Legislatura 18ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 289 del 08/03/2022

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2481

 

G/2481/1/14

Gaudiano

Il Senato,

        premesso che:

            le banche di credito cooperativo svolgono un'importante funzione nell'ambito del sostegno dell'economie locali territoriali e delle specifiche esigenze di micro credito;

            il quadro normativo bancario europeo, gli standard regolamentari e di supervisione sono impostati sulla base di criteri dimensionali invece che sulla specificità normativa delle varie tipologie delle aziende di credito, andando a determinare per le banche di credito cooperativo delle regole di vigilanza altamente onerose;

            nell'attuale assetto europeo, delineato dalla direttiva 2013/36/UE, le banche di credito cooperativo vengono omologate alle banche e ai gruppi di maggiori dimensioni, che nulla hanno a che vedere con le banche di comunità;

            le banche di credito cooperativo non riescono a vedersi riconosciuti i diritti di proporzionalità per un disallineamento della normativa europea del 2013 rispetto alla riforma del settore del 2016;

        impegna, quindi, il Governo:

            ad attivarsi nelle competenti sedi europee per promuovere una riforma della normativa europea in materia di vigilanza bancaria che possa tenere conto delle specificità delle banche di credito cooperativo e della loro funzione mutualistica, revisionando i criteri dimensionali nell'ambito del processo di modifica della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

G/2481/2/14

Cattaneo, Bonino, Binetti, Di Marzio

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

        premesso che:

        l'Unione europea, con il regolamento (UE) n. 536/2014, ha definito una nuova disciplina, vincolante per gli Stati membri, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano;

            tale disciplina trova applicazione a decorrere dal 31 gennaio 2022, fatte salve le norme transitorie che ancora consentono il ricorso alle norme previgenti;

            l'adeguamento, da parte dell'ordinamento nazionale, alla nuova disciplina è necessario per lo svolgimento, a regime, di tutte le attività di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano nonché per la partecipazione, già nella fase attuale, da parte dei ricercatori e dei centri di ricerca operanti in Italia, a numerosi progetti multicentrici presentati o in corso di presentazione secondo la procedura e i criteri posti dalla nuova normativa;

            tale adeguamento è quindi necessario anche per consentire, nell'ambito dei suddetti progetti multicentrici, la fruizione di medicinali sperimentali da parte di pazienti residenti nel territorio nazionale;

            la disciplina attualmente vigente in Italia e il relativo assetto organizzativo richiedono un adeguamento al suddetto regolamento (UE) n. 536/2014, con particolare riguardo alla ridefinizione sia dei requisiti d'idoneità dei centri di sperimentazione e dei relativi siti sia delle procedure di autorizzazione sia della struttura e dell'ordinamento dei comitati etici;

            tale adeguamento può essere conseguito mediante l'emanazione dei vari provvedimenti attuativi già previsti dalle norme di rango legislativo in materia, e in particolar modo dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52;

        impegna il Governo:

        ad adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 536/2014, ad adottare tempestivamente i decreti ministeriali previsti dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, previa acquisizione delle relative intese, ove contemplate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ad assicurare che a tale adozione seguano i provvedimenti attuativi che le suddette norme di rango legislativo demandano all'Agenzia Italiana del Farmaco.

G/2481/3/14

Simone Bossi, Candiani, Casolati

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

        premesso che:

        il disegno di legge, dopo i lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli, che recano disposizioni di delega per il recepimento di alcune direttive europee, principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa ad altre 5 direttive nonché principi e criteri per l'adeguamento della normativa nazionale ad alcuni regolamenti europei e a una raccomandazione;

        considerato che:

        la pesca sportiva e dilettantistica coinvolge decine di migliaia di appassionati e associazioni, che hanno un'importanza cruciare sia per l'economia del territorio interessato che per l'ambiente, dato il loro ruolo ecologico nel garantire la pulizia dei fiumi, sensibilizzare le nuove generazioni, effettuare interventi di salvaguardia della fauna ittica, promuovere e valorizzare il patrimonio naturale, turistico, storico culturale, sociale e paesaggistico;

            i ripopolamenti e le immissioni delle specie ittiche rappresentano un elemento di fondamentale importanza per la funzionalità del sistema della pesca sportiva e quindi della sopravvivenza del settore della pesca sportiva e professionale è versa in una situazione critica, di consistente impatto economico;

            la direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE) lascia agli Stati membri il controllo affinché l'introduzione intenzionale di una specie non autoctona nell'ambiente naturale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali, né alla fauna e alla flora selvatiche locali, non prevedendo quindi il divieto di immissione di specie alloctone;

