Legislatura 18ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 178 del 04/06/2020

IN SEDE REDIGENTE 

 

(1712) SIRI ed altri.  -  Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente

(Discussione e rinvio) 

 

Il relatore PEROSINO (FIBP-UDC)  introduce il provvedimento, che muove dalla circostanza che per molti clienti le banche hanno unilateralmente chiuso il rapporto di conto corrente, pur in presenza di saldi attivi, con conseguente difficoltà ad aprire un nuovo conto in altro istituto di credito, per effetto di segnalazioni interbancarie. Inoltre, il rilascio di un assegno circolare all'atto della chiusura, in assenza di nuovo rapporto bancario, rende sostanzialmente inutilizzabile tale titolo di credito.

La previsione dell'articolo 1845 del codice civile disciplina il recesso dal contratto bancario: se esso ha una durata determinata, prima della scadenza del termine, il recesso è previsto per "giusta causa"; se il contratto è a tempo indeterminato, il recesso è consentito con un periodo di preavviso, senza giusta causa. I proponenti si riferiscono al recesso senza giusta causa, ma per decisione unilaterale della banca.

Per inquadrare tale problematica, ricorda che il Governo ha fornito alcuni dati in risposta all'interrogazione presentata dal senatore Siri, sul punto. In tale occasione il rappresentante del Governo ha dichiarato che il Ministero dell'Economia non è a conoscenza di condotte delle banche di recesso unilaterale e di conseguente impossibilità a versare l'assegno circolare ricevuto all'atto della chiusura. Inoltre, la specifica materia dei contratti in materia finanziaria è regolata anche dall'articolo 33 del codice del consumo, laddove si prevede la possibilità di recesso senza preavviso ma con giustificato motivo anche in caso si contratti a tempo indeterminato.

La nozione cardine quindi appare essere la "giusta causa" che consente il recesso: il Ministero dello sviluppo economico, interpellato sul punto, ha espresso l'opinione che la "giusta causa" è riferibile a eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario, e che afferiscono alla sfera del cliente, con particolare riferimento al grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito. Tenuto conto che la disciplina antiriciclaggio impone alle banche di verificare periodicamente l'affidabilità del cliente rispetto a tale condotte e materie, e che comunque, al di là del saldo attivo, anche lo svolgimento di indagini o di rilievi da parte delle autorità potrebbe compromettere il giudizio sul cliente, il principio dell'autonomia negoziale consente il recesso.

L'autonomia riconosciuta alle banche sul punto trasforma il cliente in un vero e proprio "apolide finanziario" con conseguenze gravi soprattutto in considerazione della disciplina sulla limitazione del contante, che aggiunge un ulteriore tassello alla limitazione di agibilità finanziaria del soggetto colpito dalla decisione della banca. Inoltre, con l'incrocio dei dati di informazioni finanziarie e con le centrali di segnalazioni, non è escluso che il cliente non trovi banche disposte ad aprire un conto corrente.

Esistono due posizioni diverse che richiedono soluzioni diverse. La prima: il conto corrente senza apertura di credito che oggi le banche considerano un servizio prestato al cliente per operazioni diverse in cambio di commissioni. Questo conto oggi non corrisponde di fatto interessi e anzi ha un costo fisso e costi variabili per commissioni che vengono considerati esosi dai correntisti e che richiederebbero un esame a parte. Per questo tipo di conto corrente può esistere la "giusta causa" per mancato rispetto delle clausole: ad esempio emissioni di assegni senza copertura, scarso movimento di operazioni e di importi monetari. La seconda: il conto corrente con apertura di credito, che può essere di cassa, di portafoglio, di anticipo fattura. Per questo conto la banca svolge una istruttoria complessa e approfondita sulle attività e proprietà del cliente, sul passato bancario, sulle altre operazioni analoghe con altre banche fissando un importo massimo di esposizione. La "giusta causa" consiste nel comportamento del cliente per uso del credito, mutate situazioni economiche dell’attività svolta.

Il disegno di legge propone l'abrogazione della norma del codice al consumo e inserisce un nuovo articolo al codice civile, in cui si obbliga la banca ad aprire un conto corrente e si vieta il recesso prima della scadenza del termine con saldi attivi. La soluzione, pur nella sua semplicità normativa, va valutata con attenzione, in quanto presuppone una comprimibilità dell'autonomia negoziale che, nel caso specifico, non sembra possibile, pena il travolgimento di principi consolidati. Infatti l'attività bancaria, a mente dell'articolo 10 del Testo unico bancario, ha "carattere di impresa" non essendovi più alcuna traccia della peculiare qualificazione pubblicistica in passato riconosciuta dalla legge bancaria del 1936 che parlava di "funzione di interesse pubblico". E tuttavia, come segnalato da autorevole dottrina, le modifiche introdotte dalla legge sul risparmio (2005), prima, e dalla disciplina regolatoria successiva alla crisi finanziaria, poi, hanno cambiato l'approccio all'attività bancaria che, come dimostrato anche in questi mesi di pandemia, deve essere considerata come una struttura portante della vita economica.

