Legislatura 18 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-05713
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Risposta all'interrogazione n. 4-05713
Fascicolo n.124
Risposta. - Occorre innanzitutto mettere in risalto che, così come illustrato dalla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella nota estesa in data 3 settembre 2021, l'art. 180 del decreto legislativo n. 81 del 2008 include il microclima tra gli agenti fisici che possono comportare rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori. Il successivo art. 181 affida al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e da adottare le opportune misure di prevenzione e di protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi. Tale valutazione è programmata ed effettuata (con cadenza almeno quadriennale) da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e di protezione ed è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. Infine il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi, precisa quali misure di prevenzione e di protezione debbano essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata nel documento di valutazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Con specifico riferimento alle condizioni microclimatiche in tutti gli ambienti di lavoro, l'allegato IV del decreto legislativo n. 81 del 2008 fornisce indicazioni in ordine all'areazione dei luoghi di lavoro chiusi, alla temperatura dei locali e all'umidità (punto 1.9).
In attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il Ministero della giustizia ha emanato il decreto ministeriale n. 201 del 2014 al fine di disciplinare l'organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione della giustizia, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarità organizzative e strutturali delle edifici giudiziari e penitenziari (si veda in particolare l'art. 2, commi 1 e 2 del decreto ministeriale n. 201 del 2014).
Al precipuo fine di tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti del servizio giustizia il direttore generale delle Risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Dicastero ha avviato un'attività di verifica sull'intero territorio nazionale dello stato degli impianti di riscaldamento e di condizionamento, inclusa la redazione dell'attestato di prestazione energetica, così da prevenire guasti e conseguenti disagi per i soggetti indicati.
Il Ministro della Giustizia
CARTABIA