            tuttavia l'Italia, a differenza di altri Stati membri, quali Austria e Slovenia, ha recepito la direttiva Habitat in senso restrittivo disponendo il divieto assoluto di immissione delle specie non autoctone;

            nello specifico, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, si vietava l'immissione di fauna ittica alloctona; attualmente tale divieto è stato rimosso in forza della modifica intervenuta con il d.P.R. n. 102/2019 "Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

            il nuovo iter procedurale stabilisce che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali, possano richiedere al Ministero della transizione ecologica l'autorizzazione per l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone;

            per effetto del decreto direttoriale MATTM 2 aprile 2020, e soprattutto del correlativo allegato 3 "Contenuti dello studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico", i criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione risultano eccessivamente complessi, finanche ostativi, motivi che hanno portato diverse regioni ad avviare un percorso finalizzato alla richiesta di deroga all'immissione per le specie ittiche di interesse;

            l'attuale normativa ha comportato l'interruzione delle immissioni di "specie non autoctone", fermando di fatto l'intero sistema pesca nazionale; un esempio concreto riguarda l'immissione del coregone lavarello (Coregonus lavaretus) e della trota fario (Salmo trutta), che avviene in modo capillare da oltre un secolo;

            con nota direttoriale del 28 febbraio 2022, in ottemperanza del comma 835 della legge di bilancio 2022, legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stato istituito presso il Ministero della transizione ecologica, un Nucleo di ricerca e valutazione, al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone;

        considerato inoltre che:

        l'iter per l'assunzione delle decisioni in ordine alle richieste di deroga richiede tempi non compatibili con le esigenze di garantire le produzioni e di evitare gravissimi danni ai sistemi di gestione della pesca, risulta necessario definire una norma transitoria atta a consentire di portare legittimamente a termine i cicli produttivi ittici, nelle more della presentazione e del perfezionamento dei procedimenti di deroga,

        impegna il Governo:

        a valutare la sospensione del divieto di reimmissione per le specie non autoctone già autorizzate in deroga negli ultimi 20 anni, in modo tale da consentire, durante il lavoro del Nucleo di ricerca e valutazione di cui in premessa, una valutazione ed un confronto tra enti coinvolti che porti ad una valutazione meno restrittiva da parte del nostro paese in merito all'applicazione della direttiva Habitat, consentendo l'immissione in natura di specie o di popolazioni non autoctone, fino al 31 dicembre 2023; in tal modo si evita di pregiudicare la pesca, ricreativa e professionale, in acque interne, e i relativi allevamenti, e quindi scongiurare importanti ricadute negative per l'economia e per tutto l'indotto, con evidenza particolare per le aree interne vocate al turismo alieutico.

G/2481/4/14

Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini, Bergesio, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

        premesso che:

        il disegno di legge, dopo i lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli, che recano disposizioni di delega per il recepimento di direttive europee, principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega e per l'adeguamento della normativa nazionale ad alcune direttive, regolamenti europei e raccomandazioni;

        considerato che:

        con il decreto legislativo dell'8 novembre 2021 n. 196, entrato in vigore il 14 gennaio 2022, è stata recepita la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, la cosiddetta "Direttiva SUP";

            sulla base del principio "chi inquina paga", la Direttiva SUP mira a prevenire e ridurre l'impatto sull'ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un'economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche, compreso un divieto a livello europeo sui prodotti in plastica monouso quando siano disponibili alternative;

            il decreto legislativo n.196/2021 intende contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi della Direttiva SUP in maniera equilibrata al fine di evitare danni all'economia nazionale, particolarmente provata dalla pandemia da Covid 19, dal vertiginoso aumento del costo dell'energia e dalla carenza di materie prime, mantenendo alto il livello di tutela ambientale e consentendo di accompagnare le imprese del settore nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità;

            nell'ottica di un'economia circolare, le materie plastiche possono avere una seconda e anche una terza vita, nonché costituire un'importante fonte energetica pulita ed economica, aspetti che in un periodo come quello che stiamo vivendo deve essere debitamente tenuto in considerazione;

            una riconversione sostenibile, che non impatti in maniera drammatica sui settori produttivi nazionali ed europei già messi duramente alla prova dalle limitazioni dovute alla pandemia, e oggi più che mai dal caro energia e dalla carenza delle materie prime, deve avvenire con meccanismi realistici, che consentano ai comparti coinvolti un adeguamento e una trasformazione equilibrati e graduali, per evitare che si creino maggiori oneri per i consumatori, i lavoratori e le aziende;

