e con la precisazione che, in ogni caso, l'utilizzo del materiale prodotto da sistemi di intelligenza artificiale è imputabile al professionista intellettuale, indipendentemente dal livello di automazione raggiunto dal sistema e che risulta vietato qualsiasi utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non validati ai sensi del Regolamento UE 1986/24;
- con riferimento all'articolo 12, comma 2, valutino le Commissioni di merito di specificare che la comunicazione costituisce obbligazione professionale e va redatta in forma scritta, sottoscritta dal cliente e conservata dal professionista a pena di nullità del contratto; inoltre sarebbe opportuno indicare che l'uso di sistemi di intelligenza artificiale dovrà essere oggetto di separata indicazione sul compenso professionale. Al riguardo, valutino le Commissioni di merito di precisare altresì che, per garantire l'osservanza della disposizione per le professioni ordinistiche, che gli ordini e i collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di comunicazione;
- con riferimento all'articolo 14, comma 1, valutino le Commissioni di merito di prevedere in capo al Ministero della giustizia una competenza certificativa e di sorveglianza dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari, al fine di assicurare concretezza ed effettività alla funzione di controllo, con eventuali sanzioni per l'utilizzo di sistemi non certificati;
- con riferimento all'articolo 14, comma 1, valutino le Commissioni di merito di prevedere che il Ministero della giustizia, nel disciplinare l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari, acquisisca i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio nazionale forense ovvero la previa intesa con le associazioni forensi maggiormente rappresentative;
-con riferimento all'articolo 15, in relazione alle modifiche al codice di procedura civile in materia di competenza del tribunale, valutino le Commissioni di merito - anche per evitare eccezioni processuali di incompetenza - di precisare che rientrano nella competenza esclusiva del tribunale non solo tutte le cause che hanno ad oggetto il funzionamento o l'uso di un sistema di intelligenza artificiale ma anche tutte quelle direttamente o indirettamente connesse al funzionamento e all'uso di un sistema di intelligenza artificiale, come ad esempio quelle relativa alle controversie in materia di risarcimento del danno conseguente a lesione dell'immagine di un individuo o alla lesione del diritto d'autore;
- con riferimento all'articolo 22, commi 3 e 5, che recano rispettivamente la delega al governo ed i relativi principi e criteri direttivi per definire organicamente la disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite, valutino le Commissioni di merito lo stralcio delle predette disposizioni in ragione della loro autonoma rilevanza normativa, al fine di consentirne il più ampio approfondimento nella sede di merito della Commissione giustizia;
- con riferimento all'articolo 25, che modifica il codice penale introducendo una circostanza aggravante comune, diverse circostanze aggravanti ad effetto speciale ed un nuovo reato relativo all'illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale, valutino le Commissioni di merito lo stralcio delle predette disposizioni in ragione della loro autonoma rilevanza normativa, per consentirne il più ampio approfondimento nella sede di merito della Commissione giustizia, anche al fine di elaborare una normativa organica in relazione a tutti i tipi di reati che possono essere commessi con l'intelligenza artificiale;
esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti, segnalando in particolare l'opportunità di valutare le proposte di modifica che recepiscono le osservazioni sul testo formulate dalla Commissione.
su ulteriori emendamenti
19 marzo 2025
La Commissione,
esaminati, per i profili di competenza, gli ulteriori emendamenti al provvedimento, trasmessi dalle Commissioni 8ª e 10ª riunite in data 11, 12, 13 e 19 marzo 2025,
premesso che:
la Commissione ha approvato, in data 20 novembre 2024, un parere favorevole con osservazioni sul testo del disegno di legge – che in questa sede si ribadiscono - in cui, anche alla luce delle audizioni svolte, si sottolineava la necessità di precisare, con particolare riguardo all'attività giurisdizionale ed alla professione forense, i limiti dell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale;
esprime:
- parere non ostativo sull'emendamento 12.100 (testo 2) dei relatori;
- sull'emendamento 14.100 (testo 2) dei relatori parere non ostativo con la seguente osservazione: si segnala la necessità di un ripristino della formulazione originale del primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 nel testo presentato al Senato, che consentiva l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività giudiziaria finalizzato alle sole attività strumentali e di supporto, ovvero « per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale »;
- sull'emendamento 22.100 (testo 2) dei relatori parere non ostativo con la seguente osservazione: con riferimento alla lettera f-ter) che inserisce la previsione dell'adeguamento del sistema sanzionatorio anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689 valutino le Commissioni di merito l'opportunità di un approfondimento del criterio di delega in esame alla luce della giurisprudenza costituzionale che impone al legislatore delegante, in ambito penale, di adottare principi e criteri direttivi configurati in modo preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti;
- sull'emendamento 22.200 (testo 2) dei relatori parere non ostativo con la seguente osservazione: con riferimento alla lettera c-ter), si segnala la necessità di sostituire le parole: « ai dati personali dei terzi, » con le seguenti: « della tutela dei dati personali anche dei terzi, »;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti trasmessi.
