Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 465 del 20/09/2022

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

465aSEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2022

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Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,

indi del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro-Centro Democratico: Ipf-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE-Coraggio Italia: Misto-MAIE-CI; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRc-Se.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 14,37).

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 13 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Corte costituzionale, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Presidente della Repubblica ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 15 settembre 2022

Signor Presidente,

La informo che, con decreto in data odierna, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ho nominato Giudice della Corte Costituzionale il Professor Marco D'Alberti.

F.to Sergio Mattarella».

Sulla scomparsa di Maria Grazia Pagano

PRESIDENTE. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Senatori, con profonda commozione desidero ricordare una grande donna che lo scorso 17 settembre ci ha prematuramente lasciato, Maria Grazia Pagano, per tutti Graziella.

Ero legata a Graziella Pagano da sentimenti di sincera amicizia coltivata tra gli scranni di questa Assemblea, di cui è stata autorevole componente per ben quattro legislature, dal 1992 al 2006. Avevamo visioni politiche diverse, il che ci portava a confrontarci spesso su piccole e grandi questioni, ma sempre con grande rispetto. Stare in sua compagnia era piacevole per quella simpatia travolgente che era uno dei tratti più autentici della sua forte personalità.

Lunga e poliedrica è stata la sua carriera istituzionale e partitica, dal mandato di senatrice a quello di europarlamentare, dagli incarichi come consigliere e poi assessore al Comune di Napoli ai ruoli di coordinamento, sia a livello regionale che nazionale, per il Partito Democratico. Una lunga avventura, che ha sempre saputo interpretare con il suo stile inconfondibile, straordinario connubio di un tratto femminile di raro fascino e di un animo autenticamente combattente, che trovava nel rigore intellettuale, nell'autonomia di giudizio e nella passione le sue armi strategiche.

Tante sono le battaglie per la sua amata terra, per il Mezzogiorno, e per i diritti civili e sociali che rimarranno indissolubilmente legati al suo nome.

Nonostante una malattia fortemente invalidante, aveva scelto di rinnovare l'impegno politico candidandosi all'elezione per la Camera dei deputati, «non per tornare, ma per rappresentare una comunità alla quale sentivo di appartenere», come ha scritto nella sua commovente lettera di addio pubblicata sui social, lettera che ha concluso con il suo solito sorriso, invitando i suoi compagni di partito a continuare a lavorare in campagna elettorale, perché comunque li avrebbe controllati anche da lassù.

La sua storia rimarrà un'indimenticabile testimonianza di cosa significhi perseguire una visione nobile della politica, una politica che, nel rispetto di alti ideali, sappia promuovere il cammino di un'intera collettività a favore di un futuro di crescita e di affermazione per tutti, anche per i più fragili.

Nel rinnovare pertanto ai familiari e agli amici della senatrice Graziella Pagano il cordoglio mio personale e del Senato, invito l'Assemblea a ricordarla osservando un minuto di raccoglimento. (L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Applausi).

VALENTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, garantisco che per me non è per nulla semplice ricordare Graziella.

Graziella, come mi ha insegnato lei, era innanzitutto un'amica, una maestra, una consigliera premurosa e saggia, un punto di riferimento per tante di noi.

Ho incontrato Graziella a vent'anni, durante la mia prima esperienza in consiglio comunale; lei era senatrice ed era parte di un gruppo che nel partito investiva sulle giovani donne, alle quali insegnava come fare politica in un contesto per noi ancora complicato e difficile.

Graziella era prima di tutto un'insegnante, amava essere un'insegnante e si è dedicata per tutta la vita al tema della scuola.

Poi, come è già stato ricordato, è stata consigliera comunale, senatrice, consigliera della Ministra per le pari opportunità, europarlamentare e di nuovo assessore. La sorte volle che a suo tempo, come assessore della giunta Iervolino, prendesse proprio le mie deleghe, a seguito delle mie dimissioni.

Tanti sono gli incarichi che Graziella ha rivestito nel partito, dal PCI, passando per i DS, al PD. Da ultimo aveva scelto di aderire a Italia Viva, ma i nostri percorsi umani, innanzitutto di grande amicizia e di grande stima reciproca, non si sono mai allontanati del tutto e anzi forse in alcuni casi si sono rinsaldati.

Graziella è stata una figura autorevole e di spicco della politica napoletana, protagonista riconosciuta di quella squadra di riformisti che a Napoli ha espresso sempre tante personalità, dal presidente Giorgio Napolitano, verso cui Graziella vantava una grande e sincera amicizia, passando per Gerardo Chiaromonte, Maurizio Valenzi, Carlo Fermariello, Umberto Ranieri: potrei ricordarne tanti e tanti colleghi senatori con cui ha condiviso pezzi del suo percorso istituzionale e politico, da donna della città di Napoli e da donna delle istituzioni. Graziella era una donna forte, appassionata, determinata e coraggiosa che, come è già stato detto, nell'Assemblea del Senato ha ricoperto ruoli istituzionali e politici anche in fasi difficili e delicate, sempre con grande competenza, che era quello che noi tutte le riconoscevamo - noi tutte, donne del Partito Democratico di Napoli e donne di sinistra e progressiste della nostra città - con grande rigore istituzionale e, soprattutto, una grande ed enorme autorevolezza.

Era capace di avere rapporti con tutti, di dialogare e mediare anche con chi aveva posizioni distanti dalle sue e da quelle della parte politica che rappresentava. Era una donna capace di grandissime e straordinarie relazioni, costruite innanzitutto sul suo modo brillante di tenere i rapporti, riconoscendo sempre nell'avversario un interlocutore e mai un nemico. La sua straordinaria generosità e umanità erano riconosciute da tutti. I suoi unici veri nemici erano la demagogia e il populismo: quelli davvero non li sopportava e li osteggiava con tutta se stessa e con tutta la forza di cui era capace.

Come detto, le sue altri grandi passioni politiche, oltre al riformismo, erano la scuola e le donne. Alla scuola, come materia del suo impegno istituzionale e politico, non ha mai rinunciato, sin da quando ha iniziato, come consigliere comunale, a presiedere la commissione scuola dell'allora consiglio comunale, nei primi anni del suo impegno. Alle donne, ugualmente, mai: sempre pronta a spendersi per affermare un protagonismo femminile reale, autonomo, libero ed autorevole, in contesti ancora troppo maschili, da quelli interni al partito a quelli più istituzionali. Fu parte di un percorso di donne, che tanto a Roma quanto a Napoli l'ha vista sempre protagonista, in un rapporto vero di fiducia, direi di sorellanza, con tante donne, al di là dell'appartenenza e degli schieramenti del momento.

A questa che era gran parte della sua vita, ovviamente, si aggiungono, attraverso i tempi e le fasi diverse, i suoi due grandi amori: innanzitutto suo figlio Lorenzo e poi suo marito Enzo. Enzo, che è andato via pochi anni fa e che per lei è stato sempre un prezioso e insostituibile punto di riferimento, e Lorenzo, vero infinito amore della sua vita, a cui nonostante i tanti impegni istituzionali e politici ha cercato di non far mancare mai l'affetto di una madre e la presenza amorevole e affettuosa, pur spesso rimproverandosi, secondo me troppo autocriticamente, di averlo fatto nei primi anni di vita di Lorenzo.

È a loro, ovviamente, alla sorella, amica di viaggio per tutta la sua vita sino a questi ultimi giorni, che va il mio e - credo di poterlo dire - il nostro abbraccio più sincero. Se dovessi dire una parola che mi ricorda Graziella, userei sicuramente la parola «battaglie». Le battaglie fatte insieme con te, grazie a te, su scuola, partito, rappresentanza e diritti delle donne e tante altre. Ne hai fatte tante, vinte tante e noi ti ricorderemo così: grande, guerriera, donna straordinaria, politica appassionata, senatrice competente. In quest'ultima battaglia non hai avuto la meglio, ma noi continueremo a ricordarti così, come ti abbiamo vista e conosciuta per tutta una vita, bellissima, sorridente, bionda, forte, tenace. Grazie, Graziella: ci mancherai. Che la terra ti sia lieve. (Applausi).

SBROLLINI (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-PSI). Signora Presidente, colleghe e colleghi, mi associo anch'io alle bellissime parole da lei espresse poco fa sulla nostra collega Graziella Pagano e alle bellissime parole della collega senatrice Valente.

Desidero anch'io rivolgere un commosso pensiero di vicinanza e cordoglio ai familiari, ai parenti e agli amici della senatrice Graziella Pagano. Come è stato detto, una donna di rara intelligenza, di forte carattere, di grande generosità d'animo.

Ho avuto anch'io la fortuna - come la collega Valente - di conoscerla quando ho iniziato la mia attività politica. Una donna amica delle donne che si batteva per l'affermazione delle donne, e delle giovani in modo particolare; ci incoraggiava, ci stava vicino, era sempre positiva, era una donna appassionata; come è stato detto, una vera leonessa, che è morta come era vissuta: sul campo, combattendo le sue battaglie politiche fino in fondo, non risparmiandosi neanche in questa campagna elettorale, come candidata alla Camera a Napoli con il terzo polo Italia Viva-Azione.

Il 9 settembre scorso, nonostante la devastante malattia, non aveva voluto rinunciare a partecipare all'inaugurazione del comitato elettorale di Italia Viva a Napoli insieme a Matteo Renzi, dimostrando e trasmettendo a tutti i partecipanti tutto il suo amore per le sue idee, per la politica e per il suo territorio. Con grande dignità e un inestimabile coraggio ha tenuto testa alle sfide della politica, alle responsabilità pubbliche, alle maldicenze private, ai dolori personali.

Già senatrice eletta con i democratici di sinistra nel 1992 e poi per quattro legislature fino al 2006, è stata anche cofirmataria della prima legge per inasprire le pene contro la violenza sessuale, sempre in stretto contatto con l'allora ministro della pubblica istruzione Luigi Berlinguer. Ha lavorato per l'attuazione di tutte le norme sull'autonomia scolastica. A lei si deve la prima bozza sui Dico, da cui nacque poi la legge sulle unioni civili.

Graziella Pagano è stata soprattutto questo: una donna perennemente sopra le righe del convenzionalismo e anche di un certo bigottismo; era al di sopra di questo.

Apparteneva certamente a quella sinistra appassionata, forte, ma anche progressista, e anche con gli avversari - che ne hanno sempre riconosciuto lo stile - è stata sempre leale, corretta.

Per cinque anni ha affrontato la malattia raccontandola sui social con grande generosità, offrendo la sua esperienza a chi condivideva il suo drammatico calvario, intervenendo sui social anche con post spesso polemici, ma mai banali. Ha continuato le sue battaglie politiche facendo anche affidamento sul sostegno amorevole del suo straordinario figlio Lorenzo, dei tanti amici e di chi la ammirava per com'era, innamorata della vita, così forte da sembrare sopravvissuta alla stessa notizia della propria morte, annunciata mentre ancora i familiari non l'avevano comunicata.

Noi di Italia Viva la vorremmo ricordare leggendo qui, in quest'Aula, un passaggio delle sue ultime parole affidate ai social: «Cari amici, cari compagni, la mia battaglia finisce qui. Prima di passare dall'altra parte, vi lascio un grande abbraccio e un ringraziamento sincero. In questi anni non mi avete mai fatto sentire sola e ho sempre sentito forte il vostro affetto e la vostra vicinanza. Anche per questo ho accettato di candidarmi. Non per tornare, ma per rappresentare una comunità alla quale sentivo di appartenere. Donne e uomini giovani e meno giovani che mi hanno permesso di fare quello che ho fatto, in politica e non solo, e ai quali sarò sempre legata.

Purtroppo la mia malattia ha avuto la meglio, ma ho combattuto con vigore fino alla fine e me ne sto andando con la mia dignità, non consentendole di trasformarmi in quella che non sono. Adesso è tempo di volare in cielo, andrò a dare battaglia anche lì.».

Un forte abbraccio da quaggiù, Graziella. Il Senato è stato e sarà sempre la tua casa. (Applausi).

PRESUTTO (Ipf-CD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESUTTO (Ipf-CD). Signor Presidente, anch'io voglio portare la mia testimonianza diretta e la conoscenza della grande Graziella Pagano, che era anche per me un'amica. L'ho conosciuta, diversamente da chi mi ha preceduto, molto tempo dopo; l'ho conosciuta pochi anni fa. Mi ha colpito: è una donna che lascia impressa la propria determinazione, la propria volontà, la voglia di andare avanti. L'ho conosciuta quando già era stata colpita da questa durissima malattia, che peraltro, come è stato già anticipato prima dalla collega Sbrollini, lei non ha mai nascosto: praticamente la ostentava, attraverso i social, come un momento di sfida che in pratica la vedeva impegnata a vincere. La fine non è stata quella, però ha rappresentato un esempio.

L'ho conosciuta grazie ad una sua iniziativa. Voglio testimoniare la grande apertura mentale di Graziella: non riesco a chiamarla diversamente, perché ho avuto modo di cogliere soprattutto l'aspetto umano che poi ha accompagnato la sua grande esperienza politica. L'ho conosciuta molto tempo prima di aver avuto modo di poterle parlare, quindi sapevo chi era e cosa aveva fatto di importante, soprattutto per la città di Napoli, che ci accomuna. Ho avuto modo di conoscere il figlio e il grande amore che madre e figlio si sono scambiati, andando al di là del rapporto che solitamente lega madre e figlio: un rapporto in cui c'era l'ammirazione, soprattutto del figlio, nel raccontare le attività politiche che la madre ha portato avanti in questi anni.

Ripeto, non ho avuto la fortuna di poterla vedere all'opera, giorno dopo giorno, nella sua attività in Senato o come europarlamentare. Quindi questa mattina ho sentito il figlio, Lorenzo, e gli ho chiesto: «Secondo te, tua madre oggi quale messaggio vorrebbe lasciare al Senato come suo ricordo in questo momento così delicato?». Lui mi ha detto queste parole che faccio mie: «Di Graziella Pagano verrà ricordata la capacità di farsi rispettare e di essere leale con tutti, compagni di partito e avversari. Per questo ci mancherà, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, perché ci ha insegnato che la politica deve essere improntata innanzitutto al rispetto degli altri. Solo se si ha rispetto degli altri, soprattutto di chi la pensa diversamente, si può rappresentare davvero la comunità, oggi quanto mai smarrita e che chiede ai politici di utilizzare un linguaggio gentile, sobrio, anche appassionato, ma mai divisivo».

Perché ho voluto riportare queste frasi che sono di Graziella Pagano, passate attraverso il figlio e arrivate a me? Sono tante e innumerevoli le telefonate con le quali io e lei ci scambiavamo valutazioni, ma soprattutto durante le quali ascoltavo i suoi consigli. Io e Graziella Pagano facevamo parte di due forze politiche diverse, anche per certi versi ostili, ma lei non ha mai avuto limiti. Quindi voglio testimoniare a chi l'ha conosciuta la grande sensibilità, la grande umanità, la grande determinazione: tutti valori positivi che oggi purtroppo ci fanno rimpiangere una grande donna che, a dimostrazione della sua fermezza e determinazione, addirittura nonostante la malattia aveva deciso di presentarsi alle prossime elezioni. La ricorderemo sempre come un grande esempio di virtù e positività. (Applausi).

BINETTI (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINETTI (FIBP-UDC). Signora Presidente, colleghe, rispetto alle testimonianze che mi hanno preceduto, nate da una conoscenza e da un'amicizia politica fatte di condivisione di idee e di battaglie combattute dalla stessa parte, la mia conoscenza personale di Graziella comincia direi quasi alla fine della parabola politica e sicuramente si svolge in un contesto e in un ambito decisamente diversi.

Graziella è stata malata a lungo: una di quelle malattie che cominciano subdole, che possono durare per molti anni e che poi a un certo punto precipitano e ti mettono a tu per tu con quello che potrebbe essere allo stesso tempo lo specchio della vita che hai vissuto e la prospettiva che hai davanti. Mi ha sempre colpito profondamente il suo amore alla vita; non solo l'amore alla vita politica e non solo l'amore alla vita con la sua vivacità tutta napoletana, che la portava a sdrammatizzare anche le piccole difficoltà e contrarietà che a volte nella malattia sono come quelle punture che ti lasciano stremate. Non è tanto la malattia in sé, quanto sono gli inconvenienti della quotidianità nella malattia che possono rendere difficile sopportare le stesse terapie. Ma lei aveva un autentico amore alla vita. Mi colpiva molto questa voglia di vivere, che si è tradotta, fino alla fine, nell'ultima grande passione del volersi candidare e di volerlo fare in un contesto politico diverso da quello di provenienza, com'era quello di Italia Viva (come ha detto bene Daniela Sbrollini poco fa), in una prospettiva del terzo polo, cioè in una prospettiva che in qualche modo ribaltava tanti giochi, ribaltava anche una storia e ribaltava tante scelte, ma marcava forte e chiaro il desiderio di vivere.

Anche nella sua dichiarazione su Facebook appare questa sua lotta costante e continua con la malattia. Non a caso, firmando la lettera con cui conclude il suo dialogo con gli amici, con gli elettori e con le persone che la seguivano, si firma "la leonessa". C'è una voglia di lottare in positivo e di non rassegnarsi. Vorrei riprendere alcune delle sue parole, come hanno già fatto alcuni colleghi. Io, come facilmente immaginate tutti voi, non resisto a sottolineare la passione dominante di questa donna per la vita e non resisto a sottolineare quel messaggio forte che lei ha saputo trasmettere ai suoi medici, ai suoi infermieri e a tutte le persone si avvicinavano a lei: era un desiderio di cure. Abbiamo parlato qualche volta con lei anche del valore e dell'importanza delle cure palliative, cioè di quella capacità di lottare e di amare, della voglia di curarsi anche quando sembra che le medicine specifiche abbiano esaurito il loro ruolo e il loro compito.

Dice: "Cari compagni, la mia battaglia finisce qui. Prima di passare dall'altra parte, vi lascio un grande abbraccio e un ringraziamento sincero". Graziella aveva chiare nella sua vita quelle frasi così straordinarie della liturgia, quando si dice vita mutatur et non tollitur. Per lei la vita cambiava, passava dall'altra parte. C'era una dimensione di fede nella vita - non voglio spingermi oltre - che ti faceva sentire la continuità tra ciò che eri stato, ciò che eri e ciò che potevi essere, secondo un dialogo in cui la fede nei valori umani intrecciava profondamente non solo la passione politica, ma anche la passione superiore. La sua è un'affermazione straordinaria, cui forse ci farà piacere pensare: "Il 25 settembre sarò in paradiso". Poi, con un'ironia garbata e piena di misura, diceva: "se mi vorranno". Io sono certa che in paradiso l'hanno già accolta e che il 25 sarà lì a guardare cosa sarà accaduto qui sotto; e lo farà testimoniando fino all'ultimo che la vita vale la pena di essere vissuta. (Applausi).

URRARO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URRARO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo per esprimere il cordoglio del Gruppo Lega rispetto a una figura autorevole, un mix di elementi che ha incarnato nel suo percorso di vita umano, professionale e politico, tra cultura, grinta, passione civile, coraggio e intelligenza; quell'intelligenza che si legge anche nell'ultimo post, citato da chi mi ha preceduto, dove diceva, con la sua consueta ironia e con estrema intelligenza che il suo seggio adesso scatterà in paradiso. E ha invitato a non disperarsi, a non versare lacrime, perché è venuto il tempo di volare in cielo, dove andrò a dare battaglia e dove anche lì la conosceranno. Non voleva sapere triste l'intera comunità politica cui è appartenuta e i familiari, cui vanno il mio e il nostro pensiero.

Una donna di grande impegno civico e politico: sono note le sue battaglie sulla custodia e sulla difesa dei diritti, dei diritti fondamentali, dei diritti così come alterati e squilibrati, anche nel corso di una pandemia che già l'aveva vista sofferente per l'andare avanti e l'incancrenirsi del percorso sanitario; quei diritti - quel mix di equilibrio tra diritto allo studio, diritto alla salute, diritto alla libertà di iniziativa economica e diritto al lavoro - che trapelavano dalle sue parole, nei suoi interventi pubblici, che si sono sempre rivelati mai banali, pregnanti, pertinenti a un mondo che cambiava e con una serie di criticità sociali, economiche, ambientali e criminali, cui la terra a cui apparteneva, cui anche io appartengo, vive tutt'ora per una serie di problematiche e di incrostazioni del passato.

Nella sua memoria e nel suo nome andremo avanti, sapendo di avere una guida e una prospettiva certa. Rinnovo ancora il mio cordoglio. (Applausi).

DE LUCIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCIA (M5S). Signor Presidente, la prima volta che l'ho vista, qualche decennio fa, a un incontro politico, pensai che era una bella donna. Poi, man mano che parlava, dissi che era una donna straordinaria. Era Graziella Pagano.

Anche oltre il percorso politico e istituzionale, che ha condotto sempre con impegno, lealtà ed onore, era forte, determinata, pronta a tutto pur di difendere una giusta causa, a cominciare dalle unioni civili. In ogni passaggio politico e in ogni istituzione, dove ha rappresentato la forza delle donne, ha sempre tenuto nel giusto conto la questione femminile, in tempi in cui sembrava lontanissima l'idea di poter ragionare a tutela della questione femminile.

Ha vissuto gli ultimi cinque anni della sua vita stupenda veramente in trincea, senza mai arrendersi al male che voleva portarsela via. Non aveva rinunciato - come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto - neanche alla candidatura: «Svolgerò il mio ruolo in paradiso, se mi vorranno». Così ha scritto nel suo ultimo post e ha avuto ragione ancora una volta: il 25 settembre non sarà qui con noi.

L'ex senatrice è stata promotrice dei cosiddetti DICO, il primo disegno di legge italiano sul diritto dei conviventi: la prima proposta di legge - ripetiamolo - a sostegno delle unioni civili e non solo. Le sue battaglie, nella sua lunga vita di esponente della sinistra, sono state soprattutto a sostegno dei più deboli, che ha condotto con impegno e forza, per portare le scuole nei quartieri più abbandonati della sua città.

Ricordo il suo impegno per il mondo della scuola, dal quale proveniva - aveva insegnato per lungo tempo materie letterarie - prima di avviarsi a una carriera politica che anche oggi ottiene il giusto riconoscimento, il valore che lei in realtà ha voluto portare nella sua vita per tutti quanti noi.

C'è anche un altro particolare che mi ha colpito della sua vicenda politica: lei, da parlamentare, è stata cofirmataria della prima legge per inasprire le pene contro la violenza sessuale. In un momento in cui questi argomenti sono ancora così forti nelle discussioni quotidiane, è importante ricordare anche chi ha avviato battaglie così fondamentali per la vita delle donne.

«Sarò in Paradiso (se mi vorranno)» - ha scritto - «il mio seggio scatterà lì (...). Voi però non fate scherzi, continuate a lavorare anche perché da lassù vi posso controllare più facilmente. Il mio tempo in terra è scaduto, vi mando un ultimo bacio. Arrivederci». Grazie, leonessa. (Applausi).

Sulla scomparsa di Virginio Rognoni

PRESIDENTE. Apprendo adesso della scomparsa di Virginio Rognoni, uno dei più grandi politici del Novecento. Vorrei porgere alla famiglia le condoglianze mie e del Senato, dedicando alla sua memoria un minuto di silenzio, prima di dare la parola a chi l'ha richiesta per commemorarlo. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio). (Applausi).

CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Signora Presidente, le particolari circostanze in cui si riunisce il Senato, in piena campagna elettorale, mi esentano dalla possibilità di commemorare come meriterebbe l'onorevole Rognoni, che è stato - come lei ha detto - a lungo al governo del Paese: cinque anni Ministro dell'interno, Ministro della difesa, Ministro della giustizia, vice Presidente del Consiglio supremo della magistratura. Io lo ricordo molto bene, perché è stato anche il mio Capogruppo nella Democrazia Cristiana, Presidente del Gruppo della Democrazia Cristiana alla Camera dei deputati.

L'ultima volta che l'ho visto ero con un suo intimo amico, Alan Ferrari, che è un nostro collega. Andai a Pavia, durante un'iniziativa; Alan volle organizzare un incontro e ho tratto ancora oggi l'impressione di quello che era Rognoni: una passione politica che continuava e che non si estingueva, nonostante l'età molto avanzata, aveva quasi cent'anni. È stata una personalità - come lei ha detto - di primo piano e penso che il Senato, nella prossima legislatura, dovrà in modo più compiuto ricordarlo, perché se lo merita veramente. È stato un bell'esempio di politica e di servizio delle istituzioni. (Applausi).

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, la scomparsa di Virgilio Rognoni ha toccato molti di noi: chi l'ha conosciuto o chi soltanto ne ha sentito parlare, chi gli è stato molto amico, come il senatore Ferrari, e chi invece ha soltanto memoria della storia d'Italia della seconda parte del secolo scorso, essendo stato Virgilio Rognoni un gigante della politica e in tempi molto diversi da quelli che noi oggi viviamo; erano tempi difficili a cui noi dobbiamo molto rispetto perché densi di uomini che hanno saputo difendere con molto coraggio la nostra democrazia.

Rognoni è stato un gigante tra quei giganti; un uomo politico molto coraggioso che ha continuato sino a pochi giorni dalla sua scomparsa a dispensare consigli, ad aiutare, a intervenire, con chi aveva la fortuna di incontrarlo, sulla politica. Era un grande gentiluomo, ma era un gentiluomo che nella sua cortesia sapeva unire molta fermezza nelle sue idee, che sapeva difendere come un leone.

È stato un grande Ministro dell'interno nella fase finale del terrorismo, nella quale la violenza e i morti non sono stati certamente inferiori a quelli dei tempi precedenti. A lui si devono decisioni importanti; voglio qui ricordare soltanto la decisione con cui scelse il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa come prefetto di Palermo per affidare nelle sue mani la lotta al gravissimo fenomeno della mafia.

Non era soltanto un leader politico: era un uomo colto, un intellettuale. La politica era una passione per lui, come aveva poi passione per la vita. Aveva anche una grande attenzione alla maturazione del pensiero politico. Penso che questo debba essere un punto su cui riflettere in tempi come i nostri, nei quali il pensiero politico - diciamo la verità - è spesso molto debole.

Noi dobbiamo ricordarlo non soltanto per l'affetto che lo legava a tanti di noi, ma anche e forse soprattutto per l'integrità della sua vita e per la coerenza molto alta del suo impegno politico.

Per noi democratici è scomparso un grande amico, uno di noi e, come tale, noi lo piangiamo. (Applausi).

PRESIDENTE. Avevo già salutato e ringraziato la scorsa settimana. Poiché ci ritroviamo insieme, a me fa molto piacere, perché questa è stata per quattro anni la nostra casa comune (Applausi), rinnovare i ringraziamenti per il supporto dato in una legislatura davvero difficile. E desidero cogliere l'occasione per ringraziare tutta l'amministrazione che ha fatto davvero un lavoro importante (Applausi), anche se sempre silenzioso.

Grazie ancora. Non è detto che non triplichiamo i ringraziamenti. Grazie comunque, grazie a tutti.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 15,23)

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha modulato i tempi di discussione del decreto-legge n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, cosiddetto decreto aiuti-bis, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Per la discussione generale sono stati attributi ventitré minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi.

Non essendo stati presentati emendamenti, salvo due ordini del giorno inammissibili, si passerà quindi direttamente alle dichiarazioni di voto finali, per le quali ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2685-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)(ore 15,23)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2685-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

I relatori, senatori D'Alfonso e Pesco, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore D'Alfonso.

D'ALFONSO, relatore. Signor Presidente, mi riservo di consegnare il testo scritto del mio intervento agli Uffici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pesco.

PESCO, relatore. Signor Presidente, mi riservo anche io di consegnare il testo scritto del mio intervento agli Uffici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice La Mura. Ne ha facoltà.

LA MURA (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Signor Presidente, colleghi, colleghe, se la vostra giusta esecrazione per la cancellazione del tetto agli stipendi dei massimi dirigenti avesse riguardato, nel corso di questa legislatura, anche altri ambiti e norme ugualmente vergognose e contrarie all'interesse pubblico, ora probabilmente lasceremmo un Paese migliore, soprattutto in campo ambientale e nel terreno dei diritti civili, che risultano perlopiù assenti nei programmi elettorali delle grandi coalizioni.

Quest'Assemblea, esclusi pochissimi, è responsabile di viltà, in quanto la norma che derogava al limite dei 240.000 euro per gli stipendi è nata in Parlamento e da voi è stata votata nelle Commissioni competenti. (Applausi). Altro che manina: è un leitmotiv che fa comodo veicolare per rabbonire l'opinione pubblica in campagna elettorale.

Oggi il mio intervento è anche volto a sottolineare come l'emendamento che siamo chiamati a votare per reintrodurre un tetto agli stipendi dei massimi dirigenti sia tanto responsabile, quanto presumibile. Intendo dire che questa norma, una delle poche di buon senso all'interno del decreto aiuti-bis, è un atto dovuto a fronte della galoppante inflazione, del rialzo dei tassi e del rischio che la nostra già fragile economia possa essere vittima della crisi in corso, facendoci diventare un sorvegliato speciale a livello internazionale. Non parliamo poi dell'impatto sociale che la cancellazione del tetto avrebbe avuto in termini di fiducia verso le istituzioni e, quindi, con riferimento alla verosimiglianza tra la politica e il Paese reale.

Concludo rivolgendomi direttamente ai parlamentari miei colleghi e colleghe, in particolare a coloro che in queste settimane sono stati impegnati nella loro rielezione elezione. Per l'approvazione del decreto aiuti-bis avete dato l'ennesima dimostrazione dell'incapacità di capire che la crisi è ormai diventata strutturale e, quindi, le manovre politiche atte a trasformare i sussidi da temporanei a permanenti non faranno altro che creare nel breve periodo un equilibrio di difficile gestione.

Il corso Draghi, poi, ha fatto di tutto per portare a compimento la privatizzazione degli asset strategici italiani. Continuiamo a rimanere in balia dei mercati e degli interessi dei grandi gruppi energetici che, proprio in virtù delle privatizzazioni, avranno - e già hanno - la possibilità di scegliere i loro investimenti. Penso alle isole minori, ad esempio. È facile pensare che la loro logica si muoverà non sulla scia dello Stato sociale, purtroppo ormai scomparso, ma sulla linea della convenienza e dell'interesse non pubblico. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cattaneo. Ne ha facoltà.

CATTANEO (Aut (SVP-PATT, UV)). Signora Presidente, gentili colleghe e colleghi, a cinque giorni dalle elezioni siamo qui oggi per l'inaspettata terza lettura del decreto-legge aiuti-bis. Il motivo per cui siamo qui riuniti è correggere, cioè cancellare all'unanimità una norma che questo stesso Senato ha approvato non più tardi di una settimana fa, e mi riferisco al famigerato articolo 41-bis.

Senza entrare nel contenuto di una norma quantomeno improvvida, ciò che - a mio avviso - rende preziosa l'odierna seduta dell'Assemblea è la possibilità di condividere, come ultimo atto di questa legislatura, la necessità di richiamare a un impegno trasversale i legislatori della prossima, affinché mettano termine a una prassi irresponsabile nel modo di legiferare, che la vicenda odierna esemplifica ancora una volta ai nostri occhi e ovviamente a quelli dei cittadini. Mi riferisco alla prassi che vede, nel corso dei lavori delle Commissioni parlamentari per la conversione dei decreti-legge, l'aggiunta dei testi più disparati, introdotti sotto l'etichetta di riformulazioni di emendamenti, ma che in realtà li svuotano dell'originario contenuto; sono nuovi testi, muniti della preziosa relazione tecnica bollinata e riferiti genericamente alle volontà delle Commissioni. Complici la notte, il dover continuare i lavori a ritmo serrato anche nei giorni festivi e la sostanziale inconoscibilità dei testi definitivi, queste aggiunte vengono approvate e offerte alla opinione pubblica come fatti compiuti, anche nella sorpresa di molti di voi a cui chiedevo. E ho capito che il fatto compiuto diventa tale perché chi inserisce la norma intrusa a pochi giorni dalla scadenza del decreto-legge ha la certezza matematica che l'altro ramo del Parlamento non potrà che approvare in blocco il testo senza modifiche.

Di questa modalità di agire, in grado di vanificare ogni vostro e nostro lavoro accurato, ogni volontà e possibilità di controllo da parte dei parlamentari, io stessa ho avuto cognizione nel corso dei lavori del Senato relativi al disegno di legge n. 2564, di conversione del cosiddetto decreto-legge tagliaprezzi, adottato nel marzo 2022 per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. A inizio di maggio, in circostanze che definirei fortunose, grazie al lavoro di molti di voi un sabato sera (a tarda sera) venni a sapere da alcuni colleghi dell'Assemblea che qualcuno, presumibilmente al Ministero dell'economia e delle finanze, nel dare un parere sulla copertura di un emendamento in tema di mobilità dei docenti della scuola dell'infanzia, ne aveva totalmente riscritto il testo, aggiungendo commi senza alcun nesso con la materia del decreto-legge, volti a modificare le competenze di Arexpo, i requisiti di nomina dei candidabili alla presidenza dell'Istat e infine la disciplina del centro di ricerca noto come fondazione Human Technopole, materia che seguo da sei anni. Per Human Technopole addirittura si inseriva una norma in contrasto con quanto disposto dalla legge di bilancio 2019, volta a vanificare totalmente gli impegni sottoscritti da MEF, Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e Ministero della salute con la fondazione, nel contesto di una convenzione sottoscritta da queste parti, il cui effetto era quello di rinviare al tempo del mai il libero accesso e l'apertura di quell'infrastruttura a centinaia di ricercatori, ricercatori ai quali nel frattempo era stato chiesto di dire la loro su cosa si doveva fare presso quell'infrastruttura ed erano quindi coinvolti in una consultazione pubblica che veramente coinvolgeva centinaia di ricercatori. Quella norma intrusa vanificava completamente tutto. Grazie all'intervento tempestivo di alcuni di voi, quelle norme vennero in parte espunte e in parte dichiarate inammissibili. Ma il solo fatto che fossero state concepite e presentate in quel modo rende l'idea delle criticità con cui l'alta amministrazione si sente di poter tradurre i desiderata politici o peggio propri nel processo legislativo.

E la norma senza padri, di cui oggi ci accingiamo a ratificare la soppressione operata dalla Camera, ha avuto il merito perlomeno di recare scandalo e di indurre le Camere alla correzione. È un meccanismo di rigetto eccezionale su un fatto non raro.

