Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 453 del 14/07/2022
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------
453a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2022
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Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente LA RUSSA
e del vice presidente CALDEROLI
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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 454 del 20 luglio 2022
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro-Centro Democratico: Ipf-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE-Coraggio Italia: Misto-MAIE-CI; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRc-Se.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).
Si dia lettura del processo verbale.
GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,35)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2668, già approvato dalla Camera dei deputati.
Chiedo alla vice presidente della 5a Commissione, senatrice Rivolta di riferire sui lavori della Commissione.
RIVOLTA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, la Commissione bilancio ha potuto incardinare il disegno di legge n. 2668 nella seduta svoltasi alle ore 12 di martedì. Si è avviata la discussione generale e si è constatata l'impossibilità di arrivare alla votazione del mandato al relatore. Quindi per la trattazione degli emendamenti ci rimettiamo all'Assemblea. In sede consultiva la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dalla senatrice Rivolta, il disegno di legge n. 2668, non essendosi concluso l'esame nella Commissione bilancio, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Presutto. Ne ha facoltà.
PRESUTTO (Ipf-CD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, oggi siamo qui in un contesto estremamente complesso e dobbiamo essere tutti consapevoli di vivere un periodo storico che porta grandi sfide rispetto a quelle che erano non solo le nostre reali aspettative, ma anche quelle dei cittadini italiani. È necessario, ma ancora più opportuno, comprendere che le difficoltà che dovremo superare nei prossimi mesi dovranno essere affrontate adeguatamente ed immediatamente per recuperare in poco tempo trenta anni di ritardi. Il nostro Paese, infatti, signori colleghi, è arrivato tardi; la crescita dell'Italia rispetto a partner come la Francia, la Spagna e la Germania, ci ha trovati indifesi rispetto alla crisi prodotta dalla pandemia e ora dalla crisi geopolitica che vede purtroppo la Russia invadere l'Ucraina. Quindi, prima di parlare del cosiddetto decreto aiuti, che ha un valore simbolico e politico notevolissimo, dobbiamo capire in quale scenario noi ci stiamo muovendo.
L'Italia vive una crisi economica e sociale causata dalla pandemia, come ho detto prima, che sta condizionando lo stile di vita degli italiani con effetti irreversibili. Come abbiamo detto più volte, nulla sarà come prima ed è realmente così con delle aggravanti. Abbiamo poi una crisi geopolitica in atto che vede contrapposti non semplicemente la Russia e l'Ucraina, ma due blocchi: il blocco occidentale e quello asiatico. Il blocco occidentale ha nell'Europa un punto di fulcro centrale. L'elemento critico di questa contrapposizione vede nella debolezza attuale dell'Europa un elemento che assolutamente dobbiamo contenere e superare. I due blocchi in questo momento sono impegnati in un conflitto, non bellico, ma politico e commerciale, che li vede impegnati nell'accaparramento di risorse energetiche e materie prime, con il rischio peraltro di una carestia alle porte. Ciò potrebbe riguardare l'Africa in modo particolare perché se non partono le navi dall'Ucraina, dal porto di Odessa in modo particolare, circa 250 milioni di africani non potranno avere né farina né grano e questo potrebbe creare un fenomeno fuori controllo, per quanto riguarda l'immigrazione. Avremo quindi il rischio di perdite di vite umane, ma soprattutto un impatto sul nostro territorio molto gravoso.
Il conflitto tra Russia e Ucraina è alle porte dell'Unione europea e dentro il cuore dell'Europa e fino ad ora ha provocato effetti devastanti prima da un punto di vista socio-umanitario e poi da un punto di vista alimentare ed energetico. Si tratta, ripeto, di un elemento di sintesi rispetto ad un conflitto molto più ampio che certamente non finirà lì, ma non dal punto di vista militare, quanto per ciò che concerne il confronto tra potenze asiatiche ed occidentali.
Se vogliamo guardare alle conseguenze immediate sull'economia del nostro Paese, è la crisi energetica quella che ci sta colpendo maggiormente. Tale crisi prospetta anzitutto un vertiginoso taglio della produzione; immaginiamo, ad esempio, le imprese energivore che hanno bisogno di gas e di petrolio per poter lavorare. Non solo, tale crisi durerà per tutto l'inverno. Parallelamente avremo un aumento dei costi insostenibile per i nostri cittadini che determinerà un aumento dell'inflazione incontrollato. Ricordo che essa è già aumentata, attestandosi quasi all'8 per cento.
Proprio quest'ultima, specie se causata da motivi esogeni, sarà difficile da poter controllare: determinerà povertà e potrà essere causa di instabilità sociale. Si tratta di un elemento critico che dobbiamo valutare.
Nel breve e medio termine occorrerà gestire e contenere diversi problemi oltre all'inflazione, come il perdurante rallentamento della crescita economica e la stagnazione. Sappiamo che inflazione e stagnazione creano stagflazione, che per gli economisti è una parola molto gravosa. Dovremo rivedere le politiche di approvvigionamento delle energie e delle materie prime, tenere sotto controllo l'incremento dello spread (ossia il grado di fiducia che il mondo ha verso l'Italia, visto che potrà avere effetti negativi sui tassi di interesse) e favorire, rafforzando il ruolo dell'Italia, i negoziati per contenere e finalmente risolvere la guerra tra Russia e Ucraina. Questo, però, lo potremo fare solo se saremo compatti, uniti e forti.
Bisogna portare la pace in Ucraina il prima possibile, ma ciò potrà avvenire soltanto con un'Italia in grado di mantenere alta la propria credibilità (soprattutto politica, viste le criticità di questo momento rispetto ai partner storici) e con una politica estera che garantisca un allineamento forte con l'Unione europea e la NATO. La politica estera è un argomento serio rispetto al quale non possiamo scherzare. L'Italia deve essere un partner certo per chiunque interagisca con il nostro Paese.
In sostanza, occorre che il nostro Paese sia forte e capace di affrontare immediatamente una serie di innumerevoli problematiche che ricadono quotidianamente sui nostri cittadini e sulla loro vita. È necessario, dunque, che il Governo intervenga e che le istituzioni e lo Stato siano presenti e si facciano sentire vicini agli italiani.
Per questo motivo, bisogna votare il provvedimento in esame, che presuppone un'azione di responsabilità nei confronti dei cittadini. Il decreto aiuti ha oggi un valore simbolico politico che va oltre i contenuti in esso riportati, dando la possibilità di stanziare miliardi di euro per ridurre il caro bollette a favore sia delle imprese, che dei cittadini e sostenere i redditi delle famiglie colpite dall'inflazione.
In questa sede è oggi importante capire quali sono i cambiamenti e le nuove misure contenute nel testo di conversione del decreto, ricordando che si tratta di un provvedimento economico nato dall'esigenza specifica di contenere l'aumento dei prezzi causato dalla guerra tra Russia e Ucraina che però, come ho detto prima, non terminerà con la fine del conflitto. Infatti, anche se domani mattina si interrompesse questa guerra, la crisi che vede contrapposti Occidente e Asia per l'approvvigionamento delle materie prime non terminerà.
Nel corso del passaggio alla Camera il provvedimento è stato migliorato. Noi sappiamo che nessun provvedimento può essere così perfetto da poter risolvere un problema molto complesso. Pertanto, si è cercato di intervenire sul reddito di cittadinanza, uno strumento importantissimo che ha aiutato le persone meno abbienti. C'è poi il problema della cedibilità del credito d'imposta; parliamo, in questo caso, del superbonus, che ha dato un grande aiuto alle imprese edili. Ci sono state delle difficoltà. Tuttavia - ripeto - nessun provvedimento è perfetto alle origini. Abbiamo guardato con attenzione ai lavoratori con contratti part-time e dato una serie di aiuti, ma non si tratta della soluzione definitiva.
Questi sono solo alcuni esempi che fanno comprendere quanto sia vitale, importante e assolutamente necessario approvare un provvedimento di tale portata e quanto questa decisione corrisponda a un'assunzione di responsabilità nei confronti di tutti gli italiani a fronte dei problemi legati alla crisi geopolitica mondiale che stiamo vivendo e che ci obbliga necessariamente alla compattezza tra tutte le forze politiche per poterci risollevare dalla crisi economica e sociale che si abbatte sulla nostra società. Gli italiani oggi più che mai chiedono al nostro Paese compattezza politica. Le divisioni per finalità elettorali non servono agli italiani. Stiamo parlando di miliardi di aiuti alle famiglie e ai lavoratori per affrontare un lungo periodo, che si protrae già da due anni a causa della pandemia, in cui siamo stati attanagliati da difficoltà sanitarie ed economiche.
Certo, c'è da fare molto e questo provvedimento è un passaggio intermedio rispetto alle altre misure che verranno adottate, tutte migliorabili e perfezionabili. L'invito che però, a nome del mio Gruppo, faccio a tutti i colleghi è alla compattezza politica. Gli italiani vogliono uno Stato forte che guardi agli interessi dell'Italia oggi e per il futuro. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Corrado. Ne ha facoltà.
CORRADO (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Signor Presidente, colleghi, affronterò un solo aspetto del cosiddetto decreto-legge aiuti ed è quello che riguarda la cultura, perché di cultura si parla molto poco in questo provvedimento e il Ministero competente è menzionato solo agli articoli 10 e 51. Nell'articolo 10 - mi rivolgo a quanti non vi avessero fatto caso - la novità è che viene eliminato il diritto di voto in capo al rappresentante del Ministero della cultura nella commissione tecnica PNRR-PNIEC. Complimenti al Governo Draghi e a chi lo sostiene; è davvero un bel progresso per l'Italia.
Del resto, il 30 luglio 2021, nell'ormai celebre siparietto Draghi-Franceschini al G20 nel Colosseo, in cui il Presidente affermò che se si sta a sentire gli esperti non si va da nessuna parte, fu subito chiaro a tutti che si riferiva esclusivamente agli esperti dei beni culturali: sono quelli e solo quelli i reprobi; è per colpa loro che non si va da nessuna parte. Dove invece ci portano Draghi e i suoi esperti, i migliori per definizione, è finalmente chiaro a tutti i cittadini. Veniteci a raccontare ancora una volta, ministri Franceschini, Cingolani, Garavaglia e tutti gli altri esponenti del Governo e del sottogoverno, che l'Italia è la patria della cultura, che il nostro paesaggio è un patrimonio dell'umanità, che i nostri borghi sono una risorsa straordinaria e la nostra storia non ha eguali. «Ma ci faccia il piacere» avrebbe detto Totò.
Quanto all'articolo 51, i commi 1 e 4 sono disposizioni per il rinnovo di incarichi di collaborazione già in atto presso il Ministero della cultura e l'autorizzazione ad assegnarne altri, mentre il comma 2 consente di integrare la segreteria tecnica della soprintendenza speciale per il PNRR con altri esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Non mi soffermo sulle anomalie di queste "chiamate", poiché le ho deplorate fin troppe volte, ovviamente nel metodo, perché la scopertura della pianta organica del Ministero della cultura, pari almeno a 10.000 unità ad oggi, è ormai paragonabile ad un buco nero.
È però il comma 3 dell'articolo 51 a destare più attenzione e sconcerto da parte mia, perché stanzia 2,5 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 al 2026 a favore di Ales SpA, la società in house del Ministero della cultura che, come ho detto in altre occasioni, lungi dal limitarsi a fornire all'amministrazione in tutte le direzioni generali e negli istituti un supporto tecnico, amministrativo e contabile a carattere temporaneo ed eccezionale, come richiederebbe la norma, affiancando al personale ministeriale professionalità con competenze specialistiche assenti nella pianta organica, ha di fatto sostituito progressivamente i dipendenti del suddetto Ministero. I dipendenti della Ales svolgono mansioni ordinarie; essi cioè suppliscono in tutto e per tutto ai compiti dei dipendenti pubblici, ma senza firmare.
In questo modo Ales si è letteralmente mangiata il Dicastero e con il consenso della "vittima", come una specie di novello Moloch a cui il collegio romano ha sacrificato primizie e primogeniti, ovvero le migliori risorse finanziarie e le migliori professionalità, assoggettando queste ultime, fin dall'inizio della loro carriera lavorativa, a condizioni capestro che ne hanno garantito una subalternità strutturale. Basti pensare alla convenzione per sedici unità di personale tecnico-scientifico stipulata nel dicembre 2021 dal direttore del Vittoriano e Palazzo Venezia con Ales, di cui il Ministero della cultura ha accettato l'offerta non soggetta a valutazione di congruità, ma che la Corte dei conti, con delibera del 23 febbraio 2022, ha ammesso in registrazione contestando altresì la potenziale violazione di almeno tre articoli della Costituzione, in particolare dell'articolo 97, comma 4, che subordina l'accesso alla pubblica amministrazione al concorso pubblico e definendo espressamente un regime inaccettabile di favore il rapporto tra il Ministero di Franceschini e Ales.
I concorsi non si fanno o sono lentissimi e il fabbisogno è scientemente sottostimato, mentre tramite Ales, di cui detiene il cento per cento, il Ministero presta a sé stesso, di fatto, lavoratori che gli costano ben più degli interni, ma guadagnano assai meno dei colleghi inquadrati nella pubblica amministrazione. Riformare il Ministero che fu di Spadolini è dunque una necessità ineludibile e la riforma più urgente consiste nel liberarlo dallo pseudo riformatore, onorevole Franceschini, un titolare inadeguato che si affianca - frutto di sue scelte fiduciarie - ad un vertice amministrativo del tutto inadatto a rappresentare il Dicastero e realizzare il proprio mandato.
Da circa un anno inopportunamente ribattezzato Ministero della cultura, con la C minuscola che è rivelatrice, esso è non solo sempre più incapace e disinteressato a concretizzare quella funzione civile che l'articolo 9 della Costituzione affida e riconosce al patrimonio culturale pubblico, ma agisce ormai di prassi al limite del lecito, non senza compiacersi di debordare talvolta nell'illegalità vera e propria.
Colgo allora l'occasione per avanzare, in estrema sintesi, la proposta che tra le diverse vie d'uscita mi appare più opportuna e ragionevole. Non è mia, si intende, colleghi, ma è già stata presentata ufficialmente nella rivista dell'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi nel 2021. Si tratta dell'idea di creare un'agenzia nazionale per la valorizzazione del patrimonio culturale, ovvero un soggetto unico tecnicamente specializzato che, con un approccio coordinato e strategico, sappia mettere a fuoco obiettivi, strumenti e azioni per assicurare al pubblico, mediante l'adozione di modelli e metodi adatti a gestire e valorizzare in modo diretto o indiretto i beni culturali statali materiali e immateriali in modo efficiente e sostenibile, un'offerta di servizi di qualità che producano reddito. Non c'è nulla di male in questo, anzi la capacità di autofinanziamento degli istituti statali va certo potenziata, mantenendo però bassi i costi e acceso il faro della missione civile che la Costituzione assegna al patrimonio. Basta con i nani e le ballerine: è tempo di restituire dignità al Ministero della cultura. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calandrini. Ne ha facoltà.
CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, quanto sta avvenendo oggi in quest'Aula è l'ennesima prova che questo Parlamento sta diventando un'appendice di se stesso. Abbiamo ascoltato poco fa la relatrice Rivolta comunicarle che non c'è stata la possibilità di lavorare in Commissione bilancio e che si è arrivati in Aula senza aver dato mandato al relatore. Ciò significa che in Commissione non abbiamo potuto fare nulla; abbiamo avuto 48 ore di tempo per esaminare questo provvedimento e, nonostante fossero stati presentati solo 110 emendamenti, di cui anche 30 di questa eterogena maggioranza, ci siamo visti respingere qualsiasi proposta di modifica e di fatto ci troviamo a discutere un provvedimento nel testo approvato alla Camera dei deputati. Signor Presidente, sarebbe stato bello poter dire che il presente decreto-legge non aveva bisogno di modifiche, ma la verità è che siamo davanti ad un provvedimento che dà una risposta blanda ai problemi degli italiani.
Passiamo quindi a esaminare velocemente ciò che il provvedimento in esame accoglie con un nome altisonante, un po' come è accaduto per tutti gli altri provvedimenti succedutisi in questi ultimi due anni. Il decreto-legge aiuti suggerisce che vada incontro ai problemi e che magari risolva pure qualche problema agli italiani. Sicuramente abbiamo risolto il problema del ministro Franceschini, che è sempre molto presente nei decreti-legge che vengono approvati, per mantenere il suo staff di collaboratori, cui viene prorogato il contratto; abbiamo aiutato anche i navigator, loro malgrado simbolo del fallimento del reddito di cittadinanza, che si vedono anche loro prorogare contratto e stipendio. Noi non abbiamo nulla contro i navigator, che sono vittime di un sistema che non ha funzionato e che noi evidentemente abbiamo sempre chiesto di poter cancellare. Il provvedimento in esame dà anche un aiuto (e che aiuto) all'INPS: 40 milioni per acquisti di beni e servizi; addirittura ci concediamo anche l'onore di dare un milione di euro a Como per - badate bene - interventi stradali urgenti. In un decreto-legge che dovrebbe affrontare il tema del caro bollette, del caro materiali, di caro energia, diamo un milione di euro di fatto per asfaltare una strada nella provincia di Como. Questa e tante altre mancette elettorali sono contenute nel decreto-legge in discussione e negli altri che si sono succeduti negli ultimi anni. Insomma, una mancetta non la ne neghiamo a nessuno, ma qualcuno ci deve spiegare cosa hanno a che fare i collaboratori di Franceschini, i navigator, l'acquisto di materiale di cancelleria per l'INPS, gli interventi su strade e ambiente con tutto ciò che invece doveva contenere il provvedimento in discussione.
Figuratevi se questa maggioranza, che sta pensando solo alla propria sopravvivenza, è in grado di aiutare veramente il popolo italiano. Questo, più che decreto aiuti, doveva chiamarsi decreto ricatti, da parte di forze politiche di una maggioranza che oggi perderà dei pezzi importanti.
Probabilmente qualcuno è già in campagna elettorale e di questo noi siamo contenti, ci fa piacere. Anche noi non vediamo l'ora di andare al voto, invece di assistere a questo teatrino impietoso di chi ieri votava la fiducia alla Camera ed oggi, invece, la negherà in questa Aula del Senato.
Non è questo il momento delle scenate e dei tristi spettacoli di tristi figuri. Ma del resto, da questo Governo e dalla coalizione che lo sostiene, non potevamo aspettarci nulla di diverso: un miscuglio, un coacervo di forze politiche troppo diverse tra loro per stare insieme era evidentemente destinato a fallire; un compromesso al ribasso che noi abbiamo sempre denunciato.
Mentre fuori da questa Aula c'è un Paese che arranca, un Paese in difficoltà che cerca di uscire da questa crisi economica fatta di inflazione, caro energia, caro bolletta, caro carburante, questo Governo e questa maggioranza litigano, pongono veti, discutono del reddito di cittadinanza e di cannabis, dimenticando che questo Paese è in braghe di tela e che sta facendo leva solo sulle proprie braccia per potersi risollevare.
Non siete stati capaci di mettervi d'accordo neanche tra di voi. Siete un'armata Brancaleone, legati solo al potere e al tirare a campare. Avete utilizzato la nobiltà dell'emergenza e della solidarietà nazionale per fare interessi di potere soltanto vostri. Avete abbandonato questo Paese a sé stesso in maniera colpevole e strumentale. Siete responsabili, dinanzi agli italiani, di non aver saputo essere classe dirigente nel momento in cui il Paese aveva bisogno di una guida autorevole. Avete trasformato gli aiuti in elemosina. Avete fatto diventare gli italiani dei questuanti.
Di questo darete conto al Paese a breve, perché state tirando a campare. È però questione di pochi mesi: siamo arrivati. Il voto è vicinissimo. Noi crediamo che, dopo il voto di oggi, non si possa più parlare di Governo Draghi. La tenuta di questa maggioranza è franata sotto i Diktat di chi ha pensato solo a se stesso e a racimolare qualche consenso politico. Con questo clima di ricatti, di beghe, di liti interne, di tutti contro tutti state tenendo in ostaggio il Paese.
Non potevate produrre nulla di buono prima; tantomeno potete farlo oggi, tentando di racimolare qualche voto in più e pensando che fare opposizione a voi stessi vi salvi la faccia e salvi la vostra dignità. Noi ci auguriamo di assistere, tra poche ore, a uno scatto di orgoglio da parte di questa Aula, ad una presa di coscienza di una esperienza che è giunta al capolinea e lo diciamo con tutto il rispetto per il presidente Draghi, la cui autorevolezza, purtroppo, non è stata sufficiente a placare gli appetiti di alcune forze politiche.
Oggi, forse, salvo altri clamorosi colpi di teatro, quel famoso e fatidico giorno è arrivato. Mandiamo a casa questo Governo e questa maggioranza fallimentare; basta con i giochi di Palazzo. Confidiamo nella serietà di Draghi, che ha escluso un Draghi-bis, e confidiamo anche nel ruolo del Capo dello Stato, affinché non siano tirati fuori altri conigli dal famoso cilindro.
Mentre, infatti, qualcuno pensa al rimpasto pur di tenersi stretta la poltrona, noi diciamo chiaramente che è giunto il momento di voltare pagina e tornare al voto. Torniamo al voto e restituiamo agli italiani l'opportunità di scegliersi un Governo: un Governo forte, che faccia gli interessi della nazione e non gli interessi di qualcuno in particolare.
Ognuno di noi oggi potrà votare secondo coscienza, ma state certi che da Fratelli d'Italia non arriverà alcun sostegno, come sempre abbiamo fatto, e che non saremo mai complici di una coalizione tanto deleteria quanto disastrosa per il nostro Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.
DAL MAS (FIBP-UDC). Signor Presidente, dire che siamo in un momento particolare di questa legislatura, quasi epigonale, mi pare che sia fuori discussione. Oggi discutiamo o dovremmo discutere di un decreto-legge che comunque finanzia per il 2022, cioè per l'anno in corso, più di 20 miliardi; sono 20 miliardi di aiuti alle persone, alle famiglie e alle imprese. Ci sono provvedimenti che contengono un sostegno a chi percepisce un reddito modesto, ci sono provvedimenti che prevedono un abbattimento del costo del terzo trimestre delle bollette, conseguente al caro energia. Si tratta quindi di un insieme di provvedimenti che trova la propria fonte in circa 6 miliardi e mezzo, che praticamente è il valore complessivo dell'extraprofitto che le imprese produttrici o che gestiscono l'energia hanno ricavato in questo momento dovuto alla particolare, singolare e drammatica vicenda che stiamo vivendo in Europa e nel mondo. Tale vicenda vede un Paese in guerra, un Paese illegittimamente invaso, e vede tutta la drammaticità di ciò che è successo da parte di una non democrazia, di una democratura che si impone con forza e violenza nei confronti di un popolo libero.
Bene, che cosa prevediamo? Ci sono degli interventi anche sul superbonus del 110 per cento, ma non risolvono il problema, perché il problema della cessione del credito rimane, soprattutto per chi ha applicato lo sconto in fattura; non se ne viene fuori e c'è il rischio del fallimento di molte imprese. È poi evidente che questa misura sviluppista incontrerà o sta incontrando delle difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la platea più ampia dei condomini, i cui interventi dovrebbero completarsi entro il dicembre del 2023, con problemi non certamente banali, ammesso che ci si riesca. Nessuno mette in dubbio che questa sia stata una misura efficace, però sicuramente è una misura migliorabile; e nessuno mette in dubbio la necessità di evitare le frodi.
Bene, veniamo al punctum dolens. Diceva Prezzolini, credo, o Flaiano che nulla in Italia è più definitivo del provvisorio. E il carattere ontologicamente provvisorio è tipico dei bonus, giustificati e giustificabili in un momento di crisi davanti all'emergenza. Il 110 nasce da una misura di sviluppo del Paese, soprattutto per dare rilancio al sistema dell'edilizia, che ben sappiamo essere uno degli elementi trainanti della nostra economia. Ma lì abbiamo anche scoperto la mole ingente delle frodi, così come abbiamo scoperto un'altra cosa. Lo dice uno che non è personalmente contrario al sostegno e che anzi vuole il sostegno nei confronti di chi perde il lavoro, ma che capisce anche che con il reddito di cittadinanza, così come impostato, abbiamo perso quella cultura tipica dell'Italia nelle politiche attive del lavoro. (Applausi).
Non vorrei citare Biagi, perché penso sia scontato. Praticamente abbiamo quasi ipostatizzato il mercato della rinuncia, perché di questo si è trattato.
È la cattiva applicazione di una misura solidaristica.
Ricordo il bellissimo intervento che fece Calamandrei, credo all'Università degli studi di Firenze, sulla nostra Costituzione, in cui disse che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la libera iniziativa e soprattutto l'uguaglianza nelle condizioni di partenza degli individui, che è il presupposto di uno Stato democratico e liberale: in un bellissimo intervento, che in parte oggi non si rispecchia in quello che produce talvolta quest'Assemblea.
Il Governo Draghi è politico, non tecnico. È un Governo che ha avuto - e ha - una delle voci più autorevoli dell'Italia e dell'Europa, riconosciuta nel mondo, ma oggi ci troviamo in questa condizione (cito ancora una volta Flaiano, che oggi, evidentemente, mi torna alla memoria: sarà la giornata, come suggerisce il senatore Mallegni): la via più breve tra due punti in Italia è l'arabesco.
Abbiamo infatti assistito a un Movimento 5 Stelle che definire movimento è un obbrobrio semantico, perché è una compagine (Applausi), nata sfruttando un atteggiamento populista, intriso di rancore, che oggi non ha più alcuna visione di ciò che sta succedendo (Applausi). Esso sta tenendo inchiodati questo Paese e gli italiani, che stanno rivendicando attenzione per la loro situazione economica, per la crisi energetica e per un mondo che si sta dividendo davanti alla Russia, il cui disegno neozarista sta mettendo nuovamente in discussione gli equilibri del dopo Jalta (Applausi). Ma dove pensate di andare in questo modo? Quale responsabilità avete rispetto al Paese?
È solo questo il tema che sta al centro del dibattito politico e della discussione di oggi e starà al centro di ciò che accadrà nelle prossime ore. Faccio un appello al presidente Draghi, uomo che in questo momento rappresenta - come ho detto - l'Italia. (Richiami del Presidente). Concludo, Presidente: è stata fin troppo gentile nei miei confronti, la ringrazio veramente di cuore.
Credo che stiamo sprecando l'occasione per un ordinato concludersi di questa legislatura, che vada nella direzione di aiutare gli italiani nelle difficoltà e che soprattutto dia la possibilità di una politica estera chiara. Oggi Draghi è un punto di riferimento nell'Europa; è in difficoltà Macron, non c'è Boris Johnson. Quale Europa volete? Quale Alleanza atlantica volete? Volete rafforzare il disegno putiniano e l'alleanza con la Russia? Bene: io non ci sto! (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, questo decreto aiuti è il nono provvedimento che prevede misure per fronteggiare il caro energia ed il caro carburante: complessivamente, ad oggi, ammontano ad oltre 33 i miliardi stanziati.
Queste, in sintesi, le misure introdotte dal provvedimento. Per le imprese vengono potenziati i crediti di imposta per le spese sostenute per i consumi di luce e gas nel secondo trimestre; vi sono ulteriori contributi straordinari agli enti locali per fronteggiare gli aumenti delle bollette: 150 milioni ai Comuni, 30 milioni alle Province. Contro il caro carburanti per gli autotrasportatori vi è il credito di imposta del 28 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di gasolio, effettuato però solo nel primo trimestre del 2022. Contro la spirale dell'inflazione, vi è il riconoscimento del bonus di 200 euro a una platea di 31 milioni di italiani.
Vi è poi la proroga al terzo trimestre dell'azzeramento degli oneri di sistema nelle bollette elettriche per tutte le utenze; della riduzione degli oneri di sistema nelle bollette del gas; dell'IVA agevolata al 5 per cento per i consumi di gas naturale per usi civili e industriali.
Sempre al terzo trimestre vi è anche la proroga del bonus sociale energia alle famiglie in difficoltà economica e per i cittadini in gravi condizioni di salute: parliamo di 5,2 milioni di soggetti.
Per l'accesso a questo bonus - voluto dalla Lega, che ne ha fatto una battaglia di equità e giustizia (Applausi) - si è aggiunta la retroattività con la compensazione dell'automatismo, dopo che avevamo denunciato come l'automatismo stesso all'inizio valesse solo per i percettori del reddito di cittadinanza, mentre per le restanti famiglie in difficoltà economica, moltissime delle quali ignare del diritto del beneficio e che in questi mesi hanno continuato a pagare bollette salatissime, correva l'obbligo di presentare al Comune la documentazione sostitutiva unica: una discriminazione inaccettabile, che ora abbiamo rimosso, a beneficio di milioni di famiglie. (Applausi).
Altre misure significative del decreto-legge sono i commissari per i due rigassificatori galleggianti di Piombino e Ravenna, le ulteriori semplificazioni per le rinnovabili e le comunità energetiche, qualcosa sul superbonus e sulla cessione dei crediti, 3 miliardi contro il caro materiali per i lavori pubblici; vi è anche la gestione dei rifiuti a Roma, con il termovalorizzatore che confidiamo venga realizzato quanto prima (Applausi), per rimuovere la vergogna in cui da troppi anni versa la Capitale.
Non tutto, però, è filato liscio: con la riformulazione da parte dell'Esecutivo di un emendamento parlamentare alla Camera, è stato incredibilmente introdotto il de minimis per il riconoscimento alle imprese dei crediti d'imposta per gli acquisti di gas ed elettricità; è una norma che ci ha lasciato esterrefatti per l'approssimazione e che ha gettato le imprese nel panico.
È inaccettabile come il Governo, mentre con una mano prevede il credito di imposta per dare una boccata d'ossigeno alle imprese, con l'altra, invece - mi dicono al Dipartimento delle politiche europee - intenda comprimere, se non persino azzerare, questi stessi benefici, voltando le spalle alle imprese, peraltro in questo periodo di caro energia, in cui anche l'Europa ha allargato le maglie in tema di aiuti di Stato. Il vincolo, dunque, è assolutamente da rimuovere, perché il de minimis prevede a 200.000 euro il massimale di aiuti ottenibili, ma su base triennale e per tutte le imprese appartenenti allo stesso gruppo, e la cifra di 200.000 euro risulta in questo momento assolutamente inadeguata alle finalità del sostegno alle imprese. (Applausi).
L'impegno del MEF, anche su spinta del ministro Giorgetti, di effettuare l'intervento correttivo, dopo la richiesta della Lega, è importante, ma i tempi per attuarlo sono ristretti. Se la distorsione non verrà rimossa entro il 16 luglio, dopodomani, le imprese, già pesantemente colpite dal caro bollette, non potranno operare la compensazione dei crediti d'imposta maturati nel secondo trimestre, dunque subirebbero ulteriori difficoltà finanziarie, senza contare poi il problema dei crediti già usufruiti, in contrasto con la norma sopravvenuta.
Altra assurdità accaduta è che, mentre il Governo ha prorogato per altri tre mesi - questo il 30 giugno, dunque fino a settembre - l'IVA agevolata al 5 per cento per i consumi di gas naturale per usi civili e industriali, misura in vigore dall'ottobre 2021, ecco che arriva a sorpresa l'Agenzia delle entrate, che di fatto, con una propria interpretazione, vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani, chiedendo la restituzione di parte dell'agevolazione. (Applausi).
Lo scorso 7 luglio, l'Agenzia ha infatti sentenziato, andando, secondo noi, contro un chiaro principio di matrice unionale, che l'aliquota ridotta del 5 per cento si applica solo alla materia prima, la commodity, ma non può estendersi ai servizi accessori o alla quota fissa della tariffa, di fatto imponendo agli operatori di vendita, che ora sono nel panico totale, di rettificare tutte le fatture emesse sino ad oggi dall'ottobre 2021, addebitando l'imposta retroattiva agli utenti.
Chi lo dice ora agli italiani che dovranno pagare il 17 per cento di IVA su più del 50 per cento della bolletta?
Tutto questo, inoltre, con effetto retroattivo dal 1° ottobre. Su questo è assolutamente necessario che il direttore dell'Agenzia prenda in mano la questione e revochi l'interpretazione dei suoi uffici.
Sul fronte della sicurezza energetica e dell'affrancamento dal gas russo, il Governo e il ministro Cingolani stanno facendo tanto, ma sul fronte del caro energia, stanti le vicende geopolitiche, l'instabilità dei mercati, la difficoltà di approvvigionamento del gas (in questi giorni abbiamo anche lo stop di fornitura del gas russo attraverso il Nordstream)… Presidente, non riesco ad andare avanti, le chiedo se è possibile prendere una pausa e riprendere più avanti il mio intervento.
PRESIDENTE. Certamente. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Angrisani. Ne ha facoltà.
ANGRISANI (CAL-Alt-PC-IdV). Signor Presidente, il Governo Draghi ha battuto ogni record: 50 fiducie in quindici mesi. Le spaccature in questa maggioranza a dir poco anomala e innaturale sono evidenti e, aggiungo, irrimediabili. L'iter del decreto aiuti alla Camera è stato emblematico, ma qui il problema è che alla politica si è sostituita sempre di più la tecnocrazia e l'idea di sostenere un Governo di unità nazionale con tutte le forze politiche tradizionali non poteva che risultare controproducente e fallimentare. Sembra che i nodi vengano al pettine solo ora, ma in realtà l'insofferenza nelle forze di maggioranza è ontologica: chi nasce tondo non può morire quadrato.
Il 17 e il 18 febbraio del 2021, quando il Senato e la Camera votarono la fiducia al nuovo Governo Draghi, ci fu un drappello di parlamentari che preferì non scendere a patti con le altre forze politiche e rifiutare gli inevitabili compromessi ai quali si sarebbe dovuti scendere e fu espulso immediatamente. (Applausi). Oggi, le principali forze politiche che si dichiaravano antisistema si interrogano sul proprio ruolo nell'Esecutivo, ma quale prospettiva veniva immaginata, quando fu prospettata l'idea di entrare nella nuova maggioranza?
PRESIDENTE. Senatrice Abate, non si può riprendere con il telefonino in Aula. Dopo quattro anni di legislatura ancora non lo sa? C'è scritto nel Regolamento.
Prego, senatrice Angrisani, prosegua.
ANGRISANI (CAL-Alt-PC-IdV). Non era già ovvio che avrebbero perso la loro essenza e la loro anima all'interno della coalizione più eterogenea della storia repubblicana, tradendo anche quegli stessi parlamentari che avevano avuto fiducia in un nuovo indirizzo? Non potevamo dire sì a Draghi allora, figuriamoci ora, che sta conducendo il nostro Paese sempre più verso l'abisso.
È passato quasi un anno e mezzo dall'insediamento del Governo ad ora e alla vigilia del voto finale sul decreto aiuti qualcuno parla di linea dura della maggioranza. Mi spiace sia stata questa l'occasione di fare chiarezza e mettere nero su bianco il proprio programma politico, soprattutto in materia di welfare e sostegno alle fasce più deboli della popolazione, prendendo la distanza da un Governo che non aveva queste priorità. Solo in pochi avevamo avuto il coraggio di fare una scelta di campo contraria e di schierarci da subito all'opposizione.
Ora è tardi, si cerca di rattoppare uno strappo ormai non ricucibile. Il problema è che le condizioni andavano messe ben prima, perché, se si fosse rimasti coerenti con la linea programmatica, nessuno sarebbe entrato a far parte di un Esecutivo il cui Presidente ha passato la propria vita professionale in stretta correlazione con le lobby finanziarie. È palese che la presenza di forze politiche con ideali diametralmente opposti tra loro avrebbe causato l'implosione di qualche parte della causa, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso.
Chi crede fermamente in certi valori come l'ambientalismo, la legalità, la giustizia sociale e il bene comune non può e non potrà mai essere concorde con certe scelte politiche, come l'inceneritore di Roma o il rigassificatore nella città di Piombino. Tutto ciò non aiuta i cittadini e le imprese. Si prosegue con l'invio di armi, per non parlare dei problemi che sta causando alle imprese e alle famiglie il blocco del superbonus. Il decreto aiuti avrebbe dovuto aiutare gli italiani ad affrontare l'inflazione, l'aumento dei prezzi delle materie prime, il caro benzina e altri problemi, ma di aiuto concreto c'è poco.
Oggi le principali forze politiche non sono rimaste coerenti con la linea programmatica e quindi le aziende riceveranno spiccioli in confronto alle loro reali esigenze. Alla Camera con i colleghi di Alternativa abbiamo proposto alcuni emendamenti per migliorare il provvedimento, uno dei quali intendeva abbassare l'IVA sui generi alimentari, ma purtroppo sono stati bocciati. Chi sostiene questo Esecutivo deve assumersi la responsabilità dell'intera azione di Governo, che sta agendo molto nel male e poco nel bene.
Questo Governo e la maggioranza che lo sostiene assomigliano molto al drago dell'apocalisse con sette teste: si guarda contemporaneamente da una parte, dall'altra e dall'altra ancora. Così, ad esempio, se qualche partito insiste sulla liberalizzazione delle droghe leggere e sulla riforma della cittadinanza, altri spingono nella direzione opposta, in un continuo tira e molla, portando al popolo sfiducia e incertezza. Ci sono poi il sostegno militare alla guerra in Ucraina e l'aumento sconsiderato del costo della vita, che ha contribuito all'aumento di un divario ancora più marcato tra le classi sociali. Si chiamano in causa tutti coloro che vogliono costruire un'agenda politica nuova, basata sul diritto e sul lavoro, antitetica al programma portato avanti da Draghi.
Non so chi staccherà la spina a questo Governo e quale conseguenza ciò causerà, ma noi abbiamo fatto questa scelta all'inizio e la rivendichiamo con orgoglio, dimostrando che la nostra valutazione era stata fatta con consapevolezza e coerenza.
In conclusione, il vero aiuto alla popolazione italiana non è questa misura, ma sarebbe mandare a casa questo Esecutivo e porre finalmente le basi per la costruzione di uno Stato sociale, che si occupi della qualità della vita reale e del benessere reale dei cittadini, senza deluderli ulteriormente. Sta a noi convincerli. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.
MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, Governo, colleghi, oggi è sicuramente una giornata che ricorderemo. Abbiamo infatti lavorato moltissimo questi mesi per cercare di rispondere alle emergenze del nostro Paese. Lo abbiamo fatto con responsabilità. Noi di Forza Italia lo abbiamo fatto con la grande responsabilità che ci ha chiesto il presidente Berlusconi.
I fatti di questi ultimi giorni però, francamente, ci lasciano abbastanza allibiti. Oggi discuteremo infatti il decreto aiuti, che serve sicuramente al Paese, perché ha tutta una serie di provvedimenti che riguardano ad esempio le bollette, le imprese e, più in generale, le misure che gli italiani richiedono, e ci siamo trovati di fronte all'ennesima fibrillazione. Una volta si dice che è per via del termovalorizzatore, una che è per i nuovi punti e un'altra si inventano questioni che non hanno assolutamente niente a che fare probabilmente con le questioni vere e reali del Paese. (Applausi).
Per noi è importante far capire che abbiamo sulla schiena il senso e il peso di questa responsabilità e vorremmo che le altre forze facessero lo stesso. Non so cosa pensino di inseguire coloro i quali ritengono che la strada migliore sia far fibrillare il Parlamento e un Governo autorevole, che soprattutto ci ha resi autorevoli in Europa e non solo, che è riuscito a far passare la dipendenza dal gas della Russia dal 40 al 25 per cento (Applausi) e che è posizionato chiaramente in Europa e nell'ambito dell'Alleanza atlantica. Destabilizzare tale quadro significa evidentemente avere in testa scenari diversi per il nostro Paese, in un momento come quello che stiamo vivendo, attraversato da una grave crisi internazionale.
In questi giorni abbiamo capito che i nostri cittadini e i nostri elettori questo balletto parlamentare non lo capiscono e - peggio - ne hanno paura, temendo quello che può succedere. È questo il più grosso richiamo alla responsabilità che penso debba essere fatto nella giornata di oggi. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Testor. Ne ha facoltà.
TESTOR (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, oggi è una giornata convulsa, che determinerà l'andamento dell'agenda politica del nostro Paese.
Di fatto, oggi votiamo la fiducia su un provvedimento tanto atteso dalle famiglie e dalle aziende, che si può identificare già dal nome, ossia aiuti, il cui fine è dare ossigeno a un'economia in difficoltà e respiro alle famiglie. Può definirsi, a tutti gli effetti, una misura tampone, atta a salvaguardare la resilienza del Paese.
Questo Governo nasce con l'esigenza di affrontare l'emergenza, dapprima pandemica, con il compito di attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La situazione si è poi aggravata per il rincaro e la carenza di materie prime, la crisi energetica e il conflitto in Ucraina. Si è poi aggiunta la crisi idrica. Insomma, si è verificato il susseguirsi di crisi che mettono a dura prova la tenuta economica e sociale del Paese.
Mi sia consentita una considerazione che, dal mio punto di vista, mette in luce la fragilità e la discutibilità delle scelte politiche passate, partendo proprio dalla prima emergenza, ossia quella sanitaria. I tagli continui alla sanità, il numero chiuso per l'accesso ai corsi universitari in medicina e l'accentramento dei servizi hanno di fatto reso complicata la gestione pandemica. C'è poi la dipendenza energetica, con il settore in mano ai mercati esteri a causa dei continui no di una parte politica. E perché non ricordare il bonus rubinetti, quando la rete idrica è un colabrodo?
Quando adottiamo delle misure, è giusto che queste siano in parte rispondenti alle esigenze. Bisogna però avere una pianificazione, che vada oltre la visione odierna e guardi al futuro, perché lo dobbiamo alle generazioni future. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha questo scopo, ossia dare una programmazione e risposte ai problemi che, negli anni, ci hanno portato oggi a essere impreparati ad affrontare tutte le emergenze che si sono susseguite negli ultimi due anni. Gli strumenti ci sono per fare le riforme strutturali, bisogna solo avere visione e coraggio.
Entrando nel merito del provvedimento, esso è caratterizzato da forme di supporto riconducibili al settore energia, con interventi per il contenimento dei prezzi. Sappiamo che senza questo intervento l'aumento delle bollette per le famiglie avrebbe sfiorato il 40 per cento. Questi rincari vengono sterilizzati grazie al contributo di solidarietà chiesto agli operatori del gas, che si aggiunge alla tassazione degli extraprofitti. Le tariffe dell'elettricità subiranno un aumento dello 0,4 per cento, mentre quelle del gas resteranno invariate, grazie all'azzeramento degli oneri di sistema per il terzo trimestre 2022 per l'energia elettrica e alla riduzione al 5 per cento dell'IVA sul gas.
Altre misure sono state introdotte per contenere l'effetto inflazione (che, lo ricordo, è arrivato all'8 per cento), con un bonus una tantum di 200 euro destinato a diversi soggetti, tra cui lavoratori dipendenti con una retribuzione lorda, su 13 mensilità, non superiore a 2.692 euro al mese e ai pensionati con un reddito personale non superiore ai 35.000 euro annui, oltre alle categorie dei lavoratori stagionali e domestici.
Sono altresì presenti misure a sostegno delle imprese. Grazie a un emendamento della Lega, ci saranno semplificazioni per le utenze elettriche e del gas per le imprese non energivore, per favorire l'utilizzo del credito di imposta 2022. (Applausi).
Adesso sarà il fornitore stesso di gas ed energia a comunicare gratuitamente i dati utili a determinare il calcolo dell'incremento del costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante all'azienda.
Un altro tema importante riguarda gli enti locali, allarmati dall'aumento dei costi che avrebbero influito sull'erogazione dei servizi. Nel miglioramento del testo è stata inserita la possibilità di utilizzare gli avanzi Covid per prevedere agevolazioni sulla Tari, e la possibilità di utilizzare le risorse dei proventi incassati dalle multe per le coperture delle spese di utenze gas e luce (solo per l'anno 2020).
Altra soddisfazione può essere espressa per le misure a supporto di un settore importante come la pesca, per il quale sono stati stanziati 23 milioni per prorogare il credito d'imposta fino al 31 dicembre per l'acquisto di carburante. Di fatto, l'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo, n. 21, introduce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, quindi sarebbe opportuno che il Governo - e la Lega glielo chiede, visto che è stato approvato un ordine del giorno in merito - si attivasse con gli opportuni interventi per estendere anche alle imprese agricole il credito d'imposta fino a fine 2022. Ricordo che le aziende agricole, oltre al caro energia, stanno affrontando la crisi dovuta alla siccità, che ha messo a repentaglio i raccolti. (Applausi).
Voglio ringraziare i colleghi alla Camera, che hanno lavorato su questo decreto-legge cercando di migliorarlo, e credo che sia importante in questo momento dare tutte le risposte che i cittadini attendono con la serietà che ha sempre contraddistinto la Lega. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, se desidera, può riprendere il suo intervento.
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, la ringrazio per l'opportunità. Ci riprovo.
Dicevo che, sul fronte della sicurezza energetica e dell'affrancamento dal gas russo, il Governo e il ministro Cingolani stanno facendo tanto, ma sul fronte del caro energia, stanti le vicende geopolitiche, l'instabilità dei mercati, e la difficoltà di approvvigionamento del gas (in questi giorni abbiamo anche lo stop di fornitura del gas russo attraverso il Nord Stream), e l'abnormità e l'imprevedibilità dei livelli del prezzo del gas, la situazione è preoccupante e temo che per l'autunno si farà drammatica. L'industria non ce la fa più a reggere e soprattutto non ha certezze. Ormai le incognite sugli approvvigionamenti si moltiplicano. Da qualche giorno, alcuni venditori hanno già comunicato alla propria clientela che, stanti i livelli di prezzo dell'elettricità, dal 1° gennaio 2023 rescinderanno i contratti di fornitura. A questo si aggiunge la crescente difficoltà delle grandi aziende nel definire i contratti di fornitura di gas per il prossimo anno termico, dato che i principali operatori, avendo difficoltà a reperirlo sui mercati all'ingrosso, non si impegnano a garantire contrattualmente la consegna del gas.
Sulla scorta di questo, alcune associazioni d'impresa - penso ad Assocarta - hanno lanciato l'allarme per l'imminente chiusura degli impianti produttivi: un dramma per l'economia e per l'occupazione.
Concludo dicendo per dire che per il caro energia serve molto di più. Il premier Draghi annunciato per la fine del mese un nuovo intervento con diversi miliardi. Bene: la Lega chiede che sia poderoso (Applausi), finanziato anche attraverso uno scostamento di bilancio, anche perché dovrà contrastare i livelli di prezzo del gas e dell'elettricità in continuo aumento (in questi giorni sono nove volte quelli degli anni pre-Covid). Oggi il prezzo unico nazionale dell'elettricità (PUN) è a 446 euro per megawattora e a 180 quello del gas. Siamo praticamente a livelli doppi rispetto ai prezzi medi del primo semestre 2022; il quadruplo rispetto alla media del 2021. Dunque, se non si interviene in modo deciso, avremo costi insostenibili a carico di famiglie e imprese, anche nel comparto tutelato, pregiudicando la tenuta del sistema.
La Lega, come indicato nella mozione che sarà discussa giovedì prossimo, chiede che vengano prorogate e rafforzate per tutto il terzo trimestre anche le seguenti misure: i crediti d'imposta per gli acquisti di energia da parte delle imprese, ovviamente senza il regime de minimis (Applausi); il taglio delle accise sui carburanti (ricordo che termina il 2 agosto); l'azzeramento delle accise e il taglio dell'IVA del gas per autotrazione, che ha prezzi allarmanti, che mettono a rischio l'esistenza di una filiera; il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina per pesca, agricoltura e autotrasporto; chiediamo inoltre che siano previsti nuovi contributi per i Comuni che sono in affanno e che finalmente sia prevista l'IVA al 5 per cento per il gas indiretto. Il premier Draghi fa bene a insistere in Europa per il tetto al prezzo del gas; tuttavia, se mai riuscirà a ottenerlo dall'Europa, passeranno ancora mesi e nel frattempo aumentiamo senza indugio la produzione nazionale di gas per ridurre la nostra dipendenza energetica, anche modificando il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai). (Applausi).
Infine, è vero che il superbonus è costoso. Era inevitabile che finisse così: troppo ambizioso e non sostenibile, ma oggi ci sono imprese, tecnici e famiglie che hanno iniziato i lavori e sono in stallo. (Applausi). Hanno fatto debiti, hanno ipotecato le proprietà e stanno fallendo. Mi rivolgo al premier Draghi e al ministro Franco: per dare la certezza del diritto, occorre dare una via d'uscita anche a loro. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Vecchis. Ne ha facoltà.
DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU). Signor Presidente, avrei voluto parlare del decreto-legge aiuti, arrivato all'esame della 11a Commissione martedì e licenziato in cinque minuti, ma non ci è stata data la possibilità di discuterlo né di analizzare gli emendamenti. Avrei voluto parlare degli esodati del commercio, abbandonati da questo Governo, dei lavoratori del mondo agricolo, dei precari che debbono elemosinare un contratto, dei pescatori (che saluto) che in questo momento stanno manifestando contro il caro gasolio, che voi mitigate, ma non abbattete. Avrei voluto parlare dei tassisti, degli albergatori e dei ristoratori, che in questo momento sono in piazza a manifestare per i loro diritti, per mantenere le loro famiglie, da voi dimenticate. (Applausi). Avrei voluto parlare della crisi in Ucraina, perché parlate di pace, ma nessuno si applica per la diplomazia, per trovare una soluzione diplomatica: inviamo le armi e soldi per le armi, mentre la gente muore e gli italiani subiscono la crisi economica a causa di questa guerra.
Avrei voluto parlare di queste cose, ma debbo parlare di una delle virtù dei senatori: il coraggio. Tutti state facendo finta di non capire quello che sta avvenendo: una forza politica che è al Governo da quattro anni oggi ci parla di salario minimo, ma il provvedimento sul salario minimo è stato incardinato in 11a Commissione proprio quattro anni fa, quindi siete voi che non lo approvarlo! Anche il disegno di legge sui caregiver siete stati voi a non approvarlo! Oggi però leggiamo sui giornali che i senatori di quella forza politica non partecipano al voto. I senatori devono essere coraggiosi e partecipare al voto: sì o no alla fiducia al Governo Draghi, sì o no. Altrimenti è fuggire e sono i vili a farlo. Noi stiamo offendendo la memoria dei senatori di Roma antica, sempre rimasti al loro posto. Visto che c'è il Regolamento del Senato, cambiamo anche nome, perché non siete degni dei senatori di Roma antica, che state offendendo con questo teatrino, come state offendendo il popolo italiano: sì o no, dentro o fuori; invece, vediamo e non vediamo, oggi sì e domani no, vediamo quello che accadrà. Il popolo italiano non può aspettare, perché sta soffrendo.
Ieri con il senatore Paragone abbiamo parlato con i tassisti, che piangevano, perché vedono il loro futuro incerto, non sicuro per le loro famiglie, mentre vogliono semplicemente lavorare. Voi state giocando sui lavoratori, sulle persone che veramente soffrono, sui disabili, su tutte quelle realtà che a voce volete difendere, ma che in realtà non state difendendo. Parlate del fatto che i cittadini non votano e dell'astensionismo: forse accade perché non si sentono più rappresentati. Avete inventato quell'escamotage per permettere ad alcuni partiti di raccogliere le firme, mentre altri le dovranno raccogliere. A noi interessa poco: le raccoglieremo, perché saremo presenti nelle piazze per raccontare quello che è accaduto.
Il provvedimento sul salario minimo è all'esame della 11a Commissione da quattro anni; il disegno di legge sui caregiver è all'esame della Commissione.
Dite la verità: alcuni provvedimenti non sono stati ancora approvati perché dovevano portare la firma di questo o di quell'altro senatore, prima di questo o di quell'altro partito. Diciamo la verità: giochi di Palazzo, quei giochi che noi vogliamo abbattere, che qualcuno ha detto che avrebbe abbattuto e, invece, oltre alla scatoletta di tonno si è preso i grissini e anche la bistecca, mentre c'è gente veramente che, con 4 euro all'ora, non riesce ad avere quella bistecca.
Scusate se semplifico con parole povere, ma io vengo dal popolo, sono uno del popolo e ho sofferto per essere stato disoccupato come tanti. Quindi, voglio parlare al popolo. Non sto parlando a voi, ma sto parlando al popolo. Vinceremo, popolo, perché voi andrete a casa! Noi non abbiamo paura di andare al voto! Dimettetevi e andiamo al voto! (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà.
PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi da inizio legislatura si è affermata la prassi di definire i provvedimenti con un nome oltre che con una designazione tecnica. Spesso, in passato, al nome pomposo, non è corrisposto un contenuto altrettanto importante. A mio avviso, però, non è questo il caso.
Definire quello in esame come decreto aiuti è del tutto pertinente, perché contiene misure per 14 miliardi: misure a favore del nostro sistema produttivo, a favore della nostra popolazione e a favore di tutte le categorie in difficoltà. Non è un caso che, come primo riferimento al contenuto, voglio parlare del fondo per le imprese in crisi.
Da due anni si parla di crisi: crisi per il Covid-19, crisi per la supply chain, crisi del causata dalla guerra in Ucraina, crisi determinata dal caro delle materie prime, crisi determinata dal caro petrolio. È da due anni, praticamente, che dobbiamo fronteggiare una crisi dietro l'altra. Quindi, avere provvedimenti a favore delle imprese potrebbe essere fondamentale per la loro sopravvivenza. (Applausi).
Evidenzio, però, che non si tratta di misure a pioggia, di aiutini una tantum, finalizzati solo a dare un piccolo conforto temporalmente limitato. Prevedere, infatti, una maggiorazione del credito d'imposta per l'acquisto di beni strutturali significa guardare al futuro; significa spingere l'impresa e gli investimenti; significa spingere le nostre attività produttive al loro miglioramento; significa, appunto, puntare sul futuro, alla prospettiva futura e non alla sopravvivenza attuale.
In questo senso vanno anche le misure a favore degli autotrasportatori. Noi sappiamo che l'inflazione in Europa non è determinata da una crescita economica florida come quella che vi è stata, ad esempio, negli Stati Uniti negli ultimi anni. L'inflazione in Europa è determinata, quasi esclusivamente, dal caro materie prime, in primis il petrolio e il gas, aggravata poi dal fatto che il rapporto di cambio tra euro e dollaro è andato a nostro sfavore. Questo perché, pagando le materie prime in dollari, è evidente che, se il dollaro si rafforza nei confronti dell'euro, le materie prime costano di più, nonostante un calo del prezzo nominale. Faccio questa osservazione perché molti si stupiscono che, con il petrolio a 100 dollari al barile, i carburanti siano ancora vicini a due euro. Ma se, quando era a 110, il rapporto di cambio era di 1 a 10 e adesso è a 100, ma il rapporto di cambio è a 1, è evidente che il prezzo è lo stesso; è lo stesso identico prezzo che pagavamo prima.
Quindi, realizzare misure a favore degli autotrasportatori, che in Italia sono fondamentali (Applausi) per il nostro sistema produttivo, in quanto praticamente tutto il trasporto avviene su gomma, significa sostenere non solo quella categoria produttiva, ma anche tutti gli italiani, perché in questo modo contribuiamo ad abbattere il costo finale per i consumatori.
È stato già detto del bonus dei 200 euro, che non è elevato, certo, ma comunque è un aiuto. È stato già detto della proroga concessa per chi sta facendo i lavori per il superbonus, per il bonus 110 per cento.
Su questo aspetto però mi voglio soffermare, perché, in occasione della mia dichiarazione di voto in Aula sulla conversione del decreto-legge bollette, avevo lamentato l'inopportunità di non poter intervenire nel miglioramento di quel provvedimento, evidenziando la necessità di derogare anche all'articolo 136 del Testo unico dell'edilizia, oltre alla deroga contenuta in quel decreto all'articolo 142. In questo provvedimento è contenuta anche la deroga all'articolo 136 e questa per me è una soddisfazione personale. Si tratta infatti di una misura utile per tutto il territorio nazionale, ma indispensabile per i Comuni terremotati, che si trovano molto spesso a ricadere nei limiti dell'articolo 136 e non in quelli dell'articolo 142. Quindi, oltre a intervenire con sostegni economici, in questo provvedimento il Governo interviene anche con misure a favore di quanto già fatto, per semplificare le procedure, per eliminare i problemi, per dare opportunità a chi si trova in una situazione di difficoltà.
In questo senso va anche la misura a favore dei Comuni. Da ex sindaco evidentemente sono molto sensibile a tutto quello che va a favore dei Comuni, sia perché ritengo che i sindaci, soprattutto dei piccoli Comuni, siano in trincea, e quindi debbano dare risposte concrete e immediate cittadini (Applausi), sia perché già prima di tutte queste emergenze era difficile dare queste risposte. Ora che i prezzi dell'illuminazione pubblica si sono quadruplicati; ora che i prezzi del riscaldamento sono aumentati (i Comuni evidentemente hanno molti edifici pubblici da riscaldare); ora che gli introiti per questi Comuni si sono ridotti, è evidente che adottare queste misure significa consentire a questi amministratori di continuare con la loro attività di volontariato. Fare il sindaco in un piccolo Comune vi garantisco che è volontariato nella sua massima essenza. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saccone. Ne ha facoltà.
SACCONE (FIBP-UDC). Signora Presidente, signora sottosegretaria Sartore, oggi in questa Aula si consuma una vendetta, che non è la vendetta del conte di Montecristo, ma è la vendetta del Conte cerchiobottista, di colui che dice no alla fiducia, ma non ritira uno straccio di Ministro, di Sottosegretario o di quella pletora di consulenti. Rimane con i piedi ancorati alle sue poltrone. Questa è la bizzarra situazione: si dice di no a questo decreto aiuti. Io temo e penso che il presidente Conte non abbia ancora digerito la sua defenestrazione del gennaio 2021, che non è stata causata da un complotto di palazzo, ma è stata semplicemente la scarsità o la fine della spinta propulsiva di quel Governo. Ecco perché oggi Conte ha maturato la vendetta.
