Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00275

Atto n. 3-00275

Pubblicato il 16 ottobre 2018, nella seduta n. 47

GRANATO , MONTEVECCHI , CORRADO , FLORIDIA , MARILOTTI , RUSSO , VANIN , ANASTASI , ANGRISANI , CAMPAGNA , CASTELLONE , CORBETTA , DE BONIS , DRAGO , MAIORINO , NOCERINO , ROMANO , TRENTACOSTE - Al Ministro della salute. -

Premesso che:

la legge 18 agosto 2015, n. 134 è entrata in vigore il 12 settembre 2015; l'articolo 3, comma 1, ha stabilito l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico (DSA), delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili;

l'articolo 60, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ha previsto che il Servizio sanitario nazionale garantisca alle persone con DSA le prestazioni predette; inoltre il comma 2 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, ha previsto, in applicazione dei Lea, l'aggiornamento (in sede di prima applicazione entro 120 giorni dall'adozione del decreto e, in seguito, con cadenza perlomeno triennale) delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico;

l'articolo 3, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 134, ha previsto che le Regioni garantiscano il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con DSA, stabilendo percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti; altro compito affidato dal legislatore statale alle regioni è stato quello di adottare misure idonee al conseguimento di taluni obiettivi, tra cui: la promozione del coordinamento degli interventi per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita di una persona con DSA; la definizione di équipe territoriali dedicate per i piani di assistenza; la disponibilità effettiva sui territori di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sui DSA, in grado di effettuare la presa in carico dei pazienti;

considerato che a parere degli interroganti appare necessario rilevare l'assoluta inottemperanza di alcune Regioni ai doveri stabiliti dalla legge; ad esempio, l'attuazione delle politiche regionali in materia di DSA, nella Regione Calabria, è disastroso,

si chiede di sapere:

se si intenda provvedere e, nel caso, entro quali tempi, ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

se, passati più di tre anni dall'entrata in vigore della legge 18 agosto 2015, n. 134, non si intenda, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente garantite agli organi territoriali e dei principi di leale collaborazione e cooperazione tra i vari livelli di governo, anche ai fini della vigilanza sulla garanzia effettiva della fruizione delle prestazioni stabilite dalla legge statale, consultare le Regioni per verificare lo stato di attuazione della legge stessa, per conoscere nel dettaglio quali siano state le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi demandati alle politiche regionali.