Legislatura 18ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 288 del 10/05/2022

 

 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 374

 

La 2a Commissione Giustizia Senato,

esaminato l'Atto del Governo n. 374,

auspicando una adeguata azione di comunicazione istituzionale, volta alla piena conoscenza della normativa in via di introduzione,

sottolineando la esigenza di maggiore ordine e chiarezza tra i numerosi strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, giudiziali e stragiudiziali, che hanno discipline autonome e separate, al fine di rendere il quadro di riferimento più intellegibile per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti - debitori, creditori, professionisti e magistrati;

 

auspicando che, anche attraverso ulteriori confronti con il Parlamento, basati sulla analisi della concreta attuazione della normativa in materia di insolvenza, siano evitate strumentalizzazioni tese a favorire imprese plasticamente decotte a discapito di efficaci e adeguate tutele nei confronti dei creditori e dei lavoratori;

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

-nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo l’opportunità di coordinare i criteri di grandezza della impresa alla  Direttiva (art. 13, par. 1, lett. b) con le ragioni che hanno indotto ad individuare il criterio dimensionale dei quindici dipendenti;

-nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo se il piano di ristrutturazione omologato sia effettivamente necessario ai fini del recepimento della Direttiva;

- nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di introdurre una definizione normativa di insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, da distinguere rispetto a quella prodotta per negligenza nell’attività degli amministratori, la cui declinazione di dettaglio è demandata ad un Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Tale esigenza è fondata anche alla luce della riscrittura, già annunciata dal Governo, delle norme penali fallimentari, anche al fine eliminare l'incertezza riguardo la sindacabilità ex post, in sede giurisdizionale, circa le scelte operate dall'imprenditore nel caso in cui queste ultime non si siano rivelate sufficienti al superamento della crisi.

-all’art.6 dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di intervenire sul comma 1, che riscrive l’art.16 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, prevedendo, nell’ambito della "composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa", che i soggetti dotati di specifica competenza nel settore economico in cui opera l’imprenditore, di cui l’esperto può avvalersi nell’esercizio delle sue funzioni, siano scelti fra quelli indicati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;

.-all’art. 6 del dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di monitorare costantemente l’effettivo contemperamento degli interessi nell’ambito della disciplina del procedimento di protezione, con riferimento alla pubblicazione della istanza nel registro delle imprese  e alle problematiche reputazionale connesse. Dal un lato l’imprenditore sarà indotto a subire, e spesso verosimilmente a cedere, alle pressioni dei creditori più aggressivi (anche a costo di violarne la pariteticità) piuttosto che ricorrere ad uno strumento protettivo così controproducente. Dall’altro ammettere la protezione del patrimonio e comunque garantire la riservatezza delle trattative porterebbe ad un sistema che tutela il solo debitore senza considerare la posizione dei suoi creditori, molti dei quali sono piccoli imprenditori e/o lavoratori, cioè soggetti non in grado di comprendere la situazione dell’impresa debitrice e di tutelare le loro ragioni;

-all’art.6 dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo la possibilità ( fermi i criteri della direttiva e i obbiettivi del PNRRR)  di intervenire sul comma 1, che introduce l’art. 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, aumentando a 35.000 euro l’importo dei debiti scaduti ai fini della segnalazione d’allerta dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell’Agenzia delle Entrate, nonché prevedendo che, con specifico riferimento al predetto Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del medesimo art. 25-novies si applichino in relazione ai debiti accertati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame;

-nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di introdurre una graduale riorganizzazione degli esperti e delle competenze necessarie per la materia della crisi di impresa con riferimento alle figure professionali, stante la esigenza di esperti di comprovata esperienza e la richiesta di coinvolgimento di numerose categorie professionali (a titolo esemplificativo: Revisori Legali e Tributaristi Qualificati e Certificati; Esperti che, pur non iscritti agli albi professionali, abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative e che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della crisi d’impresa, purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale; Dottore Agronomo e Dottore Forestale, etc.);

-Nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di introdurre una previsione, negli artt. 18, comma 3, e 55, comma 3, che consenta al debitore di riproporre l’istanza di relativa alle misure protettive e cautelari quando l’inefficacia sia dipesa da una inattività dell’ufficio giudiziario non imputabile al debitore.

-Nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di modificare la previsione dell’art. 18, comma 5, precisando che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non sono quelli potenzialmente colpiti dalle stesse ma solo quelli in concreto destinatari del provvedimento di conferma delle misure e che, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell’istanza e la conferma della misura, i creditori possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti ma non provocarne la risoluzione né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1;

- Nello schema di decreto legislativo valuti il Governo la formulazione dell’art 25-quinquies del Codice, (introdotto nel Titolo II dall’articolo 6 dello schema di decreto legislativo), in riferimento ad una disparità di trattamento che si determinerebbe tra le imprese agricole e le imprese minori da un lato e le imprese cd "sopra-soglia" con particolare riferimento alla liquidazione controllata;

 - Nello schema di decreto legislativo valuti il Governo valuti il coordinamento tra la disciplina dell'articolo 84, comma 9 del Codice (come modificato dall’articolo 19, comma 2 dello schema di d.lgs.) e il disposto dell'articolo 91, comma 1 al fine di evitare che ipotesi similari siano assoggettate a diverse discipline;

- Nello schema di decreto legislativo valuti il Governo  il termine decadenziale previsto dall'articolo 112, comma 3 del Codice, come modificato dall’articolo 24, comma 1, dello schema di d.lgs., con riferimento al diritto di difesa dei creditori. Detta decadenza, intervenendo in una fase in cui i creditori non hanno ancora contezza del contenuto della proposta e del piano, impedisce di fatto una consapevole difesa.