Oggi il MoVimento 5 Stelle dirà di no a un decreto-legge di 23 miliardi. Voglio elencare, per chi ci ascolta, a cosa si sta dicendo oggi di no. Si dice di no a 31 milioni di italiani che avranno 200 euro; si dice di no agli oneri annullati per le utenze domestiche; si dice di no all'IVA sul gas al 5 per cento; si dice di no allo stoccaggio dell'inverno e dell'autunno, dove, grazie anche al TAP - su cui il MoVimento 5 Stelle era contrario - si raggiungerà la percentuale del 20 per cento del fabbisogno di gas in Italia (anche in quel caso loro avevano detto di no al TAP). Si dirà di no alla riduzione del prezzo dei carburanti; si dirà di no a tutti quei contratti di lavoro precari, per alcuni dei quali sono previsti ben 500 euro una tantum.
Signora Presidente, noi non diremo che oggi il MoVimento 5 Stelle sta facendo una grande cortesia a Putin; non mi permetto di dire questo. Ma è inevitabile un'analisi della realtà: in un'Europa destabilizzata, è certo che l'Italia contribuisce alla sua destabilizzazione. Non possiamo nasconderci dietro a un dito: è il disegno di Putin destabilizzare e, quindi, prestare il fianco a una mancanza di equilibrio in Europa.
Voglio dire con estrema franchezza agli amici dei 5 Stelle che è arrivato il momento di fare chiarezza, non con il Paese, ma soprattutto all'interno del vostro movimento, perché questa crisi d'identità non la potete far pagare al Paese. A noi converrebbe, dinanzi a questo Vietnam del campo largo, inevitabilmente chiedere le elezioni anticipate. Ma le ragioni per cui abbiamo la nostra fiducia a questo Governo non sono venute meno rispetto al gennaio 2021, anzi si sono aggravate: oltre alla pandemia vi è una profonda crisi internazionale.
E che cosa fanno i 5 Stelle? Ritirano la fiducia a questo Governo, mantenendo paradossalmente i Ministri.
Lo diciamo con estrema chiarezza: il presidente Conte ieri nel suo intervento ha parlato di Roma, della Capitale d'Italia. Io lo invito ad andare non solo nelle periferie, ma anche qui al centro storico della Capitale. Dia un'occhiata a quello che sta avvenendo, veda l'immondizia. Ha detto che è contrario al termovalorizzatore e chiedeva, un po' come i bambini dell'asilo Mariuccia: perché i poteri straordinari a Gualtieri sì e alla Raggi no? È evidente il perché no alla Raggi, dinanzi alla schizofrenia del governo Raggi della Capitale d'Italia, quando ha detto no alle Olimpiadi. Vi ricordate? Aveva detto di no a quelle Olimpiadi. (Applausi). Probabilmente aveva ascoltato il suggerimento del meccanico di Di Battista. Poi però ha cambiato idea - magari è passata dalla cartomante di piazza Navona - ha cambiato diametralmente la sua posizione e ha detto sì alle Olimpiadi.
Nei cinque anni del governo Raggi - ricordo al presidente Conte - non vi è uno straccio di progetto per la Capitale, non vi è uno straccio di infrastruttura, non vi è stata alcuna visione non solo del futuro, ma neanche della gestione ordinaria della Capitale. Basti vedere i risultati che democraticamente hanno espresso i cittadini romani un anno fa.
Signora Presidente, noi del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-UDC vogliamo allora rassicurare gli italiani che ci rimettiamo alle prerogative del Presidente della Repubblica: nel caso in cui non ci dovesse essere più una maggioranza, vanno bene anche le elezioni anticipate. Per quanto ci riguarda non le temiamo, ma questo Gruppo parlamentare, come sempre e da sempre, anteporrà i suoi interessi particolari agli interessi del Paese. Rassicuriamo gli italiani: nel caso in cui non si potesse portare a completamento questa maggioranza e questo Governo, ci penserà il centrodestra quanto prima. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.
PEPE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, se qualcuno mi chiedesse cos'è per me il decreto aiuti, risponderei che è l'atto tipo per il quale è nato il Governo Draghi e per il quale si è costituita la maggioranza che lo sostiene. Si tratta di un provvedimento che contiene una somma ingente di circa 20 miliardi a favore delle imprese italiane, a favore delle famiglie italiane e degli enti locali. Praticamente è un provvedimento che sostiene gli italiani e le italiane alla luce del momento difficile che stiamo vivendo.
Le misure sono state elencate prima in maniera dettagliata: il bonus di 200 euro; i 7 miliardi per contenere il caro bollette di energia elettrica e di gas nel terzo trimestre di quest'anno; i 23 milioni di euro per il caro gasolio; la liquidità alle imprese. Insomma, è un provvedimento che merita il sostegno da parte nostra, un provvedimento che mi fa urlare, anche se sottovoce: altro che canna libera e cittadinanza facile! (Applausi). È un provvedimento di cui l'Italia ha bisogno.
Tutto questo accade in un contesto difficile, che ancora oggi vede l'Italia nella morsa della pandemia per i problemi economici, sanitari e sociali; una pandemia che pare non voglia abbandonarci e che ancora sta minacciando il nostro Paese nelle ultime settimane. Poi si è svelata la guerra alle porte dell'Europa; abbiamo un inflazione che supera l'8,5 per cento; vi sono il caro bollette, il taglio del gas da parte della Russia, la perdita del potere di acquisto di stipendi e di pensioni, le cartelle esattoriali che bussano alle porte degli italiani.
Arriveranno cartelle esattoriali per 26 miliardi di euro; 2,6 miliardi sono già stati notificati e si aspetta un totale di 13 miliardi di euro da notificarsi entro la fine dell'anno. Apro una parentesi: di cosa ha bisogno a tal proposito l'Italia? Ha bisogno di un'altra rinnovata, convinta pace fiscale, e per questo la Lega e Matteo Salvini si battono (Applausi): una pace fiscale che mira a tutelare non delinquenti ed evasori, ma quelle persone che sfortunatamente si sono trovate in difficoltà e non hanno potuto onorare i loro debiti nei confronti dell'Erario; persone che vanno non abbandonate né tantomeno massacrate, ma sostenute perché è doveroso - ancor più in un momento come questo - dare loro una nuova opportunità.
Abbiamo, poi, il caro prezzi delle materie prime, che mette in difficoltà anche l'edilizia; abbiamo il caro prezzi dei generi alimentari, e, come se non fosse abbastanza, si è aggiunta la siccità.
In questo contesto, nel quale tutti quanti noi siamo stati chiamati alla responsabilità, nel quale la Lega ha rinnovato - fino a ieri sera - un comportamento improntato alla responsabilità e alla lealtà purché sia aiuti l'Italia, purché si sostenga la Nazione - lo dico non perché mi permetto di giudicare in casa d'altri, ma è giusto che lo si dica gli italiani - cosa fa il MoVimento 5 Stelle? Scappa di fronte alle responsabilità. Scappa di fronte a un atto importante di circa 20 miliardi in favore degli italiani. (Applausi).
Ieri sera abbiamo vissuto un incubo, come me tanti italiani, un incubo assurdo: un Paese, il nostro, il Bel Paese è rimasto inchiodato per ore e ore ad aspettare l'esito del consiglio nazionale, il messaggio del presidente Conte; un incubo perché ci ricordava quell'attesa delle famose dirette di due anni fa del presidente Conte, quando doveva annunciare in maniera farlocca decreti inesistenti via Facebook durante una pandemia, nel pieno della sua gravità, gestita nel peggiore dei modi. Ma l'Italia può veramente continuare a vivere in attesa di quei momenti? E poi cosa ha partorito la consultazione durata una giornata? Una dichiarazione incomprensibile, che andrebbe tradotta per rispetto non nei nostri confronti ma nei confronti degli italiani, per onestà intellettuale nei confronti degli italiani.
Dopo ore e ore di confronto, il presidente Conte dice che il MoVimento 5 Stelle non vota e, quindi, scappa dalle responsabilità; che comunque è pronto a sostenere il Governo e il presidente Draghi senza firmare cambiali in bianco, in barba al linguaggio più difficile e più incomprensibile della Prima Repubblica. Poi, addirittura c'è una fuga in avanti: il presidente Conte dice che l'annunciato decreto massiccio, corposo, che il presidente Draghi ha prospettato per la fine del mese di luglio, lo fa felice e rende gioioso l'intero MoVimento 5 Stelle e che quello stesso decreto è merito dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle. Questo è del tutto incomprensibile.
Oggi stiamo affrontando un provvedimento importante, uno dei più importanti di questa maggioranza e dell'attuale Governo e, a pochi minuti dal voto, non è dato sapere cosa voglia effettivamente fare la forza politica che rappresenta il numero maggiore di parlamentari in quest'Aula e anche alla Camera dei deputati. (Applausi).
Il momento della responsabilità non è terminato: è nel pieno.
L'onestà, e non quella che voi richiamavate con grande cattiveria, ma l'onestà intellettuale verso gli italiani che vi hanno dato fiducia, è nel pieno del suo momento. Non pretendiamo di convincervi o di giudicarvi - quello lo faranno gli italiani e le italiane - ma pretendiamo di liberare l'Italia, che non può più essere ostaggio di un bluff, perché il MoVimento 5 Stelle si è rivelato un vero e proprio bluff. (Applausi).
L'Italia deve correre. L'Italia deve tornare a sognare e questo lo si fa in due modi: o con un Governo autorevole e solido o ridando la parola agli italiani. Basta minacce. Basta con i giochi di palazzo che guardano ai vostri interessi egoistici e non agli interessi generali degli italiani. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.
BONINO (Misto-+Eu-Az). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, più ascolto, più mi sembra di vivere una situazione schizofrenica. Se riuscissimo ad alzare un po' lo sguardo dal nostro ombelico e a guardarci un po' intorno, vedremmo come queste polemiche, o fibrillazioni - se preferite chiamarle così - siano veramente incompatibili - non perché lo dica io - con il tempo che stiamo vivendo. (Applausi). Siamo appesi, come se dovesse parlare Zarathustra, alla decisione dei colleghi del MoVimento 5 Stelle. Peraltro, ricordo ai colleghi della Lega che, per non essere da meno, Salvini ha dichiarato appena ieri che d'ora in poi la Lega voterà solo i provvedimenti utili all'Italia e agli italiani. Ma chiedo: finora abbiamo approvato provvedimenti inutili? Veramente non capisco. (Applausi). In più, stare al Governo non è come andare al ristorante, dove si prende un menù e si decide cosa prendere e cosa no, se l'antipasto o il gelato. Scusate, cari colleghi, non è questa la responsabilità di stare al Governo che può aiutare il Paese.
Azione più Europa è stata contro il Governo Conte uno e il Governo Conte due e sostiene con grande convinzione il Governo Draghi, che ha riportato l'Italia a essere protagonista autorevole a livello europeo e non solo. E scusatemi se è poco. È poco solo per chi crede che tutto giri intorno al grande raccordo anulare. Non è proprio così, perché le decisioni che si prendono in Europa hanno un effetto diretto sulle famiglie e sui cittadini italiani. (Applausi).
Non capisco neanche più perché parliamo di politica estera quando ci stiamo riferendo all'Europa, perché ormai è politica interna, ad esempio del mercato e di come è regolamentato. Naturalmente, come tutto può essere migliorata; anzi - secondo me - bisogna avere il coraggio, proprio stante queste sfide, non solo di invocare l'Europa che non c'è, ma anche di provare a darci l'Europa che vorremmo e che sarebbe utile.
È inutile invocare l'Europa della salute, l'Europa dell'energia o l'Europa sociale. Scusate: ognuno ha i propri incubi e desideri, ma - stante i trattati attuali - a me sembra che la Commissione europea abbia dato, più che un consiglio, segnali di rappresentanza e di decisioni importanti. Allora, qualcuno ha detto che si rifiuta. Che cosa ha detto qualcuno intervenuto prima di me? Ah sì, ha parlato di droga libera. Ma di cosa parlate? Stiamo parlando di un provvedimento che prevede l'autocoltura per quattro piantine. Giustamente un collega ha detto che se la coltiva, se la fuma e toglie così i profitti alle mafie. È esattamente questo.
Ovviamente c'è poi tutto il problema della legalizzazione degli immigrati. Abbiamo tutti pianto sull'Ucraina, qualcuno ha pianto pure sull'Afghanistan. Velocemente li abbiamo poi dimenticati. Arrivano adesso ovviamente decine di migliaia anche nel nostro Paese, mentre - come sapete - Confindustria e Confartigianato hanno detto esplicitamente che mancano e servono lavoratori, proponendo di prenderli con un aereo privato, non so dove. Scusate, ma li abbiamo in casa. Credo che più li legalizziamo, più aumentiamo la nostra sicurezza.
Detto tutto questo, cari colleghi, penso che il provvedimento al nostro esame vada nella giusta direzione. Quindi, fate il favore di assumervi ciascuno le proprie responsabilità, perché al Governo - voi ne avete presieduti due - non si sta per scendere dal vagone, ma si sta per assumere le responsabilità. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Russa. Ne ha facoltà.
LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, in realtà non avevo intenzione di parlare in discussione generale, perché pensavo di poterlo fare nella discussione sul voto di fiducia che tutti i giornali oggi annunziano come certo. Basta però leggere le agenzie, o orecchiare quello che avviene fuori da questa Aula, per capire che è in atto un tentativo, che possiamo definire disperato, di evitare il voto di fiducia perché il MoVimento 5 Stelle ha detto che non darebbe la fiducia al Governo, del quale è il principale rappresentante. E allora corro ai ripari e intervengo adesso, seppure solamente per sei minuti. Capisco benissimo la corretta intransigenza - ora la chiamiamo così - del presidente Draghi che ha detto no al Draghi-bis, mettendo in ambasce coloro che vorrebbero tirare la corda, senza però spezzarla. Vorrebbero tirare la corda, avere del protagonismo, ma proseguire e rimanere seduti nella poltrona. Questo è il dato.
E allora il tentativo qual è? È quello di mettere la polvere sotto il tappeto. Come si fa? Si dice di non fare il voto di fiducia. Finalmente, dopo un numero incredibile di voti di fiducia, stavolta che serve a fare chiarezza, il Governo sta disperatamente tentando di far votare gli emendamenti per nascondere sotto il tappetto la polvere sollevata dal MoVimento 5 Stelle che sostiene che il Governo dovrebbe cadere. (Applausi)
Potrei dire che l'avevamo detto e che fin dall'inizio avevamo sostenuto che questo Governo è una iattura per l'Italia. E invece no. Dico - e mi riferisco agli amici del centrodestra - che ho sempre rispettato la loro scelta, diversa dalla nostra, di stare al Governo, ma sono lieto che adesso abbiano considerato positivo il fatto che, con questo Governo e nelle attuali condizioni, non si possa proseguire.
Mentre ci sono il caro bollette, la guerra, l'inflazione e tutto quello che sappiamo, Draghi non può passare le sue giornate a mettere d'accordo non solo il centrodestra con il centrosinistra, ma anche Letta con Renzi, Conte con Di Maio e Conte con se stesso. Il povero Draghi deve fare anche questo. (Applausi).
Riteniamo quindi di appellarci - proprio noi che siamo tra i pochissimi a non averlo votato - al Presidente della Repubblica, al quale - lui lo sa - mi unisce una stima personale e anche qualcosa che assomiglia molto all'amicizia. Presidente Mattarella, lo so che lei, anche per natura politica, sta cercando di trovare un modo per rappattumare la situazione, ma la prego di guardare, questa volta, a quello che sta avvenendo in quest'Aula ed ascoltare gli interventi che si stanno susseguendo. Non dico nella Prima Repubblica, ma in qualunque Parlamento del mondo un Governo con posizioni di così profondo contrasto tra i partiti che lo compongono, come sta avvenendo qui, non reggerebbe.
Signor Presidente della Repubblica, anziché tentare un rattoppo impossibile, faccia quello che la Costituzione le consente in questa situazione: si metta la mano sulla coscienza e ridia la voce agli italiani, così da avere un Governo compatto, coeso e con un programma serio e non quella ridicola contrapposizione che fa vergognare noi e gli italiani. (Applausi).
Sulla scomparsa di Eugenio Scalfari
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei esprimere, a nome mio personale e di tutto il Senato, il cordoglio per la morte di Eugenio Scalfari, uno dei più grandi giornalisti del ventesimo secolo, che ha fondato il quotidiano «La Repubblica» e il settimanale «L'Espresso», oltre a essere stato rappresentante importante della politica italiana nella Camera dei deputati.
Vorrei dedicargli un minuto di silenzio. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2668 (ore 11,14)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.
COMINCINI (PD). Signor Presidente, mi unisco, a nome mio personale e di tutto il Gruppo Partito Democratico, al ricordo di Eugenio Scalfari, figura di insigne giornalista, ma anche di grande uomo di cultura e appassionato di politica.
Pochi giornalisti come lui in Italia hanno saputo disegnare percorsi, costruire proposte editoriali e anche avere una passione così grande per il Paese, in maniera non solo genuina, ma raffinata, non scadente e non scontata, come purtroppo spesso oggi vediamo. Lo ricordiamo con commozione e con affetto.
Il decreto-legge che invece ci apprestiamo a votare quest'oggi contiene misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, di produttività delle imprese, di attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi generata dalla guerra in Ucraina. Il testo che è pervenuto al Senato, dopo che la Camera dei deputati lo ha discusso e votato, ha subito numerose modifiche ed integrazioni, che lo hanno arricchito e migliorato rispetto al testo approvato il 17 maggio scorso dal Consiglio dei ministri. Chi siede nelle Aule parlamentari, chi ha la responsabilità di definire l'indirizzo politico del Paese, chi si assume l'onere di sostenere il Governo nazionale non può non percepire e sentire forte la gravitas del momento, per usare le parole pronunciate ieri dal segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta.
Essersi posti sulle spalle il peso di accompagnare il Paese in questa difficilissima congiuntura internazionale, dopo la drammatica fase - peraltro non ancora conclusa - della pandemia da Covid-19, necessita di capacità di lettura dei bisogni, di definizione delle possibili risposte, di discernimento sulle scelte da compiere nella consapevolezza di avere risorse scarse per definizione. Le narrazioni da bacchetta magica, dove tutto ciò che si vorrebbe può concretizzarsi, sono tramontate da un pezzo. È il tempo invece della fatica e della responsabilità, del confronto e delle rinunce. Per ogni forza politica non è il tempo delle rivendicazioni, ma quello della responsabilità, ed è con questa responsabilità che il Governo Draghi, sorretto da forze politiche molto diverse fra loro, ha compiuto scelte coraggiose, mettendo in campo risorse complessive per circa 20 miliardi di euro, per dare risposte a famiglie ed imprese. Risorse importanti tese a contrastare l'inflazione crescente e il pesantissimo caro energia; misure che hanno l'inesorabile e condiviso obiettivo di salvaguardare la tenuta del Paese. Lo short name del provvedimento in discussione, decreto-legge aiuti, sintetizza e descrive esattamente le finalità e i contenuti del provvedimento.
Nel settore dell'energia, il decreto-legge in discussione interviene sul contenimento dei prezzi per consumatori finali. Vengono ridotti gli effetti degli aumenti dei prezzi sul settore elettrico per il terzo trimestre del 2022. In tema di politiche fiscali e finanziarie, si proroga la misura tesa a contrastare anche gli aumenti del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. Viene altresì prorogato al secondo trimestre 2022 il credito di imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante limitatamente alle imprese della pesca. Vengono pure incrementati alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico. In tema di lavoro, il decreto aiuti prevede la corresponsione di una indennità una tantum, pari a 200 euro, a favore dei pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi (stiamo parlando di una platea di oltre 25 milioni di persone). Anche gli enti locali ricevono aiuti concreti da questo provvedimento. Ci sono 170 milioni aggiuntivi per il 2022 al fine di garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivanti dalla crisi energetica. Per i Comuni con più di 500.000 abitanti viene istituito un fondo da 665 milioni di euro volto a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
A questi significativi interventi, che portano a 35 miliardi le risorse stanziate dal Governo in questi mesi per far fronte alle emergenze che viviamo derivanti dalla guerra in Ucraina, si aggiunge l'azione politica intrapresa per avviare una nuova agenda sociale. Il governo Draghi ha annunciato di voler mettere al centro dell'azione dei prossimi mesi e della prossima legge di bilancio misure per contrastare la precarietà lavorativa, per favorire il salario minimo, per contrastare un fenomeno che in Italia riguarda 4,3 milioni di lavoratori che operano con meno di 9 euro all'ora. Il Governo intende operare anche sulla riduzione delle tasse sul lavoro, sul cuneo fiscale; c'è dunque la possibilità di una svolta concreta che porti al centro dell'azione politica dei prossimi mesi i significativi temi sui quali molte forze politiche hanno portato la propria azione nei mesi scorsi e anche in queste settimane.
Prendiamo atto però che ci sono forze politiche che con le loro scelte decidono di modificare profondamente lo scenario politico che stiamo vivendo. Noi sosteniamo il decreto-legge in esame e questo Governo con convinzione e con responsabilità. Sappiamo che stare al Governo, come stare in qualsiasi giunta comunale, non può significare incertezze e desideri da menù alla carta, come ci ricordava proprio poco fa la collega Bonino. Le famiglie oggi sono spaventate di fronte all'erosione dei salari dovuta al caro energia, al montare dell'inflazione come mai si era visto negli ultimi trent'anni. Ci sono richieste da parte delle imprese che necessitano di risposte che devono venire nelle prossime settimane, con la prossima legge di bilancio. Non posso non fermarmi a pensare che chi stia seguendo il dibattito di quest'oggi o la cronaca politica di queste ore resti allibito di fronte a ciò che sta registrando, mentre magari quest'oggi stesso gli è arrivata una bolletta del gas e dell'energia elettrica particolarmente pesante o mentre sta facendo il pieno di benzina a 2 euro al litro. Di fronte a questa situazione credo che ciascuno di noi, ciascuna forza politica, ciascun parlamentare dovrebbe interrogarsi e porsi un tema di responsabilità. Se anche noi poniamo una questione di responsabilità, non lo facciamo per mettere qualcuno con le spalle al muro, ma perché abbiamo la consapevolezza che fuori da questo palazzo oggi si vive una condizione di grandissima difficoltà che, come molti analisti hanno già fatto capire, non potrà che aggravarsi nelle prossime settimane e nell'autunno, per le ragioni che ben conosciamo.
Questo Governo è nato per dare risposte e nel decreto-legge aiuti ce ne sono sicuramente alcune anche significative. L'azione politica dei prossimi mesi potrà portare ad ulteriori risposte significative e l'agenda sociale che è stata avviata in questa settimana da parte del presidente Draghi ne porterà altre. Ci sono risposte a portata di mano, se ci sono però le condizioni politiche per poter proseguire quest'azione. Da parte nostra non c'è solo tutta la responsabilità, ma anche la volontà politica di raggiungere questi obiettivi. Il Partito Democratico c'è e il presidente Draghi può contare sul nostro sostegno. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quagliariello. Ne ha facoltà.
*QUAGLIARIELLO (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))). Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, ieri sera mi è capitato di scorgere sul mio comodino un libro di aforismi di Ennio Flaiano. Stamattina mi sono ricordato, uscendo da casa, di un suo volume intitolato «Un Marziano a Roma e altre farse» e ho immaginato di essere il marziano a Roma. Ho provato cioè a osservare con gli occhi di un extraterrestre gli eventi di queste ore.
Ho visto un Paese scosso da una guerra, prostrato dalla crisi energetica e dall'inflazione, reduce da oltre due anni di pandemia, intento in uno sforzo di unità nazionale per salvarsi e possibilmente ripartire. Rischiare in questa situazione scenari di instabilità a causa delle vicende interne a un Movimento in crisi politica e di leadership mi è apparso cosa di un altro mondo.
Ho attraversato poi una città eterna maleodorante, sommersa di immondizia, popolata di cinghiali e pantegane, per giungere qui in Senato e trovare colleghi del suddetto Movimento fuori dall'Aula, metaforicamente, disposti a tutto pur di non votare la realizzazione di un termovalorizzatore che consentirebbe di smaltire rifiuti e produrre energia.
Ho udito il lamento di tante imprese, piene di debiti incagliati per via di un bonus escogitato contro ogni legge del mercato e dell'economia di base. Lamento a fronte del quale c'è chi vorrebbe perpetuare per legge l'accumulo di crediti virtuali invece di aiutare, prima di ogni altra cosa, un'intera filiera a smaltire quelli già immagazzinati.
Ho scorto poi, in ogni angolo del Paese, annunzi di aziende in cerca di personale e aspiranti datori di lavoro che questo lavoro non sanno a chi darlo, perché, tra le altre cose, si è preferito diseducare un'intera generazione con la paghetta di Stato. E mi sono sentito dire che quella paghetta non deve essere tolta nemmeno se chi la riceve rifiuta tutte le offerte di impiego che gli vengono proposte.
Ho sentito parlamentari di questa Repubblica, ho sentito leader che hanno ricoperto nel recente passato le massime responsabilità di Governo, dire che il voto di fiducia va disertato per timore di un autunno caldo. Come se non fosse proprio l'odierna intemerata a mettere a repentaglio tutti gli strumenti che questo Governo e questa maggioranza hanno per arginare l'impatto economico e sociale della riduzione del potere d'acquisto delle famiglie e della produttività delle imprese: legge di bilancio, PNRR e percorso di riforme che ne è il presupposto. Stiamo parlando di misure essenziali per la tenuta dei conti, per il sostegno dei lavoratori e delle aziende, per gli investimenti e per la sostenibilità del debito.
A questo punto, signor Presidente, ho ripreso sembianze umane. A dire il vero avrei voluto fare un ulteriore esperimento e guardare gli avvenimenti nostrani dalla prospettiva anche di qualche entità straniera: da quella di Putin, ad esempio, che dopo aver assistito alla caduta di Boris Johnson vede oggi vacillare, immagino senza troppo dispiacere, il Governo che nell'Unione europea più ha tenuto dritta la barra della fermezza rispetto alle vicende ucraine.
Ma veniamo a noi, qui, oggi, alle prese con un dibattito che anche a uno sguardo umano, troppo umano, appare decisamente lunare.
Colleghi del MoVimento 5 Stelle, riferite al vostro leader che il favore delle tenebre che ha avvolto le decisioni di queste ore non impedirà agli italiani di scorgere con chiarezza i fatti e le loro potenziali conseguenze.
Oggi ricorre l'anniversario della presa della Bastiglia e al già premier Conte, che ricordiamo durante i suoi Governi, in tempi non distanti, appassionato di Stati generali, facciamo presente che giocare alla rivoluzione per coprire con i colpi di fucile l'inconsistenza politica può essere molto, molto pericoloso, soprattutto in un quadro internazionale come quello attuale e con un Paese in bilico tra speranze di ripresa economica e spettro della recessione.
Colleghi, di fronte a chi in questa legislatura ha governato con Governi di ogni foggia, e vedendo approssimarsi le elezioni vorrebbe tornare alle origini e convincerci che la politica è una schifezza, dobbiamo riaffermare con orgoglio che la politica è una risorsa. Che, in un momento così eccezionale, rappresenta la sola opportunità per confrontarsi con la guerra, con la crisi e con le conseguenze della pandemia, consentendo agli italiani di sperare nel futuro.
Alcune cose allora dobbiamo dircele, sapendo che, in un quadro di unità nazionale, a tutti tocca a volte ingoiare qualcosa di sgradito. Dobbiamo dircelo che l'Esecutivo di Mario Draghi, con tutti i limiti della sua formula, sulla pandemia ha garantito un'organizzazione efficiente dopo aver ereditato un disastro; ha portato a termine con il generale Figliuolo la campagna vaccinale; ha riaperto il Paese. Sulla guerra ha riaffermato per l'Italia un ruolo preminente nel concerto euro-atlantico. Sull'inflazione ha posto le basi - sperando che la giornata di oggi non le demolisca - affinché, fra taglio del cuneo fiscale e strumenti come il salario minimo, l'autunno possa essere un po' meno caldo (e non mi riferisco alla carenza di gas).
In questo quadro, chi non considera la politica una risorsa privilegia la sola logica di parte a scapito addirittura delle proprie potenziali alleanze. Cosa che da avversari può anche non dispiacerci, tuttavia è avvilente che di fronte a situazioni di dissenso il primo pensiero non sia quello di candidarsi a governare credibilmente in maniera diversa ma assumere posizioni distruttive pur di racimolare qualche voto. Perché le posizioni distruttive, appunto, distruggono tutto.
Presidente, colleghi, questo è il momento della responsabilità. Ci permettiamo di fare un appello anche alla razionalità, che di certo appartiene a tanti esponenti di un movimento forse acefalo, non solo per garantire una maggioranza a questo Esecutivo nei numeri, ma per corrispondere alla natura di un Governo istituzionale.
Per noi questo Governo deve andare avanti. Votare non è un dramma, ma alla scadenza elettorale siamo sostanzialmente arrivati e, se ci si arriverà mandando il Paese a gambe per aria, rischiamo che il voto non sia il momento nel quale i cittadini possono attribuire la loro rappresentanza e quella rappresentanza governare, ma il presupposto perché la politica venga di nuovo commissariata e si debba di nuovo ricorrere a qualche riserva della Repubblica.
Chi oggi distrugge sappia che si assume la responsabilità di distruggere anche la fisiologia democratica per il prossimo futuro; e farlo in nome di una presunta "purezza" è persino surreale.
Noi, quelli della vecchia politica, abbiamo infatti sostenuto lealmente il Governo Draghi senza le cosiddette poltrone, pur avendo tutti i numeri per rivendicarle. In alcuni momenti, signor Presidente, signori del Governo, quella rappresentanza negata non ci ha particolarmente gratificati. Ma la politica è degna di questo nome se sa far convivere un'etica della convinzione con un'etica della responsabilità.
A proposito di convinzioni, mi rivolgo idealmente al presidente Draghi per dirgli con chiarezza: lei finora, in particolare in questi giorni, ha manifestato quali siano le sue convinzioni, anche su come ci si comporta in politica e all'interno delle istituzioni. Noi abbiamo condiviso le sue convinzioni. Questa però, presidente Draghi, è l'ora della responsabilità. Per tutti, anche per lei. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferro. Ne ha facoltà.
FERRO (FIBP-UDC). Signora Presidente, signor Sottosegretario, signor Ministro, colleghe e colleghi, mi atterrò al merito del provvedimento aiuti, che stanzia, in un momento di crisi importante, oltre 19 miliardi solo per il 2022. Lascerò poi al mio Capogruppo l'intervento in dichiarazione di voto per le considerazioni politiche.
Con una guerra a tre, quattro ore da qua, la prospettiva di crescita e di ripresa post-pandemica è stata messa in grosso dubbio. Ci sono evidenti pressioni inflazionistiche, confermate dall'Istat e confermate, per quanto riguarda l'economia americana, proprio ieri dai dati consolidati. Ci sono gravi rischi per la catena di forniture internazionali. In buona sostanza, c'è una situazione di fortissima incertezza sui mercati, che porta a fare stime di crescita al ribasso e stime di crescita dell'inflazione al rialzo.
La Commissione europea ha invitato tutti i Paesi, Italia compresa, a ricalibrare le politiche economiche che sono state messe in atto in questi ultimi due anni in seguito alla pandemia, indirizzandole maggiormente verso la stabilità dei prezzi e la protezione sociale delle fasce più a rischio per via dell'inflazione.
Si tratta di investimenti che devono essere indirizzati a ridurre la dipendenza dei Paesi europei, Italia compresa, dalle risorse energetiche della Russia.
Per quanto riguarda l'Italia, nel 2021 l'economia è andata bene, la produzione è rimbalzata al +6,6 per cento, ma nella seconda metà del 2021 l'aumento dei prezzi dei fattori di produzione e i colli di bottiglia dal lato dell'offerta hanno iniziato a pesare sulle attività industriali, aggiungendosi ad un rapido e incontrollato aumento dei prezzi dell'energia che ha intaccato il potere d'acquisto delle famiglie e delle fasce più deboli della nostra popolazione. Le previsioni di crescita, quindi, sono molto modeste e l'economia dovrebbe ritornare a crescere in modo più sostenuto forse il prossimo anno, grazie ai fondi finanziati dal Recovery and resilience facility dell'Unione europea. È prevista una crescita del nostro prodotto interno lordo al 2,6 per cento nel 2022, essenzialmente a causa di un trascinamento generato dalla solida crescita del 2021.
La situazione è molto preoccupante e in questo momento gli aggettivi che possono riguardare l'azione politica sono quelli testé richiamati: la responsabilità, la lealtà e la correttezza. Responsabilità, lealtà e correttezza che noi di Forza Italia abbiamo dimostrato sin da subito, anche in posizione di opposizione all'inizio di questa legislatura, ma in questo Governo Draghi partecipando attivamente e fattivamente a questa maggioranza politica.
Presidente Draghi, non si stanchi: il Paese in questa fase e in questo contesto ha bisogno della sua guida autorevole, che si propone anche come leader a livello europeo, vista la grave crisi di rappresentanza politica degli altri Paesi. Il richiamo alla lealtà e alla correttezza da parte di Forza Italia viene confermato da tutte le iniziative che i nostri rappresentanti al Governo e i nostri membri nelle varie Commissioni hanno portato.
Entrando nel merito del decreto aiuti, contiene interventi - già citati dai colleghi prima di me - in vari settori: ricordo, perché ci sta particolarmente a cuore, l'aiuto che è stato dato al settore della pesca, un settore molto importante che sta attraversando un periodo di crisi veramente pesante e non governabile, essenzialmente dovuto all'aumento del costo dei carburanti. Praticamente è un decreto omnibus che contiene misure urgenti in materia di politiche energetiche, a sostegno della produttività delle imprese e per l'attrazione di investimenti, in materia di politiche sociali e vi è anche una previsione per quanto riguarda gli effetti della crisi della guerra in Ucraina.
Si è poi messo mano al reddito di cittadinanza: spero che prima o poi questa storia del reddito cittadinanza sia chiarita, perché c'è un reddito di emergenza per chi è in crisi nel Paese e non ci deve essere un reddito per chi non accetta offerte di lavoro. Ci sono interi comparti di lavoro stagionale nel settore del turismo e della ristorazione che, a causa dei picchi produttivi delle aziende, non trovano manodopera. Anche la politica dei flussi dall'estero, signor Sottosegretario, va monitorata. Ci sono aziende che stanno aspettando la prossima stagione dei raccolti dell'agricoltura: se non vengono sbloccati i permessi saremo in grave crisi di raccolto, oltre ai danni che la siccità sta provocando. Vi sono poi i settori della zootecnia, del turismo e dell'alberghiero: tutti settori che stanno andando anche bene e andrebbero molto meglio, ma purtroppo non riescono a trovare manodopera.
Per l'aumento dei prezzi energetici alcune imprese, nella mia Regione, hanno dichiarato la chiusura perché lavorano con perdite gravissime che non sono in grado di sopportare. Il presidente Draghi in questi giorni, parlando con le parti sociali, sindacali e datoriali, ha annunciato che è atteso un altro provvedimento importante a fine luglio; lo stiamo aspettando, le aziende lo stanno aspettando, così come le imprese, perché la situazione è veramente drammatica.
Colleghi, guardando a questa situazione da una prospettiva di politica macroeconomica, il quadro è già chiaro: chi sta bene sta sempre meglio e chi sta male sta sempre peggio. Questo delta è sempre più pericoloso e sempre più marcato e, se non governato, può portare a crisi di sistema veramente pericolose, che vanno evitate.
Forza Italia è leale, responsabile e corretta; ci aspettiamo che forze che si richiamano a questa maggioranza lo siano altrettanto.
La conversione di questo decreto-legge, che comunque dobbiamo portare a casa in giornata, sarà una prima risposta a questa situazione di grave crisi. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.
MAUTONE (Ipf-CD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 50 del 2022, cosiddetto decreto-legge aiuti, reca una serie di provvedimenti vigorosi per sostenere famiglie e imprese, le nostre realtà sociali ed economiche in gravi difficoltà già per gli effetti disastrosi della pandemia e per gli sconvolgimenti che essa ha provocato, ma ulteriormente provate dalle conseguenze indirette della guerra di aggressione in Ucraina, dal caro energia, dagli stravolgimenti economici e dai picchi inflazionistici.
Il tasso di inflazione ormai ha raggiunto quasi l'otto per cento, valori che non si vedevano dal 1986. Il nostro Paese sta subendo un vero e proprio shock, da cui, con caparbietà e impegno, sta cercando di uscire.
Il provvedimento oggi in esame reca, appunto, misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese, attrazione degli investimenti e in materia di politiche sociali.
Certamente, il decreto-legge aiuti non poteva e non può essere la panacea di tutti i mali e di tutte le complesse problematiche che attanagliano il nostro Paese e che coinvolgono in maniera più o meno simile gli altri membri dell'Unione europea. Al tempo stesso, non si può certamente negare che le misure adottate rappresentano una risposta concreta, sia pure parziale, alle richieste delle imprese, delle attività commerciali, delle associazioni e delle famiglie, con i previsti sostegni economici, tangibili e concreti.
Quando una tempesta di dimensioni epocali si abbatte su una comunità le cui cause sono di difficile e complessa risoluzione, sia per l'eterogeneità dei soggetti in gioco sia per la molteplicità delle criticità da affrontare, vi è una sola certezza: fare fronte comune, ciascuno per il proprio ruolo, con senso di responsabilità e con atteggiamenti collaborativi. (Applausi).
Occorre essere leali e coerenti, non per mettere ognuno una propria bandierina o fare un proprio spot elettorale, ma semplicemente perché occorre operare e cooperare insieme nell'interesse dei cittadini e del Paese. Secondo me, non bisogna anteporre gli interessi di partito alla necessità di realizzare interventi fondamentali per contrastare un'emergenza nazionale e internazionale. Tutto ciò rappresenta un obbligo dei rappresentanti dei cittadini e delle istituzioni, e al tempo stesso costituisce un dovere verso gli italiani.
I nostri concittadini non necessitano di posizioni ballerine e ondivaghe; non vogliono polemiche o, peggio ancora, ricatti politici. Al contrario, chiedono risposte concrete ai problemi reali e quotidiani con cui vivono e convivono ogni giorno e con cui si confrontano nelle difficoltà che comunque affrontano con spirito di sacrificio.
Dividersi ora con atteggiamenti unilaterali, sotto la spinta dei sondaggi o guidati dalla vaga ricerca di allargare i propri consensi elettorali, significa non fare il bene dell'Italia (Applausi) e mettere a rischio la tenuta del nostro Paese.
In questo momento storico particolarmente difficile, la priorità è l'Italia. Come detto, serve compattezza e disponibilità di tutte le forze politiche, non si può abbandonare a cuor leggero un Governo di unità nazionale nato, appunto, dall'emergenza, senza valutare i gravissimi e consequenziali effetti che una tale decisione potrà comportare. Ciò comporterà un grave ritardo nell'applicazione e nell'utilizzo dei fondi del PNRR e nella loro stessa erogazione, nella formulazione della legge di bilancio, con un probabile esercizio provvisorio, senza considerare l'indebolimento delle posizioni e della nostra leadership nell'ambito del consesso europeo. Non si può lavorare sotto il peso gravoso ed asfissiante di ultimatum: occorre chiarezza e una visione lungimirante che guardi al futuro per il bene comune del nostro Paese. È indispensabile una partecipazione al Governo del nostro Paese non sofferta o obbligatoria, ma responsabile e collaborativa. Ci attendono delle difficili battaglie nei contesti europei, come ad esempio quella per ottenere un tetto massimo al prezzo del gas. Il raggiungimento di questo obiettivo rappresenta, a mio parere, come anche suggerito dagli esperti, una conditio sine qua non per raffreddare l'inflazione ed abbassare il costo delle bollette. Non occorrono né populismi che promettono cose irrealizzabili, né sovranismi esasperati: occorre semplicemente un Paese ricostruito in maniera pragmatica e perfettamente e convintamente inserito nel contesto europeo e nello scacchiere atlantico, un Paese che possa guardare con uno spirito nuovo, con un entusiasmo riacquistato e con più certezze al futuro prossimo, capace di superare e vincere le difficoltà contingenti legate alla pandemia prima e alla guerra in Ucraina dopo. I cittadini italiani vogliono tutto ciò, è nostro obbligo morale e politico, nostro dovere istituzionale porre le basi e lavorare per poterlo realizzare. Andiamo avanti con fiducia e coerenza, Insieme per il futuro c'è. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.
ABATE (CAL-Alt-PC-IdV). Signor Presidente, qui dentro stiamo discutendo della grave crisi che la Nazione sta vivendo, ma fuori da qui la vivono sulla propria pelle. C'è un vecchio proverbio che dice: mentre il medico studia, il malato muore. Mai come in questo momento si può constatare questa verità. Fuori da questi palazzi, ci sono famiglie che non riescono più a pagare le bollette, che non riescono ad assicurare ai propri figli i beni primari. Ci sono tutte le piccole e medie imprese che hanno dato fondo a tutte le proprie riserve per sopravvivere, ma ormai sono allo stremo. Evidentemente, si è sottovalutata questa crisi che deriva da cause e concause che non sono tutte legate al conflitto nel cuore dell'Europa che questo Governo alimenta con l'invio delle armi, ma anche a criminose speculazioni che nel mettere in ginocchio le nostre famiglie e le nostre imprese stanno facendo arricchire qualcuno che agisce nell'ombra.
Nel poco tempo a mia disposizione, mi concentrerò sulla materia di mia competenza: l'agricoltura e la pesca. Seppure un mio emendamento, presentato all'ultima finanziaria, ma anche ai decreti Ucraina 1 e 2 e sostegni, è stato recepito nell'articolo 20 del decreto-legge in discussione, la misura arriva in ritardo e non è più sufficiente. Al netto di tutte le difficoltà, che qui denuncio, che le banche creano agli operatori che vanno a chiedere la misura U35, come è chiamato l'articolo 20 in gergo, dicendo che non hanno ancora le direttive, che non sanno nulla, che devono chiedere, gli agricoltori e i pescatori il 18 luglio sono chiamati a pagare la prima rata dei contributi, ma non hanno i soldi e non ce la faranno ad onorare queste cartelle.
Ecco perché avevo presentato anche a questo provvedimento un emendamento, per chiedere una moratoria per queste piccole e medie imprese che oramai non riescono più a sopravvivere, se non vengono sostenute da questo Governo per attraversare questo delicato e pericolosissimo momento, per loro e per tutta l'economia nazionale.
Naturalmente, è stata posta l'ennesima fiducia, negando, ancora una volta, la prerogativa legislativa del Parlamento. Da parte mia, continuerò a presentare tale emendamento, al di là delle tarantelle politiche in atto alle quali stiamo assistendo in queste ore, ad ogni provvedimento utile e da quest'Aula dichiaro, ancora una volta, tutta la mia disponibilità e tutta la mia vicinanza agli agricoltori e ai pescatori in difficoltà.
Mi auguro che il Governo possa finalmente orientare tutti i fondi a chi ha fatto e continua a fare l'economia della Nazione. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Conzatti. Ne ha facoltà.
CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, con il voto di oggi si conclude, mi auguro, non una fase di grande consapevolezza e di grande responsabilità, ma l'iter politicamente complesso del cosiddetto decreto aiuti, che si colloca in una grave crisi internazionale, con la guerra, la crisi energetica, la crisi climatica, la conseguente inflazione ed ora, ancora una volta, la pandemia che cresce.
Per questo, le misure intervengono in settori nevralgici per il Paese (l'energia, le imprese, il lavoro, gli enti territoriali e l'accoglienza), con il sostegno sociale ed economico a tutte le fasce del Paese più in difficoltà. In sette mesi, da inizio anno, il Governo ha stanziato oltre 33 miliardi per stare saldamente dalla parte dei bisogni del Paese e lo ha fatto in un modo inedito, che risponde alla crisi, attingendo le risorse da una misura forte, tassando gli extraprofitti delle imprese energivore, prima al 10 ed ora, con questo provvedimento, al 25 per cento. Lo ha fatto in questo modo, cambiando le regole in corso d'anno, con una misura forte, che si spiega solo in un momento di grave emergenza, e attingendo dalle pieghe del bilancio le risorse derivanti dal rimbalzo del PIL, dalla crescita sostenuta dal PNRR e dalle altre misure messe in campo dal Governo, senza nuovo scostamento. Ugualmente, senza nuovo scostamento verrà fatto il prossimo decreto di luglio, che interviene sulle fasce più deboli, sul cuneo fiscale e sul minimo salariale, modificando la contrattazione collettiva e potenziando anche la contrattazione decentrata.
Non serve in questa fase scassare i conti pubblici finché cresciamo, così come non serve scassare una maggioranza di unità nazionale, quando il Paese e la sua parte più in difficoltà chiedono e quando il Governo sta facendo e sta facendo bene. Il decreto aiuti fa e fa bene e per questo il nostro voto sarà un doppio sì convinto, nel merito e alla fiducia al Governo Draghi. Il nostro sarà un sì, anche se come Italia Viva ci sono nel decreto norme che avremmo scritto in modo diverso. Penso ad esempio alla norma che per tutelare i centri storici delle grandi città pone una stretta sugli affitti brevi. È una norma che secondo noi viola le elementari regole del diritto di proprietà. Penso inoltre alla norma sul superbonus, che ha dimostrato di essere una buona intuizione, ma che è stata scritta male all'origine, è stata modificata troppo e si è prestata a troppi abusi, mettendo in difficoltà imprese e famiglie che l'hanno attuata in buona fede.
Il problema c'è ancora e resta da risolvere. Per tutelare il legittimo affidamento di chi i lavori li ha iniziati, occorre permettere le ulteriori cessioni, in vista, come abbiamo votato tutti in maggioranza, del graduale assorbimento della misura, secondo le date scritte nella legge di bilancio per il 2022.
Avremmo anche scritto in maniera diversa la norma sul reddito di cittadinanza. Bene prevedere che le offerte di lavoro possano arrivare anche dai datori di lavoro privati - ci mancherebbe altro - ma il vero nodo di questa misura è com'è stata scritta. La crasi tra sostegni e politiche attive non funziona, perché non fa arrivare a buon fine i benefici e non permette di far funzionare le politiche attive. Il ragionamento dev'essere affrontato in modo serio.
Nonostante questo, noi votiamo sì. Non abbiamo insistito e non arriviamo neanche al fatto estremo di non votare la fiducia al Governo che sosteniamo, in un momento così. Vogliamo fare in modo che questo Governo vada avanti, perché le emergenze sono gravissime. Dobbiamo fare l'agenda sociale, completare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, far fronte alla siccità (come ieri il ministro Patuanelli ha detto in quest'Aula) e lavorare alla pace e allo sblocco dei granai in Ucraina, al tetto al prezzo del gas e all'inflazione. Non è il momento di sottrarsi e sfilarsi, mettendo in gravissima difficoltà il Paese.
Occorre invece capire che il momento è critico e che il decreto aiuti dà risposte molto solide sul caro bollette, prorogando a tutto il terzo trimestre di quest'anno misure importantissime, come il bonus sociale gas ed energia, sui crediti d'imposta per le aziende gasivore ed energivore e sull'autotrasporto e ampliando la riduzione dell'IVA per la somministrazione del gas metano.
Il provvedimento dà risposte alle fasce in difficoltà del Paese con il bonus di 200 euro a favore di tutti i lavoratori e pensionati con un ISEE fino a 35.000 euro. Dà inoltre risposte alla transizione energetica, semplificandola e spingendola velocemente in avanti. Abbiamo bisogno di mutare il nostro mix energetico, chiudendo l'approvvigionamento del gas, ma anche spostando il Paese verso le energie che l'Europa definisce pulite. Abbiamo bisogno di renderci più indipendenti, in modo tale che l'Italia non subisca ancora a lungo un caro energia insostenibile.
Il provvedimento dà risposte a coloro che hanno subìto danni indiretti dall'attacco sciagurato della Russia all'Ucraina e dalla conseguente crisi bellica. Potenzia le garanzie per la liquidità delle imprese: Servizi assicurativi del commercio estero (SACE), risorse a fondo perduto alle piccole e medie imprese, crediti d'imposta per potenziare l'attività estera delle imprese. Il provvedimento prevede altresì fondi per l'accoglienza delle persone che stanno vivendo sulla loro pelle morte e distruzione nel loro Paese.
Vengono date risposte fiscali, come molta parte di questo Governo chiede da tempo, con la possibilità di compensare i crediti verso la pubblica amministrazione e, come ha chiesto Italia Viva, di rateizzare fino a 72 rate le cartelle, per un ammontare massimo di 120.000 euro.
Ho scelto di elencare queste risposte molto importanti che vengono date per dimostrare come questo sia un provvedimento fondamentale che risponde a molti bisogni dei cittadini e che merita di essere votato con convinzione. Si può certamente sostenere che esso non sia sufficiente a far fronte a tutte le necessità del Paese ed è così. Il Governo, infatti, si è già impegnato ad adottare un importantissimo decreto a fine luglio per contrastare l'inflazione e sostenere il potere di acquisto di lavoratori e pensionati.
Sicuramente non si può dire che 20 miliardi non siano ossigeno. Sicuramente non si può votare no; non si può votare no, si deve votare sì. Abbiamo un Governo serio, abbiamo un Presidente del Consiglio capace e autorevole, che sa guidare l'Italia e l'Europa attraverso grandissime difficoltà e che merita tutta la nostra fiducia.
Qualcuno sta definendo irresponsabile chi non lo sostiene, ma credo sia qualcosa di ancora più grave: credo che si tratti di malafede. Non sostenere questo Governo significa non sostenere l'Italia, nemmeno in un contesto geopolitico delicatissimo. Noi sosteniamo il Governo e l'Italia e chiediamo ai colleghi di continuare a farlo.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.
DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, cari colleghi, spero che siamo alla fine delle comiche e spero che questa situazione, che ormai gli italiani hanno compreso essere portata avanti solamente per interesse forse di qualcuno di noi, ma non certo del popolo italiano, sia arrivata alla conclusione.
Mi rivolgo allora prima di tutto ai partiti del centrodestra, ma in generale a tutto il Parlamento e a tutte le forze politiche, affinché si abbia il coraggio finalmente di dire: punto, è finita l'esperienza di un Governo che ha cercato per troppo tempo di unire tutto e il contrario di tutto e l'estrema sinistra a chi crede nella meritocrazia, nei valori liberali e nell'autonomia. I risultati quali sono stati? Sono quelli che vediamo nelle piazze e nei numeri e che leggiamo nelle fonti oggettive, non nelle parole di un rappresentante dell'opposizione.
Tanto per cominciare - e mi rivolgo alla stimata e corregionale amica e collega che mi ha preceduto, la senatrice Conzatti - da irresponsabili è continuare con questo Governo, che - lo dobbiamo sottolineare - ha visto aumentare di 12 miliardi il debito della pubblica amministrazione verso le imprese, per citare un numero. Quindi il cosiddetto "Governo dei migliori" non è stato capace nemmeno di ridurre l'impatto del debito che sta penalizzando il sistema imprenditoriale, perché l'ente pubblico non paga. Non solo non lo ha ridotto - e con un banchiere del livello del professor Draghi qualche speranza ce l'avevamo anche noi, che eravamo e rimaniamo all'opposizione - ma lo ha addirittura aumentato di 12 miliardi.
Quello che è peggio, cari colleghi, riguarda le risposte che si potevano dare in un decreto-legge che, secondo me, ha l'arroganza oggi di chiamarsi decreto aiuti (dopo spiegherò perché parlo di arroganza). Si poteva utilizzare la moneta fiscale, che poteva essere una pronta e immediata risposta alle imprese che non vengono pagate dalla pubblica amministrazione; poteva essere una pronta risposta alle imprese che sono in difficoltà perché lo Stato, le Regioni e i Comuni non le pagano. A quelle imprese che, grazie al Governo Draghi, hanno visto aumentare di 12 miliardi l'esposizione si potevano riconoscere crediti d'imposta a scadenza, anche quinquennale, permettendo però a tali crediti di circolare, che è esattamente quello che non state permettendo ai bonus edilizi.
Finalmente - voglio prenderlo in parola - il MoVimento 5 Stelle decide oggi (sembra) di non partecipare al voto, cioè di non dare la fiducia al Governo, su un tema come i bonus edilizi, sul quale il Governo sta prendendo in giro gli italiani.
Anche nel decreto-legge in esame, come i colleghi sanno benissimo, sul tema della cessione dei crediti d'imposta e della moneta fiscale non si sta facendo l'interesse del Paese; si stanno semplicemente seguendo le cose che vengono dette sotto dettatura al di fuori di questo Paese, probabilmente da Bruxelles e dalle società finanziarie che hanno interesse a mantenere un certo tipo di rating per il nostro Paese, che hanno interesse a che il nostro Paese non cresca e magari a che le società finanziarie del nostro Paese, non perché sono meno brave, ma perché hanno un rating più basso, non possano competere nella gestione del risparmio con quelle provenienti dal di fuori del nostro Paese, magari tedesche e francesi. In questo modo, il nostro risparmio non viene gestito e utilizzato in Italia, ma all'estero. Queste sono dunque le risposte che il Governo e il professor Draghi devono dare non a Fratelli d'Italia, che lo sta chiedendo, ma agli italiani, che meritano di ascoltarle.
Credete davvero che l'articolo 14 del decreto-legge aiuti risolva, ad esempio, il problema di 60.000 imprese italiane che stanno per fallire per l'incongruente e perseverante posizione del Governo sul tema del superbonus? Il Governo, infatti, da una parte, sembra dare un'apertura e dire di riaprire la circolazione dei crediti, permettendo alle banche con l'articolo 14 di fare una cessione in più alle partite IVA. Si permette quindi alle banche (che non comprano più crediti, per questo le imprese sono azzoppate e i cittadini sono disperati) di liberare il proprio cassetto fiscale e quindi di ricominciare. Questa sarebbe la logica che ciascun benpensante potrebbe avere. Invece questo Governo, da una parte, inserisce l'articolo 14, ma dall'altra, guarda caso, contemporaneamente esce una circolare dell'Agenzia delle entrate (chissà da chi ispirata) secondo la quale il cessionario, cioè l'imprenditore che dovrebbe acquistare il credito, è corresponsabile della bontà del credito stesso. Capite benissimo che, prima di tutto, questa è una previsione che non serve, perché a monte c'è un visto di conformità dei professionisti, quindi l'attività delle banche e delle assicurazioni che hanno ovviamente verificato tutto; pertanto, pretendere che un semplice imprenditore, che non fa il lavoro del banchiere, né il controllore di Stato o il funzionario dell'Agenzia delle entrate, nel comprare il credito sia pure ritenuto responsabile di quello che è successo a monte, vuol dire con una mano dare un'apertura e con l'altra stabilire una chiusura, quindi prendere in giro gli italiani.
Questi sarebbero gli aiuti, cari colleghi? Chi sostiene questo Governo crede davvero che gli italiani abbiano le fette di prosciutto sugli occhi? Credete davvero che, 60.000 imprese, 500.000 lavoratori e i circa 5 milioni di italiani coinvolti nel superbonus abbiano le fette sugli occhi e credano alle vostre bazzecole e alle vostre prese in giro?
Possiamo andare avanti sempre su quello che avete il coraggio di chiamare decreto-legge aiuti. Ci sono i crediti d'imposta che riconoscete, ma, guarda caso, la settimana scorsa (e non è un caso, perché noi di Fratelli d'Italia non ci affidiamo al caso) abbiamo interrogato il Governo per chiedere come devono essere trattati quei crediti d'imposta. Il Governo ci ha risposto che sono alla pari degli aiuti di Stato a fondo perduto, quindi vuol dire che supereremo il plafond, pertanto quelle imprese alle quali voi avete riconosciuto e riconoscete crediti d'imposta dovranno restituirli allo Stato: un'ulteriore presa in giro.
Potrei poi parlare, signor Presidente, dei crediti d'imposta nel settore energetico. Al comma 3-ter dell'articolo 2 avete legato il credito d'imposta al de minimis, quindi di fatto queste imprese non prenderanno un bel niente, perché con il de minimis non avranno diritto di prendere questo denaro. Questa è un'altra presa in giro; non credo che sia un parere, questi sono dati oggettivi.
Avviandomi alla conclusione, perché mi sembra che il tempo stia volgendo al termine, mi piacerebbe anche che il Governo desse qualche risposta agli italiani e magari anche a noi (io di deficienze cognitive ne avrò sicuramente tante).
Attendiamo di sapere dal Governo, sul tema dei carburanti, come mai quindici anni fa il costo al barile del petrolio fosse più alto di quello di oggi, ma il carburante costava notevolmente meno. Dovete spiegarci perché oggi stiamo prendendo in giro gli italiani anche alla pompa della benzina. Questo non è il modo di gestire un Paese. Abbiamo tutti un sussulto di dignità, ve lo chiedo col cuore: mandiamo il Parlamento davanti agli elettori, riconsegniamo al Paese una maggioranza politica coerente e leale, che possa finalmente governare e non prenda in giro questo Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Misiani. Ne ha facoltà.
MISIANI (PD). Signor Presidente, mi permetta di unirmi al cordoglio per la scomparsa di Eugenio Scalfari. L'Italia oggi ha perso una figura di straordinaria levatura, un protagonista assoluto della storia del giornalismo e della politica nel nostro Paese.
Signor Presidente, oggi discutiamo questo decreto in una fase estremamente difficile per l'Italia e per l'Europa, come hanno ricordato tutti i colleghi e le colleghe che sono intervenuti: la guerra, iniziata con l'invasione russa dell'Ucraina, continua; la crisi energetica e l'inflazione stanno colpendo duramente le famiglie e le imprese; si allargano le disuguaglianze sociali, perché l'inflazione è la più ingiusta delle tasse e l'inflazione energetica è ancora più ingiusta; il nostro sistema produttivo sta perdendo competitività, a partire dalle imprese a più elevato consumo di energia.
Signor Presidente, il Governo ha messo in campo interventi di grande portata in questi mesi, con aiuti per le famiglie e sostegni per le imprese, a partire dalle famiglie più fragili e dalle imprese a più forte consumo di gas ed elettricità. Ancora, vi è uno sforzo importante di diversificazione dei fornitori di gas. Come ha ricordato il presidente Draghi, la nostra dipendenza dal gas russo è scesa dal 40 per cento dell'anno passato al 25 per cento dell'anno in corso. Cito, inoltre, l'aumento della produzione nazionale di gas e la semplificazione delle procedure per l'installazione di rinnovabili.
