Legislatura 18ª - 13ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 278 del 19/01/2022
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1131, 1302, 1943, 1981, 2292, 2297 NT2
Art. 1
1.18 (testo 2)
Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso alle Nature Based Solutions (NBS);».
Conseguentemente:
- all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) inserire la seguente:
«j-bis) "nature based solutions": soluzioni ispirate e supportate dalla natura, che sono convenienti, forniscono contemporaneamente benefici ambientali, sociali ed economici e aiutano a costruire la resilienza. Tali soluzioni portano un numero maggiore e più diversificato di natura e caratteristiche e processi naturali nelle città, nei paesaggi e nei paesaggi marini, attraverso interventi sistemici adattati localmente, efficienti sotto il profilo delle risorse.»
- all'articolo 6, comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:
«e-bis) utilizzo diffuso delle nature based solutions.»
- all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) incentivazione al ricorso alle nature based solutions»
Art. 7
7.5 (testo corretto)
All'articolo, apportare le seguenti modifiche:
- sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico, interventi privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:
a. interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;
b. interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del Dpr n. 380 del 2001."
- al comma 2, alinea, dopo le parole: "strumenti urbanistici," inserire le seguenti: "anche alle destinazioni d'uso, alle altezze massime e alle densità edilizie, con l'applicazione delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b),";
- al comma 2, alinea, sostituire le parole: "alle seguenti condizioni:" con le seguenti: "nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:";
- al comma 2, lettera d) dopo le parole: "aree verdi" inserire le seguenti: "o, ove non possibile, incremento della piantumazione arborea";
- al comma 3 sopprimere le parole da "previa verifica" fino a "lettera c)".
- al comma 4 sostituire le parole da "esclusivamente" fino a "autorizzazione paesaggistica." con le seguenti: "nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche territoriali.";
- al comma 5, alinea, sostituire le parole: "la programmazione comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti "gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge";
- al comma 5 sopprimere la lettera a);
- sostituire il comma 6 con il seguente: "6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.";
- sopprimere il comma 7.