Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 426 del 21/04/2022

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

426a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 21 APRILE 2022

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Presidenza del vice presidente LA RUSSA,

indi del vice presidente CALDEROLI,

del vice presidente ROSSOMANDO

e del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

PUGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2588) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (Approvato dalla Camera dei deputati)(ore 9,35)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2588, già approvato dalla Camera dei deputati.

Chiedo al Presidente delle Commissioni riunite 10a e 13a, senatore Girotto, di riferire sui lavori delle Commissioni.

GIROTTO (M5S). Signor Presidente, nella seduta di ieri delle Commissioni riunite 10a e 13a, dopo la relazione introduttiva, si è deciso di convocare un Ufficio di Presidenza delle due Commissioni per la programmazione dei lavori.

Nel corso dell'Ufficio di Presidenza fra i Gruppi parlamentari non si è potuto registrare un consenso unanime sull'ulteriore organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite.

In particolare, in sede di Ufficio di Presidenza sono emerse due diverse posizioni. Una parte dei Gruppi parlamentari si è pronunciata in senso favorevole a prendere atto dell'assenza delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell'esame, considerata l'imminente scadenza del decreto-legge in titolo nei prossimi giorni, dell'impossibilità di fatto di una terza lettura del relativo disegno di legge di conversione da parte della Camera dei deputati e, infine, della sua già prevista calendarizzazione per la seduta dell'Assemblea di oggi. Questo avrebbe significato mantenere ferma la calendarizzazione in Aula, portando il disegno di legge senza relatori.

Altra parte dei Gruppi parlamentari, anche in ragione del fatto che dal Governo non sono state indicate specifiche ragioni di urgenza in ordine a singole disposizioni o misure recate dal decreto-leggi in titolo, si è invece pronunciata a favore di una richiesta di modifica della calendarizzazione già prevista, al fine di consentire un ulteriore spazio, seppur breve, spazio per l'esame del provvedimento, ipotizzando un approdo in Assemblea del disegno di legge di conversione all'inizio della prossima settimana, presumibilmente martedì 26 aprile.

In mancanza di accordo in sede di Ufficio di Presidenza, la decisione definitiva è stata quindi rimessa al plenum delle Commissioni riunite.

La proposta di prendere atto che non vi erano le condizioni per la prosecuzione dell'esame è stata quindi approvata dalle Commissioni riunite e, pertanto, l'esame in sede referente non si è concluso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Girotto, il disegno di legge n. 2588, non essendosi concluso l'esame nelle Commissioni riunite, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Nencini. Ne ha facoltà.

NENCINI (IV-PSI). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, siede qui la prima generazione spettatrice di una società anfibia.

Ciascuno di noi è nato in una società che si fondava su due pilastri: la razionalità imposta dall'Illuminismo e un'idea di uguaglianza intesa come cancellazione dei privilegi e, soprattutto, come uguaglianza di fronte alla legge. Oggi la generazione che ha vissuto quella storia si trova immersa in una società diversa, tanto che taluni immaginano che il termine società sia inadeguato per tracciare la linea del trionfo del postmoderno. Nel postmoderno dominano infatti valori che sono sconosciuti di fatto alla società che ha preceduto questa stagione: dominano il neoliberismo in economia, domina il sovranismo in politica e domina soprattutto l'individualismo nelle grandi e piccole comunità.

È figlio di questa triplice condizione il dominio dell'immateriale nel lavoro e nel denaro, che genera maggiori disuguaglianze e una minore prosperità collettiva: prevalgono i manager, quasi mai i leader che rischiano. Si afferma sempre di più chi specula scommettendo sull'andamento futuro del prezzo di quel preciso prodotto, sia grano, sia gas, sia petrolio, e, nella misura in cui operatori finanziari e società scommettono che il prezzo risalga a causa di conflitti, carestie o altre variabili, il prezzo di quel prodotto sale. Per i cattolici si tratta di un peccato mortale. Come dice la Bibbia, non si può ipotecare il tempo, perché il futuro non è nelle nostre disponibilità. Per chi professa altre fedi basti il titolo di speculatore, tanto peggio se la speculazione avviene quando non si allarga la torta della ricchezza.

Signor Presidente, non sto elaborando un canone filosofico; sto parlando esattamente della situazione di cui ha trattato il Governo con l'atto del quale stiamo discutendo e sul quale oggi probabilmente metterà il voto di fiducia. Stiamo cioè parlando non solo del prezzo di un bene fondamentale, ma del trionfo dell'immateriale. Questa è la ragione di ciò che sto dicendo, proprio perché è la scommessa al rialzo che determina il prezzo del gas e del petrolio e la scommessa ha soltanto un nome e va chiamata come la chiamerebbero coloro che usano il linguaggio più elementare possibile: si chiama speculazione finanziaria.

Sono felice che il Governo abbia affrontato il tema con una insolita determinazione. Averlo fatto è decisamente un merito, che mi aspetto che possa essere ulteriormente portato in avanti, siccome il problema rimarrà con una sua stabilità nelle prossime stagioni, affrontandolo in maniera "strutturale".

Il tema di cui discutiamo non è però soltanto il canone dell'immaterialità: è anche una questione di politica estera. Oggi c'è da auspicare che si chiuda una stagione di bizzarrie dilettantistiche nella politica estera di chi ha guidato il Paese nelle stagioni precedenti: occhiolini nei posti più insoliti, risultati (da quell'occhiolino) non assolutamente imprevedibili. Il lavoro che sta facendo il Governo Draghi per liberarsi dalla dipendenza quasi esclusiva russa nella fornitura di energia immagino che sia la strada giusta e che come tale debba essere perseguita.

Passando ai punti di cui tratta il provvedimento, assieme al mio Gruppo, sono tra coloro che da tempo hanno sostenuto la tesi, invocando anche la norma antispeculazione, e ringrazio la presidente Casellati e i Presidenti dei Gruppi perché vi è stata una seduta apposita per discutere del tema soltanto poche settimane fa. Molto positiva è infatti la norma antispeculazione per ridurre l'impatto dei prezzi del mercato e dunque nelle e sulle bollette; disancorare, come si prevede, il prezzo del gas dal Title transfer facility (TTF) olandese, per ancorarlo ai contratti reali, è la strada che va battuta con la decisione che il provvedimento in esame prevede.

Se poi volessimo fare un giusto di più, cioè innalzare, come propongono alcuni emendamenti depositati anche da chi vi parla, dal 10 al 50 per cento la tassa sugli extraprofitti, penso che sarebbe anche questa la strada giusta da seguire. È altrettanto positivo dotare l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di nuovi poteri; visto che nel provvedimento si parla di relazione da consegnare alle Commissioni, aggiungerei di prevedere che con cadenza annuale si riferisca alle Camere sull'attività di verifica e sanzionatoria e sulla rilevazione degli extraprofitti.

Aggiungo che i nuovi poteri conferiti ad ARERA non avrebbero messo nella condizione la stessa, anche in assenza di questi poteri, di esercitare il suo ruolo e la sua funzione con voce di ben altra tonalità anche prima che questo provvedimento vedesse la luce.

Vi è poi la proposta di mantenere il mercato tutelato fino a quando il mercato libero non funzioni in maniera trasparente ed efficiente: troppi venditori suonano ai campanelli di nonne e di nonni senza alcun criterio, con effetti assolutamente devastanti.

Occorre premere inoltre perché l'Unione europea si doti di una normativa che metta in trasparenza i contratti e, poi, prorogare la riduzione delle accise sui carburanti.

Il risultato finale, signor Presidente, Governo, è più politica e meno finanza sfacciata ed onnivora; sì, va urlato: più politica.

Tra qualche giorno, il 25 aprile, nelle piazze d'Italia si riunirà l'Italia, immagino intera, ed esploderà in un unico applauso in nome di liberazione, Costituzione e, probabilmente, anche nel nome e per conto dell'Europa che ci siamo costruiti, che pionieri, popolari soprattutto, hanno costruito negli anni Quaranta e Cinquanta.

C'è tuttavia un però, Presidente: se, come dicono gli istituti che indagano la materia, nel mese di febbraio il 15 per cento di famiglie e piccole imprese ha dovuto sedersi al tavolo della cena per decidere se pagare la bolletta energetica o l'affitto, la dimensione del problema è così vasta che non può essere taciuta. È così vasta che l'applicazione concreta, e non soltanto l'urlo nelle piazze, degli articoli 3 e 38 della Costituzione italiana, degli articoli 19, 145, 150, 151 e 161 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - e mi rivolgo al Governo - devono diventare la madre di ogni priorità.

So per certo, avendo questo Paese vissuto l'esperienza, che le società fondate sulle ingiustizie ingiustificate sono ottimi laboratori per gli autocrati. Insomma, non si può festeggiare il 25 aprile dimenticando un pezzo della storia d'Italia che abbiamo già sperimentato, se non mettiamo mano stabilmente alla storia che questo provvedimento per intero ci racconta. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lanzi. Ne ha facoltà.

LANZI (M5S). Signor Presidente, ci troviamo oggi a votare il cosiddetto decreto bollette, con il quale è stato introdotto un primo pacchetto di misure volte a contenere lo straordinario aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale. Il fenomeno ha generato una vera e propria emergenza che sta colpendo indistintamente tutti, famiglie e imprese. La posizione mia e del MoVimento 5 Stelle non può che essere favorevole, quando si parla di misure di sostegno ai cittadini e al tessuto produttivo. Siamo stati i primi a chiedere al Governo di intervenire con misure straordinarie, ricorrendo finanche a un nuovo scostamento di bilancio.

È chiaro che le misure contenute nel provvedimento al nostro esame vanno considerate come un punto di partenza necessario, ma di certo non sufficiente; occorre fare di più e farlo già in sede di conversione in legge del cosiddetto decreto taglia prezzi. Come sempre, non mancherà l'apporto del MoVimento 5 Stelle. Riteniamo però che a fronte di una situazione così straordinaria occorra una risposta decisa e comune anche da parte dell'Europa.

Nel 2020, quando ci ritrovammo a fronteggiare un nemico invisibile e allora sconosciuto, il presidente Conte riuscì ad ottenere oltre 200 miliardi di euro attraverso uno strumento di condivisione del debito, il recovery plan. (Applausi). Tale misura rappresenta tuttora la più grande occasione di rilancio a disposizione del nostro Paese. Anche oggi sarebbe opportuno mostrare lo stesso coraggio avuto nel 2020 e chiedere all'Europa un fondo comune europeo destinato alla transizione energetica.

Tra le modifiche più importanti apportate e targate MoVimento 5 Stelle occorre menzionare l'istituzione della strategia nazionale contro la povertà energetica, uno strumento grazie al quale viene facilitato il coordinamento di tutti gli interventi volti a sostenere famiglie e soggetti più fragili, con misure non soltanto meramente emergenziali, ma anche strutturali.

Altre novità importanti riguardano le attività dell'Autorità di regolazione (ARERA), che adesso, ai fini del sistema di calcolo, potrà svincolarsi dal costo di mercato e fare riferimento al costo reale di approvvigionamento della materia prima; è una modifica sostanziale, che potrebbe portare un risparmio in bolletta fino al 40 per cento.

Un altro intervento fondamentale ottenuto soltanto grazie alla battaglia che quotidianamente continuiamo a portare avanti riguarda il superbonus al 110 per cento e in particolare l'introduzione della quarta cessione del credito e la proroga al 15 ottobre 2022 del termine entro il quale dev'essere trasmessa all'Agenzia delle entrate la comunicazione per la cessione del credito relativa ai lavori effettuati nel 2021, dando così più tempo a imprese e istituti finanziari per completare le procedure.

In conclusione, con pragmatismo, posso dirmi in parte soddisfatto per l'approvazione della riformulazione di un emendamento che ho presentato nel corso della prima lettura del provvedimento alla Camera, ascoltando il grido d'allarme di uno dei settori che ha risentito maggiormente dell'aumento dei costi del gas. Mi riferisco alle imprese del settore ceramico, eccellenze del made in Italy e in particolare dell'Emilia-Romagna, che, a causa del caro energia, rischiano di trovarsi costrette a prendere decisioni drastiche, riducendo o addirittura sospendendo la propria produzione, nonostante vi siano ordini da evadere. In ballo ci sono centinaia di aziende, di marchi storici che portano il nome del nostro Paese in alto del mondo, ma anche migliaia di posti di lavoro.

In un contesto così difficile, non possiamo in alcun modo permetterci ricadute economiche e occupazionali. Pertanto, invito il Governo a considerare le misure in favore delle imprese energivore contenute nel decreto-legge in discussione soltanto come un primo passo, che necessita di un immediato seguito con misure straordinarie in grado di sostenere il settore, come si fa in Spagna, perché senza un intervento ne subirebbe la concorrenza, non riuscendo a sostenere i prezzi di mercato. Detti impegni, peraltro, sono stati messi nero su bianco con un nostro ordine del giorno, che è stato accolto, con il quale il Governo si è impegnato a introdurre ulteriori misure transitorie di sostegno al settore. Non vorrei che si desse valore solamente agli ordini del giorno che parlano di armi. Non si può più temporeggiare, fate presto. Noi ci siamo e vi incalzeremo. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES (Misto). Signor Presidente, certo la prassi del monocameralismo che si è instaurata non ci aiuta a intervenire su questo provvedimento, che è di un'importanza enorme per il nostro Paese. Alla Camera hanno lavorato molto, introducendo diversi articoli. Devo dire tuttavia che ciò che è stato possibile evincere, nel poco tempo che abbiamo avuto a disposizione, è che si procede per tentativi e per piccoli passi, anche abbastanza disarticolati, rispetto a una situazione che potrebbe essere vissuta come un'occasione.

Noi siamo legati al gas, che non possediamo sul nostro territorio nazionale, fin dalle prime decisioni del Governo Monti (era già nella strategia elettrica nazionale, SEN); e così è diventato un soggetto fondamentale nella transizione energetica, nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) del 2020. Eppure l'Europa ci ha detto che questa scelta non era in linea con gli obiettivi che ci eravamo dati per il clima e che quindi avremmo dovuto rivedere il nostro Piano nazionale, ma neanche questa è stata l'occasione per mettere mano a una vera pianificazione. Si procede - come abbiamo detto - per piccoli spot e deregolamentazioni, mentre si danno ancora grandi sussidi alle aziende energivore e non si tiene conto delle vere azioni invece da mettere in campo.

Stiamo cercando il gas in giro per il mondo perché l'ENI guadagna moltissimo dal gas. Ci sono aziende energetiche che hanno fatto in questi anni 40 miliardi di extraprofitti, che tasseremo al 10 per cento, quando mi dicono che ARERA valutava una tassazione del 40 per cento. Credo che non vogliamo slegarci da una dipendenza e non solo dall'approvvigionamento estero. Andiamo adesso a chiudere i nostri rapporti con la Russia, anche se ancora non lo abbiamo fatto. Ricordiamo inoltre che questa speculazione non viene dalla guerra, ma dalla borsa di Amsterdam, quindi viene prima della guerra: viene già da novembre e dicembre dell'anno scorso. Pertanto non dipenderà neanche da quanto gas riusciremo a trovare e a tirare fuori dai nostri territori, perché è un costo che viene dalla globalizzazione.

Andiamo a cercare comunque altri accordi con l'Albania e con l'Egitto, anche mettendoci in una condizione di grandissimo disagio politico (Applausi), con Paesi comunque che hanno una instabilità politica. Questo perché, come qualcuno ha detto alla Camera, noi abbiamo nella nostra stanza un elefante a sei zampe: non si capisce se è lo Stato che partecipa all'ENI o se è l'ENI che partecipa allo Stato. (Applausi). Insomma, c'è un enorme conflitto di interessi da cui non riusciamo a uscire.

Al momento diamo ancora 7 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi, ma solo 145 milioni per la riqualificazione energetica, senza la possibilità di cedere il credito d'imposta. C'è quindi uno squilibrio tra le azioni che il Governo mette in atto. Si punta a tirare fuori dai nostri territori quelli che sono stati valutati in 45 miliardi di metri cubi di residui di gas, ma questo in dieci anni, visto che ne possiamo tirare fuori al massimo 4,5 miliardi all'anno. In dieci anni riusciremo a estrarre 45 miliardi di metri cubi, ma ne consumiamo 75. Sicuramente, con la riapertura di queste trivellazioni con grande felicità di tutti (e si accusa anche il MoVimento 5 Stelle di aver fermato le trivelle, ma non è così), non risolveremo niente e neanche abbatteremo il costo delle bollette: questo dev'essere chiaro a tutti. Qualcuno mi ha accusato di fare una valutazione matematica, ma purtroppo è quello che va fatto: anche se estraiamo 7 miliardi dai nostri territori, sarà sempre il 10 per cento del totale.

Quello che dovremmo fare è legarci all'idea di dover abbandonare il gas, che è venti volte più climalterante di altri idrocarburi. Certamente si scioglie nell'aria, lo possiamo disperdere prima, ma nel momento in cui lo disperdiamo ha un impatto climalterante altissimo. Ma questo non basta, perché ci stiamo andando a liberalizzare, anzi a togliere tutte le regole da altri tipi di azioni, come lo stoccaggio del gas, che ha enormi difficoltà. Oppure ci mettiamo in conflitto con l'agricoltura, perché stiamo rendendo gli agricoltori produttori di energia. Non vorrei che, per eliminare il topino dalla casa, le dessimo fuoco non vorrei che, per risolvere un problema, nella fretta e nell'azione non programmatica, ci trovassimo a doverne affrontare un altro e ad accorgerci tra qualche tempo di non avere più terreno agricolo. Dovremmo fare un piano: questo chiedo, eppure... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mollame. Ne ha facoltà.

MOLLAME (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel decreto-legge in esame viene affrontata una serie di misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. Vengono altresì affrontate alcune misure strutturali in materia energetica, che rispondono a una logica più di medio e lungo termine, volta a prevenire che altre crisi analoghe all'attuale possano avere gli stessi effetti sulle famiglie e sul sistema produttivo nazionale. In particolare, si mira a incrementare la produzione nazionale di energia rinnovabile e l'efficientamento.

Dovendo dipendere storicamente, per questo importante settore, in massima parte da materie oggetto di importazione, va detto che non siamo nuovi ad affrontare crisi anche rilevanti: ricordiamo, tra tutte, la crisi petrolifera dei primi anni Settanta. Anche allora il fattore scatenante fu una guerra, una delle tante e continue che segnano la storia dell'umano genere.

Quando parliamo di energia, dobbiamo guardare all'Italia, alla nostra Nazione, come ad un sistema fisico ben circoscritto e definito. Tale sistema riesce anche ad essere definito in modo assai semplice: trattasi di una bilancia, su un piatto della quale ci sono i consumi, nelle varie componenti, e sull'altro piatto ci sono le risorse necessarie, anch'esse varie. Le nostre industrie, le nostre abitazioni e i nostri mezzi di trasporto, via terra, via mare e via aerea, necessitano di energia, sia essa elettrica, da metano, dai derivati del petrolio, per qualche residuo ancora dal carbone, dal biogas, sia geotermica, idroelettrica, eolica o fotovoltaica. Nell'ambito del comparto dell'autotrazione, del trasporto marittimo e aereo stiamo accelerando tutti gli sforzi per consumare sempre meno petrolio e derivati. Il processo è certamente iniziato, ma ancora oggi siamo fortemente dipendenti dall'estero e questo certamente compromette l'equilibrio della bilancia di cui parlavo prima. Tale equilibrio oggi è ulteriormente compromesso dagli eventi bellici che interessano il nostro continente, l'Europa.

I consumi di prodotti petroliferi si sono attestati, negli ultimi anni, su una media di circa 50 milioni di tonnellate per anno, mentre il consumo di metano si aggira sui 70 miliardi di metri cubi. Il consumo di gas naturale va poi suddiviso per il settore termoelettrico, quindi per produrre energia elettrica, e per un uso diretto, per la produzione di calore, sia nel settore industriale sia in quello domestico. In questa sede, mi soffermo a parlare di valori approssimati, perché sono sufficienti a supportare il ragionamento che voglio esporre e anche le conseguenti riflessioni che voglio stimolare: questi valori ci danno sicuramente un quadro generale utile.

Affronto adesso anche il tema dei consumi elettrici, volendo riflettere con voi, onorevoli colleghi, in modo più ampio e con qualche riferimento storico, in un momento assai critico di trasformazione e di transizione come questo. Si tratta di una transizione obbligata dai problemi climatici, come sappiamo, ma anche palesemente da problemi economici, conseguenti agli eventi tragici a cui facevo prima riferimento. Nei primi anni Sessanta il fabbisogno nazionale lordo di energia elettrica si attestava sui 50 gigawattora l'anno; negli anni Settanta siamo arrivati a 150, negli anni Novanta abbiamo superato i 200 e oggi abbiamo superato i 300 gigawattora l'anno.

Volendo analizzare questo fabbisogno ancora in crescita negli anni a venire, giusto per gli obiettivi che ci siamo proposti, osserviamo che circa il 50 per cento dell'energia elettrica viene prodotta da centrali termoelettriche, ormai tutte funzionanti a metano, con qualche residuo di impianti a carbone in via di dismissione o riconversione, salvo un eventuale temporaneo ripristino per motivi contingenti. Possiamo anche dire che negli anni scorsi siamo stati bravi, avendo convertito le centrali a gas naturale, che è un combustibile molto meno inquinante del carbone e degli oli di origine petrolifera e pertanto insostituibile mezzo per il processo di transizione. Il 40 per cento circa di energia elettrica è prodotto invece da diverse fonti, quali l'idroelettrica (la prima fonte storicamente rinnovabile), l'eolica e la fotovoltaica, ma anche la geotermica e le biomasse. Infine, poco meno del 10 per cento viene importato direttamente dall'estero.

La strada che ci resta da percorrere non può che fondarsi su tre specifici punti: diversificare le fonti di approvvigionamento per le componenti alle quali non possiamo rinunciare e che ci rendono vulnerabili, in quanto dipendenti da materie prime che non sono di nostra produzione, potenziando anche lo sfruttamento delle risorse nazionali disponibili; perseguire l'efficientamento energetico per la riduzione dei consumi; potenziare al massimo la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, eolica, geotermica e idroelettrica, ma anche incentivare la realizzazione di impianti di digestione anaerobica di rifiuti organici per produrre energia elettrica a mezzo di cogeneratori e produrre anche gas.

Insisto su quest'ultimo punto perché lungo la nostra straordinaria penisola e nelle nostre isole disponiamo di tre risorse straordinarie: il sole, il vento e l'acqua. Circa 300 miliardi di metri cubi d'acqua precipitano nel nostro territorio durante l'anno. Con un approccio rispettoso verso i nostri paesaggi naturali dobbiamo avviare procedure più snelle senza pregiudizi fuorvianti. Possiamo e dobbiamo utilizzare tetti residenziali ed industriali di ogni dimensione per impianti fotovoltaici di piccola e media taglia diffusi, che si possono realizzare senza dover potenziare le reti di distribuzione o fare grandi investimenti. Vanno incrementate misure adeguate di incentivazione. Possiamo utilizzare terreni non coltivabili per l'approvvigionamento di gas e petrolio e diversificare le rinnovabili.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,10)

(Segue MOLLAME). Abbiamo impianti idroelettrici che sono straordinarie opere di ingegneria con una lunga storia alle spalle. Sono i primi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e vanno potenziati e resi più efficienti e performanti. Soprattutto va fatto un vero e proprio piano per l'indispensabile funzione di accumulo connessa alla produzione di energia elettrica da fonti limitatamente programmabili, quali l'eolico e il fotovoltaico.

Mi soffermo su un altro punto. Dobbiamo potenziare la possibilità di sviluppare energia elettrica da fonte geotermica. Ci siamo quasi. A 20 chilometri dalla superficie della nostra terra ci sono temperature di diverse centinaia di gradi e sviluppi recenti per la realizzazione di un'apparecchiatura (il girotrone) ci consentiranno probabilmente, nel giro di uno o due anni, di raggiungere quella profondità. Sarà l'unica risorsa, insieme alla produzione di vapore, capace di sostituire il metano delle nostre centrali termoelettriche.

Dobbiamo potenziare le ricerche di nuove soluzioni e idee e - soprattutto - le nostre capacità, che sono rinnovabili di generazione in generazione, con l'auspicio di cominciare a guardare più lontano, verso un futuro più sicuro per i nostri figli e nipoti, uscendo dalle continue procedure di emergenza alle quali siamo stati costretti a far fronte negli ultimi due anni sia per la pandemia che ci ha colti certamente impreparati, sia per la guerra scatenata nella nostra Europa. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatrici e senatori, il Paese Italia, la maggior parte delle volte, agisce in emergenza e quando si fanno provvedimenti e azioni in emergenza non si lavora mai con lungimiranza e riflessione. Quando si fanno delle azioni e poi si guarda indietro a quello che si è fatto nel passato, ci si assolve sempre, perché si dice che in quel tempo ci si era mossi con urgenza sui provvedimenti.

Nello scenario politico è arrivato il MoVimento 5 Stelle, che non ragiona più in questa maniera. Questo è un meccanismo sbagliato su cui ragionare. Per i provvedimenti che affrontiamo manteniamo sempre un occhio sul futuro e cerchiamo sempre di capire cosa succederà davanti a noi. L'abbiamo fatto quando abbiamo portato questo Parlamento a non votare il meccanismo europeo di stabilità (MES) e a portare invece 220 miliardi con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Applausi). Il PNRR ha dato la possibilità di intervenire sulla sanità e soprattutto sulla ricerca.

L'abbiamo fatto anche quando in questa sede qualcuno parlava di nucleare o di centrali a carbone. Ecco, noi, con provvedimenti come questo, investiamo fortemente sulle fonti rinnovabili. Lo facciamo quando si continua a parlare di non lasciare nessuno indietro: noi lo facciamo da soli, con il reddito di cittadinanza, e con il provvedimento al nostro esame che parla della povertà energetica, uno dei punti centrali da cui dovremmo partire. (Applausi).

Soprattutto, con provvedimenti come questo, quando qualcuno continua a dire che bisogna bucare per estrarre gas, noi facciamo un ragionamento differente: cerchiamo di semplificare l'installazione del fotovoltaico sui tetti, perché - ce lo dobbiamo dire - se vogliamo continuare a bucare, a fronte di 73 miliardi di metri cubi che consumiamo, là sotto ce ne sono solo 90. Quindi, è inutile che tiriamo fuori tutto questo gas, perché non ce n'è. Bisogna lavorare in maniera differente.

Quando qualcuno fortunatamente parla anche di energie alternative, noi abbiamo già fatto un passo in avanti e abbiamo già creato un superbonus. Dateci una mano a difenderlo. Mi appello al Governo: dateci una mano a prorogare tutti i provvedimenti che portiamo avanti e che vanno tutti in quella direzione. (Applausi). Lo dico anche a chi, magari eletto con i nostri voti, se ne sta seduto nelle poltrone comfort, quelle dell'opposizione, a sparare emendamenti di qualsiasi genere contro il MoVimento 5 Stelle. Questo è un provvedimento che va votato; quindi, siccome ci sono delle proroghe, votiamolo tutti quanti insieme, perché cerca di andare in questa direzione. (Applausi).

Parlavo di lungimiranza: in questo provvedimento sono previsti 8 miliardi, 2,5 dei quali vanno proprio alle filiere che sono incatenate, per le scelte sbagliate del passato, alle fonti fossili. Queste aziende sono molto in difficoltà e stiamo cercando di intervenire per aiutarle a rientrare sul mercato. Possono entrare nel mercato anche in maniera differente, facendo un passo in avanti.

In questi giorni il nostro ministro Di Maio sta cercando di fare quello che abbiamo messo nel nostro programma elettorale, cioè differenziare l'utilizzo delle fonti fossili dagli altri Paesi. Sta facendo un lavoro capillare che molti continuano a contestare, ma è un lavoro che va in profondità di cui avevamo parlato già cinque anni fa. (Applausi).

Su questo testo sono stati presentati anche emendamenti assurdi. Purtroppo bisogna fare i conti con i provvedimenti, ed è inutile convincersi che basti seppellire tre zecchini d'oro per far venire su un albero di monete. Il bilancio è questo, i soldi sono questi, cerchiamo di intervenire sulle aziende e aiutarle, con l'efficienza energetica, con la riconversione, con l'autoproduzione e l'accelerazione sulle fonti rinnovabili.

Il provvedimento al nostro esame contiene la semplificazione per installare il fotovoltaico nelle aree idonee, non danneggiando il paesaggio, gli ecosistemi o le colture, la possibilità di fare sistemi di accumulo molto più semplificati e l'autoconsumo. Vado veloce perché il mio tempo è quasi terminato: il provvedimento contiene anche semplificazioni dei passaggi e degli iter burocratici e l'aiuto ai soggetti più fragili. Come dicevo, vi è poi l'intervento sul superbonus: noi abbiamo una squadra di parlamentari che lavora giorno e notte sul superbonus. (Applausi). Quindi, è inutile che ci diciamo di fare di più; noi lo facciamo tutti i giorni.

In conclusione, Presidente, questo provvedimento, purtroppo, è dovuto all'emergenza; il MoVimento 5 Stelle ha sempre pensato ai cittadini e lo confermiamo. È ciò che abbiamo detto in campagna elettorale e che confermiamo anche votando questo provvedimento: per noi gli unici lobbisti sono i cittadini. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nastri. Ne ha facoltà.

NASTRI (FdI). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame avrebbe dovuto rappresentare una vera e propria strategia per l'economia della nostra Nazione, soprattutto a tutela di due soggetti: le imprese e i cittadini. Questo decreto-legge avrebbe dovuto guardare, sì, alla nostra generazione, ma soprattutto a quelle future, che tra le mani si troveranno, invece, una pessima eredità lasciata da questo Governo.

Siete davvero poco credibili e la dimostrazione risiede soprattutto nelle tematiche che state affrontando, che secondo voi sono le priorità. Parliamo del POS obbligatorio con relative sanzioni per chi non si adegua; della lotteria degli scontrini; dell'obbligo di fatturazione elettronica per coloro che addirittura rientrano nel regime forfettario. Anziché lavorare per risolvere i problemi dei cittadini e delle imprese, l'ultimo Consiglio dei ministri decide bene di rinviare a una data che non conosciamo, quindi non ben definita, gli interventi relativi all'energia. Ebbene, penso che peggio di così non possiate fare!

Le imprese italiane, come sappiamo tutti - non lo dice Fratelli d'Italia - sono in grande affanno: il 30 per cento ha ridotto la propria produzione e nel giro di pochissimo, a detta di tutte le associazioni di categoria, i danni saranno incalcolabili.

Al netto di tutti i provvedimenti che state portando avanti, anche in maniera molto forzata, dal nostro punto di vista continua a mancare la praticità nonché una strategia, e non smetteremo mai di dirlo.

Nel provvedimento che ci apprestiamo a votare la cosa peggiore è che non si semplifica nulla: continua a permanere il grave ostacolo all'innovazione e anche agli investimenti, che invece dovremmo in qualche modo attrarre. Oggi, cioè, chi viene a investire in Italia trova una montagna da scalare e questo funge da disincentivo. Certo, noi di Fratelli d'Italia non siamo e non saremo mai per un consumo del suolo selvaggio, ma non possiamo rimanere ostaggio.

Dobbiamo dire che in questi anni ci sono stati grandi progressi in termini scientifici, anche per quanto riguarda i materiali innovativi, e questo ci potrebbe permettere di governare il processo di transizione energetica nei territori e anche nelle nostre città. Sappiamo perfettamente che non esiste impatto zero.

Ciò che manca in questo provvedimento è chiaro, ovvero un riferimento ai carburanti, che oggigiorno rappresentano sicuramente uno dei costi più alti che sia le aziende sia i cittadini devono affrontare. (Applausi). Quindi, questo è certamente un problema e il Governo, ad oggi, ha fatto poco o addirittura nulla.

Non dimentichiamo che l'inflazione nel mese di marzo è salita al 6,7 per cento. Quello dei trasporti, che è un settore sicuramente molto importante per quanto riguarda il nostro Paese - soprattutto quello su gomma - svolge un ruolo primario e rappresenta altresì un settore chiave per quanto riguarda il fronte dell'occupazione, ragion per cui l'obiettivo sarebbe quello di abbattere immediatamente l'accisa del 40 per cento, come da noi più volte proposto in tutte le varie Commissioni. Bisogna anche intervenire sull'IVA e non creare disparità, come denunciano tante associazioni di settore. Un'intera filiera rischia di essere messa in ginocchio per colpa di questo Governo che ha creato una vera e propria concorrenza tra carburanti. È chiaro che questa situazione è diventata insostenibile, sia per gli operatori del comparto ma soprattutto per gli utenti. Il processo di transizione ecologica, di cui tanto si parla (e, come prediligo definirlo, di conversione ecologica, perché di fatto sono tutte conversioni), è irreversibile e cruciale e deve portare l'Italia verso il definitivo abbandono delle fonti fossili e ad adottare fonti energetiche più sostenibili, come dicevo prima. Signor Presidente, sappiamo perfettamente che nulla è a impatto zero, ma dobbiamo abituarci anche all'idea che non si può più procrastinare e che servono anche delle scelte sensate e coraggiose.

In questo provvedimento, come dicevo prima, non vedo affatto semplificazione. Questo decreto-legge, purtroppo, crea invece ulteriore burocrazia e soprattutto confusione. Quella stessa burocrazia rappresenta, forse, il peggior limite per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, tanto agognati. Tali limiti, chiaramente, non ci consentiranno mai, continuando di questo passo, a raggiungere ciò che serve al nostro Paese, cioè l'indipendenza energetica.

Il vero incubo, soprattutto negli ultimi anni, è la realizzazione degli impianti FER (fonti energia rinnovabile), ma la mancanza di procedure snelle disincentiva gli investimenti nel nostro Paese. Non dimentichiamo che la Germania ha iniziato a correre, varando anche un piano importante per installare 20 gigawatt all'anno per i prossimi tre anni, che andrà ad accelerare per aumentare fino a 40 gigawatt fino al 2035. Stessa cosa sta facendo la Francia. E l'Italia? Nulla, e questo sicuramente è un demerito vostro.

L'obiettivo è evitare di perdere le grandi opportunità che ci vengono fornite, come abbiamo sempre detto in quest'Aula, dal PNRR. Dobbiamo ricordare a noi tutti che saranno i nostri figli e anche nipoti coloro che ripagheranno il debito. Pertanto, è opportuno che esso venga realmente investito anche in maniera strategica.

Ciò che manca oggi non è soltanto la strategia, ma anche la lungimiranza. Non avete approvato alcuna soluzione per quanto riguarda la promozione dell'autoproduzione e dell'autoconsumo di energia per famiglie e imprese. Bisogna incentivare l'efficientamento energetico degli edifici.

Non dimentichiamo che una buona parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni è vecchia ed obsoleta. E io voglio denunciare, in quest'Aula, anche gli sprechi di riscaldamento nelle strutture pubbliche, di cui nessuno parla e che rappresentano un vero schiaffo a tutte quelle famiglie che oggi stentano ad arrivare a fine mese e che non sanno come pagare le bollette dell'energia. (Applausi).

Nessun accenno neanche al made in Italy e agli incentivi per rilanciare la produzione nazionale del settore e anche dell'indotto. Abbiamo dimenticato completamente i territori che sono stati colpiti dal sisma. Si poteva e si doveva fare di più per la realizzazione di sistemi centralizzati per la produzione e distribuzione nella comunità.

Le leggi dovrebbero prevedere alcune misure, ma non lo fanno più da tanto tempo e questo è sicuramente un grande problema. Quando la sinistra era una sinistra sociale, diceva che c'era un evidente problema di modello di sviluppo. Oggi non dice più nulla.

La necessità di approvvigionarsi di gas, soprattutto in questo periodo, sicuramente esiste, ma non possiamo e non dobbiamo fare lo stesso errore che abbiamo fatto con la Russia e che Fratelli d'Italia ha sempre rimarcato. L'autosufficienza per noi è sicuramente importante ed è chiaro che oggi andare nel Qatar, piuttosto che in Algeria, serve. L'autosufficienza, però, prevede una battaglia seria e di questo, nel provvedimento al nostro esame, non si dice nulla. In questo decreto-legge non si parla neanche del piano per la transizione energetica.

In conclusione, signor Presidente, siamo sinceramente preoccupati anche per la superficialità con cui viene trattata una materia così delicata. Questa è una situazione, come dicevo prima, sicuramente insostenibile e non si può e non si deve scaricare il tema dell'insufficienza energetica italiana sui singoli cittadini e sulle singole famiglie, perché questo metterebbe in ginocchio le nostre imprese. Gli italiani vi guardano, vi sentono. Sicuramente senza strategia questo Paese non avrà nulla. Questo è un decreto-legge vuoto, che, come dicevo prima, manca di strategia e di lungimiranza. Ma gli italiani ci sono, vi sentono e sicuramente ne terranno conto. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

COMINCINI (PD). Signor Presidente, il testo del decreto-legge da convertire in legge che ci apprestiamo a votare contiene misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Esso è frutto di un primo intervento del Governo, datato 1° marzo scorso, teso a limitare i rincari delle bollette conseguenti agli ingenti aumenti del gas.

Innanzitutto c'è una riflessione da fare su questi poderosi incrementi del prezzo del gas. Il ministro Roberto Cingolani, in occasione di un'informativa resa proprio il mese scorso in quest'Aula, ci ha riferito che un anno fa in questo periodo il gas costava 30 centesimi di euro a metro cubo e riempire uno stoccaggio di 10 miliardi di metri cubi di gas costava 3 miliardi di euro. Il prezzo a marzo 2022 - ha proseguito - è invece pari ad 1,5 euro a metro cubo e il costo potenziale di stoccaggio è dunque salito a 15 miliardi di euro. Siccome la quantità di gas non è diminuita e i flussi sono sostanzialmente analoghi, il Ministro chiudeva osservando che non è giusto si passi da 3 a 15 miliardi.

È quindi ormai evidente a tutti come l'aumento dei costi energetici sia frutto di speculazione finanziaria. Il meccanismo di determinazione del prezzo del gas, infatti, dipende solo in parte dal gioco della domanda e dell'offerta reale. Alcune considerazioni su questo tema della speculazione vanno dunque fatte. Con la progressiva uscita dalla pandemia, per effetto della copertura vaccinale, abbiamo assistito a una forte ripresa economica nel 2021, alimentata in Europa anche dalle fiduciose aspettative sugli effetti del Next generation EU. Questa crescita ha creato un collo di bottiglia sul mercato internazionale ben prima della guerra russa in Ucraina: quest'ultima ha solo aggravato le condizioni critiche già registrate, anche (ma non solo) perché in Ucraina transita il gasdotto di Gazprom, che trasferisce il gas dalla Russia all'Europa.

Infine (ma non da ultimo), non bisogna dimenticare che il gas, come ogni commodity, è scambiabile sui mercati finanziari attraverso strumenti come futures e derivati, il che genera quotidianamente un prezzo finanziario disancorato dallo scambio materiale di energia. Il gas si quota come le azioni di una società, che salgono e scendono secondo logiche diverse da quelle industriali, e può raggiungere, come appunto si è verificato, picchi molto rilevanti, disancorati dalle quantità prodotte e scambiate.

Il Governo è dunque intervenuto con determinazione nel tentativo di ridurre i pesanti effetti critici degli aumenti del costo del gas, mentre ancora poco in Europa si è potuto fare per fronteggiare la speculazione finanziaria cui ho accennato. Su questo sarà importante che sia l'Europa stessa a poter prendere decisioni, che possano limitare la fluttuazione così forte che il prezzo del gas ha avuto.

Il testo del decreto-legge emanato dal Governo, poi modificato dalla Camera dei deputati nell'iter di conversione in legge e che oggi discutiamo contiene misure importanti, alcune delle quali hanno già visto dei seguiti nel decreto-legge taglia prezzi, ora in discussione nelle Commissioni 6a e 10a del Senato.

Il decreto-legge dispone l'azzeramento di oneri di sistema elettrici e del gas per il secondo semestre del 2022 e conferma il taglio dell'IVA sul gas. C'è la novità della rendicontazione da parte di ARERA sulle risorse stanziate per il taglio degli oneri generali delle bollette; la rendicontazione dovrà riguardare in particolare le disponibilità in conto residui trasferite alla cassa per i servizi energetici ed ambientali e distinguendo tra comparto elettrico e settore del gas. La rendicontazione dovrà essere trasmessa da ARERA al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari entro il 16 maggio. La norma prevede inoltre una rendicontazione a decorrere dal 1° giugno 2022 ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi e un'altra con cadenza annuale.

Il Ministero della transizione ecologica dovrà poi predisporre la strategia nazionale contro la povertà energetica; la strategia dovrà prevedere la fissazione di obiettivi indicativi periodici al fine di elaborare a livello nazionale misure strutturali e di lungo periodo ed integrare tutte le azioni in corso a quelle programmate nelle diverse politiche pubbliche per contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno.

Il decreto riconosce alle imprese energivore che hanno subito un significativo incremento del relativo costo un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022. Il bonus è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese energivore nel secondo trimestre del 2022. È una prima importante misura, ci sono dei seguiti nel cosiddetto decreto taglia prezzi che citavo prima e la discussione che faremo qui in Senato su quel provvedimento potrà apportare ulteriori riconoscimenti.

Una misura analoga riguarda anche le imprese a forte consumo di gas naturale, cui va un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. È stato poi dato via libera ad una ridefinizione importante del mercato elettrico, con la possibilità per il Gestore dei servizi energetici (GSE) di ritirare e acquistare energia da fonti rinnovabili mediante la stipula di contratti di lungo termine di durata pari almeno a tre anni. L'energia acquistata dal GSE sarebbe poi ceduta ad un prezzo fissato da un decreto ministeriale del Ministero della transizione ecologica in via prioritaria a grandi aziende, piccole e medie imprese e a clienti delle isole maggiori.

Sempre sul fronte delle energie da fonti rinnovabili, il decreto prevede misure per lo sviluppo di tali fonti e per il contenimento dei prezzi energetici. Si interviene sulla disciplina relativa ai criteri in base ai quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile. In particolare viene introdotta un'ulteriore ipotesi relativa alla produzione e all'accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo da realizzare con impianti da fonti di energia rinnovabile ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso i quali l'autoconsumatore opera, escludendo l'allacciamento di utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo.

Si eleva poi da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai crediti di imposta. In particolare viene prevista la facoltà di un'ultima cessione da parte delle sole banche a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente. Le norme si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito e dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Il decreto interviene su molti altri fronti, ho citato solo i passaggi più importanti. Le difficoltà pesantissime a cui il decreto pone un primo rimedio - non dobbiamo nascondercelo - sono frutto di tensioni internazionali sulle quali il nostro Paese ha preso posizioni chiare e rispetto alle quali credo che tutte le forze politiche non dovrebbero più avere alcun tipo di tentennamento ed essere determinate nel sostenere e riconoscere questa azione in maniera chiara. Tali tensioni internazionali stanno comportando l'impoverimento di famiglie e imprese non soltanto nel nostro Paese. Non possiamo permetterci che le tensioni geopolitiche internazionali e gli effetti economici provochino la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche.

Lunedì festeggeremo il 77° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, un fatto storico che sta alla base della nostra stessa convivenza civile repubblicana, ma anche un'esperienza che rievoca fatiche e drammi.

La storia ci insegna che non possiamo arretrare sulla difesa dei principi e sul mantenimento del sostegno a chi ha più bisogno.

Il Governo e la maggioranza proseguano il loro impegno per sostenere il Paese in questo momento complicato: nessuno si deve sentire solo in questa difficile fase. È il nostro impegno e lo porteremo avanti con determinazione. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.

ABATE (Misto). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, siamo qui oggi per discutere del disegno di legge n. 2588 con il quale si intende cercare di fare fronte ai rincari derivanti dall'aumento dei costi del gasolio e delle materie prime.

Purtroppo devo ancora una volta constatare la schizofrenia della politica attuale e, per dimostrare quello che dico, mi soffermerò su due articoli del provvedimento che sono di particolare interesse per la Commissione agricoltura, della quale sono membro.

Mi riferisco innanzitutto all'articolo 11, che dovrebbe regolamentare lo sviluppo degli impianti fotovoltaici sui terreni agricoli.

C'è da dire che, quando è stato adottato dal Consiglio dei ministri, il provvedimento prevedeva un limite ben preciso. In particolare, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge n. 1 del 2012, che proibiva di accedere agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici, soprattutto per quelli con pannelli a terra, il Consiglio dei ministri, per far fronte alla crisi energetica, aveva previsto sostanzialmente la possibilità per un'azienda di accedere agli incentivi statali per i pannelli fotovoltaici a terra, ponendo però il limite del 10 per cento della superficie dell'azienda.

Il provvedimento viene esaminato prima alla Camera dei deputati e non voglio soffermarmi sullo scandaloso metodo di lavoro che in questo momento c'è per l'analisi dei provvedimenti nelle due Camere, visto che qui in Senato il disegno di legge è arrivato blindato e non abbiamo potuto apportare nessuna modifica. Che cosa è successo alla Camera? Probabilmente su sollecitazione delle multinazionali dell'energia, si è pensato bene di abbattere il limite del 10 per cento. Ciò significa che stiamo esponendo le aziende agricole alla vessazione delle multinazionali dell'energia che possono allettare gli agricoltori e usufruire di terreni che servono per la produzione di cibo.

Ho parlato di schizofrenia della politica perché da più parti i soggetti che si occupano di agricoltura stanno invocando la sovranità alimentare, visto che, proprio in occasione del conflitto ucraino nel cuore dell'Europa, abbiamo capito che la politica nazionale ed europea per quello che riguarda l'agricoltura sono state in parte fallimentari. Abbiamo infatti abbandonato delle filiere agricole in Italia che adesso sono diventate strategiche - parlo del grano e del mais - perché non si è mai garantito agli agricoltori il costo di produzione.