PARERI DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
(Estensore: Terzi di Sant'Agata)
sul disegno di legge
20 novembre 2024
La Commissione,
esaminato il disegno di legge, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;
rilevato che il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, individua criteri regolatori capaci di bilanciare il rapporto tra le opportunità che l'intelligenza artificiale può offrire e i rischi collegati ad un suo utilizzo improprio, prevedendo norme di principio e disposizioni di settore che promuovono le nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini;
considerato che esso si colloca nel solco del regolamento (UE) 2024/1689, ovvero il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act), del 13 giugno 2024;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere adeguati strumenti di garanzia nei confronti dei modelli di analisi predittiva per il tramite dell'intelligenza artificiale che incidano sui diritti fondamentali dei cittadini, assicurando nel contempo una eguale attenzione alle opportunità che da tali strumenti possano derivare per una maggiore tutela e sicurezza negli ambienti di lavoro o per una maggiore efficacia nelle cure sanitarie;
- con riferimento all'articolo 2, si valuti l'opportunità di coordinare le definizioni di « sistema di intelligenza artificiale », di « dato » e di « modelli di intelligenza artificiale » con quelle contenute nel regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), poiché la difformità tra le definizioni potrebbe generare problemi di armonizzazione fra la normativa europea e nazionale. Alternativamente, si valuti l'opportunità di fare direttamente rinvio alle definizioni del citato regolamento europeo;
- similmente, si valuti l'opportunità di esplicitare le definizioni di « banca dati » e di « modello di base », utilizzate nell'articolo 8, in coordinamento con le definizioni contenute nel citato regolamento europeo;
- con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera d), si valuti l'opportunità di estendere la previsione di meccanismi premiali verso quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso data center posti sul territorio nazionale o, in subordine, posti sul territorio dei Paesi NATO - come già avvenuto, ad esempio, con l'articolo 14 della legge n. 90 del 2024 in materia di cybersicurezza. Pur riconoscendo la necessità di una tutela dei dati critici nazionali (intesi nella accezione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale), si ritiene che l'intento di maggior tutela rappresentato con il criterio geografico possa essere accompagnato con meccanismi premiali che amplino la sicurezza, la competitività del mercato e l'innovazione nel Paese;
- con riferimento all'articolo 10, riguardo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio l'obbligo di informativa verso i dipendenti, al fine di migliorarne l'efficacia ed evitare inutili aggravi in termini di compliance;
- con riferimento all'articolo 11, comma 1, e in relazione al compito di definire « una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo » attribuito all'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, si valuti l'opportunità di coinvolgere il mondo industriale nella definizione di tale strategia e nelle attività dell'Osservatorio;
- con riferimento allo stesso articolo 11, si valuti l'opportunità di precisare quali possano essere gli ambiti nei quali il decreto è legittimato ad attribuire, con fonte di rango secondario, ulteriori compiti e funzioni all'Osservatorio e, al contempo, indicare nei confronti di quali soggetti, pubblici o privati, sia rivolta la relativa attività di carattere istruttorio, programmatorio e formativo;
- con riferimento all'articolo 18, comma 1, ai sensi del quale l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, si valuti l'opportunità di individuare nella Banca d'Italia, nella Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e nell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) le autorità di riferimento per settori di competenza (quelli del credito, dei mercati finanziari e assicurativo), in linea con il regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, il quale all'articolo 70, comma 1, dispone che « Ciascuno Stato membro istituisce o designa come autorità nazionali competenti ai fini del presente regolamento almeno un'autorità di notifica e almeno un'autorità di vigilanza del mercato »;
- con riferimento all'articolo 18, comma 2, si valuti l'opportunità che la norma definisca, sia pure nelle linee generali, le modalità di funzionamento del Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio e gli eventuali princìpi a presidio della corretta collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche e autorità indipendenti;
- con riferimento all'articolo 22, recante le deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), il cui termine di esercizio è fissato a dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di anticipare tale termine a tre mesi dall'entrata in vigore della legge, al fine di rispettare il termine di applicazione del regolamento fissato al 2 agosto 2025.
sugli emendamenti
27 novembre 2024
La Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale;
ricordato il parere espresso il 20 novembre 2024 sul testo del disegno di legge;
considerato il regolamento (UE) 2024/1689, sull'intelligenza artificiale (AI Act), del 13 giugno 2024;
rilevato che, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sull'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e dei servizi della società dell'informazione, la Commissione europea ha trasmesso all'Italia, il 5 novembre 2024, un parere circostanziato (C(2024) 7814) in cui rileva quanto segue:
- suggerisce di inserire all'articolo 1 un riferimento specifico al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (IA);
- in riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2, segnala che quella di “modelli di IA” differisce da quella del regolamento europeo sull'IA e che, comunque, la norma nazionale dovrebbe limitarsi a fare riferimento alle definizioni già contenute nel regolamento senza replicarle;
- in riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera d), del disegno di legge, la Commissione europea invita a chiarire il concetto di dati “critici”, limitandolo ai casi in cui sono in gioco interessi di sicurezza nazionale;
- in riferimento all'articolo 7, comma 3, che stabilisce obblighi informativi per gli operatori di sistemi di IA in ambito sanitario e di visibilità nei confronti dei pazienti, la Commissione europea ritiene opportuno che gli obblighi informativi dell'operatore a beneficio del paziente debbano limitarsi esclusivamente all'impiego dell'IA, senza estenderli ai “vantaggi, in termini diagnostici e terapeutici, derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie” e alle “informazioni sulla logica decisionale utilizzata”, per non andare oltre quanto previsto dal regolamento europeo sull'IA;
- in riferimento all'articolo 12, sull'uso dei sistemi di IA nell'ambito delle professioni intellettuali, la Commissione europea invita a eliminare qualsiasi restrizione nell'uso di sistemi di IA non “ad alto rischio”, per non porsi in contrasto con il regolamento;
- in riferimento all'articolo 14, che consente l'utilizzo dei sistemi di IA nell'attività giudiziaria solo per l'organizzazione e semplificazione del lavoro giudiziario e per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, la Commissione europea invita ad allineare tale norma, all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento sull'IA, che non esclude la possibilità di utilizzare sistemi di IA pur classificati come “ad alto rischio” ma che “non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, o non influenzano materialmente il risultato del processo decisionale”;
- in riferimento alla designazione delle autorità nazionali competenti (articoli 18 e 22), la Commissione europea ricorda che queste devono possedere lo stesso livello di indipendenza previsto dalla direttiva (UE) 2016/680 per le autorità preposte alla protezione dei dati nelle attività delle forze dell'ordine, nella gestione delle migrazioni e controllo delle frontiere, nell'amministrazione della giustizia e nei processi democratici;
- in riferimento alla delega di cui al comma 3 dell'articolo 22, volta all'organica definizione della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite, la Commissione europea ricorda che l'articolo 99 del regolamento sull'IA prevede specifiche disposizioni in materia di sanzioni per violazioni del regolamento da parte degli operatori;
- in riferimento all'articolo 23, comma 1, lettera b), del disegno di legge, secondo cui i contenuti prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale devono essere resi chiaramente riconoscibili mediante un segno visibile con l'acronimo “IA” o mediante un annuncio audio, la Commissione europea ritiene che tale obbligo si sovrapponga e vada oltre gli obblighi di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 4, del regolamento sull'IA;
- in riferimento all'articolo 23, comma 1, lettera c), del disegno di legge, che impone ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana di attuare misure a tutela del “grande pubblico da contenuti informativi che siano stati, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generati ovvero, anche parzialmente, modificati o alterati in modo da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono”, la Commissione europea non ritiene chiaro in che modo tale disposizione non si sovrapponga all'articolo 50, comma 1, 2 e 4, del regolamento sull'IA;
valutato quanto sopra, e richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui è vietato agli Stati membri duplicare le disposizioni di un regolamento europeo nel diritto nazionale e quindi nascondere la loro origine nel diritto dell'Unione (Corte di giustizia UE, causa 34/73, Fratelli Variola, e causa 50/76, Amsterdam Bulb);
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo su tutti gli emendamenti presentati, nel presupposto del rispetto del parere circostanziato (C(2024) 7814), richiamato in premessa, trasmesso dalla Commissione europea all'Italia il 5 novembre 2024.
PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Ambrogio)
sul disegno di legge
30 luglio 2024
La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 3, comma 4, viene confermato che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché l'accessibilità di un sistema informativo di qualsiasi natura, compresi quelli di intelligenza artificiale, richiede che si presti attenzione in fase di sviluppo, ma non comporta uno sforzo aggiuntivo rispetto a quello necessario per produrre un sistema non accessibile;
in relazione all'articolo 7, comma 4, viene evidenziato che la disposizione avrà effetti sull'implementazione dei futuri sistemi di intelligenza artificiale, che dovranno essere sviluppati traguardando l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza e l'inclusione delle persone con disabilità: porre attenzione a tali temi in fase di sviluppo non richiede alcuno sforzo aggiuntivo, per cui la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
in relazione all'articolo 7, comma 6, viene rappresentato che i controlli sull'affidabilità dei sistemi di intelligenza artificiale ivi previsti vengono svolti nell'ambito della ordinaria attività di controllo già effettuata dalle strutture che appartengono al Servizio sanitario nazionale: viene confermato, pertanto, che detti controlli sono svolti mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente;
in relazione all'articolo 9, comma 2, viene rappresentato che la stima dei costi di realizzazione della piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto delle finalità di cura è stata effettuata nel rispetto del budget assegnato all'investimento (euro 50.000.000 a valere sulle risorse PNRR sub-investimento 1.2.2.4) attraverso un processo a ritroso. Infatti, vista la particolarità e l'innovatività delle esigenze pubbliche, nonché la complessità degli aspetti di ordine tecnico, sanitario ed etico, l'Agenas, quale amministrazione attuatrice dell'investimento nell'ambito del PNRR, ha avviato una procedura di dialogo competitivo per la definizione della soluzione da mettere a gara. Pertanto, la quantificazione delle risorse necessarie non è stata effettuata a priori, ma è stata definita all'interno del dialogo e secondo il budget disponibile. Per quanto riguarda il funzionamento a regime della piattaforma, viene confermato che le relative spese potranno essere sostenute nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie nella disponibilità dell'AGENAS;
in relazione all'articolo 11, viene evidenziato che la disposizione conferisce al costituendo Osservatorio meri compiti di indirizzo e monitoraggio – ovvero definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro, identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale - senza determinare alcun impegno diretto sulle funzioni di progettazione, produzione e manutenzione correttiva o evolutiva di sistemi di intelligenza artificiale. A tale riguardo, viene segnalato che anche l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 intende attribuire funzioni di mero indirizzo e coordinamento dell'Osservatorio, tese a promuovere, presso le amministrazioni interessate e il partenariato economico e sociale, la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale. Viene confermato, pertanto, che l'attuazione della disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come espressamente indicato nella norma in parola, l'istituzione e lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente; inoltre, è previsto che “ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”;
in relazione all'articolo 13, commi 3 e 4, viene evidenziato che le misure tecniche, organizzative e formative che le Amministrazioni dovranno porre in essere per un uso responsabile dell'intelligenza artificiale non comportano un incremento della spesa in materia di personale in quanto non necessitano di ulteriori assunzioni. A tale proposito, infatti, alla luce del mutato contesto esigenziale ed organizzativo, le amministrazioni potranno provvedere attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021. In tale ambito trovano spazio le esigenze di fabbisogno sia in termini di qualificazione del personale, sia di formazione. Si tratta, pertanto, di adeguare gli strumenti di pianificazione alle eventuali sopravvenute esigenze organizzative, ma sempre nei limiti e nelle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: a questo scopo, la pianificazione di cui al citato articolo 6 prevede una revisione annuale della pianificazione triennale che consente alle amministrazioni di avere flessibilità organizzativa nel rispetto dei vincoli finanziari. Sotto il profilo della formazione viene inoltre evidenziato che in materia di intelligenza artificiale e del relativo utilizzo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri già assicura, attraverso risorse finanziarie proprie previste a regime, moduli formativi gratuiti alle quali tutte le pubbliche amministrazioni già accedono;
in relazione all'articolo 18, viene confermato che le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale ivi designate potranno provvedere ai fabbisogni scaturenti dai nuovi compiti avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con particolare riferimento all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), viene precisato che le somme indicate come avanzo di gestione non vincolato, in realtà rappresentano riserve con vincolo di destinazione. Queste riserve derivano dalla precedente contabilità finanziaria e, a partire dall'esercizio 2016 (anno del passaggio alla contabilità economico-patrimoniale), sono state riclassificate in tali poste. La totalità delle riserve citate, destinate annualmente al finanziamento dei numerosi compiti istituzionali dell'Agenzia, è stata integralmente impiegata nella redazione del budget 2024-2026, adottato con determinazione n. 44/2024 del 13 febbraio 2024 e approvato con decreto della Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale in data 20 marzo 2024. Le risorse in questione non costituiscono, quindi, un avanzo di gestione non vincolato, bensì riserve con specifica destinazione, già allocate nel budget 2024-2026 per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Agenzia;
in relazione all'articolo 22, comma 2, lettera b), viene evidenziato che i percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale sono riconducibili al novero delle attività ordinarie già svolte dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) in ambito informatico. Infatti, i CPIA già possono erogare percorsi volti ad insegnare le competenze fondamentali inerenti all'uso dei computer e alle tecnologie digitali, nell'ambito della loro autonomia, nei quali posso rientrare i percorsi in esame. Con riguardo alla richiesta di indicare le risorse che potranno essere oggetto di rimodulazione al fine di istituire attività di alfabetizzazione e formazione in tema di intelligenza artificiale, viene precisato che non vi è necessità di rimodulazione di tali risorse, poiché non occorre istituire nuovi percorsi. Infatti, viene chiarito che l'articolo 1, comma 552, lettera f) della legge n. 197 del 2022, prevede già a legislazione vigente la promozione dell'acquisizione di competenze nelle discipline STEM e digitali anche all'interno dei CPIA, attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Viene pertanto confermato che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
in relazione all'articolo 22, comma 2, lettera d), viene rappresentato che si tratta di una previsione già vigente nell'ordinamento scolastico italiano, in quanto il potenziamento delle discipline STEM è stato introdotto dall'articolo 1, comma 552, lettera a), della legge n. 197 del 2022. Con riferimento ai profili di sostenibilità del ricorso alle sole risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente per l'Amministrazione scolastica, viene confermato che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia funzionale e organizzativa, possono predisporre azioni e progetti volti all'apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative;
in relazione all'articolo 22, comma 2, lettere e) ed f), con riferimento alla lettera e), viene rappresentato che le attività ivi previste sono svolte direttamente dalle Università nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e finanziaria, senza ulteriori oneri per lo Stato, essendo queste attività escluse dal Fondo di finanziamento ordinario (FFO). Il reperimento dei fondi avviene, principalmente, mediante la partecipazione a bandi pubblici (siano essi regionali, nazionali o europei), anziché tramite finanziamenti diretti di ogni singola attività. La decisione di valorizzare alcune attività anziché altre è demandata ai competenti organi accademici, sempre nel rispetto di tale autonomia. La scelta è effettuata sulla base degli stanziamenti annuali ordinari e delle ulteriori risorse che ogni Ateneo ritiene di poter reperire nel corso dell'anno accademico.
