Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00130
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Atto n. 3-00130 (in Commissione)
Pubblicato il 25 luglio 2018, nella seduta n. 26
LANNUTTI , TAVERNA , PATUANELLI , BOTTICI , PESCO , DI NICOLA , CASTIELLO , TURCO , DRAGO , DI PIAZZA , BUCCARELLA , FENU , FATTORI , PERILLI , BOTTO , PUGLIA , MORRA , SILERI , LUCIDI , FERRARA , PARAGONE , ROMAGNOLI , MAUTONE , GRASSI , LOMUTI , URRARO , GIARRUSSO , ACCOTO , DELL'OLIO , LANZI , PIRRO , PELLEGRINI Marco , PRESUTTO , GIROTTO , TRENTACOSTE , RICCARDI , EVANGELISTA , AUDDINO , MAIORINO , PISANI Giuseppe , FLORIDIA , MANTERO , DE BONIS , NOCERINO , DE FALCO , VACCARO , CASTALDI , DONNO , GUIDOLIN , MOLLAME - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
durante l'audizione informale, tenutasi il 17 luglio 2018 dinanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato, il presidente Giuseppe Maria Berruti, commissario della Consob, a seguito della domanda dell'on. Raphael Raduzzi, ha dichiarato che la Consob ha compiuto le verifiche, previste dagli artt. 3 e 4 del suo regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla legittimità della nomina a presidente di Mario Nava. Di tali verifiche vi sono gli esiti, che il presidente Berruti, per lealtà verso l'istituto di cui è commissario, ha dichiarato di non poter rendere noti, ma che, ovviamente, possono essere acquisiti dal Parlamento e dal Governo;
già con gli atti di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica 4-00077 e 4-00167 e dell'Europarlamento 003015, erano stati sollevati dubbi relativamente all'ipotesi che il presidente Nava fosse stato nominato in violazione della legge n. 216 del 1974, istitutiva della Consob. Infatti, la Consob (Commissione per le società e la borsa), regolata attraverso la legge n. 216 del 1974 e la legge n. 281 del 1985, ha il compito di svolgere attività di tutela degli investitori, per l'efficienza, trasparenza e lo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Essa è governata da un organo collegiale composto da un presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (previa deliberazione del Consiglio stesso), i cui membri, oltre ai normali requisiti richiesti per ogni ufficio pubblico, per la nomina a componente della Commissione, devono anche possedere una "specifica e comprovata competenza ed esperienza" e una "indiscussa moralità ed indipendenza". Al requisito dell'indipendenza sono collegate le ipotesi di incompatibilità previste tassativamente: i componenti della Commissione non possono rivestire, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna delle seguenti qualifiche: liberi professionisti, ivi compresi i consulenti; amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata di società commerciali; sindaci, revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati; titolari di uffici pubblici di qualsiasi natura; imprenditori commerciali;
considerato che:
il 22 dicembre 2017, Mario Nava, funzionario della Commissione europea, dirigente della vigilanza sul sistema finanziario, è stato designato quale nuovo presidente della Consob, con ratifica del Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018 per motivi di carattere procedurale, riferiti alla posizione lavorativa presso la Commissione europea: Nava ha richiesto il distacco e non l'aspettativa dal suo precedente incarico di direttore per il monitoraggio del sistema finanziario e di gestione delle crisi alla Direzione generale per la stabilità finanziaria e dei mercati dei capitali (Fisma);
in generale, in un "distacco", il dipendente viene distaccato "nell'interesse" del soggetto distaccante e resta in essere il rapporto di dipendenza con l'amministrazione di origine, senza perdita dell'avanzamento di carriera e dello stipendio. Nel caso del distacco, infatti, resta in essere il sostanziale rapporto di dipendenza con l'amministrazione di origine, senza perdita dell'avanzamento di carriera e dello stipendio da funzionario europeo. Inoltre, la retribuzione corrisposta dalla Consob, circa 240.000 euro lordi annui, beneficerebbe dei vantaggi fiscali riservati al personale europeo;