Andando a modificare dunque il provvedimento, in cui era stato posto un limite dal Consiglio dei ministri, liberi tutti. Si dice infatti all'azienda agricola che può anche ricoprire il terreno che serve a produrre cibo - e mai come in questo momento - di pannelli solari e accedere ai finanziamenti.

È una cosa gravissima e si rimanda a delle direttive che entro trenta giorni dovranno essere emanate dal Gestore dei servizi energetici e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ma, come ben sappiamo, in Italia di se e di ma son piene le fosse. Questo è un liberi tutti del quale dobbiamo necessariamente prendere atto.

L'articolo 12-bis tratta dei sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali per quanto riguarda gli impianti di produzione di biogas. Anche in questo caso il provvedimento emanato dal Consiglio dei ministri aveva una formulazione accettabile, ma quando è arrivato all'esame della Camera è stato modificato. In questo momento si sta facendo il gioco delle tre carte, perché in tutti i provvedimenti si stabilisce che questi prodotti possono essere definiti sottoprodotti, e quindi destinati agli impianti del biogas, se rispettano il dettato del decreto ministeriale 23 giugno 2016, un articolo del codice ambientale e le norme contenute nel titolo IV del decreto interministeriale 25 febbraio 2016.

Questo è ciò che si stabilisce nel decreto-legge in esame; tuttavia, nel provvedimento che presumibilmente arriverà all'esame dell'Assemblea il 20 maggio, il cosiddetto decreto taglia prezzi, questa norma, che deve fare da argine e disciplinare questi sottoprodotti provenienti da attività alimentare, viene abrogata. Pertanto, pian piano, con la scusa dell'emergenza, non c'è solamente una speculazione economica e finanziaria su questi prodotti, sul gasolio e anche sulle materie prime, ma anche politica, perché approfittando di questa situazione di emergenza, il Governo dei migliori (ve lo raccomando) sta inserendo misure che nessun Esecutivo aveva mai approvato e sta abrogando alcune conquiste normative che erano state fatte negli ultimi vent'anni. Siamo quindi in un periodo di oscurantismo costituzionale nazionale senza precedenti, che sta mettendo a repentaglio tutte le tutele che negli ultimi vent'anni erano state introdotte nella salvaguardia dell'ambiente e i paletti che erano stati posti per l'agricoltura, rischiando veramente di far cadere il Paese in una situazione di grave danno irreversibile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boccardi. Ne ha facoltà.

BOCCARDI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi ci troviamo a discutere è stato, come sappiamo, oggetto di grande dibattito e anche di numerose modifiche in corso d'opera nell'altro ramo del Parlamento. Questo è il risultato di una maggioranza che, come è noto, è eterogenea e i cui partiti, in tema di energia, si sono presentati alle elezioni con programmi diversi se non opposti, ma è anche stato il risultato di un lavoro lungo e attento vista l'importanza e la delicatezza del tema trattato.

A tal proposito permettetemi di ringraziare in particolare i colleghi deputati di Forza Italia per i significativi miglioramenti che hanno apportato al testo, in particolare per accrescere, sino al raddoppio, la produzione nazionale di gas tramite ampliamento delle aree di ricerca e coltivazione, per il rilascio di importanti quote di energia elettrica a prezzo calmierato alle imprese energivore, per la metanizzazione del Mezzogiorno, per aver implementato la produzione del biogas per il settore aerospaziale, per incrementare la produzione da fonte rinnovabile senza occupazione ulteriore di suolo pubblico e per favorire gli accumuli idroelettrici e geotermici.

L'innalzamento tanto repentino quanto esponenziale dei prezzi dell'energia ha reso quindi necessario il decreto-legge in discussione, che però non va concepito semplicemente come un provvedimento tampone, perché se da un lato contiene l'introduzione di misure contingenti di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico e del gas naturale, comprende anche misure strutturali e di semplificazione in materia energetica.

Siamo quindi favorevoli al provvedimento al nostro esame e voteremo con convinzione a favore, ma non possiamo non evidenziare che molto resta ancora da fare. Ad esempio - e questo, lasciatemelo dire, è un aspetto assolutamente centrale su cui io personalmente e tanti colleghi di Forza Italia abbiamo sollecitato l'attenzione del Governo - occorre assicurare la necessaria liquidità alle imprese per poter almeno sopportare l'aumento vertiginoso dei costi di gas ed elettricità che stiamo vivendo.

Un provvedimento con questa finalità non solo è auspicabile e di evidente necessità ed urgenza, ma adesso è assolutamente legittimo alla luce della comunicazione della Commissione europea sul nuovo quadro temporaneo degli aiuti di Stato. Il quadro temporaneo di crisi adottato dalla Commissione europea ed evocato dalla risoluzione al DEF, presentata ieri dalla maggioranza parlamentare e accolta favorevolmente dal Governo, consente infatti agli Stati membri di utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato allo scopo di sostenere le economie nazionali danneggiate dalla guerra in Ucraina.

L'Italia può, anzi, a mio avviso, deve concedere aiuti alle imprese in crisi affinché possano almeno in parte sopravvivere alla crisi energetica, conseguenza di quella geopolitica, e di avere quel minimo di liquidità necessaria a proseguire gli investimenti per le loro aziende.

Torno quindi a chiedere con decisione, a nome mio e di Forza Italia, una moratoria fino al 31 dicembre 2022 del pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti ai quali le imprese hanno avuto accesso prima della pandemia.

Voglio ricordare che poche di esse sono riuscite finora ad onorare il versamento delle rate dei mutui di gennaio, febbraio e marzo. Penso che per il futuro sia lecito attendersi un ulteriore peggioramento della situazione.

Chiediamo, in altre parole, di salvare il tessuto produttivo italiano; un proposito di buon senso che non può non trovare la massima condivisione nel Parlamento e nel Governo.

Tra l'altro, la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea al Parlamento europeo per recepire gli standard di Basilea 4, per quanto concerne i requisiti prudenziali ai quali devono attenersi gli istituti di credito e le imprese di investimento, rischia di essere una stretta ulteriore al sistema creditizio del nostro Paese. Per questo non possiamo permetterci, neppure per un attimo, di esitare sulla moratoria dei mutui, altrimenti non solo rischiamo la perdita di posti di lavoro e il fallimento di migliaia di imprese, ma anche, voglio ricordarlo, il collasso del sistema creditizio. Tanto è vero che l'Associazione bancaria italiana (ABI) più di una volta ha lanciato sul punto un campanello d'allarme importante.

Mi sia consentita infine una valutazione di carattere generale; io non metto assolutamente in dubbio la buona fede di quei partiti o movimenti politici che nel corso degli anni passati hanno avuto posizioni totalmente rigide sulla questione energetica da farne derivare una serie di no a quei cambiamenti di cui oggi avvertiamo la necessità. L'emergenza di oggi deriva anche dalle mancate scelte di ieri. Ripeto; può darsi che la colpa non sia di nessuno perché quando non si riesce ad avere una strategia comune di sviluppo del Paese, quando il Paese dinnanzi a sfide certe non riesce a fare squadra, vuol dire che siamo tutti, in un certo senso, responsabili. Siamo tutti chiamati in causa per non aver saputo guardare lontano, per non aver saputo spiegare e comprendere che alcune scelte andavano fatte con coraggio e lungimiranza. Se però non possiamo cambiare il nostro passato, abbiamo il dovere, onorevoli colleghi, di cambiare il futuro dell'Italia e degli italiani.

Mi auguro che questo provvedimento possa essere non solo la risposta alle difficoltà contingenti di famiglie e imprese, ma rappresentare il primo passo affinché il nostro Paese in tempi ragionevoli possa avviarsi verso un'indipendenza energetica a tutela del nostro interesse nazionale e della nostra sopravvivenza. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

PEPE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, sottosegretario Gava, colleghe e colleghi, il caro prezzi, in questo caso il caro prezzi che riguarda il costo dell'energia e del gas, si sta facendo sentire pesantemente sulle famiglie italiane e, allo stesso tempo, sta frenando la crescita. Da un lato mette in difficoltà le famiglie e dall'altro impedisce a chi fa impresa di andare avanti, di crescere e di svilupparsi. È di ieri la previsione del Fondo monetario internazionale secondo la quale il PIL in Italia nell'anno corrente si attesterà intorno al 2,3 per cento, a differenza dell'anno scorso, quando si è attestato al 6,6 per cento. Una delle cause che determina questa discrasia in negativo è proprio la dipendenza energetica dell'Italia da altri Paesi.

Questo è un tema, come capita in altri ambiti, che la politica deve affrontare, come sta accadendo, sotto due punti di vista: in primo luogo dal punto di vista della contingenza e, in secondo luogo, dal punto di vista della prospettiva e del futuro. Cosa è stato fatto sulla contingenza? È stato emanato un provvedimento in grado di limitare l'aumento del costo dell'energia e del gas per quanto riguarda le famiglie, le imprese e gli enti locali, con uno stanziamento importante. Per quanto ci riguarda, probabilmente, se dovesse servire un altro stanziamento questo Governo e questo Parlamento non potranno che agire in questa direzione.

In prospettiva, invece, cosa bisogna fare? Bisogna parlarsi con franchezza e cambiare radicalmente l'approccio rispetto a quello che è stato fino a poco tempo fa. Basta con l'ideologia, basta con i no, basta con i timori insensati, basta con atteggiamenti irresponsabili. Bisogna andare avanti con buon senso e con pragmatismo, nell'interesse anzitutto del nostro Paese. Bisogna sfruttare le risorse naturali, laddove ci sono, bisogna avere il buon senso e l'approccio responsabile di approfittare delle scoperte della scienza e della tecnologia; allo stesso tempo, bisogna avere il coraggio di diversificare le fonti. (Applausi). Rinnovabili? Sì, assolutamente sì, ma bisogna necessariamente accompagnare la transizione energetica - lo dice l'Europa, non lo diciamo soltanto noi cattivi leghisti - con gas e nucleare di ultima generazione. (Applausi). Questo è un percorso inevitabile, salvo che qualcuno non voglia immaginare che, al posto del nostro bel Paese, ci sia il meraviglioso panorama di Heidi e del nonnino di Heidi.

Inoltre c'è un altro aspetto importante. È stata considerata la previsione dell'import di gas, ma, per quanto ci riguarda, sicuramente un'attenzione notevole deve essere data anche alla produzione di gas all'interno del nostro stesso Paese. Cosa si ottiene con questo approccio pragmatico, responsabile e di buon senso? Si sostengono le famiglie, che possono crescere e fondarsi con serenità e in sicurezza, perché, se ci affidiamo alla tecnologia, non mettiamo a rischio né la salute delle persone, né la salubrità dell'ambiente che ci circonda. Si sostengono le imprese, che possono avvantaggiarsi di un nuovo cambio di passo e di marcia grazie alla prospettiva di una nuova tecnologia. Un sostegno concreto - lo ribadisco anche in questa sede - va dato inoltre ai Comuni, perché, se non vengono sostenuti dal punto di vista del costo dell'energia, del gas e non solo, inevitabilmente andranno in affanno per una più scarsa qualità dei servizi e ci sarà un inevitabile aumento delle tasse a carico dei cittadini. E questo oggi non possiamo e non dobbiamo permetterlo. (Applausi).

Vorrei fare un'altra riflessione sulle energie rinnovabili. Sappiamo - lo so per esperienza diretta - che ci sono innumerevoli contenziosi tra coloro che hanno messo su degli impianti di energie rinnovabili e il GSE in alcuni casi e l'Agenzia delle entrate in altri casi. Un'ipotesi che non può essere trascurata è quella di guardare con attenzione a questi contenziosi e valutare di mettere in campo un provvedimento che o li sospenda o li annulli del tutto o comunque vada a rivedere quantomeno il capitolo delle sanzioni e degli interessi. Abbiamo infatti degli impianti già esistenti, che sono però bloccati da tali contenziosi e che tanto potrebbero dare all'Italia in termini di costi minori e di maggiori energie rinnovabili.

Abbiamo poi la burocrazia. Con questo decreto-legge è stato fatto un passo avanti importante; c'è stata un'accelerazione, però non basta. Sappiamo che per certi versi l'Italia attrae gli investimenti dal punto di vista delle energie rinnovabili, ma allo stesso tempo ciò che li blocca o addirittura li respinge è la lunghezza dei procedimenti tecnico-amministrativi del nostro Paese. Si tratta di una sfida campale ed è la più importante se si vuole davvero voltare pagina.

Oggi che cosa sta accadendo in Puglia e nello specifico a Taranto? Viene inaugurato il primo impianto eolico offshore che viene autorizzato e il cui nastro viene tagliato a distanza di sedici anni dalla presentazione del progetto: è qualcosa di inaccettabile e incomprensibile (Applausi), soprattutto in un momento come questo.

Occorre dare un occhio di riguardo ad alcune Regioni. Ce ne sono alcune che hanno delle risorse naturali, hanno già delle opportunità per le mani su cui hanno una titolarità diretta, e su alcune vicende non devono nemmeno attendere l'intervento dello Stato. L'invito che rivolgo in maniera accorata a queste Regioni è di mettere immediatamente a disposizione dei propri cittadini risorse economiche o risorse naturali quali il gas, perché la gente non può e non deve più aspettare.

Che cosa è successo in questi due anni? Il mondo è cambiato, perché c'è stata una pandemia; perché c'è una guerra in corso alle porte dell'Europa; e perché sono cambiate le priorità e la politica deve essere all'altezza di questo cambiamento che c'è stato in maniera così repentina.

La politica non può arrendersi, non deve ripiegare su se stessa, ma deve rilanciare, secondo il nostro punto di vista, in base a due aspetti irrinunciabili. Da un lato, gli errori del passato non devono essere più commessi. Uno di questi errori è quell'ambientalismo ottuso, populista, irresponsabile e insensato che ha fermato il Paese per troppo tempo (Applausi); non possiamo più ripetere questi errori. Per intenderci, è quell'ambientalismo che - è un esempio su tanti - si sta manifestando nel mare Adriatico, dove dallo stesso bacino c'è la Croazia che tira gas e l'Italia che, per questa ideologia, non tira alcunché. Dall'altro lato, il punto di forza è il coraggio delle idee nuove, delle idee all'avanguardia e delle azioni concrete.

Oggi è il compleanno di Roma e a questa città rivolgo - immagino a nome di tutti - un augurio profondo e sentito. Ieri il sindaco di Roma, Gualtieri, ha sfatato questo tabù dell'ambientalismo ottuso, insensato e irresponsabile, e ha annunciato che entro il 2025 realizzerà un termovalorizzatore per la città di Roma. Ci voleva un cumulo di rifiuti enorme, e magari la crisi energetica, per convincere il sindaco a fare questo provvedimento.

Apprendiamo questa notizia con tanto favore, anche perché voglio ricordare che non c'è vittoria più grande di vedere sulla bocca del tuo avversario splendere la tua verità. Questo è accaduto oggi a Roma e speriamo che accada in tutto il Paese, con coraggio, con visione, con responsabilità, nell'interesse di tutti gli italiani dopo aver archiviato definitivamente un'ideologia che non ha mai avuto senso di esistere e che oggi, ancora di più, non ha il minimo senso che continui ad esistere. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santillo. Ne ha facoltà.

SANTILLO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, contingenterò i tempi del mio intervento, come è stato richiesto, anche se mi sembra che siamo gli unici a rispettare il minutaggio previsto. Chiedo dunque di consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

È vero che, parlando del contenimento dei costi dell'energia, va bene intervenire, come prevede il decreto-legge al nostro esame, con l'annullamento degli oneri generali di sistema per le utenze elettriche o, ancora, riducendo le aliquote dell'IVA sulle forniture di gas metano. Quindi, alleviare il costo per i cittadini italiani e per le imprese funziona, ma sappiamo molto bene che non può bastare, perché va in primo luogo rimarcato che un contenimento dei costi si può avere soltanto se abbiamo un risparmio concreto nell'utilizzo delle fonti energetiche: occorre quindi consumare di meno. In secondo luogo, dobbiamo far sì che il nostro Paese non dipenda più energeticamente da altri Paesi e tutto questo si può ottenere soltanto in un modo, onorevoli colleghi, ovvero con l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. (Applausi). Non esiste altro modo!

A chiederci l'intervento sulle fonti rinnovabili di energia è proprio quel 15 per cento di cittadini che, nel primo bimestre, non ha avuto i soldi per pagare le bollette dell'energia elettrica. C'è povertà energetica del nostro Paese: il 15 per cento degli italiani, già prima della pandemia e della guerra, viveva in povertà energetica e questi numeri sono drammaticamente destinati ad aumentare. Se non interveniamo sulle fonti energetiche, quella gente non saprà come pagare bollette ancora più salate e ancora più costose. Basta dare un'occhiata al bilancio energetico nazionale per capire a che punto siamo con lo sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia. Oggi, il nostro approvvigionamento da fonti rinnovabili avviene per il 20 per cento, mentre la fa sempre da padrone l'utilizzo di petrolio e di metano, che va ben oltre il 33-35 per cento.

Occorre allora domandarsi cosa dobbiamo fare e come possiamo intervenire. Un segnale concreto ce lo sta dando anche la guerra, che ci sta dimostrando che la nostra dipendenza energetica mina la nostra democrazia. Dunque, per proteggere la nostra democrazia e il sistema Italia dobbiamo cercare di essere indipendenti energeticamente. Come in democrazia ogni cittadino è parte importante e fondamentale della comunità e del Paese, così per avere l'indipendenza energetica bisogna far sì che ogni cittadino e ogni comunità sia protagonista nell'indipendenza energetica del Paese. Tutto questo, come si fa? Rimarrà solo uno spot elettorale, una sorta di propaganda che ascolto anche in questa sede, da destra e da sinistra, e anche da parte del Governo? Lo si deve fare, concretamente, con misure che non hanno alcun colore politico. (Applausi). Chi siede in quest'Aula e chi sta al Governo sa che queste misure hanno soltanto un colore: il tricolore dell'Italia! (Applausi).

Le misure a cui mi riferisco sono le comunità energetiche e il superbonus del 110 per cento. Siamo riusciti ad ottenere la proroga del superbonus dal 29 maggio al 15 ottobre 2022, per la comunicazione dei crediti d'imposta del 2021. Siamo riusciti a inserire un quarto passaggio, dalle banche ai propri correntisti, ma tutti ci dobbiamo dire un'altra volta che questo non funziona! (Applausi). Fin quando la capienza economica è limitata, infatti, quel meccanismo di cessione del credito non è appetibile per le imprese per fare i lavori. A chiedercelo questa volta sono proprio gli imprenditori, che stanno scendendo in campo. Pierluigi, che ha un'impresa a Caserta e fa lavori di efficientamento energetico e di miglioramento antisismico, si è trovato il cassetto pieno di crediti fiscali, perché il soggetto finanziario, di cui non voglio fare il nome, all'inizio ha contrattualizzato una tempistica per comprare i crediti e poi, in maniera unilaterale, ha deciso di non rispettarla ed è venuto meno alla promessa. Pierluigi e migliaia di imprese cosa possono fare adesso di quei crediti fiscali? Di certo non li possono usare per pagare gli operai, le forniture, i materiali e i subappaltatori e neanche possono far fronte ai costi quotidiani, che sostengono nella propria vita. Non lo possono fare! Quindi, cari colleghi, diciamo chiaro e tondo che il problema delle imprese è il blocco della cessione dei crediti. (Applausi).

Come possiamo dunque intervenire? In Parlamento possiamo presentare degli emendamenti e ne stiamo presentando tantissimi. Innanzitutto il Governo si deve però impegnare a imporre ai soggetti finanziari, in primis quelli controllati dallo Stato, Poste italiane e Cassa depositi e prestiti, di comprare i crediti di imposta derivanti dallo sconto in fattura. (Applausi). Questo si deve fare: il resto sono chiacchiere.

Occorre poi prorogare lo stato avanzamento lavori entro il 30 giugno 2022 al 30 per cento per le unifamiliari e prorogare la scadenza del 31 dicembre 2022 per le unifamiliari di almeno tre mesi, perché altrimenti ci ritroveremo questo problema a Natale. Serve poi stabilire, un'altra volta, il concetto di cessione plurima del credito di imposta. E se proprio non vi riesce, perché non lo volete fare e avete paura della moneta fiscale, stabilite allora che la cessione del credito dalle banche ai propri correntisti possa avvenire sin dal primo passaggio. Infatti, è inutile che obbligo le banche a passarlo al secondo, al terzo o al quarto passaggio. Mi sembra veramente il gioco dell'oca. Ma di cosa stiamo parlando? (Applausi). Non ci vuole proprio niente.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. Cos'è importante concettualmente? Sappiamo - e lo stiamo dicendo a tutta la filiera edile e anche ai cittadini, ai proprietari degli immobili e ai soggetti finanziari - che il superbonus non può essere eterno, perché da nessuna parte può funzionare un meccanismo per cui si spendono realmente 100 euro a fronte di 110 nominali. Pertanto, dobbiamo anzitutto dare almeno uno o due anni di stabilità alla cessione plurima dei crediti. (Applausi). Occorre poi avere la forza - tutti insieme (Parlamento, Governo, parti sociali e portatori di interesse) - di dotare l'Italia di un piano strategico industriale di stabilizzazione delle agevolazioni. (Applausi). In questo modo, quando si vorranno fare i lavori dopo che il superbonus non ci sarà più, si potrà contare su un bonus edilizio.

Occorre però fare attenzione, cari colleghi. Il bonus edilizio può essere anche del 300 o 500 per cento (scegliete voi la percentuale), ma se non c'è il meccanismo di cessione del credito quel bonus non serve a niente. (Applausi). Infatti, il proprietario non troverà nessuno che comprerà quel bonus visto che non lo può compensare.

Per questi motivi, chiedo a tutti voi di lavorare, con un'unità di intenti, nella stessa direzione volta a eliminare il blocco della cessione dei crediti. I nostri emendamenti ci sono. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatore Santillo, la Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto del suo intervento.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Avverto che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2588, di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. (Applausi. Commenti).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 17, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,09, è ripresa alle ore 11,23).

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti per il contenimento dei costi di energia e gas, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che non ci sia la discussione sulla questione di fiducia e che si proceda direttamente alle dichiarazioni di voto e alla successiva chiama.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2588
e della questione di fiducia (ore 11,24)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2588, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 1° marzo 2022, n. 17, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

SBROLLINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-PSI). Signor Presidente, questo provvedimento nasce in origine come risposta al sensibile rincaro del gas avvenuto nei mesi post-pandemia, ma purtroppo, come sappiamo bene, immediatamente superato dai drammatici eventi internazionali che sono a pochi chilometri da noi. Una guerra che - lo ricordo ancora una volta oggi - trova il suo fondamento nella volontà di una parte, la Russia, di incidere deliberatamente sull'assetto geopolitico, violando i principi di diritto internazionale e invadendo arbitrariamente un Paese come l'Ucraina.

Ormai continua da quasi due mesi questa tragedia, prima di tutto umanitaria, che porta con sé un carico di morte, di dolore che non sono accettabili.

Non credo, però, sia giusto definire questa tragedia solo come quella dell'Ucraina; sarebbe certamente più corretto definirla una tragedia mondiale, che coinvolge tutti, perché i valori democratici con cui siamo cresciuti e che ci guidano nella gestione quotidiana della cosa pubblica sono messi seriamente in crisi, calpestati dalla volontà di un Paese di sovvertire le regole democratiche.

È proprio partendo da queste premesse che mi sembra giusto e doveroso ricordare che il provvedimento che ci apprestiamo a votare, così come gli altri che sono stati già varati dal Governo e che saranno adottati a breve, è la naturale conseguenza di una scelta di posizione chiara e netta, di una scelta di campo che il nostro Paese ha assunto fin dall'inizio, ed è la stessa scelta di campo che l'Europa e il mondo occidentale portano avanti e difendono senza esitazioni.

È evidente che la guerra porta con sé conseguenze drammatiche, abbiamo detto prima di tutto umanitarie, ma poi ci sono conseguenze di carattere economico: secondo le stime Istat, l'inflazione a marzo ha raggiunto il 6,7 per cento, e a pagarne le conseguenze sono soprattutto le famiglie e le imprese, quelle stesse famiglie e imprese che hanno già dovuto scontare prezzi troppo alti causati dall'emergenza pandemica.

Questa forte crescita dell'inflazione preoccupa tutti i Paesi dell'area euro e al momento, però, grazie anche alla compattezza dell'Unione europea, il rischio sembra scongiurato, nonostante le incertezze causate dai diversi fattori politici ed economici. Una cosa, però, è certa e si è dimostrata in maniera lampante: l'insufficienza del mix energetico di questo Paese.

Certo, la situazione di affanno creata dalla guerra, enfatizzata anche, però, dalla nostra mancanza di preparazione - non ci siamo mossi per tempo quando ne avevamo la possibilità - ha determinato e sta continuando a determinare, soprattutto in una situazione come quella attuale, una forte limitazione per l'Italia. Ora, il presidente Draghi sta facendo tutto il possibile per correre ai ripari e garantire maggiore stabilità al Paese, ma occorre tener ben presente che il quadro geopolitico nel quale ci muoviamo è caratterizzato da instabilità, e tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro; ma proprio per questo è necessario puntare sulle nostre riserve, sulle nostre risorse e sul nostro gas, per non doverci ritrovare in futuro in questa situazione. Ciò che deve certamente cambiare è la politica energetica del nostro Paese.

Il conflitto non ha fatto altro che evidenziare un nervo scoperto dell'Italia, ossia la nostra eccessiva e sbilanciata dipendenza da un unico fornitore, la Russia. Siamo tra i Paesi certamente più fragili da questo punto di vista, perché non abbiamo mai immaginato una politica energetica lungimirante di lungo periodo. Certo, qualcuno forse prima ci aveva provato ed era il Governo Renzi: lo sblocca Italia aveva cercato di muoversi in questa direzione, snellendo, ad esempio, l'eccessiva burocratizzazione che paralizza la crescita del Paese, ma anche provando a fornire soluzioni a quelli che già allora costituivano problemi, ad esempio, attraverso investimenti in termovalorizzatori. La strada, però, è stata sempre costellata da numerosi no di certi partiti politici, con la logica conseguenza che lo stallo era praticamente certo; uno stallo dal quale il Governo Draghi sta cercando di farci uscire con interventi mirati, come il provvedimento che oggi voteremo, perché in questo momento la priorità è aiutare le famiglie e le imprese maggiormente colpite dai rincari energetici, gli agricoltori sempre più in difficoltà dalle importazioni di materie prime e fertilizzanti.

Dobbiamo, però, avere un'idea chiara e più ampia su dove vogliamo andare. È necessario incentivare sempre di più la produzione di energia da fonti rinnovabili, eliminare gli ostacoli burocratici, che hanno da sempre bloccato le procedure. Dobbiamo immaginare un'Italia diversa, un'Italia che si proietta verso un'autonomia energetica.

Il decreto bollette oggi è certamente un primo passo verso questa direzione, ma non possiamo limitarci soltanto a tamponare nell'immediato, se non abbiamo poi una politica di investimenti. Dunque, bene che sia previsto l'azzeramento agli oneri generali di sistema applicati alle utenze domestiche pubbliche nel secondo trimestre del 2022. Sulle fatture di consumo di gas di aprile, maggio e giugno sarà applicata l'IVA al 5 per cento.

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica sarà riconosciuto alle famiglie disagiate e a chi versa in gravi condizioni di salute, mentre alle imprese che hanno subito un incremento del 30 per cento dei costi del gas sarà riconosciuto un contributo per compensare i maggiori costi, attraverso la formula del credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per il gas consumato nel primo trimestre del 2022.

Sulle rinnovabili, poi, il decreto prevede semplificazioni procedurali, a cominciare proprio dagli impianti da installare nelle aziende agricole e da quelle attività che ambiscono ad avere autonomia energetica

Queste sono alcune misure previste dal decreto bollette. Noi, come Italia Viva-PSI, abbiamo cercato, con il nostro contributo emendativo, soprattutto grazie ai colleghi della Camera, di favorire la semplificazione delle procedure, proprio per avviare, nel frattempo, quegli impianti che aspettano da troppo tempo l'autorizzazione: nel comparto dell'agricoltura, uno dei settori più segnati dalla crisi, ma anche pensando a tutte quelle aziende e a quelle imprese che stanno subendo dei danni incalcolabili.

Penso sia arrivato il momento di fare dei passi in più, di farli in maniera celere. Al di là degli interventi indispensabili, mirati appunto ad aiutare le famiglie e le imprese che sono in difficoltà, è necessario muoversi in maniera compatta su questi temi.

Signor Presidente, oltre a dichiarare il nostro voto favorevole su questo provvedimento, pensando anche all'Europa e al ballottaggio di domenica in Francia, noi auspichiamo che finalmente possa vincere l'Italia dei sì, contro i no che abbiamo subito per troppo tempo in questo Paese. (Applausi).

GARNERO SANTANCHE' (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo veramente basiti per quanto è successo su questo decreto. Si tratta di una questione di metodo. Come tutti sapete, esso scade il 30 aprile. Pertanto, noi non abbiamo capito come mai il provvedimento sia arrivato dalla Camera ieri, all'ora di pranzo, e questo Governo oggi abbia deciso di mettere la fiducia

Ieri in Commissione abbiamo fatto una grande battaglia, era presente anche il Sottosegretario, chiedendo se vi fosse qualche elemento di urgenza che a noi sfuggiva. Non riuscivamo, infatti, a capire come mai, avendo ancora del tempo, non ci venisse data la possibilità di svolgere il lavoro per il quale siamo pagati, di andare in Commissione, presentare gli emendamenti e le osservazioni e votarli.

Signor Presidente, a tutto questo non ci è stata data risposta. Noi oggi siamo qui, con l'ennesimo voto di fiducia su un decreto così corposo, composto da 43 articoli, che è il primo provvedimento su un tema dirimente come quello del problema dell'energia. Noi siamo qui a non poter dire niente, a prenderci questo decreto-legge a scatola chiusa e a dover votare la fiducia (non certo noi, ma la maggioranza lo farà).

Abbiamo sentito fare tanti discorsi da parte di chi oggi è al Governo ed è maggioranza: che non si potevano calpestare le priorità del Parlamento, che bisognava riconoscere al Parlamento la sua dignità e consentirgli di esercitare il proprio ruolo; poi vediamo che, quando certe persone sono sedute sulle poltrone del Governo, cambiano opinione e il fatto di calpestare il Parlamento non è più dirimente, aprire il Palazzo come scatolette di tonno non è più dirimente. Voi avete perso qualsiasi credo, ma va tutto bene, madama la marchesa, continuate così.

Venendo al merito, questo decreto-legge ci è stato venduto come se potesse risolvere tutti i problemi energetici della nostra Nazione; soprattutto, ci è stato detto che era stato fatto a tutela delle famiglie e delle imprese. Noi, invece, non vediamo assolutamente i segnali forti di risoluzione dei problemi.

C'è poi un altro tema che ci preoccupa: nessuno tiene conto dell'inflazione che sta galoppando nella nostra Nazione, che oggi ci dicono essere pari al 6,7 per cento. A cosa è dovuta questa inflazione? Credo che l'abbiamo capito tutti: è dovuta in maggiore misura al caro carburante, al caro energia e al rincaro dei costi delle materie prime. Forse soltanto il Governo dei migliori non si rende conto di un tema che porterà veramente - e non voglio essere una Cassandra - al collasso del nostro sistema produttivo. Ma - ahimè - abbiamo avuto anche questa grande delusione dal Governo, soprattutto perché vediamo che in questo decreto-legge la burocrazia aumenta, quindi sarà ancora tutto più difficile per le imprese, e non c'è alcun segnale di ciò che sarebbe fondamentale e che si chiama (un termine molto abusato dalla maggioranza, ma non applicato) semplificazione.

Da questo provvedimento si evince che le sirene dei no e degli ambientalisti radical chic sono sempre più ascoltate. Oggi non abbiamo una visione sugli approvvigionamenti di energia e su quello che dovrebbe ridurre la nostra dipendenza - che, ricordo, in questi ultimi cinque anni non è diminuita, ma è aumentata - perché i signori no oggi siedono al Governo e - ahimè - influiscono in maniera fondamentale su tutto quello che viene deciso.

Oggi qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza e pensare che se la nostra Nazione è in questa situazione lo deve a chi ha saputo solo dire no. No è stato detto, ad esempio, al nucleare di nuova generazione, che permetterebbe di eliminare le scorie, per poi, però, comprare la corrente elettrica nucleare dai nostri Paesi confinanti; è stato detto no ai rigassificatori, che non si potevano assolutamente fare; è stato detto no all'estrazione di gas in casa nostra, per poi andare a comprarlo in altri Paesi. Sui rigassificatori è stato detto no e oggi il Governo si sta adoperando per comprare quelli galleggianti, spendendo tantissimi soldi e incontrando oltretutto gravi problemi per reperirli, perché non sono così facili da trovare.

Ricordo la campagna elettorale del sindaco Gualtieri, quando aveva giurato a tutti i suoi elettori che mai avrebbe fatto a Roma il termovalorizzatore. Notizia di oggi è che il sindaco Gualtieri ha annunciato l'arrivo di un termovalorizzatore a Roma. Non so se sia corretto agire in questo modo, presentarsi in una campagna elettorale in un certo modo per prendere qualche voto in più e poi pochi mesi dopo smentirsi. Queste cose non dovrebbero accadere.

Vi faccio un altro esempio: la Regione Lombardia ha messo a disposizione 12 milioni di euro per poter cambiare le caldaie a biomassa inquinante, perché sappiamo che inquinano, con una tecnologia classificata con un nome che suona un po' beffardo, 5 stelle, e che permetterà di non inquinare. La Regione Lombardia ha messo a disposizione questa somma e sapete cosa è successo? Questi finanziamenti potranno andare a 1.505 dei 1.506 Comuni della Regione Lombardia, ma - udite - non al Comune di Milano, perché il sindaco Sala ha vietato l'applicazione di questa tecnologia. (Applausi). Si chiama Sala e appartiene alla vostra maggioranza. Cosa dobbiamo dire noi, che facciamo parte di una forza di opposizione, patriottica, che avremmo voluto dare un contributo a questo che è il primo decreto che viene varato dopo il 24 febbraio e dopo l'invasione dell'Ucraina? Pensate di essere più bravi, di saper fare tutto, ma vi siete dimenticati, in questo decreto, dell'interesse del sistema produttivo della nostra Nazione, perché non c'è praticamente nessuna misura per sostenere le aziende. Ieri avete liberato 10 miliardi di risorse credendo di compiere un intervento epocale, ma avrete visto che la Germania, per contenere l'aumento dei prezzi, ha masso a disposizione ben 100 miliardi. A voi che vi riempite la bocca di Europa ad ogni occasione, ma solo quando conviene, vorrei chiedere come vi sentite oggi che stanziate 10 miliardi senza dare risposte, quando la Germania ne stanzia 100. (Applausi).

Sarebbe bene che con gli italiani faceste un'operazione verità e, dopo due anni e mezzo di una pandemia, che certo nessuno voleva, per la quale avete chiesto sacrifici agli italiani, dite chiaramente ai cittadini che andiamo incontro a un lockdown energetico. (Applausi). Abbiate il coraggio di dire che le famiglie e le imprese dovranno subire un lockdown energetico per la vostra mancanza di visione. Ricordate le famose domeniche a targhe alterne, le famose domeniche a piedi? Il problema per la nostra Nazione non è rappresentato, come ha detto il presidente Draghi, dalla scelta fra il condizionatore e la pace, ma dalla necessità di sostenere il nostro sistema produttivo e sappiate che le risorse che non spendete oggi le spenderete domani, perché dovrete pagare la cassa integrazione per quelle aziende che, a causa della vostra incapacità, dovranno chiudere e falliranno. Complimenti!

Per tutti questi motivi, il voto di Fratelli d'Italia sarò convintamente contrario. (Applausi).

FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, la situazione attuale meritava un decreto di questo tipo, molto impattante e molto importante. Il nostro Paese, attraverso l'azione del Governo, nel 2021 era riuscito a compiere un'opera eccezionale, con una crescita del prodotto interno lordo superiore al 6 per cento, una delle migliori performance a livello occidentale, e certamente la crisi ucraina, con tutti i suoi - chiamiamoli così - derivati, ha posto un momento di inciampo rispetto a questa crescita, che dunque deve essere affrontato politicamente con grandissima decisione. E questo decreto interviene prontamente, con risolutezza e con decisioni anche molto radicali.

Signor Presidente, non voglio entrare nella discussione dei 43 articoli che costituiscono il decreto nella sua interezza, che sono già stati esaminati anche nel dibattito di questa mattina. Voglio piuttosto fare una riflessione sull'impostazione generale, sulla filosofia di fondo e, soprattutto, sulla prospettiva che dobbiamo costruire anche attraverso questo decreto.

Certamente il primo passo è prendere atto del fatto che ci sono innumerevoli imprese e milioni di famiglie del nostro Paese che stanno subendo le conseguenze devastanti dello scellerato attacco all'Ucraina da parte di Putin, una responsabilità politica assoluta che ha delle conseguenze in tutto l'Occidente, anzi, in tutto il mondo, per cui giustamente a livello generale - in particolare da parte delle singole Nazioni - si sta cercando di intervenire.

Questo decreto fa proprie dunque una serie di opzioni fondamentali per aiutare i cittadini e le famiglie e per sostenere le imprese in maniera trasversale, perché l'aumento dei costi del gas e dell'energia in generale è tanto sconsiderato quanto, per certi versi, imprevisto. Parliamoci chiaro: l'aumento dei prezzi dell'energia non è collegato solamente alla crisi ucraina; si era determinato già precedentemente, negli ultimi mesi del 2021. Non c'è alcun dubbio che sono intervenuti elementi fortemente speculativi. Le imprese che lavorano con il gas, con il petrolio, diciamo generalmente con le commodity fossili anche per la produzione dell'energia elettrica - e sappiamo che il nostro Paese produce quasi più del 40 per cento dell'energia elettrica bruciando queste commodity - in Italia, dove sono pochissime, hanno avuto un extra-reddito, un extra-utile di 40 miliardi di euro negli ultimi cinque mesi. A livello europeo è stata fatta una stima che ammonterebbe ad almeno 200 miliardi di euro, per cui è assolutamente corretto redistribuire questi utili che, come abbiamo già detto, non nascono da una capacità gestionale dell'impresa stessa, ma da elementi speculativi che nella quasi totalità dei casi sono certamente esogeni rispetto a queste imprese, ma dei cui benefici le imprese godono. È corretta dunque, come dicevo, una redistribuzione.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) aveva proposto un contributo del 40 per cento; noi stiamo operando in quella direzione. Voglio ricordare che il Partito Democratico è stato il primo dell'arco costituzionale a presentare un emendamento in questa direzione nel decreto sostegni-ter. Il Governo ci ha chiesto di ritirarlo, dicendo che avrebbe inserito il contenuto di quella proposta in un altro provvedimento e lo ha fatto in questo decreto. È un primo passo un contributo del 10 per cento. Il totale dell'ultimo decreto Ucraina 2, chiamiamolo così, che stiamo discutendo in Commissione, viene finanziato, per esempio, esattamente in questo modo. È in questa direzione che dobbiamo procedere, chiedendo cioè un contributo a tutte le imprese che hanno avuto extra-utile e distribuendolo alle famiglie e alle imprese che stanno pagando un prezzo sconsiderato.

Tuttavia, signor Presidente, colleghi e colleghi, dobbiamo guardare anche oltre il contingente, aiutando chi è in difficoltà, ma costruendo anche una prospettiva di crescita. È di ogni evidenza che l'elemento centrale è la costituzione finalmente di un'autonomia energetica del nostro Paese, che si realizza essenzialmente all'interno di politiche integrate a livello europeo. Non può esserci alcun Paese che riesce a reggere da solo l'urto di un mercato internazionale sul prezzo del gas, delle materie prime e via dicendo.

La spinta del nostro Governo e del Parlamento verso l'integrazione è dunque assolutamente fondamentale.

Invito tutti a leggere l'ultima comunicazione sull'energia della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, scritta e inviata l'8 marzo (poco più di un mese fa) e intitolata RePower EU, che sarà la piattaforma fondamentale per tutte le operazioni in campo energetico che l'Europa si accinge a fare nel corso prossimi anni.

La filosofia di fondo di quell'intervento è esattamente quella ripresa nel decreto-legge in esame. Vorrei essere chiaro, perché c'è chi sembrava quasi felice della crisi energetica: ricordo infatti alcuni interventi anche all'interno di quest'Aula di qualche settimana fa, dicendo che era ora di mettere al bando la rigenerazione, di superare tutta la questione del green, non capendo che invece va fatto esattamente l'opposto. (Applausi). Bisogna accelerare perché il nostro Continente e il nostro Paese costruiranno la propria autonomia energetica solo investendo nelle rinnovabili.

Leggo testualmente le conclusioni della comunicazione RePower EU: «Gli sviluppi osservati negli ultimi mesi sui mercati dell'energia» quindi si riferisce anche alla crisi ucraina «, in particolare il cambiamento drastico verificatasi nelle ultime settimane sul versante della sicurezza, impongono un'accelerazione netta della transizione verso l'energia pulita così da aumentare l'indipendenza energetica dell'Europa». L'Europa non ha materie proprie; ormai le fonti sono quasi tutte esaurite, c'è qualcosa nel Mare del Nord, fondamentalmente di proprietà della Norvegia, che non fa parte dell'Unione europea e che in pochi mesi ha avuto un vantaggio di 150 miliardi a fronte di 5 milioni di abitanti. Vogliamo continuare con queste politiche o vogliamo parlare di politiche di riequilibrio, di transizione, di giustizia sociale, di abbattimento dei costi, di abbattimento delle emissioni, di sicurezza energetica, che vuol dire sicurezza geopolitica per uscire dai ricatti? È giusto, infatti, uscire dal ricatto di Putin, ma non possiamo metterci strutturalmente e nel tempo nelle mani dei ricatti di Paesi come l'Angola, il Congo, l'Algeria e poi vediamo chi (Applausi). È giusto e fa bene il Governo a intervenire per modificare i contratti di approvvigionamento nel breve periodo, perché c'è l'urgenza rappresentata dalla Russia, ma è del tutto evidente che mentre si opera in quella direzione, dobbiamo costruire l'autonomia di lungo periodo, quella che darà prosperità e benessere a tutti i nostri cittadini.

Signor Presidente, è pertanto importante che nel decreto-legge in esame si parli in maniera sensata di una revisione del tema del permitting, delle autorizzazioni. Anche a questo proposito, infatti, vogliamo essere chiari: dobbiamo metterci d'accordo con noi stessi. Se vogliamo le energie rinnovabili dobbiamo permettere al nostro Paese di costruire gli impianti per le energie rinnovabili: eolico, fotovoltaico, solare termico, geotermico, biogas, biometano, biocarburanti, le smart grid, i sistemi di accumulo.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, il provvedimento in discussione, tra l'altro, prevede anche delle azioni molto importanti nella transizione dell'automotive (l'articolo 22) verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive. Per la transizione di questa filiera industriale fondamentale per il nostro Paese sono stanziati 700 milioni nel 2022 e un miliardo all'anno dal 2023 al 2030, perché ci sono migliaia di imprese che lavorano in questo settore, centinaia di migliaia di lavoratori e il lavoro va garantito oggi, ma soprattutto domani e solo la transizione consentirà al nostro Paese di garantire sviluppo, prosperità e lavoro di qualità. (Applausi).

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 11,54)

BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, nel preannunciare il voto favorevole della componente LeU-Ecosolidali del Gruppo Misto, passo a illustrare brevemente le motivazioni che sostengono questo voto.

Il decreto-legge in esame, come sappiamo, interviene innanzitutto nella maniera necessaria ed emergenziale per scaricare da imprese e famiglie il costo delle bollette del trimestre in corso mediante l'azzeramento degli oneri di sistema per i consumi elettrici del secondo trimestre e la riduzione dell'IVA sui consumi del gas al 5 per cento.

Ritengo di particolare rilevanza la nascita della Strategia nazionale contro la povertà energetica prevista nel provvedimento, che ne prevede l'adozione da parte del Ministro della transizione ecologica con proprio futuro decreto. La strategia nazionale stabilirà gli obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica.

Ciò va benissimo, ma il grosso della portata innovativa del decreto-legge in esame dà riscontro alle tante volte sollecitate azioni dirette alla semplificazione per il potenziamento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. A tale riguardo, anche grazie al lungimirante e puntuale intervento dei colleghi della Camera dei deputati rispetto alla versione iniziale del provvedimento, ci si muove esattamente nella direzione auspicata con le norme della cosiddetta solar belt, la cintura solare. Ricordo che la solar belt semplifica notevolmente l'installazione di energie rinnovabili, stabilendo delle aree idonee nelle zone industriali e artigianali, permettendo anche la possibilità di installare fotovoltaico a terra entro 300 metri dalle zone di destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi siti di interesse nazionale nonché le cave, le miniere e le aree interne industriali, la rete autostradale, le Ferrovie dello Stato. Il gruppo Ferrovie dello Stato avrà la possibilità di utilizzare, con incentivi a regime, le grandi aree industriali e logistiche a sua disposizione per rendere concreto l'aumento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Sull'autoconsumo un'altra norma importantissima consente la produzione e l'utilizzo di energia rinnovabile per impianti posti in siti o edifici diversi dal punto di consumo. È una catena che si spezza e che sblocca la limitatezza fisica della disponibilità di aree disponibili, consentendo che la rete possa essere il vettore della fonte energetica in modo che l'industria o anche la famiglia che ha nella propria disponibilità un sito o un edificio diverso dal punto di consumo possa realisticamente realizzare questi impianti.

È poi di grande interesse per le imprese la previsione della possibilità di realizzare collegamenti elettrici diretti per una distanza massima di 10 chilometri purché questa linea unisca unicamente il punto di produzione e il punto di utilizzo. Mi viene in mente una notizia che ho letto circa una settimana fa: poche settimane fa un grande gruppo dolciario umbro ha posto in cassa integrazione molti dipendenti a causa dell'aumento delle materie prime e anche a causa dell'aumento dell'energia. Per curiosità sono andato a vedere su Google Earth la superficie di questo grandissimo impianto, notando l'assenza di un pannello solare. Ora, non so la tematica energetica del caso da me portato come esempio, ma dall'analisi satellitare si notava che tutti gli altri opifici intorno erano pieni di migliaia di pannelli solari. Anche gli imprenditori, quelli che sono in prima linea, devono avere sensibilità nei confronti dei costi energetici. Una sensibilità che comunque adesso saranno costretti ad avere, anche se non l'avevano prima, perché si tratta ora di un'emergenza che riguarda la stessa sopravvivenza industriale. Le normative introdotte in questo decreto-legge aiuteranno gli energy manager e i consulenti, se gli imprenditori non ne hanno la capacità, a trovare soluzioni virtuose per dirigerci verso quella che era una direzione chiara già da tempo, anche in tempi prepandemici, relativa alla necessità di elettrificare essenzialmente il più possibile i consumi domestici e industriali. Occorre elettrificare e l'elettrificazione deve essere sostenuta dalle fonti rinnovabili, che con questo decreto in tanti ambiti procedurali saranno facilitate. Anche per il fotovoltaico sul tetto è prevista una modifica della regolamentazione amministrativa, molto più semplificata, e anche nei centri storici o nelle zone dove vincoli di tipo urbanistico impediscono a oggi la realizzazione del solare termico (per avere l'acqua sanitaria) o fotovoltaico; si è trovata una possibile soluzione con pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici, così contemperando le esigenze di natura paesaggistica, architettonica e storico-culturale con la necessità di produrre molta più energia.

Delle aree ferroviarie già ho detto: anche questa sarà una grandissima occasione di sviluppo per il primo consumatore di elettricità nazionale, le Ferrovie dello Stato. I nostri treni, che muovono l'intera Nazione, sono alimentati dall'energia elettrica; anche questo è un elemento che va nella direzione giusta. L'agrivoltaico, quello ragionevole e fatto bene, permette la prosecuzione dell'attività agricola senza consumare il suolo e al contempo producendo energia elettrica, creando anche effetti favorevoli che contrastano l'impoverimento idrico dei terreni stessi, soprattutto nel Mezzogiorno. Anche qui è stato eliminato il limite del 10 per cento della superficie agricola aziendale utilizzabile per la produzione elettrica.

Ci sono poi i sistemi di accumulo. Noi sappiamo benissimo che il limite delle fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico) è quello di essere discontinue e non programmabili. Ma, signori, sui sistemi di accumulo si sta sviluppando la ricerca, con un'innovazione che dal mio modo di vedere è esaltante. Non dobbiamo pensare solo alle batterie e ai sistemi elettrochimici, con le note problematiche relative alla disponibilità delle materie prime, come il litio, la cui scarsità sembra dover caratterizzare anche il futuro, in un mondo sempre meno globalizzato. Esistono sistemi innovativi. La settimana scorsa, pochi giorni fa, una startup italiana ha vinto un premio mondiale organizzato da BloombergNEF: hanno sperimentato un sistema di accumulo che utilizza la CO2 che viene sequestrata dall'aria, senza utilizzare metano o gas. Utilizzando i sistemi di passaggio da liquido a gassoso, con un sistema termico di transito e di tampone, c'è la possibilità di utilizzare l'energia rinnovabile per cambiare di stato la CO2 e riottenere la stessa energia elettrica, con un coefficiente di efficienza molto elevato, senza emettere nulla in atmosfera e facendo sì che l'energia elettrica che le fonti rinnovabili in un momento di sovrapproduzione possono fornire possa essere utilizzata ventiquattro ore dopo.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,03)

(Segue BUCCARELLA). Capite che stiamo iniziando a unire i puntini che ci consentiranno di costruire una linea retta di produzione e di utilizzo dell'energia elettrica da fonte rinnovabile che non soffrirà, in prospettiva, i problemi della discontinuità e della non programmabilità. Per non parlare dell'idrogeno verde, ormai argomento fortunatamente entrato nel dibattito pubblico; non c'è giorno, sfogliando un quotidiano anche generalista che si interessi di economia, che non si legga dei grandi progressi e dei grandissimi investimenti che a livello globale si stanno facendo in quella direzione. L'idrogeno verde sarà uno dei protagonisti della soluzione dei problemi di natura ecologica, economica e geopolitica.

Chiudo, Presidente, ricordando con l'occasione - ce lo ricorderanno i media, a noi che siamo distratti, come tanti - che domani sarà l'Earth day, la giornata della terra, nato sessant'anni fa. Ci piace pensare che questo piccolo contributo che oggi diamo con questo voto vada nella direzione di preoccuparci della salute del nostro pianeta e ovviamente delle prossime generazioni, in una maniera ragionevole, realistica, speranzosa, che non è affatto contrassegnata da visioni impossibili, ma anzi dalle visioni più sfidanti, più esaltanti e più difficili da combattere e da vincere. Come ci viene ricordato spesso, dalle peggiori crisi nascono magari le migliori opportunità per migliorare. Annuncio quindi il voto favorevole di LeU-Ecosolidali. (Applausi).

GALLONE (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, non ci stancheremo mai di ripetere - l'abbiamo sentito ovunque - che il mondo è cambiato e sta cambiando a una velocità incredibile, a causa di eventi straordinari che stanno stravolgendo ogni assetto sociale e economico. Non possiamo far altro che reagire contrapponendo a una situazione straordinaria misure straordinarie. Stiamo affrontando una pandemia globale e stiamo entrando in un'economia di guerra; ci siamo già dentro. Ora vanno realizzate veloci ed efficaci contromisure per cavalcare questa grande onda evitando di esserne travolti; contromisure che agiscano nell'immediato per affrontare e tamponare l'emergenza, e che nello stesso tempo però mettano in campo misure strutturali di visione e di strategia, per costruire il futuro che verrà, per un'Italia solida che soprattutto esca dalle incertezze. È l'incertezza che frena, che uccide.

C'è bisogno di un'immediata, decisa e profonda azione di revisione dei sistemi in campo sociale, economico, finanziario, energetico, abbattendo - non ci stancheremo mai di dirlo - e superando steccati e muri ideologici che frenano le iniziative. Anche oggi in questa maggioranza composita non è facile trovare punti di mediazione, eppure non si può più sbagliare, non ci sono più risorse da sprecare. Ho sentito dire: la Germania ha stanziato 100 miliardi, l'Italia 10 miliardi. In realtà, in Italia sono state stanziate tantissime risorse e tantissimi miliardi, ma a volte forse su progetti sbagliati.

Le famiglie e le imprese sono in prima linea; ormai, più che preoccupate, sono angosciate e si aspettano risposte. Noi dobbiamo dare risposte e dobbiamo dare fiducia. Le risposte partono dalla semplificazione, dagli incentivi strutturali per far lavorare chi sa lavorare. Proprio semplificazione e incentivi sono contenuti in questo decreto-legge, così trasformando voci di spesa o apparenti mancate entrate in investimenti per il futuro. Si interviene sui prezzi, sulla carenza delle materie prime (siamo un Paese di trasformatori, d'altronde), sulla povertà energetica con interventi mirati perché, dalla più piccola impresa artigiana alla più grande industria, questo Paese è in grado di compiere miracoli se però vengono create le giuste condizioni. Creare le giuste condizioni è nostro compito, nostro dovere e nostra responsabilità.

Quello che ci apprestiamo a licenziare oggi è un provvedimento che deriva dal primo decreto-legge emanato post situazione bellica, che contiene tutta una serie di misure volte a fronteggiare l'aumento dei prezzi a seguito della crisi di sistema che stiamo vivendo, soprattutto dal punto di vista energetico - ripeto - e della carenza di materie prime. Si va dall'azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre di quest'anno alla messa a punto di una strategia nazionale contro la povertà energetica, al contributo straordinario per le aziende energivore per settori come quello del trasporto e dell'automotive, alla promozione dei biocarburanti che potranno dare un contributo notevole alla transizione energetica.

Grazie alla capacità propositiva di Forza Italia alla Camera, sono state introdotte misure: per accrescere e raddoppiare addirittura la produzione nazionale di gas tramite l'ampliamento delle aree di ricerca e coltivazione, per il rilascio di importanti quote di energia elettrica a prezzo calmierato alle imprese energivore, per la metanizzazione del Mezzogiorno, per implementare la produzione di biogas, per sostenere il settore aerospaziale e i cementifici, per incrementare la produzione energetica da fonte rinnovabile senza occupazione ulteriore di suolo (edifici, agro-fotovoltaico, impianti serricoli, aree dismesse, zone contermine), per favorire gli accumuli idroelettrici e il geotermico.

Cito inoltre l'adozione di una Strategia nazionale contro la povertà energetica, la sospensione dei contributi da parte delle società sportive, la semplificazione dell'installazione di impianti fotovoltaici flottanti, la semplificazione dell'installazione di infrastrutture elettriche, l'incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica, la riduzione dei consumi termici degli edifici pubblici, l'incremento del numero delle cessioni dei crediti di imposta relativi ai bonus edilizi, la proroga del termine di comunicazione delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti Ires e le partite IVA.

Mancano, secondo noi, azioni importanti, ma ciò deriva, come dicevamo prima, anche dalle mediazioni necessarie, che però abbiamo provveduto a segnalare e che inseriremo nel prossimo decreto-legge a cui stiamo lavorando qui in Senato, il cosiddetto decreto taglia prezzi, per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina. Chiediamo che venga messo a terra, ad esempio, un piano industriale impiantistico, per perfezionare e potenziare tutto il sistema dell'economia circolare, in cui il rifiuto venga finalmente considerato risorsa e bene primario e venga valorizzato come fonte energetica principale, insieme ad altre fonti rinnovabili, con un sistema omogeneo di infrastrutture adeguate, senza la realizzazione delle quali non si potrà compiere alcuna transizione.

Quindi bisogna realizzare ora, subito, una politica energetica che per trenta anni non è stata realizzata. Dobbiamo fare in pochissimo tempo quello che non è stato fatto per troppo tempo, attuando quindi il sacrosanto principio di reciprocità.

Inoltre, abbattiamo i muri ideologici: oggi l'ho sentito dire dai rappresentanti di altri Gruppi, che sono intervenuti prima di me. Basta con i comitati del no, che dicono no persino alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile. Bisogna invece potenziare la formazione e le competenze per governare l'innovazione, per informare correttamente i cittadini, per superare ogni sindrome Nimby (not in my backyard) che crea l'ossimoro di volere fortemente la sostenibilità, ma sempre lontano dalla propria visuale e possibilmente non durante il proprio mandato, se si tratta di sindaci. (Applausi).

A tal proposito, facciamo correre la ricerca sul nucleare pulito, insegnando la differenza tra fissione e fusione, ricordando che non abbassiamo le tasse anche perché siamo già in infrazione per tutto ciò che non stiamo realizzando, in primis un deposito unico nucleare, che ci consentirebbe di evitare di trasportare i rifiuti. Non bisogna dunque avere paura, bisogna dare innanzitutto risposte a famiglie e imprese, bisogna preoccuparsi prima di farle sopravvivere, per poi poterle far decollare e andare avanti. Oggi ci sono emergenze, che bisogna risolvere subito, a partire dal caro bollette e dal costo dei carburanti, per cui metà del prezzo deriva dal prelievo fiscale, che sta mettendo in ginocchio l'autotrasporto. Togliere le accise è un investimento, non è una mancata entrata, perché ribadisco che, se si ferma l'autotrasporto, si ferma il Paese. Oggi il problema dei rifiuti non è più tanto quello di come conferirli e di come smaltirli, ma di quanto costa trasportarli. Non è più tempo di sbagliare, non è più tempo di dire no, ma è il tempo di lavorare sodo, usando le competenze, sostenendo l'innovazione, senza paura e senza barriere ideologiche. Pensiamo solo a quello che succede a Porto Empedocle, dove la soprintendenza oggi - ora, adesso! - ferma la realizzazione di un rigassificatore, proprio in questo momento storico in cui invece bisognerebbe imparare e capire che dobbiamo modificare il modo di guardare i nostri orizzonti. (Applausi). Penso ancora al fatto che abbiamo 35 miliardi di euro di investimenti bloccati sulle rinnovabili, proprio perché per ottenere un'autorizzazione ci vogliono dai due ai cinque anni e quindi non è una cosa plausibile.

Per questi motivi il Gruppo Forza Italia comincia col dire sì al decreto-legge in esame, esprimendo convintamente il proprio voto favorevole perché, consapevoli della responsabilità politica che ci siamo assunti, vogliamo diventare forti e determinati costruttori di futuro. (Applausi).

PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, a scuola mi hanno insegnato che, cambiando l'ordine dei fattori, il risultato non cambia. Memore di quell'insegnamento - ahimè non recente - inverto il consueto andamento della dichiarazione di voto, anticipando all'inizio che il voto del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sarà favorevole.

Questa inversione non dipende da desiderio di originalità o voglia di distinguermi in qualche modo, quanto piuttosto dalla determinazione di dare comunque un contributo alla conversione del decreto-legge in esame. La necessità di convertirlo entro il prossimo 30 aprile ha contratto i termini al punto tale che siamo arrivati in Aula senza relatore e senza la possibilità di migliorare il testo del provvedimento mediante la presentazione di emendamenti e tutti gli altri atti che di solito rientrano nelle prerogative di un parlamentare.

Sia chiaro: non mi sto lamentando di questo. In passato ho sostenuto che non è il Parlamento italiano che può determinare l'andamento delle materie prime a livello mondiale, né decidere l'andamento dei mercati. L'unico elemento parzialmente in nostro controllo è il tempo, che però è fondamentale, perché ci consentirebbe di evitare che un provvedimento giusto e opportuno non sia efficace in quanto non tempestivo. Pertanto, plaudo alla tempestività dell'intervento ed evidenzio che la contrazione dei tempi è un elemento oggettivo imprescindibile. Sarebbe imperdonabile se questo decreto perdesse efficacia, quindi prendo atto dell'impossibilità di procedere diversamente e accetto il fatto che quest'Assise non potrà contribuire al miglioramento del provvedimento.

Al contempo, però, desidero lasciare una traccia di quello che avremmo potuto fare per migliorare il provvedimento, che è indiscutibilmente necessario. Qualche collega ha censurato il presunto abuso della decretazione d'urgenza da parte del Governo, mentre in questo caso credo che nessuno potrebbe discutere in merito alla sussistenza di tutti i requisiti di necessità ed urgenza. Vorrei però andare oltre questa riflessione ed evidenziare che effettivamente - sì - tutti i requisiti sussistono, ma non avrebbero dovuto.

L'Italia è stata anche la quarta economia mondiale, grazie - in parte o in gran parte - alla sua attività manifatturiera. Quella che è stata la quarta economia mondiale - e che comunque è una delle principali economie mondiali - non può e non deve farsi trovare impreparata di fronte a un'emergenza come questa. Serviva programmazione ed evitare di dover improvvisare, come purtroppo è stato fatto. Infatti, quando si improvvisa, si rischia di perseguire un sogno, ma non si realizza un obiettivo. In passato, sempre da questo scranno, ho evidenziato la differenza tra un obiettivo e un sogno: il sogno è intangibile (quello di andare sulla luna possiamo averlo tutti), ma non è concreto, mentre l'obiettivo è concreto, perché monitorabile, programmabile e scaglionato in fasi che possono essere attuate progressivamente e verificate nella loro attuazione.

Qualche collega, anche in questa discussione, ha evidenziato la necessità di avere solo fonti rinnovabili. Quello è un bel sogno, che condivido, ma è - appunto - tale. Facciamo un parallelo e immaginiamo se il sogno di una mobilità interamente elettrica venisse attuato subito. Che cosa succederebbe, se tutto il nostro parco di autovetture circolanti divenisse domani elettrico? Immaginiamo un esodo di agosto normale, con file interminabili e la Protezione civile che spesso deve intervenire, rapportato a quello che sarebbe se tutte le macchine fossero elettriche. Ai normali e consueti elementi patologici che determinano quella situazione dovremmo infatti aggiungere una minore autonomia e un maggior tempo di ricarica dei mezzi, che mediamente supera la mezz'ora (se adesso servono cinque minuti per fare un pieno di benzina, per ricaricare per intero una macchina elettrica serve più di mezz'ora).

Non dobbiamo quindi perseguire sogni, altrimenti rischiamo di rinnovare quell'errore che in passato ha fatto sì che scelte fondamentali per la nostra economia e per il nostro Paese venissero accantonate. Alcuni colleghi hanno ricordato il nucleare, ne potremmo ricordare tante altre, ma non è questo il momento. Quello che voglio evidenziare è che serve recuperare la visione non dico generazionale, com'era una volta, per cui si avviavano delle opere, pur sapendo che non se ne sarebbe visto il completamento, però quantomeno una programmazione di medio periodo: è indispensabile, altrimenti ci troveremo sempre a dover intervenire nelle emergenze e improvvisare.

Detto questo, ricordo però a me stesso prima di tutto e ai colleghi perché questo provvedimento è così importante e lo faccio iniziando non tanto dal positivo che c'è, quanto piuttosto da quello che manca, per ripetere di nuovo che il Senato avrebbe potuto dare un contributo importante per migliorare questo provvedimento. In esso è contenuta una decisione che condivido appieno, quella della modifica all'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio. La Lega da sempre chiede semplificazioni: l'ha fatto per il codice degli appalti e sulle procedure amministrative, lo fa su ogni tema; in questo caso specifico, a mio avviso, la scelta utile e opportuna è stata quella di prevedere, appunto, una semplificazione per gli interventi che potrebbero beneficiare del superbonus ricadenti nelle fattispecie previste all'articolo 142.

Adesso mi rivolgo al Governo, perché la mancanza di tempo impedirà a noi di intervenire oggi e in un futuro imminente, ma non impedirebbe al Governo di intervenire in un provvedimento successivo. Invito quindi i colleghi di Governo a prestare particolare attenzione a questo punto, perché è una richiesta di intervento. È utile e opportuno, come dicevo, prevedere semplificazioni e maggiori possibilità di intervento relativamente al suddetto articolo 142. A mio avviso, è stata una scelta sbagliata escludere da queste possibilità l'articolo 136. Per i colleghi che magari volessero avere un'idea un po' più chiara di che cosa sto dicendo, l'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio si riferisce alle aree tutelate per legge; ora, finalmente, è possibile nell'intervento anche modificare parzialmente la sagoma e i volumi dell'edificio, perché è assurdo che si benefici di un contributo pubblico e non si possa migliorare l'edificio. Questo però andrebbe fatto anche per le fattispecie di cui all'articolo 136, che sono gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico. Immagino che nella discussione alla Camera si sia dibattuto di interessi contrapposti ed esigenze prevalenti e che quindi, per una qualche motivazione oggettiva, magari riferibile alle principali città italiane, si sia deciso di escludere l'articolo 136 da queste possibilità. Ricordo però che per i Comuni terremotati l'esclusione dell'articolo 136 si concretizza in un limite importante, enorme, un ostacolo alla ricostruzione.

Più volte ho evidenziato che nell'attribuzione delle priorità nell'azione di Governo avremmo dovuto operare come fanno i medici in un Pronto soccorso, quando attribuiscono i codici: il codice rosso non si dà al malato sano che ha un taglietto piccolo in un braccio; si dà al malato che rischia di morire o comunque al malato grave. La stessa cosa il Governo e il Parlamento avrebbero dovuto fare nella loro azione, appunto, di Esecutivo e Legislativo: avremmo dovuto dare un codice rosso e delle priorità a chi rischia di morire. In questo caso, portando il parallelo alla discussione odierna, lo avremmo dovuto dare ai Comuni terremotati che avrebbero potuto e dovuto beneficiare delle possibilità che adesso hanno le fattispecie rientranti nell'articolo 142, estendendo questo intervento all'articolo 136. Il mio è quindi un accorato invito al Governo a provvedere subito, perché il Parlamento potrebbe farlo in un prossimo provvedimento, ma non sappiamo quando ci sarà. Il Governo potrebbe farlo subito. Vi chiedo quindi, per favore, a nome di tutte quelle persone, di intervenire in maniera tempestiva.

Vedo che il tempo a mia disposizione è purtroppo quasi terminato. Mi limito a ricordare che di motivi per votare favorevolmente questo provvedimento ce ne sono tanti, non ultimi gli 8 miliardi, 6 dei quali destinati a combattere il caro energia, tema che da subito la Lega ha portato all'attenzione delle Assemblee parlamentari, ma anche della ribalta nazionale. C'è un intervento in questo senso e quindi il nostro voto sarà convintamente favorevole, perché si tratta di un provvedimento, seppur non definitivo e completo, molto utile al Paese. (Applausi).

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, oggi parliamo di un intervento sul grande amento dei costi energetici che i cittadini e le imprese stanno subendo.

Pensiamo a quanto ci ricordava Adam Smith sulle teorie del libero mercato, quando diceva che la famosa mano invisibile avrebbe regolato il mercato in modo che il perseguimento del profitto da parte tutti gli operatori del mercato avrebbe prodotto un benessere diffuso. Tutto questo, se confrontato con la speculazione che abbiamo visto, per esempio, sul prezzo del gas, ci fa capire che, forse, le teorie neoliberiste che per tanti anni hanno permeato il modo di pensare degli economisti sono fallite - dobbiamo pur avere il coraggio di dirci determinate cose - perché in realtà il mercato è dominato da interessi diversi.

Quando vediamo, per esempio, com'è stato ricordato, che il prezzo del gas è dominato dai future che sono scambiati sulla borsa olandese da Gasunie, che - ricordiamolo - è per il 100 per cento di proprietà dello Stato olandese, e che il volume dei future trattati è dieci volte superiore al volume del gas realmente esistente sul mercato, capiamo bene che tutto questo rappresenta una sconnessione completa tra l'economia reale e l'economia finanziaria. Questo fa molto male alle persone, ai cittadini e alle imprese.

Pensiamo al mercato delle rinnovabili, di cui si è parlato: bene, in questo provvedimento si prevedono azioni concrete che servono a svincolare l'utilizzo e la messa in campo di sistemi di energia rinnovabile - per esempio, vediamo che l'installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti oramai è edilizia libera, e questo aiuta molto - dobbiamo però anche ricordarci che, se non stiamo attenti, facciamo degli errori. E uno degli errori che voglio ricordare, per esempio, è relativo a chi produce pannelli fotovoltaici nel mondo. I dati del 2020 ci fanno capire come quasi il 90 per cento della produzione di pannelli fotovoltaici nel mondo sia collocata nel Sud-Est asiatico: la Cina detiene il 70 per cento del mercato mondiale; il secondo Paese è il Vietnam, tanto per dirne uno. Insomma, quando andiamo a installare pannelli fotovoltaici e non siamo in grado di produrne, pannelli fotovoltaici non facciamo altro che andare a incentivare un'industria non europea; dobbiamo quindi stare molto attenti alle azioni che perseguiamo.

Quando sosteniamo di voler differenziare il flusso del gas che arriva in Italia e in Europa, dominato, come sappiamo, dal gas russo, che fornisce all'Europa 155 miliardi di metri cubi annui, di cui 142 via tubo e 13 via nave, diciamo di farlo per mettere in difficoltà la Federazione Russa. Anche in questo caso dovremmo fare un ragionamento attento: gli utili che produce Gazprom ogni anno, sempre secondo i dati del 2020, sono circa 55 miliardi di dollari, 45 dei quali generati con la vendita in Europa e 10 sul mercato asiatico. Se vediamo invece il rapporto debito-PIL della Federazione Russa, ci accorgiamo che è pari al 18 per cento. Cosa significa? Se si dovessero ripianare con il debito pubblico gli utili di Gazprom, basterebbe aumentare il debito pubblico di circa il 2 per cento.

Il 18 per cento di debito pubblico della Federazione Russa è uno dei più bassi del mondo. Allora, quando facciamo questi ragionamenti, è giusto da un punto di vista assolutamente etico non rifornirci più dalla Federazione Russa, ma non produciamo un effetto economico deterrente nei suoi confronti. Dobbiamo quindi stare attenti quando facciamo i ragionamenti, anche perché, se poi andiamo a comprare il gas da altri mercati, come ad esempio in quello statunitense, ci accorgiamo che lo possiamo comprare direttamente dai produttori statunitensi o tramite intermediari. La cosa strana è che i tre più grandi intermediari operanti hanno la sede fiscale in Olanda e, quando compriamo il gas dagli intermediari, lo paghiamo cinque volte il prezzo che lo pagheremmo se lo comprassimo direttamente dai produttori americani. Ancora una volta, vediamo che molto di questo mercato del gas si fa in Olanda.

L'interesse che i cittadini europei vogliono perseguire è strategico per i cittadini europei? Siamo sicuri di fare la cosa giusta, quando prendiamo determinate decisioni? Dobbiamo stare veramente molto attenti, quando agiamo, a qual è l'interesse dell'Europa. Quello che dobbiamo focalizzare, infatti, è solo l'interesse dell'Europa. (Applausi).

Parlavamo dei future. Forse bisognerebbe intervenire a un livello un po' più alto. Forse dovremmo iniziare a pensare a un mercato in cui la finanza sia meno dominante. Potremmo farlo, se andassimo davanti all'Organizzazione mondiale del commercio a spiegare che la finanza dev'essere limitata. È un sogno? È un'utopia? Ma senza utopia la politica a che serve? Senza la voglia di determinare un qualcosa di concretamente difficile, un sogno che non si è ancora realizzato, ma che si può e si deve realizzare, perché facciamo politica?

Quando interveniamo su queste questioni, produciamo un effetto diretto sulla vita delle persone. Ho sentito qualcuno parlare di energia nucleare. Probabilmente non sa di che parla, perché l'energia nucleare ha un costo talmente elevato che non ha senso parlarne. Per non parlare poi del nucleare di quarta generazione, che è un'utopia, quella sì, e sbagliata, perché non è sana. È solo morte. (Applausi).

Per non parlare poi dell'estrazione del gas nazionale, che è talmente poco che non ci fa cambiare realmente il sistema. (Applausi). Dobbiamo avere il coraggio di intervenire in maniera decisa sul sistema. Alcune misure le abbiamo prese. Un'altra possiamo realizzarla prossimamente. Abbiamo qui in discussione in Senato un disegno di legge, sul quale abbiamo presentato emendamenti per tassare gli extraprofitti dei grandi giganti che comprano e vendono gas in Italia, per passare dal 10 per cento di tassazione sugli extraprofitti al 25 per cento. È una misura che mi sembra giusta e corretta.

Liberiamo altri 6 miliardi di euro a disposizione di cittadini e imprese per alleviare il dramma delle persone che si trovano a dover pagare questo grande scotto, che è dovuto, ancora una volta, a un sistema non regolato. Ci vuole più Stato? Probabilmente, in alcuni settori sì, ci vuole maggiore forza dello Stato. Lo Stato italiano, però, da solo, ce la può fare? Forse no. Forse dobbiamo iniziare a pensare che gli Stati dell'Europa si debbano realmente unire, se vogliono sopravvivere nella competizione generale tra gli Stati Uniti e la Cina. (Applausi). Non siamo infatti dipendenti né da gli uni né dagli altri: dobbiamo essere in grado di essere Europa, Europa sul serio, Europa per le persone europee. Non dobbiamo essere figli di un mercato così globalizzato che produce effetti nefasti.

Ancora una volta, l'economia circolare ci può aiutare moltissimo; possiamo fare tantissime cose, l'ho già ricordato una volta in Aula. Ci sono tutta una serie di cose che l'Europa, che non ha miniere, può fare, utilizzando l'economia circolare per tirare fuori le materie che servono a produrre gli strumenti che permettono all'industria europea di essere parte in gioco, sul serio, con forza e con voglia.

La nostra azione rimane sempre concentrata sui cittadini e questo dobbiamo fare. Signor Presidente, mi pedoni se dico un'ultima cosa, anche se forse fuori tema: oggi sarebbe stato il compleanno di Gino Strada. Ho avuto la ventura di conoscerlo e di stare con lui in Afghanistan oramai quasi vent'anni fa e non posso che sentirmi vicino al suo modo di essere e di pensare. Ancora una volta: la guerra fa schifo; la guerra fa male; dobbiamo fare di tutto per evitare che prosegua. (Applausi). Per farlo, dobbiamo perseguire solo gli interessi delle persone, che sono quelle che soffrono, non i capi, né i militari, con tutto il rispetto per tutti coloro che fanno quel mestiere ed operano in quel settore. (Commenti). Noi dobbiamo pensare solo alle persone che soffrono e quelli che soffrono sono sempre e solo i civili. (Applausi).

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, annunciando il voto favorevole sul provvedimento a nome del mio Gruppo, chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento, affinché venga allegato agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

PARAGONE (Misto-IpI-PVU). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (Misto-IpI-PVU). Non c'è niente di peggio di una battuta sbagliata che spiegarla. Chiedere se si preferisce il condizionatore acceso o la pace è una battuta impregnata di arroganza, di presunzione e di mancanza di progettualità. L'Italia compra ancora ogni giorno gas dalla Russia di Putin. In Germania imprenditori e sindacati hanno detto di non voler rinunciare per nulla al gas russo e ugualmente in Italia non ce lo possiamo permettere alle condizioni attuali. Altro che la pace o i condizionatori. Voi siete quelli che chiedono il gas all'Egitto con il cappello in mano, e allora la verità su Giulio Regeni può aspettare. Mi verrebbe da dire: volete la verità o il condizionatore? Capite che dove c'è energia purtroppo ci sono queste strane partite da giocare.

Draghi deve dirci se vuole quindi proseguire con le chiacchiere o se ci mette anche i soldi. Una vecchia battuta diceva «caccia li sordi». Ecco, Mario, caccia li sordi! I soldi o li prendete tutti adesso dal PNRR oppure chiedete lo scostamento di bilancio, non ci sono altre soluzioni o altri giochi di prestigio.

Al momento attuale, vi informo che gli operatori economici e le famiglie non stanno avvertendo i vostri interventi e lo switch energetico non si ottiene dall'oggi al domani, né può essere scaricato sul bilancio famigliare.

Finalmente capiremo che cos'è l'Europa. Dall'Europa non arriverà la soluzione. L'Europa non ha dato alcuna soluzione in nessuna delle emergenze, anzi, è nelle emergenze che ha accresciuto il divario tra ricchi e poveri: è una sovrastruttura nelle mani dei lobbisti e non dà nulla ai cittadini. Ecco perché mi auguro che il conto di questa crisi non debba essere pagato ancora una volta dai lavoratori e dai piccoli imprenditori, quindi sbrigatevi a mettere i soldi veri, tanti e adesso. (Applausi).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2588, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo ed in prossimità dell'accesso al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no e i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Calandrini).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Calandrini.

PUGLIA, segretario, fa l'appello.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2588, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti

246

Senatori votanti

245

Maggioranza

123

Favorevoli

207

Contrari

38

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 17.

Come già stabilito, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15 con il question time.

(La seduta, sospesa alle ore 13,18, è ripresa alle ore 15).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto question time), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

La senatrice Drago ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-03267 sulla chiusura dello stabilimento Pfizer di Catania, per tre minuti.

DRAGO (FdI). Signor Ministro, nel mese di febbraio 2022 l'azienda Pfizer ha consegnato alle rappresentanze sindacali una comunicazione per una procedura di riduzione del personale, asserendo che sarebbero stati 130 gli esuberi per lavoratori a tempo indeterminato impiegati nel settore del farmaco presso lo stabilimento Pfizer di Catania.

Nel 2018, durante un incontro tra azienda e sindacati per la presentazione del piano industriale, venne comunicata la volontà di trasferire la produzione.

Dopo un lungo silenzio, durante il quale è avvenuta la dismissione di un compartimento produttivo penicillinico, l'azienda ha comunicato che avrebbe intrapreso una procedura di riduzione di personale, allo scopo di sopperire alla contrazione di volumi produttivi nel triennio a venire. Tale dichiarazione si troverebbe in contrasto con l'informazione diffusa anche attraverso gli organi di stampa di ottimi investimenti per il sito: infatti, la somma stanziata (circa 26 milioni di euro) non sarebbe sufficiente agli adeguamenti richiesti dall'Annex 1 (linea guida emanata dagli enti regolatori per la produzione di farmaci), quindi gli investimenti non riguarderebbero le linee produttive.

Il sito produce un antibiotico non penicillinico che vede il suo brevetto scaduto e quindi soggetto a concorrenza dei farmaci generici.

I dipendenti interessati dalla vicenda sono ben 700, oltre al relativo indotto, per un sito con una storia produttiva che affonda le proprie radici nel lontano 1954 e vanta di essere stato grande esempio per la Sicilia.

Nel corso di interrogazioni alla Camera, il Ministro dello sviluppo economico - unitamente a lei, Ministro - in risposta ai quesiti, condividendo l'attenzione rivolta alla delicata vertenza, oltre ad auspicare che il tavolo di crisi aperto dalla Regione siciliana potesse, in qualche modo, individuare le soluzioni opportune, ha manifestato la massima disponibilità, anche in funzione delle misure recentemente introdotte dalla legge di bilancio che hanno implementato strumenti per la riqualificazione e la risoluzione delle crisi transitorie, con l'obiettivo di evitare interruzione strutturale dei rapporti di lavoro.

Negli incontri di questi giorni presso la sede della Confindustria tra rappresentanze sindacali e rappresentanti della Pfizer, parrebbe che circa 30 lavoratori rimarrebbero senza tutele in attesa dell'operazione di licenziamento prevista per il 26 aprile. Tuttavia, oltre ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, vi sono centinaia di lavoratori con contratto a tempo determinato che attenderebbero stabilizzazione e il totale tra le due categorie contrattuali supererebbe le 250 unità, mentre i provvedimenti attualmente in fase di valutazione al tavolo delle trattative sono volti a indurre a un'uscita anticipata per coloro i quali sono prossimi alla quiescenza.

Si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare che i 30 lavoratori destinati al licenziamento possano essere riassorbiti dall'azienda; se non ritenga opportuno che la Pfizer Italia assicuri che il sito catanese permanga sul territorio, attraverso, ad esempio, una ripianificazione della linea produttiva.

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Orlando, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

ORLANDO, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Presidente, dai senatori interroganti viene posta l'attenzione sulla situazione occupazionale dello stabilimento Pfizer di Catania.

Il gruppo, nonostante sia un colosso dell'industria farmaceutica, ha presentato un piano di ridimensionamento dello stabilimento di Catania che per la società sarebbe determinato - come è stato detto - dal calo della domanda dei volumi produttivi di alcuni farmaci prodotti proprio nello stabilimento siciliano.

La vertenza fino ad oggi è stata seguita a livello locale, con la convocazione di un tavolo da parte della Regione. Ci sono stati incontri tra gli attori coinvolti; il 29 marzo l'interlocuzione tra le parti ha portato alla concessione di una proroga per la conclusione della procedura amministrativa relativa ai licenziamenti collettivi, che si protrarrà quindi fino al 22 aprile prossimo. In quell'occasione, peraltro, è stata avanzata da parte dell'azienda una proposta di indennizzo economico per i licenziamenti equivalente a 54 mensilità.

Un ulteriore incontro si è svolto il 19 aprile scorso presso il centro per l'impiego di Catania e, secondo quanto riportato dal prefetto, quanto discusso dalla trattativa economica non ha portato ad esiti positivi. È stato, quindi, fissato un ulteriore incontro, il 26 aprile prossimo, al fine di concludere la vertenza.

Condivido certamente le preoccupazioni inerenti l'esito di questa vertenza. La decisione dell'azienda impatta su un contesto socio-economico già fortemente critico, collocato in un'area del Mezzogiorno caratterizzata da endemiche fragilità. Auspico un incontro conclusivo il 26 aprile, con l'impegno di tutte le parti, e che questo possa individuare le soluzioni più opportune per salvaguardare e rilanciare il sito produttivo e tutelare i lavoratori coinvolti.

Sono consapevole che le organizzazioni sindacali hanno chiesto l'intervento del Ministro competente, quale interlocutore istituzionale, per definire le sorti del sito catanese. Tuttavia, come ribadito recentemente dal ministro Giorgetti, la vertenza, ai sensi della regolamentazione prevista dal Ministero dello sviluppo economico per la convocazione dei tavoli nazionali, ricade nella dimensione regionale.

Nel caso in cui l'incontro del prossimo 26 aprile presso la Regione, però, non avesse esito positivo assicuro la massima disponibilità del Ministero del lavoro, in raccordo con il competente Ministero dello sviluppo economico, a favorire l'apertura di un tavolo nazionale per individuare le soluzioni più adeguate della vertenza, anche alla luce delle misure poste in essere dal Governo con la legge di bilancio, che hanno implementato gli strumenti per la gestione delle crisi aziendali, per il sostegno economico, la riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Drago, per due minuti.

DRAGO (FdI). Signor Ministro, è chiaro che sono parzialmente soddisfatta, in quanto c'è una vulgata forse non proprio corretta. A me risulta, essendo tra l'altro del territorio, che i sindacati stiano lavorando bene al tavolo, anche con il beneplacito e la presenza di Confindustria e dei referenti della Pfizer sul territorio.

Quindi, l'interrogazione, che è successiva ad altre che già sono state depositate e discusse alla Camera, verte precisamente su una richiesta chiara e definitiva. Oggi è il 21 aprile. Il 26 aprile si corre il rischio che questi lavoratori vengano licenziati. Visto che la sistemazione potrebbe essere raggiunta per un centinaio, almeno che i 30 rimasti fuori vengano riassorbiti. Qui non c'è legge che tenga, nel senso che anche il buon senso di lei, Ministro, e di chi è coinvolto, può andare in questa direzione. Ci tengo, però, a precisare che la narrativa della Regione Siciliana che non riesce a reggere e a fronteggiare situazioni del genere è non proprio corretta.

PRESIDENTE. Il senatore Augussori ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-03270 sulla prosecuzione delle misure di tutela dei lavoratori fragili dai rischi derivanti dal Covid-19, per tre minuti.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, purtroppo anche oggi non è un buon giorno per migliaia dei cosiddetti lavoratori fragili. Questo perché dal 31 marzo, con la giusta e sacrosanta cessazione dello stato di emergenza, sono cessate anche le tutele poste in atto per preservare questa categoria di persone.

Sono le tutele previste dall'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del marzo 2020, il cosiddetto cura Italia. Esse riguardano i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, immunodepressi o con patologie oncologiche o che svolgono terapia salvavita, nonché quelli in possesso del riconoscimento di disabilità grave. Penso che lei le conosca meglio di noi.

Il comma 2-bis ha previsto che essi possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione. Il comma 2 ha previsto che, per coloro per i quali sia impossibile attivare lo smart working, sia consentita l'assenza dal servizio, non computata ai fini del periodo di comporto. Le due disposizioni sono state oggetto di varie proroghe. Da ultimo, il decreto-legge n. 221 dello scorso dicembre ne ha prorogato gli effetti sino al 31 marzo 2022.

Queste persone sono state richiamate ora a lavorare in presenza. Anche se è terminato lo stato d'emergenza, il Covid-19, però, non è scomparso e, come ben sa, registriamo ancora più di 50.000 contagi ogni giorno. Esporre queste persone al viaggio su mezzi pubblici e alla compresenza con colleghi ed utenza li mette a serio rischio, anche considerando che parte di loro non è vaccinabile o, se lo è, potrebbe non godere di una piena copertura anticorpale. Lo dicono anche tutti i virologi: tanto più giustamente allentiamo le restrizioni, tanto più dovremmo proteggere i soggetti a rischio, anziani e fragili.

Ripristinare le consuete tutele significa anche abbandonare la lista dei superfragili del decreto interministeriale del 4 febbraio, lista che non ha mai avuto un'applicazione concreta ed è bene che questo lei lo precisi, signor Ministro, anche perché alcune pubbliche amministrazioni ne stanno dando erroneamente attuazione.

Un altro tema legato alla condizione dei lavoratori fragili attiene all'indennità di malattia erogata dall'INPS solo entro limiti temporali predefiniti. Il diritto a percepire l'indennità deve essere riconosciuto per tutto il periodo di assenza dal servizio; così non è stato e molte persone hanno vissuto senza percepire nulla per mesi. Identica problematica si riscontra anche per i lavoratori che sono stati riconosciuti temporaneamente inidonei.

Le chiediamo, quindi, signor Ministro, quali siano le iniziative di sua competenza che intende adottare al fine di prorogare le tutele dei lavoratori fragili fino a quando l'andamento della situazione epidemiologica lo richieda, di consentire loro di percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio e di estendere tali tutele anche ai lavoratori inidonei. (Applausi).

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Orlando, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

ORLANDO, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Presidente, senatori, com'è noto il Governo è intervenuto più volte nel corso dell'emergenza sanitaria per prorogare le misure di tutela dei lavoratori fragili, nella consapevolezza che occorresse una particolare protezione dei lavoratori più esposti al rischio del contagio.

La tutela di questi lavoratori, come altre misure di protezione, è stata ancorata al periodo di durata dell'emergenza sanitaria. Cessato lo stato di emergenza, con il recente decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia sono state comunque prorogate le procedure semplificate per l'accesso allo smart working per la generalità dei lavoratori fino al 30 giugno e prorogate alla medesima data, per i lavoratori fragili e anche per quelli riconosciuti temporaneamente non idonei al lavoro a causa del Covid, le disposizioni inerenti la sorveglianza sanitaria eccezionale.

In ragione dell'andamento ancora incerto della situazione epidemiologica, condivido certamente la necessità che si prosegua nelle azioni di protezione dei soggetti più esposti al rischio della malattia. Per questo il Ministero del lavoro ha sempre sostenuto le misure di proroga degli interventi a tutela dei lavoratori fragili.

Nel decreto-legge n. 221 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 11 del 18 febbraio 2022, che ha prorogato al 31 marzo scorso le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, abbiamo contribuito alla realizzazione dell'intervento, rendendo disponibili tutte le risorse correnti assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro che, per effetto, sono state completamente utilizzate.

Abbiamo proposto l'inserimento della proroga al 30 giugno 2022 delle tutele per i lavoratori fragili, ma non è stato possibile adottare in via definitiva tali misure nell'ambito del nuovo provvedimento di urgenza per problemi di copertura finanziaria.

In sede di conversione del decreto-legge n. 24 ci siamo impegnati a sostenere, con l'espressione di un parere favorevole, gli emendamenti presentati da tutti i Gruppi parlamentari volti a prorogare le misure di tutela per i lavoratori fragili.

Confido che, d'intesa con le altre amministrazioni coinvolte, possa essere individuata una soluzione idonea a soddisfare queste primarie esigenze di tutela e che, in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, si possano reperire le risorse adeguate.

Per quanto riguarda la richiesta di estendere queste tutele anche ai lavoratori temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per le cause legate all'emergenza epidemiologica, rilevo che, in base al quadro normativo vigente, questi lavoratori possono essere considerati fragili anche ai fini della tutela indennitaria, all'esito di una valutazione di carattere medico.

In conclusione vorrei evidenziare che non abbiamo comunque lasciato questi lavoratori sprovvisti di tutela, in quanto nel decreto-legge n. 24 è stata comunque prorogata la misura prevista dall'articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020 concernente la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio. Naturalmente mi rendo conto che questa misura non è sufficiente e che sarebbe auspicabile avere le risorse necessarie per dare continuità alle tutele che sono già state date in precedenza, ma, come sapete, tra le competenze di questo Ministero non c'è quella di battere moneta, né c'è naturalmente, senza un accordo di tutti i componenti del Governo, la possibilità di produrre un cambio di orientamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Augussori, per due minuti.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto con riserva della risposta del signor Ministro, perché chiaramente ha centrato il problema, ci ha spiegato quali sono le problematiche e ha anche prospettato possibili soluzioni. È chiaro che la sorveglianza sanitaria, come ha riconosciuto, non può essere la soluzione, quantomeno solo per il fatto che non tutti i lavoratori possono essere adibiti a smart working; ci sono quindi categorie che, in caso di necessità, hanno l'esigenza di usufruire dell'assenza dal servizio.

Il provvedimento ha un costo, che abbiamo stimato in circa 70 milioni per i tre mesi, ma potrebbe essere anche maggiore. È un problema, ma non può essere il problema. (Applausi). In questi due anni abbiamo trovato risorse per tutti, giustamente e doverosamente, dai ristoratori agli impianti sciistici, abbiamo speso miliardi e voi componenti del Governo lo sapete meglio di noi parlamentari. È assurdo non riuscire a trovare 70 milioni, fossero anche 80, 90 o 100 per le persone più fragili e deboli.

La invito, durante la conversione del decreto-legge riaperture che è all'esame della Camera, ad accogliere l'emendamento che ripristina le tutele dell'articolo 26 e non quelle della lista dei superfragili che, come sa, non è non è sufficiente in quanto esclude troppa gente. L'invito che rivolgo a lei e ai suoi colleghi è quello di dimostrare di essere un Paese civile, preoccupandoci per primi dei più deboli. (Applausi).

PRESIDENTE. Il senatore Laniece ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-03268 sull'assistenza podologica ai pazienti affetti da piede diabetico, per tre minuti.

LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, signor Ministro, il piede diabetico, fonte di sofferenza per i pazienti e di aumento di costi sociali importanti, rappresenta un quadro clinico complesso, ad elevato rischio di amputazione, che richiede un approccio multidisciplinare quanto più tempestivo possibile.

