Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 432 del 12/05/2022
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------
432a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022
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Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente ROSSOMANDO
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-A-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,43).
Si dia lettura del processo verbale.
MARGIOTTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Seguito della discussione del disegno di legge:
(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (Relazione orale)(ore 9,48)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina
PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2564.
Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto luogo la replica dei relatori.
Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.
D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento che riproduce, fatte salve alcune modifiche di natura tecnica, il testo delle Commissioni riunite interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.
PRESIDENTE. Alla luce dell'intervento del Ministro, la Presidenza valuta l'emendamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento.
Ha chiesto di intervenire nuovamente il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.
D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2564, di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, trasmette il testo dell'emendamento alla Commissione bilancio, che è fin d'ora autorizzata a convocarsi.
Chiedo al presidente della 5a Commissione, senatore Pesco, di quanto tempo ha bisogno per l'esame del testo.
PESCO (M5S). Signor Presidente, mi sembra di capire o di intuire che ci siano modifiche da analizzare con molta cautela; quindi, non so dirle ad ora di quanto tempo avremo bisogno, ma sicuramente non meno di un'ora e mezza-due ore.
PRESIDENTE. La seduta è pertanto sospesa fino alle ore 12.
(La seduta, sospesa alle ore 9,51, è ripresa alle ore 12,03).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
La seduta è ripresa.
Colleghi, ci è stato comunicato dalla Commissione bilancio che potranno concludere i propri lavori entro le ore 12,45. La proposta, quindi, è di risospendere in attesa del parere della 5a Commissione.
La seduta è sospesa fino alle ore 12,45.
(La seduta, sospesa alle ore 12,04, è ripresa alle ore 12,50).
Presidenza del vice presidente TAVERNA
La seduta è ripresa.
Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.
PISANI Giuseppe, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:
- l'articolo 5-quater sia sostituito dal seguente:
«Articolo 5-quater
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 23, al comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In luogo della predetta sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al cento per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in danaro o in titoli di Stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è revocata e viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, 1a licenza di cui all'articolo 25, comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia".
2. Per il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;
- all'articolo 8-bis, la lettera b) sia sostituita dalla seguente:
«b) alla lettera p-bis), dopo le parole: "fino a ventiquattro mesi." è aggiunto il seguente periodo: "Per i medesimi finanziamenti, il cui termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali."»;
- all'articolo 12-bis sia aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
- l'articolo 12-ter sia sostituito dal seguente:
«Articolo 12-ter
(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).
1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis): assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.".
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli oneri e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26, comma 9, lettera c-bis), sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo"»; ![]()
- all'articolo 13-bis, le parole: «e nel rispetto degli equilibri di bilancio» siano sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione,»;
- all'articolo 19-ter, sia soppresso il comma 3; all'articolo 20-ter, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, le contabilità speciali n. 6253 e 6254 sono chiuse.»; all'articolo 31, comma 1, lettera a), dopo le parole: «convenzioni sottoscritte» siano inserite le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
- l'articolo 31-bis sia sostituito dal seguente:
«Articolo 31-bis
(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina).
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro pro die pro capite.
A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definirsi con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno 2022. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
- l'articolo 37-ter sia sostituito dal seguente:
«Articolo 37-ter
(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica."».
PRESIDENTE. Il Governo intende recepire il parere della Commissione bilancio?
GUERRA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Sì, signor Presidente, intendo recepire tutte le indicazioni che sono state illustrate.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, su decreti-legge di questo tipo non prevedere una quota di risorse per le modifiche del Parlamento è un limite e un errore e mi riferisco anche alle modifiche ordinamentali che possono richiedere un ritocco degli importi stanziati a monte. Non prevedere quindi una dotazione per le modifiche parlamentari ha ridotto i nostri margini di manovra. Come hanno dimostrato anche gli ultimi provvedimenti economici, la fase di conversione ne ha restituiti decisamente di migliori. Mettere il Parlamento nelle condizioni ottimali di lavoro garantisce quindi una maggiore efficacia delle misure.
Fatta questa premessa, il provvedimento in esame va inteso in un percorso che ha nel decreto-legge aiuti il suo pilastro più importante. Il merito principale sta nell'aver fermato la corsa del costo del carburante, che in quei giorni di marzo era arrivato a costare anche 2,5 euro al litro, e poi nell'aver posto l'accento su quegli ambiti e categorie che richiedevano un aiuto immediato: le fasce sociali più deboli, le imprese energivore e quelle del settore autotrasporti. In tal senso positivi sono gli emendamenti riguardanti il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e sulla rateizzazione delle bollette per le famiglie; misura che va di pari passo con i bonus previsti dal decreto-legge aiuti.
Positivi sono altresì gli emendamenti sulle semplificazioni burocratiche per impianti fotovoltaici e quello che estende il golden power alle concessioni idroelettriche, al fine di evitare acquisizioni ostili in una fase in cui questi ambiti assumono sempre più una rilevanza per interesse nazionale e strategico. Molto importante è anche l'emendamento che aumenta le risorse per i Comuni sulla questione dei minori non accompagnati, che purtroppo costituiscono una quota rilevante dei profughi ucraini. I Comuni sono in prima fila nella gestione di un fenomeno straordinariamente delicato dal punto di vista sociale, dell'integrazione e del supporto materiale e psicologico a ragazzi e bambini che la guerra ha diviso dai propri genitori. Su questo è significativo che da parte di tutti i Gruppi siano giunte proposte, a riprova di una condivisa sensibilità sul tema.
Altra questione centrale è quella del meccanismo di aggiornamento dei prezzi per il caro materiali. Anche noi avevamo proposto una loro revisione semestrale. È allarmante il fenomeno delle imprese che preferiscono pagare la penale di uscita dai bandi pubblici piuttosto che vedersi assegnata la realizzazione di un'opera perché l'inflazione ha già eroso i margini di guadagno. Nel frattempo, il Governo è intervenuto con il decreto-legge aiuti sul prezzario dell'anno in corso. La speranza, a questo punto, è che l'andamento dell'inflazione non richieda un cambiamento della norma generale.
Per quanto riguarda le proposte del nostro Gruppo, tengo ad evidenziare alcuni accoglimenti. Con il primo si apre alla possibilità della cosiddetta staffetta generazionale nel mercato del lavoro attraverso i fondi di solidarietà bilaterale. Per adesso è un inizio, la norma va ancora migliorata per poter funzionare al meglio. Il secondo è molto importante (ringrazio il Governo per la sensibilità mostrata) e tutela le prerogative di autonomia in merito alla distribuzione delle risorse derivanti dagli extraprofitti dei soggetti operanti nel settore energetico. Su questo fronte rammarica invece che non sia stato concesso il credito di imposta IMU anche ai cittadini di Trento e Bolzano che, come noto, pagano ugualmente un'imposta sulla casa, anche se da noi si chiama imposta municipale immobiliare (IMI) e a Trento imposta immobiliare semplice (IMIS). Lo riproporremo anche in futuro, perché è una questione di correttezza e di parità di trattamento tra i cittadini.
Ancora, signor Presidente, vanno sottolineate le nostre proposte assorbite da altri emendamenti approvati. Penso a quella per l'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze di magazzino nel commercio tessile, calzaturiero e di pelletteria. Penso inoltre a quella, importantissima, per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese energetiche e anche al buon compromesso raggiunto sulla proroga delle moratorie, nella speranza e nell'attesa di un intervento risolutivo a livello europeo, su cui il Governo italiano deve far valere le proprie ragioni.
Per concludere, signor Presidente, siamo oggi chiamati a fare il massimo sforzo affinché in autunno non esploda la questione sociale. Con il Paese bisogna però usare anche parole di verità: i mesi che abbiamo davanti saranno difficili e non solo per l'Italia. L'aggressione all'Ucraina colpisce il potere di acquisto nei Paesi europei, ma fa peggio ancora in Africa, dove si rischia una vera e propria crisi alimentare, con un possibile effetto a catena sui flussi migratori.
A prescindere dalle sorti e dalla durata del conflitto, un'altra vittima è la globalizzazione. Pur con tutte le sue storture e contraddizioni, nell'ultimo quarto di secolo essa ha plasmato le nostre società e i modelli produttivi, spingendoci a superare le inefficienze e a fare sempre meglio nell'idea che ogni cosa aveva in potenza un mercato e una platea totale.
Davanti a tutto questo, allo spettro della stagflazione e al tema della sostenibilità del nostro debito, come evidenziato anche dalla crescita dello spread e dei tassi dei titoli decennali italiani, l'unica risposta adeguata alla sfida può giungere dall'Europa. La riforma dei Trattati non è più un tabù, come si è detto in questi giorni.
Lo spero davvero, perché abbiamo bisogno di un'Europa che alimenti il processo di pace, aiutando il ripristino di quanto sancito dalle norme internazionali, ossia che l'aggressione di un Paese libero, democratico e sovrano è inconcepibile e ingiustificabile. Abbiamo bisogno di un'Europa che, nel fare questo, faccia un passo in avanti per non disperdere quanto di buono è stato seminato con il recovery fund, perché senza un nuovo recovery energetico rischiamo di perdere un'altra partita di vitale importanza, quale quella per la transizione ambientale.
Il Governo continui a lavorare su questo fronte e per fronteggiare una crisi economica che, mai come questa volta, rischia di esplodere come crisi sociale. È con questi auspici che annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie.
CRUCIOLI (CAL-A-PC-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRUCIOLI (CAL-A-PC-IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo che rappresento giudica molto negativamente il provvedimento in esame ed è fortemente preoccupato per le posizioni assunte dal Governo.
Credere che si possano contrastare gli effetti economici della crisi con uno stanziamento di soli 4 miliardi di euro, che è la somma impiegata con il provvedimento in conversione oggi, è come pensare di poter fermare uno tsunami con le mani. Rispetto a gennaio scorso, il costo dell'energia è quadruplicato, mettendo in crisi famiglie e imprese, e l'inflazione erode gli stipendi degli italiani, che sono tra i più bassi d'Europa: 4 milioni di nostri concittadini non riescono a far fronte alle bollette e più di 150.000 famiglie saranno sfrattate prima della fine dell'anno in corso. Già oggi la situazione è gravissima e, se dovessimo rinunciare al gas russo, andremmo incontro all'ulteriore perdita di 4 punti di PIL e alla recessione, ovvero a un'enorme disoccupazione e a un impoverimento diffuso.
A fronte di tale catastrofe, il Presidente del Consiglio, nella conferenza stampa del 6 aprile scorso (per intenderci, quella di: preferite la pace o i condizionatori?), ha affermato testualmente: se ci propongono l'embargo sul gas russo, noi saremo ben contenti di seguire. Nell'intervista al quotidiano «Corriere della sera» del 17 aprile scorso ha poi dichiarato che i sacrifici richiesti agli italiani saranno contenuti.
È chiaro che il Presidente del Consiglio sta mentendo ripetutamente agli italiani. La realtà è che, se la guerra proseguisse e si dovesse arrivare all'embargo di gas e petrolio russo, non ci sarebbe modo di contrastare gli effetti economici della crisi.
Anche per questo motivo, oltreché per quello etico e umanitario, riteniamo sconsiderato e irresponsabile il comportamento di questo Governo, che, invece di promuovere con ogni sforzo la pur difficile via diplomatica, accetta supinamente e con zelo la politica di escalation imposta dalla NATO. (Applausi).
Invece di promuovere una conferenza di pace che persegua un compromesso tra le parti, invia armi, aumentando il rischio di allargamento del conflitto, e prevede ingenti aumenti dei costi bellici per i prossimi anni. È evidente che il Governo sa perfettamente che i Paesi egemoni della NATO non hanno alcun interesse a trovare un compromesso che conduca a un cessate il fuoco in breve tempo. Il nostro Governo lo sa ed esegue gli ordini funzionali alla prosecuzione del conflitto, aumentando appunto la spesa in armi e proseguendo nel fornire alle milizie ucraine armamenti sempre più pesanti e ad ampio raggio. A quanto si apprende, Draghi in America avrebbe garantito anche l'invio al confine di un ulteriore contingente di soldati italiani, e ciò senza alcun dibattito in Parlamento.
La spia ulteriore che il Governo si prepara al coinvolgimento in una guerra lunga, modificando e derogando anche all'assetto democratico interno per farvi fronte, è data però proprio da alcune norme introdotte dal decreto-legge in conversione, che poco o nulla hanno a che vedere con il contrasto agli effetti economici e umanitari della guerra in corso. Prendiamo la parte quarta del decreto-legge, colleghi, che già dal titolo denuncia la propria estraneità all'oggetto dello stesso, perché si intitola: «Rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa nazionale e per le reti di comunicazione elettronica». Ebbene, l'articolo 27 stanzia 1,3 milioni di euro per costituire un nucleo di valutazione strategica volto a potenziare la capacità del Presidente del Consiglio in materia di esercizio di poteri speciali, affidando inoltre al Presidente stesso il potere di avvalersi dei militari della Guardia di finanza. (Applausi).
A noi, unico gruppo di opposizione rimasto in quest'Aula, spetta il dovere di segnalare l'anomalia di norme come questa, che, nascoste in un decreto truffaldinamente denominato taglia prezzi, rafforzano i poteri speciali dell'uomo solo al comando e derogano a principi basilari dell'ordinamento, consentendogli di disporre direttamente di un nucleo militare come quello della Guarda di finanza. Anche altri poteri speciali vengono però attribuiti al Presidente del Consiglio, ad esempio dall'articolo 29 in materia di disciplina cyber, in cui si prevede la possibilità che possa disattivare apparati o sistemi informatici in deroga a qualunque disposizione e in assenza del preventivo controllo di legittimità. Lo stesso articolo inoltre introduce deroghe al principio di responsabilità erariale, salvaguardando dalle azioni per danno chi dovesse abusare di soldi pubblici in nome della cybersicurezza. Si prevede inoltre che il personale dell'Agenzia per la cybersicurezza, assunto in deroga ai principi di concorso pubblico, possa avere contratti di lunga durata, informandone esclusivamente il Copasir. Come vedete, nell'assoluto silenzio del Parlamento e dei media, il Governo si sta preparando alla guerra (ed è una lunga guerra quella che prevedono) e vi si prepara anche mediante deroghe profondissime ai principi fondamentali del nostro ordinamento democratico.
Noi non ci rassegniamo e non accettiamo il coinvolgimento in una guerra che non è ineluttabile e contrastiamo con ogni forza questo Governo guerrafondaio. L'abbiamo fatto, ad esempio, presentando un ordine del giorno che imponeva al Governo di non aumentare le spese in armamenti e di utilizzare quei soldi per abbassare le bollette agli italiani. Purtroppo non avremo neppure la possibilità di discuterlo in Aula, perché il Governo ha posto l'ennesima fiducia, facendolo decadere. Noi però insistiamo e abbiamo presentato una mozione che ripropone quell'impegno e che indica al Governo la strada per la pace, attraverso la promozione di una conferenza di pace qui a Roma e lo stop all'invio di armi. Di questa mozione chiediamo la discussione immediata, oggi stesso o domani, per far sapere senza infingimenti agli italiani chi è per la pace solo a chiacchiere e chi lo è nei fatti. (Applausi). A breve, colleghi, dovrete votare se calendarizzare con urgenza tale mozione o fare come Ponzio Pilato, lavandovene le mani e lasciando carta bianca al Governo.
In conclusione, noi crediamo che chi vuole la pace debba agire pacificamente e non prepararsi alla guerra. Crediamo anche che per contrastare gli effetti economici della guerra il solo modo sia mettervi fine e non votare provvedimenti che pongono, passo dopo passo e nascostamente, il Paese in assetto di guerra, come quello in trattazione oggi.
Per tali motivi, negheremo più che mai la fiducia a questo Governo furtivo e asservito, votando contro alla conversione dell'odierno decreto-legge. (Applausi).
MARINO (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINO (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, signora Sottosegretaria di Stato, la prassi vuole che io sia qui chiamato a esprimere, a nome di Italia Viva-PSI, l'intenzione di voto del mio Gruppo. Nel fare ciò dovrei quindi soffermarmi sulle cose buone che in questo decreto-legge sono state inserite o modificate su proposta di Italia Viva-PSI, che non sono poche e chi ci lasciano parzialmente soddisfatti. Dovrei quindi parlare del bonus carburanti, che adesso potrà essere corrisposto ai dipendenti non solo da parte delle aziende private, ma anche dei liberi professionisti: 200 euro che non concorrono alla formazione del reddito in questo momento difficile per il caro carburanti. Potrei parlare delle semplificazioni amministrative che abbiamo raggiunto per la costruzione delle infrastrutture passive, quali pali, torri e tralicci per l'installazione di impianti di comunicazione di nuova tecnologia, sempre più indispensabili in un mondo che fa del digitale un volano del progresso.
Qui, però, permettetemi di aprire una piccola parentesi sulle mistificazioni che sono state attuate nel dibattito generale da parte di un collega dei 5 Stelle e facciamo chiarezza. Non è vero che si elimina l'autorizzazione ARPA: semplicemente, non ci saranno nessun aggravio per i Comuni, nessun aggiramento delle norme esistenti e nessun abbassamento della tutela della popolazione. Si tratta solo di una semplificazione utile e pienamente coerente con l'evoluzione del mercato delle telecomunicazioni e con le esigenze di digitalizzazione del Paese; coerente con il PNRR e la trasformazione digitale prevista. Colleghi, studiare non è peccato, la modernizzazione non è peccato.
Dovrei parlare del compromesso raggiunto sulla certificazione di qualità delle società che ottengono bonus edilizi per evitare frodi e trattamenti illegittimi nei confronti dei lavoratori occupati, contrari alla normativa vigente. Auspicavamo qualcosa di meglio, ma sappiamo che la politica è anche un equilibrio fra istanze diverse.
Dovrei parlare della proroga straordinaria di un anno dei termini di efficacia dei titoli edilizi o comunque degli atti legittimanti gli interventi medesimi in considerazione della difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali; della riduzione IVA in ambito trasporti; dell'allungamento dei tempi per la restituzione delle somme erogate nei confronti delle piccole e medie imprese per dare sostegno alle aziende; e ancora, del sostegno al comparto teatrale con la sospensione dei versamenti dovuti nei mesi di aprile, maggio e giugno; delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche. È una misura importante per un settore colpito duramente durante l'emergenza, che il mio Gruppo ha proposto di sostenere con questa iniziativa. Oltretutto, faccio notare che nel fascicolo il nostro emendamento approvato è il 22.0.33 e non quello riformulato (il 22.0.63).
Dovrei parlare anche di altre questioni, che però già la collega Evangelista ha illustrato in modo diffuso ed esauriente nell'intervento di ieri.
Insomma, Presidente, potrei parlare di come Italia Viva ha contribuito a migliorare il provvedimento, come altri colleghi hanno dichiarato di aver contribuito con le loro proposte, ma se facessi questo, se mi limitassi solo a questo, come la prassi vuole, tralascerei tutto quello che dietro questo lavoro c'è stato. Ecco, se tralasciassi l'accaduto, il mio intervento sarebbe monco, incompleto.
Non si può parlare solo di merito, signor Presidente. In questo caso, con quello a cui abbiamo assistito, dobbiamo parlare anche e soprattutto di metodo. Non sono certamente qui per fare un vano elogio del parlamentarismo, ma non ne voglio nemmeno citare l'epitaffio. Siedo in questi scranni ormai da abbastanza tempo da poter dire, senza alcun pericolo di essere smentito, che quello che è avvenuto durante l'approvazione di questo provvedimento non l'avevo mai visto.
Avevo assistito, negli ultimi tre o quattro anni, a una compressione lenta e progressiva delle prerogative del singolo parlamentare, ma mai in questo modo, con emendamenti riformulati non nella Commissione di merito, scelti tra il mucchio dei segnalati senza una ratio in qualche modo comprensibile, che possa spiegare per quale motivo un emendamento poteva beneficiare di un'istruttoria e un altro no. Esistono emendamenti di serie A e di serie B? Se sì, mi chiedo chi ne decida il discrimine, perché emendamenti ritenuti importanti per un Gruppo politico, segnalati come tali, non hanno neanche potuto beneficiare di un'istruttoria governativa, inficiandone l'approvazione. È inaccettabile che il Governo decida se dare pareri o no. È inaccettabile che vengano dati pareri senza nemmeno aver compreso la ratio dell'emendamento: pareri negativi, ma basati su un'interpretazione diametralmente opposta allo spirito della norma, com'è successo in un caso da parte del Ministero della giustizia o del Ministero dell'interno. O non si è nemmeno letta la norma o non la si è compresa, con atteggiamenti ondivaghi, tra approssimazione e pregiudizio. L'azione legislativa è finalizzata anche alla modifica del quadro normativo e dunque come si fa a dare un parere ancorandosi al pre-giudizio dell'immutabilità del quadro normativo che si vuole o si deve cambiare?
Sotto questo profilo, c'è uno spazio per l'azione degli uffici e c'è uno spazio per l'azione della politica e la seconda non può e non deve essere subordinata alla prima, se non nei limiti posti dal nostro ordinamento. Pensiamo di affrontare così le ambiziose sfide che ci siamo posti, ad esempio, per l'attivazione del PNRR, con uffici che hanno questo modus agendi? Certamente ci sono stati anche esempi virtuosi ed encomiabili di abnegazione al lavoro, nel caos che si era venuto a determinare, ma auspicheremmo che questa fosse non dico la norma, ma di certo non l'eccezione. Che dire poi del ruolo e della figura del relatore, compresso e trasformato, pur senza sua colpa, da dominus del provvedimento a parte fra le parti?
Tutto ciò, signora Presidente, rappresenta un vulnus rispetto alla forma di Governo parlamentare, che impernia il nostro sistema, con un rovesciamento pericoloso, che erode le fondamenta del nostro ordinamento. È un "esecutivocentrismo" che rompe il delicato equilibrio fra il ruolo di indirizzo e di controllo, proprio del Parlamento, e quello esecutivo, proprio del Governo. Non mi si dica che ciò deriva dall'emergenza, dall'urgenza e dalla premura di approvare il provvedimento. Nessuna premura, anche questa volta, perché un solo ramo del Parlamento farà una lettura vera del provvedimento, in un monocameralismo alternato, che ormai è divenuto la prassi del nostro sistema. Noi la seconda Camera la volevamo trasformare sotto il profilo delle competenze, voi l'avete abolita nei fatti e questi, i fatti, non possono essere taciuti, se si considera che proprio nelle emergenze si sono forgiati, nel corso della storia, cambiamenti della forma democratica che hanno portato lo stravolgimento degli assetti istituzionali. Non è quasi mai un'azione rapida e improvvisa quella che porta storicamente all'avvento di strutture illiberali, ma un fertile substrato, nutrito da lenti e progressivi indebolimenti della forma democratica. Quello che ormai ai più sembra normalità, non lo possiamo accettare come tale.
Questa volta sono io a rompere la prassi, perché non mi rivolgo a lei, signora Presidente, ma a tutti i colleghi, componenti di questo ramo del Parlamento: o noi risorgiamo subito, come esponenti e rappresentanti della democrazia e del fare democratico parlamentare, o cederemo un centimetro alla volta, petalo dopo petalo di un fiore sempre più appassito, un emendamento dopo l'altro, fino alla disfatta.
Perciò, o risorgiamo davvero adesso, come collettivo, o saremo annientati individualmente. Tanto dovevo, signora Presidente, perché si torni alle regole, o saremo schiacciati dai fatti: questo ci insegna la storia e questo è il ragionamento che sentivo di dovere esprimere.
Sul merito, invece, con le considerazioni che ho esposto all'inizio dell'intervento, esprimo il parere favorevole di Italia Viva-PSI. (Applausi).
DE BERTOLDI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, prendo la parola dopo due interventi di opposizione, o forse mi sbaglio, presidente Marino? Abbiamo sentito quella che dovrebbe essere una forza di maggioranza svolgere un intervento sulla fiducia che pare davvero annoverare un'ulteriore componente politica tra le opposizioni a questo Governo.
Quello che voglio sottolineare è che qui oggi si sta marcando sempre di più la crisi del Parlamento e si sta definendo in modo molto preoccupante quasi un conflitto tra il parlamentarismo, che è alla base della nostra Costituzione, e chi invece al Governo interpreta in modo gerarchico e autocratico il modo di svolgere il proprio ruolo.
Vede, Presidente, oggi ci troviamo a dover discutere della fiducia a uno dei tanti decreti legge, quei tanti decreti analgesici che stanno rispondendo alla drammaticità di questo periodo, e lo stiamo facendo con la quarantanovesima - se non ho fatto male i conti - fiducia. Stiamo quindi per arrivare alle cinquanta fiducie, una cosa inaudita e inaccettabile.
Vorrei destinare almeno qualche secondo del mio intervento ad alcuni aspetti positivi. Ma, prima di entrare nel merito dei provvedimenti che Fratelli d'Italia è riuscito ad ottenere in questo decreto-legge, voglio ringraziare coloro che ci mettono la faccia. Voglio ringraziare i Presidenti delle due Commissioni, i senatori Girotto e D'Alfonso, che hanno dovuto mettere la propria faccia in un percorso dei lavori che ha visto il Parlamento di fatto esautorato - come spiegherò - del proprio ruolo. Il mio ringraziamento è rivolto poi anche ai due Sottosegretari, alla sottosegretaria Guerra e al sottosegretario Freni, che hanno partecipato ai confronti in Commissione e hanno cercato di dare un momento di conforto a quei parlamentari che si vedono espropriati del proprio ruolo.
Dovete sapere - ma lo devono sapere gli italiani - che sostenere questo Governo, cioè dare il voto di fiducia a questo Governo - come si accingono a fare anche i colleghi che nelle dichiarazioni di voto, per non dire nelle dichiarazioni al di fuori dell'Aula, esprimono le più grandi critiche nei confronti del Governo - vuol dire ricordare che le Commissioni parlamentari non sono in grado di svolgere il proprio lavoro. Noi siamo arrivati qui domenica pomeriggio alle ore 18, pieni di buona volontà, lasciando le nostre famiglie, per lavorare e modificare un provvedimento del Governo. Siamo rimasti fino alle 3 di mattina nelle Commissioni 6a e 10a riunite per cercare di fare questo. Ebbene, noi abbiamo iniziato a lavorare e in quel momento abbiamo iniziato a votare degli emendamenti che, neppure di fatto, ci erano stati resi noti. Normalmente, si richiede che ci siano almeno ventiquattr'ore per poter lavorare sugli emendamenti. Invece, le riformulazioni sono arrivate, di fatto, nel momento della votazione. Quindi, il Parlamento è stato privato del suo ruolo.
Vorrei che il Presidente della Repubblica, da attento conoscitore e difensore della Costituzione, voglia dare un segnale, perché è inaccettabile, signor Presidente, che le Commissioni e i parlamentari non possano svolgere il proprio compito. Apprendere di emendamenti riformulati nel momento in cui dobbiamo iniziare a votare vuol dire non poter svolgere il proprio compito, o comunque votare gli emendamenti non per conoscenza degli stessi, ma magari a seconda che siano della maggioranza o dell'opposizione. Basterebbe questo, colleghi, per spiegare perché Fratelli d'Italia conferma - come ha fatto fin dall'inizio - il proprio no a questo Governo che ha messo davvero una pietra tombale sul ruolo e sulle funzioni del nostro Parlamento.
Questo, tuttavia, è un decreto-legge che anche da un punto di vista tecnico esprime la propria inconsistenza. Dobbiamo ricordare, signor Presidente, che le coperture di questo decreto sono assolutamente labili e inconsistenti. Ma sappiamo - abbiamo anche letto i commenti - che il tutto è a rischio di ricorsi, perché si stanno utilizzando le tassazioni dei sovrapprofitti, che di per sé possono anche essere una cosa accettabile e condivisibile in un momento come quello attuale, ma solamente fin tanto che effettivamente si tassano i sovrapprofitti. Ma quando per tassare i sovrapprofitti si dimostra di non conoscere neppure le più elementari regole della contabilità, di non conoscere neppure la differenza tra il profitto e l'imponibile IVA, e quindi si finisce magari per tassare le accise; quando il Governo dei migliori, signor Presidente, tassa le accise, vuol dire che non capisce nulla di contabilità; vuol dire che non conosce la legge IVA; vuol dire che sta prendendo in giro il sistema imprenditoriale italiano. (Applausi). Queste sarebbero le coperture?
Poi, però, quando Fratelli d'Italia responsabilmente fa appello alla maggioranza, chiedendo che a copertura di provvedimenti di importanza e di peso per lo sviluppo del Paese si considerino le retroazioni fiscali delle norme, la Ragioneria ci dice che non si può. Quindi, si possono utilizzare delle coperture che verosimilmente saranno bocciate dagli organi della giurisprudenza e della giustizia, ma non si possono considerare le retroazioni fiscali. Questo è quello che sta facendo il Governo dei migliori. Questa è la presa in giro del Parlamento, ma più ancora degli italiani.
Ciò nonostante, Fratelli d'Italia ha cercato di porre rimedio all'inconsistenza nei contenuti, nelle coperture e nella forma del decreto, cercando di apportare all'analgesico fornito qualche positività. Di questo ringrazio i colleghi parlamentari che ci hanno supportato; - ringrazio il Presidente e i Sottosegretari che - come ho detto prima hanno compreso la frustrazione del Parlamento e anche le motivazioni costruttive e propositive che una forza politica come Fratelli d'Italia ha voluto apportare nella propria critica a un provvedimento nell'interesse del Paese. Siamo quindi lieti e fieri di dire che, grazie a noi, si è pervenuti a un provvedimento che permette di far retrodatare gli effetti del differimento termini per malattia e infortunio dei professionisti all'inizio della emergenza Covid, e quindi al 31 gennaio 2020, coprendo così quelle che erano a rischio di sanzioni per essersi ammalati nel primo anno di Covid, peraltro quello peggiore. Ringraziamo quindi il Governo per aver accettato questo nostro impegno.
Siamo fieri di aver ottenuto una proroga nella valutazione degli avvisi di irregolarità da trenta a sessanta giorni del termine per pagare o contestare gli avvisi di irregolarità dell'Agenzia delle entrate, rispondendo a sollecitazioni tanto dei dipendenti dell'Agenzia, quanto dei colleghi commercialisti e, quindi, dei contribuenti siamo fieri.
Siamo fieri - e apprezzo che anche il senatore Marino, presidente di una forza di maggioranza, lo abbia detto nel suo intervento - di aver ottenuto che il bonus carburanti sia esteso a tutti i datori di lavoro privati e non solamente alle aziende. Ricordiamo però al Governo che le aziende non sono tutto il mondo economico e, quindi, ora anche gli studi professionali potranno godere di questo bonus.
Concludo, signor Presidente, ricordando al Governo un impegno, almeno quello, e mi rivolgo alla correttezza del sottosegretario Guerra: è stato sottoscritto un ordine del giorno impegnativo per il Governo nel primo decreto utile sull'energia, per riaprire la ricerca e la prospezione del gas al fine di conseguire l'autonomia energetica. È stato un impegno che il Governo ha preso con Fratelli d'Italia e con gli italiani per ridare certezze al proprio futuro. Auspichiamo che quell'impegno che il Governo ha preso senza se e senza ma con noi e gli italiani venga rispettato.
