Legislatura 18ª - Commissioni 1° e 8° riunite - Resoconto sommario n. 1 del 18/12/2018

IN SEDE REFERENTE 

 

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

(Esame e rinvio)

 

Il presidente COLTORTI (M5S), relatore per l'8a Commissione, illustra il decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018 che reca disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, volte a: superare situazioni di grave difficoltà nelle dinamiche dei rapporti di mercato e con la pubblica amministrazione; superare criticità riscontrate nella realtà sociale, quali il sovraffollamento delle strutture carcerarie, la carenza di medici di medicina generale e di dirigenti scolastici; imprimere ulteriore slancio alla modernizzazione dell'azione pubblica e alla informatizzazione dei rapporti fra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche.

In particolare, l'articolo 1 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale - con dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità vigenti del Fondo - dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore di PMI che siano in difficoltà nella restituzione delle rate di un finanziamento precedentemente contratto con banche o intermediari finanziari, classificato come "inadempienza probabile" nella centrale rischi della Banca d'Italia e che siano titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

In presenza di tali requisiti, la sezione speciale del Fondo interviene per rilasciare una garanzia alla banca o all'intermediario che ha erogato il prestito per il quale l'impresa ha incontrato difficoltà di restituzione.

La garanzia cessa con l'avvenuto pagamento del credito certificato da parte della pubblica amministrazione ed è subordinata alla sottoscrizione, tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI beneficiaria, di un piano di rientro di durata massima di 20 anni.

La garanzia copre, nella misura indicata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, comunque non superiore all'80 per cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000, il minore tra l'importo del finanziamento non rimborsato dalla PMI (maggiorato di interessi) e l'ammontare del credito certificato.

Secondo la relazione tecnica, immaginando un valore medio della garanzia rilasciata dalla sezione speciale di 150.000 euro per impresa (in linea con il valore medio della garanzia rilasciata dal Fondo), si potrebbero sostenere, in prima battuta, circa 1.600/1.700 PMI. Tuttavia, nel medio-lungo termine, il numero delle garanzie rilasciabili e delle PMI garantibili è destinato ad aumentare per effetto degli svincoli di risorse che, man mano, saranno effettuati nel momento in cui le pubbliche amministrazioni debitrici provvederanno al pagamento del debito, che consentiranno alla sezione di garanzia del Fondo di effettuare nuovi impegni (il cosiddetto c.d. "effetto rotativo" dell'intervento).

L'articolo 2 proroga il termine per la restituzione del prestito erogato ad Alitalia sulla base del decreto-legge n. 50 del 2017, che sarebbe dovuto scadere il 15 dicembre 2018.

Il nuovo termine è fissato al trentesimo giorno dalla data in cui acquisterà efficacia la cessione dei complessi aziendali facenti capo alla società in amministrazione straordinaria e comunque non oltre il 30 giugno 2019.

Il citato decreto-legge n. 50 del 2017 ha concesso ad Alitalia un primo finanziamento di 600 milioni di euro. Successivamente, il decreto-legge n. 148 del 2017 ha incrementato tale finanziamento di 300 milioni di euro. Il termine per la restituzione è stato da ultimo prorogato dal decreto-legge n. 38 del 2018.

L'articolo 3 sopprime la previsione che disponeva la tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro presso il Ministero del lavoro a partire dal 1° gennaio 2019 e che demandava ad un decreto del Ministro del lavoro, mai emanato, l'individuazione delle modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro.

La tenuta telematica del libro unico del lavoro era stata prevista dal decreto legislativo n. 151 del 2015, attuativo del cosiddetto jobs act, ma la sua entrata in vigore è stata in seguito più volte posticipata.

Secondo la relazione illustrativa, l'attuazione della disposizione in esame non è stata finora ritenuta utile alle attività istituzionali del Ministero del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro e pone in capo al Ministero un aggravio di risorse non giustificabile.

L'articolo 5 interviene sul Codice dei contratti pubblici, apportando una modifica all'articolo 80 - relativo ai motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o di concessione - al fine di renderne la formulazione maggiormente conforme alla corrispondente disposizione della direttiva europea sugli appalti.

Secondo la relazione illustrativa, nel Codice dei contratti pubblici sarebbero stati infatti erroneamente riportati come esempi di grave illecito professionale una serie di ipotesi che nella direttiva europea costituiscono invece autonome cause di esclusione.