Questo decreto, il decreto aiuti, che, dopo la lettura alla Camera ha toccato quasi 12 miliardi di euro di interventi, è un pezzo decisivo di tale strategia. Ricordiamole, signor Presidente, le misure del decreto: l'azzeramento degli oneri di sistema per l'elettricità, la riduzione degli oneri generali e dell'IVA del gas per il terzo trimestre di quest'anno; il fondo per il caro materiali delle opere pubbliche; il bonus 200 euro, che sta arrivando a 31,5 milioni di lavoratori dipendenti e autonomi e pensionati (una misura che, da sola, vale 6,5 miliardi di euro); il rifinanziamento del fondo sociale affitti; il voucher per gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale; le risorse per aiutare gli enti territoriali a fronteggiare il caro bollette e l'ampliamento della tassa sugli extraprofitti delle imprese energetiche, con cui viene finanziato il bonus da 200 euro, con una misura di ridistribuzione sociale.
Naturalmente, signor Presidente, è legittimo esprimere valutazioni diverse sulle singole scelte di questo provvedimento ed evidenziare i nodi che questo provvedimento ha lasciato aperti, a partire dallo sblocco delle cessioni dei crediti sui bonus edilizi, che riguarda oltre 5,5 miliardi di crediti e decine di migliaia di famiglie e imprese.
Nell'ultimo anno e mezzo, ogni provvedimento di questo Governo è stato un punto di incontro tra forze politiche che esprimono visioni diverse del futuro di questo Paese e che hanno idee diverse su come affrontare i nodi che si sono manifestati. Se questo Governo è andato avanti e ha prodotto risultati, è perché vi è stato un lavoro sistematico e paziente di composizione; perché ogni forza politica di questa maggioranza ha rinunciato a un pezzo della propria visione e delle proprie idee per trovare, provvedimento dopo provvedimento, i necessari punti di incontro; perché c'è stato un lavoro, che ci ha permesso di raggiungere traguardi importanti.
Penso alla presentazione e all'approvazione nei tempi previsti del Piano nazionale di ripresa e resilienza; a una campagna di vaccinazione che ha portato oltre il 90 per cento degli italiani a completare il ciclo vaccinale; al rispetto di tutte le scadenze del Piano (dei 51 obiettivi previsti per il 2021 e dei 45 previsti per il primo semestre di quest'anno); penso alle misure per il caro energia con questo decreto-legge raggiungono i 33 miliardi di euro, senza un euro in più di deficit rispetto a quanto programmato con la legge di bilancio 2022. E da ultimo, ma non certo in ordine di importanza, c'è il confronto avviato dal presidente Draghi con le parti sindacali e le parti datoriali per un nuovo patto sociale attorno all'introduzione del salario minimo, così come proposto dal ministro Orlando, attorno a un taglio strutturale e importante del cuneo fiscale a vantaggio delle buste paga, attorno al rilancio della produttività e all'attuazione del piano nazionale per la ripresa. Questo patto sociale - come diciamo da tempo noi del Partito Democratico - rappresenta il cambio di passo necessario per affrontare efficacemente la situazione economica e sociale che abbiamo di fronte, che sta diventando sempre più difficile.
Non votare la fiducia al Governo, Presidente, sarebbe una scelta grave. È una scelta grave ed è un oggettivo errore politico, perché mette in discussione l'Esecutivo in una fase così drammatica per l'Italia e per l'Europa, interrompendo questo percorso. Una simile scelta produrrebbe inevitabili conseguenze politiche, ben al di là dei calcoli e di quello che abbiamo letto in queste ore sui media.
Signor Presidente, la sovranità appartiene al popolo, come sta scritto nella Costituzione, e nessuno, meno che mai il Partito Democratico, ha timore di rivolgersi agli italiani, a cui spetta l'ultima parola. Credo però che, se chiedessimo agli italiani di cosa hanno bisogno oggi, l'ultima cosa che ci risponderebbero sarebbe "una crisi di Governo". (Applausi). All'Italia, in una fase drammatica come quella che stiamo vivendo, serve un Governo nella pienezza delle sue funzioni e il Partito Democratico, signora Presidente, lavora per questo, per la prosecuzione e il rilancio dell'attività di questo Governo, sapendo qual è la cifra politica con cui questo Governo è nato.
È un Esecutivo, quello guidato dal presidente Draghi, che ha avviato il suo percorso in una situazione eccezionale, partendo da una comune assunzione di responsabilità delle forze di questa maggioranza, che erano e rimangono molto diverse dal punto di vista politico e del loro profilo programmatico, che hanno risposto positivamente a un appello del Presidente della Repubblica e che si sono assunte, tutte, la responsabilità di sostenere, in una condizione eccezionale, questo Governo, nell'interesse generale del Paese. Il Governo si fonda su questa assunzione di responsabilità da parte di tutte le forze politiche, tutte, che un anno e mezzo fa hanno fatto quella scelta di fronte agli italiani. (Applausi). Il presidente Draghi lo ha ricordato con grande chiarezza, con le parole che ha pronunciato nella giornata di ieri.
Siamo a uno snodo cruciale ed è tempo che ogni forza di questa maggioranza metta in chiaro di fronte al Parlamento, quindi di fronte al Paese, se le condizioni che ci portarono un anno e mezzo fa a iniziare questo percorso e che ci hanno portato a produrre i risultati che ricordavo ci sono ancora o sono venute meno. Bisogna dirlo con chiarezza e senza infingimenti, perché è un dovere di trasparenza che abbiamo di fronte agli italiani e di fronte a questo Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.
DAMIANI (FIBP-UDC). Signor presidente Casellati, Governo, colleghi senatori, oggi qui in Aula abbiamo da approvare il cosiddetto decreto aiuti, che ha una portata finanziaria di circa 23 miliardi di euro.
Ritengo che sia un provvedimento doveroso, così come lo sono stati tutti quelli che fino ad oggi in quest'Aula noi della maggioranza e questo Governo abbiamo approvato, tutti insieme, proprio per grande senso di responsabilità nei confronti degli italiani.
È quindi un provvedimento che non si discosta di molto rispetto a quelli approvati fino a qualche settimana fa contro la pandemia o di sostegno economico per le conseguenze della crisi sanitaria che c'è stata nel nostro Paese fino a qualche tempo fa e che c'è ancora oggi. A questo aggiungiamo la crisi economica che deriva da una guerra inaspettata e non voluta. È un momento di grande emergenza: di qui la necessità di varare dei provvedimenti di sostegno a famiglie e imprese.
Noi di Forza Italia ci siamo mossi in questa direzione e riteniamo oggi questo Governo in linea con la genesi stessa della sua formazione: è un Governo di emergenza, nato grazie all'intuizione politica del presidente Berlusconi, che ha anteposto gli interessi degli italiani a quelli del suo e nostro partito politico. (Applausi). Ecco perché oggi continuiamo a vedere in un momento di emergenza e di responsabilità il fattore politico principale da mettere al centro, perché molte delle cose che sono state fatte oggi si devono anche alle proposte che Forza Italia ha avanzato, a partire dal piano vaccini, la prima proposta che ha fatto uscire il Paese finalmente fuori dalla pandemia; o meglio, oggi conviviamo con la pandemia grazie al corposo piano vaccini che abbiamo fatto approvare.
Ci sembra quindi incomprensibile che oggi una forza di maggioranza chieda discontinuità politica rispetto all'emergenza che il Paese sta vivendo. Questa non è discontinuità, ma la schizofrenia politica di un movimento che forse - come dicevano altri colleghi - oramai ha perso una visione politica che forse non ha mai avuto. (Applausi). Per fare politica servono le proposte e non le proteste. Ecco perché noi siamo in questo Governo, come abbiamo deciso un anno e mezzo fa: proprio per portare le nostre proposte in un momento difficile per il Paese.
Anche noi esprimiamo numerose criticità, come in particolar modo il fatto che oggi questo provvedimento è blindato, essendo stato chiuso in un ramo del Parlamento. Esprimiamo la nostra criticità rispetto a un monocameralismo che non ci appartiene. Volevamo anche noi portare proposte migliorative, ma lo hanno fatto i nostri colleghi alla Camera dei deputati, che hanno fatto proposte importanti, ad esempio per aiutare il settore della pesca, che è in difficoltà in queste settimane.
Abbiamo avanzato proposte per cercare di sbloccare il superbonus, presentato modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza, avanzato proposte per le centrali elettriche di Brindisi e Civitavecchia o per i sostegni agli enti locali. Abbiamo anche apportato semplificazioni sugli appalti; abbiamo parlato di Sud anche in questo decreto. È stato un lavoro di grande responsabilità.
Non temiamo le elezioni, Forza Italia non le teme assolutamente. Siamo disponibili, ma dobbiamo portare avanti la nostra responsabilità nei confronti degli italiani e del Paese, perché oggi una previsione sulla durata di questa crisi e di questa guerra non l'abbiamo e non la riesce a fare nessuno. Ecco perché servono questi decreti, il decreto aiuti di oggi e altre misure di sostegno a famiglie e imprese.
Dobbiamo fare ancora molto per aiutare le imprese con le garanzie SACE, che vanno prorogate ancora, perché dobbiamo aiutare le imprese in difficoltà. Abbiamo istituito un fondo perduto di 130 milioni per le aziende, le piccole e medie imprese che in questo momento sono in difficoltà. Abbiamo pensato all'aggiornamento dei prezziari del caro materiale e dobbiamo ancora intervenire sul superbonus, perché dobbiamo sbloccare la situazione della cessione dei crediti e portare a compimento tutti i cantieri e tutte le pratiche che oggi nel nostro Paese sono aperti. (Applausi). Dobbiamo aiutare le categorie, i professionisti e le imprese che oggi sono in difficoltà per il superbonus.
Quanto all'energia vi è l'impulso alle rinnovabili e l'aiuto agli enti locali. Ma ci siete sul territorio? (Applausi). I sindaci a breve dovranno tagliare i servizi pubblici ai cittadini e l'illuminazione pubblica sarà spenta di notte.
Sono questi gli aiuti che oggi dobbiamo dare agli italiani, in questo caso agli enti locali, come il sostegno alla pesca, come dicevo, in un momento difficile e complicato per il Paese. La direzione è questa: l'aiuto e il sostegno. Oggi in quest'Aula però c'è chi abbandonerà, lascerà e dirà no a un provvedimento di aiuti e sostegno al popolo italiano.
Per questo riteniamo che, sulla strada della responsabilità e del sostegno, il percorso sia ancora difficile, perché non intravediamo, appunto, una via d'uscita. Eppure, con grande responsabilità, ancora oggi siamo qui a votare questo decreto-legge, e lo votiamo perché siamo responsabili nei confronti del popolo italiano. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanda. Ne ha facoltà.
*ZANDA (PD). Signora Presidente, ho chiesto di parlare perché penso che la scomparsa di Eugenio Scalfari possa offrire oggi molti spunti di riflessione a un Senato impegnato in una votazione di estrema delicatezza. Scalfari è stato infatti uno straordinario giornalista, un uomo ironico, colto, ma ha avuto anche una grande passione politica. Ha diretto «L'Espresso», ha poi fondato «la Repubblica», un quotidiano diverso da tutti gli altri, e ne ha fatto un giornale molto autorevole, con un successo di diffusione che nessun altro quotidiano aveva mai raggiunto in così poco tempo. Sin dall'inizio ha schierato i suoi giornali nel campo del centrosinistra, senza farne, però, mai giornali di partito, anzi, spesso ospitando pareri diversi dal suo.
Colleghi, sollecitare altri punti di vista non è solo un riconoscimento della fragilità della politica italiana, una fragilità che anche noi oggi, in questo delicato frangente politico, stiamo confermando, ma corrispondeva per Scalfari anche alla sua natura, alla sua curiosità e al suo amore per la dialettica e per la polemica intellettuale.
Per cultura politica Scalfari era un socialista liberale ed è stato anche deputato del Partito Socialista Italiano per una legislatura. La sua cifra politica era di laico, un laico indipendente di sinistra. Non fu mai né comunista né democristiano, partiti che non gli appartenevano, ma che egli rispettava, tanto da mantenere forti legami di amicizia con molti dei loro dirigenti.
Scalfari era continuamente alla ricerca di un punto di equilibrio tra il rigore professionale e la passione politica; punto di equilibrio che anche noi oggi in questa votazione dovremmo sforzarci di trovare. Si è sempre assunto la responsabilità di quel che scriveva e non ha mai nascosto da che parte stava.
Con Scalfari l'informazione italiana è cresciuta e maturata. Ha formato intere generazioni di giornalisti. Ha insegnato un nuovo modo di fare i giornali più attento alle notizie, più profondo nelle analisi, più incisivo nelle inchieste, più spigliato e più combattivo, anche politicamente, ma non è stato solo un grande giornalista. La natura gli ha dato in dono tanti talenti, che egli non ha certamente sprecato, ma ha usato con la tenacia della sua Calabria; talenti di editore, di direttore, di intellettuale, di scrittore, di poeta: in tutte queste sue inclinazioni ha saputo eccellere. Non è stato mai banale, mai ininfluente, mai superficiale.
Scalfari non era credente, ma si interrogava sull'origine dell'uomo, e chi ha avuto la fortuna di ascoltare i suoi straordinari racconti dell'amicizia con Papa Francesco, le loro conversazioni e le loro telefonate, ha intuito la ricchezza della sua spiritualità laica.
Adesso che è scomparso, è di conforto per tutti noi ricordare che ha amato molto la vita che ha avuto, con i suoi libri, i suoi colleghi, i suoi amici e l'amore di Simonetta e Serena.
La vita gli è piaciuta tutta intera: leggeva, scriveva, suonava Armstrong e la Piaf, lo faceva quando era giovane e ha continuato a suonarli anche da vecchio. Fino a poche settimane dalla sua morte, a novantotto anni, le figlie Enrica e Donata gli leggevano Dante, D'Annunzio e Garcia Lorca.
Questo è stato Scalfari e con lui non solo è morta una persona speciale, ma è finito un pezzo importante della storia del nostro Paese e noi dovremmo riflettere su questo salto d'epoca che stiamo vivendo e cui stiamo assistendo.
Amava i giovani e i giovani lo amavano, perché riconoscevano in lui la voglia di lottare per il suo Paese. Il suo lascito più importante va proprio alle giovani generazioni, perché sappiano prendere sulle loro spalle il destino di un'Italia sempre più integrata nell'Europa.
Signor Presidente, mi ha fatto piacere poter ricordare, nel giorno della sua morte, Eugenio Scalfari e penso che sia stato importante poterlo ricordare nel corso di un dibattito nel quale, per tutti noi, la memoria del tempo che è stato potrebbe essere di grande insegnamento. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rivolta. Ne ha facoltà.
RIVOLTA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, si stanno svolgendo in un clima di grande nervosismo i lavori di conversione del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, cosiddetto decreto aiuti, che - non dimentichiamo - avviene in un momento storico drammatico, o meglio cade in un momento particolarmente difficile di un periodo storicamente drammatico, che è ancora peggio.
Ribadisco il disagio per le tempistiche dei lavori imposte dal Governo e per il monocameralismo di fatto che spero possa essere presto archiviato come grande forzatura costituzionale. Pensavo che la mia prima esperienza parlamentare fosse stata in una legislatura difficilissima, la XVI, con il Presidente del Consiglio Berlusconi: ci furono il terremoto dell'Aquila, la grande recessione mondiale partita dalla crisi finanziaria degli Stati Uniti, lo spread altissimo, le alluvioni, le dimissioni del presidente Berlusconi nel novembre del 2011, l'ascesa del professor Monti con le sue misure da lui stesso definite qualche anno dopo recessive, i suicidi degli imprenditori e degli artigiani. Ebbene, questa legislatura è ancora più drammatica.
Molti sono stati gli interventi da parte dei colleghi della Camera che hanno migliorato il testo, soprattutto a favore dei territori, degli imprenditori e dei Comuni. Ricordo i 31 milioni di cittadini destinatari del bonus di 200 euro; ricordo lo stanziamento una tantum di 500 milioni per il 2022 per i lavoratori autonomi, per i professionisti iscritti ai regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato. Ai Comuni sono stati destinati i residui dei fondi Covid non utilizzati da usare per agevolazioni sulla Tari e 150 milioni per arginare gli aumenti delle bollette energetiche, dando temporaneamente la possibilità, per il solo 2022, di utilizzare anche i proventi delle multe per arginare i costi energetici.
Immagino che sarà una condizione condivisa da tutti noi quella di venire contattati ogni giorno da sindaci preoccupatissimi che non sanno come sostenere questi costi, come garantire il riscaldamento nelle scuole, nelle biblioteche, negli ambulatori comunali, negli uffici comunali, nei poli catastali, nelle sale civiche. I sindaci già sono degli eroi - come è stato ricordato questa mattina da altri colleghi - ma bisogna davvero dare loro la possibilità di operare, perché rappresentano le istituzioni in trincea che, ogni giorno, devono dare risposte convincenti a tutti i cittadini.
Le stesse telefonate drammatiche ci arrivano dagli imprenditori, che dicono che la banca da oggi non concede loro la cessione del credito di imposta; che sono fuori di 2 o 10 milioni, che non ce la fanno e saltano. A queste persone noi dobbiamo dare delle risposte e purtroppo non abbiamo tutte quelle che servirebbero.
È inutile dire che il bonus del 110 per cento è stata una misura espansiva, perché invece i cambiamenti in corso d'opera hanno complicato tantissimo la realizzazione dei lavori e addirittura in certi casi mettono a rischio la tenuta di aziende piccole, medie e grandi davvero importanti. Immagino che dovremo continuare.
Veniamo ancora all'assurdità del termovalorizzatore. Si sono visti mal di pancia di alcuni incomprensibili. La gestione dei rifiuti rimane una vergogna per Roma e l'Italia tutta, per gli enormi costi economici, ambientali e di immagine e dignità.
Serve serietà, e non servono distrazioni dal programma di un Governo di emergenza da parte di una maggioranza che, in un altro contesto, non sarebbe mai nata. Questa settimana abbiamo assistito a uno psicodramma, del quale avremmo fatto volentieri a meno, ricordando che non si deve mai temere il voto degli elettori e degli elettrici. Auspico comportamenti più seri e responsabili nei confronti non solo delle istituzioni che rappresentiamo, ma anche e soprattutto nei confronti del Paese, che si trova smarrito e con scarse aspettative di ripresa. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.
PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, la situazione in cui si trova il Paese è diversa e più grave purtroppo di quella esistente due mesi fa, al momento della scrittura di questo decreto-legge aiuti.
L'emergenza economica non accenna a rientrare; anzi gli ultimi dati, tra i quali l'indebolimento dell'euro legato alle prospettive di recessione europea, ci restituiscono un quadro generale molto più preoccupante. Ricordo il recente e drastico calo degli indici PMI (purchasing managers index) del settore manifatturiero in Germania e nelle altre principali economie europee. Vuol dire che, in sostanza, gli imprenditori tedeschi, che rappresentano la prima manifattura europea, prevedono di avere pochi ordini.
Ancora: c'è la possibilità concreta di un'ulteriore riduzione delle forniture di gas russo, con tutto ciò che ne conseguirà in tema di aumento delle bollette e dei prezzi dei beni di prima necessità. Gli effetti sulla vita dei cittadini e delle imprese rischiano di essere insostenibili, con chiusure di aziende, perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, aumento del numero di famiglie in difficoltà, aumento della povertà.
Per tutti questi motivi, riteniamo indispensabile che il Governo affronti la situazione di petto, approvando con urgenza un nuovo decreto-legge che metta in campo almeno 30 miliardi di euro e abbia i seguenti obiettivi: aiutare concretamente e senza pannicelli caldi tutti i settori ancora in crisi per la pandemia e quelli in difficoltà per la guerra; tagliare il cosiddetto cuneo fiscale, per mettere più soldi in tasca a chi ha redditi bassi, proseguendo e ampliando quanto fatto con la legge di bilancio approvata nel 2020, durante il Governo Conte II; mettere in campo aiuti a famiglie e imprese su bollette e costi energetici; ridurre l'IVA sui beni di prima necessità e sui prodotti energetici; incrementare ed estendere ad altri settori le imposte sugli extra profitti, cioè su chi ha avuto utili straordinari grazie alla guerra e alla pandemia (Applausi); intervenire duramente sulle speculazioni che stanno facendo impennare i prezzi di molti prodotti e prevedere un piano straordinario di rateizzazione e di rottamazione quater delle cartelle esattoriali, almeno fino al 2020, per consentire ai contribuenti onesti, che sono la stragrande maggioranza e sono in difficoltà economica, di pagare le tasse per intero, senza sconti, ma di non pagare sanzioni e interessi. Questi non sono evasori: sono cittadini che hanno dichiarato i propri redditi, ma non avevano i soldi per pagare le tasse a causa della crisi.
Noi confidiamo che tutto ciò possa essere fatto dal Governo con estrema urgenza.
Le parole di Draghi nella conferenza stampa di martedì sembrano - sottolineo sembrano - aver accolto l'invito del MoVimento 5 Stelle.
Per reperire le risorse, oltre all'extragettito di cui accennavo sopra, si deve avere il coraggio di mettere in campo uno scostamento di bilancio che il MoVimento 5 Stelle chiede da mesi (Applausi), ma che il Governo finora non ha ritenuto di fare. Questa attesa ragionieristica non ha dato i suoi frutti e non li darà. Voglio ricordare en passant che lo spread in questo momento è quasi doppio di quello che c'era durante il Governo Conte II. Speriamo che questa attesa finisca presto, perché il perdurare dell'impasse avrebbe il solo effetto di costare di più per il sistema Paese, perché potrebbe far morire molte più aziende, si perderebbero più posti di lavoro e gli effetti della crisi sarebbero maggiori. (Applausi).
Ricordo che durante la pandemia, nel solo anno 2020, il Governo Conte II approvò cinque scostamenti di bilancio per complessivi 130 miliardi; risorse che hanno protetto il tessuto economico, ponendo le basi affinché nell'anno successivo il PIL italiano segnasse l'incremento record del più 6,6 per cento, che fu il dato migliore in tutta Europa. L'effetto di quella crescita, frutto di investimenti lungimiranti e coraggiosi e non frutto di calcoli di ragioneria, sta influendo positivamente anche sul PIL di quest'anno, con un effetto di trascinamento che lo stesso ministro Franco ha quantificato in un 2,2 per cento, come ha rilevato durante il forum di Davos. Quindi noi ora siamo a galla grazie agli interventi del Governo Conte II. (Applausi).
Oggi le necessità sono ancora maggiori di quelle del 2020 perché agli effetti della pandemia si stanno sommando quelli di una guerra di cui non si conosce la fine. (Applausi). Una situazione così difficile e drammatica non si può affrontare con micro aiuti, ma serve una terapia d'urto coraggiosa e ambiziosa. Se il Governo continuerà a ragionare con la mentalità del 2011, con l'austerity, con l'aiutino centellinato, non usciremo bene da questa crisi; anzi ne usciremo malissimo, esattamente come successe nel 2011 e negli anni seguenti. La storia dovrebbe insegnarci qualcosa. Siamo fiduciosi però di convincere il Governo in tal senso e, come MoVimento 5 Stelle, lo facciamo tutti i giorni.
In queste ore si è parlato di salario minimo. Noi del MoVimento 5 Stelle lo facciamo da anni e dal 2019 abbiamo presentato un disegno di legge in Senato serio e concreto, ma anche qui ci vuole coraggio da parte del Governo. Bisogna fare presto e bene. Avete letto gli ultimi dati? Ci sono ben 4,5 milioni di italiani che sono lavoratori poveri: 257 contratti collettivi che hanno paghe sotto i 9 euro. Cosa deve accadere ancora di più per mettere mano a questo settore? (Applausi). Ci sono centinaia di testimonianze di uomini e donne a cui vengono proposte paghe che oltraggiano la dignità: 280 euro mensili, come abbiamo letto su tutti i giornali, per dieci ore di lavoro. Ci sono paghe orarie - paghe si fa per dire - di circa un euro l'ora. Vogliamo ancora sopportare questa situazione? Che cosa davvero deve accadere affinché si intervenga per garantire alle famiglie italiane un'esistenza libera e dignitosa, come viene sancito dall'articolo 36 della nostra Costituzione? Negli altri Paesi europei il salario minimo c'è già e questo fatto dimostra che la ricchezza distribuita aumenta e non certo diminuisce; aumentano i consumi e il benessere generale.
A proposito di dignità, noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo fortemente voluto il decreto dignità e quindi vogliamo che si ritorni a quello spirito e all'obiettivo di promuovere i contratti stabili, perché senza stabilità non esistono prospettive di vita per i giovani; non esistono progetti di famiglia e di figli, senza i quali ogni anno ci troviamo a fare conti drammatici con il calo demografico, salvo poi organizzare, per lavarsi la coscienza, ipocriti family day. I contratti di lavoro devono essere stabili e, quando non lo sono, devono essere affidati alla logica della causali.
Sul reddito di cittadinanza ho ascoltato parole indecenti e false, fra l'altro. Dovrebbero essere sufficienti i dati ufficiali dall'Istat e non quelli del bar, dei programmi televisivi trash o dei social. (Applausi). I dati ufficiali ci dicono che, grazie al reddito di cittadinanza, in Italia c'è un milione di poveri in meno. (Applausi). L'efficacia di questa misura è stata, tra l'altro, certificata anche da chi è storicamente impegnato nel contrasto alla povertà e alla marginalità. Mi riferisco a organizzazioni come Caritas, Save the Children, Comunità di Sant'Egidio, a importanti economisti e anche all'OCSE: tutti sono concordi nel ritenere che il reddito cittadinanza sia una misura che ha segnato una svolta nel contrasto alla povertà.
Anche i dati sulle politiche attive sono incoraggianti. I dati dell'ANPAL - io mi riferisco sempre ai dati ufficiali e non a quelli del bar o dei programmi televisivi - ci dicono che i percettori del reddito cittadinanza hanno firmato contratti in numero superiore a 700.000. In un periodo di crisi come quello attuale, segnato dalla pandemia e dalla guerra, bisogna essere soddisfatti di questo risultato.
Certo, si può fare sempre di più. I centri per l'impiego potrebbero funzionare meglio e le Regioni, cui la Costituzione assegna la competenza su questa materia, hanno fatto poco o nulla. Anzi, sette Regioni su venti non hanno assunto nemmeno un addetto, nonostante le provvidenze del Governo. (Applausi). Segnalo che cinque di queste sette Regioni sono governate dal centrodestra che, un giorno sì e l'altro pure, attacca questa misura.
Concludo con un accenno rapido al superbonus. Noi ci aspettavamo un vero sblocco dei crediti proprio per mettere in salvo le migliaia di imprese che si sono fidate dello Stato e che ora hanno i cassetti fiscali colmi di crediti fiscali. Questa norma, invece, non è arrivata e, quindi, corriamo il serio rischio che quelle aziende falliscano e si perdano centinaia di migliaia di posti di lavoro. (Applausi).
Chiediamo ancora una volta al Governo, al ministro Franco e al presidente Draghi, a cui evidentemente questa misura non piace - l'hanno dimostrato in tutti i modi - di intervenire in maniera coraggiosa perché noi siamo seduti su una bomba sociale. Bisogna intervenire sul superbonus.
Concludo sottolineando che il provvedimento in esame contiene una norma che - mi spiace, ma devo dirlo - sembra davvero provocatoria. Mi riferisco alla norma sull'inceneritore, che non c'entra nulla con la materia degli aiuti e che noi avevamo responsabilmente proposto al Governo di stralciare e inserire in qualsiasi altro vettore normativo, ma ci è stato risposto di no. (Applausi). Questo vuol dire da parte di qualcuno continuare irresponsabilmente a tirare la corda.
Noi invece vogliamo continuare a occuparci degli italiani e proporre ogni giorno soluzioni che vadano nel loro esclusivo interesse. Continuiamo a essere fiduciosi che il Governo e questa maggioranza ci ascoltino. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2668, di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.
Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2668, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, un anno e mezzo fa il nostro Gruppo rispose all'appello del presidente Mattarella per un Governo di unità nazionale per fronteggiare la pandemia. Bisognava sviluppare la campagna vaccinale e si dovevano mettere a terra i progetti del PNRR. Nel frattempo è scoppiata una guerra che ha strappato le regole di ingaggio a livello internazionale, mostrato la nostra fragilità energetica e determinato una crisi economica ancora più profonda. Contestualmente, le conseguenze del riscaldamento globale, tra siccità e incendi, stanno entrando a gamba tesa nella nostra vita quotidiana. Come se non bastasse, la pandemia ha ripreso a colpire duramente e i prossimi mesi sono ancora una volta un punto interrogativo.
Davanti a una situazione così delicata, noi siamo tra coloro che chiedono al Governo non di cambiare marcia, ma di andare avanti con la stessa convinzione e la stessa determinazione che ha dimostrato dalla sua nascita. Agli occhi delle Cancellerie straniere e dei mercati (dove viene finanziato il nostro debito), ma soprattutto dei cittadini, che ogni giorno perdono potere di acquisto, e delle imprese, che scontano problemi di aumento dei costi e di accesso alle materie prime, una crisi di Governo apparirebbe come un fatto assurdo e incomprensibile. Lo sarebbe ancora di più se questa crisi nascessi attorno a un provvedimento pensato per aiutare chi soffre. Vi sono 16,5 miliardi per finanziare interventi come il bonus energia di 200 euro a favore dei redditi medio-bassi, per il credito di imposta anche per le imprese non energivore, per gli aiuti per il settore dell'autotrasporto, per le semplificazioni per il settore delle rinnovabili, per i fondi e le garanzie per imprese in crisi di liquidità, per le misure a contrasto del caro materiali, per la messa in sicurezza delle opere connesse al PNRR.
Signor Presidente, il nostro non è solo un voto favorevole sul provvedimento, ma è anche un voto convinto su questo Governo, che gode e continuerà a godere della nostra fiducia e del nostro sostegno. La lotta all'inflazione e contro il carovita, l'impegno per l'affrancamento dal gas russo e lo sviluppo di nuove politiche energetiche, l'uso dei fondi del PNRR e il contrasto alla pandemia e alla siccità, per non parlare dei numerosi dossier che dobbiamo affrontare in sede europea: davanti a questi problemi, che richiedono risposte nell'arco non di anni, ma di qualche settimana, l'unica strada è ancora quella della responsabilità e dell'unità nazionale. Certo, si può discutere e ci si può affrontare se la strada migliore sia quella del salario minimo o del taglio del cuneo fiscale; se sia necessario un nuovo scostamento di bilancio o se bisogna avere un piglio più deciso in Europa; se bisogna lavorare sull'accesso al credito o si debba intervenire sulle cartelle Equitalia. Quello che però non si può fare è pensare di destabilizzare il Paese nella speranza di lucrare politicamente da questa situazione, ed è ciò che vedo al momento. Anche perché, a destra come a sinistra, non credo che nessuno trarrà alcun tipo di vantaggio.
Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12,54)
(Segue STEGER). Per noi, questo Governo deve andare avanti con il confronto, certo, e con quello spirito di unità e responsabilità che non può venir meno proprio adesso. Ce lo impongono il buonsenso, la logica e il rispetto per le numerose famiglie e imprese che attendono risposte concrete e che semplicemente resterebbero impietrite davanti a una crisi politica nel pieno della tempesta.
Noi, come Autonomisti, continueremo a sostenere il Governo con determinazione e con responsabilità. (Applausi).
DI NICOLA (Ipf-CD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI NICOLA (Ipf-CD). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, intervengo per esprimere il sì alla questione di fiducia del Gruppo Insieme per il futuro. È un sì convinto a un decreto-legge non a caso denominato «aiuti», concepito e varato per contrastare le mille emergenze che i cittadini italiani vivono quotidianamente; emergenze provocate dalla crisi pandemica, dal rincaro dell'energia e delle materie prime, dall'inflazione galoppante e da tutte le altre difficoltà provocate dalla folle guerra scatenata dalla Russia di Putin contro i bambini, le donne, gli uomini e le famiglie innocenti dell'Ucraina.
A quelle persone inermi, aggredite in casa propria e che da mesi resistono e difendono i propri spazi vitali, i campi coltivati con sacrificio, le fabbriche e le infrastrutture fondamentali per la loro economia; a quelle persone che eroicamente resistono e difendono quei valori di indipendenza e democrazia nei quali anche noi ci riconosciamo, vanno il nostro sostegno e la nostra piena solidarietà. Signor Presidente, la nostra non è una solidarietà di circostanza. Come figli di una generosa ed eroica resistenza all'oppressione nazifascista dalla quale è nata la nostra Repubblica, e come parlamentari, cogliamo in pieno il valore del sacrificio dei cittadini ucraini impegnati, anche per nostro conto, a difendere e tutelare i valori migliori dell'Occidente e dell'Europa democratica. (Applausi).
Anche per tutelare questi valori, signor Presidente, è nato il Gruppo parlamentare cui appartengo, orgoglioso di sostenere la lotta del popolo ucraino insieme all'intera Europa e ai nostri alleati; orgoglioso di riaffermare la validità della nostra collocazione internazionale; orgoglioso e deciso a garantire un Governo a questo Paese in una delle fasi più drammatiche della nostra storia repubblicana.
Come abbiamo detto e ripetuto negli ultimi giorni, ribadisco oggi in quest'Aula che davanti a questa situazione drammatica noi proprio non arriviamo a comprendere e a giustificare come si possano mettere in continua fibrillazione la maggioranza di Governo e lo stesso Esecutivo; come si possa portare avanti con pervicacia un'azione destabilizzante magari solo per conquistare qualche titolo di giornale, nella speranza di aumentare qualche punto nei sondaggi in vista delle prossime elezioni politiche. Diciamo e chiariamo con forza, anche davanti ai cittadini che oggi ci seguono preoccupati sui canali televisivi, che chi sta inseguendo interessi di parte e di partito sta anche vigliaccamente girando le spalle al Paese. (Applausi). Si tratta di un comportamento politicamente irresponsabile, del quale saranno chiamati a rispondere non solo in queste settimane, ma probabilmente nei libri di storia.
Per questo ci chiediamo come si faccia a negare il proprio sostegno alle misure contenute nel decreto-legge in esame. Abbiamo milioni di disoccupati, milioni di lavoratori sottopagati, milioni di cittadini vittime della povertà più assoluta, centinaia di migliaia di aziende sull'orlo del fallimento, autotrasportatori e pescatori impossibilitati a riempire i loro serbatoi per i prezzi stellari dei carburanti; il sistema sanitario sull'orlo del collasso è chiamato ancora una volta negli ultimi giorni a reggere l'urto terribile dei contagi dilaganti. Sono questi i drammi che abbiamo di fronte e tanti altri ai quali questa maggioranza e questo Governo cercano di dare una risposta adeguata proprio con il decreto-legge aiuti. Lo fa con provvedimenti che abbracciano più materie e ambiti di competenza. Si va - come dicevo - dalle misure riguardanti il contenimento dei prezzi dell'energia per famiglie e imprese, alle linee di sostegno delle aziende, ai provvedimenti di politica fiscale e finanziaria, il credito di imposta e tutte le altre misure che toccano il sociale, come il famoso bonus di 200 euro, per non parlare dei provvedimenti in favore della cultura, dell'istruzione e degli enti locali. Questo per ricordare solo alcune delle misure e neanche tutte le più importanti; misure che giovani, pensionati, famiglie e imprese attendono con ansia.
Per questo noi non abbiamo dubbi nel votare il provvedimento in esame. Non abbiamo dubbi sulla necessità di dare forza al Governo, perché nelle prossime settimane e nei prossimi mesi possa continuare a lavorare per mettere in campo tutte le riforme, tutte le misure necessarie per esaurire le procedure legate all'acquisizione e all'impiego delle risorse del PNRR e per portare a compimento il lavoro che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci ha indicato alla nascita di questo Governo.
Sono tre le famose emergenze, signor Presidente: quella pandemica, quella economica e quella sociale, cui purtroppo si è aggiunta la quarta, ancora più drammatica, quella bellica legata all'invasione russa dell'Ucraina; un compito gravoso, che oserei definire titanico, per il quale c'è bisogno del massimo della solidarietà.
Per questo mi rivolgo a tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Mai come in questi giorni c'è bisogno di una onesta e limpida collaborazione, all'insegna dell'unità e della solidarietà repubblicana, mettendo alle nostre spalle ogni interesse di parte e di partito. Serve un nuovo patto per l'Italia, che le forze politiche presenti in questo Parlamento possono certamente favorire, e rispetto al quale un buon segnale sono stati gli incontri avuti nei giorni scorsi dal presidente Draghi con le parti sociali, i sindacati e Confindustria.
A seguito di questo decreto aiuti, è stato già annunciato dal presidente Draghi un corposo provvedimento, da adottare entro la fine del mese di luglio, con interventi urgenti a sostegno delle imprese e delle famiglie. In questa direzione, il presidente Draghi ha tutto il nostro sostegno e il nostro incoraggiamento.
Un provvedimento sostanzioso sarebbe certamente un buon viatico per il lavoro da fare, con il Parlamento e le parti sociali, in vista della stesura di una legge di bilancio in grado di varare provvedimenti strutturali a sostegno di una crescita economica e solidale. Al primo punto dell'agenda deve esservi sicuramente la lotta all'inflazione, una tassa iniqua che colpisce certamente i più poveri e che noi dobbiamo contrastare per evitare l'ulteriore erosione del potere d'acquisto delle famiglie e gli aumenti dei costi di produzione dell'apparato produttivo.
Altra emergenza è sicuramente il lavoro, che ha bisogno di adeguate misure di sostegno, in grado di far lievitare a livelli accettabili i salari, in modo da combattere quel fenomeno inaccettabile ormai semplicemente definito lavoro povero. Non c'è bisogno che lo ricordi, visto che lo stesso presidente Draghi lo ha messo ai primi punti della sua agenda.
Vi è poi la questione annosa del cuneo fiscale, rispetto al quale questo Governo e questa maggioranza hanno ripetutamente espresso la volontà di arrivare al più presto a un taglio robusto, in maniera da riempire le buste paga dei lavoratori. Ancora vi è molto da fare, anche se molto è stato già fatto.
I cittadini ci guardano, aspettando fiduciosi che questo Governo possa continuare a lavorare per risolvere i loro drammatici problemi. Penso soprattutto alle persone che in questo momento sono negli ospedali, agli anziani e ai giovani che la sera guardano tristi spettacoli in televisione, dove si assiste a risse in un politichese che non comprendono. E non credo si divertano a seguire, davanti agli schermi televisivi, sui giornali e sui social, coloro che sembrano volersi impegnare sempre più a rendere impotente il Governo e a umiliarlo.
Signor Presidente, noi continuiamo a sperare proprio in quello spirito repubblicano che, nei momenti peggiori della nostra storia, ha saputo chiamare a raccolta le forze politiche e i cittadini per uscire unitariamente dalle emergenze più drammatiche, e questo è un momento drammatico. Le sfide che ci aspettano sono colossali. C'è bisogno di tutti. C'è bisogno della fiducia del Senato, che certamente il presidente Draghi avrà, così come noi di Insieme per il futuro-Centro Democratico le esprimiamo la nostra. (Applausi).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 13,03)
CRUCIOLI (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRUCIOLI (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Signor Presidente, l'altro ieri ho ascoltato il presidente del Consiglio Draghi affermare, davanti alla stampa estera, che grazie al Governo sono stati centrati tutti gli obiettivi e che l'Italia sarebbe un Paese più forte. Non so che Paese veda lui, ma io, ovunque giri gli occhi, vedo i danni provocati da questo Governo nel Paese, danni allo spirito del Paese, innanzitutto.
Io vedo un popolo diviso, vedo un popolo fiaccato, confuso e impaurito, e vedo soprattutto danni all'economia.
Innanzitutto i danni sono raffigurati in maniera plastica dai 2.800 miliardi di debito. È chiaro che questi debiti si sono depositati e accumulati nel corso degli anni. Ma, se guardiamo al periodo della pandemia, da quando è iniziata, e alla modalità di gestione isterica e paternalistica della pandemia stessa, vediamo che il debito è aumentato di ulteriori 500 miliardi. Siamo stati il Paese con maggiori chiusure e con maggiori provvedimenti divisivi, che hanno creato odio e divisioni in tutte le famiglie, che hanno creato discriminazioni e hanno prodotto il danno economico che ha portato all'enorme aumento del deficit.
Guardiamo poi cosa sta succedendo per quanto riguarda l'allineamento alle posizioni più oltranziste della NATO sulla guerra da parte di questo Governo. Prima la NATO ha abbaiato di fronte alla Federazione russa, provocando il conflitto, e adesso non vuole arrivare ad alcun tipo di compromesso. Per noi non è un tabù quello di dire che un compromesso, anche di natura territoriale, per porre fine immediatamente al conflitto deve essere preso in considerazione. Invece l'Italia, con un'adesione alle posizioni della NATO in maniera veramente acritica e contro i propri interessi, considera un tabù questa discussione e prosegue con una politica di contrapposizione netta e di contrasto fino in fondo, qualunque siano le conseguenze che ciò comporta, anche di natura economica, oltre a quelle di un rischio militare e nucleare. Stiamo vedendo tali conseguenze attraverso i rincari delle materie prime e dell'energia: abbiamo infatti la triplicazione del costo delle bollette, la benzina stabilmente sopra i due euro al litro, l'inflazione che su base annua è aumentata dell'8 per cento e che nell'ultimo mese è aumentata ulteriormente dell'uno per cento. L'inflazione quest'anno ha provocato e provocherà un aumento di 500 euro per ogni famiglia soltanto per il carrello della spesa. Ci sono poi 5,6 milioni di persone in povertà assoluta; la povertà è ai massimi storici, in aumento ulteriore quest'anno, con un milione di poveri assoluti in più. Ci sono quasi cinque milioni di lavoratori che prendono meno di 1.000 euro al mese; c'è la crisi delle imprese, che a settembre e a ottobre vedremo provocare un aumento della disoccupazione mai vista prima. Di fronte a tutto questo, il nostro Presidente del Consiglio dice che l'Italia è più forte e abbiamo centrato tutti gli obiettivi. Quali sono i suoi obiettivi? Non sono certo quelli di fare il bene del popolo, se la situazione è quella che ho descritto. Se i dati sono questi, quali obiettivi sono stati centrati?
Per quanto riguarda poi il decreto aiuti, c'è una tassazione degli extraprofitti delle imprese che hanno lucrato sulla crisi dell'energia al 25 per cento. È chiaramente una misura insufficiente; si sarebbe dovuta adottare una tassazione molto più alta per quelle imprese. E la mancia dei 200 euro? Abbiamo detto che, soltanto per la maggiorazione del costo del cibo, i cittadini italiani spenderanno 500 euro in più, ciascuno di loro, per comprare il cibo e si danno 200 euro una tantum a una fascia ristretta di popolazione, peraltro con l'erogazione a ottobre per una grossissima fetta di coloro che ne avranno diritto. E poi soprattutto non si sblocca in maniera decisiva la cessione dei crediti fiscali, del superbonus, mettendo in crisi migliaia di imprese del settore e le famiglie che avevano fatto affidamento su questa misura.
Avevamo proposto alla Camera di tagliare l'IVA sui generi alimentari, ma l'emendamento è stato bocciato. Non si ottiene quella pacificazione che si poteva cominciare a perseguire nell'ambito del green pass e degli obblighi vaccinali, perché la norma che ritarda per gli ultracinquantenni la possibilità di essere multati e avrebbe dovuto essere una sorta di moratoria, consentendo di cessare le sanzioni per chi aveva liberamente scelto di non vaccinarsi.
Di fronte a questa catastrofe e a questa impossibilità da parte del Governo di porre mano alle situazioni economiche più gravi, perché con un debito di questo tipo e con la fine dell'acquisto straordinario da parte della BCE dei nostri titoli di Stato è chiaro che il Governo non può fare di più, perché i partiti in tutti questi anni si sono mangiati letteralmente l'Italia e oggi non c'è più un euro in cassa, è evidente che qualcuno vuole prendere le distanze. Ma non servirà, perché chi per quasi due anni, da febbraio dell'anno scorso, ha appoggiato tutte le misure divisive, tutte le misure che hanno portato ad un divario ancora maggiore tra i super-ricchi e i molto poveri, tutti coloro che hanno condiviso l'impostazione di questo Governo non se la caveranno non votando la fiducia oggi.
Gli italiani hanno capito che chi fino ad oggi ha appoggiato l'invio di armi, l'aumento delle spese in armamento, la distruzione del superbonus e ha portato alla perdita della fiducia dei cittadini italiani nelle istituzioni, oggi non si può chiamare fuori con questa farsa, uscendo dal Senato e non prendendosi la propria responsabilità. Due anni di condivisione di questa politica gli rimarranno come un marchio di infamia.
Noi lo sapevamo, l'avevamo detto fin dall'inizio che il Governo Draghi non avrebbe portato nulla di buono; era una sciagura, è il vero virus che ha colpito l'Italia e oggi lo vogliamo rimarcare e lo rimarchiamo con un secco no, ancora una volta, come abbiamo fatto sempre, alla fiducia a questo Governo. (Applausi).
RENZI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RENZI (IV-PSI). Signor Presidente del Senato, membri del Governo, onorevoli colleghi, il dibattito di queste ore ha preso una piega totalmente diversa o comunque ultronea rispetto al provvedimento su cui oggi Italia Viva annuncia il proprio voto favorevole.
Nel merito, la collega Conzatti qualche minuto fa ha espresso con grande chiarezza le ragioni del nostro sostegno al decreto-legge aiuti, ma la situazione che si è creata pone l'esigenza di lanciare da quest'Aula un appello alla responsabilità e con un destinatario, che è il presidente del Consiglio Mario Draghi e nessun altro. Ci arriverò alla fine di un brevissimo intervento con tre pensierini introduttivi, signor Presidente, il primo dei quali riguarda il passato.
Il 14 luglio è un giorno impegnativo per iniziare una nuova storia. Chi la storia la ama e la conosce sa che la Rivoluzione francese è sicuramente una pietra miliare della storia del nostro continente e non solo, ma sa anche che molti di quelli che partirono per ghigliottinare finirono ghigliottinati e in un determinato momento il club dei giacobini ebbe un consenso pazzesco. Facevano a pugni per entrare alle riunioni dei giacobini, tutti erano per i giacobini e poi gli stessi dirigenti giacobini finirono - ahimè - non benissimo, con la testa sul patibolo. Questo naturalmente è un pensiero che ha a che fare con il passato e nessuno potrebbe paragonarlo a ciò che sta avvenendo ora; la Rivoluzione francese con tutti i suoi limiti è stata una cosa seria. Una cosa seria non è stata invece il dibattito di queste ore.
Vengo al secondo pensierino sul presente e mi rivolgo segnatamente ai colleghi del MoVimento 5 Stelle. Io qui dentro ho il dovere di dire che se uno apre una crisi in un momento di difficoltà ha pienamente titolo per farlo; sarei poco credibile se non lo dicessi, dopo quello che è successo un anno e mezzo fa. Quindi, onestà intellettuale vuole che si dica che se i colleghi del MoVimento 5 Stelle hanno scelto, con le loro procedure che non sono le nostre, di non votare la fiducia, questo è legittimo e non è accettabile il disegno moralista di chi dice ai grillini che non si apre una crisi in un momento di difficoltà.
C'è, però, una cosa da dire ai colleghi grillini: se si decide di non votare la fiducia, allora si firma la lettera di dimissioni dei Ministri e dei Sottosegretari, perché è ridicolo che in quest'Aula, dieci minuti fa, il ministro dei rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà del MoVimento 5 Stelle, abbia posto a nome del Governo la questione di fiducia mentre, tra qualche minuto, la capogruppo del MoVimento 5 Stelle spiegherà del tutto legittimamente perché la fiducia non la votano.
Dov'è il Ministro delle politiche agricole? Cosa fa il senatore Patuanelli? Vota la fiducia al Governo a cui appartiene o non la vota? Voi potete fare quello che volete con le vostre scelte, ma c'è un limite, in termini di dignità, di decenza e di onore, che avete sorpassato in queste ore. (Applausi). C'è un punto che riguarda il futuro, lo dico prima di arrivare all'appello finale. (Applausi). Quando si dice la verità si producono effetti di questo genere.
Lo dico agli amici del Partito Democratico. Parlando con alcuni di loro, in queste ore mi è stato detto: vedendo il comportamento del professor Conte fatichiamo a capire le ragioni della crisi di quest'anno. È vero, anche noi. Vedendo il comportamento del professor Conte, però, spero abbiate capito le ragioni della crisi dello scorso anno. (Applausi).
Aver portato Draghi al posto di Conte non è stato un atto di irresponsabilità. Aver portato Draghi al posto di Conte ha salvato l'Italia - che è la cosa più importante - ma consente al Partito Democratico di uscire dal tunnel della subalternità rispetto a quello che definivano il punto di riferimento del progressismo: erano i vostri fantasmi; tornate al riformismo, il riformismo non potrà mai essere populismo.
Infine, l'appello più importante lo faccio al Presidente del Consiglio, suo tramite, signor Presidente del Senato.
Qui abbiamo detto tutti che è il momento della responsabilità. È vero, vale per ciascuno di noi; quando si fanno certe affermazioni bisogna innanzitutto guardarsi allo specchio: la guerra in Ucraina, un'emergenza pandemica che non è più quella di un anno fa, ma che ha numeri comunque impegnativi, una situazione energetica complicata.
Ieri è passato sotto silenzio l'annuncio di Gazprom sui problemi di Nord Stream; non ne ha parlato nessuno, ma guardate che quello è il vero problema dei prossimi mesi insieme alla questione dell'inflazione, perché l'inflazione così alta non c'era da anni, e non soltanto in Europa o in Italia.
Ieri l'America ha detto che un'inflazione al 9,1 per cento non c'era da quarant'anni: sarà un problema globale da affrontare tutti insieme? Poi ci sono problemi che non dipendono da noi, come la nuvola porta sfortuna: la siccità; ci sono problemi legati alla carestia, all'immigrazione. Insomma, ci sono una serie di problemi. L'ansia di responsabilità deve valere anche nei confronti del Governo in carica e del Presidente del Consiglio.
Come sapete, sono un estimatore del presidente Draghi, sono orgoglioso che egli sia il nostro Presidente del Consiglio. Con la stessa franchezza, amicus Plato, sed magis amica veritas, bisogna avere il coraggio di dire al presidente del Consiglio Mario Draghi che nulla giustifica oggi uno stop del Governo in questa situazione. Bisogna arrivare a chiudere il pacchetto PNRR, la legge di bilancio e poi il prossimo anno andare alle elezioni e ciascuno di noi farà la propria campagna elettorale.
Pensare di utilizzare schiamazzi diurni, come quelli che abbiamo visto in queste ore, per bloccare un'attività fondamentale non per noi, ma per il sistema Paese, sarebbe inaccettabile.
Concludo su questo, signor Presidente. Sono momenti delicati, non ne parla nessuno. A livello internazionale abbiamo detto giustamente che siamo dalla parte della democrazia, giustamente abbiamo combattuto tutti insieme sui nostri valori - ovviamente da posizioni diverse - ma qui non c'è nessuno che abbia il coraggio di dire che la democrazia in questo 2022 sta vivendo una pagina di difficoltà enorme.
È la prima volta che parlo in Senato dopo la morte di un amico come Abe Shinzo, il primo ministro giapponese; la democrazia è in crisi in Giappone. È la prima volta che facciamo una discussione vera dopo quello che è successo nel Regno Unito, dove comunque - piaccia o non piaccia - Johnson aveva vinto le elezioni e va a casa. È la prima volta che facciamo una discussione vera dopo tre sentenze della Corte costituzionale americana - al di là del merito, le metto in fila: armi, aborto e ambiente - che in una settimana hanno segnato una nuova pagina nei rapporti tra Casa Bianca, Corte Suprema e Congresso. È la prima volta persino che discutiamo dopo i problemi democratici in Sri Lanka.
Dallo Sri Lanka, che non è propriamente il Paese numero uno al mondo, almeno come popolazione, fino agli Stati Uniti, c'è una situazione di difficoltà democratica pazzesca.
Non vorrei che all'elenco di questa triste lista si dovesse sommare, da domani mattina, anche l'Italia, perché il fatto che oggi Draghi sia Presidente del Consiglio è stato frutto di una scelta politica di un anno e mezzo fa che noi rivendichiamo, ma oggi Draghi deve continuare a rivestire il ruolo di Presidente del Consiglio perché serve all'Italia e lasciatemi dire che forse, se oggi ci fosse una crisi, in altre capitali non propriamente democratiche stasera o domani qualcuno festeggerebbe. Voglio che festeggino gli italiani e che non festeggino gli altri. Buon lavoro, Presidente. (Applausi).
CIRIANI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRIANI (FdI). Signor Presidente, colleghi, la prima cosa che vorrei dire in premessa è che pensiamo - noi come forza di opposizione, ma credo tutti qui in Senato - che in un momento così grave e difficile per la politica italiana, in cui non sappiamo se avremo un Governo oggi pomeriggio, vi sia un solo posto dove il Presidente del Consiglio dovrebbe stare adesso e quel posto è qui nel Senato della Repubblica, perché noi ci vogliamo confrontare con il Presidente, non con i banchi vuoti di un Governo fantasma. (Applausi).
La seconda cosa che vorrei dire in premessa è che abbiamo letto le agenzie, perché noi non facciamo parte della maggioranza, e sappiamo dei tentativi messi in campo questa mattina per cercare di tenere insieme la maggioranza non sulla fiducia, senza votare la fiducia, ma votando gli emendamenti in modo tale da poter proseguire nell'azione di Governo, secondo un ragionamento talmente bizantino che nessuno è riuscito a capirlo. Lo voglio ricordare perché quando qualcuno di voi, qualcuno dei giornali o delle televisioni, o qualche intellettuale da strapazzo ci verrà a dire che questo è il Governo della serietà, noi gli ricorderemo le scene da basso impero di questa mattina. (Applausi).
Noi abbiamo di fronte sfide terribili ed epocali, cui in parte hanno già fatto cenno i colleghi del Gruppo che sono intervenuti. Ricorderò soltanto un dato che è stato rilasciato con l'ultimo bollettino dell'Autorità per l'energia: nell'ultimo anno il prezzo medio della bolletta del gas per le famiglie italiane è salito del 70,7 per cento; la bolletta dell'elettricità da adesso a luglio 2023 salirà del 91,4 per cento. Anch'io sono costretto a fare il quadro geopolitico - oserei dire - della situazione in cui siamo tutti noi coinvolti: c'è la guerra a 700 chilometri dal confine italiano, c'è una difficoltà enorme a garantire l'approvvigionamento del gas, c'è un problema enorme a far uscire il grano sul Mar Nero, c'è il rischio della carestia nei Paesi africani, c'è il rischio concretissimo che la carestia generi nuove ondate migratorie che si aggiungono a quelle già esistenti, c'è il problema dell'inflazione mai così alta dal 1986, c'è una pandemia che non sappiamo ancora se sia alle nostre spalle, c'è una crisi di siccità che mette in ginocchio l'agricoltura. Queste sono tutte le emergenze di cui gli italiani si preoccupano e che gli italiani credono dovrebbero essere al centro dell'azione del Governo.
Ci vorrebbe, però, un Governo forte, coeso e serio, invece noi da settimane - ho perso il conto di quante - viviamo in una bolla fatta di ricatti, di teatrini, di ultimatum e penultimatum, tutte cose che appartengono alla peggiore prima Repubblica. Abbiamo un ex Presidente del Consiglio, Conte, che deve ancora elaborare il duplice lutto derivante dalla scissione di Di Maio e dal suo sfratto da Palazzo Chigi e che un giorno sì e l'altro pure bombarda il Governo. Il Presidente del Consiglio italiano è in missione a Kiev, in zona di guerra, e mentre è a Kiev non sa se il suo Paese ha una politica estera, perché negli stessi giorni in Italia la sua maggioranza di politiche estere ne mette in campo tre o addirittura quattro.
E poi, pochi giorni dopo, a Madrid, abbiamo una riunione storica della NATO per decidere l'ingresso di Svezia e di Finlandia, ma il nostro Presidente del Consiglio, sempre Draghi, deve ritornare precipitosamente in Italia: è una bellissima figura che il nostro Paese fa sullo scenario internazionale! Voi ci dite che il Governo è quello che garantisce l'immagine dell'Italia all'estero. Ebbene, Draghi prende l'aereo, torna in Italia, perché succede che Conte, Grillo e pezzi dei 5 Stelle si rinfacciano reciprocamente il fatto di essere totalmente inadeguati. E se lo dicono loro noi naturalmente ci crediamo. (Applausi).
Se non bastasse, alla Camera il Partito Democratico pianta le proprie bandierine ideologiche, sapendo di non avere alcuna possibilità di far approvare lo ius scholae o la legge sulla liberalizzazione della droga, con il solo e unico scopo di irritare e di provocare gli alleati del centrodestra.
Di fronte a questo, a quello che è avvenuto e sta avvenendo, noi abbiamo atteso per settimane, Presidente, colleghi, che qualcuno dalle parti del Governo si alzasse e dicesse o gridasse: «Guardate ragazzi miei, la ricreazione è finita!». Ma nessuno si è alzato a dire questo, Presidente. Sembra che il Governo sia un Titanic, che va verso lo scoglio mentre l'orchestrina suona sempre più forte ed è sempre più affollato.
Il Governo sedicente "dei migliori" si è presentato al giudizio dell'opinione pubblica e del Parlamento dicendo che sarebbe stato il Governo che avrebbe garantito le riforme, le cose importanti, la lotta contro le emergenze, la stabilità; ma il risultato che voi oggi portate qui è esattamente il fallimento su tutti questi fronti. Voi oggi ci consegnate il bilancio fallimentare della vostra azione di Governo.
Domando a coloro che hanno chiesto, anche in queste ore, se il Governo debba continuare la sua azione anche dopo: voi affidereste il governo dell'Italia in autunno a una maggioranza che cade perché non è in grado di approvare la realizzazione di un termovalorizzatore in provincia di Roma? (Applausi). Se non siete in grado di approvare questo, quali riforme potete approvare in autunno? Quale guerra alle emergenze potete fare, se non siete in grado di fare neanche l'abc della politica?