        impegna il Governo a:

        intensificare il dialogo con le Istituzioni europee per tutelare l'economia nazionale e lo sviluppo sostenibile delle nostre produzioni, definendo obiettivi realistici e strategici nell'ambito dell'economia circolare per il settore della plastica che punti all'innovazione di processo ed ecodesign, alla prevenzione della produzione dei rifiuti, incremento della raccolta e riciclo, e che preveda misure incentivanti e premiali a sostegno della transizione ecologica delle filiere;

            di farsi portavoce anche a livello europeo della necessità di tutelare le imprese europee da maggiori oneri e limitazioni che potrebbero minare ulteriormente la stabilità dell'economia europea e la sua competitività con i paesi extra-UE.

Art. 1

1.1

La Relatrice

Al comma 1, allegato A, aggiungere in fine le seguenti direttive:

            «11) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

            12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;

            13) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

            14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).».

1.2

Fazzolari

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029 in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo "ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate", il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee, adottate ai sensi della presente legge, avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.»

Art. 3

3.3

Ginetti

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

        «f-bis) tener conto, nel disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, di cui alla lettera f), i vincoli legati ad eventuali sussidi ricevuti dallo Stato e dagli enti pubblici italiani per investimenti, livelli occupazionali ed ogni altra attività d' impresa;»

3.1

Fazzolari

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

        «r-bis) prevedere la presa visione del "Progetto di trasformazione transfrontaliera" e il massimo coinvolgimento delle parti sociali al fine di garantire la tutela dell'occupazione e scongiurare la conflittualità, secondo quanto previsto dall' articolo 86-quinquies, lettera j), della direttiva (UE) 2019/2121.»

3.2

Fazzolari

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

        «r-bis) rendere disponibili le relazioni di cui all'art. 86-sexies, comma 6, della direttiva (UE) 2019/2121, almeno otto settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 86-nonies

Art. 4

4.1

Fazzolari

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: ", fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005";

            b) alla lettera c), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: ", tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante;"

            c) alla lettera d), eliminare la parola: "1" e, dopo le parole: "siano esercitati", aggiungere le seguenti: "nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedimentali in favore del professionista,";

            d) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all' 1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;"

4.2

Fazzolari

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: "fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005";

            b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: "anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,";

            c) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato"

4.3

Giammanco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera c), sostituire le parole: «nelle materie oggetto della» con le seguenti: «per conformarlo a quanto richiesto dalla» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e precisando che, al momento di decidere di applicare la sanzione e di fissare l'ammontare della stessa, debba tenersi in debito conto anche il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e l'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante»;

            b) alla lettera d), sopprimere le parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005» e sostituire le parole: «del medesimo codice» con le seguenti: «del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005»;

            c) alla lettera e), sostituire le parole: «regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno» con le seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale sia»;

            d) dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis): prevedere che per le violazioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/2161, le sanzioni siano limitate esclusivamente alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;».

4.12

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni", aggiungere le seguenti: "nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo;".

4.4

Fazzolari

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo;"

4.13

Castaldi

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo;».

4.5

Giammanco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,»;

            b) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

4.6

De Petris

 Al comma 1:

            a) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: "anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,";

            b) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato".

4.14

Ginetti

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

        "e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che siano state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato."

4.7

Giammanco

Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno» con le seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale sia»;

4.8

Nannicini

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,".

4.9

Bergesio, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005".

4.10

Fazzolari

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: "nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005".

4.15

Castaldi

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,».

4.11

Fazzolari

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: "almeno pari", con le seguenti parole: "non superiore".

Art. 5

5.1

La Relatrice

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sopprimere le parole: "per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, e";

            b) al comma 1, sopprimere la lettera a).

    Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937".

Art. 6

6.1

Ginetti, Conzatti

Al comma 3, alla lettera e) sostituire le parole: «almeno una volta ogni anno o alla prima occasione utile», con le seguenti: «tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento del piano e che rimandi alla versione aggiornata pubblicata nei siti internet delle banche e degli intermediari finanziari».

6.2

Ginetti, Conzatti

Al comma 3, alla lettera g), sostituire le parole: «entro trenta giorni e che la modifica si intenda approvata», con le seguenti: «trenta giorni prima che la modifica assuma efficacia ovvero dalla cessazione dell'indice di riferimento. La modifica si intende approvata».

