Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04459
Azioni disponibili
Atto n. 4-04459
Pubblicato il 18 novembre 2020, nella seduta n. 276
DE BONIS - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -
Premesso che:
le foreste hanno un ruolo importante nel ciclo globale del carbonio e per l'effetto serra. Ciò dipende, innanzi tutto, dal fatto che le foreste rappresentano il bioma più diffuso sul pianeta (3,9 miliardi di ettari, circa il 30 per cento delle terre emerse) e con la più alta densità di carbonio (da poche decine fino a diverse centinaia di tonnellate di anidride carbonica ad ettaro). Si stima, infatti, che le foreste globali immagazzinino oltre 1.100 miliardi di tonnellate di carbonio. In secondo luogo, perché le foreste scambiano grandi masse di carbonio con l'atmosfera, attraverso la fotosintesi da una parte e la respirazione, la degradazione della sostanza organica e i vari tipi di disturbo cui sono soggette (incendi, uragani, attacchi di patogeni e parassiti, pascolo, prelievi legnosi e interventi selvicolturali) dall'altra;
le attività selvicolturali svolgono un ruolo importante nel determinare la quantità di carbonio in un determinato momento e i bilanci tra assorbimento ed emissioni di gas serra all'interno di un periodo di tempo, attraverso la stima della differenza tra crescita dello stock e perdite legate a prelievi, operazioni selvicolturali, incendi, avversità biotiche, eccetera;
a seguito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations framework convention on climate change, UNFCCC) e del susseguente protocollo di Kyoto, gli ecosistemi forestali hanno assunto un ruolo importante come strumento per mitigare i cambiamenti climatici;
considerato che:
un recente decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (n. 9219119 del 7 ottobre 2020, recante "Adozione delle linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco"), emanato in piena pandemia, consente di trasformare i boschi per insediare attività agro-zootecniche senza impegno di compensazioni ambientali;
in Italia è possibile trasformare boschi, cioè eliminare la vegetazione arborea ed arbustiva, per una serie di esigenze che non siano selvicolturali. Lo stabilisce il testo unico in materia di foreste e filiere forestali, decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che statuisce pure il principio per cui ogni trasformazione deve essere compensata a cura e spese di chi è stato autorizzato alla trasformazione;
il testo unico demanda alle Regioni l'approvazione dei "criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni dall'obbligo di compensazione". Ma nei testi di legge che le Regioni si accingono a preparare per adeguarsi al testo unico, come nel caso della Puglia, per esempio, non vi è alcuna traccia;
il testo unico ha previsto, poi, che venissero stabilite, con decreto ministeriale, le linee guida volte a definire, da parte delle Regioni, le attività di trasformazione del bosco esentate da compensazioni ambientali. Ed ecco che il 7 ottobre 2020 il Ministro in indirizzo ha adottato il decreto con l'intesa delle Regioni sancita il 10 settembre 2020, dal quale si evince che la necessità primaria sia quella di consentire trasformazioni dei boschi senza impegno di compensazioni da parte di chi le attua ma non quella di responsabilizzare i "trasformatori";
dalle "linee guida" non si comprende bene che cosa possa accadere nel caso in cui non venissero osservate tali disposizioni, se vi siano sanzioni o meno. Ciò che si comprende, invece, è di seguire una linea (guida) di sottrazione di superfici boscate più che di responsabilizzare chi si propone di trasformarle;
l'incipit del documento ministeriale riguarda gli interventi da effettuare in zone boscate situate in siti "Natura 2000" oppure in altre aree protette (punto 2.2, lettera a)). In questi contesti, eventuali azioni di ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla rete Natura 2000 possono essere esentate da compensazioni, se previsto negli strumenti di pianificazione delle stesse aree;
tra tutte le fattispecie di trasformazione dei boschi individuate per cui applicare l'esonero dalle compensazioni, ce n'è una, alla lettera d), che sembra far tornare indietro il tempo di oltre un secolo. Infatti se a trasformare il bosco, beninteso previa autorizzazione, è un imprenditore agricolo che destina quell'area a coltura agricola o a pascolo, la trasformazione non dà luogo a compensazione ambientale. L'attività, però, non deve cessare prima di 10 anni dal suo inizio. Diversamente, il terreno trasformato torna giuridicamente ad essere bosco e l'imprenditore è tenuto ad una serie di compensazioni previste nel testo unico sulle foreste. Ci si domanda, però, se su quella stessa area trasformata, ma che torna sulla carta ad essere bosco, un altro imprenditore agricolo possa riattivare, a distanza di poco tempo, un'istanza di trasformazione;
in Puglia, ad esempio, l'applicazione di questa linea guida ministeriale e non solo di questa, attraverso norme regionali si scontrerebbe quasi sempre con le norme di attuazione del piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) che ha disposto la tutela paesaggistica penetrando anche nei livelli di protezione ecologica di molti sistemi naturali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che la tutela degli ecosistemi forestali, demandata a norme paesaggistiche (ed a relativi funzionari delle Soprintendenze spesso digiuni della materia), nonché le normative di settore, ormai tutte orientate a fare dei boschi terra di conquista distruttiva, non siano in contrasto sia con la transizione ecologica che con le politiche climatiche e ambientali;
se non ritenga che il decreto ministeriale n. 9219119 del 7 ottobre 2020 vada rivisto in più punti, anche ai fini di una maggiore comprensione delle disposizioni stesse.