Ricordo che forse la tossicità democratica risiede anche e soprattutto nell'opacità delle decisioni che il Parlamento si trova ad assumere. Opacità politica significa che si rende pressoché impossibile al cittadino capire chi ha chiesto cosa, come e per quale motivo e, se non è chiaro, non si potrà mai essere richiamati alla propria responsabilità rispetto alle finalità e agli effetti di ciò che è stato proposto.

Per questo mi convinco ogni giorno di più che uno dei grandi meriti dell'istituzione parlamentare, diretta espressione della sovranità popolare, sia la pubblicità, il libero e pubblico confronto a valle del quale si assumono decisioni legislative. Il resoconto stenografico, il verbale, le registrazioni audio sono la straordinaria forma che si fa sostanza. Sulla riconoscibilità delle decisioni compiute qua dentro si fondano anche la libertà e il potere del cittadino, da esprimersi con il voto, di premiare con la propria fiducia un partito o una personalità rispetto ad un'altra. Non possiamo far venire a meno questo patto fiduciario.

Questi mali della legislazione - me lo insegnate voi - sono universalmente noti, enumerati qui in Aula spesso da chi veste i panni delle opposizioni, elencati in tutti i rapporti del Comitato per la legislazione, onnipresenti negli editoriali dei quotidiani e nelle riviste scientifiche di settore.

Ma, se il male è noto, la volontà di rompere questo circuito ad oggi latita e, nonostante la recente modifica del Regolamento del Senato, credo che poco sia stato fatto per rompere questo circuito, per cui forse con un po' di coordinamento con la Camera si potrà magari fare qualcosa.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

CATTANEO (Aut (SVP-PATT, UV)). Chiudo, signora Presidente, dicendo che riconoscere una nostra mancanza o forse una necessità del Parlamento potrebbe essere il presupposto migliore per convincere i prossimi legislatori a innovare prassi e Regolamento che hanno finito per compromettere gravemente la funzione parlamentare.

Questa è una di quelle piccole riforme di cui tutti lamentano la necessità, ma che come un miraggio nel deserto sembra non arrivare mai. (Applausi).

Chiedo di poter allegare il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.

ABATE (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il provvedimento in discussione è tornato in Senato, dove lo avevamo votato la settimana scorsa, perché si è dovuto bloccare - questo è il termine esatto - un emendamento alquanto strano, contenente la deroga al tetto dei 240.000 euro per gli stipendi dei vertici della pubblica amministrazione.

Naturalmente tutti dicono che non sapevano nulla di questo emendamento: chissà, sarà vero? È un po' difficile credere a questa versione.

Vorrei comunque ricordare - e mi rivolgo non solo ai colleghi e all'Aula, ma anche ai pescatori e agli agricoltori, compagni di viaggio del mio mandato - che, anche in fase di approvazione del decreto aiuti alla Camera, ho nuovamente presentato gli emendamenti per il settore dell'agricoltura e della pesca, e soprattutto la moratoria finanziaria, così necessaria alle aziende che stanno fallendo. Devo dirvi, però, che anche in quella sede nessuno, eccetto i colleghi del mio Gruppo, ha sottoscritto gli emendamenti e li ha votati.

Quindi, cari amici agricoltori e pescatori, non credete a chi adesso viene a raccontarvi che è necessaria e fondamentale una moratoria finanziaria per le piccole e medie imprese dell'agricoltura e della pesca in difficoltà, perché sono solo e semplicemente vane promesse elettorali.

Se infatti avessero voluto combattere per questo emendamento, avrebbero potuto farlo con me e nell'esame di questo decreto-legge, per una ripresa delle aziende che - come sappiamo - sono in difficoltà, tanto che 70.000 aziende del settore dell'agricoltura sono già chiuse. Ricordatelo, amici pescatori e agricoltori. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lanzi. Ne ha facoltà.

LANZI (M5S). Signor Presidente, mi fa piacere si possa intervenire anche in terza lettura, così come prevede il nostro ordinamento. Lo avremmo voluto fare - come sarebbe stato più che giusto - anche per le leggi di bilancio e ci si augura che, nella nuova legislatura, il Parlamento possa farsi valere al meglio. Andiamo però senza indugio al punto e cioè al motivo per cui oggi siamo qui riuniti. Diciamolo chiaramente ai cittadini: se oggi il decreto-legge arriva in Assemblea in terza lettura è per approvare il provvidenziale correttivo voluto dal MoVimento 5 Stelle e apportato dalla Camera dei deputati al testo del provvedimento licenziato poco meno di una settimana fa qui in Senato. Siamo qui perché qualche partito ha pensato bene, con un colpo di coda di fine legislatura, di eliminare il tetto di 240.000 euro ai mega-stipendi dei manager pubblici. Facciamo pure i nomi, perché è giusto che i cittadini lo sappiano: si tratta di Forza Italia, del Partito Democratico e di Italia Viva.

La cosa più assurda, però, è che solo pochi giorni dopo aver votato questa ingiusta norma, PD e Italia Viva hanno presentato alla Camera dei deputati un emendamento soppressivo: quanto basta per cercare oggi di prendersi il merito della modifica. Allora la domanda sorge spontanea: perché l'hanno approvata? A questa domanda credo ci siano due possibili risposte. Nella migliore delle ipotesi hanno votato senza sapere cosa si stava votando. Se così fosse, non si comprende quali garanzie tali partiti sarebbero in grado di dare a chi oggi pensa di sostenerli alle prossime elezioni. Nell'ipotesi peggiore, invece, si è tentato di fare l'ennesimo regalo ad alcuni alti dirigenti dello Stato, sperando che la modifica passasse in sordina, salvo poi ritrattarla quando invece ha acquisito, grazie al MoVimento 5 Stelle, una forte eco mediatica.

Ecco perché ci siamo ed è lo stesso motivo per cui il sistema ci vuole fuori dalle istituzioni. Se c'è una cosa su cui qui dentro siete tutti d'accordo è proprio l'avversione nei confronti del MoVimento 5 Stelle. Quale sia il motivo andrebbe forse spiegato ai cittadini. Forse perché si vuole tentare di ripristinare i privilegi della casta oppure per approvare norme come quella che oggi viene cancellata, senza alcun controllo? Credo proprio che sia questo l'intento della vecchia politica, come emerge dalle dichiarazioni, neanche poco plateali, di colui che il centrodestra indica come possibile futuro ministro della giustizia, Nordio, attualmente candidato con Fratelli d'Italia. Diciamo che, ancora una volta, siamo gli unici a mostrarci diversi da chi da sempre vive questi Palazzi, diversi dalla vecchia politica che vuole ripristinare le immunità parlamentari e i vitalizi, alzare gli stipendi dei manager pubblici e magari anche dei parlamentari stessi. Come Movimento 5 Stelle, invece, dal nostro ingresso nelle istituzioni abbiamo fatto una cosa semplice: ci siamo tagliati i privilegi! (Applausi). Non servivano leggi, ma bastava la semplice volontà: lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto.

Avete idea della sofferenza che oggi il Paese vive, a causa del caro energia? Famiglie e imprese sono in ginocchio, non riescono a pagare le utenze e, addirittura, per farlo adesso si chiede loro di contrarre altri debiti. Ecco qual è la realtà fuori da queste stanze: una realtà di cui chi ha votato questa norma non ha alcuna contezza. Ai cittadini voglio dire che chi oggi voterà per eliminarla, solo pochi giorni fa era d'accordo a introdurla. Sono gli stessi partiti che per mezza legislatura hanno ignorato la nostra richiesta di introdurre un salario minimo orario, per aiutare chi guadagna 3 o 4 euro l'ora e non riesce a portare un piatto caldo a tavola. (Applausi). Mentre in tutta Europa gli altri Stati membri lo stanno addirittura alzando, siamo rimasti tra i 6 Paesi a non averlo ancora introdotto.

Oggi non c'è spazio per il ravvedimento operoso per chi solo una settimana fa ha votato questa norma porcheria e i cittadini lo hanno capito. Vorrei ricordare una frase di Adriano Olivetti, che chi ha votato quell'emendamento dovrebbe tenere più spesso a mente: «nessun dirigente, neanche il più alto in grado, deve guadagnare più di 10 volte l'ammontare del salario» più basso. È una frase che racchiude un concetto semplice, ma al tempo stesso rivoluzionario.

Forse è un'utopia oggi, ma di certo una regola morale a cui ritengo che un legislatore avveduto e coscienzioso dovrebbe ispirarsi, soprattutto quando si tratta di denaro pubblico, e a maggior ragione in un momento di così grande sofferenza per il Paese.

Concludo salutando i conduttori di «Un giorno da pecora»: è il modo giusto di fare ironia anche sulla politica. Declamo una breve ma significativa rima: molti leader stan dicendo: senza me non c'è speranza, ma il consenso sta crescendo per chi ha stile ed eleganza. Parlo di Giuseppe Conte, che il destino ci ha affidato. Le matite sono pronte, è il migliore candidato!

Viva l'Italia. Viva il MoVimento 5 Stelle! (Applausi).

CIAMPOLILLO (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (Misto). Signor Presidente, circa l'inammissibilità dell'ordine del giorno G1.1000, siccome si risparmierebbero 0,5 miliardi di euro estendendo l'ora legale...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Ciampolillo, per che cosa sta chiedendo di intervenire?

CIAMPOLILLO (Misto). Vorrei semplicemente conoscere le motivazioni dell'inammissibilità.

PRESIDENTE. Intanto non riguarda parti modificate del provvedimento, e questo è il motivo per cui è inammissibile.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

I relatori e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Come già preannunciato, sono dichiarati inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli ordini del giorno G1.1000 e G16.2000.

Passiamo alla votazione finale.

PRESUTTO (Ipf-CD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESUTTO (Ipf-CD). Signor Presidente, sarò molto rapido.

Il Gruppo Insieme per il Futuro dichiara voto favorevole al provvedimento. È, però, altresì opportuno evidenziare la criticità che ci ha portato in questo caso a una terza lettura: un atto dovuto per porre rimedio a un emendamento che la volta scorsa è passato in sordina.

È chiaro che il Parlamento in questi casi ha la responsabilità, perché quel provvedimento lo abbiamo votato noi. Ma è anche giusto evidenziare che era una situazione di particolare criticità: avevamo un tempo molto ristretto, vi era la necessità di convertire quel decreto-legge molto importante per gli interessi del Paese - parliamo degli aiuti economici alle imprese e alle famiglie - e bisognava mettere i nostri colleghi della Camera nelle condizioni di poterlo discutere. Tuttavia, è accaduto un fatto grave, che bisogna assolutamente evidenziare: siamo stati messi tutti quanti sotto accusa dai cittadini per disattenzione.

Chiaramente ce ne assumiamo la responsabilità perché l'abbiamo votato noi, ma merita un'attenta riflessione tutta la procedura che ha portato quelle benedette riformulazioni a non essere valutate non da una persona, ma praticamente da tutti i Gruppi parlamentari, in modo particolare dalle Commissioni bilancio e finanze.

Sono un componente della Commissione bilancio, ma posso assolutamente assolvere non soltanto me stesso, ma i colleghi di entrambe le Commissioni che non erano stati messi nelle condizioni di poter capire cosa stesse accadendo.

Questo ha alimentato una critica e addirittura l'intervento del Presidente della Repubblica, con la necessità di essere presenti oggi, e noi con senso di responsabilità ci siamo.

Quel passaggio merita una riflessione e richiede anche la necessità di individuare le responsabilità di quelle riformulazioni che sono arrivate in un momento contingentato particolare, che ha messo in difficoltà la capacità di funzionamento del Parlamento, e non ha consentito di valutare in piena cognizione cosa stessimo votando.

La responsabilità oggettiva è nostra, ma vi è una dinamica distorsiva dei fatti che ci ha tratto in inganno. Quindi - ripeto - ci assumiamo la responsabilità, ma solleviamo un momento di critica generale che dovrà essere valutata affinché episodi come quelli, in un momento drammatico per il Paese, non si ripropongano più.

In ogni caso, confermo il voto favorevole al provvedimento. (Applausi).

LANNUTTI (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Signora Presidente, le sanzioni stanno funzionando, il tempo sta rivelando che queste misure sono sempre più efficaci: è il mantra del Capo del Governo per cercare di convincere e autoconvincersi. Funzionano sì, ma decine di migliaia di imprese, a causa dei rincari elevati delle bollette di luce e gas, hanno già chiuso o saranno costrette a chiudere, mentre il "Governo dei migliori", capeggiati da Draghi - il peggior disastro per diritti e interessi del popolo italiano -, addirittura nega, rifiuta di fare uno scostamento di bilancio di almeno 30 miliardi, per timore di aumentare il debito. Lui sta negli Stati Uniti e volevo informarlo che il 17 febbraio 2021 - data che gli italiani ricorderanno a lungo per vessazioni ed angherie seriali subite dopo il voto di fiducia al peggior Governo della storia recente - tutti gli indicatori economici sono peggiorati: inflazione all'8,4 per cento, rincari tariffari per circa 3.000 euro a famiglia, tassi d'interesse che comportano migliaia di euro in più all'anno su mutui e prestiti, cambio euro-dollaro sotto la parità. Il famigerato debito pubblico, grazie al "migliore", è arrivato a 2.770 miliardi di euro a luglio, con 167 miliardi in più, al ritmo di 9,8 miliardi al mese, 327 milioni al giorno, 13 milioni l'ora, 226.666 euro al secondo, nonostante il rimbalzo positivo dell'economia, l'aumento del PIL e dell'occupazione dovuto in gran parte al tanto vituperato superbonus.

Le sanzioni stanno funzionando: il mantra di Draghi tre giorni fa, illustrando il cosiddetto decreto aiuti-ter, quando ha lanciato l'accusa, da vero intenditore, ai presunti pupazzi prezzolati. Proprio lui che, come ripeteva Francesco Cossiga, fu prezzolato da suoi comparucci di Goldman Sachs. (Applausi). Al di là della narrazione fraudolenta raccontata da...

PRESIDENTE.Senatore, ovviamente lei sa cosa sto per dirle: si assume le responsabilità delle sue parole, che a mio avviso vanno decisamente oltre i toni aspri della...

LANNUTTI (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Come sempre. E mi farà recuperare anche il tempo.

Al di là della narrazione fraudolenta, raccontata da media e TG Rai Luce, veri e propri resoconti alla tele-Zelensky, la realtà è più forte delle menzogne. Poche conseguenze per la Russia dallo stop, come dice un lancio dell'agenzia AGI del 2 settembre scorso, che smentisce platealmente l'efficacia delle sanzioni. È invece un drammatico boomerang per famiglie stangate e impoverite, con un micidiale impatto su decine di migliaia di imprese, costrette a chiudere.

Secondo l'analisi di Capital Economics, pubblicata da Bloomberg, la Russia può permettersi di chiudere il rubinetto del gas all'Europa per un anno senza conseguenze per il proprio bilancio pubblico. Del resto, appare demenziale focalizzare l'ossessiva propaganda dei media in Italia, ai primi posti per corruzione e tra gli ultimi per libertà di stampa, sull'impatto delle sanzioni sui russi, ignorando le drammatiche conseguenze sul popolo italiano, che dovrà affrontare un rigido inverno al gelo. Occorre andare alle radici del problema, oltre i palliativi dei decreti aiuti.

Un articolo de «La Verità» titolava: «Il gioco di prestigio di Draghi sugli aiuti. Nemmeno un euro arriva dai nuovi fondi». I tanto sbandierati 66 miliardi complessivi di sostegno arrivano da spostamenti interni di bilancio o dall'extragettito IVA. Occorrerebbe una robusta autocritica sull'aumento delle spese militari di 16 miliardi e l'invio delle armi, invece che incentivare diplomazia e negoziati per dirimere il conflitto. Vi è la cieca obbedienza ai guerrafondai USA-NATO, la cui guerra per procura ha rafforzato gli Stati Uniti, indebolito l'Europa, impoverito cittadini ed imprese alla canna del gas. (Applausi).

Per ciò che riguarda questo decreto, vedo pochi aiuti per famiglie e imprese e molta propaganda. Con alcune perle: l'articolo 29 in materia di procedura liquidatoria su Alitalia. La svendita di ITA costerà all'erario 980 milioni di euro e ci sarà l'ennesimo ulteriore regalo di un miliardo per Milano-Cortina, un evento spacciato a costo zero, a conferma di sperperi e sprechi per le consuete Olimpiadi degli affari.

Chiudo, per i tanti cultori dell'agenda Draghi, che mi appaiono come afflitti dalla sindrome di Stoccolma, quel morbo che porta ad amare i propri carnefici. Ecco, credo che gli italiani, nonostante la propaganda ossessiva dei media, tesi a esaltare il migliore, siano, come me, immuni da quella sindrome contagiosa. (Applausi).

EVANGELISTA (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (IV-PSI). Signora Presidente, è evidente che siamo oggi in Aula, a pochi giorni dalle elezioni politiche, per votare in terza lettura il decreto-legge aiuti- bis al solo fine di porre rimedio a quanto accaduto la scorsa settimana nelle Commissioni bilancio e finanze, quando furtivamente, con una vera e propria forzatura (in gergo istituzionale si dice "la manina"), è stato introdotto, nel pacchetto di emendamenti concordato da tutti i Gruppi politici, fatta eccezione per CAL e Italexit, un emendamento che andava a modificare una norma introdotta dal Governo Renzi, che poneva un tetto agli stipendi degli alti funzionari e dei dirigenti statali. Questa è stata sicuramente una sgrammaticatura istituzionale, che indebolisce il Parlamento; ciò dispiace molto, soprattutto perché è accaduto a fine legislatura, utilizzando un decreto-legge che era stato emanato per le imprese e per le famiglie, in un momento di crisi economica ed energetica e di forte inflazione. Forse potevamo evitarlo e potevamo essere tutti un attimino più attenti. Sicuramente però dobbiamo ringraziare il presidente Draghi, che prontamente è intervenuto con un emendamento governativo, sottoscritto e approvato dai colleghi della Camera, che ha corretto immediatamente questa stortura e ha ripristinato la vecchia norma; di questo non possiamo fare altro che ringraziarlo.

Spiace inoltre che, di fronte a un indebolimento del Parlamento, alcune forze politiche abbiano cercato di addossare la colpa ad altre forze politiche, per pura propaganda elettorale, ree semplicemente di aver rispettato in Aula gli impegni che erano stati presi dentro le Commissioni, ossia l'impegno a votare tutti a favore del pacchetto di emendamenti (a parte le due forze politiche che ho citato prima). Comunque, per tutti questi motivi, come Gruppo politico Italia Viva - Partito Socialista Italiano, voteremo a favore del decreto-legge aiuti-bis. (Applausi).

COMINCINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMINCINI (PD). Signora Presidente, nel rinnovare il voto favorevole del Partito Democratico alla conversione in legge del decreto-legge aiuti-bis, una parola non può non essere detta a proposito dell'incidente che ci vede riuniti quest'oggi per dare nuovamente il via libera al provvedimento e rimediare all'errore che è stato fatto la settimana scorsa.

Vorrei dire due parole anche al collega Lanzi, che nel suo intervento in discussione generale si è permesso di pontificare sulle ragioni che hanno portato altri Gruppi a votare a favore di quell'emendamento. Qualche altro collega ha già ricostruito la dinamica con la quale si è giunti a non comprendere esattamente il contenuto della riformulazione che era giunta in Commissione. Mi permetto di dire al collega Lanzi e al MoVimento 5 Stelle che neppure voi avevate votato contro quell'emendamento e che pure voi oggi vi trovate a dover modificare il vostro voto, perché non credo che quest'oggi vi asterrete nuovamente. Noi di lezioni non ne prendiamo da nessuno. (Applausi).

Voglio invece collegarmi alle parole della senatrice a vita Elena Cattaneo. Mi permetta, signor Presidente, visto che abbiamo presenti anche degli studenti, che magari restano un po' interdetti rispetto a questo dibattito e alle parole che ascoltano... (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, siamo in fase di conclusione dei nostri lavori. Credo che non sia eccessivo, quindi, chiedervi di abbassare il volume della voce, così da arrivarvi in modo ordinato e da riuscire anche ad ascoltare gli interventi dei colleghi.

Senatore Comincini, la invito a riprendere il suo intervento.

COMINCINI (PD). Signor Presidente, dicevo appunto che vorrei collegarmi alle parole della senatrice a vita Elena Cattaneo e in questo modo, se mi è permesso, anche lanciare un messaggio agli studenti che sono ospiti, quest'oggi, in quest'ultima seduta della XVIII legislatura. Non vorrei, infatti, che restassero interdetti rispetto a quello che vedono, che ed ascoltano e cui assistono.

Il processo legislativo e le modalità con le quali giungono a maturazione emendamenti depositati dai senatori, che necessitano del parere del Governo e che spesso sono oggetto di riformulazione da parte della macro struttura ministeriale, andrebbero ordinati in maniera davvero diversa.

Nel mio scorso intervento, pensando che fosse l'ultimo, chiusi dicendo che auspicavo che nella prossima legislatura, da parte del prossimo Parlamento, potesse esservi una adeguata attenzione alla tutela e alla valorizzazione del processo legislativo, del potere legislativo, che è cosa diversa dal potere esecutivo, che è chiamato ad applicare ed eseguire le norme e gli indirizzi dati dal Parlamento.

Ma la modalità con la quale in questi anni si sono modificate le procedure, si è costruito in maniera diversa il percorso che porta all'approvazione delle leggi, di fatto costituisce uno sbilanciamento che mette spesso il Parlamento in una condizione di difficoltà. Le modalità con le quali si è giunti a quella riformulazione, che non ha permesso a nessun Gruppo di poter avere piena coscienza di quello che si andava a votare in Commissione (ne è dimostrazione il fatto che oggi tutti i Gruppi politici esprimeranno un voto diverso rispetto a quello espresso una settimana fa), sono la dimostrazione della necessità di una maggiore cura e tutela del potere legislativo nell'equilibrio dei poteri costituzionali.

Nel ribadire, quindi, il voto favorevole del Partito Democratico al decreto-legge aiuti-bis, alle tante misure che il Governo vi ha inserito e a quelle che il Parlamento ha migliorato approvando gli emendamenti la settimana scorsa, che resti agli atti anche questo appello a che le modalità con le quali il processo legislativo si svolge trovino un diverso equilibrio.

Un equilibrio che non è soltanto questione di maggiore attenzione a ciò che votiamo, ma davvero di individuare una modalità che permetta ad ogni parlamentare di essere pienamente cosciente di ciò che vota, di avere a disposizione i tempi necessari per conoscere le riformulazioni e, nel limite del possibile, che tali riformulazioni vengano assentite veramente dagli esponenti politici del Governo. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatore Comincini, le ricordo che il Senato ha apportato delle modifiche al proprio Regolamento, cercando di andare in questo senso.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente,intanto possiamo dire: meno male che abbiamo il bicameralismo. Così, quando si fanno degli errori, si può poi riuscire ad avere un'altra lettura per mettervi riparo.

È evidente, però, che da questo nascono anche una serie di riflessioni, che non riguardano soltanto la qualità legislativa, ma anche un'idea molto chiara di come si arrivi, molto spesso in tempi anche ristretti, a fare alcune riformulazioni.

Signor Presidente, in un momento come questo, in cui le famiglie sono nella situazione in cui sono, in cui il Paese è nella situazione in cui è dal punto di vista sociale ed economico, noi ovviamente riteniamo che sia non giusto, ma assolutamente necessario che noi rapidamente ci adoperiamo per eliminare questa norma, che rappresentava un vero e proprio schiaffo ai cittadini.

Forse però il Governo, che giustamente ha presentato l'emendamento al nostro esame, così come alla Camera è stato presentato l'emendamento soppressivo, dovrebbe accertare come è nata quella riformulazione.

Mi rivolgo ai relatori: visto che l'emendamento è passato per molti Ministeri per ottenere il nullaosta, sarebbe curioso sapere cosa è successo in tale sede e sarebbe stato anche molto importante che qualcuno si fosse assunto fino in fondo la responsabilità di quella riformulazione. Questo non per assolvere i senatori che poi l'hanno votato, ma credo che sarebbe stato assolutamente necessario.

Abbiamo assistito altre volte - sulla base della mia esperienza potrei fare mille esempi - al tentativo di agganciare a un emendamento un'altra norma, tentando di approfittare del fatto che la versione nota fosse la precedente. Detto questo, è importante che oggi mettiamo immediatamente riparo a quello che non poteva che essere interpretato come un vero e proprio schiaffo a tutti i cittadini che stanno vivendo un momento molto difficile. (Applausi).

Sull'elezione del Presidente della Corte costituzionale

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea del Senato, rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro a Silvana Sciarra, che è stata eletta Presidente della Corte costituzionale. (Applausi).

Saluto ad una delegazione di giovani funzionari di Confindustria

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea la delegazione dei giovani funzionari del circuito Confindustria, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2685-B (ore 16,07)

GASPARRI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FIBP-UDC). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia è ovviamente d'accordo con questo decreto-legge, che rappresenta uno degli interventi parziali per affrontare la drammatica vicenda energetica, economica e sociale che stiamo vivendo. È un tassello di un'azione che era stata già avviata con un precedente decreto-legge; è in corso di ultimazione nei suoi dettagli un ulteriore provvedimento e credo che il nuovo Parlamento e il nuovo Governo avranno ancora da lavorare su questo terreno, perché le esigenze delle famiglie e delle imprese sono enormi e il costo dell'energia è il problema che preoccupa più gli italiani, giustamente, anche in questi giorni.

Noi di Forza Italia, peraltro, sappiamo bene che la questione non si risolverà solo con dei decreti, ma serve un intervento europeo. Ed è per questo che sia il presidente Berlusconi che l'onorevole Tajani, come i parlamentari europei, hanno chiesto da mesi che l'Europa lanci un'altra azione, come il recovery fund che c'è stato per il Covid-19, per affrontare gli stanziamenti per l'energia e difendere la realtà produttiva di tutta Europa e dell'Italia. Noi siamo impegnati a proseguire questa azione, ma riteniamo - questo sarà un capitolo che si affronterà in futuro - che si debbano rimuovere le cause del disastro in cui viviamo.

Siamo stati, siamo e saremo solidali con il popolo ucraino, ma ricordiamo la politica che i Governi Berlusconi seppero fare mettendo intorno a un tavolo i russi e gli americani, l'Oriente e l'Occidente. (Applausi). Serve la capacità di autentici statisti di disegnare un percorso di pace per il futuro, tutelando i popoli aggrediti, ma rimuovendo le cause della speculazione e dell'aggressione economica.

Per quanto riguarda i vari dettagli, ho chiesto pubblicamente al Governo la chiarezza e il nome di chi ha scritto le riformulazioni dell'emendamento della Commissione, sul quale anche quelli che oggi urlano si erano astenuti, facilitandone il percorso, perché qualcuno ha scritto la riformulazione. Forza Italia si è battuta anche in questo decreto solo se si parlava delle Forze dell'ordine e delle Forze di polizia (Applausi), per le quali, sì, vogliamo adeguamenti, ma dalla base al vertice, dal vertice alla base. Voglio ricordare che soltanto il nostro ingresso nella maggioranza di Governo ha consentito il rinnovo del contratto per il comparto sicurezza-difesa che il Governo giallorosso aveva lasciato marcire, fermo per tre anni. (Applausi).

Ripartiremo dal nuovo contratto, già scaduto, per le Forze di polizia e le Forze armate, a cominciare dalla base, dai poliziotti o carabinieri di quartiere, al fine di dare riconoscimenti economici e stanziamenti necessari. Questo è il nostro spirito, insieme ovviamente a tutto il sostegno alle altre norme che sono contenute nel cosiddetto decreto aiuti, che abbiamo sostenuto in Commissione e che altri hanno rallentato, frenando l'erogazione di fondi. Anche noi infatti volevamo chiarezza sul superbonus 110 per cento, ma vogliamo bonus veri e seri e non misure che poi crollano, lasciando le imprese e le famiglie nella disperazione. Vogliamo una politica di serietà anche sui bonus e sull'edilizia.

Votiamo quindi a favore di questo provvedimento, ma vorremmo un po' di chiarezza dal Governo e che sia evidente che Forza Italia sull'edilizia, sulle Forze di polizia e sui temi prioritari ha una posizione chiara, molto esplicita, che ribadiamo anche oggi. (Applausi).

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole della Lega-Salvini premier-Partito Sardo d'Azione al provvedimento, ne approfittiamo per ringraziare tutto il Consiglio di Presidenza, il Segretario, i Vice Segretari, tutti i funzionari, le Commissioni, gli uffici e gli assistenti per tutto il lavoro svolto e il supporto che ci è stato dato.

Rivolgo naturalmente un ringraziamento speciale al Governo, che ci ha dato l'opportunità di ritrovarci qui tutti insieme durante l'ultima settimana della campagna elettorale, perché non solo ha dato parere favorevole ad un emendamento che prevedeva il superamento del tetto agli stipendi per alcune categorie e alle Forze dell'ordine, ma poi addirittura lo ha riformulato estendendo la platea dei beneficiari, salvo poi indignarsi, dare la colpa al Parlamento, pretendere che alla Camera venisse cambiato (Applausi) con un proprio emendamento, per poi passarlo al Senato per la terza lettura. Davvero un capolavoro. Grazie. (Applausi).

CASTALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, è un grande onore per me fare l'ultima dichiarazione di voto a nome del MoVimento 5 Stelle e ringrazio il mio Presidente di Gruppo per avermi dato questa possibilità.

Perché siamo oggi in terza lettura? La terza lettura - lo dico ai cittadini fuori - è una rarità nel Parlamento italiano, ma noi, come MoVimento 5 Stelle, abbiamo iniziato la nostra azione quindici-venti anni fa per la transizione ecologica (ricordate Grillo sotto una Twingo a respirare idrogeno; siamo ancora con il diesel e la benzina), per l'onestà e soprattutto anti casta, per alcuni provvedimenti anti casta. Immaginate, cittadini, che noi siamo in terza lettura al Senato per cancellare una norma pro casta, che permetteva di togliere il tetto agli stipendi di alcuni dirigenti. Questo per noi è motivo di orgoglio.

Siamo in questa sede anche perché la nostra ostinazione - lo dico anche perché ci sono i ragazzi di Confindustria - ci ha permesso di dare grande respiro all'Italia con una norma, il superbonus, targata MoVimento 5 Stelle. (Applausi). Lo sblocco della cessione dei crediti è un grande risultato. Ricordate, quello che il mainstream - che fa un po' riferimento a tutti voi, maggiori partiti, perché purtroppo non c'è una libertà di informazione in Italia - ci ha accusato di ritardare. Pensate: oggi, 20 settembre, stiamo ritardando la conversione del decreto per colpa di un tetto agli stipendi di 240.000 euro. Noi volevamo solo, come siamo riusciti a fare, ripristinare la cessione dei crediti di un provvedimento che, lo ricordo, in trenta anni di illuminati parlamentari nessuno mai aveva inventato; una norma che è semplice (Applausi), crea lavoro, va verso la transizione ecologica, aiuta le famiglie a pagare di meno le bollette. Veniamo definiti però incompetenti. Lo so, è facile dirlo.

Do una notizia cittadini fuori, perché la stampa non lo fa: questa legislatura è quella con il più alto grado di istruzione mai avuto dal Parlamento italiano. Lascio indovinare qual è il Gruppo politico che ha il più alto grado di istruzione in quest'Aula. (Applausi).

Voglio poi sfatare un altro mito perché è stata una campagna elettorale contro i più poveri da chi prende 500 euro al giorno contro chi ne prende 300 al mese.

È obbligatorio utilizzare il reddito di cittadinanza. Sono soldi che vengono reimmessi nella circolazione dell'economia. Ricordiamolo perché la stampa si dimentica di dire queste cose. (Applausi).

Voglio ricordare un episodio. Nella scorsa legislatura il mio amico, senatore Santangelo, si alzava per chiedere il voto elettronico per ogni singolo emendamento perché in quest'Aula, dove mediamente sono presenti due terzi dei parlamentari, si votava per alzata di mano. Ciò comportava che nessuno risultava assente. Pagavamo un centinaio di senatori e 200 deputati come se fossero presenti. Sapete a quanti redditi di cittadinanza ciò corrispondeva giornalmente? Sono soldi che parlamentari della Repubblica rubavano allo Stato italiano. (Applausi). Queste sono le cose che la stampa deve dire. Dove sta?

Uso questi ultimi minuti a disposizione per salutare tutti i funzionari. Fortunatamente ho ricoperto in quest'Aula ruoli di opposizione, di maggioranza e anche di Governo con il presente ministro D'Incà. Le Istituzioni sono fatte (e anche i parlamentari di tutte le forze politiche, ci mancherebbe) anche di persone perbene e molto preparate. Abbiamo sempre avuto un riscontro positivo da parte degli Uffici legislativi e di tutti i funzionari sia dei Ministeri, che del Parlamento e per questo li ringrazio. I cittadini italiani possono essere fieri di queste figure che aiutano tutti noi politici, che siamo transitori, a portare avanti la nostra Nazione. (Applausi).

Cosa augurare a chi ci seguirà? Io faccio parte di quei parlamentari di una forza politica che ha rispettato tutti i princìpi che potevamo rispettare da soli: le restituzioni e i due mandati. Quello che potevamo rispettare da soli, lo abbiamo onorato. Abbiamo conseguito un altro record, in quanto abbiamo rispettato l'80 per cento del programma presentato nel 2018, nonostante i compromessi che abbiamo dovuto fare con gli altri. (Applausi). Invito i giornalisti a vedere cosa c'è scritto nei programmi di oggi e, poi, valutare le forze politiche un domani.

Auguro a chi ci seguirà di utilizzare l'intelligenza non per mantenere lo status quo della politica, ma per aiutare anche l'ultimo dei nostri connazionali. Auguri. (Applausi).

NUGNES (Misto-Man.A Pap PRc-Se). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. (Commenti).

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES (Misto-Man.A Pap PRc-Se). Signor Presidente, grazie alla claque.

Le privatizzazioni ritenute inevitabili dal discorso di Draghi del 1992 hanno clamorosamente fallito, portandoci esattamente al punto in cui siamo adesso, ossia davanti a un baratro climatico, sociale ed economico di cui ancora non abbiamo chiarezza. Sono procedute per trent'anni con una picconatura inevitabile, come diceva Draghi, e continua e ancora continuano con l'ultima coda del decreto che il Governo ha liquidato in Consiglio dei ministri e che il prossimo Parlamento dimezzato dovrà licenziare e che, dopo il provvedimento sulla concorrenza, ancora limita le prerogative del pubblico.