Questo succede perché non esistono governi tecnici, non esistono governi istituzionali; esistono soltanto governi politici. Questo è un Governo politico con tutti dentro. Ma un Governo politico con tutti dentro non può che fare la fine che sta facendo: va a sbattere. È come guidare una macchina all'interno della quale ci sono passeggeri ognuno dei quali vuole una destinazione diversa. La fine è questa: o si rimane fermi o si va contro il muro. Purtroppo quello a cui assistiamo è esattamente lo scontrarsi del Governo contro un muro e nel far ciò porta insieme a sé anche il destino dell'Italia.
Signor Presidente, io non so - ascolteremo adesso le dichiarazioni di voto finale - cosa diranno i colleghi del MoVimento 5 Stelle. So che in queste settimane hanno detto che vogliono stare nel Governo, ma anche starne fuori; che votano la fiducia, ma non la votano; che sono contro questo Esecutivo, ma i Ministri stanno ben stretti all'interno dell'Esecutivo. Vorrei dire che la situazione è grave ma non è seria.
Anche rispetto a questo, noi di Fratelli d'Italia rivendichiamo la bontà, la giustezza, il coraggio, la lungimiranza, la serietà di essere rimasti unica forza di opposizione e ribadiamo ancora una volta che noi non siamo e non saremo disponibili a fare la stampella di nessun Governo, perché noi vogliamo soltanto far parte di un Governo eletto dai cittadini di centrodestra. (Applausi).
Signor Presidente e colleghi, dispiace che non ci sia il presidente Draghi, perché vorrei dirgli che noi da lui ci aspettiamo - perché crediamo che sia una persona seria, al di là delle differenze politiche - coerenza rispetto a quanto ha annunciato soltanto quarantotto ore fa in una conferenza stampa, quando ha detto che non c'è e non ci sarà un altro Governo Draghi, successivo a questo, senza l'attuale maggioranza.
Aggiungo che solo chi teme o chi disprezza la democrazia ha paura del giorno delle elezioni. Questa maggioranza, colleghi, è finita ed è finito anche questo Governo. Diamo la parola agli italiani con il voto, lasciamo finalmente che siano loro a decidere da chi essere governati. (Applausi).
ERRANI (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatrice, non siamo proprio all'ultimo giorno di scuola.
ERRANI (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, il nostro gruppo LeU-Ecosolidali voterà a favore della fiducia. Il provvedimento contiene diverse misure utili e necessarie a fronte della crisi. Certo, non risolutive, ma comunque assolutamente necessarie. Anche noi non condividiamo tutte le scelte contenute in questo decreto-legge; ci sono questioni, come il superbonus, su cui, come molti colleghi da più parti hanno detto, bisogna trovare una risposta. C'è il tema dei 200 euro che non tutti i lavoratori percepiscono ed è un problema da affrontare assolutamente. C'è poi la norma relativa al termovalorizzatore di Roma, che qualcuno nel nostro Gruppo non condivide. Voglio dire ai colleghi e ai membri del Governo che, volendo fare questa scelta, si potevano scegliere diverse strade per evitare di trovarci di fronte a delle complicazioni come quelle dinanzi alle quali purtroppo ci troviamo ora. Ci sono scelte utili per le questioni energetiche, per le imprese, per gli enti locali, per la sanità e le Regioni.
Voglio soffermarmi tuttavia su alcune considerazioni politiche, che mi sembrano indispensabili. La prima che voglio fare è la seguente: la sovranità appartiene al popolo e le elezioni sono un elemento di democrazia, come è evidente. C'è poi la situazione reale del Paese. Capisco però le diverse forze politiche perché, al di là dei pronunciamenti (mettere davanti all'interesse di partito gli interessi del Paese), poi qualche confusione nei fatti si fa. Ciò che a me non ha convinto è la rappresentazione del dibattito e della discussione politica di questi giorni. Non mi ha convinto perché trovo che ci sia una distanza grande, troppo grande, a proposito della crisi delle democrazie tra la vita reale del Paese e le discussioni che stiamo facendo in quest'Aula. È un problema che interroga tutti, non solo qualcuno. Da questo punto di vista voglio essere chiaro perché non ci siano ambiguità; è il momento della chiarezza per ciascuno di noi. Io capisco, lo dico con sincerità, il disagio del MoVimento 5 Stelle. Un disagio che peraltro anche altre forze politiche, in altri termini, vivono. Capisco, per averlo visto anch'io, che gli attacchi strumentali al Movimento 5 Stelle avevano magari l'obiettivo di mettere da parte il MoVimento. Consentitemi di dirvelo con sincerità e franchezza. È un errore politico non partecipare al voto.
È una scelta sbagliata che mette a rischio oggi e - lo sottolineo - domani una prospettiva alla quale abbiamo lavorato insieme in questi anni, duramente e in modo non sempre semplice.
Se vogliamo essere intellettualmente onesti, dobbiamo anche dirci un'altra cosa. Se ci troviamo in questa situazione, la responsabilità non sta solo da una parte. Si poteva e doveva costruire un percorso diverso al fine di non trovarci qui.
Vorrei che riflettessimo su questo, anche per quello che dobbiamo fare da oggi pomeriggio in avanti. Ci sono la guerra, la crisi energetica, la pandemia (che è tutt'altro che sconfitta) e il PNRR da far atterrare (abbiamo, sì, raggiunto gli obiettivi dell'anno scorso e i primi obiettivi di questo semestre, ma l'atterraggio è un'impresa ancora molto complicata). Dobbiamo verificare con chiarezza e trasparenza se ci sono da parte di tutti le condizioni per affrontare le questioni che abbiamo di fronte.
Qual è la prima questione che abbiamo di fronte? Dobbiamo affrontare la foto che ci ha proposto l'Istat; siamo di fronte alla più grande questione sociale che, forse, in autunno ci troveremo a dover risolvere in modo pesantissimo e dobbiamo decidere come affrontarla. È chiaro che siamo in una maggioranza con posizioni molto diverse, ma il fatto che negli ultimi trent'anni il potere d'acquisto dei salari in Italia si sia ridotto, mentre negli altri Paesi europei è aumentato è un problema o no? Il fatto che ormai abbiamo un'intera generazione nella precarietà è un problema o no? Il fatto che, secondo l'Istat, il 50 per cento dei nuovi assunti del 2021 sia già in una condizione di povertà è un problema o no? È questo che dobbiamo verificare, ossia se siamo in grado, con un colpo di reni, di dare una risposta e superare la distanza che c'è tra la vita reale e la narrazione dominante che a me non convince. Lo dobbiamo verificare qui in Parlamento, come hanno già detto altri colleghi.
Su questo Draghi - è una cosa importante - ha assunto l'impegno, che per me è un elemento centrale, per un nuovo patto sociale che affronti, in primo luogo, questa crisi sociale e questi problemi che riguardano una parte significativa della nostra popolazione. Verifichiamolo e ciascuno qui si assumerà le proprie responsabilità.
L'unica cosa che non possiamo fare è andare avanti facendo finta di nulla, ma in relazione non al voto del MoVimento 5 Stelle, bensì alla crisi sociale che abbiamo di fronte, alla sfida enorme della transizione ecologica e di quanto stanno facendo gli altri Paesi. Ma davvero dobbiamo continuare a camminare con la testa rivolta all'indietro?
Fra dieci, sette o cinque anni, se non intraprendiamo per davvero la transizione ecologica come nuovo modello, il differenziale di produttività o di costo dell'energia quanto sarà più grande rispetto a quello precedente alla crisi pandemica tra noi, la Germania e la Francia? È di questo che dobbiamo parlare. Ci sono dei nodi gordiani da tagliare e vanno affrontati con uno spirito di responsabilità, di solidarietà nazionale, a fronte del fatto che rispondiamo prima di tutto ai cittadini che non ce la fanno, poiché l'inflazione supera di gran lunga quella dichiarata ed hanno bisogno di un Parlamento che sia in grado, come diceva don Milani, di farsi carico di questo problema.
Noi votiamo la fiducia e ci siamo nel fare seriamente questa discussione, sapendo che le nostre posizioni non potranno essere quelle di tutti, ma volendo ottenere i risultati fondamentali per cambiare lo stato di cose di questo Paese. (Applausi).
MALPEZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALPEZZI (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, oggi doveva essere soltanto una bella giornata, per le famiglie, i lavoratori e le imprese a cui questo provvedimento dà delle risposte importanti. Una bella giornata doveva esserlo anche per la politica, che queste risposte le ha trovate. Avremmo dovuto tutti essere fieri di cosa si vota oggi con questo passaggio al Senato, ossia un decreto-legge che non ha un nome a caso: aiuti. Tale provvedimento prevede 20 miliardi per le famiglie, i lavoratori e le imprese, per sostenere il potere d'acquisto, contenere i costi dell'energia, rinnovare e rafforzare gli interventi per i redditi più bassi (a partire dal bonus di 200 euro), evitare che si blocchino i cantieri legati al PNRR. Avremmo dovuto essere felici perché si portavano a casa misure importanti per i cittadini e il Paese.
Oltretutto, si tratta di un decreto-legge che viene convertito due giorni dopo l'apertura del Governo ad una grande opportunità, quella della costruzione di un'agenda sociale, con la riduzione delle tasse sul lavoro, la lotta all'inflazione, la difesa del potere d'acquisto dei salari: misure contro la precarietà in un momento - lo abbiamo ricordato qui tutti oggi - molto complesso per il Paese. Doveva essere una bella giornata perché la politica fa il suo mestiere: trova risposte ai bisogni dei cittadini. I problemi, infatti, oltre che rappresentati, vanno governati. (Applausi). Si mostra agli italiani che non sono soli, che i loro rappresentanti in Parlamento lavorano in questo tempo difficile per sostenere l'economia e vogliono continuare per prevenire le difficoltà di un autunno che non si preannuncia per nulla facile.
Quando la politica riesce a essere compatta porta nel Paese anche una grande speranza, che è un termine che utilizziamo troppo poco. Mentre nelle Aule parlamentari si riescono a trovare soluzioni, chi ci guarda da fuori si sente meno solo. La politica che interviene sulla solitudine è una politica che fa il bene. Allora come sarebbe stato bello poter raccontare questa giornata come quella di un percorso che continua guardando al Paese, raccontando un filone complessivo di interventi del Governo Draghi per 33 miliardi e cominciando a progettare le linee di quel prossimo provvedimento che il Governo ha definito corposo e che dovrebbe arrivare alle Camere alla fine del mese e che darà il via a questo grande patto sociale con i sindacati, con le imprese, contro la precarietà, per il salario minimo, contro gli effetti dell'inflazione, per il taglio del cuneo fiscale. (Applausi). Ma faremmo un torto a noi, che sosteniamo questo Governo, se non ci ricordassimo che gli interventi per i cittadini e a favore delle famiglie li facciamo da quando questo Governo è nato. Perderemmo anche noi la prospettiva di quello che abbiamo fatto in questi mesi, mettendo sempre al centro i bisogni del Paese.
La politica è anche l'arte del prevedere; deve essere capacità di visione, deve guardare oltre e questo lo abbiamo detto nella maggioranza. Come Partito Democratico siamo stati in prima linea anche quando abbiamo votato il Documento di economia e finanza, perché abbiamo ricordato che avremmo monitorato quelle previsioni per essere in grado di fare interventi mirati a sostegno di un Paese che ha bisogno di aiuto. È accaduto questo, anche grazie all'autorevolezza rappresentata dal presidente Draghi, non ce lo possiamo dimenticare. Questo Governo è nato per questo motivo e, in una situazione di emergenza, come un Esecutivo di unità nazionale composto da forze politiche diverse tra loro, che si sono assunte, di fronte al Presidente della Repubblica e all'Italia, proprio la responsabilità di fare cose per il Paese, non per la singola forza politica.
Noi avremmo voluto parlare di tutto questo e avremmo parlato in questo modo ai cittadini che aspettano tutti questi interventi. Purtroppo, invece, da qualche giorno ci troviamo a parlare di altro, usando questioni tutte interne alla politica, lontane dai cittadini, con termini lontani dai cittadini e soprattutto dai loro bisogni. Noi come Partito Democratico non possiamo che prendere atto della scelta del MoVimento 5 Stelle, che ha annunciato la non partecipazione al voto di fiducia; è una scelta che noi riteniamo sbagliata e che non ci lascia indifferenti nel merito e nel metodo.
Nel merito, in questi giorni proprio il PD ha difeso la necessità delle diverse forze politiche di questa maggioranza di sollevare istanze. Sappiamo che siamo forze diverse e questo atteggiamento lo abbiamo visto assumere diverse volte da parte anche di altri partiti. Non abbiamo considerato le questioni che avete posto come degli ultimatum; le abbiamo considerate pungolo, stimolo. Tuttavia abbiamo anche visto un Governo pronto a mettere al centro della propria azione l'agenda sociale (che, come dicevo prima, non è nata ieri perché, quest'agenda, questa propensione al sociale già lo caratterizza) come una nuova risposta, anche più forte, al nuovo quadro economico che stiamo affrontando. Non si tratta, quindi, di un Governo sordo.
Per lavorare a quest'agenda serve però la compattezza di tutta la maggioranza, che deve essere consapevole che i risultati importanti ottenuti dal Governo sono di tutti, sono frutto di un lavoro di sintesi (Applausi), che magari non genererà felicità nelle singole forze politiche, ma rappresenta il noi da cui è composta questa maggioranza, che ha scelto, come ho ripetuto prima, di sostenere il governo Draghi; i risultati si possono trovare solo insieme.
Non siamo rimasti indifferenti neanche con riferimento al metodo, perché oggi si vota la fiducia al Governo ed è un dovere per i Gruppi di maggioranza votare la fiducia all'Esecutivo di cui si fa parte. (Applausi). Il nostro, allora, non può essere che un appello alla responsabilità, una responsabilità vera. A tutte le forze politiche della maggioranza dico che considero indispensabile un chiarimento tra di noi, tra noi tutti, in Parlamento sulla volontà dell'attuale maggioranza di continuare insieme questa esperienza di Governo che ritengo, sia chiaro, necessaria per il Paese. Ogni forza politica dovrà dire che cosa vuol fare rispetto alla prosecuzione di questa esperienza, in questa condizione che - lo ripeto, come abbiamo ricordato tutti - per i cittadini è complessa e difficile. Bisogna quindi essere conseguenti se si dice che questa situazione è complessa e difficile. È anche giusto che il presidente Draghi qui in Aula definisca il percorso di qui ai prossimi mesi.
Il premier Draghi è autorevole, con una grande credibilità sul piano internazionale, ed è una garanzia per il nostro Paese. (Applausi) È un premier che ha la fiducia dei cittadini e che ha accettato di guidare un Governo di unità nazionale in una situazione di emergenza, che questo quadro internazionale oggi rende più urgente.
Pertanto, quello del Partito Democratico è stato e resta un appello alla responsabilità di tutti nei confronti del Paese. È al Paese che dobbiamo rispondere. Le priorità, per il Partito Democratico, sono i problemi degli italiani, non le convenienze dei partiti, lo sottolineo. (Applausi). Per risolverli, serve difendere la stabilità e l'equilibrio del quadro politico. Se tutti metteremo al centro proprio gli interessi del Paese, allora sì che svolgeremo davvero il nostro compito di rappresentanti degli italiani. (Applausi).
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI(ore 13,50)
BERNINI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERNINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo colleghi, unitamente al Gruppo parlamentare che mi onoro di rappresentare, Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC, ho apprezzato molto gli interventi che mi hanno preceduto: ho apprezzato la forza di alcuni, la moderazione e il tentativo di appeasement di altri.
Colleghi, amici, credo però che sia venuto il momento di raccontarci la verità. Da fuori ci guardano e capiscono molto poco di quello che sta succedendo in questi giorni. Anzi, per iniziare questo mio intervento stavo cercando la parola giusta per descrivere questi due giorni di non lucida follia, che hanno un nome e un cognome: MoVimento 5 Stelle! (Applausi). Diciamoci la verità, colleghi: è così.
Apprezzo la trasparenza, che dovrebbe essere una cifra distintiva. Comprendo i travagli interni, ma non la presa in giro, nei confronti di quest'Assemblea e del Paese, in un continuo stare dentro e stare fuori, con una fiducia a correnti alternate, a seconda della Camera di appartenenza. Entriamo, sì, ma ci si nota di più se stiamo dentro e stiamo zitti o se stiamo fuori e scalciamo e facciamo rumore? (Applausi). È complicato così, colleghi, molto complicato riportare a votare quel 50 per cento degli italiani che non crede in noi.
Noi non possiamo rimanere appesi. Lo dico lealmente, come sempre è stato leale, responsabile e onesto il sostegno che Forza Italia ha dato a questo Governo, che ha voluto fortissimamente. Noi non possiamo, però, come accaduto troppe volte, anche per il Governo precedente, rimanere appesi alle riflessioni notturne, che purtroppo non portano ad una conversione del presidente Conte, e lo dico con grande rispetto. (Applausi). Non lo possiamo fare! Non ce lo possiamo permettere!
A parte i travagli, le sofferenze e i capricci del MoVimento 5 Stelle, infatti, ci sarebbero anche un Paese in crisi, una guerra, una pandemia, un'emergenza economica, un'emergenza energetica e un'emergenza alimentare che chiedono di essere risolte. Il Governo c'è, colleghi. Il problema è che mi sembra che manchi la maggioranza relativa. Adesso manca anche l'unico Ministro sopravvissuto, il ministro D'Incà, che immagino dovrebbe trarne le conseguenze, ma mi si dice che non si sa, perché qui la sorpresa è d'obbligo e, come per un buon giallo che non possiamo leggere dalla fine, noi non sapremo se il MoVimento 5 Stelle ci sarà o non ci sarà, se si smezzerà, se starà metà dentro e metà fuori, fino a che non ne avremo la dichiarazione di voto, che viene subito dopo quella dei colleghi della Lega: quindi, suspense. Immagino, però, che il ministro D'Incà trarrà le debite conseguenze da quello che succederà, così come i suoi colleghi Ministri e Sottosegretari.
Colleghi del Movimento 5 Stelle, ve lo chiedo da bolognese: il MoVimento 5 Stelle di una volta, quello che arringò l'Italia dalla mia Bologna con un gigantesco beep, che cosa direbbe del MoVimento 5 Stelle di oggi (Applausi), del partito di maggioranza relativa che sta dentro, ma sta fuori; che ci crede, ma non ci crede; che vota la fiducia, ma non vota il provvedimento? Che cosa direbbe, se non beep? (Applausi). Confusi e infelici.
Che cosa direbbe Beppe Grillo di Ministri che, dopo essere stati formalmente sfiduciati dal loro movimento politico, dal partito di maggioranza relativa di questo Governo, rimangono comodamente seduti e imbullonati alla loro poltrona? (Applausi). Adesso il ministro D'Incà se n'è andato, forse sta facendo le prove generali. Beppe Grillo direbbe: dimettetevi (non beep) e fatevi accompagnare a casa, facendovi dare un ultimo passaggio dalle vostre auto blu, pagate con i soldi dei contribuenti! (Applausi. Commenti). Vedete che, se vogliamo, anche noi sappiamo essere populisti? (Applausi. Commenti). Auto blu. Mi suggerisce il collega Gasparri che alcune sono nere, è vero. Vedete, colleghi, che, se vogliamo... (Commenti). La verità vi fa male, colleghi, ma la coerenza purtroppo vi difetta. Beep! (Applausi. Commenti). Vedete che, se vogliamo, anche noi sappiamo essere populisti e demagoghi? Basta dire cose becere, fare promesse che non si possono mantenere e dare soluzioni semplici a problemi difficili. (Applausi). Non esistono, colleghi, soluzioni semplici a problemi difficili.
Noi non siamo così, però. Noi coltiviamo la nostra responsabilità, il nostro senso di lealtà e la nostra coerenza. Conoscete questa parola, "coerenza"? (Applausi). Quindi, non faremo i capricci su un decreto che si chiama, non a caso, aiuti e che prevede aiuti per quasi 20 miliardi di euro a favore delle famiglie, per pagare le bollette e per aiutarle a contenere l'extracosto dei generi alimentari, e a favore delle imprese, per continuare a produrre. A parte i vostri giochi di palazzo, cari amici dei 5 Stelle, c'è un mondo imprenditoriale che sta smettendo di produrre, perché l'energia costa troppo cara. (Applausi). Gli enti locali, se non avranno gli sgravi fiscali e i crediti d'imposta che sono previsti in questo provvedimento, dovranno mettere nuove tasse. Conoscete l'espressione "nuove tasse", colleghi 5 Stelle? Coerenza. (Applausi).
Roma: vogliamo liberarla dall'immondizia. Roma, che è la vetrina internazionale del nostro Paese, brucia. (Applausi). Roma, che è un'icona immortale di bellezza, cultura e storia, puzza. (Applausi). E voi uscite dall'Aula per un termovalorizzatore? Non è serio, colleghi. (Applausi. Commenti). Presidente, mi scusi, non saranno coerenti...
PRESIDENTE. Avrete il tempo di dire poi il vostro pensiero. Fate liberamente esprimere il pensiero degli altri. (Commenti). Avrete tutto il tempo di fare la vostra dichiarazione di voto. Per cortesia, fate continuare. (Commenti).
Prego, senatrice Bernini.
BERNINI (FIBP-UDC). Presidente, non saranno coerenti, ma sono molto tolleranti. (Applausi. Commenti). Quindi, Presidente, ho la sensazione che, ove... (Commenti).
PRESIDENTE. Qui ognuno può esprimere quello che crede. Quindi, vi pregherei... (Vivaci commenti). Se voi fate così, legittimate poi gli altri a fare altrettanto; poi, non dovete lamentarvi. Per cortesia.
BERNINI (FIBP-UDC). La ringrazio, ma forse è qualcuno del MoVimento 5 Stelle di una volta, non del MoVimento 5 Stelle di oggi, che ci sta insultando e sta insultando se stesso. (Applausi).
Come dicevo, noi continueremo ad essere coerenti, come siamo stati sempre, però è chiaro che chiediamo la coerenza a tutti, a tutto questo emiciclo e a tutte le forze politiche che hanno rappresentato questa maggioranza di Governo. È evidente che, se qualcuno non voterà la fiducia, qui oggi nascerà una nuova maggioranza di Governo. (Applausi).
Non abbiamo paura, Presidente: non abbiamo paura delle contestazioni; non abbiamo paura di essere coerenti con noi stessi e di votare i provvedimenti che fanno bene al Paese, come abbiamo fatto fino ad ora; non abbiamo paura delle elezioni. Non abbiamo paura di niente. (Applausi).
Signora Presidente, mi avvio alla conclusione. Vedendo che ho ancora tempo, ne lascio un po' a chi avrà molta più difficoltà di noi a spiegare le sue motivazioni. (Applausi). Comunque sulla fiducia Forza Italia, come sempre, c'è. (Applausi. Commenti).
TOSATO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOSATO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, Governo, colleghi, è evidente a tutti che questo voto di fiducia non è come tutti gli altri, ma può portare alla caduta di questo Governo e alla dimissioni del presidente Draghi e - chissà - forse anche alla fine di questa legislatura.
Noi voteremo la fiducia, la voteremo soprattutto perché i provvedimenti contenuti in questo decreto-legge sono utili; direi di più, sono necessari al Paese in questa situazione drammatica. (Applausi). Togliere la fiducia ad un Governo è una scelta legittima; farlo su questo provvedimento è da irresponsabili. (Applausi).
Non dare la fiducia oggi al Governo significa dire no a misure in materia di energia per tutelare famiglie e imprese; significa dire no all'azzeramento degli oneri di sistema del settore elettrico per il terzo trimestre 2022; significa dire no alla riduzione dell'IVA a oneri generali nel settore del gas; significa dire no al credito d'imposta per le imprese, per gli autotrasportatori, per il settore della pesca e per l'acquisto di energia, gas e carburanti. Significherebbe, colleghi, dire no a nuove norme per facilitare e accelerare la produzione di gas nel nostro Paese ed energie da fonti rinnovabili. (Applausi).
Non votare questa fiducia significa anche dire no a misure a sostegno della liquidità delle imprese, che sappiamo quanto sia necessaria. Significa dire no a misure in materia di politiche sociali, a misure in favore degli enti territoriali, Regioni, Province e Comuni e a tutti gli emendamenti che i parlamentari hanno approvato alla Camera con il consenso del Governo, migliorando questo decreto-legge. (Applausi). Significa disconoscere il lavoro fatto dal Parlamento (si tratta di oltre 20 miliardi). Significa poi mettere in discussione il prossimo decreto-legge, quello di fine luglio, annunciato dal Governo e in cui riponiamo molta fiducia: ulteriori risorse per affrontare la situazione più drammatica che il nostro Paese abbia vissuto dal dopoguerra ad oggi.
Far parte di questo Governo e sostenerlo è facile? Certamente no.
Certamente non lo è per noi, per la Lega, una forza politica che non ha nulla a che spartire con le politiche del Partito Democratico, del MoVimento 5 Stelle e di LeU. È stata però una scelta dettata dalla necessità: non c'era una maggioranza chiara in questa legislatura; era necessario che ognuno di noi si assumesse la responsabilità in base alle proprie possibilità e alla situazione che stavamo vivendo.
Stiamo vivendo una situazione drammatica, non solo per la pandemia, ma soprattutto per le conseguenze della guerra in Ucraina. Si sono sviluppati in questa legislatura scenari impensabili e altri che speravamo fossero ormai consegnati alla storia. Si sono alzati nuovi muri commerciali, economici e politici, con conseguenze drammatiche per le famiglie e per il nostro sistema economico.
Il caro energia di gas luce e carburanti è un fenomeno talmente grave che ogni nostro tentativo di arginarlo risulta ancora oggi, allo stato attuale, insufficiente e inadeguato; nonostante le decine di miliardi stanziati dal Governo per contenerne gli effetti, non si vede ancora una soluzione favorevole per tutelare le famiglie e le imprese.
Chi politicamente oggi vorrebbe trovarsi a gestire questa situazione? Chi vorrebbe avere la responsabilità di affrontare queste emergenze? È evidente che è difficile per tutti, lo è anche per la Lega, che ha scelto però di dare il proprio sostegno al Governo Draghi e lo ha fatto sempre con il massimo impegno dei suoi Ministri e dei suoi Gruppi parlamentari alla Camera e al Senato. (Applausi). Non ci siamo sottratti a questa responsabilità, perché il momento era ed è eccezionale.
Era certamente più facile rimanere a bordo campo, all'opposizione, a criticare ciò che fa o non fa il Governo; sarebbe stata una scelta sicuramente più redditizia a livello elettorale, una scelta di comodo, ma inutile per cercare di risolvere le situazioni drammatiche che sta vivendo il nostro Paese. (Applausi). Noi preferiamo metterci alla prova tutti i giorni, nelle Commissioni e in Aula, per migliorare i provvedimenti di questo Governo.
È certamente più facile abbandonare ora la partita, fuggire e scappare dalle proprie responsabilità, nel momento in cui si annuncia un autunno molto difficile e molto gravoso per chi dovrà assumere decisioni politiche.
Non voglio dare giudizi ai comportamenti di un Movimento che ha deciso di togliere la fiducia al Governo, ma una richiesta mi sento di farla: fatelo in modo responsabile, non mettete a rischio l'approvazione di questo e del prossimo decreto-legge e lo stanziamento di decine di miliardi necessari e utili a famiglie e imprese.
Termino questo intervento, Presidente, con alcune richieste al Governo, se ce ne sarà ancora uno.
Molto è stato fatto: oltre 33 miliardi per cercare di arginare l'aumento delle bollette del gas e dei carburanti; molto, ma non abbastanza, al di là della buona volontà e dell'impegno del Parlamento e del Governo. Cosa manca? Innanzi tutto, per noi servono la pace fiscale e la rottamazione delle cartelle esattoriali. (Applausi). Non possiamo pensare che, di fronte a questa crisi e a tutti gli aumenti, molti italiani che hanno compiuto sempre il proprio dovere, che non sono evasori fiscali e che hanno retto alle crisi economiche più gravose si trovino ad affrontare anche l'arrivo di decine di migliaia di cartelle esattoriali. Ci vuole buon senso, occorre responsabilità. E poi, chiediamo anche noi la soluzione per chi ha investito sul bonus edilizio al 110 per cento; ci vuole equilibrio. (Applausi).
Questo provvedimento nasce da un Governo precedente. Probabilmente ha commesso errori, ma si sono create aspettative. Sono in corso investimenti di imprese e famiglie, che non possono essere abbandonate a metà strada. Bisogna accompagnarle con gli investimenti necessari e trovare una soluzione. (Applausi).
Del reddito di cittadinanza chiediamo una correzione. Colleghi, sta creando grossi problemi: invece di creare occupazione, sta allontanando dal mondo del lavoro persone che invece potrebbero trovare occupazione nei settori del turismo e dell'agricoltura c'è carenza di personale, eppure la spesa per il reddito di cittadinanza aumenta. C'è un cortocircuito che va corretto. (Applausi).
C'è il gravissimo tema del potere d'acquisto delle famiglie italiane. L'aumento dei costi energetici ha messo in evidenza quanto il potere d'acquisto sia assolutamente inadeguato, c'è un'inflazione reale che consideriamo oltre il 10 per cento e serve intervenire per tutelare il potere d'acquisto di lavoratori e pensionati italiani. Il Governo ha avviato questo dibattito, la Lega sarà presente e partecipe con proposte concrete per ridare dignità al potere d'acquisto delle famiglie.
Quanto al tema dell'autosufficienza energetica, crediamo negli investimenti, non siamo il partito del no a tutto (ai termovalorizzatori, a rigassificatori e agli strumenti che danno autosufficienza energetica al nostro Paese). (Applausi).
Chiediamo anche al Governo che cerchi con più convinzione, a livello europeo e internazionale, la strada per trovare la fine di questa guerra, che ha portato ad aumenti energetici che non siamo in grado di reggere. La guerra sta facendo danni a tutti e al nostro Paese forse più che agli altri.
Presidente, la Lega è stata ed è leale, ha compiuto e compirà fino alla fine di questa legislatura il proprio dovere per tutelare famiglie, lavoro e imprese. (Applausi). Se però non ce ne sono più le condizioni, se ne prenda atto e si vada al voto. (Applausi). La situazione drammatica del Paese non può attendere le risposte lente e macchinose della politica: servono risposte rapide e concrete. (Applausi).
CASTELLONE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, nel 2018 il MoVimento 5 Stelle si è presentato agli elettori con un programma elettorale chiaro, per un Paese che percorresse la strada di una vera transizione ecologica; un Paese che sapesse valorizzare i suoi giovani e il lavoro delle donne e dove diritti e servizi fossero distribuiti in modo equo da Nord a Sud; un Paese che sapesse accompagnare i cittadini con misure come il reddito di cittadinanza, il salario minimo, la lotta al precariato e il taglio del cuneo fiscale. (Applausi).
Per cambiare questo Paese, che era immobile da decenni, avevamo anche detto chiaramente che, se non avessimo potuto governare da soli, l'avremmo fatto con chi con noi condivideva quei temi (Applausi), perché, al di là delle ideologie, ci interessa da sempre fare le cose. E così, abbiamo dato vita a due Governi, guidati dal nostro presidente Giuseppe Conte, nei quali abbiamo realizzato più di metà di quel programma elettorale. (Applausi).
Nel Governo Conte I abbiamo approvato la legge sul reddito di cittadinanza, la legge spazzacorrotti, il decreto dignità che combatteva il precariato, il taglio dei costi della politica. Nel Governo Conte II, nonostante siamo stati investiti da una pandemia, abbiamo lavorato in modo incessante per trasformare quella tragedia in opportunità e abbiamo introdotto il concetto di debito comune condiviso europeo, ottenendo ben 209 miliardi di euro di finanziamenti per fare le riforme che questo Paese aspettava da decenni. (Applausi). Abbiamo investito 13 miliardi di euro in sanità, altri 17 sono stanziati nel PNRR anche per la medicina territoriale; abbiamo inventato il superbonus, che è una nostra legge, che ha fatto ripartire un settore che era fermo da anni. (Applausi). Abbiamo potenziato il diritto allo studio, abbiamo utilizzato il cashback e abbiamo fatto partire le prime comunità energetiche di questo Paese. (Applausi).
Il Governo Conte II cadde per mano di chi oggi parla di responsabilità (Applausi. Commenti), che però all'epocasignor Presidente, non si fece scrupoli a non votare il PNRR in Consiglio dei ministri, rifiutando, di fatto, 209 miliardi di euro. (Applausi). Ebbene, anche allora, Presidente, abbiamo appoggiato la nascita di questo Governo, rispettando le indicazioni del presidente Mattarella e con grande generosità, perché non potevamo volgere le spalle al Paese, nel momento in cui bisognava completare la campagna vaccinale e il PNRR. Non si può nascondere che aver appoggiato questo Governo ha fortemente provato i cittadini che credono nel MoVimento, ma noi abbiamo sempre lavorato per un confronto serio su tutti i temi e per trovare soluzioni, evitando polemiche inutili.
Non è stato questo, però, l'atteggiamento di tutte le altre forze politiche di maggioranza. Abbiamo subito attacchi e provocazioni continui e c'è stata totale indifferenza rispetto alle nostre richieste. (Applausi. Commenti). Mi lasci dire, Presidente, che nessuno avrebbe continuato, come abbiamo fatto noi, a lavorare a testa bassa in Aula, in Commissione e al Governo, perché per alcune forze politiche l'unico obiettivo di questi diciotto mesi è stato smantellare ogni nostra misura. (Applausi).
Partiamo, ad esempio, dal superbonus, uno strumento che ha contribuito, come mai nessun'altra misura, alla crescita del PIL e ha rilanciato il settore edilizio. Oggi «Il Sole 24 ore» certifica che, a fronte di 38 miliardi di costi, il beneficio sul sistema economico è di 125 miliardi all'anno. (Applausi). Nonostante questo e nonostante gli apprezzamenti pubblici della Commissione europea, si sono susseguiti numerosi interventi governativi che hanno cambiato le regole in corso, hanno bloccato la circolazione dei crediti e, di fatto, oggi migliaia di imprese rischiano il fallimento. (Applausi). Si tratta di cittadini e imprese che avevano creduto nello Stato, che poi ha cambiato le regole in corso d'opera.
Parliamo del reddito di cittadinanza. Colleghi, non possiamo più assistere, come avvenuto anche oggi in quest'Aula, ad attacchi strumentali a una misura di protezione sociale. (Applausi). Sono attacchi contro le fasce più vulnerabili della popolazione. L'Istat ha certificato che con il reddito di cittadinanza abbiamo evitato un milione di poveri in più.
Parliamo del cashback, una misura che ha contribuito ad accelerare il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e a contrastare l'economia sommersa: è stato cancellato, senza neppure consultarci. (Applausi).
Parliamo del decreto-legge dignità, un insieme di norme destinate a contrastare il precariato, che si sta demolendo pezzo a pezzo. Infatti, i contratti precari non sono mai stati così tanti.
Oggi in quest'Aula discutiamo su un decreto-legge che in realtà è la sintesi di due provvedimenti: il decreto aiuti e il cosiddetto decreto bollette. Si tratta di quasi 18 miliardi di euro per famiglie e imprese, che vengono anche dalla tassazione al 25 per cento degli extraprofitti, che è una cosa che noi abbiamo chiesto a gran voce. Sono risorse importanti, ma certamente non sufficienti, perché servono altre misure e altri sostegni per rispondere alla crisi economica che sta attanagliando famiglie e imprese. Non c'è tempo da perdere.
Il provvedimento in esame ha un problema di metodo, perché in esso nessuna delle nostre proposte è stata accolta.
Non ci è stato concesso di emendare il testo in alcun modo, nulla per sbloccare la cessione dei crediti, nulla sul prezzo dell'energia, nulla sui contratti, nulla sui salari (Applausi), nemmeno la ragionevole richiesta che abbiamo avanzato di modificare quella norma che il Partito Democratico ha voluto e che era totalmente estranea, che affidava al sindaco Gualtieri il potere di costruire un inceneritore, andando contro il piano regionale dei rifiuti. (Applausi). Una follia che condanna i cittadini romani a pagare di tasca propria 700 milioni di euro e che, senatrice Bernini, non può aiutare a gestire la questione dei rifiuti che bruciano oggi, perché l'inceneritore sarà pronto tra sei-sette anni.
Abbiamo vissuto due anni di emergenza Covid e oggi siamo di fronte alla più grave crisi economica di sempre. L'inflazione è salita all'8 per cento. Solo quest'anno 100.000 imprese rischiano di fallire e centinaia di migliaia di persone ogni giorno devono decidere se pagare le bollette o mettere un piatto a tavola. Noi crediamo che a questa situazione straordinaria di crisi debbano rispondere misure straordinarie e allora bisogna intervenire per un taglio sul cuneo fiscale, che renda le buste paga più pesanti. Bisogna davvero potenziare la transizione ecologica, investendo in fonti rinnovabili e semplificando i processi di autorizzazione. Bisogna dare risposte a quei 4,5 milioni di lavoratori poveri, introducendo il salario minimo. Tutti questi punti, però, per noi prioritari, sono contenuti nella lettera che il presidente Conte ha consegnato al presidente Draghi.
Accogliamo con favore l'apertura del tavolo sui salari con i sindacati, anche se non ci convince una proposta sul salario minimo che manca della soglia minima di 9 euro. (Applausi). È bene avere anche annunciato un nuovo decreto-legge aiuti entro fine mese; se serve un nuovo provvedimento, vuol dire che abbiamo ragione a dire che questi aiuti non sono sufficienti. (Applausi).
E allora il nostro non voto di oggi è coerente con quanto già espresso dai nostri Ministri e dai nostri colleghi alla Camera. Noi oggi non partecipiamo al voto su questo provvedimento, perché non ne condividiamo né parte del merito né il metodo. Questa nostra posizione si sottrae però alla logica della fiducia al Governo e dire che si indebolisce l'azione del Governo (Applausi)... Presidente, le chiedo un minuto in più.
PRESIDENTE. Gliel'ho già dato.
CASTELLONE (M5S). Dire che si indebolisce l'azione del Governo, quando si sta cercando di indicare con chiarezza la linea politica, è falso. Chi vuole confondere i piani lo fa per strumentalizzare la situazione e dare a noi la colpa del momento di sofferenza che il Paese sta vivendo. Bisogna rispondere al malessere sociale che sta montando in maniera chiara e decisa. (Applausi).
Signor Presidente, mi lasci concludere richiamando tre concetti che abbiamo sentito spesso in quest'Aula: la responsabilità, la stabilità e la dignità. La responsabilità non è tacere, non è far finta che i problemi non esistano. Irresponsabili non siamo noi, irresponsabile è chi non dà risposte al Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. Concluda, per favore.
CASTELLONE (M5S). La stabilità si costruisce su pilastri e basi solide. La stabilità di un Paese si costruisce sulle azioni che il Governo mette in campo.
Infine, la dignità è quella che stiamo difendendo oggi, quella di un Gruppo parlamentare e di una forza politica che si comportano con lealtà da anni, subendo però attacchi vergognosi. Confermo allora la non partecipazione al voto del mio Gruppo. (Applausi).
PARAGONE (Misto-IpI-PVU). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
PARAGONE (Misto-IpI-PVU). Signor Presidente, adesso abbiamo anche il voto di sfiducia salvo intese. (Applausi). Se ho capito bene, il tema è sociale: questa crisi si apre perché c'è un problema sociale grave. Benvenuti nel Paese reale. E chi pone la questione del precariato, della tenuta dei diritti dei lavoratori? Un ex Presidente del Consiglio che non ha saputo revocare le concessioni autostradali ai Benetton dopo la tragedia del ponte Morandi. Ma con quale faccia parlate? Un ex Presidente del Consiglio che dava i soldi alle multinazionali, che poi chiudevano baracca e burattini (Applausi): Embraco, Whirlpool e compagnia cantante. Cosa ha fatto Conte per quei lavoratori?
Vado avanti. A porre la questione sociale è una forza il cui capo è l'ex Premier che ha dato l'Italia nelle mani di Arcuri. Persino l'Ilva avete dato ad Arcuri. Sono quattro anni che i 5 Stelle governano e il lavoro è diventato un'emergenza generazionale che non tocca soltanto gli under 30 precari, ma anche gli over 50, i quali, se perdono il lavoro, non lo ritrovano più: sono dei fantasmi sociali. A costoro avete messo l'obbligo vaccinale per andare a lavorare: un vero e proprio ricatto. Non basta tentare di usare il gel disinfettante, magari quello che portava Arcuri, per togliervi dall'imbarazzo del Governo Draghi: voi siete ormai draghiani. E mentre Draghi incontra Uber e Zuckerberg a Palazzo Chigi, io dico: onore ai tassisti in protesta; onore ai ristoratori in piazza; onore ai balneari che si oppongono alle aste; onore ai commercianti che riescono a stare contro quello che avete regalato ad Amazon; onore alle piccole e medie imprese, alle famiglie, ai lavoratori, a tutti coloro che dalla pandemia in poi avete soltanto illuso con le parole e mai dato soldi. Da voi i soldi li hanno ottenuti le multinazionali, Big Pharma e i signori delle armi.
La pace fiscale? Fatela, invece di mandare le lettere vergate dall'Agenzia delle entrate a chi non si è vaccinato; ora l'Agenzia delle entrate sta mandando le lettere con le multe. Il decreto-legge aiuti, come tutti gli altri, è soltanto fatto di parole. Infatti qui né Draghi né il ministro Franco ci mettono la faccia, perché è un decreto vuoto. Le bollette sono care e il pieno di benzina diventa un lusso. Parlate di Stato, di patti che vanno a ramengo: il tradimento del superbonus è il tradimento del principio pacta sunt servanda. State fregando gli imprenditori. Altro che aiuti!
Che dire del tema della sicurezza? Più immigrati, più insicurezza nelle città. Complimenti al ministro Lamorgese.
Mi avvio a concludere. Questo Parlamento non rappresenta gli italiani, così come Draghi, Speranza, Lamorgese, Cingolani e Colao non rappresentano l'Italia, ma altre potenze, potenze incappucciate. Italexit dice no. (Applausi).
NUGNES (Misto-Man.A Pap PRc-Se). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
NUGNES (Misto-Man.A Pap PRc-Se). Signor Presidente, noi non abbiamo mai votato la fiducia al presidente Draghi, perché non ci siamo mai illusi e non abbiamo confuso un top manager, un uomo della finanza e delle banche, con un grande uomo di Stato. E le ripetute fiducie lo dimostrano: manca assolutamente la fiducia nelle istituzioni da parte del presidente Draghi.
Quello che abbiamo capito è che chiaramente questo provvedimento non è sufficiente per risolvere la situazione del Paese e per andare incontro a quello che sarà un autunno estremamente caldo.
La situazione che ci troviamo da affrontare non si può risolvere con dei pannicelli caldi. Noi abbiamo una situazione di disparità sociale ed economica disastrosa: in Italia gli stipendi non vengono aumentati come nel resto d'Europa da diversi decenni. Olivetti sosteneva che nessun manager avrebbe dovuto guadagnare oltre 12 volte l'ultimo operaio, ma già negli anni Ottanta il Paese aveva manager che guadagnavano 45 volte di più del lavoratore medio; nel 2008, in piena crisi economica, le vette erano intorno alle 400 volte; nel 2020 un top manager guadagnava in media 650 volte più un lavoratore e faccio riferimento alla media, perché può arrivare anche oltre a 1.000 volte, mentre gli stipendi non sono aumentati. Questo non può sussistere. Bisogna aumentare gli stipendi e soprattutto bisogna prendere atto di quanto contenuto nel rapporto di Istat e INPS: abbiamo 4 milioni di persone che lavorano guadagnando meno di 12.000 euro all'anno; in quindici anni sono triplicati i poveri e la cosa non potrà che peggiorare.
Dal punto di vista della transizione ecologica, non solo si torna al gas e al petrolio, ma si parla di nuovo di inceneritori e di centrali nucleari in piena siccità, e cioè in gravissima crisi idrica. Quindi, non siete i migliori, ma siete assolutamente inadeguati al compito che vi è stato assegnato. (Applausi).
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2668, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e i sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Dell'Olio).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Dell'Olio.
(Il senatore segretario Giro fa l'appello).
Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2668, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
Senatori presenti | 212 |
Senatori votanti | 211 |
Maggioranza | 106 |
Favorevoli | 172 |
Contrari | 39 |
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 50.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
BINETTI (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, diciamo che comunque oggi un intervento di fine seduta è un atto di speranza. Vorrei semplicemente sollecitare alla ministra dell'università e della ricerca Messa la risposta a una serie di interrogazioni che hanno per oggetto la correttezza di una serie di procedure concorsuali. Io credo che iniziare l'anno accademico tra poche settimane senza aver fatto chiarezza su uno degli obiettivi più importanti dell'università, che è il reclutamento dei docenti, possa costituire davvero una spina nel fianco. Chiedo pertanto che la Ministra venga in Aula a riferire del perché una serie di concorsi che sono andati anche in mano alla magistratura non hanno avuto una risposta coerente fino in fondo, in omaggio alla verità e anche alla serietà dell'università.
LANNUTTI (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANNUTTI (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Signor Presidente, vorrei mettere agli atti del Senato una vicenda che riguarda l'azzardo morale dei banchieri, i crack e le bancarotte seriali con il concorso dei contigui controllori Banca d'Italia e Consob, che hanno provocato il triste fenomeno del risparmio tradito, bruciando sudore e sacrifici di migliaia di famiglie per almeno 200 miliardi di euro, a cominciare dal buco nero di Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), il cui colpo di grazia fu inferto con la delibera firmata dall'allora governatore Draghi per l'acquisto di Antonveneta al prezzo folle di 17 miliardi per una banca che ne valeva tre e che mi riguarda direttamente come Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari (ADUSBEF).
Il 4 febbraio 2013 Fabrizio Saccomanni, nella sua qualità di direttore generale della Banca d'Italia, inviò una mail al presidente della Consob Vegas, per conoscenza al governatore della Banca d'Italia Visco, al direttore del Tesoro Lavia, al fine di sollecitare un decisivo intervento contro il sottoscritto, all'epoca presidente dell'ADUSBEF, in quanto lo stesso in un comunicato stampa aveva detto che il crack MPS equivaleva a 15,4 miliardi di euro addossati a lavoratori, correntisti e risparmiatori nello scandalo più grave della Repubblica, iniziato nel 2006, che non sarebbe potuto avvenire se non ci fossero state complicità e connivenze da parte del triangolo incestuoso tra Associazione bancaria italiana (ABI), Consob e Banca d'italia. Saccomanni lamentava che dichiarazioni infondate come quelle dell'ADUSBEF, circolate per un crack da 15 miliardi di euro, potevano avere conseguenze molto gravi su MPS e che sarebbe stato grato di un cortese riscontro. Il Presidente della Consob, come risulta da annotazioni del 5 febbraio 2013 a margine della lettera, si attivava contro il sottoscritto, reo di aver detto la verità nella tutela di vessati e massacrati risparmiatori. Quella verità uscirà fuori il 26 aprile 2022, quando il ministro dell'economia Franco, davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, ha confermato il buco nero di 65,7 miliardi di euro di MPS, calcolati dal sottoscritto a fare data dal 2006 (quotava 14,8 miliardi e ne quota 500 milioni), seppur chiosando che non si tratta di pubblico risparmio, ignorando così l'articolo 47 della Costituzione che tutela anche un euro di chi risparmia.
Signora Presidente, concludo ringraziandola perché la violenza giudiziaria con cui Consob e Banca d'Italia hanno investito non gli artefici del crack, ma chi lo denunciava è la prova provata di un abuso di potere dettato dalla volontà di nascondere la verità, che tuttavia è venuta a galla nove anni dopo. Si tratta di un accanimento giudiziario ancor vivo e attuale per occultare la verità dei fatti da parte un sistema di potere vendicativo, a conferma della triste realtà di un Paese alla rovescia, tra i primi posti per corruzione, che perpetua se stesso, punendo onesti e servitori dello Stato, premiando ladri, corrotti, faccendieri, prova provata dell'inarrestabile declino italiano e delle sue massime istituzioni. (Applausi).
GRANATO (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRANATO (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV). Signor Presidente, colleghi, voglio portarvi a conoscenza della situazione di grave disagio vissuta dai farmacisti dipendenti. Queste figure professionali, infatti, vengono inquadrate come operatori commerciali sotto il profilo del trattamento economico, ma come professionisti sanitari per quanto attiene obblighi e oneri di versamento dei contributi previdenziali.
Infatti, il contratto commercio cui sono sottoposti prevede uno stipendio di 1.450 euro netti al mese, ma poi, per sostenere obblighi vaccinali e per il versamento dei contributi ENPAF, diventano professionisti della sanità. In qualità di lavoratori dipendenti, da una parte, hanno l'Inps, cui i titolari versano i contributi pensionistici; dall'altra, l'ENPAF, cui, in qualità di professionisti del settore, devono effettuare tre versamenti all'anno, per un totale di circa 750 euro entro il 31 dicembre.
Se il farmacista dipendente, assunto a tempo determinato, dimentica la richiesta di riduzione dell'aliquota, gli viene addebitata quella di farmacista titolare, che va dai 2.500 ai 4.700 euro l'anno. Il libero professionista che non ha una farmacia, ma che vuole lavorare con partita IVA è obbligato a pagare l'aliquota intera di 4.700 euro.
Se il farmacista dipendente è dunque già legato ad altre casse previdenziali deve inoltrare un'altra richiesta di riduzione ENPAF, che va dall'85 al 35 per cento dell'aliquota intera. La maggior parte chiede la riduzione all'85 per cento, che ammonta a 750 euro che il dipendente deve defalcare dal misero stipendio mensile di 1.450 euro.
I dipendenti sospesi perché inadempienti nei confronti degli obblighi vaccinali, non solo sono stati privati del già misero stipendio, ma sono stati equiparati, ai fini previdenziali, ai liberi professionisti. Quindi, è stata attribuita loro la stessa aliquota di 4.700 euro spettante a questi ultimi e, per i morosi, sono partite anche le cartelle esattoriali.
Siamo di fronte a una vera e propria pratica estorsiva ai danni di una categoria che, sotto il profilo del trattamento economico, beneficia di un contratto commerciale e, sotto quello degli oneri e delle responsabilità, viene trattato come libero professionista. Peraltro, non può neanche sospendere temporaneamente versamenti alla cassa, come avviene per altri ordini professionali, senza vedere arrivare le cartelle esattoriali. Anzi, si vede pure inquadrato nella categoria con l'aliquota più alta.
Questo perché in Italia ci sono circa venti casse previdenziali a gestione privata che hanno la stessa configurazione giuridica di quelle pubbliche e, quindi, possono inoltrare cartelle esattoriali. Non c'è limite alle afflizioni imposte ai lavoratori da questo Governo: dal bavaglio alle sospensioni senza stipendio, alle cartelle esattoriali. Mentre la cassa è intoccabile, la vita dei cittadini è stata trasformata in un inferno.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 20 luglio 2022
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 20 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 15,25).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (2668)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FUDICIA
Art. 1.
1. Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 80 del 2022.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: « 21 marzo 2022, n. 21, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre dell'anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefìci »;
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
« 2. Fermo restando il valore soglia dell'ISEE previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il primo trimestre dell'anno 2022, in caso di ottenimento di un'attestazione ISEE resa nel corso del medesimo anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del citato bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura medesima.
2-bis. Al fine di informare i cittadini sulle modalità per l'attribuzione dei bonus sociali per elettricità e gas, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici, prevedendo anche l'indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.
2-ter. Per le finalità di cui al comma 2, entro il 31 ottobre 2022 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali l'importo di 116 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis ».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
« Art. 1-bis. - (Misure per l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela) - 1. Al fine di favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica a vantaggio dei clienti finali in regime di maggior tutela, entro il termine previsto dall'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la società Acquirente unico Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge il servizio di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica.
Art. 1-ter. - (Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022) - 1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a complessivi 1.915 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due quote di importo pari, rispettivamente, a 1.000 milioni di euro entro il 30 settembre 2022 e a 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.
Art. 1-quater. - (Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022) - 1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota d'imposta del valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota d'IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 480,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.
3. Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell'anno 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 292 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.
5. Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno 2022, l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022 ».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: « 21 marzo 2022, n. 21, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, »;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « di credito d'imposta » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « n. 21 del 2022, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, »;
al comma 3, dopo le parole: « n. 21 del 2022, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, »;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-bis. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. L'ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
3-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis ».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
« Art. 2-bis. - (Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale) - 1. Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.
2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: « testo unico delle accise approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al »;
al comma 4, le parole: « dal presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 2 »;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
« 6-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto di passeggeri con autobus, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.
6-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 6-bis anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e misure in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus ».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
« Art. 3-bis. - (Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca) - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».
All'articolo 4:
al comma 1, capoverso Art. 15.1, comma 2, dopo le parole: « dell'8 gennaio 2022 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».
All'articolo 5:
al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « a carico della finanza pubblica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 2, dopo le parole: « dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, » sono inserite le seguenti: « ferma restando l'intesa con la regione interessata, »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di cui al comma 1, anche al fine di riqualificare i siti in cui si trovano impianti di rigassificazione non più funzionanti, di ridurre l'occupazione di terreno e di favorire il risanamento urbano, per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione dell'area denominata "Zona falcata" di Messina, è stanziato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024. All'assegnazione del contributo di cui al primo periodo si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con la quale è individuato altresì il soggetto attuatore degli interventi di cui al presente comma »;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « terzo periodo » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 5, le parole: « dalla soluzione tecnica di collegamento » sono sostituite dalle seguenti: « della soluzione tecnica per il collegamento », le parole: « da un cronoprogramma di » sono sostituite dalle seguenti: « del cronoprogramma della » e le parole: « , nonché da una descrizione » sono sostituite dalle seguenti: « nonché della descrizione »;
al comma 8, primo periodo, le parole: « un fondo pari a » sono sostituite dalle seguenti: « un fondo con la dotazione di »;
al comma 10, lettera e), le parole: « 62 comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « 62, comma 5 »;
al comma 12, le parole: « di cui ai commi, 9 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 9 », le parole: « di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui all'allegato 1 al » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al comma 2 sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In caso di impugnazione si applicano gli articoli 119 e 125 del citato codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 »;
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
« 13-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché non comportino un aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto »;
al comma 14, dopo le parole: « quanto a 30 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro », dopo le parole: « dal 2024 al 2026 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », dopo le parole: « dal 2027 al 2043 », ovunque ricorrono, è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « n. 307 e quanto a » sono sostituite dalle seguenti: « n. 307, e, quanto a ».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
« Art. 5-bis. - (Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale) - 1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.
2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 15 luglio 2022.
3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.
4. Per la finalità di cui al comma 1 è disposto il trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il 20 dicembre 2022. Tale prestito può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».
All'articolo 6:
al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, le parole: « al comma 8, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente: » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 8:
2.1) alla lettera a), le parole: "3 MWh" sono sostituite dalle seguenti: "8 MWh";
2.2) alla lettera c-ter), dopo le parole: "esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra," sono inserite le seguenti: "e per gli impianti di produzione di biometano,";
2.3) dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente: »;
al comma 2, dopo le parole: « dei progetti di impianti » sono inserite le seguenti: « di produzione »;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole: "derivazione idroelettrica" sono inserite le seguenti: "e di coltivazione di risorse geotermiche".
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con le regioni e gli enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
2-quater. I titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a corrispondere annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione; le risorse derivanti dal contributo sono finalizzate alla realizzazione di progetti e interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni nei cui territori si trovano le aree oggetto di concessione.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quater.
2-sexies. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239, non si applicano agli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche.
2-septies. Al fine di semplificare le procedure relative a interventi per mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purché le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere realizzati con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ».
All'articolo 7:
al comma 2, secondo periodo, le parole: « Se la decisione del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Se il Consiglio dei ministri »;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse".
3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "cave o lotti" sono inserite le seguenti: "o porzioni".
3-quater. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento".
3-quinquies. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "cave dismesse" sono inserite le seguenti: "o in esercizio" ».
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
« Art. 7-bis. - (Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire) - 1. Al comma 2 dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dal quarto periodo," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo" ».
All'articolo 9:
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ».
All'articolo 10:
al comma 1:
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) all'articolo 23:
1) al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
2) al comma 2, le parole: "alle lettere da a) a e)" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1";
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori";
alla lettera c), dopo le parole: « all'articolo 25, comma 5, » sono inserite le seguenti: « al secondo periodo, dopo le parole: "su istanza del proponente" sono inserite le seguenti: "corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute" ed »;
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
« c-bis) all'articolo 27, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "Contestualmente può chiedere al proponente" sono inserite le seguenti: ", anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del Ministero della cultura," »;
alla lettera d), le parole: « Parte Seconda, il punto 4) è soppresso » sono sostituite dalle seguenti: « parte seconda:
1) al punto 2):
1.1) dopo le parole: "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW" sono aggiunte le seguenti: ", calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";
1.2) dopo le parole: "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW" sono aggiunte le seguenti: ", calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";
2) il punto 4) è soppresso ».
All'articolo 11:
al comma 1, capoverso 4-septiesdecies, quarto periodo, le parole: « è applicabile, anche » sono sostituite dalle seguenti: « è applicabile anche »;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici" sono inserite le seguenti: "e alle relative opere connesse" »;
alla rubrica, le parole: « asset esistenti » sono sostituite dalle seguenti: « di infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica ».
All'articolo 12:
al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, le parole: « Con la medesima comunicazione » sono sostituite dalle seguenti: « Con le medesime comunicazioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e forniscono i dati necessari per effettuare il confronto rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché i risultati del controllo delle emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ».
All'articolo 13:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: « 3 aprile 2006, n. 152 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
alle lettere d) ed e), dopo le parole: « comma 4-bis » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 5, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare »;
al comma 6, le parole: « ogni singolo intervento » sono sostituite dalle seguenti: « ciascun intervento ».
All'articolo 14:
al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), le parole: « a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 » sono sostituite dalle seguenti: « a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 »;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1-ter. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole: "dell'articolo 142" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142";
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: "dell'articolo 142" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142" ».
Al capo I del titolo I, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
« Art. 14-bis. - (Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per trasporto merci) - 1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "a titolo sperimentale," sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere" e le parole: "fino al 31 dicembre 2022," sono soppresse ».