Con riferimento alla lettera f), viene osservato che l'organizzazione e il funzionamento degli enti pubblici di ricerca (EPR), vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto della loro piena autonomia, sono realizzati da modelli improntati alla massima flessibilità disciplinare, adeguata anche in ragione degli obiettivi scientifici da raggiungere nella gestione delle attività di ricerca e con strumentazioni non convenzionali e classificabili genericamente. Ogni ente individua nella programmazione strategica annuale e triennale gli obiettivi da raggiungere ed ha a disposizione risorse umane e strumentali multidisciplinari che sono poste a servizio delle finalità e delle missioni scientifiche in modo armonico e di continua interazione. Il coinvolgimento sistematico delle diverse professionalità interne è uno dei principali fattori vincenti e un punto di forza della ricerca che favorisce il raggiungimento dei risultati attesi in maniera condivisa e verificata in ogni aspetto caratteristico. Pertanto, si ricava che è demandata ai singoli enti pubblici di ricerca l'individuazione, anche in base ai risultati man mano raggiunti, delle risorse umane e strumentali, già disponibili a legislazione vigente, per lo svolgimento delle attività in materia.
Alla luce di tali considerazioni, dal citato articolo 22, lettere e) ed f), ad avviso del Governo non derivano ulteriori oneri a carico dello Stato;
in relazione all'articolo 23, viene precisato che la disposizione si limita a prevedere in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il compito di “promuovere” codici di condotta sia con i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, sia con i fornitori di piattaforme per la condivisione di video, al fine di predisporre regole comuni. Viene quindi rappresentato che si tratta di un'attività amministrativa che non determina alcun aggravio in ordine alle funzioni già svolte da Agcom, in quanto riguarda un'attività di collaborazione con gli stakeholder volta a elaborare dei codici di condotta che hanno il semplice obiettivo, appunto, di identificare regole condivise e favorire l'attuazione dei precetti introdotti con la disposizione in esame. Tale attività, pertanto, caratterizza l'ordinario svolgimento dei compiti assegnati alle Autorità— che provvedono a promuovere appositi tavoli tecnici in una logica, appunto, di autoregolamentazione – che viene svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Lo stesso può dirsi con riferimento alle sanzioni che, in caso di violazione della disposizione, Agcom provvederà ad accertare e irrogare nell'ambito delle risorse già disponibili senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene inoltre rappresentato che si tratta di compiti che rientrano nelle competenze dell'Agcom anche in base a quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/2065, in base al quale la stessa è stata designata quale coordinatore dei servizi digitali. Sul punto viene precisato, infine, che con decreto-legge n. 123 del 2023 la pianta organica dell'Agcom è stata notevolmente incrementata (23 posizioni), per favorire la definizione di un ambiente digitale sicuro, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonché per la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili on line, nonché agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme on line o da altri gestori di servizi intermediari,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
su emendamenti
4 marzo 2025
La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.16, 4.0.1, 5.6 lettera a), 5.7, 5.8, 5.9, 5.24, 5.25, 11.11, 12.0.1, 13.0.1, 13.0.6, 14.6, 14.11, 14.0.4, 16.0.1, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 17.30, 17.31, 18.3, 21.0.1, 21.0.2, 22.16, 22.35, 22.36 e 23.0.3.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 5.9 (testo 2), 5.28, 5.31, 6.6, 7.11, 7.18, 8.0.1, 9.1, 9.0.1, 10.25, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.5, 13.0.7, 13.0.8, 14.15, 17.2 (testo 2), 17.10, 17.11, 17.15 (testo 2), 17.22 (testo 2), 18.1, 21.6 (testo 2), 21.0.1 (testo 2), 21.0.3, 21.0.4 e 22.0.1, il cui esame resta sospeso.
su emendamenti
11 marzo 2025
La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.28, 5.31, 6.6, 7.18, 8.0.1, 8.0.1 (testo 2), 9.0.1, 10.25, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.5, 13.0.7, 13.0.8, 17.10, 17.11, 17.15 (testo 2), 17.22 (testo 2), 21.0.1 (testo 2), 21.0.3, 21.0.4 e 22.0.1.
Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 21.0.1 (testo 3).
Sull'emendamento 17.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle lettere b) e c).
Il parere è non ostativo sull'emendamento 23.1 (testo 2).
L'esame resta sospeso sulle proposte 5.9 (testo 2), 7.11, 8.13 (testo 2), 8.0.1 (testo 3), 9.1, 14.15, 14.15 (testo 2), 17.2 (testo 3), 17.22 (testo 3), 18.1 e 21.6 (testo 2).
su emendamenti
(Estensore: Calandrini)
18 marzo 2025
La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.9 (testo 2), 7.11, 7.11 (testo 2), 14.15, 18.1 e 18.1000/1.
