Legislatura 18ª - 13ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 275 del 11/01/2022
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 1131, 1302, 1943, 1981, 2292, 2297 NT2
Art. 1
1.1
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della Convenzione europea sul paesaggio ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nell'ambito della materia del governo del territorio, individua nella rigenerazione urbana e territoriale lo strumento finalizzato al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità non solo urbana, edilizia-architettonica, ma anche territoriale, paesaggistica ed ambientale, l'efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologica, per favorire la promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, in modo da perseguire la coesione sociale, la tutela dell'ambiente e del paesaggio e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo.»
1.2
Al comma 1, sostituire le parole: "al recupero del patrimonio", con le seguenti: "alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, arrestando il consumo di suolo tramite il recupero del patrimonio".
1.3
Al comma 1, sostituire le parole: "al recupero del patrimonio", con le seguenti: "alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, arrestando il consumo di suolo tramite il recupero del patrimonio".
1.4
Al comma 1, dopo le parole: «del paesaggio» inserire le seguenti:
«e della biodiversità, l'adattamento climatico degli insediamenti urbani, il bilancio zero di suolo e».
1.5
Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: "il riuso edilizio" con le seguenti:
"la ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del Dpr n. 380 del 2001"
1.6
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «edilizio di aree già urbanizzate» con le seguenti: «di ambiti di urbanizzazione consolidata».
1.7
Pavanelli, L'Abbate, Quarto, Cioffi
Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, anche mediante iniziative a sostegno delle attività economiche di prossimità;"
1.8
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti
«a-bis) favorire gli investimenti intersettoriali nel campo dello studio, della pianificazione territoriale e della tutela dell'ambiente dai fenomeni naturali e antropici avversi, anche attraverso la costituzione di uffici geologici territoriali;
a-ter) promuovere la realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali per la pianificazione ordinaria, di emergenza e di allerta, oltre che per la gestione del rischio catastrofi;».
1.9
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, il potenziamento delle aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di fenomeni quali isole di calore, eventi metereologici estremi e il dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;»
1.10
Al comma 2, lettera b), all'inizio del periodo inserire le parole: "arrestare il consumo di suolo e".
1.11
Al comma 2, lettera b), all'inizio del periodo inserire le parole: "arrestare il consumo di suolo e".
1.12
Al comma 2, lettera b),dopo le parole «il principio del riuso e della invarianza idraulica,» aggiungere le seguenti «secondo i principi e gli strumenti del metabolismo urbano,».
1.13
Al comma 2, lettera b), dopo le parole:« al fine della mitigazione» aggiungere le seguenti:« e dell'adattamento agli»
1.14
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «cambiamenti climatici nelle città» inserire le seguenti: «e del loro adattamento alle mutate condizioni climatiche»;
b) alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso alle Nature Based Solutions (NBS)»;
c) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) privilegiare ove opportuno - ovvero dove non si produrranno effetti negativi in termini di congestione oppure aggravi delle condizioni microclimatiche - interventi di densificazione urbana per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di perseguire il "saldo zero" del consumo di suolo;».
1.15
Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "aree verdi", con le seguenti: "reti ecologiche e della biodiversità".
Conseguentemente nel testo, ovunque ricorrano sostituire le parole: "aree verdi" con le seguenti: "reti ecologiche e della biodiversità".
1.16
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «aree verdi» con le seguenti "reti ecologiche e della biodiversità".
Conseguentemente nel testo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "aree verdi" con le seguenti: "reti ecologiche e della biodiversità".
1.17
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "opere di" con le seguenti: "interventi per la".
1.18
Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso alle Nature Based Solutions (NBS);».
Conseguentemente:
- all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera j) inserire la seguente:
«j-bis) nature based solutions": soluzioni basate sulla natura, l'insieme di soluzioni alternative per conservare, gestire in modo sostenibile e preservare la funzionalità di ecosistemi naturali o ristabilirla in ecosistemi alterati dall'uomo, che affrontino le sfide della società in modo efficace e flessibile: l'incremento del benessere umano e della biodiversità, i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare ed idrica, i rischi di catastrofi, lo sviluppo sociale ed economico.»
- all'articolo 6, comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) utilizzo diffuso delle nature based solutions.»
- all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) incentivazione al ricorso alle nature based solutions»
1.19
Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:
"promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso alle Nature Based Solutions (NBS);"
1.20
Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "promuovendo il rafforzamento delle reti ecologiche urbane e privilegiando il ricorso alle Nature Based Solutions (NBS);"
1.21
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti: «con la precisazione che non concorrono al consumo di suolo le opere e degli interventi, anche pubblici e di interesse pubblico e generale previsti nelle normative regionali vigenti, ovvero nei relativi Piani Territoriali, generali o di settore;»
Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «legislazione regionale» aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle previsioni contenute nei Piani Territoriali regionali, generali o settoriali, già approvati e vigenti.»
1.24
Al comma 2, lettera d) dopo le parole "interventi di densificazione urbana" inserire le seguenti: "e compensazione urbanistica"
1.25
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole "anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo" con le seguenti:
"garantendo in ogni caso il «saldo zero» del consumo di suolo e le condizioni microclimatiche".
.
1.26
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole "anche allo scopo di perseguire il «saldo zero» del consumo di suolo", con le seguenti:
"garantendo in ogni caso il «saldo zero» del consumo di suolo e le condizioni microclimatiche".
1.27
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «saldo zero» con le seguenti: «azzeramento del consumo di suolo netto»
Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «saldo zero» con le seguenti: «azzeramento del consumo di suolo netto».
1.28
Al comma 2 lettera d) dopo la parola: «suolo» aggiungere le seguenti: "in deroga all'articolo 7 del DM 1444/68, privilegiando interventi di densificazione urbana allo scopo di perseguire il "saldo zero" del consumo di suolo".
1.29
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi compensativi nell'ambito territoriale comunale di rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato;».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).
1.30
Gallone, Gasparri, Papatheu, Caligiuri, Alfredo Messina
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
"e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi compensativi nell'ambito territoriale comunale di rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato;"
Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).
1.31
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
"e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi compensativi nell'ambito territoriale comunale di rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione o bonifica del suolo già consumato;"
Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).
1.32
Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni
Al comma 2, lettera g) dopo la parola: "tutelare" aggiungere le seguenti «valorizzare e innovare»
1.33
Al comma 2, lettera g), dopo la parola «tutelare» aggiungere le seguenti: «e valorizzare».
1.34
Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "così detti gentrificazione".
1.35
Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: "così detti gentrificazione".
1.36
Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:
«l) valorizzare e salvaguardare le legislazioni regionali già adottate vigenti in materia di riduzione o limitazione del consumo di suolo e di rigenerazione urbana e territoriale, ed i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale vigenti laddove gli stessi già definiscano specifici criteri qualitativi o quantitativi per la riduzione del consumo di suolo e per il rafforzamento dei servizi ecosistemici, finalizzati ad orientare la pianificazione urbanistico-territoriale e paesaggistiche di Province, Città metropolitane, Parchi e Comuni.»
1.37
Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:
«l) valorizzare e salvaguardare le legislazioni regionali vigenti in materia di riduzione o limitazione del consumo di suolo e di rigenerazione urbana e territoriale, ed i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale vigenti laddove gli stessi già definiscano specifici criteri qualitativi o quantitativi per la riduzione del consumo di suolo e per il rafforzamento dei servizi ecosistemici, finalizzati ad orientare la pianificazione urbanistico-territoriale e paesaggistiche di Province, Città metropolitane, Parchi e Comuni. se coerenti con i principi della presente legge, e adeguare a essa la restante legislazione regionale.»
1.38
Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:
«l) salvaguardare le normative regionali e delle Province autonome già adottate in materia di rigenerazione urbana e consumo del suolo, perseguendo la massima armonizzazione con gli obiettivi della presente legge.».
1.39
Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Al comma 2, lettera l) sostituire la parola: "valorizzare" con la seguente: «salvaguardare».
1.40
Al comma 2, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: "entro 12 mesi dall'entrata in vigore".
1.41
Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) salvaguardare le normative regionali e delle Province autonome già adottate in materia di rigenerazione urbana e consumo del suolo, perseguendo la massima armonizzazione con gli obiettivi della presente legge.».
1.42
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:
"l-bis) salvaguardare le normative regionali e delle Province autonome già adottate in materia di rigenerazione urbana e consumo del suolo, perseguendo la massima armonizzazione con gli obiettivi della presente legge."
1.43
Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) effettuare una ricognizione di tutte le normative regionali e delle Province autonome già adottate in materia di rigenerazione urbana e consumo del suolo, perseguendo la massima armonizzazione con gli obiettivi della presente legge.»
Art. 2
2.1
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "di notevole consistenza," inserire la seguente: "anche".
2.2
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) «rigenerazione urbana»: il complesso di norme, metodi e pratiche che riguardano un oggetto urbano - un'area, un manufatto, un ambiente - al fine di modificarne il genere originario immettendone un altro diverso. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi possono riguardare tre ambiti di intervento:
1) aree dismesse, ovvero i luoghi in precedenza adibiti a fabbriche, opifici, nonché le strutture pubbliche abbandonate in stato di degrado, da rigenerare con nuove funzioni orientate ad implementare il benessere e la salute della collettività;
2) aree libere aperte occupate da strade veicolari da adibire a corridoi di verde attrezzato e a sistemi alternativi di mobilità sostenibile secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la de impermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;
3) edifici e quartieri popolari da sottoporre a operazioni di riabilitazione urbana, anche tramite la realizzazione di grandi opere pubbliche di architettura contemporanea e la simultanea riqualificazione energetica e formale degli edifici e degli spazi comuni esistenti o anche la loro demolizione e ricostruzione.»;
b) sopprimere la lettera c);
c) sostituire la lettera f) con la seguente: «f) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: nella prospettiva del saldo zero di consumo di suolo, recupero dei servizi ecosistemici, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore;».
2.3
Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) «rigenerazione urbana e territoriale»: azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un "bilancio ecologico del suolo non superiore a zero di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. La rigenerazione territoriale inoltre si riferisce ad azioni ed interventi di scala intercomunale e/o di scala vasta, finalizzati alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale;»
2.4
Bergesio, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "che non determinino" aggiungere le seguenti: "l'ulteriore".
2.5
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in modo reversibile» e le parole: «, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana».
2.6
Gallone, Gasparri, Papatheu, Caligiuri, Alfredo Messina
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "in modo reversibile" e le parole: ", nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;".
2.7
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in modo reversibile», e le parole: «, nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana».
2.8
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "in modo reversibile" e le parole: ", nonché l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;".
2.9
Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «, con il recupero dei servizi ecosistemici persi,».
2.10
Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: «e tali da creare la frammentazione del territorio rurale e naturale».
2.11
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) consumo di suolo: la trasformazione per la prima volta, ad opera di uno strumento urbanistico o di un titolo abilitativo, di una superficie agricola in una superficie non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, la cui destinazione d'uso consenta l'edificabilità. Sono fatte salve le definizioni di consumo di suolo contenute in leggi regionali che non siano in contrasto con la predetta definizione".
2.12
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) consumo di suolo: la trasformazione per la prima volta, ad opera di uno strumento urbanistico o di un titolo abilitativo, di una superficie agricola in una superficie non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, la cui destinazione d'uso consenta l'edificabilità. Sono fatte salve le definizioni di consumo di suolo contenute in leggi regionali che non siano in contrasto con la predetta definizione".
2.13
All'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: "inquinamento o depauperamento" aggiungere le seguenti: "Non concorrono al consumo di suolo le opere e degli interventi, anche pubblici e di interesse pubblico e generale previsti nelle normative regionali vigenti, ovvero nei relativi Piani Territoriali, generali o di settore."
All'articolo 2, comma 1, lettera h), dopo le parole: "acque piovane." aggiungere le seguenti: "Alle suddette finalità, le aree destinate o da destinarsi a «cintura verde» possono coincidere con quelle già individuate dalle Regioni come parchi regionali o parchi locali di interesse sovracomunale. "
2.14
Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione e tali da creare la frammentazione del territorio rurale e naturale;»
2.15
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "nella prospettiva del saldo zero di consumo di suolo" con le seguenti: "attuazione del saldo zero di consumo di suolo con il".
.
2.16
Al comma 1 lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «; sono fatti salvi i concetti di "bilancio ecologico" introdotti da alcune legislazioni regionali vigenti.»
2.17
Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «; sono fatti salvi i concetti di "bilancio ecologico" introdotti da alcune legislazioni regionali vigenti.»
2.18
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quali zone A ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444 ovvero le zone comunque denominate a queste assimilabili ai sensi della normativa regionale e dei piani urbanistici comunali;»
2.19
Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: "nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249", con le seguenti: "dagli strumenti urbanistici comunali, individuati in base alle leggi nazionali e regionali vigenti".
2.21
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "cintura verde" con le seguenti: "rete ecologica" e sopprimere le parole: "ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10".
Conseguentemente nel testo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "cintura verde" con le seguenti: "rete ecologica" e sopprimere le parole: "ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10".
2.22
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "cintura verde" con le seguenti: "rete ecologica" e sopprimere le parole: "ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10".
Conseguentemente nel testo,ovunque ricorrano, sostituire le parole: "cintura verde" con le seguenti: "rete ecologica" e sopprimere le parole: "ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10".
.
2.24
Al comma 1 lettera j), sostituire le parole: "statica, dell'antisismicità" con la parola: «sismica».
2.25
Al comma 1 dopo la lettera j)aggiungere, in fine, le seguenti:
"j-bis) "metabolismo urbano": è un modello per facilitare la descrizione e l'analisi dei flussi di materiali e di energia nelle città. Lo strumento per la misurazione del metabolismo urbano è la "Material Flow Accounting", analisi dei flussi materiali. La caratterizzazione di questi flussi e delle relazioni tra attività di origine antropica, dei processi e dei cicli naturali, definisce il comportamento della produzione e del consumo urbano.
j-ter) "resilienza": è innanzitutto una caratteristica fisica dei materiali, perché è la capacità di resistere a sollecitazioni impulsive, di reagire a urti improvvisi senza spezzarsi. In particolare la «resilienza urbana»: è la capacità di un sistema urbano e della sua comunità di modificarsi progettando risposte sociali, economiche e ambientali innovative che le permettano di resistere nel lungo periodo alle sollecitazioni evolutive ed alle criticità (ad esempio il riscaldamento globale)".
j-quater) "pericolosità geologica": è definita dalla probabilità che in un determinato territorio si verifichino eventi quali frane, valanghe, alluvioni, inondazioni costiere, subsidenza, emissioni gassose di una determinata densità in un determinato intervallo di tempo;
j-quinquies) "energia geotermica a bassa entalpia": trattasi di una forma di energia dovuta al calore endogeno della terra;
j-sexies) "tecniche di rinaturalizzazione": interventi di ingegneria naturale volti al recupero degli ambienti naturali, alla ricostruzione del loro ciclo biologico e al recupero della biodiversità. ".
2.26
Al comma 1, dopo la lettera j) inserire le seguenti:
«j-bis) «nature based solutions»: soluzioni basate sulla natura, l'insieme di soluzioni alternative per conservare, gestire in modo sostenibile e preservare la funzionalità di ecosistemi naturali o ristabilirla in ecosistemi alterati dall'uomo, che affrontino le sfide della società in modo efficace e flessibile: l'incremento del benessere umano e della biodiversità, i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare ed idrica, i rischi di catastrofi, lo sviluppo sociale ed economico.
j-ter) «Bilancio di suolo zero»: nella prospettiva del saldo di consumo del suolo zero, l'individuazione: delle porzioni di suolo gia` artificializzato per le quali si propone la rinaturalizzazione, evidenziando gli interventi di reintegrazione necessari, i benefici ambientali attesi, i regimi di futura conduzione del suolo; delle porzioni di suolo che si intende urbanizzare allo scopo di: evitare di impegnare terreni che abbiano riconosciute qualita` di fertilita`, di biodiversita`, di esposizione o visibilita` paesaggistica, ovvero funzioni di riconnessione della rete ecologica; delle misure di compensazione ecologico-ambientale necessarie ad equilibrare gli eventuali saldi negativi che si evidenzino.».
2.27
Al comma 2, dopo la lettera j), inserire la seguente:
"j-bis) «Nature Based Solutions (NBS)»: azioni basate su strategie naturali capaci di fornire servizi alla biodiversità ed al benessere umano, utili a conservare, gestire e preservare la funzionalità degli ecosistemi naturali o ristabilirla negli ecosistemi alterati dall'uomo."
2.28
Al comma 2, dopo la lettera j), inserire la seguente:
"j-bis. «Nature Based Solutions (NBS)»: azioni basate su strategie naturali capaci di fornire servizi alla biodiversità ed al benessere umano, utili a conservare, gestire e preservare la funzionalità degli ecosistemi naturali o ristabilirla negli ecosistemi alterati dall'uomo."
2.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 2-bis
(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)
1. Gli interventi di rigenerazione urbana, anche ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni, ovvero oggetto di Piani urbanistici attuativi, Programmi o Accordi di rigenerazione urbana, comunque denominati a livello regionale, di iniziativa pubblica o privata, sono dichiarati di interesse pubblico per beneficiare di incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e di semplificazioni procedurali.».
2.0.2
Gallone, Gasparri, Papatheu, Caligiuri, Alfredo Messina
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 2-bis.
(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)
1. Gli interventi di rigenerazione urbana, anche ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni, ovvero oggetto di Piani urbanistici attuativi, Programmi o Accordi di rigenerazione urbana, comunque denominati a livello regionale, di iniziativa pubblica o privata, sono dichiarati di interesse pubblico per beneficiare di incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e di semplificazioni procedurali."
2.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)
1. Gli interventi di rigenerazione urbana, anche ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni, ovvero oggetto di Piani urbanistici attuativi, Programmi o Accordi di rigenerazione urbana, comunque denominati a livello regionale, di iniziativa pubblica o privata, sono dichiarati di interesse pubblico per beneficiare di incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e di semplificazioni procedurali.»
2.0.4
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 2-bis.
(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)
1. Gli interventi di rigenerazione urbana, anche ricompresi negli ambiti urbani come individuati dai Comuni, ovvero oggetto di Piani urbanistici attuativi, Programmi o Accordi di rigenerazione urbana, comunque denominati a livello regionale, di iniziativa pubblica o privata, sono dichiarati di interesse pubblico per beneficiare di incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e di semplificazioni procedurali."
Art. 3
3.2
Al comma 1, dopo le parole: «dei comuni» inserire le seguenti:
«e delle città metropolitane».
3.3
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) definisce gli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a definire gli ambiti di intervento, favorendone l'armonizzazione con quelli identificati nelle normative regionali già adottate e vigenti in materia di rigenerazione urbana e di riduzione del consumo di suolo;»
3.4
Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "politiche ambientali" con le seguenti: «politiche energetico-ambientali».
Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, lettera a) sostituire le parole: "sostenibilità ambientale" con le seguenti: "sostenibilità energetico-ambientale".
3.5
L'Abbate, Quarto, Pavanelli, Cioffi
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c- bis) promuovono politiche per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo sostenibile delle imprese operanti nei centri urbani nell'ambito dei processi di rigenerazione, al fine di garantire elevati livelli di servizio e di qualità di vita ai cittadini."
3.6
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "«progetti faro»", inserire le seguenti: "tra le aree a maggior degrado".
3.7
Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo:
"i progetti faro saranno identificati in apposito elenco per la cui durata si rimanda all'articolo 4, comma 3;"
3.8
Al comma 2, dopo a lettera g), aggiungere infine la seguente:
«g-bis) svolge attività di monitoraggio e indirizzo per la riduzione del consumo di suolo da parte di grandi complessi logistici e commerciali attraverso il riuso e la rigenerazione di aree dismesse;»
3.9
Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 1, dell'articolo 12-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire le parole «dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport," con le seguenti "dal Ministro per gli affari regionali e le Autonomie, dal Ministro del Turismo,»
3.10
Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire l'alinea con il seguente: «Fermo restando quanto disciplinato nella preesistente normativa regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano adottata in materia se di maggior favore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:»;
b) sostituire la lettera b) con le seguenti:
«b) adottano disposizioni per favorire gli interventi di rigenerazione urbana sia diretti su singoli immobili, sia su ambiti urbani anche su proposta dei privati, secondo i seguenti criteri:
1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario;
2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico generale, fatta salva l'individuazione da parte del Comune, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, delle destinazioni ritenute incompatibili per specifiche esigenze puntualmente motivate relative alla prevenzione della salute pubblica, alla sicurezza e alla tutela dal rischio idrogeologico;
4) deroghe al DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
5) riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione di aree o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione;
6) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78 all'interno del perimetro del territorio urbanizzato comunale;
7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
8) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
9) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente;
10) utilizzo del permesso di costruire convenzionato in luogo del piano attuativo all'interno del perimetro urbano.;
b-bis) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione urbana.».
3.11
Gallone, Gasparri, Papatheu, Caligiuri, Alfredo Messina
Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire l'alinea con il seguente: "Fermo restando quanto disciplinato nella preesistente normativa regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano adottata in materia se di maggior favore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:"
b) sostituire la lettera b) con le seguenti:
"b) adottano disposizioni per favorire gli interventi di rigenerazione urbana sia diretti su singoli immobili, sia su ambiti urbani anche su proposta dei privati, secondo i seguenti criteri:
1) riconoscimento di volumetrie e superfici aggiuntive rispetto a quelle dell'edificio originario;
2) diversa distribuzione volumetrica, modifiche della sagoma, del sedime, dei prospetti, delle caratteristiche plani-volumetriche, tipologiche e funzionali dell'edificio originario, anche con eventuale delocalizzazione in aree diverse;
3) ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso anche in deroga allo strumento urbanistico generale, fatta salva l'individuazione da parte del Comune, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, delle destinazioni ritenute incompatibili per specifiche esigenze puntualmente motivate relative alla prevenzione della salute pubblica, alla sicurezza e alla tutela dal rischio idrogeologico;
4) deroghe al DM 1444/1968, nonché alle relative disposizioni regionali e comunali attuative, fatte salve le disposizioni in materia di distanze fra edifici del Codice civile;
5) riconoscimento della monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione di aree o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione;
6) non applicazione del contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lett. d-ter) del Dpr 380/2001 e all'articolo 14, comma 16 lettera f), del Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78 all'interno del perimetro del territorio urbanizzato comunale;
7) commisurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
8) riduzione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del Dpr 380/2001 in misura non inferiore al 35% rispetto alle tabelle parametriche regionali, con facoltà per i comuni di deliberare riduzioni maggiori fino alla completa esenzione dallo stesso, fatte salve le disposizioni regionali che prevedono una riduzione maggiore;
9) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente;
10) utilizzo del permesso di costruire convenzionato in luogo del piano attuativo all'interno del perimetro urbano.
b-bis) In base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione urbana.".
3.12
Al comma 3 sostituire l'alinea con il seguente:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purchè coerenti con i principi della stessa. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:».
3.13
Gallone, Gasparri, Papatheu, Caligiuri, Alfredo Messina
Al comma 3 sostituire l'alinea con il seguente:
"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:"
3.14
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:
"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge - adeguano la propria preesistente normativa ai principi della presente legge, per le parti non coerenti con la medesima. Restano ferme le disposizioni regionali preesistenti già vigenti che contengono misure agevolative ed incentivanti rispetto alla presente legge, purché coerenti con i principi della stessa. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio:"
3.15
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa
Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:
«Ferme restando le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento ai rispettivi meccanismi di adeguamento della legislazione provinciale, e quanto disciplinato nella preesistente normativa regionale adottata in materia se coerente con i principi della presente legge, le regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo di territorio:».
3.16
Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:
"Ferme restando le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento ai rispettivi meccanismi di adeguamento della legislazione provinciale, e quanto disciplinato nella preesistente normativa regionale adottata in materia se coerente con i principi della presente legge, le regioni nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo di territorio:";
3.17
Al comma 3, nell'alinea, sostituire le parole " e, se coerente" con le seguenti: "qualora coerente".
3.18
Al comma 3, nell'alinea dopo le parole: "con i principi" sono inserite le seguenti: "e le disposizioni".
3.20
Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) sulla base degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio e, in ordine ad essi, individuano le risorse di propria competenza da destinare al finanziamento di interventi di rigenerazione secondo criteri parametrici ovvero con bandi di partecipazione rivolti ai comuni. Tra le priorità rientrano progetti inerenti comuni o porzioni di essi in cui la densità volumetrica di edifici inutilizzati o sottoutilizzati è particolarmente rilevante rispetto a tale territorio"
3.21
Al comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «o porzioni di essi in cui la densità volumetrica di edifici inutilizzati o sottoutilizzati sia particolarmente rilevante rispetto al territorio».
3.22
Al comma 3, lettera b), sostituire l'alinea con il seguente:
«b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata per l'attuazione della presente legge, anche mediante l'approvazione di leggi regionali e provinciali che limitino l'esercizio della funzione pianificatoria ed edilizia in capo ai Comuni stessi, e tra essi:»
3.23
Al comma 3, lettera b) sostituire l'alinea con il seguente: "b) in base alla specificità del territorio e della legislazione regionale in materia di urbanistica, individuano incentivi e semplificazioni ulteriori a quelli stabiliti dalla presente legge per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata per l'attuazione della presente legge, anche mediante l'approvazione di leggi regionali e provinciali che limitino l'esercizio della funzione pianificatoria ed edilizia in capo ai Comuni stessi, e tra essi:".
Sono fatti salvi i punti da 1 a 5 previsti dal suddetto comma.
3.24
Al comma 3, lettera b) nell'alinea, dopo le parole: "in materia urbanistica", sono inserite le seguenti: "fatta salva la disciplina di tutela paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii.,"
3.25
Al comma 3, lettera b), nell'alinea dopo le parole: "in materia urbanistica", sono inserite le seguenti: "fatta salva la disciplina di tutela paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii.,"
3.26
Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni
Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) il riconoscimento di misure premiali ai progetti che siano in grado di dimostrare, tramite i processi di certificazione, il rispetto di prestazioni energetico-ambientali migliori rispetto a quelle preesistenti;».
3.27
Al comma 3, lettera b), numero 1) aggiungere in fine le seguenti parole:
"in deroga agli articoli 7, 8, 9 del DM 1444/68"
3.28
Al comma 3 lettera b) punto i) aggiungere, in fine,le seguenti parole: «nel rispetto di un piano economico e finanziario che generi un utile per l'investitore privato non superiore al 10 per cento»;
3.29
Quarto, Pavanelli, L'Abbate, Cioffi
Alcomma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: «o aree diverse» aggiungere le seguenti: "comprese quelle in cui si riscontra un elevato rischio idrogeologico,"
3.30
Al comma 3 lettera b), numero 2) dopo la parola: "ecosistemico" aggiungere le seguenti parole:
"in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico generale e attuativo;"
3.31
Al comma 3, lettera b), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole:
"mediante la verifica di standard prestazionale volti a garantire soleggiamento, ventilazione naturale e prestazioni energetiche passive degli edifici".
3.32
Al comma 3, lettera b), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole:
"in conformità all'articolo 3 lettera d) del Dpr n. 380 del 2001"
3.33
Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo la parola: "urbanistico" inserire le seguenti: "generale e attuativo" e, dopo la parola: "l'obbligo" sostituire le parole: "di richiesta dell'atto comunale" con le seguenti: "della variante urbanistica ai sensi della legge n. 1150 del 1942"
3.34
Al comma 3, lettera b), numero 4) dopo le parole: "di richiesta dell'atto" inserire le seguenti: "di assenso".
3.35
Al comma 3, lettera b), numero 5) aggiungere in fine le seguenti parole: "con le procedure dell'articolo 16 della legge n. 179 del 1992".
3.36
Al comma 3, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere in fine il seguente:
«5-bis) Il monitoraggio, la disciplina e gli incentivi in materia di riuso e rigenerazione di ambiti industriali, artigianali, commerciali, terziari dismessi per l'insediamento di attività logistiche e commerciali.»
3.37
Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana delle periferie e delle aree di maggiore disagio sociale anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP).».
3.38
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) possono favorire l'aggregazione della piccola proprietà immobiliare in consorzi unitari al fine di agevolare gli interventi privati di ristrutturazione urbanistica e l'attuazione di una strategia di rigenerazione urbana.»
3.39
Al comma 3, lettera d), dopo le parole: "di ristrutturazione urbanistica" inserire le seguenti: "e di autorecupero".
3.40
Al comma 3, lettera d), dopo le parole: "consorzi unitari" inserire le seguenti: "o in cooperative di abitanti".
3.41
Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: "la maggioranza assoluta" con le seguenti: "i due terzi".
3.42
Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: "la maggioranza assoluta" con le seguenti: "i due terzi".
3.43
Al comma 4, alinea, dopo la parola: "Comuni" aggiungere le seguenti: "ai fini del Programma di Rigenerazione Urbana di cui al successivo articolo 5".
3.45
Al comma 4), lettera a) dopo le parole «individuano sulla» aggiungere le seguenti «base delle cartografie geologiche più aggiornate, nonché sulla cartografia dei Piani per l'assetto idrogeologico (PAI) delle autorità distrettuali di bacino e tramite la»
3.46
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
1. Alla lettera a) sostituire le parole: "allo scopo di non ritardare l'avvio degli interventi, nei comuni di maggiore estensione urbanistica e territoriale, la perimetrazione può essere realizzata inizialmente con riferimento alle aree prioritarie e successivamente integrata e completata;" con le seguenti: "allo scopo di consentire l'immediato avvio degli interventi, nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, in luogo della perimetrazione i Comuni fanno riferimento temporaneamente alle analoghe indicazioni normative e cartografiche degli strumenti urbanistici vigenti, recanti la disciplina e la individuazione degli ambiti e degli immobili suscettibili di recupero e rigenerazione urbana;".
2. Alla lettera d) dopo le parole: "sulla base della perimetrazione" inserire le seguenti: "e delle analoghe indicazioni".
3.47
Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «dai cui si intendono escluse sia interventi di nuova edificazione»
3.49
Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: "che di rigenerazione urbana".
3.50
Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: "che di rigenerazione urbana".
3.51
Al comma 4, lettera e) sostituire le parole: «la riduzione» con le seguenti: «l'eventuale riduzione».
3.52
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Al comma 4, lettera e), sostituire le parole "la riduzione" con le seguenti: "l'eventuale riduzione".
3.53
Al comma 5, dopo le parole: "di rigenerazione urbana", inserire le seguenti: "anche nell'individuazione degli ambiti d'intervento,".
Art. 4
4.1
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «previa intesa con».
4.2
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: "sentita" con le seguenti: "previa intesa con".
4.3
Al comma 1, dopo le parole: «la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» inserire le seguenti: «e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative».
4.4
Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
« e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative»
4.5
Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: "di concerto con il Ministero della Cultura".
4.6
Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: "di concerto con il Ministero della Cultura".
4.7
Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: "e il Ministero della Cultura".
4.8
Al comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: "in linea con i principi della presente legge".
4.9
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa
Al comma 4, sopprimere le parole: "e dalle province autonome di Trento e di Bolzano";
4.10
Testor, Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni
Al comma 4, sopprimere le parole: "e dalle province autonome di Trento e di Bolzano".
Art. 5
5.1
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è definita attraverso gli strumenti urbanistici regionali e individua gli obiettivi generali che gli interventi intendono perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.";
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e privato»;
2) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli edifici pubblici esistenti, non utilizzati o abbandonati, da candidare ad investimenti pubblici e privati di rigenerazione urbana.»;
d) sopprimere il comma 5.
5.2
Gallone, Gasparri, Papatheu, Caligiuri, Alfredo Messina
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana è definita attraverso gli strumenti urbanistici regionali e individua gli obiettivi generali che gli interventi intendono perseguire in termini di messa in sicurezza, resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.";
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e privato»;
2) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli edifici pubblici esistenti, non utilizzati o abbandonati, da candidare ad investimenti pubblici e privati di rigenerazione urbana.»;
d) sopprimere il comma 5.
5.3
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. La programmazione comunale di rigenerazione urbana individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di incremento della resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, di riqualificazione dell'ambiente costruito e di riorganizzazione dell'assetto urbano mediante interventi di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, nonché attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il risanamento del costruito mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, al bilancio energetico e idrico, la valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli obiettivi generali di rigenerazione urbana in cui le componenti urbanistiche si intrecciano con quelle sociali e ambientali, sono riferite anche a processi di rigenerazione territoriale di scala vasta e/o intercomunale.»
5.4
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 2;
b) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «e privato»;
2) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) le aree urbanizzate, le infrastrutture e gli edifici pubblici esistenti, non utilizzati o abbandonati, da candidare ad investimenti pubblici e privati di rigenerazione urbana.".
5.5
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) con accordo di programma e con altri strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa vigente.»
5.6
Al comma 2, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: ", con le procedure dell'articolo 16 della legge n. 179 del 1992."
5.7
Apportare le seguenti modifiche:
1. Al comma 3, nell'alinea, dopo le parole: "dell'Agenzia delle entrate" inserire le seguenti: "e di quella degli strumenti urbanistici vigenti di cui all'articolo 3, lettera a)".
2. Sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Fino al momento dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione urbanistica ai sensi della presente legge sono attuati gli interventi di rigenerazione già in atto e già programmati sulla base di titoli di legittimazione stabiliti dalla normativa vigente, che mantengono la loro efficacia fino al loro completamento.".
5.8
Al comma 3, nell'alinea, sopprimere le seguenti parole:
«è formulata sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del Geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed».
5.9
Al comma 3, lettera b) dopo le parole: «delle aree verdi» inserire le seguenti: «, di rafforzamento delle reti ecologiche e della biodiversità,»
5.10
Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) gli interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, per assicurare la riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione dei processi di loro formazione, sia nella rete viaria e muraria storica con i relativi elementi costruttivi, sia nel patrimonio edilizio e negli altri elementi dello spazio costruito;»
5.11
Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
"e-bis) la parte degli interventi di rigenerazione urbana destinata ad assicurare l'offerta di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale anche al fine di garantire il soddisfacimento dello standard urbanistico di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto interministeriale 22 aprile 2008."
5.13
Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) gli interventi connessi alla corretta gestione delle acque meteoriche, al fine di garantire l'invarianza idraulica e la tutela delle aree dal rischio idrogeologico."
5.14
Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
"se coerente con i principi della presente legge di cui all'articolo 3 comma 3."
Art. 6
6.1
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualora non possa essere realizzata» con le seguenti: «su indicazione».
6.2
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "qualora non possa essere realizzata", con le seguenti: "su indicazione"
6.3
Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole:
«, attraverso un confronto tra soggetti pubblici e privati»
6.4
Pergreffi, Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni
Al comma 2, lettera a), dopo la parola: "ingegneristica" aggiungere le seguenti: «, architettoniche».
6.5
Al comma 2, lettera c), aggiungere le seguenti parole: "e dei positivi effetti sull'adattamento climatico".
6.6
Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) realizzazione di edifici almeno di classe B, o con incremento di almeno due classi energetiche; in caso di nuova costruzione o integrale demolizione e ricostruzione, l'edificio deve rientrare nella classe A di certificazione energetica»
6.7
L'Abbate, Pavanelli, Quarto, Cioffi
Al comma 4 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis). realizzazione e promozione delle comunità energetiche e di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019»;
6.8
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: "classe di consolidamento antisismico" con le seguenti: "classificazione sismica".
6.9
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: "classe di consolidamento antisismico" con le seguenti: "classificazione sismica".
6.10
Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) realizzazione di aree verdi e servizi ecosistemici, nonché di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano;»
6.11
Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: "ripermeabilizzazione" con le seguenti: "deimpermeabilizzazione".
6.12
Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: "ripermeabilizzazione" con le seguenti: "deimpermeabilizzazione".
6.14
Al comma 4, sostituire la lettera j), con la seguente:
"j) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali".
6.15
Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Al comma 4, dopo la lettera j), aggiungere la seguente:
«j-bis) Per i comuni con meno di 50.000 abitanti, la riqualificazione, il riutilizzo e il recupero del patrimonio edilizio pubblico ricadente in aree degradate o dismesse all'interno di un'area omogena dei centri storici di ameno 3 ettari di superficie complessiva.»
6.16
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. Il CIPU fissa con decreto, la procedura, le istruzioni tecniche e le modalità di calcolo per la verifica delle condizioni di cui al comma 4. Vista la natura stessa e il grado d'innovazione della disciplina, tali modalità di calcolo potranno essere aggiornate in ragione del monitoraggio annuale dei risultati".
6.17
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis.Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, ogni intervento edilizio relativo alla attivazione, realizzazione, ampliamento ristrutturazione, riconversione, costruzione di opere, che può determinare una variazione d'uso del suolo, riguardanti gli interventi privati di rigenerazione urbana, deve tener conto dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tale variazione».
6.18
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati in conformità e nel rispetto della normativa di settore e della pianificazione sovraordinata a quella comunale. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii., gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, nel rispetto dei Piani Paesaggistici Regionali, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del decrto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dall'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)".
6.19
Pergreffi, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di raggiungere elevati obiettivi di sicurezza antincendio degli edifici ad uso civile, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici di civile abitazione devono corrispondere alle indicazioni tecniche contenute nella Guida Tecnica «requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell'Interno, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7
7.1
Sostituire l'articolo 7 con il seguente:
Art. 7
(Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)
1. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2-bis, interventi privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:
a. interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;
b. interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del Dpr n. 380 del 2001. Gli interventi sono consentiti su iniziativa di privati che abbiano la disponibilità giuridica della maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento calcolata in base all'imponibile catastale.
2. Gli interventi diretti di rigenerazione sono realizzati da soggetti privati su singoli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, anche alle destinazioni d'uso, alle altezze massime e alle densità edilizie, con l'applicazione delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b), nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:
a) garantire lo standard di edificio ad energia quasi zero di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;
c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli immobili;
d) realizzare aree verdi o, ove non possibile, incrementare la piantumazione arborea;
e) realizzare gli spazi attrezzati per ambienti di lavoro comune;
f) realizzare impiantistica per l'automazione e l'accessibilità digitale per i servizi di teleassistenza;
g) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio.
3. Gli interventi diretti di rigenerazione sono consentiti nei limiti delle distanze tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito.
4. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche territoriali. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. Gli interventi privati di rigenerazione su ambiti territoriali sono presentati da promotori privati al Comune, che ne valuta la coerenza con gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge. Sono a carico dei promotori privati:
a. i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili;
b. le garanzie finanziarie per l'attuazione degli interventi;
c. i costi per lo svolgimento delle procedure partecipative cosi come definite dalla presente legge.
6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.
7. I privati possono cooperare coi Comuni nell'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica previsti dalla presente legge, anche con le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, inclusa la finanza di progetto, o con analoghe procedure stabilite dalle Regioni e Province autonome nel rispetto dei princìpi generali fissati dal Codice.
7.2
Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Sostituire l'articolo 7 con il seguente:
"Art. 7
(Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)
1. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico, interventi privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:
a. interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;
b. interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del Dpr n. 380 del 2001. Gli interventi sono consentiti su iniziativa di privati che abbiano la disponibilità giuridica della maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell'area dell'intervento calcolata in base all'imponibile catastale.
2. Gli interventi diretti di rigenerazione sono realizzati da soggetti privati su singoli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, anche alle destinazioni d'uso, alle altezze massime e alle densità edilizie, con l'applicazione delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b), nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:
a) garantire lo standard di edificio ad energia quasi zero di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
b) favorire gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici;
c) migliorare le prestazioni di isolamento acustico degli immobili;
d) realizzare aree verdi o, ove non possibile, incrementare la piantumazione arborea;
e) realizzare gli spazi attrezzati per ambienti di lavoro comune;
f) realizzare impiantistica per l'automazione e l'accessibilità digitale per i servizi di teleassistenza;
g) abbattere le barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio.
3. Gli interventi diretti di rigenerazione sono consentiti nei limiti delle distanze tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito.
4. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche territoriali. Sono esclusi dall'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. Gli interventi privati di rigenerazione su ambiti territoriali sono presentati da promotori privati al Comune, che ne valuta la coerenza con gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge. Sono a carico dei promotori privati:
a. i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili;
b. le garanzie finanziarie per l'attuazione degli interventi;
c. i costi per lo svolgimento delle procedure partecipative cosi come definite dalla presente legge.
6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.
7. I privati possono cooperare coi Comuni nell'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica previsti dalla presente legge, anche con le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, inclusa la finanza di progetto, o con analoghe procedure stabilite dalle Regioni e Province autonome nel rispetto dei princìpi generali fissati dal Codice.
7.3
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Articolo 7
(Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)
1. Fermi restando gli interventi di rigenerazione urbana identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5, sono consentiti interventi diretti di rigenerazione urbana su iniziativa di promotori privati che abbiano la disponibilità giuridica di almeno il 75 per cento delle proprietà interessate secondo i valori catastali, salvo espropriazione dei dissenzienti dopo l'approvazione pubblica degli interventi, nei modi previsti dalla legge per le opere di pubblica utilità.
2. Gli interventi di cui al comma 1 si distinguono in:
a) interventi diretti su singoli immobili;
b) interventi su ambiti urbani, riguardanti una pluralità di edifici e comportanti una ristrutturazione urbanistica eventualmente anche con incrementi di volumetria.
3. Gli interventi diretti su singoli immobili, rispondenti a finalità di rigenerazione urbana, sono considerati di pubblico interesse e sono autorizzati con permesso di costruire, anche in deroga alla pianificazione vigente, su parere favorevole del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis, del Testo unico dell'edilizia, fatte salve le autorizzazioni eventualmente necessarie a tutela dei beni culturali.
4. Gli interventi diretti su singoli immobili sono consentiti nei limiti delle distanze minime tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, previa verifica delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici circostanti utilizzando modelli di calcolo previsionali. Gli interventi di rigenerazione privati beneficiano inoltre degli eventuali incentivi stabiliti dalla legislazione regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c).
5. Gli interventi su ambiti urbani sono subordinati alla preventiva approvazione di un piano di recupero, o come altrimenti denominato nella legislazione regionale, rispondente a finalità di rigenerazione urbana. Ove il piano di recupero comporti deroga alla pianificazione generale vigente, senza alterarne i criteri informatori, il piano potrà essere approvato con la procedura prevista per i piani di recupero ma con deliberazione finale del consiglio comunale. Nel provvedimento di approvazione del piano il Comune definisce le modalità di monitoraggio e le garanzie di corretta e completa attuazione dell'intervento. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), resta salva la possibilità per le regioni di prevedere l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato in luogo del piano di recupero.
6. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, il promotore può chiedere che i piani di cui al comma 5, ove riguardino anche beni soggetti a vincoli culturali, siano sottoposti a controllo preventivo e autorizzazione da parte della competente Soprintendenza ai beni culturali, relativamente ai beni e alle aree vincolate. In tal caso l'autorizzazione potrà essere sostitutiva dei controlli previsti sulla progettazione edilizia, sempre che i piani siano sufficientemente definiti.
7. I privati possono cooperare coi Comuni nell'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica previsti dalla presente legge, anche con le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, inclusa la finanza di progetto, o con analoghe procedure stabilite dalle Regioni e Province autonome nel rispetto dei princìpi generali fissati dal Codice.».
7.4
Gallone, Gasparri, Papatheu, Caligiuri, Alfredo Messina
All'articolo 7 apportare le seguenti modifiche:
- sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2-bis, interventi privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:
a. interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;
b. interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del Dpr n. 380 del 2001."
- al comma 2, alinea, dopo le parole: "strumenti urbanistici," inserire le seguenti: "anche alle destinazioni d'uso, alle altezze massime e alle densità edilizie, con l'applicazione delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b),";
- al comma 2, alinea, sostituire le parole: "alle seguenti condizioni:" con le seguenti: "nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:";
- al comma 2, lettera d) dopo le parole: "aree verdi" inserire le seguenti: "o, ove non possibile, incremento della piantumazione arborea";
- al comma 3 sopprimere le parole: da "previa verifica" fino a "lettera c)".
- al comma 4 sostituire le parole da "esclusivamente" fino a "autorizzazione paesaggistica." con le seguenti: "nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche territoriali.";
- al comma 5, alinea, sostituire le parole "la programmazione comunale di rigenerazione urbana" con leseguenti "gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge";
- al comma 5 sopprimerela lettera a);
- sostituire il comma 6 con il seguente: "6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.";
- sopprimere il comma 7.
7.5
All'articolo, apportare le seguenti modifiche:
- sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2-bis, interventi privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:
a. interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;
b. interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del comune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del Dpr n. 380 del 2001."
- al comma 2, alinea, dopo le parole: "strumenti urbanistici," inserire le seguenti: "anche alle destinazioni d'uso, alle altezze massime e alle densità edilizie, con l'applicazione delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b),";
- al comma 2, alinea, sostituire le parole: "alle seguenti condizioni:" con le seguenti: "nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:";
- al comma 2, lettera d) dopo le parole: "aree verdi" inserire le seguenti: "o, ove non possibile, incremento della piantumazione arborea";
- al comma 3 sopprimere le parole da "previa verifica" fino a "lettera c)".
- al comma 4 sostituire le parole da "esclusivamente" fino a "autorizzazione paesaggistica." con le seguenti: "nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche territoriali.";
- al comma 5, alinea, sostituire le parole: "la programmazione comunale di rigenerazione urbana" con le seguenti "gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge";
- al comma 5 sopprimere la lettera a);
- sostituire il comma 6 con il seguente: "6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.";
- sopprimere il comma 7.
7.6
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comunque in assenza di esse, sono consentiti in quanto di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2-bis, interventi privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:
a) interventi diretti su singoli immobili previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al DPR n. 380 del 2001;
b) interventi su ambiti urbani, previa individuazione da parte del c
omune o su proposta di proponente privato, soggetti a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28-bis del Dpr n. 380 del 2001.»;
b) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire l'alinea con il seguente: «Gli interventi diretti di rigenerazione sono realizzati da soggetti privati su singoli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, alle destinazioni d'uso, alle altezze massime e alle densità edilizie, con l'applicazione delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, comma 3, lettera b), nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:»;
2) alla lettera d), dopo le parole: «aree verdi» inserire le seguenti: «o, ove non possibile, incremento della piantumazione arborea»;
c) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «, previa verifica delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici circostanti utilizzando modelli di calcolo previsionali. Gli interventi di rigenerazione privati beneficiano inoltre degli eventuali incentivi stabiliti dalla legislazione regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c)»;
d) al comma 4 sostituire le parole da: «esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale» fino a: «non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica» con le seguenti: «nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati o di permessi di costruire convenzionati, fatte salve le diverse normative regionali e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica che consentono gli interventi con titolo edilizio abilitativo diretto e, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo atto di assenso degli enti preposti alla tutela ove necessario. Ferme restando le indicazioni risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 ai fini della individuazione dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico, i Comuni possono ridurre la relativa perimetrazione in base alle loro dimensioni e caratteristiche territoriali»;
e) al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, sostituire le parole: «la programmazione comunale di rigenerazione urbana» con le seguenti: «gli obiettivi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge»;
2) sopprimere la lettera a);
f) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. I progetti di rigenerazione urbana, ove il Comune non abbia preventivamente individuato gli ambiti territoriali e gli interventi ammissibili, sono determinati tramite accordo fra Comune e privato che definisce gli interventi da attuare, la disciplina di dettaglio degli stessi, le misure incentivanti, compresi gli incrementi volumetrici o di superficie necessari per consentire l'equilibrio del piano economico e finanziario del progetto, nonché le dotazioni territoriali e le relative modalità di adempimento. I progetti di rigenerazione presentati da privati sono approvati ai sensi del comma 1, lettera b) in base alla valutazione del loro interesse pubblico. Gli interventi possono essere attuati anche mediante sub-ambiti funzionali e per fasi e tempi distinti.»;
g) sopprimere il comma 7.
7.7
Sostituire il comma 1, con il seguente:
"1. Fermo restando gli interventi di rigenerazione identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5 e fatta comunque salva la possibilità di attuare le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono consentiti interventi diretti privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:
a. interventi diretti su singoli immobili;
b. interventi su ambiti urbani su proposta di proponente privato soggetta ad autorizzazione comunale."
7.8
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Fermo restando gli interventi di rigenerazione identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5 e fatta comunque salva la possibilità di attuare le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono consentiti interventi diretti privati di rigenerazione, secondo le seguenti tipologie:
a. interventi diretti su singoli immobili;
b. interventi su ambiti urbani su proposta di proponente privato soggetta ad autorizzazione comunale."
7.9
Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: "privati di rigenerazione", inserire le seguenti: "coerenti con la programmazione comunale e valutando gli impatti della trasformazione urbanistica sul tessuto socio-economico circostante,"
7.10
Al comma 1, la lettera a), aggiungere le seguenti parole: " con esclusione di quelli realizzati senza titolo autorizzativo o privi di legittimazione".
7.11
Al comma 1, inserire la seguente lettera:
" a0) soddisfare le esigenze insediative prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, il costruito sul costruito e il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici".
7.12
Al comma 1, inserire la seguente lettera:
" a0) soddisfare le esigenze insediative prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, il costruito sul costruito e il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici".
7.13
Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: "con esclusione di quelli realizzati senza titolo autorizzativo o privi di legittimazione".
.
7.14
Arrigoni, Pazzaglini, Briziarelli
All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera b)
b) sopprimere il comma 6.
7.15
Al comma 2, nell'alinea, sostituire le parole: "in deroga" con le seguenti: "in variante".
7.16
Al comma 2, nell'alinea, sostituire le parole: "in deroga" con le seguenti: "in variante".
7.17
Bergesio, Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni
Al comma 2, nell'alinea, sostituire le parole: "alle seguenti condizioni" con le seguenti: "purché perseguano almeno una delle seguenti finalità".
7.18
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "consolidamento antisismico" con le seguenti: "adeguamento sismico".
7.19
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "consolidamento antisismico" con le seguenti: "adeguamento sismico".
7.21
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g- bis) incremento della cubatura non superiore al 10 per cento»
7.22
Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:
«g-bis) rispetto degli standard urbanistici, di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, a livello di ambito di rigenerazione.»
7.23
Al comma 3, dopo le parole: "interventi diretti di rigenerazione" inserire le seguenti: "che non ricadano nei centri storici e in aree sottoposte a vincolo paesaggistico".
7.24
Al comma 3, dopo le parole: "interventi diretti di rigenerazione" inserire le seguenti: "che non ricadano nei centri storici e in aree sottoposte a vincolo paesaggistico".
7.25
Al comma 3, sostituire le parole: «incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti» con la seguente: «interventi» e le parole: «ampliamenti fuori» con la seguente: «diversa»
7.26
Montevecchi, Moronese, De Lucia, Vanin
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "edificio demolito" inserire le seguenti: "nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,";
b) al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Resta fermo che nei centri storici e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico vige il divieto di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli edifici e dei luoghi aperti, di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi, con divieto altresì di nuova edificazione degli spazi rimasti liberi e di riconoscimento di incrementi di volumetria".
7.27
Al comma 3, dopo le parole «dell'edificio demolito», inserire le seguenti: «, nel limite massimo del 10 per cento,»
7.28
Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni
Al comma 3 sopprimere le parole: «previa verifica delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici circostanti utilizzando modelli di calcolo previsionali».
7.29
Sostituire il comma 4, con il seguente:
"4. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi privati di rigenerazione urbana in deroga agli strumenti urbanistici comunali sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale e, nelle more della sua adozione, mediante l'approvazione di piani attuativi comunque denominati".
7.30
Sostituire il comma 4 con il seguente:
"4. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, gli interventi privati di rigenerazione urbana in deroga agli strumenti urbanistici comunali sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale e, nelle more della sua adozione, mediante l'approvazione di piani attuativi comunque denominati".
7.33
Apportare le seguenti modifiche:
1. Al comma 4, sostituire le parole "sono consentiti esclusivamente nell'ambito della programmazione comunale e, nelle more della sua adozione, di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati precedentemente approvati." con le seguenti: "sono consentiti nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 5, nonché di piani di recupero e riqualificazione e di permessi di costruire convenzionati, ovvero mediante titoli edilizi ammissibili in via diretta ove previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.".
2. Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: "I progetti di rigenerazione e riqualificazione ad attuazione indiretta presentati da privati sono approvati in base alla valutazione del loro interesse pubblico e dell'equilibrio del piano economico finanziario dell'intervento.".
7.34
Al comma 4, sopprimere le parole: "e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica".
7.35
Al comma 4, dopo le parole "e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione" inserire le seguenti: "se attuati nell'ambito di tale intesa,"
7.36
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale nei centri storici ed arrestate i gravi fenomeni di spopolamento, gli interventi di rigenerazione urbana devono prevedere una quota non inferiore al 25 per cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato."
7.38
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
"7-bis. I comuni, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo".
7.39
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
"7-bis. I comuni, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo".
7.40
Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
«7-bis. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380, ogni intervento edilizio relativo alla attivazione, realizzazione, ampliamento ristrutturazione, riconversione, costruzione di opere, che può determinare una variazione d'uso del suolo, riguardanti gli interventi privati di rigenerazione urbana, deve tener conto dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tale variazione».
7.41
Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:
«7-bis. Negli interventi di riqualificazione energetica di edifici costruiti dopo il 1950, allo scopo di favorire gli interventi di retrofit energetico e di consolidamento antisismico degli edifici è consentita, la modifica delle facciate e delle coperture, e di disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
Art. 8
8.1
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa
Al comma 1, sopprimere le parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano,".
8.2
Testor, Arrigoni, Pazzaglini, Briziarelli
Al comma 1 sopprimere le parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano,"
8.3
Al comma 1, dopo le parole «dei cittadini», inserire le seguenti: «, singoli e associati,».
Art. 9
9.2
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Al comma 1 sopprimere le parole: «che non comportano nuovo consumo di suolo».
9.3
Al comma 1, dopo le parole: «valenza storico-testimoniale», inserire le seguenti: «, al miglioramento della mobilità sostenibile, alla loro accessibilità».
Art. 10
10.1
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) apportare le seguenti modificazioni:
1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'efficientamento energetico e per il miglioramento e adeguamento sismico degli edifici esistenti, pubblici e privati che utilizzano come terremoto di progetto un terremoto che ha probabilità del due per cento di verificarsi in cinquanta anni ovvero che ha un tempo di ritorno di duemilaquattrocento settantacinque anni;»
2) alla lettera a) dopo le parole: «spese per la redazione» aggiungere le seguenti: «di relazioni geologiche sullo stato dei luoghi e»;
b) alla lettera g) dopo la parola: «incongrua» aggiungere le seguenti: «e per le operazioni di bonifica»;
c) dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:
«h-bis) spese per la realizzazione di uffici geologici territoriali per lo studio, il monitoraggio e la pianificazione territoriale;»
h-ter) spese per la realizzazione di opere di difesa e di messa in sicurezza del costruito ubicato in aree ad elevata pericolosità geologica e, laddove il rischio rimane comunque elevato, di attività di delocalizzazione del costruito;
h-quater) spese per il completamento della carta geologica e geotematica d'Italia alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, Progetto CARG a cura del Servizio Geologico d'Italia dell'Ispra, comprendente anche i dati meteo-climatici statistici dell'area cartografata, al finanziamento per il completamento e aggiornamento della banca dati, nazionale e regionale, dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia, Progetto IFFI, disponibile nella piattaforma IdroGeo dell'ISPRA;
h- quinquies) spese per la realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali per la pianificazione ordinaria e di emergenza e per la gestione del rischio catastrofi;
h-sexies) spese per il finanziamento di tecniche di rinaturalizzazione dell'ambiente, per la salvaguardia della biodiversità dell'ecosistema, la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, per la mitigazione del rischio idrogeologico;
h- septies) spese per la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici
al ripristino ed al potenziamento integrale della rete idrica nazionale, oltre che al finanziamento della realizzazione di impianti di depurazione efficienti e delle buone pratiche che utilizzano i reflui urbani affinati per fini irrigui e disincentivano lo spargimento dei fanghi sui suoli;
h-octies) spese per la realizzazione di buone pratiche in campo agricolo e forestale che tutelino la plurifunzionalità dei paesaggi, delle componenti, dei sistemi naturali fragili o delicati nonché per le attività di coltivazione di cui all'articolo 2135 c.c., esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, su superfici urbane o agricole, praticate in costruzioni comunque utilizzate, il reddito è determinato applicando le tariffe di estimo di reddito dominicale e agrario del seminativo di classe prima in vigore nella Provincia di appartenenza o, in mancanza, in quelle confinanti. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 56-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
10.2
Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione di aree verdi, in particolare per la sostituzione degli alberi abbattuti, sulla base di quanto consentito dalla normativa vigente, con altrettanti esemplari posti all'interno della medesima area di pertinenza delle piante eliminate ovvero, ove l'intervento non sia possibile sulla base delle risultanze progettuali, all'interno del lotto d'intervento oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, per misure di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici.
10.3
Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) spese per i processi di certificazione dell'edilizia sostenibile e degli oneri di rendicontazione energetico-ambientale in fase di progettazione e in fase di realizzazione delle opere; ».
10.4
Al comma 2, aggiungere in fine, la seguente:
«h-bis) spese per piani di marketing urbano e/o territoriale.»
10.5
Al comma 3, sostituire le parole: «tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e tra i comuni capoluogo» con le seguenti: «tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni».
10.6
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,";
b) al comma 4, sopprimere le parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano,".
10.7
Testor, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,";
b) al comma 4, sopprimere le parole: "le province autonome di Trento e di Bolzano,".
10.8
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Al comma 3 al primo periodo, dopo le parole: "e tra i comuni capoluogo", inserire le seguenti: "ed i comuni con popolazione pari o superiore a 60.000 abitanti, in forma singola o associata, e le Città Metropolitane".
10.9
Al comma 3, dopo le parole: «e tra i comuni capoluogo» inserire le seguenti: «ed i comuni con popolazione pari o superiore a 60.000 abitanti, in forma singola o associata, e le Città Metropolitane».
10.0.1
Corti, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis
(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)
1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.
2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.
3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo articolo 1, commi 738-783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.
4. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»
10.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Fondo per la digitalizzazione dei soggetti istituzionali della rigenerazione urbana)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura delle spese per interventi finalizzati alla piena digitalizzazione e informatizzazione delle procedure e alla riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei privati ad opera delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei comuni. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3 milioni per gli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 11
11.1
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa
Al comma 1, sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,".
11.2
Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Al comma 1 sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano,".
11.3
Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:
«Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale:».
11.4
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini
Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: "Per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana l'amministrazione comunale può disporre, anche fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana, il non assoggettamento totale o parziale:"
11.5
Pazzaglini, Briziarelli, Arrigoni
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Alle persone fisiche cedenti unità immobiliari che necessitano di interventi di ristrutturazione è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, pari al 75 per cento del prezzo di acquisto e fino ad un massimo di 96.000 euro, per l'acquisto da imprese costruttrici, in permuta, di una nuova unità immobiliare. La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto sia di classe energetica A o B e chel'impresa costruttrice esegua, sull'immobile, ricevuto in permuta, interventi di ristrutturazione.»
11.6
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 5, aggiungere il seguente periodo: "Le detrazioni sugli interventi di cui al precedente periodo si applicano, in ogni caso, per l'intera durata degli interventi di rigenerazione urbana svolti su singoli edifici o complessi di edifici, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, sulla base della legislazione vigente a inizio lavori."
b) dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Con riferimento alle spese per interventi di cui al comma 4, relativi agli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari italiani o di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
c) al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: "nove periodi" con le seguenti "cinque periodi".
11.7
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Le detrazioni sugli interventi di cui al precedente periodo si applicano, in ogni caso, per l'intera durata degli interventi di rigenerazione urbana svolti su singoli edifici o complessi di edifici, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, sulla base della legislazione vigente a inizio lavori.»;
b) dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Con riferimento alle spese per interventi di cui al comma 4, relativi agli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari italiani o di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.»;
c) al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «nove periodi» con le seguenti: «cinque periodi».
11.8
Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, Convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 17 luglio 2020, n. 77, è soppresso.
11.12
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre venti anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.»
11.13
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni. L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.»
11.14
Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il limite temporale di cui al precedente periodo è elevato di ulteriori cinque anni per le unità immobiliari a uso abitativo possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.».
Art. 12
12.1
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "in sostituzione del permesso di costruire si applica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 380 del 2001".
12.2
Pavanelli, L'Abbate, Quarto, Cioffi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis) All'articolo 7 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
"b- bis) immobili in stato di abbandono da almeno 10 anni caratterizzati da un evidente stato di degrado, fatto salvo quanto già previsto dalla legislazione in materia di rigenerazione urbana"».
12.6
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:
«fatto salvo il caso in cui il soggetto attuatore degli interventi di rigenerazione non abbia assunto a proprio carico, per importo corrispondente, l'onere realizzativo di infrastrutture per la mobilità collettiva e leggera, ovvero di opere al relativo servizio, non oggetto di previsto scomputo dagli oneri di urbanizzazione».
12.7
Candura, Fregolent, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "sottoposti a tutela ai sensi" inserite le seguenti:"della Parte seconda".»
12.8
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
"3-bis. Nelle more di attuazione del successivo articolo 13 ((Delega al Governo per la redazione di un Testo unico in materia di edilizia) al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva la diversa normativa regionale tesa alla rigenerazione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, nei centri storici «centri storici e agglomerati urbani di valore storico» (i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, o in zone a questi assimilabili individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata di competenza comunale e, per i fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere degli enti preposti alla tutela.";
b) all'articolo 3, comma 1, lettera d), il sesto periodo e sostituito dal seguente: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del presente testo unico soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.";
Art. 13
13.2
Al comma 1, alinea, dopo la parola: "costruzioni" inserire le seguenti: "e dell'allineamento alla legge n. 1150 del 1942, al Dpr n. 380 del2001 al decreto legislativo n. 42 del 2004,".
13.3
Al comma 1, lettera d), aggiungere le seguenti parole: "superando il principio della dotazione minima, con la verifica dei livelli prestazionali qualitativi;"
13.4
Al comma 2, prima della lettera a) inserire la seguente:
"0a) revisione e aggiornamento delle categorie del governo del territorio e dell'intervento edilizio, finalizzata alla ridefinizione del vecchio modello di pianificazione, di matrice novecentesca, fondato sul principio di crescita lineare e sulle previsioni di ampliamento indefinito, alla luce del concetto di economia circolare, basato su interventi di rigenerazione dell'esistente tramite il riuso, il recupero e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente, inutilizzato e di scadente valore urbano, architettonico, sociale e funzionale, anche alla luce della esigenze di:
1. azzerare il consumo di suolo e recuperare i servizi ecosistemici, funzionali alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla resilienza agli eventi climatici avversi;
2. rigenerare il tessuto ambientale, urbano e sociale degli insediamenti urbani;
3. ridare valore e funzione al ruolo sociale e pubblico della pianificazione e della partecipazione dei cittadini, in una visione ecosistemica del processo;"
13.5
Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:
"0a) significativa riduzione e certezza dei tempi relativi all'azzeramento del consumo di suolo, inscrivendo gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'interno dell' obbligo di pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici in ambito di città metropolitana: a tal fine nella scelta di localizzazione delle opere, va sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi;"
13.6
Al comma 1, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: "con riferimento ai criteri ambientali minimi (CAM), quali requisiti ambientali;"
13.7
Al comma 1, alla lettera a) aggiungere le seguenti parole: "con riferimento ai criteri ambientali minimi (CAM), quali requisiti ambientali;"
13.8
Al comma 2, alla lettera a), aggiungere le seguenti parole: "anche mediante la costituzione di sportelli unici digitali per l'edilizia;"
13.9
Montevecchi, Moronese, De Lucia, Vanin
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) garanzia di adeguati livelli di tutela del patrimonio storico e artistico al fine di conservare le peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche del territorio;
13.10
Al comma 2, lettera d), aggiungere le seguenti parole: "tenendo conto che l'aumento dei carichi urbanistici determina in ogni caso l'onerosità degli interventi;"
.
13.11
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) riordino, semplificazione e armonizzazione di tutti gli incentivi fiscali e i contributi previsti dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico;»
13.12
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
"e) obbligatorietà degli interventi di demolizione delle opere abusive come prima e più efficace azione di contrasto all'abusivismo edilizio, con la proporzionalità degli interventi sanzionatori in rapporto alla violazione della disciplina urbanistica ed edilizia;"
13.13
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
"e) obbligatorietà degli interventi di demolizione delle opere abusive come prima e più efficace azione di contrasto all'abusivismo edilizio, con la proporzionalità degli interventi sanzionatori in rapporto alla violazione della disciplina urbanistica ed edilizia;"
13.14
Al comma 2, lettera f), aggiungere le seguenti parole: "fermo restando la coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale;"
13.15
Al comma 2, sostituire la lettera j) con la seguente:
«j) perseguimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030 (SDGs), adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 e finalizzati allo sradicamento della povertà, alla lotta alle diseguaglianze e al combattimento al cambiamento climatico;»
13.16
Al comma 2, lettera j), aggiungere le seguenti parole: "e dell'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050;"
13.17
Al comma 4, sopprimere le parole: "Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri".
13.18
Al comma 4, dopo le parole: "Consiglio di Stato e", inserire la seguente: "obbligatorio".
Art. 14
14.0.1
Testor, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»
14.0.2
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa
Dopo l'articolo, aggiungere, il seguente:
«Art. 14-bis
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione."