Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 444 del 22/06/2022

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

444a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022

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Presidenza del vice presidente CALDEROLI,

indi del vice presidente LA RUSSA

e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

BINETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione del disegno di legge costituzionale:

(747-2262-2474-2478-2480-2538-B) Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Iannone e Calandrini; Sbrollini ed altri; Biti; Augussori; Garruti ed altri; Gallone ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 747-2262-2474-2478-2480-2538-B, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Iannone e Calandrini; Sbrollini ed altri; Biti; Augussori; Garruti ed altri; Gallone ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale, dopo la discussione generale, sarà sottoposto solo alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso, previe dichiarazioni di voto.

Essendo assente il rappresentante del Governo, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,50).

Riprendiamo i nostri lavori.

Il relatore, senatore Parrini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PARRINI, relatore. Signor Presidente, rappresentante del Governo, siamo alla seconda deliberazione della riforma costituzionale che introduce il diritto allo sport in Costituzione, precisamente con un comma aggiuntivo all'articolo 33.

Come si sa, si tratta di un esame che non prevede la votazione di emendamenti, ma soltanto un voto secco, con la discussione generale e le dichiarazioni di voto. A me preme soltanto ricordare due fatti importanti: in primo luogo, con questa modifica si sancisce l'importanza dello sport come fattore di benessere psicofisico e sociale e come fattore di importanza civile e in secondo luogo, attorno alla riforma, si è realizzato un consenso molto importante tra le forze politiche, che ci ha portato a mettere in campo un iter parlamentare spedito e ad avere numeri significativi di approvazione nei due passaggi finora avvenuti. Nella votazione del Senato del 22 marzo i sì sono stati 213, nel voto alla Camera dei deputati del 14 giugno i sì sono stati 365, a fronte soltanto di 2 voti contrari e di 2 astensioni. Anche questo mi sembra un fatto significativo, del quale intendo ringraziare tutti coloro che l'hanno reso possibile.

Proprio sul fatto dei tempi, mi corre l'obbligo di informare l'Assemblea, per correttezza - come ho fatto già ieri in Commissione - che oggi è il 22 giugno, che abbiamo votato in prima deliberazione al Senato il 22 marzo, che la Costituzione prevede che la seconda deliberazione avvenga «ad intervallo non minore di tre mesi» e il nostro Regolamento dice «dopo che siano decorsi tre mesi». A me sembra che si possa interpretare il nostro Regolamento in maniera costituzionalmente orientata, alla luce di quello che la Carta dispone, effettuando quindi oggi il voto su questa importantissima riforma, in seconda deliberazione.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, desidero chiedere un chiarimento.

Un'interpretazione è stata data dal Presidente della Commissione affari costituzionali, proprio per la discrasia con il Regolamento del Senato. Vorrei anche ricordare che, in prima deliberazione, abbiamo votato il provvedimento non proprio esattamente alla stessa ora di mattina e quindi credo sia assolutamente necessaria da parte della Presidenza un'interpretazione autentica. Ci stiamo infatti apprestando a una modifica costituzionale e credo non possa esserci e permanere un'incertezza come questa.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, se devo riflettere attentamente sull'intervallo non inferiore a tre mesi, oggi è pari a tre mesi. Chiedo dunque al relatore se abbiano fatto approfondimenti sul senso del «non inferiore» e del «pari» a tre mesi.

PARRINI, relatore. Signor Presidente, la valutazione fatta in Commissione è quella che ho appena riferito: i tre mesi, non inferiore.

SBROLLINI (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-PSI). Signor Presidente, vorrei ricordare che si è tenuta una Conferenza dei Capigruppo qualche giorno fa e all'unanimità si è deciso quale doveva essere il calendario dei lavori di questa mattina. Quindi, mi rimetto alla Presidenza, per chiedere delle spiegazioni al riguardo, perché abbiamo votato il calendario all'unanimità.

PRESIDENTE. Senatrice Sbrollini, purtroppo le decisioni della Conferenza dei Capigruppo, anche quando assunte all'unanimità, nulla possono rispetto ai tempi previsti dalla Costituzione e dal Regolamento.

Propongo pertanto di procedere con la discussione generale e il relativo iter. Intanto vediamo di fare una verifica e un approfondimento su quel «non inferiore» e «pari» e, ovviamente prima del voto, prenderemo una decisione in proposito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.

PIARULLI (M5S). Signor Presidente, colleghi, oggi entra in Costituzione lo sport. All'articolo 33 verrà aggiunto un ultimo comma, che recita: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme». Recependo la normativa internazionale, il valore dello sport diventa un valore assoluto, inviolabile, non più discrezionale. Sebbene siano poche le parole, esse rappresentano un cambiamento epocale. In Parlamento tutti noi siamo chiamati a contribuire con il nostro voto e ad arricchire la Costituzione, compiendo un passo in avanti nella direzione di una piena inclusione sociale, principio fondante della stessa Carta costituzionale.

Lo sport è un tassello di primaria importanza nella nostra cultura e nella nostra identità nazionale, un pezzo dell'economia del nostro Paese. Al mio ingresso in questo Senato ho presentato due disegni di legge, di cui uno, quello relativo allo sport nell'ambito della scuola primaria, è stato recepito nell'ultima legge di bilancio. Sono molto contenta, proprio perché lo sport rappresenta un arricchimento psicofisico e umano. Lo sport è strumento di socializzazione, di condivisione, di corretto stile di vita e di relazioni interpersonali. Lo sport è riconosciuto come mezzo insostituibile per la prevenzione di molte patologie e disfunzioni legate alla sedentarietà. Educazione e sport, un binomio che necessita di sinergia: oggi più che mai è fondamentale una forte alleanza tra le istituzioni sportive ed educative, per attivare una contaminazione positiva di valore universale e intramontabile dello sport, perché la strutturazione della società richiede un patto culturale e sociale che garantisca in tutti gli ambienti apprendimento, competenze e valori tali da trasferirli nella propria vita personale e professionale.

Lo sport rappresenta la terza agenzia educativa, dopo la famiglia e la scuola. In un momento nel quale viene segnalata da più parti la fase emergenziale che le tradizionali agenzie educative stanno vivendo, la pratica sportiva non può essere a vantaggio di pochi, ma deve essere tutelata, perché i momenti aggregativi che riesce a esprimere diventano spesso una vera e propria ancora di salvezza per molti giovani, senza distinzione di sesso, senza distinzione tra abili e abili diversamente. Bisogna divulgare i benefici dello sport e agevolare e sostenere i soggetti virtuosi che lo praticano. Occorre tener presente, quale conseguenza diretta della modifica delle abitudini di vita e secondo quanto rilevato dall'Organizzazione mondiale della sanità, che un adulto su quattro non segue i livelli raccomandati di attività fisica e che più dell'80 per cento degli adolescenti è insufficientemente attivo, situazione sicuramente aggravata con il lockdown.

La modifica della nostra Costituzione è sicuramente idonea a perseguire questa finalità e a tutelare l'attività sportiva a livello sia agonistico che dilettantistico. Lo sport deve essere per tutti e a tutti deve essere data questa opportunità. In un momento storico dove le immagini della guerra sono impresse in ciascuno di noi, parlare di sport potrebbe anche farci ricordare che lo sport è pace, che i giochi olimpici nell'antica Grecia rappresentavano un momento di tregua. Speriamo che l'approvazione di questa modifica normativa possa essere di augurio proprio per la fine della guerra.

Mi auguro che ogni scuola e ogni paese abbiano palestre adeguate, abbiano piscine e strutture adeguate per tutti. Vorrei concludere con un elogio alla mia corregionale Benny Pilato, medaglia d'oro ai mondiali, stile rana. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.

IANNONE (FdI). Signor Presidente, in realtà, rispetto a quanto abbiamo detto in occasione del primo passaggio del provvedimento in Senato, vorrei esprimere soddisfazione nei confronti della Presidenza e di tutti i Gruppi parlamentari per la pronta calendarizzazione del provvedimento in esame proprio allo scadere dei tre mesi. Ciò sta a indicare che evidentemente c'è una forte consapevolezza in tutte le forze politiche che questa modifica della Costituzione, con il riconoscimento dell'attività sportiva in ogni sua forma, possa dare al mondo sportivo la dignità che merita. A nostro giudizio, il dettato è chiaro, ma naturalmente siamo certi che la Presidenza sarà capace di lumeggiare in maniera precisa sulla questione dei tempi non inferiori ai tre mesi. A ogni buon conto, a noi sembra un momento altamente qualificante di questo Parlamento dare la possibilità alla modifica costituzionale in esame di conoscere la sua luce.

Quello dello sport è un mondo che rappresenta il racconto migliore - a nostro avviso - della nostra Nazione perché - come abbiamo avuto modo di ribadire anche con il sottosegretario Vezzali in occasione di una manifestazione tenutasi al CONI - ha dato alla nostra Patria un lustro di cui dobbiamo essere riconoscenti. Dobbiamo altresì essere consapevoli del fatto che la pratica sportiva ha un riverbero sociale di estrema positività in tutti i suoi aspetti, perché lo sport rappresenta per tutti i cittadini italiani di ogni fascia d'età, in particolare per i nostri giovani, un modello positivo che trasmette valori di cui oggi c'è un infinito bisogno. Lo sport rappresenta lo strumento migliore anche per l'inclusione sociale, cancella le differenze, promuove la cultura del merito e del sacrificio, abbatte le differenze e le barriere e rappresenta una metafora della vita nella quale tutti iniziano dallo stesso punto di partenza, ma poi i più bravi devono andare e vanno più avanti.

Noi abbiamo sempre ritenuto che lo sport dovesse trovare un riconoscimento in Costituzione. È un fatto storico che va anche al di là di questa legislatura. Voglio ricordare ancora una volta che il primo progetto di modifica costituzionale che prevedeva questo riconoscimento fu del capogruppo di Alleanza Nazionale, il compianto Giulio Maceratini, nel 1996. A noi non interessa piazzare una bandierina, ma nel programma politico di Fratelli d'Italia il nostro leader Giorgia Meloni ha voluto inserire espressamente questo punto quale qualificante della nostra proposta politica a riguardo dello sport. Pertanto, già nell'agosto del 2018, dopo pochi mesi dall'inizio della attuale legislatura, ho presentato il disegno di legge n. 747.

Siamo felici che ci sia questa determinazione da parte di tutto il Parlamento. Siamo molto felici delle interlocuzioni che ci sono state in Commissione affari costituzionali e per la definizione che è stata trovata. Il nostro disegno di legge prevedeva un aggancio all'articolo 32 della Costituzione, perché ritenevamo che la tutela della salute fosse l'aspetto preminente. Ma ci soddisfa moltissimo anche il lavoro che è stato fatto e voglio ringraziare il sottosegretario Vezzali per l'opera che ha prestato.

Sono convinto e spero - ce ne sono tutti i presupposti - che possiamo realizzare tutti insieme nella legislatura in corso questo grande traguardo che rende giustizia a un mondo che con il suo fatturato di passione rappresenta l'Italia dell'impegno, del sacrificio e del merito. (Applausi dal Gruppo FdI).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Biti. Ne ha facoltà.

BITI (PD). Signor Presidente, signora Sottosegretaria, colleghi e colleghe, siamo oggi chiamati in quest'Aula a discutere e - speriamo - ad approvare, nell'ambito della seconda deliberazione, questo disegno di legge di riforma costituzionale volto a introdurre l'attività sportiva, in tutte le sue forme, all'interno della nostra Carta costituzionale.

I ringraziamenti vanno fatti sicuramente alla Commissione affari costituzionali, al presidente Parrini e a tutti i commissari che hanno nuovamente lavorato sul provvedimento, ribadendo con un voto pressoché unanime la volontà e l'importanza di procedere all'introduzione dello sport in Costituzione. Sappiamo - e ce lo siamo detti più volte - che era arrivato il momento di dare un riconoscimento all'attività sportiva e non soltanto a quella che noi tutti siamo abituati ad ammirare e per la quale gioiamo molto, anche in questi giorni, con le tante medaglie che arrivano dal nuoto e dalla scherma. Sono importanti le parole che si intendono introdurre all'articolo 33 della Costituzione: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

Conosciamo lo sport per il grandissimo impatto che ha sulle nostre vite, in termini anche di aggregazione popolare e per festeggiare i grandi eventi, ma anche per il valore innegabile che ha rispetto alla crescita personale di ciascuno di noi all'interno di una comunità sociale e all'educazione al rispetto. Lo sport è forse rimasto - e speriamo continui così - uno di quei luoghi in cui il rispetto delle regole è primario per poter partecipare: se non si rispettano le regole del gioco, non si può giocare. E ciò ha un valore inestimabile per i nostri ragazzi e le nostre ragazze perché ci porta, prima di tutto, a conoscere, nell'altro e nel rispetto dell'altro e delle regole, il valore della persona che abbiamo davanti. Se si vuole giocare e vincere, bisogna rispettare l'altro, misurarsi con le regole e, da lì, trarre lo spunto per migliorare ogni giorno.

Allo sport è innegabile ascrivere un'altra grandissima funzione, ossia l'integrazione a tutti i livelli. Lo sport ha anche questa capacità, soprattutto tra i più piccoli, nelle scuole e nelle associazioni che permettono i primi contatti con le varie discipline ossia annullare quelle disuguaglianze sociali che sempre più spesso, purtroppo, percepiamo e viviamo nei nostri territori.

A tutto questo si aggiunge anche un'altra funzione che va considerata e che non può essere non raccontata, ossia la promozione di corretti stili di vita. Sappiamo che, attraverso lo sport e l'attività fisica collegata all'attività sportiva e al gioco (o comunque, nel professionismo, a qualsiasi tipo di attività), si accompagna anche un'educazione all'attenzione del nostro corpo e del nostro benessere dal punto di vista non soltanto fisico, ma anche psicologico.

In Aula abbiamo parlato più volte del grande impatto che gli ultimi due anni di pandemia hanno avuto su ciascuno di noi dal punto di vista psicologico.

Ci ricordiamo tutti, soprattutto nei primi tempi, quanto fosse invocata la possibilità di uscire, perché sappiamo perfettamente che un'attività fisica comporta anche un benessere psicologico che non può assolutamente essere negato. Anzi, proprio perché sappiamo che è fondamentale, abbiamo voluto metterlo all'interno della Costituzione, della nostra Carta fondamentale.

La Costituzione quindi è toccabile, modificabile. I nostri Padri costituenti lo avevano previsto con delle modalità precise, tese a far sì che non fosse così agile e semplice cambiarla, ma fosse possibile adeguarla ai tempi. Stamani ci troviamo a misurarci con queste regole, tanto che ancora non sappiamo - ce l'hanno raccontato il presidente Parrini e il presidente Calderoli, anche sollecitati dalle osservazioni della senatrice De Petris - se possiamo votare. Questo ci dice che siamo esattamente nel solco di quello che i nostri Padri costituenti volevano per la Costituzione: la volevano modificabile e adeguabile ai tempi, ma soltanto con delle modalità atte a garantire l'assoluta bontà e importanza di quanto si intendeva introdurre.

Sullo sport siamo arrivati. Le imprese sportive che ci ispirano sono tante, dall'alba dei tempi: ricordiamo le meravigliose statue greche dei discoboli e degli atleti, ma vi sono anche storie meravigliose che riguardano non soltanto imprese fisiche, fondamentali per la nostra storia, ma anche situazioni di riscatto sociale. Il Partito Democratico sicuramente ha posto questi temi - il valore educativo e il valore sociale dello sport devono essere i primi aspetti da ricordare per lo sport in Costituzione - e ha come priorità l'educazione culturale al rispetto dell'altro anche attraverso l'attività sportiva, che è fondamentale.

Rispetto all'integrazione, di cui ho già parlato, vanno ricordati i nostri Comitati paralimpici, che rappresentano un fiore all'occhiello per il nostro sport agonistico, insegnano moltissimo e sono testimonianza ogni giorno di quanto chi si impegna possa raggiungere risultati davvero inimmaginabili fino a qualche tempo fa. A loro personalmente va tutto il ringraziamento per il fatto di testimoniare con la loro vita, ogni giorno, quanto lo sport sia non soltanto bello e impegnativo, ma anche e soprattutto importante in termini di motivazione e di crescita per tutti noi, personalmente e per la società nella quale ci impegniamo. (Applausi dal gruppo Pd).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, Governo, colleghi, come ricordava il relatore, siamo alla terza lettura della presente modifica della Costituzione, che ha trovato la sua giustificazione non solo dalla valenza che lo sport naturalmente ha per la popolazione, ma anche negli stessi valori della Carta costituzionale: in modo particolare quello dell'uguaglianza, il principio fondamentale della solidarietà e quello dell'inclusione sociale.

Si è discusso - lo voglio ricordare in questa sede - nel cercare di individuare un testo su cui tutte le forze politiche potessero convergere, se questa modifica dovesse rientrare nell'articolo 33, nell'articolo 32, oppure nell'articolo 9 della Costituzione. La scelta è caduta poi sull'articolo 33, proprio perché in esso si collegano i concetti fondamentali per la nostra Carta costituzionale dell'educazione e della formazione.

Questo è il senso che si vuole dare alla modifica che andiamo oggi ad approvare per la seconda volta in Senato.

Lo sport è sicuramente importante per la salute, anche se opportunamente - a mio avviso - non è stato inserito nell'articolo 32 della Costituzione. Ci rendiamo tutti conto ormai del benessere psicofisico che deriva dall'attività sportiva, legato proprio a un modus vivendi soprattutto dei nostri giovani, ma anche delle persone di una certa età, che nell'ambito della propria esistenza praticano qualsiasi sport. Questi sono i termini che sono stati precisamente individuati. Del resto, è anche giusto ricordare che fin dagli anni Settanta la Carta europea dello sport individuava lo sport come elemento importante per lo sviluppo umano e, quindi - come ricordavo prima - per il benessere psicofisico delle persone.

È giusto altresì ricordare il contributo che Forza Italia ha dato all'elaborazione della modifica in esame; pensiamo anzitutto alla Giornata nazionale dello sport, istituita durante i Governi Berlusconi la prima domenica di giugno, e anche alla grande attività da parte del dipartimento di Forza Italia con riferimento al lavoro costituzionale. A tal proposito voglio ricordare l'onorevole Versace e anche naturalmente gli input di carattere legislativo. Per quello che riguarda il nostro Gruppo, infatti, in Senato si partiva da un testo di legge predisposto, che aveva come prima firmataria la senatrice Gallone.

Il messaggio che oggi diamo inserendo questo principio all'interno della Costituzione è importante perché poi esso avrà una serie di ricadute nell'approvazione di leggi e anche nell'attività legislativa e amministrativa delle Regioni e nell'attività amministrativa dei Comuni. Si tratta di un principio che verrà valutato dalla Corte costituzionale ogni qualvolta si riterrà che una norma non possa essere costituzionale proprio perché priva specificamente del riferimento all'attività sportiva e - insisto - al benessere psicofisico delle persone.

Come è stato ricordato giustamente negli interventi precedenti, noi ci siamo concentrati sull'aspetto del benessere psicofisico perché molto probabilmente, prima della pandemia, molti di noi davano quasi per scontata la possibilità di praticare delle attività sportive. È invece un risultato di quella esperienza aver messo lo sport fra quelli che sono i princìpi, o meglio i valori di carattere istituzionale. L'inserimento di tale principio avrà un impatto - come è giusto che sia e come ricordavo prima - anche per tutto quello che riguarda la formazione e la scuola.

Voglio infine ricordare che lo sport è anche un veicolo straordinario dal punto di vista sia della socialità ad ogni livello, come sicuramente ci ha insegnato la pandemia, sia dell'inclusione sociale.

Soprattutto, lo sport insegna un'altra cosa fondamentale nella vita di ognuno di noi: praticare sport significa fare un'attività sportiva che può portarti alla vittoria, può portarti a una sconfitta o a una non vittoria, ma che testimonia, comunque, la valenza della preparazione, della competizione, del confronto e soprattutto del confronto di carattere sportivo.

Questo è un grande principio, che lo sport comunica a tutti noi. Per questo è giusto, nel modo poliforme con cui la modifica è stata inserita, cioè per tutte le attività sportive, che si debba fare questa modifica della Costituzione, aggiornandola ai tempi che abbiamo attraversato. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrero. Ne ha facoltà.

FERRERO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, questo importantissimo provvedimento agisce in modo semplice sulla nostra Costituzione, ma aggiunge un tassello fondamentale, argomento sempre un po' trascurato da queste Aule, ma tanto importante per il benessere psicofisico. Parliamo dell'attività sportiva. Giova ricordare, per chi ascolta, che l'unico articolo di questo disegno di legge costituzionale va ad aggiungere all'articolo 33 della Costituzione tali parole: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme». (Applausi).

Io lo sostengo da sempre e l'ho già sostenuto a più riprese in questa Aula. Da ciclista ex agonista, appassionata di questo sport completo che dà benessere al corpo e allo spirito, oggi dico: finalmente! Finalmente si sta facendo questo passo nella giusta direzione. Si sta riconoscendo il valore dello sport, di tutti gli sport che sono un vero toccasana per la salute fisica e mentale dei cittadini.

Tutti dovrebbero praticare uno sport. Lo sport è maestro di vita. Nel ciclismo la salita insegna che, per arrivare alla vetta, bisogna impegnarsi. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Bisogna essere caparbi. Bisogna anche soffrire e così si raggiunge l'obiettivo, che è anche soddisfazione ed appagamento. Dopo viene la discesa. Si assapora la libertà, ma soltanto dopo averla conquistata con la salita.

Chi pratica lo sport agonistico sa che quella pratica insegna un metodo: lo sport diventa disciplina, insegna a far parte della società. Gli sport di squadra, praticati fin dalla giovane età, insegnano a far parte attiva di un gruppo di persone con un obiettivo comune e gli sport cosiddetti individuali insegnano l'appartenenza ad una comunità che, condividendo la stessa passione, ne condivide anche i principi.

Chi pratica sport sviluppa una forza fisica eccezionale e comunque una minor propensione alla malattia. Anzi, spesso, chi ha problemi di salute trova nello sport un valido alleato per superarli, ricorrendo così sempre meno alle cure farmaceutiche.

Da ultimo, vorrei fare un accenno allo sport nella disabilità.

Ho avuto l'onore di conoscere una ragazza stupenda, che oggi non c'è più: Sara Rubatto, piemontese, che aveva fatto dello sport nella disabilità la sua missione di vita. Aveva anche incontrato il ministro Stefani. Sara aveva un cuore debole, che le creava qualche problema, ma con lo sport accompagnava i disabili.

Portando la cultura dello sport nella disabilità aveva anche superato la sua di disabilità. Lo sport la rendeva una persona forte, non una persona malata. Con il suo Giro d'Italia solidale, una cinquantina di tappe con arrivo a Torino, ha portato in tutta Italia questo messaggio, facendo avvicinare tanti disabili allo sport. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Oggi Sara non c'è più, ma sarebbe stata felice di vedere questo passaggio che oggi stiamo facendo qui in Senato. Per questo, con l'impegno di portare avanti anche quel lavoro prezioso che stava facendo Sara, oggi convintamente ringrazio il Parlamento per questa importante iniziativa, che deve essere un primo passo per promuovere lo sport a tutti i livelli e dare la giusta importanza e dignità alla pratica sportiva. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Lucia. Ne ha facoltà.

DE LUCIA (M5S). Signor Presidente, signora Sottosegretaria, colleghi: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.». È questo il testo che stiamo inserendo all'articolo 33 della Costituzione; siamo ad un passo dall'approvazione definitiva ed è giusto analizzare a fondo l'innovazione che stiamo portando nella nostra comunità. Inserire un principio nuovo nella Costituzione non deve essere un esercizio astratto e solo simbolico; ognuno di noi dovrà farsi carico di dare concretezza alla modifica che stiamo applicando oggi, possibilmente e doverosamente in ogni luogo del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Desidero soffermarmi sul primo aspetto enucleato dalla riforma: il valore educativo. Come ha già sottolineato qualche collega che mi ha preceduto, considero molto importante riconoscere la capacità educativa dell'introduzione dello sport nella nostra Costituzione. I valori dello sport, quelli che si imparano giorno dopo giorno dall'interno, formano persone strutturate, leali, in grado di porsi obiettivi alti e perseguibili con impegno e determinazione; tutto ciò sostenendo i processi di sviluppo di competenze motorie, cognitive, emotive e relazionali, veicolando valori come il rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente, parità di opportunità, solidarietà, capacità di vivere in gruppo, aiutando a conoscere i propri limiti, valorizzando le proprie potenzialità, costruendo il successo sulla fatica fisica; stimolando il confronto continuo con sé stessi e con gli altri con spirito critico e costruttivo.

Secondo Save the Children, una delle più grandi organizzazioni internazionali indipendenti che lavora per promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, autorevoli studiosi dimostrano come le competenze acquisite in ambito sportivo siano trasferibili efficacemente anche in altri contesti culturali, fin dalla primissima infanzia. L'organizzazione di una competizione, la definizione dei ruoli, la determinazione dei tempi, le strategie di gioco sono vere competenze intellettive che si possono trasferire in qualsiasi contesto lavorativo e rappresentano abilità che ognuno dovrebbe essere in grado di mettere in pratica quando deve prendere delle decisioni o preparare un programma di azione.

Lo sport entra nelle vite di tanti cittadini già in tenerissima età, proprio negli anni della formazione della persona. Lo sport insegna l'importanza delle regole e dell'etica; in questo senso l'attività sportiva diventa uno strumento di educazione civica. Proprio per questo mi auguro che, in attuazione della modifica costituzionale che stiamo approvando, l'educazione motoria nelle scuole assuma un'importanza maggiore, diventi vera e propria formazione psicofisica per i nostri ragazzi.

Serve tuttavia anche un grande sforzo culturale, perché purtroppo lo sport mainstream veicola anche pessimi esempi, comportamenti diseducativi per i giovani. In quel caso lo sport, da agenzia educativa, diventa un pessimo spettacolo che danneggia la società, instillando modelli deteriori. Inserire questo comma nella Costituzione ci obbliga, quindi, a batterci per affermare ovunque lo sport vero e non la sua versione degenere. Con il voto odierno del Senato e poi con quello prossimo alla Camera inizia quindi un cammino che fa parte della nostra Carta fondamentale, ma che dovrà arrivare alla palestra più piccola presente sul nostro territorio italiano.

Chiudo rubando una frase a Shimon Peres: «Nello sport si vince senza uccidere, in guerra si uccide senza vincere».

Cerchiamo dunque di instillare nei nostri ragazzi, nelle future generazioni soltanto la passione e l'idea che lo sport possa aiutare a vivere bene, non solo dal punto di vista fisico, ma anche e soprattutto dal punto di vista psichico. È per tale motivo che questa piccola modifica che noi intendiamo introdurre nella nostra Carta costituzionale ha un valore che va al di là delle poche parole presenti nell'articolo 33. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

La Presidenza ha approfondito gli aspetti sollevati anche dalla senatrice De Petris rispetto ai limiti temporali.

L'articolo 138 della Costituzione stabilisce, al primo comma, che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi.

L'articolo 122 del Regolamento stabilisce che la seconda deliberazione prevista dall'articolo 138 può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'approvazione del disegno di legge, nello stesso testo trasmesso o successivamente approvato dalla Camera dei deputati. A tal riguardo, il successivo comma 2 stabilisce espressamente che i tre mesi sono computati secondo il calendario comune.

La disposizione regolamentare risulta pertanto in perfetta armonia con i principi in materia di computo dei termini vigenti nell'ordinamento generale che trovano esplicitazione nell'articolo 2963 del codice civile. Tale disposizione stabilisce, in particolare, che i termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Inoltre, conformemente al principio in base al quale dies a quo non computatur, dies ad quem computatur, il secondo comma precisa che non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Con particolare riguardo alle scadenze fissate su base mensile, il quarto comma del citato articolo 2963 stabilisce che «La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale», mentre l'ultimo comma precisa che «Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese».

Il carattere generale di tale principio è del resto confermato dal contenuto dell'articolo 155 del codice di procedura civile, dell'articolo 14 del codice penale e dell'articolo 172 del codice di procedura penale basati sui medesimi principi.

I precedenti che abbiamo ritrovato - tre del Consiglio di Stato e uno della Corte di cassazione - vanno in questo senso, così come le tre precedenti approvazioni di riforme costituzionali sono state votate in seconda deliberazione il giorno successivo alla decorrenza dei tre mesi.

Pertanto la Presidenza, dopo aver dato la parola al relatore e al rappresentante del Governo, se riterranno di intervenire, rinvierà alla prima seduta utile le dichiarazioni di voto e il voto finale, perché non avrebbe senso per ventiquattro ore vedere sfumare un sogno che ci ha visti tutti così uniti e convinti.

Poiché il relatore non intende intervenire, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VEZZALI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, sono d'accordo con quanto lei ha appena detto.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, prendiamo atto delle sue comunicazioni che ci inducono a passare alle dichiarazioni di voto e al voto del provvedimento nella prima seduta successiva.

PRESIDENTE. Non ho parlato di prima seduta successiva, ma di prima seduta utile. Posso essere più esplicito: dovesse mai esserci una seduta domani, se necessaria, per altro motivo, potremmo prevedere la votazione domani. Diversamente, verrà inserita all'ordine del giorno dei lavori della seduta di martedì.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). La ringrazio, volevamo solo avere questa precisazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

VEZZALI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, aderisco a quanto proposto, ovvero che le dichiarazioni di voto si possano tenere nella prima seduta utile o nella settimana prossima.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione e approvazione della mozione n. 489 sul supporto all'attività della Corte penale internazionale, con particolare riferimento ai casi di donne vittime di violenza durante le guerre (ore 10,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione 1-00489, presentata dal senatore Fede e da altri senatori, sul supporto all'attività della Corte penale internazionale, con particolare riferimento ai casi di donne vittime di violenza durante le guerre.

Pregherei il sottosegretario Vezzali di trattenersi come rappresentante del Governo anche per lo svolgimento di questo punto all'ordine del giorno.

Ha facoltà di parlare il senatore Fede per illustrare la mozione.

FEDE (M5S). Signor Presidente, illustrerò brevemente questo documento che nasce dal lavoro comune di tutti i componenti della Commissione diritti umani del Senato che, approfitto per ringraziare per l'eccellente lavoro svolto.

Sostanzialmente, la mozione ha trovato il sostegno ed è stata firmata da tutti i colleghi della Commissione, salvo uno, quindi interpreta un sentimento condiviso dall'intera Commissione diritti umani del Senato. Noi tutti in quest'Aula e l'opinione pubblica non solo italiana, ma direi dell'intera comunità internazionale, siamo stati profondamente colpiti dalle morti, dagli episodi di violenza e dalle sofferenze che si sono verificati in Ucraina a seguito dell'aggressione del 24 febbraio scorso. Bucha, Borodyanka, Kramatorsk, Mariupol, Kharkiv: molti di noi ignoravano l'esistenza di queste città, che sono purtroppo salite alla ribalta di questi mesi di guerra perché teatro di terribili atrocità. Secondo una triste contabilità tenuta dall'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, i morti civili della guerra in Ucraina sono ormai ben oltre 4.000. Questo dato riguarda solo i civili. Per questo ricordo un'indicazione che ci ha dato il giudice Aitala, che abbiamo ascoltato in audizione: nella Prima guerra mondiale il rapporto fra morti nella popolazione civile e militari era di un morto a dieci, nella Seconda guerra mondiale siamo arrivati ad uno ad uno; in questo conflitto siamo passati da dieci a uno, un numero veramente impressionante che ci fa capire come la popolazione civile oggi in questo conflitto sia terribilmente esposta. Questo ci deve portare ad una sana riflessione perché queste atrocità non possono rimanere impunite e non devono accadere mai più.

Non bisogna poi dimenticare le decine di migliaia di donne e di uomini in divisa che hanno perso la vita in questo conflitto. In questo scenario drammatico sono purtroppo emersi anche atti orribili perpetrati ai danni della popolazione civile, che sono da registrare come veri e propri crimini di guerra e che rappresentano la negazione di questi principi intangibili che reggono il diritto internazionale. Sono fatti terribili che speravamo che la storia avesse consegnato al passato e invece sono tornati oggi qui in Europa e li vediamo con una terribile autenticità.

Proprio per far luce su eventi di questa portata e gravità è stata istituita la Corte penale internazionale, una realtà importantissima che ha visto il nostro Paese in prima fila nella sua istituzione. Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale è stato firmato a poche centinaia di metri in linea d'aria da qui, in Campidoglio, il 17 luglio del 1998. La Corte ha competenza su genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione. Il lavoro svolto dalla Commissione diritti umani nell'attuale momento storico, con una tragica guerra in corso in Europa, e dalla Corte penale internazionale ha riguardato due momenti. Il primo ha visto l'intervento in Commissione del giudice della Corte penale Rosario Aitala, il secondo ha visto la presenza del sottosegretario onorevole Benedetto Della Vedova.

Entrambe queste due autorevoli voci hanno dato un contributo importante, per capire concretamente quale possa essere la funzione e il ruolo della Corte penale internazionale nell'attuale situazione di crisi e come il nostro Paese possa contribuire a sostenere il suo operato e per acquisire elementi volti a rendere tale istituzione sempre più efficace ed incisiva.

La mozione in oggetto consta in particolare di tre profili, il primo dei quali riguarda la necessità di un sostegno finanziario adeguato alle attività della Corte. In questo senso l'Italia sta facendo bene la sua parte: è il quinto contributore al bilancio della Corte ed è puntuale nell'erogazione dei fondi, cosa non di secondaria importanza, ed è necessario - in questo senso si muove la mozione - che il nostro Paese continui su questa strada. Le risorse sono necessarie, in generale, perché la Corte possa svolgere appieno e bene i suoi compiti e voglio sottolineare che l'indirizzo che da sempre ha mantenuto l'Italia non può e non deve essere legato a questa o quella indagine della Corte. Le risorse devono mettere in condizione la Corte penale internazionale di promuovere la sua azione, laddove sia necessario.

Altro punto sollevato dalla mozione, che mi pare di cruciale importanza, è il fatto che lo stupro, nei contesti di guerra, possa essere riconosciuto non solo come crimine di guerra e crimine contro l'umanità, ma anche come atto di natura genocidaria, evidenziandone in maniera ancor più chiara l'assoluta gravità. È un punto importante, che non vede pienamente concorde la comunità internazionale e che quindi richiede un lavoro. Penso che l'Italia abbia tutte le carte in regola per portare avanti un approccio più forte, sul piano della giustizia internazionale, nei confronti di tale insopportabile contributo di sofferenza e continuiamo in questo nostro ruolo, secondo gli impegni internazionali, anche dando attuazione all'Agenda "Donne, Pace e Sicurezza".

Il terzo e ultimo punto importante riguarda il ruolo della commissione istituita dal ministro Cartabia per la stesura di un codice dei crimini internazionali; anche questo è un lavoro che dobbiamo compiere, per far sì che venga dato pieno compimento agli impegni dello Statuto di Roma.

Ritengo quindi che oggi dobbiamo dare una risposta alle tre citate questioni e, in conclusione, penso ci sia l'occasione di affermare, una volta in più, che i diritti formano un patrimonio comune di questa Assemblea, di tutto il Paese e dell'intera comunità internazionale. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

CIRINNA' (PD). Signor Presidente, abbiamo fatto un lavoro lungo, approfondito e molto specifico nella Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani e per questo voglio ringraziare il presidente Fede e tutte le colleghe e i colleghi. Esso non deve solo rimanere agli atti del Parlamento, ma deve ottenere dei frutti nel più breve tempo possibile e sono certa che anche la presenza del sottosegretario Sisto sarà d'aiuto in questo senso.

La mozione al nostro esame riguarda un tema antico e purtroppo, allo stesso tempo, drammaticamente attuale: parliamo infatti degli effetti della guerra sulla condizione e la vita delle donne. Solo pochi mesi fa avevamo assistito sgomente qui in Senato, e ne avevamo parlato a lungo anche con la presidente Pinotti, alla drammatica sorte delle donne afghane, che all'improvviso, da un giorno all'altro - i motivi li conosciamo: per le colpevoli scelte del Governo americano, superficiali, affrettate e dettate da ben altre ragioni - si sono trovate nuovamente e all'improvviso sotto il giogo dei talebani. Dopo anni di lenta stabilizzazione e di altrettanto lento recupero dello status di cittadinanza, le bambine e le donne afghane sono state improvvisamente richiuse, ma la parola giusta da usare è "recluse", all'interno delle loro case, sottomesse all'autorità maschile, con il divieto di lavorare, di andare a scuola e di costruire quel futuro che anche noi occidentali avevamo promesso loro e che avevamo contribuito a preparare.

Oggi ci troviamo davanti ad un'altra situazione e ad un altro dramma: l'invasione russa dell'Ucraina ci pone di fronte a un'emergenza umanitaria che, di nuovo, sta riguardando soprattutto e in modo prioritario le donne.

Donne costrette a fuggire per proteggere se stesse e i propri figli, donne stuprate fatte oggetto di violenza di ogni genere. Già nello scorso mandato questo Senato ragionò e votò una risoluzione sullo stupro come atto di guerra. La ricordo perfettamente; ci lavorò con certosina esperienza e capacità proprio la presidente Fedeli. Gli effetti di uno stupro sono sempre drammatici e devastanti per chi li subisce, ma lo sono ancora di più se quello stupro è un atto di guerra, perché in questo caso quello specifico stupro ha delle peculiarità: è impossibile denunciare, è impossibile curarsi, è impossibile avere molto spesso un sostegno medico ed è quasi sempre impossibile abortire. Ecco perché lo stupro come atto di guerra ha una peculiarità specifica: partorire il figlio di un nemico, partorire un bambino che molto spesso viene rifiutato per il modo in cui è stato concepito. Questo porta con sé molto spesso lo stigma delle famiglie, che purtroppo tante volte cacciano queste donne.

Quindi le donne rimaste incinte a seguito di quelle violenze sono impossibilitate a interrompere la gravidanza. Molto spesso queste donne - l'abbiamo visto ai confini dell'Ucraina - per disavventura si sono trovate rifugiate in Paesi come la Polonia, che nemmeno in quel caso estremo ammette che una gravidanza possa essere interrotta. Ancora una volta assistiamo sgomenti all'inasprirsi della violenza, a una guerra che, come ogni guerra, sospende di fatto il diritto e i diritti e, allo stesso tempo, esaspera le dinamiche di umiliazione e di subordinazione già esistenti nel fatto di essere una guerra. Ciò riguarda - come ho già detto - soprattutto le donne, ma non solo le donne.

Colleghe e colleghi, penso sia giusto ricordarlo qui oggi, anche se questo non è l'oggetto diretto della mozione che stiamo discutendo. Il nostro focus - su questo tornerò - è certo sulla specifica vulnerabilità femminile e in particolare sulle violenze sessuali e di genere che la guerra porta troppo spesso con sé. Ma la guerra esaspera ogni vulnerabilità e colpisce in modo ancora più duro chi già in tempo di pace subisce discriminazioni e violenza per la propria identità. La guerra in Ucraina ce l'ha dimostrato: fin dai primi giorni della guerra non solo le donne, ma anche tutte le persone appartenenti alla comunità LGBT+ hanno subito violenze gravissime. Non posso dimenticare le richieste di aiuto che ci sono arrivate, e delle quali abbiamo parlato in Commissione diritti umani, proprio dalle persone trans, bloccate al confine perché ancora in attesa dei documenti corrispondenti alla loro identità di genere: donne di fatto ancora considerate uomini e rimandate indietro per combattere. Non posso dimenticare la grandissima mobilitazione di solidarietà da parte di persone e di associazioni in tutta Europa. Un dramma, questo, che ha riguardato soprattutto le donne trans. Non dovremmo mai dimenticare, colleghe e colleghi... (Brusio).

Sento, Presidente, un disinteresse totale, un brusio incredibile. Ma va bene così: io sono abituata a parlare di questi temi davanti al disinteresse dei più. E proprio questo ve lo voglio dire; ce lo ricorda anche la cronaca interna del nostro Paese, troppo spesso. Penso a quello che è successo drammaticamente con il suicidio della professoressa Cloe Bianco. Lo voglio dire ad alta voce: la professoressa Cloe Bianco. (Applausi). Lo dico ad alta voce, perché qualcuno, un'assessora dei partiti di questo Parlamento, la collega assessora Donazzan, anche dopo la morte continua a negare che Cloe Bianco avesse il diritto di essere una donna.

Torno comunque al tema del dibattito di oggi. La mozione che discutiamo, carissimi colleghi e colleghe, è un documento importante, perché cerca di superare lo sgomento con la forza della ragione, con la lucidità, con la buona politica.

Lo fa inserendosi in un percorso molto solido a livello internazionale, iniziato con la firma dello Statuto della Corte penale internazionale nel 1998 a Roma, e proseguito con la risoluzione del 2000 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tale risoluzione, così come quella del 2008, stigmatizza l'utilizzo della violenza sessuale come tattica di guerra.

Voglio sottolineare su questo ben tre aspetti che mi sembrano importanti. Anzitutto, la mozione si concentra sulla Corte penale internazionale e sul suo potenziamento quale strumento specifico per far fronte ai crimini di guerra, e in particolare alla violenza sessuale come crimine di guerra. L'esistenza stessa della Corte penale internazionale sottrae la repressione dei crimini di guerra alla violenza e all'arbitrio e li consegna alla ragione del diritto, con la significativa conseguenza che essi diventano oggetto di riprovazione per l'intera comunità internazionale oltre ogni ragionevole dubbio. Per questo è fondamentale - e su questo, sottosegretario Sisto, chiedo il suo impegno e quello della ministra Cartabia - che il progetto di codice dei crimini internazionali che vi è stato consegnato nelle ultime ore possa avere un adeguato seguito normativo. Una Commissione ha lavorato, ha prodotto un buon testo e questo va presto trasformato in una norma. È molto importante che, con la mozione che voteremo e che impegna il Governo, l'Italia ponga in essere tutte le azioni necessarie ad assicurare alla Corte concreta possibilità di funzionamento anche in termini di risorse (la questione è proprio questa).

Il secondo punto riguarda la grande attenzione che la mozione dedica alla violenza sessuale come crimine di guerra. Dalla guerra della ex Jugoslavia al Ruanda fino all'Ucraina, è sempre e ancora il corpo delle donne un territorio di guerra, una guerra drammaticamente concreta e dolorosa che a sua volta è l'esasperazione di una guerra culturale. Non ci dobbiamo nascondere che anche in tempi di pace si combatte sul corpo delle donne. In particolare vorrei che riflettessimo sulla libertà delle donne sul proprio corpo, che è fonte di un vero e proprio terrore: la scelta della libertà, dell'utilizzo del nostro utero, delle nostre ovaie e del nostro corpo è una questione culturale che terrorizza il patriarcato in ogni sua forma e manifestazione.

A questa immagine orribile di corpi strumentalizzati e resi oggetto di violenze indicibili, la mozione che discutiamo oppone una nuova visione: il protagonismo delle donne nella costruzione della pace. Questo è il punto vero e ne abbiamo discusso a lungo in Commissione e questo è il terzo aspetto che sottolineo.

Concludo ricordando l'importanza della partecipazione delle donne alle attività di prevenzione e risoluzione dei conflitti, come richiamato dalla mozione, in linea con la risoluzione n. 1325 del 2000 del Consiglio di sicurezza. Anche in tempi e in luoghi di guerra, colleghi e colleghe, occorre rovesciare il paradigma, trasformare l'immagine della donna, ossia non solo vittima da proteggere ma soggetto politico da promuovere come protagonista nella costruzione dei percorsi, delle alleanze e della pace. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi e colleghe, è una singolare e direi molto opportuna coincidenza quella per cui ci troviamo oggi a discutere di questo che è un tema così strettamente collegato a quello che sta succedendo in questo momento in Ucraina. Lo abbiamo visto, ce l'ha raccontato la stampa, l'abbiamo visto in televisione e abbiamo sentito anche che sono stati fatti i primi arresti e sono stati sottoposti a processo, nello stesso Paese invaso e maltrattato, alcuni dei soldati russi che di fatto avevano trattato le donne ucraine come se fossero preda e bottino di guerra.

Questo ci fa riflettere su una cosa particolarmente importante. Per molti anni questa specie di subordinazione delle donne al potere dei vincitori è sembrata quasi una realtà acquisita, una drammatica situazione che non chiedeva altro che prendere atto di quello che accadeva, come se fosse una necessità e parte integrante dell'orrore della guerra.

Finalmente, venticinque anni fa, è accaduto qualcosa (e questa è una bellissima lezione sull'evoluzione del diritto, nel senso che il diritto può cambiare quando cambia anche la sensibilità di un Paese e la sensibilità internazionale). Venticinque anni fa, proprio a Roma, fu istituito questo tribunale internazionale e questo la dice lunga su come in questi anni, gradualmente, ciò è stato recepito dagli Stati. L'Italia fu ovviamente uno dei primi a recepirlo (non a caso, la sottoscrizione era avvenuta proprio qui a Roma). Si è quindi andata maturando una consapevolezza sempre maggiore della gravità dello stupro: non un incidente di guerra o una tragica casualità che si verifica con sistematica frequenza, bensì una lesione profonda contro la donna e la sua dignità, che va stigmatizzato come parte integrante di quei crimini di guerra tra i quali consideriamo anche il genocidio.

Mi ha colpito molto quando in Commissione fu audita il Premio Nobel per la pace, una donna straordinaria che era stata un'osservatrice, con un'attenta capacità di ascolto, di tutte le vittime del genocidio in Ruanda e che, proprio all'interno del genocidio, andava considerando la frequenza con cui si erano verificate queste violenze contro le donne e questi stupri che, come possiamo facilmente immaginare, toccano la donna non solo nella sua singolarità, ma anche nella sua discendenza, ossia con riferimento ai suoi figli. Il figlio frutto di una violenza subita si oppone infatti drammaticamente al senso materno della donna che si trova combattuta fra la capacità, nonostante tutto, di accettarlo come proprio figlio, oppure di vederlo come il frutto della violenza.

Non è una questione facile da risolvere. Sono molti gli scritti in questo senso e anche - fortunatamente - i romanzi. Mi riferisco a quella pedagogia della narrazione che descrive questa profonda sofferenza che si annida nel cuore di una donna che deve ricordare la violenza che ha subito e, nello stesso tempo, molte volte non può non amare questo figlio nel quale vede anche una memoria di dolore che è molto difficile dimenticare.

È questo quello che rende più stridente e pesante il torto subito, perché non è un torto subito in un momento; non è la violenza che matura e si esaurisce in quel momento. È una violenza che lascia una traccia che dura tutta la vita di una persona e quando lo stupro si è ripetuto in tutta una popolazione diventa parte integrante della memoria di quel popolo.

Oggi ci troviamo in questa sede a ricordare e stigmatizzare questa cosa in tutti i modi. Ci troviamo a dire che il tribunale ha bisogno di essere sostenuto. Uno degli aspetti di questo nostro strumento di riflessione è dato proprio dalla necessità di sostenere il tribunale perché possa fare fino in fondo il suo lavoro.

Il punto fondamentale e la parte propositiva è come dare spazio a questa dimensione che riguarda il rapporto delle donne con la pace. Non è più possibile oggi che, nello stesso momento in cui si attiva uno scenario di guerra, non si attivi contestualmente uno scenario di accoglienza, protezione e tutela (in preparazione alla pace che comunque dovrà venire) per tutte le donne e soprattutto per le minori e le adolescenti che non si rendono nemmeno conto di cosa sta accadendo. Occorre un sistema a protezione di tutte le donne di qualunque età, condizione e situazione.

Noi lo sappiamo: quando c'è una guerra, c'è contestualmente quasi sempre anche l'operazione di crimine contro l'umanità, pagata in prima persona dalle donne. A queste donne, fin dal primo momento, bisogna offrire il luogo dell'accoglienza, il luogo dell'ascolto, il luogo della riparazione. Sapere che quel soldato, quella persona verrà condannata per questo; non consola molto una donna che ha subito violenza, una donna che è stata stuprata, consola poco, perché la ferita è personale e profonda, però ha quel valore di deterrenza che dovrebbe permettere di non considerare più quasi normale questa operazione, perché venticinque anni fa, prima che maturasse questa coscienza e si istituisse questo tribunale e si scrivessero questi documenti, che sono anche molto belli e importanti, moltissima gente lo considerava uno dei "danni necessari" della guerra. Noi non solo non lo consideriamo un danno necessario, ma consideriamo una responsabilità grave da parte di tutti noi attivare nel Paese e oltre il Paese quest'azione di protezione.

Quando nell'agosto dell'anno scorso successe in Afghanistan quello che sappiamo tutti e si scatenò anche in Afghanistan questa campagna di violenza fisica e psicologica (perché sono molte le forme in cui le donne subiscono violenza), proprio nella nostra Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani lanciammo la staffetta per le donne afghane. Non so se tutti sanno che da allora, ogni giorno, una collega di Camera e di Senato ha postato quello che ha preferito, un tweet o un messaggio, e la staffetta non si è mai interrotta, perché abbiamo voluto mantenere alta la coscienza e la consapevolezza di non dimenticare. Le donne non possono dimenticare, non debbono dimenticare e non devono lasciare sole le altre donne che hanno subito questa violenza. Questa è la responsabilità propositiva che, come donne di pace, noi vogliamo assumere: non solo il no alla guerra, non solo il no alla faccia peggiore in questo momento della guerra, perché è quella che si scarica sulle persone più fragili e sulle persone più deboli, non solo questo uso e abuso del corpo della donna, ma una riscoperta molto più alta e molto più dignitosa.

Le donne vanno protette durante la guerra, non solo perché possono e debbono essere agenti positivi di pace, ma anche perché troppo spesso vengono identificate come l'anello debole. Non sono l'anello debole, sono la denuncia umanamente più forte, perché sono una denuncia che molto spesso innesta il processo del futuro. Sono i bambini nati da quella violenza, sono i bambini frutto di quello stupro che rappresentano quella straordinaria difficoltà di sopravvivenza, che richiede però un surplus di attenzione e di accoglienza, ma anche - vorrei dirlo con le parole di papa Francesco - di tenerezza. Sono quei bambini, quelli che toccano più profondamente il cuore di tutti noi, le vittime innocenti di una duplice violenza: quella di un padre che probabilmente non conosceranno mai (chissà che cosa potrebbe rappresentare) e quella molte volte di finire in quegli orfanotrofi che abbiamo visto essere ancora presenti (in Italia li abbiamo chiusi non tantissimi anni fa, una ventina d'anni fa) e vengono accolti lì perché doppiamente rifiutati.

All'accoglienza di questi bambini, al loro spazio come testimoni di una pace che si rilancia oltre la violenza, noi vogliamo anche offrire in questo momento un contributo, che non è solo il contributo economico al tribunale perché possa svolgere sempre più e meglio il suo ruolo, ma è un contributo di riparazione positiva, personale e profonda, fatta di solidarietà, ma fatta anche di mezzi economici (per quello che servono), per poter dire una volta per tutte non solo no alla guerra, ma no alla violenza, no agli stupri, no all'abuso delle donne. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulla mozione presentata.

SISTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, ho ascoltato gli interventi delle senatrici ed esaminato la mozione presentata. Devo dire che, prima di esprimere i pareri, ho necessità di fare qualche osservazione che possa corroborare quanto riportato nella mozione.

Devo innanzitutto segnalare che per quanto riguarda il punto 1) della mozione, cioè la necessità, segnalata con particolare attenzione, di favorire l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme dello Statuto della Corte penale internazionale, adoperandosi perché la commissione attualmente impegnata nell'elaborazione di un progetto di codice dei crimini internazionali possa concludere i propri lavori, questi ultimi sono stati conclusi. Ciò è avvenuto in perfetta sintonia con i tempi che il 22 marzo scorso erano stati assegnati alla commissione. Il problema è che ora a questi lavori che, ripeto, da poche ore sono a disposizione del Governo, deve essere dato seguito a livello normativo, analizzando nel dettaglio i punti che sono stati attribuiti alla Commissione come linee guida da affrontare nell'elaborato.

Mi permetto quindi di andare oltre il contenuto della mozione, rilevando non soltanto la necessità di verificare l'adempimento degli obblighi internazionali che sono stati assunti con la ratifica dello Statuto di Roma, ma soprattutto - questo è il compito che mi sembra più rilevante - procedere all'organizzazione sistematica della materia, tenendo conto di quello che già esiste nel nostro sistema. È evidente infatti che una riforma ex novo non può non avere un profilo anamnestico: devo sapere cioè esattamente quello che c'è, vedere l'effetto che ne discende e proporre poi nella riforma una sorta di joint venture tra l'esistente e il futuro affinché essa possa essere efficace e non soltanto innovativa.

Va qui richiamato il criterio di frammentarietà che molto spesso affligge il sistema penale, che fa sì che le innovazioni, molto spesso a macchia di leopardo, non siano capaci di innestarsi efficacemente su quanto già è patrimonio del diritto vivente.

Il terzo punto non è meno importante. Ricordo che il punto uno della mozione va in qualche modo idealmente integrato, anche se sostanzialmente siamo di fronte al perimetro e poi a quelli che sono gli specifici contenuti, con la necessità di scrivere nuove fattispecie di reato oppure di riformare efficacemente quelle esistenti. Non si tratta soltanto di una lettura culturale del sistema, ma di essere capaci tecnicamente di un intervento sugli elementi tipici delle fattispecie per scriverne di nuovi o per riformare, anche qui armonicamente, l'esistente. Credo che da questo punto di vista la Commissione si sia sforzata di rispondere per offrire autonomia, sistematicità e comunque un efficace completamento del panorama interpretativo e normativo.

Non mi soffermo sui singoli passaggi, riferendoli all'Assemblea soltanto come titoli: natura dei crimini, giurisdizione universale, competenza e riparto fra giurisdizione ordinaria e militare, clausola di non politicità, immunità funzionale e personale, responsabilità del comandante militare e del superiore civile, esimenti, prescrizione, improcedibilità, corporate liability, genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, aggressione. Si tratta, ripeto, soltanto dei titoli degli argomenti sviluppati dalla commissione. Esprimo quindi parere favorevole sul punto 1).

Per quanto riguarda il punto 2), e cioè l'impegno del Governo ad operare anche d'intesa con gli Stati membri dell'Unione europea per assicurare alla Corte penale internazionale risorse adeguate in termini finanziari e di personale, voglio dire all'Assemblea che abbiamo già fatto uno sforzo perché l'Italia è il quinto contributore del bilancio della Corte penale internazionale; per il 2022 il Governo ha già versato un proprio contributo obbligatorio per 9,2 milioni di euro, in aumento del 5,4 per cento rispetto allo scorso anno. C'è inoltre un impegno ad erogare nell'ambito del cosiddetto decreto missioni 2022 ulteriori 500.000 euro di contributo volontario da destinare proprio alla Corte penale internazionale a seguito della richiesta di sostegno straordinario avanzata dal procuratore Karim Khan.

Inoltre, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale partecipa ad una azione di coordinamento interministeriale, volta ad individuare figure professionali specialistiche, sul piano del personale, che possano rispondere ai profili indicati dal suddetto procuratore ed essere distaccate presso la Corte penale internazionale.

Quindi, sul punto 2) il parere è favorevole con queste precisazioni riguardo a quanto già in atto da parte del Governo. Noi riteniamo, infatti, vi sia già una pre-risposta positiva, ma, ove possibile e ove ve ne fosse necessità, il Governo non può che impegnarsi per assicurare alla Corte penale internazionale il giusto sussidio.

Il punto 3) impegna il Governo «a valutare la possibilità di un nuovo contributo volontario al fondo fiduciario per le vittime della Corte penale internazionale, a supporto delle vittime sopravvissute a violenze sessuali nel corso di conflitti». È il cuore dell'intervento sia della senatrice Cirinnà che della senatrice Binetti. Va segnalato che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha già stanziato un contributo per il 2022, come per gli anni precedenti, di 25.000 euro in favore del Trust fund for victims (TFV) della Corte penale internazionale, nel quadro delle iniziative umanitarie di pace ai sensi dell'articolo 23-ter del DPR n. 18 del 1967. Quindi, anche su questo punto il parere è favorevole, con la precisazione di essere già in corso una serie di interventi utili al finanziamento del fondo delle vittime.

Il punto 4) va diviso in due sotto temi. Il primo riguarda l'attuazione dell'Agenda donne, pace e sicurezza. Ora, rispetto a questo tema espresso dalla senatrice Cirinnà nei termini di ciò che le donne possono fare per la pace io sono convinto del fatto che il tema pace abbia una valenza universale e che non servano ulteriori specificazioni. Sul tema pace, il Governo è impegnato a 360 gradi per offrire a chiunque la possibilità di essere protagonista in tale ambito e per valorizzare chiunque si ponga come interprete principale o anche secondario di un percorso che possa condurre alla pace.

L'attuazione del punto 4), quindi, prevede di agire su due sotto capitoli. La prima azione riguarda l'attuazione dell'Agenda donne, pace e sicurezza; la seconda il riconoscimento dello stupro come atto di natura genocidaria. Relativamente alla prima parte, l'azione italiana si è estrinsecata sul piano internazionale in ambito ONU (Assemblea generale, Consiglio di sicurezza, Consiglio dei diritti umani), Unione europea, G7, NATO e OSCE, attraverso diverse attività quali la partecipazione alla rete che raggruppa i focal point nazionali per l'Agenda donne, pace e sicurezza; una task force informale dell'Unione europea; corsi di formazione di peacekeeper e personale civile. Sotto il profilo nazionale va segnalato che nell'autunno del 2020 è stato adottato il quarto Piano di azione nazionale per l'attuazione dell'Agenda donne, pace e sicurezza relativo al 2020-2024, per realizzare il quale il Parlamento ha stanziato tre milioni di euro per i successivi tre anni.

Anche per il 2021 è accaduto quanto sta avvenendo per il 2022: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha emesso l'avviso di pubblicità per lo stanziamento di un milione di euro di contributi - so che le cifre sono noiose ma è necessario contestualizzare la mozione - per la realizzazione di iniziative di attuazione del quarto Piano di azione nazionale per l'attuazione dell'Agenda donne, pace e sicurezza; si tratta di un sistema composito di interventi, che recepisce i singoli piani e i singoli capitoli dei piani per intervenire puntualmente nel biennio 2020-2021 come per il 2022, con coerenza e impegno effettivo.

Il secondo sotto tema del punto 4) riguarda il riconoscimento dello stupro come atto di natura genocidaria. Lo statuto della Corte penale internazionale include lo stupro e qualsiasi altra forma di violenza sessuale nell'elenco degli atti che, se fanno parte di un piano, di un disegno politico, di una serie di crimini analoghi e commessi su larga scala, costituiscono crimini di guerra; nonché degli atti che, se commessi nell'ambito di un esteso e sistematico attacco contro popolazioni civili, costituiscono crimini contro l'umanità.

L'Italia è impegnata a livello internazionale a mantenere alta l'attenzione sul tema e a favorire un progressivo sviluppo del diritto internazionale, che possa anche portare al riconoscimento dello stupro come atto di natura genocidaria.

Nel frattempo noi sosteniamo l'implementazione di quanto già esiste e in particolare il rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio e il controllo del rispetto del diritto internazionale umanitario.

Mi piace segnalare che l'Italia in particolare è da tempo promotrice di una politica di tolleranza zero contro lo sfruttamento, le molestie e gli abusi sessuali commessi dai peacekeeper delle missioni ONU e dal personale civile ed è tra i maggiori contributori del fondo fiduciario delle Nazioni Unite a sostegno delle vittime dello sfruttamento e dell'abuso sessuale. Siamo altresì contributori del fondo ONU a sostegno del team di esperti sullo stato di diritto e la violenza nei conflitti.

Con queste precisazioni, signor Presidente, come si comprenderà, il parere non può che essere favorevole anche su questo quarto e ultimo punto.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

EVANGELISTA (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (IV-PSI). Signor Presidente, con la mozione che ci apprestiamo ad approvare impegniamo il Governo a favorire il pieno adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme dello statuto della Corte penale internazionale anche sotto il profilo finanziario e di organico.

Sappiamo che la Corte penale internazionale, istituita con lo Statuto di Roma, è competente nel giudicare le eventuali responsabilità nelle più gravi violazioni del diritto internazionale. Tuttavia, l'impegno che chiediamo oggi al Governo non è solo rivolto all'implementazione degli strumenti a disposizione della Corte, ma è teso a considerare uno degli orrori peggiori delle guerre, lo stupro, come atto di natura genocidaria. È questa infatti la vera novità della mozione.

Ad oggi sono stati registrati conflitti armati attivi nel mondo in almeno 39 Stati e, stando al più recente rapporto Global trends dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, 82,4 milioni di persone nel mondo sono state costrette alla fuga da persecuzioni e guerre. In questi contesti, spesso sono le donne a pagare il prezzo più alto. Secondo i dati ufficiali dell'Alto Commissariato, una donna rifugiata o sfollata su cinque è stata vittima, infatti, di violenza sessuale. Durante i conflitti le donne sono sistematicamente sottoposte a violenze e abusi sessuali e lo stupro di massa è stato utilizzato come arma di guerra e strumento di terrore verso la popolazione.

Se gli effetti di uno stupro in qualsiasi contesto sono devastanti e tremendi per la vittima che li subisce, lo stupro in contesti di guerra è, se possibile immaginarlo, anche peggiore. In seguito all'abuso la vittima può contrarre malattie sessualmente trasmissibili o restare incinta, ma in zone di conflitto è quasi impossibile riuscire ad accedere a cure mediche adeguate o ricorrere a un aborto sicuro. Inoltre, le vittime di stupro di guerra rischiano di essere stigmatizzate e allontanate dalla famiglia, oltre al fatto che molto spesso le stesse non hanno la forza e la possibilità concreta di far emergere lo stupro subito.

In base allo Statuto di Roma, la Corte penale internazionale ha competenza sui genocidi in generale, sui crimini di guerra contro l'umanità e sui crimini di aggressione. Lo Statuto cita espressamente lo stupro come reato che può ricadere nelle categorie di crimine contro l'umanità e crimine di guerra, insieme alla prostituzione forzata, alla gravidanza forzata, alla sterilizzazione forzata o a qualsiasi altra forma di violenza sessuale di analoga gravità, commessa nel quadro di un attacco diffuso o sistematico diretto contro una popolazione civile o in grave violazione della Convenzione di Ginevra.

Nel 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione n. 1325 Donne, pace e sicurezza, che menziona esplicitamente l'impatto dei conflitti armati sulle donne, e nel giugno 2008 ha approvato una risoluzione con la quale ha definito l'utilizzo della violenza sessuale come tattica di guerra ed ha affermato che lo stupro e le altre forme di violenza sessuale possono rappresentare crimini di guerra, crimini contro l'umanità e anche atti che prefigurano il genocidio. Questo in particolare è un punto su cui oggi siamo chiamati a riflettere con la mozione in esame. La violenza sessuale risulta dunque una pratica frequente anche per dare attuazione a politiche genocidarie.

Tale relazione sembra essere stata avallata in più occasioni anche dalla giurisprudenza penale internazionale: voglio ricordare, in particolare, il tribunale penale internazionale per il Ruanda e il tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia. In entrambi i casi, infatti, si è messo in luce come il ricorso sistematico allo stupro di donne e bambine possa avere la duplice finalità di imporre gravidanze forzate per promuovere una vera e propria sostituzione etnica, ma anche per distruggere il gruppo etnico di appartenenza proprio medianti abusi sessuali, mutilazioni e sofferenze.

Dunque vi è un vero e proprio nesso causale tra violenza sessuale e intento genocidario, che si realizza con atti aventi l'intento di distruggere con ogni modalità un gruppo nazionale, etnico o religioso. Ultimi, infatti, sono in ordine temporale i drammatici accadimenti dell'Ucraina. Secondo i dati della procura generale sono ad oggi più di 10.000 i crimini di guerra e di aggressione registrati dall'inizio del conflitto e, riguardo agli stupri, soltanto poche tra le donne vittime di violenza sono psicologicamente e fisicamente in grado di testimoniare per tali aggressioni.

Stando a quanto emerge dai centri di ricerca di diritto internazionale, gli stupri potrebbero essere molti di più di quelli emersi in via ufficiale.

Nel caso specifico dell'Ucraina, l'Unione europea ha approntato un sistema di protezione speciale finora mai applicato, che introduce una protezione immediata e temporanea su tutto il territorio dell'Unione.

Anche l'Italia si è fin da subito dimostrata pronta a rispondere rapidamente e in maniera efficace, sia dal punto di vista istituzionale, sia sotto il profilo della solidarietà privata.

In conclusione, signor Presidente, votando a favore di questa mozione vogliamo rafforzare l'operato della Corte penale internazionale, affinché possa portare avanti il delicato compito per cui è stata istituita, ma, soprattutto, vogliamo adoperarci affinché lo stupro possa essere riconosciuto come un atto di natura genocidaria, stante l'esistenza di un'evidente connessione tra la perpetrazione di abusi sessuali e l'intento genocidario.

Ringrazio per questo tutta la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, che si è impegnata in maniera trasversale a redigere la mozione e dichiaro per tutti questi motivi il voto favorevole del mio Gruppo. (Applausi dal Gruppo IV-PSI).

RAUTI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI (FdI). Signor Presidente, forse della mozione al nostro esame non condivido ogni singola parola, succede, ma ci sono frontiere come questa in cui bisogna scegliere se fare la guerra delle parole o la battaglia dei principi. Per questo ho deciso di sottoscrivere convintamente questa mozione, alla quale ha lavorato la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, privilegiando la battaglia in favore di alcuni principi.

Con questo preannunzio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia e ci tengo a dire che nel mio intervento rimarrò aderente al tema e alla mozione, perché è di questo che dobbiamo discutere oggi, evitando di uscire dal tema, usando anche accenti polemici nei confronti di altre persone e, siccome voglio stare sull'argomento, ci arrivo.

Noi oggi ci assumiamo una responsabilità che ha la sua importanza perché condanniamo in modo ufficiale le violenze e gli stupri nei conflitti e lo facciamo naturalmente raccordandoci a un perimetro di carattere ordinatorio internazionale molto robusto e anche faticosamente conquistato. Evidentemente ci riferiamo al ruolo della Corte penale internazionale, ma anche alla Convenzione di Ginevra, al citato Statuto di Roma e poi ad almeno due fondamentali e per fortuna immortali risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la n. 1325 del 2000 e la n. 1820 del 2008, ma potrei citare anche le tre successive di follow-up. C'è quindi un perimetro di diritto internazionale importante e robusto, per fortuna, al quale facciamo riferimento.

Ma al di là di quanto previsto, veniamo al tema. Partiamo dal presupposto che lo stupro è un'arma di guerra. Lo è stato storicamente e continua ad esserlo nei conflitti post-moderni. Le donne, insomma, come bottino di guerra, dal ratto delle Sabine fino alle marocchinate della Ciociaria, dagli stupri in Sudan, in Sierra Leone, in Ruanda, in Liberia, in Congo, in Bosnia-Erzegovina, alle vittime dell'Isis, alle vittime di Boko Haram fino all'Ucraina di oggi. È una pratica che si tramanda da secoli, un mondo di violenze che ha attraversato e che continua ad attraversare la terra, una storia infinita e maledetta che attraversa il tempo. Questo è il lato nascosto della guerra e voglio sottolineare che è anche uno dei più grandi silenzi della storia, è un buco nero che ha inghiottito migliaia di vittime. La differenza è che oggi il nodo donne e conflitti armati non è un affare di donne, ma è una questione definitivamente inserita nelle politiche di sicurezza umana, con un forte impatto anche sul diritto internazionale, su quel perimetro al quale facevo riferimento e al quale la mozione intende contribuire.

Ritorno alla citata risoluzione dell'ONU, la n. 1325: Donne, pace e sicurezza, che è considerata, per chi segue questi temi, la madre delle risoluzioni successive e correlate, perché è la prima del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad affrontare in modo esplicito l'impatto della guerra sulle donne ma anche - lo sottolineo - il ruolo femminile importante, fondamentale nella risoluzione dei conflitti. Le donne, quindi, non sono solo vittime, ma sono anche agenti e costruttrici di pace. Il punto di forza della risoluzione n. 1325, importante documento e strumento giuridico, è il suo carattere innovativo, perché ci dà alcune indicazioni fondamentali su come promuovere una cultura che non discrimini le donne, su come adottare ogni misura per prevenire le forme di violenza, su come proteggere le donne vittime di violenza, su come punire gli autori dei crimini commessi nei confronti delle donne e anche su come risarcire le vittime di violenza.

La successiva risoluzione, la n. 1820 del 2008, segna quindi un passo ulteriore, perché arriva a collegare la violenza sessuale a una tattica di guerra e riconosce l'impatto che la violenza sessuale ha nei conflitti, definendo gli stupri e le altre forme di abuso sessuale come un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità, come ribadisce anche la nostra mozione. (Applausi dal Gruppo FdI). Questo è il punto: si tratta di un crimine contro l'umanità.

Ancora, vi è il riconoscimento dello stupro di guerra come strumento di pulizia etnica e come disegno di genocidio, con uno scopo strategico e politico, come arma e come tattica sistematica per destabilizzare, terrorizzare, umiliare, costringere all'abbandono del territorio, ridurre all'obbedienza e alla sottomissione e attenzione: quest'arma non riguarda soltanto donne e bambini, ma può riguardare uomini e bambini ridotti in schiavitù, perché sono tante le forme di violenza.

Per secoli, lo stupro e le violenze sessuali sono stati considerati un sottoprodotto delle guerre, lo definivano un danno collaterale subito dalle donne, lo definivano un effetto inevitabile dei conflitti.

Dobbiamo rovesciare questa prospettiva, questo rito antico e maledetto, che si è rinnovato nei conflitti moderni e asimmetrici, tra attori non statuali, multidimensionali, in guerriglie interstatuali, che hanno reso ancora più violenti questi strumenti e sono andati ancor più a colpire la popolazione civile. È contro questo fenomeno che dobbiamo assolutamente emettere una condanna. Come scrive la studiosa franco-algerina Karima Guenivet nel suo memorabile libro, intitolato «Stupri di guerra: le violenze sessuali come nuova arma», «le violenze sessuali sono sempre meno una conseguenza della guerra e sempre più un'arma utilizzata a fini di terrore politico, di sradicamento di un gruppo, di un disegno di genocidio e di una volontà di epurazione etnica». La realtà è drammaticamente questa. Vedete, onorevoli colleghi, questa è l'arma di ieri, di sempre e speriamo non di domani, che usano alcuni vincitori contro i vinti, che usano alcuni invasori contro gli invasi. È una forma di prepotenza ed è diventata un'arma strategica.

Le violenze sulle donne e sulle bambine, ma anche sugli uomini e sui bambini, insomma sui vinti e sugli invasi, qualunque sia il contesto, sono una forma orrenda che va condannata come atto che viola i diritti umani fondamentali e il diritto umanitario internazionale e come atto inqualificabile, quando diventa anche una strategia di guerra. Questo è il nodo, ormai ineludibile nelle questioni internazionali, della sicurezza umana: donne, pace e sicurezza, per restituire a questo dignità di diritto umano internazionale. (Applausi dal Gruppo FdI).

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo la violenza sulle donne non è una nuova arma, ma ha accompagnato da sempre la guerra. È sempre stata utilizzata, potremmo quasi dire dal ratto delle Sabine ai giorni nostri, come uno strumento potentissimo di offesa e un'arma. Vorrei citare in questa sede «Le tre ghinee» di Virginia Woolf, quando giustamente sostiene che il sistema della guerra, il sistema militare, è strettamente collegato al sistema patriarcale. Questo è il nesso profondo tra un modello di società e dei rapporti all'interno della società stessa, il sistema patriarcale, e la guerra. Quindi la violenza sulle donne, sui più deboli e sui bambini è purtroppo uno dei degli elementi che connotano la guerra e il militarismo.

Abbiamo sempre pensato, con la fine della seconda guerra mondiale, di avere in qualche modo messo la guerra fuori dalla storia nel nostro continente, ma poi abbiamo visto quello che è accaduto nell'ex Jugoslavia e nella guerra dei Balcani, dove proprio la violenza sulle donne, la violenza sessuale, è stata utilizzata come uno strumento e un'arma terribile di guerra. È stato dunque fatto un grandissimo lavoro e quando, il 31 ottobre 2000, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1325 su Donne, pace e sicurezza, che esplicita l'impatto dei conflitti armati sulle donne, credo ci sia stata un'assunzione a livello internazionale, dell'ONU, di questa consapevolezza. Voglio ricordare in questa sede anche il lavoro del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e del tribunale internazionale per il Ruanda, che hanno riconosciuto il nesso tra la violenza sessuale, la guerra e gli intenti genocidari.

Quando poi, il 13 giugno 2019, la Commissione diritti umani ha fatto un ulteriore lavoro, ascoltando tutte le vittime di violenza sessuale nella Repubblica democratica del Congo, abbiamo costruito un altro tassello a livello internazionale. Come giustamente recita la mozione, sono attualmente 17 le indagini in corso da parte dell'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale. Vi sono state altre indagini ancora più importanti, come ad esempio la procedura recentissima per indagare come crimini di guerra e contro l'umanità ciò che sta accadendo in questo momento nel territorio dell'Ucraina.

Però è evidente che bisogna dare ancora maggiore impulso all'operatività e all'efficacia della Corte penale internazionale e tutto questo esige un'assunzione di responsabilità da parte dei singoli Stati. Non a caso il procuratore Khan recentemente ha presentato agli Stati la richiesta di un sostegno straordinario. Io spero che questa mozione, che noi convintamente voteremo, possa essere un segnale forte e possa davvero impegnare il nostro Governo a favorire l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme dello Statuto della Corte penale internazionale - come ci ha ricordato adesso il sottosegretario Sisto - e ad adoperarsi, d'intesa con l'Europa, per dare le risorse e gli strumenti necessari alla Corte penale internazionale, valutando anche la possibilità di un nuovo contributo. Sono tutti impegni assolutamente fondamentali.

Concludo con il riferimento con cui ho iniziato. Purtroppo, ahimè, io credo che uno degli strumenti più importanti per combattere le guerre e per impedire che continuino ad affiggere l'umanità sia scardinare il sistema gerarchico all'interno delle società, il sistema patriarcale, dando sempre più forza alle donne. La guerra non ha il volto delle donne. (Applausi dei senatori Errani e Ruotolo).

FEDELI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELI (PD). Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare non formalmente il sottosegretario Sisto (che è uscito, però lo ringrazio lo stesso), perché ha utilizzato argomenti per implementare la valutazione positiva del Governo sulla mozione al nostro esame, secondo me approfondendo temi e dando spessore e valenza alla mozione stessa. Ringrazio il Presidente della Commissione speciale diritti umani e tutte le colleghe intervenute.

Io credo che sia davvero importante la scelta che facciamo oggi di votare questa mozione (come Partito Democratico la votiamo convintamente), perché è vero che dà seguito, come veniva detto dalla collega Cirinnà, alla mozione che votammo nella scorsa legislatura, ma qui facciamo due passaggi importanti in più. Il primo passaggio è l'identificazione della Corte penale internazionale esattamente come il luogo della cultura dello Stato di diritto, in cui disporre di tutti gli strumenti finanziari utili per svolgere le indagini e per raccogliere tutti gli elementi necessari per procedere. Il secondo passaggio è il fondo per le vittime, che è l'altra grande questione che bisogna saper affrontare. Inoltre diamo forza e valore, ancora una volta (e secondo me serve implementare sempre di più questa scelta politica), al fatto di intervenire contro le violenze sessuali e gli stupri di gruppo, che portano effettivamente al genocidio, considerandoli uno dei crimini più pesanti contro l'umanità, condannati dalla giurisprudenza e dalle politiche, oltre che dalle convenzioni internazionali. Questo è un elemento fondamentale, perché rimette al centro quella cultura che le risoluzioni dell'ONU mettono costantemente in capo alla responsabilità degli Stati: considerare ciò che avviene alle donne esattamente la ragione per la quale le donne devono costantemente e in ogni luogo essere protagoniste della ricostruzione e della costruzione della pace e quindi essere agenti attive e protagoniste di tutto il processo successivo.

La storia delle guerre e dei conflitti sappiamo che da sempre racconta la terribile verità della violenza sessuale e dello stupro, trasformati in una vera e propria arma di guerra per umiliare e terrorizzare le comunità e le popolazioni. Sono monito di odio e di paura per il presente e per il futuro, con le bambine, le ragazze e le donne esposte ad uno stupro che spesso - è giusto dirlo in quest'Aula - assume i terribili contorni del crimine di gruppo, compiuto davanti alla famiglia della vittima e l'atroce connotazione di fenomeno di massa, proprio come è successo recentemente a Bucha e purtroppo in tante altre realtà.

Bambine, ragazze e donne esposte a questa violenza corrono di conseguenza gravi pericoli: il pericolo di vita ovviamente, ma anche - lo voglio sottolineare perché è un elemento che poco viene descritto - il rischio di un suicidio successivo come ci è stato riportato in audizione, perché violentate e stuprate anche per essere ridotte a una sorta di scarto nelle proprie comunità. Questo è un elemento che dovrebbe far riflettere molto sulle politiche non solo di cooperazione, ma anche di valore di questa mozione, che non a caso credo sia stata firmata da tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione.

Ecco perché torna molto forte la necessità degli impegni che il Governo e il Parlamento devono mettere dentro questo percorso. Ecco perché continuiamo a ragionare e dire sempre a voce alta che, sì, ci sono risposte in questa mozione e ci sono impegni che chiediamo al Governo e che ciascuno di noi si assume anche per le proprie responsabilità, ma che non dobbiamo mai smettere di ricordare, anche nel discorso pubblico, che lo stupro sul corpo delle donne, delle bambine, delle ragazze è esattamente un crimine di guerra e un uso proprietario (Applausi dal Gruppo PD) degli uomini che agiscono con una forza brutale in questo caso, oltre che violenta. Si considera infatti il corpo delle donne un campo da distruggere quando non lo si possiede. Essendo le donne genitrici, gli uomini che commettono questi crimini e questi stupri si ripropongono di uccidere anche credenze religiose ed etnie. Di qui i comportamenti che portano al genocidio.

Questo è, secondo me, il punto nuovo su cui far ragionare l'insieme della comunità: sappiamo che è presente nello Statuto di Roma questa possibile definizione dello stupro come crimine contro l'umanità, come anche di genocidio. Ma questo collegamento stretto noi con questa mozione lo vogliamo affermare e votare in quest'Aula, perché questo è il tema nuovo. Non è che gli stupri possono essere anche genocidari: gli stupri sono genocidari, perché nel momento in cui questi crimini si concentrano proprio sulle bambine, sulle ragazze, sulle donne, questo è l'atto che si sta compiendo che bisogna esserne consapevoli, perché è il crimine più odioso e terribile che si può commettere in una zona di guerra, uno strumento davvero inaccettabile.

Abbiamo fatto molti passi e ce lo ricordava il Sottosegretario, ma penso che non sia un caso che, come Commissione diritti umani, per arrivare a questa mozione abbiamo voluto ascoltare la Vice premier ucraina, Olga Stefanishyna, la Premio Nobel Nadia Murad e il giudice della Corte penale internazionale Rosario Aitala. Mi permetto di ringraziare - ci tengo a farlo perché molto spesso facciamo ragionamenti e discorsi in quest'Aula come se fossimo non collegati anche con la comunità internazionale - Fabrizia Giuliani, già parlamentare, che su questo ci ha dato un grande contributo. La cito perché anche lei è collegata alla rete di studiose europee e americane, la Transnational feminist solidarity with ukrainian feminists, e ci dice che questa è una battaglia che noi oggi compiamo con un voto importante qui in Senato, ma fa parte di una campagna internazionale molto importante, che non a caso è partita dalla premio Nobel Murad, che ha vissuto su sé stessa il significato dello stupro contro la sua comunità, che era anche stupro finalizzato al genocidio della sua comunità e della sua etnia.

Ecco perché la mozione in esame ha un grande valore che - vorrei sottolinearlo - dovrebbe diventare anche un messaggio costante quando parliamo di cosa è la violenza degli uomini sulle donne anche in altri ambiti. Credo che ciò non vada mai dimenticato perché si tratta dello stesso filone di cultura di dominio e violenza.

Il Partito Democratico ha contribuito fortemente, insieme ad altri, alla costruzione di questa mozione e ringrazio la Conferenza dei Capigruppo che ha deciso, in maniera secondo me politicamente rilevante, di calendarizzare oggi questa mozione affinché l'Assemblea possa votarla. Non è infatti una coincidenza casuale il fatto che ieri quest'Assemblea si sia espressa con un voto importante a favore delle politiche del nostro Governo a sostegno dell'Ucraina contro l'invasione russa. La mozione di oggi coglie l'altro aspetto, secondo me necessario, di contrasto alle violenze che continuano purtroppo ad esserci in Ucraina, ma anche in altre realtà mondiali.

Penso che sia altrettanto significativo e importante che proprio oggi (tutti lo avete letto e lei, sottosegretario Sisto, ce lo ha detto) i lavori della Commissione, per recepire tutti i criteri previsti dal Trattato di Roma (ossia il fatto che anche in Italia si possano perseguire crimini di guerra compiuti da soggetti italiani in altri luoghi di conflitto) siano confluiti nei lavori della ministra Cartabia.

Credo che quella di oggi sia una giornata importante, che mette il Parlamento nella condizione di essere coerente con quanto spesso diciamo quando ci indigniamo vedendo fotografie di stupri e violenze che avvengono nei conflitti. (Applausi dal Gruppo PD).

PAPATHEU (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPATHEU (FIBP-UDC). Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare le colleghe che mi hanno preceduto - ci tengo a precisare che sono tutte donne, e quattro per l'esattezza - parlando a favore delle donne.

Questo è un dato che, purtroppo, ci ricorda che viviamo ancora in un mondo patriarcale, in cui gran parte delle leggi nazionali e internazionali sono state scritte da uomini e, di conseguenza, riflettono tutti i pregiudizi maschilisti nei confronti delle donne. Grazie a questa evoluzione, le donne (non perché donne, ma in quanto soggetti diversi dagli uomini) hanno potuto dare, durante tutti questi anni, il loro contributo.

Voglio ricordare, ancora una volta, che fino agli anni Ottanta il delitto d'onore era ancora previsto e concepito come normale. Grazie alle donne e alla loro presenza in questo Parlamento - lo dimostrano i numeri dei provvedimenti adottati - abbiamo fatto grandi passi in avanti.

La violenza sessuale è stata riconosciuta solo di recente come crimine di guerra, mentre fino a poco tempo fa spesso non costituiva neanche un crimine ordinario. Le violenze sessuali devono essere perseguite come crimini contro l'umanità. Come sapete tutti, la violenza sessuale viene usata come arma in guerra e nei conflitti. È una piaga ancora oggi presente nella vicina Europa.

Come sappiamo, oggi le donne ucraine e, prima di loro altre donne sono state oggetto di violenze. Stiamo parlando di donne che sono madri, figlie, sorelle, mogli, di donne che si sono fatte soldato per difendere la propria terra.

Ancora una volta, dunque, ci troviamo oggi nell'Aula del Senato per affrontare il tema dei crimini di guerra, in particolare quelli commessi a danno delle donne. Questa volta lo facciamo volgendo lo sguardo a ciò che sta accadendo nel cuore dell'Europa, a poche ore di volo dal nostro Paese. La violenza sessuale che già abbiamo visto utilizzata su larga scala, perpetrata dai terroristi dell'ISIS contro le donne jihadiste viene utilizzata all'interno di un conflitto per colpire anche chi, inerme, la guerra non la combatte.

Si tratta di una guerra parallela, attuata allo scopo di seminare il terrore e di fiaccare la resistenza del fronte avversario.

L'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina e i deliberati atti di brutalità commessi dalle forze di Mosca nei confronti dei civili, donne, uomini, ma anche bambini, hanno riportato all'attenzione l'esigenza della punizione dei responsabili, civili e militari, e degli atti di guerra costituenti crimina iuris gentium. Le forze di polizia e la magistratura ucraina stanno raccogliendo, insieme agli investigatori provenienti da altri Paesi, le prove dei crimini commessi dagli occupanti, ma i futuri processi potrebbero godere di maggiore credibilità e autorevolezza se fossero celebrati innanzi a Corti internazionali e non dinanzi a tribunali formati da connazionali delle vittime, che potrebbero essere tacciati di parzialità e di intenti vendicativi; connazionali delle vittime che potrebbero essere, essi stessi, dunque, giudici di questi tribunali.

Invece, secondo gli indirizzi contenuti nella mozione che stiamo per approvare, con l'intervento della Corte penale internazionale si potrebbe procedere in modo più efficace contro i crimini di genocidio, quelli contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione. Questo per rispondere all'esigenza di giustizia delle vittime e dei loro familiari e costituire un deterrente che induca i responsabili politico-militari ad attenersi alle leggi del diritto internazionale, in particolare alle quattro Convenzioni di Ginevra, che hanno riportato al centro dell'attenzione la Corte penale internazionale.

Ad esclusione del crimine di aggressione, il tribunale dell'Aja ha competenza a giudicare dei reati internazionali commessi in territorio ucraino dalle forze della Federazione Russa, in quanto nel 2014 l'Ucraina aveva dichiarato di accettare la giurisdizione della Corte, pur non essendo Stato aderente alla sua convenzione istitutiva, che è lo Statuto di Roma. Forte di questa attribuzione di competenze, il procuratore inglese Karim Khan ha dichiarato che il suo ufficio sta vagliando da vicino la situazione del Paese slavo.

Tra i crimini internazionali previsti dallo Statuto di Roma, lo stupro è classificato tra le forme di manifestazione dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità. Con la risoluzione n. 1820 del 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha stabilito che lo stupro e le altre forme di violenza sessuale possono costituire modalità attuativa anche del crimine di genocidio. In tal modo, tale crimine è stato associato a condotte di genocidio già dal tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia e da quello per il Ruanda. I tribunali internazionali costituiscono un'estrema difesa di fronte ai crimini internazionali di guerra, anche perché i responsabili di tali condotte sanno che potranno essere chiamati a rispondere personalmente dei delitti perpetrati o pianificati. Inter arma silent leges, in tempo di guerra le leggi tacciono, secondo il cinismo degli antichi, che faceva sì che questo crimine fosse considerato quasi normale in tempi di guerra. Oggi, invece, grazie a questa previsione potrà essere osservato e severamente punito.

Da ultimo, voglio ricordare che questo tipo di crimine non è nuovo all'Armata russa. Il senatore Aimi ha avanzato una proposta, con il Gruppo Forza Italia, che invito tutti i colleghi e sottoscrivere, per l'istituzione di una giornata, il 18 maggio, per celebrare un ricordo che è importante non dimenticare: l'Armata russa si è resa partecipe nel 1945 di altre violenze sessuali, proprio in Europa centrale, nei confronti delle donne tedesche. Le cifre sono agghiaccianti: si parla di donne (e bambine) dagli otto agli ottant'anni. Queste donne fanno parte delle 10.000 donne che hanno subito violenza, una violenza che per fortuna noi non conosciamo e che forse solo recentemente le immagini dei social ci riportano.

Si tratta di donne che, come ho avuto modo di apprendere con il senatore Aimi, sono stata inchiodate alle porte, sono state stuprate, sono state sventrate. Per questo il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC, sostiene senza se e senza ma la mozione sul rafforzamento anche finanziario della Corte penale internazionale e sull'introduzione dei reati sessuali a danno delle donne tra le ipotesi criminose genocidarie.

Concludo ringraziando le colleghe e ascoltando poi l'intervento del collega Rufa, unico rappresentante maschile in questo dibattito parlamentare. (Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).

RUFA (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, ringrazio la collega che mi ha preceduto per l'annuncio. Purtroppo la vera sconfitta è la necessità di dover votare, come in una qualsiasi aula istituzionale del mondo, una mozione con gli obiettivi ben spiegati dal sottosegretario Sisto. Purtroppo infatti ancora ad oggi ci sono almeno 59 guerre e conflitti con migliaia di vittime l'anno. Pensiamo al conflitto in Afghanistan, in Myanmar, nello Yemen, in Etiopia e in Siria, con un numero impressionante di morti, sfollati, detenuti e di persone che soffrono la fame.

Dal 24 febbraio 2022 un'altra di quelle guerre che si comprende solo dopo che si è manifestata, rendendosi conto di quanta paura faccia. Ad oggi in Ucraina 4.560 morti e 5.691 feriti, senza calcolare le morti psicologiche e fisiche, conseguenza dell'atrocità satanica, per il possesso delle risorse, per il possesso economico, culturale, religioso e demografico; possesso e supremazia, dove i trattati, le convenzioni e le promesse cadono al cospetto di atroci fini e vendette.

Gli orrori della battaglia di Solferino nel 1859 spinsero Jean Henry Dunant a costituire la Croce Rossa. Dal 1864 ad oggi sono state sottoscritte numerose convenzioni di diritto internazionale fino alle quattro Convenzioni di Ginevra, la convenzione per i feriti e i malati in campagna, per i feriti e i malati sul mare, sul trattamento dei prigionieri, sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra. Alle suddette, nel 1977, si sono dovuti aggiungere altri due protocolli: protezione delle vittime di conflitti armati internazionali e non internazionali. Nel 2005, sempre per necessità e sempre a Ginevra, è stato introdotto un terzo protocollo aggiuntivo con la necessità di adottare un emblema distintivo a seguito dell'aggressione proprio sulla Croce rossa e sulla Mezzaluna Rossa.

In questo semplice e veloce excursus si comprende come la storia non abbia insegnato, non abbia fatto capire quanto atroce sia la cattiveria umana soprattutto in guerra. Non c'è mai una guerra giusta e non c'è mai una guerra con un vincitore perché perdono tutti quando a terra rimangono i morti o morti viventi come le vittime di stupro. Questi atti, crimini di guerra e contro l'umanità, sono la manifestazione dell'animalesco comportamento dettato dall'odio e dalla violenza e dallo sprezzo del nemico.

Dovremmo fermarci a pensare quanto siano crudeli i minuti, le ore e i giorni di tali squallide violenze. Chi le commette non avrà mai una giustificazione. Chiediamoci cosa resterà del corpo e dell'anima di quelle donne, di quegli uomini e di quei bambini violentati e stuprati e costretti anche ad assistere a tali atrocità. «Con la vittoria viene il bottino» è stato un grido di guerra per secoli. Uomini internati nei campi di concentramento, torturati severamente, e le donne, soprattutto le donne, parte di tale sgradevole bottino. Occorre allora costruire una società in grado di non dimenticare e non pensare che bastino le parole di solidarietà e di compassione: quando c'è una guerra si deve intervenire perché finisca e finiscano i lamenti di sofferenza fisica e psicologica. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

La storia va temuta e va rispettata. È come quando richiedo che venga istituita, per rispetto, la Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944, meglio noti con un nome che, seppure infastidisce, è storico e reale, ovvero le marocchinate.

Davanti agli stupri di più di 60.000 donne, uomini e bambini, di un popolo italiano, quello ciociaro, il mio popolo, davanti all'offensiva intitolazione in Francia di piazze e vie ai goumier, soldati inquadrati nel corps expéditionnaire français an Italie (CEF) al comando del generale Juin, dobbiamo far valere il ricordo e la pretesa delle scuse, senza preoccupazione che vengano urtati o meno il pensiero e il sentimento d'oltralpe. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Signor Presidente, mi permetto di sottolineare che non riconoscere questa giornata, come richiesto dal disegno di legge 2281 del 2021, significa che anche in quest'Aula oggi parleremo negando e offendendo la storia e la realtà. Non è una sfida o il vanto di un popolo, che non è certo desiderato, ma il riconoscimento della realtà, il rispetto della sofferenza e del ricordo, un ricordo indelebile, anche grazie all'eccezionale interpretazione della sublime Sophia Loren nel film «La Ciociara».

Ed è nelle scuole che si devono insegnare la storia e le conseguenze della guerra. Nelle scuole si deve far capire la forza della pace e la crudeltà della guerra. Occorre studiare la storia per non dimenticare. Oggi cerchiamo di spiegare ai nostri figli la storia dell'invasione in Ucraina, le cattiverie di un popolo conquistatore su uno conquistato. Cerchiamo di far capire quanta sofferenza e violenza sui corpi e sulla vita di un popolo possa portare la guerra.

La Lega voterà favorevolmente la mozione, auspicando che la Commissione preposta all'elaborazione di un progetto di codice dei crimini non sia uno strumento di sole discussioni e partecipazione e sperando che la Corte penale internazionale si adoperi velocemente e soprattutto incisamente. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Aimi. Congratulazioni).

LEONE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE (M5S). Signor Presidente, stiamo per votare una mozione che si colloca all'interno di una cornice di rafforzamento del potere della Corte penale internazionale. Parliamo di stupro etnico, un'arma di genere e un'azione aberrante e, di conseguenza, devastante sulle vittime, che ne distrugge la psiche e l'anima e le getta in uno stato d'animo depressivo che spesso le conduce anche al suicidio. È una pratica frequente nelle guerre ed è un dolore aggiunto, inferto per ferire ancor di più i vinti. Le donne pagano sempre.

In questa giornata, voglio ricordare una donna, Mamasika, e un suo messaggio prezioso: non bisogna mai arrendersi e soltanto le donne possono aiutare le donne che soffrono. Masika è l'immagine germinale della donna; è colei che trasforma le brutture della guerra; è colei che si assume il compito di riparare i danni di guerra. Si prende cura delle vittime, di una particolare categoria di vittime: le donne che hanno subito lo stupro etnico. Così facendo, Masika ha salvato migliaia di donne dalla depressione e dall'autolesionismo, ha trasformato l'umiliazione del suo corpo, di quello delle figlie e della madre, in un momento di riscatto. Diventa così, Masika, il rifugio delle donne.

Ebbene, in Ucraina si uccide e si stupra: lo stupro etnico, per l'appunto. Le donne pagano sempre di più: dopo essere violentate, vengono uccise o si suicidano, perché non riescono a superare quel trauma. Lo hanno denunciato il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, il sindaco di Brovary, Ihor Sapozhko, la deputata Lesia Vasylenko e la vice premier Olha Stefanishyna.

I comandanti dell'armata russa aizzano i loro soldati a stuprare le mogli dei soldati e le militari. In che modo si può giustificare il fatto che Putin si erga a paladino dei valori morali contro il nostro mondo, a parer suo in decadenza? Pertanto, accertare i crimini internazionali è un impegno di civiltà, al fine di porre fine a quest'atrocità.

Ricordo il ventennale della risoluzione ONU n. 1325 del 2000, che ha fissato l'Agenda donne, pace e sicurezza.

È giusto ricordare che l'Italia è stata molto attiva nell'attuarla. Si tratta di superare la visione riduttiva delle donne nei Paesi in guerra, che le vede solo come vittime. Possono invece svolgere un ruolo importante, sia per evitare conflitti, sia per gestire le fasi di guerra e quelle successive. Diciassette sono le indagini in corso da parte dell'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale e sono inquadrate come crimini di guerra contro l'umanità.

Desidero ricordare alcuni degli impegni del Governo, che con piacere ho ascoltato dal sottosegretario Sisto. Oltre all'attuazione di questi quattro punti, vi è anche l'impegno a monitorare e verificare l'attuazione degli obblighi internazionali; si parlava poi di organizzazione sistematica in termini di efficacia e di efficienza.

Per il mio Gruppo questa espressione da parte del Governo è veramente importante ed è per questo che a nome del MoVimento 5 Stelle, che ha sempre portato avanti le istanze della Corte penale internazionale anche a livello legislativo, dichiaro il voto favorevole sulla mozione n. 489, che è necessaria e urgente. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 489, presentata dal senatore Fede e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).

Colleghi, giungono notizie discretamente ottimistiche rispetto all'arrivo del maxiemendamento, quindi in maniera ottimista, e spero anche realistica, sospendo la seduta fino alle ore 16.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,09, è ripresa alle ore 16,03).

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il sottosegretario Bini. Ne ha facoltà.

BINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, chiederei una sospensione dei lavori dell'Assemblea per un paio d'ore, fino alle ore 18, in attesa che arrivi il maxiemendamento, sul quale, a quanto mi dicono, si sta ancora lavorando.

PRESIDENTE. Se non ci sono richieste di intervento, sospendo dunque la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,04, è ripresa alle ore 18,03).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Chiedo notizie al rappresentante del Governo, sottosegretaria Bini.

BINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, a nome del Governo, chiedo una sospensione dei lavori fino alle ore 19.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di questa richiesta. Alle ore 19 faremo il punto della situazione, per cercare di capire come proseguire i lavori nel corso della serata e lavorare agevolmente.

DESSI' (CAL-Alt-PC-IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSI' (CAL-Alt-PC-IdV). Signor Presidente, abbiamo qualche problema nel trattenere gran parte dei nostri colleghi, impegnati nei prossimi ballottaggi e negli ultimi comizi, i quali mi chiedono se rimane confermato il fatto che, indipendentemente dall'ora, si riuscirà a votare nella giornata di oggi, come discusso in Conferenza dei Capigruppo, oppure se c'è la possibilità di andare a domani (nel qual caso, si fanno scelte diverse). Lei sa darci rassicurazioni in merito?

PRESIDENTE. Senatore Dessì, lei si è fatto interprete, con parole forse migliori delle mie, di quello che ho voluto condividere con l'Assemblea.

Dato che la sospensione è relativamente breve, invito il Governo e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari ad avere intanto, per le vie brevi, un qualche confronto, affinché alle 19 si possa fare il punto su come proseguiranno i lavori, anche perché avevamo fatto un programma, nella Conferenza dei Capigruppo, in cui lei era presente, tenendo conto di tutte le esigenze, compresi ovviamente gli impegni di natura elettorale.

Sospendo nuovamente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,05, è ripresa alle ore 19,08).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Relazione orale)(ore 19,08)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2598.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e la replica della relatrice.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cangini.

CANGINI, relatore. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, avrei voluto tornare sul merito di questo decreto-legge, perché molte cose vanno ancora raccontate al Paese e chiarite forse persino tra i nostri ranghi. Credo però che sia più utile, anzi urgente, parlare del metodo che è stato seguito nella gestazione di questa conversione del cosiddetto decreto PNRR 2.

C'è una cosa che è stata notata da tutti i colleghi: ieri in discussione generale credo che non ci sia stato intervento che non abbia rimarcato la dialettica con il Governo, raccontando che i tempi erano stretti, che i vincoli erano stringenti e che tuttavia questo ramo del Parlamento è riuscito a migliorare sensibilmente il decreto, a costo anche di una dialettica forte con il Governo e con il MEF in modo particolare. Ed è tutto vero: il decreto-legge è senz'altro migliorato grazie al lavoro serio, responsabile e - forse in maniera inedita - incredibilmente discreto, perché tante cose che potevano uscire fuori dalle sale dove ci siamo riuniti non sono uscite, e questo è un segno di grande serietà e responsabilità, che tutti quanti noi facciamo bene a rivendicare.

Probabilmente era sbagliata la formula, nel senso che, anche alla luce di cose successe oggi, l'interlocutore del Parlamento non è stato e non è il Governo; l'interlocutore del Parlamento sono le strutture tecnico-amministrative che appoggiano o dovrebbero appoggiare le azioni del Governo. Non è una dialettica tra poteri dello Stato che dovrebbero essere in equilibrio, ma che tradizionalmente quest'equilibrio se lo conquistano giorno dopo giorno, e non è la coda di un fenomeno che conosciamo, il Governo che tradizionalmente cerca - riuscendoci il più delle volte - di occupare gli spazi che la Costituzione attribuisce al potere legislativo. Abbiamo studiato tutti quanti Max Weber, Crozier, Merton e sappiamo che gli apparati burocratici e le alte burocrazie rappresentano un potere in sé; sappiamo che il più delle volte il vero potere, come diceva Carl Schmitt, alligna nell'anticamera del potere e chi governa il traffico nell'anticamera del potere governa il vero potere; sappiamo quindi - perché ne abbiamo esperienza diretta tutti quanti noi - che spesso il potere decisionale è in capo ai capi di Gabinetto, ai capi legislativi, ai Ragionieri generali dello Stato, ai direttori generali e via dicendo più di quanto spesso non si ritenga che sia in capo al Consiglio dei ministri in quanto tale.

In questi giorni abbiamo visto succedere cose abbastanza inedite: abbiamo visto capi di Gabinetto spiegarci il contesto internazionale nel quale ci muovevamo; abbiamo visto emendamenti piovere nei nostri testi senza che nessuno ci avesse avvertiti di questo; abbiamo partecipato a riunioni sulla scuola in assenza del Ministro dell'istruzione; abbiamo visto la Ragioneria generale dello Stato dare pareri su emendamenti che non erano passati per le nostre Commissioni.

L'impressione, insomma, è che l'interlocutore del Parlamento sia, per esempio, la Ragioneria generale dello Stato e che la logica della Ragioneria generale dello Stato non sia politica e che il più delle volte le decisioni che la Ragioneria generale dello Stato impone alla politica non abbiano nulla di politico e, in molti casi, neanche nulla di attinente alle funzioni per cui la Ragioneria generale dello Stato svolge il proprio lavoro.

Abbiamo chiuso un accordo tra Ministero dell'istruzione e MEF, in base al quale sono stati redatti degli emendamenti; quegli emendamenti sono stati votati dalla Commissione bilancio di questo ramo del Parlamento e abbiamo scoperto oggi che quell'accordo non valeva nulla, perché un dipartimento del Ministero dell'economia, la Ragioneria generale dello Stato, ha deciso che non valevano nulla. Questo obiettivamente crea problemi.

Sappiamo che la politica è in crisi e che il sistema è in crisi; abbiamo un Governo di larghe intese e abbiamo il migliore dei tecnici che, grazie a Dio, sovrintende a questo Governo, quindi la crisi della politica non la scopriamo certo oggi e non scopriamo certo oggi quanto squilibrato sia il rapporto, in termini di potere decisionale reale, tra livello politico e livello tecnico-amministrativo.

Tuttavia, un minimo di uso di mondo vorrebbe che chi ha il potere vero (e ce l'ha indiscutibilmente, non lo scopriamo oggi), che non è un potere legittimo - perché quello di cui stiamo parlando è un potere di fatto, che coarta, limita e obbliga il potere legittimo, che è quello che proviene da un voto di fiducia a un Governo, che a sua volta segue un percorso democratico, che è legittimato da un voto popolare - dovrebbe forse esercitarlo con equilibrio, con rispetto, con discrezione. Invece, ci siamo trovati di fronte a decisioni assunte d'imperio, non trattabili, non spiegate, non giustificate, con un utilizzo, a mio avviso, forzato dell'articolo 81, dietro il quale si può celare qualsiasi cosa, anche nulla, ma che di fatto rappresenta un limite. È un limite enorme all'esercizio democratico del potere da parte del Parlamento della Repubblica e, oserei dire, anche all'esercizio democratico del potere da parte dell'Esecutivo, perché la cosa di cui ho preso atto in queste ore è che non c'è una dialettica Governo-Parlamento. Governo e Parlamento, al di là dei toni, dei modi e delle circostanze, sono entrambi asserviti a una logica tecnocratica che in alcuni casi può essere utile, ma che non ha alcun tipo di legittimazione.

So di dire cose che probabilmente sono chiare a ciascuno di voi da tempo, ma è colpa anche nostra evidentemente, perché quando un potere si allarga e occupa gli spazi di un altro potere la colpa è sempre di chi lascia quegli spazi liberi, tanto da essere occupati.

Credo però che dalla giornata di oggi dovremmo tutti quanti trarre una lezione e non credo che si possa dare per acquisito che le cose vadano in questa maniera. Le cose vanno in questa maniera da molto, troppo tempo, però a mio avviso si è superato un segno. C'è un limite che dovrebbe essere rispettato, perché anche gli squilibri costituzionali, in una fase eccezionale come quella che stiamo vivendo, possano essere vagamente tollerati (Applausi) e accettati da chi si ritrova nella non facile condizione di dover rispondere delle proprie decisioni al corpo elettorale, pur sapendo di non avere alcun potere decisionale.

Rivendico il lavoro fatto dalle Commissioni 1a e 7a sul decreto-legge. Molto è stato migliorato, molto altro poteva essere migliorato, ma non siamo stati messi nelle condizioni di farlo.

Trovo intollerabile l'umiliazione che si è voluta infliggere a ciascuno di noi (Applausi), a questo ramo del Parlamento, al potere legislativo e non credo che questo serva a nessuno. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, che recepisce sostanzialmente le proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

PRESIDENTE. In conformità all'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento, la Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento, ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento, e lo trasmette, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, alla 5a Commissione permanente, che è dunque autorizzata a convocarsi immediatamente.

Contestualmente, comunico che la Presidente del Gruppo del MoVimento 5 Stelle ha comunicato il venir meno delle esigenze della sospensione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni in relazione a una riunione del Gruppo da lei presieduto.

Chiedo al presidente Pesco di indicarci, in modo da poter organizzare il prosieguo dei lavori, di quanto tempo ha bisogno la Commissione.

PESCO (M5S). È difficile da dire, ma faremo il possibile: penso che servano almeno due ore, ma possiamo provare per le 21, anche se non garantisco, perché logicamente dipende anche dalla discussione che avverrà in Commissione bilancio, se avverrà una discussione.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,20, è ripresa alle ore 21).

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

Chiedo al presidente Pesco notizie in merito ai lavori della Commissione.

PESCO (M5S). Signor Presidente, i lavori della Commissione bilancio non si sono ancora conclusi. Penso che il parere sarà pronto non prima delle ore 22.

PRESIDENTE. Presidente Pesco, lei sa che avevate detto che il parere sarebbe stato pronto alle ore 16, concordando il Governo con la Commissione, poi alle ore 18, poi alle ore 19, poi alle ore 21; ora eravate indecisi tra le 21,30 e le 22 e lei mi chiede di riprendere alle ore 22. Vorrei essere certo che per le ore 22 sia possibile riprendere i lavori, altrimenti preferisco rimandare a domani. Non è obbligatorio finire questa notte; è più importante la dignità del Senato e che quindi la seduta non sia rimandata di mezz'ora in mezz'ora. (Applausi).

PESCO (M5S). Signor Presidente, penso che l'importante sia la dignità dei cittadini per i quali siamo qui a lavorare.

PRESIDENTE. Questo non è in discussione, siamo tutti qui a lavorare; a lavorare, però, non ad aspettare senza far niente, con le mani in mano. Questa è la differenza.

IANNONE (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (FdI). Signor Presidente, ormai siamo all'inaccettabile. La settimana scorsa abbiamo avuto per giorni e giorni tre Commissioni praticamente sequestrate; adesso, come lei ha ottimamente ripercorso, siamo da un pomeriggio intero non a lavorare per i cittadini, ma ad aspettare i rinvii del Governo, che peraltro non è neanche presente, e della maggioranza. (Applausi). Ci sembra che come opposizione siamo stati fin troppo responsabili e pazienti.

Presidente, noi ribadiamo di essere disponibili a lavorare anche tutta la notte, ma non ad attendere rinvii inutili. Allora, come giustamente lei ha detto al presidente Pesco, se alle ore 22 siamo con certezza nella condizione di lavorare e procedere, bene; altrimenti, non possiamo pensare di dare una dignità a quest'Assemblea, se la dignità non ce la diamo innanzitutto da soli. Dico ciò a tutela di tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione. Abbiamo raccolto anche l'amaro sfogo del relatore, senatore Cangini, che personalmente ho apprezzato moltissimo per l'onestà intellettuale. Il Governo e la maggioranza ci dicano in maniera chiara e perentoria, dal momento che ormai non si può più accettare questo comportamento, se alle ore 22 saremo nella condizione di procedere con i lavori. Basta, presidente Pesco, non è possibile. (Applausi).

CANGINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGINI, relatore. Signor Presidente, ringrazio il collega Iannone, cui mi legano una consuetudine in Commissione e spesso anche una sintonia. Onestamente, se avete ascoltato la mia replica, c'è stato e c'è un problema di rapporti tra la maggioranza, il Governo e la Ragioneria; i ritardi sono dovuti a questo e non sono minimamente imputabili alla maggioranza di Governo.

Quindi, visto che si è manifestata una rara sintonia - mi pare - tra opposizioni e maggioranza, realmente in difesa della funzione costituzionale del Parlamento, inviterei a non rompere questo assetto e a non farne motivo di polemica, perché davvero in questo caso non c'è motivo di far polemica. (Applausi).

PRESIDENTE. Bene. Quello che mi interessa sapere è se mi conferma, presidente Pesco, per le ore 22.

PESCO (M5S). Assolutamente no, Presidente, perché abbiamo già perso cinque minuti e quindi saranno le 22,05.

PRESIDENTE. Guardi, la Commissione può lavorare anche senza di lei.

PESCO (M5S). No, sto presiedendo io.

PRESIDENTE. Allora riprendiamo alle 22,05. Vuol dire che le abbiamo fatto perdere noi cinque minuti. Questa è insolenza, le posso dire? (Commenti del senatore Pesco). Le tolgo la parola.

La seduta è sospesa fino alle ore 22,05.

(La seduta, sospesa alle ore 21,06, è ripresa alle ore 22,10).

La Presidenza valuta l'emendamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2598, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

BINETTI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 14, il comma 6-vicies ter sia sostituito dal seguente: "Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000 nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul green deal europeo, recepiti nel PNRR. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.";

- all'articolo 15-ter, il comma 3 sia soppresso e il comma 4 sia sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a euro 1.121.470 per l'anno 2022 e a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sulle risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021 n. 234;

c) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

- all'articolo 16-bis, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «Al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- all'articolo 17-bis, comma 2, lettera b), capoverso 961-ter sia soppresso il seguente comma: «2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.»;

- all'articolo 17-ter, i commi da 2 a 5 siano sostituiti dai seguenti:

«2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in ruolo non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

3. Per far fronte agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023.

4. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022» e le parole da «1.231» a «e 123» sono sostituite dalle seguenti: «120».

5. Agli oneri derivanti dal comma 3 pari a euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;

- all'articolo 30 dopo il capoverso al comma 5, sia inserito il seguente: «Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), n. 4 pari a euro 20.900 per l'anno 2022 ed euro 41.800 a decorrere dall'anno 2023, sono poste a carico del bilancio dell'ASI. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 10.764 euro per l'anno 2022 e 21.527 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»;

- all'articolo 44, comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1", al comma 3, ultimo periodo, siano inserite, dopo le parole: "Le iniziative formative di cui al presente comma", le seguenti: "si svolgono fuori dell'orario di insegnamento e", nonché siano aggiunte, in fine, le seguenti: ", ferme restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale";

- all'articolo 44, comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-ter", il comma 5 sia sostituito dal seguente: "5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.";

- all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), comma 2-bis, sia aggiunto in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

- all'articolo 44, comma 1, lettera h), capoverso "Art. 16-ter", al comma l il periodo: "In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita", sia sostituito dal seguente: "La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed è retribuita anche a valere sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.";

- all'articolo 44, comma 1, lettera h), capoverso "Art, 16-ter", il comma 5 sia sostituito dal seguente: «5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione, la cui dotazione è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nel 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e quanto a 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, è pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031, a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032.

In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente, gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, effettua, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di accertamento di cui al nono periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.»".

- all'allegato B (articolo 16-ter, comma 8), punto 1), alinea, primo periodo, dopo le parole: "il riconoscimento dell'incentivo salariale" siano inserite le seguenti: ", nel limite delle risorse assegnate,";

- all'articolo 47, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a cento e un numero fino a un massimo di cinque dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";

All'articolo 47, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Indire, il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennità di carica stabilita con decreto del Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze con oneri a carico del bilancio dell'Indire. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità previste per l'indennità di carica di cui al periodo precedente previste dalla normativa vigente con oneri a carico del bilancio dell'Indire».

«7. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi».

Il parere è reso altresì con la seguente osservazione: all'articolo 15-bis, nella rubrica, siano soppresse le seguenti parole: «le disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro».

PRESIDENTE. Alla luce del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, che sicuramente avrete seguito con grande attenzione, chiedo al rappresentante del Governo se il Governo intende recepire nel maxiemendamento il parere della Commissione bilancio.

D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, recepiamo le indicazioni della 5a Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, innanzitutto le chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento su un provvedimento molto importante, poiché non vorrei rubare tempo ai colleghi e soprattutto per cercare di giungere al più presto all'approvazione di un testo sicuramente travagliato, che ha visto un percorso molto accidentato.

Da questo punto di vista, vorrei fare solo due brevi riflessioni. La prima è che purtroppo non c'è stata la volontà di ascoltare e di confrontarsi da parte del Governo. Abbiamo potuto discutere questo provvedimento e convertirlo in quasi tre settimane, ma solo lunedì scorso, e quindi tre giorni fa, è arrivata la disponibilità da parte del Governo di confrontarsi con le proposte della Commissione e dei relatori - li ringrazio - peraltro in un clima molto favorevole. C'era infatti la volontà da parte di tutta la maggioranza di portare avanti un tema così delicato come quello del precariato nelle scuole. Purtroppo questo non è avvenuto o è avvenuto in modo molto tardivo, il che ha poi scatenato a cascata enzimatica tutta una serie di problematiche, non ultime quelle di poche ore fa sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Auspico che da qui a fine legislatura vi sia un cambio di registro da parte del Governo, perché giustamente ci sono le legittime necessità dei partiti e dei movimenti, man mano che ci avviciniamo alle elezioni, anche di sottolineare le proprie differenze di front agli elettori.

Il secondo aspetto è la necessità di evitare di andare verso il sistema tecnocratico: non dobbiamo diventare una tecnocrazia, ma dobbiamo tornare a essere una democrazia. E da questo punto di vista dobbiamo ammettere gli errori che abbiamo commesso negli ultimi anni nel picconare, nel distruggere il sistema dei partiti, a partire dalla eliminazione del finanziamento pubblico ai partiti. Per far sì che il nostro torni a essere un vero sistema democratico, credo che bisognerà cominciare a ricostruire il sistema dei partiti in modo tale da dare veramente voce ai cittadini. Alla fine quelli che mettono la faccia nei territori siamo noi eletti, che andiamo poi a raccontare che la Ragioneria dello Stato ha detto di no, che il Ministro ha detto di no e quindi alla fine i soliti che rovinano i partiti politici, gli eletti che rovinano questo Paese siamo sempre noi.

Spero quindi che ci sia veramente un cambio di passo, altrimenti andremo molto male in questo Paese. Naturalmente annuncio il mio voto favorevole alla fiducia posta su questo provvedimento. (Applausi).

CRUCIOLI (CAL-Alt-PC-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (CAL-Alt-PC-IdV). Signor Presidente, a noi è chiara da tempo la finzione di questo rito democratico. Sappiamo che le Commissioni non decidono. Sappiamo che qui si svolge un simulacro di confronto democratico, ma averlo sentito dalla viva voce del relatore, da un prestigioso esponente di uno dei partiti più proni al potere di questa maggioranza non ci ha lasciato indifferenti, ci ha fatto una certa impressione, perché quello che è successo oggi è sotto gli occhi di tutti. Sapete che tutti i partiti di maggioranza hanno cercato, meritoriamente, di evitare un taglio che era previsto al personale docente della scuola e sapete perfettamente che c'era l'accordo anche con il MEF. Eppure, in pochi secondi, con un parere tecnico della Ragioneria, è stato spazzato via questo accordo e quindi da qui a tre anni ci saranno tagli per 10.000 cattedre. Altro che risolvere i problemi delle classi pollaio! Altro che fare nuove assunzioni! Si va esattamente nella direzione opposta. Eppure, voi, nonostante abbiate riconosciuto che il re è nudo, che questo Parlamento non decide più nulla, che ci sono decisioni tecniche imposte da vincoli previsti dal Piano - poi il piano è questo: tagli strutturali, tagli ai dipendenti - nonostante sappiate tutto questo, stasera voterete la fiducia al provvedimento in esame. Lo fate perché il Piano è esattamente questo: bastone e carota; da un lato, il bastone dei tagli strutturali imposti dall'Europa, quelle che vengono chiamate riforme per consentire che ci sia la restituzione di tutto quello che è stato dato; dall'altro lato, la carota e cioè la mangiatoia, le prebende per gli amici.

Nel provvedimento, che indica nel titolo misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ci si aspetterebbero delle misure per aiutare le nostre imprese agricole affossate dalla siccità; ci si aspetterebbero delle misure urgenti per le nostre imprese edili che rischiano di fallire per il blocco dei crediti di imposta; ci si aspetterebbero delle misure per limitare il costo della benzina e del gasolio che ha stabilmente superato i due euro; ci si aspetterebbero gli aiuti alle imprese e alle famiglie per far fronte alla triplicazione del costo delle bollette, all'erosione del potere di acquisto causato dall'aumento dell'inflazione. E, invece, non c'è niente di tutto questo. Ci sono invece, come dicevamo, le prebende e gli strumenti per sistemare gli amici. Guardate cosa dice l'articolo 6, comma 5: dispone un'indennità di soggiorno per i dipendenti pubblici che siano messi a operare presso l'Unione europea, 400.000 per il 2022 e un milione a decorrere dal 2023. Sostanzialmente, non si trovano i soldi per gli insegnanti, non si trova un euro per le nostre imprese, ma si trovano milioni di euro per sistemare e dare delle indennità di soggiorno a coloro che sono amici, dipendenti che vengono distaccati presso l'Unione europea. Viceversa, anche per i funzionari delle organizzazioni internazionali e dell'Unione europea sarà possibile avere incarichi dirigenziali presso le nostre pubbliche amministrazioni.

Dell'articolo 9, comma 3, vogliamo parlare? Come non sentire il bisogno di aumentare di tre posizioni dirigenziali la pianta organica della Presidenza del Consiglio, con 330.000 euro nel 2022 e 660.000 a decorrere dal 2023? Ancora: vi è la possibilità per la Presidenza del Consiglio di autorizzare un reclutamento di personale in deroga alle norme vigenti, con 800.000 euro a decorrere dal 2023.

Oltre alle prebende vi sono poi le deroghe che consentiranno una maggiore discrezionalità nel reclutamento del personale e nella gestione dei contratti pubblici, che sono due settori dove da sempre alligna la corruzione. Allora, all'articolo 7 si attribuisce discrezionalità alle amministrazioni centrali coinvolte nell'attuazione del Piano per affidare incarichi di collaborazione e per reclutare il personale dipendente, abrogando completamente i limiti di legittimità previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001, che come sapete reca norme generali - ma è stato derogato - sull'ordinamento del pubblico impiego.

Vi è inoltre l'articolo 10, che consente alle amministrazioni di conferire incarichi retribuiti agli amici in pensione - altro che largo ai giovani - ed estende ai soggetti attuatori le deroghe alle procedure selettive, ampliando tali deroghe anche al di fuori degli interventi attuativi del Piano: una sorta di liberi tutti, fate un po' quello che volete, assumete chi volete, attribuite incarichi a chi volete.

Vi è l'articolo 36, che addirittura assimila le diocesi e gli enti ecclesiastici ai soggetti attuatori, introducendo anche per loro le deroghe in materia di assunzioni e di esecuzione di appalti pubblici. Se voi mettete in relazione queste norme "liberi tutti" con l'articolo 21 del decreto semplificazioni, che limita il controllo della Corte dei conti e prevede per essa la possibilità di sanzionare il danno erariale soltanto quando sostanzialmente trova uno con la mazzetta in tasca, solo in presenza di un danno causato da dolo, e mai invece per la colpa, voi capite che si vuole consentire che chi può possa mangiare sopra quei soldi, soldi che - ripeto - sono tutti a debito, per cui pochi avranno in beneficio, e tutti noi pagheremo poi.

Vi è poi la duplicazione di enti: l'articolo 27 istituisce il Sistema nazionale prevenzione della salute dai rischi ambientali e climatici, invece di far funzionare il già esistente Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, prevedendo quindi farraginosi meccanismi di coordinamento tra i due enti e un'immancabile cabina di regia. Ancora, vi è un fondo di oltre 400 milioni per l'Agenzia spaziale, la possibilità di nominare degli esperti con - di nuovo - centinaia di migliaia di euro da distribuire agli amici e così via.

Quindi, quando dicevamo che cos'è questo Piano, parlavamo appunto di bastone e carota: bastone perché sono tagli secchi là dove servono realmente; carota perché si distribuiscono prebende. L'ultima è arrivata pochi minuti fa - l'abbiamo appresa adesso - è la possibilità del direttore generale delle Dogane di nominare tre vice direttori; pensate che noi abbiamo fatto un esposto contro il direttore generale delle Dogane per gli sperperi che ha compiuto. Al contrario, gli si attribuisce la possibilità di accontentare ancora suoi vicini, suoi amici, potendo dare loro dei posti da vice direttore.

Sempre per quanto riguarda il bastone, vi sono altre questioni piuttosto gravi, e cioè provvedimenti di controllo e censura. Cito come esempio l'articolo 4, che prevede l'inserimento di una sezione nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici relativo al corretto utilizzo dei social, delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione.

Si prevede sostanzialmente la possibilità di mettere nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici dei limiti all'utilizzo dei social e all'espressione delle proprie opinioni, perché così chi dissentirà dal potere di quel momento, chi dissentirà dal mainstream e dal pensiero unico potrà essere facilmente sanzionato. Ecco cosa è questo piano: bastone, tagli, censura, strumenti di controllo e carota, prebende e mangiatoie, che sono poi il motivo per cui voi, pur sapendo che questi provvedimenti non sono utili per il Paese, stasera li voterete. Lo farete perché i vostri partiti sanno di poterne beneficiare; pochi ne beneficeranno e voi pensate di essere tra quelli. Pensate di essere i salvati e non vi importa dei sommersi, di tutti coloro che hanno una pensione sotto i 1.000 euro o che hanno uno stipendio di 1.200 euro al mese. Per loro nemmeno un euro, invece per i vostri amici prebende e centinaia di migliaia di euro.

Esprimeremo quindi, ancora una volta, un voto contrario e consideriamo il vostro voto favorevole cosciente un tradimento. (Applausi).

NENCINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, se ritiene di non consegnare.

NENCINI (IV-PSI). Signor Presidente, non ci penso nemmeno. (Applausi).

Che si fosse trattato di un provvedimento particolare è stato immediatamente noto ai relatori e ai due Presidenti delle Commissioni che hanno seguito un iter abbastanza complicato. Si trattava di un omnibus, legato al PNRR, ma non solo, figlio - questa era l'unica giustificazione che avesse - di una condizione di emergenza. Misure di rilievo, per quello che ci riguardava, sull'università e una riforma del mondo della scuola, quindi del mondo della conoscenza, che non era soltanto abbozzata, ma definita in molte delle sue parti, in modo particolare nella forma del reclutamento e nelle fasi successive, formazione e quant'altro. Quello che possiamo dire felicemente è che rispetto al testo che ci è arrivato dal Consiglio dei ministri, alcune modifiche migliorative sono state compiute e quindi il risultato possiamo considerarlo apprezzabile. Dico apprezzabile, non dico totalmente positivo. Dico apprezzabile perché è stata prevista la formazione incentivante senza bonus, limitata al 40 per cento, perché è prevista per la prima volta la valutazione di merito dei docenti, non viene toccata la carta docenti nel suo impianto generale, abbiamo previsto il concorso non per quiz, ma a domande aperte, e quindi avremo la possibilità di scoprire se i nuovi docenti manipoleranno e governeranno la lingua madre, fra le altre cose, e le selezioni, con parametri diversi per docenti che hanno esperienza triennale su cinque anni, sono state previste e adottate.

Potevamo fare di più, potevamo fare meglio; potevamo fare di più sui punti che sono già stati toccati oggi nella relazione conclusiva svolta dal senatore Cangini. Potevamo fare meglio se ci fosse stato un maggiore rispetto del Parlamento.

Vengo a un punto, signor Presidente, onorevoli colleghi, che è delicato ed è stato già toccato, ma sul quale voglio tornare dopo aver detto però due cose. Sono orgoglioso per il lavoro delle Commissioni e, parlo anche a nome del presidente Parrini, dei relatori. Ci sono state una maggioranza coesa e un'opposizione responsabile. Sono orgoglioso ancora per il rapporto che abbiamo intessuto con la sottosegretaria Bini e con il ministro D'Incà, che non hanno mai mancato di capire e comprendere le ragioni del Parlamento, pur essendo parte del Governo.

E veniamo ora ai problemi, Presidente; problemi che non riguardano le due Commissioni o la 5a del presidente Pesco, che hanno seguito per un mese questo provvedimento, ma riguardano la cornice dell'attività parlamentare, perché di questo oggi, e non solo oggi, si tratta.

Se qualcuno di noi volesse aprire la Treccani, alla parola «tecnocrazia» leggerebbe: alternativa a democrazia, postulato trasfigurato in classe generale contro un cattivo universale, popolo ed eletti.

Capisco che è un concetto forte da digerire, sicuramente una rappresentazione esagerata di un concetto, esasperata, ma nel nostro caso rappresenta un autentico problema. Tuttavia, il passaggio dalla democrazia parlamentare alla democrazia deliberativa, fondata sulla funzione ipertrofica dei tecnici, con questo provvedimento ha raggiunto punte inarrivate, perlomeno per chi vi parla. Parlo di una tecnica, parlo di procedure parlamentari e in conclusione parlerò anche d'altro, signor Presidente.

Le procedure cui abbiamo assistito potevano avere un senso soltanto nella stagione della pienezza di equilibrio fra i poteri dello Stato quando, soprattutto fra esecutivo e legislativo, vigeva una condizione di parità. A fronte di una disparità data da un Esecutivo con preminenza netta rispetto alle Camere, queste procedure rappresentano un vizio che è ostativo della buona attività di quest'Assemblea, e temo anche dell'Assemblea gemella che sta a Montecitorio. Quindi, queste procedure, se applicate oggi in costanza di tale varianza, non garantiscono a nessuno correttezza nella procedibilità delle misure e dei provvedimenti che l'Assemblea discute. Quindi, ieri ma non oggi.

L'ha detto, senza ricorrere a sofismi, il senatore Cangini: troppi Stati sovrani nell'anticamera dei Ministri (Applausi) che rendono il Parlamento vassallo, inchiodato, da un lato, alla gestione flessibile dell'articolo 81 - non uso termini napoletani per non offendere i napoletani - e, dall'altra parte, al richiamo a impegni europei che vengono giostrati come se di fronte tu non avessi membri di Commissioni parlamentari ma studenti al primo anno di giurisprudenza. (Applausi).

Signor Presidente, conosciamo perfettamente i vincoli, li abbiamo votati all'interno di questa pregiatissima sede. Sono orgoglioso che i relatori si siano opposti, che i membri delle tre Commissioni si siano opposti e che i Presidenti si siano opposti a questa visione: hanno fatto la cosa giusta per migliorare la norma e per fissare un precedente che spero non si ripeta.

Lo dico in italiano, signor Presidente: se si è corso il rischio di ritardare l'approvazione del decreto-legge fino a comprometterlo, questo non è dipeso dal Parlamento. Lo dico anche all'amico senatore Iannone che ho ascoltato con attenzione: il problema non era nella maggioranza parlamentare, ma andava perlomeno condiviso, e lo sottolineo.

Relatori, Commissioni, Uffici - i nostri Uffici, e che Uffici, signor Presidente: chapeau tre volte! (Applausi) - hanno fatto il loro lavoro con celerità e con straordinaria competenza, e vorrei dire con un'insolita - se la paragono con altri luoghi - correttezza.

Se il Parlamento viene ritenuto eccessivamente litigioso, questa caratteristica - lo ripeto - va condivisa.

Concludo. Ho buone ragioni per ritenere che magari questa legislatura potrebbe correggere le procedure e la prossima essere una legislatura costituente. Lo dico perché non possiamo consentire che il terzo stadio di novità del sistema politico italiano possa realizzarsi nel silenzio e solo a condizione di una vigenza di straordinarietà e di emergenza.

Noi abbiamo conosciuto prima l'eccesso dei decreti; poi il monocameralismo di fatto; infine, il passaggio dal Governo dei tecnici, legittimo, ai tecnici al Governo. Onirico: è un passaggio che non può essere assolutamente consentito. Giudichino le Camere se la permanenza di questo stato di cose possa proseguire o meno.

Io penso che sia, sì, tempo di profondi cambiamenti. Tutti dicono che i cambiamenti sono anche segno di grandi opportunità: è vero e non è vero. I cambiamenti partoriscono opportunità solo alla condizione che vengano governati da una visione. Se c'è una visione, diventano un'opportunità. Altrimenti, diventano il loro contrario. E siccome noi ci troviamo nella sede nella quale è stata approvata la Carta e discussa la Costituzione per la prima volta, abbiamo il dovere di non rimanere in silenzio. (Applausi).

IANNONE (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (FdI). Signor Presidente, assistiamo all'ennesimo voto di fiducia e Fratelli d'Italia, per l'ennesima volta, dirà no a questo Governo, che sembra sempre più una maionese impazzita. Lo dico perché, insieme ai colleghi, il senatore Malan e il senatore Barbaro, ma anche ai colleghi della 5a Commissione, i senatori Calandrini e De Carlo, fin dal principio ci siamo posti nei confronti di questo provvedimento con un atteggiamento di estrema serietà e responsabilità, nella consapevolezza di quel che poteva e doveva rappresentare per la nostra Nazione. Parliamo delle misure urgenti per l'attuazione del PNRR.

Ebbene, se il buongiorno si vede dal mattino, per prima vi è stata questa travagliata esperienza che abbiamo vissuto nelle Commissioni. Lo ribadisco: un sequestro di persona per giorni interi. Di giorno si assisteva a continui rinvii e di notte si cercava di recuperare il tempo perso per una evidente mancanza di visione omogenea all'interno della maggioranza e di deficienza di rapporto con il Governo.

Mi rivolgo al presidente Nencini, cui non farò mai mancare il rispetto e anche la stima umana, che sa essere sincera per ringraziarlo, insieme al relatore Cangini e al sottosegretario Bini, per la disponibilità umana, che non è mai venuta meno nel confronto. Aggiungo però che, sinceramente, ci sembra di ascoltare dei turisti svedesi, che sono in visita in Parlamento, che si dissociano dalle proprie scelte, visto che, a breve, assisteremo ad un voto di fiducia dove tutti coloro che criticano esprimeranno un voto favorevole alla fiducia. Ricordo che abbiamo ascoltato praticamente tutti i partiti, dalla discussione generale fino alle dichiarazioni di voto svolte finora, lamentarsi e criticare, giustamente, il modo in cui si è svolto il lavoro e anche il merito del provvedimento così come è stato affrontato e per quello che ne viene fuori.

Desidero esprimere solidarietà ai colleghi di maggioranza per il corto circuito evidente che c'è stato con il Governo, ma ancor di più ai cittadini italiani che devono assistere a questo autentico teatrino, in cui si riconosce tutto il limite del lavoro fatto e poi la conclusione resta l'esatto inverso. Credo che ciò sia mortificante per storie politiche che meriterebbero ben altra dignità, però purtroppo aveva ragione il nostro leader Giorgia Meloni nel dire che questo Governo e questa maggioranza non stanno insieme, quindi non ci può essere altro risultato se non quello che ogni giorno diventa più evidente.

Noi abbiamo cercato in ogni modo di aiutare il conseguimento del risultato ultimo e, per onestà intellettuale, devo dare anche riscontro di alcuni emendamenti che sono stati approvati in maniera secca, di altri che sono stati assorbiti da altri emendamenti o comunque di contenuti che sono stati recepiti. Sanno bene i relatori e i Presidenti di Commissione che quegli emendamenti non rappresentavano le priorità che Fratelli d'Italia aveva indicato. Ad ogni buon conto, crediamo di essere stati più utili alla maggioranza di quanto la maggioranza sia stata utile a noi, ma questo è l'atteggiamento che Fratelli d'Italia ha assunto dal primo momento, perché noi siamo coerentemente all'opposizione del Governo, ma non giocheremo mai al tanto peggio tanto meglio nei confronti della nostra Patria. (Applausi).

Noi abbiamo proposto emendamenti per aiutare i Comuni e le Province. Chi è stato amministratore locale sa bene che alcuni Comuni hanno difficoltà a trovare perfino i segretari generali e alcune Province, dopo la riforma Delrio (che tanti hanno votato, che tanti criticano e che tanti vogliono smantellare senza riuscirci), sono enti fantasma. Sono come la nebbia di Totò a Milano: ci sono, ma non si vedono. (Applausi). Dopo averli svuotati del loro capitale umano, pensiamo che questi enti che vogliono accettare la sfida del PNRR possano concludere qualcosa di positivo? Noi abbiamo cercato di sostenere le proposte che ci venivano dall'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle Province d'Italia (UPI), da quegli amministratori che sono di tutti i partiti politici e che condividono una condizione di estrema difficoltà, in cui ogni giorno sono costretti a dire, con fatti e con parole: vorrei, ma non posso.

Un capitolo del provvedimento è dedicato alla scuola ed è stato lo scoglio finale. A mio giudizio l'errore è stato in principio. Noi ne abbiamo parlato anche con il Ministro e con il presidente Nencini, a cui voglio dare testimonianza di cultura istituzionale, perché circa un mese fa hanno avuto la gentilezza di intervenire all'iniziativa che avevamo promosso degli Stati generali della scuola e avevamo ricevuto un'apertura alla quale volevamo credere, perché ci sembrava importante. Debbo dire che quanto emerge è molto deludente, perché la priorità che noi individuiamo, cioè la stabilizzazione del nostro personale precario della scuola, ancora una volta non trova il suo compimento. Questo Governo si preoccupa di non incorrere in una procedura europea di infrazione rispetto ai nostri balneari, condannandoli alla morte, quando invece siamo già in procedura di infrazione per i nostri docenti, che non vengono stabilizzati. (Applausi).

È allora evidente che si vede la realtà che si vuole e, soprattutto, non è una scoperta di oggi il fatto che la politica abbia abdicato al ruolo di scegliere, decidere e prendersi le proprie responsabilità rispetto alle tecnostrutture che ormai imperversano da troppo tempo. Forse vi state svegliando troppo tardi rispetto a questa realtà. Se il rispetto per il nostro ruolo non ce lo diamo anzitutto noi, chi ce lo deve dare? A che cosa serve fare le elezioni quando è consentito visto che da anni aspettiamo di tornare alle urne e vediamo il susseguirsi di Governi che sono costruiti in vitro, se poi la storia viene fatta dalla Ragioneria generale dello Stato? Questo è quello che i cittadini non capiscono in termini di ruolo della politica.

Signor Presidente, mi avvio a concludere senza attardarmi in tante altre questioni. Troppe volte leggiamo sulla stampa radiografie alla classe dirigente di Fratelli d'Italia, più o meno pronta alla sfida di Governo. Credo che se questi cronisti avessero assistito con attenzione ai lavori, per come si sono svolti in questi giorni, avrebbero dovuto rivedere di molto il loro giudizio.

Noi ci poniamo con umiltà e con la consapevolezza che dovremo rimediare anche alle macerie ulteriori che avrete lasciato in questo quinquennio, ma siamo certi di non fare la fine di questa maionese impazzita, con tanti che sono nati incendiari e stanno morendo pompieri, con persone hanno iniziato con Rousseau e finiranno con Tabacci. (Applausi. Commenti).

MALPEZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, non mi soffermerò sui temi che sono stati trattati durante la discussione generale del provvedimento.

Voglio dedicare questa dichiarazione di voto soprattutto al tema che è stato al centro del lungo parere che la senatrice Binetti ha dovuto leggere in qualità di Segretario di Assemblea. (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, credo che la senatrice Malpezzi meriti di parlare con la stessa tranquillità con cui l'hanno fatto gli altri oratori.

Prego, senatrice Malpezzi.

MALPEZZI (PD). Grazie, signor Presidente.

Dicevo che concentrerò il mio intervento su quella parte che è stata oggetto del lungo parere letto dalla senatrice Binetti nel suo ruolo di Segretaria.

Il tema della scuola è centrale - ce lo diciamo tutti - ma poi nei fatti a volte si rischia di non riuscire a realizzare esattamente le cose che si avevano in testa. Appena il decreto-legge in esame è stato approvato dal Consiglio dei ministri abbiamo rilasciato delle dichiarazioni, dicendo che speravamo che non diventasse l'ennesima occasione mancata (visto che ciò spesso capita quando si affronta il tema della scuola) e, soprattutto, che il PD lo avrebbe migliorato nelle Aule parlamentari.

Il provvedimento è stato migliorato da questa maggioranza che ha lavorato compatta, e ha compreso e condiviso i problemi e le soluzioni per provare davvero a migliorare e rendere efficace il testo, cercando una sintesi e un'idea di scuola che, dal suo punto di vista, sarebbe potuta servire a completare la sfida contenuta all'interno del provvedimento e del PNRR.

Con rammarico dico che purtroppo non siamo riusciti a fare tutto, o meglio in Commissione è stato fatto, poi ci hanno rimandato a settembre, ma anche bocciato. Lo dico con rammarico, perché avevamo voluto provare a far passare un messaggio, che è passato solo in parte e dunque, nei prossimi appuntamenti, dovremo lavorare per renderlo davvero efficace. Mi riferisco ad un messaggio chiaro: tutti i risparmi della denatalità - che c'è, è un dato di fatto, è un dato statistico che procederà negli anni e andrà a creare dei risparmi nella scuola - dal nostro punto di vista devono tornare all'interno del comparto scuola. Quindi abbiamo provato a ipotizzare un meccanismo: lo dico al senatore Crucioli, perché la critica è giusta e legittima, ma è sbagliato dire che il provvedimento al nostro esame taglia 10.000 docenti. La maggioranza ha evitato qualsiasi forma di taglio e ha fatto in modo che quelle risorse potessero essere dedicate ad altro, non con il taglio dei docenti, ma con una formula che non condividiamo fino in fondo, ma che è sicuramente migliorativa. Diciamo così: è una sorta di congelamento dell'organico fino al 2031, che non volevamo e sul quale interverremo, mantenendo chiaro però il principio per cui i risparmi della scuola devono tornare alla scuola, perché è lì che quelle risorse possono trovare il veicolo giusto, per migliorare l'offerta che vogliamo dare ai nostri bambini e alle nostre bambine, alle nostre studentesse e ai nostri studenti.

Noi crediamo nella scuola, abbiamo grande stima e fiducia nei nostri docenti e non abbiamo dimenticato che negli ultimi due anni hanno lavorato in condizioni complicatissime (Applausi). Con questa consapevolezza abbiamo provato a scardinare una sorta di pregiudizio, che abbiamo letto in qualche parere che ci è stato consegnato, rispetto al ruolo e alla funzione dei docenti, soprattutto dei docenti precari. Veniamo da un'esperienza molto forte, come Partito Democratico: siamo il partito che nel 2017 ha realizzato il decreto legislativo n. 59 del 2017, con cui istituivamo il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, per riformare la preparazione dei nostri insegnanti, perché ritenevamo che ci potessero essere dei percorsi specifici, soprattutto per i precari che avevano alle spalle anni di insegnamento e che dovevano essere in qualche modo certificati.

Sappiamo che quel provvedimento ha fatto una brutta fine, non c'è più in seguito ad una bruttissima legge di bilancio, ma su questa scia abbiamo cercato di migliorare il decreto in esame, pensando di trovare una modalità con cui valutare la competenza professionale dei nostri docenti, perché si può valutare. Chiedevamo - lo chiedeva anche la maggioranza - una prova specifica che potesse accertare le capacità professionali dei docenti già con esperienza. Quello che è importante, dal nostro punto di vista, non è la conoscenza della disciplina, ma è la modalità con cui essa si trasmette ed è su questo che i nostri insegnanti dovrebbero essere valutati, anche nelle prove per essere ammessi a determinati percorsi o per raggiungere determinati obiettivi. (Applausi). Questo era un principio per noi molto chiaro e non è la rincorsa al tempo che doveva impedirci di portare a casa questo risultato: ci torneremo.

Dicevo che l'abbiamo migliorato e ho segnalato una criticità grande e forte, sulla quale interverremo successivamente, ma il Parlamento ha migliorato il provvedimento in diversi aspetti. Non ci sono più i quiz: ricordiamolo, sempre sulla scia di quello che dicevamo prima. Le prove devono infatti essere create e pensate non semplicemente per far presto, ma per individuare le competenze disciplinari e professionali dei candidati. Il quiz a risposta multipla, se non è fatto bene, aiuta solo chi ha il vantaggio di avere una forte memoria: non è detto che chi ha buone competenze mnemoniche sia necessariamente il docente migliore e noi vogliamo i docenti migliori. (Applausi).

Siamo anche soddisfatti perché, sempre nei cambiamenti che ha apportato la maggioranza, è stato inserito il tema dei giovani, che sono spesso i grandi assenti nel dibattito sulla scuola. Penso alle migliaia di giovani che hanno conseguito i ventiquattro crediti formativi indipendentemente dal fatto che abbiano svolto il servizio o meno. Il decreto se ne era dimenticato; questa è stata una nostra grande battaglia e l'abbiamo vinta tutti insieme. Oggi abbiamo una norma che dice questo e che riconosce quindi un elemento in più.

Potremmo dire tante cose anche sul percorso attraverso il quale si diventerà insegnanti, perché sappiamo che si conseguirà l'abilitazione una volta che si è ottenuta la laurea magistrale o il diploma di secondo livello. È così meglio delineato il percorso, ha un suo carattere più specifico, non è lasciato all'indeterminatezza in cui si rischiava che potesse finire. Non avevamo pregiudizi sul modello precedente che era stato presentato dal Governo, ma anche qui partivamo da un presupposto: se il lavoro dell'insegnante è una professione che vuole professionalità, prima di imparare a farlo devi avere le conoscenze e successivamente le competenze. Abbiamo lavorato in questa direzione e oggi abbiamo una buona sintesi.

Rivendichiamo un altro aspetto però, Presidente; va detto con forza, perché è stata un'altra grande azione di questa maggioranza. Abbiamo salvato per almeno due anni la card del docente, che ogni insegnante di ruolo riceve da ormai molto tempo per pagare la sua formazione, il materiale per la didattica innovativa, i consumi culturali. Il tema specifico sarà rimandato alla prossima legge di bilancio, ma qui abbiamo detto una cosa: se i nostri insegnanti sono i meno pagati in Europa, non possiamo togliere loro una opportunità che serve e che è importante per la loro formazione. Questa maggioranza ha lavorato per ottenere questo risultato. (Applausi).

Ci è dispiaciuto che questo percorso non sia stato condiviso con il mondo esterno. Forse avremmo potuto trovare una sintesi migliore in un confronto con il mondo sindacale e con le rappresentanze della scuola; questo confronto è mancato e si è rimandato tutto alla futura contrattazione, in un ambito assai limitato di cui ancora non si vede l'orizzonte. Però qui lo diciamo e concludo il mio intervento con queste parole: non si può più trascurare che vi sia un problema grande come una casa sul contratto e sulla retribuzione dei docenti. Gli insegnanti sono per oltre il 90 per cento laureati magistrali, eppure, rispetto alle medesime figure in ambito ministeriale, guadagnano 4.000 euro in meno all'anno. Contratto e retribuzione per il PD sono temi prioritari e continueremo ad affrontarli anche nelle prossime sfide. (Applausi).

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, voglio innanzitutto ringraziare i relatori, tutti i membri delle due Commissioni competenti e i loro Presidenti, perché è stato un lavoro complicato e difficile. Li voglio ringraziare anche per la pazienza, non soltanto tra di noi, ma nel dover continuamente essere molto accurati nel seguire l'evolversi delle nostre discussioni. Voglio inoltre ringraziare, per il lavoro di supporto che hanno svolto, i nostri uffici legislativi e non soltanto i funzionari del Senato, che pure ringrazio. I nostri uffici legislativi sono stati molto preziosi per provare (perché di questo si tratta, e in parte ci siamo riusciti) a dare il nostro contributo a un decreto-legge che tutti noi avevamo detto fosse necessario migliorare molte sue parti.

Questo è una sorta di "decreto mostro", come ormai si fanno, perché è composto di 50 articoli e tratta argomenti vari. Ma è evidente a tutti che il perno di questo decreto è la parte che riguarda la scuola. Da molto tempo si aspettava la messa a punto di un modello di formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, che consentisse al personale della scuola di svolgere un ruolo attivo. Devo dire che il percorso di formazione e abilitazione delineato nel decreto, grazie a questo lavoro paziente, forse si avvia su un binario un po' più giusto.

Vorrei ora passare ad alcuni elementi che voglio rivendicare del lavoro che abbiamo fatto, perché sono positivi. Uno per tutti - lo ha appena citato la presidente Malpezzi - è il fatto che abbiamo rimediato a quello che tutti abbiamo riconosciuto come un grave errore, cioè il taglio della card, che oggi è in qualche modo parte del salario (come si diceva una volta). È vero che la riforma della scuola è stata inserita all'interno del percorso del PNRR, però - questo è l'altro elemento che voglio sottolineare, perché non è assolutamente secondario - continuiamo ad avere gli insegnanti meno pagati di tutta Europa.

Siamo poi intervenuti sul problema più drammatico - ritornerò poi sulla vicenda della formazione - che riguarda il precariato endemico all'interno della scuola. (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di consentire alla collega di svolgere il suo intervento.

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Abbiamo cercato in vari modi, anche nella scorsa legislatura per la verità, e anche su fronti diversi (abbiamo giudizi diversi sul provvedimento sulla buona scuola), di affrontare e sanare il problema del precariato, come abbiamo già provato a fare due anni fa con altri decreti. Si tratta di uno degli elementi su cui riflettere. Vi do alcuni dati: un docente curricolare su sette era precario; nel sostegno tra l'altro un docente su due è precario. Questi sono i dati e le statistiche. Penso che anche a tale riguardo siamo riusciti in qualche modo a dare il nostro contributo, a lavorare verso un processo di certezza, che riguarda gli insegnanti ma soprattutto la qualità del processo educativo e dell'apprendimento, che è profondamente legato alla qualità della formazione certamente, ma anche alla stabilità degli attori protagonisti della scuola. Questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo continuato - non è la prima volta - a batterci contro le crocette, perché siamo assolutamente convinti che la qualità e la capacità di un insegnante non possano essere giudicate attraverso dei quiz. Ancora una volta in questo decreto credo che siamo riusciti tutti insieme ad affermare questo principio; dobbiamo fare in modo che esso sia davvero applicato.

Abbiamo lavorato per garantire agli idonei dei concorsi per docente lo scorrimento delle graduatorie. Abbiamo affrontato e cercato di evitare il taglio previsto anche per quanto riguardava l'organico di potenziamento. Potrei continuare con l'elenco: penso per esempio alla semplificazione delle norme transitorie per l'accesso ai concorsi per il personale precario; siamo riusciti a prorogare fino all'anno scolastico 2025-2026 la procedura straordinaria sul sostegno che garantisce agli insegnanti specializzati sul sostegno di poter entrare in ruolo, laddove siano esaurite le graduatorie. La questione della ristrutturazione e anche della strutturazione di un percorso organico e coerente per l'abilitazione e per l'immissione in ruolo credo che ci abbia visti tutti lavorare insieme. Credo che siamo riusciti in qualche modo, anche su questo, a fare un buon lavoro, pensando a dare una svolta in qualche modo anche alle attività formative.

Il lavoro portato avanti insieme con tenacia ha prodotto certamente dei miglioramenti che dobbiamo assolutamente rivendicare e lo facciamo anche perché non è stato semplice lavorare, scrivere le norme, ribaltare alcuni pareri che non erano evidentemente positivi da parte del Governo su alcune di esse. È stato quindi un lavoro faticoso, che ha prodotto sicuramente i suoi effetti, ma non tutti quelli che speravamo, questo ce lo dobbiamo dire con molta chiarezza, ma non perché non abbiamo raggiunto una comunità di intenti, avendo anche scritto insieme le norme, perché questo è stato garantito. I miei ringraziamenti iniziali sono proprio per questo lavoro paziente che ha messo insieme punti di vista diversi, che ha affrontato i nodi tecnici anche un po' in solitudine, in una sorta di autogestione. Voglio dire anche con una punta di polemica - sulle polemiche tornerò in seguito - che potremmo definirci una sorta di collettivo in autogestione, che non ha nemmeno avuto un grande conforto dal Ministero competente - dobbiamo dirlo con molta chiarezza - (Applausi) che doveva supportare il nostro lavoro perché era nell'interesse di tutti, anche del Ministro e del Ministero, dare un supporto in tutti i modi anche rispetto alle questioni che sono sorte, legate ai rilievi di cui la Commissione bilancio e di cui tutti noi ci siamo dovuti occupare per molto tempo, rivedendo alcune norme che avevamo scritto ed approvato a mio avviso in modo molto chiaro ed efficace.

Ma vengo al punto. Sono senz'altro d'accordo con le cose che sono state dette oggi nella replica dal relatore Cangini e dal presidente Nencini, ma dobbiamo anche sapere che cosa è stata l'evoluzione di questa Assemblea parlamentare. Non possiamo dimenticare che il nostro è stato l'unico Paese europeo ad inserire il pareggio di bilancio in Costituzione. Dovevamo immaginare che questa sarebbe diventata, prima o poi, una corda al collo e che siccome quel processo di inserimento si accompagnava al fatto che sempre di più le Assemblee parlamentari sono state messe in posizione ancillare rispetto all'Esecutivo, con la decretazione d'urgenza e con la continua apposizione della fiducia, il combinato disposto di questi due elementi oggi produce il fatto che il Parlamento, come è accaduto su questo decreto, spesso non è assolutamente nelle condizioni di far rispettare le proprie decisioni e il proprio lavoro. È evidente che non si potrà più andare avanti in questo modo, non solo perché noi rispondiamo agli elettori e altri, come i tecnici, non risponderanno agli elettori, ma perché questo sta producendo un annichilimento della democrazia e prima o poi tutti quanti noi ed il Paese ne pagheremo i costi in modo molto significativo. (Applausi).

PRESIDENTE. Poiché non vogliamo sospendere neanche per un minuto i lavori, su richiesta del Governo la Presidenza autorizza la 5a Commissione a convocarsi durante lo svolgimento delle dichiarazioni di voto per un piccolo intervento che deve essere fatto sul testo finale.

PAGANO (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, intervenendo a nome del Gruppo Forza Italia, desidero innanzitutto formulare, prima di intervenire nel merito del decreto-legge che andremo a convertire in prima lettura, dei ringraziamenti che sono doverosi, a chi ha lavorato alacremente in questi giorni ed anche in queste notti, perché nessuno l'ha ricordato ma le Commissioni 1a e 7a hanno lavorato anche di notte.

Ricordo i colleghi che con me hanno condiviso quelle ore notturne e li ringrazio anche per l'attenzione che hanno avuto. I ringraziamenti devono essere innanzitutto rivolti ai due relatori, che sono stati bravissimi: il collega Cangini del mio stesso Gruppo ha svolto un intervento in replica che ha fatto scaturire l'applauso dell'intera Assemblea del Senato, di tutti i partecipanti, per le cose che ha detto, su cui torneremo. Ringrazio anche i due Presidenti di Commissione; il presidente Nencini, che si è fatto carico di portare avanti in modo davvero egregio l'iter di esame del decreto-legge n. 36, che avrà certamente dei riflessi importanti nel futuro del nostro Paese.

Vorrei ringraziare complessivamente tutti i membri della maggioranza e anche dell'opposizione. Mi dispiace aver visto il collega Iannone andare via, però c'è il senatore Malan: molti degli emendamenti dell'opposizione sono stati approvati; non lo ha detto Iannone, lo dico io per Fratelli d'Italia. Spero che i colleghi di Fratelli d'Italia siano contenti di questo. Dovrebbero, secondo me, anche votarlo questo provvedimento, visto che votando contro votano anche contro i loro stessi emendamenti e non è una cosa bella. (Applausi). Credo che questo vada ricordato, perché in questa occasione non è stata fatta alcuna differenza e questo fa onore alla maggioranza, che evidentemente non ha posto steccati e non ha fatto differenza se il consiglio emendativo proveniva da una forza di opposizione, ma ha cercato di capire semplicemente dove andava a parare, se era utile per la Nazione e per il popolo italiano. Credo che questo vada ricordato; non l'ha fatto il collega di Fratelli d'Italia, lo faccio io.

Allora dico che abbiamo dato una buona prova di noi. Ho sentito colleghi che hanno parlato contro la maggioranza, ma in questo provvedimento invece è venuta fuori una maggioranza coesa, parlamentari che hanno lavorato a braccetto, che hanno condiviso tutti tra l'altro la stessa identica protesta, quella di un ruolo che evidentemente, nel corso degli ultimi quindici, venti, trent'anni, si è progressivamente perso in questo Parlamento. È stato detto dal senatore Laniece e lo ha detto il presidente Nencini. (Applausi).

Ma di chi è la colpa se un burocrate, un tecnocrate - il collega ha parlato di tecnocrazia, giustamente - in questo momento prevarica persino il giudizio dei parlamentari, cioè degli eletti dal popolo italiano? Addirittura il Governo, sembrava essere sottomesso, o almeno questa è la sensazione che io da parlamentare ho avuto in quelle ore e in quei momenti. Ed è un paradosso. Allora di chi è la colpa? La colpa è di tutti quelli che hanno puntato sull'antipolitica, cari signori. (Applausi). Perché chi ha parlato male dei partiti, chi ha parlato male del popolo italiano e di ciò che sceglieva, chi ha voluto che i partiti politici diventassero qualcosa di molto poco importante, quasi degli usurpatori, queste persone vogliono il male di questo Paese, non vogliono il funzionamento del Parlamento che è uno degli organi previsti dalla nostra Costituzione.

Noi siamo i legislatori, noi dovremmo far funzionare questo Paese e questo va ricordato; è una premessa che tutti quanti, più o meno, hanno fatto. Io ovviamente ho dato la mia valutazione, perché voi sapete bene - soprattutto i miei colleghi della 1a Commissione affari costituzionali che, sin dal primo giorno (e ringrazio la mia presidente Anna Maria Bernini che me lo ha consentito) -, mi sono sempre caratterizzato per la battaglia contro l'antipolitica in questo Parlamento, in questa legislatura. (Applausi). Se noi non riportiamo la dignità non al Senato, ma alla politica e ai partiti che la rappresentano, visto che sono inseriti nella nostra Costituzione, non ne usciremo mai fuori.

Torniamo al provvedimento, perché è giusto dirlo: questo è il decreto di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Allora, va detto giustamente a che punto è. Questo è il tema che forse molti non hanno affrontato ed è giusto inquadrare nel merito anche il provvedimento stesso. Noi sappiamo bene che questo è una sorta di piano Marshall, che dovrebbe aiutare questo Paese. A che punto è? Perché decreto di attuazione?

Effettivamente dei problemi ci sono, come ha detto il sottosegretario Garofoli soltanto un paio di settimane fa e come hanno riportato i quotidiani nel nostro Paese, anzitutto «Il Sole 24 ore». Purtroppo un po' battiamo il passo. Ci sono alcuni punti d'arrivo: sembra che siano circa 194 le procedure aggiudicate al 5 giugno per circa 43 miliardi di spesa. La necessità però di approvare un provvedimento di questo tipo deriva dal fatto che evidentemente le cose non andavano avanti. Se tutti gli obiettivi che dovevano essere raggiunti non lo saranno entro il 30 luglio dell'anno prossimo, purtroppo rischiamo di perdere i soldi che ci sono arrivati dall'Europa, quei famosi 191,5 miliardi, di cui 40 a fondo perduto. È una vecchia storia per l'Italia, che non riesce a spendere i soldi che le arrivano. È un'occasione che non possiamo perdere. Questo ramo del Parlamento è riuscito a migliorare questo decreto di attuazione, integrando le norme esistenti e cercando di cogliere obiettivi importanti. Il Gruppo Forza Italia, con oltre 50 parlamentari, è riuscito a portarlo avanti.

Quali sono gli obiettivi che bisogna portare avanti? Sappiamo bene che sono soprattutto i Comuni, le Regioni e gli enti locali che devono poter spendere questi soldi e bisogna fare in modo che tutto questo avvenga il più rapidamente possibile, perché alcuni problemi esistono; la burocrazia ancora rallenta e le centrali di committenza devono essere rivolte ai Comuni, che vanno aiutati. Questo decreto di attuazione sta cercando di farlo. Forza Italia per cercare di migliorare il provvedimento ha presentato tutta una serie di emendamenti, alcuni dei quali, non pochi, sono stati approvati. Si tratta di emendamenti in materia di concorsi pubblici, di assunzioni di personale non dirigenziale, che cercano di semplificare e velocizzare i procedimenti. (Applausi). Pensiamo ad esempio al nostro emendamento a vantaggio dello sport e della ripartizione fondi, presentato dalla nostra presidente Bernini. Pensiamo ancora all'assunzione di personale per l'Agenzia per il Sud e al rafforzamento della famosa Scuola nazionale di amministrazione (SNA), che tanto sta a cuore al nostro ministro Brunetta.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 23,35)

(Segue PAGANO). Il potenziamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) a favore delle persone disabili. Con la cara collega Gallone abbiamo avuto i ringraziamenti dei rappresentanti di chi vuole che si abbia un momento di attenzione verso le persone disabili. Anche il potenziamento dell'Autorità garante per l'infanzia è un tema che sta a cuore alla nostra collega Ronzulli. E ancora, vi sono interventi a favore del personale del Ministero della giustizia e aiuti per gli investimenti per favorire le piscine, che tanti problemi hanno avuto nel corso di questo ultimo periodo. (Applausi).

Consentitemi infine di citare anche il mio emendamento che introduce nel codice civile il contratto di logistica, anch'esso rivolto alla semplificazione. Tutte le società che operano nel settore della logistica hanno avuto problemi di contenzioso; con questa nuova norma si introduce un nuovo articolo nel codice civile che semplificherà e ridurrà il contenzioso. (Applausi).

Allora, cari colleghi, affermo che il Parlamento ha dato una buona prova di sé, la dirigenza una pessima prova di sé e il Governo forse qualcosa di più poteva fare. Grazie e forza Italia. (Applausi).

*PITTONI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, il provvedimento in esame inserisce nuove misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, puntando l'attenzione in particolare sull'importanza della transizione digitale e sull'utilizzo di nuovi strumenti informatici nei diversi ambiti della società. Siamo tutti d'accordo che è importante rispettare gli impegni assunti, ma deve essere altrettanto chiaro che non è sufficiente inserire in un decreto-legge nuove norme per mettere in atto un cambiamento sostenibile per cittadini e amministrazioni. Non si può ragionare solo su target, è necessario che gli interventi normativi siano calati nella realtà, che siano volti a semplificare e migliorare la vita quotidiana degli italiani anche attraverso una maggiore efficienza della pubblica amministrazione.

Il provvedimento abbraccia molti settori. Un intervento che ci è sembrato fondamentale proporre e sostenere è quello che autorizza subito l'assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato per incrementare i servizi di prevenzione e controllo del territorio, soprattutto nel contesto attuale di grave emergenza sociale. È fondamentale assicurare la presenza delle Forze dell'ordine per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere (Applausi), connesse anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025.

Nel decreto-legge si incentivano poi i pagamenti digitali per la lotta all'evasione e abbiamo introdotto meccanismi anche per scongiurare il perpetrarsi di possibili frodi legate agli strumenti di pagamento elettronici utilizzati nella lotteria degli scontrini. Abbiamo infatti inserito un chiarimento esplicito e puntuale sul vincolo legale che impone, al fine di partecipare regolarmente alla lotteria, l'obbligatoria sovrapposizione tra il codice fiscale utilizzato per generare il codice lotteria e il codice fiscale associato al titolare dello strumento di pagamento elettronico o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari o postali utilizzati per l'acquisto.

Nel provvedimento si prevedono anche misure in materia di infrastrutture e beni culturali, oltre che novità per turismo, giustizia, ambiente, e c'è un grande capitolo sulla scuola, ma molto resta da fare - sarà necessario farlo presto - principalmente per sostenere gli enti locali meno grandi, che si trovano a gestire problematiche strutturali relative soprattutto alla carenza di personale, che rischiano di vedere scoperte posizioni nella pianta organica con funzioni infungibili. Su questo le amministrazioni dei piccoli Comuni non hanno trovato le risposte che cercavano nel decreto-legge ed è compito di questo Governo e di questa maggioranza fornirle d'urgenza.

In Commissione abbiamo migliorato il testo con l'estensione della possibilità per le amministrazioni pubbliche di ricorrere a tutti i soggetti collocati in quiescenza per far fronte alle esigenze di attuazione del PNRR. È stata approvata anche la nostra proposta di proroga per assicurare che i Comuni interessati possano includere l'iter connesso alla realizzazione degli interventi sui beni pubblici a beneficio della collettività. La tempistica prevista dal testo base non teneva infatti conto dei piccoli Comuni fino a 1.000 abitanti - parliamo di 1.996 Comuni - destinatari dei finanziamenti con carenza di organico, per di più sovraccaricati per gli impegni e gli adempimenti legati al PNRR.

Esprimiamo soddisfazione per l'accoglimento di una nostra fondamentale richiesta, come ricordato dal collega Pazzaglini, per la compensazione ai Comuni colpiti dal sisma del 2016 delle mancate entrate della Tari sugli immobili tuttora inagibili. (Applausi). Intendiamo questo quando pensiamo ad aiuti concreti di cui si può beneficiare attraverso il PNRR.

Arriviamo alla scuola. Un successo è stato indubbiamente lo spirito di squadra pazientemente costruito in questi mesi, con autentiche prove generali nella fase emendativa degli ultimi decreti, che hanno consentito di incassare risultati inaspettati.

La compattezza nel portare avanti almeno le battaglie condivise, consolidatasi in questa occasione, ha permesso al Parlamento di riappropriarsi almeno in parte della funzione legislativa, facendo affermare al relatore del provvedimento Cangini che si vanno ad approvare norme in materia di scuola più avanzate rispetto a quelle disposte dal Governo.

Grazie alla straordinaria compattezza della maggioranza e alla fermezza dei Presidenti delle Commissioni istruzione e affari costituzionali, abbiamo ottenuto che le risorse della carta docente non verranno toccate. La formazione degli insegnanti verrà finanziata con fondo ad hoc fino al 2024. Il Governo si è impegnato a trovare risorse aggiuntive sin dalla prossima legge di bilancio.

Certo, la denatalità è un fatto, com'è un fatto, però, anche che l'Italia spende per l'istruzione meno dei partner europei: l'abbiamo segnalato con forza, ottenendo che i risparmi dovuti alla riduzione del numero degli studenti rimangano nel comparto scuola.

Luci e ombre permangono ovviamente sul fronte ordinamentale, dove la condivisione è meno agevole: c'è apertura, anche se bisognerà vigilare sui criteri applicativi, sui percorsi formativi abilitanti all'insegnamento, ai quali sono interessati, oltre a chi insegna nella scuola statale (seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze), nelle paritarie (dove la carenza di docenti abilitati si fa sentire particolarmente) e nei centri di formazione professionale (FP), i docenti di ruolo cosiddetti ingabbiati, cui è stata finora sottratta la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento per una classe di concorso diversa e/o per un diverso grado di istruzione, pur possedendo il titolo di studi idoneo.

Il conseguimento dell'abilitazione è condizione imprescindibile per partecipare alla mobilità professionale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria. E non vanno dimenticati i dottori di ricerca, cui va riconosciuto il valore esperienziale del loro percorso, ribadendo parallelamente l'importanza di frequentare e superare uno specifico percorso formativo dedicato all'insegnamento nella scuola secondaria.

Non può considerarsi chiusa la questione della fase transitoria per il superamento del precariato storico. Anzi, c'è contraddizione tra la richiesta europea di maggiore attenzione nella selezione degli insegnanti e le pressioni interne, con l'imposizione di una tempistica fuori dalla realtà, per liquidare il problema riesumando la preselezione (in pratica, un concorso per accedere a un altro concorso) e test a crocette, sicuramente veloci ed economici, ma assolutamente non in grado di valutare attitudine, capacità, maturità e conoscenza della lingua italiana dei docenti. (Applausi).

Il tutto solo per rispettare l'impegno di assumere nuovi insegnanti entro il 2024. Le assunzioni, se c'è la volontà politica, pur con tutte le attenzioni, non sono mai state un problema di tempi. Il dubbio è che l'utilizzo di meccanismi come preselezione e test a crocette, peraltro già esclusi dai futuri concorsi, abbia, in realtà, l'obiettivo, non di agevolare ma, al contrario, di tagliare fuori il precariato storico, che pure nell'ultimo decennio si è fatto carico di puntellare il sistema.

Gli attuali concorsi a crocette hanno infatti dimezzato, quando non addirittura ridotto a un terzo, la percentuale di docenti che solitamente superano la prova: e non certo per mancanza di qualità dei concorrenti. Ci batteremo quindi per l'estensione dei tempi della fase transitoria, così da togliere ogni giustificazione all'impiego di tali strumenti. (Applausi).

Tornando alle misure positive, abbiamo ottenuto l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno, anche senza abilitazione, per chi ha tre annualità di esperienza specifica. Ricordo che oltre un terzo dei docenti di sostegno non è specializzato.

Vi è il ripristino, nei concorsi, delle graduatorie di merito degli idonei per coprire i posti che successivamente si rendono vacanti e disponibili. Ci tenevamo particolarmente, insieme alla restituzione dell'assegnazione provvisoria interprovinciale, importante soprattutto per le mamme con bambini piccoli, questione che su altri tavoli sembra finalmente avviarsi a soluzione.

Vi è l'esonero dei collaboratori del dirigente scolastico per le scuole in emergenza. Vi è infine il concorso straordinario per i precari di religione cattolica con almeno trentasei mesi di servizio nelle scuole statali. Le graduatorie, a seguito della procedura straordinaria, saranno utilizzate ogni anno fino al loro totale esaurimento. I termini di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica e di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie saranno stabiliti dal Ministero dell'istruzione.

Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (Applausi).

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, siamo qui oggi ad approvare un provvedimento nel quale è contenuto un cuore importante, perché è il cuore pulsante del nostro Paese: la scuola, l'istruzione.

Voglio fare un riferimento a quanto avvenuto in Commissione istruzione e cultura. I componenti di quella Commissione, grazie alle capacità di ascolto, analisi e confronto, sono stati in grado di elaborare punti di caduta e fronti comuni su alcuni principi fondamentali, che sono diventati materia inderogabile per una maggioranza che non così spesso riesce, con le modalità che sono riusciti a elaborare i componenti di queste Commissioni, a trovare punti di caduta e a rimanere ferma, con lealtà e responsabilità, su quelle posizioni.

Ancora una volta, la Commissione affari costituzionali, ma, permettetemi, colleghi, anche la Commissione istruzione e cultura, ha saputo dare un grande insegnamento a quest'Assemblea. Questo è uno dei tesori coi quali noi dovremmo tornare a casa dopo questo lungo percorso accidentato.

È stato un percorso accidentato per varie ragioni che sono già state elencate dal relatore Cangini, che ringrazio, insieme alla relatrice Rojc, dal presidente della 7a Commissione Nencini e dai colleghi che mi hanno preceduto. Tali accidenti di percorso derivano, com'è già stato ricordato in quest'Aula, da discrasie, da forzature, da procedure inedite, che hanno costretto questa Commissione a fare i conti con una controparte tecnica che non ha sempre avuto la capacità di relazionarsi con la controparte politica allo stesso livello di rispetto, di ascolto e di dialogo che invece è sempre arrivato dalla parte politica. (Applausi). Permettetemi un'analogia: talvolta, ahimè, siamo stati trattati come scolaretti. Atteso che moriamo tutti ignoranti, dovremmo ogni tanto ricordarci che forse chi abbiamo di fronte ha anche qualcosa da insegnarci. (Applausi).

Potrei poi parlare dell'utilizzo dell'articolo 81 della Costituzione. Ahimè, infatti, il MoVimento 5 Stelle non ha scoperto nel corso dell'esame di questo decreto-legge che talvolta si utilizza l'articolo 81 della Costituzione in modo forse eccessivo e surrettizio per nascondere pareri che in realtà sono di merito e non basati puramente su un calcolo ragionieristico. (Applausi). Permettetemi di dire che forse noi abbiamo capito profondamente proprio in questo provvedimento, in cui ci siamo dovuti occupare del cuore pulsante dello sviluppo della comunità che vive pacificamente in una nazione, che talvolta la Ragioneria, laddove eccede, occupa spazi impropriamente, a discapito non tanto della politica, ma delle persone sulle quali quelle decisioni basate su un puro calcolo ragionieristico vengono prese e imposte. (Applausi). Colleghi, dobbiamo dirci che non è solo una questione di rivendicare le prerogative riconosciute costituzionalmente ad organi costituzionalmente messi sullo stesso livello, ma con prerogative diverse; si tratta di capire fino a dove noi vogliamo che sia la Ragioneria a governare la vita delle comunità e non la visione politica che legittimamente ogni forza esprime e porta avanti. (Applausi).

Desidero spingermi oltre e non me ne voglia la forza politica alla quale appartengo se mi permetto questa licenza personale, ma forse dovremmo iniziare a porre tali questioni anche nei consessi internazionali, perché non è un problema solo ed esclusivamente italiano quello di una tecnocrazia, di una Ragioneria, di logiche che talvolta si dimenticano che abbiamo a che fare con la vita delle persone e che se ne ricordano solo laddove si paventa il pericolo di turbolenze sociali. (Applausi).

Allora facciamo tesoro di questa esperienza che ci ha accomunati e che non avremmo potuto attraversare e superare, se non avessimo avuto il supporto degli Uffici della Commissione affari costituzionali e della 7a Commissione, di tutti i funzionari e di tutti gli addetti; è stata un'esperienza che non avremmo potuto superare senza una dialettica con i rappresentanti del Governo.

Mi rivolgo in particolare alle sottosegretarie Bini e Sartore. Infatti, anche nei momenti in cui la conflittualità si è spinta oltre la pacatezza, in questa conflittualità e passionalità ho visto la volontà di partecipare e metterci la faccia. (Applausi).

Consentitemi di dire che forse su questo noi non come parlamentari, ma come membri di un collegio di docenti dovremmo valutare una pacata, giocosa e affettuosa reprimenda al nostro Ministro dell'istruzione. Che cosa siamo riusciti a portare a casa con questo provvedimento? Mi fa piacere che la senatrice Malpezzi rida, perché vuol dire che sono stata perdonata. Perché voteremo a favore di questo provvedimento? Perché sulla scuola, nonostante tutto, siamo riusciti a scongiurare il taglio alla Carta del docente fino al 2024 e abbiamo strappato l'impegno in legge di bilancio a tornare sui tagli previsti successivamente e anche perché siamo riusciti a rafforzare l'autonomia scolastica grazie alla promozione di quelle figure professionali intermedie di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale che - scusate il termine in inglese - viene chiamato middle management. Questo termine non piace neanche a me, ma dovevo far capire di che cosa stavamo parlando (un giorno, ahimè, noi di cultura dovremo interrogarci sulla colonizzazione linguistica alla quale siamo ancora sottoposti). (Applausi).

Grazie al nostro contributo, prevediamo esoneri per i collaboratori dei dirigenti scolastici per le scuole in reggenza. Infine - fatemelo dire - c'è una cosa attesissima: il via libera allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi docenti della secondaria, come già fatto per la scuola primaria.

Uscendo un attimo dal perimetro della scuola, vorrei ricordare che sono passate tante altre nostre proposte che, per riassumere le tematiche, vanno nella direzione di una maggiore legalità, del contrasto al conflitto di interessi, della sicurezza nelle scuole e nei luoghi pubblici e dell'efficientamento energetico.

Per tutte queste ragioni, prego tutti noi di non dimenticare quanto è stato detto questa sera in quest'Aula e - ciascuno individualmente (e mi riferisco soprattutto ai colleghi che non erano presenti durante l'iter di esame, ma che hanno vissuto le stesse cose in altri momenti) - di non chiudere il capitolo con la dichiarazione e il voto di fiducia, ma di tornare a casa, ragionare tutti insieme e dimostrare al Paese che questo Parlamento, su alcuni punti fondamentali, vuole lasciare un'eredità alle classi dirigenti del futuro. Ricordo che i nostri giovani saranno anch'essi, in parte, dirigenti nella classe politica del futuro. Che cosa vogliamo lasciare in eredità? Io dico che una politica che si riappropria del proprio spazio è la più bella eredità che possiamo lasciare. (Applausi).

GIARRUSSO (Misto-IpI-PVU). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GIARRUSSO (Misto-IpI-PVU). Signor Presidente, nel corso degli anni quest'Aula ha visto molti dibattiti surreali, ma credo che pochi lo siano stati come quello di questa sera. Tutti avete concordato sullo strapotere della tecnoburocrazia che cerca di asservire la politica. Incredibile!

Le stesse persone che hanno messo a capo del Governo il più alto rappresentante della tecnoburocrazia di questo Paese e oltre adesso si lamentano e scoprono che la politica viene asservita alla tecnoburocrazia? (Applausi). È incredibile!

Poi, la scuola trattata così, di notte, senza un dibattito pubblico davanti ai cittadini del Paese, con la fiducia a un decreto omnicomprensivo: è un atto riprovevole! Per non parlare, come già è stato detto, dei tagli vergognosi, richiesti sempre da quelle tecnoburocrazie a cui bisogna pagare il pizzo, per avere i denari. Questo è stato infatti il vero braccio di ferro: un do ut des. Chi ha pagato le mance che sono presenti nel provvedimento al nostro esame? I 10.000 insegnanti tagliati nei prossimi anni, le classi pollaio, i nostri studenti che non hanno scuole adeguate! Ricordate che gli insegnanti sono poco pagati, ma ve lo ricordate per la mancetta, per la carta del docente e non per gli stipendi.

Italexit voterà convintamente contro il provvedimento in esame, che è l'ennesima vergogna di questo Parlamento e l'ennesima violazione della Carta costituzionale, attuata con alte coperture, gravissime, che hanno spogliato ancora una volta il Parlamento e i suoi membri delle loro prerogative.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il presidente della 5a Commissione, senatore Pesco.

PESCO (M5S). Signor Presidente, per un mero errore materiale del Governo, nella trasmissione della nota ai sensi dell'articolo 81, sul decreto-legge che siamo approvando, sono state espunte alcune parti, che non andavano espunte. Quindi la Commissione si è riunita nuovamente e ha deciso di far reinserire le parti espunte erroneamente nel parere, che è stato trasmesso già all'Assemblea. (Applausi). Do dunque lettura di queste parti del parere che erano state erroneamente espunte.

A pagina 2 del parere, alla fine, si aggiunga il comma 6: «Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021».

Di seguito, si aggiunga il comma 7: «Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-24, nell'ambito del Programma "Fondi riserve e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia». Si trattava di proroghe che andavano effettivamente fatte. Penso che il rappresentante del Governo possa confermare l'errore che c'è stato. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.

BINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, il Governo accoglie le modifiche fatte dalla Commissione bilancio, sulla base di un errore che lo stesso Governo aveva commesso precedentemente.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Doria).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Doria.

(Il senatore Segretario Tosato fa l'appello).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti

202

Senatori votanti

201

Maggioranza

101

Favorevoli

179

Contrari

22

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 36.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 28 giugno 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 28 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 00,47 del 23 giugno).

Allegato A

MOZIONE

Mozione sul supporto all'attività della Corte penale internazionale, con particolare riferimento ai casi di donne vittime di violenza durante le guerre

(1-00489) (25 maggio 2022)

Fede, Fedeli, Bonino, Binetti, Maiorino, Vanin, Russo, Cirinnà, Casolati, Montevecchi, D'Angelo, Evangelista, Fattori, Giammanco, Guidolin, Iori, Iwobi, Masini, Naturale, Pianasso, Rampi, Rauti, Rossi, Unterberger. -

Approvata

            Il Senato,

                    premesso che:

            la Corte penale internazionale, prima giurisdizione internazionale permanente competente a giudicare individui responsabili dei più gravi crimini di diritto internazionale, è stata istituita con lo statuto di Roma approvato il 17 luglio 1998, nell'ambito della Conferenza internazionale prevista dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 51/207 del 17 dicembre 1996;

            lo statuto è potuto entrare in vigore il 1° luglio 2002, dopo la ratifica, ai sensi dell'articolo 126, da parte di 60 Paesi firmatari, mentre attualmente sono 123 gli Stati che hanno ratificato lo statuto di Roma;

            l'Italia, che da sempre ha dato pieno sostegno alla Corte e allo statuto di Roma, è stata tra i primi Paesi a procedere alla ratifica di tale strumento con la legge 12 luglio 1999, n. 232;

            accertare i crimini internazionali e assicurare i colpevoli alla giustizia costituisce un impegno di civiltà e, allo stesso tempo, uno strumento di deterrenza e di prevenzione affinché non si ripetano le atrocità e gli orrori commessi nel corso di conflitti, anche in tempi recenti;

            ricordato che:

            la legge 20 dicembre 2012, n. 237, ha introdotto nell'ordinamento italiano norme relative all'adeguamento alle disposizioni dello strumento istitutivo della Corte penale internazionale;

            il 22 marzo 2022 il Ministro della giustizia, con proprio decreto, ha specificamente nominato una commissione per elaborare un progetto di codice dei crimini internazionali e dare così compiuto adempimento agli obblighi internazionali assunti con la ratifica dello statuto di Roma, in particolare mediante l'adattamento nel diritto interno della materia dei crimini internazionali;

            sottolineato che:

            in base allo statuto di Roma la Corte penale internazionale ha competenza su genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione;

            lo statuto cita espressamente lo stupro come atto che può ricadere nelle categorie di crimine contro l'umanità e crimine di guerra, insieme a prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata, o qualsiasi altra forma di violenza sessuale di analoga gravità commessa nel quadro di un attacco diffuso o sistematico diretto contro una popolazione civile (art. 7) o in grave violazione delle Convenzioni di Ginevra (art. 8);

            il 31 ottobre 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione n. 1325 "Donne, pace e sicurezza", che menziona esplicitamente l'impatto dei conflitti armati sulle donne, cui sono seguite diverse risoluzioni in materia di contrasto ai crimini sessuali, di protezione e riabilitazione di donne e bambine vittime di violenze sessuali e di valorizzazione della partecipazione delle donne alle attività di prevenzione e risoluzione dei conflitti;

            nel giugno 2008, in particolare, il Consiglio di sicurezza ha approvato la risoluzione n. 1820 con la quale, stabilito l'utilizzo della violenza sessuale come tattica di guerra, afferma tra l'altro che lo stupro e le altre forme di violenza sessuale possono rappresentare crimini di guerra, crimini contro l'umanità e anche atti costitutivi di genocidio;

            il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) e il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR) hanno riconosciuto il nesso tra violenza sessuale e intenti genocidari e la stessa Corte penale internazionale, nell'incriminazione per genocidio nei confronti dell'ex presidente sudanese Omar al-Bashir, fa riferimento ad atti di tortura, stupro, violenza sessuale e altri trattamenti inumani e degradanti;

            il 13 giugno 2019 la Commissione diritti umani ha ascoltato in audizione Nadia Murad, attivista yazida per i diritti umani, che nel 2018 ha ricevuto il premio Nobel per la pace per l'impegno contro l'uso della violenza sessuale come arma di guerra insieme a Denis Mukwege, medico che cura le vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo, teatro per anni dei crimini più atroci, come rivelato nel 2010 dal rapporto "Mapping" dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani;

            rilevato che:

            sono attualmente 17 le indagini in corso da parte dell'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, con l'obiettivo di raccogliere ed esaminare le prove di eventuali gravi crimini internazionali commessi;

            tra le indagini più recenti da parte della Corte, vi è la procedura per indagare condotte qualificabili come crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio occorse nel territorio dell'Ucraina, aperta il 2 marzo 2022 anche sulla base di una richiesta di deferimento presentata all'ufficio del procuratore da parte di 43 Stati, tra cui l'Italia, ai sensi degli articoli 13 (par. (a)) e 14 (1) dello statuto;

            constatato che:

            l'operatività e l'efficacia della Corte penale internazionale sono strettamente legate alle dotazioni finanziarie e di personale;

            il 7 marzo 2022, il procuratore Khan ha presentato agli Stati parte una richiesta di sostegno straordinario in termini finanziari e di personale per accrescere la capacità e l'efficacia dell'azione del suo ufficio rispetto non a un caso specifico, ma a tutte le indagini avviate, nel rispetto dei fondamentali principi di indipendenza e imparzialità della Corte, sanciti dallo statuto di Roma,

                    impegna il Governo:

            1) a favorire il pieno adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme dello statuto della Corte penale internazionale, adoperandosi affinché la commissione attualmente impegnata nell'elaborazione di un progetto di codice dei crimini internazionali possa concludere i propri lavori nei tempi programmati e venga dato seguito a tale progetto a livello normativo;

            2) a operare, anche d'intesa con gli Stati membri dell'Unione europea, per assicurare alla Corte penale internazionale risorse adeguate, in termini finanziari e di personale, in particolare in vista dell'adozione del bilancio della Corte per il 2023;

            3) a valutare la possibilità di un nuovo contributo volontario al fondo fiduciario per le vittime della Corte penale internazionale, a supporto delle vittime sopravvissute a violenze sessuali nel corso di conflitti;

            4) a continuare l'impegno internazionale per la piena attuazione dell'agenda "Donne, pace e sicurezza" e ad adoperarsi affinché lo stupro possa essere riconosciuto come atto di natura genocidaria.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (2598) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (2598) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.9000

Il Governo

V. testo corretto

Emendamento 1.9000 (in formato PDF)

1.9000 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

 

________________

N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione permanente, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato l'emendamento 1.9000 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

ARTICOLI DA 1 A 50 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATI 1, 2 E 3

Capo I

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 1.

(Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale)

1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole « la semplificazione e » sono soppresse e le parole « di nuove figure e competenze professionali » sono sostituite dalle seguenti: « e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione ».

2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, le linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022.

Articolo 2.

(Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-bis è inserito il seguente:

« Art. 35-ter. - (Portale unico del reclutamento) - 1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti, avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo PEC a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso.

3. Le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione. Per i reclutamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 3, i protocolli tengono conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

4. Il Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

2. Il Portale unico del reclutamento di cui al comma 1, è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e dalle autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

3. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

4. Per gli avvisi di selezione pubblicati sul Portale di cui al comma 1, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione, da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul medesimo Portale.

5. All'articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. ».

6. All'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i commi 8 e 9 sono abrogati.

7. A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale di cui al comma 1. Fino alla predetta data, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nomina i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle procedure selettive di cui dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. Gli elenchi sono formati dalle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali che assicurano il rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni e dei comitati di vigilanza. Per le finalità di cui al presente comma, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni. L'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56 è abrogato.

Articolo 3.

(Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-ter, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, è inserito il seguente:

« Art. 35-quater. - (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale) - 1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, prevedono:

a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche o manageriali, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possono riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a, indicate nel bando;

d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. ».

2. All'articolo 10, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 77, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono abrogati.

3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole « all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ».

4. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

5. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche linee guida. ».

6. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre 2022, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure introdotte dal presente articolo e dei seguenti criteri:

a) raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa alla nuova disciplina di livello primario;

b) semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e di ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte dal presente decreto.

7. Con le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza.

Articolo 4.

(Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica)

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito, il seguente:

« 1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione. »;

b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico. ».

2. Il codice di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiornato entro il 31 dicembre 2022 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a)..

Articolo 5.

(Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere)

1. Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, le amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dell'articolo 157, comma 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità, adotta specifiche linee guida.

Articolo 6.

(Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale)

1. All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1, è soppresso;

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

« 1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1, e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi, sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte. ».

2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.

3. Al fine di non pregiudicarne la funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti, di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

4. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole « per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva » sono sostituite dalle seguenti: « per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ».

5. All'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui al proprio personale impiegato come esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possono corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine è autorizzata sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il limite di spesa per l'erogazione della indennità di cui al presente comma. ».

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno 2022 e 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

7. Al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle percentuali ivi previste. Il conferimento degli incarichi ai sensi del presente comma è consentito nei limiti dei posti disponibili e delle facoltà assunzionali dell'amministrazione che conferisce l'incarico, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per una durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.

8. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « fino al 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 ».

Articolo. 7.

(Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 6-bis le parole « entro il 30 aprile 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2022 »;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6. »;

b) all'articolo 7, comma 4, le parole « ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e » sono soppresse;

c) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, residue e non impegnate pari a 48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della misura M1C1 pari a 368.400.000,00 euro, destinandole, quanto a 30 milioni di euro al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalità e i criteri già definiti con il medesimo decreto di cui al comma 1 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione di attività per il coordinamento e il rafforzamento delle attività operative di governance del progetto di cui al medesimo comma 1, mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di una Unità centrale, che cessa entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed esperti reclutati ai sensi dell'articolo 1, dedicata al raccordo dell'attività dei pool territoriali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale, all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, nonché al supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1. L'amministrazione titolare dell'intervento è il Dipartimento della funzione pubblica quale Amministrazione centrale responsabile del sub-investimento 2.2.1 della misura M1C1; resta ferma l'applicazione delle disposizioni inerenti all'attuazione del PNRR, ivi comprese quelle riferite alla rendicontazione, monitoraggio e controllo. ».

2. All'articolo 31-bis, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, dopo le parole « A tale fine i comuni interessati comunicano » sono inserite le seguenti: « , entro il 30 luglio 2022, ».

Articolo 8.

(Disposizioni per FormezPA)

1. Al fine di ottimizzare e rendere più efficienti le procedure di assunzione di personale pubblico, anche nell'ambito delle esigenze assunzionali connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di tesoreria centrale intestato a FormezPA appositamente istituito. FormezPA, in base all'effettivo fabbisogno finanziario, preleva le predette risorse fino al 31 dicembre 2024, a titolo di anticipazione delle somme necessarie a fronteggiare le spese connesse allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni con oneri a carico di queste ultime.

2. FormezPA, in relazione alle condizioni definite ai sensi del comma 3, provvede alla restituzione della somma di cui al comma 1, unitamente agli interessi passivi calcolati applicando il tasso dell'1 per cento su base annua in relazione alle somme prelevate dal conto corrente di tesoreria centrale di cui al medesimo comma 1, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2027, anche a valere sulle somme ottenute dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle convenzioni di cui al comma 1, con conseguente chiusura del predetto conto corrente di tesoreria centrale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e FormezPA, nel quale sono definite le condizioni dell'anticipazione, prevedendo altresì, qualora FormezPA non adempia al rimborso delle stesse nei termini stabiliti, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Articolo 9.

(Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia, proroga assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227)

1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole « a tempo determinato », sono aggiunte le seguenti: « , non rinnovabile, ».

2. Il termine per l'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III posizione economica F1, previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2021-2023.

3. Al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, l'articolo 1, comma 5, lettera g), l'articolo 2, comma 2, lettera g) e l'articolo 3, comma 2, sono abrogati.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per l'anno 2022 e a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 333.102 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante utilizzo di parte delle risorse rivenienti dalle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 4.

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. Al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui comma 1 del medesimo articolo 31.

3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole « le amministrazioni di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano ».

4. Al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, anche nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere alle modalità di selezione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Articolo 11.

(Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione)

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni a statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 179, è aggiunto il seguente:

« 179-bis. Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018. ».

Articolo 12.

(Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione)

1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole « Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, » sono inserite le seguenti: « dal Vicepresidente, »;

b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa contestualmente alla cessazione dell'incarico del Presidente che lo ha nominato. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, può essere collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Qualora sia collocato nelle predette posizioni, conserva il trattamento economico in godimento che è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Diversamente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e percepisce una indennità, comprensiva di rimborsi spese, nel limite massimo di 20.000 euro annui al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, stabilita con le modalità di cui al precedente periodo. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 per l'anno 2022 e 301.263 annui a decorrere dall'anno 2023 »;

c) all'articolo 11:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a decorrere dall'anno 2023. »;

d) all'articolo 12:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli formativi localizzati sul territorio nazionale. »;

2) al comma 2, dopo le parole « di una sede distaccata » sono aggiunte le seguenti: « o di un polo formativo »;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Dall'istituzione dei poli formativi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti della SNA, quest'ultima provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. »;

e) all'articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a trenta unità di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola opera un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

2-quater. Il contingente di personale di cui al comma 2-ter non può superare le venti unità della categoria B, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartite in dieci unità per le attività di supporto alla didattica e dieci unità per le attività di supporto alla gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro.

2-quinquies. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 2-ter, i quali non sono rinnovabili, non può essere superiore a trentasei mesi.

2-sexies. Per l'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies è autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di due unità dirigenziali di livello non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023.

2-octies. La Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai commi 2-bis e seguenti nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente. »;

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono abrogati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere b), c) ed e), pari a euro 1.032.425 per l'anno 2022, a euro 7.754.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e a euro 6.545.085 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425 per l'anno 2022 e euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 3.254.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e euro 2.045.085 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 13.

(Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi con decreto 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Sezione Speciale - 19 maggio 2020 n. 39, nonché con decreto 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Sezione Speciale - n. 74 del 22 settembre 2020, e con decreto 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Sezione Speciale - n. 78 del 6 ottobre 2020, svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e sostengono gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine del primo semestre e quelli per la formulazione del giudizio di idoneità al termine del secondo semestre del corso.

2. Per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi indicati al comma 1, le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità degli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri di determinazione in ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 14.

(Disposizioni in materia di Università e ricerca)

1. Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di esecuzione del piano, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, le università possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al primo periodo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, possono assumere gli studiosi di cui al primo periodo, anche mediante le procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2, pari a 600 milioni di euro.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council avvengono anche in deroga alle facoltà assunzionali e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle università statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 2 è considerato merito eccezionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non richiede la valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca e comunque nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono assumere per chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo, anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo finalizzate ad incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis) Le risorse di cui al comma 1, terzo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012. »

6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, la parola « due » è sostituita dalla seguente: « tre ».

Articolo 15.

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL)

1. Al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica dell'ANPAL vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è incrementata di un numero complessivo di 43 unità di personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un dirigente di livello dirigenziale non generale e 40 unità appartenenti alla terza area funzionale, fascia economica F1. L'ANPAL è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il contingente di personale di cui al primo periodo. Il contingente di personale di livello non dirigenziale è assunto tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche ovvero l'utilizzo di graduatorie esistenti.

4-ter. Per l'assunzione del contingente di personale di cui al comma 4-bis è autorizzata una spesa pari ad euro 1.283.627 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 2.200.503 a decorrere dall'anno 2023. È, altresì, autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali pubbliche.

4-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-ter si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari del bilancio dell'ANPAL, con corrispondente utilizzo delle entrate accertate annualmente rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234. ».

Articolo 16.

(Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR)

1. Al fine di garantire le attività connesse alla gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il Ministero dell'interno è autorizzato per l'anno 2022 ad assumere per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 20 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 435.422 per l'anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 17.

(Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione)

1. Ai fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, la dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna è incrementata di 11 unità. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 521.938 per l'anno 2022, di euro 1.043.876 per l'anno 2023, di euro 1.071.475 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a decorrere dall'anno 2030.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1.092 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 197 unità dell'Area II, posizione economica F2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 7.791.328 per l'anno 2022, di euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza 1° luglio 2022, del citato contingente di personale dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in data non anteriore al 1° novembre 2022, 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti all'Area III, posizione economica F1 e 197 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.

5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario e del personale non dirigenziale, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

6. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2022.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 del presente articolo pari a euro 10.313.266 per l'anno 2022, a euro 47.791.843 per l'anno 2023, a euro 47.819.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 47.902.240 annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede:

a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022 e ad euro 17.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto ad euro 30.291.843 per l'anno 2023, euro 30.319.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 30.347.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 30.402.240 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

Capo II

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE

Articolo 18.

(Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici)

1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole « dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 30 giugno 2022 ».

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da « Sono esonerati dalle predette disposizioni » fino alle parole « o committente soggetto passivo d'imposta. » sono soppresse.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

4. All'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in materia di trasmissione dei dati relativi alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici, le parole « di cui al comma 1-ter » sono soppresse.

Articolo 19.

(Portale nazionale del sommerso)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi. »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2022 ed euro 800.000 annui a partire dall'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 20.

(Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Allo scopo di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attivazione, tra gli altri:

a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;

b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;

c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;

d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21.

(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possono destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del Piano di Ripresa e Resilienza non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza con le relative condizionalità e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e obiettivi già fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera di cui al comma 1 possono altresì concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 22.

(Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto)

1. Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura « Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie » di cui alla missione M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti beni, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per la coesione territoriale con propri provvedimenti in favore degli enti beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della misura di cui al comma 1.

Capo III

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SALUTE

Articolo 23.

(Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino)

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. L'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i prodotti energetici di cui all'articolo 21 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.

4. All'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, dopo le parole « prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione » sono inserite le seguenti: « e privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua ».

5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), in materia di approvazione dei piani di bacino, dopo le parole « sentita la Conferenza Stato-regioni » sono aggiunte le seguenti: « che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere »;

b) all'articolo 250, comma 1-bis, in materia di bonifica da parte dell'amministrazione, dopo le parole « ripristino ambientale » sono inserite le seguenti: « e di tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettuali ».

Articolo 24.

(Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 2-bis dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 « Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici », nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. ».

2. Al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA modifica il proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura del direttore generale. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata con l'inserimento di una unità dirigenziale di livello generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale è autorizzata la spesa di 67.456 euro per l'anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere dall'anno 2023; alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

3. All'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Agenzia. ».

Articolo 25.

(Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera i) è abrogata.

2. All'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ».

Articolo 26.

(Supporto tecnico operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica)

1. Al fine di garantire il supporto tecnico operativo necessario per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica è istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Articolo 27.

(Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici)

1. Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, è istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito « SNPS ».

2. Il SNPS, mediante l'applicazione dell'approccio integrato « one-health » nella sua evoluzione « planetary health » e tramite l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, di seguito « SNPA », concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità.

3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni:

a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso l'integrazione con altri settori;

b) favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;

c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;

d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati;

e) assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sulla salute (VIS) nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete:

a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo;

b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;

c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

d) l'Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;

e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche mediante l'adozione di apposite direttive.

5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell'ambito del SNPS, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, sono definite le modalità di interazione del SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, la effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo periodo è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, della quale fanno parte:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;

b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell'Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;

c) due rappresentanti designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore;

d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attività promosse dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennità, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con gli interventi indicati, per il progetto « Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima », nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo IV

TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 28.

(Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla misura R 1.2., e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, è autorizzata la costituzione della società 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La società svolge le proprie attività a favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della società 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2.

2. Lo statuto della società di cui al comma 1 è adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.

3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.

4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società 3-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta società relativi a:

a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;

b) costituzione di nuove società;

c) acquisizioni di partecipazioni in società;

d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;

e) designazione di amministratori;

f) proposte di revoca di amministratori;

g) proposte di modifica dello statuto della società 3-I S.p.A. o di società partecipate;

h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Il rapporto della società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.

7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprietà degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società 3-I S.p.A. per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.

8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società, si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.

Articolo 29.

(Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

1. All'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali ».

Articolo 30.

(Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale)

1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2 le parole « alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, » sono soppresse e, dopo le parole « al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, » sono inserite le seguenti: « al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, »;

2) al comma 3 le parole « Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro o sottosegretario delegato »; e le parole « le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza »; in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Il Ministero dell'Università e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attività di ricerca scientifica svolta dall'ASI. »;

b) all'articolo 3, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) dopo le parole « degli indirizzi del » sono inserite le seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del »;

2) alla lettera a-bis) dopo le parole « degli indirizzi del » sono inserite le seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del »;

3) alla lettera b) dopo le parole « degli indirizzi del » sono inserite le seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del »;

4) alla lettera c) dopo le parole « con le indicazioni del » sono inserite le seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del » e dopo le parole « l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore dell'astrofisica » sono inserite le seguenti: « e con gli altri enti pubblici di ricerca, nel quadro del coordinamento della ricerca nazionale, assicurato dal Ministero dell'Università e della ricerca »;

5) alla lettera f), le parole « dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR) »;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, la lettera f) è abrogata;

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. »;

d) all'articolo 7:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole « Consiglio di amministrazione » sono inserite le seguenti: « , fatti salvi i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato interministeriale di cui all'articolo 21, »;

2) al comma 1, lettera e), le parole « , comitato di valutazione, e il direttore generale » sono soppresse;

3) al comma 1, lettera h), le parole « al direttore generale, » sono soppresse;

4) al comma 2, le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato »; la parola « quattro » è sostituita dalla seguente « sei » e dopo le parole « dei quali uno designato » sono inserite le seguenti: « dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno »;

5) al comma 3, le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato »;

e) all'articolo 9, comma 2:

1) al primo periodo, le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato »;

2) al secondo periodo, dopo le parole « due membri supplenti sono designati », sono inserite le seguenti: « , uno effettivo e uno supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e »;

f) all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Il direttore generale è nominato dal Presidente dell'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione. »;

g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca », sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato »;

2) al comma 6, dopo le parole « Presidente del Consiglio dei ministri » sono inserite le seguenti: « o ministro o sottosegretario delegato »; e le parole « , su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, » sono soppresse;

h) all'articolo 14 dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato, con proprio decreto, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza. »;

i) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), le parole « per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 » sono sostituite dalle seguenti: « per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), di cui al comma 2-bis »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di distribuzione del Fondo di cui al comma 2-bis, assegna priorità alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali. »;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto. »;

l) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d) sono in ogni caso sottoposte alla previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro o sottosegretario delegato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli accordi e alle convenzioni con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, adottati in esecuzione di azioni previste nel piano triennale di attività di cui all'articolo 14, limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca. »;

2) al comma 4 sono inserite, in fine, le seguenti parole: « , nonché con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri »;

m) all'articolo 17, comma 1, le parole « in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. » sono sostituite dalle seguenti: « sottoposti al controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. »;

n) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole « sono inviati » sono inserite le seguenti: « alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ».

2. Le azioni possedute dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) nella società CIRA, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 giugno 1998, n. 305, sono trasferite, a titolo gratuito, al Consiglio nazionale delle ricerche.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia spaziale italiana adegua il proprio statuto ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.

4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario delegato assegna all'ente un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie e regolamentari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie e regolamentari. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Gli organi dell'Agenzia spaziale italiana rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera i), n. 1), 2) e 3), pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

7. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole « all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; » sono soppresse.

8. Fatti salvi i finanziamenti e i contributi già assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fermo restando quanto previsto al comma 6, l'ASI non può ricevere altre risorse o contributi comunque denominati disposti dal Ministero dell'università e della ricerca in favore di altri enti pubblici di ricerca vigilati dal medesimo ministero.

Articolo 31.

(Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e fatte salve le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonché di realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può procedere, a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento, tramite apposito concorso da espletarsi con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, di 5 unità di personale non dirigenziale. Per l'espletamento del predetto concorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, altresì, di un contingente di 5 esperti, di cui 2 designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 508.102 euro per l'anno 2022 e in euro 1.016.204 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 32.

(Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali)

1. Al fine di favorire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:

a) all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole « interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie » sono sostituite dalle seguenti: « interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale »;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole « degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica » sono aggiunte le seguenti: « e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale »;

b) all'articolo 64-ter, comma 7, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole « e di funzionamento del SGD » sono inserite le seguenti: « nonché le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto »;

c) all'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente:

« l-ter) sono individuate le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al presente comma. ».

Capo V

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, ZONE ECONOMICHE SPECIALI E ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE

Articolo 33.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti)

1. Al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; Missione M3C2-4 Riforma 1.3, i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, autorizzati ai sensi del comma 2, sono da considerarsi di pubblica utilità, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza.

2. Fatti salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi, la costruzione e l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti, nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata all'esito di una conferenza di servizi, promossa dall'Autorità di sistema portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi compresa l'autorità competente al rilascio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, di apposita concessione di durata non inferiore a quindici anni e con canone determinato ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del medesimo codice della navigazione. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a centoventi giorni, ovvero a centottanta nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico-economica.

4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità da svolgersi sul progetto di fattibilità tecnico - economica, ivi inclusi quelli che riguardano le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, è di competenza della regione. A tal fine, tutti i termini previsti dall'articolo 27-bis, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono dimezzati.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 34.

(Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93, comma 7, le parole « decreto legislativo n. 231/2001 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, »;

b) all'articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ».

Articolo 35.

(Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole « In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici » sono aggiunte le seguenti: « , anche suddivisi in lotti funzionali, ».

Articolo 36.

(Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento. ».

2. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 29. ».

Articolo 37.

(Disposizioni in materia di ZES e ZLS)

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con il medesimo decreto è definita, in via generale, una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio di massima semplificazione e celerità, da attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6, fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione. ».

2. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo « Contratti di sviluppo » di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con delibera CIPESS al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già previsto dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. ».

3. L'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: « 65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. ».

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Capo VI

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI TURISMO

Articolo 38.

(Digitalizzazione agenzie « Tour Operator »)

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'importo di 100 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.

Articolo 39.

(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, il consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo. ».

Articolo 40.

(Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di « Caput Mundi-Next Generation EU » per grandi eventi turistici)

1. Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di « Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici » di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione alla disciplina delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ivi compresi i compiti del Commissario straordinario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 420, dopo le parole « funzionali all'evento », sono inserite le seguenti: « , nonché per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto investimento, »;

b) al comma 421, dopo le parole « nella città di Roma » sono inserite le seguenti: « e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420 »;

c) al comma 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori. »;

d) al comma 426, dopo le parole « al comma 427 » sono inserite le seguenti: « , tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

e) al comma 427, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la società "Giubileo 2025" agisce in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. »;

f) al comma 434, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la composizione della Cabina di coordinamento è integrata dal Ministro del turismo. »;

g) al comma 438, dopo le parole « o agli enti locali interessati, » sono inserite le seguenti: « nonché, ai soggetti attuatori degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, »;

h) al comma 441, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, il Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi intermedi e degli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferisce al Ministero del turismo ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. ».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 41.

(Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti:

« 37-bis. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti civili, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia civile e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali.

37-ter. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

37-quater. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario. ».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Al fine di garantire la piena operatività del Comitato tecnico- scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, all'articolo 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, il comma 17 è sostituito dal seguente: « Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. ».

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 42.

(Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 16 maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio 2022 » e le parole « ai commi 1-bis e » sono sostituite dalle seguenti: « al comma »;

b) il comma 1-bis è abrogato.

Articolo 43.

(Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Hanno diritto all'accesso al Fondo alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.

3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:

a) la procedura di accesso al Fondo;

b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto;

c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.

6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo VIII

ISTRUZIONE

Articolo 44.

(Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: « Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso »;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti). - 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. »;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo). - 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;

b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con disabilità. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia. »;

d) dopo il Capo I è inserito il seguente:

« Capo I-bis

PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALLA DOCENZA PER LE SCUOLE SECONDARIE

Art. 2-bis (Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale). - 1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale è organizzato ed è impartito dalle università ovvero dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui detti percorsi sono organizzati per realizzare una stretta relazione con il sistema scolastico.

2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici, e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.

5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, sono stabilite le competenze professionali che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 2-ter - (Abilitazione all'insegnamento). - 1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis.

2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire l'abilitazione in altre classi di concorsi o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

5. Gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché dello svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono a carico dei partecipanti. »;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5 - (Requisiti di partecipazione al concorso). - 1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

2. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. La partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 »;

f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: « Periodo di prova e immissione in ruolo »;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo). - 1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario di formazione iniziale i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione.

4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

5. In caso di superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo. »;

h) dopo il Capo IV è inserito il seguente:

« Capo IV-bis

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

Art. 16-bis (Scuola di alta formazione dell'istruzione). - 1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente;

b) dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter.

2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento, se non dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito.

5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'indirizzo e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni, ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

8. La dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNNR, e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti). - 1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste dalla normativa vigente. La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge fuori dell'orario di insegnamento. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma, ove le stesse siano funzionali all'ampliamento dell'offerta formativa, può essere retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria.

2. I percorsi di formazione di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola nei contenuti e nella struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione articolata in gradi di cui al comma 4, del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla formazione in servizio.

3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l'autonomia scolastica, la Scuola definisce altresì i programmi per attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1 e possono essere retribuite con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione si può conseguire una incentivazione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5. Sono pertanto previste verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al primo periodo, nell'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante razionalizzazione dell'organico di diritto effettuata a partire dall'anno scolastico 2026/2027, in misura pari a 1.600 posti a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029, 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2029/2030 e a 2.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2030/2031, relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato. Il fondo di cui al primo periodo può essere incrementato in misura corrispondente alle ulteriori cessazioni del predetto organico per il potenziamento. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione alla razionalizzazione di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente.

6. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.

7. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno decennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B. »;

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;

b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC « Per la Scuola » 2014-2020;

c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis - (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo). - 1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso e agli ulteriori 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter, dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati. »;

l) sono introdotti gli allegati A e B, allegati al presente decreto.

Articolo 45.

(Valorizzazione del personale docente)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica. »;

b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:

« 593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica. ».

Articolo 46.

(Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole « risposta multipla » sono inserite le seguenti « o di una prova strutturata fino al 31 dicembre 2024 e con più quesiti a risposta aperta a far data dal 1° gennaio 2025 » e dopo la parola « nonché » sono inserite le seguenti « sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, »;

2) alla lettera b), dopo le parole « prova orale » sono aggiunte le seguenti « nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le capacità e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico »;

3) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

« d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. »;

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati »;

e) dopo il comma 10-bis, è inserito il seguente:

« 10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili. »;

f) il comma 12 è abrogato;

g) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

« 21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-bis), cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025. ».

Articolo 47.

(Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione)

1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a ottantacinque e un numero fino a un massimo di tre dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR.

2. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione ».

3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o della loro inidoneità »;

2) al sesto periodo, le parole « euro 2.340.000,00 » sono sostituite dalle seguenti « euro 2.640.000,00 »;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2 - Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione. »;

c) al comma 3, le parole « euro 6.573.240 » sono sostituite dalle seguenti « euro 6.873.240 », le parole « euro 9.861.360 », ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti « euro 11.486.360 » e le parole « euro 2.340.000 » sono sostituite dalle seguenti « euro 2.640.000,00 ».

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.068.362 per l'anno 2022, a euro 2.670.904 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.602.543 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo alle procedure di monitoraggio, alle risorse e alle modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR;

b) l'articolo 13-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, relativo al sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate;

c) l'articolo 59, comma 1, lettere l), q) e r), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, relative all'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, al controllo dello Stato di approdo per le unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana e alle procedure e modalità per l'accertamento del tasso alcolemico;

d) l'articolo 11, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237, relativo ai certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna.

Articolo 49.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 50.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

(Articolo 11, comma 1)

Tabella 1

Fascia demografica

Percentuale

regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre

0.025%

regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti

0.030%

regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti

0.035%

regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti

0.045%

regioni con meno di 800.000

0.070%

Allegato 2

(articolo 44, comma 1, lettera l))

Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

« Allegato A

(articolo 16-bis, comma 8)

Tabella 1

Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione

Ruolo

Quantità

Direttore generale

1

Dirigente II fascia

1

Personale Area III F1

12

Allegato 3

(articolo 44, comma 1, lettera l))

Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

Allegato B

(articolo 16-ter, comma 8)

1) Vincoli

- il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a non più del 40 per cento di coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio;

a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

b) annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5;

c) l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durate triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;

3. governance della scuola: teoria e pratica;

4. leadership educativa;

5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;

7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

10. tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche. ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «dei nuovi profili professionali» aggiungere le seguenti: «e delle famiglie professionali».

1.2

Richetti, Grimani, Masini

Precluso

Al comma 1, eliminare le seguenti parole: «individuati dalla contrattazione collettiva».

1.3

Binetti, Gallone

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «ecologica» aggiungere le seguenti: «, nonché l'integrazione delle persone con disabilità, ».

1.4 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «della pubblica amministrazione», aggiungere le seguenti: «e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.».

1.5

Valente

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

        b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. All'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, commi 1, 1-bis e 2, dopo le parole "per garantire l'invarianza", sono inserite le seguenti: "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato"».

1.6

Vitali, Mallegni

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «entro il 30 giugno 2022» inserire le seguenti: «previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.7

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.8

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «entro il 30 giugno 2022» sono inserite le seguenti: «previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.9

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, previo accordo in Conferenza unificata, per quanto riguarda gli enti territoriali».

1.10

Modena

Precluso

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, previo accordo in Conferenza unificata, per quanto riguarda gli enti territoriali».

1.11

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, previo accordo in Conferenza unificata, per quanto riguarda gli enti territoriali».

1.12

Binetti

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, le parole "pari almeno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "pari almeno a tre anni" e le parole "del requisito dei cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "del requisito dei tre anni".

        b) all'articolo 53, comma 1-bis, le parole "o abbiano rivestito negli ultimi due anni" e le parole "avuto negli ultimi due anni", sono soppresse.»

2.1

Binetti, Gallone

Precluso

Al comma 1, capoverso "35-ter",comma 1, dopo la parola "sviluppato" aggiungere le seguenti: ", in coerenza con le finalità, gli obiettivi e i criteri attuativi della legge 9 gennaio 2004, n. 4,"

2.2 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma, 1, capoverso "Art. 35-ter", comma 2, sostituire le parole: «un indirizzo PEC», con le seguenti: «un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale». 

2.3 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 2 inserire il seguente:  «2-bis. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.»;

            b) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti», con le seguenti: «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso».

2.4

Croatti, Mantovani

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.».

2.5

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.».

2.6

Modena

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.».

2.7

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.».

2.8

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Sopprimere il comma 6.

2.9 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti:

        «, prevedendo anche la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane.»

2.10

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti», con le seguenti: «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso»

2.11

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      «7-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i concorsi pubblici indetti dagli enti locali i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici, anche se dipendenti o dirigenti dell'ente che ha indetto il concorso o di altra pubblica amministrazione, sono determinati ai sensi del decreto di cui al primo periodo"».

2.12

Sbrollini

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      «7-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i concorsi pubblici indetti dagli enti locali i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici, anche se dipendenti o dirigenti dell'ente che ha indetto il concorso o di altra pubblica amministrazione, sono determinati ai sensi del decreto di cui al primo periodo"».

2.13

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      «7-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i concorsi pubblici indetti dagli enti locali i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici, anche se dipendenti o dirigenti dell'ente che ha indetto il concorso o di altra pubblica amministrazione, sono determinati ai sensi del decreto di cui al primo periodo"».

3.1

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1,  capoverso «Art. 35-quater», comma 1, alinea, dopo le parole: «comma 5», inserire le seguenti: «ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,».

3.2

Vattuone

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-quater», nel comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 35, comma 5,», inserire le seguenti: «esclusi quelli per l'assunzione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia,».

3.3 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 35-quater", comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

al primo periodo dopo le parole: «lingua straniera» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 37»;
 

            b) il secondo periodo è sostituito con i seguenti: «Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini;»;

3.4

Vitali, Pagano

Precluso

Al comma 1, al capoverso «Art. 35-quater», al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali e manageriali, in relazione a profili intermedi destinati a tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali incluse quelle relazionali e delle attitudini al lavoro.»

3.5

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art.35-quater», apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "specificate nel bando" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68,";

            b) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole: "lavorative pregresse e pertinenti" sono aggiunte le seguenti: "ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68";

            c) al comma 2, primo periodo dopo le parole: "scelta organizzativa dell'amministrazione procedente" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici dell'apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170."

3.6

Richetti, Grimani, Masini

Precluso

Al comma 1, capoverso articolo 35-quater, apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti» con le seguenti: «che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione predisposte»;

        b) al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: «le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «le predette amministrazioni devono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale».

3.7 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: "esperienze lavorative pregresse e pertinenti" aggiungere le seguenti: "anche presso la stessa amministrazione".

3.8

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-quater», comma 1, sopprimere la lettera e).

3.9

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 35-quater.», comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente: «f) che i titoli possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale e che nella valutazione finale dei titoli, il dottorato di ricerca debba essere considerato in modo superiore rispetto al master di II livello.».

3.10 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze di celerità in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche - CIMEA per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile. All'onere derivante dall'attuazione del  presente comma, determinato in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.»

3.11

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza, in tutta la fase concorsuale, ogni candidato può visualizzare, al termine della prova scritta, ovvero della preselettiva, svolta tramite supporti digitali, senza necessità di ricorrere all'istituto giuridico dell'accesso agli atti, anche il file .log che renda noti tutti gli eventi della prova, nonché l'orario di ognuno. Per eventi della prova si intendono tutti gli input dati al dispositivo, durante lo svolgimento della stessa, ovvero agli eventi seguenti, compresi eventuali accessi e modifiche al file, dal termine della prova alla pubblicazione nell'area utente del candidato, nel portale di riferimento. La pubblicazione dell'esito della prova, nonché del file .log, dovrà avvenire entro e non oltre ventiquattro ore dal termine della stessa.».

3.12

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 99-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.";

            b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.".

        3-ter. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti ", il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".»

3.13

Alfieri

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 99-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.";

        b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.".

        3-ter. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti ", il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".»

3.14

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti "otto giorni" ovunque ricorrano. All'articolo 34-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro venti giorni".»

3.15

Modena

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 34-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 2, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti "otto giorni" ovunque ricorrano,

        b)  al comma 4, le parole "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro venti giorni".»

3.16

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 34 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti "otto giorni" ovunque ricorrano. All'articolo 34-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro venti giorni".»

3.17

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis Al fine di accelerare le procedure di assunzione, per l'anno 2022, è facoltà degli enti locali utilizzare forme di pubblicazione delle selezioni pubbliche diverse dalla Gazzetta ufficiale, quali ad esempio social network, fermo restando l'obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali.»

3.18

Modena

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis Al fine di accelerare le procedure di assunzione, per l'anno 2022, è facoltà degli enti locali utilizzare forme di pubblicazione delle selezioni pubbliche diverse dalla Gazzetta ufficiale, quali ad esempio social network, fermo restando l'obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali.»

3.19

Croatti, Mantovani, Pavanelli

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di accelerare le procedure di assunzione, per l'anno 2022, è facoltà degli enti locali, fermo restando l'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei siti istituzionali, di utilizzare ulteriori forme di pubblicazione delle selezioni pubbliche.»

3.20 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        "4-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti "31 dicembre 2024".

               "4-ter A decorrere dall'anno 2022, per il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3.21

Pagano

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, le parole: "31 dicembre 2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

3.22

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità».

3.23

Sbrollini

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

        7-ter. Salvo quanto previsto al successivo comma 7-quater, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

        7-quater. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

3.24

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

        7-ter. Salvo quanto previsto al successivo comma 10, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

        7-quater. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.»

3.25

Pagano, Mallegni

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

        7-ter. Salvo quanto previsto al successivo comma 10, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

        7-quater. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.»

3.26

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

        7-ter. Il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

3.27

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "tre anni"».

3.0.1

Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Perilli, Romano, Pavanelli

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure di attuazione della Missione 1, Componente 1.2 modernizzazione della pubblica amministrazione)

        1. Al fine di garantire la piena attuazione della missione M1 C1.2, Riforma 2.3 "Competenze e carriere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nelle more della regolamentazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con l'obiettivo di garantire condizioni di lavoro trasparenti, favorire la produttività e l'orientamento ai risultati, conciliare le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, provvedere al miglioramento dei servizi pubblici e dell'equilibrio fra vita professionale e vita privata, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al terzo periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;

            b) al quarto periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

        3. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022.»

4.1

Lannutti, La Mura, Nugnes, Angrisani, Corrado

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sopprimere la lettera a);

        b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Dopo l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è inserito il seguente: "Art. 35-ter. - (Disposizioni in materia di incompatibilità con la partecipazione ad associazioni di stampo massonico). - 1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 15, gli ufficiali dirigenti delle Forze armate, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, il personale di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e tutto il personale in qualunque forma dipendente del Ministero dell'interno nonché il personale della carriera dirigenziale penitenziaria non possono ricoprire cariche o essere partecipi in associazioni che comportano un vincolo di obbedienza, assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari, né in associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza."»;

        c) al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera a)» con le seguenti: «di cui al comma 1-bis»;

4.2

Granato

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sopprimere la lettera a);

       b) sopprimere il comma 2.

4.3 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

            "b) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico

4.4

Vitali, Pagano

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione a tali moduli è obbligatoria anche in ogni caso di passaggio a ruoli o funzioni superiori.».

5.1

Pillon

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 91, si prevede che:

            a) l'iscrizione e la partecipazione a competizioni, campionati e gare sportive nelle categorie femminili sono riservate a persone di sesso biologico femminile al momento della nascita.

            b) l'iscrizione e la partecipazione a competizioni, campionati e gare sportive nelle categorie maschili sono riservate a persone di sesso biologico maschile al momento della nascita.

        1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano alle seguenti categorie di soggetti:

            a) coloro che, in quanto tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), praticano un'attività sportiva che i suddetti enti qualificano come agonistica;

            b) gli studenti che partecipano a tutte le fasi dei Giochi della Gioventù;

            c) gli studenti che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;

            d) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi in tutte le fasi;

            e) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982;

            f) coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica in forma associata in associazioni sportive, riconosciute o non riconosciute.

        1-quater. È fatto obbligo al CONI, alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, agli organi scolastici che organizzano attività fisico-sportive, alle società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle associazioni sportive riconosciute o non riconosciute, di osservare e a far rispettare le previsioni di cui al comma 1-bis.

        1-quinquies. Ogni soggetto che risulti privato di un'opportunità sportiva o subisca un danno diretto o indiretto a causa di una violazione delle previsioni di cui al comma 1-bis ha facoltà di agire giudizialmente per il risarcimento del danno nei confronti dei soggetti responsabili.»

5.2

Caligiuri, Vitali, Gallone

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di beneficiare delle linee di intervento previste dal Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 178 del 2020, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice è ammesso tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 1, comma 103, della citata legge, anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione di donne.»

5.3

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di beneficiare delle linee di intervento previste dal Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 178 del 2020, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice è ammesso tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 1, comma 103 della citata legge, anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione di donne.».

5.4

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di beneficiare delle linee di intervento previste dal Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile, di cui alla legge n. 178 del 2020, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice è ammesso tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 1, comma 103 della citata legge, anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione di donne.».

5.5

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di beneficiare delle linee di intervento previste dal Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice è ammesso tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 1, comma 103 della citata legge, anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione di donne.».

5.6

Binetti

Precluso

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative, il Consigliere Nazionale di Parità di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale.».

6.1

Manca

Ritirato

Alpportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

            1) al capoverso "1-quater", sostituire le parole da: «A decorrere dal 1° luglio 2022» fino a: «di cui all'articolo 35-ter» con le seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e le autorità amministrative indipendenti provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Le Regioni e gli enti dipendenti e vigilati dalle medesime, inclusi quelli appartenenti al servizio sanitario nazionale, pubblicano gli avvisi nell'apposita sezione costituita all'interno del Portale www.InPa.gov.it o del portale informativo, di cui all'art. 35-ter, comma 5, eventualmente attivato in attuazione della propria autonomia organizzativa»;

            2) sostituire il capoverso "1-quinquies" con il seguente: «1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento della dotazione organica. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte nonché ai comandi tra Regioni ed enti dipendenti e vigilati, ivi compresi gli enti e aziende del Servizio Sanitario regionale, e con gli enti locali del territorio regionale.»;

            3) dopo il capoverso "1-quinquies" inserire il seguente:

        «1-sexies. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-quinquies da parte delle Regioni e degli enti dipendenti e vigilati dalle medesime, esclusi quelli appartenenti al servizio sanitario nazionale, la percentuale indicata nel predetto comma è calcolata sui posti complessivamente previsti dalle dotazioni organiche dei predetti enti.»;

        b) al comma 2, sopprimere le parole: «o distacchi» e dopo la parola: «denominati» inserire le seguenti: «di personale non dirigenziale»;

        c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, le parole: "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.»

        d) al comma 3, sopprimere le parole: «o distacco».

6.2

Pagano, Schifani, Fazzone, Giro

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'avvio delle procedure di mobilità, per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà effettuarsi sulla base dei posti disponibili previa immissione nei ruoli delle unità di personale già ritenute idonee ad esito di procedure di mobilità avviate nel 2019, secondo le graduatorie vigenti e fino al loro completo esaurimento o, almeno, fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56. »;

         b) al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « mentre per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in via prioritaria, del personale idoneo ad esito di procedure già avviate, come introdotto dal comma 1-quater del presente articolo».

6.3

Valente, Fedeli

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-quater", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'avvio delle procedure di mobilità, per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei ministri, deve effettuarsi sulla base dei posti disponibili e previa immissione nei ruoli delle unità di personale già ritenute idonee all'esito di procedure di mobilità avviate nel 2019, secondo le graduatorie vigenti e fino al loro completo esaurimento ovvero fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56».

6.4

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-quater», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'avvio delle predette procedure è subordinato alla previa immissione in ruolo delle unità di personale idonee ad esito di procedure di mobilità avviate nel 2019, secondo le graduatorie vigenti fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56.».

6.5

Vitali

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso "1-quinquies" con il seguente:

        «1-quinquies.  Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, le autorità amministrative indipendenti e i soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comandi e distacchi del personale con qualifica dirigenziale nell'ente di provenienza nonché ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.».

6.6

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies», dopo le parole: «dei ministeri,» aggiungere le seguenti: «presso le Province e le Città metropolitane,».

6.7

Modena

Precluso

Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-quinquies», dopo le parole: «dei ministeri,» aggiungere le seguenti: «presso le Province e le Città metropolitane,».

6.8

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies» sostituire le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» con le seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».

6.9

Vitali, Gallone, Mallegni

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso "1 quinquies" sostituire le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» con le seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».

6.10

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

  Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-quinquies» sostituire le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» con le seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».

6.11

Valente

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» con le seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».

6.12

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» con le seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica. ».

6.13

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

V. testo 3

Al comma 1, lettera b) periodo 1-quinquies, le parole ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte", sono sostituite dalle seguenti: ". Le disposizioni del presente comma non si applicano agli Enti locali."

6.13 (testo 3)

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentita la stipula di accordi per l'utilizzo, presso le centrali di committenza degli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane, di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso le amministrazioni che fruiscono delle predette centrali di committenza.»

6.14

Vitali

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies», aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché ai comandi e distacchi riguardanti personale inserito presso le amministrazioni utilizzatrici nei ruoli delle professioni specialistiche.».

6.15

Damiani

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-quinquies", aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, nonché quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri, nonché ai comandi e/o distacchi del personale in posizione di comando dagli enti pubblici non economici presso le sedi territoriali dei Ministeri, previsti, ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies del D.lgs. n. 165/2001.»

6.16

Vitali

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. La disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 30, comma 1-quinquies., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica al rinnovo dei comandi e dei distacchi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

6.17 (testo 3)

Manca, D'Alfonso

V. testo 4

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2 dopo le parole: «I comandi o distacchi» inserire le seguenti: «del personale non dirigenziale»;

        b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per il personale non dirigenziale»;

        c) dopo il comma 8, inserire i seguenti:

        «8-bis. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza, Il personale dell'Istituto nazionale digeofisica e vulcanologia (INGV) già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale digeofisica e vulcanologia (INGV) di cui al primo periodo della lettera a) dell'art. 1, comma 310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'art. 11, comma 3-ter del d.lgs. 218/2016. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

        8-ter. In coerenza con gli obiettivi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001 a dipendenti di Agenzia delle entrate - Riscossione anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6 e comunque nei limiti della dotazione organica complessiva dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate. L'articolo 1, comma 24-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso.

        8-quater. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incrementare le misure dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della Salute, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui all'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 11, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013 n. 138 è incrementata di 50.180 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

        8-quinquies. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Al fine di agevolare il più tempestivo ed efficiente sviluppo dell'attività giurisdizionale, consultiva e di controllo sull'impiego dei fondi relativi al PNRR e al PNIEC, fino al 31 dicembre 2026 il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, adottano le misure di contenimento relative alla gestione della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 1, commi da 590 a 613, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto della indipendenza organizzativa costituzionale e dell'autonomia finanziaria ad essi riconosciute. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.

        8-sexies. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-ter, dagli articoli 23 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        8-septies. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 8-sexies avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma 1-ter, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A tal fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

        8-octies. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 8-septies, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato, comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma 8-sexies, è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente.»

6.17 (testo 4)

Manca, D'Alfonso

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2 dopo le parole: «I comandi o distacchi» inserire le seguenti: «del personale non dirigenziale»

        b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per il personale non dirigenziale».

        c) dopo il comma 8, inserire i seguenti:

       «8-bis. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza, Il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) di cui al primo periodo della lettera a) dell'art. 1, comma 310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'art. 11, comma 3-ter del d.lgs. 218/2016. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

       8-ter. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 1, comma 24-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso nonché all'articolo 26, dopo il comma 14, inserire il seguente: "14-bis. All'art. 144, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole "in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti" sono abrogate.

       8-quater. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incrementare le misure dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della Salute, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui all'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 11, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013 n. 138 è incrementata di 50.180 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 50.180 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

       8-quinquies. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Al fine di agevolare il più tempestivo ed efficiente sviluppo dell'attività giurisdizionale, consultiva e di controllo sull'impiego dei fondi relativi al PNRR e al PNIEC, fino al 31 dicembre 2026 il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, adottano le misure di contenimento relative alla gestione della spesa di parte corrente, nel rispetto della indipendenza organizzativa e dell'autonomia finanziaria ad essi costituzionalmente riconosciute. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.

       8-sexies. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28, 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-ter, nonché dagli articoli 23 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

       8-septies. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 8-sexies avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma 1ter, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A tal fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

       8-octies. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 8-septies, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato, comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma 8-sexies, è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente .».

 

6.18

Vitali

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

        Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

            a) le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

            b) le parole: «, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco,» sono soppresse.

6.19

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentito il passaggio diretto di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento alle centrali di committenza degli enti locali e alle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane.»

6.20

Modena

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentito il passaggio diretto di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento alle centrali di committenza degli enti locali e alle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane."

6.21

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentito il passaggio diretto di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento alle centrali di committenza degli enti locali e alle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane.»

6.22

Valente

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «alla data del 31 gennaio 2022» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

6.23

Iwobi, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 5, capoverso «3-bis», dopo le parole "medesime posizioni.", inserire le seguenti: "L'indennità prevista dal presente comma non concorre alla formazione del reddito."

        Conseguentemente:

        Al comma 6, le parole "400.000 euro" e "1.000.000 di euro" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "500.000 euro" e "1.200.000 euro".

6.24 (testo 2) (e id. 6.25)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 8, le parole «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2022».

6.25

Faraone, Sbrollini

Precluso

Al comma 8, le parole «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2022».

6.26 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: " Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more della approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell'espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee.»

6.27

Vitali, Mallegni

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungre il seguente:

        «6-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al primo periodo le parole "trentasei mesi" sono sostituite dalle parole "quarantotto mesi".»

6.28

Rampi

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "trentasei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".».

7.1

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

        «0a) all'articolo 1, comma 15, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

7.2

Comincini

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

        «0a) all'articolo 1, comma 15, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

7.3

Modena

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1, le parole "entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2022".

7.4

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, le parole: «entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».

7.5

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Al comma 1, le parole: "entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022".

7.6

Faraone, Sbrollini

Precluso

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2.  All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a. Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole «A tale fine i comuni interessati comunicano» sono inserite le seguenti: «, entro il 30 settembre 2022,?» e le parole « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono abrogate;

            b. Al comma 7, le parole «nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di una spesa complessiva di 127 milioni di euro»

        Conseguentemente l'articolo 8 è abrogato.

7.7

Nastri, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Con la comunicazione di cui al periodo precedente, i Comuni devono espressamente menzionare i progetti previsti dal PNRR per i quali manifestano l'esigenza di personale.»

7.8

Manca

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-ter, dagli articoli 23 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        2-ter. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 2-bis avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma 1-ter, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A tal fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

        2-quater. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-ter, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato, comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma 2-bis, è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente.»

7.9

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

                   «2-bis. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-ter, dagli articoli 23 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                   2-ter. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 2-bis avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma 1-ter, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A tal fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali.  Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

                   2-quater. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-ter, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato, comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma 2-bis, è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente.»

7.10

Caliendo, Vitali

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 

        «2-bis. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-ter, dagli articoli 23 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        2-ter. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 2-bis avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma 1-ter, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A tal fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali.  Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

        2-quater. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-ter, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma 2-bis, è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente.»

7.11

Marcucci, Parrini, Valente

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "per garantire l'invarianza" sono aggiunte le seguenti parole: "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato".

        2-ter. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è sostituito dal seguente: "3-septies. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente."

            2-quater. La spesa per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d'anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7.12

Taricco

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

        «2-bis.Al fine di rafforzare gli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali preposti all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

        2-ter. All'articolo 10 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2  milioni per l'anno 2021 e 4 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali"».

7.13

Comincini

V. testo 2

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

        «2-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

        2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.13 (testo 2)

Comincini

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

        «0a) all'articolo 1, comma 15, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"»;

        b) dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

        «2-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

        2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.14

Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

        «2-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

        2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.15

De Falco

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

        «2-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

        2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.16

Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

        «2-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, in deroga all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i soggetti assunti a tempo determinato dalle amministrazioni centrali nell'ambito del concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sempre che abbiano prestato servizio fino alla scadenza del rapporto di lavoro, acquisiscono il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla scadenza, in coerenza con i relativi piani triennali dei fabbisogni di personale.

        2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.17

De Falco

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

        «2-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, in deroga all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i soggetti assunti a tempo determinato dalle amministrazioni centrali nell'ambito del concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sempre che abbiano prestato servizio fino alla scadenza del rapporto di lavoro, acquisiscono il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla scadenza, in coerenza con i relativi piani triennali dei fabbisogni di personale.

        2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.18

Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

        «2-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

        2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.19

De Falco

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

        «2-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

        2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.20 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. L'articolo 106, comma 1, lettera c), n. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al  primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.

            2-ter. Nei casi indicati al comma 2-bis, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e fermo restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.»

7.21 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

        «c-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «adeguato supporto alla» sono sostituite dalle seguenti: «adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di milestone  e target dei progetti di».

7.22

Presutto

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 10, comma 7-quinquies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 15, dopo il secondo periodo, aggiunti i seguenti: "Per le medesime finalità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aereospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere riassegnati sul pertinente capitolo di spesa.»

7.23

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo  25 maggio 2017, n. 75, potrà essere incrementato per l'anno in corso e per il prossimo triennio nella misura massima del 30 per cento, e finanziato con le risorse derivante dagli interventi PNRR, per le attività non incentivabili con le risorse dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

7.24

Modena

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo  25 maggio 2017, n. 75, potrà essere incrementato per l'anno in corso e per il prossimo triennio nella misura massima del 30%, e finanziato con le risorse derivante dagli interventi PNRR, per le attività non incentivabili con le risorse dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

7.25

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo  25 maggio 2017, n. 75, potrà essere incrementato per l'anno in corso e per il prossimo triennio nella misura massima del 30 per cento, e finanziato con le risorse derivante dagli interventi PNRR, per le attività non incentivabili con le risorse dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

7.27

Modena

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis.  Il comma 3-septies dell'articolo 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, è sostituito con il seguente:

        "3-septies. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.«

7.28

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «"2-bis.  Il comma 3-septies dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, è così riformulato:

        "3-septies. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente."».

7.29

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis.  Il comma 3-septies dell'articolo 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, è così riformulato:

        "3-septies. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

7.30

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis.  Il comma 3 septies dell'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, è così riformulato:

        "3-septies. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente."».

7.31

Modena

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giungo 2019, n.58 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

            b) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

            c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

7.26

Sbrollini

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giungo 2019, n.58 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

            b) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

            c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

7.32

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza" sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato".

7.33

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza" sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato".».

7.34

Vitali

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

        «2-bis. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza", sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»

7.35

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

        «2-bis. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza", sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato"

7.36

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.37

Marcucci, Parrini

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.38

Modena

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.39

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente :

        «2-bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7.40

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        12-bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

7.41

Croatti, Mantovani

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonchè ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai medesimi commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58.»

7.42

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7.43

Sbrollini

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

7.100

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 73, comma 1-bis, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole "d'ufficio o" sono soppresse.»

7.44

Richetti, Grimani, Masini

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Per le stazioni appaltanti non capoluogo di provincia, unicamente ai fini della progettazione di interventi finanziati dal PNRR, è fatto obbligo l'affidamento della gara d'appalto ad uno dei soggetti aggregatori regionali presenti nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."

7.45

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. La spesa per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d'anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

7.46

Modena

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

         "2-bis. La spesa per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d'anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.47

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. La spesa per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d'anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.48

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera c), capoverso comma "2-bis", il Portale di progetto dovrà essere realizzato secondo le indicazioni tecniche, operative e di sistema, indicate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, al fine di tutelare i dati ivi contenuti e il loro sistema di trasmissione ed evitare hackeraggi e/o esfiltrazione dei dati, blocco dei sistemi e per la messa in sicurezza dell'architettura informatica del Portale. All'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è attribuito, ai sensi del decreto-legge n. 82/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, il compito istituzionale di fornire indicazioni e protocolli tecnici e di sistema a tutela dei dati che confluiranno nel Portale di progetto, che andranno a comporre la massa di informazioni utili e necessarie per garantire la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR e in materia di Piano integrato di attività e organizzazione.

7.49

Croatti, Mantovani

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, può essere incrementato per l'anno in corso e per il successivo triennio nella misura massima del 30 per cento. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, per le attività non incentivabili con le risorse dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede nel limite di 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.50

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

        «10-bis. Ai finanziamenti di cui al presente articolo accedono anche i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».".

7.51

Conzatti, Sbrollini

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

        «10-bis. Ai finanziamenti di cui al presente articolo accedono anche i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».".

7.52

Testor, Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

All'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. Dopo l'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, aggiungere il seguente: «10-bis. Ai finanziamenti di cui al presente articolo accedono anche i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».

7.53

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "3. All'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ultimo periodo, dopo le parole: "e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022", inserire in fine le seguenti parole: ",di cui due riservate al personale interno".

7.54

Damiani

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: "ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi i consorzi di sviluppo industriali di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 per le aree di competenza.".

7.55

Saponara, Campari, Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: "limitatamente agli enti territoriali" inserire le seguenti: "ed agli altri enti pubblici individuati come soggetti attuatori del PNRR" »

7.56

Richetti, Grimani, Masini

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Gli incentivi derivanti dai progetti finanziati dal PNRR non concorrono ai limiti di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

7.57 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Il primo periodo del comma 2, dell'articolo 46-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è sostituito con il seguente: "Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dall'articolo 1, comma 561,  e attribuito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono assegnate con ulteriore decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport che ne individua i criteri e le modalità attuative."».

G7.1

Ferrari

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

        premesso che:

            la Missione 5, Componente 3, Investimento 1, Linea di intervento 1.1.1, del PNRR (potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità) finanziato per un totale di 500 milioni di euro, di cui 400 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), è finalizzata a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e il miglioramento di quelli esistenti, fornendo servizi sociali ad almeno 2 milioni di destinatari residenti in comuni delle aree interne;

            l'avviso pubblico emanato dall'Agenzia per la coesione territoriale per la presentazione di Proposte di intervento nell'ambito della predetta linea di intervento, emanato il 31 marzo 2022, prevede che entro il 15 giugno 2022 i soli Comuni delle Aree Interne (classificati come intermedi, periferici, ultraperiferici) ai sensi della mappatura delle aree interne 2021-2027 possono presentare fino a tre proposte progettuali entro determinati limiti massimali di finanziamento;

            nell'ambito dei lavori preparatori per la definizione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) 2021-2027, nella seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), è stata data informativa sull'aggiornamento della Mappa Aree Interne 2020, che classifica i Comuni italiani sulla base dell'appartenenza a una delle seguenti categorie: A - Polo, B - Polo intercomunale, C - Cintura, D - Intermedio, E - Periferico e F - Ultraperiferico;

            i dati relativi alla regione Lombardia mostrano che, nel passaggio dalla Mappa del 2014, rilevante per la SNAI 2014-2020, alla Mappa del 2020, vi è un sostanziale aumento dei comuni nelle categorie C, E e F, a scapito di una riduzione dei comuni appartenenti alle categorie B e D;

            tale mutamento è dovuto a una nuova modalità operativa di identificazione dei territori di attenzione collegata alla loro perifericità relativa rispetto ai centri urbanizzati di offerta integrata di servizi essenziali, a una nuova identificazione dei centri di offerta di servizi (singoli Comuni, Poli e Poli intercomunali), e a un diverso calcolo delle distanze effettive, basandosi sul supporto metodologico del NUVAP (Dipartimento per le Politiche di Coesione) e del NUVEC (Agenzia per la Coesione Territoriale);

            nel suddetto aggiornamento risultano appartenenti alla categoria C ben dieci dei diciotto comuni della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, vale a dire Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Cecima, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Ponte Nizza e Rocca Susella, laddove, nella classificazione aggiornata al 1 gennaio 2020, Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Ponte Nizza e Rocca Susella risultavano ascritte alla categoria D e Menconico alla categoria E;

            la classificazione dei suddetti Comuni quali aree di cintura stride con la classificazione di comuni di dimensione maggiore e dotati di servizi essenziali indubbiamente superiori, quale ad esempio Stradella, la cui popolazione è più di dieci volte maggiore rispetto alla media dei dieci Comuni;

        considerato che:

            l'impossibilità di accedere ai finanziamenti per i Comuni della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, area interna per definizione, rappresenta una contraddizione con lo spirito stesso del PNRR, che mira a ridurre i divari tra le aree centrali e le aree periferiche del Paese;

        impegna il Governo:

            a valutare ogni iniziativa utile che possa consentire ai Comuni menzionati in premessa, ingiustamente esclusi dall'accesso ai finanziamenti della linea di intervento per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità, di realizzare o potenziare i servizi essenziali di cui hanno urgente bisogno.

7.0.100

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 7-bis

            (Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione)

        1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per assicurare il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica di impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché per la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR).".

        2. Il NUVIR è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 a far data dal 1° gennaio 2023 e, da tale data, cessa il gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2008, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 e del 5 dicembre 2019. Gli esperti che al 31 dicembre 2022 compongono il predetto gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), in sede di prima applicazione, sono nominati componenti del NUVIR fino alla data di scadenza dei rispettivi incarichi presso il predetto Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Conseguentemente, per il funzionamento del NUVIR si fa fronte, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse presenti a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

        3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole "gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo" sono sostituite dalle seguenti: "Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione"».

7.0.1

Faraone, Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni per favorire l'accelerazione delle tempistiche di spesa riguardanti il PNRR e le ulteriori risorse europee e nazionali ad esse collegate)

        1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. zz), il limite di cui al comma 2, quarto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal "PNRR", Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo  18  e  seguenti  del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

            b) all'articolo 180, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. zz), il limite di cui al comma 6, quinto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal "PNRR", il Piano nazionale di ripresa e resilienza  presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo  18  e  seguenti  del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

            c) all'articolo 183, comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 agosto 2026 la proposta di cui al comma 15 può trovare copertura economico-finanziaria in aderenza con quanto previsto dall'articolo 165 comma 2-bis e dall'articolo 180 comma 6-bis

7.0.2

Mallegni

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di contribuzione pubblica massima erogabile nell'ambito dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato)

Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 165, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Fino al 31 dicembre 2026, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera zz), il limite di cui al comma 2, quarto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei,  dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178; dal "PNRR", il Piano nazionale di ripresa e resilienza  presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo  18  e  seguenti  del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. ";

            b) all'articolo 180, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Fino al 31 dicembre 2026, fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera zz), il limite di cui al comma 6, quinto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178; dal "PNRR", il Piano nazionale di ripresa e resilienza  presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo  18  e  seguenti  del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. ";

            c) all'articolo 183, il comma 16 è sostituito con il seguente: "16. Fino al 31 agosto 2026 la proposta di cui al comma 15 può trovare copertura economico finanziaria in aderenza con quanto previsto dall'articolo 165 comma 2-bis e dall'articolo 180 comma 6-bis.".» 

7.0.3

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni per favorire l'accelerazione delle tempistiche di spesa riguardanti il PNRR e le ulteriori risorse europee e nazionali ad esse collegate)

        1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. zz), il limite di cui al comma 2, quarto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal "PNRR", Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo  18  e  seguenti  del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

            b) all'articolo 180, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. zz), il limite di cui al comma 6, quinto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal "PNRR", il Piano nazionale di ripresa e resilienza  presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo  18  e  seguenti  del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

            c) all'articolo 183, comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 agosto 2026 la proposta di cui al comma 15 può trovare copertura economico-finanziaria in aderenza con quanto previsto dall'articolo 165 comma 2-bis e dall'articolo 180 comma 6-bis.».

8.1

Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1,  sostituire:  «60» con:  «100»;

     b) sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 60 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e quanto a 40 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».

8.2

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Sopprimere il comma 2.

8.3

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «applicando il tasso dell'1 per cento su base annua» con le segunti: «applicando il tasso dello 0,5 per cento su base annua».

8.4

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, prevede le modalità di rafforzamento dei controlli e della rendicontazione sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 1.».

8.5

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

        «3-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 40 milioni di euro da ripartire alle Province e alle Città metropolitane per gli anni 2022, 2023 e 2024 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.»

        Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole:  "dal comma 1, pari a 60 milioni di euro" con le seguenti:  "dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro".

8.6

Modena

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 40 milioni di euro da ripartire alle Province e alle Città metropolitane per gli anni 2022, 2023 e 2024 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.».

        Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 60 milioni di euro» con le seguenti: «dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro.».

8.7

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 40 milioni di euro da ripartire alle Province e alle Città metropolitane per gli anni 2022, 2023 e 2024 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.».

      Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 60 milioni di euro» con le seguenti: «dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro.».

9.1

Vitali, Binetti

Precluso

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

9.2

Faraone, Sbrollini

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3, sopprimere la parola: «anche»;

            b) al comma 3, sostituire le parole: «di due posizioni dirigenziali di seconda fascia», con le seguenti: «di una posizione dirigenziale di seconda fascia»;

            c) al comma 5, sostituire le parole: «666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023», e le parole: «quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «quanto a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023»;

            d) al comma 5,  sopprimere le parole: «di parte».

9.3

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2019-2021 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 2.000.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

10.1

Stefano

V. testo 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, possono conferire altresì incarichi di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni alla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fuori dalle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.».

10.1 (testo 2)

Stefano

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.2

Toninelli

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Fino al 31 dicembre 2026,», inserire le seguenti: «qualora all'esito delle procedure concorsuali già programmate per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza non siano state coperte per intero le posizioni bandite,».

10.7 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni»;

            b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Per il personale in quiescenza delle Fondazioni liriche di cui all'articolo 6, della legge 14 agosto 1967, n. 800 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

10.3

Richetti, Grimani, Masini

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.4

Croatti, Mantovani

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.5

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.6

Modena

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole:  «da almeno due anni».

10.8

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.9

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.10

Binetti

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno»  con le seguenti: «da non più di» 

10.11

Gallone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno due anni» con le seguenti: «da almeno un anno».

10.12

Richetti, Grimani, Masini

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

        «Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni di cui al periodo precedente, unicamente per gli scopi e il periodo temporale di cui al periodo precedente, possono, altresì avvalersi di personale esterno alla struttura dell'amministrazione, ivi inclusi professionisti, esperti e tecnici per il PNRR già reclutati tramite concorso pubblico. Unicamente per gli scopi di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica il limite del 5 per cento di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 2000, n. 267.».

10.13

Margiotta

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché cariche in organi di governo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, degli enti e società da esse controllati e soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano ad esperti qualificati in discipline scientifiche, tecnologiche, matematiche, giuridiche e economiche.».

10.14

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. A decorrere dal 1° giugno 2022, il collocamento a riposo dovuto al limite ordinamentale di età per la permanenza in servizio fissato per i dipendenti dello Stato dall'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1993 e per i dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70 è applicabile unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento, da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

        2-ter. A decorrere dal 1° giugno 2022, la risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è attivata dalle pubbliche amministrazioni unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento, da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.».

10.15

Le Commissioni riunite

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale.".

            4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

10.16

Misiani

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. L'articolo 10-quinquies del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica alle istanze di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, di cui all'articolo 31, comma 47, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed alle istanze volte alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 per la cessione del diritto di proprietà o del diritto di superficie, di cui all'articolo 31, commi 46 e 49-bis, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, ovvero contenuti nelle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di cui all'articolo 31, comma 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, presentate dai soggetti interessati a decorrere dalla data 21 maggio 2022. Alle istanze di cui al periodo precedente presentate anteriormente alla data del 21 maggio 2022 continua ad applicarsi la disciplina legislativa previgente.».

10.17

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del PNRR, nonché per incentivare, potenziare ed incrementare le attività ed i compiti ad esso spettanti, a decorrere dall'anno 2022, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente è incrementata per un importo di complessivi euro 2.000.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.18

Richetti, Grimani, Masini

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 4-quater del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole "161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022" sono sostituite dalle seguenti: "661.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021, 395.363.657 euro per il 2022 e 250.000.000 euro per il 2023";

        Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, lettera i), numero 3), le parole: «499 milioni di euro a decorrere dal 2022" sono sostituite con le seguenti: "249 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 499 milioni di euro a decorrere dal 2024».

10.19

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. La facoltà di cui al comma 1 è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.».

10.20 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1,  aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.».

10.21

Modena

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

         «4-bis. La facoltà di cui al comma 1 è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.».

10.22

Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che risultino essere commissariati."».

10.23

Richetti, Grimani, Masini

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

10.24

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".».

10.25

Vitali, Mallegni

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

10.26

Ferrari

Ritirato e trasformato nell'odg G10.26

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR, per la partecipazione a bandi e avvisi, le province o le altre forme di associazionismo nel rispetto dell'autonomia delle regioni a Statuto Speciale possono incaricarsi della progettazione e dell'esecuzione per conto dei comuni assumendo a tale scopo personale a tempo determinato nel limite del 5 per cento degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico dei progetti finanziati.»

G10.26 (già em. 10.26)

Ferrari

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

        premesso che:

            la governance del PNRR affida agli enti locali e, in particolare, ai Comuni, un ruolo di primaria importanza nell'attuazione degli investimenti previsti dal Piano, in particolare nella fase di predisposizione dei progetti e di partecipazione ai bandi;

            dei 191,5 miliardi di euro previsti nel PNRR, 66,4 sono assegnati agli enti locali, con una prevalenza della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), seguita dalla Missione 5 (Inclusione e coesione), dalla Missione 6 (Salute) e dalla Missione 4 (Istruzione e ricerca);

            in questa prima fase di attuazione del PNRR, numerosi enti locali, in particolare i piccoli comuni delle aree interne, anche appartenenti a unioni di comuni, comunità montane o altre forme associative, nonché alcune province, non sono riusciti a partecipare ai bandi, anche a causa della carenza di personale specializzato nella predisposizione dei progetti, nonostante le meritorie iniziative adottate in materia quali l'accordo tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti sottoscritto il 27 dicembre 2021 volto a consentire alle amministrazioni centrali ed enti locali di usufruire dei servizi di consulenza e assistenza tecnica per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

            a questo si aggiunge la presenza, in diversi bandi, di criteri, quali l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale o la classificazione dei comuni quali intermedi, periferici o ultraperiferici, che hanno indebitamente escluso numerosi enti dalla partecipazione ai bandi;

            per tali ragioni, i cittadini residenti in numerose aree del Paese non riusciranno a beneficiare della realizzazione di infrastrutture di cui hanno assoluta necessità, volte a garantire diritti fondamentali quali quello a un'istruzione di qualità o alla salute, risultando esclusi dal processo di riduzione dei divari territoriali che sta al cuore dell'intero PNRR,

        impegna il Governo:

            ad adottare ogni iniziativa utile a consentire, anche al di fuori del PNRR, a tutti i comuni la piena partecipazione a bandi e avvisi, prevedendo, in particolare, che le province o le altre forme di associazionismo, nel rispetto dell'autonomia delle regioni a Statuto Speciale, in qualità di stazioni appaltanti, possano incaricarsi della progettazione e dell'esecuzione per conto dei comuni, assumendo laddove necessario personale da dedicare a tale scopo;

            a prevedere, nei bandi e avvisi di prossima emanazione, disposizioni volte a includere quegli enti locali che, pur avendone pieno titolo, risulterebbero ingiustamente esclusi dall'assegnazione delle risorse per via delle inadeguatezze dei criteri fin qui utilizzati, al fine di consentire una più efficace riduzione dei divari territoriali nel pieno rispetto dello spirito del PNRR.

