Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 342 del 10/05/2022
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 2185
Art. 1
1.1
Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,»;
b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio dell'autonoma potestà regolamentare, provvede all'individuazione degli uffici competenti, anche mediante la costituzione di collegi ristretti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».
1.2
Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo
Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,».
1.3
Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,».
1.4
Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,».
1.5
Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo
Al comma 1 sostituire le parole: «I pareri sono resi nei termini stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229; qualora il parere non sia stato espresso decorsi trenta giorni, l'amministrazione richiedente può chiedere di essere sentita oralmente dal collegio.» con le seguenti: « Il parere è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; qualora il parere non sia stato espresso entro tale termine, l'amministrazione richiedente può sollecitare l'espressione dello stesso entro i successivi quindici giorni.».
Art. 2
2.1
Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo
Al comma 1, lettera b), capoverso «1-ter» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora, per esigenze istruttorie, non possano essere rispettati i termini di cui al presente comma, tali termini possono essere interrotti per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.».
Art. 3
3.1
Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo
Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
«Art. 3
(Rafforzamento del controllo concomitante)
1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché sui principali piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano complementare allo stesso».
2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma, provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.»
3.2
Al comma 1, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15» con le seguenti: «Ove sul singolo piano, programma o progetto, riscontri gravi ritardi o di gravi violazioni, l'ufficio individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15,».
3.3
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15,» con le seguenti: «Ove sul singolo piano, programma o progetto, riscontri gravi ritardi o di gravi violazioni, l'ufficio individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15,».
3.0.1
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 3, le parole "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, Sezione Autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito web istituzionale, a tali ragioni.»;
b) all'articolo 20, comma 9, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".«
3.0.2
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 3, le parole "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione.";
b) all'articolo 20, comma 9, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".»
3.0.3
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizione transitoria)
1. Al fine di implementare compiutamente le funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dalla presente legge, i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti presenti alla data di entrata in vigore della presente legge perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.».