Legislatura 18ª - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 218 del 30/03/2022

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2469

 

Art. 2

2.0.1000/7 (testo 2)

Mallegni, Gasparri, Ronzulli, Damiani, Gallone, Toffanin, Berardi, Papatheu, Barboni

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al capoverso «Art. 2-bis»:         

            1) sostituire il comma 1 con i seguenti:

        1. Entro il 31 dicembre 2023 devono essere realizzati il monitoraggio e la mappatura di tutte le aree demaniali: costiere, lacuali e fluviali, marittime. La predetta mappatura deve precedere ogni altro adempimento inclusa la procedura selettiva.

        2. Al termine della procedura di mappatura di cui al comma 1, e comunque alla data del 31 dicembre 2023, i comuni e le Autorità di sistema predispongono le modalità per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica in riferimento alle aree demaniali libere e concedibili, prive di concessione in essere.

        3. Alla medesima data del 31 dicembre 2023, qualora dalla mappatura di cui al comma 1, dovesse emergere la scarsità del bene demaniale, espletate tutte le procedure di cui al successivo articolo 2-ter, i comuni e le Autorità di sistema procedono secondo criteri di non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e massima partecipazione, e nel rispetto dell'interesse pubblico, all'assegnazione attraverso procedure di evidenza pubblica di:

                 a) concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

                 b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.».

            2) sopprimere il comma 2;

        b) al capoverso «Art. 2-ter», sostituire il comma 2 con i seguenti:

        «2. Il Governo, al fine di tutelare la sicurezza delle coste italiane e il suo patrimonio di interesse strategico, economico e turistico, anche attraverso le scelte per individuare la custodia del bene affidata ad imprese commerciali o gestita direttamente dall'ente pubblico o in partenariato pubblico privato, con uno o più decreti legislativi, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità per esercitare un diritto di riserva in caso di minaccia all'interesse nazionale da parte di soggetti interessati all'acquisizione del bene.

        2-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

                 a) determinazione dei criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere nonché l'accessibilità alla battigia;

                 b) l'affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, della tutela del legittimo affidamento, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi e della continuità d'impresa e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;

                 c) prevedere, a parità di requisiti e di punteggio all'esito della procedura selettiva, del diritto di preferenza in favore del concessionario uscente anche a ristoro dei diritti acquisiti lesi dalla presente legge;

                 d) definizione di limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso corrispondente all'interesse pubblico nonché l'ammortamento e l'equa remunerazione del capitale eventualmente investito;

                 e) previsioni di criteri per l'eventuale dichiarazione di revoca e decadenza delle concessioni nonché criteri per il subingresso in caso di alienazione, successione o affitto delle aziende;

                 f) rideterminazione della misura dei canoni concessori tenendo conto della tipologia e localizzazione dei beni oggetto di concessione, escludendo che gli stessi costituiscano oggetto delle procedure di affidamento nonchè individuazione dei criteri per la loro suddivisione con le regioni e i comuni;

                 g) previsione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessaria ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla presente legge;

                 h) previsione dell'equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale;

                 i) previsione dell'estensione della concessione fino alla consegna dell'area al concessionario entrante;

                 l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

                 m) istituzione di un Elenco nazionale degli operatori economici idonei a concorrere per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, distinto in sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, a cui ciascun operatore economico può fare domanda di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione anche con riguardo a più sezioni;

                 n) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.».

Art. 16

16.0.10 (già 14.0.2)

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Definizione di medicinale di importazione parallela)

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la lettera i) inserire la seguente:

        ''1-bis) medicinale di importazione parallela: specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell'Unione europea nel quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio diverso dal soggetto importatore;''.».

Art. 18

18.0.24 (testo 2)

Castellone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

 (Misure urgenti in materia di formazione specialistica)

        1. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, le parole: "assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria" sono sostituite dalle seguenti: "comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:

         a) la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;

            b) la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione";

            2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Ai contratti di Formazione Specialistica, finanziati con fondi pubblici,si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.".»