Legislatura 18 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-06173


Risposta all'interrogazione n. 4-06173
Fascicolo n.137

Risposta. - Si risponde all'interrogazione riguardante lo svolgimento del "concorso Sud" e di altri concorsi analoghi recentemente conclusi, nonché concernente le iniziative che il Governo intende adottare per far fronte alla carenza di capacità amministrativa degli enti locali, con particolare attenzione a quelli del Mezzogiorno. Nel quesito, si prende in esame il "concorso Sud" e se ne critica l'andamento, prendendo le mosse da un articolo comparso su "il Fatto Quotidiano" del 22 ottobre 2021. La ricostruzione delineata dal giornale, così come le riflessioni sviluppate sul punto, vanno riviste alla luce di quanto segue.

Com'è noto, la procedura comparativa prevista per il "concorso Sud" è stata bandita con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile 2021, IV serie speciale concorsi ed esami. La lex specialis prevedeva che il concorso si articolasse in una valutazione per titoli (professionali e di studio) e in una "fase selettiva scritta, (...) riservata a un numero massimo di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per singolo profilo oltre eventuali ex aequo" (art. 3 del bando). A seguito dell'ammissione delle domande è stata avviata la valutazione dei titoli, conclusa con la selezione di 8.500 candidati giudicati idonei e conseguentemente ammessi alla prova scritta. Successivamente, tra il 9 e l'11 giugno, costoro hanno sostenuto l'esame scritto.

A questo punto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato un provvedimento di rettifica della lex specialis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 dell'11 giugno 2021, motivato sulla base di diversi ordini di ragioni. In primo luogo, i dati registrati sull'affluenza a livello nazionale alle prove di esame svolte sino ad allora evidenziavano una partecipazione dei candidati convocati inferiore al 65 per cento, che in alcune regioni (Lazio e Puglia) era stata addirittura inferiore al 50 per cento. Di conseguenza, si era resa ineludibile la necessità di assicurare che il numero dei candidati in posizione utile nella graduatoria finale di merito fosse tale da consentire, nella misura massima possibile, la copertura dei posti banditi. In secondo luogo, si era reso opportuno incrementare il numero dei candidati in posizione utile nella graduatoria finale di merito al fine di soddisfare il fabbisogno di personale necessario all'attuazione dei progetti di competenza delle amministrazioni titolari di interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza, anche alla luce del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, al tempo recentemente promulgato.

Per tali ragioni, il Dipartimento della funzione pubblica ha ritenuto opportuno agire in autotutela per rettificare la lex specialis, al fine di riammettere alla fase selettiva scritta anche quei candidati che, pur essendo in possesso dei requisiti di accesso al concorso, non avevano conseguito un punteggio abbastanza elevato nell'iniziale valutazione per titoli. Invero, non si trattava di candidati privi dei requisiti, né di candidati sprovvisti di titoli di studio e professionali ulteriori; semplicemente, erano candidati che, in ottica comparativa, erano risultati peggiori rispetto agli altri inizialmente selezionati, pur disponendo di una comprovata esperienza valorizzabile a fini lavorativi.

Ebbene, il provvedimento di rettifica del bando è stato motivato soltanto in base a tali elementi e non ha giocato alcun ruolo l'andamento della fase scritta del concorso. Di conseguenza, la decisione di agire in autotutela per le preminenti ragioni di interesse pubblico appena illustrate è stata frutto di un attento bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, pubblici, privati o collettivi che fossero. A riprova di ciò, anche il giudice amministrativo, chiamato ad esprimersi sulla vicenda, ha suffragato le scelte dell'amministrazione.

Il TAR, Lazio, nella sede di Roma, con l'ordinanza 13 luglio 2021, n. 3833, ha infatti stabilito che "il provvedimento di rettifica (...), nell'ammettere alla prova scritta tutti i candidati valutati ai sensi dell'art. 3, comma 1 , lett. a), del bando, non incide sui requisiti di ammissione, che restano inalterati, né muta gli elementi e i valori della selezione (titoli e prova scritta), così come originariamente previsti dal bando, il che esclude la prospettata lesione della 'par condicio' dei concorrenti". Su tali basi il giudice ha rigettato la domanda cautelare proposta da alcuni candidati e, di conseguenza, il "concorso Sud" ha potuto concludersi in modo proficuo,

Si segnala peraltro che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami, n. 82 del 15 ottobre 2021 il bando di concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unità di personale non dirigenziale di area III-F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il 1° febbraio 2022 è stato pubblicato l'avviso per l'individuazione dei componenti delle commissioni esaminatrici, che sono in corso di nomina; è stato dato mandato a Formez PA di organizzare la prova scritta nel mese di marzo 2022. I candidati del precedente concorso che non siano riusciti a posizionarsi utilmente in graduatoria potranno eventualmente avere nuove chance di buona riuscita nella nuova procedura appena bandita. In questo modo, le legittime aspirazioni dei cittadini interessati a lavorare nelle pubbliche amministrazioni per il rilancio del Paese potranno essere adeguatamente soddisfatte.

Chiarito quindi che nell'iter procedurale non vi sono state irregolarità di alcun tipo, occorre passare ad esaminare le restanti criticità sollevate. I quesiti vertono, da un lato, sulla nuova disciplina dei concorsi contenuta nei più recenti atti legislativi e, dall'altro lato, sulle iniziative che il Governo intende adottare per "espletare non solo in maniera rapida i concorsi, ma anche selezionando persone con titoli di studio, specializzazioni e soprattutto competenze specifiche nel settore delle politiche di coesione, adeguate ai posti che andranno a ricoprire e offrendo loro la giusta retribuzione". Si chiede essenzialmente di chiarire se le nuove modalità di svolgimento dei concorsi possano comportare una qualche forma di disparità di trattamento fra i neolaureati e chi invece ha conseguito il titolo accademico da più tempo. Sul punto, la norma di riferimento è contenuta all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Per quanto concerne la disposizione, durante l'iter di conversione parlamentare sono state evidenziate alcune possibili criticità nel meccanismo di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, così come originariamente congegnato. Si trattava di criticità che investivano non tanto il dettato normativo, quanto più la sua possibile interpretazione ed applicazione nel caso concreto, Il professor Luciani, noto costituzionalista, audito nella seduta della 1a Commissione permanente al Senato n. 239 del 20 aprile 2021, aveva evidenziato come "i dubbi di costituzionalità che sono stati affacciati non sussistano in via generale", specificando però che essi "possono prospettarsi in ordine alla concreta attuazione della condivisibile scelta di mutare regime, dubbi che tuttavia sarebbero agevolmente risolvibili utilizzando il potere di emendamento in questa sede di conversione". Proprio per scongiurare tali dubbi, che, come detto, erano remoti e investivano piuttosto la sfera di discrezionalità delle pubbliche amministrazioni, il Parlamento, in pieno accordo con il Governo, ha emendato la disposizione.

Da un lato, l'attuale art. 10, comma 1, lett. c), specifica che i titoli legalmente riconosciuti rilevanti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali devono essere "strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite". Il caveat legislativo ha semplicemente dato voce ad un principio già immanente nell'ordinamento ed ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo cui per l'accesso dall'esterno ad una determinata qualifica nel pubblico impiego non possono essere richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Ciò non esclude, tuttavia, che nell'ambito di una procedura comparativa venga accordata preferenza a coloro che possiedono requisiti professionali e di studio più elevati, attraverso una loro valutazione che sia assolutamente trasparente ed imparziale. Dall'altro lato, al comma 1 è stata aggiunta la lettera c-bis), la quale dispone ora che "conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale". È importante sottolineare che, con quest'ultima modifica, ci si è limitati semplicemente a ribadire una regola già sancita all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Si tratta di una norma volta ad evitare una surrettizia e irragionevole restrizione della partecipazione pubblica ai concorsi.

Non si può quindi aderire alla ricostruzione effettuata, secondo cui la valorizzazione dei titoli di studio all'interno dei concorsi, così come congegnata nei più recenti atti normativi, comporti una restrizione per la partecipazione dei più giovani ai concorsi. Per altro verso, non si può nemmeno sottacere la circostanza che, in vista dell'implementazione del PNRR e dell'attuazione delle politiche di coesione, è preferibile fare ricorso a personale già dotato di comprovata esperienza e di alta professionalità.

Ciò offre l'appiglio per fornire una risposta alla restante parte dei quesiti, incentrati sulle iniziative che il Governo ha adottato o intende adottare per "espletare non solo in maniera rapida i concorsi, ma anche selezionando persone con titoli di studio, specializzazioni e soprattutto competenze specifiche nel settore delle politiche di coesione, adeguate ai posti che andranno a ricoprire e offrendo loro la giusta retribuzione". Com'è noto, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto un intervento per innovare e velocizzare le procedure di reclutamento del personale pubblico, al fine di dotare le pubbliche amministrazioni di risorse umane di alto profilo per permettere un'efficace implementazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Segnatamente, le novità introdotte vanno nella principale direzione di innalzare il livello del personale selezionato, per fornire alle pubbliche amministrazioni un'adeguata capacità amministrativa durante l'implementazione del PNRR.

Nello specifico, l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 80 ha previsto la creazione di uno o più elenchi adibiti alla selezione informatizzata del personale, ove far confluire, da un lato, professionisti di comprovata esperienza secondo criteri individuati anche grazie alle associazioni di appartenenza e, dall'altro lato, candidati muniti di "alta specializzazione", ossia in possesso di titoli di studio apicali quali dottorati di ricerca e master di secondo livello, ovvero dotati di "esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea" (comma 10). Tale modalità di selezione, inoltre, è pensata per essere particolarmente snella, giacché la valutazione dei curricula e l'accertamento delle competenze dei candidati avviene a monte, sotto il controllo e la direzione del Dipartimento della funzione pubblica. Una volta selezionati i professionisti ed i candidati ad alta specializzazione da inserire nei rispettivi elenchi, alle singole pubbliche amministrazioni non restano che pochi passaggi procedimentali da svolgere.

Nello specifico, per il conferimento di incarichi a professionisti esterni è necessario, in base all'art. 1, comma 8, che le pubbliche amministrazioni invitino "almeno quattro professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere, tra quelli iscritti nel relativo elenco" e li sottopongano ad un "colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione". Per tale via, dunque, vengono previste garanzie di imparzialità anche maggiori rispetto a quelle contemplate dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165 (testo unico del pubblico impiego) per gli incarichi di collaborazione normalmente conferiti dalle pubbliche amministrazioni. Allo stesso modo, per l'iscrizione agli elenchi del personale "ad alta specializzazione", verranno espletate delle procedure idoneative in linea con l'art. 10 del citato decreto-legge IO n. 44 del 2021, con la previsione della sola prova scritta. Il superamento di tali procedure conferisce "il diritto all'inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni attingono ai fini della stipula dei contratti".

Come si può vedere, dunque, le recenti novità normative intendono rispettare pienamente il principio del concorso sancito dagli artt. 51 e 97 della Costituzione, considerato l'unico strumento per garantire la parità di condizioni e la valorizzazione del merito nell'accesso ai pubblici impieghi.

Infine, sempre per rispondere ai quesiti, si segnala che si è conclusa la selezione di mille esperti per la semplificazione delle procedure amministrative, da affiancare alle amministrazioni locali nell'implementazione dei progetti del PNRR. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, sono pervenute 61.666 candidature, in grado di assicurare, su tutto il territorio nazionale, la più ampia copertura dei profili ricercati. A fronte delle 61.666 candidature presentate sul portale "inPA", il 10 dicembre 2021 il Dipartimento della funzione pubblica ha reso disponibili alle Regioni e Province autonome l'elenco dei candidati pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste, completato da ulteriori candidati al fine di assicurare il rispetto della parità di genere, nonché gli elenchi contenenti tutte le candidature e i relativi curricula vitae, raccolti per singolo avviso, che le Regioni e le Province autonome hanno potuto scaricare da un'area riservata del portale.

La seconda fase della selezione, realizzata dalle Regioni e Province autonome, ha previsto lo svolgimento di colloqui selettivi funzionali ad accertare le competenze e le esperienze specifiche maturate dai candidati e alla formazione delle rose di idonei per il successivo conferimento degli incarichi professionali. Ad esito dello svolgimento dei colloqui di selezione, le Regioni e Province autonome hanno conferito 1.000 contratti di collaborazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021, permettendo di raggiungere l'obiettivo fissato dal PNRR (target M1C1-54, relativo al reclutamento di 1.000 esperti per la semplificazione al 31 dicembre 2021). In due tabelle a disposizione dell'interrogante si riportano il numero di professionisti ed esperti reclutato complessivamente da ciascuna Regione e Provincia autonoma nell'ambito del sub-investimento 2.2.1 e il dettaglio degli incarichi conferiti per ciascuna tipologia di profilo professionale.

Tutto ciò premesso, il Ministro crede che non siano condivisibili le critiche mosse dall'interrogante all'azione di Governo, un'azione che finora si è dimostrata attenta ai principi costituzionali di buon andamento e parità di opportunità nell'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Si è cercato, in altri termini, di creare strumenti nuovi ed efficaci nella scelta del personale da mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Il Ministro è quindi convinto che l'azione di Governo sia orientata nella giusta direzione.

Il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

(7 marzo 2022)