Tra le figure che compongono il team assistenziale di cura del piede diabetico le linee guida nazionali e internazionali annoverano il podologo come elemento imprescindibile, in grado di intervenire nelle fasi precoci della patologia, identificando le condizioni cliniche che necessitano di approfondimento specialistico e incidendo sul tempo e sui costi di gestione. Le stesse linee guida collocano il podologo nei tre livelli di gestione del piede diabetico, dove al primo livello affianca il medico di medicina generale per un'assistenza territoriale capillare, mentre nel secondo e nel terzo livello è inserito in un'équipe multidisciplinare che lavora nelle fasi acute della patologia.

Il decreto ministeriale n. 666 del 1994, che regolamenta la figura e il profilo professionale, prevede che il podologo svolga la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private in regime di dipendenza o libero-professionale, assegnandogli un luogo specifico nella prevenzione ed educazione in soggetti portatori di malattie a rischio.

Questo quadro prospettato dalle evidenze scientifiche non è però suffragato dai fatti. A causa dell'assenza delle prestazioni podologiche all'interno del nomenclatore tariffario nazionale dei livelli assistenziali di assistenza (LEA), il podologo è assente dall'equipe di gestione del piede diabetico su tutto il territorio italiano, salvo sporadiche realtà regionali. Proprio in questi progetti sperimentali territoriali, come ad esempio in Toscana, si è valutata positivamente questa introduzione in termini di risultati incoraggianti per quanto riguarda il coinvolgimento di pazienti a rischio.

Tenuto conto, infine, che la missione 6, Salute, del PNRR ha l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e l'assistenza territoriale proprio dove la patologia diabetica rappresenta una delle sfide maggiori e che, in una riorganizzazione della sanità territoriale, un modello di integrazione del podologo sul territorio non sarà concretizzabile sino a quando le prestazioni podologiche non saranno presenti nei LEA, le chiedo, signor Ministro, se non sia a conoscenza di quanto descritto e se non ritenga necessario inserire le prestazioni podologiche nel nomenclatore tariffario dei livelli essenziali di assistenza, al fine di offrire alla popolazione diabetica una presa in carico più adeguata.

PRESIDENTE. Il ministro della salute, onorevole Speranza, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SPERANZA, ministro della salute. Signor Presidente, ringrazio il senatore Laniece per avermi dato la possibilità di toccare un tema che ritengo importante per la vita di molte persone.

Inizio ricordando che le prestazioni per la cura del piede diabetico rientrano già nei livelli essenziali di assistenza, bisogna però lavorare per garantire realmente la loro piena esigibilità. Voglio rassicurare che il podologo allo stato già può affiancare il medico di base o essere inserito nell'equipe multidisciplinare che lavora nelle fasi acute della patologia. Inoltre, nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale, rileva, come noto, l'elenco puntuale di prestazioni già definito a livello nazionale dal decreto ministeriale 22 luglio 1996, successivamente aggiornato con allegato 4 del DPCM 12 gennaio 2017, ma non ancora in vigore, in attesa dell'adozione del decreto che definisce le tariffe delle stesse prestazioni. A tal proposito faccio presente che la documentazione per l'aggiornamento delle tariffe è stata trasmessa alle Regioni. Solo all'atto dell'approvazione in Conferenza Stato-Regioni le prestazioni in esame saranno garantite con omogeneità su tutto il territorio nazionale.

Da parte mia naturalmente spingerò esattamente in questa direzione. Preciso tuttavia che il raggruppamento delle prestazioni in branche specialistiche, operato dal decreto in questione, ha la sola finalità di regolare la partecipazione al costo da parte del cittadino e non quella di definire le competenze dei professionisti che eseguono le prestazioni e che già possono essere erogate dai podologi che operano presso gli ambulatori specialistici pubblici e privati accreditati.

Ricordo in ogni caso che il piano per la malattia diabetica, approvato in Conferenza Stato-Regioni nel 2012 e recepito da tutte le Regioni e Province autonome, fa riferimento, nell'ambito di un modello assistenziale integrato di presa in carico per una patologia complessa, alla necessità di coinvolgere altri specialisti, oltre il diabetologo, nell'equipe multidisciplinare accanto ad altre figure assistenziali.

Inoltre prevede che le problematiche connesse alla prevenzione e al trattamento del piede diabetico sono comprese tra le aree di miglioramento dell'assistenza diabetologica data la necessità di un approccio multifattoriale e multiprofessionale articolato su diversi setting assistenziali e livelli di intensità di cure. Peraltro anche le più autorevoli raccomandazioni, a partire dagli standard italiani per la cura del diabete mellito del 2014, prevedono l'inclusione di podologi nel team multiprofessionale di prevenzione e cura del piede diabetico.

Concludo segnalando che integrazione e cooperazione tra operatori sanitari sono valori al centro dell'emanando documento Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale attuativo del PNRR.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Laniece, per due minuti.

LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Ministro, devo dirmi soddisfatto della sua risposta. Questa iniziativa non ha solo lo scopo di valorizzare una figura professionale che peraltro negli anni si è ritagliata uno spazio peculiare. Credo però che inserendola a pieno titolo nel Servizio sanitario pubblico, sanando un vulnus, si vada a incrementare la qualità della presa in carico, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione dei pazienti diabetici affetti da una patologia così complicata e impattante come il piede diabetico. Tutto ciò in una visione, che mi fa piacere lei abbia ricordato più volte, necessariamente multidisciplinare e moderna dell'organizzazione di tutte le figure sanitarie coinvolte nella cura di questa patologia.

Seguirò attentamente nelle prossime settimane quanto lei ha già annunciato.

PRESIDENTE. La senatrice Parente ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-03271 sui dati disaggregati relativi ai pazienti deceduti e risultati positivi al Covid-19, per tre minuti.

PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, signor Ministro, nella giornata di ieri ci sono stati ancora 205 morti per Covid. Sappiamo che la campagna vaccinale italiana è andata molto bene. Abbiamo più di 39 milioni di cittadini e cittadine vaccinati e che anche la gradualità con la quale abbiamo effettuato le riaperture è stata un modello in tutta Europa.

Signor Ministro, apprezziamo inoltre la sua personale prudenza anche in questa fase sulla questione, per esempio, delle mascherine al chiuso.

Ieri parlavamo di DEF; questa campagna vaccinale ha consentito all'Italia, prima in Europa, di avere un aumento del PIL del 6 per cento. Abbiamo imparato da questa epidemia che senza salute non c'è né economia né lavoro. Proprio perché dobbiamo convivere con questo virus e abbiamo una larga diffusione delle varianti del Covid, penso che in questa fase sia doveroso dare informazioni puntuali alle cittadine e ai cittadini.

Quindi le chiediamo, Ministro, se non ritenga opportuno diffondere un documento di divulgazione quotidiana, con dati disaggregati, per comprendere e per conoscere la prevalenza delle varianti nei deceduti da SARS-CoV-2, la presenza di comorbidità, cioè quali patologie preesistenti avevano i deceduti, e il numero di casi di decessi e ricoveri in terapia intensiva per infezioni da Covid, differenziato per stato vaccinale (cioè se hanno fatto una, due o tre dosi) e classe di età. Naturalmente sappiamo che c'è il rapporto molto puntuale dell'Istituto superiore di sanità, ma quello che le chiediamo è di fare uno sforzo in più di divulgazione. La domanda fondamentale è se non ritiene di dare dei dati divulgativi a favore della cittadinanza.

PRESIDENTE. Il ministro della salute, onorevole Speranza, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SPERANZA, ministro della salute. Signora Presidente, ringrazio la senatrice Parente per aver posto l'attenzione su un tema di assoluto interesse per il Ministero della salute e credo anche per la nostra opinione pubblica. Tra l'altro, mi permetta di condividere che sono molto d'accordo con le affermazioni che lei ha fatto nell'incipit di questa dichiarazione: è vero che non siamo più in stato di emergenza dal 31 marzo, ma certo la pandemia non è finita. È vero che la nostra campagna di vaccinazione è oggettivamente, numeri alla mano, tra le migliori e le più efficaci a livello europeo e a livello mondiale, ma è anche vero che non si è conclusa. Proprio qualche settimana fa le nostre autorità sanitarie, in linea con l'EMA, l'Agenzia europea del farmaco, e con l'ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, hanno infatti raccomandato un ulteriore richiamo alle persone sopra gli ottant'anni, ai residenti delle RSA e alle persone di particolare fragilità tra i sessanta e i settantanove anni. Quindi dobbiamo continuare la nostra campagna di vaccinazione.

Il decreto del 24 marzo ha riconfermato l'importante attività e compito di monitoraggio che, secondo il nostro impianto istituzionale, vede come elemento fulcro di coordinamento l'Istituto superiore di sanità. Mi sia consentito, in questa sede, esprimere profonda e sentita gratitudine a tutti i lavoratori dell'Istituto superiore di sanità, a tutti i ricercatori e al presidente Brusaferro, per il lavoro straordinario che hanno svolto in questi mesi così difficili a servizio del nostro Paese. Uno dei nodi fondamentali della nostra strategia di contrasto al Covid è stato proprio il rapporto costante tra le istituzioni e il nostro mondo scientifico, la nostra comunità scientifica.

Il monitoraggio avviene con diversi strumenti. Quello quotidiano chiaramente avviene su dati aggregati e su dati essenziali, che vengono comunicati appunto quotidianamente. Poi c'è un monitoraggio di natura settimanale, anche questo gestito dall'Istituto superiore di sanità, molto più complesso, dove ci sono anche molti numeri legati alle vaccinazioni. Sul tema più specifico dei decessi e della mortalità, oggetto dell'interrogazione. voglio richiamare un importante lavoro che è stato fatto finora sette volte e che è frutto di una collaborazione tra l'Istituto superiore di sanità e l'Istat. L'ultimo rapporto pubblicato risale al 2 marzo ed è appunto il settimo dall'inizio della pandemia. Dentro quel rapporto ci sono tutti i dati che, in qualche modo, venivano richiesti dall'interrogazione. Assicuro però da parte mia che continueremo, dentro questo contesto, il nostro lavoro di monitoraggio e che daremo massima attenzione alle proposte che lei ha indicato nell'interrogazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Parente, per due minuti.

PARENTE (IV-PSI). La ringrazio, signor Ministro. Mi rassicura la sua ultima frase, perché noi appunto abbiamo bisogno di dare, come si dice nell'interrogazione, dati sicuri, certi e soprattutto comprensibili. Naturalmente anch'io mi associo alle sue parole e ringrazio tutti i lavoratori e le lavoratrici dell'Istituto superiore di sanità e il presidente Brusaferro. Tuttavia molto spesso queste tabelle non sono fruibili dal cittadino o dalla cittadina medi. Noi abbiamo bisogno di capire cosa succede. Faccio un esempio banale: dei 205 morti di ieri, quanti erano vaccinati con la prima dose, quanti con la seconda, quanti avevano altre patologie e qual era la loro età? In questa fase di convivenza - come anche lei ha detto - noi abbiamo bisogno di fare una grande alleanza con la popolazione, anche perché è necessario riprendere l'attività sanitaria normale - so quanto lei si spende su questo punto - per tutte le patologie trascurate. Quindi dobbiamo anche capire chi affolla le terapie intensive, perché la sanità possa riprendere la sua normale attività e non trascurare nessuno.

PRESIDENTE. La senatrice Biti ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-03269 sulle agevolazioni per le prestazioni psicoterapeutiche, per tre minuti.

BITI (PD). Signor Ministro, colgo l'occasione per ringraziarla per la prima volta di persona pubblicamente nell'Aula del Senato per il lavoro che lei, insieme al suo Ministero, ha svolto per portare in fondo l'approvazione, nel cosiddetto decreto milleproroghe, dell'emendamento che impegna alcune risorse per il sostegno a chi ha un disagio mentale, un disagio momentaneo, anche dovuto al periodo davvero difficile che stiamo vivendo. L'emendamento approvato nel decreto-legge milleproroghe specificava bene che anche il suo Ministero, insieme ad altri Ministeri, avrebbe dovuto esprimersi entro trenta giorni con un decreto attuativo per dare le linee e spiegare al meglio come poter accedere alle risorse stanziate nel milleproroghe. Ricordo che erano 20 milioni, dieci dei quali destinati al bonus psicologo. Potremo discutere se il termine sia appropriato o meno, ma sicuramente quello che intendevamo e intendiamo dare è un aiuto mirato e veloce a chi ha bisogno di un sostegno di tipo psicologico in questo momento. Come dicevo, si tratta di 10 milioni per il 2022 con un importo massimo di 600 euro a persona, parametrati ovviamente alle diverse fasce ISEE (che non devono superare i 50.000 euro). Tutto questo si pensa possa aiutare circa 16.000 persone. Considerando che il costo di una seduta si aggira intorno ai 50 euro circa, sarebbero garantite quindi dodici sedute per iniziare un percorso che possa già dare una risposta o comunque un sostegno a chi ha delle difficoltà.

Nel questione time odierno, noi le chiediamo, signor Ministro, quali siano le iniziative che il Ministero sta mettendo in campo per arrivare il prima possibile a capire come le persone possano accedere a queste risorse. Le chiedo inoltre una precisazione riguardante due parole presenti nel testo. Si parla di un ordine degli psicoterapeuti, che però di fatto non esiste; esiste invece un ordine degli psicologi. Siccome c'è un po' di confusione su questo, credo che nel decreto sarebbe opportuno provare a far capire meglio alle persone a chi possono rivolgersi per ricevere tale sostegno.

PRESIDENTE. Il ministro della salute, onorevole Speranza, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SPERANZA, ministro della salute. Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti non solo per l'interrogazione, ma anche per il lavoro di natura parlamentare che ha posto le basi per questa iniziativa. Avevo personalmente espresso parere favorevole già in legge di bilancio, ed ho espresso parere favorevole anche all'emendamento al cosiddetto decreto-legge milleproroghe. Ho seguito personalmente questa iniziativa di cui condivido il senso. Voglio ricordare che il decreto interministeriale firmato anche dal MEF è ormai in dirittura di arrivo.

Mi sia consentito di ringraziare l'INPS, con cui abbiamo fatto un lavoro piuttosto costante e articolato, che offrirà il portale per le prenotazioni e che sarà il soggetto pagante rispetto ai professionisti che si renderanno disponibili. Voglio ringraziare anche il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, perché ha dato un contributo importante e sta lavorando chiaramente al coinvolgimento dei professionisti che dovranno rendersi disponibili per l'utilizzo di questo bonus. L'interlocuzione, come dicevo, è stata articolata, coinvolgendo anche le Regioni, che sono parte di questa triangolazione, e naturalmente il Ministero dell'economia e delle finanze. Al MEF il testo è stato trasferito il 14 aprile. Non appena arriverà - ci auguriamo che questo possa arrivare nei prossimi giorni - procederemo alla firma e finalmente il decreto attuativo sarà approvato e si potrà partire.

Il meccanismo che abbiamo individuato consentirà di accedere al contributo senza oneri o anticipazione da parte della persona che vuole usufruire del bonus. Questa stessa persona potrà scegliere liberamente il professionista tra coloro che naturalmente abbiano aderito all'iniziativa. Mi permetta di dire che la salute mentale è un grande tema di cui ci dobbiamo occupare. Quest'iniziativa va nella direzione giusta, ma dico con assoluta chiarezza che non potrà sicuramente bastare e che la salute mentale è un tema cruciale che non può sicuramente essere affrontato solo con la logica dei bonus.

Mi faccia ricordare che nell'ultima legge di bilancio abbiamo messo in campo alcune ulteriori strumenti. Ben 38 milioni di euro sono stati finanziati in legge di bilancio: 20 milioni di euro per il disagio psicologico di bambini e adolescenti, che si trasformeranno in assunzioni di personale per assistere queste persone, 10 milioni di euro per l'accesso ai servizi psicologici di fasce più deboli, in modo particolare pazienti oncologici, e 8 milioni di euro per il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e adolescenziale. A riprova dell'attenzione del Governo, voglio inoltre ricordare che nel prossimo autunno, proprio a Roma, si svolgerà la Conferenza mondiale della salute mentale: dopo le edizioni di Amsterdam, di Londra e di Parigi la ospiteremo a Roma, proprio per dare il senso del massimo impegno su un tema che riteniamo cruciale per il futuro del Servizio sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Biti, per due minuti.

BITI (PD). Signor Ministro, è per me davvero una soddisfazione poter dire che siamo pienamente soddisfatti della sua risposta e sapere anche che siamo davvero così vicini. Signor Ministro, la ringraziamo anche per averci spiegato come la misura sarà attuata e come ci si potrà avvalere di queste risorse così importanti.

Uso il tempo che rimane per dire che, come lei, pensiamo che il tema della salute mentale sia talmente prioritario nel nostro Paese, che questo bonus non è e non ha mai preteso di essere risolutivo. Lo abbiamo usato per accendere una piccola luce su questo tema e il Partito Democratico è al suo fianco, con disegni di legge e con proposte normative, alcune delle quali sono arrivate in fondo, anche attraverso emendamenti alla manovra di bilancio: a tal proposito mi rivolgo alla collega, senatrice Boldrini, che si è fatta portatrice di tante istanze. Signor Ministro, siamo dunque al suo fianco, per far sì che il sistema sanitario nazionale sia sempre più forte da questo punto di vista, perché siamo noi per primi consapevoli del fatto che una misura di questo tipo è fondamentale e aiuta moltissimo ora, ma che il tema della salute mentale, come quello della salute fisica, deve essere trattato sempre e costantemente e deve diventare davvero prioritario. Signor Ministro, grazie ancora e buon lavoro.

PRESIDENTE. Il senatore De Falco ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-03265 sulle misure di attuazione del piano nazionale pandemico, per tre minuti.

DE FALCO (Misto). Signor Ministro, la ringrazio per essere venuto qui a rispondere a queste interrogazioni ormai antiche, la prima delle quali risale al 1° aprile 2020, la seconda al luglio 2020, sempre a risposta orale urgente, mentre la terza è a risposta scritta. Le interrogazioni nascono dal fatto che nel marzo 2020, da notizie di stampa del «Fatto Quotidiano», si apprende dell'esistenza di un piano nazionale di preparazione e risposta alla pandemia. Di questo piano, tuttavia, negli atti di Governo, in nessun atto di Governo, vi è traccia, nemmeno nella dichiarazione di emergenza del 31 gennaio 2020. Eppure il piano era banalmente rintracciabile e visibile sul sito Internet, checché ne abbia avuto poi a dire il vice ministro Sileri.

Il piano prevedeva e prevede fasi e livelli di pericolo e per ogni fase o livello è prevista una serie di adempimenti, a cominciare dal cosiddetto periodo inter-pandemico: sto parlando del periodo che intercorre tra una pandemia e l'altra, cioè quando tutto è tranquillo. In quel periodo si prevede, da parte del piano, una serie di adempimenti, ovvero: approvvigionamento di materiali, dispositivi di protezione individuale, verifica dei dispositivi di sanificazione e di disinfezione, procedure, percorsi separati per malati sospetti, soprattutto catena di comando e quindi riparto di responsabilità tra Stato, Regioni e Comuni, poi censimento delle strutture e dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva e dei dispositivi di ventilazione, eccetera. In presenza poi, in fase successiva, della trasmissione interumana, cioè col passaggio dall'animale all'uomo del virus, che avviene il 10 gennaio 2020, si prevedono l'adeguamento di approvvigionamenti ed eventuali restrizioni di spostamenti da e per nazioni in cui ci sono i cluster. Ancora, sempre prima dell'emergenza, si ha la valutazione della chiusura delle scuole e degli altri luoghi di comunità.

A questo punto, la questione del mancato utilizzo del piano pandemico viene posta al punto stampa delle 18,30, laddove il commissario straordinario Borrelli rispose che per ogni agente patogeno occorreva predisporre un piano. È assurdo: ciò segnala una confusione di idee pericolosissima, come se per ogni nave che sta per affondare occorresse un piano di soccorso, per ogni persona a seconda della sua età e per ogni condizione metereologica.

In altre parole, ad impossibilia nemo tenetur. Dovete morire tutti quanti. Ma scherziamo?

La questione viene poi dibattuta il 21 aprile 2020 sul quotidiano «Corriere della sera», con l'intervista al direttore generale Urbani, il quale parla di un ulteriore piano creato il 20 gennaio, ma segreto, anche nelle procedure operative da comunicare alla popolazione. Quindi, un piano assolutamente inutile.

Passo alle domande e concludo. Signor Ministro, all'epoca era ignaro dell'esistenza del piano? Il piano vigeva o era stato abrogato (e con quale atto)? In ogni caso, perché non si è tenuto conto del piano almeno come manuale? Perché non se ne è tenuto conto per gli approvvigionamenti, per censire le strutture e per far funzionare la catena di comando? Infine, esiste il cosiddetto piano segreto di cui parlava Urbani?

PRESIDENTE. Il ministro della salute, onorevole Speranza, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SPERANZA, ministro della salute. Signor Presidente, ringrazio il senatore De Falco per essere tornato su un tema di cui abbiamo discusso in moltissime occasioni. Ho avuto modo di chiarire personalmente in moltissime occasioni tutti i temi di questa vicenda. È chiaro che tre minuti non sono sicuramente sufficienti.

Quello che voglio ribadire è che il piano cui lei fa riferimento, di cui evidentemente le Istituzioni erano al corrente, era, come noto, non aggiornato. Si erano succeduti ben sette Governi che non avevano aggiornato il piano. Il Governo di cui allora facevo parte - il Governo Conte 2 - lavorò poi per aggiornare il piano, che oggi è stato chiaramente aggiornato. Ciò è avvenuto il 25 gennaio 2021 con l'approvazione in sede di Conferenza Stato-Regioni, dopo un lungo lavoro di elaborazione, per cui ringrazio i nostri tecnici, e anche di coordinamento con le Regioni.

Alcune parti del piano vigente sono state sicuramente utilizzate (penso alla stessa programmazione dello stato di emergenza che era prevista dal piano precedente). C'è però un fatto importante su cui vorrei che si concentrasse la nostra attenzione e che costituisce la vera novità. Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, crea finalmente le condizioni perché in futuro il nostro Paese possa essere più pronto in maniera strutturale e organica. Con questo decreto, che sarà ora in discussione presso i due rami del Parlamento, trasferiamo funzioni e compiti della struttura commissariale, che è stata il fulcro della gestione dell'emergenza, al Ministero della salute, dove nascerà una direzione per la preparedness che darà al Paese quello che - ahimè - mancava allora, cioè un gruppo organizzato avente come primo obiettivo fondamentale la gestione di un'eventuale emergenza sanitaria.

Cosa ci dice la storia? L'Italia aveva una tradizione importante di gestione dell'emergenza (la stessa Protezione civile è un pezzo del Paese di cui andiamo orgogliosi), ma costruita sostanzialmente su emergenze di natura diversa, legate a terremoti o alluvioni. Ciò che mancava era invece una expertise permanente e strutturata legata alla gestione dell'emergenza sanitaria.

Bene, la scelta che abbiamo fatto con l'ultimo decreto-legge che porterà alla nascita di una direzione presso il Ministero della salute legata alla preparedness con assunzione di professionisti, tecnici, personalità e chiaramente collegata con il mondo scientifico, ci porterà a risolvere in maniera strutturata questo problema che io ritengo assolutamente centrale.

Sul piano le ho già detto: quello che non è stato fatto da sette Governi è stato poi fatto da questo Governo. Desidero ringraziare le persone che ci hanno lavorato, le quali in pochi mesi hanno realizzato esattamente il piano che mancava e che non era aggiornato, il quale serve ad affrontare situazioni come questa e situazioni future che ci auguriamo non si verifichino, ma che restano possibili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore De Falco, per due minuti.

DE FALCO (Misto). Signor Ministro, sono assolutamente insoddisfatto, come lo sono tutti gli italiani, della sua risposta.

Qui si trattava non soltanto di un adempimento burocratico (e quindi della dichiarazione di emergenza), ma anche di mettere in sicurezza gli italiani nella fase inter-pandemica, o comunque almeno tra il 31 gennaio e il 20 febbraio, data del primo decreto (il numero 6). Nessun approvvigionamento fu fatto, così come nessun censimento e nessuna implementazione delle procedure. Come può allora lei, signor Ministro, dire che è stato attuato il piano? Che il Ministero lo conosceva quando il suo vice ministro, Sileri, in una trasmissione televisiva disse che non ne aveva notizia? E allora la sua risposta è profondamente deludente, e non solo sotto il profilo parlamentare-politico, ma anche sotto il profilo umano, signor Ministro, e lo sottolineo.

Lei non può venir fuori adesso dicendo che abbiamo il piano; sapete cosa abbiamo? Un piano che, perché possa essere attuato, richiede esso stesso altri due anni. Non abbiamo alcunché. Non abbiamo assolutamente niente.

Signor Ministro, quello che sta dicendo è gravissimo perché la situazione in cui ci trovavamo nel 2020 ci preoccupa per come adesso potremmo - ma in realtà non siamo in grado - affrontare eventuali nuove ondate pandemiche, con quella stessa indolenza. Al punto stampa non c'era soltanto il tecnico Borrelli, ma c'era anche Locatelli, il comitato tecnico-scientifico.

Questa sua nuova direzione generale che si chiama preparedness è la stessa che si chiamava prevenzione; c'era, aveva un nome italiano, non andava bene?

Signor Ministro, al di là delle chiacchiere non avete fatto niente. Ribadisco allora che chiederò l'istituzione di una Commissione di inchiesta su ciò che è successo nella gestione del Covid.

PRESIDENTE. Il senatore Saccone ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-03274 sulle misure di modernizzazione del Servizio sanitario nazionale previste dal PNRR, per tre minuti.

SACCONE (FIBP-UDC). Signor Ministro, come lei sa, purtroppo, la guerra in Ucraina ha un impatto importante e significativo sulla nostra economia.

Proprio ieri abbiamo approvato in quest'Aula il DEF, in cui sono stati rivisitati al ribasso tutti gli indicatori economici principali, a partire dal PIL. Ovviamente ci poniamo il dubbio, il problema, la preoccupazione di quanto questa guerra, purtroppo provocata da un'invasione del presidente Putin nei confronti di uno Stato sovrano, cioè l'Ucraina, incida sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolar modo sulla fattispecie che riguarda la sanità. Un approvvigionamento di quasi 15 miliardi di euro destinati alla sanità, ben l'8 per cento del totale, con due grandi obiettivi. Io l'ho chiamata una sorta di rivoluzione copernicana della sanità in Italia; grazie alla solidarietà dell'Unione europea forse potremo finalmente cambiare il volto della sanità, a partire dalle sue strutture, dalla telemedicina, dall'innovazione alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Ebbene, signor Ministro, dopo tanti anni di riduzione dei servizi, di allontanamento delle strutture ospedaliere (quelle di prossimità), forse possiamo finalmente capovolgere e invertire la rotta.

Lei sa meglio di me che l'Organizzazione mondiale della sanità parla dei famosi venti minuti entro i quali intervenire per salvare la vita di un paziente. Come lei ben sa, purtroppo, negli ultimi anni quei venti minuti sono stati una chimera per tante comunità del nostro Paese, non solo dell'area metropolitana, ma ovviamente anche delle zone montuose. Ecco che allora questa è un'occasione in cui investire in questo piano, nel quale si prevedono ben 381 ospedali di comunità entro la metà del 2026: un importante provvedimento che può andare verso l'obiettivo di dare una salvaguardia sanitaria a chi non abita in prossimità di un ospedale.

Altro tema, signor Ministro, sono la digitalizzazione e la telemedicina. Si parla di un raddoppio di assistenza anche domiciliare: quasi 1,5 milioni di persone over sessantacinque possono essere assistite domiciliarmente. Non voglio entrare nel dettaglio; non le nascondo che c'è qualche perplessità sul numero, viste le diversità di trattamento di natura organizzativa tra le varie Regioni.

In conclusione, signor Ministro, vogliamo chiederle quale sia l'impatto della guerra sul PNRR e in secondo luogo come gli 80.000 profughi - che la solidarietà italiana, anche del terzo settore, anche delle associazioni di volontariato cattoliche, sta assistendo - vengano trattati sotto il profilo sanitario: quale tipo di assistenza gli offriamo, dalla vaccinazione a qualunque forma di profilassi.

PRESIDENTE. Il ministro della salute, onorevole Speranza, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SPERANZA, ministro della salute. Signor Presidente, ringrazio gli interroganti. Condivido il senso iniziale delle valutazioni che sono state offerte. Siamo di fronte ad una grande opportunità di poter cambiare il volto del nostro Servizio sanitario nazionale.

Dopo due anni di pandemia, che ci hanno messo in enorme difficoltà, abbiamo finalmente risorse senza precedenti. Queste risorse da dove vengono? Non sono solamente fondi europei: anche il Fondo sanitario nazionale è aumentato in maniera molto significativa. Quando sono diventato Ministro, nel settembre del 2019, c'erano 114 miliardi di euro nel Fondo sanitario nazionale, pari all'ammontare di tutte le risorse che lo Stato investe sulla sanità del nostro Paese. Vi si metteva, mediamente, un miliardo di euro all'anno, anche qualcosa in meno. Oggi, dopo due anni e mezzo, nello stesso Fondo sanitario nazionale ci sono 124 miliardi: 10 miliardi in tre leggi di stabilità è un risultato che non si era mai visto prima.

Oltre a questi soldi, risorse ordinarie, ci sono i 20 miliardi dei fondi Next generation: non solo il PNRR, ma anche React-EU e il Fondo complementare. Ancora, mi permetta di ricordare i 625 milioni per il PON salute, per cui ringrazio in modo particolare il ministro Carfagna per il lavoro fatto. Per la prima volta nella storia della programmazione europea ci sarà un PON dedicato alla riduzione delle differenze tra Nord e Sud proprio in ambito salute. È una grande occasione, che dobbiamo assolutamente provare a realizzare.

Sui soldi del PNRR, in questo momento posso riferire che è in corso un lavoro molto stringente con le Regioni. In questo momento tutte le scadenze che avevamo previsto sono rispettate e non ci sono elementi che lasciano pensare che il conflitto in Ucraina possa cambiare le tabelle di marcia e gli obiettivi sostanziali che noi avevamo messo in campo.

Chiaramente, continueremo a monitorare l'evoluzione e bisognerà anche capire questo conflitto come evolverà e che ripercussioni, più in generale, potrà avere sul nostro Paese.

Quanto alle vaccinazioni, l'altro tema che toccava l'interrogazione, voglio riferire che, sin dai primissimi giorni, il Ministero della salute ha emanato una circolare, condivisa chiaramente con la comunità scientifica e con le Regioni, dando indicazioni per favorire al massimo la vaccinazione di tutta popolazione in arrivo in fuga dal conflitto ucraino. Purtroppo, la popolazione ucraina ha una percentuale piuttosto bassa di copertura, sotto il 40 per cento. Quindi, non si tratta solo della vaccinazione anti Covid-19, ma anche contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite, morbillo, parotite e rosolia. Posso garantire, agli interroganti e all'Aula, che continuerà il nostro lavoro di massimo monitoraggio rispetto a questo elemento sanitario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Saccone, per due minuti.

SACCONE (FIBP-UDC). Signor Ministro, come Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC, ci dichiariamo soddisfatti della sua risposta. Apprezziamo lo sforzo che sta compiendo in questa drammatica situazione, nella congiuntura devastante della pandemia e della guerra.

Sottolineo che vi è ancora troppa sperequazione di trattamento dei nostri concittadini da Regione a Regione. In alcune Regioni il sistema funziona meglio, mentre in altre Regioni, per prenotare una diagnostica, bisogna spostarsi anche a 150 chilometri dal posto in cui si abita. Il nostro auspicio è che questi soldi vengano finalizzati per cancellare la sperequazione di trattamento tra cittadini italiani, attraverso una rimodulazione e una riorganizzazione.

Un altro tema, signor Ministro, riguarda il personale. In troppe Regioni non vi è una ottimizzazione delle risorse del personale: per cui, in una Regione, si può fare una diagnostica il pomeriggio di sabato e, in un'altra, si può fare la diagnostica tutta la settimana, dalle 7 alle ore 12,30. Il nostro auspicio è che veramente questi fondi cancellino ogni forma di sperequazione.

L'ultimo tema è la telemedicina: un obiettivo ambizioso. Il traguardo previsto nel piano è di 200.000 persone assistite a livello di telemedicina. Questo è un altro settore su cui il Governo deve focalizzare la propria attenzione.

PRESIDENTE. Il senatore Pisani Giuseppe ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-03272 sullo sviluppo di un modello sanitario orientato ai rischi ambientali e climatici, per tre minuti.

PISANI Giuseppe (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, nella missione 6, dedicata alla salute e alla sanità del Piano nazionale di ripresa e resilienza, componente C1, è prevista, oltre alle giuste misure per il territorio, per il potenziamento della medicina territoriale e della medicina delle cure primarie, anche una misura di non secondaria importanza.

Per questo noi la ringraziamo per il suo lavoro e anche per l'accoglimento della proposta che abbiamo fatto che riguarda la prossima istituzione del Sistema nazionale di prevenzione salute, che dovrà agire in sinergia con il Sistema nazionale di prevenzione dell'ambiente, già istituito dalla legge n. 132 del 2016, per realizzare il concetto di salute unica one health, cioè salute unica dell'ambiente, degli uomini e degli animali, e attuare ovviamente quelle strategie di prevenzione, soprattutto, e di contrasto alle importanti tematiche poste dalle gravi turbe ambientali, in particolare dall'inquinamento.

È noto che l'inquinamento, il danno che l'uomo produce all'ambiente, inevitabilmente si ripercuote sull'uomo stesso, perché non esiste una salute degli uomini e degli animali in un ambiente che non è in salute. Un ambiente alterato, insalubre e inquinato non può assicurare la salute degli uomini e questo purtroppo è un concetto che stenta ancora ad entrare nella mente di molti individui, soprattutto di alcuni capi di Stato - mi si lasci dirlo - che purtroppo non capiscono quanto sia importante il rispetto del nostro ambiente.

Consapevoli dell'importanza della tutela dell'ambiente, ho presentato questa interrogazione per conoscere modalità e tempi con i quali il suo Ministero vorrà attuare questo compito.

PRESIDENTE. Il ministro della salute, onorevole Speranza, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SPERANZA, ministro della salute. Signor Presidente, ringrazio il senatore interrogante, che mi consente di toccare un argomento che ritengo particolarmente cruciale, oltre che per la sensibilità che ha spesso espresso sulla connessione tra le questioni ambientali e quelle della salute.

È ormai maturata a livello globale e in modo consolidato, a partire dalle indicazioni dell'OMS, un'importante consapevolezza di connessione tra le politiche per la salute e le politiche ambientali. È in buona sostanza la strategia one health, cui anche il senatore Pisani ha fatto riferimento. Personalmente credo moltissimo in questa strategia, cioè nell'idea che la salute dell'uomo, la salute animale e la salute dell'ecosistema ambientale in cui viviamo non sono distinte, ma sono una sola salute, appunto one health.

Penso che questa sia una strategia giusta, su cui dobbiamo investire con grandissimo coraggio e nel PNRR abbiamo iniziato a farlo.

Nell'ultimo decreto-legge, approvato la settimana scorsa in Consiglio dei ministri e che è in qualche modo attuativo delle misure del PNRR - è denominato infatti decreto PNRR - abbiamo istituito formalmente, quindi con legge dello Stato, il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici. Quale sarà l'obiettivo fondamentale? Oggi abbiamo una rete di monitoraggio ambientale e una rete di monitoraggio e di prevenzione sanitaria; queste due reti, però, tra di loro non si parlano, non sono interconnesse. L'operazione di fondo che proviamo a fare con la doppia azione decreto e PNRR è di messa a sistema, di integrazione. Ciò significa, ad esempio, che i dipartimenti di prevenzione dovranno parlare con le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) e che l'Istituto superiore di sanità dovrà lavorare con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Abbiamo dunque bisogno che la nostra rete, che già esiste ed è di qualità, sia sempre più interconnessa.

Sul piano delle risorse, partiamo chiaramente con il PNRR che, com'è noto, rappresenta un investimento ad hoc, una tantum, costruito nell'ambito dei 20 miliardi del piano salute cui si è fatto riferimento, cioè la missione 6. Mezzo miliardo non è poco, è una cifra molto significativa; penso che siano risorse preziose e molto importanti, che ci consentiranno di far partire il lavoro di integrazione e di messa a sistema. Non vi è alcun dubbio che bisognerà poi nei prossimi anni, alla fine dell'esperienza del PNRR, lavorare ancora per investire in questo settore con fondi ordinari che a regime dovranno essere permanenti e ci consentiranno di parlare con forza di un ambito che ritengo particolarmente strategico per il nostro presente, ma soprattutto per il nostro futuro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Pisani Giuseppe, per due minuti.

PISANI Giuseppe (M5S). Signor Presidente, ringrazio sinceramente il ministro Speranza e mi ritengo molto soddisfatto della sua risposta, che corrisponde in sostanza alle nostre aspettative. Da ex operatore sul campo dico che manca questa sinergia tra i sistemi ARPA regionali e provinciali e i dipartimenti di prevenzione. Mi auguro pertanto che questo scoglio possa essere superato.

Nel contempo mi consenta di fare un'esortazione al Ministro, come diceva poc'anzi il collega Saccone, affinché vengano previste adeguate risorse umane e tecnologiche e i completamenti degli organici di ambo le parti, cioè delle strutture sanitarie, dei dipartimenti di prevenzione, come è stato giustamente ricordato, e delle sezioni provinciali ARPA. In molte Regioni, infatti, gli organici sono assolutamente insufficienti e in alcune sono addirittura al di sotto della metà di quello previsto e ciò non consente assolutamente un efficiente controllo e monitoraggio dei luoghi di lavoro e degli ambienti di vita. (Applausi).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question time) all'ordine del giorno è così esaurito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PAVANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVANELLI (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi vorrei fare un appello in quest'Aula sul tema della tutela dell'ambiente.

Giorni fa il segretario generale dell'ONU Guterres ha dichiarato che stiamo viaggiando ad alta velocità verso un disastro climatico e che arriveremo a raddoppiare il grado e mezzo di riscaldamento globale; certi Governi e uomini d'affari dicono una cosa e ne fanno un'altra, detto in maniera semplice stanno mentendo. Queste parole forti arrivano dopo la pubblicazione del report dell'Intergovernmental panel on climate change (IPCC), uno studio importante sullo stato del nostro pianeta.

Colleghi, dobbiamo tutti renderci conto che siamo in un'emergenza climatica. In questi anni noi del MoVimento 5 Stelle siamo stati chiamati populisti, ideologisti, siamo stati derisi anche in quest'Aula quando parlavamo di rinnovabili, di comunità energetiche, di efficientamento energetico, di inquinamento dell'aria e dei nostri specchi d'acqua, mentre ora abbiamo urgente bisogno di parlare di questi temi. Gli stessi scienziati ai quali abbiamo affidato la nostra vita in questi ultimi due anni ci stanno dicendo che siamo in emergenza e che dobbiamo affrontare questa situazione prima che sia troppo tardi.

Oggi, con la pandemia e una guerra alle nostre porte, dobbiamo essere resilienti e agire per affrontare anche questa emergenza. Governo, Regioni, Comuni e imprese devono lavorare in sinergia con i cittadini, che anche nei momenti più difficili hanno dimostrato di portare avanti istanze ambientali. Dobbiamo dare seguito alla modifica costituzionale che ha inserito nella nostra Carta la tutela dell'ambiente; dobbiamo triplicare gli sforzi e investire; dobbiamo proteggere le nostre foreste, puntare sulla mobilità sostenibile; dobbiamo consumare responsabilmente, puntare sull'economia circolare e proteggere i nostri insetti impollinatori; dobbiamo reagire con urgenza e con azioni concrete. Ogni nuovo provvedimento, ogni nostro emendamento deve essere volto a questo cambiamento epocale e noi legislatori abbiamo una grande responsabilità. (Applausi).

LOMUTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMUTI (M5S). Signor Presidente, vorrei parlare del settore dimenticato della vigilanza privata, una categoria di lavoratori che spesso viene trascurata, eppure svolge un'importante funzione, quella di garantire la sicurezza e la protezione di cittadini, aziende, imprese e anche istituzioni, luoghi delicati come porti e aeroporti e spesso lo fanno anche affiancando le nostre Forze dell'ordine. Sto parlando di una categoria che spesso si trova a lavorare in condizioni di lavoro estreme, all'aperto, di giorno, di notte, con giubbotto antiproiettile, con l'obbligo di essere armati. Parlo di un esercito di 87.000 unità nel nostro Paese, la cui retribuzione è una delle più basse in Europa.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro presenta un salario del tutto inadeguato, al di sotto della soglia di povertà, come sancito anche dai tribunali del lavoro di Milano e di Torino che hanno affermato come questi salari siano assolutamente incompatibili con la quantità e la qualità del lavoro che svolgono e in netto contrasto con l'articolo 36 della Costituzione.

Signor Presidente, non possiamo ritenerci noi, il nostro Paese, civili se consentiamo salari di 3, 4, 5 euro all'ora, oppure tirocini di quaranta ore settimanali con retribuzioni di 400 euro mensili senza un briciolo di formazione. Si tratta di lavoratori e lavoratrici che spesso lavorano tutta la giornata perché per portare un piatto a tavola sono costretti a svolgere più lavori.

In Commissione lavoro, Presidente, come MoVimento 5 Stelle, abbiamo presentato un disegno di legge a firma della senatrice Nunzia Catalfo, ex ministro del lavoro, che parla di salario minimo, che però è fermo lì in quella Commissione "con le quattro frecce". Non c'è infatti la volontà delle altre compagini politiche, dal centrosinistra al centrodestra, di portare avanti il lavoro, la discussione e l'approvazione di un testo che andrebbe a restituire dignità non soltanto alla categoria dei lavoratori che ho menzionato, quella della vigilanza privata, ma anche a molte altre categorie, quali il tessile, le imprese di pulizie e i comparti socio-assistenziali.

Ecco, manca soltanto la volontà, spero. Rivolgo quindi un appello alle forze politiche di questo Parlamento e della Commissione lavoro per riuscire a portare a termine quel lavoro, approvare il disegno di legge sul salario minimo garantito, che di altro non parla se non di dignità e di libertà. (Applausi).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 26 aprile 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 26 aprile, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 16,08).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (2588)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° MARZO 2022, N. 17

All'articolo 1:

al comma 3, le parole: « dalla presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 2 del presente articolo ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia) - 1. L'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra:

a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni:

1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

7) articolo 1 del presente decreto;

b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti disposizioni:

1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

3) articolo 2 del presente decreto.

2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a tali misure, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. - (Strategia nazionale contro la povertà energetica) - 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui al comma 6, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta la Strategia nazionale contro la povertà energetica.

6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis stabilisce obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica.

6-quater. Lo schema della Strategia di cui al comma 6-bis è sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti della consultazione sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da favorire un'ampia partecipazione, per la valutazione dell'aggiornamento della Strategia medesima.

6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma 6-bis è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « del costo per KWh » sono sostituite dalle seguenti: « del costo per kWh »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo precedente, previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2022 ».

All'articolo 6:

al comma 2, la parola: « forfettaria » è sostituita dalla seguente: « forfetaria »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « ed esercenti » sono sostituite dalla seguente: « esercenti », dopo le parole: « a bassissime emissioni inquinanti » sono inserite le seguenti: « nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V » e le parole: « al netto dell'imposta sul valore aggiunto » sono sostituite dalle seguenti: « , al netto dell'imposta sul valore aggiunto, »;

al comma 4, terzo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore » e dopo le parole: « di concessione » sono inserite le seguenti: « del credito d'imposta »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « efficientamento energetico » sono sostituite dalle seguenti: « incremento dell'efficienza energetica » e le parole: « ed esercenti » sono sostituite dalla seguente: « esercenti »;

al comma 6, terzo periodo, le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore » e dopo le parole: « di concessione » sono inserite le seguenti: « del credito d'imposta »;

al comma 7, le parole: « dalla presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dal presente articolo ».

All'articolo 7:

al comma 1, la parola: « determinatasi » è sostituita dalla seguente: « determinata »;

al comma 2, la parola: « individuate » è sostituita dalla seguente: « stabiliti »;

al comma 3, le parole: « , è incrementato » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementato »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.

3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42 ».

All'articolo 9:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta alla procedura semplificata di cui all'articolo 6-bis. Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Per 'sito dell'impianto eolico' si intende:

a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni";

c) il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

"3-quater. Per 'altezza massima dei nuovi aerogeneratori' (h2) raggiungibile dall'estremità delle pale si intende il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2=h1*(d2/d1)" »;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale" »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, è elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione".

1-ter. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), investimento 3.1 (Isole Verdi), e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto adottato sentita l'ARERA e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017.

1-quater. La revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-ter deve prevedere:

a) la conversione, entro l'anno 2026, degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, mediante piani di investimenti, comprendenti anche le reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022;

b) l'inserimento dell'isola di Giannutri, come territorio del comune dell'Isola del Giglio, nell'elenco delle isole di cui al citato allegato 1 al medesimo decreto.

1-quinquies. Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

1-sexies. Al comma 2-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "da fonte fossile di" sono sostituite dalle seguenti: "da fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano";

b) alla lettera c), alinea, le parole: "o meno" sono soppresse ».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

« Art. 9-bis. - (Requisiti degli impianti termici) - 1. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, lettera e), dopo la parola: "installati" sono inserite le seguenti: "pompe di calore a gas o";

b) al comma 9-ter, numero iii, dopo la parola: "installare" sono inserite le seguenti: "pompe di calore a gas o" e le parole: "e pompe di calore il cui rendimento sia" sono sostituite dalle seguenti: "e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento".

Art. 9-ter. - (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti) - 1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che si trovano all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 1 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.

Art. 9-quater. - (Modifica all'articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico) - 1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "ancorché scadute, sono prorogate di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "o a data successiva individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ».

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

« Art. 10-bis. - (Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale) - 1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.

