Pubblicato il 22 febbraio 2022, nella seduta n. 406
CORRADO , ANGRISANI , GRANATO , LANNUTTI - Al Ministro dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
il Ministro in indirizzo, sin dall'inizio del suo mandato, si è espresso sulla necessità di percorsi di carriera chiari e basati sul merito;
l'interrogazione 3-03089, pubblicata in data 15 febbraio 2022, richiamava l'attenzione sugli usi distorti cui si presta uno strumento di reclutamento dei docenti negli atenei italiani: la chiamata diretta dall'estero. Nella stessa sede si evidenziava la grave disparità di trattamento che ne deriva a danno di chi, interno o esterno ad un ateneo, deve invece percorrere, per diventare professore universitario, associato o ordinario, l'altro canale, ex artt. 16 e 18 della legge Gelmini n. 240 del 2010;
considerato che:
ai sensi degli artt. 16 e 18 della legge Gelmini, la conditio sine qua non per l'accesso alla posizione di professore (associato e ordinario) è il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN). L'accesso ai ruoli di professore associato e ordinario è perciò precluso a chi non riesce ad ottenere l'abilitazione, se ha deciso di rimanere in Italia e quindi non ricopre un ruolo equivalente, all'estero, da almeno un triennio e non trova un ateneo interessato a farlo rientrare tramite una chiamata diretta;
ogni anno al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, viene presentato un gran numero di ricorsi per l'annullamento di giudizi ASN: oltre un migliaio, nel solo 2015. In tali ricorsi alle commissioni sono sempre contestati l'eccesso di potere e l'abuso della discrezionalità tecnica;
per negare l'idoneità anche a candidati dotati di un ottimo curriculum, ricco e solido al pari di quello degli stessi membri della commissione, è infatti sufficiente che i commissari dichiarino, anche apoditticamente e magari all'unanimità, che la produzione del candidato non è abbastanza originale e innovativa, e che quindi il candidato non è ancora maturo;
molto rari sono i casi in cui un candidato che si presenta con un curriculum ancora più forte viene giudicato di nuovo e comunque non idoneo, e a più riprese. Talora questi "non idonei seriali" sono, ad avviso degli interroganti, gli stessi soggetti che, con documentata evidenza, non godono del gradimento di chi comanda nel loro settore di appartenenza, e anche dei commissari;
pare questo il caso di un professore associato di archeologia (classica) dell'ateneo di Bologna, dello stesso Dipartimento che, come già ricordato nella citata interrogazione 3-03089, fra 2020 e 2021 ha utilizzato una chiamata diretta dall'estero per assegnare la posizione di ordinario in archeologia (classica) ad uno specialista di storia antica che mai ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per quel ruolo. Per più motivi la vicenda del professore associato della "Alma Mater studiorum" appare come un lampante esempio della sorte che può toccare, nell'abilitazione scientifica nazionale, a chi decide di non essere organico al sistema, pur nel massimo rispetto dell'istituzione cui appartiene;
la professoressa Antonella Coralini, protagonista del caso in questione, ha un ricco e solido curriculum di rilievo internazionale (consultabile sulla sua pagina docente dell'ateneo di Bologna), che nulla ha da invidiare a quelli dei membri delle commissioni ASN del suo settore, e dei colleghi giudicati idonei. Eppure, dal 2012 ad oggi la professoressa Coralini, nonostante possedesse in tutti i casi, e ad abundantiam, tutti i requisiti oggettivi per il ruolo di ordinario, e anche per quello di commissario, ha ottenuto ben 6 giudizi di non idoneità al ruolo di ordinario, seguiti da altrettanti ricorsi, tuttora in essere;
l'abilitazione al ruolo di ordinario è stata sistematicamente negata alla Coralini con considerazioni che appaiono agli interroganti inadeguate ed erronee, evidentemente viziate ed estranee al corretto esercizio della discrezionalità tecnica. La sua produzione è stata giudicata settoriale (da commissari la cui produzione è molto più circoscritta), priva di rilievo internazionale (a dispetto dell'evidenza documentata e della realtà dei fatti), non originale (da parte di commissari che mai si sono occupati dei temi di suo interesse e che mai hanno spiegato in che cosa consista tale mancanza di originalità). Il rapporto fra l'evidenza del curriculum e l'iter logico che ha condotto alle conclusioni dei commissari resta, a parere degli interroganti, oscuro;
in più occasioni, inoltre, la professoressa Coralini ha subito gravi disparità di trattamento: illuminante è il caso di una monografia a più mani di cui è autore principale, declassata a opera collettanea, che nulla avrebbe di originale. Eppure, gli stessi commissari, negli ultimi due quadrimestri dell'ASN 2018-2020, e nel primo quadrimestre dell'ASN 2021-2023, non hanno esitato a valutare come monografie, e con ottimi giudizi, prodotti analoghi di altri candidati. E questo nonostante, sia durante i lavori della commissione, sia per molto tempo dopo, di quelle asserite monografie di altri candidati non esistesse traccia alcuna, né nelle biblioteche, né in commercio, né presso l'editore stesso;
per di più, in 3 casi su 6, delle commissioni che hanno valutato non idonea la professoressa Coralini hanno fatto parte anche due suoi colleghi, afferenti al medesimo dipartimento dell'ateneo di Bologna, entrambi promotori della già nota chiamata diretta dall'estero di un esperto di storia antica come ordinario proprio nel suo settore, l'archeologia classica. L'una (la stessa che ha valutato quella proposta di chiamata diretta anche per il Ministero dell'università e della ricerca, e sulla sola base di un mero esame estrinseco), ha valutato non idonea la professoressa Coralini nel settembre 2019 e nel novembre 2020; l'altro, nel febbraio 2022, subito prima e subito dopo la chiamata diretta, da lui stesso voluta, di uno specialista in storia antica ad occupare la posizione di ordinario in archeologia classica;
valutato che entrambi i commissari suddetti si sarebbero trovati in una situazione di grave conflitto di interessi, dato che risulta agli interroganti la loro radicata inimicizia nei confronti della professoressa Coralini, dimostrata, inter alia, dall'essere cofirmatari di una segnalazione infondata e diffamatoria al rettore di Bologna ai danni della loro collega; eppure, entrambi hanno omesso di dichiarare, all'avvio della valutazione ASN, la sussistenza di incompatibilità. E di astenersi dal giudicare una collega che già era stata oggetto di loro infondate e lesive accuse di fronte al rettore dell'Alma Mater,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo possa spiegare quali controlli e correttivi il Ministero adotta per prevenire, individuare e sanare gli abusi e i danni derivanti da un uso distorto ed illegittimo, da parte delle commissioni ASN, della discrezionalità tecnica;
se possa spiegare come la commissione ASN in carica per il settore archeologia abbia potuto, nel quarto e quinto quadrimestre dell'edizione 2018-2020, valutare opere che in quel momento non risultavano, né presenti nelle biblioteche nazionali, né disponibili presso l'editore.