Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05403

Atto n. 4-05403

Pubblicato il 5 maggio 2021, nella seduta n. 323

DE FALCO , BUCCARELLA , DE BONIS - Al Ministro dell'interno. -

Premesso che:

la circolare del 21 aprile 2021 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ha ad oggetto l'articolo 103 ("Emersione di rapporti di lavoro irregolari a tempo determinato") del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto rilancio");

fornisce indicazioni applicative delle disposizioni di legge nei casi in cui il rapporto di lavoro dedotto nella procedura di emersione prevista dall'art. 103, comma 1, sia terminato nelle more della procedura stessa. In tale eventualità si subordina il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al rinnovo del contratto di lavoro ad opera dell'originario datore di lavoro o al subentro di nuovo datore;

diversamente, il Dipartimento non ritiene possibile rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione;

si tenga però a mente che la ratio del citato articolo 103 è stata quella di agevolare l'emersione di rapporti di lavoro irregolari con disposizioni di favore nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori mediante sospensione di procedimenti amministrativi e penali nei confronti dei primi e rilascio di idoneo titolo di soggiorno nei confronti dei secondi. Il legislatore, inoltre, non ha subordinato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ad alcun onere di rinnovo del contratto propriamente stipulato;

il comma 4 prevede che se il rapporto di lavoro dovesse cessare, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Pertanto al lavoratore viene rilasciato permesso di soggiorno per attesa occupazione di durata annuale. Le cause di cessazione sono le "cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo" (art. 103, comma 9);

a marzo 2021 il dossier del sito di "Ero straniero" ha pubblicato dati allarmanti sulle tempistiche di definizione delle procedure di regolarizzazione, evidenziando che al 31 dicembre 2020, delle oltre 207.000 domande presentate dal datore di lavoro per l'emersione di un rapporto di lavoro irregolare o l'instaurazione di un nuovo rapporto con un cittadino straniero, in tutta Italia erano stati rilasciati solamente 1.480 permessi di soggiorno, ossia lo 0,71 per cento del totale;

lo stesso dossier evidenzia che al 16 febbraio 2021, dai dati del Ministero, solo il 5 per cento delle domande è giunto nella fase finale della procedura;

si tratta di una situazione che appare rientrare nella condizione delle "cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro", né al lavoratore medesimo, condizioni che consentono il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore;

una diversa interpretazione parrebbe contraria al principio di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché al principio di uguaglianza, artt. 97 e 3 della Costituzione e discriminerebbe i lavoratori, visto che solo il lavoratore, e non anche il datore di lavoro, sarebbe penalizzato dai ritardi comunque a questi non attribuibili. In ultimo, si creerebbe un paradosso per il quale il permesso per attesa occupazione sarebbe emesso nei casi di decesso del datore di lavoro e non in quelli di scadenza del contratto, regolarmente eseguito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa chiarire quali siano i riferimenti normativi che autorizzano le autorità competenti a non concedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione e a quale ratio sia ispirata la circolare del 21 aprile 2021, nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro agricolo correttamente instaurato, prima della convocazione presso la Prefettura;

se non ritenga di chiarire che le norme previste dall'articolo 103, commi 4 e 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 e i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione stabiliscono il diritto del lavoratore straniero a conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione;

se, per quanto di sua competenza, non ritenga indispensabile fornire un'interpretazione autentica della norma prevista dal citato art. 103, superando, così, le interpretazioni arbitrarie dell'amministrazione.