10.0.1

Binetti, Vitali

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Deroga al collocamento in quiescenza dei dipendenti pubblici e, in analogia con quanto previsto relativamente agli incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ampliamento della continuità lavorativa)

        1. In deroga alla data obbligatoria di accesso al collocamento a riposo e in analogia a quanto già previsto per l'affidamento degli incarichi di cui al PNRR a dipendenti pubblici posti in regime di quiescenza, è facoltà dei dirigenti dello Stato che hanno raggiunto il tetto pensionistico, permanere in servizio secondo quanto disposto nel successivo comma 5. Tale deroga concorre al conseguimento della migliore funzionalità e capacità amministrativa della PA, della copertura della pianta organica delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome, a migliorare la flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici, ad assecondare maggiore trasferimento del know-how tra dirigenti della PA e infine tiene conto dell'adeguamento dei requisiti di accesso al collocamento a riposo rispetto alle variazioni  della speranza di vita.

        2. Le risorse contributive obbligatorie poste a carico rispettivamente del datore di lavoro e del lavoratore, incluse nel trattamento economico del dipendente di cui al comma 1 che sono prelevate ai fini pensionistici continuano ad essere prelevate alla fonte e sono finalizzate a facilitare il ricambio generazionale nella PA tramite la loro iscrizione al Fondo Staffetta generazionale di cui al comma 3. Tali risorse perciò non continueranno ad alimentare né l'importo del trattamento pensionistico né quello del TFR del dirigente che sceglie di rimanere in servizio. L'importo sia del trattamento pensionistico sia del TFR è definito alla data in cui il dipendente sarebbe stato messo in quiescenza obbligatoria, in base alle disposizioni vigenti.

        3. Al fine di facilitare il ricambio generazionale nella PA, con decreto del Ministro della Funzione Pubblica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso l'INPS un Fondo a gestione INPS denominato "Staffetta generazionale della PA". Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere l'anticipazione dell'accesso alla messa in quiescenza dei dipendenti pubblici che non hanno ancora conseguito il compimento del limite di età o degli anni contributivi per il collocamento a riposo.

        4.Il funzionamento e la fruizione del Fondo Staffetta generazionale sono disciplinati da un regolamento da adottare con medesima modalità e scadenza previste al comma 3 e la sua fruizione rispetta i seguenti tre criteri di priorità: l'anzianità di servizio, la parità di genere e la tutela delle persone vulnerabili.

        5. La durata della permanenza in servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non può essere superiore a 24 mesi oltre i limiti di cui all'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214 e comunque non oltre il settantesimo anno di età. Il periodo di fruizione del collocamento anticipato di cui al comma 3 non può superare la durata di 24 mesi oltre il periodo che manca per raggiungere il conseguimento del requisito necessario ai fini del collocamento al riposo obbligatorio.

        6. Il collocamento in quiescenza anticipato di cui al comma 3 implica il pagamento, fino al conseguimento del limite di età o del numero di anni contributivi, degli oneri contributivi obbligatori che avviene tramite le risorse finanziarie del Fondo Staffetta generazionale di cui al comma 2.

        7. Per rendere effettiva la permanenza in servizio di cui al comma 1 o l'accesso anticipato al collocamento in quiescenza obbligatorio di cui al comma 3 è necessaria l'intesa semplificata tra il dipendente e all'amministrazione di appartenenza che ha la facoltà di accogliere la richiesta in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali. Entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti del Ministro della Funzione Pubblica è definita la procedura per la formalizzazione dell'intesa.   

            8. Durante il periodo del collocamento a riposo anticipato, il dipendente non percepisce la propria pensione che diventa fruibile a partire dalla data del raggiungimento dell'età pensionabile o del numero di anni contributivi per il collocamento in quiescenza obbligatorio e comunque entro i 24 mesi dalla data di interruzione del proprio rapporto di lavoro. L'importo della pensione e del TFR da erogare corrispondono all'importo che scaturisce dal calcolo previsto dalla normativa vigente alla data del collocamento a riposo anticipato. Diversamente dalla pensione, il dipendente percepisce il TFR alla data del collocamento a riposo anticipato. L'accesso alla opportunità del collocamento anticipato di cui al comma 2 decorre dal 1° gennaio 2024 e avrà una durata fino al 31 dicembre 2026, ovvero fino alla conclusione del PNRR.

        9. Entro due mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti del Ministro della Funzione Pubblica, è effettuata la ricognizione dei Dirigenti interessati alla permanenza in servizio di cui al comma 1 e la conseguente stima delle risorse contributive che alimentano la dotazione finanziaria del Fondo Staffetta generazionale di cui al comma 3.  Entro il medesimo periodo e con uno o più decreti del Ministro della Funzione Pubblica è effettuata anche la ricognizione del numero di dipendenti pubblici che, nell'arco del biennio 2024-2026, risultano intenzionati a fruire della messa in quiescenza anticipata di cui al comma 2 e seguenti.»  

10.0.2

Vitali, Mallegni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art.10-bis.

    1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i direttori generali dei vigili del fuoco, possono, a domanda, rimanere in carica per ulteriori 2 anni dalla data di cessazione dell'incarico di servizio e comunque, non oltre il 31 dicembre 2026».

11.1

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole: «le regioni a statuto ordinario» inserire le seguenti: «e i comuni»;

       b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole:  «delle regioni» inserire le seguenti: «e dei comuni».

11.2

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «assumere con contratto a tempo determinato» inserire le seguenti: «, ovvero con contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato,»;

       b) al comma 2, capoverso «179-bis», dopo le parole: «di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti: «ovvero di contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81,».

11.3

Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «assumere con contratto a tempo determinato» inserire le seguenti: «, con la possibilità di trasformare una quota minima del 10 per cento in contratti a tempo indeterminato,».

11.4

Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi

Precluso

Al comma 1, sostituire  la parola: «2026» con la seguente: «2028».

11.5

Vitali

Precluso

Al comma 2, capoverso «179-bis», sostituire le parole: «dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» con le seguenti: «dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

11.6

De Bonis

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il Ministro per il sud e la coesione territoriale, nell'ambito dei suoi poteri sussidiari e/o sostitutivi, può inoltre ricorrere all'uso di personale esterno attraverso convenzioni con società di servizi anche private, specializzate in assistenza tecnica, per supportare amministrazioni e privati   nella redazione e attuazione dei progetti del PNRR. Le società di servizi possono essere costituite da imprese anche in associazione temporanea. Questi soggetti possono altresì coadiuvare le imprese a rafforzare ed accrescere la propria posizione sui mercati esteri, attraverso l'utilizzo dell'export manager.».

11.7

Manca

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato, finalizzate all'attuazione del PNRR, non opera il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

11.8

Damiani, Modena, Saccone

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del Fondo Complementare, nonché di quelli a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, l'Agenzia è autorizzata ad istituire nell'ambito della propria autonomia organizzativa, una nuova Area di livello dirigenziale generale";

            b) al comma 5, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "Al fine di armonizzare il trattamento retributivo di parte accessoria del personale non dirigenziale dell'Agenzia, in modo da ricondurlo ad un'unica e uniforme indennità, con decorrenza dal 1° giugno 2022 è riconosciuta allo stesso l'indennità di amministrazione più elevata fra quelle in godimento".

       2-ter. Agli oneri di cui al comma 3 lett. a), pari a 60.176,5 per l'anno 2022 e a 120.353,00 euro annui a decorrere dall'anno 2023, nonché agli oneri di cui alla lett. b) pari a ?. 50.459 per l'anno 2022 e a ?.100.918,00 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

11.9

Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4 dopo le parole "e per gli enti locali," sono inserite le seguenti: "anche";

            b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.";

            c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        "6.1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile."».

11.10

Valente

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4, dopo le parole: "e per gli enti locali," inserire "anche";

            b) il comma 6 è sostituito dal seguente: 

            "6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con  il  ricorso  a competenze, di  persone  fisiche  o  giuridiche,  disponibili  sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.";

            c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        "6.1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile."».

11.11

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 31-bis, del decreto-legge, 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale".».

11.12

Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dopo le parole: "Gli assegni in natura," sono inserite le seguenti: "i compensi professionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,"».

11.13

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis.  Ai fini dei controlli sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, di cui al comma 2, il Ministero per il sud e la coesione territoriale, quale autorità politica delegata, vigila sull'operato delle regioni verificando l'esistenza della professionalità tecnica dei professionisti scelti. A tale fine, nelle commissioni valutatrici, è prevista la partecipazione anche in modalità telematica, di un dirigente in forza al Ministero ovvero di un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale autorità di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia per la coesione territoriale.».

11.14

Modena

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

         «2-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "nel PNRR," sono inserite le seguenti: "nel PNC, nei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali,"».

11.15

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "nel PNRR," sono aggiunte le seguenti "nel PNC, nei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali,"».

11.16

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n.234, dopo le parole:  "nel PNRR," sono inserite le seguenti: "nel PNC, nei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali,"».

11.0.1

Valente

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 11-bis.

            1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per consentire l'immediato e tempestivo utilizzo delle risorse, le quote non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, in deroga alle modalità previste dall'articolo 42, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in deroga ai limiti fissati dall'art.1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione si applica anche alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

            2. Le Regioni e le Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzate, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 e dall'allegato 4/2 annesso del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

            3. All'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

        "9-ter. Gli enti pubblici strumentali il cui funzionamento non è finanziato dalle Regioni, possono contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento della media aritmetica dell'ammontare delle entrate registrate, a qualsiasi titolo, sul conto di Tesoreria negli ultimi tre esercizi."».

11.0.2

Conzatti, Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 11-bis.

            (Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse per investimenti del PNRR, PCN, comunitarie)

        1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per consentire l'immediato e tempestivo utilizzo delle risorse, le quote non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, in deroga alle modalità previste dall'articolo 42, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in deroga ai limiti fissati dall'art.1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione si applica anche alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

        2. Le Regioni e le Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzate, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 e dall'allegato 4/2 annesso del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

11.0.3

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 11-bis.

            (Potenziamento strutture Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

        1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, pesca e forestale, nonché per incrementare le attività di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga ed in aggiunta ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contestuale incremento della dotazione organica complessiva, è autorizzato ad assumere in via straordinaria a tempo indeterminato, per il triennio 2022-2024, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, anche semplificate, un contingente di complessive 204 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed ICQRF del medesimo ministero e così composto: 4 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; 160 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; 40 unità di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione economica F2.

        2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1, per l'importo di euro 8.135.618 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

12.1

Faraone, Sbrollini

Precluso

Al comma 1, le lettere a) e b) sono abrogate.

        Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «2,15 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,3 milioni di euro a decorrere dal 2023».

12.2

Vitali, Binetti, Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso "2-bis.", dopo le parole: "nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le esperienze lavorative maturate" inserire la seguente: "anche".

12.3

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso  "2-bis." sopprimere le seguenti parole: «per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis».

12.100 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

  • al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
  • 0a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "c-bis) il vice Presidente, se nominato.";

            b)  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni»;

            c) Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: b-bis) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro della pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.»;

            d) al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) all'articolo 14, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023;

e-ter) il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 è abrogato.»

            e.) al comma 3, sostituire le parole "lettere b), c) ed e)" con le seguenti "lettere c), e) ed e-bis)";

            f.) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere 0a), b-bis) ed e-ter), quantificati in euro 330.537, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

12.4

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso "2-bis", al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa stabilizzazione di coloro che abbiano maturato i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

12.5

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso "2-bis", al  primo periodo, dopo le parole: «in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e» insierire le seguenti: «, previa stabilizzazione di coloro che abbiano maturato i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,».

12.6

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 2,  inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo  definito,  il  trattamento  economico  ad  essi  spettante  è corrispondentemente ridotto e  nei  confronti  degli  stessi  non  si applica la disposizione di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  secondo periodo, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202. Ai docenti dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e collocati a riposo per dimissioni volontarie a partire dal 1° gennaio 2021 sono affidati incarichi, di durata non superiore a tre anni, per le attività formative di quest'ultima Scuola, nel limite delle risorse finanziarie ad essa attribuite."».

12.7

Le Commissioni riunite

Precluso

 

        Dopo il comma 2,  inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla  legge 11 agosto 2014 n. 114, le parole : "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.».

12.8

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, le parole: "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.».

12.9

Gasparri, Pagano, Mallegni, Boccardi

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.».

12.0.1

Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento per l'attività amministrativa per i comuni capoluogo di provincia)

        1. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti", sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia".».

12.0.2

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento per l'attività amministrativa per i comuni capoluogo di provincia)

        1. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti", sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia".».

12.0.3

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento per l'attività amministrativa per i comuni capoluogo di provincia)

        1. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti", sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia".».

12.0.4

Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di potenziamento per l'attività amministrativa per i comuni capoluogo di provincia)

        1. Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa degli enti locali per cui sia stato dichiarato il dissesto o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

12.0.5

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

            1. Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa degli enti locali per cui sia stato dichiarato il dissesto o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del TUEL.».

12.0.6

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

            1. Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa degli enti locali per cui sia stato dichiarato il dissesto o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del TUEL.».

12.0.7

Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza per i Comuni e le Città Metropolitane)

        1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

        2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata.».

12.0.8

Faraone, Sbrollini

Precluso

 Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Superamento del precariato della dirigenza amministrativa e tecnica con funzioni ispettive preso i diversi comparti della Pubblica Amministrazione)

        1. Al fine di supportare l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR per fronteggiare la forte carenza di organico e, per i maggiori bisogni da perseguire per le accresciute attività amministrative e tecniche, demandate agli uffici centrali e periferici del comparto Ministeri, si intende valorizzare le professionalità maturate e, nell'ottica di efficienza della spesa pubblica, entro il 31 dicembre 2022, i diversi Ministeri, in deroga alle vigenti facoltà di reclutamento, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale straordinaria di espletamento di corsi concorsi per titoli ed esami su base esperienziale, il personale in posizioni dirigenziali non generali di seconda fascia assunto a tempo determinato che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbia svolto per almeno 3 anni le funzioni di dirigenti amministrativi e /o tecnici con funzioni ispettive presso le Amministrazioni centrali e periferiche del comparto Ministeri.».

13.0.1

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 13-bis.

            (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

        1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'articolo 80 è inserito il seguente: "Art. 80-bis. - (Ufficio tecnico socio-educativo) - 1. Sono istituiti, presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i provveditorati regionali e le aree educative degli istituti penitenziari di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, gli uffici tecnici socio-educativi, competenti per l'indirizzo tecnico e l'intervento socio-educativi. Con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'organizzazione degli uffici tecnici socio-educativi di cui al presente articolo.

        2. L'ufficio tecnico socio-educativo è istituito presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed è competente per:

            a) l'attività di rappresentanza dell'amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, l'attività di coordinamento e la trattazione relativamente agli affari in tema di esecuzione penale e prevenzione della recidiva, presso gli uffici giudiziari, gli organismi statali e gli enti locali;

            b) la direzione delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale dell'amministrazione penitenziaria;

            c) le attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle aree educative negli istituti penitenziari, in particolare:

                 1) assicurando che gli interventi socio-educativi di cui alla presente legge costituiscano obiettivo permanente e prioritario per gli istituti penitenziari;

                 2) garantendo l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie e multiprofessionali e svolgendo attività di supporto progettuale tramite accordi nazionali, regionali e programmi dell'Unione europea;

                 3) contribuendo a garantire i diritti di cittadinanza nei percorsi di risocializzazione, anche attraverso l'integrazione con altri servizi e organizzazioni del settore;

                 4) monitorando il benessere del personale socio-educativo e promuovendo l'adozione di misure per la prevenzione della sindrome da burnout.";

            b) l'articolo 82 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: "Art. 82. - (Competenze e ruoli del personale educativo negli istituti penitenziari) - 1. Negli istituti penitenziari il dirigente tecnico socio-educativo è responsabile dell'area educativa, gestisce il personale educativo e amministrativo afferente e coordina gli esperti di cui all'articolo 80, i mediatori culturali, gli assistenti volontari, le agenzie formative e per l'istruzione, la comunità esterna e il personale di polizia penitenziaria assegnato alla vigilanza delle attività inerenti ai programmi di intervento educativi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 10, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

        2. Il dirigente tecnico socio-educativo responsabile dell'area educativa svolge inoltre i seguenti compiti:

             a) sovrintende alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi educativi che sono realizzati nell'istituto penitenziario e che costituiscono il progetto educativo di istituto;

             b) presiede il gruppo per l'osservazione della personalità delle persone condannate e internate e il gruppo di osservazione e trattamento;

             c) collabora con la magistratura di sorveglianza, con l'ufficio di esecuzione penale esterna e con i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria in relazione alle attività educative.

        3. A ciascun istituto è assegnato un numero adeguato di funzionari educatori e di esperti di cui all'articolo 80, tale da soddisfare le esigenze di presa in carico dei singoli utenti, definite in base alla tipologia e al numero delle persone detenute, come previsto dalla tabella B di cui all'articolo 83. È assicurato altresì un numero adeguato di unità amministrative per la segreteria dell'area educativa e di personale di polizia penitenziaria impiegato nelle attività di vigilanza sulle persone detenute, al fine di realizzare gli interventi socio-educativi individuali e di comunità."»

13.0.2

Stefano

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.13-bis.

(Disposizioni in materia di ufficio per il processo)

        1. I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, banditi ai sensi dell'articolo 14, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo due anni e sette mesi di servizio, accedono al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

13.0.3

Causin

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 13-bis.

            (Funzionalità del Corpo delle Capitanerie di porto)

        1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla missione 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera a) e c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso  di rafferma, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in esito al concorso bandito con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi a quello di pubblicazione del medesimo concorso, fino ad un massimo di 3 unità, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

        2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2022 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

13.0.4

Vono, Toffanin

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla missione 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso  di rafferma, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in esito al concorso bandito con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), del  decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi a quello di pubblicazione del medesimo concorso, fino ad un massimo di 3 unità, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2022 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

13.0.5

Berutti

Precluso

   Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

       1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla missione 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera a) e c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso  di rafferma, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in esito al concorso bandito con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi a quello di pubblicazione del medesimo concorso, fino ad un massimo di 3 unità, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

        2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2022 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

13.0.6

Rauti, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        "Art. 13-bis.

     1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla missione 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera a) e c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso  di rafferma, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in esito al concorso bandito con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi a quello di pubblicazione del medesimo concorso, fino ad un massimo di 3 unità, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

        2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2022 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

14.1

Gallone

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza", inserire le seguenti:"anche in conformità con gli articoli 5, 19 e 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18,".

14.2

Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

     Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. In ragione della necessità di semplificare le procedure di accesso alla carriera accademica, sono prorogate a decorrere dall'anno accademico 2021/22 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato disposte dai commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 al fine di garantire la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca da emanare entro il 30 giugno 2022.».

14.3

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di valorizzare e integrare il sistema dell'Alta formazione artistica, universitaria, post universitaria e della ricerca attraverso l'offerta di percorsi formativi di alta qualificazione e di ricerca in campo artistico, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, istituto di alta cultura e sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico, musicale e coreutico, è autorizzata a rilasciare, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che li disciplinano, specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 di Riforma del sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è inoltre autorizzata ad istituire in via sperimentale, anche attraverso l'eventuale riconfigurazione dei corsi di perfezionamento attivi, al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi, corsi di dottorato di ricerca a completamento dell'offerta formativa di terzo livello dell'Istituzione e senza oneri ulteriori a carico dello Stato. Al termine del periodo sperimentale di cui al precedente comma, la nuova attivazione o la riconfigurazione dei corsi può assumere carattere definitivo mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'università e della ricerca, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le modalità per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni, per la definizione dei programmi dell'offerta formativa e di ogni altro elemento di dettaglio necessario al funzionamento dei corsi di dottorato.».

14.4 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        "4-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.». 

14.5

Faraone, Sbrollini

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        «4-bis. Anche in ragione delle maggiori esigenze determinate dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di potenziare le funzioni di valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) nell'ambito degli obiettivi e delle riforme stabiliti nel PNRR, la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata di un numero complessivo di 10 unità, di cui sette appartenenti alla terza area funzionale, fascia retributiva F4, e tre appartenenti alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - comparto Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il personale di cui al primo periodo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'assunzione del suddetto personale è autorizzata una spesa pari ad euro 100.000 per l'anno 2022 ed euro 580.000 a decorrere dall'anno 2023, comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio, a valere sugli stanziamenti del bilancio dell'ANVUR.

        4-ter. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR è autorizzata ad adeguare, con oneri a carico del proprio bilancio e con decorrenza dall'anno 2020, i trattamenti economici accessori del proprio personale secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero dell'università e della ricerca.

        4-quater. Fino al completamento delle assunzioni di cui al comma 4-bis, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'ANVUR può avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio e utilizzando le economie determinatesi nell'anno precedente rispetto alla spesa prevista per i componenti del Consiglio direttivo, di un contingente di esperti della valutazione, non superiore a 10 unità ed entro una spesa massima di euro 420.000 annui, mediante l'attribuzione di incarichi della durata di un anno, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di due anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati.

        4-quinquies. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.». 

14.6 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        «4-bis. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del cinquanta per cento dell'orario di lavoro e al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'art.1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche.";

            b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

        "l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            l-ter) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al cinquanta per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo diversa disciplina contrattuale.";

            4-ter.  Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96, , gli elenchi "Elenco A" ed "Elenco B" previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2021 sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM.»

14.7 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        "6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 15

(Gruppi e settori scientifico-disciplinari)

        1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.

        2. I gruppi scientifico-disciplinari:

sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;

sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed alla indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

        3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015 n. 271.

        4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione ed all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

        5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro.».

        6-ter. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all' adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.

        6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 99 è abrogato.

        6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti «decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

        6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, ovunque ricorra, la parola «frontale» è sostituita dalle seguenti «per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste»;

al terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

la parola «frontale» è sostituita dalle seguenti «per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste»;

dopo le parole «della diversità dei» sono inserite le seguenti: «gruppi e dei»;

le parole «decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168».
 

        6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Contratti di ricerca)

        1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382  possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

        2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

        3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

        4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

        5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

        6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

        7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

        8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

        9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

        6-octies. All'articolo 35, comma 3, lettera e-ter), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

al secondo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o al contratto di ricerca».

        6-novies. Le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono stipulare contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad uno o più settori artistico disciplinari, esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

        6-decies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando»;

            b. al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «I destinatari» sono inserite le seguenti: «dei contratti di cui al comma 1»;

alla lettera a), le parole: «settore concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare»;

alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            «d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato»;

            c. il comma 3 è sostituito dal seguente:

            «3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto»;

d. al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

e. il comma 5 è sostituito dal seguente:

            «5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.»;

f. il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

            «5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.»;

   g. il comma 7 è abrogato;

   h. al comma 8:

il primo periodo è soppresso;

al secondo periodo, le parole: «lettera b),» sono soppresse;

        i.  al comma 9, le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse;

            l. al comma 9-ter, le parole: «, lettera b),», ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse;

            m. dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

            «9-quater. L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

        6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 18, comma 3, le parole da: «, lettera b)» fino alla fine del comma sono soppresse;

all'articolo 29, comma 5, le parole: «lettera b),» sono soppresse.

        6-duodecies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-decies e 6-undecies si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

        6-terdecies. Ferma restando la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono altresì indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto.

        6-quaterdecies. Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il termine di cui al presente comma, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all' adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-septies del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

        6-sexiesdecies. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        6-septiesdecies. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        6-duodevicies. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

        6-undevicies. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo. L'esclusione dalle procedure di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, disposta dal comma 6-decies, lettera b), numero 3), del presente articolo non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

            6-vicies. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-bis è inserito il seguente:

«Art. 24-ter

(Tecnologi a tempo indeterminato)

        1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

        2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP.

        3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis.».

        6-vicies semel. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-vicies del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al comma 6-vicies prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio, nonché per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

        6-vicies bis. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza, Il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, siprovvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di cui al primo periodo della lettera a) dell'art. 1, comma 310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'art. 11, comma 3-ter del d.lgs. 218/2016. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

        6-vicies ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: «, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse."

            6- vicies quater. Le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al cui all'articolo 1, comma 1, della legge n.338 del 2000 nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari aventi le caratteristiche indicate dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel PNRR. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98."

14.8

De Lucia, Fenu, Pavanelli

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti :

        «6-bis. Al fine di consentire alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito denominate "Istituzioni", l'assunzione nel ruolo di professore di II fascia del personale tecnico universitario in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale e già in servizio a tempo indeterminato nelle categorie D ed EP alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023.

        6-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al riparto fra le Istituzioni dell'incremento di cui al comma 6-bis.

        6-quater. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14.9

Valente

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. Al fine di dare piena attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, con particolare riferimento al diritto allo studio degli studenti con disabilità, o con disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, anche nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

        "5-bis. Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal Rettore o dal Direttore, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica."

            6-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 6-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico.»

14.10

Vitali, Binetti, Gallone

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

        "6-bis. Al fine di dare piena attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, con particolare riferimento al diritto allo studio degli studenti con disabilità, o con disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, anche nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal Rettore o dal Direttore, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. »

            6-ter. Dall'attuazione del comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico."

14.11

Vattuone

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Nell'ambito della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per garantirne la continuità e l'efficacia a più lungo termine delle azioni nel campo delle Infrastrutture di Ricerca sia tramite la partecipazione dell'Italia ai Consorzi Europei per le Infrastrutture di Ricerca (ERIC) di cui al Regolamento EU 723/2009 che quella alle infrastrutture di ricerca internazionali definite dal Forum Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (ESFRI), è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la partecipazione agli ERIC e alle infrastrutture di ricerca europee" con una dotazione di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, con contestuale riduzione per un importo di 104,900 milioni di euro dello stanziamento del Fondo Ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e per un importo di 50,100 milioni di euro dello stanziamento del Fondo Finanziamento Ordinario delle Università statali e dei consorzi interuniversitari (FFO), di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il fondo è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca tra gli Enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dallo stesso Ministero e le Università statali che ospitano attività degli ERIC, nonché, con trasferimento diretto, tra gli ERIC con sede legale e/o operativa in Italia. Il fondo è attribuito alla Direzione per l'internazionalizzazione e la comunicazione costituita presso il Ministro dell'università e della ricerca.»

14.12

Pittoni, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        6- bis) All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 9, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «È fatta salva altresì l'assunzione di incarichi presso enti pubblici e privati, anche a scopo di lucro, purché tali incarichi siano svolti in regime di indipendenza ovvero non prevedano compiti gestionali.»;

            b) al comma 10 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Le università possono stabilire la quota, comunque non superiore al 10 per cento, dei compensi riferiti alle attività o agli incarichi di cui al presente comma da destinare, nell'ambito dei rispettivi bilanci, all'esercizio delle proprie attività istituzionali. Il primo periodo si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno è consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.»

14.13

Ostellari, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 6 , aggiungere il seguente:

        «6-bis. La procedura di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato, in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della predetta legge».

14.14

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        « 6-bis.. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. All'atto deliberativo di costituzione delle società di cui al comma 1, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto delle relative partecipazioni, anche indirette, da parte di università statali ed enti pubblici di ricerca non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

        1-ter. Con riferimento alla partecipazione o alla costituzione dei soggetti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1 da parte di enti pubblici di ricerca, non sono richiesti, anche qualora previsti da disposizioni normative o statutarie, autorizzazioni o pareri preventivi da parte di amministrazioni esterne ai medesimi enti.».

14.15

Giro, Vitali

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        "6-bis. In attesa del completamento del processo attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e in conformità ai principi costituzionali, il rapporto d'impiego dei docenti di cui all'articolo 2 della predetta legge viene disciplinato con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca relativamente agli aspetti giuridici ed economici. In tale ambito dovranno essere previste le disposizioni relative alla chiamata diretta per chiara fama, nonché alla mobilità dei docenti delle Istituzioni."

14.16

Iannone, Malan, La Russa

Precluso


Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        "6-bis. In attesa del completamento del processo attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e in conformità ai principi costituzionali il rapporto d'impiego dei docenti di cui all'articolo 2 della predetta legge, viene disciplinato con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca relativamente agli aspetti giuridici ed economici. In tale ambito dovranno essere previste le disposizioni relative alla chiamata diretta per chiara fama, nonché alla mobilità dei docenti delle Istituzioni."

G14.1

Ferrari

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

        premesso che:

            il decreto in esame prevede misure per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca;

            l'articolo 14, commi da 1 a 4, prevede disposizioni in materia di reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei finalizzate ad aumentare l'attrattività del sistema universitario italiano verso ricercatori vincitori dei prestigiosi Seal of Excellence nell'ambito delle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), nonché dei programmi di ricerca dello European Research Council (ERC);

            tali disposizioni derivano dalla necessità di invertire l'attuale tendenza che - secondo i dati dello European Research Council per i soli finanziamenti ERC dal 2007 al 2019 - vede l'Italia quale paese, tra i principali stati europei, che accoglie meno ricercatori stranieri nelle proprie università e, al contempo, presenta il maggior numero di ricercatori nazionali, dopo la Germania, presso enti di altri stati;

        considerato che:

        accanto al bilancio estremamente negativo tra ricercatori stranieri presso i propri enti e ricercatori nazionali presso enti esteri, il nostro Paese presenta una grande vulnerabilità sul versante degli esiti delle procedure di assegnazione di finanziamenti ERC, in quanto è caratterizzato, secondo i medesimi dati, dal più basso tasso in Europa di progetti ERC finanziati sul totale di progetti valutati;

            una delle ragioni che spiega questo dato è la carenza, presso molti atenei italiani, di uffici dedicati al supporto dei ricercatori nella predisposizione dei progetti, costantemente aggiornati e dotati di personale specializzato con connessioni con Bruxelles;

            un'altra ragione, che penalizza in modo particolare i paesi mediterranei, è il livello più basso di conoscenza dell'inglese accademico, che rende meno comprensibili e convincenti i progetti rispetto a quelli provenienti da paesi dell'Europa settentrionale e dai paesi anglosassoni;

            infine, sovente si riscontra un'inadeguata preparazione dei ricercatori italiani nell'affrontare le diverse fasi della selezione dei progetti vincitori, e in particolare le interviste orali, per le quali sarebbe necessario un addestramento specifico, che, laddove si tiene, è foriero di risultati positivi;

            rilevato che:

        dal 1989 esiste in Italia l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), associazione finalizzata a supportare gratuitamente tramite iniziative di formazione, informazione e assistenza i soggetti interessati alla partecipazione ai bandi di ricerca europei e dotata anche di un apposito ufficio a Bruxelles;

            rilevato, inoltre, che:

        i progetti ERC sono valutati da revisori internazionali e vengono selezionati sulla base dell'eccellenza come unico criterio, applicato alla valutazione congiuntamente del progetto di ricerca e del Principal Investigator, e tutti quelli che superano la soglia di qualità vengono inseriti nella graduatoria finale;

            a seconda del budget disponibile, solo alle proposte con il punteggio più alto viene offerta una sovvenzione fino a quando l'intero budget non è stato utilizzato, pertanto, l'ottenimento del finanziamento non dipende tanto dal merito quanto dal budget disponibile, laddove l'ammissione alle graduatorie rappresenta il vero indice di qualità dei progetti in questione;

            considerato, inoltre, che:

        il decreto-legge in esame fa esclusivo riferimento alle posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo A, e non a quelle di tipo B, le quali possono essere convertite in posizioni di professore di seconda fascia, non garantendo quindi che i dipartimenti universitari possano assumere i suddetti ricercatori dopo un periodo in cui sono stati formati e hanno impostato progetti e attività con le università di riferimento;

        impegna il Governo:

        1) ad adottare una strategia volta a migliorare il tasso di successo nelle procedure europee dei progetti presentati da ricercatori presso università italiane, valutando anche il coinvolgimento dell'APRE, basata su informazioni quanto più aggiornate possibili provenienti dai rilevanti enti europei, con le seguenti finalità:

        a) colmare i divari tra gli atenei italiani dotati dei migliori uffici di supporto alla predisposizione dei progetti per i bandi europei e quelli che ne sono sprovvisti, prevedendo il rafforzamento delle strutture e la diffusione delle migliori pratiche tra gli atenei più svantaggiati;

            b) rafforzare a tutti i livelli le competenze dei ricercatori italiani relative alla conoscenza dell'inglese accademico, anche attraverso un adeguato supporto linguistico nella predisposizione dei progetti;

            c) incrementare la frequenza e la qualità delle iniziative di formazione e addestramento alle diverse fasi della procedura di selezione dei progetti;

            2) a prevedere forme di incentivazione allo svolgimento della propria ricerca in Italia anche ai ricercatori i cui progetti sono stati inseriti nelle graduatorie ma, per ragioni di fondi disponibili, non sono stati beneficiari di alcun finanziamento ERC;

            3) a valutare l'opportunità di introdurre misure e dedicare risorse volte a stabilizzare i ricercatori presso le università che li hanno accolti per lo svolgimento della propria ricerca ai sensi del decreto in esame, sulla base del modello della cosiddetta tenure track delle università estere.

G14.2

Ferrari

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

        premesso che:

            il decreto in esame prevede misure per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca;

            l'articolo 14, commi da 1 a 4, prevede disposizioni in materia di reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei finalizzate ad aumentare l'attrattività del sistema universitario italiano verso ricercatori vincitori dei prestigiosi Seal of Excellence nell'ambito delle Azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), nonché dei programmi di ricerca dello European Research Council (ERC);

        considerato che:

        in ambito umanistico - nel quale l'Italia, per ragioni storiche e culturali, può giocare un ruolo di traino rispetto agli altri paesi dell'Unione europea - un aumento dell'attrattività verso i migliori ricercatori europei non si ottiene solamente attraverso procedure di reclutamento semplificate e vantaggiose, ma anche costruendo un sistema di individuazione e consultazione delle fonti moderno e innovativo;

            a tal fine, riveste particolare importanza l'impiego di strumenti di catalogazione e metadatazione all'avanguardia nel processo di progressiva digitalizzazione del patrimonio culturale di biblioteche, archivi storici e musei, nonché la formazione e l'impiego di personale specializzato e la collaborazione con il mondo dell'università e della ricerca;

            rilevato che:

        la Missione 1, Componente 3, Investimento 1.1, Sub-investimento 1.1.5 (digitalizzazione del patrimonio culturale) del PNRR prevede "un importante sforzo per la digitalizzazione di quanto custodito in musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura, così da consentire a cittadini e operatori di settore di esplorare nuove forme di fruizione del patrimonio culturale e di avere un più semplice ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione", con uno stanziamento di 500 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori 1,46 miliardi finanziati dal Fondo Complementare;

            tale investimento prevede, tra i propri obiettivi, la creazione di nuovi contenuti culturali e lo sviluppo di servizi digitali ad alto valore aggiunto da parte di imprese culturali/creative e start-up innovative;

            in attuazione del predetto Sub-investimento, l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library ha avviato lo scorso 10 febbraio una consultazione preliminare di mercato in ordine all'acquisizione di servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale;

            l'allegato 1 a tale avviso prevede che le procedure di gara che saranno indette da Invitalia, quale centrale di committenza per conto della Digital Library per l'attuazione del progetto, avranno ad oggetto l'affidamento, anche congiunto, di determinati servizi che includono la metadatazione dei contenuti digitali e la descrizione/catalogazione dei beni, con l'obiettivo di giungere anche alla metadatazione di tutto il materiale digitale prodotto e di tutto il materiale normalizzato nell'ambito del progetto;

            l'Investimento 1.2 della medesima Componente prevede la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, con uno stanziamento di 300 milioni di euro, finalizzato anche alla formazione del personale amministrativo e degli operatori culturali, sviluppando competenze sui relativi aspetti legali, di accoglienza, mediazione culturale e promozione,

        impegna il Governo:

        1) a valorizzare quale obiettivo del citato Investimento 1.1 del PNRR la creazione di nuovi contenuti culturali e lo sviluppo di servizi digitali ad alto valore aggiunto realizzati anche da parte del mondo dell'università e della ricerca;

            2) a dare prioritaria importanza, nell'attuazione del predetto Investimento, alle operazioni di metadatazione e catalogazione del patrimonio culturale, da realizzarsi omogeneamente in tutte le biblioteche, archivi storici e musei nazionali, basandosi sulle migliori pratiche disponibili a livello internazionale, includendo i dati sulla provenienza dei beni e favorendo l'interconnessione con i dati del patrimonio italiano disseminato e disperso nel mondo;

            3) a valorizzare, nell'ambito del citato Investimento 1.2 del PNRR, lo sviluppo di competenze e la formazione continua degli operatori culturali anche sul piano della storia del patrimonio, quale presupposto contenutistico per meglio favorire l'abbattimento delle barriere cognitive in musei, biblioteche e archivi.

G14.3

Fenu

Precluso

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

        premesso che:

        all'interno del parere della Commissione Finanze e tesoro del Senato relativo alla "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" è stato dato indirizzo al Governo di inserire il polo di ricerca denominato Einstein Telescope, situato nella miniera di Sos Enattos in Sardegna, all'interno degli interventi da finanziare tramite il PNRR;

            Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) supporta la candidatura italiana di ET (in Sardegna) tramite un protocollo di intesa con INFN, Regione Sardegna e Università di Sassari, finanziato con 17 milioni di euro;

            valutato che:

        il valore totale dei flussi annui di transazioni associate, equivalente al totale del volume d'affari, dato dalla somma di domanda diretta e indotta nei 9 anni di costruzione, è stimato in oltre 6 miliardi di euro. In termini di occupazione, l'effetto totale nei 9 anni di costruzione è stimato in 36.085 unità di forza lavoro sul sito sardo. A regime, la struttura occuperà 160 unità permanenti, alimenterà un cospicuo mercato locale e nazionale di beni e servizi di alto contenuto tecnologico e promuoverà la nascita di spin-off. Il funzionamento dell'Einstein Telescope genererà un valore annuo di circa 127 milioni di euro e avrà un impatto sull'occupazione, tra effetti diretti e indotti, stimato in oltre 700 unità annue, escludendo i dipendenti;

            la realizzazione del progetto renderebbe la Sardegna una zona di importanza mondiale e un centro di ricerca internazionale, favorendone la crescita dal punto vista dell'immagine della Regione e del paese;

        impegna il Governo:

        ad inserire, nell'ambito degli interventi attuativi del PNRR, misure e risorse specifiche per la realizzazione del polo di ricerca Einstein Telescope di Sos Enattos, al fine di dare sostanza alla candidatura del progetto.

14.0.1

Vitali, Gallone

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di università e ricerca)

        1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

(Interventi in materia di housing universitario)

        1. In attuazione delle misure straordinarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e in particolare dell'Investimento M4C1- 1.7, al fine di favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari tramite interventi di recupero, ristrutturazione o riconversione di immobili esistenti, ovvero di interventi di riqualificazione urbana, da parte di soggetti pubblici e privati, anche in partenariato con le università, si provvede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, mediante la corresponsione anticipata dei canoni di locazione per tre anni. La corresponsione del canone è condizionata alla effettiva messa a disposizione degli alloggi per la locazione agli studenti ed è commisurata ai valori prevalenti sul mercato immobiliare locale ridotti, in relazione alle finalità sociali dell'intervento, secondo i parametri indicati dal decreto di cui al comma 2. Ferma restando la prevalente destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studenti universitari, i soggetti aggiudicatari possono destinare ad altra finalità, anche a titolo oneroso, le strutture eventualmente non utilizzate, anche in relazione ai periodi non correlati alle attività dell'anno accademico. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C1- 1.7, pari a 660 milioni di euro.

        2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

            a) le procedure e le modalità per la ricognizione dei fabbisogni territoriali;

            b) le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti, per il tramite delle università e comunque in convenzione con le stesse, nonché il numero minimo di posti letto relativo ai singoli interventi;

            c) le modalità per assicurare la quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, in esecuzione di quanto previsto dal PNRR;

            d) le modalità di determinazione del canone, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti;

            e) le garanzie patrimoniali minime per accedere all'intervento, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno venti anni successivi al terzo.

        3. Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.

        4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca ed alle altre attività culturali e ricreative, secondo gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie individuati con i decreti di cui al comma 2.

        5. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono ammessi esclusivamente i progetti che prevedono la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard energetici e ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi.

        6. I soggetti aggiudicatari elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. Il Ministro dell'università e della ricerca, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua, privilegiando quelli che presentano la minor durata di realizzazione, i progetti ammessi alle condizioni operative definite nel bando, inclusa la corresponsione del canone nei limiti delle risorse disponibili, e procede alla ripartizione dei fondi.

        7. Gli alloggi e le residenze ammessi ai benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. I decretidi cui al comma 2 individuano le ulteriori categorie di studenti destinatarie degli interventi di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli studenti fuori sede.

        8. I redditi derivanti dalla locazione degli alloggi agli studenti di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che essi rappresentino il reddito prevalente percepito in relazione all'utilizzo dell'immobile.

        9. Le risorse del PNRR indicate nell'ambito dei bandi di cui all'articolo 1 possono essere destinate, con successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1, anche all'acquisizione diretta da parte delle università statali delle Regioni e degli enti regionali per il diritto allo studio universitario della disponibilità di posti letto per studenti universitari aventi le caratteristiche indicate dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 1, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, il conseguimento del possesso o della detenzione di immobili ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.".»

14.0.2

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Incentivi ai soggetti privati per la realizzazione di alloggi per studenti)

        1. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        "1-bis. Il cofinanziamento di cui al comma 1 è esteso alle medesime condizioni anche ai soggetti privati che svolgono l'attività di gestione di residenze universitarie da almeno 3 anni ovvero con un numero di posti letto superiore a 500 nel territorio nazionale. Il cofinanziamento è concesso attraverso un contributo non superiore al 40 per cento dell'importo totale dei costi di progettazione, riqualificazione sismica o energetica, ristrutturazione, costruzione, direzione dei lavori e collaudo ivi inclusi arredi ed attrezzature, e fino limite massimo del 30 per cento delle risorse disponibili.

        1-ter. Il cofinanziamento è destinato ad agevolare la realizzazione e la disponibilità di strutture ricettive per studenti universitari che prevedono un numero di camere singole con bagno privato non inferiore al 60% del numero complessivo delle camere disponibili nella struttura oltre ad aree comuni di dimensione non inferiore a 3 mq per camera disponibile. Il 20 per cento dei posti letto realizzati è destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 6, con tariffa convenzionata con il Comune in cui è ubicata la struttura. La destinazione d'uso dell'immobile beneficiario del cofinanziamento non può essere modificata prima di quindici anni dall'avvio dell'attività. È consentita l'attività ricettiva nella misura massima del 20 per cento delle camere e degli spazi disponibili. Con decreto del Ministro dell'Università, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure, i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti, dei relativi costi nonché il monitoraggio dello stato di avanzamento lavori (SAL) ai fini dell'erogazione dei relativi finanziamenti."».

14.0.3

Faraone, Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Misure in materia di borse di studio agli specializzandi medici)

        1. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 13 della direttiva 82/76/CEE che modifica la direttiva 75/363/CEE, le disposizioni di cui all'articolo 11, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano tenendo conto esclusivamente dei requisiti soggettivi di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo.

        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità di cui al comma 4, dell'art. 11 della Legge 19 ottobre 1999, n. 37. »

14.0.4

La Mura, Moronese, Nugnes, Angrisani, Abate, Lannutti

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Proroga del mandato dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca)

         1. Al fine di mantenere la continuità operativa e il tempestivo avvio delle progettualità e attività strutturali, scientifiche e culturali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 che terminano il loro mandato nell'anno 2022 sono confermati fino al 31 dicembre 2022.»

14.0.5

L'Abbate, Vanin, De Lucia, Montevecchi, Russo, Airola, Pavanelli

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Accordi di programma per la prevenzione dei rifiuti)

        1. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente articolo siano stipulati con Università, Enti e istituzioni di ricerca, gli stessi sono incentivati attraverso il ricorso al Fondo ordinario di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.".».

15.0.1

Misiani, Nannicini, Matrisciano, Catalfo, Romano, Guidolin, Romagnoli

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

        (Disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

        1. Nelle more della perequazione dell'indennità di amministrazione, a ciascun lavoratore dipendente dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro è riconosciuta un'indennità una tantum di ammontare pari a quella prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 dicembre 2022.

        2.  Nel caso di assunzioni effettuate successivamente al 31 maggio 2022, ai nuovi assunti sono corrisposte le sole mensilità residue.

        3. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta a fonte dell'impegno straordinario richiesto per il contrasto al lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR.

        4. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, pari ad euro 11.500.000, si provvede a valere sull'avanzo finanziario di competenza dell'ente relativo all'anno 2021.  Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, pari a 200.000 euro, si provvede sul bilancio della medesima Agenzia relativo al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234. 

        5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera d) le parole "trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta per cento";

            b) alla lettera d), n. 2 le parole "13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: parole "30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".

        6. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera f) le parole "sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate, entro il limite annuo di euro 1.500.000";

            b) alla lettera g) le parole "non possono superare il limite di euro 15 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "non possono superare il limite di euro 25 milioni annui"».

15.0.2

Boccardi, Pagano, Mallegni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

        1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato.

        2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

        3. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti del contributo a carico degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.3

Giacobbe

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

        1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato.

        2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

        3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede, a decorrere dal 1 gennaio 2023, a valere sulle risorse proprie acquisite dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti del contributo a carico degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.4

Marti, Saponara, Augussori, Alessandrini, Pirovano, Riccardi, Pittoni, Emanuele Pellegrini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 15-bis

        (Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

    1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato.

    2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

    3. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti del contributo a carico degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.5 (testo 2) ([e id. 15.0.6 (testo 3)])

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 15-bis

(Istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

            1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

            b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

        "Art. 5-bis (Disposizioni in materia di personale).

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.».

        2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

        3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

        a) quanto a euro 1.121.470 per l'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione di cui al comma 3 del presente articolo;

            b) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

15.0.6 (testo 2)

Valente, Parrini

V. testo 3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

        1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: "1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.";

            b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

        "Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di personale). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.

        2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente.

        3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

        4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, pari a 2.160.193,57 di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione di cui al comma 3 del presente articolo e a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."».

15.0.6 (testo 3)

Valente, Parrini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

        1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

            b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

        "Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di personale). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.".

        2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e una spesa pari ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

        3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

            a) quanto a euro 1.121.470 per l'anno 2022 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione di cui al comma 3 del presente articolo;

            b) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. »

15.0.7

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

 Dopo l'articolo, inserire il seguente:

            «Art. 15-bis

            (Disposizioni per il rafforzamento dei Centri di servizio per il volontariato (CSV))

     1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 62:

            1) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, di euro 20 milioni per l'anno 2023 e di euro 25 milioni per gli anni successivi. Per l'anno 2023, il credito di imposta di cui al precedente periodo è obbligatoriamente versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni ovvero, a decorrere dal 2024, per una quota non inferiore a euro 15 milioni.";

            2) al comma 9, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "In ogni caso, l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo, non può essere inferiore ai 45 milioni di euro annui".

          b) all'articolo 65, comma 5, le parole «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS».

          c) all'articolo 66, comma 3, le parole "al giudice amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice ordinario".

     2. Al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 1.500.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117." 

     3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.0.8 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni in materia di patronati e disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

            1. All'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole ", fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale" sono soppresse.

        2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica, nel rispetto dell'art. 64, comma 2 quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.

        3. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "E' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli Istituti di Patronato. Il finanziamento è erogato agli Istituti di Patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio.

 4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

16.100

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        a)         dopo le parole: "investimenti comunali" inserire le seguenti: "e di quelli destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

            b)         dopo le parole: "del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale" inserire le seguenti: "e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali;

            c)         sostituire la parola: "20" con la seguente:"30".

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "pari ad euro 435.422 per l'anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026" con le seguenti: "pari a euro 653.132 per l'anno 2022 e a euro 1.306.264 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026".»

16.1

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Per consentire una più rapida definizione delle procedure disciplinate dall'art. 84 e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'attuazione dei Piani individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 18.461.538 di euro per l'anno 2022 nonché di 36.923.076 di euro per l'anno 2023, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di cui sopra, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'Interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

        2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 18.461.538 euro per l'anno 2022 e 36.923.076 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.2

Mallegni

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Per consentire una più rapida definizione delle procedure disciplinate dall'art. 84 e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'attuazione dei Piani individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 18.461.538 di euro per l'anno 2022 nonché di 36.923.076 di euro per l'anno 2023, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di cui sopra, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'Interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

        2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 18.461.538 euro per l'anno 2022 e 36.923.076 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.0.1 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1-quater. La dotazione organica  dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di 3 unità.".

Al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ''l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può  conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili,  uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001'.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 430.735  per l'anno 2022 e ad euro  861.469 a decorrere dal 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno 2022 ed euro 447.970 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

16.0.2

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

        1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della predetta Agenzia è incrementato sino a complessive 18.000 unità con le modalità e le risorse di cui al comma 2.

        2. Al fine di dare attuazione all'incremento della dotazione organica previsto al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste e autorizzate a legislazione vigente, e in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, un contingente di 5.420 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, così ripartito:

        a) 833 unità di Area II, posizione economica F3 e 833 unità di Area III, posizione economica F1 in ciascuno degli anni 2023 e 2024;

            b) 1.044 unità di Area II, posizione economica F3 e 1.044 unità di Area III, posizione economica F1 nell'anno 2025.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede:

        a)  per 7.500.000 di euro per il 2022, 85.044.397 di euro per il 2023, 170.088.795 di euro per il 2024, mediante utilizzo delle risorse già disponibili e risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

            b)   per 277.985.820,64   di euro dal 2025 mediante utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la parte eccedente:

        1) quanto a 77.985.820,64 di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            2) quanto a 200.000.000 di euro, mediante ricorso all'indebitamento di cui all'art. 265, co. 1, del

            decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

        4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e quello risultante dai bilanci di esercizio relativi agli anni successivi e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

16.0.3

Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

        1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della predetta Agenzia è incrementato sino a complessive 18.000 unità con le modalità e le risorse di cui al comma 2.

        2. Al fine di dare attuazione all'incremento della dotazione organica previsto al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste e autorizzate a legislazione vigente, e in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, un contingente di 5.420 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, così ripartito:

        a) 833 unità di Area II, posizione economica F3 e 833 unità di Area III, posizione economica F1 in ciascuno degli anni 2023 e 2024;

            b) 1.044 unità di Area II, posizione economica F3 e 1.044 unità di Area III, posizione economica F1 nell'anno 2025.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede:

        a) per 7.500.000 di euro per il 2022, 85.044.397 di euro per il 2023, 170.088.795 di euro per il 2024, mediante utilizzo delle risorse già disponibili e risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

            b)  per 277.985.820,64   di euro dal 2025 mediante utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la parte eccedente:

        1)      quanto a 77.985.820,64 di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            2)      quanto a 200.000.000 di euro, mediante ricorso all'indebitamento di cui all'art. 265, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

        4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e quello risultante dai bilanci di esercizio relativi agli anni successivi e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

16.0.4

Vitali, Modena, Damiani

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

        1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della predetta Agenzia è incrementato sino a complessive 18.000 unità con le modalità e le risorse di cui al comma 2.

        2. Al fine di dare attuazione all'incremento della dotazione organica previsto al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste e autorizzate a legislazione vigente, e in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, un contingente di 5.420 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, così ripartito:

        b) 833 unità di Area II, posizione economica F3 e 833 unità di Area III, posizione economica F1 in ciascuno degli anni 2023 e 2024;

            c) 1.044 unità di Area II, posizione economica F3 e 1.044 unità di Area III, posizione economica F1 nell'anno 2025.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede:

        a) per 7.500.000 di euro per il 2022, 85.044.397 di euro per il 2023, 170.088.795 di euro per il 2024, mediante utilizzo delle risorse già disponibili e risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

            b)  per 277.985.820,64   di euro dal 2025 mediante utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la parte eccedente:

        1) quanto a 77.985.820,64 di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            2) quanto a 200.000.000 di euro, mediante ricorso all'indebitamento di cui all'art. 265, co. 1, del

            decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

        4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e quello risultante dai bilanci di esercizio relativi agli anni successivi e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

16.0.5

Ferrari

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

        1. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" sono apportate le seguenti modifiche:

        a) all'articolo 23-quinquies dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

        "1-quater. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di livello generale, è aumentata di 7 unità.".

        2.  Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 23-quinquies del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

16.0.6

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

        1. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" sono apportate le seguenti modifiche:

        a) all'articolo 23-quinquies, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

        «1-quater. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di livello generale, è aumentata di 7 unità.".

        2.    Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 23-quinquies del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

16.0.7

Vitali, Modena, Damiani

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

        1. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" sono apportate le seguenti modifiche:

        a) all'articolo 23-quinquies dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

        "1-quater. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di

            livello generale, è aumentata di 7 unità.".

        2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 23-quinquies del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

16.0.8

Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

        1. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: "1-quater. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di livello generale, è aumentata di 7 unità.".

        2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

16.0.9

Vaccaro

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

         (Misure di riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

            1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali, garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo altresì la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo,razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ''l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma''.

        2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro  937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali.».

16.0.10

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

        1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ''l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma''.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro   937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali».

16.0.11

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

        1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ''l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma''.

        2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali.».

16.0.12

Modena

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

         (Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

            1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ''l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma''.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro   937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali».

16.0.13

Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

        1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, all'articolo 23-quater, al comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ''l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma''.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro   937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali».

16.0.14

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

        1. Al fine di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenuto conto della specificità delle funzioni demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma del secondo comma dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni contrattuali o parti speciali per il personale della predetta Agenzia.».

16.0.15

Modena

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

         (Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

            1. Al fine di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenuto conto della specificità delle funzioni demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma del secondo comma dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni contrattuali o parti speciali per il personale della predetta Agenzia.»

16.0.16

Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

        1. Al fine di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenuto conto della specificità delle funzioni demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, apposite sezioni contrattuali o parti speciali per il personale della predetta Agenzia.».

16.0.17

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure di adeguamento e coordinamento normativo per la sicurezza negli spazi doganali)

        1. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo sulla produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti energetici, del gas naturale, dell'energia elettrica e degli altri prodotti soggetti ad accise o ad altre imposte di consumo e di incrementare la repressione delle frodi relative agli idrocarburi e alle altre merci ad elevato impatto strategico sulla difesa nazionale, sulla fiscalità dello Stato e sulle risorse proprie dell'Unione europea, incrementando i livelli di sicurezza dei luoghi deputati alla loro autorizzata custodia, ai veicoli utilizzati dal personale di cui al comma 3, dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.»

16.0.18

Modena

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure di adeguamento e coordinamento normativo per la sicurezza negli spazi doganali)

            1. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo sulla produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti energetici, del gas naturale, dell'energia elettrica e degli altri prodotti soggetti ad accise o ad altre imposte di consumo e di incrementare la repressione delle frodi relative agli idrocarburi e alle altre merci ad elevato impatto strategico sulla difesa nazionale, sulla fiscalità dello Stato e sulle risorse proprie dell'Unione europea, incrementando i livelli di sicurezza dei luoghi deputati alla loro autorizzata custodia, ai veicoli utilizzati dal personale di cui al comma 3, dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.»

16.0.19

Vaccaro

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure di adeguamento e coordinamento normativo per la sicurezza negli spazi doganali)

        1. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo sulla produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti energetici, del gas naturale, dell'energia elettrica e degli altri prodotti soggetti ad accise o ad altre imposte di consumo e di incrementare la repressione delle frodi relative agli idrocarburi e alle altre merci ad elevato impatto strategico sulla difesa nazionale, sulla fiscalità dello Stato e sulle risorse proprie dell'Unione europea, incrementando i livelli di sicurezza dei luoghi deputati alla loro autorizzata custodia, ai veicoli utilizzati dal personale di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

16.0.20

Modena

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Aggiornamento della denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1.  Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte, al comma 2 dell'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, le parole "delle dogane e dei monopoli", sono sostituite dalle parole "delle accise, dogane e monopoli".».

16.0.21

Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Aggiornamento della denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

        1. Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte, all'articolo 23-quater, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, le parole: «delle dogane e dei monopoli», sono sostituite dalle seguenti: «delle accise, dogane e monopoli.»

16.0.22

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Aggiornamento della denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

        1. Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte, al comma 2 dell'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, le parole «delle dogane e dei monopoli», sono sostituite dalle parole «delle accise, dogane e monopoli.».

16.0.23 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 16-bis

(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della difesa)

            1. In considerazione della riduzione della dotazione organica del personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR, al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero della difesa possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e comunque nel limite massimo di tre unità ulteriori.».

        2. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)         all'articolo 6-bis:

        1)         al comma 7, la parola "secondo" è sostituita dalla seguente: "terzo";

            2)         al comma 9, le parole "ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "per i posti destinati al ruolo normale - comparto aeronavale";

            b)         all'articolo 35, comma 2-bis, la parola "primo" è sostituita dalla seguente: "secondo".».

16.0.24 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

        1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione sino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle assunzioni di cui al primo periodo si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 9, del 31 gennaio 2020.

        2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, previa individuazione delle cessazioni intervenute nell'anno 2021 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

        a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, comunque non inferiore a 8,25/10, fermi restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

            b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ai quali sono convocati d'ufficio dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferma restando l'esclusione dei soggetti che siano stati comunque convocati ai corrispondenti accertamenti in occasione dello svolgimento del concorso di cui al comma 1 del presente articolo.

        3. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

        4. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

        5. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

17.1

Pillon

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        7-bis. Ai fini della tutela dei minori, alle associazioni che si occupano della sottrazione internazionale dei minori è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.

        7-ter. Con Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo di cui al comma 7-bis.

        7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022,2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        Conseguentemente,

       gli articoli 574 e 574-bis del codice penale sono abrogati.

       Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

        «Art. 605-bis. - (Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci). - Chiunque sottrae un minore degli anni diciotto, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene, o lo conduce o lo trattiene all'estero, contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.

        Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi sottrae o trattiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

        Nel caso in cui la sottrazione avvenga a fini di lucro, si applicano le pene previste dall'articolo 630.

        Per il reato di cui al primo, al secondo e al terzo comma non si tiene conto delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis del presente codice, ai fini dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

17.0.1 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

         «Art. 17-bis

            1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale seconda, posizione economica F1, che possegga tutti i seguenti requisiti:

        a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;

            b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria;

            c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla presente lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi:

        1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

            2) di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

            3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

            4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

            5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

        2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in possesso non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

        3. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 43.189.152 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'articolo 1, comma 858, primo periodo,  della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti; "per l'anno 2022" e le parole  da: "1231" a "e 123" sono sostituite dalle seguenti: "120".

        4. Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.

        5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.".».

17.0.2

Perilli, Pavanelli

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Modifiche all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di Consiglio nazionale dei giovani)

        1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:  

            a) il comma 470 è sostituito dal seguente: "470. È istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale principale organo consultivo di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475.";

            b) al comma 472, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede a sua volta a trasferirle annualmente, entro i primi sessanta giorni di ciascun anno, al Consiglio nazionale dei giovani sulla base di una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale che definisce le attività che il Consiglio intende porre in essere e la relativa previsione di spesa nonché le modalità e la tempistica della rendicontazione.";

            c) dopo il comma 477 è inserito il seguente: "477-bis. In virtù della funzione di rilevanza pubblica riconosciuta al Consiglio nazionale dei giovani, lo statuto di cui al comma 477 è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, che ne valuta il rispetto delle norme istitutive e le regole che assicurano la trasparenza con riferimento alle procedure interne, alle attività e alla gestione dei fondi pubblici, in coerenza con le finalità ad esso attribuite. In particolare, lo statuto indica:

        1) la previsione della rendicontazione delle spese di gestione e funzionamento del Consiglio e di eventuali rapporti di collaborazione da esso stipulati, anche in virtù di quanto previsto dal comma 472, con pubblicazione dei bilanci sul proprio sito istituzionale;

            2)  il limite di due mandati per le cariche elettive e limite di 30 anni di età quale requisito al momento dell'elezione per ciascun candidato a una carica elettiva, incluse eventuali candidature a un secondo mandato;

            3) lo svolgimento del congresso finalizzato al rinnovo delle cariche elettive entro l'anno di scadenza del mandato precedente;

            4) la adozione di meccanismi di trasparenza nell'ambito delle procedure di valutazione e ammissione al Consiglio delle associazioni che ne fanno richiesta, garantendo un riscontro non oltre centoventi giorni dalla presentazione formale della richiesta, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio dell'iter di ammissione e dell'esito finale motivato.

        2. Il Consiglio nazionale dei giovani aggiorna il proprio statuto secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

        3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

17.0.3

Vescovi, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991)

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, delle Legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, a prescindere che gli stessi siano stati destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994.

     2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 402,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.0.4

Pagano

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991)

    1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, delle Legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, a prescindere che gli stessi siano stati destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994.»

17.0.5

Modena

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Misure di potenziamento e semplificazione della disciplina degli ordini e dei collegi professionali)

        1. Al fine di promuovere dinamiche competitive finalizzate ad assicurare la protezione di diritti e interessi, anche non economici, degli iscritti a ordini e collegi professionali, ai medesimi ordini e collegi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 26, 27 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

17.0.6

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)

        1. A decorrere dal 9 marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla epidemia da COVID-19, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.».

17.0.6 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Precluso

Dopo l'articolo,  inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)

        1. A decorrere dal 9 marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla epidemia da COVID-19, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a sessanta  giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

        2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione.».

17.0.7 (testo 2)

Marcucci, Campari, Boldrini, Saponara, Ferrari, Pietro Pisani, Collina, Corti

V. testo 3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)

        1. Alle camere di commercio che non abbiano ancora concluso l'iter di accorpamento e che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge in equilibrio strutturale, non si applicano le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, anche in deroga al limite complessivo previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

        2. Le Regioni sono tenute a verificare le condizioni di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2022 e a trasmettere l'esito delle verifiche effettuate al Ministero dello sviluppo economico che provvederà ad adottare i provvedimenti necessari alla chiusura della relativa procedura.».

17.0.7 (testo 3)

Marcucci, Campari, Boldrini, Saponara, Ferrari, Pietro Pisani, Collina, Corti, Rojc

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)

        1. Alle camere di commercio che non abbiano ancora concluso l'iter di accorpamento e che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge in equilibrio strutturale, non si applicano le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, anche in deroga al limite complessivo previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

        2. Le Regioni sono tenute a verificare le condizioni di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2022 e a trasmettere l'esito delle verifiche effettuate al Ministero dello sviluppo economico che provvederà ad adottare i provvedimenti necessari alla chiusura della relativa procedura.».

        3. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

        "Art. 15-bis. - 1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della Camere di Commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere."»

17.0.8

Porta

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

        1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente: "Art. 15-bis. -  1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della Camere di Commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere."».

17.0.100

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Misure di potenziamento per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché autorizzazione all'assunzione)

        1. Al fine di potenziare gli interventi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e quelli finalizzati alla lotta attiva agli incendi boschivi, sono rideterminati gli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

        2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a. il comma 961 è sostituito dal seguente: "961. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater, 961-quinquies, 961-sexies e 961-septies, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento.";

            b. dopo il comma 961, sono inseriti i seguenti:

        "961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

            a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 10 annesso alla presente legge;

            b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 11 annesso alla presente legge;

            c) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola "185" sono aggiunte le seguenti: "(190 a decorrere dal 31 dicembre 2025)";

            d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto ai sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 961, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2022, il piano programmatico pluriennale adottato in data 20 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni. Nello stesso piano programmatico pluriennale contenuto nel decreto di cui al primo periodo della presente lettera è riportato, altresì, il complesso delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c).

        961-ter. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 800, al:

                 1) comma 1, la parola "4204" è sostituita dalla seguente: "4.537";

                 2) comma 4, la parola "60.617" è sostituita con la seguente "60.653".

            b) al comma 3 dell'articolo 666 la parola "ventinovesimo" è sostituita dalla seguente: "ventiseiesimo";

            c) l'articolo 823 è sostituito dal seguente: "1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di corpo d'armata: 11; b) generali di divisione: 29; c) generali di brigata: 96; d) colonnelli: 538.";

            d) a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 di cui all'allegato 12 annesso alla presente legge;

            e) dopo lo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 è inserito lo specchio B-bis del Quadro I della Tabella 4 di cui all'allegato 13 annesso alla presente legge;

            f) lo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 di cui all'allegato 14 annesso alla presente legge;

            g) a decorrere dal 1° gennaio 2022, dopo lo Specchio A del Quadro II della Tabella 4 è inserito lo specchio A-bis del Quadro II della Tabella 4 di cui all'allegato 15 annesso alla presente legge;

            h) lo Specchio B del Quadro II della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio B del Quadro II della Tabella 4 di cui all'allegato 16 annesso alla presente legge;

            i) a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 di cui all'allegato 17 annesso alla presente legge;

            j) lo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 di cui all'allegato 18 annesso alla presente legge;

            k) i commi 2 e 3 dell'articolo 2211-bis sono sostituiti dai seguenti: "2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro I (specchio B-bis), quadro II (specchio A-bis), quadro III (specchio B). 3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A-bis), quadro III (specchio C).";

            l) al comma 1 dell'articolo 828:

                 1) al primo periodo, la parola "duecentosettantaquattro unità" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantanove;

                 2) alla lettera g), la parola "139" è sostituita dalla seguente: "244";

                 3) alla lettera i), la parola "sessantaquattro" è sostituita dalla seguente: "ottantaquattro";

            m) dopo l'articolo 828, inserire il seguente articolo: "Art. 828-bis. (Contingente per la tutela agroalimentare) - 1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale 50 unità, da ollocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente è così determinato:

                 a) generali di brigata: 0;

                 b) colonnelli: 0;

                 c) tenenti colonnelli: 0;

                 d) maggiori: 0;

                 e) capitani: 0;

                 f) ufficiali inferiori: 0;

                 g) ispettori: 34;

                 h) sovrintendenti: 0;

                 i) appuntati e carabinieri: 16.

                 2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.".

        961-quater. Per le esigenze di potenziamento degli organici dellaGuardia di finanza:

            a) a decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1a di cui all'allegato 19 annesso alla presente legge;

            b) la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 20 annesso alla presente legge;

            c) all'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

                 1) al primo periodo, la parola "2027" è sostituita dalla seguente: "2029";

                 2) al terzo periodo, la parola "2027" è sostituita dalla seguente: "2023";

                 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 2024 al 2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità.";

            d) alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

                 1) alla colonna 5, «Specialità Amministrazione», il numero "5" è sostituito dal seguente: "6";

                 2) alla colonna «Organico», il numero "258" è sostituito dal seguente: "297";

            e) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.605 unità.".

        961-quinquies. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 21 annesso alla presente legge.

        961-sexies. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio,  di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonché di presidio e controllo delle frontiere, connessi tra l'altro, all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, oltreché per implementare l'efficienza degli istituti penitenziari, tenuto anche conto delle misure recate dai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e 961-quinquies,fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

Amministrazione e ruoli del personale

Numero annuo di assunzioni straordinarie

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Polizia di Stato

Ruolo degli Agenti e Assistenti che espletano funzioni di polizia

 

0

0

0

0

20

30

30

40

40

270

0

0

Arma dei carabinieri

Categoria ufficiali - ruolo normale

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

(fino al 2049 + 4 nel 2050)

Categoria ufficiali - ruolo tecnico

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

(2 nel 2034)

Categoria ufficiali - ruolo forestale

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(fino al 2055)

Contingente per la tutela dell'ambiente - ruolo ispettori

25

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingente per la tutela dell'ambiente - ruolo appuntati e carabinieri

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingente per la tutela agroalimentare - ruolo ispettori

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contingente per la tutela agroalimentare - ruolo appuntati e carabinieri

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruolo appuntati e carabinieri

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardia di finanza

Categoria ufficiali - ruolo normale

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

Categoria ufficiali - ruolo tecnico-logistico-amministrativo

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

Ruolo appuntati e finanzieri

50

62

65

65

0

0

0

0

0

0

0

0

Polizia penitenziaria

Ruolo Agenti/Assistenti

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

70

0

        961-septies.  Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

            a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 95 unità, di cui 65 unità nei ruoli iniziali del personale che espleta funzioni specialistiche e 30 unità nei ruoli iniziali dei direttivi che espletano funzioni tecnico-professionali, a decorrere dal 15 novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 961, per un numero massimo di:

                 1) 9 unità per l'anno 2022 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;

                 2) 8 unità per l'anno 2023 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;

                 3) 28 unità per l'anno 2024, di cui 13 unità nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali, 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 8 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

                 4) 4 unità per l'anno 2025, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 2 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

                 5) 13 unità per l'anno 2026, di cui 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 6 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

                 6) 7 unità per l'anno 2029 nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

                 7) 6 unità per l'anno 2031, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 4 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

                 8) 20 unità per l'anno 2032, di cui 15 unità nel ruolo iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco e 5 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco;

            b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità;

            c) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33, 34 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

            d) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera c) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche inziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi degli articoli 32 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica inziale del ruolo dei vigili del fuoco;

            e) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al presente comma, avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di complessive n. 15 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco.".»

18.1

Valente, Collina

Ritirato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, premettere il seguente:« 01. All'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11.»

       b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "con uno degli strumenti di pagamento elettronici".

        1-ter. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento", con le seguenti: "pari al 50 per cento".

        1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-ter, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

            c) al comma 3, al primo periodo sostituire le parole:"1° luglio 2022" con le seguenti: "1° gennaio 2023" e sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per il primo trimestre del periodo d'imposta 2023 e 2024, le sanzioni di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024 se la fattura è emessa con modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,".

18.2

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

        "01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11.".

        Conseguentemente, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        2. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti "con uno degli strumenti di pagamento elettronici".

18.3

Damiani, Toffanin

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) Al comma 1, premettere:

        "01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11";

            b)  al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole «con una carta di pagamento» sono sostituite dalle seguenti «con uno degli strumenti di pagamento elettronici».".

18.4 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito", sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate".».

18.5

Mantovani

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito", sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate".».

18.6

Quagliariello

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito", sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate".».

18.7

Dal Mas

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, dopo le parole «nei casi di oggettiva impossibilità tecnica», sono aggiunte le seguenti: « nonché sulle transazioni effettuate a mezzo distributori automatici in dotazione presso le rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n.1293. ».

18.8

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Sopprimere il comma 1.

18.9

Di Piazza, Mantovani

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, primo periodo, le parole da: "carte di pagamento", fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. L'obbligo di cui al precedente periodo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica."; b) al comma 4-bis, le parole: "dal 1° gennaio 2023", sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 giugno 2022", e le parole: "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "con uno degli strumenti di pagamento elettronici".»

18.10

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        "1. L'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, è abrogato.".

18.11

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        "1. L'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, è abrogato.".

18.12

Romani

Precluso

 

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        "1. L'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, è abrogato.".

18.13

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 4-bis è abrogato.

18.14

Pagano

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "dal 30 giugno 2022", con le seguenti: "dal 30 giugno 2023".

18.15

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "dal 30 giugno 2022", con le seguenti: «dal 30 giugno 2023».

18.16

Romani

Precluso

        Al comma 1, sostituire le parole: "dal 30 giugno 2022", con le seguenti: "dal 30 giugno 2023".

18.17

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 30 giugno 2022», con le seguenti: «dal 30 giugno 2023».

18.18

Faraone, Sbrollini

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 30 giugno 2022» con le seguenti: «dal 30 settembre 2022».

18.19

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A decorrere dal 30 giugno 2022, l'obbligo di cui al primo periodo, si applica anche alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società che hanno in concessione o affidamento la gestione di servizi pubblici.»

18.20

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole: "tale obbligo non trova applicazione" sono inserite le seguenti: "per le operazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e».

18.21

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole: "tale obbligo non trova applicazione nei casi" sono inserite le seguenti: "di pagamenti unitari inferiori a Euro 10,00 e nei casi».

18.22

Romani

Precluso

        Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento", con le seguenti: "pari al 50 per cento". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» .

18.23

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento", con le seguenti: "pari al 50 per cento". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» .

18.24

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento", con le seguenti: "pari al 50 per cento". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» .

18.25

Pagano

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore ai 50 euro effettuate presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.».

18.26

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

                       «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore ai 50 euro effettuate presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.»

18.27

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore ai 50 euro effettuate presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.».

18.28

Romani

Precluso

 

        Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore ai 50 euro effettuate presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.».

18.29

Damiani, Mallegni

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 3.

18.30

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Sopprimere il comma 2.

18.31

Ferrero, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        2-bis. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite con le seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa.".

        Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2», con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»

18.32

Gallone

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite con le seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa."»

        Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:«di cui al comma 2», con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»

18.33

Vitali, Pagano

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

18.34

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

                    «2-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole: "1° luglio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

18.35

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        "2-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

18.36

Romani

Precluso

        Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".».

18.37

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Sopprimere il comma 3.

18.38

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole:«1 luglio 2022», con le seguenti: «1 gennaio 2023».

        Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.

18.39

Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 3 apportare le seguenti modificazini:

        a) al primo periodo sostituire le parole "1° luglio 2022" con le seguenti: "1° gennaio 2023";

            b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per il primo trimestre del periodo d'imposta 2023 e 2024, le sanzioni di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024 se la fattura è emessa con modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100".

18.40

Toffanin

Precluso

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo sostituire le parole: «1° luglio 2022», con le seguenti: «1° gennaio 2023»;

            b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per il primo trimestre del periodo d'imposta 2023 e 2024, le sanzioni di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024 se la fattura è emessa con modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,".

18.41

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, sostituire le parole: "1° luglio 2022", con le seguenti: «1° gennaio 2023»;

            b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per il primo trimestre del periodo d'imposta 2023 e 2024, le sanzioni di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024 se la fattura è emessa con modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,».

18.42

Vitali, Pagano

Precluso

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)         sostituire le parole: "1° luglio 2022", ovunque ricorrano, con le seguenti: "1° gennaio 2023";

            b)      sostituire le parole: "Per il terzo trimestre del periodo di imposta 2022", con le seguenti: "Per il primo trimestre del periodo di imposta 2023".

18.43

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

                    a) sostituire le parole: "1° luglio 2022", ovunque ricorrano, con le seguenti: «1° gennaio 2023»;

                        b) sostituire le parole: "Per il terzo trimestre del periodo di imposta 2022", con le seguenti: «Per il primo trimestre del periodo di imposta 2023».

18.44

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

           a) sostituire le parole: «1° luglio 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «1° gennaio 2023»;

           b) sostituire le parole: «Per il terzo trimestre del periodo di imposta 2022», con le seguenti: «Per il primo trimestre del periodo di imposta 2023».

18.45

Romani

Precluso

        Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole:«1° luglio 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «1° gennaio 2023»;

          b) sostituire le parole: «Per il terzo trimestre del periodo di imposta 2022», con le seguenti: «Per il primo trimestre del periodo di imposta 2023».

18.46

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «si applica a partire dal 1° luglio 2022», con le seguenti: «si applica a partire dal 1° gennaio 2023».

18.47

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «superiori a euro 25.000» con le seguenti: «superiori a euro 30.000».

18.48

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti».

18.49

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Sopprimere il comma 4.

18.50

Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. All'articolo 11, comma 2-quater, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto infine il seguente periodo: "L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva ovvero, laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del d.Lgs. 127/2015, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento".

18.51

Grimani, Richetti, Masini

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        "4-bis. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto  in fine il seguente periodo: «L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6, laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva, ovvero laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.»".

18.52

de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 11, comma 2-quater, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto il seguente periodo: "L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva ovvero, laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento".»

18.53

Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungre il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, le parole: "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente", sono abrogate.»

18.54

de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 come modificato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 sono abrogate le seguenti parole: "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".».

18.55

Grimani, Richetti, Masini

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono abrogate le seguenti parole: «, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente»".

18.56

Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis.  All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.L. n. 331 del 1993."».

18.57

de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 7 del d.P.R. 542 del 14/10/1999 è sostituito dal seguente: "I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture del registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.L. n. 331 del 1993."».

18.58

Grimani, Richetti, Masini

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        "4-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è sostituito dal seguente:

        «3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.L. n. 331 del 1993.»".

18.59

de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1, della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 58 aggiungere il seguente: » 58-bis. Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542.»

18.60

Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis.  All'articolo 1, comma 58, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542.».

18.61

Toffanin

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All' articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2014, n.190 è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542.»

18.62

Grimani, Richetti, Masini

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis.All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542."».

18.63

Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, ferma restando la facoltà di provvedere secondo il formato del comma 2 anche prima della data suddetta.»

18.64

de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma, 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, ferma restando la facoltà di provvedere secondo il formato del comma 2 anche prima della data suddetta.»

18.65

Grimani, Richetti, Masini

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il periodo: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.» è sostituito dal seguente: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, ferma restando la facoltà di provvedere secondo il formato del comma 2 anche prima della data suddetta.»

18.66

Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunto infine il seguente periodo: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.».

18.67

de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunta la seguente disposizioni: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di  riferimento».

18.68

Grimani, Richetti, Masini

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato di cui al comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.»".

18.69

Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunto infine il seguente periodo: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento».

18.70

de Bertoldi

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunta la seguente disposizioni: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento».

18.71

Grimani, Richetti, Masini

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022, gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato di cui al comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.».

18.72

Pagano

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

        a)         all'articolo 22, comma 1-ter, sostituire le parole: "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023";

            b)         all'articolo 22-bis, comma 1, sostituire le parole "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023".

        4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.73

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

                    «4-bis. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 22, comma 1-ter, sostituire le parole: "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023";

            b) all'articolo 22-bis, comma 1, sostituire le parole "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023".

                    4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis,valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

18.74

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 22, comma 1-ter, sostituire le parole: "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023";

            b) all'articolo 22-bis, comma 1, sostituire le parole "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023".

       4-ter)  Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.75

Romani

Precluso

 

        Dopo il comma 4, aggiungere  i seguenti:

        «4-bis. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 22, comma 1-ter, sostituire le parole: "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023";

            b) all'articolo 22-bis, comma 1, sostituire le parole "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023".

        4-ter.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.76

Le Commissioni riunite

Precluso

    Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 119, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "30 giugno 2022." sono aggiunte le seguenti: "Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022."».

18.0.100

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di gioco pubblico)

            1. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti, a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.

        2. All'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente: "c-quater) Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter), basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e/o video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi, 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 7, lettera ter), sono previsti specifici obblighi dichiarativi.

        3. Il fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato per l'importo di euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024. 

        4. All'onere derivante dal comma 3, pari a euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per il 2023 e di euro 31.761.000 per il 2024 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1.»

18.0.1

Taricco, Manca

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:  

«Art. 18-bis

(Ulteriori misure necessarie per l'attuazione del PNRR- Parere preventivo DIPE sulle operazioni di PPP)

        1. Nell'ambito delle attività necessarie anche per incrementare le misure volte a dare piena attuazione al PNRR, le Amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di importo superiore ai 10 milioni di euro, al fine della valutazione della corretta formulazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi ed alla contabilizzazione, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i successivi 30 giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

        2. La richiesta del parere di cui al presente articolo è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazioni aggiudicatrice.

        3. La richiesta del parere di cui al comma 1 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata va sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed inviata al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando un progetto di fattibilità della proposta, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

        4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) un apposito Comitato di Coordinamento, composto da numero sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

        5. Per le finalità i cui al comma 1 e 4, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per programmazione e il coordinamento della politica (DIPE) è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nella categoria A-fascia economica F1, con competenze in materia giuridico-legale ed economico-finanziaria. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1, con le medesime competenze.

        6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5, pari a 300.311 euro per l'anno 2022 e a 450.466 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

            a) quanto a euro 124.292 per l'anno 2022 e a euro 186.435 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

            b) quanto a euro 176.019 per l'anno 2022 e a euro 264.031 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        7. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.181.732 per l'anno 2022 e di euro 2.363.463 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        8. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di cui al presente decreto, le stazioni appaltanti possono avvalersi di centrali di committenza qualificate per la conclusione, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di accordi quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cccc), n. 2), del citato decreto legislativo. Le stazioni appaltanti affidano gli appalti specifici di lavori, oggetto degli accordi quadro conclusi da centrali di committenza, previa approvazione delle fasi progettuali necessarie alla loro esecuzione. Il mancato affidamento degli appalti specifici previsti dagli accordi quadro stipulati da centrali di committenza dovrà essere debitamente motivato dalle stazioni appaltanti.".

            b) al secondo periodo del comma 5 dopo le parole "posto a base di gara" sono aggiunte le seguenti ", ovvero dell'affidamento di un appalto specifico di lavori a un operatore economico parte di un accordo quadro di cui al precedente comma 3-bis,".

            c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto presente articolo, possono essere posti a carico del risorse di cui al comma 5, articolo 10, del presente decreto legge.".

        9. All'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire le parole "Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" con le seguenti: "Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali".»

18.0.2

Toffanin

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

18.0.3

Pillon, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Deduzioni professionista per compensi a coniuge, figli e ascendenti)

        1. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 6-bis è abrogato.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

18.0.4

Pillon, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Deduzioni imprenditore individuale per compensi a coniuge, figli, ascendenti e familiari)

        1. L'articolo 60 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

18.0.5

Manca, Verducci

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

        1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

         a) all'articolo 39-octies, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari a euro 194,72 il chilogrammo convenzionale.";

         b) all'articolo 39-quater:

            1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli su proposta dei fabbricanti e importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa dei motivi legittimanti la richiesta e degli effetti economico-finanziari conseguenti al prezzo proposto";

            2) al comma 4 la parola "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessanta".

        2. All'attuazione delle presenti disposizioni provvede l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

18.0.6

Vitali

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Limite per i trasferimenti in contante applicabile alle negoziazioni di cambiavalute)

1. All'articolo 49, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, le parole: "e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "è riferito"».

18.0.7

de Bertoldi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Limite per i trasferimenti in contante applicabile alle negoziazioni di cambiavalute)

        1. All'articolo 49, comma 3-bis, primo periodo, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "è riferito"»

18.0.8

Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Modifica al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007)

        1.  All'articolo 49, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito».

18.0.9

Naturale, Pavanelli

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Disposizioni in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

        1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti relativi ai contribuiti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato di ulteriori sei mesi.»

18.0.10

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

    «Art. 18-bis

          1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, è prorogato per ulteriori sei mesi.».

18.77

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 540 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato associno all'acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari, che detti rapporti siano intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544 e che l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

        A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.";

            b) al comma 544 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie.".»

 

18.0.11

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

    «Art. 18-bis

          1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, è prorogato per ulteriori sei mesi.».

18.0.12

Caligiuri, Vitali, Gallone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

    «Art. 18-bis

        1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, è prorogato per ulteriori sei mesi.»

18.0.13

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

    «Art. 18-bis

       1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall' articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, è prorogato per ulteriori sei mesi.».

18.0.14

Manca

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Archivio nazionale delle tasse automobilistiche)

        1. Al fine di migliorare il sistema di interoperabilità degli archivi afferenti alla gestione della tassa automobilistica e garantire la riconciliazione delle posizioni tributarie tra le regioni, ridurre il contenzioso in materia e ottenere significativi risparmi di spesa per le Amministrazioni e per i cittadini, all'articolo 51, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 2-bis:

            1) al primo periodo, la parola "transitoriamente" è soppressa;

            2) al secondo periodo, in fine, dopo le parole "nel citato sistema informativo" sono aggiunte le seguenti parole: "che costituisce l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA). Il gestore del pubblico registro automobilistico quale soggetto pubblico aggregatore ed intermediario tecnologico, svolge, altresì, ogni funzione amministrativa e tecnologica utile al buon funzionamento del suddetto archivio e in particolare alle riconciliazioni delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali. Resta fermo l'articolo 5, comma 6 del DM 418/98 per il riconoscimento al gestore del pubblico registro automobilistico dei costi per la gestione dell'archivio nazionale, nonché per le attività previste nel presente comma.";

        b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

        "2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche mediante la cooperazione, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico il quale svolge una funzione pubblica sussidiaria alle competenze in materia di tasse automobilistiche demandate alle Regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Con apposita convenzione di affidamento diretto sono disciplinate le modalità, ivi compreso il rimborso dei costi, per l'esercizio della competenza sussidiaria afferente alla gestione dell'archivio regionale e dei relativi procedimenti amministrativi, nonché delle attività di assistenza e di recupero non coattivo della tassa automobilistica evasa, se richieste dagli enti di cui al primo periodo.".».

18.0.15

Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Dichiarazione sostitutiva Aiuti di Stato Temporary Framework e aggiornamento RNA)

        1. Ai fini dell'aggiornamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con riferimento agli aiuti indicati nell'articolo 1, comma 13, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, successive modifiche ed integrazioni, e della definizione agevolata di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, l'Agenzia delle entrate procede imputando i citati aiuti esclusivamente alla sezione 3.1 Temporary Framework della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale e successive modifiche, se il contribuente non ottempera, al più tardi entro il 30 settembre 2022, alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del D.M. 11/12/2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27/4/2021. Ferma restando, in caso di superamento dei limiti massimi di aiuto consentiti, la responsabilità del contribuente nel caso di mancata risposta nei termini suddetti, l'Agenzia individua:

           a) la forma giuridica sulla base della natura giuridica indicata dal contribuente nella dichiarazione Redditi 2022, se già presentata entro la data suddetta, ovvero il modello Redditi 2021;

           b) il settore di appartenenza (generale, agricoltura, pesca) in base al codice Ateco indicato nei quadri RF, RG, RE delle suddette dichiarazioni;

           c) la dimensione dell'impresa imputando di default l'attribuzione di "media impresa" ferme restando successive verifiche, attraverso il sistema camerale del registro imprese, di eventuali relazioni di controllo e collegamento rilevanti ai fini della definizione di impresa unica nonché del non superamento dei parametri (fatturato, attivo, ULA) anche in base ai dati risultanti dal Registro Imprese e REA, ove disponibili, o risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dagli archivi INPS in caso contrario".»

18.0.16

Grimani, Richetti, Masini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Dichiarazione sostitutiva Aiuti di Stato Temporary Framework e aggiornamento RNA)

        1. Ai fini dell'aggiornamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con riferimento agli aiuti indicati nell'articolo 1, comma 13, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, successive modifiche ed integrazioni, e della definizione agevolata di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, l'Agenzia delle Entrate procede imputando i citati aiuti esclusivamente alla sezione 3.1 del Temporary Framework introdotto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, se il contribuente non ottempera, al più tardi entro il 30 settembre 2022, alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27 aprile 2021. Ferma restando, in caso di superamento dei limiti massimi di aiuto consentiti, la responsabilità del contribuente nel caso di mancata risposta nei termini suddetti, l'Agenzia individua:

            a) la forma giuridica sulla base della natura giuridica indicata dal contribuente nella Dichiarazione redditi 2022, se già presentata entro la data suddetta, ovvero il modello Redditi 2021;

            b) il settore di appartenenza (generale, agricoltura, pesca) in base al codice Ateco indicato nei quadri RF, RG, RE delle suddette dichiarazioni;

            c) la dimensione dell'impresa imputando di default l'attribuzione di "media impresa" ferme restando successive verifiche, attraverso il sistema camerale del registro imprese, di eventuali relazioni di controllo e collegamento rilevanti ai fini della definizione di impresa unica nonché del non superamento dei parametri (fatturato, attivo, ULA) anche in base ai dati risultanti dal Registro Imprese e REA, ove disponibili, o risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dagli archivi INPS in caso contrario.».

18.0.17

de Bertoldi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Dichiarazione sostitutiva Aiuti di Stato Temporary Framework e aggiornamento RNA)

        1. Ai fini dell'aggiornamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con riferimento agli aiuti indicati nell'articolo 1, comma 13, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, successive modifiche ed integrazioni, e della definizione agevolata di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, l'Agenzia delle entrate procede imputando i citati aiuti esclusivamente alla sezione 3.1 Temporary Framework della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale e successive modifiche, se il contribuente non ottempera, al più tardi entro il 30 settembre 2022, alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del D.M. 11/12/2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27/4/2021. Ferma restando, in caso di superamento dei limiti massimi di aiuto consentiti, la responsabilità del contribuente nel caso di mancata risposta nei termini suddetti, l'Agenzia individua:

            a) la forma giuridica sulla base della natura giuridica indicata dal contribuente nella dichiarazione Redditi 2022, se già presentata entro la data suddetta, ovvero il modello Redditi 2021;

            b) il settore di appartenenza (generale, agricoltura, pesca) in base al codice Ateco indicato nei quadri RF, RG, RE delle suddette dichiarazioni;

            c) la dimensione dell'impresa imputando di default l'attribuzione di "media impresa" ferme restando successive verifiche, attraverso il sistema camerale del registro imprese, di eventuali relazioni di controllo e collegamento rilevanti ai fini della definizione 1 Peraltro, oggetto di una denuncia inoltrata a marzo 2020 alla Commissione UE da ANC e Confimi Industria. di impresa unica nonché del non superamento dei parametri (fatturato, attivo, ULA) anche in base ai dati risultanti dal Registro Imprese e REA, ove disponibili, o risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dagli archivi INPS in caso contrario".».

18.0.18

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Fondo di garanzia delle PMI)

          1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche", sono aggiunte le seguenti: " e delle imprese agrituristiche"; al secondo periodo, dopo le parole: " maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 96 del 2006".»

18.0.19

Caligiuri, Gallone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Fondo di garanzia PMI)

    1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233:

        a) al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: "e delle imprese agrituristiche";

        b) al secondo periodo, dopo le parole: "maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 96/2006".»

18.0.20

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

       «Art. 18-bis

            (Fondo di garanzia PMI)

        1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche" aggiungere le seguenti: "e delle imprese agrituristiche"; al secondo periodo, dopo le parole: "maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" aggiungere le seguenti: "nonché delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 96 del 2006".»

18.0.21 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Misure per favorire l'attuazione del PNRR)

        1. All'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex-post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028 da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché alla assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive".

        2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

        3. Le Amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di  importo superiore ai 10 milioni di euro, da calcolarsi ai sensi del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi ed alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), Entro i successivi 45 giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

        4. La richiesta del parere di cui al comma 3  è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazioni aggiudicatrice.

        5. La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata  è  sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed è inviata al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di fattibilità  tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato  con formule visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

        6. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) un apposito Comitato di Coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

        7. Per le finalità i cui al comma 3 e 6, il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1, con le medesime competenze. Al fine di garantire anche il perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale corrispondente alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da autorizzare ai sensi del predetto articolo 35, comma 4 entro la data del 31 dicembre 2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al periodo precedente avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in  materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma  3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e a quelle in materia di procedure di mobilità, ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di euro7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 ed a 4.004.709 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno pari a 3.856.086 euro per l'anno 2022, ed a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

        8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, pari a euro  94.009 per l'anno 2022 e a euro  188.018 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

            9. Il presente articolo non si applica alle concessioni autostradali nonché alle procedure che prevedono l'espressione del CIPESS.

        10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. L'articolo 1, comma 24-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso.

        11.Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro  1.175.111 per l'anno 2022 e di euro  2.350.222 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        12.      All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

        a)        dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7.bis.  Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto presente articolo, possono essere posti a carico del risorse di cui al comma 5, articolo 10, del presente decreto legge.".

18.0.22

Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

    «Art. 18-bis

      1. Al fine di agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del D.M. 11/12/2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27/4/2021, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile le informazioni di cui già dispone, ancorché parziali, nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente entro il 31 luglio 2022".»

18.0.23

de Bertoldi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Dichiarazione sostitutiva Aiuti di Stato Temporary Framework e aggiornamento RNA)

        1. Al fine di agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 delD.M. 11/12/2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27/4/2021, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile le informazioni di cui già dispone, ancorché parziali, nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente entro il 31 luglio 2022.»

18.0.24

Grimani, Richetti, Masini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

    «Art. 18-bis

          1. Al fine di agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile le informazioni di cui già dispone, ancorché parziali, nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente entro il 31 luglio 2022.»

19.1

Romano

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. I dati e le informazioni contenuti nel Portale Nazionale del Sommerso di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, riferiti a ciascun anno solare, sono rielaborati in forma aggregata ed anonima a cura dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro mediante tecniche statistiche in modo da trarne indicazioni relative all'andamento del fenomeno del lavoro sommerso e delle violazioni in materia di legislazione sociale, riferite ai singoli settori economici o a significative porzioni di territorio.

        1-ter. Le elaborazioni statistiche di cui al comma 1-bis sono effettuate nel rispetto delle modalità e regole tecniche di cui al decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183.

        1-quater. Considerata la rilevanza del fenomeno del lavoro sommerso e delle violazioni in materia di legislazione quali possibili indicatori che denotano la contemporanea commissione di violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro, le elaborazioni statistiche di cui al comma 1-bis confluiscono, a cura dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, nel Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adeguati i contenuti del SINP di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183, in particolare quelli afferenti alle attività di vigilanza ivi previsti.

        1-quinquies. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro presenta ogni anno una relazione al Parlamento concernente la correlazione tra le violazioni in materia di lavoro sommerso e di legislazione sociale e quelle in materia di sicurezza e salute del lavoro.»

        Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria, fiscale, di lavoro e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»

19.0.1

Vitali, Pagano

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

            1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole "31 marzo 2022 sono sostituite con le seguenti: " 31 dicembre 2022"».

19.0.2

Romano

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

        1. All'articolo 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "richieste dalla normativa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando riscontra per la seconda volta nell'arco di cinque anni che un lavoratore presente sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,".

        b) al comma 4, il primo periodo è soppresso.»

        Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria, fiscale, di lavoro e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»

19.0.3

Romani

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

        1. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, lettera a), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

            b) al comma 1, lettera b), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

            c) al comma 1, lettera c), le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;

            d) al comma 14, la lettera a) è soppressa;

            e) al comma 17, lettera e), le parole: «, in misura non  inferiore  a  36 euro,  per  prestazioni  di  durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse.»

19.0.4

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

        1. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, lettera a), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

            b) al comma 1, lettera b), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

            c) al comma 1, lettera c), le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;

            d) al comma 14, la lettera a) è soppressa;

            e) al comma 17, lettera e), le parole: «, in misura non  inferiore  a  36 euro,  per  prestazioni  di  durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse.».

19.0.5

Steger, Durnwalder, Laniece

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

        1. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, lettera a), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

            b) al comma 1, lettera b), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

            c) al comma 1, lettera c), le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;

            d) al comma 14, la lettera a) è soppressa;

            e) al comma 17, lettera e), le parole: «, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse.»

19.0.6

Pagano

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

        1. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

            b) al comma 1, lettera b), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

            c) al comma 1, lettera c), le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;

            d) al comma 14, la lettera a) è soppressa;

            e) al comma 17, lettera e), le parole: «, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse.»

19.0.7

Richetti, Grimani, Masini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Armonizzazione delle indennità di amministrazione)

     1. Le previsioni di cui all'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale dell'INL, quali amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.

     2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quali elementi d'incremento contrattuale, pari a 30.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante stanziamento da reperire dai Fondi di riserva e speciali del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dall'anno 2020 l'armonizzazione dei trattamenti economici del medesimo personale sarà alimentata dalla corrispondente riduzione del Fondo Bilancio INL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo parzialmente utilizzando il Fondo Risparmi di gestione dei medesimi enti.»

19.0.8

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

         «Art. 19-bis.

            (Proroga dell'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35)

        1.  All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

20.1 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)" inserire il seguente periodo: ", con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,".

20.2

Fedeli, Valente

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)" inserire il seguente periodo: ", con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,".

20.3

Romano

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1:

        1) all'alinea, sostituire le parole: «appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati», con le seguenti: «appositi protocolli di intesa con imprese di qualsiasi dimensione, impegnate»

            2) alla lettera a), dopo le parole: «programmi straordinari di formazione», aggiungere le seguenti: «ivi compresi programmi relativi all'addestramento»;

            3) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) i progetti di cui alle lettere b) e c) possono riguardare anche la diffusione nel proprio settore di appartenenza ovvero tra imprese che abbiano rilevato e valutato analoghi rischi per la sicurezza o salute del lavoro, dei ritrovati tecnologici o organizzativi ivi contemplati, anche preesistenti ai progetti medesimi.»

            4) alla lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella selezione delle iniziative di comunicazione di cui alla presente lettera, l'INAIL valuta la connessione della comunicazione con effettive esperienze condotte in precedenza negli ambiti operativi del soggetto proponente ovvero la finalizzazione della comunicazione a promuovere specifiche iniziative sul piano operativo. Sono ammissibili anche i progetti di diffusione di cui alla lettera c-bis).»

            b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

        1-ter. I protocolli di intesa di cui al comma 1 sono differenziati in modo da tenere conto delle capacità operative connesse alle dimensioni dell'impresa partner del protocollo d'intesa.»

        Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria, fiscale, di lavoro e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»

20.4

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Al, comma 1, alinea, alle parole: "per l'attivazione,"  premettere le seguenti: "o le relative associazioni di categoria,".

20.5

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Al, comma 1, alinea, alle parole: "per l'attivazione,"  premettere le seguenti: "o le relative associazioni di categoria,".

20.6

Caligiuri, Gallone

Precluso

Al, comma 1, alinea, alle parole: "per l'attivazione,"  premettere le seguenti: "o le relative associazioni di categoria,".

20.7

Taricco

Ritirato

Al, comma 1, alinea, alle parole: «per l'attivazione,»  premettere le seguenti: «o le relative associazioni di categoria,».

20.8

Binetti, Gallone

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori, avuto riguardo dei diritti dei lavoratori con disabilità, nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;

            b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione, avuto riguardo dei diritti delle persone con disabilità, della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

20.9

Rufa, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        "2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in via sperimentale ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.

        2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

        2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso entro un limite di spesa massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

        2-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

        2-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

20.10

Berutti

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

20.11

Saponara, Arrigoni, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis. L'INAIL può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.".

20.12

Marino, Sbrollini

Precluso

 Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

20.13

Margiotta

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

20.14

Mallegni, Vitali

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

20.15

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1 bis. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con le relative associazioni di categoria delle aziende impegnate nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

20.16

Di Girolamo, Romano, Pavanelli

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il numero 1.5.6 è sostituito dal seguente:

        "1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.";

            b) al numero 1.6.16, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "facilmente da chiunque anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso".».

20.0.1

Saponara, Arrigoni, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)

        1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

        2. La disposizione di cui al comma precedente si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

20.0.2

Margiotta

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)

        1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.»

20.0.3

Mallegni

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)

        1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

        2. La disposizione di cui al comma precedente si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.»

20.0.4

Berutti

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)

        1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

        2. La disposizione di cui al comma precedente si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.»

20.0.5

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)

        1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

        2. La disposizione di cui al comma precedente si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.»

20.0.6

Romano

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)

        1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

        2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di 15 milioni di euro dall'anno 2022 all'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

20.0.7

Romano

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153)

    1. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

        "g-bis) l'assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare."

    2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

20.0.8

Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 20-bis

(Disposizione in materia di contratto di apprendistato lavoratori sportivi)

        1. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato in quindici anni».   

20.0.9

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Soppressione del limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà)

        1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «Per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2020».».

20.0.10

Pillon, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Carta della famiglia)

   1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 391, ultimo periodo, le parole: "per ciascun anno del triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno del periodo 2019-2026";

            b) dopo il comma 391, sono inseriti i seguenti:

            "391-bis. Per favorire la diffusione della carta della famiglia, di cui al comma 391, il convenzionamento di nuovi soggetti economici e pubblici e il monitoraggio della medesima carta, con il decreto di cui al comma 391 sono altresì definite le modalità di coinvolgimento delle associazioni familiari.

            391-ter. Per favorire i pagamenti e le relative agevolazioni nei servizi pubblici usufruiti dalle famiglie beneficiarie della carta della famiglia, è istituito un tavolo di coordinamento tra il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e l'Unione delle Province d'Italia (Upi), per consentire l'utilizzo della carta anche nei confronti degli enti locali che erogano servizi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.".

    2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro annuo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

20.0.11

Catalfo, Pavanelli

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Misure per l'eliminazione dell'arretrato in materia di accertamenti sanitari e assistenziali INPS)

        1. Al fine di prevedere la completa effettuazione degli accertamenti sanitari relativi alle istanze di ambito assistenziale giacenti con domanda effettuata o con revisione prevista in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha facoltà di prevedere che, in deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 15 ottobre 1990 n. 295, le Commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti siano presiedute da un medico diverso dallo specialista in medicina legale, laddove tale specialista non sia disponibile.»

20.0.12

Campari, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro stagionale o intermittente)

        1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al numero 1) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel caso di lavoro stagionale, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di lavoro intermittente, di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, i redditi percepiti per tali attività non sono computati nell'ISEE ai fini della percezione del Rdc, entro il limite massimo di 8.000 euro annui".

        2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare gli importi delle prestazioni previste a valere del fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per consentire il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al medesimo articolo 12, ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

20.0.13

Borghesi, Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di esonero dal contributo addizionale)

        1. All'Allegato A, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alla voce «Siderurgia», dopo le parole: «CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe» sono aggiunte le seguenti: «24-51 - Fusione di ghisa».

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

20.0.14

Pillon, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Congedo di maternità)

        1. Al fine di sostenere la maternità e tenuto conto delle ripercussioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, a decorrere dal 1° luglio 2022 e sino al 30 giugno 2023 la durata del congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari a sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. II Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo.".

20.0.15

Misiani, Nannicini

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Rifinanziamento indennità di maternità di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

        1. Al fine di far fronte alle istanze presentate dalle lavoratrici madri ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata una ulteriore spesa nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

        2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

20.0.16

Binetti, Gallone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, al comma 1-bis, dopo le parole "24 aprile 2020, n. 27, è prorogata" inserire le seguenti: "dal 1 aprile 2022"».

20.0.17

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 20-bis

            (Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

        1.  All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

        "283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".

        2.  All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

        3.  All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

        "380-bis. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e  delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

        4.  All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

        5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

21.1

Biti

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21

(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

        1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le risorse derivanti dalle missioni e componenti del Piano di nazionale di ripresa e resilienza (di seguito denominato PNRR) non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti, escluse quelle di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, confluiscono in apposito Fondo destinato alle opere pubbliche di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione residente tra i 5 mila e i 15 mila abitanti, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate dal PNRR.

        2. Entro il 1 settembre 2022 il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua tramite proprio decreto i criteri per la presentazione delle domande per il fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti principi:

        a) l'intervento oggetto di presentazione deve favorire la riconversione di spazi urbani degradati e in attesa di rifunzionalizzazione, con particolare riferimento a quegli interventi che mirano alla riconversione culturale e ambientale delle aree stesse attraverso la realizzazione di infrastrutture culturali, sociali e ambientali integrate;

            b) l'intervento oggetto di presentazione deve riguardare aree il cui Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) sia pari o superiore a 98;

            c) l'intervento oggetto di presentazione deve avere un livello progettuale non inferiore a quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica;

            d) l'assegnazione delle risorse avviene in deroga al vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

        3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni titolari degli interventi di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono destinare eventuali economie derivanti dagli interventi di cui al medesimo articolo all'abbattimento della quota di cofinanziamento eventualmente prevista in sede di copertura del quadro economico complessivo dell'opera.»

21.1 (testo 2)

Biti

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21

(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e misure in materia di rigenerazione urbana, di rafforzamento della coesione territoriale e di sostegno alla progettazione territoriale)

        1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le risorse derivanti dalle missioni e componenti del Piano di nazionale di ripresa e resilienza (di seguito denominato PNRR) non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti, escluse quelle di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, confluiscono in apposito Fondo destinato alle opere pubbliche di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione residente tra i 5 mila e i 15 mila abitanti, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate dal PNRR.

        2. Entro il 1 settembre 2022 il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua tramite proprio decreto i criteri per la presentazione delle domande per il fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti principi:

            a) l'intervento oggetto di presentazione deve favorire la riconversione di spazi urbani degradati e in attesa di rifunzionalizzazione, con particolare riferimento a quegli interventi che mirano alla riconversione culturale e ambientale delle aree stesse attraverso la realizzazione di infrastrutture culturali, sociali e ambientali integrate;

            b) l'intervento oggetto di presentazione deve riguardare aree il cui Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) sia pari o superiore a 98;

            c) l'intervento oggetto di presentazione deve avere un livello progettuale non inferiore a quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica;

            d) l'assegnazione delle risorse avviene in deroga al vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

        3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni titolari degli interventi di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono destinare eventuali economie derivanti dagli interventi di cui al medesimo articolo all'abbattimento della quota di cofinanziamento eventualmente prevista in sede di copertura del quadro economico complessivo dell'opera.

        4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di rafforzare la coesione territoriale, nonché per mitigare gli effetti del sovraccarico amministrativo degli enti locali e territoriali derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale, di seguito IVSM, non costituisce criterio di inammissibilità dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulle risorse erogate nell'ambito del PNRR e del Fondo complementare del PNRR, destinate a qualsiasi titolo a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale e a promuovere la rigenerazione urbana, ovvero a tutte le risorse destinate agli enti locali per promuovere la rigenerazione urbana che siano a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato.

        5. In coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR, l'IVSM può costituire criterio al fine di orientare la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascun progetto, ovvero la quantificazione del riparto delle risorse per ciascun ente in caso di assegnazioni di fondi erga omnes.

        6. Le risorse di cui fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale di cui all'articolo 6-quater, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 1562, possono essere utilizzate dagli enti beneficiari individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 anche per finanziare livelli di progettazione di opere pubbliche superiori a quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica, in coerenza con gli obiettivi posti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.

        7. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, gli enti locali possono adottare procedure semplificate e rapide di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento e, nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e ai suoi Uffici ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso di adeguate esperienze pregresse.»

21.2

Biti

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21

(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

        1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le risorse derivanti dalle missioni e componenti del Piano di nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti contribuiscono allo scorrimento delle graduatorie relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 535, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate dal PNRR e in deroga al vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

        2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, le amministrazioni titolari degli interventi di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono destinare eventuali economie derivanti dagli interventi di cui al medesimo articolo all'abbattimento della quota di cofinanziamento eventualmente prevista in sede di finanziamento dell'opera.»

21.3

Ferrari, Biti

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole:« possono destinare» aggiungere le seguenti:« previa verifica delle assegnazioni effettuate in sede di verifica del Piano entro il 31 dicembre 2022»;

        b) dopo le parole: « delle missioni e componenti del Piano di ripresa e resilienza» aggiungere le seguenti: « nonché del Piano complementare»;

        c) sostituire le parole da: « al finanziamento dei » fino a:« 29 luglio 2021, n. 108» con le seguenti:« ad un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire alle singole Regioni per l'attuazione di interventi e opere pubbliche coerenti con le missioni del PNRR e del PNC nei comuni con popolazione residente non superiore a quindicimila abitanti, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate dal PNRR».

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:« dei Progetti bandiera di cui al comma 1» con le seguenti:« degli interventi e opere pubbliche di cui al comma 1»

21.4

Valente

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

         «2-bis. Ai fini di integrare le risorse di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo per la realizzazione dei "progetti bandiera" presso il Ministero dell'Economia e finanze con uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

        2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

21.5

Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Ai fini di integrare le risorse di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo per la realizzazione dei "progetti bandiera" presso il Ministero dell'Economia e finanze con uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto - legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

21.6

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole da "si applicano" a "sezione II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17;

            b) i commi 3 e 4 sono abrogati".

21.7

Barbaro

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente;

        "2-bis. 1.   All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

        al comma 1, le parole da "si applicano" a "sezione II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, 11, comma 6, e 17; i commi 3 e 4 sono abrogati".

21.8

Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        "3. Nell'ambito dei Progetti Bandiera rientrano anche progetti di sviluppo dell'impreditorialità locale attraverso lo strumento del Microcredito Imprenditoriale con assegnazione di risorse di cui ai precedenti due commi a soggetti iscritti nell'elenco ex articolo 111 TUB".

21.9

Giuseppe Pisani

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1, comma 148 ter, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non sono soggetti a revoca i contributi dell'anno 2019 le cui opere risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021".»

21.0.1

Biti

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, di rafforzamento della coesione territoriale e di sostegno alla progettazione territoriale)

        1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di rafforzare la coesione territoriale, nonché per mitigare gli effetti del sovraccarico amministrativo degli enti locali e territoriali derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale, di seguito IVSM, non costituisce criterio di inammissibilità dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulle risorse erogate nell'ambito del PNRR e del Fondo complementare del PNRR, destinate a qualsiasi titolo a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale e a promuovere la rigenerazione urbana, ovvero a tutte le risorse destinate agli enti locali per promuovere la rigenerazione urbana che siano a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato.

        2. In coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR, l'IVSM può costituire criterio al fine di orientare la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascun progetto, ovvero la quantificazione del riparto delle risorse per ciascun ente in caso di assegnazioni di fondi erga omnes.»

            Le risorse di cui fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale di cui all'articolo 6-quater, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 1562, possono essere utilizzate dagli enti beneficiari individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 anche per finanziare livelli di progettazione di opere pubbliche superiori a quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica, in coerenza con gli obiettivi posti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.»

21.0.2

Biti

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Disposizioni urgenti in materia di appalto integrato)

        1. Al fine di garantire la continuità nelle capacità di investimento degli enti locali, fino al 31 dicembre 2022, nel caso di progettazione esecutiva derivante da appalto integrato di lavori, bandito dagli enti locali e territoriali, che risenta degli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, la stazione appaltante può autorizzare modifiche progettuali che comportino una riduzione fino al 15 per cento del quadro economico dell'intervento rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo oggetto di appalto, per le sole voci di spesa relative a lavori che abbiano subito comprovati aumenti eccezionali dei prezzi. Tale autorizzazione avviene prima dell'approvazione del progetto esecutivo, ha valore ai fini degli obblighi contrattuali e avviene attraverso determinazione del responsabile unico del procedimento che attesti gli aumenti eccezionali di cui al presente comma, previa deliberazione dell'organo di governo.

        2. Le modifiche progettuali di cui al comma precedente possono comprendere anche riduzione del numero di opere ovvero lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatte salve le caratteristiche fondamentali dell'intervento e le eventuali migliorie proposte in sede di presentazione dell'offerta.»

22.1

Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Augussori, Pirovano, Calderoli, Riccardi

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 22

            (Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto)

        Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura «?Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie?» di cui alla missione 5, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti beni, con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e finanze, in favore degli enti beneficiari che insistono fra le Regioni del territorio nazionale che abbiano iscritto nel loro patrimonio indisponibile beni confiscati alla criminalità organizzata.

22.2

Ruotolo, De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dotazione di 2 milioni di euro» con le seguenti: «dotazione di 20 milioni di euro».

        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

22.3

Valente, Mirabelli

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro».

22.4

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 40, dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

        «3-quinquies. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può concedere in affitto o comodato gratuito i beni immobili sequestrati anche a soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), dal momento del sequestro e fino alla pronuncia della confisca definitiva. L'uso temporaneo del bene deve essere compatibile con la conservazione del bene medesimo e tale da non compromettere i diritti dei terzi»;

            b) dopo l'articolo 45-bis è inserito il seguente:

«Art. 45-ter.

(Registro dei beni confiscati)

        1. È istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Registro dei beni confiscati, contenente l'elenco dei beni immobili e mobili, comprese le aziende, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

        2. Il Registro riporta tutti i dati identificativi dei beni, i dati relativi alla loro localizzazione e i dati relativi al valore economico.

        3. Il Registro è gestito dall'Agenzia, che ne cura il periodico aggiornamento, anche facendo seguito a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 45.

        4. Il Registro è reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'Agenzia. I termini previsti per i procedimenti di assegnazione o di alienazione dei beni confiscati decorrono dalla data della pubblicazione nel Registro dei dati ad essi relativi»;

            c) dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

        «Art. 48-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio sulle pratiche di gestione dei beni confiscati)

            1. Presso l'Agenzia è istituito l'Osservatorio sulle pratiche di gestione dei beni confiscati, con il compito di favorire la condivisione delle informazioni concernenti le migliori prassi di gestione di tali beni da parte degli enti e delle associazioni cui essi sono assegnati, al fine di suppor-tare tali enti e associazioni nell'impiego dei beni.

        2. Gli assegnatari dei beni confiscati trasmettono all'Agenzia tutte le informa-zioni sulla concreta utilizzazione dei beni ai fini della loro pubblicazione nel sito internet dell'Osservatorio di cui al comma 1».».

22.0.1

Briziarelli, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

(Istituzione dell'Osservatorio per la Ricostruzione)

        1. Quale contributo alla realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 2, Componente 3 del Piano per nazionale di ripresa e resilienza, al fine di evitare situazioni di degrado sociale, di rischio sanitario e ambientale, nei territori colpiti da eventi sismici, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute, della Protezione Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissariali ove previste. La partecipazione dei rappresentanti all'OPR è a titolo gratuito.

        2. L'Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi sismici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richter, succedutisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innovazione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, riduzione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e partecipazione attiva dei cittadini.

        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

        4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio Per la Ricostruzione, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2022 da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014.»

23.1

Augussori, Pergreffi, Arrigoni, Saponara, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

        1-bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno finalizzati ad alimentare veicoli per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma nonché per il trasporto ferroviario e stradale di persone e cose. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. .»

23.2

Pagano

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

        1-bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno finalizzati ad alimentare veicoli per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma nonché per il trasporto ferroviario e stradale di persone e cose.»

23.3

Berutti

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

        1-bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno finalizzati ad alimentare veicoli per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma nonché per il trasporto ferroviario e stradale di persone e cose.

23.4

Faraone, Sbrollini

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a. sostituire il comma 1 con il seguente:«1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

        b. Dopo il comma 1, inserire il seguente: »1-bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno finalizzati ad alimentare veicoli per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma nonché per il trasporto ferroviario e stradale di persone e cose.

23.5

Margiotta, Rampi

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.»

23.6

Ruspandini, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

23.7

Mallegni, Vitali

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. »

23.8

Berutti

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

23.9

Nastri, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

        «L'esenzione di cui al periodo precedente qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, è prevista a condizione che:

        a) gli impianti di produzione rinnovabile entrino in funzione contestualmente o successivamente all'impianto di elettrolisi;

            b) l'impianto di elettrolisi e l'impianto di produzione di energia rinnovabile siano ubicati nella stessa zona di mercato elettrico;

            c) il consumo di energia rinnovabile da parte dell'impianto d'elettrolisi avvenga nello stesso quarto d'ora di produzione dell'impianto rinnovabile.»

23.10

Quarto

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica stabilisce con decreto i progetti specifici per la produzione e l'utilizzazione delle fonti energetiche alternative derivanti dal moto ondoso, dalle maree e dalle correnti.»

23.11

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

         «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle seguenti condizioni:

            a) gli impianti di produzione rinnovabile entrano in funzione contestualmente o successivamente all'impianto di elettrolisi alimentato;

            b) l'impianto di elettrolisi e l'impianto di produzione di energia rinnovabile sono ubicati nella stessa zona di mercato elettrico;

            c) il consumo di energia rinnovabile da parte dell'impianto d'elettrolisi avviene entro 15 minuti dalla produzione dell'impianto rinnovabile.»

23.12

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Al comma 3 sopprimere le parole: «se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante."

        Conseguentemente all'articolo 21 del decreto legge 26 ottobre 1995 n. 504, al comma 4, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «volume fiscale dei carburanti» inserire le seguenti: «ad esclusione dell'idrogeno»

23.13

Rossomando, Manca

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le misure di incentivazione di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 si applicano anche alle società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ivi incluse le società in house.»

23.14

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.».

23.15

Pavanelli

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto», con le seguenti: «l'implementazione o il miglioramento dei sistemi d'irrigazione in modo da ridurre o eliminare gli sprechi e ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica».

23.16

Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Al fine di incrementare la produzione di energia da fonte idroelettrica , è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'effettuazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica comprensivo delle indagini geologiche e delle opere da eseguire per la realizzazione delle dighe nella Pianura Padana e dei relativi invasi. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni  di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

23.17

Caligiuri, Mallegni, Gallone

Precluso

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

          «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  280,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 140,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

        «5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51, al comma 1, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022".»

23.18

Quarto, Pavanelli

Precluso

Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:

        «0a) all'articolo 55, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

        "c-bis) realizzazione di banche dati e quadri conoscitivi con standard europei inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e dei corsi d'acqua;

            c-ter) realizzazione di una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, così come presenti nel territorio di competenza;

            c-quater) realizzazione di ricerche idrogeologiche, compresa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo, finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile;"»

23.19

Quarto, Pavanelli

Precluso

Al comma 5, alla lettera a) premettere la seguente:

        «0a) all'articolo 56 comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

        "a-bis) l'individuazione delle prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;

            a-ter) la garanzia di una migliore tutela delle funzioni ecosistemiche delle sorgenti vulnerabili, dei sistemi acquatici naturali fragili e caratterizzati da processi morfodinamici veloci e complessi, anche episodici, quali laghi, fiumi, fiumare, lame, gravine, lagune, stagni, zone umide;

            a-quater) la salvaguardia dello stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelare la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e subalvee, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide;

            a-quinquies) l'impedire che le acque destinate al consumo umano contengano sostanze, microrganismi e parassiti in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e comunque garantire la salubrità delle acque da inquinanti chimici (quali sostanze poli- e perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti), contaminanti emergenti (quali microplastiche), nonché il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A, B e D della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il rispetto dei requisiti minimi la contaminazione delle acque;

            a-sexies) la realizzazione di sistemi di allertamento del livello idro-pluvio-metrico dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;"».

23.20

Quarto, Pavanelli

Precluso

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) all'articolo 69, il comma 2 è sostituito con il seguente:

        "2. I programmi triennali devono prevedere, alla scala di Piano di Bacino, la realizzazione dei seguenti interventi:

        a) manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

            b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

            c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali;

            d) approfondire le conoscenze geologiche, geofisiche, geotecniche, geotermiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geochimiche del territorio e delle risorse idriche dei bacini idrogeologici;

            e) realizzare banche dati e quadri conoscitivi inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e i corsi d'acqua;

            f) effettuare una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e relative banche dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili, così come presenti nel territorio di competenza;

            g) effettuare ricerche idrogeologiche finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile, ivi inclusa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo per valutare la resilienza delle acque sotterranee all'aumento temporale del pompaggio per l'identificazione di risorse strategiche per gestire e adattarsi alla siccità, che può aggravarsi in caso di cambiamento climatico;

            h) impartire le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;

            i) garantire una migliore tutela delle funzioni ecosistemiche delle sorgenti vulnerabili, dei sistemi acquatici naturali fragili e caratterizzati da processi morfodinamici veloci e complessi, quali laghi, fiumi, fiumare, lame, gravine, lagune, stagni, zone umide;

            l) salvaguardare lo stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelare la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e sub alveo, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide;

            m) impedire che le acque destinate al consumo umano contengano sostanze, microrganismi e parassiti in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e comunque garantire la salubrità delle acque da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, contaminanti emergenti quali microplastiche, nonché il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A, B e D della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il rispetto dei requisiti minimi la contaminazione delle acque;

            n) realizzare sistemi di allertamento del livello idro-pluvio-metrico dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;

            o) garantire la funzionalità idrologica, idrogeologica ed ecosistemica delle acque, vietando attività che comportano processi di degrado, il prelievo indiscriminato di materiale litoide, l'erosione e l'impermeabilizzazione del suolo;

            p) garantire una elevata qualità delle acque presenti nelle reti acquedottistiche, promuovendo progetti per il sostegno a buone pratiche in campo agricolo e forestale, sostenendo progetti per l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui, disincentivando lo spargimento dei fanghi sui suoli e realizzando opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse ai processi di tutela delle acque potabili da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, nonché contaminanti emergenti quali microplastiche;

            q) realizzare impianti di depurazione efficienti e verificare la corretta funzionalità degli impianti esistenti;

            r) garantire la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici;

            s) promuovere la conoscenza della risorsa idrica, superficiale e sotterranea, riconoscendo la sua importanza da un punto di vista ambientale-paesaggistico e sociale attraverso campagne di divulgazione e programmi di educazione scolastica, di corsi di formazione inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geotermiche, geomorfologiche e idrogeologiche, finalizzati alla prevenzione del rischio geologico-idrologico e geochimico, nonché attività di promozione, comunicazione e divulgazione delle tematiche relative alla risorsa acqua superficiale e sotterranea".».

23.21

Misiani

V. testo 3

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        «5-bis. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, anche nella prospettiva di assicurare i necessari investimenti infrastrutturali in relazione alle grandi derivazioni, alla captazione, all'adduzione di acqua e alle relative reti, nonché consentire minori sprechi di risorse idriche e conseguenti benefici per l'intero sistema idrico, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030:

        a) le attività di realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture di derivazione, ivi comprese quelle di accumulo mediante pompaggio, captazione e adduzione di acqua sono attività di interesse pubblico;

            b) le concessioni che comprendono almeno una delle attività di cui alla lettera a) hanno una durata massima non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, sono assegnate in via prioritaria alle imprese che dimostrino di possedere idonee capacità tecniche e finanziarie per realizzare gli investimenti e possono avere ad oggetto anche il sollevamento a scopo di riqualificazione di energia;

            c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore [della presente legge], l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sentita la Conferenza Stato-regioni:

        1) determina i casi in cui le attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua possono essere oggetto di separazione societaria dall'attività di distribuzione idrica;

            2) stabilisce i casi in cui le imprese che svolgono le attività di cui al numero 1) sono tenute ad allacciare la propria rete agli utenti che ne facciano richiesta, anche sulla base di criteri che tengano conto della concreta capacità della rete di assicurare l'allacciamento, dell'effettiva realizzabilità economica e tecnica dell'allacciamento e dell'eventualità che l'allacciamento impedisca di svolgere gli obblighi di servizio pubblico a cui sono soggette dette imprese;

            3) fissa i criteri volti a garantire agli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità della rete stessa;

            4) determina le tariffe per il segmento della derivazione, captazione e adduzione di acqua ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, assicurando, tra l'altro, il riconoscimento dei costi sostenuti anche  in relazione al capitale investito, adeguati incentivi per il potenziamento della capacità infrastrutturale delle reti, forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti, anche a valere su una specifica componente tariffaria;

            d) le imprese concessionarie che svolgono le attività di cui alla lettera c):

        1) entro 60 giorni dall'adozione della delibera dell'ARERA di cui alla lettera c), adottano il proprio codice di rete e lo trasmettono all'Autorità che ne verifica la rispondenza ai criteri di cui alla medesima lettera c);

            2) sono tenute alla certificazione del proprio bilancio.

        e) Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore [della presente legge], l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.»

            «5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 5-bis e ai fini di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare, in una prospettiva di rilancio degli investimenti, la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  al primo periodo, le parole: "a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci" sono soppresse;

            b)  al secondo periodo, dopo le parole: "tenendo conto della presenza sul territorio regionale  delle infrastrutture di captazione e grande adduzione", sono aggiunte le seguenti: ", nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

            c)  al terzo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

            d)  al quarto periodo, dopo le parole: "e altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

            e)  al settimo periodo, dopo le parole: "i diritti" sono aggiunte le seguenti: "e usi" e dopo le parole: "in forza di provvedimenti concessori" sono aggiunte le seguenti: "e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati";

            f)  dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico di cui al comma 10".»

23.21 (testo 3)

Misiani, Ferrari, Biti, Taricco, Ferrazzi, Boldrini

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Al fine di affrontare la situazione di grave emergenza idrica del Bacino Padano in conseguenza delle scarse precipitazioni invernali e primaverili, della forte riduzione degli accumuli di riserva idrica nei fiumi e nei laghi e della riduzione della portata delle falde, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Tavolo, con la partecipazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministero per la Transizione Ecologica, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, dell'Autorità di Bacino per il Po, delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna e Provincia Autonoma di Trento, gli Enti regolatori laghi prealpini, l'Associazione Nazionale della Bonifica (ANBI), le Associazioni Agricole maggiormente rappresentative, i rappresentanti dei gestori degli invasi idroelettrici alpini, con il compito di: a) gestire l'emergenza in atto, anche con finalità di mappatura della situazione; b) valutare  l'adozione dello stato di emergenza per siccità del Bacino padano; c) valutare l'adozione di specifiche deroghe sulla gestione del Deflusso Minimo Vitale e del Deflusso Ecologico, la standardizzazione degli strumenti straordinari adottati dalle Regioni in ambito di DMV, di PAC e di PSR, e specifiche deroghe sulle concessioni di derivazione d'acqua pubblica finalizzate a consentire aumenti della portata nei corsi d'acqua pubblica, di derivare transitoriamente portate fino alla massima capacità dei corpi idrici derivati; d) adottare protocolli straordinari di rilascio delle portate invasate nei bacini idroelettrici così da attenuare l'assenza di accumulo nevoso; e) valutare strumenti di attenuazione dei potenziali danni per le imprese agricole e zootecniche; f) l'adozione di ogni necessario provvedimento necessario a prevenire le criticità ed attenuare gli effetti dell'attuale grave stato di siccità.»

 

23.22

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        "5-bis. Al fine di ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi afferenti la costruzione, la manutenzione e la messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché a rafforzare l'attività di vigilanza sul loro esercizio, all'articolo 2, del decreto-legge 8 agosto 1994 n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

        a) modalità e termini per la presentazione dei progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria e l'approvazione tecnica, nonché per l'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

            b) modalità, termini e contenuti dei provvedimenti dell'amministrazione relativamente alla costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione;

            c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere;

            d) potere di prescrivere interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere;

            e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza;

            f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, costruzione, all'esercizio e alla dismissione delle opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta;

            g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione funzionalmente connesse all'invaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza e del controllo;

            h) modalità e termini per la presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

            i) termini e modalità di coordinamento tra procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a) e procedimenti relativi alla concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome.".

23.23

Nastri, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Aggiungere in fine i seguenti commi:

        «5-bis. Al fine di promuovere azioni per sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra investitori, partner governativi, istituzionali e industriali, nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica è istituito un fondo denominato ''Fondo per la promozione dell'idrogeno'', con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il fondo può essere utilizzato per finanziare progetti nel settore dell'idrogeno e tecnologie innovative che siano solidi e sostenibili dal punto di vista finanziario, infrastrutture dedicate all'idrogeno, stazioni di rifornimento di idrogeno e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento. Il fondo è integrato con risorse finanziarie derivanti da altri capitoli di bilancio e da fondi europei.

        5-ter. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 5-bis.

        5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

23.24 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

        «5-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, all'alinea, dopo le parole: "produzione di idrogeno", sono inserite le seguenti: "e delle infrastrutture connesse, ivi compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto,".

        5-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

        "9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente ai sensi del presente comma è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse."».

23.25

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

        "1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 non si applicano agli impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole nell'ambito dell'esercizio delle attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005."»

23.26

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento e si applica anche alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

        5-ter. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento e si applica anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38 del decreto".

23.27

Caligiuri, Gallone

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento e si applica anche alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

        5-ter. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento e si applica anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

23.28

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        "5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto- legge 21 marzo 2022, 21, dopo le parole: «alle imprese», sono inserite le seguenti: « e ai consorzi irrigui e di bonifica e irrigazione»; e al comma 3, la parola: «beneficiarie», è sostituita con le seguenti: «e dai consorzi irrigui e di bonifica e irrigazione beneficiari». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.29

Caligiuri, Gallone

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, al comma 1, dopo le parole: "attività agricola" è aggiunta la seguente: "agromeccanica". Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

23.30

Vallardi, Bergesio, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        "5-bis. All'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, comma 1, dopo le parole: "attività agricola", ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: ", agromeccanica,". Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.31

Naturale

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «5-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "attività agricola" è aggiunta la seguente: ", agromeccanica".».

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «in materia», aggiungere la seguente: «agricola,».

23.32

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        "5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, dopo le parole: "attività agricola" è inserita la seguente: "agromeccanica".».

23.33

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, dopo le parole: "attività agricola" è aggiunta la seguente: "agromeccanica"."

23.34

Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        "5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, comma 1, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022".".

        Conseguentemente, agli oneri pari a 140,1 milioni per l'anno 2022, si provvede:

        a) quanto a 45 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            b) quanto a 55,1 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

            c) quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

23.35

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022".".

23.36

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        "5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022».".

23.37

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        "5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, le parole: «per la trazione dei mezzi utilizzati» sono soppresse.".

23.38

Caligiuri, Mallegni, Damiani, Gallone

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, al comma 1, le parole: "per la trazione dei mezzi utilizzati" sono soppresse.»

23.39

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

       «5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, le parole: "per la trazione dei mezzi utilizzati" sono soppresse.».

23.40

Caligiuri, Gallone

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n.34 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        "1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.25, non si applicano agli impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole nell'ambito dell'esercizio delle attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 120 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009 n. 196."»

23.41

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, la lettera b) è soppressa».

23.42

Girotto, Pavanelli

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:

        "9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, la procedura abilitativa semplificata è presentata presso tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle opere connesse. Il Comune su cui insiste la parte prevalente dell'impianto coordina la procedura, anche mediante, ove ritenuto necessario, la convocazione di una conferenza di servizi.

        9-quater. Non sono ostative alla realizzazione degli impianti tramite procedure abilitative semplificate, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dal presente articolo, le previsioni contenute in disposizioni regionali di individuazione delle aree non idonee o eventualmente ostative all'installazione di impianti al di sopra di una certa soglia di potenza o in aree specifiche, fatta salva la possibilità di valutare le medesime disposizioni regionali, ove necessario, nell'esercizio delle competenze in materia paesaggistica, di sicurezza e ambientale, ove non derogate ai sensi del precedente comma 9- bis.".»

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di applicazione della procedura abilitativa semplificata in caso di installazione di fonti rinnovabili su aree adeguate che ricadono in più territori comunali»

23.43

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Le misure di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2 del D.M. 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012.».

23.0.1

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

       «Art. 23-bis

            (Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

        1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 giugno 2022, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

        2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

        3. Con uno o più decreti il Ministero della transizione ecologica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

        4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di regione che di un assessore.

        5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

        6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

        7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

        8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

        9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.

        11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 10.»

23.0.2

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Agevolazioni impianti fotovoltaici con moduli collocati in aree agricole)

        All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 71, al comma 1, dopo il comma 1-octies, sono inseriti i seguenti:

        "1-novies. Il comma 1 non si applica  agli  impianti  fotovoltaici con  moduli  collocati  a  terra,  a condizione  che  occupino  una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale".

        "1-decies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di  monitoraggio  di cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della  attestazione della  continuita'  dell'attivita'  agricola  e  pastorale  sull'area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale."."

23.0.3

Taricco

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Misure per l'attività agricola - chiarimenti)

        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

        2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

        3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

        4. All'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas", sono aggiunte le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW".

        5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono soppresse le seguenti parole: "per la trazione dei mezzi utilizzati" e dopo le parole: "attività agricola", è aggiunta la seguente: "agromeccanica".

        6. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.

        7. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche", sono inserite le seguenti: "e delle imprese agrituristiche";

            b) al secondo periodo, dopo le parole: "maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" sono inserite le seguenti: "nonché delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96".»

23.0.4

Vallardi, Bergesio, Arrigoni, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 23-bis

(Produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali)

            1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

        2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

        3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

        4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.".

23.0.5

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 23-bis

            (Tassazione agroenergia)

        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 266/05 e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

        2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

        3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE".

23.0.6

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 23-bis.

(Tassazione agroenergia)

        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266 e ss.mm.ii., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

        2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212.

        3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.».

23.0.7

Caligiuri, Gallone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Tassazione agroenergia)

        1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 266/05 e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

        2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

        3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.»

23.0.8

Girotto, Castaldi, Pavanelli

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di contributi per lo sviluppo della comunità energetiche)

        1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

         "e) in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 'Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo' sono definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8;"».

23.0.9

Bergesio, Vallardi, Arrigoni, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse)

        1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" aggiungere le seguenti: "e biomasse".»

23.0.10

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse)

        1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ai commi 1 e 2, dopo le parole:"produzione di energia elettrica da biogas" aggiungere le seguenti: "e biomasse".»

23.0.11

Caligiuri, Vitali, Gallone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 23-bis

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse - sbloccamotori biomasse)

            1.All'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" sono aggiunte le seguenti: "e biomasse".»

23.0.12

Bergesio, Vallardi, Arrigoni, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 23-bis

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse - sbloccamotori biomasse)

            1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" sono aggiunte le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW".»

23.0.13

Caligiuri, Mallegni, Gallone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 23-bis

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse - sbloccamotori biomasse)

            1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" sono aggiunte le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW".»

23.0.14

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse)

        All'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" aggiungere le seguenti:  "e biomasse di potenza fino ad 1 MW"."

23.0.15

Margiotta

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure in materia di funzionamento Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC)

        1. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, dopo le parole "sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente" sono aggiunte le seguenti: "e interamente riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica".

        2. L'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, penultimo periodo, limitatamente ai compensi spettanti ai componenti della Commissione VIA VAS, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione VIA VAS, corrisposto a seguito dell'adozione del provvedimento finale, resta comunque riferito all'anno in cui è stato adottato il relativo parere.».

23.0.16

Gallone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 23-bis

            (Misure in materia di funzionamento Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC)

        1. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, dopo le parole « versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente» sono aggiunte le seguenti « e interamente riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica».

        2. L'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, penultimo periodo, limitatamente ai compensi spettanti ai componenti della Commissione VIA VAS, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione VIA VAS, corrisposto a seguito dell'adozione del provvedimento finale, resta comunque riferito all'anno in cui è stato adottato il relativo parere.».

23.0.17

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

        1. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è sospesa fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) di cui al comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».

23.0.18

Collina

Ritirato e trasformato nell'odg 23.18

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Misure per l'approvvigionamento energetico)

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, dopo le parole "anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività" aggiungere le seguenti: "e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli già istituiti con legge" e  dopo le parole "in condizione di sospensione volontaria delle attività" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 Mln mc. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 9, così come successivamente modificato, è consentita la coltivazione di queste ultime concessioni per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari aderiscano effettivamente alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti di subsidenza da condurre sotto il controllo del Ministero della Transizione Ecologica."

            b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2- bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale dedicata alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione in zone di mare poste fra 9 e 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente a siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 Mln mc. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al periodo precedente sono tenuti ad aderire alle procedure di cui al comma 1".

            c) al comma 3, dopo le parole "realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2 bis,".»

G23.18 (già em. 23.0.18)

Collina, Valente

Precluso

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionali di ripresa e resilienza (A.S. 2598);

            permesso che,

            il Consiglio Europeo Straordinario del 31 maggio 2022, nel documento conclusivo (https://www.consilium.europa.eu/media/56586/2022-05-30-31-euco-conclusions-it.pdf), ha sottolineato, come priorità a breve termine, l'importanza delle fonti energetiche interne per la  sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

            la questione della transizione energetica nel nostro Paese, in termini prospettici, è strettamente connessa ad una programmazione attendibile e prevedibile del mix delle fonti energetiche in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico interno e il mantenimento della competitività del nostro sistema economico. A tal fine, pertanto, emerge in tutta evidenza, anche alla luce delle recenti vicende geopolitiche internazionali, l'esigenza di individuare il mix delle fonti energetiche che il nostro Paese dovrà avere nei prossimi dieci anni e programmare gli adeguati investimenti in funzione di tale obiettivo;  

            l'esempio più importante in questo momento è dato dalla Danimarca, che ha provveduto a programmare la propria transizione energetica definendo la sua indipendenza dalle forniture russe e valutando l'incidenza del gas naturale nel mix delle fonti energetiche interne. Tali scelte hanno portato la Danimarca a programmare investimenti sull'eolico ma anche sul gas naturale, dotandosi di strutture e piattaforme per le estrazioni del gas dal mare del Nord prospiciente il paese;

            la Danimarca è un Paese con meno di 6 milioni di abitanti, non è membro del G7 e non è una potenza economica mondiale come l'Italia. Tuttavia, con le scelte intraprese, sta dimostrando di programmare una transizione energetica credibile, pur in un contesto molto complicato come quello attuale;

        considerato che,

            per l'Italia, gli obiettivi europei fissati negli impegni del Fit for 55 sono una priorità strettamente connessa con l'implementazione delle energie rinnovabili, la transizione energetica ha oggi un senso se si riesce a mantenere in equilibrio la sostenibilità economica con quella sociale ed ambientale. Ciò significa che, nel programmare il cambiamento del mix delle fonti energetiche e delle tecnologie energetiche, il Paese dovrà essere in grado di garantire il mantenimento la propria competitività sui mercati internazionali e il mantenimento, se non il miglioramento, dei livelli occupazionali in tutti i settori manifatturieri;

            alla luce dell'attuale situazione, occorre quindi programmare con urgenza quale sarà il mix energetico del nostro paese nel 2040 e quale quota il Paese intende riservare alla fonte energetica del gas naturale e all'interno di questa quota quale sarà da attribuire alle produzioni di gas nazionale in funzione della sicurezza degli approvvigionamenti per la competitività del nostro mondo produttivo;

            tale programmazione si rende necessaria per dare con chiarezza un ruolo alle produzioni nazionali di gas in un'ottica di transizione del sistema produttivo, soprattutto gli hard to abate sectors o anche per esempio per la gestione della sicurezza degli stoccaggi;

            l'attuale condizione geopolitica ed economica richiede giustamente di spingere quanto più possibile  sul fronte delle fonti rinnovabili ma anche di diversificare quanto più possibile le fonti di approvvigionamento energetico del Paese, messe a forte rischio a seguito dello scoppio del conflitto armato in Ucraina e dalla condizione di dipendenza del nostro Paese dal gas russo;

            il Presidente del Consiglio dei Ministri, in considerazione dei suddetti rischi, ha evidenziato a più riprese la necessità di sostenere l'approvvigionamento energetico del Paese anche attraverso un maggiore utilizzo delle fonti energetiche interne, tra cui l'incremento della produzione nazionale di gas, drasticamente ridotta nel corso degli ultimi anni;

            tutto ciò premesso,

        impegna il Governo

            a definire, in linea con le priorità a breve termine individuate nel documento conclusivo del Consiglio Europeo del 31 maggio 2022,  la strategia di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali al fine di determinarne un maggiore sfruttamento utile a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e il mantenimento della competitività del nostro sistema produttivo manifatturiero per tutta la durata del periodo della transizione energetica, anche attraverso la revisione del PiTesai in ragione della mutata situazione internazionale che influisce negativamente non solo nel breve periodo ma anche nel lungo periodo.

 

23.0.19

Caligiuri, Vitali, Gallone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 23-bis

(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili)

            1. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione e al contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al Gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo almeno di sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui al comma 1 citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo Gestore della la relativa capacità sui mercati elettrici.

        2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce:

            a) i criteri, le modalità e le condizioni con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo ad operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ai fini della partecipazione di predetta capacità ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi;

            b) le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.

        3. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio.

        4. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

        5. Nell'ipotesi in cui tali impianti e le relative opere di connessione ricadano all'interno di aree già nella disponibilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle stesse è soggetta alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1-sexies, commi da 4-sexies a 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

        6. Le concessioni per gli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica sentita la Regione interessata.»

23.0.20

Bergesio, Arrigoni, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 23-bis

(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili)

            1. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione e al contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al Gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo almeno di sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui al comma 1 citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo Gestore della la relativa capacità sui mercati elettrici.

        2.  Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce:

        a) i criteri, le modalità e le condizioni con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo ad operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ai fini della partecipazione di predetta capacità ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi;

            b) le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.

        3. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio.

        4. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

        5. Nell'ipotesi in cui tali impianti e le relative opere di connessione ricadano all'interno di aree già nella disponibilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle stesse è soggetta alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1-sexies, commi da 4-sexies a 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

        6. Le concessioni per gli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica sentita la Regione interessata.

23.0.21

De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili)

        1. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione e al contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al Gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo almeno di sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui al comma 1 citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo Gestore della la relativa capacità sui mercati elettrici.

        2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce:

            a) i criteri, le modalità e le condizioni con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo ad operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ai fini della partecipazione di predetta capacità ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi;

            b) le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.

        3. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio.

        4. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

        5. Nell'ipotesi in cui tali impianti e le relative opere di connessione ricadano all'interno di aree già nella disponibilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle stesse è soggetta alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1-sexies, commi da 4-sexies a 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

        6. Le concessioni per gli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica sentita la Regione interessata.»

23.0.22

Taricco

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili)

        1. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione e al contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al Gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo almeno di sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui al comma 1 citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo Gestore della la relativa capacità sui mercati elettrici.

        2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce:

            a) i criteri, le modalità e le condizioni con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo ad operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ai fini della partecipazione di predetta capacità ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi;

            b) le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.

        3. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio.

        4. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

        5. Nell'ipotesi in cui tali impianti e le relative opere di connessione ricadano all'interno di aree già nella disponibilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle stesse è soggetta alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1-sexies, commi da 4-sexies a 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

        6. Le concessioni per gli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica sentita la Regione interessata.»

23.0.23

Girotto, Pavanelli

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Disposizioni per semplificare l'utilizzo di aree pubbliche per l'attuazione del PNRR)

        1. In deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti, sino al 31 dicembre 2023, gli Enti locali e le pubbliche amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, garantendo in ogni caso idonee forme di pubblicità, possono affidare con procedure semplificate, e a valore di mercato, a soggetti privati, anche su istanza dei medesimi, aree o infrastrutture nella propria disponibilità, destinate alla realizzazione di impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.

        2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), sono individuate le modalità attuative di quanto disposto dal comma 1. L'Autorità nazionale anticorruzione può definire, anche attraverso linee guida e atti tipo, modalità idonee a standardizzare le procedure e la modulistica a disposizione degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni per le finalità di cui al comma 1.

        3. Con i medesimi decreti di cui al comma 2, possono essere altresì individuati gli ulteriori interventi volti al raggiungimento degli obiettivi della transizione ecologica, compatibili con quelli previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, ai quali si applicano le modalità semplificate di cui ai commi 1 e 2, prevedendo al riguardo le specifiche modalità attuative.»

23.0.24

Di Girolamo, Romano, Pavanelli

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per la conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi per trasporto merci)

        1. Al fine di favorire la conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti adibiti al trasporto merci, all'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "a titolo sperimentale," e le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono soppresse.».

23.0.25

Cioffi, Pavanelli

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Costituzione e disciplina della società per l'estrazione di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché per la trasformazione di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche)

        1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in materia di investimenti per la transizione energetica e digitale e per la mobilità sostenibile basati sulla capacità di approvvigionamento sostenibile e competitivo di materie prime critiche, di conseguire gli obiettivi della Commissione Europea contenuti nel "Piano d'azione sulle materie prime critiche", di ridurre la dipendenza del Paese dalle predette materie, anche mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione, nonché di rafforzare le attività di trasformazione nazionali sostenibili, è autorizzata la costituzione della società Miniera Nazionale S.p.a., interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente il compito di provvedere all'estrazione delle materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), applicando le migliori tecniche disponibili al fine di assicurare il rispetto delle norme ambientali, nonché di promuovere e supportare progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei processi di sfruttamento e trasformazione delle medesime materie prime. La società svolge le proprie attività a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Transizione ecologica, nonché delle società a partecipazione pubblica operanti nei settori dell'energia e dell'industria dell'innovazione e della tecnologia o aventi interessi strategici nei medesimi settori. La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto determina ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai compiti istituzionali della società, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico, ivi inclusa la vendita sul mercato dei prodotti ad aziende con sede principale, operativa e fiscale localizzata sul territorio dell'Unione Europea. Il capitale sociale della società Miniera Nazionale S.p.A., pari a 1oo milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

        2. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della società è approvato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministri della Transizione Ecologica e dello Sviluppo Economico, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione ecologica nazionale e degli obiettivi dell'UE.

        3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Presidente. I restanti quattro membri sono designati, uno ciascuno, con decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della Transizione ecologica, nonché da un rappresentante delle società a partecipazione pubblica di cui al comma 1.

        4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro della transizione ecologica ed uno dal Ministro dello Sviluppo Economico.

        5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Transizione Ecologica gli atti della suddetta società relativi a:

            a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;

            b) eventuale costituzione di nuove società;

            c) acquisizioni di partecipazioni in società;

            d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;

            e) designazione di amministratori;

            f) proposte di revoca di amministratori;

            g) proposte di modifica dello statuto della società Miniera Nazionale S.p.a. o di società partecipate;

            h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

        6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro della transizione ecologica e del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, le risorse finanziarie, comprese quelle per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, l'area retroportuale di Gioia Tauro destinata ad ospitare la sede della società, le aree demaniali, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società di cui al comma 1 per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.

        7. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

        8. A decorrere dall'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi della società Miniera Nazionale S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione del fondo è affidata a società Miniera Nazionale S.p.a. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.»

23.0.26

Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Micromobilità elettrica)

        1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'utenza, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, nonché di incrementare la sicurezza della circolazione stradale, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 24:

            1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "manufatti per il rifornimento" sono aggiunte le seguenti: "e la ricarica dei veicoli";

            2) al comma 5, dopo le parole: "da aree di servizio" sono aggiunte le seguenti: ", da aree per la ricarica dei veicoli,";

            3) al comma 5-bis, dopo le parole: "dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti" sono aggiunte le seguenti: ", delle norme che disciplinano l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica elettrica";

        b) all'articolo 47:

            1) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) velocipedi elettrificati;";

            2) al comma 2, lettera a), i capoversi categoria L1e, categoria L2e, categoria L3e e categoria L4e sono sostituiti dai seguenti:

            "-  categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

            - categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

            - categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici, la cui potenza del motore elettrico supera i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h;

            - categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici, la cui potenza del motore elettrico supera i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h;";

        c) all'articolo 50:

            1) al comma 1, dopo le parole "potenza nominale continua massima di 0,25 KW" sono aggiunte le seguenti: ", o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci,";

            2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ? 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo.".

        d) all'articolo 116, comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

            "f) B:

            1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

            2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacità di carico e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni  dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni;";

        e) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria.".

        2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera d), con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana sono definite le modalità di annotazione sul documento unico dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato nonché di aggiornamento del documento unico già rilasciato. L'efficacia della disposizione di cui al medesimo comma 1, lettera d), è subordinata alla definizione della procedura di consultazione della Commissione europea ai sensi della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e si applica ai veicoli per i quali il documento di circolazione riporta le indicazioni di cui al primo periodo.».

24.1

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, capoverso «2-bis», al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «alla conclusione degli stessi»

24.2

Ferrazzi

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 8-bis, ultimo periodo, le parole da: " per i quali alla data" fino a: " entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: " la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025."».

24.3

Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        3-bis) alla lettera b) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni aggiungere dopo le parole: «dalle persone fisiche» le seguenti: «con ISEE fino a 36.000»

G24.1

Di Girolamo

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

        premesso che:

            l'articolo 24 del provvedimento in oggetto prevede interventi per il potenziamento sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA;

            il capo V reca misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate;

        considerato che:

            come è noto il territorio italiano presenta una situazione di pericolosità sismica ed idrogeologica medio-alta. Il rischio sismico è determinato da tre parametri principali combinati fra loro: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Il suo valore indica l'entità dei danni attesi in un intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti);

            con il decreto 14 gennaio 2008 il Ministero delle infrastrutture ha individuato norme tecniche per le costruzioni fornendo criteri generali di sicurezza strutturale delle opere e precisando i principi e i requisiti essenziali del progetto, dell'esecuzione e del collaudo;

            il successivo decreto ministeriale 17 gennaio 2018 ha sostituito il D.M. 14 gennaio 2008, mantenendone l'impianto generale, raccogliendo la normativa di riferimento e ponendo maggiore attenzione al tema del miglioramento sismico;

            in particolare il capitolo 7 reca disposizioni sulla progettazione in presenza di azioni sismiche esplicitando i criteri generali di progettazione e modellazione delle strutture, individuando i metodi di analisi e i criteri di verifica delle diverse tipologie di strutture;

       rilevato che:

            il progresso tecnico consente una rapida evoluzione delle tecnologie in grado di aumentare la resilienza degli edifici e ridurre i rischi di danneggiamento strutturale e non strutturale in conseguenza di eventi sismici e eventi calamitosi in generale;

            l'installazione di porte interne, esterne ed antincendio con caratteristiche salvavita antisismiche che sono in grado di modificare la risposta all'azione sismica dell'edificio mediante meccanismi anti incastro, nello specifico sui telai delle aperture e/o vie di fuga, rappresenterebbe un'efficace e rapida risposta per quei fenomeni, come terremoti, frane, incendi e alluvioni, che causando cedimenti strutturali modificano l'assetto di telai e porte compromettendone l'apertura;

        impegna il Governo;

            a valutare l'opportunità di inserire il progresso della tecnica salvavita quale il sistema porta antisismica ed i meccanismi anti incastro per porte e infissi tra i requisiti previsti per la sicurezza nei luoghi di lavoro dall'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

            a prevedere misure di incentivazione, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto a all'installazione dei predetti meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta di porte e infissi all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi.

24.0.1

Briziarelli, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni in materia di semplificazione autorizzazioni per impianti fotovoltaici sui tetti dei capannoni nelle zone artigianali e industriali)

        1. Il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

        "9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 5. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 20 MW senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purchè il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia gi prevista dal medesimo piano regionale la possibilità  di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti."»

24.0.2

Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

(Potenziamento degli interventi efficientamento energetico)

        1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente "b-ter) per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione energeticamente efficienti ed ecosostenibili in immobili oggetto di ristrutturazione, a uso civile e industriale, che generino un risparmio attestabile di almeno il cinquanta per cento dei consumi energetici.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 0,9 milioni di euro per l'anno 2033 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

24.0.3

Boccardi

Precluso

Dopo l'articolo  24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali)

        1. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali. L'assicurazione non copre le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

        2. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero non assicurate in violazione dell'obbligo di cui al comma 1.

        3. La somma assicurata è pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'unità immobiliare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili.

        4. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle norme tecniche costruttive per la prevenzione delle calamità naturali ed al principio di mutualità; i piani tariffari perseguono comunque l'obiettivo di garantire premi sostenibili anche in caso di rischio più elevato.

        5. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali.

        6. La capacità annua complessiva del consorzio assicurativo è definita mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

        7. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'IVASS, il Dipartimento della Protezione Civile e l'ANIA, sono dettate disposizioni dirette all'attuazione di quanto stabilito nei precedenti commi.

        8. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

24.0.4

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali)

Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali. L'assicurazione non copre le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero non assicurate in violazione dell'obbligo di cui al comma 1.

La somma assicurata è pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'unità immobiliare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili.

I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle norme tecniche costruttive per la prevenzione delle calamità naturali ed al principio di mutualità; i piani tariffari perseguono comunque l'obiettivo di garantire premi sostenibili anche in caso di rischio più elevato.

In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali.

La capacità annua complessiva del consorzio assicurativo è definita mediante Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Con uno o più regolamenti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'IVASS, il Dipartimento della Protezione Civile e l'ANIA, sono dettate disposizioni dirette all'attuazione di quanto stabilito nei precedenti commi.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
 

24.0.5

Di Girolamo, Pavanelli

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Credito di imposta per l'acquisto e l'istallazione di meccanismi anti incastro)

        1. Al fine di promuovere la resilienza degli edifici agli eventi calamitosi è riconosciuto un credito di imposta delle spese sostenute per l'acquisto e l'istallazione su porte e infissi di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta delle stesse all'azione sismica e di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, per l'anno 2022.

        2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

        a) nella misura dell'80 per cento per l'acquisto e l'istallazione in immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;

            b) nella misura del 50 per cento per l'acquisto e l'istallazione in immobili ubicati nella zona sismica 3 di cui alla predetta ordinanza;

            c) nella misura del 20 per cento per l'acquisto e l'istallazione in immobili ubicati nella zona sismica 4 o in zona non sismica di cui alla predetta ordinanza.

        3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

        4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

        5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3 e si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

        6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190.»

24.0.6 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

            «Art. 24 - bis.

(Contributo in favore di impianti sportivi e piscine)

            1.Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive Associate e gli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondano ai requisiti di cui all'art. 55 del regolamento (UE) n. 651/2014, possono accedere, per l'anno 2023, a contributi in conto capitale per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo.

        L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'art. 55 del medesimo regolamento, e l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80 % dei costi ammissibili. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione  territoriale e, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023.

            2.Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177 della legge 30 dicembre 2020, n.178.»

24.0.7

Vitali, Pagano

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modiche alla legge 30 dicembre 2018, n.145)

        1. Al comma 128 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo la parola "elettrificazione" aggiungere le seguenti: "ovvero di messa in sicurezza".»

25.1

Ferrazzi

Ritirato

    Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 182-ter, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) entro il 31 dicembre 2025 sia assicurata la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi."»;

        b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 30, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "rottami ferrosi" inserire le seguenti: "e i metalli non ferrosi";

                b) al comma 2, dopo le parole: "o i rottami ferrosi" inserire le seguenti: "e i metalli non ferrosi"».

25.2

Pavanelli

Precluso

Al comma 2, sostituire il capoverso "6-bis" con i seguenti:

        «6-bis. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di eventi sismici e calamità naturali. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In conformità con le finalità previste dalla direttiva 19/11/2008, n. 2008/98/CE in materia di rifiuti e al fine di realizzare gli obiettivi in materia di economia circolare, i piani regionali di cui al presente comma, devono prevedere percentuali di almeno il 65 per cento di riciclo di materiale derivante dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico e calamità naturali.

        6- ter. Per le finalità di cui al presente comma, le Regioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»

25.3

Briziarelli, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, migliorando la raccolta differenziata dei rifiuti, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri comuni per la definizione di un sistema univoco cromatico per tipologia di prodotto in relazione al sistema di raccolta differenziata, che i gestori e produttori devono riportare in maniera visibile sulle confezioni e sugli imballaggi. È consentito, in via transitoria, la messa in commercio dei prodotti di magazzino e delle scorte dei prodotti già confezionati ed etichettati alla data del 1' gennaio 2023»

25.4

Pazzaglini, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al fine di assicurare la compensazione di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per l'anno 2022, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di euro 8.818.000 per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

25.0.1

Briziarelli, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

        «Art. 25-bis.

            (Disposizioni in materia di bonifica dei siti contaminati)

        1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 7 sostituire la parola "certificazione" con le seguenti "relazione tecnica";

            b) al comma 7 bis sostituire la parola "certificazione" con le seguenti "relazione tecnica";

            c) al comma 12 dopo le parole: "si coordina con le altre amministrazioni." sono aggiunte le seguenti parole: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti delle matrici ambientali."

            2. All'articolo 248 del decreto legislative 3 aprile 2006, n.152 sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 2 primo periodo sostituire le parole "dalla provincia" fino alla fine del periodo con le seguenti "dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, attraverso una relazione tecnica predisposta sulla base dei risultati del campionamento di collaudo finale.";

            b) al comma 3 sostituire la parola "certificazione" con le seguenti "relazione tecnica";

            c) dopo il comma 3 inserire il seguente comma: "4. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi di strutture e laboratori accreditati per lo svolgimento di accertamenti di conformità analitica.".»

25.0.2

Briziarelli, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Incentivi per la bonifica dei siti contaminati)

Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, le Regioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono approvare disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo:

        a) la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale;

            b) lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e messa in sicurezza, salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento.

Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore.

Decorso il termine di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui al presente articolo sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.»

25.0.3

Pavanelli

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis

(Trasparenza nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)

        1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi dovranno anno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

        2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

        3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».

25.0.4

La Mura, Nugnes, Angrisani, Abate, Lannutti

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis

(Misure a sostegno della raccolta di rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche)

                1. Al fine di  prevenire l'abbandono di rifiuti e promuovere l'economia circolare,  in linea con quanto previsto dalla Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per investimenti diretti a potenziare la diffusione dei centri di raccolta comunali o di raccolta intercomunali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 e ad assicurarne l'efficace e corretto funzionamento, per agevolare il conferimento dei rifiuti da costruzione e da demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nell'ambito delle attività ''fai da te'', di cui al considerando 11 della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.

                3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a una spesa annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

25.0.5

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152)

        1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

        "5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5, stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.''.»

25.0.6

Garavini, Sbrollini

Precluso

 Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

        1. All'articolo 30, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a. comma 1, secondo periodo, le parole: "rottami ferrosi" sono sostituite dalla seguente parola: "rottami"

            b. al comma 2, primo periodo, le parole: "rottami ferrosi" sono sostituite dalla seguente parola: "rottami"

25.0.7

Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis

        1. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "rottami ferrosi" sono sostituite dalla seguente parola: "rottami".

25.0.8

Gallone

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

        1. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "rottami ferrosi" sono sostituite dalla seguente parola: "rottami".»

26.1

Briziarelli, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 32-bis decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalle Legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        2-bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla parte VI - bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 previa certificazione delle ragioni per cui tali spese possono essere effettuate, sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le prescrizioni siano impartite da Enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione."

26.2

Ferrari

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, gli enti locali possono adottare procedure semplificate e rapide di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento e, nel caso di interventi  di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e ai suoi Uffici ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso di adeguate esperienze pregresse.».

26.3

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di territorializzare l'Agenda di sviluppo sostenibile a livello locale e monitorare l'impatto dell'attuazione dei progetti del PNRR nei territori provinciali, il Ministero della transizione ecologica promuove un accordo di collaborazione, oltre che con le Regioni e le Città metropolitane, anche con le Province.»

26.4

Modena

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

         «1-bis. Al fine di territorializzare l'Agenda di sviluppo sostenibile a livello locale e monitorare l'impatto dell'attuazione dei progetti del PNRR nei territori provinciali, il Ministero della transizione ecologica promuove un accordo di collaborazione, oltre che con le Regioni e le Città metropolitane, anche con le Province.»

26.5

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di territorializzare l'Agenda di sviluppo sostenibile a livello locale e monitorare l'impatto dell'attuazione dei progetti del PNRR nei territori provinciali, il Ministero della transizione ecologica promuove un accordo di collaborazione, oltre che con le Regioni e le Città metropolitane, anche con le Province.»

26.6

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di territorializzare l'Agenda di sviluppo sostenibile a livello locale e monitorare l'impatto dell'attuazione dei progetti del PNRR nei territori provinciali, il Ministero della transizione ecologica promuove un accordo di collaborazione con le Province, oltre che con le Regioni e le Città metropolitane.»

26.7

Marin, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        "2-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi riduzione dell'inquinamento atmosferico e di  attenuare l'impatto dei cambiamenti climatici sul territorio a tutela dell'ambiente e della biodiversità, alle regioni e province autonome di Trento e  Bolzano è riconosciuto un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 , per interventi di forestazione ed imboschimento, di superfici  agricole e non agricole, per la creazione di aree boscate, nonché il sostegno alla manutenzione delle stesse, dedicati al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.0.10

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

        1. Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reati ambientali, alla parte VI-bis del D. lgs. 152/20006 sono apportate le seguenti modifiche:

        a) All'art. 318-ter dopo il comma 4 e` inserito il seguente:

        "5. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attivita` di asseverazione tecnica fornita dall'Ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'Organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso Organo accertatore, nelle funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 c.p.c. quando si tratti di Ente diverso da un Corpo od Organo riconducibile ad un'Amministrazione statale".

        b) all'Art. 318-quater il comma 2 e` sostituito dal seguente:

        "2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi del dell'articolo 318- ter comma 5. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonche? l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell'articolo 318- ter comma 5, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318- ter, comma 5, sono riscossi dall'Ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attivita` di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti Organi ed Enti".

        2. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 318-ter del Decreto legislativo 152/2006, come modificato dalla lettera a) del comma 1, e` adottato entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

26.0.1

Marin, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Ulteriori misure di rafforzamento per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente)

        1. Al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi connessi all'investimento 3.1 "Isole verdi", previsto nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunta, in fine, la seguente voce:

        "Isole della laguna di Grado

            16-ter. Isola di Grado, Isola di Santa Maria di Barbana, Isola di Morgo."»

27.1 (testo 3 corretto)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

        «e-bis) predispone una relazione annuale in merito ai campi di intervento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle proprie funzioni e ai possibili interventi normativi, ai fini della sua trasmissione alle Camere da parte del Governo.»

27.2

Zaffini, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, dopo le parole: «di seguito «SNPA»,» inserire le seguenti: «e con le Aziende Sanitarie Locali, di seguito «ASL»,»;

            b) al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e apposita procedura di informazione e consultazione con le parti economiche e sociali maggiormente rappresentative».

        Conseguentemente, al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «con il SNPA» inserire le seguenti: «e con le ASL».

27.3 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Precluso

        Al comma 1, dopo le parole: «e climatici» inserire le seguenti: «e delle zoonosi».

27.4

Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 è prevista la predisposizione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva, governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e profilassi vaccinale (PPN), di cui è parte il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 e che prevale per species materiae rispetto al Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025. Il PPN sviluppa e definisce un cronoprogramma straordinario delle misure di rafforzamento e miglioramento delle attivita` di sorveglianza attiva e passiva, di riconoscimento dei determinanti e dei rischi e di valutazione dell'impatto degli interventi di prevenzione e protezione della salute individuale e collettiva dalle patologie epidemio-pandemiche emergenti, individuando nel raggiungimento delle coperture vaccinali di sicurezza epidemiologica il punto di equilibrio tra responsabilità sociale e libertà individuale. Il cronoprogramma si conclude entro i tempi di attuazione del PNRR sia per la realizzazione della Rete nazionale di analisi predittiva, del sistema continuo di biosorveglianza e preparazione pandemica che del sistema preospedaliero, ospedaliero e territoriale di assistenza e cura delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità, coordinata e integrata tra le diverse strutture e attività presenti nel territorio. Il PPN individua e aggiorna periodicamente gli specifici standard minimi di qualità delle relative attività vaccinali, le coperture vaccinali raccomandate, i fabbisogni, gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale e le modalità di verifica del loro conseguimento nel nuovo sistema di sorveglianza epidemiologica e di immunizzazione di cui è parte l'Anagrafe vaccinale alimentata in maniera continuativa e tempestiva in Anagrafe degli Assistiti a livello nazionale con il caricamento dei dati sanitari di interesse nel sistema TEAM Tessera Sanitaria - Tessera Europea di Assicurazione Malattia.».

27.5

Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

        «0a) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva, governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e profilassi vaccinale (PPN);»

27.6

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, che tengano conto, in via prioritaria, della condizione sociale, economica e dei luoghi in cui si svolge la realizzazione della personalità del soggetto o dei soggetti, anche avvalendosi di sistemi informativi, funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione, all'interpretazione dei dati che dovranno essere anonimizzati al fine di elaborare modelli adattativi e predittivi;".

27.7 (testo 2)

Boldrini

Ritirato

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

      «b-bis) i comuni con i relativi servizi di tutela e salvaguardia ambientale;

      b-ter) le strutture e gli uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR;»

27.8

Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) le strutture e gli uffici del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che stabilmente collaborano alla produzione dei Livelli Essenziali di Assistenza di prevenzione, protezione e promozione della salute sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale;».

27.9

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        b-bis) le strutture/uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR.

27.10

Binetti, Stabile

Precluso

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        «b-bis) le strutture/uffici del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA) che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)-Sistemi Sanitari Regionali (SSR).».

27.11

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Precluso

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

                    «b-bis). fanno funzionalmente parte del SNPS le strutture/uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR;».

27.12

Boldrini

Ritirato

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) fanno funzionalmente parte del SNPS le strutture e gli uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR;»

27.13

Richetti, Grimani, Masini

Precluso

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        "b-bis) fanno funzionalmente parte del SNPS le strutture e gli uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR"

27.14

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

        «e-bis) la rete dei servizi per la salute mentale, con compiti di supporto tecnico-scientifico;

          e-ter il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, con compiti di supporto tecnico-scientifico;

            e-quater) l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con compiti di supporto tecnico-scientifico.

27.15

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: "Trento e Bolzano," inserire le seguenti: ", acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti,"

27.16

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: "dati personali", inserire la seguente: "anonimizzati,"

27.17

Cantù, Saponara, Augussori, Rizzotti, Zaffini, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da emanare entro il 31 luglio 2022, è adottato il Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva, governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e profilassi vaccinale (PPN). Il presente piano ha una durata triennale.».

27.18

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 5," aggiungere le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari,".

27.19

Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Ai fini dell'attuazione del Sistema nazionale di prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, SNPS, e dell'approccio integrato nella sua evoluzione "planetary health" con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, SNPA, e di quanto disposto dai successivi commi, è attribuito all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 82/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, il compito istituzionale di fornire indicazioni e protocolli tecnici e di sistema a tutela dei dati che confluiranno nel SNPS, utili a migliorare, armonizzare le politiche e le strategie messe dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.

27.20

Granato

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 4 marzo 1947, n. 1068, è abrogato.

G27.1

La Mura, Moronese, Nugnes, Angrisani, Abate, Lannutti

Precluso

Il Senato,

             in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AS 2598)

         premesso che

             l'articolo 27 del presente disegno di legge prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito «SNPS», con lo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici;

             l'articolo 27 comma 3 lettera c) prevede che il SNPS concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;

         considerato che

             l'articolo 9 sopra richiamato, al comma 3, fissa il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce i LEPTA, i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi e il Catalogo nazionale dei servizi;

              ad oggi, dopo sei anni dall'entrata in vigore della legge 28 giugno 2016, n. 132, il citato decreto non è stato ancora adottato;

             nella Relazione di fine mandato del 21 luglio 2021, l'attuale Presidente di ISPRA ha precisato quanto segue: «In materia di LEPTA, alla stesura di un documento istruttorio propedeutico allo schema di D.P.C.M. previsto dall'art. 9, comma 3, l. n. 132/2016 è seguita l'individuazione di un primo numero di prestazioni che sono state oggetto di presentazione pubblica alla presenza del Presidente della Repubblica nel corso della prima Conferenza Nazionale del SNPA "L'Ambiente fa Sistema" organizzata nel 2019 (cfr. paragrafo 7). A tale lavoro è seguita la predisposizione di una proposta di D.P.C.M. trasmessa alla fine dell'anno 2020 al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.»;

             l'adozione del D.P.C.M. in oggetto è essenziale anche per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 27 comma 3 lettera c) del SNPS;

       impegna il Governo

             a valutare l'opportunità di intraprendere ogni iniziativa possibile per l'adozione quanto prima del decreto di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132 per stabilire i LEPTA, i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi e il Catalogo nazionale dei servizi.

27.0.1

Castellone

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Ruoli dirigenziali per le Cure Primarie e intermedie)

        1. Al fine di garantire prestazioni sanitarie appropriate ed efficienti in risposta ai crescenti bisogni di salute espressi dalla popolazione nelle fasi di ripresa post-pandemica, e in coerenza alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento alle Cure Primarie ed intermedie, l'esercizio di attività cliniche generaliste in regime di dipendenza nel Servizio Sanitario Nazionale, all'interno delle case di comunità e degli ospedali di comunità, è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

        2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto all'attività assistenziale garantita dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».

27.0.2

Castellone

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)

        1. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, le parole: "assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria", sono sostituite dalle seguenti: "comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:

        a) la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;

            b) la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione";

            2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        "4-bis. Ai contratti di Formazione Specialistica, finanziati con fondi pubblici, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.".»

27.0.3

Perilli, Maiorino, De Petris, Lanzi

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «27- bis

            (Disposizioni in materia di fauna selvatica)

        1.Al fine di garantire la piena attuazione della Missione M2 C. 4 Misura 3e di tutelare la fauna selvatica, il fondo di cui all'articolo 1 comma 757 della legge 30dicembre 2020, n. 178 è rifinanziato per un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

27.0.4

Lanzi, Perilli, De Petris

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di fauna selvatica)

        1. All'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al secondo periodo, dopo le parole: "del 30 novembre 2009", sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle associazioni iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato che gestiscono centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) operativi 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno e che non esercitino attività in conflitto d'interesse";

            b) all'ultimo periodo, dopo le parole: "sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma", sono aggiunte le seguenti: ", nonché l'istituzione di una apposita commissione competente sul controllo dei criteri di operatività che costituiscono requisiti essenziali per l'accesso al Fondo di cui al presente comma";

            c) dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "La commissione di cui al precedente periodo è composta da rappresentanti regionali, del servizio veterinario competente in materia di fauna selvatica delle aziende sanitarie locali e degli organi di vigilanza forestale."».

27.0.5

Salvini, Romeo, Cantù, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Ulteriori misure di rafforzamento dell'assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale)

        1. Per la tutela dei minori all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, in condizioni di sicurezza degli operatori e valorizzazione degli erogatori, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede a dare attuazione all'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

        2. Per le strutture che provvedono ad installare i sistemi di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta nel limite massimo delle spese sostenute negli anni dal 2022 al 2024 anche per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini. A tale scopo è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce tetto di spesa massima.

        3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ivi indicato.

        4. Per le spese occorrenti a prevedere adeguati percorsi di formazione professionale connessi alle esigenze di cui al comma 1, nonché per le spese necessarie alle relative manutenzioni, sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

        5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

27.0.6

Castellone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art.27-bis.

            (Disposizioni in materia di bonifiche)

        1. La realizzazione degli interventi di riqualificazione connessi alle opere di bonifica da effettuarsi nel territorio dell'area vasta di Giugliano (Napoli) in quanto sito di bonifica di interesse nazionale disciplinato dall'articolo 252, comma 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidate alla struttura commissariale di cui articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito con la legge del 12 dicembre 2019, n. 14.

        2. Al fine di realizzare gli interventi di cui al precedente comma, si autorizza una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

27.0.7

Boldrini

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di sanità delle aree interne)

        1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nelle aree interne, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende egli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

        2. A decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e sociosanitarie delle aree interne montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

        3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi

            indicati, acquistano in uno dei comuni delle aree interne un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

        4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto, nel limite di 10 milioni di euro a valere

            sul fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4.»

27.0.8

Pirro, Pavanelli

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 27-bis

(Disposizioni in materia di percorsi organizzativi nella gestione delle maculopatie)

        1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mediante il miglioramento della complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, il decongestionamento delle strutture sanitarie e la riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni, promuovendo al contempo l'aderenza terapeutica e potenziando la capacità di erogazione dei trattamenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono piani di azione volti ad incrementare la diagnosi tempestiva delle maculopatie e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il maggior ricorso all'erogazione dei trattamenti in setting ambulatoriali sterili adeguatamente equipaggiati.»

27.0.9

Matrisciano, Pavanelli

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Sostegno a favore delle imprese danneggiate a seguito della diffusione della PSA)

        1. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona infetta istituita con Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. 583 del 11 gennaio 2022, e che, a seguito delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana (PSA) di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, hanno subito, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2022, una riduzione del fatturato non inferiore al venti per cento rispetto al medesimo periodo del 2021, è riconosciuto, a domanda, un contributo di 600 euro per ciascun mese, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti al periodo di riferimento.

        2. I criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

28.1

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Sopprimere l'articolo

28.2

Faraone, Sbrollini

Precluso

Sopprimere l'articolo.

28.3

Granato

Precluso

Sopprimere l'articolo.

28.4

Lannutti, La Mura, Nugnes, Abate, Angrisani

Precluso

Sopprimere l'articolo.

28.5

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

       Art. 28

(Costituzione e disciplina della società 2-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali)

        1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla misura R 1.2., e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, è autorizzata la costituzione della società 2-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La società svolge le proprie attività a favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della società 2-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, e dall'INAIL, nella misura di un mezzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2.

        2. Lo statuto della società di cui al comma 1 è adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.

        3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da quattro membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti due membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.

        4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.

        5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società 2-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta società relativi a:

        a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;

            b) costituzione di nuove società;

            c) acquisizioni di partecipazioni in società;

            d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;

            e) designazione di amministratori;

            f) proposte di revoca di amministratori; g) proposte di modifica dello statuto della società 2-I S.p.A. o di società partecipate;

            h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

        6. Il rapporto della società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.

        7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprietà degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società 2-I S.p.A. per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.

        8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

        9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società, si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.

28.6

De Lucia, Pirro, Mantovani, Santangelo

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «3-I S.p.A», con le seguenti: «2-I S.p.A»;

            b) al comma 1:

        1) al secondo periodo, sopprimere le parole: «dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),»;

            2) al terzo periodo, sostituire le parole: «dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente», con le seguenti: «dall'INPS e dall'INAIL nella misura di un mezzo per ciascun ente»;

            c) al comma 2, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «due»;

            d) al comma 3:

        1) al primo periodo, sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «quattro»

            2) al secondo periodo, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «due».

28.7 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Lo statuto definisce» inserire le seguenti: «la missione della società, anche in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,»;

            b) dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e le cessioni riguardanti beni mobili, immobili, apparati, infrastrutture e comunque beni strumentali, effettuati da parte delle amministrazioni di cui al comma 1 nei confronti della società di cui al presente articolo, sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.»

28.0.1

Mantovani

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

(Istituzione e disciplina della Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione)

        1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore delle pubbliche amministrazioni centrali e nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione, e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle Regioni e delle autonomie locali, è istituita la Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione (UNIRE), di seguito denominata «Rete», al fine di assicurare il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione, l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette. La Rete garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ogni istituzione scolastica.

        2. Alla Rete UNIRE sono attribuite le seguenti funzioni:

        a) fornire interconnessione tra tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali, il Ministero dell'istruzione e con la rete internet;

            b) fornire servizi di rete di base e sistemi di nomi di dominio (Domain Name System-DNS), nonché servizi di memorizzazione dati e cloud computing;

            c) fornire la base di accoglienza per tutti i servizi informatici sia amministrativi che didattici (platform as a service);

            d) sviluppare e fornire il servizio unico nazionale per la didattica digitale integrata;

            e) fornire servizi di sicurezza informatica e ambienti protetti per la didattica e per la didattica digitale integrata.

        3. Per la gestione delle attività e delle risorse condivise dalla Rete è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri e le modalità per la costituzione della società per azioni. La società per azioni è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, anche ai fini della verifica dei fini di cui al comma 1.

        4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano alle Scuole di ogni ordine e grado per gli acquisti di beni e servizi connessi all'ambito di attività della Rete UNIRE. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative del presente comma.

        5. Le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, si applicano anche alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'accesso alla Rete UNIRE, nonché all'organismo gestore della stessa. Al fine di consentire l'accesso alla Rete, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica, necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica e per la copertura mobile in banda ultra larga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.

        6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1-bis, lettera a) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 che destina 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023 e 55 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione della Rete.».

29.1

Pesco, Pavanelli

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «cloud infrastrutturali», aggiungere, in fine, le seguenti: «e per le spese per l'acquisto di beni e servizi finanziate con il PNRR da parte di università, enti pubblici di ricerca, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreuticae della fondazione di cui all' articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

29.2

Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dalla misura M1C1 del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, a decorrere dalla pubblicazione della presente legge gli oneri derivanti dall'acquisto di servizi cloud infrastrutturali da parte delle pubbliche amministrazioni sono da imputare nell'ambito del conto capitale dei relativi stati di previsione di spesa"

30.1

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a- Al comma 1, lettera d), numero 4), sostituire la parola «sei», con la seguente: «sette» e dopo le parole «della ricerca, uno», aggiungere le seguenti « eletto in rappresentanza dei ricercatori e tecnologi dell'ASI, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218"

            b- Al comma 8, dopo le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto», inserire le seguenti: "e fatte salve le quote spettanti all'ASI dell'incremento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, già previste nella legge 30 dicembre 2021, n. 234";

30.2

Faraone, Sbrollini

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi:

        «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore alla legge di conversione del presente decreto, è rideterminata la disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali, recante gli strumenti e le modalità di attuazione, valutazione e aggiornamento, le modalità di utilizzo dei laboratori e delle infrastrutture da parte del sistema produttivo e della ricerca, nonché la governance del Programma, ferma restando la titolarità pubblica della maggioranza del capitale sociale. Con l'adozione del decreto di cui al presente comma cessa l'efficacia del regolamento di cui al decreto 10 giugno 1998, n. 305.»

            b. al comma 5, dopo le parole "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana", sono inserite le seguenti: ", previa integrazione del consiglio di amministrazione ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,".

30.3

Quagliariello

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi:

        Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore alla legge di conversione del presente decreto, è rideterminata la disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali, recante gli strumenti e le modalità di attuazione, valutazione e aggiornamento, le modalità di utilizzo dei laboratori e delle infrastrutture da parte del sistema produttivo e della ricerca, nonché la governance del Programma, ferma restando la titolarità pubblica della maggioranza del capitale sociale. Con l'adozione del decreto di cui al presente comma cessa l'efficacia del regolamento di cui al decreto 10 giugno 1998, n. 305."

            b) al comma 5, dopo le parole: "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana", inserire le seguenti: ", previa integrazione del consiglio di amministrazione ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,".

30.4 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni: 

        a) al comma 5, dopo le parole: "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana", inserire le seguenti: ", integrati ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,"; 

        b) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: 

        "8-bis. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 

        1) all'articolo 3-bis, comma 4, le parole da ", anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241" fino alla fine del comma, sono soppresse; infine, è aggiunto il seguente periodo: "La violazione della presente disposizione è regolata dall'articolo 18-bis."; 

            2) all'articolo 18-bis dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8- bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge";

            3) all'articolo 62, comma 2-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-bis."; 

            4) all'articolo 64, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: 

        "3-ter. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi dei richiedenti, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50- ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il Direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi. 

            8-ter. All'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 7- novies, è aggiunto il seguente: 7-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione Europea 2021/C 508/01,  concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano complementare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3, del decreto-legge n. 59 del 2021, per 10 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versate all' entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di Codice dell'amministrazione digitale)».

G30.1

Gallone, Pagano

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

        premesso che:

            all'articolo 30, al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate diverse modificazioni tra le quali, di rilievo, l'esercizio da parte del Ministero dell'Università e della ricerca dei poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attività di ricerca scientifica svolta dall'ASI, la quale in virtù di ciò effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi  di ricerca,  sulla  base  di  criteri   di   valutazione  definiti  dall'Agenzia Nazionale di valutazione  del  sistema  Universitario  e della ricerca (ANVUR);

            le modifiche alla normativa vigente, recate da ultimo dal decreto legge in esame, hanno comportato, e comportano, un maggiore impegno, rispetto ai già vasti compiti istituzionali, da parte del personale dell'Anvur, nei confronti dei soggetti istituzionali di preciso riferimento sia nel settore universitario che della ricerca;

            il personale dell'Anvur, come noto, è disciplinato dal medesimo CCNL dei Ministeri nell'ambito del Comparto Funzioni Centrali come esplicitamente richiamato dall'art. 12, comma 4 , let. C del DPR 76/2010 concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia;

            il DPCM 23 dicembre 2021 avente ad oggetto "Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri", dispone all'articolo 1 che "Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali dei ministeri, le misure delle indennità di amministrazione spettante al predetto personale sono incrementate degli importi annui lordo dipendente indicati nelle allegate tabelle 1 e 2 con le decorrenze ivi stabilite. I suddetti incrementi sono recepiti nei rinnovi contrattuali" e all'articolo 2 che "Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dirigenziale dei Ministeri, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale sono incrementati degli importi annui lordo amministrazione indicati nelle tabelle 3,4,5, e 6 con le decorrenze ivi indicate";

            tuttavia le Amministrazioni diverse dai ministeri, ivi compresa l'Anvur, non rientrano tra i soggetti destinatari del predetto DPCM che dunque si pone in contrasto sia con la statuizione di cui all'art. 12, comma 4 , let. C del DPR 76/2010, sia con la disposizione di cui all'articolo 8, comma 7 del regolamento del personale ANVUR, approvato dai Ministeri competenti, l'allora MIUR oggi MUR, dal MEF e dal Ministero della Pubblica Amministrazione, che prevede espressamente che " Per il riconoscimento della elevata professionalità richiesta ai dipendenti, nonché per il ruolo di terzietà dell'Agenzia, a tali fini sarà corrisposta l'analoga indennità prevista dal comparto Ministeri, con particolare riferimento a quello ex Ministero Università e Ricerca (MUR) .";

            la mancata attuazione del DPCM sopra richiamato anche nei confronti del personale dell'Anvur, determina una ingiustificata sperequazione di trattamento rispetto al personale dei Ministeri, comparto Funzioni Centrali, che potrebbe dare corso, ove non prontamente risolta, ad un contenzioso promosso dal personale dell'Anvur nei confronti dell'Amministrazione,

        impegna il Governo:

            ad adottare con urgenza i necessari provvedimenti anche a carattere legislativo, per conformare i trattamenti economici accessori del personale dell'Anvur al CCNL dei Ministeri nell'ambito del Comparto Funzioni Centrali che ad essi è applicato, secondo le previsioni del DPCM 23 dicembre 2021 avente ad oggetto "Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri", consentendo pertanto all'Anvur di essere ricompresa nel campo di applicazione del predetto DPCM e corrispondere al proprio personale, con risorse valere sul proprio bilancio, gli incrementi delle indennità indicati nelle tabelle dal n. 1 al n. 6 allegate al DPCM e con le medesime decorrenze ivi stabilite.

31.100

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole "da espletarsi con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76," con le seguenti: "da espletarsi ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto,"

31.1

Damiani

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        2-bis. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, attuazione, responsabilità politica generale e coordinamento attribuite ai sensi e nei limiti dell'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso la Presidenza  del Consiglio dei ministri, è stabilmente costituita, con decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una specifica Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni, in posizione di autonomia funzionale. La predetta Unità è diretta da un coordinatore con incarico di dirigente di livello generale, composta da non più di tre dirigenti di livello non generale e da non più di tredici unità di personale non dirigenziale. Ai fini dello svolgimento delle predette attività la Unità si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è compreso in quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata degli incarichi dirigenziali è stabilita nei contratti di conferimento degli stessi.

        2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis si provvede, conseguentemente, al riordino delle strutture operanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e delle relative funzioni in materia di anniversari di interesse nazionale e valorizzazione della dimensione partecipativa delle giovani generazioni, nonché alla riallocazione delle risorse. Al fine di garantire la continuità delle predette funzioni e l'utilizzo delle specifiche competenze professionali, con il decreto di cui al comma 2-bis è, altresì, stabilita, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata degli incarichi dirigenziali in essere presso le predette strutture.

        2-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:e Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni.

31.2

Rampi

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        2-bis. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, attuazione, responsabilità politica generale e coordinamento attribuite ai sensi e nei limiti dell'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso la Presidenza  del Consiglio dei ministri, è stabilmente costituita, con decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una specifica Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni, in posizione di autonomia funzionale. La predetta Unità è diretta da un coordinatore con incarico di dirigente di livello generale, composta da non più di tre dirigenti di livello non generale e da non più di tredici unità di personale non dirigenziale. Ai fini dello svolgimento delle predette attività la Unità si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è compreso in quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata degli incarichi dirigenziali è stabilita nei contratti di conferimento degli stessi.

        2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis si provvede, conseguentemente, al riordino delle strutture operanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e delle relative funzioni in materia di anniversari di interesse nazionale e valorizzazione della dimensione partecipativa delle giovani generazioni, nonché alla riallocazione delle risorse. Al fine di garantire la continuità delle predette funzioni e non disperdere le specifiche competenze professionali, in sede di prima applicazione, con il decreto di cui al comma 2-bis può essere, altresì, stabilita la durata degli incarichi dirigenziali in essere presso le predette strutture, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        2-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.«

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: »e Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni«

31.3

Garruti

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3 sostituire le parole: «derivanti dal presente articolo» con le seguenti: «derivanti dai commi 1 e 2»

        b) aggiungere, infine, i seguenti commi:

        «3-bis. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, attuazione, responsabilità politica generale e coordinamento attribuite ai sensi e nei limiti dell'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso la Presidenza  del Consiglio dei ministri, è stabilmente costituita, con decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una specifica Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni, in posizione di autonomia funzionale. La predetta Unità è diretta da un coordinatore con incarico di dirigente di livello generale, composta da non più di tre dirigenti di livello non generale e da non più di tredici unità di personale non dirigenziale. Ai fini dello svolgimento delle predette attività la Unità si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è compreso in quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  anche  in  deroga  ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza  del Consiglio dei ministri. La durata degli incarichi dirigenziali è stabilita nei contratti di conferimento degli stessi.

        3-ter. Con il decreto di cui al comma 3-bis si provvede, conseguentemente, al riordino delle strutture operanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e delle relative funzioni in materia di anniversari di interesse nazionale e valorizzazione della dimensione partecipativa delle giovani generazioni, nonché alla riallocazione delle risorse. Al fine di garantire la continuità delle predette funzioni e non disperdere le specifiche competenze professionali, in sede di prima applicazione, con il decreto di cui al comma 3-bis può, altresì, essere stabilita la durata degli incarichi dirigenziali in essere presso le predette strutture, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        3-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

            c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni».

32.1 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «della strategia nazionale dei dati pubblici,» inserire le seguenti «anche con riferimento al riuso dei dati aperti,»

32.2

Toninelli, Garruti, Montevecchi, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano, Pavanelli, L'Abbate

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, inclusa la tutela dei beni culturali digitalizzati anche mediante riproduzione tridimensionale e eventuale applicazione di non fungible token (NFT) a tutela dell'originalità della riproduzione.»

32.3

Nannicini

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

       «a-bisal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) all'articolo 3-bis, comma 4, le parole da ", anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241" fino alla fine del comma, sono soppresse; infine, è aggiunto il seguente periodo: "La violazione della presente disposizione è regolata dall'articolo 18-bis.";

            2) all'articolo 18-bis dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge";

            3)  all'articolo 62, comma 2-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-bis.";

            4) all'articolo 64, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: "3-ter. I gestori dell'identità digitale accreditati, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi dei richiedenti, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale. Il Direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.

        3-quater. I gestori dell'identità digitale accreditati, al momento del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, comunicano all'Anagrafe della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, anche mediante la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter, il codice identificativo assegnato univocamente all'identità digitale rilasciata. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 62, comma 6-bis, sono definite le modalità di comunicazione del codice identificativo, quelle di associazione dello stesso codice ai dati anagrafici del cittadino titolare dell'identità digitale rilasciata nonché le modalità di comunicazione alla ANPR, da parte dei gestori dell'identità digitale accreditati, dell'eventuale cessazione, sospensione o revoca dell'identità rilasciata. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con cui l'ANPR rende disponibile  al cittadino cui si riferisce l'identità digitale, l'informazione relativa ad uno degli eventi di cui al precedente periodo nonché il termine entro cui i gestori dell'identità digitale accreditati provvedono alla comunicazione all'ANPR dei codici identificativi assegnati univocamente alle identità digitale attive e rilasciate a persone fisiche alla data di entrata in vigore delle previsioni di cui al comma 3-ter"; 5)"

            b) dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) all'articolo 10, comma 7-quinquies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per le medesime finalità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione Europea 2021/C 508/01,  concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versate alle entrate del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri".

32.4

Damiani

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        « a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies,del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";

            2) all'ultimo periodo, dopo le parole "attesta gli attributi qualificati dell'utente," sono aggiunte le seguenti: "da intendersi quali attestazioni elettroniche di dati, relativi a persone fisiche o soggetti di natura giuridica, funzionali all'erogazione dei servizi" e dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "rilasciate da soggetti che detengono tali informazioni in base alla normativa vigente, anche di settore". »

32.5

Manca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies,del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";

            2) all'ultimo periodo, dopo le parole "attesta gli attributi qualificati dell'utente," sono aggiunte le seguenti: "da intendersi quali attestazioni elettroniche di dati, relativi a persone fisiche o soggetti di natura giuridica, funzionali all'erogazione dei servizi" e dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "rilasciate da soggetti che detengono tali informazioni in base alla normativa vigente, anche di settore". »

32.6 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
« a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";
2) all'ultimo periodo, dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche," sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,". »

32.7

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

«Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        c-bis) All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

        1) dopo le parole "ordinanze motivate" aggiungere le seguenti "rilasciate entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza"

            2) aggiungere in fine il seguente periodo "Decorso il suddetto termine dalla presentazione dell'istanza, senza che gli enti competenti abbiano rilasciato l'ordinanza, la medesima si intende in ogni caso accolta."».

32.8

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

         c-bis) All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, s.m.i, apportare le seguenti modificazioni:

        1. dopo le parole "ordinanze motivate" aggiungere le seguenti "rilasciate entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza"

            2. aggiungere in fine il seguente periodo "Decorso il suddetto termine dalla presentazione dell'istanza, senza che gli enti competenti abbiano rilasciato l'ordinanza, la medesima si intende in ogni caso accolta."

32.9

Tiraboschi

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, s.m.i, apportare le seguenti modificazioni:

        1)         dopo le parole "ordinanze motivate" aggiungere le seguenti "rilasciate entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza"

            2)         aggiungere in fine il seguente periodo "Decorso il suddetto termine dalla presentazione dell'istanza, senza che gli enti competenti abbiano rilasciato l'ordinanza, la medesima si intende in ogni caso accolta.".».

32.10

Tiraboschi, Vitali

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) all'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e l'ottenimento dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".».

32.11

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        c-bis) all'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e l'ottenimento dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

32.12

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) all'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,sostituire il primo periodo con il seguente:

        "Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e l'ottenimento dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."».

32.13

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole "non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche".»

32.14

Tiraboschi, Vitali

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

        «c-bis) all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole "non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche".»

32.15

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

         «c-bis) All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole "non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche".»

32.16

Tiraboschi

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1)        le parole "L'articolo 93, comma 2," sono sostituite con le seguenti: "L'articolo 54, comma 1";

            2)        è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tali previsioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici non economici nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici."»

32.17

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) le parole "L'articolo 93, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "L'articolo 54, comma 1";

            2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tali previsioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici non economici nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici."».

32.18

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

         «c-bis) All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, apportare le seguenti modificazioni:

        1. sostituire le parole "L'articolo 93, comma 2," con le seguenti: "L'articolo 54, comma 1";

            2. aggiungere in fine il seguente periodo: "Tali previsioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici non economici nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici."»

32.19

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        "3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, stabilito nel piano "NextGenerationEU" e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica."».

32.20

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, stabilito nel piano "NextGenerationEU" e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica."»

32.21

Tiraboschi

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) all'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al comma 3, lettera b), dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        "3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, stabilito nel piano "NextGenerationEU" e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica."

32.22

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, le parole "all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 25, commi da 8 a 12-bis, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse."

32.23

Tiraboschi, Vitali

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 25, commi da 8 a 12-bis, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse.".»

32.24

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, le parole: "all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 25, commi da 8 a 12-bis, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse."».

32.25

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti o delle concessioni di cui al periodo precedente, affidati con procedure di gara e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni.»

32.26

Vitali, Pagano

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della Direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alla realizzazione di reti di telecomunicazioni, sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. Il soggetto titolare del contratto o della concessione, affidati con procedure di gara e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della sua autonomia organizzativa e decisionale, assicura l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza e non discriminazione, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione della rete di telecomunicazioni.».

32.27

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

       «c-bis) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della Direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alla realizzazione di reti di telecomunicazioni, sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. Il soggetto titolare del contratto o della concessione, affidati con procedure di gara e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della sua autonomia organizzativa e decisionale, assicura l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza e non discriminazione, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione della rete di telecomunicazioni.»

32.28

Biti

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al fine di rafforzare il processo di transizione al digitale, strategico per un'ottimale realizzazione del PNRR, il miglioramento della qualità dei servizi a cittadini e imprese e la necessaria partecipazione di questi ultimi alla gestione delle politiche pubbliche, sono ridefinite le attività di informazione e comunicazione, unificandole sul piano organizzativo ed è istituita la figura dell'Esperto in Comunicazione Digitale (ECD), competente nelle nuove tecnologie comunicative.

        1-ter. Le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, istituiscono entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'area unificata denominata Comunicazione Stampa e Servizi al Cittadino (CCS), in cui l'Esperto in Comunicazione Digitale, il Giornalista Pubblico e il Comunicatore Pubblico, operano in modo organico e coordinato nella gestione delle attività di informazione e comunicazione.

        1-quater. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica, la Commissione permanente "Comunicazione pubblica monitoraggio e valutazione" (COMVA) con l'obiettivo di monitorare l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, fornire indicazioni e linee guida per eventuali sanzioni o premi per le amministrazioni inadempienti o virtuose, favorire la formazione continua e lo scambio di buone pratiche.»

32.29

Margiotta

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 8 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le parole "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

        1-ter. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 44:

            1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche" e dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";

            2) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

            3) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,";

        b) all'articolo 54, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica."

        c) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".

        d) all'articolo 47, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).".

        1-quater. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'Ente Locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica".»

32.30

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, primo periodo:

        1) dopo la parola: "in specie", è aggiunta la seguente: "anche";

            2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", è aggiunta la seguente: "successivamente";

            b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

            c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,".

32.31 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

            «1-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo:

dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche";

dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,".»

32.32

Vono

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, primo periodo:

        1) dopo la parola: "in specie", è aggiunta la seguente: "anche";

            2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", è aggiunta la seguente: "successivamente";

            b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

            c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,".

32.33

Girotto

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 44, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è soppresso.».

32.34

Valente

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le parole: "alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36." sono sostituite dalle seguenti: "alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori coinvolti nel procedimento ed interessati per le finalità di tutela e controllo delle loro funzioni dall'installazione, ivi inclusi le amministrazioni e le agenzie, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36."»

32.35

Vono

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31."».

32.36

Sbrollini, Faraone

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31."».

32.37

Vono

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 54, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.".

        b) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".».

32.38

Sbrollini, Faraone

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 54, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.".

        b) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".».

32.39

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 54, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.".

        b) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".».

32.40

Vono

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recant il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.»

32.41

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recant il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.»

32.42

Sbrollini, Faraone

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recant il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.»

32.43

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

       «1-bis. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le parole "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

32.44

Vono

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

       «1-bis. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le parole "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

32.45

Sbrollini, Faraone

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

       «1-bis. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le parole "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

32.46

Nencini, Sbrollini

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di ridurre le vulnerabilità delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche dei soggetti pubblici, tutti i beni o servizi di Information and Communications Technologies (ICT) acquistati con i fondi del PNRR o il cui acquisto è stato incentivato con le stesse risorse, devono ottenere la certificazione di cui all'art. 56 del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.».

32.47

Valente, Laniece, Unterberger

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'utilizzo da parte dei cittadini dei servizi digitali della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di smaltire l'arretrato di richieste di rilascio della Carta d'Identità Elettronica in tutti gli uffici anagrafici dei Comuni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione interministeriale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 provvede all'aggiornamento delle modalità tecniche di emissione della Carta d'Identità Elettronica individuando apposite procedure digitali per l'acquisizione della fotografia del richiedente, nonché all'aggiornamento del sistema delle varianti grafiche che consentano la scrittura con i segni diacritici pertinenti dei nomi e dei cognomi dei cittadini appartenenti a minoranze nazionali o dei cittadini con cognomi stranieri. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

32.48

Mantovani

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'utilizzo da parte dei cittadini dei servizi digitali della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché smaltire l'arretrato di richieste di rilascio della Carta d'Identità Elettronica in tutti gli uffici anagrafici dei Comuni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione interministeriale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, provvede all'aggiornamento delle modalità tecniche di emissione della Carta d'Identità Elettronica individuando apposite procedure digitali per l'acquisizione della fotografia del richiedente. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

32.49

Garavini, Sbrollini

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis) Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'utilizzo da parte dei cittadini dei servizi digitali della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché smaltire l'arretrato di richieste di rilascio della Carta d'Identità Elettronica in tutti gli uffici anagrafici dei Comuni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione interministeriale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 provvede all'aggiornamento delle modalità tecniche di emissione della Carta d'Identità Elettronica individuando apposite procedure digitali per l'acquisizione della fotografia del richiedente. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

32.50

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

       "1-bis. Per il rafforzamento dei servizi digitali delle amministrazioni provinciali e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati delle Province è istituito, per l'anno 2022, un fondo di dotazione di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da trasferire nel medesimo anno al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse in attuazione di quanto previsto dall'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito , con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n.77. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del medesimo decreto-legge."

32.51

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

       "1-bis. Per il rafforzamento dei servizi digitali delle amministrazioni provinciali e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati delle Province è istituito, per l'anno 2022, un fondo di dotazione di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da trasferire nel medesimo anno al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse in attuazione di quanto previsto dall'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito , con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n.77. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del medesimo decreto-legge."

32.52

Modena

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        "1-bis. Per il rafforzamento dei servizi digitali delle amministrazioni provinciali e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati delle Province è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

        1-ter. Il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, provvede alla gestione delle relative risorse di cui al comma 1-bis in attuazione di quanto previsto dall'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno, n.77.

        1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.«.

32.53 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per le finalità di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.».

32.0.1

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 32-bis.

(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

            1. A decorrere dal 1° luglio 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione  e  garantire la  resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le  Amministrazioni  centrali,  le  Regioni,  le  Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla  base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di  progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza.

        2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

        4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

32.0.2

Collina

V. testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

            1. A decorrere dal 1° luglio 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione  e  garantire la  resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le  Amministrazioni  centrali,  le  Regioni,  le  Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla  base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di  progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza.

        2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

        4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

32.0.2 (testo 2)

Collina

Ritirato e trasformato nell'odg G32.2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

        1. A decorrere dal 1° agosto 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il raggiungimento da parte delle Amministrazioni centrali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, delle finalità di cui al presente articolo.

        2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

        4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

G32.2 (già em. 32.0.2 testo 2)

Collina

Precluso

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (A.S. 2598);

        premesso che,

            la transizione digitale, obiettivo al cuore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, richiede l'adozione a tutti i livelli istituzionali di un'adeguata strategia di cybersicurezza, che garantisca la resilienza cibernetica e contribuisca all'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

        rilevato che,

            la Missione 1, Componente 1, del PNRR (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA) prevede l'investimento 1.5 interamente dedicato alla cybersecurity, con uno stanziamento di 0,62 miliardi di euro finalizzati: a rafforzare i presidi di front-line per la gestione degli alert e degli eventi a rischio intercettatati verso la PA e le imprese di interesse nazionale; a costruire e rendere più solide  le capacità tecniche di valutazione e audit continuo della sicurezza degli apparati elettronici e delle applicazioni utilizzate per l'erogazione di servizi critici da parte di soggetti che esercitano una funzione essenziale; a investire nell'immissione di nuovo personale sia nelle aree di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico diretto contro singoli cittadini, sia in quelle dei comparti preposti a difendere il paese da minacce cibernetiche; a irrobustire gli asset e le unità cyber incaricate della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle minacce cyber,

        tutto ciò premesso, impegna il Governo:

            a prevedere che le  Amministrazioni  centrali,  le  Regioni,  le  Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché la Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali, sulla  base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, siano tenuti a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di  progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza e a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza;

            a prevedere altresì che le predette amministrazioni prevedano criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto dei beni e servizi ICT per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

32.0.3

Pagano

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

        1.         A decorrere dal 1° luglio 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione  e  garantire la  resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le  Amministrazioni  centrali,  le  Regioni,  le  Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla  base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di  progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza.

        2.         Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

        3.         Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

        4.         Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

32.0.4

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

1. A decorrere dal 1° luglio 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione  e  garantire la  resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le  Amministrazioni  centrali,  le  Regioni,  le  Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla  base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di  progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

32.0.5

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazioni in materia di accessibilità dei dati)

        1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 163, ultimo periodo, dopo le parole "con l'INPS" aggiungere le seguenti: ", che garantisce l'interscambio ovvero l'accesso ai dati necessari alla valutazione multidimensionale del bisogno complesso per la definizione ed attuazione degli interventi (sociali, sanitari e integrati) a tutti gli operatori, appartenenti a Pubbliche Amministrazioni ovvero ai corrispondenti soggetti attuatori pubblici, coinvolti nella presa in carico e percorso assistenziale della persona e del suo nucleo familiare, anche quando raccolti da Ente diverso da quello di appartenenza. Le modalità di interscambio di dati e accesso agli stessi saranno definite dal decreto di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017".

32.0.6

Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazioni in materia di accessibilità dei dati)

        1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 163, ultimo periodo, dopo le parole "anche telematico, con l'INPS" aggiungere le seguenti: ", che garantisce l'interscambio ovvero l'accesso ai dati necessari alla valutazione multidimensionale del bisogno complesso per la definizione ed attuazione degli interventi (sociali, sanitari e integrati) a tutti gli operatori, appartenenti a Pubbliche Amministrazioni ovvero ai corrispondenti soggetti attuatori pubblici, coinvolti nella presa in carico e percorso assistenziale della persona e del suo nucleo familiare, anche quando raccolti da Ente diverso da quello di appartenenza. Le modalità di interscambio di dati e accesso agli stessi saranno definite dal decreto di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.»

32.0.7

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazioni in materia di accessibilità dei dati)

        1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 163, ultimo periodo, dopo le parole "con l'INPS" aggiungere le seguenti: ", che garantisce l'interscambio ovvero l'accesso ai dati necessari alla valutazione multidimensionale del bisogno complesso per la definizione ed attuazione degli interventi (sociali, sanitari e integrati) a tutti gli operatori, appartenenti a Pubbliche Amministrazioni ovvero ai corrispondenti soggetti attuatori pubblici, coinvolti nella presa in carico e percorso assistenziale della persona e del suo nucleo familiare, anche quando raccolti da Ente diverso da quello di appartenenza. Le modalità di interscambio di dati e accesso agli stessi saranno definite dal decreto di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017".»

32.0.8

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 32-bis.
(Norme a difesa della sovranità digitale)

            1. Al fine di garantire la sicurezza degli appalti e l'adeguatezza delle offerte, relativamente alle procedure degli enti aggiudicatari che non sono inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetico, congiuntamente con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, vengono fornite specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare.»

32.0.9

Sbrollini

Precluso

 Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modificazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

        1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. L'indizione della Conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 44 e seguenti del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, si intende rivolta a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, ivi incluse quelle richiamate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017 n. 31 - Allegato B, dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché Enac, Enav, Aeronautica Militare, Demani, Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991 , n. 394, e ogni altro ente delegato alla "Valutazione di Incidenza" di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  357 del 1997, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003." »

32.0.10

Pittella, Manca

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

        «Art. 32-bis. 

            1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 30-ter, comma 1, dopo le parole «funzioni di supporto» aggiungere le seguenti «alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,»;

            b) all'articolo 30-ter, comma 5, sostituire la parola «Partecipano» con le seguenti «Sono tenuti a partecipare»;

            c) all'articolo 30-ter, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-quater e 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

            d) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), sopprimere le parole «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)»;

            e) all'articolo 30-ter, comma 5-bis, dopo le parole «secondo i termini e le modalità disciplinati», sopprimere le parole «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e sostituirle con le seguenti «con il decreto di cui al successivo articolo 30-octies, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

            f) all'articolo 30-ter, comma 7, sopprimere le parole «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» e aggiungere le seguenti «commerciali di appartenenza»;

            g) all'articolo 30-sexies, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-ter, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies.»;

            h) all'articolo 30-septies, comma 1, sostituire le parole «Le somme versate dagli aderenti» con le seguenti «Le contribuzioni di cui all'articolo 30-sexies, comma 2,»;

            i) all'articolo 30-octies, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

        «c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1;».»

32.0.11

Ruotolo, De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        "Art. 32 bis.

 (Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141- Titolo V-bis, recante istituzione di un Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità)

        1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 30-ter, comma 1, dopo le parole «funzioni di supporto» aggiungere le seguenti «alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,»;

            b) all'articolo 30-ter, comma 5, sostituire la parola «Partecipano» con le seguenti «Sono tenuti a partecipare»;

            c) all'articolo 30-ter, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-quater e 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

            d) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), sopprimere le parole «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)»;

            e) all'articolo 30-ter, comma 5-bis, dopo le parole «secondo i termini e le modalità disciplinati», sopprimere le parole «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e sostituirle con le seguenti «con il decreto di cui al successivo articolo 30-octies, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

            f) all'articolo 30-ter, comma 7, sopprimere le parole «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» e aggiungere le seguenti «commerciali di appartenenza»;

            g) all'articolo 30-sexies, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-ter, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies.»;

            h) all'articolo 30-septies, comma 1, sostituire le parole «Le somme versate dagli aderenti» con le seguenti «Le contribuzioni di cui all'articolo 30-sexies, comma 2,»;

            i) all'articolo 30-octies, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

        «c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1;»."

32.0.12 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

        1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1 -Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 30-ter, comma 1, dopo le parole «funzioni di supporto» aggiungere le seguenti «alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,»;  

 b) all'articolo 30-ter, comma 5, sostituire la parola «Partecipano» con le seguenti «Sono tenuti a partecipare»;

c) all'articolo 30-ter, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-quater e 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

d) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), sopprimere le parole «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)»;

e) all'articolo 30-ter, comma 5-bis, dopo le parole «secondo i termini e le modalità disciplinati», sopprimere le parole «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e sostituirle con le seguenti «con il decreto di cui al successivo articolo 30-octies, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;            

f) all'articolo 30-ter, comma 7, sopprimere le parole «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» e aggiungere le seguenti: «commerciali di appartenenza»;

g) all'articolo 30-sexies, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-ter, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies.»;

h)  all'articolo 30-septies, comma 1, sostituire le parole «Le somme versate dagli aderenti» con le seguenti «Le contribuzioni di cui all'articolo 30sexies, comma 2,»;

 i)    all'articolo 30-octies, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1;»."

 2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è abrogato il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017.»

33.1

Malan, La Russa, Iannone, Garnero Santanchè

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "provvedere alla realizzazione" inserire la seguente: "anche".

33.2

Nastri, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Al comma 2 dopo le parole: «in interventi di ripristino ambientale,» inserire le seguenti: «o di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sistemi di accumulo,»

33.3

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «l'autorità competente al rilascio», inserire le seguenti: «nonché un rappresentante del Gestore della rete nazionale di Alta Tensione».

33.4

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «In alternativa alla Conferenza di servizi, le Autorità di Sistema Portuale possono valutare proposte di Partenariato Pubblico Privato (PPP), per le quali si applica quanto previsto dall'articolo 183, comma 15 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016».

G33.1

Vono

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

        premesso che:

            da oltre 50 anni si parla della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. La legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante "Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente" seppur più volte novellata è ancora in vigore;

            in questi anni il progetto del ponte ha subìto più volte avanzamenti e frenate, dopo che una società appositamente costituita, Stretto di Messina spa, è stata prima creata, poi ha elaborato un progetto non realizzato, e da ultimo è stata posta in liquidazione;

            è quindi necessario ora ripartire dalle attuali volontà politiche, dalle risorse finanziarie immaginabili, dalle valutazioni tecnico-ambientali, oltre che giuridiche, per arrivare alla concreta possibilità di realizzarlo;

            nel fare questo tipo di analisi va tenuto conto il fatto che sono passati 50 anni, che l'economia italiana è cresciuta (il PIL è passato dai 50 miliardi del 1970 ai quasi 2000 del 2022). Rispetto agli anni '70, il resto del territorio italiano ha visto realizzate grandi infrastrutture, tra queste le autostrade a tre corsie, l'alta velocità ferroviaria per i passeggeri e l'alta capacità per le merci, oggi molto utilizzate. Al contrario, la Sicilia e la Calabria, più in generale il Mezzogiorno, scontano un ritardo infrastrutturale non più tollerabile in un mondo globalizzato in cui le persone e le merci viaggiano a velocità una volta inimmaginabili;

            il ritardo nella creazione di infrastrutture nel meridione condiziona anche la creazione di attività imprenditoriali e di nuovi posti di lavoro e quindi la stessa permanenza nelle regioni di nascita di molti giovani, che decidono di emigrare al nord o all'estero;

            rispetto all'idea degli anni '70 si evidenzia oggi la necessità non solo di collegare la Sicilia alla Calabria, quindi all'Italia e all'Europa, ma di farlo con gli standard di sicurezza e di velocità che richiedono i piani e i progetti proprio delle grandi Reti europee, cui pure la Sicilia, sulla carta, risulta collegata;

            ogni anno attraversano lo Stretto: 1) quasi 11 milioni di passeggeri, cioè un valore che corrisponde al traffico dei due maggiori scali siciliani di Palermo e Catania; 2) 1 milione e 800 mila veicoli leggeri, cioè più di quelli che attraversano il traforo del Monte Bianco; 3) 800 mila veicoli pesanti, pari a quelli che attraversano il traforo del Fréjus;

            lo scorso 4 agosto 2021 il Ministro per le Mobilità e le Infrastrutture Sostenibili Enrico Giovannini ha dichiarato, in audizione in Parlamento, che entro la fine della primavera 2022 verrà presentato uno studio di fattibilità per un collegamento stabile sullo Stretto di Messina;

            nel documento consegnato dal Ministro, il Governo esprime la volontà di dar seguito all'impegno ricevuto dalla Camera, «ad adottare le opportune iniziative al fine di individuare le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina estendendo, così, la rete dell'alta velocità fino alla Sicilia»;

            i passaggi successivi sono ora quelli della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed ambientale, al fine di confrontare le soluzioni di collegamento individuate come più realizzabili, cioè quella del ponte a una e a più campate;

            vanno inoltre individuate le soluzioni economiche più appropriate e le opportune fonti di finanziamento dell'opera. Come detto, la prima fase del progetto di fattibilità potrebbe concludersi entro la primavera del 2022, così da avviare un dibattito pubblico, al fine di pervenire ad una scelta condivisa con i diversi portatori di interesse coinvolti;

            queste ultime novità, quindi, non dovrebbero fare trovare il legislatore impreparato, ma pronto a fornire gli strumenti all'Esecutivo che dovrà portare alla concretizzazione dell'opera, predisponendo un percorso che porti alla conclusione di quella idea nata nel 1971 e più volte interrotta;

        considerato che:

            l'esperienza della ricostruzione del ponte di Genova dopo il crollo del Morandi, ha mostrato all'Italia e al mondo una strada concreta per realizzare un'opera in tempi rapidi e consegnarla al suo pieno utilizzo a vantaggio del territorio ligure e all'economia di tutto il Paese;

            è opportuno adottare procedure - se necessario commissariali - che superino i vincoli burocratici e la stratificazione normativa che rallentano o bloccano la realizzazione delle opere pubbliche. Questa infrastruttura tra la Sicilia e il continente è ora fondamentale per: 1) rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno, 2) creare più di 100 mila posti di lavoro, attivando l'economia locale; 3) incrementare il commercio da e verso il Mediterraneo, facendo diventare il Sud un polo logistico europeo;

            nel periodo della realizzazione concreta del Ponte verrebbe attivata una grande sfida ingegneristica e della conoscenza italiana ad altissimi livelli, realizzando una infrastruttura che per dimensioni diventerebbe la più grande e importante in Italia e tra le più importanti in Europa;

            il Ponte sullo Stretto rappresenta quindi una infrastruttura fondamentale per il futuro dell'Italia, per unire il Mediterraneo all'Europa e al fine della sua realizzazione occorre far ricorso alla disciplina derogatoria, facilitando in chiave semplificatrice il rilancio degli investimenti da e per il Sud d'Italia.

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di inserire il Ponte sullo Stretto tra le opere prioritarie e strategiche di interesse nazionale, consentendo la realizzazione dell'opera in deroga a quanto stabilito dall'articolo 201 (che dispone riguardo agli strumenti di pianificazione e programmazione) del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e superando, attraverso le più opportune procedure, i vincoli burocratico-normativi che di norma rallentano o bloccano la realizzazione delle opere pubbliche in Italia.

33.0.1

Ripamonti, Bruzzone, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art.33-bis.

            1. All'articolo 94-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

        "7-bis. Al fine di assicurare il recupero della piena funzionalità tecnica della Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo, la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico, nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, attesa la nota di rinuncia alla concessione da parte della Soc. Funivie e la messa in liquidazione della stessa  e dell'individuazione di un nuovo concessionario da parte del medesimo presidente, provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla gestione diretta di detto servizio per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024.

        In caso di gestione diretta del servizio, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi e forniture. dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. In questo quadro al fine di razionalizzare e velocizzare gli interventi di ripristino della linea funiviaria si potranno altresì spostare risorse a favore dell'attuale Commissario già incaricato del ripristino della linea danneggiata dagli eventi alluvionali del 2018 attingendo per la somma di 3.000.000 di euro dal capitolo 1325 (pag1 Funivie Alto Tirreno) per le annualità non corrisposte al concessionario.

        7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

        a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 3- sexies, del decreto - legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazione, della legge 9 novembre 2021, n. 156, le modalità per l'acquisizione in carico alla gestione di cui al comma 7-bis, fermo quanto previsto dal comma 1, dei contratti individuali di lavoro con il personale addetto al servizio alla data di cessazione dell'attuale concessione, nel rispetto delle qualifiche funzionali e dei livelli retributivi posseduti, in conformità alle previsioni del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

            b) le modalità per la restituzione dei beni strumentali concessi in uso al concessionario e di quelli acquistati dal concessionario utilizzando i contributi riconosciuti dal concedente;

            c)  le modalità per il trasferimento alla gestione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale dei contratti con soggetti terzi in corso di validità, necessari per la prosecuzione del servizio;

            d) i termini per la predisposizione da parte della gestione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale di un nuovo piano industriale, operativo e finanziario, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

            e)  la quota percentuale delle risorse di cui al comma 7-sexies eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma e al comma 7-bis.

        f) il percorso per dare avvio immediato all'utilizzo del sistema di trasporto ferroviario in sostituzione dell'attuale trasporto camionistico e alla stabilizzazione della forza lavoro ex Funivie in liquidazione definendo così una concessione anticipata per l'utilizzo dei parchi e degli impianti ferroviari ad essa connessi.  

            7-quater. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle attività di cui ai commi 7-bis e 7-ter, il presidente (può avvalersi) si avvale , (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) , di strutture delle amministrazioni territoriali interessate,  (di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata), nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-sexies nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della lettera e) del comma 7-ter.

        7-quinquies Nel caso in cui non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario, la regione Liguria subentra allo Stato, quale concedente dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione delle relative risorse. L'accordo di programma, di cui al primo periodo, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.

        7 - sexies. Agli oneri derivanti dai commi 7 - bis, 7- ter e 7 - quater, pari a euro 450.000 per l'anno 2022 ed a euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede: a) quanto ad euro 450.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; c) quanto a euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni. Nell'ambito delle risorse disponibili sul fondo di parte corrente di cui al citato art.34-ter, comma 5 della Legge 196/2009 vengono resi disponibili per l'anno 2022 3.000.000 di euro da destinare agli interventi di cui al presente articolo, comma 7 bis.

33.0.2

Ripamonti, Bruzzone, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

        1. Per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie S.p.A. di cui all'articolo 94-bis del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2022.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. »

33.0.3

Di Girolamo, Perilli, Pavanelli

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea e del servizio di piazza mediante veicoli a trazione animale)

        1. È fatto divieto di utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone.

        2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'articolo 70 è abrogato.

        3. I regolamenti comunali in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono essere resi conformi alle disposizioni di cui al presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore e possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per esercizio di trasporto di persone con veicoli a trazione elettrica; esercizio di taxi; esercizio di noleggio con conducente (NCC); esercizio di noleggio con auto d'epoca.

        4. Gli animali dismessi dal servizio di trasporto di persone ai sensi del presente articolo non possono essere destinati alla macellazione. I medesimi animali restano a carico dei rispettivi proprietari che sono tenuti a garantire buone condizioni di vita, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme in materia di controllo sanitario effettuato dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali. Gli animali possono altresì essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste riconosciute. In caso di cessione a terzi, si applica comunque il divieto di macellazione di cui al presente comma.

        5. Con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, stabilisce i criteri per la dismissione e la collocazione degli animali utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, in strutture espressamente individuate, sentite le principali associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.

        6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

        7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il regime sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni di al presente articolo, prevedendo altresì che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.»

33.0.4 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

        1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 30 settembre 2022, è determinata l'entità del finanziamento riconoscibile, nel limite complessivo di 75 milioni di euro, agli interventi, valutati ammissibili e presentati dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 agosto 2022 secondo le medesime modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'erogazione di contributi destinati al finanziamento di interventi relativi al trasporto rapido di massa. I finanziamenti di cui al presente comma sono autorizzati, per ciascuna annualità, per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede:

        a)         quanto ad euro 2 milioni per l'anno 2022 e ad euro 5,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022 - 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

            b)         quanto ad euro 200.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

        3.         Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

33.0.5

Margiotta

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure finalizzate al rafforzamento e ammodernamento in senso sostenibile del trasporto pubblico locale)

        1. Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, le aziende esercenti tali servizi e le aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti, trasmettono entro il 30 settembre 2022 e successivamente con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo 16 - bis, comma 7, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'Osservatorio  di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati nonché, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 11. In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai sensi del presente comma, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché applicare nei confronti delle stesse una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata, tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 11, nonché dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi. Nei casi di cui al presente comma, si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle  sanzioni  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione  del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e sono destinate, nella misura del 50 per cento, all'implementazione e allo sviluppo della banca dati del predetto Osservatorio e, nella misura del 50 per cento, al finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi erogati all'utenza.

        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 luglio 2022 e, successivamente, aggiornato almeno ogni tre anni, sono individuati:

            a) i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del comma 9;

            b) la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati;

            c) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 10, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni.

        3. Nelle more dell'effettuazione degli interventi manutentivi programmati, nonché durante lo svolgimento degli stessi, al fine di evitare interruzioni o limitazioni nell'erogazione dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, l'Ente concedente o committente, sulla base delle indicazioni fornite da una Commissione tecnica indipendente, dallo stesso appositamente costituita e composta da persone di comprovata esperienza in materia di trasporti e di sicurezza delle relative infrastrutture, all'esito della valutazione dell'effettivo stato di manutenzione del sistema di trasporto interessato dall'intervento ed acquisite le valutazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e, ove necessario, del costruttore, può autorizzare l'esercizio del predetto sistema di trasporto, prescrivendo le necessarie misure di mitigazione, nonché le modalità di controllo e delle periodiche verifiche di sicurezza. Tale autorizzazione all'esercizio del sistema di trasporto non può comunque superare il periodo di sei mesi, prorogabile, una sola volta, e per non più di sei mesi. Al funzionamento della Commissione tecnica di cui al primo periodo, nonché agli oneri necessari all'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ente concedente o committente disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai sottosistemi delle reti ferroviarie nonché agli impianti a fune.»

33.0.6

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        "Art. 33-bis.

            (Misure finalizzate al rafforzamento e ammodernamento in senso sostenibile del trasporto pubblico locale)

        1. Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, le aziende esercenti tali servizi e le aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti, trasmettono entro il 30 settembre 2022 e successivamente con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo 16 - bis, comma 7, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'Osservatorio  di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati nonché, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 11. In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai sensi del presente comma, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché applicare nei confronti delle stesse una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata, tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 11, nonché dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi. Nei casi di cui al presente comma, si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle  sanzioni  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione  del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e sono destinate, nella misura del 50 per cento, all'implementazione e allo sviluppo della banca dati del predetto Osservatorio e, nella misura del 50 per cento, al finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi erogati all'utenza.

        2.         Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 luglio 2022 e, successivamente, aggiornato almeno ogni tre anni, sono individuati:

        a) i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del comma 9;

            b) la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati;

            c) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 10, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni.

        3.         Nelle more dell'effettuazione degli interventi manutentivi programmati, nonché durante lo svolgimento degli stessi, al fine di evitare interruzioni o limitazioni nell'erogazione dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, l'Ente concedente o committente, sulla base delle indicazioni fornite da una Commissione tecnica indipendente, dallo stesso appositamente costituita e composta da persone di comprovata esperienza in materia di trasporti e di sicurezza delle relative infrastrutture, all'esito della valutazione dell'effettivo stato di manutenzione del sistema di trasporto interessato dall'intervento ed acquisite le valutazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e, ove necessario, del costruttore, può autorizzare l'esercizio del predetto sistema di trasporto, prescrivendo le necessarie misure di mitigazione, nonché le modalità di controllo e delle periodiche verifiche di sicurezza. Tale autorizzazione all'esercizio del sistema di trasporto non può comunque superare il periodo di sei mesi, prorogabile, una sola volta, e per non più di sei mesi. Al funzionamento della Commissione tecnica di cui al primo periodo, nonché agli oneri necessari all'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ente concedente o committente disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai sottosistemi delle reti ferroviarie nonché agli impianti a fune.".

33.0.7

Lunesu, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Sperimentazione per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione nei mezzi di trasporto pubblico)

        1. Al fine di rafforzare le misure di contrasto alla trasmissione del virus SARS-COV-2 e garantire la sicurezza del trasporto pubblico, è istituito presso il Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, per avviare una fase di sperimentazione volta  testare l'efficacia dei sistemi e impianti di aerazione e sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione dei mezzi di trasporto pubblico. 

            2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e della finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell'aria dei mezzi di trasporto pubblico.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

33.0.8

Lupo, Di Girolamo, Pavanelli

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di incentivi erogati dai gestori aeroportuali)

        1. Al fine incrementare la rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti, di garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati e di assicurare per i medesimi soggetti di beneficiare di meccanismi di incentivazione equi, trasparenti e non discriminatori, nonché di favorire la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione M3C2-2, Investimento 2.2, all'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole da: '', secondo modalità da definirsi'' fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: ''Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a darne adeguata pubblicità con particolare riferimento alla tipologia, durata e importo di ciascuna incentivazione, ovvero di qualsiasi forma di emolumento, nonché dei requisiti richiesti agli operatori per l'accesso agli incentivi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative della medesima disposizione.''».

        Conseguentemente, alla rubrica del Capo V, dopo la parola: "infrastrutture", inserire le seguenti: ", trasporto aereo".

33.0.9

Vitali, Gallone

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

        1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14 bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., sono prorogati come segue:

            a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;

            b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;

            c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.

        2. Sono fatte salve le consegne dei lavori successive alla data del 15 maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.»

33.0.10

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

        1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14 bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., sono prorogati come segue:

            a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;

            b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;

            c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.

        2. Sono fatte salve le consegne dei lavori successive alla data del 15 maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.»

33.0.11

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 33-bis.

        1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14 bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono prorogati come segue:

        a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;

            b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;

            c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.

        Sono fatte salve le consegne dei lavori successive alla data del 15 maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

33.0.12 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

        1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.».

33.0.13

Pergreffi, Montani, Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        "Art. 33-bis

            (Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente all'anno 2022, al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al terzo periodo, il termine del 15 maggio è differito al 15 settembre 2022;

            b) al quarto periodo, il termine del 15 giugno è differito al 15 ottobre 2022;

            c) al sesto periodo, il termine del 15 ottobre è differito al 15 febbraio 2023.

33.0.14

Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

        1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.».

33.0.15

Toffanin

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

L'articolo 23-bis del decreto decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è soppresso.

33.0.16

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Contratto di programma RFI-MIMS)

        1. All' articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il settimo periodo è sostituito dal seguente: ''Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con apposita informativa, il contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPESS, e, corredato della relazione di cui al comma 2-ter, alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono con un atto di indirizzo. »

33.0.17

Vono

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

Al fine di realizzare un collegamento viario, ferroviario e infrastrutturale stabile tra la Sicilia e il continente, il Ponte sullo Stretto di Messina è inserito nell'elenco degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, come opera di preminente interesse nazionale in deroga all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

34.1

Marino, Sbrollini

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo la parola «e» inserire le seguenti: ", limitatamente agli appalti di servizi e forniture,".

34.2

Mallegni

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo la parola "«e" inserire le seguenti: ", limitatamente agli appalti di servizi e forniture,"

34.3

Margiotta

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «all'articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e» inserire le seguenti: «, limitatamente agli appalti di servizi e forniture,»

34.4

Berutti

Precluso

All'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole "all'articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e"sono inserite le seguenti: ", limitatamente agli appalti di servizi e forniture,"

34.5

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Precluso

Aggiungere in fine il seguente comma:

        «1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per i comuni del territorio provinciale con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la provincia svolge la funzione di stazione unica appaltante. La provincia ha facoltà, in casi eccezionali e per comprovate ragioni relative alla funzionalità, di differire l'avvio delle relative funzioni di non oltre un anno.»

        Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e aggregazione delle stazioni appaltanti»

34.0.1

Ferrero, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di impresa femminile)

        1. Al fine di rafforzare l'efficacia e garantire continuità alle misure connesse all'investimento 1.2 "Creazione di imprese femminili" previsto nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per l'occupazione" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

35.1

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Sopprimere l'articolo.

35.2 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 121, il comma 7 - bis e` sostituito dal seguente:

        "7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consulti- vo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:

        a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti: 1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli ap-

            palti di valore non superiore a 50 milioni di euro;

            2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

            3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 mi- lioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

            4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 200 mi- lioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

            5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte eccedente i 500 mi- lioni di euro;

            b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque compo-

            nenti:

        1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli ap- palti di valore non superiore a 50 milioni di euro;

            2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

            3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

            4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

            5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro.".».

35.3

Cioffi

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: "In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici", sono aggiunte le seguenti: ", anche suddivisi in lotti funzionali,";

            b) al comma 3, le parole: "alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali," sono sostituite dalle seguenti: "alla procedura di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 124, per i settori speciali,".»

35.4

Margiotta

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        « 1-bis. Ai  fini del rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e del più efficace controllo della spesa pubblica, per gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di lavori di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 finanziati con risorse del PNRR e del PNC, i soggetti aggregatori della domanda, nelle loro diverse articolazioni, e gli altri soggetti attuatori affidano, ai sensi dell'articolo 31, comma 7 del predetto decreto, incarichi di supporto al responsabile del procedimento per lo svolgimento di attività di project management, ovvero delle attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e ai suoi Uffici ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento sulla fase progettuale ed esecutiva, in coordinamento con il direttore dei lavori e con gli altri soggetti incaricati di funzioni tecniche, amministrative e legali. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui alla legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del decreto- legge 31 maggio 2021, n.77 ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e a società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo che non rivestano il ruolo di soggetti attuatori, in possesso di adeguate esperienze pregresse.

        1-ter. Nell'ambito delle procedure di scelta dell'affidatario i soggetti di cui al comma 1 danno priorità all'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché ad eventuali forme di contratti collaborativi. La cauzione definitiva a carico dell'aggiudicatario è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'importo complessivo dell'accordo quadro.

        1-quater. Ai fini del rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e allo scopo di ridurre eventuali contenziosi nella fase di esecuzione dei contratti, l'Autorità nazionale anticorruzione provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge contratti-tipo aventi ad oggetto la prestazione di servizi, lavori e forniture, vincolanti per i soggetti aggiudicatori di interventi di importo superiore ai 139.000 se relativi a servizi e forniture e al milione di euro per i lavori, aventi ad oggetto la realizzazione di interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC.».

35.5

Ferrari

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, al fine di rendere più efficace la distribuzione delle risorse agli enti locali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuate quattro macro-aree geografiche omogenee del Paese e una comprensiva delle città metropolitane, nonché i criteri e le modalità per garantire, nei bandi destinati agli enti territoriali, una destinazione quantitativa delle risorse idonea ai fabbisogni di ciascuna delle macro-aree e una suddivisione di linee di finanziamento per fasce dimensionali dei comuni con più o meno 15 mila abitanti.»

35.0.1

Arrigoni, Saponara, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

        1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,". »

35.0.2

Marino, Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

        1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».

35.0.3

Mallegni, Vitali

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

        1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».

35.0.4

Margiotta

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

        1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,".»

35.0.5

Berutti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

        1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».

35.0.6

Margiotta

V. testo 3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

        1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso."»

            2. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.6 (testo 3)

Margiotta

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

        1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso."

        2. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.

        3. All'articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il numero 1), è inserito il seguente: "1-bis) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

            b) dopo il numero 3) è inserito in seguente: "3-bis) il comma 4 è soppresso".

        4. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,". »

 

35.0.7

Marino, Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Norma per l'affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

        1. All'art. 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso.».

35.0.8

Berutti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 35-bis

            1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso.».

35.0.9

Arrigoni, Saponara, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis

        1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.»

35.0.10

Marino, Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Affidamento di opere e lavori a rete)

        1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.11

Mallegni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

        1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.12

Berutti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 35-bis

            1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.13

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 35-bis

            1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.14

Cioffi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 35-bis.

        «1. Con riferimento alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle procedure che non prevedano la pubblicazione di bandi o avvisi, nonché in caso di utilizzo di strumenti di acquisizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.15

Margiotta

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

        1. All'articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il numero 1), sono inseriti i seguenti:

             "1-bis) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

             1-ter) al comma 1, dopo le parole "con i compiti previsti dall'articolo 5", le parole "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite con le seguenti: "nonché quelli di"";

        b) dopo il numero 3) è inserito in seguente:

             "3-bis) il comma 4 è soppresso".»

35.0.16

Berutti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 35-bis

            1. All'articolo 51, comma 1, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) dopo il punto 1), sono inseriti i seguenti:

        "1-bis) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

         "1-ter) al comma 1, dopo le parole "con i compiti previsti dall'articolo 5", le parole "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite con le seguenti: "nonché quelli di"";

            b) dopo il punto 3) è inserito in seguente:

        "3-bis) il comma 4 è soppresso.».

35.0.17

Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 35-bis

           1.  All'articolo 51, comma 1, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) dopo il punto 1), sono inseriti i seguenti punti:

        "1-bis) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

        "1-ter) al comma 1, dopo le parole "con i compiti previsti dall'articolo 5", le parole "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite con le seguenti: "nonché quelli di"";

            b) dopo il punto 3) è inserito in seguente punto:

       "3-bis) il comma 4 è soppresso.».

35.0.18

Marino, Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Collegio consultivo tecnico)

        1. All'articolo 51, comma 1, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) dopo il punto 1), sono inseriti i seguenti:

         "1-bis) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

          "1-ter) al comma 1, dopo le parole "con i compiti previsti dall'articolo 5", le parole "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite con le seguenti: "nonché quelli di"";

            b. dopo il punto 3) è inserito in seguente:

         "3-bis) il comma 4 è soppresso.»

35.0.19

Mallegni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

        «Art. 35-bis

            1. All'articolo 51, comma 1, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) dopo il punto 1), è inserito il seguente: 

            "1-bis) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

            b) dopo il punto 3) è inserito il seguente:

        "3-bis) il comma 4 è soppresso».

36.1

Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole: « civilmente riconosciuti », inserire le seguenti: «e per interventi di rigenerazione di piccoli siti culturali e interventi sul patrimonio culturale privato, »;

        b) sostituire le parole: «i medesimi enti proprietari », con le seguenti: «gli enti e i soggetti proprietari»

36.2

Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 2, capoverso «1-bis», dopo le parole: «patrimonio culturale,» inserire le seguenti: «pubblico e privato,».

36.8 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.

        2-ter. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.».

36.7

Toninelli, Garruti, Montevecchi, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano, Pavanelli, L'Abbate

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dalla medesima autorità di cui al comma 1 anche per le riproduzioni digitali tridimensionali di beni culturali e per la concessione dei relativi non fungible token (NFT) intesi come identificativi digitali crittografici univoci a tutela dell'autenticità della riproduzione digitale. Restano fermi l'inalienabilità della proprietà dell'immagine digitale dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica che rimane parte del patrimonio dello Stato per ragioni di interesse generale e il divieto per le autorità di cui al comma 1 di concedere a terzi licenze esclusive di sfruttamento commerciale di immagini e riproduzioni digitali del patrimonio pubblico."

         2-ter. Con decreto del Ministero della Cultura, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le linee guida attuative di quanto disposto dal comma 2-bis

36.3

Toninelli, Garruti, Montevecchi, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano, Pavanelli, L'Abbate

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura,  con decreto del Ministero della Cultura, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le linee guida per l'effettuazione di uno studio di fattibilità tecnica, economica e giuridica concernente la tutela dei beni culturali digitalizzati mediante riproduzione tridimensionale e eventuale applicazione di non fungible token (NFT), a garanzia dell'originalità della riproduzione. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.».

36.4

De Lucia, Pavanelli, L'Abbate

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Il Ministro della Cultura con proprio decreto da adottare, d'intesa con l'Agenzia del demanio, le Regioni, gli Enti locali e le associazioni di categoria interessate, entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, provvede a un censimento sull'intero territorio nazionale, il più possibile dettagliato ed esaustivo, dei teatri storici e dei luoghi di spettacolo pubblici chiusi o che hanno cessato l'attività, al fine di comprendere e analizzare la consistenza del fenomeno e il danno in termini culturali che ne deriva, per poter predisporre un piano finanziario di riqualificazione culturale, recupero e valorizzazione dei luoghi medesimi. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente, nell'ambito delle rispettive amministrazioni pubbliche coinvolte.».

36.5

Pazzaglini, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 142" aggiungere "e dell'articolo 136 dello stesso per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dai sismi nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalle Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n.77».

36.6

Pazzaglini, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 142" aggiungere "e dell'articolo 136, lettere a), b) e d)."»

36.0.1

De Bonis

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis

(Istituzione del Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera a sostegno del settore della cultura)

        1. A sostegno della cultura che ha molto risentito a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, è istituito il "Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera" di seguito denominato "Museo", in collaborazione con la Fondation Henri Cartier Bresson Rues Des Archives Paris, a tutela dell'inimitabile ed esclusivo patrimonio fotografico con al centro i Rioni Sassi e la Lucania, da ubicare nel capiente e significativo vicinato dei Rioni, situato in via Purgatorio Vecchio nel Sasso Caveoso di Matera, tuttora in grave stato di abbandono, dunque recuperabile come struttura culturale di qualità.

        2. Il Museo è presidio e strumento di divulgazione della fotografia quale patrimonio culturale di qualità, punto di riferimento internazionale per fotografi, studiosi, viaggiatori, studenti, nonché vanto della città di Matera capitale europea della cultura.

        3. Il Museo ha la finalità di raccogliere il patrimonio fotografico storico dei numerosi fotografi nazionali ed internazionali che, negli anni dal 1948 al 1973, hanno prodotto immagini sulla Basilicata e in particolare sulla città rupestre unica al mondo, quale quella dei Rioni Sassi di Matera. Si tratta di un archivio fotografico di grande valenza storica e culturale creato da fotografi italiani, francesi, americani, polacchi ed australiani quali Luchino Visconti, Mario Carbone, Fosco Maraini, Arturo Zavattini, Federico Patellani, Henri Cartier Bresson, Ernst Haas, Esther Bubbley, David Seymour, Dan Weiner, Eliot Erwit, Marjori Collins.

        4. Il Museo ha i seguenti compiti:

        a) raccogliere ed esporre l'archivio fotografico creato dai fotografi di cui al comma 3;  

            b) costituire una mostra fotografica permanente attraverso l'esposizione delle fotografie prodotte dai grandi fotografi giunti in Lucania attratti da importanti pubblicazioni, quali "Cristo si è fermato a Eboli" di Carlo Levi nel 1945;

            c) promuovere e organizzare attività di carattere didattico, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti le opere fotografiche;

            d) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere fotografiche, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla divulgazione della realtà lucana dell'epoca sino ai giorni nostri.

        5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

        6. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il funzionamento del Museo.

        7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2022, con i Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come incrementato dall'articolo 8 del presente decreto legge di conversione e quanto a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «?Fondi speciali e di riserva?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

36.0.2

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 36-bis

             (Fondo per la digitalizzazione della cultura)


1.  Presso il Ministero della Cultura è istituito il Fondo per la transizione digitale e la diffusione della tecnologia Blockchain, di seguito denominato "Fondo" dalla dotazione di 500 milioni di euro dall'anno 2022. Il Fondo ha i seguenti obiettivi:

        
     a) Promuovere la creazione e la diffusione di competenze sulla tecnologia Blockchain quali formazione, upskilling, reskilling delle imprese culturali e creative;

      b) Promuovere l'informazione e la consapevolezza della tecnologia Blockchain tra le imprese, Istituzioni e i cittadini, andando a strutturare dei percorsi informativi, webinar, eventi e dibattiti. Tutto questo chiedendo l'eventuale supporto di associazioni locali/nazionali competenti in questo settore;

        c)  Sostenere la creazione di ecosistemi per consentire la più ampia diffusione, anche tra chi promuove l'industria del design e della cultura, l'accesso al sistema informativo sulla tracciabilità della filiera con la tecnologia Blockchain, tutelando la certezza del Made in Italy e delle informazioni stesse, migliorando e ottimizzando allo stesso tempo la tutela e la gestione delle informazioni in ambito cybersecurity;

         d) Sostenere la creazione la creazione di "Distretti Digitali Regionali", utilizzando il supporto e modello rappresentato dall'associazione EvoDigitale, il quale possano permettere alle realtà locali/nazionali pubbliche e private, di allinearsi al nuovo Paradigma Digitale, tramite il reskilling e l'upskilling. Tutto questo processo deve essere supportato da professionisti e esperti formatori accreditati in questo settore;

            e) Sostenere lo sviluppo di programmi formativi tra Associazioni del settore, Istituti Superiori e Universitari della tecnologia Blockchain, affinché le nuove generazioni siano predisposte mentalmente ad un approccio corretto e consapevole di questa tecnologia considerata "Disruptive";

          f) Promuovere il contributo della tecnologia Blockchain in ottica di valorizzazione degli asset immateriali detenuti dalle aziende;

         g) Realizzare un archivio digitale attraverso l'utilizzo della tecnologia Blockchain e NFT, per la valorizzazione dei Beni Culturali e opere museali;

            
2.  Il Ministro della Cultura, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri della Giustizia, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Economia e delle finanze, degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione adotta i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 previo parere vincolanti delle commissioni parlamentari competenti.

        3. Al fine di garantire il corretto monitoraggio delle risorse stanziate, è istituito presso il Ministero della Cultura il tavolo per la transizione digitale e la diffusione della tecnologia Blockchain, con esperti del settore e le principali categorie.

        4. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 1 miliardo di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.3

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
 

«Art. 36-bis

                    
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

        «e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Tali detrazioni possono essere applicate, a scelta del contribuente, in alternativa a quelle per le spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti, pari a 600 milioni per il 2022 e 600 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

36.0.4

Mallegni, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

        1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

        "d) per l'installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380/2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico".

        2. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31. è inserito il seguente:

        "A.32. installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380/2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico".».

36.0.5

Nencini, Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis

(Norma in materia di spettacolo viaggiante)

        1. All'articolo 110, comma 7-ter, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli apparecchi di cui al comma 7 utilizzati nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del presente Regio Decreto.»

37.1

Valente

Ritirato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 6» sono inserite le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,» e all'ultimo capoverso, dopo le parole: «è approvata» sono inserite le seguenti: «entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale»;

       b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. All'articolo 11, comma 1-ter, lettera a), del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303" sono aggiunte le seguenti: "e si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, co. 14 della Legge 15 maggio 1997, n. 127"».

37.2 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6», inserire le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,»;

        b) al secondo periodo, dopo le parole: «è approvata», inserire le seguenti: «entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale».

        2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303", sono inserite le seguenti: "e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127".»

37.3

Damiani

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6,» inserire le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,».

37.4

Damiani

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «è approvata» inserire le seguenti: «entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale».

37.5

Modena

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno n. 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 6, il periodo "Al commissario straordinario del Governo può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", è sostituito dal seguente: "Al commissario straordinario del Governo spetta il compenso stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 6-bis";

         b) al comma 6-bis, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "In fase di prima applicazione, detto compenso è determinato secondo quanto previsto dal D.M. n.456/2016, Ministero Infrastrutture e Trasporti, art. 2, recante disciplina dei compensi previsti per i Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, considerando gli importi superiori ivi indicati. La previsione di cui al periodo precedente si applica anche ai Decreti di nomina dei Commissari straordinari già adottati".»

37.6

Dell'Olio, L'Abbate, Romano

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303", sono inserite le seguenti: "e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127".»

37.7

Berutti

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        1-bis). Alle predette aree così come definite al comma 1) si attribuiscono le disposizioni di legge come all'art 14 D.P.R. 380/2011.

37.8

L'Abbate

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        1) sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, articolo 5, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

             a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

             b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo «Contratti di sviluppo» di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con delibera CIPESS al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonchè le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già previsto dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.".

        2) sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati in 159 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

37.9

Faraone, Sbrollini

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, solo per intero, dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

        2-ter. L'opzione di cui al comma precedente si applica altresì agli interventi di cui all'articolo 18-quater, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e agli investimenti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

37.10

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto - legge 20 giugno 2017, n. 91», con le seguenti«"nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertivo con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»

37.11

Damiani

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 11, comma 1-ter, lettera a), del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al secondo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303" aggiungere le seguenti: "e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127".».

37.12

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.178»,  con le seguenti : «Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

37.0.1

Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nella provincia di Parma)

        1. È istituita una ZES nelle zone montane situate nell'Appennino della Provincia di Parma, nella Regione Emilia-Romagna.

        2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1 e le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 6 e 7.

        3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 6 e 7, le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché imprese di servizi in genere, secondo quanto previsto dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

        4. Sono ammesse ai benefici di cui ai commi 6 e 7, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che hanno la sede principale o l'unità locale nei territori di cui al comma 1 e che sono già operanti o avviano una nuova attività economica nei medesimi territori nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2026. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e conseguentemente beneficiano delle stesse condizioni previste per le nuove imprese.

        5. Le imprese comprese nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea, con la legge italiana e ai sensi del decreto di cui al comma 7.

        6. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati, le imprese indicate ai commi 3, 4 e 5, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

          a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque periodi al 60 per cento, per il sesto e settimo periodo al 40 per cento e per l'ottavo e nono periodo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella ZES, maggiorato di un importo pari a euro 5.000 per ciascun periodo di imposta, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente in uno dei comuni della ZES;

            b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

            c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dall'anno 2022 e fino all'anno 2026, per gli immobili siti nella ZES posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;

            d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda in uno dei comuni della ZES. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZES.

        7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi 6 e 7.

        8. Per promuovere l'occupazione stabile nelle zone montane di cui ai commi da 1 a 5, viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dal 1 gennaio del  successivo a quello di entrata in vigore della presente legge , ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti , di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, l'esonero dal versamento del 60% dei complessivi contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata. Queste agevolazioni si applicano alle imprese che hanno sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

        9. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani facenti parte della ZES di cui ai commi da 1 a 5.

        10. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al comma 1 e alla copertura dei costi derivanti.

        11. La regione Emilia Romagna, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevede, per i comuni montani di cui al comma 9, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

        12. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui alla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis«, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis« nel settore agricolo.

        13. Al fine di favorire la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio nelle zone montane di cui ai commi da 1 a 5,  l'agevolazione fiscale relativa alla realizzazione degli interventi edilizi, indicati dal comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento delle spese documentate da detrarre dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo annuo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, qualora gli interventi riguardino il recupero di fabbricati esistenti residenziali o commerciali, presenti sul territorio della zona economica speciale di cui ai commi da 1 a 5.

        14. La detrazione di cui al comma 13, può essere ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo, anziché in 10.

        15. Sono fatte salve le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli edifici di cui al comma 13, previste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché eventuali detrazioni fiscali di maggior favore per il contribuente, disposte, ai sensi dell'articolo 16, commi da 1-bis a 1-octies , del medesimo decreto legge n. 63 del 2013, sostenute ai fini della riduzione del rischio sismico degli edifici.

        16. Per gli interventi di cui al comma 13, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        17. Gli incentivi fiscali di cui ai commi da 13 a 18 sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali o regionali.

        18. Le disposizioni dei commi da 13 a 18 si applicano anche agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli incentivi fiscali di cui al comma 13 sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste dal medesimo codice.

        19. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

37.0.2

Faraone, Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art 37-bis

        (Disposizioni in materia di infrastrutture ZES)

                1. Fino al 31 dicembre 2023, le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche all'interno delle zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 3, finanziate con risorse pubbliche di derivazione statale, regionale, provinciale o sovranazionale, per importo pari o superiore a cinque milioi di euro, possono proporre all'autorità governativa la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione delle stesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

                2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023. Le risorse di cui al predetto fondo sono utilizzate per il rafforzamento tecnico e professionale delle strutture commissariali istituite ai sensi del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

                3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

37.0.3

Mallegni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 37-bis

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

            1.   All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77. e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1, lettera c) è sostituita dalla seguente:

        " c)  abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed entro il 30 settembre 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.";

            b)    al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti tra il 1º luglio 2021 e il 30 settembre 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 31 dicembre 2022";

            c)    al comma 12: al primo periodo, le parole: " 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e dopo le parole: ''nell'anno 2021'' sono inserite le seguenti: " e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

            d)  al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite le seguenti "entro il 30 settembre 2022".

        2.   Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196/2009.»

37.0.4

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Semplificazioni in materia di società partecipate)

        Al Testo Unico in materia di Società partecipate di cui al decreto legislativo 175/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

        1) In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la realizzazione degli interventi di cui al PNRR e PNC, le previsioni di cui all'articolo 14, comma 5, all'articolo 21 nonché all'articolo 20, comma 2, lettera d) ed e), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano all'esercizio 2022 ed ai relativi risultati.

        2) all' articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, al comma 2, alla lettera d) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".»

37.0.5

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Saponara, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Alessandrini

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Semplificazioni in materia di società partecipate)

        Al Testo Unico in materia di Società partecipate di cui al decreto legislativo 175/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

        1) In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la realizzazione degli interventi di cui al PNRR e PNC, le previsioni di cui all'articolo 14, comma 5, all'articolo 21 nonché all'articolo 20, comma 2, lettera d) ed e), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano all'esercizio 2022 ed ai relativi risultati.

        2) all' articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, al comma 2, alla lettera d) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".»

37.0.6

Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Semplificazioni in materia di società partecipate)

         1. In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la realizzazione degli interventi di cui al PNRR e PNC, le previsioni di cui all'articolo 14, comma 5, all'articolo 20, comma 2, lettera d) ed e), nonché all'articolo 21 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano all'esercizio 2022 ed ai relativi risultati.

        2. All' articolo 20, al comma 2, alla lettera d) del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".»

37.0.7

Lanzi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni urgenti per il sostegno dei consorzi per l'internazionalizzazione)

        1. Al fine di supportare i processi di internazionalizzazione e di posizionamento del Made in Italy e di migliorare la competitività delle filiere industriali, nonché di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai medesimi consorzi è destinata, nell'ambito della dotazione complessiva già stanziata dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulle disponibilità di cui alla lettera a), e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulla disponibilità di cui alla lettera b) del citato comma 49.»

        Conseguentemente, alla rubrica del Capo V, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché internazionalizzazione delle imprese»

37.0.8

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

L'articolo 1677-bis del codice civile, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1677-bis. Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose. Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili".»

37.0.9

Marino, Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica a favore delle società a partecipazione pubblica che gestiscono le risorse idriche)

        1. Il beneficio di cui all'articolo 3 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche alle società con partecipazione pubblica che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che operano nell'ambito della gestione delle risorse idriche.»

37.0.10 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 37-bis.

1. All'articolo 10-quinquies del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relative alle istanze già depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."»

38.1

Sbrollini

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

         «1-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.»

        Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: "e investimenti nel settore termale".

38.2

Gasparri

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

       «1-bis. In sede di attuazione del comma 2-bis dell'articolo 182 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di attribuzione di un codice ATECO "valenza turistica", e tenuto conto della conseguente classificazione effettuata dall'ISTAT, gli uffici del registro delle imprese attribuiscono il codice ATECO 79.90.19 (altri servizi per il turismo) da associare a quello prevalente già posseduto, alle imprese di commercio al dettaglio, della ristorazione e dei servizi che ne facciano richiesta, qualora insediate nei Comuni appartenenti alle categorie turistiche prevalenti da A a L2 e che presentino contestualmente anche valori dell'indice sintetico di densità turistica relativi al quarto o al quinto quintile (densità turistica alta e molto alta).»

38.0.1

Binetti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)

        1.L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è soppressa e cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" vigilato dal Ministero del Turismo.

        2. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.

        3. Con Decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo Decreto determina anche la durata, le funzioni e il compenso del Commissario Straordinario.

        4. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 3 procede alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con Decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

        5. L'AIG fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

        6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 700.000 di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede, per gli anni 2022 e 2023, mediante le economie derivanti dall'attuazione della misura M1C3, Investimento 4.2.2 del PNRR e, negli anni a seguire, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

        7. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 6.»

38.0.2

Faraone, Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Interventi a valere sulla Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)»

        1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

         a) al comma 4, dopo le parole "dalle pertinenti norme regionali," sono aggiunte le seguenti: "nonché alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e alle imprese, non soggette ad obblighi di servizio pubblico, esercenti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, servizi di trasporto persone mediante autobus coperti o scoperti aventi lo scopo di servire e valorizzare località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche,";

          b) al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) spese derivanti da progetti di riqualificazione ed innovazione della mobilità turistica, volti alla riqualificazione energetica ed alla sostenibilità ambientale".

        2. All'attuazione delle disposizioni del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

38.0.3

Malan, La Russa, Iannone, Garnero Santanchè

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 38-bis

            (Interventi a valere sulla Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

        1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4, dopo le parole "dalle pertinenti norme regionali," sono aggiunte "nonché alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e alle imprese, non soggette ad obblighi di servizio pubblico, esercenti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, servizi di trasporto persone mediante autobus coperti o scoperti aventi lo scopo di servire e valorizzare località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche";

       b) al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

                e-bis) spese derivanti da progetti di riqualificazione ed innovazione della mobilità turistica, volti alla riqualificazione energetica ed alla sostenibilità ambientale.»

        2. All'attuazione delle disposizioni del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

39.1

Naturale

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39

(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

        1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: "e delle imprese agrituristiche";

        b) al secondo periodo, dopo le parole: "maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: ", nonché delle imprese che esercitano attività agrituristiche, come definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96".

        c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, il consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo.".»

39.0.1

Mallegni, Gasparri, Ronzulli, Damiani, Gallone, Toffanin, Berardi, Papatheu, Barboni

Precluso

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 39-bis

(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative)

        1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

                    a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive , ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

                        b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

         2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.

        3. In presenza di ragioni motivate che impediscano la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, e di un contenzioso o difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo1942, n. 327."

            4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

                    a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

                        b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

                        c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 39-ter

(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative)

                1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con l'esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale.

                2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga alle norme del codice della navigazione:

                    a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

                       b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

                       c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

                      d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

                       e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

                            1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

                             2) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

                             3) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

                             4) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:

                                 4.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

                                   4.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzatouna concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale;

                             5) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

                             6) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

                        f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

                        g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

                        h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

                       i) definizione, anche in deroga alle norme del codice della navigazione, di criteri uniformi per la quantificazione di un equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, calcolati sulla base di perizia giurata redatta da un professionista abilitato secondo i metodi di valutazione che verranno stabiliti con il decreto di cui al comma 4-bis, che ne attesta la consistenza, in ragione della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico, del valore dei beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili, oggetto di investimenti per l'esercizio dell'impresa, sempre che sussista un titolo legittimo per i beni per la cui realizzazione o utilizzo nell'attività di impresa sia richiesto un titolo abilitativo, compresa ove prevista la comunicazione o la segnalazione dell'autorità amministrativa;

                       l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

                       m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;

                      n) adeguata considerazione in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo.

                3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

                4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

               5. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sentito Ministero del Turismo e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri di valutazione per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente di cui al comma 2, lettera i).

              6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

39.0.2

Pittella, Valente

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Disposizioni per favorire il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)

        1. Per l'attuazione della Misura M1C3 «Turismo e Cultura 4.0» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù", di seguito AIG.»

        2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è costituito l'ente pubblico non economico AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'ente pubblico AIG.

        3. Alla tabella - Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo la riga: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', è inserita la seguente: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.

        4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.

        5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di cui al comma 4 procede entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

        6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

        7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

        8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu`, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell' ente pubblico AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

        9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.

        10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 7,5% dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39.0.3

Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Misure per interventi in favore del settore turistico)

        1. Al fine di sostenere la valorizzazione dei territori attraverso lo sviluppo e il rafforzamento delle attività di promozione turistica ed economica, a decorrere dall'anno 2022 non à dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D/8 e con destinazione urbanistica vincolata, in uso da parte di associazioni e fondazioni di partecipazione senza scopo di lucro, interamente partecipate, e che svolgano attività di allestimento, organizzazione e ospitalità di eventi fieristici o manifestazioni.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 500.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39.0.4

Ripamonti, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 39-bis

            1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, alle imprese operanti nel settore del turismo. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56.

        2. La misura di cui al comma 1 è disposta nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme UE in tema di aiuti di Stato".»

39.0.5

Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Misure per interventi in favore del settore turistico)

        1. Le Regioni e le Province autonome sono autorizzate per l'esercizio 2022 a utilizzare le risorse di cui all'articolo 43-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che al 1° luglio 2022 risultano non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte, per le finalità di cui al comma 367, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 previa comunicazione al Ministero del Turismo. Entro il 31 gennaio 2023, ciascuna regione e provincia autonoma invia una relazione degli utilizzi e l'elenco dei beneficiari.»

39.0.6

Ripamonti, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

       «Art. 39-bis

            1. Al fine di semplificare e mitigare l'emergenza energetica, per un periodo di 24 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, sono realizzabili con le medesime modalità previste al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kWp ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche e/o termali, purché ubicate fuori dai centri storici, finalizzati ad utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni di dette strutture.»

41.1

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

V. testo 2

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4- bis. Il Ministero della Giustizia è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato per complessive 1.080 unità effettuati ai sensi, dell'art.1 co. 925 della L. 30 dicembre 2020 n. 178, alle rispettive scadenze, per ulteriori 12 mesi, al fine di realizzare i programmi di interventi finalizzati a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati. Agli oneri del presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per il 2022 e di 30 milioni euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

41.1 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Mirabelli

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        «4-bis. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale seconda, posizione economica F1, che possegga tutti i seguenti requisiti:

        a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;

            b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria;

            c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla presente lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi:

        1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

            2) di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

            3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

            4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

            5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

        4-ter. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 4-bis sono assegnate, con immissione in possesso non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

        4-quater. Per far fronte agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione  di cui al comma 4-bis, è autorizzata la spesa di euro 43.189.152 annui a decorrere dall'anno 2023.

        4-quinquies. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022" e le parole da "1.231" a "e 123" sono sostituite dalle seguenti: "120".

        4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater pari ad euro 43.189.152 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

        4-septies. Per le finalità di cui al comma 4-bis, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.

        4-octies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-quinquies, è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

 

42.1

Bottici

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15 luglio 2022», con le seguenti: «31 dicembre 2022».

42.0.1

La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 42-bis
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

            1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al comma 1-bis, prima delle parole: "la dichiarazione mendace comporta" inserire le seguenti: "Qualora la falsità sia stata espressa su una circostanza determinante ai fini della concessione del beneficio,".

        2. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

            1-ter. Per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 Novembre 1981, n. 689.»

42.0.2

Caligiuri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 42-bis

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

            1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1-bis, alle parole: "la dichiarazione mendace comporta" sono premesse le seguenti: "Qualora la falsità sia stata espressa su una circostanza determinante ai fini della concessione del beneficio,";

                b) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: 1-ter. Per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689."»

42.0.3

Augussori, Alessandrini, Saponara, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Misure in materia di conciliazione sindacale telematica)

        1. Le conciliazioni in sede sindacale, di cui agli articoli 411 e 412-ter del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere esperite e concluse anche con modalità telematiche, purché sia sempre garantita la compresenza del lavoratore e del rappresentante sindacale da lui indicato, nonché della parte datoriale.".»

42.0.4

Mirabelli

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Misure in materia di conciliazione sindacale telematica)

      1. Le conciliazioni in sede sindacale, di cui agli articoli 411 e 412-ter del codice di procedura civile possono essere esperite e concluse anche con modalità telematiche, purché sia sempre garantita la compresenza del lavoratore e del rappresentante sindacale da lui indicato, nonché della parte datoriale.».

42.0.5

Durnwalder, Steger, Laniece

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art.42-bis

            1. All'articolo 23 del decreto legge 21 marzo 2022, n.21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, dopo il comma 3-bis. è aggiunto il seguente:

               "3-ter. L'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  si applicano anche ai contratti relativi a lavori, servizi e forniture in corso d'esecuzione antecedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni citate.".».

43.1

Airola

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sostituire le parole: "di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026" con le seguenti: "di euro 40.000.000 per l'anno 2023, di euro 22.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026";

            b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «passata in giudicato»;

            c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Si applica l'articolo 282 del codice di procedura civile.»;

            d) sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. I pagamenti effettuati con le procedure previste al comma 4 sono cumulabili con altre forme di indennizzo erogate dalla Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania.»;

            e) al comma 6:

        1) sopprimere le seguenti parole: «Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione,»

            2) sostituire le parole: «entro trenta giorni», con le seguenti: «entro sei mesi»;

            f) sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 40.000.000 per l'anno 2023 ed euro 22.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.404.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.404.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

43.2 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

         a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;

            b) al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;

            c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

43.3

D'Alfonso

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ANRP - Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari, con sede legale in Roma, ha diritto all'accesso alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, per un ammontare pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.»

43.4

Nencini

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis: «Hanno altresì diritto all'accesso al Fondo coloro i quali producano documentazione ufficiale di qualsivoglia tipologia sufficiente a dimostrare la loro condizione di superstiti o familiari di vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno ai cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945.»

43.5

Pagano

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di mantenere viva la memoria storica dei 650.000 Internati Militari Italiani (IMI) nei lager nazisti, di cui 50.000 deceduti, ha diritto altresì di accedere al Fondo di cui al precedente comma 1, l'ANRP-Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari (DPR 30 maggio 1949, G.U. n° 181 del 09/08/1949, con sede legale in Roma, Via Labicana 15/A), nella misura di 100 mila euro per ciascuno degli anni di cui al successivo comma 7.»

43.6

Valente, Parrini, D'Alfonso

Ritirato

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti «centocinquanta giorni».

43.7

Castaldi, Donno

Precluso

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni», con le seguenti: «entro centoventi giorni».

43.8

Pagano

Precluso

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «centoventi giorni».

43.9

Salvini, Augussori, Pirovano, Calderoli, Riccardi, Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni dalla medesima data» con le seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

43.10

Salvini, Augussori, Pirovano, Calderoli, Riccardi, Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

G43.1

Airola

Precluso

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

        premesso che:

            l'articolo 43 del decreto legge in esame istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

            il comma 3 del citato articolo, stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo; b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dell'articolo stesso.

        impegna il Governo:

        nella predisposizione delle disposizioni attuative dell'articolo in premessa:

        - a definire l'esatta tipologia dei fatti che danno diritto all'accesso al Fondo, nonché delle prove a loro fondamento, con la necessità di un richiamo a specifici reati o tabelle di riferimento;

            - a chiarire gli aspetti concernenti il soggetto che ha perpetrato il reato, nonchè gli aspetti procedurali per l'avvio dell'azione di accertamento ed esecuzione nei confronti con particolare riferimento alla notifica della pretesa risarcitoria e alla giurisdizione competente, vista la natura internazionale della causa.

43.0.1

Garruti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Disposizioni in materia di risarcimenti per vittime civili e orfani di guerra)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni, i trattamenti economici previsti dalle tabelle dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2023.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.»

43.0.2

Papatheu, Vitali

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Disposizioni in materia di risarcimenti per vittime civili e orfani di guerra)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e

            integrazioni, i trattamenti economici previsti dalle tabelle dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, gli assegni

            per decorazioni al va lor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2023.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.»

43.0.3

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Disposizioni in materia di risarcimenti per vittime civili e orfani di guerra)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni, i trattamenti economici previsti dalle tabelle dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2023.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 630.000 euro per il 2030 si provvede a valere sul medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.

43.0.4

Valente

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Inserimento lavorativo dei profughi di guerra e delle donne che abbiano subito violenza di genere)

        1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

          «b-bis) profughi di guerra e donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»;

         b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

            "1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: "servizi socio-sanitari ed educativi", sono inserite le seguenti: ", incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106".»

43.0.5

Cucca, Sbrollini

Precluso

 Dopo l'articolo inserire il seguente:

         «Art. 43-bis

            (Istituzione del Fondo per la riqualificazione di uffici, tribunali, cittadelle giudiziarie nonché di tutti gli immobili di proprietà dello Stato e concessi in dotazione al Ministero della Giustizia)

        1. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficientemento energetico del patrimonio edilizio pubblico, previsti dalla Missione 2, Componente 3, Misura 1 (M2C3) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla riqualificazione di uffici, tribunali, cittadelle giudiziarie nonché di tutti gli immobili di proprietà dello Stato e concessi in dotazione al Ministero della Giustizia.

        2.  Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono determinate le modalità di erogazione della somma del Fondo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»

        Conseguentemente, l'articolo 8 è abrogato.

43.0.6

Ricciardi, Romano

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art.43-bis

            (Modifiche al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, in materia di semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

        1. All'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Il verbale di giuramento così formulato equivale ad ogni effetto di legge all'asseverazione resa ai sensi del primo periodo del presente articolo."».

44.1

Granato

Precluso

Sopprimere l'articolo.

44.2

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire la lettera a) con la seguente: «la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: "Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti"»;

            b) alla lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 1, sopprimere la lettera b);

            c) alla lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo;

            d) alla lettera d), capoverso "Art. 2-ter", sopprimere il comma 2;

            e) sopprimere la lettera e);

            f) alla lettera g), capoverso "Art. 13", al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «I docenti in possesso di abilitazione sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.»;

            g) alla lettera g), capoverso "Art. 13", sopprimere i commi 2,3 e 4.

44.3

Mantovani

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1", comma 1, dopo le parole: «prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,» inserire le seguenti: «in applicazione al principio di parità di genere e in coerenza con misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato,».

44.4

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera b, capoverso «Art. 1»:

         1. al comma 1, sostituire le parole: «un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado» con le seguenti: «un percorso, cogestito tra università, AFAM e scuole del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione, di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.»;

            2. al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;

            b) alla lettera h, capoverso "Art.16-ter", al comma 1, sopprimere il penultimo periodo;

            c) alla lettera h, capoverso "Art.16-ter", sopprimere i commi 4 e 5;

            d) alla lettera h, capoverso "Art.16-ter", al comma 8, sopprimere il secondo periodo;

            e) alla lettera h, capoverso "Art.16-ter", al comma 9 sopprimere la lettera e).

44.5

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.1", apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il suddetto percorso è aperto a tutti coloro che sono in possesso di idoneo titolo per l'insegnamento nella scuola secondaria di I o di II grado. Nel caso che il numero degli aspiranti alla frequenza del corso superi le capacità ricettive dell'ateneo richiesto, si procede alla graduazione degli iscritti ai corsi secondo criteri da determinare da parte del Ministro per l'Università e la ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione. Coloro che risultano in eccedenza rispetto alle capacità ricettive sono iscritti d'ufficio all'anno accademico successivo, fermo restando che possono anche presentare domanda presso altro ateneo in cui si registri invece carenza di iscrizioni.»

            b) sopprimere il comma 3.

44.6

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1", comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche delle scuole pubbliche paritarie».

44.7

De Lucia, Perilli, Pavanelli

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera b), capoverso "Art. 1", sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

        «2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

        a) le competenze culturali, disciplinari, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

            b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

            c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutor aggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

            d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica eia deontologia professionale.

        3. La formazione continua obbligatoria ai pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche, digitali, psicopedagogiche, nonché competenze in materia di partecipazione e protagonismo degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. »;

            b) alla lettera c), capoverso "Art. 2", sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche, digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. /percorsi di formazione iniziale, si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.»;.»

            c) alla lettera h), capoverso "Art. 16-bis", al comma 1, alle lettere a) e b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale».

        Conseguentemente:

        a) all'articolo 45, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        1) sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

        "b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

            b-ter) valorizzazione del personale docente che opera nelle scuole di aree geografiche caratterizzate da indici di deprivazione socio-economica, al fine di contrastare la dispersione scolastica.''»

            2) alla lettera b), capoverso "Art. 593-bis", dopo le parole: «lettera b-bis, inserire le seguenti: «e del personale docente che opera nelle scuole dove è autorizzato il funzionamento di classi in deroga rispetto al numero di alunni di cui al DPR 81/09 in aree caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socioculturale».

        b) all'allegato 3, capoverso "Allegato B", sostituire il numero 2) con il seguente:

        «2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

            II docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:

        a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della psicopedagogia, partecipazione e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

            b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art 16-ter, comma 1;

            c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

        1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

            2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione e gestione di bandi nazionali ed europei di natura pubblica e privata;

            3 governance della scuola: teoria e pratica;

            4. governance della rete territoriale e patti educativi di comunità, per una scuola inclusiva e aperta al territorio;

            5. individuazione precoce di segnali di disagio e gestione del referral;

            6. leadership educativa;

            7. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

            8. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili e quelli con Bisogni Educativi Speciali;

            9. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

            10. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

            11. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

            12. competenze digitali e tecniche della didattica digitale;

            13. didattica in situazioni di emergenza;

            14. contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione in ambito scolastico.

        Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.»

44.8

Rampi

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera b), capoverso "Art.1", sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

        a) le competenze culturali, disciplinari, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

            b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

            c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

            d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.»;

            b) alla lettera b), capoverso «Art.1», comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", digitali, psicopedagogiche, nonché competenze in materia di partecipazione e protagonismo degli studenti";

            c) alla lettera c), capoverso «Art.2», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali";

            d) alla lettera h), capoverso «Art. 16-bis», comma 1, alla lettera a) e alla lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: ", garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale".

44.9

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», sostiutire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

        a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

            b) le competenze proprie della professione di docente, pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

            c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

            d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.».

44.10

Binetti, Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.1", sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

        a) le competenze culturali, disciplinari, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

            b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

            c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunitàeducante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

            d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.».

44.11

Binetti

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.1", sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche, digitali, psicopedagogiche, nonché competenze in materia di partecipazione e protagonismo degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.».

44.12

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, alla lettera b, capoverso «Art.1», al comma 3, sopprimere il penultimo e ultimo periodo.

44.13

Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti, Biti

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera b), capoverso "Art. 1", comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "si svolgono fuori dell'orario di insegnamento" con le seguenti: "sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva";

            b) alla lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, lettera c), sostituire la parola: "test" con la seguente: "colloquio";

            c) alla lettera c), capoverso «Art. 2», comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "La prova scritta di cui al periodo precedente è costituita dalla relazione relativa all'intera esperienza di tirocinio effettuato durante il percorso di formazione iniziale.";

            d) alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

        "1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale dalle   università   ovvero   dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui detti percorsi sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.";

            e) alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», comma 2, dopo le parole:"il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione" inserire le seguenti:  ", ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni," e aggiungere, infine, il seguente periodo: "; In via di prima applicazione, anche nelle more dello svolgimento del concorso di cui al decreto dipartimentale 1 aprile 2020, n. 497, il numero dei posti attivati per i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale è riservato nella misura del 50% nel primo ciclo e del 30% nel secondo e terzo ciclo ai docenti che hanno svolto un servizio  presso  le istituzioni scolastiche statali, paritarie e dei  percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni di almeno tre anni scolastici,  anche non continuativi, valutati  ai  sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.";

            f) alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti dopo il conseguimento dei titoli di laurea o diploma di cui ai commi 1 e 2 del successivo articolo 5. Si può altresì accedere a detta offerta formativa se regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico o del diploma di secondo livello e se si sono già conseguiti, rispettivamente, almeno 60 crediti formativi universitari, 240 crediti formativi universitari o 60 crediti formativi accademici curricolari. Nel caso di cui al precedente periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico, fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio.";

            g) alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e il Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti  precisati all'articolo  2,  comma  2,  sono   definiti   i   contenuti   e   la strutturazione dell'offerta formativa  corrispondente  a  60  crediti formativi universitari  o  accademici  necessari  per  la  formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto corrispondenti ad almeno 20  crediti formativi  universitari  o  accademici,  e  in  modo   che   vi   sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e  tenendo  in   considerazione   gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le   specificità   delle   materie scientifiche, tecnologiche  e  matematiche. Il decreto di cui al primo periodo definisce, inoltre, la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui al precedente comma 1. Ai fini di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento della validità sia dei 24 crediti formativi universitari o accademici già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento, sia dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curricolare o aggiuntiva, purché coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.";

            h) alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, dopo le parole: "comprendente la prova scritta" aggiungere le seguenti: ", come delineata al comma 2 del precedente articolo 2," e dopo le parole: "esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante" aggiungere le seguenti: ", anche individuabile tra i tutor di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis";

            i) alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«;

            l) alla lettera d), capoverso »Art. 2-ter«, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "La suddetta prova finale non può essere sostenuta prima del conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato.";

            m) alla lettera d), capoverso «Art. 2-ter», sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 13 comma 2, primo periodo e all'articolo 18-bis, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267 e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all'articolo 2-bis, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.";

            n) alla lettera e), capoverso «Art. 5», sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

        a) sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all'articolo 22, comma 2 del presente decreto;

            b) hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché' nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

            c) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera b), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.";

            o) alla lettera g), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire la parola: "test", ovunque ricorra, con la seguente: "colloquio";

            p)  alla lettera g), capoverso «Art. 13», comma 2, sostituire le parole:  ", con oneri a proprio carico" con le seguenti: "con oneri definiti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis.";

            q)  alla lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La prova scritta di cui al periodo precedente è costituita da un intervento di progettazione didattica efficace inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.".

        r) alla lettera i), capoverso «Art. 18-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "con oneri a proprio carico" con le seguenti: "con oneri definiti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis.".

44.14

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        "a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'art. 2-ter".

        Conseguentemente:

        a) al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2 ter", dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1 bis. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»;

            b) al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5", al comma 2, dopo le parole: «indizione del concorso» aggiungere le seguenti: «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»;

            c) al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", al comma 1, dopo le parole: «funzioni di tutor» aggiungere le seguenti: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato »;

            d) al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis", al comma 1, dopo le parole: «articolo 2 bis» aggiungere le seguenti: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 ter».

44.15

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Articolo 2", al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'art. 2-ter».

        Conseguentemente:

            a) al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2 ter",  aggiungere il seguente: «1-bis. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»;

            b) al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5", al comma 2, dopo le parole: «indizione del concorso» inserire le seguenti: «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»;

            c) al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", al comma 1, dopo le parole: «funzioni di tutor» inserire le seguenti: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato »;

        d) al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis", al comma 1, dopo le parole: «articolo 2 bis» inserire le seguenti: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 ter».

44.16

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'art. 2-ter».

        Conseguentemente:

            1) al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-ter", dopo il comma 1 inserire il seguente: «1 bis. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»;

           2)  al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13"  al comma 1, dopo le parole: «funzioni di tutor» inserire le seguenti: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato »;

        3)  al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis" al comma 1, dopo le parole: « articolo 2 bis» inserire le seguenti: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 ter».

44.17

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche. Nei 60 crediti formativi universitari o accademici, sono compresi i 24 crediti formativi universitari di cui al decreto del ministero dell'istruzione del 10 agosto 2017, n. 616;».

44.18

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, alla lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente" con le seguenti: "un percorso universitario/accademico e di tirocinio attivo nelle scuole (o praticantato), con valutazione finale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, corrispondente.".

44.19

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «con prova finale».

44.20

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2»,  al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «con prova finale».

44.21

Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin, Airola

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        1) alla lettera c), capoverso "Art. 2", comma 1:

        a) alla lettera a), dopo le parole: «CFU/CFA,», aggiungere le seguenti: «erogati con modalità convenzionale,»;

            b) alla lettera c), sostituire la parola: «test», con la seguente: «esame»;

            2) alla lettera d), capoverso "Art. 2-bis":

        a) al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il costo massimo a carico dei partecipanti dei percorsi formativi.»;

            b) al comma 3, al secondo periodo, sostituire la parola: «aggiuntivi», con le seguenti: «conseguiti in modalità aggiuntiva o curricolare»;

            c) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «20», con la seguente: «24»;

            3) alla lettera d), capoverso "Art. 2-ter", comma 4:

        a) sostituire le parole: «o su altro grado di istruzione», con le seguenti: «nonché i docenti in possesso di abilitazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria»;

            b) sopprimere le seguenti parole: «o gradi di istruzione»;

            4) alla lettera e), capoverso "Art. 5", comma 4, dopo le parole: «non continuativi,» aggiungere le seguenti: «di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre,»;

            5) alla lettera g), capoverso "Art. 13", sostituire, ovunque ricorra, la parola: «test», con la seguente: «esame».

44.22

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Precluso

   Al comma 1, lettera c), capoverso «Art.2» , comma 1, lettera a), dopo le parole: « competenze teorico-pratiche», inserire le seguenti: «e nel quale si tiene conto dell'eventuale possesso dei 24 CFU già acquisiti in forza della legislazione previgente alla emanazione della presente legge;».

44.23

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) i cittadini che hanno conseguito il dottorato di ricerca ed anche i 24 crediti formativi universitari, di cui al decreto del ministero dell'istruzione del 10 agosto 2017, n. 616, sono abilitati all'insegnamento per il settore disciplinare di afferenza della propria laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea di II livello.».

44.24

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, alla lettera c), capoverso «Art.2», al comma 1, sopprimere la lettera c).

44.25

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) nella lettera c) capoverso «Art.2», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: « con test finale»,  fino alla fine;

        b) sopprimere il comma 2.

44.26

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera c), capoverso «Art.2», sopprimere le parole: «test finale »;

          b) al comma 1, lettera d) capoverso «Art. 2-bis», primo periodo, dopo le parole: «statutaria e regolamentare.», inserire le seguenti: «I crediti del percorso di formazione iniziale non possono essere acquisiti nelle Università Telematiche»;

            c) al comma 1,  lettera d) capoverso «Art. 2-bis, sostituire le parole: «anche durante», con le seguenti: «al termine dei» e dopo le parole: «percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico», sopprimere le parole «, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo,»;

            d) al comma 1, lettera d) capoverso «Art. 2-bis», inserire il seguente:

        «3-bis) Per coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 è prevista una riserva dei posti destinati ai percorsi formativi abilitanti pari al 30% di quelli attivati per ogni anno accademico di riferimento»;

            e) al comma 1, lettera d) capoverso Art. 2-bis, comma 6, sostituire le parole: "corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.", con le seguenti: «corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n.190»;  

            f) al comma 1, lettera e), capoverso Art. 5 sopprimere il comma 4;

            g) al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», terzo periodo, sopprimere le parole: "a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e", e al quarto periodo dopo le parole: "In caso di mancato superamento", sopprimere le seguenti: "del test finale";

            h) al comma 1, lettera g), capoverso Art. 13, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «del test finale e»;

            i) Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 18-bis, comma 3, sopprimere le parole: «con oneri a proprio carico», e aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n.190».  

44.27

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, lettera c), dopo le parole: "di durata annuale con" sopprimere le seguenti: "test finale e".

44.28

Binetti, Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art.2", sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche, digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. I percorsi di formazione iniziale, si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.»

44.29

Richetti, Grimani, Masini

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 2, comma 2, sopprimere la parola: "incentivata".

44.30

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 2, dopo la parola: "specifico" inserire le seguenti: ", progettato e svolto in coordinamento con le scuole secondarie del Sistema Nazionale di Istruzione,"

44.31

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al numero 2), dopo le parole: «del docente negli ambiti», aggiungere le seguenti: «pedagogico, didattico,» e dopo le parole: «al benessere psicofisico», aggiungere le seguenti «ed educativo»;

           b) al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2-bis» al numero 3), sostituire le parole: «di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico», con le seguenti «di laurea magistrale o al quarto anno della laurea magistrale a ciclo unico»;

            c) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al numero 4, sostituire le parole: «non inferiore a 20 crediti formativi», con le seguenti: «non inferiore a 15 crediti formativi» e dopo le parole: «universitari o accademici», inserire le seguenti: «almeno 10 crediti formativi di area pedagogica,» e dopo le parole: «tenendo in considerazione», inserire le seguenti: «delle differenti discipline d'insegnamento con rispetto alle classi di concorso, tra cui anche».

44.32

Vitali, Binetti, Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera c9, "Art. 2", comma 2, sostituire la parola: "disabilità", ovunque ricorra, con le seguenti: "disabilità o con DSA".

44.33

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 2, sostituire le parole: «si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.», con le seguenti: «si concludono con la discussione di una relazione del lavoro svolto dal corsista durante il tirocinio (o praticantato) e una prova finale costituita da una lezione simulata.».

44.34

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2- bis" , al comma 2, sostituire le parole: «con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata» con le seguenti: «con l'analisi critica del diario di tirocinio scolastico, compilato da ogni studente».

44.35

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2" , al comma 2, sostituire le parole: «con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata» con le seguenti: «con l'analisi critica del diario di tirocinio scolastico, compilato da ogni studente».

44.36

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Ai professionisti in possesso delle seguentilauree magistrali LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57, Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85, Scienze pedagogiche; LM-93, Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, che ne facciano richiesta, vengono convalidati i CFU già acquisiti nel proprio percorso di studi, i quali sono validi ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.»

44.37

Granato

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I CFU di cui al comma 1, lettera a), non possono essere acquisiti attraverso modalità telematiche in istituti privati.»

44.38

Sbrollini

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera d),

        1) al capoverso «Art. 2-bis»,

         i. al comma 1 dopo le parole: "è organizzato ed è impartito" inserire le seguenti: "in modalità convenzionale" e dopo il primo periodo inserire il seguente: "I corsi sono erogati interamente in presenza, ovvero prevedono, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, una didattica erogata con modalità telematiche in misura non superiore a un decimo del totale.";

            ii. dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. I titolari di contratti di docenza presso una scuola paritaria, per almeno nove ore settimanali accedono, anche in sovrannumero, ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata, purché detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore."

            iii. al comma 4 dopo le parole: "e in modo che" inserire le seguenti: "per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi sia di almeno 8 ore e che ";

            iv. al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

            2) al capoverso «Art. 2-ter» al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: "Per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi è di almeno 8 ore."

            b) alla lettera e), capoverso «Art. 5»

            1) dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al all'articolo 59, comma 17-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo;

            2) al comma 4 dopo le parole: "al concorso" inserire le seguenti: "di cui ai commi 1 e 2" e aggiungere infine le seguenti parole: ", purché abbia maturato almeno una delle tre annualità nella classe di concorso per la quale concorre";

            c) alla lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 5 sopprimere le parole: "e all'articolo 18-bis "

            d) alla lettera h),

            1) al capoverso «Art. 16-bis», al comma 9 sostituire le parole: "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

            2) al capoverso «Art. 16-ter»,

            i. al comma 5 i periodi dal quarto fino alla fine del comma sono sostituiti dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

            ii. al comma 9, sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente: "b-bis) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

            e) sostituire la lettera i) con la seguente:

           «i) all'articolo 4,

            1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati."»;

            2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al comma 18-decies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al primo periodo, dopo le parole: "procedure selettive", inserire le seguenti: "per soli titoli"

            2. al terzo periodo, sopprimere le parole: "la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione," sono soppresse

        Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, sopprimere la lettera g)
 

44.39

Sbrollini, Renzi

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        a. alla lettera d)

            1. al capoverso «Art. 2-bis»

            i. al comma 1 dopo le parole: "è organizzato ed è impartito" inserire le seguenti: "in modalità convenzionale" e dopo il primo periodo inserire il seguente: "I corsi sono erogati interamente in presenza, ovvero prevedono, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, una didattica erogata con modalità telematiche in misura non superiore a un decimo del totale.";

            ii. dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. I titolari di contratti di docenza presso una scuola paritaria, per almeno nove ore settimanali accedono, anche in sovrannumero, ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata, purché detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore."

            iii. al comma 4 dopo le parole: "e in modo che" inserire le seguenti: "per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi sia di almeno 8 ore e che ";

            2. al capoverso «Art. 2-ter», al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: "Per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi è di almeno 8 ore."

            b. alla lettera e), capoverso «Art. 5»,

            1. dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al all'articolo 59, comma 17-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo;

            2. Al comma 4 dopo le parole:"al concorso" inserire le seguenti: "di cui ai commi 1 e 2" e aggiungere infine le seguenti parole: ", purché abbia maturato almeno una delle tre annualità nella classe di concorso per la quale concorre";

            c. alla lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 5 sopprimere le parole: "e all'articolo 18-bis "

            d. sostituire la lettera i) con la seguente: i) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati"

            e. dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al comma 18-decies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. al primo periodo, dopo le parole: "procedure selettive" sono inserite le seguenti: " per soli titoli"

        2. al terzo periodo, sopprimere le parole: "la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione,"

        Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, sopprimere la lettera g)

44.40

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso Articolo 2 bis (Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale), apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 dopo le parole: "ovvero dalle istituzioni dell'Alta formazione artistico, musicate e coreutica" aggiungere "e dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS)"

            b) al comma 3 dopo le parole: "anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico" inserire le seguenti:"e durante i percorsi degli Istituti Tecnici Superiori per gli insegnamenti tecnico-pratici".

44.41

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-bis», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "I crediti del percorso di formazione iniziale non possono essere acquisiti con modalità telematiche".

44.42

Fazzone

Precluso

Al comma 1, lett d), al capoverso «Art.2-bis», al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di qualificazione dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione."

44.43

Magorno, Sbrollini

Precluso

Al comma 1, lett d), al capoverso «Art. 2-bis», secondo periodo, sopprimere le parole «di accreditamento»

44.44

Russo

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2 bis», sopprimere il comma 2.

44.45

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera d),alinea Capo I-bis , Art.2-bis, sopprimere il comma 2.

44.46

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», sopprimere il comma 2.

44.47

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera d,) capoverso «Art. 2-bis», sopprimere il comma 2.

44.48

Gallone, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, sostituire le parole da "affinché" fino alla fine del comma con le seguenti:

        "comprese le esigenze di personale abilitato per la copertura delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattica nonché delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale "

44.49

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole «Al fine di garantire le richieste di docenti da parte delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale la stima di cui al primo periodo è individuata incrementando del 30% il fabbisogno di docenti valutato per le scuole statali»

44.50

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis (Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale)", al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire le richieste di docenti da parte delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale la stima di cui al primo periodo è individuata incrementando del 30% il fabbisogno di docenti valutato per le scuole statali»

44.51

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2- bis", al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Al fine di garantire le richieste di docenti da parte delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale la stima di cui al primo periodo è individuata incrementando del 30% il fabbisogno di docenti valutato per le scuole statali»

44.52

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma1, capoverso "Art. 2-bis", sostituire il comma 3 con il seguente:

        « 3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti durante i percorsi di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.»

44.53

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-bis», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti al termine dei percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. I crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.»

44.54

Russo

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: «triennale e»;

            b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Con particolare riferimento al settore dell'AFAM, possono essere riconosciuti i crediti curricolari specifici maturati nei corsi di studi accademici di secondo livello in Didattica della musica e in Didattica dello strumento.».

44.55

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, a lettera d), capoverso «Art.2-bis», al comma 3 dopo la parola: "unico," inserire le seguenti: "sia nell'ambito della quota di esami liberi, sia come esami aggiuntivi,"

44.56

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis" , al comma 3, dopo le parole: «piani di studio» inserire le seguenti: «e comunque con una durata non inferiore ai 5 anni».

44.57

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2 -bis", al comma 3, dopo le parole: «piani di studio» aggiungere le seguenti: «e comunque con una durata non inferiore ai 5 anni».

44.58

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 è prevista una riserva dei posti destinati ai percorsi formativi abilitanti pari al 30 per cento di quelli attivati per ogni anno accademico di riferimento.».

44.59

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Alla lettera d), capoverso "Art. 2- bis", al comma 4, dopo le parole: «presso le scuole», inserire le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 e le istituzioni dell'Istruzione e Formazione professionale».

44.60

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 4, dopo le parole «presso le scuole» inserire le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 e le istituzioni dell'Istruzione e Formazione professionale».

44.61

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Alla lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 4, dopo le parole: «presso le scuole» inserire le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 e le istituzioni dell'Istruzione e Formazione professionale».

44.62

Gallone, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Articolo 2-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 sono definite le modalità per il riconoscimento dei crediti già conseguiti ai sensi del previgente articolo 5 del decreto legislativo 59 del 2017.»

44.63

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 5, sostituire le parole «svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata» con le seguenti: «valutazione del percorso universitario e accademico.».

44.64

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2- bis", al comma 5, sostituire le parole: «svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata» con le seguenti: «valutazione del percorso universitario e accademico.».

44.65

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma primo, lettera d), capoverso "Art.2 bis", al comma 5, dopo le parole: «comprendente la prova scritta» inserire le seguenti: «teorico disciplinare, un test di idoneità per la conoscenza di una lingua straniera e delle abilità informatiche».

44.66

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 5, sopprimere le parole da: «nella quale» fino alla fine del comma.

44.67

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2- bis", al comma 5, sopprimere le parole da: «nella quale» fino alla fine del comma.

44.68

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2 -bis" , al comma 5, dopo le parole: "un membro designato dall'Ufficio Scolastico regionale" inserire le seguenti: "individuato tra i Dirigenti Scolastici e i docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche"

44.69

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al comma 6, sopprimere il penultimo e ultimo periodo.

44.70

Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin, Airola

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera d), capoverso "Art. 2-bis", comma 6, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 123, della Legge 13 luglio 2015, n. 107» con le seguenti: «relativa al Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

            b) alla lettera h):

        1) al capoverso "Art. 16-bis", comma 9, sostituire le parole «di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107», con le seguenti: «relativa al Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

            2) al capoverso «Art. 16-ter", comma 9, alla lettera e), sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107», con le seguenti: «relativa al Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

44.71

Sbrollini, Renzi

Precluso

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

        - alla lettera d), Capo I-bis, capoverso "Art. 2-bis", comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

            - alla lettera h), Capo IV-bis, capoverso "Art. 16-ter", comma 9, sostituire le lettere c) ed e) con le seguenti:

        «c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui a di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;»

44.72

Sbrollini

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        a. alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

            b. alla lettera h)

            1. al capoverso Art. 16-bis, al comma 9 sostituire le parole "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

            2. al capoverso Art. 16-ter, al comma 9 sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente: "b-bis) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

44.73

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso Capo 1-bis, all' Art. 2-bis, comma 6, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107» con le seguenti: «all'articolo 1, comma 4 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

44.74

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-bis», comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

44.75

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-ter", al comma 1, sopprimere le parole: «secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis».

44.76

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2- ter", al comma 1, sopprimere le parole: «secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis».

44.77

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-ter", dopo il comma 1, inserire il seguente: «1.bis. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità e di aggiornamento della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»

        Conseguentemente, al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, al comma 1, dopo le parole: « articolo 2 bis» inserire le seguenti: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 ter».

44.78

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-ter ", dopo il comma 1, inserire il seguente: «1.bis. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»

        Conseguentemente, al comma 1, lettera i), capoverso "Art.18-bis", al comma 1, dopo le parole « articolo 2 bis» aggiungere le seguenti: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 ter».

44.79

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso Articolo 2 ter , dopo il comma 1, inserire il seguente: «1.bis. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»

        Conseguentemente al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, al comma 1, dopo le parole « articolo 2 bis» sono aggiunte le seguenti: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 ter».

44.80

Gallone, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Articolo 2-ter», dopo il comma 4, inserire il seguente:  «4-bis. Possono conseguire altresì l'abilitazione di cui al comma 4, coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione di almeno tre anni scolastici anche non continuativi nei cinque precedenti valutati ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge n. 124 del 1999.»

44.81

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera e),capoverso "Art. 5", comma 2, dopo le parole: « alla data di indizione del concorso», inserire le seguenti: «, oppure del diploma di istruzione secondaria di II grado che da titolo alla partecipazione ai concorsi a cattedra ed all'inserimento nelle GPS secondo la legislazione vigente alla 'atto della promulgazione della presente legge».

44.82

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5, al comma 2, dopo le parole «indizione del concorso» aggiungere le seguenti: «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»

44.83

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5" , al comma 2, dopo le parole: «indizione del concorso» sono aggiunte le seguenti: «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»

44.84

Gallone, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 2 aggiungere le seguenti parole:  "fermo restando il regime previsto fino al 2024/2025 dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 59 del 2017.«

44.85

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 4.

44.86

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5» , al comma 4, alle parole: «La partecipazione» premettere le seguenti: «Sino al 31 dicembre 2024,».

44.87

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 4, alle parole: «La partecipazione» premettere le seguenti: «Sino al 31 dicembre 2024,».

44.88

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5»  al comma 4, sostituire le parole: «statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e dell'Istruzione e formazione professionale».

44.89

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 4, sostituire le parole: «statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n.62 del 2000 e dell'Istruzione e formazione professionale».

44.90

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 4, sostituire le parole: «statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e dell'Istruzione e formazione professionale».

44.91

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.5», al comma 4, dopo le parole: «un servizio presso le istituzioni scolastiche statali» aggiungere le seguenti: «e/o paritarie».

44.92

Richetti, Grimani, Masini

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo le parole: «anche non continuativi,» inserire le seguenti: «di cui almeno due per la classe di concorso richiesta,»;

            b)aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che abbiano conseguito almeno 20 CFU nei percorsi di cui all'articolo 2.».

44.93

Gallone, Vono

Precluso

 Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti di cui al presente comma, il concorso è svolto in modalità semplificata ed è costituito da una prova metodologico-didattica corrispondente a una lezione simulata le cui caratteristiche sono definite con decreto del ministero dell'istruzione. Le graduatorie di merito sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nella prova metodologico didattica.»

44.94

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

       e-bis) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

    "Art. 6 (Prova d'esame) - 1. Il concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente di ogni grado di istruzione e di ogni tipologia di posto prevede due prove di esame, delle quali la prima, scritta, è a carattere nazionale e la seconda è orale. I concorsi sono banditi con cadenza biennale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno è prevista una prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale. A decorrere dal 31 dicembre 2023 per l'ammissione ai concorsi relativi alla scuola secondaria sarà necessario il possesso del titolo di abilitazione, rilasciato al termine di un percorso accademico articolato sul conseguimento di 60 CFU, che ingloba anche i 24 CFU previsti dal DPR n. 59 del 2017, o altro titolo di abilitazione conseguito in Italia o all'estero secondo la precedente normativa. I vincitori dei concorsi di cui sopra non saranno tenuti a frequentare il percorso di formazione di cui al precedente articolo 3 ed al successivo articolo 9, comma 5.

        2. In nessun caso può essere prevista l'ammissione alle prove concorsuali previo il superamento di una procedura preselettiva.

      3. La prova scritta, computer based, integrata con test a risposta chiusa per quanto attiene alle conoscenze di base della lingua inglese e degli strumenti multimediali ed informatici in uso nelle istituzioni scolastiche, ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle specifiche discipline afferenti alla classe di concorso e sulle metodologie didattiche disciplinari ed interdisciplinari e quesiti a risposta aperta che potranno anche comportare l'utilizzo di formule, tabelle ed elaborati grafici. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.

        4. La prova orale consiste nella esposizione di una lezione su una delle discipline comprese nella classe di concorso e in un colloquio che ha l'obiettivo di approfondire il grado delle conoscenze e delle competenze del candidato, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonché il possesso di abilità informatiche di base. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano.

        5. La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è scritta, è sostenuta dopo il superamento della prova scritta disciplinare e ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova aggiuntiva è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.

        6. I vincitori del concorso su posto comune, bandito precedentemente al 31 dicembre 2023 sono tenuti a frequentare, esclusivamente nella regione in cui hanno sostenuto le prove concorsuali o, nel caso di concorsi banditi su base interregionale, nella regione scelta come sede di destinazione in caso di inclusione nella graduatoria di merito, il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso è istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o istituzioni AFAM o loro consorzi ed è organizzato, anche in forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando.

        7. In sede di prima applicazione della presente legge e nelle more dell'avvio dei corsi accademici finalizzati al rilascio della abilitazione (60 CFU), sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o nella II delle nuove GPS e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.

        8. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o del titolo di studio valido per l'insegnamento unito ai 24 CFU previsti dalla legislazione vigente, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito".

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 46?».

44.95

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono assunti a tempo indeterminato nei ruoli della scuola statale a far data dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento.».

44.96

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 1, dopo le parole: «abilitazione all'insegnamento» inserire le seguenti: «o che abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4».

        Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

44.97

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 1, dopo le parole: «abilitazione all'insegnamento» inserire le seguenti: «o che abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4».

        Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

44.98

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 1, dopo le parole «abilitazione all'insegnamento» inserire le seguenti: «o che abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4».

        Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

44.99

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere le parole: «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e»;

            b) sostituire le parole: « a una valutazione» con le seguenti: « alla valutazione»;

            c) sostituire le parole: «il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.» con le seguenti: « il contratto di lavoro è risolto.»

44.100

Vono, Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

             a) sopprimere le parole: «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e »;

            b) sostituire le parole: «a una valutazione» con le seguenti «alla valutazione»;

            c) sostituire le parole: «il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.» con le seguenti: « il contratto di lavoro è risolto.»

44.101

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifichazioni:

        a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari emetodologiche del docente, e »;

            b) al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: « mancato superamento del test finale o di»;

            c) al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalita' di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.»;

            d) sopprimere i commi 2, 3 e 5.

44.102

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1:

        1) al secondo periodo sopprimere le parole: «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e».

        2) al penultimo periodo, sopprimere le parole : «mancato superamento del test finale o».

        b) al comma 5, dopo le parole: «In caso di superamento» sopprimere le seguenti: «del test finale e».

44.103

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art.13», al comma 1, terzo periodo,  sopprimere le parole: «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente,"; conseguentemente, al quarto periodo, eliminare le parole "di mancato superamento del test finale o».

44.104

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 1, dopo le parole :«funzioni di tutor» inserire le seguenti: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato ».

44.105

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13" al comma 1, dopo le parole: «funzioni di tutor» inserire le seguenti: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato ».

44.106

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 1, dopo le parole: «funzioni di tutor» inserire le seguenti: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato».

44.107

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13» sostituire il comma 2 con il seguente: «I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, conseguono l'abilitazione all'insegnamento nel corso del periodo annuale di prova in servizio previo frequenza di specifici percorsi formativi istituiti dalla Scuola di Alta formazione dell'istruzione in coerenza con il profilo conclusivo del docente. Il superamento positivo del periodo di prova in servizio determina l'effettiva immissione ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

        Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

44.108

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", sostituire il comma 2 con il seguente «I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, conseguono l'abilitazione all'insegnamento nel corso del periodo annuale di prova in servizio previo frequenza di specifici percorsi formativi istituiti dalla Scuola di Alta formazione dell'istruzione in coerenza con il profilo conclusivo del docente. Il superamento positivo del periodo di prova in servizio determina l'effettiva immissione ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.»

        Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

44.109

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 2, sostituire le parole: «a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.» con le seguenti: «a tempo indeterminato nei ruoli della scuola statale a far data dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo.»

44.110

Gallone, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Possono altresì conseguire l'abilitazione di cui al precedente comma 2, i soggetti che abbiano partecipato alla procedura di cui all'articolo 5 comma 4 che siano destinatari di un contratto di supplenza annuali e fino al termine delle attività didattiche.»

            b) al comma 5, sopprimere il secondo e terzo paragrafo.

44.111

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 4.

44.112

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera g), comma 5, sopprimere le parole: « superamento del test finale e della».

44.113

Vono, Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Articolo 13», al comma 5 sopprimere le parole: «superamento del test finale e della».

44.114

Verducci

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

44.115

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

        Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 5 sopprimere le parole: «nell'ambito della provincia di appartenenza».

        b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis.: «Al comma 3-sexies dell'articolo 19 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 le parole "nell'ambito della provincia di appartenenza" sono soppresse.

44.116

Verducci

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 5, al terzo periodo, dopo le parole: «nell'ambito della provincia di appartenenza» aggiungere le seguenti: «, ovvero in altra provincia,».

44.117

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso Articolo 13, al comma 5, sopprimere le parole: « e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.»

44.118

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", al comma 5, sopprimere le parole: « e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.»

44.119

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso Articolo 13, al comma 5, sopprimere le parole: « e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.»

44.120

Granato

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

44.121

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

44.122

Binetti, Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera h), al capoverso «Art.16-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a), dopo le parole: "dell'autonomia didattica del docente" inserire le seguenti: ", garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale";

            b) alla lettera b), dopo le parole: «del personale amministrativo, tecnico e ausiliario» inserire le seguenti: ", garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale".

44.123

Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti, Biti

V. testo 2

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

        a) al capoverso "Art. 16-bis", comma 1, lettera b), sostituire la parola "dirige" con la seguente: "coordina"; sostituire la lettera c) con la seguente: "c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti"; aggiungere, in fine, la seguente lettera: "c-bis) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di co-progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione alla partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.";

            b) al capoverso "Art. 16-bis", sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. Sono organi della Scuola il Presidente e il Comitato scientifico internazionale.";

            c)  al capoverso "Art. 16-bis", comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: "e presiede il Comitato d'indirizzo" e al quinto periodo sopprimere le parole: "e sentito il Comitato d'indirizzo";

            d) al capoverso "Art. 16-bis", sopprimere il comma 5;

            e) al capoverso "Art. 16-bis", comma 6, sopprimere le parole: "partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'indirizzo";

            f) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 1 con il seguente:

        "1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e   con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento   al   benessere psicofisico degli allievi con disabilità, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema, di cui al successivo comma 3, e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi. Per  rafforzare tanto le conoscenze quanto  le  competenze  applicative,  sono  parte integrante  di  detti  percorsi  di  formazione  anche  attività  di progettazione,  mentoring,  tutoring  e  coaching  a  supporto  degli studenti nel  raggiungimento  di  obiettivi  scolastici  specifici  e attività di sperimentazione di nuove  modalità  didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei  percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive  sono definite dalla contrattazione collettiva.";

            g) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

            a)  accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

                b)  adozione delle linee di indirizzo sui contenuti   della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

                c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla formazione in servizio."

            h) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. Al fine  di  promuovere  e  sostenere  processi  di  innovazione didattica e  organizzativa  della  scuola  e  rafforzare  l'autonomia scolastica, la Scuola definisce altresì gli obiettivi delle attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di  progettazione  e sperimentazione di nuove  modalità  didattiche  che  possono  essere parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1  e  possono essere  retribuite  con  emolumenti  nell'ambito  del  fondo  per  il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi  in  misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva.  Nell'ambito delle prerogative   dei   propri   organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione   e   nel   Piano   di miglioramento della offerta formativa.";

            i) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria; i medesimi percorsi sono disciplinati dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 8.  Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un meccanismo di progressione salariale accelerata riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5, si consegue in maniera anticipata la progressione salariale prevista dalla contrattazione collettiva attualmente legata esclusivamente all'anzianità di servizio, che rimane integralmente vigente. La durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione stessa sono disciplinati dal decreto di cui al successivo comma 8, primo periodo. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva di cui al quarto periodo può essere ripetuta l'anno successivo. Le verifiche di cui al quarto periodo sono previste anche nel caso di  formazione  obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto  del  Ministro  dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un  programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso  di  formazione,  ivi  compresi  gli  indicatori  di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa,  anche  al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale di cui al quarto periodo sono considerati anche i risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e il   miglioramento degli indicatori di cui al settimo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità";

            l) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 5 con il seguente:

        "5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento della progressione salariale anticipata di cui al precedente comma, è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento della progressione salariale anticipata nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva ai sensi del comma 8. La progressione salariale anticipata è corrisposta nell'anno   di conseguimento della valutazione individuale positiva del percorso. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.  Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del ministro dell'istruzione di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.";

            m) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 8 con il seguente:

        "8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. Le previsioni di cui ai periodi precedenti sono perfezionate entro il 28 febbraio 2023. Qualora il regolamento e l'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente,  al  primo  e  al  secondo  periodo non fossero perfezionati alla data del 28 febbraio 2023, nelle more dell'adozione degli stessi, la  formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere  l'accesso ai detti percorsi di  formazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto anche delle previsioni di cui all'allegato B".

        n) al capoverso "Art. 16-ter" al comma 9, lettera e), sostituire le parole: "all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107" con le seguenti: "all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

        o) all'Allegato 3, sostituire l'Allegato b) con il seguente:

Conseguentemente, sostituire l'allegato B con il seguente:

        Allegato B
(articolo 16-ter, comma 8)

            I. In via di prima applicazione, con il decreto di cui all'articolo 16-ter, comma 8, ultimo periodo, sono disciplinate la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione. In particolare, sono definiti: la durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione. Sono altresì definiti le tempistiche e le modalità di conseguimento della progressione salariale anticipata, anche in funzione della effettiva anzianità di servizio già conseguita dagli aspiranti.

        II. Fra i criteri per la valutazione degli esiti dei percorsi formativi, sono considerati, fra gli altri, l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di   inclusione.

        III. per l'eventuale orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.

        IV. Annualmente con decreto del   Ministero   dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5;

            V.  Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo che può comprendere le seguenti attività:

            a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

                  b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;

                  c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 6 e 7, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

                1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

                    2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;

                    3. governance della scuola: teoria e pratica;

                    4. leadership educativa;

                    5.  staff   e   figure   di   sistema: formazione   tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

                    6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;

                    7.  continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

                    8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

                    9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

                    10. tecniche della didattica digitale.».

44.123 (testo 2)

Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti, Biti

Precluso

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

        a) al capoverso "Art. 16-bis", comma 1, lettera b), sostituire la parola: «dirige» con la seguente: «coordina»; sostituire la lettera c) con la seguente: «c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti»; aggiungere, in fine, la seguente lettera: «c-bis) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di co-progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione alla partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.»;

        b) al capoverso "Art. 16-bis", sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Sono organi della Scuola il Presidente e il Comitato scientifico internazionale.»;

        c) al capoverso "Art. 16-bis", comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: «e presiede il Comitato d'indirizzo» e al quinto periodo sopprimere le parole: «e sentito il Comitato d'indirizzo»;

        d) al capoverso "Art. 16-bis", sopprimere il comma 5;

        e) al capoverso "Art. 16-bis", comma 6, sopprimere le parole: «partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'indirizzo»;

        f) al capoverso "Art. 16-bis", comma 9, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107» con le seguenti: «all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».;

        g) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema, di cui al successivo comma 3, e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva.»;

        h) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

            a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

            b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

            c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla formazione in servizio.»;

        i) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l'autonomia scolastica, la Scuola definisce altresì gli obiettivi delle attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1 e possono essere retribuite con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.»;

        l) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria; i medesimi percorsi sono disciplinati dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un meccanismo di progressione salariale accelerata riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5, si consegue in maniera anticipata la progressione salariale prevista dalla contrattazione collettiva attualmente legata esclusivamente all'anzianità di servizio, che rimane integralmente vigente. La durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione stessa sono disciplinati dal decreto di cui al successivo comma 8, primo periodo. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva di cui al quarto periodo può essere ripetuta l'anno successivo. Le verifiche di cui al quarto periodo sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale di cui al quarto periodo sono considerati anche i risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento degli indicatori di cui al settimo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità»;

        m) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento della progressione salariale anticipata di cui al precedente comma, è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento della progressione salariale anticipata nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva ai sensi del comma 8. La progressione salariale anticipata è corrisposta nell'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva del percorso. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del ministro dell'istruzione di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.»;

        n) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati gli ambiti della formazione continua di cui al comma 1. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. Le previsioni di cui ai periodi precedenti sono perfezionate entro il 28 febbraio 2023. Qualora il regolamento e l'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo non fossero perfezionati alla data del 28 febbraio 2023, nelle more dell'adozione degli stessi, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto anche delle previsioni di cui all'allegato B».

        o) al capoverso "Art. 16-ter", al comma 9, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» con le seguenti: «all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

        p) all'Allegato 3, sostituire l'Allegato b) con il seguente:

        Conseguentemente, sostituire l'allegato B con il seguente:

        «Allegato B

            (Articolo 16-ter, comma 8)

        I. In via di prima applicazione, con il decreto di cui all'articolo 16-ter, comma 8, ultimo periodo, sono disciplinate la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione. In particolare, sono definiti: la durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione. Sono altresì definiti le tempistiche e le modalità di conseguimento della progressione salariale anticipata, anche in funzione della effettiva anzianità di servizio già conseguita dagli aspiranti.

        II. Fra i criteri per la valutazione degli esiti dei percorsi formativi, sono considerati, fra gli altri, l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione.

        III. per l'eventuale orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.

        IV. Annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5;

        V. Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo che può comprendere le seguenti attività:

            a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

            b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;

            c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 6 e 7, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

                 1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

                 2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;

                 3. governance della scuola: teoria e pratica;

                 4. leadership educativa;

                 5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

                 6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;

                 7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

                 8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

                 9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

                 10. tecniche della didattica digitale.».

44.124

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

 

        Al comma 1, lettera h), al capoverso "Capo IV-bis apportare le seguenti modifiche:

        a) alla lettera b) dopo le parole: "dei dirigenti scolastici" aggiungere le seguenti: "in raccordo con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

        b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

            "1-bis) Al fine di aggiornare le conoscenze e le competenze dei dirigenti scolastici per migliorare la qualità organizzativa e gestionale del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle amministrazioni centrale e periferiche i dirigenti scolastici possono effettuare le attività di formazione presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione"

            c) Al comma 2 dopo le parole: "dell'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)" aggiungere le seguenti: "della Scuola nazionale dell'Amministrazione"

44.125

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera h) capoverso 16- bis, sopprimere la lettera c);

            b) al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso Art. 16-ter con il seguente: 

            "Art. 16-ter (Formazione continua)

            Al fine di implementare il punto 2.2: Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo", della Missione 4 (M4C1) del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativo alla formazione del personale della scuola si stanzieranno le risorse necessarie e si devolverà, ai sensi dell'art 40 del D.L. vo 165/2001 e dell'art 1 comma 124 della legge 107/2015, al Contratto Collettivo nazionale di lavoro la definizione dei percorsi di carriera ad essa connessi".

        Conseguentementeal comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) è introdotto l'allegato A, allegato al presente decreto».

44.126 (testo 5)

Le Commissioni riunite

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

            Articolo 44

            (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie)

        1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso»;

            b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

            «Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti).

            1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

        2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

        a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

            b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

            c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento, nonché l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

            d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

        3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali, pedagogiche, psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva»;

            c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

            «Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo).

            1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

        a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 5-bis dell'art. 2-bis;

            b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

            c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

            2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli allievi con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.

        d) dopo il Capo I è inserito il seguente:

        «Capo I-bis

            PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE

            Art. 2-bis (Percorso universitario e accademico di formazione iniziale).

            1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono svolti interamente in presenza, ovvero, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al venti per cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.

        2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

        Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4.

        3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.

        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Il decreto di cui al comma 4 definisce linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.

        5. Con il decreto di cui al comma 4, sono stabiliti gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

        5-bis. Con il decreto di cui al comma 4 è individuato il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze di cui al comma 5, e sono definite le modalità della loro verifica, per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente per favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.

        6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

        Art. 2-ter - (Abilitazione all'insegnamento).

            1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

        2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

        3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

        4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

        5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti.

        d-bis) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        2-bis. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

            e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

            «Art. 5 - (Requisiti di partecipazione al concorso).

            1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

        2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

        3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124?».

        f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «?Periodo di prova e immissione in ruolo?»;

            g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

            «Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo).

            1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

        2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

        3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.

        4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

        5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.?»;

            h) dopo il Capo IV è inserito il seguente: «Capo IV-bis

            SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

            Art. 16-bis (Scuola di alta formazione dell'istruzione).

            1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:

        a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

            b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

            c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;

            c-bis) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di co-progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

        2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

        3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.

        4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. E' responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento, se non dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito.

        5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

        6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

        7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni, ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

        8. La dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

        9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede, per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR e, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

            Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti).

            1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici, e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita.

        2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

        a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

            b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

            c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

        3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema  organizzativo  dell'istituzione  scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

            4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8.  Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

            5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al precedente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione  un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma primo periodo, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto ad euro 10 milioni di euro nel 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente effettuato a seguito dell'accertamento dei minori oneri derivanti dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, a partire dall'anno scolastico 2026/2027e sino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e quanto ad euro 30 milioni di euro nel 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 mediante  corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre 2014, n. 190 (da calcolare in relazione alle cessazioni indicate in viola). In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici Scolastici Regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali, effettua, per istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di accertamento di cui al successivo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio Scolastico Regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma. 

            5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

                a             al comma 335, alla lettera a) dopo la parola > aggiungere le seguenti parole >;

                b             al comma 335, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: >;

                c              dopo il comma 335 è introdotto il comma 335-bis: "A decorrere dall'anno 2026 con il medesimo decreto di cui al precedente comma 335 è rilevato il numero di classi ed il numero di posti dell'organico dell'autonomia distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che vengono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59".

        6. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.

        7. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.

        8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per la verifica intermedia e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B.

        9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

        a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;

            b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020;

            c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

            d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

            e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

        i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

            «Art. 18-bis - (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo).

            1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 5-bis dell'art. 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Sino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

        1-bis. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

        2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA condizionanti la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-bis, comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

        3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

        3-bis. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo.

        4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.»;

            l) sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B di cui agli allegati 2 e 3 annessi al presente decreto.

            ALLEGATO 2

            (articolo 44, comma 1, lettera l)

        Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

            «Allegato A

            (articolo 16-bis , comma 8)

        Tabella 1

            Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione

Ruolo

Quantità

 

Direttore generale

1

Dirigente II fascia

1

Personale Area III F1

12

            ALLEGATO 3         

           (articolo 44, comma 1, lettera l)

            Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

        Allegato B

            (articolo 16-ter, comma 8)

            1) Vincoli

            - il riconoscimento dell'incentivo salariale è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio.

        a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

            b) annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5;

            c) l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

            2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

            Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durate triennale che consta delle seguenti attività:

        a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

            b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;

            c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

        1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

            2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;

            3. governance della scuola: teoria e pratica;

            4. leadership educativa;

            5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

            6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;

            7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

            8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

            9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

            10. tecniche della didattica digitale.

        Le attività di cui alle lettere a), b) e c sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.».

         Conseguentemente,

            all'articolo 49, dopo comma 1, inserire i seguenti:            

        "1-bis. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal D.Lgs. 29/12/2021, n. 230, per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di euro 13 milioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        1-ter Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  un contributo ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per  lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13.522.000 per il 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 13.522.000 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. "

44.127

Nencini, Sbrollini

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-bis», nel comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o tra altri soggetti» con le seguenti: «o tra soggetti con competenze manageriali» e aggiungere in fine le seguenti parole: «nell'ambito dell'istruzione e formazione».

44.128

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-bis», al comma 9 sopprimere le parole:  «, e a decorrere   dall'anno   2027, mediante   corrispondente   riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107».

44.129

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV-bis, capoverso «Art. 16-bis», comma 9, sostituire le parole: «all'art. 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107» con le seguenti: «all'articolo 1, comma 4 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

44.130

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 16-ter», sopprimere i commi 1 e 2.

44.131

Nencini, Sbrollini

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16- ter», comma 1, dopo le parole: «e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali», inserire le seguenti: «, le pratiche di laboratorio, l'inclusione,».

44.132

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 1, sostituire le parole: «almeno triennale» con le seguenti: «annuale»

44.133

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», al comma 1, sostituire le parole «almeno triennale» con le seguenti: «annuale»

44.134

Richetti, Grimani, Masini

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, prima delle parole: "Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma" inserire le seguenti: "Nelle more della definizione degli obblighi di formazione prevista nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto e dei connessi aumenti retributivi,";

            b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

        "2-bis. La formazione in servizio incentivata viene attuata nelle more della definizione degli obblighi di formazione prevista nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto e dei connessi aumenti retributivi";

            c) al comma 4, sostituire le parole "i docenti immessi in ruolo" con le seguenti: "tutti i docenti".

44.135

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «può essere retribuito a valere sul fondo» con le seguenti: «va retribuito pienamente senza essere legato alle risorse del fondo»

44.136

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva».

44.137

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva»

44.138

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «disciplinati in sede di contrattazione collettiva».

44.139

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «disciplinati in sede di contrattazione collettiva»

44.140

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «disciplinati in sede di contrattazione collettiva»

44.141

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 3, dopo le parole: «compensi in misura forfetaria» inserire le seguenti: «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva».

44.142

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», al comma 3, dopo le parole: «compensi in misura forfetaria» inserire le seguenti: «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva»

44.143

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 3, dopo le parole: «compensi in misura forfetaria» inserire le seguenti: «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva»

44.144

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», al comma 3, sopprimere le parole: «Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegali»

44.145

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 3, sopprimere le parole: «Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegali»

44.146

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, al comma 3, sopprimere le parole «Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali».

44.147

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, dopo il comma 3 è inserire il seguente:

        3 bis. A decorrere dal 1 gennaio 2023, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del middle management nell'ambito della governance delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoring, mentoring, coaching rivolti a docenti esperti e con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.

44.148

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, dopo il comma 3 inserire il seguente:

        3 bis. A decorrere dal 1 gennaio 2023, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del middle management nell'ambito della governance delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoring, mentoring, coaching rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.

44.149

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV-bis»¸ all'Art. 16-ter, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del middle management nell'ambito della governance delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoring, mentoring, coaching rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.150

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, dopo il comma 3 inseire il seguente:

        "3 bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/23, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie di docenti esperti nell'ambito della governance delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoring, mentoring, coaching e inclusione degli studenti con Bisogni Educativi speciali, rivolti a docenti, anche con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.151

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, dopo il comma 3 inserire il seguente:

        3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/23, al fine di promuovere i processi di inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso figure specifiche di docenti esperti, quali figure intermedie di sistema nell'ambito della governance delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio, strutturati secondo specifici parametri, volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per l'inclusione e l'integrazione rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.152

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/23, al fine di promuovere i processi di internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche e lo sviluppo delle figure di docenti esperti, quali figure intermedie nell'ambito della governance delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione europea e per i progetti di internazionalizzazione rivolti a docenti, anche con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.153

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso 16-ter, sostituire il comma 4 con i seguenti:

        4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un differente riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

        4 bis. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti deleghe e incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento esclusivamente a docenti ordinari o esperti, fatta salva l'ipotesi - in deroga all'articolo 17, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - in cui siano presenti nell'organico dell'istituzione scolastica solo docenti iniziali e/o un numero di docenti ordinari ed esperti non sufficiente a coprire i ruoli organizzativi previsti. Le deleghe e gli incarichi ulteriori sono remunerati con compensi accessori a valere sulle risorse del fondo di istituto.

        4 ter. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

        4 quater. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata dal dirigente scolastico, previo parere del Comitato di valutazione. Tra i titoli vanno considerati prioritariamente l'avere assunto deleghe o l'avere ricoperto incarichi ulteriori ai sensi del comma 4-bis.

        4 quinquies. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante concorso interno volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole."

44.154

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, sostituire il comma 4 con i seguenti:

        «4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un differente riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

        4 bis. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti deleghe e incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento esclusivamente a docenti ordinari o esperti, fatta salva l'ipotesi - in deroga all'articolo 17, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - in cui siano presenti nell'organico dell'istituzione scolastica solo docenti iniziali e/o un numero di docenti ordinari ed esperti non sufficiente a coprire i ruoli organizzativi previsti. Le deleghe e gli incarichi ulteriori sono remunerati con compensi accessori a valere sulle risorse del fondo di istituto.

        4 ter. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

        4 quater. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata dal dirigente scolastico, previo parere del Comitato di valutazione. Tra i titoli vanno considerati prioritariamente l'avere assunto deleghe o l'avere ricoperto incarichi ulteriori ai sensi del comma 4-bis.

        4 quinquies. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante concorso interno volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.»

44.155

Vono, Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV bis¸ Articolo 16-ter», sostituire il comma 4 con i seguenti:

           «   4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un differente riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

              4-bis. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti deleghe e incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento esclusivamente a docenti ordinari o esperti, fatta salva l'ipotesi - in deroga all'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - in cui siano presenti nell'organico dell'istituzione scolastica solo docenti iniziali e/o un numero di docenti ordinari ed esperti non sufficiente a coprire i ruoli organizzativi previsti. Le deleghe e gli incarichi ulteriori sono remunerati con compensi accessori a valere sulle risorse del fondo di istituto.

             4-ter. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

             4-quater. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata dal dirigente scolastico, previo parere del Comitato di valutazione. Tra i titoli vanno considerati prioritariamente l'avere assunto deleghe o l'avere ricoperto incarichi ulteriori ai sensi del comma 4-bis.

              4-quinquies. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante concorso interno volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.»

44.156

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV-bis»¸ all'Art. 16-ter, sostituire il comma 4 con i seguenti:

        «4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

        4-bis. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.

        4-ter. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

        4-quater. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.

        4-quinquies. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.»

44.157

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, sostituire il comma 4 con i seguenti:

        4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

        4 bis. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.

        4 ter. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

        4 quater. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.

        4 quinquies. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.

44.158

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera h), comma 9, alinea Art. 16-ter , comma 4, sopprimere le parole da: « e diviene obbligatorio per i docenti», fino alle parole: «Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. »

44.159

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 4, sopprimere le parole «e diviene obbligatorio».

        Conseguentemente:

        a) al comma 5, sopprimere il quarto e il quinto periodo; 

        b) al comma 9, sopprimere la lettera e).

44.160

Caligiuri, Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «CAPO IV-bis», Art. 16-ter, al comma 4, sopprimere le parole "e diviene obbligatorio".

        Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 1», al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola «obbligatoria».

44.161

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-bis"¸ all'Art. 16-ter, al comma 4, sopprimere le parole « svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi.»

44.162

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, al comma 4, sopprimere le parole « svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi.»

44.163

Nencini, Sbrollini

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», al comma 4, nono periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e degli obiettivi comprovanti il merito sulla base dei seguenti i criteri: rendimento degli alunni anche alla luce delle valutazioni INVALSI, condotta professionale, promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, capacità didattica da valutare anche mediante attività ispettiva non programmata durante le lezioni».

44.164

Richetti, Grimani, Masini

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 16-ter, al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

44.165

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:  "4-bis. Le attività di formazione e aggiornamento dei docenti vengono inserite nel portfolio professionale al fine di valorizzare e documentare la storia formativa e per individuare le competenze professionali relative all'attività didattica, alla progettazione e realizzazione dell'insegnamento, in relazione alla specifica realtà scolastica, e al supporto all'organizzazione".

44.166

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, lettera h), Capo IV-bis, capoverso «Art. 16-ter», comma 5,sostituire le parole da «Agli oneri derivanti dal presente comma» sino alla fine del periodo con le seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri di cui al primo periodo. Nei casi in cui la disposizione di cui al precedente periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

44.167

Russo, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Airola

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 16-ter", comma 5, sostituire le parole da: «Agli oneri derivanti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Non si procede, in ogni caso, a forme di razionalizzazione dell'organico del personale docente a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma».;

44.168

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», comma 5, i periodi dal quarto fino alla fine del comma sono sostituiti dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.".

44.169

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso 16-ter comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al quarto periodo sopprimere le parole: « relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa»;

            b) al quinto periodo sopprimere le parole: «per il potenziamento».

44.170

Sbrollini, Renzi

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, articolo 16-ter, al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

        a) al quarto periodo sopprimere le parole: «relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa »;

            b) al quinto periodo sopprimere le parole: «per il potenziamento».

44.171

Vono, Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV bis, Articolo 16-ter", al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

        a) al quarto periodo sopprimere le parole «relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa »;

            b) al quinto periodo sopprimere le parole «per il potenziamento».

        .

44.172

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-bis"¸ all'Art. 16-ter, al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno triennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta almeno in tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione.»

44.173

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno triennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta almeno in tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione.»

44.174

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, al comma 7, all'inizio del secondo periodo prima delle parole "Sono requisiti minimi di accreditamento" aggiungere le seguenti: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola.»

44.175

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-bis"¸ all'Art. 16-ter, al comma 7, sostituire le parole «almeno decennale» con le seguenti: «almeno triennale».

44.176

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, al comma 7, sostituire le parole «almeno decennale» con le seguenti: «almeno triennale».

44.177

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, al comma 7, sostituire le parole «almeno decennale» con le seguenti: «almeno quinquennale».

44.178

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Alla lettera h), capoverso Articolo 16 ter, aggiungere, in fine, il seguente comma: «9 bis. La formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti in servizio nelle scuole paritarie è regolamentata dai CCNL di settore.».

44.179

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Alla lettera h), capoverso Articolo 16 ter, aggiungere, in fine, il seguente comma: «9 bis. La formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti in servizio nelle scuole paritarie è regolamentata dai CCNL di settore.»

44.180

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-bis"¸ all'Art. 16-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma: «9 bis. La formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti in servizio nelle scuole paritarie è regolamentata dai CCNL di settore».

44.181

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Precluso

Al comma 1, sopprimere lettera i) e lettera l).

44.182

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, alla lettera h, capoverso «Art.16 -ter», al comma 9, sostituire la lettera i) con la seguente:

       «i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

        Articolo 18-bis

            (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo)

        Sino al 31 dicembre 2024 è assunto in ruolo tutto il personale iscritto nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. I destinatari di proposta di assunzione di cui al periodo precedente, qualora privi di abilitazione, la conseguono ai sensi dell'articolo 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159. Si considera abilitato il personale in possesso di titolo riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; per gli insegnanti tecnico pratici rimangono ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»

44.183

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1, sostuire la lettera i), con la seguente:

       «i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

        "Art. 18-bis - (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo). - 1. Sino al 31 dicembre 2024 è assunto in ruolo tutto il personale iscritto nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. I destinatari di proposta di assunzione di cui al periodo precedente, qualora privi di abilitazione, la conseguono ai sensi dell'articolo 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159. Si considera abilitato il personale in possesso di titolo riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; per gli insegnanti tecnico pratici rimangono ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59."»

44.184

Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti, Biti

Precluso

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 18-bis», apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "Sino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 crediti formativi universitari o accademici previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento";

            b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis. Fino al 31 dicembre 2024, per coloro che partecipano alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, la prova è costituita da una lezione simulata tesa ad accertare le competenze di natura didattico-metodologica e le conoscenze disciplinari";

            c) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

        "1-ter. Fino al 31 dicembre 2024, coloro che partecipano alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e che hanno superato la prova di cui al precedente comma pur non risultando vincitori possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento acquisendo 30 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis e superandone la prova finale disciplinata dall'articolo 2-ter. I contenuti dell'offerta formativa corrispondenti ai 30 crediti formativi universitari o accademici, la prova finale del percorso universitario e accademico e la composizione della commissione sono identici a quelli disposti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis per i vincitori di concorso di cui al comma 2 dell'articolo 13.«;

            d) sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica dei vincitori di cui al precedente comma 1, primo e secondo periodo, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-bis, comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.".

44.185

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, sopprimere il comma 2

        Conseguentemente al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e».

44.186

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis", sopprimere il comma 2.

        Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e»

44.187

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis", sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso»

        Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e».

44.188

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso»

        Conseguentemente al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e»

44.189

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1 lettera i), capoverso "Art. 18-bis", comma 2 inserire al termine del primo periodo il seguente "Con medesimo decreto è definito il riconoscimento dei 24 CFU già conseguiti al fine dell'accesso ai concorsi banditi fino all'entrata in vigore della presente norma".

44.190

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1 lettera i), capoverso "Art. 18-bis" comma 2, inserire al termine del primo periodo il seguente "Con medesimo decreto sono definite le modalità di riconoscimento dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche già conseguiti al fine dell'accesso ai concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024"

44.191

Vanin, De Lucia, Montevecchi, Russo, Airola

Precluso

Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis", apportare le seguenti modificazioni:

        a)al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I vincitori completano, durante l'anno di formazione e prova, il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico».

        b) sopprimere il comma 3.

44.192

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e»

44.193

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis", al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e».

44.194

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 18-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", con oneri a proprio carico".

44.195

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera i), capoverso «Articolo 18-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «4-bis. Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato anche nelle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale, attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di cui all'articolo 2 bis. Il conseguimento dell'abilitazione ai sensi del presente comma non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo determinato.»

44.196

Caligiuri, Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera i) aggiungere il seguente articolo:

        «Art. 18-ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

            1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente alla abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

        2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017.

        2. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale.»

        Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: "i) dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:"

44.197

Gallone

Precluso

Al comma 1, alla lettera i) dopo il capoverso «Art. 18-bis» inserire il seguente:

«Art. 18-ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

        1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente alla abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

        2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017.

         3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale.»

44.198

Toffanin

Precluso

Al comma 1, lettera i), dopo il capoverso «Art.18-bis», aggiungere il seguente:

        «Art. 18-ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

            1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente all' abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

        2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017.

         3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale."

44.199

De Poli

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

        "i-bis) dopo l'articolo 18 bis è inserito il seguente:

        Art. 18 ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

            1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente alla abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

        2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017.

        3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale."

44.200

Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera i), alinea « Art. 18-bis, aggiungere in fine:

        «Art. 18 ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

            1. Fino al 31 dicembre 2024, sono indette procedure finalizzate alla abilitazione all'insegnamento riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

        2. I docenti di cui al comma 1, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguono l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017. Tale abilitazione non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale»

44.201

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Precluso

Al comma 1, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 18-bis», inserire il seguente:

        «Art. 18-ter. 1. Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale.

               2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, conseguono l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale.

                3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali. »

44.202

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, alla lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo l'articolo 18 bis introdurre il seguente:

        «18 ter. 1. Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale.

               2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, conseguono l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale.

                3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali.»

44.203

Binetti, Vitali

Precluso

Al comma 1, lettera i) dopo il capoverso "Art. 18-bis", aggiungere il seguente:

        «Art. 18- ter. (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

            1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure finalizzate alla abilitazione all'insegnamento di quei docenti che possiedono il titolo di studio necessario rispetto alla classe di concorso e che hanno maturato esperienza didattica per un periodo non inferire a tre anni di servizio, anche non consecutivi, acquisiti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nell'arco dei cinque anni precedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

        2. I docenti di cui al comma 1, dopo aver acquisito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2-ter "Abilitazione all'insegnamento".».

44.204

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, lettera i), dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

        «Art. 18-ter

(Norme transitorie per l'abilitazione dei docenti delle scuole paritarie)

            1.Fino al 31 dicembre 2024,  ai soli fini dell'assolvimento del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62, i soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente disposizione in scuole del sistema nazionale di istruzione, e siano titolari di contratti di docenza presso una scuola paritaria per almeno nove ore settimanali, conseguono l'abilitazione a seguito dell'acquisizione di almeno 30 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale di cui all'articolo 2, comma 2, purché i suddetti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionale del settore.»

        Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti".

44.205

Nencini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

        «i-bis) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente:

«Art. 18-ter

(Procedure straordinarie per il reclutamento e l'immissione in ruolo)

        1. Coloro che hanno svolto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e che abbiano acquisito i crediti di cui al comma 2, possono partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 3.

        2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis definisce i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 20 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui al medesimo articolo 2-bis, con esclusione di quelli di tirocinio diretto o indiretto, che i docenti di cui al comma 1 acquisiscono con oneri a proprio carico. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione; con il superamento della prova finale i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter.

        3. Fino al 31 dicembre 2025 il reclutamento dei docenti per una quota non inferiore al 40 per cento del fabbisogno di cui all'articolo 2-bis, comma 2, è realizzato mediante procedure straordinarie per titoli ed esami, con modalità semplificate definite con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riservate ai docenti di cui al comma 1.

        4. I vincitori delle procedure di cui al comma 3 sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.»

44.206

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

        "i-bis) Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato anche nelle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale, possono conseguire l'abilitazione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di cui all'articolo 2 bis. Il conseguimento dell'abilitazione ai sensi del presente comma non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo determinato.»

44.207

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, alla lettera l), all' «Allegato B (articolo 16-ter, comma 8)» al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da essa introdotto, apportare le seguenti modificazioni:

        a)  sopprimere il punto 1);

        b) sopprimere l'ultimo periodo.

44.208

Binetti

Precluso

Al comma 1, lett. l), all'allegato B ivi richiamato, sostituire il punto 2) con il seguente:

        «2)  Contenuti dei percorsi formativi incentivati

            Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durate triennale che consta delle seguenti attività:

        a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della psicopedagogia, partecipazione e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

            b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;

            c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

        1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

            2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione e gestione di bandi nazionali ed europei di natura pubblica e privata;

            3. governance della scuola: teoria e pratica;

            3-bis.governance della rete territoriale e patti educativi di comunità, per una scuola inclusiva e aperta al territorio;

            3-ter. individuazione precoce di segnali di disagio e gestione del referral;

            4. leadership educativa;

            5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

            6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili e quelli con Bisogni Educativi Speciali;

            7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

            8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

            9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

            10. Competenze digitali e tecniche della didattica digitale;

            11. Didattica in situazioni di emergenza;

            12. Contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione in ambito scolastico.

        Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.».

44.209

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, lettera l), all'Allegato 3, "Allegato B" (articolo 16-ter, comma 8) - 1) Vincoli, sostituire il punto 1) con il seguente: « - 1) Vincoli.L'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio è attribuito dal dirigente scolastico sulla base dei criteri determinati dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detti criteri riguardano la capacità del docente di utilizzare l'innovazione nelle metodologie e nei linguaggi didattici anche in funzione inclusiva. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. »

44.209a

Vono, Gallone

Precluso

Al comma 1, lettera l), all'Allegato 3, "Allegato B", sostituire il punto 1 con il seguente:

         «1) L'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio è attribuito dal dirigente scolastico sulla base dei criteri determinati dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detti criteri riguardano la capacità del docente di utilizzare l'innovazione nelle metodologie e nei linguaggi didattici anche in funzione inclusiva. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. »

44.210

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera l), all'Allegato 3, "Allegato B", sostituire il punto 1 con il seguente:

        1) Vincoli « L'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio è attribuito dal dirigente scolastico sulla base dei criteri determinati dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detti criteri riguardano la capacità del docente di utilizzare l'innovazione nelle metodologie e nei linguaggi didattici anche in funzione inclusiva. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. »

44.211

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, lettera l), "Allegato B", punto 1, sostituire le parole: "non più del 40 per cento" con le seguenti: "non più del 60 per cento".

        Conseguentemente all comma 1, lettera h, capoverso «16 ter», comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

44.212

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera l), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, allegato B, n. 2, lettera c), sostituire le parole: «commi 5 e 6» con le seguenti: «commi 2, lettera a), 6 e 7».

44.213

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera l), capoverso Capo IV bis¸ Articolo 16-ter, allegato B, n. 2, lettera c), sostituire le parole: «commi 5 e 6» con le seguenti: «commi 2, lettera a), 6 e 7»

44.214

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera l), capoverso "Capo IV-bis"¸ all'Art. 16-ter, al comma 8, nell'allegato B, ivi richiamato, al n. 2, lettera c), sostituire le parole «commi 5 e 6» con le seguenti: «commi 2, lettera a), 6 e 7»

44.215

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        1-bis) All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";

            b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100% dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento dellareligione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50% dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.";

            c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria» e dopo le parole: «in ruolo», aggiungere le seguenti: «sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili".

44.216

Sbrollini

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

         «1-bis. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, all'articolo 1-bis del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Con decreto del ministero dell'istruzione, nel rispetto dell'Intesa di cui al comma 1, sono disciplinati i criteri, anche di valutazione, l'articolazione e le modalità di svolgimento e di superamento della procedura di cui al comma precedente."»

44.217

Mangialavori

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-19 (Filosofia e Storia), A21 (Geografia), A-45 (Scienze economico aziendali) e A-47 (Scienze matematiche applicate), con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra i titoli di accesso a tali classi di concorso è inserita la Laurea in Giurisprudenza.»

G44.1

Montevecchi

Precluso

Il Senato,

               in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

        premesso che:

           il capo VIII del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Istruzione. In particolare, le disposizioni attuano una riforma del sistema di formazione dei docenti,

        considerato che:

            il nuovo percorso di formazione deve essere attuato anche in virtù di un approccio innovativo e più attento alla salute dei giovani e dei bambini. In particolare, si evidenzia come il soffocamento da corpo estraneo rappresenti un problema rilevante di salute pubblica e costituisca una delle principali cause di morte dei bambini di età inferiore ai 3 anni e che la quota di incidenti rimane elevata fino ai 14 anni ('Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo', Ministero della Salute, 2017);

            il registro Susy Safe, uno dei più grandi registri internazionali che raccoglie casi di incidenti da corpo estraneo in bambini di età compresa tra gli 0 e i 14 anni, mostra che quasi la metà degli incidenti da corpo estraneo si è verificata sotto la supervisione dell'adulto e che non mancano casi in cui i tragici eventi si sono verificati in classe o nelle mense scolastiche;

            i risultati evidenziati da più ricerche denotano una scarsa conoscenza da parte degli adulti responsabili della supervisione del bambino, del problema del soffocamento da cibo. È infatti evidenziato il bisogno di sviluppare un approccio più ampio alla prevenzione del fenomeno che non si limiti a insegnare alle famiglie e ad altri soggetti rilevanti quali sono gli alimenti pericolosi e come preparali per minimizzare il rischio di soffocamento, ma che preveda interventi coordinati di programmazione sanitaria finalizzati a ridurre l'incidenza dei casi di soffocamento. In questo senso, si forniscono delle linee di indirizzo che prevedono l'implementazione di attività educative su ampia scala, l'adozione di una normativa organica e standard ad hoc;

        valutato che:

            la Repubblica deve garantire condizioni di sicurezza in tutte le scuole adottando dunque le giuste misure idonee ad evitare ogni forma di danno nei confronti dei bambini e più giovani;

        impegna il Governo a:

            prevedere l'introduzione di attività formative obbligatorie nei percorsi universitari abilitanti dedicate all'insegnamento delle manovre disostruttive delle vie aeree, estendendo l'applicazione di tale disposizione anche al personale facente parte del sistema integrato 0-6 anni;

            promuovere, attraverso gli opportuni mezzi, l'educazione al tema del soffocamento da cibo e al primo soccorso, al fine di prevenire ogni forma di incidente;

            promuovere, attraverso gli opportuni mezzi, campagne di formazione sulla manovra di rianimazione cardio-polmonare e più in generale, di primo soccorso, anche nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di coinvolgere non solo i docenti, ma anche gli alunni.

44.0.1

De Lucia

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 44-bis

(Formazione iniziale dei docenti delle scuole dell'infanzia e primarie)

        1. All'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Specifici corsi di studio sono preordinati alla formazione culturale e professionale degli insegnanti: della Scuola primaria per il segmento 6-10 anni e del Sistema integrato di educazione e di istruzione per il segmento 0-6 anni, comprendente la Scuola dell'infanzia, da 3 a 6 anni, e il nido, da 0 a 3 anni. I titoli di laurea conseguiti per ciascun indirizzo hanno valore abilitante allo svolgimento della relativa professione. Nella fattispecie: al titolo di laurea per la Scuola primaria contribuiscono i dipartimenti di Scienze della formazione primaria (classe LM-85bis, mediante un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico); al titolo di laurea per il Sistema integrato di educazione e di istruzione contribuiscono i dipartimenti di Scienze dell'Educazione e della Formazione (classe L-19, mediante un corso triennale di Diploma di laurea per "educatore professionale indirizzo nido"; e mediante un corso di Laurea magistrale con il biennio, integrativo della formazione per educatori da zero a tre anni, per "educatore professionale indirizzo infanzia", classe LM-85). Per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori dei Dipartimenti rispettivamente competenti."

            2. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole: «o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto» sono soppresse.

        3. Al comma 2 dell'articolo 3 del Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, la lettera a) è sostituita con la seguente:

        "a) per l'insegnamento nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso e nella scuola dell'infanzia un corso di laurea magistrale quinquennale composto da un triennio per "educatore professionale - indirizzo nido" e un biennio, integrativo della formazione per educatori da zero a tre anni, per "educatore professionale - indirizzo infanzia;".

        4. Al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018 n. 378, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 1:

        1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Educatore professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido"

            2) le parole: «dei servizi educativi per l'infanzia», sono sostitute, ovunque ricorrano, con le seguenti: «professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido»;

            b) l'articolo 2 è sostituito con il seguente:

"Art. 2

(Istituzione del Diploma di laurea triennale abilitante per Educatore professionale - indirizzo nido)

        1. Il Diploma di laurea triennale abilitante per Educatore professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido è istituito presso le Università nelle quali è attivo il Corso di Studi in Scienze dell'Educazione e della Formazione, classe L-19.

        2. L'istituzione e l'attivazione del corso di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

        3. Il corso di Diploma di laurea verte su aspetti specifici e centrali dello sviluppo e dell'educazione delle bambine e dei bambini da zero a tre anni.

        4. L'obiettivo del corso è di formare il laureato in Scienze dell'Educazione e della Formazione alla funzione di educatore professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, attraverso un approccio teorico e pratico che prevede lezioni, laboratori, tirocinio diretto e indiretto.

        5. All'insieme delle attività formative di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti al Corso di Studi di 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU."

            c) l'articolo 3 è abrogato;

            d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 3, comma 1", sono sostituite con le seguenti: "in Scienze dell'Educazione e della Formazione";

            e) all'articolo 5, alla rubrica, la parola: "specializzazione", è sostituita con le seguenti: "Studi in Scienze dell'Educazione e della Formazione - indirizzo nido";

            f) all'articolo 6:

        1) al comma 5, le parole: "è seguito dal tutor del tirocinio operante presso il corso di specializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "è seguito dal tutor accademico";

            2) al comma 7, le parole: "mentoring e peer-coaching", sono sostituite con le seguenti: "sussidio e cooperazione";

            g) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Il tutor accademico di tirocinio è individuato dall'università tra i docenti afferenti al Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione"

            h) l'articolo 8 è abrogato;

            i) all'articolo 9:

        1) al comma 1 dopo le parole: "l'educatore", è aggiunta la seguente: "professionale";

            2) il comma 2 è sostituito con il seguente:

        "2. I laureati nella classe L-19 Scienze dell'Educazione e della Formazione in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, accertati dall'università, sono ammessi al Corso di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche - indirizzo infanzia, classe LM-85."

            5. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

        "e) la qualificazione universitaria abilitante alla professione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L-19 ad indirizzo specifico per "educatore professionale indirizzo nido", da zero a tre anni, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso quinquennale abilitante alla professione di educatore della scuola dell'infanzia, da tre a sei anni, si consegue, invece, integrando il triennio abilitante per "educatore professionale indirizzo nido" (classe L-19) con la frequenza di un biennio magistrale di specifico indirizzo per "educatore professionale indirizzo infanzia" promosso all'interno del Corso di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche (classe LM-85);"»

44.0.2

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

       «Art. 44-bis

            (Revisione delle classi di concorso)

        1.Con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

44.0.3

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Revisione delle classi di concorso)

        1. Con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi. "

44.0.4

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

        «Art. 44-bis

            (Revisione delle classi di concorso)

        1. Con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

44.0.5

Biti

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di classi di concorso per i laureati in medicina veterinaria)

        1. Oltre che alle classi di concorso previste dalla normativa vigente, i laureati in medicina veterinaria possono accedere alle seguenti classi di concorso: discipline sanitarie - A015, matematica e scienze - A028, scienze degli alimenti - A031, scienze e tecnologie chimiche - A034, scienze naturali, chimiche e biologiche - A050.»

45.1

Richetti, Grimani, Masini

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) prima del comma 1, inserire il seguente:

        "01. La valorizzazione del personale docente si realizza nell'ambito dei percorsi di carriera e, in coerenza con i criteri definiti in sede europea, deve bilanciare l'anzianità di servizio e la qualità delle prestazioni. La valorizzazione delle prestazioni costituisce la base per la definizione di nuove qualifiche dei docenti nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto.";

                        b) al comma 1, prima delle parole: "All'articolo 1", inserire le seguenti: "Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dal comma 01,".

45.2 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

  Sostituire l'articolo con il seguente:    

«Art. 45

            (Valorizzazione del personale docente)

        1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

            «b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

            b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio spopolamento e valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»".

        b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:

            «593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis)  e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-ter, e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.».

        1-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83, è inserito il seguente: "83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al successivo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo, e dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o il semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze,  da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato dal presente comma, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e nel limite di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.»

45.3

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire la lettera a) con la seguente:

        a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

        « b-bis) valorizzazione del personale docente che presti servizio in zone caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »,

            b) sopprimere  la lettera b).

45.4

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire la lettera a), con la seguente:

        a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

        « b-bis) valorizzazione del personale docente che presti servizio in zone caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »;

            b) sopprimere la lettera b).

45.5

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

        "b-bis) valorizzazione del personale docente che presti servizio in zone caratterizzate da valori degli indici di  status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234."»;

        b) sopprimere la lettera b).

45.6

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 593-bis», dopo le parole: «stessa istituzione scolastica» inserire le seguenti: «, nelle istituzioni scolastiche situate nelle zone interne o disagiate, comprese le isole minori»

45.7

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 593-bis», dopo le parole: «stessa istituzione scolastica» inserire le seguenti: «, nelle istituzioni scolastiche situate nelle zone interne o disagiate, comprese le isole minori»

45.8

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 593 bis», sostituire le parole: «della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica»  con le seguenti: «nelle istituzioni scolastiche situate nelle zone interne o disagiate, comprese le isole minori».

45.9

Vanin, De Lucia, Montevecchi, Russo, Airola

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 83 è sostituito dal seguente:

        "83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui possono essere affidati specifici compiti con riferimento alle aree dell'organizzazione amministrativa; della didattica e della valutazione; della formazione in servizio; delle politiche per gli alunni; dei rapporti col territorio e con le associazioni; dell'inclusione scolastica; dell'innovazione digitale, ferme restando ulteriori funzioni specifiche previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva nazionale in ordine all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

        b) dopo il comma 83, sono insieriti i seguenti:

        "83-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 83, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, vòlti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e nei limiti delle relative risorse.

        83-ter. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 83 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 83-bis, dà diritto all'attribuzione di specifici punteggi nell'ambito delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico.

        83-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è autorizzata la spesa pari a 26,7 milioni per l'anno 2022 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, ai fini del riconoscimento, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 83. Il compenso forfettario annuale è corrisposto nel limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente comma, pari a 26,7 milioni per l'anno 2022 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con vincolo di finalizzazione espressa alla remunerazione degli incarichi di cui al comma 83.

        83-quinquies. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 83-quater e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'Istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

45.10

Russo, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Airola

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83, è inserito il seguente:

        "83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo, e dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o il semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche che possono avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo, con priorità per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa."».

45.11

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 121, primo periodo, le parole: ''di ruolo'' sono soppresse;

        b) al comma 123 le parole: ''381,137 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''497, 911 milioni''.

        1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 116,774 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

45.0.1

Piarulli

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 45-bis

(Modifiche al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera dei docenti)

        1. Al comma 1 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono soppresse le seguenti parole: "per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo".

        2. Ai fini del riconoscimento dei diritti economici derivanti dal comma 1, erogati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

        3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

46.2

Gallone, Binetti, Vitali, Vono

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46

        1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

        "10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo modalità individuate dal Ministero dell'istruzione."

            b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

        "10.1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 2022, è istituita una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di svolgimento dei  concorsi affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati".».

46.3

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46

        1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

        "10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo modalità individuate dal Ministero dell'istruzione."

        b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

        "10.1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 2022, è istituita una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,, e sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di svolgimento dei  concorsi affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati"».

46.4

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46

        1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 10 è sostituito dal seguente:

        "10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo modalità individuate dal Ministero dell'istruzione."»

46.1

Verducci

Precluso

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

      «0a) al comma 9-bis, nel quarto periodo, dopo le parole "che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo," sono aggiunte le seguenti: "ovvero al netto di quelli di spettanza dei vincitori del concorso straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,  le cui graduatorie siano state pubblicate successivamente al 31 gennaio 2022,".»

46.5

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

        «0a) ovunque ricorrano, sostituire le parole "anno scolastico 2021/2022" con le seguenti: "anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023".»

46.6

Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin, Airola

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1:

        1) alla lettera a), sostituire il n. 1) con il seguente:

        «1) all'alinea, le parole: "con frequenza annuale", sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno scolastico 2021/2022 e conclusi in tempo per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 604 della legge 27 dicembre 2017, n. 205".»;

            2) dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) al comma 10-bis, le parole: "di cui al comma 10", sono soppresse»;

            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 400, comma 01, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297:

        a) la parola: "triennale", è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "biennale";

            b) la parola "triennio", è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "biennio".»

46.7

Russo, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Airola

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        1) alla lettera a):

        a) sostituire il n. 1) con il seguente:

        «1) alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole: "risposta multipla", con le seguenti: "risposta aperta" e, dopo la parola: "nonché", inserire le seguenti: "sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare,";

            b) sopprimere il numero 2);

            2) alla lettera b), capoverso "10.1.", dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Ministero dell'Istruzione coordina e monitora l'attività di redazione di quesiti, anche attraverso la designazione di dirigenti scolastici e docenti delle istituzioni scolastiche esperti nelle discipline relative alle classi di concorso i cui posti sono messi a bando.».

46.8

Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti, Biti

Precluso

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire il numero 1) con il seguente:

        «1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente:  "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, una prova scritta strutturata, fino al 31 dicembre 2024, e una prova scritta con più quesiti a risposta aperta a far data dal 1° gennaio 2025, volte all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare,»;

        b) al numero 2, sopprimere le parole: «anche attraverso un test specifico».

46.9 (testo 4)

Le Commissioni riunite

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        Articolo 46

 (Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)

        1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 10:

        1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi che saranno banditi a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese. Entro trenta giorni dalla indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo periodo può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva.»;

            2) alla lettera b), dopo le parole «prova orale» sono aggiunte le seguenti «nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico»;

            3) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

        «d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;

            b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

        «10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati»;

            c) dopo il comma 10-bis, è inserito il seguente:

        «10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.»;

           d) il comma 12 è abrogato;

            e) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

        "21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-bis), cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025".

         1-bis. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

46.10

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: "1) alla lettera a), primo periodo, le parole «a risposta multipla» sono sostituite dalle seguenti «a risposta aperta» e dopo la parola «nonché» sono inserite le seguenti «sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare,»;"

46.11

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Precluso

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

        a) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: "dopo la parola «partecipanti» sono inserite le seguenti: «Fino al 1 gennaio 2025 per coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 la prova scritta richiede un intervento di progettazione didattica efficace inerente alla disciplina oggetto d'insegnamento»";

            b) al numero 2), sopprimere le parole: "e le capacità e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico".

46.12

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: «3-bis) dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente: »d-ter). fino al 1 gennaio 2025 per coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 la prova scritta richiede un intervento di progettazione didattica efficace inerente alla disciplina oggetto di insegnamento.«.

46.13

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «sostituire le parole "Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti." con le seguenti: "È prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti almeno 30 giorni prima dell'espletamento della prova;"».

46.14

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2) sopprimere le seguenti parole: "e le capacità e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico«.

46.15

Sbrollini

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 10.1», dopo le parole «linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento,» inserire le seguenti: «ivi incluse premialità per i possessori del titolo di dottore di ricerca»

46.16

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera e) e la lettera g)

46.17

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. " L'art 19, comma 3-sexies decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, con la legge 28 marzo 2022 n. 25 è così sostituito:

        "3-sexies. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza o di altra provincia e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo."

            1-ter. All'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole " l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso " sono abrogate. »

46.18

Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        « 1-bis. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 15 del Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei medesimi articoli 8 e 9. »

46.19

De Lucia, Montevecchi, L'Abbate, Pavanelli

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021».

46.20

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :

        "1-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso in deroga al limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente".

46.21

Granato

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: ''g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva.''».

46.22

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. A regime tutti i docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, sono ammessi in soprannumero nei percorsi di cui all'articolo 44.».

46.23

Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        « 1-bis. Alle procedure di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e di conferimento delle supplenze del personale docente, educativo ed ATA della scuola non si applica l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 »,

G46.1

Damiani, Gallone

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

        premesso che:

            nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 maggio 2022, è stato pubblicato il bando del nuovo concorso straordinario per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022;

            l'articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  reca disposizioni specifiche per la per la copertura dei posti, comuni e di sostegno, di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche;

            in particolare, il comma 4 stabilisce che - fatti salvi i posti relativi ai concorsi ordinari per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché per la scuola secondaria, banditi, rispettivamente, con D.D. 498/2020 e D.D. 499/2020 - , in via straordinaria, esclusivamente per l'a.s. 2021/2022, si procede con contratti a tempo determinato, su posti comuni e di sostegno, assegnati a docenti che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (art. 4, co. 6-bis, L. 124/1999) - dunque, sono in possesso di titolo di abilitazione o di titolo di specializzazione sul sostegno -, ovvero negli appositi elenchi aggiuntivi;

            l'articolo 3 del bando prevede, quale causa di esclusione a partecipare, quella di non aver partecipato alle procedure di cui al succitato comma 4 o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;

            è evidente la disparità di trattamento per chi sia stato individuato e destinatario di tale contratto ma con riserva. Infatti tale riserva, subordinata al riconoscimento del titolo estero, è causa risolutiva anche dell'immissione in ruolo qualora in qualsiasi momento avvenga il diniego del riconoscimento, esponendo così tutti i docenti assunti con tale metodo ad una preclusione a partecipare ad un concorso che invece, in presenza dei requisiti previsti garantirebbe una certa immissione in ruolo;

            il fatto di essere stato individuato e destinatario di contratto ma con riserva, che potrebbe essere sciolta in qualsiasi momento con risoluzione immediata del rapporto di lavoro, non dovrebbe precludere la partecipazione al nuovo concorso straordinario, atteso che vi sarebbe una violazione dell'opportunità di partecipare ad un pubblico concorso,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a consentire anche ai soggetti destinatari di contratto con la procedura di cui all' articolo 59 comma 4 del decreto legge 73/2021, con riserva, di poter partecipare alla suddetta procedura concorsuale.

46.0.1

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

        1. Terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo, in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2021/2022, devono terminare entro il 31 agosto 2020 o hanno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2021 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2022, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili, ai soggetti di seguito indicati:

        a) docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            b) docenti di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            c) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            d) docenti non di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

        2. I docenti di cui alle lettere b) e d) del comma 1 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        3. I docenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del medesimo decreto.

        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2021/2022, devono terminare entro il 31 agosto 2020 o hanno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2021 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2022, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili, ai soggetti di seguito indicati:

        a) docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            b) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            c) docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione, ma non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            d) docenti di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            e) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            f) docenti non di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            g) docenti non di ruolo, senza specifica abilitazione, ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            h) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno o che siano in via di conseguimento del medesimo, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU/CFA previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

            i) docenti non di ruolo, senza specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, o che siano in via di conseguimento del medesimo, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU/CFA previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

        5. I docenti di cui alle lettere d), f), g) e i) del comma 4 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        6. I docenti di cui alle lettere c) ed e) del comma 4 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        7. I docenti di cui alle lettere d) e g) del comma 4 sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        8. I docenti di cui alle lettere f) e g) del comma 4 sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

        9. I docenti di ruolo e i docenti non di ruolo sono graduati in appositi elenchi provinciali con il punteggio attribuito rispettivamente dalle graduatorie interne di istituto o dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

46.0.2

Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art.46-bis.

            (Disposizioni in materia di dirigenza tecnica con funzioni ispettive)

        1. All'articolo 420 (Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, come sostituito dall'articolo 58 comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

        «7-ter. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e di avviare l'anno successivo, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, comprese le misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei rilevanti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e ai sensi dell'articolo 1, comma 769 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022, con la modifica dell'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, è immediatamente effettuato un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, volto alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione.»

46.0.3

Sbrollini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art.46-bis

            (Disposizioni in materia di dirigenza tecnica con funzioni ispettive)

        1. All'Art 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

        «7-ter. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e di avviare l'anno successivo, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, comprese le misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei rilevanti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e ai sensi dell'art. 1, comma 769 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022, con la modifica dell'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, è immediatamente effettuato un corso-concorso riservato, senza prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, volto alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione.»

46.0.4

Marilotti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dei docenti della scuola primaria)

        1. All'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 06, dopo le parole "Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159" sono inserite le seguenti: ", nonché ai vincitori del concorso ordinario del 2021 per il personale docente della scuola primaria,".

        b) al comma 07, le parole "2,16 milioni per l'anno 2023 e ad euro 1,08 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "4,32 milioni per l'anno 2023 e ad euro 2,16 milioni".».

47.1

Rampi

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sostituire la parola "ottantacinque"  con la seguente: "cento" e sostituire la parola "tre" con la seguente "cinque";

        b) sostituire il comma 5 con il seguente: "Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

        Conseguentemente, all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la parola "62.824.159,15" è sostituita dalla seguente "82.824.159,15".

47.2

Gallone, Binetti, Vono

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola «tre» con la seguente «dieci»

47.3

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «dieci».

47.4

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «dieci».

47.5

De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Airola

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 344 sono premesse le seguenti parole:"Fino all'anno scolastico 2022-2023,";

            2) dopo il comma 346, sono inseriti i seguenti:

        "346-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato, nei limiti di cui al comma 346-ter, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera, per ciascun grado di istruzione, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, al fine di diminuire gradualmente il rapporto fra alunni e docente. Con uno o più decreti del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento:

        a) sono definiti i criteri, le modalità e i parametri numerici da utilizzare per la costituzione di tutte le classi iniziali, per tutti i gradi di istruzione con la espressa finalità di ridurre gradualmente il numero degli alunni per classe, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, in misura non superiore a 20, elevabile fino a 22 qualora residuino resti, in ogni caso non più di 18 alunni qualora accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

            b) sono definiti specifici criteri, modalità e parametri derogatori da utilizzare per la formazione delle classi nonché delle pluriclassi per le istituzioni scolastiche aventi sedi, anche distaccate, nei comuni montani, nelle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche;

            c) è individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga.

        346-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, e per le finalità di cui al comma 346-bis, la dotazione organica del personale docente delle istituzioni scolastiche statali e i posti del personale insegnante di religione cattolica sono determinati, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura complessiva non inferiore a quelli complessivi dell'anno scolastico 2022/2023, anche nel caso in cui si riduca il numero di studenti, previo rilevamento, ai sensi del comma 335, lettera a), del personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché di quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento. Sulla base di quanto previsto al periodo precedente, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della presente legge. Si procede allo stesso modo per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, al fine di garantire l'obiettivo di riduzione strutturale del numero di alunni per classe. L'attuazione dei decreti di cui al comma 346-bis è affidata agli Uffici scolastici regionali.

        346-quater. Il Ministero dell'istruzione effettua, entro il termine dell'anno scolastico 2026/2027, una valutazione dell'impatto delle disposizioni di cui alle presenti disposizioni anche sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica, riferendone gli esiti al Parlamento.

        346-quinquies. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione".

        3) il comma 347 è soppresso.»

47.6

Vanin

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 346, è inserito il seguente:

        "346-bis. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità della città di Venezia e delle isole della Laguna veneta, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44a sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione".».

47.7

De Lucia, Romano, Pavanelli

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA)".

        1-ter. Il comma 257 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato».

47.8

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis.   Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

47.9

Modena

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. ».

47.10

Marcucci, Parrini

Ritirato

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Gli enti locali che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

47.11

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

47.12

Croatti, Mantovani

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

47.13

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        « 4-bis. La rivalutazione economica del servizio prestato nelle commissioni di concorso per il reclutamento del personale della scuola, la cui remunerazione viene equiparata a quella prevista per le commissioni dei concorsi per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, è parte integrante degli obiettivi strategici del PNRR, nella parte relativa al sistema pubblico di istruzione e formazione. Ad essa si fa fronte con l'utilizzo delle risorse di cui ai commi precedenti».

47.14 (testo 3)

Le Commissioni riunite

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

   «Art. 47

            (Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione)

            1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a cento e un numero fino a un massimo di cinque dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui.

        1-bis. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: "e culturale", aggiungere le seguenti: ", di spopolamento";

            2) al comma 345, apportare le seguenti modificazioni:

        a) all'alinea, le parole: "il mese di marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "15 luglio 2022";

            b) alla lettera a) dopo le parole: "e culturale", aggiungere le seguenti: ", di spopolamento".

        2. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole «al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione».

        3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2:

        1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o della loro inidoneità»;

            2) al sesto periodo, le parole «euro 2.340.000,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»;

            b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

        2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2 - Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione.»;

            c) al comma 3, le parole «euro 6.573.240» sono sostituite dalle seguenti «euro 6.873.240», le parole «euro 9.861.360», ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti «euro 11.486.360» e le parole «euro 2.340.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00».

        c-bis) al comma 4, la parola "62.824.159,15" è sostituita dalla seguente "82.824.159,15".

            4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

        5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

        6. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INDIRE, il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento, incrementato dell'indennità di carica prevista a legislazione vigente. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità previste dalla normativa vigente. Gli oneri scaturenti dall'applicazione del presente comma sono a carico del bilancio dell'INDIRE.

            7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi.

        8. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, dopo le parole «per la copertura» sono aggiunte «del 50%».

        b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        2. "Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese della procedura concorsuale.";

            c) al comma 3, aggiungere dopo la parola «concorso» le seguenti «e della procedura straordinaria».

          9. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 agosto 2023».

        10. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.»

47.15

Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4 bis. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a istituire classi iniziali di ciascun ciclo di istruzione in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

        4 ter. Al fine di favorire la conclusione del secondo ciclo formativo ai soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a formare le classi successive alla prima in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

        4 quater. Agli oneri derivanti dal presente commasi provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

G47.1

Pergreffi, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Il Senato,

           in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

        premesso che:

            il provvedimento in esame reca "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" e all'articolo 47 prevede norme per facilitare l'attuazione del PNRR con riferimento alle azioni di cui è titolare il Ministero dell'Istruzione

            il mondo della scuola, gli enti locali e le famiglie hanno accolto con grande entusiasmo il progetto che potrebbe offrire importanti opportunità di potenziamento delle conoscenze cognitive e non cognitive a molti ragazzi, soprattutto ai profughi ucraini accolti in Italia che oltre a dover superare il trauma della guerra devono misurarsi con l'apprendimento di una nuova lingua e di una didattica diversa;

            nella nota menzionata si legge che una delle linee di finanziamento a disposizione delle istituzioni scolastiche, per circa 179 milioni di euro, è quella del PON "Per la scuola 2014-2022". Queste risorse sono utili a finanziare progetti finalizzati a promuovere il rafforzamento e il potenziamento delle competenze, comprese quelle digitali, la socializzazione e lo stare insieme, nonché l'inclusione di studenti con fragilità proposti da scuole statali e paritarie non commerciali del I e del II secondo ciclo di istruzione, centri provinciali per l'istruzione degli adulti e reti di scuole;

            il 18 maggio è stato pubblicato l'avviso n. 33956 per la "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza" che prevede criteri stringenti per la redazione dei progetti, fra cui la partecipazione di un minimo di 9 alunni e un massimo di 20. Diversamente da quanto anticipato con la nota di qualche giorno prima, non è ammessa la partecipazione di reti di scuole bensì di un singolo istituto scolastico;

            il Ministero dell'Istruzione, fra le altre misure, ha previsto anche di rifinanziare il Piano Estate ovvero azioni di sostegno dedicate agli studenti nei mesi estivi, quando sono sospese le attività di didattiche;

            a tal fine, con nota n.994 dell'11 maggio, a firma del Capo dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione, si è reso noto ai dirigenti e ai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, il nuovo piano "#LaScuoladEstate2022. Socialità, apprendimenti, accoglienza.";

            questa circostanza rende difficile il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano Estate soprattutto con riguardo ai progetti di accoglienza poiché in moltissimi istituti vengono accolti solo pochi bambini, quindi in numero non sufficiente ad attivare un progetto loro dedicato. Considerando, invece, gli studenti accolti in scuole limitrofe si rientrerebbe appieno nei criteri previsti dell'Avviso e dunque più scuole potrebbero offrire agli alunni accolti progetti specifici di integrazione,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di modificare il sistema di inoltro delle domande per ammettere la candidatura di reti di scuole;

            a valutare l'opportunità di prorogare la scadenza del bando per permettere alale numerose scuole ad oggi escluse di aggregarsi e presentare una candidatura in rete.

G47.2

Vitali

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36 recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

        premesso che:

            secondo i dati diffusi dall'Istat, nel corso dell'anno 2020, l'Italia ha registrato un decremento di 15.000 nascite rispetto all'anno precedente;

            lo stesso Istituto di statistica ha confermato un trend negativo anche nell'anno 2021, con dati provvisori che segnalano, nel periodo tra gennaio e settembre, una diminuzione di 12.500 nascite rispetto allo stesso periodo del 2020;

            l'Italia è uno dei paesi europei con il tasso di natalità tra i più bassi, dato che riflette la realtà di un paese in cui nascono sempre meno bambini e nel quale è sempre più difficoltoso creare una famiglia;

            tali dati allarmanti devono essere necessariamente letti in relazione ad altri indicatori come quello dell'età media in cui si consegue la laurea e di conseguenza ci si immette nel mondo del lavoro;

            secondo la XXIII indagine sul Profilo dei Laureati, a cura di Almalaurea, l'età media di conseguimento della laurea per il complesso dei laureati del 2020 è pari a 25,8 anni: 24,5 anni per i laureati di primo livello, 27,1 per i magistrali a ciclo unico e 27,2 anni per i laureati magistrali biennali;

            la riforma universitaria che ha introdotto la c.d. laurea triennale, secondo il modello 3+2, approvata con l'obiettivo di anticipare l'età di uscita dall'università, di fatto non ha sortito gli effetti sperati, considerato che i tempi di uscita dal percorso formativo si sono dilatati, la qualità formativa è stata depotenziata, la maggior parte degli studenti non riesce a concludere l'intero ciclo di studi di 5 anni e i laureati sono in numero inferiore rispetto al passato;

            non ha funzionato soprattutto il triennio iniziale che offre pochi sbocchi professionali; infatti, sebbene la maggior parte dei triennalisti prosegue, la laurea triennale di fatto non è sempre professionalizzante e tale dato è confermato dalla elevata percentuale dei laureati che non riesce a trovare un lavoro dopo i tre anni dal conseguimento del titolo;

            i dati esposti riflettono un sistema universitario indebolito che non riuscendo nell'obiettivo di garantire un futuro dignitoso alle giovani generazioni, non contribuisce allo sviluppo materiale del nostro Paese,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di adottare misure volte a ristrutturare i corsi di studi secondari portandoli a 4 anni e quelli Universitari portandoli a 4 anni con esaurimento di quelli rispettivamente di 5 anni per le scuole secondarie e di 3 anni per quelli universitari.

47.0.1

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 47-bis.

(Misure urgenti per la scuola nelle aree interne e del cratere sismico)

        1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

        2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

        3. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 4.

        4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

47.0.2

Modena

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 47-bis.

(Manutenzione scuole)

            1. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziate con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

47.0.3

Saponara, Alessandrini, Fregolent, Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis

(Manutenzione scuole)

        1. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziate con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

47.0.4

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis.

(Manutenzione scuole)

        1. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziate con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

47.0.5

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis.

       (Responsabilità per la sicurezza nelle scuole)

          1.  Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 18, dopo il comma 3.2 aggiungere il seguente:

        "3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'istruzione del residuo fabbisogno.»

47.0.6

Saponara, Alessandrini, Pirovano, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis.

        (Responsabilità per la sicurezza nelle scuole)

            1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 18, dopo il comma 3.2 è aggiunto il seguente:

        3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'istruzione del residuo fabbisogno.

47.0.7

Modena

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

        (Responsabilità per la sicurezza nelle scuole)

            1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3.2 aggiungere il seguente:

        "3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'Istruzione del residuo fabbisogno".»

47.0.8

Montevecchi, Vanin, Di Girolamo, Gaudiano, Pavanelli, Ricciardi, Romano

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza e supporto agli studenti attraverso le Arti Terapie)

        1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo, le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "22 milioni di euro";

            b) al secondo periodo dopo le parole "e il supporto psicologico", sono inserite le seguenti: ", nonché per l'implementazione di servizi professionali nel campo della Arti terapie,".»

47.0.9

Montevecchi, Vanin, Di Girolamo, Gaudiano, Pavanelli, Ricciardi, Romano, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Perilli

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di promozione della testimonianza diretta)

        1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nell'ambito della rispettiva autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, seminari e incontri, ovvero percorsi formativi e iniziative di aggiornamento e sensibilizzazione che prevedano la presenza di vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro, nonché di testimonianze dirette in materia di incidenti riguardanti la sicurezza sul lavoro.

        2. Alle attività di cui al presente articolo, le istituzioni di cui al comma 1 provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

47.0.10

Rivolta, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Precluso

Dopo l'articolo,  aggiungere il seguente:

        « Art. 47-bis.

        1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, apportare le seguenti modifiche:

        a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

        "Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il diritto al benessere della persona deve essere inteso anche come possibilità fornita agli studenti di imparare a sviluppare nuove competenze e nuovi linguaggi, secondo quanto previsto dal PNRR, attraverso l'insegnamento dell'autoconsapevolezza, della comunicazione efficace e delle tecniche per cambiare in positivo i propri schemi di comportamento e emozionali (Programmazione Neuorolinguistica PNL)";

            b) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

        ''Art. 5-bis. - (Apprendimento di nuove competenze e nuovi linguaggi per lo sviluppo del potenziale positivo degli studenti) - 1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, implementano attività per consentire agli studenti di intraprendere un percorso educativo che ha come scopo lo sviluppo nuove competenze e nuovi linguaggi al fine di: sviluppare il loro potenziale positivo nell'ottica di individuare un progetto di vita e per orientare le scelte formative future, sviluppando le proprie potenzialità in termini di valori, competenze e talenti, nonché come capacità di reagire alle difficoltà, viste come occasioni di crescita.";

            c) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        ''2-bis. Riguardo all'attuazione del percorso educativo di cui all'articolo 5-bis, per la formazione dei docenti è prevista una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025''.».

        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 , si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

47.0.11

Rampi, Verducci, Marilotti, Biti

V. testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis.

(Ulteriori misure per l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico)

        1. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2022-2025, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata.

        2. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, dopo le parole «per la copertura» sono aggiunte «del 50%».

        b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        2. «Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione»";

            c) al comma 3, aggiungere dopo la parola «concorso» le seguenti «e della procedura straordinaria».

        3. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, ultimo periodo, le parole «possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «conseguono l'abilitazione all'insegnamento come previsto al comma 9 lettera e) del presente articolo»;

            b) al comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal   comma   10, conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso.»;

            c) al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo.»;

            d) al comma 9, la lettera g) è soppressa.

        4. All'articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

            5. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2023»."

47.0.11 (testo 2)

Rampi, Verducci, Marilotti, Biti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Ulteriori misure per l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico)

        1. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2022-2025, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata.

        2. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura" sono aggiunte le seguenti: "del 50%".

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione";

            c) al comma 3, aggiungere dopo la parola "concorso" le seguenti: "e della procedura straordinaria".

        3. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, ultimo periodo, le parole "possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "conseguono l'abilitazione all'insegnamento come previsto al comma 9 lettera e) del presente articolo";

            b) al comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso.";

            c) al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo.";

            d) al comma 9, la lettera g) è soppressa.

        4. All'articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

        5. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "al 31 agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", al 31 agosto 2023".

        6. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 15 del decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato con il punteggio minimo previsto le prove di cui al predetto decreto dipartimentale.»

48.1

Le Commissioni riunite

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

        "d-bis) l'articolo 231, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

            d-ter) l'articolo 13-bis del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112."

48.0.1

Le Commissioni riunite

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Clausola di salvaguardia)

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

48.0.2

Testor, Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Clausola di salvaguardia)

            1. Le disposizioni del presente decreto  sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.»

48.0.3

Conzatti, Sbrollini

Precluso

 Dopo l'articolo inserire il seguente:

         «Art. 48-bis.

            (Clausola di salvaguardia)

         1. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.»

COORD. 1

Le Commissioni riunite

Preclusa

       All'articolo 1:

                    al comma 1, le parole: «competenze, capacità del personale» sono sostituite dalle seguenti: «competenze e capacità del personale»;

            al comma 2, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo».

        All'articolo 2:

        al comma 1, capoverso Art. 35-ter:

                    al comma 1, dopo le parole: «autorità amministrative indipendenti» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «n. 56,di seguito» sono sostituite dalle seguenti: «n. 56, di seguito denominato»;

                        al comma 2:

                                            al primo periodo, le parole: «dell'articolo 46 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto»;

                                                al secondo periodo, la parola: «realizzata» è sostituita dalla seguente: «effettuata», dopo le parole: «2-nonies, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al», le parole: «regolamento (UE) n. 2016/679» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2016/679» e le parole: «del 27 aprile 2016 e del» sono sostituite dalle seguenti: «, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

                        al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

                        al comma 4, le parole: «Il Portale è esteso» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzo del Portale è esteso» e le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione»;

            al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo le parole: «articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»;

            al comma 4, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo» e dopo le parole: «all'articolo 3, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

            al comma 7, primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

        All'articolo 3:

                    al comma 1, capoverso Art. 35-quater, comma 1:

                                alla lettera a), le parole: «e profondità» sono sostituite dalle seguenti: «e la profondità»;

                                    alla lettera c), la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «possano» e le parole: «lettera a» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»;

                        al comma 2, le parole: «All'articolo 10, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 10 del», le parole: «n. 77» sono sostituite dalle seguenti: «n. 76» e le parole: «5, 6, 7» sono sostituite dalle seguenti: «5, 6 e 7»;

                        al comma 6, dopo le parole: «delle disposizioni del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

        All'articolo 4:

                    al comma 1:

                                alla lettera a), alinea, dopo le parole: «è inserito» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

                                    alla lettera b), le parole: «e nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «, nei limiti»;

                        al comma 2, le parole: «lettera a)..» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a).».

        All'articolo 5:

                    al comma 1, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 4» e le parole: «Dipartimento delle pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le pari opportunità».

        All'articolo 6:

                    al comma 1:

                                all'alinea, le parole: «All'articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 30 del»;

                                    alla lettera a), dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

                                    alla lettera b):

                                            al capoverso 1-quater, le parole: «di cui al comma 1, e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 e», le parole: «corredata dal» sono sostituite dalle seguenti: «corredata del» e le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

                                                al capoverso 1-quinquies, le parole: «o distacchi, sono» sono sostituite dalle seguenti: «o distacchi sono»;

                        al comma 3, le parole: «non pregiudicarne la funzionalità» sono sostituite dalle seguenti: «non pregiudicare la propria funzionalità» e le parole: «i soggetti, di cui» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui»;

                        al comma 5, capoverso 3-bis, al primo periodo, le parole: «al proprio personale impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «alle proprie unità di personale impiegate» e, al secondo periodo, le parole: «sullo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale» sono soppresse.

        All'articolo 7:

                    al comma 1:

                                alla lettera a), numero 1), dopo la parola: «6-bis» è inserita la seguente: «, alinea,»;

                                    alla lettera c), capoverso 2-bis, le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione» e le parole: «con il medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto»;

                        al comma 2, le parole da: «legge 29 dicembre 2021 n. 233» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: ", entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: ", entro il 30 luglio 2022,"».

        All'articolo 8:

                    al comma 3, le parole: «delle stesse» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme».

        All'articolo 9:

                    al comma 5, le parole: «Fondo per le esigenze indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili»;

            alla rubrica, dopo la parola: «proroga» è inserita la seguente: «per».

        All'articolo 10:

                    al comma 2, dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «procedimento di cui» è inserita la seguente: «al».

        All'articolo 11:

                    al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «2019, n. 58,» è inserita la seguente: «e»;

                        al comma 2, capoverso 179-bis, le parole: «predetta Agenzia, n. 107, in data» sono sostituite dalle seguenti: «predetta Agenzia n. 107 del».

        All'articolo 12:

                    al comma 1:

                                alla lettera c), le parole: «all'articolo 11: 1) dopo il comma 2, è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto»;

                                    alla lettera d), numero 3), le parole: «della SNA,» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola»;

                                    alla lettera e):

                                            al capoverso 2-ter, le parole: «delle sue attività istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività istituzionali della Scuola stessa»;

                                                al capoverso 2-septies, le parole: «dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis»;

                        al comma 2, dopo le parole: «All'articolo 16 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

        All'articolo 13:

                    al comma 1, le parole da: «banditi con decreto» fino a: «n. 78» sono sostituite dalle seguenti: «banditi con decreto del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonché con decreti del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia del 28 agosto 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78»;

                        al comma 2, dopo le parole: «criteri di determinazione» sono inserite le seguenti: «della posizione».

        All'articolo 14:

                    al comma 1, le parole: «primo periodo non si applica il terzo periodo dell'articolo 1, comma 9,» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1»;

                        al comma 5:

                                la numerazione del capoverso 1-bis)è sostituita dalla seguente: «1-bis.»;

                                    al capoverso 1-bis), le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo».

        All'articolo 15:

                    al comma 1:

                                al capoverso 4-bis, le parole: «alla terza area funzionale, fascia economica» sono sostituite dalle seguenti: «all'Area III, posizione economica»;

                                    al capoverso 4-ter, le parole: «e una spesa pari ad» sono sostituite dalle seguenti: «e ad»;

                                    al capoverso 4-quater, le parole: «n. 234.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 236».

        All'articolo 16:

                    al comma 1, le parole: «erogazione, monitoraggio e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «all'erogazione, al monitoraggio e al controllo»;

                        al comma 2, dopo le parole: «al 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

        All'articolo 17:

                    al comma 1, dopo le parole: «e di comunità» sono inserite le seguenti: «del Ministero della giustizia»;

                        al comma 2, le parole: «per l'anno 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022 e»

                        al comma 4, dopo la parola: «F1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

                        al comma 7:

                                alla lettera a), le parole: «delle proiezioni» sono soppresse;

                                    alla lettera b), le parole: «2029, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2029 ed euro».

        All'articolo 18:

                    al comma 2, le parole: «decreto legislativo del» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo» e le parole: «fino alle parole» sono sostituite dalle seguenti: «fino a».

        All'articolo 19:

                    al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, le parole: «nazionale del lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale del lavoro e»;

                        al comma 2, alinea, le parole: «a partire dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023,».

        All'articolo 21:

                    al comma 1, le parole: «di Ripresa e Resilienza» sono soppresse, dopo le parole: «di Trento e» è inserita la seguente: «di» e dopo le parole: «ai traguardi e» è inserita la seguente: «agli»;

                        al comma 2, le parole: «programmazione 2021/2027» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione 2021-2027».

        All'articolo 23:

                    al comma 2, le parole: «energia reti» sono sostituite dalle seguenti: «energia, reti»;

                        al comma 3, le parole: «delle accise» sono soppresse;

                        al comma 4, dopo le parole: «quarto comma, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al».

        All'articolo 24:

                    al comma 1, alinea, le parole: «Al decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 16 del decreto-legge» e le parole: «dell'articolo 16» sono soppresse;

                        al comma 2, al primo periodo, le parole: «per la ripresa e la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di ripresa e resilienza» e, al terzo periodo, le parole: «alla cui copertura» sono sostituite dalle seguenti: «al relativo onere»;

                        al comma 3, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

        «5. Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'ENEA».

        All'articolo 25:

                    alla rubrica, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «per la gestione».

        All'articolo 26:

                    al comma 1, le parole: «tecnico operativo» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-operativo» e le parole: «, previsti dall'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 9»;

                        al comma 2, le parole da: «programma» fino a: «stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione»;

            alla rubrica, le parole: «tecnico operativo» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-operativo».

        All'articolo 27:

                    al comma 2, le parole: «protezione ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «protezione dell'ambiente»;

                        al comma 3, lettera e), le parole: «sulla salute» sono sostituite dalla seguente: «sanitario»;

                        al comma 4, lettera e), la parola: «monitoraggio,» è sostituita dalle seguenti: «monitoraggio e»;

                        al comma 5, le parole: «dell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato 1», dopo le parole: «Trento e» è inserita la seguente: «di», le parole: «Regolamento UE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE)» e dopo le parole: «e del Consiglio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

                        al comma 6:

        all'alinea, le parole: «dell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato 1»;

            alla lettera b), dopo le parole: «dirigenti del» è inserita la seguente: «medesimo»;

            alla lettera c), dopo le parole: «dirigenti del» è inserita la seguente: «medesimo»;

                        al comma 8, dopo le parole: «delle finanze» è inserita la seguente: «del» e le parole: «n.1» sono sostituite dalle seguenti: «punto 1».

        All'articolo 28:

                    al comma 1, le parole: «misura R 1.2» sono sostituite dalle seguenti: «riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1» e le parole: «previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza sociale»;

                        al comma 5, lettera a), le parole: «500 mila» sono sostituite dalla seguente: «500.000»;

                        al comma 6, dopo la parola: «forniture» sono inserite le seguenti: «ai sensi del codice»;

                        al comma 7, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati»;

                        al comma 9, dopo la parola: «società» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «istituti partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «Istituti partecipanti».

        All'articolo 30:

                    al comma 1:

                                le parole: «ministro o sottosegretario delegato», ovunque ricorrono,sono sostituite dalle seguenti: «Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»;

                                    alla lettera d), numero 2), le parole: «, comitato» sono sostituite dalle seguenti: «, il comitato»;

                                           alla lettera i), numero 3), capoverso 2-bis, dopo le parole: «all'Autorità» sono inserite le seguenti: «di Governo»;

                        al comma 2, le parole da: «nella società CIRA» fino a: «del 10 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «nel Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) S.p.a., ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno»;

                        al comma 3, le parole: «disposizioni in esso contenute» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui al presente articolo»;

                        al comma 4, dopo la parola: «Sottosegretario» sono inserite le seguenti: «di Stato»;

                        al comma 6, le parole: «n. 1)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1)».

        All'articolo 31:

                    al comma 1, dopo le parole: «88 e 89 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al», dopo la parola: «aerospaziali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, la parola: «individuati» è sostituita dalla seguente: «individuata» e le parole: «comma 6, o dell'articolo 19, comma» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 o»;

                        al comma 3, le parole: «e in euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro».

        All'articolo 32:

                    al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comma 7, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale di cui al».

        All'articolo 33:

                    al comma 1, dopo la parola: «resilienza» il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «,», le parole: «Missione M3C2-4» sono sostituite dalle seguenti: «misura M3C2,» e dopo le parole: «dell'articolo 12 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al»;

                        al comma 2, dopo la parola: «prevenzione» è inserita la seguente: «degli» e le parole: «dell'ambiente,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e»;

                        al comma 3, le parole: «di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» sono soppresse.

        All'articolo 34:

                    al comma 1:

                                all'alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

                                    alla lettera a), dopo le parole: «all'articolo 46-bis del» sono inserite le seguenti: «codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al»;

                                    alla lettera b), le parole: «e l'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «, e l'adozione» e dopo le parole: «all'articolo 46-bis del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al».

        All'articolo 36:

                    al comma 1, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «alla soglia comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;

                        al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: «Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 29.» sono sostituite dalle seguenti: «Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente decreto».

        All'articolo 37:

                    al comma 2, le parole: «decreto-legge 2 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 20 giugno», le parole: «"Contratti di sviluppo"» sono sostituite dalle seguenti: «denominato 'contratto di sviluppo',», la parola: «(FSC)» è soppressa, la parola: «CIPESS» è sostituita dalle seguenti: «del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», le parole: «programmazione 2021/2027» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione 2021-2027» e le parole: «di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

                        al comma 3, capoverso 65, le parole: «per le infrastrutture e la mobilità sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

        All'articolo 38:

                    al comma 1, dopo le parole: «dalle agenzie di viaggio e» è inserita la seguente: «dai»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator».

        All'articolo 40:

                    al comma 1, le parole: «misura M1C3-35-Investimento» sono sostituite dalle seguenti: «misura M1C3, investimento»;

                        al comma 2, lettera g), dopo la parola: «interessati» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e dopo la parola: «nonché» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

                        alla rubrica, le parole: «EU" per grandi eventi turistici» sono sostituite dalle seguenti: «EU per grandi eventi turistici"».

        All'articolo 41:

                    al comma 1:

        al capoverso 37-bis, le parole: «italiano di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale di statistica»;

            al capoverso 37-quater, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;

            al comma 3, le parole: «Il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «17. Il Comitato».

        All'articolo 43:

                    al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Fondo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

        All'articolo 47:

                    al comma 2, le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole» sono sostituite dalle seguenti: «all'alinea, le parole:»;

                        al comma 3:

        alla lettera a), numero 2), le parole: «al sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al settimo periodo»;

            alla lettera c), la parola: «riportate» è sostituita dalla seguente: «ricorrono»;

                        al comma 5, le parole: «e pari a» sono sostituite dalle seguenti: «e a».

        All'allegato 2:

                    le parole: «Introduce l'allegato A al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:» sono soppresse;

                        al capoverso Allegato A, le parole: «Tabella 1» sono soppresse, le parole: «Alta Formazione dell'Istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione» e le parole: «Personale Area III F1 - 12» sono sostituite dalle seguenti: «Personale Area III F1 - 12"».

        All'allegato 3:

                    le parole: «Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:» sono soppresse;

            al capoverso Allegato B:

        le parole: «Allegato B» sono sostituite dalle seguenti: «"Allegato B»;

                                    al numero 2):

        al primo capoverso, le parole: «durate triennale» sono sostituite dalle seguenti: «durata triennale»;

 

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Laniece nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), unicamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2598

Presidente, oggi approviamo un decreto che interviene su così tanti ambiti da farci capire quanto grande è l'impegno richiesto per lo sviluppo dei progetti del PNRR.

Ma questo provvedimento è anche la fotografia dei problemi e delle carenze del nostro sistema, a cominciare dai danni prodotti da anni di blocco del turnover nella pubblica amministrazione. La nostra pubblica amministrazione è la più vecchia dei Paesi Ocse, con il 41 per cento dei dipendenti che ha più di cinquantacinque anni e solo uno su dipendente ogni dieci ha meno di trentaquattro anni.

Ci troviamo quindi in una corsa contro il tempo non solo per spendere tutte le risorse, ma anche per spenderle bene.

Ai grandi obiettivi se ne è aggiunto in corsa uno di fondamentale importanza, ossia l'affrancamento energetico dalla Russia. Su questo però l'Europa è chiamata a un ulteriore sforzo: la rimodulazione delle linee guida del PNRR va accompagnata da nuovi fondi, proprio come Francia e Italia chiedono dallo scoppio del conflitto.

E allora Presidente, per tornare al merito del provvedimento, sono di grande importanza tutte le norme per immettere nella pubblica amministrazione figure in grado di sviluppare i progetti sulla transizione ecologica e digitale; le nuove norme sui concorsi pubblici, stabilendo criteri più congrui rispetto all'immissione di figure professionali che, dal primo giorno di lavoro, possano intervenire nello sviluppo progettuale; la revisione dei criteri di composizione delle Commissioni, con l'apertura agli esperti; gli elementi a garanzia dell'equilibrio di genere; tutte norme che avranno anche ricadute per quel che riguarda il potenziamento del Servizio sanitario, di quella medicina di prossimità che, come il Covid ci ha insegnato, deve tornare al centro delle politiche per la salute.

Una menzione particolare merita la norma per le assunzioni nei piccoli Comuni. Sappiamo bene quanto, nelle piccole realtà, la carenza di personale da tempo renda difficile il pieno funzionamento di una macchina amministrativa non solo sul fronte della programmazione, ma anche su quello dell'erogazione dei servizi amministrativi; Comuni che, appunto, non riescono ad attrarre finanziamenti o a partecipare anche ai bandi più semplici. Chi vi riesce, lo fa con sforzi immani e con il lavoro spesso di supplenza del sindaco e della Giunta in attività che dovrebbero competere solo all'amministrazione.

Aiutare i piccoli Comuni vuol dire aiutare soprattutto i territori di montagna, l'impegno contro lo spopolamento, la cura del territorio per salvaguardare la biodiversità e contrastare il dissesto idrogeologico.

Ma molto importante è anche il lavoro che abbiamo svolto qui in Senato sulle norme legate alla scuola e all'università. La Commissione ha saputo apportare una serie di migliorie nella convinzione che la valorizzazione degli insegnanti e dell'insegnamento sono i pilastri della ripartenza. E quindi bene la conferma della Card docenti e le norme a tutela degli insegnanti specializzati sul sostegno e per gli insegnanti precari; sull'università siamo davanti a una vera riforma che fa scomparire una serie di tipologie precarie e intermettenti e introduce la figura del ricercatore unico per affermare la dignità e la tutela dei giovani ricercatori.

E, per concludere, bene naturalmente l'approvazione della clausola di salvaguardia a garanzia delle prerogative delle autonomie speciali.

Presidente, noi, lo ripeto, dobbiamo spendere tutte le risorse e le dobbiamo spendere bene. Io me lo auguro soprattutto per quei territori che, fino ad ora, hanno fatto parecchio fatica; si pensi al bando sugli asili nido al Mezzogiorno, dove non tutte le risorse sono state allocate nonostante la riapertura dei termini. Ma problemi ci sono anche al Nord. Per i rincari delle materie prime e dell'energia i sindaci stanno rifacendo i conti e più di qualche opera rischia di doversi fermare di fronte a costi cresciuti del 20 o del 30 per cento.

È vero: il decreto aiuti ha lanciato un poderoso salvagente per scongiurare il pericolo dei bandi deserti. Tuttavia, una discussione sulla messa in sicurezza delle risorse va sviluppata: dal consolidamento progetti di riserva a una ripartizione che guardi a quei territori maggiormente ricettivi nella realizzazione delle iniziative. Così come - e concludo davvero - ne va fatta una in sede europea per aumentare le forme di integrazione fiscale ed economica; quel debito comune è l'unica vera strada per mettere in sicurezza famiglie e imprese dalle ricadute economiche di questo drammatico passaggio storico.

Ed è con tutti questi auspici che annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Briziarelli, Carbone, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Comincini, De Poli, De Vecchis, Di Marzio, Doria, Faggi, Floridia, Galliani, Ghedini, L'Abbate, Lomuti, Martelli, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Moronese, Napolitano, Nisini, Pacifico, Pergreffi, Pichetto Fratin, Pillon, Pirro, Pisani Giuseppe, Porta, Pucciarelli, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Stabile, Taverna, Vanin e Vitali.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi, per attività della 3ª Commissione permanente; Donno, Fusco, Pinotti e Vattuone, per attività della 4ª Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Marilotti, Perilli, Rampi, Rizzotti e Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Bressa, Gasparri, Licheri, Pizzol, Romano e Steger.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 21 giugno 2022, i senatori Antonella Campagna, Primo Di Nicola, Daniela Donno, Raffaele Mautone, Simona Nunzia Nocerino, Vincenzo Presutto, Loredana Russo, Pierpaolo Sileri, Fabrizio Trentacoste e Sergio Vaccaro, hanno comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle e di aderire al Gruppo Misto.

La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 21 giugno 2022, ha comunicato che la senatrice Pacifico cessa di far parte della componente "ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani))" all'interno del Gruppo Misto.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro dell'economia e delle finanze

Delega al Governo per la riforma fiscale (2651)

(presentato in data 22/06/2022)

C.3343 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Fregolent Sonia, Salvini Matteo, Romeo Massimiliano, Calderoli Roberto, Tosato Paolo, Faggi Antonella, Montani Enrico, Saponara Maria, Candiani Stefano, Arrigoni Paolo, Alessandrini Valeria, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Angelis Fausto, Doria Carlo, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Riccardi Alessandra, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Siri Armando, Sudano Valeria, Testor Elena, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla mammella (2649)

(presentato in data 22/06/2022);

senatori Pirro Elisa, Romano Iunio Valerio, Lomuti Arnaldo, Anastasi Cristiano, Trentacoste Fabrizio, Piarulli Angela Anna Bruna, Matrisciano Susy

Disposizioni in materia di guardie private giurate (2650)

(presentato in data 22/06/2022);

senatori Giarrusso Mario Michele, Paragone Gianluigi, De Vecchis William, Martelli Carlo

Disposizioni in materia di abolizione del contributo unficato (2652)

(presentato in data 22/06/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Giammanco Gabriella

Modifiche all'articolo 357 del codice penale in materia di estensione della qualifica di pubblico ufficiale (1589)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 21/06/2022);

11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Bressa Gianclaudio ed altri

Disposizioni volte a tutelare il lavoro nei casi di utilizzo di piattaforme digitali e a contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo (2628)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 21/06/2022);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Boldrini Paola

Istituzione del profilo professionale di autista soccorritore (2601)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 21/06/2022).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Mininno Cataldo

Modifiche all'articolo 57 della Costituzione in materia di ripartizione dei seggi del Senato della Repubblica (2584)

(assegnato in data 21/06/2022).

Disegni di legge, richieste di parere

In data 21 giugno 2022 la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" (S. 2635), già deferito in sede redigente alla 2ª Commissione permanente.

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Fregolent ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Fregolent ed altri. - "Istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla mammella" (2431).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 20 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché il rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, riferiti all'anno 2020.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 6a Commissione permanente (Doc. CLX, n. 4).

Il Ministro dell'economia delle finanze, con lettera in data 17 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 9, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la relazione sull'attività di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, relativa all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Doc. CCXXVII, n. 5).

Con lettere in data 14 giugno 2022 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Carolei (Cosenza) e Polignano a Mare (Bari).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Croazia (COM(2022) 281 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

- Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione dell'euro da parte della Croazia il 1° gennaio 2023 (COM(2022) 282 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia dell'UE per l'energia solare (COM(2022) 221 definitivo), alla 10a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Santangelo, Lupo, Piarulli, Anastasi, Mautone, Fede, Vanin, Santillo, Quarto, Romano, Coltorti, Maiorino, Montevecchi, Cioffi, Corbetta, Leone, Endrizzi, Puglia, Ferrara, Marinello, Croatti, Nocerino e Lomuti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03404 del senatore Dell'Olio ed altri.

I senatori Gallicchio, De Bonis, Girotto, Petrocelli, Margiotta, Pepe e Pittella hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07156 del senatore Lomuti.

Le senatrici Lezzi e Botto hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07183 del senatore Lannutti ed altri.

Interrogazioni

D'ALFONSO - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:

rispetto alla situazione precedente alla pandemia da COVID-19, il mercato degli autocaravan ha registrato una crescita in termini di ordinativi di circa il 140 per cento e in provincia di Chieti, a fronte di tale aumento delle richieste, sono stati fatti importanti investimenti infrastrutturali e il settore occupa attualmente circa 600 persone fra dirette e indotto;

questo trend favorevole della domanda si scontra con il quadro instabile delle forniture, in particolare per motori, chassis, microchip, oltre alle materie prime, che determina un rallentamento della produzione dei veicoli e un conseguente aumento dei tempi di attesa, che si attestano al momento attorno ai 18-24 mesi;

considerato che:

l'attuale situazione pone l'azienda Trigano Van di Paglieta (Chieti), così come l'indotto, nelle condizioni di dover ricorrere periodicamente, in modo ormai massiccio e sistematico, allo strumento della cassa integrazione;

questo stato di allarme sta determinando la perdita di numerosi posti di lavoro: le stime della FIOM parlano di circa 80 persone a cui non è stato rinnovato il contratto a termine, altri 30 contratti sono in scadenza a fine giugno e ulteriori a fine agosto;

la perdita di posti di lavoro determinerebbe l'impossibilità di rispondere alla domanda del mercato del van, appena ci sarà la disponibilità dei materiali, con il rischio che l'intero comparto perda rilevanti quote di mercato a vantaggio di altri produttori,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di salvaguardare la continuità produttiva e occupazionale della Trigano Van di Paglieta, inserendo questo importante comparto nei tavoli di lavoro già attivati presso le strutture ministeriali;

se ritenga opportuno istituire un tavolo a livello nazionale, e poi in sede UE, per definire una strategia precisa volta a rendere la produzione di autocaravan meno dipendente dalle componenti e dalle materie prime provenienti dai Paesi dell'Est asiatico.

(3-03416)

GRANATO Bianca Laura - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il questore di Caserta ha avviato due procedimenti disciplinari per la "destituzione" (licenziamento) a carico di Antonio Porto, agente scelto della Polizia di Stato, il quale nel periodo gennaio-marzo 2022, nelle qualità di segretario generale provinciale di Caserta dell'organizzazione sindacale "Libertà e Sicurezza (LES) Polizia di Stato", su mandato della sua segreteria nazionale, ha rilasciato interviste, redatto volantini e messo in atto numerose iniziative a difesa del diritto al lavoro e della libera scelta degli appartenenti alla Polizia di Stato di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria anti COVID-19, con relativa sospensione del diritto a svolgere l'attività lavorativa come previsto dall'art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;

nella circostanza, con atto notificato in data 25 febbraio 2022 all'agente è stata contestata la violazione dell'articolo 7, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, "per aver tenuto una condotta che risulta indicativa della compromissione del vincolo di leale osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato e di fedeltà alle Istituzioni della Repubblica Italiana, emblematica di gravi mancanze rispetto ai predetti doveri assunti con il giuramento, nonché suscettibile di arrecare grave nocumento all'immagine ed alla considerazione sociale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", nonché per aver rilasciato in qualità di dirigente sindacale LES Polizia di Stato un'intervista nell'ambito del programma denominato "Dove stiamo andando?", trasmesso, in diretta radio, televisione, web e social network, in data venerdì 14 gennaio 2022;

in seguito, in data 23 maggio 2022 è stata notificata una seconda contestazione degli addebiti per la violazione dell'articolo, 7 comma 2, numeri 2, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 ("destituzione", in relazione all'art. 6, comma 4, n. 1, e all'art. 4 comma 2, n. 18, dello stesso decreto) in considerazione "di reiterati comportamenti che risultano indicativi della compromissione del vincolo di leale osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato e di fedeltà alle Istituzioni della Repubblica Italiana, emblematica di gravi mancanze rispetto ai predetti doveri assunti con il giuramento, nonché suscettibile di arrecare grave nocumento all'immagine ed alla considerazione sociale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", contestando la pubblicazione di post, interviste e condivisioni (ben 41 post) sulla pagina del social network "Facebook" del "LeS Polizia di Stato Caserta" di cui Antonio Porto è il segretario generale provinciale (nel periodo 15 gennaio 2022-27 marzo 2022);

considerato che, dunque, nonostante venga riconosciuto che Antonio Porto si sia sempre presentato in qualità di segretario generale per la provincia di Caserta del sindacato "Libertà e Sicurezza (LES) Polizia di Stato", sia sempre apparso con il nickname "Antonio PORTO LeS Polizia di Stato" e abbia avuto, ogni volta, il vessillo del sindacato LES alle proprie spalle, il questore di Caserta, senza tener conto delle guarentigie sindacali previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (tutela dei dirigenti sindacali), ha deciso di avviare i procedimenti disciplinari citati per la destituzione a seguito dell'attività sindacale attuata dal signor Porto;

valutato che:

nel periodo in questione Antonio Porto era sospeso dal diritto a svolgere l'attività lavorativa ai sensi dall'art. 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021, senza avere diritto alla retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati; tale periodo, dunque, non era utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l'avanzamento, non concorrendo, peraltro, alla maturazione del congedo ordinario, con il ritiro della tessera di riconoscimento, della placca, dell'arma in dotazione individuale e manette;

l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 stabilisce che: "L'appartenente ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni: 1) richiamo orale; 2) richiamo scritto; 3) pena pecuniaria; 4) deplorazione; 5) sospensione dal servizio; 6) destituzione. Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Amministrazione o per il servizio. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato";

valutato, infine, che, tra le altre contestazioni mosse dal questore di Caserta al signor Porto figura la condivisione sulla pagina "Facebook" della segreteria provinciale del sindacato, di alcuni post apparsi sulla pagina personale di "Facebook" dell'interrogante, uno dei quali, peraltro, riguardava una lettera indirizzata all'attenzione del Presidente della Repubblica sull'attività del proprio gruppo di lavoro,

si chiede di sapere:

se, ad avviso del Ministro in indirizzo, potessero essere avviati i procedimenti disciplinari descritti, dal momento che il lavoratore, a seguito dell'avvio di un altro procedimento disciplinare, risultava, alla data delle contestazioni, sospeso dal servizio;

se il questore di Caserta, in ogni caso, potesse avviare i medesimi procedimenti disciplinari a carico di un soggetto che aveva espresso le proprie opinioni, nell'ambito del legittimo diritto di critica, esclusivamente in veste di dirigente sindacale, previo specifico mandato da parte della segreteria nazionale del sindacato di appartenenza, tra l'altro come riconosciuto anche nelle stesse contestazioni degli addebiti e in violazione, dunque, delle guarentigie sindacali di cui all'articolo 36, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002;

se non si reputi opportuno intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di emanare una circolare di indirizzo alle competenti autorità amministrative volta a ribadire i principi giuridici di cui alle sentenze della Corte di cassazione n. 11436 del 1995 e n. 7091 del 2001, secondo cui il dipendente rappresentante sindacale si trova in posizione paritetica con il datore di lavoro quando esercita il suo diritto di critica nei limiti della continenza, ragion per cui l'espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall'articolo 39 non può essere sanzionata disciplinarmente.

(3-03417)

GIACOBBE, PORTA, LAUS, VERDUCCI, D'ARIENZO, FEDELI Valeria, TARICCO, BOLDRINI Paola, PITTELLA, D'ALFONSO, MARGIOTTA, ROJC Tatjana, FERRAZZI, MARILOTTI, IORI Vanna, VALENTE Valeria, COMINCINI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

a partire dal 1° marzo 2022 l'assegno al nucleo familiare e le detrazioni per figli a carico di età inferiore ai 21 anni sono stati abrogati e sono stati sostituiti dall'assegno unico universale;

il diritto all'assegno unico universale è vincolato alla residenza in Italia e dato il vincolo non spetta ai nostri connazionali all'estero;

l'abrogazione delle prestazioni familiari ha colpito migliaia di contribuenti italiani, lavoratori e pensionati, residenti all'estero che fino ad allora usufruivano di tali benefici fiscali e previdenziali;

considerato che:

l'improvvisa perdita, quindi, di detrazioni e non compensati dall'assegno unico ha prodotto un grave vulnus con conseguenze economiche disastrose per migliaia di contribuenti italiani residenti all'estero, i quali hanno subito una considerevole riduzione del loro reddito;

si tratta di persone che pagano le tasse in Italia e proprio per tale motivo hanno potuto usufruire fino al 1° marzo 2022 delle agevolazioni fiscali e previdenziali ora inopinatamente e indefinitamente revocate;

la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sentenziato che (sulla scorta dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004, rubricato "Abolizione delle clausole di residenza") le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice;

la Corte ha sentenziato che (l'ultima sentenza in materia è quella riferita alla causa n. 328/2020 del 16 giugno 2022) una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, in conformità a quanto disposto da regolamenti e direttive comunitari e da numerose sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, non ritenga che l'assegno unico universale debba essere concesso anche ai cittadini italiani residenti all'estero;

se sia opportuno ripristinare per loro il diritto, revocato dal 1° marzo 2022, alla concessione dell'assegno al nucleo familiare, e delle detrazioni per figli a carico di età inferiore ai 21 anni, e se inoltre non sia legittimo e opportuno, anche a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia UE, concedere le prestazioni familiari (ora negate) ai lavoratori residenti in Italia ma con nucleo familiare residente all'estero.

(3-03418)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PRESUTTO, PUGLIA, TRENTACOSTE - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

la città di Napoli è stata ancora una volta teatro di un gravissimo episodio criminale. Il 15 maggio 2022, Mario Granieri, titolare della pizzeria "Mannesi-Terra Mia" ai Decumani, diventato un simbolo della lotta al racket dopo le denunce effettuate negli ultimi anni per le intimidazioni subite da parte della camorra, è stato aggredito davanti alla moglie incinta e alla figlia;

l'episodio, iniziato proprio davanti alla pizzeria di Granieri mentre lo stesso era in procinto di alzare la saracinesca, in una domenica come tante, è culminato in una rissa che ha visto coinvolte anche la moglie e la figlia, aggredite mentre i clienti della pizzeria, spaventati, fuggivano senza nemmeno pagare il conto;

per placare gli animi è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine che hanno riportato un'apparente e provvisoria quiete, dal momento che i titolari, terrorizzati, terranno al momento chiusa l'attività non sentendosi sufficientemente protetti e tutelati dallo Stato per continuarla;

quello narrato è solo l'ennesimo episodio di un'escalation di violenza che ormai da tanti anni vede come protagonista la città di Napoli. I quartieri periferici, in particolare, sono da tempo teatro di episodi violenti cui la popolazione inerme assiste senza poter far nulla, ed a cui le forze dell'ordine, in numero non sufficiente e con pochi mezzi, cercano in ogni modo di fare fronte;

questa situazione dolorosa sta martoriando un territorio la cui popolazione ha invece voglia di riscatto sociale, senza sapere a chi appellarsi;

la società civile avverte in modo nitido l'assoluta incapacità dello Stato di predisporre una risposta attenta e decisa, da attuare con ogni mezzo possibile, partendo dal recupero delle periferie, da concrete iniziative come l'implementazione della videosorveglianza, l'incremento di personale e mezzi per le forze dell'ordine, l'apertura estiva delle scuole per bambini e adolescenti per contrastare la povertà educativa, la riapertura e l'attivazione degli spazi sociali e culturali e degli impianti sportivi nel quadro del rilancio economico, sociale e culturale delle aree e molto altro;

appare oltremodo urgente la predisposizione di un grande progetto nazionale che contrasti una volta per tutte degrado, marginalità, disagio sociale e insicurezza, cause di un particolare allarme sociale sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

come intenda intervenire affinché si faccia luce sui fatti accaduti e vengano assicurati alla giustizia i responsabili dell'aggressione;

come intenda attivarsi al fine di pianificare una risposta pronta, urgente e indifferibile inerente a un capillare controllo del territorio prevenendo ulteriori fenomeni criminali nelle periferie napoletane.

(4-07184)

LANNUTTI, MORRA, CORRADO Margherita, ABATE Rosa Silvana, GRANATO Bianca Laura, ANGRISANI Luisa - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:

"I Calabresi" è un giornale on line fondato il 19 luglio 2020, edito da Calavria editrice S.r.l. di cui è socio unico la fondazione Attilio e Elena Giuliani onlus, con sede a Villa Rendano (Cosenza), e diretto da Francesco Pellegrini;

il tipo di approccio cui si ispira il giornale è quello del giornalismo d'inchiesta, "con l'intento primario di non omettere o manipolare le notizie, rispondere solo ai lettori, essere svincolati dai pregiudizi di tipo politico o ideologico ed utilizzare essenzialmente fonti primarie per la raccolta delle informazioni". Il suo obiettivo principale è quello di "dare voce a tutte le persone che vivono in Calabria e a coloro i quali sono legati a tale regione, per garantire un'informazione libera affidata a bravi giornalisti";

considerato che:

come risulta da un articolo del giornale "I Calabresi" intitolato "Così vogliono fermare I Calabresi" a firma di Francesco Pellegrini, uscito il 20 giugno 2022, ci sono stati diversi tentativi da parte di soggetti interni alla fondazione, e non solo, di affondare il giornale e metterlo a tacere una volta per tutte;

i fatti a cui si fa riferimento nell'articolo sono stati oggetto di apposita denuncia alle autorità competenti. In particolare, si riporta la frase pronunciata dal consigliere della fondazione Walter Pellegrini, ripresa anche da altri componenti del consiglio di amministrazione della stessa fondazione, che fa riferimenti espliciti alla linea editoriale: "Il giornale I Calabresi è dannoso per la Fondazione". È bene ricordare che ad oggi "I Calabresi" risulta essere "letto e apprezzato da oltre 2 milioni di lettori in tutta Italia e in Europa, mentre la stima del valore patrimoniale è di 240mila euro";

il consiglio di amministrazione della fondazione tenutosi il 30 maggio 2022 è stato dichiarato, da quello che risulterebbe essere l'ex presidente del consiglio di amministrazione Francesco Pellegrini, come risulta dal verbale, "illegittimo" e contrario agli interessi della fondazione. Nonostante l'appunto, è stato eletto nuovo presidente della fondazione Walter Pellegrini, grazie anche al sostegno di "soggetti a lui fedeli, tra i quali vi rientra l'ex sindaco archistar di Cosenza Mario Occhiuto", come sottolineato dal presidente uscente, una manovra, a quanto è dato capire, che sembrerebbe dunque funzionale a liberarsi de "I Calabresi", dando l'ambiguo messaggio che "l'ordine è stato ristabilito". Tuttavia, ad oggi (21 giugno 2022), sul sito della fondazione il nome del presidente non è stato ancora modificato,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda tutelare, con iniziative di propria competenza, il diritto dei cittadini ad essere informati correttamente, tenendo conto che la libertà di stampa è tutelata nell'articolo 21 della Costituzione;

se il Governo, nei limiti dei suoi poteri, intenda intervenire per tutelare la libertà d'informazione che risulta essere censurata, di fatto, nei suoi contenuti essenziali.

(4-07185)

LANNUTTI, ANGRISANI Luisa - Al Ministro della salute. - Premesso che l'ospedale "San Camillo-Forlanini" è un'azienda sanitaria pubblica di Roma, situata nel quartiere Gianicolense, nel municipio XII. Con i suoi 833 posti letto, di cui 136 in rianimazione, terapia intensiva o sub intensiva (dati maggio 2022), e con oltre 51.000 accessi al pronto soccorso annui, è una delle più grandi della capitale;

considerato che:

il 24 maggio 2022 alle ore 19, la signora A.V., 47 anni, funzionaria di un importante ente pubblico, è caduta mentre era sul motorino, che le è crollato sul piede sinistro, provocandole una lacerazione che ha scoperto il tendine. Vista la gravità della ferita, è stata subito chiamata l'ambulanza, arrivata dopo 40 minuti. È cominciata così la ricerca di un pronto soccorso disposto ad occuparsi della donna. Prima un tentativo all'ospedale "Santo Spirito" e poi al "Fatebenefratelli", dove la donna è stata respinta. Attorno alle ore 20.30, finalmente è stata accolta al pronto soccorso del San Camillo, ma la speranza di essere curata e assistita dopo un trauma (qualcosa di normale, in un sistema di welfare compiuto) svanisce all'istante;

prima di rendere pubblica la sua "allucinante esperienza", la signora A.V. ci ha pensato un po'. Poi ha creduto che solo una denuncia alla stampa avrebbe potuto "rendere i politici più consapevoli che la sanità pubblica non è cosa loro, che non può essere gestita come altri settori, ma deve essere all'altezza di un Paese civile e al servizio di tutti noi che paghiamo le tasse". E così il suo "inferno", 18 ore di pronto soccorso in condizioni disumane, è finito sui giornali;

la signora A.V. ha raccontato che col piede sanguinante è stata messa su una barella e portata in quello che chiamano "la zona nuova del PS". Praticamente uno stanzone bunker in cui c'erano più o meno 60 malati. Tutte persone che stavano molto male: una signora, fratturata al femore, legata al letto e lasciata tutta la notte in piena solitudine. Altri che urlavano. La stessa signora A.V. ha implorato per ore che le venisse somministrato un antidolorifico, finché alle ore 8 del mattino successivo (13 ore dopo l'incidente) qualcuno si è degnato di darglielo. Accanto alla funzionaria, immobile, con la faccia al soffitto e gli occhi vitrei, c'era un uomo deceduto, senza un lenzuolo a coprirlo. Dopo un paio di ore, finalmente la signora A.V. è stata medicata. Nel frattempo malati che urlavano, si disperavano, imploravano un sorso d'acqua. Gli infermieri passavano, facendo finta di non sentire. Ad un certo punto la donna ha chiesto di andare in bagno, come risposta le hanno messo un pannolone. Nel cuore della notte la paziente è stata finalmente portata a fare una radiografia. Un'attesa infinita anche lì. Attorno alle ore 2.30 si è materializzato l'ortopedico che le ha annunciato la frattura, ma senza possibilità di procedere con un gesso a causa delle ferite, solo un calzare da comprare a sue spese. La mattina seguente una donna colpita da ictus le è stata lasciata nuda accanto. Un'altra, in preda a dolori lancinanti alla schiena a causa di un collasso delle vertebre, non poteva alzarsi per andare in bagno. Le è stato messo il pannolone e fatto un clistere, poi è stata lasciata sporca per ore. Alle ore 8 la signora A.V. ha chiesto di parlare con il medico. Nulla. Si è alzata e ha raggiunto una stanza dove c'era una dottoressa, che l'ha trattata in malo modo perché col piede sanguinante sporcava tutto. La funzionaria spazientita ha alzato la voce, la dottoressa le ha risposto in malo modo. Poco dopo finalmente è arrivato il chirurgo che le ha messo finalmente i punti di sutura. Morale: chi strilla la vince. La signora A.V. è tornata a casa alle ore 14.30 del giorno seguente, dopo aver saltellato su un piede fino al taxi, senza neppure una sedia a rotelle per accompagnarla fuori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare al fine di evitare che casi simili di malasanità si possano ripetere all'interno delle strutture ospedaliere romane e del resto d'Italia;

se possa assicurare che la gravissima situazione di squilibrio venutosi a creare a causa dell'emergenza pandemica all'interno delle strutture ospedaliere pubbliche non comporti un mancato mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e conseguenti rischi per la salute dei cittadini non colpiti dal COVID-19.

(4-07186)

BOTTO Elena - Ai Ministri dello sviluppo economico, per le disabilità e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la Banca nazionale del lavoro-BNP Paribas ha avviato una riorganizzazione interna che prevede l'esternalizzazione di 900 lavoratori, di cui 600 impiegati nelle attività amministrative, molti dei quali affetti da gravi patologie e condizioni di disabilità, con parenti anziani da assistere e altre situazioni di svantaggio sociale;

il 27 aprile 2022 alcuni di loro hanno incontrato il ministro Erika Stefani, la quale ha dimostrato una forte attenzione rispetto alla grave situazione sociale e lavorativa che li affligge, confermando un immediato interessamento sia da parte del Governo, che un intervento nei riguardi della direzione manageriale della stessa BNL-BNP Paribas;

al riguardo, gli stessi lavoratori evidenziano come, il giorno successivo all'incontro, il medesimo istituto bancario ha sospeso la procedura di cessione del ramo di azienda, la cui decisione è stata valutata favorevolmente, considerato che dal tentativo ambiguo derivante da tale operazione finanziaria è emerso invece che i lavoratori fragili della banca rappresentano un patrimonio comune di attori istituzionali e sociali competenti (comprese le associazioni di tutela e difesa dei soggetti disabili e fragili);

da una nota dei dipendenti disabili o caregiver, l'interrogante rileva tuttavia come a seguito di quanto accaduto emerga comunque in maniera evidente un quadro grave e allarmante, i cui effetti penalizzanti e discriminatori nei confronti dei lavoratori BNL-BNP Paribas evidenziano un numero rilevante dei dipendenti in situazioni di svantaggio sociale ricompresi nel numero degli esternalizzati, anche a seguito di movimenti di personale interno all'azienda attuati nell'imminenza dell'ufficializzazione delle operazioni di cessione;

l'interrogante evidenzia altresì come dalle rilevazioni in corso (attraverso i contatti con la platea complessiva dei lavoratori complessivamente esternalizzati) il numero dei dipendenti disabili, malati oncologici, ipovedenti, sordi o con un parente disabile o anziano da assistere (o altre situazioni di svantaggio sociale) sia attualmente pari a circa 200 unità, ovvero un terzo dei 600 dipendenti coinvolti nella cessione paventata, che risultano di fatto doppiamente penalizzati da tale operazione tentata da parte del management (peraltro nella totale indifferenza rispetto alle storie drammatiche di tanti lavoratori donne e uomini che si sono fortemente prodigati in favore della banca);

in tale ambito, l'interrogante rileva come dalla vicenda emerga inoltre un quadro complessivamente contraddittorio ed ambiguo a causa del comportamento insensibile da parte della BNL-BNP Paribas, valutato che il medesimo istituto di credito, se da oltre 30 anni sostiene insieme ai suoi dipendenti la ricerca per contrastare gravissime malattie anche genetiche attraverso Telethon (utilizzando la generosità economica della comunità nazionale per alimentare grandi campagne promozionali) dimostrando particolare attenzione a coloro che versano in situazioni di salute particolarmente gravi, dall'altro, attraverso il tentativo di "cedere" circa 200 dipendenti (su un totale di 600) considerati dall'istituto "a operatività ridotta", ha dimostrato una scarsa attenzione di solidarietà sociale e professionale nei riguardi dei propri dipendenti,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;

se siano in possesso di informazioni in relazione alle intenzioni future dell'istituto bancario nei confronti dei lavoratori fragili e caregiver, interessati inizialmente dalle procedure per il licenziamento, successivamente sospese;

in caso affermativo, se non ritengano opportuno informare gli stessi dipendenti interessati;

quali iniziative di competenza, infine, intendano intraprendere, anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico tra i rappresentanti dei lavoratori e i dirigenti della BNL-BNP Paribas, al fine di tutelare e salvaguardare i livelli occupazionali dei 200 lavoratori affetti da invalidità e patologie di diversa entità, ed evitare gravi conseguenze prevedibili sul piano sociale e del lavoro.

(4-07187)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

10ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-03416 del senatore D'Alfonso, sulle misure per salvaguardare la continuità produttiva ed occupazionale della Trigano Van di Paglieta (Chieti);

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-03418 del senatore Giacobbe ed altri, sul diritto all'assegno unico familiare anche per gli italiani residenti all'estero.