Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 434 del 18/05/2022

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

434a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022

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Presidenza del vice presidente LA RUSSA,

indi del vice presidente ROSSOMANDO,

del vice presidente TAVERNA

e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,33)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2604, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Boldrini.

BOLDRINI, relatrice. Signor Presidente, farò una breve replica - la discussione generale di ieri è stata abbastanza proficua - per dire che oggi ci accingiamo a convertire un decreto-legge davvero importante, visto che parliamo di riaperture e della fine dell'emergenza.

Ricordo - e l'ho ricordato anche in Commissione, ma è bene ribadirlo in questa sede, per ringraziare - che il 90 per cento della popolazione è vaccinata. Gli italiani hanno assunto una responsabilità nei confronti del proprio Paese - e bisogna veramente ringraziarli - raggiungendo una delle immunizzazioni più elevate al mondo. Ciò ha permesso, grazie anche alle misure di distanziamento e all'utilizzo delle mascherine, di prevenire la recrudescenza del virus che ci sarebbe stata e l'altrimenti inevitabile ulteriore impennata della curva epidemiologica. Ricordo che ancora oggi la pandemia non è finita.

In questa sede corre l'obbligo di ringraziare nuovamente tutti coloro per i quali - a mio parere - dovremmo fare ancora di più: mi riferisco ai professionisti della sanità a trecentosessanta gradi, per i quali dovremmo sostenere un ulteriore sforzo dal punto di vista contrattuale ed economico. Lo dico proprio perché lo sento, perché negli ultimi due anni hanno dato tantissimo e hanno seguito i voleri della politica, per capire, insieme alla scienza, che cosa bisognava fare. Sono quindi davvero convinta che abbiano ancora bisogno della politica che decida, affinché il Sistema sanitario nazionale sia messo in sicurezza.

Ma la fine dello stato di emergenza ci aiuta a pensare e a ritornare a una vita normale; lo stiamo facendo, seppure ancora con brevi limitazioni. Ormai fuori c'è il sole e, quindi, possiamo liberamente toglierci la mascherina. Tuttavia, in alcuni luoghi è ancora prevista una prevenzione. È giusto mantenere ancora precauzioni per evitare che si possa tornare indietro, anche perché i numeri ce lo continuano a dimostrare.

La scadenza giuridica, quella della fine del 31 marzo, non corrisponde alla fine della pandemia, ma ci stiamo arrivando. Dobbiamo però mantenere la prudenza che ci ha contraddistinto in questi due lunghissimi anni, che hanno visto progressivamente migliorare le cose.

Rispetto alla discussione che c'è stata, è ovvio che è facile adesso dire non si sarebbe dovuto fare questo o quello; abbiamo visto che, nonostante tutto, la politica si è presa delle responsabilità. E in proposito ringrazio davvero il sottosegretario Sileri, che in questi due anni è sempre stato presente al nostro fianco in sede di conversione dei decreti-legge, ma anche nelle Commissioni, insieme a tutto il Ministero, rispetto a normative che sembravano all'inizio difficoltose, ma che adesso abbiamo compreso.

Sebbene la memoria degli italiani è sempre, purtroppo, molto breve e me ne dispiaccio, mi auguro, però, che si abbia memoria di un passaggio normativo che abbiamo dovuto affrontare. Qualcuno, nella discussione generale di ieri, citava la Corte costituzionale: bene, vediamo la Corte costituzionale, qualora ci fossero dei ricorsi, cosa risponderà. Abbiamo visto che la Corte ha risposto coerentemente quando le è stato sottoposto il tema della validità dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Quindi, siccome la struttura della nostra Repubblica prevede che si possa ricorrere alla Corte costituzionale, ben venga che ci sia una verifica anche dal punto di vista normativo.

Ovviamente l'Esecutivo farà tutto quello che è possibile fare per mettere in sicurezza la popolazione. E lo abbiamo fatto soprattutto per quanto riguarda - voi lo sapete - le grandi problematiche all'interno della scuola e dell'istruzione: i nostri ragazzi avevano davvero bisogno, innanzitutto loro, di essere più liberi e protetti. Lo abbiamo fatto, come lo hanno fatto tutti gli altri Paesi, con fatica, con responsabilità, ma adesso, pian pianino, ne stiamo uscendo.

Le piccole limitazioni che rimangono ancora adesso credo siano davvero necessarie per poter uscire finalmente dalla pandemia. La direzione di marcia è questa. Abbiamo solcato il terreno e ora aspettiamo solo che tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni possa svilupparsi in maniera più tranquilla e libera.

Io credo, cari colleghi, alla luce del dibattito, che per certi versi è stato acceso, anche con esternazioni non proprio consone né all'Aula del Senato né a quelle delle Commissioni, che questo decreto, che dobbiamo convertire perché in scadenza, sia la via giusta per uscire dall'attuale situazione e capire cosa si debba fare nel caso in cui si riproponga. È un percorso che avrà il suo fil rouge e che, nel caso, potrebbe essere ripreso, perché avremo già capito come si deve agire.

Io ringrazio davvero per il lavoro compiuto tutte le Commissioni che se ne sono occupate. Ringrazio soprattutto i colleghi della Camera, che hanno posto, rafforzandoli, determinati temi e hanno migliorato alcuni altri punti. Ad esempio, ritorno a parlare dei medici di medicina generale. Vi è un rafforzamento anche per coloro i quali si apprestano a fare questo tipo di attività, con deroghe che speriamo poi possano terminare, perché noi vorremmo ritornare, anche da questo punto di vista, alla normalità.

Io mi auguro - è doveroso dirlo - che, per quanto riguarda il Sistema sanitario nazionale, capiremo finalmente che quelli sono investimenti nel personale. Non sono costi, ma sono un investimento nell'ambito della salute dei nostri cittadini; un monito anche per i prossimi provvedimenti. Cerchiamo di tenere in considerazione anche il seguente punto: tutto quello che stiamo costruendo in questo momento per uscire dalla pandemia, e anche per avere una visione più allargata di quello che sarà il Servizio sanitario nazionale, senza un rafforzamento anche economico faremo fatica a vederlo.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Garruti, e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2604, di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, nel testo delle Commissioni riunite, identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 24, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, nel ringraziare tutti i miei colleghi, sottolineo che non è certamente mia intenzione far perdere tempo all'Assemblea. Avrei dovuto intervenire nella giornata di ieri in sede di discussione generale, ma gli impegni di questi giorni non mi hanno consentito di farlo. Quindi, cerco velocemente di recuperare durante la discussione sulla fiducia.

Questo è un decreto che va verso la normalità e che ha come titolo "Superamento delle misure di contrasto alla pandemia a seguito della cessazione dello stato di emergenza": è di per sé una buona notizia e di questo siamo assolutamente contenti, come lo siamo anche di votare un decreto che va in tale direzione.

Il senso del mio intervento è che ci auguriamo di non essere accusati di lesa maestà se ci permettiamo di dire che comunque si è persa un'occasione. Questa poteva essere l'occasione giusta, alla luce della cessazione dello stato di emergenza, di fare un quadro di misure chiare e precise, di disposizioni precise da mantenere ancora sul tema della pandemia.

Purtroppo constatiamo che in determinati casi si è prodotto un po' di caos. Ad esempio, sulla questione delle mascherine c'è un po' di incertezza - possiamo dirlo - sull'utilizzo: sì alla mascherina se il luogo di lavoro è pubblico, mentre è invece raccomandata se il luogo è privato, come se ci fosse una differenza e come se il virus colpisse da una parte piuttosto che dall'altra; sì alla mascherina nelle mense aziendali e del lavoro pubblico, no alle mascherine nei ristoranti; sì alla mascherina in una struttura sportiva al chiuso come il Palaeur o il Forum di Assago, anche se c'è un distanziamento, no alla mascherina in uno stadio con 70.000 persone tutte schiacciate, assembrate senza alcun distanziamento. Insomma, sono misure che lasciano quantomeno un po' di discussione.

Si dice no alla mascherina per i bambini fino a sei anni, ma da sei anni in su sì alla mascherina; sui voli con licenza italiana dovremmo mettere la mascherina, mentre sugli altri voli europei no: anche qui qualche domanda bisognerebbe porsi. In classe - parlo delle scuole - la mascherina si mantiene, ma poi gli stessi bambini escono, vanno al centro sportivo, al bar, giocano insieme, si abbracciano - com'è giusto che sia - fanno tutti i loro giochi e la mascherina non è prevista.

Insomma, la logica di tali scelte onestamente è un po' tutta da comprendere. In alcuni casi possiamo dire che ci sono anche situazioni al limite del ridicolo, come - ad esempio - quello che succederà sugli aerei, alla luce anche delle scelte prese dall'Agenzia europea per la sicurezza. Direi che sarà abbastanza particolare.

Il ministro Speranza ci ha detto che comunque decide la scienza: non sono scelte politiche, ma decide la scienza. Ma, quando un gruppo di genitori e di associazioni ha mandato una richiesta formale al Ministero per capire se esiste uno studio che metta in evidenza rischi e benefici sulla questione legata alle mascherine imposte dai sei anni in su, è arrivata addirittura una risposta scritta da parte del direttore generale della prevenzione del Ministero della salute, il quale ha detto che il Ministero non è in possesso di alcuno studio.

Allora la domanda è la seguente: certe scelte tecniche - come le chiama il Ministro - sono figlie della scienza o della propaganda venduta come scienza? (Applausi). In questo caos sull'utilizzo della mascherina, nell'incertezza cosa fa una persona? Capita spesso anche a me: quando entro in un posto mi chiedo se devo o meno indossarla, come al supermercato o all'aeroporto. Nell'incertezza metto la mascherina, giustamente anche per evitare di incappare in qualche violazione delle regole o anche semplicemente perché temo che la gente magari mi guardi male. Questo è quello che un po' succede. Quindi la domanda è: questo caos è figlio della negligenza, delle difficoltà operative, della burocrazia del Covid, come qualcuno la chiama, oppure è una strategia precisa per abituarci al bavaglio? Sono queste le risposte che bisogna dare.

Noi abbiamo sempre sostenuto le scelte che sono state fatte dal Governo e lo ringraziamo per tutto il lavoro che ha svolto. Non è semplice affrontare situazioni del genere, ma è anche vero che è altrettanto doveroso da parte del Ministro competente dare le risposte alle tante interrogazioni che anche il nostro Gruppo ha presentato negli ultimi mesi per chiedere spiegazioni, lumi sulle cosiddette evidenze scientifiche, spiegando anche perché - lo chiediamo in questa occasione, visto che è presente anche il Sottosegretario - tutta l'Unione europea ha declassato il virus come influenza, mentre noi continuiamo a indossare le mascherine. Abbiamo solo bisogno di sapere il perché; spiegatecelo. Non sto dicendo che ha ragione l'Unione europea e che abbiamo torto noi e abbiamo sbagliato. Vogliamo semplicemente delle risposte.

Forse - e questo lo diciamo anche alla luce quanto succederà in autunno - sarebbe bene cercare di concentrare l'attenzione, come molti esperti hanno già sottolineato su numerosi giornali, su anziani e fragili. Coloro che vanno protetti - non solo adesso, ma anche dopo - sono gli anziani e i fragili. Ciononostante, tante volte - sia in Aula che nelle Commissioni - nel trattare il tema dei fragili non abbiamo avuto tutta l'attenzione per favorire lo smart working e venire incontro a certe esigenze per tutelare proprio le fragilità, che penso sia l'obiettivo primario che dovrebbe perseguire il Governo anche in un'ottica futura.

Siamo ben contenti e felici di convertire un decreto per il superamento delle misure di contrasto alla pandemia, anche se occorre molta prudenza e dobbiamo stare attenti perché la pandemia non è assolutamente stata sconfitta. Ci sono delle risposte che sono rimaste inevase e vogliamo anche capire perché l'Italia mantiene una strada non propriamente simile a quella degli altri Paesi europei, visto che qui dentro si parla sempre di Unione europea e si dice di stare uniti e lavorare insieme. Da questo punto di vista, sarebbe forse opportuno adottare quantomeno delle strategie comuni di contrasto alla pandemia, adeguandoci un po' alle scelte che vengono prese da altre parti. Questo è il nostro auspicio.

È vero che siamo di fronte all'ennesimo voto di fiducia, ma comprendiamo anche che i tempi di lavorazione dei decreti sono purtroppo molto lunghi. Avremmo preferito non fosse posta la fiducia, ma comprendiamo che scelte del genere sono importanti e questo decreto fondamentale.

Pertanto, così come verrà annunciato in sede di dichiarazione di voto, il nostro voto sarà decisamente favorevole. Ci tenevamo però a mettere in evidenza alcune osservazioni. Speriamo di non essere accusati di lesa maestà. Questo è nostro auspicio finale. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

GRANATO (CAL-Alt-PC-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATO (CAL-Alt-PC-IdV). Signor Presidente, a suggellare uno stato di emergenza ormai terminato restano le restrizioni atte a preservare nei cittadini l'abitudine all'obbedienza cieca e incondizionata a Diktat che di sanitario non hanno mai avuto nulla, affinché accettino con il tempo di vedere i propri diritti trasformati in concessioni elargite ad arbitrio dell'autorità di turno.

Il decreto-legge in esame costituisce l'ennesimo atto inutilmente vessatorio nei confronti dei cittadini italiani, messo in campo da un Governo che ha perso l'opportunità di rimediare, sia pur tardi e parzialmente, al danno fatto con una gestione opaca della pandemia, coronata dall'istituzione di green pass e obblighi vaccinali.

Se ci fosse stata in voi buona fede, oggi, anziché avallare questo decreto, avreste chiesto scusa agli italiani e smantellato tutto e li avreste risarciti delle perdite subite e dei danni collaterali da vaccino. Al contrario, volete far passare questo atto come una liberazione rispetto a misure che vi accingete invece a confermare e che - altrimenti - sarebbero cessate con il termine dello stato di emergenza.

Al di là delle tante belle chiacchiere che fate con i vostri discorsi, quel che conta è solo il bottone che deciderete di premere. E, nonostante tutto, premerete quello che convalida la proroga di misure che ovunque in Europa sono decadute, senza spiegarci cosa abbiamo in Italia di diverso dagli altri. Si continua con l'obbligo delle mascherine sui mezzi di trasporto e nelle scuole e con l'obbligo di green pass nelle strutture socio-sanitarie, mentre in tutta Europa si vive in un'altra realtà.

È ormai conclamato che la strategia messa in atto dal ministro Speranza, ultimamente accolto assai calorosamente a La Spezia, di puntare sull'obiettivo zero Covid con la coercizione al vaccino e l'abuso di mascherine sia totalmente fallita. Infatti, tra i 35 Paesi europei su cui c'è uno studio dell'università di San Paolo in Brasile sulle misure anti-Covid adottate in rapporto al numero di morti per milione di abitanti, l'Italia si attesta al terzo posto dopo il Portogallo e il Regno Unito, che hanno pure un elevato numero di vaccinati, pur essendo l'Italia la Nazione in cui di gran lunga la popolazione è stata afflitta dal maggior numero di restrizioni, discriminazioni e sanzioni. Dopo due anni di lockdown selettivi, l'unico risultato che ha ottenuto il Governo italiano è stato l'aumento di casi di depressione, suicidio, fallimento formativo - abbiamo rovinato una generazione di studenti - lavoratori lasciati senza stipendio, fallimento di aziende in diversi settori strategici per la nostra economia fatta di piccole e medie imprese. Il green pass, misura inutile sotto il profilo sanitario, solo in Italia ha assunto una pesante connotazione politica; ha creato discriminazioni sui luoghi di lavoro, con un intento esclusivamente punitivo, completamente estraneo ai principi del nostro ordinamento giuridico. Si sono calpestati i fondamenti basici della medicina, come quello dell'immunità naturale, nonostante la quale si impongono comunque cicliche somministrazioni di vaccino sempre più ravvicinate ai guariti, come condizione per esercitare alcune professioni tipo quelle sanitarie per le quali gli obblighi sono stati addirittura prolungati al 31 dicembre 2022. Quando mai si è visto un vaccino realizzato su un ceppo del virus non più circolante che si impone a immunizzati rispetto a varianti dello stesso virus più aggiornate? Eppure avviene questo e il professionista sanitario che non si piega viene lasciato a casa senza stipendio. Il risultato è che ogni mese cento medici abbandonano l'Italia.

In Germania i giuristi, esaminati 2.255 casi di sospetti decessi post vaccinazione, hanno diffidato i parlamentari dall'imporre obblighi vaccinali, sollevando l'ipotesi a loro carico di dolus eventuale, il caso - vale a dire - di chi considera possibile l'eventualità della morte di una persona ma la accetta pur di conseguire un altro obiettivo. Quale sarebbe l'interesse pubblico nell'esporre intere categorie a effetti avversi anche letali, visto che ormai è conclamato che questi farmaci non prevengono e non interrompono la catena dei contagi? Sappiamo bene che l'obbligo vaccinale è ingiustificabile nel caso di farmaci che non immunizzano alla luce della Costituzione, articolo 32, terzo comma, della Carta di Nizza, della Convenzione di Oviedo, del Codice di Norimberga. Non ci potete più raccontare la favoletta che questi farmaci non sarebbero sperimentali solo perché sono stati somministrati a 5 miliardi di persone nel mondo, perché non è il numero di somministrazioni durante una campagna di massa che completa un ciclo di sperimentazione, ma lo è il metodo randomizzato a doppio check utilizzato su un campione congruo e per un tempo congruo, che per questa tipologia di farmaci è di non meno di dieci anni.

Vi inchioda ormai, rispetto alla vostra propagandistica narrazione ripetuta fino allo sfinimento, che ci descrive farmaci efficaci e sicuri, il rapporto annuale reso il 30 marzo scorso dalla BioNTech all'ente preposto alla sicurezza dei mercati statunitense, il quale riporta proprio l'avvertimento che tali prodotti potrebbero non avere i requisiti in termini di sicurezza ed efficacia per ottenere l'approvazione definitiva degli enti regolatori europei britannici e statunitensi. Ma è curioso come, mentre agli investitori vengono annualmente rese queste informazioni, ai legali dell'associazione «Istanza Diritti Umani» AIFA ha negato l'accesso in merito, perché questi rapporti non rivestirebbero pubblica utilità e sarebbero coperti addirittura da segreto militare.

Con questo decreto si ratifica il principio che possono esistere categorie di persone sacrificabili a cui sia lecito estorcere un consenso alla somministrazione di farmaci sperimentali sotto il ricatto di sospensione, di demansionamento, di segregazione, senza informazioni perché coperte da segreto militare. Come si può concepire che delle informazioni che sono rese ai mercati vengano negate proprio ai destinatari del trattamento, col pretesto che queste non rivestono interesse pubblico e sarebbero coperte addirittura da segreto militare? Stiamo parlando di farmaci o di altro? A queste situazioni sconcertanti si aggiunge quella del recente allungamento di tre mesi della data di scadenza di 13 milioni di dosi di Pfizer, risultante da un'inchiesta mandate in onda dalla trasmissione «Fuori dal coro» e sappiamo che non è la prima volta che ciò accade.

L'enorme numero di eventi avversi a questi farmaci, secondo EudraVigilance, si aggira sui 4 milioni nei Paesi dell'Unione europea, con oltre 40.000 morti e un aumento cospicuo di mortalità per altre cause durante l'ultimo anno nella fascia di età compresa tra i quindici e i quarantaquattro anni, certificato da Euromomo. Siccome ogni atto legislativo della manovra speculativa di malasanità, applicato alla distribuzione di questi farmaci, non può non implicare delle responsabilità - e non bastano gli scudi penali ai medici vaccinatori - ci sono ormai gli ordini dei medici in fermento e i presidenti chiedono al Governo coperture in cambio dell'obbedienza dimostrata, in spregio all'etica professionale, per aver sanzionato colleghi rei di aver adottato il principio di precauzione nella somministrazione di questi farmaci.

Ecco che arriva in soccorso un'altra subdola manovra dall'ultimo Consiglio d'Europa del 25-26 marzo scorso, della quale il presidente Draghi si è guardato bene dal dare informativa alle Camere. Essa affiderebbe all'OMS la gestione comune delle pandemie per gli Stati che vi aderiscono. Ovviamente tutti sappiamo bene che il primo finanziatore privato dell'OMS è un noto sedicente filantropo che manifesta doti divinatorie per le pandemie, essendo in grado di anticiparne l'avvento con dichiarazioni rese mesi, se non anni prima, e che investe in campagne vaccinali di massa soldi che ottiene da vari Paesi, tra cui l'Italia.

Il modello che gli Stati europei intenderebbero adottare per favorire la speculazione delle farmaceutiche sarebbe lo stesso che si applica ai servizi pubblici: esternalizzare le decisioni e, quindi, le responsabilità di una governance sanitaria pandemica globale a un ente sovranazionale, l'OMS appunto, organizzazione finanziata in primis da privati in conflitto di interessi nella farmaceutica. Si tratta dell'ultima trovata geniale dei vari Governi europei, sotto il controllo delle oligarchie finanziarie internazionali, per poter svincolare la classe politica e i tecnici da decisioni scomode, lasciate però in mano a burocrati sovranazionali. Si tratterebbe dell'ennesimo processo decisionale espropriato al controllo degli organi giurisdizionali nazionali, presentato come un atto salvifico necessario a scongiurare paventate future crisi sanitarie, che invece potrebbero essere pianificate impunemente in quelle sedi per conto dei portatori di interesse nella più completa impunità.

Se non fosse che quest'ultima pandemia, vista con gli occhi di oggi, si possa configurare piuttosto come il prodotto di una malasanità programmata che non come un evento eccezionale e casuale, potremmo anche essere indotti a crederci. Ma le dichiarazioni che dopo questa pandemia ne annunciano altre, a partire dal prossimo autunno, a opera delle Cassandre e dei Laocoonti di turno, almeno per quanto mi riguarda levano ogni residuo dubbio di buona fede. Una volta si può ingannare un popolo, prendendolo alla sprovvista; la seconda volta si può ingannare solo chi vuole essere ingannato. Il nostro compito è quello di aprire gli occhi agli italiani e di dichiarare il nostro "no" a questo e a futuri provvedimenti che impongano restrizioni alla libertà e ai diritti costituzionali dei cittadini, con pretesti sanitari affini, diffidando il Governo dall'aderire a qualsiasi gestione sovranazionale delle future pandemie, il cui controllo deve rigorosamente rimanere nel nostro Paese e deve essere gestito in totale trasparenza, con responsabilità certe e individuabili dalla giurisdizione nazionale. (Applausi).

PARENTE (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, Governo, il futuro è sempre nelle mani di chi lo sa anticipare, prevedendolo e prevenendolo. Passare dagli obblighi dei DPCM e dei decreti alle raccomandazioni e alle condivisioni con le cittadine e i cittadini è il vero cambio di passo per arrivare alla reale possibilità di endemizzare il virus SARS-CoV-2, che c'è e non è stato inventato da nessuno. Se termina l'emergenza, non solo scompare però la presenza e la potenzialità del virus, con una grande differenza: all'inizio ha comandato lui, mentre ora abbiamo la reale possibilità di controllarlo. E ciò è tanto vero che il decreto-legge in conversione supera lo stato di emergenza, ma, nel ritornare alla normalità, prende delle decisioni strutturali. Cito gli articoli 1 e 2, in cui si continua a prevedere la possibilità di emettere delle ordinanze, fino a dicembre. Nell'articolo 2, superate le funzioni del commissario straordinario, il generale Figliuolo, che non ci stanchiamo mai di ringraziare per la sua campagna vaccinale, si istituisce una nuova struttura, e queste funzioni saranno assunte dal Ministero della salute.

Per questo anticipo il voto favorevole e - come Gruppo Italia Viva-Partito Socialista Italiano - rinnoviamo la fiducia al Governo, perché in questa vicenda dell'epidemia è stato molto determinato e prudente allo stesso tempo, essendo noi il Paese che è stato duramente colpito dalla pandemia.

Poi c'è l'articolo 13, che ristabilisce la raccolta di dati per la sorveglianza integrata da SARS-CoV-2 e il monitoraggio della situazione epidemiologica. Anche quando i dati saranno bassissimi e l'epidemia sarà endemica, avremo bisogno di tenere sempre e costantemente sotto controllo questo virus e gli altri; anche quelli non li inventeremo noi, ma è una storia dell'epidemia alla quale dobbiamo prepararci.

Sono molto contenta che sia stato approvato un ordine del giorno a mia firma in Commissione, in cui si chiede al Governo di fornire dei dati, che già ci sono, perché l'Istituto superiore di sanità già li fornisce, ma che siano leggibili dalla popolazione: dati disaggregati, soprattutto sui morti, perché in Italia ce ne sono ancora tanti, per conoscere la comorbilità e le varianti, sempre per il principio che dobbiamo fare una grande alleanza con la popolazione. Quanto più le persone sono consapevoli, tanto più possiamo accompagnare la cittadinanza fuori dall'epidemia. Tuttavia, ottobre è ora e se siamo prudenti, naturalmente non ossessivi, possiamo strangolare il virus nella bella stagione in cui è meno aggressivo, riducendone con il caldo la sua circolazione, depotenziandolo numericamente alla fine dell'estate. Non possiamo dimenticare, in realtà, che negli ultimi due anni i viaggia all'estero e gli affollamenti esasperati nei locali d'estate sono stati il serbatoio e le radici delle esplosioni del virus in autunno.

Ancora una volta, rinnovo l'appello al Governo - l'ho fatto altre volte in Aula - a potenziare il numero dei mezzi pubblici, soprattutto con la ripresa a settembre, e a mantenere l'uso delle mascherine, per esempio nelle ore di punta. Dopo più di due anni dall'inizio dell'epidemia da Covid dobbiamo dire grazie alle italiane e agli italiani per i sacrifici fatti. Ma, nel momento in cui vengono allentate le misure contro il virus, proprio in questo momento, la politica deve assumersi le proprie responsabilità, ancora di più, creando una nuova sanità che non si faccia più trovare impreparata davanti alle emergenze.

Riprendono le attività con l'allentamento delle misure anti-Covid ed è bello per tutti noi assaporare normalità e libertà. Siamo in una fase nuovissima, dopo oltre due anni di difficoltà: meno obblighi e più responsabilità individuale. Ma alla richiesta di prudenza per la cittadinanza deve corrispondere una nuova fase, soprattutto per la politica. È necessario sistemare davvero la sanità per i prossimi anni; bisogna prevenire le pandemie; abbattere le liste d'attesa; costruire la medicina dei territori in armonia con gli ospedali e l'assistenza domiciliare; valorizzare le professioni socio-sanitarie e la loro formazione; garantire su tutto il territorio nazionale la salute ai nostri concittadini; prendersi cura dell'ambiente, della prevenzione; riorganizzare la medicina scolastica e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

C'è tanto da fare e proprio oggi mi sento di fare un appello al Governo, alle Regioni, alle organizzazioni di rappresentanza delle professioni: mettersi al lavoro insieme con coraggio e determinazione. La classe politica ha il dovere di rispondere con impegno a decisioni giuste e sacrifici fatti dalle italiane e dagli italiani. C'è tanto da fare soprattutto, ancora, per proteggere i lavoratori fragili. La Camera ha inserito delle norme al decreto-legge proposto dal Governo, ma non sono ancora sufficienti. E qual è la prima lezione di questa pandemia? La protezione dell'altro da sé, del fragile. C'è sempre il dibattito «mascherine no, mascherine sì», ma è molto semplice: se siamo in una fase di responsabilità individuale, è chiaro che in alcuni luoghi vanno ancora mantenute. Non capisco la richiesta di togliere le mascherine nelle scuole, quando siamo a ridosso della chiusura dell'anno scolastico: lo si fa per essere più sicuri. È molto semplice: l'epidemia si trasmette se siamo in un luogo affollato e, quindi, è giusto che si rimetta la mascherina. La grande lezione di questa epidemia è che siamo responsabili della salute degli altri e quanto più il virus gira, più arriva a un anziano o a un fragile.

Ieri in Commissione abbiamo fatto una discussione sulla questione dello smart working. Un'altra lezione che dobbiamo imparare della pandemia è che da questa tragica esperienza dobbiamo trarre conclusioni anche di carattere innovativo nell'organizzazione del lavoro e, quindi, anche la pubblica amministrazione deve rinnovarsi. Lo smart working è un'organizzazione del lavoro innovativa; non è vero che assicura meno produttività, ma anche nel pubblico impiego ci sono dei dati secondo cui lo smart working può rendere lavoratori e lavoratrici più produttivi oltre che aiutarli a conciliare in modo migliore il lavoro con la famiglia e alcune patologie con la possibilità di essere presenti al lavoro.

Infine, da parte nostra va fatta una riflessione matura sull'articolo 117 della Costituzione. Sappiamo che la tutela della salute è materia di legislazione concorrente, ma lo stesso articolo 117 recita che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Io penso che nei mesi che ci separano dalla fine della legislatura dobbiamo fare una riflessione matura su questo tema ed esercitare, come legislatori nazionali, la funzione di decidere i principi fondamentali; altrimenti rischiamo fortemente che si accentuino le disuguaglianze territoriali. Pertanto, nella sanità va messa in luce la consapevolezza della tragicità della pandemia e della sindemia. È proprio il tema della consapevolezza che richiede un percorso di maturazione di tutti noi, perché la sanità è la priorità assoluta del Paese. Cosa doveva succedere, più di una pandemia di questo genere, per diventare consapevoli che senza sanità non ci sono economia e lavoro? Naturalmente ora c'è anche la guerra, ma non ci deve distogliere dagli impegni che abbiamo preso con la popolazione sulla necessità di sistemare la sanità, che è la priorità assoluta del Paese. Soprattutto nei prossimi mesi sarà necessario stabilire, tra i criteri generali, quello della sostenibilità economica e finanziaria del sistema salute. Il Parlamento italiano deve essere protagonista di questo processo, a fianco della cittadinanza e in sinergia con il Governo e le Regioni. (Applausi).

ZAFFINI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, è il caso di celebrare oggi una ricorrenza importante: la cinquantesima votazione di fiducia che il Parlamento italiano effettua con questo Esecutivo. Il Governo dei migliori, o presunti tali, che in realtà è il Governo dei renitenti, quantomeno al dibattito parlamentare, ci propina la cinquantesima votazione di fiducia su un argomento assolutamente importante e consistente, qual è quello che affronta il cosiddetto decreto-legge riaperture.

Da sempre nel corso della pandemia, per innumerevoli volte, abbiamo posto l'attenzione sulla necessità di rivedere le norme sanitarie e di farla finita con le misure restrittive. Sono passati anni rispetto all'inizio della pandemia, ma la postura - come direbbe il presidente Draghi - è sempre la stessa. Questo provvedimento continua a disporre misure restrittive e trascura quelle importanti di natura sanitaria ormai assolutamente evidenti a tutti tranne che al Governo. Quanto alle misure restrittive, ad esempio all'articolo 1 si prevede addirittura che possano essere emanate ancora e fino al 31 dicembre ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle amministrative competenti, comunicate alle Camere e, quindi, all'insaputa delle istituzioni.

Questo è veramente grave e paradossale, posto che ormai è evidente che di queste misure ne abbiamo piene le orecchie.

Un altro argomento è quello illustrato correttamente - a denti stretti, collega Romeo, me ne dispiaccio e mi auguro che la sua dentatura non ne abbia a soffrire, anche se continuare a dover fare interventi a denti stretti mette a rischio l'assetto della propria dentatura - rispetto alle benedette mascherine. Se infatti, collega Presidente della 12a Commissione, il responsabile della prevenzione del Ministero dice di non avere evidenze scientifiche in grado di sostenere la necessità dell'uso delle mascherine, allora la risposta al collega Romeo la do io: è evidente che si vuole continuare con il bavaglio mediatico e anche quello simbolico, perché il mondo si muove sui simboli e la mascherina comincia a diventare un simbolo.

Ancora misure restrittive a scapito di quelle sanitarie che ormai, colleghi, conoscete: sono quelle che abbiamo ripetuto mille volte, e cioè terapie domiciliari, sanità territoriale, protocollo Covid anche per gli ospedali. Ancora oggi non esiste un protocollo Covid specifico per i ricoveri ospedalieri, e non dico per le terapie domiciliari dove ancora esiste il famoso protocollo Tachipirina e vigile attesa.

Serve il nuovo vaccino. Collega Sileri, io apprezzo la sua presenza e la sua costanza e mi auguro anche che la sua dentatura resista, ma credo sia ormai divenuta paradossale la circostanza che addirittura nella comunità scientifica tutti si interrogano sulla necessità di un nuovo vaccino e sulla inopportunità di chiamare alla quarta dose, posto che a ottobre probabilmente saremo costretti a chiamare alla quinta dose con il vaccino nuovo. Mi auguro che il vaccino nuovo tenga conto delle varianti.

Qualcuno dovrebbe anche spiegare a noi, poveri parlamentari, all'insaputa dei quali continuano ad essere adottati i provvedimenti, a che cosa sono serviti i dieci vaccini a testa che l'Europa ha acquistato dalle grandi aziende produttrici che fanno bilanci esorbitanti.

Va accresciuta la capacità di vigilanza e di profilassi. Rispetto a questo punto il parere della 12a Commissione porta una nota che io ho apprezzato, anche se evidentemente non è sufficiente per portarci a votare quel parere. Vanno adottati i provvedimenti sulla scuola. Piuttosto che costringere i ragazzi a imbavagliarsi - per fortuna almeno sopra i sei anni - per ore e ore, con una spesa assolutamente minima rispetto a quella che avete effettuato per i tanti investimenti sulla scuola - me ne viene in mente uno che lascio a voi indovinare, perché non voglio perseverare e continuare a parlare della solita vicenda dei banchi a rotelle - si dovrebbe provvedere alla ventilazione meccanica della aule, posto che il virus a settembre e ottobre si ripresenterà, assieme anche a quello influenzale. È stato dimostrato che la ventilazione è in grado di abbattere l'80 per cento della trasmissibilità, cosa che il vaccino non è in grado di garantire. Il vaccino infatti è stato in grado di garantire un minor numero di ricoveri in terapia intensiva e di decessi - probabilmente, anche se di questo parleremo - ma non ha coperto rispetto alla trasmissibilità del virus. Provvedere alla ventilazione delle aule, che sono ancora classi pollaio, sarebbe assolutamente importante per abbattere la trasmissibilità di oltre l'80 per cento, come è stato dimostrato. (Applausi).

Qual è il bilancio delle riaperture? Ho sentito gli interventi dei colleghi e oggi siamo pronti a fare un bilancio del periodo drammatico che l'Italia ha attraversato. Bene, i bilanci sono presto fatti, collega Sileri: abbiamo 20 milioni di prestazioni sanitarie sospese, un'enorme mole di sanità negata; un italiano su tre aspetta una prestazione sanitaria e l'aspetta probabilmente da mesi, se non da anni. Le Regioni sono allo stremo.

Colleghi, sapete quant'è il disavanzo delle Regioni rispetto alle spese Covid anticipate dalle stesse con i propri bilanci? Parliamo di 8,5 miliardi di euro: a tanto ammonta la cifra anticipata dalle Regioni rispetto alle spese Covid, solo in minima parte rimborsate dallo Stato. I finanziamenti Covid ammontano a circa 5 miliardi complessivi nei due anni; le spese delle Regioni ammontano a oltre 13 miliardi nello stesso periodo di tempo.

La Lombardia - per esempio - nel 2021 ha speso 1,7 miliardi e 1,077 miliardi nel 2022; il Lazio ha speso 870 milioni nel 2021 e 840 milioni nel 2022, che sono spese per 80 per cento a carico del bilancio regionale. Capite cosa significa rispetto alle prestazioni sospese e alle liste d'attesa se le Regioni sono allo stremo dal punto di vista finanziario, perché lo Stato ha fatto bancomat coi bilanci regionali e non si impegna a restituire le spese anticipate con il Covid? Quello che ci aspetta è drammatico rispetto a questo quadro.

Il bilancio più drammatico di questo periodo, però, colleghi - e voglio dire alla collega Boldrini che la direzione di marcia non è assolutamente questa - che il Governo registra dopo tutto il periodo di pandemia, è il maggiore abbattimento di prodotto interno lordo rispetto alle economie occidentali, come conseguenza delle misure restrittive adottate che impediscono anche il recupero dei livelli pre Covid.

Oggi «Il Sole 24Ore» titola: l'Italia all'ultimo posto per il recupero dei livelli pre Covid di PIL. Ma soprattutto - cosa veramente drammatica - è che noi registriamo ancora oggi il maggior numero di decessi rispetto all'epidemia da Covid. Su questo si può discettare quanto si vuole; si può dire di tutto e di più, ma tutte le riviste e la comunità scientifica accreditano l'Italia ai vertici delle classifiche per decessi da Covid.

Smettetela, allora, di dire che la direzione di marcia è quella giusta, perché, se questa è la direzione di marcia, evidentemente portate l'Italia a sbattere.

Concludo, Presidente. La ringrazio della disponibilità e mi rivolgo ai colleghi della maggioranza, relatori compresi: per quale motivo l'Italia è rimasta l'ultima Nazione europea a non istituire una Commissione d'inchiesta? Per quale ragione? Di cosa avete paura?

L'Italia ha avuto Commissioni d'inchiesta in tutte le legislature tranne questa e la precedente: perché non volete istituire una Commissione di chiesa che vada a vedere che cosa è accaduto nel nostro Sistema sanitario nazionale con l'emergenza Covid? Ce lo dovrete dire, e dovrete spiegarlo soprattutto agli italiani. (Applausi).

RUOTOLO (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOTOLO (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, come senatore di Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali annuncio il voto favorevole sul disegno di legge in esame. La direzione di marcia è proprio quella giusta.

Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire segna il superamento della fase più drammatica che ha vissuto il nostro Paese con l'emergenza Covid-19. Sono più di 165.000 le vittime in due anni. Spesso ci dimentichiamo, nelle polemiche, negli interventi, il costo della pandemia: più di 165.000 vittime. Abbiamo vissuto momenti drammatici che non dimenticheremo più. È giusto essere ottimisti, colleghe e colleghi, ma - attenzione - il coronavirus non è scomparso: ci sono 967.000 persone attualmente contagiate e gli ospedali ospitano ancora pazienti da Covid-19.

Certo, dobbiamo guardare al futuro con più ottimismo. Non è una semplice influenza quella che circola e non dobbiamo considerarla tale. Il caldo estivo ci darà una mano, ma dobbiamo essere preparati per l'autunno, quando le temperature caleranno e dovremo essere pronti a intervenire, se la curva dei contagi dovesse risalire.

Con l'approvazione di questo provvedimento decretiamo la cessazione dello stato di emergenza. Si alleggeriscono le restrizioni e si passa dalla gestione emergenziale a quella ordinaria. Siamo dunque in una fase nuova. È decaduto il Comitato tecnico scientifico e già da alcune settimane è scomparso il super greenpass quasi dovunque. Ce ne siamo accorti anche noi, qui al Senato, che all'ingresso non dobbiamo più presentare la carta verde. Le mascherine non sono più obbligatorie in diverse situazioni, in altre sono ancora necessarie.

Ho ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto su questa situazione, che certamente non è semplice da gestire; ma da qui a dire che ci sia una strategia del bavaglio mi sembra eccessivo. Al contrario, sono rimasto colpito dall'intervento della collega Granato e non ho ascoltato nessuno degli intervenuti successivamente che abbia sottolineato la gravità delle sue affermazioni, quando dice che 40.000 persone in Europa sono morte per i vaccini. No: i vaccini ci hanno salvato la vita, migliaia di vite. È procurato allarme quello della collega Granato.

Sono ventotto i mesi dello stato di emergenza. È andato via anche il generale Figliuolo, ma ne è stato promosso un altro come direttore dell'unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Della campagna vaccinale parlerò dopo.

Questo in conversione, quindi, è una sorta di decreto-legge ponte che aiuta a passare da una situazione di emergenza a una situazione ordinaria, che tiene in considerazione il fatto che il virus circola ancora e anche in maniera molto significativa. L'indice di trasmissione è ancora a doppia cifra e, quindi, occorre continuare a mantenere un alto livello di attenzione.

Se dopo due anni possiamo dire che il peggio finalmente è alle spalle, lo dobbiamo a diversi fattori: intanto lo dobbiamo ai risultati ottenuti dalla campagna vaccinale, che ha consentito di avere un tasso di vaccinazione tra i più alti a livello internazionale e di piegare la curva dei contagi nel nostro Paese. Finora sono state somministrate oltre 135 milioni di dosi di vaccino anti-Covid.

In secondo luogo, se stiamo uscendo dalla pandemia, è anche merito dell'efficacia dei tanti provvedimenti di legge emanati dal nostro Governo e dal Parlamento. La direzione di marcia è stata quella giusta. Senza soluzione di continuità, in tutto questo lungo periodo, le misure adottate hanno consentito di rispondere e di adattare, di volta in volta, la normativa al variare dell'andamento del contagio da Covid-19. In effetti, l'attività legislativa si è dovuta piegare e adattare a un andamento non prevedibile e nemmeno conosciuto.

Se stiamo uscendo dall'emergenza, poi, lo si deve al senso di responsabilità praticamente della totalità degli italiani. È proprio in ragione dell'alta percentuale delle vaccinazioni se abbiamo avuto positivi effetti sulle ospedalizzazioni e sulle terapie intensive. Se oggi è possibile discutere di un decreto ripartenze è perché oltre il 90 per cento degli italiani si è vaccinato.

È da apprezzare la scelta di progressività nella riapertura, sia nella dismissione delle mascherine, sia anche per il termine delle misure di restrizione, così come per l'utilizzo del green pass. Sono possibili nuovi varianti in autunno, quindi è giusto essere prudenti.

Prima di concludere, però, vorrei tornare sul tema della campagna vaccinale. Signori rappresentanti del Governo, colleghi e colleghe, siamo un esempio virtuoso a livello internazionale per la somministrazione delle prime tre dosi, ma abbiamo un problema serio per le quarte dosi da somministrare ai fragili sopra i sessant'anni, agli anziani e a chi è ospite nei presidi residenziali per anziani. La campagna procede a rilento. Risponde solo il 10 per cento dei convocati: meno del 4 per cento in Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Puglia; sotto il 10 per cento in Molise, Marche, Campania e Abruzzo.

Non ci siamo, perché, come ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli in una intervista dell'altro giorno, il virus si riorganizza con nuove varianti. Se vi sarà bisogno di ulteriori dosi in autunno e per quali categorie, lo si vedrà nel corso dei prossimi mesi. Liberi sì, ma con cautela, augurandoci di lasciarci per sempre alle spalle questa emergenza.

La pandemia ha aumentato le diseguaglianze economiche e sociali. Siamo più volte intervenuti per sostenere famiglie e imprese. Non ci siamo ancora, mentre incombe all'orizzonte la crisi economica provocata dalla guerra in Ucraina, con la quale già iniziamo a fare i conti.

In conclusione, colleghe e colleghi, annuncio il voto favorevole alla questione di fiducia posta dal Governo da parte dei senatori del Gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali. (Applausi).

IORI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IORI (PD). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il nostro Paese sta uscendo da una delle peggiori crisi del dopoguerra. Con il decreto-legge al nostro esame ci avviamo a concludere la pagina delle misure emergenziali e predisponiamo l'auspicato ritorno alla normalità, dopo due lunghissimi anni che hanno segnato la vita di tutti noi.

Abbiamo vissuto esperienze di trasformazioni sociali e relazionali, isolamento, paure, lutti e insicurezze, che hanno interrogato profondamente i nostri vissuti e soprattutto hanno segnato la vita emotiva dei nostri ragazzi nella fase dell'isolamento e del lockdown, facendo comprendere a tutti l'importanza della presenza a scuola, dell'apertura, delle relazioni.

Ora, dopo questa fase terribile, in primo luogo dobbiamo ringraziare in particolare tutto il personale sanitario, che in questi lunghissimi mesi ha dato una straordinaria prova di spirito di servizio, anche a rischio della propria vita. A loro va la nostra più profonda gratitudine e l'auspicio che tale ringraziamento si possa tradurre in investimenti ulteriori e in interventi di sostegno reale e concreto al lavoro reso al Paese da un comparto che è ancora in grande difficoltà, a partire dalla carenza di personale formato, problema per il quale sono state già adottate alcune misure. Penso all'aumento delle borse di specializzazione, per esempio, anche se sono ancora insufficienti a fornire le risposte necessarie.

Per questo ritorno alla normalità dobbiamo ringraziare il prezioso lavoro svolto dal Governo, dal commissario Figliuolo, dal Comitato tecnico scientifico. E dobbiamo ringraziare anche i cittadini per il grande senso di responsabilità dimostrato, non solo aderendo massicciamente alla campagna vaccinale, ma anche rispondendo con rigore alle misure di sicurezza sanitaria, dal green pass alle mascherine, alle misure messe in campo di volta in volta, in relazione all'evoluzione della pandemia. Lo hanno fatto nonostante vi sia stato chi ha lavorato costantemente per screditare queste misure di buon senso in nome di una presunta libertà individuale che sembra ignorare il bene collettivo.

Il ministro Speranza ha sempre mantenuto in primo piano la consapevolezza che le libertà individuali stanno inevitabilmente insieme con l'interesse generale della collettività. Non è stato un bilanciamento semplice, ma ha avuto il merito di stare ben saldo dentro il solco costituzionale che prevede un legame indissolubile tra i diritti individuali inviolabili e i doveri inderogabili che ogni cittadino ha nei confronti degli altri. Diritti e doveri stanno insieme in una democrazia matura, perché la libertà non è un concetto senza limiti ma si fonda sul rispetto dell'altro, sulla solidarietà, su una civile convivenza, sulla tutela dei più fragili. Tutti i diritti hanno la stessa dignità. (Applausi). I cittadini italiani hanno dimostrato di essere una grande comunità, capace di solidarietà e rispetto, nell'inedita definizione dettata dall'emergenza di un equilibrio tra i diritti individuali e quelli collettivi.

Ora andiamo verso la normalità, grazie al processo di convivenza con il virus, ma non stiamo approvando un "liberi tutti", sia chiaro: sarebbe sbagliato e pericoloso questo messaggio, perché il virus circola ancora e se oggi andiamo a guardare al futuro, purtroppo non possiamo avere certezza che sia terminata questa crisi. Dobbiamo essere ancora prudenti e contestualmente lavorare per rafforzare il nostro sistema sanitario e renderlo più pronto per affrontare altre sfide inedite che potrebbero arrivare. Oggi siamo nelle condizioni di avere meno decessi, meno malati gravi e di poter soprattutto riprendere a curare i cosiddetti sospesi dal diritto alla cura, che attendono risposte alle loro diverse patologie, purtroppo trascurate nella fase dell'emergenza pandemica. Fiducia, speranza e prudenza devono guidarci tutti insieme in questo passaggio, in questa strategia del rischio calcolato che il Governo Draghi ha promosso senza tentennamenti e con successo, basata su un approccio sempre attento all'evoluzione della pandemia. Ad esempio, tutte le misure sono state via via ridotte e limitate, salvo che per le strutture sanitarie e sociosanitarie; rimane l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno e per chi lavora nelle strutture dedicate alla cura fino alla fine dell'anno. È una scelta condivisibile, perché riteniamo prioritario difendere la salute soprattutto dei più fragili, e le strutture sociosanitarie devono essere luoghi sicuri.