All'articolo 15:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: « Federazione Russia » sono sostituite dalle seguenti: « Federazione russa », le parole: « SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società SACE S.p.A. », la parola: « previste » è sostituita dalla seguente: « previsti » e la parola: « supportare » è sostituita dalla seguente: « sostenere »;
al secondo periodo, le parole: « sia limitata » sono sostituite dalle seguenti: « è limitata » e le parole: « siano ad esse riconducibili » sono sostituite dalle seguenti: « sono conseguenza di tali circostanze »;
al comma 5:
alla lettera c), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 »;
alla lettera e), le parole: « in conformità della » sono sostituite alle seguenti: « in conformità alla »;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 »;
al comma 7, terzo periodo, le parole: « da SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla SACE S.p.A. »;
al comma 9, alinea, le parole: « da SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla SACE S.p.A. » e le parole: « di SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della SACE S.p.A. »;
al comma 10, le parole: « di SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della SACE S.p.A. » e le parole: « da SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla SACE S.p.A. »;
al comma 11:
al primo e al secondo periodo, le parole: « SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « La SACE S.p.A. »;
al terzo periodo, le parole: « a SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « alla SACE S.p.A. »;
al comma 12:
al primo periodo, le parole: « a SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « alla SACE S.p.A. »;
al secondo periodo, le parole: « SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « La SACE S.p.A. »;
al comma 13, le parole: « SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « La SACE S.p.A. » e le parole: « massimo di euro » sono sostituite dalle seguenti: « massimo di »;
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
« 13-bis. In considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento verificatesi presso la ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa) e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle aree industriali e portuali collegate, anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e medie imprese insediate al loro interno, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo di coordinamento finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la prosecuzione dell'attività dell'azienda, salvaguardando i livelli occupazionali e il mantenimento della produzione. Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze nonché i rappresentanti dell'azienda. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione della disposizione di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;
dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
« 14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e" sono soppresse e dopo le parole: "nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40" sono inserite le seguenti: ", alle condizioni previste dai vigenti quadri temporanei adottati dalla Commissione europea e dalla normativa nazionale ad essi conforme" »;
alla rubrica, le parole: « da SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società SACE S.p.A. ».
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
« Art. 15-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di liquidità) - 1. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: "difficoltà, concede" sono aggiunte le seguenti: "per ciascuna richiesta";
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà";
b) al comma 3:
1) all'alinea, le parole: "cinque rate" sono sostituite dalle seguenti: "otto rate";
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il carico non può essere nuovamente rateizzato";
3) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
"3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza".
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 15-ter. - (Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale) - 1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all'articolo 15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato ».
All'articolo 16:
al comma 1, capoverso 55-bis, numero 1), dopo le parole: « a titolo esemplificativo » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e la parola: « forme » è sostituita dalla seguente: « fonti ».
All'articolo 17:
al comma 1, lettera a):
al numero 1), le parole: « l'occupazione, » sono sostituite dalle seguenti: « l'occupazione »;
al numero 2), le parole: « dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « dai seguenti », le parole: « da SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla SACE S.p.A. » e le parole: « disciplinate, in conformità con la » sono sostituite dalle seguenti: « disciplinati, in conformità alla »;
alla rubrica, le parole: « da SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla SACE S.p.A. ».
All'articolo 18:
al comma 5, primo periodo, le parole: « sul sito internet istituzionale del Ministero del decreto medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto medesimo nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico ».
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
« Art. 18-bis. - (Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale) - 1. Gli accordi di foresta disciplinati dall'articolo 3, commi da 4-quinquies.1 a 4-quinquies.4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche alle imprese forestali iscritte negli albi regionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 12 maggio 2020, nonché alle aziende di prima lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali dei prodotti della filiera del legno, quali le imprese operanti nel settore della bioedilizia e i produttori finali di manufatti in legno e di imballaggi e finiture lignei.
Art. 18-ter. - (Proroga di disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche) - 1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" ».
All'articolo 20:
al comma 1, le parole: « come da dichiarazione » sono sostituite dalle seguenti: « , attestato mediante dichiarazione » e le parole: « decreto del Presidente della Repubblica », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica »;
al comma 2, le parole: « a ISMEA » sono sostituite dalle seguenti: « all'ISMEA »;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, attraverso la salvaguardia del diritto di prelazione agraria sui terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o dei beni del patrimonio indisponibile appartenenti a enti pubblici, territoriali o non territoriali, compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, l'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:
"4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente articolo abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi" »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Disposizioni in materia di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili ».
Al capo II del titolo I, dopo l'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 20-bis. - (Disposizione in materia di prelazione, per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole) - 1. All'articolo 14, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: "Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) o" sono inserite le seguenti: ", con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti,".
Art. 20-ter. - (Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione) - 1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: "forniture" sono inserite le seguenti: ", prestazioni professionali";
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione";
c) al secondo periodo, le parole: "A tal fine" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini di cui al primo periodo,".
2. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato ».
All'articolo 22:
al comma 1, le parole: « da adottare » sono sostituite dalle seguenti: « , da adottare » e le parole: « del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto, »;
alla rubrica, dopo le parole: « Credito d'imposta » sono inserite le seguenti: « per la ».
All'articolo 23:
al comma 1, dopo le parole: « funzionamento delle sale cinematografiche » sono inserite le seguenti: « , se esercite da grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese »;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto, in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa di avere efficacia la riduzione del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), punto i., del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 303 del 14 luglio 2017.
1-quater. Al fine di sostenere la ripresa delle sale cinematografiche, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1-quinquies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta".
1-sexies. La disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del settore audiovisivo ».
Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
« Art. 24-bis. - (Completamento del progetto di risanamento e di riconversione delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia ai fini dell'accelerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, del rilancio delle attività imprenditoriali, della salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale) - 1. Al fine di accelerare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili connessa al progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e nell'ambito degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per la transizione ecologica del Paese, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocato, presso il Ministero dello sviluppo economico, un comitato di coordinamento finalizzato a individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici nonché di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La partecipazione alle riunioni del comitato di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
All'articolo 25:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: « dal personale » sono sostituite dalle seguenti: « da personale »;
al terzo periodo, le parole: « 30 marzo 2021, n. 165 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2001, n. 165 ».
Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
« Art. 25-bis. - (Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia) - 1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.
2. Il buono di cui al comma 1 ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.
3. Il buono di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:
a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;
c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;
d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;
g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.
5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.
6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.
7. Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.
8. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonché la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede, quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del presente decreto ».
All'articolo 26:
al comma 1, quarto periodo, le parole: « dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al » e dopo le parole: « primo periodo, del » è inserita la seguente: « medesimo »;
al comma 4:
alla lettera a), dopo le parole: « 21 marzo 2022, n. 21, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, » e le parole: « corredata da attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « corredata di attestazione »;
alla lettera b), dopo le parole: « n. 21 del 2022 » sono inserite le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, », le parole: « secondo le modalità previste di cui all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all'articolo » e le parole: « corredata da attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « corredata di attestazione »;
al comma 5, lettera a), dopo le parole: « 21 marzo 2022, n. 21, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, »;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;
al comma 7:
all'alinea:
al primo periodo, le parole: « è istituto » sono sostituite dalle seguenti: « , è istituito »;
al terzo periodo, le parole: « al quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del comma 7-bis », le parole: « integralmente finanziati » sono sostituite dalle seguenti: « integralmente finanziati, », le parole: « relativi al Piano » sono sostituite dalle seguenti: « , relativi al Piano » e le parole: « e quelli in relazione ai quali » sono sostituite dalle seguenti: « , e quelli in relazione ai quali »;
al quarto periodo, le parole: « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « terzo periodo »;
al primo capoverso:
all'alinea, le parole: « Con uno o più decreti » sono sostituite dalle seguenti: « 7-bis. Con uno o più decreti » e dopo le parole: « di accesso al Fondo » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 7 »;
alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: « determinazione delle »;
alla lettera f), le parole: « di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 7 »;
al secondo capoverso, le parole: « Per gli interventi degli enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « 7-ter. Per gli interventi degli enti locali », le parole: « precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « comma 7-bis », le parole: « al primo periodo del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 7 » e dopo le parole: « degli interventi medesimi » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « previsti dall'accordo quadro » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 11, dopo le parole: « 21 marzo 2022, n. 21, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, »;
al comma 12:
al primo periodo, le parole: « di ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, »;
al secondo periodo, le parole: « da ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dall'ANAS S.p.A. »;
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
« 12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 »;
al comma 13, le parole: « in spesa » sono sostituite dalle seguenti: « alla spesa ».
Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
« Art. 26-bis. - (Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa) - 1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti" sono soppresse;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti" ».
L'articolo 27 è sostituito dal seguente:
« Art. 27. - (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori) - 1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.
2. Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione.
3. Al fine di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui è titolare la regione Puglia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, fermo restando che la progettazione dell'intervento deve assicurare che il suo completamento sia coerente con lo svolgimento dell'evento di cui al primo periodo ».
All'articolo 28:
al comma 1, capoverso Art. 14-bis:
al comma 1, la parola: « stipula » è sostituita dalla seguente: « stipulazione », le parole: « è riconosciuto » sono sostituite dalle seguenti: « è attribuito » e le parole: « per gli anni 2022-2028 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2022 al 2025 »;
al comma 4:
alla lettera b), le parole: « dal cronoprogramma » sono sostituite dalle seguenti: « del cronoprogramma »;
alla lettera e), la parola: « stipula » è sostituita dalla seguente: « stipulazione »;
al comma 6, alinea, le parole: « parametri inferiori » sono sostituite dalle seguenti: « valori inferiori »;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: « e il raggiungimento » sono sostituite dalle seguenti: « e l'accertamento del raggiungimento »;
al secondo periodo, le parole: « iscritti alle discipline » sono sostituite dalle seguenti: « iscritti ai corsi nelle discipline », le parole: « alla rispondenza » sono sostituite dalle seguenti: « la rispondenza » e le parole: « all'innalzamento » sono sostituite dalle seguenti: « l'innalzamento »;
al comma 2, le parole: « dal presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 1, »;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Al fine di rafforzare l'attività di valutazione dei progetti di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 2:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis";
2) alla lettera c) sono premesse le seguenti parole: « se previsto dai rispettivi bandi, »;
b) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
"Art. 21-bis. - (Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca) - 1. Al fine di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica di crescita della produttività e della competitività del Paese, è istituita, presso il Ministero dell'università e della ricerca, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata 'Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca'.
2. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca di cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento di cui al medesimo comma 1, svolge le seguenti funzioni:
a) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'ANVUR, al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore nonché di attrarre finanziamenti del settore privato;
b) nomina i componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b);
c) coadiuva il Comitato di cui all'articolo 21, assicurando l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21;
d) se previsto dai rispettivi bandi e a eccezione dei casi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi".
2-ter. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2022, il contingente di personale di cui al primo periodo del presente comma tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per l'attuazione delle disposizioni del primo periodo sono autorizzate, per l'anno 2022, la spesa di euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di euro 541.000 annui per il funzionamento della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Per l'assunzione delle unità di personale previste al medesimo primo periodo è altresì autorizzata la spesa di euro 774.434 per l'anno 2022 e di euro 2.323.301 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo, pari a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'articolazione degli uffici e i compiti della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca previste dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, nn. 164 e 165.
2-quater. Al fine di consentire la valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni è stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unità per ciascun bando. Nelle more dell'istituzione della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, la nomina dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono all'individuazione dei revisori esterni, è effettuata dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010, ed è disposta con provvedimento della competente direzione del Ministero dell'università e della ricerca. I componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni nominati ai sensi del secondo periodo possono essere confermati nell'incarico anche in altri bandi relativi ai PRIN. È fatta salva la possibilità di sostituzione nei casi di incompatibilità o, comunque, in ogni altro caso di necessità. La determinazione dei compensi dei soggetti di cui al primo periodo è calcolata nel limite massimo di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 229 dell'11 febbraio 2022, con oneri a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della citata legge n. 178 del 2020, come incrementato dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per quanto non già previsto dal decreto del direttore generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca n. 104 del 2 febbraio 2022. Le disposizioni del presente comma si applicano, in deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle procedure di valutazione per le quali non sono stati nominati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni.
2-quinquies. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a procedere allo scorrimento, fino al numero massimo di dodici unità, della vigente graduatoria del concorso per titoli ed esame orale per la copertura di venti posti di funzionario amministrativo contabile, terza area funzionale, per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 84 del 22 ottobre 2021. Al fine di ridurre i tempi per la selezione del personale dirigenziale delle agenzie fiscali attraverso procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze nelle procedure concorsuali per titoli ed esami bandite dal medesimo Ministero nel triennio 2021-2023, comprese le procedure in cui non sia stata ancora svolta la prova orale alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione dei titoli, ferma restando la predeterminazione dei relativi criteri, può essere effettuata solo nei riguardi dei candidati che hanno superato la prova scritta e prima dello svolgimento delle prove orali, in deroga alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 304.114 per l'anno 2022 e a euro 608.227 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese nonché disposizioni in materia di valutazione dei progetti di ricerca e di reclutamento di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali ».
All'articolo 29:
al comma 1, le parole: « o rincari » sono sostituite dalle seguenti: « o dai rincari ».
All'articolo 30:
al comma 1, primo periodo, le parole: « e 14-bis, » sono sostituite dalle seguenti: « , e 14-bis ».
Al capo III del titolo I, dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:
« Art. 30-bis. - (Semplificazioni in materia di telecomunicazioni) - 1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica";
2) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36," sono inserite le seguenti: "ove ne sia previsto l'intervento,";
b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31";
c) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dei beni immobili" sono inserite le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi" e le parole: "può esperirsi" sono sostituite dalle seguenti: "l'operatore può esperire";
d) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù" sono inserite le seguenti: "entro quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o di manutenzione di reti di comunicazione elettronica" ».
Alla rubrica del titolo II, la parola: « accoglienza » è sostituita dalle seguenti: « di accoglienza ».
All'articolo 31:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « dei datori di lavoro » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 4, dopo la parola: « convertito » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 5, dopo le parole: « commi da 1 a 4 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».
All'articolo 32:
al comma 1, primo periodo, le parole: « e reddito personale » sono sostituite dalle seguenti: « , e di reddito personale » e le parole: « di previdenza sociale » sono sostituite dalle seguenti: « della previdenza sociale »;
al comma 4, le parole: « e ogni altra » sono sostituite dalle seguenti: « e da ogni altra »;
al comma 7, dopo le parole: « commi da 1 a 6 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 8, secondo periodo, le parole: « e sono valutate come al » sono sostituite dalle seguenti: « e sono valutate con il punteggio previsto al »;
al comma 11:
al primo periodo, dopo le parole: « del presente decreto e » sono inserite le seguenti: « che sono »;
al secondo periodo, le parole: « e non essere » sono sostituite dalle seguenti: « e non devono essere »;
al comma 13, primo periodo, le parole: « che, nel 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , che, nel 2021, »;
al comma 14, primo periodo, dopo le parole: « nel 2021 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 15, primo periodo, dopo le parole: « nel 2021 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 18:
al primo periodo, dopo le parole: « Ai nuclei » è inserita la seguente: « familiari » e le parole: « di cui decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto-legge »;
al secondo periodo, le parole: « nei nuclei » sono sostituite dalle seguenti: « ai nuclei »;
al comma 19, le parole: « L'indennità » sono sostituite dalle seguenti: « Le indennità » e la parola: « concorre » è sostituita dalla seguente: « concorrono »;
al comma 21, dopo le parole: « commi da 8 a 18 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».
Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
« Art. 32-bis. - (Indennità per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro) - 1. Al fine di dare riconoscimento all'impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro è attribuita, per l'anno 2022, un'indennità una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo. A tale fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati, rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 11.237.463 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».
Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
« Art. 33-bis. - (Proroga dell'indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa) - 1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».
All'articolo 34:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: « da ANPAL Servizi Spa » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società ANPAL Servizi Spa, » e dopo le parole: « dal 1° giugno 2022 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al secondo periodo, le parole: « tra ANPAL » sono sostituite dalle seguenti: « tra l'ANPAL »;
al comma 2, le parole: « quantificati in non oltre » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di »;
al comma 3, terzo periodo, le parole: « ad ANPAL » sono sostituite dalle seguenti: « all'ANPAL ».
Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
« Art. 34-bis. - (Modifica all'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) - 1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è inserito il seguente:
"9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 7 del presente articolo direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 7 è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua" ».
All'articolo 35:
al comma 1, primo periodo, le parole: « del caro energia » sono sostituite dalle seguenti: « del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici » e le parole: « con dotazione » sono sostituite dalle seguenti: « con una dotazione »;
al comma 2, primo periodo, le parole: « e del Ministro delle infrastrutture » sono sostituite dalle seguenti: « e con il Ministro delle infrastrutture » e le parole: « dell'acquisito » sono sostituite dalle seguenti: « dell'acquisto ».
All'articolo 36:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: « costituisce » è sostituita dalla seguente: « costituiscono »;
al secondo periodo, le parole: « dagli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « dalle stesse »;
al terzo periodo, le parole: « 1 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile »;
al quarto periodo, dopo le parole: « dal presente comma » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « di euro » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2022, »;
al comma 2, dopo le parole: « del presente articolo » e dopo le parole: « nel primo trimestre 2022 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».
Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:
« Art. 36-bis. - (Interpretazione autentica di norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative) - 1. Le disposizioni dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e parte III, numero 127-novies), allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto ».
Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:
« Art. 37-bis. - (Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia) - 1. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nel centro storico nonché di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, il comune di Venezia può:
a) integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per definire, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Le disposizioni regolamentari stabiliscono i limiti e i presupposti di cui al primo periodo nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, di trasparenza, di non discriminazione e di rotazione, tenendo conto della funzione di integrazione del reddito esercitata dalle locazioni brevi per i soggetti che svolgono tale attività in relazione a una sola unità immobiliare;
b) stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a) per una durata superiore a centoventi giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare sia subordinato al mutamento della destinazione d'uso e della categoria funzionale dell'immobile.
2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente ed è adottato nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia ».
All'articolo 38:
al comma 1, le parole: « di cui articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo ».
All'articolo 39:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come prorogati dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato ».
Al capo I del titolo II, dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:
« Art. 39-bis. - (Disposizioni in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale) - 1. È concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale per l'acquisto dei materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».
All'articolo 40:
al comma 1, dopo le parole: « del Servizio sanitario » è inserita la seguente: « nazionale »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "spesa per energia elettrica" sono inserite le seguenti: "e gas";
b) il comma 6.1 è sostituito dal seguente:
"6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6, la verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quanto già stanziato per le finalità di cui al medesimo articolo" »;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previsti in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.
5-ter. Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022 ».
Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:
« Art. 40-bis. - (Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane) - 1. I comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas.
2. Gli incassi di cui al comma 1 si riferiscono agli accertamenti di competenza dell'esercizio 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti ».
L'articolo 41 è sostituito dal seguente:
« Art. 41. - (Contributo alle province e alle città metropolitane per la riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché destinazione di risorse alla città metropolitana di Roma Capitale) - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è iscritto un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, in relazione alle necessità conseguenti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subìto una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l'anno 2022, nel 2022 rispetto al 2021 per l'anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine di destinare alla città metropolitana di Roma Capitale risorse per la gestione delle spese correnti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58 ».
All'articolo 42:
al comma 1, primo periodo, la parola: « seicentomila » è sostituita dalla seguente: « cinquecentomila »;
al comma 5, le parole: « dal presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi da 1 a 4 » e dopo le parole: « 70 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro »;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. Al fine di rafforzare il progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate allo scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria dei progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, ma non finanziati per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2022, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021. Con il medesimo decreto è approvato un cronoprogramma procedurale che prevede la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2022 e, a partire da tale data, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell'ambito temporale di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.
5-ter. Il fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5-quater. Per gli interventi in conto capitale connessi al PNRR sono complessivamente stanziati a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Con uno o più decreti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con le province destinatarie del finanziamento, è individuato il Piano degli interventi e sono adottate le schede progettuali degli interventi, identificati dal codice unico di progetto, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti con la Commissione europea nell'ambito del PNRR. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »;
alla rubrica, le parole: « obiettivi PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle ».
All'articolo 43:
al comma 1, primo periodo, le parole: « che sono in procedura » sono sostituite dalle seguenti: « per le quali è in corso l'applicazione della procedura » e le parole: « presso il Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « nello stato di previsione del Ministero »;
al comma 2, le parole: « e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022 », le parole: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 ottobre 2022 », le parole: « parte o tutte le misure » sono sostituite dalle seguenti: « , in tutto o in parte, le misure » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non può essere superiore a 3 euro per passeggero »;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2022 »;
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria »;
al terzo periodo, dopo le parole: « da ripianare » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022 »;
al quarto periodo, le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese »;
al comma 5, secondo periodo, le parole: « entro i termini stabiliti nell'accordo delle misure concordate » sono sostituite dalle seguenti: « delle misure concordate entro i termini stabiliti nell'accordo »;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure previste dall'accordo »;
al comma 8, le parole: « 30 aprile 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 »;
al comma 9, le parole: « della milestone » sono sostituite dalle seguenti: « dell'obiettivo intermedio ».
All'articolo 44:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: « 21 marzo 2022, n. 21, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, »;
alle lettere b) e c), dopo le parole: « n. 21 del 2022, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, »;
al comma 2, dopo le parole: « del decreto-legge n. 21 del 2022, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, » e dopo le parole: « le unità ivi indicate » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».
All'articolo 45:
al comma 1, capoverso 2, la parola: « istituto » è sostituita dalla seguente: « istituito » e dopo le parole: « nel rispetto del comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;
al comma 2, quarto periodo, le parole: « legge 5 aprile 1987, n. 183 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 16 aprile 1987, n. 183 ».
All'articolo 47:
al comma 2, terzo periodo, le parole: « decreto legislativo n. 28 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 28 gennaio »;
ai commi 8, terzo periodo, e 12, primo periodo, la parola: « stipula » è sostituita dalla seguente: « stipulazione »;
al comma 11, secondo periodo, le parole: « , prima della predetta scadenza » sono sostituite dalle seguenti: « prima della predetta scadenza, »;
al comma 13, secondo periodo, le parole: « e delle finanze, » sono sostituite dalle seguenti: « e delle finanze »;
ai commi 15 e 16, primo periodo, dopo le parole: « bilancio generale dello Stato » sono inserite le seguenti: « ucraino, di cui al comma 14, »;
al comma 16, secondo periodo, le parole: « il Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero » e la parola: « predetto » è soppressa;
al comma 21, dopo le parole: « per l'anno 2022 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».
All'articolo 48:
al comma 1, le parole: « crisi Ucraina » sono sostituite dalle seguenti: « crisi ucraina ».
Nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 48 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 48-bis. - (Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina) - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Nel caso in cui per le attività di custodia di cui ai commi da 1 a 6 si renda necessario attribuire la bandiera nazionale a navi o ad aeromobili, come definiti dagli articoli 136 e 743 del codice della navigazione, nonché a imbarcazioni o a navi da diporto, come definite dall'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i predetti beni che, per effetto di misure di congelamento adottate ai sensi del presente decreto, non risultano più iscritti presso alcun registro pubblico, neanche straniero, possono essere temporaneamente iscritti a nome dell'erario dello Stato, rispettivamente, nelle matricole o nei registri di cui agli articoli 146 e 756 del codice della navigazione o nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto previsto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Ai fini della predetta iscrizione, non è richiesta alcuna documentazione tecnica ed è sufficiente, in luogo del titolo di proprietà, la presentazione del provvedimento che dispone la misura di congelamento e, fino alla restituzione all'avente diritto con conseguente cancellazione dalle matricole, dai registri o dall'Archivio nazionali, i predetti beni sono esenti da qualsiasi tassa, diritto o tariffa connessi all'iscrizione. Per tutta la durata della misura di congelamento è sospeso il termine di appuramento di cui all'articolo 217 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015. Per la custodia dei beni di cui al presente comma ci si avvale, con titolo di priorità, delle strutture portuali e aeroportuali statali, civili e militari, che devono essere messe a disposizione a titolo gratuito. I contratti concernenti il mantenimento dell'operatività e della sicurezza di bordo dei beni di cui al presente comma, compresi quelli relativi alla gestione amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del mezzo, sono sottoposti alla stessa disciplina normativa, anche fiscale, applicata al momento dell'adozione della misura di congelamento. Le decisioni riguardanti l'attività di custodia, manutenzione e gestione dei beni di cui al presente comma sono adottate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, compreso l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in ragione delle competenze istituzionali esercitate e in funzione della tipologia dei beni oggetto di congelamento.
7-ter. Durante la vigenza della misura e fino alla restituzione delle risorse economiche congelate all'avente diritto, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso delle stesse. In caso di cessazione della misura di congelamento, contestualmente alla restituzione delle risorse economiche all'avente diritto, l'Agenzia del demanio o l'amministratore ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti, che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi dovuti dal titolare del bene per il periodo di durata della predetta misura e fino alla restituzione all'avente diritto".
2. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta";
b) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31-ter, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 48-ter. - (Ulteriori disposizioni a favore di migranti e rifugiati) - 1. Al fine di consentire ai migranti e ai rifugiati presenti in Italia di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria ed educativa e di supporto nell'inserimento socio-lavorativo, all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 18 agosto 2015, n. 141, dopo le parole: "e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "di migranti e rifugiati" ».
All'articolo 49:
al comma 2, capoverso Art. 31-bis, comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, »;
al comma 4, le parole: « trova applicazione » sono sostituite dalle seguenti: « si applica », le parole: « da Consip S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Consip S.p.A. » e dopo le parole: « 3-quater » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 6, la parola: « stipula » è sostituita dalla seguente: « stipulazione »;
al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: « Agli oneri » sono inserite le seguenti: « derivanti dal primo periodo, ».
All'articolo 50:
al comma 2, lettera l), capoverso 1, primo periodo, le parole: « n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e n. 2017/1131 » sono sostituite dalle seguenti: « 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e 2017/1131 »;
al comma 3, le parole: « del 23 ottobre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « del 18 dicembre 2019 ».
All'articolo 51:
al comma 1, le parole: « euro 7.004.500 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 10.236.500 »;
al comma 3, le parole: « pari 5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 5 milioni »;
al comma 4, le parole: « pari a 12.604.500 euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 15.836.500 euro per l'anno 2022 », le parole: « quanto a 8,6 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 11,832 milioni », le parole: « per l'anno 2022 mediante » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022, mediante » e le parole: « della cultura e quanto » sono sostituite dalle seguenti: « della cultura e, quanto »;
al comma 8, lettera d), numero 2), la parola: « 1-bis) » è sostituita dalla seguente: « 1-bis »;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
« 8-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 174 è sostituita dalla seguente:
"a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti";
b) all'articolo 174-bis, comma 2-ter, le parole: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi" sono sostituite dalle seguenti: "il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità";
c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 826 è sostituita dalla seguente:
"a) generali di divisione o di brigata: 1";
d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 827 è sostituita dalla seguente:
"a) generali di divisione o di brigata: 1";
e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 828 è sostituita dalla seguente:
"a) generali di divisione o di brigata: 1";
f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1047 è sostituita dalla seguente:
"a) presidente: non inferiore a generale di divisione".
8-ter. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la qualifica del "soccorritore militare per le forze speciali", in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione, il quale può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.
8-quater. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le finalità formative, per l'accesso alla qualifica di cui al comma 8-ter, nonché i limiti e le modalità di intervento dei soccorritori militari per le forze speciali ».
Dopo l'articolo 51 sono inseriti i seguenti:
« Art. 51-bis. - (Disposizioni concernenti il sistema delle camere di commercio della Regione siciliana) - 1. All'articolo 54-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "camere di commercio accorpate" sono sostituite dalle seguenti: "camere di commercio oggetto di accorpamento" e dopo le parole: "di comprovata esperienza professionale" sono aggiunte le seguenti: ", che provvede all'adozione di ogni atto strumentale ai fini dell'accorpamento di cui al presente comma e della successione nei rapporti giuridici esistenti, anche nella fase transitoria di liquidazione delle camere di commercio accorpate".
Art. 51-ter. - (Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2) - 1. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: "1° febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2022";
2) alla lettera b), dopo le parole: "1° febbraio 2022" sono inserite le seguenti: ", dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022" e le parole: "nel rispetto delle indicazioni e nei" sono sostituite dalle seguenti: "neanche oltre i";
3) alla lettera c), dopo le parole: "1° febbraio 2022" sono inserite le seguenti: ", dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022" e la parola: "entro" è sostituita dalle seguenti: "neanche oltre";
b) al comma 6, primo periodo, la parola: "centottanta" è sostituita dalla seguente: "duecentosettanta".
All'articolo 52:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è fissato, per le società del comparto energetico, al 31 dicembre 2021 ».
Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:
« Art. 52-bis. - (Disposizioni in materia di società benefit) - 1. Le somme in conto residui di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate, per l'importo di 1 milione di euro, per l'anno 2022.
2. Al comma 2 dell'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ", per l'anno 2021" sono soppresse.
3. Alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».
All'articolo 54:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b):
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato";
2) al terzo periodo, dopo le parole: "complessi di veicoli a otto" sono inserite le seguenti: "o più";
b) al comma 10-bis:
1) alla lettera b), alinea, dopo le parole: "complessi di veicoli a otto" sono inserite le seguenti: "o più";
2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell'effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o b), ivi comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non oltre il 30 settembre 2023" ».
All'articolo 55:
al comma 1, alinea, dopo le parole: « 21 marzo 2022, n. 21, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ».
All'articolo 56:
al comma 2:
al primo periodo, la parola: « operati » è sostituita dalla seguente: « operate »;
al terzo periodo, le parole: « , ai relativi oneri, » sono sostituite dalle seguenti: « ai relativi oneri »;
al quarto periodo, le parole: « di cui all'articolo 178, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), »;
al comma 3, capoverso 7-bis, primo periodo, le parole: « del CIPESS » sono sostituite dalle seguenti: « del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) » e le parole: « d'intesa con il Ministro per l'economia e le finanze » sono sostituite dalle seguenti: « , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».
All'articolo 58:
al comma 1, le parole: « del decreto-legge 1 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « , del decreto-legge 1° marzo »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Al fine di finanziare interventi di cooperazione multilaterale o bilaterale nell'ambito delle attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è autorizzata la spesa di 29.805.256 euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti nel conto corrente di tesoreria n. 29814, intestato alla società Cassa depositi e prestiti - Gestione separata, relativo al Fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla convenzione per la gestione, erogazione e monitoraggio delle risorse finanziarie del Ministero della transizione ecologica destinate alla cooperazione internazionale, sottoscritta con la società Cassa depositi e prestiti in data 11 ottobre 2021, in esecuzione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 0005041/SVI del 27 maggio 2016, modificato con decreto direttoriale del medesimo Ministero n. 0007026/SVI del 15 luglio 2016 »;
al comma 3, le parole: « indebitamento netto, in » sono sostituite dalle seguenti: « indebitamento netto, a »;
al comma 4:
all'alinea, le parole: « indebitamento netto, » sono sostituite dalle seguenti: « indebitamento netto, a » e le parole: « 5.163,3 milioni di euro per l'anno 2025, » sono soppresse;
alla lettera d), le parole: « annui dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 1-ter e 1-quater, pari a 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi indicati nell'allegato 3-bis annesso al presente decreto, per gli importi ivi specificati ».
Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:
« Art. 58-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione ».
All'allegato 1:
alla sezione B:
al paragrafo 3, la parola: « declinati » è sostituita dalla seguente: « specificati »;
al paragrafo 7, primo periodo, la parola: « declina » è sostituita dalla seguente: « specifica »;
al paragrafo 8, la parola: « declinati » è sostituita dalla seguente: « previsti »;
al paragrafo 9, terzo periodo, dopo la parola: « inerenti » è inserita la seguente: « a »;
al paragrafo 10, dopo le parole: « rilascio delle Garanzie » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
alla sezione E:
al paragrafo 1, le parole: « recupero crediti » sono sostituite dalle seguenti: « recupero dei crediti »;
al paragrafo 2, le parole: « direttamente le attività di recupero dei crediti » sono sostituite dalle seguenti: « le attività di recupero dei crediti direttamente ».
L'allegato 2 è sostituito dal seguente:
« Allegato 2
(articolo 42, comma 1)
Comune | Popolazione residente al 1° gennaio 2021 | Peso | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totale |
TORINO | 858.205 | 12% | 39 | 27 | 8 | 6 | 80 |
MILANO | 1.374.582 | 19% | 63 | 42 | 14 | 10 | 129 |
ROMA | 2.770.226 | 39% | 126 | 86 | 27 | 19 | 258 |
NAPOLI | 922.094 | 13% | 42 | 28 | 9 | 6 | 85 |
PALERMO | 637.885 | 9% | 29 | 20 | 6 | 5 | 60 |
GENOVA | 566.410 | 8% | 26 | 17 | 6 | 4 | 53 |
Totale | 7.129.402 | 100% | 325 | 220 | 70 | 50 | 665 |
».
Dopo l'allegato 3 è inserito il seguente:
« Allegato 3-bis
(articolo 58, comma 4-bis)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | |
(importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa) | |
MISSIONE/programma | 2022 |
1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29) | 1.280 |
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (29.5) | 1.280 |
7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11) | 900 |
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9) | 900 |
23. FONDI DA RIPARTIRE (33) | 864 |
23.1 Fondi da assegnare (33.1) | 364 |
23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2) | 500 |
TOTALE | 3.044 |
».
All'allegato 4:
le parole: « (importi in milioni di euro) - (importi in milioni di euro) » sono sostituite dalle seguenti: « (importi in milioni di euro) ».
ARTICOLI DA 1 A 59 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATI 1, 2, 3, 3-BIS E 4, NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE
Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA
Articolo 1.
(Bonus sociale energia elettrica e gas)
1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre dell'anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefìci.
2. Fermo restando il valore soglia dell'ISEE previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il primo trimestre dell'anno 2022, in caso di ottenimento di un'attestazione ISEE resa nel corso del medesimo anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del citato bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura medesima.
2-bis. Al fine di informare i cittadini sulle modalità per l'attribuzione dei bonus sociali per elettricità e gas, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici, prevedendo anche l'indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.
2-ter. Per le finalità di cui al comma 2, entro il 31 ottobre 2022 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali l'importo di 116 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.
Articolo 1-bis.
(Misure per l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela)
1. Al fine di favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica a vantaggio dei clienti finali in regime di maggior tutela, entro il termine previsto dall'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la società Acquirente unico Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge il servizio di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica.
Articolo 1-ter.
(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a complessivi 1.915 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due quote di importo pari, rispettivamente, a 1.000 milioni di euro entro il 30 settembre 2022 e a 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.
Articolo 1-quater.
(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022)
1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota d'imposta del valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota d'IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 480,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.
3. Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell'anno 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 292 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.
5. Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno 2022, l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.
Articolo 2.
(Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale)
1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 235,24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 215,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
3-bis. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. L'ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
3-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
Articolo 2-bis.
(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)
1. Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.
2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Articolo 3.
(Credito d'imposta per gli autotrasportatori e misure in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in euro 496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
5. L'articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 è abrogato.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto di passeggeri con autobus, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.
6-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 6-bis anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto.
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 3-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 4.
(Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)
1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
« Art. 15.1 - (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell'anno 2022) - 1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 427,10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Articolo 5.
(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)
1. In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1, nonché per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l'autorizzazione prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ferma restando l'intesa con la regione interessata, è rilasciata dal Commissario di cui al comma 1 a seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5.
3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di cui al comma 1, anche al fine di riqualificare i siti in cui si trovano impianti di rigassificazione non più funzionanti, di ridurre l'occupazione di terreno e di favorire il risanamento urbano, per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione dell'area denominata « Zona falcata » di Messina, è stanziato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024. All'assegnazione del contributo di cui al primo periodo si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con la quale è individuato altresì il soggetto attuatore degli interventi di cui al presente comma.
4. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, commi 1, terzo periodo, e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. L'autorizzazione include altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, ove necessario, la concessione demaniale, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative. L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente all'autorizzazione, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 1, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove necessario, della soluzione tecnica per il collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, del cronoprogramma della realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto nonché della descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas.
6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
7. Qualora l'ubicazione individuata per l'installazione delle unità galleggianti di cui al comma 1 sia un sito militare, per l'autorizzazione all'installazione dei predetti impianti e delle connesse infrastrutture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al medesimo comma 1, si opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei princìpi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto.
10. In ogni caso, in considerazione della necessità di realizzare con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma 1, nell'ambito delle relative procedure di affidamento:
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
e) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché i termini ridotti ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali, dagli articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può superare sette giorni;
g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a cinque giorni. In ogni caso, è esclusa la possibilità di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarità essenziale degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;
h) in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non può essere superiore a sette giorni.
11. Per le medesime finalità di cui al comma 10, è possibile altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti per le procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali.
12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi 9, 10 e 11 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al comma 2 sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In caso di impugnazione si applicano gli articoli 119 e 125 del citato codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
13. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture di cui al presente articolo sono identificate dal codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione di cui al comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale è svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificandole sotto la voce « Opere di rigassificazione ». Il Commissario di cui al comma 1 verifica l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal predetto sistema di monitoraggio.
13-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché non comportino un aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell'articolo 58, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 5-bis.
(Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale)
1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.
2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 15 luglio 2022.
3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.
4. Per la finalità di cui al comma 1 è disposto il trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il 20 dicembre 2022. Tale prestito può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Articolo 6.
(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 4:
1.1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. »;
1.2) al secondo periodo, le parole « di cui al periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al primo periodo »;
2) al comma 8:
2.1) alla lettera a), le parole: « 3 MWh » sono sostituite dalle seguenti: « 8 MWh »;
2.2) alla lettera c-ter), dopo le parole: « esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, » sono inserite le seguenti: « e per gli impianti di produzione di biometano, »;
2.3) dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:
« c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. »;
b) all'articolo 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili. ».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.
2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole: « derivazione idroelettrica » sono inserite le seguenti: « e di coltivazione di risorse geotermiche ».
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con le regioni e gli enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
2-quater. I titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a corrispondere annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione; le risorse derivanti dal contributo sono finalizzate alla realizzazione di progetti e interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni nei cui territori si trovano le aree oggetto di concessione.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quater.
2-sexies. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239, non si applicano agli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche.
2-septies. Al fine di semplificare le procedure relative a interventi per mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purché le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere realizzati con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Articolo 7.
(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)
1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se il Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.
3. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 2 possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.
3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ».
3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: « cave o lotti » sono inserite le seguenti: « o porzioni ».
3-quater. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento ».
3-quinquies. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: « cave dismesse » sono inserite le seguenti: « o in esercizio ».
Articolo 7-bis.
(Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire)
1. Al comma 2 dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premesse le seguenti parole: « Salvo quanto previsto dal quarto periodo, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo ».
Articolo 8.
(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo)
1. Nell'applicazione degli « Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 » di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.
3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 9.
(Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili)
1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica. ».
2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Articolo 10.
(Disposizioni in materia di VIA)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2-bis, nono periodo, le parole « con diritto di voto » sono sostituite dalle seguenti: « senza diritto di voto »;
b) all'articolo 23:
1) al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
« g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;
2) al comma 2, le parole: « alle lettere da a) a e) » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 »;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori »;
c) all'articolo 25, comma 5, al secondo periodo, dopo le parole: « su istanza del proponente » sono inserite le seguenti: « corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario. »;
c-bis) all'articolo 27, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « Contestualmente può chiedere al proponente » sono inserite le seguenti: « , anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del Ministero della cultura, »;
d) all'allegato II alla parte seconda:
1) al punto 2):
1.1) dopo le parole: « impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW » sono aggiunte le seguenti: « , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale »;
1.2) dopo le parole: « impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW » sono aggiunte le seguenti: « , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale »;
2) il punto 4) è soppresso.
Articolo 11.
(Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento di infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica)
1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-sexiesdecies è inserito il seguente:
« 4-septiesdecies. Per la realizzazione degli interventi che comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili, si applicano i regimi di semplificazione di cui al presente comma. Gli interventi su linee aeree esistenti realizzati sul medesimo tracciato ovvero che se ne discostano per un massimo di 60 metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 30 per cento rispetto all'esistente, sono realizzati mediante denuncia di inizio attività di cui al comma 4-sexies. Nel caso di linee in cavo interrato esistenti, gli interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il margine della strada impegnata o entro i 5 metri dal margine esterno della trincea di posa. Qualora, per gli interventi volti a consentire l'esercizio in corrente continua, si rendano necessari la realizzazione di nuove stazioni elettriche, l'adeguamento o l'ampliamento delle stazioni esistenti, il regime di cui al comma 4-sexies è applicabile anche per detti impianti, a condizione che i medesimi siano localizzati in aree o siti industriali dismessi, o parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. L'esercizio delle linee autorizzate ai sensi del presente comma avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in materia di campi elettromagnetici già applicabili alla linea esistente, in caso di mantenimento della tecnologia di corrente alternata, nonché nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia di corrente continua nel caso di modifica tecnologica. ».
1-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: « si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici » sono inserite le seguenti: « e alle relative opere connesse ».
Articolo 12.
(Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili)
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole « nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico » sono soppresse;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
« 3. Tenuto conto della finalità di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalità che giustifica la massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, i gestori degli impianti medesimi comunicano all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un periodo di sei mesi dalla notifica di cui al comma 3-bis. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non è superiore a sei mesi dalla data della nuova notifica ai sensi del comma 3-bis. Con le medesime comunicazioni di cui al primo e secondo periodo, i gestori indicano le motivazioni tecniche che rendono necessaria l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee e forniscono i dati necessari per effettuare il confronto rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché i risultati del controllo delle emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. I valori limite in deroga non possono in ogni caso eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti derivanti dai piani di qualità dell'ambiente e dalla normativa unionale, nonché i valori meno stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
3-bis. Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al comma 3 al Ministero della transizione ecologica e predispongono idonee misure di controllo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006, adeguando, ove necessario, il piano di monitoraggio e controllo contenuto nell'autorizzazione integrata ambientale. Il Ministero della transizione ecologica notifica le predette comunicazioni alla Commissione europea, al fine di consentire la valutazione dell'impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al comma 3, informando l'Autorità competente e il gestore dell'impianto interessato. Tale notifica determina la modifica delle autorizzazioni vigenti per il periodo di cui al comma 3. L'autorità competente assicura adeguata pubblicità alle comunicazioni di cui al comma 3 e agli esiti dei relativi controlli. ».
Articolo 13.
(Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)
1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:
a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;
d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società "Giubileo 2025" di cui al comma 427. L'ammontare di tale percentuale è determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi affidati alla società "Giubileo 2025" e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. ».
Articolo 14.
(Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. »;
b) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole « alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione » sono sostituite dalle seguenti: « alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione »;
2) alla lettera b), le parole « alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione » sono sostituite dalle seguenti: « alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione ».
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1-ter. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole: « dell'articolo 142 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 »;
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: « dell'articolo 142 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 ».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni di euro per l'anno 2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Articolo 14-bis.
(Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per trasporto merci)
1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: « a titolo sperimentale, » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere » e le parole: « fino al 31 dicembre 2022, » sono soppresse.
Capo II
MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE
Articolo 15.
(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate dalla società SACE S.p.A.)
1. Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, la società SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subìto rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa è limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità sono conseguenza di tali circostanze.
2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dall'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale. Sono ammesse le imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022, purché siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono altresì escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse alle seguenti condizioni:
a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e per imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
d) il premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie è determinato come segue:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
e) la durata dei finanziamenti può essere estesa fino a otto anni. Il premio e la percentuale di garanzia sono determinati in conformità alla decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno dello schema di garanzia disciplinato dal presente articolo;
f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
g) ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 1), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su base consolidata. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore;
h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.
6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli importi di detti finanziamenti si cumulano ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b). Per lo stesso finanziamento, le garanzie concesse a norma del presente articolo non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità, concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante « Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina », né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 recante « Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ». Le garanzie concesse a norma del presente articolo possono essere cumulate con eventuali misure di cui l'impresa abbia beneficiato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, nonché del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
7. Per la determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile ai sensi del comma 5, lettera c) e di ogni altra disposizione operativa afferente allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata al rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle operazioni di cessione del credito con o senza garanzia di solvenza, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Ai fini dell'accesso alle garanzie previste dal presente articolo, la dichiarazione di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, attesta la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.
8. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'impresa non abbia approvato il bilancio o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020.
9. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 8 o l'importo massimo garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata, l'efficacia della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinata all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi statutariamente competenti della SACE S.p.A., in merito alla concessione della garanzia, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.
10. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.
11. La SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. La SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.
13. La SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.
13-bis. In considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento verificatesi presso la ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa) e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle aree industriali e portuali collegate, anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e medie imprese insediate al loro interno, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo di coordinamento finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la prosecuzione dell'attività dell'azienda, salvaguardando i livelli occupazionali e il mantenimento della produzione. Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze nonché i rappresentanti dell'azienda. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione della disposizione di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui al presente articolo.
14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e » sono soppresse e dopo le parole: « nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 » sono inserite le seguenti: « , alle condizioni previste dai vigenti quadri temporanei adottati dalla Commissione europea e dalla normativa nazionale ad essi conforme.
Articolo 15-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di liquidità)
1. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: « difficoltà, concede » sono aggiunte le seguenti: « per ciascuna richiesta »;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà »;
b) al comma 3:
1) all'alinea, le parole: « cinque rate » sono sostituite dalle seguenti: « otto rate »;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) il carico non può essere nuovamente rateizzato »;
3) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
« 3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza ».
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 15-ter.
(Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale)
1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all'articolo 15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Articolo 16.
(Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 55 sono inseriti i seguenti:
« 55-bis. Fermo quanto disposto dal comma 55 e previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:
1) per le esigenze di cui al comma 55, numero 2), nella misura massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo, quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da fonti rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell'energia elettrica;
2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
2.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
2.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e dai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria;
4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.
55-ter. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2). ».
Articolo 17.
(Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato)
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 14-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole « Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia » sono inserite le seguenti: « e al fine di supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione » e dopo le parole « concessi alle imprese con sede » sono inserite le seguenti: « legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione »;
2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti nell'allegato tecnico al presente decreto. L'efficacia del presente comma è subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, possono essere disciplinati, in conformità alla decisione della Commissione europea, ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie di cui al presente comma. »;
b) dopo l'allegato 1 è inserito l'Allegato tecnico di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
Articolo 18.
(Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina)
1. Per l'anno 2022 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;
c) hanno subìto nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all'anno 2021.
4. I contributi di cui al presente articolo, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante « Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina ». È comunque escluso il cumulo con i benefìci di cui all'articolo 29 del presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.
6. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Articolo 18-bis.
(Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale)
1. Gli accordi di foresta disciplinati dall'articolo 3, commi da 4-quinquies.1 a 4-quinquies.4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche alle imprese forestali iscritte negli albi regionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 12 maggio 2020, nonché alle aziende di prima lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali dei prodotti della filiera del legno, quali le imprese operanti nel settore della bioedilizia e i produttori finali di manufatti in legno e di imballaggi e finiture lignei.
Articolo 18-ter.
(Proroga di disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)
1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « 31 luglio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2022 ».
Articolo 19.
(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)
1. Per l'anno 2022, la dotazione del « Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura » di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Articolo 20.
(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subìto un incremento dei costi energetici. Disposizioni in materia di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili)
1. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022, attestato mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e, comunque, non superiore a 35.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58 e, quanto ad euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che sono trasferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato all'ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui al presente articolo.
2-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, attraverso la salvaguardia del diritto di prelazione agraria sui terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o dei beni del patrimonio indisponibile appartenenti a enti pubblici, territoriali o non territoriali, compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, l'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:
« 4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente articolo abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi ».
Art. 20-bis.
(Disposizione in materia di prelazione, per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole)
1. All'articolo 14, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: « Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) o » sono inserite le seguenti: « , con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti, ».
Art. 20-ter.
(Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione)
1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: « forniture » sono inserite le seguenti: « , prestazioni professionali »;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione »;
c) al secondo periodo, le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini di cui al primo periodo, ».
2. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato.
Capo III
MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Articolo 21.
(Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0)
1. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,7 milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Articolo 22.
(Credito d'imposta per la formazione 4.0)
1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
2. Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.
Articolo 23.
(Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche e del settore audiovisivo)
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all'articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016.
1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto, in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa di avere efficacia la riduzione del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), punto i., del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 303 del 14 luglio 2017.
1-quater. Al fine di sostenere la ripresa delle sale cinematografiche, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1-quinquies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: « fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta ».
1-sexies. La disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 24.
(Rifinanziamento del Fondo IPCEI)
1. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 58.
Articolo 24-bis.
(Completamento del progetto di risanamento e di riconversione delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia ai fini dell'accelerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, del rilancio delle attività imprenditoriali, della salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale)
1. Al fine di accelerare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili connessa al progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e nell'ambito degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per la transizione ecologica del Paese, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocato, presso il Ministero dello sviluppo economico, un comitato di coordinamento finalizzato a individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici nonché di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La partecipazione alle riunioni del comitato di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 25.
(Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri)
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l'elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è costituita una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico e composta da personale in servizio presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra l'altro, i compiti inerenti alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte di investimento strutturate, all'adozione di metodologie uniformi, alla definizione di indicatori di performance, all'implementazione di banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di uno « sportello unico » che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento, nonché all'attivazione di un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri. Per le medesime finalità il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, con oneri a valere sul fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
Articolo 25-bis.
(Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)
1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.
2. Il buono di cui al comma 1 ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.
3. Il buono di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:
a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;
c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;
d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;
g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.
5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.
6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.
7. Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.
8. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonché la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede, quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del presente decreto.
Articolo 26.
(Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato « PNRR », di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto- legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022 secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.
5. Per le finalità di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente lettera per l'anno 2022, nonché dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo per l'avvio di opere indifferibili », con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresì accedere, nei termini di cui al terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
b) la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalità telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma 7-bis può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi, e sono altresì stabilite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresì, le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11- bis è abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilità per le finalità di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Articolo 26-bis.
(Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa)
1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: « in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti » sono soppresse;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti ».
Articolo 27.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori)
1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.
2. Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione.
3. Al fine di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui è titolare la regione Puglia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, fermo restando che la progettazione dell'intervento deve assicurare che il suo completamento sia coerente con lo svolgimento dell'evento di cui al primo periodo.
Articolo 28.
(Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese nonché disposizioni in materia di valutazione dei progetti di ricerca e di reclutamento di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali)
1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
« Art. 14-bis (Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese). - 1. Al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonché di migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alle università che promuovono, nell'ambito della propria autonomia, la stipulazione di "Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese", di seguito denominati "Patti", con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, nonché con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, è attribuito, per gli anni dal 2022 al 2025, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5.
3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro dell'università e della ricerca, il Rettore dell'università proponente, i Rettori delle altre eventuali università sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori.
4. I Patti:
a) recano la puntuale indicazione di progetti volti, in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, anche a carattere innovativo, necessarie allo sviluppo delle potenzialità e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali. I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese;
b) sono corredati del cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e prevedono la revoca, anche parziale, del contributo di cui al comma 1 in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, ferme restando le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte. Per il 2022, il cronoprogramma prevede obiettivi annuali;
c) indicano le risorse finanziarie per provvedere all'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili nei bilanci delle università e quelle eventualmente a carico degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori;
d) assicurano la complementarità dei relativi contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e possono recare misure per potenziare i processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti;
e) possono prevedere, ai fini dell'attuazione, la stipulazione di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di università ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010.
5. I Patti sono definiti e proposti dalle università interessate e valutati da una commissione nominata dal Ministro dell'università e della ricerca e composta da cinque membri, due designati dal Ministro dell'università e della ricerca e tre designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Possono proporre i Patti le sole università che hanno sede in regioni che presentano valori inferiori rispetto alla media nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri:
a) numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella regione interessata dal Patto;
b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea;
c) numero di laureati in regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti nella regione interessata dal Patto.
7. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5, la commissione tiene conto della capacità dei Patti, in relazione alle discipline per le quali è proposto l'ampliamento dell'offerta formativa e con priorità per le discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali, di colmare i divari territoriali e di genere espressi dai parametri di cui al comma 6, nonché del tasso di crescita delle filiere produttive connesse alle discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al cofinanziamento statale i progetti che prevedono la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 240 del 2010.
8. La verifica dell'attuazione del Patto, il monitoraggio delle misure adottate e l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi sono effettuati dal Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministero verifica, in particolare, l'effettivo incremento del numero di studenti iscritti ai corsi nelle discipline previste e del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche in relazione al tempo intercorso dalla laurea, nonché la rispondenza dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e l'innalzamento della qualità della formazione e della relativa attività di ricerca. Il mancato rispetto degli obiettivi è valutato dal Ministero dell'università e della ricerca, anche tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ai fini della distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle università ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge n. 240 del 2010, e determina, altresì, la revoca del contributo statale nei casi di cui al comma 4, lettera b). I contributi revocati possono essere destinati ad altri Patti con le modalità di cui al comma 2.
9. In sede di prima applicazione, le università interessate definiscono e propongono i Patti entro il 15 settembre 2022 e la relativa procedura di valutazione di cui al comma 5 si esaurisce entro il 15 novembre 2022. ».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
2-bis. Al fine di rafforzare l'attività di valutazione dei progetti di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 2:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis »;
2) alla lettera c) sono premesse le seguenti parole: « se previsto dai rispettivi bandi, »;
b) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
« Art. 21-bis. - (Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca) - 1. Al fine di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica di crescita della produttività e della competitività del Paese, è istituita, presso il Ministero dell'università e della ricerca, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata "Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca".
2. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca di cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento di cui al medesimo comma 1, svolge le seguenti funzioni:
a) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'ANVUR, al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore nonché di attrarre finanziamenti del settore privato;
b) nomina i componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b);
c) coadiuva il Comitato di cui all'articolo 21, assicurando l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21;
d) se previsto dai rispettivi bandi e a eccezione dei casi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi ».
2-ter. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2022, il contingente di personale di cui al primo periodo del presente comma tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per l'attuazione delle disposizioni del primo periodo sono autorizzate, per l'anno 2022, la spesa di euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di euro 541.000 annui per il funzionamento della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Per l'assunzione delle unità di personale previste al medesimo primo periodo è altresì autorizzata la spesa di euro 774.434 per l'anno 2022 e di euro 2.323.301 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo, pari a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'articolazione degli uffici e i compiti della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca previste dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, nn. 164 e 165.
2-quater. Al fine di consentire la valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni è stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unità per ciascun bando. Nelle more dell'istituzione della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, la nomina dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono all'individuazione dei revisori esterni, è effettuata dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010, ed è disposta con provvedimento della competente direzione del Ministero dell'università e della ricerca. I componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni nominati ai sensi del secondo periodo possono essere confermati nell'incarico anche in altri bandi relativi ai PRIN. È fatta salva la possibilità di sostituzione nei casi di incompatibilità o, comunque, in ogni altro caso di necessità. La determinazione dei compensi dei soggetti di cui al primo periodo è calcolata nel limite massimo di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 229 dell'11 febbraio 2022, con oneri a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della citata legge n. 178 del 2020, come incrementato dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per quanto non già previsto dal decreto del direttore generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca n. 104 del 2 febbraio 2022. Le disposizioni del presente comma si applicano, in deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle procedure di valutazione per le quali non sono stati nominati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni.
2-quinquies. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a procedere allo scorrimento, fino al numero massimo di dodici unità, della vigente graduatoria del concorso per titoli ed esame orale per la copertura di venti posti di funzionario amministrativo contabile, terza area funzionale, per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 84 del 22 ottobre 2021. Al fine di ridurre i tempi per la selezione del personale dirigenziale delle agenzie fiscali attraverso procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze nelle procedure concorsuali per titoli ed esami bandite dal medesimo Ministero nel triennio 2021-2023, comprese le procedure in cui non sia stata ancora svolta la prova orale alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione dei titoli, ferma restando la predeterminazione dei relativi criteri, può essere effettuata solo nei riguardi dei candidati che hanno superato la prova scritta e prima dello svolgimento delle prove orali, in deroga alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 304.114 per l'anno 2022 e a euro 608.227 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 29.
(Misure a favore di imprese esportatrici)
1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 30.
(Semplificazioni procedurali in materia di investimenti)
1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro, al di fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Ministero dello sviluppo economico, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario, ivi comprese l'indizione della conferenza di servizi decisoria di cui agli articoli 14, comma 2, e 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990, nonché l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990. L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo può essere richiesto anche dal soggetto proponente.
2. Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1, ovvero, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.
Articolo 30-bis.
(Semplificazioni in materia di telecomunicazioni)
1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica »;
2) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: « di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, » sono inserite le seguenti: « ove ne sia previsto l'intervento, »;
b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 »;
c) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « dei beni immobili » sono inserite le seguenti: « o di diritti reali sugli stessi » e le parole: « può esperirsi » sono sostituite dalle seguenti: « l'operatore può esperire »;
d) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: « emana il decreto d'imposizione della servitù » sono inserite le seguenti: « entro quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o di manutenzione di reti di comunicazione elettronica ».
TITOLO II
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, DI ACCOGLIENZA E FINANZIARIE
Capo I
MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PENSIONI E SERVIZI AI CITTADINI E SPORT
Articolo 31.
(Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)
1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.
2. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
3. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Articolo 32.
(Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)
1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
4. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
6. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate con il punteggio previsto al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10 dicembre 2008.
9. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.
10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum pari a 200 euro.
11. L'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga automaticamente un'indennità una tantum pari a 200 euro.
13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
15. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, un'indennità una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
16. L'INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un'indennità una tantum pari a 200 euro.
17. Le indennità di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4.
18. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.
19. Le indennità di cui ai commi da 8 a 18 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
20. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18, valutati in 804 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Articolo 32-bis.
(Indennità per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)
1. Al fine di dare riconoscimento all'impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro è attribuita, per l'anno 2022, un'indennità una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo. A tale fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati, rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 11.237.463 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Articolo 33.
(Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 31 a 32, nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Articolo 33-bis.
(Proroga dell'indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)
1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 34.
