Legislatura 19ª - Relazione n. 170, 292, 312, 390 e 392-A
Azioni disponibili
| Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
Relazione Orale
Relatore Tosato
TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Comunicato alla Presidenza il 26 giugno 2023
PER I
DISEGNI DI LEGGE
Ripristino della festività nazionale del 4 novembre (n. 170)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022
Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate (n. 292)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2022
Ripristino della festività nazionale del 4 novembre (n. 312)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2022
Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate (n. 390)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2022
Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani (n. 392)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2022
nella seduta del 21 giugno 2023
PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Dreosto)
sul testo unificato
16 maggio 2023
La Commissione,
esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge nn. 170, 292, 312, 390 e 392 e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:
– all'articolo 1 sia aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 »;
– all'articolo 2, comma 1, le parole: « promuovono e organizzano » siano sostituite dalle seguenti: « possono promuovere e organizzare »;
– all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sia soppressa la parola: « sole ».
sugli emendamenti approvati
20 giugno 2023
La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
DISEGNO DI LEGGE
dalla Commissione
Istituzione della Giornata dell'Unità
nazionale e delle Forze armate
Art. 1.
(Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate)
1. La Repubblica riconosce il giorno 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.
2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2.
(Iniziative connesse alla celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate)
1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell'Unità nazionale, della difesa della Patria, nonché sul ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali.
2. Al fine di sensibilizzare gli studenti sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettività in favore della realizzazione della pace, della sicurezza nazionale e internazionale e della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale, le iniziative degli istituti scolastici sono volte a far conoscere le attività alle quali concorrono le Forze armate nell'ambito del servizio nazionale della protezione civile, per fronteggiare situazioni di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza, in ambito umanitario, in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, e negli ambiti di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi.
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE N. 170
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. A decorrere dal 2023 la celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate ha nuovamente luogo il 4 novembre di ciascun anno.
Art. 2.
1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche, nonché testimonianze sull'importanza dell'Unità nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarietà e di partecipazione civile incarnati dalle Forze armate.
Art. 3.
1. In considerazione dell'alto valore educativo, sociale e culturale della Giornata di cui all'articolo 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere iniziative per la Giornata medesima.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE N. 292
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.
Art. 2.
1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1 le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado organizzano cerimonie, eventi e incontri su temi dell'Unità nazionale, della difesa della Patria e del ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica.
DISEGNO DI LEGGE N. 312
Art. 1.
1. La celebrazione della festa delle Forze armate, della vittoria e dell'unificazione dell'Italia ha nuovamente luogo il 4 novembre di ogni anno, che pertanto è ripristinato come giorno festivo.
DISEGNO DI LEGGE N. 390
Biancofiore e Petrenga
Art. 1.
1. A decorrere dall'anno 2023, la celebrazione della Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate ha luogo il 4 novembre, che pertanto è ripristinato come giorno festivo.
DISEGNO DI LEGGE N. 392
Art. 1.
(Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani)
1. A decorrere dall'anno 2023 la celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani ha nuovamente luogo il 4 novembre di ciascun anno, che è ripristinato come giorno festivo.
Art. 2.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.