Concludo, alla luce dei ragionamenti svolti, con il negare la fiducia di Fratelli d'Italia a questo analgesico inconsistente e quasi ridicolo provvedimento per gli italiani. (Applausi).
DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, il provvedimento che ci apprestiamo a votare attraverso la fiducia è la seconda misura che interviene, dopo l'inizio della crisi ucraina, al fine di mettere in campo una serie di misure economiche e di natura umanitaria.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 13,36)
(Segue DE PETRIS). Peraltro, qualche giorno fa il Governo ha esitato un altro provvedimento ben più consistente per quanto riguarda gli aiuti e il sostegno alle famiglie e alle imprese. Tutti noi abbiamo considerato tali misure assolutamente urgenti e siamo ben coscienti di essere su un terreno che cerca - non potrebbe essere diversamente - di far fronte a una situazione molto seria e grave.
Pongo subito alcune questioni. Penso che noi dobbiamo essere molto attenti e considerare che sono misure tampone, che ovviamente aiutano per quanto è possibile. Penso - ad esempio - alla riduzione delle accise e dell'IVA, a questioni molto importanti anche per aiutare le famiglie che sono in questo decreto-legge per quanto riguarda il bonus bollette fino a 12.000 euro. Nel nuovo decreto ci sarà anche il bonus di 200 euro. Penso ancora agli extra profitti su cui poi ritornerò. Vi sono una serie di misure, e molte altre che potremmo qui enumerare, che sono certamente positive. Sappiamo tutti quanti però che abbiamo di fronte una situazione che rischia di essere anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane sempre più grave.
Mi rivolgo al Governo, che spero ne sia ben cosciente, per evidenziare che noi ci troveremo di fronte sempre di più a una situazione di crisi e di impatto sociale molto pesante. Di questo non solo bisogna essere coscienti, ma bisogna prendere le misure e capire esattamente quale tipo di strumenti mettere in campo; altrimenti rischiamo, in un processo di inflazione che ormai è abbastanza pesante in atto, di entrare in una situazione seria di recessione di cui faranno le spese le persone, le famiglie, le classi che hanno già difficoltà e vengono da una situazione difficile come è stata quella della pandemia.
Per non parlare poi dell'impatto della crisi energetica. Al riguardo ci sono misure che non cito, ma costituiscono un altro pezzettino che mettiamo e che abbiamo tutti quanti condiviso; si tratta di ulteriori semplificazioni per quanto riguarda le rinnovabili e la produzione di elettricità dal biogas, una serie di misure che si aggiungono alle altre, anche se su questo tema bisogna essere molto chiari. Ieri il presidente Draghi in conferenza stampa qualcosa ha detto.
A questa crisi energetica dobbiamo rispondere senza alcun dubbio, senza tentennamenti, non legandoci ulteriormente, anche attraverso la diversificazione della dipendenza, ad altri Paesi con cui fare contratti per il gas. Dobbiamo fare uno sforzo potentissimo, sì cogliendo - questo - veramente l'emergenza e l'eccezionalità, investendo e accelerando il processo di transizione green; quindi semplificazione sulle fonti di energia rinnovabili.
Torno a porre una questione su cui avevamo presentato un emendamento. Noi abbiamo nominato commissari straordinari su tutto: su un pezzettino di strada, su un pezzettino di depuratore, su un pezzettino di quest'altro. Io penso invece, in una situazione come questa - quella è la strada che avevamo indicato nel PNRR e attraverso il piano per la transizione ecologica-PTE - il Governo debba assolutamente decidere di nominare una struttura commissariale straordinaria per fare questo tipo di operazione.
E non mi si venga a dire - questo fa parte della propaganda - che noi ormai siamo in questa situazione perché abbiamo fatto le scelte sbagliate. Sì, è vero, nel senso che abbiamo perso vent'anni a non accelerare su questo fronte: questo è il punto vero.
Torno nuovamente a porvi in questa sede alcuni dati: nel 2014 - non a caso - quando c'è stata l'invasione della Crimea, abbiamo cominciato a decelerare molto sulle rinnovabili e ad accelerare potentemente sulla dipendenza dal gas russo. Questi sono dati. Quindi, si vuole rimproverare a chi ha posto sempre la questione della transizione ecologica e della riconversione di aver puntato sulle rinnovabili, indicandolo come il responsabile di tale situazione, quando evidentemente, invece, le cause sono altre. Proprio in questo frangente dell'emergenza dobbiamo avere ben chiaro dove si vuole andare.
Ci sono certamente altre questioni su cui noi avevamo presentato emendamenti. Al di là dell'applicazione nel medio termine della tassa sull'extra profitto, non è possibile, in una situazione in cui le piccole e medie imprese chiudono per l'enorme costo dell'energia e le famiglie sono in grande sofferenza e rischiano di dover scegliere se pagare l'affitto, fare la spesa o pagare la bolletta, che alcuni abbiano dei maxi profitti. E, badate, che la speculazione finanziaria sull'energia è cominciata molto tempo prima della crisi derivante dall'occupazione russa in Ucraina. La norma prevede una tassazione degli extra profitti pari al 10 per cento, ma è evidente a tutti che questo prelievo non può essere sufficiente. C'è chi veramente ha accumulato profitti su profitti e poi vi è tutta un'altra parte in grande sofferenza, che non bisogna assolutamente sottovalutare.
Do atto che, alla fine, il nostro lavoro è stato finalizzato a migliorare il testo e a inserirvi norme che avessero lo scopo di semplificare sulle rinnovabili, di aiutare - ad esempio con un nostro emendamento - la rateizzazione delle bollette per le utenze domestiche, e quindi per le famiglie; di sostenere l'impresa e favorire la riqualificazione delle imprese attraverso la certificazione SOA, per quanto riguarda il bonus edilizio. Vi sono altre norme chiare che abbiamo introdotto, per evitare, dopo aver bloccato i beni degli oligarchi, che siano i cittadini italiani a doverne pagare il mantenimento e la gestione. Anche su questo noi abbiamo presentato una norma chiara.
Potremmo enumerare altre norme, cioè ad esempio - quelle riguardanti la scuola. Abbiamo introdotto, insomma, norme che certamente aiutano, pur senza - e bisogna dirlo - alcuna risorsa a disposizione del Parlamento. Ma è chiaro che ci troviamo in una situazione in cui non possiamo continuare a sfornare decreti-legge su decreti-legge in questo modo. Dobbiamo affrontare il tema una volta per tutte, cogliendo l'opportunità della crisi per fare un passo in avanti nell'ambito dell'autosufficienza e dell'indipendenza energetica.
Il tema, che è di sfondo, ed è il nostro su questi decreti è il seguente: o il nostro Paese, in prima linea, si mette a disposizione per costruire un percorso negoziale, per arrivare al cessate il fuoco e concludere il percorso di pace con una conferenza sulla sicurezza, di cui abbiamo parlato da questi banchi, sul modello di Helsinki; oppure non saremo in grado di far fronte alla situazione, che diventerà sempre più difficile.
Signor Presidente, concludo con una nota che altri colleghi - come il collega Marino - hanno sviluppato ben più di me. Io dico una volta per tutte che - secondo me - siamo andati oltre il limite. Quando fu presentata una riforma costituzionale, io dissi che si voleva porre il Parlamento in una posizione ancillare. Ma ora noi abbiamo superato anche la posizione ancillare. Non è più possibile pensare di andare avanti con le fiducie quando, in un percorso lineare, come in questo caso, noi avremmo votato tutti gli emendamenti in Aula, facendo un percorso semplice, e avremmo concluso il lavoro sul decreto molto prima che con la questione di fiducia.
Una volta per tutte, il Parlamento e quest'Assemblea devono porre tale questione con chiarezza. Ognuno deve tornare a svolgere il compito che la Costituzione gli detta: il Parlamento, il Parlamento; il Governo, il Governo, e gli uffici devono tornare a fare gli uffici. Questo è l'unico modo per affrontare una situazione che sarà sempre più seria, di emergenza e grave. Ed è l'unico modo non solo per ridare centralità al Parlamento - come ci ha ricordato il presidente Mattarella - ma anche per dare davvero un contributo serio al nostro Paese in una situazione così difficile come quella che stiamo vivendo. (Applausi).
D'ALFONSO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, ringrazio chi mi ha preceduto, perché ha lavorato l'argomento con idoneità di punti di vista e anche facendosi carico di rendere comprensibile ciò che è accaduto. Se io dovessi spiegare e presentare questo decreto-legge nella sua vita di conversione, direi che è un decreto-legge migliorista, nel senso che è un decreto-legge che, con il lavoro del Parlamento, si mostra capace di aiutare la reazione del nostro sistema davanti ad attacchi ormai ripetuti.
Prima abbiamo subito l'attacco, una rottura di civiltà, della pandemia. Adesso abbiamo un'altra rottura di civiltà, che deriva dalla guerra e anche da un prevedibile esodo di consistenza biblica che arriverà da ogni parte, dove c'è la vittoria della paura e della distruzione. In ragione di questo, l'economia ha le sue reazioni, sbagliate ed emotive, ma l'economia è una mano morta, come si potrebbe dire prendendo a prestito l'espressione. Noi, attraverso l'attività normativa, proviamo a contenere e a mitigare le ricadute, i rischi, i pericoli, i danni, il dolore ulteriore.
Questo decreto-legge, attraverso il lavoro di conversione messo in campo dalle Commissioni, dà una risposta possibile per quanto riguarda il contenimento dell'aumento dei costi della benzina, agendo sull'istituto dell'accisa. E ci si fa carico di facilitare l'acquisto della benzina da parte di tutte le categorie interessate: dalla famiglia all'operatore economico. Si pone anche un tema riguardante il funzionamento delle strutture sociali comunali quanto al costo intervenuto dell'energia. Pensate a quello che sta accadendo per il funzionamento e l'esercizio continuativo delle piscine nei piccoli, medi e grandi Comuni.
Si dà una risposta anche per quanto riguarda l'autoproduzione di energia, facendo in modo che le imprese conoscano facilitazioni. È il tema della semplificazione. Dovrebbe essere la cifra dei rapporti tra ordinamento e società, tra ordinamento ed economia, anche quando torniamo più volte a legiferare.
Su questo c'è un capitolo magistrale, quello riguardante la rigenerazione abitativa sul piano energetico e della resistenza sismica: abbiamo fatto una tale quantità di norme che adesso dobbiamo mettere in ordine, senza perdere la capacità di funzionare con semplicità. E anche in questo sito normativo ci diamo da fare per provare a recuperare un po' di semplicità. Una volta un autorevole magistrato del Consiglio di Stato, a me molto caro, spiegò che, quando una norma non si capisce, è fatta male; quando non è semplice nella sua applicazione, va assolutamente medicata; e noi su alcune attività normative dobbiamo intervenire in termini di medicazione.
Questo mi presta il fianco a una riflessione che voglio fare rispettosamente. Io ci credo al fatto che le amministrazioni sappiano e debbano fare l'istruttoria. Come funziona l'itinerario normativo? La norma, alla fine del suo cammino, deve produrre una condotta virtuosa di chi si deve adeguare, e cioè i componenti della collettività, quelli che producono ricchezza. Tuttavia, la norma, affinché aiuti l'emersione del comportamento virtuoso, deve essere di facile applicazione; deve essere lavorata; deve essere nutrita dalla vita reale. Il comportamento dei parlamentari e degli organi collegiali del Parlamento aiuta il prodotto normativo quando parte dal Governo - in quei momenti eccezionali nei quali dovrebbe partire dal Governo - a recuperare realismo e adeguatezza rispetto alla realtà, conoscenza della realtà. Qui compaiono gli emendamenti, che hanno la «M» salvifica di miglioramento. L'emendamento non si può trattare come un fastidio. Devo dire che i rappresentanti del Governo venuti ad accompagnare questo cantiere hanno aiutato, si sono prodigati, hanno fatto in modo da rappresentare un ponte di collegamento tra il sito del Parlamento e i siti dei Ministeri.
Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 13,52)
(Segue D'ALFONSO). Permettetemi però di dire che non c'è nulla di meglio di una riflessione ironica: non possiamo affidare alla videata di un computer, con i suoi «inoltra» e «ricevi», l'attività istruttoria, la quale richiede dedizione intellettuale, penetrazione. Io vengo dalla Regione di Silvio Spaventa, che tra l'altro festeggiamo perché ricorrono i duecento anni dalla sua nascita. Spaventa è stato uomo di giustizia e di opere pubbliche. Quando faceva ponti e ferrovie, spiegava che, affinché un progetto riesca a fare bene l'infrastruttura, va nutrito della relazione geologica, dell'attività istruttoria; non è che il faldone geologico sta sul tavolo e da sé, magicamente, dona l'istruttoria alla parte tecnica. Ci vogliono la cucitura, il componimento, la composizione e tutto questo lo fa la mente umana.
La giustificazione è il bombardamento normativo, il bombardamento dei decreti-legge, la specialissima situazione. Attenzione, però, che questa postura non diventi tradizionale, per cui gli emendamenti sono fastidio, il camminamento è nella sua linearità velocissima e il testo originario di partenza non si può arricchire. Siamo riusciti a fare dei miglioramenti: ad esempio, quello riguardante la semplificazione sull'autoproduzione di energia sostenibile e rinnovabile; quello riguardante l'aiuto alla vita comunale, affinché nei documenti contabili il Comune potesse utilizzare anche gli avanzi di amministrazione. La distinzione tra avanzo di amministrazione e amministrazione ordinaria si può superare, perché c'è la guerra, c'è la rottura di civiltà. Questo emendamento andrebbe accompagnato con l'applauso e non con una rilettura quasi contundente. Lo stesso vale, colleghi, anche per tutto quello che abbiamo messo in campo nell'inclusione anche di altre fonti di approvvigionamento energetico accanto al gas naturale. Si tratta di una visione coordinata e comprensiva. Il primo a porre il tema che prima o poi ci saremmo trovati davanti a una grande emergenza planetaria energetica è stato Rifkin, il quale ci ricordava che sarebbe stato necessario un approccio di pensiero laterale, reticolare, che non trascurasse nulla e lì siamo arrivati.
Ha fatto bene la collega De Petris, che ha parlato prima, a dire che sono soluzioni emergenziali e adesso dobbiamo operare per il duraturo, per fare in modo che l'accompagnamento alla transizione davvero ci riesca.
Io sono molto soddisfatto anche di un emendamento nato all'insegna della conoscenza della vita dei Comuni, che consente la fusione di Comuni grandi per renderli capaci di erogare servizi e accompagnare progetti di vita. Il Comune è nato addirittura con Dio, prima dei troni inventati dall'uomo. Il Comune, però, se accompagna anche l'evoluzione della domanda di crescita che arriva dalla vita reale delle collettività, va ingrandito. C'è un emendamento su cui hanno lavorato tutti i senatori, che ringrazio, il quale ha ricevuto parere favorevole. Ci volevano coraggio, intrapresa mentale e libertà culturale per capire l'emendamento, dandogli anche copertura finanziaria.
Allo stesso modo, sono contento di un emendamento che ritengo ci fa salutare Chomsky, il grande linguista americano, che dice che, quando ci sono le guerre, non le armi ma i capaci di insegnamento ed educazione. L'emendamento Rampi consente di mantenere in vita le graduatorie di tutti gli idonei affinché vengano utilizzati per la grande domanda di formazione che proviene dal Paese. L'emendamento aiuta l'ordinamento italiano e non va trattato come se fosse saliva o acqua piovana nelle grondaie, ma va lavorato con atteggiamento accogliente.
Sono questi i motivi per cui sono soddisfatto. Si tratta di un decreto migliorista. Dobbiamo lavorare ancora molto e sappiamo che, se ci mettiamo insieme, riusciamo. In sede di Commissioni congiunte il voto è stato unanime sul 99 per cento delle questioni esaminate. Pertanto, il Gruppo Partito Democratico voterà a favore. (Applausi).
TOFFANIN (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFFANIN (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il 24 febbraio 2022 è una data che, purtroppo, i libri di storia riporteranno tra le pagine più cupe di questo inizio secolo. È una data che segna l'inizio di una guerra cruenta in Ucraina e la fine di un periodo di pace nel continente durato decenni, con ripercussioni economico-sociali che da subito si sono fatte sentire anche nel nostro Paese.
Man mano che i giorni passano, tra gli italiani la preoccupazione per un'estensione del conflitto si combina con quella più tangibile per l'impennata dei prezzi, a cominciare da quelli dell'energia; impennata iniziata circa un anno fa, ben prima dello scoppio della guerra, ma acuita dal conflitto in atto. Basti ricordare che nel primo trimestre 2022, rispetto al primo trimestre dello scorso anno, si è registrato un aumento del 131 per cento sulle utenze domestiche della luce e del 94 per cento su quelle del gas. Si tratta di dati indicativi riflessi nel quadro macroeconomico riportato dal DEF approvato di recente dove - lo ricordo - è prevista una crescita del PIL tendenziale al ribasso di 1,8 punti percentuali rispetto a quanto prospettato lo scorso settembre dalla NADEF, e dove il dato dell'inflazione al 5,6 per cento è rappresentativo della crisi che stiamo vivendo. Si tratta di uno scenario che ancora non sappiamo quando e di quanto muterà. La situazione non è affatto prevedibile.
A fronte di questa nuova emergenza, con alti costi di energia e di fronte a periodi in cui si prospetta una sempre più alta inflazione, dall'inizio dell'anno il Governo si è attivato mettendo in campo nuovi decreti-legge per sostenere famiglie e imprese, destinandovi prima 4 miliardi, ora 6,5 miliardi e nel prossimo decreto in via di approvazione - che speriamo vedrà la luce al più presto - ulteriori 12 miliardi. Sono risorse importanti, stanziate senza scostamenti di bilancio e senza creare ulteriore debito pubblico, che sappiamo utili per dare prime risposte ai cittadini, ma che di certo non potranno soddisfare tutte le necessità e le gravi difficoltà in cui versa il Paese.
Servirà un nuovo scostamento di bilancio? È molto probabile. (Applausi). Tuttavia, occorre prima definire e quantificare le misure che si vogliono mettere in atto perché il debito di oggi che peserà sulle giovani generazioni deve essere destinato a interventi mirati che generino effetti moltiplicatori.
Se i Governi Conte hanno navigato a vista, sia prima che durante la pandemia, il Governo Draghi ha adottato fin da subito un approccio differente. Ora le risposte che affrontano l'emergenza corrono di pari passo con quelle che riguardano il medio e lungo termine.
Forza Italia ha da sempre avanzato le proprie proposte seguendo questa visione e pensando all'Italia del futuro. Per guardare al futuro si deve intervenire anche sull'immediato, avendo ben chiaro il quadro del sistema economico e sociale del Paese di oggi. Prendiamo ad esempio il nostro tessuto imprenditoriale, che è costituito per circa il 95 per cento da microimprese, per il 4,85 per cento da piccole e medie imprese e per il restante 0,09 per cento da grandi imprese. Di cosa hanno bisogno oggi? Prima di tutto di liquidità e di semplificazioni burocratiche. (Applausi). Forza Italia lo sta ripetendo fin dall'inizio della pandemia. Anche durante l'esame di questo decreto-legge, pur con le difficoltà sorte in Commissione legate agli iter procedurali, con i pareri dei Ministeri giunti all'ultimo minuto, e rispetto anche a valutazioni della Ragioneria che stupiscono per il fatto di andare oltre il parere tecnico, Forza Italia si è comunque battuta per dare la possibilità alle imprese di usufruire di un'ulteriore moratoria sui mutui e, in attesa che l'Europa si esprima sugli aiuti di Stato, ha proposto e ottenuto che vi fosse almeno una proroga dei rimborsi dei pre-ammortamenti.
Allo stesso modo Forza Italia ha portato avanti, tra le altre, misure a sostegno della liquidità per il settore agricolo e per il comparto teatrale; misure in favore della semplificazione delle procedure relative al fotovoltaico; misure per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas con impianti già in essere e misure per la proroga importantissima delle concessioni di suolo pubblico. Ma non basta. Rinforzare le nostre realtà economiche significa saperle qualificare e valorizzare, perché possano affrontare le sfide che le transizioni richiedono. La nostra forza sta nel made in Italy, un brand che è tra i primi al mondo, e su questo dobbiamo fare leva. (Applausi). Qualificare l'impresa significa qualificare il lavoro e la produzione. Il Governo deve favorire e incentivare i benefici di ogni singola azienda nei modi e nei tempi adeguati; servono regole certe ed efficaci oggi, in prospettiva futura.
Forza Italia sposa la cessione dei crediti anche per la riduzione dei costi dell'energia e del gas per le imprese, ma queste cessioni, analoghe a quelle del superbonus, vanno modificate perché possano essere efficaci. Va permessa la cessione ai clienti delle banche anche durante i primi passaggi, per evitare il collasso del sistema. Siamo in una fase in cui - lo ripetiamo - la misura messa in atto dal superbonus, che - come diciamo da tempo - doveva essere impostata diversamente, non può ora essere interrotta, pena il fallimento di centinaia e centinaia di imprese, con conseguenze occupazionali nefaste che non ci possiamo permettere. Sarà il prossimo decreto a determinare la proroga della scadenza del SAL al 30 giugno e in questo prossimo decreto dovrà esserci anche, inevitabilmente, l'aggiornamento finalmente definitivo e adeguato dei passaggi della cessione del credito.
Stiamo vivendo una pagina della nostra storia che sta mettendo a dura prova famiglie e imprese. Mai come in questo momento i partiti devono mettere da parte i propri colori e ragionare sulla soluzione più appropriata per le necessità che incombono. Il mondo del lavoro invoca aiuto; c'è bisogno di flessibilità. L'esempio emerso in questi giorni riguarda l'allarme del settore turistico per la mancanza di lavoratori stagionali. Forza Italia ha da sempre la propria ricetta: rivedere il reddito di cittadinanza e introdurre i voucher. (Applausi). Dobbiamo invertire la visione imposta fino a oggi da una parte politica, in cui la cultura dell'assistenzialismo prevarica fino a sostituire quella del lavoro. Non è ammissibile che le imprese siano messe in difficoltà anche per la mancanza di personale, nonostante la vasta disoccupazione, soprattutto in certe fasce della popolazione. (Applausi). Su questo il Governo e la maggioranza, che ricordo essere ampia per risolvere le emergenze del Paese - e se questa non è un'emergenza, cos'è? - si devono attivare per promuovere misure volte a valorizzare la cultura del lavoro - da una parte - e i lavoratori - dall'altra - con misure che tengano conto delle difficoltà delle imprese nell'offrire lavori continuativi, ma anche e soprattutto con misure strutturali come la diminuzione del cuneo fiscale per aumentare le retribuzioni salariali dei lavoratori, perché è così che si devono aumentare i salari e perché così si dà più potere d'acquisto a tutti, famiglie e lavoratori. (Applausi).
Durante la fase più difficile della pandemia ricorreva il refrain: ci si salva tutti o non si salva nessuno; non lo dobbiamo dimenticare nemmeno in questa nuova emergenza, dove famiglie, mondo dell'associazionismo, dell'impresa, dello sport, della cultura, della scuola, vanno tutti sostenuti senza tralasciare nessuno. Allo stesso modo, l'Unione europea, che, in occasione della pandemia, ha finalmente reagito secondo lo spirito europeo di comunità, restituendoci una visione di essa diversa, univoca, più forte, ora deve continuare a dare risposte adeguate a beneficio di ogni singolo Paese, non solo per l'immediato, ma anche in prospettiva di futuri nuovi scenari geopolitici che si stanno delineando.
Le necessità impellenti riguardano la revisione non più rinviabile del Patto di stabilità, adeguandone i meccanismi alle nuove realtà, l'imposizione di un tetto al prezzo del gas, il rinnovo degli aiuti di Stato, e anche la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in considerazione dei mutati scenari internazionali, perché il PNRR, nelle complessità e criticità del contesto attuale, rappresenta l'opportunità che può davvero fungere da sostegno e da bussola anche per superare le difficoltà contingenti.
Il nostro Paese, cui ora viene riconosciuto il ruolo centrale che merita, deve continuare a consolidare relazioni sia in Europa sia a livello internazionale, come ha fatto ad oggi chiudendo importanti accordi per l'approvvigionamento del gas, con l'obiettivo di renderci autonomi e di creare nuovi asset strategici per i nostri mercati, anche rispetto alle ultime preoccupanti notizie giunte dall'Ucraina in merito alla riduzione di un terzo del flusso di gas.
Pertanto, certi dell'autorevolezza con cui il nostro Paese sta affrontando le sfide di oggi in ottica futura, Forza Italia rinnova la fiducia al Governo Draghi. (Applausi).
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, le chiedo il permesso di depositare la mia dichiarazione di voto - che comunque sarà favorevole - in forma scritta. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l'autorizza in tal senso.
GAUDIANO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAUDIANO (M5S). Signor Presidente, in attesa che arrivi il collega Dell'Olio, chiedo una sospensione dei lavori di pochi minuti
PRESIDENTE. Senatrice, vedo il senatore entrare ora in Aula.
DELL'OLIO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELL'OLIO (M5S). Signor Presidente, membri del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, oggi siamo in quest'Aula per discutere e approvare il decreto-legge n. 21 del 2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Presidente, c'è un po' troppo brusio in Aula.
PRESIDENTE. Senatore, ritengo che ci siano le condizioni per poter proseguire. Prego.
DELL'OLIO (M5S). In questi ultimi due anni, tutti i decreti-legge che sono stati convertiti fanno parte di un percorso di sostegno e di supporto alle imprese e ai cittadini.
In questo decreto-legge, anche se nel titolo troviamo la parola «ucraina», non si parla della guerra: si parla in due o tre articoli del supporto alle persone che stanno arrivando in Italia e per il resto si interviene per supportare aziende e imprese ed è la ragione per cui, giornalisticamente, il provvedimento viene definito decreto taglia prezzi. Queste misure fanno dunque parte di un processo in prospettiva, partito con il decreto sostegni ter e proseguito con il decreto energia, che è stato approvato, con il decreto accise, le cui misure sono poi entrate all'interno del provvedimento in esame, e con il decreto-legge aiuti, che uscirà a giorni. Si interviene quindi su tante problematiche riguardanti i cittadini e le imprese. Facciamo qualche esempio: si interviene sulle accise per l'acquisto di carburante e di gas, si interviene con un bonus da parte dei datori di lavoro privati per il carburante e con un credito per le imprese per acquistare energia e gas, si interviene sul credito d'imposta per le aziende energivore e gasivore, sulla rateizzazione delle bollette, sul fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, incrementando i bonus per le famiglie, con il bonus sociale elettricità e gas, e con tutta una serie di altre misure riguardanti l'autotrasporto, l'agricoltura, la pesca e il turismo.
Sebbene il provvedimento in esame sia stato emanato una cinquantina di giorni fa, esso è stato in parte superato dal decreto aiuti, perché le agevolazioni per le imprese energivore sono state aumentate nell'ambito di tale provvedimento e la stessa cosa succede per quanto riguarda la misura della riduzione delle accise su benzina e gasolio. Questo modo di operare, da un po' di anni a questa parte, con una sovrapproduzione di decreti-legge, è un modus operandi normale, se vogliamo, tenendo conto anche del fatto che stiamo uscendo dall'epidemia da Covid-19, ma non ne siamo ancora del tutto fuori, e che abbiamo una guerra a 1.600 chilometri di distanza. Tutto ciò, però, ci fa comprendere anche quanto sia nitida l'impronta del MoVimento 5 Stelle, sia all'interno del decreto-legge in esame sia nei successivi, perché parte degli emendamenti che abbiamo presentato in questa sede sono già all'interno del decreto-legge aiuti che arriverà e questo ci fa piacere. Facciamo qualche esempio: il passaggio al 30 settembre della scadenza per eseguire il 30 per cento dei lavori con il superbonus per le abitazioni unifamiliari o la possibilità per le aziende di credito di cedere il credito ai propri correntisti, direttamente e senza aspettare le quattro cessioni, cosa che avevamo già chiesto all'interno del decreto sostegni ter, che è stata inserita nel decreto energia e adesso è stata corretta, dopo una serie di confronti con il Governo. Pensiamo anche all'aumento del credito di imposta per le imprese energivore, al passaggio della tassazione dal 10 per cento al 25 per cento degli extra-profitti, tramite il decreto-legge accise, che entra nel decreto aiuti, o anche alla proroga del blocco delle accise sui carburanti. Tutte queste erano proposte emendative del MoVimento 5 Stelle, che sono entrate nel decreto-legge aiuti e quindi non sono state approvate all'interno del decreto-legge in esame. Come MoVimento 5 Stelle possiamo dunque ritenerci soddisfatti, perché si tratta di vittorie per i cittadini: a noi interessa che siano fatte cose buone per l'Italia e per i cittadini e poco importa se siano fatte o meno grazie a degli emendamenti. Ciò non toglie che siamo anche soddisfatti per alcuni emendamenti che sono stati approvati nel decreto-legge in esame e vorrei citarne tre in particolare. In primo luogo c'è la norma che permette di aumentare il livello di produzione di energia per le aziende da biogas agricolo: in questa maniera possiamo aumentare, a costo zero per lo Stato, il livello di produzione, fino a circa 600 milioni di metri cubi. Si tratta di un aumento del 20 per cento, senza intervenire sui costi per lo Stato e per i contribuenti. Ciò significa ridurre l'approvvigionamento dall'estero e anche ridurre l'utilizzo di fonti fossili.
Un altro emendamento che voglio citare è quello che permette di installare impianti di energia rinnovabile all'interno delle aree di prospetto di alcune zone industriali, la cui distanza viene portata da 300 a 500 metri, e da 150 a 300 metri per le aree adiacenti alla rete autostradale: è poca cosa, se vogliamo, ma questo significa per le imprese poter installare impianti di energia rinnovabile, avendo a disposizione energia a basso costo e in loco.
L'ultimo emendamento che mi preme richiamare è quello sulla normativa del golden power. Per chi non lo sa e per chi ci ascolta parliamo di quella misura che permette ai governi di intervenire in caso di cessione di una infrastruttura o di una società strategica per lo Stato. Grazie a un emendamento del MoVimento 5 stelle, a prima firma del senatore Cioffi, la normativa del golden power è stata estesa, anche a livello di concessioni, per i trasporti, le comunicazioni e l'energia, in particolare per l'idroelettrico. Ricordiamo che era nata per le opere di grande derivazione idroelettrica ed è fondamentale, in questa fase di cambiamenti, per dare supporto allo Stato per avere il polso della situazione.
Tutti questi emendamenti - tengo a ribadirlo - sono a costo zero per lo Stato e per i contribuenti e questo non perché non dobbiamo spendere, perché noi siamo per una politica espansiva, ma non c'erano margini di spesa in questo decreto. Ricordiamo che per noi il debito, se è debito buono, può e deve essere fatto, perché aiuta a far crescere lo Stato.
