Legislatura 19ª - Relazione n. 1258-A

Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1258-A

Relazione Orale

Relatore Scurria

TESTO PROPOSTO DALLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 25 febbraio 2025

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024

presentato dal Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRRdi concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionalecon il Ministro dell'economia e delle finanzecon il Ministro della giustiziacon il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energeticacon il Ministro dell'internocon il Ministro delle imprese e del made in Italycon il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle forestecon il Ministro della salutecon il Ministro del lavoro e delle politiche socialie con il Ministro per lo sport e i giovani

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2024

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: SPELGATTI)

29 ottobre 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

su emendamenti approvati

(Estensore: TOSATO)

18 febbraio 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti approvati

19 febbraio 2025

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 2.0.1 (testo 3), parere non ostativo, rilevando l'opportunità, al comma 2 (rectius: comma 3), di sostituire le parole: « Il documento conclusivo di cui al comma 2 » con le seguenti: « Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 2 »;

- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

RELAZIONI DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: RASTRELLI)

sul disegno di legge

5 novembre 2024

La Commissione, per quanto di competenza, formula relazione favorevole sul testo del disegno di legge.

sugli emendamenti

10 dicembre 2024

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo sugli emendamenti relativi al disegno di legge con la seguente osservazione:

si evidenzia che alla lettera p) del comma 1 dell'emendamento 6.0.26 i termini di prescrizione previsti per i reati di cui alla direttiva comunitaria per la quale si conferisce al Governo delega di recepimento decorrono non dalla commissione dei reati ma dalla loro scoperta.

su ulteriori emendamenti

11 febbraio 20

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti al provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione riferita agli emendamenti 6.0.100 e 6.0.200:

in relazione rispettivamente alle lettere h) dell'emendamento 6.0.100 ed f) dell'emendamento 6.0.200, che tra i criteri di delega inseriscono la previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un approfondimento del criterio di delega in esame alla luce della giurisprudenza costituzionale che impone al legislatore delegante, in ambito penale, di adottare princìpi e criteri direttivi configurati in modo preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti.

La medesima osservazione si intende riferita anche all'articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di legge.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi il parere è di nulla osta.

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E DIFESA)

(Estensore: Enrico BORGHI)

sul disegno di legge

23 ottobre 2024

La Commissione,

esaminato per i profili di interesse il disegno di legge,

rilevato come le disposizioni in esso contenute interessino in maniera piuttosto limitata ed in ogni caso residuale le sue competenze;

valutati in ogni caso i contenuti relativi alle deleghe di cui agli articoli 10 e 12, rispettivamente in materia di servizi transfrontalieri di tipo bancario e di misure di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali;

formula per quanto di competenza una relazione non ostativa.

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AMBROGIO)

sul disegno di legge

12 novembre 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riferimento all'articolo 7, viene rappresentato che per quanto riguarda le attività previste dalle lettere c), d) ed e) del comma 2, il relativo impatto organizzativo per gli uffici è pienamente sostenuto a valere sugli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti, quali la custodia, la trasmissione e la notifica di informazioni, rientranti fra le attività istituzionali dell'amministrazione giudiziaria. Con riferimento alle lettere o), p) e q) del citato comma 2, viene assicurato che le attività di traduzione ed interpretariato, nonché quelle connesse all'acquisizione e all'elaborazione dei dati ai fini di monitoraggio e statistici, sono espletate ordinariamente dal personale in servizio presso i competenti uffici ministeriali e, pertanto, non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Per quanto attiene alla lettera n), viene rappresentato che la stima del costo di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato è stata calcolata in modo prudenziale, in modo da tener conto anche dei costi dell'IVA. Il Governo conviene, inoltre, sull'opportunità di garantire al personale che è impegnato nelle attività di cui sopra, una formazione e un costante aggiornamento in materia di sicurezza cibernetica al fine di realizzare un servizio altamente qualificato ed efficiente. Tale prospettiva potrà essere garantita, rispettivamente dalla competente Direzione generale del personale del Ministero della giustizia, per ciò che concerne la formazione del personale tecnico/amministrativo, e dalla Scuola superiore della magistratura, per ciò che concerne la formazione del personale di magistratura, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e iscritte sul bilancio autonomo della Scuola, attraverso la riprogrammazione delle annuali attività formative. In relazione alla copertura finanziaria disposta dalla disposizione, viene confermata la disponibilità delle risorse. Per quanto attiene infine all'ultima osservazione, sugli effetti attesi sui saldi di finanza pubblica, viene segnalato che la spesa d'investimento prevista per l'acquisizione della nuova infrastruttura informatica in termini di hardware e software dedicati, è prevista nel corso dell'anno 2025, mentre per le annualità successive si prevede di sostenere le sole spese di gestione, assistenza e manutenzione evolutiva della predetta infrastruttura, che possono essere considerate quali spese di natura corrente;

in relazione all'articolo 12, in merito alla quantificazione degli oneri per l'erogazione dei buoni pasto, viene richiamato l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché per le autorità indipendenti, non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Il vigente articolo 86 del CCNL Comparto funzioni centrali ha fissato il valore nominale del buono pasto in euro 7,00. Il costo pro capite annuo è stato pertanto determinato considerando una media mensile di 20 buoni pasto maturati, ponderata per 11 mesi lavorativi in ragione della fruizione delle ferie annuali, e così per un onere totale annuo pro capite di euro 1.540,00. Circa lo svolgimento delle procedure concorsuali, viene segnalato che gli oneri sono stati quantificati esclusivamente per la procedura di reclutamento del personale non dirigenziale, atteso che per la copertura del posto di funzione dirigenziale è possibile ricorrere a personale già in servizio presso l'Amministrazione o altre amministrazioni centrali. La stima dei costi è stata effettuata sulla base della più recente relazione tecnica di costo in possesso dell'Amministrazione fornita da Formez PA, in relazione alla convenzione stipulata con quest'ultimo organismo per l'organizzazione del concorso di n. 225 funzionari tecnici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021. Sulla scorta dei costi indicati nella relazione tecnica, l'onere per lo svolgimento della procedura concorsuale è stato stimato in euro 300.000 nell'ipotesi che si svolga secondo la procedura ordinaria, consistente in una prova preliminare a quiz, due prove scritte e una prova orale. Il costo stimato comprende l'affitto dei locali, la progettazione, i compensi della Commissione esaminatrice e il servizio global service (assistenza e sorveglianza). Con riferimento invece alla richiesta di fornire elementi di valutazione sulla congruità del contingente di personale previsto in relazione ai compiti da adempiere, vengono sinteticamente riepilogate le attività e le funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2023/2411 di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy. In particolare, le norme del regolamento in parola che in questa sede rilevano maggiormente sono gli articoli da 12 a 17, oltre al titolo IV (articoli 49-62). Al fine quindi di poter svolgere le attività derivanti dall'attuazione del nuovo regolamento (UE) 2023/2411, l'articolo 12 del disegno di legge di delegazione europea ha previsto una dotazione di un dirigente e dieci funzionari, preposti all'espletamento delle seguenti attività aggiuntive, alle quali non è possibile dare seguito in forza delle sole risorse umane già disponibili. Viene infatti rappresentato che a seguito dell'ultima riorganizzazione del Ministero, la Direzione generale competente in materia ha avuto una contrazione del numero di divisioni da 9 a 7, con conseguente accorpamento di molteplici competenze. L'ufficio dirigenziale che si prevede di istituire sarà competente per le attività relative: alla disciplina generale e di coordinamento in materia di qualità dei prodotti industriali ed artigianali, ai sensi della normativa dell'Unione europea e relativa attuazione della regolamentazione in materia di indicazioni geografiche, che dovrà curare le attività inerenti alla fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche artigianali e industriali, inclusa la definizione delle procedure, anche di natura digitale; alla gestione delle procedure nazionali di opposizione e cancellazione, oltre che allo svolgimento della vigilanza e del monitoraggio delle verifiche e dei controlli sui soggetti titolari. Viene quindi confermato che la dotazione organica prevista è congrua per lo svolgimento delle funzioni istituzionali spettanti al Ministero delle imprese e del made in Italy per la realizzazione di un sistema autonomo e coerente di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, come previsto dal regolamento (UE) 2023/2411;

con riferimento all'articolo 13, viene evidenziato che l'individuazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste come autorità competente per l'attuazione del regolamento (UE) 2023/1115 si innesta su competenze analoghe già attribuite al suddetto Ministero a legislazione vigente, di cui vengono forniti elementi conoscitivi. Viene quindi aggiunto che i due nuovi uffici dirigenziali, dei quali si richiede l'istituzione, rispondono all'esigenza di individuare unità organizzative dedicate a controlli peculiari rispetto a quelli tipicamente svolti dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che richiedono nuove e diverse modalità di pianificazione e di esecuzione, con conseguente necessità di sviluppare competenze aggiuntive. Le unità di personale delle quali si chiede il reclutamento andrebbero a rafforzare l'organico, affiancandosi alle risorse umane già presenti, al fine di far fronte ai nuovi adempimenti previsti dal regolamento citato, considerato che una mera redistribuzione del personale già in forza al Ministero non consentirebbe di assolvere adeguatamente agli obblighi recati dalle nuove competenze senza compromettere il livello di efficienza negli altri settori. D'altro canto, la sussistenza delle strutture sopra descritte, già deputate all'espletamento di funzioni di controllo e attività correlate, non richiede ulteriori oneri, potendo il Ministero avvalersi di risorse strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai fini del calcolo degli oneri dei buoni pasto si è tenuto conto del valore unitario degli stessi (euro 7,00 cadauno), nonché della media del numero delle giornate in cui il personale dirigenziale e non dirigenziale presta la propria attività lavorativa in presenza. Il calcolo è stato poi operato su undici mesi, stante la fruizione del periodo di ferie. Gli oneri del lavoro straordinario sono stati quantificati utilizzando come parametri la retribuzione oraria lorda prevista per ciascuna area funzionale e sulla base della media delle ore lavorate a titolo di straordinario dal personale tenuto conto delle giornate in cui l'attività viene prestato in modalità agile e del quadro di riferimento normativo. I costi derivanti dall'organizzazione delle procedure concorsuali sono stati parametrati sulla base di quelli sostenuti nella procedura concorsuale bandita nel mese di dicembre 2023 e organizzata dall'ente Formez PA. I servizi di assistenza tecnica, previsti dalla lettera c), verranno definiti con protocollo d'intesa o accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con altri enti pubblici o con soggetti privati singoli o costituiti in forma associativa individuati nel rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con acclarata esperienza in attività di dovuta diligenza, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento citato per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonché nelle catene di valore dei prodotti di cui al medesimo regolamento. Il Governo conferma infine la capienza del Fondo per il recepimento della normativa europea per tutte le annualità;

in relazione all'articolo 14, viene confermato che le attività ivi previste saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, compresa la gestione del sistema informativo finalizzato all'iter dei procedimenti istruttori previsti dal regolamento europeo in materia,

esprime, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa nel presupposto che, in relazione all'articolo 7, comma 2, lettera n), l'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 3 sia stata determinata in modo prudenziale, così da tener conto anche dei costi dell'IVA.

su emendamenti approvati

18 febbraio 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti approvati fino al 13 febbraio scorso, relativi al disegno di legge, esprime per quanto di competenza parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 1.200/1, 1.200/2, 1.300/1, 6.0.100, 6.0.200, 6.0.200/7, 6.0.500/1 (testo 2) e 6.0.500/2, il cui esame resta sospeso.

su ulteriori emendamenti approvati

19 febbraio 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti accantonati nella seduta di ieri e gli ulteriori emendamenti approvati trasmessi in data odierna alle ore 10,45, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 7.100, 7.0.100, 10.0.100, 13.8 (testo 2), 15.1, 16.1 (testo 2), 16.0.2 (testo 2) e 16.0.3.

L'esame resta sospeso sulle proposte 1.200/1, 1.200/2, 1.300/1, 2.0.1 (testo 3), 6.0.100, 6.0.200, 6.0.200/7, 6.0.500/1 (testo 2), 6.0.500/2, 10.0.100/1, 10.0.100/2, 13.6 (testo 2) e 13.7 (testo 2).

su ulteriori emendamenti approvati

25 febbraio 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1 (testo 3), 6.0.200 e 6.0.200/7.

Sull'emendamento 6.0.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 3, delle parole: « quantificati in » con le seguenti: « pari a ».

Sugli identici emendamenti 13.6 (testo 2) e 13.7 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, della seguente lettera: “c) al comma 5, sostituire le parole: “lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l), m) e n)” con le seguenti: “lettere a), b), c), d), e), e-bis), f), g), i), l), m) e n)”.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.200/1, 1.200/2, 1.300/1, 6.0.500/1 (testo 2), 6.0.500/2, 10.0.100/1 e 10.0.100/2.

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(Estensore: MAFFONI)

sul disegno di legge

3 dicembre 2024

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge,

premesso che:

l'articolo 3 reca i princìpi e i criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori, cosiddetta « Second Consumer Credit Directive » o « CCD2 »;

la CCD2 ha l'obiettivo di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e favorire lo sviluppo di un mercato unico del credito, promuovendo una crescita consapevole di tale settore e regolando nel dettaglio anche le nuove forme di concessione del credito ai consumatori;

il recepimento deve tener conto anche delle peculiarità dell'ordinamento italiano e dei necessari adeguamenti della direttiva ad esso;

la direttiva si applica ai contratti di credito in base ai quali i consumatori prendono in prestito denaro per acquistare beni e servizi, escluse determinate categorie di contratti indicate all'articolo 2, paragrafo 2, tra i quali:

- contratti di credito garantiti da un mutuo o da un'altra garanzia comparabile su beni immobili;

- credito superiore a 100.000 euro;

- regimi di crediti datori di lavoro gratuiti o a basso interesse per i lavoratori dipendenti;

- pagamenti differiti a determinate condizioni;

considerato inoltre che:

l'articolo 4 fornisce i princìpi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nel recepimento della direttiva (UE) 2023/2673, che semplifica la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, aumentando la protezione dei consumatori e creando condizioni di parità per i servizi finanziari conclusi online, via telefono o mediante altre forme di marketing a distanza;

l'articolo 8 del disegno di legge disciplina i criteri per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2023/2631 (EuGB) che riguarda il marchio volontario « obbligazione verde europea » o « EuGB », stabilendo requisiti uniformi a livello europeo per il suo utilizzo da parte degli emittenti nell'offerta al pubblico o nell'ammissione alla negoziazione di obbligazioni all'interno dell'Unione europea;

l'articolo 9 concerne l'adeguamento nazionale per istituire l'ESAP, ovvero una piattaforma centralizzata che offre accesso alle informazioni societarie pubblicamente disponibili relative ai servizi finanziari, ai mercati dei capitali e alla sostenibilità per migliorare la trasparenza e l'efficienza dei mercati finanziari dell'Unione europea;

l'articolo 10 reca l'adeguamento del regolamento (UE) n. 909/2014 che contiene la disciplina dei depositari centrali di titoli, le infrastrutture che presiedono alle operazioni di regolamento sui mercati finanziari europei assicurando che si realizzi lo scambio dei titoli e del corrispettivo in denaro tra il venditore e l'acquirente di uno strumento finanziario;

il disegno di legge reca anche l'elenco degli atti oggetto di recepimento senza la previsione di specifici criteri e princìpi di delega;

valutato che l'impianto e i contenuti del disegno di legge sono ampiamente condivisibili e valorizzano, ove possibile, gli spazi di discrezionalità lasciati agli Stati membri dalle normative europee che si intendono recepire o attuare,

si esprime in senso favorevole

nel presupposto che il recepimento confermi la definizione di « creditore » inserita nella direttiva confermandola nella sua attuale articolazione, vista la rilevanza che lo strumento della dilazione del pagamento senza interessi e senza spese riveste nel sistema economico e produttivo nazionale: consente infatti ai consumatori un accesso al credito con formalismi ridotti e alle aziende di formulare proposte di acquisto differenziate e sostenibili a seconda delle effettive disponibilità della clientela,

e con le seguenti osservazioni:

1. Valuti la Commissione di merito di specificare l'ambito di applicazione della direttiva esercitando una facoltà assegnata dalla stessa prevedendo che le informazioni di base e le informazioni precontrattuali non si applichino ai contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro ai contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese; ai contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile. Si tratta infatti di forme di credito di importo e costi ridotti per il consumatore: un appesantimento degli adempimenti amministrativi da parte delle banche e degli intermediari finanziari rischierebbe di incrementare le spese a carico del consumatore, nonché di ridurre l'erogazione delle suddette tipologie di credito.

2. Valuti la Commissione di specificare, anche con una norma di natura interpretativa, la portata e l'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2023/2225 con particolare riferimento al comma 2 dello stesso articolo che disciplina i casi di non applicazione, al fine di escludere dall'applicazione i contratti di finanziamento verso cessioni di una quota dello stipendio, salario o pensione, rientranti tra le fattispecie indicate nella lettera k) del citato comma 2 dell'articolo 2.

3. Valuti la Commissione di merito la possibilità di valorizzare le innovazioni nei pagamenti digitali e nei sistemi di pagamento dilazionati, rese possibili anche da innovazioni tecnologiche e che si realizzano attraverso una sostanziale dilazione nel tempo dei pagamenti senza prevedere pagamenti di interessi, come identificato dal sistema di « compra ora paga dopo ». Mantenendo come obiettivo primario il miglioramento del grado di protezione e tutela dei consumatori, appare opportuno tuttavia evitare inutili appesantimenti burocratici che non portano concreti effetti migliorativi rispetto alle misure di tutela (come ad esempio la creazione di lunghi e complessi documenti pre-contrattuali che non forniscono una reale tutela aggiuntiva al cliente, il quale spesso non riesce neanche a comprenderli a fondo). La disciplina del credito al consumo appare poco adeguata, sia per oneri burocratici che per struttura dei contratti stessi a monte, allo sviluppo di tali sistemi, ferma restando la tutela delle informazioni dei diritti dei consumatori.

4. Valuti la Commissione di merito di introdurre alcune semplificazioni per determinate categorie di crediti indicati dall'articolo 2, comma 8, della direttiva (id est, crediti inferiori a 200 euro o che non prevedono il pagamento di interessi o altri costi o ripagabile entro 3 mesi e che prevedano solo costi insignificanti), in particolare con riferimento alla pubblicità, alle informazioni pre-contrattuali, alle informazioni da includere nei contratti di credito e alla valutazione del merito creditizio.

5. Tenendo conto che le informazioni su merito creditizio per spese e consumi di modesta entità non si adattano ai pagamenti digitali dilazionati, valuti la Commissione di merito di modificare il testo esercitando le opzioni previste dalla direttiva, applicando il principio di proporzionalità nel recepimento della direttiva, tenendo conto delle specificità di tali sistemi innovativi di pagamento.

6. In relazione agli atti normativi inseriti nell'allegato A, tenuto conto che essi incidono in modo considerevole sulla disciplina concernente il risparmio gestito e la trasparenza dei mercati degli strumenti finanziari, valuti la Commissione l'opportunità di definire criteri di delega specifici per l'adeguamento alle novità normative europee, ferma restando la possibilità di avvalersi al riguardo di eventuali ulteriori veicoli normativi. In tale ottica, risulterebbe altresì opportuno prevedere criteri di delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/791 – che parimenti incide sulla disciplina relativa alle infrastrutture di mercato apportando modifiche al regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) – al momento non incluso nel disegno di legge in esame.

7. Valuti la Commissione l'opportunità di integrare il testo inserendo anche i criteri per l'attuazione del cosiddetto banking package (CRD6/CRR3) in modo da recepirne i contenuti nei tempi previsti: le nuove regole, infatti, aggiornano le normative europee sui requisiti di capitale delle banche e completano l'attuazione dell'accordo di Basilea III nell'Unione europea; in questo modo esse migliorano la resilienza e la gestione del rischio delle banche.

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: COSENZA)

sul disegno di legge

29 ottobre 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premesso che la legge di delegazione europea è uno dei principali strumenti di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234;

preso atto che i provvedimenti dell'Unione europea che si intendono recepire nell'ordinamento nazionale non incidono in modo rilevante nelle materie di più stretta competenza della Commissione;

tenuto conto di quanto comunque disposto dalle disposizioni nel loro complesso e, nello specifico, dalla direttiva (UE) 2024/1262, adottata dalla Commissione europea il 13 marzo 2024,che modifica della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, al fine di adeguarne alcune norme alle attuali conoscenze scientifiche,

si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente.

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

(Estensore: FAROLFI)

sul disegno di legge

28 novembre 2024

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, formula una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: ROSSO)

sul disegno di legge

29 ottobre 2024

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge,

tenuto conto che l'articolo 13 introduce una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (regolamento EUDR), relativo alla messa a disposizione nel mercato dell'Unione europea e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale;

considerato che il regolamento EUDR impone norme obbligatorie di “due diligence” a tutti gli operatori e commercianti che immettono, o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione europea, ovvero esportano, le seguenti materie prime: olio di palma, bovini, legno, caffè, cacao, gomma e soia e che la commercializzazione di tali prodotti deve essere accompagnata da adeguata documentazione comprovante la non provenienza degli stessi da terreni disboscati di recente, ovvero che la loro produzione non abbia contribuito al degrado forestale;

preso atto altresì che l'articolo 13, al comma 2, lettera d), prevedendo sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, ivi comprese sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante, nonché sanzioni interdittive, delinea di fatto un apparato sanzionatorio molto penetrante per le imprese della filiera agroalimentare italiana;

valutata positivamente la decisione delle Istituzioni europee di rinviare di un anno l'entrata in vigore del regolamento EUDR a seguito delle generalizzate preoccupazioni espresse da tutti i soggetti interessati relativamente agli oneri burocratici e finanziari che si prospettano a carico degli operatori coinvolti a cui spetta l'attestazione di conformità dei propri prodotti alle nuove norme europee sulla deforestazione « zero »;

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo, nell'ambito del recepimento del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023:

- a semplificare il più possibile, pur nel rispetto di tutti i parametri necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale attraverso la lotta contro la deforestazione e il degrado forestale, gli adempimenti a carico dei soggetti interessati, al fine di evitare che l'applicazione pratica delle nuove norme si traduca in appesantimenti burocratico-amministrativi in grado di complicare in modo ingiustificato l'operatività delle aziende senza offrire maggiori garanzie sul contrasto alla deforestazione;

- ad attivarsi nelle competenti sedi europee affinché le filiere coinvolte, specie quelle agricole e zootecniche, si dotino, a livello globale, di sistemi di tracciamento allineati e pienamente rispondenti ai requisiti richiesti dal regolamento EUDR, al fine di scongiurare la paralisi delle catene di approvvigionamento con impatti negativi sull'andamento dei prezzi non solo dei prodotti interessati dalle norme, ma anche di quei prodotti potenzialmente « scambiabili » in conseguenza dell'effetto sostituzione;

- ad attivarsi nelle competenti sedi europee ed internazionali al fine di individuare tutte le soluzioni necessarie a limitare i possibili eventuali effetti distorsivi derivanti dall'applicazione del regolamento EUDR sul commercio globale, quali il rafforzamento di mercati extracomunitari dove le materie prime interessate dal regolamento EUDR potrebbero essere lavorate e successivamente immesse nel mercato interno sotto forma di prodotti finiti, vanificando ogni sforzo nel contrasto alla deforestazione e compromettendo il valore di intere filiere, che rappresentano l'eccellenza delle produzioni europee e italiane in particolare.

