Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03285
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Atto n. 4-03285
Pubblicato il 29 aprile 2020, nella seduta n. 211
DE BONIS - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -
Premesso che:
i centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) sono società disciplinate tra l'altro dal decreto ministeriale 27 marzo 2008, recante "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola";
ai CAA devono obbligatoriamente rivolgersi le imprese agricole, e tutta una serie di altre imprese o soggetti, interessate da procedimenti amministrativi nel settore agricolo e agroalimentare (richiesta di agevolazioni e contributi nell'ambito della politica agricola comunitaria, richiesta di carburante agricolo ad accisa agevolata, partecipazione a misure dei piani regionali di sviluppo rurale, registrazioni obbligatorie per prodotti agroalimentari a qualità regolamentata, importatori di materie prime per alimenti e mangimi);
il decreto ministeriale 27 marzo 2008, che disciplina la materia, prevede tra l'altro: che i CAA possano essere costituiti da associazioni di liberi professionisti (art. 1); che il CAA e le società di cui esso si avvale devono operare attraverso dipendenti o collaboratori con comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola (art. 7); che gli organismi pagatori (pubbliche amministrazioni che gestiscono l'erogazione di contributi in agricoltura ed i relativi controlli) possano avvalersi di professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali per l'esercizio di funzioni di controllo delle fattispecie finanziate (art. 13);
non vi è dubbio che i liberi professionisti, in particolare periti agrari, agrotecnici, dottori agronomi e forestali, iscritti nei relativi ordini e collegi professionali, e quindi tenuti al superamento di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, e successivamente alla formazione continua, rientrino tra i soggetti "con esperienza e affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola". Del resto, dal momento in cui la legislazione ha previsto l'istituzione in Italia dei CAA, e il transito obbligatorio attraverso i CAA per un numero sempre crescente di procedimenti e pratiche, centinaia di professionisti si sono visti costretti, volenti o nolenti, a costituire CAA o a collaborare con gli stessi, in molteplici forme (collaborazioni, convenzioni);
considerato che:
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è l'organismo pagatore che gestisce direttamente a livello nazionale la maggior parte dei fondi destinati all'agricoltura, ed ha funzione di coordinamento anche per le regioni in cui sono presenti organismi pagatori regionali. I CAA per poter operare devono necessariamente sottoscrivere una convenzione con AGEA, che fissa condizioni di lavoro e requisiti;
la convenzione che AGEA impone ai CAA da quest'anno prevede espressamente: "entro il 30 settembre 2020 tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate" (art. 4.3 della convenzione). Quindi con un atto non legislativo, AGEA in un sol colpo, ha deciso di eliminare i liberi professionisti da buona parte delle attività, che per formazione, competenza, storia essi hanno sempre praticato, privando al contempo di un'assistenza qualificata migliaia di imprese che si affidano ai professionisti per le proprie pratiche;
l'interrogante ricorda, a solo titolo esemplificativo, alcuni degli obblighi e oneri che sono stati imposti negli ultimi anni ai liberi professionisti: assicurazione professionale; Posta elettronica certificata; firma digitale; SPID; fatturazione elettronica. Dopo tutto questo e nonostante la normativa nazionale riconosca ai professionisti, in particolare periti agrari, agrotecnici e dottori agronomi e forestali, le competenze professionali nelle materie e procedimenti, di cui si occupano i CAA, senza alcuna giustificazione i professionisti vengono privati di una fetta consistente di competenze, lavoro e fatturato;
in questo momento di emergenza e di difficoltà operative, gran parte dei liberi professionisti sta continuando ad operare, sia per necessità che per senso di responsabilità e correttezza verso i clienti, mentre sarebbe interessante sapere quanti CAA operanti con dipendenti abbiano richiesto per gli stessi la cassa integrazione, scaricandone l'onere sulla collettività e lasciando senza assistenza le imprese clienti;
l'interrogante ha già esposto la presente problematica attraverso l'atto di sindacato ispettivo 4-02931, pubblicato il 19 febbraio 2020, raccomandando al Ministro in indirizzo di assumere iniziative affinché la nuova convenzione OP di AGEA e la nuova convezione di coordinamento recassero disposizioni conformi alla legislazione vigente in materia e, ove occorresse, richiedendo anche un nuovo parere all'AGCM;
occorre, adesso, porre rimedio ad una imposizione che non sembra avere alcuna utilità pratica o giustificazione tecnica, se non forse quella di favorire qualche soggetto a svantaggio di altri,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile e urgente assumere le opportune iniziative affinché venga modificata la convenzione tra l'Organismo pagatore AGEA ed i centri di assistenza agricola autorizzati, con eliminazione dell'obbligo per i CAA di operare esclusivamente attraverso dipendenti, disposizione che, senza alcuna motivazione razionale, estromette i liberi professionisti da un settore che è sempre stato di loro competenza e nel quale hanno sempre operato.