C'è un ultimo punto su cui vorrei intervenire, Presidente, interessante e preoccupante allo stesso tempo. Nel decreto-legge, agli articoli 3, 4 e 9, il Governo ha inserito la possibilità per le imprese energivore e gasivore di cedere i crediti d'imposta, sostanzialmente allineando la normativa a quella che aveva proposto il MoVimento 5 Stelle per i bonus edilizi. Quindi, il Governo introduce all'interno del decreto-legge, nel testo base, un qualcosa che riconosce di fatto che la misura che il MoVimento 5 Stelle era determinato a creare con il superbonus va bene: questo è positivo, ma l'aspetto preoccupante che non capisco è perché il Governo finora abbia contrastato questa misura. Non capisco perché il Governo debba andare in Europa a dire che è una misura che non funziona, quando c'è anche una lettera della presidente von der Leyen che dice che è una misura importante e interessante, per poi inserire all'interno del testo base la stessa misura, che nasce da quel principio di cedibilità di credito d'imposta che ha portato avanti il MoVimento 5 Stelle. Posso solo augurarmi che sia una presa di coscienza del fatto che è un meccanismo che serve e mi auguro a questo punto che il Governo voglia fare quel passo ulteriore che serve al Paese, cioè indicare alle aziende di credito di supportare le aziende edilizie, continuare a comprare i crediti che esistono sul mercato e magari anche spingere Poste italiane, che oggi ha deciso di comprare solamente dai cittadini privati, a comprare anche dalle imprese, in modo da liberare lo stock esistente di crediti di imposta in possesso delle aziende di credito e permettere loro di intervenire sul mercato, perché il mercato dell'edilizia non va fermato.
A tal proposito, ricordo che noi ci andiamo a vantare in Europa dell'aumento del 6,6 per cento del PIL nel 2021; è bene sapere che questo aumento, per l'1 per cento di quel 6,6 per cento, è merito del settore edilizio. Stiamo dicendo che il 15 per cento di quell'incremento è dato dal settore edilizio, che è rinato con questa misura. Questo è importante, perché è stato fatto senza consumo di suolo. Il mercato edilizio è ripartito e adesso ha necessità di non fermarsi.
Chiudo, Presidente, con un'ultima dichiarazione: in questo, come in tutti i decreti legge, ci sono luci e ombre. Per alcuni Gruppi politici è scritto bene, per altri male; alcune parti vanno bene per uno, oppure si correggono in fase di emendamenti parlamentari. Abbiamo visto che questo decreto è già in parte superato dal decreto aiuti, ciò nonostante è un provvedimento importante per i cittadini e per le imprese.
È per questo che annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (Applausi).
PARAGONE (Misto-IpI-PVU). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
PARAGONE (Misto-IpI-PVU). Signor Presidente, in terra americana Mario Draghi ha raccontato un'altra falsa verità. «Putin pensava di dividerci, ma ha fallito», ha dichiarato; non è che Putin pensava di dividerci, siamo noi ad essere divisi e il motivo è fin troppo ovvio: pecunia non olet.
L'Europa è divisa perché i governi seri pensano agli interessi delle proprie economie nazionali, se non hanno banchieri di Goldman Sachs imposti dall'esterno a guidare lo Stato.
È sempre più chiaro che l'Europa è un progetto che non potrà reggere a lungo e che l'Italia farebbe bene a pensare alla propria sovranità e a come uscirne. Vi dirò una verità che non vi piace: Putin ha tessuto una trama di relazioni industriali, giocando al meglio le proprie carte di player energetico. Siamo stati noi tutti ad accettare le condizioni del gioco e la natura del giocatore e ora non vogliamo pagare il conto del gioco e ci accucciamo, ancora più deboli, nel cortile della Casa Bianca. (Applausi). Draghi è qui per questo ed è qui con l'aureola che i partiti sovranisti gli hanno messo in testa in alleanza con il PD. In Germania finora sono stati più coperti, sono settimane che il Cancelliere tedesco, in accordo con industriali e sindacati, avverte che non faranno a meno del gas russo e che non avranno problemi a pagare in rubli. Solo in Italia la maggioranza ed il Governo hanno continuato a raccontare bugie ai cittadini su miracolosi accordi. Nel frattempo, le nostre aziende aprivano conti correnti per pagare in rubli, perché un conto è la propaganda e un altro è il business.
La sudditanza del Governo Draghi verso Biden è totale; del resto, lo stesso Presidente americano non ne fa mistero: dobbiamo affrancare l'Italia dalla dipendenza dall'energia russa. Ma chi comanda a Palazzo Chigi? Biden o Draghi? Biden attraverso Draghi, è ovvio. Sotto lo sguardo del Governo, stiamo chiudendo accordi per essere ancora più dipendenti dalle compagnie americane. Dopo i vaccini di Big Pharma, ora il gas liquido e a breve scopriremo quanti soldi nostri finiranno per comprare armi e apparecchiature made in USA.
Il 15 aprile Di Maio twittava: «Non possiamo sottostare al ricatto del pagamento del gas in rubli». Ora che pagheranno in rubli, potrebbe anche tornare a vendere bibite allo stadio in euro e si potrebbe portare dietro il camaleontico Conte, che si dice d'accordo con il professor Orsini e poi fa fuori Petrocelli, che è perfino più moderato del professore eretico.
A proposito di scelte inspiegabili, noi diamo armi all'Ucraina e loro ci chiudono il gas. Complimenti! Italexit voterà no a questo decreto e all'ennesimo non democratico voto di fiducia.
PRESIDENTE. Prima di passare al voto dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), avverto che il senatore Crucioli ha chiesto, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 del Regolamento, che la data di discussione della mozione 1-00486 a sua prima firma venga stabilita dal Senato. In tal caso, l'Assemblea, uditi il Governo e uno dei proponenti, decide senza discussione, con votazione per alzata di mano, fissando, se necessario, la seduta supplementare ai sensi del comma 7 dell'articolo 55.
Il testo della mozione è in distribuzione.
Chiedo al senatore Crucioli se intende intervenire.
CRUCIOLI (CAL-A-PC-IdV). Signor Presidente, intendo intervenire sia per illustrare succintamente la mozione, sia per spiegare i motivi d'urgenza della stessa.
Per quanto riguarda il contenuto, con questa mozione chiediamo che il Parlamento si esprima su alcuni temi fondamentali, direi di vitale importanza: il primo è che il Parlamento promuova subito una conferenza di pace qui a Roma o in altra città; il secondo è lo stop all'invio di armi di qualunque tipologia sul suolo ucraino; il terzo è evitare un allargamento della NATO ad altri Paesi che potrebbe provocare ulteriori reazioni della Federazione Russa; il quinto è indicare al Governo lo stop dell'aumento delle spese in armamenti per i prossimi anni.
Quanto ai motivi dell'urgenza, vi chiediamo di calendarizzarla già oggi pomeriggio o domani. Anche coloro che hanno votato in prima battuta per l'invio di armi in Ucraina - e noi non siamo tra quelli - in un momento in cui ritenevano fosse doveroso, poiché era in corso l'assedio di Kiev e quindi si inviavano determinate armi per fermare l'avanzata russa, oggi potrebbero non essere d'accordo sull'invio di armamenti; armamenti che invece sono di lunga gittata, possono colpire - come alcuni membri della NATO hanno dichiarato di voler fare - le basi missilistiche sul suolo russo e quindi potrebbero portare a un'escalation, ad una terza guerra mondiale e anche ad una guerra nucleare.
È nel vostro stesso interesse, nell'interesse dei partiti, i cui leader almeno a parole hanno dichiarato di non voler inviare ulteriori tipi di armamenti di più lunga gittata, e soprattutto in funzione del fatto che il Parlamento non ha chiesto di svolgere una discussione e votare un'indicazione al Governo il 19 maggio dopo l'informativa del presidente Draghi - si è lasciato così il Senato privo di qualunque possibilità di discussione e di voto su questi temi cruciali - e ancora di più nel caso in cui, come detto, il 19 maggio non ci saranno discussione e voto, riteniamo necessario prendere una posizione in maniera ufficiale e formale di fronte al Paese.
Noi vi chiediamo adesso con questo voto non di esprimervi sul contenuto della mozione, ma di calendarizzarla per poterla discutere oggi pomeriggio o domani, riprendendo così in mano quelle prerogative parlamentari su un tema fondamentale, di vita o di morte, come quello che la storia ci impone oggi, relativo alla posizione dell'Italia, di neutralità o cobelligeranza, in guerra.
Ecco perché vi chiedo particolare attenzione nell'alzare o meno la mano, perché è un voto che potrebbe cambiare dall'Italia le sorti di una vicenda pericolosa. (Applausi).
PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.
Indìco pertanto la votazione per alzata di mano della proposta avanzata dal senatore Crucioli.
Non è approvata.
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo e in prossimità dell'accesso al banco della Presidenza.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Pagano).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Pagano.
PISANI Giuseppe, segretario, fa l'appello.
(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente ROSSOMANDO - ore 15,08 -).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
| Senatori presenti | 211 |
| Senatori votanti | 210 |
| Maggioranza | 105 |
| Favorevoli | 178 |
| Contrari | 31 |
| Astenuti | 1 |
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 21.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, so di essere monotono, intervenendo per l'ennesima volta in quest'Aula sul problema dell'eccessiva presenza di fauna selvatica, in modo particolare di cinghiali. Nel corso di tutte le segnalazioni che ho avuto modo di fare in quest'Aula, a livello quasi di battuta ho avuto modo di dire che fra un po' arriveranno a mangiarsi anche i bambini.
Purtroppo ci siamo arrivati e non è una semplice battuta; l'altra sera a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, un adolescente, mentre giocava una partita di pallone in piazzetta, come si usa fare, è stato aggredito da un cinghiale ad un braccio e ad una mano. Poteva andare molto peggio se il cinghiale avesse proseguito nelle altre parti del corpo. Il ragazzo è stato operato d'urgenza al Policlinico di Bari e oggi non si sa se tornerà ad avere un normale uso del braccio e della mano.
Mi dispiace dover dire queste cose e dovermi arrabbiare per l'ennesima volta: sono state troppe le bocciature, anche formali, rispetto a proposte che sono state avanzate da parte nostra in quest'Aula per modificare la norma che consentirebbe di sfoltire il numero dei cinghiali nel nostro Paese a chi oggi è disposto a fare questo servizio civile (sto parlando cioè di chi è in possesso della licenza per poterli abbattere). Non si può però fare perché la cocciutaggine «animalara» di qualcuno che regna in una parte di quest'Aula lo ha impedito.
Addirittura qualche settimana fa un importante esponente del MoVimento 5 Stelle in quest'Aula affermava che la caccia è una barbarie. Io oggi dico che la barbarie è il cinghiale che si mangia il bambino e la vergogna è stare dalla parte del cinghiale piuttosto che dalla parte del bambino. Vedo però che si vuole andare avanti ancora così. Urge allora deporre e seppellire questo animalismo estremista, modificare la legge n. 157 del 1992 per consentire di fare ciò che dicevo prima.
Qui lo dico e non vorrei che qualcuno avesse modo di interpretare male le mie parole: questo cinghiale ha anticipato il mestiere di un altro. Ciò che a breve purtroppo succederà nel nostro Paese a causa dell'eccessiva presenza di lupi, un numero esagerato rispetto a quello che il nostro Paese potrebbe contenere. Non è il comizio di un cacciatore che non ha alcun interesse, come non lo ha la categoria dei cacciatori, ad andare a sparare ai lupi.
MAUTONE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAUTONE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi vi sono due ricorrenze che ritengo importanti. La prima, la Giornata nazionale dell'infermiere. Desidero ringraziare la loro dedizione e la loro professionalità, un fatto importante ed essenziale. Nella giornata che celebra il lavoro degli infermieri ribadiamo, come sempre abbiamo fatto, la loro centralità nel nostro sistema sanitario. Oggi è il giorno in cui diciamo grazie ancora una volta a tutti le infermiere e gli infermieri per il loro costante lavoro e la loro dedizione.
Signor Presidente, la seconda ricorrenza è la Giornata mondiale della fibromialgia. La giornata odierna vuole accendere i riflettori su una patologia considerata ancora purtroppo da tanti fantasma. La realtà è ben diversa. È una malattia ben definita e riconosciuta unanimemente dagli studiosi, che solo in Italia colpisce circa 2 milioni di persone, per la maggior parte donne. È una patologia cronica e invalidante che a tutt'oggi risulta di non facile diagnosi, che è essenzialmente di esclusione. Dolori cronici e persistenti a livello muscolare scheletrico, con possibili violente riacutizzazioni. Vi è un difficile percorso istituzionale e legislativo in corso, anche nella nostra Commissione Igiene e sanità, per giungere finalmente al giusto riconoscimento di questa malattia che a tuttora non è ancora inserita nei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Con il contributo di tutte le forze politiche si deve riuscire a completare il lungo iter ed i molteplici passaggi burocratici affinché questa malattia invisibile abbia il suo giusto riconoscimento normativo.
Il MoVimento 5 Stelle è presente e attento a dare luce e visibilità a chi, fragile, chiede rispetto. Tutti insieme possiamo e dobbiamo farcela; coloriamo e illuminiamo di viola le piazze delle nostre città. (Applausi).
LOMUTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOMUTI (M5S). Signor Presidente, durante primi mesi della pandemia, mesi drammatici, il nostro sistema sanitario è stato messo a dura prova, soprattutto a livello regionale. Le Regioni hanno dovuto prendere delle decisioni in fretta, in pieno stato di emergenza. Molte di queste si sono rilevate giuste, altre un po' meno, alcune inconcepibili.
A tal riguardo, mi riferisco alla scelta di trasformare il presidio ospedaliero distrettuale (POD) del comune di Venosa, in provincia di Potenza, in Basilicata, in ospedale Covid-19. È una scelta ritenuta inconcepibile perché, per fare questo, sono stati smantellati reparti e ambulatori ritenuti da decenni vere e proprie eccellenze. Mi riferisco al nucleo Alzheimer, alla dialisi, alla radiologia e alla cardiologia.
Non si comprende questa decisione, dal momento che sul tavolo in quel momento c'erano opzioni ritenute molto più ragionevoli di questa scelta. Ben 18 sindaci dell'area del Vulture Alto Bradano hanno chiesto al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi di Forza Italia, di rivedere questa scelta, che fu congegnata dall'allora assessore alla sanità, Rocco Leone, famoso in questi giorni per la frase rivolta all'assessore regionale su particolari gargarismi per curare il mal di gola.
È anche curioso che in quel determinato periodo storico il Presidente della Commissione regionale sanità fosse un consigliere regionale, cittadino del comune di Venosa, esponente della Lega. Questo per far intendere quanto la Lega difenda i propri territori. Non a caso ho citato quelle due forze politiche, alle quali aggiungo Fratelli d'Italia, che guidano l'amministrazione regionale della Basilicata e che non hanno avuto il benché minimo rispetto per chi deve sottoporsi a dialisi, per chi soffre di Alzheimer. Questi soggetti, posti di fronte a questo smantellamento, si sono trovati ad affrontare una vera e propria odissea, perdendo il loro punto di riferimento.
A nulla sono valse le interrogazioni del consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Gianni Leggieri, e neanche le sue mozioni, approvate tra l'altro all'unanimità, forse beffardamente, dal Consiglio regionale. Noi siamo a fianco del sindaco di Venosa, Marianna Iovanni, in questa in questa battaglia.
Si è affievolita la crisi. Noi diciamo, da sempre e in tutti i luoghi, che dobbiamo incrementare la medicina territoriale, la medicina che sta più vicino al paziente. Noi non ci arrendiamo. Non presenterò un'interrogazione al ministro Speranza, perché la Costituzione dice che non c'è competenza del Ministero della salute in questo caso. Ribadiamo però la competenza della sanità regionale. Scriveremo al ministro Speranza una lettera aperta, per fare in modo che prenda coscienza della disastrosa situazione in cui versa la sanità lucana, non soltanto con riferimento al POD venosino, ma più in generale. È una lotta per tutti i cittadini, non soltanto di Venosa, ma di tutta l'area del Vulture Alto Bradano.
Signor Presidente, oggi è la Giornata mondiale della fibromialgia, ma anche degli infermieri, e, in conclusione, colgo l'occasione per ringraziare questa categoria per il prezioso lavoro che svolge. (Applausi).
DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU). Signor Presidente, intervengo per portare all'attenzione del Senato, ma anche del Governo, una situazione a mio avviso preoccupante. Dal 1° giugno la compagnia aerea ITA Airways ha sottoscritto una commessa con Dnata Srl, una società di catering. Tutto legittimo, ma la prima compagnia italiana, la ex Alitalia (che era la compagnia nazionale di bandiera), prima affidava la gestione del catering ad un'altra azienda, la Gate Gourmet.
Quello che preoccupa è il mantenimento dei livelli occupazionali. Non vorremmo che questo passaggio da una compagnia all'altra, da un'azienda all'altra, comportasse la perdita di posti di lavoro, anche in vista dell'attenzione alla nuova stagione, con l'aumento dei voli. Non vorremmo che, mentre il traffico aereo aumenta, si perdessero posti di lavoro: sarebbe veramente una beffa.
Tra l'altro, sono preoccupato dal famoso decreto industria che, all'articolo 7, sterilizza e annulla la clausola sociale proprio per i dipendenti del trasporto aereo e dell'indotto. Sono veramente preoccupato. Noi vorremmo davvero che vi fosse una garanzia da parte della Commissione lavoro e del Ministro del lavoro, affinché questi lavoratori vengano tutelati. Parliamo di 2.000 persone. Sono solo voci, ma, poiché voce di popolo, voce di Dio, si vocifera in verità di 500 esuberi. Vi chiedo allora, gentilmente, di portare all'attenzione del Governo questa situazione.
Inoltre, rivolgo un saluto ai lavoratori del servizio di vigilanza privata delle acciaierie di Terni (AST), che rischiano il posto di lavoro. Anche a loro dedico questo mio breve intervento, che spero vada all'attenzione del Governo. (Applausi).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di martedì 17 maggio 2022
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 17 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 15,26).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (2564) (V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (2564) (Nuovo titolo)
EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.9000 (testo corretto)
Il Governo
Approvato con voto di fiducia
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N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione permanente, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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N.B. Approvato l'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.
ARTICOLI DA 1 A 39 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATI I E A
Titolo I
CONTENIMENTO PREZZI GASOLIO E BENZINA
Articolo 1.
(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure:
a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.
2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data.
3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
4. Per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007. Per il medesimo periodo, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.
7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti. La Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati inerenti alle giacenze di cui al comma 5 e ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico; il medesimo Corpo segnala all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1 possono essere rideterminate con il decreto emanato ai sensi del comma 290 del medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 2.
(Bonus carburante ai dipendenti)
1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Titolo II
MISURE IN TEMA DI PREZZI DELL'ENERGIA E DEL GAS
Articolo 3.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)
1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 863,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Articolo 4.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale)
1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 237,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Articolo 5.
(Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)
1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.
2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella misura del 20 per cento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 6.
(Bonus sociale elettricità e gas)
1. Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, è pari a 12.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 7.
(Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)
1. All'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole « normale andamento del mercato » sono inserite le seguenti: « , nonché richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili. ».
2. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un'apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero.
3. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. All'Unità di missione di cui al comma 2 è assegnato un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F3, del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.
5. Per finalità di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi sempre entro il termine di quindici giorni. Le informazioni tramesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili.
6. La pianta organica del ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 25 unità, nell'area funzionariale F3, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio di ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 288.474 per l'anno 2022, di euro 1.153.894 per l'anno 2023, di euro 1.197.521 per l'anno 2024, di euro 1.241.147 per l'anno 2025, di euro 1.284.775 per l'anno 2026, di euro 1.328.402 per l'anno 2027, di euro 1.372.028 per l'anno 2028, di euro 1.415.656 per l'anno 2029, di euro 1.459.282 per l'anno 2030 e di euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
Titolo III
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Capo I
MISURE PER LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE
Articolo 8.
(Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.
2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
3. Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
6. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.
7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 9.
(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)
1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Articolo 10.
(Imprese energivore di interesse strategico)
1. Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo è sostituito dai seguenti « Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata, e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il decreto di cui al decimo periodo. ».
Capo II
MISURE PER IL LAVORO
Articolo 11.
(Disposizioni in materia di integrazione salariale)
1. All'articolo 44, dopo il comma 11-quater del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono inseriti i seguenti:
« 11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
11-sexies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
11-septies. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, limitatamente all'anno 2022, qualora all'esito dell'attività di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o 11-quinquies, l'INPS, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, può rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e 11-quinquies, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022. ».
2. Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 227,5 milioni per l'anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:
a) quanto a 224,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
c) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2;
d) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
e) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 12.
(Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi)
1. All'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole « di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 » sono inserite le seguenti: « , lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette »;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92. ».
2. I benefici contributivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 4,2 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al comma 1. Alle minori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 6,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,3 milioni di euro per l'anno 2024, 4,2 milioni di euro per l'anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 0,8 milioni per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;
b) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, 4,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
Capo III
MISURE A SOSTEGNO DI AUTOTRASPORTO, AGRICOLTURA, PESCA, TURISMO
Articolo 13.
(Ferrobonus e marebonus)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 14.
(Clausola di adeguamento corrispettivo)
1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 21 novembre 2005 n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera d), dopo le parole « modalità di pagamento » sono inserite le seguenti: « , nonché clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato »;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione in caso di contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».
2. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole « pubblica e aggiorna » è inserita la seguente: « trimestralmente ».
Articolo 15.
(Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è ulteriormente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Agli oneri derivanti dei commi 1 e 2 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 16.
(Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Articolo 17.
(Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 18.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)
1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Articolo 19.
(Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)
1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.
2. Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Articolo 20.
(Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)
1. Al fine di fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi Ucraina, per l'anno 2022 la dotazione del « Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura » di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 35 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 515:
1) dopo le parole « del Regolamento (UE) » sono inserite le seguenti: « n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 »
2) le parole « in fase di approvazione definitiva del Parlamento europeo » sono soppresse;
3) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « La dotazione finanziaria per l'anno 2022 è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza ».
b) il comma 517 è sostituito dal seguente: « 517. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515. L'AGEA è individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo e di verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. AGEA supporta le attività di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza. »;
c) il comma 518 è sostituito dal seguente: « Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016. ».
Articolo 21.
(Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura)
1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal comma 2 del presente articolo.
2. All'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato. ».
3. La lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo IV-bis del Titolo IV del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, come introdotti dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
Articolo 22.
(Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 « Aiuti di importo limitato » e 3.12 « Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti » della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».
Capo IV
CONTRATTI PUBBLICI
Articolo 23.
(Revisione prezzi)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 8, un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo 1-septies ed all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Ad esito dell'attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:
a) il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 interamente destinati alle compensazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 per le opere pubbliche di cui al comma 8 del medesimo articolo 29.
b) La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 120 milioni per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Titolo IV
RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI PER LA SICUREZZA, LA DIFESA NAZIONALE E PER LE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Capo I
GOLDEN POWER
Articolo 24.
(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole « un'impresa di cui alla lettera a), » sono inserite le seguenti: « che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi, compresi quelli » e dopo le parole: « relative a beni materiali o immateriali » sono inserite le seguenti: « , l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia »;
b) al comma 4, dopo le parole « Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b), » sono inserite le seguenti: « salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5, »;
c) al comma 5:
1) al primo periodo le parole « notifica l'acquisizione » sono sostituite dalle seguenti: « , ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la stessa acquisizione »;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate al primo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica, una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. »;
3) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. »;
4) al quinto periodo le parole « all'acquirente » sono sostituite dalle seguenti: « alle parti del procedimento »;
5) al dodicesimo periodo le parole « L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto » sono sostituite dalle seguenti: « La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non osservino le condizioni imposte sono altresì soggette ».
Articolo 25.
(Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: « a titolo di garanzia, è notificato, » sono inserite le seguenti: « salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5, »;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: « soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis, » sono inserite le seguenti: « ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia, » e dopo le parole « il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, è notificato, » sono inserite le seguenti: « salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5, »;
c) al comma 5:
1) al primo periodo dopo le parole « è notificato » sono inserite le seguenti: « ove possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto »;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea ivi compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. »;
3) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: « Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le parti dell'operazione indicate al primo e al secondo periodo, la società notificante trasmette, contestualmente alla notifica una informativa, contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale. »;
d) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: « l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. » sono sostituite dalle seguenti: « l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione, da parte dell'acquirente e della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla notifica, la società acquisita può presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. »;
2) al secondo periodo, dopo le parole: « Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente » sono inserite le seguenti: « e alla società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto »;
3) al nono periodo, le parole: « all'acquirente », sono soppresse;
4) all'undicesimo periodo, le parole: « L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, » sono sostituite dalle seguenti: « La società acquirente e la società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non adempiano agli impegni imposti sono altresì soggette, salvo che il fatto costituisca reato, ».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.
3. All'articolo 4-bis, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le parole « nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale » sono soppresse.
Articolo 26.
(Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)
1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo l'articolo 2-ter è inserito il seguente:
« Art. 2-quater. (Misure di semplificazione dei procedimenti e prenotifica) - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, 1-bis e 2, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa all'unanimità dai componenti del gruppo di coordinamento, fatta salva in ogni caso la possibilità per ogni amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre l'esame della notifica al Consiglio dei ministri.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma 1 del Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine di ricevere una valutazione preliminare sulla applicabilità dei citati articoli e sulla autorizzabilità dell'operazione. ».
Articolo 27.
(Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)
1. Al fine di potenziare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l'individuazione e la nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al netto degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo.
2. All'articolo 2-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le partole: « articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 » sono inserite le seguenti: « e quello di cui all'articolo 1-bis, »
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente. « 2-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d'intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell'espletamento delle attività di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, i militari della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. »
c) al comma 3 dopo le parole « enti di ricerca » sono inserite le seguenti « , nonché con altre amministrazioni ».
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le misure organizzative a supporto del nucleo di cui al comma 1 da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro 570.000 euro per l'anno 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 28.
(Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud)
1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è sostituito dal seguente:
« Art. 1-bis. (Poteri speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi) - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere.
2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1, ovvero componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori; dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1; un'informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonché dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche; un'informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con uno dei decreti di cui al comma 1, possono altresì essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri e modalità con cui procedere alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali tipologie di attività escluse dall'obbligo di notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'operazione.
3. La notifica di cui di cui al comma 2 è trasmessa annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilità di aggiornare, previa notifica ai sensi del medesimo comma 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano medesimo in corso di anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri, è approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne è negata l'approvazione con l'esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità. Se nel corso dell'istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al notificante, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato.
4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto.
5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o accordi, successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima che sia decorso il termine per l'approvazione del piano, il Governo può ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al periodo precedente per ogni mese di ritardo nell'adempimento, commisurata al ritardo. Analoga sanzione può essere applicata per il ritardo nell'adempimento dell'ingiunzione di cui al primo periodo. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.
6. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonché dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi.
7. Le attività di monitoraggio, tese alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o più rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attività di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto esercizio delle attività di monitoraggio il soggetto interessato comunica con la periodicità indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attività esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformità della medesima al piano approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato trasmette altresì, una relazione periodica semestrale sulle attività in corso. È fatta salva la possibilità per il comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche tecniche, anche con le modalità di cui all'articolo 2-bis, relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1 nonché ad altri possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali. L'inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul provvedimento approvativo è segnalata al gruppo di coordinamento dell'esercizio dei poteri speciali di cui al comma 6, il quale può proporre al Consiglio dei ministri l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 5, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle attività funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1.
8. Per le attività previste dal presente articolo ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo. ».
2. In sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, modificato dal comma 1 del presente articolo, include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati. Ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal predetto gruppo di coordinamento e il relativo esame è effettuato in sede di valutazione del piano annuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012.
3. Il comma 10, dell'articolo 16 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è abrogato.
Capo II
CYBERSICUREZZA DELLE RETI, DEI SISTEMI INFORMATIVI E DEI SERVIZI INFORMATICI E APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE
Articolo 29.
(Rafforzamento della disciplina cyber)
1. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti appartenenti alle categorie individuate al comma 3, in conseguenza della crisi in Ucraina, le medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le stazioni appaltanti, che procedono ai sensi del comma 1, provvedono all'acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica di cui al comma 3 e connessi servizi di supporto mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, ovvero, laddove non sussistano o non siano comunque disponibili nell'ambito di tali strumenti, mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a quanto disposto dal comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 63.
3. Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza:
a) sicurezza dei dispositivi (endpoint security), ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed « endpoint detection and response » (EDR);
b) « web application firewall » (WAF);
4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non derivano effetti che possano costituire presupposto per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo le parole « fattore di rischio o alla sua mitigazione, » sono inserite le seguenti: « in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e » e, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Laddove nelle determinazioni di cui al presente comma sia recata deroga alle leggi vigenti anche ai fini delle ulteriori necessarie misure correlate alla disattivazione o all'interruzione, le stesse determinazioni devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e tali deroghe devono essere specificamente motivate. Le determinazioni di cui al presente comma non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. ».
6. Al fine di consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-bis. In relazione alle assunzioni a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), i relativi contratti per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, possono prevedere una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del presente comma è data comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 2. ».
Articolo 30.
(Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)
1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2.
2. Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.
4. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 luglio 2022.
5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Titolo V
ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
Articolo 31.
(Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e nel limite delle risorse previste al comma 4, è autorizzato a:
a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15.000 unità;
b) definire ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unità;
c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l'anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unità.
2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all'accoglienza di cui al comma 1, la lettera a) e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, tenendo conto dell'eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872.
3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l'anno 2022.
4. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 32.
(Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione professionale della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2021, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Articolo 33.
(Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)
1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e attesa la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di somministrazione lavoro, nell'ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione Europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, con il progetto EmAs.Com - Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I relativi i contratti, già stipulati con le agenzie di somministrazione lavoro, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 34.
(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.
Articolo 35.
(Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Per le attività previste dal presente decreto, l'Autorità competente può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022. »;
b) all'articolo 8, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
« 7-bis. I procedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione.
7-ter. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l'Autorità competente comunica la data a partire di avvio dell'operatività della piattaforma di cui al comma 7-bis ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento. »;
c) all'articolo 17, al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: « 4. L'Autorità competente effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto. ».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Articolo 36.
(Misure urgenti per la scuola)
1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole « , può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022 » sono sostituite con le seguenti « e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022 » e al secondo periodo le parole « 400 milioni » sono sostituite con le seguenti « 570 milioni ».
2. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022. Le risorse di cui al primo periodo:
a) possono essere destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 37.
(Contributo straordinario contro il caro bollette)
1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito, per l'anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.
3. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, presentate, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i periodi indicati al comma 2.
4. I soggetti tenuti al pagamento del contributo ai sensi del comma 1, che partecipano a un gruppo IVA costituito ai sensi dell'articolo 70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per determinare i saldi di cui al comma 2 del presente articolo, assumono i dati delle fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA che riportano il codice fiscale dei suddetti soggetti, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018 e, per le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA, i dati risultanti dalle scritture contabili tenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo. Con il medesimo provvedimento possono essere individuati dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei prodotti di cui al comma 1 e sono definite le modalità per lo scambio delle informazioni, anche in forma massiva, con la Guardia di finanza.
6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.
7. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
8. Al fine di evitare, a tutela del consumatore, indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. L'Autorità riscontra la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza sulla base dei dati ricevuti e di apposite verifiche, nell'ambito di un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni di cui al presente comma. Le modalità per la trasmissione dei dati sono stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
9. Ai fini dei riscontri e delle verifiche di cui al comma 8, l'Autorità si avvale, secondo modalità da definirsi mediante apposite intese, della collaborazione della Guardia di finanza, che utilizza anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
10. Ai fini di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della guardia di finanza effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Articolo 38.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità del presente decreto il fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 81 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dal comma 1 del presente articolo determinati in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;
b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1 e 11.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 39.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato I
all'articolo 44, comma 11-sexies del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'articolo 11,
comma 1 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)
Turismo |
- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20) |
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90) |
- Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20) |
|
Ristorazione |
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5) |
|
Attività ricreative |
- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3) |
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9) |
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03) |
- Altre attivita' di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09) |
- Attivita' di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00) |
- Attivita' di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00) |
- Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21) |
Allegato A
all'articolo 11, comma 2 - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)
0 Codici Ateco 2007 |
|
Siderurgia | CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe |
Legno | AA 02.20 Legno grezzo |
CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio | |
Ceramica | CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti |
CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali | |
CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica | |
CG 23.43 lsolatori e pezzi isolanti in ceramica | |
CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale | |
CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a. | |
Automotive | CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli |
CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | |
CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori | |
Agroindustria (mais, concimi, grano tenero) | CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali) |
CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais) | |
CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) | |
AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso) |
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.1
Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «benzina: 478,40 euro» con le seguenti: «benzina: 448,40 euro»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro» con le seguenti: «337,40 euro».
Al comma 9, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».
1.2
Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «478,40 euro» sono sostituite con le seguenti: «458,40 euro»;
2) alla lettera b), le parole: «367,40 euro» sono sostituite con le seguenti: «347,40 euro»;
b) al comma 9, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 28, comma 1, della legge 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 27 della legge 196 del 2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».
1.3
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole: «fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data», con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022.»;
b) al comma 9, sostituire le parole: «588,25 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «5.294,25 milioni per l'anno 2022 e 277,02 milioni di euro per l'anno 2024» e le parole: «332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «4.373,24 milioni per l'anno 2022 e 246,24 milioni di euro per l'anno 2024».
Conseguentemente:
a) all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «25 per cento»;
b) all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.000 euro per l'anno 2024» con le seguenti: «8.350.765.207 euro per l'anno 2022, 81.900.000 euro per l'anno 2023 e 35.580.246,24 euro per l'anno 2024»;
2) alla lettera a) sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «8.350.765.207 euro per l'anno 2022»;
3) alla lettera b) sostituire le parole: «35.580.000 euro per l'anno 2024» con le seguenti: «35.580.246,24 euro per l'anno 2024».
1.4
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «trentesimo giorno successivo alla medesima data», con le seguenti: «31 dicembre 2022».
1.5
Richetti, Grimani, Masini, Nencini
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «trentesimo giorno successivo alla medesima data» con le seguenti: «30 settembre 2022».
Conseguentemente:
a) al comma 9 del medesimo articolo 1, sostituire le parole: «588,25 milioni di euro» con le seguenti: «4.172,25 milioni di euro» e le parole: «332,76 milioni» con le seguenti: «3.916,76 milioni»;
b) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole: «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «7.561.525.207 euro per l'anno 2022» e, alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «quanto a 7.561.525.207 euro per l'anno 2022».
1.6
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «, 1 fino al trentesimo giorno successivo» con le seguenti: «fino al sessantesimo giorno successivo».
Conseguentemente:
- il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 61,56 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4;
b) quanto a 921,1 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38;
c) quanto a 30,78 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;
- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 12,315 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2:
a) alla lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.898.625.207 euro per l'anno 2022»;
b) alla lettera b), le parole: «quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66.360.000 euro per l'anno 2024».
1.7
Arrigoni, Romeo, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «fino al trentesimo giorno» con le seguenti: «fino al sessantesimo giorno»;
b) al comma 4, sostituire le parole: «al 28 febbraio 2022» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
c) sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni di euro per l'anno 2022, e 61,56 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 346,43 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 57,31 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
d) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
f) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
g) quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38
h) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
1.8
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole: «fino al trentesimo giorno» con le seguenti: «fino al sessantesimo giorno»;
b) sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4, e, quanto a 921,01 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.»
Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12 per cento».
1.9
La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole: «fino al trentesimo giorno» con le seguenti: «fino al sessantesimo giorno»;
b) sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4, quanto a 588,25 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.».
1.10
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole: «fino al trentesimo giorno» con le seguenti: «fino al sessantesimo giorno».
b) Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4, quanto a 588,25 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38».
1.11
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole: «fino al trentesimo giorno» con le seguenti: «fino al sessantesimo giorno»;
b) sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutati in 1.176,5 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4, quanto a 588,25 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196/2009 e, quanto a 332,76 milioni per l'anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38».
1.12
Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole: «trentesimo giorno» con le seguenti: «centottantesimo giorno»;
b) al comma 9, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 2 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 , comma 1, della legge 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».
1.13
Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «trentesimo giorno» con le seguenti: «novantesimo giorno»;
b) al comma 9, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 2 si provvede: quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 , comma 1, della legge 196 del 2009, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009, quanto a 1000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».
1.14
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. In aggiunta alla rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, trova comunque applicazione per il periodo indicato nel comma 2 del presente articolo. Nel medesimo periodo non trovano invece applicazione le aliquote di accise ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995».
1.15
Precluso
Al comma 7, dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» aggiungere le seguenti: «, di monitorare e di perseguire manovre difformi dalle regole del libero mercato ed eventuali operati speculativi intervenuti prima dall'entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.».
1.16
Rufa, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Lomuti
Precluso
Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 5 del presente articolo.
7-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 7-bis è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
7-quinquies. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
7-sexies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quinquies è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.17
Precluso
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto, nel limite di 15 milioni di euro per il 2022, un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 5 del presente articolo.
7-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 7-bis è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
7-quinquies. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
7-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 15 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.18
Precluso
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti attività di gestione degli impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, per l'anno 2022 è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 5 del presente articolo.
7-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 7-bis è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
7-quinquies. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi da 7-bis a 7-quater sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
7-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 7-bis a 7-quinquies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.19
Precluso
Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6 del Decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 5 del presente articolo.
7-ter. Il credito d'imposta dì cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 7-bis è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
7-quinquies. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».
Conseguentemente all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento».
1.20
Precluso
Al comma 8, sostituire le parole: «ai prodotti di cui al comma 1» con le seguenti: «ai carburanti».
1.21
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma sostituire le parole: «ai prodotti di cui al comma 1» con le seguenti: «ai carburanti».
1.22
Precluso
Al comma 8 sostituire le parole: «ai prodotti di cui al comma 1» con le seguenti: «ai carburanti».
1.23
Precluso
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
«9-bis. In aggiunta alla rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1 alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo indicato nel comma 2 del presente articolo per lo svolgimento dell'attività di trasporto.
9-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 9-bis e utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
9-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis del presente articolo, quantificabili in complessivi 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.24
Precluso
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
«9-bis. In aggiunta alla rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1 alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo indicato nel comma 2 del presente articolo per lo svolgimento dell'attività di trasporto.
9-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 9-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
9-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis del presente articolo, quantificabili in complessivi 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.25
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. In aggiunta alla rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1 alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo indicato nel comma 2 del presente articolo per lo svolgimento dell'attività trasporto.
9-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 9-bis e utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
9-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis del presente articolo, quantificabili in complessivi 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.26
Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina
Precluso
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
«9-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 1º marzo 2022 n. 17, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3-bis. Al fine di rendere strutturali le riduzioni del carico degli oneri di sistema sull'intero ammontare dei costi energetici per gli utenti finali, ARERA predispone, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, una informativa dettagliata sulla composizione della bolletta, in particolare degli oneri generali di sistema e sulla destinazione dei proventi, da trasmettere alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali. Presso la Conferenza Unificata è istituito un Tavolo di confronto coordinato dal Ministro della Transizione ecologica con Regioni, enti locali e associazioni di categoria e rappresentanza''».
1.27
Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3-bis. Al fine di rendere strutturali le riduzioni del carico degli oneri di sistema sull'intero ammontare dei costi energetici per gli utenti finali, ARERA predispone, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, una informativa dettagliata sulla composizione della bolletta, in particolare degli oneri generali di sistema e sulla destinazione dei proventi, dà trasmettere alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali. Presso la Conferenza Unificata è istituito un Tavolo di confronto coordinato dal Ministro della transizione ecologica con Regioni, enti locali e associazioni di categoria e rappresentanza''».
G1.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;
premesso che:
la grave crisi internazionale in atto in Ucraina ha innescato una gravissima emergenza umanitaria ed economica, arrecando notevoli ricadute negative sul sistema economico nazionale e, segnatamente, sul tessuto produttivo e sulle famiglie italiane;
considerato che:
occorre destinare quante più risorse possibili al finanziamento di interventi mirati a contrastare gli effetti della grave crisi in atto sul sistema economico nazionale, con particolare riguardo alla mitigazione delle ripercussioni sulle famiglie italiane;
per converso, anche a fronte dell'emergenza umanitaria ed economica in atto, è inaccettabile aumentare le spese militari e per armamenti, quantomeno fino al 2026;
impegna il Governo:
1) a non aumentare le spese militari e per armamenti, quantomeno fino al 2026;
2) a destinare quante più risorse disponibili al finanziamento di interventi mirati a contrastare gli effetti della grave crisi in atto, con particolare riguardo alla mitigazione delle ripercussioni sulle famiglie italiane.
G1.2
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;
premesso che:
gli articoli da 1 a 7 del provvedimento in esame recano una serie di misure, che sebbene non ancora strutturali, si sono rese necessarie per contenere i prezzi dell'energia e a fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità causata dal conflitto in Ucraina, i cui effetti per il sistema produttivo italiano sono impressionanti, in particolare, i costi delle commodities, le dinamiche inedite dei prezzi del gas naturale, che esibisce tassi di variazione a 4 cifre (+1.217% in media nel periodo del conflitto sul pre-Covid) e quello del Brent, che è a 3 cifre (+104%), misurano l'ordine di grandezza dello shock che sta colpendo l'attività economica;
considerato che:
la nuova realtà geopolitica e del mercato dell'energia e da ultimo l'invasione dell'Ucraina hanno reso evidente, non solo all'Italia, ma a tutto il quadro europeo l'importanza di accelerare drasticamente la transizione verso l'energia pulita e di aumentare l'indipendenza energetica dell'Europa da fornitori inaffidabili e da combustibili fossili volatili; l'Unione europea importa il 90 % del gas che consuma e la Russia fornisce circa il 45% di tali importazioni, in percentuali variabili tra i diversi Stati membri. Dalla Russia provengono anche circa il 25 % delle importazioni di petrolio e il 45 % delle importazioni di carbone; per dare un'ulteriore spinta a questo processo, a marzo 2022, la Commissione europea ha proposto il piano «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura più sostenibile e a prezzi più accessibili», il quale sarà basato su due pilastri: diversificare gli approvvigionamenti di gas e ridurre più rapidamente l'uso dei combustibili fossili nell'edilizia, anche abitativa, nell'industria e a livello di sistema energetico grazie a miglioramenti dell'efficienza energetica, all'aumento delle energie rinnovabili e all'elettrificazione e superando le strozzature infrastrutturali;
la piena attuazione delle proposte della Commissione europea, contemplate dal pacchetto «Pronti per il 55 per cento» (Fit for 55), ridurrebbe già il nostro consumo annuo di gas fossile del 30 per cento, l'equivalente di 100 miliardi di metri cubi, entro il 2030. Con le misure previste dal piano REPowerEU si potrebbe eliminare gradualmente l'utilizzo di almeno 155 miliardi di m3 di gas fossile, equivalenti al volume importato dalla Russia nel 2021. Quasi due terzi di tale riduzione possono essere conseguiti entro un anno. Sarà dunque compito degli Stati membri individuare i progetti più idonei a conseguire tali obiettivi, sulla base dell'ampio lavoro già svolto sui piani nazionali per la ripresa e la resilienza;
la missione 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è dedicata alla rivoluzione verde e transizione ecologica, con alcune specifiche componenti, quali la M2C2: energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, il cui obiettivo è strettamente connesso all'attuazione del pacchetto europeo Fit for 55, ma si inserisce perfettamente anche nelle finalità del piano REPowerEU; il Ministero della transizione ecologica ha titolarità della porzione più rilevante della Missione 2 «Rivoluzione Verde e transizione ecologica» con 34,71 miliardi articolati su 26 investimenti e 12 riforme, suddivisi in 4 componenti;
rilevato che:
nell'ambito dell'audizione sull'Affare assegnato n. 1055 (Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021»), il Ministro della transizione ecologica, professor Roberto Cingolani, ha dichiarato che obiettivo del Ministero è, tramite il PNRR, «di accelerare e rendere l'Italia un campione globale della transizione ecologica. In particolare: i) rendere l'Italia più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici; ii) rendere il sistema italiano più sostenibile nel lungo termine garantendone la competitività; iii) sviluppare una leadership internazionale industriale e scientifica nelle principali filiere della transizione; iv) assicurare una transizione inclusiva ed equa, massimizzando i livelli occupazionali e contribuendo alla riduzione del gap tra le Regioni; v) aumentare consapevolezza e cultura su sfide e tematiche ambientali»;
la disciplina fondamentale nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e 2050, è il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, (RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, entrato in vigore il 15 dicembre 2021. Il predetto decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030 e per l'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di energia da fonti rinnovabili, coordinando misure e strumenti (cumulabilità tra le diverse forme di incentivo), per il perseguimento degli obiettivi fissati dalla normativa europea sul clima;
il decreto legislativo ha previsto l'emanazione di un regolamento del MiTE che provvederà a stabilire le modalità per presentare le istanze per FER tramite lo sportello unico per le attività produttive e lo sportello unico edilizia e, soprattutto, la procedura di individuazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti FER, strumento che parrebbe essere volto a rimuovere o comunque mitigare gli aspetti problematici delle procedure autorizzative degli impianti di produzione di energia da FER;
in particolare, gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 prevedono forme di raccordo tra l'attuazione della direttiva RED II e l'attuazione del PNRR. I decreti di attuazione di alcune specifiche disposizioni, ad oggi, non sono ancora stati emanati;
l'articolo 14 elenca i criteri specifici di coordinamento fra le misure del PNRR e gli strumenti di incentivazione settoriali di competenza del Ministero della transizione ecologica. Gli incentivi che fanno capo al PNRR riguardano:
a) sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento (Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1);
b) sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4);
c) sviluppo del sistema agrivoltaico (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1);
d) rafforzamento smart grid (Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1) e interventi su resilienza climatica delle reti (Missione 2, Componente 2, Investimento 2.2);
e) Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2);
f) Promozione di sistemi innovativi (incluso off-shore) e interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3);
g) infrastrutture di ricarica elettrica (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3);
h) produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1) e utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate (Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2);
valutato che:
con particolare riferimento al provvedimento relativo all'attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare», quest'ultimo deve definire i criteri e le modalità per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano;
in base alla prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, riferita all'anno 2021, presentata al Parlamento a gennaio 2022, la M2C2-7 Riforma 1.2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile rientra tra i traguardi ed obiettivi da conseguire entro il 31 dicembre 2021 e consisterebbe nell'approvazione di un decreto legislativo teso a promuovere l'utilizzo del gas rinnovabile per l'utilizzo del biometano nei settori dei trasporti, industriale e residenziale e un decreto attuativo che definisca le condizioni e criteri relativi al suo utilizzo e al nuovo sistema di incentivi;
come emerge dalla documentazione trasmessa insieme alla sopracitata Relazione è stato effettivamente definito lo schema di decreto ministeriale recante «Attuazione del piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR), missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.4 - sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare», che contiene alcune disposizioni che richiedono una notifica alla Commissione Europea, per verificarne la compatibilità con la normativa sugli Aiuti di Stato. Lo schema di decreto ministeriale è stato notificato il 19 novembre 2021 e dovrebbe entrare in vigore successivamente all'esito positivo della procedura sugli Aiuti di Stato;
con riferimento alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 «Sviluppo del sistema agrivoltaico», devono essere definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura;
in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo» devono essere definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia; infine, in attuazione della misura «Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3 Promozione di sistemi innovativi (incluso off-shore)» devono essere definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di sistemi di produzione di energia rinnovabile off-shore, che combinano tecnologie ad alto potenziale di sviluppo insieme a tecnologie innovative in configurazioni sperimentali integrate con i sistemi di accumulo;
considerato, infine, che:
le semplificazioni normative operate denotano certamente il rilievo centrale assunto dalla Transizione energetica ed in particolare della filiera delle energie rinnovabili nella strategia di rilancio del Paese e in generale nelle politiche economiche dell'Italia;
il sistema italiano delle autorizzazioni alla realizzazione di tali impianti si è storicamente rivelato un significativo «freno» all'implementazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, in quanto un numero elevatissimo di progetti viene bloccato in corso di autorizzazione;
i provvedimenti attuativi suindicati non solo non sono ancora stati emanati, ma risulta rallentata anche la fase istruttoria, tenuto conto che non sono state diramate bozze, eccetto nel caso del provvedimento sullo sviluppo del biometano, ancora bloccato in attesa di via libera a livello europeo,
impegna il Governo:
ad adottare senza indugi i decreti attuativi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con particolare riferimento ai provvedimenti più urgenti richiamati in premessa, tenuto conto del ruolo fondamentale ed imprescindibile dei medesimi ai fini della realizzazione degli obiettivi della RED II e, in generale, della Transizione energetica.
1.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas naturale per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 47,7 milioni di euro per l'armo 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 38».
Conseguentemente:
- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10,12 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.025.285.207 euro per l'anno 2022».
1.0.2
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art.1-bis.
(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.4
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.6
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l'uso autotrazione)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l'uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Per l'anno 2022, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per i soli veicoli aventi classi di emissione ''euro VI''.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 9,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione ''euro VI''.
2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.9
Pergreffi, Arrigoni, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione ''euro VI''.
2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.10
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione ''euro VI''.
2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge li agosto 2003, n. 218)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto di persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione ''euro VI''.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)
1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione ''euro VI''.
2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per Panno 2022, nel limite massimo di spesa di 27,86 milioni di curo, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 27,8.6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».
Conseguentemente:
- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10,07 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.005.385.207 euro per l'anno 2022».
1.0.14
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma i, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.16
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito d'imposta acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per, la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.17
Pergreffi, Arrigoni, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto:
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito d'imposta acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. II credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Agevolazioni per la distribuzione di farmaci ad uso umano)
1. In considerazione della rilevanza sanitaria del servizio pubblico svolto dai distributori all'ingrosso di farmaci ad uso umano di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le disposizioni di cui all'articolo 1 relative alle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio si applicano ai vettori comunque incaricati della distribuzione dei farmaci ad uso umano, indipendentemente dai mezzi impiegati per la consegna degli stessi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di curo per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.20
Precluso
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Agevolazioni per la distribuzione di farmaci ad uso umano)
1. In considerazione della rilevanza sanitaria del servizio pubblico svolto dai distributori all'ingrosso di farmaci ad uso umano di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le disposizioni di cui all'articolo 1 relative alle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio si applicano ai vettori comunque incaricati della distribuzione dei farmaci ad uso umano, indipendentemente dai mezzi impiegati per la consegna degli stessi».
1.0.21
Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di accise)
1. Al fine di consentire il progressivo avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usati come carburanti, è rideterminata come segue l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni:
a) a decorrere dal 1º gennaio 2023, euro 650,7 per mille litri;
b) a decorrere dal 1º gennaio 2024, euro 661,8 per mille litri;
c) a decorrere dal 1º gennaio 2025, euro 672,9 per mille litri;
d) a decorrere dal 1º gennaio 2026, euro 684,0 per mille litri;
e) a decorrere dal 1º gennaio 2027, euro 695,1 per mille litri;
f) a decorrere dal 1º gennaio 2028, euro 706,2 per mille litri;
g) a decorrere dal 1º gennaio 2029, euro 717,3 per mille litri;
h) a decorrere dal 1º gennaio 2030, euro 728,4 per mille litri.
2. Alla Tabella A, allegata al testo unico di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 10, a decorrere dal 1º gennaio 2023, le parole: ''negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi'', sono sostituite dalle seguenti: ''nei motori fissi'';
b) il punto 16-bis è soppresso».
1.0.22
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Promozione dei biocarburanti delle rinnovabili nei trasporti da utilizzare in purezza)
1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC, i singoli fornitori di elettricità, benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 31 dicembre 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta quota è calcolata, tenendo conto delle disposizioni specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze:
a) al denominatore: elettricità, benzina, diesel, metano, biocarburanti e biometano, ovvero biogas, per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;
b) al numeratore: elettricità rinnovabile, biocarburanti e biometano, ovvero biogas, per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, anche quando utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio riciclato, tutti considerati indipendentemente dal settore di trasporto in cui sono immessi.'';
b) al comma 3, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
''d-ter) per l'elettricità rinnovabile nei trasporti è previsto un obiettivo dell'i per cento del consumo nel 2023, sino ad un minimo del 6 per cento del consumo nel 2030 del contenuto energetico dei consumi per il trasporto, senza considerare i fattori moltiplicativi. Di conseguenza, anche l'elettricità rinnovabile partecipa al pari degli altri biocarburanti e degli obiettivi previsti, al sistema dei certificati di immissione al consumo, come previsto dal comma 4''.
3-bis. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ARERA definisce una proposta di eliminazione di tutti gli oneri impropri dalla bolletta elettrica».
2.1
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per l'anno 2022 il limite di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato dell'ammontare di euro 200 solo se detto valore è corrisposto in buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti.».
2.2
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per l'anno 2022 il limite di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato dell'ammontare di euro 200 solo se detto valore è corrisposto in buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti.».
2.3
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per l'anno 2022 il limite di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato dell'ammontare di euro 200 corrisposto in buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti.».
2.4
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «a titolo gratuito» inserire le seguenti: «o le somme riconosciute» e sostituire la parola: «concorre» con la seguente: «concorrono».
2.5
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «a titolo gratuito», inserire le seguenti: «o le somme riconosciute» e sostituire la parola: «concorre», con la seguente: «concorrono».
2.6
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «a titolo gratuito», inserire le parole: «o le somme riconosciute». La parola: «concorre» è sostituita con la parola: «concorrono».
2.7
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «da aziende private» con le seguenti: «dai datori di lavoro privati».
Conseguentemente,
- al comma 2 sostituire le parole: «9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023», con le seguenti: «11,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,9 milioni di euro per l'anno 2023»;
- all'articolo 38, alinea, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro», con le seguenti: «3.979.525.207 euro» e le parole: «81.900.000 euro», con le seguenti: «81.902.000 euro» e dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.;».
2.8
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «da aziende private» con le seguenti: «dai datori di lavoro privati».
2.9
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «da aziende private» con le seguenti: «dai datori di lavoro privati».
2.10
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «da aziende private» con le seguenti: «dai datori di lavoro privati».
2.11
Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, dopo la parola: «dipendenti» aggiungere la parola: «anche».
2.12
Precluso
Al comma 1, dopo la parola: «dipendenti», inserire la seguente: «anche».
2.13
Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «di carburanti,» inserire le seguenti: «o in alternativa altri interventi che favoriscano la mobilità attiva e sostenibile, quali l'acquisto di abbonamenti TPL o sharing, biciclette o equivalenti, quali iniziative a supporto della mobilità casa - lavoro».
Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 13,9 milioni di euro per l'anno 2022 e in 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38;
b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2.14
Precluso
Al comma 1, le parole: «nel limite di euro 200» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di euro 400».
Conseguentemente:
- il comma 2 è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 19,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38»;
- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10,025 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2:
c) alla lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 3.987.152.207 euro per l'anno 2022»;
d) alla lettera b), alle parole: «quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024» premettere le seguenti: «quanto a 900.000 euro per l'anno 2023 e».
2.15
Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli
Precluso
Al comma 1 le parole: %251à253% sono sostituite con le seguenti parole: «400».
Conseguentemente, al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
2.16
Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: %251à253% sono sostituite con le seguenti parole: «300»;
b) al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 600 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
2.17
De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. La misura di cui al comma 1 è in alternativa impiegata dalle aziende per promuovere interventi che favoriscano la mobilità attiva e sostenibile, sia mediante incentivo ai dipendenti del medesimo importo per l'acquisto di abbonamenti TPL o sharing, biciclette o equivalenti, sia per sostenere da parte dell'azienda i costi per iniziative a supporto della mobilità casa - lavoro».
2.18
Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. La misura di cui al comma 1 è in alternativa impiegata dalle aziende ad interventi che favoriscano la mobilità attiva e sostenibile, sia mediante incentivo ai dipendenti del medesimo importo per l'acquisto di abbonamenti TPL o sharing, biciclette o equivalenti, o per sostenere da parte dell'azienda i costi per iniziative a supporto della mobilità casa - lavoro».
2.19
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
«2-bis. La misura di cui al comma 1 è in alternativa impiegata dalle aziende ad interventi che favoriscano la mobilità attiva e sostenibile, sia mediante incentivo ai dipendenti del medesimo importo per l'acquisto di abbonamenti TPL o sharing, biciclette o equivalenti, o per sostenere da parte dell'azienda i costi per iniziative a supporto della mobilità casa - lavoro».
2.0.1
Turco, Di Piazza, Ricciardi, Castaldi, Croatti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Cedibilità del credito di imposta per il caro petrolio)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
2. L'opzione di cui al comma i è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:
a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;
b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito, nel limite massimo di tre cessioni, deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure a favore degli automobilisti per il contenimento dell'eccezionale aumento del costo dei carburanti, nonché in materia di emissioni nocive dei veicoli e di sicurezza stradale)
1. Al fine di conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché ridurre l'impatto dell'eccezionale aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009, destinati esclusivamente a veicoli di categoria M1.
2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi ''A'' o ''B'' sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020.
3. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2022.
4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.
5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
2.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)
1. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole: ''alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463'' sono sostituite dalle parole: ''al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta'';
b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: ''La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il temine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante 'Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463'. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile''».
2.0.4
Briziarelli, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo)
1. Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, è comunque sempre autorizzata la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle avio superfici esistenti o di futura realizzazione.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono stabilite le modalità di applicazione della disposizione di cui al comma 1.».
2.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Proroga misure di incentivazione del welfare aziendale)
1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022''.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni; dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.6
Corti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)
1. Al comma 712 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: ''esclusi i pellet'' sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 83 milioni di euro annui, si provvede ai sensi dell'articolo 37 del presente decreto.».
2.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)
1. Al comma 712 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: ''esclusi i pellet'' sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 83 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero della transizione ecologica.».
2.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)
1. Al comma 712 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: ''esclusi i pellet'' sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 83 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.0.9
Corti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)
1. Al numero 98) della tabella A, parte III, dell'Allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: '', esclusi i pellet'' sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 83 milioni di euro da decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
3.1
Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Alle imprese» aggiungere le seguenti: «agli Enti no profit, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche»;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 913,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 863,56 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38».
3.2
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «alle imprese», inserire le seguenti: «e ai consorzi irrigui e di bonifica e irrigazione»; e al comma 3, sostituire la parola: «beneficiarie», con le seguenti: «e dai consorzi irrigui e di bonifica e irrigazione beneficiari».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.3
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1:
a) sopprimere le seguenti parole: «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW» sono soppresse;
b) sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;
c) sostituire le parole: «al primo trimestre 2022» con le seguenti: «al trimestre precedente»;
2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il credito di imposta di cui al comma trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.»;
3) al comma 4, sostituire le parole: «863,56 milioni» con le seguenti: «1.296 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) all'alinea, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro» con le seguenti: «4.436.965.207 euro»;
b) dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 459,44 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».
3.4
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) le parole: «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 W» sono soppresse;
b) le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
c) le parole: «al primo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al trimestre precedente»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;
3) al comma 4, le parole: «863,56 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.296 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 38, alinea, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro», con le seguenti: «4.409.965.207 euro» e dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 432,44 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196/2009;».
3.5
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) sopprimere le seguenti parole: «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW»;
b) sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;
c) sostituire le parole: «al primo trimestre 2022» con le seguenti: «al trimestre precedente»;
2) dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;
3) al comma 4, sostituire le parole: «863,56 milioni» con le seguenti: «1.296 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11,5 per cento».
3.6
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) le parole: «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW» sono soppresse;
b) le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
c) le parole: «al primo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al trimestre precedente»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;
3) al comma 4, le parole: «863,56 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.296 milioni».
3.7
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) le parole: «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW» sono soppresse;
b) le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
c) le parole: «al primo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al trimestre precedente»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;
3) al comma 4, le parole: «863,56 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.296 milioni».
3.8
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW», sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «15 per cento» e sostituire le parole: «al primo trimestre 2022», con le seguenti: «al trimestre precedente»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;
c) al comma 4, sostituire le parole: «863,56 milioni» con le seguenti: «1.296 milioni».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 433 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.9
Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) le parole: «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW» sono soppresse;
b) le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
c) le parole: «al primo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al trimestre precedente»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il credito di cui al comma 1 trova applicazione nei trimestri successivi e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando, nel trimestre precedente, la condizione di cui al precedente comma di incremento del costo per kWh in misura superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1.296 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38;
b) quanto a 432,44 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
3.10
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «16,5 KW» con le seguenti: «lo KW»;
b) al comma 4, sostituire le parole: «863,56 milioni» con le seguenti: «993,56 milioni».
Conseguentemente:
a) all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» con le seguenti: «4.107.525.207 euro per l'anno 2022»;
2) dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».
3.11
La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «16,5 KW» con le seguenti: «10 KW»;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».
3.12
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, sostituire le parole: «16,5 KW» con le seguenti: «10 KW»;
b) sostituire il quarto comma con il seguente:
«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».
3.13
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «16,5 KW», con le seguenti: «10 KW»;
b) sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».
3.14
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «16,5 KW» sono sostituite con le seguenti: «10 KW»;
b) il comma 4 è sostituito con il seguente:
«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196/2009 e quanto ai restanti 863,56 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».
3.15
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «16,5 KW» con le seguenti: «10 KW»;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 1063,56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 38».
Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento».
3.16
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «pari o superiore a 16,5 kW» inserire le seguenti: «, anche con più contatori installati di minore potenza,».
3.17
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «pari o superiore a 16,5 kW,» aggiungere le seguenti: «, anche con più contatori installati di minore potenza,».
3.18
Briziarelli, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dicembre 2017,» sono aggiunte le seguenti: «e alle imprese operanti nel settore del trattamento di recupero e riciclo della plastica»;
b) il comma 4 è sostituito come segue:
«Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 913,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 863, 56 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 38;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 19»;
c) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
«5-bis. Al fine di incentivare e promuovere l'utilizzo di materiale plastico riciclato negli imballaggi, con l'obiettivo di raggiungere percentuali minime di materia riciclata pari al 10 per cento entro il 2023, 15 per cento entro il 2024 e 25 per cento entro il 2025, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo inteso a sostenere le aziende nell'incremento della percentuale di utilizzo di plastica riciclata all'interno degli imballaggi, ad esclusione dei prodotti del settore alimentare e medico.
