Legislatura 18ª - Commissioni 6° e 10° riunite - Resoconto sommario n. 12 del 04/05/2022

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2564

 

Art. 1

1.0.1000/1

de Bertoldi, Garnero Santanchè

All'articolo 1-bis sostituire le parole "fino all'8 luglio 2022", ovunque ricorrano, con le seguenti: "fino al 30 settembre 2022".

        Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizioni valutati pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.1000/2

Gallone, Damiani, Toffanin

Al capoverso "Art. 1-bis", dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        "4-bis. Relativamente a ciascun prodotto di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e numero 2), qualora la giacenza alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti maggiore della giacenza alla data dell'8 luglio 2022, gli esercenti deposito commerciale  ed impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3 possono chiedere il rimborso ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, della maggiore accisa gravante sulla differenza di prodotto. A tal fine, presentano apposita dichiarazione all'Ufficio delle accise, dogane e monopoli territorialmente competente dalla quale risulti la differenza di giacenza distinta per ogni prodotto energetico e la relativa imposta richiesta a rimborso. Ove ne ricorrano i presupposti, il rimborso è disposto dall'Ufficio delle accise, dogane e monopoli con apposito accredito di imposta da utilizzare presso il deposito fiscale mittente. In caso di dichiarazione infedele si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli sono definiti i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione e per la fruizione dell'accredito anche nei casi in cui il prodotto sia stato trasferito agli impianti di distribuzione stradale di carburanti da depositi commerciali.

        4-ter. Relativamente a ciascun prodotto di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e numero 2), qualora la giacenza alla data di entrata in vigore del presente decreto risulti minore della giacenza alla data dell'8 luglio 2022, gli esercenti deposito commerciale ed impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3 sono tenuti al versamento della maggiore accisa gravante sulla differenza di prodotto entro il mese successivo alla predetta data.

        4-quater. Qualora le aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e numero 2) siano rideterminate senza soluzione di continuità con il decreto di cui al comma 8, i commi 4-bis e 4-ter trovano applicazione con riguardo alla giacenza di ciascun prodotto alla data di cessazione di efficacia fissata dal medesimo decreto.

        4-quinquies. Non si fa luogo al rimborso di cui al comma 4-bis né è dovuto il pagamento di cui al comma 4-ter laddove l'accisa gravante sulla differenza di prodotto sia inferiore o pari a 1.000 euro.  

        4-sexies. L'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli esercita i poteri di controllo sui soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi previsti dall'articolo 18 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, anche al fine di verificare la coerenza del prezzo applicato dai fornitori che operano nella catena del valore dei carburanti fino al consumatore finale."

1.0.1000/3

Nugnes

Al comma 5 dell' art. 1-bis dopo le parole << dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, e dal comma 1, lettera a), del presente   articolo,>> aggiungere le seguenti parole: <<e di monitorare e perseguire manovre difformi dalle regole del libero mercato ed eventuali operati speculativi intervenuti prima dall'entra in vigore del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21.>>

1.0.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti)

        1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:

        a) le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

  1. benzina: 478,40 euro per mille litri;
  2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
  3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
  4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

        b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

        2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022 e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all' 8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.

        3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2 che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, del presente articolo viene meno l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.

        4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

        5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, e dal comma 1, lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti prodotti energetici praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

        6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.

        7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

        8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della Tabella A del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all' articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico delle accise. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del presente decreto. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.

        9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

        10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

b) all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:

        1. dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incremento di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.

          1-ter. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera e, sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.».

        2. il comma 2 è sostituito dai seguenti:

          «2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dai commi 1, 1-bis e 1-ter, del presente articolo determinati in 6.308.995.207 euro per l'anno 2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro per l'anno 2024, 40.000.000 euro per l'anno 2025, 43.000.000 euro per l'anno 2026, 47.000.000 euro per l'anno 2027, 50.000.000 euro per l'anno 2028, 54.000.000 euro per l'anno 2029, 57.000.000 euro per l'anno 2030, 60.000.000 euro per l'anno 2031 e 63.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

  1. quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;
  2. quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  3. quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 1-bis, commi 1 e 2;
  4. quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023 che aumentano a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articoli 1, 1-bis commi 1 e 2 e 11;
  5. mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

        2-bis. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.».