Esprime parere non ostativo sulle proposte 1.100, 2.15 (testo 2), 2.100, 2.1000, 3.1 (testo 2), 3.2 (testo 2), 4.6 (testo 2), 7.7 (testo 2), 5.13 (testo 2), 7.10 (testo 2), 7.100, 8.13 (testo 2), 8.13 (testo 3), 8.0.1 (testo 3), 12.100, 14.15 (testo 2), 14.100/1, 14.100/2, 14.100/3, 14.100/4, 14.100/5, 14.100/6, 14.100/7, 14.100/8, 14.100, 16.100/1, 16.100/2, 16.100, 17.2 (testo 3), 17.22 (testo 3), 17.25 (testo 2), 17.100, 17.1000, 18.2 (testo 2), 18.100, 18.100 (testo 2), 18.200, 18.1000, 21.6 (testo 2), 21.6 (testo 3), 22.8 (testo 2), 22.100, 22.200/1, 22.200/2, 22.200/3, 22.200/4, 22.200/5, 22.200, 22.1000/1, 22.1000/2, 22.1000, 24.6 (testo 2), 24.9 (testo 2), 25.100/1, 25.100/2, 25.100, 26.0.100/1 e 26.0.100.
su emendamenti
(Estensore: Ambrogio)
19 marzo 2025
La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 6.4 (testo 2), 6.7 (testo 2), 12.100 (testo 2), 14.100 (testo 2), 14.0.5 (testo 2), 14.0.6 (già 15.3), 22.8 (testo 3), 22.100 (testo 2), 22.200 (testo 2), 24.6 (testo 3) e 24.9 (testo 3), riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
DISEGNO DI LEGGE | DISEGNO DI LEGGE |
D'iniziativa del Governo | Testo proposto dalle Commissioni riunite |
Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale | Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale |
Capo I | Capo I |
PRINCIPI E FINALITÀ | PRINCIPI E FINALITÀ |
Art. 1. | Art. 1. |
(Finalità e ambito di applicazione) | (Finalità e ambito di applicazione) |
1. La presente legge reca princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale. | 1. Identico. |
2. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al diritto dell'Unione europea. | 2. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. |
Art. 2. | Art. 2. |
(Definizioni) | (Definizioni) |
1. Ai fini della presente legge, si intendono per: | 1. Identico: |
a) sistema di intelligenza artificiale: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali; | a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689; |
b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva; | b) identica; |
c) modelli di intelligenza artificiale: modelli che identificano strutture ricorrenti attraverso l'uso di collezioni di dati, che hanno la capacità di svolgere un'ampia gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni. | c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall'articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689. |
1-bis. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689. | |
Art. 3. | Art. 3. |
(Princìpi generali) | (Princìpi generali) |
1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei princìpi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. | 1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei princìpi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. |
2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene su dati e tramite processi di cui deve essere garantita e vigilata la correttezza, l'attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati. | 2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali avviene su dati e tramite processi di cui deve essere garantita e vigilata la correttezza, l'attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati. |
3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità e dei princìpi di cui al comma 1. | 3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità e dei princìpi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza e l'intervento umano. |
4. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica. | 4. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica e l'esercizio delle competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei princìpi di autonomia e sussidiarietà. |
4-bis. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali. | |
5. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei princìpi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale precondizione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza. | 5. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei princìpi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale precondizione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza. |
6. La presente legge garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. | 6. Identico. |
Art. 4. | Art. 4. |
(Princìpi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali) | (Princìpi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali) |
1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'informazione avviene senza recare pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione e all'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione. | 1. Identico. |
2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità con il diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza. | 2. Identico. |
3. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale avvengono con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all'utente la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali. | 3. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale avvengono con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all'utente la conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali. |
4. L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore degli anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili. | 4. Identico. |
Art. 5. | Art. 5. |
(Princìpi in materia di sviluppo economico) | (Princìpi in materia di sviluppo economico) |
1. Lo Stato e le altre autorità pubbliche: | 1. Identico: |
a) promuovono l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di nuove attività economiche, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea; | a) promuovono lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di nuove attività economiche, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea; |
b) favoriscono la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi; | b) identica; |
c) facilitano la disponibilità e l'accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell'innovazione; | c) identica; |
d) indirizzano le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, siano privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati critici presso data center posti nel territorio nazionale, nonché modelli in grado di assicurare elevati standard in termini di trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei princìpi di non discriminazione e proporzionalità. | d) indirizzano le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, possano essere privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati strategici presso data center posti nel territorio nazionale, le cui procedure di disaster recovery e business continuity siano implementate in data center posti nel territorio nazionale, nonché modelli in grado di assicurare elevati standard in termini di sicurezza e trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei princìpi di non discriminazione e proporzionalità; |
d-bis) favoriscono la ricerca collaborativa tra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale al fine di incoraggiare la valorizzazione economica e commerciale dei risultati della ricerca. | |
Art. 6. | Art. 6. |
(Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale) | (Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale) |
1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolte per scopi di sicurezza nazionale con le finalità e le modalità di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge, quelle di cybersicurezza e di resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, svolte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, nonché quelle svolte per scopi di difesa nazionale dalle Forze armate, sono escluse dall'ambito applicativo della presente legge. Le medesime attività sono, comunque, effettuate nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione e di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4. | 1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolte per scopi di sicurezza nazionale con le finalità e le modalità di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge, quelle di cybersicurezza e di resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, svolte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, quelle svolte per scopi di difesa nazionale dalle Forze armate nonché quelle svolte dalle Forze di polizia dirette a prevenire e contrastare, ai fini della sicurezza nazionale, i reati di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e b-ter), della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono escluse dall'ambito applicativo della presente legge. Le medesime attività sono, comunque, effettuate nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione e di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4. |
1-bis. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico, fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini. | |
2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene nel rispetto delle condizioni e delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 si applica quanto previsto dall'articolo 58, commi 1 e 3, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 82 del 2021. | 2. Identico. |
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 124 del 2007, sono definite le modalità di applicazione dei princìpi e delle disposizioni di cui al presente articolo alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge effettuate dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché alle medesime attività attinenti a sistemi di intelligenza artificiale, funzionali all'attività degli organismi stessi e alle medesime attività svolte da altri soggetti pubblici e da soggetti privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale. Analogamente, per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si procede con regolamento adottato secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto-legge n. 82 del 2021. | 3. Identico. |
Capo II | Capo II |
DISPOSIZIONI DI SETTORE | DISPOSIZIONI DI SETTORE |
Art. 7. | Art. 7. |
(Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità) | (Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità) |
1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali. | 1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali. |
2. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario non può selezionare e condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori. | 2. Identico. |
3. L'interessato ha diritto di essere informato circa l'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e sui vantaggi, in termini diagnostici e terapeutici, derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie, nonché di ricevere informazioni sulla logica decisionale utilizzata. | 3. L'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale. |
4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. | 4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, la mobilità indipendente e l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. |
5. I sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica. | 5. Identico. |
6. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori. | 6. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti. |
Art. 8. | Art. 8. |
(Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario) | (Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario) |
1. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. | 1. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nonché da soggetti privati operanti nel settore sanitario nell'ambito di progetti di ricerca a cui partecipano soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro o IRCCS per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria nonché studio della fisiologia, della biomeccanica e della biologia umana anche in ambito non sanitario, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico in attuazione degli articoli 32 e 33 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. |
2. Ai medesimi fini, fermo restando l'obbligo di informativa in favore dell'interessato, che può essere assolto anche mediante un'informativa generale messa a disposizione sul sito web del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell'interessato ove inizialmente previsto dalla legge, è sempre autorizzato l'uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti, anche appartenenti alle categorie indicate all'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679, da parte dei soggetti di cui al comma 1. | 2. Ai medesimi fini, fermo restando l'obbligo di informativa in favore dell'interessato, che può essere assolto anche mediante un'informativa generale messa a disposizione sul sito web del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell'interessato ove inizialmente previsto dalla legge, è sempre autorizzato l'uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti, anche appartenenti alle categorie indicate all'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679, da parte dei soggetti di cui al comma 1, salvi i casi nei quali la conoscenza dell'identità degli interessati sia inevitabile o necessaria al fine della tutela della loro salute. |
2-bis. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalità di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sempre consentito, previa informativa all'interessato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. | |
2-ter. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto di standard internazionali e dello stato dell'arte e della tecnica, può stabilire e aggiornare linee guida per le procedure di anonimizzazione di dati personali, di cui al comma 2-bis, e per la creazione di dati sintetici, anche per categorie di dati e finalità di trattamento. | |
3. I trattamenti di dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere oggetto di approvazione da parte dei comitati etici interessati e devono essere comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con l'indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del citato regolamento (UE) 2016/679, nonché con l'indicazione espressa, ove presenti, dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 28 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, e possono essere avviati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non sono stati oggetto di provvedimento di blocco disposto dal Garante per la protezione dei dati personali. | 3. Identico. |
4. Restano fermi i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali. | 4. Identico. |
Art. 8-bis. | |
(Disposizioni in materia di trattamento di dati personali) | |
1. Il trattamento dei dati personali anche particolari come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, con il massimo delle modalità semplificate consentite dal predetto regolamento per finalità di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali, è disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari nonché le autorità e gli operatori del settore. | |
Art. 9. | Art. 9. |
(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale) | (Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale) |
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: | 1. Identico: |
« Art. 12-bis. – (Intelligenza artificiale nel settore sanitario) – 1. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalità di cui all'articolo 12, comma 2. Con i decreti di cui al primo periodo sono individuati i soggetti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale secondo le modalità ivi definite. | « Art. 12-bis. – (Intelligenza artificiale nel settore sanitario) – 1. Identico. |
2. Per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l'assistenza territoriale, è istituita una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità della piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto: | 2. Identico: |
a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita; | a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita con suggerimenti non vincolanti; |
b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti; | b) identica; |
c) agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case della comunità. | c) identica. |
2-bis. Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'AGENAS, con proprio provvedimento, esplicita i servizi di supporto di cui al comma 2. | |
3. La piattaforma di cui al comma 2 è alimentata con i dati strettamente necessari per l'erogazione dei servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento. L'AGENAS è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all'interno della piattaforma. | 3. Identico. |
4. Previo parere del Ministero della salute, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'AGENAS, con proprio provvedimento, valutato l'impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all'interno della piattaforma, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ». | 4. Identico ». |
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. | 2. Identico. |
Art. 10. | Art. 10. |
(Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro) | (Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro) |
1. L'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea. | Identico. |
2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. | |
3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità con il diritto dell'Unione europea. | |
Art. 11. | Art. 11. |
(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro) | (Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro) |
1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale. L'Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale. | Identico. |
2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. | |
3. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. | |
Art. 12. | Art. 12. |
(Disposizioni in materia di professioni intellettuali) | (Disposizioni in materia di professioni intellettuali) |
1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. | 1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. |
2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. | 2. Identico. |
Art. 13. | Art. 13. |
(Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione) | (Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione) |
1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo. | Identico. |
2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale. | |
3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori. | |
4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. | |
Art. 14. | Art. 14. |
(Uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria) | (Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria) |
1. I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale. Il Ministero della giustizia disciplina l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari ordinari. Per le altre giurisdizioni l'impiego è disciplinato in conformità ai rispettivi ordinamenti. | 1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti. |
2. È sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento. | 2. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie. |
3. Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le autorità nazionali di cui all'articolo 18. | |
4. Il Ministro della giustizia, nell'elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, promuove attività didattiche sul tema dell'intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all'acquisizione e alla condivisione di competenze digitali, nonché alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche nel quadro regolatorio di cui ai commi 2 e 3. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro cura altresì la formazione del personale amministrativo. | |
Art. 14-bis. | |
(Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale) | |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. | |
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia e sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. | |
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi: | |
a) individuare ipotesi per le quali appare necessario dettare il regime giuridico dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, nonché i diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere al suddetto utilizzo; | |
b) prevedere strumenti di tutela, di carattere risarcitorio o inibitorio e individuare un apparato sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni introdotte ai sensi della lettera a); | |
c) attribuire alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative alla disciplina introdotta ai sensi delle lettere a) e b). | |
Art. 15. | Art. 15. |
(Modifiche al codice di procedura civile) | (Modifiche al codice di procedura civile) |
1. All'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: « esecuzione forzata » sono inserite le seguenti: « , per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale ». | Identico. |
Art. 16. | Art. 16. |
(Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale) | (Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale) |
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera m-ter) è inserita la seguente: | 1. Identico: |
« m-quater) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale ». | « m-quater) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con i privati, comunque denominati, nonché di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale ». |
Capo III | Capo III |
STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE | STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE |
Art. 17. | Art. 17. |
(Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale) | (Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale) |
1. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale è predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 18, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy per i profili di politica industriale e di incentivazione e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale, ed è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. | 1. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale è predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 18, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy per i profili di politica industriale e di incentivazione, il Ministro dell'università e della ricerca per i profili relativi alla formazione superiore e alla ricerca e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale, ed è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. |