5-ter. Il Fondo di cui al comma 6 ha una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di curo l'anno per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
5-quater. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte delle imprese.
5-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
3.19
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «75 per cento».
Conseguentemente:
al comma 4 sostituire le parole: «863,56 milioni», con le seguenti: «5.398,56 milioni»;
all'articolo 38:
a) al comma 2:
1) all'alinea sostituire le parole: «3.977.525.207 euro», con le seguenti: «8.512.525.207 euro»;
2) dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 4.535 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis»;
b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.535 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
3.20
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «50 per cento».
Conseguentemente,
al comma 4 sostituire le parole: «863,56 milioni», con le seguenti: «4.462,56 milioni»;
all'articolo 38:
e) al comma 2:
5) all'alinea sostituire le parole: «3.977.525.207 euro», con le seguenti: «7.576.525.207 euro»;
6) dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 3.599 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis»;
f) dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.599 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
3.21
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Al comma 1 sostituire le parole: ''12 per cento'', con le seguenti: ''40 per cento''.
Conseguentemente,
al comma 4 sostituire le parole: ''863,56 milioni'', con le seguenti: ''3.742 milioni''; all'articolo 38:
c) al comma 2:
3) all'alinea sostituire le parole: ''3.977.525.207 euro'', con le seguenti: ''6.856.525.207 euro'';
4) dopo la lettera a) inserire la seguente:
''a-bis) quanto a 2.879 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis'';
d) dopo il comma 2 inserire il seguente:
''2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.879 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
3.22
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;
b) sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, e scontato dal fornitore direttamente sulla fattura dell'energia elettrica.»;
c) sopprimere il comma 3;
d) al comma 4, sostituire le parole: «863,56 milioni» con le seguenti: «2.509,68 milioni».
Conseguentemente:
a) all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;
b) all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
1) all'alinea, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» con le seguenti: «5.623.645.207 euro per l'anno 2022,»;
2) alla lettera a), sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «5.623.645.207 euro per l'anno 2022».
3.23
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «12 per cento», sono sostituite con le seguenti: «40 per cento»;
b) il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è scontato dal fornitore direttamente sulla fattura dell'energia elettrica.»;
c) il comma 3 è soppresso.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, nel limite massimo pari 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3.24
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «40 per cento»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è scontato dal fornitore direttamente sulla fattura dell'energia elettrica.»;
c) sopprimere il comma 3.
3.25
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «30 per cento».
Conseguentemente:
al comma 4 sostituire le parole: «863,56 milioni», con le seguenti: «3.022,56 milioni»;
all'articolo 38:
a) al comma 2:
1) all'alinea sostituire le parole: «3.977.525.207 euro», con le seguenti: «6.136.525.207 euro»;
2) dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 2.159 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis»;
b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.159 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
3.26
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;
b) al comma 4, sostituire le parole: «863,56 milioni» con le seguenti: «1.727,12 milioni».
Conseguentemente:
a) all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;
b) all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» con le seguenti: «4.841.085.201 euro per l'anno 2022,»;
2) alla lettera a) sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4.841.085.201 euro per l'anno 2022».
3.27
Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
All'articolo 3 comma 1, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente disposizione, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3.28
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «30 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12 per cento».
3.29
Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «30 per cento».
3.30
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
Conseguentemente:
al comma 4 sostituire le parole: «863,56 milioni», con le seguenti: «2.598,56 milioni» all'articolo 38:
g) al comma 2:
7) all'alinea sostituire le parole: «3.977.525.207 euro», con le seguenti: «5.712.525.207 euro»;
8) dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 1.735 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis»;
h) dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.735 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
3.31
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «25 per cento»:
b) al comma 4, sostituire le parole: «863,56 milioni» con le seguenti: «1.727,12 milioni».
Conseguentemente:
a) all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;
b) all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
1) all'alinea, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» con le seguenti: «4.841.085.201 euro per l'anno 2022,»;
2) alla lettera a), sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4.841.085.201 euro per l'anno 2022».
3.32
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «pari al 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 25 per cento»;
b) le parole: «effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «effettivamente utilizzata nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;
c) le parole: «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «calcolato sulla base della media riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022»;
d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è maggiorato del 40 per cento»;
Conseguentemente,
al comma 4 sostituire le parole: «863,56 milioni», con le seguenti: «2.663,56 milioni»;
all'articolo 38:
i) al comma 2:
9) all'alinea sostituire le parole: «3.977.525.207 euro», con le seguenti: «5.777.525.207 euro»,
10) dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 1.800 milioni di euro per il 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis»;
j) dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
3.33
Precluso
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «pari al 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 25 per cento»;
b) le parole: «effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «effettivamente utilizzata nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;
c) le parole: «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «calcolato sulla base della media riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022»;
d) è aggiunto, infine il seguente periodo: «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedente è fissato al 30%».
3.34
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «25 per cento» e sostituire le parole: «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» con le seguenti: «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 80 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione di 10 milioni del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e riduzione di 70 milioni di euro dal fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.
3.35
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
Conseguentemente, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 15 milioni, al comma 4, sostituire le parole: «863,56» con le parole: «878,56».
3.36
Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
3.37
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «12 per cento», con le seguenti: «25 per cento».
3.38
Richetti, Grimani, Masini, Nencini
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «20 per cento» e le parole: «secondo trimestre dell'anno 2022» con le seguenti: «secondo e terzo trimestre dell'anno 2022».
Conseguentemente:
a) al comma 4 del medesimo articolo 3, sostituire le parole: «863,56 milioni di euro» con le seguenti: «2.933,56 milioni di euro»;
b) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole: «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «6.047.525.207 euro per l'anno 2022» e, alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «quanto a 6.047.525.207 euro per l'anno 2022».
3.39
Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «pari al 12 per cento» sono sostituite con le seguenti: «pari al 20 per cento»;
2) al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
3.40
Precluso
Al comma 1, le parole: «pari al 12 per cento della spesa» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 16 per cento della spesa» e le parole: «nel secondo trimestre dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «primo semestre dell'anno 2022».
Conseguentemente:
al comma 4, le parole: «valutati in 863,56 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 2.296,36 milioni»;
all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 13,6 per cento»;
all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 5.410.325.207 euro per l'anno 2022».
3.41
Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, Vono
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» con le seguenti: «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 80 milioni per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 10 milioni mediante riduzione del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto 30 milioni di euro dal fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160;
c) quanto a 40 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.
3.42 (testo 2)
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: "utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022" con le seguenti: "utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022";
b) dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. In deroga ai commi precedenti, ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con il medesimo venditore di cui si sia avvalso nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, determina il credito d'imposta ai sensi del comma 1 e lo comunica all'impresa medesima. Il fornitore riconosce all'impresa, su sua richiesta e previa attestazione delle condizioni previste dall'ultimo periodo del comma 2, il credito spettante sotto forma di sconto a valere sulle fatturazioni successive ed è dal medesimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Nei confronti dei fornitori è riconosciuta, a titolo di interesse corrispettivo, una somma pari allo 0,5 per cento dell'ammontare degli sconti in fattura praticati recuperata sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La somma riconosciuta a titolo di interesse corrispettivo non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e il regime dei controlli.";
c) al comma 4, sostituire le parole: "863,56 milioni" con le seguenti: "943,56 milioni".
Conseguentemente:
a) all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
1) all'alinea, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» con le seguenti: «4.047.525.207 euro per l'anno 2022»;
2) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;».
3.44
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» con le seguenti: «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 80 milioni, si provvede, quanto a 10 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e quanto ad euro 70 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.
3.45
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» con le seguenti: «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».
Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 80 milioni si provvede mediante riduzione di 10 milioni del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e riduzione di 70 milioni di euro dal fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.
3.46
Totaro, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022» con le seguenti: «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022». All'onere di cui al presente comma quantificati in euro 80 milioni si provvede mediante riduzione di 10 milioni del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e riduzione di 70 milioni di euro dal fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.
3.47
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022», con le seguenti: «utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, quanto a 70 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2009, n. 160.
3.48
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «effettivamente utilizzata» aggiungere le seguenti: «ovvero stimata in fattura» e sostituire le parole: «nel secondo trimestre» con le seguenti: «nei primi due trimestri».
Conseguentemente:
al comma 4 sostituire le parole: «853,56 milioni», con le seguenti: «1.713,56 milioni»;
all'articolo 38, alinea, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro», con le seguenti: «4.837.525.207 euro» e dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 860 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196 del 2009».
3.49
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «effettivamente utilizzata» inserire le seguenti: «ovvero stimata in fattura»;
b) sostituire le parole: «nel secondo trimestre» con le seguenti: «nei primi due trimestri».
Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento».
3.50
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «effettivamente utilizzata» aggiungere le seguenti: «ovvero stimata in fattura»;
b) sostituire le parole: «nel secondo trimestre» con le seguenti: «nei primi due trimestri».
3.51
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «effettivamente utilizzata», aggiungere le seguenti: «ovvero stimata in fattura»;
b) sostituire le parole: «nel secondo trimestre», con le seguenti: «nei primi due trimestri».
3.52
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «effettivamente utilizzata» aggiungere le seguenti: «ovvero stimata in fattura»;
b) sostituire le parole: «nel secondo trimestre» con le seguenti: «nei primi due trimestri».
3.53
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.
1-ter. Nel caso in cui l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022, con lo stesso venditore di cui si è avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente - ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».
3.54
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.
1-ter. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».
3.55
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Per componente energia di cui al comma 1 si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.
1-ter. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare, dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».
3.56
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Per componente energia di cui al comma 1 si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.
1-ter. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».
3.57
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Per componente energia di cui al comma 1 si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.
1-ter. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui si sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».
3.58
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.
1-ter. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».
3.59
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Per componente energia di cui al comma 1 si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.
1-ter. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».
3.60
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.
1-ter. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».
3.61
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Per componente energia di cui al comma precedente si intendono le componenti diverse dal trasporto, distribuzione e gestione del contatore.
1-ter. Ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui sia avvalsa nei primi due trimestri dell'anno 2019, il fornitore entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti su loro richiesta, una comunicazione in cui risultano gli elementi di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'incremento necessario per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1. L'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione».
3.62
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, per gli esercenti attività di impianti di risalita a fune, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 16 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019».
Conseguentemente:
al comma 4, le parole: «863,56 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «889,43 milioni di euro»;
all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10,065 per cento»;
all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.003.395.207 euro per l'anno 2022».
3.63
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le imprese con sede o unità locale su territori ubicati sopra i 600 metri di quota il periodo su cui calcolare il contributo straordinario è il primo trimestre 2022 nel caso in cui il prezzo della componente energia, calcolato sulla media del quarto trimestre 2021 abbia subito un incremento del costo del KWH superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2018.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 5,88 milioni di euro per l'anno 2022 e 307.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.64
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, senza limitazioni numeriche, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché società d'intermediazione mobiliare, società di gestione di risparmio e società d'investimento a capitale variabile, felina restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 30 giugno 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».
3.65
Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».
3.66
Dell'Olio, Castaldi, Gallicchio
Precluso
Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione».
Conseguentemente:
a) all'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione.»;
b) dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 34 del 2020)
1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione;''
2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione.'';
b) all'articolo 122, comma i, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione;''
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1º maggio 2022.».
3.67
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. L'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e l'articolo 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni».
3.68
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Le variazioni in diminuzione delle accisa previste dal presente articolo, nonché dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2022, n.67 per i prodotti energetici di cui al comma 1, si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo, che alle ore zero del 22 marzo 2022 erano posseduti in quantità superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale ed in quantità superiore a 4.000 litri dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione; la diminuzione delle aliquote si applica anche alla quantità di prodotti giacenti alla stessa data in quantità superiori a 3.000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo. Gli esercenti di cui al presente comma, al fine di ottenere il recupero delle variazioni in diminuzione delle accise, devono presentare agli uffici dell'Agenzia dei Monopoli competenti per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge apposita istanza esemplare contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data. Il recupero dell'accisa è concesso mediante credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di presentazione dell'istanza. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''».
3.69
Precluso
Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le variazioni in diminuzione o in aumento delle accise pagate e incassate derivanti dall'applicazione del presente articolo, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2022, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 21 marzo 2022, n. 67 sono comunicate dai soggetti di cui al presente comma con le medesime istanze. Qualora risultino negative il rimborso è disposto dall'Ufficio delle accise mediante specifico accredito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o presso i depositi fiscali mittenti. Qualora risultino positive i medesimi soggetti sono tenuti al versamento della maggiore accise risultante entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle istanze.».
3.70
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«6. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2022 n. 17 dopo la parola: ''sussidi'' sono aggiunte le seguenti: ''e alle imprese che gestiscono parchi permanenti di divertimento''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.0.1
Mollame, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione Europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, ''Rivoluzione verde e transizione ecologica'', Componente 2 ''Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile'', Investimento 1.2 ''Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo'' del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile è riconosciuto un contributo nella forma del credito d'imposta nello misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad esaurimento delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3.
2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 200.000 (duecentomila) abitanti.
3. Ai fini dell'attuazione del contributo di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 200 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.
4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità è le condizioni di utilizzo del Fondo di cui al comma 3.
5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri incentivi fiscali previsti per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
6. Ai relativi oneri, valutati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede come segue:
a) quanto a 50 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 19;
b) quando a 50 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartite'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo' al Ministero medesimo;
d) quanto a 50 milioni per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
3.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione Europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, ''Rivoluzione verde e transizione ecologica'', Componente 2 ''Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile'', Investimento 1.2 ''Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo'' del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile è riconosciuto un contributo nella forma del credito d'imposta nella misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad esaurimento delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3.
2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 200.000 (duecentomila) abitanti.
3. Ai fini dell'attuazione del contributo di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 200 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.
4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di utilizzo del Fondo di cui al comma 3.
5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri incentivi fiscali previsti per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
6. Ai relativi oneri, quantificati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione Europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, ''Rivoluzione verde e transizione ecologica'', Componente 2 ''Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile'', Investimento 1.2 ''Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo'' del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile è riconosciuto un contributo nella forma del credito d'imposta nella misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad esaurimento delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3.
2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 200.000 (duecentomila) abitanti.
3. Ai fini dell'attuazione del contributo di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 200 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.
4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di utilizzo del Fondo di cui al comma 3.
5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri incentivi fiscali previsti per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
6. Al relativi oneri, quantificati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione Europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, ''Rivoluzione verde e transizione ecologica'', Componente 2 ''Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile'', Investimento 1.2 ''Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo'' del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile è riconosciuto un contributo nella forma del credito d'imposta nella misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad esaurimento delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3.
2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 500.000 (cinquecentomila) abitanti.
3. Ai fini dell'attuazione del credito d'imposta di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 500 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.
4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di utilizzo del Fondo di cui al comma 3.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
6. AI relativi oneri, quantificati in 500 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede: quanto a 250 milioni di euro per gli armi dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 250 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
3.0.5
Richetti, Grimani, Masini, Nencini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di accumulo)
1. Alle imprese che effettuano investimenti volti all'acquisizione di sistemi di accumulo di energia abbinati agli impianti di autoconsumo, fino al 30 dicembre 2022 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta del 70%, nel limite massimo di 800 milioni di euro per l'anno 2022 e nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 37 del presente decreto.».
Conseguentemente:
a) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
b) al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole: «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4.777.525.207 euro per l'anno 2022» e, alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «quanto a 4.777.525.207 euro per l'anno 2022».
3.0.6
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure urgenti per l'incremento delle potenzialità delle comunità energetiche rinnovabili nell'ambito delle risorse del PNRR)
1. Al fine di incrementare le potenzialità delle Comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo nel processo di decarbonizzazione dell'economia e di transizione energetica e fronteggiare la pressione del sistema di approvvigionamento nazionale, le risorse destinate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui alla Missione 2, ''Rivoluzione verde e transizione ecologica'', Componente 2 ''Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile'', Investimento 1.2 ''Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo'', sono per il 20 per cento da destinarsi ai Comuni con numero di abitanti compresi fra i 5.000 abitanti e i 15.000 abitanti e l'80 per cento delle risorse sono da destinarsi ai Comuni con meno di 5.000 abitanti».
3.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica alle capacità dimensionali delle comunità energetiche)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 4, le parole: ''pari o inferiore a 1 MW'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari o inferiore a 3 MW'';
b) all'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: ''PMI'' sono sostituite dalle seguenti: ''imprese di qualunque limite dimensionale''».
Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica alle capacità dimensionali delle comunità energetiche)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 5, comma 4, le parole: ''pari o inferiore a 1 MW'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari o inferiore a 3 MW'';
b) All'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: ''PMI'' sono sostituite dalle seguenti: ''imprese di qualunque limite dimensionale''».
3.0.9
Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Emanuele Pellegrini, Arrigoni
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Ai Centri riabilitativi polifunzionali accreditati e a contratto presso le Regioni, gestiti da enti del Terzo settore no profit, che utilizzano piscine riscaldate per la fisioterapia e riabilitazione in acqua, che abbiano subito nel primo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energetica, un contributo straordinario complessivo di euro 500.000 per l'anno 2022.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito fra gli aventi diritto secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto.
3. Il Contributo è erogato entro e non oltre il 30 giugno 2022».
Conseguentemente:
all'articolo 17, comma 3, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «499.500.000»;
all'articolo 38, comma 2, dopo le parole: «articoli 1, 2, 3» aggiungere la seguente: «3-bis,».
3.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contributo ai collegi di merito con edifici a bassa classe energetica per l'acquisto di energia elettrica).
1. Ai Collegi Universitari di merito, riconosciuti e accreditati ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che presentano edifici con classe energetica di livello D o inferiore per l'ospitalità dei propri studenti, è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.
3. All'onere derivante dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 38.».
Conseguentemente, all'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, dopo le parole: «3», inserire le seguenti: «3-bis»;
b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro» con le seguenti: «3.977.527.207 euro»;
c) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «3.977.525.207 euro» con le seguenti: «3.977.527.207 euro».
3.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, per le forniture sulle utenze domestiche riferite alla prima casa su territori posti al di sopra dei 600 metri di altitudine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022 si applica una riduzione del 30 per cento del costo sull'imposta di consumo di energia elettrica.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 431,78 milioni di curo per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».
3.0.12
Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di patent box)
1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, poi successivamente modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''disegni e modelli'', sono aggiunte le seguenti: ''nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili''.»
4.1
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente comma:
«01. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2022 n. 17, dopo la parola: ''sussidi'' sono aggiunte le seguenti: ''e alle imprese che gestiscono parchi permanenti di divertimento''».
4.2
Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Alle imprese» aggiungere le seguenti: «agli Enti no profit, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche»;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 287,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 237,89 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38».
4.3
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «di cui all'articolo 5 del decreto-legge lº marzo 2022 n. 17» aggiungere le seguenti: «e alle imprese di distribuzione e commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione»;
b) sostituire la parola: «consumato» con: «utilizzato»;
c) dopo le parole: «diversi dagli usi termoelettrici» aggiungere le seguenti: «e per l'autotrazione».
4.4
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º marzo 2022 n. 17» aggiungere le seguenti: «e alle imprese di distribuzione e/o commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione»;
b) sostituire la parola: «consumato» con: «utilizzato»;
c) dopo le parole: «diversi dagli usi termoelettrici» aggiungere le seguenti: «e per l'autotrazione».
4.5
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º Marzo 2022 n. 17» aggiungere le seguenti: «e alle imprese di distribuzione e/o commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione»;
b) sostituire la parola: «consumato» con «utilizzato»;
c) dopo le parole: «diversi dagli usi termoelettrici» aggiungere le seguenti: «e per l'autotrazione».
4.6
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «40 per cento»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'importo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, è scontato da fornitore direttamente sulla fattura del gas naturale.»
c) sopprimere il comma 3.
4.7
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in 11,89 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
4.8
Precluso
Al comma 1, le parole: «pari al 20 per cento della spesa» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 25 per cento della spesa» e le parole: «riferita al primo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «riferita al primo semestre 2022».
Conseguentemente:
- al comma 4, le parole: «valutati in 237,89 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 596,1 milioni»;
- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10,9 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.573.625.207 euro per l'anno 2022».
4.9
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
Conseguentemente, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 10 milioni, al comma 4, sostituire le parole: «237,89» con le parole: «247,89».
4.10
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «25 per cento».
4.11
Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
4.12
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022», con le seguenti: «consumato nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022» e le parole: «calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022», con le seguenti: «calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022»;
b) alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è incrementato al 40 per cento».
4.13
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «consumato nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;
b) le parole: «calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022»;
c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è incrementato al 40 per cento».
4.14
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
- le parole: «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «consumato nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;
- le parole: «calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022».
- Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è incrementato al 40 per cento».
4.15
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «consumato nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2022»;
b) le parole: «calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021 e al primo trimestre 2022»;
c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese che nel secondo trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, il credito di imposta di cui al periodo precedenti è incrementato al 40 per cento».
Conseguentemente:
- al comma 4 sostituire le parole: «237,89 milioni», con le seguenti: «487,89 milioni»;
- all'articolo 38, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro», con le seguenti: «4.227.525.207 euro» e dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 250 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196 del 2009».
4.16
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «nel secondo trimestre solare» con le seguenti: «nei primi due trimestri solari».
Conseguentemente:
- al comma 4 sostituire le parole: «237,89 milioni», con le seguenti: «487,89 milioni»;
- all'articolo 38, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro», con le seguenti: «4.227.525.207 euro» e dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 250 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196 del 2009».
4.17
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «nel secondo trimestre solare» con le seguenti: «nei primi due trimestri solari».
Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «14 per cento».
4.18
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «nel secondo trimestre solare», con le seguenti: «nei primi due trimestri solari».
4.19
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «nel secondo trimestre solare» con le seguenti: «nei primi due trimestri solari».
4.20
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «nel secondo trimestre solare» con le seguenti: «nei primi due trimestri solari».
4.30 (già 3.43)
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» con le seguenti: «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».
Conseguentemente:
a) all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
1) all'alinea, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022,» con le seguenti: «3.992.525.207 euro per l'anno 2022»;
2) dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.21
Richetti, Grimani, Masini, Nencini
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «secondo trimestre solare dell'anno 2022» con le seguenti: «secondo e terzo trimestre solare dell'anno 2022».
Conseguentemente:
a) al comma 4 del medesimo articolo 4, sostituire le parole: «237,89 milioni di euro» con le seguenti: «475,78 milioni di euro»;
b) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole: «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4.215.414.207 euro per l'anno 2022» e, alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «quanto a 4.215.414.207 euro per l'anno 2022».
4.22
Totaro, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» con le seguenti: «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».
All'onere di cui al presente comma quantificati in curo 15 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4.23
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» con le seguenti: «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».
Conseguentemente, al maggiore onere di cui al presente comma quantificati in euro 15 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4.24
Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, Vono
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» con le seguenti: «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 15 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4.25
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022», con le seguenti: «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4.26
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022» con le seguenti: «consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022».
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 15 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4.27
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le imprese con sede o unità locale su territori ubicati sopra i 600 Metri di quota il periodo su cui calcolare il contributo straordinario è il primo trimestre 2022. Il contributo è spettante nel caso in cui il prezzo medio, calcolato sulla media del quarto trimestre 2021, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2018».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2,37 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.28
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, senza limitazioni numeriche, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché società d'intermediazione mobiliare, società di gestione di risparmio e società d'investimento a capitale variabile, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 30 giugno 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».
4.29
Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».
G4.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;
premesso che:
il provvedimento in esame reca diverse misure in materia di contenimento dei costi dell'energia. In particolare, l'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge n. 17 del 2022, c.d. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). L'articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1º aprile - 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione. L'articolo 7, commi da 1 a 4, rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. L'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022;
considerato che:
il settore dell'energia rappresenta l'ambito in cui, a partire dall'estate scorsa, si sono verificati i cambiamenti più rilevanti della situazione europea e globale. A riguardo, il Documento di economia e finanza 2022 elenca le azioni prioritarie intraprese in risposta all'aumento del prezzo del gas e alla crisi Ucraina: accelerazione del passaggio alle fonti rinnovabili; rilancio della produzione nazionale di gas naturale e di biometano; diversificazione delle fonti di importazione mediante il maggior utilizzo dei gasdotti meridionali e l'aumento delle importazioni di GPL; riduzione dei consumi di gas attraverso l'efficientamento termico degli edifici, la riduzione delle temperature interne agli edifici, l'utilizzo di pompe di calore;
nella comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2021, COM(2021) 660 final, «Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno» viene indicato chiaramente che «la transizione verso l'energia pulita è la migliore assicurazione contro le crisi dei prezzi come quella che l'UE si trova ad affrontare oggi. È ora di premere l'acceleratore»;
gli obiettivi ambientali europei e nazionali, oltre all'attuale situazione geopolitica, in particolare a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina, indicano chiaramente la necessità di accelerare rispetto all'autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili, in grado di velocizzare la transizione ecologica in ambito energetico. In particolare, i prezzi dell'energia hanno subito un netto aumento rispetto all'ultimo anno, con il prezzo unico nazionale che ha ampiamente superato i 300 euro/MWh durante il mese di marzo 2022, rispetto ai 60 euro/MWh di marzo 2021. Inoltre, il prezzo PSV (punto di scambio virtuale) del gas ha superato, sempre a marzo 2022, 1,30 euro al metro cubo, a fronte di un prezzo inferiore ai 20 centesimi di euro al metro cubo nel marzo precedente;
tali elevatissimi prezzi necessitano di un'adeguata risposta. Il DEF 2022 conferma, ancora una volta, che la principale azione per fornire tale risposta, soprattutto in un'ottica di medio e lungo periodo, è accelerare il passaggio alle fonti rinnovabili. Perseguire velocemente la transizione verso le energie pulite è essenziale per il nostro Paese, al fine di conseguire la massima autonomia energetica possibile e parallelamente la riduzione dei costi energetici;
a tale ultimo riguardo, al fine di velocizzare la realizzazione di nuovi impianti, occorre garantire che la Commissione tecnica PNRR e PNIEC possa operare con la celerità necessaria;
valutato che:
le discipline in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS), entrambe di derivazione europea, sono contenute nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente). La normativa in esame è stata oggetto di numerose modifiche nel corso della Legislatura in corso, in particolare ad opera dei decreti-legge «semplificazioni i» (D.L. 76/2020) e «semplificazioni 2» (D.L. 77/2021). Ulteriori modifiche e integrazioni sono state operate con successivi decreti-legge;
l'articolo 50, comma 1, lettera d), numero 1), del D.L. 76/2020, tramite l'inserimento di un nuovo comma 2-bis all'art. 8 del decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. codice dell'ambiente), ha previsto - per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti delle opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) - l'istituzione della Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica in virtù della ridenominazione operata dal D.L. 22/2021) e formata da un numero massimo di quaranta unità. Successivamente, l'art. 17 del D.L. 77/2021 ha riscritto integralmente il citato comma 2-bis al fine di ampliare l'ambito di attività della Commissione in questione anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, limitandone però il campo di azione alle sole tipologie progettuali previste dal nuovo allegato I-bis alla parte seconda del codice, introdotto dall'art. 18 del medesimo decreto-legge. La Commissione ha così assunto la nuova denominazione di «Commissione Tecnica» PNRR-PNIEC;
considerato, inoltre, che:
l'articolo 36, comma 1, del decreto legge 1º marzo 2022, n. 17, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) al fine di stabilire che l'avvio dell'istruttoria sull'istanza di VIA deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima. Il comma 01, introdotto in sede referente, apporta una serie di modificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC recata dall'art. 8 del Codice dell'ambiente. Il comma 1-bis, introdotto in sede referente, attribuisce, nell'ambito del procedimento di VIA, alcuni compiti connessi alla richiesta di documentazione integrativa alle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC. Il comma 1-ter, introdotto in sede referente, provvede a riscrivere il comma 6-bis dell'art. 4 del D.Lgs. 28/201i - che semplifica la procedura di VIA nel caso di modifiche di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti - al fine di precisarne l'ambito applicativo (in particolare, limitandolo ai progetti di modifica finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali);
in particolare, viene integrata la disciplina relativa all'ordine di priorità delle procedure di VIA statali. L'ultimo periodo del testo vigente del comma i dell'art. 8 del Codice dell'ambiente dispone che, nella trattazione dei procedimenti di competenza ai sensi della normativa vigente, le Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza;
tale criterio di priorità viene integrato dalla norma introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, secondo cui, con riferimento alle procedure di VIA di competenza statale relative ai progetti attuativi del PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima), fra quelli che vanno trattati con precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti dal maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. Si prevede inoltre che la Commissione tecnica può derogare all'ordine di priorità in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri,
impegna il Governo:
ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di rivedere la disciplina relativa alla Commissione VIA-VAS da ultimo introdotta, prevedendo, rispetto alla priorità per i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, la precedenza per i progetti che riguardano gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
G4.2
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;
premesso che:
il provvedimento in esame reca diverse misure in materia di contenimento dei costi dell'energia. In particolare, l'articolo 4 riconosce un credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto-legge n. 17 del 2022, c.d. Energia) a parziale compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas medesimo per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. L'articolo 5 incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). L'articolo 6, comma 1, estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1º aprile - 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione. L'articolo 7, commi da 1 a 4, rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. L'articolo 8 consente alle imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022;
considerato che:
le disposizioni in materia di energia contenute nel decreto-legge in esame si inseriscono in continuità rispetto alle decisioni finora adottate dal Governo per arginare gli impatti del caro-energia, ed in particolare con il decreto legge n. 17 del 2022 tuttora in corso di conversione;
il decreto-legge n. 17 prevede, in particolare, al comma 5-bis dell'articolo 4, inserito in sede referente nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera dei deputati, una disposizione transitoria (applicabile fino al 31 dicembre 2022) secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti «Ri» (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico;
la predetta norma rappresenta un grave pericolo per la salute della popolazione e per l'ambiente. La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), all'indomani dell'approvazione dell'emendamento ha segnalato come: «la combustione di rifiuti o assimilati all'interno dei cementifici fa passare questi impianti in maniera automatica da una classificazione come industrie insalubri di seconda classe ad un livello di industrie insalubri di prima classe al pari degli inceneritori [..]. I cementifici sono pressoché gli unici altri impianti - oltre a quelli chimici, alle centrali termoelettriche alimentate da combustibili fossili ed alle acciaierie - presenti nell'elenco delle 620 industrie fonte di maggiore impatto ambientale e sanitario in Europa, costantemente aggiornato con stime sulla mortalità evitabile dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (Eea) sulla base degli inventari delle emissioni di CO2, ossidi di azoto, PM 2.5 e PM10 (questi ultimi fonte di danno polmonare e vascolare ma classificati anche come cancerogeni certi per l'uomo)»,
impegna il Governo:
al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e in osservanza del principio «do not significant harm» di rivedere, nel prossimo provvedimento utile, la disposizione in materia di recupero dei rifiuti nei cementifici, approvata in sede di conversione del decreto-legge, così da prevederne l'abrogazione ovvero una drastica riduzione del periodo di vigenza.
4.0.1
De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Utilizzo somme non utilizzate da contributi per emergenza epidemiologica 2020-2021 per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia ed emergenza Ucraina)
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa.''».
