Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 446 del 29/06/2022
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------
446a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022
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Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente CALDEROLI
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(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 448 e 451 del 5 e del 12 luglio 2022
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).
Si dia lettura del processo verbale.
DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Seguito della discussione e approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale:
(747-2262-2474-2478-2480-2538-B) Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Iannone e Calandrini; Sbrollini ed altri; Biti; Augussori; Garruti ed altri; Gallone ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,38)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 747-2262-2474-2478-2480-2538-B, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Iannone e Calandrini; Sbrollini ed altri; Biti; Augussori; Garruti ed altri; Gallone ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale, dopo la discussione generale, sarà sottoposto solo alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso, previe dichiarazioni di voto.
Ricordo altresì che nella seduta del 22 giugno il relatore ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo.
Passiamo alla votazione finale.
CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCA (IV-PSI). Signora Presidente, signora Sottosegretaria, stimati colleghe e colleghi, oggi sarò molto breve, perché l'argomento è stato già sviscerato nella precedente lettura, però non si può fare a meno di ricordare l'importanza che riveste la giornata odierna per lo sport.
Siamo a un passo da un traguardo che da molto tempo ci si era posti e con la prossima - mi auguro molto rapida - lettura, la seconda alla Camera, finalmente sarà introdotto il diritto allo sport in Costituzione, all'articolo 33. È un passo importante perché il diritto allo sport sostanzialmente avrà pari dignità rispetto al diritto all'istruzione e al diritto alla salute ed è un momento estremamente importante, perché rappresenta il raggiungimento di un obiettivo che stava a cuore a tutti quanti noi.
Voglio ricordare che Italia Viva, con la senatrice Sbrollini, che mi dispiace oggi sia assente e non possa partecipare a questo momento sicuramente straordinario, si è spesa fin dalla scorsa legislatura - come tutti quanti noi - per raggiungere questo obiettivo.
Contestualmente, però, oltre ad essere un traguardo importantissimo, è anche un impegno, perché, quando questo provvedimento verrà approvato definitivamente in seconda lettura, il diritto allo sport comporterà un impegno per tutti quanti noi, che dovremo garantire l'esercizio regolare di quel diritto. Questo significherà che dovremo ovviamente facilitare l'accesso alle risorse e fare in modo che ci sia la capillarità in tutto il territorio nazionale dell'assistenza a tutte le società che svolgono un lavoro estremamente importante.
Lo sport infatti, com'è noto, non è solo un passatempo, ma è un servizio sociale, soprattutto per le piccole società, nelle piccole comunità, che quotidianamente fanno i conti con la carenza di risorse e di strutture e assolvono un impegno nel sociale che è straordinario. Pensate a quanti ragazzi e ragazze vengono raccolti dalle strade e si vedono offrire l'opportunità di socializzare, di abituarsi alla competizione sportiva, di formarsi anche come uomini. Ebbene, con l'approvazione di questo disegno di legge costituzionale, è evidente che ci dovrà essere l'impegno dello Stato, del Governo, di tutti noi perché si possa sviluppare e diffondere capillarmente lo sport. Dovremo essere capaci di assicurare e quindi di facilitare l'accesso alle risorse. Chi ha dimestichezza con questo mondo - come il sottoscritto, che si onora di presiedere una società di softball, un piccolo sport che però in una piccola città come Nuoro, in Sardegna, comunque gioca in Serie A1 - sa quali sacrifici vengono fatti annualmente per reperire le poche risorse necessarie per assicurare il corretto svolgimento di un campionato. Ebbene, da questo momento dovremo darci da fare perché la pratica dello sport si diffonda ancora più di quanto non accada oggi, ma soprattutto dovremo fare quanto necessario perché tutti possano godere ed esercitare alla pari il diritto che inseriamo ormai nella Costituzione.
Siamo consapevoli che è un percorso difficile, ma conosciamo anche la caparbietà che è stata dimostrata da tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e quindi doverosamente mi sento di ringraziare la sottosegretaria Vezzali, che ovviamente conosce molto bene il mondo sportivo e sa anche quale funzione svolga per gli straordinari risultati che lei stessa ha conseguito nella sua a dir poco brillante carriera sportiva e sa quanto anche per i professionisti sia difficile raggiungere determinati risultati e soprattutto quale funzione attrattiva svolgano. Quando in uno sport si raggiungono risultati straordinari com'è stato per la sottosegretaria Vezzali, si crea un'attenzione molto particolare da parte di tutti e quello sport si diffonde ancora di più. Accade sempre, soprattutto quando si raggiungono risultati a livello mondiale, nel tennis come nella scherma, che si accenda un interesse particolare, che adesso dovremo coltivare maggiormente, dopo che questo diritto verrà inserito in Costituzione.
Sento il dovere di ringraziare la sottosegretaria Vezzali che tanto impegno e tanta caparbietà ha messo nel percorso di questo disegno di legge. Mi sento di ringraziare il presidente Parrini (Applausi della senatrice Malpezzi), che pure ci ha creduto molto. Ho già detto della senatrice Sbrollini, che si occupa da sempre di sport, conosce bene la materia e a sua volta lei ha dato prova di quella caparbietà femminile che generalmente ci aiuta molto a raggiungere i risultati. Ne abbiamo dato prova tutti, del resto, perché tutti crediamo in questo momento e tutti abbiamo la consapevolezza di cosa significhi questo traguardo e dell'impegno che stiamo assumendo.
Questo non lo dobbiamo davvero dimenticare.
Per questi motivi, annuncio il voto favorevole di Italia Viva-Partito Socialista Italiano, con l'auspicio che, ancora una volta, ci sia l'unanimità su un disegno di legge tanto importante e che a questo apparato, che per il momento risulta soltanto esteriore, seguano poi fatti concreti e il diritto allo sport possa essere esercitato da parte di tutti, anche da parte di quelle piccole società sportive di cui parlavo prima e di tutti coloro che vi partecipano, con più facilità rispetto a quanto accade oggi. (Applausi dai Gruppi IV-PSI e PD e della senatrice Rizzotti).
BARBARO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBARO (FdI). Signor Presidente, intendo immediatamente rivolgere un sentito ringraziamento a tutta l'Assemblea per il voto precedentemente espresso, ai membri della Commissione, al sottosegretario Vezzali e alla Conferenza dei Capigruppo, che hanno permesso questo veloce ritorno in Aula. Non dimentichiamo che sono passati poco più di tre mesi dall'ultimo voto su questo disegno di legge e che la scorsa settimana c'è stato il secondo passaggio alla Camera. Pertanto, se tutto procederà secondo il programma stabilito, credo che, considerando anche i tre mesi che devono passare per la seconda lettura alla Camera, entro l'autunno arriveremo finalmente a questo agognato inserimento dello sport in Costituzione.
Un deferente omaggio mi sembra doveroso anche in questa circostanza, come abbiamo fatto anche nelle precedenti; mi sembrava doveroso farlo allora e ripeterlo adesso, perché la destra è stata la prima forza politica, grazie al senatore Maceratini, a presentare il primo disegno di legge sull'inserimento dello sport in Costituzione. Strada facendo, nel corso di questi venticinque anni, ci sono stati tanti tentativi, che però non sono mai arrivati a raggiungere l'obiettivo. Ricordo quello della stessa sottosegretaria Vezzali nella XVII legislatura, fino ad arrivare ai giorni nostri, con la prima presentazione di un disegno di legge in questa legislatura a firma dei senatori Iannone e Calandrini. È questo un passaggio importante, che ha permesso di intestare, con queste prime firme, il disegno di legge a Fratelli d'Italia e noi siamo ovviamente orgogliosi di aver dato il nostro importante contributo in questa direzione.
Arriviamo ora alla giornata fatidica, almeno per quello che riguarda il Senato. È una giornata importante, che però non ci deve far dimenticare che da oggi in poi le nostre responsabilità addirittura aumenteranno. Non possiamo infatti esaurire il nostro lavoro nella pur legittima soddisfazione di questo importante risultato. Abbiamo necessità di capire come risolvere problemi antichi, ma anche attuali, che riguardano il mondo dello sport: problemi programmatici, strutturali, culturali. Non cito quelli finanziari, perché non è vero che ci sono problemi finanziari quando si parla di sport, al di là delle interpretazioni. È stato infatti dimostrato che ogni soldo investito nello sport produce ritorni ampiamente maggiori rispetto alla cifra investita.
Ciononostante, le sensibilità, i pensieri e il modo di giudicare il mondo dello sport ancora faticano ad essere cambiati. Ci auguriamo che questa possa essere una base dalla quale partire, affinché i nostri atteggiamenti d'ora in avanti possano essere attivati e realizzati in coerenza con il principio che oggi sosteniamo.
Cerchiamo anche di capire bene per quali ragioni dobbiamo mantenere alta l'asticella dell'attenzione di fronte ai problemi. Parto da quelli attuali, perché di fatto coincidono con questo importante momento e, sebbene sia nata questa sensibilità in Parlamento, non hanno permesso la soluzione di questioni che hanno caratterizzato in negativo l'approccio al mondo dello sport. Parto ovviamente dall'assenza del Ministero dello sport, che ha caratterizzato il Governo Draghi, nonostante i grandi sforzi delle varie componenti, a partire dalla sottosegretaria Vezzali, di cui apprezziamo il lavoro quotidiano che compie per smontare i pregiudizi o, nella migliore delle ipotesi, la mancanza di attenzione e di sensibilità nei confronti dello sport. Ci sono ancora troppi soggetti che affollano il settore e soprattutto la mancanza di un Ministero dello sport si avverte anche nell'assunzione delle decisioni più importanti.
Ci sono tanti fatti che riguardano esattamente questa parte della legislatura. Mi riferisco al PNRR, che è sicuramente una risposta importante per quello che riguarda l'impiantistica sportiva, ma constato una totale assenza di aiuti per le associazioni sportive, che, come sapete, sono l'architrave della struttura sportiva del nostro Paese. Mi riferisco altresì al decreto-legge sulla concorrenza, che ha assimilato le attività sportive a quelle commerciali e turistico-ricreative. Sappiamo benissimo che non è possibile assolutamente commettere un errore giuridico di questa portata, perché ci troviamo di fronte, da un lato, ad attività commerciali e, dall'altro, ad attività non lucrative. Eppure questo ennesimo scempio è stato compiuto all'interno del decreto concorrenza, penalizzando ancora una volta il mondo dello sport.
La misura una tantum - ne stiamo parlando proprio in questi giorni - dei famosi 200 euro ha premiato tutte le categorie di lavoratori, ad esclusione di quelli del mondo dello sport. Addirittura, sono stati premiati, seppure in misura ridotta del 50 per cento, i percettori del reddito di cittadinanza. Tutte le categorie di lavoratori, non solo quelli dipendenti, hanno preso i soldi, tranne quelle del mondo dello sport (Applausi dal Gruppo FdI), e questa è una lacuna che obiettivamente grida vendetta.
Ci sono poi altri problemi antichi, che si intrecciano con il vissuto di questo momento e che riguardano il mondo della scuola e della salute. Ho una tabella che riguarda il posizionamento dell'Italia in Europa. Ebbene, con 480 ore settimanalmente dedicate all'insegnamento dell'educazione motoria e fisica nelle scuole europee, l'Italia si colloca all'ultimo posto in Europa. Badate bene che non è soltanto il dato dell'ultimo posto che fa riflettere, ma il conteggio delle ore: a malapena un terzo (1.500 ore) nella classifica delle Nazioni più evolute sotto il profilo sportivo a livello scolastico.
È un dato clamoroso, che ci deve far riflettere, alla pari di un altro dato importantissimo, sul quale è assolutamente necessario richiamare l'attenzione delle istituzioni, quello della sedentarietà. L'Italia occupa il quarto posto in classifica, che è veramente deprimente e mortificante per il nostro modo di concepire lo sport. Sappiamo tra l'altro che la sedentarietà è una delle cause principali di malattie (l'OMS la colloca infatti al secondo posto), quindi è un problema grave, che riguarda tutte le fasce della popolazione e non solo i giovani. Eppure, c'era stato uno spiraglio, soprattutto per gli aspetti legati al mondo dell'istruzione e della sanità: all'interno della riforma che ha cambiato il mondo dello sport era stato inserito un passaggio importante, concernente la possibilità di dare libero sfogo a queste due funzioni importanti, che sono alla base dei cambiamenti del modo di concepire il mondo dello sport in Italia; mi riferisco all'inserimento, all'interno del consiglio di amministrazione di Sport e Salute SpA, di un componente in rappresentanza del Ministero dello sport e di uno in rappresentanza del Ministero della salute.
Proprio in questi giorni è passata in Commissione la nomina di questi due esponenti. Questi due Ministeri, che avrebbero potuto darci indicazioni importanti per quanto riguarda lo sviluppo dello sport in questa direzione, si sono limitati a una fredda e asettica nomina.
Ci sono quindi tanti problemi che riguardano il mondo dello sport. Vorrei citarne tanti altri, ma il tempo mi costringe ad andare più velocemente. Mi riferisco, ad esempio, alla necessità culturale di cambiare impostazione per quanto riguarda la concezione del mondo dello sport. In Italia si considera lo sport soltanto un modo attraverso il quale raggiungere obiettivi tecnici e in termini di competitività, mentre lo dobbiamo considerare - lo abbiamo detto in tutte le salse in quest'Aula e in tante altre sedi - anche per migliorare la salute dei nostri concittadini.
Questi sono aspetti sui quali richiamo l'attenzione di tutto il Parlamento, affinché, come ho già detto all'inizio dell'intervento, il provvedimento in esame possa essere considerato la base per iniziare veramente un percorso nuovo all'interno del mondo dello sport.
Se così non dovesse essere, noi di Fratelli d'Italia, pur manifestando totale disponibilità, partendo dal voto favorevole su questo provvedimento, continueremo a fare i grilli parlanti. (Applausi dal Gruppo FdI).
RAMPI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAMPI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il passaggio di questa mattina sia veramente importante.
Vi arriviamo grazie alla fatica, alla tenacia e alla tensione positiva di tante persone presenti in quest'Aula e in quella della Camera dei deputati, nonché di tante altre che, fuori di qui, impegnate in politica o nell'associazionismo sportivo, hanno creduto all'utilità di sancire un diritto che, lungo questo cammino (manca ancora un pezzo al traguardo finale), diventa esigibile e che quindi può comportare - poi - una conseguenza nelle politiche pubbliche per garantire a tutti quel diritto allo sport che vuol dire sviluppo di una cultura della pratica sportiva e anche qualità della propria salute.
Non a caso, il diritto allo sport si va a collocare in Costituzione, anche fisicamente, lì, in mezzo tra il diritto all'istruzione e il diritto alla salute, costruendo un ponte tra un aspetto della cultura, che a volte trascuriamo (perché non consideriamo pienamente lo sport una pratica culturale), e - al tempo stesso - una pratica fisica che è sempre più fondamentale per la qualità della vita delle persone in un mondo in cui lo sport naturale del lavoro, che una volta apparteneva alla tradizione fisica delle persone (il lavoro nei campi e nelle fabbriche), è stato sostituito da un lavoro sempre più sedentario e intellettuale.
Va quindi recuperata la fisicità anche in un altro modo, esattamente come, dal punto di vista antropologico, nasce lo sport. Gli antropologi dicono che nasce come sublimazione della guerra. In questo tempo abbiamo allora bisogno di pensare che si possa davvero trovare una strada diversa per scaricare le naturali competizioni e tensioni, forse un po' troppo maschili, che appartengono all'uomo, trovando una strada diversa, che è educazione a competere senza schiacciare l'altro e a imparare che la tenacia di cui parlavo all'inizio è una componente fondamentale della vita, senza la quale non si arriva da nessuna parte, ma è anche coralità e rispetto dell'avversario. È l'idea che, un minuto dopo la vittoria, non c'è qualcuno che ha prevalso e qualcuno che è sconfitto, ma si riparte insieme, anche perché nessun traguardo dello sport è mai definitivo. È anche una grande educazione a saper perdere, che è una cosa fondamentale della vita.
In un bellissimo manifesto di una grafica italiana, che sta spopolando, si legge: «A volte si vince, a volte si impara». A me piace molto. Il concetto è proprio questo: quando non si riesce a prevalere è perché ci si può mettere in discussione rispetto agli elementi che non hanno dato la possibilità di raggiungere quel traguardo. Questo è un grande insegnamento dello sport.
Quando pensiamo allo sport, non pensiamo alla Serie A, anche se questi sono mesi un po' particolari (Monza ha raggiunto qualche risultato importante e ne siamo particolarmente soddisfatti).
Non pensiamo neanche ai grandi campioni, anche se, quando il mio Gruppo mi ha fatto l'onore di chiedermi di fare questa dichiarazione di voto, non ho potuto non pensare a Gianni Bugno: tutti noi abbiamo un mito e il mio mito è lui, che ci ha insegnato esattamente questi valori, nello sport e poi nella vita di tutti i giorni. (Applausi). Noi pensiamo soprattutto alle piccole associazioni sportive e alle ragazze e ai ragazzi che in tutta Italia si attivano per stare bene innanzitutto loro stessi.
Questo traguardo riguarda tutta la vita, non riguarda solo i giovani; è un traguardo che supera l'approccio generazionale e che supera anche l'approccio di genere, perché fortunatamente abbiamo sdoganato l'idea che non esistono più sport maschili e femminili, ma tutti gli sport sono possibili per tutti. Tutto ciò è contenuto in questo passo, in questo piccolo passo, e in questa tappa fondamentale (per tornare ad esempio al ciclismo, che sicuramente insegna proprio questo) per arrivare a un traguardo che siamo in grado di raggiungere. Lo raggiungeranno - io spero molto presto - i colleghi della Camera dei deputati e intanto dobbiamo raggiungerlo noi questa mattina. Dobbiamo farlo nella maniera più unitaria possibile: ci siamo ascoltati, abbiamo ragionato e abbiamo trovato un punto di caduta comune.
È chiaro che toccare la nostra Costituzione è un fatto importante, come abbiamo già detto in questa legislatura. La Costituzione è stata pensata dai costituenti stessi per essere aggiornata e viva, non come un totem o un tabù, ma come qualche cosa che produce crescita culturale e di legislazione. Questo risultato deve produrre un aumento degli investimenti, soprattutto nello sport per tutti, che riguarda davvero le persone nei tanti piccoli Comuni italiani, e deve dare un'opportunità di accesso che superi le barriere economiche e di reddito. Oggi rischiamo che la pratica sportiva, la cultura sportiva e la qualità della vita che lo sport comporta per la salute siano sempre più appannaggio solo di una parte; questo noi non lo possiamo accettare. Dobbiamo avere invece politiche pubbliche comunali (ce ne sono tante), regionali e - ancor di più e soprattutto - statali, proprio per produrre l'uniformità di questo intervento, che porti lo sport ad essere accessibile soprattutto per chi ha meno, come le famiglie che hanno difficoltà a iscrivere un figlio a una squadra o a una palestra (che oggi va molto di moda).
E allora anche qui torniamo all'istruzione e alla scuola. Noi crediamo molto nell'istruzione e nella scuola e pensiamo che nell'istruzione e nella scuola si debba investire di più, anche in termini economici; non si può intervenire nella scuola sempre a parità di bilancio o addirittura andando a scendere. Pensiamo che, dentro questi investimenti, ce ne sia uno fondamentale nell'insegnamento della cultura e della pratica sportiva, perché la scuola è un luogo da cui tutti i ragazzi hanno l'opportunità di passare. Su questo abbiamo ottenuto in questi anni investimenti e fondi importanti, prima con i Governi precedenti, in forma diretta, e poi con il PNRR, sulle scuole, sulle palestre delle scuole e sugli impianti sportivi, che sono i luoghi dove lo sport per tutti si può praticare. Chiaramente noi vogliamo che, da questo punto di vista, si continui a investire.
Queste sono giornate particolari, in cui abbiamo occasioni di confronto e di scontro e in cui siamo tutti preoccupati di quello che succede nel mondo. Siamo preoccupati del livello del conflitto e delle conseguenze economiche che esso sta avendo nelle nostre vite. In un momento come questo oggi noi, con questo voto, rilanciamo un'idea, esattamente come quando nacquero le olimpiadi, intese come un momento per dirsi: fermiamoci tutti, blocchiamo il clamore delle armi, proviamo a capire se ci possiamo guardare reciprocamente negli occhi e se il bisogno naturale dell'uomo di provare a emergere può diventare non qualche cosa che schiaccia, ma qualche cosa che migliora ognuno nel suo tempo e nella sua qualità.
Io credo che questo sia il significato della nostra Costituzione. Ci sono tanti riferimenti di questo tipo, che sono riferimenti guida e riferimenti faro. Il risultato di introdurre lo sport nella Costituzione e di metterlo in collegamento con salute e istruzione è un grande traguardo da raggiungere e può produrre effetti positivi.
Per questo, naturalmente, noi parlamentari del Partito Democratico non solo oggi voteremo a favore, come abbiamo già fatto in passato, ma, sin dal primo giorno della legislatura e anche in precedenza, siamo stati profondamente convinti di questo passaggio e siamo convinti e concretamente felici che si possa arrivare a un risultato. (Applausi dal Gruppo PD).
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Vezzali, oggi trattiamo in terza lettura la proposta di inserire l'attività sportiva tra i valori tutelati dalla nostra Costituzione. Dopo le prime due letture, concluse con un'approvazione ad ampia maggioranza, il terzo passaggio e poi il quarto alla Camera dei deputati non sono un inutile orpello burocratico, ma una palese rappresentazione, prevista e voluta dai Padri costituenti, utile a dimostrare che la volontà del Parlamento è ferma e convinta.
L'occasione è però anche utile per ribadire il ringraziamento della politica al mondo dello sport, per tutto quello che mette in atto per permettere la crescita della socialità e del benessere dell'intera popolazione del Paese e in particolare delle nuove generazioni. Il nostro ringraziamento deve raggiungere tutti: il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato paralimpico, le federazioni sportive, gli enti di promozione, le decine di migliaia di società sportive, i preziosi volontari, i tecnici, i dirigenti, i giudici e gli arbitri e soprattutto gli atleti: siano essi professionisti, dilettanti o semplici amatori, sono loro i protagonisti di questo fantastico mondo.
Riconosciamo il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ciò facendo, riconosciamo che lo sport rappresenta inequivocabilmente un elemento caratterizzante della nostra società, che è presente pressoché in ogni famiglia e che entra quotidianamente in ogni casa, se non con l'attività sportiva esercitata direttamente, quantomeno con l'attenzione e la passione di chi apprezza e segue una squadra o un atleta. Per i bambini e i ragazzi, l'atleta spesso assume il ruolo di modello, che dev'essere però positivo e per questo apprezziamo gli sforzi fatti per la promozione del fair play.
Siamo soddisfatti che la formulazione prescelta sia quella indicata dal nostro disegno di legge: utilizzare la dicitura «attività sportiva» anziché sport conferisce un significato più ampio, che fa riferimento non solo all'espressione fisica, esercitata in modo organizzato e regolamentato, ma ad ogni attività svolta, anche in modo autonomo dal singolo, che viene posta in atto per trarne beneficio psicofisico.
Qui mi ricollego all'unico aspetto leggermente stonato che abbiamo già avuto modo di sottolineare in passato e su cui quindi non mi soffermo molto. Avremmo preferito che la modifica venisse inserita nell'articolo 32, che tratta di salute, proprio per evidenziare l'importanza dell'attività sportiva ai fini del benessere psicofisico (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az), elemento fondamentale nella crescita degli adolescenti, ma anche per il vitale mantenimento delle generazioni più anziane, senza dimenticare il fondamentale apporto che l'attività sportiva reca al mondo della disabilità, soprattutto quale canale per stimolare socialità e integrazione.
Si è scelto l'articolo 33, dando quindi maggiore risalto all'aspetto educativo: scelta sicuramente legittima, trattandosi dell'altro pilastro che sostiene l'importanza della pratica sportiva. Siamo certi che non sia stata una scelta facile, pertanto non vi è da parte nostra alcuna volontà di biasimare i colleghi che l'hanno sostenuta. Non potendo creare un articolo "32 e mezzo", possiamo derubricare il fatto a semplice sfumatura, in un contesto sicuramente e ampiamente positivo.
Riscontriamo anche positività nel fatto di aver posto rimedio ad una lacuna che avevamo rispetto a tante altre nazioni, che in modo più lungimirante hanno provveduto da tempo. Certamente è comprensibile che la nostra Carta costituzionale non lo avesse previsto dalla sua nascita: nel 1948, i Padri costituenti avevano ancora davanti agli occhi l'uso strumentale e funzionale all'accettazione del regime fascista dei due decenni precedenti, ma attendere oltre settant'anni per riconoscere la valenza sociale e la popolarità del fenomeno è stato effettivamente tanto, se non troppo.
È per questo che il nostro intento nel presentare il disegno di legge non è stato di celebrare i risultati di pregio dello sport d'eccellenza; è, anzi, un modo per sottolineare che alle medaglie olimpiche non si arriva se non c'è un modello di società che parte dal basso, tutelando e favorendo l'attività e la pratica sportiva.
Sport è aggregazione, rispetto delle regole, lotta alla devianza giovanile e al disagio sociale; è prevenzione in campo sanitario; è amicizia e fratellanza; è sacrificio, impegno e rispetto degli obiettivi; è, infine, crescita delle relazioni umane. Se penso ai tanti ragazzi che, terminate le ore di scuola, si chiudono in cameretta e si immergono in un mondo virtuale e digitale, rimpiango con nostalgia i campetti dell'oratorio e le ginocchia sbucciate. Sport è anche coinvolgimento e condivisione tra generazioni.
Le tantissime piccole società ed associazioni sportive nate e sviluppatesi in questo che amo chiamare il Paese degli 8.000 campanili vivono e prosperano grazie al contributo fondamentale di tanti volontari ex atleti o non atleti che rendono possibile il loro funzionamento. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Penso alle mamme che preparano il tè caldo, ai padri che fungono da autisti collettivi, ai nonni che tagliano l'erba del campo, magari all'ex campione che ora cura il magazzino del materiale. Senza di loro tutto ciò non sarebbe possibile. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Senza di loro questi micro universi sociali, queste vere e proprie famiglie allargate non potrebbero esistere e fiorire. A loro deve essere rivolto il nostro operato e andare il nostro pensiero e il nostro ringraziamento. Se comprendiamo questo, se facciamo il possibile per tutelare questa realtà di base, allora apprezzeremo ancora di più i momenti di successo dello sport di alto livello.
Colleghi, fra meno di quattro anni le nostre montagne ospiteranno un evento eccezionale, le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Facciamo in modo che siano la punta visibile di un iceberg, ma che al di sotto del pelo dell'acqua ci sia solidità e concretezza. Per tutte queste ragioni annuncio il convinto voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
GALLONE (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, oggi la tutela dello sport entrerà definitivamente in Costituzione in qualità di bene primario. Si tratta di un piccolo e delicato ritocco alla nostra Costituzione diretto ad affermare il principio della sportività, dell'importanza dell'attività sportiva e trasformarlo in un diritto fondamentale e in un valore garantito.
Dopo settantaquattro anni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione tagliamo un traguardo storico, riconoscendo lo sport come diritto individuale fondamentale, al pari dell'istruzione e della salute. Lo abbiamo già fatto inserendo nella nostra Carta l'ambiente, la cui tutela è oggi tema centralissimo. Forza Italia ha fortemente voluto e perseguito il raggiungimento di questo obiettivo, rendendo concreto il lavoro di squadra capitanato dal presidente Berlusconi, con Stefania Prestigiacomo e Michela Brambilla per l'ambiente e con la nostra Giusy Versace per lo sport. Forza Italia, nell'uno e nell'altro caso, ha presentato il proprio disegno di legge partendo da lontano, dall'istituzione di quella Giornata nazionale dello sport partita proprio durante un Governo Berlusconi. Rispetto al testo iniziale, che prevedeva la modifica dell'articolo 32, che si riferisce alla salute, il testo in esame modifica l'articolo 33. (Brusio). Colleghi, siate sportivi perché non ho il fiato di uno sportivo. Come stavo dicendo, il testo in esame modifica l'articolo 33, quello inerente l'istruzione, recitando che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva. Si parla di valore educativo e quindi esemplare, perché lo sport è l'esempio più immediato dei corretti comportamenti sociali; penso a quella sportività che è un valore altissimo e che, valorizzata, diventa una vera rivoluzione culturale. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).
Forza Italia è orgogliosa di aver presentato uno dei sei disegni di legge esaminati e diventati poi un testo unico, quello che ci apprestiamo a votare oggi, presentando anche emendamenti ed un ordine del giorno a tutela delle persone più vulnerabili e anziane e per attivare, nelle aree più fragili del Paese, quella rete di sicurezza che lo sport può rappresentare proprio per quei giovani che si trovano ai margini della società.
Andando nel concreto, vorrei condividere la nostra soddisfazione per l'approvazione di due nostri emendamenti all'interno del decreto PNRR in materia di sport: uno dedicato al potenziamento dell'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce di popolazione, ottimizzando gli interventi di prevenzione attraverso l'esercizio fisico, e l'altro che ha previsto un contributo sostanziale a favore di impianti sportivi e di piscine.
Esso stabilisce che le associazioni, le società sportive, le federazioni sportive nazionali, dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti pubblici delle Regioni che più lo necessitano possono accedere a contributi per progetti di investimento, per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili. Quindi, ambiente e sport: il massimo. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).
Per rilanciare l'attività di volontariato, esse svolgono un ruolo anche per ciò che riguarda gli aspetti della promozione della salute pubblica attraverso l'attività fisica, per fare in modo che venga data ulteriore e concreta attuazione pratica al principio che le ispira.
Lo abbiamo detto tutti in quest'Aula: lo sport e l'attività fisica hanno ormai una importanza fondamentale nella vita quotidiana di ogni persona, senza limiti di età, di genere e di stato fisico. È una delle forme di comunicazione non verbale più efficace, che consente, senza bisogno di parole o di una lingua comune, di interagire. Ed è anche grazie all'attività sportiva che tanti di noi sono riusciti a superare il tempo della pandemia: e non è certo cosa da poco.
Ecco perché la tutela costituzionale oggi più che mai è appropriata. Altre ragioni? Facciamo un riassunto di quelle che sono state esposte? Lo sport contribuisce al benessere fisico e psicofisico: quindi, è un grande ammortizzatore anche da questo punto di vista. L'attività sportiva è utile nella cura di alcune malattie ed è fondamentale nell'aiuto di alcune disabilità, diventando quindi un concreto ausilio per le famiglie.
L'attività sportiva contribuisce a razionalizzare e a diminuire la spesa sanitaria. Lo sport mobilità i sentimenti positivi di milioni di persone: ci mancheranno i mondiali, anche quest'anno. E lo sport possiede anche una notevole valenza economica.
La circostanza di aver riconosciuto la dignità dell'attività sportiva in Costituzione potrà, dunque, dare ulteriore impulso all'iniziativa legislativa ordinaria e faciliterà l'operosità delle associazioni sportive, delle palestre, delle associazioni sportive, che in questo momento ancora di più sono state toccate dalla pandemia, ma che ci auguriamo stiano ripartendo.
Ringraziamo il sottosegretario Vezzali per l'impegno e la passione che mette nello svolgimento del suo mandato e ci auguriamo che presto verrà il momento in cui, anche alla luce di questo traguardo, si decida di istituire un Ministero ad hoc per lo sport. Sono stata una sportiva e so bene quanto lo sport mi abbia aiutato nella crescita, con i valori di lealtà, condivisione, correttezza, impegno e costanza.
Sono poi un'insegnante e ho già detto la volta scorsa che niente mi rattrista più di un sistema scuola che, a volte, ancora non comprende che attività sportiva, anche agonistica, e impegno scolastico possono e devono convivere. Anzi, la loro convivenza diventa un potenziamento dell'impegno in tutte le discipline sportive e di istruzione. Quindi, l'educazione fisica, al pari di quella artistica e musicale, deve diventare materia fondamentale. Per questo, dovremmo investire anche nella realizzazione di infrastrutture sportive, che molto spesso mancano, soprattutto in Regioni particolarmente delicate. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).
Ricordo a me stessa e ai miei colleghi insegnanti che un ragazzo e una ragazza che si impegnano nello sport si impegneranno sempre anche a scuola, perché per loro, avanti a tutto, ci sono il rispetto delle regole e la disciplina. Come ho detto nel mio precedente intervento, basta metterli nella condizione di conciliare tutto, non mettendo loro i bastoni tra le ruote.
Per completare il tutto è necessario potenziare e dare la giusta attenzione anche alle palestre scolastiche, garantendo un sistema di insegnamento adeguato tenuto da docenti competenti e specializzati. Siamo tutti testimoni di quanto lo sport unisca una Nazione sotto la propria bandiera creando comunque ammirazione verso i più bravi e che le uniche guerre che si dovrebbero combattere dovrebbero essere solo le sane competizioni olimpiche. Il presidente Berlusconi insieme al senatore Galliani ne hanno vinte di competizioni sportive (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC) ed oggi arriverà anche la soddisfazione di questa legge costituzionale. Per non parlare di quanto lo sport possa essere terapeutico ad ogni livello.
Per tali ragioni noi lavoreremo anche affinché i medici di base possano prescrivere l'attività sportiva come terapia, prevedendo esenzioni specifiche per i corsi nelle palestre sportive. Per non parlare poi di quanto lo sport sia armonizzante per le persone diversamente abili; diversamente è il termine corretto perché le definirei decisamente molto più abili delle persone (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC) e della maggior parte di noi nel rivelarsi campioni incredibili, che sono diventati esempio e icone del nostro tempo. Quando dico campioni, intendo proprio campioni di vita. A questo proposito sono rivolti il nostro appello e la nostra azione, come dicemmo già la volta scorsa, affinché non si parli più di paralimpiadi, ma solo di giochi olimpici con diverse categorie di competizione. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC). Questa però è un'altra storia che auspichiamo possa cominciare da questo primo e importante capitolo che oggi stiamo scrivendo in quest'Aula. È giusto e corretto che la Costituzione tuteli lo sport, che tuteli ogni forma di attività sportiva e la possibilità di ognuno di esercitarlo in ogni forma; è davvero bellissimo ritrovarci tutti uniti, proprio tutti, in nome dello sport.
La sportività è il valore che dovrebbe essere alla base di ogni azione umana e oggi, in un momento in cui la guerra è ai nostri confini, mi auguro che l'inserimento dello sport in Costituzione sia il migliore auspicio per un messaggio di pace tra i popoli. Ricordiamoci infatti che lo sport vuol dire pace e, mai come in questo momento, ne abbiamo bisogno.
Ringrazio quindi di cuore tutti i nostri campioni e rivolgo un pensiero a Berrettini (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC) che purtroppo non potrà giocare; gli siamo tutti vicini lo stesso per il grande campione. Rivolgendo altresì un pensiero ai grandi campioni del nuoto (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC) che ci hanno riservato tante soddisfazioni e a tutti gli sportivi, dichiaro il voto favorevole di Forza Italia. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).
TONINELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINELLI (M5S). Signor Presidente, colleghi, il MoVimento 5 Stelle anche questa volta ribadisce in questo passaggio al Senato la piena condivisione per il riconoscimento in Costituzione del valore educativo, sociale e culturale dello sport. Approviamo - va sottolineato - anche il metodo adottato che non è quello delle riforme e delle modifiche di decine di articoli della Costituzione degli anni precedenti, che non vado neanche a ricordare, ma la metodologia di riforme puntuali della nostra Costituzione, portate avanti anche in altre occasioni da parte del MoVimento 5 Stelle. Sono queste le uniche modalità che permettono ai cittadini, in caso di referendum confermativo, di poter votare con un sì o con un no in maniera consapevole.
Il nuovo comma dell'articolo 33 della nostra Costituzione si rivolge a tutte le persone che possono praticare lo sport, ad ogni disciplina e per questo nel tempo potrà dispiegare i suoi benefici in maniera universale. L'attività sportiva porta alla persona, come abbiamo detto tutti e qui ribadisco, salute fisica e mentale, socialità e serenità, divertimento e cultura, ma anche educazione e persino terapia.
Dopo questo passaggio il testo andrà alla Camera per l'esame definitivo e l'ultima lettura, al termine della quale inizierà la vera sfida; dobbiamo assolutamente avere il coraggio e l'onestà intellettuale di dirlo. Da quel momento infatti dovrà cominciare un grande lavoro per dare concretezza a questo nuovo valore inserito nella nostra Costituzione, serviranno criteri organizzativi, ma anche soldi e finanziamenti per consentire l'effettiva e sempre più ampia partecipazione alla pratica sportiva anche controlli sempre più efficaci, affinché lo sport non venga più affiancato al doping e alle scommesse. (Applausi dal Gruppo M5S).
Dobbiamo essere onesti e dire con forza che si tratta solo del primo passo per poter valorizzare lo sport in tutte le sue forme, agonistiche e non agonistiche. Questa valorizzazione deve essere insieme culturale e sostanziale; ad ogni livello istituzionale dobbiamo agire su entrambi i fronti, far capire al maggior numero di persone che lo sport è vita e dare loro anche la possibilità di praticarlo aprendo centri sportivi e luoghi dove allenarsi. Lo sport, come affermato nella nostra Costituzione, potrà essere ovunque solo se prenderemo le decisioni necessarie, se daremo a tutti la possibilità di praticarlo, anche a coloro che non lo hanno mai fatto o che non possono permettersi, per motivi economici, di pagare un abbonamento o un'iscrizione.
L'attività sportiva dovrà essere praticabile anche all'aria aperta: penso non solo ai percorsi pedonali o ciclabili che esistono in Italia, seppure non sufficienti, ma anche ai percorsi fitness o workout - come li vogliamo chiamare - montati in piazzole aperte al pubblico all'interno dei nostri Comuni. Ad oggi sono troppo pochi gli enti locali che hanno investito in tali spazi e questo - ahimè - è un vulnus enorme, perché il semplice vedere persone che si allenano porta un effetto emulativo positivo.
Lo sport a scuola dovrà essere non solo praticato, ma anche insegnato da persone preparate e sin dalle scuole elementari. L'ora di educazione motoria deve cambiare radicalmente e non può consistere in un'attività di gioco libero lasciata all'improvvisazione del momento.
Colleghi, le scienze motorie dovranno sempre di più essere al centro dell'insegnamento che gli studenti riceveranno. Dobbiamo sottolineare - i genitori lo devono dire i figli, ma anche agli insegnanti stessi, laddove non lo sapessero - che la materia dell'educazione motoria a scuola ha la stessa dignità, se non addirittura maggiore, di tutte le altre materie scolastiche. (Applausi dal Gruppo M5S).
Sarà compito del Governo, del Parlamento, degli enti locali e delle istituzioni sportive in particolare dare attuazione al principio che noi fissiamo nella nostra Carta fondamentale. C'è però un compito che spetta ai cittadini, i primi guardiani dell'operato delle istituzioni: pretendere il rispetto e l'attuazione concreta di questo come di ogni altro valore costituzionale. La politica è e deve tornare ad essere sempre di più al servizio dei cittadini e spetta a costoro pretendere il rispetto dei loro diritti.
Colleghi, viviamo un periodo difficilissimo da tutti i punti di vista. Questa parentesi dei lavori d'Aula appare come una sorta di piccola, ma necessaria, boccata di ossigeno. Lo sport, con gli effetti benefici che ci regala, sia dal punto di vista fisico che mentale, potrà aiutarci a vivere meglio. Per tutte queste motivazioni e con piena convinzione dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (Applausi dal Gruppo M5S).
PARAGONE (Misto-IpI-PVU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARAGONE (Misto-IpI-PVU). Signor Presidente, mi dispiace dover rompere questa liturgia e questa unanimità, perché Italexit voterà no. Spieghiamo il perché: intanto perché non serve sancire grandi principi, se vediamo che persino il grande diritto costituzionale al lavoro è stato umiliato; ci sono lavoratori sani che sono di fatto estromessi dal mondo del lavoro a seguito delle vostre scelte sull'obbligo vaccinale per categoria. Quindi, abbiamo gente sana, estromessa dal lavoro. E pensare che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro!
Inoltre, non c'è bisogno di una modifica costituzionale per pagare e assumere gli insegnanti di educazione fisica; non c'è bisogno di una modifica costituzionale per ristrutturare le palestre delle scuole pubbliche: è una questione di scelte, di dove voler mettere i soldi. Ma voi preferite dare i soldi ai Benetton piuttosto che mettere i soldi nelle palestre pubbliche, per rafforzare il ruolo dello sport nelle istituzioni pubbliche. Oggi se non hai i soldi, di fatto, non puoi fare attività sportiva. Ci sono insegnanti, palestre e allenatori - segnati dalle politiche dei due ultimi Governi - che devono essere ancora risarciti.
Quello non ha bisogno di una modifica costituzionale: pagate. Avete costretto i nostri figli a fare tamponi e vaccini per giocare all'aperto. Non vi rendete conto di quanto avete fatto. Adesso ci proponete il valore dello sport, ma allora perché non il valore costituzionale della felicità? Tra l'altro, a proposito di soldi e di sport, a me piacerebbe avere la rendicontazione precisa e puntuale di tutte le spese di rappresentanza e di propaganda del CONI, vorrei capire dove vanno a finire i soldi del CONI, perché se non sbaglio il CONI dovrebbe stare all'interno di una costellazione pubblica. Ce li fate vedere, una volta per tutte, questi soldi, oppure stiamo costruendo dei regni a uso e consumo dei Malagò di turno?
Non siamo contrari allo sport, ma alla propaganda che avete fatto sullo sport, al fatto che sullo sport non investite e invece - lo ripeto per l'ennesima volta - avete costretto i nostri figli a fare tamponi e vaccini per fare sport persino all'aperto. Italexit voterà no. (Applausi dei senatori De Vecchis, Giarrusso e Martelli).
PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, il disegno di legge costituzionale è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.
Accertamento del numero dei presenti
PRESIDENTE. Trattandosi di una votazione importante, prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge costituzionale n. 747-2262-2474-2478-2480-2538-B, dispongo, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, l'accertamento del numero dei presenti.
(Segue l'accertamento del numero dei presenti).
Il numero dei presenti è 211.
Stante l'esito dell'accertamento testé condotto, passiamo alla votazione.
Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 747-2262-2474-2478-2480-2538-B (ore 10,33)
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, per la seconda deliberazione sul disegno di legge costituzionale nel suo complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva in seconda deliberazione con la maggioranza dei suoi componenti. (v. Allegato B). (Applausi).
Sospendo i nostri lavori, che riprenderanno alle ore 14 con la discussione generale congiunta del disegno di legge di delegazione europea 2021 e delle connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.
(La seduta, sospesa alle ore 10,33, è ripresa alle ore 14,01).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
Discussione congiunta del disegno di legge:
(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)
e dei documenti:
(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022
(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021
(ore 14,01)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 2481, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 5, e LXXXVII, n. 5.
La relatrice sul disegno di legge n. 2481, senatrice Masini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.
MASINI, relatrice sul disegno di legge n. 2481. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, discutiamo oggi in Assemblea un importante provvedimento legislativo che rappresenta uno dei cardini nel rapporto tra le istituzioni italiane e le istituzioni europee. Il disegno di legge in esame è particolarmente importante per due ordini di motivi. Innanzitutto, esso consente all'Italia di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, rispondendo all'obbligo di dare attuazione alle direttive e ai regolamenti, evitando così l'apertura di nuove procedure di infrazione nei confronti dell'Italia. Il provvedimento è importante anche dal punto di vista del merito, perché tratta di ambiti che interessano direttamente la vita dei cittadini italiani e delle imprese. Il lavoro che abbiamo svolto in 14a Commissione è stato il più possibile trasversale ed inclusivo proprio per tenere conto delle diverse istanze provenienti da tutti i Gruppi parlamentari, di maggioranza come di opposizione.
Personalmente, nel ruolo di relatrice, sul provvedimento ho cercato di accogliere il più possibile i contributi emersi durante l'esame mediando tra le diverse posizioni, comprese quelle del Governo, per recuperare proposte su cui inizialmente non vi era convergenza. Mi riferisco ad esempio a quelle relative all'articolo 4 in materia di tutela dei consumatori, o a quelle dell'articolo 17 sui medicinali veterinari. Ma diverse altre questioni hanno impegnato la Commissione nell'esame del provvedimento, come per esempio quella sulla trasmissibilità delle malattie animali connessa con l'importazione e detenzione di specie esotiche; o ancora quella sull'annoso e odioso problema del ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione, su cui vi è già stata una sentenza della Corte di giustizia europea e su cui si rischia una seconda condanna dell'Italia, questa volta con sanzioni pecuniarie.
I lavori sono stati purtroppo rallentati dal concomitante esame della legge annuale sulla concorrenza, in cui è stato inserito il tema dell'infrazione europea sulle concessioni balneari, che a mio avviso avrebbe dovuto avere come sede naturale quella della legge di delegazione europea, ove infatti è stato presentato un emendamento in merito. Nel complesso, esprimo la mia soddisfazione per il lavoro svolto su un provvedimento che ora consente di dare attuazione a quattordici direttive di cui tre con criteri specifici di delega, a ventidue regolamenti e a una raccomandazione europea.
Il disegno di legge si compone di venti articoli, in cui l'articolo 1, come di consueto, reca la norma di delega per l'attuazione degli atti citati nell'articolato e nell'allegato A e il richiamo ai termini, alle procedure e ai principi e criteri direttivi generali, di cui agli articoli 31 e 32 della legge del 24 dicembre 2012, n. 234. Il comma 3 rinvia la copertura degli oneri alla fase dell'elaborazione dei decreti attuativi attingendo al fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012, o a provvedimenti legislativi ad hoc.
L'articolo 2 delega il Governo all'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, della disciplina sanzionatoria per le violazioni di direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, o di regolamenti pubblicati fino alla data di entrata in vigore della legge stessa. La delega è esercitata fatte salve le norme penali vigenti e nel rispetto dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012 e dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge.
L'articolo 3 reca i princìpi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva n. 2121 del 2019, che modifica la direttiva n. 1132 del 2017 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
L'articolo 4 detta i criteri specifici per l'attuazione della direttiva n. 2161 del 2019, che modifica quattro precedenti direttive, ai fini di una migliore applicazione e della modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.
In tale ambito la Commissione ha approvato all'unanimità (opposizione compresa) un emendamento volto a evitare il cosiddetto gold plating. È stata infatti soppressa quella parte della lettera e) che prevedeva l'estensione della disciplina sanzionatoria anche ad aspetti ulteriori, non richiesti dal regolamento europeo, sulla tutela dei consumatori.
L'articolo 5 detta i criteri specifici per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 1503 del 2020, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese. È stato eliminato il riferimento alla direttiva europea n. 1504 del 2020, che modifica la direttiva europea n. 65 del 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, poiché essa ha già trovato attuazione in altra sede.
L'articolo 6 reca una specifica delega per l'attuazione, entro dodici mesi, della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) del 22 dicembre 2011, n. 3, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e all'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento europeo n. 1011 del 2016. L'articolo detta anche criteri specifici a cui il Governo si deve attenere, oltre a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Con due emendamenti sono stati migliorati i criteri di delega relativi ai piani che devono essere predisposti dagli enti creditizi in caso di variazione del benchmark, ovvero gli indici di riferimento da questi utilizzati.
L'articolo 7 reca una delega al Governo, con criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo n. 23 del 2021, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali, intermediari essenziali, dei mercati finanziari.
L'articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 557 del 2021 in materia di cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, al fine di sostenere la ripresa della crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, dettandone i criteri di delega.
L'articolo 9 delega il Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo n. 1939 del 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO), già recepita con il decreto-legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale, in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.
L'articolo 10 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 848 del 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, nonché al regolamento n. 625 del 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, nonché sui prodotti fitosanitari. L'articolo detta altresì i relativi criteri specifici di delega. Con un emendamento è stato incluso il riferimento alle attività con metodo biologico e ai laboratori nazionali di riferimento.
L'articolo 11 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 1727 del 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e detta i criteri di delega.
L'articolo 12 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 1805 del 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca e ne detta i criteri di delega.
L'articolo 13 detta criteri specifici per l'attuazione della direttiva europea n. 1937 del 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
L'articolo 14 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 816 del 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi e integrare il sistema europeo di informazione su casellari giudiziari. L'articolo detta, a tal fine, i criteri specifici di delega.
Con un emendamento della relatrice è stato inserito l'articolo 15, che delega il Governo ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 784 del 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.
L'articolo 16 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 6 del 2019, relativo alla fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo di mangimi medicati e ne detta i criteri di delega.
L'articolo 17 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 6 del 2019, relativo ai medicinali veterinari, e detta i criteri di delega, tra i quali è stato aggiunto, con un emendamento approvato all'unanimità (opposizione compresa), un criterio volto a consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici. Inoltre è stato approvato un emendamento volto a prevedere che il medico veterinario possa consegnare all'allevatore medicinali veterinari della propria scorta, per garantire la tutela immediata del benessere animale, registrandoli poi in un sistema digitale.
L'articolo 18 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo n. 1099 del 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, e detta i criteri di delega.
L'articolo 19 delega al Governo l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo n. 1009 del 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'Unione europea, e detta i criteri di delega. A questi è stato aggiunto un criterio volto a prefigurare l'elaborazione di una normativa organica in materia di fertilizzanti e un'estensione del sistema sanzionatorio anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione. Infine, con un emendamento approvato anche con i voti dell'opposizione, è stato introdotto un criterio di delega volto a evitare nuovi oneri burocratici non indispensabili per le aziende agricole.
L'articolo 20 delega al Governo l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti europei n. 1071 del 2009, n. 1072 del 2009 e n. 1073 del 2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti europei n. 1054 del 2020 e n. 403 del 2016, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento europeo n. 165 del 2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento europeo n. 1055 del 2020, che modifica i regolamenti nn. 1071 e 1072 del 2009, e n. 1024 del 2012, per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada. L'articolo detta a tal fine i criteri specifici di delega.
Infine, con un emendamento della relatrice è stato soppresso l'ultimo articolo (ex articolo 20), relativo all'attuazione della direttiva n. 1151 del 2020 sull'armonizzazione delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche, in quanto già attuato attraverso il decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, al fine di rispettare il termine di recepimento della direttiva, fissato al 31 dicembre 2021, ed evitare così l'avvio di una procedura di infrazione. La medesima direttiva n. 1151 del 2020 è stata quindi espunta dall'allegato A del disegno di legge, ove invece sono state inserite altre cinque direttive, ovvero la direttiva n. 2184 del 2020 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, per la quale ho presentato un emendamento recante i criteri specifici di delega, la direttiva n. 1187 del 2021 sulla realizzazione della rete transeuropea dei trasporti, la direttiva n. 1883 del 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati, la direttiva n. 2118 del 2021 sul controllo dell'obbligo di assicurazione per responsabilità civile degli autoveicoli e infine la direttiva n. 2261 del 2021 sulle informazioni chiave che devono essere fornite alle società di gestione di organismi di investimento collettivo di valori immobiliari.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta il senatore Simone Bossi, relatore sul documento LXXXVI, n. 5. Ne ha facoltà.
BOSSI Simone, relatore sul documento LXXXVI, n. 5. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2022 rappresenta la visione generale del Governo sulle prospettive future dell'Unione europea. Essa indica le intenzioni politiche del Governo sui singoli dossier europei di cui si prevede lo sviluppo nel corso dell'anno. Un anno, quello in corso, segnato purtroppo dalla tragedia umana della guerra in Ucraina, che sta al contempo producendo pesanti conseguenze sulla vita economica e sociale dei nostri Paesi, già duramente provata dalla crisi pandemica, configurandosi come una pesante battuta d'arresto nelle speranze di ripresa e di sviluppo che erano emerse a seguito dell'entrata in vigore del Next generation EU e del recovery fund.
In questo senso la relazione programmatica per il 2022 si apre con una breve premessa del sottosegretario Amendola, che fa riferimento all'Anno europeo dei giovani 2022 come ispirazione per affrontare con coraggio e determinazione le sfide del presente e che ora deve essere rinnovata per affrontare le sfide umanitarie, energetiche ed economiche poste dalla guerra in Ucraina e per procedere verso le necessarie riforme dell'Unione europea nella direzione di un federalismo pragmatico e ideale, partendo dalle lezioni apprese durante la pandemia e dalle proposte formulate nel contesto della Conferenza sul futuro dell'Unione europea.
Il testo della relazione presentata al Parlamento il 16 maggio di quest'anno presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012 ed è suddiviso in quattro parti, precedute ciascuna da una breve sintesi, che enuclea le posizioni e le azioni che il Governo intende concretamente portare avanti in relazione alle singole politiche dell'Unione europea.
La prima parte, intitolata «Sviluppo del processo di integrazione europea» è dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale.
La seconda parte, intitolata «Le politiche strategiche» si sviluppa in 5 obiettivi strategici propri del programma di lavoro della Commissione per il 2022, ovvero il green deal europeo, un'Europa pronta per l'era digitale, un'economia al servizio delle persone, la promozione dello stile della vita europeo, un nuovo slancio della democrazia europea.
La parte terza «Un'Europa più forte nel mondo. L'Italia e la dimensione esterna dell'UE» tratta invece l'obiettivo di costruire un'autonomia strategica dell'Europa coerente con gli interessi italiani, che consenta di affrontare l'emergenza economica e sociale e garantire la sicurezza dei nostri cittadini, a partire dai quattro settori prioritari della dimensione esterna dell'Unione europea: politica estera e di sicurezza comune, politica di sicurezza e difesa comune, politica commerciale, proiezione esterna della politica industriale, proiezione esterna delle politiche digitali e di connettività.
Infine, la parte quarta è intitolata «Coordinamento nazionale delle politiche europee. Comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea».
Signor Presidente, per il resto dell'illustrazione, mi rimetto in modo più dettagliato al testo scritto della relazione, già stampato e distribuito. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta il senatore Lorefice, relatore sul documento LXXXVII, n. 5. Ne ha facoltà.
LOREFICE, relatore sul documento LXXXVII, n. 5.Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, anche io farò una sintesi della relazione e poi lascerò agli atti il testo scritto della relazione, che è stata già depositata in Commissione.
Nella sostanza, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea non è altro che il principale strumento per l'esercizio del controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, chiaramente riferita all'anno precedente. Il testo della relazione consuntiva è coerente con la struttura prevista dalla norma interna, la legge n. 234 del 2012, è sostanzialmente articolato in quattro parti principali ed è completato da 5 appendici.
Sinteticamente, la prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali. Faccio riferimento puntuale a quelle più importanti, ovvero il dibattito sul futuro dell'Unione europea, l'Anno europeo dei giovani 2022, lo stato di diritto, la cosiddetta better regulation, ovvero gli strumenti legislativi che permettono una migliore legiferazione e le nuove relazioni post Brexit con il Regno Unito.
La seconda parte di questa prima parte generale è incentrata sulle attività di coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della riduzione delle divergenze economiche all'interno dell'Unione e del rafforzamento del ruolo dell'Europa nell'economia globale.
La seconda parte del documento, quella più consistente, presenta quest'anno una struttura un po' diversa rispetto a quella degli anni precedenti. Essa non tratta infatti tutte le politiche orizzontali e settoriali, ma in questo caso in primo luogo ha puntato l'indice sulle cosiddette politiche strategiche, che vengono identificate in: sostenibilità ambientale e crescita economica, comprensiva del pacchetto "Fit for 55", salute, infrastrutture energetiche e trasporti, biodiversità, agricoltura, turismo e difesa. In secondo luogo l'attenzione è legata all'innovazione e alla digitalizzazione, compreso il tema molto delicato della gestione dei dati e della privacy, alla proprietà intellettuale, al cloud, nonché alla digitalizzazione nei settori della salute, della giustizia, dei trasporti, della difesa, della cultura, del turismo e dell'agricoltura. In terzo luogo si affronta la questione della coesione sociale.
La terza parte, concernente la dimensione esterna dell'Unione europea, descrive l'operato del Governo in relazione al processo di integrazione, in particolare dei Balcani occidentali, alla collaborazione con i Paesi dell'area mediterranea, alla politica commerciale comune, al rafforzamento della posizione unitaria dell'Unione europea sulle questioni internazionali, nonché all'azione dell'Unione europea nelle crisi afgana e bielorussa ed al rafforzamento di quella che è chiamata la difesa europea, con particolare riferimento alla bussola strategica e alla cooperazione tra NATO e Unione europea.
La quarta parte tratta delle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione alle relazioni programmatica e consuntiva potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale.
Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.
È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.
FLORIS (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti dei Governo, colleghe e colleghi, i relatori Masini, Bossi e Lorefice hanno illustrato il provvedimento in esame; per quel che mi concerne farò solamente delle considerazioni generali.
Gli anni del Covid hanno certamente dimostrato che esiste un'unità di intenti nei Paesi europei evidenziata dalla strategia comune contro la pandemia e dall'acquisto comune dei vaccini. Ora l'Unione mostra quindi un'unità di intenti sulla questione ucraina, a dire il vero con la partecipazione della NATO. Se, come aveva proposto il presidente Berlusconi, si fossero delegati all'Unione i poteri in tema di politica estera e di difesa con la creazione di un esercito unico, ora l'Europa parlerebbe con una voce unica e riuscirebbe a ponderare meglio i propri interessi anche economici.
Certamente, per quanto concerne i temi della difesa dell'ambiente e dell'uscita dall'utilizzo dei carburanti fossili, il calendario europeo dovrà subire dei rinvii. Fino allo scorso anno davamo per scontata l'uscita dall'utilizzo delle centrali a carbone (in Sardegna ne abbiamo due, una a Portovesme e una a Porto Torres) e si ragionava di come poter riconvertire queste centrali con carburanti meno impattanti. Oggi le centrali elettriche alimentate a carbone diventerebbero, tra queste quella di Civitavecchia, quanto mai necessarie a scongiurare il blackout elettrico in autunno, in inverno o perlomeno per evitare quanto si presuppone avverrà, ovvero un razionamento importante del consumo energetico.
La questione relativa all'energia e agli approvvigionamenti avrà ripercussioni su tutta la nostra economia, tanto che lo stesso Governo ha presentato stime al ribasso sulla crescita che potrebbero portarci ad un livello prossimo alla recensione. Allo stesso tempo, quindi, diventano troppo ambiziosi gli obiettivi europei di decarbonizzazione e diventano chimeriche le nuove risorse proprie dell'Unione basate anche sugli obiettivi ambientali prefissati. È evidentemente mutato il quadro internazionale, politico e programmatico, così come sono mutate le strategie e gli impegni da conseguire. Infatti, oltre agli interventi per fronteggiare la pandemia, è stato varato un piano di prestiti e sovvenzioni attraverso il principale dei quali abbiamo dato vita al PNRR. Così come sono state sospese le regole fiscali che ci hanno consentito la flessibilità di bilancio, ma anche quelle sugli aiuti di Stato che ci hanno consentito di portare avanti sostegni in deroga alla disciplina europea, dovremmo fare in modo che le scelte temporaneamente adottate in sede Europea, quando occorra, possano diventare strutturali.
Ci riferiamo soprattutto alle regole fiscali, a un differente calcolo del debito, che non includa quello fatto per investimenti, ma anche alle regole troppo stringenti che fanno scattare le procedure di infrazione.
Oltre alle relazioni, il provvedimento su cui siamo chiamati ad esprimerci, è la legge di delegazione europea, che è un provvedimento fondamentale per adeguare l'ordinamento italiano al diritto dell'Unione, ma che non può essere un cappio al collo. Noi intendiamo scongiurare il rischio di condanne legate a procedure di infrazione, che comportano costi enormi e lunghi contenziosi all'Italia; non può, però, essere valutato o non valutato il fatto che le sei condanne che ci hanno inflitto hanno comportato oneri per più di 750 milioni per il nostro Paese.
Se recepire le direttive europee significa assicurare più diritti, più tutele e maggiori opportunità per i nostri cittadini, per le nostre famiglie e per i consumatori europei, nel momento in cui dobbiamo attingere dal bilancio dello Stato per far fronte a somme ingenti come quelle citate, è evidente che le togliamo a servizi a favore dei nostri cittadini.
Quindi, sì all'armonizzazione delle regole, ma con procedure meno cogenti, specie in un periodo in cui gli obiettivi pianificati solo tre anni fa sono stati, per forza di cose, modificati. Anche perché spesso ci troviamo di fronte a richieste europee che penalizzano i settori produttivi italiani, talvolta a favore di altri Paesi europei. Ecco perché ancora di più, in questo momento, è necessaria la nostra partecipazione attiva come Paese nell'ambito sia della fase ascendente che di quella discendente, a tutela dell'interesse nazionale ancora prima di quello europeo.
Intervenire nella formazione e nell'attuazione della normativa europea deve andare di pari passo con l'attività legislativa nazionale e per questo confidiamo nella autorevolezza del presidente Draghi. A tal proposito, la continuità territoriale, che è un tema sancito a livello europeo e a breve anche dalla legge costituzionale che dovrebbe essere approvata definitivamente ai primi di luglio dalla Camera, deve essere un tema trattato adeguatamente a livello europeo.
Proprio il Trattato sul funzionamento dell'Europa, infatti, prevede che l'Unione mira a ridurre il ritardo delle Regioni meno favorite, ma anche alla creazione delle reti di collegamento (articoli 174 e 170 del Trattato). Quindi, chiediamo al Governo italiano di intervenire proponendo una legislazione europea per colmare il divario economico e territoriale della Sardegna e delle isole europee, perché questo è previsto dal Trattato di funzionamento dell'Unione europea, che è appunto un atto fondante dell'Unione europea stessa.
Signor Presidente, concludo chiedendo l'autorizzazione a consegnare la restante parte del mio intervento. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso
È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.
BERGESIO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, le politiche europee rivolte al miglioramento della sostenibilità del sistema agricolo e agroalimentare non possono non tenere conto della peculiarità del nostro sistema produttivo. Sull'agricoltura si stanno misurando gli effetti più drammatici dei cambiamenti climatici in atto. La forte siccità di quest'estate sta mettendo in ginocchio le aziende, che si trovano ad affrontare una crisi idrica senza precedenti.
Stiamo parlando di una siccità storica, più dura, molto più dura di quella del 2003 e del 2017. Le stime parlano di 3 miliardi di danni già causati da questa siccità. Il grano in fase di raccolto è tra le colture meno a rischio, con un calo previsto niente meno che del 30 per cento. Alla perdita si aggiungo il rincaro del 170 per cento del costo dei fertilizzanti e del prezzo del gasolio agricolo, quasi triplicato in un anno.