La chiusura del conto implica la segnalazione al sistema interbancario oggi esercitato dalla Centrale dei rischi di Banca d’Italia e dal sistema di informazione creditizia. La segnalazione rende "non bancabile" il nominativo sino alla riabilitazione. Ben si comprende perciò quali siano le variabili che si possono verificare e le condizioni in cui può venire ad incappare il cittadino che, anche per semplice disguido o evento negativo temporaneo incorre nelle chiusure del conto corrente da parte di una banca. Occorre perciò prevedere una forma di operabilità bancaria comunque, anche per evitare l’eccesso di circolazione di contante con pericolo di furti e con possibilità di effettuare operazioni dubbie per trasparenza e tracciabilità. Il contante può circolare entro i limiti fissati dalle leggi succedutesi negli anni e nella loro decorrenza, senza sottovalutare la presa di posizione della BCE che, con lettera del 16 dicembre 2019, invitava il Governo italiano ad elevare la soglia di limite all’uso del contante per pagamenti e ad ogni effetto.

In conclusione, il relatore ritiene che, per tutte le valutazioni espresse, appare opportuno riscrivere la norma proposta, tenendo valido il principio di tutela di ogni cittadino che ha necessità di essere titolare di un conto corrente, per servizi oppure per provvista di somme;  avanza poi l'ipotesi di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, con la partecipazione, per esempio, di Banca d’Italia e ABI.

 

            Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

 

           Il senatore DE BERTOLDI (FdI) esprime il favore della propria parte politica per il provvedimento, e plaude alla  richiamata  funzione pubblica del sistema del credito a tutela dei clienti, a maggior ragione a fronte delle leggi con le quali si limita la circolazione del contante, il diritto ad avere un rapporto bancario con la disponibilità di un conto corrente.

 

Il senatore LANNUTTI (M5S), dopo aver sottolineato i molteplici casi di abusi da parte degli istituti bancari che riguardano costi, gestione e operazioni nella gestione dei conti correnti, manifesta condivisione per la proposta in esame, che potrebbe garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra le parti coinvolte. Precisa quindi che da parte sua non ci sono ostilità preconcette nei confronti delle banche in quanto tali, ma ritiene certamente necessario denunciare la collusione tra sistema bancario e organi di vigilanza. Ricorda poi la scelta dell'ABI di istituire il consorzio "Patti Chiari", con relativo portale, in funzione della trasparenza, che poco prima della crisi del 2008 considerava molto affidabili i titoli della Lehman Brothers e diffidava dall'acquisto di BOT e CCP, giudicandoli rischiosi.

 

Il senatore FENU (M5S)  condivide la finalità della norma, e apprezza il richiamo alla qualificazione pubblicistica del sistema del credito, già prevista dalla normativa del 1936; inoltre la proposta  statuisce, anche a fronte della riduzione della circolazione del contante, una sorta di diritto al conto corrente.

A tale proposito richiama la riforma fiscale allo studio, che potrebbe vedere il coinvolgimento degli istituti di credito nell'applicare una ritenuta alla fonte sulle transazioni finanziarie, semplificando gli adempimenti burocratici dei contribuenti.

In conclusione, condivide l'ipotesi di procedere a un breve ciclo di audizioni informali. 

 

A giudizio del senatore D'ALFONSO (PD) il carattere privatistico dell'attività bancaria definitivo con la riforma del 1992 non implica automaticamente il disinteresse del sistema rispetto a più generali obbiettivi di carattere pubblico. Cita ad esempio il coinvolgimento del sistema bancario nel 1996 all'atto di realizzazione degli investimenti inseriti nei "Patti territoriali".

            Viceversa, non è necessario invocare l'indicazione legislativa della natura pubblicistica delle attività delle banche per assegnare ad esse compiti e funzioni di carattere più generale, che possono essere svolti in forza di norme pattizie o convenzionali.

            A suo parere la problematica segnalata dai presentatori del disegno di legge merita attenzione e il tentativo normativo suscita interesse;  tuttavia, esprime un atteggiamento di cautela rispetto a un'automatica accettazione senza riflettere sulle conseguenze sistemiche, della natura pubblicistica dell'attività creditizia.

           

           A giudizio del presidente BAGNAI (L-SP-PSd'Az), che interviene nel merito, sia l'evoluzione tecnologica che le norme di limitazione dell'uso del contante comportano come conseguenza diretta che l'utilizzo del conto corrente rappresenta ormai uno strumento di cittadinanza finanziaria, in assenza del quale si è privati di una libertà fondamentale. Da tale considerazione discende che la decisione di privare i cittadini di tale strumento non dovrebbe appartenere a un organismo di carattere privatistico.

Inoltre, è evidente la correlazione tra il carattere digitale dei mezzi di pagamento e l'uso del conto corrente, con una sostanziale privatizzazione della funzione essenziale della sovranità monetaria. Condivide quindi la proposta di legge e non nega, come sottolineato anche dal relatore, l'opportunità di una migliore formulazione normativa; condivide come ha opportunamente dichiarato il relatore, l'esigenza di valutare anche la recente presa di posizione della Banca centrale europea sulla disciplina di limitazione del contante prevista nella legge di bilancio per il 2020, ai fini dell'istruttoria sul disegno di legge in titolo.

 

Il seguito della discussione è quindi rinviato.