4.0.2
Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sul gas naturale per usi industriali e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali)
1. All'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, al comma 11, dopo le parole: ''legge 30 novembre 2001, n. 418'', sono aggiunte le seguenti: ''la cui riduzione è rideterminata al 28 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2023, al 24 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2024, al 20 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2025, al 16 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2026, al 12 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2027, all'8 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2028 e al 4 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2029.''
2. A decorrere dal lº gennaio 2030, l'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e l'articolo 2, comma 11, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono abrogati.
3. Alla Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 15, a decorrere dal 1º gennaio 2023, le parole: '', negli impianti centralizzati per usi industriali e'', sono soppresse;
b) a decorrere dal 1º gennaio 2023, dopo il punto 15, è inserito il seguente:
''15-bis. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali: 70,00 euro per chilogrammo'';
c) al punto 15-bis, l'aliquota ridotta ivi prevista, è rideterminata come segue:
1) a decorrere dal 1º gennaio 2024, nella misura di euro 87,00 per chilogrammo;
2) a decorrere dal 1º gennaio 2025, nella misura di euro 104,00 per chilogrammo;
3) a decorrere dal 1º gennaio 2026, nella misura di euro 121,00 per chilogrammo;
4) a decorrere dal 1º gennaio 2027, nella misura di euro 138,00 per chilogrammo;
5) a decorrere dal 1º gennaio 2028, nella misura di euro 155,00 per chilogrammo;
6) a decorrere dal 1º gennaio 2029, nella misura di euro 172,00 per chilogrammo;
d) a decorrere dal 1º gennaio 2030, il punto 15-bis è soppresso;».
4.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, per le forniture sulle utenze domestiche riferite alla prima casa su territori posti al di sopra dei 600 metri di altitudine, a decorrere dalla lata di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022 si applica una riduzione del 30 per cento sull'imposta indiretta sul consumo di gas.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 118,94 milioni di euro si provvede:
a) quanto a 75 milioni mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
b) quanto a 43,94 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ulteriori interventi in favore del settore elettrico)
1. Al fine di contenere gli effetti determinati dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 31 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, l'aliquota IVA sull'energia elettrica, è rideterminata in diminuzione in forma trimestrale, al fine di garantire un gettito medio trimestrale complessivamente non superiore al gettito derivato nel medesimo trimestre dell'anno precedente a quello in corso per gli stessi prodotti energetici.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con 1'ARERA, da emanare entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di cui al precedente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel rispetto e con le modalità previste dalla Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA.».
4.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Ulteriori interventi in favore dei prodotti energetici)
1. Al fine di contenere gli aumenti del prezzo di vendita al consumo del carburante, nelle more dell'attuale emergenza economica e fino al 31 dicembre 2022, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a ridurre del 3o% le aliquote di benzina, benzina con piombo, oli da gas o gasolio usati come carburante e del gas naturale usato per autotrazione di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 400 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Forniture di energia termica)
1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,''».
Conseguentemente il FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 n. 307 del 2004 è ridotto di 33 milioni per il 2022.
4.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure emergenziali per il comporto del rendering)
1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.
2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) del Regolamento CE n. 1069/2009, sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dall'articolo 29-nonies del medesimo decreto.
4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 3.».
4.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure emergenziali per il comparto del rendering)
1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.
2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) del Regolamento CE n. 1069/2009 sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dalla Parte Seconda - Titolo III-bis, Art. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Con decreto del Ministero della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 3.».
4.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Semplificazioni per l'approvvigionamento energetico del comparto del rendering)
1. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) del Regolamento CE n. 1069/2009 sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dalla Parte Seconda - Titolo III-bis, Art. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Con decreto del Ministero della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall'approvazione della presente Legge di conversione, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 1.».
4.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure emergenziali per il comparto del rendering)
1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.
2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
4.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, dopo la parola: ''sussidi'', sono aggiunte le seguenti: ''e alle imprese che gestiscono parchi permanenti di divertimento''».
5.2
Turco, Ricciardi, Di Piazza, Girotto, Fede
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «460,12 milioni» con le seguenti: «685 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) all'alinea, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro» con le seguenti: «4.202.405.207 milioni»;
b) dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 224,88 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».
5.3
Richetti, Grimani, Masini, Nencini
Precluso
Effettuare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;
c) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, le parole: «secondo trimestre 2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «secondo e terzo trimestre 2022»;
b) all'articolo 5 le parole: «secondo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «secondo e terzo trimestre solare dell'anno 2022».
Conseguentemente:
a) al comma 3 del medesimo articolo 5, sostituire le parole: «460,12 milioni di euro» con le seguenti: «5.860,12 milioni di euro»;
b) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole: «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «9.377.525.207 euro per l'anno 2022» e, alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «quanto a 9.377.525.207 euro per l'anno 2022».
5.4
Precluso
All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento»;
- al comma 2, le parole: «nella misura del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento».
Conseguentemente:
- al comma 3, le parole: «valutati in complessivi 460,12 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 919,81 milioni»;
- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 11,155 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.437.215.207 euro per l'anno 2022».
5.5
Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019».
Agli oneri derivanti dal presente disposizione, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
5.6
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019».
Conseguentemente:
- al comma 3, sostituire le parole: «460,12 milioni», con le seguenti: «735 milioni»;
- all'articolo 38, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 274,88 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196 del 2009».
5.7
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;
2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019».
Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento».
5.8
Croatti, Lanzi, Naturale, Trentacoste
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;
2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, il contributo di cui al comma i è riconosciuto, altresì, alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019».
5.9
Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «25 per cento» inserire le seguenti: «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento.»;
2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 475,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 460,12 milioni ai sensi dell'articolo 38, quanto a 15 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma i della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
5.10
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «25 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «460,12 milioni» con le seguenti: «475,12 milioni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.11
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «25 per cento», inserire le seguenti: «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».
Ai relativi maggiori oneri, quantificati in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5.12
Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, De Poli
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «25 per cento», inserire le seguenti: «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».
All'onere di cui al presente comma quantificati in euro 15 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le integrazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5.13
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «25 per cento», inserire le seguenti: «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».
Conseguentemente, al maggiore onere di cui al presente comma quantificati in euro 15 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5.14
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «25 per cento», inserire le seguenti: «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5.15
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «25 per cento», inserire le seguenti: «ed è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento».
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «460,12» con le seguenti: «475,12».
5.16
Vaccaro, Puglia, Naturale, Trentacoste
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo straordinario è riconosciuto alle sole aziende che abbiano effettuato la diagnosi energetica ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e ne abbiano raggiunto gli obiettivi».
5.17
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
- Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui al comma 1, è riconosciuto anche alle imprese del settore turistico-ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento. Per tali imprese, il contributo non è cumulabile con i crediti d'imposta di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto legge.»;
- al comma 3, sostituire le parole: «460,12 milioni di euro» con le seguenti: «475,12 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 38, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al primo periodo, sostituire le parole: «in 3.977.525.207 euro» con le seguenti: «in 3.992.525.207 euro»;
- dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 15.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
5.18
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta non si applicano gli indici VAL e FATT di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della transizione ecologica del 22 dicembre 2021, n. 541».
5.19
Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I contributi straordinari di cui ai commi 1 e 2 ed i relativi incrementi sono riconosciuti solo ed esclusivamente alle imprese che, nel corso degli ultimi cinque anni, dimostrino di avere effettuato interventi finalizzati all'efficientamento energetico ed alla riduzione del consumo di gas naturale».
5.20
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I contributi straordinari di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n.17, come rideterminati ai sensi del presente articolo, sono riconosciuti anche alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali».
5.21
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I contributi straordinari di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, come rideterminati ai sensi del presente articolo, sono riconosciuti anche alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali».
5.22
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. I contributi straordinari di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, come rideterminati ai sensi del presente articolo, sono riconosciuti anche alle imprese turistico ricettive e agli stabilimenti termali.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interpretazione autentica dell'applicabilità dell'IVA agevolata al 10 per cento per il cippato a scopi energetici)
1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: ''fascine'' sono inserite le seguenti: ''o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili''».
5.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interpretazione autentica dell'applicabilità dell'IVA agevolata al 10 per cento per il cippato a scopi energetici)
1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: ''fascine'' sono inserite le seguenti: ''o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili.''».
5.0.3
Corti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interpretazione autentica dell'applicabilità dell'IVA agevolata al 10 per cento per il cippato a scopi energetici)
1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: ''fascine'' sono inserite le seguenti: ''o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili.''».
5.0.4
Corti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interpretazione autentica dell'applicabilità dell'IVA agevolata al 10 per cento per il cippato a scopi energetici)
1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: ''fascine'' sono inserite le seguenti: ''o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili''».
5.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interventi a favore delle imprese energivore per autonomia finanziaria e cessione di energia)
1. Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, gli enti locali titolari di impianti di produzione energetica rinnovabile, o i soggetti responsabili di impianti rinnovabili installati in un determinato territorio e tramite un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile, possono decidere di destinare una quota della produzione, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore dei territori di riferimenti in cui sono localizzate.
2. A tal fine con specifico decreto Ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero della transizione energetica con concerto con il Ministero delle economie e finanze, sentita l'ARERA, d'intesa con la Conferenza Unificata, definisce e aggiorna le regole tecniche.
3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste di carbonio è riassegnato, con decreto del Ministero della transizione energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a sostenere gli investimenti in autonomia energetica elettrica e termica delle imprese energivore mediante la creazione di un apposito Fondo rotativo».
5.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia ed emergenza Ucraina)
1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina''».
5.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica delle imprese italiane)
1. Alle imprese aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 31 dicembre 2022 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 597 milioni di euro per l'anno 2022, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con la misura di cui all'articolo 14 del decreto legge 1º marzo 2022, n. 17.
3. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 597 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».
Conseguentemente:
- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 11,5 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.574.525.207 euro per l'anno 2022».
5.0.8
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)
1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.
2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le procedure per le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatari. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 6 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di tre anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base a un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi, prevedendo un principio di preferenza per i soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma, localizzati nelle Isole Maggiori e che partecipino al Servizio di Interrompibilità e riduzione istantanea insulare secondo la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 16 dicembre 2020 n. 558/20 /R/EEL, per una quantità non inferiore a 2 TWh. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.
3. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei commi da 4 ad 7.
4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei Servizi Energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento prevista al comma 2.
5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatari di cui al comma 2 è calcolata dal Gestore dei Servizi Energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatari stessi.
6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 E/MWh.
7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 regolano su base mensile con il Gestore dei Servizi Energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 6, per i volumi di cui al comma 4.».
5.0.9
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)
1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'istallazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 1 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le procedure e le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatori. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatori ai sensi della procedura di cui al presente comma, è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 7 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di 3 anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base ad un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.
3. L'ARERA, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei seguenti commi da 4 a 7.
4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Casse per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei servizi energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento sancito al comma 2.
5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatori di cui al comma 2, è calcolata dal Gestore dei servizi energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatori stessi.
6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 euro/MWh.
7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2, regolano su base mensile con il Gestore dei servizi energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 6, per i volumi di cui al comma 4».
5.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante, dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)
1. Al decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
''6-bis. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6 possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, gestito da SACE S.p.A.''.
b) dopo comma 6, aggiungere infine il seguente:
''6-ter. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) della presente disposizione, pari a complessivi 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all' articolo 27, della legge 196/2009.».
5.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''6-bis. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6, possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gestito da SACE S.p.A..
6-ter. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti.''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».
Conseguentemente, all'articolo 38 apportare le seguenti modifiche:
a) all'alinea sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4.227.525.207 euro»;
b) dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».
5.0.12
Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)
1. Al decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
''6-bis. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6 possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, gestito da SACE S.p.A.''.
b) dopo comma 6, aggiungere infine il seguente:
''6-ter. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) della presente disposizione, pari a complessivi 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quando a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
c) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
d) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
5.0.13
Vallardi, Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)
1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata.
2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:
a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;
b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.
3. Sempre nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, con decreto dei. Ministro. della Transizione ecologica, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite modalità semplificate e automatiche per l'eventuale potenziamento non incentivato di impianti di produzione di energia elettrica da biogas già in esercizio e incentivati che adottino modifiche dell'assetto di impianto finalizzate ad un incremento della produzione che comporti un incremento del valore della potenza nominale di impianto.».
5.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)
1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata.
2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:
a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;
b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.
3. Sempre nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite modalità semplificate e automatiche per l'eventuale potenziamento non incentivato di impianti di produzione di energia elettrica da biogas già in esercizio e incentivati che adottino modifiche dell'assetto di impianto finalizzate ad un incremento della produzione che comporti un incremento del valore della potenza nominale di impianto.».
5.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)
1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata.
2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:
a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;
b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20% dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.».
5.0.16
Ripamonti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per la sostituzione dei serbatoi per GPL con capacità sino a 13mc)
1. Nel periodo dal 1º maggio 2022 al 31 dicembre 2023, per l'acquisto, inclusa l'installazione e la messa in esercizio, di serbatoi nuovi per G.P.L. aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc., ed installati nei depositi di cui all'articolo 1 del decreto 14 maggio 2004 recante ''Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3'', così modificato dal decreto del Ministero dell'interno 4 marzo 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 15-3-2014, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al:
a) 30 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. all'aperto e fuori terra;
b) 40 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti di resina epossidica e dotati di protezione catodica nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;
c) 70 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti con guscio in polietilene autoportante destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;
d) 100 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati realizzati e confinati in cassa di contenimento in cemento armato.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con l'ordinaria disciplina sull'ammortamento dei beni e delle attrezzature e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, nel periodo successivo a quello di maturazione, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Il credito d'imposta è riconosciuto al soggetto acquirente a condizione che questi abbia ottenuto dal soggetto venditore una dichiarazione, formata ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, che dovrà essere conservata, per un periodo di 10 anni, dal venditore e dall'acquirente, per eventuali controlli incrociati da parte dell'amministrazione finanziaria e nella quale sia espressamente indicato che il venditore dichiara:
a) d'aver venduto il serbatoio dal 1º maggio 2022 al 31 dicembre 2023 con espressa indicazione della fattura di vendita, copia del documento di consegna e trasporto all'acquirente, numero e data del bonifico attestante il pagamento;
b) d'aver consegnato all'acquirente copia del libretto matricolare e del libretto d'uso e manutenzione.
3. Tutti i soggetti, pubblici o privati, titolari di un contratto di somministrazione di G.P.L. stipulato con una società di distribuzione di G.P.L. che sia valido ed efficace alla data del 1º maggio 2022 e che siano allo stesso tempo proprietari ovvero utilizzatori di un deposito di G.P.L. realizzato con serbatoi nuovi, di cui al D.M. 14 maggio 2004, acquistati dal 1º maggio 2022 al 31 dicembre 2023, beneficiano di una detrazione dall'IRPEF per gli anni d'imposta 2022 e 2023 di una somma corrispondente a:
a) euro 100,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio fisso fuori terra;
b) euro 150,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto di resina epossidica e dotato di protezione catodica;
c) euro 350,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto con guscio in polietilene autoportante;
d) euro 500,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro confinato in cassa di cemento armato.
4. Il titolare del, contratto di somministrazione, per beneficiare della detrazione fiscale ai fini IRPEF, dovrà dichiarare ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000:
a) d'essere titolare di un contratto di somministrazione, formalizzato anche in data precedente all'entrata in vigore della presente norma;
b) di aver, nel periodo 1º maggio 2022 - 31 dicembre 2023, acquistato ovvero di utilizzare un serbatoio nuovo rientrante nella tipologia di quelli descritti al precedente comma 1;
c) di essere in possesso di copia del libretto matricolare del serbatoio nuovo acquistato o concesso in utilizzo e del libretto di uso e manutenzione del serbatoio sul quale viene eseguito il rifornimento di GPL.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 430 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:
a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 230 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 50 milioni per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
5.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per la sostituzione di serbatoi per il GPL con capacità fino a 13 mc)
1. Nel periodo dal 1º aprile 2022 sino al 31 dicembre 2023 , per l'installazione e le messa in esercizio di serbatoi nuovi per G.P.L. aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc., ed installati nei depositi di cui all'articolo 1 del Decreto 14 maggio 2004 recante ''Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3'', così modificato dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 15-3-2014, viene riconosciuto ai soggetti acquirenti di serbatoi per G.P.L. nuovi, come descritti nel presente comma, un credito d'imposta pari al:
a) 30 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. all'aperto e fuori terra;
b) 40 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti di resina epossidica e dotati di protezione catodica nuovi destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;
c) 70 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro ricoperti con guscio in polietilene autoportante destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati;
d) 100 per cento del valore esposto in fattura nel caso di serbatoi da interro destinati a depositi fissi di G.P.L. interrati realizzati e confinati in cassa di contenimento in cemento armato.
2. Il credito d'imposta indicato al comma 1 è cumulabile con l'ordinaria disciplina sull'ammortamento dei beni e delle attrezzature. Infine, tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, senza compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d'imposta sarà riconosciuto al soggetto acquirente a condizione che il pagamento del bene sia stato eseguito attraverso i canali bancari ed a mezzo di bonifico bancario nonché a condizione che il soggetto acquirente abbia ottenuto dal soggetto venditore una dichiarazione, formata ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, nella quale sia espressamente indicato che il venditore dichiara:
a) d'aver venduto il serbatoio dal 1º aprile 2022 al 31 dicembre 2023 con espressa indicazione della fattura di vendita, copia del documento di consegna e trasporto all'acquirente, numero e data del bonifico attestante il pagamento;
b) d'aver consegnato all'acquirente copia del libretto matricolare e del libretto d'uso e manutenzione.
La predetta dichiarazione dovrà essere conservata, per un periodo di 10 anni, dal venditore e dall'acquirente, per eventuali controlli incrociati da parte dell'amministrazione finanziaria.
3. A decorrere dal 1º giugno 2022, i serbatoi per G.P.L., aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc. ed i depositi realizzati ed installati con tali serbatoi dovranno essere posti fuori esercizio se i serbatoi risulteranno costruiti da oltre 30 anni. I serbatoi interrati ricondizionati, descritti nell'Allegato del D.M. 14 maggio 2004 ed i depositi realizzati ed installati con tali serbatoi dovranno essere posti fuori esercizio se i serbatoi risulteranno costruiti da oltre 40 e restano comunque esclusi dal beneficio del credito d'imposta. Ai fini della data di costruzione farà fede la data di prima costruzione apposta sul libretto del serbatoio.
4. Tutti i soggetti, pubblici o privati, titolari di un contratto di somministrazione di G.P.L. stipulato con una società di distribuzione di G.P.L. che sia valido ed efficace alla data del 1º aprile 2022 e che siano allo stesso tempo proprietari ovvero utilizzatori di un deposito di G.P.L. realizzato con serbatoi nuovi, di cui al D.M. 14 maggio 2004, acquistati dal 1º aprile 2022 al 31.12.2023, beneficiano di una detrazione dall'IRPEF per gli anni d'imposta 2022 e 2023 di una somma corrispondente a:
a) euro 100,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio fisso fuori terra;
b) euro 150,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto di resina epossidica e dotato di protezione catodica;
c) euro 350,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro ricoperto con guscio in polietilene autoportante;
d) euro 500,00 se il contratto di somministrazione di GPL è relativo al rifornimento di un deposito realizzato con un nuovo serbatoio da interro confinato in cassa di cemento armato. Il titolare del contratto di somministrazione, per beneficiare della detrazione fiscale ai fini IRPEF, dovrà dichiarare ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000:
a) d'essere titolare di un contratto di somministrazione, formalizzato anche in data precedente all'entrata in vigore della presente norma;
b) di aver, nel periodo 1º aprile 2022 - 31 dicembre 2023, acquistato ovvero di utilizzare un serbatoio nuovo rientrante nella tipologia di quelli descritti al precedente comma 1;
c) di essere in possesso di copia del libretto matricolare del serbatoio nuovo acquistato o concesso in utilizzo e del libretto di uso e manutenzione del serbatoio sul quale viene eseguito il rifornimento di GPL.».
5.0.18
Arrigoni, Lunesu, Doria, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo. inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure urgenti per rafforzare. l'indipendenza e l'autosufficienza energetica del sistema elettrico delle Isole Maggiori)
1. In previsione di eventi straordinari che potrebbero condurre a distacchi programmati di energia elettrica o di gas ed al fine di preservare e rafforzare l'autosufficienza energetica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; Terna identifica, sul territorio della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, gli impianti di consumo essenziali insulari, aventi una potenza di connessione superiore ai 10 MW, che potranno garantire, fino all'entrata in servizio del cavo Tyrrhenian link, con la massima affidabilità, il distacco e la modulazione dei rispetti i carichi elettrici.
2. Con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero della transizione ecologica, in relazione agli impianti di consumo essenziali insulari di cui al comma 1, definisce le modalità con cui tale risorsa di rete può essere approvvigionata ed utilizzata e la remunerazione della riserva di rete procurata con tali impianti di consumo essenziali insulari.
3. Al fine di rafforzare l'autosufficienza energetica degli impianti di consumo essenziali insulari e di accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima al 2030 ed in coerenza all'articolo 174 del TFUE e dall'articolo 22 della legge n. 42/2009, il Ministero della Transizione Ecologica entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le modalità secondo le quali alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 localizzate nelle Isole Maggiori è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici anche marine e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 4 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 2 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.».
5.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure emergenziali per le aziende energivore)
1. Per garantire una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.
2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) del Regolamento CE n. 1069/2009 sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione i del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dalla Parte Seconda - Titolo III - bis, articolo 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 3.».
5.0.20
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interventi in favore delle imprese)
1. Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, gli enti locali titolari di impianti di produzione energetica rinnovabile, o i soggetti responsabili di impianti rinnovabili installati in un determinato territorio e tramite un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile, possono decidere di destinare una quota della produzione, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore dei territori di riferimenti in cui sono localizzate.
2. A tal fine con specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero della Transizione energetica con concerto con il Ministero delle Economie e Finanze, sentita l'ARERA, d'intesa con la Conferenza Unificata, definisce e aggiorna le regole tecniche delle disposizioni di cui al comma 1.».
5.0.21
Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Interventi a favore delle imprese)
1. Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, gli enti locali titolari di impianti di produzione energetica rinnovabile, o i soggetti responsabili di impianti rinnovabili installati in un determinato territorio e tramite un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile, possono decidere di destinare una quota della produzione, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore dei territori di riferimenti in cui sono localizzate.
2. A tal fine con specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero della Transizione energetica con concerto con il Ministero delle Economie e Finanze, sentita l'ARERA, d'intesa con la Conferenza Unificata, definisce e aggiorna le regole tecniche.
3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste di carbonio è riassegnato, con decreto del Ministero della Transizione energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a sostenere gli investimenti in autonomia energetica elettrica e termica delle imprese energivore mediante la creazione di un apposito Fondo rotativo.».
6.1
Catalfo, Matrisciano, Romano, Fede
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «12.000 euro», con le seguenti: «20.000 euro»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «102,8 milioni», con le seguenti: «171, 3 milioni».
Conseguentemente all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4.046.025.207 per l'anno 2022»;
b) dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 68,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo lo, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;».
6.2
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «è pari a 12.000 euro» con le seguenti: «è pari a 20.000 euro»;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3. Vengono altresì inclusi come beneficiari del bonus anche i soggetti in stato di disoccupazione, anche sopraggiunta nel corso dell'anno 2022, e per dipendenti di imprese ed aziende soggette a crisi finanziaria».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in euro 204 milioni per l'anno 2022 si provvede:
«d) quanto a 74 milioni per il 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282.;
e) quanto a 30 milioni per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 190/2014;
f) quanto a 100 milioni mediante riduzione del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;».
6.3
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1 sostituire le parole: «è pari a 12.000 euro» con le seguenti: «è pari a 20.000 euro»;
- al comma 2 sostituire le parole: «valutati in 102,8 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022».
Conseguentemente all'articolo 37, al comma 2 sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 25 per cento».
Conseguentemente all'articolo 38, comma 2, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4.174.725.207 euro per l'anno 2022» e alla lettera a) sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4.174.725.207 per l'anno 2022».
6.4
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «pari a 12.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 16.000 euro»;
- al comma 2, le parole: «valutati in 102,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 202,3 milioni di euro».
Conseguentemente:
- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10,25 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.077.025.207 euro per l'anno 2022».
6.5
Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «12.000 euro», con le parole: «15.000 curo», aggiungere dopo il primo periodo il seguente: «Per il periodo 1º aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas, per le famiglie con almeno 4 figli a carico è pari a 25.000 euro.».
Conseguentemente,
al comma 2, sostituire le parole: «102,8 milioni», con le parole: «250 milioni».
6.6
Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «12.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «15.000 euro»;
b) al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
6.7
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Il valore ISEE di accesso al bonus di cui al comma 1 è verificato con riferimento alla totalità delle DSU presentate nel corso dell'anno 2022.».
6.8 (testo 2)
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Per l'ulteriore finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022. Il bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
2-ter. Al decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
''6-bis. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6 possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto- legge 8 aprile 2020 n. 23, gestito da SACE S.p.A.''.
b) dopo comma 6, aggiungere infine il seguente:
''6-ter. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti''.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a complessivi 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 37, comma 2.».
Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12,5 per cento».
6.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.0.2
Arrigoni, Briziarelli, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021 n. 130, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 25 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».
Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni.
6.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)
3. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».
Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni per l'anno 2022.
6.0.5
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 2021, n. 171, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».
Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni.
6.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento».
Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni.
6.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure compensative in tema di IVA sui Contratti Servizio Energia)
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 novembre 2021, n. 171, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal l º ottobre 2021 al 30 giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 25 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.0.8
Biti, Comincini, Manca, Parrini, Taricco
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)
1. Al fine di sostenere i bilanci degli enti locali, gravati dagli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, e dovuti alla crisi ucraina, all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è inserito, in fine, il seguente periodo: ''Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019''.
2. L'impiego dell'avanzo di amministrazione secondo quanto stabilito dal comma 1 non concorre alla determinazione dell'indebitamento netto aggregato della pubblica amministrazione».
6.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. La deroga di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, si applica anche al servizio di fornitura di energia termica disciplinato dal numero 122), della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi dei mesi da gennaio 2022 a giugno 2022.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
1. Le misure di incentivazione di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 si applicano anche alle società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ivi incluse le società in house».
6.0.12
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di una somma pari a 1.592 milioni di euro.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.592 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».
Conseguentemente:
- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 14 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 5.569.525.207 euro per l'anno 2022».
6.0.13
Campari, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Indennità in favore dei pensionati per il pagamento delle forniture di energia)
1. Al fine di garantire una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per finalità abitative, ai soggetti collocati a riposo e titolari di trattamento di quiescenza, aventi un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 12.000 euro, intestatari di un contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale, con tariffa per usi domestici e servizio attivo, è riconosciuto un contributo una tantum di 500 euro, entro i limiti massima di spesa di cui al comma 2. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. Il contributo una tantum di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al' comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
7.1
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 7;
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Qualora le informazioni, raccolte dall'attività di monitoraggio di cui al comma 5, facciano emergere scostamenti dei prezzi delle importazioni che si discostano in misura superiore al 30 per cento dal valore preso a riferimento per la determinazione della componente Pfor del mercato tutelato del gas, ARERA ne dà comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e al Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Ministero dello Sviluppo economico di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministero della transizione ecologica presenta entro il 3o giugno 2022 una relazione al Parlamento sui risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 5, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili».;
c) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. La pianta organica del ruolo dell'ARERA, determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 3o dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 5 unità, nell'area funzionale F3, al fine di ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla legge, con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 112.028 per l'anno 2022, di euro 448.114 per l'anno 2023, di euro 465.056 per l'anno 2024, di euro 481.999 per l'anno 2025, di euro 498.941 per l'anno 2026, di euro 515.884 per l'anno 2027, di euro 532.826 per l'anno 2028, di euro 549.769 per l'anno 2029, di euro 556.711 per l'anno 2030 e di euro 583.654 a decorrere dall'anno 2031 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio di ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 57.695 per l'anno 2022, di euro 230.779 per l'anno 2023, di euro 239.504 per l'anno 2024, di euro 248.229 per l'anno 2025, di euro 256.955 per l'anno 2026, di euro 265.68o per l'anno 2027, di euro 274.406 per l'anno 2028, di euro 283.131 per l'anno 2029, di euro 291.856 per l'anno 2030 e di euro 300.582 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Trasparenza dei contratti Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente».
7.2
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, dopo le parole: «sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.» aggiungere le seguenti: «Qualora i dati di cui al periodo precedente attengano a procedure di evidenza pubblica, gli stessi sono acquisiti mediante piattaforme interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'arti. 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
- al comma 2, dopo le parole: «di elaborazione dei dati» aggiungere le seguenti: «anche secondo quanto previsto dal comma precedente,»;
Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1, nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2022 utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e della finanze.
7.3
Precluso
Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Al Garante sono altresì affidati poteri straordinari per azioni di concertazione e calmieramento dei prezzi, per i beni di prima necessità».
7.4
Precluso
Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le attività previste, anche al fine del monitoraggio, il Ministero dello viluppo economico si avvale delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Consiglio Nazionale degli Utenti (CNCU), avvalendosi per tale attività delle risorse di cui alla legge n. 388 del 23 dicembre 2000, art. 148, comma 1».
7.5
Vaccaro, Puglia, Naturale, Trentacoste
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Al fine di garantire una adeguata tutela dei consumatori e lo svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le imprese, anche attraverso una più efficace azione di analisi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una banca dati informatica sull'andamento dei prezzi dei beni e dei servizi di largo consumo, anche come strumento di supporto al rafforzamento delle attribuzioni del Garante stesso operato ai sensi del presente articolo, attraverso la quale sono rese fruibili analisi e letture integrate dei vari mercati e sono sviluppati strumenti di monitoraggio, predittivi ed analitici propedeutici alle azioni e agli interventi del Garante stesso. Un'apposita sezione della banca dati è riservata alle sanzioni irrogate dal Garante ai sensi del comma i e ai soggetti destinatari.
4-ter. Per la gestione della banca dati di cui al comma 4-bis, il Ministero dello sviluppo economico si avvale del Garante per la sorveglianza dei prezzi il quale esercita le sue funzioni attraverso l'Unità di missione istituita ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, con particolare riferimento alle modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati e alla vigilanza sul corretto utilizzo delle stesse.
4-quinquies. Ai fini di quanto previsto dai commi 4-bis e 4-ter, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.».
7.6
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili».
7.7
L'Abbate, Vaccaro, Puglia, Croatti, Lanzi, Trentacoste
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Sulla base degli esiti del monitoraggio e del controllo dei contratti nazionali di approvvigionamento dei volumi di gas operato da ARERA ai sensi del comma 5, il Ministero della transizione ecologica, applica, un prelievo in misura pari al 5o per cento del valore risultante dalla differenza tra il prezzo di acquisto del gas ed il prezzo di vendita finale agli utenti domestici o rivenditori e grossisti, ai soggetti privati importatori di gas naturale operanti sul territorio nazionale che abbiano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, conseguito un utile netto superiore a 1 milione di euro rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2017, 2018 e 2019.