Ortofrutta, soia e mais sono le coltivazioni più a rischio. Discorso a sé lo merita il riso. Senza pioggia, le amministrazioni di Pavia, Novara e Vercelli dovranno scegliere tra la salvaguardia del raccolto e il razionamento dell'acqua per l'uso civile.
Le conseguenze sono serie e drammatiche anche per la produzione energetica, già in affanno a causa della crisi del gas. Oltre 175 Comuni del Piemonte, 36 in Lombardia e 14 Emilia-Romagna sono serviti dalla Protezione civile.
Per quanto riguarda il servizio idropotabile la situazione è oggi di vera e propria emergenza. Per l'agricoltura e gli allevamenti, soprattutto il Nord e il Centro stanno patendo pesantemente questo drammatico cambiamento climatico.
L'Italia però - diciamocelo chiaramente - è nel contesto europeo il Paese con più acqua, con 302 miliardi di metri cubi di pioggia all'anno, di cui 53 miliardi di metri cubi utilizzabili; di questi, tuttavia, riusciamo a immagazzinare solo l'11 per cento, cioè 5,3 miliardi di metri cubi.
Abbiamo una grande ricchezza di corsi d'acqua (7.594), di laghi (324) e oltre mille grandi falde sotterranee, ma, allo stesso tempo, abbiamo una carenza di infrastrutture mai rinnovate dal dopoguerra: 600.000 chilometri di rete idrica, che perdono mediamente il 42 per cento di acqua.
L'irrigazione poi in Italia costituisce una condizione fondamentale per avere un'agricoltura competitiva sui mercati globali e di conseguenza un sistema agroalimentare di eccellenza. Infatti, ad essere minacciata è anche la competitività dell'agroalimentare made in Italy, già colpita dai rincari dei costi energetici scaturiti dal conflitto tra Russia e Ucraina e di quelli delle materie prime, eventi questi che, uniti all'emergenza climatica in atto, rischiano di generare danni irreversibili al sistema agroalimentare italiano.
Il modello italiano è al centro del dibattito delle politiche green sviluppatosi in seno all'Europa. Il settore è uno dei più competitivi a livello europeo, eppure il progetto sembra essere quello di arrivare a uno smantellamento, nel nome di un'alimentazione universale basata sul consumo di cibi sintetici e ultraprocessati, dalla carne vegetale al latte fatto con le proteine fermentate.
La carne italiana nasce dai sistemi di allevamento che per sicurezza, sostenibilità e qualità sono tra i migliori al mondo, facendone un alimento di assoluta eccellenza, il cui consumo è indicato all'interno di una sana ed equilibrata dieta alimentare giornaliera.
Quanto al latte sintetico, parliamo di mettere in crisi oltre 25.000 stalle, un settore che nel nostro Paese vale 16 miliardi tra raccolta, produzione e trasformazione.
Alla base delle politiche di rilancio noi chiediamo quindi oggi in quest'Aula, attraverso questo intervento, di agire in modo strutturale, investendo in primo luogo nell'ammodernamento e nella messa in sicurezza delle reti idriche europee, puntando a stimolare anche gli interventi nella realizzazione di piccoli invasi. Oggi la capacità di captazione è dell'11 per cento, cioè abbiamo a disposizione 11 miliardi di metri cubi d'acqua invasata nel nostro Paese: pensate che, secondo gli studi del 1980, il fabbisogno doveva essere di 18 miliardi. Manca all'appello oltre il 45 per cento delle risorse.
Dall'altra parte, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, particolarmente importante, offre al sistema irriguo 1,320 miliardi di euro. Il problema è che questo ammontare deve essere unicamente utilizzato per l'efficientamento e la manutenzione straordinaria; non si possono costruire nuovi impianti.
Anche da questo punto di vista chiediamo dunque al Governo di far modificare in sede europea questi finanziamenti, soprattutto nell'ottica della futura PAC, perché anche lì c'è un vincolo importante su questi temi.
Noi siamo dalla parte dei nostri agricoltori, dei produttori, dei consumatori per il cibo e, soprattutto, della qualità dei nostri prodotti e della produzione e, se di acqua ne abbiamo, dobbiamo contenerla per utilizzarla. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice La Mura. Ne ha facoltà.
LA MURA (CAL-Alt-PC-IdV). Signor Presidente, colleghi, colleghe, signor rappresentante del Governo, non voterò questa legge di delegazione europea perché purtroppo, con un assetto politico di maggioranza così variegato, ci sono cose cattive che contrastano o annullano le cose buone e viceversa. Penso inoltre che, tra le cose buone, bisognerebbe anche dare più spazio al Parlamento per il dibattito.
Questo è il motivo per il quale, al di là del fatto che voterò contro, voglio citare quelli che per quanto mi riguarda sono due esempi di buona attività politica, perché sensibili a questi temi.
In particolare voglio ricordare un emendamento votato alla Camera che riguarda il recepimento della direttiva relativa alla protezione degli animali durante l'abbattimento; una pratica crudele che un Paese civile come il nostro continua ad accettare e tenere nascosta dalle nostre priorità. I cittadini non sanno quanto essa sia crudele. Tra l'altro, il collega parla di latte sintetico e di carne sintetica, ma noi dobbiamo lavorare sulla diminuzione della crudeltà ed anche sui nostri consumi, che poi incidono anche su quelli che sono i cambiamenti climatici di cui tutti si riempiono la bocca (Applausi dal Gruppo CAL-Alt-PC-IdV), ma ai quali alla fine non si riesce a dare soluzione perché c'è solo tanta ipocrisia.
Guardate, parlo ad esempio di una cosa che i cittadini non sanno circa le uova. Queste ultime producono pulcini femmine e maschi; le femmine ci servono per produrre le uova, i maschietti, i pulcini piccoli vengono gettati sul nastro trasportatore, quindi in un frullatore e vengono triturati vivi per farne farine che vengono poi utilizzate dagli animali erbivori contro la loro natura. I cittadini devono sapere che questa barbarie deve finire e noi con questo emendamento presentato alla Camera, entro il 2027 andremo a vietare l'uccisione dei pulcini. Pensiamo un po'; sembra una cosa piccola, ma è l'orrore che c'è dietro la civiltà umana. In Francia, in altri Paesi europei, il divieto di uccisione dei pulcini è stato recepito all'inizio di gennaio 2022. Invece noi abbiamo bisogno ancora di cinque anni per organizzarci. Mi chiedo però per organizzare cosa. Ci sono le lobby dietro queste situazioni e purtroppo poi parliamo continuamente di tutela dei lavoratori e delle imprese.
Voglio citare un altro esempio, tralasciando per ora questo argomento importante, anche se poi dovremo ritornare sul punto al fine di vietare la morte di questi pulcini trucidati recependo al più presto la norma.
Parliamo di un altro emendamento molto importante introdotto dalla relatrice in Senato, che riguarda la direttiva europea n. 2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. La senatrice ha introdotto criteri di delega che ritengo a mio avviso di buon senso perché riguardano soprattutto il sistema di gestione, di controllo e di analisi della qualità delle acqua per consumo umano, che vanno quindi nella direzione ad esempio dell'introduzione di una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura, introducendo una normativa volta ad esempio alla revisione del sistema di vigilanza e di sorveglianza soprattutto per gli edifici prioritari, come gli ospedali, gli asili, le scuole, i campeggi e i bar. Dobbiamo avere certezza di quello che beviamo, altrimenti l'acqua, risorsa importantissima, diventerà sempre più cara e ciò rischierà di ucciderci perché noi abbiamo bisogno di acqua. Non so se la relatrice ha presentato l'emendamento anche in questa sede: forse sarebbe opportuno approvarlo e inserirlo nei criteri di delega al Governo. In ogni caso è importante che la direttiva sia stata inserita nell'allegato alla legge delega, in modo tale che il Governo potrà in maniera veloce recepire di fatto questa direttiva, molto importante per noi. Tale direttiva tratta infatti un tema fondamentale: rispondere alla crescente preoccupazione del pubblico circa gli effetti sulla salute umana dei composti emergenti; parliamo di quello che è nuovo, di cui sappiamo poco e che quindi non è sottoposto a controllo.
Sto parlando, ad esempio, degli interferenti endocrini, così come di alcuni prodotti farmaceutici, ad esempio gli antibiotici che non riusciamo ad abbattere, e delle microplastiche. Le stesse microplastiche, secondo la scienza, diventano interferenti endocrini e quindi anche della formazione della placenta. La placenta umana contiene infatti microplastiche; nel momento della formazione della placenta, il riconoscimento da parte del bambino che si sta formando di queste microplastiche fa sì che la plastica venga considerata non un corpo estraneo, ma un elemento che appartiene al nostro corpo: è qualcosa di terribile e terrificante. Ci stiamo modificando, stiamo diventando carbonio, come base della vita, e plastica.
Questa direttiva introduce quindi il controllo e la gestione di questi nuovi problemi, come quello degli interferenti endocrini, degli antibiotici - che purtroppo sono un problema vecchio - e delle microplastiche. Inoltre, i parametri indicatori previsti dalla direttiva non hanno un impatto diretto sulla salute umana, però rappresentano uno strumento importante per stabilire le modalità di funzionamento degli impianti di produzione e distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano e per valutare la qualità dell'acqua. Tali parametri possono contribuire a individuare malfunzionamenti nel trattamento delle acque e svolgono un ruolo importante nel rafforzamento e nel mantenimento della fiducia dei consumatori nella qualità dell'acqua. Pertanto, è opportuno che gli Stati membri garantiscono che tali parametri siano monitorati.
Voglio aggiungere che avevo proposto nella legge "salva mare" - anche qui tutti vogliono proteggere il mare (vedete come sono connesse le cose tra di loro?) - di apporre un'etichetta sugli abiti per dare indicazioni sul lavaggio. Noi non potremo mai risolvere il problema dei depuratori, delle acque reflue civili o dei depuratori delle acque per il consumo umano se non mettiamo a monte dei filtri, se non modifichiamo la nostra tecnologia, come quella delle lavatrici, tanto per dirne una. Purtroppo, soprattutto in Italia, abbiamo paura di osare e arriviamo sempre dietro agli altri, quando avremmo la possibilità di fare meglio, con la nostra ricerca, con la nostra creatività e la nostra capacità di cercare strategie e soluzioni innovative.
Parliamo di tecnologia, di digitalizzazione e di approfondimenti su tutti i temi che riguardano la ricerca per il futuro. Perché non voglio votare questa legge delega? Perché noi in Europa non esistiamo, siamo vecchi, non portiamo innovazione, non portiamo noi stessi e non difendiamo l'innovazione, il nostro modo di essere innovativi. Difendiamo sempre e solo le lobby (Applausi della senatrice Abate). Ecco perché come esempio di buona attività parlamentare plaudo a questo disegno di legge delega, ma non ad alcune delle misure in esso contenute, che vanno comunque a difendere le lobby. (Applausi dal Gruppo CAL-Alt-PC-IdV).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.
IANNONE (FdI). Signor Presidente, questa legge di delegazione europea ci offre la possibilità di tornare su un tema che ci è caro e che rappresenta per noi un'ingiustizia verso gli italiani che non possiamo accettare.
Se tutti hanno gettato ormai la spugna sulla questione dei balneari italiani, Fratelli d'Italia non ha la minima intenzione di farlo. Così come ci siamo impegnati sul provvedimento concorrenza, noi presenteremo i nostri emendamenti su ogni provvedimento che ci darà la possibilità, per materia, di farlo, perché per noi l'esproprio del lavoro italiano rappresenta un'intollerabile attività da parte del Governo e della maggioranza. Per questo motivo, anche a questo provvedimento abbiamo presentato un emendamento, a prima firma del senatore Fazzolari, che interverrà in dichiarazione di voto, ma sottoscritto da tutti i senatori componenti del Gruppo di Fratelli d'Italia, per chiedere al Governo di avere un ripensamento su questa vicenda e di impegnarsi in maniera seria affinché all'Italia non venga perpetrato un torto peraltro auto-procurato, perché se il padre della direttiva, il commissario Bolkestein, ha detto che essa non si applica alle concessioni demaniali, non capiamo per quale motivo il Governo e chi lo sostiene voglia essere più realista del re. Si potrebbe ipotizzare che ci troviamo al cospetto di un'attività deliberatamente volta a penalizzare il lavoro di queste persone che da anni scrivono una storia di pregio della produzione italiana che ci invidia il mondo intero e che è rimasta, dopo il decreto concorrenza, veramente disarmata nel non vedersi rappresentata dopo essere stata illusa da tante forze politiche. Noi, coerentemente, continueremo ad interpretare la linea che abbiamo sposato dal primo momento, dicendo no alla direttiva Bolkestein, no all'esproprio del lavoro italiano e facendo in modo che vi dobbiate pronunciare ogni qualvolta ce ne sarà la possibilità fino alla fine di questa legislatura.
La volta scorsa, infatti, abbiamo assistito anche ad una polemica stucchevole, secondo la quale non avevamo ripresentato in Aula l'emendamento che era stato bocciato in Commissione. Ebbene, l'emendamento 20.0.4 lo abbiamo ripresentato anche a questa legge, lo avete già bocciato in Commissione, vedremo tra qualche ora come vi pronuncerete nuovamente su questa vicenda. Fa sorridere sentire affermare che è stato raggiunto un risultato e poi nella nuova legislatura vedremo. Chi la pensa come i balneari italiani ha il dovere di pronunciarsi oggi su questa vicenda perché queste persone, le loro famiglie, i loro dipendenti, la loro clientela non possono essere trattati in questo modo, essere letteralmente vilipesi, come è accaduto, anche con una campagna di stampa vergognosa evidentemente finanziata da quei poteri economici che si vogliono giovare di questo esproprio. (Applausi dal Gruppo FdI). Abbiamo sentito dire che queste persone sono state delle scroccone sulle spalle dello Stato, che hanno pagato dei miseri canoni. Ma chi li ha fissati i canoni, se non lo Stato? Ci sono forze politiche che sostengono che queste persone pagano appena 100 milioni di euro di concessioni per un volume d'affari di circa 14 miliardi, dimenticando di dire che su quei 14 milioni pagano le tasse (l'IVA) quindi non sono soltanto i canoni, ma anche tutto quanto viene versato allo Stato in termini di tasse. E comunque se i canoni sono bassi, la soluzione non è togliere le spiagge ai nostri balneari per darle alle multinazionali. Non è accettabile quanto avvenuto in termini di decisione politica in assenza di una mappatura seria del nostro demanio. Non è possibile pensare che la storia si chiuda qui, in questo modo, senza curarsi del destino di 30.000 imprese e di tutto quello che hanno rappresentato, rappresentano e potranno rappresentare per la nostra Nazione.
Fratelli d'Italia, come il nostro leader Giorgia Meloni ci insegna ogni giorno, è il partito della patria. Ovunque c'è un italiano che subisce un'ingiustizia (e qui è più di uno), noi sentiamo il dovere di combattere fino in fondo questa battaglia. Speriamo anche che intervenga la ragione, oltre che il sentimento, di chi in quest'Aula deve rappresentare il popolo.
Qualche collega che mi ha preceduto ha detto che il diritto comunitario non può strangolare la nostra sovranità nazionale. Mi sembra che, nel caso dei nostri balneari, siamo stati proprio noi a prendere il cappio e astringercelo al collo, altrimenti non si spiega l'atteggiamento completamente diverso che viene riservato ad altre realtà europee, come la Spagna e il Portogallo, per le quali non esiste la problematica relativa alla direttiva Bolkestein, che a tutti i costi si vuole applicare ai nostri balneari, per primi (ma noi temiamo che verrà anche il turno di altre categorie). Fratelli d'Italia si opporrà sempre e comunque, in ossequio coerente al principio di difesa del lavoro italiano. (Applausi del Gruppo FdI).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fedeli. Ne ha facoltà.
FEDELI (PD). Signor Presidente, ringrazio lei, il Governo, la relatrice e i due relatori. Desidero rivolgere un plauso all'insieme della 14a Commissione e al suo Presidente per il lavoro svolto.
Dobbiamo contestualizzare l'approvazione del disegno di legge cui oggi ci apprestiamo esattamente rispetto ai fatti che anche altre colleghe e colleghi hanno richiamato: abbiamo attraversato la pandemia e siamo in una situazione purtroppo di crisi dovuta alla guerra scatenata dalla Federazione Russa contro l'Ucraina.
Abbiamo visto in questi due anni il valore fondamentale dell'Europa e la capacità e l'autorevolezza che l'Italia ha avuto nel costruire le risposte necessarie in Europa esattamente a queste crisi. Credo quindi che, con l'approvazione del disegno di legge di delegazione europea, noi non solo completiamo un passaggio formale, ma facciamo anche un'ulteriore operazione importante, che rinsalda i rapporti tra l'Italia e l'Europa, tra i cittadini italiani e i cittadini europei. Penso che questo sia particolarmente importante ed ecco perché non è un passaggio burocratico e lo voglio sottolineare.
Voglio altresì citare l'importanza della Conferenza sul futuro dell'Europa, appena conclusa, perché ha rappresentato un'importante occasione di partecipazione democratica delle cittadine e dei cittadini, mettendo al centro i passi futuri che dobbiamo realizzare in Europa, che sono contenuti proprio nei testi che ci accingiamo ad approvare oggi, che rafforzano esattamente questo legame. Tali contenuti riguardano l'ambiente e le politiche ambientali e, in particolare, la qualità, lo sviluppo e la crescita dell'occupazione, i valori su cui si fonda e si deve consolidare l'Europa, lo stato di diritto, la trasformazione digitale, la capacità di costruire coerenza e coordinamento sulle politiche dell'istruzione e della formazione, l'accoglienza, l'integrazione, la politica estera e di difesa e la sicurezza.
L'Europa non è solo un mercato legittimamente aperto, che deve sempre di più avere regole di reciprocità; è soprattutto un'Europa che dobbiamo costruire, quella dei valori, dei popoli, della partecipazione democratica dei cittadini, coloro che costruiscono e partecipano, come stiamo facendo anche noi nella fase ascendente, alle politiche europee, essendo magari sempre più presenti.
Il Partito Democratico e le forze che si richiamano a quella parte di riferimento in Europa sono sempre più presenti, proprio per costruire tutte le politiche e le condizioni per le migliori soluzioni da assumere in Europa, anche per le cittadine e i cittadini italiani.
Penso che questo sia particolarmente importante per la costruzione politica dell'Europa, anche perché - insisto su questo punto - siamo un Paese credibile e abbiamo dimostrato con la serietà e le proposte politiche di essere un Paese credibile, di avere un Governo credibile e un Parlamento che ha saputo accompagnare seriamente le scelte in questa fase. Il disegno di legge in esame e le integrazioni che sono state presentate contengono norme che servono a tutelare maggiormente le cittadine e i cittadini.
Come è stato detto, con questo provvedimento avviamo per esempio un percorso per l'introduzione di norme che eliminano barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico, norme sulla protezione dei consumatori che sono strategicamente importanti, norme relative alla procura europea per i reati che ledono interessi finanziari nell'Unione, norme sulla salute pubblica che ci riguarda per il nostro benessere e la nostra crescita, norme - lo dico a tutti e a tutte - sul benessere degli animali che sono anch'essi un punto importante, secondo me, della qualità e della cura dell'ambiente, norme sulla tutela dell'ambiente e sulla sicurezza del trasporto strada stradale.
Grazie all'Europa rafforziamo i livelli di protezione, di garanzia e di tutele per i nostri cittadini: questo è il primo messaggio importante che ci arriva oggi con l'approvazione qui in Senato di questo disegno di legge di delegazione europea. Approviamo questo provvedimento, inoltre, lanciando, a mio parere, anche un secondo messaggio, un segnale molto preciso verso un'Europa che sempre di più, guardando al futuro e all'oggi, deve essere una comunità fondata anzitutto e sempre di più, a fronte anche delle dinamiche internazionali a cui assistiamo, sulla difesa di diritti, libertà e valori comuni.
Per costruire la nuova Europa dobbiamo anzitutto difendere con forza nei prossimi mesi lo Stato di diritto. Diciamolo chiaramente ancora una volta, anche in quest'Aula: in Europa per noi non può esserci spazio per norme o pratiche illiberali, che ledono l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, che attaccano la dignità l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne, delle comunità LGBTQI, perché questi sono i fondamenti di una politica di convivenza democratica dell'Europa e a cui il nostro Stato di diritto fa sempre di più riferimento. Questo perché abbiamo una storia e abbiamo nella nostra Costituzione questi forti elementi.
Ci sono poi altrettante politiche sociali. Dobbiamo sapere affrontare, sul terreno delle politiche sociali del lavoro, dell'occupazione, del sostegno alle imprese, esattamente quello che oggi diventa un elemento importante su cui coordinarci a livello europeo in queste politiche. Molto si è fatto: penso ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori nelle piattaforme digitali; penso a quello che in Italia chiamiamo salario minimo, ma che vuol dire una retribuzione equa; penso al fatto di investire e di avere politiche che riguardano la qualità dell'occupazione.
Ritengo che tutto questo significhi esattamente avere una visione precisa, ed avere più Europa come veniva detto dalle tre relazioni, non meno Europa. Qui mi riferisco a chi continua, nella logica del nazionalismo, a immaginare chiusure anziché ponti. È nella capacità di costruire l'integrazione che sono contenute le scelte migliori, anche sul terreno complesso ma fondamentale dell'emigrazione. Penso che con la scelta facciamo oggi, anche con questo provvedimento, anche con questo disegno di legge delega, compiamo un passo in più, importante e capace di avvicinare sempre di più gli Stati Uniti d'Europa.
Il Partito Democratico, oltre a ringraziare per il lavoro svolto nella 14a Commissione e nell'insieme delle Commissioni che hanno contribuito all'esito finale, credo sia particolarmente soddisfatto dei contenuti del disegno di legge. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Come già comunicato all'Assemblea, sospendiamo i lavori dell'Assemblea che riprenderanno alla conclusione della Conferenza dei Capigruppo.
(La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 16,46).
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 14 luglio.
L'ordine del giorno della seduta di domani prevede la discussione dei seguenti argomenti: dichiarazioni di voto e votazione finale della legge di delegazione europea e delle connesse relazioni; comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge collegato recante modifiche al codice della proprietà industriale; relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in ordine a un conflitto di attribuzione concernente l'ex senatore Stefano Esposito.
Alle ore 15 avrà luogo il question time, con la presenza dei Ministri dell'interno e della giustizia.
Il calendario della prossima settimana prevede la discussione di ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri e delle seguenti mozioni: interventi per la salvaguardia dell'apicoltura italiana; Piano oncologico nazionale; iniziative contro il "caro energia"; candidatura italiana per la sede dell'Autorità per la lotta al riciclaggio; crisi delle sale cinematografiche.
Gli abbinamenti alle mozioni dovranno pervenire entro le ore 19 di lunedì 4 luglio. Le mozioni saranno date per illustrate e per ognuna di esse i Gruppi avranno a disposizione cinque minuti in discussione generale e cinque minuti in dichiarazione di voto.
Giovedì 7 luglio inizierà la discussione del documento per la riforma del Regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari.
Gli emendamenti al documento dovranno essere presentati entro le ore 10 di martedì 5 luglio.
Il calendario della settimana dal 12 al 14 luglio prevede la discussione del decreto-legge in materia di aiuti, energia e investimenti, in corso di esame presso la Camera dei deputati, e il seguito della riforma del Regolamento del Senato.
Giovedì 7 e giovedì 14 luglio, alle ore 15, avrà luogo il question time.
Il calendario potrà essere integrato con l'informativa del Ministro delle politiche agricole sui problemi legati alla siccità.
La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi nella giornata di martedì 5 luglio.
Calendario dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 14 luglio:
| Giovedì | 30 | giugno | h. 9,30 | - Seguito disegno di legge n. 2481 - Legge di delegazione europea 2021 (approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale) e connessi doc. LXXXVI, n. 5, e doc. LXXXVII, n. 5 - Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
- Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge n. 2631 - Modifiche al codice della proprietà industriale (collegato alla manovra di finanza pubblica)
- Doc. XVI, n. 10 - Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in ordine a un conflitto di attribuzione concernente l'ex senatore Stefano Esposito
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15) |
| Martedì | 5 | luglio | h. 16,30-20 | - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri
- Mozioni su: - interventi per la salvaguardia dell'apicoltura italiana - Piano oncologico nazionale - iniziative contro il "caro energia" - candidatura italiana per la sede dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo - crisi delle sale cinematografiche
- Doc. II, n. 12 - Riforma del Regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari (giovedì 7)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 7, ore 15) |
| Mercoledì | 6 | " | h. 9,30-20 | |
| Giovedì | 7 | " | h. 9,30 |
Gli emendamenti al documento II, n. 12 (Riforma del Regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari), dovranno essere presentati entro le ore 10 di martedì 5 luglio.
| Martedì | 12 | luglio | h. 16,30-20 | - Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 50, Aiuti, energia e investimenti (ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 16 luglio)
- Seguito Doc. II, n. 12 - Riforma del Regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari (voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 14, ore 15) |
| Mercoledì | 13 | " | h. 9,30-20 | |
| Giovedì | 14 | " | h. 9,30 |
Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. .. (Decreto-legge n. 50, Aiuti, energia e investimenti) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2481
(Legge di delegazione europea 2021)
e dei connessi doc. LXXXVI, n. 5, e doc. LXXXVII, n. 5
(Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| Relatori |
| 1 h |
| Governo |
| 30' |
| Votazioni |
| 30' |
| Gruppi 5 ore, di cui |
|
|
| M5S |
| 46' |
| L-SP-PSd'Az |
| 45' |
| FIBP-UDC |
| 41' |
| PD |
| 40+5' |
| Misto |
| 35' |
| FdI |
| 27+5' |
| IV-PSI |
| 24' |
| C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C-I.d.V. |
| 23' |
| Aut (SVP-PATT, UV) |
| 20' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 50, Aiuti, energia e investimenti)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| Relatori |
| 20' |
| Governo |
| 20' |
| Votazioni |
| 20' |
| Gruppi 4 ore, di cui |
|
|
| M5S |
| 37' |
| L-SP-PSd'Az |
| 36' |
| FIBP-UDC |
| 33' |
| PD |
| 32+5' |
| Misto |
| 28' |
| FdI |
| 21+5' |
| IV-PSI |
| 19' |
| C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C-I.d.V. |
| 18' |
| Aut (SVP-PATT, UV) |
| 16' |
BALBONI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, vorrei chiedere che il Governo venga a riferire con urgenza in Aula in ordine alla decisione scandalosa presa oggi dalla giurisdizione francese circa la richiesta di estradizione dei terroristi criminali che erano stati arrestati per gravissimi reati di terrorismo commessi in Italia, compreso l'omicidio Calabresi. Si tratta di una decisione scandalosa, che contraddice in modo vergognoso il tanto sbandierato Trattato del Quirinale, che, voglio ricordarlo, aveva un paragrafo appositamente dedicato alla cooperazione anche in materia di giustizia tra Francia e Italia. L'Italia non può tollerare che dopo quarant'anni (Applausi) questi criminali e assassini continuino a godere di una sostanziale immunità in nome della cosiddetta dottrina Mitterrand, che noi, come italiani, speravamo, immaginavamo e credevamo fosse finalmente archiviata.
Questi criminali devono pagare il loro debito con la giustizia italiana. Credo che tutti noi dobbiamo esprimere piena solidarietà ai familiari delle vittime e dobbiamo pretendere che la giustizia segua il suo corso senza trattamenti di favore in ossequio a un'ideologia che ha segnato un percorso di sangue, anni di piombo che gli italiani vogliono dimenticare; perché si possa davvero voltare pagina, però, dev'essere fatta giustizia.
Chiedo quindi a nome del Gruppo Fratelli d'Italia che il Governo venga immediatamente a riferire su questo gravissimo episodio e sulle iniziative che intende intraprendere a livello diplomatico con la Francia, affinché questa decisione venga impugnata e annullata. (Applausi).
PRESIDENTE. La richiesta è stata messa agli atti. Verificheremo nella Conferenza dei Capigruppo che si svolgerà martedì prossimo la disponibilità del Governo in ordine alla sua richiesta.
Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2481 e dei documenti LXXXVI, n. 5,e LXXXVII, n. 5(ore 16,52)
PRESIDENTE. Proseguiamo con la discussione generale congiunta.
È iscritto a parlare il senatore De Siano. Ne ha facoltà.
DE SIANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, la legge di delegazione europea è una delle leggi ricorrenti che approviamo in quest'Aula insieme alle leggi di bilancio e che ci permette di rispettare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, dando attuazione alle direttive e ai regolamenti ed evitando le procedure d'infrazione. Oggi la stiamo discutendo, domani ci sarà il voto finale e quindi approveremo le due relazioni e la legge di delegazione europea 2021. In Commissione si è svolto un buon lavoro, con uno spirito costruttivo e propositivo. Ci presentiamo in Aula con un testo di 20 articoli, con i quali daremo attuazione a 14 direttive, 22 regolamenti e una raccomandazione europea.
Vorrei quindi segnalare alcuni articoli: l'articolo 4, sulle norme per la partecipazione e la protezione dei consumatori; l'articolo 9, sulla procura europea; l'articolo, 14 sul casellario giudiziario europeo; l'articolo 19, sui prodotti fertilizzanti. Vi sono poi la direttiva sulle condizioni d'ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati, quella sul controllo dell'obbligo di assicurazione per responsabilità civile degli autoveicoli e ancora quella sulla realizzazione della rete transeuropea dei trasporti. Sappiamo quanto sia importante il tema del rilancio dell'infrastrutturazione del nostro Paese e del suo collegamento con le reti europee.
Sono tanti temi, tutti collegati all'Unione europea, che trovano nella legge di delegazione europea annuale lo strumento normativo che ci permette l'inserimento nell'ordinamento interno. C'è quindi soddisfazione per il raggiungimento di questo risultato, che permetterà anche di chiudere alcune infrazioni e prevenire l'apertura di altre. Sappiamo a tal riguardo quanto sia importante legiferare nei termini previsti.
Ci sono anche oggi, però, alcune profonde criticità nei rapporti europei, dovute al conflitto in Ucraina e alle conseguenze che ne derivano per i nostri cittadini, per le famiglie e per le imprese. Le relazioni che esaminiamo congiuntamente alla legge di delegazione danno in parte conto di queste criticità, ma da parte del Governo e dell'Europa serve uno scatto di reni che possa dare una risposta a una crisi che, nei prossimi mesi, dobbiamo saper gestire.
Il presidente Draghi sta chiedendo, anche su iniziativa del nostro partito, un tetto ai prezzi dell'energia, che stanno pesando enormemente sui bilanci delle famiglie e delle imprese, in modo troppo pesante per poter essere sopportato. Servono interventi di sostegno economico e un intervento dell'Europa che fissi un prezzo giusto per il gas e per l'elettricità che consumiamo. Qualche giorno fa è venuto in quest'Aula il presidente del Consiglio Draghi, il quale ha messo in evidenza l'importanza di operare in tal senso; possiamo chiedere sacrifici, ma non lo possiamo fare per troppo tempo. Servono quindi risposte urgenti per dare ascolto alle sofferenze di chi deve arrivare a fine mese e deve poterci arrivare.
In Europa si sta parlando anche della ricostruzione dell'Ucraina e del ruolo che dobbiamo dare a questo Paese. Il Consiglio europeo ha garantito lo status di Paese candidato e siamo stati contenti di questo riconoscimento, che darà stimolo a quelle popolazioni oggi martoriate da una guerra ingiusta.