Di fronte all'evidenza, come sul Titanic o nel film più recente «Don't look up», noi continuiamo verso il disastro. Mi riferisco al disastro di aver demolito il patrimonio pubblico collettivo ed eliminato la potestà del controllo pubblico dello Stato.

Non abbiamo imparato nulla da questo. Credevamo, da quest'altro punto di vista, che il capitalismo avrebbe trovato la sua fine nei propri errori e abbiamo sbagliato, perché questo capitalismo bulimico ha dimostrato di sapersi alimentare degli stessi disastri che compie (ossia mangia il disastro che sta mettendo in campo).

Purtroppo, a causa delle scelte fatte dal Governo dei migliori insieme all'Unione europea, noi avremo un inverno difficilissimo, con scarsità di gas fino a 10 miliardi di metri cubi. Chiuderanno le imprese e ci saranno licenziamenti in massa; avremo un problema climatico. (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, il tempo lo sto tenendo, però questo non è ammissibile, soprattutto nell'ultima seduta. L'intervento è di tre minuti, anche perché poi molti insistiamo sulla dignità degli interventi in Parlamento, quindi cerchiamo di essere conseguenti e concludiamo i lavori ordinatamente. Senatrice, la invito a concludere il suo intervento perché il tempo è veramente al termine.

NUGNES (Misto-Man.A Pap PRc-Se). Ebbene, benché stiamo andando verso una vera e propria catastrofe e sono certa che toccheremo il fondo del barile col prossimo Parlamento, la fine di tutto questo, la morte di questo modello capitalista predatorio, che abbatte il pubblico e demolisce la Costituzione, avrà fine prima di quanto voi... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

*VERDUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Colleghi, l'intervento del senatore Verducci riguarda la recente alluvione nelle Marche, quindi chiederei a chi non ha imminenti partenze di trattenersi e a chi intende abbandonare l'Aula di farlo in silenzio per cortesia. (Brusio). (Richiami del Presidente).

Colleghi, per chi si fosse distratto, ripeto che il senatore Verducci sta intervenendo sui gravissimi fatti avvenuti nelle Marche, quindi vi invito a tacere e a consentire lo svolgimento dell'intervento come merita l'argomento.

VERDUCCI (PD). Signora Presidente, colleghi, sono giornate di lutto indicibile per tutti noi marchigiani e per tutta l'Italia. L'alluvione della notte del 15 settembre è un evento terribile che ci colpisce nella carne viva degli affetti più cari che tengono insieme una comunità. È una tragedia che riapre ferite mai rimarginate, come quelle del terremoto e come quelle dell'alluvione del 2014. C'è un dolore profondo per le persone che non ci sono più, strappate dal fango alle proprie case, alle proprie famiglie; abbiamo conosciuto i loro nomi, i loro volti, le loro storie e in questa sede desidero citare uno ad uno i loro nomi: Andrea, Giuseppe, Diego, Fernando, Mohamed, Erina, Maria Luisa, Gino, Augusto, Noemi, Michele. (Applausi). Ringrazio i colleghi per essersi alzati in piedi ed essersi uniti al mio e al nostro dolore e al mio e al nostro cordoglio.

Con loro, Presidente, colleghi, anche Brunella, dispersa da quella notte, e il piccolo Mattia di otto anni, che in questi giorni abbiamo visto in foto sorridente con i genitori; sorridente, prima che avvenisse quello che nessuno poteva pensare fino a qualche ora prima, Mattia, a cui la mamma ha provato in ogni modo a fare da scudo; da giorni il babbo, i nonni, i vigili del fuoco e tanti volontari lo stanno cercando in tutti i modi.

Signora Presidente, c'è una solidarietà grande. Volontari da tutte le Marche e da tutta Italia, tantissimi giovani, ventenni, che hanno lasciato quello che stavano facendo per andare dove è necessario stare, per aiutare chi ha perso tutto, per contribuire ad una rinascita, che oggi pare difficilissima, ma che ci sarà. Quei giovani hanno unito il proprio impegno e il proprio coraggio all'impegno, al coraggio, alla determinazione e alla professionalità dei Vigili del fuoco, degli operatori della protezione civile, delle Forze dell'ordine, dei medici, di tutto il personale sanitario, dei sindaci, che sono al lavoro ininterrottamente da quella notte per mettere in salvo le persone, per proteggere i più deboli, i più fragili, quelli che sono stati maggiormente colpiti.

Ci sono molte persone sfollate. Alcuni luoghi in queste ore sono ancora difficilmente raggiungibili. In alcuni centri abitati scarseggia l'acqua potabile. I danni economici sono giganteschi. Paesi e città, i cui nomi sono conosciuti ovunque per la loro bellezza e per la generosità di chi li abita, sono ancora ricoperti dalla melma. Case, aziende, attività, mestieri, progetti di vita costruiti in decenni di lavoro, generazione dopo generazione, dopo generazione, sono stati inghiottiti dalla notte dell'alluvione.

Signora Presidente, colleghi, le Marche si rialzeranno (Applausi), si rialzeranno come sempre è accaduto nelle ore più buie.

Oggi abbiamo il dovere di combattere chi si ostina ad essere indifferente e complice degli effetti dell'inquinamento e del cambiamento climatico, la mancanza di manutenzione, l'incuria, i mancati interventi strutturali, la speculazione edilizia, lo sfruttamento del suolo e un modello economico feroce e ingiusto che condanna il pianeta e minaccia il futuro delle nuove generazioni. (Applausi).

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signora Presidente, colleghi, ringrazio il senatore Verducci per questo importante momento di condivisione e ovviamente anche come Gruppo Lega ci associamo al pensiero per le Marche.

Tuttavia - non è polemica, ma un appello a chi siederà in questi banchi dopo di noi - queste parole hanno risuonato in quest'Aula in occasione di ogni tragedia e non è mai seguito un atto. È grave che l'Italia, che fra terremoti e alluvioni conosce tragedie - non dico quotidianamente, ma spesso - non si sia dotata di una legge nazionale per la gestione delle emergenze e che ogni volta si debba ricominciare, plaudendo alla protezione civile e ai volontari.

Nelle parole del collega senatore Verducci, probabilmente, qualcuno un po' più grande di me di età avrà rivisto anche gli angeli del fango di Firenze, del 1966. Il problema è che non avere una legge per la gestione delle emergenze nel 1966 forse era anche plausibile, ma non averla oggi è comunque una colpa che credo l'intero sistema politico-istituzionale nazionale si porti sulle spalle.

Mi auguro che il prossimo Parlamento riesca a fare quello che non abbiamo fatto noi, perché è una cosa che serve all'Italia, a prescindere dai colori e dalle appartenenze, e al sistema Paese.

QUARTO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTO (M5S). Signor Presidente, nell'ultimo mio intervento di martedì scorso paventai ciò che poi si è verificato nelle Marche: era una tragedia annunciata, che ha causato undici morti, due dispersi e un territorio devastato. Condivido pienamente il dolore delle comunità colpite. Nelle Marche si sono verificati un evento meteo estremo, che comunque può accadere ovunque in Italia, e un alluvione in un territorio geologicamente fragile, strutturalmente vulnerabile e indifeso.

I climatologi ci hanno ben detto che c'è un'emergenza climatica planetaria e che in Italia quest'anno si è creata la combinazione di caldo e di asciutto più estrema mai vista prima d'ora dall'inizio dell'Ottocento, con i mari più caldi di 5 o 6 gradi e tanta energia disponibile, da innescare nubifragi e alluvioni autunnali. Si è così scatenato un temporale autorigenerante V-shaped, con piogge fino a 418 millimetri in sette ore, con conseguenti esondazioni in punti già colpiti in passato.

Ben ricordo l'alluvione del Misa a Senigallia del 3 maggio 2014, con tre morti e 180 milioni di euro di danni, dopo la quale ben poco è stato fatto, con un'opera di difesa degli argini incompiuta da quarant'anni. Anche allora ci fu un morto nel garage, come papà e figlio ora. Probabilmente, se avesse funzionato IT Alert, Giuseppe e Andrea avrebbero ricevuto un messaggio di pericolo sul proprio cellulare e non sarebbero scesi, mettendo in salvo la propria vita, piuttosto che l'automobile. Lo stesso messaggio forse avrebbe fatto desistere Silvia dal mettersi in auto con Mattia, il bimbo di otto anni scomparso con il terrore negli occhi. IT Alert, l'app della Protezione civile, che ci dicono già pronta e sperimentata, con tanto di spot pubblicitario, non ci avverte, lasciandoci nella nostra incapacità di discernimento e comportamento. Non avrebbe dovuto entrare in funzione il 21 giugno scorso?

Concludendo, se non vogliamo che i sempre più frequenti e intensi eventi meteo si trasformino in catastrofi, la strada è obbligata: allerta e prevenzione. Fulcro della prevenzione e del rischio idrogeologico è la conoscenza e il caposaldo della conoscenza è la cartografia geologica. Concludere IT Alert e la cartografia geologica è la strada giusta, che può salvare la vita. (Applausi).

DI NICOLA (Ipf-CD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NICOLA (Ipf-CD). Signor Presidente, esprimo innanzitutto la nostra solidarietà ai cittadini delle Marche e alle famiglie colpite. Non aggiungo nulla alle parole toccanti utilizzate dal senatore Verducci e vengo al senso del mio intervento.

Lasciatemi dire che è una calamità naturale, ma anche in questo caso l'imprevidenza è stata tanta. Vedo, in chi vuole oggi commemorare, una tendenza a dimenticare. Voglio dire chiaro e forte - ed è uno dei più grandi rimpianti per questa fine di legislatura - che il lavoro che andava fatto era volto alla prevenzione e, come chiesi sin dalle prime settimane della legislatura, nella famosa Commissione speciale, occorrevano una nuova mappatura del rischio idrogeologico e sismico, per vedere quanti soldi servivano, e un piano decennale - volendo, anche ventennale - per distribuire le risorse e intervenire subito.

Ho scoperto in quella circostanza quanto la politica - al di là di quanto dichiara come buona intenzione - abbia il cuore duro. Minacciai di non votare un inutile provvedimento, in quella Commissione speciale, che verteva intorno al canone RAI, rispetto al quale venne imbastito un corposo intervento sull'emergenza terremoto, perché dissi che quello era il lavoro che andava fatto, se volevamo lavorare, anche perché c'era da mettere in sicurezza sismica l'80 per cento del patrimonio pubblico del Paese, a cominciare dalle scuole. Mi dissero che non c'erano i soldi e che il programma era troppo ambizioso.

Ecco, non è stato fatto alcunché su questo fronte e spero che il rimpianto del sottoscritto in questo momento possa essere d'augurio - ai parlamentari che fra qualche settimana siederanno in Senato - a intervenire subito per dotare il Paese di questo strumento.

Oggi è la pioggia, ma voglio ricordare a tutti che il terremoto è addirittura più impietoso e non avverte nessuno.

Questo è il lascito, l'augurio, e spero che il prossimo Parlamento, unito, sappia affrontare questo tema per trovare le risorse necessarie a mettere in sicurezza il Paese. (Applausi).

MALAN (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FdI). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia è vicino alla popolazione delle Marche, colpita da questo grave evento.

Esprimiamo gratitudine verso tutti coloro che si sono attivati: volontari, Forze dell'ordine, la Giunta regionale, il presidente Acquaroli, che è stato sempre nella sala operativa per dare il suo apporto in questo momento difficile e imprevedibile nella sua specificità, certamente.

Porgiamo le condoglianze alle famiglie di coloro che sono deceduti e ci proponiamo di essere attivamente ed efficacemente a fianco di tutta la gente, le aree e i Comuni che sono stati danneggiati.

Occorre ingenerare una politica nei confronti del dissesto idrogeologico; una politica di gestione delle risorse idriche e di tutti i corsi d'acqua.

Certamente, una precipitazione così concentrata in così poco tempo è in ogni caso estremamente difficile da gestire; tutto quello che può essere fatto per mitigare gli effetti di questi eventi dev'essere fatto e credo che questo sia un impegno che ci assumiamo e siamo certi di vedere che sia comune su questo fronte in ogni caso e da ogni posizione di governo, a livello nazionale e locale.

Su questo, come sempre, saremo determinati e coerenti.

PRESIDENTE. Prima di proseguire, a nome dell'Assemblea, la Presidenza si unisce al cordoglio delle famiglie delle vittime delle Marche.

Invito l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio).

Credo che questo momento di silenzio e di dolore sia anche un'occasione di riflessione molto seria e profonda su quanto accaduto e su cosa occorre fare perché ciò non si ripeta.

LANNUTTI (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Signor Presidente, anche il Gruppo Costituzione, Ambiente, Lavoro esprime solidarietà ai cittadine delle Marche per questa immane, ennesima tragedia.

Vorrei congedarmi da questa alta Assemblea segnalando, con questo ultimo intervento, l'ennesimo scandalo di una serie infinita che ha caratterizzato il "Governo dei migliori" presieduto da Draghi in questi diciotto mesi di Governo, caratterizzati da 55 voti di fiducia, a conferma dell'esproprio delle funzioni e delle prerogative che la Costituzione assegna alle Camere, con i parlamentari delle Commissioni scippati delle loro funzioni da un Esecutivo diventato terza Camera. Parlo dello scandalo Alitalia-ITA, la storica compagnia di bandiera passata dell'azionariato pubblico IRI all'amministrazione straordinaria ministeriale fino al 2009, quando la cordata dei "capitani coraggiosi" riuscì ad affossarla definitivamente; per poi arrivare al 2020, quando fu trasformata nella nuova società ITA Airways, con migliaia di lavoratori licenziati e buttati in mezzo a una strada. Siamo la patria del turismo e ci priviamo di una compagnia di bandiera.

Un articolo pubblicato oggi su «Il Fatto Quotidiano» titola: «ITA: il MEF incasserà 350 milioni dai soci ma verserà 1,35 miliardi». È il solito capolavoro del professor Giavazzi e dei suoi bravi di Palazzo. Certares si propone di comprare il 51 per cento di ITA, lasciando al MEF il 49 per cento, per 950 milioni. Chi guarda più a fondo questa operazione, invece di farlo con superficialità, potrebbe pensare che il MEF, quindi lo Stato, incasserebbe quasi 1 miliardo. Scavando nelle clausole contrattuali, come per i derivati avariati che hanno intossicato i conti pubblici, favorendo le banche d'affari e dorate carriere, si noterà che tra ricapitalizzazione e aumenti di capitale il MEF incasserà 350 milioni, ma sarà chiamato a sborsare 1,35 miliardi, tra soldi versati e quelli delle gare.

Signora Presidente, termino il mio intervento ringraziando lei, gli Uffici, i funzionari e tutti i colleghi e le colleghe con cui abbiamo condiviso quattro anni e mezzo di legislatura, e rivolgendo un saluto particolare ai lavoratori e alle lavoratrici di Alitalia (come a tutti gli altri lavoratori, ma soprattutto a loro), trattati dal Governo come merce avariata.

DRAGO (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO (FdI). Signor Presidente, il mio sarà più un discorso rivolto alla vita, in quanto sarà a tutti nota la comunicazione di qualche ora fa del ministro Bianchi, in merito al fatto che nel 2031 si prevede una perdita - che ha definito come un problema micidiale - di 1,4 milioni di alunni nella scuola italiana.

Prendo spunto da questo per dire semplicemente che la mia attività parlamentare - è stato il mio primo mandato, che qui si conclude - è nata proprio in seguito all'impegno con il forum delle associazioni familiari di Catania e provincia, di cui ero presidente (e che saluto), e con altre associazioni in ambito familiare. La scuola è sempre stata l'attenzione primaria, per quanto mi riguarda, ma anche il tema demografico.

Facciamo attenzione: spesso si associa semplicemente la denatalità - termine a volte usato impropriamente - al problema dell'emigrazione giovanile. Su questo tema in questa legislatura ho depositato una serie di atti, tra cui una mozione e un disegno di legge delega su cui sono stati fatti dei commenti, sottolineandone la complessità rispetto alla soluzione del problema. Credo che il problema demografico sia sistemico e che non possa essere risolto con piccoli emendamenti o piccoli interventi.

Cosa voglio dire con ciò? Nel congedarmi, faccio questo dono di questo tema all'Assemblea e ai colleghi che verranno rieletti, in maniera tale che possa servire da spunto di lavoro, così come la riforma dell'ISEE, già depositata come unico atto presente in Senato (se non forse un altro successivo), che non vuole chiaramente essere esaustivo, ma che è sicuramente una base di partenza.

Colgo l'occasione per esprimere anche un desideratum, ossia che con la prossima legislatura si possa acconsentire alla mobilità di quei docenti (parliamo di poche migliaia) che da quindici-vent'anni e oltre sono sparsi in Italia per una gestione chiaramente critica, che non sto qua a raccontare.

Per quanto riguarda, il sisma sono d'accordo sul discorso di realizzare una legge quadro.

Mi permetto di dare un altro suggerimento per quanto riguarda l'infanzia: la Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, che non può legiferare e che non ha un potere redigente, a mio avviso dev'essere resa permanente. Ritengo assolutamente auspicabile accorparla alla Commissione istruzione e quindi al relativo Ministero.

PRESIDENTE. Devo invitarla a concludere, senatrice Drago.

DRAGO (FdI). Concludo ringraziando Fratelli d'Italia per non avermi ricandidata, non solo nella modalità, perché l'ho saputo solo qualche ora prima ma, perché mi ha dato lo spunto per riflettere su cosa sono la politica e partitismo. Non vorrei assolutamente che le giovani generazioni la pensassero come un po' tutti, cioè che la politica è sporca, perché è l'arte più nobile e ritengo ancora che sia così. Il partitismo invece è un problema serio, perché, se il partito, anziché essere il mezzo, diventa il fine (come la riforma del numero dei parlamentari e l'attuale legge elettorale dimostrano), allora... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Le devo chiedere di concludere, senatrice Drago.

DRAGO (FdI). Ringrazio tutti i colleghi, chiaramente anche il MoVimento 5 Stelle, che mi candidò.

Con questo, concludo dicendo che rimane ferma per me sempre la convinzione che più del partito è importante la figura, come del resto è dettato dell'articolo 67 della Costituzione, del progetto politico di ogni senatore, che si collega e trova radicamento nel partito.

PRESIDENTE. Direi che possiamo considerare conclusi non solo i lavori di questa seduta, ma i lavori di questa Assemblea.

Naturalmente, rimangono agli atti tutti i buoni propositi sul Parlamento e su quello che è tenuto a fare per il prosieguo.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Il Senato è convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 16,48).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (2685-B)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « valore ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « valore soglia dell'ISEE », dopo le parole: « decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, » e le parole: « energia reti e ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « energia, reti e ambiente (ARERA) »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas ».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 2-bis.1, dopo le parole: « al comma 2-bis » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 3:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-ter. Le attività di controllo conseguenti alla proroga di cui al comma 2-bis sono poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 4:

alla rubrica, dopo la parola: « Azzeramento » è inserita la seguente: « degli ».

All'articolo 5:

al comma 4, dopo le parole: « di euro » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo »;

al comma 2, le parole: « del 8 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'8 gennaio 2022, »;

al comma 5, le parole: « dell'anno 2022 si rifornisca » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2022, si rifornisca » e le parole: « è riportato » sono sostituite dalle seguenti: « sono riportati »;

al comma 7, quinto periodo, le parole: « sarebbe stato utilizzato » sono sostituite dalle seguenti: « sarebbero stati utilizzati ».

All'articolo 8:

al comma 7, dopo le parole: « per l'anno 2024 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

alla rubrica, dopo le parole: « in materia » è inserita la seguente: « di ».

All'articolo 9:

al comma 3, al primo periodo, le parole: « e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « e della mobilità sostenibili » e, al secondo periodo, dopo la parola: « redatta » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e dopo le parole: « articolo 47 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al comma 9, dopo le parole: « dal presente articolo » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti ».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

« Art. 9-bis. - (Misure in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità e per l'approvvigionamento energetico delle isole minori) - 1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 dicembre 2022, resta sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizioni di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre 2021. Conservano altresì efficacia, fino alla loro scadenza, le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis";

b) il comma 3 è abrogato.

2. Al fine di garantire l'approvvigionamento energetico delle isole minori, l'Autorità marittima, in relazione ai viaggi nazionali di durata superiore alle due ore e non superiore alle tre ore, può autorizzare, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, l'imbarco di veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al medesimo articolo 10, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi siano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli. L'Autorità marittima, nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo periodo, dispone le occorrenti prescrizioni aggiuntive finalizzate ad assicurare i necessari standard di sicurezza nel trasporto.

Art. 9-ter. - (Disposizioni urgenti in materia di sport) - 1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».

All'articolo 10:

al comma 1, lettera a), le parole: « comma 198 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 198 e seguenti »;

al comma 2, le parole: « con legge » sono sostituite dalle seguenti: « , dalla legge ».

All'articolo 11:

al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: « e 7 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi" ».

All'articolo 12:

al comma 2, alla parola: « 86,3 » sono premesse le seguenti: « valutati in ».

All'articolo 13:

al comma 2, dopo le parole: « Le regioni e » è inserita la seguente: « le »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « Le regioni » sono inserite le seguenti: « e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 4, dopo la parola: « 2004 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 14:

al comma 2, le parole: « energia reti e ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « energia, reti e ambiente »;

al comma 6, le parole: « per durata » sono sostituite dalle seguenti: « per una durata ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole da: « decreto legislativo » fino a: « protezione civile » sono sostituite dalle seguenti: « codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ».

All'articolo 16:

al comma 3, le parole: « di cui al secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al terzo periodo »;

al comma 4, le parole: « a SOSE S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa »;

al comma 6, dopo le parole: « dell'articolo 243-bis del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al » e le parole: « 28 febbraio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. I comuni di cui al comma 6, per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 del ripiano del disavanzo, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari.

6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

6-quater. Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-ter è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

6-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-ter, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.

6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche agli enti locali di cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.

6-septies. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022 »;

al comma 9, la parola: « CONI » è sostituita dalle seguenti: « Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) »;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. All'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive di competenza' gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce".

9-ter Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

9-quater. Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021".

9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9-sexies. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo IV, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio sono posti a carico delle regioni medesime" ».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. - (Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo) - 1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi ed altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, i comuni percettori del canone di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché gli altri enti territoriali comunicano al sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le informazioni relative al concessionario e alle opere già realizzate, nonché le caratteristiche strutturali dell'occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto. Per le occupazioni permanenti concluse successivamente alla data di costituzione del sistema informativo, i comuni e gli altri enti territoriali trasmettono le informazioni relative al concessionario e alle caratteristiche strutturali dell'occupazione ed ogni altra informazione relativa al manufatto entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'opera ».

All'articolo 17:

al comma 4, al primo periodo, le parole: « regione Emilia Romagna » sono sostituite dalle seguenti: « regione Emilia-Romagna », le parole: « di euro di » sono sostituite dalla seguente: « di », le parole: « 1 milione per l'anno 2023 e 9 milioni per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1 milione di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024 », dopo le parole: « 8 milioni », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « di euro » e la parola: « allestimenti » è sostituita dalle seguenti: « agli allestimenti » e, al secondo periodo, dopo le parole: « corrispondente riduzione » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 6, al primo periodo, le parole: « di euro 600.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 600.000 euro » e, al secondo periodo, le parole: « All'onere pari a » sono sostituite dalle seguenti: « Al relativo onere, pari a »;

al comma 7, le parole: « è autorizzato » sono sostituite dalle seguenti: « nonché i titolari degli uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 sono autorizzati »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nel cratere del sisma del 2009, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente a favore degli orfani e dei coniugi delle vittime del sisma del 2009 ».

All'articolo 18:

al comma 1, capoverso 9-bis, al primo periodo, le parole: « 2017, 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 2017 e 2018 » e, al secondo periodo, le parole: « Conferenza delle regioni e delle province autonome » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 3, le parole: « ad AIFA » sono sostituite dalle seguenti: « all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ».

All'articolo 19:

alla rubrica, dopo la parola: « riparto » è inserita la seguente: « delle ».

All'articolo 20:

al comma 1, la parola: « compresa » è sostituita dalla seguente: « compresi »;

al comma 2, alle parole: « a 1.654 milioni » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « indebitamento netto a 1.166 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « indebitamento netto, a 1.166 milioni ».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

« Art. 20-bis. - (Misura urgente per il settore della cultura) - 1. All'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: ", il direttore artistico e il traduttore" sono sostituite dalle seguenti: "e il direttore artistico" ».

All'articolo 21:

al comma 2, dopo le parole: « dal comma 1 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « le minori spese » sono sostituite dalle seguenti: « quota parte delle minori spese ».

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

« Art. 21-bis. - (Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni) - 1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge" ».

All'articolo 22:

al comma 2, lettera c), al primo periodo, le parole: « 9 maggio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 19 maggio 2020 » e le parole: « dall'articolo 17, comma 1, e 17-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 17, comma 1, e 17-bis » e, al terzo periodo, le parole: « incompatibilità espresse » sono sostituite dalle seguenti: « incompatibilità disposte »;

al comma 3, le parole: « comma 1e » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 e », le parole: « si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « , si provvede, » e dopo le parole: « 38 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2022, ».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

« Art. 22-bis. - (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) - 1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al presente decreto, la quale reca, a far data dal 1° gennaio 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità, come incrementate per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, di "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021"e del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, di "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021", nonché, per le indennità di rischio e mensile del personale non direttivo e non dirigente, come incrementate ai sensi dell'allegato B al presente decreto.

2. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della tabella C di cui al comma 1 costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è annualmente incrementato, a decorrere dall'anno 2022, dalle risorse indicate nell'allegato B al presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, comprensivi degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pari a 0,207 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1003, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

5. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2022 e ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data ».

All'articolo 23:

alla rubrica, dopo la parola: « Rifinanziamento » è inserita la seguente: « del ».

Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

« Art. 23-bis. - (Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14) - 1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2022, si provvede quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a euro 10.660.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 23-ter. - (Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) - 1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

2. Gli indennizzi riconosciuti in attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono corrisposti in due quote annuali di pari importo.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, la spesa prevista è valutata in 8 milioni di euro per l'anno 2022, in 10 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 24:

al comma 3, le parole: « nella legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge ».

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

« Art. 24-bis. - (Modifica all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) - 1. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro" sono sostituite dalle seguenti: "e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386 euro".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1.576.240 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ».

All'articolo 25:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato C al presente decreto »;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: « del comma 1 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e, al secondo periodo, dopo le parole: « dal presente articolo » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla rubrica, la parola: « psicologi » è sostituita dalle seguenti: « per l'assistenza psicologica ».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

« Art. 25-bis. - (Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato) - 1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "31 agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" ».

All'articolo 26:

al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, le parole: « accoglienza profughi » sono sostituite dalle seguenti: « accoglienza dei profughi ».

All'articolo 27:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Rifinanziamento del fondo per bonus relativi ai trasporti ».

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

« Art. 27-bis. - (Disposizioni urgenti per lo sviluppo progettuale dello scalo di "Alessandria Smistamento") - 1. Al fine di promuovere il potenziamento del traffico merci nei porti di Savona e di Genova e l'intermodalità nei medesimi retroporti, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ferma restando la progettazione del nuovo centro merci di "Alessandria Smistamento", di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, già affidata ai sensi dell'articolo 1, commi 1009 e 1010, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, può predisporre, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate al predetto centro merci, un master plan che interessa tutta l'area di "Alessandria Smistamento", volto ad individuare le principali aree di intervento in un quadro di sviluppo pubblico-privato, unitamente a misure specifiche di risanamento ambientale, sviluppo economico e sociale, miglioramento e rigenerazione del contesto urbano ».

All'articolo 28:

alla rubrica, dopo le parole: « in materia » è inserita la seguente: « di ».

All'articolo 29:

al comma 1, dopo le parole: « comma 9 » è aggiunto il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 30:

al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo la parola: « 1.000.000.000 » è inserita la seguente: « di »;

al comma 2, dopo la parola: « 2022 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « 900.000.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 900.000.000 di euro, » e le parole: « 100.000.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100.000.000 di euro, »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica anche con riferimento alla Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, quale unico polo industriale nazionale per la produzione di alluminio primario, attualmente in sede di ristrutturazione generale ».

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

« Art. 31-bis. - (Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del PNRR) - 1. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015".

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti" ».

All'articolo 32:

al comma 1, secondo periodo, la parola: « Co2 » è sostituita dalla seguente: « CO2 »;

al comma 2, lettera a), le parole: « pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a 400.000.000 di euro »;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « può essere istituito » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere istituiti » e, al secondo periodo, le parole: « può essere individuato » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere individuati »;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: « o proponente » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e, al secondo periodo, le parole: « n. 152 del 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 aprile 2006, n. 152 »;

al comma 6, le parole: « Il Commissario straordinario » sono sostituite dalle seguenti: « Il Commissario di cui al comma 5 »;

al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: « n. 152 del 2006, » sono inserite le seguenti: « come introdotto dal presente decreto, » e, al secondo periodo, le parole « o provvedimenti » sono sostituite dalle seguenti: « o i provvedimenti » e dopo le parole: « articolo 2 del » sono inserite le seguenti: « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al »;

al comma 8, dopo le parole: « , comma 4, » è inserita la seguente: « del ».

All'articolo 33:

al comma 1, capoverso Art. 27-ter:

al comma 5, le parole: « di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi » sono sostituite dalle seguenti: « di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi, »;

al comma 6, le parole: « ed enti » sono sostituite dalle seguenti: « e gli enti »;

al comma 7, le parole: « Nel termine di » sono sostituite dalla seguente: « Entro »;

al comma 8, dopo le parole: « articolo 8 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 9, dopo le parole: « provvedimento di VIA » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: « 143 del » sono inserite le seguenti: « codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al » e, al quarto periodo, le parole: « n. 400 del 1988 » sono sostituite dalle seguenti: « 23 agosto 1988, n. 400 »;

al comma 12, dopo le parole: « presente articolo » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e dopo la parola: « rimborsi » è inserita la seguente: « di »;

alla rubrica, dopo la parola: « autorizzatorio » è inserita la seguente: « unico ».

Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti:

« Art. 33-bis. - (Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali) - 1. In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Consip Spa, è autorizzato a provvedere in deroga all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità previste dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Può essere altresì richiesta, ove previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del progetto esecutivo.

2. Le soluzioni temporanee di emergenza di cui al comma 1 non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Art. 33-ter. - (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) - 1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: 'in presenza di concorso nella violazione' sono inserite le seguenti: 'con dolo o colpa grave'. Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter".

Art. 33-quater. - (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili) - 1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche" ».

All'articolo 34:

al comma 1, capoverso 7-quater, al secondo periodo, dopo le parole: « 900 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro » e dopo le parole: « 400 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro » e, al terzo periodo, dopo la parola: « secondo periodo » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 2, lettera c):

all'alinea, le parole: « Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « programma "Fondi di riserva e speciali" »;

al numero 9), dopo la parola: « Ministero » è inserita la seguente: « della »;

alla rubrica, le parole: « Revisione prezzi Fondo complementare » sono sostituite dalle seguenti: « Revisione dei prezzari per appalti pubblici e Fondo per l'avvio di opere indifferibili ».

Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

« Art. 34-bis. - (Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica) - 1. All'articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici e in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica nazionale, anche in attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto nazionale di statistica, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento è riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni più favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

b) alla rubrica, dopo la parola: "concessioni" sono inserite le seguenti: "e di affidamenti" ».

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

« Art. 35-bis. - (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) - 1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole: « di parte capitale » sono sostituite dalle seguenti: « di conto capitale »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Fondo unico nazionale per il turismo ».

All'articolo 37:

al comma 1, capoverso Art. 7-ter:

al comma 3, dopo le parole: « articolo 88 del » sono inserite le seguenti: « codice dell'ordinamento militare, di cui al »;

al comma 4, dopo la parola: « Repubblica » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo la parola: « misure » è inserita la seguente: « di »;

al comma 5, le parole: « dell'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo ».

Nel capo V, dopo l'articolo 37 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 37-bis. - (Disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare) - 1. Nel titolo IV, capo III, sezione I, del libro primo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 131 è aggiunto il seguente:

"Art. 131-bis. - (Ente circoli della Marina militare) - 1. L'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83.

2. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Art. 37-ter. - (Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per garantire la continuità del controllo parlamentare sul Sistema di informazione per la sicurezza) - 1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: "nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo,";

b) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

"Art. 30-bis. - (Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica) - 1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei Gruppi parlamentari, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto membri, tenendo conto della consistenza dei Gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori.

2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto, o, in sua assenza, dal vice presidente, se rieletto, o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età.

3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo".

Art. 37-quater. - (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133) - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di propria pertinenza diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, fatta eccezione per quelli aventi impatto sulle reti, sui sistemi informativi e sui servizi informatici del Ministero della difesa, per i quali si applicano i princìpi e le modalità di cui all'articolo 528, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I medesimi soggetti effettuano la notifica entro il termine di settantadue ore. Si applicano, per la decorrenza del termine e per le modalità di notifica, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, secondo e terzo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, del medesimo regolamento. Con determinazioni tecniche del direttore generale, sentito il vice direttore generale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, è indicata la tassonomia degli incidenti che debbono essere oggetto di notifica ai sensi del presente comma e possono essere dettate specifiche modalità di notifica" ».

All'articolo 38:

al comma 1, lettera b):

al capoverso 4-bis:

al primo periodo, le parole: « accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente » sono sostituite dalle seguenti: « essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando »;

al secondo periodo, le parole: « alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento, » sono sostituite dalle seguenti: « al beneficio di cui al precedente periodo » e le parole: « 8 mila » sono sostituite dalla seguente: « 8.000 »;

al terzo periodo, le parole: « qualificato esperto » sono sostituite dalle seguenti: « stabilmente incentivato » e le parole: « di suddetta qualifica » sono sostituite dalle seguenti: « del suddetto incentivo »;

al quinto periodo, le parole: « la qualifica di docente esperto » sono sostituite dalle seguenti: « lo stabile incentivo »;

al settimo periodo, dopo le parole: « nelle more dell'aggiornamento contrattuale, » sono inserite le seguenti: « per dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera di cui al primo periodo, » la parola: « cicli » è sostituita dalla seguente: « percorsi » e le parole: « diventa prevalente » sono sostituite dalle seguenti: « diventano prevalenti »;

al capoverso 4-ter, le parole: « alla qualifica di docente esperto » sono sostituite dalle seguenti: « alla stabile incentivazione », la parola: « esperto », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « stabilmente incentivato » e le parole: « 32 mila » sono sostituite dalla seguente: « 32.000 ».