Art. 9

9.1

Fazzolari

Sopprimere l'articolo.

9.2

Fazzolari

Al comma 1, dopo le parole: "interessi finanziari dell'Unione europea", aggiungere le seguenti parole: "in maniera diretta ed esclusiva"

9.3

Fazzolari

Al comma 1, sopprimere le parole: "indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata".

9.4

Fazzolari

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il Governo è delegato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere uno specifico elenco delle fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.»

Art. 10

10.1

Taricco

Al comma 1, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281," inserire le seguenti: "e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale possono essere comunque emanati,"

10.2

Durnwalder, Steger, Unterberger

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

            1) dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 delle attività con metodo biologico;";

            2) alla lettera c), dopo le parole: "alla designazione" inserire le seguenti: "dei laboratori nazionali di riferimento e".

10.3

Taricco

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) coordinare i decreti legislativi di cui al comma 1 con il quadro legislativo vigente in materia." 

10.4

Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

                    «2-bis. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, articolo 14, che reca princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («?normativa in materia di sanità animale?»), al comma 2, lettera q),le parole: "uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di", sono sostituite dalle seguenti: "una regolamentazione dell'importazione, della conservazione e del commercio della".».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari e alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale)».

10.0.1

Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 22 aprile 2021, n. 53 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020)

        1. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, articolo 14, che reca princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale"), al comma 2, lettera q), le parole: "uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di", sono sostituite dalle seguenti: "una regolamentazione dell'importazione, della conservazione e del commercio della".

Art. 11

11.1

Ginetti, Garavini

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: "attività svolta", inserire le seguenti: "e all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1727,"

11.2

Ginetti, Garavini

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "nazionale può", inserire le seguenti: ", ed in che numero," e sostituire le parole: "prevedere che il numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto", con le seguenti: "stabilendo inoltre il regime transitorio per i componenti nazionali, con possibilità di estensione del mandato secondo le previsioni di cui all'articolo 7, paragrafo quinto, del medesimo regolamento.".

11.3

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, di cui all'articolo 2 della Costituzione, nonché del diritto alla dignità umana, di cui all'articolo 3 della Costituzione e all'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei diritti di garanzia e tutela della maternità, di cui all'articolo 31 comma 2 della Costituzione, del divieto di fare del corpo umano fonte di lucro, di cui all'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo, del 17 dicembre 2015, il Governo è delegato a riconoscere come forma di violazione del corpo umano per fini di lucro la pratica della maternità surrogata e ad adottare uno o più decreti legislativi per prevedere specifici interventi finalizzati a contrastare l'organizzazione e la pubblicizzazione di tale pratica.»

Art. 12

12.1

Ginetti

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere il secondo periodo;

        b) al primo periodo, dopo le parole: «per la finanza pubblica», inserire le seguenti: «, fermo restandola necessità per le amministrazioni interessate, di procedere ad una riorganizzazione della dotazione organica e degli uffici corresponsabili, al fine di poter adempiere alle nuove funzioni».

Art. 13

13.1

Giammanco

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) garantire una tutela adeguata e proporzionata delle persone coinvolte dalla segnalazione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 della direttiva (UE) 2019/1937»;

            b) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno che possono arrecare un grave pregiudizio all'interesse pubblico;

            c) dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) curare il coordinamento con le disposizioni nazionali vigenti in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assicurando che, per le relative violazioni, il canale di segnalazione utilizzabile sia esclusivamente quello interno.»

13.0.1 (testo 2)

Casolati, Candiani, Simone Bossi

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, e del regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale sulla protezione dei dati).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, misure per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, allo scopo di corrispondere alla correlazione tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione attraverso il rafforzamento dell'effettività della tutela dei diritti fondamentali.

        2. Con la medesima finalità di cui al comma precedente, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, disposizioni che diano attuazione ai principi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), attraverso il rafforzamento delle attribuzioni in materia di protezione e promozione dei diritti umani del Garante per la protezione dei dati personali, di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

        3. Nell'attuazione dei commi 1 e 2, anche al fine di dare seguito alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione europea sullo Stato di diritto 2021 in Italia (SWD(2021) 716), il Governo si attiene alle disposizioni del regolamento indicato al comma 1 che richiamano i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, del rispetto dei dritti umani, e le norme degli atti internazionali che li sanciscono, in particolare l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE), così come l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE), che recepisce i diritti fondamentali quali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

