Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 312 del 03/02/2022

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2488

 

G/2488/1/1

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:

        l'articolo 3 del provvedimento in esame diminuisce la validità delle certificazioni verdi Covid-19 previste dall'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 in seguito a vaccinazione anti Sars-Cov 2 da nove a sei mesi;

            il 21 dicembre la Commissione Europea ha adottato norme relative al certificato COVID digitale dell'UE, che stabiliscono un periodo di accettazione vincolante di 9 mesi (precisamente 270 giorni) dei certificati di vaccinazione, al fine di uniformare le regole sui certificati a livello europeo;

            sul sito della Commissione si legge che "il certificato COVID digitale dell'UE è accettato in tutti gli Stati membri dell'UE. Contribuisce a far sì che le restrizioni attualmente in vigore possano essere revocate in modo coordinato. In caso di viaggio, il titolare del certificato dovrebbe, in linea di principio, essere esonerato dalle restrizioni alla libera circolazione: gli Stati membri dovranno cioè astenersi dall'imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato COVID digitale dell'UE, a meno che esse non siano necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica";

            risultano poco chiare le conseguenze pratiche che deriveranno dalla differenza temporale di validità del certificato rilasciato in Italia e in altri Paesi europei e, quindi, quali attività saranno consentite ai cittadini europei che si rechino in Italia con un certificato verde Covid-19 rilasciato, nel proprio Paese di origine, da più di sei mesi ma da meno di nove;

            è fondamentale affrontare con chiarezza e serietà questa problematica per non rischiare che diventi un disincentivo a viaggiare nel nostro Paese, in cui il settore turistico genera direttamente più del 5% del PIL nazionale (il 13% considerando anche il PIL generato indirettamente) e rappresenta oltre il 6% degli occupati;

            per rilanciare l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese, sarebbe importante puntare anche sul sistema fieristico, nel quale l'Italia è la quarta nazione al mondo dopo Cina, USA e Germania per vastità e articolazione, richiedendo ai visitatori che vengono nel nostro Paese per partecipare alle fiere l'esibizione di un certificato verde rilasciato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 52 del 2021 che gli consenta di partecipare alle attività direttamente e indirettamente connesse all'evento fieristico;

        Impegna il governo:

        ad adottare specifiche misure in riferimento alle certificazioni verdi Covid-19 volte ad agevolare l'ingresso e la permanenza nel nostro Paese di turisti stranieri, nel rispetto dei protocolli sanitari e delle misure anti contagio necessarie a garantire la sicurezza di tutti.

G/2488/2/1

Malan

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

        considerato che:

        sono stati resi noti numerosi episodi in cui, pur in presenza di tutti i requisiti necessari al rilascio della certificazione verde e in assenza delle circostanze che ne comportano la revoca o la scadenza, i controlli rilevavano la mancata validità dei medesimi sottoponendone i titolari a gravi disagi e difficili trafile burocratiche per riattivare il lasciapassare, non sempre coronate da successo;

        impegna il Governo

            ad istituire un centro di intervento accessibile sia per telefono sia attraverso la rete informatica che intervenga prontamente in tali circostanze;

            a rifondere le vittime di tali disguidi dai danni conseguenti.

G/2488/3/1

Fregolent, Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:

        l'articolo 4 del decreto-legge in esame reca disposizioni in ordine all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, prevedendo l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto, nonché per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto;

            le mascherine Ffp2 sono dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) certificati ai sensi di uno standard europeo - l'EN 149:2019 + A1:2009 - concepito per i lavoratori, dunque per adulti con specifiche capacità respiratorie;

            non esistono, dunque, delle vere e proprie "Ffp2 per bambini" ma solo modelli in taglia small per chi ha un viso più piccolo;

            il Comitato tecnico scientifico, con il verbale numero 10 del 21 aprile 2021, ha espresso parere contrario sull'ipotesi di prescrivere l'uso, da parte degli studenti, dei dispositivi Ffp2, non essendo consigliabile l'uso continuato di tali dispositivi per lungo tempo;

            alcuni ricercatori lo scorso giugno hanno pubblicato sulla rivista Jama Pediatrics  uno studio che metteva in evidenza gli effetti negativi dell'uso delle mascherine per i bambini in considerazione degli alti livelli di anidride carbonica trattenuta dai dispositivi,  sostenendo che simili quantità di questo gas espongano i bambini al rischio di ipercapnia: comportando un aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, spasmi muscolari, mal di testa, stato confusionale, dispnea, letargia e disorientamento, fino alla perdita di coscienza. L'articolo ha fatto molto discutere, e diversi esponenti della comunità scientifica hanno sollevato forti critiche nei confronti del metodo utilizzato per la ricerca, e a seguito di tali osservazioni il lavoro è stato ritirato. Seppur lo studio ha evidenziato delle carenze dal punto di vista del metodo, il problema in ordine ai rischi per la popolazione pediatrica non è del tutto superato;

            rimane, certamente, il problema in ordine alla definizione di uno standard per la produzione e la certificazione di mascherine pensate per proteggere le persone dal SARS-CoV-2 che tenga anche conto della diversa età degli utilizzatori;

        Impegna il governo:

        a valutare l'opportunità di effettuare un precipuo studio sugli effetti dell'utilizzo delle mascherine Ffp2, concepite sui lavoratori, sulla popolazione pediatrica, al fine accertare che non abbiano reali impatti negativi, considerato il loro attuale utilizzo anche per attività particolarmente prolungate, contribuendo a definire, inoltre,uno standard per la produzione e la certificazione di mascherine che tenga anche conto della diversa età degli utilizzatori.

G/2488/4/1

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:

        il provvedimento in esame, all'articolo 6, ha disposto il divieto di feste ed eventi di qualsiasi genere, costringendo quindi locali da ballo e discoteche ad annullare improvvisamente tutte le serate e gli eventi programmati, nel rispetto delle norme anti contagio, nel periodo delle feste natalizie;

            dall'inizio della pandemia questo settore, che conta circa 3.000 locali è stato fortemente danneggiato, e non sono state previste le adeguate misure di ristoro a tutela dei diritti di tutti i lavoratori coinvolti a vario titolo in queste attività (si parla di circa 100.000 occupati);

            il divieto di feste, di concerti e di tutti gli eventi sia al chiuso che all'aperto ha causato danni economici incredibili anche a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di spettacoli dal vivo e di intrattenimento che, in particolar modo nei giorni festivi di dicembre, e ancora di più dopo mesi di divieti e restrizioni, aveva programmato le proprie attività;

            l'impossibilità di svolgere eventi anche all'aperto ha limitato drasticamente, inevitabilmente, di lavorare anche a tutte quelle attività che svolgono spettacoli viaggianti, con ulteriori perdite che si sono sommate a quelle dell'ultimo anno;

            questi settori stanno continuando a subire gravi danni nonostante l'andamento della campagna vaccinale, le certificazioni rafforzate e i protocolli di sicurezza sanitaria che hanno orientato le graduali riaperture di altre attività;

        impegna il Governo:

        a prevedere, nel primo provvedimento utile, adeguate forme di ristoro per quanti, a vario titolo, sono coinvolti nel settore degli eventi, dello spettacolo dal vivo e viaggiante, e per il comparto delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, tenendo conto di quante imprese e lavoratori coinvolti in questa grande e variegata filiera, hanno subito e continuano a subire danni a causa delle rigide restrizioni imposte per arginare i contagi da Covid-19.

G/2488/5/1

Pirro, Romano, Toninelli, Vanin, Dell'Olio, Coltorti, Mantovani

Il Senato

            in sede di conversione in legge del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

        premesso che

            l'articolo 7 reca "Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice"".  Il comma 1 prevede, in particolare, che a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario;

            il comma 2 dell'articolo 7, prevede, altresì, che l'accesso alle suddette strutture è consentito ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso;

        impegna il Governo

            a divulgare con specifica circolare del Ministero della salute, le modalità di accesso dei visitatori stabilite dal decreto a cui le direzioni sanitarie delle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice devono strettamente attenersi, in modo da consentire un'uniforme applicazione delle disposizioni sull'intero territorio nazionale, senza alcuna disparità per gli utenti.

G/2488/6/1

La Mura, Nugnes, Angrisani, Giannuzzi, Abate, Moronese, Di Micco

Il Senato

            in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (AS 2488)

                        premesso che

                        l'articolo 7 del decreto-legge disciplina l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice per il periodo compreso tra il 30 dicembre  2021 e il 31 marzo 2022;

            più nel dettaglio, secondo la norma, ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l'accesso senza ulteriori condizioni. Ai soggetti provvisti del c.d. green pass rafforzato (rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19) è invece richiesta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso;

                        considerato che

                        nel corso della pandemia molti direttori delle predette strutture hanno completamente precluso l'accesso alle stesse per evitare responsabilità connesse all'eventuale diffusione del virus;

                        in molti casi tali chiusure sono state dettate dalla volontà di sottrarsi al controllo da parte dei familiari degli ospiti sulla qualità delle cure, la dotazione di personale, la pulizia degli ambienti;

                        come evidenziato nel Report "Abbandonati - Violazione del diritto alla vita, alla salute e alla non discriminazione delle persone anziane nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali durante la pandemia in Italia" di Amnesty International Italia, le limitazioni imposte all'accesso alle strutture, alle residenze assistenziali di malati cronici non autosufficienti hanno causato un ulteriore deterioramento delle loro capacità cognitive e hanno costituito una violazione del diritto alla salute;

                        a seguito della diffusione della variante Omicron si stanno verificando ulteriori casi di chiusure delle strutture in questione;

                        impegna il Governo

                        a valutare l'opportunità di assumere iniziative in relazione alle chiusure e limitazioni dell'accesso alle strutture di cui sopra contemperando l'esigenza di protezione degli ospiti con l'altrettanto rilevante esigenza di beneficiare della vicinanza dei parenti, precludendo chiusure e limitazioni ingiustificate;

            a valutare l'opportunità di assumere iniziative dirette ad introdurre una disciplina del ruolo di vigilanza dei familiari, che costituiscono la prima interfaccia con i malati, persone con disabilità, delle quali conoscono esigenze e bisogni, nonché consolidate pratiche terapeutiche di controllo clinico, e costituiscono il primo presidio contro i maltrattamenti nei confronti di persone non autosufficienti ricoverate.

G/2488/7/1

Malan

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

        impegna il Governo:

        ferma restando l'importanza di incentivare la campagna vaccinale tra gli studenti e al fine di garantire una piena tutela del diritto all'istruzione, a considerare tempestivamente l'adozione di misure volte ad esentare, a prescindere dall'età, gli studenti delle scuole primarie e secondarie dall'obbligo di possedere la certificazione verde sui mezzi di trasporto pubblico, qualora siano in grado di attestare che si trovano sullo stesso al fine di raggiungere il proprio istituto per lo svolgimento delle attività scolastiche, ovvero di dover rientrare al proprio domicilio o doversi recare in altro luogo al termine delle stesse.

G/2488/8/1

Malan

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

        impegna il Governo

            ad adottare misure volte ad esentare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dall'obbligo di possesso del green pass per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale.

G/2488/9/1

Fregolent, Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:

        l'articolo 9 del decreto-legge in esame reca disposizioni in ordine all'esecuzione dei test antigenici

            a causa della grandissima diffusione della variante Omicron, la positività è una condizione che riguarda inconsapevolmente sempre più persone.  Tanti, infatti, sono gli asintomatici o coloro che presentano sintomi talmente leggeri da non accorgersi di aver contratto il virus;

            a meno che non si effettui casualmente un test, può succedere di ricevere il vaccino (in questa fase, soprattutto il booster) mentre si ha un'infezione in corso;

            gli interrogativi in ordine al fatto se sia pericoloso o meno ricevere la terza dose mentre si è positivi al Covid o al fatto che l'infezione possa interferire con l'azione del vaccino dilagano;

            seppure una parte degli esperti afferma che il verificarsi di tale fattispecie non comporti particolari rischi, si ritiene necessario prendere in considerazione le caratteristiche individuali riferite ai singoli casi che possono fare la differenza nella risposta dell'organismo al Sars-CoV-2 e alla contestuale effettuazione del vaccino;

            la presenza di soggetti positivi presso gli hub, potrebbe, tra l'altro, essere fonte di pericolo per le altre persone presenti, sia sanitari che cittadini recatesi per ricevere il vaccino;

            per determinati soggetti che hanno contratto il virus, il vaccino potrebbe aggiungere poca stimolazione antigenica rispetto a quella fornita naturalmente all'organismo dall'infezione, rivelandosi, dunque, sostanzialmente inutile.

        impegna il Governo:

        ad estendere l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e nelle strutture sanitarie autorizzate e in quelle accreditate o convenzionatecon il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, già prevista per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19, a tutti i cittadini, prima che si sottopongano alla somministrazione della dose di vaccino.

G/2488/10/1

Romeo, Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:

        il Governo sta mettendo in atto misure di contenimento del contagio nelle scuole, differenziate a seconda dell'età degli studenti, del grado di scuola frequentato, del numero di positivi in una classe, del numero di vaccinati presenti;

            queste molteplici previsioni stanno creando molta confusione fra le famiglie, che sono disorientate nella gestione dell'emergenza e nell'organizzazione generale delle proprie attività;

        impegna il Governo:

        a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una semplificazione delle procedure relative alla gestione di casi positivi nelle scuole. 

G/2488/11/1

Malan, La Russa

Premesso che il Decreto del ministro della Salute del 12 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre stabilisce un incremento tariffario massimo di riferimento  per le prestazioni di  assistenza  ospedaliera  per  acuti  a  pazienti  affetti da COVID-19,  per  ciascun  episodio di ricovero con durata di degenza maggiore di un giorno, pari a 3.713 euro se il ricovero e' avvenuto esclusivamente in  area  medica  e  a 9.697 euro se il ricovero e' transitato in terapia intensiva;

        impegna il Governo:

        a verificare se tale incremento resta giustificato rispetto ad altre prestazioni da un effettivo aumento delle spese richieste e se ha generato una tendenza a ricoverare in maniera superiore al necessario;

            a rimodulare tali importi, ove si rilevassero eccessivi, a beneficio eventualmente di alte prestazioni che sono state ritardate a causa dell'emergenza.

G/2488/12/1

Malan

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

        impegna il Governo:

        a garantire a coloro che lo richiedano la possibilità di scegliere il vaccino contro il COVID-19 tra quelli di volta in volta autorizzati all'immissione in commercio da parte dell'EMA, ed a provvedere all'acquisto.

G/2488/13/1

Malan

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

        impegna il Governo:

        a rendere noti, nell'ambito della pubblicazione dei dati sulla pandemia da Sars-Covid-19, l'incidenza di contagi, ricoveri e decessi, separando gli eventi occorrenti nei primi quindici giorni dalla somministrazione del vaccino dagli altri.

G/2488/14/1

Malan

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

        premesso che:

        dai dati dell'AIFA e da numerose notizie di cronaca è emerso un numero considerevole eventi avversi a seguito della vaccinazione contro il COVID-19;

        impegna il Governo

            ad impedire ogni tentativo di influenzare le decisioni in scienza e coscienza da parte dei medici per quanto riguarda il rilascio di esenzioni dalla suddetta vaccinazione.

G/2488/15/1

Laniece, Durnwalder, Steger, Bressa, Unterberger

Il Senato,

            in sede di esame dell'AS 2488 «Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

        premesso che:

        la situazione attuale, con la Valle d'Aosta unica "zona arancione" sul territorio nazionale, è frutto di una distorsione legata ai piccoli numeri della nostra realtà;

            con i 33 posti disponibili in terapia intensiva, ciascun caso di ricovero porta a un incremento del 3% dell'occupazione totale;

            si tratta di un'evidente distorsione, che con le norme in vigore può avere conseguenze gravissime per tutto il sistema regionale,

        considerato che:

        proprio la scorsa settimana, un singolo ricovero non-covid (persona ospedalizzata per politrauma, poi rivelatasi positiva al Covid-19) ha fatto passare la percentuale di occupazione delle terapie intensive dal 18% al 21%, portando alla zona arancione il territorio regionale;

            attualmente, il sistema sanitario valdostano offre il più alto numero di posti in terapia intensiva rispetto alla popolazione;

            i dati Agenas evidenziano come i letti già disponibili siano 26,6 ogni 100.000 abitanti, rispetto a una media nazionale di 16,3.

        un incremento di 4 casi può portare la Valle d'Aosta dalla zona gialla (6 ricoveri, pari al 18%) alla zona rossa (10 ricoveri, pari al 30,1%);

            anche eventi accidentali o puntuali porterebbero a ingiustificati cambiamenti di scenario, con gravi ripercussioni sul tessuto socio-economico,

            considerando, inoltre che:

        consentendo quindi che nelle regole di conteggio dell'occupazione dei reparti venga inserito un margine di tolleranza pari a un piccolo numero di ricoveri, in modo da evitare che distorsioni statistiche abbiano conseguenze sostanziali nella valutazione;

            questo non porterebbe alcuna variazione sostanziale per i calcoli delle realtà maggiori, ma consentirebbe di rendere la norma adeguata anche contesti di piccole dimensioni come quello della Valle d'Aosta,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di consentire un calcolo con un margine di almeno 5 ricoveri per la terapia intensiva e di 20 per l'area medica che possano essere esclusi dai calcoli per l'occupazione nelle piccole realtà come la Regione Valle d'Aosta.

G/2488/16/1

Malan

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);

            considerata la proliferazione di norme varate dal Governo in varie forme in relazione all'epidemia da COVID-19, le quali, ove sottoposte al Parlamento, vedono la discussione ridotta a uno solo dei rami del Parlamento e compressa in vari modi anche in esso;

            rilevato che le interrogazioni sul medesimo argomento, salvo rarissimi casi, non trovano risposta, in violazione dei regolamenti parlamentari e in particolare degli articoli 148, 152 e 153 del Regolamento del Senato

        impegna il Governo

            a rispondere ad almeno metà delle interrogazioni scritte sull'emergenza Covid entro il 31 marzo 2022 e comunque prima del varo di ulteriori misure.

Art. 1

1.1

Malan, La Russa

Sopprimere l'articolo.

1.2

La Mura, Nugnes, Angrisani, Giannuzzi, Abate, Moronese, Di Micco

Sopprimere l'articolo.

1.3

Granato

Sopprimere l'articolo.

1.4

Paragone

Sopprimere l'articolo.

1.5

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 1.

1.6

Granato

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «31 gennaio».

        Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 marzo» con le seguenti: «31 gennaio».

1.7

Giarrusso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «28 febbraio 2022».

1.8

Granato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, termine rispetto al quale non possono essere stabilite proroghe ulteriori da parte di leggi o altri atti aventi forza di legge».

1.9

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 2.

1.10

Rojc

Al comma 2, sopprimere le parole: «in via ordinaria».

1.11

Malan, La Russa

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In conseguenza della proroga di cui al comma 1, il Commissario rende disponibili su internet, senza ritardo e comunque entro il termine del medesimo comma, tutte le spese effettuate con le relative modalità.».    

1.12

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Entro il 15 marzo 2022, il Consiglio dei ministri, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 360 del 3 febbraio 2020, anche alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione e dei risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di contenimento, rende noti i criteri oggettivi presi a riferimento per stabilire con certezza la cessazione dello stato di emergenza e delle misure restrittive.».

1.0.1

Granato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(App immuni)

        1. Dal 31 marzo 2022 cessa la validità dell'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.».

Art. 2

2.1

Malan, La Russa

Sopprimere l'articolo.

2.2

Granato

Sopprimere l'articolo.

2.3

Paragone

Sopprimere l'articolo.

2.4

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 1.

2.5

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 2.

2.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) All'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 1, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

        "7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è applicato il regime dell'autosorveglianza consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

        7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.";

            b) all'articolo 3, comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022"».

        b) Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis

(Certificazioni verdi COVID-19)

        1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) l'alinea è sostituito dal seguente: "1. Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni:";

            b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

        "a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione o test, c.d. "green pass base": una delle certificazioni di cui al comma 2;

            a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione c.d. "green pass rafforzato": una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione di cui al comma 2, lettera a), per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione di cui al comma 2, lettere b) e c-bis);".

        c) All'articolo 4, sostituire il comma 2, con il seguente:

        2. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

         "3-bis. Dal 25 dicembre 2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.".

        d) All'articolo 4, abrogare  il comma 3  

            e) Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis

(Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

        1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.

        f) Sostituire l'articolo 5 con i seguenti:

Art. 5

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test -

        c.d. green pass base)

            1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. "green pass base", l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

        a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

            b) concorsi pubblici;

            c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;";

            b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;

            c) al comma 4, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

            d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Impiego delle certificazioni verdi COVID - 19da vaccinazione, guarigione o test - c.d. green pass base";

Art. 5-bis

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione -

        c.d. green pass rafforzato)

            1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

        «Art. 9-bis.1

            (Impiego certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione - c.d. green pass rafforzato)

        1. Fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

        a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all'articolo 4, a eccezione delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis;

            b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

            c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;

            d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

            e) sagre e fiere, convegni e congressi;

            f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

            g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

            h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;

            i)attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;

            l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

            m) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;

            n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all'articolo 5;

            o) partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.

        3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

        4. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.".

        2.   Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 5:

        1) al comma 1:

        1.1) al primo periodo, le parole ", e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono soppresse;

            1.2) al terzo periodo, "l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e" sono soppresse;

            2) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole "esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2," sono soppresse;

            3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

        "In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.";

            b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

            c) all'articolo 13:

        1)  al comma 1, primo periodo, le parole "e 9-bis" sono sostituite dalle seguenti: ", 9-bis e 9-bis.1";

            2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole "dell'articolo 9-bis" sono inserite le seguenti: ", al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 3-bis dell'articolo 5";

            3) al quarto periodo, le parole "e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "e all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere m), n) e o) in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato".

Art. 5-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore)

        1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) l'articolo 9-ter è abrogato;

            b) all'articolo 9-ter.1 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1:

        1.1 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base.";

            1.2 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76.";

            2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3.Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 viene verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base, sono effettuate a campione, attraverso modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.".

        3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2.";

            c) all'articolo 9-ter.2 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1)  il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.";

            2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 viene verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche del delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base, sono effettuate a campione, attraverso modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.";

            3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9,comma 2.";

                    Art.- 5-quater

            (Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto)

        1. All'articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1:

        1) l'alinea è sostituito dal seguente: "1. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. del green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:";

            2) la lettera e-bis è abrogata;

            b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1.";

            c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "al medesimocomma 1" sono inserite le seguenti: "e al comma 2-bis)";

            d) al comma 3-bis le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

            e) al comma 4, le parole "ai commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2-bis e 3".

Art. 5-quinquies

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 sui luoghi di lavoro)

        1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1:

        1) al primo periodo le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole "la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base";

            2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonchédagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4 quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.";

            b) al comma 6, primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:"31 marzo 2022".

Art. 5-sexies

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 negli uffici giudiziari)

        1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole "la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d.  green pass base";

            b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis,4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.".

Art. 5-septies

(Modifiche alla disciplina dell'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore privato)

        1. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  al comma 1:

        1)  al primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

            2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonchédagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4 quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, come modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.".

        b) al comma 6, primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

            c) al comma 7, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".

Art. 5-octies

(Modifiche alla disciplina degli spostamenti)

        1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole "delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "diuna delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base";

            b) al comma 2-sexies. le parole "Nelle zone bianche" sono sostituite dalle seguenti: "Su tutto il territorio nazionale".

        g) All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: "Nel medesimo periodo di cui al comma 1", con le seguenti: "Fino al 10 febbraio 2022".

        h) Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7

(Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice)

        1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 le parole "muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52," sono soppresse;

            b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        "1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.

        1-ter. L'accesso ai locali di cui al comma 1, nel medesimo periodo di cui al comma 1-bis,   è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

        1-quater. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dai commi 1-bis e 1-ter. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

        1-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

        1-sexies. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.".

        i) Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8

(Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)

        1. All'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:"Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.";

            b) al comma 4, dopo le parole "per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro" sono inserite le seguenti: "e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro".

        2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1 pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

        l) Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

Art. 18

(Disposizioni finali)

        "1.Sono abrogati gli articoli 5 e 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3."

            m)Dopo l'articolo 18 inserire i seguenti:

Art. 18-bis

         (Disciplina sanzionatoria)

            1. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 1, 6 e 11, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 18-ter

         (Disposizioni finanziarie)

            1. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

        Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        "1-bis. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021.

        1-ter. Il decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 2, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 2.".

Art. 3

3.1

Malan, La Russa

Sopprimere l'articolo.

3.2

Giarrusso

Sopprimere l'articolo.

3.3

Granato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. 

        1. L'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.».

3.4

Malan

Sostituire l'articolo con il seguente: 

«Art. 3.

(Certificazioni verdi COVID-19)

        1. L'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 è sostituito dal seguente: 

"Art 9

(Certificazioni verdi COVID-19)

        1. Le certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione dall'infezione da  SARS-CoV-2, ovvero  l'effettuazione  di  un  test antigenico  rapido  o  molecolare,  quest'ultimo  anche  su  campione salivare e nel rispetto  dei  criteri  stabiliti  con  circolare  del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, sono riconosciute con le scadenze e per i soli fini previsti dall'Unione Europea.

 2. In relazione al comma 1, il Governo dispone una campagna informativa per esortare alla prudenza e all'igiene in relazione alla pandemia da Covid-19." ».

3.5

Malan, La Russa

Alla lettera a) è premessa la seguente:

        «0a) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:  "b-bis) possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute" e dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4.1. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b-bis), ha una validità di tre mesi dall'ultima certificazione".».

3.6

Malan, La Russa

Dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "La validità delle certificazioni è prolungata di tre mesi in presenza di anticorpi che all'esame sierologico risultano capaci di attività neutralizzante».

3.7

Malan, La Russa

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        «b-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        "5-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni approvate in altri Stati se effettuate da cittadini italiani o dai residenti in tali Stati, o nell'ambito della sperimentazione per il preparato Reithera."».

3.8

Granato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis. Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: "10-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al presente articolo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta guarigione dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, ed ha validità di 12 mesi a partire dalla data di rilascio.".

3.0.1

Granato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche agli articoli 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021)

        1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare, previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";

            b) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare, previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".».

Art. 4

4.1

Malan, La Russa

Sopprimere l'articolo.

4.2

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 1.

4.3

Zaffini, Malan, La Russa

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «anche nei luoghi all'aperto» inserire le seguenti: «in presenza di assembramenti che impediscono il rispetto delle norme di distanziamento sociale».

4.4

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 2 sostituire le parole: «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» con le seguenti: «fino al 31 gennaio 2022».

4.5

Saponara

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19» con le seguenti: «fino al 28 febbraio 2022».

4.6

Malan, La Russa

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o all'aperto» ovunque ricorrano.

4.7

Faraone, Parente

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo » con le seguenti: « fino al 31 gennaio 2022».

4.8

Cangini

Al comma 2, sostituire le parole: «e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo» con le seguenti: «fino al 20 febbraio 2022».

4.9

Faraone, Parente

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Le Regioni, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2022, in deroga all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono destinare ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992 nonché i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

        3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, le Regioni possono stipulare contratti di servizio con i titolari delle licenze relative alle autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992 nonché con i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.»

4.0.1

Vitali, Fazzone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contenimento dei prezzi e interventi in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

            1. Per l'adozione e la pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza riguardanti i dispositivi di protezione individuale, è costituita una Commissione permanente, presenziata dal Ministro dello Sviluppo Economico, che prevede la partecipazione del Ministro della Salute e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori dei suddetti presidi.

        2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

4.0.2

Faraone, Parente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

        1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, primo periodo, le parole: "purché impegnate nell'emergenza da COVID-19" sono soppresse».

4.0.3

Mantovani, Ricciardi, Leone, Coltorti, Romano, Toninelli, Vanin, Montevecchi, Lomuti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di spettacoli aperti al pubblico)

        1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in zona bianca, per l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in  sale teatrali,  sale  da  concerto,  sale  cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo che si svolgono all'aperto è richiesto il  possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o, in alternativa, il possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

        2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in  sale teatrali,  sale  da  concerto,  sale  cinematografiche, locali   di intrattenimento e musica dal vivo, che si svolgono all'aperto, sono  svolti   esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della distanza interpersonale di almeno un metro, sia  per  gli  spettatori che non siano  abitualmente  conviventi  sia  per  il  personale e per l'accesso è richiesto il possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o, in alternativa, il possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n .87, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.».

Art. 5

5.1

Malan, La Russa

Sopprimere l'articolo.

5.2

Giarrusso

Sopprimere l'articolo

5.3

Paragone

Sopprimere l'articolo.

5.4

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Al comma 1, sopprimere le parole: «al banco».

5.5

Granato

Al comma 1, sopprimere le parole:«lettere a), b) e c-bis.

5.6

Giarrusso

Al comma 1, sostituire la parole: «lettere a), b) e c-bis)» con le seguenti: «lettere a), b), c) e c-bis)».

5.7

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

                    «1-bis. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 52 del 2021.

                    1-ter. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

                    1-quater. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.».

5.8

De Poli

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 52 del 2021.

        1-ter. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

        1-quater. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.».

5.9

Zaffini, Malan, La Russa

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 52 del 2021.

        1-ter. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

        1-quater. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.».

5.10

Rojc

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, anche se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 52 del 2021.».

5.11

Mallegni, Vitali, Fazzone

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

        1-ter. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.».

Art. 6

6.1

Malan, La Russa

Sopprimere l'articolo.

6.2

Granato

Sopprimere l'articolo.

6.3

Malan, La Russa

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano consentiti gli eventi dove i partecipanti restano seduti a distanza conforme alle indicazioni.».

6.4

Mantovani, Ricciardi, Leone, Coltorti, Romano, Toninelli, Vanin, Montevecchi, Lomuti

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso a sagre e fiere locali è consentito anche ai soggetti possessori della certificazione verde COVID 19 comprovante l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.».

Art. 7

7.1

Paragone

Sopprimere l'articolo.

7.2

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 1.

7.3

Rojc

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».

7.4

La Mura, Nugnes, Angrisani, Giannuzzi, Abate, Moronese, Di Micco

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 sostituire le parole: «, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.» con le seguenti: «di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»;

            b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 è consentito ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 di cui alle lettere a), b), e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, solo unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.».

7.5

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87» con le seguenti: «e ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87».

7.6

Faraone, Parente

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. Per i soggetti di cui al comma 2, fino al 31 marzo 2022, è garantita l'esecuzione gratuita di un test antigenico rapido per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Per l'accesso al beneficio di cui al precedente periodo, i soggetti di cui al comma 2 attestano, tramite autocertificazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la necessità di accedere presso strutture di cui al presente articolo.

        2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

7.7

Parente, Faraone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. L'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere è consentito secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2. Ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore ai quarantacinque minuti.»

             Conseguentemente, al titolo, le parole «e hospice» sono sostituite dalle seguenti: «, hospice e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere».

7.0.1

Boldrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di accesso di visitatori nelle strutture ospedaliere)

        1. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici» sono sostituite dalle seguenti: «nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici, nonché neireparti delle strutture ospedaliere.».

7.0.2

Boldrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di raccolta di sangue)

        1. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Essi possono altresì prestare la propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.».

7.0.3

Guidolin, Vanin, Montevecchi, Mantovani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla procedura semplificata per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio sanitari acquisiti all'estero).

        1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o socio sanitarie private o accreditate impegnate nell'emergenza da COVID-19, anche sotto forma di gestione o prevenzione dei contagi tra la popolazione residente nei servizi residenziali o gestione al domicilio, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero. Per accedere alla misura di cui al periodo precedente, gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. Il titolo di studio conseguito all'estero e l'iscrizione all'albo del Paese di provenienza possono essere prodotti in copia semplice anche per coloro che provengono da paesi non comunitari."».

Art. 8

8.1

Malan, La Russa

Sopprimere l'articolo.

8.2

Giarrusso

Sopprimere l'articolo

8.3

Paragone

Sopprimere l'articolo.

8.4

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 1.

8.5

Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «c)».

8.6

Malan, La Russa

Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «d)».

8.7

Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «f)».

8.8

Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «g)».

8.9

Malan, La Russa

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «h)».

8.10

Granato

Al comma 1, sopprimere le parole: «lettere a), b) e c-bis)».

8.11

Giarrusso

Al comma 1, dopo la parola «b)», aggiungere la seguente: «c)».

8.12

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 2.

8.13

Mallegni, Fazzone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non si applicano alle attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio».

8.14

Garnero Santanchè, Malan, La Russa

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        "2-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

        «2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

        Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

8.15

Granato

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

8.16

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 3.

8.17

Malan, La Russa

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Gli articoli 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, cessano di avere efficacia dal 1° febbraio 2022.».

8.18

Mantovani, Ricciardi, Leone, Coltorti, Vanin, Romano, Toninelli, Montevecchi

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di garantire e salvaguardare la continuità territoriale, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi marittimi di trasporto per il collegamento delle regioni Sicilia e Sardegna con l'intero territorio nazionale, è consentito anche ai soggetti muniti della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

        3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3-bis che si avvalgono delle navi aperte per i suddetti collegamenti marittimi a bordo di autovetture o di altro mezzo di trasporto è fatto divieto di abbandonare il mezzo medesimo per tutto il tempo della traversata. Se si tratta invece di pedoni, gli stessi sono obbligati a permanere negli spazi comuni aperti delle imbarcazioni, restando al contrario inibito l'accesso ai locali chiusi. In ogni caso, è fatto obbligo per tutti i passeggeri di mantenere indossata, per tutto il periodo di permanenza a bordo dei suddetti mezzi di trasporto marittimo, una mascherina FFP2.

        3-quater. In merito a quanto disciplinato dai commi 3-bis e 3-ter, resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.».

8.19

Mantovani, Montevecchi, Ricciardi, Leone, Coltorti, Vanin, Romano, Pirro, Toninelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.».

8.20

Mantovani, Montevecchi, Ricciardi, Leone, Coltorti, Vanin, Romano, Pirro, Toninelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.»

8.21

Mantovani, Montevecchi, Ricciardi, Leone, Coltorti, Vanin, Romano, Pirro, Toninelli

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.».

8.22

Mantovani, Ricciardi, Leone, Coltorti, Vanin, Romano, Toninelli, Pirro, Montevecchi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, per documentati motivi di urgenza sanitaria e idonea certificazione medica, per i malati gravi che si recano presso strutture sanitarie per effettuare visite di controllo, esami diagnostici e interventi chirurgici, in deroga alla legislazione vigente, è consentito, su tutto il territorio nazionale, l'accesso e l'utilizzo, anche per il ritorno presso la propria residenza, domicilio o abitazione, dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno2021, n.87, con la certificazione verde COVID 19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno2021, n. 87, e successive modificazioni.».

8.23

Malan, La Russa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Gli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 sono abrogati.».

8.24

Malan, La Russa

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo:

        «Al suddetto articolo 4, comma 2, dopo le parole: "specifiche condizioni cliniche documentate," sono inserite le seguenti: "incluse importanti reazioni avverse a seguito di una precedente somministrazione del vaccino"».

8.25

Malan, La Russa

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Al suddetto articolo 4, comma 5, dopo le parole: "o emolumento, comunque denominato" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".».

8.26

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al suddetto articolo 4-ter, comma 2, dopo le parole: "per lo svolgimento", inserire le seguenti: "in presenza"».

8.27

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al suddetto articolo 4-ter, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «obbligo vaccinale» sono inserite le seguenti: «per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia.».

8.28

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Al suddetto articolo 4-ter, comma 3, dopo le parole: «né altro compenso o emolumento, comunque denominati», sono inserite le seguenti: «, fermo restando l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari.».

8.29

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 5 del suddetto articolo 4-ter, dopo le parole: "attività lavorativa", sono inserite le seguenti: "in presenza".».

8.30

Rauti, Malan, La Russa

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In attuazione degli articoli 36, 37 e 38 della Costituzione l'esclusione da retribuzioni, compensi o emolumenti, prevista dai suddetti articoli, non opera nei confronti delle persone in ferie, in assenza per malattia, in congedo per maternità.».

8.31

Rauti, Malan, La Russa

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'esclusione da retribuzioni, compensi o emolumenti, prevista dai suddetti articoli, non opera nei confronti delle donne in congedo per maternità, nel rispetto dell'articolo 37 della Costituzione.».

8.32

Malan

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

       «4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        "1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 non opera nei confronti di chiunque influenzi o tenti di influenzare la libera valutazione del medico competente nel decidere sul rilascio della esenzione dalla somministrazione del vaccino, con mezzi diversi dalla comunicazione di dati oggettivi."».

8.33

Malan

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Le norme di cui al comma 1 non trovano applicazione rispetto all'imposizione di protocolli terapeutici attraverso sanzioni disciplinari o la minaccia delle medesime nei confronti di coloro che non li hanno applicati. Ove le autorità giudiziarie rilevino comportamenti quali quelli descritti gli organi competenti annullano ogni relativo provvedimento disciplinare e i responsabili provvedono a proprie spese al ristoro dei danni subiti da chi ne è stato oggetto."».

8.34

Drago, Malan, La Russa

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

       «4-bis. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei traghetti operanti sullo Stretto di Messina, per i soli residenti in Sicilia e di quelli che collegano la Sardegna con l'Italia continentale per i soli residenti in Sardegna."».

8.35

La Pietra, Drago, Malan, La Russa

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

       «4-bis. Al comma 1, lettera e-ter dell'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei traghetti che collegano una piccola isola con altre parti del territorio delle stessa regione, per i soli residente in quell'isola.».

8.36

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 5.

8.37

Malan

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        "5. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, è soppresso."

8.38

Malan

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Il possesso o la mancanza dei requisiti necessari al rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 non possono in nessun caso costituire titolo preferenziale per l'accesso a prestazioni terapeutiche e soccorso. Salvo che ciò costituisca più grave reato, il rifiuto di prestazioni terapeutiche o soccorso basato su tali motivazioni integra, a seconda dei casi i reati di cui agli articoli 331, 340 o 593 del Codice Penale.».

8.39

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 6.

8.40

Granato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Sono esclusi dal rispetto delle disposizioni di cui dagli articoli 9-bis a 9-novies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, i soggetti che abbiano avuto eventi avversi di non lievissima o lieve entità dopo la somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione.".

8.0.1

Zaffini, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 8-bis.

(Riconoscimento della Certificazione verde Covid-19 booster

a coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e sono guariti dalla SarsCov-2)

1. A coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e sono guariti dalla SarsCov-2 è riconosciuta la certificazione verde Covid-19 booster digitale.».

8.0.2

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

       1. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 o in seguito a vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.».

8.0.3

Zaffini, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.».

8.0.4

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

 

        Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

            1. Al decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, all'articolo 3-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello  Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.».

        1-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

        1-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.».

8.0.5

Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di un fondo per la campagna vaccinale tramite indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti COVID-19)

        1. Analogamente a quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro finalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti COVID-19, eventi avversi, rilevati nell'anno 2021, che abbiano generato invalidità permanenti o morte.

        2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo e le procedure per la richiesta di indennizzo, nei limiti dell'importo del fondo di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.6

Granato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abrogazione dello scudo penale e indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

        1. Gli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

        2. Dopo l'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

        "Art. 9-nonies.

        1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica."».

8.0.7

Granato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Eventi avversi)

        1. Dopo l'articolo 9-nonies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è inserito il seguente:

"Art. 9-decies.

        1. Nei casi in cui insorgano eventi avversi di non lievissima o lieve entità dopo la somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione il lavoratore non è soggetto alle decurtazioni previste dalle disposizioni vigenti per le giornate di malattia ordinaria.".

        2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo, con dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro, finalizzato alla copertura delle spese per l'insorgere di eventi avversi derivanti dalla somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione.

        3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.8

Granato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

        1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di vaccinazioni raccomandate mediante specifiche campagne informative svolte da autorità sanitarie e mirate alla tutela della salute individuale e collettiva."».

8.0.9

Mantovani, Ricciardi, Leone, Coltorti, Montevecchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 per l'accesso ad alberghi e strutture ricettive)

        1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per documentati motivi di urgenza sanitaria e mediante idonea certificazione medica, per i malati gravi ed i relativi eventuali accompagnatori, che si recano presso strutture sanitarie per effettuare visite di controllo, esami diagnostici e interventi chirurgici, in deroga alla legislazione vigente, è consentito, su tutto il territorio nazionale, l'accesso  ad alberghi e altre strutture ricettive anche con la certificazione verde COVID 19  comprovante l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno2021, n. 87, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.».

8.0.10

Cucca, Faraone, Parente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 8-bis.

        (Misure in materia di rinnovo dei contratti collettivi nel pubblico impego in materia di dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del SSN)

        1. All'articolo 1, comma 687, secondo periodo, della legge 30 dicembre del 2018, n. 145, le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica."».

8.0.11

Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

         (Informazione sulla mortalità generale)

            1. Entro quindici giorni dalla promulgazione della legge di conversione del presente decreto, detto Dipartimento provvede, con il supporto dell'ISTAT, alla pubblicazione dei dati sulla mortalità generale mensile degli ultimi cinque anni, suddivisi per classi di età, quanto meno distinguendo i decessi sotto e sopra i 40 anni.».

8.0.12

Granato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Assegno alimentare)

        1. Nei casi in cui la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti a qualunque titoli obbligati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, resta ferma l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 10 gennaio 1957, n. 3, riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari.».

Art. 9

9.1

Faraone, Parente

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

        "1-quater. Al fine di garantire, fino al 31 marzo 2022, ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'arco temporale intercorrente tra la somministrazione della prima dose di vaccino e la validità della certificazione verde COVID-19, la somministrazione a prezzo calmierato di un test antigenico rapido per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui al comma 1-bis ovvero nelle strutture sanitarie di cui al comma 1-ter, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 7,42 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto massimo di spesa."».

        Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 25,42 milioni di euro per l'anno 2022 e dal comma 2 pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 28,42 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.".

9.2

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        "3-bis. Presso lo stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un fondo, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022, al fine di erogare contributi in favore dei soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, o del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'effettuazione dei test antigenici rapidi o molecolari, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.

        3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a un milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

9.3

Dell'Olio, Toninelli, Mantovani, Pirro, Romano, Vanin, Ricciardi, Montevecchi

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «3-bis. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza nonché dotati di collegamenti al sistema dell'infrastruttura informatica della tessera sanitaria, possono effettuare test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

        3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 10

10.1

Granato

Sopprimere l'articolo.

10.2

Castellone, Pirro, Vanin, Toninelli, Coltorti, Montevecchi, Mantovani

Aggiungere in fine i seguenti commi:

        «2-bis. Le Regioni, per il tramite delle aziende sanitarie locali, sottoscrivono protocolli d'intesa con i medici di medicina generale finalizzati a:

        a) individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;

            b) provvedere alla presa in carico di tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;

            c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino;

            d) individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del medico di medicina generale.

        2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

        Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e modalità operative per l'incentivazione alla vaccinazione».

10.3

Zaffini

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È fatto carico alle regioni di sottoscrivere, per il tramite delle aziende sanitarie locali protocolli d'intesa con i MMG finalizzato a:

        - individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;

            - provvedere alla presa in carico di tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;

            - predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitare individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino; 

            - individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del MMG.».

10.0.1

Castellone, Montevecchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure per il personale del sistema di emergenza territoriale 118 e stabilizzazione del personale medico in servizio)

        1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118, nell'ambito del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

        2. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

        3. L'ammissione del personale medico di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza".

        4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.2

Castellone, Vanin, Toninelli, Pirro, Montevecchi, Mantovani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini)

        1. Nell'ambito della rete dei laboratori di sorveglianza  epidemiologica  sulla circolazione  del virus  SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'Istituto superiore di sanità, si avvale altresì dei laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza microbiologica, epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.

        2. Il laboratorio pubblico di riferimento regionale di cui al comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, deve possedere comprovata esperienza pluriennale, pari ad almeno un triennio all'entrata in vigore della predetta legge, nell'ambito della sorveglianza microbiologica, epidemiologica e biomolecolare sulle malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.

        3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

10.0.3

Catalfo, Toninelli, Mantovani, Vanin, Romano, Montevecchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in materia di trattamento dati fra Inps ed enti bilaterali o fondi integrativi)

        1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

        "13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano  servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi  con  enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del presente decreto ovvero  con  fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale  di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera a), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i  dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016."».

Art. 12

12.1

Granato

Sopprimere l'articolo.

12.0.1

Faraone, Parente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

       1. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «per la stagione 2021/2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "per la stagione 2021/2022 e 2022/2023.».

12.0.2

Faraone, Parente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Somministrazione di vaccini antinfluenzali, per i soggetti di età non inferiore a 18 anni, da parte di farmacisti formati con il corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità)

        «1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

        ''e-quater) la somministrazione di vaccini antinfluenzali da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.''».

12.0.3

Faraone, Parente

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga del credito d'imposta in favore delle farmacie operanti nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti)

        1. Al comma 1 dell'articolo 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo le parole "nell'anno 2021", sono aggiunte le seguenti "e nell'anno 2022"».

Art. 13

13.1

Giarrusso

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4 -bis. La sospensione delle attività lavorative svolte dal personale scolastico di ogni ordine e grado, non incide sulla retribuzione, la cui corresponsione non deve essere condizionata dall'utilizzo di ferie, permessi, né da alcuna forma di recupero.».

13.0.1

Rivolta, Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)

        1. Al fine di consentire l'effettività e l'efficacia delle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ai comuni è riconosciuto un contributo a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti, nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

        2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.0.2

Romeo, Rivolta, Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)

        1. All'articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f-bis), è inserita la seguente: "f-ter) acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell'aria;"».

13.0.3

Zaffini, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 13-bis.

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto al comma 965 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

13.0.4

Castellone, Vanin, Toninelli, Pirro, Montevecchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Tecnostruttura di cui all' articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

        1. Al fine di rafforzare il Ministero dell'università e della ricerca e garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, e rafforzare strutturalmente, anche alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione  universitaria  specialistica del settore sanitario e  la programmazione in tale ambito dei fabbisogni formativi degli Atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni di personale sanitario definita ai sensi di quanto disposto all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di quanto previsto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto", sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di 'struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale', articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto alla attuale dotazione organica del medesimo Ministero".

        2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori Istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione alla effettuazione delle verifiche on site di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; cura  altresì,  le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei con riferimento alle suddette Scuole. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione di cui al comma 1 è membro di diritto dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria in aggiunta ai tre rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

        3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata per un numero complessivo di 43 unità di personale, fra cui:

        - 1 di livello dirigenziale generale;

            - 3 di livello dirigenziale non generale;

            - 36 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva F1);

            - 3 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva F1).

        4. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a procedere alla copertura delle posizioni di dirigente di livello non generale  e di funzionario di area III e II  di cui al comma 2 anche mediante   l'indizione  di  appositi  concorsi  pubblici, per i quali è autorizzato ad avviare le relative procedure, o mediante lo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali già  in essere  presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.143.391,73 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

        6. In attuazione di quanto disposto al presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita al comma 1 e ne sono individuati i compiti e l'articolazione degli Uffici.».

Art. 14

14.0.1

Faraone, Parente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 14-bis.

            (Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)

        1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

14.0.2

Giarrusso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 14 -bis.

        (Proroga utilizzo procedura semplificata di comunicazione dello smart working)

        1.Il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2022.».

14.0.3

Saccone, Fazzone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure in materia di interventi connessi all'emergenza da Covid-19)

        1. Le aree sanitarie e le opere previste all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, da realizzarsi o già realizzate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 per far fronte all'emergenza COVID-19, sono assentite, e ove necessario fatte salve, con le modalità previste nel presente articolo, ancorché risultino già eseguite alla data di entrata in vigore della presente norma in assenza della presentazione dell'istanza o segnalazione indicate nello stesso comma 2.

        2. I soggetti interessati comunicano la realizzazione delle aree sanitarie e delle opere di cui al comma 1, ovvero il loro mantenimento, sia in via temporanea che definitiva, alle regioni e province autonome per gli eventuali profili autorizzativi e di accreditamento, e all'amministrazione comunale ai fini edilizi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo siano già realizzati, la comunicazione produce gli effetti dell'accertamento di conformità di cui agli articoli 36, e 37 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza irrogazione delle sanzioni pecuniarie e con esonero dal contributo di costruzione.

        3. La comunicazione edilizia di cui al precedente comma è corredata da uno o più elaborati grafici, e dalla relazione tecnica degli interventi asseverata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che le aree e le opere sono connesse all'emergenza COVID-19, nonché la loro conformità ai requisiti minimi antincendio e di prevenzione del rischio sismico.

        4. L'autorizzazione paesaggistica e quella culturale sono rilasciate anche in forma tacita entro 30 giorni dalla richiesta presentata anche in via postuma dai soggetti interessati, ove occorra in deroga alla normativa e alle prescrizioni vigenti in materia.

        5. La comunicazione di cui al comma 2 può essere presentata sino al termine dello stato di emergenza da COVID-19; gli interventi possono essere ultimati anche successivamente alla scadenza di tale periodo emergenziale.

        6. I soggetti interessati attestano l'agibilità degli interventi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; la segnalazione certificata è corredata:

         a) dall'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che asseveri la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché la regolare esecuzione ai fini statici degli interventi e la conformità degli stessi alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

          b) dagli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

        7. L'utilizzo delle aree e delle opere di cui al presente articolo può essere iniziato anteriormente alla presentazione della segnalazione certificata.

        8. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettere m) e s), e alla tutela della pubblica incolumità di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina statale, regionale o provinciale.»

14.0.4

Faraone, Parente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 14-bis.

            (Disposizioni per la stabilizzazione del personale ATA durante l'emergenza sanitaria)

        1. Allo scopo di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita nell'eccezionalità delle emergenza pandemica, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 92, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli enti del Servizio sanitario nazionale riservano i posti disponibili messi a concorso, nella misura massima del 50 per cento, al personale del ruolo tecnico amministrativo informatico e professionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che alla data del 30 giugno 2022 abbia maturato almeno dodici mesi di servizio, anche non continuativi, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.

        2. Ai lavoratori di cui al comma 1, nelle procedure concorsuali espletate per titoli e per titoli ed esami, indette dalle amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, espletate per titoli, per titoli di esami, è riconosciuta l'esperienza nell'emergenza pandemica assegnandogli un punteggio non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato per il servizio prestato nella P.A. per il medesimo profilo.».

14.0.5

Faraone, Parente, Magorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

        1. Al comma 1, dell'art. 3-quater, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la parola: "quattro" è sostituita dallaseguente: "otto".».

14.0.6

Mautone, Romano, Pirro, Vanin, Toninelli, Mantovani, Montevecchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione dei Centri post-covid per i soggetti affetti da sindrome Long-covid)

        1. Per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la presa in carico delle persone affette da sindrome Long-COVID, condizione clinica caratterizzata dal mancato ritorno da parte del paziente affetto da COVID-19 allo stato di salute precedente l'infezione acuta, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, presso le aziende sanitarie, i "Centri post-covid".

        2. I centri di cui al comma 1, in collaborazione con i medici di medicina generale, sono costituiti da un gruppo di professionisti con competenze specialistiche che stabiliscono percorsi di follow-up diagnostico-terapeutici dedicati ai pazienti con pregressa infezione da SARS-COV-2. Tali percorsi sono orientati all'individuazione e al trattamento degli esiti derivanti dall'infezione attraverso un approccio multidisciplinare e personalizzato.

        3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

        a) i percorsi di riabilitazione multidisciplinare basati su una valutazione delle condizioni della persona e lo sviluppo di piani riabilitativi individualizzati;

         b) individuazione dei professionisti coinvolti che comprenda le seguenti figure: infettivologo, internista/geriatra, pneumologo, cardiologo, fisiatra, fisioterapista, neurologo e psichiatra;

          c) le modalità di gestione e sorveglianza dei pazienti pediatrici con pregressa infezione da SARS-COV-2.

        4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa per i medesimi anni. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Art. 15

15.1

Catalfo, Toninelli, Mantovani, Pirro, Vanin, Montevecchi

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole: "e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri" sono soppresse;

        b) le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".».

        Conseguentemente all'articolo 16, comma 1, Allegato A, sopprimere la riga n. 17

15.0.1

Vitali, Mallegni, Pagano, Fazzone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sistema di monitoraggio sulle prestazioni di malattia)

        1. Nell'ambito delle azioni di prevenzione e contrasto all'erogazione indebita delle prestazioni di malattia per i lavoratori pubblici e privati, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può adottare trattamenti automatizzati di dati personali anche appartenenti alle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Istituto si avvale di elaborazioni statistiche su base campionaria secondo criteri previamente individuati con proprio provvedimento, a garanzia dei diritti delle libertà fondamentali dei soggetti interessati, sentito il Garante della protezione dei dati, il quale si pronuncia entro 60 giorni dalla sua adozione.

        3. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera l), dopo la parola: "ispettive" sono aggiunte le seguenti: "comprese quelle relative alla verifica ed al controllo della sussistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali ed al rispetto degli obblighi contributivi di legge in capo ai soggetti che ne sono tenuti";

       b) all'articolo 2-undecies, comma 1, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

        "f-ter) agli interessi tutelati in materia previdenziale ed assistenziale e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali indebite ed all'evasione degli obblighi contributivi";

             c) all'articolo 2-undecies, comma 3, le parole: "e), f) e f-bis)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "e), f), f-bis) e f-ter)".».

Art. 16

16.1

Granato

Sopprimere l'articolo.

16.2

Margiotta

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27. Disposizioni per il trasporto pubblico locale.».

16.3

Vitali, Pagano, Mallegni, Fazzone

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27. Disposizioni per il trasporto pubblico locale.».

16.4

Faraone, Parente

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27. Disposizioni per il trasporto pubblico locale.».

16.5

Faraone, Parente

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis.  All'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, vengono accertati eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, destinati prioritariamente, nella misura individuata dal medesimo decreto, alle esigenze del Dipartimento della Pubblica sicurezza, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, anche al fine di fronteggiare gli ulteriori compiti e sostenere i maggiori oneri connessi all'epidemia Covid 19. La restante parte di quanto accertato confluisce nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77."».

16.6

Pirovano, Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio relativo all'anno 2021 possono essere utilizzate nell'anno 2022 per le finalità di cui al presente comma."».

16.7

Stefano

Dopo il comma 1, inserire il seguente:«1-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: " Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: " Per gli anni 2021 e 2022".».

16.8

Boldrini

Al comma 2, sopprimere le parole: «per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.133,» e aggiungere, in fine, le seguenti :«e di 10 milioni per l'anno 2022. Al relativo onere, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

16.9

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti « nel limite di 8 milioni di euro per l'anno 2021».

16.10

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis.  Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicmebre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.».

16.11

Vitali, Fazzone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis.  Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

16.12

Faraone, Parente

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis.  Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.».

16.13

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.».

16.14

Vitali, Fazzone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

       «2-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.».

16.15

Faraone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.»

16.16

Garruti, Toninelli, Mantovani, Pirro, Romano, Vanin, Dell'Olio, Montevecchi, Lomuti

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Considerato l'andamento pandemico e la necessità di assumere ogni iniziativa utile per fronteggiare i rischi di contagio, fino al termine dello stato di emergenza il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato nella misura massima possibile tenendo conto dei servizi da rendere indifferibilmente in presenza e del mantenimento dei livelli di efficienza dei servizi. Ove necessario, al fine di garantire la piena applicabilità dell'istituto, e comunque rispettando le previsioni normative e contrattuali in materia di diritto alla disconnessione e di piena equiparazione tra lavoro agile e lavoro in presenza ai fini giuridici ed economici, è possibile svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.»

16.17

Malan, La Russa

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Fino al termine dello stato di emergenza, il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato nella misura massima possibile tenendo conto dei servizi da rendere indifferibilmente in presenza e del mantenimento dei livelli di efficienza dei servizi. Ove necessario, al fine di garantire la piena applicabilità dell'istituto, e comunque rispettando le previsioni normative e contrattuali in materia di diritto alla disconnessione e di piena equiparazione tra lavoro agile e lavoro in presenza ai fini giuridici ed economici, si potrà derogare alla stipula dei contratti individuali.».

16.18

Parente, Faraone

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Fino alla data di cessazione dell'emergenza, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o figli con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.»

16.19

De Lucia, Perilli, Montevecchi, Dell'Olio, Mantovani

Aggiungere in fine il seguente comma:

        «2-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.»

        Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché proroga di termini per adempimenti dilatati a causa dello stato di emergenza da COVID -19»

16.20

Vitali, Pagano, Fazzone

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. All'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'' e le parole: ''1º gennaio 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2023''».

16.21

Aimi, Fazzone

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) al comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021»; sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022»;

        b) al comma 7-bis, le parole «Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021»; sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2022»;

         c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        "5-bis. Dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande»;

          d) al comma 7-bis, quinto periodo dopo le parole: «pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e a 45 milioni di euro per l'anno 2022".

        2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

16.0.1

Faraone, Parente

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 16-bis

(Misure urgenti per fronteggiare i disagi psicologici conseguenti alla pandemia Covid-19)

        1. All'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 6-bis, dopo le parole: "benessere e la persona" sono inserite le seguenti: ", tramite l'erogazione, fino all'esaurimento delle relative risorse, di buoni per sostenere" e la parola: ", favorendo" è soppressa;

         b) il comma 6-ter è sostituito dal seguente: "6-ter. I buoni di cui al comma 6-bis non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2022, sono disciplinate le modalità di modalità di presentazione della domanda e di erogazione di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato."».

16.0.2

De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 16-bis.

(Proroga in materia di Dottorati di ricerca)

            1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, i dottorandi che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'art. 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza ulteriore finanziamento della borsa di studio. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.».

16.0.3

Stefano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

        1. In relazione al protrarsi dello stato di emergenza, i termini di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e di cui all'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 17

17.1

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Al comma 1 premettere i seguenti:

        «01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 marzo 2022".

        01-bis. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

        01-ter. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 01, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

        01-quater. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

        01-quinquies. Agni oneri derivanti dai commi 01-ter e 01-quater, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.2

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Al comma 1 premettere i seguenti:

        «01. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 marzo 2022".

        01-bis. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

        01-ter. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 01, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

        01-quater. Agni oneri derivanti dal comma 01-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.3

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 premettere il seguente:

        «01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 marzo 2022". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Ai conseguenti oneri, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;

        b) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        1) al primo periodo, sostituire le parole: «fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022» con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;

        2) al secondo periodo, sostituire le parole: «39,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «59,4 milioni di euro per l'anno 2022»;

         c) al comma 2 sostituire le parole: «fino al 28 febbraio 2022» con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;

         d) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

        3-ter. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 marzo 2022".»;

            e) sostituire il comma 4 con il seguente:  «4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 96,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

17.4

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Al comma 1 premettere i seguenti:

        «01. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 31 marzo 2022 per i soli lavoratori dipendenti del settore privato.

        01-bis. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

        01-ter. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 01, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

        01-quater. Agni oneri derivanti dal comma 01-ter, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.5

Catalfo, Toninelli, Mantovani, Pirro, Romano, Vanin, Montevecchi

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022. Sono altresì prorogate le disposizioni di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 marzo 2022.»

         b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 109,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 76,7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 32,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

17.6

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «comma 2-bis» con le seguenti: «commi 2 e 2-bis» e le parole: «28 febbraio 2022» con le seguenti: «31 marzo 2022»;

         b) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al richiamato articolo 26, comma 2, così come modificato dal presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.»;

          c) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «39,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «69,4 milioni di euro per l'anno 2022»;

          d) al comma 2, sostituire le parole: «28 febbraio 2022» con le seguenti: «31 marzo 2022» e aggiungere in fine le seguenti parole: «laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, è prevista l'assenza dal servizio. Il relativo periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è indennizzato dall'INPS anche in deroga ai limiti temporali ordinari,nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.».

        Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 110 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

17.7

Malan, Zaffini

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "comma 2-bis" con le seguenti: "comma 2 e comma 2-bis";

        b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "sostituzione del personale" inserire le seguenti: «, anche ».

        Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «la spesa, nel limite massimo, di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022».

17.8

La Mura, Nugnes, Angrisani, Giannuzzi, Abate, Moronese, Di Micco

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 sostituire le parole: «comma 2-bis» con le seguenti: «commi 2 e 2-bis»;

        b) al comma 4 sostituire le parole: «76,7 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «219,5 milioni di euro per l'anno 2022».

17.9

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Al comma 1, sostituire le parole: «comma 2-bis» con le seguenti: «commi 2 e 2-bis».

17.10

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022» con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;

         b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «39,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «59,4 milioni di euro per l'anno 2022»;

         c) al comma 2, sostituire le parole: «fino al 28 febbraio 2022» con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022».

        Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 96,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

17.11

De Petris, Ruotolo, Laforgia, Buccarella, Errani, Grasso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a)  al comma 1, sostituire le parole: «e comunque non oltre il 28 febbraio 2022» con le seguenti «e comunque non oltre il 31 marzo 2022»;

        b) al comma 2 sostituire le parole: «fino al 28 febbraio 2022» con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;

        c) al comma 4 sostituire le parole: «76,7 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2022».

17.12

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

       «2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Fino al 31 marzo 2022, i lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

        2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

        2-quater. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 2-bis sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

        2-quinquies. Agni oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.13

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, dopo le parole: "del settore privato" sono inserite le seguenti: "e del settore pubblico" e le parole: "pari a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 2.000 euro";

            b) al terzo periodo, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro".

        2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.14

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, dopo le parole: "del settore privato" sono inserite le seguenti: "e del settore pubblico";

         b) al terzo periodo, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".

        2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.15

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, le parole: "pari a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 2.000 euro";

        b) al terzo periodo, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".

        2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.16

De Petris, Ruotolo, Laforgia, Buccarella, Errani, Grasso

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito   con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 215, al secondo periodo dopo le parole: "a prescindere dall'età del figlio" sono inserite le seguenti: "e dal requisito della convivenza,".».

17.17

Damiani, Fazzone

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

        b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: "ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

        4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis valutati in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 4-quater.

       4-quater. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".».

17.18

Damiani, Fazzone

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

        4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis valutati in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

        a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

         b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ;

           c) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009,  n.196».

17.19

Damiani, Fazzone

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.

        4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis valutati in 150 milioni per l'anno 2022 si provvede:

        a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            b) quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

17.0.1

Pagano, Fazzone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure in materia di agevolazioni fiscali)

        1. All'articolo 24, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito  dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successivamente modificato dall'articolo 3, comma 11-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

17.0.2

Malan, La Russa, Zaffini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

        (Misure in materia di agevolazioni fiscali)

            1.All'articolo 24, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successivamente modificato dall'articolo 3, comma 11-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

17.0.3

Margiotta

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis

(Misure in materia di agevolazioni fiscali)

        1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

17.0.4

Faraone, Parente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure in materia di agevolazioni fiscali)

        1. All'articolo 24, del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

17.0.5

Garruti, Toninelli, Mantovani, Pirro, Romano, Vanin, Dell'Olio, Montevecchi, Lomuti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 17-bis.

(Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni)

        1. Le giornate di assenza per malattia del personale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dalla vaccinazione contro il COVID-19, certificate dal medico di famiglia che ne attesta la correlazione con la somministrazione della dose vaccinale, non determina, anche per periodi inferiori ai 10 giorni, alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente articolo non sono computabili ai fini del periodo di comporto.».

17.0.6

Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        "Articolo 17-bis.

(Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni)

            1. Le giornate di assenza per malattia del personale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dalla vaccinazione contro il COVID-19, certificate dal medico di famiglia che ne attesta la correlazione con la somministrazione della dose vaccinale, non determina, anche per periodi inferiori ai 10 giorni, alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessori. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente articolo non sono computabili ai fini del periodo di comporto."

17.0.7

Malan, Zaffini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Articolo 17-bis.

        (Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni)

        1. L'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle giornate immediatamente successive alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19, dovuta al verificarsi di eventi avversi purché questi siano certificati dai competenti organi medico-legali o da struttura sanitaria pubblica, che ne attestino la correlazione con la somministrazione della dose vaccinale contro COVID-19, non determina, anche per periodi inferiori ai 10 giorni, alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente articolo non sono computabili ai fini del periodo di comporto.».

17.0.8

Catalfo, Toninelli, Mantovani, Vanin, Romano, Montevecchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica)

        1. All'articolo 10, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

         a) al comma 2-bis, sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2022," e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2023, la presentazione della DSU avviene esclusivamente in modalità precompilata. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.";

      b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. I responsabili dei centri di assistenza fiscale con i quali l'Istituto può stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in quanto soggetti abilitati, rilasciano il visto di conformità dei dati precompilati ed autodichiarati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica alla relativa documentazione in possesso del dichiarante e certificano i dati trasmessi ai fini ISEE.";

      c) il comma 3 è soppresso.»

17.0.9

Catalfo, Toninelli, Mantovani, Vanin, Romano, Montevecchi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 17-bis

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 88 in materia di formazione da parte dell'Inps)

        1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

        «3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni "Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali", "Assistenza Magistrale" e "Assistenza Ipost", nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.

        3-ter. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-bis può essere istituita, presso l'Istituto, una scuola di alta formazione. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'Istituto.

        3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento.».

        2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.»

17.0.10

Castellone, Vanin, Toninelli, Pirro, Montevecchi, Mantovani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 17-bis

(Disposizioni in materia di formazione manageriale in sanità)

        1. Al fine di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità e di efficientare il Servizio Sanitario Nazionale nel contesto dell'emergenza sanitaria pandemica, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari ha valore di attestato di formazione manageriale, di cui alla lettera c), comma 4, dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera c). A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Provincie autonome viene designata nella commissione di diploma del master su richiesta delle Università.

        2. Analogamente, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, organizzati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti degli specifici accordi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Provincie autonome, ovvero dell'Istituto Superiore di Sanità, viene designata nella commissione di diploma di master su richiesta delle Università.

        3. La coerenza tra master e percorsi formativi manageriali, di cui ai commi 1 e 2, può essere altresì certificata da una commissione di verifica, istituita con decreto del Ministro della Salute, nella quale sia garantita una rappresentanza del Ministero della Salute, delle Regioni e Provincie autonome e dell'Istituto Superiore di Sanità.»

17.0.11

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227)

        1. Al fine di garantire l'attuazione della delega di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad incrementare la dotazione organica dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita di un dirigente di prima fascia e di due dirigenti di seconda fascia, e ad indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita, nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 665.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

        3. Alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 1, comma 5, la lettera g) è abrogata;

        b) all'articolo 2, comma 2, la lettera g) è abrogata.».

17.0.12

Zaffini, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

       « Art. 17-bis.

           1. Si dispone il riconoscimento dell'indennità alimentare, come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale, per i casi di sospensione cautelare del dipendente in caso di sospensione per non essersi vaccinato ai sensi dell'art.5, comma 7 del CCNL dell'11.4.2008»

17.0.13

Faraone, Parente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Modifiche alla misura agevolativa "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

        1. A seguito del perdurare dello stato di emergenza pandemico da Covid-19 e delle forti ripercussioni nei confronti del tessuto produttivo e delle imprese, nel caso in cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, accerti che il mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lett. g) del D.M. 9 novembre 2017, n. 174 da parte del soggetto beneficiario della misura di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, derivi da fatti o atti non imputabili al medesimo soggetto e ricollegabili all'emergenza pandemica, lo stesso non è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti.».

Art. 18

18.1

Malan, La Russa

Sopprimere l'articolo.

18.2

Granato

Sopprimere l'articolo.

18.0.1

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Clausola di salvaguardia)

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.»

18.0.2

Rojc

Dopo l'articolo  inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Clausola di salvaguardia)

        1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 2310, 2266, 2361, 2245, 2346, 2393 NT 2

 

Art. 1

1.1

Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) il comma 583 è sostituito dal seguente: «583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci è determinata dal decreto di cui al comma 8 dell'articolo 82, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo i seguenti criteri:

        a) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

            b) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

            c) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

            d) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

            e) per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

            f) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

            g) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 34,78 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

            h) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 38,41 per  cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

            i) per i sindaci metropolitani: l'indennità dei sindaci è pari al 53,62 per  cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni.»;

            b) dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Ai fini del presente articolo la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.».

1.0.1

Vanin, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Copertura assicurativa e del patrocinio legale per gli amministratori locali)

        1. Lo Stato, con spese a suo carico, provvede alla copertura assicurativa per i sindaci, gli assessori e i consiglieri delegati in carica per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa, giudiziaria ed il relativo patrocinio legale comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, alla Regione e la responsabilità contabile, a valere per tutta la durata dell'incarico e per i dieci anni successivi.

        2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. La ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente avviene con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.0.2

De Carlo, La Russa, Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 1-bis

            1. Lo Stato, con spese a suo carico, provvede alla copertura assicurativa per i Sindaci e gli assessori in carica per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa, giudiziaria ed il relativo patrocinio legale comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, alla Regione e la responsabilità contabile.».

Art. 2

2.1

Pagano

All'articolo aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «1-bis. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  le parole: "per un massimo di 24 ore lavorative al mese" sono sostituite dalle seguenti: "per un massimo di 36 ore al mese" e le parole: "elevate a 48 ore" sono sostituite dalle seguenti: "elevate a 72 ore".

        1-ter. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "sindaci metropolitani" sono inserite le seguenti: "presidenti delle unioni di comuni"».

        Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Permessi a favore degli amministratori locali"

2.2

Iannone, Malan, La Russa

 

 All'articolo aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «1-bis. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "per un massimo di 24 ore lavorative al mese" sono sostituite dalle seguenti: "per un massimo di 36 ore al mese" e le parole: "elevate a 48 ore" sono sostituite dalle seguenti: "elevate a 72 ore".

        1-ter. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "sindaci metropolitani" sono inserite le seguenti: "presidenti delle unioni di comuni".».

        Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: "Permessi a favore degli amministratori locali"

2.3

Garavini, Cucca

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) le parole: «per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 72 ore»;

        b) dopo le parole: "sindaci metropolitani" sono inserite le seguenti: "presidenti delle unioni di comuni".».

        Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: "Permessi a favore degli amministratori locali"

Art. 3

3.1

Garavini, Cucca

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sostituire le parole: "Ai sindaci, che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore ai 35 anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'amministrazione" con le  seguenti: "Ai sindaci, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. L'amministrazione";

           b) al comma 2 sostituire le parole:  «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;

        Conseguentemente:

        - sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente "Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dei sindaci e degli amministratori locali";

       - all'articolo 4, sostituire le parole «36 milioni di euro nell'anno 2023 e 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «46 milioni di euro nell'anno 2023 e 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

3.2

Lanzi, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «al momento dell'elezione, hanno un'età inferiore ai 35 anni e»;

            b) al comma 2, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «pari a 24 milioni di euro nell'anno 2022, 36 milioni di euro nell'anno 2023 e 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «pari a 27 milioni di euro nell'anno 2022, 41 milioni di euro nell'anno 2023 e 53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

3.3

Pagano

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai sindaci, che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore ai 35 anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'amministrazione» con le seguenti: «Ai sindaci, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. L'amministrazione».

        Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente "Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali"

3.4

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai sindaci, che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore ai 35 anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'amministrazione» con le seguenti: «Ai sindaci, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. L'amministrazione»

        Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente "Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in  favore dei sindaci e degli amministratori locali"

3.5

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Südtirol possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell'ente locale e l'8,80 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore."».

        Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: "giovani", con le seguenti: "sindaci e degli amministratori locali"

3.0.1

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 3-bis

            (Contribuzione aggiuntiva per gli amministratori locali delle Province Autonome di Trento e Bolzano-Südtirol)

        1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Südtirol possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell'ente locale e l'8,80 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore."».

3.0.2

Garavini, Cucca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali)

   l. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

        "Art. 33-bis

            (Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)

        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, definite dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

        2.  Al fine di garantire una economicità dell'esercizio delle gestioni associate individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 33 e dai comuni ai sensi dei successivi commi,  i relativi criteri per la determinazione dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a livello territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123 della Costituzione, secondo le competenze  previste dai rispettivi  statuti.

        3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il presidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il venti per cento dei componenti, la conferenza metropolitana e l'assemblea dei sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, assicurando l'effettività della gestione.

        4. I piani provinciali e metropolitani sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti dalla assemblea dei sindaci e dalla conferenza metropolitana, sentita la Regione sulla conformità ai criteri di cui al comma 2, che esprime parere entro sessanta giorni.

        5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

             a) le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata;

            b) le forme associative e la durata minima;

            c) i tempi di realizzazione delle forme associative;

            d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a causa dei caratteri demografici, socio-ambientali e della collocazione geografica.

        6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative nel rispetto del piano e secondo le modalità previste dallo stesso.

        7. Il piano di cui al comma 3 è definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le forme associative già in essere a tale data e il piano indica, ove necessario, eventuali modifiche delle stesse."

  2. Il comma 25 e i commi da 28 a 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.».

3.0.3

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 3-bis

            (Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali)

        l. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

        "Art. 33-bis

(Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)

          1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, definite dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

           2.  Al fine di garantire una economicità dell'esercizio delle gestioni associate individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 33 e dai comuni ai sensi dei successivi commi,  i relativi criteri per la determinazione dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a livello territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123 della Costituzione, secondo le competenze  previste dai rispettivi  statuti.

          3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il presidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il venti per cento dei componenti, la conferenza metropolitana e l'assemblea dei sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, assicurando l'effettività della gestione.

         4. I piani provinciali e metropolitani sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti dalla assemblea dei sindaci e dalla conferenza metropolitana, sentita la Regione sulla conformità ai criteri di cui al comma 2, che esprime parere entro sessanta giorni.

        5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

           a) le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata;

            b) le forme associative e la durata minima;

            c) i tempi di realizzazione delle forme associative;

            d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a causa dei caratteri demografici, socio-ambientali e della collocazione geografica.

        6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative nel rispetto del piano e secondo le modalità previste dallo stesso.

         7. Il piano di cui al comma 3 è definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente legge.Restano ferme le forme associative già in essere a tale data e il piano indica, ove necessario, eventuali modifiche delle stesse.".

2. Il comma 25 e i commi da 28 a 31-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.».

3.0.4

Garavini, Cucca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di responsabilità. Separazione indirizzo politico e gestione amministrativa)

        l. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 50:

            1) il comma 1 è sostituto dal seguente: "1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

          2) al comma 2 le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti" sono soppresse;

            3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

         b) all'art. 54, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

         "4 ter. "Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge";

           c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

3.0.5

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 3-bis

            (Disposizioni in materia di responsabilità. Separazione indirizzo politico e gestione amministrativa)

        l. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 50:

            1) il comma 1 è sostituto dal seguente: "1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.";

          2) al comma 2 le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti." sono soppresse;

            3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:  "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

        b) all'art. 54, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

        "4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

          c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."».

3.0.6

Vitali, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 3-bis

(Disposizioni in materia superamento del limite del terzo mandato)

            1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 2:

                  1) la parola: "rieleggibile" è sostituita dalla seguente: "ricandidabile";

                  2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

                b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo."».

3.0.7

Garavini, Cucca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia superamento del limite del terzo mandato)

        1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) al comma 2:

          1) la parola: "rieleggibile" è sostituita dalla seguente: "ricandidabile";

          2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

        b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è consentito un terzo mandato consecutivo."».

3.0.8

Garavini, Cucca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

        1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Sono organi della città metropolitana: 

            a) il sindaco metropolitano;            

            b) la giunta metropolitana;

            c) il consiglio metropolitano;

            d) la conferenza metropolitana.";

        b) al comma 8, il terzo, il quarto periodo e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9. Il voto dei sindaci in conferenza può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai fini della deliberazione.";

         c) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza. La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le Città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le Città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal sindaco metropolitano, anche al di fuori dei componenti del consiglio e della conferenza, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.";

          d) al comma 24, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai componenti esterni della giunta metropolitana è attribuita una indennità di funzione, in misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano."».

3.0.9

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 3-bis

            (Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

        1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Sono organi della città metropolitana:

           a) il sindaco metropolitano;

            b) la giunta metropolitana;

            c) il consiglio metropolitano;

            d) la conferenza metropolitana."

         b) al comma 8, il terzo, il quarto periodo e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto  dallo  statuto, nonché i poteri di cui al comma 9. Il voto dei sindaci in conferenza può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai fini della deliberazione.";

          c) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis.  La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio o alla conferenza. La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le Città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le Città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal sindaco metropolitano,  anche al di fuori dei componenti del consiglio e della conferenza, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.";

          d) al comma 24, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai componenti esterni della giunta metropolitana è attribuita una indennità di funzione, in misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il sindaco metropolitano."».

3.0.10

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 3-bis

            (Abrogazione cause ostative alla candidatura a membro del Parlamento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e riordino della disciplina in materia di incompatibilità)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, primo comma, le lettere b) e c) sono abrogate.

        2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le seguenti: ", anche conseguente ad incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 7-bis),";

         b) l'articolo 62 è abrogato;

         c) all'articolo 63, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "7-bis) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per le province, colui che ricopre la carica di deputato o di senatore della Repubblica."».

3.0.11

Garavini, Cucca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Abrogazione cause ostative alla candidatura a membro del Parlamento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e riordino della disciplina in materia di incompatibilità)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, primo comma, le lettere b) e c) sono abrogate.

        2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le seguenti: ", anche conseguente ad incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 7-bis),";

         b) l'articolo 62 è abrogato.».

3.0.12

Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 3-bis

(Abrogazione della sospensione in caso di condanna non definitiva)

            1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) i commi da 1 a 6 sono abrogati;

        b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Colui che ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) o di condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo nonché dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."».

3.0.13

Garavini, Cucca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Abrogazione della sospensione in caso di condanna non definitiva)

        1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) i commi da 1 a 6 sono abrogati;

        b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Colui che ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) o di condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo nonché dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."».