Nel capo VI, dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

« Art. 39-bis. - (Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche) - 1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementato mediante le risorse di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione siciliana, in base ai criteri di ripartizione previsti nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 834 del 15 ottobre 2015, applicati all'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2022/2023, adeguatamente proporzionati rispetto allo stanziamento in esame ».

All'articolo 40:

al comma 2, alinea, dopo la parola: « 2021 » sono inserite le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, ».

All'articolo 41:

al comma 1, le parole: « il superamento » sono sostituite dalle seguenti: « al superamento » e dopo le parole: « articolazioni ministeriali » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

Nel capo VII, dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria) - 1. All'articolo 4-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: "in tirocinio," sono sostituite dalla seguente: "affidatario,".

2. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito";

b) all'articolo 5, commi 1 e 2, le parole: "alla data del 15 luglio 2022" sono soppresse ».

Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

« Art. 42-bis. - (Disposizioni in materia di internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS) - 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

"4-quater. La spesa annua complessiva a carico dell'INPS per il servizio di contact center multicanale di cui al comma 1 non può eccedere l'ammontare della spesa complessiva sostenuta dall'Istituto medesimo nell'esercizio 2019 incrementata di 20 milioni di euro, ferma restando l'applicazione del limite di cui all'articolo 1, commi 591 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla spesa complessiva per beni e servizi sostenuta dall'INPS".

Art. 42-ter. - (Misure urgenti per il ristoro dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività produttive nei territori colpiti da eventi emergenziali) - 1. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "di cui al comma 51" sono inserite le seguenti: "ovvero, ove all'esito della ricognizione ivi prevista residuino disponibilità finanziarie, di cui al comma 448".

Art. 42-quater. - (Progetto Guaranteed Loans Active Management - GLAM) - 1. Al fine di favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato "Fondo", anche tramite l'erogazione di nuova finanza a condizioni di mercato, la società AMCO - Asset Management Company S.p.A., di seguito denominata "AMCO", è autorizzata a costituire uno o più patrimoni destinati attraverso cui acquisire, entro tre anni dalla data della decisione della Commissione europea di cui al comma 7, e gestire, a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché acquisire e gestire crediti derivanti da altri finanziamenti erogati ai medesimi prenditori, ovvero a componenti residenti del gruppo di clienti connessi di cui gli stessi fanno parte, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in ciascun caso anche unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici e ai beni oggetto degli stessi.

2. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 1 avviene con deliberazione dell'organo amministrativo dell'AMCO contenente, per ciascuno di essi, l'indicazione, anche programmatica, dei crediti, contratti, rapporti giuridici e beni da acquistare. Il valore di ciascuno di tali patrimoni destinati può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto dell'AMCO e non se ne tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte dell'AMCO. Si applica il primo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, si determinano gli effetti di cui al primo comma e si applicano i commi secondo e terzo, a eccezione dell'ultimo periodo, dell'articolo 2447-quinquies e i commi secondo e terzo dell'articolo 2447-septies del codice civile. Non si applicano all'AMCO, con riferimento agli attivi acquisiti da parte dei patrimoni destinati, le disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli acquisti di cui al comma 1 possono essere finanziati mediante l'emissione di titoli, ovvero l'assunzione di finanziamenti, da parte del patrimonio destinato. Nel caso di assoggettamento dell'AMCO a una procedura di cui al titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale, le attività da svolgere in relazione alle operazioni di cui al presente articolo sono proseguite mediante gestione separata di ciascun patrimonio destinato e continuano ad applicarsi le disposizioni del presente articolo. In tal caso, i titolari di crediti derivanti dai titoli e dai finanziamenti di cui al presente comma, che rappresentino almeno la maggioranza dei crediti verso il singolo patrimonio destinato, possono richiedere agli organi della procedura di trasferire o affidare in gestione a uno o più soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni i crediti, contratti, rapporti giuridici, beni e altri attivi e le passività dello stesso.

3. Al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti di cui al comma 1, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia possono concedere nuovi finanziamenti ai debitori ceduti al patrimonio destinato. La concessione del finanziamento può essere accompagnata da una relazione con data certa di un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il quale attesti che il finanziamento appaia idoneo a contribuire al risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e al riequilibrio della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. In presenza della relazione di cui al periodo precedente, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse sui beni del debitore non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare. Si applica l'articolo 342 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai finanziamenti concessi dall'AMCO ai debitori a valere sulle risorse dei patrimoni destinati di cui al comma 1.

4. Alle cessioni, anche non in blocco, effettuate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e, con riferimento alla pubblicità della cessione, le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Ai fini del termine di cui al comma 1 rileva la data in cui l'acquisizione diventa opponibile nei confronti dei terzi. I titoli emessi da ciascun patrimonio destinato possono essere negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione e sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 5 e, per i proventi di qualunque natura di cui beneficiano a qualunque titolo, dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Le operazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, limitatamente alle lettere a), b), d), e), f), g) e h), 4, 4-bis e 7, all'articolo 3, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7.1, commi 3, limitatamente all'assenza di subordinazione dei nuovi finanziamenti, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130. I richiami contenuti nelle predette disposizioni alla società cessionaria o al cessionario devono intendersi riferiti al singolo patrimonio destinato costituito ai sensi del presente articolo. L'AMCO, quale gestore a beneficio di terzi del patrimonio destinato emittente, provvede alla redazione del prospetto informativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Alle somme di denaro detenute in deposito o ad altro titolo da una banca per conto del patrimonio destinato o comunque al fine di soddisfare i creditori dello stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al comma 2-bis, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Non si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Nel quadro di quanto previsto dal presente articolo, l'AMCO provvede, per conto del Fondo e a condizioni di mercato, a gestire e incassare, anche nel quadro di operazioni di ristrutturazione del debito o di regolazione della crisi, i crediti derivanti dalla surrogazione del Fondo ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile e dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 20 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2005, assistiti da privilegio generale ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché a promuovere ogni iniziativa, anche giudiziale, utile al recupero e alla tutela dei predetti diritti, se del caso anche individuando, nominando e coordinando soggetti terzi. Ai conti correnti aperti dall'AMCO sui quali sono accreditate le somme di pertinenza del Fondo e dei patrimoni destinati, anche ai fini dei connessi servizi di cassa e pagamento, si applica l'articolo 3, comma 2-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate, anche in deroga alla vigente disciplina del Fondo, apposite disposizioni in merito alle modalità di estensione e di rinegoziazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e di escussione e liquidazione della stessa, nonché le modalità di esercizio da parte dell'AMCO dei diritti derivanti dalla surrogazione spettanti al Fondo.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere dettate disposizioni attuative della disciplina dei patrimoni destinati di cui al presente articolo e delle attività ad essi consentite, inclusa, sentita la Banca d'Italia, la previsione di deroghe agli obblighi di segnalazione periodica disciplinati dall'ordinamento nazionale, applicabili all'AMCO per le attività di cui al presente articolo.

7. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla positiva decisione della Commissione europea.

Art. 42-quinquies. - (Misure per lo sviluppo della microelettronica in attuazione del PNRR) - 1. Al fine di attuare l'Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica" incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto pari ad euro 100 milioni per il 2022 e 240 milioni per il 2023, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'Investimento 2 della Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonché le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, determinati in conformità alla decisione della Commissione europea sulla compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commi da 1069 a 1074 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

Art. 42-sexies. - (Impiego all'estero di personale dell'AISE) - 1. L'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), per lo svolgimento di attività di ricerca informativa e operazioni all'estero, può impiegare proprio personale secondo modalità disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina il procedimento di autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, all'impiego all'estero del personale, nonché le relative modalità, condizioni e procedure di impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle attività e delle operazioni condotte dall'AISE ai sensi del comma 1, con cadenza semestrale.

Art. 42-septies. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione ».

All'articolo 43:

al comma 2:

all'alinea, le parole: « euro 14.701,73 » sono sostituite dalle seguenti: « 14.701,73 milioni di euro », le parole: « 1.149,9 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.149,9 milioni di euro » e le parole: « 91,82 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 91,82 milioni di euro »;

alla lettera d), le parole: « Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « programma "Fondi di riserva e speciali" » e le parole: « accantonamento del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « accantonamento relativo al Ministero »;

alla lettera e), le parole: « 45 milioni nell'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 45 milioni di euro per l'anno 2024 ».

All'allegato 1 sono premessi i seguenti:

«ALLEGATO A

(articolo 22-bis, comma 1)

"Tabella C

(articolo 262)

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dal 01.01.2022

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

allievo vigile del fuoco

19.616,05

5.607,00

-

-

-

vigile del fuoco

19.616,05

6.855,00

115,54

176,06

219,54

vigile del fuoco esperto

20.164,50

7.264,32

115,54

176,06

219,54

vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

20.511,96

7.820,40

115,55

176,06

219,54

vigile del fuoco coordinatore

21.336,11

8.546,40

115,55

176,06

219,54

vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

22.251,80

8.546,40

115,55

176,06

219,54

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

capo squadra

22.251,80

9.434,52

119,10

181,47

226,27

capo squadra esperto

22.755,47

9.996,96

119,10

181,47

226,27

capo reparto

23.030,11

9.996,96

119,09

181,47

226,28

capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.991,63

9.996,96

119,09

181,47

226,28

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

ispettore antincendi

23.991,63

10.043,76

121,10

184,53

230,09

ispettore antincendi esperto

24.449,48

10.365,60

121,10

184,53

230,09

ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale

25.182,07

10.830,00

121,11

184,53

230,09

ispettore antincendi coordinatore

25.639,92

10.830,00

121,11

184,53

230,09

ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale

27.212,66

10.957,56

121,10

184,54

230,09

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche
Ruoli delle specialità aeronaviganti

Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

pilota di aeromobile vigile del fuoco

19.616,05

6.855,00

115,54

176,06

219,54

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto

20.164,50

7.264,32

115,54

176,06

219,54

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

20.511,96

7.820,40

115,55

176,06

219,54

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore

21.336,11

8.546,40

115,55

176,06

219,54

pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

22.251,80

8.546,40

115,55

176,06

219,54

pilota di aeromobile capo squadra

22.251,80

9.434,52

119,10

181,47

226,27

pilota di aeromobile capo squadra esperto

22.755,47

9.996,96

119,10

181,47

226,27

pilota di aeromobile capo reparto

23.030,11

9.996,96

119,09

181,47

226,28

pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.991,63

9.996,96

119,09

181,47

226,28

pilota di aeromobile ispettore

23.991,63

10.043,76

121,10

184,53

230,09

pilota di aeromobile ispettore esperto

24.449,48

10.365,60

121,10

184,53

230,09

pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale

25.182,07

10.830,00

121,11

184,53

230,09

pilota di aeromobile ispettore coordinatore

25.639,92

10.830,00

121,11

184,53

230,09

pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale

27.212,66

10.957,56

121,10

184,54

230,09

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

specialista di aeromobile vigile del fuoco

19.616,05

6.855,00

115,54

176,06

219,54

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto

20.164,50

7.264,32

115,54

176,06

219,54

specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

20.511,96

7.820,40

115,55

176,06

219,54

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore

21.336,11

8.546,40

115,55

176,06

219,54

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

22.251,80

8.546,40

115,55

176,06

219,54

specialista di aeromobile capo squadra

22.251,80

9.434,52

119,10

181,47

226,27

specialista di aeromobile capo squadra esperto

22.755,47

9.996,96

119,10

181,47

226,27

specialista di aeromobile capo reparto

23.030,11

9.996,96

119,09

181,47

226,28

specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.991,63

9.996,96

119,09

181,47

226,28

specialista di aeromobile ispettore

23.991,63

10.043,76

121,10

184,53

230,09

specialista di aeromobile ispettore esperto

24.449,48

10.365,60

121,10

184,53

230,09

specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale

25.182,07

10.830,00

121,11

184,53

230,09

specialista di aeromobile ispettore coordinatore

25.639,92

10.830,00

121,11

184,53

230,09

specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale

27.212,66

10.957,56

121,10

184,54

230,09

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

elisoccorritore vigile del fuoco

19.616,05

6.855,00

115,54

176,06

219,54

elisoccorritore vigile del fuoco esperto

20.164,50

7.264,32

115,54

176,06

219,54

elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

20.511,96

7.820,40

115,55

176,06

219,54

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore

21.336,11

8.546,40

115,55

176,06

219,54

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

22.251,80

8.546,40

115,55

176,06

219,54

elisoccorritore capo squadra

22.251,80

9.434,52

119,10

181,47

226,27

elisoccorritore capo squadra esperto

22.755,47

9.996,96

119,10

181,47

226,27

elisoccorritore capo reparto

23.030,11

9.996,96

119,09

181,47

226,28

elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.991,63

9.996,96

119,09

181,47

226,28

elisoccorritore ispettore

23.991,63

10.043,76

121,10

184,53

230,09

elisoccorritore ispettore esperto

24.449,48

10.365,60

121,10

184,53

230,09

elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale

25.182,07

10.830,00

121,11

184,53

230,09

elisoccorritore ispettore coordinatore

25.639,92

10.830,00

121,11

184,53

230,09

elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale

27.212,66

10.957,56

121,10

184,54

230,09

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei nautici di coperta

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

nautico di coperta vigile del fuoco

19.616,05

6.855,00

115,54

176,06

219,54

nautico di coperta vigile del fuoco esperto

20.164,50

7.264,32

115,54

176,06

219,54

nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

20.511,96

7.820,40

115,55

176,06

219,54

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore

21.336,11

8.546,40

115,55

176,06

219,54

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

22.251,80

8.546,40

115,55

176,06

219,54

nautico di coperta capo squadra

22.251,80

9.434,52

119,10

181,47

226,27

nautico di coperta capo squadra esperto

22.755,47

9.996,96

119,10

181,47

226,27

nautico di coperta capo reparto

23.030,11

9.996,96

119,09

181,47

226,28

nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.991,63

9.996,96

119,09

181,47

226,28

nautico di coperta ispettore

23.991,63

10.043,76

121,10

184,53

230,09

nautico di coperta ispettore esperto

24.449,48

10.365,60

121,10

184,53

230,09

nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale

25.182,07

10.830,00

121,11

184,53

230,09

nautico di coperta ispettore coordinatore

25.639,92

10.830,00

121,11

184,53

230,09

nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale

27.212,66

10.957,56

121,10

184,54

230,09

Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

nautico di macchina vigile del fuoco

19.616,05

6.855,00

115,54

176,06

219,54

nautico di macchina vigile del fuoco esperto

20.164,50

7.264,32

115,54

176,06

219,54

nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

20.511,96

7.820,40

115,55

176,06

219,54

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore

21.336,11

8.546,40

115,55

176,06

219,54

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

22.251,80

8.546,40

115,55

176,06

219,54

nautico di macchina capo squadra

22.251,80

9.434,52

119,10

181,47

226,27

nautico di macchina capo squadra esperto

22.755,47

9.996,96

119,10

181,47

226,27

nautico di macchina capo reparto

23.030,11

9.996,96

119,09

181,47

226,28

nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.991,63

9.996,96

119,09

181,47

226,28

nautico di macchina ispettore

23.991,63

10.043,76

121,10

184,53

230,09

nautico di macchina ispettore esperto

24.449,48

10.365,60

121,10

184,53

230,09

nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale

25.182,07

10.830,00

121,11

184,53

230,09

nautico di macchina ispettore coordinatore

25.639,92

10.830,00

121,11

184,53

230,09

nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale

27.212,66

10.957,56

121,10

184,54

230,09

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

sommozzatore vigile del fuoco

19.616,05

6.855,00

115,54

176,06

219,54

sommozzatore vigile del fuoco esperto

20.164,50

7.264,32

115,54

176,06

219,54

sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

20.511,96

7.820,40

115,55

176,06

219,54

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore

21.336,11

8.546,40

115,55

176,06

219,54

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale

22.251,80

8.546,40

115,55

176,06

219,54

sommozzatore capo squadra

22.251,80

9.434,52

119,10

181,47

226,27

sommozzatore capo squadra esperto

22.755,47

9.996,96

119,10

181,47

226,27

sommozzatore capo reparto

23.030,11

9.996,96

119,09

181,47

226,28

sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale

23.991,63

9.996,96

119,09

181,47

226,28

sommozzatore ispettore

23.991,63

10.043,76

121,10

184,53

230,09

sommozzatore ispettore esperto

24.449,48

10.365,60

121,10

184,53

230,09

sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale

25.182,07

10.830,00

121,11

184,53

230,09

sommozzatore ispettore coordinatore

25.639,92

10.830,00

121,11

184,53

230,09

sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale

27.212,66

10.957,56

121,10

184,54

230,09

Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

operatore

18.825,15

3.564,60

51,99

79,23

98,79

operatore esperto

19.616,05

3.777,48

51,99

79,23

98,79

operatore esperto con scatto convenzionale

20.329,15

4.066,56

52,00

79,23

98,79

assistente

22.069,11

4.905,96

53,59

81,66

101,82

assistente capo con scatto convenzionale

22.755,47

5.198,40

53,59

81,66

101,82

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

ispettore logistico-gestionale

23.208,00

5.222,76

54,49

83,04

103,54

ispettore logistico-gestionale esperto

23.966,64

5.390,16

54,49

83,04

103,54

ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale

24.633,49

5.631,48

54,49

83,04

103,54

ispettore logistico-gestionale coordinatore

25.639,92

5.631,48

54,49

83,04

103,54

ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale

27.212,66

5.698,08

54,50

83,04

103,54

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

ispettore informatico

23.208,00

5.222,76

54,49

83,04

103,54

ispettore informatico esperto

23.966,64

5.390,16

54,49

83,04

103,54

ispettore informatico esperto con scatto convenzionale

24.633,49

5.631,48

54,49

83,04

103,54

ispettore informatico coordinatore

25.639,92

5.631,48

54,49

83,04

103,54

ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale

27.212,66

5.698,08

54,50

83,04

103,54

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

ispettore tecnico-scientifico

23.208,00

5.222,76

54,49

83,04

103,54

ispettore tecnico-scientifico esperto

23.966,64

5.390,16

54,49

83,04

103,54

ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale

24.633,49

5.631,48

54,49

83,04

103,54

ispettore tecnico-scientifico coordinatore

25.639,92

5.631,48

54,49

83,04

103,54

ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale

27.212,66

5.698,08

54,50

83,04

103,54

Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

ispettore sanitario

23.208,00

5.222,76

54,49

83,04

103,54

ispettore sanitario esperto

23.966,64

5.390,16

54,49

83,04

103,54

ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale

24.633,49

5.631,48

54,49

83,04

103,54

ispettore sanitario coordinatore

25.639,92

5.631,48

54,49

83,04

103,54

ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale

27.212,66

5.698,08

54,50

83,04

103,54

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente

Ruoli della banda musicale

Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

orchestrale

22.755,47

5.198,40

53,59

81,66

101,82

orchestrale esperto

23.208,00

5.222,76

54,49

83,04

103,54

orchestrale esperto con scatto convenzionale

23.966,64

5.390,16

54,49

83,04

103,54

orchestrale superiore

24.633,49

5.631,48

54,49

83,04

103,54

orchestrale superiore con scatto convenzionale

25.639,92

5.631,48

54,49

83,04

103,54

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

Maestro direttore

23.208,00

5.222,76

54,49

83,04

103,54

Maestro direttore con primo scatto convenzionale

23.966,64

5.390,16

54,49

83,04

103,54

Maestro direttore con secondo scatto convenzionale

24.633,49

5.631,48

54,49

83,04

103,54

Maestro direttore con terzo scatto convenzionale

25.639,92

5.631,48

54,49

83,04

103,54

Maestro direttore con quarto scatto convenzionale

27.212,66

5.698,08

54,50

83,04

103,54

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

atleta

22.755,47

5.198,40

53,59

81,66

101,82

atleta con primo scatto convenzionale

23.208,00

5.222,76

54,49

83,04

103,54

atleta con secondo scatto convenzionale

23.966,64

5.390,16

54,49

83,04

103,54

atleta con terzo scatto convenzionale

24.633,49

5.631,48

54,49

83,04

103,54

atleta con quarto scatto convenzionale

25.639,92

5.631,48

54,49

83,04

103,54

Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

vice direttore

25.044,70

10.641,48

133,70

203,74

254,03

direttore

27.105,00

11.077,44

133,70

203,74

254,03

direttore vicedirigente

27.562,97

11.238,00

194,84

296,88

370,19

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

11.702,52

194,84

296,88

370,19

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

11.810,04

194,84

296,88

370,19

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA
(annua su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

primo dirigente

43.847,80

20.525,30

-

-

-

primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni

47.220,74

20.525,30

-

-

-

dirigente superiore

47.220,74

26.282,24

-

-

-

dirigente generale

56.071,38

36.106,53

-

-

-

Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

vice direttore logistico-gestionale

24.954,10

5.533,56

60,16

91,68

114,31

direttore logistico-gestionale

27.008,40

5.760,24

60,16

91,68

114,31

direttore vicedirigente logistico-gestionale

27.457,13

5.843,76

87,68

133,60

166,59

direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

6.085,44

87,68

133,60

166,59

direttore vice dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

6.141,24

87,68

133,60

166,59

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA
(annua su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

primo dirigente logistico-gestionale

43.847,80

20.525,30

-

-

-

primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

47.220,74

20.525,30

-

-

-

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

vice direttore informatico

24.954,10

5.533,56

60,16

91,68

114,31

direttore informatico

27.008,40

5.760,24

60,16

91,68

114,31

direttore vicedirigente informatico

27.457,13

5.843,76

87,68

133,60

166,59

direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

6.085,44

87,68

133,60

166,59

direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

6.141,24

87,68

133,60

166,59

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA
(annua su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

primo dirigente informatico

43.847,80

20.525,30

-

-

-

primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni

47.220,74

20.525,30

-

-

-

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

vice direttore tecnico-scientifico

24.954,10

5.533,56

60,16

91,68

114,31

direttore tecnico-scientifico

27.008,40

5.760,24

60,16

91,68

114,31

direttore vicedirigente tecnico-scientifico

27.457,13

5.843,76

87,68

133,60

166,59

direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

6.085,44

87,68

133,60

166,59

direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

6.141,24

87,68

133,60

166,59

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

vice direttore sanitario

24.954,10

5.533,56

60,16

91,68

114,31

direttore sanitario

27.008,40

5.760,24

60,16

91,68

114,31

direttore vicedirigente sanitario

27.457,13

5.843,76

87,68

133,60

166,59

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

6.085,44

87,68

133,60

166,59

direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

6.141,24

87,68

133,60

166,59

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA
(annua su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

primo dirigente sanitario

43.847,80

20.525,30

-

-

-

primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni

47.220,74

20.525,30

-

-

-

dirigente superiore sanitario

47.220,74

26.282,24

-

-

-

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

vice direttore ginnico-sportivo

24.954,10

5.533,56

60,16

91,68

114,31

direttore ginnico-sportivo

27.008,40

5.760,24

60,16

91,68

114,31

direttore vicedirigente ginnico-sportivo

27.457,13

5.843,76

87,68

133,60

166,59

direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

6.085,44

87,68

133,60

166,59

direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

6.141,24

87,68

133,60

166,59

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA
(annua su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

primo dirigente ginnico-sportivo

43.847,80

20.525,30

-

-

-

primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni

47.220,74

20.525,30

-

-

-

dirigente superiore ginnico-sportivo

47.220,74

26.282,24

-

-

-

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

vice direttore aggiunto

25.044,70

10.641,48

133,70

203,74

254,03

direttore aggiunto

27.105,00

11.077,44

133,70

203,74

254,03

direttore coordinatore

27.562,97

11.238,00

194,84

296,88

370,19

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

11.702,52

194,84

296,88

370,19

direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

11.810,04

194,84

296,88

370,19

Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento

Ruolo dei vigili del fuoco AIB

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

vigile del fuoco AIB

19.616,05

6.855,00

115,54

176,06

219,54

vigile del fuoco esperto AIB

20.164,50

7.264,32

115,54

176,06

219,54

vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale

20.511,96

7.820,40

115,55

176,06

219,54

vigile del fuoco coordinatore AIB

21.336,11

8.546,40

115,55

176,06

219,54

vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale

22.251,80

8.546,40

115,55

176,06

219,54

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

capo squadra AIB

22.251,80

9.434,52

119,10

181,47

226,27

capo squadra esperto AIB

22.755,47

9.996,96

119,10

181,47

226,27

capo reparto AIB

23.030,11

9.996,96

119,09

181,47

226,28

capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale

23.991,63

9.996,96

119,09

181,47

226,28

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

ispettore antincendi AIB

23.991,63

10.043,76

121,10

184,53

230,09

ispettore antincendi esperto AIB

24.449,48

10.365,60

121,10

184,53

230,09

ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale

25.182,07

10.830,00

121,11

184,53

230,09

ispettore antincendi coordinatore AIB

25.639,92

10.830,00

121,11

184,53

230,09

ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale

27.212,66

10.957,56

121,10

184,54

230,09

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

vice direttore AIB

25.044,70

10.641,48

133,70

203,74

254,03

direttore AIB

27.105,00

11.077,44

133,70

203,74

254,03

direttore vicedirigente AIB

27.562,97

11.238,00

194,84

296,88

370,19

direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

11.702,52

194,84

296,88

370,19

direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

11.810,04

194,84

296,88

370,19

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA
(annua su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

primo dirigente AIB

43.847,80

20.525,30

-

-

-

primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni

47.220,74

20.525,30

-

-

-

dirigente superiore AIB

47.220,74

26.282,24

-

-

-

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

vice direttore speciale antincendi AIB

25.044,70

10.641,48

133,70

203,74

254,03

direttore speciale antincendi AIB

27.105,00

11.077,44

133,70

203,74

254,03

direttore coordinatore speciale antincendi AIB

27.562,97

11.238,00

194,84

296,88

370,19

direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

11.702,52

194,84

296,88

370,19

direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

11.810,04

194,84

296,88

370,19

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

vice direttore speciale

25.044,70

10.641,48

133,70

203,74

254,03

direttore speciale

27.105,00

11.077,44

133,70

203,74

254,03

direttore coordinatore speciale

27.562,97

11.238,00

194,84

296,88

370,19

direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

11.702,52

194,84

296,88

370,19

direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

11.810,04

194,84

296,88

370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante

Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

pilota di aeromobile vice direttore speciale

25.044,70

10.641,48

133,70

203,74

254,03

pilota di aeromobile direttore speciale

27.105,00

11.077,44

133,70

203,74

254,03

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale

27.562,97

11.238,00

194,84

296,88

370,19

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

11.702,52

194,84

296,88

370,19

pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

11.810,04

194,84

296,88

370,19

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

specialista di aeromobile vice direttore speciale

25.044,70

10.641,48

133,70

203,74

254,03

specialista di aeromobile direttore speciale

27.105,00

11.077,44

133,70

203,74

254,03

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale

27.562,97

11.238,00

194,84

296,88

370,19

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

11.702,52

194,84

296,88

370,19

specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

11.810,04

194,84

296,88

370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

elisoccorritore vice direttore speciale

25.044,70

10.641,48

133,70

203,74

254,03

elisoccorritore direttore speciale

27.105,00

11.077,44

133,70

203,74

254,03

elisoccorritore direttore coordinatore speciale

27.562,97

11.238,00

194,84

296,88

370,19

elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

11.702,52

194,84

296,88

370,19

elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

11.810,04

194,84

296,88

370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

nautico di coperta vice direttore speciale

25.044,70

10.641,48

133,70

203,74

254,03

nautico di coperta direttore speciale

27.105,00

11.077,44

133,70

203,74

254,03

nautico di coperta direttore coordinatore speciale

27.562,97

11.238,00

194,84

296,88

370,19

nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

11.702,52

194,84

296,88

370,19

nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

11.810,04

194,84

296,88

370,19

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

nautico di macchina vice direttore speciale

25.044,70

10.641,48

133,70

203,74

254,03

nautico di macchina direttore speciale

27.105,00

11.077,44

133,70

203,74

254,03

nautico di macchina direttore coordinatore speciale

27.562,97

11.238,00

194,84

296,88

370,19

nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

11.702,52

194,84

296,88

370,19

nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

11.810,04

194,84

296,88

370,19

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

sommozzatore vice direttore speciale

25.044,70

10.641,48

133,70

203,74

254,03

sommozzatore direttore speciale

27.105,00

11.077,44

133,70

203,74

254,03

sommozzatore direttore coordinatore speciale

27.562,97

11.238,00

194,84

296,88

370,19

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

11.702,52

194,84

296,88

370,19

sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

11.810,04

194,84

296,88

370,19

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale
che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale
che espleta funzioni logistico-gestionali

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

vice direttore speciale logistico-gestionale

24.954,10

5.533,56

60,16

91,68

114,31

direttore speciale logistico-gestionale

27.008,40

5.760,24

60,16

91,68

114,31

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale

27.457,13

5.843,76

87,68

133,60

166,59

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

6.085,44

87,68

133,60

166,59

direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

6.141,24

87,68

133,60

166,59

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
MENSILE
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

vice direttore speciale informatico

24.954,10

5.533,56

60,16

91,68

114,31

direttore speciale informatico

27.008,40

5.760,24

60,16

91,68

114,31

direttore coordinatore speciale informatico

27.457,13

5.843,76

87,68

133,60

166,59

direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

6.085,44

87,68

133,60

166,59

direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

6.141,24

87,68

133,60

166,59

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

vice direttore medico

25.044,70

10.641,48

133,70

203,74

254,03

direttore medico

27.105,00

11.077,44

133,70

203,74

254,03

direttore medico vicedirigente

27.562,97

11.238,00

194,84

296,88

370,19

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

11.702,52

194,84

296,88

370,19

direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

11.810,04

194,84

296,88

370,19

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA
(annua su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

primo dirigente medico

43.847,80

20.525,30

-

-

-

primo dirigente medico con scatto 26 anni

47.220,74

20.525,30

-

-

-

dirigente superiore medico

47.220,74

26.282,24

--

-

-

Ruoli ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
QUOTA FISSA
(annua su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

vice direttore ginnico-sportivo

25.044,70

10.641,48

133,70

203,74

254,03

direttore ginnico-sportivo

27.105,00

11.077,44

133,70

203,74

254,03

direttore ginnico-sportivo vicedirigente

27.562,97

11.238,00

194,84

296,88

370,19

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni

29.472,62

11.702,52

194,84

296,88

370,19

direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni

31.012,96

11.810,04

194,84

296,88

370,19

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA

STIPENDIO
(annuo su 12 mensilità)

INDENNITÀ
DI RISCHIO
(annuo su 12 mensilità)

ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)

anzianità pari o
maggiore di 14 anni

anzianità pari o
maggiore di 22 anni

anzianità pari o
maggiore di 28 anni

primo dirigente ginnico-sportivo

43.847,80

20.525,30

-

-

-

primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni

47.220,74

20.525,30

-

-

-

dirigente superiore ginnico-sportivo

47.220,74

26.282,24

-

-

-

".

ALLEGATO B

            (articolo 22-bis, comma 3)

Risorse destinate ad incrementare il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41.

Anno

Fondo di amministrazione del personale
non direttivo e non dirigente

2022

453.145,87

2023

264.541,40

2024

210.385,89

2025

311.863,18

2026

378.476,04

2027

402.386,75

2028

418.457,22

2029

414.950,43

2030

402.164,61

2031

374.661,32

 

ALLEGATO C

(articolo 25, comma 1-bis)

"Tabella C

(Articolo 1-quater, comma 3)

Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia

Regione o provincia autonoma

Quota d'accesso
anno 2021

Importi complessivi

PIEMONTE

7,37%

1.843.142

VALLE D'AOSTA

0,21%

52.870

LOMBARDIA

16,78%

4.194.967

BOLZANO

0,87%

217.565

TRENTO

0,91%

226.947

VENETO

8,20%

2.049.062

FRIULI VENEZIA GIULIA

2,07%

518.405

LIGURIA

2,67%

666.328

EMILIA-ROMAGNA

7,55%

1.886.685

TOSCANA

6,31%

1.577.100

UMBRIA

1,49%

371.835

MARCHE

2,57%

643.083

LAZIO

9,59%

2.398.525

ABRUZZO

2,19%

546.703

MOLISE

0,51%

127.860

CAMPANIA

9,27%

2.317.825

PUGLIA

6,58%

1.644.935

BASILICATA

0,93%

232.470

CALABRIA

3,14%

785.945

SICILIA

8,06%

2.014.103

SARDEGNA

2,73%

683.645

 

100,00%

25.000.000

 

"».

ARTICOLI DA 1 A 44 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATI 1 E 2

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Articolo 1.

(Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas)

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricità e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) quanto a 1.280 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43; detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Articolo 2.

(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

« 2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

e) di età superiore ai 75 anni.

2-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis, la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza. ».

Articolo 3.

(Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)

1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Articolo 4.

(Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 1.100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 5.

(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal presente comma, valutati in 807,37 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 6.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.373,24 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 7.

(Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 7 ottobre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui al comma 6 del presente articolo, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a) e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui al comma 3, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.042,61 milioni di euro per l'anno 2022 e in 46,82 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Ai fini dell'accesso alle risorse del fondo, gli operatori economici trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

4. I contributi erogati ai sensi del comma 1 e quelli erogati ai sensi del comma 3 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i commi 6-bis e 6-ter sono abrogati.

6. Per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto ferroviario delle merci derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa, a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 50 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7. Entro il 31 marzo 2023, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 6.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto ad euro 1 milione mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 5 e quanto ad euro 69 milioni ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 10.

(Organizzazione dell'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

1. Nelle more dell'adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è collocata presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico e il dirigente di prima fascia che vi è preposto ne coordina le attività e le relative funzioni, che sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del medesimo Ministero. L'Unità di missione:

a) coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, comma 198 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022;

b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per agevolare le attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati dal Garante;

c) svolge attività di supporto diretto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in raccordo con le strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui all'articolo 2, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni con legge 20 maggio 2022, n. 51, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Conseguentemente, il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è innalzato di una unità a valere sulle facoltà assunzionali. ».

Articolo 11.