il distacco risulta essere stato richiesto (o comunque disposto) per soli 3 anni, quando invece il mandato alla Consob è di 7 anni, il cui termine andrebbe a coincidere con il rinnovo delle nomine ai vertici delle direzioni generali della Commissione europea, creando in tal modo un vulnus ai criteri di indipendenza stabiliti dalla legge di istituzione dell'authority (decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974);
inoltre, in quanto distaccato, al presidente Nava si continuerebbe ad applicare la disciplina prevista per i funzionari della Commissione europea e, in particolare, in ragione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del protocollo sui privilegi e sulle immunità, non solo l'operato del presidente Nava non sarebbe soggetto al controllo dell'autorità giudiziaria italiana, ma, addirittura, ove nell'esercizio delle sue funzioni di presidente della Consob venisse a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere una possibile attività illecita (come ad esempio un abuso di mercato), pregiudizievole per gli interessi dell'Unione, Nava avrebbe il dovere di informare immediatamente i propri superiori gerarchici europei;
considerato che:
al fine di accertare l'idoneità di Nava a tutelare gli interessi dei risparmiatori italiani e dell'industria nazionale del risparmio, risulta che lo stesso Nava avrebbe lavorato alla stesura della direttiva sul bail in, lavorando all'ipotesi "dell'Europa a due velocità";
nell'ordinamento della Consob è prevista tra la dirigenza apicale, la figura del segretario generale che, ex art. 26-bis, comma 1, del regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, è destinata a svolgere una funzione a supporto del presidente ed i componenti del collegio "di indirizzo e controllo", tanto che con tale dirigente si deve coordinare il direttore generale e che esso assiste il presidente nelle funzioni a quest'ultimo riservate dall'art. 5 del medesimo regolamento (tra le quali, mantenere i rapporti con gli organi di Governo e il Parlamento, sovrintendere all'attività istruttoria, ricevere e conservare comunicazioni riservate, dandone solo sommaria comunicazione agli altri componenti del collegio);
il presidente Nava, anch'egli dipendente della Commissione europea, presso la quale ricopriva l'incarico di direttore per il monitoraggio del sistema finanziario e di gestione delle crisi alla direzione generale per la stabilità finanziaria e dei mercati dei capitali (Fisma), ha giustificato il fatto che egli avrebbe richiesto il distacco e non l'aspettativa dal suo precedente incarico, in quanto quest'ultimo istituto non sarebbe previsto per i dipendenti della Commissione (distacco che, evidentemente, è "nell'interesse" del soggetto distaccante, dato che resta in essere il sostanziale rapporto di dipendenza con l'amministrazione di origine, senza perdita dell'avanzamento di carriera e dello stipendio);
il presidente Nava, all'atto del suo insediamento, avrebbe dichiarato che, in ragione del suo distacco, non esisterebbero incompatibilità, poiché, in quanto dipendente della Commissione europea, a lui non si applicherebbe la legge italiana, ma quella comunitaria;
sia il presidente Nava che l'avvocato Bertozzolo sono dipendenti della Commissione europea ed è pertanto ragionevole ritenere che ad entrambi si applichino le medesime norme regolanti il rapporto di lavoro dei dipendenti della Commissione europea;
la figura del segretario generale è di altissima dirigenza, tanto che l'ordinamento della Consob prevede che esso, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvalga di un segretariato generale a sua volta articolato in uffici, retti da dirigenti (ex art. 26-bis, comma 5, del regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob);
da indiscrezioni della stampa, sembrerebbe che Nava sia intenzionato a nominare quale segretario generale della Consob l'avvocato Giulia Bertozzolo che sarebbe un semplice funzionario della Commissione europea (livello AD6). L'avvocato Bertozzolo, secondo quanto appreso, verrebbe assunta in Consob dopo che la Commissione europea le ha concesso di essere posta in aspettativa. Aspettativa che decorrerebbe dal 1° settembre 2018,