2. La strategia di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina l'attività della pubblica amministrazione in materia, promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale, indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale. | 2. Identico. |
2-bis. La strategia di cui al comma 1 tiene conto dei princìpi del diritto internazionale umanitario, al fine dello sviluppo e della promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani. | |
3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione della strategia di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere. | 3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione della strategia di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e sentite la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) in qualità di autorità di vigilanza del mercato. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere. |
4. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, dopo le parole: « delle imprese e del made in Italy » sono inserite le seguenti: « , dell'università e della ricerca ». | 4. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, dopo le parole: « delle imprese e del made in Italy » sono inserite le seguenti: « , dell'università e della ricerca » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dall'Autorità politica delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza, ove nominata ». |
Art. 18. | Art. 18. |
(Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale) | (Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale) |
1. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale. Conseguentemente, nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e ferme restando le funzioni già rispettivamente attribuite: | 1. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689. Conseguentemente, nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e ferme restando le funzioni già rispettivamente attribuite: |
a) l'AgID è responsabile di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b). L'AgID provvede, altresì, a definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea; | a) identica; |
b) l'ACN, anche ai fini di assicurare la tutela della cybersicurezza, come definita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. L'ACN è, altresì, responsabile per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza; | b) identica; |
c) l'AgID e l'ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sentito il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale. | c) l'AgID e l'ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sentito il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale e il Ministero della giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all'attività giudiziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per quanto concerne la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari. |
1-bis. Ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689, l'AgID è designata quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 70 del medesimo regolamento e l'ACN è designata quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi del medesimo articolo 70. | |
2. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui al comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. A quest'ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due citate Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. | 2. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui al comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. A quest'ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due citate Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima. Al suddetto Comitato partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, rappresentanti di vertice della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. |
3. Restano ferme le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali. | 3. Identico. |
3-bis. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le parole: « Presidenza del Consiglio dei ministri » sono aggiunte le seguenti: « nonché dell'Agenzia per l'Italia digitale ». | |
Art. 19. | Art. 19. |
(Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) | (Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) |
1. È autorizzata la spesa di euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese. | 1. Identico. |
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. | 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. |
Art. 20. | Art. 20. |
(Misure di sostegno ai giovani e allo sport) | (Misure di sostegno ai giovani e allo sport) |
1. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , oppure hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale ». | 1. Identico. |
2. Nel piano didattico personalizzato (PDP) adottato dall'istituzione scolastica secondaria di secondo grado nell'ambito della propria autonomia, per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo possono essere inserite attività volte all'acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in materia di previo possesso del titolo, in coerenza con il profilo in uscita dell'indirizzo di studio. I crediti formativi acquisiti nell'ambito delle attività di cui al primo periodo sono valutati nell'ambito dei percorsi formativi della formazione superiore intrapresi dopo il conseguimento del titolo di cui al medesimo primo periodo. | 2. Nel piano didattico personalizzato (PDP) adottato dall'istituzione scolastica secondaria di secondo grado nell'ambito della propria autonomia, per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo possono essere inserite attività volte all'acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di previo possesso del titolo, in coerenza con il profilo in uscita dell'indirizzo di studio. I crediti formativi acquisiti nell'ambito delle attività di cui al primo periodo sono valutati nell'ambito dei percorsi formativi della formazione superiore intrapresi dopo il conseguimento del titolo di cui al medesimo primo periodo. |
3. Lo Stato favorisce l'accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l'attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità. Nel rispetto dei princìpi generali di cui alla presente legge, i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per l'organizzazione delle attività sportive. | 3. Identico. |
Art. 21. | Art. 21. |
(Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico) | (Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico) |
1. In linea con la strategia nazionale di cui all'articolo 17, al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per questa abilitanti, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi dell'operatività della società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro, l'assunzione di partecipazioni nel capitale di rischio direttamente o indirettamente, di: | 1. In linea con la strategia nazionale di cui all'articolo 17, al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi dell'operatività della società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzato, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro, l'investimento, sotto forma di equity e quasi equity, nel capitale di rischio direttamente o indirettamente, di: |
a) piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede legale e operativa in Italia, che operano nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al mobile edge computing, alle architetture aperte basate su soluzioni software, al Web 3, all'elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettroniche, e che si trovano in fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing); | a) piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede operativa in Italia, che operano nei settori dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni, con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al mobile edge computing, alle architetture aperte basate su soluzioni software, al Web 3, all'elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettroniche, e che si trovano in fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing); |
b) imprese, con sede legale e operativa in Italia, anche diverse da quelle di cui alla lettera a), operanti nei settori e nelle tecnologie di cui alla lettera a), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali. | b) imprese, aventi sede operativa in Italia, anche diverse da quelle di cui alla lettera a), operanti nei settori e nelle tecnologie di cui alla lettera a), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali. |
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019, sia mediante la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital appositamente istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il venture capital istituiti e gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio. La normativa di attuazione di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019 è aggiornata, al fine di definire criteri e modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. | 2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019, sia mediante la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital appositamente istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il venture capital istituiti e gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio. La normativa di attuazione di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019 è aggiornata alle disposizioni del presente articolo, con adeguamento per gli investimenti nelle imprese di cui al comma 1, lettera b), non rientranti nella definizione di PMI. |
3. Oltre al Ministero delle imprese e del made in Italy in qualità di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di governo dei fondi di venture capital di cui al presente articolo, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in ogni caso senza compensi o indennità. | 3. Identico. |
Art. 22. | Art. 22. |
(Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale) | (Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale) |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'intelligenza artificiale, adottato dal Parlamento europeo nella seduta del 13 marzo 2024. | 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689. |
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: | 2. Identico: |
a) designazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18 della presente legge, come autorità nazionali competenti ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al comma 1, di un'autorità di vigilanza del mercato, di un'autorità di notifica, nonché del punto di contatto con le istituzioni dell'Unione europea; | soppressa |
a-bis) attribuire alle autorità di cui all'articolo 18, nei limiti della designazione operata ai sensi del medesimo articolo 18, di tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per la verifica del rispetto delle norme del regolamento stesso e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento; | |
a-ter) apportare alla normativa vigente, ivi inclusa quella in materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689; | |
a-quater) ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi dell'articolo 18, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2024/1689 e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento; | |