(Gestore dei servizi energetici e ulteriori interventi in materia di elettricità)

1. L'applicazione del meccanismo di compensazione previsto dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata al 30 giugno 2023.

2. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, si interpretano nel senso che, ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

7-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia elettrica immessa in rete nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti stipulati prima del 5 agosto 2022, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo concernenti le modalità di utilizzo dei prezzi dedotti nei predetti contratti. ».

3. All'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La stessa Autorità può avvalersi del Gestore di cui al primo periodo e delle società da esso controllate per i compiti previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e da norme successive, anche relativamente al settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati. ».

4. All'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ultimo periodo, dopo le parole « Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa » sono inserite le seguenti: « , delle società da esso controllate ».

Articolo 12.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 86,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Capo II

MISURE URGENTI RELATIVE ALL'EMERGENZA IDRICA

Articolo 13.

(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5.

2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.

3. Le regioni nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, con le modalità di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo possono chiedere un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva. Il saldo dell'importo verrà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 2.

4. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del « Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori » di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, è incrementata di 200 milioni di euro per il 2022, di cui fino a 40 milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 14.

(Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato)

1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni.

3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.

5. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio idrico integrato, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria. Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della società uscente.

6. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 15.

(Stato di emergenza derivante da deficit idrico)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale. ».

Capo III

REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Articolo 16.

(Misure straordinarie in favore degli enti locali)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, già incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione. ».

4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente a SOSE S.p.a. entro il 30 settembre 2022.

5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: « Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. ».

6. I comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio di cui al medesimo articolo 243-bis, comma 5, in deroga al termine ordinariamente previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data del 28 febbraio 2023.

7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole « entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto »;

b) al comma 8-bis, le parole « fino a 5.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 20.000 abitanti ».

8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: « fino ad un massimo di 5.000 abitanti » sono inserite le seguenti: « , nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori ».

9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnate alla data del 31 dicembre 2021, sono rispettivamente utilizzate per le finalità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. I contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.

Articolo 17.

(Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici)

1. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « per gli anni 2017-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2017-2023 »;

b) al secondo periodo, le parole: « a decorrere dal 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2024 »;

c) al terzo periodo le parole: « Nel 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Negli anni 2022 e 2023 ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati per l'esercizio 2023 alla sospensione di cui all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

4. Per il completamento della ricostruzione in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Emilia Romagna, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di euro di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro per l'anno 2024, destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione per l'anno 2023 e 9 milioni per l'anno 2024, destinati all'incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022; 8 milioni per l'anno 2023 e 8 milioni per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a un milione di euro per il 2022, 29 milioni di euro per il 2023 e 43,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

5. Per il completamento della ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Lombardia, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Commissario delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Veneto, in favore del presidente della medesima regione, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di euro 600.000 euro per l'anno 2022. All'onere pari a 600.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediate corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico.

7. Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Soggetto responsabile della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 è autorizzato a rimodulare i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento così come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza.

Articolo 18.

(Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici)

1. All'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022 e, in sede di verifica da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, ne producono la documentazione a supporto. Le aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali. Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari. ».

2. All'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, dopo le parole « L'AIFA determina » sono inserite le seguenti « , entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, ».

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 581, della legge n. 145 del 2018. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente ad AIFA apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.

Articolo 19.

(Riparto risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-ter, le parole: « dell'anno 2021 » sono sostituite dalle parole: « degli anni 2021 e 2022 »;

b) al comma 7:

1) al quinto periodo, le parole: « per il solo anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 », le parole: « per il medesimo anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 » e dopo le parole: « al 1° gennaio 2020 » sono aggiunte le seguenti: « per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per il riparto 2022 »;

2) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: « Per l'anno 2022, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma 1, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera b), è adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), è adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana il decreto di cui al secondo periodo del presente comma. ».

Capo IV

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E SALUTE E ACCOGLIENZA

Articolo 20.

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.181,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 526,6 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 1.654 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 348,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 139,4 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 488 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 832,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 387,2 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto a 1.166 milioni di euro per l'anno 2022 e a 54 milioni per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 21.

(Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:

a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022;

b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'incremento di cui alla presente lettera non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui alla presente lettera è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla presente lettera l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1.965 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 518 milioni di euro per l'anno 2022 e 169 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 22.

(Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

1. L'indennità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo.

2. All'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « con decorrenza entro il 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « con decorrenza entro il 1° luglio 2022 »;

b) al comma 11 dopo le parole: « codice di procedura civile » sono inserite le seguenti: « e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca »;

c) al comma 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La medesima indennità di cui al comma 1 è erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dall'articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.A. la somma di euro 30 milioni. Sport e Salute S.p.A. e INPS si scambiano tempestivamente tutti i dati utili ad evitare sovrapposizioni di pagamento ai sensi delle incompatibilità espresse dal comma 20 del presente articolo o, comunque, alla più corretta e tempestiva applicazione della misura. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo e terzo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato. ».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in complessivi 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 8 milioni di euro derivanti dal comma 1e 51,2 milioni di euro derivanti dal comma 2 si provvede quanto a 30,3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 38 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 23.

(Rifinanziamento Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi)

1. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « 500 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 600 milioni di euro per l'anno 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 24.

(Iniziative multilaterali in materia di salute)

1. Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali in materia di salute, in particolare ai fini della prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) alla partecipazione italiana al Financial Intermediary Fund per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, istituito nel 2022 presso la Banca mondiale, con un contributo di 100 milioni di euro da erogarsi nel 2022;

b) al contrasto della pandemia di COVID-19, tramite un finanziamento a dono di 100 milioni di euro nel 2022 alla GAVI Alliance, organizzazione facente parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), per l'acquisto dei vaccini destinati ai Paesi a reddito medio e basso tramite il COVAX Advance Market Commitment.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Articolo 25.

(Bonus psicologi)

1. All'articolo 1-quater, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 25 milioni di euro per l'anno 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è corrispondentemente incrementato. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni nell'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 26.

(Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « 15.000 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 7.000 unità »;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) corrispondere al Ministero dell'interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all'attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell'articolo 5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'incremento della disponibilità di posti per l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) derivante dall'attuazione dell'articolo 5-quater del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come integrato ai sensi del presente articolo, è reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza profughi provenienti dall'Ucraina e dall'Afghanistan di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. ».

Articolo 27.

(Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti)

1. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « 79 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 180 milioni di euro per l'anno 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 101 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 28.

(Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia trasmissione televisiva)

1. Al fine di consentire ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea e integrale dei programmi televisivi diffusi in ambito nazionale e locale ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e di garantire la continuità della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, una quota sino a 2,5 milioni di euro è destinata per l'anno 2022 all'adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati da riattivare nelle suddette zone con un limite massimo dell'80 per cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a 10.000 euro.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

3. In caso di acquisto di apparecchio di ricezione televisiva via satellite, per l'anno 2022, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è innalzato fino ad un importo di 50 euro.

Capo V

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE, DI INVESTIMENTI IN AREE DI INTERESSE STRATEGICO E IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 29.

(Disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell'amministrazione straordinaria di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.)

1. All'articolo 11-quater, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: « i cui proventi » sono inserite le seguenti: « , al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9 ».

Articolo 30.

(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

« 1-quinquies. INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 euro per l'anno 2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter. Per l'attuazione del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022. ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.000.100.000 euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 900.000.000 euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, quanto a 100.000.000 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, quanto a 100.000 euro, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 31.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla Società 3-I S.p.A.)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'ultimo periodo, dopo le parole: « 45 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « in fase di prima sottoscrizione »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono consentiti successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni singolo socio non può comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale. »;

b) al comma 7, dopo le parole: « infrastrutture informatiche oggetto di gestione » sono inserite le seguenti: « , i contratti, i rapporti attivi e passivi », dopo le parole: « ogni altra pertinenza, che sono » sono inserite le seguenti: « conferiti o » e le parole « della società » sono sostituite dalle seguenti: « alla società »;

c) al comma 7-bis, dopo le parole: « beni mobili, immobili, » sono aggiunte le seguenti: « contratti, rapporti attivi e passivi, ».

Articolo 32.

(Aree di interesse strategico nazionale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o della regione o della provincia autonoma territorialmente competente e previa individuazione dell'area geografica, possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori di rilevanza strategica. Ai predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori relativi alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza, dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione di Co2, dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della sanità digitale e intelligente e dell'idrogeno, individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore. L'istituzione dell'area equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie ai sensi del primo periodo, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione delle stesse opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l'apposizione di vincolo espropriativo. Il decreto indica altresì le variazioni degli strumenti di pianificazione e urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve motivare sulla rilevanza strategica dell'investimento in uno specifico settore ed è preceduto:

a) da una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o privato di importo cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400.000.000,00 nei settori di cui al comma 1, con la descrizione delle attività, delle opere e degli impianti necessari alla realizzazione dell'investimento, con connessa loro localizzazione;

b) dalla presentazione di un piano economico-finanziario che descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto.

3. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì l'eventuale supporto pubblico richiesto nel limite delle risorse previste a legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su richiesta della regione o della provincia autonoma territorialmente competente o proponente può essere istituito nel limite delle risorse previste a legislazione vigente una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o provincia autonoma, dai Comuni interessati e dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle amministrazioni statali competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale consiste nella pianificazione e nel coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In alternativa, con il medesimo decreto, può essere individuato una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, già esistenti, anche di rilevanza nazionale.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o proponente può essere nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, specificandone i poteri. Il Commissario, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del piano, provvede nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto, mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al compenso del Commissario, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e definito nel provvedimento di nomina, si provvede nel limite delle risorse previste a legislazione vigente.

6. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione territoriale interessata, del soggetto di cui al comma 4, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. In caso di ritardo o inerzia da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, anche nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Commissario di cui al comma 5, può assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario di cui al comma 5 propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

8. Il soggetto di cui al comma 4 è competente anche ai sensi dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per consentire la realizzazione degli interventi inerenti all'area strategica di interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere di cui all'articolo 27-ter, comma 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal presente decreto.

9. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, è possibile richiedere l'applicazione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente decreto, secondo le modalità ivi previste.

Articolo 33.

(Procedimento autorizzatorio accelerato regionale)

1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« Art. 27-ter (Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica). - 1. Nell'ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l'autorità ambientale competente è la regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

2. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è preceduto dalla verifica di assoggettabilità disciplinata dall'articolo 12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In ragione di ciò, il parere di cui all'articolo 12, comma 2, è inviato all'autorità competente ed all'autorità procedente entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12, comma 1. Il provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4, è emesso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.

3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma 1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la valutazione ambientale strategica è in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.

4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai commi 5 e 6.

5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all'autorità competente e alle altre amministrazioni interessate un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede altresì l'applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. L'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 e, qualora l'istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'articolo 32.

7. Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6, l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l'istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresì l'istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.

8. Entro venti giorni dal termine delle attività di cui al comma 7, verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico, l'amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l'amministrazione competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato può far pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a dieci giorni.

9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA, e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.

10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano è stato elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9, invia al Ministero della cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. Il Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di silenzio, l'approvazione è rimessa alla decisione del Consiglio dei ministri, che delibera entro il termine di venti giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni all'Amministrazione procedente. In caso di dissenso, si applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988. In presenza di autorizzazione, l'amministrazione procedente dispone le conseguenti varianti agli strumenti di pianificazione nell'ambito del provvedimento di cui al comma 11.

11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché l'indicazione se uno o più titoli costituiscono variante agli strumenti di pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.

12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento disciplinato dal presente articolo, partecipa con diritto di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. All'esperto di cui al primo periodo non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.

14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. ».

Articolo 34.

(Revisione prezzi Fondo complementare - Olimpiadi Milano-Cortina)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-ter, è inserito il seguente:

« 7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al primo periodo è destinato quanto a 900 milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al secondo periodo, rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023 e 165 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 65 milioni di euro per l'anno 2022 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;

3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;

4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

5) l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;

7) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

8) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;

9) l'accantonamento relativo al Ministero salute per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

3. L'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dal seguente:

« Art. 2 (Comitato Organizzatore). - 1. Sono membri della Fondazione « Milano-Cortina 2026 », costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.

3. La Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è composto da quattordici membri, di cui:

a) sette nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo;

c) uno, con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

4. I membri della Fondazione di cui al comma 1 provvedono, su proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c), al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c).

6. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

4. All'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in materia di Commissari straordinari, dopo le parole: « adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo » sono inserite le seguenti: « e, entro il 31 dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento, degli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné. ».

Articolo 35.

(Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico)

1. Ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

a) per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono autorizzati 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50 per cento di tali risorse è destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto;

b) per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2022, 750 milioni di euro per l'anno 2023 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Articolo 36.

(Fondo Unico Nazionale Turismo)

1. Il fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di finanziare gli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Il fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Articolo 37.

(Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico)

1. Al decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:

« Art. 7-ter (Misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in situazioni di crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale. Le disposizioni di cui al primo periodo prevedono la cooperazione del Ministero della difesa e il ricorso alle garanzie funzionali di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano il procedimento di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessità e proporzionalità. L'autorizzazione è disposta sulla base di una valutazione volta ad escludere, alla luce delle più aggiornate cognizioni informatiche, fatti salvi i fattori imprevisti e imprevedibili, la lesione degli interessi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Le misure di contrasto in ambito cibernetico autorizzate ai sensi del comma 2 sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, ferme restando le competenze del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 88 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e le competenze del Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura il coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge n. 124 del 2007, delle misure intelligence di cui al presente articolo.

5. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 124 del 2007.

6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo. ».

Capo VI

ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ

Articolo 38.

(Norme in materia di istruzione)

1. All'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste. »;

3) le parole: « di cui al settimo periodo » sono sostituite dalla seguente: « di cui al presente comma »;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accedere alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell'insegnamento, un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica. Il terzo periodo non si applica ai docenti in servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalità di valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall'Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.

4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unità. »;

c) al comma 5 dopo le parole: « di carattere accessorio di cui al comma 4 » sono aggiunte le seguenti: « e al beneficio economico di cui al comma 4-bis ».

Articolo 39.

(Modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. In attuazione delle misure straordinarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, della Riforma M4C1-1.7, al fine di favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari, all'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6-vicies quater è sostituito dal seguente:

« 6-vicies quater. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell'università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.". ».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 40.

(Edilizia penitenziaria)

1. All'articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « edilizia giudiziaria », sono inserite le seguenti: « e penitenziaria »;

b) al comma 2, dopo le parole: « edilizia giudiziaria », sono inserite le seguenti: « e penitenziaria »;

c) alla rubrica, dopo le parole: « edilizia giudiziaria », sono inserite le seguenti: « e penitenziaria ».

2. All'articolo 52 del decreto-legge n. 77 del 2021 il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché alle opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. ».

Articolo 41.

(Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)

1. Per l'anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2020, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2021, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate altresì al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell'emergenza epidemiologica, nonché da destinare alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 42.

(Misure in materia di versamenti del contributo straordinario)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51:

a) dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell'acconto;

b) dopo il 15 dicembre 2022, per il versamento del saldo.

2. Per i versamenti del contributo di cui al comma 1 omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le predette date, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

3. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 43.

(Disposizioni finanziarie)

1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 1 al presente decreto sono incrementati per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri, pari a 1.730 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 2.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in euro 14.701,73 per l'anno 2022, 1.149,9 euro per l'anno 2023, 91,82 euro per l'anno 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 15.018,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 86,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 107,74 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8;

b) quanto a 537,57 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 8 e 21;

c) quanto a 630 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;

d) quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma « Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria », azione « Interessi sui conti di tesoreria » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2022 e dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 15 luglio 2022, n. 99.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 44.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

(articolo 43, comma 1)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

MISSIONE/programma

2022

 

 

23. FONDI DA RIPARTIRE (33)

500

23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

400

23.1 Fondi da assegnare (1)

100

 

 

1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)

700

1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)

 

700

7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)

530

7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)

530

TOTALE

1.730

Allegato 2

(articolo 43, comma 3)

« Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA -

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

2024

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

228.300

184.748

119.970

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

505.647

494.848

438.645

- CASSA -

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

2024

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

305.300

249.748

177.170

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

582.672

559.848

495.845

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

»

ORDINI DEL GIORNO

G1.1000

Ciampolillo

Inammissibile

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2685-B,

        premesso che

            l'ora legale è la convenzione di spostare avanti di un'ora le lancette degli orologi di uno Stato per sfruttare meglio l'irradiazione del sole durante il periodo estivo e risparmiare, dunque, in termini di energia elettrica.

        L'attuale congiuntura economico sociale induce alla necessità di porre in essere interventi che sopperiscano all'indiscriminato aumento dei costi ed alla carenza di materia prima, con riguardo altresì all'impatto ambientale che ne consegue.

        Secondo recentissime ricerche effettuate dalla Società italiana di medicina ambientale (Sima): nei 7 mesi del 2022 in cui era in vigore l'ora legale, prima dunque dell'impennata dei prezzi, secondo quanto calcolato da Terna, sono stati 420 milioni di kilowattora di energia elettrica risparmiati, l'equivalente al fabbisogno medio annuo di circa 150 mila famiglie. Senza contare poi le 200 mila tonnellate di Co2 non immesse nell'atmosfera. Il risparmio è stato stimato in oltre 190 milioni di euro. Ampliando poi l'indagine al periodo 2002-2021, Terna ha calcolato che il risparmio per i cittadini è stato di oltre 1,8 miliardi di euro.

        Il parlamento Europeo, dopo una consultazione pubblica avvenuta tra luglio e agosto 2018 e l'84% dei voti a favore, ha approvato l'abolizione dell'obbligo per i vari Paesi membri di passare da un'ora all'altra due volte all'anno. Ogni Stato, avrebbe dovuto decidere quindi in autonomia entro la fine del 2021 se adottare per sempre l'ora legale o quella solare.

        Al momento nessuno dei paesi dell'Unione ha legiferato in merito e in pochi hanno dichiarato le loro intenzioni.

        Il cambio di orari  comporta altresì l'insorgere o l'acutizzarsi di patologie.

        E difatti l'Istituto Auxologico Italiano ha confermato che  il cambio d'ora disturba il sonno e la concentrazione; ed ha effetti deleteri sul cuore. In particolare uno studio dell'Università di Stoccolma ha riscontrato un'incidenza del 4% in più di attacchi cardiaci nella settimana successiva all'introduzione dell'ora solare, in prevalenza nelle persone più anziane. Trattasi questi di dati indiscutibili perché ottenuti sulla popolazione con metodologia statistica.

        Considerato quindi che:

        Il mantenimento, o quantomeno il prolungamento, dell'ora legale consentirebbe:

        - il risparmio di quasi mezzo miliardo di euro conseguente al minor consumo di energia.

        -  la riduzione di circa 200 mila tonnellate di Co2 immesse nell'atmosfera

            - l'eliminazione dei disturbi alla salute conseguenti al cambio di fuso orario,

        impegna il Governo:

        1. ad attivarsi per l'abolizione del cambio stagionale dell'orario, con permanenza continuativa dell'ora legale

          2. ovvero, in subordine, ad attivarsi per l'ampliamento del periodo di applicazione dell'ora legale anticipandone l'entrata in vigore e prorogandone il termine di scadenza .

G16.2000

Bottici, Ferrara, Castellone, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Castaldi, Castiello, Catalfo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Micco, Di Piazza, Endrizzi, Fede, Fenu, Gallicchio, Gaudiano, Garruti, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Montevecchi, Naturale, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Santangelo, Santillo, Taverna, Toninelli, Turco, Vanin

Inammissibile

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

        premesso che:

        il provvedimento in esame reca urgenti e indifferibili disposizioni in materia di contrasto al caro-energia e carburanti, sostegno agli enti territoriali, rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d'acquisto dei cittadini e rilancio degli investimenti, in continuità con le misure assunte nel primo decreto "Aiuti";

            l'articolo 16, modificato dalla Camera dei Deputati a seguito dell'approvazione in Commissione dell'emendamento 16.3 del Relatore, reca misure straordinarie in favore degli Enti Locali;

            come noto, il decreto-legge n. 50 del 2022 e, in particolare, l'articolo 5, per far fronte alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, a seguito della crisi aperta con il conflitto bellico tra Ucraina e Russia, ha introdotto disposizioni in merito alla realizzazione di nuova capacità di rigassificazione nazionale, mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto già esistente;

            il medesimo articolo 5, stabilendo che la realizzazione delle succitate opere ed infrastrutture connesse costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, ha previsto a tal fine la nomina di uno o più Commissari straordinari di Governo, nonché un procedimento autorizzativo accelerato;

            il «FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti», da realizzarsi nel porto cittadino di Piombino, rientra tra tali opere;

            con nota del 15 luglio 2022, la società SNAM ha puntualizzato di aver presentato la richiesta "per la sola localizzazione iniziale in banchina all'interno del porto di Piombino", evidenziando "la necessità di prevedere un periodo di ormeggio in porto non inferiore ai tre anni dalla data di entrata in esercizio della nave" con l'impegno ad individuare "localizzazioni alternative che consentano di minimizzare la permanenza della FSRU alla banchina di Piombino";

            è di tutta evidenza che la scelta di tale localizzazione e la prospettiva di realizzare l'infrastruttura in tempi stringenti, in deroga alle procedure ordinarie in materia ambientale e di tutela della sicurezza del territorio, sconti una generale carenza dei necessari approfondimenti istruttori - sotto il profilo economico, sociale e ambientale -, e soprattutto difetta di una adeguata valutazione sulla fattibilità dell'intervento in siti alternativi nell'ambito di una valutazione di impatto ambientale, la cui procedura è stata invece esonerata dall'articolo 5, comma 3 del citato d.l. n. 50/2022 che prevede, per il caso di specie, l'applicazione della esenzione di cui all'articolo 6, comma 11 del d.lgs. 152/2006;

            occorre inoltre considerare che tale intervento si pone in evidente contrasto con le prospettive di risanamento territoriale ed ambientale atteso da anni dalla cittadinanza e dalle imprese che gravitano nel territorio, a cominciare dagli ormai improcrastinabili interventi di bonifica, dal completamento delle arterie stradali per l'accesso al porto turistico e dall'urgenza di individuare adeguate soluzioni alla situazione di crisi del settore industriale,

        impegna il Governo ad adottare ogni utile iniziativa, di carattere amministrativo e normativo, che consenta di individuare un sito alternativo all'area di Piombino dove posizionare unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione necessarie a realizzare nuova capacità di rigassificazione nazionale.

 

 

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2685-B

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra Io Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Cattaneo nella discussione generale del disegno di legge n. 2685-B

Presidente, colleghe e colleghi, intervengo perché, a cinque giorni dalle elezioni, siamo qui oggi per l'inaspettata terza lettura del decreto-legge "aiuti bis", già approvato da quest'Aula martedì scorso, 13 settembre. Il motivo per cui siamo qui riuniti è "correggere", cioè cancellare all'unanimità, una norma che questo stesso Senato ha approvato non più tardi di una settimana fa. Mi riferisco alla soppressione del famigerato articolo 41-bis volto ad introdurre una deroga al tetto stipendiale relativo al trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni. Ora, senza entrare nel contenuto di una norma quantomeno improvvida, quel che a mio avviso rende prezioso questo momento d'Aula oggi è la possibilità di condividere con voi, come ultimo atto di questa legislatura, la necessità di richiamare ad un impegno trasversale i legislatori della prossima, affinché mettano termine ad una prassi irresponsabile nel modo di legiferare, che la vicenda odierna esemplifica ancora una volta ai nostri occhi e a quelli dei cittadini. Prassi che vede, nel corso dei lavori delle Commissioni parlamentari per la conversione dei decreti-legge, l'aggiunta dei testi più disparati, introdotti sotto l'etichetta di "riformulazioni" di emendamenti, ma che in realtà li svuotano dell'originario contenuto; nuovi testi muniti della preziosa relazione tecnica bollinata e riferiti genericamente alle volontà delle Commissioni. Ecco: complici la notte, il dover continuare i lavori a ritmo serratissimo anche nei giorni festivi e la sostanziale inconoscibilità dei testi definitivi (al di fuori di una ristrettissima cerchia di funzionari estensori e dei senatori fisicamente presenti ai lavori), queste "aggiunte" vengono approvate e offerte alla opinione pubblica come fatti compiuti, nella sorpresa anche di molti di voi a cui chiedevo.

E ho capito che il fatto compiuto, lo sappiamo bene, diventa tale perché chi inserisce la norma "intrusa" a pochi giorni dalla scadenza del decreto-legge ha la matematica certezza che l'altro ramo del Parlamento non potrà che approvare in blocco il testo (con voto di fiducia) senza modifiche, per non correre il rischio di far decadere l'intera disciplina.

Di questa modalità d'agire, in grado di vanificare ogni vostro e nostro lavoro accurato, ogni volontà e possibilità di controllo da parte dei parlamentari, io stessa ho avuto cognizione nel corso dei lavori del Senato relativi al disegno di legge n. 2564, il cosiddetto decreto legge "taglia prezzi" adottato nel marzo del 2022 per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina. A inizio maggio, in circostanze fortunose, un sabato, a tarda sera, venni a sapere da colleghi dell'Aula che "qualcuno" presumibilmente al MEF - nel dare un parere sulla copertura di un emendamento in tema di mobilità dei docenti della scuola dell'infanzia - ne aveva totalmente riscritto il testo, aggiungendo commi senza alcun nesso con la materia del decreto-legge, volti a modificare: 1) le competenze di Arexpo S.p.a; 2) i requisiti di nomina dei candidabili alla Presidenza dell'Istat; 3) infine, a stravolgere la disciplina del centro di ricerca noto come Fondazione Human Technopole - materia, quest'ultima, che seguo da sei anni. Per Human Technopole si inseriva una norma, in contrasto con quanto disposto dalla legge di bilancio 2019, volta a vanificare gli impegni assunti dalla Fondazione nella Convenzione sottoscritta con i Ministeri MEF, MUR e Salute nel 2020. L'effetto era quello di rinviare al 2026 (se non oltre) l'apertura e il libero accesso all'infrastruttura di ricerca alle centinaia di ricercatori, che proprio in quei momenti erano coinvolti nella consultazione pubblica in corso, in attesa da tutto il Paese.

Quelle norme, anche grazie all'intervento tempestivo di alcuni di voi, vennero in parte espunte e in parte dichiarate inammissibili, ma il solo fatto che fossero state concepite e presentate in quel modo rende l'idea delle criticità con cui l'alta amministrazione si sente di poter tradurre i desiderata politici (o, peggio, propri) nel processo legislativo.

La norma "senza padri", di cui oggi ci accingiamo a ratificare la soppressione operata dalla Camera, ha avuto il merito di recare scandalo e indurre le Camere - con l'accordo del Governo - ad un meccanismo di rigetto eccezionale, ma - per chi vive le vicende parlamentari - non è certo un fatto raro: fa parte di una prassi legislativa abnorme, consolidatasi in questi anni, a mio avviso mortifera della funzione parlamentare e, quindi, tossica per la democrazia.

La tossicità democratica risiede anche e soprattutto nella opacità delle decisioni che il Parlamento si trova ad assumere. Opacità politica significa che si rende pressoché impossibile al cittadino capire esattamente "chi", a livello politico-parlamentare, propone "che cosa". E se non è chiaro chi sia il proponente di ciascuna norma, specie in maggioranze politiche e di Governo composite, nessuno potrà poi essere richiamato alla responsabilità delle finalità e degli effetti della stessa.

Mi convinco ogni giorno di più che uno dei grandi meriti dell'istituzione Parlamento, diretta espressione della sovranità popolare, sia la pubblicità - il libero e pubblico confronto - a valle del quale si assumono le decisioni legislative. Lo stenografico, il verbale, le registrazioni audio e video sono la straordinaria forma che si fa sostanza della democrazia parlamentare perché strumenti di accountability, di responsabilizzazione politica delle scelte adottate.

Sulla riconoscibilità delle decisioni compiute qui dentro nel corso della legislatura si fondano anche la libertà e il potere del cittadino, da esprimersi con il voto, di premiare con la propria fiducia un partito, una personalità piuttosto che un'altra. Far venire meno questa possibilità vuol dire rompere un patto fiduciario tra cittadini ed eletti.

Questi mali della legislazione che ho richiamato sono universalmente noti, enumerati in Aula da chi veste i panni dell'opposizione, elencati in tutti i rapporti del Comitato per la legislazione e onnipresenti negli editoriali dei quotidiani e nelle riviste scientifiche di settore. Se il male, tuttavia, è noto, la volontà di rompere questo circuito ad oggi latita. Nonostante la recente modifica del Regolamento del Senato, poco o nulla abbiamo fatto per rompere questo circuito. Forse approfittando della riforma al Regolamento che dovrà adottare la Camera, con un po' di coordinamento, potremo tornarci sopra, adottando strumenti alternativi che consentano al Governo e alla sua maggioranza di avere tempi certi di decisione facendo a meno delle aberrazioni parlamentari richiamate. Riconoscere una nostra mancanza, e forse necessità, potrebbe essere il presupposto migliore per convincere i prossimi legislatori a innovare prassi e regolamenti che hanno finito per compromettere gravemente la funzione parlamentare. Questa è una di quelle "piccole" riforme di cui tutti lamentano la necessità, ma che, come un miraggio nel deserto, sembrano non arrivare mai.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

DISEGNO DI LEGGE N. 2685-B:

sulla votazione finale, la senatrice Leone avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Agostinelli, Alderisi, Alfieri, Anastasi, Auddino, Balboni, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Boccardi, Boldrini, Bonifazi, Borgonzoni, Caligiuri, Campagna, Carbone, Castiello, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Conzatti, Cucca, D'Angelo, Dal Mas, Damiani, de Bertoldi, De Bonis, De Poli, Di Marzio, Di Nicola, Donno, Durnwalder, Fazzone, Ferro, Floridia, Floris, Galliani, Garavini, Garnero Santanchè, Giacobbe, Giammanco, Ginetti, L'Abbate, Lorefice, Maffoni, Magorno, Mallegni, Manca, Mangialavori, Marcucci, Margiotta, Marinello, Masini, Mautone, Merlo, Messina Alfredo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Misiani, Moles, Montevecchi, Monti, Napolitano, Nastri, Nencini, Nisini, Pagano, Piarulli, Pichetto Fratin, Porta, Pucciarelli, Puglia, Renzi, Rizzotti, Ronzulli, Ruotolo, Schifani, Sciascia, Segre, Serafini, Siclari, Sileri, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Turco, Vaccaro, Vitali e Vono.

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E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore Rampi, per attività di rappresentanza del Senato.

Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettera in data 15 settembre 2022, ha inviato la relazione, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 15 giugno 2022, sulla riforma dei patronati (Doc. XVI-bis, n. 8).

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettere in data 15 settembre 2022, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100 - le seguenti relazioni approvate dalla medesima Commissione nella seduta del 15 settembre 2022:

relazione finale sulla verifica dell'attuazione della legge n. 68 del 2015 in materia di delitti contro l'ambiente (Doc. XXIII, n. 32);

relazione finale su Ilva-Taranto (Doc. XXIII, n. 33);

relazione finale sul traffico transfrontaliero di rifiuti dall'Italia alla Tunisia (Doc. XXIII, n. 34);

relazione finale sugli aspetti ambientali della gestione di miniere e cave (Doc. XXIII, n. 35);

relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 36).

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, in data 15 settembre 2022, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 luglio 2020, n. 107 - la relazione conclusiva sulla attività svolta, approvata dalla Commissione nella seduta del 15 settembre 2022 (Doc. XXIII, n. 31).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro dello sviluppo economico

Ministro della transizione ecologica

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Ministro dell'interno

Ministro della giustizia

Ministro della difesa

Ministro dell'istruzione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (2685-B)

(presentato in data 15/09/2022)

S.2685 approvato dal Senato della Repubblica. C.3704 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 5ª e 6ª riunite

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro economia e finanze Franco ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (2685-B)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio)

S.2685 approvato dal Senato della Repubblica C.3704 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 15/09/2022).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Malpezzi ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Malpezzi. - "Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)" (957).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 9 settembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - lo schema di documento recante gli indirizzi e il piano degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025 (n. 432).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema è stato deferito - in data 19 settembre 2022 - alla 8ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 9 settembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e all'8a Commissione permanente (Doc. CCXL, n. 17).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 settembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione - aggiornata al mese di giugno 2022 - sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro o confisca.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (Doc. CLIV, n. 6).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 14 settembre 2022, ha inviato, ai sensi dall'articolo 1, comma 2, della legge 19 marzo 1999, n. 80, la relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per i diritti umani nonché sulla tutela ed il rispetto dei diritti umani in Italia nell'anno 2021.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. CXXI, n. 5).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 settembre 2022 ha inviato, ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, la relazione sullo stato di attuazione della strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, riferita all'anno 2021 e al primo semestre 2022.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Doc. CCXXXIII, n. 5).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 15 settembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nel secondo semestre 2021.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Doc. LXXIV, n. 9).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 14 settembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 24 aprile 1990, n. 100, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all'estero, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 10a Commissione permanente (Doc. LXXXV, n. 3).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 15 settembre 2022, ha inviato la relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferita al secondo semestre 2021, predisposta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (Doc. LXXIII, n. 9).