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: SATTA)

sul disegno di legge

3 dicembre 2024

La Commissione,

esaminato il disegno di legge,

considerati i criteri e i princìpi di delega di cui all'articolo 15, relativi all'adeguamento al regolamento delegato (UE) 2022/1644, che integra il regolamento (UE) 2017/625 con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali nel settore della sicurezza alimentare e dei mangimi, nonché al regolamento (UE) 2022/1646, relativo alle modalità di esecuzione dei controlli ufficiali riguardo l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui;

vista la previsione dell'attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, compresa nell'allegato A, la quale aggiorna la direttiva 2009/148/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto;

preso atto della proposta di recepimento della direttiva (UE) 2024/505, riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania;

considerato che l'allegato A comprende altresì la direttiva (UE) 2024/1233, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

valutata la prospettiva di recepimento della direttiva delegata (UE) 2024/1262, volta a migliorare i livelli di tutela degli animali utilizzati a fini scientifici di cui alla direttiva 2010/63/UE,

esprime, per quanto di competenza, relazione favorevole, con la seguente osservazione.

In relazione al recepimento della summenzionata direttiva delegata (UE) 2024/1262, si segnala l'opportunità di adeguamento della disciplina posta dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva 2010/63/UE, nettamente più restrittiva della normativa unionale e penalizzante per la ricerca italiana. Tale disciplina è pertanto oggetto di una procedura d'infrazione, particolarmente riguardo i divieti di allevamento di alcune specie e di sperimentazione animale negli studi sui xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso.

La Commissione richiama altresì l'opportunità di un recepimento in tempi rapidi anche della recente direttiva (UE) 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro per quanti operano mediante piattaforme digitali.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

Capo ICapo I
DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEADISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 1.Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 16 della presente legge e all'annesso allegato A.

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 26 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

2. Identico.

3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 3, 8, comma 3, 9, comma 3, 10, comma 3, 11, comma 3, 14, comma 3, 15, comma 3, e 16, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, comma 2, 11, comma 3, 12, comma 17, 13, comma 2, 14, comma 2, 15, comma 4, 17, comma 3, 18, comma 3, 19, comma 3, 20, comma 3, 21, comma 3, 24, comma 3, 25, comma 3, e 26, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2.Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Identico.

Capo IICapo II
DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEEDELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE
Art. 3.Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE)(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico.

a) apportare alla normativa vigente, ivi inclusi il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2225. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni, il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee e assicura la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori;

a) identica;

b) designare la Banca d'Italia e l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi quali autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni e competenze indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, attribuendo agli stessi i poteri di indagine e di controllo previsti dalla medesima direttiva, anche tenuto conto di quanto previsto alla lettera g);

b) designare la Banca d'Italia e l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi quali autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni e competenze indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, attribuendo agli stessi i poteri di indagine e di controllo previsti dalla medesima direttiva, anche tenuto conto di quanto previsto alla lettera h);

c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla direttiva (UE) 2023/2225;

c) identica;

d) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire un alto grado di protezione e tutela dei consumatori e di assicurare il buon funzionamento del mercato del credito al consumo italiano;

d) identica;

 

e) prevedere, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225, che l'articolo 8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, della medesima direttiva non si applicano ai seguenti contratti di credito:

 

1) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro;

 

2) contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese;

 

3) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;

e) valutare l'introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo, anche in casi esclusi dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della direttiva (UE) 2023/2225, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di salvaguardare la competitività del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarità del contesto nazionale;

f) identica;

f) individuare i soggetti che possono prestare i servizi di consulenza sul debito previsti dall'articolo 36 della direttiva (UE) 2023/2225, definendo le caratteristiche, le modalità di prestazione di tali servizi e le eventuali spese limitate a carico dei consumatori, tenendo conto, in particolare, dell'obiettivo di assicurare un servizio indipendente e di elevata qualità;

g) identica;

g) nell'attuazione dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2023/2225, incluso l'eventuale esercizio dell'opzione normativa ivi prevista, definire le caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche valutando l'opportunità di attribuire compiti di controllo ad autorità dotate di indipendenza e competenti a esercitare le attività di vigilanza, nonché valutando l'adeguatezza del perimetro dell'attività riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalità dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, e assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori;

h) identica;

h) conformemente all'articolo 44 della direttiva (UE) 2023/2225, valutare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni di cui ai titoli VI-bis e VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in modo da prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2023/2225 e dalle relative disposizioni nazionali di attuazione, ivi comprese le modalità di riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1, lettera a-bis), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 285 del 1993;

i) identica;

i) prevedere le opportune disposizioni transitorie, in linea con quanto previsto dall'articolo 47 della direttiva (UE) 2023/2225;

l) identica;

l) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, ivi compreso, se del caso, il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.

m) identica.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Identico.

 Art. 4.
 (Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673)
 

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) prevedere per le persone fisiche sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

 

b) prevedere per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

 

c) individuare, tra le autorità competenti, un'unità o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1226;

 

d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1226, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.

 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE)(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

Identico.

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2673;

 

b) coordinare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e di servizi bancari e finanziari e, in particolare, con le disposizioni, rispettivamente, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché con la disciplina in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare;

 

c) confermare l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673;

 

d) esercitare, al fine di una maggior tutela per il consumatore, l'opzione di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, che consente di adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti;

 

e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 16 quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedano da un contratto di assicurazione;

 

f) esercitare l'opzione di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale gli Stati membri possono precisare modalità e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto;

 

g) assicurare il coordinamento tra l'articolo 144-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e le disposizioni adottate per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2225 e 2023/2673, nonché con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394;

 

h) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni necessarie alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 nonché a ogni altra disposizione vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 
Art. 5.Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali)(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

Identico.

a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate nell'articolo 5 della direttiva (UE) 2023/1544, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

 

b) individuare una o più autorità centrali, ai fini e per gli effetti dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/1544;

 

c) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1544;

 

d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2023/1544, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.

 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 
Art. 6.Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche–RAEE)(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche–RAEE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

1. Identico:

a) riordinare la disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici adeguandola alla direttiva (UE) 2024/884, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento della gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884;

a) identica;

b) adeguare la disciplina relativa al finanziamento della gestione dei rifiuti originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse dai pannelli fotovoltaici alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

b) identica;

c) adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'articolo 1, punti 4) e 5), della direttiva (UE) 2024/884, relativi agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori, sia agli operatori degli impianti di trattamento;

c) adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'articolo 1, punti 4) e 5), della direttiva (UE) 2024/884, relativi agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori, sia agli operatori degli impianti di trattamento, senza prevedere oneri sproporzionati sui produttori, incluse le piccole e medie imprese, e nel rispetto dei princìpi di semplificazione e digitalizzazione degli obblighi informativi.

d) prevedere l'obbligo, nell'ambito della responsabilità estesa del produttore, di sviluppare attività di comunicazione e di informazione sulle modalità di raccolta dei RAEE, originati dai nuclei domestici, al fine di garantire che i costi di gestione non siano trasferiti in misura sproporzionata sui consumatori o sui cittadini.

soppressa

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. identico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. identico.