2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.

Art. 10-ter. - (Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici) - 1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:

2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

2.2) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2.2), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo" ».

All'articolo 11:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: "realizzazione di sistemi di monitoraggio" sono inserite le seguenti: ", da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione," »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:

"1-septies. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, ove compatibili con altri usi.

1-octies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies del presente articolo, anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per dieci anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28" ».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-bis. - (Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli) - 1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento in materia di sicurezza;

b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilità ambientale e l'efficienza agronomica;

c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell'impatto delle attività agricole sull'ambiente;

d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al proprio funzionamento;

e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti climatici;

f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti degli impianti serricoli;

g) favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo per le nuove installazioni e per il rinnovo e la manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti;

h) incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia;

i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento, da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas;

l) incentivare la dismissione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetustà e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonché per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano di gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;

m) favorire la manutenzione straordinaria degli impianti serricoli mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine nonché il miglioramento delle caratteristiche strutturali al fine di garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza ai mutamenti climatici;

n) incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee a incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;

o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche degli impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di lunga durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche capacità di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento e di illuminazione, attraverso l'impiego di sistemi interattivi con l'operatore e con gli impianti di controllo;

q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti rinnovabili;

r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali, per un'ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

3. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e le modalità per il raccordo tra le finalità di cui al presente articolo e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto agricolo, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.

4. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 12:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

« 01. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20," sono inserite le seguenti: "con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".

02. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: "parcheggi" sono inserite le seguenti: ", nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica".

03. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico";

b) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri" »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:

a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;

b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;

c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.

2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

1-ter. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021 ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. - (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano) - 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si intendono compresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, se rispettano le condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e se l'utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016 ».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: « ultimo periodo, » sono soppresse, dopo le parole: « n. 387, » sono inserite le seguenti: « il quarto periodo è soppresso, all'ultimo periodo, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4" ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche) - 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura.

1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze";

b) all'articolo 13, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni".

2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al quarto periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: ", salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie" sono soppresse;

2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione del parere di cui al periodo precedente, la compatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata";

b) al comma 4-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili, mediante denuncia di inizio attività, le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree a cavo interrato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e, al secondo periodo, le parole: "strettamente necessari alla" sono sostituite dalle seguenti: "necessari per lo svolgimento di attività o la";

c) al comma 4-quaterdecies, al primo periodo, dopo le parole: "sia in fase di realizzazione delle opere," sono inserite le seguenti: "compreso l'interramento in cavo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50," e, al secondo periodo, le parole: "di tracciato" sono soppresse;

d) al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, dopo le parole: "realizzate con le migliori tecnologie esistenti" sono inserite le seguenti: ", compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,";

e) dopo il comma 4-quinquiesdecies è inserito il seguente:

"4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee elettriche esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti e aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dal comma 4-quinquiesdecies, sono autorizzate ai sensi del comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessità di previo inserimento in piani e programmi";

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale" ».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, » sono inserite le seguenti: « anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di assicurare il completamento del progetto di risanamento e di riconversione dell'area industriale di Porto Torres, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Sardegna, la Cabina di regia di cui al Protocollo di intesa per la "chimica verde" a Porto Torres, del 26 maggio 2011, alla quale partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici, per procedere alla revisione, all'aggiornamento e alla ridefinizione degli obiettivi del medesimo Protocollo di intesa nonché alla trasformazione degli impegni istituzionali ed economici ivi contenuti e non ancora adempiuti in accordo di programma ».

All'articolo 15:

al comma 1:

al capoverso 6-bis, le parole: « , ossia sonde geotermiche » sono soppresse;

al capoverso 6-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale »;

dopo il capoverso 6-ter è aggiunto il seguente:

« 6-quater. Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « ai clienti » sono sostituite dalle seguenti: « per i clienti », le parole: « il GSE » sono sostituite dalle seguenti: « il Gestore dei servizi energetici (GSE) » e la parola: « avvia » è sostituita dalla seguente: « avviano »;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: « ricadenti » è sostituita dalla seguente: « situate » e le parole: « delle tempistiche massime » sono sostituite dalle seguenti: « dei tempi massimi »;

al secondo periodo, la parola: « ricadono » è sostituita dalle seguenti: « sono situati », le parole: « considerate idonee » sono sostituite dalle seguenti « considerate compatibili » e dopo le parole: « 28 dicembre 2021 » sono inserite le seguenti: « , di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022 »;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « oneri fiscali » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5, dopo la parola: « industriali » sono inserite le seguenti: « a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico »;

alla rubrica, le parole: « l'emergenza caro energia » sono sostituite dalle seguenti: « l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici ».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. - (Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali) - 1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefìci conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.

2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

3. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2 del presente articolo, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditività dell'investimento nonché in coerenza con i valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

b) le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/EEL;

c) le modalità con le quali il GSE cede l'energia di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità per i clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;

d) le modalità di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1 del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 17:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500.000 tonnellate ed è incrementata di 100.000 tonnellate all'anno nel successivo triennio" »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di un contributo assegnato tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento dell'impianto, comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis nonché le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio" ».

All'articolo 18:

al comma 1, capoverso c-bis), le parole: « Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane » sono sostituite dalle seguenti: « gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali »;

al comma 2, dopo le parole: « di trasmissione nazionale » sono inserite le seguenti: « e di distribuzione »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. - (Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità) - 1. All'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: "in relazione all'andamento del mercato" sono inserite le seguenti: "e del reale costo di approvvigionamento della materia prima" ».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « comma 162 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « n. 145, » sono sostituite dalle seguenti: « n. 145 »;

alla lettera b), capoverso 8:

al primo periodo, le parole: « che insistono sul medesimo immobile » sono sostituite dalle seguenti: « adottate per il medesimo immobile »;

al quarto periodo, le parole: « del medesimo Ministero, » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo Ministero ».

Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

« Art. 19-bis. - (Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili) - 1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; possono altresì promuovere incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

4. Il Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e in collaborazione con le regioni e gli enti locali, assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 3.

Art. 19-ter. - (Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica) - 1. Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e di perseguire una strategia di incremento dell'efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri:

a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni o veicoli;

b) individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica;

c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19-quater. - (Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici) - 1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza ».

All'articolo 20:

al comma 1, le parole: « di Difesa Servizi S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Difesa Servizi S.p.A. »;

al comma 3, dopo le parole: « Competente ad esprimersi in materia » sono inserite le seguenti: « culturale e ».

All'articolo 21:

al comma 1, alinea, le parole: « all'articolo 4, del medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 4 del medesimo »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale".

3-ter. Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:

"319-bis. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio si trovano i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2015, e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare, per l'attività di assistenza tecnica, fino all'1 per cento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero della transizione ecologica una relazione sull'esecuzione del programma" ».

All'articolo 22:

al comma 1, le parole: « e riqualificazione » sono sostituite dalle seguenti: « e alla riqualificazione » e le parole: « il riconoscimento di incentivi » sono sostituite dalle seguenti: « la concessione di incentivi »;

al comma 3, le parole: « dalla presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 1 del presente articolo ».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

« Art. 22-bis. - (Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale) - 1. Al fine di garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale già destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai soggetti che presentano la dichiarazione di cui al comma 2 nei termini ivi previsti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1 nonché delle somme non ancora versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 2 ».

All'articolo 23:

al comma 3, le parole: « dalla presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 1 del presente articolo ».

All'articolo 24:

al comma 1, le parole: « legge 17 dicembre 2021, n. 301 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 17 dicembre 2021, n. 215 » e le parole: « e conseguentemente emerga » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione ai quali conseguentemente risulti ».

All'articolo 25:

al comma 1, dopo le parole: « di 150 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro »;

al comma 2, dopo le parole: « alla determinazione » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, »;

al comma 3, le parole: « comma, 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite »;

al comma 8, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 9, le parole: « quantificati in » sono sostituite dalle seguenti: « pari a ».

Nel titolo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

« Art. 25-bis. - (Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale) - 1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: "A decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2019";

b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90".

2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è abrogato.

3. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro annui da destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 ».

All'articolo 26:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio.

2-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2022:

a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.

2-quater. All'articolo 1, comma 286, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "alla data di entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione" »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Differimento di termini in materia di finanza regionale ».

All'articolo 27:

al comma 2:

al secondo periodo, le parole: « da destinare, » sono sostituite dalle seguenti: « da destinare »;

al terzo periodo, dopo le parole: « data di entrata in vigore » sono inserite le seguenti: « della legge di conversione » e le parole: « sulle operazioni » sono sostituite dalle seguenti: « delle operazioni »;

i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del comma 1-septies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo di cui al presente comma.

3-bis. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi dal contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio ».

All'articolo 28:

al comma 4, le parole: « dal comma 1, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 1 si provvede », dopo le parole: « a 285 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro » e dopo le parole: « a 280 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," sono inserite le seguenti: "ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo,";

b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria" ».

Nel titolo IV, all'articolo 29 è premesso il seguente:

« Art. 28-bis. - (Cooperative edilizie di abitazione) - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i princìpi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione" ».

All'articolo 29:

al comma 1:

alla lettera b), la parola: « giugno » è sostituita dalla seguente: « novembre »;

alla lettera c), la parola : « giugno » è sostituita dalla seguente: « novembre »;

al comma 3, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « valutate » e le parole: « per l'anno 2022 e » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022, a ».

Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

« Art. 29-bis. - (Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) - 1. All'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione".

2. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Art. 29-ter. - (Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA) - 1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022" ».

All'articolo 30:

al comma 1, le parole: « all'articolo 122, del » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 122 del »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, può avvalersi altresì delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza.

3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano" ».

All'articolo 31:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: « può essere incrementata » sono inserite le seguenti: « mediante erogazioni »;

alla lettera b), dopo le parole: « della salute » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 2, dopo le parole: « Agli oneri » sono inserite le seguenti: « derivanti dal comma 1, »;

alla rubrica, le parole: « e operatori » sono sostituite dalle seguenti: « e degli operatori ».

All'articolo 32:

al comma 1, primo periodo, la parola: « sperimentale » è soppressa;

al comma 2, primo periodo, la parola: « 23-quinques, » è sostituita dalla seguente: « 23-quinquies »;

alla rubrica, le parole: « all'implementazione » sono sostituite dalle seguenti: « all'incremento ».

All'articolo 33:

al comma 1, la parola: « richiesta » è sostituita dalla seguente: « richiesti »;

al comma 2:

alla lettera a), capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « per la ripresa e la resilienza » sono sostituite dalle seguenti: « di ripresa e resilienza » e le parole: « del medesimo profilo » sono sostituite dalle seguenti: « per il medesimo profilo »;

al numero 2), le parole: « la prova scritta, un numero » sono sostituite dalle seguenti: « la prova scritta un numero » e le parole: « di posti » sono sostituite dalle seguenti: « dei posti ».

All'articolo 34:

al comma 1:

alla lettera a), numero 3), le parole: « del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 » sono sostituite dalle seguenti: « , del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, », le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti » e le parole: « le disposizioni cui » sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni di cui »;

alla lettera b), numero 3), capoverso 3), primo periodo, le parole: « dell'incarico » sono sostituite dalle seguenti: « dall'incarico »;

alla lettera f), capoverso 1, le parole: « avviare a un procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « avviare un procedimento ».

All'articolo 35:

al comma 1, capoverso Articolo 34-ter, comma 1:

al primo periodo, le parole: « Ministero dell'economia e finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'economia e delle finanze » e le parole: « e del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « e del codice di cui al decreto legislativo »;

al secondo periodo, le parole: « in Conferenza unificata » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di Conferenza unificata » e dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 2, » sono inserite le seguenti: « del presente decreto ».

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

« Art. 35-bis. - (Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza) - 1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:

a) la tipologia di intervento;

b) la tempistica;

c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;

d) il livello progettuale richiesto;

e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente ».

All'articolo 36:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. La Commissione può derogare all'ordine di priorità di cui al quarto e quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis del presente articolo dà precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza";

b) al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: "settimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "ottavo periodo", al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo" e dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC";

c) il comma 2-octies è sostituito dal seguente:

"2-octies. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da quattro unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto. La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione";

al comma 1, le parole: « la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, » sono sostituite dalle seguenti: « l'autorità competente »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, le parole: "l'autorità competente," sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,", al secondo periodo, le parole: "l'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis," e, al terzo periodo, le parole: "all'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,".

1-ter. Il comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"6-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica, nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente può ricorrere prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove sussistano i presupposti per l'applicazione di tali disposizioni; ove, all'esito della procedura di valutazione preliminare, risultino applicabili le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il proponente sottoponga direttamente il progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni caso a oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto" ».

All'articolo 37:

al comma 1:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le parole: "e di" sono sostituite dalle seguenti: "e a" »;

alla lettera b), le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese ».

All'articolo 38:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 4, della parte prima della tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ».

All'articolo 39:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire la piena operatività dei fondi per il venture capital sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, al comma 7-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dello sviluppo economico, cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la società Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina delle modalità operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente" ».

All'articolo 40:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole: « di risulta, » sono sostituite dalle seguenti: « di risulta » e le parole: « ed evitare » sono sostituite dalle seguenti: « e per evitare » e, al secondo periodo, le parole: « attività a scopo industriale o commerciale di importazione » sono sostituite dalle seguenti: « a scopo industriale o commerciale attività di importazione »;

alla lettera b):

al capoverso 3:

alla lettera a), dopo le parole: « di buona tecnica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera d), la parola: « rilasciati » è sostituita dalla seguente: « rilasciate »;

al capoverso 3-bis, le parole: « dell'allegato XIX, » sono sostituite dalle seguenti: « dell'allegato XIX »;

alla lettera c), capoverso 4, al primo periodo, la parola: « rilasciati » è sostituita dalla seguente: « rilasciate » e, al terzo periodo, dopo le parole: « e dello sviluppo economico » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

Nel titolo IV, dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

« Art. 41-bis. - (Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori della regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018) - 1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono inseriti i seguenti:

"4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo 1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ciascun Commissario può avvalersi di un'apposita struttura, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, composta da personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

4-quater. Può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, nel numero massimo di quattro unità, per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della medesima struttura, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un'indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego" ».

All'articolo 42:

al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento".

1-ter. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2022:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-bis;

b) al 31 dicembre 2023:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma 1-bis;

2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1;

2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

d) al 31 dicembre 2027 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis »;

al comma 2, lettera d), dopo le parole: « utilizzo delle maggiori entrate » sono inserite le seguenti: « e delle minori spese ».

Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

« Art. 42-bis. - (Disposizioni finali) - 1. Al fine di tutelare la concorrenza e di assicurare la massima trasparenza delle voci di costo sostenute dai consumatori, nelle fatture per i consumi di energia elettrica e di gas, emesse nei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cui si applicano le disposizioni concernenti la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas e il bonus sociale elettrico e gas previste dal presente decreto, dal decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riportate, rispettivamente, le seguenti diciture: "Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento" e "Bonus sociale".

Art. 42-ter. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

All'allegato A:

nell'allegato XIX:

all'articolo 1, comma 1:

all'alinea, le parole: « nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 » sono sostituite dalle seguenti: « nel presente decreto »;

alla lettera c), le parole: « 31 luglio 2020, n. 101 » sono soppresse e le parole: « rispetto una » sono sostituite dalle seguenti: « rispetto a una »;

alla lettera d), le parole: « del 9 ottobre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « , del 9 ottobre 2013, »;

alla lettera g), le parole: « l'attività a scopo industriale o commerciale di importazione » sono sostituite dalle seguenti: « a scopo industriale o commerciale l'attività di importazione » e dopo le parole: « di cui all'allegato 2 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

all'articolo 4:

al comma 2, le parole: « del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « dei Ministeri »;

al comma 3, le parole: « e i principali » sono sostituite dalle seguenti: « e dei principali »;

all'articolo 5:

al comma 3, le parole: « di riferimento, sono » sono sostituite dalle seguenti: « di riferimento sono »;

al comma 5, le parole: « consegna a destino » sono sostituite dalle seguenti: « consegna a destinazione »;

all'articolo 6:

al comma 4, le parole: « lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « , lettera a), »;

al comma 6, dopo le parole: « comma 2, lettera a) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

all'articolo 7:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « di II grado » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

all'allegato 2:

alla sezione « Prodotti semilavorati », voce « Lanierini/Nastri magnetici », la parola: « LANIERINI » è sostituita dalla seguente: « LAMIERINI ».

ARTICOLI DA 1 A 43 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI A E B

TITOLO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI

Capo I

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Articolo 1.

(Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 2.

(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 591,83 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. Al fine di contenere per il secondo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 2-bis.

(Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia)

1. L'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra:

a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni:

1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

7) articolo 1 del presente decreto;

b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti disposizioni:

1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

3) articolo 2 del presente decreto.

2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a tali misure, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas.

Articolo 3.

(Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)

1. Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 3-bis.

(Strategia nazionale contro la povertà energetica)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui al comma 6, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta la Strategia nazionale contro la povertà energetica.

6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis stabilisce obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica.

6-quater. Lo schema della Strategia di cui al comma 6-bis è sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti della consultazione sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da favorire un'ampia partecipazione, per la valutazione dell'aggiornamento della Strategia medesima.

6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma 6-bis è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Articolo 4.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo precedente, previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2022.

Articolo 5.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)

1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 6.

(Interventi in favore del settore dell'autotrasporto)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfetaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 7.

(Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

1. Per far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.

2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui al comma 1.

3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.

3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 8.

(Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia)

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 14-sexies, è inserito il seguente:

« 14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia. »;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole « A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 » sono inserite le seguenti: « . Fino al 30 giugno 2022 la predetta commissione non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia ».

Capo II

MISURE STRUTTURALI E DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA ENERGETICA

Articolo 9.

(Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

01. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta alla procedura semplificata di cui all'articolo 6-bis. Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni »;

c) il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

« 3-quater. Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" (h2) raggiungibile dall'estremità delle pale si intende il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2=h1*(d2/d1) ».

1. Il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale ».

1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, è elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione ».

1-ter. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), investimento 3.1 (Isole Verdi), e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto adottato sentita l'ARERA e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017.

1-quater. La revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-ter deve prevedere:

a) la conversione, entro l'anno 2026, degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, mediante piani di investimenti, comprendenti anche le reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022;

b) l'inserimento dell'isola di Giannutri, come territorio del comune dell'Isola del Giglio, nell'elenco delle isole di cui al citato allegato 1 al medesimo decreto.

1-quinquies. Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

1-sexies. Al comma 2-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « da fonte fossile di » sono sostituite dalle seguenti: « da fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano »;

b) alla lettera c), alinea, le parole: « o meno » sono soppresse.

Articolo 9-bis.

(Requisiti degli impianti termici)

1. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, lettera e), dopo la parola: « installati » sono inserite le seguenti: « pompe di calore a gas o »;

b) al comma 9-ter, numero iii, dopo la parola: « installare » sono inserite le seguenti: « pompe di calore a gas o » e le parole: « e pompe di calore il cui rendimento sia » sono sostituite dalle seguenti: « e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento ».

Articolo 9-ter.

(Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che si trovano all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 1 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.

Articolo 9-quater.

(Modifica all'articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico)

1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: « ancorché scadute, sono prorogate di diritto » sono sostituite dalle seguenti: « o a data successiva individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute, ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Articolo 10.

(Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto.

Articolo 10-bis.

(Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale)

1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.

2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.

Articolo 10-ter.

(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:

2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

2.2) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore »;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2.2), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo ».

Articolo 11.

(Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: « realizzazione di sistemi di monitoraggio » sono inserite le seguenti: « , da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, »;

b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:

« 1-septies. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, ove compatibili con altri usi.

1-octies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies del presente articolo, anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per dieci anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ».

Articolo 11-bis.

(Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli)

1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento in materia di sicurezza;

b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilità ambientale e l'efficienza agronomica;

c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell'impatto delle attività agricole sull'ambiente;

d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al proprio funzionamento;

e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti climatici;

f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti degli impianti serricoli;

g) favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo per le nuove installazioni e per il rinnovo e la manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti;

h) incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia;

i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento, da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas;

l) incentivare la dismissione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetustà e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonché per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano di gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;

m) favorire la manutenzione straordinaria degli impianti serricoli mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine nonché il miglioramento delle caratteristiche strutturali al fine di garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza ai mutamenti climatici;

n) incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee a incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;

o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche degli impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di lunga durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche capacità di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento e di illuminazione, attraverso l'impiego di sistemi interattivi con l'operatore e con gli impianti di controllo;

q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti rinnovabili;

r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta superficiali o sotto- superficiali, per un'ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

3. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e le modalità per il raccordo tra le finalità di cui al presente articolo e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto agricolo, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.

4. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12.

(Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee)

01. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 20, » sono inserite le seguenti: « con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

02. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: « parcheggi » sono inserite le seguenti: « , nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica ».

03. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico »;

b) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

« c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri ».

1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: « nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ».

1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:

a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;

b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;

c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.

2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

1-ter. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.

Articolo 12-bis.

(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano)

1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si intendono compresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, se rispettano le condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e se l'utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016.

Articolo 13.

(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore)

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il quarto periodo è soppresso, all'ultimo periodo, dopo le parole: « Per gli impianti off-shore » sono inserite le seguenti: « , incluse le opere per la connessione alla rete, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4 ».

2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali nelle more dell'individuazione delle aree idonee, all'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, alinea, dopo le parole: « commi 2 e 3 » sono inserite le seguenti: « , nonché nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore »;

b) al comma 5, dopo la parola: « moratorie » sono inserite le seguenti: « , anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore, »;

c) al comma 6, le parole: « con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili » sono sostituite dalle seguenti: « con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ».

Articolo 13-bis.

(Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

« 1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura.

1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze »;

b) all'articolo 13, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni ».

2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al quarto periodo, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni » e le parole: « , salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie » sono soppresse;

2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: « La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione del parere di cui al periodo precedente, la compatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata »;

b) al comma 4-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili, mediante denuncia di inizio attività, le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree a cavo interrato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » e, al secondo periodo, le parole: « strettamente necessari alla » sono sostituite dalle seguenti: « necessari per lo svolgimento di attività o la »;

c) al comma 4-quaterdecies, al primo periodo, dopo le parole: « sia in fase di realizzazione delle opere, » sono inserite le seguenti: « compreso l'interramento in cavo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, » e, al secondo periodo, le parole: « di tracciato » sono soppresse;

d) al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, dopo le parole: « realizzate con le migliori tecnologie esistenti » sono inserite le seguenti: « , compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, »;

e) dopo il comma 4-quinquiesdecies è inserito il seguente:

« 4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee elettriche esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti e aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dal comma 4-quinquiesdecies, sono autorizzate ai sensi del comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessità di previo inserimento in piani e programmi »;

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale ».

Articolo 14.

(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud)

1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

3-bis. Al fine di assicurare il completamento del progetto di risanamento e di riconversione dell'area industriale di Porto Torres, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Sardegna, la Cabina di regia di cui al Protocollo di intesa per la « chimica verde » a Porto Torres, del 26 maggio 2011, alla quale partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici, per procedere alla revisione, all'aggiornamento e alla ridefinizione degli obiettivi del medesimo Protocollo di intesa nonché alla trasformazione degli impegni istituzionali ed economici ivi contenuti e non ancora adempiuti in accordo di programma.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 15.

(Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.

6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis sono inoltre individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché i casi in cui l'installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale.

6-quater. Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo ».

1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ».

Articolo 16.

(Misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli per i clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE) o le società da esso controllate (di seguito « Gruppo GSE ») avviano, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.

2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, situate nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, dei tempi massimi di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività. La predetta comunicazione è effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell'ARERA, entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di interesse ai sensi del primo periodo.

3. I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio dei procedimenti medesimi. Le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui al comma 2 a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali, e un'equa remunerazione, ferma restando la condizione di coltivabilità economica del giacimento. Lo schema di contratto tipo di acquisto è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre i volumi di gas di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui al comma 4 a clienti finali industriali a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico, secondo criteri di assegnazione su base pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo di offerta è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

6. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei concessionari di cui al comma 2 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 5.

Articolo 16-bis.

(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)

1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefìci conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.

2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

3. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2 del presente articolo, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditività dell'investimento nonché in coerenza con i valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

b) le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/EEL;

c) le modalità con le quali il GSE cede l'energia di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità per i clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;

d) le modalità di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1 del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17.

(Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500.000 tonnellate ed è incrementata di 100.000 tonnellate all'anno nel successivo triennio »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di un contributo assegnato tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento dell'impianto, comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis nonché le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Articolo 18.

(Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. Al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali ».

2. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale e di distribuzione sono dichiarati di pubblica utilità ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.

2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo ».

Articolo 18-bis.

(Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità)

1. All'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: « in relazione all'andamento del mercato » sono inserite le seguenti: « e del reale costo di approvvigionamento della materia prima ».

Articolo 19.

(Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole « Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti » sono inserite le seguenti: « ovvero dell'Agenzia del demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalle amministrazioni interessate e dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento adottate per il medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili realizzano gli interventi ricompresi nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le modalità più innovative, efficienti ed economicamente più vantaggiose, nonché utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. Su richiesta del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio può curare anche l'esecuzione degli interventi già oggetto di convenzionamento con le medesime strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio del medesimo Ministero possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA). ».

Articolo 19-bis.

(Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili)

1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; possono altresì promuovere incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

4. Il Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e in collaborazione con le regioni e gli enti locali, assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 3.

Articolo 19-ter.

(Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica)

1. Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e di perseguire una strategia di incremento dell'efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri:

a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni o veicoli;

b) individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica;

c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19-quater.

(Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici)

1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.

Articolo 20.

(Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi princìpi di attuazione.

2. Le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono provvedere alla fornitura dell'energia prodotta dagli impianti di cui al comma 1 ai clienti finali organizzati in Comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Alle Comunità energetiche rinnovabili possono partecipare gli enti militari territoriali.

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 21.

(Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale)

1. Al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera a) e 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministro della transizione ecologica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonché misure di salvaguardia di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2011, finalizzate a:

a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023;

b) assicurare che il servizio di modulazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sia assicurato prioritariamente attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di gas naturale;

c) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;

d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.

2. Per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione ecologica adotta le misure di cui al comma 1 ove ne ricorra la necessità. Le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e le misure di cui al comma 1, lettera c), sono adottate entro il 30 settembre di ciascun anno.

3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche mediante specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio, nonché ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti sul territorio nazionale, sentita l'ARERA. L'ARERA dà attuazione alle misure di cui al primo periodo rientranti nell'ambito delle proprie competenze.

3-bis. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale ».

3-ter. Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:

« 319-bis. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio si trovano i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2015, e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare, per l'attività di assistenza tecnica, fino all'1 per cento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero della transizione ecologica una relazione sull'esecuzione del programma ».

TITOLO II

POLITICHE INDUSTRIALI

Articolo 22.

(Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive)

1. Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 22-bis.

(Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale)

1. Al fine di garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale già destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai soggetti che presentano la dichiarazione di cui al comma 2 nei termini ivi previsti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1 nonché delle somme non ancora versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 2.

Articolo 23.

(Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative)

1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli ambiti di applicazione e di intervento, i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 24.

(Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)

1. All'articolo 11-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole « transizione ecologica e digitale » sono inserite le seguenti: « nonché a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione ai quali conseguentemente risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori ».

Articolo 25.

(Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione, con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all'anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nel limite del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo e secondo le modalità previste dall'articolo 1-septies, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 25-bis.

(Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale)

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: « A decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2019 »;

b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

« 1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90 ».

2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è abrogato.

3. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro annui da destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2.

TITOLO III

REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Articolo 26.

(Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome. Differimento di termini in materia di finanza regionale)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è incrementata di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2-bis. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio.

2-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2022:

a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.

2-quater. All'articolo 1, comma 286, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « alla data di entrata in vigore » sono inserite le seguenti: « della legge di conversione ».

Articolo 27.

(Contributi straordinari agli enti locali)

1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.

2. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del comma 1-septies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo di cui al presente comma.

3-bis. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi dal contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 28.

(Rigenerazione urbana)

1. Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 « Inclusione e Coesione », Componente 2 « Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore », Investimento 2.1 « Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale » del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il Ministero dell'interno, con decreto da adottare entro il 31 marzo 2022, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, assegna le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 dell'8 aprile 2021.

3. Gli enti locali beneficiari del contributo di cui al comma 2 sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 6 marzo 2021, e di cui agli articoli da 4 a 8 del decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni di euro per l'anno 2025 e a 280 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.

5-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, dopo le parole: « decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, » sono inserite le seguenti: « ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo, »;

b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria ».

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 46 dopo le parole « , sono individuati i criteri di riparto » sono inserite le seguenti: « , assicurando il vincolo di almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno, »;

b) al comma 51 è inserito, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno. ».

7. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni relative al vincolo di assicurare almeno il 40 per cento delle risorse allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma 139, ultimo periodo, della legge n. 145 del 2018 e dell'articolo 1, commi 46 e 51, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, come modificati dal comma 6 del presente articolo, si tiene conto delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2.

TITOLO IV

ALTRE MISURE URGENTI

Articolo 28-bis.

(Cooperative edilizie di abitazione)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i princìpi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione ».

Articolo 29.

(Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 15 novembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 novembre 2022 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 15 novembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 novembre 2022 ».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 14 per cento.

3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 245,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e a 33 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 29-bis.

(Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione ».

2. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione ».

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Articolo 29-ter.

(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA)

1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022 ».

Articolo 30.

(Risorse relative all'emergenza COVID-19)

1. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale allo stesso intestata, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. Per le finalità di cui all'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono conservati, come residui di stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, 25 milioni di euro per l'anno 2022. Alla compensazione del relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, può avvalersi altresì delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza.

3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano ».

Articolo 31.

(Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari)

1. All'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere incrementata mediante erogazioni da parte di soggetti o Enti privati. »;

b) al comma 2, dopo le parole « Consiglio dei ministri » sono inserite le seguenti: « o dell'Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute, »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse stesse. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 32.

(Disposizioni urgenti volte all'incremento della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà e contestualmente consentire l'avvio della REMS di Calice al Cornoviglio (La Spezia), è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

Articolo 33.

(Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo)

1. All'articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesti. ».

2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo. Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto »;

b) all'articolo 14:

1) al comma 11 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per il medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15. »;

2) al comma 12-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « La commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, può ammettere a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta volte, del numero dei posti messi a concorso nel distretto, sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. ».

Articolo 34.

(Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea « EPPO »)

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, la parola « cinquantanovesimo » è sostituita dalla seguente: « sessantaquattresimo » ed è inserito, in fine, il seguente periodo: « Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento prevede la designazione di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilità a ricoprire tale incarico può essere presentata unicamente da magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di legittimità. »;

2) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di disponibilità si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione. »;

3) al comma 5, le parole « nell'articolo 10 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati », le parole « delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e » sono soppresse e, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3, secondo periodo, si osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. »;

4) al comma 6, dopo le parole « articolo 10 », sono inserite le seguenti: « e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione »;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo il Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione. »;

2) al comma 2, secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Alla cessazione dall'incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui è stato trasferito ai sensi del comma 1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze. »;

c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: « aliquote vigenti » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione dei casi in cui tale quota risulti già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura Europea »;

d) all'articolo 9, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: « I magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. »;

e) all'articolo 10, comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel caso di nomina di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione. »;

f) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato occorre avviare un procedimento che possa comportare, per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di ufficio o l'adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti disciplinari, prima di dare inizio al procedimento è data comunicazione al procuratore capo europeo. »;

g) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo europeo provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere l'azione disciplinare. ».

2. Alla lettera E. della tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, dopo le parole « di legittimità », sono inserite le seguenti: « nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione ».

Articolo 35.

(Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 34-bis, è inserito il seguente:

« Articolo 34-ter (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione). - 1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze, strumentale all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto e degli enti pubblici economici. Alle attività derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Articolo 35-bis.

(Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:

a) la tipologia di intervento;

b) la tempistica;

c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;

d) il livello progettuale richiesto;

e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente.

Articolo 36.

(Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

01. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. La Commissione può derogare all'ordine di priorità di cui al quarto e quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis del presente articolo dà precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza »;

b) al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: « settimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « ottavo periodo », al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo » e dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC »;

c) il comma 2-octies è sostituito dal seguente:

« 2-octies. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da quattro unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto. La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione ».

1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Entro il medesimo termine, l'autorità competente avvia la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. ».

1-bis. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, le parole: « l'autorità competente, » sono sostituite dalle seguenti: « la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, », al secondo periodo, le parole: « l'autorità competente » sono sostituite dalle seguenti: « la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, » e, al terzo periodo, le parole: « all'autorità competente » sono sostituite dalle seguenti: « alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, ».

1-ter. Il comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 6-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica, nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente può ricorrere prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove sussistano i presupposti per l'applicazione di tali disposizioni; ove, all'esito della procedura di valutazione preliminare, risultino applicabili le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il proponente sottoponga direttamente il progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni caso a oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto ».

Articolo 37.

(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle esposizioni universali)

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da « istituito » a « stanziamento di » sono sostituite dalle seguenti: « autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a » e le parole: « e di » sono sostituite dalle seguenti: « e a »;

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: « Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale e le società in house dalla stessa controllate operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Ai componenti del Comitato promotore non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale e le società in house dalla stessa controllate sono autorizzate a conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di collaborazione per l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico e a reclutare un contingente di personale fino a 30 unità con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023. ».

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti « annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 »;

b) al secondo periodo, le parole « e terzo » sono sostituite dalle seguenti: « , terzo e quinto »;

c) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: « Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti di fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

Articolo 38.

(Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale)

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2022 e riassegnate, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria nonché per il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi.

1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 4, della parte prima della tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 39.

(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1-bis. Al fine di garantire la piena operatività dei fondi per il venture capital sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, al comma 7-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dello sviluppo economico, cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la società Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina delle modalità operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente ».

Articolo 40.

(Sorveglianza radiometrica)

1. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali. »;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato XIX al presente decreto, che disciplina:

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica, e i contenuti della relativa attestazione;

b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

3-bis. Le disposizioni dell'allegato XIX si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell'articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere apportate modifiche all'allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell'opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate da Paesi terzi ai fini dell'espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L'aggiornamento dell'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli. ».

2. L'allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 è sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.

Articolo 41.

(Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016)

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. ».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 41-bis.

(Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori della regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018)

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono inseriti i seguenti:

« 4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo 1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ciascun Commissario può avvalersi di un'apposita struttura, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, composta da personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

4-quater. Può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, nel numero massimo di quattro unità, per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della medesima struttura, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un'indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego ».

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 42.

(Disposizioni finanziarie)

1. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi.

1-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento ».

1-ter. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2022:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-bis;

b) al 31 dicembre 2023:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma 1-bis;

2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1;

2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

d) al 31 dicembre 2027 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 7.769,53 milioni di euro per l'anno 2022, 2.240,6 milioni di euro per l'anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 7.794,53 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040 milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni di euro per l'anno 2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato B al presente decreto;

b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a 1.968,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 515,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;

d) quanto a 1.040,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 199,1 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1 del presente articolo;

e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 42-bis.

(Disposizioni finali)

1. Al fine di tutelare la concorrenza e di assicurare la massima trasparenza delle voci di costo sostenute dai consumatori, nelle fatture per i consumi di energia elettrica e di gas, emesse nei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cui si applicano le disposizioni concernenti la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas e il bonus sociale elettrico e gas previste dal presente decreto, dal decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riportate, rispettivamente, le seguenti diciture: « Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento » e « Bonus sociale ».

Articolo 42-ter.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 43.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

________________

N.B. Per gli Allegati A e B si rinvia all'Atto Senato 2588 (pagg. 148-213).

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

Paragone

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «per il secondo» aggiungere: «terzo e quarto»;

        b) al comma 2, dopo le parole: «per il secondo» aggiungere: «terzo e quarto».

1.2

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Per l'anno 2022 i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", sono stabiliti, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura dell'1,25% del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 20% e il 30%, nella misura dello 0,75% del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 30% e il 40% e nella misura dello 0,5% del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 40% e il 50%, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014.»

        Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «pari a complessivi 3.000 milioni di euro» con le seguenti: «pari a complessivi 3.120 milioni di euro».

        Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2.1

Paragone

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sostituire le parole: «di aprile, maggio e giugno 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «da aprile a dicembre 2022»;

        b) al comma 3:

            i) dopo le parole: «per il secondo» aggiungere le seguenti: « terzo e quarto»;

            ii) sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «750 milioni».

2.2

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, ai prodotti energetici per usi civili e industriali sottoposti all'accisa di cui all'articolo 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, limitatamente ai soli prodotti energetici per autotrazione di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, si applica per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, l'aliquota IVA del 4 per cento e la corrispondente accisa è ridotta del 40 per cento. La disposizione di cui al precedente periodo può essere prorogata per un periodo di tre mesi sino al permanere dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, ovvero sino al 31 dicembre 2022. Al fine di migliorare il sistema di controllo INFOIL, i titolari delle strutture di cui all'articolo 1 lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, provvedono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'installazione di contatori quali-quantitativi, sia in ingresso che in uscita dalle strutture medesime ai fini della corretta misurazione dei flussi dei prodotti energetici. La vigilanza sull'attuazione del precedente periodo è demandata al Comando Generale della Guardia di Finanza che può disporre verifiche anche presso gli operatori del settore della produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti energetici per usi civili ed industriali per autotrazione. ».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Riduzione dell'IVA, delle accise e degli oneri generali nel settore del gas e dei prodotti energetici per uso civile e industriale».

G2.1

Trentacoste

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (AS 2588),

        premesso che:

            l'articolo 2 rubricato "Riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas" introduce misure riguardanti l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) del 5% e degli oneri generali per le somministrazioni di gas metano per gli usi civili e industriali, al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas;

        considerato che:

            al fine di tutelare il paesaggio e di contrastare il rischio idrogeologico, rilevante è il ruolo strategico svolto dai consorzi di bonifica e di irrigazione che mediante le attività di bonifica e irrigazione garantiscono la sicurezza idraulica del territorio nonché l'uso razionale a scopo irriguo delle risorse idriche;

            l'aumento del costo dell'energia elettrica utilizzata per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, ha colpito anche il settore suddetto che rivendica la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali anche perché svolgono un servizio pubblico;

        considerato, inoltre, che:

            il funzionamento di tali sistemi consortili necessitano di un fabbisogno annuale stimato in 650 milioni di kWh,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere anche per i consorzi di bonifica e di irrigazione la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) contabilizzata nelle fatture riferite ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022 emesse per la fornitura di energia elettrica.

2-bis.0.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Riduzione degli oneri di sistema relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili)

        1. Al fine di contenere gli oneri delle bollette elettriche mediante riduzione della componente tariffaria ASOS (ex componente A3), le royalty afferenti alla produzione su terraferma di gas naturale, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), sono destinate al finanziamento  di nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilati ai sensi del testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT).»

2-bis.0.2

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Riforma degli oneri generali di sistema)

        1. A decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2022 per il finanziamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, è istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica il Fondo per le Energie Rinnovabili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Transizione Ecologica individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di finanziare gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92 di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

        2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione, per il periodo 2022- 2024, è pari a 670 milioni di euro all'anno. Il Bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

        3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da "tener conto" a "al medesimo comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "redistribuirne il peso tra le diverse tipologie di clienti finali, in misura proporzionale ai prelievi delle diverse tipologie di utenti"».

2-bis.0.3

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Riduzione dell'IVA nelle forniture di energia elettrica)

        1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, la fornitura di energia elettrica per uso di imprese agricole di cui al numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento.

        2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 17 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

2-bis.0.4

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter

        1. Le fatture emesse, per i consumi effettivi o stimati del secondo trimestre 2022, relative a prestazioni di servizi rese, nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, per la fornitura ad uso domestico di energia termica derivante da fonte rinnovabile o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%.»

3.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «in gravi condizioni di salute» inserire le seguenti: «certificate dal medico di famiglia o in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge n.104 del 1992».

3-bis.0.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter

(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, contestualmente ad avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti)

        1. Ai fini di favorire una riduzione dei consumi domestici, promuovendo al contempo il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo, e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.

        2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.

        3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.

        4. Con un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017" con le seguenti: "rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni".

4.2

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: "sussidi" aggiungere le seguenti: "e alle imprese del settore turistico ricettivo, termale e degli impianti di risalita".

4.3

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1. bis Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, nella medesima forma e percentuale, anche alle imprese che esercitano l'attività di pesca professionale iscritte negli appositi registri istituiti presso le Capitanerie di porto, i cui costi di carburante e olio combustibile, utilizzato per le imbarcazioni in navigazione calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento di costo superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2020.»;

        b) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e 1-bis».

4.4

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, alle imprese che esercitano l'attività di pesca, iscritte negli appositi registri istituiti presso le Capitanerie di porto, i cui costi di carburante, utilizzato per le imbarcazioni in navigazione calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento di costo superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.»;

        b) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e 1-bis».

4.5

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «dalle stesse autoconsumata nel» aggiungere le seguenti: «e primo e».

4.6

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 4:

            1. dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa o di arti e professioni, diversi da quelli indicati al comma 1, per i quali il costo per consumi di energia elettrica, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, costituisce una percentuale pari o superiore all'1% dei ricavi o compensi dichiarati per il medesimo periodo, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della differenza tra il costo per consumi di energia relativo al medesimo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e il corrispondente valore relativo al terzo periodo d'imposta precedente»;

            2. al comma 3, dopo le parole: "di cui al comma 1" aggiungere le seguenti: "e al comma 2-bis";

            3. al comma 4, dopo le parole: "per l'anno 2022" aggiungere le seguenti: "e 4.225,9 milioni di euro per l'anno 2023";

        b) all'articolo 5:

            1. dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa o di arti e professioni, diversi da quelli indicati al comma 1, per i quali il costo per consumi di gas naturale, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, costituisce una percentuale pari o superiore all'1% dei ricavi o compensi dichiarati per il medesimo periodo, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della differenza tra il costo per consumi di gas naturale relativo al medesimo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e il corrispondente valore relativo al terzo periodo d'imposta precedente.«;

            2. al comma 3, dopo le parole: "di cui al comma 1" aggiungere le seguenti: "e al comma 2-bis";

            3. al comma 4, dopo le parole: "per l'anno 2022" aggiungere le seguenti: "e 1.483,8 milioni di euro per l'anno 2023";

        c) all'articolo 42, al comma 2, sostituire le parole: "2.240,6 milioni di euro" con le seguenti: "7.950,3 milioni di euro"

4.7

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano anche alle imprese cha abbiano sostenuto una spesa per l'energia che incide per almeno il 30% sul fatturato del primo trimestre 2022 e purché le dette imprese non accedano alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.».

4.8

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

        «5-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese agricole non ricomprese nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.».

G4.1

Castaldi

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (AS 2588),

        premesso che:

            il comma 5-bis dell'articolo 4, inserito dalla Camera dei deputati, prevede, al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche, in particolare per le imprese del settore del cemento, che, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti "R1" con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico;

        considerato che:

            la predetta norma rappresenta un grave pericolo per la salute della popolazione e per l'ambiente. La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), all'indomani dell'approvazione dell'emendamento ha segnalato come: "la combustione di rifiuti o assimilati all'interno dei cementifici fa passare questi impianti in maniera automatica da una classificazione come industrie insalubri di seconda classe ad un livello di industrie insalubri di prima classe al pari degli inceneritori [..]. I cementifici sono pressoché gli unici altri impianti - oltre a quelli chimici, alle centrali termoelettriche alimentate da combustibili fossili ed alle acciaierie - presenti nell'elenco delle 620 industrie fonte di maggiore impatto ambientale e sanitario in Europa, costantemente aggiornato con stime sulla mortalità evitabile dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (Eea) sulla base degli inventari delle emissioni di CO2, ossidi di azoto, PM 2.5 e PM10 (questi ultimi fonte di danno polmonare e vascolare ma classificati anche come cancerogeni certi per l'uomo)",

        impegna il Governo:

            al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e in osservanza del principio del "do not significant harm" di rivedere nel prossimo provvedimento utile la disposizione in materia di recupero dei rifiuti nei cementifici, così da prevederne l'abrogazione ovvero una drastica riduzione del periodo di vigenza.

5.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sopprimere le parole: "a forte consumo di gas naturale";

        b) sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. Ai fini del presente articolo, sono ammesse al contributo straordinario di cui al comma 1, le imprese rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 200/1 e successive modificazioni".

5.2

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole: "pari al 15 per cento" con le seguenti; "pari al 20 per cento";

            b) sostituire le parole: "nel secondo trimestre solare dell'anno 2022" con le seguenti: "a partire dal 1 gennaio 2022";

            c) in fine, aggiungere le seguenti parole: "Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale, considerando anche il consumo di gas per l'autoproduzione di energia elettrica, fino all'assegnazione dei volumi di gas di cui all'art. 16 comma 5 ai clienti industriali dei quantitativi di cui al comma 2 dello stesso articolo".

        Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "valutati in 522,2 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 1600 milioni di euro per ciascun anno dal 2022".

6.0.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino allo stato di emergenza fissato al 31 dicembre 2022, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono fissate nelle misure sottoindicate:

        a) benzina e benzina con piombo: euro 0,0 per mille litri;

        b) gasolio usato come carburante: euro 0.0 per mille litri.»

6.0.2

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Dal 1° aprile 2022 ogni maggior introito fiscale derivante dell'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è reimpiegato per la riduzione dell'ammontare del valore complessivo delle accise sui medesimi carburanti.»

