Legislatura 19ª - Relazione n. 427, 731, 888 e 891-A
Azioni disponibili
| Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
Relazione Orale
Relatore Della Porta
TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Comunicato alla Presidenza il 13 dicembre 2024
PER I
DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE
Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime
di reati e delle persone danneggiate da reati (n. 427)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2022
Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato (n. 731)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2023
Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato (n. 888)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2023
Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato (n. 891)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2023
PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
(Estensore: Campione)
sul nuovo testo unificato ed emendamenti
10 dicembre 2024
La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato adottato dalla 1ª Commissione per i disegni di legge costituzionale, e i relativi emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.
PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
(Estensore: Pellegrino)
sul nuovo testo unificato ed emendamenti
11 dicembre 2024
La Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato riferito ai disegni di legge costituzionale, adottato come testo base dalla Commissione di merito il 4 dicembre 2024 e gli emendamenti ad esso riferiti;
ricordato il parere espresso il 19 dicembre 2023 sul primo testo unificato riferito ai disegni di legge costituzionale, adottato come testo base il 6 dicembre 2023;
rilevato che il nuovo testo unificato inserisce, all'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma, il seguente: « La Repubblica tutela le vittime di reato »;
valutato che, in tal modo, la tutela delle vittime di reato riceve una copertura costituzionale all'interno della parte prima, titolo I, della Costituzione, dove sono disciplinati i « Rapporti civili », anziché all'articolo 111 della Costituzione, ricompreso invece nella parte seconda, titolo IV, relativo a « La Magistratura »;
ricordata altresì la proposta di revisione della direttiva 2012/29/UE, sulle vittime di reato (COM(2023) 424), su cui, nella sessione del 13 giugno 2024, il Consiglio « Giustizia e affari interni » ha definito un orientamento generale che costituirà il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria. In particolare, le modifiche alla direttiva disciplinano, tra l'altro, la « Linea telefonica di sostegno per le vittime » (articolo 3-bis), i « Servizi di assistenza mirati e integrati per i minori » (articolo 9-bis), il « Diritto di ricevere informazioni e sostegno emotivo presso i locali giudiziari » (articolo 10-bis), il « Diritto a informazioni sulle decisioni adottate nell'ambito del procedimento giudiziario » (articolo 10-ter), i « Protocolli o orientamenti nel quadro del coordinamento e della cooperazione negli Stati membri » (articolo 26-bis), l’« Uso [...] delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione » (articolo 26-ter), i « Diritti delle vittime con disabilità » (articolo 26-quater);
valutato quindi che il nuovo testo unificato, riferito ai disegni di legge costituzionale, si pone in piena coerenza con l'ordinamento europeo, che ha individuato nei diritti delle vittime di reato un aspetto importante, a cui assicurare piena tutela nell'ambito dei processi giurisdizionali e dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul nuovo testo unificato e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato
Art. 1.
1. All'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
« La Repubblica tutela le vittime di reato ».
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 427
Art. 1.
1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
« La vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previsti dalla legge ».
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 731
Art. 1.
1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:
« La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato ».
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 888
Art. 1.
1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:
« La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato ».
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 891
Art. 1.
1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:
« La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato ».