Legislatura 18ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-07054
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Atto n. 4-07054
Pubblicato il 24 maggio 2022, nella seduta n. 436
LANNUTTI, ANGRISANI Luisa, CORRADO Margherita - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che la normativa emessa durante il periodo emergenziale, tesa a disciplinare lo svolgimento delle udienze nei giudizi civili contenendo il rischio di infezione da COVID-19, ha previsto che il giudice possa disporre modalità alternative di trattazione, al fine di evitare la presenza fisica dei difensori o delle parti nelle aule di udienza. L'art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in particolare, prevede che, nei giudizi civili, il giudice possa disporre che le udienze nelle quali non è prevista la partecipazione di soggetti diversi dai difensori si svolgano mediante trattazione scritta, ossia, con il deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti. Al fine di preservare il diritto della parte a difendersi dinanzi al giudice, prevede che la parte possa, comunque, chiedere la trattazione "orale". L'art. 221, comma 6, conferisce altresì alla parte, la facoltà di domandare che l'udienza si svolga in videocollegamento;
considerato che:
sul quotidiano "Il Dubbio" del 17 maggio 2022, è stato pubblicato un articolo dal titolo "Così il tribunale ci ha negato il diritto di difesa in presenza", nel quale si dà notizia della protesta di due avvocati che hanno lamentato, nell'ambito di un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Roma, la mancata fissazione dell'udienza "in presenza" sebbene fosse stata richiesta al giudice;
i due avvocati avrebbero richiesto al giudice di fissare l'udienza in presenza, in luogo di quella con trattazione scritta fissata per il 16 maggio 2022, stante la delicatezza delle questioni oggetto della causa che non si sarebbero potute riassumere in una "breve" nota contenente le sole istanze e conclusioni. L'istanza sarebbe stata rigettata "per esigenze di ruolo";
nell'articolo è riportato, altresì, che i legali avrebbero interessato in merito all'istanza e al rigetto anche il presidente del Tribunale di Roma e il presidente della XVI sezione civile. Quest'ultimo avrebbe confermato il rigetto dell'istanza "per carenza di organico" e con l'assunto secondo cui la modalità di trattazione dell'udienza rientrerebbe nella "discrezionalità" del giudice;
agli interroganti è noto che con provvedimento emesso da altro magistrato dello stesso Tribunale, sezione XVII civile, è stata rigettata analoga istanza di fissazione dell'udienza in presenza, in luogo di quella con trattazione scritta. Nello stesso Tribunale, sezione VII civile, è stata, poi, disattesa l'istanza, presentata dalla parte, di fissazione, in videocollegamento, dell'udienza del 24 marzo 2022 che il giudice aveva disposto con "trattazione scritta". Anche in quest'ultimo caso, la parte aveva rappresentato l'esigenza di un contraddittorio "simultaneo";
le udienze nell'aula di un palazzo di giustizia sono espressione del diritto, attribuito dal legislatore e dal codice di rito ad ogni persona umana (e non solo, quindi, al "cittadino"), di difendersi dinanzi al giudice naturale e nel contraddittorio "immediato", "simultaneo" con la controparte. L'oralità e, laddove prevista, la pubblicità dell'udienza sono espressione del diritto al contraddittorio, insito nel diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali oltre che dagli articoli 24 e 111 della Costituzione;
l'immediatezza del contraddittorio non è possibile laddove l'udienza si svolga con la modalità in trattazione "scritta" (detta "cartolare") soprattutto se si considera che, in tali casi, il tenore letterale della norma di cui all'art. 221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede le sole "istanze e conclusioni", con la conseguenza che può essere compromessa una compiuta difesa laddove si ritenga necessario esporre le argomentazioni difensive a sostegno delle istanze delle parti. Le ragioni per le quali un difensore o una parte richieda, conformemente a quanto previsto dalla norma di cui all'art. 221, che l'udienza già prevista si svolga "in presenza", oppure, in videocollegamento, e non "in trattazione scritta" devono intendersi rientranti nelle scelte difensive e non possono ritenersi "discrezionalmente" valutabili dal giudice;
vi è dunque il timore che la normativa in vigore possa continuare ad essere interpretata nel senso che sia "discrezionale" la fissazione dell'udienza in presenza o in videocollegamento richiesta da una delle parti o dei difensori ledendo, così, il diritto fondamentale della persona umana, pure costituzionalmente tutelato, a una difesa dinanzi al giudice in un contraddittorio pieno e immediato. Ipotetiche ed astratte "esigenze di ruolo" o "carenza di organico" non possono compromettere il diritto fondamentale della persona umana alla trattazione orale, nel contraddittorio immediato, dell'udienza prevista dal codice di rito;
a giudizio degli interroganti, nell'attuale periodo nel quale sono note le varie disposizioni con le quali sono state eliminate varie restrizioni nell'accesso nei luoghi pubblici, impedire che l'udienza, laddove richiesto dalla parte o dal difensore, si svolga in presenza può determinare il sospetto, nella collettività, dell'abuso della disposizione per fini diversi da quelli per i quali è stata emanata nel periodo di emergenza e che, di conseguenza, sia compromessa la libera e legittima scelta difensiva che l'udienza si svolga con trattazione orale;
considerato infine che:
l'art. 1, comma 17, lettera m), della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata", prevede che il giudice possa disporre che l'udienza si svolga con trattazione scritta, "fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi";
a giudizio degli interroganti, pertanto, è fondato il timore che, anche in futuro, una volta entrata in vigore la riforma del processo civile, l'opposizione proposta dalla parte alla modalità cartolare dell'udienza sia valutata discrezionalmente dal magistrato e si possa, di fatto, impedire l'udienza con la partecipazione personale della parte e del difensore dinanzi al giudice e alla controparte,
si chiede di sapere se il Ministro intenda promuovere iniziative di propria competenza attribuitegli dall'ordinamento al fine di verificare la conformità alla legge vigente del rigetto delle istanze di udienza in presenza o in videocollegamento e al fine di impedire che possa essere leso il diritto della parte al contraddittorio pieno e immediato qualora ritenuto opportuno dalla difesa.