Il Ministro per le disabilità, con lettera in data 8 settembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la documentazione concernente le conclusioni della sesta Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità, svoltasi a Roma il 13 dicembre 2021.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Doc. LXXIX-bis, n. 1).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 settembre 2022, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la comunicazione concernente la nomina, a decorrere dal 23 giugno 2022, del prefetto dottoressa Maria Grazia Nicolò a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Tale comunicazione è trasmessa, per competenza, alla 1ª e alla 2a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono trasmessi alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione per quanto riguarda l'acciuga (COM(2022) 448 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione recante orientamenti per il sistema generale di rilascio dei visti ai richiedenti russi in seguito alla decisione (UE) 2022/1500 del Consiglio, del 9 settembre 2022, sulla sospensione totale dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa (C(2022) 6596 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali 2022 - Conformarsi alle politiche ambientali per invertire la rotta (COM(2022) 438 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 2 settembre 2022, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, nonché alla 14a Commissione permanente:

Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 1° agosto 2022, causa C-319/21, Agecontrol Spa contro ZR Lidl Italia Srl. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla corte d'appello di Venezia. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Ortofrutticoli freschi imballati - Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 - Controllo di conformità - Trasporto verso un punto vendita della medesima società di commercializzazione - Documento di accompagnamento - Indicazione del Paese di origine (Doc. XIX, n. 164) - alla 2a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 1° agosto 2022, causa C-332/20, Roma Multiservizi Spa e Rekeep Spa contro Roma Capitale e Autorità garante della concorrenza e del mercato. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Appalti pubblici - Contratti di concessione - Costituzione di una società a capitale misto - Aggiudicazione a tale società della gestione di un «servizio scolastico integrato» - Designazione del socio privato in base a una procedura di appalto - Direttiva 2014/23/UE - Articolo 38 - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 58 - Applicabilità - Criteri in house - Requisito di una partecipazione minima del socio privato al capitale della società a capitale misto - Partecipazione indiretta dell'amministrazione aggiudicatrice al capitale del socio privato - Criteri di selezione (Doc. XIX, n. 165) - alla 2a, alla 7a, all'8a e alla 10a Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Decima sezione) del 1° agosto 2022, causa C-422/21, Ministero dell'interno contro T.O. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Richiedenti protezione internazionale - Direttiva 2013/33/UE - Articolo 20, paragrafi 4 e 5 - Comportamenti gravemente violenti - Diritto degli Stati membri di stabilire le sanzioni applicabili - Portata - Revoca delle condizioni materiali di accoglienza (Doc. XIX, n. 166) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Grande sezione) del 1° agosto 2022, cause riunite 14/21 e 15/21, Sea Watch eV contro Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. Attività di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare, condotta da un'organizzazione non governativa (ONG) a scopo umanitario - Regime applicabile alle navi - Direttiva 2009/16/CE - Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare - Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - Competenze e poteri spettanti, rispettivamente, allo Stato di bandiera e allo Stato di approdo - Ispezione e fermo delle navi (Doc. XIX, n. 167) - alla 1a, alla 2a e all'8a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 16, 19 e 20 settembre 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Doc. XV, n. 614);

della Fondazione Rossini Opera Festival (ROF), per l'esercizio 2020. Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 615);

dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), per l'esercizio 2020. Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (Doc. XV, n. 616);

dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per gli esercizi 2019 e 2020. Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Doc. XV, n. 617).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 9 settembre 2022, ha inviato il testo di 13 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 4 al 7 luglio 2022, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1180);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali), alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1181);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1182);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività d pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1183);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall'Ucraina conformemente alla propria legislazione, alla 1a, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1184);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'azione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, alla 3a, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1185);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra Unione europea e il governo delle Isole Cook, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1186);

risoluzione sulla strategia indo-pacifica nel settore del commercio e degli investimenti, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1187);

risoluzione sulla relazione 2021 della Commissione sulla Serbia, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. XII, n. 1188);

risoluzione sulla relazione 2021 della Commissione sul Kosovo, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. XII, n. 1189);

risoluzione sui veti nazionali volti a minare l'accordo fiscale globale, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1190);

risoluzione sulla situazione dei difensori dei popoli indigeni e dell'ambiente in Brasile, inclusa l'uccisione di Dom Phillips e Bruno Pereira, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. XII, n. 1191);

risoluzione sulla situazione nella provincia autonoma di Gorno-Badakhshan in Tagikistan, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. XII, n. 1192).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea

La Commissione europea ha trasmesso, in data 20 settembre 2022, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 89/629/CEE (COM(2022) 465 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è trasmesso alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 20 settembre 2022. L'atto è altresì trasmesso, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ANGRISANI Luisa, GRANATO Bianca Laura, SBRANA Rosellina, LA MURA Virginia - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

la legge 19 luglio 2019, n. 69, nota come "Codice Rosso", è stata approvata nella XVIII Legislatura per garantire maggiore tutela alle donne e ai soggetti deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti;

tuttavia, come emerge dalle cronache giudiziarie, i femminicidi sono sempre drammaticamente all'ordine del giorno nel nostro Paese e non sembra, purtroppo, che il fenomeno sia in fase recessiva; d'altra parte appare opportuno notare che la tempestività dell'azione giudiziaria è un elemento assolutamente determinante, se si vuole agire con efficacia per contrastare ogni episodio di violenza;

i tempi dell'azione giudiziaria, dunque, devono essere coerenti con l'esigenza di agire con quella tempestività, che è un elemento imprescindibile per evitare la degenerazione di fenomeni di violenza nei confronti delle donne, spesso anticipatori dell'episodio più grave;

valutato che la legge ha anche formalmente stabilito specifici obblighi formativi per il personale delle forze dell'ordine che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, sia sul fronte della prevenzione, sia su quello del perseguimento dei reati (art. 5),

si chiede di sapere:

in quale modo sia stata data attuazione all'articolo 5 della legge n. 69 del 2019, in materia di formazione degli operatori di polizia;

se il Ministro in indirizzo non intenda verificare se negli uffici giudiziari esistano forme di collaborazione attiva con i servizi territoriali comunali, quali consultori e servizi sociali, e con i centri per accoglienza e presa in carico degli uomini maltrattanti, ove istituiti;

se non si intenda proporre, anche con carattere di urgenza, la creazione di équipe multidisciplinari all'interno degli uffici giudiziari, onde garantire una maggiore consulenza specialista per i magistrati;

se vi siano report o studi specifici relativi all'efficacia delle misure introdotte con le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale con la legge n. 69 del 2019.

(4-07428)

LANNUTTI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dello sviluppo economico. - Premesso che:

la società Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI)gestisce 2.857 chilometri di rete autostradale in Italia sulla base della convenzione unica sottoscritta in data 12 ottobre 2007 con l'allora ente concedente ANAS S.p.A. (ruolo oggi attribuito al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili);

il 5 maggio 2022 ASPI è passata definitivamente di mano: l'88,06 per cento di Autostrade per l'Italia detenuta da Atlantia S.p.A. (il cui 30,25 per cento è in mano ai Benetton) è stato acquistato per il 51 per cento da Holding Reti autostradali S.p.A. (HRA) partecipato da CDP Equity (la holding di investimenti controllata da Cassa depositi e prestiti), dal fondo statunitense Blackstone infrastructure partners (per il 24,5 per cento) e dai fondi gestiti dall'australiana Macquarie asset management (per il 24,5 per cento);

è bene ricordare che la cessione è costata ben 8.198,8 milioni di euro, il che vuol dire che i Benetton intascano dallo Stato circa la stessa cifra che sborsarono nel 2000 (8 miliardi di euro) per aggiudicarsi la concessione delle autostrade. A questi 8.198,8 milioni vanno però aggiunti i circa 8,8 miliardi di euro di debiti che Atlantia ha di fatto lasciato in società Autostrade e 3,4 miliardi di risarcimento danni per il crollo del "ponte Morandi" di Genova, che ha provocato 43 morti. Quindi circa 21,3 miliardi di euro. Il tutto, peraltro, al netto dei 10 miliardi di euro di dividendi che Atlantia ha incassato in questi 20 anni;

considerando che:

in un articolo del quotidiano "Il Domani", a firma di Giorgio Meletti, uscito il 9 settembre 2022, dal titolo "Autostrade, i pm di Roma indagano sull'operazione del governo Draghi", si riferisce sostanzialmente di un'indagine, che finora sarebbe rimasta segreta, riguardante il cambio di controllo dai Benetton alla CDP avviato dall'Esecutivo Conte II e completato dal Governo attuale. Secondo il giornalista, la Procura della Repubblica di Roma starebbe indagando sul passaggio di Autostrade alla HRA;

all'indomani del crollo del ponte Morandi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di allora, Danilo Toninelli, e il partito di maggioranza, M5s, si erano apertamente schierati per la revoca della concessione a Benetton. In quel frangente però proprio Benetton fece pesare che un'eventuale revoca prima del pronunciamento della Cassazione avrebbe messo a repentaglio non solo la sopravvivenza di Atlantia, ma anche la stabilità degli stessi mercati finanziari italiani. La stessa Mediobanca intervenne sostenendo che la revoca avrebbe potuto dar luogo a un contenzioso legale che sarebbe potuto costare allo Stato 10-11 miliardi di euro di risarcimento;

caduto il Governo Conte II, ricorda il giornalista, non venne rinnovato l'incarico all'esponente del Movimento 5 stelle Toninelli, che fu sostituito dalla ministra Paola De Micheli (Pd), la quale insieme all'allora "Ministro dell'economia Roberto Gualtieri (Pd) e del Ministro degli esteri Luigi Di Maio (all'epoca M5S oggi candidato Pd)", scrive Meletti, spinse a "guardare con benevolenza agli interessi dei Benetton" conducendo in sostanza verso una soluzione attuata dall'attuale premier Mario Draghi "giuridicamente bizzarra: una transazione in cui non le parti interessate (il ministero concedente e la concessionaria) ma il governo e l'azionista di ASPI, Atlantia, inventano una pena non prevista dall'ordinamento e non inflitta alla concessionaria, ma al suo azionista. Nasce così l'obbligo per Atlantia di vendere ASPI non con una gara pubblica, ma obbligatoriamente a CDP e ai due soci che l'istituto statale ha scelto liberamente, i fondi Blackstone e Macquarie". Tutto questo senza passare quindi attraverso una gara europea, ricorda il giornalista, benché proprio Draghi, sottolinea ancora, sia "molto affezionato alla sua reputazione di custode della legalità comunitaria",

si chiede di sapere:

se, alla luce di queste ultime rivelazioni e della notizia dell'apertura di un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Roma, si intenda procedere a una verifica di tutta la documentazione riguardante la vicenda Autostrade e se si ritenga quindi di dover intervenire per rivedere l'accordo e finalmente riesaminare i termini dell'indennizzo spettante all'ex concessionario;

se, contestualmente, si ritenga di dover mettere un freno ai rincari dei pedaggi autostradali, per evitare di far ricadere sulle imprese, che utilizzano la rete (5.700 chilometri, che generano pedaggi per circa 5,7 miliardi di euro all'anno), e sui comuni cittadini, che esercitano il loro diritto costituzionale di spostarsi all'interno del Paese, i costi che invece avrebbe dovuto sostenere chi aveva in gestione la rete, intervenendo all'occorrenza anche per evitare tragedie come quelle del 14 agosto 2018, costata la vita a ben 43 persone.

(4-07429)

DESSÌ - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 9 settembre 2022 veniva pubblicato da "il Fatto Quotidiano" on line un articolo, a firma Thomas Mackinson, dal titolo "Concorso da dirigente alle Dogane, storia infinita: dopo 11 anni un giudice dichiara falsi i verbali, ma chi denunciò resta sotto schiaffo";

nell'articolo, che narra le vicende del concorso a 69 posti da dirigente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, bandito nel 2011 ed annullato a causa di gravissime irregolarità, con determina direttoriale n. 322809 del 21 settembre 2020, vengono evidenziate le anomalie nella condotta dell'amministrazione, oggi guidata dal direttore Marcello Minenna, che, pur annullando il concorso per le stesse gravissime irregolarità, sembra che abbia nel contempo promosso, con incarichi dirigenziali, molti dei soggetti coinvolti nelle irregolarità causa dell'annullamento del concorso stesso, penalizzando la dottoressa Claudia Giachetti, che denunciò per prima tali irregolarità e che ha addirittura ottenuto dal Tribunale di Roma una sentenza di declaratoria di falso, relativamente ai verbali del predetto concorso, nei cui confronti l'amministrazione, a guida Minenna, ha resistito in giudizio;

risulterebbe altresì all'interrogante che l'amministrazione Minenna abbia dapprima sollecitato la Procura della Repubblica di Roma ad avviare indagini nei confronti dei partecipanti al concorso che l'amministrazione aveva accertato aver copiato le prove di esame, dando vita al procedimento penale n. 8591/202, per poi inspiegabilmente procedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali, ex art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad alcuni degli stessi soggetti segnalati in precedenza alla Procura;

inoltre, sembra che la stessa amministrazione Minenna abbia conferito un incarico ex citato art. 19 (e poi abbia richiesto il trasferimento in mobilità dall'Agenzia dell'entrate all'Agenzia delle dogane) ad un altro concorrente, il quale risulta essere stato espulso dal concorso di cui sopra, perché sorpreso a copiare le tracce, come risultante dai verbali delle forze di polizia giudiziaria, cui era assegnata la sorveglianza delle prove di esame;

in virtù di ciò la condotta dell'Agenzia delle dogane a guida Minenna apparirebbe incoerente, illogica e lesiva dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto da una parte avrebbe premiato i soggetti coinvolti nelle irregolarità del concorso dalla stessa annullato, mentre dall'altra avrebbe penalizzato chi per primo aveva denunciato le irregolarità, non eliminando le sanzioni ingiustamente afflitte e resistendo nel giudizio in Cassazione promosso dal sindacato Dirpubblica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e quali azioni intenda eventualmente adottare, al fine di garantire il rispetto dei principi del buon andamento e dell'imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella gestione della vicenda.

(4-07430)

ROMANO - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:

con la ripresa delle attività scolastiche, a fronte della notevole necessità di insegnanti di sostegno, vi sono circa 7.000 docenti che attendono da più di due anni l'equipollenza del proprio titolo abilitante;

la situazione di stallo, in merito alla quale urge fare chiarezza, sembrerebbe imputabile all'applicazione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, la quale di fatto blocca ed inibisce ai docenti abilitati e specializzati all'estero di stipulare contratti con gli istituti scolastici, in attesa del riconoscimento del titolo;

considerato che

tale circostanza produce gravi conseguenze sul già complesso mondo dell'insegnamento e dei giovani che vi si affacciano per la prima volta;

l'ordinanza ministeriale, impedendo agli abilitati all'estero il conferimento di incarichi con contratto a tempo determinato in attesa del riconoscimento del titolo, sembrerebbe porsi in contrasto con il diritto all'acceso parziale tutelato dalla direttiva n. 36/2005 e dal conseguente decreto legislativo n. 206 del 2007,

si chiede di sapere se e quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire la piena attuazione dei diritti di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riguardo ai docenti abilitati e specializzati all'estero, penalizzati ed esclusi dalle graduatorie.

(4-07431)

RIVOLTA Erica - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:

la legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", istituisce quote di riserva per le "categorie protette" e assegna, agli aventi diritto, la riserva di posti in occasione del conferimento dei contratti di supplenza, al 31 agosto e al 30 giugno, attribuite da graduatorie ad esaurimento e da graduatorie provinciali per le supplenze, a cui spettano rispettivamente il 7 per cento e l'1 per cento, a seconda delle categorie dei posti;

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", realizza il diritto allo studio degli alunni e alunne con disabilità, attraverso l'inclusione scolastica, con l'obbligo nei confronti dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, tra cui quella di affiancare all'alunno e alunna un docente specializzato specificatamente sul sostegno. Entrando maggiormente nel dettaglio, l'art. 14, comma 6, prevede "l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati";

considerato che:

l'ambito territoriale di Benevento, ufficio VIII, dell'ufficio scolastico regionale per la Campania, con decreto prot. n. 006267 del 14 settembre 2022, ha ritenuto prioritario il diritto dell'alunno diversamente abile ad essere seguito da un docente specializzato. L'ambito territoriale di Benevento è intervenuto in autotutela (agendo manualmente sull'algoritmo ministeriale) per ristabilire la corretta attribuzione delle sedi e l'assegnazione dei posti. Altri ambiti territoriali, (a titolo di esempio l'ambito territoriale di Avellino, ufficio VII, dell'USR per la Campania, e l'ambito territoriale di Taranto, ufficio VII, dell'USR per la Puglia) hanno ritenuto prioritario l'esatto opposto ovvero assegnare i posti e le cattedre ai "riservisti", beneficiari della riserva per le categorie protette (legge n. 68 del 1999) da graduatorie provinciali per le supplenze incrociate di seconda fascia, ovvero ai docenti privi di titolo di specializzazione o abilitazione, ribadendo che le scelte operate dal sistema sulla base dell'algoritmo impostato dal Ministero dell'istruzione sono ineccepibili;

è di tutta evidenza che l'amministrazione scolastica non può trattare in maniera opposta casi del tutto identici. Pur non entrando nel merito di chi ha più diritto (bilanciamento dei diritti), anche se si ritiene prioritario il diritto dell'alunno diversamente abile ad essere seguito da un docente specializzato o abilitato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, urgentemente, con precise indicazioni per la corretta attribuzione delle sedi e dei posti, uniformando l'azione dell'amministrazione scolastica su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare possibili contenziosi derivanti da incongruenze tra i diversi ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali.

(4-07432)

ROMANO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è stato istituito con decreto legislativo n. 149 del 2015 in forza della delega contenuta nella legge n. 183 del 2014;

la legge n. 183 del 2014 ne ha previsto l'istituzione "ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", che disciplina l'ordinamento delle Agenzie;

il decreto legislativo n. 149 del 2015, all'art. 6, comma 1, ha, tuttavia, stabilito che "al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri";

la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) al comma 143 dell'art. 1, ha previsto che "al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia ed elle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021";

il secondo ed il terzo periodo del comma 143 del citato art. 1, ha inoltre stabilito che "a decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale2019-2021 (…)";

il quarto ed il quinto periodo del comma 143 prevede ancora che "le risorse del fondo sono destinate nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (…) si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2022, ha previsto un incremento delle indennità di amministrazione e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato che, tuttavia, non coinvolge l'INL né l'ANPAL;

considerato che:

l'indennità una tantum, a valere sul Fondo risorse decentrate (FDR) 2022, di cui alla previsione contenuta nell'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, non può ritenersi satisfattiva di quanto spettante al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro in termini di adeguamento dell'indennità di amministrazione, a far data dal 2020,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda o abbia inteso adottare per garantire che le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applichino, con un apposito stanziamento nella prossima legge di bilancio, anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I e, in particolar modo, al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro.

(4-07433)

PRESUTTO, DI NICOLA, MAUTONE, NOCERINO Simona Nunzia, VACCARO, RUSSO Loredana, DONNO Daniela, LEONE Cinzia, TRENTACOSTE - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

lo scorso sabato 17 settembre 2022 un fatto molto grave è accaduto a Napoli, in via Duomo;

un gruppo di attivisti di "Impegno civico" ha subito una pesante aggressione poco dopo l'arrivo del leader Luigi Di Maio;

il gazebo dove si trovavano, infatti, è stato vandalizzato e gli attivisti aggrediti;

si tratta di un episodio purtroppo non isolato, frutto di un clima di violenza generalizzato ed alimentato da alcuni gruppi, a Napoli e a livello nazionale, che sta avvelenando una campagna elettorale molto difficile, che si sta svolgendo in un clima geopolitico internazionale caratterizzato dalla guerra tra Russa e Ucraina, e che sta determinando pesanti ripercussioni economiche e sociali a livello nazionale: un'escalation di intolleranza ed odio, che trova la sua espressione non solo per le strade ma anche sul web;

numerosi sono, infatti, gli attacchi ricevuti sui social network da attivisti, militanti e candidati di Impegno civico i quali da settimane sono fortemente limitati nella loro legittima possibilità di espressione da una martellante campagna di offese, diffamazioni e minacce di morte provenienti da profili social che in taluni casi sembrerebbero addirittura falsi;

questo stato di cose si pone in antitesi con quello che dovrebbe essere uno dei capisaldi della nostra democrazia: un sereno e pacifico confronto politico tra forze contrapposte prima delle elezioni;

il prefetto di Napoli, informato dell'accaduto, ha mostrato massima disponibilità ed allertato le forze dell'ordine, sempre pronte ad intervenire, sulla possibilità, assolutamente concreta, che fatti del genere possano ripetersi e nel valutare l'eventuale presenza di un'unica regia dietro ai numerosi attacchi sui social network,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

come intenda intervenire, anche attraverso un attento monitoraggio dei canali web e social, al fine di proteggere e garantire la sicurezza di candidati e attivisti di Impegno civico, impegnati nell'organizzare la propria campagna elettorale.

(4-07434)

DE POLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. - Premesso che:

le forti piogge a carattere torrenziale che si sono abbattute sulle Marche hanno prodotto una grave alluvione con conseguente esondazione del fiume Misa, provocando un grave dissesto idrogeologico, soprattutto nelle province dell'Anconetano e del Pesarese;

sono centinaia gli sfollati, si piangono morti, mentre ancora fervono le ricerche dei dispersi;

è stata necessaria la chiusura di scuole, uffici, strutture pubbliche e strade;

ingenti sono i danni all'agricoltura, all'ambiente, a edifici e abitazioni private;

tenuto conto che:

i danni provocati dall'alluvione sono ingenti e i comuni non possono fare autonomamente fronte alle conseguenze economiche che ne derivano;

appare evidente l'urgenza di organizzare un sistema di infrastrutture per dotare il territorio delle opere pubbliche necessarie per evitare il ripetersi di tali danneggiamenti,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda mettere in essere, con urgenza, gli interventi necessari ad affrontare la presente emergenza per sostenere le amministrazioni locali e la popolazione marchigiana, provate dall'ennesimo evento alluvionale;

se intenda adottare immediatamente un provvedimento ad hoc con ulteriori sostegni economici alle popolazioni colpite e una moratoria sui pagamenti di tributi e mutui per cittadini e imprese, già in ginocchio a causa della crisi;

se intenda assumere le necessarie iniziative di carattere legislativo, anche d'urgenza, al fine di assicurare, anche ispirandosi al modello "Ponte Morandi" di Genova, la rapida cantierabilità delle opere e dei progetti previsti, con l'obiettivo ultimo di accelerare le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico.

(4-07435)

MALLEGNI - Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

nei giorni scorsi, in occasione della presentazione della nuova banchina F del "Marina Fiera" di Genova, alla quale ha partecipato il patron di "Amico & Co", cantiere di refit e società che gestisce il vicino "Waterfront Marina", è stata avanzata richiesta di aggiornamento sul tema delle limitazioni temporali alla permanenza in Italia degli equipaggi extracomunitari;

sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 5 febbraio 2020, dall'ultimo periodo del 2021, ai marittimi non unionali che giungono in territorio italiano per imbarcarsi su unità non italiane, non viene più apposto sul libretto il timbro in uscita fino a che il comandante non dichiara la partenza della nave per porto che si trovi al di fuori dell'area Schengen;

l'Italia è sede delle più importanti realtà della cantieristica navale mondiale e durante il periodo invernale molte navi si recano presso i numerosi cantieri per lavori di manutenzione che durano ben oltre i 3 mesi e comportano un enorme indotto economico. Durante tale periodo, approfittando della non operatività della nave, gli armatori consentono al personale di equipaggio di usufruire delle ferie o di permessi per la loro formazione professionale e pertanto i marittimi si trovano a dover uscire e rientrare nel territorio italiano;

all'atto del rientro, la mancata apposizione del timbro in uscita in attesa della partenza della nave comporta per loro l'esaurimento dei 90 giorni previsti dal codice Schengen e la conseguenza di trovarsi in territorio italiano (quindi e Schengen) in condizione di illegalità;

per mitigare gli effetti di tale situazione, con l'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, è stato modificato l'articolo 27 del decreto legislativo n. 286 del 1998 con l'aggiunta del comma 1-septies, che consentirebbe ai tutti i marittimi non unionali, a prescindere dalla mansione a bordo, che hanno il contratto di arruolamento con società non unionali proprietarie di navi non italiane, presenti nei porti italiani per un lungo periodo, di richiedere il "visto di lavoro" fuori dalle quote previste, senza nulla osta al lavoro e con procedure semplificate;

purtroppo però, in base alla risposta ottenuta il 31 agosto 2022 dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, Unità per i visti: "attualmente la nuova norma è in discussione con i competenti organi del Ministero dell'Interno al fine di stabilire, col decreto di attuazione, le modalità di applicazione, ovvero la tipologia di visto più consona per questi lavoratori", nemmeno questa procedura risulta al momento applicabile;

anche alcuni consolati italiani, contattati, hanno confermato che non applicheranno le nuove procedure in mancanza delle disposizioni d'attuazione. Inoltre, sebbene ufficialmente sia negato dalle rispettive autorità, si sono avuti riscontri che in Francia e Spagna i timbri in uscita continuano ad essere apposti anche per le unità che stazionano per lunghi periodi;

la situazione sta portando molti armatori e comandanti di megayacht a valutare di portare le loro unità in Paesi dove non siano presenti tali problematiche, con un rilevante danno economico al settore;

occorre evidenziare che l'Italia è ancora oggi lontana da una soluzione di questa problematica e ciò rappresenta un fattore penalizzante che da un lato alimenta un marketing negativo contro il nostro Paese, soprattutto contro Genova, da parte di tutte le principali città concorrenti a livello internazionale come Palma di Maiorca, Barcellona, La Ciotat e Marsiglia, dall'altro limita nuovi progetti e investimenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della problematica esposta;

se ritengano di adottare, ciascuno per quanto di competenza, misure urgenti volte a rimuovere lo svantaggio competitivo, soprattutto rispetto ai Paesi limitrofi come Francia e Spagna.

(4-07436)

CORRADO Margherita, ANGRISANI Luisa, LANNUTTI, GRANATO Bianca Laura - Al Ministro della cultura. - Premesso che:

risulta agli interroganti che, a distanza di 3 anni dalla menzione del settembre 2019, quando "il Fatto Quotidiano" fece il nome di Salvo Nastasi per celebrarne a modo suo il ritorno al Ministero per i beni e le attività culturali riportato nel ruolo da Franceschini e ripercorrere a beneficio dei lettori il peculiare cursus honorum dell'avvocato barese, ma lo fece schermandosi dietro la firma (ovviamente posticcia) di tale Romano Collegi, il 16 giugno 2022 il quotidiano diretto da Marco Travaglio ha di nuovo messo nero su bianco quel nome e cognome in un pezzo a firma di Marco Palombi intitolato "PNRR, meritocrazia e dirigenti pubblici" (su "ilfattoquotidiano.it"). Nei giorni precedenti, su "Il Sole-24ore", era stato pubblicato un articolo di Antonio Naddeo e Raffaella Saporito, più corposo e di diverso tenore, che poneva in termini di potenziale sconfitta del sistema italiano di dirigenza il problema affrontato invece da Palombi per sommi capi e tutto in chiave ironica ("Il futuro dei dirigenti nella PA e la scelta di percorsi chiari");

il giornalista del "Fatto" segnalava, tra gli emendamenti presentati in Senato in vista della conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, dal Partito democratico, analogo però ad altri di tutto l'arco parlamentare, l'emendamento che, su una presunta pressione delle Regioni, intendeva inquadrare in ruolo, stabilizzandoli come dirigenti, i funzionari pubblici diventati tali non con concorso, come vuole il principio generale sancito dall'art. 97 della Costituzione, in verità già minato dal decreto-legge n. 80 del 2021 che permette le progressioni verticali degli interni anche verso la dirigenza, ma a contratto, per un minimo di 3 anni (durante i quali essi sono messi in aspettativa), ricorrendo al comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, peraltro "allargato" grazie all'art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2014;

a giudizio degli interroganti, grazie ad una parziale riforma del 2005, con il comma 6 non si attinge più solo fuori dai ruoli dirigenziali dell'amministrazione ma anche e soprattutto all'interno, senza verifica alcuna, troppo spesso, del possesso della richiesta "particolare e comprovata qualificazione professionale" ma agendo sulla base di criteri come la sintonia intellettuale o caratteriale (e qualche volta persino affettiva) con i decisori amministrativi e politici. Il comma 6 serve a cooptare i fedelissimi senza dover brigare per far loro vincere un concorso pubblico e consente non solo di controllare i ruoli di vertice ma di infiltrare, con uomini e donne di propria fiducia, tutto il tessuto dell'amministrazione;

tra le vette toccate dalla "specifica e motivata valutazione discrezionale dell'amministrazione", di recente ribadita dall'adunanza generale della Corte dei conti (n. 41662 del 23 agosto 2022), "il Fatto", pur citando anche esempi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, ha puntato tutto su Salvo Nastasi: caso limite di un comune funzionario amministrativo entrato al Ministero per i beni culturali nel 2000 e assurto a dirigente a contratto, nel ruolo di segretario generale del ministero economico più importante di tutti, come da sempre lo definisce l'on. Franceschini (è stato persino scritto, e non smentito dal Ministro, che sarebbe lui a regolarne le sorti), proprio grazie ad un comma 6;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

come nelle più classiche "catene di Sant'Antonio", Nastasi ha a sua volta proceduto alla nomina di parecchi dirigenti a contratto, compreso quell'Angelantonio Orlando al quale ha affidato il servizio V "Contratti e attuazione programmi" del segretariato generale, creato ex novo con il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, e più di recente l'unità di missione del Ministero per l'attuazione del PNRR. Si tratta di un funzionario tecnologo dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, specializzato in ingegneria sanitaria e ambientale, che è stato trasferito in comando e creato dirigente dell'allora Ministero per i beni culturali proprio grazie ad un provvidenziale comma 6;

la Corte dei conti fece un rilievo alla nomina dell'ingegner Orlando, lamentando che gli mancavano i 5 anni (almeno) di "esperienza in funzioni dirigenziali", che il curriculum non attestava la prescritta "particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica", né egli proveniva "dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e dei procuratori dello Stato". In più, la scelta era caduta su di lui prima di vedere fallita la ricerca di dirigenti interni all'amministrazione dei beni culturali. Il vigile segretario generale fu lesto, però, a giustificare la preferenza accordata all'ingegnere con l'inadeguatezza degli altri partecipanti all'interpello, interni ed esterni, e a lodarne le pregresse esperienze nel settore ambientale (depurazione, soprattutto), tali da renderlo l'uomo ideale per dirigere il servizio V. Abbastanza da ridurre la Corte a più miti consigli;

non sono pochi, parlando di comma 6, i lavoratori coinvolti in tutta la pubblica amministrazione ma la loro percentuale raggiunge il 15 per cento solo nel Ministero della cultura (contro l'8 per cento delle altre amministrazioni, elevabile al 10 per cento ex art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 162 del 2019), dove la situazione è già da qualche anno fuori controllo. Il personale in servizio è stato fatto calare, infatti, a meno del 50 per cento della pianta organica e i concorsi sono stati procrastinati sine die o, se banditi, rallentati per operare una trasformazione antropologica dei dipendenti. Nel merito, nessun concorso per dirigenti è stato bandito dal ministro Franceschini tra il 2014 e il 2021: soltanto, nel 2017 c'è stato uno scorrimento di idonei in una graduatoria di dirigenti bibliotecari e un altro nel 2018 in una graduatoria di dirigenti storici dell'arte, con conseguenti nomine, mentre il 31 dicembre 2018 sono scadute graduatorie di concorsi per dirigenti (con idonei), poi si sono registrate sempre più attribuzioni di posizioni dirigenziali mediante il comma 6, culminate a novembre 2021;

nelle more della presunta immissione in ruolo straordinaria garantita dal citato emendamento, i più maliziosi già pronosticavano che i direttori dei 44 istituti con autonomia speciale, esaurito l'incarico di 4 più 4 anni conferito appunto mediante comma 6 perché esterni alla pubblica amministrazione, avrebbero preteso anche loro di essere stabilizzati, invece di dover fare le valigie in prossimità di ogni scadenza dell'ottavo anno della direzione assegnatagli per fare in tempo, con un gioco di prestigio, a passare ad un'altra e ripartire da zero. Non a caso l'Atto Senato n. 2254, che è un disegno di legge di disciplina del conferimento delle nomine dei direttori museali statali, prevede invece una procedura concorsuale e un unico incarico di 5 anni non rinnovabile;

valutato che, sempre per quanto risulta, l'emendamento teso a stabilizzare il comma 6 non ha avuto seguito ma un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2022 che sembra averne ereditato l'obiettivo prevede, all'art. 3, che "Il Ministero della cultura è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate alle tabelle 4, 5 e 6 allegate". La Corte dei conti l'ha registrato il 31 agosto. In una nota stampa del 31 agosto 2022, la Confsal UNSA ha condannato il decreto del 22 luglio, definito "una sgradevole sortita", contestando la stabilizzazione dei dirigenti senza trasparenza e preannunciando azioni legali e sindacali tese a contrastarla,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover bloccare un'immissione in ruolo straordinaria come sembra profilarsi quella descritta, passibile di costituire un grave precedente e tale da ribadisce la vigenza, di fatto, nell'amministrazione della cosa pubblica di quel familismo amorale che è da sempre (e forse per sempre) una cifra imprescindibile del "Bel Paese".

(4-07437)

CORRADO Margherita, LANNUTTI, GRANATO Bianca Laura, ANGRISANI Luisa - Ai Ministri della cultura e dell'università e della ricerca. - Premesso che:

il decreto legislativo n. 42 del 2004 ha inteso rafforzare e disciplinare la tutela del patrimonio culturale italiano. Da qui la regolamentazione della figura professionale del restauratore, la creazione di percorsi universitari ad hoc (LMR02) e la contestuale salvaguardia di coloro che già svolgevano quella professione, avendo ottenuto diplomi presso scuole riconosciute dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca frequentate prima del 2009 e corsi di due/tre anni presso scuole accreditate al Ministero della cultura (Istituto centrale del restauro di Roma, Opificio delle pietre dure di Firenze, Scuola del mosaico di Ravenna e Scuola del libro di Roma);

anche a questi ultimi è stata consentita l'iscrizione in un apposito elenco, tenuto presso la Direzione generale Educazione Ricerca e Istituti culturali del Ministero (oggi) della cultura a seguito del superamento di una selezione per titoli e competenze avvenuta il 22 giugno 2015, con pubblicazione del bando per l'acquisizione della qualifica di restauratore ex art. 182 del già citato "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio". Dimostrate le suddette credenziali, tutti i restauratori, in ottemperanza a quanto stabilito dal medesimo articolo 182, sarebbero dovuti risultare qualificati come tali a pari titolo e inseriti nell'elenco;

considerato che oggi la formazione del restauratore si struttura in un corso a ciclo unico, articolato in 300 crediti formativi universitari. Con il decreto interministeriale a firma dei ministri Franceschini e Fedeli del 21 dicembre 2017 si è proceduto all'equiparazione dei soli titoli rilasciati alle Scuole di alta formazione (SAF) anteriormente al decreto ministeriale n. 87 del 2009 e al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR02). Ciò a fronte di bandi pubblici per corsi di soli due/tre anni, con ammissione dopo la terza media, a discapito di restauratori in possesso di lauree triennali e diplomi quinquennali, anche post diploma di scuola superiore, ma non di provenienza SAF;

valutato che:

il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4994 del 19 agosto 2009, ha ribadito il consolidato orientamento giuridico italiano circa il riconoscimento del titolo equipollente a laurea, che può essere determinato esclusivamente ex lege (vedi anche sentenza TAR Lazio n. 1867 del 1° marzo 2011): non è consentito, pertanto, alla Pubblica Amministrazione e ai Ministeri, rilasciare titoli equipollenti attraverso un atto amministrativo;

il TAR Lazio, con la sentenza n. 1568/2021, ha confermato che in Italia esiste un'unica categoria di restauratori di beni culturali e che quanti ne fanno parte hanno tutti gli stessi privilegi di legge;

nonostante quanto sopra, ad oggi al Ministero della cultura è prassi confezionare bandi di concorso per il restauro di opere d'arte in base all'origine professionale dei candidati in possesso del titolo equipollente (si veda il diploma conseguito alle SAF ante decreto ministeriale n. 87 del 2009) come requisito per l'ammissione al quale viene riconosciuto maggiore punteggio valutativo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano sospendere l'efficacia e l'applicazione del decreto ministeriale n. 564 del 12 dicembre 2017 riconosciuto alle SAF ante decreto ministeriale n. 87 del 2009 ed estendere l'accesso all'equiparazione anche ai restauratori qualificati ex art. 182 in possesso di diplomi quinquennali in Arte applicata, sezione Restauro o Conservazione, Arte del legno, Beni culturali e affini, rilasciati nel periodo ante 2009 dagli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, riconosciute dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e di diplomi di lauree triennali in Restauro, Conservazione, Arti applicate, Beni culturali e affini, rilasciate nel periodo ante 2009 dalle Università riconosciute dal medesimo Ministero.

