Legislatura 19ª - Relazione n. 935 e 830-A
Azioni disponibili
| Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
(Relatore BALBONI)
Comunicata alla Presidenza il 24 aprile 2024
SUL
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica (n. 935)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2023
E SUL
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione (n. 830)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2023
del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge costituzionale n. 935
Onorevoli Senatori. – Si sottopone all'esame dell'Assemblea il disegno di legge costituzionale n. 935, di iniziativa governativa, come risultante dalle modifiche accolte dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente.
A seguito degli emendamenti approvati, il disegno di legge si compone di otto disposizioni e interviene sugli articoli 57, 59 83, 88, 89, 92 e 94 della Costituzione.
In particolare, l'articolo 1, al quale la Commissione ha apportato una mera specificazione nella rubrica, abroga il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, ossia la previsione in base alla quale il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita, in un numero complessivo non superiore a cinque, cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
L'articolo 2, introdotto dalla Commissione, modifica l'articolo 83, terzo comma, della Costituzione, prevedendo che l'abbassamento del quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica – ossia da due terzi alla maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea formata dal Parlamento in seduta comune dei membri delle due Camere, integrato dai delegati regionali–operi non più dopo il terzo scrutinio, bensì dopo il sesto scrutinio.
L'articolo 3, comma 1, interviene sul primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, sopprimendo la facoltà del Presidente della Repubblica di sciogliere una sola delle due Camere.
Per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione, è stato aggiunto un ulteriore comma che modifica il secondo comma del medesimo articolo 88 della Costituzione, laddove si deroga al divieto di scioglimento delle Camere nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica (cosiddetto « semestre bianco »). Il testo vigente dell'articolo 88, secondo comma, prevede infatti che il Presidente della Repubblica non possa sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano, in tutto o in parte, con gli ultimi sei mesi della legislatura; la modifica proposta dalla Commissione stabilisce, invece, che il divieto di procedere allo scioglimento delle Camere nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica non trovi applicazione nei casi in cui lo scioglimento costituisca atto dovuto.
L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, sostituisce interamente il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione in materia di controfirma degli atti del Capo dello Stato, stabilendo che, in linea generale, gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Si prevede altresì che non necessitino di controfirma una serie di atti, ossia: la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri; la nomina dei giudici della Corte costituzionale; la concessione della grazia e la commutazione delle pene; il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum; i messaggi alle Camere; il rinvio delle leggi alle Camere.
L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame in Commissione, sostituisce l'articolo 92 della Costituzione, mantenendo inalterato il primo comma, ai sensi del quale il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Si introduce poi la previsione dell'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri a suffragio universale e diretto per cinque anni, fissando un limite al numero dei mandati. Infatti si stabilisce che il Presidente del Consiglio possa essere eletto per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora, nelle precedenti, abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi.
Si dispone altresì che le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio abbiano luogo contestualmente.
Si rinvia alla legge la disciplina del sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri, prevedendo l'assegnazione di un premio su base nazionale che garantisca, in ciascuna delle Camere, una maggioranza dei seggi alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio eletto, fermo restando il rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche.
Si prevede inoltre che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera nella quale abbia presentato la sua candidatura.
In base all'ultimo comma del nuovo articolo 92, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio eletto e, su proposta di quest'ultimo, nomina e revoca i ministri.
L'articolo 6, inserito nel corso dell'esame in Commissione, integra il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, prevedendo che il principio dell'elezione a base regionale del Senato debba comunque far salvo, oltre ai seggi assegnati alla circoscrizione Estero, come previsto dal testo vigente, anche il premio su base nazionale di cui all'articolo 92 della Costituzione, come modificato dall'articolo 5 del disegno di legge costituzionale.
L'articolo 7, nel testo risultante dall'esame in Commissione, modifica l'articolo 94 della Costituzione.
In particolare, la lettera a) sostituisce il terzo comma. Mentre rimane invariata la previsione secondo cui, entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia, si introduce una nuova disposizione in base alla quale, nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora, anche in questo caso, il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle stesse.
La lettera b) aggiunge infine tre ulteriori commi, ai sensi dei quali, in caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio dei ministri eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.
In caso invece di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.