5-ter. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, sono destinate al Fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di erogare contributi per il pagamento delle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente e/o fisicamente svantaggiati, come definiti dall'articolo t, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 5-quater. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter».
7.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)
1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''le modifiche di progetti autorizzati che,'' sono aggiunte le seguenti: ''senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, anche se consistente nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,'';
b) alla lettera a) la parola: ''15'' è sostituita con: ''20'';
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento''.
2. All'articolo 6-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 1, inserire il seguente:
''1-bis) All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera b) inserire la seguente:
'b-bis) non trovano applicazione le norme di cui al titolo III della parte seconda del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 nonché di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42''';
Art. 7-ter.
(Misure di semplificazione per le procedure in materia di fotovoltaico)
1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, indicati dal Piano nazionale, integrato per l'energia e clima (PNIEC), e di copertura del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nei tempi previsti e, di conseguenza, al fine di permettere la celere definizione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché delle modifiche sostanziali degli impianti stessi, i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione d'impatto ambientale (VIA), provvedimento unico ambientale (ex art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006), provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) nonché quelli previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dall'articolo 14 dell'Allegato al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, per il procedimento di autorizzazione unica, sono ridotti della metà e, in tali ambiti, non trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta inteso che tali termini sono da considerarsi perentori e trovano applicazione gli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 7-quater.
(Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)
1. A partire dal 1º gennaio 2023, alle pubbliche amministrazioni proprietarie di immobili non soggetti a vincoli architettonici, con superficie coperta utile totale superiore a 250 m2 e con impianti a gas con più di dieci anni di marcia è fatto obbligo di installare impianti per la produzione di energie rinnovabili nelle proprie pertinenze e, contestualmente, di elettrificare, anche parzialmente, gli impianti di riscaldamento, raffreddamento e illuminazione presenti nei suddetti immobili.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni ricorrono, ove consentito dalla legge, al partenariato pubblico - privato e alle forme contrattuali di concessione, anche al fine di creare comunità energetiche per alimentare altri impianti di prossimità o connessi al sistema delle infrastrutture di ricarica elettrica.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si provvede mediante rimodulazione del finanziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PREPAC), per un importo complessivo di 500 milioni di curo fino al 2035.
4. L'obiettivo annuo del programma di cui al comma 3, esteso anche alle pubbliche amministrazioni locali, è rimodulato al 10% delle superfici coperte utili del patrimonio edilizio pubblico.
Art. 7-quinquies.
(Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica)
1. All'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. Entro il termine tassativo di cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, la domanda e la documentazione in suo possesso. L'amministrazione procedente o la Soprintendenza possono richiedere all'interessato, ove occorrano, in un'unica volta, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che sono inviati in via telematica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza è dichiarata improcedibile. Il Soprintendente, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della documentazione, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi'';
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
''6. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3 o di ricezione di un parere negativo da parte del Soprintendente, l'amministrazione procedente ne dà comunicazione all'interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. Con la comunicazione è sospeso il termine del procedimento ed è assegnato il termine di quindici giorni all'interessato entro il quale presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, entro venti giorni, rigetta motivatamente l'istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente'';
c) i commi 7 e 8 sono abrogati;
d) il comma 9 è sostituito dal seguente:
''9. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o al rigetto della domanda sulla base dell'esito della valutazione di cui al comma 3''.
2. All'articolo 146 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
''7. Entro il termine tassativo di cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, la domanda e la documentazione in suo possesso. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e la Soprintendenza verificano se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, le amministrazioni verificano se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla trasmissione degli atti alla Soprintendenza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici, comunicando l'esito delle proprie verifiche alla Soprintendenza''.
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
''8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. In caso di parere negativo, l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica procede ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro dieci giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità''.
c) il comma 9 è sostituito dal seguente:
''9. Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione entro i successivi dieci giorni. Con regolamento (il regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 139 del 2010 - n.d.r) da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni''.
Art. 7-sexies.
(Disciplina transitoria tra via statale e via regionale)
1. Al comma 1 dell'art. 17-undicies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente:
''I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze di siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali''».
7.0.2
Girotto, Di Piazza, Castaldi, Fede, Lomuti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)
1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:
a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 38;
b) quanto a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12 per cento».
7.0.3
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)
1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e, all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».
7.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)
1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».
7.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)
1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai, soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui art. 27, L. 196/2009.».
7.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)
1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla rima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».
7.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Credito d'imposta per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo PMI)
1. Al fine di supportare e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di accesso ai contributi, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».
7.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure per la valorizzazione del settore energetico dei bioliquidi secondo logiche di efficienza e nel rispetto di un principio di economia circolare)
1. Gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, rispondenti ai criteri dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e non più beneficiari di incentivi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto o in data successiva ma antecedente al 31 dicembre 2028 hanno diritto, fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, ad un contributo atto a compensare la differenza tra i costi, a carico del produttore o comunque del soggetto responsabile, ed i ricavi conseguiti sui mercati dell'energia ed eventualmente sui mercati dei servizi dagli impianti, ovvero garantire l'equilibrio economico finanziario degli impianti stessi.
2. Nella determinazione dei costi in capo al soggetto responsabile dovranno essere tenuti in considerazione:
a) costi di approvvigionamento dei bioliquidi sostenibili al lordo degli oneri relativi al trasporto, stoccaggio e accise;
b) costi di esercizio, comprendenti, tra gli altri, i costi di conduzione e manutenzione, oltre a quelli sostenuti per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse;
c) ulteriori componenti addizionali nel caso di:
1) utilizzo di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010;
2) impianti collocati in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);
3) impianti che cedono calore a imprese industriali, agricole e artigiane;
4) impianti di taglia inferiore a 1 MW.
3. Il contributo spettante dovrà essere calcolato secondo regole definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed erogato mensilmente dal GSE in forza di apposite convenzioni, verificando annualmente la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. In particolare, il corrispettivo riconosciuto potrà essere delineato assumendo una redditività standard per il comparto e prevedendo rimborsi a favore dell'operatore elettrico nel caso in cui il complesso dei costi e dei ricavi non abbia consentito di traguardare la redditività standard fissata, ovvero restituzioni da parte dell'operatore elettrico stesso nel caso in cui invece il complesso dei costi e dei ricavi abbia superato la redditività standard fissata, secondo un approccio di reintegrazione dei costi di generazione simile a quello disciplinato dagli articoli 63, 64 e 65 della delibera ARERA n. 111/2006.
4. In entrambi i casi, potranno costituire elementi di merito:
a) l'utilizzo prevalente di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010, allargando la misura agli impianti di potenza inferiore a 1 MW;
b) la cessione di calore utile cogenerato ad imprese industriali, agricole o artigianali;
c) l'appartenenza a Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), così come definiti dall'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'interno dei quali avvenga la cessione (totale o parziale) dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché l'appartenenza a Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), così come definiti con delibera 788/216/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
5. Per gli impianti ancora beneficiari di incentivi la cui durata di assegnazione si esaurisca successivamente alla data di entrata in vigore della predetta misura, dovrà essere prevista la possibilità di accesso al contributo sopra descritto».
Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.0.9
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure per la valorizzazione del settore energetico dei bioliquidi secondo logiche di efficienza e nel rispetto di un principio di economia circolare)
1. Gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, rispondenti ai criteri dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e non più beneficiari di incentivi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto o in data successiva ma antecedente al 31 dicembre 2028 hanno diritto, fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, ad un contributo atto a compensare la differenza tra i costi, a carico del produttore o comunque del soggetto responsabile, ed i ricavi conseguiti sui mercati dell'energia ed eventualmente sui mercati dei servizi dagli impianti, ovvero garantire l'equilibrio economico finanziario degli impianti stessi.
2. Nella determinazione dei costi in capo al soggetto responsabile dovranno essere tenuti in considerazione:
a) costi di approvvigionamento dei bioliquidi sostenibili al lordo degli oneri relativi al trasporto, stoccaggio e accise;
b) costi di esercizio, comprendenti, tra gli altri, i costi di conduzione e manutenzione, oltre a quelli sostenuti per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse;
c) ulteriori componenti addizionali nel caso di:
1) utilizzo di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010;
2) impianti collocati in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);
3) impianti che cedono calore a imprese industriali, agricole e artigiane;
4) impianti di taglia inferiore a 1 MW.
3. Il contributo spettante dovrà essere calcolato secondo regole definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed erogato mensilmente dal GSE in forza di apposite convenzioni, verificando annualmente la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. In particolare, il corrispettivo riconosciuto potrà essere delineato assumendo una redditività standard per il comparto e prevedendo rimborsi a favore dell'operatore elettrico nel caso in cui il complesso dei costi e dei ricavi non abbia consentito di traguardare la redditività standard fissata, ovvero restituzioni da parte dell'operatore elettrico stesso nel caso in cui invece il complesso dei costi e dei ricavi abbia superato la redditività standard fissata, secondo un approccio di reintegrazione dei costi di generazione simile a quello disciplinato dagli articoli 63, 64 e 65 della delibera ARERA n. 111/2006.
4. In entrambi i casi, potranno costituire elementi di merito:
a) l'utilizzo prevalente di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010, allargando la misura agli impianti di potenza inferiore a 1 MW;
b) la cessione di calore utile cogenerato ad imprese industriali, agricole o artigianali;
c) l'appartenenza a Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), così come definiti dall'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'interno dei quali avvenga la cessione (totale o parziale) dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché l'appartenenza a Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), così come definiti con delibera 788/216/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
5. Per gli impianti ancora beneficiari di incentivi la cui durata di assegnazione si esaurisca successivamente alla data di entrata in vigore della predetta misura, dovrà essere prevista la possibilità di accesso al contributo sopra descritto».
7.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure per la valorizzazione del settore energetico dei bioliquidi secondo logiche di efficienza e nel rispetto di un principio di economia circolare)
1. Gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, rispondenti ai criteri dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e non più beneficiari di incentivi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto o in data successiva ma antecedente al 31 dicembre 2028 hanno diritto, fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, ad un contributo atto a compensare la differenza tra i costi, a carico del produttore o comunque del soggetto responsabile, ed i ricavi conseguiti sui mercati dell'energia ed eventualmente sui mercati dei servizi dagli impianti, ovvero garantire l'equilibrio economico finanziario degli impianti stessi.
2. Nella determinazione dei costi in capo al soggetto responsabile dovranno essere tenuti in considerazione:
a) costi di approvvigionamento dei bioliquidi sostenibili al lordo degli oneri relativi al trasporto, stoccaggio e accise;
b) costi di esercizio, comprendenti, tra gli altri, i costi di conduzione e manutenzione, oltre a quelli sostenuti per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse;
c) ulteriori componenti addizionali nel caso di:
1) utilizzo di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010;
2) impianti collocati in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);
3) impianti che cedono calore a imprese industriali, agricole e artigiane;
4) impianti di taglia inferiore a 1 MW.
3. Il contributo spettante dovrà essere calcolato secondo regole definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed erogato mensilmente dal GSE in forza di apposite convenzioni, verificando annualmente la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. In particolare, il corrispettivo riconosciuto potrà essere delineato assumendo una redditività standard per il comparto e prevedendo rimborsi a favore dell'operatore elettrico nel caso in cui il complesso dei costi e dei ricavi non abbia consentito di traguardare la redditività standard fissata, ovvero restituzioni da parte dell'operatore elettrico stesso nel caso in cui invece il complesso dei costi e dei ricavi abbia superato la redditività standard fissata, secondo un approccio di reintegrazione dei costi di generazione simile a quello disciplinato dagli articoli 63, 64 e 65 della delibera ARERA n. 111/2006.
4. In entrambi i casi, potranno costituire elementi di merito:
a) l'utilizzo prevalente di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010, allargando la misura agli impianti di potenza inferiore a 1 MW;
b) la cessione di calore utile cogenerato ad imprese industriali, agricole o artigianali;
c) l'appartenenza a Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), così come definiti dall'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'interno dei quali avvenga la cessione (totale o parziale) dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché l'appartenenza a Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), così come definiti con delibera 788/216/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
5. Per gli impianti ancora beneficiari di incentivi la cui durata di assegnazione si esaurisca successivamente alla data di entrata in vigore della predetta misura, dovrà essere prevista la possibilità di accesso al contributo sopra descritto.».
7.0.11
Briziarelli, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione autorizzazioni per impianti fotovoltaici sui tetti dei capannoni nelle zone artigianali e industriali)
1. Il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
''9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 5. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 20 MW senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purchè il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti.''».
7.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Impiego oneri istruttori versati dai proponenti per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale sui progetti relativi agli impianti di produzione e trasporto di energia)
1. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono utilizzati esclusivamente per il finanziamento delle attività ivi indicate. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica nei modi stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
2. L'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione Via Vas per i compiti istruttori effettivamente svolti resta comunque riferito all'anno in cui è da essa adottato il parere di sua competenza.
3. L'articolo 8, comma 5, è sostituito dal seguente:
''5. A decorrere dall'anno 2022, i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, si presumono non inferiori al 75% l'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, gli introiti di cui al periodo precedente sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Comitato, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'attestazione riepilogativa, da parte del dirigente competente, dell'avvenuta ultimazione dei compiti istruttori con l'adozione del parere, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza''.
4. A valere sulle tariffe di cui al comma 1, è autorizzata la spesa straordinaria, fino a euro 250.000, con procedura d'urgenza, per il potenziamento delle risorse tecnologiche a disposizione delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
7.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Impiego oneri istruttori versati dai proponenti per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale sui progetti relativi agli impianti di produzione e trasporto di energia)
1. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono utilizzati esclusivamente per il finanziamento delle attività ivi indicate. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica nei modi stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
2. L'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione Via Vas per i compiti istruttori effettivamente svolti resta comunque riferito all'anno in cui è da essa adottato il parere di sua competenza.
3. L'articolo 8, comma 5, è sostituito dal seguente:
''5. A decorrere dall'anno 2022, i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, si presumono non inferiori al 75 per cento l'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, gli introiti di cui al periodo precedente sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Comitato, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'attestazione riepilogativa, da parte del dirigente competente, dell'avvenuta ultimazione dei compiti istruttori con l'adozione del parere, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza''.
4. A valere sulle tariffe di cui al comma 1, è autorizzata la spesa straordinaria, fino a euro 250.000, con procedura d'urgenza, per il potenziamento delle risorse tecnologiche a disposizione delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
7.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis.
(Impiego oneri istruttori versati dai proponenti per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale sui progetti relativi agli impianti di produzione e trasporto di energia)
1. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono utilizzati esclusivamente per il finanziamento delle attività ivi indicate. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica nei modi stabiliti dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
2. L'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione Via Vas per i compiti istruttori effettivamente svolti resta comunque riferito all'anno in cui è da essa adottato il parere di sua competenza.
3. L'articolo 8, comma 5, è sostituito dal seguente:
''5. A decorrere dall'anno 2022, i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, si presumono non inferiori al 75 per cento l'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del presente decreto, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, gli introiti di cui al periodo precedente sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e del Comitato, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'attestazione riepilogativa, da parte del dirigente competente, dell'avvenuta ultimazione dei compiti istruttori con l'adozione del parere, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 3 restano in carico all'amministrazione di appartenenza''.
4. A valere sulle tariffe di cui al comma 1, è autorizzata la spesa straordinaria, fino a euro 250.000, con procedura d'urgenza, per il potenziamento delle risorse tecnologiche a disposizione delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
7.0.15
Rivolta, Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di efficientamento energetico)
1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
''5-bis. I soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi.''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,62 milioni di euro per l'anno 2023, 3,53 milioni di euro per l'anno 2024, 4,73 milioni di euro per l'anno 2025, 5,78 milioni di euro per l'anno 2026, 4,11 milioni di euro per l'anno 2027, 2,16 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,01 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Ulteriori misure in materia di contenimento dei costi dell'energia con interventi nel settore geotermico)
1. All'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: ''gli accordi già sottoscritti'' sono abrogate le seguenti: ''alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo''. Al comma 2 del medesimo articolo 7 dopo le parole: ''con provvedimento dell'amministrazione competente'' sono aggiunte le seguenti: '', sentiti gli enti locali interessati,'' e sono abrogate le parole: ''da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto'' e le parole: ''confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro'', e dopo le parole: ''con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati'' sono aggiunte le seguenti: ''e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni''.».
7.0.17
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima)
1. Entro il 30 giugno 2022 il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della mobilità sostenibile, aggiorna il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima al fine di conseguire l'obiettivo di produzione del cento per cento di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2035.».
7.0.18
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)
1. Alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.
2. Agli oneri del comma 1, nel limite massimo di 50 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 28 legge 196/2009.».
7.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)
1. Alle comunità energetiche rinnovabili o alle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.».
7.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)
1. Alle comunità di energia rinnovabile o alle comunità energetiche dei cittadini, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato o da impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione.».
7.0.21
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)
1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7, sono inseriti in fine seguenti:
''7-bis. Per gli impianti di produzione di cui al comma 1 partecipanti al sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, così come approvato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 giugno 2019, il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica di cui al comma 3 lettera b) è sostituito dal minore valore tra il prezzo di esercizio indicato nell'Articolo 3 della Delibera dell'ARERA 363/2019/R/eel del 03 settembre 2019 così come modificata ed integrata dalla Delibera 578/2021/R/eel del 14 dicembre 2021 ed il medesimo prezzo zonale orario.
7-ter. Sono esclusi dall'applicazione di questo articolo:
a) gli impianti a fonte rinnovabile inclusi in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), o in Reti Interne di Utenza (RIU) o compresi in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);
b) gli impianti a fonte rinnovabile di proprietà dei consumatori finali, realizzati in forma singola o attraverso iniziative consortili, che forniscono l'energia prodotta agli stessi consumatori anche attraverso l'interposizione del proprio fornitore.''».
7.0.22
Girotto, De Petris, Castaldi, Fede, Lomuti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure di accelerazione dello lo sviluppo delle fonti rinnovabili)
1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:
''c-bis) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
1) le aree anche qualora classificate agricole, che distino non più di 30o metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
2) le aree anche qualora classificate agricole, adiacenti ad autostrade e comunque collocate a una distanza non superiore ai 30o metri.''».
7.0.23
Precluso
Dopo l'articolo, giungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a lo MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale'';
b) all'articolo 6-bis il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4:
a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-bis, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleghi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera f), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010;
b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;
c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.''.
2. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine la seguente:
''c-bis) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
1) le aree classificate agricole, che distino non più di 500 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
2) le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, e comunque collocate ad una distanza non superiore ai 300 metri''».
7.0.24
Girotto, De Petris, Castaldi, Fede, Lomuti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale'';
b) all'articolo 6-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7-bis, con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-bis, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleghi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera f), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010''».
7.0.25
L'Abbate, Vaccaro, Puglia, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Razionalizzazione degli incentivi e dei sussidi alle energie rinnovabili)
1. Al fine di ridurre l'importo degli oneri di sistema nella tariffa dell'energia elettrica e gli aumenti del costo dell'energia, nonché di razionalizzare l'erogazione di incentivi alle fonti rinnovabili, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, ridetermina l'entità dei sussidi alle energie rinnovabili tenendo conto dei seguenti criteri:
a) proporzionalità degli incentivi rispetto all'indice di ritorno energetico;
b) distanza di approvvigionamento delle matrici eventualmente necessarie alla produzione energetica, considerando la zona di produzione iniziale;
c) consumo idrico in rapporto alla quantità di energia prodotta;
d) produzione di rifiuti in rapporto alla quantità di energia prodotta.
e) localizzazione geografica degli impianti, in particolare considerato il cumulo degli impatti ambientali nelle zone altamente antropizzate e in quelle sottoposte a procedura di infrazione per la qualità dell'aria.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), provvede a pubblicare un'analisi degli indici di ritorno energetico delle fonti rinnovabili e di altri indici di sostenibilità, tra i quali l'impronta idrica, l'eccesso di nitrati nei digestati, il rischio di alterazione della flora batterica del suolo derivato dagli spandimenti, con particolare riferimento alle bioenergie».
7.0.26
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure straordinarie di contenimento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica per il mercato tutelato)
1. In via straordinaria e temporanea, ai fini del contenimento dell'inflazione al consumo per l'anno 2022, in deroga all'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481, le componenti Pfor della bolletta del gas per il servizio di tutela e PE della bolletta dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela nel terzo e quarto trimestre 2022 sono fissate a un livello massimo tale da consentire il raggiungimento di un valore medio annuo per il 2022 non eccedente il triplo del valore medio per il periodo 2017-2019.
2. I soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale; i rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale; i soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno subito una perdita cumulata nel periodo dal i ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, possono chiedere entro il 31 marzo 2023 un ristoro allo Stato. Al fine di ottenere il ristoro, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, sulla base delle dichiarazioni IVA e del contributo straordinario di cui all'articolo 37, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. I ristori di cui al comma 2 sono ripartiti in misura proporzionale alle richieste pervenute, entro il limite massimo del risparmio conseguito dallo Stato, per effetto del comma 1, sulla rivalutazione delle pensioni per l'anno 2023».
7.0.27
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure straordinarie di contenimento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica per il mercato tutelato)
1. In via straordinaria e temporanea, ai fini del contenimento dell'inflazione al consumo per l'anno 2022, in deroga all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, la componente Pfor della bolletta del gas per il servizio di tutela nel terzo e quarto trimestre 2022 è pari al minore tra il prezzo medio di importazione espresso in euro/GJ e il valore determinato secondo le attuali regole stabilite dal testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane del gas.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede alla determinazione del prezzo medio trimestrale di importazione e ne dà comunicazione entro il giorno 5 del mese successivo alla chiusura del trimestre.
3. La componente PE della bolletta dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela nel terzo e quarto trimestre 2022 si ottiene applicando al valore PE del trimestre precedente la variazione rispetto al trimestre precedente del valore Pfor, di cui al comma 1».
7.0.28
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure urgenti in materia di combustibili)
1. All'Allegato X - Disciplina dei combustibili, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla Parte 1 - Combustibili consentiti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione 1, recante l'elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I, al paragrafo 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
''d-bis) metanolo;'';
b) alla Sezione 2, recante l'elenco dei combustibili di cui è consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo II, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
''c-bis) metanolo;''».
7.0.29
Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento Istat dei contratti)
1. Per gli adeguamenti agli indici Istat previsti dai contratti commerciali e di locazione il riferimento sarà un nuovo indice che non dovrà tener conto delle variazioni di prezzo dei beni energetici e che l'Istat dovrà calcolare e rendere pubblico mensilmente per i mesi da marzo a dicembre del 2022. Gli eventuali adeguamenti già intervenuti riferiti ai mesi di cui al periodo precedente dovranno essere rimodulati sulla base del nuovo indice».
7.0.30
Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Norme a favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, l'impresa che vanta crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale a fronte di somministrazioni, forniture e appalti può trasformare tali crediti in crediti d'imposta.
2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in forma non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono previste le modalità, le procedure ed i termini per l'attuazione del presente articolo».
7.0.31
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Norme a favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, l'impresa che vanta crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale a fronte di somministrazioni, forniture e appalti può trasformare tali crediti in crediti d'imposta.
2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 1 non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in forma non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono previste le modalità, le procedure ed i termini per l'attuazione del presente articolo.».
7.0.32
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Norme a favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, l'impresa che vanta crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale a fronte di somministrazioni, forniture e appalti può trasformare tali crediti in crediti d'imposta.
2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in forma non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono previste le modalità, le procedure ed i termini per l'attuazione del presente articolo.».
7.0.33
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Aggiornamento delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della cultura e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornate le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
2. All'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: ''di concerto con il Ministro della cultura'', sono aggiunte le seguenti seguenti: ''il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie''».
7.0.34
Girotto, Pesco, Lannutti, Fede, Lomuti
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Norme di semplificazione sull'installazione di vetrate panoramiche amovibili)
1. L'installazione di vetrate panoramiche amovibili per il risparmio energetico, la protezione, messa in sicurezza e fruizione di verande e balconi inutilizzati (''VEPA'' o ''sistemi VEPA'') è considerata attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».
7.0.35
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Semplificazioni in materia di installazione pannelli fotovoltaici)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
''1-bis. Nei centri e nuclei storici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici. All'Allegato A di cui all'articolo 2 del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, al punto A.6 è abrogata la lettera c) dalle esclusioni dalla procedura semplificata.''».
7.0.36
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Eliminazione utilizzo caldaie a gas negli edifici di nuovo costruzione)
1. Nel contesto delle proposte di aggiornamento della Direttiva Epbd sul Rendimento energetico dell'edilizia presentate dalla Commissione Europea il 15 dicembre 2021, dal 1º gennaio 2023 è fatto divieto di installazione di caldaie a gas negli edifici di nuova costruzione.».
7.0.37
Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi, Lomuti
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Finanziamento del fondo ''Scuole dei mestieri'')
1. Al fine d'incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato ''Scuole dei mestieri'' di cui all'articolo 48 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7.0.38
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)
1. All'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,'' sono aggiunte le seguenti: ''nonchè le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
7.0.39
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)
1. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,''.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
8.1
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «relativi ai mesi di magio 2022 e giugno 2022» con le seguenti: «relativi all'anno 2022»;
e le parole: «per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.» con le seguenti: «per un numero di rate mensili pari ad almeno ventiquattro mesi, per le eccedenze tariffarie a parità di consumi relativi all'anno 2021».
8.2
Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, Vono
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» con le seguenti: «al primo semestre 2022».
8.3
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» con le seguenti: «al primo semestre 2022».
8.4
Precluso
Al comma 1, le parole: «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «al primo semestre 2022».
8.5
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» con le seguenti: «al primo semestre 2022».
8.6
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», con le seguenti: «al primo semestre 2022».
8.7
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, le parole: «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «al primo semestre 2022».
8.8
Totaro, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 1, le parole: «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «al primo semestre 2022».
8.9
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1:
a) sostituire le parole: «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», con le parole: «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;
b) dopo le parole: «non superiore a ventiquattro», inserire le parole: «e senza oneri aggiuntivi»;
2) al comma 2, dopo la parola: «rilascia», inserire la parola: «gratuitamente»;
3) al comma 4, le parole: «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie», sono soppresse;
4) al comma 6, le parole: «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», sono soppresse;
5) dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
''e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.''».
8.10
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1:
a) sostituire le parole: «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», con le seguenti: «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;
b) dopo le parole: «non superiore a ventiquattro», aggiungere, in fine, le seguenti: «e senza oneri aggiuntivi»;
2) al comma 2, dopo la parola: «rilascia», inserire la seguente: «gratuitamente».
Conseguentemente:
a) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ;«, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie»;
b) al comma 6, sopprimere le parole da: «alimentate, altresì,» fino alla fine del comma.
8.11
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1:
a) sostituire le parole: «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», con le parole: «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;
b) dopo le parole: «non superiore a ventiquattro», inserire le parole: «e senza oneri aggiuntivi»;
2) al comma 2, dopo la parola: «rilascia», inserire la parola: «gratuitamente».
Conseguentemente:
a) al comma 4, le parole: «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie», sono soppresse;
b) al comma 6, le parole: «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», sono soppresse.
8.12
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1:
a) sostituire le parole: «;ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», con le parole: «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;
b) dopo le parole: «non superiore a ventiquattro», inserire le parole: «e senza oneri aggiuntivi»;
2) al comma 2, dopo la parola: «rilascia», inserire la parola: «gratuitamente».
Conseguentemente:
a) al comma 4, le parole: «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie», sono soppresse;
b) al comma 6, le parole: «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», sono soppresse.
8.13
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1:
a) sostituire le parole: «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», con le seguenti: «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;
b) dopo le parole: «non superiore a ventiquattro», inserire le seguenti: «e senza oneri aggiuntivi»;
2) al comma 2, dopo la parola: «rilascia», inserire la seguente: «gratuitamente».
Conseguentemente:
a) al comma 4, le parole: «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie», sono soppresse;
b) al comma 6, le parole: «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», sono soppresse.
8.14
Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1:
a) sostituire le parole: «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», con le seguenti: «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022»;
b) dopo le parole: «non superiore a ventiquattro», inserire le seguenti: «e senza oneri aggiuntivi»;
2) al comma 2, dopo la parola: «rilascia», inserire la seguente: «gratuitamente».
Conseguentemente:
a) al comma 4, le parole: «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie», sono soppresse;
b) al comma 6, le parole: «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative», sono soppresse.
8.15
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», con le seguenti: «ai mesi da marzo 2022 a dicembre 2022» e dopo le parole: «non superiore a ventiquattro», inserire le seguenti: «e senza oneri aggiuntivi»;
b) al comma 2, dopo la parola: «rilascia», inserire la seguente: «gratuitamente».
Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: «, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie» e, al comma 6, sopprimere le parole: «alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative».
8.16
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» con le seguenti: «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022» e le parole: «non superiore a ventiquattro» con le seguenti: «non superiore a trentasei».
8.17
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022»;
b) le parole: «non superiore a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a trentasei».
8.18
Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» con le seguenti: «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022»;
2) sostituire le parole: «non superiore a ventiquattro» con le seguenti: «non superiore a trentasei».
8.19
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022», con le seguenti: «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022» e le parole: «non superiore a ventiquattro», con le seguenti: «non superiore a trentasei».
8.20
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 1, le parole: «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai mesi da aprile 2022 a dicembre 2022» e le parole: «non superiore a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a trentasei».
8.21
Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alle parole: «mesi di» sono aggiunte le seguenti: «marzo 2022, aprile 2022,»;
2) al comma 6, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».
8.22
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: «maggio 2022 e giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «aprile, maggio e giugno 2022»;
- al comma 2, le parole: «pari a 900 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.350 milioni»;
- al comma 6, le parole: «900 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.350 milioni».
8.23
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «maggio 2022 e giugno 2022» con le seguenti: «maggio 2022, giugno 2022 e luglio 2022»;
b) al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.»;
c) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
''11-bis. Fino al 31 luglio 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.''.
7-ter. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le PMI sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti».
Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento».
8.24
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «maggio 2022 e giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «maggio 2022, giugno 2022 e luglio 2022»;
b) al comma 7, al primo periodo sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «450 milioni» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 300 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38, quanto a 97 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 53 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014.».
8.25
La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «maggio 2022 e giugno 2022» con le seguenti: «maggio 2022, giugno 2022 e luglio 2022»;
b) al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 300 milioni di curo ai sensi dell'articolo 38 e quanto ai restanti 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
8.26
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «maggio 2022 e giugno 2022» con le seguenti: «maggio 2022, giugno 2022 e luglio 2022».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni per l'anno 2022, si provvede:
«a) quanto a quanto a 50 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili dì cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 60 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali dì politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
8.27
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022,» con le seguenti: «effettuati nei mesi di maggio 2022 e giugno 2022, ivi inclusi quelli conguagliati nella prima fattura utile in un periodo successivo, »;
b) al comma 1, dopo le parole: «clienti finali di energia elettrica e di gas naturale,» inserire le seguenti: «titolari di punti di prelievo di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere b), d), e) e f), del Testo integrato di cui all'allegato A alla deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel dell'ARERA e titolari dei punti di riconsegna di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere c) e d), del Testo integrato di cui all'allegato A alla delibera ARG/gas 64/09, e successive modificazioni,»;
c) al comma 2, dopo le parole: «con sede in Italia ai sensi del comma 1,» inserire le seguenti: «nonché di coprire gli eventuali rischi di liquidità dei suddetti fornitori dovuti a mancati incassi a causa di inadempimenti dei clienti finali di cui al comma 1,»;
d) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità ai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022 garanzie, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, affinché rilascino crediti di firma ai suddetti fornitori, previa verifica di un comportamento diligente da parte dei fornitori medesimi, che si approvvigionano della materia prima e si avvalgono dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Gli impegni assunti da SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 4 miliardi di curo.