si chiede di sapere:
se il Governo ritenga compatibile che Nava, distaccato "nell'interesse" della Commissione europea, possa garantire l'indipendenza della Consob e gli interessi dei risparmiatori italiani, anche in considerazione di alcuni importanti dossier sul tavolo della Consob, che vedrebbero soggetti esteri tentare di acquisire il controllo di società italiane, operanti anche in settori strategici;
come ritenga che Nava, distaccato dalla Commissione europea presso la Consob, possa assicurare il rispetto, nei confronti dell'organismo europeo, del segreto d'ufficio, cui è tenuto relativamente a ciò che apprende in Consob, ai sensi dell'art. 16 del regolamento di organizzazione e funzionamento, e, soprattutto, come il rispetto del vincolo del segreto d'ufficio sia compatibile con il contemporaneo obbligo, incombente sui funzionari europei, di informare i loro superiori di possibili attività illecite di cui si viene a conoscenza;
se non ritenga che l'immunità giurisdizionale garantita al presidente Nava dal suo status di funzionario europeo, implicando la non perseguibilità del presidente da parte della giustizia italiana, ponga problemi di legittimità amministrativa e giuridica dell'operatività della Consob sotto la sua guida e quali rassicurazioni abbiano fornito Nava e la Commissione europea, circa il rinnovo del suo distacco per tutta la durata del mandato che gli è stato conferito (7 anni);
se, dato che il distacco in Consob è stato al momento assicurato solo per 3 anni, si intenda limitare a tale periodo temporale il conferimento degli incarichi fiduciari di direttore generale, vice direttore generale e segretario generale, proprio per il legame fiduciario con il presidente, che viene nominato per un periodo più lungo in base al regolamento Consob;
se corrispondano al vero le indiscrezioni secondo le quali il presidente Nava avrebbe intenzione di affidare all'avvocato Bertozzolo, in qualità di segretario generale, anche compiti ultronei a quelli tassativamente elencati per il segretario generale dall'art. 26-bis del regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob;
se risponda al vero che il presidente Nava abbia fatto approvare a fine maggio l'assunzione di un segretario generale, il cui incarico partirebbe dopo 4 mesi e se, prima di procedere a quest'assunzione, Nava abbia esperito le procedure idonee a verificare che "sia necessario" ricorrere a personale esterno alla Consob, come previsto art. 26-bis, comma 3, del regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob;
se sia ammissibile l'assunzione di una persona che, sebbene distaccata dalla Commissione europea, mantiene con quest'ultima un rapporto di lavoro che si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della legge n. 216 del 1974, in base alla quale "Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali" e se ora sia possibile ottenere quell'aspettativa che, a suo dire, non era possibile che venisse riconosciuta al presidente Nava, ovvero se, nel sostenere quest'impossibilità, il presidente Nava non abbia mentito, al Parlamento, al Governo, alla Corte dei conti e ai componenti del collegio della Consob;
se sia coerente con l'ordinamento della Consob che un semplice funzionario della Commissione europea possa essere designato ad un ruolo apicale come quello di segretario generale, per il quale è prevista un'indennità di posizione funzionale in misura corrispondente alla retribuzione complessiva del vice direttore generale;
se il Governo non debba acquisire le risultanze degli approfondimenti svolti su impulso della Commissione, in base a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, come riferito dal presidente Berruti, da cui si desume una decisione a maggioranza in seno al collegio della Consob, relativa alla necessità di verificare la sussistenza di ipotesi di incompatibilità, e quindi di nullità della nomina, a carico del presidente Nava;
se non abbia il dovere di attivarsi, sia per i doverosi approfondimenti, sia per riconsiderare la scelta dell'incarico di presidente della Consob affidato a Mario Nava.