Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03724
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Atto n. 4-03724
Pubblicato il 24 giugno 2020, nella seduta n. 234
DE BONIS , CIAMPOLILLO - Al Ministro della salute. -
Premesso che:
nella fase iniziale dell'epidemia influenzale da SARS-CoV-2 sono giunti nei punti di pronto soccorso pazienti con inizio di trombosi e si sono verificati molti decessi per embolie polmonari massive;
sul sito "affaritaliani" del 10 maggio 2020, nell'articolo "Coronavirus, le autopsie non vanno fatte. Ordine del Ministero della salute", si legge: "una svolta nella lotta al Coronavirus è arrivata quando alcuni medici hanno effettuato delle autopsie sui cadaveri dei pazienti deceduti durante la pandemia. Grazie a queste autopsie si è potuto così scoprire che la causa del decesso è la Cid, coagulazione intravascolare disseminata, cioè la formazione di grumi nel sangue e di trombosi. Solo in seguito e nei casi resistenti alle cure antitrombosi arrivava la polmonite interstiziale doppia. Abbiamo così capito che i trattamenti fin lì seguiti negli ospedali, basati sulla ventilazione meccanica nelle terapie intensive, erano controindicati";
la circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, n. 11285 del 1° aprile 2020, il cui contenuto è stato ribadito sia dalla circolare del Ministero n. 15280 del 2 maggio, sia dalla circolare del Ministero n. 18457 del 28 maggio, avente ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione", al paragrafo C, "Esami autoptici e riscontri diagnostici", al punto 1, è riportato: "Per l'intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all'esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati Covid-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio", un invito a non procedere con gli esami autoptici, rafforzato dal punto 2. che così recita: "L'Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l'accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l'autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l'esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento";
considerato che:
nella risposta all'interrogazione 5-04014, presentata in XII Commissione permanente ("Affari sociali") alla Camera, è stato precisato che tale circolare non dettava alcun divieto di effettuare autopsie, né avrebbe potuto farlo, considerato che non è un atto normativo di livello primario. "Tuttavia, al fine di tutelare la salute degli operatori sanitari, con la circolare si è raccomandato di limitare il ricorso a tale tipo di riscontro diagnostico. In altri termini, considerati i rischi connessi all'effettuazione delle autopsie, si è inteso salvaguardare la salute e la sicurezza dei professionisti sanitari, nonché la salute degli operatori del settore funerario e, naturalmente, della popolazione in generale";
nella stessa risposta si legge che la "Conferma del fatto che obiettivo della circolare ministeriale non era quello di proibire le autopsie si evince dalla lettura del paragrafo C che, nel suo insieme, si traduce in un invito ad eseguire le autopsie soltanto da parte di personale adeguatamente protetto e in sale settorie di tipo BSL3, cioè debitamente attrezzate a garantire la sicurezza di chi vi opera. Se si fosse voluto proibire le autopsie, non sarebbero state date indicazioni su come eseguirle";
è anche riportato: "tra l'altro, l'ISS ha pubblicato, in data 23 marzo 2020, un documento dal titolo 'Procedura per l'esecuzione di riscontri diagnostici in pazienti deceduti con infezione da SARS-CoV-2', stilato in collaborazione con la Società Italiana di Anatomia Patologica, l'Istituto Spallanzani e l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco, con cui si sottolinea l'importanza del contributo che il riscontro autoptico può dare allo studio del COVID-19 e vengono fornite dettagliate indicazioni sulle procedure da seguire per la relativa esecuzione, nel periodo emergenziale";
tenuto conto che:
aver invitato a non procedere con gli esami autoptici, ed eventualmente a procedervi con notevoli restrizioni, in un periodo in cui il personale sanitario, soprattutto in Lombardia, osservava turni al limite delle proprie possibilità fisiche e psicologiche, non ha consentito in tempi rapidi di individuare le vere cause dei decessi ovvero di praticare prima le terapie idonee, in totale contrasto con i protocolli attuati fino a quel momento e ha determinato il rapido peggioramento del quadro clinico dei malati;
se si fossero praticate le autopsie ai primi decessi attribuiti alla malattia denominata COVID-19, si sarebbero evitati percorsi e rimedi sbagliati: oggi, grazie alla svolta nelle conoscenze mediche, non si parla più né di rianimazioni e nemmeno di ventilazioni, che in questo caso si sono rivelate peggiorative del quadro clinico;
solo oggi risulta essere stato definitivamente chiarito che gli esami post mortem erano consentiti, anche se a discrezione delle autorità giudiziarie e delle direzioni sanitarie, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui fossero necessari per accertare la causa della morte o per fini di studio e approfondimento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, dagli esami autoptici effettuati, voglia fornire dati sul reale numero di decessi avvenuti a causa dell'infezione da Sars-CoV-2 oppure a causa di altre malattie;
se, a fronte dei 33.309 pazienti deceduti e risultati positivi all'infezione in Italia, al 18 giugno 2020, come riportato dalla scheda infografica settimanale fornita dall'Istituto superiore di sanità, che per il 4,2 per cento presentava zero patologie pregresse, dei 3.510 deceduti per i quali al 18 giugno 2020 è stato possibile analizzare le cartelle cliniche, sia stato effettuato esame autoptico ed eventualmente stabilito che la causa del decesso fosse attribuibile ad esito dell'infezione da SARS-CoV-2 ovvero ad altre cause;
se, a fronte dei 33.309 pazienti deceduti e risultati positivi all'infezione che per il 95,8 per cento presentava una o più patologie pregresse, con numero medio di patologie pregresse osservate di 3,3, dei 3.510 deceduti per i quali al 18 giugno 2020 è stato possibile analizzare le cartelle cliniche, sia stato effettuato esame autoptico ed eventualmente stabilito che la causa del decesso fosse attribuibile ad esito dell'infezione da SARS-CoV-2 ovvero ad altre cause;
se, attualmente, per tutti i pazienti deceduti e dichiarati positivi all'infezione in Italia, si stia procedendo all'effettuazione dell'esame autoptico e, pertanto, se si possa conoscere il numero esatto tra questi per i quali la causa del decesso sia con certezza attribuibile al solo esito dell'infezione da SARS-CoV-2.