        4. Nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

            a) attribuire al Garante per la protezione dei dati personali, disciplinato dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che assume la denominazione di Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, di seguito denominato "Garante", tenuto conto della sentenza dell'8 aprile 2014 della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-288/12, il ruolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134, del 20 dicembre 1993, con lo scopo di promuovere e tutelare i diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

            b) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che nel collegio dei componenti del Garante siano presenti competenza ed esperienza nei campi della protezione dei dati personali e della protezione e promozione dei diritti umani;

            c) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo in capo al Garante i seguenti ulteriori compiti in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani: verificare e promuovere l'effettiva attuazione sul territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia; monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia, nella prospettiva di prevenire possibili violazioni; vigilare sul rispetto della libertà e della dignità delle persone, in particolare donne e minori, nella società digitale; ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani che provengano dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro all'autorità o agli uffici competenti, con poteri di accertamento, controllo e denuncia; ricevere segnalazioni - ai fini del successivo inoltro all'autorità o agli uffici competenti, con poteri di accertamento, controllo e denuncia - che riguardino l'utilizzo della rete internet, in particolare attraverso la diffusione senza consenso di immagini o altro materiale tale da nuocere alla integrità psico-fisica e alla dignità della persona; redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani, anche riguardanti la rete internet, e formulare proposte in ordine alla firma e alla ratifica degli accordi internazionali in materia; intervenire ai sensi della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, anche con riferimento alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del revenge porn; collaborare con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per i diritti umani e con tutte le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici cui, a livello centrale o locale, sono attribuite specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della protezione e promozione dei diritti umani; promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, l'educazione digitale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti umani, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica; realizzare con la società civile un contatto continuo nel campo dei diritti umani attraverso un confronto costante con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e le realtà del volontariato che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili, nonché al contrasto delle discriminazioni, anche con riguardo alla rete internet; predisporre e trasmettere al Governo e alle Camere una relazione annuale sulle attività svolte;

            d) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo in capo al Garante, nell'ambito delle sue funzioni di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, la facoltà di chiedere ad altre pubbliche amministrazioni e a qualsiasi soggetto o ente pubblico di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; prevedendo altresì che i destinatari di tali richieste debbano tassativamente rispondere entro trenta giorni; prevedendo inoltre in capo al Garante, nell'ambito delle funzioni di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, la facoltà di richiedere ad amministrazioni ed enti pubblici di accedere a banche di dati o ad archivi di loro competenza, fatta eccezione per i dati e le informazioni conservati nel centro di elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e alla banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85;

            e) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che il Garante, in qualità di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, nell'ambito delle attribuzioni previste alla lettera d), possa richiedere che vengano mostrati atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani e svolgere visite presso le strutture interessate, e che i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e quelli riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettano quanto richiesto entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta;

            f) modificare il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo l'ampliamento dell'organico del Garante di 30 unità reclutate attraverso pubblico concorso.

        5. Agli oneri derivanti dai compiti del Garante di cui al comma 4, lettera c), nonché dall'aumento dell'organico di cui al comma 4, lettera f), si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 156, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, che a tal fine è incrementato di euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

14.1

La Relatrice

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online)

        1. Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

            a) individuare le Autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

            b) individuare l'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269 e all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 lettera c) del medesimo regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;

            c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

            d) individuare le Autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b);

            e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784;

            f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti, e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784,  con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo".»

Art. 16

16.1

Fazzolari

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) prevedere una netta distinzione di ruoli tra il veterinario che prescrive il farmaco e il farmacista che lo dispensa, consentendo al veterinario, al momento della visita, sia nel caso di animali da affezione che da reddito, unicamente la consegna di singole unità posologiche necessarie per l'avvio della terapia;».

16.2

Taricco

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) prevedere un percorso di sperimentazione per consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria  rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2019/6, definendo in modo puntuale i requisiti di formazione e professionalità per definire questi ultimi,  e  purché la pubblicità richiami esplicitamente gli stessi allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico e per la prescrizione dello stesso".

16.3

Bergesio, Cantù, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico.»

16.4

Rizzotti, Caligiuri

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, così come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;»

16.5

Bergesio, Cantù, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo.»

16.6

Rizzotti, Caligiuri

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo;»

16.7

Cantù, Bergesio, Campari, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

        «e-bis) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;

        e-ter) prevedere che il medico veterinario registri nel sistema digitale VetInfo lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zooiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti.».

