Legislatura 18ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-07061

Atto n. 4-07061

Pubblicato il 24 maggio 2022, nella seduta n. 436

PILLON - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

l'art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e le successive modificazioni prevedono che, nei giudizi civili, il giudice possa disporre che le udienze nelle quali non è prevista la partecipazione di soggetti diversi dai difensori si possano svolgere mediante trattazione scritta, ossia il deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti;

le norme prevedono altresì che le parti possano presentare istanze di trattazione orale, previa richiesta di trattazione in presenza;

la partecipazione in presenza mediante la trattazione orale è un'importante garanzia del diritto al contraddittorio consacrato nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

la trattazione orale non può dipendere da discrezionalità o esigenze organizzative dell'ufficio, e che tutt'al più, laddove sussistano problemi di contingentamento, l'udienza per cui si è richiesta la presenza potrebbe eventualmente non coincidere con quelle già fissata;

nel giornale "Il Dubbio" del 17 maggio 2022 è stato pubblicato un articolo nel quale si evidenzia come tale diritto all'udienza in presenza sia stato negato dal Tribunale di Roma, stante il fatto che due avvocati del foro di Roma avevano reiterato più volte al giudice competente, al presidente della sezione e successivamente, affinché ne avesse contezza, al presidente del Tribunale di Roma, la legittima richiesta della loro presenza in aula;

i magistrati interpellati ad eccezione del presidente del Tribunale, che allo stato non si è ancora espresso, hanno rigettato la richiesta, il primo motivandolo "con esigenze di ruolo", il secondo "per carenza di organico" e comunque tema afferente "alla discrezionalità del giudice";

le motivazioni che portano un avvocato a richiedere che l'udienza si svolga "in presenza" sono scelte difensive che non possono essere motivate dalla discrezionalità e valutazione del magistrato, tanto da compromettere il diritto fondamentale ed unico al contraddittorio insito nel diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto e garantito;

nell'attuale periodo sono state oltretutto eliminate le varie restrizioni in tutti i luoghi pubblici salvo l'uso di dispositivi atti a preservare dal contagio (mascherine),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative di competenza attribuitegli dall'ordinamento al fine di appurare la conformità alle leggi vigenti da parte dei magistrati del Tribunale di Roma sulle istanze di udienze in presenza, e allo scopo anche di impedire la lesione del diritto dell'avvocato a presenziare all'udienza.