(4-07438)

LANNUTTI, ABATE Rosa Silvana, SBRANA Rosellina, CORRADO Margherita - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

nella notte tra il 15 e il 16 settembre 2022 l'alluvione che ha colpito le aree di Senigallia (Ancona) e di Cantiano (Pesaro e Urbino), nel centro-nord delle Marche, ha causato 11 morti, 50 feriti, 150 sfollati e due dispersi: Mattia, un bimbo di 8 anni, e una donna di 56 anni, Brunella Chiù;

al dolore per le numerose vittime, si aggiunge la preoccupazione per una ricostruzione i cui tempi sono sempre molto incerti. Cantiano, ad esempio, "non ha più il centro storico, non ha più una zona industriale, non ha più un'attività di impresa aperta", ha denunciato il sindaco Alessandro Piccini;

nel frattempo, la magistratura ha aperto un fascicolo sull'inspiegabile "allarme giallo" diramato dal Dipartimento della protezione civile, ma anche per capire lo stato di manutenzione dei corsi d'acqua, come il Misa, che sfocia a Senigallia, e il suo affluente Nevola. Un tema, quest'ultimo, che era già emerso all'indomani della piena del 2014 (allora i morti furono 4 e i danni calcolati in 180 milioni di euro) e per il quale esistono soluzioni, anche se finora poco si è fatto;

considerando che:

nel rapporto dell'ISPRA intitolato "Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio 2021" si legge che "complessivamente il 93,9% dei comuni italiani (7.423) è a rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera. 1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane (13% giovani con età < 15 anni, 64% adulti tra 15 e 64 anni e 23% anziani con età > 64 anni) e 6,8 milioni di abitanti a rischio alluvioni. Le regioni con i valori più elevati di popolazione a rischio frane e alluvioni sono Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia, e Liguria. Le famiglie a rischio sono quasi 548.000 per frane e oltre 2,9 milioni per alluvioni. Su un totale di oltre 14,5 milioni di edifici, quelli ubicati in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata sono oltre 565.000 (3,9%), quelli ubicati in aree inondabili nello scenario medio sono oltre 1,5 milioni (10,7%)";

peraltro il dissesto idrogeologico così diffuso in Italia rappresenta un problema di notevole importanza per i costi della gestione degli eventi calamitosi che superano di diversi ordini di grandezza le spese che sarebbero sufficienti per la manutenzione. È stato calcolato che la furia dell'acqua e delle frane, ad esempio, è costata al Paese 51 miliardi di euro di danni negli ultimi 40 anni, che diventano 90 se si tiene conto anche delle ondate di calore;

tra i fattori naturali che predispongono il territorio ai dissesti idrogeologici rientra la conformazione geologica, caratterizzata da un'orografia complessa e bacini idrografici generalmente di piccole dimensioni, che sono quindi caratterizzati da tempi di risposta alle precipitazioni estremamente rapidi o di dimensioni rilevanti, come il bacino idrico del Po composto da un fitto reticolo di numerosi affluenti che più volte negli ultimi anni hanno dato origine a esondazioni;

nella XVIII Legislatura in corso, in seguito alla mancata riconferma della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, con il decreto-legge n. 86 del 2018, i compiti sono stati trasferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Successivamente, l'art. 40 del decreto-legge n. 109 del 2018 ha previsto l'istituzione di una cabina di regia, denominata "Strategia Italia" (a cui partecipa anche il Ministro dell'ambiente), avente il compito, tra gli altri, di verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico e vulnerabilità sismica degli edifici pubblici. La cabina di regia è stata istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2019;

con la deliberazione 31 ottobre 2019, n. 17/2019/G, trasmessa al Parlamento, la Corte dei conti ha esaminato le modalità di funzionamento e di gestione del fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (istituito nella XVII Legislatura dall'art. 55 della legge n. 221 del 2015), nonché dato conto del nuovo quadro introdotto dalle nuove disposizioni normative e regolamentari di cui al decreto-legge n. 86 del 2018, e ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del febbraio 2019 "che riconducono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tutte le competenze in materia di dissesto";

tra gli obiettivi del Ministero della transizione ecologica tramite il PNRR c'è quello di "rendere l'Italia più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici", pertanto obiettivo della misura è quello di "accelerare l'attuazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico mediante la semplificazione delle procedure e l'interoperabilità tra le banche dati";

considerando infine che anche il Pontefice è tornato a parlare dell'emergenza climatica con un messaggio inviato ai partecipanti alla conferenza promossa dalla Pontificia accademia delle scienze sul tema "Resilience of people and ecosystems under climate stress", svolto in Vaticano il 13 e il 14 luglio 2022: "Il fenomeno del cambiamento climatico è diventato un'emergenza che non resta più ai margini della società. Ha assunto un posto centrale, rimodellando non solo i sistemi industriali e agricoli, ma anche colpendo negativamente la famiglia umana globale, in particolare i poveri e coloro che vivono alle periferie economiche del nostro mondo". "Oggi ci troviamo di fronte a due sfide: ridurre i rischi climatici riducendo le emissioni e assistere e consentire alle persone di adattarsi al progressivo peggioramento dei cambiamenti climatici. Queste sfide ci invitano a pensare a un approccio multidimensionale per proteggere sia gli individui che il nostro pianeta",

si chiede di sapere:

quali urgenti e indifferibili iniziative di competenza si intenda intraprendere per consentire un rapido avanzamento di tutte le procedure possibili per mitigare il rischio idrogeologico in Italia;

se si ritenga che vi sia stata negligenza nell'allerta meteo e nella ripulitura dei corsi di acqua, come ipotizzato dalla magistratura, considerando che esistono soluzioni per prevenire, ma si continua ostinatamente a fare poco o nulla;

quali interventi si intenda mettere in essere, con urgenza, per sostenere le amministrazioni locali e la popolazione marchigiana, provata dall'ennesimo evento alluvionale;

se e come si intenda provvedere, con carattere di continuità, a dotare i Comuni di strumenti idonei ad affrontare i danni da dissesto idrogeologico.

(4-07439)

LANNUTTI, ABATE Rosa Silvana, SBRANA Rosellina, CORRADO Margherita - Ai Ministri della transizione ecologica, dell'interno, della cultura e della salute. - Premesso che:

durante la campagna elettorale per le ultime elezioni comunali a Roma, il candidato del PD, Roberto Gualtieri, poi diventato sindaco, aveva promesso che avrebbe risolto, con una sorta di bacchetta magica ed "entro Natale 2021, il grave problema della raccolta dei rifiuti", gestita da AMA, come pure sarebbe intervenuto sul degrado e sull'incuria che attanagliano la città eterna, determinati dalla mancanza di pulizia, dalla carenza di cassonetti, sempre più strabordanti di ogni genere di rifiuti, collocati su strade e marciapiedi infestati da ratti e gambiani e, in determinate zone della città, anche da cinghiali, che provocano problemi di ordine sanitario e, dunque, un pericolo per la salute dei cittadini romani;

come si legge sul sito, "AMA Spa è il più grande operatore in Italia nella gestione integrata dei servizi ambientali. Costituita in Spa nel 2000, ha un unico socio, il Comune di Roma che ne detiene l'intero capitale. Con oltre 7.000 dipendenti, l'azienda serve un bacino di utenza di 2.848.084 persone". La realtà di AMA, però, è molto diversa dall'enfatica rappresentazione pubblicata sul proprio sito, come denunciano cittadini e utenti dei suoi servizi alle associazioni dei consumatori;

considerato che:

piazza Vittorio Emanuele II, anche conosciuta con il nome di Piazza Vittorio, è una piazza di Roma sita nel rione Esquilino, a pochi passi dalla stazione ferroviaria Termini. Con quasi 10.000 metri quadrati in più di piazza San Pietro, è la piazza più vasta di Roma, caratterizzata da portici che la delimitano, la cui pavimentazione è in "bollettonato genovese" restaurato una prima volta nel 2001, che forma una sorta di ininterrotto tappeto in cui gli elementi di marmo sembrano disposti in maniera del tutto casuale e naturale;

la preziosa pavimentazione del porticato di Piazza Vittorio è stata nuovamente restaurata e per farlo il Comune ha speso 500.000 euro. Ora tale restauro rischia di essere vanificato dalle incrostazioni di sporcizia che si sono accumulate agli angoli e attorno alle caratteristiche colonne, come recentemente denunciato dal titolare della storica farmacia sita sotto i portici, il dottor Giuseppe Longo. In una intervista al "Corriere della Sera" dei giorni scorsi, il farmacista ha ricordato che la pulizia della pavimentazione del porticato non spetta agli abitanti dei palazzi ottocenteschi che circondano la piazza, come stabilisce una legge del 1860 sul diritto di calpestio. Nell'articolo, il dottor Longo denuncia inoltre che da quando "sono stati dismessi gli interventi tradizioni con l'idropulitrice e la asciugatrice, gli operatori non fanno che ammucchiare lo sporco ai lati, oltre a danneggiare i lucchetti delle saracinesche dei negozi e i portoni di legno dei palazzi". Pertanto il dottor Longo ha scritto al dirigente dell'AMA responsabile di zona per denunciare la situazione di degrado, che imperversa ormai da tempo sotto i portici e si dice pronto a denunciare l'azienda municipalizzata se non interverrà per garantire il decoro dei portici;

al momento la pulizia è affidata alla libera iniziativa dei residenti e dei commercianti. Il dottor Longo è tra quelli che lavano la pavimentazione davanti al proprio esercizio, "ma non posso permettermi di pulire tutti i portici", spiega nell'articolo del "Corriere della Sera". "Basterebbe seguire l'esempio del mercato di piazza Vittorio che si è affidato a una ditta esterna", sottolinea il farmacista. "Se il Comune adottasse la stessa strategia, di sicuro spenderebbe meno";

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti AMA ha garantito quattro passaggi per lavare con il getto di una idropulitrice, anche con enzimi che dovrebbero agire con azione di disinfestazione di microbi batteri e quant'altro. Dopo due interventi, però, questi non sono risultati la soluzione più idonea. Anzi. Il pavimento dei portici rimane infatti impastato e danneggiato da una inadeguata azione da parte degli operatori che sono costretti a usare macchinari non idonei. Il pavimento di mosaico appena ristrutturato subisce un'azione troppo diretta dall'idropulitrice, che fa saltare le stuccature appena rifatte. Inoltre il getto non è sufficiente a rimuovere le incrostazioni che si formano, che rimangono attive anche con le cariche batteriche, come sostenuto in una lettera inviata all'AMA proprio dal dottor Longo, che oltre essere un sanitario, è anche perito chimico. Lo stesso Longo ha suggerito l'uso di almeno due macchine pulitrici a spazzole che asciugano dopo il lavaggio, "per rendere come già in passato, circa dieci anni fa, le pulizie molto più efficaci e durature, facendo risparmiare enormi quantità di denaro pubblico impegnato oggi in operazioni inadeguate";

considerato infine che a gennaio 2022 è stato avviato "un tavolo di lavoro permanente per coordinare azioni e strategie in grado di favorire il rilancio di Piazza Vittorio Emanuele II", creato dopo l'incontro tra le diverse istituzioni coinvolte nella riqualificazione dell'area, al quale hanno partecipato il Ministro della cultura, la Ministra dell'interno, il sindaco di Roma, la presidente del I Municipio, il Prefetto di Roma e la Soprintendente speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma,

si chiede di sapere:

se si ritenga opportuno garantire una pulizia del pavimento del porticato di piazza Vittorio, come avveniva oltre dieci anni fa, con i macchinari di una ditta esterna, il cui utilizzo generava ulteriori costi per i cittadini, anche in vista del rinnovo del contratto tra AMA S.p.A. e Comune di Roma, considerando che tali costi possono essere ovviati da un'organizzazione adeguata della società municipalizzata, che può predisporre, ad esempio, l'acquisto e l'utilizzo di macchinari idonei, anche per garantire ai cittadini il diritto alla pulizia e all'igienizzazione dei portici, reali e durature;

più in generale, quali misure il Governo intenda attivare per garantire la pulizia della Capitale d'Italia, recentemente sbeffeggiata dalla stampa straniera (il "New York Times" il 30 agosto 2022 ha definito Roma la "city of eternal trash", la città della spazzatura eterna), ed impedire così che la gestione di AMA e del Comune di Roma, sua azionista unico, possa trasformarsi in una crisi sanitaria, che potrebbe mettere a repentaglio la salute dei cittadini.

(4-07440)

LANNUTTI, ABATE Rosa Silvana, SBRANA Rosellina - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che tra gli emendamenti approvati dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato per favorire il recupero dei crediti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal fondo costituito presso il Mediocredito centrale, all'art. 42-bis, il numero 42.0.10 bis, intitolato "Progetto Guaranties Loans Active Management - Glam", chiarisce che tale recupero crediti sarà possibile "anche tramite l'erogazione di nuova finanza a condizioni di mercato" grazie ad AMCO, ex bad bank del Banco di Napoli, che può costituire "uno o più patrimoni destinati" attraverso cui acquisire "entro tre anni dall'ok della Commissione Europea a condizioni di mercato e a esclusivo beneficio di terzi, crediti derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia diretta" del Fondo centrale di garanzia PMI;

considerato che in un articolo pubblicato su "il Fatto Quotidiano" del 16 settembre 2022, si legge: "Il ministero dell'economia ha scambiato il decreto Aiuti bis per l'ultimo treno disponibile in cui infilare gli avanzi di magazzino più controversi. In sostanza il governo si prepara a trasferire a una società controllata dal Tesoro una parte dell'enorme mole di crediti garantiti dallo Stato erogati durante la crisi Covid, con l'obiettivo di evitare che l'esplosione delle insolvenze possa impattare subito sul debito pubblico. Detto volgarmente, serve a mettere un po' di polvere sotto il tappeto e comprare tempo. La mossa è passata con un emendamento studiato al Tesoro e approvato martedì al Senato, contro cui si è scagliato ieri Giulio Tremonti". L'ex ministro dell'economia, oggi candidato e consigliere di Giorgia Meloni, ha parlato a "Il Giornale" di una "pillola avvelenata lasciata dal governo Draghi all'esecutivo che uscirà dalle urne". Tremonti si è detto sbalordito "che negli ultimi giorni di vita del governo" arrivi "una norma di questo tipo senza che sia stata discussa e votata e quindi nemmeno capita". Secondo il fiscalista si tratta di "una partita che vale, grosso modo, 250 miliardi di potenziale nuovo debito pubblico, non ancora contabilizzato. Cifra di enorme rilievo che vale quasi il 9% del Pil";

considerato inoltre che:

del piano, in realtà, se ne parla da tempo in ambienti finanziari, anche se non si era mai concretizzato, fino a martedì. In sostanza, l'emendamento permette ad AMCO, l'ex bad bank del Banco di Napoli, oggi controllata dal Tesoro, di acquistare dalle banche i crediti che hanno beneficiato delle garanzie del Fondo di garanzia per le PMI, il cui raggio di azione è stato enormemente allargato nel 2020 dal Governo pro tempore Conte II per aiutare imprese e partite IVA schiacciate dalla crisi COVID. Una massa enorme, 258 miliardi erogati con garanzia pubblica al 90 per cento a 2,7 milioni di clienti. Finite le moratorie, i debitori iniziano ad avere problemi, ma se non pagano le banche fanno scattare la garanzia pubblica del Fondo. AMCO stima 40 miliardi a rischio, di cui 12 dovrebbero passare subito di mano. Al Tesoro circolano stime di prestiti incagliati fino a 100 miliardi;

il meccanismo è molto complesso. AMCO creerebbe dei "patrimoni destinati" in cui far transitare i crediti acquistati dalle banche. L'acquisto verrebbe finanziato emettendo titoli sul mercato (una "cartolarizzazione"). La norma permette a questi veicoli di acquistare crediti per importi molto più alti del consentito proteggendoli dai creditori, anche se AMCO finisse in pre-dissesto. A cosa serva tutto questo è chiaro: se le garanzie pubbliche scattano, lo Stato paga e il debito pubblico sale, così invece viene creata una barriera per ritardare l'effetto. Finanza creativa, si sarebbe detto un tempo. Il Servizio studi del Senato ha chiesto al Tesoro di chiarire eventuali "rischi per la finanza pubblica";

considerato infine che:

il Governo "dei migliori", guidato da Mario Draghi, ha nettamente peggiorato oltre a tutti gli indicatori economici (inflazione, tassi di interessi, cambio euro dollaro arrivato alla parità), anche il nuovo record per il debito pubblico dell'Italia, con lo stock delle passività della pubblica amministrazione che hanno raggiunto i 2.770,463 miliardi di euro nel mese di luglio, con un aumento di 167 miliardi di euro da quando ha assunto l'incarico di Governo. Si tratta del livello più alto mai raggiunto nelle serie storiche, dopo i 2.767,885 miliardi di giugno;

nell'ultima conferenza stampa del 16 settembre per illustrare il decreto "Aiuti ter", il Presidente Draghi ha continuato ad affermare che le sanzioni alla Russia stanno funzionando,

si chiede di sapere:

se tale "pillola avvelenata", lasciata dal Governo Draghi all'Esecutivo che si insedierà con le prossime elezioni politiche, una partita stimata in circa 250 miliardi di euro, ossia circa il 9 per cento del PIL, non sarà destinata ad incrementare il debito pubblico a livelli stratosferici, che potrebbe arrivare a superare i 3.000 miliardi di euro;

quali siano le ragioni che hanno impedito al Governo di trovare i soldi per lo scostamento di bilancio di circa 30 miliardi di euro, per offrire aiuti concreti a famiglie ed imprese devastate dagli aumenti delle bollette di gas, luce, derrate alimentari come registrato dall'inflazione all'8,4 per cento che erode il potere di acquisto, quantificati in quasi 3.000 euro a famiglia su base annua, mentre con la pillola avvelenate AMCO, si prospetta un incremento del debito di 250 miliardi di euro;

quali misure urgenti il Governo intenda adottare, oltre alle misure insufficienti finora approvate, per alleviare il peso delle sanzioni che, a differenza della narrazione del premier e della stampa main-stream, stanno purtroppo funzionando per famiglie ed imprese, oramai alla canna del gas, invece che per la Russia.

(4-07441)

LANNUTTI, ABATE Rosa Silvana, SBRANA Rosellina - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

a Roma è accaduto di sovente che dei cittadini abbiano trovato sul tergicristallo della propria auto o sul parabrezza di moto o motorini multe per divieto di sosta, benché si trattasse di mezzi regolarmente parcheggiati. O che siano stati oggetto di contravvenzione con motivazioni alquanto insensate per la situazione caotica che caratterizza le strade della capitale. Ad esempio, "ha violato l'art 158/1-5 poiché nel centro abitato sostava a meno di 5 metri dalla intersezione stradale", si legge nella sanzione irrogata in data 14 settembre 2022 dal vigile matricola n. 15721. Come se a Roma si potesse evitare di parcheggiare un motorino a meno di 5 metri dall'incrocio, come di recente accaduto, ad esempio, a un cittadino che aveva parcheggiato alla fine di via Vittorio Bachelet, a pochi passi dal CSM e poco distante dalla stazione Termini, mentre contestualmente, nella stessa via, altre auto o moto, seppur in palese divieto di sosta o in doppia fila intralcianti il traffico, apparivano esentate dalle multe, una disparità incomprensibile che da troppo tempo spinge i cittadini romani a pensar male della Polizia locale di Roma capitale, peraltro spesso al centro di inchieste;

lo scorso mese di marzo, ad esempio, proprio il Corpo dei Vigili urbani è finito nell'occhio del ciclone per un giro di "Mazzette in cambio di soffiate sui controlli: tre vigili urbani arrestati a Roma. In manette anche due liberi professionisti e un funzionario dell'Ufficio edilizia del Comune. A richiedere favori anche membri della famiglia Casamonica", come spiegato da un quotidiano il 23 marzo: "Mazzette in cambio di soffiate sui controlli. Denaro elargito per ottenere relazioni di servizio create appositamente per favorire i clienti che si rivolgevano a un importante studio di geometri. Una realtà venuta alla luce dopo due anni di indagini, perquisizioni, sequestri e intercettazioni. E adesso sono scattati gli arresti. Due liberi professionisti, tre agenti della polizia locale di Roma e un funzionario dell'Ufficio Edilizia e Ispettorato Edilizio del VII Municipio sono finiti nel mirino della procura. Gli uomini della Guardia di finanza hanno infatti notificato sei ordinanze di custodia cautelare. E due soci di uno studio tecnico sono finiti ai domiciliari. Proprio come un agente della polizia locale. Altri tre vigili e un funzionario dell'Ufficio Edilizia e Ispettorato Edilizio del VII Municipio sono invece stati temporaneamente sospesi dal servizio. Le accuse contestate, a seconda delle posizioni, coinvolgono anche altre quattro persone. E raccontano di un'associazione a delinquere che tra corruzione, falsi e peculati avrebbe giovato anche di 'segreti' rivelati da pubblici ufficiali che si sarebbero intrufolati abusivamente nella banca dati dell'Anagrafe del Comune di Roma";

considerato che:

il Corpo di polizia locale di Roma capitale è uno dei più grandi d'Europa. Conta 6.000 agenti che operano in diversi settori, dall'edilizia ai controlli anti COVID. In particolare, tra i compiti assegnati ai vigili capitolini, vi è anche quello di monitorare che i locali rispettino le regole anti contagio, disposte per l'emergenza coronavirus, e che siano in regola con l'occupazione del suolo pubblico;

anche l'inchiesta di "Report" dal titolo "Potere capitale", andata in onda su RAI3 il 23 novembre 2020, ha messo in luce numerosi episodi di illegalità di cui sono stati protagonisti i vigili di Roma, episodi di corruzione e di conflitto di interessi documentati da testimonianze e intercettazioni inedite, comprese quelle di commercianti vittime di concussione e di cittadini minacciati di morte solo per aver segnalato troppe irregolarità. In quell'inchiesta è emerso persino che alcuni vigili hanno avuto un atteggiamento più che benevolo nei confronti dei gestori di attività commerciali vicini alla criminalità organizzata. Si è raccontato anche del discutibile atteggiamento dei vigili al momento dei controlli sui locali del centro storico di Roma sequestrati alle mafie. Intervistato, il magistrato Guglielmo Muntoni del Tribunale di Roma ha dichiarato: "Quello che ci ha colpito è che quando abbiamo sequestrato noi i ristoranti, dal giorno dopo c'erano controlli metodici e insistenti da parte degli agenti di polizia locale con interventi pesanti per rimuovere tutti i tavoli che non erano regolari". Dunque finché ristoranti, bar ed esercizi pubblici erano gestiti dalla criminalità, non rispettando le regole, non ricevevano controlli, mentre quando i locali venivano sequestrati dallo Stato e gestiti da persone indicate dal tribunale, i vigili urbani diventavano solerti e addirittura rendevano la vita impossibile ai nuovi gestori;

durante la campagna elettorale delle ultime amministrative, il sindaco Roberto Gualtieri, oltre a promettere che "In 60 giorni avrebbe ripulito la città", la cui sporcizia e degrado è sotto gli occhi di tutti, in una intervista al "Corriere della sera" del 21 luglio 2021 ha affermato: "I romani non amano il Corpo dei vigili urbani. O non lo amano più. È un rapporto che si è rovinato nel tempo, ma che deve essere ricucito con pazienza, assieme ai rappresentanti del Corpo. Perché i vigili sono fondamentali per tenere connesse le varie parti della città. Devono essere il sostegno e i terminali del sindaco sul territorio. I tutori delle regole, sul traffico, sulla sicurezza, nel commercio, nella protezione delle persone con disabilità, nel governo della vita notturna. Da sindaco sarà una priorità utilizzarli al meglio per il miglioramento della qualità della vita. Innanzitutto, i vigili devono rendere il traffico scorrevole, facendo rispettare le norme nello stesso modo in ogni zona della città. La prevenzione e la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale devono essere i principi di base. Ai vigili spetta il compito di controllare anche gli ultimi arrivati, i monopattini, e di proteggere i più esposti, ciclisti e motociclisti. Nel campo della sicurezza, va istituito un nucleo di vigili di quartiere e vanno costituiti Security point, presìdi del territorio organizzati dalla Polizia locale, garantendo alle Forze dell'ordine la condivisione delle segnalazioni principali ricevute dalla cittadinanza. Presidi di vigilanza nelle stazioni metro. E videosorveglianza nelle zone più critiche, affinché nessuno abbia più disagi né paura". Peccato che tuttora a Roma impera un caos provocato dal troppo traffico, generato dalle doppie file e dovuto alla totale assenza di controlli da parte dei vigili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanti dei 6.000 agenti appartenenti al Corpo facciano servizio nei quartieri per rendere il traffico scorrevole, per far rispettare le norme allo stesso modo in ogni zona della città, e per prevenire e sensibilizzare sui principi base della sicurezza stradale;

se sia a conoscenza e se ritenga di dover intervenire, per quanto di propria competenza, per porre una volta per tutte fine a episodi di multe selvagge, affibbiate non per prevenire o rendere il traffico scorrevole, ma come nel caso di specie per fare cassa, trasformando così le ammende in vere e proprie estorsioni;

se il Governo non abbia il dovere di richiamare l'amministrazione capitolina per spingerla a dotarsi di misure anticorruzione, per evitare che episodi come quelli segnalati da "Report" o da altri quotidiani abbiano a ripetersi.

(4-07442)

LANNUTTI, ABATE Rosa Silvana, SBRANA Rosellina - Ai Ministri della transizione ecologica, della salute e dell'interno. - Premesso che:

durante la campagna elettorale per le ultime comunali a Roma, il candidato del PD Roberto Gualtieri, che prevalse alle elezioni e divenne sindaco della Capitale, aveva promesso che avrebbe risolto, con una sorta di bacchetta magica ed "entro Natale 2021, il grave problema della raccolta dei rifiuti" gestiti da AMA, assieme al degrado ed all'incuria che attanaglia la città eterna, come la pulizia, la carenza di cassonetti strabordanti di ogni genere di rifiuti su strade e marciapiedi infestati da ratti, cinghiali e gabbiani, che generano anche problemi di ordine sanitario ed un pericolo reale ed incombente, per la salute dei cittadini già debilitati dalla pandemia;

"AMA Spa - si legge sul suo sito - è il più grande operatore in Italia nella gestione integrata dei servizi ambientali. Costituita in Spa nel 2000, ha un unico socio, il Comune di Roma che ne detiene l'intero capitale. Con oltre 7.000 dipendenti, l'azienda serve un bacino di utenza di 2.848.084 persone". La realtà di AMA, un vero e proprio carrozzone protetto dall'attuale amministrazione capitolina, è un disastro senza precedenti nella raccolta e nell'efficienza dei servizi, la "TARI" pagata a caro prezzo dai residenti, come denunciato da cittadini, consumatori ed utenti dei suoi servizi degradati alle associazioni dei consumatori, corredati da foto emblematiche, come quelle, ad esempio di una strada del quartiere di Cinecittà Est (viale Pelizzi, 31), con le carcasse dei cassonetti bruciati da oltre 4 mesi in bella mostra tra il marciapiede ed il lato della strada, ancora non rimpiazzati, nonostante segnalazioni e ripetuti reclami fatti pervenire all'AMA ed al sindaco di Roma, con la beffa di risposte del gabinetto Gualtieri che, continua ad affermare il contrario;

considerato che:

sul quotidiano "Il Messaggero" del 18 settembre 2022 in un articolo dal titolo "Roma, beffa a piazza Vittorio: Ama multa i negozianti che puliscono i portici. Rissa sfiorata ieri mattina. I commercianti: 'Volevano multarci perché non facevamo la differenziata'", si racconta quanto è incredibilmente accaduto ai commercianti e ai residenti di piazza Vittorio: "Beffati e multati. I commercianti e i residenti dell'Esquilino non hanno mai smesso di invocare da Municipio, Comune e AMA una corretta pulizia di piazza Vittorio e dei suoi portici assediati dal degrado, dieci giorni fa l'ultimo appello a cui è seguito un incontro con l'assessore alle Attività produttive del I e i vertici di zona della municipalizzata all'ambiente, quindi sono arrivati i nuovi cassonetti per l'immondizia e la promessa di maggiore attenzione e più interventi. Ma mentre sporcizia e rifiuti sono rimasti a terra insieme ai segni di bivacchi di ubriachi e tossici e ai soliti odori nauseabondi, ecco che ieri mattina in piazza si sono palesati gli accertatori dell'AMA e per poco non si è sfiorata la rissa. Motivo? Invece di prendere di punta o segnalare chi gettava di tutto per la strada o sui marciapiedi, hanno tentato di multare un commerciante che, scopa e paletta alla mano, stava spazzando l'area sotto i portici per poi buttare quel che aveva appena raccolto nel secchio della indifferenziata. Il negoziante si è opposto, altri cittadini sono intervenuti, ne è nata una lite, finché non è stato chiamato lo stesso assessore e in men che non si dica si sono materializzati anche degli scopini dell'Ama. «È assurdo - spiega il dottore Giuseppe Longo, lo storico farmacista di zona - come ogni giorno sotto ai portici c'era di tutto: bottiglie di birra vuote e altre di plastica miste a cicche di sigarette, cartacce unte e anche escrementi. E come sempre mi sono premunito di ramazza per rimuoverli. Un lavoro che dovrebbe fare Ama e anche con assiduità e puntualità. All'improvviso è spuntato quell'uomo, in borghese, con un tesserino al collo e una cartellina con dei fogli alla mano. Mi ha chiesto i documenti, dicendo che doveva multarmi perché non stavo differenziando. Io, come tanti altri, sono mesi, anni, che scrivo e mi sgolo per chiedere che piazza Vittorio non sia abbandonata al degrado. Quando mi ha chiesto i documenti pensavo di essere su Scherzi a parte». Nel giro di pochi minuti sulla piazza si ritrovano altri negozianti, uno di loro scatta una foto per immortalare l'incredibile momento: «Quando ho capito - racconta - che stavano multando il dottore invece di guardarsi intorno e andare a pescare chi la piazza la sporca ogni giorno, mi sono sentito anche io preso in giro da tanta solerzia». Qualcuno chiama il capo area dei netturbini, altri si appellano all'assessore Stefano Marin. Alla fine il verificatore recede, anche perché nel frattempo per non incorrere nella multa, il farmacista è costretto a rimettere tutto dov'era, bottiglie di birra comprese. «Non era davvero il mio compito. Se mai di chi è pagato per farlo», allarga le braccia furioso il farmacista. Nel frattempo, a piazza Vittorio, come per miraggio appaiono scopini e furgoncini dell'Ama, uno dei mezzi «addirittura», come sottolinea un altro residente, pulisce la strada con il getto d'acqua. «Dovrebbero farlo ogni giorno», i commenti. Gli operatori passano, ma le bottiglie rimesse a posto dal farmacista che stava per essere multato sono ancora là: nessuno le ha tolte. C'è di più. A Fabio Antonelli, ristoratore di via Guglielmo Pepe giorni fa è stata staccata una multa da 140 euro: «Sono passati i vigili, hanno detto di avere trovato una cicca nell'organico. Ma è ridicolo: l'Ama neanche passa a ritirare l'immondizia. Il barista vicino, invece, è stato sanzionato per 270 euro per una buccia d'arancia smaltita non correttamente. Eppure io ho visto con i miei occhi gli operatori raccogliere dei bustoni e mettere tutto selvaggiamente nell'indifferenziata»",

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente del degrado nella raccolta dei rifiuti gestita da AMA S.p.A., in un serraglio di cinghiali, gabbiani e ratti, che banchettano coi detriti traboccanti della capitale;

se sia al corrente dei rischi incombenti sulla salute dei cittadini a causa dell'incapacità gestionale e dell'evidente peggioramento della qualità dei servizi erogati da AMA, vero e proprio carrozzone i cui vertici, se non fossero protetti da sindaco e Giunta comunale, dovrebbero essere licenziati in tronco;

se sia al corrente della situazione esplosiva del quartiere Esquilino anche nella gestione dell'ordine pubblico, in particolare piazza Vittorio, dove invece di valorizzare e plaudire quei commercianti, come lo storico farmacista dottor Giuseppe Longo, che sostituendosi agli operatori ecologici apportano decoro e pulizia alla piazza, vengono multati, provocati e beffati, da funzionari AMA, che andrebbero urgentemente individuati e licenziati in tronco;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per impedire che la gravissima crisi nella raccolta dei rifiuti gestiti da AMA e dal Comune di Roma, come la scandalosa noncuranza di viale Pelizzi 31, con risposte del gabinetto del sindaco, ad avviso degli interroganti provocatorie, che indignano i residenti, possa trasformarsi in una crisi sanitaria, che potrebbe mettere a repentaglio la salute dei cittadini.