Dobbiamo però dare da subito un segnale di attenzione anche ai Paesi dei Balcani occidentali, in primo luogo ad Albania e Macedonia del Nord, che da tempo aspettano un segnale per l'apertura dei negoziati di adesione.
Per quanto riguarda il rapporto tra l'Europa e la Russia, dovrà farsi un ragionamento che deve tener conto del conflitto che è stato aperto da parte loro, con le conseguenze materiali, economiche e sociali che ne derivano, ma senza trascurare il fatto che la Russia è comunque un'entità che rimane ai confini dell'Europa: questo è un elemento che non può essere dimenticato.
Sui temi dell'economia, Forza Italia è sempre stata a favore di una diminuzione della pressione fiscale e del peso della burocrazia che grava sulle nostre aziende. Per questo è bene ricordare la proroga delle decontribuzioni fino al 2022 per le assunzioni nel nostro Mezzogiorno: è una misura molto importante - di cui dobbiamo ringraziare il ministro Carfagna - perché riconosce lo squilibrio di competitività che grava su tante nostre realtà imprenditoriali e lo compensa con un alleggerimento degli oneri contributivi. (Applausi). Solo con un'occupazione stabile e di qualità potranno essere ridotti i divari territoriali che il PNRR ci ha chiesto di colmare.
Un altro punto che voglio segnalare e che ha visto il nostro Gruppo molto attento è il blocco delle vendite di macchine con motori a combustione entro il 2035, per favorire la diffusione delle auto a zero emissioni. Ci sono stime che parlano della perdita di 70.000 posti di lavoro solo per l'Italia. Credo che questo punto debba necessariamente trovare una soluzione e noi come partito siamo fiduciosi che il Consiglio potrà riequilibrare una scelta che è stata - credo - troppo affrettata. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.
MALLEGNI (FIBP-UDC). Signor Presidente, sarò telegrafico. Anzi, ringrazio la Presidenza per avermi consentito questo brevissimo intervento.
La legge di delegazione europea nasce da un concetto importante di acquisizione di una serie di pareri degli Stati membri e di individuazione di percorsi che possano in qualche modo evitare allo Stato membro infrazioni e problematiche varie. Ora è chiaro che l'appetito vien mangiando, per così dire: ho letto con attenzione l'emendamento presentato dal collega Iannone di Fratelli d'Italia relativamente alla questione della direttiva Bolkenstein, che - come lei e il Governo sapete perfettamente - è stato uno degli argomenti che hanno tenuto banco per tutta la vicenda del decreto sulla concorrenza.
I concetti espressi nell'emendamento sono condivisibili, quindi non si riesce a capire come mai non dobbiamo sostenerli tutti insieme. È una legge che incarica il Governo di fare qualcosa, quindi questi concetti - l'uscita dalla Bolkestein, il legittimo affidamento, l'impossibilità di togliere alle imprese nazionali italiane del turismo le loro strutture che hanno faticosamente realizzato in tutti questi anni, offrendo al mondo che ci guarda un'offerta turistica di qualità e di grande livello, mantenendo il servizio ad altissimi livelli e garantendolo attraverso il lavoro delle famiglie - ci sembravano estremamente importanti. Bisogna quindi prestarvi estrema attenzione e tentare di portare avanti i concetti contenuti all'interno di questa proposta emendativa. È evidente che si tratta di una proposta dell'opposizione e che il Governo deve mantenere una posizione unitaria, perciò non saremo noi a volere o a dovere spaccare il fronte, ma dobbiamo dare un segnale: non possiamo adeguarci a una posizione, che io rispetto, quella del MoVimento 5 Stelle e del Partito Democratico, che sono sempre stati oggettivamente contrari a questo mondo e a questo settore, al loro sviluppo e al loro andamento. Non possiamo sommare i nostri voti così, sic et simpliciter, senza neppure fare una riflessione. Per quanto mi riguarda, non me la sento in assoluto e spero che si voglia approfondire con attenzione questo argomento e che ci sia la determinazione a portare avanti, come necessario, un concetto politico essenziale.
A pochi mesi dall'approvazione dei decreti attuativi del decreto sulla concorrenza, questi concetti devono essere parte integrante del futuro della categoria del turismo e non solo dei balneari - si trattasse solo di loro, sarebbe semplice - perché qui è il mondo del turismo che è in gioco.
Potrei proporre anche la trasformazione in ordine del giorno ai colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia, ma non credo che accetterebbero questa proposta, anche se sarebbe un passo avanti, perché probabilmente se il Governo fosse lungimirante e in qualche modo decidesse di dare il proprio parere positivo a un punto di vista politico unitario, avrebbe una forza maggiore anche nella discussione in sede europea.
Prego quindi tutti i colleghi di Forza Italia e della Lega oggi presenti, che compongono questa stranissima e talvolta difficile maggioranza, di prestare attenzione, perché rispetto alla vicenda dei balneari non siamo ancora arrivati in fondo. È una presa di posizione forte del Parlamento e potrebbe essere un atto importante che va nella direzione della salvaguardia delle nostre imprese. Ora decideremo cosa fare per quanto riguarda l'esito finale della votazione, ma non possiamo far finta di nulla e voltarci dall'altra parte. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Casolati. Ne ha facoltà.
CASOLATI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, ci troviamo a discutere e ad approvare tre importanti atti relativi al rapporto che intercorre tra il nostro Paese e le istituzioni europee. Permettetemi, come introduzione, di ribadire che, com'è certificato anche dai risultati emersi dai lavori della Conferenza sul futuro dell'Unione, nei cittadini c'è una forte sensazione di distanza dalle istituzioni europee. La poca rappresentatività delle stesse e il poco coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nelle dinamiche decisionali europee comportano un'apatia tra gli elettori che si riflette in astensione e poi in disinteresse verso ciò che accade a Bruxelles, ma non solo.
Considerando che è sempre più evidente l'impatto che le decisioni prese in Europa avranno sul nostro futuro e sul nostro sistema industriale e occupazionale - cito a titolo esemplificativo l'approvazione dei vari piani per la transizione ecologica e gli obiettivi dichiarati di neutralità climatica - è fondamentale riportare la giusta attenzione a discussioni come quella di oggi.
A tal proposito, mi permetto di sottolineare come l'Italia debba essere più incisiva in fase ascendente, praticamente come hanno fatto i Paesi del Nord Europa quando hanno spinto per imporre il monouso in cellulosa, in contrapposizione alla plastica, di cui noi siamo i primi produttori a livello europeo, peraltro escludendo anche la bioplastica.
Tornando ai documenti in esame, partendo dalla legge di delegazione europea, vorrei sottolineare l'impegno preso dal Governo - che ringrazio - su una tematica a me molto cara, tramite l'approvazione in Commissione di un ordine del giorno della Lega a mia prima firma. Si tratta dell'impegno a dar vita a un'istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, attraverso l'istituzione di un organismo specifico che abbia come fine la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte. Si tratta di un organismo che sia in grado di operare in stretta collaborazione con quelli internazionali preposti alla tutela dei diritti umani e con gli altri omologhi istituiti da altri Stati, accrescendo quindi la capacità di cooperazione diplomatica del nostro Paese; un organismo, inoltre, che sia in grado di porsi in contatto continuo con la società civile e con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e le realtà del volontariato. È importante che tale organismo tra le sue finalità abbia le seguenti: monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia, nella prospettiva di prevenire possibili violazioni; vigilare sul rispetto della libertà e della dignità delle persone, con particolare attenzione a donne e minori nella società digitale; verificare e promuovere l'effettiva attuazione sul territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia; ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni, comprese le violazioni perpetrate sulla rete Internet; redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani; promuovere la cultura e l'insegnamento di questi, l'educazione digitale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica. (Brusio).
Presidente, chiedo scusa, ma c'è un po' troppo caos. (Richiami del Presidente. Applausi).
Va bene l'articolo 10, che delega al Governo l'adeguamento al regolamento sui controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura, nonché la trasversalità di questi controlli, che interessa tutta la catena agroalimentare, dagli alimenti ai mangimi per animali. Come non sottolineare l'abominio europeo del nutri-score e la necessità di combattere in ogni modo l'italian sounding? (Applausi).
Importantissimo l'articolo 15: mai come oggi è fondamentale controllare che contenuti di matrice terroristica non vengano diffusi sul web. È certo, però, che il terrorismo non viaggia solo online, anzi. Sicuramente il continuo sbarco di clandestini sulle nostre coste non aiuta a prevenire eventuali atti di terrorismo in Europa; dimostrazione ne è il fatto che diversi autori di attentati erano sbarcati illegalmente nel nostro Paese e vi avevano soggiornato. Ministra Lamorgese, 26.652 sbarchi in sei mesi sono troppi, se ne vuole rendere conto? (Applausi). Anche se solo lo 0,01 per cento dei clandestini fosse un terrorista, il danno sarebbe, dal nostro punto di vista, irreparabile.
Passando all'importante documento relativo alla partecipazione italiana all'Unione europea nel 2022, tengo a sottolineare l'ottimo lavoro svolto in Commissione, che ci ha permesso di arrivare all'approvazione di un'importante relazione che ben bilancia le volontà espresse dai piani europei con gli interessi economici, lavorativi e industriali del nostro Paese, in particolar modo riguardo le tematiche ambientali.
Vorrei soffermarmi su un passaggio che mi sta particolarmente a cuore e che ho sottolineato in altri interventi, relativo allo sviluppo delle infrastrutture. Nel documento traspare la volontà di proporre il nostro Paese come nuovo hub per l'approvvigionamento energetico, spostando a sud il baricentro delle politiche energetiche europee e ampliando la nostra rete di rapporti con i Paesi del Mediterraneo. Rendere l'Italia una piattaforma di questa portata richiede interventi e sviluppo di reti infrastrutturali e, di conseguenza, è necessario cambiare alcuni atteggiamenti cui abbiamo assistito in questi anni da parte di alcuni esponenti politici.
La contrarietà a qualsiasi forma di investimento sul territorio che riguardasse la creazione e lo sviluppo di nuove infrastrutture, mascherata spesso da strumentali rivendicazioni ambientali, ha impedito al nostro Paese di essere al passo con le principali economie mondiali. Pertanto, è importante tornare a discutere del programma delle reti di trasporto transeuropee (TEN-T) e sono contenta di leggere nel documento approvato in Commissione la volontà di riprendere tale discorso, specialmente per quanto riguarda le infrastrutture che abbiano un impatto strategico sul nostro territorio.
Le politiche del no a tutto, come viene evidenziato dalla grave crisi energetica che stiamo vivendo, non hanno retto il confronto con la storia. Invertiamo questa tendenza, puntiamo sullo sviluppo delle infrastrutture in grado di rendere integrato il nostro Paese con il tessuto economico europeo e immaginiamo insieme un'Italia che investa in sviluppo e che guardi al futuro. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corbetta. Ne ha facoltà.
CORBETTA (M5S). Signor Presidente, colleghi, con l'annuale legge di delegazione europea affrontiamo un provvedimento complesso e articolato che riguarda appunto le deleghe legislative sia per l'adozione di direttive europee sia per l'adozione e l'attuazione di altri atti normativi europei ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo. La sua approvazione è fondamentale per scongiurare il rischio di condanne legate a procedure d'infrazione che comportano costi enormi e lunghi contenziosi al nostro Paese.
L'Italia risulta aver già pagato oltre 750 milioni di euro a seguito delle sei condanne inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea. È importante dunque che il provvedimento in esame permetta l'ulteriore allineamento dell'ordinamento interno a quello europeo.
Gli argomenti affrontati toccano diversi aspetti: dal diritto societario alla protezione dei consumatori, dagli strumenti finanziari all'agricoltura biologica e, ancora, all'uso di fertilizzanti, ai farmaci veterinari e a nuove disposizioni relative al trasporto su strada. Questa sintetica enunciazione dei temi della legge di delegazione serve a indicare quanto sia ampio il raggio di norme europee che andiamo a recepire, che incideranno sulla vita dei nostri cittadini e delle famiglie, garantendo maggiori diritti e maggiori livelli di protezione e di tutela.
L'Unione europea non è solo vincoli e aggravi, ma anzi è un treno di opportunità che, soprattutto dopo la pandemia, sta cambiando rotta per creare un'Europa diversa, più attenta al sociale, più equa e più solidale. La sospensione del Patto di stabilità, il programma Next generation EU e i piani di ripresa e resilienza nazionali sono misure rivoluzionarie rispetto al passato, che disegnano una nuova Europa. Grazie alle risorse europee del PNRR, l'Italia potrà dare nuovo slancio alle comunità locali, intervenendo nei settori della transizione digitale, della sostenibilità ambientale e della coesione sociale e territoriale.
Se l'Unione europea ha mostrato tutta la sua unità nel fronteggiare le conseguenze della pandemia da Covid-19, dovrà essere ancora più forte e coesa per fronteggiare le sfide che il conflitto in Ucraina impone sull'agenda internazionale. (Applausi). C'è bisogno di un'Europa più forte nella tutela del suo mercato unico, più forte nel suo ruolo di attore internazionale negli scenari globali e più incisiva nella tutela dello Stato di diritto e nella promozione dei diritti e delle libertà fondamentali, che oggi come non mai vanno tutelati nel territorio europeo e in tutti gli Stati membri.
Congiuntamente alla legge di delegazione europea, esaminiamo anche la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita al 2021, e la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2022, che rappresentano un importante strumento per l'esercizio della funzione di partecipazione del Parlamento sulla funzione di governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.
Le relazioni contengono i dettagli delle sfide che ci aspettano e che ricordo nuovamente: l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; il green deal europeo con il pacchetto Fit for 55; l'Europa della salute; il nuovo patto su migrazioni e asilo, che i tristi eventi delle scorse ore a Melilla impongono come urgente e non più eludibile.
Approvando il disegno di legge di delegazione europea e le relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ribadiamo sicuramente il nostro impegno con Bruxelles, garantiamo più tutele per i nostri cittadini, scongiuriamo il rischio di condanna a nuove procedure d'infrazione e rafforziamo il nostro percorso verso l'Europa del futuro. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.
Saluto ad una delegazione di giovani
PRESIDENTE. Rivolgo un saluto ad una delegazione di giovani venuti dall'Umbria, che assistono ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2481 e dei documenti LXXXVI, n. 5,e LXXXVII, n. 5(ore 17,16)
PRESIDENTE. I relatori non intendono intervenire in sede di replica.
Avverto che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di risoluzione, i cui testi sono in distribuzione: n. 1, a firma del senatore Fazzolari e altri senatori; n. 2, a firma dei senatori Bossi Simone, Lorefice, Masini, Marcucci, Ginetti, Giammanco, Bonino e Durnwalder.
Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo altresì di indicare quale, tra le proposte di risoluzione presentate, il Governo intenda accettare.
AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, prima di svolgere alcune brevi considerazioni, dichiaro parere contrario sulla proposta di risoluzione n. 1 e parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 2.
PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 7, del Regolamento, a fronte di più proposte di risoluzione, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti.
Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 2, decorre da questo momento il termine di trenta minuti per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti.
Prego, sottosegretario Amendola.
AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, occorre fare un plauso e un ringraziamento alla Commissione politiche dell'Unione europea per il lavoro svolto sull'enorme mole di direttive e regolamenti che con questo provvedimento andiamo a introdurre nell'ordinamento italiano, attraverso un veloce passaggio alla Camera dei deputati.
Vorrei ringraziare il presidente Stefano, la relatrice Masini, i Capigruppo di tutta la maggioranza e anche l'opposizione per la discussione che è entrata molto nel merito di questioni che riguardano l'interesse nazionale. Vorrei ringraziare anche il senatore Lorefice per la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e il senatore Simone Bossi per la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che quest'anno, in base alla legge n. 234, ha avuto scadenze successive per gli evidenti motivi legati al conflitto in Ucraina e su cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato i relativi aggiornamenti.
Vorrei anche ringraziare alcuni dei senatori intervenuti nella discussione di questa mattina: tra essi, il senatore Corbetta e la senatrice Fedeli, che hanno sottolineato il senso più profondo e le opportunità, e il senatore Floris, che ha sottolineato il lavoro da fare sulle infrazioni, su cui stiamo lavorando. Alcune infrazioni che hanno un onere sulle casse dello Stato sono già andate a risoluzione. Penso a quella più onerosa, relativa ai rifiuti in Campania, e ad altre che riguardano il nostro sistema economico. Ce ne sono altre su cui dobbiamo ancora lavorare, sapendo che il recepimento della legislazione europea deve riguardare anche la qualità della legislazione italiana (quindi non un'imposizione, ma un'opportunità).
Vorrei ringraziare anche il senatore Bergesio, per le considerazioni che ha fatto questa mattina riguardo al tema delle acque, che è centrale nel PNRR e anche per le necessità che dobbiamo realizzare. La senatrice Casolati e altri hanno posto il tema del nutri-score, su cui confermo la ferma opposizione del Governo italiano, in una trattativa che si prolungherà nel prossimo autunno e su cui siamo tutti legati.
In conclusione, Presidente, mi permetta di fare una menzione al senatore Iannone e anche ad altri interventi che si sono succeduti sulla questione delle concessioni balneari. Se c'è stato un motivo di ritardo per arrivare in Aula con questa proposta, esso è proprio dovuto al lavoro che è stato svolto. Come sapete, la 14a Commissione ha analizzato alcune direttive, come quella sulle concessioni balneari oppure quella sui pagamenti della pubblica amministrazione, ed è intervenuta - so benissimo che l'opposizione magari non è d'accordo - la proposta sulle concessioni balneari che sarà inserita nel disegno di legge sulla concorrenza. Ringraziamo ovviamente per il lavoro svolto non solo il Vice Ministro che è qui accanto a me, ma anche il ministro Garavaglia, per aver portato questa proposta. Comprendo le differenze, ma la proposta della maggioranza di sostituire il tema nella legge delega è dovuta proprio al fatto che la maggioranza ha portato nel disegno di legge sulla concorrenza una soluzione proposta dal ministro Garavaglia e da tutto il consesso del Governo. Il ritardo è stato dovuto non alla volontà di aggirare il tema della direttiva, ma al fatto che il Governo ha proposto un'altra soluzione, che è all'esame nel disegno di legge sulla concorrenza.
PRESIDENTE. Comunico che il voto finale sul disegno di legge di delegazione europea, la votazione degli eventuali emendamenti presentati alla proposta di risoluzione n. 2, nonché il voto finale sulla proposta di risoluzione stessa avranno luogo al termine delle dichiarazioni di voto congiunte.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2481, nel testo proposto dalla Commissione.
La Presidenza dichiara inammissibile, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 5, del Regolamento, l'emendamento 19.200 limitatamente al punto 1, soppressivo di una disposizione non modificata nel corso dell'esame in Commissione.
Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, l'ordine del giorno G1.200 necessita di una opportuna introduzione, perché è frutto di una disamina fatta in Commissione e di un'ampia condivisione trovata in quella sede. Ci si deve riferire anche agli emendamenti all'articolo 20, ovvero agli emendamenti 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, che risultano ritirati nel fascicolo. Questi emendamenti, Presidente, sono stati presentati e sottoscritti da me e da altri senatori del Gruppo Lega con uno specifico obiettivo, quello di affrontare e dare definitivamente risposta a un problema che caratterizza la pubblica amministrazione italiana in negativo da troppo tempo, ovvero i ritardati pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione. È un testo non nuovo, che presentiamo almeno da sette anni e che tutte le volte rinforziamo con successivi richiami. L'ultimo è quello a una sentenza avversa al nostro Paese da parte della Corte di giustizia europea, che condanna l'Italia per il ritardato pagamento dei propri debiti. Ora, parlare della necessità di puntualità nel pagare i debiti da parte delle amministrazioni pubbliche è cosa che dovrebbe essere abbastanza facile, in qualsiasi momento.
Parlare e dover sollecitare oggi il Governo affinché si liquidino velocemente i debiti della pubblica amministrazione, con una crisi economica che morde ferocemente le nostre imprese e con i debiti che l'amministrazione ha nei confronti dei privati, appare perfino surreale. Siamo però dovuti giungere a presentare un ordine del giorno, perché, nonostante tutta la buona volontà di chi ha presentato l'emendamento, della relatrice, che ringrazio per l'attenzione, e del sottosegretario Amendola, per cercare una soluzione, ci siamo trovati di fronte a un'obiezione sollevata essenzialmente dal Ministero della giustizia.
Non è mia intenzione, in questa fase, approfondire il tema, ma voglio dire con certezza che, se qualche pubblica amministrazione ha difficoltà a pagare i propri debiti nei confronti di chi le ha correttamente fornito i propri servizi, questa può essere un'eccezione straordinaria, ma non può essere la regola. Non può essere questa la regola in base alla quale tutte le amministrazioni dello Stato diventano poi inadempienti (Applausi), altrimenti manchiamo di serietà nei confronti di chi chiamiamo a fornire la pubblica amministrazione e a indebitarsi. Chi è stato sindaco, come me, sa cosa vuol dire avere i fornitori del Comune alle porte del Comune stesso, perché non vengono pagati i debiti dell'amministrazione: non è corretto!
Signor Presidente, in conclusione, siamo quindi giunti a stendere il testo dell'ordine del giorno che, come da intesa in Commissione, chiedo anche ai senatori degli altri Gruppi di sottoscrivere e di sostenere e di cui voglio leggere testualmente la parte dispositiva. L'ordine del giorno impegna il Governo «ad adoperarsi concretamente per assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; a garantire la concreta realizzazione di una "cultura dei pagamenti rapidi" che contrasti efficacemente gli effetti negativi che i ritardati pagamenti determinano sull'equilibrio finanziario delle imprese e sul grado di concorrenza nel mercato; a contrastare seriamente prassi contrattuali inique, in violazione dei principi della correttezza e buona fede contrattuale, praticate dalle pubbliche amministrazioni a scapito delle aziende creditrici; a far sì che le pubbliche amministrazioni adottino condotte trasparenti rispetto ai diritti dei creditori dello Stato, per evitare non solo che le aziende siano costrette a subire costi ingiustificati dai ritardi nei pagamenti, ma anche che prassi dilatorie nei pagamenti incidano negativamente sulla competitività complessiva del Paese in termini di minore attrattività degli investitori nazionali ed esteri; ad adottare concrete misure disincentivanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che si rendano responsabili di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
Signor Presidente, questo non è un ordine del giorno fatto tanto per metterlo lì e che, come da prassi, non si nega a nessuno. Vorrei che ci fossero invece una seria presa di coscienza da parte del Governo e un voto forte da parte del Parlamento, affinché questa prassi iniqua sia definitivamente consegnata agli archivi. (Applausi).
GIAMMANCO (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIAMMANCO (FIBP-UDC). Signor Presidente, a nome mio e dei colleghi del Gruppo, chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno testé illustrato, perché da sempre anche il nostro partito si batte affinché la pubblica amministrazione riconosca il dovuto ai cittadini, alle imprese e alle aziende. Anche noi siamo per accelerare il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione: chiedo pertanto di sottoscrivere l'ordine del giorno, a nome mio e di tutto il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC. (Applausi).
PRESIDENTE. I restanti ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.
MASINI, relatrice sul disegno di legge n. 2481. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.200, G1.201, G1.202 e G1.203.
AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
LOREFICE, relatore sul documento LXXXVII, n. 5. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOREFICE, relatore sul documento LXXXVII, n. 5. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine del giorno G1.200, perché in Commissione avevamo aderito in linea di principio a quanto proposto dal collega Candiani. Pertanto, come MoVimento 5 Stelle, siamo al fianco degli enti locali e anche delle imprese che non possono sicuramente aspettare tempi biblici per ricevere quanto loro dovuto. Tuttavia, come ho già detto in Commissione e come intendo ribadire in Aula, bisogna anche cercare sempre di avere un giusto equilibrio, mettendo in luce alcuni limiti normativi che hanno un impatto su alcuni Comuni italiani, anche del Sud Italia, rispetto alle difficoltà legate alle previsioni bilancio e alle liquidità di cassa. Ribadisco in questa sede che anche da parte del MoVimento 5 Stelle c'è la massima attenzione sul tema, però ripeto che i Comuni e le imprese vanno tutelati entrambi; sforziamoci insieme di trovare nuove fonti normative per evitare queste storture.
Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno G1.202, vorrei porre all'attenzione dell'Assemblea la nostra contrarietà sulla parte in cui si fa riferimento all'incremento della produzione nazionale di gas e in particolare al mettere nuovamente mano (perciò a riaprirlo) al cosiddetto Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai). Ricordo infatti a me stesso, ai colleghi e a chi segue la materia da tempo che in Italia le risorse di gas sono veramente limitate e, per cercare di limitare le importazioni, si rischia di mettere a repentaglio un grande bene nazionale che secondo me ha un valore maggiore, cioè quello della tutela del paesaggio e del turismo. Mi rivolgo pertanto ai colleghi alla Lega, dicendo che il loro Ministro del turismo deve porre attenzione anche a questo tema. (Commenti). Sento qualche commento da parte di alcuni colleghi, ma poco importa: noi siamo contrari all'ordine del giorno G1.202.
PRESIDENTE. Senatore Lorefice, considero questo suo intervento come una dichiarazione di voto rispetto a un voto che non c'è, perché il parere su questi ordini del giorno li esprime la senatrice Masini. Lei, invece, è relatore sulla relazione. (Commenti). Lei non può chiederlo, possono farlo i presentatori. Se il Governo e il relatore accolgono l'ordine del giorno, il presentatore può chiedere che venga posto in votazione, non gli altri.
GINETTI (IV-PSI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GINETTI (IV-PSI). Signor Presidente, vorrei soltanto chiedere la sottoscrizione da parte del Gruppo Italia Viva-Partito Socialista italiano dell'ordine del giorno G1.200, che avevamo concordato in Commissione proprio come mediazione tra l'esigenza di mettere in pagamento tutti i debiti della pubblica amministrazione a sostegno delle imprese che lavorano con queste, ma di tener conto anche dei vincoli legati alla cassa e quindi considerando il tema delle sanzioni per cui era intervenuto il Ministro della giustizia.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei solo chiedere se fosse possibile, come abbiamo fatto già in altre occasioni, votare gli ordini del giorno anche se il parere è favorevole, perché immaginiamo sia un rafforzativo per gli stessi presentatori.
RICHETTI (Misto-+Eu-Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RICHETTI (Misto-+Eu-Az). Signor Presidente, vorrei chiedere di sottoscrivere l'ordine del giorno G1.200.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno G1.200.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, chiedo a nome del Gruppo di sottoscrivere l'ordine del giorno G1.200.
PRESIDENTE. Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.200?
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.200, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.201 (testo 2), G1.202 e G1.203 non verranno posti ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MASINI, relatrice sul disegno di legge n. 2481. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.
AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Fazzolari e Malan.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dai senatori Fazzolari e Malan.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MASINI, relatrice sul disegno di legge n. 2481. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Fazzolari e Malan, fino alle parole «del 2005», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.1 e l'emendamento 4.2.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dai senatori Fazzolari e Malan, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G4.200.
MASINI, relatrice sul disegno di legge n. 2481. Signor Presidente, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: dopo le parole «impegna il Governo», inserire «a valutare l'opportunità di».
AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.
PRESIDENTE. Chiedo alla prima firmataria dell'ordine del giorno G4.200, senatrice Modena, se accetta questa proposta di riformulazione.
MODENA (FIBP-UDC). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MASINI, relatrice sul disegno di legge n. 2481. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dai senatori Fazzolari e Malan.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dai senatori Fazzolari e Malan.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dai senatori Fazzolari e Malan.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dai senatori Fazzolari e Malan.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MASINI, relatrice sul disegno di legge n. 2481. Signor Presidente, il parere sull'emendamento 11.200, a mia firma, è chiaramente favorevole.
AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.200, presentato dalla relatrice, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MASINI, relatrice sul disegno di legge n. 2481. Signor Presidente, il parere sugli emendamenti è contrario.
AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.
GINETTI (IV-PSI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GINETTI (IV-PSI). Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 17.204 e 17.205 e li ritiro.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.200, presentato dal senatore Bergesio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.201, presentato dai senatori Fazzolari e Malan, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.202, presentato dai senatori Fazzolari e Malan, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.203, presentato dai senatori La Pietra e Fazzolari.
(Segue la votazione).
PAVANELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAVANELLI (M5S). Signor Presidente, mi scusi se disturbo nel bel mezzo della votazione, ma mi sembra ancora una volta incredibile che, anche quando non ci sono problemi di numeri, alcuni colleghi di Forza Italia continuino a votare per i senatori assenti, davanti ad una rappresentanza di studenti, a dei giovani ai quali noi dobbiamo insegnare la dignità e la legalità. (Applausi).
Chiedo pertanto di far togliere le schede di chi non è presente, perché si continua a votare solo per prendere lo stipendio pieno.
La ringrazio, signor Presidente.
PRESIDENTE. Senatrice, siccome la votazione è aperta e in questo momento non riscontro voti in più, dichiaro chiusa la votazione.
Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Commenti).
Allora mi è stato indicato il bersaglio sbagliato, perché prima ci si era rivolti a un altro settore. Attenzione alle dita, colleghi, perché verrete duramente puniti in caso di voto doppio.
Gli emendamenti 17.204 e 17.205 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale è stato presentato un emendamento parzialmente inammissibile che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MASINI, relatrice sul disegno di legge n. 2481. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.200, presentato dai senatori Bergesio e Arrigoni, per la parte ammissibile.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
NUGNES (Misto). Signor Presidente, vorrei far presente che gli emendamenti 20.200, 20.201 e 20.202, già presentati in prima lettura al Senato, non sono politici, ma la risposta ad una categoria che sta vivendo serie difficoltà per le regole che sono messe in campo da una globalizzazione che però non vede regole uguali per tutti su tutti i Paesi dove essa si trova ad operare. Mi riferisco agli autisti di camion per il trasporto delle merci che servono sui vari territori. Ci sono delle differenze che avvantaggiano alcuni a discapito di altri e i nostri autisti sono sicuramente tra i più svantaggiati rispetto ad altri paesi dell'Est.
La mia proposta emendativa vuole solo cercare un sistema di maggiore controllo generale che è nelle intenzioni dell'Europa. Non si tratta - ripeto - di indicazioni di tipo politico, ma semplicemente di tipo gestionale che vengono dagli operatori stessi per avere un maggior controllo. Mi è sembrato strano che il Governo abbia valutato negativamente queste proposte che non hanno un carico economico e che vanno nella direzione che l'Europa si vuole dare.
Chiedo pertanto che almeno vengano trasformati in ordini del giorno e al Governo un minimo di attenzione per una categoria che durante il Covid è stata a sostegno di tutti quanti noi, con gravissimo carico lavorativo e a rischio di malattie. Presidente, vedo che lei è molto interessato; lo farò presente a tutti i camionisti italiani.
IANNONE (FdI). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 20.0.4, a prima firma del senatore Fazzolari.
PRESIDENTE. Se vuole farlo adesso, lo faccia, però è un emendamento aggiuntivo e verrebbe dopo l'articolo 20. Comunque lo faccia pure adesso.
IANNONE (FdI). Signor Presidente, la ringrazio. Come ho anticipato in discussione generale con questo emendamento, firmato dal senatore Fazzolari, in primis, ma con tutte le firme del Gruppo dei senatori di Fratelli d'Italia, noi auspichiamo un ripensamento sulla questione dei nostri balneari. Io non voglio essere ripetitivo rispetto a quanto ho detto in discussione generale, ma ho colto nelle parole del senatore Mallegni e di altri senatori del centrodestra e non solo, una nuova coscienza rispetto a quello che si può scrivere in termini di storia per queste 30.000 imprese, i loro familiari e i loro dipendenti.