Qualora il Presidente del Consiglio eletto non eserciti tale facoltà, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio. Tale ultima possibilità è prevista anche in caso di morte, impedimento permanente o decadenza del Presidente del Consiglio eletto.
L'articolo 8 reca due norme transitorie. Al comma 1 si prevede che restino in carica i senatori a vita nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.
Il comma 2, al quale la Commissione ha apportato una modifica meramente formale, stabilisce infine che la legge costituzionale si applichi a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successivi alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.
Balboni, relatore
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 935 | DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE |
D'iniziativa del Governo | Testo proposto dalla Commissione |
Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica | Modifiche alla parte seconda della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica |
| Art. 1. | Art. 1. |
| (Modifica all'articolo 59 della Costituzione) | (Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione) |
1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato. | Identico. |
| Art. 2. | |
| (Modifica all'articolo 83 della Costituzione) | |
1. All'articolo 83 della Costituzione, terzo comma, secondo periodo, le parole: « Dopo il terzo scrutinio » sono sostituite dalle seguenti: « Dopo il sesto scrutinio ». | |
| Art. 2. | Art. 3. |
| (Modifica all'articolo 88 della Costituzione) | (Modifiche all'articolo 88 della Costituzione) |
1. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: « o anche una sola di esse » sono soppresse. | 1. Identico. |
2. Al secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione, le parole: « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto ». | |
| Art. 4. | |
| (Modifica all'articolo 89 della Costituzione) | |
1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente: | |
« Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi ». | |
| Art. 3. | Art. 5. |
| (Modifica dell'articolo 92 della Costituzione) | (Modifica dell'articolo 92 della Costituzione) |
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente: | 1. Identico: |
« Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. | « Art. 92. – Identico. |
Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l'elezione delle due Camere e del Presidente del Consiglio avvengono contestualmente. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i princìpi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. | Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente. La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche. Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura. |
Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri eletto l'incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri ». | Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri ». |
| Art. 6. | |
| (Modifica all'articolo 57 della Costituzione) | |
1. Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92 ». | |
| Art. 4. | Art. 7. |
| (Modifiche all'articolo 94 della Costituzione) | (Modifiche all'articolo 94 della Costituzione) |
1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: | 1. Identico: |
a) il terzo comma è sostituito dal seguente: | a) identica; |
« Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere »; | |
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: | b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: |
« In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere ». | « In caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone. Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio ». |
| Art. 5. | Art. 8. |
| (Norme transitorie) | (Norme transitorie) |
1. Restano in carica i senatori a vita nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. | 1. Identico. |
2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere, successiva alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere. | 2. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successivi alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere. |
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 830
Art. 1.
(Potere di scioglimento)
1. All'articolo 88 della Costituzione il primo e secondo comma sono sostituiti dal seguente: « In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei ministri il Presidente della Repubblica scioglie le Camere ».
Art. 2.
(Elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e potere di nomina dei Ministri)
1. All'articolo 92 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
« Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alle elezioni delle Camere.
Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i Ministri ».
Art. 3.
(Rapporto di fiducia)
1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
« Entro dieci giorni dal giuramento il Governo si presenta alle Camere per illustrare le linee programmatiche »;
b) al secondo comma, le parole: « accorda o » sono soppresse;
c) il terzo comma è abrogato;
d) al quarto comma, dopo le parole: « proposta del Governo » sono inserite le seguenti « e sulla questione di fiducia » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di voto contrario sulla questione di fiducia il Governo può, dal giorno successivo, chiedere una nuova deliberazione. Se sulla nuova deliberazione le Camere si esprimono con voto contrario, il Presidente del Consiglio dei ministri rassegna le dimissioni »;
e) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sua approvazione comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri ».
Art. 4.
(Governo)
1. All'articolo 95 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
« Il Presidente del Consiglio dei ministri è l'organo di vertice del Governo, ne dirige la politica e ne è responsabile. Mantiene l'unità politica ed amministrativa, indirizzando e coordinando l'attività dei Ministri »;
b) al secondo comma sono premesse le seguenti parole: « Il Presidente del Consiglio dei ministri e »;
c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché gli atti di competenza del Presidente del Consiglio quale organo di vertice del Governo ».
Art. 5.
(Decorrenza delle disposizioni)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.