Iniziare a lavorare per il futuro del sistema sanitario è un obiettivo prioritario per il Paese e va ripensato perché ha certamente sostenuto l'impatto devastante dello tsunami Covid, ma ha mostrato anche dei limiti profondi che ci interrogano e che impongono nuove risposte. Ora il PNRR sarà fondamentale per la realizzazione di questo programma di rinnovamento, ma da solo non potrà essere sufficiente. Ora che la pandemia ha reso evidenti a tutti le criticità, sarebbe molto grave non porvi rimedio. Sia chiaro che un sistema sanitario fragile non solo ha profonde ripercussioni sulla salute delle persone, ma allarga le disuguaglianze, ha effetti negativi sulla crescita economica, mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Abbiamo dunque bisogno di una sanità maggiormente integrata con le politiche sociali, che investa in formazione e gestione delle risorse umane e che guardi con maggiore attenzione ai lavoratori fragili che vivono una quotidianità più difficile, che hanno patologie complesse e che sono in condizioni di disabilità, affinché possano conciliare la condizione di vita con il diritto al lavoro. (Applausi).

Il Paese non può aspettare altre pandemie per capire che il sistema sanitario deve essere necessariamente interessato da una profonda riforma che riporti la persona al centro, passando in tempi rapidi dalla centralità dell'assistenza ospedaliera alla sanità territoriale. A tal fine, si dovrà quindi limitare un uso eccessivo delle cure ospedaliere, pur necessarie, a quando - appunto - sono necessarie; diminuire il numero dei ricoverati, offrendo loro prestazioni più qualificate; promuovere una rete territoriale che integri l'offerta sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale.

Credo che le dimensioni del to cure e del to care, cioè del curare in senso medico e del prendersi cura in senso umano e relazionale, siano indissolubilmente collegate. Questa è la strada da intraprendere ora per assicurare a tutti i cittadini in tutto il Paese parametri uniformi. Non dimentichiamo che in alcune aree del Paese rimane solo la famiglia a farsi carico dei bisogni socio-sanitari insoddisfatti a causa delle carenze e inefficienze della rete dei servizi sanitari e sociali.

Ora per costruire un nuovo modello abbiamo bisogno di una vision innovativa che possa contare sul potenziamento della ricerca, della formazione e dell'organizzazione e sulla telemedicina per sostenere un sistema di cure territoriali e domiciliari funzionanti ed efficaci.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Partito Democratico, ricordando che la scienza ci deve guidare nell'investimento sul benessere delle persone, ma la tutela delle fragilità e la difesa del diritto alla salute sono il primo nostro dovere etico-politico e la garanzia di un'autentica democrazia. (Applausi).

VITALI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, se dovessimo dare un titolo appropriato alla legge di conversione di questo decreto-legge mi verrebbe in mente: fine dello stato di emergenza.

Siamo di fronte al tanto agognato momento nel quale viene messa la parola fine ad alcune limitazioni alle libertà personali (dolorose, ma necessarie) e ad alcuni obblighi imposti (dolorosi, ma necessari). Si apre una nuova fase nel Paese, che ci deve portare alla normalità, senza trascurare le insidie e i pericoli che ancora sono in atto.

Se siamo arrivati a questo momento, il merito è anzitutto del senso di responsabilità degli italiani che, in un momento delicato e complicato, hanno capito l'importanza di limitarsi in alcune libertà essenziali e adeguarsi alle indicazioni del Governo che non erano capotiche, ma suggerite dal mondo scientifico.

Dobbiamo fare questa considerazione con grande soddisfazione, ma non dobbiamo dimenticare che non siamo completamente usciti dalla pandemia. Probabilmente, quello che sta succedendo nel cuore dell'Europa (ossia il conflitto tra la Russia e l'Ucraina) ha portato i mezzi di informazione e i talk show a occuparsi di questa problematica e a non sottolineare quello che sta succedendo a proposito della pandemia.

Voglio ricordare che ancora ieri ci sono stati circa 50.000 contagiati e 148 vittime. Quindi sicuramente il peggio è alle spalle, ma non possiamo dirci completamente indenni dal rischio di contagio e dal rischio della malattia. Finisce quindi lo stato di emergenza e, con esso, terminano i compiti del commissario straordinario, generale Figliuolo, che cogliamo l'occasione per ringraziare ancora una volta per la grande incisività con cui ha portato avanti la campagna di vaccinazione che ha fatto dell'Italia un modello, un faro, una guida riconosciuta da tutta l'Europa. (Applausi). È proprio perché non siamo completamente fuori da questa pandemia, però, che questo decreto-legge sostituisce l'attività del commissario straordinario con un'unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione delle misure necessarie alla pandemia fino al 21 dicembre 2022. Il Governo giustamente si è dato questa tempistica per verificare se, entro tale data, potremo dire definitivamente sconfitto il virus e dal 1° gennaio 2023 tutte le attività e tutte le iniziative potranno tornare in capo al Ministro della salute.

Vi sono delle misure, nel decreto-legge al nostro esame, che alcune forze politiche come Forza Italia hanno più volte sollecitato e che il Governo ha tenuto in considerazione e questo è uno dei motivi che rendono plausibile ed opportuna la partecipazione di Forza Italia ad un Governo di salute pubblica e di larghe intese. Vi è, ad esempio, la possibilità per i farmacisti, che siano stati adeguatamente formati, di inoculare i vaccini anti-Covid e i vaccini antinfluenzali; vi è l'autorizzazione ad aumentare il personale della Lega italiana per la lotta contro i tumori e la possibilità per il Ministro della salute, di concerto con le Regioni e con le Province autonome, di aggiornare i protocolli per lo svolgimento in sicurezza di attività economiche, sociali e produttive e questo la dice lunga sulla necessità di provvedimenti collettivi, di partecipazione, di interventi di intesa con le altre istituzioni territoriali. Si prevede, inoltre, la possibilità di stabilire limitazioni negli spostamenti da e per l'estero.

Vi sono poi le nuove norme a proposito di isolamento in caso di positività al Covid e di autosorveglianza in caso di contatti con positivi. Cambia completamente la normativa, cambiano completamente i protocolli, che sono più elastici, più dinamici, danno più libertà ed è quello che avevamo chiesto e che abbiamo ottenuto.

Finalmente la mascherina non è più un tabù e, fatta eccezione per i settori dei trasporti, dello sport, dello spettacolo e soprattutto delle strutture sanitarie, non è più obbligatoria, anche se viene consigliata - e noi ci auguriamo che gli italiani ascoltino questa raccomandazione - nelle sedi di grande aggregazione, dove vi è una concentrazione elevata di persone, ma il semplice fatto che questa mascherina non sia più obbligatoria e che quindi veniamo liberati da una schiavitù è un risultato importantissimo. Credo che ognuno di noi abbia provato soddisfazione a vedere stadi e strutture sportive che sono tornate a riempirsi del pubblico, elemento necessario allo svolgimento delle attività sportive. Tutto questo ci ripaga dei tanti sacrifici che abbiamo fatto in questi due anni.

Vi è anche una parte del provvedimento che riguarda gli ospiti delle strutture residenziali che hanno vissuto - oserei dire - in regime di detenzione domiciliare in questi due anni e che con questo provvedimento hanno la possibilità di tornare ad uscire, sia pure con la garanzia e con l'assunzione di determinati protocolli e di determinate misure di sicurezza.

Sino al 31 dicembre 2022, per l'accesso nelle strutture residenziali e negli ospedali, è necessario il certificato verde, un certificato di guarigione o un test antigenico. Io credo che si debba fare qualcosa in più proprio per le persone che si trovano all'interno di strutture sanitarie o ospedaliere, per consentire che, al di là della precauzione per evitare l'infezione da Covid-19, non soffrano la solitudine e l'enorme distacco dai familiari; qualcosa si è fatto in questo provvedimento, ma si può fare sicuramente di più.

L'apertura a una vita quasi normale ci porta a dire che adesso è necessario ritornare a occuparci di tutti quegli interventi chirurgici che sono stati sospesi o rinviati perché le strutture sanitarie erano impegnate nel fronteggiare l'epidemia. Mi riferisco ai casi oncologici, mi riferisco ai casi di interventi chirurgici importanti e gravi, che adesso possono tornare a essere espletati con la normalità e con la tempestività di cui hanno bisogno.

E poi finalmente - lo abbiamo chiesto a gran voce, anche se siamo alla fine dell'anno scolastico - c'è la possibilità di continuare l'attività scolastica in presenza anche con qualche caso di contagio da Covid-19, a condizione che sia gli studenti che il personale docente usino la mascherina FFP2. Nel settore sanitario c'è la possibilità di utilizzare giovani laureati e la possibilità di trattenere in servizio il personale sanitario e il personale medico. Ci sono inoltre norme a favore dei dipendenti pubblici fragili; si può e si deve fare di più, ma consideriamo questo un primo passo importante. Vorrei citare inoltre l'incremento della spesa per la sostituzione del personale nelle istituzioni scolastiche e la proroga della semplificazione dei concorsi; sono tutte norme che ci portano su un percorso di normalità.

Ci aspetta un momento importante, il momento dell'estate. A ottobre faremo il punto della situazione; se saremo stati responsabili, se saremo stati prudenti, se saremo stati attenti, se non avremo vanificato i sacrifici fatti in questi due anni, probabilmente ritorneremo a una vita normale. Io mi auguro che gli italiani continuino a essere responsabili come lo sono stati fino a questo momento. Per tutti questi motivi, signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Forza Italia alla conversione di questo decreto-legge. (Applausi).

DORIA (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi senatori, nel solco della critica costruttiva tracciata oggi dal nostro Capogruppo e ieri dall'amico Bagnai e dai colleghi che mi hanno preceduto, intervengo in dichiarazione di voto sulla conversione in legge del decreto-legge riaperture, per celebrare finalmente la cessazione dello stato di emergenza. Non è per me una polemica, ma a onor del vero, nella mia duplice veste di medico e di parlamentare, mi preme sottolineare che oggi stiamo convertendo in legge un decreto-legge che potrei definire decotto, perché reca in sé una serie di norme temporalmente già scadute. Per consentirvi di seguire il nesso logico del mio ragionamento, citerò gli articoli più salienti e mi permetterete qualche commento.

Leggendo con attenzione il provvedimento, ci si potrebbe domandare se oggi lo stato di emergenza sia davvero cessato e se sia cessato per una reale evoluzione favorevole del quadro pandemico o solo per incanto del legislatore, distratto da altre emergenze ben più pressanti. Ma il nostro Ministro della salute e il Presidente del Consiglio sono uomini rispettabili e non produrrebbero mai un documento che attesti la cessazione dello stato di emergenza, se così non fosse. Eppure, leggendo con attenzione il testo, verrebbe da domandarsi se, cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambi, richiamando alla mente la famosa frase di Tancredi nel Gattopardo, dove, se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi.

Partendo dal presupposto che sia cessato lo stato di emergenza a far data dal 31 marzo 2022, l'articolo 1 - che leggo testualmente - dispone che possono essere adottati ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle amministrazioni competenti, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da Covid-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico, già emanate durante lo stato di emergenza. Con la cessazione dello stato di emergenza, che non può essere prorogato oltre due anni, decade anche la figura del commissario. A questo proposito, mi preme qui ringraziare il generale Figliuolo per la professionalità e dedizione con cui ha saputo svolgere il compito assegnato, da ottimo soldato ed esperto di logistica (Applausi). Egli ha impresso un nuovo corso alla lotta alla pandemia, facendoci dimenticare le tragicomiche primule e i famigerati banchi a rotelle.

Ma torniamo al testo, in alcuni punti assai fumoso. L'articolo 2 prevede, nei commi da 1 a 8, la costituzione di un'unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre, non meglio specificate, misure di contrasto alla pandemia. La struttura è operante fino al 31 dicembre 2022, in sostituzione del Commissario straordinario; infatti, al direttore della nuova unità sono attribuiti i medesimi vecchi poteri attribuiti al suddetto Commissario straordinario. Si dispone, inoltre, che dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi, facendo capo alla suddetta unità, la quale a sua volta gode dei medesimi poteri del Commissario straordinario, prevedendo a tali fini una sempre non meglio specificata ridefinizione dell'assetto organizzativo del Dicastero e l'autorizzazione all'assunzione, da parte del medesimo Ministero, a decorrere dal 1° ottobre 2022, di un contingente di personale dedicato. Il Ministro della salute, come anche il Presidente del Consiglio, sono uomini rispettabili e dunque faremmo loro un torto imperdonabile se avanzassimo il dubbio che tale norma sia volta a mitigare il divieto, di fatto, di una proroga dello stato di emergenza non previsto.

Anche nel comma 8-bis dell'articolo 2 si è forse esagerato nel prevedere la somministrazione, presso le farmacie, sia di vaccini anti SARS-CoV 2 che di vaccini antinfluenzali nei soggetti maggiorenni, con oneri a carico degli assistiti, ad opera di farmacisti opportunamente formati e addestrati allo scopo dall'Istituto superiore di sanità. Da medico, devo sottolineare come la vaccinazione sia un atto medico e come tale deve essere eseguita sotto il diretto controllo del sanitario, al fine di poter gestire eventuali complicanze possibili all'atto dell'inoculazione, come ad esempio shock anafilattici o crisi vagali. Senza voler sminuire il ruolo del farmacista, tanto valeva estendere la platea dei soggetti abilitati, coinvolgendo in primis gli infermieri, ma anche gli odontoiatri, o - perché no? - i medici veterinari, visto che, soprattutto questi ultimi, hanno già notevole abilità e competenze nel curare tutti i mammiferi, tranne la nostra specie.

L'articolo 5 è di grande interesse per tutti e disciplina l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 sui mezzi di trasporto. Tale obbligo risulta prorogato al 15 giugno 2022 per i mezzi di trasporto più comuni - così dice la legge - ed è confermato fino al 30 aprile 2022 (quindi già scaduto e decotto) per l'accesso ai mezzi quali funivie, cabinovie e seggiovie. Viene spontaneo domandarsi cosa si debba intendere per "più comuni", riferito ai mezzi pubblici, e sotto quale profilo differiscono tra loro le diverse tipologie di trasporto rispetto al tema oggetto della norma. Non ci risulta infatti che le funivie funzionino solo nel periodo invernale, né che il virus abbia la capacità di discriminare tra chi viaggia in autobus o su una funivia. (Applausi).

Ma il Ministro della salute e il Presidente del Consiglio, che sono uomini rispettabili, non avrebbero mai promulgato un decreto-legge senza basi scientifiche, basi che però stentiamo a ritrovare anche nell'ordinanza del Ministero della salute del 28 aprile 2022. Quindi, qualche domanda nasce spontanea: come mai in tutta Europa non c'è l'obbligo della mascherina? Gli italiani sono forse più realisti del re? La letteratura scientifica è concorde sulla reale efficacia filtrante della mascherina rispetto alle dimensioni infinitesimali del virus SARS-CoV-2?

Il comma 1 dell'articolo 5 conferma l'obbligo di indossare i dispositivi tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022, quindi già scaduto anch'esso, per gli spettacoli e le manifestazioni sportive che si svolgono all'aperto e fino al 15 giugno 2022 per i medesimi eventi che si svolgono al chiuso. Da gran tempo è documentato come la possibilità di contagio all'aperto sia minimale; pertanto, si stenta a trovare un razionale al loro impiego.

Altrettanto irrazionale e non supportato da dati scientifici è l'obbligo di utilizzare le mascherine durante l'orario di lezione parte di studenti e docenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, come indicato dai commi 1 e 2 dell'articolo 9. Un plauso va a Matteo Salvini, che proprio lunedì ha lanciato un appello per cambiare questa regola inutilmente oppressiva, che infierisce su bambini e ragazzi già fortemente provati dagli eventi pandemici, che hanno compromesso qualsiasi forma di socializzazione, con le note ripercussioni psicosociali che ciò ha comportato e comporta tuttora. (Applausi).

L'articolo 6, comma 1, estende fino al 31 dicembre 2022 le misure vigenti che regolano le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, consentite soltanto agli ospiti muniti delle certificazioni verdi Covid-19, che possono essere ottenute in seguito alla vaccinazione, alla guarigione certificata o dopo un test antigenico rapido negativo eseguito nelle ultime quarantotto ore o un test molecolare nelle ultime settantadue. Nulla è quindi cambiato dai tempi in cui vigeva lo stato d'emergenza, ma il Ministro della salute e il Presidente del Consiglio sono uomini rispettabili e non avrebbero mai promulgato un decreto-legge di cessazione dello stato di emergenza se questo non si fosse effettivamente concluso. Nonostante ciò, qualche dubbio, alla luce di questi articoli, ancora resta.

L'articolo 7-bis reca una specificazione sulla durata della validità del certificato verde in seguito a ciclo vaccinale. Qui si innesca una vera e propria diatriba sulla scientificità dell'obbligo vaccinale così come è stato impostato in Italia, dove sono migliaia i casi attestati di reinfezione sintomatica anche grave in soggetti che avevano completato il ciclo vaccinale anche con la terza dose, per non parlare dei cosiddetti novax, che per scelta e convinzione non hanno voluto sottoporsi alla vaccinazione, andando incontro alla sospensione dall'attività lavorativa e relativa remunerazione, salvo vedere oggi riconosciute le proprie ragioni dai tribunali amministrativi regionali e ottenendo il pagamento di emolumenti e spese legali, con evidente danno all'erario, oltre che in spregio al diritto al lavoro sancito dalla Costituzione.

Ho voluto citare solo alcuni degli articoli del decreto-legge riaperture che ci accingiamo a convertire in legge per stimolare un certo spirito critico che in quest'Aula appare ormai da un po' sopito. Allora, nell'eterno conflitto fra ragione e sentimento, interesse e rettitudine, si può constatare che talvolta, pur potendo andare in paradiso in carrozza, scegliamo di andare all'inferno a piedi. Desidero quindi concludere l'intervento sottolineando che, nonostante le perplessità esposte, non mettendo assolutamente in dubbio l'operato del Ministro della salute e del Presidente del Consiglio, che sono persone rispettabili, nella piena consapevolezza di stare attraversando i tempi bui di una tragica crisi globale, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione intende accordare per l'ennesima volta a questo Governo una fiducia ponderata, dichiarando il voto favorevole al presente provvedimento. (Applausi).

MAUTONE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, finalmente possiamo affermare che, nel lungo e tortuoso percorso della lotta e del contrasto alla pandemia, siamo arrivati ad un punto di svolta radicale. Ciononostante la pandemia non è debellata o scomparsa. In questo momento essa è sotto controllo e sicuramente la sua gestione è meno complessa e permette di guardare con spirito e prospettive diverse, più ottimistiche e favorevoli, sia al presente che al prossimo futuro.

Tuttavia, non possiamo e non dobbiamo assolutamente dimenticare ciò che è accaduto nella lunga e difficile fase acuta della pandemia, i tanti lutti, gli sconvolgimenti sociali ed economici, i tantissimi drammi personali e familiari. Tutt'oggi, come dicevo, abbiamo ancora diverse decine di morti ogni giorno, che per la quasi totalità sono le persone più fragili, gli anziani e coloro che hanno patologie concomitanti. È un nostro dovere morale e un diritto inalienabile di queste stesse persone tutelare la loro salute e preservarle il più possibile dai tanti dolori e dalle mille sofferenze che già costellano la loro vita.

Il provvedimento che oggi andiamo ad approvare contiene disposizioni urgenti per il superamento delle misure adottate precedentemente per contrastare la diffusione dell'epidemia Covid-19.

Il 31 marzo, come tutti sappiamo, è cessato lo stato di emergenza. Ovviamente, come ha ribadito con fermezza il MoVimento 5 Stelle, era indispensabile rientrare in una gestione per così dire ordinaria ed attuare in modo rapido e conseguenziale una serie di misure e provvedimenti volti a tutelare sempre e in primo luogo la salute del singolo e della collettività, permettendo allo stesso modo però un ritorno quasi completo alla normalità di tutto il nostro Paese.

Signor Presidente, voglio però dire e ribadire con forza che la gestione di questa nuova fase, con la forte spinta all'allentamento delle restrizioni, non significa "liberi tutti". Tutto ciò che accadrà nel futuro prossimo dipenderà in gran parte da noi, dai nostri comportamenti personali, dal mantenimento di misure di protezione, ove necessarie, e dal nostro modo di vivere la quotidianità. (Applausi). Fondamentale è mantenere alta l'attenzione e commisurare lo spessore delle misure adottate sempre all'andamento della curva epidemica.

Occorre valutare inoltre le conseguenze a lungo termine sullo stato di salute dopo il Covid-19, il cosiddetto long-Covid; oramai scientificamente dimostrato nella sua definizione e nelle sue espressioni cliniche. Esso risulta spesso tanto più impegnativo ed invalidante quanto maggiori sono state le manifestazioni cliniche della fase acuta. Per meglio coordinare gli interventi e monitorare tali soggetti al fine di facilitarne il loro recupero psicofisico è secondo me indispensabile identificare delle strutture, i centri post Covid, che siano unità polispecialistiche, in cui operano diverse professionalità che valutano il paziente dopo la malattia nella sua globalità. Non abbassare la guardia verso il Covid significa anche porre maggiore attenzione ed organizzazione a tali strutture. Il MoVimento 5 Stelle ha presentato un disegno di legge sull'istituzione e la presenza in ogni ASL di un centro che operi in tal senso. Purtroppo però, come spesso accade, esso giace, tra tanti altri provvedimenti, in 12a Commissione. Ritengo che se vogliamo impegnarci veramente tutti, e non solo a parole, per migliorare l'assistenza e lo stato di salute dei cittadini, vittime delle espressioni più impegnative del Covid e gestirne le problematiche successive alla fase acuta, la realizzazione di tali centri sia fondamentale, come suggerito da molti scienziati.

Su queste, come su altre criticità, il MoVimento 5 Stelle c'è sempre. Avanti quindi con decisione con le riaperture e con il ritorno ad una normalità tanto desiderata (Applausi), ad un bisogno imprescindibile di socialità e ad una ripresa economica vera e graduale, anche se in quest'ultimo caso, purtroppo, la guerra in Ucraina sta incidendo ancora una volta in senso negativo, rallentandola in modo evidente.

Il virus, nonostante i contagi, è meno virulento, il numero dei ricoveri è nettamente calato, ma secondo me è indispensabile la prudenza e seguire le linee guida tracciate dalla scienza e dagli organismi scientifici. Non bisogna fare propaganda o speculazione, ad esempio, sul non utilizzo delle mascherine negli ambienti chiusi o negli spazi ristretti, dove, al contrario, il contagio è molto più facile. Abbiamo già sentito parlare dell'utilizzo non necessario delle mascherine o delle riaperture incontrollate in precedenza dalle stesse persone e dalle stesse forze politiche anche durante la fase più critica della pandemia, come se volutamente in quel momento si ignorasse la gravità della fase emergenziale che si stava vivendo e il triste bollettino delle vittime e delle criticità presenti nei nostri ospedali o nei nostri territori.

In quel momento storico occorre dire che queste affermazioni inopportune e pericolose potevano semplicemente aumentare la tensione sociale. Sulla salute non si specula e non si fanno discorsi senza alcun fondamento scientifico.

Come dicevo, raggiungeremo la piena normalità gradualmente, e le restrizioni vanno tolte progressivamente, come d'altronde hanno fatto e stanno facendo gli altri Paesi europei.

Nessuno di noi certamente può ritornare indietro; la positiva evoluzione di questa pandemia dipenderà molto dai nostri comportamenti e sarà direttamente proporzionale alle nostre attenzioni e al nostro senso di responsabilità.

Come ha più volte ribadito il nostro presidente Conte, il MoVimento 5 Stelle ha messo al centro dell'agenda politica temi sociali ed economici importanti e si è sempre schierato a difesa dei cittadini più in difficoltà, più fragili e più deboli economicamente, di chi ha sofferto di più tutte le gravi conseguenze dirette e indirette della pandemia prima, e della guerra in Ucraina successivamente. Nelle crisi a pagare sono sempre i più fragili, sotto tutti i punti di vista.

A febbraio, il 15 per cento delle famiglie e delle imprese italiane non è riuscito a pagare le bollette. Temi come il salario minimo, i rinnovi contrattuali, la transizione energetica - solo per citarne alcuni - devono essere al centro del nostro dibattito politico e devono essere non solo discussi, ma realizzati completamente.

Occorre ripartire con forza e trovare il giusto equilibrio tra la sicurezza sanitaria, la ripresa e lo sviluppo globale. (Applausi).

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un'occasione straordinaria - che non si deve perdere - per la ripresa di tutti i settori dell'economia, della sanità, della globalità della vita e per riuscire a migliorare la coesione sociale del nostro Paese.

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Questo provvedimento, come detto, recepisce quanto richiesto con forza dal MoVimento 5 Stelle sulla necessità di un rientro progressivo nell'ordinario di tutte le attività dopo la fase emergenziale e la cessazione, dal 31 marzo, dello stato di emergenza. Pertanto, il voto del nostro Gruppo non può che essere favorevole. (Applausi).

PARAGONE (Misto-IpI-PVU). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (Misto-IpI-PVU). Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame non solo è fuori tempo massimo, ma è proprio fuori dal contesto sociale. Infatti, vi imbarazza, vi obbliga a fare talune precisazioni, a parlare di fiducia ponderata.

Questo provvedimento contiene le tossine di un atteggiamento politico e di una stagione fanatica che caratterizza il Conte 2 come il Draghi 1 e che voi non volete far passare.

Come pensate di far fronte alle gravi carenze in organico negli ospedali - carenze di cui non vi preoccupate da anni - tagliando fuori i medici non vaccinati?

Il medico vaccinato si può contagiare e può contagiare, e voi tenete fuori dal lavoro, invece, sanitari e persone che lavorano in quegli ambiti che sono sani. State procurando un danno alla sanità pubblica: obbligo vaccinale per i lavoratori del settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, e nel gruppone ci mettete dentro anche gli operatori che non hanno contratti e non hanno contatti con i pazienti e i parenti. Sì, anche gente che non ha un contratto e deve essere assunto dalle agenzie di rapporto interinale, e quindi è sempre questo lavoro esterno. Del resto, il vostro fanatismo vi porta a condannare medici che hanno guarito non seguendo le indicazioni dell'assessore di Potenza, il Roberto, quello lì.

Ci sono bravi medici che rischiano di non poter esercitare solo perché sono bravi medici. E che cosa vogliamo dire a proposito dell'ottusità - certo, ottusità e malafede - con cui obbligate i bambini e gli adolescenti a indossare le mascherine a scuola? E se è una cosa sbagliata, anche se c'è una legge, io mi tolgo la mascherina proprio perché stiamo facendo una battaglia a sostegno dei nostri ragazzi. Questa mascherina a scuola non deve essere più indossata; basta, la scienza non sta dicendo nulla a sostegno dell'obbligatorietà delle mascherine nei luoghi chiusi, nelle aule scolastiche, nei licei, nelle scuole superiori o nelle università. Se, allora, non c'è un nesso, se la scienza non dice nulla di tutto questo, mi domando a quale diavolo avete venduto la vostra anima. Voglio capire perché non c'è logica alcuna. Chi vi ha corrotto culturalmente? Voglio capirlo, perché non si spiega, non c'è una ratio. Questa è l'unica verità che abbiamo capito tutti. Se siete degli zombie, chi è che vi tiene in piedi? Chi vi ha corrotti culturalmente (e spero solo culturalmente)?

Italexit vota fermamente no e non gira attorno alle parole, come «fiducia ponderata». Assumetevi la vostra responsabilità. Questo decreto-legge fa schifo e voi avete paura di dirlo di fronte agli italiani. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatore Paragone, il ruolo che in questo momento svolgo, al di là del mio pensiero interiore, mi impone di dirle che i senatori Questori ritengono che dobbiamo tenere la mascherina. Prego perciò lei e il senatore Giarrusso di indossarla. Non l'ho interrotta perché il suo tempo era molto breve, ma adesso la prego di ottemperare alle regole fissate dai senatori Questori. Il che non mi impedisce di sollecitare un ripensamento libero, perlomeno per gli oratori (Applausi), anche con una postazione autonoma, da parte di chi ha il diritto e il dovere di provvedere. (Commenti).

Collega, moderi il linguaggio verso i suoi colleghi. Senatrice Pirovano, non capiamo, è inutile, si sente solo un rumore.

Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza, evitando assembramenti.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Moles).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Moles.

(Il senatore Segretario Pisani Giuseppe fa l'appello).

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente ROSSOMANDO - ore 11,58 -).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti

240

Senatori votanti

239

Maggioranza

120

Favorevoli

201

Contrari

38

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 24.

Colleghi, secondo quanto già concordato, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16, con la discussione del disegno di legge delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.

(La seduta, sospesa alle ore 12,02, è ripresa alle ore 16,04).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,04)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2318.

I relatori, senatori Catalfo e Rampi, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Catalfo.

CATALFO, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Italia negli ultimi decenni abbiamo assistito ad una diminuzione degli investimenti pubblici nel settore dello spettacolo e per i lavoratori che ne fanno parte. Questa attenzione ridotta, purtroppo, si è tradotta nel tempo in un basso livello di tutele, di remunerazione e di welfare e la crisi pandemica, purtroppo, ne ha messo in risalto le fragilità. Abbiamo ancora negli occhi le manifestazioni, pacifiche e giustissime, dei lavoratori dello spettacolo nelle principali piazze italiane, con i propri bauli vuoti.

Sentivamo il dovere di dare una risposta a tutti loro che si traducesse in misure strutturali e non destinate ad esaurirsi in poco tempo. Ci siamo riusciti, lavorando molto e in silenzio. Oggi compiamo un passo decisivo verso un nuovo assetto del lavoro dello spettacolo, che ne riconosca le peculiarità e sappia tutelarne le fragilità. Le istanze, le proposte e le richieste pervenute dagli artisti, dai professionisti e da quanti operano nel mondo della cultura hanno fornito contributi essenziali per il miglioramento del testo.

Vorrei ringraziare le associazioni di categoria, con cui abbiamo lavorato costantemente, in stretto contatto, in questi mesi. Un ringraziamento ai rappresentanti delle arti e dei mestieri, ai tanti coordinamenti di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo di ogni comparto, da "Attrici attori uniti" a "Sarte di scena". Attraverso loro, vorrei mandare un pensiero a tutti i lavoratori della cultura e dello spettacolo.

Non abbiamo lasciato cadere nel vuoto le richieste di ascolto e di aiuto che ci hanno posto durante la pandemia ed oggi compiamo un passo decisivo per garantire al settore il sostegno e le tutele che da tempo erano invocate.

Con l'approvazione di questo importante provvedimento si pongono le fondamenta per una vera riforma strutturale. Il testo, infatti, è stato modificato e ampliato in modo significativo nel corso del suo esame in Commissione, grazie alla proficua collaborazione tra Commissione lavoro e Commissione cultura. Ringrazio, a tal proposito, il collega senatore Rampi, relatore insieme a me del provvedimento, il presidente Nencini e la presidente Matrisciano, i senatori delle Commissioni competenti, le consigliere, i funzionari e il personale delle due Commissioni, il Ministro della cultura e il Ministro del lavoro.

Il disegno di legge delega si pone l'obiettivo di migliorare l'assetto normativo, di riordinare e rivedere gli ammortizzatori sociali, di introdurre nuovi sistemi di tutele per i lavoratori dello spettacolo. Promuove e sostiene i lavoratori professionisti dello spettacolo, riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo come strumento indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiana in Europa e nel mondo.

Riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive. Tra i più importanti risultati, per cui voglio ringraziare ancora tutta la Commissione, vi è appunto il riconoscimento della discontinuità dell'attività lavorativa. In questo settore, infatti, il rapporto di lavoro è strutturalmente discontinuo.

Il provvedimento riconosce la specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, anche se rese in brevi intervalli di tempo. Riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro ad ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo.

Istituisce il registro nazionale dei professionisti operanti nel settore, l'osservatorio dello spettacolo, il sistema nazionale rete degli osservatori, gli osservatori regionali e il tavolo permanente per lo spettacolo. Riconosce la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo e istituisce il registro nazionale degli agenti per lo spettacolo dal vivo. Riconosce i live club e istituisce Il portale INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo, oltre che lo sportello unico per lo spettacolo. Tanto di quanto sopra esposto è stato inserito in sede referente.

Riguardo agli interventi di più stretto interesse lavoristico inseriti all'interno della delega, vi è l'importante introduzione della definizione di nuove norme in materia di contratti di lavoro nel settore; il riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto di lavoro; il riconoscimento dell'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva; la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro; la previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica. Vi è anche un'ulteriore importante modifica che riguarda l'equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo e l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di remunerare ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo che derivi da bandi e procedure selettive.

Il lavoro di proficua collaborazione all'interno delle Commissioni riunite e il continuo confronto con i lavoratori e i loro rappresentanti, oltre che la costruttiva interlocuzione con il Ministero della cultura e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ci ha consentito in sede referente di ampliare le tutele a tutti i lavoratori dello spettacolo, quindi anche a coloro che sono inseriti nel cosiddetto gruppo B, introducendo l'indennità di discontinuità quale indennità strutturale e permanente che riconosce il carattere discontinuo della prestazione dei lavoratori del settore, e ci ha consentito di definire i criteri della stessa riconoscendo tra l'altro, oltre che l'indennizzo, anche le giuste tutele previdenziali.

Si tratta di una importante conquista che conferma, anche dal punto di vista normativo, che l'attività dei lavoratori dello spettacolo non si ferma quando vengono spente le luci del palcoscenico. In particolare si prevedono, in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative: il limite massimo annuo di reddito riferito all'anno precedente e solare; il limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare; il reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore. Viene inoltre prevista la determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, la sua entità massima su base giornaliera e il numero massimo di giornate oggetto di indennizzo e di tutela previdenziale. Anche questo è molto importante.

Voglio ribadire ancora in quest'Aula che sappiamo che c'è stato un primo finanziamento all'interno della legge di bilancio per un fondo destinato all'indennità di discontinuità. Quello che è importante che avvenga nella prossima legge di bilancio è che vi sia un ulteriore stanziamento in modo tale da rendere effettiva e strutturale dal 2023 in poi.

All'articolo 11 viene inserita un'altra importante norma che va ad elevare da 100 a 120 euro il limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relativa ai trattamenti di malattia, di maternità o di paternità dei lavoratori dello spettacolo.

Ho concluso il mio intervento e lascio la parola al mio collega, relatore Rampi, con cui ho avuto il piacere di portare avanti questo provvedimento. Ringrazio ancora tutti coloro che hanno contribuito e lo hanno fatto davvero tutti: è stato un grande lavoro di squadra e sono stata molto contenta di poterlo portare avanti e di poter ottenere questo importantissimo risultato insieme al Parlamento e al Governo. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rampi.

RAMPI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio anzitutto il signor Ministro per la sua presenza.

Credo che le parole appena pronunciate della correlatrice, senatrice Catalfo, abbiano trasmesso il clima che ha attraversato i mesi di lavoro sul provvedimento in esame e che, dal punto di vista del nostro ruolo di relatori, va restituito all'Assemblea e soprattutto a tutte quelle colleghe e quei colleghi che, essendo impegnati in altre Commissioni, non hanno misurato il percorso del provvedimento.

Il disegno di legge in oggetto nasce da molte iniziative parlamentari di diversi colleghi parlamentari di quasi tutti - se non tutti - i Gruppi politici sia alla Camera, che al Senato, che sin dall'inizio di questa legislatura hanno cercato di trovare delle soluzioni per garantire un principio che, per noi della Commissione istruzione pubblica, beni culturali, è fondamentale e avanzato.

Noi siamo normalmente impegnati a promuovere molte iniziative e a stanziare risorse il più possibile in crescita, ma sempre insufficienti, dedicate a iniziative, attività e beni culturali. Con il provvedimento in esame si sancisce un principio che potrebbe sembrare ovvio, ma che tale non è, ossia che la cultura la fanno le persone che lavorano nella cultura. Il lavoro nella cultura deve pertanto funzionare ed essere a tutti gli effetti garantito, tutelato, continuativo e degno di essere tale. Deve essere un lavoro che non deve portare le persone a scegliere se farlo per una parte della vita o per un'altra a causa della mancanza di risorse per continuare a esercitarlo e degli inevitabili vuoti che, per le sue caratteristiche, questo tipo di lavoro presenta. Questo è il punto. A differenza di tutti gli altri, questo lavoro viene a volte sospeso ma non per mancanza di attività o di domanda, bensì perché è fatto così. Il momento che noi vediamo in scena è solo una piccola parte del lavoro in questo settore, il quale prevede prima una preparazione e momenti di concentrazione, approfondimento e arricchimento.

Partendo da tante iniziative legislative di tanti parlamentari, abbiamo cercato un modo per garantire, in maniera veramente innovativa, da parte dello Stato italiano, una continuità nella discontinuità, una forma di ordine nel disordine necessario che sta alla base della creatività. Infatti, la creatività ha bisogno di elementi di disordine, movimento e discontinuità. Questa è l'innovazione.

Il provvedimento (lo sanno i colleghi che lo hanno seguito nello specifico) ha in realtà origini molto lontane, in quanto nasce forse addirittura dodici anni fa, ma sicuramente nove anni fa quando i due rami del Parlamento furono impegnati nell'esame di un altro provvedimento che poi venne votato nel 2017. All'epoca lavorammo con i colleghi Verducci e Montevecchi: io ero nell'altro ramo del Parlamento e ci conoscemmo proprio per provare ad arrivare un provvedimento che avesse già, nei criteri di delega, alcune di queste vocazioni. Da allora abbiamo fatto molta strada.

Il provvedimento in esame contiene risultati importanti. Penso, ad esempio, al tema degli osservatori, che è tutto figlio del lavoro di una collega dell'altro ramo del Parlamento, onorevole Carbonaro, che ha dedicato una parte importante della sua attività parlamentare in questa legislatura a questo tema e di cui abbiamo fatto tesoro. Credo che questo sia un modo di procedere virtuoso del bicameralismo italiano.

C'è poi il tema fondamentale, di cui credo parlerà di più la collega Montevecchi, dei live club, che mi sta molto a cuore. Anche in questo caso abbiamo provato tante volte a ragionare con loro sul pieno riconoscimento della loro funzione come spazi di cultura, forse non tradizionali come altri (anche se ormai sono ampiamente tradizionali). Certo, il teatro ha più di 2.500 anni di storia, ma, come mi è capitato di dire in una di queste iniziative, il live club c'è da sempre, perché forse il primo live club c'è stato quando gli uomini si sono trovati attorno a un fuoco e hanno iniziato a cantare delle canzoni per passare la notte e non cedere alla paura. È questa l'origine dell'aggregazione che viene creata dalla musica e dal trovarsi attorno a essa.

Noi ci stiamo occupando di questo, ossia di ciò che è fondamentale per essere umani e per essere democrazia. Per garantire tutto questo bisogna assicurare delle iniziative di legge che funzionino. Si è partito da iniziative parlamentari e c'è poi stata un'iniziativa del Governo che ne ha fatto tesoro. C'è stato uno scambio veramente importante e significativo tra le due Camere, tra Parlamento e Governo e tra Parlamento e tante voci fuori dal Parlamento, che sono state ascoltate, la relatrice le ha citate. Ricordo che, come relatori, abbiamo anche raccolto l'iniziativa di un "parlamento degli artisti" nato al Piccolo Teatro di Milano, che proprio nel corso della pandemia aveva fatto un lavoro veramente di tipo parlamentare per contribuire a questa iniziativa di legge e in questo provvedimento c'è un pezzo proprio di quel lavoro. La pandemia ha fatto esplodere qualcosa che conoscevamo tutti e ha fatto capire che questo settore così fragile e così discontinuo, se succede qualcosa che muove l'equilibrio che già è precario, rischia di crollare. I Governi ed i Ministri che hanno gestito la pandemia, compresa la senatrice Catalfo, che è seduta accanto a me, hanno cercato in tutti i modi - ci sentivamo telefonicamente in quelle sere - di inventarsi qualche cosa per soccorrere velocemente, urgentemente ed in maniera innovativa queste persone, per fare in modo di non perderle innanzitutto all'attività lavorativa, per fare in modo che le loro professioni non si spegnessero. In quell'occasione abbiamo inventato delle misure e abbiamo capito quanto sia fragile il meccanismo, ma anche quanto in realtà probabilmente, qualora venga generato un volano virtuoso, questo sistema possa stare in piedi da solo. Basti pensare a tutto ciò che genera, in termini culturali, democratici ed economici il lavoro di queste persone, di queste donne e di questi uomini, che produce delle entrate nelle casse dello Stato, tra l'altro con forme di ridistribuzione tra chi guadagna molto e chi guadagna poco, perché quando pensiamo a questo settore tutti pensiamo a una trentina di nomi noti - personalmente ho avuto l'onore di lavorare con alcuni di loro, come Roberto Vecchioni e Eugenio Finardi - che sono sicuramente persone che non avranno bisogno di questo provvedimento, ma ad esempio i loro musicisti, i loro tecnici, le persone che realizzano i loro palchi sì, e senza quelle persone non esistono nemmeno loro. C'è quindi un meccanismo di redistribuzione che fa sì che le entrate dell'uno possano generare delle coperture per i periodi non lavorati dell'altro.

Credo che questo sia un bel modo di fare politica, di lavorare in Parlamento, di arrivare a un testo ed anche di confrontarsi. Abbiamo anche avuto talvolta qualche frizione su alcuni dettagli, ma non c'è problema. La sostanza è che oggi consegniamo all'Assemblea un esito molto condiviso nella Commissione, anche se qualche forza politica non è ancora completamente convinta. Questo forse è dovuto al fatto che non siamo stati in grado di includere ancora veramente tutti in queste misure, ma magari alla fine di questa discussione generale e dopo le dichiarazioni di voto riusciremo a fare anche un altro piccolo passo avanti. Sarebbe un bel segnale, perché questo provvedimento deve essere approvato da questa Assemblea e deve essere trasmesso alla Camera, deve iniziare il suo percorso di delega e deve arrivare entro la fine di quest'anno ad avere deleghe avviate e una copertura economica nella prossima legge di bilancio che permetta davvero di far funzionare il meccanismo. Questo diventa un impegno sacro come è sacra quest'Aula, che il Parlamento, forte dei voti che oggi riceverà questo provvedimento, presenterà anche nella legge di bilancio. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice De Lucia. Ne ha facoltà.

DE LUCIA (M5S). Signor Presidente, i due relatori hanno sottolineato la complessità del lavoro effettuato intorno a questo disegno di legge. È stato molto impegnativo, infatti, per tutti quanti noi lavorare a questa legge delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore. Ho voluto scandire il titolo per esteso, in modo che sia chiaro il lavoro che abbiamo fatto; si tratta di un argomento difficile e complesso, che mi sta particolarmente a cuore e che ho tentato di affrontare in questi mesi con uno spirito giusto ed in maniera adeguata. È per questo che ringrazio non solo i due relatori, che ho visto estremamente impegnati nella formulazione finale, ma anche le due Commissioni al completo, che si sono date molto da fare sotto diversi e numerosi aspetti, perché il lavoro - come poi vi renderete ben conto - è estremamente ampio e abbraccia tantissime materie tutte insieme; riuscire a creare un amalgama così complesso non è stato sicuramente facile.

Quella che approviamo oggi è stata definita da prestigiosi operatori del settore una piccola rivoluzione, una grande conquista per tutti i lavoratori e le lavoratrici del mondo dello spettacolo. Aggiungerei che otteniamo così un reale riconoscimento del loro ruolo sociale, che dà prestigio al nostro Paese. Mi auguro che questa piccola rivoluzione cammini velocemente, come ha detto poc'anzi il collega relatore Rampi, e che anche alla Camera possa vedere la luce quanto prima possibile, perché ce n'è bisogno. In questi mesi di lavoro abbiamo capito che questo è un settore che gridava necessità di approvazione di una norma del genere; e noi abbiamo risposto a questo grido, a questo ennesimo SOS che è venuto da questo settore. (Applausi).

Vi espongo molto rapidamente i punti di forza di questa delega al Governo, a cominciare dalla riapertura in materia di riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di spettacolo. C'è poi il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità, per l'introduzione di una indennità di discontinuità quale indennità strutturale e permanente. Guardate che nel mondo dello spettacolo la parola "strutturale" e la parola "permanente" non esistono e probabilmente è la prima volta che vengono inserite in una norma legislativa. C'è poi quella per i contratti di lavoro, nonché per l'equo compenso per i lavori autonomi. Abbiamo inoltre il riconoscimento della professione di agente dello spettacolo dal vivo, ma anche il rafforzamento e l'ampliamento delle funzioni dell'osservatorio dello spettacolo e l'istituzione del tavolo permanente per lo spettacolo. Il riconoscimento dei live club è uno dei passaggi per i quali io personalmente sto ricevendo più consensi, perché è un mondo, se non il mondo vero della musica che viviamo nelle nostre città, nei nostri borghi, nei piccoli paesi e che finora non aveva un reale riconoscimento.

In questo modo, noi ridiamo la giusta e corretta dignità al settore dello spettacolo. Forse non è facile far comprendere esattamente la portata di quello che stiamo facendo oggi; basta solo pensare che sono coinvolti migliaia di professionisti della lirica, della musica, del teatro, del cinema, della danza e di tutte le arti performative (agenti, tecnici e operatori in genere). Tutti coloro che in realtà danno lustro al nostro Paese, che ci regalano bellezza e che ci permettono di respirare cultura.

Consideriamo che nel 2019 il mondo dello spettacolo contava 327.000 lavoratori e produceva un valore aggiunto di quasi 16 miliardi di euro, l'1 per cento del PIL. Sempre secondo i dati sui lavoratori dello spettacolo dell'INPS, nel 2020 (in piena pandemia) il numero di lavoratori dello spettacolo con almeno una giornata retribuita nell'anno è risultato pari a 261.799, con una retribuzione media annua di 10.492 euro (stiamo parlando di 10.000 euro). Praticamente una débacle dal 2019 al 2020. Mi pare inutile, ma ci tengo comunque a sottolineare che il settore dello spettacolo è stato tra quelli che ha scontato l'effetto peggiore a seguito del Covid, come emerge confrontando i dati del 2019 con quelli del 2020. Il gruppo professionale più numeroso in ogni caso rimane quello degli attori, che comunque ha subito un calo di quasi il 20 per cento. Insomma, stiamo parlando di persone che hanno perso il lavoro e alle quali probabilmente oggi stiamo ridando una dignità di persone e di lavoratori.

Permettetemi però di gioire di un passaggio particolare, relativo alle disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo che siamo riusciti a inserire nella norma. L'articolo 13 integra i criteri di riparto del FUS di cui all'articolo 1 della legge n. 63 del 1985, al fine di promuovere l'equilibrio di genere. In pratica, il comma 1 prevede che i decreti di riparto del Ministro della cultura dei contributi a valere sul FUS tengano conto del criterio integrativo riguardante la promozione dell'equilibrio di genere. È la prima volta probabilmente che si parla di equilibrio di genere nel rispetto delle norme per il mondo dello spettacolo. (Applausi).

Ebbene, vi racconto che cosa è successo in realtà. Con la collega Montevecchi abbiamo ascoltato la Rete per la parità di genere nelle arti performative e, a seguito dell'incontro nazionale delle operatrici dello spettacolo, abbiamo ritenuto opportuno condividerne le richieste attraverso la formulazione dell'emendamento che poi è stato approvato e che ritroviamo nel disegno di legge. Si è trattato di un percorso virtuoso di sinergia, volto al superamento della particolare arretratezza del sistema teatrale italiano, che ad oggi presenta percentuali di presenza femminile in posizione di leadership e decisionali, di accesso ai mezzi di produzione e ai fondi e di visibilità del lavoro, spesso sottovalutato e sottopagato, tra le più basse in Europa. Questo passaggio è la testimonianza di quanto sia importante l'ascolto che viene dato a chi in realtà è venuto a chiederci aiuto in questo momento difficile.

Concludo affermando che il mondo dello spettacolo oggi ha davvero un motivo per festeggiare e se fino a qualche mese fa abbiamo assistito alla "protesta dei bauli" credo che dopo l'approvazione definitiva, anche alla Camera, di questo provvedimento, i nostri operatori dello spettacolo dovrebbero scendere in piazza con le trombe. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffoni. Ne ha facoltà.

MAFFONI (FdI). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, è indubbio che molte categorie di lavoratori hanno pagato un prezzo enorme per la pandemia, aggravata da scelte governative inefficaci e molte volte senza una valida base scientifica. Anche questa mattina ne abbiamo parlato durante l'esame dell'altro provvedimento.

Il dibattito su questo tema è più attuale che mai, visto che, a differenza di altri Paesi europei e nel pieno rispetto delle indicazioni provenienti dalle comunità scientifiche, che nessuno mette in discussione, subiamo oggi limitazioni che all'estero nessun governo impone. È altresì indubbio, gentili colleghi, che una delle categorie che più ha sofferto nei mesi scorsi è stata quella dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, per i quali noi siamo qui probabilmente a deliberare un provvedimento sì doveroso, ma caratterizzato da un colpevole ritardo.

In aggiunta alla carenza di aiuti concreti da parte dello Stato durante la recente pandemia, vi è anche una costante carenza di tutela per i lavoratori, appartenenti ad un settore che - è opportuno ribadirlo - è parte determinante del nostro patrimonio culturale. È sufficiente guardare i dati per comprendere che un lavoratore su cinque non opera più nel settore dello spettacolo rispetto a qualche mese fa: si tratta soprattutto di lavoratrici e lavoratori che si occupavano dell'organizzazione e dell'allestimento - fase invisibile, ma nondimeno fondamentale - di qualsivoglia spettacolo e attività ricreativa. A onor del vero, la mancanza di tutela è infatti ben antecedente alla pandemia, in quanto è da anni che gli ultimi governi, che si sono succeduti, hanno deciso di abbandonare i lavoratori e le lavoratrici di questo prezioso settore. Tutto ciò naturalmente non giova a chi presta il proprio lavoro, né tantomeno a chi è disposto ad investire in questo settore. Finché non vi saranno concrete tutele, purtroppo, è naturale pensare che vi sarà un esodo ancora maggiore da questo ambito, o ulteriori difficoltà, che potrebbero generare un abbassamento dei salari e degli stipendi, con una ricaduta finale sulle delicate questioni della sicurezza sul lavoro. Il tema della sicurezza sul lavoro è fondamentale; lo dico anche perché ricopro l'incarico di Vice Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. La mancanza di disciplina in materia favorisce unicamente condizioni lavorative precarie e sebbene i controlli antecedenti all'Expo 2015 abbiano generato una sensibile diminuzione delle cosiddette morti bianche nel settore ora i dati stanno tornando ad essere allarmanti.

Inoltre, colleghi, ci troviamo all'alba di una stagione di eventi importantissima, la prima dopo la diffusione della pandemia; pertanto, dobbiamo essere pronti a mettere in sicurezza le centinaia e migliaia di lavoratori e lavoratrici di questo settore. Insomma, che l'Italia viva anche di cultura è noto, pertanto noi di Fratelli d'Italia fatichiamo a capire come i Governi trainati dal Movimento 5 Stelle prima e il cosiddetto Governo dei migliori poi, ancorché con una vastissima maggioranza, abbiano trascurato queste problematiche fino ad oggi.

Riprendendo le puntuali parole del nostro presidente Giorgia Meloni, noi siamo qui per fare un'opposizione seria e costruttiva; inoltre tengo a sottolineare che noi non siamo il partito del no, come qualcuno ci vuole dipingere. Tuttavia, anche su questo importantissimo tema le nostre richieste, soprattutto le nostre proposte e i nostri emendamenti, sono rimasti come sempre inascoltati. È quindi con rammarico per l'ennesima occasione mancata che noi di Fratelli d'Italia ci asterremo sul provvedimento in esame. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Laus. Ne ha facoltà.

LAUS (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, permettetemi di esprimere, oltre alla soddisfazione, anche l'orgoglio di poter accompagnare all'esame dell'Assemblea il frutto di mesi di lavoro svolto in sinergia con i colleghi della 7a Commissione. A tale proposito, approfitto per ringraziare anche i due correlatori, il collega Rampi e la collega Catalfo, nonché la Presidente della 11a Commissione, la collega Matrisciano, e il presidente della 7a Commissione Nencini.

La collaborazione è stata veramente straordinaria La sintesi di diverse esperienze e contributi tra le varie forze politiche si è tradotta in un testo che ci porta finalmente a riconoscere la specificità di chi lavora in campo culturale e in particolare nello spettacolo, dopo due anni di pandemia e una crisi che ha prodotto una dispersione di personale tecnico e artistico senza precedenti, in una galassia di lavoratori e lavoratrici senza certezze, un quinto dei quali, come è stato ricordato dal collega che mi ha preceduto, ha abbandonato questo settore, che nel 2019 cubava circa 1,5 miliardi di euro. Dopo i due anni peggiori di sempre, insomma, più forte che mai è l'esigenza della delega che diamo al Governo per un riordino complessivo delle disposizioni di legge in materia di spettacolo.

Il principale elemento di novità rispetto al passato, che rappresenta un autentico cambio di passo nella produzione normativa odierna, riguarda il riconoscimento della natura stessa delle professioni creative, dove i tempi di preparazione, di formazione e di studio sono da considerarsi a tutti gli effetti parti integranti dei tempi di lavoro effettivo, perché connaturati e indispensabili alla realizzazione della missione professionale, ovvero la messa in scena dello spettacolo, di qualsiasi natura esso sia. Il provvedimento in esame innova dunque il paradigma con cui ci si è relazionati sin qui con le imprese culturali e creative, favorendo un radicale cambio di rotta in un ambito che storicamente è stato normato poco e male, attraverso provvedimenti frammentari che non hanno mai davvero tenuto conto dei rapidi cambiamenti ai quali il lavoro nello spettacolo è stato da sempre esposto.

Mi permetto di fare con voi una riflessione che sembra apparentemente distinta e distante dall'oggetto in discussione, che è però a mio avviso calzante ed è un richiamo alla nostra responsabilità di legislatori. Generazioni di giuristi da tempo hanno tuonato e continuano ancora a tuonare contro i rischi e i danni prodotti da normative non organiche difficilmente interpretabili e persino inaccessibili. Noi sappiamo benissimo, invece, che le norme non solo devono essere chiare, intellegibili e accessibili nella loro formulazione, ma anche e soprattutto idonee a perseguire gli obiettivi che si propongono. La proposta che oggi portiamo all'esame del Senato è un virtuoso comportamento legislativo perché mette in campo la traduzione di una visione d'insieme. A tale proposito ringrazio il Governo, nelle persone del ministro Franceschini e del ministro Orlando.

L'azione strutturale insieme con la capacità di riconoscere le caratteristiche intrinseche del settore, oltre alla capacità di misurare ad esempio la differenza che sussiste tra lavoro intermittente e lavoro discontinuo, è la risposta più attesa delle lavoratrici e dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Professionisti che nel pieno della pandemia hanno vissuto un profondo stato di abbandono a causa dell'incapacità del legislatore di riconoscerli come titolari di diritti e portatori di una legittima domanda di tutele. La costruzione di un primo welfare universale per i lavoratori e le lavoratrici della filiera era al primo posto tra le richieste avanzate dalle varie realtà con cui le Commissioni 7a e 11a del Senato si sono relazionate nel corso dei mesi. È proprio qui la mia soddisfazione, il mio orgoglio. L'impegno che il Parlamento ha preso con loro, però, troverà pieno compimento solamente nella fase di approvazione dei decreti attuativi.

La legge delega che votiamo oggi, infatti, ha anche il merito di far "rivivere" la legge n. 175 del 2017, approvata sul finire della scorsa legislatura e purtroppo rimasta inattuata, anche se le priorità e le esigenze inserite in quella normativa sono tuttora attuali e impellenti. Pensiamo in tal senso alla valorizzazione della musica e degli spettacoli di musica popolare contemporanea, alla definizione delle figure professionali e dei requisiti per svolgere questa professione, alla programmazione di interventi di incentivazione e sostegno degli spettacoli, al potenziamento degli spazi ad essi dedicati. Personalmente mi piace continuare a sperare in un sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani e all'estensione di misure di sostegno finanziario ai soggetti che organizzano spettacoli e concerti di musica pop.

L'approvazione del provvedimento non è perciò che il primo passo di una promessa che andiamo a mantenere. Oggi si pongono le basi affinché il lavoro culturale possa essere veramente tutelato con gli strumenti del welfare e della previdenza. È una restituzione di risorse che questo settore genera per il Paese in chiave democratica, civile e anche economica. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Papatheu. Ne ha facoltà.

PAPATHEU (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, sono particolarmente felice di vedere in Aula il ministro Franceschini che, venendo personalmente qui oggi a seguire la discussione, con la sua presenza ha voluto dare al provvedimento in esame la massima attenzione che merita.

Questo provvedimento segna oggi veramente una svolta epocale perché, dopo settantacinque anni, diamo dignità ai lavoratori dello spettacolo. È dal 1947 che purtroppo questi lavoratori sono rimasti privi di qualunque tutela, eppure il nostro Paese vive di cultura, grazie anche ai lavoratori dello spettacolo, che non sono solo i grandi artisti: pensiamo, ad esempio, anche ai format televisivi. Ricordo come durante la pandemia gli stessi grandi artisti sono voluti intervenire per dire che dietro loro c'erano tantissimi lavoratori.

Come ha detto giustamente anche la collega De Lucia, questi stessi lavoratori sono dovuti scendere in piazza perché improvvisamente, dopo settantacinque anni, ci si è accorti che non avevano alcuna indennità. Durante il periodo dell'emergenza da Covid-19, durante il quale sono stati soprannominati addirittura gli invisibili, hanno ricevuto veramente delle miserie, scusatemi se lo dico, ma è così. Hanno dovuto manifestare, hanno dovuto attendere e aspettare una regolamentazione per avere poi delle piccole indennità, ovviamente solo una goccia nell'oceano per persone che, come noi, sono state costrette a rinunciare alla libertà, ma che, cosa ancora più grave, non hanno più potuto prendere parte ad alcuno spettacolo e quindi non hanno più potuto lavorare, perché quello è ciò che sanno fare.

È stato per loro sicuramente anche un grosso trauma personale, ma, grazie anche all'appello corale di tutti coloro che hanno potuto partecipare alle varie manifestazioni, le loro proteste sono state raccolte.

Signor Ministro, sono stata la prima firmataria di questa riforma il 10 aprile 2019: già in tempi non sospetti, dunque, secondo me questo tipo di attività doveva essere oggetto di attenzione, soprattutto dopo i diciotto anni di un Governo al quale non abbiamo mai potuto partecipare e dal quale, nonostante questi lavoratori siano tanto affezionati alla sinistra, non hanno avuto nessun riscontro.

Mi auguro quindi che, dopo la lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento, in occasione della quale ritengo che non ci saranno ulteriori ritardi, i nove mesi già richiesti dal Ministero, che con la decretazione farà il lavoro più importante, non diventino settantasei anni di attesa, perché da settantacinque a settantasei in questo Parlamento è un attimo.

Confido nel lavoro corale che è stato fatto da tutte le forze politiche, che mi sento di ringraziare, perché il fatto di avere a cuore un tema così importante come quello dei lavoratori dello spettacolo ci ha visti lavorare in maniera congiunta, peraltro non senza difficoltà. Purtroppo, infatti, la stessa definizione di lavoratori dello spettacolo è stata difficile da individuare. Nel testo di legge da me presentato avevo dato la seguente definizione, che vorrei ricordare e spiegare: per lavoratori dello spettacolo si intendono quei soggetti che, con abilità di natura artistica, che si possono manifestare con un'attività inventiva, un'interpretazione, un'esibizione, una particolare abilità fisica, una specifica personalità, o anche con una qualificata competenza tecnico-artistica, danno un apporto necessario o sostanziale alla realizzazione o alla miglior riuscita dello spettacolo.

In questo provvedimento tutte queste figure sono state tutte richiamate in maniera generale; abbiamo visto che si è fatto riferimento anche alle fondazioni lirico-sinfoniche e in questo senso un grande plauso va a chi le ha volute inserire.

L'elemento secondo me più importante, che va oggi evidenziato e per cui dobbiamo veramente sottolineare il grande lavoro fatto dalla Commissione, è dato dal riconoscimento dell'indennità di discontinuità. Voglio spiegare a chi ci ascolta che nel caso di attori, di musicisti, di comparse o di chiunque sia coinvolto in una performance, che si traduce e si sintetizza magari in un minuto, dietro quel minuto ci sono prove, c'è un'energia fisica e psichica, ma soprattutto c'è uno studio, perché bisogna prepararsi per fare quel minuto di spettacolo e per passare da uno spettacolo a un altro. Questo vale soprattutto quando parliamo di teatranti: penso, ad esempio, a "I duellanti", che ho visto al Teatro Quirino di Roma, dove c'era gente che recitava con le armature, con le spade, per cui c'è necessità anche di una forza fisica enorme.

Ebbene, quando ho ascoltato queste persone nel 2019 sono rimasta veramente basita pensando al lavoro incredibile che a mio avviso hanno fatto. Un lavoro che - voglio ricordarlo, e per questo chiedo anche l'attenzione da parte dell'Assemblea - quando eravamo chiusi in casa a causa del Covid sicuramente ci ha potuto dare conforto perché a tenerci compagnia sono stati proprio gli attori, gli artisti, perché eravamo tutti incollati alla televisione. A loro veramente voglio fare un applauso, che farò a nome di tutti, perché veramente hanno meritato, e vi invito ad applaudire agli artisti (Applausi), perché in settantacinque anni non si sono mai fermati; hanno continuato a impegnarsi e a lavorare per noi e ci hanno tenuto compagnia anche nelle difficili giornate chiusi in casa per via del Covid, quando l'unico conforto poteva essere la TV.

Ministro, non mi soffermo oltre nell'esame del provvedimento, perché i colleghi l'hanno già ampiamente dibattuto. Mi auguro veramente - e per questo mi appello alla sua attenzione e alla sua sensibilità - che questo Parlamento abbia l'onore di poter dare luce a questo provvedimento veramente epocale visto che abbiamo aspettato settantacinque anni per averlo. Grazie, colleghi, e buon lavoro! (Applausi).

Presidente, le chiedo di poter allegare il testo scritto del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Alessandrini. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, è stato un lavoro importante, un lavoro corale, condiviso; per questo ringrazio i Presidenti, i relatori e tutti i colleghi delle Commissioni 7a e 11a delle quali faccio parte.

L'approvazione di questo disegno di legge, che delega il Governo in materia di spettacolo, è un primo passo verso il pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori di questo settore, da sempre, purtroppo, considerati - almeno quanto a tutele legislative - figli di un dio minore.

È stato nel corso della pandemia che ci si è finalmente resi conto della necessità di fare un focus approfondito su questo comparto, che è stato sicuramente tra i più penalizzati dalla crisi legata al Covid.

L'analisi della situazione ha evidenziato una legislazione carente, che garantiva poco o nulla chi opera nel mondo dello spettacolo, con norme lacunose che non tutelavano appieno i lavoratori del settore. La situazione lavorativa del comparto spettacolo andava attenzionata da tempo e meritava di essere affrontata concretamente. Abbiamo avuto l'opportunità di prendere finalmente in mano la situazione affrontando le problematiche di lavoratori del comparto e cercando di risolverle.

Con questo disegno di legge si mette un primo mattone e si delega il Governo a prevedere misure atte a realizzare il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spettacolo, nonché il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori del settore, iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Vengono previste misure che ridanno dignità a chi è impiegato in questo settore, che qualificano e professionalizzano le varie figure, che regolano e inquadrano in maniera chiara il lavoratore, garantendo tutele anche in caso di malattia e dando garanzie a fini pensionistici.

In molti casi, purtroppo, nell'immaginario comune il lavoratore dello spettacolo artistico o della cultura è spesso assimilato a un hobbista, a colui che si diverte nello svolgere questo tipo di attività o che lo fa - passatemi la frase colorita - a tempo perso, perché ha un altro mestiere con un reddito che gli permette di vivere. Il sottotitolo di questa concezione è: ci diverte e si diverte mentre lavora, poco male se non ha le stesse garanzie degli altri lavoratori. Ciò è assolutamente dequalificante, ingiusto e non corrisponde alla realtà.

Chi arriva a fornire una prestazione artistica il più delle volte lo fa dopo anni di studio, sacrifici e prove, con un'importante formazione alle spalle.

Erroneamente - da profani - ci limitiamo a considerare l'impegno dell'artista soltanto relativamente alle ore in cui è impegnato nello spettacolo o al massimo estendiamo il suo possibile coinvolgimento lavorativo alle ore spese nelle prove. Purtroppo, in moltissimi casi, quando si parla di spettacolo si ignora totalmente lo studio e la formazione che porta l'artista a quella determinata performance. (Applausi). Per emergere in qualsiasi settore, compreso quello artistico, non è sufficiente avere talento, ma c'è bisogno di dedizione e sacrificio. L'essere predisposti per una determinata attività ci può eventualmente facilitare, ma per passare dall'essere in potenza a diventare atto (scomodando il filosofo Aristotele) ci sono anni di studio, chilometri percorsi, esercizi, libri consumati e tutto ciò che ne consegue. Il paradigma va cambiato radicalmente: lavorare in questo settore non è un passatempo e merita le tutele riconosciute agli altri lavoratori.

Il provvedimento che ci accingiamo a votare oggi, dopo un proficuo dibattito in Commissione, in cui siamo riusciti a migliorare aspetti secondo noi carenti, inizia a riordinare il comparto in maniera funzionale al miglioramento della qualità delle prestazioni offerte, rende effettive le tutele per i prestatori d'opera e li regolarizza.

Mi sono attivata per far inserire un importante emendamento atto a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani che studiano materie attinenti al settore. Mi riferisco ai ragazzi con diploma di istruzione secondaria superiore che provengono da scuole professionali con indirizzo nei servizi culturali e dello spettacolo e con corsi inerenti moda, meccanica, elettronica, elettrotecnica, e alla loro possibilità di lavorare nell'indotto del comparto dello spettacolo. Per loro abbiamo chiesto di promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo; un tassello in più per aiutarli concretamente ad entrare in questo mondo.

Questo disegno di legge costituisce una tappa fondamentale del percorso che va verso il giusto riconoscimento e il sostegno e verso la definizione delle garanzie nei confronti dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Non immaginiamoci soltanto l'attore di successo o il cantante che riempie gli stadi con i suoi concerti; pensiamo piuttosto alle maestranze, a chi lavora nel settore in maniera professionale, a chi si impegna quotidianamente, portando avanti la propria attività come qualsiasi altro lavoratore di un altro settore, a chi deve lavorare quel monte ore per arrivare ad avere uno stipendio dignitoso. Ci sono migliaia di professionisti del teatro, della musica, del cinema, della lirica, della danza e di tutte le arti performative che finalmente, grazie a questa normativa, potranno contare su nuove tutele e garanzie. (Applausi).

Questo è il vero, primo intervento importante e sostanziale per quanto riguarda il settore dello spettacolo. Siamo a fianco del Governo e per questo ringrazio i Ministri che si sono occupati di questo lavoro e, in particolare, il sottosegretario alla cultura, la senatrice Lucia Borgonzoni, che si è spesa in prima persona per la stesura di questo provvedimento.

Come Lega siamo molto attenti alle problematiche di chi opera in questo comparto e nel corso della pandemia abbiamo più volte sollecitato interventi e ristori per lenire l'inevitabile recessione economica dei lavoratori dello spettacolo dal vivo.

Siamo consapevoli che questo testo non soddisfa completamente le aspettative di questi lavoratori, ma siamo altrettanto convinti che la strada intrapresa sia quella giusta e che il Governo e le Commissioni lavoreranno affinché la situazione in futuro possa migliorare sensibilmente. Non devono più esserci lavoratori di serie A e di serie B, perché chi opera nel settore dello spettacolo in molti casi si sente abbandonato a se stesso e questo non possiamo più permetterlo. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Matrisciano. Ne ha facoltà.

MATRISCIANO (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, innanzitutto tengo a ringraziare tutti i colleghi e le colleghe delle Commissioni lavoro e cultura, che hanno collaborato alla definizione di questo importante provvedimento. In particolare, ringrazio il collega Riccardo Nencini per l'equilibrio e la collaborazione nella gestione del provvedimento, nonché i due relatori, Nunzia Catalfo e Roberto Rampi, per l'impeccabile lavoro. Ringrazio anche la collega Alessandra Carbonaro, che è stata già citata, che alla Camera ha portato avanti un grandissimo lavoro attraverso un'indagine conoscitiva i cui contenuti vengono recepiti nel provvedimento oggi in esame. Non da ultimo, ringrazio le associazioni che ci sono state vicine, con le quali ci siamo confrontati, e i lavoratori stessi, con i quali c'è stato un confronto davvero costruttivo, che ci hanno aiutato a migliorare questo provvedimento. Sono realmente onorata di essere qui oggi e di poter intervenire in Aula su questo provvedimento, che è frutto di una battaglia tanto combattuta dal MoVimento 5 Stelle, che restituisce finalmente dignità ai lavoratori dello spettacolo e dimostra, con i fatti, quanto valore diamo alla cultura. (Applausi).

Se c'è, infatti, un settore che ha sofferto più di altri le conseguenze della pandemia è stato quello della cultura e dello spettacolo. I numeri parlano da soli: si è passati dai 330.000 lavoratori dello spettacolo del 2019 ai 260.000 dell'anno successivo, con un decremento pari ad almeno il 21 per cento. Nello stesso periodo si stima siano stati bruciati quasi 8 miliardi di euro, con un volume di affari che ha segnato un rosso del meno 73 per cento: una catastrofe.

A farne le spese sono stati migliaia di lavoratori, le cui vite sono state stravolte dalla crisi e le cui professionalità sono andate perdute, in assenza di strumenti giuridici idonei a tutelarli nel periodo delle chiusure forzate.

La giornata di oggi segna una tappa fondamentale sulla strada della definizione di una nuova cornice normativa a tutela degli operatori dello spettacolo, ai quali potrà finalmente essere riconosciuto e garantito il giusto sostegno. Con l'approvazione del disegno di legge delega sullo spettacolo, le migliaia di professionisti della lirica, della musica, del teatro, del cinema, della danza e di tutte le arti performative potranno contare su nuove garanzie grazie alla riforma del settore.

Le novità introdotte dal disegno di legge prevedono, quindi, la delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di una indennità di discontinuità quale indennità strutturale e permanente. Lo abbiamo già detto, ma va ribadito, proprio per la sua portata rivoluzionaria. Quella per i contratti di lavoro, nonché per l'equo compenso per i lavoratori autonomi e, ancora, per il riconoscimento della professione di agente dello spettacolo dal vivo, ma anche per il rafforzamento e l'ampliamento delle funzioni dell'osservatorio dello spettacolo e l'istituzione di un tavolo permanente del settore spettacolo.

Mi soffermo in particolare sulla indennità di discontinuità. L'indennità di discontinuità, introdotta attraverso l'approvazione di un emendamento che, di fatto, ha inserito un sostegno economico per i periodi di inattività, riconosce (e questo è fondamentale) i tempi di preparazione, di formazione e studio quali parti integranti dei tempi di lavoro effettivo, perché connaturati e indispensabili per chi svolge un lavoro nelle arti performative. Posso dire, piena di orgoglio, che si tratta del primo concreto sostegno dedicato ai lavoratori dello spettacolo.

Con il collega Nencini abbiamo chiesto con urgenza la convocazione di un incontro con il Governo per affrontare il nodo legato alle risorse da stanziare per finanziare l'indennità di discontinuità, che riteniamo una misura necessaria e non rinviabile perché sono i lavoratori dello spettacolo che ce lo chiedono a gran voce.

Il fondamento di questo nuovo ammortizzatore sociale riguarda la natura stessa dell'attività di chi opera nel mondo della cultura e dei grandi eventi. Si tratta di una prestazione spesso intermittente e frammentata, che alterna periodi di lavoro a periodi di fermo. La creazione di questo nuovo strumento andrebbe a colmare un vulnus che la pandemia ha fatto emergere in modo lampante.

Bisogna creare tutele omogenee e dire basta ad un sistema che viaggia a due velocità e si fonda sulla dicotomia di garantiti e non garantiti. (Applausi). La chiave di volta è puntare sull'universalismo delle tutele e dei diritti. Ecco perché è così importante che queste risorse vengano individuate. È una battaglia politica che porteremo avanti anche sul piano istituzionale. Ovviamente nella prossima legge di bilancio sarà opportuno trovare le adeguate coperture, oltre a quelle già inserite nel Fondo emergenza spettacolo.

Al di là di tutto, quello di oggi è senza dubbio un importante passo avanti per il completamento del nuovo welfare dello spettacolo, che necessitava di una vera e propria rivoluzione sul piano delle tutele e dei diritti riconosciuti ad una categoria che fino ad oggi è stata ingiustamente penalizzata. Oggi il MoVimento 5 Stelle è qui e resterà a fianco dei lavoratori della cultura e dello spettacolo, per sancire un nuovo inizio basato su maggiori tutele e più sostegni. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Catalfo.

CATALFO, relatrice. Signor Presidente, farò una replica molto celere. Credo che questa sia una giornata molto importante. Gli interventi dei senatori hanno certificato il grande lavoro di squadra compiuto nelle Commissioni. Ringrazio il ministro Franceschini per aver seguito tutto l'iter e per la sua presenza odierna qui in Aula. L'auspicio è che si proceda velocemente con i decreti legislativi e la disciplina di questo insieme di norme e di tutele, con la regolamentazione che riguarda anche i compensi, il welfare e l'indennità di discontinuità che certifica il fatto che lavorare nel settore dello spettacolo, per tutte le diverse tipologie di lavoratori (dagli artisti ai tecnici), è un vero e proprio lavoro; è un lavoro discontinuo, ma produce utili ed è un tassello fondamentale dell'economia italiana, oltre che un investimento importante nella cultura per il nostro Paese.

L'auspicio è che si proceda velocemente e che questo settore possa essere anche un nuovo volano per le nuove professioni. Andiamo incontro a un'evoluzione del mercato del lavoro, alle nuove tecnologie, a nuove professionalità anche in questo settore, quindi anche a una nuova possibilità per i giovani di investire nel loro futuro e di avere certezza del proprio progetto di vita. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rampi.

RAMPI, relatore. Signor Presidente, nel ricordare - perché è giusto - le tante persone che hanno contribuito davvero a questo provvedimento, che sono meno note e che non appaiono e non appariranno nelle cronache parlamentari, ci sono tre nomi che vorrei citare. Il primo è quello del presidente della mia Commissione, Riccardo Nencini, perché davvero ha messo in questo provvedimento un'energia, una tenacia e una generosità non comuni; credo abbia fatto la differenza ed è giusto riconoscerglielo. Gli altri due nomi sono quelli di due figure tecniche, il professor Casini e la dottoressa Cipollone, che davvero hanno messo un'energia incredibile in questo provvedimento: ogni tanto bisogna ricordarsi anche di chi lavora nell'amministrazione pubblica e supporta la nostra attività.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro della cultura, onorevole Franceschini.

FRANCESCHINI, ministro della cultura. Signor Presidente, anch'io voglio aggiungere i miei ringraziamenti a tutti coloro che hanno lavorato in modo così intenso, molto convinto e determinato: il Presidente della Commissione, i relatori, tutta la Commissione cultura, al di là degli orientamenti politici. Credo si possa dire che davvero è una bella storia parlamentare dei rapporti tra Parlamento e Governo, che dimostra peraltro come si può proficuamente lavorare fino all'ultimo giorno della legislatura e non disperderne neanche uno.

Il percorso è stato molto partecipativo. Il lavoro è stato fatto prima con la presentazione di numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare; è seguita l'indagine conoscitiva che ha svolto la Camera dei deputati e poi il percorso partecipativo di coinvolgimento delle categorie e di tutte le rappresentanze del settore, che come sapete è molto variegato, e che ha portato alla stesura del disegno di legge. Infine, il lavoro parlamentare che ha portato in modo non retorico a un grande miglioramento del testo e all'introduzione di molte novità. Ne cito soltanto alcune: l'indennità di discontinuità, vale a dire la possibilità per il lavoro dello spettacolo - discontinuo per natura - di avere una copertura nei momenti di non lavoro; l'equo compenso per i lavoratori autonomi; il riconoscimento dei live club; il riconoscimento della disciplina della professione di agente e rappresentante dello spettacolo dal vivo; l'aumento della retribuzione giornaliera riconosciuta. E potrei continuare, annoverando anche i nuovi criteri per il FUS. Sono tutte cose innovative, preparate con un percorso molto convinto e condiviso, che ha avuto anche come motore - credo lo si debba riconoscere - le vicende dei mesi della pandemia e del lockdown.

Come spesso capita, le crisi - anche le più drammatiche - portano con sé qualche conseguenza positiva. In quei mesi tutto il Paese e anche i decisori politici che normalmente non si occupano di cultura (perché si occupano prevalentemente di altre cose, come è comprensibile) hanno capito che cos'è l'Italia con i musei e i teatri chiusi, senza musica nelle piazze e nelle strade, quanto il Paese diventa più povero e quanta ricchezza viene dalla produzione teatrale, musicale e di spettacolo che caratterizza così fortemente l'Italia e la fa riconoscere nel mondo.

Abbiamo anche capito, attraverso l'erogazione delle molte misure di ristoro di quei mesi, quanto la situazione dei lavoratori dello spettacolo fosse precaria. Non vi era nemmeno la consapevolezza numerica del fenomeno dei lavoratori precari dello spettacolo. I vari provvedimenti per l'emergenza hanno fatto emergere tutta questa marea di persone che aspettavano da decenni i riconoscimenti. Quello è stato il motore che ha consentito di andare avanti.

Adesso è necessario che il provvedimento arrivi a compimento. Dobbiamo correre per l'approvazione alla Camera dei deputati e per l'approvazione dei decreti attuativi. Dobbiamo correre e correremo. (Applausi).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Procediamo all'esame degli articoli, sui quali sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CATALFO, relatrice. Signor Presidente, il parere è favorevole su tutti gli emendamenti.

FRANCESCHINI, ministro della cultura. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.100, passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.100, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.100, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.100, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G13.100.

CATALFO, relatrice. Signor Presidente, il parere dei relatori è favorevole.

FRANCESCHINI, ministro della cultura. Signor Presidente, il Governo è favorevole ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13.100 non verrà posto ai voti.

GALLONE (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, desidero ringraziare il Governo ed i relatori per l'accoglimento di quest'ordine del giorno, che ci sembrava doveroso nell'ambito del settore musicale, in quanto chiede un'attenzione particolare anche per la musica jazz, che oggi è entrata a far parte del patrimonio dell'UNESCO. Credo che per un Paese come l'Italia, che ha fatto anche di questo percorso musicale un fiore all'occhiello e un'eccellenza, l'attenzione da parte del Governo e del Parlamento sia veramente un bel segnale.

Grazie di cuore, ministro Franceschini, ci aspettiamo che poi quest'ordine del giorno effettivamente possa diventare un impegno formale. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, oggi votiamo per un provvedimento fortemente atteso da tutto il mondo della cultura e dello spettacolo. Si tratta di uno dei settori più duramente colpiti durante la pandemia, tra l'impossibilità di spettacoli dal vivo e programmazioni sistematicamente saltate per il susseguirsi delle ondate pandemiche.

Oggi, finalmente, questo settore rivede la luce e i numerosi concerti e gli eventi dal vivo sono lì a ricordare quanto in questi due anni ci è mancata la cultura e quanto ci sono mancati gli spettacoli. La pandemia ha però modificato certe abitudini di consumo culturale degli italiani: penso soprattutto al cinema e al fatto che non si avvertano segnali di ripresa sugli incassi nelle sale. Speriamo, come sostiene qualcuno, che si tratti di una conseguenza della coda lunga delle restrizioni: in fondo, stare due ore in sala con una mascherina non è il massimo. Intanto, a farla da padrone sono le grandi piattaforme, che sono cresciute di numero ed hanno aumentato il numero dei loro abbonati durante il biennio pandemico. La loro esplosione anche dal lato delle produzioni pone serie domande sul potere contrattuale che il singolo professionista o la maestranza locale possano esercitare rispetto ad una multinazionale.

Il discorso non riguarda però solo il cinema. Pensiamo a com'è cambiata l'economia della musica, con la perdita di redditività dei dischi e la necessità per i musicisti di puntare sui concerti dal vivo.

È l'insieme di queste trasformazioni a spiegare il senso e il valore del provvedimento, che finalmente riconosce l'artista come lavoratore, con i suoi diritti e le sue tutele. È un professionista particolare, strutturalmente precario, con un'irregolarità che è figlia anche di esigenze di carattere artistico e del rapporto con il proprio talento. Quanti sono quelli che, per garantire determinati standard qualitativi, hanno bisogno di momenti di decantazione e quanti sono quelli che hanno bisogno di fermarsi per studiare o fare sperimentazione e ricerca? Se non tutti, la grande maggioranza.

La legge che votiamo oggi affronta la questione dal verso giusto. Penso all'indennità di discontinuità quale indennità strutturale permanente. Penso al riconoscimento della rilevanza dei periodi di prova, che costituiscono ore di lavoro ad ogni effetto della carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo. Penso al riconoscimento dell'indennità giornaliera quale elemento aggiuntivo di compenso in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva. Penso al discorso dell'equo compenso, proporzionato, cioè, alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché alla complessità della prestazione. Penso all'incremento dei contributi e della base di calcolo per i trattamenti di malattia o di maternità, ivi compresi quelli del congedo parentale.

Molto importante è anche tutto il filone che ha l'obiettivo di riordinare l'intera disciplina, con la nascita di un codice dello spettacolo. In particolare, le fondazioni lirico-sinfoniche, per il cui risanamento in questi anni è stato svolto un prezioso lavoro, sono chiamate a immaginarsi cuore pulsante della cultura nazionale: già, si tratta di quell'opera lirica italiana che è un unicum a livello mondiale e rappresenta un punto di riferimento assoluto nel pianeta per la cultura musicale. Queste realtà devono quindi avere rapporti più stretti con i rispettivi territori e, dall'altro lato, non rinunciare all'ambizione di essere poli attrattivi di un turismo internazionale per la qualità della loro offerta.

Inutile dire che l'Italia sul fronte culturale ha potenzialità infinite. Per merito anche di buone decisioni degli ultimi Governi, nel Paese è maturata una consapevolezza trasversale della cultura come volano economico, come strumento di crescita civile e come elemento di qualificazione dell'Italia agli occhi del mondo. Altro che con la cultura non si mangia! Mettendo al centro i suoi protagonisti, gli artisti e tutti coloro che lavorano nell'economia dello spettacolo, si aggiunge un ulteriore importante tassello.

Per questo votiamo convintamente questa legge delega, con l'auspicio che si traduca presto in elementi concreti per dare un'ulteriore spinta a questo mondo così importante e per tutelare una categoria di lavoratori troppo spesso dimenticati. Nel ringraziare infine i due relatori, il senatore Rampi e la senatrice Catalfo, e naturalmente il ministro Franceschini per il Governo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. (Applausi).

CORRADO (CAL-Alt-PC-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRADO (CAL-Alt-PC-IdV). Signora Presidente, gentili colleghi e rappresentanti del Governo, buonasera. Avrei voluto usare un'aggettivazione parimenti deferente per entrambi, ma distinta; apostrofare cioè come "gentili" gli uni ed "egregi" gli altri o viceversa. Mai come in questo caso, però, sarebbe una contraddizione in termini dare dell'egregio a chiunque di voi, se l'etimologia è ancora una scienza non proprio esatta, ma quanto meno affidabile.

Come potrei, infatti, attestare l'essere "egregio" (da "ex grege", cioè fuori dal gregge) di chi affida a questo Governo, o a chi per esso la prende in carico, una qualsiasi materia delicata come tutte quelle che arrivano in quest'Aula, che un tempo trattavamo, come dovere del Parlamento? Dico un tempo, perché la pioggia di questioni di fiducia dimostra che non aveva torto Mark Twain, quando asseriva che, se votare facesse qualche differenza, non ce lo farebbero fare.

Infatti, il Governo dei migliori non ce lo fa fare, se non su temi su cui, non reputando pericoloso l'esercizio del pensiero, la discussione e la scelta, per salvare le apparenze, ci consente di svolgere interamente l'attività propria di quest'Assemblea e poi di votare. È per salvare le apparenze, appunto, per dare un po' di corpo a quell'ectoplasma di democrazia parlamentare che ancora si aggira fra questi banchi, che siamo chiamati qui oggi a votare la delega al Governo e altre disposizioni in tema di spettacolo, pur sapendo ormai per esperienza, consolidata da oltre un anno di attività dell'Esecutivo Draghi, che è impossibile delegare a questo Governo alcunché in buona fede, sperando che sia in grado - prima ancora che intenzionato - di agire nell'interesse della comunità, meno che meno nel post pandemia.

Desidero tuttavia accompagnare la dichiarazione di voto del Gruppo CAL, che avete intuito a questo punto essere contrario, con qualche riflessione a largo raggio. In effetti, colleghi, riprendo con qualche esitazione la parola in quest'Aula, se escludiamo i question time e gli interventi di fine seduta, dopo molti mesi di silenzio. L'ultimo mio intervento era stato l'elogio funebre del Ministero per i beni e le attività culturali, che, ben lontano dall'essere oggetto di un mero cambio di denominazione, nell'occasione è stato invece annientato su iniziativa di questo Esecutivo, ma con il consenso disinformato del Parlamento, a favore della nascita del Golem definito Ministero della cultura, funzionale esclusivamente a completare lo smembramento e l'alienazione a privati del patrimonio culturale pubblico, quello che rende ovviamente, e a gettare via il resto, perseguita dal ministro Franceschini, prima sicarius e poi fossator del glorioso Mibac, in ciascuno dei suoi plurimi mandati al Collegio Romano.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,27)

(Segue CORRADO). Per non riaprire questa pagina dolorosa mi sono astenuta dal prendere la parola anche la settimana scorsa, quando in quest'Aula il Teatro Regio di Parma è stato riconosciuto monumento nazionale. Naturalmente abbiamo votato anche noi a favore della lodevole iniziativa promossa e portata avanti con determinazione dalla senatrice Saponara. Avrei voluto sottolineare in quell'occasione l'incoerenza tra la decretata apoteosi del contenitore, in sé condivisibile - lo ripeto - e anzi motivo di orgoglio per tutti gli italiani, e l'indifferenza, per non dire l'accanimento, nei confronti del contenuto da parte del Ministero, che purtroppo ha competenza anche su quello, ovvero sui lavoratori dello spettacolo e sul pubblico che ne fruisce, accomunati dall'essere ridotti entrambi a clienti, anche qui in senso etimologico (cito dal dizionario Treccani: «Nell'antica Roma chi, pur godendo dello stato di libertà, si trovava tuttavia in rapporto di dipendenza da un cittadino potente (patrono), dal quale riceveva protezione»). Come dicevo, sono stati ridotti entrambi a clienti, anziché riconoscere agli uni la dignità di corpo vivo dell'istituto e agli altri quella di fruitori consapevoli di un contenuto culturale. E badate che parlo di contenuto e non di prodotto, perché la pervasività del gergo mercantile nel linguaggio corrente è tale da renderlo più infestante del gergo bellico e di quello sportivo e i pensieri - si sa - sono elaborati in relazione agli strumenti, le parole, dei quali ciascuno dispone.

Ho detto che purtroppo il Dicastero al quale spettano la conservazione e la valorizzazione di uno storico edificio per spettacoli come il Teatro Regio di Parma e, al contempo, spetta occuparsi dei professionisti che detti spettacoli realizzano, offrendoli poi al pubblico, è il medesimo; purtroppo, lo ripeto ancora, perché l'incapacità di realizzare le previsioni dell'articolo 9 della Costituzione, ragione stessa dell'esistenza del Ministero (che oggi è della cultura), si apprezza - si fa per dire - sia sul piano della tutela e conseguente valorizzazione a fini culturali del patrimonio storico-artistico, archeologico e paesaggistico, sia sul piano della regolamentazione e promozione delle attività culturali, che da quello dovrebbero attingere materia e slancio per una nuova creazione.

Non pretendo che mi crediate per fede, tanto più che la distorsione della realtà nel settore cultura in Italia, anzi il suo ribaltamento, affidata alla voce dei media compiacenti dura ormai da quasi un decennio. Sono i fatti a parlare e a dirci che affidare a questo Governo un intervento nel settore dello spettacolo significa sfidare la sorte, sapendo in partenza di uscire perdenti.

Mi spiego, accennando brevemente alle quattrodici fondazioni lirico-sinfoniche. Da membro effettivo della 7a Commissione, in questa legislatura, sulla base delle segnalazioni che noi tutti riceviamo dall'esterno e che, una volta verificate, trasformiamo in atti, ho promosso ben tre interrogazioni sulla Fondazione Teatro Regio di Torino. Rosanna Purchia, sponsorizzata da quello che la stampa ha definito - senza essere smentita, badate - il vero decisore del Ministero della cultura, persino oltre il limite temporale della proroga dell'incarico conferitole (tutt'altro che gratuito, peraltro), durante il suo commissariamento, ha inanellato una serie di irregolarità amministrative, arrivando a modificare lo statuto e a creare figure dirigenziali ex novo, in spregio alla normativa di settore.

Un'altra interrogazione chiamava in causa il Teatro San Carlo di Napoli e l'Arena di Verona, da dove appena qualche giorno fa è arrivato a tutti noi un documento sulla situazione dei lavoratori aggiunti di Fondazione Arena di Verona, perché il problema fondamentale, al di là delle ovvie differenze che caso per caso si palesano, è la progressiva e sistematica riduzione dei diritti dei lavoratori, costretti persino a rinunciare ai contenziosi presenti e futuri nei confronti dell'ente, pur di ottenere il successivo di una serie di contratti che sono altrettante dichiarazioni di resa incondizionata, altrettante briciole e, tecnicamente, sono estorsioni contrattuali. Eppure i danzatori, i musicisti, i cantanti, le masse artistiche sono essi stessi parte rilevante e, anzi, preponderante di quel patrimonio culturale che il Ministero dovrebbe tutelare; sono i custodi della nostra tradizione e gli artefici di quella sua riproposizione fedele e felice che assicurerebbe alla nostra memoria di avere un futuro, se solo volessimo.

Invece no. Persino il canto lirico, invenzione e vanto assoluto dell'Italia, arriva quest'anno alla candidatura quale elemento del patrimonio immateriale riconosciuto dall'UNESCO solo a prezzo di indicibili contrattazioni sottobanco, con grave scorno di chi, pur avendo offerto di più in termini finanziari (perché le candidature si comprano e si vendono, evidentemente), non risponde a pieno alle necessità tattiche degli attuali gestori di quella gallina dalle uova d'oro che è il nostro patrimonio immateriale, nuova frontiera delle ambizioni di molti.

A mezza strada, per così dire, tra beni materiali e immateriali, tra tangibile e intangibile, sta il grande affare dei cammini e dei sentieri e della loro presunta valorizzazione, sui quali si va consumando una lotta senza quartiere tra chi ancora gestisce insieme (malamente) i beni e le attività culturali, ragionando però come se gestisse anche il turismo, e chi, gestendo il turismo, rivendica naturalmente i propri spazi di manovra rispetto a iniziative che sono in effetti eminentemente turistiche, con una connotazione culturale variabile (religiosa, storica, letteraria, naturalistica o altro). Il ritorno elettorale sperabile dal favorire questo o quel Comune, questo o quel territorio, questo o quell'operatore economico, magari sotto il mantello del terzo settore, fa gola a tutti gli instancabili cacciatori di voti.

Tuttavia, detto di un'interrogazione sul sommerso musicale, problema drammatico che non viene affrontato seriamente neanche in questa occasione, torno allo spettacolo, citando un altro atto di sindacato ispettivo che affrontava il tema spinoso della direzione del Teatro dell'Opera di Roma e accennando alle conseguenze in fieri delle ulteriori segnalazioni attendibili arrivate più di recente dalla Fondazione Teatro di Cagliari. In diversi casi, il contenuto degli atti di sindacato ispettivo o la segnalazione stessa si sono tradotti in esposti alle procure territorialmente competenti. Sempre - prestate attenzione, colleghi - il malfunzionamento della macchina evidenziato dai segnalanti (veri e propri whistleblower che, in mancanza di garanzie di tutela dell'anonimato, non denunciano la pubblica amministrazione) rinvia alle scelte errate di quello che nell'ultimo decennio è stato ed è il vertice politico del Ministero oggi della cultura, quello che tutte le forze politiche presenti in quest'Aula hanno avallato, nonostante l'evidenza del danno irreparabile già arrecato al Paese fin dalla prima stagione.

Quello stesso vertice ora si intesta la proposta e chiede al Parlamento la delega per intervenire in tutta la complessa materia delle attività di spettacolo e culturali in genere. Qual è però lo spirito, qual è la prospettiva e quali sono i principi in base ai quali il Governo dei migliori interverrà su tutto questo? Al di là delle intenzioni proclamate, sono i fatti a parlare e i cittadini sanno leggerli perfettamente. La finzione è scoperta, colleghi: il Governo dei migliori, al cui Ministero della cultura la Corte dei conti lo scorso febbraio, a proposito delle esternalizzazioni, ha contestato la potenziale violazione di ben tre articoli della Costituzione (non un regolamento di condominio, con tutto il rispetto), ha la sfrontatezza di chiederci una delega in bianco per agire sulla voce cultura, ovvero sull'anima stessa del Paese, sul passato e dunque sul futuro dell'Italia. La risposta è no, colleghi, perché nell'acronimo CAL del Gruppo di opposizione cui appartengo la «C» iniziale sta per «Costituzione» e la nostra Carta costituzionale ci chiama tutti - chiamerebbe anche voi, se solo aveste orecchie per intendere, ma specialmente le istituzioni - ad agire in nome e nell'interesse dello Stato-collettività. (Applausi).

SBROLLINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-PSI). Signor Presidente, Governo, colleghe e colleghi, la giornata di oggi segna una tappa fondamentale sulla strada della costituzione di un nuovo quadro normativo a tutela degli operatori dello spettacolo, ai quali, grazie a una serie di strumenti, potrà essere riconosciuto e garantito finalmente il giusto sostegno. Voglio ringraziare anche il lavoro prezioso di tutti i gruppi parlamentari e, in modo particolare, del Gruppo a cui appartengo, Italia Viva-PSI.

Con l'approvazione del provvedimento al nostro esame, le migliaia di professionisti della musica, del teatro, del cinema, della danza e di tutte le arti, potranno contare su nuove garanzie, grazie ad una complessiva riforma del settore. I lavoratori del mondo dello spettacolo avranno oggi le prime risposte alle richieste di maggiori tutele che hanno avanzato nei mesi scorsi, a fronte di una precarietà che per troppo tempo ha caratterizzato il mondo delle arti. È un primo passo che arriva peraltro dopo anni molto difficili e complessi per tutti certamente, ma soprattutto per i lavoratori del mondo dello spettacolo, che sono stati tra quelli maggiormente colpiti dalle misure di contenimento della pandemia.

Abbiamo oggi finalmente una bella occasione per costruire la cornice di settore all'interno della quale ci si dovrà muovere nei prossimi anni per costruire tasselli ulteriori. Anche questo è un segno di cambiamento grazie ad un Governo nuovo, guidato da una persona autorevole come il presidente Draghi, a cui ancora una volta va il nostro ringraziamento.

Abbiamo visto in questi due anni di pandemia cos'ha significato vivere senza i luoghi della cultura e perdere emozioni e passione. Abbiamo visto anche come ha reagito il mondo della cultura di fronte alle tragedie quotidiane che stiamo vivendo con una guerra alle nostre porte. Il messaggio universale della cultura parla infatti non solo alla testa, ma anche al cuore, a quei sentimenti e a quei valori positivi che fanno parte e sono patrimonio del nostro Paese, che è basato soprattutto sulla cultura.

Non voglio soffermarmi nello specifico sui singoli ambiti nei quali il disegno di legge si muove, cercando invece di ripercorrere brevemente le principali novità. La riapertura della delega al Governo in materia di riordino delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spettacolo segna prima di tutto il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità per l'introduzione di un'indennità di discontinuità quale indennità strutturale e permanente. Penso poi al riconoscimento della professione di agente dello spettacolo dal vivo, ma anche al rafforzamento e all'ampliamento delle funzioni dell'osservatorio dello spettacolo e all'istituzione del tavolo permanente di questo settore, così come all'istituzione di uno sportello unico per lo spettacolo, finalizzato a garantire maggiori tutele a questi lavoratori.

Si tratta certamente di novità di rilievo, in particolare su due aspetti che vengono presi in considerazione dal disegno di legge: da un lato, il riconoscimento del ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e delle arti nel nostro Paese e nel mondo; dall'altro, il riconoscimento di specificità quali la flessibilità, ma anche la discontinuità che caratterizzano le prestazioni nel mondo dello spettacolo.

Potrebbe esserci quasi un'antitesi tra questi due aspetti, ossia il riconoscimento di un ruolo e di un'utilità sociale, ma anche quasi delle debolezze intrinseche a questo lavoro. Credo che questa contraddizione sia solo apparente e il disegno di legge in esame lo dimostra, perché ha saputo valorizzare quegli aspetti che solo in superficie potrebbero sembrare più problematici, quali la mobilità e la flessibilità e, soprattutto, la discontinuità, ma che sono anche i punti di forza dei lavori del mondo dello spettacolo.

Per questo importante risultato mi sento davvero di ringraziare i relatori del provvedimento, il senatore Rampi e la senatrice Catalfo, il Governo, in modo particolare il ministro Franceschini, e i presidenti delle due Commissioni, Nencini e Matrisciano. Rivolgo un ringraziamento per il contributo e il sostegno a norme fondamentali che vogliono finalmente dare tutele assistenziali e previdenziali.

La domanda che però tutti oggi nel mondo dello spettacolo si stanno ponendo è come si potrà ovviare alla carenza di personale, soprattutto nel live e nel mondo del teatro, settori che ormai si stanno avviando verso un'estate finalmente ricca di eventi. Del resto, molti lavoratori hanno deciso di non ritornare a operare in questo settore proprio per le sue fragilità, che non si superano soltanto con la riapertura dei luoghi culturali a piena capienza, perché necessitano di interventi strutturali e più strutturati.

Di certo c'è quindi un problema per un settore che nel 2019 produceva 11,4 miliardi di euro, pari allo 0,6 del PIL italiano, e che senza lavoratori faticherà inevitabilmente a realizzare gli stessi numeri.

La svolta che compiamo oggi con la prima approvazione di questo disegno di legge è davvero copernicana. Senza un cambio di passo di questo tipo difficilmente questo settore sarebbe potuto tornare a crescere e a fiorire, continuando a rappresentare un ambito strategico dell'economia italiana.

Credo che anche questa volta il Parlamento, in particolare nelle Commissioni competenti, attraverso il lavoro trasversale fatto tra colleghe, colleghi e Governo, abbia prodotto un risultato che va nella direzione giusta. Abbiamo ancora molto da lavorare, ma siamo convinti che questa sia la direzione da intraprendere.

Per tutte queste ragioni, non posso che dichiarare il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI sul provvedimento in esame. (Applausi).

IANNONE (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, ho ascoltato parole enfatiche in merito al provvedimento in esame, ma sinceramente, com'è stato già preannunciato dal senatore Maffoni, nostro collega di Gruppo e componente della Commissione lavoro, riteniamo che sia un'occasione persa per dare una risposta pienamente concreta e incisiva a un mondo che la aspetta da anni.

Siamo anche molto rammaricati perché, per l'ennesima volta, le proposte emendative di Fratelli d'Italia, che non ha mai un atteggiamento pregiudiziale, sono state assolutamente ignorate. Noi avevamo tutta l'intenzione di offrire un contributo che migliorasse in maniera sensibile il provvedimento, che per lungo tempo è stato bloccato nelle Commissioni, davanti all'evidenza del fatto che c'erano anche contrasti politici molto evidenti, che sono culminati nel momento in cui il Governo è stato battuto su un emendamento presentato da un esponente della maggioranza sulla delicata questione - che anche noi da anni proponiamo e riproponiamo - della vigilanza sulla gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche. La maggioranza si è spaccata, ma questa non è una novità, alla luce di quello che avviene ormai in maniera consueta nelle Commissioni.

Tuttavia, la nostra posizione di astensione critica che esprimeremo non ci impedisce - come la nostra onestà intellettuale, invece, sempre ci consente - di riconoscere che la delega dello spettacolo introduce certamente elementi nuovi, anche se non risolutivi, nella precarietà dei lavoratori dello spettacolo e di fronte alla necessità di garantire il settore culturale.

È venuta una risposta limitata, lo ribadisco - praticamente Tachipirina e vigile attesa - ai problemi che le Commissioni istruzione di Camera e Senato hanno avuto la possibilità di studiare e di approfondire in maniera molto esaustiva. Pertanto, mi permetto di muovere una critica, prima di merito e poi di metodo, passando dalla tecnicalità delle questioni più politiche.

Abbiamo presentato emendamenti per la riforma del Fondo unico per lo spettacolo in Fondo per le arti nazionale; è presente in Parlamento - a prima firma del collega Mollicone della Camera, che è anche il nostro responsabile del dipartimento cultura - una proposta di legge per la revisione del Fondo unico per lo spettacolo, che elimina in particolare il ruolo distorsivo delle commissioni consultive come richiesto dalle categorie, come nel caso del Movimento spettacolo dal vivo, e promuove l'introduzione della detrazione del consumo culturale, necessaria per rilanciare la domanda di cultura che abbiamo proposto più volte sia alla Camera sia al Senato in più provvedimenti e nelle leggi di bilancio.

La sinistra si dice sempre favorevole alla detrazione del consumo culturale, ma poi non vota mai la misura. Si tratta di temi su cui, invece, Fratelli d'Italia è sempre stato in prima linea accanto alle categorie, come nel caso di Federculture, tanto da inserire gli incentivi alla domanda di cultura - penso alla detrazione del consumo culturale e all'abbattimento dell'IVA al 4 per cento per i prodotti culturali - nel programma di Governo del partito fin dalla sua fondazione.

Ci poniamo in maniera molto favorevole sul riconoscimento della professione di agente dello spettacolo dal vivo come sul rafforzamento e sull'ampliamento delle funzioni dell'osservatorio dello spettacolo e sull'istituzione del tavolo permanente del settore dello spettacolo, oggetto di un nostro ordine del giorno che è stato votato alla Camera dei deputati.

Va segnalato che la delega - come ha detto anche la collega che mi ha preceduto - poco si rivolge al settore del live club, così come non specifica il ruolo dello spettacolo dal vivo come impresa culturale. Eppure, nonostante la nostra azione emendativa di buonsenso, l'opposizione è stata esclusa ed è rimasta inascoltata.

Colleghi, noi ci asterremo in maniera critica per i motivi che ho spiegato, ma non saremo mai contro chi fa cultura, musica e spettacolo, perché rappresenta un riferimento identitario importantissimo e fondamentale per la nostra Nazione. (Applausi).

LAFORGIA (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAFORGIA (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, intanto mi unisco anch'io ai ringraziamenti, già formulati da chi mi ha preceduto, indirizzati ai commissari delle Commissioni 7a e 11a, dei loro rispettivi Presidenti e, naturalmente, ai relatori, il senatore Rampi e la senatrice Catalfo, che hanno costruito sapientemente questo passaggio, questo disegno di legge, e segnatamente la delega dentro la quale dovrà essere collocata la fase attuativa del Governo. Per l'appunto, il ringraziamento va fatto anche nei confronti del Governo, che ha seguito questo percorso e che oggi assume la titolarità della fase attuativa. Un ringraziamento particolare va al ministro Franceschini, che oggi è presente, a segnalare, una volta di più, l'importanza di questo passaggio.

Noi voteremo convintamente a favore di questo disegno di legge, per almeno due ordini di ragioni. Sarò molto breve, per non ripetere tante osservazioni che, per fortuna, si sono ripetute, nel senso che molti interventi sono sostanzialmente sovrapponibili, ciò a dimostrare una condivisione molto larga rispetto a questo passaggio.

La prima ragione riguarda il contenuto in sé, le misure che questo provvedimento prevede, appunto la cornice che è stata costruita e i binari lungo i quali dovrà muoversi il Governo, in una chiave di arricchimento e di ampliamento della delega, alla luce di quello che è accaduto negli ultimi mesi e negli ultimi anni nel nostro Paese. Mi riferisco, all'istituzione del registro nazionale dei lavoratori dello spettacolo; all'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed Enit; alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori (la senatrice Catalfo ha fatto una sottolineatura molto specifica e peculiare proprio su questo aspetto così importante); ancora, mi riferisco alle modifiche concernenti l'osservatorio dello spettacolo e al riconoscimento della professione di agente dello spettacolo dal vivo, di cui diceva molto bene il senatore Rampi, nonché al riconoscimento giuridico dei live club, che rappresentano un pezzo importante del ragionamento che è stato portato avanti.

Insisto nel dire che queste sono tutte misure significative, che arricchiscono questa delega e che sono frutto, a loro volta, dell'arricchimento della discussione che ha prodotto il risultato che oggi noi consegniamo a quest'Assemblea, rispetto al quale è giusto che i suoi membri possano esprimere il giusto orgoglio per il valore di tale passaggio.

Questa è sicuramente la nostra prima motivazione, ma ce n'è un'altra, naturalmente sovrapponibile, che ha a che fare, sì, col contenuto, ma innanzitutto col valore simbolico di quello che ci accingiamo ad approvare. Sono state usate espressioni che, secondo me, non sono enfatiche, bensì adeguate alla materia di cui stiamo discutendo e quindi anche al contenuto che stiamo approvando.

Ho sentito dire, per esempio, da qualcuno che è intervenuto precedentemente che l'indennità di discontinuità è un risultato storico. Effettivamente, potremmo definirla esattamente in questi termini. Lo è, proprio per il significato simbolico di ciò di cui stiamo discutendo.

Lei, signor Ministro, ha detto una cosa molto importante nel suo intervento, ossia che la discontinuità delle figure professionali del mondo dello spettacolo non è un elemento patologico (ritraduco quanto da lei sottolineato). Non è la patologia del sistema, ma è la fisiologia e l'intima natura di quella peculiare figura professionale.

A me piace chiamarlo mestiere, quello dello spettacolo, proprio perché è un impasto di formazione intellettuale, ma anche di componente materiale, materica e fisica. Molto dello spettacolo si esprime attraverso la voce e attraverso i corpi. Aver immaginato una delega con queste caratteristiche vuol dire dare valore a quelle figure, ma anche al contenuto e alla natura di questo tipo di professione, che non può che essere discontinua. La patologia, semmai, è non aver costruito un pavimento, una rete di protezione o un armamentario, quello sì, molto fisico, materiale e concreto, per sostenere questi lavoratori.

È stato detto sostanzialmente in tutti gli interventi che ci siamo misurati con questo fenomeno durante la pandemia. Forse avremmo dovuto aprire gli occhi prima. Attualmente, la pandemia ha ingigantito questa dinamica. Ci siamo drammaticamente misurati con questo settore, così come con tutti gli altri che abbiamo sostenuto, però oggettivamente abbiamo corso anche un rischio: da un lato, abbiamo acceso i riflettori, per usare una metafora che in questo passaggio potrebbe essere calzante; ma, dall'altro, abbiamo rischiato di allargare la forbice tra gli intenti, la sottolineatura giusta di un tema enorme (occuparci dei lavoratori che fanno dell'Italia quello che è, ossia un Paese famoso nel mondo per l'arte, per la cultura e per lo spettacolo), e ciò che effettivamente eravamo nelle condizioni di fare per accompagnare questi lavoratori.

Dico di più: c'è una percezione pubblica, collettiva, che va ribaltata. Siamo il Paese delle arti, della cultura e dello spettacolo, ma spesso, rivolgendosi a uno di questi che magari sono lavoratori dell'arte, della cultura o dello spettacolo dal vivo, si chiede: ma che lavoro fai? La risposta è: mi occupo di arte, faccio il musicista, faccio l'attore. E spesso si sente replicare: sì, però qual è il tuo vero lavoro? C'è una percezione che va completamente ribaltata ed è paradossale che questo accada esattamente in un Paese come il nostro. È quindi un bene aver posto un ragionamento politico e culturale ed è positivo averlo accompagnato con una strumentazione e quindi anche con indicazioni molto concrete e materiali su come aiutare questi lavoratori, ma tutto questo deve servire a ribaltare la dignità stessa di questi lavoratori, quindi anche la percezione e la funzione del ruolo che svolgono.

Questo vale per i lavoratori dello spettacolo, ma dico di più. Vedo il collega Verducci, che credo interverrà dopo di me, con il quale ho condiviso, così come con tanti altri colleghe e colleghi, alcune battaglie piccole, che piccole non sono, perché hanno avuto un loro valore: penso, ad esempio, all'aver "combattuto", con qualche piccolo esito e non come avremmo voluto, affinché i dottorandi - un sottoinsieme di loro, per la verità - che hanno subito uno stop durante la pandemia, perché a un certo punto non hanno più potuto beneficiare delle strutture, degli archivi e delle banche dati e non hanno potuto girare, avessero una proroga della loro borsa di dottorato. È stato come restituire loro la dignità di lavoratori, perché gli studenti di dottorato sono dei lavoratori. Ed è stato una piccola, grande battaglia: vale per gli studenti di dottorato; vale per i lavoratori dell'arte, dello spettacolo e della musica dal vivo; vale per tutti coloro che hanno voglia di continuare a fare questo mestiere, questo lavoro, e vogliono farlo nel segno della naturale e fisiologica discontinuità che prevede questo tipo di professione, ma devono anche sentirsi liberi. Sentirsi liberi vuol dire esattamente essere nelle condizioni di poter svolgere quel lavoro e quella funzione, a beneficio naturalmente delle loro aspettative e delle loro aspirazioni, ma credo innanzitutto a beneficio della grandezza di questo Paese e del suo immenso patrimonio artistico, culturale e naturalmente anche musicale.

Quindi una volta di più ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo risultato e naturalmente rivolgo un incoraggiamento al Governo a prendere in mano questa delega e a produrre un passaggio finalmente concreto. (Applausi).

*VERDUCCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi è una giornata di grande importanza ed è un'emozione essere qui, votare questo provvedimento e averlo costruito, giorno dopo giorno, in questi due anni difficilissimi, da quando - improvvisamente - tutti i teatri, tutti i cinema e tutti gli spazi della musica dal vivo furono costretti a chiudere per un tempo interminabile.

In quei giorni abbiamo avuto subito una consapevolezza politica, che poi ci ha mosso e guidato in questi mesi, cioè che la crisi non avrebbe colpito tutti alla stessa maniera e che c'erano settori e categorie che, già troppo vulnerabili, rischiavano di essere cancellati. Vi era la consapevolezza del rischio di perdere intere generazioni di professionisti nelle arti performative e creative: artisti, autori, tecnici e produttori indipendenti. Li cito insieme perché anche questo è un punto politico: è un unico mondo, un'unica filiera che vince o perde insieme e che va riconosciuta nella sua interezza; un mondo dinamico, sempre in cambiamento, dove nascono nuove professioni e nuovi ruoli sotto la spinta della rivoluzione tecnologica e digitale e delle trasformazioni multimediali che ne ampliano continuamente il perimetro.

È ora che tutti questi lavori - nessuno escluso - vengano riconosciuti e che tutti abbiano diritti, tutele e dignità. Fare cultura, fare spettacolo, fare arte è un lavoro e come tale va riconosciuto, rispettato, retribuito e protetto. (Applausi). Questo oggi, finalmente, conquistiamo. Le professioni della cultura e delle arti sono uno straordinario moltiplicatore economico e sociale; creano ricchezza, coscienza civile, coesione e identità condivisa; sono un pezzo decisivo della nostra economia e del nostro prodotto interno lordo, della nostra proiezione internazionale; sono il fulcro di quel sentimento che lega il nostro Paese a tutti i Paesi del mondo, di quella suggestione dell'Italia nel mondo che rende il nostro Paese amato e desiderato ovunque; sono un formidabile vettore per il nostro made in Italy e per la nostra capacità competitiva.

Ecco perché questa legge riguarda non solo alcune categorie, ma l'intero Paese. C'è in questa legge un'idea di modello di sviluppo, di democrazia e di futuro. Questa legge è uno spartiacque e può segnare un nuovo inizio, perché chi fa questo mestiere spesso non ha potuto farlo a testa alta. In Italia è difficilissimo fare un lavoro creativo e si è spesso soli e invisibili. La pandemia ha colpito più duro questo settore anche per questo, perché è un settore dove la frammentazione è più forte che altrove, dove ingiustizie e disparità sono più forti che altrove. È un settore condizionato da asfissianti posizioni dominanti, in cui è complicato emergere per il proprio talento.

Per questo abbiamo detto con forza, a inizio pandemia, che non sarebbero bastati i sostegni economici, ma che servivano nuove norme e riforme strutturali di cambiamento. Abbiamo fatto di tutto perché, dentro le tante emergenze della pandemia, si parlasse dell'emergenza dei lavoratori della cultura, per evitare che queste voci si perdessero o si silenziassero, per metterle al centro del dibattito politico e del dibattito pubblico. Abbiamo chiesto che queste voci fossero ascoltate in Parlamento. Abbiamo svolto intere sessioni di audizioni e ascoltato in particolare le istanze delle nuove realtà associative nate durante la pandemia, nel tempo più difficile. Ed è con loro che abbiamo preparato le proposte di legge per il riconoscimento degli spazi, dei live club e delle imprese culturali. Abbiamo dato a questi temi una rilevanza politica e parlamentare, in modo che nessuno potesse più ignorarli e per evitare che, finita la pandemia, si tornasse al mondo che c'era prima.

La legge che oggi votiamo nasce da questo ascolto e dal lavoro comune che la politica ha fatto insieme alle rappresentanze del mondo delle arti e dello spettacolo. Siamo stati insieme nelle Aule parlamentari e nelle piazze, in decine di manifestazioni. Abbiamo fatto battaglia politica. Questa legge è il frutto di una fortissima battaglia politica. In preparazione di questa legge, qui in Senato, su proposta del Partito Democratico, abbiamo approvato una mozione per uno statuto dei lavori del settore creativo, dello spettacolo, delle arti performative e poi, con il collega Orfini, abbiamo presentato una proposta di legge, nel dicembre del 2020, frutto di questo lavoro collettivo. Il cuore di quella proposta è l'introduzione nel nostro ordinamento di un'indennità di discontinuità per tutte le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo e delle arti performative e creative, siano essi autori, artisti, tecnici. Il cuore di quella proposta è oggi il cuore del provvedimento che stiamo per votare, con quello stesso nome e filosofia: "indennità di discontinuità". (Applausi).

La Repubblica italiana riconosce finalmente, con questo provvedimento, la natura strutturalmente discontinua di questi lavori. Viene riconosciuto il tempo di preparazione, il tempo di studio e di formazione, che è connaturato all'apertura del sipario, alla performance vera e propria, che è tutt'uno con il lavoro delle arti. Quella di oggi è una giornata storica ed è un orgoglio essere qui, non è un risultato per niente scontato. Oggi si apre e comincia una fase nuova per la legislazione italiana in questo settore e intorno a questo strumento - l'indennità di discontinuità - potremo davvero costruire un welfare universale, solido, per i lavoratori dell'intera filiera, con il riconoscimento giuridico, politico, previdenziale del lavoro che viene svolto. Adesso colleghi - lo sappiamo - il prossimo obiettivo immediato è fare in modo che questo strumento così innovativo sia adeguatamente finanziato. Ancora non basta assolutamente quello che c'è, servono molte più risorse di quelle attualmente stanziate e servono sin dalla prossima legge di bilancio.

Presidente, voglio ringraziare tutti i colleghi che hanno permesso questo risultato, voglio ringraziare i relatori, voglio ringraziare in particolare i Ministri, il ministro Andrea Orlando e il ministro Dario Franceschini, che ha seguito oggi tutti i nostri lavori e che ha sempre sostenuto questo provvedimento.

Presidente, per chi fa politica, per chi crede nell'impegno politico, oggi è una giornata importante. Questo risultato appartiene a tutti quelli che hanno creduto in questa battaglia, appartiene a chi, tra mille difficoltà, fa questo lavoro e da oggi potrà farlo a testa alta, con l'autonomia che è fondamentale per il lavoro creativo, senza doversi piegare a ricatti; questo provvedimento appartiene a chi è mosso dalla passione enorme di voler lavorare in questo settore, la passione più grande che vale un'intera esistenza e vederla frustrata o mortificata significa rinunciare al proprio progetto di vita, a tutto quello che si ha nel proprio animo. Noi questa battaglia l'abbiamo fatta per fare in modo che nessuno dovesse rinunciare al proprio progetto di vita. "Nessuno dovrà rinunciare" abbiamo scandito all'inizio della pandemia. E oggi possiamo dire di aver tenuto fede a quell'impegno. Questo strumento permetterà a tutti, soprattutto ai più giovani, di andare avanti, di non essere più soli né invisibili e per questo è un risultato storico e a suo modo è un risultato rivoluzionario. Questa battaglia oggi vinta, per noi è un punto di inizio. Il lavoro da oggi continua. Ed è con questo impegno, Presidente, che annuncio con grande soddisfazione il voto favorevole del Partito Democratico. (Applausi).

CANGINI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, ministro Franceschini, colleghi senatori, il comparto della cultura, come sappiamo, con il suo milione e mezzo di addetti, è tra quelli che più hanno sofferto le chiusure legate alla pandemia. All'interno di questo comparto, che si compone di filiere diverse, quella dello spettacolo dal vivo è senz'altro quella che ha pagato il prezzo più elevato; un prezzo per molti insostenibile, perché già complessa era la situazione in epoca pre-pandemica.

Dalla crisi economico-finanziaria del 2007-2008 è invalsa una retorica che, partendo dall'etimo greco della parola "crisi", ritiene che dalle difficoltà del presente possano derivare opportunità per il futuro. Tendenzialmente è una retorica un po' vacua, perché raramente in effetti questo è accaduto. Stavolta onestamente no, stavolta è diverso; stavolta siamo di fronte a un grande cambiamento, lungamente atteso, che probabilmente ha avuto la propria spinta decisiva proprio nella difficoltà che il settore dello spettacolo dal vivo ha vissuto nell'era pandemica. Questo dobbiamo riconoscerlo, colleghi, e dobbiamo riconoscere che si sta facendo e che stiamo per votare una riforma di sistema, una riforma strutturale, che ha il suo elemento forte nel riconoscimento, come specifico, strutturale e tipico dello spettacolo dal vivo, della discontinuità del lavoro di chi vi opera. È una cosa che fino a oggi era stata lungamente auspicata; ora è norma di legge. Ed è norma di legge che riconosce la specificità del lavoratore dello spettacolo, non considerando l'arte, lo spettacolo dal vivo, il canto e la musica come degli hobby, ma come delle vere e proprie professioni.

Altri sono gli elementi che compongono questa delega al Governo, tutti piuttosto significativi e rilevanti: l'introduzione di un registro nazionale per i lavoratori dello spettacolo e per i loro agenti, che per la prima volta vedono giuridicamente formalizzata la loro professione; l'equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo dal vivo; il riconoscimento dei periodi di prova come ore di lavoro effettivamente svolto; l'introduzione di un codice dello spettacolo, per dare organicità al settore; il riordino degli ammortizzatori sociali; il riconoscimento dei live club; il sostegno, ma anche la trasparenza, per le fondazioni lirico-sinfoniche.

Si poteva fare di più? Sì, certo, si poteva fare di più, soprattutto per quanto riguarda le dotazioni economiche, ma si farà di più al momento del varo della legge di bilancio. Quello che conta - e non è poco - è che oggi fissiamo un principio: il riconoscimento a livello legislativo - e dunque anche retributivo, previdenziale, del welfare - della peculiarità della professione di artista che si esibisce dal vivo. Era con tutta evidenza un atto dovuto alle migliaia di lavoratori dello spettacolo e come atto dovuto è stato interpretato dai membri delle Commissioni cultura e lavoro di questo ramo del Parlamento. È stato già detto, ma ci tengo a dirlo anch'io: non ho visto, non abbiamo visto, non si sono registrati distinguo, tatticismi, formalismi, posizionamenti, bluff, né logiche di parte o di partito. Abbiamo remato tutti e abbiamo remato tutti nella stessa direzione, convinti di fare la cosa giusta, pur con le diverse sensibilità politiche e culturali.

Credo davvero - lo credo sinceramente - che oggi ciascuno di noi, nel momento in cui questa legge delega verrà approvata, dovrà essere orgoglioso. E potrà dirsi orgoglioso per aver contribuito a sanare un'ingiustizia e a sostenere chi lavora in un comparto così evidentemente importante per l'immagine e per lo spirito della Nazione a cui tutti noi apparteniamo. Personalmente, sono anche orgoglioso del fatto che siano stati recepiti alcuni punti di un disegno di legge che avevo presentato e che è stato di fatto in parte assorbito da questa legge delega. Quello a cui tenevo di più, e che sarà a breve norma, è quello che si occupa dell'opera lirica. C'era un'evidente incongruità: così come la musica classica parla italiano, perché italiane sono le parole che la compongono e la definiscono, il melodramma è un'invenzione italiana. Nulla di più italiano dell'opera lirica. È per questo e anche grazie all'opera lirica che l'Italia è celebre nel mondo. Abbiamo una quantità di straordinari interpreti lirici. Ma, se andiamo a vedere i cartelloni delle principali rappresentazioni, dei principali festival e delle principali produzioni delle fondazioni lirico-sinfoniche, noteremo con facilità che molto spesso - non sempre ma molto spesso - prevalgono gli artisti e gli interpreti di origine straniera. È un'anomalia obiettivamente, che non rende onore alla nostra storia, alle nostre caratteristiche e agli straordinari talenti lirici che, anno dopo anno, le nostre scuole, le accademie e la prassi sfornano.

C'era bisogno di una legge? Sì, purtroppo c'era bisogno di una legge, perché quello che in altri Paesi, come la Francia o gli Stati Uniti, avviene per prassi, da noi per prassi non avveniva, perché lo strapotere delle grandi agenzie internazionali e le sensibilità dei sovrintendenti stranieri facevano sì che artisti non italiani prevalessero sugli artisti di nazionalità italiana. Quindi, la norma che è stata recepita in questa legge prevede che una parte - l'auspico significativa - dei fondi FUS sia erogata agli enti lirici, ai festival e ai teatri che si occupano di musica lirica se - e solo se - manifesteranno nei loro cartelloni almeno il 75 per cento di interpreti italiani. È un incoraggiamento, uno stimolo e vorrei che fosse un precedente, perché purtroppo è necessario fare per legge quel che altri fanno per prassi. (Applausi).

Non è un cedimento alla retorica sovranista, ma è un modo per rendere il dovuto onore a quanto più ci caratterizza e per aprire quegli spazi necessari ai giovani talenti - la norma è finalizzata ai giovani talenti lirici italiani - che, viceversa, sarebbero costretti ad andare a esercitare la loro arte all'estero; il che, nella patria del melodramma, francamente sarebbe un po' un paradosso.

È per queste ragioni che Forza Italia voterà convintamente questa legge, convinta anche che il Governo sarà coerente con gli impegni presi con il Parlamento. (Applausi).

SAPONARA (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPONARA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi senatori, Ministro, quello in discussione oggi in quest'Aula è un provvedimento grandemente atteso dal mondo dello spettacolo, settore fortemente messo in difficoltà dalla pandemia e che proprio per questo ha avuto da parte dei componenti della 7a Commissione una grande attenzione. Infatti, è dopo aver effettuato varie audizioni dei rappresentanti del settore, proprio nel periodo più triste della pandemia, che la Commissione cultura ha deciso di intervenire al fine di elaborare una normativa che il mondo dello spettacolo attendeva da tempo, per garantire le giuste tutele a un comparto da sempre carente nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori e anche per questo messo in ginocchio durante la chiusura dei teatri e dei cinema.

È dall'aprile dello scorso anno che le Commissioni cultura e lavoro, in sede congiunta, sono andate ad approfondire una serie di problematiche da risolvere, con l'obiettivo di dare un certo ordine e una giusta tutela ai lavoratori dello spettacolo: dal riconoscimento della figura professionale dell'artista alle tematiche più strettamente contrattuali; dai compensi alla disciplina per una tutela previdenziale e assicurativa. Sono tutti temi evidenziati nei vari disegni di legge presentati in Commissione sull'argomento, con l'intento di ottenere un testo unificato che rispondesse alle varie esigenze messe in evidenza dai lavoratori dello spettacolo, esigenze a cui anche la Lega, con un disegno di legge a prima firma della senatrice Lucia Borgonzoni, oggi Sottosegretario alla cultura, ha cercato di dare risposte.

Nel contempo si è mosso anche il Governo, tant'è che ad agosto, sempre dello scorso anno, è stato assegnato alle due Commissioni congiunte, cultura e lavoro, il disegno di legge delega per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo, testo collegato alla legge di bilancio. In qualità di membri delle Commissioni abbiamo subito iniziato a esaminare il testo giuntoci dal Governo per migliorarlo e apportare quelle modifiche che ottemperassero agli impegni presi con i lavoratori dello spettacolo, cercando così di introdurvi, attraverso proposte emendative, alcune delle norme contenute nei disegni di legge di iniziativa parlamentare e - a nostro avviso - importanti.

Si è trattato di un lavoro lungo, che ci ha impegnato diversi mesi, e per concludere il quale abbiamo atteso la legge di bilancio, e dirò poi perché. Siamo infine giunti oggi alla discussione in Aula del disegno di legge proposto dal Governo che prevede, tra le altre, le seguenti novità: la riapertura della delega al Governo in materia di riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di spettacolo; le deleghe al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità, per l'introduzione di un'indennità di discontinuità quale indennità strutturale permanente e per i contratti di lavoro, nonché per l'equo compenso per i lavoratori autonomi. Sono inoltre previsti il riconoscimento della professione di agente dello spettacolo dal vivo, il rafforzamento e l'ampliamento delle dell'osservatorio dello spettacolo e l'istituzione - molto importante e attesa - del tavolo permanente del settore spettacolo. Nel disegno di legge delega è prevista, poi, l'istituzione del registro nazionale dei lavoratori dello spettacolo; si dispone, inoltre, che l'INPS attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici.

Proprio riguardo all'indennità di discontinuità, uno degli emendamenti dei relatori, c'è stata ampia convergenza dei componenti delle Commissioni. L'obiettivo di questa misura - già presente anche nel testo della Lega - è riconoscere la specifica natura discontinua delle professioni creative. L'indennità di discontinuità, infatti, riconosce i tempi di preparazione, formazione e studio quali parti integranti dei tempi di lavoro effettivo, perché connaturati e indispensabili per chi svolge un lavoro nelle arti performative. Questo sostegno economico è stato tra i temi più discussi e per esso si è attesa la legge di bilancio, al fine di comprendere quale copertura fosse realmente possibile. Siamo consapevoli del fatto che sarebbero stati necessari molti più fondi per questa misura, per la quale attualmente sono a disposizione circa 40 milioni. A nostro avviso, si sarebbe potuto fare di più, dal momento che le casse dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), assorbite dall'INPS, risultano in attivo ogni anno, come risulta da un'audizione nelle Commissioni riunite VII e XI della Camera dell'11 novembre 2020, durante la quale il professor Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, aveva dichiarato che: «La spesa pensionistica rimane inferiore alla contribuzione. Da qui un avanzo che si genera di anno in anno per circa 300 milioni, fino a un cumulato ad oggi di circa 5,4 miliardi.». Ovviamente, nel sistema di contabilità nazionale, l'avanzo patrimoniale del fondo pensioni lavoratori dello spettacolo contribuisce a finanziare le gestioni previdenziali di altri comparti produttivi che presentano condizioni di disavanzo.

Tengo a sottolineare, avviandomi alla conclusione del mio intervento, che durante tutto l'iter del provvedimento in esame, il Gruppo Lega ha condiviso e sostenuto gli emendamenti dei relatori e sono stati accolti alcuni emendamenti sempre del Gruppo Lega, che proponevano l'accorciamento dei tempi della delega da dodici a nove mesi (a mia firma) e la possibilità di svolgere tirocini formativi presso gli operatori del settore della moda e dello spettacolo in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo (a firma della senatrice Alessandrini). Inoltre, è stato accolto l'ordine del giorno del senatore Rufa, che impegna il Governo a precisare che l'obbligo contributivo per indossatori e fotomodelli sussiste solo ed esclusivamente nel caso in cui tali professionisti partecipino a eventi con un effettivo carattere di spettacolarità e prestino attività artistica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione dello spettacolo.

In conclusione, oggi ci accingiamo a votare un provvedimento che, pur non essendo completamente risolutivo di tutti i problemi relativi al settore dello spettacolo, pensiamo abbia raggiunto un risultato e un contenuto importante.

Il voto favorevole che anche il Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione darà al provvedimento trova il sostegno anche nelle dichiarazioni di alcune associazioni dello spettacolo dal vivo, quali per esempio Assomusica, che ha apprezzato le migliorie apportate dalle Commissioni rispetto al tema della costruzione di un primo welfare universale per i lavoratori della filiera e al riconoscimento dei live club all'interno del comparto. Questa delega fa rivivere la legge n. 175 del 2017, approvata sul finire della scorsa legislatura, ma rimasta purtroppo inattuata.

Ringrazio i Ministri, in particolare il ministro Franceschini, oggi presente; i relatori, senatore Roberto Rampi e senatrice Nunzia Catalfo; i Presidenti delle Commissioni 7a e 11a; i colleghi commissari per il lavoro condiviso proprio per arrivare a questo risultato. Ringrazio naturalmente anche la senatrice Lucia Borgonzoni, sottosegretario di Stato per la cultura, che ci ha seguito con attenzione e passione in tutto il percorso per l'importanza e la centralità dei lavoratori del mondo dello spettacolo, che meritano il giusto riconoscimento. Signor Ministro, il nostro Paese è grande e riconosciuto in tutto il mondo grazie anche all'apporto, alla professionalità e alla passione che queste persone mettono in ciò che fanno ogni giorno e, in quanto tali, sono il nostro grande patrimonio da tutelare.

L'auspicio, signor Ministro, è che ora i decreti delegati vengano emanati con la massima sollecitudine per non perdere l'ennesima occasione di regolare un comparto che da troppo tempo attende una riforma. (Applausi).

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, cari colleghi, care colleghe, anche per noi è davvero un giorno molto felice. Siamo infatti qui ad approvare il primo passaggio dell'approvazione del provvedimento al nostro esame che - come già stato detto - è molto atteso dal mondo dei lavoratori dello spettacolo dal vivo; un provvedimento che ha avuto un percorso e un cammino lungo e faticoso, di cui però oggi il Parlamento non solo può prendere atto, ma anche esserne soddisfatto.

Come è già stato ricordato in quest'Aula, è un provvedimento che deve la sua formulazione anche a un'indagine conoscitiva fatta alla Camera dei deputati su iniziativa della nostra collega Alessandra Carbonaro. Anch'io mi unisco sentitamente ai ringraziamenti che sono stati fatti. (Applausi). Probabilmente, senza questa indagine conoscitiva, noi non avremmo avuto modo di avere una fotografia di quello che era e che è il mondo del lavoro nel comparto dello spettacolo dal vivo; un'indagine conoscitiva - lasciatemi dire, colleghi - quasi profetica, perché poi nel 2020 purtroppo è intervenuta la pandemia. Come è già stato ricordato in quest'Aula, nel corso della pandemia il comparto dello spettacolo dal vivo e della cultura in generale è quello che ha più pagato le conseguenze gravi, ma è anche quello che più ci ha aiutato a lenire, curare e a vivere in modo positivo un lockdown molto pesante per tutti i cittadini. (Applausi). Dalla pandemia è emerso il quadro tragico di un comparto privo di un sistema previdenziale e assistenziale adeguato alla particolarità delle professioni in esso svolte, come già i colleghi hanno ricordato. È da lì dunque che siamo partiti.

Vi voglio ricordare che non si tratta solo di pensare a chi già lavora in questo settore. Si tratta anche di pensare ai nostri giovani. Vi voglio dare un dato che non è stato ricordato: da un'audizione dell'associazione "Bauli in piazza" abbiamo appreso che il 30 per cento dei professionisti specializzati ha abbandonato il settore per dedicarsi ad altri lavori, e non vi sta rientrando. E c'è anche una lacuna negli ingressi occupazionali in questo settore proprio perché la mancanza di certezze e di tutele disincentiva e demotiva i giovani ad abbracciare le professioni dello spettacolo. Molti magari hanno conosciuto giovani che volevano intraprendere una professione in questo comparto e che sono stati dissuasi dai genitori, poco sicuri e poco motivati a incentivare i figli a dispiegare a livello professionale il loro talento in questo settore. Oggi dunque pensiamo anche al futuro e non solo all'esistente.

Il percorso si è snodato anche attraverso altri provvedimenti. Penso, ad esempio, al decreto sostegni-bis, nel quale sono contenute misure importanti come l'assicurazione per i lavori autonomi dello spettacolo; penso, ancora, alla legge di bilancio, in cui è stato introdotto il sostegno economico temporaneo. E arriviamo poi alla delega di cui stiamo discutendo oggi.

Si è già detto dell'importanza dell'istituzione dello sportello unico per i lavoratori dello spettacolo, per una facilitazione dell'accesso all'ottenimento dei certificati di agibilità e, quindi, anche per una maggiore tutela dei lavoratori.

È già stato ricordato il sistema a rete degli osservatori regionali dello spettacolo, che faranno rete tra loro e con l'osservatorio nazionale, e non solo per monitorare e studiare i dati, ma anche per mettere in campo delle iniziative tese a rendere omogenee ed efficaci le misure in favore dello spettacolo, di modo che non vi siano disuguaglianze tra le diverse Regioni in questo settore.

Abbiamo parlato poi del cuore del provvedimento, vale a dire dell'indennità di discontinuità. Su questo vorrei spendere qualche parola perché - come già è stato detto - non si tratta solo di prevedere una misura in favore dei lavoratori. Qui si tratta di fare una rivoluzione mentale e culturale, abbandonando la concezione secondo la quale chi lavora nel mondo dello spettacolo in fondo non lavori, ma vi si dedichi amatorialmente, e riconoscendo che il lavoro si esprime non solo nel momento in cui vediamo il prodotto finale del processo creativo, ma anche in tutta una fase di preparazione, di aggiornamento della propria formazione e di studio, che è fondamentale affinché si possa fruire del prodotto finale, e non lo dico a caso. Molto spesso, infatti, a partire dalla confusione nella concezione del lavoro in questo comparto, abbiamo messo in campo delle misure parziali che, in realtà, non hanno aiutato completamente questa categoria di lavoratori. (Applausi).

Grazie poi all'intervento del MoVimento 5 Stelle abbiamo inserito dei criteri per la promozione della parità di genere - ringrazio la collega De Lucia per essere entrata nel dettaglio su questo, per cui non mi ripeterò - e per il riconoscimento dei live club. Chi di noi non è stato giovane e non è andato in un club ad ascoltare musica dal vivo? Chi di noi non ha avuto un amico, un fratello, una sorella, un cugino o una cugina che hanno iniziato proprio in uno di quei club a suonare come artisti emergenti indipendenti, per passare poi magari a un professionismo che li ha visti in ribalte internazionali? Pensiamo, signori, e non mi stanco di ricordarlo a tutti noi, ai Maneskin, ai Maneskin. (Applausi).

Abbiamo quindi il dovere di riconoscere a questi luoghi la loro funzione sociale e culturale di contaminazione tra le arti, di incontro della creatività dei nostri giovani, di cerniera tra i percorsi formativi e il professionismo.

Infine, per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministro sa bene quanto il MoVimento 5 Stelle abbia a cuore questo comparto. Sono particolarmente lieta che sia stato approvato un emendamento - per una volta il Parlamento ha riconosciuto la bontà di una proposta - per la revisione dei metodi di selezione delle figure ai vertici di queste fondazioni, che hanno la responsabilità della gestione economica, artistica ed organizzativa delle stesse; criteri che dovranno andare sempre di più verso la trasparenza delle procedure di selezione, verso il merito - le persone giuste nel posto giusto - e l'assenza di conflitto di interessi.

Badate bene, colleghi: il conflitto di interessi è un cancro che intacca non solo alcuni settori, ma anche quello della cultura, insospettatamente. È dunque bene che sia passato questo emendamento. Allo stesso modo, poiché stiamo confermando dei criteri di delega già previsti nel codice dello spettacolo del 2017, mi auguro che finalmente si arrivi ai decreti attuativi per non riconfermare talune cariche che non si sono distinte per merito in quei ruoli.

Presidente, mi permetta di concludere con le cose da fare: approvare questo provvedimento alla Camera senza alcun impedimento; monitorare l'emanazione dei decreti attuativi affinché questo testo non rimanga un libro dei sogni chiuso in un cassetto, come il codice dello spettacolo del 2017. E poi, colleghi, tutti ci dobbiamo impegnare per non lasciare che cada nel vuoto il grido di dolore di Roberto Bolle alla Camera dei deputati, il quale ci ha restituito una fotografia del mondo della danza che non è all'altezza della fama di questo Paese in quest'arte, che non è all'altezza di quanto la danza e la lirica ci danno tutti i giorni in termini di biglietti da visita ineguagliabili nel mondo in ogni settore. (Applausi).

Dunque, Ministro e colleghi, dobbiamo dare a questo Paese sbocchi occupazionali per i danzatori, mirare alla stabilizzazione dei corpi di ballo, dare impulso alle start-up di giovani danzatori. Dobbiamo fare tutto il possibile perché quel grido non rimanga inascoltato. (Applausi).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.(v. Allegato B). (Applausi).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MANTOVANI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, colleghi tutti, il prossimo 20 maggio saranno passati dieci anni dalla prima forte scossa di terremoto che ha colpito l'Emilia e parte della Lombardia e del Veneto.

Fu l'inizio di un lungo sciame sismico, iniziato quella notte del 20 maggio alle ore 4,03, con la scossa di magnitudo 5.9 della durata di 136 secondi, ed epicentro nel Comune di Finale Emilia, in provincia di Modena. Il 29 maggio, poi, alle ore 9 ci fu una nuova scossa molto forte, di magnitudo 5.8, con epicentro tra i Comuni di Mirandola, Medolla e San Felice sul Panaro. Lo stesso giorno altre tre scosse: una alle 12,55 di magnitudo 5.5, una alle ore 13 di magnitudo 5 ed un'ulteriore scossa di magnitudo 4.9.

Queste forti scosse avvennero durante uno sciame sismico con scosse di minore entità, ma sempre avvertibili dalla popolazione; sciame durato continuativamente, per molti giorni, fino a giugno inoltrato, creando paura e ansia in tutta la popolazione. Furono 27 le vittime, in maggioranza dipendenti di aziende distrutte dalle scosse avvenute nella mattina della giornata lavorativa del 29 maggio.

È stato possibile, fortunatamente, evacuare tutte le scuole nella mattina del 29 maggio, mettendo in salvo bambini e ragazzi dalle scosse avvenute alle ore 13 dello stesso giorno. L'anno scolastico per loro si è concluso quel giorno, fortunatamente senza danni alle persone che studiavano e lavoravano nelle scuole.

La popolazione colpita, nonostante la paura, l'ansia per le continue scosse, la desolazione per aver perso persone care, il dover abbandonare le proprie abitazioni e sospendere le attività produttive, ha comunque reagito con forza - come è nell'indole della nostra gente - per dare innanzitutto aiuto reciproco a chiunque ne avesse bisogno.

Nei paesi più colpiti la forza delle comunità è stata evidente e subito ci si è organizzati per fornire il supporto primario, pasti e posti letto. La Protezione civile e il volontariato hanno fatto e regalato moltissimo: materiali e affetto. I tendoni hanno ospitato i campi estivi e anche l'attività scolastica, che è ripresa a settembre.

La ricostruzione iniziò subito, con la promessa di finire presto. A distanza di dieci anni, molta parte della ricostruzione privata è stata fatta, per quanto riguarda sia le aziende che le abitazioni, ma sarebbe un errore pensare che sia finita.

Per scelta del commissario per la ricostruzione si è preferito sbrigare velocemente le pratiche più facili e toglierle di mezzo. (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Colleghi, tre minuti, quando si è in sei iscritti a parlare, sono già troppi.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, sono lieta di partecipare oggi alla staffetta che, come parlamentari, abbiamo promosso per riportare l'attenzione italiana e internazionale sulla condizione delle donne in Afghanistan.

In questo periodo l'attenzione è chiaramente catalizzata dal conflitto russo- ucraino e da quanto di atroce sta accadendo alle donne laggiù. Nel frattempo, però, anche in Afghanistan accadono cose inaccettabili. Il 7 maggio scorso il Governo dei talebani ha esteso l'obbligo del burqa per le donne in tutti i luoghi pubblici. La notizia, di per sé, potrebbe anche non stupire. Nella retorica talebana, il particolare accanimento contro le donne e i loro diritti si potrebbe dire fosse già scritto nel pensiero e nelle prassi integraliste: chiusura delle scuole femminili, divieto di accesso ai posti di lavoro, divieto di viaggiare da sole.

Nel decreto emanato si legge che le donne devono velarsi per non provocare gli uomini non appartenenti alle loro famiglie, che non hanno un compito esterno importante e diverso dalla propria casa, dove dovrebbero restare. Per quelle che volessero disobbedire sono previsti sanzioni gravi e anche il carcere.

Malgrado ciò, nonostante le incarcerazioni, gli arresti, la repressione e la violenza perpetrata ai danni di quelle donne, le manifestazioni non si fermano. La voglia di libertà e di riscatto sociale non si ferma. La resistenza delle donne rimane forte e influenza il modo di pensare e di agire anche di molti uomini che non si riconoscono in questa radicale interpretazione della sharia. Sostenere le donne afghane nelle loro lotte e rivendicazioni è un imperativo assoluto. Altre colleghe nei loro interventi hanno ricordato e richiamato le molteplici iniziative istituzionali ai vari livelli, e queste devono moltiplicarsi sempre di più. Dobbiamo insistere perché si trovino opportunità e vie di emersione per le donne che vogliono studiare, lavorare, fare sport, musica e spettacolo; in una parola: per le donne che vogliono vivere. (Applausi).

AIMI (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, avremmo dovuto partecipare insieme al collega Nazario Pagano, che è presidente del Gruppo di amicizia parlamentare con la Polonia, ad un'importante manifestazione a Montecassino per ricordare - oggi è il 18 maggio - quella battaglia terribile che fu lo sfondamento in quella giornata della linea Gustav. Vogliamo ricordare tutti i caduti, ma anche un altro episodio.

Prima la collega Montevecchi parlava giustamente di violenza sulle donne, quella che avviene in Afghanistan; vorrei ricordare quella che sta avvenendo in Ucraina. Ma vorrei ricordare che proprio quel 18 maggio 1944 ci fu una delle violenze più terribili e spietate che colpì le donne della Ciociaria: ci furono stupri da parte dei goumiers, soldati di nazionalità marocchina incorporati nell'esercito francese. Furono 60.000 gli stupri compiuti in quelle giornate - non una cifra esigua - e nei confronti non solamente delle donne, ma anche di bambini, e vecchi. Fu una tragedia immane. Una volta sfondata la linea Gustav non ci fu pace, fu un autentico inferno.

Ho il piacere di ricordare in quest'Aula, con la solennità che credo meriti quell'evento, che esistono alcuni progetti di legge per ricordare quella data importante. Colleghi, quell'evento terribile costò la vita a tanti, a tantissimi: voglio ricordare tra tutti anche don Alberto Terrilli che, nel tentativo di difendere due donne, venne legato a un albero, violentato tutta la notte e morì dopo due settimane in ospedale per le violenze subite. Furono addirittura commesse violenze nei confronti di bambine di cinque anni e alcune donne vennero crocifisse.

Ma il numero che dobbiamo ricordare è quello di 70.000 stupri: una cifra che non può passare inosservata. Non possiamo cancellare la storia e non possiamo strappare pagine di storia. Li dobbiamo ricordare perché eventi del genere non si ripetano. Oggi ricordiamo in quest'Aula quel momento terribile e tragico, e mi auguro che venga ricordato in futuro nelle scuole di ogni ordine e grado, perché si tratta di crimini che non possono essere dimenticati.

MOLLAME (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLLAME (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))). Signor Presidente, intervengo affinché si trovi più celermente possibile una soluzione a un problema che riguarda le isole di Pantelleria e Lampedusa.

Dal 1° luglio risulta già impossibile prenotare i voli che collegano la Sicilia e le suddette isole; sarebbero ancora in corso le procedure di proroga o quelle per un nuovo bando europeo ancora in gestazione. Alle porte della stagione turistica, quella alta, capite quanto questo possa significare per tutte quelle piccole imprese che vivono di turismo in quelle isole, e cosa significhi anche per tutti i loro residenti. Ove non fossero bastati due anni di pandemia, che hanno sfiancato tutte le aziende di queste realtà, ENAC e Regione Siciliana mi risulta stiano già facendo la loro parte. Il Governo nazionale è uno dei committenti nonché garante della continuità territoriale, e opera attraverso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Ed è a codesto Ministero che faccio appello.

È già tardi, non c'è più tempo. Non si può arrivare a superare la metà di maggio senza che non sia ancora possibile per chiunque fare programmi a partire dal 1° luglio.

Siamo in una situazione di emergenza anche per il personale impiegato della compagnia aerea che, al momento, opera sulle tratte in questione, il quale rischia il licenziamento.

A dicembre si è parlato di riduzione del costo del biglietto per i residenti, di agevolazioni particolari per categorie e quant'altro. Oggi serve un nuovo stanziamento per la continuità territoriale e una soluzione per l'incremento del costo del carburante, che è il vero problema. Non c'è più tempo. Il danno, dal punto di vista della programmazione della stagione turistica, si sta già verificando se i tour operator non sono messi nella possibilità di far proposte a partire dal 1° luglio.

Occorre che quanto prima, già nei prossimi giorni, si siedano a un tavolo ENAC, Regione Siciliana e Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per lavorare ed esperire tutte le procedure affinché si trovi un'immediata soluzione. (Applausi).

DRAGO (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO (FdI). Signor Presidente, intervengo dopo il voto sulla legge delega in materia di tutela dei lavoratori dello spettacolo. Si tratta di un collegamento casuale, visto che oggi ricorre un anno dalla morte di Franco Battiato, catanese e figura eclettica: cantautore, scrittore, poeta, pittore e filosofo.

Ci tengo a evidenziare ed esaltare questo momento, in quanto a livello internazionale viene riconosciuto il suo estro. Il prossimo 20 maggio, a Sydney, si terrà un concerto in suo onore organizzato da un diplomatico italiano, direttore dell'Istituto italiano di cultura.

Nell'incipit del famoso e conosciuto brano «La cura» Franco Battiato scriveva: «Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo». Sembra un testo quanto mai attuale, visti anche il periodo pandemico che abbiamo passato e quello bellico che ci coinvolge relativamente.

Tengo a evidenziare come, anche in questo caso, un artista come Franco Battiato, che si è distinto per un passaggio graduale, con stili di musica differenti e sperimentali, d'autore, rock progressivo all'avanguardia e con innesti anche di new wave e incursioni classiche, anche arabeggianti, abbia avuto questa capacità anche nella sua Milo, in provincia di Catania, nel cosiddetto Mungibeddu, il nostro vulcano, che era il luogo privilegiato per l'attività creativa. Vorrei esaltare, dal punto di vista umano, la sua capacità di elaborare senza frenesia in un mondo come quello odierno.

Il prossimo 22 maggio, a Catania, gli verrà dedicato il lungomare di Ognina, così come proposto una settimana dopo la sua morte dall'amministrazione del territorio, e verrà svelata una targa in piazza Europa.

TARICCO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, intervengo per chiedere al Governo la risposta all'interrogazione 3-03048, che sarebbe importante visto il tema che essa pone, ovvero il lotto 2.5 del completamento dell'Asti-Cuneo nel tratto della tangenziale di Alba.

Questo tratto - che già negli accordi del 2012 era stato previsto che, in sostituzione dell'ipotesi originaria del tunnel che passava sotto il Tanaro, utilizzasse l'attuale tangenziale rafforzandola e mettendola sostanzialmente in sicurezza - dalle ultime voci che stanno circolando parrebbe venga incluso in quanto tale nell'autostrada. Questo - come già sostenevo nell'interrogazione - rischierebbe di ribaltare tutto il traffico ordinario che oggi passa sulla tangenziale, sulla città di Alba, per non andare a pagamento, con il rischio di aver atteso per venticinque anni il completamento dell'autostrada e trovarsi, a completamento avvenuto, l'ingarbugliamento di tutto il traffico riguardante la città di Alba e i territori circostanti.

Con l'interrogazione ponevamo al Ministero la richiesta di un approfondimento e di risposte su questo tema. Chiediamo che sia valutata l'ipotesi - così come avviene in moltissime circonvallazioni francesi - di un'autostrada che arriva in prossimità della città; il tratto della tangenziale non è autostradale e poi riparte l'autostrada. Diversamente, il rischio è di passare da un'attesa venticinquennale dell'autostrada a una complessità ingestibile del traffico; peraltro molto del traffico che circola su quella zona non potrebbe in ogni caso passare sull'autostrada, perché i mezzi non sono abilitati a tale passaggio, con il rischio di complicare veramente la situazione.

Chiediamo una risposta e soprattutto che vengano valutate accuratamente le scelte da fare in questo tratto stradale. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatore Taricco, attendo anch'io da venticinque anni quel tratto stradale, passandoci spesso e conoscendolo bene.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 19 maggio 2022

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 19 maggio, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 18,57).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (2604)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2022, N. 24

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 » e dopo le parole: « dall'articolo 26 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;

al secondo periodo, dopo le parole: « da adottare » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e di proporzionalità, ».

All'articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 », dopo le parole: « 1° aprile 2022 » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « contrasto alla » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto della »;

al secondo periodo, dopo le parole: « maggiori oneri » sono aggiunte le seguenti: « a carico della finanza pubblica »;

al quarto periodo, le parole: « vicarie, e » sono sostituite dalle seguenti: « vicarie, » e dopo le parole: « maggiori oneri » sono aggiunte le seguenti: « a carico della finanza pubblica »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « dall'articolo 44-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « commi 457 e seguenti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: « delle pubbliche amministrazioni » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al secondo periodo, dopo le parole: « progressivamente assegnato » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « ad altre amministrazioni » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 6, dopo le parole: « "Fondi di riserva e speciali" » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 8, le parole: « a ogni emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ogni emergenza » e le parole: « epidemico pandemiche » sono sostituite dalla seguente: « epidemico-pandemiche »;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

"e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa" ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (Potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori) - 1. Al fine di riprendere le attività di contrasto delle patologie oncologiche e di promuovere, nella fase post-pandemica, campagne di prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata, per il triennio 2022-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di quattro unità di personale, di cui due di Area C - posizione economica C1 e due di Area B - posizione economica B1, per completare la copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori è rideterminata in dodici unità complessive, di cui un'unità con qualifica C5, tre unità con qualifica C1, un'unità con qualifica B3, sei unità con qualifica B1 e un'unità con qualifica A3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 8.350, cui si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 45.907 per l'anno 2022 e a euro 183.628 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso Art. 10-bis:

alla rubrica, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 »;

al comma 1, alinea, dopo le parole: « il Ministro della salute, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e di proporzionalità, »;

alla rubrica, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 ».

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso Art. 10-ter:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata »;

al comma 2, le parole: « all'articolo 10-quater, commi 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attività sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5 ».

All'articolo 5:

al comma 1, capoverso Art. 10-quater:

all'alinea, le parole: « fino al 30 aprile 2022 » sono soppresse;

al comma 1:

alla lettera a), alinea, sono premesse le seguenti parole: « fino al 15 giugno 2022, » e le parole: « mezzi di traporto » sono sostituite dalle seguenti: « mezzi di trasporto »;

alla lettera b) sono premesse le seguenti parole: « fino al 30 aprile 2022, »;

alla lettera c) sono premesse le seguenti parole: « fino al 30 aprile 2022, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso »;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 »;

al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022 ».

All'articolo 6:

al comma 2, lettera a), capoverso 1, lettera d), dopo le parole: « dall'articolo 9-ter.1 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 7:

al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:

"1-sexies.1. Il direttore sanitario delle strutture di cui al comma 1 può adottare misure precauzionali più restrittive di quelle previste dal presente articolo in relazione allo specifico contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario addotte, ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, che non si dia corso alle misure più restrittive" ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19) - 1. All'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al primo periodo, le parole: "prima dose di vaccino" sono sostituite dalle seguenti: "prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi" e, al secondo periodo, le parole: "ciclo vaccinale primario" sono sostituite dalle seguenti: "ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose," ».

All'articolo 8:

al comma 3, lettera d), le parole: « dell'articolo 4 comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 4, comma 5 »;

al comma 4:

al capoverso Art. 4-ter.1, comma 2, le parole: « anti SARS-CoV-2, » sono sostituite dalle seguenti: « anti SARS-CoV-2; »;

al capoverso Art. 4-ter.2:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1 » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 1 » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 6, le parole: « di bilancio. » sono sostituite dalle seguenti: « di bilancio". »;

al comma 5, le parole: « "e 4-ter," » sono sostituite dalle seguenti: « "e 4-ter" »;

al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, comma 1:

al primo periodo, le parole: « regime sanzionatori » sono sostituite dalle seguenti: « regime sanzionatorio » e le parole: « lettera a-bis » sono sostituite dalle seguenti: « lettera a-bis) »;

al secondo periodo, le parole: « 9-octies, e 9-novies » sono sostituite dalle seguenti: « 9-octies e 9-novies ».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso Art. 3:

alla rubrica, le parole: « ivi compresa modalità » sono sostituite dalle seguenti: « ivi comprese modalità »;

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « dell'anno scolastico 2021-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno scolastico 2021/2022 »;

al terzo periodo, le parole: « a legislazione vigente." » sono sostituite dalle seguenti: « a legislazione vigente. »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età » sono soppresse;

al comma 4, primo periodo, le parole: « , accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata » sono soppresse;

al comma 5:

all'alinea, le parole: « dell'anno scolastico 2021-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno scolastico 2021/2022 »;

alla lettera a), le parole: « fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 »;

al comma 3, alinea, le parole: « legge 24 aprile 2002, n. 27 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 24 aprile 2020, n. 27 ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) - 1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza ».

All'articolo 10:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2022.

1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4.650.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 4.300.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 350.000 euro;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 552.619 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 »;

al comma 2, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2022 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022 »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 dicembre 2022. All'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

5-ter. Al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "per l'anno 2021 e per il primo trimestre dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022".

5-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 »;

alla rubrica, le parole: « da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « di COVID-19 ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (Medicina trasfusionale) - 1. Al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e di garantire la continuità assistenziale nell'ambito dello svolgimento delle attività trasfusionali, le prestazioni sanitarie relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale sono inserite nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo le linee guida emanate dal Centro nazionale sangue sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020 ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera a), capoverso 1:

al primo periodo, le parole: « 10-ter comma 2, 10-quater » sono sostituite dalle seguenti: « 10-ter, comma 2, e 10-quater »;

al secondo periodo, dopo le parole: « e al comma 7 » il segno d'interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 12:

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999".

3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

3-quater. Al primo periodo del comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché in materia di formazione specifica in medicina generale ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « indirizzi forniti dal Ministero della salute, » sono inserite le seguenti: « nonché per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da SARS-CoV-2, », le parole: « decreto-legge 2020, n. 34, » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche ai fini della loro pubblicazione, garantendo la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

al comma 2, dopo le parole: « all'Istituto superiore di sanità » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, dopo le parole: « regolamento (UE) 2016/679 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, »;

al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Istituto superiore di sanità »;

al comma 6, dopo le parole: « regolamento (UE) 2016/679 » sono inserite le seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 è l'Istituto superiore di sanità ».

All'articolo 14:

al comma 1, la parola: « 2-ter, » è soppressa e le parole: « 8-ter, 9-quater.1 » sono sostituite dalle seguenti: « 8-ter e 9-quater.1 ».

Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

« Art. 14-bis. - (Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico) - 1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

"402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo che tali risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

b) per una quota pari al 50 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

c) per una quota pari al 15 per cento, a iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento e master universitari in analisi applicata del comportamento e altri interventi previsti dalle linee guida di cui alla lettera b) indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e al personale socio-sanitario, compreso il personale di cui alla medesima lettera b), sulla base di convenzioni tra università e strutture del Servizio sanitario nazionale;

d) per una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa".

2. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.

3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

"402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 181, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 182, della medesima legge".

4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 14-ter. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

All'allegato A:

è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 

5-bis.

Articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

 ».

All'allegato B:

al numero 2, le parole: « commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 »;

il numero 3 è soppresso.

Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e altre disposizioni in materia sanitaria ».

ARTICOLI DA 1 A 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI A E B

Articolo 1.

(Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19)

1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia di COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e di proporzionalità, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere.

Articolo 2.

(Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unità, avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del citato Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute, secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie, che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell'Unità di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unità si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. Al 31 dicembre 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità di cui al comma 1.

3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi, nell'immediato, alla attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale così composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti sanitari e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma sono autorizzate in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.

4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, con le modalità semplificate previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale assunto è progressivamente assegnato, fino al 31 dicembre 2022, all'Unità di cui al comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad altre amministrazioni in servizio presso la predetta Unità. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale.

5. Il Ministero della salute provvede entro il 31 dicembre 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione generale individuata con decreto del Ministro della salute.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole « degli alimenti » sono inserite le seguenti: « , di contrasto di ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti. ».

8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

« e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa ».

Articolo 2-bis.

(Potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

1. Al fine di riprendere le attività di contrasto delle patologie oncologiche e di promuovere, nella fase post-pandemica, campagne di prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, la Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata, per il triennio 2022-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di quattro unità di personale, di cui due di Area C - posizione economica C1 e due di Area B - posizione economica B1, per completare la copertura della propria pianta organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori è rideterminata in dodici unità complessive, di cui un'unità con qualifica C5, tre unità con qualifica C1, un'unità con qualifica B3, sei unità con qualifica B1 e un'unità con qualifica A3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari a euro 8.350, cui si provvede a valere sulle risorse del bilancio della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 45.907 per l'anno 2022 e a euro 183.628 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Articolo 3.

(Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 10-bis. - (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia di COVID-19) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e di proporzionalità, con propria ordinanza:

a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;

b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti. ».

Articolo 4.

(Isolamento e autosorveglianza)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis è inserito il seguente:

« Art. 10-ter. - (Isolamento e autosorveglianza) - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS- CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attività sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento. ».

Articolo 5.

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-ter, come inserito dal presente decreto, è inserito il seguente:

« Art. 10-quater. - (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) fino al 15 giugno 2022, per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) fino al 30 aprile 2022, per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) fino al 30 aprile 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi; dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.

2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3.

8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022 ».

Articolo 6.

(Graduale eliminazione del green pass base)

1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, concernente le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole « Alle persone ospitate » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022, alle persone ospitate ».

2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

c) concorsi pubblici;

d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto. »;

b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

c) al comma 3, primo periodo, le parole « ai commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 ».

3. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 ».

4. All'articolo 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 ».

5. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. »;

b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;

c) al comma 3, primo periodo, le parole « e al comma 2-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-quater, comma 6 »;

d) al comma 3-bis, le parole « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure » sono sostituite dalle seguenti: « Le misure » e le parole « e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale » sono soppresse;

e) al comma 4, le parole « , 2-bis » sono soppresse.

6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 ».

7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 ».

8. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 6, le parole « 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 »;

b) al comma 7, le parole « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2022 ».

Articolo 7.

(Graduale eliminazione del green pass rafforzato)

1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

b) convegni e congressi;

c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso. ».

b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole « e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 1-sexies, il primo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter. ».

b-bis) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:

« 1-sexies.1. Il direttore sanitario delle strutture di cui al comma 1 può adottare misure precauzionali più restrittive di quelle previste dal presente articolo in relazione allo specifico contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario addotte, ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, che non si dia corso alle misure più restrittive ».

Articolo 7-bis.

(Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al primo periodo, le parole: « prima dose di vaccino » sono sostituite dalle seguenti: « prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi » e, al secondo periodo, le parole: « ciclo vaccinale primario » sono sostituite dalle seguenti: « ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose, ».

Articolo 8.

(Obblighi vaccinali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « Al fine di tutelare la salute pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica »;

b) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole « non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2022 »;

2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: « In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento. »;

c) al comma 6, le parole « alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 ».

2. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, al comma 1, dopo le parole « Dal 10 ottobre 2021 » sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2022 ».

3. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) nell'alinea, dopo le parole « Dal 15 dicembre 2021 » sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2022 »;

2) le lettere a), b) e d) sono abrogate;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7. »;

d) al comma 3, ultimo periodo, le parole « 15 giugno 2022. » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022. In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 5. »;

e) il comma 4 è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Obbligo vaccinale per il personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ».

4. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-ter.1. - (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale) - 1. Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2;

b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

d) personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Art. 4-ter.2. - (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola) - 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

6. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

5. All'articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, al comma 1, le parole « e 4-ter » sono sostituite dalle seguenti: « , 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2 ».

6. L'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è sostituito dal seguente:

« Art. 4-quinquies. - (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater) - 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021. ».

7. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di sanzioni pecuniarie, al comma 1, le parole « di cui all'articolo 4-quater » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater ».

8. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-ter.1, comma 1, le parole « dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 4-ter.2 »;

b) all'articolo 9-ter.2, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

c) all'articolo 9-quinquies, comma 1, le parole « , 4-quater e 4-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « e 4-ter.2 »;

d) all'articolo 9-sexies, comma 1, le parole « , 4-quater e 4-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « e 4-ter.2 »;

e) all'articolo 9-septies, comma 1, le parole « , 4-quater e 4-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « e 4-ter.2 ».

Articolo 9.

(Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)

1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - (Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi comprese modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2) - 1. A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

3. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

4. Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

5. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. ».

2. L'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate ai sensi del citato articolo 3-sexies sono ridefinite in funzione della presente disposizione.

3. Il comma 3-ter dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. ».

Articolo 9-bis.

(Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Articolo 10.

(Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2022.

1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 9.702.619 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4.650.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 4.300.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 350.000 euro;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 552.619 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B sono prorogati al 31 luglio 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022.

3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni universitarie, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260, commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e già in atto nonché ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022.

5. Le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la gestione dell'emergenza COVID-19 possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31 dicembre 2022.

5-bis. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 dicembre 2022. All'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

5-ter. Al comma 9 dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « per l'anno 2021 e per il primo trimestre dell'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 ».

5-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

5-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022.

Articolo 10-bis.

(Medicina trasfusionale)

1. Al fine di ridurre il rischio di contagio degli operatori e degli assistiti e di garantire la continuità assistenziale nell'ambito dello svolgimento delle attività trasfusionali, le prestazioni sanitarie relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura nella medicina trasfusionale sono inserite nell'elenco delle prestazioni di telemedicina e organizzate secondo le linee guida emanate dal Centro nazionale sangue sulla base delle Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2020.

Articolo 11.

(Sanzioni e controlli)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, 10-ter, comma 2, e 10-quater, nonché delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 9, al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 7 dell'articolo 10-quater, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni. »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 10-ter, comma 1, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. ».

2. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, continuano a trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad essi espresso rinvio.

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi nonché in materia di formazione specifica in medicina generale)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è abrogato.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 295, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), terzo periodo, e all'articolo 2-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « esclusivamente durante lo stato di emergenza » sono soppresse.

3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, o del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999 ».

3-ter. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

3-quater. Al primo periodo del comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

Articolo 13.

(Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali)

1. Per continuare a garantire la sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute, nonché per garantire maggiore supporto ai sistemi sanitari regionali per la programmazione di una gestione ordinaria dei contagi da SARS-CoV-2, anche dopo il 31 marzo 2022, l'Istituto superiore di sanità gestisce la specifica piattaforma dati a tal fine già istituita presso il medesimo Istituto con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad alimentare con i dati sui casi, acquisiti ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e secondo le modalità indicate dal predetto Istituto, adottando misure tecniche e organizzative idonee a tutelarne la riservatezza e la sicurezza. I dati raccolti ai sensi del presente comma sono comunicati tempestivamente dall'Istituto superiore di sanità al Ministero della salute, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite e, in forma aggregata, sono messi a disposizione delle regioni e delle province autonome, anche ai fini della loro pubblicazione, garantendo la continuità operativa e qualitativa di tale processo, precedentemente realizzato in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da svolgersi nel rispetto delle modalità concordate con il Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, quest'ultimo trasmette all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con la piattaforma di cui al comma 1, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.

3. Anche dopo il 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il sistema Tessera sanitaria trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del COVID-19.

4. I dati personali raccolti mediante la piattaforma di cui al comma 1 sono trattati dai soggetti indicati dal presente articolo, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nonché a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

5. Allo scopo di garantire la collaborazione scientifica e di sanità pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono essere condivisi, per il perseguimento delle finalità internazionalmente riconosciute, con gli specifici database dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Istituto superiore di sanità.

6. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione dell'Istituto superiore di sanità, anche mediante lo sviluppo di nuovi modelli interpretativi dei dati sanitari, i trattamenti dei dati raccolti con la piattaforma di cui al comma 1, sulla base di specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa apposita pseudonimizzazione e adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, possono essere effettuati dai centri di competenza nell'ambito scientifico e di ricerca, nonché da enti di particolare rilevanza scientifica, di livello nazionale e internazionale, e da pubbliche amministrazioni, che a tale scopo assumono la qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 è l'Istituto superiore di sanità.

7. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Ai fini di cui al primo periodo, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono i dati secondo i criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità.

8. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14.

(Abrogazioni)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 1, 2, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter e 9-quater.1 sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2022.

Articolo 14-bis.

(Disposizioni volte a favorire l'attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico)

1. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo che tali risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

b) per una quota pari al 50 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

c) per una quota pari al 15 per cento, a iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento e master universitari in analisi applicata del comportamento e altri interventi previsti dalle linee guida di cui alla lettera b) indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e al personale socio-sanitario, compreso il personale di cui alla medesima lettera b), sulla base di convenzioni tra università e strutture del Servizio sanitario nazionale;

d) per una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa ».

2. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.

3. Dopo il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« 402-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 181, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 182, della medesima legge ».

4. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 402-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 14-ter.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato A

(Articolo 10)

1

Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale

2

Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario

3

Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico da COVID-19

4

Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

5

Articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165.

Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie

5-bis

Articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

Allegato B

(Articolo 10)

1

Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio

2

Articolo 90, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato

 

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.2

Malan, Zaffini

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.3

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre», ovunque ricorrenti, con le seguenti: «31 maggio».

2.1

Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.2

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2 - 1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una adeguata capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Il Ministero della salute, al fine dell'espletamento delle funzioni assegnate, si avvale anche del supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare.

        2. Il Ministero della salute provvede entro il 30 maggio 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59. 

            3. Al Segretariato generale è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020».

2.3

Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere i commi da 1 a 8;

        b) al comma 8-bis, sostituire il capoverso «e-quater» con il seguente:

           «e-quater) la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa».

2.4

Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana

Precluso

Sostituire i commi da 1 a 8-bis con il seguente: «1. I commi da 457 a 467 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati».

2.5

Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana

Precluso

Sostituire i commi da 1 a 8-bis con il seguente: «1. Al comma 457 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "proprio decreto" sono inserite le seguenti: ", valido fino al 15 maggio 2022,".».

2.6

Malan, Zaffini

Precluso

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        «1. Dal 1° giugno 2022 è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 30 giugno 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni di Direttore dell'Unità. L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-9 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unità si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

        2. Al 31 maggio 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° luglio 2022, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità di cui al comma 1.»

2.7

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «31 maggio».

        Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 maggio 2022» e al terzo periodo del medesimo comma, sostituire le parole: «1° gennaio 2023» con le seguenti: «1° giugno 2022».

2.8

Malan, Zaffini

Precluso

Sopprimere i commi da 3 a 8.

2.9

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 3, sopprimere il penultimo periodo.

2.0.1

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis

(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi)

        1. Le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese quelle insistenti nelle  Regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo commissariamento, utilizzano, ad esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte, a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente Legge, i medici addetti, alla stessa data, alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 Dicembre 1978, n. 833.  Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed  al Commissariamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, previa ricognizione ed accertamento del reale ed indifferibile fabbisogno del personale medico atto a garantire i livelli essenziali di assistenza, individuano, con appositi provvedimenti, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno o ad altre limitazioni di legge,  le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi territoriali, ospedalieri, dell'emergenza-urgenza e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in posizione soprannumeraria.  A tal  fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti negli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni,  a carattere continuativo, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, anche in posizione soprannumeraria,  previo giudizio d'idoneità , secondo le procedure stabilite con apposito Decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

        2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 08 Marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 28 Luglio 2000, n. 254. Agli stessi medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, è data facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM).

        3. Per i dirigenti medici operanti, da almeno cinque anni, con rapporto continuativo, nelle unità operative di pronto soccorso dei presidi ospedalieri, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, si prescinde dal titolo specialistico specifico.

        Art. 2-ter 

(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici della specialistica ambulatoriale interna)

        1. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente  legge,  le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo Commissariamento, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale dal almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in soprannumero,  con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59.

        2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al DPCM 08 Marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 28 Luglio 2000, n. 254. Ai medici specialisti ambulatoriali transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale è data facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali.

Art. 2-quater

(Copertura finanziaria)

        1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2-bis e 2-ter della presente legge si fa fronte in parte con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.»

G2-bis.1

Fregolent, Romeo, Augussori, Cantù, Binetti, Lunesu, Marin, Doria, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Precluso

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

        premesso che:

        sono molteplici le ripercussioni che la pandemia da COVID-19 ha avuto sulle cure oncologiche, in quanto ha comportato l'interruzione dei trattamenti e ritardi nelle diagnosi nonché nelle attività di ricerca e sperimentazione;

            l'Associazione italiana registri tumori (IRTUM) stima che per il quinquennio 2016-2020, in Italia, siano state diagnosticate 7.000 neoplasie tra i bambini e 4.000 tra gli adolescenti (15-19 anni), in linea con il quinquennio precedente. La media annuale stimata è di 1.400 casi nella fascia d'età 0-14 anni e 900 in quella 15-19 anni;

            negli ultimi 10 anni in Europa, a fronte della sperimentazione di nuovi farmaci per combattere i tumori per gli adulti, sono ancora pochissimi quelli studiati per l'età pediatrica. Si evidenzia la mancanza di una ricerca dedicata all'età pediatrica, e, dunque, la carenza di farmaci dedicati ai bambini e sperimentati su di loro, tutto ciò comporta la difficoltà di accesso a farmaci innovativi;

            la ricerca biomedica ha fatto grandi passi avanti nella cura dei tumori pediatrici, ma per poter usufruire delle migliori terapie disponibili i piccoli pazienti devono essere arruolati in protocolli di cura, che garantiscano loro i più elevati standard internazionali. Rispetto alle cure standard, non strutturate, l'apertura di questi protocolli ha costi aggiuntivi a carico delle strutture ospedaliere che, spesso, hanno grandi difficoltà a reperire i fondi necessari a sostenerli;

            un'indagine condotta in Italia da Fondazione Soleterre e dall'Unità di ricerca sul trauma dell'Università Cattolica ("Cancro in età evolutiva: fattori di rischio e di protezione per il benessere psicologico degli adolescenti"), sul breve periodo (da novembre 2019 a settembre 2021) su un campione di 31 adolescenti dai 12 e 23 anni in cura presso la U.O.C. Oncoematologia Pediatrica della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, ha rilevato punteggi di ansia e depressione clinicamente significativi per il 6,5 per cento dei giovani. Inoltre per il 12,9 per cento del campione l'ansia e la depressione sono responsabili di comportamenti di ritiro sociale e al loro aumentare crescono anche lamentele somatiche, problemi di pensiero e problemi di attenzione;

            appare quindi necessario individuare nuovi approcci e interventi che possano migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita di molti pazienti oncologici pediatrici.

        per tutto quanto sopra considerato e prospettato

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche segnalate in premessa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e compatibilmente con i limiti della finanza pubblica:

        1) ad assumere iniziative ai fini di una corretta ed uniforme presa in carico del paziente oncologico pediatrico promuovendo a livello territoriale l'approccio multidisciplinare e il lavoro di équipe con la presenza di diversi specialisti, con l'obiettivo di garantire e migliorare il benessere psico-fisico del paziente pediatrico oncologico e della propria famiglia;

            2) a promuovere l'assistenza psicologica dei pazienti pediatrici e delle loro famiglie, nell'ambito dei reparti di oncologia medica, effettuata da laureati in psicologia, abilitati, e con specifiche competenze nell'ambito;

            3) ad istituire un fondo pubblico per il finanziamento degli studi accademici al fine di incentivare e sostenere la ricerca scientifica riguardo alle patologie oncologiche pediatriche sui farmaci orfani e per lo sviluppo di nuove terapie, stanziando fondi per i farmaci oncologici pediatrici innovativi, l'attivazione di protocolli di cura sperimentali e lo sviluppo di studi clinici mediante un approccio terapeutico multidisciplinare;

            4) a prevedere lo stanziamento di fondi volti al supporto economico delle famiglie a basso reddito, considerando i costi che le famiglie devono sostenere in caso di ricoveri presso centri di cura distanti dalla propria residenza;

            5) ad emanare tutti i decreti attuativi relativi all'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

G2-bis.2

Fregolent, Romeo, Augussori, Cantù, Binetti, Lunesu, Marin, Doria, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Precluso

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

        premesso che:

        la pandemia da COVID-19 ha avuto gravi ripercussioni sulle cure oncologiche, in quanto ha comportato l'interruzione dei trattamenti e ritardi nelle diagnosi;

            il cancro è la seconda causa di mortalità nei Paesi dell'Unione europea dopo le malattie cardiovascolari;

            si prevede che, senza un'azione decisa, il numero di casi aumenterà quasi del 25 per cento entro il 2035, facendo del cancro la prima causa di morte nella UE. Inoltre

            in Italia nel 2019, secondo l'ultimo rapporto AIOM-AIRTUM, sono state effettuate circa 371.000 nuove diagnosi di tumore (196.000 uomini e 175.000 donne). Complessivamente in Italia ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno. Le 5 neoplasie più frequenti, nel 2019, nella popolazione sono quelle della mammella (53.500 nuovi casi), colon retto (49.000), polmone (42.500), prostata (37.000) e vescica (29.700);

            la pandemia ha gravemente accentuato le differenze tra le Regioni relativamente alla disponibilità delle prestazioni e in ordine all'accesso all'assistenza. Numerosi reparti chirurgici sono stati chiusi e convertiti in reparti di medicina dedicati ai pazienti con COVID-19 e ciò ha comportato evidenti limitazioni, in termini di volume, di altri casi trattati. Complessivamente, nel 2020, sono stati rinviati oltre un milione di interventi chirurgici, come evidenziato da uno studio dell'università Cattolica. Incrociando i dati di questa ricerca con quelli delle schede di dimissione ospedaliera del 2019, emerge che sono stati rimandati il 99 per cento degli interventi per tumori alla mammella, il 99,5 per cento di quelli per cancro alla prostata, il 74,4 per cento al colon retto;

            la difficile gestione del COVID-19, inoltre, ha contribuito ad accrescere la consapevolezza della necessità di un profondo rinnovamento tecnologico e di processo dell'assistenza oncologica, che deve rappresentare un vero e proprio traino per l'ammodernamento dell'intero servizio sanitario nazionale;

            è necessaria l'adozione di un nuovo piano oncologico nazionale, che deve seguire la via indicata dall'Europa, prevedendo azioni, tempistiche, finanziamenti e modifiche regolatorie e legislative per superare l'emergenza oncologica, al fine di rispondere concretamente alle gravi insufficienze strutturali dell'assistenza ai malati di cancro rese più che mai evidenti dalla pandemia. Inoltre, è fondamentale che prenda in considerazione gli sviluppi che la medicina ha raggiunto negli ultimi anni, e in un'ottica di maggiore inclusione preveda una cabina di regia che coinvolga anche le associazioni dei pazienti,

            appare quindi necessario individuare nuovi approcci e interventi che possano migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita di molti pazienti oncologici;

            la terapia con radioligandi, o radioligand therapy, si inserisce in questo scenario. Si pone come esempio innovativo della medicina di precisione, grazie al quale si intende individuare strategie di intervento mirate, sicure ed efficaci. Si tratta di un metodo innovativo che deriva dai progressi delle conoscenze in medicina nucleare e che tuttavia per sua natura richiede un'attenta pianificazione, dalle scelte di politica sanitaria all'adeguamento delle infrastrutture necessarie all'erogazione del trattamento;

            la complessità di questa terapia necessita di un adeguamento infrastrutturale, nonché la gestione nell'ambito di un team multidisciplinare. A tal fine, dunque, è necessario che vi sia un'adeguata implementazione e istituzionalizzazione della terapia RLT affinché sia inserita all'interno delle politiche sul cancro, nazionali e regionali, e si ponga come un'alternativa di cura a disposizione dei pazienti;

            l'oncologia sta attraversando un profondo cambiamento basato sull'acquisizione di informazioni meccanicistiche sullo stato di malattia e l'uso conseguente di terapie mirate (terapie personalizzate e di precisione). Il nuovo paradigma oncologica si basa sui test Next Generation Sequencing (NGS) per la profilazione genetica tramite biopsia solida e anche biopsia liquida. Questi nuovi test sono in grado di analizzare fino ad oltre 300 mutazioni geniche in una singola analisi e di fornire dati anche sul Tumor Mutational Burden (TMB);

            per tutto quanto sopra considerato e prospettato

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche segnalate in premessa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e compatibilmente con i limiti della finanza pubblica:

        1) a provvedere all'adozione di un nuovo piano oncologico nazionale che sia in linea con il piano oncologico europeo, che consideri le nuove terapie sul cancro, prevedendo misure di supporto alle strutture di ricerca italiane per assicurare ai pazienti oncologici di fruire dell'innovazione, garantendo la competitività nella ricerca;

            2) ad adottare iniziative volte a facilitare e semplificare i percorsi e i tempi autorizzativi con misure di supporto alla ricerca scientifica, in particolare quella innovativa, stanziando fondi per l' ammodernamento della strumentazione tecnologica per la diagnosi delle malattie oncologiche ed onco-ematologiche;

            3) ad adottare iniziative volte a sostenere lo sviluppo di centri multidisciplinari di alta specialità, nell'ottica di sviluppare nuove innovazioni terapeutiche, tra cui la terapia con radioligandi, attivando strumenti di coordinamento delle attività delle reti oncologiche regionali, al fine di garantire l'equa efficacia del modello su tutto il territorio nazionale;

            4) ad emanare il decreto attuativo per consentire il finanziamento dei testi NSG, al fine di garantire l'accesso a questi test a tutti i pazienti eleggibili, nonché prevedere un'implementazione del predetto fondo tenendo conto del volume potenziale dei pazienti suscettibili di una profilazione mediante NGS.

3.1

Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.2

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.3

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», alinea, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «31 maggio».

3.4

Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», sopprimere la lettera a).

3.5

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», lettera a), sostituire le parole: «o d'intesa» con le seguenti: «e d'intesa» e dopo le parole: «province autonome,» inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,».  

3.6

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», lettera a), dopo le parole: «delle province autonome» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di rappresentanza del mondo del lavoro e delle imprese,».

3.7

Malan, Zaffini

Precluso

Al capoverso «Art. 10-bis», lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché non comportino limitazioni alle libertà personali o di impresa ovvero siano solo raccomandazioni non obbliganti».

3.8

Malan, Zaffini

Precluso

Al capoverso «Art. 10-bis», sopprimere la lettera b), e aggiungere, in fine, alla lettera a), le seguenti parole: «purché non comportino limitazioni alle libertà personali o di impresa ovvero siano solo raccomandazioni non obbliganti».

3.9

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) sentiti i Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti».  

3.10

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», lettera b), dopo le parole: «per materia», inserire le seguenti: «e previa comunicazione alle Camere».

G3.1

Malan, Zaffini

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

        impegna il Governo:

        a non avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 3, capoverso "Articolo 10-bis" in modo tale da limitare i diritti di cui agli articoli 4, 13, 14, 16, 17, 19 e 21 della Costituzione.  

G3.2

Malan, Zaffini

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

        impegna il Governo:

        a non avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 3, capoverso "Articolo 10-bis", lettera a), in modo tale da limitare i diritti di cui agli articoli 4, 13, 14, 16, 17, 19 e 21 della Costituzione.   

3.0.1

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 3-bis.

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

       1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, il prezzo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1000,00.

        2. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

        3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si compensa, per la quota parte occorrente, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.». 

4.1

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 1, capoverso «Articolo 10-ter» apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «risultate positive» inserire le seguenti: «e sintomatiche»;

        b) sopprimere il comma 2;

        c) al comma 3, sopprimere le parole: «e 2».

4.2

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-ter», comma 2, dopo le parole: «SARS-CoV-2,», inserire le seguenti: «, a carico del sistema sanitario nazionale,».

        Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

5.1

Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.2

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.3

Malan, Zaffini

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5.

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

      1. All'articolo 1-bis del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere."».

5.4

Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana

Precluso

Sopprimere il comma 1.

5.5

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sopprimere le parole: «di tipo FFP2»;

        2) al comma 4, capoverso «Art. 10-quater», lettera a), sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «dodici anni».

5.6

Zaffini, Malan

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sostituire le parole «15 giugno 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «30 aprile 2022».

5.7

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», al comma 1, lettera a), al punto 7) sopprimere la parola: «primaria,».

5.8

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sopprimere i commi 2 e 5.

5.9

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sostituire il comma 2 con il seguente:

     «2. Fino al 30 aprile 2022 nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, negli hospice e nei reparti di degenza ospedaliera, sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.»

5.10

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», sopprimere il comma 3.

5.11

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 10-quater», al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e primaria».

G5.1

Binetti, Vitali, Fregolent

Precluso

Il Senato,

            in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

        premesso che:

        dal 31 marzo 2022 il DL 24/2022 ha permesso il superamento dello stato di emergenza da Covid-19 e quindi è scattato un graduale ritorno alla vita ordinaria, con la fine del sistema delle zone colorate, il progressivo superamento del green pass base e rafforzato e la eliminazione delle quarantene precauzionali; l'articolo 5 disciplina l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto, prorogandolo fino al 15 giugno 2022;

            il decreto ha disposto altresì l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi, e fino al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;

            fino al 15 giugno 2022, hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio- assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

            mentre le modalità di applicazione del decreto nel contesto sportivo e nel mondo dello spettacolo sono state interpretate con la maggiore liberalità possibile, per cui stadi e teatri, cinema e luoghi per concerti, sono tornati a riempirsi con facilità, nei contesti sanitari, dagli ospedali alle RSA, le visite da parte di familiari e visitatori alle persone sono ancora contingentate, creando un disagio considerevole ai pazienti e agli ospiti ricoverati;

            si tratta evidentemente di una misura a tutela delle persone più fragili, spesso costrette a vivere in comunità, nei quali tuttavia continuano a soffrire di solitudine e non di rado presentano una sindrome da abbandono, con tutti gli effetti depressivi che ciò comporta; paradossalmente per tutelare le persone più fragili si sono create modalità che le rendono fisicamente protette ma psicologicamente ancor più fragili, con i segni visibili di una sindrome post-traumatica da stress;

            per ragioni di sicurezza, pur potendo visitare, sempre e solo su prenotazione, i propri cari, per un tempo contingentato, i parenti non possono incontrare i loro familiari nei luoghi di vita quotidiana, dal momento che le visite, programmate per evitare assembramenti, avvengono in spazi anonimi, possibilmente all'aperto; altrettanto complesse, e spesso ancor di più, sono le regole per chi desidera visitare un degente in ospedale. Tutto sembra fatto in modo da scoraggiare la visita: ai varchi di ingresso sono richiesti la certificazione verde Covid-19 in forma cartacea o digitale di avvenuta vaccinazione o guarigione (Green pass rafforzato o Super Green pass), il documento d'identità, l'autodichiarazione pre-triage sottoscritta (disponibile sul portale asst-spedalicivili.it); un tampone negativo al virus eseguito entro le 48 ore precedenti la visita;

            è facile immaginare che quando un paziente viene ricoverato corre il rischio di non vedere più i suoi familiari; le direzioni sanitariepossono sospendere le visite qualora si sviluppasse un focolaio tra gli anziani ospiti. Negli ospedali, i direttori dei reparti possono decidere di interrompere le visite se queste comportano un rischio per i malati degenti; insomma per anziani e degenti le cose sembrano essersi complicate, creando un rigetto molto forte nei confronti della ospedalizzazione;

            non possiamo esporre gli anziani a fare una drammatica scelta: isolati in casa, lontani dagli affetti di figli e nipoti, senza poter incontrare gli amici e con il rischio che il peso della solitudine generi stress e depressione, oppure liberi di ricevere amici e conoscenti ma con il rischio di ammalarsi di Covid-19, malattia particolarmente aggressiva dopo i 70 anni;

            bisogna considerare che non tutti gli anziani sono uguali e che le tecnologie, dagli smartphone ai social media, possono essere di grande aiuto; ci sono anziani che si possono considerare a bassa fragilità, sia psicologica che fisica, e altri a più alta fragilità, ed è fondamentale saper distinguere tra i bisogni degli uni e i bisogni degli altri; tenendo conto del loro stato mentale ed emotivo, che può causare alterazioni della memoria, della capacità di concentrazione del controllo emotivo, e favorire l'irritabilità;

            la tecnologia, però, può rappresentare un aiuto concreto: Tablet e smartphone possono aiutare a superare la solitudine, grazie a videochiamate e chat, per cui è importante favorire gli anziani nell'acquisto di tablet o smartphone con l'aiuto di volontari disposti a insegnare loro ad utilizzarli. Il Bonus Tablet per anziani non è mai stato isitituito ma potrebbe essere un sussidio, valutabile anche sotto il profilo sanitario, molto efficace. Anche per loro deve valere il principio della transizione digitale e il Governo potrebbe valutare un grande progetto per la digitalizzazione nelle RSA, e perfino negli ospedali, perché tra anziani, degenti, familiari e professionisti, la comunicazione possa sfruttare tutti i canali possibili riducendo il gap relazionale e il vuoto esistenziale che la pandemia ha reso così concretamente visibile,

        impegna il Governo:

        fatte salve le norme di protezione fisica di anziani e degenti, a valutare l'opportunità di sollecitare i direttori generali delle diverse strutture a considerare anche le esigenze di natura psicologica delle persone fragili.

5.0.1

Zaffini, Malan

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

       «Art. 5-bis.

     1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto al comma 965 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

6.1

Malan, Zaffini

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.2

Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.3

Malan, Zaffini

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Eliminazione del green pass base)

        1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-bis è abrogato.».

6.4

Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana

Precluso

Sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

      «1. Il capo I del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.

        2. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.».

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 8.

6.5

Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il capo I del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è abrogato.

        b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.».

        Conseguentemente, sopprimere i commi da 3 a 8 e gli articoli 7 e 8.

6.7

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «15 aprile 2022».

6.6

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «24 maggio 2022».

6.8

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 4, articolo 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87, le parole: "di sei mesi" sono sostituite con le parole: "illimitata".»

6.10

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 1, le parole "e fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 15 maggio 2022".».

6.9

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al comma 1, le parole "e fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 20 maggio 2022".».

6.11

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

       «2-bis. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.». 

6.12

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Sopprimere il comma 3.

6.13

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Sopprimere il comma 4.

6.14

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        «6-bis. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, al comma 6, alla fine dell'ultimo periodo, inserire i seguenti: "ad eccezione dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Agli oneri derivanti, pari a euro 120.000.000 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".»

6.0.1

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di funzionalità degli uffici giudiziari)

        1. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di Appello ed ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

6.0.2

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di ripristino della funzionalità degli uffici giudiziari)

        1. Con circolare del Ministero della Giustizia, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono emanate linee guida nazionali per il celere ripristino della piena funzionalità di tutti gli uffici giudiziari, in considerazione della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022.».

6.0.3

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

        All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.».

7.1

Malan, Zaffini

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.2

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.3

Malan, Zaffini

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Eliminazione del green pass rafforzato)

        1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-bis.1 è abrogato.».

7.4

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) sono esclusi dall'obbligo di certificazione verde rafforzata gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;».

7.5

Malan, Zaffini

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, nonché ai soggetti con una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle settantadue ore precedenti l'accesso ai seguenti servizi e attività»;

        b) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito ai soggetti con una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle settantadue ore precedenti l'accesso."».

7.6

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire l'alinea con la seguente: «Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:».

7.7

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera a) numero 1, sostituire le parole: «da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato» con le seguenti: «da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base».

7.8

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere le lettere b), c), d), f) e g).

7.9

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Sopprimere il comma 2.

7.0.1

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

        1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 28.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.2

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

        1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rileva-zione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 15.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.3

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

        1. Al fine di garantire fino al 31 maggio 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situa-zione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.000 euro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.4

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

        1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.5

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

        1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: "c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che attesti l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2."».

7.0.6

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

        1. All'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "eseguiti, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario".».

7.0.7

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

        1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: "c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 eseguito, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario."».

 

7.0.8

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di controllo delle certificazioni verdi COVID-19)

        1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1."».

 

8.1

Paragone, Martelli, De Vecchis, Giarrusso

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.2

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.3

Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.4

Malan, Zaffini

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Superamento dell'obbligo vaccinale)

        1. Al decreto-legge 1 aprile 2022, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, gli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati.».

8.5

Malan, Zaffini

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Abolizione dell'obbligo vaccinale)

        1. Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 è abrogato.»      

8.6

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Sopprimere il comma 1. 

8.7

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2022,» con le seguenti: «30 aprile 2022,».

8.8

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati che non hanno contratto infezione da SARS-CoV-2;».

       Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di intervenuta guarigione, l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione definitiva della sospensione."»

8.9

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

       «a-bis) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2-bis. L'obbligo vaccinale di cui ai commi 1 e 1-bis non sussiste per i soggetti guariti da contagio da COVID-19, a partire dal 1° marzo 2020, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute».

8.10

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera, b) sopprimere il numero 1);

        b) sopprimere la lettera c);

        c) al comma 3, sopprimere la lettera d).

8.11

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 1), lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione definitiva della sospensione."». 

8.12

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 3. 

8.13

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Sopprimere il comma 2.

8.14

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Sopprimere il comma 3.

8.15

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Sopprimere il comma 4.

8.16

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1.», comma 1, sostituire le parole: «15 giugno 2022» con le seguenti: «15 maggio aprile 2022».

8.17

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1», sopprimere la lettera a).

            Conseguentemente,

            a) alla rubrica, sopprimere le parole: «della scuola,»;

            b) al comma 4, sopprimere il capoverso «Art. 4-ter.2»;

            c) al comma 6, capoverso «Art. 4-quinquies», al comma 1, sostituire le parole: «i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater» con le seguenti: «i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-quater e il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore»;

            d)  sopprimere il comma 7.

8.18

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1», apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, sopprimere la lettera a);

        2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'obbligo vaccinale di cui al precedente comma 1 si applica fino al 30 aprile 2022 al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2»

8.19

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1», al comma 1, sopprimere la lettera a).

        Conseguentemente,

            a)  alla lettera d) sopprimere le parole: «personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché»;

            b)   sostituire la rubrica con la seguente: «Obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale».

8.20

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.1.», comma 2, dopo le parole: «L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste», inserire le seguenti: «per i soggetti guariti da contagio da COVID-19, a partire dal 1 marzo 2020, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute e».

8.21

Malan, Zaffini

Precluso

Al  comma 4, sopprimere il capoverso «Art. 4-ter.2».

8.22

Merlo

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», apportare le seguenti modificazioni:

           1) al comma 1 sostituire le parole: «15 giugno 2022» con le seguenti: «31 luglio 2022»;

            2) al comma 2, sostituire le parole: «delle attività didattiche a contatto con gli alunni» con le seguenti: «di qualsiasi tipologia di attività scolastica»;

            3) sopprimere i commi 4, 5 e 6.

        Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:

        «1-quater.1. A partire dal 1 aprile 2022 e fino 31 luglio 2022 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui al comma 2, articolo 26 del DL n. 18/2020, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 26 del DL n. 18/2020, il periodo di assenza dal servizio prescritto dal medico specialista dipendente o convenzionato con il SSN o dal medico di medicina generale che ha in cura il lavoratore è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto a decorrere dal 17 marzo 2020. Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non rileva ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento. e si applica a partire. La certificazione attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita è rilasciata dal medico specialista dipendente o convenzionato con il S.S.N. o dal medico di medicina generale che ha in cura il lavoratore ed i cui riferimenti devono essere riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato di assenza dal servizio. Nel caso di lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sufficiente riportare, per le competenti verifiche, i riferimenti del predetto riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nel medesimo certificato di assenza dal servizio. La tutela prevista dal presente comma si estende anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati giudicati dal medico competente inidonei temporanei alla mansione, per motivazioni legate ad un aumentato rischio Covid-19 correlato. Dal 1° aprile 2022 fino al 31 luglio 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma.  Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

        1-quater.2. È prorogato fino al 30 settembre 2022 il diritto al lavoro agile, in assenza degli accordi individuali, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati:

            a) di cui al comma 2-bis, articolo 26, del DL 18/2020;

            b) che svolgono funzioni di caregiver, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

            c) genitori che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità con connotazione di gravità grave riconosciuta ai sensi del comma 3, articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, senza alcun limite di età, o che hanno almeno un figlio con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile.

        1-quater.3. Il decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 35 dell'11 febbraio 2022, è abrogato».

8.23

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», al comma 1, sostituire le parole: «15 giugno» con le seguenti: «24 maggio».

        Conseguentemente,

         a) al comma 2, sopprimere il primo periodo.

         b) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

8.24

Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

       «1-bis. Al personale scolastico di cui al comma 1 sospeso per le ragioni di cui al presente decreto-legge durante l'anno scolastico 2021/2022 che sia in servizio per l'anno di prova, è comunque permesso di svolgere, nel termine del medesimo anno scolastico, un orario di servizio che permetta l'adempimento dei termini prescritti ai fini dell'immissione in ruolo.».

8.25

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», sopprimere i commi 2, 3 e 4.

8.26

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del suo orario di servizio e funzione, nonché delle norme contrattuali vigenti».

8.27

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», sopprimere il comma 4.

8.28

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-ter.2», sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.29

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

      «5. L'articolo 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, è soppresso».

8.30

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Sopprimere il comma 6.

8.31

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 6, capoverso, «Art. 4-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1,  4-quater, il personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

8.32

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 4-quinquies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di dare seguito a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, gli oneri relativi all'esecuzione di test antigenici e molecolari sono a carico del Servizio Sanitario nazionale».

8.33

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

       «8-bis. È disposto il riconoscimento dell'indennità alimentare, come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale, per i casi di sospensione del dipendente in caso di sospensione per non essersi vaccinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del CCNL dell'11 aprile 2008.».

8.34

Rauti, Malan, La Russa, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

       «8-bis. È disposto il riconoscimento dell'indennità alimentare, come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale, per i casi di sospensione del dipendente in caso di sospensione per non essersi vaccinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del CCNL dell'11 aprile  2008.».

8.35

Rauti, Malan, La Russa, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. La sospensione dalla retribuzione nei confronti di lavoratori ancora soggetti all'obbligo vaccinale non opera nei confronti delle donne in congedo di maternità.».

8.36

Rauti, Malan, La Russa, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

       «8-bis. La sospensione dalla retribuzione nei confronti di lavoratori ancora soggetti all'obbligo vaccinale non opera nei confronti del personale in servizio legittimamente assente dal lavoro per qualsiasi causa.».

8.37

Malan, La Russa, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Per il periodo di sospensione delle persone che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale, è comunque riconosciuto un assegno alimentare in misura pari alla metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti previdenziali, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.»

8.38

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. In nessun caso può essere imposta, attraverso qualsiasi tipo di sanzione, la somministrazione di dosi di vaccino contro il Covid-19 a persone in possesso dei requisiti per il Green Pass rafforzato.». 

G8.1

Malan, Zaffini

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

        impegna il Governo:

        ad impedire, in qualsiasi pubblica amministrazione, l'imposizione della somministrazione di dosi di vaccino contro il Covid-19 a persone in possesso dei requisiti per il Green Pass rafforzato, attraverso qualsiasi tipo di sanzione. 

G8.2

Romano, Ricciardi, Mantovani

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza " (AS 2604),

        premesso che:

        l'articolo 8 del provvedimento reca ai commi 1 e 3 delle modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale;

             le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e recano una norma procedurale sulla sospensione dell'obbligo per i casi di infezione dal virus SARS-CoV-2 e di successiva guarigione;

            il medesimo articolo del provvedimento, al comma 4, conferma l'obbligo del vaccino fino al 15 giugno 2022, per ulteriori categorie di lavoratori, come il personale docente ed educativo della scuola, ritenendo la vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni;

        considerato che:

        lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 221 del 2021, convertito dalla legge n. 11 del 2022, fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente rinnovato, con conseguente cessazione dello stesso alla data del 31 marzo 2022 e introduzione nell'ordinamento di nuove disposizioni ai fini del superamento delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia;

            in particolare, dal 1°aprile 2022 e fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, il personale docente inadempiente, dichiarato temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni, è di fatto destinato ad attività di supporto all'istituzione scolastica, la cui discrezionalità operativa è in capo ai singoli Dirigenti scolastici;

            tuttavia, anche in assenza di una chiara ed incontrovertibile circolare del Ministero della salute con riferimento all'esenzione dalla vaccinazione da COVID-19 dei soggetti guariti, è accaduto che molti docenti, non riuscendo ad ottenere le certificazioni di provvisoria esenzione dal vaccino - e pur dopo aver contratto l'infezione - sono stati comunque sospesi dal servizio;

            dovendo allo stato attuale trovare applicazione la suddetta disciplina, ne conviene, che a decorre dalla predetta data del 1°aprile 2022, il personale docente privo di vaccinazione, ma in possesso di una certificazione verde da guarigione non potrà essere in ogni caso adibito all'attività di diretta docenza nelle classi loro assegnate;

            ciò sembra essere in contraddizione con le linee operative del Ministero della Salute che ha nel tempo sostanzialmente equiparato gli effetti dell'evento "vaccinazione" agli effetti dell'evento "guarigione da Covid-19"; al punto che entrambi gli eventi sono condizione sufficiente per ottenere il cd. green pass rafforzato;

            ritenuto inoltre che:

        l'infezione dal virus SARS-CoV-2 determina un differimento dell'applicazione del suddetto obbligo, secondo i termini temporali, concernenti la vaccinazione successiva alla guarigione, indicati dalla circolare del Ministero della salute del 3 marzo 2021, prot. n. 8284, e dalla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884, parzialmente modificativa della prima circolare. Inoltre, sulla base di esse, ai fini della determinazione della decorrenza dell'obbligo in oggetto, si fa in genere riferimento, in via interpretativa, al termine di sei mesi dalla guarigione;

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

        eliminare questa disparità di trattamento, sia nell'ambito lavorativo sanitario che scolastico, fra i soggetti vaccinati e quelli guariti dall'infezione, equiparati solo per l'ottenimento di una certificazione amministrativa, ma impossibilitati a svolgere la medesima mansione lavorativa;

             differire il termine temporale per l'avvio del ciclo vaccinale o la somministrazione della dose booster al personale scolastico e sanitario che abbia contratto il Covid-19 a partire dal 1° gennaio 2022 all'effettiva disponibilità di vaccini specificamente costruiti per contrastare le nuove varianti.

8.0.1

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "autorità sanitaria italiana" sono aggiunte le seguenti: "o a causa di inoculazione volontaria di vaccini antinfluenzali e anti SARS-Cov- 2."».

8.0.2

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8 T anti SARS-CoV-2)

        1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8 T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto superiore di sanità, è autorizzata la spesa di euro 200 milioni a valere sulle risorse stanziate a favore della Fondazione «Enea Tech e Biomedical» di cui al comma 5 dell'articolo 42 del decreto legge 29 maggio 2020, n. 34.»

8.0.3

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.»

8.0.4

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

       1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-Cov-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

       2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

       3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal comma 6.

       4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

       5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

       6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

       7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.»

8.0.5

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

       1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3 comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

       2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

       3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 6. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal comma 6.

       4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione: un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri. Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 6. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.

       5. Avverso il giudizio della Commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

       6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

       7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.»

8.0.6

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Indennità di specificità infermieristica)

        1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° aprile 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.

        2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio 2022.

        3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.».

9.1

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 3.», commi 2 e 3, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere le parole: «di tipo FFP2» ovunque ricorrano;

        b) sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «dodici anni».

9.2

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 3 con i seguenti:

        «3. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e di tipo chirurgico da parte degli alunni per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

        3-bis. Nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.»

9.3

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 4, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «fermo restando il riconoscimento di una specifica indennità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale integrativo di cui all'articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41».

9.7

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Sono a carico del Servizio Sanitario nazionale gli oneri relativi all'esecuzione dei test antigenici rapidi o molecolari. Il risultato del test, che dovrà essere negativo per la riammissione in classe, costituisce documento di autocertificazione.».

9.4

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 5, sostituire l'alinea con la seguente: «Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:».

        Conseguentemente, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: «per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65».

9.5

Paragone, Martelli, De Vecchis, Giarrusso

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 5, sopprimere la lettera a).

9.6

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

        «c-bis). Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, è definita una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° aprile 2022, in presenza di almeno un caso di positività di uno o più alunni della sede dell'istituzione scolastica.».

G9.1

Fregolent, Romeo, Augussori, Cantù, Binetti, Lunesu, Marin, Doria, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Precluso

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

        premesso che:

        l'articolo 9 del presente Decreto, al comma 5, dispone che fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole nonché negli istituti tecnici superiori
è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età;

            sulla base di tale norma dal 1° aprile 2022 i bambini che abbiano compiuto 6 anni di età hanno l'obbligo di indossare la mascherina a prescindere dal ciclo scolastico frequentato, e dunque, anche se frequentano l'ultimo anno della scuola dell'infanzia;

            tale norma rischia di creare delle vere e proprie discriminazioni tra i più piccoli, invero in una medesima classe della scuola dell'infanzia, si hanno gruppi di bambini obbligati a portare la mascherina e altri no;

            tale previsione, inoltre, si pone come una vera e propria stortura rispetto al decreto in oggetto, che avrebbe dovuto condurci ad una graduale riapertura e un ritorno alla normalità, prevedendo la normalizzazione della situazione pandemica e non certo ad un aumento delle restrizioni, in special modo a spese dei soggetti più deboli, come appunto i bambini;

        impegna il Governo

        ad intraprendere delle iniziative urgenti, al fine di rimuovere ogni forma di disparità di trattamento tra i bambini, prevedendo una precipua modifica della norma, ripristinando il sistema antecedente che individuava l'obbligo di indossare la mascherina non sulla base dell'età ma del grado di istruzione.

9.0.1

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Teleassistenza e telemedicina)

        1. Le spese sostenute nel biennio 2021-2022 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina sono deducibili nella misura del 100 per cento.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.2

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Teleassistenza e telemedicina)

        1. Le spese sostenute nel biennio 2021-2022 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, dalle piccole e medie imprese o dai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina sono deducibili nella misura del 50 per cento.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.1

Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

 

10.2

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 3), inserire il seguente:

        «3-bis) Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Esenzione dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»

10.3

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 5-bis) aggiungere il seguente:

        «5-bis.1) Articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.»

10.4

Augussori, Calderoli, Pirovano, Grassi, Riccardi, Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin, Doria

Precluso

Sostituire i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater con i seguenti:

        «1-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2, 2-bis e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2022. Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 5,4 di euro per l'anno 2022.

        1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

        1-quater. All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il comma 2 è abrogato. È parimenti abrogato il decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022.

        1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 21,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

10.5

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 2, Allegato B, dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis) Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Esenzione dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

10.6

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 2, Allegato B, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

        «2-bis) Articolo 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Congedi parentali.».

10.7

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole:  «le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c)» con le seguenti: «la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c)».

10.8

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente:

        «5-quinquies.1. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".»

G10.1

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi, Fregolent, Cantù, Lunesu, Marin, Doria

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

        premesso che:

        l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e che, a decorrere dal 17 marzo 2020, i medesimi giorni di assenza non siano computati ai fini del periodo di comporto;

            il comma 2-bis del medesimo articolo ha previsto che i lavoratori fragili debbano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o mediante lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

            il comma 7-bis del medesimo articolo 26 ha disposto, infine, un rimborso forfettario di 600 euro in favore dei datori di lavoro privati con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS per gli oneri sostenuti relativi ad ogni singolo lavoratore che non abbia diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS e che non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;

            le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis sono state oggetto di varie proroghe e, da ultimo, l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, ne ha prorogato gli effetti sino al 31 marzo 2022;

            l'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, prevede inoltre che, ferme restando le tutele previste per i fragili ai sensi delle disposizioni richiamate, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, siano individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità;

            il decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022 e finalizzato ad individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, non ha però ricevuto concreta attuazione;

            l'articolo 10 del decreto-legge in esame dispone una proroga sino al 30 giugno delle sole disposizioni contenute nel comma 2-bis dell'articolo 26, mentre circoscrive la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 ai soggetti indicati nel decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022;

        impegna il Governo:

        ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché tutte le misure di tutela dei lavoratori fragili, richiamate in premessa, siano prorogate anche per i prossimi mesi e, più in generale, sino a quando l'andamento della situazione epidemiologica lo richieda;

            ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché le tutele nei confronti dei lavoratori fragili trovino applicazione anche nel periodo dal 1° aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

            ad abrogare il decreto del ministro della Salute 4 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 35 dell'11 febbraio 2022.

G10.2

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza " (AS 2604),

        premesso che:

        l'articolo 10 del provvedimento, al comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga al 31 agosto 2022 le disposizioni concernenti la possibilità, per i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente;

            la disposizione, in altri termini, proroga quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 90 del decreto legge n. 34 del 2020, prevedendo, entro il 31 agosto 2022, il termine dell'obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (art. 90, comma 3) e, al contempo, entro la medesima data, la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare lo smart working ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti (art. 90, comma 4);

        considerato che:

        con l'emergenza Covid-19 è stato approntato un framework normativo volto ad agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile;

            a partire dal decreto legge n. 18 del 2020, articolo 87, il lavoro agile è stato definito come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa anche nelle pubbliche amministrazioni ed è stato poi nuovamente confermato con il decreto legge n. 56 del 2021, che ha previsto il ricorso allo smart working fino al 31 dicembre 2021;

            lo scenario è successivamente cambiato, dal 15 ottobre 2021 in poi, quando si è fatto un passo indietro sul lavoro agile nella pubblica amministrazione ed è stato emanato un DPCM firmato il 24 settembre 2021 per stabilire che la modalità ordinaria di lavoro sarebbe stata quella in presenza;

            è così decaduta la procedura semplificata ed il Ministero della pubblica amministrazione ha altresì pubblicato apposite linee guida al fine di dare un'indicazione generale alle amministrazioni su come organizzare i contratti di lavoro agile, al quale possono accedere in modo consensuale e volontario tutti i lavoratori, assunti con contratto a tempo determinato ed indeterminato;

            valutato inoltre che:

        al pari dei dipendenti privati, anche quelli pubblici devono poter ricorrere al lavoro a distanza a prescindere dall'obbligatorietà dell'accordo individuale, dal momento che la stessa concezione del lavoro è fortemente mutata durante questi anni di pandemia e, infatti, lo smart working, applicato in prima istanza nel corso del lockdown causato dal Covid-19, come affermato dal Ministro per le politiche giovanili Dadone, altro non è che un'opportunità per rivoluzionare il mondo del lavoro;

            in altri paesi, del resto, come ad esempio la Danimarca o la Svezia, la cultura del lavoro "smart", vale a dire "intelligente, sveglio, acuto", è presente già da diversi anni ed ha mostrato concretamente come si è giunti alla creazione di nuove abitudini e alla gestione più efficace del rapporto tra la sfera professionale e quella privata;

        impegna il Governo a:

        incentivare il ricorso allo smart working nella pubblica amministrazione come strumento di conciliazione vita privata-lavoro;

            prevedere la proroga del termine di deroga agli accordi individuali per i dipendenti del settore privato fino al 31 dicembre 2022.

11.1

Malan, Zaffini

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.2

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.4

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

      «1. L'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è soppresso». 

        Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

11.3

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

       «1. L'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è soppresso». 

        Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono soppressi».

11.5

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 1, lettera a), comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

11.6

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «due» con la seguente: «duecento»;

            b) al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «terza» con la seguente: «trecentesima»;

            c) al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «da uno a dieci giorni» con le seguenti: «da una a due ore»;

            d) al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «seconda» con la seguente: «duecentesima».

G11.1

Cantù, Romeo, Fregolent, Augussori, Rizzotti, Binetti, Zaffini, Lunesu, Marin, Doria, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Precluso

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

        Premesso che:

        Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, ha introdotto l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per gli ultra cinquantenni, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento, in caso di inosservanza del predetto obbligo. L'articolo 1 del decreto, al comma 2, statuisce che l'obbligo non sussiste, per cui la somministrazione del vaccino può essere tralasciata o differita, in ipotesi di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito, ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto della disciplina ministeriale in materia;

            la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento scatta per i soggetti che, entro il 1 febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute, non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi;

            il presente sistema sanzionatorio prevede che attraverso l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), il Ministero della Salute comunica ai non adempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio, invitando gli stessi, entro 10 giorni dalla ricezione, di comunicare all'ASL competente per territorio l'eventuale certificazione afferente al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, oppure ulteriore motivo di assoluta e oggettiva impossibilità. Negli stessi 10 giorni, i medesimi inadempienti hanno l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'avvenuta presentazione di detta documentazione, l'ASL competente per territorio trasmette ad Agenzia Entrate Riscossione, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla mancata sussistenza dell'obbligo vaccinale, oppure all'impossibilità di adempiervi, ove l'ASL competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, verrà notificato un avviso di addebito all'inadempiente, con valore di titolo esecutivo. Per l'eventuale opposizione alla sanzione la competenza appartiene al giudice di pace;

            il Ministero della Salute ha inviato all'Agenzia delle entrate-Riscossione gli elenchi delle persone che non si sono sottoposte al vaccino - si tratterebbe di una platea di circa 1,8 milioni di over 50 - e, dopo la verifica, si prevede l'invio delle cartelle. Al momento sarebbero in via di spedizione circa 600 mila avvisi;

            il database non risulta affidabile posto che sono state notificate multe a persone decedute e a persone vaccinate, anche in altri paesi, a persone decedute e, ancor più grave, a persone che il vaccino lo hanno fatto in Italia ma non sono state ancora caricate a sistema;

            emerge la necessità di approfondire attentamente, anche per la rilevanza dei dubbi di incostituzionalità da più parti sollevati, i profili formali e sostanziali incidenti ictu oculi in punto di legittimità del procedimento sanzionatorio, in particolare per la parte in cui le disposizioni di interesse non prevedono l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato, posto che, se di obbligo vaccinale (anche in forma surrettizia) trattasi, non ci può essere prescrizione di consenso informato dovendo lo Stato assumersi integralmente la responsabilità per eventuali effetti avversi, salvo l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti del produttore ad ogni conseguente effetto di ragionevole certezza di efficacia, durata e sicurezza al fine di ristabilire un rapporto di fiducia tra Stato e cittadino;

            dei 1,8 milioni soggetti over 50 che non risultano vaccinati circa 800 mila sono guariti dal Covid-19,  e spetterà, dunque, a questi ultimi procedere alla comunicazione alle Asl di competenza, con una procedura non proprio agevole, per evitare la multa da 100 euro;

        considerato che:

        il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" avrebbe potuto e dovuto, per le ragioni suesposte, prevedere la sospensione, almeno per sei mesi, dell'invio degli avvisi di addebito delle sanzioni, in attesa degli approfondimenti necessari, al fine di evitare un aumento del contenzioso, considerato che la procedura di richiesta all'Azienda Sanitaria e di verifica da parte di quest'ultima ai fini dell'accertamento dell'effettiva ipotesi di esenzione è un procedimento ostico che comporterà lungaggini in termini di controlli, valutando, altresì, di rimuovere fattispecie di obbligo vaccinale correlate al consenso informato posto che non vi può essere obbligo vaccinale nemmeno in forma surrettizia senza che sia preceduto da assunzione di piena responsabilità da parte dello Stato per eventuali effetti avversi;

        impegna il Governo

            a sospendere, quantomeno per sei mesi, l'invio degli avvisi di addebito delle sanzioni, in attesa degli approfondimenti necessari, almeno fintantoché non saranno verificati i casi di vaccinati all'estero, di persone decedute e di persone che il vaccino lo hanno fatto in Italia ma non sono state ancora caricate a sistema, e più in generale sui presupposti oggettivi e soggettivi tenuto conto delle criticità in materia di profilassi vaccinale in fatto e in diritto emerse fra cui l'ontologica incoerenza tra obbligo vaccinale e consenso informato, al fine di evitare un aumento del contenzioso, considerato che la procedura di richiesta all'Azienda Sanitaria e di verifica da parte di quest'ultima ai fini dell'accertamento dell'effettiva ipotesi di esenzione è un procedimento ostico con lungaggini in termini di controlli, al fine di sviluppare la cultura dell'adesione alla profilassi vaccinale sicura ed efficace nel tempo e contro l'infezione, sulla base del postulato convincere per non costringere.

G12.1

Cantù, Romeo, Fregolent, Augussori, Rizzotti, Binetti, Zaffini, Lunesu, Marin, Doria, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi

Precluso

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge n. 2604, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

        premesso che:

        il 31 marzo 2022 è terminato lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato nei termini in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

            le varie proroghe e i due anni ed oltre di emergenza non hanno fatto sì che si provvedesse a tutelare alcune posizioni che per le loro fragilità avrebbero dovuto maggiormente sensibilizzare l'attenzione del Governo in materia di prevenzione, sicurezza e protezione in particolare dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992) e dei lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o in conseguenza dello svolgimento di terapie salvavita, nonché dei lavoratori esclusi dall'obbligo vaccinale sulla base di idonea certificazione medica legittimante l'esenzione dalla vaccinazione anti Sars-Cov2;

            il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, non ha neppure preso in considerazione per la parte afferente la Sanità il dissesto di sistema che si è venuto a creare in questi due anni di pandemia da più parti valutato in oltre 5 miliardi di mancate risorse riconosciute alle Regioni in parte corrente, lasciando al PNRR la rigidità imposta dall'Europa con una prioritarizzazione dei progetti non conforme alle esigenze di upgrading tecnologico che deve essere contestuale alla messa in sicurezza e a norma antisismica delle strutture, il che purtroppo non consente né di colmare le lacune del SSN in materia infrastrutturale né tantomeno le carenze di risorse umane e strumentali essenziali per il rafforzamento delle attività di prevenzione, il recupero dei ritardi nelle cure delle patologie no covid-19 e il potenziamento delle cure territoriali e domiciliari, secondo i nuovi standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il regolamento recante «Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale» pubblicata su GU n.102 del 3 maggio 2022;

            considerato il deficit strutturale, nonostante il dettato generale della norma, in materia di controlli che non si possono limitare alle sole previsioni del cosiddetto CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) di natura prettamente formale e procedimentale, rilevando la necessità di introdurre un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti a Missione 6 del PNRR che dovrebbe essere agganciato alla previsione dell'Ecosistema Dati Sanitari di cui all'articolo 21 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4;

            onde assicurare le necessarie coperture si suggerisce di riconoscere alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse in parte corrente e a investimento, con garanzia di coerente allocazione negli impieghi e negli esiti mediante controlli stringenti alla stregua del modello dell'Ecosistema Dati Sanitari sull'effettiva finalizzazione a garanzia nel tempo di efficace contrasto delle inappropriatezze, sprechi e disfunzioni;

            posto che gli obiettivi a Missione 6 del PNRR non possono realizzarsi se disgiunti da un contestuale percorso di adeguamento gestionale delle Aziende sanitarie e delle relative articolazioni ospedaliere e territoriali, appare indispensabile introdurre a norma di legislazione ordinaria correttivi normativi atti a rafforzare in qualità e quantità il personale operante nelle strutture anche di emergenza urgenza preospedaliera ed ospedaliera per un reale potenziamento del monte ore di risorsa umana effettivamente in grado di superare la fase emergenziale per poi essere a regime nella nuova normalità valorizzando il know how competenziale e professionale già disponibile anche per accelerare il processo formativo dei nuovi assunti nella fase emergenziale;

            allo scopo, non essendo il momento di disperdere competenze, conoscenze ed esperienze qualificate, si suggerisce per tutto il periodo di vigenza del PNRR:

        di mantenere la possibilità di conferire financo oltre i limiti di età gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;

            superare le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rendendo possibile la libera professione (che non deve eccedere il limite del 25% del monte orario complessivo e deve essere autorizzata dal datore di lavoro prioritariamente nella struttura di appartenenza ovvero per il cittadino o nei confronti dei medici di famiglia nonché presso le strutture sanitarie e socio sanitarie della Rete) aperta a tutti gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN;

            in attesa della messa a regime del riordino del sistema preospedaliero ed ospedaliero di emergenza urgenza secondo il modello di cui al Disegno di Legge n. 2153, presentato presso il Senato della Repubblica nella presente legislatura, al fine di colmare le carenze stimate complessivamente su base nazionale in almeno 4.000 medici e 10.000 infermieri, escludere disparità dispositive e penalizzazioni nel percorso lavorativo degli operatori sanitari che lavorano nella Medicina d'Urgenza e Rianimazione in punto di istituti legati alle indennità accessorie o equivalenti (tenuto conto dei carichi di lavoro rispetto alle altre attività e specializzazioni trattandosi di professioni usuranti, che danno poco spazio alla carriera, con turnistica logorante senza un vero e proprio riconoscimento sostitutivo compensativo sì da assicurare trattamenti economici sovrapponibili per quantità e qualità di performance prestazionali rese) atte a valorizzare e non discriminare il personale operante presso il sistema preospedaliero ed ospedaliero di livello dirigenziale e non dirigenziale, medico, infermieristico, tecnico e soccorritore con rapporto di lavoro dipendente o convenzionato ovvero di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, così come dovendosi assicurare pari regole in materia di libera professione della dirigenza sanitaria anche per le specializzazioni di Medicina d'Urgenza tanto in attività extraospedaliera (attualmente SET 118) che nelle unità operative di Medicina d'Urgenza, Pronto Soccorso e più in generale nei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) superandosi differenti trattamenti e discipline in materia di incompatibilità ed esclusività;

            nonché elevare temporaneamente il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, a sessantotto anni in materia di conferimento di incarichi di direzione generale;

            per tutto quanto sopra considerato e prospettato

        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche segnalate in premessa, valutando l'opportunità per tutto il periodo di vigenza del PNRR e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e compatibilmente con i limiti della finanza pubblica, di:

        1) prorogare le misure previste a tutela dei lavoratori fragili, di cui fra l'altro all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 nonché dei lavoratori esclusi dall'obbligo vaccinale avuto riguardo alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44;

            2) mantenere la possibilità di conferire anche oltre i limiti di età incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;

            3) superare almeno in via sperimentale le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rendendo possibile la libera professione (che non deve eccedere il limite del 25% del monte orario complessivo e deve essere autorizzata dal datore di lavoro prioritariamente nella struttura di appartenenza ovvero per il cittadino o nei confronti dei medici di famiglia nonché presso le strutture sanitarie e socio sanitarie della Rete) aperta a tutti gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 con rapporto di lavoro dipendente presso le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS pubblici nonché gli altri enti e strutture del SSN;

            4) escludere disparità giuridiche ed economiche per i professionisti dei servizi territoriali e ospedalieri di Emergenza Urgenza in punto di istituti legati alle indennità accessorie o equivalenti atte a valorizzare e non discriminare il personale operante presso il sistema preospedaliero ed ospedaliero di emergenza urgenza di livello dirigenziale e non dirigenziale, medico, infermieristico, tecnico e soccorritore con rapporto di lavoro dipendente o convenzionato ovvero di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, così come in materia di libera professione della dirigenza sanitaria anche per le specializzazioni di medicina d'urgenza tanto in attività extraospedaliera (attualmente SET 118) che nelle unità operative di Medicina d'Urgenza, Pronto Soccorso e più in generale nei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) superandosi disparità di norme in materia di incompatibilità ed esclusività, garantendo eque prospettive di carriera e di trattamento economico anche mediante misure compensative in forma di indennità specifiche per gli operatori dei servizi di emergenza urgenza (oltre che di assistenza e tutele legali, protezione dagli episodi di aggressione e violenza sui luoghi di lavoro) variabili per quantità e qualità di performance prestazionali rese in ragione dell'impatto della turnistica e del carico di lavoro e delle condizioni di pressione e logoramento psico fisico intrinseco alle attività svolte;

            5) elevare temporaneamente il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, a sessantotto anni in materia di conferimento di incarichi di direzione generale; 

            6) introdurre un sistema puntuale di valutazione, tracciabilità e controllo degli interventi e progetti a Missione 6 del PNRR agganciato alla previsione dell'Ecosistema Dati Sanitari di cui all'articolo 21 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 atto a coniugare le opere di messa a norma e sicurezza anche antisismica delle strutture con la dotazione nei relativi reparti e servizi ospedalieri di strumentazione tecnologica up to day, mediante rilevazione complessiva da prioritarizzare senza ulteriore indugio per darne contezza nel successivo step di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione del PNRR sulla base di griglia di dotazione essenziale per le attività di prevenzione diagnosi e cure secondo standard aggiornati rispetto ai parametri indicati nel Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, con adeguamento tecnologico a massimo di 5 anni quale parametro di sostituzione necessitata in presenza di nuove tecnologie superiormente validate;

            7) riconoscere alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse in parte corrente e a investimento, ferma la corretta allocazione negli impieghi e negli esiti mediante controlli stringenti alla stregua del modello dell'Ecosistema Dati Sanitari sull'effettiva finalizzazione, a garanzia nel tempo del contrasto delle inappropriatezze, sprechi e disfunzioni ma anche degli investimenti in risorse umane e strumentali indispensabili anche per rispondere ai nuovi standard delle cure territoriali di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il regolamento recante «Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale» pubblicata su GU n.102 del 3 maggio 2022, consentendo il ripianamento straordinario dei maggiori costi sostenuti durante lo stato di emergenza sanitaria per tutto il periodo di attuazione di Missione 6 a PNRR;

            8) prevedere in sede di revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture di cui all'adottanda legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, che a tutti i contratti e a tutti i singoli accordi ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 si applica il sistema di valutazione quanti qualitativa, monitoraggio e controllo delle prestazioni erogate in regime di servizio sanitario nazionale nell'interesse dell'utenza di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e possibile revisione del comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 per il conseguente abbattimento delle liste di attesa con nuove regole di ingaggio degli erogatori tenuti a condividere effettivamente le agende e in tempo reale (pubblicate on line) e  remunerati per una fetta parte in ragione del pieno abbattimento delle liste di attesa (con obiettivo principale l'azzeramento delle inappropriatezze) modello negoziale che si integra con le nuove regole di ingaggio dei medici di medicina generale per l'effettivo sviluppo dell'assistenza territoriale nel SSN e con la valorizzazione della libera professione all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.

G12.2

Mautone

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza " (AS 2604),

        premesso che:

        il comma 3-quater dell'articolo 12 del provvedimento inserito dalla Camera dei deputati, differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'applicabilità della disciplina transitoria che consente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private, accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate;

            la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha stabilito al comma 547 che a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;

            la legge di bilancio per il 2019 al  comma 548-bis ha stabilito, inoltre,  che  "Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa,, possono procedere fino al 31 dicembre 2022,  all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture[..]";

            il medesimo comma della legge di bilancio per il 2019 prevede, altresì, che  a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548 che prevede che l''eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;

            alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, non appartenenti alla rete formativa, si applicano le disposizioni di cui  l'articolo 1.2 dell'Allegato 1 Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 13 giugno 2017 n. 402, che prevede che "al fine di perfezionare laformazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, siaitaliane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi";

        considerato che

            è necessario dare attuazione alle disposizioni  di cui all'articolo 1, commi 547 e 548-bis della legge 30 dicembre 2018 e che la limitazione a 18 mesi per le assunzioni degli specializzandi in medicina, veterinaria, odontoiatria, farmacia, biologia, chimica, fisica e psicologia a partire dal terzo anno nelle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, non  appartenenti alla rete formativa, costituisce un limite a discapito proprio di quelle strutture che hanno maggiore necessità di figure professionali per la copertura dell'attività assistenziale specialistica;

            solo gli specializzandi assunti a tempo determinato, senza limiti temporali nelle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica, sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

        impegna il Governo

            a prevedere la possibilità anche per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate non  appartenenti alla rete formativa, di prorogare i contratti di assunzione a tempo determinato ai sensi delle disposizioni  di cui all'articolo 1, commi 547 e 548-bis della legge 30 dicembre 2018 sino alla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica, affinchè gli specializzandi assunti possano conseguire l'inquadramento a tempo indeterminato nell'ambito della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

12.0.1

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica dell'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

        1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: "ruolo sociosanitario," inserire le seguenti: "nonché il personale del ruolo tecnico e amministrativo".»

13.1

Granato, Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Giannuzzi, Lannutti, La Mura, Mininno, Sbrana

Precluso

Sopprimere l'articolo.

13.2

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'Istituto superiore di sanità gestisce», inserire le seguenti: «, con il supporto tecnico, operativo e organizzativo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 202, n. 82, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,».

13.3

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 106,» sostituire le parole da: «e secondo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, e secondo le modalità indicate al predetto Istituto dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di adottare le necessarie e opportune misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti, che diano garanzia funzionale, operativa e di inviolabilità dell'architettura informatica della piattaforma dati evitando così l'esfiltrazione degli stessi».   

13.4

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Istituto superiore di sanità», inserire le seguenti: «, secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,».

        Conseguentemente, sopprimere le parole: «, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite».

13.5

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 sono abrogati a decorrere dal 1° maggio 2022.»

13.6

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «, quest'ultimo trasmette», inserire le seguenti: «secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,».

13.7

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «, i dati individuali», inserire le seguenti: «pseudonimizzati, così come previsto dal regolamento (UE) 2016/679,».

13.8

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «trasmette alla piattaforma», inserire le seguenti: «, in forma pseudonimizzata e secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,».

13.9

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «a fini di archiviazione», inserire le seguenti: «, in modalità disaccoppiata,».

13.10

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Sopprimere il comma 5.

13.11

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «, possono essere condivisi» inserire le seguenti: «in forma aggregata secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,».

13.12

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «e la sicurezza del dato», inserire le seguenti: «, secondo le modalità operative e tecniche indicate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,».

13.13

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.»

13.15

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «e di Bolzano», inserire le seguenti: «in qualità di titolari dei dati ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,».

13.14

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «con cadenza giornaliera».

13.16

Angrisani, Crucioli, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «specifica circolare», inserire le seguenti: «da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge,».

        Conseguentemente,

            aggiungere in fine il seguente periodo: «La circolare ministeriale dovrà necessariamente tenere conto delle indicazioni operative e tecniche fornite dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, atte ad evitare l'esfiltrazione dei dati raccolti ai fini statistici ed epidemiologici.».

13.17

Crucioli, Angrisani, Abate, Granato, Corrado, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Sbrana, Dessì, La Mura

Precluso

Al comma 7, dopo le parole: «Istituto superiore di sanità», aggiungere in fine le seguenti: «, i quali assumono la qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.».

13.18

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 8, sostituire le parole: «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «con le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui all'articolo 2, commi 1 e 2».

G13.1

Malan, Zaffini

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

        considerato che:

        il giudice federale del Texas Mark Pittman ha richiesto nello scorso autunno all'agenzia Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti d'America di pubblicare celermente la documentazione riguardante il vaccino anti Covid-19 prodotto da Pfizer, di gran lunga il più diffuso in Italia con oltre 95 milioni di dosi distribuite; in un primo tempo l'agenzia si era resa disponibile a pubblicarne 500 pagine al mese, ritmo che avrebbe consentito di terminare il compito solo nel 2076; il giudice ha ritenuto tale periodo incompatibile con le esigenze di trasparenza e libertà di informazione imponendo la pubblicazione dell'intera documentazione entro otto mesi; a partire dal mese di marzo sono perciò state pubblicate 80mila pagine;

            la suddetta documentazione è in gran parte di carattere tecnico e ne sono state diffuse varie interpretazioni, in particolare riguardo alle reazioni avverse e all'efficacia, che hanno causato dubbi e disorientamento;

        impegna il Governo:

        a riferire tempestivamente alle Commissioni competenti di Senato e Camera sul contenuto della documentazione rilasciata dalla FDA sul vaccino anti Covid-19 Pfizer al fine di dissipare dubbi e preoccupazioni che notizie su di essa hanno suscitato.

G13.2

Malan, Zaffini

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

        premesso che:

        lo stesso Giorgio Palù, presidente del Cda dell'Agenzia italiana del farmaco ha spiegato in audizione che le risorse limitate impediscono un più completo rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19;

        impegna il Governo

            a valutare la possibilità di studiare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, un incremento dei fondi destinati al rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19.

G13.3

Romano, Ricciardi, Mantovani

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza " (AS 2604),

        premesso che:

        l'articolo 13 del provvedimento, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, detta disposizioni dirette a garantire, anche dopo la fine dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, lo svolgimento della sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-COV-2, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute;

            spetta all'Istituto superiore di sanità la gestione della specifica piattaforma dati "Sistema di sorveglianza integrata Covid-19", che regioni e province autonome sono quotidianamente tenute ad alimentare con i dati acquisiti e raccolti nei propri territori;

            la disposizione garantisce, anche dopo il 31 marzo 2022, la funzionalità del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2;

            il Ministero della salute trasmette all'Istituto superiore di sanità, in interoperabilità con la suddetta piattaforma, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini;

            il Sistema Tessera sanitaria continua inoltre a trasmettere alla piattaforma il numero di tamponi antigenici rapidi effettuati con l'indicazione degli esiti, per la successiva trasmissione al Ministero della salute;

        considerato che:

        il settimo rapporto congiunto sull'impatto dell'epidemia sulla mortalità totale dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato che da inizio pandemia (marzo 2020) a gennaio 2022 l'eccesso di mortalità totale, rispetto alla media 2015-2019, è stato di 178 mila decessi;

            valutato inoltre che:

        il rapporto annuale AIFA sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19, contenente l'analisi delle 117.920 segnalazioni di sospette reazioni avverse successive alla vaccinazione inviate alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 dicembre 2021, ha evidenziato che il monitoraggio e la valutazione dei casi fatali sono in approfondimento presso tutte le Agenzie Regolatorie a livello globale, sebbene solo poche di esse rendano disponibili rapporti periodici e valutazioni pubbliche;

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di rendere pubblico, sui canali informatici istituzionali, un chiaro e costantemente aggiornato quadro su quanti soggetti con tre dosi di vaccino hanno contratto il Covid, sul rapporto dei dati relativi al tasso di infezione tra le persone non vaccinate, sull'esistenza di studi ufficialmente riconosciuti relativi alla risposta del sistema immunitario, sul numero e sul tipo degli eventuali effetti collaterali correlati alla somministrazione del vaccino.

G13.4

Malan, Zaffini

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,

            al fine di consentire una migliore valutazione della situazione pandemica,

        impegna il Governo:

         a rendere agevolmente consultabili i dati di contagi, ricoveri e decessi per Covid-19, suddivisi per classi di età e stato vaccinale, introducendo una categoria a sé per coloro che sono stati vaccinati nei quattordici o quindici giorni precedenti, senza includerli né tra i vaccinati, né tra i non vaccinati;

             a rendere consultabili il più rapidamente possibile i dati sulla mortalità generale, suddivisi per classi di età.

14.0.1

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Attuazione del Titolo X del Codice del Terzo Settore)

        1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del Titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ai fini dell'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10.».

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (2318)

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato

(Modifiche all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole da: « e dalla Convenzione Unesco » fino a: « legge 19 febbraio 2007, n. 19 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19, e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133, e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)) »;

b) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

« c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;

c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo;

c-quater) riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;

c-quinquies) riconosce la specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;

c-septies) riconosce le peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;

c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quale forma universale di espressione e comunicazione ».

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo », al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità alla raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01). Tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, il Governo esercita la delega secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 2, escluso il numero 5) della lettera b), 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017, secondo il procedimento di cui allo stesso articolo 2, commi 5 e 7.

2. Con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì secondo il seguente principio e criterio direttivo: revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano in particolare:

a) l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;

b) l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;

b) riconoscimento di un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;

c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;

d) previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 5, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;

b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto legislativo è adottato tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati su:

1) limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;

2) limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;

3) reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;

b) determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 6;

c) incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;

d) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;

e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 5 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTO

2.100

I Relatori

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di valorizzare la funzione sociale della musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui questa forma d'arte performativa si realizza, i decreti legislativi di cui al comma 1 recano disposizioni per il riconoscimento dei Live club quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, e per il sostegno delle medesime attività.».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

ARTICOLI DA 3 A 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3.

Non posto in votazione (*)

(Riconoscimento dei Live club)

1. Al fine di valorizzare la funzione sociale della musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui questa forma d'arte performativa si realizza, i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, recano disposizioni per il riconoscimento dei Live club quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, e per il sostegno delle medesime attività.

________________

(*) Approvato l'emendamento 2.100, soppressivo dell'articolo.

Art. 4.

Approvato

(Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo)

1. È istituto presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1.

3. Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.

4. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali di cui al citato articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

5. Al registro di cui al comma 1 possono attingere le istituzioni scolastiche pubbliche al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di attività extracurriculari deliberate dai competenti organi collegiali e inserite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

6. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Approvato

(Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo)

1. È riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato « agente », quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli, come disciplinata dal presente articolo.

2. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali;

b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavoratore di cui ha la rappresentanza in base a un mandato espresso;

c) prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attività professionale;

e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse del mandante o preponente.

3. L'attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici superiori a euro 100.000.

4. È istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.

5. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 4.

6. Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Osservatorio dello spettacolo)

1. Al fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità, è istituito presso il Ministero della cultura l'Osservatorio dello spettacolo.

2. L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito internet istituzionale:

a) i dati aggiornati e le notizie relativi all'andamento delle attività di spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero, anche con riferimento ai finanziamenti per le fondazioni lirico-sinfoniche;

b) gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e all'incentivazione dello spettacolo;

c) informazioni relative alla normativa in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, previdenza e assistenza, anche sanitaria, per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, nonché informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che assumono tali lavoratori e professionisti;

d) informazioni concernenti le procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all'estero, anche con riferimento alle aree pubbliche attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

e) informazioni riguardanti l'andamento del mercato del lavoro e le relative evoluzioni, con particolare riferimento all'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali.

3. L'Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali. L'Osservatorio promuove altresì il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo.

4. L'Osservatorio provvede alla realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilità, tracciabilità e continuità delle fonti di dati.

5. Presso l'Osservatorio è istituita una Commissione tecnica che provvede alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 4. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro quaranta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 e di tenuta del registro di cui al comma 5, le modalità operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, nonché la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione tecnica di cui al comma 5.

7. L'Osservatorio può avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 pro capite, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati. L'Osservatorio può altresì stipulare convenzioni con le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di studio previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non devono in alcun modo essere impiegati in sostituzione di posizioni professionali.

8. Le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e per le collaborazioni di cui al comma 7, sono a carico del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

9. È abrogato l'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

EMENDAMENTO

6.100

I Relatori

Approvato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

        «9. Fino alla data di entrata in funzione dell'Osservatorio, sulla base dei decreti di cui al comma 6, resta in funzione l'Osservatorio di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. A decorrere dalla predetta data, l'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163 è abrogato».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

(Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività, è istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, di seguito denominato « Sistema nazionale », del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo, di cui all'articolo 6, e gli osservatori regionali dello spettacolo, di cui all'articolo 8.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti:

a) le modalità operative per lo svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di rispettiva competenza;

b) le modalità, gli strumenti e i criteri per il monitoraggio delle attività dello spettacolo, nonché per la raccolta, la valutazione e l'analisi dei relativi dati, anche a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;

c) le modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero della cultura, tramite l'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine della successiva trasmissione alle Camere, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

7.100

I Relatori

Approvato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla successiva trasmissione alle Camere, e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La relazione di cui al primo periodo è predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Osservatori regionali dello spettacolo)

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, in applicazione dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei princìpi generali di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In particolare, le regioni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) promuovono l'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;

b) verificano, anche attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo;

c) promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attività dello spettacolo dal vivo.

EMENDAMENTO

8.100

I Relatori

Approvato

Al comma 1, sostituire il secondo periodo dell'alinea con il seguente:

        «Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:».

ARTICOLI DA 9 A 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 9.

Approvato

(Portale dell'INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo)

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attiva specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero.

2. Tra i servizi di informazione e comunicazione di cui al comma 1, l'INPS, tramite il proprio portale, attiva, in forma telematica, un canale di accesso dedicato denominato « Sportello unico per lo spettacolo », anche al fine di semplificare l'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese o associazioni, che non hanno come scopo istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 10.

Approvato

(Istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo)

1. È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per lo spettacolo, con lo scopo di favorire un dialogo fra gli operatori, per individuare e risolvere le evenienze critiche del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia di COVID-19.

2. Il Tavolo persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro;

b) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative concernenti i lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle prestazioni;

c) il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.

4. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

Approvato

(Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali)

1. Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo di cui all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è elevato a 120 euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 12.

Approvato

(Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali)

1. Al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo. Si applicano le linee guida di cui all'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 13.

Approvato

(Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo)

1. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante la promozione dell'equilibrio di genere.

2. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante il riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati.

ORDINE DEL GIORNO

G13.100

Gallone, Cangini, Floris, Toffanin, Serafini, Rizzotti, Damiani, Dal Mas, Caliendo, Aimi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante " Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo"

        premesso che:

        l'articolo 13 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative al Fondo unico per lo spettacolo integrando i criteri di riparto dello stesso;

            in particolare, il comma 2 prevede che i decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul FUS, tengano conto del criterio integrativo riguardante il riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati;

            al fine di sostenere il settore musicale, sarebbe opportuno che la suddetta disposizione venisse estesa oltre che alle rappresentazioni liriche, a tutte le musiche, con particolare riguardo al Jazz che non è più riconosciuto da tempo linguaggio afroamericano, bensì come patrimonio mondiale dell'umanità secondo quanto disposto dall'UNESCO,

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di estendere la disposizione di cui all'articolo 13 richiamato in premessa a tutti i settori musicali con particolare riguardo al Jazz.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2604

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2318 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 10, comma 3, si segnala l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale per la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo. Sarebbe altresì opportuno prevedere, al comma 4, l'integrazione della composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Integrazione all'intervento della senatrice Papatheu nella discussione generale del disegno di legge n. 2318

Oggi finalmente dopo settantacinque anni con il presente disegno di legge si potrà dare dignità ai lavoratori dello spettacolo che dal 1947 a oggi sono ancora privi di tutele e di una vera e propria qualificazione giuridica.

Negli ultimi anni il mondo dello spettacolo ha subito una fortissima crescita caratterizzata da un impegno sempre maggiore di capitali.

Questo settore, a lungo considerato come una sorta di "sottolavoro", è ormai diventato una vera e propria industria cui tutti siamo interessati. Infatti film, programmi e format sono ormai un patrimonio culturale di cui non possiamo fare a meno, poiché influisce notevolmente sul nostro modo di relazionarci e di pensare, coinvolgendo inoltre una crescente quantità di persone.

Eppure, questi lavoratori, sicuramente tanto affezionati ai Governi di sinistra, dopo settantacinque anni e anche dopo negli ultimi diciotto anni, dove possiamo affermare sicuramente che abbiamo avuto solo Governi di sinistra, solo oggi sono oggetto di esame in Parlamento.

Questo tema invece è sicuramente sempre stato caro a Forza Italia, che sull'argomento ha presentato un proprio disegno di legge, di cui sono la prima firmataria il 10 aprile 2019, ovvero molto tempo prima che arrivasse il Covid.

Abbiamo invece dovuto aspettare la crisi pandemica, con la sospensione di ogni forma di rappresentazione dal vivo, che con una lente di ingrandimento ha fatto luce su questa piaga tutta italiana, perché improvvisamente si è scoperto che i lavoratori dello spettacolo erano sprovvisti di una adeguata normativa e di tutela.

Molti contestano che non si possono definire questi soggetti come veri e propri lavoratori, ma non dobbiamo dimenticare che, come qualsiasi altro lavoratore, essi per la loro prestazione richiedono un certo impiego di energie fisiche, intellettuali, psicofisiche e che in aggiunta a ciò, nella loro attività, necessitano di quella vis creativa che rende unica la già di per sé peculiare prestazione.

Un Paese come il nostro, che vive e trae la sua forza dalla cultura e dalla tradizione, non può permettersi il lusso di lasciare questi soggetti privi di tutele.

Il presente disegno di legge vuole, pertanto, non solo inquadrare questi soggetti, ma anche fornirgli tutele previdenziali e in materia di occupazione.

A tal proposito era impossibile pensare che si potesse lasciare il tetto insormontabile delle centoventi ore lavorative annue, per dirne una.

Ma chi sono i lavoratori mondo dello spettacolo e i lavoratori del settore? attori, registi, tecnici, danzatori, musicisti, addetti alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti, uomini e donne di altissima professionalità,

Ecco migliaia di questi cittadini italiani si sono trovati in difficoltà difficilmente immaginabili, ribattezzati addirittura gli invisibili. La situazione di emergenza ha fortunatamente messo in luce ed amplificato questa intrinseca fragilità del lavoro nel settore dello spettacolo dato dalla natura discontinua delle scritture e dei contratti di lavoro. Questi lavoratori, infatti, alternano periodi di intenso impegno professionale a fasi di formazione e talvolta a fasi di stasi e di attesa. Il settore dello spettacolo si distingue, infatti, per la discontinuità dei rapporti occupazionali che accompagna i lavoratori per l'intero arco della loro carriera lavorativa e per l'estrema flessibilità delle forme contrattuali.

Durante la pandemia, a causa di una insufficiente copertura degli ammortizzatori sociali, è stato necessario erogare, a sostegno dei lavoratori del comparto, indennità, lasciatemi dire miserie, specifiche e in regimi di durata temporanea.

Sappiamo che un numero elevato di lavoratori non riesce a raggiungere il minimo di venti anni di anzianità assicurativa richiesto per ottenere il trattamento pensionistico.

In una audizione presso la Commissione cultura e lavoro del Senato, tenutasi il 27 ottobre 2020, il Presidente dell'INPS ha dichiarato che la durata media annuale delle posizioni lavorative nello spettacolo è di cento giorni, addirittura quindici per gli attori.

Il riconoscimento delle peculiarità del lavoro artistico - flessibilità, mobilità e discontinuità - è il punto centrale del disegno di legge oggi all'esame di questa Assemblea.

La norma infatti, oltre a riconoscere, meritatamente, "il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo", introduce un nuovo strumento di sostegno al reddito di questi lavoratori costituito da una indennità di discontinuità, che sarà strutturale e permanente.

Dobbiamo dire però ai poveri lavoratori dello spettacolo che il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro, riconoscendo la specificità del lavoro e il carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni. E quindi spero che dopo settantacinque anni di attesa non si arrivi a settantasei magari perché in effetti è un attimo.

In favore dei lavoratori autonomi del settore è anche riconosciuto il principio dell'equo compenso, già previsto per altre categorie di professionisti. Inoltre, in base ai principi stabiliti dalla delega, si dovrà riconoscere un'indennità giornaliera, aggiuntiva al compenso o alla retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva.

Si garantiscono, finalmente, maggiori tutele ai lavoratori dello spettacolo attraverso interventi strutturali.

Oltre a questi particolari aspetti il disegno di legge ridisegna, le disposizioni legislative in tema di fondazioni liricosinfoniche.

E' riconosciuta anche la professione di agente dello spettacolo dal vivo; il rafforzamento e l'ampliamento delle funzioni dell'Osservatorio dello spettacolo con l'inserimento della promozione e il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle Regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione dello spettacolo; l'istituzione del Tavolo permanente del settore spettacolo; l'istituzione del registro nazionale dei lavoratori dello spettacolo.

E colleghi colgo l'occasione per ringraziare a nome di questo Parlamento da destra a sinistra questi lavoratori dello spettacolo che meritano tutto il nostro rispetto perché non hanno mai smesso di produrre, ma soprattutto ringraziarli perché durante il terribile periodo della pandemia e delle chiusure ci hanno tenuto compagnia intrattenendoci a casa dove il tempo non passava mai.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Boccardi, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinna', D'Angelo, De Poli, Di Girolamo, Di Marzio, Di Piazza, Ferro, Floridia, Galliani, Ghedini, Lupo, Marti, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pizzol, Pucciarelli, Rivolta, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Tosato, Turco e Vanin.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Airola e Garavini, per attività dell'Unione interparlamentare; Ortis e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

3a Commissione permanente, elezione del Presidente

La 3a Commissione permanente ha proceduto all'elezione del Presidente.

E' risultata eletta la senatrice Stefania Craxi.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Sbrollini Daniela

Istituzione del congedo per le donne che soffrono di dismenorrea (2616)

(presentato in data 17/05/2022);

senatrice Moronese Vilma

Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, contenente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (2617)

(presentato in data 17/05/2022);

DDL Costituzionale

senatori De Falco Gregorio, Fattori Elena, Mininno Cataldo, Granato Bianca Laura

Modifica all'articolo 116 della Costituzione (2618)

(presentato in data 17/05/2022);

senatori Nencini Riccardo, Cangini Andrea, Laniece Albert, Rampi Roberto, Russo Loredana, Saponara Maria, Sbrollini Daniela

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica (2619)

(presentato in data 17/05/2022);

senatrice Boldrini Paola

Disciplina dell'iter formativo assistenziale integrato delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (2620)

(presentato in data 18/05/2022);

senatori Vono Gelsomina, Siclari Marco, Papatheu Urania Giulia Rosina, Giammanco Gabriella, Caligiuri Fulvia Michela, Schifani Renato, Bernini Anna Maria, Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo, Gasparri Maurizio, Mallegni Massimo, Paroli Adriano, Barachini Alberto, Gallone Maria Alessandra, Toffanin Roberta, Aimi Enrico, Damiani Dario, Messina Alfredo, Vitali Luigi, Perosino Marco, De Siano Domenico, Pagano Nazario, Binetti Paola, Caliendo Giacomo, Giro Francesco Maria, Cesaro Luigi, Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Floris Emilio, Rizzotti Maria, Stabile Laura, De Bonis Saverio, Barboni Antonio, Modena Fiammetta, Dal Mas Franco, Tiraboschi Maria Virginia, Serafini Giancarlo

Disposizioni per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina (2621)

(presentato in data 18/05/2022).

Affari assegnati

È deferito alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche inerenti alla crisi del comparto ortofrutticolo nazionale (Atto n. 1173).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro della giustizia, con lettera dell'11 maggio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - lo schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 392).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 60 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 2ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro della salute, con lettera del 28 aprile 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 - la proposta di nomina della professoressa Adriana Bonifacino a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa (n. 111).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 11 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, il rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il potenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, aggiornato al mese di aprile 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 1174).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 maggio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai dottori Antimo Ponticiello e Stefano Suraniti - dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale del soppresso Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - nell'ambito del Ministero dell'istruzione.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Francia - EGF/2022/001 FR/Air France (COM(2022) 201 definitivo), alla 11a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Uno spazio europeo dei dati sanitari: sfruttare il potenziale dei dati sanitari per le persone, i pazienti e l'innovazione (COM(2022) 196 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (COM(2022) 208 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Mettere al primo posto le persone, garantire una crescita sostenibile e inclusiva, liberare il potenziale delle regioni ultraperiferiche dell'UE (COM(2022) 198 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+) (COM(2022) 212 definitivo), alla 1a e alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 123 del 23 marzo 2022, depositata il successivo 17 maggio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, che individua i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

dell'articolo 1, comma 606, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 5a, alla 7a, alla 8a, alla 10a e alla 12a Commissione permanente (Doc. VII, n. 153).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 maggio 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per l'esercizio 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (Doc. XV, n. 559).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 17 maggio 2022, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE (COM(2022) 204 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 17 maggio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 10a e 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Testor ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07031 della senatrice Pergreffi e del senatore Bergesio.

Mozioni

BINETTI Paola, RIZZOTTI Maria, STABILE Laura, FREGOLENT Sonia, CANTÙ Maria Cristina, FLORIS, PAPATHEU Urania Giulia Rosina, AIMI, GALLONE Maria Alessandra, VONO Gelsomina, CALIGIURI Fulvia Michela - Il Senato,

premesso che:

martedì 13 aprile 2021, l'Assemblea del Senato ha discusso due mozioni sull'adozione del nuovo piano oncologico nazionale, una a prima firma della prima firmataria del presente atto di indirizzo (1-00288) e un'altra a prima firma della senatrice Boldrini (1-00289). Nel corso della seduta le due mozioni vennero ritirate e fu presentato un ordine del giorno (9/1-00289/001), condiviso e votato all'unanimità da tutti i gruppi, proprio per dare maggiore forza alle richieste;

i 15 impegni previsti dall'ordine del giorno, votati da tutti senatori presenti in Aula, impegnavano il Governo ad agire tempestivamente data la gravità del tema-problema, ma a distanza di un anno sono rimasti praticamente tutti inapplicati, in particolare lo stesso piano oncologico nazionale di cui non v'è alcuna traccia, nonostante il piano oncologico europeo potrebbe rappresentare un punto di partenza efficace e una falsariga precisa e puntuale che richiederebbe solo un adattamento alla luce delle risorse umane, tecnologiche, scientifiche ed economiche presenti in Italia;

nello specifico, l'ordine del giorno approvato nel 2021, espressione della più ampia maggioranza possibile, impegnava il Governo:

1) ad adottare iniziative per provvedere con urgenza all'approvazione di un nuovo piano oncologico nazionale (PON), coordinato con il piano oncologico europeo;

2) a monitorare la concreta attuazione del PON, delle azioni e dei contenuti programmatici previsti, con una cabina di regia e un adeguato sistema di monitoraggio specifico per l'oncologia;

3) ad adottare iniziative utili per promuovere le reti oncologiche regionali, con uno stanziamento di risorse dedicato al finanziamento delle relative attività e un adeguato piano di incentivi in favore delle Regioni nell'ambito delle risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale;

4) ad attivare i necessari strumenti per il coordinamento, a livello nazionale, delle attività delle reti oncologiche regionali, nell'ottica di garantire l'efficacia del modello;

5) ad adottare iniziative volte a potenziare l'assistenza oncologica domiciliare e territoriale per ridurre il numero di accessi alle strutture ospedaliere, valutando un sistema di incentivi collegati al raggiungimento di obiettivi strategici;

6) ad adottare iniziative per rinnovare e modernizzare la dotazione strumentale e tecnologica per gli screening diagnostici, per le attività chirurgiche e per la radioterapia;

7) ad incentivare l'attuale tavolo tecnico interistituzionale per l'adozione di linee di indirizzo o linee guida per la telemedicina e per gli altri servizi della sanità digitale in generale e per il settore oncologico in particolare, nell'ottica di uniformare i programmi esistenti;

8) ad adottare iniziative volte a sostenere il funzionamento e lo sviluppo di centri multidisciplinari di alta specialità che abbiano i requisiti necessari per l'accreditamento, anche in collaborazione con il settore privato, per sviluppare e diffondere la terapia CAR-T e valorizzare i ricercatori;

9) ad adottare iniziative di competenza per attuare quanto previsto dall'intesa Stato-Regioni 26 ottobre 2017 sul documento "Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche" nell'ottica di garantire il più ampio accesso alla medicina di precisione, assicurare la multidisciplinarietà attraverso strutture adeguate e personale altamente specializzato;

10) a dare nuovo impulso all'istituzione della rete nazionale dei tumori rari e garantire il pieno funzionamento degli European referecence network, attraverso specifici finanziamenti;

11) ad adottare nuove strategie comunicative per garantire nei tempi e nei modi corretti accesso agli screening diagnostici, alle terapie di ultima generazione e alla riabilitazione sociosanitaria per consentire ai pazienti un reinserimento tempestivo nella loro vita sociale e professionale;

12) a valutare la possibilità di trasformare una comunicazione verbale in una comunicazione multicanale: televisite, teleconsulti, videochiamate, chat con i familiari, videomeeting tra gli operatori, maggior uso dello smarthphone e dei tablet anche in ospedale o nei servizi territoriali;

13) a facilitare la consegna di farmaci a domicilio per attivare una riduzione degli spostamenti. L'accesso del farmacista a domicilio consentirebbe di fornire le informazioni necessarie a mantenere alta la compliance al farmaco e un maggior empowerment del paziente e del caregiver;

14) a monitorare l'attuazione del decreto-legge n. 34 del 2020, in cui si riconoscono ruolo e funzioni dell'infermiere di famiglia, adottando iniziative per un reclutamento nazionale adeguato, nell'ottica di rafforzare i servizi territoriali anche per i malati oncologici;

15) ad adottare iniziative volte a garantire il sostegno psicologico così come previsto dai LEA anche ai malati oncologici;

in quella occasione, il sottosegretario per la salute Sileri, ringraziando sia per le mozioni che per l'ordine del giorno unitario presentato, ha rievocato quanto accaduto non solo con il piano pandemico, obsoleto e decisamente inadeguato, in quanto previsto per l'influenza, ma anche con il piano oncologico risalente al 2011, successivamente prorogato fino al 2016 e nel più assoluto silenzio fino al momento del dibattito in Aula;

come si evince dal resoconto di seduta, il sottosegretario Sileri si espresse ribadendo: "Quindi, posso solamente dire due cose. La prima è chiedere scusa e chiedo scusa a nome del Ministero" e aggiungendo: "Sarà ovviamente mia premura seguire il nuovo documento e far sì che venga approvato senza dover aspettare altri cinque anni. Voglio sperare che tutto ciò accada con un documento che possa essere inviato alla Conferenza Stato-Regioni entro giugno (...) Vi ringrazio quindi della mozione trasformata in ordine del giorno. Vi do la mia parola e vi assicuro il mio impegno affinché questo documento possa vedere l'iter concluso nel più breve tempo possibile (...) Questo è il mio impegno. Non leggerò tutto quello che è scritto sul testo a mia disposizione, perché - vi dico la verità - per gran parte non lo condivido: non condivido tutti i preamboli; non condivido tutte le parole spese a parlare di tante cose. Quello che conta è che, entro giugno, dobbiamo avere il piano. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1";

la citazione è completa perché è importante confrontare quel che il Governo disse allora e il più assoluto silenzio che ne è seguito in questo anno; occorre inoltre aggiungere che il 13 aprile 2021, il sottosegretario Sileri non puntualizzò di quale mese di giugno si trattasse, ma essendo ormai trascorso il mese di giugno 2021, è auspicabile che il riferimento fosse al mese di giugno 2022, considerato che nel 2023 ci sarà un nuovo Parlamento, un altro Governo e forse una diversa impostazione;

considerato che:

le ripercussioni della mancanza del piano oncologico nazionale si sono notate su diversi fronti; non hanno riguardato solo i volumi di prestazioni ma anche le modalità di presa in carico multidisciplinare del paziente e i relativi processi organizzativi. La misura dell'impatto quantitativo e qualitativo della pandemia sull'oncologia e sull'onco-ematologia ha accentuato ulteriormente le differenze regionali già esistenti, rendendo necessario un piano di recupero più ampio che colmi in primo luogo le disparità tra Regioni. Tra queste, per esempio, rimane prioritario il completamento delle reti oncologiche regionali ancora non realizzate in alcune Regioni. Nel rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021, la Corte dei conti ha messo in luce il diverso grado di implementazione delle numerose misure introdotte nel 2020 per contrastare l'impatto della pandemia sull'assistenza sanitaria;

per tale motivo, l'8 febbraio 2022 la prima firmataria ha presentato la mozione 1-00453 che impegna il Governo a realizzare un piano straordinario di recupero per l'oncologia post pandemia e ad approvare quanto prima il nuovo piano oncologico nazionale. Nell'atto è stato sollecitato il Governo a monitorare l'intero piano, le azioni previste e i finanziamenti già predisposti, attraverso una cabina di regia e un sistema di monitoraggio specifico per l'oncologia ed onco-ematologia, ma nonostante tutto dal Ministero non è arrivato alcun segnale di risposta positiva, in cui si evidenziasse una concreta volontà di superare questa fase di post pandemia in cui il malato oncologico, più di molti altri, si è sentito trascurato;

l'Europe's beating cancer plan deve essere il punto di partenza per la realizzazione del piano oncologico nazionale. A fronte dei 2,7 milioni di casi di tumore diagnosticati nel 2020 in Europa, 1,3 milioni di morti per cancro e l'aumento previsto del 24 per cento dei casi oncologici entro il 2035, il piano europeo di lotta contro il cancro identifica gli obiettivi strategici da raggiungere attraverso 10 "iniziative faro" e le relative azioni concrete. Le azioni previste a supporto delle iniziative faro saranno sostenute attraverso un finanziamento di 4 miliardi di euro destinati agli Stati membri che ne recepiranno i principi attraverso progettualità in linea e nel rispetto delle tempistiche indicate dal piano. Il piano europeo di lotta contro il cancro si basa su una logica organizzativa e definisce tempistiche precise per l'attuazione delle azioni e i relativi finanziamenti. Inoltre, prevede modifiche regolatorie e legislative come la strategia farmaceutica per l'Europa e la riforma della legislazione farmaceutica per favorire l'early access ai medicinali antitumorali. Anche i regolamenti relativi ai farmaci orfani dovranno essere rivisti allo scopo di migliorare le condizioni di studio ed autorizzazione. Il piano oncologico nazionale dovrà quindi pensare a misure regolatorie AIFA alla luce di quanto previsto dal piano europeo;

rilevato che:

poiché si stima che entro il 2035 il cancro sarà la prima causa di morte in Europa, la Commissione europea è intervenuta con la mission on cancer e il piano europeo di lotta contro il cancro per salvare 3 milioni di vite umane e aumentare la percentuale di sopravvivenza dall'attuale 47 al 75 per cento entro il 2030, concentrandosi su prevenzione del cancro, trattamento, assistenza e riabilitazione delle persone guarite, innovazione sociale e riduzione delle disuguaglianze. Ciò dimostra che per l'emergenza oncologica italiana va considerata la posizione dell'Europa che ha cercato di porre rimedio all'emergenza oncologica europea;

la proposta che si avanza con la presente mozione è quella di ripartire dal piano oncologico europeo, tenendo conto che dopo la pandemia è necessario disporre di un piano straordinario per il recupero dell'oncologia post pandemia e probabilmente il nuovo piano oncologico nazionale, ancora sospeso, potrebbe non essere sufficiente. Di fatto, esiste un'emergenza dell'oncologia post pandemia perché i ritardi di accesso alle prestazioni oncologiche non sono ancora stati recuperati: persiste una vera e propria difficoltà di accesso a visite e controlli e, nonostante nel 2021 ci sia stata una ripresa delle attività assistenziali, è ancora insufficiente a colmare i gap creati e per il prossimo futuro si prevede un ulteriore aumento delle liste di attesa e soprattutto una maggiore complessità assistenziale;

la pandemia da COVID-19 ha messo in evidenza alcune aree critiche che richiedono un attento monitoraggio in questa fase di possibile ripresa. Si tratta di punti critici che caratterizzano l'intero percorso del paziente oncologico e che si possono distribuire sul fronte organizzativo, laddove le reti non sono ancora sufficientemente strutturate, per arrivare a cogliere con tutta l'urgenza necessaria la mancanza di quella medicina personalizzata, oggi possibile in teoria, ma non ancora calata nella concretezza delle azioni che consentono un'autentica azione di prevenzione e di promozione della salute. Non bisogna confondere la prevenzione con la diagnosi precoce, che tutt'al più consente una prevenzione secondaria degli effetti di una patologia quando è diagnosticata in ritardo. Per tale motivo è più che mai necessario garantire equità di accesso a diagnosi di patologie complesse ricorrendo a strumentazioni sofisticate, ma disponibili. È l'unico modo per passare a trattamenti innovativi con alti standard di qualità, cercando di garantire la qualità della vita dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti alla malattia;

come affermato dal presidente nazionale AIOM, Saverio Cinieri, "Serve subito un piano di recupero dell'oncologia, per colmare i ritardi nell'assistenza ai pazienti oncologici, che vada dalla diagnosi alla chirurgia, alla terapia medica fino alla radioterapia Senza un'adeguata programmazione, che preveda l'assegnazione di risorse e personale dedicato, le oncologie del nostro Paese non saranno in grado di affrontare l'ondata di casi di cancro in fase avanzata stimati nei prossimi mesi e anni. In queste settimane, la nuova ondata della pandemia causata dalla variante Omicron sta mettendo in crisi la gestione dei reparti di oncologia e l'attività chirurgica programmata è stata sospesa o rallentata, poiché le terapie intensive sono occupate da pazienti con Covid. I danni per le persone colpite da cancro rischiano di essere molto gravi, in quanto il successo delle cure dipende anche dai tempi brevi entro cui viene eseguito l'intervento chirurgico". "La crisi nell'assistenza sanitaria causata dalla pandemia non può più essere affrontata con iniziative estemporanee come è avvenuto finora, basate sull'apertura e chiusura dei reparti in relazione all'incremento del numero dei contagiati dal Covid-19. Chiediamo alle Istituzioni di definire una programmazione a medio e lungo termine sulla conservazione e implementazione dell'attività oncologica ospedaliera. Soffriamo in particolare la mancanza di personale e di spazi, sarebbe anche appropriato comprendere come la maggior parte dei trattamenti di oncologia medica venga effettuata in regime di Day-Hospital, permettendo ai pazienti di continuare, compatibilmente con la malattia e con le cure, una vita quanto più normale possibile";

occorre riconoscere che la pandemia, tra i tanti danni prodotti, è stata anche un facilitatore di nuove soluzioni e di nuovi modelli di presa in carico, sebbene questi non siano bastati ad evitare ritardi nelle attività assistenziali. Ad esempio il modello patient driven,particolarmente efficace per valutare le leve strategiche del piano straordinario di recupero per l'oncologia post pandemia e probabilmente lo stesso nuovo piano oncologico nazionale, quando sarà varato, dal momento che il modello patient driven consente la valutazione dell'impatto, delle priorità e dell'urgenza di implementazione delle stesse leve strategiche. Tra le leve strategiche a maggior impatto sulla salute individuale e pubblica, che vanno quindi considerate tra le priorità da implementare nel nuovo piano oncologico nazionale, si possono includere: la necessità di riorganizzare il percorso del paziente oncologico e onco-ematologico, perché non trovi intoppi di nessun tipo, neppure a livello organizzativo e burocratico; il percorso comincia ancor prima di ricevere la diagnosi e passa attraverso gli screening oncologici, che rappresentano vere e proprie azioni qualificate per la promozione della salute; la valorizzazione delle cosiddette cure intermedie, di cui è parte integrante l'assistenza domiciliare integrata; e infine occorre migliorare la relazione e il coordinamento tra l'ospedale e il territorio, anche alla luce dell'attuale PNRR, che valorizza l'assistenza territoriale sia come medicina di prossimità per venire incontro ai bisogni dei pazienti, che per decongestionare molti accessi impropri all'ospedale in genere e al pronto soccorso in particolare;

di fatto sono state identificate 10 "leve di miglioramento", con le relative azioni organizzative, di processo per rendere il più efficace possibile sia il piano straordinario di recupero per l'oncologia post pandemia che il piano oncologico nazionale, quando sarà varato. I punti chiave sono sempre la governance, sul piano organizzativo-gestionale, gli screening sul piano della diagnostica precoce, e la qualità della relazione tra ospedale e territorio, soprattutto se si vuole garantire all'assistenza domiciliare la qualità che merita. Anche in questo caso un aiuto potente potrà venire dai tanto auspicati processi di digitalizzazione e dal relativo rinnovamento del cosiddetto parco tecnologico. Ma senza investire a livello scientifico una rinnovata capacità di attrarre talenti giovani, creativi, si potrà assistere ancora a quella migrazione di giovani scienziati che rappresenta un vero e proprio depauperamento del nostro Paese. Scienza e tecnologia costituiscono una leva potentissima se si integrano senza pregiudizi, scoprendo anche nuovi modelli formativi e soprattutto nuovi modelli sperimentali per esplorare nicchie di sapere per ora solo marginali. Ma se il malato ha bisogno di più organizzazione, di più ricerca e di più tecnologia, sarà sempre sul piano umano della relazione e dell'assistenza che si sentirà preso in carico dalle diverse strutture e dai vari professionisti, che si tratti sia di ospedali pubblici che di strutture convenzionate o di privati. Il malato e i suoi famigliari vogliono comprovare nella quotidiana della loro esperienza di malattia come si armonizzano le rispettive skill dei medici e del personale sanitario, senza conflitti di competenza e senza deleghe di responsabilità. Solo così sarà possibile riorganizzare il percorso del paziente oncologico in questa fase di post pandemia;

se qualcuno ritenesse che il problema della scarsa presa in carico del malato oncologico è solo di natura economica, allora bisognerebbe provare ad elencare tutte le risorse, almeno teoricamente, disponibili. Il Governo ha disposto un miliardo di euro per il recupero delle liste d'attesa per tutti i malati. Il PNRR (asse VI, sanità: 15, 63 miliardi), ha previsto: 2 miliardi per le "case della comunità" e per la presa in carico della persona; 4 miliardi di euro per la casa, l'abitazione del paziente, considerandola come primo luogo di cura, in cui innestare le risorse della telemedicina; un miliardo per l'assistenza sanitaria intermedia, gli ospedali di comunità; 7 miliardi per l'ammodernamento tecnologico; 1,26 miliardi per la formazione; 520 milioni per la ricerca biomedica e 740 milioni per lo sviluppo di competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali. Inoltre il piano europeo di lotta al cancro ha predisposto 1, 25 miliardi EU4Health, più 2 miliardi per progetti ricerca e circa 250 milioni per attivare i processi di digitalizzazione. Non tutti sono per i malati oncologici, ma costoro non sono esclusi da nessuna voce del bilancio riportato;

giova evidenziare che le risorse possono essere necessarie e al tempo stesso non sufficienti se manca la cabina di regia prevista, o almeno prevedibile, dal piano oncologico nazionale; da un'azione di controllo e di verifica dei risultati degli investimenti, ma anche della misura di soddisfazione del paziente e da quella serie di indicatori concreti ed oggettivi che consentono una valutazione in itinere di grande efficacia sui processi,

impegna il Governo:

1) a prevedere finanziamenti per le reti oncologiche regionali;

2) a formalizzare e valorizzare il ruolo degli IRCCS e dei centri di eccellenza all'interno delle reti oncologiche regionali;

3) a condividere le buone pratiche cliniche e organizzative (PDTA), comprese le esperienze regionali virtuose, per la riduzione delle problematiche di accesso alle prestazioni, dalla riduzione delle liste di attesa alla promozione della continuità assistenziale;

4) ad allungare l'intervallo tra gli screening per recuperare ritardi e riuscire a coinvolgere tutta la popolazione prevista per ciascuno di essi;

5) ad investire sulle risorse strutturali e tecnologiche e contestualmente sulle competenze in ambito sanitario (clinical skill);

6) ad estendere i programmi di screening oncologico anche in altri setting (CdC e OdC);

7) ad implementare e diffondere modelli integrati di gestione di percorsi oncologici ed onco-ematologici attraverso piattaforme per l'integrazione dei processi;

8) a riorganizzare attività chirurgica per intensità di cura valorizzando i setting assistenziali a minore assorbimento di risorse;

9) a coinvolgere le strutture private convenzionate nell'erogazione di selezionate prestazioni in ambito oncologico per ridurre le liste di attesa, prevedendo l'utilizzo di piattaforme integrate di condivisioni dei processi e delle attività (agende condivise, dati pazienti, indicatori);

10) a riorganizzare modelli di distribuzione ed erogazione dei trattamenti garantendo facilità di accesso attraverso la logica della prossimità, garantendo le cure nel setting più appropriato;

11) a prevedere il coinvolgimento chiave delle associazioni pazienti nel disegno ed efficientamento dei percorsi paziente;

12) ad implementare televista, teleconsulto e telediagnosi favorendo interscambio di informazioni tra ospedale e territorio con piattaforme integrate con i sistemi informatici inseriti in maniera appropriata all'interno del processo assistenziale;

13) ad investire in percorsi formativi per favorire lo sviluppo di competenze specifiche per nuovi ruoli (case manager infermieristico);

14) ad ammodernare il parco tecnologico e revisionare processi di acquisto in sanità;

15) a sviluppare processi di valutazione della strumentazione medica attraverso l'applicazione della HTA (health technology assessment);

16) ad istituire molecular tumor board e centri di profilazione genomica;

17) ad istituire una rete che colleghi centri di eccellenza nel contesto nazionale promuovendo l'integrazione di informazioni omogenee con le realtà internazionali;

18) a potenziare le risorse professionali e strumentali dedicate all'ADI (assistenza domiciliare integrata) valorizzando nuovi setting, favorendo l'integrazione tecnologica tra i diversi attori e setting coinvolti;

19) a sviluppare percorsi di riabilitazione oncologica che prevedono il coinvolgimento della medicina di prossimità e assistenza domiciliare facendo leva sui nuovi setting (case di comunità e ospedali di comunità);

20) a valorizzare ed implementare la survivorship care per pazienti sopravvissuti e guariti prevedendo strumenti per migliorare la qualità di vita e l'efficacia delle cure.

(1-00487)

Interrogazioni

CORRADO Margherita, ANGRISANI Luisa, GRANATO Bianca Laura, LANNUTTI - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:

l'atto di sindacato ispettivo 3-03151, pubblicato il 9 marzo 2022, ha portato all'attenzione del Ministro in indirizzo una situazione, che pare non conforme a quei principi di trasparenza e parità di trattamento che sono imprescindibili fondamenti dell'agire e del buon andamento della pubblica amministrazione, e quindi anche delle università italiane;

nella citata interrogazione è stato portato ad esempio un caso di particolare gravità, che interessa la "Alma Mater studiorum Università di Bologna", ateneo che pure eccelle nel contesto nazionale per numero di regolamenti volti a prevenire, contrastare e sanzionare non solo la corruzione, ma anche il mancato rispetto del codice etico e dell'integrità nella ricerca;

nel "Regolamento per l'integrità nella ricerca" adottato dalla "Alma Mater" nel 2020 si dichiara, in premessa, che l'ateneo di Bologna "ritiene irrinunciabile il principio dell'integrità nello svolgimento dell'attività di ricerca, così come il trasferimento, a quanti si formano presso l'Ateneo, dei principi e dei valori su cui si fonda tale integrità"; il medesimo regolamento stabilisce (art. 1) che la Alma Mater "si impegna a gestire tempestivamente, con rigore e obiettività, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, gli eventuali casi segnalati di non rispetto dell'integrità nella ricerca";

considerato che:

a quanto risulta agli interroganti, le modalità di applicazione del suddetto regolamento, ad iniziare dall'art. 1, non sembrano corrispondere alle finalità e ai principi espressi. Un caso esemplare di questa difficoltà di attuazione è stato già portato all'attenzione del Ministro nell'interrogazione citata, che evidenziava la sussistenza di una preoccupante opacità e di una ancor più grave disparità di trattamento nelle posizioni assunte e nelle azioni intraprese dall'ateneo bolognese in relazione a segnalazioni di presunto plagio;

il medesimo ateneo, che in altri casi con grande sollecitudine e massima attenzione aveva accolto più segnalazioni a carico di un suo docente, fin se proposte da soggetti non più in rapporti con l'Alma Mater, ha adottato tempi e modi del tutto diversi nei confronti di una segnalazione presentata dal docente "plurisegnalato";

dal dicembre 2019, infatti, l'ateneo evita di rispondere nel merito in relazione ad un presunto plagio compiuto da un soggetto che all'epoca dei fatti era dottorando in un corso condiviso dalle università di Bologna e Padova, e che in quanto tale dalla Alma Mater percepiva regolare stipendio, nella forma di una borsa di studio triennale finanziata con fondi pubblici;

la segnalazione arrivata al magnifico rettore nell'aprile 2021 (con il corredo di una dettagliata perizia tecnica) ha ottenuto risposta solo il 16 marzo 2022, una settimana dopo la pubblicazione della citata interrogazione in cui la situazione era portata all'attenzione del Ministro. Nonostante l'insediamento di un nuovo rettore e di una nuova governance di ateneo, nella Alma Mater, contenuti e tenore della risposta si sono rivelati del tutto in linea con l'opacità e la disparità di trattamento che da anni caratterizzano la vicenda;

ad una segnalazione corredata, come detto, da una perizia di valore legale, l'attuale magnifico rettore ha infatti ritenuto, infine, di rispondere che la segnalazione va archiviata, per difetto di informazione e mancanza di interesse: da una parte, in quanto il presunto plagio non sarebbe verificabile, perché l'autore della tesi di dottorato aveva posto sulla medesima un embargo permanente; dall'altra, in quanto "anche un'eventuale riscontro" (testuali parole tra virgolette, apostrofo compreso) non avrebbe conseguenze concrete, in quanto l'autore della tesi, e del presunto plagio, non è ora interno all'ateneo;

nei fatti, l'Alma Mater continua a tutelare strenuamente un medesimo soggetto: sia accogliendo con estrema sollecitudine le sue segnalazioni, sia omettendo, quando il "tutelato" viene a trovarsi nella posizione di "segnalato", le verifiche e le valutazioni previste dai suoi stessi regolamenti;

di fronte alla nota del 16 marzo scorso, il docente autore della segnalazione ha allora ritenuto suo dovere, nel rispetto del codice etico e del "Regolamento per l'integrità della ricerca" dell'Alma Mater, far presente al rettore che l'embargo permanente non risulta essere previsto per le tesi di dottorato nella normativa vigente, e che l'autore del presunto plagio era, all'epoca dei fatti, titolare di borsa erogata dalla Alma Mater;

contestualmente, il medesimo docente ha indirizzato al rettore un'istanza di accesso agli atti, ex art. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, relativa a tutti gli atti, provvedimenti, documenti e comunicazioni redatti, emessi, prodotti, trasmessi e ricevuti da servizi e soggetti dell'ateneo in conseguenza della segnalazione del 21 aprile 2021. A tale istanza nessun riscontro è stato dato dall'ateneo di Bologna;

valutato che:

la vicenda narrata riguarda un corso di dottorato, ovvero il primo livello della ricerca universitaria, sul quale molto stanno investendo, e ancor più si preparano a investire, Ministero e università, anche grazie ai finanziamenti del PNRR, creando nuovi dottorati nazionali e potenziando quelli locali, con centinaia di nuove posizioni. In tale prospettiva, appare ancora più preoccupante il difetto di interesse per la verifica della sussistenza di un presunto plagio, compiuto da un dottorando (stipendiato con fondi pubblici) e acclarato da una perizia tecnica di valore legale;

la vicenda vede protagonista proprio l'ateneo, ovvero l'Alma Mater, che in Italia si è più e meglio dotato di strumenti atti a prevenire e sanzionare ogni "cattivo comportamento". Allo stato, però, pare che per tale ateneo non tutti i "cattivi comportamenti" siano meritevoli della medesima attenzione, e che alcuni soggetti siano beneficiari della massima tutela, a prescindere da ogni effettiva ed accurata verifica dei fatti;

il caso rischia di costituire un modello negativo per i molti giovani che ancora vedono nel dottorato di ricerca un importante strumento di formazione e di crescita, in termini non solo scientifici e professionali ma anche etici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa acquisire dal magnifico rettore della "Alma Mater" i dati utili a chiarire le motivazioni di questa palese e reiterata disparità di trattamento, sempre a danno del medesimo soggetto;

se possa chiedere al rettore per quale motivo l'ateneo di Bologna intenda apparire così disinteressato alla verifica della sussistenza di un plagio compiuto nel quadro di un suo corso di dottorato e, non ultimo, da parte di un soggetto che proprio in quel dottorato beneficiava di una borsa di studio erogata dalla Alma Mater e finanziata con fondi pubblici;

se possa e intenda attivarsi per invitare il medesimo rettore a voler provvedere ad una puntuale, dettagliata e sollecita valutazione nel merito della questione portata alla loro attenzione.

(3-03328)

CORRADO Margherita, ANGRISANI Luisa, GRANATO Bianca Laura, LANNUTTI - Al Ministro della cultura. - Premesso che:

inizialmente fissato alle ore 14:00 del 9 maggio 2022, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, teso a reclutare 1.956 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato e a tempo parziale di 18 ore settimanali, per 18 mesi, nei Ministeri della cultura, dell'istruzione e della giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 28 del 8 aprile 2022, è stato successivamente posticipato di due settimane: al 24 maggio 2022 (si veda in proposito il sito della Gazzetta Ufficiale);

per quanto attiene al Ministero della cultura, sono stati messi a bando 511 posti, tutti a tempo determinato. Per l'area funzionale III, fascia retributiva F1, sono previsti 219 posti: A. funzionario amministrativo un'unità; B. funzionario archeologo 73 unità; C. funzionario architetto 96 unità; D. funzionario archivista un'unità; E. funzionario bibliotecario 16 unità; F. funzionario geologo 6 unità; G. funzionario ingegnere 24 unità; H. funzionario storico dell'arte un'unità; I. funzionario tecnologo un'unità. Per l'area funzionale II, fascia retributiva F2, si reclutano 84 unità: J. assistente amministrativo-gestionale 46 unità; K. assistente tecnico 18 unità; L. assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza 20 unità; mentre per l'area funzionale II, fascia retributiva F1, si reclutano 208 unità: M. operatore amministrativo-gestionale 17 unità; N. operatore tecnico 38 unità; O. operatore alla fruizione, accoglienza e vigilanza 153 unità;

considerato che:

ex art. 1, comma 2, del bando di concorso, "sono prioritariamente ammessi alla procedura selettiva" quanti sono o sono stati inquadrati come tirocinanti nei percorsi di formazione e lavoro presso le sedi del Ministero della cultura nelle regioni previste dall'articolo 50-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2021: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Ex art. 2, comma 1, lettera a), la citata priorità diventa, però, il "requisito" per l'ammissione alla procedura di selezione;

ai tirocini svolti nelle quattro regioni "obiettivo convergenza" va certamente riconosciuto il merito di avere assicurato all'amministrazione dei beni culturali un supporto indispensabile per evitare la chiusura dei molti istituti del Sud Italia che, per carenza di personale interno, già negli scorsi anni sarebbero stati costretti a sbarrare le porte al pubblico (archivi, biblioteche, musei, gallerie, aree archeologiche). Non si può dimenticare, però, che, avendo lo scopo di incrementare l'occupazione per risolvere il divario di quelle regioni con il resto del Paese, i tirocini erano rivolti a cittadini iscritti alle liste di collocamento e con reddito molto modesto, non esclusi giovani laureati con scarsa esperienza professionale;

valutato che:

le funzioni dell'area III del Ministero, funzioni di direzione coordinamento e controllo di attività rilevanti, necessitano di titoli di terzo livello universitario (specializzazione o dottorato di ricerca o master di secondo livello) e pluriennale esperienza lavorativa, requisiti imprescindibili, finora, nei concorsi pubblici ordinari che danno accesso a quei ruoli;

si pensi, inoltre, in tema di normativa vigente per i professionisti abilitati ad intervenire sui beni culturali, alle previsioni delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati", approvate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 88 del 14 aprile 2022 (si veda il sito della Gazzetta Ufficiale), e al regolamento attuativo della legge n. 110 del 2014, ovvero l'allegato 2 del decreto ministeriale n. 244 del 2019;

nessuno dei tirocinanti presso gli istituti del Ministero, laureati compresi, oggi ammessi alla selezione purché "in possesso di uno dei seguenti titoli: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale", ha svolto quelle funzioni, essendo state loro affidate generalmente mansioni analoghe a quelle degli assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza (AFAV). Alcuni, pochi, sono stati impegnati in attività di digitalizzazione o catalogazione negli archivi e nelle biblioteche, ma nessuno ha avuto la direzione scientifica di scavi archeologici, predisposto perizie di spesa, espresso valutazioni paesaggistiche e svolto altre delicate funzioni a nome del Ministero, né firmato alcunché per conto del Ministero;

i 73 funzionari archeologi di area III che si vanno ora a reclutare, così come i 96 architetti e gli altri professionisti, avranno invece potere di firma, di ispezione, di valutazione di progetti, di vincoli, ma, assurdamente, per soli 18 mesi, durante i quali, però, svolgeranno funzioni per le quali non posseggono titoli ed esperienza lavorativa adeguati;

se poi fossero stabilizzati dopo i 18 mesi, com'è auspicabile data l'assurdità di una loro "retrocessione" al ruolo di collaboratori o consulenti esterni della medesima pubblica amministrazione dove sono stati funzionari pro tempore, l'amministrazione si farà carico di una quantità considerevole di funzionari entrati senza avere superato l'arduo concorso pubblico per titoli ed esami cui è affidato il reclutamento di detti ruoli, privi, inoltre, dei requisiti indispensabili allo svolgimento dei delicati compiti loro spettanti e dunque costituendo un'anomala "seconda categoria" all'interno del personale di fascia III, ma pagata quanto i colleghi "regolari",

si chiede di sapere:

come mai il Ministro in indirizzo non colga la grave contraddizione rilevabile negli articoli 1 e 2 del bando di concorso, dove l'essere o essere stati tirocinanti del Ministero è prima condizione prioritaria (art. 1) e poi requisito esclusivo (art. 2) per partecipare alla selezione;

perché abbia accondisceso ad un concorso che, per offrire una corsia preferenziale di accesso all'area III ad ex tirocinanti con esperienze assimilabili agli AFAV, abbassa in modo improprio i requisiti formativi ed esperienziali richiesti per figure come il funzionario archeologo, le cui mansioni sono definite su tutto il territorio nazionale dal regolamento attuativo della legge n. 110 del 2014 e dall'art. 9-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004;

se ritenga plausibile che funzionari archeologi reclutati con titoli inferiori rispetto ai concorsi pubblici ordinari, senza adeguata esperienza professionale e competenze sufficienti per svolgere le mansioni loro spettanti, possano anche solo interloquire con le agguerrite committenze e con i professionisti esterni che produrranno e sottoporranno alla loro valutazione, ad esempio, le relazioni previste dalla procedura di verifica dell'interesse archeologico;

come intenda scongiurare il rischio, se di rischio si tratta e non di una decisione meditata, di un abbassamento del livello qualitativo delle attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico del Paese, specialmente ricco nel Sud Italia, conseguenziale all'immettere nella pubblica amministrazione delle regioni meridionali, dove presumibilmente vorrà essere destinato, personale inadeguato alla complessità delle mansioni previste per l'area III.

(3-03329)

RAUTI Isabella, CIRIANI, CALANDRINI, BALBONI, BARBARO, DE CARLO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ Daniela, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA Giovanna - Ai Ministri della difesa, dell'interno e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. - Premesso che:

in data 11 maggio 2022 è stato rivolto contro il nostro Paese un attacco hacker sistematico e coordinato che ha interessato, secondo quanto si apprende da fonti di stampa, sette importanti siti internet, rendendoli temporaneamente inutilizzabili; tra i siti colpiti risultano quelli di alcune aziende private e altri di natura istituzionale, tra i quali il sito del Senato della Repubblica e il sito dell'Istituto superiore di sanità;

in data 16 maggio è stato sventato un pericoloso attacco cyber al sito della Polizia di Stato, proveniente da indirizzi IP esteri, riconducibili, secondo le ricostruzioni giornalistiche, al collettivo di hacker "filo-russo" "Killnet";

premesso altresì che:

meno di un anno fa sono state oggetto di attacchi cyber infrastrutture dati sanitarie ed è stato colpito il centro di elaborazione dati della Regione Lazio, impegnato nella gestione delle prenotazioni della campagna vaccinale regionale contro l'epidemia da COVID-19;

tra il 31 luglio 2020 e il 1° agosto 2021 gli attacchi informatici sono cresciuti complessivamente del 1.000 per cento e si registra un aumento costante dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina (24 febbraio 2022) degli attacchi hacker nei confronti di infrastrutture dati istituzionali e governative dei Paesi occidentali;

le infrastrutture italiane risultano, rispetto alla minaccia cibernetica, mediamente obsolete e difficili da proteggere; infatti, come dichiarato tempo fa dallo stesso Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il "95% delle infrastrutture dati della Pubblica amministrazione è privo dei requisiti minimi di sicurezza e affidabilità necessari";

considerato che l'attacco hacker dell'11 maggio scorso sarebbe avvenuto tramite il sistema "DDOS" (distribuited denial of service) ed è stato rivendicato sulla piattaforma "Telegram" dal citato gruppo informatico "filo-russo", "Killnet", autore di precedenti attacchi ai danni di alcuni siti istituzionali della Romania, della Repubblica ceca, della Polonia e della Germania e lo stesso gruppo continua a minacciare altri cyber attacchi alle infrastrutture informatiche istituzionali del nostro Paese, costituendo un'insidia potenziale per tutto il sistema Italia;

considerato altresì che:

lo spazio cibernetico, asset strategico fondamentale da tutelare, rappresenta il quinto dominio operativo al livello globale e la cybersecurity è diventata il principale terreno di competizione tra gli Stati;

gli attacchi cibernetici alle infrastrutture istituzionali sono il risvolto terroristico della "cyberwar" e costituiscono un livello massimo di minaccia geopolitica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se possano chiarire quanto sia accaduto nelle giornate dell'11 e del 16 maggio;

quali azioni intendano intraprendere per fronteggiare le minacce dei gruppi hacker e per potenziare velocemente le infrastrutture cibernetiche della rete nazionale;

quale sia lo stato di avanzamento dei lavori dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita sei mesi fa, e quali siano i tempi di realizzazione del necessario cloud nazionale della pubblica amministrazione.

(3-03331)

BOLDRINI Paola - Al Ministro della salute. - Premesso che:

il virus dell'epatite delta (HDV) è stato isolato per la prima volta nel 1977 in Italia ad opera del gruppo di ricerca del gastroenterologo torinese Mario Rizzetto;

l'infezione è causata da un virus a RNA difettivo che come involucro esterno utilizza l'HBsAg, cioè l'antigene di superficie del virus HBV. Per questo motivo i pazienti affetti da HDV presentano sempre una doppia infezione, risultando al contempo anche HBV positivi;

l'infezione avviene in genere per contatto con sangue o fluidi corporei infetti, tra cui rapporti sessuali, uso di droghe per via iniettiva o uso di materiali infetti, trasfusioni, ma anche per via verticale, da madre a figlio durante la gestazione e il parto;

in Italia, nella popolazione HBV positiva, la prevalenza di soggetti co-infetti da virus dell'epatite delta è circa il 10 per cento;

nonostante sia poco nota rispetto alle altre epatiti virali, la co-infezione HBV-HDV rappresenta dal punto di vista clinico la forma più aggressiva e pericolosa di epatite cronica, con il 76 per cento di rischio di progressione verso la fibrosi epatica e il 5,6 per cento di possibilità di degenerare, nel giro di 4-5 anni, in tumore al fegato;

per l'accesso alle prestazioni sanitarie, la patologia, oltre a essere codificata come malattia rara, è inserita nei LEA all'interno del pacchetto di esenzione 016 delle epatiti croniche attive, tuttavia al suo interno non figura il test viremico HDV RNA, raccomandato dalle linee guida internazionali e necessario per rilevare l'infezione attiva;

i soggetti maggiormente esposti ad infezione da HDV vivono spesso in contesti e condizioni socio-economiche svantaggiati, che impediscono loro di farsi carico dei costi dei test diagnostici, generando pertanto una quota consistente di sommerso;

il piano nazionale per la prevenzione delle epatiti virali da virus (PNEV), attualmente in fase di aggiornamento presso il Ministero della salute, è un documento programmatico, la cui finalità è quella di affrontare efficacemente i temi della prevenzione e cura delle epatiti virali in Italia, attraverso il coinvolgimento di tutti gli stakeholder di sistema;

il piano varato nel 2015 prevedeva linee di indirizzo per la sola gestione dell'epatite B e C, mentre sarebbe utile prevedere l'inclusione anche di percorsi appositi per l'epatite delta in virtù della sua incidenza significativa e del grave carico per il paziente;

data l'alta percentuale di rischio di epatite cronica, che costringe il paziente a trattamenti e assistenza continui, l'epatite delta dovrebbe trovare spazio anche all'interno del piano nazionale cronicità (PNC), affinché sia individuato per essa un disegno strategico comune centrato sulla persona e orientato su una migliore organizzazione dei servizi;

l'arrivo in Italia di persone provenienti dalle aree endemiche per HDV (in particolare dall'Europa dell'est) ha posto una nuova importante sfida per la sanità pubblica, per la quale sarebbe necessario avviare campagne intensive di screening per far affiorare il sommerso nelle fasce sociali maggiormente esposte,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare per estendere la gratuità del test HDV RNA a tutti i soggetti a rischio di infezione da HDV e affetti da epatite B, anche prevedendo un aggiornamento dei LEA, che inserisca nel pacchetto prestazionale lo screening dell'RNA virale;

se intenda procedere all'inserimento della patologia all'interno del PNEV e del piano nazionale cronicità, riconoscendo l'esigenza di percorsi appositi per i pazienti e di un disegno di presa in carico uniforme sul territorio;

se ritenga opportuno coinvolgere il più possibile, al pari di ciò che oggi avviene per i test per l'HIV, il mondo dell'associazionismo e del terzo settore, per ampliare le occasioni di testing, anche in contesti non ospedalieri, e consentire anche ad operatori non sanitari, ma con adeguata esperienza e formazione, di erogare i test diagnostici.

(3-03332)

MARCUCCI - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola), prevede disposizioni in materia di definizione degli organici e formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;

in particolare, l'articolo 2, comma 2, prevede che le dotazioni organiche complessive siano definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentali, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base a determinati criteri, che includono aspetti demografici, geomorfologici e socioeconomici, l'articolazione dell'offerta formativa, la distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi e le caratteristiche dell'edilizia scolastica;

ulteriori disposizioni individuano il numero massimo e il numero minimo di alunni per classe, con deroghe per le sezioni che accolgono alunni con disabilità e per le scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione;

il corrente andamento della situazione demografica, che, secondo i dati ISTAT aggiornati al 2021, mostra un calo dello 0,4 per cento della popolazione residente in Italia e un calo dell'1,3 per cento delle nascite nel 2021 rispetto all'anno precedente in tutte le ripartizioni geografiche, sta avendo come conseguenza la progressiva riduzione del numero di classi formate ai sensi della normativa richiamata;

le criticità conseguenti alla riduzione delle classi, presenti sull'intero territorio nazionale, si manifestano in modo evidente nei territori montani e nelle aree interne, in cui vi è il rischio di far venire meno i punti di riferimento fondamentali dal punto di vista sociale e di aumentare le distanze tra i centri più periferici e i servizi essenziali, mentre le criticità conseguenti al calo demografico si stanno gradualmente estendendo anche ai contesti circostanti alle aree urbane, nei quali si registra una crescente difficoltà nella formazione delle classi, e in particolare nelle città, in cui a fronte della riduzione del numero delle classi autorizzate sta aumentando il ricorso alla formazione di classi sovraffollate;

in risposta a un'interrogazione presentata alla Camera dei deputati, nella seduta 22 settembre 2021, il Ministro in indirizzo ha affermato la necessità di affrontare la questione del rapporto tra studenti e insegnanti in maniera strutturale, partendo dalle riforme contenute nel PNRR, il quale prevede, alla missione 4, componente 1, riforma 1.3 (riforma dell'organizzazione del sistema scolastico), la riduzione del numero degli alunni per classe e il dimensionamento della rete scolastica nell'ottica di superare "l'identità tra classe demografica e aula, anche al fine di rivedere il modello di scuola", consentendo di affrontare situazioni complesse sotto numerosi profili, ad esempio le problematiche scolastiche nelle aree di montagna, nelle aree interne e nelle scuole di vallata;

premesso inoltre che:

l'articolo 1, comma 344, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha previsto che, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con apposito decreto interministeriale e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente;

secondo i dati forniti nelle tabelle allegate al decreto del Ministro dell'istruzione 11 aprile 2022, n. 90, che ha definito l'organico di docenti per l'anno scolastico 2022/2023, nonostante la necessità di un incremento della dotazione organica dei docenti, dovuta anche all'introduzione dell'insegnamento di scienze motorie alla scuola primaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 329, della legge di bilancio per il 2022, il numero e la distribuzione territoriale dei posti per il personale docente si aggira attorno a quello dello scorso anno;

conseguenza delle criticità evidenziate è il rischio concreto dell'impossibilità di avere una didattica efficace ed inclusiva su tutto il territorio nazionale,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di evitare la persistente riduzione del numero di classi nelle aree interne e periferiche del Paese, intervenendo in modo strutturale sul dimensionamento e sulla numerosità delle classi come previsto dal PNRR, garantendo così quell'"equilibrio" necessario a consentire una risposta adeguata alle necessità dei territori più svantaggiati.

(3-03333)

ROMANO - Al Ministro della salute. - Premesso che:

il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha confermato l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 a scuola e anche sui mezzi dedicati al trasporto scolastico per gli studenti a partire dai sei anni;

la norma EN 149:2001 + A:2009 regolamenta tutte le caratteristiche che deve avere tale dispositivo di protezione individuale (DPI) di classe 3 per essere certificato come FFP2 e, nel caso specifico, essere giudicato come più efficace nel contrasto all'infezione da SARS-CoV-2;

la norma non contempla l'uso di tale DPI per i bambini, tanto che gli enti certificatori e i marchi produttori non segnalano la possibilità di utilizzo da parte loro;

il comitato tecnico scientifico, il 21 aprile 2021, su richiesta del Ministero dell'istruzione, aveva suggerito di attenersi ai protocolli approvati e in particolare esprimeva "parere contrario sull'ipotesi di prescrivere l'uso, da parte degli studenti, dei dispositivi FFP2, non essendo consigliabile l'uso continuato di tali dispositivi per lungo tempo";

la trasmissione televisiva "Report", il 18 aprile 2022, è tornata sull'argomento evidenziando che le mascherine FFP2 hanno dei parametri fisiologici pensati per i lavoratori e per garantire una protezione nei luoghi di lavoro;

considerato che:

per contrastare il contagio da SARS-CoV-2 e scongiurare ricadute sulla didattica, nelle scuole italiane gli studenti devono indossare le mascherine FFP2 anche per 6 ore al giorno;

quando i bambini indossano mascherine destinate agli adulti, come nel caso delle FFP2 ENI149, il rischio che non aderiscano al viso e che, quindi, siano inefficaci, può arrivare anche al 100 per cento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fornire dettagliati e precisi chiarimenti tecnici e normativi in merito alla decisione di imporre l'obbligo di utilizzo di mascherine del tipo FFP2, nelle scuole e sui mezzi pubblici, con particolare riferimento agli studenti di età compresa tra i 6 e 14 anni e se non si intenda, date le evidenze, vietare l'uso delle mascherine FFP2 per i minori di anni 18, in ragione del fatto che la certificazione EN 149:2001 + A:2009 si riferisce esclusivamente all'utilizzo da parte di soggetti adulti.

(3-03334)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE BONIS - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che:

l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che "l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento";

un candidato a prova concorsuale pubblica (indetta da ente locale), dopo aver partecipato alla prova scritta concorsuale, si è visto differire l'accesso agli atti richiesto (per il proprio elaborato) con la singolare motivazione (espressa dal presidente della commissione di concorso, nonché segretario comunale), della "evidente ragione di evitare un precedente che aggraverebbe il lavoro degli uffici, qualora ogni candidato intendesse esercitare il medesimo diritto ed in considerazione del fatto che il carico di lavoro cui questa pubblica amministrazione è tenuta nello stesso periodo, non è meramente legato al solo concorso pubblico in espletamento";

il candidato, allegando copia del riscontro di differimento ricevuto, si è rivolto al difensore civico territorialmente competente per richiesta di riesame, ma questi ha rigettato l'istanza, di fatto ratificando l'orientamento espresso dal presidente di commissione;

l'interrogante ritiene che una pubblica amministrazione, nonostante abbia "carichi di lavoro", non possa negare una richiesta di accesso agli atti, nella consapevolezza che tale diritto assurge a diritto di rango costituzionale, dato il rinvio all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, operato dall'articolo 22 della legge n. 241 del 1990,

si chiede di sapere se, e con quali modalità, il Ministro in indirizzo intenda assicurare alle amministrazioni una particolare esimente volta a differire l'accesso agli atti richiesto dai candidati di prove concorsuali, sempre e comunque nel caso venga attestato, dalle stesse amministrazioni, un carico di lavoro non limitato alle sole procedure concorsuali o un numero elevato di richieste di accesso agli atti da parte dei candidati, come paventato nella nota del presidente di commissione riportata.

(3-03330)

MARINO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

nell'ordinamento italiano è obbligatoria, presso gli enti locali, la figura del segretario comunale, il quale svolge una funzione centrale ed essenziale per una corretta gestione delle attività dell'ente;

il segretario comunale ricopre, altresì, un importante ruolo che comporta compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, dei responsabili e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovraintendenza alla gestione complessiva dell'ente, così da consentire l'attuazione del programma amministrativo del Comune, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l'esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti e responsabili in caso di inadempimento;

tale ruolo, già di per sé fondamentale in un contesto "normale", diviene ad oggi insostituibile dal momento che i Comuni sono chiamati a cooperare con lo Stato per attuare il PNRR;

rilevato che:

continua a perdurare la disperata ricerca da parte dei sindaci della figura del segretario comunale, con conseguente aumento delle situazioni patologiche nella gestione delle funzioni che andrebbero assolte da un segretario titolare;

stante la cronica carenza di segretari comunali, sono state emanate recenti disposizioni, tra le quali l'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 162 del 2019, che permettono ai Comuni nei quali manchi la sede di segreteria, che abbiano meno di 5.000 abitanti o, in caso di convenzioni di segreteria tra più Comuni, meno di 10.000 abitanti complessivamente, di incaricare quale vicesegretario, per non più di 24 mesi, un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso per segretario comunale, affinché svolga tali funzioni;

la normativa vigente relativa agli incarichi dei vicesegretari presenta una limitata efficacia temporale, in quanto è valida nel triennio 2020-2022 ed è priva di una valenza generale, essendo applicabile, come anticipato, solo a Comuni di ridotte dimensioni;

considerato che:

nella Regione Sardegna, è stata approvata la legge regionale n. 9 del 2022, recante "Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna", la quale all'art. 3 dispone che "Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo dei Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale Sardegna, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nelle more di una riforma regionale dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni e delle province della Sardegna, in possesso dei diplomi di laurea di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, che ne facciano richiesta all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali e che ricoprano o abbiano ricoperto alla data di entrata in vigore della presente legge l'incarico di vicesegretario, sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali - Sezione regionale Sardegna, nella fascia di appartenenza del comune o provincia ove prevalentemente abbiano svolto l'incarico";

nella Regione Piemonte, la carenza di segretari comunali risulta maggiormente aggravata a causa della presenza di molti Comuni di piccole dimensioni (sono oltre 1.000 i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), impossibilitati a stipulare convenzioni con più comuni proprio per via dell'indisponibilità di segretari comunali abilitati a tale stipula;

esiste la concreta possibilità che, dopo il 31 dicembre 2022 (termine della vigenza dell'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 8 del 2019) gli enti locali sotto i 5.000 abitanti possano ritrovarsi nuovamente sprovvisti della figura del segretario comunale, la quale, si rammenta, è obbligatoria per legge;

nello scenario attuale, in molte sedi comunali le funzioni proprie dei segretari comunali sono assolte, egregiamente, dai vicesegretari, ormai da 24 mesi, fuori, però, da ogni tipo di tutela sia dal punto di vista normativo che economico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale grave situazione e quali iniziative urgenti intenda intraprendere in vista del termine della vigenza dell'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 8 del 2019, citato, per evitare la paralisi amministrativa di moltissime amministrazioni comunali, e assicurare un indispensabile supporto a garanzia della legittimità degli atti assunti dagli enti, in cui sono incaricate tali figure, a sostegno dell'azione amministrativa, giuridica e contabile dei sindaci e del loro personale;

se non ritenga opportuno intervenire affinché, nelle more di una riforma nazionale dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei Comuni e delle Province, che ricoprano o abbiano ricoperto l'incarico di vicesegretario nel triennio 2020-2022 ed in possesso dei diplomi di laurea di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, possano fare richiesta d'iscrizione all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e, possano essere iscritti al rispettivo albo regionale dei segretari comunali e provinciali, nella fascia iniziale di carriera.

(3-03335)

VERDUCCI, D'ARIENZO, D'ALFONSO, STEFANO, PITTELLA, ASTORRE, BOLDRINI Paola, CIRINNÀ Monica, FEDELI Valeria, FERRAZZI, GIACOBBE, IORI Vanna, LAUS, PORTA, ROJC Tatjana, TARICCO, MANCA - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:

l'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", prevede che i posti comuni e di sostegno destinati alle procedure straordinarie per l'anno scolastico 2021/2022 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni sono destinati, fino al 15 marzo 2022, alle immissioni in ruolo limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene "entro il 31 gennaio 2022";

con la nota n. 964 del 13 gennaio 2022, il Ministro dell'istruzione ha dato indicazioni in merito all'assunzione in ruolo dei docenti collocati nelle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020, invitando gli uffici scolastici regionali (USR) a procedere entro il giorno 11 febbraio all'individuazione degli aventi titolo e alla relativa assegnazione della sede spettante;

con più di un mese di ritardo rispetto alla scadenza, il 16 marzo è stato pubblicato il decreto del direttore generale del 15 marzo 2022, con il quale l'USR per il Lazio ha approvato le graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A049 scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado per le regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, rendendole di fatto inutilizzabili per le immissioni in ruolo 2021/2022;

premesso inoltre che:

l'articolo 59, comma 9-bis, ha disposto il bando di una procedura concorsuale straordinaria ("concorso straordinario bis") per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate anche per il concorso straordinario;

con successiva nota, il Ministero ha comunicato il numero di posti da destinare al "concorso straordinario bis", anticipando l'accantonamento dei suddetti posti e la conseguente uscita del bando;

al danno è quindi seguita la beffa dal momento che i posti A049 per Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria risultano vacanti solo perché il Ministero non ha avuto il tempo per fare le assunzioni in ruolo a seguito del ritardo dell'USR del Lazio, privando i docenti vincitori del concorso straordinario 2020 della possibilità di essere assunti in ruolo per l'anno scolastico 2021/22,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire ai suddetti vincitori di concorso l'immissione in ruolo o attraverso un accesso prioritario nell'ambito delle prossime procedure concorsuali o attraverso l'utilizzo, nella sua totalità, della graduatoria del "concorso straordinario 2020" per le immissioni in ruolo 2022/2023, così come fatto in precedenza per le altre graduatorie tardive della stessa procedura concorsuale, sanando in questo modo la situazione di evidente ingiustizia.

(3-03336)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SBROLLINI Daniela - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:

il Consiglio dei ministri, in data 2 maggio 2022, ha approvato un nuovo "decreto aiuti" mirato a sostenere famiglie e imprese, a limitare gli effetti della crisi in Ucraina e dell'aumento dei prezzi dell'energia. Tra le misure previste, il decreto stabilisce, per l'anno 2022, un'indennità una tantum di 200 euro, per i lavoratori dipendenti, per pensionati e per altre categorie di soggetti con un reddito ISEE non superiore a 35.000 euro;

alcune categorie risultano escluse da tale bonus. Tra queste vi è quella dei collaboratori sportivi;

considerato che:

per collaboratori sportivi si intendono tutti quei soggetti che svolgono mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche e che risultano lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (CONI), il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e le associazioni sportive dilettantistiche;

la categoria dei collaboratori sportivi da sempre è soggetta a precariato. Tale situazione ha visto un peggioramento con lo scoppio della pandemia COVID-19 e le conseguenti misure restrittive. Invero, l'intero comparto è stato fortemente colpito e per compensare le gravi perdite, per il 2020 e il 2021, era stato previsto un aiuto economico, sotto forma di bonus, erogato da Sport e Salute S.p.A.. Per il 2022 il contributo è stato confermato, ma come credito d'imposta. Tuttavia, molti collaboratori sportivi non sono riusciti ad usufruire di tali bonus, altri hanno ricevuto importi sbagliati ed altri ancora hanno riscontrato integrazioni inferiori a quanto dovuto;

rilevato, inoltre, che, nonostante le diverse sollecitazioni portate avanti dai rappresentanti di categoria, anche in questo nuovo decreto non sono state previste misure in loro favore,

si chiede di sapere quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda porre in essere al fine di garantire l'erogazione dell'indennità una tantum pari a 200 euro anche in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(4-07042)

BOSSI Simone - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:

la società "Tamoil Raffinazione S.p.A. " sita nel comune di Cremona, ha cessato le proprie attività di raffinazione da ormai oltre 10 anni;

ad ottobre 2012 il Servizio per le emergenze ambientali dell'ISPRA ha elaborato una relazione tecnica dalla quale emergerebbe una migrazione di sostanze inquinanti presenti nelle acque della falda sottostante allo stabilimento Tamoil di Cremona verso l'esterno, con una contaminazione della falda nella zona compresa tra lo stabilimento ed il fiume Po, nonché dei suoli esposti al contatto con l'acquifero e lo stesso fiume;

viene inoltre rilevato che, a seguito di omessa attivazione delle necessarie misure di messa in sicurezza, realizzate solo nel 2007, si sia determinato un aggravamento della contaminazione, sia in termini di estensione nello spazio che di permanenza nel tempo e che l'ISPRA ipotizza un danno ambientale di notevole consistenza;

in data 13 ottobre 2020, la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha respinto il ricorso straordinario presentato dal manager dell'ex raffineria Tamoil, Enrico Gilberti, contro la sentenza definitiva di condanna a 3 anni di reclusione per disastro ambientale colposo, emessa il 25 settembre 2018 e passata in giudicato, con la quale è stata confermata a carico del medesimo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alle costituite parti civili;

considerato che:

a seguito dell'accertamento tecnico preventivo, depositato nel gennaio 2022, disposto dal giudice del Tribunale di Cremona su richiesta della società Canottieri Bissolati, storica società sportiva situata nella zona, si evidenzia "il requisito dell'urgenza", posto che "il permanere nel terreno di propria pertinenza di sostanze inquinanti e pericolose per la salute costituisce grave pericolo per la salute dei frequentatori dell'area", che "il meccanismo di contaminazione dell'area occupata dalla Bissolati è dato dal flusso d'inquinanti (idrocarburi) provenienti dal sito di proprietà Tamoil" e ancora che la fonte primaria di inquinamento, "per assenza di fonti alternative riconosciute" allo stabilimento uso Tamoil, è da attribuirsi all'area industriale in questione;

tale preoccupante situazione ambientale rende necessaria la verifica delle matrici ambientali del sito Tamoil e la verifica della funzionalità della barriera idraulica. In assenza di tali verifiche risulterebbe oltremodo inopportuno anche solo prefigurare nuove attività di reindustrializzazione di aree di proprietà Tamoil;

nel corso della seduta del 26 gennaio 2022 dell'osservatorio Tamoil (organismo costituito dal Comune di Cremona per il monitoraggio delle attività in corso e il confronto fra tutti i soggetti coinvolti) il manager Tamoil Enrico Garavaglia ha confermato che quello di Cremona "è un sito che continua ad essere rilevante nella strategia del gruppo Tamoil che sta valutando nuovi investimenti su tre fronti: il fotovoltaico, la produzione di biocomponenti e la conversione di materiali plastici in combustibili avanzati". A tale riguardo il manager ha affermato che "abbiamo già iniziato alcuni passaggi di tipo autorizzativo con gli uffici",

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che sia stato presentato un piano di reindustrializzazione di aree di proprietà Tamoil esterne al polo logistico;

se intenda avviare tramite le competenti strutture tecniche interne o dall'ISPRA una nuova istruttoria per la valutazione del danno ambientale, anche alla luce dei nuovi accadimenti e in particolare dell'accertamento tecnico preventivo di gennaio 2022, al fine di chiarire la portata della contaminazione in atto nella zona, in termini di danni alla falda acquifera, ai suoli e alle acque superficiali del Po, di perdita di flora e fauna locale e di rischi sanitari per le popolazioni locali;

se intenda intraprendere l'azione civile di risarcimento del danno ambientale riconosciuto dalla società, anche alla luce del richiamato pronunciamento della Corte di cassazione.

(4-07043)

FEDELI Valeria, LAUS, D'ARIENZO, CIRINNÀ Monica, MARCUCCI, ROSSOMANDO Anna, NANNICINI, ASTORRE, BOLDRINI Paola, COMINCINI, D'ALFONSO, FERRAZZI, IORI Vanna, MARGIOTTA, PARRINI, PITTELLA, PORTA, ROJC Tatjana, STEFANO, VATTUONE, VERDUCCI - Ai Ministri per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali. -

(4-07044)

(Già 3-03300)

IANNONE - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che, per quanto a conoscenza dell'interrogante:

con legge regionale n. 4 del 2003 "Nuove norme in materia di bonifica integrale", la Regione Campania, "ai fini di un ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, attraverso i Consorzi di Bonifica, la bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente rurale";

gli articoli 22, 23 e 24 stabiliscono le modalità delle elezioni consortili, il diritto al voto, i casi di ineleggibilità ed incompatibilità;

con delibere commissariali n. 410 del 27 dicembre 2021, n. 26 del 31 gennaio e n. 102 del 29 marzo 2022 sono stati: indette le elezioni per il rinnovo degli organi consortili al consorzio di bonifica integrale comprensorio Sarno (comprendente i bacini del Sarno, dei torrenti vesuviani e dell'Irno); fissata la data del 10 luglio 2022 per la consultazione elettorale; approvati l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, i modelli per la presentazione delle liste dei candidati e la dichiarazione di accettazione delle candidature;

pur facendo riferimento agli articoli richiamati ed allo statuto consortile, tuttavia, il commissario nominato dalla Regione non ha provveduto ad adottare un regolamento per il voto, anche per definire la scelta delle sedi per la consultazione, la composizione dei seggi, la possibilità, per le diverse liste dei candidati di concordare una propria rappresentanza nella composizione dei seggi;

il commissario in carica intende proporre una propria lista ed una propria candidatura per il consiglio dei delegati. A tale proposito si tenga conto della norma di cui alla legge regionale n. 4: "non possono essere eletti nel Consiglio dei delegati coloro che gestiscono denaro consortile" (art. 24, lettera g)); per dovere di trasparenza sarebbe auspicabile, inoltre, che il commissario che gestisce il consorzio, le risorse dei contribuenti, la struttura amministrativa, le procedure elettorali eccetera comunicasse la data della sua iscrizione nelle liste degli aventi diritto al voto;

sono state adottate delibere da parte del commissario candidato relative ad impegni di spesa, incarichi professionali, personale dipendente, a giudizio dell'interrogante molto discutibili ed inopportune in una fase elettorale;

in data 9 febbraio 2022 è stato pubblicato il manifesto a firma del commissario con il quale si informa che ai Comuni sono stati consegnati l'"elenco e la composizione delle fasce degli aventi diritto al voto per l'Assemblea dei Consorziati". Lo stesso manifesto prevede che "I reclami contro le risultanze dell'elenco debbono essere diretti al Consiglio dei Delegati del Consorzio e fatti pervenire, mediante raccomandata a.r., entro il termine perentorio delle ore 12:00 del ventesimo giorno dall'ultimo di affissione presso l'Albo del Consorzio" (art. 38 dello statuto). In alcuni Comuni sarebbero state consegnate le delibere ma non gli elenchi degli iscritti al catasto consortile e solo a seguito di segnalazioni l'elenco sarebbe stato successivamente trasmesso. Non è stato possibile pertanto, rispettare i tempi per i "reclami contro le risultanze";

stabilisce inoltre "che l'Assemblea è costituita dagli iscritti nel catasto consortile e che hanno diritto al voto i componenti dell'Assemblea che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili in riferimento ad un titolo di diritto reale su immobili ricadenti nel comprensorio o ad uno specifico onere derivante da contratto agrario (art. 20 L. 11.2.1971, n. 11)". Non risulta a tutt'oggi alcun elenco dal quale si possono verificare le situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità;

sul quotidiano "Le Cronache" in data 9 aprile 2022 (pag. 13) si legge tra l'altro che: "Se c'è qualcuno che ritiene lecito far circolare negli ambienti di lavoro i moduli per la raccolta di firme necessarie per la presentazione dei candidati ha sbagliato i conti. Ogni episodio ignobile e spregevole sarà denunciato all'autorità giudiziaria. La dignità dei lavoratori e la loro indipendenza saranno tutelate. La lista 'Il Consorzio dei Cittadini' fa appello alla responsabilità dei dirigenti, dei funzionari e dei lavoratori del Consorzio affinché siano respinti comportamenti tesi a turbare il normale svolgimento di elezioni democratiche ed ai lavoratori sia garantita la necessaria tranquillità per lo svolgimento del lavoro a favore dell'ente e dei cittadini e non di chi detiene posizioni di comando",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, intenda promuovere un'attività di vigilanza e di controllo per accertare i fatti descritti e garantire la regolarità delle consultazioni considerato che il commissario nominato dalla Regione, che gestisce le risorse, il personale e le procedure elettorali, è interessato a proporre la candidatura al consiglio dei delegati senza definire alcun regolamento che metta in condizione le diverse liste di partecipare alle elezioni con uguali diritti;

quali atti, aventi ad oggetto incarichi, incentivi o comunque spese a favore di alcuni dipendenti del consorzio, siano stati adottati dal commissario candidato negli ultimi 5 mesi;

se si ritenga utile il coinvolgimento dei Comuni per consentire la più ampia partecipazione alla consultazione ed offrire ai consorziati la possibilità di esercitare il diritto al voto nella sede più vicina alla loro residenza, considerata l'ampiezza di un territorio che interessa ben tre province e precisamente Salerno, Avellino e Napoli;

se intenda attivarsi al fine di verificare le notizie riportate dal quotidiano "Le Cronache" in data 9 aprile 2022.

(4-07045)

MARINO - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:

l'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, ha introdotto il credito di imposta per gli investimenti realizzati dalle imprese nell'ambito ricerca e sviluppo, successivamente modificato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), poi confermato e rinnovato, con la finalità precipua di stimolare la spesa privata nel settore della ricerca, accrescendo la competitività del sistema produttivo italiano a livello internazionale;

la misura incentiva le spese incrementali sostenute in ricerca dalle imprese residenti nel territorio nazionale, rispetto ad un triennio convenzionale di comparazione (2012-2014) a condizione che siano riconducibili ad attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale;

questo credito d'imposta trova la sua originaria legittimazione nel "Manuale di Frascati", documento redatto e adottato nel 1963 dall'OCSE e considerato fonte e strumento per l'identificazione e la misurazione delle attività tecnico-scientifiche attinenti la ricerca e sviluppo. L'ultima versione del manuale (del 2015) identifica i criteri fondamentali che un'attività deve soddisfare congiuntamente per essere qualificata come attività di ricerca e sviluppo, comprendendovi l'insieme dei "lavori creativi e sistematici intrapresi per aumentare il patrimonio delle conoscenze, comprese quelle relative all'umanità, alla cultura e alla società, e per concepire nuove applicazioni delle conoscenze disponibili";

la ricerca e sviluppo può declinarsi nelle seguenti tre tipologie di attività: ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo sperimentale; il manuale stabilisce, inoltre, che affinché un'attività sia considerata di ricerca e sviluppo, deve soddisfare 5 criteri fondamentali: deve essere nuova, creativa, incerta, sistematica, trasferibile o riproducibile;

rilevato che:

negli anni si sono generate molteplici questioni critiche ed interpretative, prevalentemente incentrate sul corretto inquadramento delle attività ammissibili al credito d'imposta, nel rispetto del requisito essenziale della "novità". Infatti, nel tempo, innumerevoli fonti di rango secondario hanno stravolto la ratio della norma, rendendo di fatto inapplicabile la fruizione del bonus, riflettendosi tali interpretazioni sia sul piano della non spettanza dell'agevolazione sia sul piano sanzionatorio;

dal 2018 in avanti, partendo dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico del 9 febbraio n. 59990, il mondo delle agevolazioni finanziarie connesse alle attività di ricerca e sviluppo ha avviato un processo di mutazione sensibile ad opera degli enti competenti alla vigilanza, indirizzato ad una limitazione sempre più rigida dei perimetri di azione delle agevolazioni;

l'incertezza relativamente all'ambito oggettivo di applicazione della misura ha comportato numerosi casi in cui le imprese abbiano in buona fede fatto ricorso al credito d'imposta non avendone però i reali presupposti ed essendosene rese conto tardivamente, quasi sempre in occasione di verifiche da parte dell'Agenzia delle entrate;

peraltro, gli atti di recupero ad esito di tali verifiche spesso difettano nella motivazione, limitandosi a ripercorre le disposizioni e le argomentazioni della prassi più recente, adeguate solo sommariamente alla situazione concreta, e pretendono di applicare indiscriminatamente criteri quali quello della "novità" che solo successivamente ai periodi di imposta ad oggi in contestazione sono entrati nella prassi dell'Agenzia delle entrate, con riferimento al manuale OCSE, dando a quest'ultimo un'importanza gerarchica assoluta rispetto al nostro ordinamento giuridico, con un evidente ed inaccettabile riconoscimento di valore retroattivo a mere interpretazioni di prassi che non è compatibile col nostro sistema di diritto;

considerato che:

l'articolo 5, commi 7-12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, è intervenuto proprio in tale contesto, introducendo una norma salva imprese che offre a coloro che abbiano utilizzato il credito in compensazione alla data di entrata in vigore del decreto la possibilità di riversare spontaneamente il bonus utilizzato in compensazione senza sanzioni e senza interessi. Tuttavia, per evitare un collasso economico del sistema industriale italiano, si è manifestata la necessità per tutti i soggetti interessati, a prescindere dal fatto che il riversamento dei crediti sia già stato accertato con un atto di recupero crediti ovvero con altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi, di prevedere una rateizzazione degli importi che dovranno essere riversati per l'adesione spontanea;

attualmente, l'art. 8 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015 sui controlli relativi all'utilizzo del credito d'imposta ricerca e sviluppo, prevede che, qualora nell'ambito delle attività di verifica dell'Agenzia delle entrate emerga la necessità di condurre degli accertamenti tecnici relativamente all'ammissibilità al contributo di alcune attività di ricerca e sviluppo, l'Agenzia può richiedere il parere del Ministero dello sviluppo economico;

inoltre, le conclusioni di un recente indirizzo della giurisprudenza tributaria in materia di riscossioni del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo hanno opportunamente osservato che il parere del Ministero dello sviluppo economico è necessario, poiché l'Agenzia delle entrate non possiede le competenze per valutare i profili tecnici e tecnologici volti ad accertare ad esempio se l'attività di ricerca e sviluppo ha condotto un "ordinario miglioramento" o un "miglioramento significativo", dove il primo comporterebbe un uso non congruo del contributo. Nella maggior parte dei casi, infatti, le agevolazioni da parte delle imprese sono state fruite ponendo alla base della ricerca le spese sostenute per lo più per il miglioramento e per l'innovazione dei processi produttivi aziendali, ambito nel quale gli uffici preposti all'accertamento non hanno l'adeguata competenza per valutare se una spesa possa essere legittimamente ricondotta tra le spese agevolabili;

la normativa specifica in materia, difatti, evidenzia l'inevitabile necessità di una discrezionalità tecnica che non può essere autonomamente esercitata dalla pubblica amministrazione se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici e quindi delle strutture in seno al Ministero. Il rischio correttamente individuato dalla giurisprudenza è quello di una configurazione di un vero e proprio eccesso di potere dell'ufficio, visto che esso non è competente, sotto l'aspetto tecnico, a valutare la valenza dell'attività svolta per migliorare i cicli produttivi dell'azienda;

le misure di agevolazione introdotte nel più ampio progetto "Industria 4.0" sono state costruite dal legislatore per dare una spinta economica alle imprese e non è pensabile che l'evoluzione normativa si concentri ora esclusivamente sulla fase "patologica", senza considerare la necessità che il recupero sia supportato da maggiore rigore e tecnicismo, e ciò, in specie, laddove si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività, rischiando che, in assenza di ciò, l'intera manovra del credito d'imposta si configuri come una "trappola" nelle mani del contribuente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario prevedere: a) la possibilità di accedere alla rateizzazione anche per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi, nonché nei casi in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data del 21 ottobre 2021; b) qualora nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, che l'Agenzia debba richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere in merito alla corretta fruizione del credito d'imposta.

(4-07046)

SALVINI, OSTELLARI, SAPONARA Maria, PISANI Pietro, CAMPARI, CORTI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

dagli organi di informazione si apprende che il circolo Arci di Reggio Emilia ha organizzato un concerto in cui si è esibito, con i volti coperti da passamontagna, il gruppo musicale di rap e trap "P38-La Gang" nell'ambito della "festa dell'Unità comunista";

la band (che si autodefinisce di trapper brigatisti), con una bandiera delle Brigate rosse esposta, ha proposto brani musicali con testi che evocano il passato buio degli anni di piombo e che sono conditi da incitazioni violente contro le forze dell'ordine e oltraggi alla memoria delle vittime di terrorismo, fra cui Aldo Moro;

durante il concerto non si sono limitati ai riferimenti del passato ma hanno offeso e minacciato anche esponenti politici del presente, con un brano il cui testo recita "Sparo alla Lega, prendo Salvini, lo metto al contrario" e poi "Piazzo una carica dentro al Senato, scappo veloce fra resto basso";

appare poi sconvolgente che il presidente del circolo Arci che ha ospitato il concerto a Reggio Emilia, anziché condannare fermamente quanto accaduto, scusandosi per le offese arrecate durante la manifestazione da lui organizzata, ha parlato di una semplice "esibizione artistica che tratta tematiche estreme e provocatorie". Gli interroganti ritengono che sia stata opportuna l'apertura di un'indagine nei suoi confronti per istigazione a delinquere;

in un Paese democratico come l'Italia, in cui il Parlamento affronta quotidianamente temi politici e sociali importanti facendo tesoro degli sbagli del passato per assicurare un futuro migliore alle nuove generazioni e in cui si condannano senza scusanti atti violenti e denigratori,

non è tollerabile che voci fuori dalla storia e prive di ogni dignità profanino il sangue versato per la libertà degli italiani,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno riferire quanto prima nell'Aula parlamentare del Senato in merito a quanto descritto, anche al fine di lanciare un forte segnale di condanna nei confronti di chiunque inciti all'odio e alla violenza.

(4-07047)

VESCOVI - Al Ministro della salute. - Premesso che:

da un comunicato della ASL Toscana Centro si apprende che presso il punto nascita di Pescia (Pistoia) sarà sospeso il servizio di assistenza al parto a partire dal 1° giugno 2022, in quanto nel 2021 i parti sono stati 459, con un trend considerato in diminuzione;

la sede più vicina per il parto sarà, dunque, quella del punto nascita dell'ospedale "San Jacopo" di Pistoia, mentre nel punto nascita di Pescia saranno svolte solo le attività legate alla gestione della gravidanza e del supporto post parto;

l'accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, recante "Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo", ha definito gli elementi tecnico-organizzativi per il miglioramento della qualità, appropriatezza e sicurezza del percorso nascita, con l'obiettivo di razionalizzare i punti nascita con un numero di parti inferiore a 1.000 unità all'anno;

con decreto ministeriale 11 novembre 2015, al Comitato percorso nascita nazionale (CPNn), costituito con decreto ministeriale 12 aprile 2011 al fine supportare tutte le Regioni e Province autonome nell'attuare le migliori strategie di riorganizzazione dei punti nascita e verificare che siano coerenti con quanto definito nell'accordo Stato-Regioni, è stato attribuito l'ulteriore compito di esprimere un parere "consultivo" su richieste di deroga relativamente a punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti all'anno avanzate da Regioni e Province autonome, valutando standard operativi, tecnologici e di sicurezza del punto nascita in deroga;

si ritiene assolutamente necessario procedere al mantenimento del punto nascita di Pescia, procedendo nel minor tempo possibile ad intraprendere le procedure volte a richiedere la specifica autorizzazione, affinché vi sia una rapida riapertura del punto nascita anche in ordine alle attività relative al parto, al fine di tutelare l'incolumità di partorienti e nascituri,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire al fine di disporre l'immediata riapertura della struttura, affinché sia pienamente tutelata la salute delle partorienti e dei nascituri.

(4-07048)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03333 del senatore Marcucci, sul dimensionamento e la numerosità delle classi scolastiche, specie nelle aree interne;

12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-03332 della senatrice Boldrini, sull'inserimento della patologia derivante da virus dell'epatite delta (HDV) nel piano nazionale cronicità;

3-03334 del senatore Romano, sull'utilizzo delle mascherine FFP2 da parte di studenti in età compresa tra 6 e 14 anni.