Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01927
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Atto n. 3-01927 (in Commissione)
Pubblicato il 23 settembre 2020, nella seduta n. 259
DE BONIS - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -
Premesso che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha di recente inviato al Senato della Repubblica italiana, alla Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dello sviluppo economico ed a Unioncamere (rif. S3879) una segnalazione relativa all'attività di rilevazione di prezzi, tariffe e usi locali da parte delle camere di commercio (ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287);
l'AGCM chiarisce, in primis, che la rilevazione dei prezzi, organizzata secondo criteri verificabili e pubblici, deve riferirsi sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti alla rilevazione, e non deve assumere in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future. In secondo luogo, nelle commissioni prezzi deve essere garantita la non contemporanea presenza di soggetti provenienti da imprese che rappresentano una quota predominante del mercato e, soprattutto, la rilevazione deve seguire una metodologia di tipo storico-statistico, ossia come mera rilevazione del valore storico emerso spontaneamente nella realtà economica quale risultato di prezzi liberamente contrattati, e non come proposta di valori da applicare in futuro;
i produttori subiscono da sempre l'imposizione dei prezzi stabiliti dai grossi buyer e dagli industriali, senza incidere minimamente nella dinamica di formazione del prezzo. Il Garante sancisce, dunque, che il meccanismo di formazione dei prezzi del grano, come di altri prodotti agricoli, è gravemente distorto dall'illegittimo funzionamento delle commissioni prezzi presso le camere di commercio;
su tali alterazioni le istituzioni hanno il dovere di intervenire facendo rispettare la legge e predisponendo strumenti adeguati. Quei luoghi che per legge avrebbero dovuto essere osservatori imparziali delle tendenze storiche di mercato sono diventati, di fatto, tavoli di contrattazione e di fissazione dei prezzi, dove a farla da padroni, letteralmente, sono quelle organizzazioni che hanno più forza. Le commissioni prezzi devono, invece, funzionare nel rispetto della legge e le istituende CUN (commissioni uniche nazionali) devono conformarsi ai principi ribaditi dall'autorità antitrust;
considerato che:
come è noto, in ottemperanza alle disposizioni di legge (articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e attuato con decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72) il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha avviato l'iter procedurale per l'istituzione della CUN sul grano;
la partecipazione alla CUN presuppone una delega da parte degli agricoltori alle organizzazioni o associazioni che ritengano più idonee;
l'interrogante ha appreso che alcune sigle sindacali stanno raccogliendo le firme per le deleghe all'insaputa degli aventi diritto, ponendo in essere una condotta anzitutto illecita e, in ogni caso, disdicevole e meritevole di censura da parte dell'ordinamento;
si evidenzia, inoltre, che la 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato è in attesa del parere dell'AGCM circa una più corretta formulazione del modello per le deleghe, improntata su una libera scelta per l'agricoltore,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato circa l'anomala raccolta delle firme per le deleghe;
se non sia il caso di effettuare una perizia calligrafica per accertare l'autenticità delle sottoscrizioni già apposte e se non ritenga, per fugare l'incertezza anche in futuro, di stabilire che le firme vengano apposte davanti ad un pubblico ufficiale;
se non sia del parere che vada prorogato almeno di un mese il termine per la consegna delle deleghe o, comunque, fino a quando l'AGCM abbia espresso il parere;
se non ritenga opportuno prevedere delle sanzioni quali, ad esempio, l'esclusione delle organizzazioni di categoria che si riterranno responsabili di condotte illecite;
quali iniziative, infine, intenda intraprendere per garantire la corretta formazione della CUN grano.