a-quinquies) attribuire alle autorità di cui all'articolo 18 il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1689, per la violazione delle norme del regolamento stesso e degli atti di attuazione, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dall'articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1689 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette; | |
b) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale; | b) identica; |
c) previsione, da parte degli ordini professionali, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; | c) previsione, da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; |
d) potenziamento, all'interno dei curricoli scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline; | d) identica; |
d-bis) previsione di un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia; | |
e) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni; | e) identica; |
f) valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni dell'AFAM, ITS Academy ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi: | f) identica; |
1) agevolare il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo; | |
2) incentivare le attività di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema dell'università e della ricerca, degli ITS Academy e le Autorità nazionali di cui all'articolo 18. | |
f-bis) definizione dei poteri di vigilanza dell'autorità di vigilanza del mercato che conferiscano all'autorità il potere di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio; | |
f-ter) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, nonché del procedimento applicabile per l'irrogazione delle sanzioni o l'applicazione delle misure di esecuzione, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. | |
3. Il Governo è, altresì, delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire organicamente la disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite. | 3. Il Governo è, altresì, delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale. |
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, e sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. | 4. Identico. |
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: | 5. Identico: |
a) previsione di strumenti, anche cautelari, in ambito civile, amministrativo e penale, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; | a) previsione di strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; |
b) introduzione di una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sulla omessa adozione o l'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, nonché introduzione di ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale e che non siano adeguatamente tutelabili mediante interventi su fattispecie già esistenti; | b) introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sulla omessa adozione o l'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l'incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato; |
c) introduzione di una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall'ergastolo nei quali l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull'offesa al bene giuridico tutelato, includendovi i casi di offesa ai beni attinenti alla persona e allo Stato; | c) precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente; |
c-bis) nei casi di responsabilità civile, previsione di strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal regolamento (UE) 2024/1689; | |
c-ter) regolazione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei princìpi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza; | |
d) revisione, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformità ai principi e ai criteri enunciati nelle lettere a), b) e c) del presente comma. | d) modifica, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformità ai principi e ai criteri enunciati nelle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter) del presente comma. |
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. | 6. Identico. |
Capo IV | Capo IV |
DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE | DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE |
Art. 23. | |
(Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale) | |
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: | Soppresso |
a) all'articolo 6, comma 2, lettera e), dopo la parola: « tecniche » sono inserite le seguenti: « , anche attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, »; | |
b) dopo l'articolo 40, è inserito il seguente: | |
« Art. 40-bis. – (Contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale) – 1. Qualunque contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici tramite qualsiasi piattaforma in qualsiasi modalità, incluso il video on demand e lo streaming, che, previa acquisizione del consenso dei titolari dei diritti, sia stato, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell'autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l'acronimo “IA” ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Tale identificazione deve essere presente sia all'inizio della trasmissione e all'inizio del contenuto, sia alla fine della trasmissione e alla fine del contenuto, nonché ad ogni ripresa del programma a seguito di interruzione pubblicitaria. L'inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un'opera o di un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, per le finalità di cui al presente articolo nonché all'articolo 42, commi 1, lettera c-bis), e 7, lettera c-bis), l'Autorità promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta sia con i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sia con i fornitori di piattaforme per la condivisione di video »; | |
c) all'articolo 42: | |
1) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: | |
« c-bis) il grande pubblico da contenuti informativi che siano stati, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generati ovvero, anche parzialmente, modificati o alterati in modo da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono »; | |
2) al comma 7, dopo la lettera c), è inserita la seguente: | |
« c-bis) avere una funzionalità che consenta agli utenti che caricano contenuti video generati dagli utenti di dichiarare se tali contenuti video contengono contenuti generati, modificati o alterati, anche parzialmente, in qualsiasi forma e modo, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale di cui sono a conoscenza o di cui si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza »; | |
d) all'articolo 67: | |
1) al comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente: | |
« r-bis) in materia di violazione degli obblighi di cui all'articolo 40-bis »; | |
2) al comma 2, lettera a), le parole: « e p) » sono sostituite dalle seguenti: « , p) e r-bis) ». | |
Art. 24. | Art. 23. |
(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale) | (Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale) |
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: | 1. Identico: |
a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « opere dell'ingegno » è inserita la seguente: « umano » e dopo le parole: « forma di espressione » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore »; | a) identica; |
b) dopo l'articolo 70-sexies è inserito il seguente: | b) identico: |
« Art. 70-septies. – 1. La riproduzione e l'estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater ». | « Art. 70-septies. – 1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater ». |
Capo V | Capo V |
DISPOSIZIONI PENALI | DISPOSIZIONI PENALI |
Art. 25. | Art. 24. |
(Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali) | (Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali) |
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: | 1. Identico: |
a) all'articolo 61, dopo il numero 11-novies) è aggiunto il seguente: | a) identica: |
« 11-decies) l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato »; | « 11-decies) l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato »; |
b) all'articolo 294 è aggiunto, in fine, il seguente comma: | b) identica: |
« La pena è aumentata se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »; | « La pena è della reclusione da due a sei anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »; |
c) all'articolo 494, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: | soppressa |
« La pena è della reclusione da uno a tre anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »; | |
d) all'articolo 501, terzo comma, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: | soppressa |
« 2-bis) se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »; | |
e) dopo l'articolo 612-ter è inserito il seguente: | c) identica. |
« Art. 612-quater. – (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale) – Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. | |
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate. »; | |
f) all'articolo 640, secondo comma, dopo il numero 2-bis è aggiunto il seguente: | soppressa |
« 2-ter. se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »; | |
g) all'articolo 640-ter, terzo comma, dopo le parole: « è commesso » sono inserite le seguenti: « mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale o »; | soppressa |
h) all'articolo 648-bis, terzo comma, dopo le parole: « un'attività professionale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »; | soppressa |
i) all'articolo 648-ter, terzo comma, dopo le parole: « un'attività professionale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale »; | soppressa |
l) all'articolo 648-ter.1, sesto comma, dopo le parole: « altra attività professionale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale ». | soppressa |
2. All'articolo 2637 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale ». | 2. Identico. |
3. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: | 3. Identico. |
« a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale ». | |
4. All'articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se i fatti sono commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, la pena è aumentata ». | 4. All'articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale ». |
Capo VI | Capo VI |
DISPOSIZIONI FINANZIARIE | DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI |
Art. 26. | Art. 25. |
(Clausola di invarianza finanziaria) | (Clausola di invarianza finanziaria) |
1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. | Identico. |
Art. 26. | |
(Disposizioni finali) | |
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, la lettera z) è sostituita dalla seguente: | |
« z) per le finalità di cui al presente articolo, può concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri ». | |
2. Alla legge 28 giugno 2024, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall'articolo 3 della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « adottata con determinazione tecnica del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale »; | |
b) nel capo I, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente: | |
« Art. 15-bis. – (Disposizioni di coordinamento) – 1. Ogni riferimento al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, è da intendersi alle corrispondenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, a decorrere dal momento in cui le stesse acquistano efficacia ». |