Legislatura 18ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 51 del 28/11/2018

IN SEDE REFERENTE 

 

(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

 

     Il presidente OSTELLARI informa che da parte del Ministero della giustizia sono stati resi disponibili i dati sulla prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione.

Ricorda che è già aperta la discussione generale.

 

La senatrice MODENA (FI-BP) esprime perplessità sulla procedura ed i tempi seguiti per l'approvazione di un disegno di legge particolarmente delicato che avrebbe meritato un esame più congruo ed approfondito.

 Ricorda l'intervento critico di molti magistrati ed esperti del settore riguardo al problema della prescrizione che, a suo avviso, finirebbe per lasciare cittadino sottoposto per lungo tempo alla potestà punitiva dello Stato.

Condivide quanto affermato sul punto nella precedente seduta dal senatore Balboni.

 Solleva perplessità sul ricorso a un sistema del doppio binario sanzionatorio che si porrebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem. Solleva perplessità in merito all'applicazione di siffatto sistema, come proposto  dal provvedimento in esame per reati contro la pubblica amministrazione quali il peculato, per il quale appare eccessiva l'utilizzazione di un sistema oggi previsto per gravissimi reati quali quelli di criminalità organizzata di stampo mafioso.

Ricorda che le norme sulla prescrizione, pur avendo formalmente carattere processuale, di fatto finiscono con l'incidere sulla calcolabilità delle conseguenze penali (principio ribadito dall'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Contesta l'inasprimento delle pene e l'ampliamento al ricorso ai reati - ostacolo.

Riguardo poi alla figura dell'agente provocatore paventa il rischio che si provochi una paralisi dell'attività amministrativa tutte le volte in cui il  funzionario di una piccola realtà amministrativa per timore di incorrere in sanzioni penali, assuma un atteggiamento timoroso che lo porti alla inerzia piuttosto che ad assumersi responsabilità decisionali: potrebbe implementarsi la dannosa prassi amministrativa di non decidere piuttosto che rischiare con conseguenze penali per la propria azione in buona fede.

Invita in conclusione a valutare la possibilità di inserire una norma che consenta un monitoraggio da svolgere due o tre anni dopo l'entrata in vigore della riforma.

 

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) ricorda l'importanza della lotta alla corruzione come valore comune per il bene del Paese, a prescindere dalla appartenenza politica.

Richiama in proposito il disegno di legge a sua firma che nella precedente legislatura aveva tentato di introdurre rimedi contro la pratica della corruzione.

Sottolinea come anche la criminalità organizzata tenda ormai a sostituire il metodo dell'intimidazione violenta con il ricorso sistematico a pratiche corruttive, come emerso rispetto alla vicenda di cronaca giudiziaria di mafia capitale.

Rileva ancora come la prassi corruttiva sia difficile da scalfire soprattutto per l'esistenza di un circuito corruttivo che non consente l'emersione del pactum sceleris, e come l'Italia sia agli ultimi posti rispetto agli standard internazionali sulla lotta alla corruzione, che si presenta come diffusa ed endemica, di difficile contrasto trattandosi di un reato senza vittime e senza testimoni.

Valuta positivamente per l'inserimento di una causa di non punibilità per chi denuncia la corruzione, ricordando che si tratterebbe di un esperimento già proposto all'epoca di Tangentopoli.

Esprime condivisione per l'introduzione della figura dell'agente infiltrato, già sperimentata in altri settori dell'ordinamento in particolare per la compravendita simulata di stupefacenti nel testo unico degli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

Esprime perplessità tuttavia sull'affidamento delle indagini a corpi specializzati quali lo S.C.O. o la D.I.A., suggerendo invece che le indagini vengano affidate ai comuni ufficiali di polizia giudiziaria d'intesa semmai con i membri dei suddetti corpi.

Sul problema della prescrizione ritiene invece che le cause siano da individuare nelle eccessive garanzie che l'attuale processo penale riconosce all'imputato.

Ricorda come la prescrizione venga ad incidere sull'obbligatorietà dell'azione penale rendendola nei fatti discrezionale e come il problema sia stato generato dall'aver unito le garanzie del processo accusatorio in un impianto, quello della vecchio codice di procedura penale, di stampo inquisitorio.

Fa presente come le tante garanzie riconosciute al cittadino, di fatto rendano impossibile il completamento del processo penale entro il limite di sei anni previsto dalla disciplina europea, soprattutto quando la prescrizione viene a maturare dal giorno del fatto del commesso reato.

Questa situazione è poi alimentata dal fallimento, a suo avviso, dei riti alternativi che non vengono scelti strategicamente dall'imputato il quale sa, il più delle volte, di poter confidare sulla prescrizione.

 

Il senatore DAL MAS (FI-BP) interviene in senso critico ricordando che con questo testo verrebbe obliterata la garanzia del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, e si verrebbe ad abrogare di fatto la regola della ragionevole durata del processo come prevista dalla legge Pinto, creando una inaccettabile figura di imputato a vita (sul punto richiama le considerazioni dei senatori Fiammetta Modena e Balboni).

Difende poi l'intervento della legge ex Cirielli che a suo avviso, dati alla mano, avrebbe provocato un dimezzamento delle pronunce di prescrizione.

Esprime perplessità sul fatto che l'intervento normativo proposto non agisca invece sul problema della prescrizione nell'ambito delle indagini preliminari;
 paventa il rischio che si produca attraverso una eterogenesi dei fini il risultato opposto a quello che si voleva ottenere: cioè l'allungamento della durata dei processi.

Valuta criticamente l'eccessiva limitazione delle garanzie dell'imputato o dall'indagato attraverso l'ampliamento del ricorso al captatore informatico e per quanto riguarda il divieto perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, sottolinea che esso lederebbe il principio della funzione rieducativa della pena.

 

Il senatore STANCANELLI (FdI) condivide la premessa dell'intervento del senatore Grasso ricordando come l'obiettivo di combattere la corruzione sia stato patrimonio comune anche della destra italiana.

Si associa poi nel merito quanto affermato dal senatore Balboni nella precedente seduta.

Si limita ad esprimere perplessità sul ricorso alla figura dell'agente infiltrato che di fatto, poi, diventerebbe un agente provocatore, che finirebbe con l'agire in violazione dei limiti previsti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dando vita ad un soggetto che non si limita a una mera attività di osservazione dell'altrui operato al fine di raccogliere le prove della responsabilità penale, ma  provoca reati che altrimenti non sarebbero stati commessi.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.