                                                                                                                             Allegato 1

        (Articolo 38 comma 2- bis)

        «articolo 1, comma 1»

        (importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA -

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

2024

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

205.133

180.500

116.942

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

482.480

490.600

435.617

- CASSA -

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

2024

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

282.133

245.500

174.142

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

  559.505

555.600

492.817

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Art. 10

10.0.71 (testo 2)

Briziarelli, Marti, Ripamonti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

  1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.
  2. La proroga di cui al comma 1, è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1.

Art. 12

12.0.34 (testo 2)

Gallone, Mallegni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)

        1. Al fine di sostenere il settore dell'intermediazione immobiliare, duramente colpito dalla crisi economica internazionale, all'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite con le seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa.".

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti di cui all'articolo 35, comma 22, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.»

Art. 14

14.1 (testo 2)

Di Piazza

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ". Qualora l'adeguamento non intervenga entro la fine del mese successivo a quello a cui si riferisce l'ultima rilevazione del Ministero della transizione ecologica, il vettore può intimare via PEC al committente di provvedervi in un termine di 15 giorni, trascorsi i quali può presentare domanda di ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'art. 638 c.p.c, producendo: la documentazione circa la regolarità  della propria iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto; copia del contratto scritto di trasporto; copia delle fatture elettroniche emesse per l'esecuzione dei trasporti oggetto del medesimo contratto scritto, per i quali si richiede l'adeguamento del corrispettivo o, in alternativa, l'estratto autentico delle scritture contabili dal quale risulti la registrazione della o delle fatture su cui la pretesa si fonda; la lettera di intimazione inviata al committente a mezzo PEC; ogni elemento utile a dimostrare il diritto all'adeguamento del corrispettivo. Il giudice, verificata la documentazione prodotta, ingiunge al committente, con decreto motivato ai sensi dell'art. 641 c.p.c, di pagare gli adeguamenti dovuti al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 642 c.p. e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I del medesimo codice. A decorrere dalla lettera di intimazione del vettore, al contratto scritto in essere si applicano le regole previste per il contratto non stipulato in forma scritta ai sensi del successivo comma 6 bis;";

            b) alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l'adeguamento non intervenga entro la fine del mese successivo a quello a cui si riferisce l'ultima rilevazione del Ministero della transizione ecologica, il vettore può intimare via PEC al committente di provvedervi in un termine di 15 giorni, trascorsi i quali può presentare domanda di ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'art. 638 c.p.c, producendo: la documentazione circa la regolarità della propria iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto; copia della documentazione dalla quale si evince la volontà del Committente e del Vettore di stipulare un accordo privato, con data certa, riconducibile alla fattispecie contrattuale indicata dall'art. 1678 e seguenti del Codice Civile, indicando le modalità di esecuzione del trasporto, il corrispettivo dovuto per la prestazione di trasporto, e la prova dell'accettazione delle condizioni pattuite; copia delle fatture elettroniche emesse per l'esecuzione dei trasporti oggetto del contratto di trasporto merci in forma non scritta per i quali si richiede l'adeguamento del corrispettivo o, in alternativa, l'estratto autentico delle scritture contabili dal quale risulti la registrazione della o delle fatture su cui la pretesa si fonda ; la lettera di intimazione inviata al committente a mezzo PEC;  e ogni elemento utile a dimostrare il diritto all'adeguamento del corrispettivo. Il giudice, verificata la documentazione prodotta, ingiunge al committente, con decreto motivato ai sensi dell'articolo 641 c.p.c, di pagare gli adeguamenti dovuti al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 c.p.c e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I del medesimo codice."

Art. 25

25.1000/1

Cioffi

Alla lettera c), capoverso "5-bis", sostituire le parole: «Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2,» con le seguenti: «Per le finalità di cui agli articoli 1, 1-bis, comma 2, e 2,».

Art. 36

36.28 (testo 2)

Pittoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Saponara, Alessandrini

Art. 36.

        All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole "sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) c), nel limite dei posti messi a concorso" sono sostituite dalle seguenti ", sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), dei candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai concorsi per il personale docente bandito con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020"