Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02187
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Atto n. 3-02187 (in Commissione)
Pubblicato il 17 dicembre 2020, nella seduta n. 284
DE BONIS - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -
Premesso che:
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) svolge il ruolo di organismo pagatore, ovvero procede alla liquidazione dei finanziamenti comunitari previsti dalla PAC e da altri Piani di sviluppo rurale (PSR), effettua controlli per verificare la corrispondenza delle azioni eseguite rispetto a quanto previsto dalla normativa europea;
gli aiuti previsti dalla PAC, mirati a sostenere il reddito degli agricoltori, possono essere disaccoppiati, ossia svincolati dalle produzioni, oppure accoppiati quindi legati alle produzioni effettuate. Il nuovo regime di pagamento unico, disposto dal regolamento (CE) n. 1782/2003, ha introdotto, quindi, anche il pagamento degli aiuti disaccoppiati, non collegati in rapporto al tipo ed alla produzione di coltura praticata, ma mediante la liquidazione di diritti individuali assegnati (titoli);
ogni titolo è rapportato ad una determinata superficie ammissibile. Pertanto il produttore beneficiario in sede di presentazione della domanda unica di pagamento in coincidenza a un dato numero di titoli assegnati deve garantire l'utilizzo di una corrispondente superficie ammissibile attraverso la conduzione di particelle a coltura eleggibile, come previsto dall'art. 34 del regolamento (CE) n. 73/2009;
la domanda unica deve essere presentata all'Organismo pagatore, direttamente o per il tramite di un Centro di assistenza agricola, entro il 15 maggio di ogni anno. Il pagamento viene effettuato, come previsto dall'art. 29 del regolamento (CE) n. 73/2009, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo;
ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti AGEA, deve compilare a mezzo CAA, apposita domanda grafica, evidenziando con colori diversi tutte le specie colturali oggetto di aiuto accoppiato e non. Nel sistema integrato di gestione e controllo, AGEA utilizza la tecnica del telerilevamento al fine di effettuare i controlli a campione sulle domande di aiuto per verificare la presenza delle colture dichiarate con le relative superfici e gli usi del suolo (ad esempio se seminativi, vigneti, oliveti);
da una cospicua parte di agricoltori viene lamentato come talune procedure di controllo, messe in atto da AGEA, risultino essere oltre che irrispettose del principio del contraddittorio (previsto dalle norme che regolano l'avvio e la conclusione dei procedimenti e che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza 104/2007, ha elevato a rango costituzionale detto principio di diritto amministrativo, il contraddittorio, previsto anche dal trattato di Lisbona - Audi et alteram partem - del 2009) anche destituite da ogni fondamento tecnico-agronomico, che determina, per le aziende oggetto di controllo, penalità e blocco dei pagamenti, e quindi si appalesano illegittime e vessatorie, specie quando si adottano l'anno successivo e quindi non è possibile risalire alla coltura precedente;
ciò che preoccupa molto è la verifica delle domande di pagamento inviate dagli agricoltori per il tramite dei Centri di assistenza agricola (CAA) e l'irrogazione delle relative sanzioni. Avviene, infatti, che, a seguito dell'attività di verifica svolta da AGEA, la stessa, nel caso in cui emergano incongruenze, convochi, per il tramite dei CAA, l'agricoltore per contestare le irregolarità e incongruenze. Nel corso di questo incontro viene redatto un verbale per l'esame congiunto dei risultati degli accertamenti e, sovente, in ordine ai controlli effettuati da studi professionali incaricati da AGEA, succede che: i tecnici incaricati ricevono mandato l'anno successivo rispetto all'anno di produzione; a seguito di tale tardivo incarico i produttori vengono privati del loro diritto di effettuare il sopralluogo in campo, con relativo contraddittorio, sulle particelle dichiarate e sulle quali sono state rilevate le ipotetiche incongruenze o violazioni di norme tra i dati dichiarati e quelli accertati; i tecnici incaricati del controllo, a seguito di tale tardiva convocazione, barrano di loro iniziativa nel verbale la casella in cui il produttore rinunzia di volere procedere al sopralluogo in contraddittorio in campo; a seguito della citata rinunzia, sempre i tecnici incaricati del controllo inducono il produttore ad accettare gli esiti notificati nel verbale sulla base dei rilievi aerofotogrammetrici e delle misurazioni effettuate sulle colture; ai fini della liquidazione dell'aiuto si tiene conto unicamente delle risultanze tecniche derivanti dagli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati da AGEA - OP;
in merito a tale procedura si evidenzia come tali controlli risultino del tutto indiziari, in quanto i rilievi aerofotogrammetrici e quelli delle misurazioni, affinché assumano valore probatorio, necessitano di sopralluoghi con riscontri oggettivi in campo, nel rispetto del principio generale del pieno contraddittorio con l'agricoltore;
inoltre, con particolare riferimento al contributo unico, la contestazione di presunte irregolarità o incongruenze della domanda avviene sistematicamente dopo che la coltura a cui esso si riferisce non è più presente in campo. Ne consegue che l'accertamento fatto da remoto per il tramite di fotorilievi satellitari non possa essere oggetto di verifica in campo. Stupisce che i Centri di assistenza agricola non informino i loro assistiti che, in mancanza di un controllo in loco, l'Organismo accertatore non possa applicare sanzioni e decurtazioni del contributo;
una tale gestione dissennata provoca ai produttori agricoli danni irreversibili per mancata erogazione di un aiuto (spesso unico), che costituisce la base dei redditi agricoli;
in ultimo, ma non meno importante, è l'abuso del cosiddetto "Refresh" (una rivisitazione da parte di AGEA del tutto arbitraria e soggettiva basata su rilievi effettuati da remoto, mediante fotografie satellitari, senza il contraddittorio con le parti richiedenti). Nel momento in cui il CAA predispone il fascicolo aziendale, operazione necessaria finalizzata alla presentazione di tutte le "domande di aiuto" (domanda unica o PSR che sia), il primo controllo che esegue è quello di verificare che i dati dichiarati dal produttore siano corrispondenti a quelli rilevati da AGEA in quel preciso momento e procede, quindi, all'invio telematico della domanda di pagamento. Purtroppo, però, succede spesso che i dati che allora risultavano corrispondenti ed esatti, in seguito all'aggiornamento "Refresh" effettuato da AGEA, rendano il fascicolo aziendale discordante rispetto ai dati acquisiti in precedenza e ciò invalida la domanda di pagamento e la blocca. Il tutto all'insaputa dell'operatore e del produttore agricolo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo voglia verificare:
che AGEA, nel disciplinare con provvedimenti interni il procedimento di controllo si attenga perentoriamente non solo alla normativa interna (art. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990) ma anche alla copiosa normativa comunitaria, oltre al costante orientamento della giurisprudenza Unionale posti a salvaguardia dei diritti degli agricoltori, tra i quali si segnala l'obbligo del contraddittorio e una puntuale verbalizzazione delle attività poste in essere e delle osservazioni eventualmente sollevate dagli interessati;
che il metodo adottato per effettuare i controlli non sia basato unicamente sui rilievi fotografici e satellitari, i quali non assicurano, né accuratezza, né diritto di difesa, quando viene a mancare un tempestivo controllo in loco, che va effettuato necessariamente prima che la coltura in campo sia rimossa per il raccolto;
che AGEA non utilizzi i controlli "Refresh" in remoto, dopo che il CAA abbia riallineato il fascicolo secondo le richieste di AGEA medesima, né tantomeno successivamente all'invio telematico della domanda unica di pagamento, dal momento che ne invaliderebbe il contenuto bloccando il pagamento della stessa;
quali provvedimenti intenda adottare affinché che tutte le operazioni sul fascicolo aziendale siano operate nel rispetto del contraddittorio con l'agricoltore o con il tecnico delegato.