L'articolo 7 amplia in via transitoria - dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020 - le competenze del personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia (DAP), al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso.

In particolare, ferme le competenze assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia carceraria, ai suddetti soggetti sono assegnate - in aggiunta alla possibilità di eseguire, in casi di urgenza, progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'amministrazione penitenziaria e alle altre attribuzioni già previste dall'articolo 35, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 - le seguenti funzioni: effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti; gestione delle procedure di affidamento dei suddetti interventi, delle procedure di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia;  individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.

Il DAP può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa.

Il programma dei lavori da eseguire e l'ordine di priorità degli stessi sono approvati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Capo del DAP, alla luce dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia.

 

La relatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az), relatrice per la 1a Commissione, riferisce sulle parti del decreto-legge in esame di competenza della Commissione affari costituzionali, in quanto riferite all'ordinamento generale dello Stato e alla pubblica amministrazione.

L'articolo 4 apporta alcune modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, volte a rendere più agevole per il debitore - in generale e non solo nel caso in cui egli sia titolare di crediti nei confronti della pubblica amministrazione -  l’accesso all’istituto della conversione del pignoramento.

In primo luogo, viene modificata la procedura di conversione del pignoramento, che consente al debitore di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante. Al fine di agevolare il più possibile il debitore nella conservazione del bene pignorato, si riduce l'importo da versare al momento in cui viene richiesta la conversione, si prevede che la somma da versare possa essere pagata in 48 rate, anziché in 36 e si concede al debitore maggiore tolleranza in caso di ritardo nel pagamento (30 giorni invece che 15).

Allo scopo di aiutare il debitore a disporre del tempo necessario per la ricerca di una nuova abitazione, si prevede inoltre che, se egli è in grado di dimostrare di essere titolare di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare almeno pari all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente, il giudice dell'esecuzione non possa disporre la liberazione dell'immobile se non successivamente all'emissione del decreto di trasferimento del bene espropriato all'aggiudicatario.

Si prevede, infine, che, almeno 30 giorni prima dell'udienza in cui il giudice disporrà la vendita, il creditore pignorante debba depositare un atto nel quale è indicato l'ammontare residuo del credito per cui si procede. La relazione illustrativa chiarisce che tale adempimento è finalizzato a consentire al debitore di conoscere esattamente l'importo da versare per poter accedere alla conversione.

L'articolo 6, a partire dal 1° gennaio 2019, dispone la soppressione del SISTRI, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, nonché l'obbligo di pagamento del contributo per l'iscrizione allo stesso.

Fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la tracciabilità dei rifiuti sarà garantita effettuando gli adempimenti cartacei di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del codice dell'ambiente, nel testo previgente alle modifiche apportate dal suddetto decreto legislativo n. 205 del 2010, ma è fatta salva la facoltà di effettuare gli adempimenti con modalità telematiche.

L'articolo 8 trasferisce la gestione della piattaforma tecnologica per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nonché i compiti relativi a tale piattaforma attualmente svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale del commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale.

Per lo svolgimento delle attività in questione è prevista la costituzione di una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale quota parte delle risorse finanziarie già assegnate all'AgID per le esigenze della piattaforma.

L'articolo in esame inoltre posticipa, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, l'entrata di in vigore dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma digitale per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

Viene infine differita l'abrogazione dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale - ai sensi del quale la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata - che era anch'essa prevista per il 1° gennaio 2019. L'abrogazione è ora rinviata al momento in cui entrerà in vigore un decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali, con il quale verranno adottate le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata a quanto previsto dal regolamento europeo in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. Il differimento è volto a garantire un'effettiva e certa applicazione del suddetto regolamento europeo, la cui regolamentazione tecnica, indispensabile per creare le condizioni di interoperabilità, ad oggi non risulta ancora definita.

In relazione alla contingente carenza di medici di medicina generale, l'articolo 9 prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, che sono iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possano partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali anche prima del conseguimento del relativo diploma. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici che hanno già conseguito il diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Il mancato conseguimento del diploma entro il termine previsto dal corso comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale.

Le Regioni e le Province autonome possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.