(4-07443)

LANNUTTI, ABATE Rosa Silvana, SBRANA Rosellina - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

nella recente conferenza stampa sul decreto-legge "aiuti bis", con specifico riferimento all'emendamento che affiderebbe ad AMCO il recupero, attraverso la costituzione di diversi patrimoni destinati, delle posizioni problematiche sui finanziamenti garantiti dallo Stato, il ministro Franco ha dichiarato che: "Amco è una società controllata completamente dal Ministero dell'Economia e esiste per facilitare il processo di gestione degli Npl e facilitare il rientro in bonis delle aziende in difficoltà. L'emendamento al decreto aiuti bis prevede la possibilità di creare una piattaforma per la gestione all'interno del temporary framework Covid. L'operazione si farà se e solo se vi saranno investitori disponibili ad acquistare queste obbligazioni ed assumerne il rischio. È un'operazione che abbiamo fatto adesso perché solo il 26 agosto la Commissione ha autorizzato la costituzione di questa piattaforma che non costituisce aiuti di Stato. Sono crediti già garantiti dallo Stato, la misura non muta le condizioni delle singole garanzie né gli importi totali";

in materia occorre premettere che l'intero impianto normativo, licenziato dal legislatore negli ultimi anni, è basato sulle tradizionali procedure esecutive che di fatto affliggono migliaia di famiglie e imprese;

la cessione degli NPE (non performing exposure, crediti deteriorati) ad operatori specializzati non sempre significa risolvere i problemi di imprese e famiglie. In molti casi, tale scelta ha esclusivamente avviato la fase liquidatoria di imprese che, pur versando temporaneamente in una situazione di deficit finanziario, erano sane in termini soprattutto di posizionamento sui loro mercati di riferimento;

le nuove incertezze sull'andamento dell'economia globale causate dalla guerra in Ucraina, dalla crisi geopolitica, dal caro energia, dalle spinte inflazionistiche rendono improcrastinabile un cambio di passo in materia: occorre rafforzare gli strumenti di composizione della crisi diretti a ritardare ovvero evitare, in ipotesi di positiva soluzione, sia le procedure esecutive (mobiliari, presso terzi ed immobiliari) sia le dichiarazioni di fallimento che devono rivestire carattere residuale;

aumentare la capacità del sistema finanziario di erogare credito a famiglie e imprese per favorire il ritorno in bonis delle posizioni NPE, in particolar modo degli UTP (unlikely to pay). Solamente in questo modo si eviterà l'uscita dei debitori dal sistema bancario con conseguenti difficoltà per le imprese ad ottenere la necessaria liquidità ed evitare, pertanto, le possibili ingerenze della criminalità organizzata;

in materia si evidenzia che all'interno dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario è stata elaborata una proposta di articolato sul FIA Immobiliare ESG per famiglie e imprese, con l'auspicio che il Governo possa trasformare con tempestività ed urgenza in legge, una proposta che ha coinvolto i principali operatori di mercato ed ha ricevuto l'approvazione dell'intera Commissione,

si chiede di sapere:

quando sia stata avviata l'interlocuzione con la Commissione europea da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, quali siano stati i contenuti e la tempistica della corrispondenza tra le citate istituzioni, chi abbia operativamente intrattenuto tali rapporti;

in merito ad una vicenda così vitale per famiglie ed imprese, quali siano le ragioni che hanno impedito di fornire comunicazioni ed informative al parlamento ed alla Commissione di inchiesta sul sistema bancario ritenendo opportuno informare il Parlamento solamente in sede di approvazione del decreto-legge aiuti bis, a cose fatte, in maniera frettolosa e assolutamente poco trasparente;

ritenendo che tali crediti, ad oggi presenti nei portafogli delle banche ed essendo garantiti dallo Stato italiano, siano equiparabili in termini di rischiosità ai titoli di Stato, quali siano i motivi, anche laddove diventassero problematici, che obbligherebbero i creditori a cederli al patrimonio separato di AMCO a meno del 100 per cento del valore netto contabile, a meno che non vi siano dubbi su tipologia e caratteristiche della garanzia rilasciata dallo Stato per tali posizioni;

essendo crediti garantiti dallo Stato italiano, quale rendimento dovrebbero chiedere gli investitori dei patrimoni separati di AMCO;

infine, come il mercato valuterebbe, in termini di solvibilità, il debito pubblico nazionale laddove tali posizioni fossero cedute a prezzi inferiori al valore nominale della posizione per la banca.

(4-07444)

LANNUTTI, ABATE Rosa Silvana, SBRANA Rosellina - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:

la tragedia del Ponte Morandi con le 43 vittime poteva essere evitata con l'ordinaria diligenza e l'attenta vigilanza di chi aveva il potere ed il dovere di intervenire, dato che le criticità erano ben conosciute da anni, come rivelato da Gianni Mion (non indagato), il "Richelieu" dei Benetton ai PM di Genova in una recente deposizione. Come pubblicato da Giacomo Amadori in un articolo su "La Verità" del 18 settembre 2022, l'azienda era al corrente dell'errore di progettazione coi tecnici perplessi che quel Ponte potesse stare su. Mion, l'uomo dei Benetton, parla al PM Massimo Terrile, disvelando un incontro del 2010, quando già si sapeva del difetto nella struttura. "Periodicamente si organizzavano degli incontri, che noi chiamavamo di induction, nel corso dei quali venivano presentati e illustrati temi vari, alla presenza di tutti i consiglieri di amministrazione di Atlantia, membri dei collegi sindacali, AD delle società del gruppo e DG, del management tecnico di vertice". Riunioni "informali che non venivano verbalizzate, ma che duravano molto ed erano molto approfondite". Per il manager, in una di queste, "dedicata al tema dei viadotti e delle gallerie", si sarebbe parlato "lungamente delle problematiche che affliggevano il viadotto Polcevera". L'incontro su cui si è concentrata l'attenzione dei PM è quello del 16 settembre 2010, entrato nel processo quasi come una "pistola fumante", usata contro diversi imputati, ma non contro i Benetton o Mion, che ne ha parlato in Procura. "Chiesi se un ente avesse certificato la sicurezza. Mi risposero che la autocertificavamo con Spea. Rimasi terrorizzato. Castellucci (l'ex AD) era circondato da incompetenti, ed aveva troppo potere". L'inquirente chiede a Mion se non si fosse accorto che nei bilanci i costi per le manutenzioni "andavano sistematicamente a diminuire" con un decremento in otto anni di quasi il 60 per cento. Quindi domanda all'interlocutore se fosse al corrente che l'ultimo costoso intervento manutentivo sul ponte risalisse al 1992 quando ASPI era pubblica e che da allora fossero stati spesi meno di 400.000 euro;

considerato che:

scrive Carlo di Foggia su "il Fatto Quotidiano" del 19 settembre 2022: "La vicenda della nuova Autostrade per l'Italia a guida pubblica che si comporta come i Benetton è passata in sordina, ma è talmente grottesca che tutti fingono di non vedere. L'operazione Aspi è uno scandalo che fa impallidire quelli di Tangentopoli. Come noto, la concessionaria è passata sotto il controllo della Cassa depositi e prestiti insieme a due fondi esteri, Macquarie e Blackstone. È la strana forma di "punizione finanziaria" decisa per i 43 morti del crollo del ponte Morandi di Genova. Chi pensa che gli oligarchi siano una figura riservata alla Russia di Putin dovrebbe ricredersi. Le pressioni della lobby che da sempre protegge la famiglia di Ponzano Veneto hanno spaccato il governo Conte e, a luglio 2020, costretto il premier a rinunciare alla revoca e siglare la resa, poi perfezionata dal governo Draghi: l'Altantia dei Benetton ha venduto l'88% di Aspi a una holding - di cui Cdp ha la maggioranza e i due soci esteri il 24,5% a testa - per 8,2 miliardi. Cifra che ha riportato i valori di Atlantia a livelli pre-Morandi e garantito lauta plusvalenza ai Benetton, che hanno usato i soldi per scalare la holding e toglierla dalla Borsa. Tanta generosità, se è usuale per lo Stato italiano verso i suoi capitalisti, lo è meno per i fondi esteri. E infatti per portare l'operazione in porto, alla nuova Aspi il ministero dei Trasporti ha cucito un Piano economico finanziario che permetterà di alzare le tariffe perfino più che ai tempi dei Benetton spremendo gli automobilisti. Le mosse successive mostrano però che c'è anche di peggio. Parliamo di una società a guida pubblica che deve rimediare ad anni di manutenzioni ridotte per permettere ai Benetton di usarla come un bancomat (con i tragici risultati noti) e la prima cosa che fa è comportarsi come i Benetton. Sorge il dubbio che comandino i fondi. Nessuno fiata, perché Aspi è una vergogna collettiva: nessuno ha interesse a parlarne";

in un ricorso al TAR del Lazio presentato nel maggio scorso da associazioni di imprenditori e dei consumatori ADUSBEF contro il CIPESS, l'avvocato professor Daniele Granara quantifica gli esborsi per l'acquisto da parte del Consorzio con capofila CDP delle quote di Atlantia S.p.A.: prezzo di acquisto delle quote 9,1 miliardi di euro; accollo del debito in ASPI 8,8 miliardi; accollo dei danni provocati dalla caduta del Ponte Morandi, valutati nell'atto transattivo in 3,4 miliardi, ossia 21,3 miliardi di euro che sarà rimborsato e remunerato attraverso la gestione dell'infrastruttura fino al 31 dicembre 2038. Rimborsi e remunerazione che avverranno, secondo la delibera CIPESS 22 dicembre 2021 n. 75, con aumento delle tariffe a carico di utenti, produttori e consumatori,

si chiede di sapere:

se i burocrati dei Ministeri dell'economia e delle infrastrutture che hanno perfezionato il complesso meccanismo di acquisto, evitando con cura gara europea e diritto comunitario per favorire i Benetton, non abbiano travalicato il codice penale;

se il Ministro dell'economia, non abbia cucito un piano economico finanziario ad hoc per i Benetton, addossando agli utenti costi e remunerazioni con aumenti tariffari;

se i patti parasociali siglati tra CDP e Macquarie-Blackstone, tenuti segreti, non abbiano aggravato le responsabilità dei Ministeri in una pillola avvelenata fatta ingoiare a CDP a danno del pubblico interesse, come si evince anche dall'assemblea dei nuovi soci di ASPI, che ha deliberato di distribuirsi l'intero utile 2021, ben 680 milioni di euro, in precedenza accantonato dalla gestione Atlantia;

se l'operazione Atlantia dei Benetton, che ha venduto l'88 per cento di ASPI a una holding, di cui CDP ha la maggioranza e i due soci esteri il 24,5 per cento a testa per 8,2 miliardi, non rappresenti la lauta plusvalenza ai Fondi Esteri ed ai Benetton, che hanno usato i soldi per scalare la holding e toglierla dalla Borsa, con possibili danni all'Erario per 21,3 miliardi di euro;

quali misure urgenti il Governo intenda adottare, anche per fare piena luce sulla deposizione di Gianni Mion alla Procura di Genova, a conferma di una strage annunciata.

(4-07445)

LANNUTTI, ABATE Rosa Silvana, SBRANA Rosellina - Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

si legge su sito ANAS: "Siamo un'impresa industriale efficiente, innovativa, trasparente e aperta sul fronte internazionale, fondata su circa 6mila 800 risorse, di cui gran parte cantonieri, ingegneri e architetti. Da quasi un secolo costruiamo le strade che connettono ogni località del Paese, comprese quelle più impervie, le gestiamo e le manteniamo efficienti nel corso del tempo. Siamo protagonisti nel mondo della progettazione, della costruzione e della manutenzione stradale e tra i leader riconosciuti a livello internazionale. Progettiamo costantemente nuove soluzioni ad alta specializzazione ingegneristica che consentono di risolvere i problemi di connessione su un territorio geologicamente complesso come quello italiano. Le 2.034 gallerie (fornici) di Anas rappresentano la metà delle gallerie presenti sull'intero panorama europeo. Non solo. Grazie alle 21 sale operative compartimentali, alla sala situazioni nazionale e a una flotta di oltre mille veicoli dotati di localizzatori satellitari e di telecamere, siamo in grado di monitorare costantemente l'intera infrastruttura stradale del Paese. La nostra rete viaria comprende oggi 31.988,392 km di strade statali e di autostrade in gestione diretta, compresi svincoli e complanari. Per garantire maggiore continuità territoriale è stato effettuato il recupero di circa 6.500 km di strade regionali e provinciali. Un'impresa che vanta un patrimonio di circa 32mila km di strade e autostrade. Da gennaio 2018 facente parte del Gruppo F.S., il cui Ad è Luigi Ferraris";

in un articolo del 15 luglio 2022 su un noto quotidiano, intitolato "Autostrade, corruzione sugli appalti da 100 milioni: dieci indagati tra i quali quattro manager Anas. La guardia di Finanza ha acquisito documentazioni varie in diverse sedi da Roma a Torino: il sospetto è che diverse gare per la manutenzione siano state truccate", il giornalista Andrea Ossino scrive: "Da Roma a Prato, da Terni a Torino. E poi Siena, Lucca, Padova, Torino, Grosseto e Mantova. Un sistema già visto ha convinto i militari della guardia di finanza a perquisire le abitazioni di 10 persone che avrebbero fatto parte di un meccanismo attraverso il quale appalti per le infrastrutture sarebbero stati assegnati al migliore offerente. Il sospetto è che in diverse gare d'appalto possano essere riscontrate irregolarità. Per questo motivo la procura di Roma ha aperto un fascicolo ipotizzando due diversi reati: corruzione e turbata libertà degli incanti. L'indagine è in corso da tempo e ha già portato all'iscrizione di 10 nomi sul registro degli indagati. Si tratta di 4 dirigenti della società che si occupa di infrastrutture e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale e di 6 imprenditori che avrebbero giovato della benevolenza dei pezzi grossi dell'azienda. Secondo il sostituto procuratore Rosalia Affinito e l'aggiunto Paolo Ielo, sarebbero almeno una decina gli appalti ottenuti dagli imprenditori elargendo favori e regalie. Si tratta di commesse che variano tra i 10 e i 100 milioni di euro che sarebbero stati stanziati nell'ultimo anno per migliorare le infrastrutture stradali italiane. Dopo i primi sospetti, i Pm della Capitale hanno aperto un fascicolo. E per approfondire la vicenda hanno incaricato i finanzieri romani che si occupano di spesa pubblica. Così dopo alcuni mesi la finanza avrebbe trovato numerosi riscontri. Da qui l'iscrizione sul registro degli indagati. E quindi le perquisizioni degli ultimi giorni, soprattutto nel Lazio e in Toscana, ma anche in Veneto e in Piemonte. È probabile che l'indagine si espanda ulteriormente nelle prossime settimane, creando una nuova bufera dalle parti dell'Anas";

considerato che:

sul sito ANAS si legge che l'azienda presieduta dall'ex generale della Guardia di finanza Edoardo Valente ha circa 6.800 risorse di personale, di cui gran parte cantonieri, ingegneri e architetti: "Legalità e sicurezza, integrità e prevenzione della corruzione sono principi fondamentali per Anas. Per questo uno degli obiettivi, negli ultimi anni, è stato quello di affermarsi sempre di più come punto di eccellenza e di riferimento, quale società tra le principali stazioni appaltanti d'Italia, nella realizzazione delle opere pubbliche anche sotto il profilo della legalità. In quest'ottica abbiamo intrapreso, con assoluta decisione, un percorso di forte integrazione con le Istituzioni pubbliche interessate a sicurezza, trasparenza e legalità nei pubblici appalti";

a giudizio degli interroganti, nonostante tali enunciazioni, ANAS non è stata immune da episodi di corruzione nella gestione degli appalti, come emergono da corposi filoni di indagine delle varie procure, in primis quella denominata "Dama Nera", alias Antonella Accroglianò (uscita dalle indagini per patteggiamento), personaggio chiave dell'inchiesta scandalo che ha coinvolto personaggi di spicco di imprese vincitrici di appalti, vera e propria "cricca" di corrotti e corruttori nel settore delle opere pubbliche, con significative condanne della Corte dei conti per 26 milioni di euro a carico di 8 dirigenti; o l'ultima indagine della Procura di Roma resa nota da "il Fatto Quotidiano" il 16 settembre 2022, inerente ad una sorta di comitato di affari con Verdini junior Tommaso, il suo socio della Inver Srl Fabio Pileri, l'ex amministratore delegato Simonini, l'ex deputato e sottosegretario per l'economia e le finanze Bonsignore insieme ad altri 7 soggetti, tutti indagati per corruzione. Ma anche lo scandalo di ANAS International, una "gallina dalle uova d'oro" per cricche e faccendieri, un comitato di affari che ha coinvolto personaggi illustri, con buchi nei bilanci per decine di milioni di euro, poste contabili che dissimulavano sperpero di risorse, malaffare, gestione fraudolenta dei fondi pubblici già oggetto di atti di sindacato ispettivo dell'interrogante, tutti senza risposta a dimostrazione di vaste contiguità,

si chiede di sapere:

se i fenomeni di corruzione negli appalti, oggetto di indagini delle procure, potrebbero essere evitati con stringenti verifiche preventive interne a presidio della legalità;

se si ritenga che la normativa anticorruzione interna non abbia bisogno di essere aggiornata, per prevenire la costituzione di "comitati di affari", che operano al di fuori della legalità, procurando danni ingenti anche alla reputazione di ANAS;

quali siano i criteri di selezione e di avanzamento di carriera del personale ANAS, e quante le assunzioni registrate nel corso della nuova amministrazione designata il 23 dicembre 2021, se con concorsi ad evidenza pubblica, oppure a gestione clientelare-amicale;

quali misure urgenti si intenda attivare, per prevenire odiosi fenomeni di corruzione negli appalti pubblici o di tipo clientelare, negli avanzamenti di carriera e nelle assunzioni.

(4-07446)

LANNUTTI, ABATE Rosa Silvana, SBRANA Rosellina - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

nell'assemblea di banca Monte dei Paschi di Siena del 15 settembre 2022, cui ha partecipato solo il Ministero dell'economia e delle finanze con il suo 64.23 per cento, su una partecipazione complessiva del 65.22 per cento, è stato deliberato il raggruppamento una a 100 delle azioni e di procedere speditamente con l'aumento di capitale di 2,5 miliardi di euro nonostante le condizioni di mercato siano molto sfavorevoli e, quasi sicuramente, si faranno ancora più disastrose, vista la recessione in atto;

diversi azionisti, tra cui l'avvocato Domenico Ricciardi, hanno fatto notare che questo aumento di capitale sarà l'ennesimo "bagno di sangue" per i piccoli azionisti. Pertanto è stato chiesto, anche dalle banche del consorzio di garanzia, di attendere condizioni migliori e di evitare il raggruppamento;

non la pensa così il dottor Luigi Lovaglio, che da febbraio 2022 è amministratore delegato e direttore generale di MPS. Per Lovaglio l'aumento di capitale è necessario per sostenere il costo dei 3.500 esodati, ossia mantenere a casa 3.500 persone con lo stipendio all'80 per cento. In questo modo però ad essere sacrificati saranno i piccoli azionisti, in quanto se l'aumento di capitale sarà in stile SAIPEM, come sembra, i piccoli risparmiatori perderanno tutto;

considerando che:

Lovaglio non ha mai fatto mistero di puntare sugli anchor investor, come per esempio la francese Axa o su Anima Holding, la società di gestione del risparmio forte di una cassa di 350 milioni di euro, sarebbe che pronta infatti a mettere a disposizione di MPS tra i 150 e i 250 milioni;

attualmente i titoli sono trattati a 0,36 euro, e negli ultimi 6 mesi la quotazione ha perso il 61 per cento. La capitalizzazione totale ammonta così oggi a 365 milioni di euro circa e rappresenta quindi una frazione dell'aumento da eseguire. Non è una situazione normale, perché in queste condizioni, e cioè con prezzo così basso, è difficile anche offrire in sottoscrizione i titoli a forte sconto, con il rischio di oscillazioni speculative del prezzo delle azioni e dei diritti;

gli azionisti fanno notare: "ai prezzi odierni il valore di ogni singola azione si aggirerà sui 34 euro. Quante azioni nuove pensano di emettere lor signori? 2,5 miliardi a 1 euro? 1 miliardo a 2,50 euro? 500 milioni a 5 euro? 250 milioni a 10 euro o 125 milioni a 20? Più il numero delle nuove azioni sarà alto, e quindi il prezzo basso, più distruttivo sarà, come successo in Saipem. Visto che porteranno il numero totale delle vecchie azioni, verranno raggruppate a soli 10 milioni. Inutile raggruppare le azioni 1 a 100 per poi caricare tutto il valore sui diritti che non saranno vendibili, se non a prezzi vicino a zero euro";

i piccoli azionisti fanno inoltre notare che se l'aumento di capitale è da fare, benché la banca non presenti alcuno shortfall, che viene spostato continuamente in avanti, che almeno si proceda senza penalizzare chi ha già dato fiducia all'istituto senese, mettendo i propri risparmi e che ora non potrà iniettarvi altra liquidità: "È semplicemente impensabile integrare con altri 2.50 euro ad azione quando il valore attuale è di 0.34 euro ad azione. Chi ha 50.000 azioni, che oggi valgono circa 17.000 euro, dovrà aggiungere altri 125.000 euro. Non è assolutamente contemplabile una tale cosa. E i vertici della banca, e del MEF, lo sanno perfettamente";

considerando inoltre che:

a giudizio degli interroganti finora la disastrosa gestione di MPS, col colpo di grazia dell'autorizzazione nel 2007 dell'allora governatore della Banca d'Italia Mario Draghi ad acquisire Antonveneta al prezzo folle finale di 17,1 miliardi di euro (per una banca che valeva 3 miliardi, secondo il presidente del collegio sindacale professor Tommaso di Tanno) ha causato dal 2008 una vera e propria voragine pari a 65,7 miliardi di euro. La gestione disastrosa ha colpito anche migliaia di piccoli risparmiatori, moltissimi dei quali negli anni hanno perso tutto;

ci sono state negli anni diverse anomalie, anche relative alla capitalizzazione di borsa, a cui ha fatto cenno recentemente anche il giornalista Filippo Caleri nel suo articolo sul quotidiano "Il Tempo": "Attualmente i titoli sono trattati a 0,36 euro, e negli ultimi sei mesi la quotazione ha perso il 61%. La capitalizzazione totale ammonta così oggi a 365 milioni circa e rappresenta quindi una frazione dell'aumento da eseguire. Non è una situazione normale. Perché in queste condizioni, e cioè con prezzo così basso, è difficile anche offrire in sottoscrizione i titoli a forte sconto, con il rischio di oscillazioni speculative del prezzo delle azioni e dei diritti. Per questo l'ideale sarebbe partire già con una base di investitori e Lovaglio vorrebbe concludere l'operazione nel più breve tempo possibile, se possibile già nel giro di un paio di mesi, a novembre, anche per chiudere senza criticità la partita degli esuberi. La situazione del titolo però è stata oggetto di analisi da parte degli osservatori dei mercati: troppe le anomalie negli scambi soprattutto nel tirare in basso le quotazioni. Una cosa che non avrebbe un senso logico a livello industriale. La banca senese ha un potenziale commerciale enorme, è fortemente radicata in un territorio ricco, e potrebbe sviluppare un fatturato molto più elevato se avesse «più fieno in cascina», cioè più fondi. Quelli che Lovaglio cerca";

il capitale sociale di MPS è stato appena portato dai 9 miliardi di euro circa a quasi 5 miliardi, a causa delle perdite degli ultimi anni. Il 2021 si è chiuso con un aumento di 300 milioni di euro, e il primo semestre 2022 è stato chiuso con un aumento di 100 milioni circa, con un patrimonio netto di 5.8 miliardi di euro. Pertanto il timore è che questa nuova operazione possa distruggere la capitalizzazione e dunque i 5 miliardi di capitale sociale,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga accettabile, e dunque avalli attraverso il Ministero dell'economia, aumenti di capitale che, a ben vedere, sono legittimamente considerati "distruttivi" per i piccoli risparmiatori, e pertanto se ritenga necessario tutelare i piccoli azionisti;

poiché quella del Monte dei Paschi è un'operazione importante che deve tutelare sia i posti di lavoro sia un asset strategico per l'economia italiana, se ritenga di dover rinviare l'operazione, vista la grave recessione in atto.

(4-07447)

LANNUTTI, GIANNUZZI Silvana, ABATE Rosa Silvana, SBRANA Rosellina, MORRA, ANGRISANI Luisa, LEZZI Barbara, CORRADO Margherita - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dello sviluppo economico. - Premesso che:

la compagnia aerea di bandiera italiana è stata fondata all'indomani della Liberazione nel 1946 con il nome di Aerolinee italiane internazionali, Alitalia, inserendosi nella crescita economica del dopoguerra e nel boom economico fino all'inizio degli anni '90, quando la crisi aveva determinato a privatizzarne una parte. Era così passata dall'azionariato pubblico dell'IRI all'amministrazione straordinaria ministeriale, poi nel 2009 a CAI (cordata di imprenditori italiani con KLM ed AirFrance), nel 2015 a Poste italiane e Etihad Airways, nel 2017 ancora all'amministrazione straordinaria e, da ultimo, nel 2020, è stata trasformata nella nuova società ITA Airways;

il Governo, dopo aver perso 13 miliardi di euro in 47 anni (fonte Mediobanca), ha da tempo deciso di cedere all'estero la compagnia di bandiera, e i soli due offerenti in lizza per aggiudicarsene il controllo sono attualmente, da un lato, il consorzio Certares, formato da Certares management LLC più Delta e AirFrance-KLM e, dall'altro, il gruppo MSC-Lufthansa;

secondo diversi articoli di giornali economici, le offerte si sarebbero distinte nel modo seguente: MSC-Lufthansa avrebbe acquisito l'80 per cento della compagnia per 850 milioni di euro e avrebbe lasciato al Ministero dell'economia e delle finanze solo un posto in consiglio di amministrazione, puntando sullo sviluppo di Milano Linate e degli hub di Monaco e Francoforte, senza consentire alcuna ulteriore ingerenza del Governo;

il consorzio Certares avrebbe valorizzato il capitale di ITA Airways con 950 milioni di euro, acquisendone il 60 per cento e concedendo allo Stato due posti in consiglio di amministrazione;

secondo la rivista "ilsussidiario.net" il gruppo MSC-Lufthansa godrebbe del favore del Ministro dell'economia Daniele Franco, del consigliere economico del Presidente del Consiglio dei ministri Francesco Giavazzi e del presidente esecutivo di ITA Alfredo Altavilla;

tuttavia, in un comunicato del Ministero dell'economia del 30 agosto 2022, ispirato, secondo la stessa rivista, da Alessandro Rivera (direttore generale del tesoro) e da Paolo Scaroni (ex presidente ENI), è riportato che l'offerta di Certares, Delta Airlines e Air France-KLM sarebbe "maggiormente rispondente agli obiettivi fissati". Fonti giornalistiche sostengono che Air France-KLM potrebbe diventare azionista di ITA in una fase successiva;

secondo un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 20 settembre, dal titolo "ITA: il MEF incasserà 350 milioni dai soci, ma verserà 1,35 miliardi", "Certares propone di comprare il 51% di ITA, lasciando al MEF il 49%, con un impegno finanziario di 950 milioni. Chi guarda all'operazione con superficialità questo può far pensare che lo Stato incasserebbe quasi un miliardo". Il fondo americano avrebbe proposto di fare un primo versamento di 350 milioni di euro per acquistare dal Ministero dell'economia il 51 per cento della compagnia. "Questo sulla base di una valutazione di circa 700 milioni per tutto il capitale". Ma come fa notare il giornalista Giulio Da Silva, "le perdite di ITA si sono già mangiate una parte del capitale versato dal MEF (la dote finora è di 720 milioni), al punto che il CdA di ITA a fine luglio ha chiesto di versare una nuova tranche, 400 milioni, dell'aumento di capitale già autorizzato dalla UE nel 2021. Ma il secondo aumento puntava a vendere prima la proprietà". Qui sarebbe l'inghippo. "Certares si è cautelata facendo presente che il prezzo offerto potrebbe essere rettificato al ribasso se il patrimonio di ITA si discostasse da quello valutato 700 milioni". L'offerta di Certares prevede poi il versamento di ulteriori 600 milioni, per arrivare ai 950 complessivi messi sul tavolo. Soldi che però non finirebbero al MEF, ma per aumentare il capitale di ITA. "Anzi, il piano prevede che il MEF completi la ricapitalizzazione di ITA con ulteriori 650 milioni: 400 milioni sono la seoconda tranche da versare entro quest'anno, 250 quelli per i primi mesi del 2023. Se l'operazione dovesse chiudersi in questi termini, è evidente che il MEF incasserebbe solo 350 milioni. Ma si troverebbe a sborsare nel complesso 1,35 miliardi, tra i soldi messi e quelli ancora da versare",

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle notizie riportate e dell'ennesima beffa che verrebbe perpetrata a danno delle casse dello Stato e quindi dei cittadini;

se in una fase di gravissima di crisi economica ed energetica per milioni di famiglie "alla canna del gas", con un debito pubblico arrivato a 2.770,463 miliardi di euro a luglio 2022, con un aumento di ben 167 miliardi di euro da febbraio 2021, ci si possa permettere di regalare un miliardo di euro in quest'operazione a perdere;

quali siano le iniziative che intendano adottare affinché si possa assicurare il perseguimento dell'interesse nazionale in una vicenda che da 30 anni attende la sua conclusione e che per tali motivi, ad avviso degli interroganti, non può essere definita da un Esecutivo dimissionario.

(4-07448)

DE BERTOLDI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

le minacce di morte ricevute a Mestre il 15 settembre 2022, dalla presidente del partito di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, attraverso frasi scritte con la vernice rossa sui cartelloni elettorali e sui manifesti, suggellate dalla firma brigatista della stella cerchiata a 5 punte, cui seguono quelle recapitate l'8 settembre alla redazione del quotidiano "l'Adige" e alla sede del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia del Trentino, con due buste contenenti minacce di morte nei confronti dei candidati alle prossime elezioni politiche, fra i quali anche l'interrogante, evidenziano un clima di odio e intolleranza, con episodi che non devono essere sottovalutati, a parere dell'interrogante, come confermato peraltro anche dal prefetto di Trento;

a giudizio dell'interrogante, le recenti dichiarazioni rivolte a Fratelli d'Italia da parte del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, secondo le quali "sputeranno sangue, da qui non passeranno qualunque cosa dovesse succedere a prescindere da come andranno le elezioni" aggiungendo inoltre che "la Puglia è come Stalingrado", costituiscono delle affermazioni gravi e inaccettabili, peraltro da parte di un rappresentante della magistratura, per quanto in aspettativa, che alimentano inevitabilmente il clima d'insofferenza e avversione da parte del partito di sinistra cui egli appartiene, che rischia pertanto di causare episodi di violenza e aggressione nei riguardi degli avversari politici;

l'atteggiamento e soprattutto le affermazioni di Emiliano, che in sostanza, a parere dell'interrogante, ha invitato alla sovversione le istituzioni repubblicane, qualunque sia l'esito delle elezioni politiche, identificano il presidente della Regione Puglia quale responsabile morale delle minacce di morte ricevute da Giorgia Meloni da parte delle Brigate Rosse, le cui rievocazioni di violenza, nella speranza che ovviamente non si verifichino nella realtà, chiamano in causa le sue espressioni irresponsabili e indegne da parte di una forza politica democratica, peraltro oggetto anche di rilevanza penale,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se sia in possesso di informazioni in grado di confermare l'autenticità che le minacce di morte ricevute dalla presidente di Fratelli d'Italia e da altri esponenti del medesimo partito, e che siano effettivamente provenienti dalle cosiddette nuove Brigate Rosse, in grado di compiere realmente atti criminali;

in caso affermativo, se non ritenga opportuno informare in tempi immediati le Prefetture interessate e gli stessi esponenti politici di Fratelli d'Italia, che hanno subito le minacce di morte e intimidazioni;

quali iniziative urgenti e indispensabili, nell'ambito delle sue competenze, intenda di conseguenza intraprendere, al fine di garantire sia adeguati livelli di tutela e sicurezza nei confronti degli stessi esponenti politici coinvolti sia il proseguimento con la massima tranquillità e correttezza della campagna elettorale a livello nazionale, fino alla sua conclusione, evitando pertanto che le dichiarazioni di Emiliano, a giudizio dell'interrogante di evidente istigazione alla violenza, possano determinare gravi episodi di violenza e intolleranza, non soltanto in Puglia, ma in tutto il Paese.

(4-07449)

DE POLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

le forti piogge a carattere torrenziale che, in questi giorni, si sono abbattute sulle Marche hanno prodotto una grave alluvione con conseguente esondazione del fiume Misa, provocando un grave dissesto idrogeologico, soprattutto nelle province dell'Anconetano e del Pesarese;

sono centinaia gli sfollati, si piangono morti, mentre ancora fervono le ricerche dei dispersi;

è stata necessaria la chiusura di scuole, uffici, strutture pubbliche e strade;

ingenti sono i danni all'agricoltura, all'ambiente, a edifici e abitazioni private;

tenuto conto che:

i danni provocati dall'alluvione sono ingenti e i comuni non possono fare autonomamente fronte alle conseguenze economiche che ne derivano;

appare evidente l'urgenza di organizzare un sistema di infrastrutture per dotare il territorio delle opere pubbliche necessarie per evitare il ripetersi di tali danneggiamenti,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda attivare gli interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale per i danni in agricoltura a beneficio delle aziende agricole dei territori colpiti dall'alluvione nelle Marche;

se intenda assumere le necessarie iniziative di carattere legislativo, anche d'urgenza, al fine di assicurare, anche ispirandosi al modello "Ponte Morandi" di Genova, la rapida cantierabilità delle opere e dei progetti previsti, con l'obiettivo ultimo di accelerare le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico.

(4-07450)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 69ª seduta pubblica del 10 dicembre 2018, all'ottava riga di pagina 20, sostituire le parole: "13/12/2018" con le seguenti: "06/12/2018".

Nel Resoconto stenografico della 454a seduta pubblica del 20 luglio 2022, a pagina 121, dopo il secondo capoverso, inserire il seguente annuncio:

"Il Ministro dell'interno, con lettera pervenuta in data 8 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione sull'attività svolta nel 2021 dalle Commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Doc. LXXXVIII, n. 5)".

Nel Resoconto stenografico della 462a seduta pubblica del 6 settembre 2022, alla sesta riga di pagina 17, sostituire le parole: "professor Giovanni Betta" con le seguenti: "dottor Vito Fernicola".