6.0.3

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

         1. Per la fornitura di carburante e di energia elettrica utilizzati per la produzione dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le aziende affidatarie, anche di natura non pubblicistica, possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale.»

6.0.4

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Al fine di promuovere la decarbonizzazione nel settore dell'autotrasporto e di incentivarne la sostenibilità di esercizio, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità e alimentazione alternativa, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ed entro il limite complessivo di spesa di 25 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo di acquisto di biocarburante utilizzato in purezza, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

        2. Per le medesime finalità, alle imprese di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per gli anni 2023 e 2024 e nella misura del 10 per cento per gli anni 2025 e 2026 del costo di acquisto di biocarburante utilizzato in purezza, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

        3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

        4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i termini per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.»

6.0.5

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

        1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

        2. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.

        3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 70 milioni di euro a decorre dall'annualità 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.6

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto persone)

        1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, ad imprese, artigiani e lavoratori autonomi, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività di trasporto persone, quali il servizio taxi, il servizio di noleggio con conducente e il trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei predetti carburanti consumati nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.

        2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai comma 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

        4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 42.»

6.0.7

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto persone)

        1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, alle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività di trasporto persone, a mezzo taxi, noleggio con conducente a mezzo autovetture e noleggio con conducente a mezzo autobus, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei predetti carburante consumati nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.

        2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai comma 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

        4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

6.0.8

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Credito d'imposta per il settore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

        1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro VI", di  categoria  M2  e  M3, con contestuale acquisizione,  anche  mediante  locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta pari:

            a) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di un veicolo di categoria M2, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

            b) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

            c) al 25 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, oltre la spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

        2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

        3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

        4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.9

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Interventi in favore del trasporto passeggeri con autobus)

        1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio per autotrazione, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per lo svolgimento dell'attività di trasporto.

        2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

        4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

        5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, quantificabili in complessivi 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a) sostituire le parole: «14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie» con le seguenti:  «14-septies. Fino al 31 dicembre 2022 le garanzie»;

        b) alla lettera b) sostituire le parole: "Fino al 30 giugno 2022 la predetta commissione" con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022 la predetta commissione".

8.2

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        «b-bis) all'articolo 13, comma 1, lettera c), dopo le parole: "80 per cento.", inserire le seguenti: "Fino al 30 giugno 2022, sulle garanzie rilasciate a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, è riconosciuta la percentuale di copertura del 90 per cento. A queste ultime operazioni, il soggetto richiedente, nel caso di garanzia diretta, applica un tasso di interesse che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento."»

8.3

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia."»

8.0.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

        1. In via eccezionale, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili agli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventisei settimane fruibili fino al 30 giugno 2022.

        2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, comma 2, e 30, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

        3. I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

        4. Il periodo di integrazione salariale di cui al comma 1 non rileva ai fini dei limiti di cui agli articoli 4, 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

9.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01-bis. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole "adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" sono aggiunte le seguenti: "e, in deroga alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici, delle relative opere funzionali alla connessione alla rete elettrica dei predetti impianti"».

9.2

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 1, capoverso «5», dopo le parole: "nonché nelle relative pertinenze," aggiungere le seguenti: "o anche in assenza di preesistenti strutture e manufatti fuori terra"

9.3

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 1, capoverso «5», aggiungere, in fine, le seguenti  parole: «; decorsi inutilmente i termini per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque all'autorizzazione della domanda».

9.4

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

        «1-septies. All'articolo 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: "2-sexies Qualora, in pendenza di un procedimento di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, intervenga una modifica progettuale consistente nell'inserimento di un impianto di accumulo elettrochimico, tale modifica non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse le valutazioni ambientali".»

9.5

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

        «1-septies. All'articolo 1, comma 2-quater, lettera b) del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 le parole: "autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo" sono sostituite con le seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività rilasciata dal Ministero per la transizione ecologica, secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2-ter"».

9.6

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:

        «1-septies. Al fine di favorire la realizzazione di progetti volti a ridurre l'inquinamento ambientale nelle aree portuali, l'energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto si considera, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 per le attività di ricarica dei veicoli elettrici, una componente del più ampio servizio erogato dall'operatore che si qualifica come cliente finale dell'energia elettrica erogata alle navi.»

G9.1

Castaldi

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (AS 2588),

        premesso che:

            gli articoli da 9 a 13 del provvedimento in esame recano una serie di misure volte a incentivare l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, in particolare prevedendo numerose semplificazioni per l'istallazione degli impianti, in un'ottica diretta a favorirne lo sviluppo quale fonti energetiche alternative ai combustibili fossili, fondamentale in un momento come quello attuale che in cui si sta assistendo ad rincaro dei prezzi ed a una situazione di eccezionale instabilità causata dal conflitto in Ucraina, i cui effetti per il sistema produttivo italiano sono impressionanti. In particolare, i costi delle commodities, le dinamiche inedite dei prezzi del gas naturale, che esibisce tassi di variazione a 4 cifre (+1.217% in media nel periodo del conflitto sul pre-Covid) e quello del Brent, che è a 3 cifre (+104%), misurano l'ordine di grandezza dello shock che sta colpendo l'attività economica;

        considerato che:

            la nuova realtà geopolitica e del mercato dell'energia e da ultimo l'invasione dell'Ucraina hanno reso evidente, non solo all'Italia, ma a tutto il quadro europeo l'importanza di accelerare drasticamente la transizione verso l'energia pulita e di aumentare l'indipendenza energetica dell'Europa da fornitori inaffidabili e da combustibili fossili volatili; l'Unione europea importa il 90 % del gas che consuma e la Russia fornisce circa il 45 % di tali importazioni, in percentuali variabili tra i diversi Stati membri. Dalla Russia provengono anche circa il 25 % delle importazioni di petrolio e il 45 % delle importazioni di carbone; per dare un'ulteriore spinta a questo processo, a marzo 2022, la Commissione europea ha proposto il piano "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura più sostenibile e a prezzi più accessibili", il quale sarà basato su due pilastri: diversificare gli approvvigionamenti di gas e ridurre più rapidamente l'uso dei combustibili fossili nell'edilizia, anche abitativa, nell'industria e a livello di sistema energetico grazie a miglioramenti dell'efficienza energetica, all'aumento delle energie rinnovabili e all'elettrificazione e superando le strozzature infrastrutturali;

            la piena attuazione delle proposte della Commissione europea, contemplate dal pacchetto "Pronti per il 55 %" (Fit for 55), ridurrebbe già il nostro consumo annuo di gas fossile del 30 per cento, l'equivalente di 100 miliardi di metri cubi, entro il 2030. Con le misure previste dal piano REPowerEU si potrebbe eliminare gradualmente l'utilizzo di almeno 155 miliardi di m3 di gas fossile, equivalenti al volume importato dalla Russia nel 2021. Quasi due terzi di tale riduzione possono essere conseguiti entro un anno. Sarà dunque compito degli Stati membri individuare i progetti più idonei a conseguire tali obiettivi, sulla base dell'ampio lavoro già svolto sui piani nazionali per la ripresa e la resilienza;

            la missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è dedicata alla rivoluzione verde e transizione ecologica, con alcune specifiche componenti, quali la M2C2: energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, il cui obiettivo è strettamente connesso all'attuazione del pacchetto europeo Fit for 55, ma si inserisce perfettamente anche nelle finalità del piano REPowerEU; il Ministero della transizione ecologica ha titolarità della porzione più rilevante della Missione 2 'Rivoluzione Verde e transizione ecologica' con 34,71 miliardi articolati su 26 investimenti e 12 riforme, suddivisi in 4 componenti;

       rilevato che:

            nell'ambito dell'audizione sull'Affare assegnato n. 1055 (Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021"), il Ministro della transizione ecologica, professor Roberto Cingolani, ha dichiarato che obiettivo del Ministero è, tramite il PNRR, "di accelerare e rendere l'Italia un campione globale della transizione ecologica. In particolare: i) rendere l'Italia più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici; ii) rendere il sistema italiano più sostenibile nel lungo termine garantendone la competitività; iii) sviluppare una leadership internazionale industriale e scientifica nelle principali filiere della transizione; iv) assicurare una transizione inclusiva ed equa, massimizzando i livelli occupazionali e contribuendo alla riduzione del gap tra le Regioni; v) aumentare consapevolezza e cultura su sfide e tematiche ambientali";

            la disciplina fondamentale nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e 2050, è il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, (RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, entrato in vigore il 15 dicembre 2021. Il predetto decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030 e per l'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di energia da fonti rinnovabili, coordinando misure e strumenti (cumulabilità tra le diverse forme di incentivo), per il perseguimento degli obiettivi fissati dalla normativa europea sul clima;

            il decreto legislativo ha previsto l'emanazione di un regolamento del MiTE che provvederà a stabilire le modalità per presentare le istanze per FER tramite lo sportello unico per le attività produttive e lo sportello unico edilizia e, soprattutto, la procedura di individuazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti FER, strumento che parrebbe essere volto a rimuovere o comunque mitigare gli aspetti problematici delle procedure autorizzative degli impianti di produzione di energia da FER;

            in particolare, gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 prevedono forme di raccordo tra l'attuazione della direttiva RED II e l'attuazione del PNRR. I decreti di attuazione di alcune specifiche disposizioni, ad oggi, non sono ancora stati emanati;

            l'articolo 14 elenca i criteri specifici di coordinamento fra le misure del PNRR e gli strumenti di incentivazione settoriali di competenza del Ministero della transizione ecologica.  Gli incentivi che fanno capo al PNRR riguardano:

            a. sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento (Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1);

            b. sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4);

            c. sviluppo del sistema agrivoltaico (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1);

            d. rafforzamento smart grid (Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1) e interventi su resilienza climatica delle reti (Missione 2, Componente 2, Investimento 2.2);

            e. Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2);

            f. Promozione di sistemi innovativi (incluso off-shore) e interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3);

            g. infrastrutture di ricarica elettrica (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3);

            h. produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1) e utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate (Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2);

       valutato che:

            con particolare riferimento al provvedimento relativo all'attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare", quest'ultimo deve definire i criteri e le modalità per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano;

            in base alla prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, riferita all'anno 2021, presentata al Parlamento a gennaio 2022, la M2C2-7 Riforma 1.2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile rientra tra i traguardi ed obiettivi da conseguire entro il 31 dicembre 2021 e consisterebbe nell'approvazione di un decreto legislativo teso a promuovere l'utilizzo del gas rinnovabile per l'utilizzo del biometano nei settori dei trasporti, industriale e residenziale e un decreto attuativo che definisca le condizioni e criteri relativi al suo utilizzo e al nuovo sistema di incentivi;

            come emerge dalla documentazione trasmessa insieme alla sopracitata Relazione è stato effettivamente definito lo schema di decreto ministeriale recante "Attuazione del piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR), missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.4 - sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare", che contiene alcune disposizioni che richiedono una notifica alla Commissione Europea, per verificarne la compatibilità con la normativa sugli Aiuti di Stato. Lo schema di decreto ministeriale è stato notificato il 19 novembre 2021 e dovrebbe entrare in vigore successivamente all'esito positivo della procedura sugli Aiuti di Stato;

            con riferimento alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 "Sviluppo del sistema agrivoltaico", devono essere definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura;

            in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo" devono essere definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia; infine, in attuazione della misura "Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3 Promozione di sistemi innovativi (incluso off-shore)" devono essere definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di sistemi di produzione di energia rinnovabile off-shore, che combinano tecnologie ad alto potenziale di sviluppo insieme a tecnologie innovative in configurazioni sperimentali integrate con i sistemi di accumulo;

        considerato, infine, che:

            le semplificazioni normative operate denotano certamente il rilievo centrale assunto dalla Transizione energetica ed in particolare della filiera delle energie rinnovabili nella strategia di rilancio del Paese e in generale nelle politiche economiche dell'Italia;

            il sistema italiano delle autorizzazioni alla realizzazione di tali impianti si è storicamente rivelato un significativo "freno" all'implementazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, in quanto un numero elevatissimo di progetti viene bloccato in corso di autorizzazione;

            i provvedimenti attuativi suindicati non solo non sono ancora stati emanati, ma risulta rallentata anche la fase istruttoria, tenuto conto che non sono state diramate bozze, eccetto nel caso del provvedimento sullo sviluppo del biometano, ancora bloccato in attesa di via libera a livello europeo,

        impegna il Governo:

            ad adottare senza indugi i decreti attuativi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con particolare riferimento ai provvedimenti più urgenti richiamati in premessa, tenuto conto del ruolo fondamentale ed imprescindibile dei medesimi ai fini della realizzazione degli obiettivi della RED II e, in generale, della Transizione energetica.

9-quater.0.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-quinquies

(Credito d'imposta per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive)

        1. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti per l'installazione di impiantii solari fotovoltaici destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta. Ai fini dell'ottenimento del beneficio gli impianti devono essere installati da aziende certificate, con almeno due bilanci depositati.

        2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista per regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza , di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è altresì subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

        3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all' art. 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbaino ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

        5. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

        6. Ai fini dell'assegnazione delle risorse le imprese devono presentare apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica. La richiesta deve riportare la data di ottenimento del titolo autorizzativo, la potenza dell'impianto e il risparmio energetico conseguito con riferimento alla dimensione dell'azienda richiedente. Le domande sono registrate in base all'ordine cronologico di presentazione.»

10.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «fino a 200 kW» con le seguenti: «fino a 999 kW»

11.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11-bis.0.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter

(Realizzazione di impianti fotovoltaici per complessi turistici e termali)

        1. Per far fronte all'emergenza energetica, per un periodo di 24 mesi dalla pubblicazione del presente Decreto, sono realizzabili con le medesime modalità previste al comma 1 dell'articolo 6-bis del Decreto Legislativo n. 28 del 2011 i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kWh ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche e/o termali, purché ubicate fuori dai centri storici, finalizzati ad utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni di dette strutture.».

12.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: "di valutazione di impatto ambientale" con le seguenti: "in materia ambientale, inclusa la valutazione di impatto ambientale".

        Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 22, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: "si esprime" sono sostituite dalle seguenti: "può esprimersi" e la parola "obbligatorio" è soppressa».

12.2

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "di impatto ambientale," inserire le seguenti: "nonché nelle aree gravate da vincolo paesaggistico ove sono installati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,"

12.3

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

        «1-quinquies. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "7-bis. La costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali sono esclusi dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del D.lgs. 152/2006 e di cui al D. lgs. 42/2004."».

13-bis.0.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-ter.

(Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI)

        1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il "Fondo Rinnovabili PMI".

        2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

        3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

        4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

        5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

        6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

        7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».

14.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla rubrica dell'articolo dopo le parole: "regioni del Sud" aggiungere le seguenti: "e nei territori colpiti dal sisma 2016";

        b) al comma 1 dopo le parole: "Puglia, Sardegna e Sicilia" aggiungere le seguenti parole: "e nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016,".

16-bis.0.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter

(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)

        1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'art. 20 del D.lgs 199/2021, la priorità di utilizzo delle superfici  e  delle  aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.

         2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le procedure per le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatari. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma, è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 7 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di 3 anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base ad un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.

        3. L'ARERA, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei seguenti commi da 4 ad 8.

        4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei Servizi Energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento sancita al comma 2.

        5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatari di cui al comma 2, è calcolata dal Gestore dei Servizi Energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatari stessi.

        6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 ?/MWh.

        7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2, regolano su base mensile con il Gestore dei Servizi Energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 7, per i volumi di cui al comma 4.»

18.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i cui pareri non debbono ritenersi vincolanti».

19-quater.1

Paragone

Precluso

Sopprimere l'articolo.

22.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "non inquinanti" inserire le seguenti: ", agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato".

25.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai lavori in corso di esecuzione la cui offerta sia stata presentata nell'anno 2020 o antecedentemente, le stazioni appaltanti, qualora non vi abbiano già provveduto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, adeguano il prezzario in uso ai prezzi correnti di mercato quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale e comunque per una percentuale non inferiore al 20% e procedono alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di adeguare l'importo contrattuale residuo ai nuovi prezzi, a partire dal primo gennaio 2022. Conseguentemente, per i lavori contabilizzati dal 1° gennaio 2022, è adottato un apposito stato di avanzamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, fatto salvo successivo conguaglio, a seguito della revisione di cui al comma 2 bis.»;

            b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Per i contratti di cui al comma 2, a partire dall'approvazione del nuovo prezziario di cui al medesimo comma 2, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono tenute ad applicare all'importo residuo del contratto, come rideterminato ai sensi del comma 2, primo periodo, le variazioni di prezzo, in aumento e diminuzione, desunte dagli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'Istat. Non è comunque soggetto a revisione il 10% dell'importo di cui al precedente periodo.»;

            c) sopprimere i commi 3, 4 e 5;

            d) al comma 7, sostituire le parole: «alle compensazioni» con le seguenti: «al pagamento delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis», e, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per fare fronte agli oneri derivanti dal pagamento delle somme di cui ai commi 2 e 2 bis, possono essere altresì utilizzate le ulteriori somme resesi disponibili per la stazione appaltante, da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa.»;

            e) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

        «9-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati, la cui offerta è stata fatta nell'anno 2020 o antecedentemente, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi ancora da stipulare applicando, a pena di nullità, i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.

        9-ter. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali derivanti dagli incrementi eccezionali in atto che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, e sono sempre valutate ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'appaltatore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

        9-quater. In relazione ai lavori la cui offerta sia stata fatta nel 2021 o nel primo semestre 2022, è consentito, all'affidatario di chiederne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 1467 codice civile, senza che da ciò derivi alcun pregiudizio o sanzione all'appaltatore, né consegua alcuna segnalazione da parte della stazione appaltante al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.

        9-quinquies. Con riferimento alle procedure di affidamento dei lavori in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla cui base sia presente un progetto redatto su un prezzario diverso da quello di cui al comma 2, le stazioni appaltanti, ove non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, dispongono l'annullamento delle stesse in via di autotutela, e procedono all'aggiornamento del prezzario ai sensi del medesimo comma 2.».

25.2

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti".

27.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" con le seguenti: "90 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province".

        Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: "322,6 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "362,6 milioni di euro per l'anno 2022".

27.2

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: "Ai comuni", aggiungere le seguenti: "in condizione di dissesto finanziario, nonché ai comuni".

27.3

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4.1. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31 dicembre 2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui,  si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

G29-bis.1

Dell'Olio, Castaldi

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (AS 2588),

        premesso che:

            come noto, l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Rilancio) consente, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;

            per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 29-bis del provvedimento in esame, nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente (una libera, e le due successive vincolate, ovvero in favore di banche e intermediari), si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un'ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione;

        considerato che:

            come evidenziato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, a fine 2021, il mercato delle cessioni dei crediti, contando le opzioni comunicate, aveva raggiunto quota 38,4 miliardi di euro, quasi tutti accumulati nel corso dell'anno passato, a un ritmo di oltre tre miliardi al mese di media. Nel primo quarto del 2022, quota 40 miliardi è stata sicuramente superata;

            dall'analisi dei report mensili ENEA relativi all'evoluzione delle detrazioni fiscali in materia di Super Ecobonus 110% emerge che nel periodo agosto 2021 - febbraio 2022 le detrazioni fiscali maturate per i lavori conclusi sono quasi quadruplicate, passando da 4,3 miliardi a 16,25 miliardi di euro di valore;

            in tale contesto, le banche hanno ricoperto un ruolo importante con la loro offerta di liquidità e l'elevata mole di crediti in circolazione ha creato i presupposti per la nascita di un vero e proprio mercato dei crediti tributari, in grado di sostenere attivamente i settori economici che risentono delle crisi degli ultimi anni;

            a causa dell'aumento delle pratiche presentate per la fruizione dei citati bonus, la capacità fiscale delle banche rischia la saturazione;

            appare evidente la necessità di intervenire quanto prima per dare nuovo impulso alla misura e rendere più fluido il mercato dei crediti di imposta, ampliando la possibilità di cessione del credito di imposta, aperto ai correntisti delle banche, anche prima del raggiungimento della quarta cessione,

        impegna il Governo:

            a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità per le banche di cedere, in qualunque momento, il credito ai soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali e senza facoltà di ulteriore cessione.

G29-bis.2

Castaldi

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (AS 2588),

        premesso che:

        l'articolo 29-bis del provvedimento in esame, inserito dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina dell'utilizzo di alcune agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito. Per effetto delle modifiche in esame, dunque, nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente (una libera, e le due successive vincolate, ovvero in favore di banche e intermediari), si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un'ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. Il comma 3 fissa la decorrenza delle norme in commento, che si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;

        considerato che:

        come evidenziato in sede di audizione presso le Commissioni 6ª e 10ª riunite sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (AS 2564), dal Direttore Generale dell'ABI, Dott. Giovanni Sabatini, «il sistema dei bonus fiscali per gli interventi edilizi associato alla cedibilità sta portando buoni risultati nel settore dell'edilizia e nel relativo indotto. La previsione di una cedibilità estesa di tali bonus, in particolare alle banche e agli altri intermediari finanziari, avvicinando nel tempo gli effetti del beneficio, ne ha consentito una fruizione di più ampio respiro. Il meccanismo della cessione del credito fiscale (unitamente allo sconto in fattura), infatti, ha costituito sin dalla sua introduzione un volano per favorire la crescita degli investimenti agevolati e, per questa via, ha sicuramente contribuito in misura significativa al recupero del Pil.»;

            il predetto meccanismo sostiene, infatti, la ripresa dell'economia, consentendo di monetizzare sin da subito il beneficio fiscale altrimenti utilizzabile in un prolungato arco temporale e garantendo, dunque, maggiore liquidità immediata a famiglie e imprese;

            valutato che:

        il Presidente dell'Ance, Gabriele Buia, ha segnalato ancora una volta come le numerose domande di accesso al bonus edilizio abbiano portato all'esaurimento della capacità fiscale, con la conseguenza che banche non possono accettare altri crediti. Tale scenario di seria difficoltà si aggiunge alla sofferenza che il settore sta già affrontando legata al caro materie prime, acutizzatosi con lo scoppio della guerra in Ucraina;

            secondo il Presidente di Ance basterebbe allungare per qualche altro anno la possibilità di usufruire del Superbonus, anche prevedendo di trasferire sul bonus le regole del cratere del terremoto del Centro-Italia dove le risorse pubbliche sono erogate solo in presenza di imprese qualificate;

            è, dunque, necessario che alla modifica apportata dall'articolo 29-bis in esame faccia seguito al più presto la proroga, almeno al 30 settembre 2022, del termine attualmente previsto per consentire di utilizzare fino al 31 dicembre 2022 il Superbonus 110 per i lavori delle abitazioni unifamiliari, fermo restando che la percentuale indicata è riferita all'intervento complessivo dei lavori da effettuarsi e non ai singoli lavori,

        impegna il Governo:

            a prorogare, compatibilmente il termine previsto dall'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge di bilancio 2022 per consentire di utilizzare il Superbonus per i lavori delle abitazioni unifamiliari fino al 31 dicembre 2022;

            a valutare la possibilità di cessione dei crediti, di cui all'articolo 121 del Decreto rilancio, a soggetti diversi da banche, istituti finanziari e assicurazioni, consentendo la cessione non solo ad esaurimento del numero delle possibili cessioni attualmente previste;

            a valutare la possibilità di prevedere il frazionamento del credito da parte delle banche qualora esso sia ceduto ai propri correntisti anche in maniera frazionata per importo e annualità.

29-ter.0.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-quater

(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)

        1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n.58, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024"».

31.0.1

Nugnes, La Mura

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

        1. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

33.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso «comma 2-bis».

33.2

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «comma 2-bis» con i seguenti:

        «2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense nel medesimo circondario o distretto in cui è addetto all'ufficio per il processo. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo.

        2-ter. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministro della Giustizia indica l'ente previdenziale per il versamento dei contributi maturati durante il rapporto di servizio a tempo determinato presso l'ufficio per il processo.».

G36.1

Castaldi

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (AS 2588),

        premesso che:

            l'articolo 36 del provvedimento in esame, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). In particolare:

            - il comma 1 interviene sulla disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) al fine di stabilire che l'avvio dell'istruttoria sull'istanza di VIA deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima;

            - il comma 01 apporta una serie di modificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC recata dall'art. 8 del Codice dell'ambiente;

            - il comma 1-bis attribuisce, nell'ambito del procedimento di VIA, alcuni compiti connessi alla richiesta di documentazione integrativa alle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC;

            - il comma 1-ter provvede a riscrivere il comma 6-bis dell'art. 4 del decreto legislativo n. 28/2011 - che semplifica la procedura di VIA nel caso di modifiche di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti - al fine di precisarne l'ambito applicativo (in particolare, limitandolo ai progetti di modifica finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali);

        considerato che:

            il comma 01, introdotto dalla Camera dei deputati, apporta una serie di modificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC recata dall'articolo 8 del Codice dell'ambiente, intervenendo, in particolare, sulla disciplina relativa all'ordine di priorità delle procedure di VIA statali;

            l'ultimo periodo del testo vigente del comma 1 dell'articolo 8 del Codice dell'ambiente dispone che, nella trattazione dei procedimenti di competenza ai sensi della normativa vigente, le Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza;

            tale criterio di priorità viene integrato dalla norma introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, secondo cui, con riferimento alle procedure di VIA di competenza statale relative ai progetti attuativi del PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima), fra quelli che vanno trattati con precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti dal maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. Si prevede inoltre che la Commissione tecnica può derogare all'ordine di priorità in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri,

        impegna il Governo:

            ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di rivedere la disciplina relativa alla Commissione VIA-VAS da ultimo introdotta, prevedendo, rispetto alla priorità per i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, la precedenza per i progetti che riguardano gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

41.1

Garnero Santanchè, Nastri

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Fino al termine dello stato di emergenza sono sospesi i termini di pagamento e la notifica di nuove cartelle di pagamento in favore dei contribuenti residenti dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulla chiusura dello stabilimento Pfizer di Catania

(3-03267) (20 aprile 2022)

Drago, Ciriani. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali -

                    Premesso che:

            in data 7 febbraio 2022 l'azienda Pfizer ha consegnato alle rappresentanze sindacali una comunicazione per una procedura di riduzione del personale, asserendo che potrebbero essere 130 gli esuberi per lavoratori a tempo indeterminato impiegati nel settore del farmaco presso lo stabilimento Pfizer di Catania, mentre 50 figure interinali (assunte tramite la Randstad) non vedrebbero rinnovato il contratto entro febbraio, ed analogamente, ulteriori 60 di qui ad agosto;

            nel 2018, durante un incontro tra azienda e sindacati per la presentazione del piano industriale, venne comunicata la volontà di trasferire la produzione;

            risulterebbe che in quella occasione e in altre successive i rappresentanti aziendali avessero interrogato i vertici sui programmi futuri dello stabilimento e, nonostante già fossero stati destinati investimenti atti a favorire interventi strutturali per lo stabilimento stesso, non vi fu alcuna risposta da parte dell'azienda;

            il 3 febbraio 2022, dopo lungo silenzio, durante il quale è avvenuta la dismissione di un compartimento produttivo penicillinico, l'azienda ha comunicato che avrebbe intrapreso una procedura di riduzione di personale, allo scopo di sopperire alla riduzione di volumi produttivi nel triennio a venire;

            tale dichiarazione si troverebbe in contrasto con l'informazione diffusa anche attraverso gli organi di stampa di ottimi investimenti per il sito: infatti la somma stanziata (circa 26 milioni di euro) non sarebbe sufficiente agli adeguamenti richiesti dall'Annex 1 (linea guida emanata dagli enti regolatori per la produzione di farmaci), quindi gli investimenti non riguarderebbero le linee produttive;

            il sito produce un antibiotico non penicillinico che vede il suo brevetto scaduto e quindi soggetto a concorrenza dei farmaci generici; va da sé perciò che si stia rinunciando ad investire sul rilancio dello stabilimento;

            sorge spontaneo domandarsi se i ricavi per 50 milioni di euro ottenuti fino a ottobre 2021 dall'azienda, in seguito alla vendita dei vaccini, non possano essere indicatori per mantenere aperta la produzione magari destinandola proprio ai vaccini e al nuovo farmaco antivirale da loro prodotto;

            considerato inoltre che:

            per tutti questi lavoratori e le loro famiglie il futuro appare quanto mai incerto, poiché sono abbandonati senza possibilità di prospettive rassicuranti: i dipendenti interessati dalla vicenda sono ben 700, oltre al relativo indotto, per un sito con una storia produttiva che affonda le proprie radici nel lontano 1954 e vanta di essere stato grande esempio per la Sicilia, sia per l'elevato livello delle competenze riconosciute ai lavoratori dalle agenzie regolatorie, sia per riconoscimento strategico attribuitogli dalla stessa Pfizer nell'ambito delle produzioni asettiche;

            con l'interrogazione al Ministro dello sviluppo economico 4-06585, pubblicata il 15 febbraio 2022, l'interrogante chiedeva di sapere quali iniziative il Ministro avrebbe adottato al fine di evitare un ridimensionamento dell'azienda, che graverebbe gravemente sul territorio siciliano, già provato dalla crisi economico-sociale di questi anni;

            in data 13 aprile 2022, la medesima questione è stata oggetto di un quesito (atto 3-02888) al Ministro dello sviluppo economico, durante il question time svoltosi presso la Camera dei deputati, con il quale si chiedeva se si intendesse accogliere la richiesta dei sindacati e delle istituzioni locali di aprire un tavolo di crisi nazionale;

            in risposta all'interrogazione, il Ministro, condividendo l'attenzione rivolta a tale delicata vertenza, oltre ad auspicare che il tavolo di crisi aperto dalla Regione Siciliana potesse, in qualche modo, individuare le soluzioni più opportune atte a salvaguardare e rilanciare il sito nonché a tutelare i lavoratori coinvolti, ha assicurato che qualora ciò non dovesse avvenire, "rimane massima disponibilità, insieme al Ministero del lavoro e agli altri ministeri coinvolti, per valutare misure adeguate per la risoluzione della vertenza, anche nel quadro delle misure recentemente introdotte dalla legge di Bilancio che hanno implementato strumenti per la riqualificazione e la risoluzione delle crisi transitorie con l'obiettivo di evitare interruzione strutturale dei rapporti di lavoro";

            nell'incontro svoltosi lo scorso 19 aprile presso la sede della Confindustria Catania, tra Wyeth Lederle S.r.l. (acquisita da Pfizer nel 2009) e le rappresentanze sindacali, sarebbero state individuate varie tipologie di dipendenti e pare che circa 30 lavoratori rimarrebbero senza tutele in attesa dell'operazione di licenziamento prevista per il 26 aprile. Tuttavia oltre i 130 lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, vi sono centinaia di lavoratori con contratto a tempo determinato che attenderebbero stabilizzazione ed il totale tra le due categorie contrattuali supererebbe le 250 unità mentre i provvedimenti attualmente in fase di valutazione al tavolo delle trattative sono volti a indurre ad un'uscita anticipata per coloro i quali sono prossimi alla quiescenza,

            si chiede di sapere:

            quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare che i 30 lavoratori destinati al licenziamento possano essere riassorbiti dall'azienda;

            se non ritenga opportuno che la Pfizer Italia assicuri che il sito catanese permanga sul territorio, anche attraverso una ripianificazione della linea produttiva.

Interrogazione sulla prosecuzione delle misure di tutela dei lavoratori fragili dai rischi derivanti dal Covid-19

(3-03270) (20 aprile 2022)

Augussori, Alessandrini, Rufa, De Angelis. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali -

                    Premesso che:

            in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto misure di tutela per salute e la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro dei lavoratori cosiddetti fragili;

            in particolare, il comma 2 del richiamato articolo 26 ha previsto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, nonché per quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e non sia computato ai fini del periodo di comporto;

            il comma 2-bis del medesimo articolo ha previsto che i lavoratori fragili debbano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione o mediante lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

            le due disposizioni sono state oggetto di varie proroghe e, da ultimo, l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ne ha prorogato gli effetti sino al 31 marzo 2022;

            il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, non ha però disposto un'ulteriore proroga, con la conseguenza che i lavoratori fragili non dispongono né della possibilità di assentarsi dal lavoro, né della possibilità di svolgere la prestazione lavorativa da remoto;

            lo scorso 4 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto del Ministro della salute finalizzato ad individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, il quale non ha però ricevuto concreta attuazione;

            la cessazione dello stato di emergenza non riduce minimamente i rischi che alcune categorie di lavoratori corrono quotidianamente per recarsi al lavoro e per svolgere la prestazione lavorativa, anche perché la circolazione del virus, in Italia così come altrove, è ancora molto elevata e numerosi soggetti fragili, ancorché vaccinati, non hanno una risposta immunitaria adeguata a tutelarli;

            un altro tema legato alla condizione lavorativa dei lavoratori fragili attiene all'indennità di malattia, erogata dall'INPS entro limiti temporali predefiniti, in relazione alla quale appare indispensabile che il diritto a percepire l'indennità sia mantenuto per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di evitare che tali lavoratori siano costretti a rientrare in servizio;

            i problemi descritti si pongono non soltanto per i lavoratori fragili, ma anche per coloro che sono stati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

            si chiede di sapere quali siano le iniziative di propria competenza che il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di prorogare le tutele dei lavoratori fragili sino a quando l'andamento della situazione epidemiologica lo richieda, di consentire loro di percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di estendere tali tutele anche ai lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate alla medesima emergenza epidemiologica.

Interrogazione sull'assistenza podologica ai pazienti affetti da piede diabetico

(3-03268) (20 aprile 2022)

Laniece, Unterberger, Bressa, Steger, Durnwalder. - Al Ministro della salute -

                    Premesso che:

            il piede diabetico, fonte di sofferenza per il paziente e di aumento dei costi sociali, rappresenta un quadro clinico complesso ad elevato rischio di amputazione, che richiede un approccio multidisciplinare quanto più tempestivo possibile;

            tra le figure che compongono il team assistenziale e di cura del piede diabetico le linee guida nazionali ed internazionali annoverano il podologo come elemento imprescindibile in grado di intervenire nelle fasi precoci della patologia, identificando le condizioni cliniche che necessitano di approfondimento specialistico e incidendo sul tempo e sui costi di gestione;

            le stesse linee guida dell'IWGDP (International world group of diabetic foot) e della SID (Società italiana di diabetologia) collocano il podologo nei 3 livelli di gestione del piede diabetico, dove nel primo livello affianca il medico di base per un'assistenza territoriale capillare, mentre nel secondo e terzo livello è inserito nell'équipe multidisciplinare che lavora nelle fasi acute della patologia;

                    considerato che:

            il decreto ministeriale n. 666 del 1994, che regolamenta la figura e il relativo profilo professionale del podologo, prevede che "il podologo svolga la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale", assegnandogli un ruolo specifico nella prevenzione ed educazione in soggetti portatori di malattie a rischio;

            questo quadro prospettato dalle evidenze scientifiche non è però suffragato dai fatti: a causa dell'assenza delle prestazioni podologiche all'interno del nomenclatore tariffario nazionale dei LEA, il podologo è assente dall'équipe di gestione del piede diabetico su tutto il territorio italiano, salvo sporadiche realtà regionali che hanno previsto la figura del podologo nei centri di secondo e terzo livello;

            i progetti sperimentali territoriali (come quello della Regione Toscana) di introduzione del podologo nelle figure sanitarie territoriali pubbliche hanno portato dei risultati molto incoraggianti in termini di coinvolgimento dei pazienti a rischio;

            tenuto conto, infine, che:

            la missione 6, "Salute", del PNRR, ha come obiettivo il rafforzamento della prevenzione e dell'assistenza sul territorio dove proprio la patologia diabetica rappresenta una delle sfide maggiori e più impegnative;

            in una riorganizzazione della sanità territoriale, un modello di integrazione del podologo sul territorio non sarà concretizzabile sino a quando le prestazioni podologiche non saranno presenti nei LEA,

            si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e se non ritenga necessario integrare le prestazioni podologiche nel nomenclatore tariffario dei livelli essenziali di assistenza, al fine di offrire alla popolazione diabetica una presa in carico più adeguata.

Interrogazione sui dati disaggregati relativi ai pazienti deceduti e risultati positivi al Covid-19

(3-03271) (20 aprile 2022)

Faraone, Parente. - Al Ministro della salute -

                    Premesso che:

            in Italia, in data martedì 19 aprile 2022, si sono registrati 27.214 nuovi casi COVID-19, contro gli 83.643 della settimana prima. Negli ultimi 7 giorni (dal 13-19 aprile) ci sono stati 349.945 casi, in diminuzione del 19,1 per cento rispetto alla settimana precedente. I tamponi processati sono stati 174.098 ed il tasso di positività è in crescita del 4,9 per cento rispetto alla settimana precedente;

            gli italiani vaccinati, con un ciclo completo, al 19 marzo, sono 39.188.284, pari al 66,13 per cento della popolazione;

            sempre nella giornata di martedì, i decessi sono stati 127, contro i 79 del giorno prima. Negli ultimi 7 giorni (13-19 aprile) ci sono stati 861 decessi, in diminuzione del 7,3 per cento rispetto alla settimana precedente. Il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale dunque a 161.893. I ricoveri sono stati 10.214 e le terapie intensive registrate sono di 422 in tutto. La regione con più casi è risultata essere il Piemonte, con 3.579 contagi, seguita dalla Campania, dal Lazio e dalla Lombardia. Gli attualmente positivi sono 1.208.279 e, di questi, 1.197.643 sono ora in isolamento domiciliare;

                    considerato che:

            i rapporti sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia, presenti sul sito dell'Istituto superiore di sanità, dedicato all'epidemiologia per la sanità pubblica e alla promozione della salute, risultano essere di difficile divulgazione;

            i dati contenuti nei rapporti mostrano le caratteristiche dei pazienti deceduti e positivi al virus in Italia da inizio sorveglianza. I rapporti presentano i dati disaggregati dei deceduti, considerandone le caratteristiche demografiche, le patologie preesistenti e le complicanze nei pazienti trasferiti in reparti di terapia intensiva ed in quelli non trasferiti in reparti di terapia intensiva, i decessi per fascia di età ed in particolare, presenta un dettagliato confronto delle caratteristiche dei decessi di persone positive al COVID nei casi "non vaccinati", nei casi con "ciclo incompleto di vaccinazione" e in quelli con "ciclo completo di vaccinazione";

            considerato, inoltre, che la lettura dei dati contenuti nei rapporti dell'ISS risulta di non semplice comprensione per chiunque non abbia competenze mediche e statistiche. Inoltre, l'aggiornamento dei rapporti non avviene quotidianamente,

            si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria la divulgazione quotidiana di un documento con dati disaggregati che, in maniera chiara e comprensibile per i cittadini, fornisca informazioni in merito a: la prevalenza delle varianti nei deceduti da SARS-CoV-2; la presenza di comorbilità, quali patologie preesistenti nei deceduti da SARS-CoV-2; il numero di casi di decessi e ricoveri in terapia intensiva per infezione da COVID-19, differenziata per stato vaccinale e classe di età.

Interrogazione sulle agevolazioni per le prestazioni psicoterapeutiche

(3-03269) (20 aprile 2022)

Biti, Malpezzi, Iori, Boldrini. - Al Ministro della salute -

                    Premesso che:

            l'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (decreto-legge milleproroghe 2022), reca disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica;

            il comma 3, introdotto, in sede di conversione del decreto-legge, con un emendamento del Gruppo del Partito democratico della Camera dei deputati, già presentato al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, riconosce l'erogazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di un contributo, detto "bonus psicologo", utilizzabile per le spese sostenute per sessioni di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi;

            per sostenere le persone con ISEE più basso, il contributo, erogato nel limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2022, ha un importo massimo di 600 euro a persona ed è parametrato alle diverse fasce ISEE. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000 euro;

            le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione devono essere stabiliti con decreto interministeriale (Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

            sul punto, la relazione tecnica all'emendamento precisava che, nel presupposto di una tariffa minima relativa ad una seduta di psicoterapia presso uno specialista privato intorno ai 50 euro, il contributo massimo di 600 euro a persona permetterà di usufruire di 12 sedute e pertanto, complessivamente, il finanziamento previsto riguarderà una platea di circa 16.000 persone;

                    considerato che:

            l'approvazione del bonus psicologo rappresenta una risposta importante al problema sulla salute mentale, aumentato in modo esponenziale nel corso della pandemia da COVID-19, in particolare tra i giovani, ma non solo, come dimostrano tutti gli studi scientifici condotti sul tema, fino a diventare una vera e propria emergenza che non è possibile continuare ad ignorare o sottovalutare;

            le società scientifiche di psicologia hanno da tempo messo in evidenza i danni psicologici che la pandemia ha comportato, in particolare tra i più giovani, dando luogo a quel fenomeno noto come i "COVID distress", ovvero una condizione di malessere psicologico che riguarda oltre un quarto della popolazione e che ha ricadute significative sulla vita quotidiana;

            dall'indagine IPSOS e Save the children del gennaio 2021 emerge che si è anche minato profondamente l'approccio alla socialità e alle relazioni dei giovanissimi: 6 adolescenti su 10 ritengono di aver perso la capacità di socializzare, il 57 per cento ritiene che il proprio stato d'animo sia peggiorato e solo un giovane su 4 ritiene che tutto tornerà come prima;

            la norma offre quindi uno strumento molto utile, se pur parziale, alla prevenzione e al trattamento dei disagi psicologici e delle loro conseguenze, nella consapevolezza, come sottolineato dall'OMS, che la salute mentale è rilevante quanto la salute fisica, che non può esserci salute senza salute mentale;

            considerato inoltre che la formulazione della disposizione, riguardante le "spese sostenute per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi", ha generato incertezza riguardo la platea degli specialisti cui la norma si riferisce, trattandosi, nell'intenzione del legislatore, di tutti gli psicologi;

            rilevato che a tutt'oggi il decreto interministeriale necessario per dare attuazione alla norma non risulta ancora adottato,

            si chiede di sapere:

            quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo ritenga adottare al fine di rendere possibile l'accesso al "bonus psicologo";

            quali iniziative intenda altresì adottare al fine di fare chiarezza sull'ambito di applicazione della norma in esame.

Interrogazione sulle misure di attuazione del piano nazionale pandemico

(3-03265) (20 aprile 2022)

De Falco. - Al Ministro della salute -

                    Premesso che:

            nel marzo del 2020 notizie di stampa ricordavano l'esistenza di un "piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale", che non viene mai citato in nessuna delle decisioni prese dal Governo, a partire dalla dichiarazione di emergenza del 31 gennaio 2020;

            se si consulta il sito del Ministero della salute, emerge che il testo ricordato è stato pubblicato il 13 dicembre 2007. La pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 15 dicembre 2016;

            nel testo, sono, tra l'altro, elencate le sei fasi pandemiche che l'OMS ha indicato già nel 2005, e le azioni da adottare in relazione alle stesse ed ai rispettivi livelli da parte degli Stati;

            in particolare, si osserva che nelle fasi interpandemiche, ossia quelle nelle quali non vi è alcuna emergenza, ma solo un plausibile basso rischio, è prevista tutta una serie di azioni di carattere preventivo e preparatorio che, nel caso attuale, sono state espletate solo quando l'epidemia era già diffusa nel Paese;

            nelle "fasi interpandemiche (fasi 1-2)" devono essere impartite informazioni sanitarie alla popolazione per promuovere l'adozione delle comuni norme ed istruzioni igieniche;

            sempre in questa fase si devono adottare misure sempre preventive, per limitare la trasmissione delle infezioni nelle comunità, scuole, case di riposo, altri luoghi di ritrovo;

            ancora in queste fasi, anteriori alla dichiarazione di emergenza, è necessario predisporre piani e misure di controllo della trasmissione dell'infezione in ambito ospedaliero tramite approvvigionamento degli adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale sanitario, controllando il funzionamento dei sistemi di sanificazione e disinfezione e individuando appropriati percorsi separati per i malati o sospetti tali;

            sempre in questa fase deve essere eseguito, dispone l'OMS, un censimento delle disponibilità di posti letto in isolamento, di stanze in pressione negativa e di dispositivi meccanici per l'assistenza ai pazienti;

            nelle successive fasi (fasi 3-5, ossia quelle di allerta), sempre anteriormente alla diffusione del contagio all'estero, alle misure ricordate se ne devono aggiungere altre, tra le quali assume particolare rilievo la messa a punto di protocolli di utilizzo di DPI per le categorie professionali a rischio, e soprattutto un approvvigionamento adeguato per quantità e qualità; in presenza di trasmissione interumana dovrebbe essere valutata l'opportunità di restrizioni degli spostamenti da e per altre nazioni, ove si siano manifestati cluster epidemici, oltre all'opportunità e alle modalità di rientro dei cittadini italiani residenti in aree affette;

            è prevista l'attivazione di protocolli contemplati dal regolamento sanitario internazionale in caso di presenza a bordo di aerei o navi di passeggeri con sintomatologia sospetta. Sono previste anche azioni per informare i cittadini, promuovendo la diagnosi precoce, anche da parte degli stessi pazienti, per ridurre l'intervallo tra l'esordio dei sintomi e l'isolamento con assistenza continua domiciliare;

            è ancora in queste fasi, e non in emergenza, che è prevista la valutazione dell'opportunità di chiusura delle scuole o di altre comunità e della sospensione di manifestazioni e di eventi di massa, per rallentare la diffusione della malattia;

            solo la fase 6, l'ultima, prevede la limitazione della mobilità delle persone;

            dunque, esiste una pianificazione del Ministero della salute, predisposta sulla base delle indicazioni dell'OMS, in base alla quale si sarebbe dovuto porre in essere una serie non irrilevante di azioni e misure preventive e preparatorie, per affrontare al meglio l'emergenza. La gran parte delle attività avrebbe dovuto essere posta in atto dal momento fin della prima notizia del passaggio dell'infezione all'uomo, a fine 2019, atteso che con la Cina vi erano intensi collegamenti e scambi commerciali, quindi ben prima del 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo;

            era, infatti, almeno dalla fine di dicembre 2019 che si era a conoscenza di episodi sempre più gravi di diffusione del COVID-19 in Cina. Dunque, non si sarebbe dovuto attendere altro per mettere in atto le misure e le azioni che di fatto sono state attuate, e solo in parte, con grave ritardo e con effetti drammatici, esponendo a grave rischio concreto, a parere dell'interrogante, il personale sanitario che è divenuto vittima e, suo malgrado, esso stesso focolaio di diffusione del contagio;

            non risulta nemmeno chiaro che cosa sia stato fatto dal 31 gennaio sino al 23 febbraio 2020, data in cui è stato emanato il decreto-legge n. 6,

            si chiede di sapere:

            se il Ministro in indirizzo ed il Governo fossero a conoscenza dell'esistenza del piano ricordato;

            se il piano avesse, ed abbia ancora oggi, vigenza o se sia stato mai abrogato, e in tal caso quando e con quale atto;

            perché, pur nell'ipotesi che il piano fosse stato abrogato e non sostituito, non si sia comunque tenuto conto delle prescrizioni ricordate, e delle altre presenti nel documento, e che, implementate in tempo, e non in piena emergenza, avrebbero potuto quantomeno contenere gli effetti devastanti del virus.