(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza)
1. Nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il personale già selezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, al fine di svolgere attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data, è ricontrattualizzato dalla società ANPAL Servizi Spa, alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022, oltre che per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato « programma GOL », di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. Le convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali in cui sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, si intendono estese, su richiesta delle regioni, alle attività in favore dei beneficiari del programma GOL, anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza.
2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, per l'eventuale equipaggiamento dei soggetti ricontrattualizzati, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, nel limite massimo di 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per il 2022 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, inclusive delle risorse di cui articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e non ancora utilizzate al 30 aprile 2022 per le assunzioni ivi previste, nonché per la proroga di contratti di cui all'articolo 40-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 25 maggio 2022 gli oneri per il 2022 sostenuti fino al 30 aprile 2022 per le unità di personale già assunto ai sensi degli articoli 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 e 12, comma 3-bis del decreto-legge n. 4 del 2019 e i risparmi definitivamente conseguiti sulle risorse loro assegnate. Ove le risorse assegnate alle regioni e non utilizzate al 30 aprile 2022 non siano sufficienti per le finalità di cui al primo periodo, alla copertura della differenza si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che è corrispondentemente rideterminato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more della definizione dei risparmi definitivamente conseguiti con le procedure di cui al secondo periodo, la somma di 13 milioni di euro è accantonata a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro. In esito alla definizione dei risparmi definitivamente conseguiti, la quota di risorse accantonata e non utilizzata è disaccantonata con il medesimo decreto di cui al terzo periodo.
3. Le regioni che intendono avvalersi delle attività di assistenza tecnica di cui al comma 1 oltre il periodo di due mesi ivi indicato ne danno comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 23 giugno 2022, procedendo entro il termine del 10 luglio 2022 all'aggiornamento degli oneri e dei risparmi comunicati ai sensi del comma 2, secondo periodo, alla data del 30 giugno 2022. L'eventuale proroga degli incarichi di collaborazione di cui al comma 1 per le regioni che ne fanno richiesta è effettuata a valere e nei limiti dei risparmi conseguiti e non già utilizzati ai sensi del comma 2 per un periodo massimo di tre mesi e comunque non oltre l'avvenuto completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica all'ANPAL Servizi Spa le regioni che richiedono il prolungamento delle attività di assistenza tecnica e il periodo per il quale corrispondentemente prorogare gli incarichi di collaborazione di cui al comma 1.
4. Nell'ambito delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente alle procedure non ancora bandite, l'aver prestato attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, costituisce titolo per un punteggio aggiuntivo definito nei bandi delle stesse procedure.
Articolo 34-bis.
(Modifica all'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)
1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è inserito il seguente:
« 9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 7 del presente articolo direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 7 è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua ».
Articolo 35.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)
1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisto degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Articolo 36.
(Servizi di trasporto pubblico locale)
1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche e in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022 che ne costituiscono il limite di spesa. Tali risorse sono ripartite tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla base dei fabbisogni comunicati dalle stesse. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente comma, gli enti di cui al secondo periodo rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo 1° aprile 2022-30 giugno 2022 ed i relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle apposite evidenze fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
2. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma 1 del presente articolo, sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022, fermo restando che l'erogazione avviene con le modalità di cui al terzo periodo del comma 1.
Articolo 36-bis.
(Interpretazione autentica di norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative)
1. Le disposizioni dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e parte III, numero 127-novies), allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.
Articolo 37.
(Misure in materia di locazione)
1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Articolo 37-bis.
(Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia)
1. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nel centro storico nonché di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, il comune di Venezia può:
a) integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per definire, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Le disposizioni regolamentari stabiliscono i limiti e i presupposti di cui al primo periodo nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, di trasparenza, di non discriminazione e di rotazione, tenendo conto della funzione di integrazione del reddito esercitata dalle locazioni brevi per i soggetti che svolgono tale attività in relazione a una sola unità immobiliare;
b) stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a) per una durata superiore a centoventi giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare sia subordinato al mutamento della destinazione d'uso e della categoria funzionale dell'immobile.
2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente ed è adottato nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia.
Articolo 38.
(Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale)
1. Al fine di attuare il progetto « Polis » - Case dei servizi di cittadinanza digitale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di amministrazione titolare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri limitatamente alle modalità di erogazione dei servizi digitali, stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni a titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni per il tramite di uno « sportello unico » di prossimità nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, affidando, anche in deroga all'articolo 7-vicies ter, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, l'erogazione dei suddetti servizi al soggetto attuatore di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che utilizza, a tal fine, la propria infrastruttura tecnologica e territoriale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Lo stesso personale può procedere all'identificazione degli interessati, all'acquisizione dei relativi dati ed è autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. Nell'ambito delle singole convenzioni sono disciplinate le modalità di accesso alle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni necessarie all'espletamento delle attività richieste, fatta eccezione per le banche dati in uso alle Forze di polizia. Al trattamento dei dati correlati alle attività svolte ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 2-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 39.
(Disposizioni in materia di sport)
1. Le risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come prorogati dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Articolo 39-bis.
(Disposizioni in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale)
1. È concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale per l'acquisto dei materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Capo II
MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI
Articolo 40.
(Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali)
1. Per l'anno 2022 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è incrementato di 200 milioni di euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « spesa per energia elettrica » sono inserite le seguenti: « e gas »;
b) il comma 6.1 è sostituito dal seguente:
« 6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6, la verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quanto già stanziato per le finalità di cui al medesimo articolo ».
4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previsti in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.
5-ter. Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022.
Articolo 40-bis.
(Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane)
1. I comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas.
2. Gli incassi di cui al comma 1 si riferiscono agli accertamenti di competenza dell'esercizio 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti.
Articolo 41.
(Contributo alle province e alle città metropolitane per la riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché destinazione di risorse alla città metropolitana di Roma Capitale)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è iscritto un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, in relazione alle necessità conseguenti alle province e alle città metropolitane, delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subìto una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l'anno 2022, nel 2022 rispetto al 2021 per l'anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine di destinare alla città metropolitana di Roma Capitale risorse per la gestione delle spese correnti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Articolo 42.
(Sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti. Gli importi spettanti a ciascun comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni destinatari del finanziamento, è individuato per ciascun comune il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.
3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresì, le modalità di erogazione delle risorse, le modalità di monitoraggio, attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di eventuale revoca delle risorse, in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun intervento, dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano degli interventi.
4. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
5-bis. Al fine di rafforzare il progetto « Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati », previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate allo scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria dei progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, ma non finanziati per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2022, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021. Con il medesimo decreto è approvato un cronoprogramma procedurale che prevede la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2022 e, a partire da tale data, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell'ambito temporale di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.
5-ter. Il fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5-quater. Per gli interventi in conto capitale connessi al PNRR sono complessivamente stanziati a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Con uno o più decreti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con le province destinatarie del finanziamento, è individuato il Piano degli interventi e sono adottate le schede progettuali degli interventi, identificati dal codice unico di progetto, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti con la Commissione europea nell'ambito del PNRR. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Articolo 43.
(Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)
1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane per le quali è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata « BDAP », di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La nettizzazione del contributo non è effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.
2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021. Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non può essere superiore a 3 euro per passeggero.
3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 è subordinata alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2, proposte dai comuni interessati entro il 31 luglio 2022, da parte di un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo periodo è istituito con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Il tavolo, considerata l'entità del disavanzo da ripianare, individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.
4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui al comma 2 devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso.
5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto. La sospensione di cui al primo periodo decade nel caso di mancata deliberazione delle misure concordate entro i termini stabiliti nell'accordo.
5-bis. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure previste dall'accordo.
6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.
7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 può essere attivata anche da parte dei comuni sede di città metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore ad euro 1.000 sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale.
9. Ai fini della realizzazione delle attività connesse alla « Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale » prevista nel PNRR, correlata al raggiungimento dell'obiettivo intermedio nell'anno 2026 per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119) e per le province e le città metropolitane (M1C1-120) e in relazione alle nuove attività assegnate alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al Presidente della medesima Commissione è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, il rimborso delle spese sostenute, previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari ad euro 7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile. ».
Capo III
DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA
Articolo 44.
(Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022)
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti protezione temporanea di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste dal comma 5 del presente articolo, è autorizzato a:
a) incrementare le disponibilità delle ulteriori forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per un massimo di ulteriori 15.000 unità;
b) incrementare i destinatari delle forme di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, per un massimo di ulteriori 20.000 unità;
c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per l'anno 2022, il contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori 20.000 unità.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, l'estensione dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022, come integrate dal comma 1 del presente articolo, e la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unità ivi indicate, sulla base delle effettive esigenze e delle risorse impiegate al raggiungimento delle predette unità, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del citato decreto-legge n. 21 del 2022 e del comma 1 del presente articolo, fermi restando i termini temporali di applicazione delle misure medesime.
3. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, le risorse di cui all'articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono incrementate di euro 112.749.000 per l'anno 2022.
4. Allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da definire sia in termini percentuali che assoluti in considerazione dell'impatto sulla gestione dei servizi sociali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno 2022, un contributo forfetario una tantum in favore dei predetti comuni, anche per il tramite dei Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessati. Alla definizione dei criteri e modalità di riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022.
5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4, nel limite complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 301.699.000 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Articolo 45.
(Misure per l'attività di emergenza all'estero)
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al "Pool europeo di protezione civile", istituito, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1 del presente articolo e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi. »;
2. Nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, è autorizzata la partecipazione del Servizio nazionale a rescEU, istituito dall'articolo 12 della decisione n. 1313/2013/UE. In relazione a ciascun intervento in Paesi terzi la sussistenza di motivi di rifiuto all'impiego è verificata dal Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al fine di consentire l'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse rescEU, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la partecipazione a RescEU, con uno stanziamento di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Al Fondo di cui al precedente periodo confluiscono le risorse rimborsate dalla Commissione europea per gli interventi di cui al presente comma, secondo le procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Articolo 46.
(Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini)
1. In relazione all'evolversi della situazione relativa alla crisi ucraina, per l'anno scolastico 2021-2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 47.
(Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina)
1. In attuazione della raccomandazione n. 2022/C166/01 del Consiglio dell'Unione europea, del 19 aprile 2022, « relativa alla conversione delle banconote in hryvnia nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall'Ucraina », gli sfollati provenienti dall'Ucraina, individuati sulla base delle condizioni stabilite dal comma 2, hanno facoltà di ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia, di seguito « banconote ucraine », con banconote denominate in euro, alle condizioni stabilite dal comma 4, dalle filiali delle banche aventi sede e succursali in Italia, di seguito « banche italiane », elencate al comma 3 e dalle filiali territoriali della Banca d'Italia.
2. Sono ammessi al cambio delle banconote ucraine gli sfollati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato dal questore del luogo in cui la persona è domiciliata, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto. In caso di minori sfollati non accompagnati la richiesta di cambio delle banconote ucraine può essere presentata per il tramite del tutore legale nominato dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 7 aprile 2017, n. 47. La conversione delle banconote ucraine può essere altresì richiesta dalle persone che hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022.
3. Le banche che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio, di seguito « banche aderenti », comunicano alla Banca d'Italia le filiali in cui è possibile effettuare il cambio. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet e mantiene aggiornato l'elenco delle banche aderenti, gli indirizzi delle loro filiali abilitate e gli indirizzi delle filiali territoriali della Banca d'Italia.
4. Il cambio è soggetto alle seguenti condizioni:
a) le banche aderenti procedono all'operazione di cambio previa esibizione da parte dell'avente diritto del permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al comma 2. L'identificazione dell'avente diritto assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
b) il limite massimo di cambio è di 10.000 hryvnia per ciascun avente diritto. Il cambio può essere effettuato anche in più operazioni purché entro il predetto limite. Il taglio minimo delle banconote ucraine accettabili per il cambio è 100 hryvnia;
c) non è consentita l'applicazione di commissioni di cambio e non è necessaria l'apertura di un conto;
d) il tasso di cambio hryvnia/euro da applicare agli acquisti di valuta ucraina, definito dalla Banca Nazionale di Ucraina, è comunicato dalla Banca d'Italia con avviso sul proprio sito internet. Eventuali variazioni, da rilevarsi solo con frequenza settimanale, sono comunicate con le medesime modalità il venerdì entro le ore 15 CEST e hanno validità per le operazioni di cambio effettuate a partire dal lunedì della settimana successiva;
e) le banche aderenti procedono al controllo di autenticità ed idoneità delle banconote ucraine oggetto del cambio.
5. Al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di cui al comma 4, lettera b), le banche aderenti si avvalgono della piattaforma informatica EDAHEX messa a disposizione dalla Banca Centrale Europea per il controllo di tale limite e, successivamente all'esito positivo di tale controllo, inseriscono sulla stessa piattaforma i dati delle operazioni di cambio svolte, contestualmente alla loro effettuazione. Le modalità di accesso a tale piattaforma sono portate a conoscenza delle banche aderenti dalla Banca d'Italia. In caso di indisponibilità della piattaforma, le banche aderenti segnalano immediatamente il disservizio alla Banca d'Italia e si astengono dall'effettuare le operazioni di cambio delle banconote ucraine fino al ripristino della normale operatività.
6. Le banche aderenti trasmettono alla Banca d'Italia, nei tempi e modi da essa indicati, informazioni sulle operazioni di cambio effettuate.
7. Alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, le banche aderenti consegnano alla Banca d'Italia le banconote ucraine oggetto delle operazioni di cambio, indicando la settimana o le settimane cui si riferiscono e il relativo tasso di cambio. La Banca d'Italia accredita l'importo in euro in favore delle banche aderenti utilizzando il medesimo tasso di cambio in vigore al momento delle operazioni.
8. La Banca d'Italia stipula con la Banca Nazionale di Ucraina un accordo che regola l'acquisto da parte della Banca Nazionale di Ucraina delle banconote ucraine acquisite dalla Banca d'Italia in attuazione dello schema nazionale di cambio. L'accordo contiene, quali elementi essenziali, le modalità con cui è fissato il tasso di cambio delle operazioni rientranti nello schema nazionale di cambio e l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio. Le modalità per il rimpatrio delle banconote ucraine sono definite in un successivo accordo da concludere entro sessanta giorni dalla stipulazione dell'accordo di cui al presente comma.
9. La Banca d'Italia ha diritto al rimborso da parte dello Stato dei costi e delle eventuali perdite sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8. Essa dà conto al Ministero dell'economia e delle finanze, al termine dello schema nazionale di cambio o comunque ogni tre mesi, dei costi sostenuti indicati al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'approvazione del conto entro trenta giorni e al rimborso in favore della Banca d'Italia entro trenta giorni dall'approvazione del conto.
10. È prestata la garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia per il caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale di Ucraina dell'obbligo di acquisto delle banconote di cui al comma 8. La garanzia ha per oggetto l'importo in euro delle banconote ucraine acquisite dalle banche aderenti e dalla Banca d'Italia, determinato secondo le modalità di cui ai commi 4, 7 e 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Banca d'Italia. La garanzia è irrevocabile, a prima richiesta ed incondizionata. In seguito al pagamento il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nei diritti della Banca d'Italia nei confronti della Banca Nazionale di Ucraina e, ove applicabile, nella proprietà delle banconote rimaste in deposito presso la Banca d'Italia.
11. Lo schema nazionale di cambio ha durata di sei mesi dalla data di attivazione di cui al comma 12. In caso di raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio stabilito nell'accordo di cui al comma 8 prima della predetta scadenza, la Banca d'Italia comunica alle banche aderenti la cessazione dello schema. Alla scadenza dei sei mesi il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre la proroga dello schema in caso di mancato raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze può altresì disporre la riapertura dello schema in caso di raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo prima della scadenza, a condizione che la Banca d'Italia, su richiesta del medesimo Ministero, aggiorni l'accordo con la Banca Nazionale di Ucraina riguardo all'ammontare massimo complessivo.
12. Le operazioni di cambio delle banconote ucraine hanno inizio entro quindici giorni dalla data della stipulazione dell'accordo di cui al comma 8 tra la Banca d'Italia e la Banca Nazionale di Ucraina. La data di avvio delle operazioni è comunicata dalla Banca d'Italia mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.
13. Gli oneri a carico della finanza pubblica sono quantificati, per l'anno 2022, in euro 500.000 per il rimborso dello Stato alla Banca d'Italia dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8 ed in euro 120.000.000 per l'eventuale escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura della garanzia concessa ai sensi del comma 10 con una dotazione di euro 120.000.000 per l'anno 2022. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 10 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.
14. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro destinato all'erogazione di uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo dell'Ucraina di importo complessivo non superiore a 200 milioni di euro, quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato. Le risorse del predetto Fondo sono impignorabili.
15. L'azione di sostegno al bilancio generale dello Stato ucraino, di cui al comma 14, ha come finalità il supporto al funzionamento della pubblica amministrazione del Governo dell'Ucraina ed è definita nel rispetto di criteri coerenti con il mantenimento della stabilità macroeconomica e dei princìpi di trasparenza.
16. Il sostegno al bilancio generale dello Stato ucraino, di cui al comma 14, può realizzarsi anche in regime di cofinanziamento parallelo di iniziative promosse dalle istituzioni finanziarie multilaterali internazionali o europee. Il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare l'erogazione e gestione dei prestiti, nell'ambito delle disponibilità di cui al Fondo previsto dal comma 14, alla società Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità previste con apposita convenzione. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'economia e delle finanze e sul quale la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento di liquidità secondo quanto disposto dalla suddetta convenzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze di volta in volta autorizza la concessione dei prestiti.
17. Con uno o più accordi di finanziamento stipulati tra il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite della Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 16, e il Governo dell'Ucraina, sono definiti:
a) i termini e le condizioni finanziarie dei prestiti in coerenza con gli standard applicabili all'Ucraina secondo la classificazione dei Paesi per livelli di reddito definita e aggiornata dalla Banca Mondiale;
b) le modalità di erogazione, monitoraggio e reportistica;
c) le modalità di restituzione dei prestiti, nonché degli eventuali interessi.
18. I rimborsi, comprensivi di quota capitale e quota interessi, derivanti dalle operazioni di prestito di cui al comma 14 ed effettuati secondo le modalità di cui al comma 17, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
19. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, riporta elementi informativi sullo stato di attuazione del presente articolo.
20. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 16, è autorizzata nell'anno 2022 la spesa fino a un massimo di 50 mila euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione e erogazione dei prestiti del Fondo di cui al comma 14.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 320.550.000 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Articolo 48.
(Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa)
1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi ucraina.
2. Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1, sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che hanno già presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse già erogate a proprio carico.
Articolo 48-bis.
(Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
« 7-bis. Nel caso in cui per le attività di custodia di cui ai commi da 1 a 6 si renda necessario attribuire la bandiera nazionale a navi o ad aeromobili, come definiti dagli articoli 136 e 743 del codice della navigazione, nonché a imbarcazioni o a navi da diporto, come definite dall'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i predetti beni che, per effetto di misure di congelamento adottate ai sensi del presente decreto, non risultano più iscritti presso alcun registro pubblico, neanche straniero, possono essere temporaneamente iscritti a nome dell'erario dello Stato, rispettivamente, nelle matricole o nei registri di cui agli articoli 146 e 756 del codice della navigazione o nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto previsto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Ai fini della predetta iscrizione, non è richiesta alcuna documentazione tecnica ed è sufficiente, in luogo del titolo di proprietà, la presentazione del provvedimento che dispone la misura di congelamento e, fino alla restituzione all'avente diritto con conseguente cancellazione dalle matricole, dai registri o dall'Archivio nazionali, i predetti beni sono esenti da qualsiasi tassa, diritto o tariffa connessi all'iscrizione. Per tutta la durata della misura di congelamento è sospeso il termine di appuramento di cui all'articolo 217 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015. Per la custodia dei beni di cui al presente comma ci si avvale, con titolo di priorità, delle strutture portuali e aeroportuali statali, civili e militari, che devono essere messe a disposizione a titolo gratuito. I contratti concernenti il mantenimento dell'operatività e della sicurezza di bordo dei beni di cui al presente comma, compresi quelli relativi alla gestione amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del mezzo, sono sottoposti alla stessa disciplina normativa, anche fiscale, applicata al momento dell'adozione della misura di congelamento. Le decisioni riguardanti l'attività di custodia, manutenzione e gestione dei beni di cui al presente comma sono adottate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, compreso l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in ragione delle competenze istituzionali esercitate e in funzione della tipologia dei beni oggetto di congelamento.
7-ter. Durante la vigenza della misura e fino alla restituzione delle risorse economiche congelate all'avente diritto, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso delle stesse. In caso di cessazione della misura di congelamento, contestualmente alla restituzione delle risorse economiche all'avente diritto, l'Agenzia del demanio o l'amministratore ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti, che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi dovuti dal titolare del bene per il periodo di durata della predetta misura e fino alla restituzione all'avente diritto ».
2. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta »;
b) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: « La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ».
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31-ter, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Articolo 48-ter.
(Ulteriori disposizioni a favore di migranti e rifugiati)
1. Al fine di consentire ai migranti e ai rifugiati presenti in Italia di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria ed educativa e di supporto nell'inserimento socio-lavorativo, all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 18 agosto 2015, n. 141, dopo le parole: « e successive modificazioni, » sono inserite le seguenti: « di migranti e rifugiati ».
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALTRE MISURE URGENTI
Articolo 49.
(Disposizioni in materia di spesa pubblica)
1. L'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applica agli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto desktop outsourcing, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di digital transformation, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi, nonché soluzioni di cybersecurity, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente decreto. La facoltà di recesso ivi prevista è da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è sostituito dal seguente:
« Art. 31-bis - (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) - 1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche indicate all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che siano in corso alla data del 28 febbraio 2022 sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. ».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui al comma 1 del presente articolo.
4. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il quarto periodo si applica anche agli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. ».
5. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il Comitato è composto dal Ragioniere generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente, o da un suo delegato individuato in relazione alla materia trattata, nonché da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un rappresentante della Corte dei conti, designati dalle rispettive amministrazioni. Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione delle politiche pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato nell'ambito delle istituzioni pubbliche, delle università, degli enti e istituti di ricerca. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. Con decreto del Presidente sono disciplinati composizione e funzionamento del Comitato. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. ».
6. Ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle politiche di spesa pubblica, connesse con la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l..
7. La società Eutalia s.r.l. provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridiche, statistico-matematiche, ingegneristiche, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
8. Per le finalità di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebitamento, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Articolo 50.
(Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) ABE: Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 »;
b) all'articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole « del regolamento (UE) 2016/679 » sono inserite le seguenti « e del regolamento (UE) 2018/1725 »;
c) all'articolo 7, comma 4, le parole « alle Autorità di vigilanza europee » sono sostituite dalle seguenti « all'ABE »;
d) all'articolo 14, comma 5, le parole « alle Autorità di vigilanza europee » sono sostituite dalle seguenti « all'ABE ».
2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6-undecies:
« a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati »;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati »;
3) le lettere b), d), e) sono abrogate;
b) all'articolo 1, comma 6-duodecies, la lettera c) è abrogata;
c) all'articolo 4, comma 2-ter, primo periodo, le parole « servizi di comunicazione dati » sono sostituite dalle seguenti: « APA o ARM »;
d) la rubrica del Titolo I-ter della Parte III è sostituita dalla seguente « AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM »;
e) all'articolo 79:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della CONSOB, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. La CONSOB revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 27-sexies del regolamento (UE) n. 600/2014. »;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1. »;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b) e d). »;
4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. La CONSOB può disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1. »;
f) l'articolo 79-bis è abrogato;
g) l'articolo 79-ter è abrogato;
h) l'articolo 79-ter.1 è abrogato;
i) all'articolo 166:
1) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
« c-bis) gestisce un APA o un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. »;
2) al comma 3 le parole « i servizi di comunicazione dati » sono sostituite dalle seguenti: « la gestione di un APA o di un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati »;
l) all'articolo 188, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "società di investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "Eu-SEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine"; "FCM" o "fondo comune monetario"; "APA" o "dispositivo di pubblicazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; "ARM" o "meccanismo di segnalazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/ 2014 e dai relativi atti delegati; "mercato regolamentato"; "mercato di crescita per le piccole e medie imprese"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell'attività di gestione di mercati regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all'articolo 79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. »;
m) all'articolo 190.3:
1) alla rubrica, le parole « e dei servizi di comunicazioni dati » sono soppresse;
2) la lettera f) è abrogata;
n) alla rubrica dell'articolo 190-bis le parole « comunicazioni dati » sono sostituite dalle seguenti: « di APA e di ARM »;
o) all'articolo 194-quinquies, comma 1:
1) alla lettera a-ter) le parole « e 79-ter.1, » sono soppresse;
2) alla lettera a-quater) dopo le parole « e delle relative disposizioni attuative » sono aggiunte, le seguenti: « e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi da 1 a 5, e 27-decies, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento ».
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54-bis del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, la CONSOB delibera sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi della Parte III, Titolo I-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo previgente alle modifiche apportate dal presente articolo, pervenute prima del 1° ottobre 2021.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. All'articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
« 1-quater. In ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la disposizione di cui al comma 1 si applica agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni. ».
Articolo 51.
(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione)
1. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di spesa di euro 10.236.500 per l'anno 2022. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2022.
2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, può essere integrata di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
3. All'articolo 1-bis, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole « pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,5 milioni per gli anni dal 2022 al 2026 ».
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 15.836.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, quanto a 11,832 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura e, quanto a 4.004.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
5. Al fine di assicurare la pronta operatività e la funzionalità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga al termine di durata biennale previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità delle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, bandito con delibera della Commissione RIPAM 7 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 28 settembre 2018, è prorogata di due anni.
6. L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, si interpreta nel senso che ciascuna delle sedi della Scuola superiore della magistratura può comprendere più uffici anche non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola.
7. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta la seguente:
« f-sexies) il Consiglio superiore della magistratura, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura ordinaria. ».
8. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:
« 1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze; »;
b) all'articolo 26, comma 1, lettera a), dopo le parole « Capi di stato maggiore di Forza armata » sono inserite le seguenti: « , il Comandante del Comando operativo di vertice interforze »;
c) all'articolo 28:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole « i Capi di stato maggiore di Forza armata » sono inserite le seguenti: « , il Comandante del Comando operativo di vertice interforze »;
2) al comma 2, dopo le parole « per i Capi di stato maggiore di Forza armata » sono inserite le seguenti: « , per il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, »;
d) all'articolo 29:
1) al comma 1, le parole « , posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, » sono soppresse e le parole « collegamento con i » sono sostituite dalle seguenti: « coordinamento dei »;
2) al comma 1-bis, dopo le parole « del Comando operativo di vertice interforze » sono inserite le seguenti: « dipende dal Capo di stato maggiore della difesa ed »;
e) all'articolo 88, comma 1, le parole « e di unità terrestri, navali e aeree » sono sostituite dalle seguenti: « e di unità terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali » e le parole « preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree » sono sostituite dalle seguenti: « preposte alla difesa del territorio nazionale, delle vie di comunicazione marittime e aeree, delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in ambito militare »;
f) all'articolo 92, comma 4, le parole « legge 3 agosto 2007, n. 124 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 »;
g) all'articolo 168:
1) al comma 1, dopo le parole « più anziano in ruolo » sono inserite le seguenti: « tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente »;
2) al comma 2, le parole « massima di un anno, salvo che nel frattempo non deve cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa; » sono sostituite dalle seguenti: « di un anno, senza possibilità di proroga o rinnovo. Se, al termine del mandato di un anno, non è presente in ruolo alcun generale di corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica è confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente. Il Vice comandante generale »;
3) al comma 3, le parole « più anziano » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 » e dopo le parole « ordine di anzianità » sono inserite le seguenti: « tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente »;
h) all'articolo 909, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) il Comandante del Comando operativo di vertice interforze; »;
i) all'articolo 1094, comma 3, primo periodo, dopo le parole « o di Forza armata, » sono inserite le seguenti: « il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, »;
l) all'articolo 1378, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
« d-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente; ».
8-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 174 è sostituita dalla seguente:
« a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti »;
b) all'articolo 174-bis, comma 2-ter, le parole: « il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi » sono sostituite dalle seguenti: « il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità »;
c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 826 è sostituita dalla seguente:
« a) generali di divisione o di brigata: 1 »;
d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 827 è sostituita dalla seguente:
« a) generali di divisione o di brigata: 1 »;
e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 828 è sostituita dalla seguente:
« a) generali di divisione o di brigata: 1 »;
f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1047 è sostituita dalla seguente:
« a) presidente: non inferiore a generale di divisione ».
8-ter. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la qualifica del « soccorritore militare per le forze speciali », in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione, il quale può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.
8-quater. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le finalità formative, per l'accesso alla qualifica di cui al comma 8-ter, nonché i limiti e le modalità di intervento dei soccorritori militari per le forze speciali.
9. In ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, sono differiti di sessanta giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022.
10. Ferme restando le competenze delle altre Autorità nazionali già designate, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, quale autorità competente a svolgere la vigilanza sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di cui all'articolo 2-septies del medesimo regolamento (UE) n. 833/2014, introdotto dall'articolo 1, numero 1), del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022.
11. Agli oneri derivanti dal comma 8, lettere a), b), c), d), h), i), l), pari a euro 408.813 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Articolo 51-bis.
(Disposizioni concernenti il sistema delle camere di commercio della Regione siciliana)
1. All'articolo 54-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « camere di commercio accorpate » sono sostituite dalle seguenti: « camere di commercio oggetto di accorpamento » e dopo le parole: « di comprovata esperienza professionale » sono aggiunte le seguenti: « , che provvede all'adozione di ogni atto strumentale ai fini dell'accorpamento di cui al presente comma e della successione nei rapporti giuridici esistenti, anche nella fase transitoria di liquidazione delle camere di commercio accorpate ».
Articolo 51-ter.
(Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2)
1. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: « 1° febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 giugno 2022 »;
2) alla lettera b), dopo le parole: « 1° febbraio 2022 » sono inserite le seguenti: « , dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022 » e le parole: « nel rispetto delle indicazioni e nei » sono sostituite dalle seguenti: « neanche oltre i »;
3) alla lettera c), dopo le parole: « 1° febbraio 2022 » sono inserite le seguenti: « , dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022 » e la parola: « entro » è sostituita dalle seguenti: « neanche oltre »;
b) al comma 6, primo periodo, la parola: « centottanta » è sostituita dalla seguente: « duecentosettanta ».
Articolo 52.
(Misure in materia di società pubbliche)
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
« 2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Società diviene altresì soggetto attuatore degli interventi, non ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; conseguentemente, la Società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della contabilità speciale n. 6081 intestata al commissario, sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia. ».
1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è fissato, per le società del comparto energetico, al 31 dicembre 2021.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata, per l'anno 2022, di 925 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 925 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Articolo 52-bis.
(Disposizioni in materia di società benefit)
1. Le somme in conto residui di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate, per l'importo di 1 milione di euro, per l'anno 2022.
2. Al comma 2 dell'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « , per l'anno 2021 » sono soppresse.
3. Alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 53.
(Contabilità speciale a favore del Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana)
1. Al fine di assicurare il tempestivo svolgimento dei compiti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, al comma 2-bis del medesimo articolo 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nella quale confluiscono le predette risorse allo scopo destinate. ».
Articolo 54.
(Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità)
1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b):
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato »;
2) al terzo periodo, dopo le parole: « complessi di veicoli a otto » sono inserite le seguenti: « o più »;
b) al comma 10-bis:
1) alla lettera b), alinea, dopo le parole: « complessi di veicoli a otto » sono inserite le seguenti: « o più »;
2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell'effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o b), ivi comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non oltre il 30 settembre 2023 ».
2. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole « 30 aprile 2022 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2022 ».
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Articolo 55.
(Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette)
1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole « dei soggetti rivenditori di energia elettrica » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
b) al comma 2, le parole « periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 » e le parole « nella misura del 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 25 per cento »;
c) al comma 5, primo periodo, le parole « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022 »;
d) al comma 8, primo periodo, le parole « 1° aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio »;
e) al comma 10, primo periodo, le parole « 1° aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio ».
Articolo 56.
(Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione)
1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate in termini di competenza di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
2. Le riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, operate ai sensi dell'articolo 58, sono imputate in via prioritaria al valore degli interventi definanziati in applicazione dell'articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come introdotto dal comma 3 del presente articolo. Con una o più delibere da adottare entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui all'articolo 44, commi 7, lettera b), e 7-bis del predetto decreto-legge n. 34 del 2019, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) accerta il valore degli interventi definanziati e provvede all'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo a valere sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020. Qualora la predetta programmazione non dovesse presentare la relativa disponibilità, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, la stessa è corrispondentemente incrementata e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nelle more della procedura di definanziamento di cui al presente comma, le risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rese indisponibili sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi dell'articolo 58, ferma restando la possibilità di immediata assegnazione programmatica alle aree tematiche di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020.
3. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
« 7-bis. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a più procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento.
7-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b).
7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati. ».
4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
« 2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014- 2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il primo periodo. ».
Articolo 57.
(Disposizioni transitorie)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Articolo 58.
(Disposizioni finanziarie)
1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 42, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 3 al presente decreto sono incrementati per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri, pari a 3.741 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 1500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 4.
1-bis. Al fine di finanziare interventi di cooperazione multilaterale o bilaterale nell'ambito delle attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è autorizzata la spesa di 29.805.256 euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti nel conto corrente di tesoreria n. 29814, intestato alla società Cassa depositi e prestiti - Gestione separata, relativo al Fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla convenzione per la gestione, erogazione e monitoraggio delle risorse finanziarie del Ministero della transizione ecologica destinate alla cooperazione internazionale, sottoscritta con la società Cassa depositi e prestiti in data 11 ottobre 2021, in esecuzione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 0005041/SVI del 27 maggio 2016, modificato con decreto direttoriale del medesimo Ministero n. 0007026/SVI del 15 luglio 2016.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera i), sono valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2022, 126 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 313 milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 39 milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per l'anno 2023, 266 milioni di euro per l'anno 2024, 344 milioni di euro per l'anno 2025, 403 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.
4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni di euro per l'anno 2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8 milioni di euro per l'anno 2024, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031, 552 milioni di euro per l'anno 2032, 555,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 5;
b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 6.508 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55;
d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1 milioni di euro per l'anno 2023, 14,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni di euro per l'anno 2022 e 17,198 milioni di euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro per l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51; e) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 14;
f) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
g) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
h) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189;
i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
4-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 1-ter e 1-quater, pari a 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi indicati nell'allegato 3-bis annesso al presente decreto, per gli importi ivi specificati.
5. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto.
6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 58-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
Articolo 59.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(articolo 17, comma 1, lettera b)
« ALLEGATO TECNICO
MODALITÀ E TERMINI DI RILASCIO DELLE GARANZIE
DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 14-BIS
Sezione A - DEFINIZIONI
Sezione B - CRITERI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA
Sezione C - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO
Sezione D - REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE S.P.A.
Sezione E - GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI
A. DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per:
a) Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) Condizioni di mercato: le condizioni conformi al principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
c) Conto Corrente: il conto corrente di tesoreria centrale intestato a SACE S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;
d) Controparte: Impresa Beneficiaria ovvero una persona giuridica terza nel caso in cui il rimborso del finanziamento sia da questa coperto, integralmente o parzialmente, in garanzia autonoma e a prima richiesta;
e) Decreto Liquidità: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
f) Finanziamenti: i finanziamenti, anche subordinati, sotto qualsiasi forma (ivi inclusi la locazione finanziaria, l'acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni, l'apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma), come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concessi in favore di Imprese Beneficiarie, ovvero concessi ad altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per effettuare i finanziamenti alle Imprese Beneficiarie;
g) Fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;
h) Garanzie: le garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie, fideiussioni e altri impegni di firma rilasciati da SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
i) Gruppo di Controparti connesse: il "gruppo di clienti connessi" secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
l) Imprese Beneficiarie: le imprese aventi sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, purché le stesse non risultino classificate dal Soggetto Garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate, non presentino un rapporto tra "totale sconfinamenti per cassa" e "totale accordato operativo per cassa" superiore al 20 per cento e non rientrino nella categoria di Imprese in difficoltà;
m) Impresa in difficoltà: le imprese che rientrano nella definizione di "imprese in difficoltà" ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà";
n) Limiti di rischio: i limiti e i criteri individuati in relazione ai rischi che si intende assumere nell'anno di riferimento, come indicati alla Sezione B, paragrafi 5 e 6;
o) Organo Deliberante: il Consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. ovvero il diverso organo di SACE S.p.A. che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione e indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente;
p) Soggetti Garantiti: banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, confidi, nonché imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni ovvero, con riferimento alle Garanzie su Titoli di debito, i sottoscrittori di Titoli di debito emessi dalle Imprese Beneficiarie;
q) Titoli di debito: prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, emessi dalle Imprese Beneficiarie.
2. Ai fini del rilascio delle Garanzie, il titolare o il legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria, nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 dello stesso Codice. Con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli, anche con procedure semplificate, di cui al libro II del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
B. CRITERI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA
1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 6, al fine di sostenere e rilanciare l'economia, supportare la crescita dimensionale delle aziende e l'incremento della loro competitività, potenziare lo sviluppo tecnologico e la sostenibilità ambientale, le infrastrutture e le filiere strategiche e favorire l'occupazione, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a Condizioni di mercato e in conformità con la normativa dell'Unione europea, Garanzie su Finanziamenti e Titoli di debito entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
2. Le Garanzie su Finanziamenti sono concesse in favore di Soggetti Garantiti per una percentuale massima di copertura del 70 per cento.
3. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, la percentuale di copertura delle Garanzie su Titoli di debito concesse in favore di Soggetti Garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento qualora i Titoli di debito non siano subordinati, non siano convertibili e fermi restando i limiti specificati nel documento di gestione dei rischi di cui alla Sezione C, paragrafo 4.
4. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie, secondo i procedimenti di seguito disciplinati:
a) nel caso di Garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell'Impresa Beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro:
1) la competenza deliberativa è dell'Organo Deliberante di SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali e il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
2) SACE S.p.A. informa prontamente il Ministero dell'economia e delle finanze dell'avvio delle attività istruttorie, fornendo tutte le informazioni disponibili;
3) SACE S.p.A. informa il Ministero dell'economia e delle finanze sugli esiti dell'attività istruttoria;
b) in tutti gli altri casi, la competenza deliberativa è dell'Organo Deliberante di SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali.
5. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie nel rispetto dei seguenti Limiti di Rischio:
a) limite di durata massima della singola garanzia pari a 20 anni;
b) limite di massima esposizione su singola Controparte, pari all'8 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
c) limite di massima esposizione su Gruppo di Controparti connesse, pari al 15 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
d) limite di massima esposizione su settore di attività economica, pari al 25 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
e) rating minimo assegnato alla Controparte al momento del rilascio delle Garanzie non inferiore alla classe equivalente "B", secondo la scala Standard & Poor's fermo restando il perseguimento di un adeguato bilanciamento del merito di credito delle esposizioni assunte.
6. La somma degli impegni, tempo per tempo in essere, assunti da SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Liquidità e degli impegni assunti da SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non supera l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Fermo restando tale limite, per i primi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico, SACE S.p.A. non rilascia Garanzie su Finanziamenti e Titoli di debito, oltre l'importo complessivo massimo di 70 miliardi di euro, pari al 35 per cento dell'importo massimo previsto dall'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Inoltre, nel periodo di tempo anzidetto, la percentuale di Garanzie rilasciate a Controparti aventi rating inferiore alla classe equivalente "BB-" secondo la scala Standard & Poor's non supera, sia complessivamente sia in riferimento alla medesima Controparte, l'importo di 3,5 miliardi di euro, pari al 5 per cento dell'importo complessivo massimo consentito per il sopra citato periodo di diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico. In ogni caso, fermo quanto previsto dal paragrafo 3, la porzione di Garanzie su Titoli di debito non può superare, per i primi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico, l'importo complessivo massimo di 6 miliardi di euro e, comunque, anche successivamente, non potrà superare il 15 per cento dell'importo complessivo massimo previsto dall'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7. SACE S.p.A. specifica ulteriormente i limiti di cui al paragrafo 5 sulla base delle differenti forme tecniche di intervento, nell'ambito del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 4. SACE S.p.A. individua tali limiti tenendo conto altresì delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE S.p.A. Al fine di contenere i rischi assunti dallo Stato, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere modificati i Limiti di Rischio sopra riportati anche in dipendenza delle informazioni fornite da SACE S.p.A. ai sensi della Sezione C, paragrafo 4, sull'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi.
8. Ai fini della migliore gestione del rischio e fermi restando tutti i limiti previsti nella presente Sezione, SACE S.p.A. assicura un adeguato bilanciamento tra le diverse forme tecniche di cui alla presente Sezione, secondo criteri e specifiche contenuti nel documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 4.
9. Nello svolgimento dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale, attraverso le proprie strutture competenti per l'analisi, valutazione e gestione dei rischi, ed esegue la valutazione, caso per caso, di ciascuna richiesta di concessione della Garanzia, tenuto conto dell'eterogeneità che contraddistingue le Imprese Beneficiarie e delle peculiarità di ciascun Finanziamento o Titolo di debito, nonché dello specifico livello di rischio. Nell'ambito della procedura di istruttoria, SACE S.p.A. valuta il rispetto da parte dei Soggetti Garantiti, diversi dai sottoscrittori dei Titoli di Debito, di adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività. Non sono ricompresi nei Soggetti Garantiti i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti a embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America nonché i soggetti che risiedono in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.
10. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle Garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle Garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all'inadempimento da parte del Soggetto Garantito agli impegni previsti, sono ulteriormente specificate da SACE S.p.A.
11. Le disposizioni del presente allegato tecnico non attribuiscono diritti soggettivi o interessi legittimi in relazione alla concessione della garanzia.
C. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle Garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, restando in ogni caso inteso che le richieste di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza dei Soggetti Garantiti devono essere rivolte unicamente a SACE S.p.A.
2. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto dei premi incassati da SACE S.p.A. a titolo di remunerazione delle Garanzie e versati al Fondo al netto delle commissioni spettanti a SACE S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalla Sezione D.
3. SACE S.p.A. registra le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico con contabilità separata.
4. SACE S.p.A., anche al fine di consentire un'adeguata programmazione pluriennale della dotazione del Fondo, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI:
a) periodicamente, con cadenza almeno annuale, un'informativa volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei Limiti di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della composizione del portafoglio delle Garanzie e delle relative stime di rischio, unitamente ad una informativa sulle politiche di gestione del rischio relativo alle operatività di cui al presente allegato tecnico e sulle linee guida adottate da SACE S.p.A.;
b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale:
1) un'informativa ex ante sugli impegni da assumere in termini di Garanzie, volumi e possibili stime di rischio ad essi associati e sulle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni;
2) un'informativa contenente:
2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi;
2.2) gli impegni assunti e in essere in termini di volumi, premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a fronte delle richieste di indennizzo, recupero dei crediti, spese amministrative, stima delle commissioni spettanti a SACE S.p.A.;
2.3) il "Risk Reporting" contenente le stime di rischio e le risultanze dell'attività di monitoraggio del fabbisogno di risorse del Fondo, sulla base della metodologia definita all'interno del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla lettera a) del presente paragrafo, unitamente ad una descrizione delle eventuali misure di contenimento individuate come necessarie;
2.4) eventuali modifiche al sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti.
5. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un tempestivo aggiornamento delle informative di cui al paragrafo 4, qualora si manifestino variazioni significative con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad impegni, premi, indennizzi ovvero ad altre voci che comportino movimentazioni di cassa.
D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE S.P.A.
1. SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle Garanzie a Condizioni di mercato nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, in conformità alla metodologia di cui al prospetto tecnico concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il livello dei premi è rivisto almeno annualmente per verificarne l'adeguatezza ai fini dell'autofinanziamento del regime di garanzia. I premi riscossi da SACE S.p.A. sono versati sul Conto Corrente, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A. e salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.
2. Le commissioni dovute a SACE S.p.A. sono limitate alla copertura dei costi sostenuti da questa e imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle Garanzie, come risultanti da idonea rendicontazione certificata dal soggetto incaricato della revisione dei conti.
3. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze:
a) entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali osservazioni da formulare nei successivi trenta giorni, la pre-rendicontazione attestante le commissioni maturate per le attività svolte fino al 30 settembre dello stesso esercizio; decorso il termine per formulare le osservazioni e in assenza di queste, SACE trattiene dal Conto Corrente le commissioni maturate fino a tale data;
b) entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione certificata attestante le commissioni maturate per le attività svolte nell'esercizio precedente; all'esito dell'approvazione del bilancio SACE trattiene dal Conto Corrente l'importo delle commissioni maturate e non già trattenute ai sensi della lettera a).
E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI
1. SACE S.p.A. svolge con la dovuta diligenza professionale, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'attività di gestione delle garanzie rilasciate, l'attività di pagamento degli importi dovuti in relazione alle Garanzie e l'attività di recupero dei crediti.
2. SACE S.p.A. gestisce le attività di recupero dei crediti direttamente ovvero conferendo mandato a terzi o agli stessi garantiti, e monitorando lo svolgimento delle attività esternalizzate nonché l'adeguatezza delle stesse. ».
Allegato 2
(articolo 42, comma 1)
Comune | Popolazione residente al 1° gennaio 2021 | Peso | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totale |
TORINO | 858.205 | 12% | 39 | 27 | 8 | 6 | 80 |
MILANO | 1.374.582 | 19% | 63 | 42 | 14 | 10 | 129 |
ROMA | 2.770.226 | 39% | 126 | 86 | 27 | 19 | 258 |
NAPOLI | 922.094 | 13% | 42 | 28 | 9 | 6 | 85 |
PALERMO | 637.885 | 9% | 29 | 20 | 6 | 5 | 60 |
GENOVA | 566.410 | 8% | 26 | 17 | 6 | 4 | 53 |
Totale | 7.129.402 | 100% | 325 | 220 | 70 | 50 | 665 |
Allegato 3
(articolo 58, comma 1)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | ||||
importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa | ||||
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MISSIONE/programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
23. FONDI DA RIPARTIRE (33) | 1.427 | 400 | 400 | 160 |
23.2 Fondi di riserva e speciali (2) | 1.036 | 400 | 400 | 160 |
23.1 Fondi da assegnare (1) | 391 |
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1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29) | 1.414 | 1.130 | 1.130 | 1.340 |
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5) | 1.414 | 1.130 | 1.130 | 1.340 |
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7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11) | 900 | 200 | - | - |
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9) | 900 | 200 |
|
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TOTALE | 3.741 | 1.730 | 1.530 | 1.500 |
« Allegato 3-bis
(articolo 58, comma 4-bis)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | |
(importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa) | |
MISSIONE/programma | 2022 |
1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29) | 1.280 |
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (29.5) | 1.280 |
7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11) | 900 |
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9) | 900 |
23. FONDI DA RIPARTIRE (33) | 864 |
23.1 Fondi da assegnare (33.1) | 364 |
23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2) | 500 |
TOTALE | 3.044 |
ALLEGATO 4
(articolo 58, comma 5)
« Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI | |||
- COMPETENZA - | |||
Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 214.000 | 184.748 | 119.970 |
491.347 | 494.848 | 438.645 | |
- CASSA - | |||
Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 291.000 | 249.748 | 177.170 |
568.372 | 559.848 | 495.845 | |
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. |
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.0.1
Castellone, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Castaldi, Castiello, Catalfo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Piazza, Endrizzi, Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Gaudiano, Garruti, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Leone, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Montevecchi, Naturale, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Santangelo, Santillo, Taverna, Toninelli, Turco, Vanin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1.1.
(Misure per il contenimento del prezzo del gas naturale)
1. Al fine di calmierare il prezzo del gas e di fissarlo in coerenza con il reale costo d'importazione dello stesso, per tutto il periodo di emergenza, con decreto del Ministro della
transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è determinato il prezzo medio di approvvigionamento di riferimento. Tale prezzo è l'indice sulla base del quale sono aggiornati i prezzi del gas naturale da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresì determinate le misure compensative per la remunerazione delle eventuali perdite, tenuto conto dei reali costi delle materie prime, che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente riconosce ai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, ai rivenditori di energia elettrica e di gas naturale, nonché ai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea e che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno subito una perdita cumulata certificata.
3. All'articolo i, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: ''a decorrere dal 1º gennaio 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2024''.».
G1-quater.1
Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, Atto Senato 2668,
premesso che:
con la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) era stato introdotto l'aumento dell'aliquota IVA sul pellet che è passata dal 10 per cento al 22 per cento, facendo così diventare l'Italia uno dei Paesi europei con la più alta aliquota su questo combustibile. Dagli ultimi dati disponibili sembra che l'incremento dell'IVA sul pellet abbia avuto come effetto collaterale negativo anche un progressivo aumento dei fenomeni di evasione fiscale, nonché dall'insorgere delle cosiddette «frodi carosello».
Inoltre, è opinione diffusa tra gli operatori del settore che questo malcostume sia in continuo aumento, sia per numerosità delle aziende coinvolte sia in termini economici;
le organizzazioni del settore stimano che in un mercato nazionale caratterizzato da un consumo complessivo annuo di oltre 3 milioni di tonnellate, di cui almeno 2,6 milioni di tonnellate di provenienza estera, è verosimile stimare che fra le 750.000 e 1 Milione di tonnellate siano commercializzate eludendo il pagamento dell'IVA, per un valore economico annuo stimabile fra i 38 e 50 milioni di Euro, a cui si aggiunge un ulteriore mancato gettito di tassazione indiretta che è ipotizzabile ritenere altrettanto ampio. Si segnala peraltro che il fenomeno viene anche riportato ormai apertamente a livello internazionale, in contributi e convegni di settore;
impegna il Governo:
a ripristinare l'aliquota IVA agevolata al 10 per cento per il pellet, in linea con quanto già in vigore in diversi Paesi dell'Unione Europea.
1-quater.0.1
Castellone, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Castaldi, Castiello, Catalfo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Piazza, Endrizzi, Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Gaudiano, Garruti, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Leone, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Montevecchi, Naturale, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Santangelo, Santillo, Taverna, Toninelli, Turco, Vanin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-quinquies.
(Modifiche all'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124)
1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: ''a decorrere dal 1º gennaio 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2024.''».
2.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il contributo di cui al presente comma è esteso agli acquisti di gas, consumati nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici».
Conseguentemente, sostituire le parole: «59,45 milioni» con le seguenti parole: «118,90 milioni».
2.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il contributo di cui al presente comma è esteso agli acquisti di gas, consumati nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici».
Conseguentemente, sostituire le parole: «235,24 milioni» con le seguenti parole: «470,48 milioni».
2.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
''2-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.''».
2.4
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In ragione delle peculiari modalità di sostenimento del costo dell'energia elettrica da parte delle imprese ferroviarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il contributo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto, a tali imprese, con riferimento al costo del servizio di corrente di trazione, di cui all'art. 13, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sostenuto nel secondo trimestre dell'anno 2022, qualora il suddetto costo, sulla base delle fatture del primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente costo fatturato nel medesimo trimestre dell'anno 2019.».
2.5
Paragone, Martelli, De Vecchis, Giarrusso
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3.1. Il contributo straordinario di cui al comma 3 spetta anche alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 9 kW e inferiore a 16.5 kW.».
2.6
Castellone, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Castaldi, Castiello, Catalfo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Piazza, Endrizzi, Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Gaudiano, Garruti, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Leone, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Montevecchi, Naturale, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Santangelo, Santillo, Taverna, Toninelli, Turco, Vanin
Precluso
Sopprimere il comma 3-ter.
2.8
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:
«3-quater. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: ''Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse'' sono sostituite con le seguenti: ''Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, diversi''.
3-quinques. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, riferiti ai consumi dei clienti non domestici con potenza inferiore a 16,5 kW, valutati in 230 milioni di euro, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi agli anni 2021 e 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».
2.7
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
«3-quater. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: ''nel secondo trimestre'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei primi due trimestri solari''.».
2.9
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 3-ter aggiungere i seguenti:
«3-quater. Al decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: ''nel secondo trimestre solare'' sono sostituite dalle seguenti: ''a partire da aprile fino alla fine'';
2) al comma 2, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'';
3) al comma 3, le parole: ''solo per intero'' sono soppresse.
b) all'articolo 9, comma 1, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023'' e le parole: ''solo per intero'' sono soppresse.
3-quinques. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2022 n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: ''nel secondo trimestre'' sono sostituite dalle seguenti: ''a partire da aprile e fino alla fine del''.».
2.10
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
«3-quater. All'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: ''nel secondo trimestre solare'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei primi due trimestri solari''.».
G2.1
Arrigoni, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge contiene disposizioni ai fini dell'incremento delle aliquote di alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge n. 21 del 2022, per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, a fronte degli incrementi dei costi attuali che rischiano di compromettere la stessa sopravvivenza delle imprese e arrestare la nostra economia;
le imprese interessate sono quelle non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, e quelle a forte consumo di gas naturale, cosiddette gasivore, nonché quelle non gasivore;
nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione alla Camera è stato approvato un emendamento presentato dalla maggioranza dei gruppi, il comma 3-bis, che ha lo scopo di semplificare le modalità di fruizione del contributo, attribuendo l'onere del calcolo dell'ammontare del credito d'imposta al fornitore, se sia lo stesso che ha fornito l'impresa beneficiaria nel primo trimestre dell'anno 2019;
la riformulazione dell'emendamento effettuata dal Governo ha introdotto nell'articolo 2 un ulteriore comma, il 3-ter, che prevede che gli aiuti alle imprese sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis;
tuttavia, tale tipologia di regime è nata per concedere contributi aggiuntivi a progetti di impatto minore in tempi «normali»;
infatti, ai fini dell'impellente necessità di ripresa economica, con le modifiche introdotte con il Sesto emendamento al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, la Commissione europea ha deciso di prorogare, fino al 30 giugno 2022, tale Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato e di aumentare gli importi degli aiuti concedibili, come già previsto per il periodo della pandemia da COVID-19 e, fino al 31 dicembre 2022, per gli investimenti intrapresi dalle imprese per accelerare le transizioni verde e digitale, anche tenendo conto il conflitto Russia-Ucraina;
i crediti d'imposta introdotti dall'articolo 2 sono previsti per il secondo trimetre del 2022 e, pertanto, il comma 3-bis impone una limitazione non richiesta dai vigenti regimi temporanei europei per gli aiuti di Stato, decisi sia per la pandemia da Covid-19 sia per il conflitto tra Russia e Ucraina;
inoltre il citato comma 3-ter oltre a rendere inattuabile la semplificazione prevista dal comma 3-bis, poiché l'impresa dovrebbe rifare il calcolo dell'ammontare del credito d'imposta effettuato dal fornitore per poter tenere conto del regime de minimis, vanificherebbe i crediti d'imposta concessi dal Governo e poi potenziati dai vari decreti-legge approvati dal Parlamento, comportando una vera sofferenza per le imprese, con effetti gravissimi e spesso deleteri, a fronte dell'anomalo incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas che, peraltro, rappresentano un'emergenza straordinaria alla quale si impongono risposte straordinarie, che il regime de minimis non può garantire anche in ragione del fatto che molte delle imprese hanno già raggiunto il relativo limite, a prescindere dal beneficio in questione,
impegna il Governo:
a non introdurre limitazioni più stringenti rispetto a quelle previste a livello europeo intervenendo urgentemente con la soppressione del sopraccitato comma 3-ter dell'articolo 2, entro il 16 luglio corrente anno, anche per consentire la compensazione dei crediti da parte delle imprese.
3.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti parole: «lettere a) e b)».
Conseguentemente:
a) al comma 4, sostituire le parole: «496.945.000 per l'anno 2022» con le seguenti parole: «551.945.000 per l'anno 2022»;
b) all'articolo 58, comma 4:
1) alinea, sostituire le parole: «16.702.778.500 euro per l'anno 2022» con le seguenti parole: «16.757.778.500 per l'anno 2022»;
2) lettera a), sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti parole: «555 milioni».
G3.1
Faggi, Ferrero, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, Atto Senato 2668,
premesso che:
la crisi economica innescata dall'emergenza pandemica degli ultimi 3 anni è stata fortemente acuita dal conflitto bellico in atto in Ucraina. Le enormi difficoltà di approvvigionamento energetico e delle materie prime hanno innescato una dinamica inflattiva come non accadeva da decenni, complici anche alcune manovre speculative dei mercati finanziari;
considerato che:
con specifico riferimento ai prezzi al consumo dei prodotti energetici a uso carburante, negli ultimi mesi si è assistito a dei rialzi che appaiono ingiustificati o comunque non proporzionati alla fisiologica dinamica dei prezzi dei carburanti al barile;
cittadini privati e imprese necessitano di interventi che riescano a stabilizzare i prezzi al consumo dei suddetti prodotti quantomeno nel medio termine;
impegna il Governo:
a predispone un intervento strutturale di stabilizzazione del prezzo al consumo dei prodotti energetici a uso carburante per tutta la durata della crisi energetica derivante dal conflitto bellico in atto in Ucraina, mediante riduzione delle aliquote di accisa ad essi applicate, ivi incluso il gas naturale.
G3-bis.1
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;
premesso che,
il disegno di legge in esame mette in campo una serie di interventi per il contenimento dei costi energetici;
l'articolo 3-bis, del provvedimento all'esame, proroga al secondo trimestre solare 2022 il credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante disciplinato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca;
il suddetto articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, introduceva un credito di imposta a favore a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022;
il beneficio è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione di mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, comprovato da relativa fattura di acquisto, al netto dell'IVA;
ritenuta la necessità di contenere l'impatto del caro carburanti anche sulle imprese agricole, anche alla luce degli evidenti perdite subite per effetto del prolungarsi del conflitto in Ucraina,
impegna il Governo:
ad adottare gli opportuni interventi, anche di natura finanziaria, atti a rafforzare e ad estendere a tutto l'anno 2022 il beneficio di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, al fine di garantire alle imprese agricole e della pesca la liquidità necessaria alla prosecuzione dell'attività.
3-bis.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-ter.