Entro il 13 febbraio 2019, in sede di accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, per l'assegnazione degli incarichi convenzionali, nonché le relative modalità di remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri suddetti, si applicano quelli previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.

L'articolo 10 interviene sulla procedura di corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandita nel 2017, eliminando la fase del corso di formazione dirigenziale e prevedendo dunque che tutti i candidati che abbiano superato il concorso di ammissione al suddetto corso siano dichiarati vincitori e assunti. Il corso di formazione dirigenziale eliminato comprende due mesi di formazione generale, svolti presso le università, e quattro mesi di tirocinio integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza, nonché lo svolgimento di una prova scritta e di un colloquio orale. Durante il corso di formazione e il tirocinio i partecipanti beneficiano del semiesonero dal servizio. Secondo la relazione illustrativa, lo svolgimento del corso di formazione dirigenziale renderebbe impossibile l'immissione in ruolo dei nuovi dirigenti scolastici a decorrere dal 2019/2020.

L'articolo 11 reca un adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione. Esso prevede che il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni - equivalente all'importo corrispondente determinato per l'anno 2016 - non operi con riferimento agli incrementi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico successivi all'entrata in vigore del limite in questione; alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del predetto limite.

L'articolo 12, infine, disciplina l'entrata in vigore del decreto.

 

Il PRESIDENTE chiede se vi siano senatori interessati a intervenire fin d'ora in discussione generale.

 

Il senatore MALLEGNI (FI-BP) ritiene prematuro svolgere la discussione generale, in quanto avverte la necessità di prevedere un tempo per approfondire i numerosi temi presenti nel provvedimento. Chiede quindi quali siano gli intendimenti della Presidenza circa la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

 

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di lunedì 7 gennaio 2019.

 

Il senatore MALLEGNI (FI-BP) ritiene necessario svolgere un ciclo di audizioni a partire dal 7 gennaio, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti solo dopo la conclusione delle audizioni.

 

Il senatore VITALI (FI-BP) ritiene prematuro fissare il termine per la presentazione di emendamenti. Pur essendo un provvedimento in larga parte condivisibile, occorre approfondire alcuni aspetti, anche attraverso le audizioni informali, tanto più perché è esaminato in prima lettura in questo ramo del Parlamento.

Propone pertanto di completare la discussione generale entro la fine di questa settimana, per poi svolgere le audizioni alla ripresa dei lavori e successivamente stabilire il termine per la presentazione di emendamenti.

 

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti all'8 gennaio, ritenendo che un termine più lungo sarebbe eccessivo. Propone quindi di svolgere le audizioni nelle giornate del 7 e dell'8 gennaio.

 

Il senatore MARGIOTTA (PD) si unisce alla richiesta dei colleghi di dedicare un tempo sufficiente allo svolgimento delle audizioni. Con particolare riferimento alle materie di competenza dell'8a Commissione, osserva che il provvedimento reca una modifica al Codice dei contratti pubblici e che il Governo potrebbe apportare in questa sede modifiche ulteriori alla materia degli appalti. Ciò rende tanto più preziosa ogni occasione di approfondimento della questione.

 

Il senatore SANTILLO (M5S) ritiene che sarebbe ragionevole dedicare l'intera giornata del 7 gennaio alle audizioni, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti alla fine della serata del giorno stesso.

 

Il PRESIDENTE ribadisce che il termine per la presentazione degli emendamenti non dovrebbe comunque essere fissato oltre la serata dell'8 gennaio.

 

Il senatore MALLEGNI (FI-BP) chiede che le audizioni possano essere svolte nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8, con fissazione del termine emendamenti nella giornata di mercoledì 9, alle ore 10.

 

Il PRESIDENTE, preso atto di quanto emerso dal dibattito, propone di svolgere le audizioni nelle giornate del 7 e dell'8 gennaio e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 9 gennaio, alle ore 10. Sollecita i Gruppi a indicare tempestivamente i soggetti da audire, sensibilizzando tutti sulla necessità di effettuare segnalazioni che siano compatibili con la tempistica di esame del provvedimento.

 

Le Commissioni convengono.

 

La relatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) auspica che sia possibile concentrare le audizioni nella giornata del 7 gennaio, dedicando la giornata dell'8 gennaio alla predisposizione degli emendamenti, anche sulla base delle informazioni acquisite.

 

 Il seguito dell'esame è rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 16,40.