Interrogazione sulle misure di modernizzazione del Servizio sanitario nazionale previste dal PNRR

(3-03274) (20 aprile 2022)

Bernini, Saccone, Galliani, Gallone, Giammanco, Mallegni, Mangialavori, Rizzotti, Ronzulli, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Boccardi, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Gasparri, Ghedini, Giro, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali, Vono. - Al Ministro della salute -

                    Premesso che:

            le risorse stanziate per la sanità dal PNRR pari a oltre 15 miliardi di euro (circa l'8 per cento del totale) sono indirizzate verso due obiettivi principali: le reti di prossimità, le strutture e la telemedicina per l'assistenza territoriale sanitaria e l'innovazione, la ricerca e la digitalizzazione del SSN;

            per le reti di prossimità, le strutture e la telemedicina per l'assistenza territoriale sanitaria sono previsti circa 7 dei 15 miliardi, allo scopo di riformare gli standard strutturali, organizzativi e tecnologici per l'assistenza con l'approvazione di uno specifico decreto ministeriale e, mediante un apposito disegno di legge, per definire un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in linea con l'approccio "one health";

            viene previsto il potenziamento delle strutture esistenti e la creazione di nuovi presidi territoriali (attraverso l'attivazione di 1.288 "case della comunità" entro il 2026, per circa 2 miliardi euro);

            viene immaginato un intervento sui servizi domiciliari e digitali (con la presa in carico, entro la metà del 2026, del 10 per cento delle persone di età superiore ai 65 anni non autosufficienti o con patologie croniche, impiegando 4 miliardi di euro);

            viene previsto il rafforzamento dell'offerta assistenziale intermedia a livello territoriale (attraverso la realizzazione di 381 "ospedali di comunità" entro la metà del 2026, con un costo stimato di circa un miliardo di euro),

            si chiede di sapere quale sia lo stato di attuazione degli obiettivi citati e quale sia l'impatto del conflitto in Ucraina sugli obiettivi posti e sull'intero sistema sanitario, con particolare attenzione al livello di vaccinazione e al controllo dei profughi ucraini rispetto agli standard di prevenzione e profilassi adottati per i cittadini italiani.

Interrogazione sullo sviluppo di un modello sanitario orientato ai rischi ambientali e climatici

(3-03272) (20 aprile 2022)

Giuseppe Pisani. - Al Ministro della salute -

                    Premesso che:

            il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, assegna al Ministero della salute 500 milioni per il progetto denominato "Salute, ambiente e clima", collegato all'azione di riforma oggetto della missione 6, Salute Health, del piano nazionale di ripresa e resilienza. Esso prevede l'istituzione del "Sistema nazionale salute, ambiente e clima (SNPS)" come nuovo assetto di prevenzione collettiva e sanità pubblica, in linea con l'approccio "one health", nella più recente evoluzione "planetary health", per far fronte efficacemente ai rischi storici e emergenti di impatti sulla salute di cambiamenti ambientali e climatici. Per rafforzare la capacità, l'efficacia, la resilienza e l'equità del Paese nell'affrontare gli impatti sanitari presenti e futuri, associati ai rischi ambientali e climatici, sono pertanto definiti una serie di investimenti sinergici: rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata; sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale; formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima; promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima; piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS;

            la capacità istituzionale del nuovo sistema SNPS-SNPA dipende da un adeguamento infrastrutturale e di risorse umane, formative e di ricerca delle strutture del sistema, al fine di assicurare le indispensabili sinergie e funzioni del SSN a supporto di uno sviluppo sano e sostenibile;

            il piano è concepito per migliorare ed armonizzare le politiche e le strategie di attuazione della prevenzione e risposta del SSN alle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali, anche attraverso un interfacciamento sistematico con il Sistema nazionale per la protezione ambientale (SNPA);

            considerato che il piano riposiziona il Servizio sanitario nazionale del Paese rispetto alle più recenti indicazioni internazionali (tra cui l'agenda ONU 2030 e il portfolio della sesta Conferenza interministeriale di Ostrava su ambiente e salute dei Ministri della regione europea dell'OMS), assicurando il potenziamento delle politiche multisettoriali di promozione della salute e i co-benefici per la salute dell'azione per il clima in settori diversi, come l'energia, i trasporti, la pianificazione urbana e altri sistemi economico-produttivi di rilevanza,

            si chiede di sapere in che modo il Ministro in indirizzo intenda articolare la concreta collaborazione tra strutture del SNPA e del SSN, ovvero tra le ARPA e i dipartimenti di prevenzione e se si ritenga opportuno predisporre adeguati finanziamenti per l'implementazione degli organici di ambo le strutture.

 

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2588 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- all'articolo 15, comma 1, sarebbe opportuno prevedere, per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, un coinvolgimento della Conferenza unificata: l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, successivamente abrogato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e ora parzialmente ripreso nel contenuto dalla disposizione in esame, aveva infatti previsto, per analogo decreto ministeriale, l'espressione dell'intesa in quella sede.

Esaminati altresì i relativi emendamenti esprime i seguenti pareri:

- sull'emendamento 9.1 parere non ostativo condizionato alla soppressione delle seguenti parole: "e regionale";

- sui restanti emendamenti patere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, alla luce della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, parere non ostativo, con 1a seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 22-bis, l'introduzione del limite di un quindicennio dalla conclusione del progetto ai fini del computo dei diritti di regia da versare allo Stato, pur non determinando un impatto diretto sui saldi di finanza pubblica, appare comunque suscettibile di rappresentare un mancato risparmio per lo Stato, in considerazione del fatto che i rientri delle somme erogate ai sensi della legge n. 808 del 1985 sono riassegnati e destinati alla concessione di finanziamenti per le medesime finalità, con il rischio che questi ultimi vengano configurati come aiuti di Stato.

Testo integrale dell'intervento del senatore Santillo nella discussione generale del disegno di legge n. 2588

Presidente, colleghe, colleghi e componenti del Governo. Intervengo in discussione generale per sottolineare quanto finalmente abbiamo appena iniziato a fare per sostenere imprese e famiglie contro il caro dell'energia, ma anche ad evidenziare quanto avremmo dovuto fare, osando molto di più, specie in un decreto-legge che riporta il nome di quello in corso: contenimento dei costi energia e gas.

Sembra infatti ovvio che per poter contenere i costi di energia e gas, al di là dell'annullamento degli oneri generali di sistema applicati alle utenze elettriche e alla riduzione dell'aliquota IVA sulle forniture di gas metano, occorra invece ridurre l'utilizzo dell'energia prodotta da fonti fossili e limitare la dipendenza energetica dell'Italia, e questo può farsi in un unico modo: aumentando la produzione di energia da fonti rinnovabili!

E a chiedercelo sono italiani che non riescono più a pagare la bolletta, come per esempio, tra i tanti, la signora Caterina di Trastevere, pensionata e con figlio ancora a carico, che assieme al 15 per cento delle famiglie e delle imprese non è riuscita a pagare le bollette energetiche nell'ultimo bimestre!

Ma vorrei comunque ricordare che in Italia già prima della pandemia e della crisi energetica il 15 per cento degli italiani viveva in povertà energetica: una percentuale destinata drammaticamente ad aumentare se oltre al sostegno economico, non si mira ad una politica veramente improntata allo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Per capire bene l'impatto attuale dell'energia proveniente da fonti rinnovabili in Italia e quindi gli ampi margini possibili di intervento, basta dare un'occhiata al Bilancio Energetico Nazionale 2020 disponibile sul sito del Ministero della transizione ecologica.

Oggi le fonti rinnovabili soddisfano il 20 per cento del fabbisogno energetico nazionale, e per lo più sono destinate all'uso civile. La parte preponderante spetta invece al Metano e al Petrolio.

Come MoVimento 5 Stelle abbiamo fortemente contribuito a migliorare questo decreto-legge: estendendo la possibilità di installare impianti di energia da fonti rinnovabili, come la procedura abilitativa semplificata per installare impianti solari fotovoltaici fino a 10 MW in modalità flottante, cioè galleggiante, su specchi d'acqua di invasi e bacini idrici, compresi quelli nelle cave dismesse o sui canali di irrigazione; stabilendo che l'Autorità di Regolazione dell'Energia debba rendicontare l'effettivo utilizzo delle risorse destinate a contenere gli effetti degli aumenti delle bollette di elettricità e gas; avviando un'apposita Strategia nazionale contro la povertà energetica che preveda e attui misure strutturali e di lungo periodo per non lasciare nessuno indietro.

Ma tutto questo non basta, e lo sappiamo tutti. Abbiamo il dovere di rispondere in maniera concreta a chi lì fuori si chiede se quando la politica parla di focalizzare l'attenzione sulle fonti rinnovabili per garantire anche il superamento della dipendenza energetica da altri Paesi, lo dica seriamente o lo faccia soltanto come propaganda elettorale.

La guerra in corso ci ha fatto capire una cosa molto importante: ridurre la dipendenza energetica consente di difendere anche la nostra democrazia.

E come in democrazia ogni cittadino ha un ruolo primario nella comunità, così nel processo di indipendenza energetica ogni cittadino, ogni parte della comunità, deve essere messo nella condizione di svolgere un ruolo da protagonista: un tassello del mosaico di produzione energetica del Paese.

Per farlo non abbiamo bisogno di inventarci granché, ma di avere il coraggio, tutti assieme, da destra a sinistra di chi siede nelle aule parlamentari e dei nostri esponenti nel Governo, di agevolare l'utilizzo di due strumenti che esistono già, e che non devono avere alcun colore politico che non sia il tricolore della nostra bandiera: le comunità energetiche; il Superbonus 110 per cento.

Sul Superbonus, ok alla proroga della comunicazione del credito per l'anno 2021 dal 29 aprile al 15 ottobre 2022, e ok ad aumentare il numero dei passaggi della cessione del credito al quarto possibile ai clienti delle banche: ma tutti noi qui dentro sappiamo che non può funzionare.

Pierluigi ha un'impresa a Caserta impegnata in tanti lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza strutturale in un territorio ad elevato rischio sismico, e ha potuto avviare i lavori grazie ad un contratto siglato con un soggetto finanziario che si impegnava a comprare il suo credito. Ma a seguito delle novità normative subentrate nel 2022, in via unilaterale il soggetto finanziario ha deciso di non mantenere l'impegno entro la tempistica prevista, e questo si è tradotto nel generare un credito fiscale che l'impresa ora non riesce a cedere.

Ecco il problema con cui si confrontano oggigiorno le imprese edili che stanno eseguendo i lavori alle nostre case coi bonus edilizi: il blocco della cessione dei crediti!

Con quel credito non cedibile l'impresa non solo non potrà pagare gli stipendi agli operai o i materiali per le lavorazioni o i propri fornitori e subappaltatori, ma non potrà nemmeno sostenere i costi della vita quotidiana. E come Pierluigi sono tanti gli imprenditori con il rischio di fallire e mettere a repentaglio il sogno di quei cittadini che col Superbonus avevano finalmente avuto l'opportunità di sistemarsi la casa!

A loro e a tutta la filiera dell'edilizia dobbiamo dare risposte urgenti e concrete, il cui unico fine, voglio ricordarlo, è consumare meno C02 e quindi contenere i consumi energetici: impegnare il Governo ad imporre ai soggetti finanziari, in primis poste e cdp, a comprare i crediti derivanti dallo sconto in fattura; consentire la cessione plurima del credito, o almeno sin dalla prima cessione consentire il passaggio dalla banca ad un proprio correntista; consentire la frazionabilità del credito; prorogare la scadenza del sal del 30 per cento e del termine per l'operatività del Superbonus per le unifamiliari.

E anche se sappiamo che il Superbonus non avrà vita eterna, il Governo deve capire che con le innumerevoli introduzioni normative ha creato, di fatto, un'anatra zoppa: ha inceppato un meccanismo straordinario che stava generando posti di lavoro perseguendo obiettivi ambientali!

Sappia il Governo che se non garantisce per un determinato periodo temporale il meccanismo della cessione plurima dei crediti, si renderà colpevole del fallimento di migliaia di imprese. E sin da ora ci aiuti a definire una stabilità normativa del settore dei bonus edilizi, attraverso un Piano Strategico Industriale di Stabilizzazione delle Agevolazioni, in modo che cittadini, imprese e filiera industriale sappiano che dopo questa misura straordinaria di tutela dell'ambiente e rilancio economico e dell'edilizia, possono contare su aliquote di detrazioni fiscali per i lavori edili; tenendo, però, sempre come stella polare la cessione plurima del credito, perché nessun bonus, nemmeno del 200 per cento, può essere realmente utilizzabile e quindi funzionante e funzionale, se il cittadino o l'impresa o il fornitore non potranno cederlo a qualcuno.

Dichiarazione di voto del senatore Steger nella discussione della questione di fiducia posta sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2588

Come abbiamo detto ieri nella discussione sul DEF, il capitolo energia è quello più preoccupante. Lo è per la vulnerabilità del sistema italiano legato a Mosca per più del 40 per cento del proprio approvvigionamento di gas. Lo è perché la speculazione in corso, unita alle ragioni che tutti conosciamo, rischia di colpire nel profondo il potere d'acquisto delle famiglie e di mettere in gravissima difficoltà i nuclei monoreddito.

Per non dire poi di quello che sta succedendo alle aziende energivore, che già scontano le difficoltà di reperimento di alcune materie prime sui mercati.

È l'aumento del costo dell'energia a trainare un'inflazione che in Italia non si vedeva da quasi trent'anni.

Per questo noi oggi votiamo convintamente questo provvedimento e lo facciamo con la consapevolezza che serviranno ulteriori misure, a cominciare dal decreto aiuti. E tuttavia, se non vogliamo che questa crisi vanifichi del tutto le prospettive di crescita del Paese, siamo chiamati ad andare alla radice del problema, proprio come il Governo sta dando prova di fare, coi nuovi accordi internazionali per l'acquisto di gas e per la costruzione, nel volgere di pochi anni, di una maggiore indipendenza energetica.

Quanto sta accadendo in Ucraina è un banco di prova per molti Paesi.

Altri, penso ai Paesi africani, stanno già pagando duramente il fatto che questa guerra riguarda due dei più importanti produttori di grano del mondo. Circa il 50 per cento del grano per i programmi contro la fame delle Nazioni Unite giungeva proprio dall'Ucraina.

Per i Paesi baltici, per la Finlandia e la Svezia, l'aggressione russa sta portando a scelte sulla collocazione internazionale che fino a poche settimane fa erano inimmaginabili. Per non dire di tutti quei Paesi che stanno bussando alle porte dell'Europa perché avvertono la necessità di una filiera di relazioni e di alleanza ben più solida. Per Paesi come l'Italia e come la Germania, il banco di prova è sul fronte delle politiche energetiche. Guai, come ha suggerito il presidente Draghi, se noi oggi rinunciassimo a parte del nostro impegno per la pace a fronte delle forniture di gas. Per Putin sarebbe una vittoria importante quanto una militare. Per questo è bene che l'Italia, come ha fatto già sapere il Governo, non porrà veti, se l'Europa riterrà opportuna un'estensione delle sanzioni anche al gas.

Nel frattempo però, accanto all'impegno che già si sta mettendo in campo e agli aiuti economici, serve che l'Europa ritrovi fino in fondo lo spirito che l'ha animata durante la pandemia. Questo punto l'ho già spiegato ieri, ma è un concetto a cui tengo particolarmente: crisi sanitaria ed economica e scoppio della guerra dimostrano sempre più che gli Stati nazionali non hanno forza e strumenti per farvi fronte.

L'unico attore che può governare e incidere nei vari processi è l'Unione Europea, che oggi deve mettere in campo un nuovo recovery fund, deve intervenire sul tetto dei prezzi negli acquisti di gas e deve immaginare il suo primo grande pacchetto di riforme istituzionali: sì al debito comune, sì a una fiscalità condivisa nelle grandi linee; superamento definitivo del patto di stabilità e di regole che si erano rivelate anacronistiche anche prima della pandemia; e poi stop col diritto di veto dei singoli Stati, senza il quale, chissà, alcune cose sarebbero andate diversamente. Un esemplo su tutti, il veto di Cipro che non ha consentito le sanzioni dopo che in Bielorussia furono accertati i brogli elettorali che portarono al Governo Lukashenko e a trasformare il Paese in un satellite di Mosca.

Prima di concludere, Presidente, ci tengo a ricordare che questo provvedimento, nella parte relativa al sostegno agli enti locali, prevede la salvaguardia della competenza legislativa delle Province autonome in materia di finanza locale. Con l'articolo 9, viene finalmente allineato il termine per le grandi concessioni idroelettriche di Trento e di Bolzano a quelle di tutto il territorio nazionale. Si tratta di due accoglimenti, da parte del Governo, che sono un elemento importante per la tutela dell'autonomia e per lo sviluppo del settore energetico nei territori che rappresentiamo.

Concludo davvero, Presidente, dicendo che questa vicenda ci ha insegnato due cose. La prima è che è un dramma quando in un Paese ci si divide su decisioni che riguardano l'interesse nazionale. Pensiamo alle proteste sul Trans Adriatic pipeline (TAP), alle polemiche sulle trivellazioni e quanto grande e delicata era la posta in gioco.

La seconda è quanto danno fanno la troppa burocrazia e gli ostacoli procedurali, se pensiamo a tutto il settore dei piccoli impianti, che oggi sono di importanza vitale; questo però, come sappiamo, non riguarda solo il settore energetico.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Auddino, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Caligiuri, Campagna, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Dell'Olio, De Poli, Di Girolamo, Di Marzio, Di Piazza, Floridia, Floris, Galliani, Ghedini, Laus, Masini, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Montevecchi, Monti, Napolitano, Nisini, Petrenga, Piarulli, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Ronzulli, Santangelo, Schifani, Sciascia, Segre, Sileri e Vanin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Girotto, per attività della 10ª Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Vescovi, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"; Anastasi, Ortis e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Bruzzone, Ferrero, L'Abbate e Romeo.

Alla ripresa pomeridiana sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Girotto, per attività della 10ª Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Vescovi, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"; Anastasi, Ortis e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Alla ripresa pomeridiana è considerato in missione il senatore: Urraro, per attività della 2ª Commissione permanente.

Alla ripresa pomeridiana sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Bruzzone, Ferrero, L'Abbate e Romeo.

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Russo Loredana ed altri

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo (2573)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 21/04/2022);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Gov. Conte-I: Ministro ambiente e tutela del territorio e del mare Costa

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") (1571-B)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

C.1939 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.907, C.1276) S.1571 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica (assorbe S.674, S.1503) C.1939-B approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 21/04/2022);

Commissioni 1ª e 2ª riunite

Dep. Delmastro Delle Vedove Andrea ed altri

Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione (2582)

C.2755 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 21/04/2022).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 21/04/2022 la 7ª Commissione permanente Pubbl. istruzione ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi" (2414)

(presentato in data 13/10/2021).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 aprile 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, in ordine alla notifica 2022/0180/I relativa al progetto recante "Decreto ministeriale per la disciplina dei dispositivi countdown da applicare ai semafori stradali".

La predetta documentazione è deferita alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1157).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 aprile 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta relativa all'incidente occorso alla mongolfiera Ultramagic M-160 marche di identificazione I-IVECO, a Buonconvento (SI), in data 16 agosto 2021.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1158).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 aprile 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Giorgio Centurelli, estraneo alla Pubblica amministrazione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 13 aprile 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la relazione sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica nella regione Abruzzo, per gli anni 2019 e 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 8a e alla 13a Commissione permanente (Doc. XXXI, n. 2).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 13 aprile 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al primo trimestre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (Doc. LXXIII-bis, n. 17).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 aprile 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 546).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 14 aprile 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 7/2022/G - Il Fondo nuove competenze. La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (Atto n. 1155).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Balboni, Iannone, Petrenga, Drago, La Pietra, Calandrini e Garnero Santanché hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06930 della senatrice Rauti ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dall'8 al 21 aprile 2022)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 142

AIMI ed altri: sulle condanne a seguito delle manifestazioni anti governative a Cuba del luglio 2021 (4-06772) (risp. SERENI, viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

BARBARO: sulla richiesta di modifica della denominazione di una piazza nel comune di Bonito (Avellino) (4-05532) (risp. SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno)

FAZZOLARI: sulla proprietà dell'edificio noto come "Casa degli italiani" di Barcellona (4-06519) (risp. DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)

FERRAZZI, NENCINI: sulla destinazione d'uso e la fruizione del complesso dell'arsenale di Venezia (4-06898) (risp. GUERINI, ministro della difesa)

IANNONE: sul progetto di riqualificazione del complesso sportivo di Cercola (Napoli) (4-05000) (risp. SCALFAROTTO, sottosegretario di Stato per l'interno)

Interrogazioni

CORRADO, LANNUTTI, ANGRISANI, GRANATO - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:

all'Università degli studi di Sassari, oggetto di due precedenti atti di sindacato ispettivo della medesima prima firmataria del presente atto circa presunte irregolarità nello svolgimento di procedure di chiamata di ricercatori a tempo determinato (3-03069 dell'8 febbraio e 3-03170 del 16 marzo 2022), desta perplessità anche l'applicazione, alla fine del 2021, dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 per ben 22 procedure di chiamata di professore di prima fascia;

14 su 22 delle suddette procedure si sono concluse con la presa di servizio tramite un irrituale decreto rettorale d'urgenza del 30 dicembre 2021, ratificato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 13 gennaio 2022 (punto 05.02). L'effettiva urgenza non è, però, immediatamente evidente, trattandosi di professori già in servizio presso l'ateneo;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

una di queste procedure di chiamata per posti di professore di prima fascia (decreto rettorale n. 3812, prot. 131647), pubblicata il 13 ottobre 2021 in un lotto di tre bandi ex art. 24 presso il Dipartimento di storia scienze dell'uomo e della formazione, riguardava il settore scientifico disciplinare L-ANT/08, archeologia cristiana e medievale;

la commissione giudicatrice nominata prevedeva, a norma del nuovo regolamento per le chiamate (artt. 26 e 16, comma 3), tre professori di prima fascia che avrebbero dovuto essere del medesimo settore scientifico disciplinare oggetto del bando: "Se il Dipartimento nella proposta di attivazione ha indicato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b, uno o più settori scientifico-disciplinari, i componenti della commissione sono individuati all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati e solo in mancanza si ricorre ai criteri di cui al comma precedente";

quale membro interno è stato tuttavia nominato, con decreto rettorale del 17 novembre (n. 4389, prot. 0144843), un professore di prima fascia del medesimo Dipartimento ma di un diverso settore scientifico-disciplinare (L-ANT/10, metodologia della ricerca archeologica). Trattandosi del membro interno, non è stato ovviamente nemmeno verificato se vi fosse mancanza di componenti nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, poiché il nome è stato indicato da subito dal consiglio di dipartimento e precedentemente all'estrazione degli altri due membri della commissione;

valutato che, sempre per quanto risulta, il decreto rettorale di approvazione degli atti per questa stessa procedura, datato 22 dicembre 2021 (n. 4905, prot. 0153826) è stato però digitalmente firmato dal rettore il giorno 21 dicembre 2021 (come attestano le firme elettroniche sull'atto), cioè 24 ore prima dell'ultima riunione tenuta dalla commissione, svoltasi in data 22 dicembre, e del relativo verbale (n. 613, prot. 0153823),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto riferito circa alcune sorprendenti "distorsioni" temporali e numeriche verificatesi a fine 2021 all'università di Sassari nella gestione delle procedure di chiamata ex art. 24 della legge n. 240 del 2010 per professore di prima fascia;

se non ritenga utile e necessario disporre l'invio di ispettori ministeriali presso l'ateneo turritano per verificare la correttezza sia di questa sia delle altre procedure di chiamata bandite nel corso del 2021.

(3-03280)

CORRADO, LANNUTTI, ANGRISANI, GRANATO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 12 dicembre 2021, un pirata informatico noto come "zerox296", non nuovo a simili azioni clamorose, ha sottratto al sistema informatico della Società di gestione impianti nucleari (SOGIN), partecipata interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che ha il compito di smantellare le centrali nucleari dismesse e realizzare l'impianto unico per stoccare in sicurezza le scorie radioattive italiane, 800 gigabyte di file dal contenuto vario, relativi al periodo 2004-2020, per poi metterli all'asta su due forum, uno dei quali russo, al prezzo (considerato basso) di 250.000 dollari in Monero, una criptovaluta circolante dal 2014 il cui valore supera, oggi, i 215 euro ("Cosa sappiamo sugli 800 gigabyte di dati rubati sul nucleare italiano" su "wired" e "Attacco a Sogin, qualcuno ha in mano i dati del programma italiano sul nucleare" su "soleguardiano");

a giudicare dai due campioni di informazioni pubblicati dal pirata a mo' di "assaggio", nel bottino non mancano i dati sensibili, comprese la mappa che localizza l'impianto ITREC di Trisaia di Rotondella (Matera), gestito da SOGIN, e la copertina dell'aggiornamento 2020 del piano di sicurezza dell'ex centrale nucleare di Caorso (Piacenza);

non è noto, al momento, come si sia evoluta e come sia finita, se lo è, una così preoccupante vicenda. Soprattutto, non è dato sapere chi possa avere attualmente a disposizione quella mole gigantesca di dati, tale da configurare l'accaduto (tecnicamente un'esfiltrazione) come il più grande furto di dati mai commesso in Italia;

preoccupa, inoltre, l'evidenza di una certa imprudenza, se non proprio sciatteria, nella tenuta dei dati trafugati (comprese password in chiaro), rivelatrice della mancanza dei requisiti minimi di sicurezza;

considerati la delicatezza dei compiti di SOGIN, che peraltro collabora con altre aziende strategiche italiane come Leonardo e Saipem, il possibile utilizzo dei dati rubati per scopi poco chiari e non necessariamente amichevoli, la loro presenza sui server in una nazione che oggi non gode più del credito né dell'affidabilità riconosciutale in passato, anzi sembra considerare gli impianti nucleari particolarmente appetibili dal punto di vista militare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di fare chiarezza su tutti gli aspetti di una questione delicata qual è il furto di 800 gigabyte di dati al sistema informatico di SOGIN, questione in cui potrebbe essere in gioco la sicurezza nazionale e che inevitabilmente si configura come l'ennesima ombra sull'efficienza e correttezza della gestione della società di decommissioning del Ministero, che agli interroganti risulta al centro di critiche già in precedenza.

(3-03281)

CORRADO, LANNUTTI, ANGRISANI, GRANATO - Al Ministro della salute. - Premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 ha istituito 31 sistemi di sorveglianza e 15 i registri di patologia di rilevanza nazionale, con l'obiettivo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita;

il 20 aprile 2019 è entrata in vigore la legge 22 marzo 2019, n. 29, "Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione";

essa ha istituto la rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, identificati per ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi del citato decreto 3 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017;

considerato che:

all'art. 4 della legge n. 29 è stabilito che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore, ovvero entro il mese di aprile 2020, il Ministro della salute, al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie, avrebbe dovuto adottare un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, ai fini del controllo sanitario della popolazione con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale, per individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati;

la raccolta e il conferimento dei dati e la produzione dei flussi rappresentano un obbligo per adempiere ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come indicato all'art. 5 della legge;

considerato inoltre che:

la legge di bilancio per il 2020 (comma 463 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha stanziato un milione di euro annui, a partire dal 2020, per l'attuazione di detta rete e per l'istituzione del referto epidemiologico inerente alla valutazione dello stato di salute complessivo della popolazione;

con il decreto 12 agosto 2021 relativo al riparto delle risorse della legge n. 160 del 2019, per il perseguimento delle finalità di cui alla legge n. 29 del 2019, è stato disposto, all'art. 3, che entro il 31 marzo di ogni anno le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero una relazione finale riepilogativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti nell'anno precedente;

è stata altresì disposta dalla stessa legge n. 29 del 2019, la trasmissione alle Camere, da parte del Ministro, di una relazione nella quale venga fornita l'illustrazione dettagliata del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei centri di riferimento regionali e del grado di raggiungimento delle finalità della rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e l'attuazione del referto epidemiologico;

valutato che:

non risultano accessibili on line le relazioni la cui trasmissione alle Camere da parte del Ministero è obbligatoriamente prevista all'art. 6 della legge n. 29, né risultano accessibili on line le relazioni riepilogative di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 12 agosto 2021;

nella norma viene indicato che la trattazione dei dati deve contribuire alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in specifico riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale, nonché a sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa riferire quali siano i risultati raggiunti, e con quali garanzie di trasparenza (soprattutto in relazione al monitoraggio dell'impatto delle patologie nelle aree caratterizzate da inquinamento ambientale), in merito alle attività svolte in relazione al referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione e in considerazione della ripartizione dei fondi stanziati;

con quali modalità sia stata assicurata la diffusione delle informazioni relative ai dati, con specifico riferimento all'attuazione di screening di prevenzione specifica, in relazione alle problematiche individuate (soprattutto all'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane) nelle zone esposte a inquinamento ambientale come i 42 siti di bonifica di interesse nazionale, o, più in generale, in quelle ove insistono siti da bonificare inseriti nelle anagrafi regionali;

quali garanzie metodologiche confortino la raccolta ed elaborazione dei dati, in riferimento alla rete nazionale dei registri dei tumori di cui alla legge n. 29 del 2019, alla luce di quelli inseriti nei registri tumori pubblicati on line nel sito dell'Associazione italiana registri tumori e di quanto viene raccolto dai sistemi di sorveglianza e dai registri di patologia di rilevanza nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017.

(3-03282)

CORRADO, LANNUTTI, ANGRISANI, GRANATO - Al Ministro della cultura. - Premesso che il Museo archeologico nazionale di Napoli (MANN) custodisce da quasi 200 anni l'imponente "mosaico di Alessandro" o "La battaglia di Isso": un elegantissimo rivestimento pavimentale del II secolo a.C. scoperto nel 1831 in un'esedra della "Casa del Fauno" di Pompei, strappato un decennio più tardi e, non senza incidenti di percorso, trasferito a Napoli in treno il 16 novembre 1844, dov'è esposto in verticale (dal 1916) su una parete delle sale del museo dedicate a quella celebre dimora della città vesuviana distrutta dall'eruzione vesuviana del 79 d.C.;

considerato che:

il "Piano Strategico" elaborato dal direttore del MANN per il triennio 2020-2023 prevedeva che lo straordinario reperto, in cui tuttora si riconosce il più esteso émblema musivo pervenutoci dall'antichità (m 3,13 x 5,82), fosse trasferito per qualche mese a Tokyo, a fine 2021, benché il suo carattere eccezionale e identitario, a norma dell'art. 66 del Codice dei beni culturali, dovesse impedirne l'uscita dal Paese, viaggiando in aereo dopo essere stato tagliato in diverse porzioni, pare, per ridurne l'ingombro e distribuirne l'ingentissimo peso;

prodromica all'audace viaggio transatlantico, una campagna di restauro condotta su progetto dell'arch. Amanda Piezzo e supervisionata dall'Istituto centrale del restauro (ICR), finanziata in parte dalla TV giapponese (ma senza che l'impegno finanziario totale sia stato reso noto, né l'entità del contributo nipponico), secondo Paolo Giulierini avrebbe messo il reperto in condizione di affrontare senza danni sia la trasferta giapponese sia il rientro al MANN;

lo stato di salute del mosaico era tuttavia, in partenza, assai precario e preoccupante. Un articolo di Chiara Esposito del 6 giugno 2021 segnala: "?distacchi di tessere, lesioni superficiali, rigonfiamenti ed abbassamenti della superficie; poi, una piccola depressione nella zona di destra, microfrattura verticali orizzontali, e una lesione diagonale già oggetto di precedenti restauri, nonché rigonfiamenti lungo il perimetro";

la spiegazione del deterioramento, secondo la stessa fonte, "risiederebbe sia nella posizione verticale del mosaico insieme al peso eccessivo (sette tonnellate), sia nell'ossidazione dei supporti in ferro nel degrado delle malte". A fronte di criticità moto complesse, la ragione dell'intervento appare opinabile, in quanto, lungi dal mirare prioritariamente alla conservazione, esso sarebbe dettato dalla "necessità di ovviare a queste problematiche per una sua lettura maggiormente organica" (si veda "Il restauro del mosaico di Alessandro: vita di un'opera" su "frammentirivista");

considerato inoltre che:

le operazioni di restauro, iniziate il 4 marzo 2021 e della durata prevista di circa sette mesi, avrebbero dovuto consentire, nella prima fase, superato l'iniziale monitoraggio della superficie a vista del tessellato (formato da un milione e mezzo di tessere), peraltro suddiviso in 168 riquadri mediante un'apposita griglia anteposta in funzione della mappatura digitale, in primo luogo la messa in sicurezza in situ dello stesso mediante pre-consolidamento delle tessere e delle malte distaccate, pulitura e velinatura della superficie visibile con tre strati di bende di sostegno;

si sarebbe poi proceduto, in una seconda fase, alla movimentazione dell'opera, attesa a distanza di poche settimane dall'avvio del cantiere (si veda "Al Mann un restauro "epocale": via al cantiere sul Mosaico di Alessandro" su "napoli.repubblica": il mosaico sarebbe stato inclinato e poi ribaltato, in modo che i tecnici potessero lavorare sul supporto e sulla faccia posteriore, utilizzando anche innovative tecnologie digitali. In fine, le bende sarebbero state rimosse per consentire una ulteriore pulitura del tessellato, eventuali consolidamenti e il trattamento protettivo finale;

valutato che:

ad oggi, non solo il ribaltamento del mosaico non è stato eseguito, benché programmato per giugno/luglio o al massimo settembre 2021, ma neppure è avvenuto il previsto distacco del mosaico dalla parete, dove una riproduzione in scala 1:1 ha sostituito, nascondendola, la sovrapposizione di garze, che hanno occultato provvisoriamente alla vista la celebre scena della battaglia di Isso del 333 a.C. fra Alessandro Magno e Dario III, ripresa forse da un'opera di Filosseno di Eretria;

i lavori sono stati interrotti ormai da molti mesi e in una fase abbastanza iniziale del programma, senza che alla rinuncia ad inviare il mosaico a Tokyo insieme ai circa 200 altri reperti pompeiani che oggi sono in mostra nella capitale giapponese e alle ragioni dell'interruzione delle attività sia stata data, dal MANN, alcuna rilevanza mediatica, al contrario di quanto era accaduto all'avvio dell'intervento che Giulierini non esitò a definire "epocale";

i media non hanno osato porsi e porre al "super direttore" alcuna domanda scomoda sull'accaduto, benché anche i filmati dei primi giorni, dove Giulierini fungeva da divulgatore di un restauro che a suo dire sarebbe avvenuto "sotto gli occhi del mondo", non abbiano avuto alcun seguito e su tutta la materia sembri essere calato un velo;

nonostante la rigida consegna del silenzio, al MANN si vocifera che qualcosa, nelle attività dei restauratori fiorentini intervenuti sul mosaico, sia andato storto, al punto che l'ICR avrebbe certificato il carattere irreparabile dell'errore commesso, ragione di un "nuovo assetto" ben diverso da quanto atteso prima che fosse decisa e autorizzata tutta l'operazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa precisare le ragioni della sospensione, che dura ormai da mesi, del restauro del "mosaico di Alessandro" e riferire se c'è o no del vero, e quanto, nelle voci insistenti che lo vorrebbero danneggiato, addirittura irreparabilmente, proprio dall'intervento iniziato in pompa magna il 4 marzo 2021 in vista e in funzione della trasferta giapponese;

se sia in grado di dare informazioni puntuali circa le odierne condizioni del mosaico e stimare ragionevolmente le possibilità residue che esso torni fruibile dal pubblico nelle condizioni anteriori allo sciagurato intervento o in quali altre;

se possa spiegare perché un'operazione di straordinaria delicatezza e niente affatto usuale, date le caratteristiche e la storia espositiva del "mosaico di Alessandro", non sia stata affidata direttamente alle mani sapienti dei restauratori dell'ICR, invece di riservare all'Istituto la mera supervisione;

se non ritenga necessario e urgente sollecitare una ispezione che accerti le responsabilità dell'accaduto, se incidente/danno c'è stato, sia sul piano tecnico sia con riguardo alla possibile leggerezza, da parte dei vertici del MANN e dell'ICR, nel valutare pro e contro, nonché nell'autorizzare un intervento che, dato lo stato di salute assai precario del mosaico, doveva apparire già in partenza frettoloso e ad altissimo rischio.

(3-03283)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE FALCO, FATTORI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

da oltre 5 mesi un cittadino italiano, Nicola Di Santo, è trattenuto in carcere a Bali, accusato senza prove di gravi reati e sottoposto a torture, trattamenti degradanti e privazioni che mettono a rischio la sua stessa vita;

al riguardo, il rapporto sui diritti umani 2021 del Dipartimento di Stato USA denuncia, per quel che riguarda la situazione nelle carceri di Bali, cure mediche ai detenuti inadeguate, mancanza di acqua potabile, scarsità di cibo. È frequente inoltre un fenomeno di corruzione delle guardie, che in cambio di soldi procurano cibo, telefoni o favori. Inoltre, nel rapporto si denuncia produzione di droghe illecite all'interno delle strutture e collegamenti con reti della droga che operano all'esterno. Le organizzazioni non governative che hanno accesso alle carceri devono chiedere un permesso e ricevere l'approvazione di polizia, tribunali e Ministero degli affari interni e raramente l'accesso viene consentito per interviste ai detenuti (come tristemente accade nei nostri centri di permanenza per i rimpatri);

nel 2018 Di Santo si era trasferito per lavoro in Australia e nel 2020 si trovava a Bali in vacanza dove rimase bloccato dalle misure di contrasto all'epidemia di COVID-19, adottate dall'Indonesia;

in quel periodo Di Santo aveva informato il padre, che vive in Italia, di aver conosciuto un imprenditore italiano, tale Principe Nerini, che gli aveva proposto di lavorare con lui nel campo della ristorazione e tuttavia, in attesa di iniziare tale attività dopo la chiusura dovuta al COVID, Di Santo era stato assunto dal Nerini come collaboratore, nel settore delle criptovalute;

dopo un certo periodo di tempo, però, Nerini aveva smesso di pagare il giovane collaboratore, il quale aveva deciso di tornare in Italia;

il 12 novembre 2021, preoccupato per l'inspiegabile silenzio del figlio, il padre di Nicola ha scritto all'ambasciata italiana a Giakarta per avere notizie. Il 15 novembre una e-mail a firma del signor Contese, capo della cancelleria consolare, ha comunicato che Nicola Di Santo era stato arrestato l'11 novembre, con l'accusa di essere il mandante di una rapina ai danni di Nerini;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

il giovane italiano sia stato sottoposto a brutali torture al fine di estorcergli una "confessione" poi ritrattata;

il 16 novembre il console onorario a Bali, Giuseppe Confessa, ha visitato il carcerato, ma ha negato che il giovane presentasse segni di tortura e di percosse, come, invece, appare dalle fotografie che sono state scattate e che sono in possesso della famiglia del giovane italiano. Segni che sono ancora oggi evidenti, a circa 5 mesi dall'arresto;

nonostante tutto, il console onorario e il capo della cancelleria dell'ambasciata d'Italia a Giakarta hanno continuato pervicacemente a negare la realtà delle torture;

risulta agli interroganti che la struttura diplomatica italiana, ad eccezione del vice ambasciatore, sostanzialmente non si sia impegnata nell'aiutare il cittadino italiano che è tenuto prigioniero e sottoposto a violenze e privazioni;

anche l'assistenza del legale che l'ambasciata italiana, tramite il console, aveva proposto a Di Santo, mostrandogli una lista di avvocati, si è rivelata in breve quella che agli interroganti pare una trappola, poiché lo studio legale incaricato nei mesi successivi all'arresto ha avanzato numerose e varie richieste di denaro, peraltro senza ottenere, ad oggi, nessun risultato, mentre i legali mostrano un sempre maggior disinteresse;

i legali indonesiani non rispondono più alle e-mail dell'avvocato italiano della famiglia Di Nicola, dopo il pagamento della cifra chiesta per il "pre processo" (prefigurante una sorta di archiviazione), per l'ammontare di un miliardo di rupie (61.500 euro), oltre ai 12.418 euro già pagati dalla famiglia al conferimento dell'incarico,

gli avvocati dello studio "Austrindo" in questi 5 mesi hanno incontrato il loro assistito in carcere solo tre volte, non fornendo mai indicazioni al riguardo dei dossier della polizia e delle presunte prove a carico del cittadino italiano né copia del fascicolo giudiziario, pure se ripetutamente richiesto dal legale italiano;

considerato anche che, sempre a quanto risulta:

tra marzo ed aprile 2022 sembra che Principe Nerini abbia minacciato di morte Nicola Di Santo e la sua famiglia pretendendo da loro 350.000 dollari, e minacciando, inoltre, di "rendere impossibile" la vita di Di Santo in carcere;

il 22 marzo l'ambasciatore italiano a Giakarta Benedetto Latteri si è recato in carcere, per la prima ed ultima volta, ma non ha ascoltato le legittime istanze di Di Santo, e, anzi, lo avrebbe accusato di essere responsabile della rapina compiuta ai danni di Principe Nerini e, a detta di Di Santo stesso, Latteri avrebbe aggiunto che: "l'unico modo di uscire da questa situazione è quella di pagare al Nerini i soldi che ha chiesto";

l'ambasciatore italiano, inoltre, pur essendo venuto a conoscenza delle violenze e delle minacce subite da Di Santo, non ha ritenuto di richiedere alcun accertamento, neppure medico, né di segnalare i fatti alle autorità competenti;

la situazione di Nicola Di Santo è sempre più preoccupante e la sua salute, minata da mesi di carcere duro, di malnutrizione e di mancate cure mediche, mentre né il legale italiano, né la famiglia riescono ad ottenere alcun atto ufficiale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta, e, in particolare, dell'inazione dell'intera struttura diplomatica italiana in Indonesia nei confronti di un cittadino italiano che sembra essere stato abbandonato senza protezione, provvedendo a richiamare la struttura diplomatica al proprio dovere;

quali urgenti iniziative intenda intraprendere per impedire che la vicenda sfoci in tragedia, riportando subito in Italia Nicola Di Santo.