16.8

Fazzolari

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

        «e-bis) confermare la facoltà di cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario allo scopo di iniziare la terapia, in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale».

16.9

Fazzolari

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

        «e-bis) predisporre strumenti adatti a scongiurare la vendita illegale di farmaci veterinari attraverso canali online, anche mediante l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di contraffazione della cosiddetta ricetta veterinaria elettronica di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167».

16.10

Fazzolari

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

        «e-bis) ridefinire le previsioni della materia trattata dall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, disponendo che la consegna dei farmaci da parte del veterinario all'allevatore o al proprietario degli animali, ed in particolare delle confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, deve essere effettuata esclusivamente per la prima somministrazione all'animale, a titolo gratuito e solo in quantità moderata e sufficiente a consentire l'inizio della terapia, in attesa  che i predetti soggetti si procurino in farmacia, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima.»

16.11

Fazzolari

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

        «e-bis) ridefinire il sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali, nell'ambito delle attività relative alle attività professionali svolte anche qualora consegnati ai proprietari di animali da compagnia.»

16.12

La Pietra, Fazzolari

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

        «e-bis) prevedere un percorso per consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria rivolta ad allevatori professionisti, come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2 dello stesso Regolamento, definendo in modo puntuale i requisiti di formazione e professionalità di questi ultimi, anche prevedendo apposito requisito formativo presso le Asl territoriali (Servizio veterinario), e nel materiale di comunicazione il richiamo esplicito alla consultazione del veterinario.»

16.13

La Pietra, Fazzolari

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

        «e-bis) adottare interventi volti a favorire l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, così come stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, al fine di poter agevolare un percorso di armonizzazione a livello comunitario.»

Art. 17

17.1

La Relatrice

Sopprimere il comma 3.

Art. 18

18.1

Taricco

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: "da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni" aggiungere le seguenti: "con una particolare attenzione agli adempimenti e alle procedure già previste per non creare appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici"  

18.3

Ginetti

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: "dell'Unione europea e delle regioni", aggiungere in fine le seguenti: ", senza ulteriori oneri a carico delle aziende utilizzatrici;"

18.2

Lorefice

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo la lettera g) inserire la seguente:

            "g-bis) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti;

        b) alla la lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche relativamente all'utilizzo dei fanghi di depurazione e di digestati in agricoltura, salvo che il fatto costituisca reato";

        c) alla lettera i), dopo le parole: "dei fertilizzanti", aggiungere le seguenti: "sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione e dei digestati anaerobici".

18.4

La Pietra, Fazzolari

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

        «i-bis) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.»

Art. 19

19.1

Nugnes

Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole:

        ", prevedendo tra l'altro:

            1) l'obbligo del documento di trasporto digitale;

            2) l'obbligo di busta paga digitale;"

19.2

Nugnes

Al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti parole:

        " , prevedendo in particolare:

            1) il riconoscimento del servizio universale;

            2) l'applicazione della tariffa minima di sicurezza quantificata in base ai costi fissi;

            3) il saldo trasporti alla consegna delle merci;

            4) il riconoscimento salariale in base alle ore di lavoro;

            5) il limite di età operativa per gli autisti e il riconoscimento del lavoro usurante;

            6) la realizzazione dei servizi igienici all'interno dei camion per viaggi in cui sia previsto il pernottamento;

            7) la realizzazione di un'ampia rete di servizi dedicati agli autotrasportatori per le esigenze di igiene e privacy;

            8) la realizzazione di una scuola professionale per la formazione degli autisti;"

19.3

Nugnes

Al comma 2, lettera c), aggiungere le seguenti parole:

        " tramite:

            1) la realizzazione di un portale integrato GNSS europeo, affidato agli enti pubblici preposti al controllo, con la trasformazione del tachigrafo digitale in tassametro digitale per poter quantificare con precisione la tariffa di sicurezza e il salario dei lavoratori;

            2) l'istituzione presso i Ministeri dei trasporti di ogni Paese della UE di un ente/dipartimento preposto al controllo digitale globale del portale integrato GNSS-UE;

            3) la sospensione delle sanzioni economiche agli autisti".

19.4

Giammanco

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il Governo è delegato ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, al fine di prevedere la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (CE) n. 561/2006.».

    Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 19, dopo le parole: «1073/2009,» aggiungere le seguenti: «nonché alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006».

19.5

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Prevedere una normativa per l'effettiva attuazione della legge 18 maggio 1968, n. 337, nel rispetto della nuova norma europea EN 13814 in materia di spettacoli viaggianti al fine di:

            a) prevedere l'obbligo per le amministrazioni comunali  di predisporre un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività e attrezzature dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento, delle abitazioni mobili e dei carriaggi, privilegiando l'individuazione di aree attrezzate e localizzate in zone centrali o tradizionalmente rese disponibili per le attività di cui alla legge 337/1968, anche per la predisposizione stabile dei necessari dispositivi di sicurezza. In caso di utilizzo di aree demaniali si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale. In caso di mancata individuazione delle aree da parte delle Amministrazioni prevedere l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

            b) prevedere l'assegnazione di un tecnico di riferimento per la pratica di richiesta occupazione suolo pubblico;

            c) prevedere l'obbligo per le Amministrazioni comunali di provvedere alla pubblicazione on-line di queste aree per una rapida e facile individuazione;

            d) prevedere la possibilità di modifica o integrazione di tali aree in casi specificamente determinati, attraverso delibera del consiglio comunale;

            e) prevedere tempi  certi  per di rilascio dei permessi  per  l'occupazione del suolo pubblico;

            f) predisporre un regolamento nazionale per gli spettacoli viaggianti, in attesa che ogni comune adempia all'obbligo di adottare il proprio, nel quale siano indicati tutti gli adempimenti a carico degli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante.»

Art. 20

20.1

La Relatrice

Sopprimere l'articolo.

    Conseguentemente, all'articolo 1, allegato A, sopprimere il seguente punto: «6) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;».

20.0.1

Borghesi, Candura, Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al D.L. 19 maggio 2016, n. 81, per la piena attuazione della direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile)

        1. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 maggio 2016, n. 81, è aggiunto in fine il seguente comma:

        "6. Su richiesta dell'armaiolo interessato, il prefetto rilascia l'autorizzazione a effettuare trasferimenti multipli verso i distributori o i clienti abituali. L'autorizzazione ha la durata di tre anni. Copia dell'autorizzazione accompagna le munizioni ad ogni trasferimento fino a destinazione ed è esibita a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Prima di ogni singolo trasferimento l'armaiolo interessato comunica al prefetto competente le indicazioni previste dall'articolo 12, comma 2, del presente decreto."»

20.0.2

Candiani, Simone Bossi, Casolati, Faggi, Bergesio, Pianasso, Corti, Arrigoni, Rivolta, Campari, Briziarelli, Cantù, Ferrero

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio);

        1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente criterio direttivo specifico:

        a) all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

            i) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

            ii) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

            iii) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".»

20.0.5

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l'articolo 20, inseritre il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio)

        1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

        a) all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

            i) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

            ii) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

            iii) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".».

20.0.3

Nannicini

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01))

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un decreto legislativo per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01).

        2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività (2016/C 349/01), il Governo si attiene, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione, del 27 febbraio 2019, sui progressi compiuti in materia di attuazione della raccomandazione del Consiglio, del 20 settembre 2016, sull'istituzione di comitati nazionali per la produttività, e ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

            a) istituire presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) un Comitato per la produttività privo di personalità giuridica, dotato di autonomia funzionale coerentemente con la raccomandazione 2016/C 349/01, per l'analisi e la valutazione della produttività e della competitività del sistema produttivo nazionale e per il monitoraggio degli andamenti, finalizzate alla proposta delle politiche e delle riforme necessarie a livello nazionale nel settore della produttività e della competitività e quelle necessarie ad un maggior coordinamento delle politiche economiche dell'Unione europea;

            b) prevedere che al Comitato partecipino rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del CNEL, dell'Ufficio parlamentare di bilancio, della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat, nonché esperti scelti tra persone di riconosciuta indipendenza, comprovata professionalità e qualificata esperienza nelle suddette materie a livello nazionale e internazionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentito il Presidente del CNEL, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato;

            c) prevedere che alle sedute del Comitato il Presidente pro-tempore possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;

            d) prevedere che il Comitato possa acquisire le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti pubblici e privati che svolgono attività economiche rilevanti;

            e) attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;

            f) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.

        3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

        4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

    Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «articoli da 2 a 20» con le seguenti: «articoli da 2 a 21».

20.0.4

Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per l'interpretazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricettive)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento e interpretazione della normativa nazionale alla direttiva 2006/123/CE del Consiglio e del parlamento europeo, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nella parte relativa alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricettive, di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.

        2. Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

            a) disporre, attraverso un chiaro indirizzo normativo, l'esclusione definitiva dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricreative, nella misura in cui le stesse sono relative a concessioni di beni e non di servizi, quest'ultimo ambito di riferimento della suddetta direttiva, in coerenza altresì con l'articolo 195 TFUE che, in materia di turismo, prevede che l'Unione europea possa limitarsi soltanto ad una politica di accompagnamento;

            b) disporre un trattamento equo e non discriminatorio rispetto ad altri Stati europei come Spagna e Portogallo, che hanno prorogato le concessioni senza alcuna contestazione da parte dell'Unione europea, coerentemente al principio di non discriminazione e parità di trattamento tra gli Stati membri, anche al fine di evitare distorsioni del mercato unico europeo;

            c) prevedere ulteriori forme di tutela e garanzia per il comparto balneare, in aggiunta rispetto alla ristretta proroga fino al 31 dicembre 2023 di cui alle sentenze nn. 17 e 18/2021 del Consiglio di Stato, in modo da assicurare la stabilità e lo sviluppo del settore, che non può essere altrimenti garantito a fronte di continue interpretazioni giurisprudenziali o di dottrina che comportano pesanti incertezze agli operatori e agli enti territoriali;

            d) assumere ogni iniziativa di competenza volta a riconoscere il legittimo affidamento degli attuali concessionari, che hanno sviluppato la propria attività d'impresa e i propri investimenti contando su certezze normative, anche attraverso l'adozione di atti volti a riformare i parametri di preferenzialità e la disciplina relativa alla devoluzione delle opere non amovibili attualmente previsti dal Codice della navigazione.»

20.0.6

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

        1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

            b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

            c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.7

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

        1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

            b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

            c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.8

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

        1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

            b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

            c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»

20.0.9

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l'articolo, 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per la piena attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)

        1. Al fine di giungere al pieno recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) assicurare nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione l'effettivo rispetto dei termini di pagamento, che non deve superare i 30 giorni di calendario, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2011/7/UE, articolo 4, paragrafo 3, lettera a);

            b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

            c) intervenire fissando sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti.»

20.0.10

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Attuazione della legge 18 maggio 1968, n. 337, nel rispetto della nuova norma europea EN 13814 in materia di spettacoli viaggianti)

        1. Prevedere una normativa per l'effettiva attuazione della legge 18 maggio 1968, n. 337, nel rispetto della nuova norma europea EN 13814 in materia di spettacoli viaggianti, al fine di:

        a) prevedere l'obbligo per le amministrazioni comunali di predisporre un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività e attrezzature dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento, delle abitazioni mobili e dei carriaggi, privilegiando l'individuazione di aree attrezzate e localizzate in zone centrali o tradizionalmente rese disponibili per le attività di cui alla legge 337/1968, anche per la predisposizione stabile dei necessari dispositivi di sicurezza. In caso di utilizzo di aree demaniali si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale. In caso di mancata individuazione delle aree da parte delle Amministrazioni prevedere l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

            b) prevedere l'assegnazione di un tecnico di riferimento per la pratica di richiesta occupazione suolo pubblico;

            c) prevedere l'obbligo per le Amministrazioni comunali di provvedere alla pubblicazione on-line di queste aree per una rapida e facile individuazione;

            d) prevedere la possibilità di modifica o integrazione di tali aree in casi specificamente determinati, attraverso delibera del consiglio comunale;

            e) prevedere tempi certi per di rilascio dei permessi per l'occupazione del suolo pubblico;

            f) predisporre un regolamento nazionale per gli spettacoli viaggianti, in attesa che ogni comune adempia all'obbligo di adottare il proprio, nel quale siano indicati tutti gli adempimenti a carico degli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante.»

20.0.11

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza))

        1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

        a) adeguare gli istituti previsti dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, alle norme della direttiva, assicurando che gli oneri che ricadono sugli operatori economici siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire;

            b) prevedere la possibilità, esclusivamente per i debitori, di avere accesso a uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio;

            c) rivedere il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al fine di sopprimere le disposizioni che in materia di strumenti di allerta prevedano il superamento dei livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi;

            d) esercitare l'opzione prevista dall'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva.

        2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

20.0.12

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Adeguamento alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti)

        1. Al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, il Governo attiva ogni iniziativa necessaria alla celere realizzazione della rete ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione e di ogni altro intervento infrastrutturale ricadente sul territorio italiano parte integrante di uno o più assi transeuropei di collegamento.

        2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente, ricorrendo, ove necessario, alle risorse europee allo scopo destinate.».