 Art. 8.
 (Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)
 

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

 

b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

 

c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20 della direttiva (UE) 2024/1203, in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;

 

d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203;

 

e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2024/1203, in relazione all'elaborazione e alla pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima;

 

f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la disciplina di cui alla direttiva (UE) 2024/1203, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva medesima, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della stessa, in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, di prevenzione, di risorse e di formazione.

 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 Art. 9.
 (Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti)
 

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) attribuire alla competenza regionale la definizione delle modalità con le quali condurre i procedimenti di autorizzazione o di registrazione degli impianti di allevamento nonché la definizione delle connesse tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e fermi restando gli obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicurando nelle more un regime transitorio che garantisca il rispetto dei requisiti minimi richiesti dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785;

 

b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per altre categorie di installazioni, la possibilità, prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di emanare requisiti generali vincolanti, in modo da sostituire i procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con una presa d'atto di conformità, modificando e integrando a tal fine le vigenti disposizioni in materia, ferma restando la disciplina riguardante le procedure di riesame e di controllo;

 

c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attività del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), previsto dall'articolo 27 bis della direttiva 2010/75/UE;

 

d) assicurare che la singola autorizzazione contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso a scala comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a scala locale, individuando a tal fine le procedure e gli strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli già esistenti, nonché le eventuali risorse finanziarie occorrenti, da porre a carico dei gestori mediante le previste tariffe, attraverso le quali le autorità sanitarie possono contribuire efficacemente all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle eventuali criticità sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti, condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente ambiziose;

 

e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l'aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall'autorizzazione;

 

f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina dell'Unione europea, chiarendo altresì quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;

 

g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonché le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale;

 

h) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1785, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

 

i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 

4. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h) e i), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 Art. 10.
 (Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali)
 

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/2831;

 

b) adeguare la definizione di « piattaforma di lavoro digitale » contenuta nella normativa vigente alle definizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/2831;

 

c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

 

d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali;

 

e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi;

 

f) stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;

 

g) definire le modalità di controllo e monitoraggio per verificare l'avvenuta valutazione dell'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nonché il riesame umano delle decisioni;

 

h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela in materia di sicurezza e salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci;

 

i) individuare e regolamentare le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali, eventualmente anche tramite l'osservatorio di cui all'articolo 47-octies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 Art. 11.
 (Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)
 

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della qualità dell'aria ambiente e le azioni relative ai settori che interessano le più importanti fonti emissive, prevedendo le necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell'aria e quelli in materia di trasporti, mobilità, energia, industria, efficienza energetica e agricoltura, nonché prevedendo sedi e procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione condivisa, a livello territoriale e a livello nazionale, tra le autorità competenti per la qualità dell'aria e le autorità competenti per tali settori;

 

b) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorità regionali e locali e in via complementare dalle autorità statali, prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le autorità statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi;

 

c) assegnare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), le funzioni relative all'attuazione, sotto la supervisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli obblighi della direttiva (UE) 2024/2881 in materia di preparazione e trasmissione periodica di dati e informazioni alla Commissione europea;

 

d) introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa dalla pertinente normativa dell'Unione europea, in relazione alle procedure amministrative propedeutiche alla predisposizione e all'adozione dei piani regionali di risanamento della qualità dell'aria;

 

e) prevedere, a integrazione della disciplina sulla tutela della qualità dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela della qualità dell'aria indoor, limitatamente all'introduzione di disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie in cui la tutela della qualità dell'aria indoor è già oggetto di procedure e di obblighi nella vigente normativa.

 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 Art. 12.
 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE)
 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

 

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con la disciplina generale dell'appello al pubblico risparmio e con le ulteriori disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale;

 

b) coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di poteri di vigilanza, di indagine, di intervento e di sanzioni amministrative, irrogabili dalla CONSOB in coerenza con quanto già previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, tenendo conto delle circostanze, dei limiti e dei criteri di alternatività previsti dall'articolo 2, punti 14) e 15), del regolamento (UE) 2024/2809;

 

c) attribuire alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2809, prevedendo che la CONSOB stessa adotti tale disciplina entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1;

 

d) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2809, che consente agli Stati membri di esentare un'offerta pubblica di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 3, a condizione che il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 5.000.000 di euro per emittente o offerente, calcolato su un periodo di dodici mesi;

 

e) stabilire gli eventuali obblighi informativi per le offerte pubbliche di titoli in esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 quinquies, del regolamento (UE) 2017/1129, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2809, avendo comunque riguardo al controvalore di tali offerte;

 

f) confermare l'attribuzione alla CONSOB del potere di stabilire in via regolamentare le disposizioni in materia di regime linguistico del prospetto di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1129;

 

g) attribuire alla CONSOB il potere di disporre in via regolamentare le modalità e i termini di trasmissione della documentazione comprovante l'assolvimento delle condizioni previste per il ritardo della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 6), lettera c), del regolamento (UE) 2024/2809;

 

h) attribuire alla CONSOB la facoltà di partecipare al dispositivo istituito ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2024/2809, anche qualora nessuna delle sedi di negoziazione sotto la vigilanza di detta autorità abbia una dimensione transfrontaliera significativa.

 

3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

 

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

 

b) al fine di garantire un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo, valutare, ove opportuno, l'adozione delle misure previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/2810;

 

c) prevedere misure di trasparenza in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/2810;

 

d) prevedere la possibilità di estendere le disposizioni dell'articolo 127-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle società emittenti azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione;

 

e) attribuire alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/2810, prevedendo che la CONSOB adotti tale disciplina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 3.

 

5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

 

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

 

b) mantenere, nell'ambito degli interventi necessari per dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2811, il riferimento all'ammissione a quotazione attualmente contenuto nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le finalità ivi previste;

 

c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria da parte della CONSOB, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al comma 5, attribuendo alla medesima potere di:

 

1) ricorrere alla disciplina secondaria per assicurare l'obbligo previsto dall'articolo 24, paragrafo 3 quater, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come modificato dall'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2024/2811, che impone agli Stati membri di provvedere affinché le imprese di investimento che producono o distribuiscono ricerca sponsorizzata dall'emittente mettano in atto disposizioni organizzative per assicurare che tale ricerca sia prodotta nel rispetto del codice di condotta dell'Unione europea, elaborato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e adottato dalla Commissione europea con norme tecniche di regolamentazione ai sensi del medesimo articolo 24 della direttiva 2014/65/UE;

 

2) prevedere, in via regolamentare, che i mercati regolamentati prescrivano che al momento dell'ammissione alla negoziazione almeno il 10 per cento del capitale sottoscritto rappresentato dalla categoria di azioni oggetto della domanda di ammissione alla negoziazione sia detenuto dal pubblico, ovvero in alternativa che i suddetti mercati regolamentati stabiliscano al momento dell'ammissione almeno uno dei requisiti per la domanda di ammissione alla negoziazione di azioni previsti dall'articolo 51 bis, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 4), della direttiva (UE) 2024/2811.