(3-03279)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LEONE - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

R.L., 25 anni residente a Livorno, è madre di due figli minori, Y.K. di 6 anni e R.M.K. di 4 anni. L'11 giugno 2015 i servizi sociali di Livorno segnalavano all'autorità un'"inadeguatezza" del contesto familiare nel quale si trovava a vivere la figlia Y., a seguito della quale la Procura della Repubblica minorile di Firenze, in data 16 giugno 2015, ha inoltrato un ricorso ex art. 333 del codice civile all'autorità giudiziaria chiedendo la limitazione dei diritti genitoriali e l'affidamento della minore ai servizi sociali di Livorno con il collocamento della signora in un contesto protetto assieme alla piccola Y.. Con ordinanza del Tribunale per i minorenni di Firenze del 4 aprile 2017 la bambina è stata quindi affidata ai servizi sociali di Livorno e, dopo appena un mese, ovvero al momento della nascita del fratellino, lo stesso procedimento è stato attuato anche al secondo figlio della signora, in seguito a una comunicazione del 25 maggio 2017 dei servizi sociali di Livorno. Con successiva ordinanza provvisoria del 9 giugno 2017, il Tribunale per i minorenni ha disposto l'allontanamento della donna dalla comunità, presso la quale era ospitata assieme ai sui figli, a causa di un suo presunto comportamento inadeguato;

il 20 giugno 2017, i due bambini sono stati inseriti nella comunità di accoglienza "Casa dei piccoli". Da quel momento e per ben sei mesi i genitori non hanno potuto vedere i loro figli. Il 3 luglio 2017 i genitori della signora hanno inoltrato al Tribunale per i minorenni un ricorso ai sensi dell'art. 333 del codice civile con il quale si dichiaravano disponibili all'affidamento dei nipoti chiedendo, in via subordinata, il mantenimento dell'affido dei bambini, con collocamento dei minori presso la residenza dei richiedenti. Il Tribunale ha rigettato l'istanza ed anzi, con provvedimento del 19 marzo 2018, ha aperto la procedura n. 9/2018 per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei due bambini e nel corso della procedura è stata disposta anche idonea consulenza tecnica d'ufficio in merito alla valutazione della capacità genitoriale della signora e del marito, il signor A.K.;

dopo aver acquisito anche il parere della consulenza tecnica, in data 14 giugno 2019, il Tribunale per i minorenni ha emesso la sentenza n. 75/2019 con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità di due bambini e veniva disposta la sospensione dei diritti inerenti alla genitorialità, la nomina del tutore provvisorio dei minori e curatore speciale e veniva disposta la sospensione immediata degli incontri tra i genitori naturali e i minori. I due genitori, il 17 luglio 2019, hanno fatto ricorso alla Corte d'appello di Firenze, sezione minorenni, contro tale decisione. Hanno proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 75/2019 anche i genitori della signora L.. Pertanto, i due ricorsi venivano riuniti in un unico procedimento (n. 476/2019 RG) dalla Corte d'appello di Firenze, sezione minorenni, la quale, dopo aver disposto nuova consulenza tecnica d'ufficio, ha emesso la sentenza n. 1069/2020 di rigetto dei ricorsi proposti, confermando la sentenza n. 75/2019 del Tribunale per i minorenni di Firenze;

considerato che la vicenda della signora L. nasce dopo una lite tra lei e il marito, avvenuta sotto casa il 12 settembre 2015, che ha determinato l'intervento dei Carabinieri di Livorno. Nella segnalazione dei due appuntati è scritto: "La donna altresì confermava i continui litigi tra loro, ma negava, almeno per la vicenda odierna, che il marito l'avesse picchiata rifiutando pertanto l'intervento del "118". Visto che sia la L. che la figlia non presentavano segni di percosse e la bimba stava dormendo tranquillamente, i due giovani venivano invitati a tenere un comportamento più civile, anche e soprattutto per il bene della loro neonata";

considerato inoltre che:

alla signora è stato impedito ogni tipo di rapporto con il secondogenito che, di fatto, le è stato tolto fin dalla nascita. Il distacco tra lei e i due bambini è avvenuto in seguito alle valutazioni dei servizi sociali, in modo del tutto repentino e senza alcuna motivazione o ragione grave, dal momento che inizialmente non erano stati riconosciuti comportamenti di "abbandono" dei figli, ma solo "inidoneità", "inadeguatezza" con "scarsi margini di recupero";

nella relazione (REG. 476/2019) della consulenza tecnica d'ufficio del 30 marzo 2020, disposta dalla Corte d'appello di Firenze, la consulente riferisce di essere venuta a conoscenza dal padre, prima, e dai genitori affidatari dei due bambini, poi, che il bambino si chiamava ora Filippo per decisione di un'operatrice della struttura che ospitava i due minori. I genitori affidatari hanno precisato che "non è stata loro intenzione cambiare il nome sui documenti, hanno ricevuto la documentazione con inserito il nome Filippo, si sono solo attenuti a quanto ricevuto". Peraltro nella stessa relazione la genitrice affidataria racconta che la piccola le avrebbe detto: "Lo sai che il mio babbo e la mia mamma vecchia ed i miei nonni vecchi e Checco sono in cielo... me lo ha detto un tato";

gli allontanamenti si basano per lo più sulle relazioni dei servizi sociali, di cui i giudici non possono non tenere conto. Le statistiche, seppur molto parziali, rivelano però che circa il 20 per cento degli allontanamenti coatti, e il successivo affidamento a strutture di accoglienza o famiglie affidatarie, è motivato da assenza dei genitori, maltrattamenti o abusi. Il rimanente 80 per cento avviene con la motivazione di "inidoneità genitoriale", spesso riconducibile a sottostanti motivazioni di natura economica o abitativa, come nel caso della L. che per vivere vende abiti usati e abita in una casa popolare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento anche al fine di verificare se le descritte modalità di allontanamento dei figli dalla propria madre siano conformi alla normativa vigente, considerando che le motivazioni che hanno indotto l'autorità ad allontanare i due bambini dalla propria madre non riguardano maltrattamenti o abbandono da parte dei genitori naturali;

se intendano intraprendere iniziative urgenti, anche di carattere normativo, perché sia predisposto un progetto per il recupero della genitorialità, visto che le stesse linee guida dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali riconoscono l'allontanamento come extrema ratio, dunque da usare solo ed esclusivamente dopo aver posto in essere tutti i necessari interventi sociali, in modo da prevenire ed evitare un provvedimento così grave, considerando anche che i Tribunali per i minorenni sanciscono migliaia di allontanamenti ogni anno ma non si ha contezza di quanti siano esattamente.

(4-06936)

DE POLI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione. - Premesso che:

sono 73.000 i bambini iscritti in Veneto alle scuole d'infanzia paritarie e, in molte province, queste strutture rappresentano l'unica alternativa considerando che nel 45 per cento dei comuni veneti non esistono asili pubblici;

gli aumenti di luce e gas (per una scuola con tre sezioni, un aumento da 5 a 10.000 euro) mettono a rischio la tenuta delle scuole paritarie del Veneto escluse, come nel resto d'Italia, dai fondi del PNRR;

la decisione delle scuole d'infanzia paritarie è di non aumentare le rette e fronteggiare gli aumenti dei costi e la realizzazione dei necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria attingendo ai fondi accumulati,

si chiede di sapere se non si reputi indispensabile prevedere un sostegno economico per le scuole d'infanzia paritarie finalizzato a scongiurare l'aumento delle rette scolastiche che graverebbero sulle finanze delle famiglie, già compromesse dal periodo di crisi economica; evitare la chiusura delle scuole d'infanzia paritarie che avrebbe come prevedibile conseguenza l'abbandono del posto di lavoro da parte di uno dei genitori, generalmente la donna, scelta spesso spinta dalla tendenza a far ricadere sulla donna, più che sull'uomo, le responsabilità genitoriali, a dispetto delle politiche sul lavoro e i numerosi provvedimenti sbandierati per diminuire la disoccupazione femminile.

(4-06937)

GRANATO, ANGRISANI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

come riportato da alcuni quotidiani locali, il sindacato di polizia Libertà e sicurezza ha lanciato un allarme per la grave carenza di organico nella Questura di Caserta, prospettata all'interno di una bozza di atto ministeriale di riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

dalla bozza, a quanto risulta alle interroganti, sembrerebbe che la nuova pianta organica della Questura di Caserta sarà ridotta, passando dalle attuali 653 unità, di cui 47 del ruolo tecnico (non impiegabili in servizi operativi), a 644 unità totali,

secondo il sindacato, particolarmente preoccupanti sarebbero i dati relativi ai commissariati distaccati, con particolare riferimento ad Aversa, che subirà una vera involuzione, passando dalle attuali 66 a 61 unità; il taglio più significativo è quello che interessa il ruolo "assistenti" ed "agenti" che passerebbe dalle attuali 41 a 30 unità, il ruolo "sovrintendenti" passerebbe dalle attuali 12 a 14 unità mentre solamente il ruolo "ispettori" aumenterebbe da 6 a 15 unità;

quest'eventuale nuova pianta organica, dunque, inciderebbe negativamente in primo luogo su un importante ed essenziale servizio come il controllo del territorio, in una zona d'Italia dove la presenza della criminalità organizzata è particolarmente elevata e un'adeguata presenza delle forze di polizia, soprattutto per il controllo della movida serale nel territorio di Aversa, appare indispensabile;

con i numeri prospettati, dunque, non si potrà assicurare in alcun modo la presenza sul territorio di almeno due pattuglie per turno, con l'obiettivo di presidiare i territori e tutelare l'integrità fisica dei poliziotti in caso di interventi di particolare gravità,

si chiede di sapere in base a quali dati sia stata prospettata una rimodulazione in diminuzione della pianta organica nella Questura di Caserta, nonostante la provincia campana sia terra del clan dei Casalesi ancora in attività e nonostante i seri problemi di sicurezza dovuti alla movida serale e alla microcriminalità.

(4-06938)

CORRADO, LANNUTTI, ANGRISANI, GRANATO - Al Ministro della cultura. - Premesso che:

a partire dall'11 aprile 2022, la stampa meneghina ha riportato la notizia di danni causati dalla esecuzione dei lavori pubblici che, da luglio 2021, si svolgono in piazza Castello a Milano, nell'ambito del primo lotto del progetto di riqualificazione dell'area (tra la piazza e via Beltrami), consistenti nella piantumazione di oltre 180 alberi sulle creste, rasate ad inizio Ottocento, della fortezza Reale, superstite subito sotto la quota della viabilità odierna: una possente opera bastionata a pianta stellata che doveva contribuire a proteggere il castello Sforzesco inglobandolo per intero insieme alla Ghirlanda;

l'iniziativa ha comportato, come la documentazione fotografica pubblicata sembra testimoniare, che mezzi meccanici hanno praticato scassi nello spessore di quelle architetture fortificate datate dal basso Medioevo al XVI-XVII secolo allo scopo di garantire a ciascuna delle piante da mettere a dimora uno spazio vitale sufficiente, colmando poi le fosse con terreno vegetale che, nel tempo, è facile prevedere che si rivelerà comunque inadeguato alle loro necessità di crescita e sopravvivenza ("Milano, lavori in piazza Castello: 'Il restyling non cancelli la storia'" e "Lite sui lavori al Castello Sforzesco: 'Antiche rovine distrutte'" su "ilgiorno" e "'Distruggono i resti archeologici per quattro alberelli'. È polemica su Beppe Sala" su "ilgiornale");

considerato che, a giudizio degli interroganti:

fa specie che i lavori causa del danno documentato non fossero sorvegliati da archeologi, benché pubblici e svolti in corrispondenza di beni monumentali noti dalla cartografia storica e da precedenti interventi di scavo;

fa specie il mancato esercizio a monte del dovere istituzionale di tutela da parte della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio competente, conscia delle preesistenze non meno che delle intenzioni del Comune, al quale ha rilasciato nulla osta alla realizzazione dei lavori nell'aprile 2018, dopo avere chiesto modifiche al progetto originale. La soprintendente, architetto Antonella Ranaldi, ebbe anzi a dichiarare nell'occasione: "Si assume nella nuova definizione progettuale l'idea di naturalizzare ancora di più l'area antistante al Castello come estensione del parco, rafforzando gli elementi più connotativi, come l'emiciclo arboreo e il verde delle aiuole a cornice delle visuali verso il Castello" (come si legge su "Milano, un parco nel futuro di piazza Castello. C'è il via libera della Soprintendenza" su "milano.corriere");

fa specie, infine, ma è logica conseguenza dell'attenzione posta dall'ufficio territoriale del Ministero della cultura alla valorizzazione delle visuali degli elevati del castello, ignorando volutamente i valori archeologici, il fatto che la denuncia dell'intervento comunale, a giudizio degli interroganti scellerato, e la richiesta di conservazione di quelle imponenti vestigia sia partita dallo speleologo Gianluca Padovan, presidente dell'"Associazione speleologia cavità artificiali Milano;

valutato che la replica dell'amministrazione Sala alle legittime rimostranze delle associazioni e dell'opposizione, secondo cui "Tutte le operazioni in atto sono volute e condivise sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza archeologica. I lavori continuano sulle altre porzioni di cantiere mentre gli archeologi stanno verificando quella porzione di cantiere in oggetto, una situazione che peraltro già ben conoscevano. Si darà rilievo fotografico e la Soprintendenza Archeologica in seguito trasmetterà le prescrizioni per il proseguimento dei lavori", non solo è ben lungi dal contenere un'ammissione di responsabilità, ma dimostra che la Giunta in carica ignora persino l'identità dell'ufficio ministeriale allocato a palazzo Litta, dal momento che le Soprintendenze archeologiche non esistono più da anni, ed è tuttora inconsapevole della leggerezza commessa, anzi è certa di superare l'ostacolo mediante nuove prescrizioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto sopra;

se possa spiegare per quale ragione il settore del cantiere dove si sono verificati i danneggiamenti non fosse sorvegliato da archeologi, come impone la normativa vigente, in modo da prevenire operazioni demolitive di monumenti tutelati ex lege;

come e perché la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano abbia autorizzato la piantumazione di quasi 200 alberi nell'ambito di un progetto che intercetta, parzialmente, preesistenze monumentali ben note grazie alla cartografia storica e a lavori di scavo precedenti;

se non ritenga opportuno adoperarsi perché la Soprintendenza assecondi le aspirazioni della comunità cittadina, che attende da sempre di vedere indagate e rese almeno in parte visibili (se non fruibili) quelle vestigia ai fini di una più diffusa e approfondita conoscenza della topografia storica e delle architetture fortificate milanesi, invece, come ritengono gli interroganti, di farsi complice di una visione meschina che, per di più, si ritiene in diritto di danneggiare quanto non è in grado né interessata a valorizzare.

(4-06939)

LANNUTTI, ANGRISANI, GRANATO - Al Ministro della salute. - Premesso che:

il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari;

il successivo decreto-legge 27 novembre 2021, n. 172, "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", ha modificato il decreto-legge n. 44, attribuendo agli ordini professionali degli esercenti le professioni sanitarie l'onere della verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli iscritti ai relativi albi professionali, intendendosi tale obbligo adempiuto con il completamento del ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, con la somministrazione della successiva dose di richiamo, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. Gli ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive federazioni nazionali, avvalendosi della piattaforma nazionale "DGC" sono tenuti a eseguire la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2. Qualora non risulti l'effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, l'ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguire entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. Qualora l'ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale in capo al professionista, anche con riguardo alla dose di richiamo, provvede all'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie dandone comunicazione alle federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro;

nella circolare del Ministero della salute n. 8284 del 3 marzo 2021, "Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2", la Direzione generale della prevenzione sanitaria chiarisce che per il completamento del ciclo vaccinale primario nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 è sufficiente la somministrazione di un'unica dose di vaccino, purché la vaccinazione avvenga ad almeno 3 mesi di distanza dall'infezione ed entro i 6 mesi da essa. Tale determinazione è ribadita anche sul portale del Ministero della salute, ultimo aggiornamento del 18 marzo 2022;

considerato che:

sulla base di ciò, un professionista sanitario deve considerarsi pienamente in regola con l'obbligo vaccinale se, a seguito di infezione da COVID-19, abbia completato il ciclo di vaccinazione primario con somministrazione di un'unica dose di vaccino nei termini stabiliti e, successivamente, abbia ricevuto somministrazione di dose booster. In tali casi, ovvero chi ha fatto due sole dosi perché è rimasto contagiato da SARS-CoV-2, riceve un green pass dalla durata illimitata, in quanto è stato equiparato a chi vaccinato con due dosi di vaccino (vaccinazione primaria) e abbia proceduto anche con la dose booster;

risulta agli interroganti che diversi professionisti appartenenti alla categoria citata che hanno contratto il virus tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 si ritrovano ora con green pass scaduto anziché illimitato, benché abbiano provveduto nei tempi e come indicato per legge a una prima dose di vaccino e direttamente alla dose booster dopo la guarigione. Risulta inoltre che molti di costoro che si sono inspiegabilmente ritrovati privi di green pass illimitato pur avendone diritto, si sono rivolti ai pochi centri vaccinali ancora aperti sul territorio nazionale per certificare la propria posizione e si sono sentiti rispondere dagli addetti di essere a conoscenza dell'incresciosa situazione e che già molte volte hanno segnalato il disservizio ai propri dirigenti, senza però alcun esito. Ad oggi questi operatori della sanità pubblica, pur avendo ottemperato a quanto previsto dalla normativa, non sono in possesso di green pass illimitato e dunque valido per esercitare la propria professione,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risultino casi come quelli descritti;

se abbia il dovere di verificare che cosa non abbia funzionato nella trasmissione dei dati, visto che da quanto risulta agli interroganti non sempre si tiene in considerazione per il rilascio del green pass illimitato l'ipotesi di soggetti che a seguito di infezione da SARS-CoV-2 hanno dovuto completare il ciclo di vaccinazione primario con la somministrazione di unica dose di vaccino nei tempi stabiliti e successiva dose booster, come previsto per legge.

(4-06940)

LANNUTTI, ANGRISANI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

è di questi giorni la clamorosa notizia secondo cui, nell'inchiesta sulle plusvalenze nel calcio (al primo grado di giudizio), coloro che erano stati inseriti nel fascicolo sono stati tutti prosciolti. Il tribunale federale nazionale ha infatti deciso di non sanzionare le società calcistiche Juventus, Napoli e le altre nove società coinvolte, oltre a 59 dirigenti. In particolare, il tribunale federale nazionale (si legge nella nota ufficiale della Federcalcio), presieduto da Carlo Sica, ha prosciolto tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club che erano stati deferiti dalla procura federale per aver contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili;

la procura federale aveva ipotizzato la presenza di artifici contabili delle società coinvolte, messi in pratica gonfiando (era questo il capo d'imputazione) il valore dei calciatori nelle trattative di mercato per accomodare i bilanci, generando così plusvalenze fittizie del valore complessivo di 110 milioni di euro;

le tesi della procura sono state però respinte in quanto sono risultate inconsistenti le accuse paventate dall'articolo 31 (comma 1 e 2) e dall'articolo 4 del codice di giustizia sportiva: per il tribunale federale infatti non c'è stata alcuna "violazione delle norme federali in materia gestionale ed economica", "né falsificazione dei documenti contabili o amministrativi mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva", né si è prefigurato il caso della "mancata lealtà". In altre parole, non hanno convinto né i metodi adottati dagli inquirenti per individuare parametri economici congrui da contrapporre a quelli riconosciuti come alterati, né è stato possibile identificare con ragionevole certezza probatoria qual è il confine legale entro il quale dovrebbero muoversi la società che vende un giocatore (di cui ne detiene il cartellino e ne fa il prezzo) e un'altra che accetta le condizioni della transazione per chiudere l'affare;

considerando inoltre che:

è la terza volta che un'inchiesta sulle plusvalenze termini in un nulla di fatto o quasi. Nel lontano 2008 (giustizia ordinaria), le squadre Milan e Inter furono assolte per gli scambi reciproci avvenuti in quegli anni. Più recentemente nel 2018 (giustizia sportiva), l'inchiesta si concluse con appena tre punti di penalizzazione per il Chievo Verona per il caso delle plusvalenze con il Cesena. La difficoltà è sempre la stessa: trovare un parametro oggettivo, ovvero il valore di mercato. Quindi anche se alcune valutazioni appaiano palesemente gonfiate, per provare un illecito bisogna fare i salti mortali in un mercato non regolamentato;

la sentenza rappresenta una sconfitta non solo per il procuratore federale Giuseppe Chinè, che aveva chiesto per il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, 12 mesi di inibizione e per il numero uno del Napoli, Aurelio De Laurentiis, 11 mesi e 5 giorni (oltre a una serie di provvedimenti per gli altri dirigenti), ma soprattutto per il messaggio che trasmette, con conseguenti futuri risvolti: si mette una pietra tombale a questo tipo di inchieste in quanto è impossibile addentrarsi in una materia poco chiara e di difficile interpretazione (perché appunto sulla valutazione di mercato dei calciatori non esistono parametri economici normati da leggi o regolamenti), pertanto si lasciano le mani libere a società e dirigenti;

nel mondo del calcio è comprovata l'omertà universale che tutela le "storture" dei grandi club, sottratti troppo spesso con generosa immunità alla valutazione del sistema giudiziario. Non è da meno la giustizia sportiva: tutti capiscono che sarebbe fin troppo semplice stroncare il turpe fenomeno del razzismo negli stadi, intollerabile per un Paese democratico, rispettoso dell'accoglienza, della tolleranza, della parità: al primo ripetersi di insulti, oscene ingiurie a giocatori di colore, basterebbe infliggere provvedimenti esemplari, ma nessuno osa mai proporre e attuare queste punizioni, come pure sarebbe facile impedire ad alcuni arbitri, con altrettante esemplari punizioni, sempre impossibili da infliggere, la comprovata "benevolenza" nei confronti dei top club,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto rappresentato e se intenda avviare, per quanto di competenza, un monitoraggio sui fenomeni descritti;

quali iniziative abbia intenzione di porre in essere, per quanto di competenza, anche a livello normativo, per arginare tali fenomeni, poiché la mancanza di tali parametri sulla valutazione di mercato dei calciatori rende intoccabili e impermeabili alla giustizia alcune categorie, decisamente privilegiate rispetto a tutti gli altri lavoratori.

(4-06941)

ROMANO, PELLEGRINI Marco, TURCO, FENU, RICCIARDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

l'articolo 5-decies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, intervenendo sulle agevolazioni IMU per l'abitazione principale, ha modificato l'articolo 1, comma 741, della legge di bilancio per il 2020, recante la disciplina dell'IMU "prima casa" per i componenti del medesimo nucleo familiare, nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi;

le modifiche apportate hanno disposto che, ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l'agevolazione opera con riguardo ad un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti dello stesso, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia nell'ipotesi in cui gli immobili siano ubicati in comuni differenti;

la relazione illustrativa che accompagna la novella legislativa chiarisce che essa ha il fine di superare i più recenti arresti giurisprudenziali (si vedano, da ultimo, le ordinanze della Cassazione n. 4166 e n. 4170 del 2020), con i quali si chiarisce che, nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione non spetta in nessun caso se i comuni sono diversi, creando così una disparità di trattamento tra i coniugi che hanno stabilito una diversa residenza nello stesso comune (per i quali spetta per un solo immobile, ai sensi dell'attuale disposto del citato comma 741) e quelli che invece l'hanno fissata in comuni diversi;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti da notizie apprese dagli organi di stampa:

diversi Comuni italiani stanno inviando ai propri residenti avvisi di accertamento per omesso pagamento con riferimento agli anni 2017-2021, ossia per i 5 anni precedenti all'entrata in vigore del citato articolo 5-decies, chiedendo che, ai fini della detrazione IMU, il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria ma anche dei suoi familiari, non riconoscendo il diritto alla detrazione se il requisito è riscontrabile solo per sé, in ragione dei principi formulati dalla Corte di cassazione;

con comunicazione del 24 marzo 2022, la Corte costituzionale ha reso noto di aver sollevato dinanzi a sé stessa la questione relativa alla legittimità costituzionale dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, successivamente modificato, nella parte in cui disconosce il diritto all'esonero dal versamento dell'imposta municipale sulla prima casa (IMU) se uno dei componenti del nucleo familiare ha fissato la propria residenza in un comune diverso,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per quanto di competenza per dirimere le problematiche interpretative di cui sopra, alla luce dei procedimenti avviati dai singoli Comuni.

(4-06942)

DE PETRIS - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:

nel corso della seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina del 20 aprile 2022 dedicata al ciclo dei rifiuti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato la volontà di costruire un inceneritore di rifiuti indifferenziati nella città, ambiguamente definito, soltanto nel nostro Paese, termovalorizzatore;

l'impianto, secondo le dichiarazioni del sindaco, andrebbe costruito entro il giubileo del 2025 o, al più tardi, entro il termine della consiliatura previsto per il 2026. Il tema tuttavia è fortemente dibattuto anche all'interno della medesima maggioranza capitolina, il che lascia forti dubbi sulle tempistiche annunciate (si sono infatti già espressi in senso contrario i consiglieri Luparelli e Cicculli, di Sinistra civica ecologista, e Bonessio, di Europa verde);

l'inceneritore di Roma dovrebbe trattare, secondo l'analisi presentata, circa 600.000 tonnellate annue di rifiuti, che lo configurerebbero come il maggiore in Italia. Come sottolineato dall'associazione Legambiente, inoltre, i dati ISPRA quantificano 1.700.000 tonnellate annue di rifiuti prodotti nella capitale: realizzare un impianto che tratti ne 600.000 condannerebbe Roma a non poter superare il 65 per cento di raccolta differenziata in virtù dell'esigenza di alimentare l'inceneritore stesso;

si segnala tra l'altro come la suddetta percentuale di differenziata sarebbe dovuta essere raggiunta nel 2012. La città ha, dunque, circa 10 anni di ritardo sul principale strumento in grado di risolvere la stragrande maggioranza delle criticità connesse al ciclo dei rifiuti;

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

non è comprensibile come, in luogo di investire su politiche quali l'estensione della raccolta porta a porta a tutte le utenze domestiche, la multimodalità, l'applicazione di tariffe puntuali, la costruzione di nuove isole ecologiche e biodigestori per l'organico, strumenti tra l'altro condivisi dalla maggioranza capitolina nel corso dell'ultima campagna elettorale, si sia deciso di puntare ed investire su una questione complessa e controversa come la costruzione di impianti di incenerimento;

la normativa europea in tal senso (direttiva 2008/98/CE), come noto, è molto chiara, e prevede una specifica gerarchia nella gestione dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclo, recupero di altro tipo (ad esempio il recupero di energia), smaltimento. Soltanto dopo che le politiche al vertice della gerarchia siano state messe in campo al massimo delle loro potenzialità, dunque, è possibile ragionare su quelle che l'Unione europea mette agli ultimi posti della strategia, ossia l'incenerimento per la produzione di energia e lo smaltimento in discarica;

come spesso accade nel nostro Paese, invece, quando si tratta il tema dei rifiuti ci si concentra su aspetti che appaiono come soluzioni facili ed immediate ma che comportano invece costi molto alti per i cittadini in tema di salute e qualità dell'ambiente. Pensare di costruire un impianto di tale portata in una città come Roma senza che esso abbia un significativo impatto sull'ambiente è del tutto irrealistico;

poco chiara risulta, inoltre, la possibile ubicazione dell'inceneritore. Alcune ipotesi sembrerebbero rintracciare tale luogo in un'area a Santa Palomba, ai confini del municipio IX, vicino ad altri comuni metropolitani come Pomezia e Ardea: si tratta della stessa zona che ha ospitato la discarica di Albano Laziale. Il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha tuttavia già annunciato la sua totale contrarietà, così come ha fatto l'assessore per la transizione ecologica della Regione Lazio Roberta Lombardi;

un'ulteriore criticità è costituita dalla normativa regionale in tema di rifiuti: il piano rifiuti della Regione Lazio non prevede l'installazione di nuovi inceneritori. Tale vincolo riguarda tutti i territori, tra cui Roma, e, di conseguenza, la costruzione di un simile impianto comporterebbe una modifica dell'intera normativa regionale;

la discussione sul un tema tanto controverso dovrebbe essere inoltre ampiamente partecipata e partire da un piano dettagliato e complessivo di gestione dei rifiuti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e quali iniziative intenda intraprendere, per quanto di sua competenza, al fine di sollecitare l'elaborazione di una strategia di gestione di rifiuti della capitale che rispetti la gerarchia dell'Unione europea, assicurando in primis la massimizzazione degli strumenti maggiormente virtuosi (riuso, riciclo, recupero) al fine di condurre la città di Roma verso l'improrogabile transizione ecologica, anche attraverso una piena condivisione con i territori e le comunità circa le scelte da attuare, promovendo un audit pubblico in tal senso.

(4-06943)

PACIFICO, CAUSIN - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno. - Premesso che:

la Corte dei conti, a sezioni riunite, in sede giurisdizionale, nel 2021, ha riconosciuto per gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, il medesimo trattamento pensionistico riservato alle forze armate e forze dell'ordine ad ordinamento militare, sancendo che la quota retributiva del 2,44 per cento vada estesa a tutti gli appartenenti al comparto sicurezza e difesa;

il Governo ed il Parlamento con la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), nell'art. 1, comma 101, attraverso le relazioni allegate, hanno previsto e codificato le spese da sostenere per gli anni futuri e quelle per sanare gli anni passati, riconoscendo le sperequazioni avvenute;

considerato che:

nonostante le chiare indicazioni legislative, l'INPS, con propria circolare, ha inteso superare la novella legislativa, procedendo all'adeguamento pensionistico per gli ex appartenenti alla Polizia di Stato e Polizia penitenziaria, riconoscendo il beneficio solo a partire da gennaio 2022, non riconoscendo gli arretrati degli ultimi 5 anni stabiliti e liquidati alle forze armate e di polizia ad ordinamento militare;

la sperequazione, contraria ai principi costituzionali, nonostante, la giusta correzione imposta dal Parlamento, ad oggi continua a perpetuarsi, anche se parzialmente,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per sanare la sperequazione descritta.

(4-06944)

PARAGONE, MARTELLI, GIARRUSSO, DE VECCHIS - Al Ministro della difesa. - Premesso che:

dall'inizio delle ostilità belliche sul suolo ucraino, si registra un ricorso intensificato all'acquisizione di immagini satellitari che hanno avuto, peraltro, una notevole diffusione sugli organi di stampa di tutto il mondo. I fotogrammi diffusi sono, perlopiù, relativi agli spostamenti di battaglioni e mezzi militari e allo stato delle infrastrutture strategiche. Hanno fatto il giro del mondo, destando fortissima indignazione e preoccupazione nell'opinione pubblica, anche le immagini satellitari che ritraevano decine di corpi a terra nella cittadina ucraina di Bucha, dove l'inasprimento degli scontri fra Ucraina e Russia ha provocato numerose vittime;

quanto diffuso proviene da satelliti occidentali, anche di società private: è il caso dell'americana "Maxar Technologies", azienda con sede in Colorado, che fornirebbe il 90 percento delle informazioni geospaziali utilizzate dal Governo degli Stati Uniti per la sicurezza nazionale. La Maxar, oltre a condividere le proprie immagini con il Pentagono e con i media internazionali, collabora anche con "SpaceNet", organizzazione che si occupa di intelligence per applicazioni geospaziali, e con "In-Q-Tel", il fondo di venture capital della CIA;

proprio sulle immagini di Bucha, catturate dalla Maxar Technologies, la propaganda di guerra ha trovato terreno fertile, alimentando da una parte la tesi che le vittime sarebbero opera russa e dall'altra che sarebbe una messa in scena ucraina;

considerato che:

il Presidente ucraino Zelensky, riferendosi a quanto accaduto a Bucha, ha parlato di "crimini di guerra" che "saranno riconosciuti dal mondo come un genocidio";

i crimini di guerra sono violazioni delle protezioni stabilite dalle leggi internazionali e pertanto punibili ai sensi del diritto internazionale;

visto che:

l'Italia ha sviluppato una delle migliori tecnologie radar al mondo, primato riconosciuto a livello internazionale con le costellazioni di "Cosmo SkyMed" e "Cosmo SkyMed di seconda generazione", il cui decollo è avvenuto il 1° febbraio 2022, sviluppate dal Ministero dell'università e della ricerca, Agenzia spaziale italiana e Ministero della difesa. Tale tecnologia permette l'acquisizione di immagini ad alta definizione, particolarmente dettagliate;

il ministro della Difesa ha recentemente dichiarato che Cosmo SkyMed di seconda generazione "costituisce una risorsa di fondamentale importanza per la Difesa, grazie alle capacità di osservazione della Terra in qualsiasi condizione meteorologica. A livello strategico, consentirà alla Difesa di avere un quadro informativo costantemente aggiornato dei potenziali fattori di rischio e la tempestiva valutazione della situazione operativa, al fine di supportare il processo decisionale per operare le scelte più opportune. Con questo programma l'industria nazionale spaziale conferma la propria posizione di leadership nello sviluppo dei sistemi ad alta tecnologia, in particolare radar e sensori ad altissima risoluzione";

il Presidente del Consiglio dei ministri aveva annunciato nella conferenza stampa di fine anno: "L'Italia lancerà la maggiore costellazione europea di satelliti per l'osservazione della Terra in orbita bassa, importante per la protezione ambientale e climatica e per lo sviluppo di servizi innovativi";

visto altresì che:

la strategia spaziale italiana ha impiegato complessivamente 4,5 miliardi di euro;

va sottolineato come, benché le immagini acquisite da società private siano di ottima qualità, queste non raggiungano la medesima precisione e tempestività di quelle raccolte direttamente dagli Stati che hanno sviluppato un notevole know how nel settore, come l'Italia, né il livello di riservatezza necessario per tali tipi di osservazioni anche nei confronti di Paesi amici;

anche sulle immagini satellitari, una volta appannaggio del comparto della Difesa, oggi fruibili per tutti attraverso i social network, si gioca una guerra di propaganda che orienta strategie militari e opinione pubblica, per creare consenso su operazioni belliche,

si chiede di sapere:

se possano essere pubblicamente diffuse le immagini acquisite dai satelliti italiani, caratterizzati da tecnologia ad altissima precisione, anche al fine di confermare o meno le affermazioni lette nei media;

a chi siano state già distribuite;

relativamente alla costellazione di satelliti di cui ha parlato il Presidente del Consiglio, se la si intenda adoperare anche per la sicurezza nazionale, oltre che per le tematiche proposte, visto che, trattandosi di tecnologie ottiche, queste sono essenziali per individuare oggetti e fenomeni che sfuggono a tecnologie basate sul radar "x-SAR";

quando sarà operativa detta costellazione e chi controllerà la distribuzione delle immagini.

(4-06945)

DE BONIS - Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e dello sviluppo economico. - Premesso che:

l'usura è diventata la piaga principale per le imprese, oltre che il fenomeno di illegalità più diffuso in seguito alla pandemia. È quanto è emerso in occasione della giornata nazionale di Confcommercio "Legalità, ci piace!";

sono 30.000 in Italia le piccole aziende del commercio e pubblici esercizi ad alto rischio usura e altri eventi criminali. Un numero tra 26.000 e 44.000 unità produttive. La stima per il 2021 del costo dell'illegalità per le imprese italiane del commercio è di quasi 31 miliardi di euro fra perdite dirette di fatturato, maggiori oneri per le spese difensive rispetto a una situazione di assenza di criminalità, cybercrime e truffe informatiche, con il rischio per quasi 200.000 posti di lavoro;

i fenomeni illegali (contraffazione, abusivismo, pirateria, estorsioni, usura, infiltrazioni della criminalità organizzata, furti, rapine, taccheggio, corruzione) alterano la concorrenza, comportano la perdita di fiducia degli operatori e la diminuzione degli investimenti. Questi fenomeni impattano pesantemente sul sistema economico e sociale, fanno chiudere le imprese oneste, fanno perdere posti di lavoro, non tutelano i consumatori, riducono la sicurezza pubblica e naturalmente alimentano la criminalità organizzata;

il perdurare della pandemia e gli effetti delle restrizioni su imprese ed economia hanno determinato la necessità di concentrare l'attenzione su fenomeni criminali, quali l'usura, e sui tentativi di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico. Fin dall'avvio dell'emergenza sanitaria, poi, il credito ha assunto un ruolo cruciale per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, private delle loro entrate, o comunque investite da shock imponenti sulla loro attività economica;

il bisogno di liquidità e il rischio di usura sono diventati, quindi, oggetto di indagini mirate da parte di istituti di ricerca qualificati, rivolte alle imprese e finalizzate a far emergere quelle situazioni "grigie" che difficilmente vengono esplicitate chiaramente, nonché le condizioni che determinano l'esposizione al rischio di usura, nel quale la liquidità è il discrimine tra mantenere l'attività delle imprese o chiuderla;

sono, infatti, le imprese che non hanno ricevuto pieno soddisfacimento della propria richiesta di credito quelle sulle quali è stata calcolata la platea di attività "potenzialmente" esposte a rischio di usura; secondo i dati presentati dal direttore del centro studi di Confcommercio, quasi il 12 per cento delle imprese del terziario di mercato percepisce un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2021. Il fenomeno è più accentuato nelle grandi città (16,2 per cento), al Sud (16,6 per cento), per le imprese del commercio al dettaglio alimentare (15,1 per cento) e per gli alberghi (20 per cento);

l'usura è il fenomeno criminale percepito in maggior aumento dagli imprenditori del terziario di mercato (per il 27 per cento), seguito da abusivismo (22 per cento), racket e furti (21 per cento). Il trend è più marcato nelle grandi città e al Sud dove l'usura è indicata in aumento dal 30 per cento delle imprese;

oltre ad essere percepito come il reato che aumenta di più, l'usura è anche un fenomeno che penalizza lo sviluppo delle imprese e frena la crescita. L'11 per cento degli imprenditori ha avuto notizia diretta di episodi di usura o estorsione nella propria zona di attività. Il 17,7 per cento degli imprenditori è molto preoccupato per il rischio di esposizione a usura e racket. Un timore che è più elevato nelle grandi città (22 per cento), al Sud (19,1 per cento) e per le imprese del commercio al dettaglio non alimentare (per il 20 per cento);

di fronte all'usura e al racket il 58,4 per cento degli imprenditori ritiene che si dovrebbe denunciare, il 33,6 per cento dichiara che non saprebbe che cosa fare, il 6,4 per cento pensa di non poter fare nulla. Il dato è più marcato al Sud dove si rileva una sorta di polarizzazione dei comportamenti, con accentuazioni maggiori sia di imprenditori che sporgerebbero denuncia (66,7 per cento) che di quelli che al contrario "non saprebbero che cosa fare" (41 per cento) o che pensano che "non ci sarebbe nulla da fare" (9,1 per cento). Una dicotomia determinata probabilmente dalla maggiore esposizione ai fenomeni criminali al Sud rispetto al Nord;

una minore propensione a denunciare si registra nelle città di medie e grandi dimensioni (intorno al 52 per cento gli imprenditori che denunciano), mentre nei centri abitati con meno di 10.000 abitanti è più accentuata l'incapacità di reagire rispetto a questi fenomeni (il 42,1 per cento degli imprenditori dichiara che non saprebbe che cosa fare);

considerato che:

l'interrogante ha già presentato due atti di sindacato ispettivo; precisamente l'interrogazione 4-03288, del 29 aprile 2020, nel quale si chiedeva al Governo l'assunzione di misure finalizzate alla concessione di mutui agevolati anche a coloro che avevano ottenuto la sospensione civile delle procedure, affinché un quadro normativo più incisivo potesse tutelare maggiormente la salute, la dignità ed il rispetto sociale delle vittime che avevano denunciato l'annoso problema dell'usura e i gravi rischi di infiltrazioni mafiose. In tale interrogazione veniva citata la comunicazione della Banca d'Italia del 23 marzo 2020 sul decreto-legge "cura Italia" (n. 18 del 2020) "Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi", attraverso la quale invitava a "porre la massima attenzione ai criteri segnaletici che dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del suddetto decreto, ad altre previsioni di legge, ad accordi o protocolli d'intesa che prevedano l'impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione alla Centrale dei rischi";

con il secondo atto, 4-05154, pubblicato il 24 marzo 2021, in materia di usura bancaria, si chiedeva un monitoraggio in riferimento alle condizioni contrattuali e all'entità del credito erogato, quindi ex ante, ossia da collocarsi temporalmente al momento della pattuizione del contratto bancario, indipendentemente dall'effettiva corresponsione del costo, come la suprema Corte ha, ormai a più riprese confermato, avendo sempre ripetuto l'autosufficienza giuridica della condotta criminosa ex art. 644 del codice penale del "farsi promettere" (cioè senza necessità della successiva datio), in ordine alla capacità perfezionativa del reato e generativa dei legiferati effetti sanzionatori in sede civile (art. 1815 del codice civile) ed in sede penale (art. 644 del codice di procedura civile);

rilevato che la crisi della pandemia e quella dei costi generati dalla drammatica guerra in Ucraina rappresentano un vero e proprio "detonatore" dell'usura, che trova il terreno ideale in un sistema di imprese reso più fragile e più esposto a causa di una drastica riduzione del volume di affari, della mancanza di liquidità e di una sostanziale difficoltà di accesso al credito,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare perché questo grave fenomeno criminale, quale l'usura, che si nutre delle crisi affliggendo l'economia del nostro Paese e calpestando la dignità delle persone che la subiscono, non cominci ad invertire la tendenza verso una vera e propria decrescita;

se non ritengano di dover varare, nel frattempo, in maniera sempre più massiccia, misure finalizzate alla concessione di moratorie sia fiscali che creditizie;

quali ulteriori misure intendano introdurre ai fini di una più puntuale verifica delle segnalazioni effettuate dalle banche alle centrali dei rischi, che spesso costituiscono un'arma impietosa, visto che sono proprio tali segnalazioni ad impedire l'accesso al credito ed a condurre il soggetto debole nelle mani degli usurai e della criminalità organizzata.

(4-06946)

LANNUTTI, ANGRISANI, LEZZI, DI MICCO, MORRA, BOTTO, GRANATO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ABATE, CORRADO - Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

in data 8 settembre 2016 gli spagnoli del gruppo Abertis (che controlla 8.500 chilometri di autostrade in America latina, Europa ed Asia) hanno acquisito definitivamente l'A4 holding S.p.A. e l'autostrada Brescia-Padova da questa controllata. Nel consiglio di amministrazione di H4 holding siedono sei spagnoli e un italiano, Costantino Toniolo, ex consigliere della Regione Veneto, eletto con l'UDC. La firma era già arrivata nell'agosto 2015, ma i dettagli dell'operazione sono stati resi noti solo il 10 maggio 2016 da un comunicato della società iberica. L'intesa raggiunta dal gruppo spagnolo con Intesa Sanpaolo, Astaldi e famiglia Tabacchi prevede che gli spagnoli paghino un totale di 594 milioni di euro per il 51 per cento della società. La valutazione complessiva, quindi, si aggira su 1,2 miliardi di euro. L'operazione, che verrà regolata nel gennaio 2023, a parte un anticipo di 5 milioni da pagare "entro i prossimi mesi", è subordinata al via libera del Governo italiano sul prolungamento della A31;

la A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova è considerata l'autostrada più redditizia d'Italia al di fuori della rete di Autostrade per l'Italia S.p.A., con oltre 423 milioni di euro di ricavi nel 2018, di cui 203 di margine operativo lordo, con un risultato operativo di oltre 128 milioni, frutto anche di un aumento delle tariffe, tra il 2007 e il 2018, del 34,4 per cento;

il 21 gennaio 2019 il Consiglio di Stato ha deciso l'annullamento della concessione: si è pronunciato definitivamente sull'appello presentato l'anno precedente dal Comune di Besenello, e con sentenza n. 499/19 ha annullato la deliberazione del CIPE del 18 marzo 2013, condannando la società., che si era opposta, al pagamento delle spese, facendo così cadere l'unico appiglio per il proseguimento della concessione;

l'annullamento della concessione stabilito dal Consiglio di Stato è stato anche riportato dalla società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, Holding A4 S.p.A., nel bilancio di esercizio 2019, nella sezione relazione sulla gestione 31 dicembre 2019, a pagina 51: "Con riferimento alle sentenze del Consiglio di Stato di gennaio 2019 che hanno annullato la delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare del 1° lotto, Concedente e Concessionaria hanno depositato specifici ricorsi presso la Corte di Cassazione, dei quali si attende l'esito". Nonostante questo, la società si considera ancora titolare della concessione, basandosi solo su un ricorso (che non sospende nulla) contro l'annullamento di una delibera;

il 6 aprile 2020, però, la Direzione generale per la vigilanza sulla concessioni autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui titolare era allora il ministro Paola De Micheli, ha stipulato con la società autostradale un atto aggiuntivo alla convenzione unica del 9 luglio 2007, in cui si conferma al 31 dicembre 2026 la durata della concessione, ritenendo assolta la condizione di cui all'articolo 4, comma 2, della convenzione del 2007, che richiedeva il progetto definitivo dell'intera autostrada Valdastico nord, "in funzione dell'approvazione del 1° Lotto funzionale" della medesima, "con delibera CIPE n. 21/2013";

in data 13 ottobre 2020, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla citata società avverso la sentenza del Consiglio di Stato. Mentre la Corte dei conti ha citato in giudizio i vertici dell'ANAS per un danno erariale di 178 milioni di euro, per il fatto di aver autorizzato la proroga della concessione;

considerato che:

già in data 24 dicembre 2013, lo Stato italiano e Autostrade per l'Italia hanno sottoscritto un atto aggiuntivo alla convenzione unica con il quale si è proceduto all'aggiornamento quinquennale del piano finanziario allegato alla convenzione, come previsto dall'art. 11 della medesima. L'atto aggiuntivo è stato approvato con decreto interministeriale 30 dicembre 2013 (come riporta il bilancio 2013 di Atlantia, pubblicato ad aprile 2014). In altri termini nei 10 mesi di Governo, l'ex Presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta ha "aggiornato" la concessione di Autostrade per altri 5 anni. Il tutto è stato rapidamente approvato con un decreto il 30 dicembre seguente e poi secretato, non permettendo così di far conoscere i dettagli economici della convenzione;

a fine del 2016, Enrico Letta è entrato nel consiglio di amministrazione di Abertis, dove è rimasto fino a maggio 2018;

a ottobre 2018 Atlantia ha acquisito Abertis e con essa la concessione Brescia-Padova (che doveva scadere nel 2013, ma che di fatto è ancora operante);

una settimana fa la famiglia Benetton, in associazione con il fondo d'investimento americano Blackstone, ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto su Atlantia, sfidando il gigante spagnolo delle costruzioni ACS, che aveva già messo gli occhi sul gruppo italiano di autostrade e aeroporti;

considerato inoltre che, ogni giorno, 1.175.000 euro, che dovrebbero arrivare nelle casse dello Stato, proprietario e unico legittimo possessore dell'autostrada Brescia-Padova, dopo l'annullamento della concessione del 2013, vanno invece ad Atlantia, il che vuol dire che dal 2019 ad oggi lo Stato ha perso un miliardo e 392 milioni di euro,

si chiede di sapere:

quali azioni si intenda intraprendere a salvaguardia dell'interesse pubblico;

per quale motivo si sia permesso il prosieguo della concessione benché fosse chiara la sentenza del Consiglio di Stato e come si intenda intervenire per porre rimedio, visto il continuo esborso oneroso da parte degli utenti (è il percorso più costoso d'Italia) dovuto a un'ipotetica realizzazione della nuova tratta, che non verrà mai realizzata;

se sia ravvisabile quello che gli interroganti ritengono un conflitto di interesse tra i soggetti coinvolti nel prosieguo della concessione.

(4-06947)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 425ª seduta pubblica del 20 aprile 2022, a pagina 192, l'interrogazione 4-06919, della senatrice Caligiuri, si intende indirizzata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali anziché al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.