Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01019

Atto n. 3-01019

Pubblicato il 16 luglio 2019, nella seduta n. 133

NUGNES , DE PETRIS , BUCCARELLA , FATTORI , DE FALCO , MARTELLI , DE BONIS - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -

Premesso che:

il 18 marzo 1947 con decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 281 è stato istituito l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI);

a seguito del trasferimento alle Regioni delle materie "irrigazione e trasformazione fondiaria", con il decreto del Presidente della Repubblica n. 169 sono state assegnate alle Regioni Puglia, Basilicata e Campania beni e personale, mentre sono state ascritte all'ente le seguenti funzioni residue: progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria relative ai bacini interregionali; esercizio e manutenzione delle opere di propria competenza;

l'EIPLI assolve oggi principalmente compiti di gestione, esercizio e manutenzione ed agisce quale fornitore all'ingrosso di acqua non trattata, per usi potabili agli acquedotti Pugliese, Lucano ed al consorzio Jonio-Cosentino in Calabria; per usi irrigui a nove consorzi di bonifica nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia, e per usi industriali all'ILVA di Taranto e ad altri utenti minori;

l'ente gestisce otto dighe, quattro traverse, le sorgenti del Tara e centinaia di chilometri di grandi reti di adduzione, con una capacità potenziale di accumulo, regolazione e di vettoriamento di circa un miliardo di metri cubi all'anno di acqua;

con decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, l'EIPLI è stato soppresso ed è entrato in fase liquidatoria. L'art. 21, commi 10 e 11, ha disposto misure di trasferimento in favore di "un soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate";

siffatto soggetto, con la legge n. 205 del 2017 (art. 1, commi 904 e seguenti), è stato identificato in una "società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

al fine di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI ed accelerare la creazione della società di cui all'art. 21, comma 11, del decreto-legge n. 201, nel testo del decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto decreto crescita, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, è stato previsto, attraverso all'art. 24, come modificato alla Camera dal cosiddetto emendamento Daga, che la costituenda società sia una società per azioni a totale capitale pubblico, formato da soli enti pubblici il cui statuto costitutivo dovrà prevedere "la possibilità per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla società di cui al presente comma, nonché il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima società, a qualunque titolo, a società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati";

sull'EIPLI graveranno tutte le passività maturate sino alla data di costituzione della società, comprese quelle di natura "contributiva, previdenziale e assistenziale", viceversa, tutti i diritti su beni demaniali, già attribuiti all'EIPLI in forza di provvedimenti concessori, saranno trasferiti ex lege alla società di nuova costituzione;

considerato che:

in forza di un'iniziativa civica promossa dal "Forum italiano dei movimenti per l'acqua", nel 2011, vennero proposti ai cittadini italiani, tra gli altri, due quesiti sui servizi pubblici locali a rilevanza economica e sulla determinazione della tariffa del servizio idrico che determinò la chiara volontà popolare di avere accesso ad un servizio pubblico dell'acqua, diritto umano universale, su cui non si può fare profitto;

il 23 marzo 2018 è stata presentata alla Camera la proposta di legge n. 52 in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque i cui presupposti sono, come si legge nella relazione, quelli di "Dotare il nostro Paese di una gestione e di infrastrutture che garantiscano a tutti l'accesso ad un servizio pubblico indispensabile, come l'acqua, è la base fondamentale per ricostruirne le fondamenta, distrutte da decenni di privatizzazioni e politiche sconsiderate. Questa grande opera utile e necessaria andrebbe riportata alla responsabilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il cui ruolo andrebbe potenziato su tutta la questione idrica eliminando strutture, sovrastrutture e autorità che nulla hanno a che fare con la gestione e la tutela di un diritto umano fondamentale. (...) Un testo in cui ribadiamo che sull'acqua non si devono fare profitti come chiesto da 27 milioni di cittadini con il referendum del 2011. (…) Un testo che vuole raccogliere gli strumenti necessari per avviare un processo di ritorno a una gestione pubblica e partecipativa del Servizio idrico integrato";

assodata la necessità di procedere alla liquidazione dell'EIPLI, definita in sede di decreto-legge n. 201 del 2011, rispetto alla natura giuridica del soggetto di diritto che sarebbe dovuto succedere all'ente da liquidare, è evidente che l'impostazione primigenia della disposizione, adottando una formulazione generica, lasciava ampia libertà circa la scelta del soggetto giuridico cui trasferire le funzioni dell'EIPLI, soggetto che addirittura poteva essere non da costituire ex novo, bensì da individuare tra quelli pubblici già esistenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, considerando che la ratio ultima e complessiva dei quesiti referendari del 2011 era quella di evitare, per la gestione di servizi pubblici, il ricorso a formule privatistiche (e non soltanto l'apporto di capitali e logiche privatistiche), vogliano mettere in campo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, tutte le iniziative possibili al fine di accelerare un provvedimento che possa definitivamente sancire la pubblicità dell'acqua;

se, considerando che è possibile che i soci della costituenda società per azioni che subentrerà all'EIPLI possano, nel corso della vita della stessa, adottare una modifica statutaria (ex art. 2365 del codice civile) che consenta l'alienazione di partecipazioni sociali anche in favore di soggetti privati nonché in ogni momento stabilire l'alienazione dei beni e delle utilitas della stessa, nelle more che in caso di fallimento i beni e le concessioni vengano aggrediti dal capitale e dall'interesse privato, vogliano inserire nel suddetto provvedimento un articolato che intervenga anche sulla questione EIPLI e, dunque, riportare la società nell'ambito di una società di diritto pubblico, così da garantire la pubblicità gestionale e distributiva, e da fugare anche le espresse o latenti preoccupazioni che risiedono in seno alla stragrande maggioranza degli italiani.