 

7. La CONSOB emana, con regolamento, la disciplina secondaria di cui al comma 6, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 5 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

 

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

 

9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dal medesimo regolamento;

 

b) attribuire:

 

1) alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio delle proprie funzioni nei confronti delle controparti finanziarie e non finanziarie, in coerenza con quanto già previsto dal riparto di competenze recato dall'articolo 4-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

 

2) alla CONSOB i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:

 

2.1) delle proprie funzioni nei confronti dei partecipanti alle controparti centrali o dei clienti di questi ultimi, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 79-octies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

 

2.2) delle funzioni previste dagli articoli 7 bis e 7 ter del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2987;

 

3) alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:

 

3.1) delle proprie funzioni nei confronti delle controparti centrali, in coerenza con quanto già previsto dal riparto di competenze recato dagli articoli 79-quinquies e 79-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

 

3.2) delle funzioni previste dall'articolo 4 ter del regolamento (UE) n. 648/2012, come introdotto dal regolamento (UE) 2024/2987, in base alle rispettive competenze;

 

c) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare sanzioni:

 

1) per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2987;

 

2) per le violazioni delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/2994, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogare le sanzioni;

 

d) attribuire alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2987 e dalla direttiva (UE) 2024/2994, prevedendo che tale disciplina sia adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 8 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

 

10. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024.

 

11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 10, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 e del regolamento (UE) 2024/791, nonché dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dalle anzidette normative dell'Unione europea;

 

b) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia i poteri di vigilanza, indagine, intervento e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tra le predette autorità;

 

c) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/790 e dal regolamento (UE) 2024/791, prevedendo che la Banca d'Italia e la CONSOB adottino tale disciplina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 10;

 

d) non avvalersi della facoltà, di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come introdotto dall'articolo 1, punto 44), del regolamento (UE) 2024/791, che consente agli Stati membri di esentare, fino al 30 giugno 2026, le imprese di investimento soggette alla propria giurisdizione dal divieto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 39 bis, qualora tali imprese di investimento prestino servizi di investimento a clienti domiciliati o stabiliti in tale Stato membro.

 

12. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024.

 

13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 12, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) adeguare la normativa nazionale e apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927 nonché dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale;

 

b) integrare, ove opportuno, le attività esercitabili dai gestori di fondi di investimento alternativi e dai gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con le ulteriori attività previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, come modificato dall'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2024/927, e dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come modificato dall'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2024/927, apportando le opportune modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria di cui alla lettera e) del presente comma;

 

c) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21, paragrafo 5 bis, della direttiva 2011/61/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 10), lettera a), della direttiva (UE) 2024/927, che consente agli Stati membri di origine di un FIA di prevedere che le proprie autorità competenti autorizzino il GEFIA a nominare un depositario stabilito in un altro Stato membro, nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dal medesimo articolo 21 della direttiva 2011/61/UE, come modificato dall'articolo 1, punto 10), della direttiva (UE) 2024/927;

 

d) non avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 15, paragrafo 4 octies, della direttiva 2011/61/UE come introdotto dall'articolo 1, punto 7), lettera b), della direttiva (UE) 2024/927, che consente agli Stati membri di vietare ai FIA che concedono prestiti di concedere prestiti nel loro territorio ai consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e di vietare ai FIA di esercitare attività di gestione dei crediti concessi a tali consumatori nel loro territorio;

 

e) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere, ove opportuno, alla disciplina secondaria, in coerenza con il riparto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità di cui alla direttiva (UE) 2024/927; nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la CONSOB tengono conto delle norme tecniche di cui alla lettera a) del presente comma;

 

f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza, di indagine, ispettivi e di intervento necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927 nonché dei pertinenti atti delegati;

 

g) attribuire alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, nel rispetto del riparto previsto del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la facoltà di introdurre strumenti di gestione della liquidità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2024/927;

 

h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/927 nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della parte V, titolo II, del medesimo testo unico che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogare le sanzioni.

 

14. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

 

15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 14, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi, di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) prevedere che anche per le imprese di assicurazione, per le imprese di riassicurazione classificate come imprese piccole e non complesse, per le imprese di assicurazione captive e per le imprese di riassicurazione captive, lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità con l'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, o lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione unica relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria in conformità con l'articolo 256, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, sia sottoposto a revisione;

 

b) estendere l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione ad ulteriori elementi della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 bis, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2;

 

c) prevedere che l'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità possa essere subordinato anche a condizioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dall'articolo 77 quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2;

 

d) prevedere che le imprese di assicurazione o di riassicurazione considerino gli effetti delle oscillazioni dello spread di credito in relazione all'aggiustamento per la volatilità nei casi previsti dall'articolo 122, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2;

 

e) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

 

f) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria dell'IVASS, secondo le sue competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/2.

 

16. L'IVASS emana la disciplina secondaria di cui al comma 15 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 14 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

 

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 Art. 13.
 (Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)
 

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 nonché delle pertinenti norme tecniche di attuazione;

 

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle pertinenti norme tecniche di attuazione;

 

c) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VII del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1174 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogare le sanzioni;

 

d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 Art. 14.
 (Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor)
 

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 e all'attuazione del regolamento (UE) 2024/ 1623, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto degli orientamenti emanati dalle autorità europee di vigilanza;

 

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle norme tecniche e degli orientamenti di cui alla lettera a), anche allo scopo di definire, tra l'altro, la nozione di fatturato rilevante ai sensi delle lettere g) e h);

 

c) prevedere che:

 

1) la valutazione da parte dei competenti organi aziendali dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali sia condotta dopo l'assunzione della carica, nei casi previsti dall'articolo 91, paragrafo 1 bis, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619, disponendo le modifiche e integrazioni di coordinamento con la disciplina in materia di governo societario e di procedura di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti e valutando, ove opportuno, l'estensione a intermediari ulteriori rispetto alle banche delle disposizioni di recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, e dell'articolo 91 bis della direttiva 2013/36/UE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619;

 

2) l'output floor sia applicato su base esclusivamente consolidata nei casi previsti all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;

 

d) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c), confermare l'individuazione della Banca d'Italia quale autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2024/1619 e il regolamento (UE) 2024/1623 attribuiscono agli Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 

e) attribuire alla Banca d'Italia, quale autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i poteri previsti dall'articolo 124, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;

 

f) estendere la disciplina di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1619, o emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti;

 

g) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al recepimento delle disposizioni recate dagli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti;

 

h) prevedere che le penalità di mora disciplinate agli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, possano essere applicate su base giornaliera, settimanale o mensile e prevedere per le penalità di mora applicate su base giornaliera i seguenti limiti edittali, applicabili proporzionalmente anche in caso di loro applicazione su base settimanale o mensile:

 

1) per le persone fisiche, da euro 1.000 a euro 50.000;

 

2) per le persone giuridiche, da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile ed è superiore a euro 50.000;

 

i) disciplinare, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il procedimento amministrativo per l'imposizione delle penalità di mora di cui alla lettera h) e la relativa procedura di opposizione innanzi alla corte d'appello;

 

l) assicurare il corretto e integrale recepimento delle disposizioni recate dall'articolo 70 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, disciplinando la concorrenza di sanzioni penali e amministrative relative al medesimo fatto, al fine di prevedere l'applicazione del cumulo quando strettamente necessario a tutelare obiettivi di interesse generale diversi e complementari, ferma l'esigenza di proporzionalità complessiva dell'intervento sanzionatorio, e disciplinando le comunicazioni tra autorità competenti e autorità giudiziaria necessarie a raccordare i rispettivi interventi, anche valutando l'estensione della disciplina del cumulo ai diversi casi rispetto ai quali si pongono analoghe situazioni di concorrenza di sanzioni relative alla medesima condotta, in particolare per la disciplina applicabile agli intermediari diversi dalle banche, ai loro partecipanti ed esponenti, al loro personale e ai soggetti che le banche hanno incaricato della revisione legale dei conti o ai quali hanno esternalizzato funzioni aziendali;

 

m) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;

 

n) apportare alla disciplina degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, al fine di assicurare, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle attività svolte dagli intermediari finanziari, un opportuno allineamento tra la disciplina applicabile a tali intermediari e quella applicabile alle banche.

 

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo IIICapo III
DELEGHE AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI EUROPEIDELEGHE AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI EUROPEI
 Art. 15.
 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869)
 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024.

 

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) individuare nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 e nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 5, 10, 11, 12 e 13 del medesimo regolamento, definendo le rispettive competenze per gli articoli condivisi;

 

b) individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del piano nazionale di ripristino previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1991.

 

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.Art. 16.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali)(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini indicati al comma 3 del presente articolo, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

2. Identico:

a) individuare le autorità competenti e le procedure per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1543;

a) identica;

b) coordinare le disposizioni nazionali alle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1, lettera b), 3, lettera b), e 5, del regolamento (UE) 2023/1543, al fine di consentire agli organi di polizia giudiziaria, nei casi di emergenza di cui all'articolo 3, punto 18), del medesimo regolamento, di emettere un ordine europeo di produzione, per i dati relativi agli abbonati o per gli altri dati richiesti al solo scopo di identificare l'utente, o un ordine europeo di conservazione;

b) ferme le disposizioni sulla direzione delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero, coordinare le disposizioni nazionali alle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1, lettera b), 3, lettera b), e 5, del regolamento (UE) 2023/1543, al fine di consentire agli organi di polizia giudiziaria, nei casi di emergenza di cui all'articolo 3, punto 18), del medesimo regolamento, di emettere un ordine europeo di produzione, per i dati relativi agli abbonati, o un ordine europeo di conservazione;

c) prevedere che, nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1543, quando ne faccia richiesta un'autorità competente ai sensi del medesimo regolamento, il Ministero della giustizia proceda alla trasmissione amministrativa dei certificati di ordine europeo di produzione (EPOC) e dei certificati di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR), degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione, nonché agli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento;

c) identica;

d) prevedere che, in ogni caso, copia dei certificati sia trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

d) prevedere che, in ogni caso, a fini di coordinamento investigativo, copia dei certificati sia trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

e) individuare le autorità giudiziarie competenti per la ricezione di un ordine europeo di produzione e di un EPOC o di un ordine europeo di conservazione e di un EPOC-PR trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica o dell'esecuzione in conformità al regolamento (UE) 2023/1543;

e) identica;

f) disciplinare le modalità di informazione dell'interessato, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1543, definendo altresì i casi in cui l'autorità di emissione può ritardare od omettere detta informazione;

f) identica;

g) prevedere sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1543, conformemente ai criteri ivi indicati;

g) prevedere sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1543, conformemente ai criteri ivi indicati, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

h) individuare le procedure e, fuori dei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/1543, le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla lettera g) del presente comma, prevedendo un ricorso giurisdizionale effettivo, a tutela dei destinatari della sanzione;

h) identica;

i) individuare le autorità giudiziarie competenti e le procedure per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/1543, degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione, per conto di un altro Stato membro;

i) identica;

l) individuare l'organo giurisdizionale competente e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/1543;

l) individuare le autorità giudiziarie competenti e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/1543;

m) prevedere, in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/1543, mezzi di impugnazione effettivi a tutela della persona, i cui dati sono stati richiesti tramite un ordine europeo di produzione;

m) identica;

n) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui al capo V del regolamento (UE) 2023/1543, in relazione al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato;

n) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui al capo V del regolamento (UE) 2023/1543, in relazione al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, assicurando l'adozione di adeguate misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali;

o) prevedere la lingua o le lingue accettate per la notifica e la trasmissione di un EPOC, un EPOC-PR, un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, in caso di esecuzione, in conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) 2023/1543;

o) identica;

p) prevedere che le autorità nazionali competenti trasmettano al Ministero della giustizia periodicamente, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543;

p) identica;

q) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543 e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonché per l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

q) identica;

r) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità del regolamento (UE) 2023/1543, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili.

r) identica.

 

3. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, eccezion fatta per l'individuazione delle autorità competenti indicate alle lettere a), e), i) e l) del comma 2 e per la previsione della lingua o delle lingue accettate ai sensi della lettera o) del medesimo comma 2, a cui provvede entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera n), è autorizzata la spesa di euro 2.145.412 per l'anno 2025 e di euro 225.840 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Identico.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 Art. 17.
 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, nonché alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del trasporto su strada)
 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020.

 

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione dei regolamenti di cui al comma 1 nonché a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;

 

b) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, con particolare riferimento all'accertamento della sussistenza e alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada.

 

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.Art. 18.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità)(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023.

Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative all'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e alle operazioni di cartolarizzazione;

 

b) attribuire alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/2631, i poteri di vigilanza, di indagine e cautelari previsti dagli articoli 18, paragrafo 4, 45 e 48 del medesimo regolamento, tenuto conto dei poteri di cui essa già dispone ai sensi della legislazione vigente;

 

c) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/2631:

 

1) attribuire alla CONSOB il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative previste dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 per le violazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo;

 

2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori ad euro 5.000;

 

3) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/2631, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti;

 

d) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB, la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

 

e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle competenze ad essa spettanti, nell'ambito e per le finalità previste dal regolamento (UE) 2023/2631 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche al fine di stabilire le modalità procedurali della notifica da parte dell'emittente, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631.

 

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 
Art. 9.Art. 19.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo)(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e nel regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.

Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) apportare alla normativa vigente e in particolare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/2864 e l'attuazione del regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE) 2023/2869, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;

 

b) designare gli organismi di raccolta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2859, per lo svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 3 e 5 del medesimo regolamento e dalle discipline dell'Unione europea richiamate dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento (UE) 2023/2869, tenendo conto delle funzioni attualmente spettanti alle diverse autorità competenti nei settori interessati e assicurare che gli stessi organismi dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle disposizioni europee di cui al presente articolo;

 

c) esercitare, ove ritenuto opportuno, l'opzione normativa in materia di formato elettronico dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/2859, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi, della necessità di garantire la competitività del quadro normativo nazionale e la tutela dei destinatari di tali informazioni finanziarie e non finanziarie, nonché l'integrità e la qualità dei servizi offerti dal punto di accesso unico europeo;

 

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità interessate, secondo le rispettive competenze;

 

e) disciplinare, ove occorrenti, forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

 

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 
Art. 10.Art. 20.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014, per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012)(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014, per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.

Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche, le abrogazioni e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dal predetto regolamento;

 

b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza previsti dal regolamento (UE) 2023/2845, secondo quanto previsto dal titolo II-bis della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di riparto di funzioni tra le predette autorità;

 

c) individuare la CONSOB quale autorità competente a istituire e presiedere il collegio di cui all'articolo 24 bis del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, introdotto dall'articolo 1, punto 12), del regolamento (UE) 2023/2845, qualora ricorrano le condizioni che ne comportano l'obbligo di costituzione;

 

d) individuare la CONSOB quale autorità competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 909/2014, come modificato dall'articolo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2023/2845;

 

e) prevedere che gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata possano essere esclusi dal sistema, nel caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente, apportando le necessarie modifiche alla legislazione vigente e attribuendo alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di emanare disposizioni attuative ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, salvaguardando altresì la posizione del titolare dello strumento finanziario;

 

f) apportare alla disciplina della crisi dei depositari centrali le modifiche necessarie al fine di:

 

1) assicurare il tempestivo e ordinato trasferimento a un altro depositario centrale delle attività dei clienti, in caso di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

 

2) garantire il coordinamento con le norme in materia di crisi delle controparti centrali previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

 

g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni, apportare le necessarie modifiche di coordinamento al testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di renderlo coerente con le disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2023/2845;

 

h) prevedere che la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, adotti la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845.

 

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 
  
Art. 11.Art. 21.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio)(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.

Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ed effettuare il coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento al sistema RAPEX/Safety Gate e al Safety Business Gateway ferme restando le competenze per categoria di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

 

b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti, di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

 

c) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/988, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, anche in relazione alle diverse fasi della filiera commerciale e ai soggetti coinvolti, ferme restando le competenze per categorie di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché garantire la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;

 

d) individuare, nelle ipotesi di prodotti forniti online o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura nei confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni commesse;

 

e) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001;

 

f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c), agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato. Per le autorità di vigilanza che non sono Amministrazioni centrali la riassegnazione avviene in capo all'Amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità.

 

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 
Art. 12.Art. 22.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753)(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.

1. Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

2. Identico.

a) individuare il Ministero delle imprese e del made in Italy quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, assicurando che alla stessa siano attribuite le relative funzioni nel rispetto degli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2023/2411;

 

b) definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/2411;

 

c) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, con previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse;

 

d) designare una o più autorità competenti obiettive e imparziali, responsabili dei controlli di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411, che agiscano in modo trasparente;

 

e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2023/2411, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di un dirigente non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali–Triennio 2019-2021, nonché con la possibilità di assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nelle more delle procedure del predetto reclutamento.

 

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 13.Art. 23.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010)(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (European Deforestation-free products Regulation – EUDR).

1. Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

2. Identico:

a) individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, che si avvale, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, anche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e, per gli aspetti riguardanti le importazioni e le esportazioni delle materie prime e dei prodotti da sottoporre a controllo, della Guardia di finanza;

a) identica;

b) definire, per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, le modalità di cooperazione con le autorità doganali secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115;

b) identica;

c) definire i servizi di assistenza tecnica previsti dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1115 e le modalità di affidamento anche a soggetti privati con acclarata esperienza in attività di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonché nelle catene di valore dei prodotti di cui al medesimo regolamento;

c) definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115 e le modalità di affidamento anche a soggetti privati, anche in forma associata, con acclarata esperienza in attività di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonché nelle catene di valore dei prodotti di cui al medesimo regolamento;

d) prevedere, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2023/1115, ivi comprese sanzioni pecuniarie, commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante, nonché sanzioni interdittive;

d) identica;

e) prevedere misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1115, per impedire che i prodotti interessati, oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive;

e) identica;

 

f) tenere conto, nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori e dei commercianti non PMI e di controllo dei commercianti PMI, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati, nonché il rispetto del contraddittorio, e prevedere la definizione, mediante un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti, di un elenco di strumenti di verifica e di controllo;

f) individuare, in attuazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1115, misure correttive adeguate e proporzionate, che l'autorità competente può imporre agli operatori per i casi di non conformità, nonché i termini entro i quali gli operatori devono adottarle e le modalità di applicazione forzosa dell'azione correttiva, nel caso di omessa adozione da parte degli operatori ovvero di non conformità persistente;

g) identica;

g) individuare le opportune forme e sedi di coordinamento, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1115, tra i soggetti istituzionali, che devono collaborare ai fini dell'attuazione del medesimo regolamento e in continuità con la Consulta FLEGT – regolamento legno, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, e i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime oggetto del richiamato regolamento (UE) 2023/1115;

h) identica;

h) prevedere, in attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115, l'adeguamento della struttura organizzativa delle unità individuate quali autorità competenti, attraverso l'istituzione di due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il conseguente reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – Triennio 2019-2021;

i) identica;

i) prevedere che l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività, in presenza di casi di non conformità, comprendendo anche i costi per la realizzazione di prove, di magazzinaggio e delle attività di verifica o di analisi dei prodotti interessati risultati non conformi e oggetto di misure correttive, prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato o esportazione;

l) identica;

l) individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e a ricevere il rapporto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;

m) identica;

m) prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini, al fine di verificare il rispetto del regolamento da parte degli operatori o dei commercianti;

n) identica;

n) predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, nonché disporre la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021, per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.

o) identica.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Identico.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera h), quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e in euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i), quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e in euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

5. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l), m) e n), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), n) e o), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.Art. 24.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017)(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022.

Identico.

2. Il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2021, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

 

a) semplificare e migliorare le modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004;

 

b) istituire un sistema di banca di dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo;

 

c) determinare tariffe, per l'attività di controllo ufficiale, relative a materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ivi comprese le attività necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli, nonché ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616;

 

d) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

 

e) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.

 

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 
Art. 15.Art. 25.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi)(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022.

1. Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente princìpio direttivo specifico: adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti in materia di controlli, sia sull'uso di sostanze farmacologicamente attive nelle produzioni animali, sia dei residui delle medesime sostanze negli alimenti, alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti in materia di controlli, sia sull'uso di sostanze farmacologicamente attive nelle produzioni animali, sia dei residui delle medesime sostanze negli alimenti, alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;

b) assicurare adeguati controlli alle frontiere al fine sia di tutelare la salute e il benessere dei consumatori, sia di garantire il rispetto del principio di reciprocità per tutelare i produttori agricoli dalla concorrenza sleale di Paesi terzi in cui è consentito l'utilizzo di prodotti vietati nell'Unione europea.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Identico.

Art. 16.Art. 26.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE)(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.

1. Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

2. Identico:

a) ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal regolamento (UE) 2023/1542;

a) identica;

b) adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi;

b) identica;

c) prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti;

c) identica;

d) regolamentare le attività di gestione del prodotto, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonché le attività di gestione dei relativi rifiuti;

d) identica;

e) prevedere modalità per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonché per le relative operazioni di raccolta;

e) identica;

f) individuare un'autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2023/1542, e definire le modalità organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare e rendere efficienti i sistemi di coordinamento esistenti;

f) identica;

g) adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore;

g) identica;

h) individuare gli organismi di valutazione della conformità e la relativa autorità di notifica, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1542, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per il tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

h) identica;

i) apportare le modifiche necessarie al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in considerazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e al relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

i) identica;

l) prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie;

l) prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, includendo strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale;

m) adeguare il sistema sanzionatorio vigente, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542;

m) identica;

n) prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il loro ciclo di vita;

n) identica;

o) prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2023/1542, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonché dei termini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;

o) identica;

p) aggiornare gli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento.

p) identica.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Identico.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Identico.

Allegato A
(di cui all'articolo 1, comma 1)

Allegato A
(di cui all'articolo 1, comma 1)

1) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture;

1) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

2) identico;

2) direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

3) identico;

3) direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

4) identico;

4) direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

5) identico;

5) direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE);

6) identico;

7) direttiva delegata (UE) 2024/782 della Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista;

6) direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE);

8) identico;

7) direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE);

soppresso

8) direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi (Testo rilevante ai fini del SEE);

soppresso

9) direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE);

soppresso

10) direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673;

soppresso

11) direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE;

soppresso

9) direttiva delegata (UE) 2024/846 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

12) direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione);

10) identico;

13) direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni;

11) identico;

14) direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali;

12) identico;

15) direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

13) identico;

14) direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;

15) direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

16) direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE;

17) direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE;

18) direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;

19) direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

20) direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

21) direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

22) direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione.