Legislatura 18ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 230 del 23/03/2021
Azioni disponibili
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 83, 212, 1203, 1532, 1627, 1632, 938
NT
Il relatore
Modifiche agli articoli 9, 41 e 117 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente
Art. 1.
1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni; protegge la biodiversità e gli animali.».
Art. 2.
1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».
Art. 3.
1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera s) è sostituita dalla seguente: «s) tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e degli animali; tutela dei beni culturali».