Pubblicato il 9 dicembre 2020, nella seduta n. 280
DE BONIS - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
le imprese artigiane della regione Campania aderenti all'ente bilaterale EBAC, a causa della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno presentato all'EBAC domanda, più volte reiterata, per la concessione di prestazioni di integrazione salariale nei confronti dei loro dipendenti di cui all'accordo interconfederale del 26 febbraio 2020, allegando i verbali di accordo sindacale sottoscritti per i lavoratori dall'organizzazione sindacale SINALP e per la parte datoriale dall'ANIAC (associazione nazionale imprenditori artigiani);
successivamente all'avvio della procedura, l'EBAC ha sospeso l'erogazione delle prestazioni di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori delle imprese artigiane destinatarie degli interventi e, addirittura, altre prestazioni, pur dovute, non hanno mai visto il nascere;
la motivazione addotta per giustificare la sospensione della concessione riguardava l'invalidità o l'illegittimità degli accordi sindacali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali SINALP e ANIAC;
l'interrogante tiene ad evidenziare che queste sono organizzazioni sindacali nazionali, riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che hanno aderito all'accordo quadro per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
il citato articolo 22 stabilisce che il trattamento di integrazione salariale cassa integrazione in deroga può essere riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato (ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario), in costanza di rapporto di lavoro, per la durata della sospensione del rapporto e comunque per una durata non superiore a 9 settimane, limitatamente ai lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020. Può essere anche riconosciuto retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane, in conseguenza degli effetti reali dell'emergenza epidemiologica in Campania. Inoltre, la cassa integrazione in deroga è concessa a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive ubicate in Campania;
considerato che:
a seguito del diniego della concessione del trattamento di integrazione salariale, il SINALP ha inviato agli enti ed alle autorità competenti tre note (nota prot. n. 585 del 10 settembre; nota prot. n. 607 del 14 settembre; nota prot. n. 920 del 3 settembre) per invitarli, per quanto di competenza, ad intervenire per adottare i necessari provvedimenti al fine di risolvere la problematica;
nonostante tali inviti agli enti ed alle autorità interpellate, queste non hanno fornito alcun riscontro valido o positivo alle istanze rivolte loro;
ad oggi, i lavoratori delle imprese artigiane interessate non hanno ricevuto alcuna prestazione di integrazione salariale;
a causa della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ancora in atto, la mancata concessione dell'integrazione salariale sta creando seri e gravi disagi ai lavoratori, già in precarie condizioni economiche, che da mesi attendono, invano, l'erogazione della cassa integrazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali urgenti iniziative voglia adottare, in considerazione della condotta a giudizio dell'interrogante pretestuosa e illegittima posta in essere dall'EBAC, per consentire l'erogazione delle prestazioni di integrazione salariale nei confronti delle imprese artigiane della Campania e dei loro rispettivi lavoratori aderenti alle citate organizzazioni sindacali.