(Credito d'imposta acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro 6 a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per il periodo compreso tra il 9 luglio ed il 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa di 9 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
3-bis.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-ter.
(Credito di imposta per le perdite su crediti)
1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore Ho.re.ca, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il credito d'imposta Irpef/Ires, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
3-bis.0.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Per gli anni dal 2022 al 2028, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 6 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per i soli veicoliaventi classi di emissione ''euro VI''.
2 Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo pari a 16 milioni di euro si provvede quanto 1 milione di euro, per gli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 15 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».
4.1 (già 4.0.4)
Paragone, Martelli, De Vecchis, Giarrusso
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare della crisi economica, conseguente l'epidemia e la crisi Ucraina, per l'anno 2022 vengono destinati 175 milioni di euro a favore degli enti locali a copertura dell'esonero dal pagamento della tassa o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP/COSAP) per le imprese di pubblico esercizio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».
4.0.1
Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Limite massimo provvisorio al prezzo del gas naturale)
1. Il Ministro delle Sviluppo economico considerati i prezzi mediamente praticati ai distributori di gas naturale e ai loro rivenditori, definisce un protocollo d'intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative degli stessi distributori e dei loro rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la vendita di gas naturale con un limite massimo di prezzo pari a 60 centesimi di euro per metro cubo.
2. Agli oneri derivanti di cui al comma 1 si provvede: quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge n. 196/2009 (capitolo 2999), quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196/2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge 196/2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».
5.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, primo periodo:
a) dopo le parole: «del sistema energetico nazionale» sono inserite le seguenti: «gli impianti e»;
- sono abrogate le parole: «mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione»;
- al comma 1 al secondo periodo dopo le parole: «Per la realizzazione» sono inserite: «degli impianti,»;
- al comma 2 dopo le parole: «Per la costruzione e l'esercizio» sono inserite le seguenti: «degli impianti e» dopo le parole: «legge 29 novembre 2007, n. 222,» sono aggiunte le seguenti: «ove non già acquisita,»;
- al comma 5 dopo le parole: «i soggetti interessati alla realizzazione» sono inserite le seguenti: «degli impianti,» è aggiunto infine il seguente periodo: «I soggetti già titolari dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rigassificazione comunicano al Commissario, nel medesimo termine, l'interesse a procedere con la realizzazione del progetto autorizzato»;
- al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono altresì comunicati i progetti già autorizzati di cui al precedente comma 5 ultimo periodo»;
- al comma 8 dopo le parole: «che realizzano e gestiscono» sono inserite le seguenti: «gli impianti,».
5-bis.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-ter.
(Disposizioni in materia di riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, aggiungere il seguente comma:
''1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni previste dai Contratti di Servizio Energia, dai Contratti di Rendimento Energetico o di Prestazione Energetica (EPC) e dai Contratti di Teleriscaldamento, per usi civili ed industriali, contabilizzati nelle fatture emesse per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, in analogia a quanto previsto dal comma 1 per le somministrazioni di gas metano usato per combustione, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le prestazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.''.».
G6.1
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;
premesso che:
il Consiglio dei Ministri, lo scorso 4 luglio, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali e precisamente delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto;
lo stato di emergenza è volto a fronteggiare con mezzi e poteri straordinari la situazione in atto, con interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, ivi incluse quelle dei consorzi di bonifica e irrigazione, stanziando 36,5 milioni di euro;
oltre agli interventi di emergenza è necessario predisporre quanto prima un piano strutturale, sostenuto anche con le risorse del PNRR, che affronti le attuali carenze infrastrutturali e ponga le basi per l'ammodernamento e il potenziamento del sistema irriguo nazionale, al fine di mitigare gli impatti negativi della carenza di acqua in agricoltura, con ricadute positive anche per il comparto agroalimentare italiano, preservando l'eccellenza delle produzioni di qualità;
nell'arco temporale degli ultimi dieci anni gli eventi meteorologici estremi sono cresciuti con un tasso medio annuo del 25 per cento, determinando scenari sempre più allarmanti; il 21 per cento del territorio nazionale per effetto dei cambiamenti climatici in atto è a rischio desertificazione;
attualmente esistono diversi progetti in fase definitiva ed esecutiva per la realizzazione di nuovi invasi medio piccoli e multifunzionali da realizzare in zone collinari e di pianura. Questi nuovi bacini avrebbero l'effetto di incrementare per oltre il 60 per cento l'attuale capacità complessiva dei serbatoi esistenti, contribuendo ad aumentare in modo significativo la percentuale di pioggia trattenuta al suolo,
impegna il Governo a mettere in atto, anche attraverso l'individuazione di risorse straordinarie, gli interventi necessari alla attuazione del piano invasi per la realizzazione di nuovi bacini idrici su tutto il territorio nazionale, partendo dalle proposte progettuali già in fase esecutiva in possesso dei consorzi di bonifica italiani.
6.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Realizzazione di impianti fotovoltaici per complessi turistici o termali)
1. In deroga alla normativa vigente non occorre autorizzazione o parere preventivo alcuno negli edifici ad uso turistico o termale, anche se vincolati, nei seguenti casi:
- installazione di pannelli fotovoltaici su edifici con copertura piana, in cui non si coprano pavimentazioni o elementi di tetto di particolare pregio storico o architettonico, posati parallelamente alla copertura;
- sostituzione di tegole o coppi in tetti a falda laddove gli elementi sostituiti non rivestano particolare pregio storico o architettonico».
6.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Promozione degli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile)
1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, anteporre il seguente comma:
''01. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima al 2030, alle imprese energivore, come defunte dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, con uno o più decreti di cui all'articolo 20 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, una riserva di utilizzo delle superfici delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.''.».
7.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti alimentati da fonti rinnovabili è consentita esclusivamente su aree periferiche, aree urbanistiche compromesse e aree industriali. Non è, in ogni caso, consentita l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili su aree agricole.».
7-bis.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-ter.
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27-bis, è aggiunto il seguente:
''Art. 27-ter.
(Provvedimento Autorizzatorio Unico Nazionale)
1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, per progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente presenta al Ministero della transizione ecologica, l'autorità competente, un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, ivi incluso il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica pubblica sul proprio sito web l'istanza e la documentazione a corredo e comunica per via telematica l'avvenuta pubblicazione della predetta documentazione a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Dalla ricezione di tale comunicazione, la documentazione e il relativo progetto si considerano conosciuti da parte dei predetti enti.
2. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1.
3 Entro quindici giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autoritàcompetente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, per i profili dirispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Entro il predetto termine di quindici giorni, l'autorità competente individua e comunica dandone immediata notizia sul sito web, il nominativo del responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale.
4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di quindici giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Le osservazioni inviate oltre il predetto termine di quindici giorni non possono essere prese in considerazione ai fini dello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo.
5. Qualora l'autorità competente motivatamente ritenga che le eventuali osservazioni del pubblico, ai sensi del precedente comma, siano sostanziali e rilevanti per il procedimento, entro i successivi quindici giorni può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando un termine non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
6. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione della prima seduta della conferenza di servizi e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorsi inutilmente i predetti termini, i pareri non resi si considereranno favorevolmente acquisiti. Per i soli pareri di competenza di enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove vincolanti, non resi entro i suddetti termini, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale, entro i successivi trenta giorni dovrà con proprio motivato provvedimento esercitare i propri poteri sostitutivi, esprimendo parere favorevole a meno di elementi che inducano a ritenere necessario valutare negativamente l'impatto ambientale e paesaggistico del progetto. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è comunicata al proponente, pubblicata sul sito web dell'autorità competente e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, con forma di pubblicità legale, entro venti giorni dalla conclusione della conferenza di servizi. Tale determinazione costituisce il provvedimento autorizzatorio unico nazionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui sia previsto il rilascio di un'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ovvero di un'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e tali titoli confluiscono nel provvedimento autorizzatorio unico nazionale di cui al presente articolo.
7. Nei casi in cui i termini per la conclusione della conferenza di servizi e per la pubblicazione della determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza di servizi sul sito web dell'autorità competente e sulla Gazzetta Ufficiale non siano rispettati, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale vi provvede, esercitando i propri poteri sostitutivi, entro quindici giorni dalla scadenza dei relativi termini.
8. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 6 non siano rispettati è rimborsato al proponente il contributo pagato ai sensi dell'articolo 33.
9. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, e costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.
10. Tutti i termini di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
11. Il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale, dopo l'avvenutapubblicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi in Gazzetta Ufficiale, laddove necessario, è altresì responsabile dell'emanazione di tutti gli eventuali e ulteriori atti successivi e necessari alla realizzazione dell'impianto autorizzato, esercitando il proprio potere sostitutivo nel caso di inerzia dei diversi enti competenti.
12. Il termine per l'impugnazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale è di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale. Non è ammesso il ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica. Decorso inutilmente tale termine e comunque dopo il favorevole esito dell'eventuale giudizio di primo grado, il progetto potrà esser realizzato e l'eventuale accertamento successivo di motivi di annullabilità della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi potranno esser rimediati solo mediante risarcimento dei danni, facendo salvo comunque il provvedimento di autorizzazione.
13. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale eventualmente prevista e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico nazionale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29- decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 6, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia''».
7-bis.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-ter.
(Semplificazioni e altre misure in tema di edilizia)
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
''b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette vepa, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-aerazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche''».
7-bis.0.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-ter.
(Disposizioni in materia di PiTESAI)
1. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è sospesa fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) di cui al comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».
7-bis.0.4
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-ter.
(Disposizioni in materia di incentivazioni CIP6)
1. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi».
8.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai fini della determinazione dell'autoconsumo di cui al comma 1 è ammesso il riferimento ai fabbisogni annuali medi attesi di energia elettrica nonché a tutti i consumi di energia termica e carburanti. Inoltre, con il decreto di attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, realizzati da imprese agricole, singole o associate, la cui produzione rientra tra le attività connesse a quella agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, è previsto uno specifico incentivo alla produzione di energia. Tale incentivo si applica anche agli impianti finanziati a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente al Parco Agrisolare».
8.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Extraprofitti)
1. All'articolo 11 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:
''1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 non si applicano agli impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole nell'ambito dell'esercizio delle attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005''».
9.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, punto 2, dopo le parole: «comunità energetiche rinnovabili nazionali» inserire le seguenti: «in accordo e coordinamento con l'amministrazione comunale in cui è localizzata la superficie o l'area di intervento»;
b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, all'articolo 31, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo, in cui l'amministrazione comunale ha potere di indirizzo e pianificazione, e in cui l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le stesse amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché' le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a).'';
b) all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è Aggiunto, In Fine, Il Seguente Comma:
''2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale''».
9.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «le Autorità di sistema portuale» aggiungere le seguenti: «e le imprese concessionarie di aree e banchine ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 36 del Codice della Navigazione,».
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «dalle Autorità di sistema portuale» con le seguenti: «dai soggetti di cui al primo periodo».
9.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 4, le parole: ''pari o inferiore a 1 MW'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari o inferiore a 3 MW'';
b) all'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: ''PMI'' sono sostituite dalle seguenti: ''imprese di qualunque limite dimensionale'';
c) all'articolo 31, comma 1, eliminare la lettera c)».
9.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di efficientamento energetico)
1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
''5-bis. I soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per gli anni dal 2022, al 2034, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».
9.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Contributo per le imprese energeticamente efficienti)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'efficienza energetica e la competitività, alle imprese che progettano e realizzano programmi per incrementare l'efficienza degli usi finali di energia che comportino una riduzione della propria intensità energetica pari ad almeno il 5 per cento è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo un principio di progressività in ragione del livello di efficienza conseguito.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 11 credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto delle risorse e di accesso al contributo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
9.0.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: ''incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)'' aggiungere le seguenti: ''e lettera b)'';
b) al comma 4, le parole: ''con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.'', sono sostituite dalle seguenti: ''senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento'';
c) il comma 5 è soppresso».
11.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomassa)
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge del 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla presente: ''Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas e da biomasse'';
b) al comma 1 dopo la parola: ''biogas'' aggiungere le seguenti: ''e da biomasse,'';
c) al comma 2 dopo la parola: ''biogas'' aggiungere le seguenti: ''e da biomasse''».
13.2
Castellone, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Castaldi, Castiello, Catalfo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Piazza, Endrizzi, Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Gaudiano, Garruti, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Leone, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Montevecchi, Naturale, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Santangelo, Santillo, Taverna, Toninelli, Turco, Vanin
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) all'alinea:
1) dopo le parole: «relativo mandato» inserire le seguenti: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,»;
2) sostituire le parole: «esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare» con le seguenti: «, nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come di seguito indicato»;
b) alla lettera a), sostituire le parole: «dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e» con le seguenti: «degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE e dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della Regione Lazio vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, adottato ai sensi dell'articolo 196 del decreto legislativo, n. 152 del 2006, nonché»;
c) alla lettera d):
1) dopo le parole: «anche pericolosi,» inserire le seguenti: «nel rispetto del piano di cui alla lettera a),»;
2) dopo la parola: «esistenti,» inserire le seguenti: «finalizzate a migliorare le prestazioni ambientali, diverse dalle modifiche sostanziali di cui all'articolo 5, lettera 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e».
13.3
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 con le seguenti: stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio, degli obiettivi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e di quelli di cui alla direttiva 2008/98/CE, nonché degli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
b) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «anche pericolosi», inserire le seguenti: «fatto salvo quanto stabilito dal piano di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a),»;
c) al comma 2, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», inserire le seguenti: «dei criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio, degli obiettivi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e di quelli di cui alla direttiva 2008/98/CE, degli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
13.4
Precluso
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della sostenibilità ambientale, escludendo la costruzione di nuovi inceneritori per l'incenerimento dei rifiuti;».
G13.1
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 13 del provvedimento in esame dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 - per il periodo del suo mandato, durante il quale si prevede un maggior afflusso di turisti e di fedeli - delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti, ecc.): la norma attribuisce al Commissario, sentita Regione Lazio, il potere di provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE;
il Sindaco della Capitale, che assumerà il ruolo di commissario straordinario per lo smaltimento e recupero dei rifiuti fino al 2026, sottraendo la competenza assegnata dalla Costituzione alla Regione in materie quali la pianificazione in materia di smaltimento dei rifiuti, ha manifestato in molti recenti incontri pubblici l'intenzione da parte del Comune di Roma di adottare il piano rifiuti includendo la realizzazione di un inceneritore;
il Lazio conta annualmente una produzione di 3 milioni di rifiuti, di cui 1,7 prodotti dalla città di Roma, che si trova ancora in stato di degrado in molte strade del centro e della periferia;
Regione Lazio, nel suo ultimo piano regionale sui rifiuti, non ha incluso l'inceneritore tra i suoi obiettivi, piano redatto sulla base dei dati di uno studio sui flussi dei rifiuti e che recepisce le norme Ue e nazionali in materia, ma la disposizione in esame modificherebbe il perimetro dei poteri regionali, eludendo così le scelte contenute nel piano;
gli inceneritori sono impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti mediante combustione a temperatura elevata;
gli inceneritori non eliminano i rifiuti ma li trasformano in cenere (circa il 20% in peso rispetto a ciò che vi entra), fumi e gas climalteranti come l'anidride carbonica, non esimendo la pubblica amministrazione - così - dalla ricerca di una discarica di servizio, senza considerare l'aumento del traffico veicolare pesante necessario a trasferire centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti, in un'area come Roma dove già la viabilità è problematica;
i fumi contengono quantità rilevanti di diossine e altri composti inquinanti e dannosi per la salute, le cui emissioni sono significative soprattutto nelle fasi di accensione e spegnimento, quando non è possibile garantire una temperatura di combustione costante: l'inceneritore di Roma emetterebbe 600/700 grammi di CO2 ogni kWh prodotto;
dai fumi fuoriescono nano polveri, molto inquinanti e dannose per la salute e l'ambiente, che circolano nell'aria e poi si depositano sul suolo e sui prodotti agricoli; le nano polveri raggiungono gli alveoli e dopo pochi secondi raggiungono il torrente sanguigno che le trasporta nelle cellule e agli organi del corpo;
le emissioni che provengono dagli inceneritori ricadono in una vasta zona attorno all'inceneritore e quindi anche aree densamente abitate;
nelle aree prossime all'inceneritore SILLA-2 di Milano la mortalità è del 71 per cento più alta rispetto a quelle non esposte;
l'incendio di Malagrotta - generato dal combustibile da rifiuti stoccato e uscito dal TMB: l'elemento che serve per far andare avanti un inceneritore - dimostra quanto sia fondamentale prestare molta attenzione al ciclo dei rifiuti, innanzitutto operando la separazione dell'umido;
l'inceneritore prevede una realizzazione costosa e tutt'altro che rapida, e rischia di rivelarsi, inoltre, un disincentivo alla raccolta differenziata, nella percezione del cittadino nei confronti di tale opera, ritenuta dai realizzatori estremamente vantaggiosa e poco dannosa per l'ambiente e la salute;
mettere in campo un inceneritore significherebbe compromettere ogni forma di pianificazione e sostenibilità ambientale, a vantaggio dei profitti dei grandi operatori economici che si trovano sul mercato, a danni di comunità, dignità dei lavoratori ed efficienza dei servizi;
l'Unione Europea non ha inserito l'incenerimento tra le tecnologie finanziabili (nella tassonomia) in ragione del fatto che tale pratica, non rispettando il principio «Do No Significant Harm», andrebbe contro la necessaria decarbonizzazione e, per questo, considerata «dannosa»;
il Parlamento europeo ha manifestato la volontà di eliminare l'esenzione dell'incenerimento dei rifiuti dallo schema ETS già dal 2026;
Regione Lazio, in direzione analoga a quanto intrapreso dalle istituzioni europee, ha deciso di puntare sulla produzione di biometano e compost dai rifiuti organici che sono la frazione più importante della raccolta differenziata, migliorando la raccolta «porta a porta», mettendo contemporaneamente mano nell'organizzazione dell'AMA Roma S.p.A. - Raccolta, Trasporto, Trattamento, Riciclaggio e Smaltimento rifiuti;
il Giappone ha puntato da tempo sulle tecnologie avanzate di smaltimento, analogamente in Italia Regione Toscana, insieme ad altre, stanno escludendo gli inceneritori, a chiaro beneficio dei cittadini e in coerenza con i principi dell'economia circolare;
la politica intrapresa da queste regioni, da altre grandi città, dall'UE e da altre nazioni, è orientata ad una sempre più estesa raccolta differenziata - a Milano, ad esempio, la raccolta differenziata vanta la percentuale del 70 per cento del totale - che punta a minimizzare le quantità di residuo, residuo nel quale è quasi assente l'organico - da pretrattare adeguatamente, con impianti di Trattamento Meccanico, grazie ai quali si possono recuperare circa due terzi del totale, i quali, possono terminare in impianti di riciclo chimico: in questo caso, con il 90 per cento di emissioni in meno di CO2, si produrrebbero metanolo, idrogeno e nuovi polimeri;
la separazione della frazione organica rappresenta quasi il 40 per cento dei rifiuti urbani, ed è in grado di dimezzare la quantità e l'impatto dell'indifferenziato: in tal caso l'impiantistica sarebbe improntata sul compostaggio aerobico dell'organico da un lato e dall'altro alla dismissione, delocalizzazione e riconversione dei Tmb a impianti di recupero materia, senza più produrre combustibile ma rigenerando quei rifiuti;
Roma ha un grande margine di incremento della raccolta differenziata di qualità, a partire dalla separazione della frazione organica e attraverso la costruzione di impianti di piccole e medie dimensioni a basso impatto ambientale che lavorino materiale già differenziato e ad alto tasso di riciclo e recupero, come plastica, legno e carta;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, considerati gli effetti giuridici delle disposizioni richiamate, di eliminare i poteri attribuibili al Commissario straordinario relativamente alla modifica del perimetro della competenza regionale in materia di pianificazione dello smaltimento e recupero dei rifiuti, in ossequio agli obiettivi indicati dalle istituzioni europee legati alla transizione ecologica, sostenibilità ambientale e tutela della salute della popolazione.
14.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2022»con le seguenti: «31 dicembre 2023», e le parole: «30 settembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022».
14.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 settembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022».
14.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1, dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» aggiungere le seguenti: «nonché ad imprese che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano superato due dei limiti indicati nell'articolo 2435-bis, comma 1, del Codice civile,»;
b) al numero 2, dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» aggiungere le seguenti: «nonché ad imprese che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano superato due dei limiti indicati nell'articolo 2435-bis, comma 1, del Codice civile,».
14.4
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: ''La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi.''».
14.5
Castellone, Agostinelli, Airola, Anastasi, Auddino, Bottici, Castaldi, Castiello, Catalfo, Cioffi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, D'Angelo, De Lucia, Dell'Olio, Di Girolamo, Di Piazza, Endrizzi, Fede, Fenu, Ferrara, Gallicchio, Gaudiano, Garruti, Girotto, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Leone, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo, Maiorino, Mantovani, Marinello, Matrisciano, Montevecchi, Naturale, Pavanelli, Marco Pellegrini, Perilli, Pesco, Piarulli, Pirro, Giuseppe Pisani, Puglia, Quarto, Ricciardi, Romagnoli, Romano, Santangelo, Santillo, Taverna, Toninelli, Turco, Vanin
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis, dopo le parole: «numeri 1) e 2),» inserire le seguenti: «e al comma 1-bis.1,»;
b) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-bis.1. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è dimostrata dai medesimi soggetti con una documentazione idonea ad attestare la sussistenza di una dichiarazione rilasciata dall'intermediario finanziario in cui lo stesso intermediario finanziario dà atto della positiva verifica documentale per la fruizione del credito di imposta.».
G14.1
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il cosìddetto Superbonus 110 per cento è una misura di incentivazione introdotta dal decreto-legge «Rilancio» 19 maggio 2020, n. 34, che punta a rendere più efficienti e più sicure le abitazioni, prevedendo per il cittadino che gli interventi possano essere svolti anche a costo zero, beneficiando di una detrazione del 110% che si applica sulle spese sostenute;
attraverso lo sconto in fattura, mediante l'operabilità di tale istituto, l'impresa ha anticipato per conto dello Stato un beneficio al cliente, facendo affidamento sulla possibilità, prevista dalla legge, di recuperare il valore della prestazione attraverso la cessione a terzi;
per la cessione a terzi dei crediti, le imprese della filiera si sono rivolte principalmente alle banche (63,7%), a seguire Poste (22,6%), e alle società di intermediazione finanziaria (5,1%);
la misura - oltre a costituire un acceleratore al processo di transizione ecologica ed energetica - ha prodotto risultati positivi sul sistema economico, per le maggiori entrate fiscali e l'aumento del numero di imprese e posti di lavoro, con conseguente crescita dei consumi e acquisti collaterali alle agevolazioni edilizie;
il Governo, tuttavia, in più occasioni, ha manifestato perplessità sull'equità della misura, decidendo, anche con il provvedimento in esame, di non prorogarne la durata per le spese che saranno sostenute dopo la fine del 2022;
nell'ultimo anno si sono succedute modifiche all'istituto, relativamente alla scadenza, ai presupposti e ai beneficiari, provocando una forte incertezza normativa, a causa della quale gli intermediari finanziari hanno deciso di bloccare gli acquisti;
a seguito del blocco della cessione dei crediti, sulla base dei dati pubblicati da CNA, circa 33.000 imprese artigiane si trovano a rischio fallimento - e oltre 60.000 sono in crisi - con conseguente perdita di 150.000 posti di lavoro nella filiera delle costruzioni;
all'inizio del mese di giugno, CNA ha stimato che i crediti fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura, e non monetizzati attraverso una cessione, ammontavano a quasi 2,6 miliardi di euro;
la consistenza dei crediti bloccati si attesta a circa il 15 per cento del totale, con le imprese artigiane che si trovano con il cassetto fiscale pieno di crediti ma senza liquidità;
dall'analisi dei fatturati e della consistenza media dei crediti emerge che le imprese con giro d'affari entro i 150.000 euro detengono la media di 57.000 euro di crediti nel proprio cassetto fiscale (38,2%), mentre le imprese che producono fino a 750.000 euro di ricavi scontano circa la media di 200.000 euro di crediti bloccati;
il 47,2 per cento delle imprese dichiara di non trovare soggetti disposti ad acquisire i crediti, mentre il 34,4 per cento lamenta tempi di accettazione dei documenti contrattuali eccessivamente lunghi;
la confederazione ha svolto un'indagine campione interpellando circa 2.000 imprese: il 48,6 per cento di queste parlano di rischio fallimento mentre il 68,4 per cento prospetta il blocco dei cantieri attivati;
per non essere schiacciate dalla mancata cessione dei crediti, quasi un'impresa su due sta pagando in ritardo i fornitori, il 30,6 per cento rinvia tasse e imposte e una su cinque non riesce a pagare i collaboratori;
oltre il 90 per cento delle imprese è convinta che, senza una soluzione per svuotare i cassetti fiscali, si determinerà il mancato avvio di nuovi cantieri, con ripercussioni negative sull'intera filiera e sull'economia, nonché sul programma di riqualificazione energetica degli immobili;
ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili - ha definito drammatico l'attuale stallo;
Confartigianato ha dichiarato che «le imprese si sono affidate con fiducia ad un meccanismo varato dal legislatore, hanno anticipato l'acquisto di materiali, pagato il personale dipendente, versato tasse e contributi in cambio di benefici fiscali che avrebbero dovuto monetizzarsi grazie alla loro ulteriore cessione e che ora, invece, si ritrovano in mano come se fossero carta straccia. Le aziende si trovano in difficoltà con i cantieri già avviati e con le commissioni future ed il rischio che in questo scenario si inseriscano le organizzazioni criminali non è lontano»;
nella fase di crisi come quella illustrata, inoltre, emerge anche il tentativo di speculazione da parte di società finanziarie, disposte a comprare il credito per il Superbonus a 90 per cento - se non a molto meno - ottenendo un guadagno pari al 20 per cento: il doppio della commissione chiesta dalle banche pochi mesi fa;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere la proroga dell'istituto del cosìddetto Superbonus anche per le spese che saranno sostenute nell'anno 2023, ed attuare una serie di disposizioni normative in materia, tali da assicurare certezza sulle norme a favore dei soggetti coinvolti, incoraggiando l'operabilità dell'istituto;
a valutare l'opportunità di scongiurare una gravissima crisi economica e sociale a causa delle dinamiche illustrate, operando un intervento straordinario, anche in accordo con CNA, ANCE e mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa, per giungere a una via risolutiva relativamente ai crediti bloccati, ora sulle spalle di imprenditori e artigiani;
a valutare l'opportunità di individuare un meccanismo per il quale eventuali responsabilità correlate ai crediti ceduti non ricadano sul cessionario;
a valutare l'opportunità di vigilare efficacemente e vanificare le distorsioni che si sono create, di carattere speculativo.
14-bis.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-ter.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo)
1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte e professione, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, per l'installazione di sistemi di accumulo da integrarsi negli impianti solari fotovoltaici esistenti di potenza fino a 3 kWp a servizio di una o più unità immobiliari ad uso abitativo. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 100 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 500 per ogni kWh di capacità di accumulo e per un contributo massimo di euro 1.500 per ogni singolo impianto. Tale misura è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
14-bis.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-ter.
(Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici)
L'articolo 5-quater di cui alla legge 20 maggio 2022 n. 51, di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, è abrogato.».
15.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «deve dimostrare» con le seguenti parole: «, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare».
15.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
- sopprimere la parola: «dirette»;
- sopprimere le parole: «e diretta»;
- aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche indirettamente.».
16.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, capoverso «55-bis.», numero 2), sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni».
16.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, capoverso «55-bis.», dopo il punto 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. a far data dal 1º luglio 2022, solo per la riassicurazione e la controgaranzia, senza il pagamento delle commissioni per l'accesso al suddetto Fondo e delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017.».
16.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui al presente comma, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.».
16.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Moratoria debiti bancari PMI)
1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.
3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.».
16.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio)
1. Al fine di far fronte alle ripercussioni economiche negative per le imprese di pubblico esercizio derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.».
Conseguentemente:
a) all'articolo 1, comma 707, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sostituire le parole: «82,5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «330 milioni per l'anno 2022»;
b) all'articolo 58, comma 4:
a. alinea, dopo la parola: «14,» aggiungere la seguente: «16-bis,» e sostituire le parole: «6.702.778.500 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «6.950.278.500 euro per l'anno 2022»;
b. alla lettera c), sostituire le parole: «6.508 milioni» con le seguenti: «6.755,5 milioni».
18.1
Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli
Precluso
Al comma 1, le parole: «130 milioni» sono sostituite con le seguenti: «200 milioni».
Al comma 4, le parole: «massimo di euro 400.000» sono sostituite con le seguenti: «massimo di euro 450.000».
Il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
18.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 2, alinea, dopo le parole: «diverse da quelle agricole» aggiungere le seguenti: «di produzione primaria.».
18-ter.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-quater.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)
1. Al fine di contrastare gli effetti economici della crisi internazionale in atto in Ucraina e dell'aumento del costo dei carburanti e dell'energia, nonché dell'aumento dei costi derivanti dagli aggiornamenti, relativi all'anno 2022, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime ai sensi del decreto del Direttore generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2022, in ordine allo svolgimento delle attività imprenditoriali nei porti italiani, le autorità di sistema portuale, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dispongono la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2022, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione.
2. La riduzione di cui al comma 1 può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre 2022, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 15 dicembre 2022, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.
3. Al fine di ridurre gli effetti di incertezza dei flussi di merci e passeggeri derivanti della grave crisi internazionale in atto in Ucraina e al persistere delle problematiche operative nei porti mondiali di provenienza e destinazione delle navi, nonché degli aumenti del costo dei carburanti e dell'energia:
a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata di dodici mesi;
b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942,11. 327, e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata di dodici mesi.
4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, già definite con l'aggiudicazione al nuovo soggetto concessionario alla data del 31 gennaio 2022.
5. Le proroghe di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono cumulabili con i periodi di proroga riconosciuti ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
18-ter.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-quater.
(Riduzione del cuneo fiscale)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato ''Fondo per la riduzione del cuneo fiscale'', con una dotazione pari a 5000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori.
2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
18-ter.0.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-quater.
(Super deduzione del costo del lavoro)
1. Ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, per le aziende del settore servizi il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del valore del fatturato della azienda, può essere dedotto al 200 per cento.
2. Per le aziende del settore manifatturiero, ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del valore del fatturato dell'azienda, può essere dedotto al 200 per cento.».
18-ter.0.4
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-quater.
(Ulteriori disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)
1. All'articolo 30, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, secondo periodo, la parola: ''ferrosi'' è soppressa;
2) al comma 7, le parole: ''31 luglio 2022'' sono sostituite con le parole: ''31 dicembre 2022''.».
19.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «60 milioni».
19.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro»;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le risorse disponibili a valere del Fondo di cui al comma 1 sono destinate per 10 milioni di euro a reintegrare la dotazione complessiva di 35 milioni di euro del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e destinate ad indennizzare gli allevatori colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali.».
19.3
Abate, Angrisani, Granato, Giannuzzi, Sbrana
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le risorse di cui al comma I sono parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle piccole e medie imprese dei settori agricolo e della pesca al fine di compensare le esigenze di liquidità dovute ai maggiori oneri derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia e del gas naturale. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».
19.4
Abate, Angrisani, Granato, Giannuzzi, Sbrana
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono parzialmente destinate all'adozione di misure di calmieramento dei prezzi del gasolio in favore degli operatori del settore della pesca. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.».
G19.1
Candiani, Vallardi, Bergesio, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 19 del decreto-legge in esame rifinanzia il fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, da ultimo rifinanziato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 21 del 2022 con una somma di 35 milioni di euro per l'anno 2022, per fronteggiare il peggioramento economico internazionale per effetto dell'aumento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina;
l'obiettivo è quello di sostenere le filiere agricole che hanno fatto registrare evidenti perdite per effetto del prolungarsi del conflitto in Ucraina e dell'incessante aumento dei costi energetici da esso provocati;
nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 38 del 15 febbraio 2022 è stato pubblicato il decreto ministeriale che detta i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, ai sensi dell'articolo 1, comma 138, della legge n. 178 del 2020, necessitando tali filiere di strumenti normativi che consentano di aumentarne la competitività, anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;
diverse filiere, come ad esempio quella della canapa, hanno fatto registrare negli anni importanti progressi di crescita, dimostrandosi pronte a cogliere le sfide lanciate dalla nuova agenda per il Green Deal europeo, per un rinnovamento nell'ambito della ricerca e dell'innovazione applicata alla produzione agroindustriale;
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato istituito un tavolo di filiera della canapa industriale con l'impegno di rilanciare e sostenere il settore attraverso l'adozione di un piano di sviluppo per incentivarne la produzione e sostenerne la ricerca, in modo tale da intervenire con finanziamenti adeguati alla crescita della filiera stessa;
nell'ambito della ricerca l'obiettivo è anche quello di sviluppare strumenti innovativi in grado di dare supporto alle forze dell'ordine e agli enti preposti al controllo, fornendo indicazioni applicative univoche anche a supporto delle coltivazioni agricole;
negli ultimi anni si è registrata una forte espansione del mercato che ha portato ad un ampliamento della varietà dei semi di cannabis in commercio, rendendo difficile una loro pronta identificazione da parte delle forze dell'ordine che lavorano per il controllo delle sostanze stupefacenti;
per tale ragione è stata pubblicata da parte del Dipartimento politiche antidroga una rassegna iconografica delle varianti delle piante di cannabis e delle modalità di coltivazione intensiva, al fine di adottare uno strumento efficace per monitorare il mercato e fornire indicazioni a tutti coloro che intendano documentarsi sul tema dei semi della cannabis e delle piante da essi generate, anche per prevenire eventuali danni alla salute umana;
il documento è un ottimo mezzo divulgativo per informare sui principali effetti negativi e i danni che la cannabis provoca sull'essere umano, oltre che far comprendere come le proposte di legalizzazione non rispondano ad evidenze scientifiche, che confermano come la cannabis sia una sostanza psicoattiva, neurotossica e quindi pericolosa per salute mentale e fisica di coloro che la consumano.
Considerato che nel documento citato, il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri si afferma, tra l'altro, che:
- la cannabis interferisce e modifica la normale maturazione cerebrale degli adolescenti, modifica la loro personalità e la loro capacità decisionale;
- da conseguenze tanto più gravi quanto più precoce è la prima assunzione e quanto è più frequente e duratura;
- crea un deficit dell'attenzione, della memorizzazione e quindi dell'apprendimento;
- da difficoltà di concentrazione;
- chi ha usato cannabis in adolescenza può perdere fino a 8 punti di quoziente intellettivo (Q.I.) in età avanzata (38 anni) rispetto a chi non l'ha usata;
- altera le percezioni e l'interpretazione della realtà;
- riduce la capacità di autocontrollo, la capacità di giudizio e la stima del pericolo;
- riduce la motivazione ad impegnarsi ed affrontare i problemi;
- riduce il rendimento scolastico e lavorativo;
- riduce i tempi di reazione e fa aumentare la probabilità di avere incidenti stradali e sul lavoro;
- altera il coordinamento psicomotorio;
- crea patologie respiratorie.
- crea disturbi sessuali;
- produce danni e condizioni di rischio per la salute mentale (schizofrenia e stati dissociativi, disorientamento spazio-temporale, ansia generalizzata e somatizzata, disforia, attacchi di panico);
- nelle persone vulnerabili aumenta il rischio di evolvere verso l'uso e la tossicodipendenza da cocaina o eroina;
- crea dipendenza;
- è in grado di creare alterazioni genetiche sul DNA;
- altera il normale sviluppo neurologico del feto nelle madri assuntrici;
- fa aumentare la probabilità di commettere violenze e atti criminali;
- la gravità dei danni risente anche della sempre maggiore concentrazione di principio attivo presente nei prodotti e l'uso contemporaneo di altre droghe sinergizzanti e di alcol.
Considerato la fiducia nell'azione del Governo, per le scelte politiche sin qui condotte;
impegna il Governo ad adottare ulteriori interventi a sostegno della filiera della canapa industriale,
proseguendo nel contempo con determinazione nelle azioni di contrasto verso l'assunzione della Cannabis e dei suoi derivati come sostanze stupefacenti psicoattive, per i danni che derivano da tale uso per la salute umana, come definito dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
G19.2
Candiani, Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Ferrero, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 19 del decreto-legge in esame rifinanzia il fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, da ultimo rifinanziato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 21 del 2022 con una somma di 35 milioni di euro per l'anno 2022, per fronteggiare il peggioramento economico internazionale per effetto dell'aumento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina;
l'obiettivo è quello di sostenere le filiere agricole che hanno fatto registrare evidenti perdite per effetto del prolungarsi del conflitto in Ucraina e dell'incessante aumento dei costi energetici da esso provocati;
nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 38 del 15 febbraio 2022 è stato pubblicato il decreto ministeriale che detta i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, ai sensi dell'articolo 1, comma 138, della legge n. 178 del 2020, necessitando tali filiere di strumenti normativi che consentano di aumentarne la competitività, anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;
diverse filiere, come ad esempio quella della canapa, hanno fatto registrare negli anni importanti progressi di crescita, dimostrandosi pronte a cogliere le sfide lanciate dalla nuova agenda per il green deal europeo per un rinnovamento nell'ambito della ricerca e dell'innovazione applicata alla produzione agroindustriale;
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato istituito un tavolo di filiera della canapa industriale con l'impegno di rilanciare e sostenere il settore attraverso l'adozione di un piano di sviluppo per incentivarne la produzione e sostenerne la ricerca, in modo tale da intervenire con finanziamenti adeguati alla crescita della filiera stessa;
nell'ambito della ricerca l'obiettivo è anche quello di sviluppare strumenti innovativi in grado di dare supporto alle forze dell'ordine e agli enti preposti al controllo, fornendo indicazioni applicative univoche anche a supporto delle coltivazioni agricole;
negli ultimi anni si è registrata una forte espansione del mercato che ha portato ad un ampliamento della varietà dei semi di cannabis in commercio, rendendo difficile una loro pronta identificazione da parte delle forze dell'ordine che lavorano per il controllo delle sostanze stupefacenti;
per tale ragione è stata pubblicata da parte del Dipartimento politiche antidroga una rassegna iconografica delle varianti delle piante di cannabis e delle modalità di coltivazione intensiva, al fine di adottare uno strumento efficace per monitorare il mercato e fornire indicazioni a tutti coloro che intendano documentarsi sul tema dei semi della cannabis e delle piante da essi generate, anche per prevenire eventuali danni alla salute umana;
il documento è un ottimo mezzo divulgativo per informare sui principali effetti negativi e i danni che la cannabis provoca sull'essere umano, oltre che far comprendere come le proposte di legalizzazione non rispondano ad evidenze scientifiche, dalle quali emerge piuttosto come la cannabis sia una sostanza psicoattiva, neurotossica e quindi pericolosa per salute mentale e fisica di coloro che la consumano.
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori interventi a sostegno della filiera della canapa industriale, parimenti a continuare con determinazione nelle azioni di contrasto all'assunzione della cannabis e ai danni che derivano da tale uso per la salute umana, come definito dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Stanti gli ulteriori rincari dovuti alla crisi ucraina e le difficoltà attraversate dal comparto agroalimentare nazionale, nonché stante il costante aumento delle temperature ed il continuo verificarsi di episodi di siccità, anche nell'anno in corso, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito, per l'anno 2022, un apposito Fondo, denominato ''Fondo per il sostegno straordinario contro la siccità'', con dotazione di 10 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabiliti le modalità ed i criteri di attuazione ed accesso al fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo ai danni sopravvenuti per le semine nel secondo e terzo trimestre 2022.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Fondo per il sostegno alle attività ortofrutticole nazionali)
1. Stanti gli ulteriori rincari dovuti alla crisi ucraina e le difficoltà attraversate dal comparto ortofrutticolo nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito, per l'anno 2022, un apposito Fondo, denominato ''Fondo per il sostegno alle attività ortofrutticole nazionali'', con dotazione di 5 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono stabiliti le modalità ed i criteri di attuazione ed accesso al fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo alla compensazione dovuta per la mancata vendita di prodotto sui mercati internazionali
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.0.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste suina africana)
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interessate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al primo trimestre 2022. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2022.
3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
19.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto legge 21 marzo 2022, n. 21)
1. All'articolo 18, del decreto legge 21 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: ''nel primo trimestre solare dell'anno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei primi sei mesi dell'anno 2022'' ed è aggiunto infine il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle coltura in serra'';
b) al secondo comma le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''30 giungo 2023''.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo, valutati in euro 90 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
19.0.5
Abate, Angrisani, Granato, Giannuzzi, Sbrana
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Moratoria finanziamenti PINI agricole e della pesca)
1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole e della pesca conseguente all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque presenti, sono inserite le seguenti: ''e, per le imprese agricole della pesca, al 31 dicembre 2022''.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
21.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nell'elenco di cui all'Allegato B, annesso legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: ''software per la raccolta di informazioni su comportamenti dei clienti (ad esempio: eye tracking, analisi flussi clienti) e soluzioni di intelligenza artificiale per orientare, in base agli analytics, le leve del marketing mix: modifiche a layout (contenuti su schermi digitali), prezzi dinamici e pro-mozioni, sistemi di Customer Relationship Management; software per la multicanalità tra commercio online e offline; software per sistemi informativi, di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici e commerciali; piattaforme digitali condivise per l'acquisto e la vendita di beni e servizi''».
21.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Estensione delle spese ammissibili per l'acquisto dei beni strumentali materiali 4.0)
1. Nell'elenco di cui all'Allegato A, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le seguenti voci:
- macchine e attrezzature per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva nel punto vendita e la personalizzazione del prodotto o servizio (ad esempio: forni e celle di lievitazione controllabili da remoto, stampanti 3D);
- sistemi di automazione del magazzino, gestione dell'ordine e consegna al cliente;
- sistemi di check-in, carrelli virtuali, scansione prodotti, instant checkout con pagamento self;
- vetrine interattive, espositori e layout collegati digitalmente a sistemi gestionali, camerini digitali intelligenti per facilitare l'esperienza di acquisto del cliente;
- tecnologie per la raccolta di informazioni su comportamenti dei clienti (ad esempio: eye tracking, analisi flussi clienti) e soluzioni di intelligenza artificiale per orientare, in base agli analytics, le leve del marketing mix».
21.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1, le parole: ''60.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''150.000'';
b) al comma 3, le parole: ''cinque rate'' sono sostituite dalle seguenti: ''dieci rate'', e la lettera c) è soppressa».
22.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo)
1. All'articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: ''a condizione che i relativi proprietari'' sono sostituite dalle seguenti: ''a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160'', e le parole: ''nel secondo trimestre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel primo o nel secondo trimestre 2021'';
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
''2-bis. La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1º gennaio 2019''».
23.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Credito imposta per l'acquisto della carta dei libri)
1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del citato credito di imposta.
2. La spesa per l'acquisto della carta ai fini del credito di imposta di cui al comma 1 deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante;
l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
24-bis.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 24-ter.
(Rifinanziamento della misura ''Resto al Sud'')
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono stanziati ulteriori 1000 milioni per il 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
25-bis.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 25-ter.
(Disposizioni urgenti in materia fiscale)
1. Al fine di sostenere la liquidità delle famiglie e delle imprese e agevolare il rilancio economico del Paese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia e delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, possono essere estinti, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ivi compresi quelli di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i debiti maturati dal 1º gennaio 2000 al 31 maggio 2022, sia in fase amministrativa che affidati all'agente della riscossione, anche se non ancora presi in carico da quest'ultimo, per omessi versamenti dovuti per imposte sui redditi e relative addizionali, per imposta regionale sulle attività produttive, per imposte sostitutive, per imposta sul valore aggiunto, per ritenute sia a titolo di acconto che di imposta, per contributi previdenziali e assistenziali, per imposta sul valore degli immobili all'estero e per imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero.
2. Possono essere altresì estinte le sanzioni per omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, ovvero per le violazioni in materia di collocamento per omessa consegna prospetti paga identificate, se iscritte a ruolo, con il codice tributo 5202, le sanzioni per omesso versamento contributivo obbligatorio riconducibile alle omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
3. Possono essere definiti anche i debiti per le imposte, i contributi e le ritenute di cui al comma 1, risultanti da atti impositivi pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, anche se non ancora affidati all'agente della riscossione.
4. I debiti per imposte e contributi di cui al comma 1 possono essere estinti con il pagamento integrale degli stessi, al netto di sanzioni e interessi, anche di mora, e degli aggi esattoriali se già iscritte a molo, che non si applicano per chi aderisce alla definizione di cui al comma 1.
5. I debiti per le sanzioni per omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, ovvero per le violazioni in materia di collocamento per omessa consegna prospetti paga identificate, se iscritte a ruolo, con il codice tributo 5202, per le sanzioni per omesso versamento contributivo obbligatorio riconducibile alle omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, nonché per le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, possono essere estinti con il versamento di una somma corrispondente al 10 per cento delle sanzioni complessivamente irrogate, al netto degli interessi, anche di mora, e degli aggi esattoriali, sia se in fase amministrativa che se affidate all'agente della riscossione, anche se non ancora prese in carico da quest'ultimo.
6. I debiti portati da atti impositivi pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definiti con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia. Il valore della lite è l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
7. Possono essere definite in maniera agevolata solo le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
8. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
9. In deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 40 per cento del valore della controversia, nel caso di soccombenza in primo grado;
b) del 15 per cento del valore della controversia, nel caso di soccombenza in secondo grado.
10. Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
11. Il pagamento delle somme di cui al comma I è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;
b) nel numero massimo di 120 rate bimestrali, di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2022.
12. In caso di pagamento rateale, ai sensi del presente articolo, sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2022, gli interessi al tasso dell'1 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
13. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
14. Il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 luglio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 11.
15. Nella dichiarazione di cui al comma 14 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare con il pagamento degli importi dovuti nella misura indicata dal comma 11, oltre a quelli indicati dal presente articolo, agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
16. Entro il 30 ottobre 2022, il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 14, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
17. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 14.
18. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
19. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015.
20. Entro il 31 agosto 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 14 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
21. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
22. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 14:
a) alla data del 30 novembre 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 19, lettera b), sono automaticamente revocate;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
23. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
24. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 11 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione e comunque a partire dal 30 settembre 2022, e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
25. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
26. Sono esclusi dalla definizione di cui ai commi 1, 2 e 3, i debiti sia in fase amministrativa che affidati all'agente della riscossione, anche se non ancora presi in carico da quest'ultimo, per:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna divenute definitive;
27. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
28. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del citato regio n. 267 del 1942.
29. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 29 e 31 del presente articolo, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, le parole: ''31 dicembre 2024'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2028''.
30. L'integrale pagamento delle residue somme dovute al 30 settembre 2022 ai sensi della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in un massimo di 120 rate bimestrali di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2022, sulle quali sono dovuti, dal 1º dicembre 2022, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi, apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 21, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 21, lettera b).
31. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 30 dicembre 2022, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
32. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a otto giorni, delle rate differite ai sensi del comma 21.
33. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), del citato articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017;
c) dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.
Conseguentemente alla rubrica del Capo III aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni in materia di pacificazione fiscale».
26.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti».
26.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi sulle imprese della grave crisi internazionale e accelerare gli investimenti pubblici, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter, e 89, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
14-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
26-bis.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-ter.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)
1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti pubblici di servizi o forniture in corso di esecuzione.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 avviene sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4».
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, dopo la parola: «26» è aggiunta la seguente: «26-bis,».
26-bis.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-ter.
(Rinegoziazione)
1. Per i contratti di appalto privati sottoscritti a decorrere dal 1º gennaio 2020 gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi.».
26-bis.0.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-ter.
(Rinegoziazioni contrattuali)
1. In ossequio al generale principio di buona fede nei rapporti contrattuali e a quello di conservazione del contratto, che impongono di procedere alla rinegoziazione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, qualora per effetto di accadimenti imprevisti ed estranei alla sfera di controllo delle parti l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato, le stazioni appaltanti, su istanza dell'appaltatore che abbia presentato offerta nel primo semestre 2021, procedono alla rinegoziazione dei prezzi dei materiali interessati dagli incrementi di cui al decreto ministeriale adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel caso in cui i prezzari a base di gara non siano aggiornati ai reali prezzi di mercato».
27.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di appalti di servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica)
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi degli alimenti e delle materie prime alimentari, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e fornitura di derrate alimentari aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti sono tenute a propone ai fornitori una rinegoziazione dell'oggetto dei contratti, a parità di offerta economica, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. Tale rinegoziazione si applica a tutti i contratti nei quali le variazioni di prezzo delle singole materie prime alimentari, dei carburanti e dei prodotti energetici risultano complessivamente pari o superiori ad un valore minimo del 5 per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.
2. Ai fini di cui al comma 1 il rispetto delle clausole contrattuali derivanti dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 per i contratti in corso di esecuzione è sospeso fino al 30 giugno 2023».
27.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
1. L'articolo 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1º gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra; si applica, altresì, alle offerte pervenute nel medesimo arco temporale di cui al periodo precedente.».
29.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene destinata agli stessi, nell'ambito della dotazione complessiva, già stanziata dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 49, la somma di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera a) e di 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera b).».
30-bis.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-ter.
(Semplificazioni procedurali in materia di esproprio)
1. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 44, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
''1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.''.
2. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 51, comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''dei beni immobili'', aggiungere le seguenti: ''o di diritti reali sugli stessi'';
b) le parole: ''può esperirsi'', sono sostituite con le seguenti: ''l'operatore può esperire''.
3. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: ''emana il decreto d'imposizione della servitù'', sono aggiunte le seguenti: ''entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica''».
30-bis.0.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-ter.
(Semplificazioni procedurali in materia di autorizzazione sismica)
1. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'Ente Locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.».
30-bis.0.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-ter.
(Semplificazioni in materia di collaudo statico)
1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:
''8-quater. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che modifica il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 e che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori''».
30-bis.0.4
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-ter.
(Norma di interpretazione autentica)
1. L'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 si interpreta nel senso che il credito d'imposta ivi previsto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, è cedibile a terzi sino al 31 dicembre 2022 con le modalità previste dall'articolo 122 del decreto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.».
30-bis.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-ter.
1. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con la legge 29 giugno 2022, n. 79 sopprimere l'articolo 37-bis.».
G31.1
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina,
premesso che:
l'articolo 31 del decreto-legge in esame prevede che ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro;
in base alla citata norma alcune categorie di lavoratori, come ad esempio coloro che ricadono nelle agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381 recante «disciplina delle cooperative sociali», sembrerebbero essere escluse da tale agevolazione;
la citata legge 381 del 1991 all'articolo 4, comma 3, riconosce infatti alle cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, l'esonero totale del versamento dei contributi, tanto per la quota a loro carico che per quella in capo al lavoratore;
a beneficiare della citata agevolazione sono i dipendenti di cui all'articolo 4, comma 1, della stessa norma, in particolare: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
l'assenza di contributi a carico del lavoratore e, di conseguenza, la mancata fruizione dello sgravio dello 0,8% nel primo quadrimestre 2022, escluderebbe i soggetti citati dall'indennità una tantum di 200 euro,
impegna il Governo:
a fornire chiarimenti riguardo ai motivi alla base dell'esclusione delle categorie citate in premessa dalla applicazione della norma prevista dal decreto-legge in oggetto;
a valutare in ogni caso l'opportunità di assumere iniziative volte a reperire ulteriori risorse finanziarie al fine di ampliare la platea dei beneficiari del bonus di cui in premessa.
G31.2
Augussori, Ferrero, Faggi, Tosato, Testor
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2668, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina,
premesso che:
l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i medesimi giorni di assenza non siano computati ai fini del periodo di comporto;
il comma 2-bis del medesimo articolo ha previsto che i lavoratori fragili debbano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o mediante lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
il comma 7-bis del medesimo articolo 26 ha disposto, infine, un rimborso forfettario di 600 euro in favore dei datori di lavoro privati con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS per gli oneri sostenuti relativi ad ogni singolo lavoratore che non abbia diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS e che non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;
le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis sono state oggetto di varie proroghe e, da ultimo, l'articolo 10 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ne ha prorogato gli effetti sino al 30 giugno 2022, seppure con alcune limitazioni della platea;
impegna il governo:
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché tutte le misure di tutela dei lavoratori fragili, richiamate in premessa, siano prorogate per tutti i lavoratori in condizioni di fragilità di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, senza alcuna limitazione della platea, e affinché l'efficacia delle tutele sia estesa sino al 31 dicembre 2022 e, più in generale, sino a quando l'andamento della situazione epidemiologica lo richieda.
31.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Detassazione e decontribuzione dei redditi corrisposti ai lavoratori del turismo)
1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e garantire il reperimento della manodopera necessaria allo svolgimento delle relative attività, i redditi da lavoro subordinato corrisposti ai lavoratori dai datori di lavoro di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 con riferimento ai periodi di paga di giugno, luglio, agosto e settembre 2022 sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento e sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei lavoratori.».
32.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. 14. L'INPS, a domanda, eroga al personale docente non di ruolo, compreso il personale delle scuole pubbliche paritarie e private, con incarico a termine il 30 giugno 2022, un'indennità una tantum pari a 200 euro.».
G32.1
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame ha previsto, tra le varie misure di contrasto al caro energia, un'indennità una tantum di 200 euro per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori, tra cui gli operai agricoli e i lavoratori stagionali;
specificatamente, l'articolo 32 prevede che l'indennità venga erogata in busta paga ai lavoratori dipendenti, e che venga erogata direttamente dall'INPS agli operai agricoli che nel corso del 2022 percepiscono la disoccupazione agricola di competenza del 2021, e ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che ne fanno domanda purché nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;
per ottenere il beneficio economico in oggetto, per gli operai agricoli, un requisito indispensabile è costituito dall'appartenere alla categoria dei beneficiari della disoccupazione agricola di competenza del 2021, indennità copre i periodi di mancata occupazione nell'anno precedente;
per quanto riguarda i requisiti di accesso di quest'ultima, è necessario essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda; sono anche richiesti almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e almeno 102 contributi giornalieri nel biennio formato dall'anno di riferimento dell'indennità più l'anno che lo precede;
essa spetta a operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, a operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell'anno, piccoli coloni, compartecipanti familiari, piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
le federazioni sindacali hanno più volte ribadito che il bonus in oggetto costituisce una misura importante, tuttavia insufficiente per far fronte all'inflazione attuale, soprattutto se si considera che vi sarebbero circa 350.000 persone, operai agricoli a tempo determinato, che, a causa della mancanza dei requisiti illustrati sopra, quest'anno non beneficeranno della disoccupazione agricola, e, conseguentemente, nemmeno del contributo aggiuntivo di 200 euro previsto dal presente provvedimento;
si tratta, spesso, di braccianti in stato di particolare povertà, che si trovano vittime di misure economiche irragionevoli che li pongono in uno stato di disparità di trattamento rispetto a tutte le altre categorie;
l'articolo 36 della Costituzione stabilisce che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;
l'articolo 38 della Costituzione stabilisce che «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, (...), e disoccupazione involontaria.»;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di allargare ulteriormente la platea dei beneficiari del contributo una tantum di 200 euro, anche a coloro che non percepiscono nel 2022 l'indennità di disoccupazione agricola.
G32.2
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 32 del presente provvedimento stabilisce un'indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti;
con sentenza n. 152 del 2020 la Corte costituzionale ha stabilito che la pensione di invalidità civile per i soggetti sui quali viene riconosciuta una inabilità del 100 per cento sia incrementata fino alla cifra minima di 516,00 euro, considerando tale cifra come livello minimo di assistenza;
il contenuto della sentenza n. 152 del 2020 della Corte costituzionale è stato recepito dall'articolo 15 del decreto-legge 4 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
le due principali Federazioni nazionali, Fand e Fish, che tutelano i diritti delle persone con disabilità denunciano che per effetto di tale incremento, sul versamento del reddito di cittadinanza a partire dalla fine di gennaio 2022, l'Inps ha applicato decurtazioni e in alcuni casi azzeramenti alle persone disabili percettori del reddito di cittadinanza;
i tagli, che riguardano anche titolari di assegno sociale che hanno ricevuto gli aumenti, derivano dagli effetti dell'applicazione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 che include il valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare nel calcolo del reddito, ponendo proprio sulle famiglie in condizioni di disagio per la presenza di persone disabili a carico una intollerabile discriminazione;
tale situazione sta provocando non pochi disagi per donne e uomini che hanno una invalidità civile al 100 per cento, spesso costrette a sopravvivere al limite dell'indigenza;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità d'intraprendere, un intervento normativo volto a far sì che i benefici incrementali derivanti dall'entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per quei soggetti di età superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili al 100 per cento titolari di pensione, non vengano considerati ai fini del rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza, sottraendo i trattamenti assistenziali dal calcolo degli stessi.
32-bis.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-ter.
(Misure a favore d'invalidi civili totali o sordomuti, ciechi civili assoluti per determinare i requisiti per il recepimento del reddito di cittadinanza)
1. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2. La disposizione, di cui al precedente comma ha effetto, dal 1º marzo 2022.
3. La misura prevista al comma 1, secondo una stima, riguarda 130 mila nuclei familiari con una persona con disabilità percettrice del reddito di cittadinanza. L'impegno di spesa stimato necessario per escludere l'aumento pensionistico dal reddito familiare, è di 350 milioni di euro per il 2022.
4. Al relativo onere del presente articolo si provvede a valere sui Fondi di riserva e speciali, nell'ambito della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, stabiliti, per l'anno finanziario 2022, dal comma 6 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
33.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «una tantum per l'anno 2022» inserire le seguenti: «di importo non inferiore a 200 euro».
35.1
Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli
Precluso
Sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «79 milioni di euro» sono sostituite con le parole: «100 milioni di euro»;
2) al comma 1, le parole: «60 euro» sono sostituite con le parole: «100 euro»;
3) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, legge 31 dicembre 2009, n.196».
35.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Proroga di termini in materia di tutela delle persone vulnerabili e sostegno al trasporto pubblico non di linea)
1. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''entro il 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 giugno 2023''.».
G37-bis.1
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» (A.S. 2668),
premesso che:
l'articolo 37-bis del provvedimento in esame, inserito nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei deputati, al comma 1, al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata, la residenzialità nel centro storico e di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, autorizza il comune di Venezia a integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per individuare, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonché a stabilire,
con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento di detta attività per oltre 120 giorni, anche non consecutivi, di ogni anno solare, sia subordinato al mutamento di destinazione d'uso e categoria funzionale dell'immobile;
il comma 2 prevede che il regolamento comunale di cui al comma i è aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente ed è adottato nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia;
considerato che:
in tal modo, il Comune lagunare potrà decidere zona per zona, o sestiere per sestiere, oltre alle isole come il Lido, Pellestrina, Murano, Burano, ecc., quanti immobili destinare alle locazioni turistiche brevi. Tale norma appare fortemente discriminatoria nei confronti di tutte le città d'arte e/o storiche del territorio nazionale che presentino problemi analoghi a quelli di Venezia per quanto riguarda l'emergenza abitativa e lo spopolamento dei residenti;
viene introdotto inoltre un termine temporale troppo breve, fino a 120 giorni l'anno, anche non continuativi, in cui le locazioni brevi turistiche saranno libere. Nella restante parte dell'anno, invece, il Comune avrà facoltà di autorizzarle, subordinandole al «mutamento di destinazione d'uso e categoria funzionale dell'immobile». In tal modo, non solo verrà favorito il ricorso e l'incremento dei mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, ma si arrecheranno inevitabili danni ai proprietari di immobili che hanno usufruito della cosìddetta cedolare secca;
valutato che:
occorre assicurare tempestivamente condizioni eque ed adeguate, nonché fissare parametri e criteri che possano consentire un sostegno effettivo a favore della residenzialità del centro storico della città di Venezia e delle isole della sua Laguna;
a tal fine, proprio per favorire la residenzialità, ovvero l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia e nelle isole della Laguna, i soggetti che percepiscono redditi derivanti dai contratti di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 potrebbero essere suddivisi in categorie, sulla base di specifici parametri e criteri, proporzionatamente all'attività svolta e al volume di affari, quali, a grandi linee e nella fattispecie, piccoli locatari, imprese familiari per la locazione turistica, grandi patrimoni,
impegna il Governo:
a rivedere, nel primo provvedimento utile, la norma di cui all'articolo 37-bis del provvedimento in esame al fine di individuare espressamente criteri e modalità sulla base dei quali esercitare l'attività di locazione breve, con particolare riferimento all'attività svolta e al volume di affari dei soggetti imprenditoriali, al numero delle unità immobiliari locate, al numero delle stanze di ciascuna unità e alla durata delle locazioni in un anno solare.
39.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le stesse associazioni di cui al comma 1 e per le medesime finalità è oltresì riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto».
40.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per l'anno 2023 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato è aumentato di ulteriori 200 milioni di euro allo scopo di incrementare adeguatamente l'indennità per il personale del comparto di pronto soccorso e medicina d'urgenza, medici e personale sanitario.».
40.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «170 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 3, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;
b) al comma 5, sostituire le parole da: «370 milioni fino alla fine del comma» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede per 370 milioni di euro ai sensi dell'articolo 58 e per 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
40.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione della proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali e degli effetti economici della crisi ucraina, i comuni beneficiari del contributo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 luglio, con decreto del Ministro dell'interno.».
42.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Istituzione fondo per il contrasto dell'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa finalizzato all'acquisto e manutenzione di immobili inutilizzati)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a rafforzare il contrasto all'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla Delibera CIPE 13 novembre 2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2004, n. 40.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) all'acquisto di immobili da parte dei comuni con priorità di acquisto di immobili derivanti dalle dismissioni dei patrimoni degli Enti Pubblici non Economici e i altri Enti Pubblici, inclusi gli Enti Previdenziali, ovvero immobili da privati purché già realizzati da almeno cinque anni in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo, da destinare alla soluzione di situazioni di precarietà abitativa di nuclei in condizioni di povertà in particolare soggetti a sfratti e a nuclei famigliari collocati nelle graduatorie comunali;
b) a interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili dei comuni già destinati a edilizia residenziale pubblica inutilizzati per mancanza di manutenzioni;
2) con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presenta decreto-legge, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione dei programmi di acquisto o ristrutturazione di cui al comma 2, da finanziare, nonché i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma dovrà definire anche la tempistica di attuazione di quanto previsto dal presente articolo, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.».
Contestualmente:
- all'articolo 55, comma 1, lettera b), le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento»;
- all'articolo 58 comma 4 apportare le seguenti modifiche:
- dopo il numero: «42,» aggiungere il seguente: «42-bis,» e alla lettera c) sostituire le parole: «quanto a 6.508 milioni di euro» con le seguenti: «quanto a 7.308 milioni di euro».
42.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Istituzione fondo per il recupero e manutenzioni alloggi inutilizzati di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Iacp)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a rafforzare il contrasto all'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla Delibera CIPE 13 novembre 2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2004, n. 40.).
2. Le risorse di cui al comma I sono finalizzate esclusivamente a interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP già destinati a edilizia residenziale pubblica inutilizzati per mancanza di manutenzioni.
2) con decreto del Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibile di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presenta decreto-legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni sono definiti i criteri e le modalità di presentazione dei programmi di ristrutturazione di cui al comma 2, da finanziare, nonché i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma dovrà definire anche la tempistica di attuazione e le forme di monitoraggio di quanto previsto dal presente articolo. In ogni caso, i programmi di ristrutturazione per le unità immobiliari di cui al presente articolo devono essere avviati non oltre il 31 dicembre 2022, pena la decadenza del finanziamento.».
Contestualmente:
- all'art. 55, comma 1, lettera b), le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento»;
- all'articolo 58 comma 4 apportare le seguenti modifiche:
- dopo il numero: «42,» aggiungere il seguente: «42-bis,» e alla lettera c) sostituire le parole: «quanto a 6.508 milioni di euro» con le seguenti: «quanto a 7.108 milioni di euro.».
42.0.3
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 42-bis.
(Incremento Fondo progettazione enti locali)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 51, le parole: ''di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''di 570 milioni di euro per l'anno 2022, di 600 milioni per l'anno 2023'';
b) al comma 53-ter, le parole: ''e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''e al 31 agosto 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022 e al 31 agosto 2022''».
Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4:
a) all'alinea sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 42-bis, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.952.778.500 euro per l'anno 2022, 5.717.200.000 euro per l'anno 2023.»;
b) alla lettera f) sostituire le parole: «quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024» con le seguenti: «quanto a 1.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 1.000 milioni per l'anno 2024.».
43.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e delle città metropolitane» sono aggiunte le seguenti: «delle Regioni a statuto ordinario».
G43.1
Alessandrini, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, Atto Senato 2668,
premesso che:
la crisi economica derivante dalla pandemia e aggravata fortemente dalla crisi ucraina, ha aumentato la pressione sugli enti locali, mettendo a rischio l'esercizio stesso delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, così come la crisi energetica, e il conseguente aumento dei prezzi, sta incidendo in maniera decisiva sui bilanci degli enti locali, mettendone a dura prova la tenuta;
considerato che:
gli enti locali in procedura di dissesto finanziario sono maggiormente colpiti dai fenomeni descritti in premessa, alla luce delle rigide regole contabili che sono tenuti a rispettare per rientrare del disavanzo;
impegna il Governo
a predisporre le misure necessarie a sostenere gli enti locali, con particolare riferimento a quelli che non hanno usufruito delle misure già approntate, nelle procedure di rientro dal dissesto finanziario.
44.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di minori non accompagnati)
1. Il presidente del Consiglio dei ministri, in applicazione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, emana una direttiva volta a chiarire che un minore accompagnato da un tutore legittimamente riconosciuto dall'Autorità ucraina non è considerato minore straniero non accompagnato.».
49.0.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Fondo per interventi strutturali di politica economica)
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incremento di 18 milioni di euro complessivamente per gli anni dal 2025 al 2034.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».
51.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
51.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte, al comma 2 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ''delle dogane e dei monopoli'', sono sostituite dalle seguenti: ''delle accise, dogane e monopoli.''».
51-ter.2
Precluso
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Il capo I del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.
2. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni urgenti in materia di obblighi vaccinali)».
51-ter.4
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3);
b) sopprimere la lettera b).
51-ter.6
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentosettanta» con la seguente: «centottantadue».
51-ter.7
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «duecentosettanta» con la seguente: «centottantuno».
51-ter.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 51-quater.
(Unità di missione PNRR presso le amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
51-ter.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 51-quater.
(Unità di missione PNRR presso le amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Al fine di valorizzare la specifica professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale procedono, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, anche in soprannumero, riassorbibile con le successive vacanze, all'assunzione a tempo indeterminato del citato personale, che abbia prestato servizio per ventiquattro mesi, con il medesimo inquadramento del rapporto a termine.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per gli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, a decorrere dall'anno 2027, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».
G53.1
Precluso
Il Senato,
esaminato il disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;
premesso che:
con l'articolo 53 del provvedimento si dispone l'autorizzazione dell'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana nella quale confluiscono le risorse assegnate allo scopo di contrastare la malattia;
la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizioni II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/60510 è normata dal comma 2-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 4 del 2022 recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), che prevede che le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, attuino le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione della peste suina africana;
il medesimo comma 2-bis, dispone inoltre che il Commissario, per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee, si avvalga a tal fine autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per il 2022 risorse disposte «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, il prezzo dell'acciaio è aumentato del +54 per cento. Visto l'incremento del prezzo dell'acciaio, occorrerebbe incrementare la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, che non appare più adeguata al raggiungimento delle finalità previste dal decreto-legge n. 4 del 2022,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incrementare, nel prossimo provvedimento di natura economica utile, la dotazione finanziaria a disposizione del Commissario straordinario, visto che alla luce delle materie prime da ritenersi non più adeguata, in ragione del sensibile incremento del costo dell'acciaio, a realizzare le finalità previste dal decreto-legge n. 4 del 2022.
55.1
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''1-bis. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico''»;
b) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
«b-bis) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
''3-bis. Per i soggetti di cui al comma 1-bis, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume:
a) il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA derivanti dalla compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi;
b) il totale di quanto pagato o incassato in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati, così come desumibili dai libri giornali di banche e intermediari finanziari e che abbiano come sottostante gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi.
3-ter. Per i soggetti di cui al comma 1, ai fini della determinazione della base imponibile del contributo solidaristico straordinario di cui al comma 3, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati:
1. delle operazioni attive e passive intra-societarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero;
2. dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o dei prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini IVA, incluse le operazioni intrasocietarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero''.».
55.2
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:
«a-bis) al comma 1, dopo le parole: ''dei carburanti'' aggiungere le seguenti: ''e dalle imprese che svolgono attività finalizzata a migliorare l'efficienza energetica dei sistemi, nonché la loro gestione''.».
55.3
Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli
Precluso
Al comma 1, lettera b), le parole: «periodo dai 1º ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1º ottobre 2021 al 1º aprile 2022, rispetto ai saldo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 1º aprile 2021».
55.4
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) al comma 2, dopo le parole: ''dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive'' aggiungere le seguenti: ''al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario''.».
55.5
Calandrini, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
''3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2, aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.''».
Allegato B
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bini, Bonifazi, Borgonzoni, Bossi Simone, Bossi Umberto, Campagna, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Dell'Olio, De Poli, Di Marzio, Durnwalder, Fenu, Floridia, Galliani, Garruti, Ghedini, L'Abbate, Lomuti, Merlo, Messina Assunta Carmela, Modena, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pavanelli, Perosino, Pichetto Fratin, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Quarto, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Stabile, Unterberger e Vono.
.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Alfieri, Craxi e Vescovi, per attività della 3ª Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; De Bonis, Ferrazzi e Lorefice, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Bagnai, per attività della Commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti; Giacobbe e Marilotti, per partecipare a un incontro internazionale.
Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Astorre, Bellanova, Cirinna', Magorno, Pesco, Rossomando e Vanin.
Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione
La senatrice Leone ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle e di aderire al Gruppo parlamentare Insieme per il futuro - Centro Democratico.
Il Presidente del Gruppo Insieme per il futuro - Centro Democratico ha accettato tale adesione.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Briziarelli Luca, Pergreffi Simona, Campari Maurizio, Corti Stefano, Rufa Gianfranco, Casolati Marzia, Fusco Umberto, Candiani Stefano, Augussori Luigi, Bossi Simone, Pellegrini Emanuele, Ripamonti Paolo
Legge quadro in materia di avioturismo (2671)
(presentato in data 14/07/2022);
senatori Salvini Matteo, Romeo Massimiliano, Ostellari Andrea, Calderoli Roberto, Tosato Paolo, Faggi Antonella, Montani Enrico, Saponara Maria, Candiani Stefano, Arrigoni Paolo, Alessandrini Valeria, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Angelis Fausto, Doria Carlo, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Riccardi Alessandra, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Siri Armando, Sudano Valeria, Testor Elena, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano
Norme in tema di delinquenza minorile (2672)
(presentato in data 14/07/2022);
senatori Rivolta Erica, Marin Raffaella Fiormaria, Fregolent Sonia, Cantu' Maria Cristina, Lunesu Michelina, Doria Carlo, Alessandrini Valeria, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candiani Stefano, Candura Massimo, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Angelis Fausto, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Marti Roberto, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Riccardi Alessandra, Ripamonti Paolo, Romeo Massimiliano, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Siri Armando, Sudano Valeria, Testor Elena, Tosato Paolo, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano
Progetto sperimentale salute mentale 2022-2026 (2673)
(presentato in data 14/07/2022).
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 14/07/2022 la 12ª Commissione permanente Sanità ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:"Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288" (2633)
(presentato in data 26/05/2022) C.3475 approvato dalla Camera dei deputati
Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento.
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
Comunicazione della Commissione - Parere della Commissione sulla domanda di adesione dell'Ucraina all'Unione europea (COM(2022) 407 definitivo), alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
Comunicazione della Commissione - Parere della Commissione sulla domanda di adesione della Moldova all'Unione europea (COM(2022) 406 definitivo), alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
Comunicazione della Commissione - Parere della Commissione sulla domanda di adesione della Georgia all'Unione europea (COM(2022) 405 definitivo), alla 3a e alla 14a Commissione permanente.
Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento
Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 1° luglio 2022, ha inviato il testo di 13 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 6 al 9 giugno 2022, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l'inserimento, nell'interesse dell'Unione, di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nel sistema d'informazione Schengen (SIS), alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1153);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali - IPI), alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1154);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla proroga dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1155);
risoluzione sulle isole dell'UE e la politica di coesione: situazione attuale e sfide future, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1156);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1157);
risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1158);
risoluzione sulla sicurezza nell'area del partenariato orientale e il ruolo della politica di sicurezza e di difesa comune, alla 3a, alla 4a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1159);
risoluzione sulla situazione dei diritti umani nello Xinjiang, inclusi gli archivi della polizia, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. XII, n. 1160);
risoluzione sulla strumentalizzazione della giustizia come strumento di repressione in Nicaragua, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. XII, n. 1161);
risoluzione sulle violazioni della libertà dei media e della sicurezza dei giornalisti in Georgia, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. XII, n. 1162);
risoluzione sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa (PNR) polacco, alla 1a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1163);
risoluzione sul diritto di iniziativa del Parlamento, alla 1a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1164);
risoluzione sulla richiesta di convocare una Convenzione per la revisione dei Trattati, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (Doc. XII, n. 1165).
Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento
La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
in data 12 luglio 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli dei conti economici ambientali (COM(2022) 329 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 12 luglio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a;
in data 13 luglio 2022, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (COM(2022) 134 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto, già deferito per i profili di merito, è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 luglio 2022.
Interpellanze, apposizione di nuove firme
La senatrice Valente ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00104 del senatore Astorre ed altri.
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 31 giugno al 14 luglio 2022)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 150
LOREFICE: sulla presentazione di progetti per la costruzione dei sistemi di videosorveglianza finanziati dall'Unione europea da parte della Regione Siciliana (4-05674) (risp. MOLTENI, sottosegretario di Stato per l'interno)
PARAGONE ed altri: su un incontro tra alcuni amministratori delegati di aziende italiane e il Presidente russo Putin a fine gennaio 2022 (4-06697) (risp. DI STEFANO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
Interrogazioni
TARICCO, MARCUCCI, VATTUONE, IORI Vanna, LAUS, MANCA, ALFIERI, FERRARI, COLLINA, BOLDRINI Paola, FEDELI Valeria, ASTORRE, D'ALFONSO, STEFANO, FERRAZZI, PITTELLA, PINOTTI Roberta, ROJC Tatjana, BITI Caterina - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica e della salute. - Premesso che:
in Italia ISPRA stimava nel 2009 una presenza di 600.000 capi di cinghiale, negli anni in crescita costante, ed oggi alcune stime arrivano a valutare una consistenza di oltre 2 milioni di capi presenti. In molte zone del Paese la densità di cinghiali è addirittura di 10 volte superiore a quella definita come ottimale e sostenibile dalla stessa ISPRA;
nel nostro Paese l'eccesso di presenza e la proliferazione dei cinghiali ha ormai assunto i contorni di una vera e propria emergenza per la distruzione dei raccolti agricoli e per le criticità relative alla sicurezza personale e per l'incidentalità stradale, con stime che ne valutano l'impatto in oltre 100 milioni di euro di danni all'anno;
la 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche inerenti ai danni causati all'agricoltura dall'eccessiva presenza di fauna selvatica, nel luglio 2021, richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti ed esperti, nonché il materiale acquisito, per quanto concerneva il cinghiale affermava che: "con la crescita della popolazione dei cinghiali e il conseguente maggior rilievo assunto dalla questione dei danni da loro arrecati all'agricoltura e alla sicurezza umana, negli ultimi anni si è anche intensificato l'impatto e di conseguenza il disagio delle comunità locali interessate (...) tra le implicazioni che rendono necessario e urgente un intervento sull'eccessiva proliferazione della specie vi sono i rischi sanitari che l'eccessiva diffusione del cinghiale può esercitare verso il comparto zootecnico. Il numero sproporzionato di cinghiali aumenta in modo esponenziale i rischi di introduzione di alcune patologie, come la peste suina africana (PSA), in grado di creare importanti rischi sanitari per la successiva diffusione degli agenti patogeni sia a carico delle popolazioni selvatiche di cinghiale sia a carico di allevamenti di maiali domestici; impegnava a conclusione il Governo ad affrontare e risolvere definitivamente il problema dello squilibrio della fauna selvatica nel nostro territorio e dei danni da essa generati per la sicurezza e la salute pubblica, nonché per la salvaguardia della biodiversità, anche sviluppando strategie emergenziali per ridurre i conflitti e facilitando l'accesso alle informazioni sui potenziali effetti negativi delle interazioni uomo-specie problematiche";
considerato che:
il 7 gennaio 2022 nel comune di Ovada (Alessandria), in Piemonte, ai confini con la Liguria veniva rinvenuta la prima carcassa di cinghiale morto per PSA, e da allora nelle due regioni ne sono state rinvenute oltre 160, con rinvenimenti anche in altre regioni;
il decreto-legge n. 9 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 del 2022, in merito alle misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana, richiamava alla necessità di interventi, tenuto conto dei gravi rischi di diffusione della PSA e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari e l'impatto economico che l'epidemia può arrecare all'intero settore suinicolo italiano;
nel documento del Ministero della salute del 21 aprile 2021 "Gestione del cinghiale e peste suina africana elementi essenziali per la redazione di un Piano di gestione" si afferma che: "Si rende pertanto necessaria una modifica sostanziale dell'attuale approccio gestionale di questa specie, che andrà indirizzato verso un obiettivo di riduzione generalizzata delle densità e dovrà essere perseguito mediante l'incremento dell'utilizzo di tecniche a basso impatto (in grado di limitare la movimentazione degli animali e la loro ulteriore diffusione sul territorio, nonché massimizzare l'efficienza del prelievo) e l'incremento del prelievo selettivo nei 3 confronti di specifiche classi di sesso ed età. La riduzione generalizzate delle densità di cinghiale andrà perseguita e mantenuta nel tempo in quanto il rischio PSA sarà prevedibilmente alto anche nel futuro, indipendentemente dal riscontro di focolai";
il "Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici del Ministero della salute, del 21 aprile 2021" recita: "Le esperienze degli altri paesi hanno evidenziato che l'immediata e coordinata attuazione delle misure di controllo nei suidi selvatici risulta fondamentale per avere maggiori probabilità di confinare ed eradicare la malattia", e ancora, "Ai fini del raggiungimento di una generalizzata riduzione delle densità di cinghiale e stante l'attuale assetto normativo e di organizzazione degli ex corpi di Polizia Provinciale, va sottolineata la necessità, per le aree non ricomprese nei parchi nazionali e regionali, di valutare eventuali modifiche normative (es. quelle all'art. 19 della L. n. 157/92) volte a creare le condizioni più idonee per l'attuazione di piani di controllo faunistico in grado di incidere significativamente sulla demografia delle popolazioni di cinghiale";
tenuto conto che:
nella giornata del 12 luglio alcuni assessori all'agricoltura di regioni interessate dalle problematiche connesse all'eccessiva proliferazione di cinghiali hanno dichiarato che circa due mesi fa, su indicazione della 9ª Commissione e su delega del Ministero della transazione ecologica il Ministero stesso aveva proposto una bozza di decreto interministeriale che prevedeva due sostanziali modifiche all'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, quali l'ampliamento del periodo di caccia al cinghiale e la possibilità da parte delle Regioni di effettuare piani di controllo e selezione nelle aree protette;
da allora non si ha più alcuna notizia del decreto e del suo iter anche se pare che la proposta del Ministero della transizione ecologica sia da tempo stata inviata ai ministeri concertanti e questo nonostante le Regioni avessero sostenuto all'unanimità l'iniziativa, addirittura approvata in Conferenza dei presidenti;
nelle aree agricole di gran parte del Paese l'eccesso di presenza di cinghiali sta ormai assumendo i caratteri di una vera e propria emergenza e i rischi connessi all'allargamento dell'infezione da PSA rimangono altissimi,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto, se non ravvisino l'esigenza di interventi ormai non più procrastinabili per ridurre la densità dei cinghiali ormai insostenibile in larga parte del territorio, e se non ritengano conseguentemente necessario definire ed approvare urgentemente il citato decreto interministeriale dando strumenti agli enti istituzionalmente interessati per intervenire.
(3-03476)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
URRARO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
con atto di sindacato ispettivo 4-04504 del 25 novembre 2020, l'interrogante già sottopose al Ministro in indirizzo la situazione dell'ufficio del giudice di pace di Sant'Anastasia chiedendo di incrementarne la pianta organica per garantirne il buon funzionamento;
ad oggi, con i decreti legislativi attuativi n. 156 del 2012 e n. 14 del 2014, concernenti la riorganizzazione della distribuzione sul territorio nazionale degli uffici giudiziari di primo grado, relativamente agli uffici del giudice di pace, è stata disposta la soppressione di 664 delle 846 sedi, lasciando operativi quasi esclusivamente quelli presenti nelle sedi circondariali, con la contestuale previsione della facoltà per gli enti locali interessati di chiedere il mantenimento del presidio giudiziario;
l'ufficio del giudice di pace di Sant'Anastasia rientra tra i 16 uffici non dislocati nelle sedi circondariali di tribunale di cui è stata prevista la permanenza a gestione interamente statale, con una competenza territoriale per sette comuni: Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio, Cercola e Volla (circa 160.000 abitanti);
i richiamati decreti hanno disposto anche la soppressione della sede dell'ufficio del giudice di pace di Pomigliano D'Arco, prevedendone l'accorpamento all'ufficio del giudice di pace di Sant'Anastasia;
ad oggi, la stessa sede è mantenuta operativa dagli enti locali interessati, ma, tenuto conto dei ben noti problemi gestionali, vi è il possibile rischio della chiusura;
la pianta organica dell'ufficio del giudice di pace di Sant'Anastasia è risultata fin da subito sottodimensionata, con un direttore amministrativo, un cancelliere esperto, 2 operatori giudiziari, un ausiliario, nonostante presso l'ufficio siano operativi 8 giudici di pace;
nonostante il massimo impegno degli enti tenuti a garantire l'apertura di un così importante presidio di giustizia territoriale, l'ufficio non è stato in grado di gestire la notevole mole di attività e adempimenti: ciò ha comportato notevoli ritardi nella pubblicazione delle sentenze, dei decreti ingiuntivi e delle udienze penali e nei rinvii di quelle civili, causando la sospensione e la chiusura dello stesso;
tale gravissima situazione poteva e doveva essere affrontata anche alla luce delle nuove immissioni di personale (concorso cancellieri esperti e addetti all'ufficio del processo),
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare urgenti iniziative finalizzate a incrementare la pianta organica dell'ufficio del giudice di pace di Sant'Anastasia, in modo da consentire un'immediata riapertura dell'ufficio, nonché a disporre la necessaria revisione della pianta organica, contestualizzandola alle reali esigenze organizzative.
(4-07274)
SANTILLO, DE LUCIA Danila - Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'interno. - Premesso che:
con ordinanza n.1 del 9 luglio 2022, a seguito degli accertamenti effettuati in data 8 luglio sullo stato di manutenzione del ponte romano sul Volturno, il sindaco di Capua (Caserta) ha disposto, in via temporanea, a titolo precauzionale e cautelativo, il divieto di transito per tutti i veicoli e per tutti i pedoni sul ponte, unica via di collegamento tra la parte nord e quella sud della città;
come riferito anche dagli organi di stampa, la Prefettura di Caserta ha convocato un tavolo urgente con amministrazione provinciale, genio civile, Vigili del fuoco e forze dell'ordine. Il sindaco ha chiesto l'intervento del genio militare per tentare di realizzare in tempi brevi le necessarie strutture provvisorie di collegamento tra le due sponde del Volturno. L'articolo del "Corriere del Mezzogiorno", edizione on line del 10 luglio 2022, intitolato "Capua divisa come nel '43 dai ponti pericolanti e chiusi. Chiesto lo stato di emergenza", riferisce che tra le ipotesi allo studio vi sia anche quella di un ponte pedonale sospeso, così da consentire "a chi abita dall'altro lato di raggiungere casa o il luogo di lavoro";
per attraversare il fiume Volturno è al momento necessario fare un giro di circa 16 chilometri. I disagi per i cittadini residenti e per le attività economiche sono estremamente rilevanti, anche perché al danno si aggiunge la beffa: il ponte nuovo, che sorge poco distante e che è stato inaugurato negli anni '50, è chiuso dal 2018 perché a rischio di crollo. Così, dopo che di fatto il traffico veicolare era stato dirottato interamente sul ponte romano, ora è arrivata l'ennesima chiusura per la messa in sicurezza;
la città non può rimanere divisa, anche tenendo conto dei circa 10.000 studenti che frequentano l'università provenienti da ogni zona della Campania e dei tantissimi cittadini che per lavoro hanno la necessità di attraversare il fiume. Non essendoci infatti altre strade di collegamento, vi sono grandi difficoltà anche per raggiungere i paesi limitrofi, oltre che per muoversi all'interno del territorio comunale;
considerato che:
in data 14 maggio 2019 il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato l'interrogazione 4-01628, che ad oggi non ha ricevuto risposta, con cui evidenziava la situazione di emergenza in cui già versava la città di Capua in seguito alla chiusura del ponte nuovo;
risulta estremamente grave che, in questi anni, nessuno si sia adoperato per risolvere la situazione in cui versano i ponti della città di Capua, lasciando una struttura come il ponte romano nell'incuria totale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione di emergenza descritta;
se intendano, nei limiti delle proprie competenze e di concerto con gli enti territoriali preposti, adottare con urgenza, al fine di garantire la pubblica incolumità e il diritto alla mobilità dei cittadini, ogni opportuna iniziativa volta alla messa in sicurezza del ponte romano, nonché all'avvio e al completamento dei lavori del ponte nuovo di Capua.
(4-07275)
PARAGONE, MARTELLI, GIARRUSSO, DE VECCHIS - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell'interno. - Premesso che:
il 26 maggio 2022 si è tenuta presso l'Aula Nassirya del Senato della Repubblica la conferenza dei familiari delle vittime del COVID di Bergamo, radunati nell'associazione "sereniesempreuniti";
durante il proprio intervento, il responsabile della comunicazione dell'associazione, Robert Lingard, cittadino italiano residente nel Regno Unito e noto alle cronache per avere ritrovato il rapporto dell'OMS scritto dal gruppo di ricercatori guidati da Francesco Zambon, da cui è partita l'inchiesta della Procura di Bergamo sul piano pandemico, ha dichiarato: "Mi è stato riferito da fonti che qualche politico avrebbe commissionato alle agenzie di intelligence centinaia di pagine di dossier sulle persone che oggi si trovano al mio fianco a parlare di accountability delle istituzioni", come riportato anche da "Il Giornale" il 26 maggio stesso. Una circostanza in cui Lingard specificò che tale dossieraggio sarebbe stato compiuto, oltre che nei suoi confronti, anche nei confronti del Gen. Pier Paolo Lunelli e dell'avvocato Consuelo Locati, rappresentante legale di oltre 600 familiari delle vittime della bergamasca in causa contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute e la Regione Lombardia, per fatti attinenti alla mancata istituzione della "zona rossa" in Valseriana, il mancato aggiornamento e la mancata attivazione del piano pandemico nazionale;
la dichiarazione venne ripresa da alcune testate, ma sembrò cadere nel vuoto finché, qualche giorno dopo, sul "Corriere della Sera" venne pubblicata una lista di alcuni esponenti della società civile, che sarebbero finiti nel mirino dei dossier dell'intelligence perché considerati filo-russi;
lo scorso 8 giugno, l'attuale presidente del COPASIR, intervistato a "Porta a Porta" su quanto riportato dalla stampa, ha dichiarato: "Nel maggio del 2020, il Comitato Parlamentare che non presiedevo io ma il collega Volpi, con cui condividevo le decisioni in quanto vice-presidente, ha fatto un report dal titolo Covid-19 e disinformazione su come funzionava la macchina della disinformazione nel pieno della pandemia". "Noi quel documento non l'abbiamo pubblicato perché, in quel momento, additare Russia e Cina, con cui fronteggiavamo insieme la pandemia, era un fatto politicamente sensibile. Ma abbiamo pubblicato un riassunto in cui diciamo: È diffusa attività di disinformazione online nella quale sono inseriti attori statuali, attori strutturati, think tank, stakeholder, professionisti della comunicazione, speculatori e gruppi industriali con forte co-interesse rispetto ai Paesi d'origine, che intendono manipolare il dibattito politico interno, influenzare gli equilibri geopolitici internazionali, incitare al sovvertimento dell'ordine sociale e destabilizzare l'opinione pubblica in merito alla diffusione del contagio e alle misure di prevenzione e di cura". L'attività di approfondimento non avrebbe dunque interessato solo gli attori statuali (come Russia e Cina), ma anche soggetti pertinenti alla più ampia società civile, cui non viene fatto riferimento in una successiva intervista a "Il Messaggero", specificando che con il rapporto del maggio 2020 si individuò "con chiarezza che le macchine della disinformazione erano statuali e facevano capo a Russia e Cina";
considerato che:
l'indagine sarebbe stata realizzata nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione sul "The Guardian" dell'articolo "Italians call for justice for relatives killed by coronavirus", del 23 aprile 2020, a cui lo stesso Lingard aveva collaborato, tanto da esserne menzionato e successivamente ripreso dalle maggiori testate europee ed internazionali, oltre che concomitante al ritiro del rapporto dell'OMS del team guidato dal ricercatore Francesco Zambon e in cui si definiva la gestione della pandemia in Italia "improvvisata, caotica e creativa";
in quel frangente era lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, Giuseppe Conte, a detenere la delega ai Servizi segreti e, secondo quanto scritto all'interno del piano pandemico del 2006, vigente fino al gennaio 2021, la pandemia "costituisce una minaccia alla sicurezza dello Stato";
la gestione della prima fase della pandemia parve non convincere l'allora capo della Polizia, attuale sottosegretario con delega ai Servizi Segreti, Franco Gabrielli, il quale denunciò la "sistematica marginalizzazione dell'autorità nazionale di pubblica sicurezza […] che rivelò anch'essa quella condizione di non governo complessivo degli eventi, producendo una conseguente rincorsa, da parte di chi era chiamato a eseguirli, di provvedimenti i cui termini spesso, si apprendevano da notturne conferenze stampa",
si chiede di sapere:
se il Governo intenda assumere iniziative di competenza affinché il rapporto dell'intelligence del maggio 2020, di cui in premessa, contenente la lista di tutti gli attori strutturati, think tank, stakeholder, professionisti della comunicazione, speculatori e gruppi industriali con forte co-interesse con i Paesi di origine, venga desecretato;
se risultino i motivi per i quali si sarebbe deciso di indagare su soggetti privati facenti parte della società civile;
a quali attività si possa ricondurre il riferimento al "destabilizzare l'opinione pubblica in merito alla diffusione del contagio ed alle misure di prevenzione e di cura", con riguardo ai casi presi in esame.
(4-07276)
RUOTOLO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
nell'ottica di realizzare risparmi di spesa ed incrementi di efficienza con una delega al Governo e attraverso una serie di decreti legislativi si è riorganizzata e ottimizzata, anche con la soppressione delle sezioni distaccate, la distribuzione sul territorio nazionale degli uffici giudiziari;
nel ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari non si è tenuto conto però dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità e delle altre fattispecie di reati;
in virtù del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 nel settembre 2013 è stato istituito il Tribunale di Napoli Nord - Aversa, ma nell'ottica della razionalizzazione e ottimizzazione sono state soppresse nel circondario di Napoli, le sezioni distaccate tra cui quella di Casoria, nella quale ricadono i Comuni di Casoria, Casavatore, ed Arzano e inglobate nel circondario del Tribunale di Napoli Nord con gli immaginabili problemi di natura logistica (scarsi mezzi di trasporto pubblico) arrecati a parte dell'utenza impossibilitata nel raggiungere la sede presso l'antica struttura del "Castello Aragonese" in Piazza Trieste e Trento ad Aversa;
il Tribunale di Napoli Nord - Aversa è il quarto Tribunale d'Italia, la popolazione complessiva è di circa 990.137 abitanti residenti nei 38 comuni delle province di Napoli e Caserta, territori bicefali, ai quali occorre aggiungere i numerosi dimoranti e l'enorme massa di extracomunitari, e quindi si raggiunge oltre un 1.100.000 cittadini. Tale bacino risulta solo di un terzo inferiore a quello del circondario del Tribunale di Napoli, ma con una significativa e cronica carenza di personale amministrativo, di magistrati e di unità della sezione di Polizia giudiziaria;
in base ai dati rilevati, infatti, per quanto riguarda il Tribunale di Napoli Nord, si evidenzia che, pur prevedendo sulla carta 86 magistrati e 151 unità in pianta organica, il rapporto fra unità amministrative e magistrati esprime un indice di solo 1,76 a fronte, invece, del valore medio che si attesta tra 4.5/5. Stesso discorso per il rapporto tra giudice togato e numero di abitanti che è di uno ogni 11.513 abitanti a fronte, invece, di un valore medio di 4.500-6.000, mentre il rapporto tra unità amministrativi e popolazione è di circa 6.500 a fronte di una media di 2-3 mila;
accentuati squilibri emergono anche dagli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. L'organico dei magistrati suddiviso tra procuratore della Repubblica, procuratori aggiunti e sostituti procuratori è complessivamente di 32 unità, mentre ammontano a 71 unità il personale amministrativo (attualmente in servizio ci sarebbero 63 unità, ma il numero è già diminuito in ragione di interpello per funzionari, trasferimenti ad altro ufficio e vincitori di concorso) stabilendo un rapporto tra pianta organica per magistrato in 2.22, un indice ben al di sotto del valore medio fissato tra 4.5-5;
inoltre, si segnala l'inadeguatezza del numero dei componenti della Sezione di Polizia giudiziaria in rapporto all'organico dei magistrati come disciplinato dall'art. 6 delle norme di attuazione al codice di procedura penale e che prevede che l'organico è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati. Se alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ci sono complessivamente 32 magistrati, il numero degli appartenenti alla Sezione di Polizia giudiziaria non può essere inferiore alle 64 unità, mentre in realtà il personale, suddiviso tra polizia, carabinieri e finanza, allo stato attuale, sarebbe pari a 17 ufficiali di P.G. e 9 agenti di P.G. per un numero di 26 unità complessive, chiaramente inadeguato, se si mette in relazione al bacino della popolazione residente;
si evidenzia altresì la difficoltà del contesto sociale in cui opera la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord con 38 comuni suddivisi tra la provincia di Napoli e Caserta, caratterizzati dal più alto degrado ambientale della Campania; la zona è infatti compresa nell'area della cosiddetta "Terra dei Fuochi", dove la repressione dei reati ambientali e in materia di rifiuti è una priorità investigativa assoluta. Inoltre, il circondario abbraccia le zone industriali a nord di Napoli, come Aversa Nord, Caivano, Arzano, Afragola, Giugliano in Campania, Trentola Ducenta, e, dal punto di vista della giustizia penale, questi sono territori dove si registra un indice di criminalità e litigiosità tra i più elevati d'Italia: basti pensare ai reati predatori, di violenza e contenziosi, sia in materia economica come bancarotta fraudolenta, truffa, riciclaggio e civile, specie di diritto commerciale, del lavoro, previdenziale, familiare, volontaria giurisdizione, esecuzioni e fallimenti;
nonostante l'ormai noto sottodimensionamento della pianta organica e i deficit strutturali, mancano adeguate aule dibattimentali e perfino l'aula bunker; con fatica e grandi sacrifici la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord riesce ad assicurare efficienza funzionale ed un'elevata produttività con la trattazione di circa 54.000 procedimenti all'anno, rispondendo, comunque, alle esigenze del circondario;
a giudizio dell'interrogante, le esigenze, in particolare, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, sono l'adeguamento urgente e non più rinviabile dell'organico del personale amministrativo e delle unità della Sezione di Polizia giudiziaria,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione in cui versa il Tribunale e la Procura di Napoli Nord e, per quanto di competenza, quali iniziative intenda porre in essere al fine di risolvere la carenza di personale amministrativo e della sezione di Polizia giudiziaria di tale struttura;
se intenda valutare l'opportunità di assegnare, a seguito della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso "Funzionari giudiziari, dell'organizzazione e delle relazioni, amministrativi e funzionari dell'organizzazione, 2.329 unità - 26 luglio 2019 - Concorso RIPAM", la copertura completa della pianta organica del relativo profilo professionale;
se intenda valutare l'opportunità di operare l'ulteriore scorrimento delle graduatorie per la copertura dei posti vacanti relativi al "concorso pubblico per 2.700 posti per il profilo di Cancelliere esperto, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - amministrazione giudiziaria - 11 dicembre 2020" e al concorso volto "all'assunzione di 616 operatori giudiziari (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato";
se intenda considerare la necessità dell'emissione di un decreto interministeriale che preveda l'aumento dell'organico della Sezione di Polizia giudiziaria, quantomeno nella misura minima legale prevista;
se, infine, non ritenga di attivare un tavolo permanente e di confronto con i vertici del suo dicastero e il presidente del Tribunale di Napoli Nord e il capo della Procura di Napoli Nord, affinché si possa costruire insieme un percorso di risposte ai bisogni, di reale efficientamento nell'interesse dei cittadini e nell'interesse superiore della giustizia.
(4-07277)
SANTANGELO, ROMAGNOLI, CROATTI, PUGLIA, PAVANELLI Emma - Al Ministro della salute. - Premesso che:
da una testimonianza diretta pubblicata sulla rivista on line "trapaniSì" si è appreso delle gravi condizioni in cui versa il reparto di cardiologia dell'ospedale "Sant'Antonio Abate" di Trapani, che dal 2017 sarebbero gradualmente peggiorate;
in particolare, alla base di tali condizioni ci sarebbe la progressiva riduzione del personale, conseguenza dei numerosi pensionamenti non colmati da nuove assunzioni. L'esiguità del personale preposto al reparto costringe il medico in servizio a far fronte a numerosi e ravvicinati ricoveri, contemporaneamente a rispondere a chiamate da parte degli infermieri per esigenze di reparto afferenti ai malati ricoverati o all'assistenza dei pazienti inviati dal pronto soccorso e talvolta persino a svolgere un ruolo consultivo in merito a urgenze provenienti dagli altri reparti;
ad aggravare le criticità derivanti dalla situazione si aggiunge il fatto che ai medici del reparto viene spesso richiesto di andare a coprire turni vacanti presso altri reparti di cardiologia della provincia di Trapani con conseguente incremento del numero dei turni ed esposizione a condizioni di stress fisico e mentale;
considerato che:
il reparto di cardiologia di Trapani è l'unico dell'intera provincia dotato di emodinamica e quindi in grado di accogliere i pazienti infartuati che devono essere sottoposti a coronarografia, al quale vengono destinati pazienti dell'area provinciale per essere sottoposti a coronarografia o altre procedure non fornite nella propria città;
recentemente, in una stanza adiacente allo stesso reparto di cardiologia, ma da esso non isolata, vengono ricoverati pazienti affetti anche da COVID, che vengono assistiti da personale medico, infermieristico e ausiliario che durante il medesimo turno si occupa ugualmente degli altri pazienti non positivi, aumentando di conseguenza le possibilità che questi ultimi (la cui degenza presenta rilevanti criticità alla luce delle gravi patologie cardiache) siano contagiati;
l'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Trapani, contattata in merito alla problematica, ha laconicamente risposto che, conformemente alle disposizioni regionali, i pazienti affetti da COVID, asintomatici o paucisintomatici, sono ricoverati in reparti in cui possono essere assistiti per le patologie prevalenti. A tal proposito, l'Assessorato per la salute ha emanato specifiche linee guida e l'ASP di Trapani si è adeguata,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica esposta;
quali iniziative di propria competenza intenda assumere al fine di porre rimedio alle gravi condizioni in cui versa il reparto di cardiologia dell'ospedale Sant'Antonio di Trapani e, in particolare, per tutelare il diritto alla salute dei pazienti ricoverati e portatori di gravi patologie che si trovano quotidianamente a contatto con altri pazienti affetti da COVID ricoverati nel medesimo reparto.
(4-07278)
AIMI, FERRO, SICLARI, DAL MAS, PAGANO, BARBONI, BERARDI, MODENA Fiammetta, GIRO, PAPATHEU Urania Giulia Rosina, CALIGIURI Fulvia Michela, TIRABOSCHI Maria Virginia, BINETTI Paola, RIZZOTTI Maria, VONO Gelsomina, TOFFANIN Roberta, FLORIS - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
il progetto AFIS (Automatic Fingerprint Identification System), varato nell'ambito dei sistemi biometrici dattiloscopici, permette di acquisire e registrare con particolare minuziosità le impronte digitali di tutti i soggetti fermati per accertamenti o crimini;
ad oggi la gestione delle richieste di asilo politico prevede rispettivamente la foto segnaletica, per chi richiede il rilascio del permesso di soggiorno, e l'inserimento in "Eurodac" per l'asilo politico. Il numero di ricerche e inserimenti nel sistema AFIS negli anni è andato continuamente aumentando, superando largamente 1.500.000 di transazioni all'anno;
in particolare, lo SPAID ed il suo software (Sistema Periferico di Acquisizione delle Impronte Digitali per il Ministero dell'Interno) rendono possibile interagire con la banca dati AFIS: in tal modo viene garantita una tempestiva e certa identificazione dattiloscopica degli individui, attraverso l'acquisizione e il riconoscimento della loro impronta digitale a mezzo di solo due o quattro dita;
il sistema SPAID, in questi anni, si è rivelato semplice e versatile; per utilizzarlo infatti è sufficiente un PC ed un piccolo scanner. Ciò ne permette l'utilizzo in qualsiasi luogo dove sia necessario identificare soggetti. Tale sistema infatti è stato notevolmente apprezzato dalle forze dell'ordine anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 349 del codice di procedura penale, che hanno comportato nuovi e più gravosi compiti per gli operatori sul territorio;
il processo di identificazione si conclude infine con la restituzione del Codice Unico di Identificazione (CUI) della persona posta a controllo e la lista dei precedenti dattiloscopici, nel caso in cui la ricerca abbia esito positivo. Questo sistema ha consentito negli anni di procedere a migliaia di identificazioni, riducendo enormemente i tempi di attesa dei vari soggetti sottoposti ai controlli di polizia e consentendo un controllo capillare del territorio;
dalla metà del mese di aprile 2022 è stato segnalato un importante guasto del sistema SPAID, il quale ha cessato di funzionare in tutto il territorio nazionale, ancora oggi, non è noto se e quando ripartirà;
come segnalato dai sindacati di Polizia più rappresentativi l'abbandono dello SPAID sembrerebbe dovuto a due fattori, il primo legato ad un sistema operativo informatico ormai obsoleto, l'altro al progetto di un prossimo potenziamento del sistema di controllo denominato "Mercurio", la cui operatività, circa la possibilità di interrogazione AFIS mediante impronta digitale, è ancora in fase di sperimentazione;
attualmente gli operatori di Polizia, in particolare quelli impiegati nel controllo del territorio, sono costretti a recarsi presso i Gabinetti provinciali di Polizia scientifica o nei vari posti di foto segnalamento (se presenti nel loro territorio di competenza) per procedere alla identificazione dattiloscopica certa dei soggetti fermati;
come prevedibile, l'attuale situazione ha comportato lungaggini nelle tempistiche relative all'identificazione e aggravi per gli uffici coinvolti, con seri rischi anche sotto il profilo della prevenzione del crimine. Infine si rappresenta che l'assenza del sistema SPAID comporta un aggravio di lavoro anche per il personale specializzato della Polizia scientifica che già risulta gravato da altre numerose incombenze, come ad esempio quelle dei servizi di ordine pubblico,
si chiede di sapere:
quali azioni si intenda adottare per far ripartire al più presto il sistema informatico menzionato;
con quali tempistiche il sistema ripartirà e se lo SPAID verrà sostituito da una diversa strumentazione o infrastruttura che consenta, allo stesso modo, di semplificare l'attività identificativa sul territorio, di fondamentale importanza per la sicurezza e l'ordine pubblico.
(4-07279)
LANNUTTI, CORRADO Margherita - Al Ministro della salute. - Premesso che:
la tutela della salute è un diritto fondamentale ed inviolabile della persona umana, previsto dall'articolo 32 della Carta Costituzionale, nonché dall'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Costituzione stabilisce quale principio fondamentale che: "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce cure agli indigenti";
il Sistema sanitario nazionale garantisce l'assistenza sanitaria ad ogni cittadino e i servizi di assistenza di base. Il diritto alla salute viene espletato sul territorio attraverso le aziende sanitarie locali finanziate in maniera diretta attraverso il pagamento dei ticket sanitari e in modo indiretto dal finanziamento dello Stato, che ogni anno stabilisce nella manovra finanziaria il budget da dedicare all'assistenza sanitaria;
lo Stato ha l'obbligo di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute attraverso i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Le Regioni hanno competenza nella regolamentazione e nell'organizzazione dei servizi, finanziando le ASL e gli ospedali del territorio, controllando e valutando allo stesso tempo la qualità delle prestazioni erogate;
considerato che:
in un articolo de "Il Messaggero" intitolato "liste d'attesa da record: 300mila pazienti in coda" a firma di Giampiero Valenza e datato 7 luglio 2022, è riportata la notizia secondo la quale l'ospedale Sant'Eugenio - Asl Roma 2, ente pubblico controllato dalla Regione Lazio, a seguito della pandemia da COVID-19 avrebbe una lista d'attesa di più di 124.000 prestazioni ambulatoriali su un totale di 386.592 dell'intera città di Roma. Nel solo Lazio, la lista d'attesa sugli interventi chirurgici da eseguire è di poco più di 19.000 operazioni, mentre quasi 11.000 sono quelle che devono essere eseguite nelle ASL della capitale. Inoltre, ci sono 430.000 screening oncologici da recuperare in tutta la Regione, 250.000 dei quali solo nelle tre ASL che operano a Roma;
per porre un rimedio al danno che anche il COVID-19 ha contribuito a generare alla sanità del Lazio, la Regione ha varato un piano da 48 milioni di euro. È curioso il fatto che alla ASL Roma1 ci sia un gap di 91.512, a Roma2 di 123.340, a Roma3 di 55.641. L'ospedale Umberto I ha 32.419 prestazioni in lista d'attesa, il San Giovanni 19.048, l'IFO 18.108, il San Camillo 13.453, il Policlinico di Tor Vergata 13.261, il Sant'Andrea 9.796 e lo Spallanzani 5.186;
per quanto riguarda gli interventi chirurgici mancati, la situazione è altrettanto problematica, in quanto alla ASL Roma2 sono 3.285 le persone in lista d'attesa, 1.500 a Roma1 e 737 a Roma3. Tra le aziende ospedaliere sono 1.200 gli interventi chirurgici mancati a Tor Vergata, al San Giovanni 1.120, al San Camillo 1.050, all'Umberto I 700, al Sant'Andrea 800 e 406 agli IFO;
considerato inoltre che da quando il Governo ha allentato le misure anti COVID-19 la curva dei contagi è tornata ad impennarsi per effetto delle sotto varianti, come "Omicron 5". Il contagio è esteso ormai in tutta Italia e fa registrare numeri da zona rossa in alcune Regioni. Sul sito de "la Repubblica" è riportato il bollettino dell'andamento COVID-19 del 13 luglio 2022, dal quale si apprende che sono 110.168 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono state 106 ed il tasso di contagio è del 26,8 per cento. In tutto sono stati eseguiti 410.435 tamponi ed i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 388. Attualmente gli italiani positivi al coronavirus sono 1.391.890, il numero dei morti sale a 169.496,
si chiede di conoscere quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché in tempi brevi si giunga alla riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie più urgenti tale da garantire la vita dei cittadini aventi diritto.
(4-07280)
LANNUTTI, GIANNUZZI Silvana, ANGRISANI Luisa, MORRA, ABATE Rosa Silvana - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione. - Premesso che:
il PNRR (piano nazionale ripresa e resilienza) è il documento che il Governo italiano ha predisposto per illustrare alla Commissione europea come intende gestire i fondi che arriveranno nell'ambito del programma Next generation EU. Quest'ultimo è lo strumento introdotto dall'Unione europea per la ripresa post pandemia da COVID-19, rilanciando l'economia degli Stati membri rendendola più green e più digitale. Esso, infatti, suddivide i settori di intervento in diverse missioni principali, tra le quali rientrano la digitalizzazione, la salute e la transizione ecologica. Secondo una relazione del 27 maggio 2021 pubblicata dall'Ufficio Studi del Senato, il Governo valuta l'impatto del PNRR sull'economia del nostro Paese con una crescita dello 0,8 per cento, portando il tasso di crescita potenziale nell'anno finale del piano all'1,4 per cento;
il PNRR italiano prevede investimenti per un totale di 222,1 miliardi di euro: 191,5 miliardi di euro sono finanziati dall'Unione europea attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza (68,9 miliardi di euro sono sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi sono prestiti), e ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali sono parte di un fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
in un articolo del 30 maggio 2022 a firma di Carlo di Foggia su "Il Fatto quotidiano", intitolato "Con la scusa del Pnrr, al Tesoro si moltiplicano le poltrone per i (tanti) fedelissimi", si legge che in alcuni Ministeri l'opportunità del PNRR è stata interpretata anche come modalità per creare nuove "poltrone" e far conseguire scatti di carriera ad alcuni dirigenti;
in particolare, al Ministero dell'economia e delle finanze, che è sicuramente uno dei Ministeri maggiormente coinvolti nella gestione delle risorse, le posizioni di direttore generale sono state aumentate. Preme ricordare che si tratta di posti di lavoro non solo particolarmente ambiti, ma soprattutto molto remunerati, con stipendi di 180.000 euro lordi annui;
ad esempio, un posto è stato attribuito a Stefano Scalera, dirigente interno che, a seguito di un'esperienza all'Associazione sportiva Roma, dove si è occupato del nuovo stadio, ha fatto rientro al Ministero per occuparsi di studio e ricerca sul PNRR. Carmine Di Nuzzo, è finito alla Ragioneria dello Stato, in particolare al servizio centrale PNRR. Ad Aline Pennisi, braccio destro del ragioniere generale Biagio Mazzotta, è spettata l'unità di missione; entrambi sarebbero, secondo l'articolo, persone di fiducia del ministro Franco;
alle tre "poltrone" menzionate se ne aggiunge una quarta venutasi a creare grazie ad una norma inserita nel decreto milleproroghe di fine anno, art. 1, comma 13, che ha istituito un altro posto di direttore generale del Ministero per lo studio del PNRR, il "Dipartimento affari generali e del personale", che si occupa di gestione del personale, acquisti e logistica, che nulla hanno a che fare con le competenze specifiche sui progetti del PNRR. Difatti, il 19 maggio Valeria Vaccaro, capo del dipartimento, ha dato il via ad un bando per la ricerca del vincitore del nuovo posto venutosi a creare. Stando a quanto risulta dall'articolo de "Il Fatto quotidiano", la favorita sarebbe Nicoletta Fusco, che il quotidiano considera persona di stretta fiducia del capo di gabinetto Giuseppe Chinè,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se, nel disporre i provvedimenti di istituzione dei nuovi posti dirigenziali, abbiano verificato e assicurato il rispetto sostanziale del "principio della copertura finanziaria degli atti legislativi ed amministrativi che comportano una spesa pubblica", previsto dalle norme di contabilità pubblica e dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, motivando in particolare l'imprescindibile necessità di tali nuove maggiori spese e comunque sottoponendoli alla Corte dei conti l'esame in via preventiva.
(4-07281)
ARRIGONI, VALLARDI, BERGESIO, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, CANDURA, CAMPARI, BOSSI Simone, LUNESU Michelina, PELLEGRINI Emanuele, DORIA, MONTANI, TOSATO, ALESSANDRINI Valeria, FREGOLENT Sonia, FERRERO Roberta, LUCIDI, RICCARDI Alessandra, PISANI Pietro - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:
l'Italia è colpita da un'emergenza siccità su gran parte del territorio nazionale, con fiumi in secca, laghi con livelli ai minimi storici, problemi di fornitura idrica, crisi degli impianti di produzione di energia idroelettrica e gravi problemi di irrigazione nell'agricoltura e negli allevamenti, oltre a danni per lo più irreparabili su biodiversità, ecosistemi e sui ghiacciai alpini italiani;
lo scorso 4 luglio il Governo ha deliberato lo stato di emergenza per siccità per le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte, stanziando 36,5 milioni di euro per la gestione dello stato di emergenza da ripartire tra le cinque regioni interessate; subito dopo anche le Regioni Toscana, Liguria e Umbria hanno chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale;
il PNRR, nella più generale ottica delle azioni per il contrasto al cambiamento climatico, comprende interventi specifici per la messa in sicurezza del territorio e in particolare per la gestione delle risorse idriche, la mitigazione dei rischi idrogeologici, l'eliminazione dell'inquinamento delle acque e del terreno, e la disponibilità di risorse idriche;
contro fenomeni di siccità alternati a piogge torrenziali, che sempre più frequentemente colpiscono il Paese, occorrono, senz'altro, misure attive mirate alla laminazione delle piene dei fiumi, per mezzo di invasi e vasche di espansione, e programmi strutturali per la realizzazione di invasi e laghetti che trattengono l'acqua autunnale e invernale per rilasciarla successivamente nel periodo estivo per usi agricoli e industriali, mettendo anche in atto le necessarie opere di manutenzione straordinaria ed infrastrutturali per assicurare il mantenimento del livello idrometrico dei laghi, nonché programmi specifici per il rinnovamento e la riqualificazione dei sistemi idrici e fognari esistenti e per la raccolta e il riutilizzo, previo trattamento delle acque di dilavamento;
si tratta di misure di water saving e di efficientamento delle infrastrutture idriche che sono indispensabili, ma che occorrerebbe affiancare anche con tecnologie ormai consolidate in altri Paesi, come la desalinizzazione dell'acqua marina per usi potabili, industriali o agricoli, prevedendo appositi incentivi per la costruzione degli impianti e semplificando il relativo procedimento autorizzativo;
con il 97 per cento dell'acqua disponibile sulla terra di origine marina, "la desalinizzazione può giocare un ruolo di primo piano nella lotta alla siccità": lo sostiene uno studio di Althesys e Acciona, dal titolo "La desalinizzazione, una risposta alla crisi idrica", che fa il punto sulle reali opportunità che offre tale soluzione, come la brevità dei tempi di risposta ai fini dell'incremento delle riserve idriche potenziali e come la sostenibilità economica ed ambientale, specialmente se affiancata alla complementarità delle energie rinnovabili, in particolare del fotovoltaico, considerando l'irraggiamento solare normalmente presente nelle zone aride; tali tecnologie, sono favorite anche grazie alla riduzione dei costi di attivazione ridotti nel 2020 a 1,5 dollari al metro cubo (tra investimento, gestione ed energia elettrica necessaria);
la desalinizzazione ha conosciuto nell'ultimo mezzo secolo una forte crescita in altri Paesi, con un tasso medio di crescita dell'8 per cento annuo. Al 2020, la desalinizzazione risultava impiegata in 183 Paesi, con il 47,5 per cento della capacità totale installata nei Paesi del Medio Oriente. Globalmente sono operativi circa 16.000 impianti, per una capacità totale di oltre 78 milioni di metri cubi al giorno. In Europa, sono soprattutto i Paesi mediterranei quelli interessati alla desalinizzazione, che infatti ha conosciuto un notevole sviluppo soprattutto in Spagna, dove al 2021 risultavano installati circa 765 impianti, tra cui anche installazioni di grande taglia al servizio di aree urbane importanti, come nel caso di Barcellona,
si chiede di sapere se il Governo intenda adottare le opportune iniziative per incentivare la realizzazione di desalinizzatori dell'acqua marina per usi potabili, industriali o agricoli, incentivando la costruzione degli impianti e semplificando il relativo procedimento autorizzativo.
(4-07282)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
9ª Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-03476 del senatore Taricco ed altri, sulla proliferazione incontrollata dei cinghiali.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 436ª seduta pubblica del 24 maggio 2022, a pagina 51, alla decima riga, dopo le parole: "Vescovi Manuel" inserire le seguenti: ", Zuliani Cristiano".