Rivolgo quindi un appello accorato a tutti i colleghi dell'Aula affinché l'emendamento in questione possa ottenere una votazione positiva che deleghi al Governo il riconoscimento del principio che la direttiva Bolkestein, come ha detto il padre della direttiva, il commissario Bolkestein, non si applichi alle concessioni demaniali. Auspichiamo un guizzo d'orgoglio e di interpretazione del ruolo proprio del Parlamento, non per rivalsa nei confronti delle angherie che pure ci sono state in questi giorni da parte del Governo sulle prerogative del Parlamento, ma innanzitutto a difesa e a tutela del lavoro italiano che non deve essere espropriato. (Applausi).
PRESIDENTE. Colleghi, siamo nella fase dell'illustrazione degli emendamenti, che spetta ai presentatori. Poi daremo i pareri e, quando arriveremo al voto, mi chiederete la parola in dichiarazione di voto.
Senatrice Nugnes, la richiesta di trasformazione in ordine del giorno è riferita ai tre emendamenti o ad uno in particolare?
NUGNES (Misto). Vorrei che tutti e tre gli emendamenti fossero trasformati in un ordine del giorno, perché contengono delle disposizioni che generano un sistema di controllo e una piattaforma online. Invito quindi il Governo a valutare l'opportunità che questo sistema venga messo in atto.
PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi al riguardo.
MASINI, relatrice sul disegno di legge n. 2481. Signor Presidente, il parere è contrario anche sulla trasformazione in ordine del giorno.
AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Quindi mantiene gli emendamenti, senatrice Nugnes?
NUGNES (Misto). A questo punto votiamo gli emendamenti. Devo rendere conto alla categoria che mi ha chiesto di avanzare le proposte.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.200, presentato dalla senatrice Nugnes.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.201, presentato dalla senatrice Nugnes, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.202, presentato dalla senatrice Nugnes, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 20.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
CROATTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROATTI (M5S). Signor Presidente, entro nel merito di questo emendamento perché è qui presente anche il Vice Ministro, che immagino abbia a cuore tutto il lavoro e il sacrificio che è stato fatto da parte di tutta la maggioranza su un testo come quello del disegno di legge concorrenza, che ha visto il tema dei balneari portato avanti in maniera molto coscienziosa da tutta la maggioranza.
Ci ritroviamo di nuovo a discutere di un argomento che avevamo risolto e pensavamo di aver dato sicurezza a tutto il settore e alle imprese che per anni sono state bloccate in maniera assurda con proroghe vergognose che hanno impedito la crescita del nostro settore turistico. Vi è poi il diritto dello Stato ad avere un giusto ritorno da questi spazi, da questi territori e da queste aree che in questo momento vengono utilizzate in maniera non corretta, perché le proroghe hanno impedito uno sviluppo importante di questa economia. (Applausi).
È l'economia di tutti noi, che ci vantiamo e parliamo spesso e volentieri di questo argomento. Soprattutto vi sono i diritti dei cittadini, perché questi spazi devono essere utilizzati dai cittadini in maniera consona e corretta, e i diritti dei lavoratori di quel settore, che hanno bisogno di certezze. Stiamo nuovamente tentando di incatenare al passato questo Paese e fermare il suo percorso di evoluzione.
Signor Vice Ministro, con tutto il lavoro che abbiamo fatto sul decreto concorrenza, mi appello a lei e a tutti i Gruppi parlamentari che hanno lavorato con noi a non fermare il progresso di questo Paese. (Applausi).
MARTELLI (Misto-IpI-PVU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTELLI (Misto-IpI-PVU). Signor Presidente, in primo luogo noi del Gruppo Italexit voteremo favorevolmente l'emendamento 20.0.4.
In secondo luogo, ci teniamo a ribadire che la questione dei balneari poteva tranquillamente essere risolta secondo i dettami della direttiva e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente ai singoli Stati di sottrarre la questione alla legislazione europea: potevamo cioè risolverla come volevamo, perché ci era consentito dalla normativa europea, che pure io rigetto in toto come normativa. (Applausi). Quindi, che non si trovi un alibi per aver trascinato per anni una questione che poteva essere risolta da dieci anni e che è stata ancora una volta risolta male, di fatto dando tutta la colpa e criminalizzando una categoria, che sicuramente, come tutti, non ha sempre ragione, ma in questo caso ce l'ha, perché è stata gettata sul rogo di un presunto PNRR e di presunti ricatti o condizioni legate al PNRR. Anche questo è falso: nel PNRR non c'è nessuna condizione di questo tipo e, se pure ci fosse, sarebbe un motivo per aprire un contenzioso presso l'Unione europea, perché il Trattato sul funzionamento prevale su qualunque tipo di norma secondaria in sede di sottoscrizione di un contratto come il PNRR. (Applausi).
Ribadiamo pertanto il voto favorevole e quelli che hanno portato la situazione a questo punto dovrebbero farsi un grande esame di coscienza. (Applausi. Commenti).
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo semplicemente per annunciare che il Gruppo Lega raccoglie l'appello fatto dal Gruppo Fratelli d'Italia, non tanto per un ripensamento, quanto perché, come ora spiegherò, la Lega ha sempre, in tutte le sedi, coerentemente sostenuto che le concessioni balneari dovessero essere escluse dalla direttiva Bolkestein. Per fare questo, ovviamente abbiamo bisogno di una norma europea che vada in questa direzione e questa è la legge di delegazione giusta e adatta per stimolare l'Unione europea in questo senso. (Applausi).
Altra questione è il disegno di legge sulla concorrenza, che abbiamo votato per una ragione molto semplice: ci siamo trovati di fronte ad una sentenza del Consiglio di Stato che ha disapplicato la legge n. 145 del 2018, che molti di quelli che applaudivano prima hanno votato insieme a noi quando erano al Governo con noi (Applausi) - questo per dire quanto la coerenza sia importante e necessaria - e di fronte a quella sentenza del Consiglio di Stato, con il rischio di condannare le nostre imprese ad un'occupazione abusiva con tutto quello che ne poteva conseguire, siamo dovuti intervenire a livello normativo per tutelarle, prevedendo anche dei criteri di premialità per evitare che da gennaio 2023 le gare potessero essere messe in evidenza, anche con il rischio che investitori stranieri potessero venire ad appropriarsi delle nostre spiagge. Abbiamo quindi agito per tutela e difesa, votando a favore del disegno di legge sulla concorrenza, con tutte le premialità e le questioni che io stesso in Aula ho sottolineato in quell'intervento.
Ora invece, di fronte alla possibilità reale e concreta che l'Europa riprenda in esame questo tema, rispetto alle nostre idee, voteremo favorevolmente, anzi evidentemente sottoscriviamo come Gruppo il vostro emendamento (Applausi), tenendo presente anche un altro aspetto che rafforza il nostro voto favorevole, ovvero che c'è una sentenza - visto che abbiamo dovuto agire per via di una sentenza del Consiglio di Stato - del TAR di Lecce che rimanda alla Corte di giustizia europea le valutazioni sull'applicabilità della direttiva Bolkestein alle concessioni balneari. (Applausi).
A maggior ragione, questo voto deve essere favorevole e anzi siamo noi che facciamo un appello al Parlamento affinché su questo campo sia fatta una volta per tutte giustizia. (Applausi).
CRUCIOLI (CAL-Alt-PC-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRUCIOLI (CAL-Alt-PC-IdV). Signor Presidente, purtroppo noto che, come spesso avviene, ci sono due opposti entrambi sbagliati: da un lato rileviamo che l'applicazione della direttiva Bolkestein per i balneari tout court e quindi la possibilità per le imprese straniere di venire a fare incetta, come del resto è stato previsto nella legge delega cosiddetta concorrenza, non va bene, perché chiaramente non sono stati messi dei paletti e quindi corriamo il rischio che le nostre imprese balneari possano essere soppiantate e che ci possa poi essere una rendita di posizione di questi grossi gruppi stranieri che vengono a fare incetta di chilometri delle nostre spiagge. Tuttavia, in questo emendamento noi rileviamo un eccesso opposto. Riconoscere il legittimo affidamento dei concessionari, che non sono proprietari di quelle spiagge, e sostanzialmente fare una categoria che possa avvantaggiarsi delle concessioni ricevute e ottenerne delle rendite di posizione non va altrettanto bene.
Pertanto, sull'emendamento presentato ci asterremo.
MALLEGNI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALLEGNI (FIBP-UDC). Signor Presidente, l'ho ribadito prima in discussione generale ma cercherò ora di essere più preciso. Parto dal disegno legge sulla concorrenza, che in Senato ha trovato un approfondimento significativo e una serie di vincoli importanti di finanza pubblica relativi anche al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Abbiamo trovato un punto d'intesa con grande difficoltà e devo ringraziare il vice ministro Pichetto Fratin, perché abbiamo lavorato insieme a lui eliminando ogni tipo di questione che avrebbe danneggiato direttamente il mondo del turismo italiano e tutti i concessionari, non solo balneari, ma anche quelli lacuali e fluviali che spesso dimentichiamo, e quelli dei porti. Abbiamo fatto un lavoro ottimo, eccezionale.
Questo emendamento ribadisce un concetto: la direttiva Bolkestein non si applica alle concessioni demaniali perché è una direttiva sui servizi e non sui beni. Sarebbe assurdo non averlo ancora capito e voler far finta che non sia così. Tra l'altro, non era argomento di discussione all'interno del disegno di legge sulla concorrenza, poiché abbiamo guardato ad altro: abbiamo evitato che sequestrassero le spiagge in un momento importante come quello della stagione balneare; abbiamo fornito agli enti locali la possibilità e l'opportunità di avere una visione di 12-24 mesi per mettersi nelle condizioni di poter operare in tal senso; abbiamo ragionato per salvaguardare le imprese. Tutto ciò è qualcosa di aggiuntivo rispetto a quello che abbiamo già fatto e che vogliamo ribadire.
Francamente, colleghi illustri che hanno votato la legge n. 145 del 2018 e hanno portato avanti insieme a noi la proroga dei quindici anni (ricordo ancora quando insieme al senatore Gasparri abbiamo lavorato la notte fino al mattino per arrivare alla mediazione dei quindici anni di proroga), oggi dicono che è sbagliato il concetto che loro hanno sostenuto tre anni fa. È vero che soltanto gli sciocchi non cambiano idea, ma qui si esagera.
C'è un altro passaggio, che ricordava prima il collega Romeo. Il tribunale di Lecce ha inviato gli atti alla Corte giustizia europea un minuto prima che approvassimo il provvedimento sulla concorrenza e pochi minuti dopo. In quel preciso istante noi avevamo l'obiettivo chiaro di salvaguardare le imprese ed è quello che abbiamo fatto. Noi siamo coerenti e andiamo avanti sempre nella stessa direzione, quindi non solo voteremo a favore di questo emendamento, ma chiediamo al collega Iannone di poter aggiungere le nostre firme. Condividiamo questa strategia, andiamo avanti e dico ai colleghi che sono intervenuti poco prima di me che quando si parla di legittimo affidamento a persone serie e perbene che hanno fatto la storia del turismo italiano e hanno sacrificato loro stessi e le loro famiglie si tratta di giustizia, non di furto. Ricordatevelo.
AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, in apertura ho provato a spiegare il parere contrario sull'intervento del senatore Iannone.
Mi permetto di ripetere qual è stato l'iter perché la legge di delegazione europea, come giustamente alcuni hanno detto, attiene alla fase in cui noi dobbiamo recepire e discutere su come farlo.
Tramite lei, signor Presidente, mi permetto di dire, con molto rispetto, al capogruppo Romeo che la Commissione che esaminava l'emendamento del senatore Fazzolari (c'erano anche emendamenti simili di altri partiti) ha interrotto i lavori perché il ministro Garavaglia e il competente vice ministro Pichetto Fratin hanno lavorato per la riorganizzazione della materia, promuovendo anche un dibattito tra le forze politiche presenti in Senato per arrivare a una soluzione che è stata inserita nel cosiddetto provvedimento concorrenza. (Applausi). Lei, senatore Romeo, dice che questa è una legislazione europea, ma mi permetta di dirle che tutto lo sforzo è venuto perché c'è una sentenza del Consiglio di Stato. (Applausi).
Nel precedente Governo Conte - lo dico con molto rispetto - quando ci è arrivata la notizia di infrazione mi sono permesso di contrastarla firmando, a nome mio, una lettera in cui spiegavo che il processo aperto sulle concessioni balneari doveva vedere la discussione in Parlamento. Ricordo bene la materia. Perché si è accelerato il lavoro e perché il ministro Garavaglia, insieme al Ministro dello sviluppo economico, ha dovuto convocare dei tavoli di lavoro tra Palazzo Chigi e il Mise? Perché a ottobre è subentrata una sentenza del Consiglio di Stato (non Bruxelles, ma - ripeto - il Consiglio di Stato) che indicava precisamente delle procedure e delle priorità.
Quando in Commissione è arrivato questo tema, noi l'abbiamo sospeso proprio per rispetto dei Ministri competenti (e io non sono tra loro). Il Ministro del turismo e il Ministro dello sviluppo economico hanno lavorato con le forze di maggioranza per trovare un accordo. Visto quel risultato, noi, forze di maggioranza, abbiamo deciso di votare contro l'emendamento del senatore Fazzolari. Penso che si tratta della logica politica che regge il lavoro fatto dai Ministri competenti.
Pertanto, non solo confermo, a malincuore, che difendo il lavoro del ministro Garavaglia e del vice ministro Pichetto Fratin per arrivare a quell'accordo, ma ritengo anche che mettere in contraddizione il lavoro che si è fatto lì con la legge delega che adesso va alla Camera con questo voto significa far saltare tutta la procedura. (Applausi).
LA MURA (CAL-Alt-PC-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
LA MURA (CAL-Alt-PC-IdV). Signor Presidente, fortunatamente il nostro Gruppo è dinamico e democratico e al suo interno vi è un dibattito interno.
Quella in discussione è una materia estremamente complessa, con tante sfaccettature. Il collega, presidente Crucioli, ha espresso il voto della maggioranza del Gruppo, ma ciò non toglie che possa esserci un dissenso da parte di alcuni di noi. Io voterò contro l'emendamento del senatore Fazzolari.
Come detto dal rappresentante del Governo, la maggioranza ha trovato un accordo sulla legge concorrenza che contiene alcune cose interessanti e altre secondo me sbagliate. Ad esempio, ho l'occasione di dire che, con riferimento alla modifica del codice della navigazione, andavano fatti interventi puntuali e non dare carta bianca al Governo. Questa cosa non mi piace, così come tante altre.
Noi abbiamo però necessità di regolamentare il settore, tra l'altro con delle concessioni che non è possibile mantenere fino al 2033, come richiesto. Noi teniamo al tessuto imprenditoriale e - parlo per me, chiaramente - occorre fare in modo che il tessuto imprenditoriale del turismo costiero accolga una sfida legata prima di tutto a dei fattori di criticità italiani.
I due aspetti vanno affrontati indipendentemente dalla Bolkestein; infatti vi siete messi d'accordo con gli operatori balneari. Questo per quanto riguarda la regolamentazione di un settore che fino ad oggi è rimasto fermo a cinquant'anni fa relativamente alla parte italiana.
Per quanto riguarda la parte europea, anch'io sono d'accordo sul fatto che dovremmo applicare in maniera diversa la Bolkestein. Tuttavia, nel merito dell'emendamento, quando si cita la Spagna, faccio notare che la Spagna ha ricevuto una procedura di infrazione. Ci sono anche altre questioni. Nell'emendamento si parla di interpretazione della Bolkestein, ma noi qui non votiamo le interpretazioni, votiamo invece delle cose che devono essere certe. Quindi, proprio nel tema e nel concetto di quell'emendamento ci sono cose strane che non è possibile votare, soprattutto da parte di chi si occupa di questa materia da vent'anni.
D'ARIENZO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ARIENZO (PD). Signor Presidente, alla luce delle denunce fatte da alcuni colleghi in quest'Aula e attesa la delicatezza di questo voto, per garantire la trasparenza e la correttezza dello stesso, chiediamo siano tolte dall'apposito sistema le tessere dei colleghi che non sono presenti in Aula.
PRESIDENTE. Assolutamente. Invito i senatori Segretari a procedere al ritiro delle tessere, dappertutto. La senatrice Gallone c'è. Senatore Puglia, mi scusi, visto che il collega Durnwalder sta procedendo al controllo da questa parte dell'emiciclo, passi dall'altra parte, altrimenti facciamo notte. Senatore Durnwalder, mi fa anche l'altra parte dell'emiciclo? (Commenti). Sta arrivando il senatore Durnwalder. Grazie alla fattiva collaborazione del senatore Faraone, da questa parte è tutto a posto. Ci siamo, senatore Puglia? Direi di sì. Facciamo rientrare i nostri senatori Segretari.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.4, presentato dal senatore Fazzolari e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Applausi).
Gli emendamenti da 20.0.6 a 20.0.9 sono stati ritirati.
Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 20.0.200 (testo 2).
MASINI, relatrice sul disegno di legge n. 2481. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 20.0.200 (testo 2).
AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.200 (testo 2), presentato dalla relatrice.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Come già preannunciato, le dichiarazioni di voto finali e le relative votazioni avranno luogo nella seduta di domani mattina.
Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta del disegno di legge e dei documenti in titolo ad altra seduta.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
MOLLAME (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MOLLAME (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))). Signor Presidente, voglio portare a conoscenza dell'Assemblea un appello lanciato dai sindaci delle isole minori di Sicilia: Favignana, Lampedusa e Linosa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica. Le isole saranno pure minori, ma i problemi spesso diventano maggiori e sono inversamente proporzionali. L'appello riguarda il rincaro dei costi dei trasporti da e per queste isole. Si tratta di rincari che potrebbero colpire in modo fortemente negativo le due uniche risorse componenti l'economia di questi territori, in primis il turismo, per il periodo, e poi la pesca.
Nei pochi distributori di queste isole, il gasolio sfiora oggi i 2,50 euro al litro. È chiaro che non stiamo vivendo un periodo fra i più facili dei più recenti decenni, ma il caro energia rischia di mettere in ginocchio tutte le famiglie e le piccole aziende di queste isole. La riduzione delle accise, per quanto possibile, ha certamente portato un beneficio a tutti i settori dell'economia interessati dal caro carburanti. Un beneficio uniforme, spalmato su tutto il territorio nazionale, che non tiene conto delle peculiarità di queste piccole realtà e, soprattutto, di quegli strumenti legislativi atti a garantire la continuità territoriale. Oggi credo sia arrivato il momento di intervenire, per trovare una soluzione non più procrastinabile. Sarà mia cura intervenire con un'interrogazione ed eventuali ipotesi emendative. (Applausi).
RAMPI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAMPI (PD). Signor Presidente, non sono solito fare interventi di fine seduta, anche se lei di solito li gradisce molto, ma credo sia una questione abbastanza urgente avere alcune risposte da parte del Governo, e segnatamente dai Ministridelle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica, in merito al progetto della Pedemontana, l'autostrada lombarda, che ormai è diventato un tema mitologico, perché il progetto sta continuamente cambiando natura.
Sappiamo tutti che siamo in un tempo in cui i rincari delle materie prime delle costruzioni sono diventati importanti e siamo tutti impegnati in una transizione ecologica. Quindi, forse dobbiamo pensare in modo nuovo i modelli di trasporto e la soluzione dei problemi di traffico, rispetto a quanto si poteva progettare dieci, venti o trenta anni fa. Questa autostrada, che in origine doveva essere, in teoria, a costo zero per la finanza pubblica, perché in project financing, a costo zero non sarà e tuttavia rimangono progettati degli enormi costi di pedaggio per i cittadini. Quindi, forse è davvero tempo che il Governo si concentri su questa infrastruttura, non la lasci nell'autonomia della Regione Lombardia, che qualcuno vorrebbe aumentata, ma che noi vorremmo coordinata rispetto alle logiche non solo di uno Stato nazionale, ma anche dell'Unione europea, che è impegnata in una nuova progettazione del trasporto. Ricordo che la Pedemontana nasceva come Corridoio 5 e Sud dell'Unione europea e oggi non lo è più. Quindi, vorremmo veramente che il Governo focalizzasse la sua attenzione sulla Pedemontana e valutasse quale progetto è veramente utile ai cittadini.
Noi crediamo che quel progetto sia superato, non sia al passo coi tempi e rischi di diventare solo un enorme costo, un'enorme voragine nei conti dello Stato e della Regione, senza risolvere alcun problema di mobilità. Per questo chiedo una risposta alle mie interrogazioni e anche a quelle di altri colleghi, ma soprattutto chiedo un'attenzione particolare per questo importante progetto. (Applausi).
GRANATO (CAL-Alt-PC-IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRANATO (CAL-Alt-PC-IdV). Signor Presidente, nella seduta del 24 maggio è stata pubblicata l'interrogazione 4-07055 che ho rivolto al Ministro della salute. Chiedo che questo atto di sindacato ispettivo sia considerato, in quanto sarebbe indispensabile avere dal ministro Speranza una risposta rapida, definitiva e chiara.
L'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, nella versione più recente, ha esteso fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, in quanto è stato previsto che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. Sappiamo quanti medici e quanti infermieri, così come docenti o personale delle Forze armate siano stati sospesi sulla base di disposizioni ingiuste, inique e totalmente discriminatorie come questa.
È accaduto che alcuni medici lombardi sospesi ingiustamente dal servizio abbiamo chiesto chiarimenti in relazione a un comunicato emesso nel febbraio 2022 dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Lombardia, che recava alcune indicazioni per i medici di medicina generale nell'ambito dell'attività prescrittiva. Nel comunicato, apparso poi anche sul sito della federazione nazionale, si legge testualmente che: «I vaccini utilizzati non sono prescrivibili con le normali ricette in quanto non è ammessa la distribuzione territoriale nella Repubblica italiana.». Un cittadino comune e di buon senso si domanderebbe che significa questa frase ed è esattamente ciò che alcuni medici sospesi hanno chiesto alla federazione, domandando nello specifico le ragioni per cui sia stata espressamente esplicitata la non ammissione della distribuzione territoriale di tali farmaci nella Repubblica italiana. È una mano messa avanti? Ci aspettano già conseguenze per chi ha inoculato questi prodotti nei corpi dei cittadini senza alcuna valutazione preventiva?
Credo sia non solo necessario, ma assolutamente indispensabile fare chiarezza al più presto su questa vicenda, perché la federazione interrogata non ha mai replicato alle legittime istanze avanzate ed è inammissibile che su una questione così importante non si faccia chiarezza al più presto, dato che dall'inadempimento dell'obbligo vaccinale è derivata la sospensione dall'attività lavorativa.
Lascio il quesito anche ai colleghi di quest'Assemblea, per la grande maggioranza sempre pronti ad assentire alle richieste assurde di questo Governo e mai dubbiosi dell'efficacia di questi presunti farmaci, cosa significa che non è ammessa la distribuzione territoriale nella Repubblica italiana dei vaccini anti Covid-19. Quale significato ha dato all'espressione: «distribuzione territoriale»? Non sono la sola, signor Ministro, a voler sapere la verità su questi sieri, ma milioni e milioni di cittadini italiani. (Applausi).
GAUDIANO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAUDIANO (M5S). Signor Presidente, l'emergenza pandemica ha evidenziato con chiarezza la necessità di rafforzare la capacità del Servizio sanitario nazionale di fornire servizi adeguati al servizio sanitario territoriale. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (ossia i 209 miliardi ottenuti dal presidente Giuseppe Conte) il tema della salute è indicato tra gli obiettivi che richiedono particolari interventi. Alla luce di ciò considero fondamentale rafforzare la medicina territoriale e le cure domiciliari. Non possiamo dimenticare che nel nostro Paese la conformazione geografica dei territori, la viabilità e la difficoltà di accesso alle strutture sanitarie creano differenze tra la popolazione, compromettendo la qualità del servizio. È, quindi, importante definire un'organizzazione professionale presente sui territori, che comprende medici di medicina generale, pediatri, infermieri e personale amministrativo indispensabile per assicurare omogeneità nell'accesso al servizio sanitario a tutti i cittadini.
Quindi, ritengo che per garantire tale omogeneità su tutto il territorio nazionale sia importante prevedere un incentivo per i medici specialisti che scelgono di lavorare in strutture sanitarie collocate in zone interne o disagiate, comprese le piccole isole.
Tale incentivo servirà ad invogliare i medici a lavorare in queste zone. Per questo motivo, nell'Atto Senato 2500, che ho depositato a mia prima firma, ho pensato di attribuire un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato, ai fini della valutazione come titolo di carriera, ed una indennità di servizio per valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte. L'obiettivo è assicurare che tutti i cittadini possono accedere ad un servizio adeguato indipendentemente dal luogo in cui vivono.
CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, oggi è il 29 giugno ed io approfitto della sua consueta cortesia per rivolgere il più sincero augurio di buon compleanno, mio personale evidentemente, ma pensando di interpretare il sentimento di tutti i colleghi, al presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, che è membro di questa nostra Assemblea ma che, purtroppo, da qualche tempo non è in condizione di partecipare ai nostri lavori. (Applausi).
Penso che il servigio importante che egli ha svolto per le istituzioni e per l'Italia ci induca tutti a mostrare, non solo di nuovo gratitudine, ma anche grande simpatia e affetto verso il presidente Napolitano. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Casini, visto che oggi è la festività dei santi Pietro e Paolo, ne approfitto per fare gli auguri a lei, in quanto Pier, per il suo onomastico e ovviamente a tutti i Pietro e Paolo presenti.
AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, vorrei associarmi alle belle parole del presidente Casini di omaggio al presidente emerito Giorgio Napolitano, un grande napoletano, un grande italiano ed un grande europeo. (Applausi).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 30 giugno 2022
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 30 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 18,27).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (747-2262-2474-2478-2480-2538-B)
________________
N.B. Il Senato approva in seconda deliberazione il disegno di legge, composto del solo articolo 1, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
1. All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme ».
DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 (2481)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO A
Art. 1.
Approvato
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 20 della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Allegato A
(Articolo 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
2) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del SEE);
3) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE);
4) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE);
5) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;
6) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE);
7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);
8) direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
9) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE);
10) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
11) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;
13) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Testo rilevante ai fini del SEE);
14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Testo rilevante ai fini del SEE).
ORDINI DEL GIORNO
G1.200
Candiani (*)
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,
premesso che:
il disegno di legge, a seguito dei lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli che recano disposizioni di delega per il recepimento di 14 direttive europee inserite nell'Allegato A, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa ad altre 3 direttive nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 20 regolamenti europei e a una raccomandazione;
tenuto conto, in particolare:
della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che ha come scopo di "lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI";
della comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008 intitolata «Un piano europeo di ripresa economica» la quale, tra l'altro, si prefigge di ridurre gli oneri amministrativi e promuovere l'imprenditorialità e, in particolare, "assicurare che le autorità pubbliche paghino le fatture per le forniture e i servizi entro un mese, compreso alle PMI, per alleviare i problemi di liquidità (...)";
della relazione al Parlamento del 2011, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sui ritardati pagamenti nella PA, dalla quale emerge una puntuale disamina del problema e l'identificazione delle ragioni dello stesso in due ordini di fattori: la carenza di liquidità e la difficoltà di gestire il ciclo passivo;
della relazione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 sull'attuazione della citata direttiva 2011/7/UE, con la quale, tra l'altro:
esorta gli Stati membri ad assumere piena responsabilità per quanto concerne l'esercizio dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione e a migliorare la legislazione nazionale assicurando la piena e corretta attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento (..);
invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere "un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi" adottando le misure più adeguate, tra cui l'elaborazione di orientamenti in materia di migliori prassi, con l'obiettivo di creare un contesto imprenditoriale affidabile per le imprese e una cultura dei pagamenti puntuale;
esorta gli Stati membri a rendere più efficienti le procedure di pagamento e sottolinea in particolare che le procedure di verifica per il controllo delle fatture o della conformità delle merci e dei servizi con le disposizioni contrattuali non dovrebbero essere utilizzate per estendere artificialmente i periodi di pagamento oltre i limiti previsti dalla direttiva;
ricorda agli Stati membri e alla Commissione che il pagamento rapido costituisce un requisito generale per l'instaurazione di un ambiente imprenditoriale vitale e che, pertanto, dovrebbe essere integrato in tutte le iniziative politiche e legislative riguardanti le imprese (ad esempio responsabilità sociale delle imprese, start-up e rapporti tra piattaforme e imprese);
considerato che la direttiva 2011/7/UE, suindicata, rappresenta che: "nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile";
valutata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, citata (Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione il periodo di pagamento non superi i 30 giorni di calendario a decorrere dalle circostanze di fatto ivi elencate. Quanto all'articolo 4, paragrafo 4, della suddetta direttiva, esso accorda agli Stati membri la possibilità di prorogare tale termine fino ad un massimo di 60 giorni di calendario per le amministrazioni e gli enti pubblici ivi contemplati);
rilevati i benefici che deriverebbero da una corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE e della relativa legislazione nazionale, anche da parte della pubblica amministrazione, tenuto conto del suo ruolo fondamentale nel dare il "buon esempio", pagando i suoi fornitori entro i termini stabiliti,
impegna il Governo:
ad adoperarsi concretamente per assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
a garantire la concreta realizzazione di una "cultura dei pagamenti rapidi" che contrasti efficacemente gli effetti negativi che i ritardati pagamenti determinano sull'equilibrio finanziario delle imprese e sul grado di concorrenza nel mercato;
a contrastare seriamente prassi contrattuali inique, in violazione dei principi della correttezza e buona fede contrattuale, praticate dalle pubbliche amministrazioni a scapito delle aziende creditrici;
a far sì che le pubbliche amministrazioni adottino condotte trasparenti rispetto ai diritti dei creditori dello Stato, per evitare non solo che le aziende siano costrette a subire costi ingiustificati dai ritardi nei pagamenti, ma anche che prassi dilatorie nei pagamenti incidano negativamente sulla competitività complessiva del Paese in termini di minore attrattività degli investitori nazionali ed esteri;
ad adottare concrete misure disincentivanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che si rendano responsabili di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
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(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Giammanco e i restanti componenti del Gruppo FIBP-UDC, la senatrice Ginetti e i restanti componenti del Gruppo IV-PSI, il senatore Romeo e i restanti componenti del Gruppo L-SP-PSd'Az, i senatori Steger, Richetti, Ricciardi e Corbetta.
G1.201 (testo 2)
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021";
premesso che:
con l'articolo 13 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, è stato introdotto l'obbligo per gli Stati membri di garantire "un'adeguata rimunerazione" alle formazioni relative alle specializzazioni mediche;
gli Stati membri erano tenuti a conformarsi alla Direttiva entro e non oltre il 31 dicembre del 1982, ma l'Italia l'ha recepita con ben otto anni di ritardo, attraverso il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Tuttavia, il decreto legislativo n. 257 del 1991 riconosceva una borsa di studio ai medici specializzandi unicamente per gli anni dal 1991 in poi, non prevedendo nulla per gli specializzandi degli anni precedenti;
solo nel 1999, con la legge n. 370, il legislatore è intervenuto tenendo in considerazione anche i medici specializzandi degli anni dal 1983 al 1991, concedendo, però, la borsa di studio solo a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti soggettivi legati sostanzialmente alla regolare frequenza e iscrizione al corso, avessero anche fatto ricorso al Tar e avessero beneficiato di una sentenza irrevocabile in tal senso;
considerato che:
sul tema è, di recente, intervenuta la Corte di Giustizia europea, che, con sentenza 3 marzo 2022, n. C-590/20, ha riconosciuto che il diritto alla "adeguata rimunerazione" degli specializzandi decorra dal 1° gennaio 1983, cioè dal primo giorno di mora dell'amministrazione italiana nel recepimento della direttiva 82/76/Cee, confermando tale diritto anche per i medici iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1982, limitatamente al periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi, sia menzionata negli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE;
in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è stato accolto l'Ordine del giorno G/2598/16/1 e 7, col quale il Governo si è impegnato ad adottare le iniziative opportune che consentano ai medici specializzandi degli anni 1983-1991 di beneficiare del diritto ad una adeguata rimunerazione,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare iniziative che consentano la reale attuazione della Direttiva 82/76/CEE, tenendo conto anche delle indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione europea, consentendo ai medici specializzandi degli anni 1983-1991 di beneficiare del diritto ad una adeguata rimunerazione.
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(*) Accolto dal Governo
G1.202
Gallone, Caligiuri, Papatheu, Giammanco
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021
premesso che:
al fine di garantire la transizione energetica nel nostro Paese la tutela dell'ambiente e garantire il benessere sociale ed economico accanto alla necessaria sostenibilità ambientale, occorre individuare le diverse fonti energetiche che il nostro Paese ha e dovrà avere nei prossimi anni e programmare gli investimenti necessari a tale scopo;
come sottolineato nel documento conclusivo della Riunione straordinaria del Consiglio europeo del 30 e 31 maggio 2022, ricordando la dichiarazione di Versailles e le proprie conclusioni del 21 e 22 ottobre 2021 e del 24 e 25 marzo 2022, anche per quanto riguarda i diversi mix energetici, sulla scorta delle decisioni adottate in precedenza riguardo ai divieti alle importazioni dalla Russia e della presentazione del piano REPowerEU finalizzato a ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili russi e ad accelerare la transizione energetica, al fine di conseguire un sistema energetico più resiliente e un'Unione dell'energia adeguatamente interconnessa, il Consiglio europeo invita come priorità a breve termine, a diversificare ulteriormente le fonti e le rotte di approvvigionamento e assicurare l'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili, rilevando l'importanza delle fonti energetiche interne per la sicurezza dell'approvvigionamento;
quindi è evidente che, anche alla luce delle recenti vicende geopolitiche internazionali, la questione della transizione energetica nel nostro Paese è strettamente connessa ad una programmazione attendibile e prevedibile del mix delle fonti energetiche, come già alcuni parsi stanno facendo - vedi la Danimarca - , in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico interno e il mantenimento e la salvaguardia del nostro sistema economico e della propria competitività sui mercati internazionali
oltre a sviluppare il più possibile le fonti rinnovabili occorre quindi diversificare quanto più possibile le fonti di approvvigionamento energetico del nostro Paese, tra cui l'incremento della produzione nazionale di gas, drasticamente ridotta nel corso degli ultimi anni,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di sviluppare la strategia di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, in linea con le priorità a breve termine individuate nel documento conclusivo del Consiglio Europeo del 31 maggio 2022, al fine di determinarne un maggiore sfruttamento delle stesse che garantisca la sicurezza degli approvvigionamenti e il mantenimento del benessere sociale ed economico del nostro Paese, anche mediante la revisione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) alla, luce della mutata situazione internazionale.
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(*) Accolto dal Governo
G1.203
Bernini, Gallone, Giammanco, Caligiuri, Cesaro, De Siano, Galliani, Alfredo Messina, Papatheu, De Bonis, Mangialavori, Mallegni, Rizzotti, Ronzulli, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Boccardi, Caliendo, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, Fazzone, Ferro, Floris, Gasparri, Ghedini, Giro, Modena, Pagano, Paroli, Perosino, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin, Vitali, Vono
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
la grande siccità che si sta abbattendo sul nostro Paese ormai da qualche anno è una conseguenza anche dei cambiamenti climatici;
l'abbondanza di acqua è fondamentale per tutta la filiera agricola, la produzione di cibo e la competitività delle imprese agricole;
per questo l'obiettivo che si deve porre il Governo deve mirare a contrastare e ridurre i rischi collegati agli effetti del mutamento del clima;
il Nord Italia e il bacino del Po sono i più colpiti da questo fenomeno: oltre il 40% del PIL, il 45% della produzione agricola su scala nazionale, oltre l'85% del made in Italy, per un valore di oltre 450 miliardi di euro, dipende dalla disponibilità di acqua;
i danni all'agricoltura italiana provocati dalla siccità negli ultimi 20 anni sono stimati in 15 miliardi di euro;
sono stati 187 gli eventi calamitosi nel 2021, dei quali oltre il 70% legato alle acque e alla loro assenza;
solo l'anno scorso sono stati ben 9 gli eventi siccitosi di intensità e durata tale da richiedere lo stato di emergenza;
l'aumento degli eventi climatici estremi in Italia nei soli primi quattro mesi del 2022 è pari al 29%;
il deficit di piovosità in alcune aree ha superato il 70% rispetto alla norma; si tratta di una chiara tendenza alla tropicalizzazione, che si manifesta con un più elevato numero di eventi meteorici violenti, ma anche con sbalzi termici significativi;
è quindi necessario un nuovo paradigma per affrontare nuove sfide: meno pozzi e pompe di adduzione che assorbono energia elettrica e più invasi per raccogliere le acque piovane, grazie a questi potremmo anche produrre energia idroelettrica e fotovoltaica con impianti galleggianti sulla superficie degli invasi stessi;
in questo modo potremmo poi assicurare il rilascio della risorsa in caso di siccità per alimentare i sistemi irrigui e garantire la continuità della produzione agricola;
in generale, è stato stimato (dati ISTAT, marzo 2020), che, nei sistemi di approvvigionamento idrico in Italia, la perdita di acqua è mediamente pari al 40% del volume immesso con circa una perdita di 44 metri cubi al giorno, pari a 44000 litri per km di rete nei capoluoghi di Provincia, ma in alcuni casi essa raggiunge livelli molto più elevati che arrivano al 50% al 70%;
gli strumenti di misurazione tradizionali e l'analisi del fabbisogno di acqua basati sui dati storici sembrano non essere più adeguati in quanto sono ad alta intensità di lavoro e mancano di visibilità sui modelli di distribuzione, raccolta e consumo, con il risultato di servizi dispendiosi in termini di tempo, costosi e poco reattivi,
impegna il Governo ad adottare una "Strategia acqua" che preveda:
a) la costruzione di 200 nuovi invasi su tutto il territorio nazionale, recependo le proposte progettuali (in stato di già avanzata definizione), in possesso dei consorzi di bonifica italiani e oggetto del "piano laghetti" predisposto dall'ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), che ha un costo stimato di circa 3,5 miliardi di euro (il 40% delle opere da realizzare ha già una progettazione definitiva pronta);
b) la liberalizzazione dell'uso delle Tecnologie di Evoluzione Assistita, in particolare prevedere l'evoluzione assistita (TEA), chiedendo alla Commissione europea la modifica della normativa che liberalizza l'uso delle TEA svincolandole dagli OGM, posto che l'utilizzazione delle nuove biotecnologie agrarie può assicurare l'immediata sperimentazione in campo di nuove piante più resistenti alla siccità e alle parassitosi;
c) la definizione di un Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), sul tema della risorsa idrica che coinvolga i territori interessati al fine di accelerare le procedure e avere subito fondi a disposizione, anche per le progettazioni esecutive. Attraverso questo meccanismo, già predisposto dal Ministero del sud guidato dal Ministro Mara Carfagna, si potrebbe disporre immediatamente di oltre 1 miliardo di euro con procedure analoghe a quelle del PNRR;
d) la destinazione dei fondi necessari ad affrontare questa "Strategia acqua" già nella prossima legge di bilancio, per i prossimi tre anni 2023-2025;
e) la richiesta alla Commissione UE di una modifica della normativa del Next Generation EU, per consentire il finanziamento con il PNRR di queste infrastrutture necessarie per assicurare ai cittadini europei la sicurezza aumentare;
f) la definizione, anche attraverso un apposito decreto-legge siccità, di un piano completo di ristori che possa mitigare almeno in parte le ingenti perdite della filiera agricola;
g) l'adozione, inoltre, di misure a medio termine che prevedano un nuovo Recovery Fund che riconosca la straordinarietà della situazione che si è creata a seguito del conflitto in Ucraina e stanzi nuove risorse che consentano di finanziare investimenti strutturali e di garantire la competitività delle nostre imprese agricole nel lungo periodo;
h) l'adozione di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e di strumenti avanzati di monitoraggio e comunicazione, progettati specificamente per la futura rete idrica intelligente, supportata dalle soluzioni basate sull'Internet of Things (IoT).
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(*) Accolto dal Governo
ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
Art. 3.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, e alle società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali;
b) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o più società non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;
c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di società regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea;
d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività di impresa, purché regolati dalla legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;
e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti;
f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che alla medesima data hanno trasferito la sede all'estero mantenendo la legge italiana;
g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell'autorità competente in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86 quaterdecies, 127 e 160 quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonché avverso le determinazioni della medesima autorità in materia di controllo di legalità di cui agli articoli 86 sexdecies, 128 e 160 sexdecies della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;
h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108;
i) individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti;
l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86 quaterdecies, 86 sexdecies, 127, 128, 160 quaterdecies e 160 sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;
m) individuare, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86 quaterdecies, 127 e 160 quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, i criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;
n) disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;
o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g) nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti ai sensi della lettera h);
p) prevedere che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160 vicies della direttiva (UE) 2017/1132, e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante;
q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora recepito la direttiva (UE) 2019/2121;
r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già previste.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI
3.1
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
«r-bis) prevedere la presa visione del "Progetto di trasformazione transfrontaliera" e il massimo coinvolgimento delle parti sociali al fine di garantire la tutela dell'occupazione e scongiurare la conflittualità, secondo quanto previsto dall'articolo 86-quinquies, lettera j), della direttiva (UE) 2019/2121.»
3.2
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
«r-bis) rendere disponibili le relazioni di cui all'art. 86-sexies, comma 6, della direttiva (UE) 2019/2121, almeno otto settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 86-nonies.»
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva;
b) coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
c) revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del medesimo codice;
e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;
f) stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente; prolungare altresì a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
4.1
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «, fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005»;
b) alla lettera c), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «, tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante;»;
c) alla lettera d), sopprimere la parola: «1» e, dopo le parole: «siano esercitati», inserire le seguenti: «nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedimentali in favore del professionista,»;
d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all' 1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o delle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;».
4.2
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005»;
b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,»;
c) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;».
4.11
Respinto
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «almeno pari», con le seguenti: «non superiore».
G4.200
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021
premesso che:
il disegno di legge in esame all'articolo 4 reca princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori);
il citato articolo 4, al comma 1, lettera f), dispone il prolungamento - da attuare in sede di esercizio della delega - a trenta giorni del termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso;
considerato che:
la direttiva (UE) 2019/2161 non fornisce alcuna definizione chiara ed univoca di "visite a domicilio non richieste" e non menziona il canale di vendita online come una delle modalità che caratterizzano il settore della vendita diretta a domicilio;
l'articolo 3 della direttiva sopracitata specifica che gli Stati membri possono adottare disposizioni volte alla tutela degli interessi dei consumatori nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore, oppure escursioni organizzate da un professionista a patto che queste siano proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori;
il prolungamento a trenta giorni del termine di recesso andrebbe ad interessare esclusivamente il settore della vendita diretta a domicilio, caratterizzato principalmente dal rapporto di fiducia istauratosi tra cliente e venditore;
rilevato che:
la pandemia da Covid-19 ha visto accelerare il ricorso a strumenti e comportamenti digitali da parte degli incaricati alla vendita, che hanno usufruito delle opportunità offerte dai social media per mantenere viva la relazione con i propri clienti e per assicurare loro la continuità di offerta di prodotti;
tale ricorso a strumenti digitali ha contributo ad incrementare il volume delle vendite e il numero degli incaricati (+18,2% nel 2021 rispetto all'anno precedente) senza intaccare in alcun modo il rapporto di fiducia tra clienti e venditori e, pertanto, continuerà a costituire una delle principali modalità di vendita anche negli anni a venire,
impegna il Governo a:
definire, in sede di esercizio delle delega di cui all'articolo 4, la definizione del concetto di "visite a domicilio non richieste" e come e se trova applicazione nei casi di incontri tra incaricati alla vendita diretta e clienti, organizzati attraverso canali multimediali, modalità di vendita che ha contraddistinto gli ultimi anni pandemici.
G4.200 (testo 2)
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021
premesso che:
il disegno di legge in esame all'articolo 4 reca princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori);
il citato articolo 4, al comma 1, lettera f), dispone il prolungamento - da attuare in sede di esercizio della delega - a trenta giorni del termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso;
considerato che:
la direttiva (UE) 2019/2161 non fornisce alcuna definizione chiara ed univoca di "visite a domicilio non richieste" e non menziona il canale di vendita online come una delle modalità che caratterizzano il settore della vendita diretta a domicilio;
l'articolo 3 della direttiva sopracitata specifica che gli Stati membri possono adottare disposizioni volte alla tutela degli interessi dei consumatori nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore, oppure escursioni organizzate da un professionista a patto che queste siano proporzionate, non discriminatorie e giustificate da motivi di tutela dei consumatori;
il prolungamento a trenta giorni del termine di recesso andrebbe ad interessare esclusivamente il settore della vendita diretta a domicilio, caratterizzato principalmente dal rapporto di fiducia istauratosi tra cliente e venditore;
rilevato che:
la pandemia da Covid-19 ha visto accelerare il ricorso a strumenti e comportamenti digitali da parte degli incaricati alla vendita, che hanno usufruito delle opportunità offerte dai social media per mantenere viva la relazione con i propri clienti e per assicurare loro la continuità di offerta di prodotti;
tale ricorso a strumenti digitali ha contributo ad incrementare il volume delle vendite e il numero degli incaricati (+18,2% nel 2021 rispetto all'anno precedente) senza intaccare in alcun modo il rapporto di fiducia tra clienti e venditori e, pertanto, continuerà a costituire una delle principali modalità di vendita anche negli anni a venire,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
definire, in sede di esercizio delle delega di cui all'articolo 4, la definizione del concetto di "visite a domicilio non richieste" e come e se trova applicazione nei casi di incontri tra incaricati alla vendita diretta e clienti, organizzati attraverso canali multimediali, modalità di vendita che ha contraddistinto gli ultimi anni pandemici.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLI DA 5 A 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 5.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)
1. Nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503, al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;
b) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, al fornitore di servizi di crowdfunding, nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;
c) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, avendo riguardo alle rispettive funzioni, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;
d) individuare la CONSOB quale punto di contatto unico con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503;
e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera c), nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento;
f) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera c) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;
g) attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste e quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera d), in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina in materia di gestione di portali.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6.
Approvato
(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23 ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23 ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021.
2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, il Governo si attiene, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali con la finalità di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilità, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica;
b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, alla quale è attribuita la presidenza, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;
c) prevedere che alle sedute del Comitato assista una rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, senza diritto di voto, e che il presidente possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;
d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato stabilendo:
1) che il Comitato deliberi, di regola, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi partecipanti;
2) che, in caso di parità, il voto del presidente valga doppio;
3) che le raccomandazioni di cui alla lettera l), nonché le segnalazioni e i pareri di cui alla lettera m), espressi su iniziativa del Comitato, siano approvati con il consenso o l'astensione dell'autorità cui la raccomandazione è indirizzata o che sia specificamente competente per la materia che costituisce l'oggetto principale della segnalazione o del parere;
4) i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;
e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;
f) attribuire al Comitato il compito di identificare, analizzare, classificare, sorvegliare e valutare i rischi per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso;
g) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
h) attribuire al Comitato il compito di definire indicatori per il monitoraggio del rischio sistemico e per l'uso degli strumenti macroprudenziali;
i) attribuire al Comitato il potere di definire e perseguire strategie e obiettivi intermedi rispetto a quelli di cui alla lettera a) e di rivederli periodicamente in considerazione dei rischi per la stabilità finanziaria;
l) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e prevedere che tali autorità motivino l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;
m) attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni alle Camere, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato, aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;
n) prevedere che il Comitato possa elaborare metodologie e procedure per identificare le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica e provvedere alla loro identificazione, fatti salvi i poteri in materia attribuiti a singole autorità partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore;
o) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;
p) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; prevedere che il Comitato condivida con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;
q) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera p), siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; prevedere che alle violazioni delle richieste di informazioni della Banca d'Italia si applichino gli articoli 144-quater, 145 e 145-quater del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che la Banca d'Italia possa avvalersi del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;
r) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività;
s) apportare alle legislazioni di settore relative alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP le modifiche necessarie alla corretta e integrale attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 e, in particolare, prevedere modifiche all'articolo 188 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al fine di assicurare l'adeguato coordinamento con le disposizioni di attuazione della presente delega, prevedendo, in particolare, in coerenza con le disposizioni europee che regolano la gestione dei casi di difficoltà di imprese di assicurazione e di riassicurazione, condizioni e modalità di esercizio dei poteri ivi previsti.
3. Nell'esercizio della delega per l'attuazione degli articoli 23 ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) designare il Comitato per le politiche macroprudenziali, ai sensi dell'articolo 23 ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011, quale autorità competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria;
b) prevedere che il Comitato renda pubblici gli elementi considerati alla base della valutazione di cui alla lettera a);
c) prevedere che il Comitato si doti delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui alla lettera a);
d) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le opportune modificazioni volte a consentire una gestione ordinata delle conseguenze derivanti dalla cessazione di un indice di riferimento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011;
e) prevedere che le banche e gli intermediari finanziari pubblichino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati nel proprio sito internet i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 e che gli aggiornamenti di tali piani siano portati a conoscenza della clientela tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento del piano e che rimandi alla versione aggiornata pubblicata nei siti internet delle banche e degli intermediari finanziari, con le modalità previste dall'articolo 119 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
f) prevedere che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentano di individuare, anche per rinvio ai piani di cui alla lettera e), le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;
g) prevedere che, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo, individuati ai sensi della lettera f), siano comunicati al cliente trenta giorni prima che la modifica o la cessazione dell'indice di riferimento assumano efficacia; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso prevedere che il cliente abbia diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;
h) stabilire che le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alle lettere da e) a g) siano inefficaci e che in tale caso si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a), dello stesso;
i) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da f) a h) si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
l) prevedere che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente comma le banche e gli intermediari finanziari:
1) rendano nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo quanto indicato alla lettera e);
2) comunichino ai clienti le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste alla lettera f); la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso egli ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;
m) prevedere che le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alla lettera l) siano inefficaci; in caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, prevedere che si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a), dello stesso;
n) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere l), numero 2), e m) si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011, e ai soggetti che prestano i relativi servizi; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7.
Approvato
(Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e per l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) ferme restando le attribuzioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, in capo alle autorità competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del regolamento (UE) 2021/23, designare la Banca d'Italia quale unica autorità di risoluzione nazionale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dal citato regolamento;
b) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero incaricato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, dell'esercizio delle funzioni previste dal regolamento medesimo, definendo le opportune modalità di scambio di informazioni con la Banca d'Italia e con la CONSOB al fine dell'esercizio di tali funzioni e di quanto previsto dalla lettera c);
c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima di dare attuazione a decisioni dell'autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:
1) abbiano un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
2) abbiano implicazioni sistemiche che possano verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
3) diano avvio alla risoluzione di una controparte centrale;
d) definire la ripartizione tra la Banca d'Italia e la CONSOB dei poteri previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) 2021/23 e assegnati alle autorità competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del medesimo regolamento, avendo particolare riguardo all'esigenza di assicurare la tempestività degli interventi e la celerità delle procedure e tenendo conto del riparto di attribuzioni previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento (UE) n. 648/2012;
e) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2021/23. Nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia e la CONSOB tengono conto delle linee guida emanate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai sensi del regolamento (UE) 2021/23;
f) prevedere che il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sia esteso:
1) all'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, con riferimento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ai componenti dei loro organi, ai loro dipendenti, nonché agli organi delle procedure di risoluzione, compresi i commissari, la controparte centrale-ponte e i componenti dei suoi organi;
2) all'esercizio, da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei poteri di intervento precoce disciplinati dal regolamento (UE) 2021/23, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e ai loro componenti, compresi i commissari;
g) prevedere che, per gli atti compiuti in attuazione di provvedimenti dell'autorità di risoluzione, la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai sensi dell'articolo 2, numero 23), e dell'alta dirigenza, ai sensi dell'articolo 2, numero 37), del regolamento (UE) 2021/23, della controparte centrale sottoposta a risoluzione sia limitata ai casi di dolo o colpa grave;
h) non avvalersi della facoltà di imporre l'approvazione ex ante da parte dell'autorità giudiziaria della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi prevista dall'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;
i) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui al regolamento (UE) 2021/23 alle autorità e alle funzioni di vigilanza;
l) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto previsto dall'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilità d'ufficio;
m) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23:
1) introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per violazione delle disposizioni del medesimo regolamento, stabilendo:
1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a controparti centrali o a partecipanti diretti delle stesse controparti centrali nei cui confronti siano accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
1.2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato;
1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro;
1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;
2) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di irrogare le sanzioni; definire, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/23, i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
3) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il compito di comunicare all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2021/23, le informazioni previste dal medesimo regolamento sulle sanzioni applicate da ciascuna di esse;
4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
5) prevedere, ove compatibili con il regolamento (UE) 2021/23, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;
6) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di adottare le misure previste dal regolamento (UE) 2021/23 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico;
7) introdurre la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX della parte prima del medesimo codice, senza che in tal caso assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione;
8) stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in coerenza con l'articolo 237, secondo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX della parte prima del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in coerenza con l'articolo 343, commi 2 e 3, del medesimo codice.
n) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione e attuazione del regolamento (UE) 2021/23 e a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, avendo riguardo al riparto di funzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB previsto dalla legislazione vigente, nonché prevedendo opportune forme di coordinamento tra le due autorità;
o) fermo restando quanto previsto dalla lettera n), apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria per chiarire la disciplina applicabile, per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati e per il coordinamento con la disciplina prevista nel regolamento (UE) 2021/23, anche tenendo conto di quanto previsto dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;
p) prevedere che la Banca d'Italia e la CONSOB adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8.
Approvato
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2021/557;
b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 1, numero 13), del regolamento (UE) 2021/557;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2021/557 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
d) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta in attuazione del regolamento (UE) 2017/2402 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 9.
Approvato
(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »))
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, attuato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI
9.2
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «interessi finanziari dell'Unione europea», inserire le seguenti parole: «in maniera diretta ed esclusiva».
9.3
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata».
9.4
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Governo è delegato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere uno specifico elenco delle fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.»
ARTICOLI 10 E 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 10.
Approvato
(Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;
b) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico;
c) definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;
d) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848;
e) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.
Art. 11.
Approvato nel testo emendato
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) definire le procedure di nomina, la disciplina economica e la posizione ordinamentale del membro nazionale dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'aggiunto, nonché dell'assistente, in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attività svolte, fermo restando, per il profilo economico, quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede dell'Eurojust;
c) prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale può essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727; prevedere che il numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto;
d) armonizzare il diritto nazionale per consentire l'effettivo esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1727;
e) regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1727;
f) disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727, nonché, quando sono nominati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale;
g) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
EMENDAMENTO
11.200
La Relatrice
Approvato
Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2021», con le parole: «a decorrere dall'anno 2022».
ARTICOLI DA 12 A 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 12.
Approvato
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1805, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti medesimi siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione;
b) prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca sia allegata una copia autentica del provvedimento di cui si chiedono il riconoscimento e l'esecuzione, fermo restando il potere dell'autorità di esecuzione di chiedere la trasmissione dell'originale del provvedimento, ove necessario ai fini della decisione;
c) individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1805, consentendo comunque la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione e prevedendo, per tale ipotesi, che l'autorità giudiziaria nazionale informi, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione; prevedere che, in ogni caso, copia dei certificati sia trasmessa al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
d) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a chiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1805, destinando tali importi, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
e) determinare le regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1805;
f) in relazione ai provvedimenti di sequestro:
1) individuare, quale autorità di esecuzione ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale;
2) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo;
3) prevedere che dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero della cultura, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali essa può essere esercitata;
4) individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro;
g) in relazione ai provvedimenti di confisca:
1) individuare quale autorità di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello, determinandone la competenza territoriale con criteri omogenei a quelli individuati in forza del numero 1) della lettera f) del presente comma;
2) prevedere che, nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità;
3) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca e i relativi termini, prevedendo la partecipazione anche dell'autorità di emissione, di coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, del Ministero della cultura;
4) prevedere che contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca sia ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, stabilendo, ove necessario, specifiche norme procedurali per la trattazione del ricorso;
5) prevedere che la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca sia eseguita solo dopo che sia divenuta irrevocabile e che al procedimento esecutivo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;
6) prevedere che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/1805, per la destinazione dei beni confiscati si osservino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;
7) individuare quale autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca;
8) predisporre, attraverso la previsione dell'accesso a un rimedio restitutorio, la disciplina necessaria ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1805;
h) provvedere, ove necessario, a modificare o abrogare le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, e del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, al fine di armonizzarle con quelle introdotte in esecuzione della delega di cui al comma 1, eventualmente anche accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario;
i) apportare le necessarie modifiche agli articoli 419, 429 e 552 del codice di procedura penale, prevedendo l'avvertimento all'imputato della possibile adozione del provvedimento di confisca nel processo celebrato in sua assenza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), punto i), del regolamento (UE) 2018/1805;
l) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1805, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 13.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, e dei soggetti indicati all'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;
d) operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.
Art. 14.
Approvato
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili;
b) assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera a) ai princìpi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali;
c) adottare ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, alle norme sul casellario giudiziale e a quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, nonché della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità dei citati atti dell'Unione europea.
Art. 15.
Approvato
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online)
1. Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) individuare le autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
b) individuare l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;
c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;
d) individuare le autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b);
e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784;
f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 16.
Approvato
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze;
b) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;
c) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.
Art. 17.
Approvato
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2019/6, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorità;
b) stabilire i contenuti, i tempi e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) rimodulare il sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6;
d) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;
e) prevedere l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici istituiti con il regolamento (UE) 2019/6 e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali per le finalità previste dagli articoli 6, 55, 57, 58, 61, 67, 74, 76, 81, 88, 91, 92, 94, 95, 100, 132 e 155 del medesimo regolamento;
f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.
g) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;
h) prevedere, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zooiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute.
EMENDAMENTI
17.200
Bergesio, Cantù, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Rufa
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo.»
17.201
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) predisporre strumenti adatti a scongiurare la vendita illegale di farmaci veterinari attraverso canali online, anche mediante l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di contraffazione della cosiddetta ricetta veterinaria elettronica di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167».
17.202
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) ridefinire il sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali, nell'ambito delle attività relative alle attività professionali svolte anche qualora consegnati ai proprietari di animali da compagnia.»
17.203
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) adottare interventi volti a favorire l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, così come stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/1760 della Commissione del 26 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di criteri per la designazione degli antimicrobici che devono essere riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, al fine di poter agevolare un percorso di armonizzazione a livello comunitario.»
17.204
Ritirato
Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «solo tramite prelievo».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
17.205
Ritirato
Al comma 2, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti,».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 18.
Approvato
(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali oppure sia necessario, in casi specifici, per motivi connessi alla protezione degli animali;
b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese;
c) favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in ovo (cosiddetto « in ovo sexing ») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei pulcini;
d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;
e) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 19.
Approvato
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;
b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;
c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti;
d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche;
e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009, in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti dell'Unione europea e per un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e i procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di ridurre costi e termini procedimentali;
f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni;
g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;
h) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti;
i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato;
l) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione nonché delle campagne comunicative di sensibilizzazione;
m) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.
EMENDAMENTO
19.200
Respinto (*)
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) Sopprimere la lettera f);
2) Alla lettera i) sopprimere le seguenti parole: «anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato»;
3) Alla lettera l) sopprimere le seguenti parole: «e sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione nonché»
________________
(*) Inammissibile la parte evidenziata in neretto.
ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 20.
Approvato
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, e (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
b) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada nonché di condizioni di lavoro per i conducenti e di uso dei tachigrafi, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, determinando altresì le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni;
c) potenziare la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea sulle sanzioni irrogate per violazioni della normativa europea in materia di trasporto su strada.
EMENDAMENTI
20.200
Respinto
Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:
«, prevedendo tra l'altro:
1) l'obbligo del documento di trasporto digitale;
2) l'obbligo di busta paga digitale;».
20.201
Respinto
Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:
«, prevedendo in particolare:
1) il riconoscimento del servizio universale;
2) l'applicazione della tariffa minima di sicurezza quantificata in base ai costi fissi;
3) il saldo trasporti alla consegna delle merci;
4) il riconoscimento salariale in base alle ore di lavoro;
5) il limite di età operativa per gli autisti e il riconoscimento del lavoro usurante;
6) la realizzazione dei servizi igienici all'interno dei camion per viaggi in cui sia previsto il pernottamento;
7) la realizzazione di un'ampia rete di servizi dedicati agli autotrasportatori per le esigenze di igiene e privacy;
8) la realizzazione di una scuola professionale per la formazione degli autisti;».
20.202
Respinto
Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:
«tramite:
1) la realizzazione di un portale integrato GNSS europeo, affidato agli enti pubblici preposti al controllo, con la trasformazione del tachigrafo digitale in tassametro digitale per poter quantificare con precisione la tariffa di sicurezza e il salario dei lavoratori;
2) l'istituzione presso i Ministeri dei trasporti di ogni Paese della UE di un ente/dipartimento preposto al controllo digitale globale del portale integrato GNSS-UE;
3) la sospensione delle sanzioni economiche agli autisti.».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 20
20.0.4
Fazzolari, Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini (*)
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'interpretazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricettive)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento e interpretazione della normativa nazionale alla direttiva 2006/123/CE del Consiglio e del parlamento europeo, recepita con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nella parte relativa alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricettive, di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.
2. Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) disporre, attraverso un chiaro indirizzo normativo, l'esclusione definitiva dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali per finalità turistico ricreative, nella misura in cui le stesse sono relative a concessioni di beni e non di servizi, quest'ultimo ambito di riferimento della suddetta direttiva, in coerenza altresì con l'articolo 195 TFUE che, in materia di turismo, prevede che l'Unione europea possa limitarsi soltanto ad una politica di accompagnamento;
b) disporre un trattamento equo e non discriminatorio rispetto ad altri Stati europei come Spagna e Portogallo, che hanno prorogato le concessioni senza alcuna contestazione da parte dell'Unione europea, coerentemente al principio di non discriminazione e parità di trattamento tra gli Stati membri, anche al fine di evitare distorsioni del mercato unico europeo;
c) prevedere ulteriori forme di tutela e garanzia per il comparto balneare, in aggiunta rispetto alla ristretta proroga fino al 31 dicembre 2023 di cui alle sentenze nn. 17 e 18/2021 del Consiglio di Stato, in modo da assicurare la stabilità e lo sviluppo del settore, che non può essere altrimenti garantito a fronte di continue interpretazioni giurisprudenziali o di dottrina che comportano pesanti incertezze agli operatori e agli enti territoriali;
d) assumere ogni iniziativa di competenza volta a riconoscere il legittimo affidamento degli attuali concessionari, che hanno sviluppato la propria attività d'impresa e i propri investimenti contando su certezze normative, anche attraverso l'adozione di atti volti a riformare i parametri di preferenzialità e la disciplina relativa alla devoluzione delle opere non amovibili attualmente previsti dal Codice della navigazione.»
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Romeo e i restanti componenti del Gruppo L-SP-PSd'Az, il senatore Mallegni e i restanti componenti del Gruppo FIBP-UDC
20.0.6
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Rufa
Ritirato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)
1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;
c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»
20.0.7
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Rufa
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)
1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;
c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»
20.0.8
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Rufa
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)
1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, del 28 gennaio 2020, nella causa C-122/18, per inadempimento dell'Italia, avendo omesso di assicurare che le sue pubbliche amministrazioni evitino di oltrepassare i termini di 30 o 60 giorni di calendario per il pagamento dei loro debiti commerciali, come prescritto dalla direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare che tutte le pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;
c) determinare sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE.»
20.0.9
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Rufa
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Principi e criteri direttivi per la piena attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)
1. Al fine di giungere al pieno recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione l'effettivo rispetto dei termini di pagamento, che non deve superare i 30 giorni di calendario, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2011/7/UE, articolo 4, paragrafo 3, lettera a);
b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della pubblica amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;
c) intervenire fissando sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti.»
20.0.200 (testo 2)
La Relatrice
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di UE, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale, attraverso l'istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico nonché la comunicazione e la condivisione dei dati tra le Autorità pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;
b) introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;
c) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi;
d) attribuire all'Istituto Superiore di Sanità, le funzioni di Centro nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di Sicurezza delle Acque, (PSA), nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, nonché della gestione del sistema informativo centralizzato AnTea;
e) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua tra cui obblighi di punti di acceso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;
f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.»
Allegato B
Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2481 e sui relativi emendamenti
La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, limitatamente all'articolo 11, comma 3, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "a decorrere dall'anno 2021" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".
Il parere è di semplice contrarietà sull'articolo 4, comma 1, lettera e), nonché sull'articolo 17, comma 2, lettere g) ed h).
Il parere è di nulla osta sulla restante parte dell'articolato.
In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.2, 4.11, 17.201, 17.202, 20.201, 20.202, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9.
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 17.204 e 17.205.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.
Testo integrale dell'intervento del senatore Floris nella discussione generale congiunta del disegno di legge n. 2481 e dei Docc. LXXXVI, n. 5 e LXXXVII, n. 5
Gli anni del Covid hanno certamente portato a una unità di intenti dei Paesi europei, evidenziata dalla strategia comune contro la pandemia che ha portato tra l'altro all'acquisto comune di vaccini.
Ora l'Unione, mostra unità di intenti sulla questione ucraina, a dire il vero, con la partecipazione della Nato.
Se, come aveva proposto il Presidente Berlusconi, si fossero delegati all'Unione i poteri in tema di politica estera e di difesa (con la creazione di un esercito europeo), ora l'Europa parlerebbe con un'unica voce e riuscirebbe a ponderare meglio i propri interessi, anche economici.
Certamente rispetto a quanto programmato, in termini di difesa dell'ambiente e di uscita dall'utilizzo dei carburanti fossili il calendario europeo dovrà subire dei rinvii.
Fino allo scorso anno davamo per scontato l'uscita dalle centrali a carbone (e in Sardegna ne abbiamo due e avevamo miniere dove veniva estratto) e ragionavamo su come riconvertirle.
Oggi le centrali elettriche alimentate a carbone ancorché riconvertite diventerebbero, tra queste quella di Civitavecchia, quanto mai necessarie a scongiurare il black-out elettrico in autunno-inverno o perlomeno il razionamento dell'energia.
E la questione energia e approvvigionamenti avrà ripercussioni su tutta la nostra economia, tanto che lo stesso Governo ha presentato stime al ribasso sulla crescita, che potrebbero portarci a un livello prossimo alla recessione.
Allo stesso tempo quindi diventano troppo ambiziosi gli obiettivi europei di decarbonizzazione e diventano chimeriche le nuove risorse proprie dell'Unione basate anche sugli obiettivi ambientali prefissati.
È evidente che sia mutato il quadro internazionale, politico e programmatico così come siano mutate le strategie e gli impegni da conseguire.
Ed infatti oltre agli interventi per fronteggiare la pandemia è stato varato un piano di prestiti e sovvenzioni, attraverso il principale dei quali abbiamo dato vita al PNRR. Così come sono state sospese le regole fiscali, che ci hanno consentito la flessibilità di bilancio, ma anche quella sugli aiuti di stato, che ci hanno consentito di portare avanti sostegni in deroga alla disciplina europea.
Dovremo fare in modo che le scelte temporaneamente adottate in sede europea, quando occorra, possano diventare strutturali. Ci riferiamo soprattutto alle regole fiscali, a un differente calcolo del debito, che non includa quello fatto per investimenti, ma anche alle regole troppo stringenti che fanno scattare le procedure di infrazione.
Oltre alle relazioni, il provvedimento su cui siamo chiamati ad esprimerci è la legge di delegazione europea che è fondamentale per adeguare l'ordinamento italiano al diritto dell'Unione, ma che non può essere un cappio al collo.
Noi intendiamo scongiurare il rischio di condanne legate a procedure di infrazione, che comportano questi costi enormi e lunghi contenziosi all'Italia.
Però non può essere non valutato il fatto che le 6 condanne che ci sono state inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno avuto un onere di più di 750 milioni di euro per il nostro Paese.
Se recepire le direttive europee significa assicurare più diritti, più tutele e maggiori opportunità per i nostri cittadini, per le nostre famiglie e per i consumatori europei, nel momento in cui dobbiamo attingere dal bilancio dello Stato per fare fronte a somme ingenti come quella citata è evidente che le togliamo a altri servizi a favore dei nostri cittadini. Quindi, sì all'armonizzazione delle regole, ma con procedure meno cogenti, specie in un periodo in cui gli obiettivi pianificati solo tre anni fa, sono stati, per forza di cose, modificati. Anche perché spesso ci troviamo di fronte a richieste europee che penalizzano i settori produttivi italiani, spesso a favore di altri Paesi europei.
Ecco perché ancor di più in questo momento è necessaria la nostra partecipazione attiva come Paese nell'ambito sia della fase ascendente che di quella discendente, a tutela dell'interesse nazionale ancora prima o assieme a quello europeo.
Intervenire nella formazione e nell'attuazione della normativa europea deve andare di pari passo con l'attività legislativa nazionale e per questo confidiamo nella autorevolezza del presidente Draghi. A tal proposito, come sardo, lamento il fatto che la continuità territoriale, che è un tema sancito a livello europeo e - a breve, anche dalla legge costituzionale che dovrebbe essere approvata definitivamente ai primi di luglio dalla Camera deve essere un tema trattato adeguatamente a livello europeo. Perché proprio il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'Unione mira a ridurre il ritardo delle Regioni meno favorite, ma anche alla creazione delle reti di collegamento (articoli 174 e 170 del Trattato).
Quindi chiediamo al Governo italiano di intervenire proponendo una legislazione europea per colmare il divario economico e territoriale della Sardegna (e delle isole europee), perché questo è previsto dal Trattato di funzionamento, che è l'atto fondante della UE.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
DISEGNO DI LEGGE N. 2595:
sulla votazione finale, la senatrice Cirinnà avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Alfieri, Barachini, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Borgonzoni, Bottici, Cangini, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinna', Comincini, Crimi, De Poli, Di Marzio, Fede, Fenu, Floridia, Galliani, Ghedini, Laniece, Mangialavori, Marinello, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nencini, Nisini, Parrini, Perosino, Pichetto Fratin, Porta, Pucciarelli, Quarto, Rauti, Romagnoli, Santangelo, Sbrollini, Sciascia, Segre, Siclari, Sileri e Turco.
.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Binetti e Vono, per attività del Senato; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Drago, Mantovani, Pillon e Ronzulli, per attività della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza; Valente, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Bressa, Faggi, Fregolent, Garavini, L'Abbate, Montevecchi, Papatheu e Pittella.
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, approvazione di documenti
La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nella seduta del 22 giugno 2022, ha approvato - ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente il diritto alla conoscenza (Doc. XXIV-ter, n. 6).
Il predetto documento è inviato al Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, presentazione di relazioni
In data 28 giugno 2022, a nome della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, la senatrice Segre ha presentato la relazione sull'attività svolta dalla Commissione negli anni 2021 e 2022 - Relazione ai sensi della mozione istitutiva 1-00136 del 30 ottobre 2019, approvata ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, nella seduta del 22 giugno 2022 (Doc. XVI, n. 11).
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Carbone Vincenzo, Faraone Davide
Misure in materia di partecipazione ai concorsi pubblici per persone affette da disabilità ed invalidità, volte a garantire parità ed equità fra i partecipanti (2657)
(presentato in data 29/06/2022);
senatrice Modena Fiammetta
Disposizioni per il contrasto del fenomeno della delocalizzazione delle imprese manifatturiere (2658)
(presentato in data 29/06/2022).
Regolamento del Senato, proposte di modificazione
E' stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa della Giunta per il Regolamento: "Riforma del Regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari" (Doc. II, n. 12).
Camera dei deputati, trasmissione di documenti
Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 24 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), nella seduta del 23 giugno 2022, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio COM(2021)557 final) (Atto n. 1217).
Governo, trasmissione di atti e documenti
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, i commenti sulla reazione dell'Italia al parere circostanziato formulati, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, dalla Commissione europea, riguardanti la procedura di informazione attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza e il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, notifica 2022/0079/I relativa al progetto recante "L.r. 15 aprile 1999, n. 25 «Principi generali della Regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con il metodo della produzione integrata - Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti» Parte Generale".
La predetta documentazione è deferita alla 9a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1168-2bis).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 giugno 2022, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Antonio Natali, viceprefetto appartenente al ruolo del Ministero dell'interno.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministro della salute, con lettera in data 27 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della salute, riferita all'anno 2021.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (Doc. CLXIV, n. 41).
Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento
La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 159 del 25 maggio 2022, depositata il successivo 24 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 13a Commissione permanente (Doc. VII, n. 162).
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 giugno 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (Doc. XV, n. 583).
Petizioni, annunzio
Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.
Il signor Antonio Sorrento, Presidente dell'Associazione P.I.N. (Partite IVA Nazionali) chiede disposizioni urgenti volte alla sospensione dei pignoramenti riferiti alla riscossione tributaria e la rateizzazione automatica delle cartelle di pagamento (Petizione n. 1120, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Luciano Battaglini da Trani chiede un aumento degli organici in forza agli Ispettorati del lavoro in tutto il territorio nazionale (Petizione n. 1121, assegnata alla 11a Commissione permanente);
il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede:
disposizioni volte a consentire a tutti i cittadini di poter disporre di connessione alla rete internet (Petizione n. 1122, assegnata alla 8a Commissione permanente);
disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Petizione n. 1123, assegnata alla 11a Commissione permanente);
disposizioni a sostegno della figura del caregiver familiare (Petizione n. 1124, assegnata alla 11a Commissione permanente);
l'estensione della platea dei beneficiari dell'indennità una tantum pari a euro 200 prevista dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Petizione n. 1125, assegnata alla 5a Commissione permanente);
la previsione di una copertura assicurativa a carico dello Stato e del Fondo pensionistico di categoria a beneficio delle lavoratrici in congedo di maternità (Petizione n. 1126, assegnata alla 11a Commissione permanente);
nuove disposizioni in materia di pensioni di reversibilità a beneficio dei figli degli assistiti deceduti in condizione di inabilità al lavoro (Petizione n. 1127, assegnata alla 11a Commissione permanente);
la previsione di un nuovo bonus mobilità finalizzato all'acquisto di biciclette e altri veicoli per la mobilità sostenibile (Petizione n. 1128, assegnata alla 8a Commissione permanente);
disposizioni in merito al bonus energie rinnovabili e, in particolare, in relazione ai sistemi di accumulo dell'energia (Petizione n. 1129, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 10a e 13a);
nuove disposizioni in materia di superbonus 110% (Petizione n. 1130, assegnata alla 5a Commissione permanente);
il signor Giovanni Di Salvo da Napoli chiede l'istituzione del numero verde nazionale di emergenza per gli avvocati in pericolo, abusati, discriminati o vittime di violenze (Petizione n. 1131, assegnata alla 2a Commissione permanente);
i signori Lorenzo Mineo (Coordinatore del Comitato Italiano per le Assemblee dei Cittadini Estratti a Sorte "Politici per caso - Informàti per decidere"), Mario Staderini (primo firmatario della proposta di legge popolare sull'istituzione delle assemblee dei cittadini estratti a sorte), Andrea Salimbeni (Responsabile delle attività sull'Ambiente per Eumans), Marco Cappato (Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni), Giuseppe Alterio (Rappresentante di Democrazia Radicale in seno al Comitato Politici per caso), Samuele Nannoni (VicePresidente Prossima Democrazia - Laboratori deliberativi APS), Eliana Canavesio (Rappresentante di The Good Lobby in seno al Comitato Politici per caso), Alessandro Berti (Rappresentante di Extinction Rebellion Italia in seno al Comitato Politici per caso), Salvatore Papa (Rappresentante di The Good Lobby Italia in seno al Comitato Politici per caso), Serena Uberti (Rappresentante delle 6000 Sardine in seno al Comitato Politici per caso) e Nichita Ciotu (Rappresentante di Yezers Sardine in seno al Comitato Politici per caso) chiedono, sul modello delle c.d. Citizens Assemblies, l'istituzione di un'assemblea di cittadini estratti a sorte sul tema della crisi climatica ed ambientale, della transizione energetica e della sostenibilità (Petizione n. 1132, assegnata alla 13a Commissione permanente).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Corrado e il senatore Morra hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03423 della senatrice Fattori e del senatore De Falco.
Interrogazioni
BITI Caterina, MALPEZZI Simona Flavia - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
le disposizioni messe in campo dal Governo per la rigenerazione urbana nei comuni rappresentano una misura importante per stimolare gli investimenti sul territorio, con particolare riferimento alle aree urbane degradate, sottoutilizzate e foriere di marginalità sociale. Tali disposizioni si sono sostanziate con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 e dei conseguenti decreti di riparto delle risorse, destinate tuttavia soltanto agli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Tali risorse sono state successivamente integrate al fine di ampliare la platea dei beneficiari sulla base delle graduatorie esistenti;
l'articolo 1, commi da 534 a 542, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), prevede lo stanziamento di ulteriori risorse per la rigenerazione urbana nei comuni nella misura di 300 milioni di euro per l'anno 2022, destinati a Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti e a Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021;
tale definizione della platea dei potenziali beneficiari non tiene conto delle maggiori difficoltà per i Comuni sotto i 15.000 abitanti di attrarre risorse necessarie per progetti di rigenerazione urbana, e il requisito dell'associazione di Comuni sotto i 15.000 abitanti costituisce un ulteriore ostacolo alla presentazione di progetti da parte dei Comuni più piccoli, che spesso non hanno la dotazione di personale e le capacità amministrative tali da progettare opere pubbliche di rigenerazione urbana in grado di avere respiro sovracomunale. A questo ostacolo si aggiunge il fatto che le poche risorse disponibili dovranno essere spartite anche con quei Comuni che non sono risultati beneficiari delle risorse di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
nei provvedimenti fin qui emanati manca, dunque, una presa in carico delle esigenze e dei bisogni dei Comuni di media e piccola dimensione, in particolare di quelli con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, non rientranti nei criteri arbitrari di riparto delle risorse, quali quelli dimensionali o geografici, rimanendo sostanzialmente esclusi dalla maggior parte delle risorse messe a disposizione, con il rischio che la presente stagione di investimenti straordinari finisca con l'acuire la distanza tra piccoli e grandi centri, anziché ridurla nel nome dei principi di coesione sociale e territoriale;
considerato che:
il requisito dell'associazione fra Comuni risulta controproducente anche alla luce della natura degli interventi finanziabili dai fondi stanziati dal comma 534, dal momento che molti enti locali hanno necessità diverse che, pur rientrando nell'ambito della rigenerazione urbana, sono difficilmente compatibili fra loro, richiedendo pertanto elaborazioni progettuali separate e quadri economici di volume maggiore rispetto a quanto finanziabile secondo il comma 535, lettera a);
il combinato disposto delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021 e quelle della legge di bilancio per il 2022 rischia di escludere moltissimi enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti dal riparto delle risorse sulla rigenerazione urbana in una fase storica in cui molti Comuni, invece, fanno affidamento su tali risorse e su quelle derivanti dalle linee di finanziamento del piano nazionale di ripresa e resilienza per attrarre investimenti di rigenerazione urbana sui propri territori, in assenza di capacità reali di investimento con risorse proprie per interventi di quella dimensione;
al netto delle insufficienti risorse stanziate per i piccoli e medi Comuni dal bando "Sport e Periferie 2022", i suddetti enti locali risultano penalizzati anche nella ripartizione delle risorse della M5C2, investimento 3.1, del PNRR (Sport e inclusione sociale), in quanto, sul totale dei 700 milioni previsti, i 538 milioni di euro stanziati per i cluster 1 e 2, ai sensi dell'avviso pubblico pubblicato il 23 marzo 2022, sono rivolti esclusivamente ai Comuni capoluogo di regione e di provincia con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con una popolazione residente superiore a 50.000 abitanti;
le regole relative all'altra linea di finanziamento associata agli investimenti pubblici finalizzati alla rigenerazione urbana e alla coesione territoriale, quella costituita dai "Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2" di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), escludono numerosi enti locali dall'accesso alle risorse in rigenerazione urbana a causa dell'utilizzo dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) come criterio rigido di esclusione degli enti locali dalla platea di beneficiari. Tale indice, tuttavia, non tiene in considerazione i reali bisogni dei territori, le capacità di attrarre investimenti da parte degli stessi, la lontananza dai principali centri economici, che si traduce anche in minori oneri di permessi a costruire e, in definitiva, in minore accesso alle risorse per gli investimenti a valere sui bilanci comunali. Inoltre, l'interpretazione rigida dell'utilizzo dell'indice, unita alle quote di risorse comunque destinate alle regioni del Sud, fa sì che gli enti locali di media e piccola dimensione del Centro e del Nord siano ulteriormente penalizzati;
rilevato che il Governo ha recentemente impiegato consistenti risorse per sostenere gli obiettivi del PNRR nelle grandi città, stanziando 325 milioni di euro per il 2023, 220 milioni per il 2024, 70 milioni per il 2025 e 50 milioni per il 2026, finalizzato a rafforzare gli obiettivi del PNRR da parte dei Comuni con popolazione superiore a seicentomila abitanti, secondo quanto disposto dall'articolo 42 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché siano risolte le problematiche esposte, dedicando specifiche risorse per la rigenerazione urbana ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti nel primo provvedimento utile, anche con la previsione di apposito fondo a cui accedere senza obbligo di associazione tra Comuni, senza impiego dell'IVSM quale indice rigidamente escludente, con criteri di riparto ragionevolmente flessibili, in grado non soltanto di rispondere alle esigenze di un più ampio numero di enti locali, ma anche di consentire un rapido impiego e una rapida rendicontazione delle risorse;
se non ritenga opportuno impiegare per il finanziamento di opere pubbliche di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione residente tra i 5.000 e i 15.000 abitanti le risorse del PNRR di propria competenza che non vengano assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti in essere.
(3-03433)
DE BERTOLDI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
il presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili Elbano de Nuccio, con una lettera inviata al Ministro in indirizzo, ha evidenziato che, nell'ottica della riforma delle norme penali fallimentari (che dovrebbero introdurre "un limite quantitativo"), occorre revisionare la responsabilità civile degli organi di controllo delle società di capitali e introdurre una migliore delimitazione;
al riguardo de Nuccio ha richiesto l'apertura di un tavolo tecnico di confronto sulla materia, finalizzato ad approfondire in maniera più puntuale quanto esposto, in considerazione della necessità per il professionista coinvolto di agire in un perimetro leggibile dei confini, in cui la discrezionalità del proprio operato sia ritenuta legittima sul momento (e anche successivamente), in coerenza peraltro con i pareri espressi recentemente anche dalle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato;
la responsabilità illimitata, ha rilevato altresì il presidente del CNDCEC, sta progressivamente allontanando dagli incarichi di sindaco tutti quei professionisti che non intendono esporre la propria reputazione professionale all'azione risarcitoria; l'attuale assenza di qualunque limite, sostiene, ha prodotto (anche attualmente) reiterate situazioni distorte (soprattutto in sede di procedure concorsuali), laddove si riscontra troppo spesso che una delle principali fonti dell'attivo è data dal presumibile realizzo delle azioni risarcitorie esperite nei confronti degli unici soggetti che, per legge, sono assistiti da copertura assicurativa: i professionisti componenti degli organi di controllo;
questo sistema è incoerente, a giudizio dei commercialisti, in quanto amplia la discrezionalità di azione degli organi di controllo societari per finalità di pubblico interesse, affinché la crisi di un'impresa emerga quanto prima possibile e nel contempo, però, non ne delimiti il perimetro di responsabilità che in seguito possa essere ascritta all'esito degli eventi maturati successivamente;
di conseguenza, stanti le attuali prescrizioni normative, la responsabilità illimitata è addebitabile, anche per gli organi di controllo, che da un lato diventa estremamente onerosa in sede civile (a causa dell'illimitatezza del danno pretendibile, considerato che troppo spesso l'azione risarcitoria rappresenta una delle principali componenti dell'attivo della procedura concorsuale che agisce nei confronti del professionista) dall'altra, in sede penale, la responsabilità illimitata diventa estremamente lesiva del professionista, fin quando non riesce a dimostrare di non essere colpevole, per il venir meno della copertura assicurativa unita all'eccessiva durata dei processi;
troppo spesso l'azione risarcitoria espletata in sede penale è fondata sui medesimi presupposti che fanno perno sugli asseriti "poteri impeditivi", ma con effetti dilanianti per i professionisti componenti dei collegi sindacali anche laddove alla fine si dimostrino incolpevoli;
fermi restando i requisiti di responsabilità professionale, anche deontologici (oltre che risarcitori, che devono restare assolutamente fermo presidio di legalità), ha concluso de Nuccio, è necessario che sia introdotta una soluzione tecnica per una determinazione quantitativa al danno risarcibile, come già avvenuto nell'esperienza di altri Paesi europei, con la tecnica dei multipli dei compensi attribuiti;
queste osservazioni, a giudizio dell'interrogante, risultano opportune e condivisibili in relazione alla necessità di rivedere le attuali disposizioni che rendono attualmente illimitata la responsabilità del collegio sindacale impropriamente, al pari di quella di chi materialmente si rende colpevole di aver causato un danno patrimoniale, ovvero l'organo amministrativo;
evidenzia inoltre l'interrogante che la situazione attuale, che configura il percorso processuale indicato, rileva come il professionista sia esposto al gravissimo rischio di misure cautelari, anche solo per le espletate funzioni richiamate, per cui la copertura assicurativa non risulta attiva in virtù del rilievo penale delle condotte sottoposte a processo, con le misure illimitate nella potenziale portata al pari della responsabilità riferibile ai sindaci,
si chiede di sapere:
quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;
se condivida le osservazioni del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, secondo le quali occorre prevedere un tavolo di confronto con il Ministero e la categoria dei commercialisti, al fine d'individuare una revisione normativa equilibrata che introduca una migliore delimitazione della responsabilità degli organi di controllo, anche in ottica della riforma delle norme penali fallimentari, anche attraverso una soluzione tecnica per una determinazione quantitativa al danno risarcibile, come già avvenuto nell'esperienza di altri Paesi europei;
quali iniziative di competenza intenda conseguentemente intraprendere, anche di tipo normativo, al fine di risolvere le criticità, anche con riferimento allo spazio applicativo in seno ai lavori di revisione dei reati fallimentari, considerando l'ampliamento delle misure previste dal codice di crisi d'impresa e d'insolvenza, in relazione agli ambiti discrezionali dell'attività professionale qualificata, fermi restando i requisiti di responsabilità professionale, anche deontologici oltre che risarcitori, che devono restare assolutamente fermo presidio di legalità.
(3-03434)
LA PIETRA - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:
il decreto legislativo n. 32 del 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare;
si ritiene indispensabile riproporre alcune questioni applicative del nuovo provvedimento che modifica la precedente normativa di cui al decreto legislativo n. 194 del 2008, già efficace nell'esclusione dall'ambito di applicazione degli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese le attività connesse (modifiche introdotte dalla legge n. 96 del 2010);
le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 32 del 2021, finalizzate in particolare a circoscrivere il perimetro di esclusione alla sola produzione primaria ed alle operazioni associate, determinano problemi attuativi e incertezze interpretative;
gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definiti nell'art. 2, comma 1, lettere b), c), d), sono esclusi dal pagamento della tariffa forfettaria, in base a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1 e dalla sezione 6, tabella A dell'allegato 2. Tuttavia, ai sensi dell'art. 13, comma 3, "per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente decreto, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione";
a livello territoriale diverse aziende sanitarie locali hanno inviato anche alle imprese agricole che effettuano produzione primaria ed operazioni associate la richiesta di trasmettere l'autodichiarazione entro il 31 gennaio 2022;
l'obbligo, in un periodo di enormi difficoltà per le imprese agricole dovuto all'aumento dei costi di produzione e da ultimo ai problemi legati alla siccità, coinvolgerebbe quasi un milione di aziende, da cui si ricevono numerose richieste di esemplificazione degli adempimenti;
profili di criticità si riscontrano anche con riferimento alla metodologia di calcolo del 50 per cento di commercio all'ingrosso;
ai sensi del comma 6 dell'art. 6 sono comunque incluse nel pagamento della tariffa le imprese "che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella (tabella A, sezione 6, allegato 2) del presente decreto";
ai fini della verifica del superamento del 50 per cento non rientra la vendita agli operatori del commercio al dettaglio come definito dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998: "b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare per escludere le imprese agricole con codice ATECO 01 e classi sottostanti, non soggette all'applicazione delle tariffe forfettarie ai sensi del comma 7 dell'art. 1 e della sezione 6, tabella A dell'allegato 2, dall'invio della autodichiarazione ed evitare in tal modo un inutile aggravio burocratico;
ai fini della verifica del superamento del 50 per cento di commercio all'ingrosso, quali iniziative intenda adottare per escludere le vendite agli operatori del commercio al dettaglio come definito dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998.
(3-03435)
LA PIETRA - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:
il tema della riproduzione animale è stato oggetto di diverse segnalazioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per via del mancato rispetto delle garanzie di terzietà ed imparzialità in materia;
il regolamento (UE) n. 2016/2012 obbliga gli Stati membri a distinguere tra l'associazione di allevatori individuata quale ente selezionatore e l'ente incaricato della raccolta dei dati in allevamento, nonché l'impossibilità di determinare aprioristicamente quale associazione possa o debba gestire programmi genetici per determinate razze;
con successivo decreto legislativo n. 52 del 2018 si superava, formalmente, il pregresso impianto normativo della legge n. 30 del 1991 in materia di riproduzione animale (già oggetto di segnalazione da parte dell'AGCM nel 2013) che affidava entrambi i ruoli di selezione e raccolta dati in capo all'Associazione italiana allevatori, mediante una ripartizione funzionale tra ente selezionatore ed ente responsabile della raccolta dati in allevamento, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento europeo;
come testimoniato dalla segnalazione AGCM del 21 ottobre 2019, il superamento dell'impianto previgente è avvenuto, nella sostanza, in maniera opaca tramite una scissione parziale dell'Associazione degli allevatori tramite la cessazione del previgente rapporto associativo con le varie ANA e costituendo una nuova federazione delle associazioni nazionali di razza e specie, cui successivamente avrebbe dichiarato l'associazione automatica ai fini di esercitare "una profonda influenza sulla vita associativa dell'ANA";
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto del 5 dicembre 2019 n. 12390, ha approvato una procedura per stabilire se i suini di altre razze utilizzati per la produzione di prodotti certificati provengano o meno da schemi di selezione o incroci non incompatibili con il libro genealogico;
secondo tale procedura, per la produzione di una serie di prodotti DOP e IGP provenienti da carni suine è necessario utilizzare i capi delle razze delle specie suine iscritte o registrate al libro genealogico, di cui al programma genetico attuato dall'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS), nonché di animali appartenenti ad altre razze, meticci o ibridi provenienti da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con il libro genealogico, individuati dal CREA-ZA (centro di ricerca zootecnia ed acquacoltura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) dietro informativa dell'ANAS;
di recente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con segnalazione del 12 maggio 2022, ha individuato nel decreto ministeriale l'ennesima violazione del regime della libertà di concorrenza, laddove accentua i profili distorsivi dell'autonomia, a vantaggio dell'ANAS, la quale sfugge, diversamente dalle altre case genetiche, al meccanismo di verifica e controllo per ottenere i titoli idonei ad inserire le proprie linee nella lista degli altri tipi genetici;
la segnalazione dell'AGCM riguarda non solo la posizione dell'ANAS nel sistema allevatoriale dei suini, ma anche il CREA-ZA, al quale si affida il compito di esprimere un parere tecnico al Ministero, poiché, così come strutturato ed organizzato, disvela condizioni che non assicurano la sua indipendenza e terzietà,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare per evitare ulteriori distorsioni della concorrenza, vista l'ingiustificata presenza di esigenze di interesse generale in conformità con quanto segnalato dall'Autorità garante, nonché per assicurare una definitiva terzietà ed imparzialità nelle valutazioni discrezionali adottate in materia di riproduzione animale, garantendo la competitività nel settore suinicolo.
(3-03436)
IWOBI, CANDIANI, AUGUSSORI, RICCARDI Alessandra, LUCIDI, PIROVANO Daisy, VESCOVI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che la tendo-baraccopoli di San Ferdinando (Reggio Calabria) è sorta nel 2010 in seguito ai fatti culminati nella cosiddetta rivolta di Rosarno e ospita da anni migliaia di immigrati impegnati per la maggior parte in lavori agricoli, con un significativo incremento numerico durante la stagione dei raccolti;
considerato che:
in una visita nei pressi della tendopoli, svolta in data 20 giugno 2022, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha potuto constatare la situazione drammatica, disumana e di completo abbandono del campo, che presenta notevoli problematiche legate ai temi della salute e della sicurezza pubblica, nonché dell'incolumità dei migranti presenti;
con l'arrivo della stagione estiva si stanno registrando importanti aumenti dei flussi migratori provenienti dal nord Africa;
lo sfruttamento lavorativo dei migranti nel settore dell'agricoltura rappresenta una piaga per il nostro Paese che genera insicurezza, precariato sociale e alimenta l'economia sommersa e la criminalità organizzata;
valutato infine che:
non porre alcun freno agli sbarchi e non attuare serie politiche di contenimento di flussi migratori eccezionali porta ad un sovraccarico del sistema di accoglienza, che alimenta la malagestione dei migranti sul territorio italiano e il conseguente abbandono sul territorio di migliaia di migranti per lo più in situazione di irregolarità;
si registrano sempre più casi di baraccopoli, tendostrutture e insediamenti spontanei di migranti, che ospitano persone impiegate prevalentemente nel lavoro agricolo stagionale, sull'intero territorio nazionale;
è una notizia di questi giorni la morte di un cittadino africano presso la baraccopoli "Torre Antonacci", a Rignano Garganico (Foggia), a seguito di un incendio che ha coinvolto il campo;
questi insediamenti rappresentano un esempio concreto delle difficoltà di gestione e integrazione a causa dei numeri di un'immigrazione fuori controllo;
tali luoghi comportano rischi di ordine pubblico e di salute per il territorio circostante e rischiano di alimentare il business della criminalità organizzata, oltre a porre in serio pericolo l'incolumità stessa degli ospiti;
risulta fondamentale investire in formazione, lavoro e assistenza, per accelerare il conseguente processo dei rimpatri volontari, che sia in grado di portare benefici, ricchezza e sviluppo nei Paesi di origine, perseguendo inoltre il concetto di disincentivo delle partenze come pilastro delle future politiche sulle migrazioni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del numero di insediamenti spontanei e autogestiti di migranti presenti sul territorio italiano, e quali iniziative intenda intraprendere al fine di gestire e porre fine a tale situazione emergenziale.
(3-03437)
D'ANGELO Grazia - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
la legge n. 206 del 2021 contiene, tra l'altro, la delega al Governo sulle misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie;
questo ambito del diritto reclamava da tempo una riforma ampia ed organica: l'unificazione in una sola autorità di riferimento delle competenze oggi sparse fra i diversi soggetti giurisdizionali coinvolti (tribunale ordinario, tribunale per i minorenni, giudice tutelare); regole processuali uniformi che facciano ordine in una babele di procedimenti diversi l'uno dall'altro; un'effettiva specializzazione di tutti i soggetti che vi operano, dalla magistratura all'avvocatura, passando per i servizi sociali e i consulenti esperti;
già la Commissione Luiso (Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi), che ha elaborato le proposte di riforma, aveva sottolineato come nella normativa vigente i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie fossero caratterizzati da un'elevata frammentazione e da discipline diversificate, a discapito della parità di trattamento e di orientamenti interpretativi uniformi;
proprio nelle norme di diritto processuale della famiglia ci sono novità che rappresentano un importante superamento di disposizioni e orientamenti non più attuali, come non più attuale è l'idea che la famiglia sia un'isola che il mare del diritto deve solo lambire, una visione, di stampo cattolico-liberale, che aveva senso subito dopo la stagione dei totalitarismi, ma che oggi, invece, rischierebbe di consolidare squilibri sociali, lasciando in mano al più forte le dinamiche familiari;
l'assetto delineato dalla legge delega prende in considerazione una famiglia in cui le componenti fragili, il minore e il coniuge più debole, sono titolari di veri e propri diritti soggettivi e le regole processuali sono coerenti con i principi del giusto processo; consegue l'obiettivo di massima celerità della risposta, sottesa alla necessità di tutela delle relazioni personali e familiari; risponde altresì al bisogno di specializzazione e di attenta valutazione del caso, nonché alla possibilità di riesame e revisione, ove occorra, da parte di un organo superiore collegiale;
ritenuto che:
la creazione di un unico Tribunale della famiglia, altamente specializzato, ha l'obiettivo di assicurare orientamenti interpretativi uniformi, assicurando maggiore prevedibilità delle decisioni;
proprio la prevedibilità dell'esito dei procedimenti potrà ridurre il contenzioso, stimolare le parti a raggiungere accordi da concludere anche al di fuori delle aule giudiziarie, con incremento del ricorso alla negoziazione assistita in materia familiare;
considerato che:
come evidenziato anche dal Consiglio nazionale forense nel comunicato stampa del 30 maggio 2022 "con la riforma si compirà la realizzazione di un rito finalmente unico, con una rinnovata gestione delle risorse, delle competenze e delle funzioni a favore esclusivo di un'adeguata tutela e della necessaria efficienza", perseguendo "una maggiore prossimità della risposta di giustizia per le persone, al cui centro è posta la cura del benessere della famiglia e del minore e non la patologia";
è più che mai urgente, quindi, che la riforma sia al più presto approvata, provvedendo altresì alla necessaria implementazione dell'organico nel settore e allo stanziamento di adeguate risorse economiche all'intero sistema,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa sollecitare gli uffici competenti al completamento dei lavori necessari per l'attuazione della riforma della famiglia e valutare l'opportunità di proporre lo stanziamento di congrue risorse per rendere più efficace l'azione riformatrice.
(3-03438)
BALBONI, CIRIANI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
nell'attuale scenario, contrassegnato da forti e perduranti elementi di instabilità, crisi ed emergenza internazionale, acquisisce rinnovata e cruciale centralità il controllo del flusso dei migranti e della sicurezza delle frontiere esterne, con particolare riguardo alla crescente pressione dell'immigrazione irregolare;
in relazione agli eventi di sbarco osservati, con riferimento ai soli dati dichiarati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno riferiti all'ultimo quadriennio (dati aggiornati al 27 giugno di ogni anno) risulta un incremento esponenziale che vede balzare il dato che nel 2019 si attestava a 2.144 immigrati arrivati illegalmente, nel 2020 a 6.614, per poi raggiungere le soglie di 19.749 nel 2021 e 26.652 del 2022;
un ulteriore dato fondamentale da tener presente è quello relativo alla nazionalità dei migranti dichiarata al momento dello sbarco: nel 2021 sono registrati 13.371 migranti provenienti dalla Tunisia, 6.226 dal Bangladesh, 5.069 dall'Egitto e a seguire Costa d'Avorio, Iran e Iraq;
secondo i dati dell'UNHCR, inoltre, sempre in relazione al periodo da gennaio a settembre 2021, per ben il 74 per cento degli immigrati che arrivano in Italia sono uomini, per il 7 per cento donne, per il 4 per cento bambini e per il 15 per cento minori non accompagnati;
in perfetta linea con questi dati e con tale trend sono, ad esempio, gli eventi di sbarco registrati nella sola giornata del 27 giugno 2022 sulle coste crotonesi: il primo, in mattinata, in località "Le Cannella", dove è approdata un'imbarcazione a vela che si è arenata sulla spiaggia con a bordo 75 persone provenienti dall'Afghanistan, di cui 45 uomini, 7 donne e 23 minori di cui 3 non accompagnati;
a qualche ora di distanza, al porto di Crotone, sbarcavano altre 74 persone di cui 53 uomini, 8 donne e 14 minori, provenienti da Afghanistan, Iran, Iraq e Turchia;
ancora, pochi giorni fa in piena notte a Roccella Jonica, nel giro di appena un'ora, venivano soccorse due barche a vela alla deriva con a bordo 108 persone di nazionalità prevalentemente afghana, mentre tra il 22 e il 28 giugno cinque navi gestite da altrettante organizzazioni non governative ottenevano il via libera per l'attracco in cinque diversi porti italiani, per un totale di oltre mille sbarchi;
se il cosiddetto decreto sicurezza (decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113), anche e soprattutto con l'intento di introdurre elementi di deterrenza dai traffici illeciti di esseri umani nel Mediterraneo, aveva fortemente ridimensionato la possibilità per gli stranieri di accedere al sistema di accoglienza, il successivo decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (che porta nel gergo il nome del Ministro in indirizzo), lo modificava in misura significativa andando a ridefinire un sistema "a maglie larghe", che oggi evidentemente concorre in misura significativa a generare situazioni sempre più difficili da controllare e da gestire;
quanto descritto concorre a definire uno scenario che appare oramai fuori controllo, con ciò generando tra i cittadini un significativo allarme specie per i risvolti sulla sicurezza pubblica e la stabilità politica e sociale, in un momento in cui proprio la forte esposizione ai rischi concreti per la sicurezza nazionale derivanti dal conflitto russo-ucraino richiederebbe la profusione di uno strenuo sforzo sul versante europeo e internazionale in termini di impegno comune per un'attenta distinzione e regolazione dei flussi, sulla base, ad esempio, di un rafforzamento del controllo delle frontiere basato su una puntuale distinzione tra i migranti economici in cerca di fortuna e le altre categorie di migranti che necessitano di protezione, nonché per una redistribuzione equa e sostenibile tra i Paesi europei;
le recenti dichiarazioni rilasciate dal Ministro in indirizzo nel corso dell'assemblea di Confcooperative-Federsolidarietà lo scorso 22 giugno e riportate dalla stampa non sembrano però andare nella direzione auspicabile, anzi, l'indirizzo espresso dal Ministro pare agli interroganti volto ad incentivare l'arrivo di un numero sempre più elevato di immigrati, non a contrastare gli sbarchi sempre più numerosi, ma valorizzando a tal fine il ruolo delle ONG "per adeguate politiche dei flussi migratori e per l'accoglienza", alimentando così il business dell'immigrazione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente intervenire sul versante sia nazionale che europeo per una tempestiva rideterminazione delle politiche di gestione dei flussi migratori, specie alla luce delle previste ripercussioni in termini di nuove ondate connesse al perdurante conflitto russo-ucraino e al rischio di un'imminente crisi alimentare globale generata dall'interruzione dell'esportazione dei grani dal mar Nero.
(3-03439)
FARAONE - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
giovedì 7 luglio 2022 si terrà la prima udienza del dibattimento per il crollo del "ponte Morandi", il viadotto autostradale collassato il 14 agosto 2018, causando la morte di 43 persone;
a processo, con le accuse di omicidio colposo plurimo, falso, disastro, attentato alla sicurezza dei trasporti, ci sono 59 imputati. Sono inoltre state ammesse oltre 100 parti civili mentre le parti offese sono 357 tra parenti delle vittime e persone rimaste ferite nel crollo;
secondo recenti notizie di stampa, i legali delle parti avrebbero chiesto alla cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova di avere accesso all'intero compendio probatorio dell'inchiesta al fine di estrarre copia degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa dei propri assistiti;
gli atti di indagine raccolti dalla Procura per ricostruire le cause del crollo sono composti da migliaia di documenti, file audio e video, che occupano circa 64 terabyte di memoria, ovvero 34 miliardi di file indicizzati. Per avere un termine di paragone, un buon CD può contenere 10 giga, ovvero un millesimo di terabyte;
tutto il materiale è depositato in un'intera stanza della caserma "Testero" di Genova utilizzata come sala informatica: si tratta di materiale cartaceo scannerizzato, e-mail, progetti, programmi di elaborazione, ovvero tutto quanto è stato posto sotto sequestro dalla Guardia di finanza in quattro anni di indagini, dopo il crollo del 14 agosto 2018;
per ottenere copia dell'intero "compendio probatorio", alcuni legali si sono sentiti quantificare dalla segreteria della Procura un costo potenziale di circa 750.000 euro. Una cifra che, in casi come quello del "processo Morandi", potrebbe finire di fatto con il compromettere gravemente il diritto di difesa delle parti (sia dei 59 imputati di omicidio colposo plurimo, falso, disastro, attentato alla sicurezza dei trasporti, sia delle parti civili che delle parti offese), costrette a pagare, data l'imponenza del fascicolo, somme spropositate e paragonabili in ordine di grandezza a quelle che potrebbero essere in ipotesi oggetto di una condanna al risarcimento;
per leggere l'enorme mole di atti, inoltre, sarebbe necessario essere in possesso di particolari programmi di lettura. Perfino i pubblici ministeri del caso, Massimo Terrile e Walter Cotugno, hanno ammesso, in sede di udienza preliminare, di non avere contezza di tutti i dati contenuti nel database,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti, se intenda dare immediati chiarimenti e quali iniziative di competenza intenda porre in essere al fine di garantire l'effettivo e concreto diritto di difesa degli imputati, delle parti civili e delle parti offese coinvolte nel processo per il crollo del ponte Morandi.
(3-03440)
BERNINI Anna Maria, TOFFANIN Roberta, AIMI, FERRO, GALLONE Maria Alessandra, GALLIANI, GIAMMANCO Gabriella, MALLEGNI, MANGIALAVORI, RIZZOTTI Maria, RONZULLI Licia, ALDERISI Francesca, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI Paola, BOCCARDI, CALIENDO, CALIGIURI Fulvia Michela, CANGINI, CESARO, CRAXI Stefania Gabriella Anastasia, DAL MAS, DAMIANI, DE BONIS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MESSINA Alfredo, MODENA Fiammetta, PAGANO, PAPATHEU Urania Giulia Rosina, PAROLI, PEROSINO, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE Laura, TIRABOSCHI Maria Virginia, VITALI, VONO Gelsomina - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
come noto nella giornata di giovedì 2 giugno 2022, circa 2.000 tra ragazzi e ragazze, prevalentemente di origine maghrebina di seconda generazione o immigrati in Italia, si sono riversati in massa a Peschiera del Garda, in provincia di Verona, per partecipare all'evento "L'Africa a Peschiera del Garda", street rave organizzato attraverso il passaparola via social network;
il lungolago del comune veneto è stato invaso da una marea umana che ha provocato momenti di tensione e di disordine sociale (risse, atti vandalici, molestie) fino al necessario intervento delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa;
la situazione è tornata quasi alla normalità intorno alle ore 17, quando la maggior parte dei ragazzi si è recata alla stazione per prendere il treno, a bordo di uno dei quali però si sono verificati ulteriori atti di pesante molestia fisica e verbale da parte di ragazzi nordafricani nei confronti di alcune ragazze minorenni che stavano rientrando a Milano;
sul fatto, il Gruppo di Forza Italia al Senato ha già presentato il 14 giugno l'interrogazione 4-05267 a prima firma del senatore Aimi;
il Ministro in indirizzo, inoltre, ha risposto sui fatti di Peschiera il 14 giugno alla Camera dei deputati, ma si ritiene che sulla questione sia necessario tenere alta l'attenzione affinché i provvedimenti conseguenti non rimangano limitati a questo episodio, ma diventino strutturali, in modo che il sistema di prevenzione diventi regolarmente operativo;
alla luce del fatto che il "cruscotto" del Ministero dell'interno registra a oggi 26.922 sbarchi di immigrati, in deciso incremento rispetto al giugno dello scorso anno in cui ne registrava 19.893, contro i 6.715 del 2020;
al 15 giugno 2022 gli immigrati "in accoglienza" risultavano 88.918. Nel 2021 sono state esaminate 52.987 richieste di asilo e ne sono state negate 29.790 (56 per cento), mentre sono stati concessi 8.107 permessi ai rifugiati (15 per cento), 8.761 (17 per cento) per protezione sussidiaria, 6,329 (12 per cento) per protezione speciale. I 29.790 immigrati cui è stato negato il permesso sono andati ad alimentare le fila della clandestinità unendosi a quelli degli anni precedenti (32.297 dinieghi nel 2020, 76.798 nel 2019, 64.147 nel 2018, 46.992 nel 2017), cioè circa 250.000 persone in 5 anni in clandestinità, e risulta che molti dei circa 500.000 senza tetto in Italia siano proprio di origine straniera,
si chiede di sapere:
quali aggiornamenti sui fatti di Peschiera del Garda, nei confronti dei quali sembra essere mancata un'attività preventiva, siano in possesso del Ministro in indirizzo rispetto alla risposta già fornita alla Camera dei deputati due settimane fa;
quali siano i provvedimenti presi sinora rispetto a quell'episodio e per evitare il ripetersi di eventi così biasimevoli anche in altre parti d'Italia;
quali provvedimenti intenda adottare per integrare gli stranieri presenti con titolo di soggiorno in Italia e per allontanare, invece, quelli che ne sono privi;
quali provvedimenti intenda prendere per limitare ulteriori sbarchi dall'Africa di stranieri senza titolo (anche in previsione della paventata povertà alimentare), che difficilmente si riuscirebbe ad integrare come si dovrebbe, posto che l'Italia quest'anno sta facendo fronte anche a un numero di 141.562 profughi ucraini al 28 giugno, e, infine, quali siano gli oneri stimati per il 2022 per l'accoglienza dei profughi.
(3-03441)
D'ALFONSO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
l'articolo 16-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante "misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", ha disposto l'istituzione, presso l'INAIL, dell'anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL installati sul territorio nazionale;
lo stesso articolo ha demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione per l'istituzione dell'anagrafe;
ad oggi, nonostante la scadenza del termine per l'emanazione dell'atto normativo sia avvenuta il 19 febbraio 2022, il decreto attuativo per l'istituzione dell'anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL non risulta essere stato ancora pubblicato da parte del Ministero;
considerato che:
sul territorio nazionale sono attualmente installati circa 1,6 milioni di serbatoi, molti dei quali con oltre 20 anni di interramento, e secondo recenti stime circa 900.000 di questi sono da ispezionare e verificare al più presto in quanto potenzialmente a rischio;
nel corso degli ultimi anni, a conferma della gravità della situazione, si sono verificati numerosi incidenti legati a incendi o esplosioni di serbatoi interrati di GPL che risultavano danneggiati. In alcuni casi tali incidenti hanno portato al danneggiamento di immobili e al ferimento o anche al decesso di diverse persone;
alla luce dei fatti esposti, l'istituzione di un'anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL, capace di identificare con precisione la collocazione e l'età dei medesimi, appare necessaria per procedere alla verifica delle condizioni di sicurezza ed efficienza di ciascun serbatoio e per individuare con anticipo eventuali criticità e fattori di rischio di incidente,
si chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno finora impedito l'adozione e la pubblicazione del decreto attuativo per l'istituzione di un'anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL di cui all'articolo 16-quinquies del decreto-legge n. 146 del 2021, e se il Ministro in indirizzo intenda procedere al più presto all'emanazione di tale decreto.
(3-03442)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
NASTRI, IANNONE - Ai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. - Premesso che:
il comparto edile e artigiano del nostro Paese versa in condizioni di forte criticità, non più sostenibili nemmeno nel brevissimo periodo. La cifra dei crediti edilizi non accettati dalle banche, secondo le stime del Governo, ammonterebbe a 5 miliardi di euro, mentre secondo la Confederazione nazionale artigianato (CNA), sarebbero pari a 2,6 miliardi di euro i crediti fiscali relativi al "superbonus 110 per cento" anticipati, attraverso lo sconto in fattura, che le aziende non riuscirebbero più a incassare;
a fronte di queste cifre, sempre la CNA parla di 33.000 imprese artigiane a rischio di fallimento, con una potenziale perdita di 150.000 posti di lavoro, di oltre 60.000 aziende che, pur avendo un cassetto fiscale pieno di crediti, si trovano oggi senza liquidità. Quasi un'impresa su due sta pagando in ritardo i fornitori; il 30 per cento rinvia tasse e imposte; una su cinque non riesce a erogare gli stipendi;
fino a novembre 2021, quando il meccanismo della cessione del credito funzionava, si contrattualizzava il lavoro, poi si caricava il credito nelle piattaforme e si vendeva. Da un momento all'altro il meccanismo si è fermato. Si tratta, in altri termini, di un patrimonio di crediti bloccati, che sta mettendo in crisi di liquidità migliaia di imprese, con una crescente tensione nei rapporti tra banche e mondo delle imprese, che si vedono ormai costantemente negata la disponibilità all'acquisto dei crediti da parte di pressoché tutti gli istituti: una situazione che ha bloccato il settore e centinaia e centinaia di milioni di euro già preventivati per ristrutturare il patrimonio immobiliare;
tale scenario è il risultato, tra l'altro, delle continue restrizioni applicate al superbonus in numerosi e successivi interventi di modifica da parte del Governo e della maggioranza;
dal mese di maggio 2020 ad oggi, sono infatti intervenute oltre 13 modifiche normative della misura, che hanno portato a un mutamento, a parere degli interroganti incomprensibile e contraddittorio, delle regole dell'incentivo, creando forti disagi per cittadini ed imprese;
le recenti modifiche normative, a ben vedere, hanno portato a un contenimento del meccanismo di cessione del credito, dando luogo a una situazione di incertezza che ha portato gli stessi istituti di credito a interrompere la gestione dei crediti accumulati; il blocco ha riguardato non solo le agevolazioni del superbonus, ma anche il "bonus facciate" e l'ecobonus al 65 per cento;
molti privati si ritrovano in uno stato di incertezza, in quanto non possono più cedere il credito al raggiungimento degli stati di avanzamento dei lavori successivi alle modifiche normative che hanno bloccato il meccanismo; questo ha comportato, al contempo, che molti condomini hanno dovuto sospendere i lavori iniziati da molto tempo, senza avere alcuna certezza sul prosieguo dei lavori, e con il rischio di superare i termini previsti a livello legislativo per fruire delle agevolazioni;
stante l'attuale scenario e il continuo mutamento della normativa in materia, gli istituti di credito sono restii allo sbloccare l'assorbimento e gestione dei crediti, almeno sino alla completa conversione in legge della decretazione di urgenza, che richiede oltre un mese di iter per un'effettiva attuazione;
per riparare alla gravissima situazione servirebbe, come già avvenuto in passato, un rifinanziamento dell'incentivo e una proroga di tempo per effettuare le cessioni del credito maturato agli istituiti bancari,
si chiede di sapere se si sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative si intenda intraprendere per garantire la tenuta delle attività afferenti al settore dell'edilizia, al fine di sbloccare il meccanismo di cessione dei crediti dei bonus edilizi, a garanzia dell'indotto economico derivante dall'edilizia e per evitare quindi che la crisi di liquidità delle imprese artigiane ed edili si traduca nel fallimento per centinaia di aziende, con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro.
(4-07213)
RUSPANDINI - Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia. - Premesso che:
l'ente consorzio di bonifica valle del Liri di Cassino è commissariato dal dicembre 2016 e ben quattro commissari si sono avvicendati nella gestione fino ad oggi;
il secondo commissario ha presentato, il 27 febbraio 2018, denuncia-querela contro i dirigenti e i funzionari dell'ente per delitto di falso in atto pubblico e falso in bilancio, successivamente archiviata per prescrizione;
è stato rilevato dal medesimo commissario un "buco" di bilancio di circa 20 milioni di euro;
alcuni dirigenti e funzionari del consorzio indicati nella denuncia rivestono, a tutt'oggi, un ruolo apicale in seno all'ente;
dal 2019 il contributo di bonifica è stato esteso anche ai fabbricati, nonostante le dichiarazioni dei sindaci inerenti alla sporadicità e alla marginalità degli interventi del consorzio sui territori;
i Comuni di Arce, Atina, Colfelice e San Biagio Saracinisco hanno deliberato l'uscita dal perimetro di contribuenza, per l'assenza di interventi significativi sui loro territori, a fronte dei contributi versati;
la Regione Lazio non ha mai dato alcuna risposta alle richieste contenute nelle delibere inviate dai citati Comuni;
il consorzio dovrà, insieme con i consorzi sud Anagni e conca di Sora, dare vita ad un unico consorzio denominato Lazio sud-est, sulla base di un piano di classifica che doveva essere portato preventivamente a conoscenza dei sindaci della provincia di Frosinone, così come dichiarato a suo tempo in pubblica assemblea dalla segreteria del presidente della Regione Lazio e dalla commissaria dottoressa Ruffo, a tutt'oggi sconosciuto;
la sentenza n. 188 del 2018 della Corte costituzionale ha sancito la debenza del contributo solo in caso di beneficio specifico e diretto per il fondo,
si chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per risolvere il grave problema, che sta creando enorme disagio alle popolazioni locali, già afflitte da una grave crisi economica e sociale, costrette a sopportare anche il peso di un "balzello" (contributo di bonifica) che continua a crescere, di anno in anno, senza alcun beneficio diretto né indiretto.
(4-07214)
RAUTI Isabella - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. - Premesso che:
nella difficile situazione di emergenza pandemica le ostetriche sono state costantemente impegnate in prima linea nella lotta al virus, negli ospedali e nel territorio, prendendosi cura delle gestanti, delle partorienti, affette da infezione SARS-Cov-2 e non, delle puerpere, dei loro bambini e delle loro famiglie, con lo scopo di sostenerli, accompagnarli in questa delicata ma anche entusiasmante esperienza della loro vita;
hanno prestato assistenza diretta, senza limiti di orario, con ritmi di lavoro e rischi professionali aumentati, in tutte le unità operative di specifica competenza ed anche a domicilio;
anche l'Organizzazione mondiale della sanità, nell'anno 2020, ha voluto celebrare con una particolare attenzione il lavoro di infermieri e ostetriche;
l'ostetrica è una professionista sanitaria che, per assistere le donne, deve essersi laureata in ostetricia, aver superato l'esame di Stato abilitante alla professione ed essere regolarmente iscritta all'albo professionale di competenza;
come indicato dal decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740, recante "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ostetrica/o" e successive modifiche ed integrazioni, l'ostetrica assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti fisiologici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato e in ginecologia. L'assistenza ostetrica alla donna e al processo riproduttivo è di natura tecnica, preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa, nonché relazionale ed educativa;
negli ultimi 30 anni, parallelamente allo sviluppo delle tecniche legate al campo ostetrico, anche il ruolo dell'ostetrica stessa è mutato divenendo più articolato e complesso. Non a caso, oggi si parla di vera e propria "specializzazione" del ruolo, o meglio, di approfondimento e perfezionamento dell'ambito della sfera femminile a 360 gradi. Quindi non più soltanto per quanto concerne il supporto prenatale e neonatale, ma anche allargando il campo di interesse all'aspetto sociale;
da un'attenta analisi del testo del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2022 si evince che la professione ostetrica è, in assoluto, la professione cui è riconosciuta la quota di indennizzo economico inferiore rispetto a tutti i professionisti sanitari e gli operatori tecnici senza formazione accademica e responsabilità professionale;
le cifre riportate nelle tabelle dimostrano come proprio all'ostetrica sia riconosciuta la quota economica minore rispetto a tutti gli altri professionisti delle aree professionisti della salute e funzionari, area assistenti, area operatori. Una differenza di trattamento che mortifica migliaia di professionisti che non vedono così riconosciuto il proprio lavoro quotidiano creando malessere tra loro, ma anche tra aspiranti ostetriche,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della penalizzazione introdotta con il nuovo contratto di lavoro e, al fine di riconoscere il merito del lavoro svolto, quali misure intendano adottare per porre rimedio alla disuguaglianza di trattamento economico.
(4-07215)
ANGRISANI Luisa - Al Ministro della salute. - Premesso che:
secondo fonti giornalistiche, alcune associazioni di volontariato che si occupano di randagismo hanno sollevato il problema del mancato approvvigionamento da febbraio 2022 dei farmaci anestetici, così come di altri farmaci fondamentali, presso tutti i distretti sanitari delle ASL veterinarie del salernitano ("salernotoday.it");
è evidente che il mancato approvvigionamento degli anestetici necessari abbia determinato il mancato rispetto dell'obbligo della sterilizzazione da parte delle ASL previsto dalla legge quadro n. 281 del 1991, recante "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e le conseguenti leggi regionali;
ne consegue che da febbraio sono state bloccate tutte le sterilizzazioni sia dei randagi condotti presso le ASL dalle associazioni di volontariato sul territorio sia quelle degli animali già presenti nei canili e gattili sanitari con un evidente ripercussione anche sulla mancata reintroduzione sul territorio dei cani liberi accuditi (come recita la legge regionale n. 3 del 2019) e che, quindi, sono rimasti chiusi nei canili con un danno per il loro benessere e per le economie;
il mancato approvvigionamento degli anestetici ha determinato un aumento dei costi per le prestazioni esterne alle ASL che comunque si sono dovute effettuare, con un sovraccarico, oltre le loro possibilità, delle associazioni dei volontari che si vedono costrette a far eseguire interventi urgenti e di sterilizzazione presso le cliniche e gli ambulatori privati a loro spese;
considerato che:
si tratta di località ad alta vocazione turistica e il randagismo incide negativamente su questo settore, soprattutto sul turista straniero, mostrando degrado e una condizione di abbandono e causando un presumibile danno all'immagine con conseguenti ripercussioni;
le normative vigenti, invece, contrastano il randagismo con chiari richiami ad ogni competenza di tutti i soggetti responsabili e preposti per legge;
valutato, infine, che la legge di bilancio per il 2022 ha stanziato 10 milioni di euro in favore del fondo previsto dall'articolo 8 della legge n. 281 del 1991 per l'attuazione della medesima legge,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda controllare la condotta dei responsabili e quali siano i motivi di tali gravi inadempimenti;
se non intenda verificare, altresì, come siano stati impiegati i fondi stanziati nel bilancio pubblico statale per l'attuazione della legge n. 281 del 1991 nel distretto;
se non intenda verificare per quale ragione, a fronte di una già cronica insufficienza del servizio di sterilizzazione delle ASL del distretto di Salerno, non si sia deciso prontamente di stipulare convenzioni con veterinari privati per arginare il fenomeno delle nascite indesiderate e, conseguentemente, del randagismo, che non può e non deve più essere considerato una responsabilità delle associazioni e dei privati cittadini sensibili e attenti.
(4-07216)
ASTORRE - Al Ministro dell'interno. - Premesso che il Tribunale ordinario di Civitavecchia, con sentenza di primo grado, n. 707/2022, pubblicata il 13 giugno, ha condannato l'attuale candidato sindaco del Comune di Cerveteri, Giovanni Moscherini, al pagamento di determinate somme, avendo la parte attrice citato in giudizio il Comune di Civitavecchia e, tra gli altri, il citato Giovanni Moscherini, il quale all'epoca dei fatti ha ricoperto l'incarico di sindaco pro tempore del Comune di Civitavecchia, per il mancato pagamento delle spettanze derivanti da prestazioni di opera intellettuale che la richiamata parte attrice avrebbe reso per il Comune di Civitavecchia, nel corso di diversi anni, si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, per quanto di competenza, affinché si possa addivenire nel più breve tempo possibile ad una definitiva chiarezza circa le procedure amministrative adottate dall'allora sindaco del Comune di Civitavecchia, anche tenuto conto che lo stesso si è candidato a sindaco di Cerveteri nella scorsa tornata elettorale del 12 e 26 giugno 2022.
(4-07217)
BUCCARELLA - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
si apprende da fonti di stampa ("Brindisi Report", "La Gazzetta del Mezzogiorno", "Norba online") dell'annosa situazione che affligge il Tribunale di Brindisi;
da oltre 5 anni persiste un malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione che riguarda parte degli uffici della Procura e del giudice per le indagini preliminari, oltre a tutti gli uffici del tribunale;
la situazione critica si ripresenta sia in inverno (con temperature negli uffici anche di 5 gradi e i dipendenti costretti a lavorare con il cappotto) che in estate (con temperature che negli uffici raggiungono i 40 gradi);
già in diverse occasioni i dipendenti si sono rifiutati di entrare negli uffici che versano in queste condizioni, inscenando proteste spontanee nell'atrio del tribunale;
anche le segreterie territoriali di CISL FP, CGIL FP e UILPA si sono attivate da anni informando gli uffici competenti dello scenario e proclamando contestualmente anche lo stato di agitazione del personale;
le previsioni meteorologiche rilevano in questi giorni e per le settimane a seguire temperature elevatissime che non si registravano da oltre 70 anni, cosa che non può fare altro che aggravare la situazione critica che impedisce il normale svolgimento delle attività del Tribunale di Brindisi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta;
quali misure intenda approntare per risolvere in modo strutturalmente definitivo la situazione insostenibile che da anni affligge le strutture del Tribunale di Brindisi.
(4-07218)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
2ª Commissione permanente (Giustizia):
3-03434 del senatore De Bertoldi, sulla riforma delle norme penali fallimentari;
9ª Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-03435 e 3-03436 del senatore La Pietra, rispettivamente sulle verifiche in materia di sicurezza alimentare e sul rispetto delle garanzie di terzietà ed imparzialità in materia di riproduzione animale.