7-ter. Le garanzie di cui al comma 7-bis sono rilasciate in caso di superamento di determinate soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei mercati energetici (GME) e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi codici di rete.
7-quater. L'ARERA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME, Terna S.p.A. e Snam S.p.A. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, adeguandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.».
8.28
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. In caso di inadempimento del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1º maggio al 31 dicembre 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale ed idrico, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, che preveda il pagamento delle singole rate senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite con delibera dell'ARERA. L'ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiore al 3 per cento dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, del 70 per cento dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e della restante quota entro l'anno 2023. All'erogazione dell'anticipo provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l'importo l'ARERA può ridurre il periodo temporale ferma restando l'applicazione del meccanismo di anticipazione per i soli importi già' oggetto di rateizzazione».
Conseguentemente, all'articolo 37, al comma 2 sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 25 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4.977.525.207 euro per l'anno 2022» e alla lettera a) sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4.977.525.207 euro per l'anno 2022».
8.29
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il comma 509 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituito dal seguente:
''509. Per le fatture emesse nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti ad offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata di almeno 10 mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall'Arera''».
8.30
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «ai sensi del comma 1», aggiungere le seguenti: «, nonché in favore del gestore del mercato elettrico per le attività svolte nell'interesse degli operatori del mercato all'ingrosso di energia elettrica e gas,».
8.31
Precluso
Al comma 7, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «600 milioni di euro».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 300 milioni per l'anno 2022 si provvede:
«a) quanto a 55 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282;
b) quanto a 100 milioni mediante riduzione del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) quanto a 45 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 105 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196».
8.32
Precluso
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) sono aggiunti i seguenti:
''1-sexies) borse e sacchi biodegradabili e compostabili certificati a norma UNI EN 13432:2002 di cui agli articoli 182-ter, 226-bis e 226-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che abbiano un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60% certificato sulla base dello standard ASTM D6866;
1-septies) pellicole trasparenti (cling film) biodegradabili e compostabili certificate a norma UNI EN 13432:2002 che abbiano un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60% certificato sulla base dello standard ASTM D6866''.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».
8.33
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma i, le parole: ''30 giugno 2022'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'';
b) al comma 12, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''».
8.34
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
''e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.''».
8.35
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:
«7-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera e) è inserita la seguente: ''e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'8o per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;''».
8.36
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
''e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia''».
8.37
Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
''e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.''».
8.38
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
''e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.''».
8.39
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
''e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.''».
8.40
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:
''11-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.''».
8.41
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:
''11-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.''».
8.42
De Carlo, La Pietra, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 7, inserire in fine il seguente:
«7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:
''11-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.''».
8.43
Precluso
Dopo il comma 7, inserire in fine il seguente:
«7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:
''11-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.''».
8.44
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere, infine, il seguente:
«7-bis. Al fine di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene destinata ai medesimo consorzi, nell'ambito della dotazione complessiva già stanziata dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera a), e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera b).».
8.45
Precluso
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. Il meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è esteso anche ai fornitori di cui al comma 1.
7-ter. All'articolo 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: ''i miliardo di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''2 miliardi di euro''.».
8.46
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le piccole e medie imprese fino al 31 dicembre 2022, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca, ovvero con gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».
8.47
Precluso
Dopo il comma 7, inserire in fine il seguente:
«7-bis. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le PMI sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».
8.48
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le PMI sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».
8.49
De Carlo, La Pietra, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 7, inserire in fine il seguente:
«7-bis. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le PMI sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subito un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti».
8.0.1
Girotto, Vaccaro, Puglia, Naturale, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di certificati bianchi)
1. Ai fini di una uniforme ed estesa applicazione dei principi affermati nelle recenti sentenze emesse dal Consiglio di Stato nell'ambito dei numerosi procedimenti giurisdizionali promossi dai soggetti interessati nei confronti del GSE in tema di riconoscimento degli incentivi connessi ai progetti di efficienza energetica rendicontati con metodologia standardizzata, il Ministro della transizione ecologica adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, anche nell'ambito dell'esercizio della vigilanza e dell'attività di indirizzo prevista dal decreto ministeriale n. 458 del io novembre 2011 recante ''Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica'', una apposita direttiva volta ad indirizzare il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., nel rispetto dei principi del clare loqui e della tipicità degli atti amministrativi, alla corretta applicazione dell'esercizio del potere di verifica e controllo di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in luogo del potere sostanziale di autotutela di cui all'articolo 21-nonies della legge 241 del 1990, nonché all'individuazione delle fattispecie cui applicare i provvedimenti di ritiro dei provvedimenti di annullamento d'ufficio di cui all'articolo 21-nonies, emanati illegittimamente dal GSE sulla base di provvedimenti giurisdizionali e in applicazione della presente direttiva.».
8.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica e contestuale avvio a riciclo degli elettrodomestici obsoleti)
1. Al fine di favorire l'efficientamento energetico e contestualmente di avviare al riciclo gli elettrodomestici aventi una classe energetica superiore ad A, agli utenti finali, per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, spetta un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento del costo sostenuto per l'acquisto dell'elettrodomestico. In ogni caso il contributo di cui al presente comma non può superare i cento euro.
2. Per le finalità di cui al comma i, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un fondo con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a Zoo milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.0.3
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, contestualmente ad avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti)
1. Ai fini di favorire una riduzione dei consumi domestici, promuovendo al contempo il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo, e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.
2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.
4. Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
8.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, contestualmente ad avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti)
1. Ai fini di favorire una riduzione dei consumi domestici, promuovendo al contempo il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo, e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.
2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.
4. Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: quanto a 50 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 50 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
8.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis.
(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento».
Conseguentemente all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento».
8.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
8.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 350 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196/2009».
8.0.8
Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 12 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
8.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.
2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.
3. Nell'ambito dell'operatività di cui alle misure previste dai precedenti commi, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:
i. le parole: ''nei confronti'' sono sostituite con le seguenti: ''e garanzie a favore'';
ii. alla lettera a), dopo le parole: ''i prenditori dei finanziamenti'' sono inserite le seguenti: ''e i soggetti garantiti'';
iii. alla lettera b), dopo le parole: ''l'erogazione dei finanziamenti'' sono inserite le seguenti: ''o la concessione delle garanzie'';
- al comma 1-quater, dopo le parole: ''Nel caso in cui il finanziamento'' sono inserite le seguenti: ''o la garanzia'';
b) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente: ''Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo.''».
Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 90 milioni di euro a decorrere dal 2022.
8.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. A decorrere dal 1º luglio 2021, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa beneficiaria attesta il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, mediante apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il soggetto finanziatore effettua la sola verifica formale della dichiarazione rilasciata dall'impresa».
8.0.11
Damiani, Boccardi, Ferro, Modena, Saccone
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1 All'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Ad eccezione della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni di proprietà di soggetti privati''».
8.0.12
Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Toffanin, Vitali, Vono
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2021, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 giugno 2022, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:
a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;
b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 dicembre 2022, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 31 maggio, il 31 agosto, il 31 ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2023; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1º dicembre 2022. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 settembre 2022».
8.0.13
Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Moratoria debiti bancari PMI)
1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.
3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quando a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
c) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
d) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
8.0.14
Collina, Manca, Pittella, Laus
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure a sostegno delle PMI)
1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.
3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
4. Ai commi 1 e 12-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: ''30 giugno 2022'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti parole: ''31 dicembre 2022''».
8.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Moratoria debiti bancari. PMI)
1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.
3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.''.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307''.
8.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Moratoria debiti bancari PMI)
1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma I sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.
3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».
8.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Moratoria debiti bancari PMI)
1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.
3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».
8.0.18
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Moratoria debiti bancari PMI)
1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.
3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.».
8.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Moratoria debiti bancari PMI)
1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.
3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».
8.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga moratoria PMI)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ''limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile'' sono soppresse;
b) al comma 1 le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalla seguente: ''fino al 30 giugno 2022'';
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1''.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
8.0.21
Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga moratoria PMI)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ''limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile'' sono soppresse;
b) al comma 1 le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalla seguenti: ''fino al 30 giugno 2022'';
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
8.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga moratoria PMI)
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2022'' e le parole: ''limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile'' sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciale'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
8.0.23
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga moratorie PMI)
1. All'articolo 56, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''15 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 febbraio 2022'' e le parole: ''31dicembre 2021'' sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: ''30 giugno 2022''.».
8.0.24
Precluso
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga moratoria PMI)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: ''limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile'' sono soppresse;
b) al comma 1 le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 30 giugno 2022'';
c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.''».
8.0.25
Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)
1. Ai commi 1 e 12-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sostituire le parole: ''30 giugno 2022'', ovunque ricorrano, con le seguenti: ''31 dicembre 2022''.».
8.0.26
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)
1. Ai commi 1 e 12-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sostituire le parole: ''30 giugno 2022'', ovunque ricorrano, con le seguenti: ''31 dicembre 2022''.».
8.0.27
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)
1. All'articolo 13, commi 1 e 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: ''30 giugno 2022'', sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.».
8.0.28
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)
Ai commi 1 e 12-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sostituire le parole: ''30 giugno 2022'', ovunque ricorrano, con le seguenti: ''31 dicembre 2022''.».
8.0.29
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI)
Ai commi 1 e 12-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sostituire le parole: ''30 giugno 2022'', ovunque ricorrano, con le seguenti: ''31 dicembre 2022''.».
8.0.30
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, in considerazione del perdurare degli effetti della crisi pandemica e delle ripercussioni economiche, dirette e indirette, sulle imprese italiane derivanti dal conflitto russo ucraino e dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano le seguenti disposizioni:
a) alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di euro. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;
b) alle garanzie di cui alla lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.
2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».
8.0.31
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nei limiti di quanto consentito dalla vigente disciplina europea sugli aiuti di Stato, si applicano le seguenti disposizioni:
a) alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di euro. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;
b) alle garanzie di cui alla lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.
2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».
8.0.32
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, in considerazione del perdurare degli effetti della crisi pandemica e delle ripercussioni economiche, dirette e indirette, sulle imprese italiane derivanti dal conflitto russo ucraino e dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano le seguenti disposizioni:
a) alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di euro. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;
b) alle garanzie di cui alla lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.
2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».
8.0.33
Mollame, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, in considerazione del perdurare degli effetti della crisi pandemica e delle ripercussioni economiche, dirette e indirette, sulle imprese italiane derivanti dal conflitto russo ucraino e dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano le seguenti disposizioni:
a) alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di curo. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;
b) alle garanzie di cui alla lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.
2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».
8.0.34
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nei limiti di quanto consentito dalla vigente disciplina europea sugli aiuti di Stato, si applicano le seguenti disposizioni:
a) alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo dì garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di euro. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;
b) alle garanzie di cui alla lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.
2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23; convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».
8.0.35
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nei limiti di quanto consentito dalla vigente disciplina europea sugli aiuti di Stato, si applicano le seguenti disposizioni:
a) alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di curo. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;
b) alle garanzie di cui alla lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.
2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza.».
8.0.36
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Rafforzamento delle misure di garanzia pubblica)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al 31 dicembre 2022 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e a quanto previsto dall'articolo 1, commi 53, 54 e 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e nei limiti di quanto consentito dalla vigente disciplina europea sugli aiuti di Stato, si applicano le seguenti disposizioni:
a) alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa fino alla misura massima del 90 per cento dell'importo delle operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta, e del 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, nel caso di riassicurazione, e per un importo massimo garantito non superiore a 10 milioni di curo. La garanzia di cui al presente comma è altresì concessa, anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a titolo gratuito;
b) alle garanzie di cui alla lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, le restanti disposizioni del medesimo articolo 13.
2. L'intervento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa europea in tema di aiuti di Stato, ivi compresi i Quadri temporanei vigenti nelle situazioni di crisi ed emergenza».
8.0.37
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il comma 11, è inserito il seguente:
''11-bis. Fino al 3o giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni, in favore delle imprese per il sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dell'energia.''».
8.0.38
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure per la liquidità delle imprese)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole. ''31 dicembre 2022''.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''15 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'' e le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''».
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
8.0.39
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure in favore della liquidità delle imprese)
1. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'';
b) all'articolo 16, comma 1, le parole: ''15 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'' e le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''».
8.0.40
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''31 dicembre 2021'', sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: ''15 giugno 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'' e le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''».
8.0.41
Vaccaro, Puglia, Naturale, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile'' sono soppresse;
b) al comma 1, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 30 giugno 2022'';
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. La misura di cui al comma i determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.''».
8.0.42
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)
1. All'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto legge 6 novembre 2021, n.152, così come convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera b), le parole: ''5 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 milioni'';
b) al comma 3, lettera d), le parole: ''70 per cento'' sono sostituite dalle parole: ''80 per cento'' e le parole: ''tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;'' sono soppresse;
c) al comma 3, lettera e), le parole: ''nella misura massima dell'80 per cento'' sono sostituite dalle parole: ''nella misura massima del 90 per cento'' e le parole: ''tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;'' sono soppresse».
8.0.43
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)
1. All'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto- legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera b), le parole: ''5 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''10 milioni'';
b) al comma 3, lettera d), le parole: ''70 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''80 per cento'' e le parole: ''tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;'' sono soppresse;
c) al comma 3, lettera e), le parole: ''nella misura massima dell'80 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura massima del 90 per cento'' e le parole: ''tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;'' sono soppresse.».
8.044
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)
1. All'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, cosi come convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera b), le parole: ''5 milioni'' sono sostituite dalle parole: ''10 milioni'';
b) al comma 3, lettera d), le parole: ''70 per cento'' sono, sostituite dalle parole. ''80 per cento'' e le parole: ''tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del. Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;'' sono soppresse;
c) al comma 3, lettera e), le parole. ''nella misura massima dell'80 per cento'' sono sostituite dalle parole: ''nella misura massima del 90 per cento'' e le parole: ''tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;'' sono soppresse».
8.0.45
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)
1. All'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera b), le parole: ''5 milioni'', sono sostituite dalle seguenti: ''10 milioni'';
b) al comma 3, lettera d), le parole: ''70 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''80 per cento'' e le parole: ''tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;'' sono soppresse;
c) al comma 3, lettera e), le parole: ''nella misura massima dell'80 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura massima del 90 per cento'' e le parole: ''tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;'' sono soppresse».
8.0.46
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Garanzie per i finanziati nel settore turistico)
1. All'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, così come convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, lettera b), le parole: ''5 milioni'' sono sostituite dalle parole: ''10 milioni'';
b) al comma 3, lettera d), le parole: ''70 per cento'' sono sostituite dalle parole: ''80 per cento'' e le parole: ''tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;'' sono soppresse;
c) al comma 3, lettera e), le parole: ''nella misura massima dell'80 per cento'' sono sostituite dalle parole: ''nella misura massima del 90 per cento'' e le parole. ''tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;'' sono soppresse».
8.0.47
Richetti, Grimani, Masini, Nencini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, le parole: ''secondo trimestre 2022'' sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: ''secondo e terzo trimestre 2022'';
b) all'articolo 1, comma 3, le parole: ''3.000 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''6.000 milioni di euro''.
2. All'articolo 2 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole. ''aprile, maggio e giugno 2022'' sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: ''aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022'';
b) al comma 2, le parole: ''591,83 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''1.183,66 milioni di euro'';
c) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole: ''secondo trimestre'' sono sostituite dalle seguenti: ''secondo e terzo trimestre'';
2) le parole: ''il medesimo trimestre'' sono sostituite dalle seguenti: ''i medesimi trimestri'';
d) ai commi 3 e 4 le parole: ''250 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''500 milioni di euro''.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.841,83 milioni di, euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».
Conseguentemente:
a) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 37, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
b) al comma 2 dell'articolo 38, nell'alinea, sostituire le parole: «in 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «7.819.355.207 euro per l'anno 2022» e, alla lettera a), sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «quanto a 7.819.355.207 euro per l'anno 2022».
9.1
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2023 e solo cedibili senza limitazioni numeriche, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, incluse le società di intermediazione finanziaria, le società di gestione di risparmio e le società d'investimento a capitale variabile. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le disposizioni di cui al presente articolo, s'intendono valide anche nei riguardi dei soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 2, sono allegati altresì: il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURE). L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della documentazione di cui al presente comma, e gli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente, all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURE comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione.
2-ter. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti, l'indicazione del codice unico identificativo del credito ed è subordinata alla verifica di cui al comma 2-bis, nonché alle verifiche sul cessionario ai sensi della normativa antiriciclaggio.
2-quater. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2-bis. Le imprese di cui al comma 1 provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».
9.2
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2023 e solo cedibili senza limitazioni numeriche, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, incluse le società di intermediazione finanziaria, le società di gestione di risparmio e le società d'investimento a capitale variabile. I contratti di cui al presente comma, sono cedibili dai soggetti di cui al primo periodo, anche nei confronti delle società quotate. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le disposizioni di cui al presente articolo, s'intendono valide anche nei riguardi dei soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
9.3
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 30 giugno 2023 e sono cedibili, anche parzialmente, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni pari a quattro. È consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di cessione. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le disposizioni di cui al presente articolo, s'intendono valide anche nei riguardi dei soggetti che optano per i contratti di cessione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
9.4
Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 di dicembre 2022 e sono cedibili con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».
9.5
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 e 5 inserito il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari. finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77''».
9.6
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77''».
9.0.1
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 9-bis.
(Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese termali e ricettive)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
''4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati entro la data del 30 giugno 2023, possono in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito senza limitazioni numeriche ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, felina restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, incluse le società di intermediazione finanziaria, le società di gestione di risparmio e le società d'investimento a capitale variabile. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77''».
9.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9.
(Cedibilità del credito di imposta riconosciuto per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere)
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, riconosciuti in favore delle imprese alberghiere sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente .tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma.
3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».
9.0.3
Turco, Castaldi, Fede, Croatti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili ai fini dell'autoconsumo)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, di supportare e promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, è riconosciuto alle piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, un contributo sotto forma di credito d'imposta, a copertura dell'80 per cento delle spese sostenute dal 1º luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinati all'autoconsumo, idonei a soddisfare almeno il 70 per cento del proprio fabbisogno energetico. Il credito di imposta è riconosciuto fino all'importo massimo complessivo cumulato di 96.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Il credito d'imposta di cui al comma i è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge li agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, per un numero di volte non superiore a due, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 794, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita una ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 3, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
5. L'incentivo di cui ai commi 1 e 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero della transizione ecologica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
9.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)
1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dalle piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza fino a 200 kw, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 96.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Il credito d'imposta di cui al comma i è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge il agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.
3. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo i, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, per un numero di volte non superiore a due, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita una ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 3, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
5. L'incentivo di cui ai commi 1 e 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero della transizione ecologica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
9.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Misure per la salvaguardia e il rilancio della produzione energetica nazionale da fonte idroelettrica)
1. Al fine di rafforzare la sicurezza e l'indipendenza energetica nazionale e per incrementare la produzione da fonte idroelettrica, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
''1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgono in ogni caso secondo modalità e parametri competitivi, equi e trasparenti, omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo, a carico del concessionario subentrante, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, e definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti. Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i meccanismi per tutelare il rilievo strategico degli impianti di produzione di energia idroelettrica nell'interesse nazionale, in coerenza con le previsioni del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-bis del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.''.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto del Ministro della Transizione Ecologica di cui all'articolo 12, comma 1-ter.1, del decreto legislativo n. 79 del 1999, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, adeguano i propri ordinamenti ai contenuti del predetto decreto ed alle disposizioni del predetto articolo 12, comma 1-ter.1 che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia.».
9.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Concessioni geotermia e imprese energivore)
1. In deroga a quanto previsto dal quadro normativo vigente, in particolare dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le attuali concessioni di coltivazione per risorse geotermiche in scadenza al 31/12/2024 sono valide fino al 31/12/2036, a condizione che i concessionari, d'intesa con i Comuni sede d'impianto e quelli interessati dalla concessione, presentino un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, per efficientare gli impianti e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici, nonché favorire ricadute socio economiche sui territori interessati. Tale piano deve prevedere che una quota della produzione energetica da fonte geotermica possa essere destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore del territorio interessato. A tal fine le amministrazioni competenti convocano una Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero della Transizione Ecologica istituisce un Tavolo paritetico con Regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche».
9.0.7
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Concessioni geotermia e imprese energivore)
1. In deroga a quanto previsto dal quadro normativo vigente, in particolare dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le attuali concessioni di coltivazione per risorse geotermiche in scadenza al 31/12/2024 sono valide fino al 31/12/2036, a condizione che i concessionari, d'intesa con i Comuni sede d'impianto e quelli interessati dalla concessione, presentino un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, per efficientare gli impianti e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici, nonché favorire ricadute socio economiche sui territori interessati. Tale piano deve prevedere che una quota della produzione energetica da fonte geotermica possa essere destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore del territorio interessato. A tal fine le amministrazioni competenti convocano una Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero della Transizione Ecologica istituisce un Tavolo paritetico con Regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.».
9.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.
2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».
9.0.9
Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.
2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, pari a 1 milione di euro l'anno, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
9.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 9-bis.
1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32/2019, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, pari a 1 milione di euro l'anno, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede attraverso la riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del D.L. 282/2004.
Art. 9-ter.
1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.
2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, pari a 1 milione di euro l'anno, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede attraverso la riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del D.L. 282/2004.
Art. 9-quater.
1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: ''fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni'' sono sostituite con le seguenti: ''fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta'';
b) al comma 1, lettera b), le parole: ''fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni'', sono sostituite con le seguenti: ''fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta'';
c) al comma 1-quater dopo le parole: ''oggetto di cessioni parziali'', sono aggiunte le seguenti: ''fatte salve le cessioni integrali di una o più annualità''.
2. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni'' sono sostituite con le seguenti: ''fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta''.
3. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 8, al sesto periodo le parole: ''solo per intero'' sono sostituite con le seguenti: ''anche parzialmente, purché per annualità integrali'';
b) all'articolo 4, comma 2, al terzo periodo le parole: ''fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni'' sono sostituite con le seguenti: ''fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta.''».
9.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
1. SACE può concedere, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32/2019, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».
9.0.12
Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32/2019, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, pari a 1 milione di euro l'anno, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
9.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di reverse charge)
1. Al fine di tutelare il settore turistico, con particolare riguardo alle agenzie dei viaggi e ai tour operator ed evitare un aggravio particolarmente ingente data l'elevata frequenza e numerosità di operazioni contabili, per le operazioni assoggettate al regime speciale del margine di cui all'articolo 74-ter del DPR 633/72 non si applicano gli obblighi in tema di reverse charge previsti dall'articolo 17 comma 2 DPR 633/72.
2. Le operazioni di cui al comma 1, continuano ad essere regolate in base ai principi del regime speciale stesso».
10.2
Precluso
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono comunque considerati di interesse strategico nazionale gli stabilimenti industriali gestiti da imprese operanti nel settore della bioindustria, intendendosi per tale, secondo quanto previsto dalla Strategia nazionale per la Bioeconomia BIT II, il segmento della bioeconomia che utilizza risorse biologiche rinnovabili nei processi industriali innovativi per la produzione di beni, prodotti e servizi non energetici derivati da biomassa».
10.5
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nell'ambito della propria programmazione, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2017, n. 229, nelle aree di competenza di ILVA in Amministrazione Straordinaria, possono adottare interventi di riqualificazione territoriale e riconversione produttiva, anche attraverso la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, da destinare al fabbisogno energetico dei centri abitati limitrofi a tali aree, prevedendo il reimpiego di personale ex-ILVA idoneo a tale ricollocazione».
10.7
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole da: «nonché per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro» fino alla fine del comma sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico è istituito un fondo con dotazione, per l'anno 2022, di euro 150 milioni, destinato al finanziamento di progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto. Concerto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia e su proposta dal gestore dello stabilimento stesso, è individuato e approvato il piano degli interventi da realizzare, i tempi di realizzazione, le modalità di attuazione e di erogazione delle risorse in favore dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., che, quale soggetto attuatore, potrà avvalersi di organismi in house dello Stato».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle presenti, disposizioni, valutati in euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10.8
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire il regolare rapporto di fornitura tra le imprese di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo i del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e le imprese dell'indotto, i pagamenti relativi alle forniture di beni e servizi principali e accessori avviene entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione del documento fiscale da parte dell'impresa fornitrice».
10.9
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
«2-bis. All'articolo 5, comma i, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:
''b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, con decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA);''.
2-ter. All'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
''2-bis. La domanda di AIA, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, deve contenere, la VIIAS di cui al precedente comma 2-bis, sulla base di criteri stabiliti dalle Regioni, e secondo le linee guida approvate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)''».
G10.1
Turco, Di Piazza, Ricciardi, L'Abbate, Croatti
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;
premesso che:
l'articolo 10 del provvedimento in esame reca, al comma 2, misure e attività relative alla tutela della sicurezza, della salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo precise modalità;
considerato che:
recenti studi pubblicati sulla rivista scientifica «Scientific Reports» hanno dimostrato l'esistenza di una correlazione diretta tra l'esposizione a taluni elementi, tra cui piombo, mercurio, cadmio, manganese, arsenico e selenio, e la maggior presenza di disagi nell'apprendimento, di disturbi neurocomportamentali, e diverse neoplasie che colpiscono la cittadinanza che vive nelle aree a ridosso dello stabilimento siderurgico di Ilva;
nei quartieri Tamburi, Paolo VI e Città vecchia-borgo a nord di Taranto, più vicini all'area industriale, è stato rilevato un eccesso statisticamente significativo di 1.020 decessi, tra uomini e donne, nel periodo 2001-2020, rispetto ai dati degli altri quartieri e delle altre città della regione, con un picco del 68 per cento di eccesso di mortalità rilevato nel 2019 nel sesso maschile tra i residenti del quartiere Paolo VI;
nei quartieri Tamburi e Paolo VI in particolare, la ricerca eseguita su un campione di 299 scolari distribuiti tra i quartieri Tamburi, Paolo VI, Taranto, Staffe e Talsano, dimostra che i due quartieri più vicini al polo industriale (Tamburi e Paolo VI) risultano caratterizzati da una maggiore frequenza di esposizione al fumo passivo (rispettivamente 26,9 per cento e 11,1 per cento, Chi-quadrato valore-p 0,001). È stata, quindi, osservata una significativa interazione tra piombo e arsenico, con un effetto sinergico dei due metalli, che aumenta il rischio di problemi di attenzione, di comportamento aggressivo, di problemi di esternalizzazione e di problemi sociali in generale;
considerato, inoltre, che:
l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Puglia ha pubblicato una relazione nella quale vengono riportati i dati di monitoraggio della qualità dell'aria aggiornati al 2020, registrati nelle aree di Taranto e Statte, attestando che nessun limite di legge previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010 è stato superato nell'intervallo osservato. Nella stessa relazione sono state evidenziate criticità: aumento della media annua del benzene nel 2020 rispetto al 2019, probabilmente imputabile all'obsolescenza degli impianti dello stabilimento siderurgico; superamento del valore limite orario del biossido di zolfo, attribuibile oltre che alle operazioni di colata della loppa; numerosi picchi orari, tra gennaio e febbraio 2020, superiori alla soglia olfattiva per l'idrogeno solforato (inquinante non normato);
tenuto conto che:
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nel settembre 2021, dopo oltre 15 anni, ha pubblicato le nuove linee guida sulla qualità dell'aria (AQG 2021), che presentano dei valori critici per gli inquinanti normati sostanzialmente inferiori rispetto a quelli del decreto legislativo n. 155 del 2010;
sussiste un eccessivo disallineamento tra i valori critici contemplati dal decreto legislativo n. 155 del 2010 e i parametri delle linee guida dell'OMS, al punto che l'Istituto superiore di sanità ha auspicato la necessità di ridurre il livello di inquinamento dell'aria in tempi non troppo lontani. Infatti, le linee guida dell'OMS hanno rivisto, ad esempio, al ribasso la media annuale del particolato fine (Pm2.5) portandolo da 10 a 5 microgrammi al metro cubo; quella del particolato inalatile (Pm10) da 20 a 15 microgrammi al metro cubo; così come per il biossido di azoto, riducendolo da 40 a 10 microgrammi al metro cubo; per il monossido di carbonio viene suggerito il limite giornaliero di 4 microgrammi al metro cubo;
evidenziato che:
gli inquinanti che continuano ad essere un problema in Italia e in Europa, sono il particolato atmosferico, PM10 e PM2,5, l'ozono, entrambi riconosciuti come i maggiori responsabili degli effetti sulla salute umana, e il biossido di azoto (NO2),
impegna il Governo:
a rivedere, alla luce delle considerazioni in premessa, i valori limite di particolari inquinanti Pm10, Pm2,5 e biossido di azoto (NO2), tenendo presente le linee Guida redatte dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
10.0.1
Santillo, Marco Pellegrini, Fede, Lomuti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per bonus edilizi)
1. Per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2022, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuta anche se alla data del 30 giugno 2022 le spese sostenute ovvero l'importo risultante dalle fatture rilasciate dall'impresa esecutrice degli interventi edilizi siano pari ad almeno il 30 per cento del costo dell'intervento complessivo.
2. Per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2023, la detrazione di cui al comma 9, lettera c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), del medesimo articolo 119, è riconosciuta anche se alla data del 30 giugno 2023 le spese sostenute ovvero l'importo risultante dalle fatture rilasciate dall'impresa esecutrice degli interventi edilizi sia pari ad almeno il 6o per cento del costo dell'intervento complessivo.
3. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la detrazione di cui al comma i spetta nella misura del 70 per cento per le spese sostenute nell'anno 2023 e del 65 per cento per le spese sostenute nell'anno 2024
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2023, 54,2 milioni di euro per l'anno 2024, 51,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
10.0.2
Mantovani, Castaldi, Gaudiano, Romano, Quarto, Di Girolamo, Lanzi, Croatti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di attestazioni per i benefici fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. Al fine di usufruire delle misure di cui all'articolo 119, comma 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato e realizzato, di cui all'Allegato B del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, è depositata tempestivamente e comunque prima della comunicazione fine lavori.».
10.0.3
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''per almeno il 60 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''per almeno il 30 per cento''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 3,4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
10.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: ''a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo'', sono abrogate;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.''».
10.0.5
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)
All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, le parole: ''a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo'' sono soppresse;
b) alla fine del periodo è aggiunto il seguente: ''Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.''».
10.0.6
Arrigoni, Saponara, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Monti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, le parole: ''a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo'' sono abrogate;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n.90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e 10 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
10.0.7
Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
c) al secondo periodo, le parole: ''a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo'' sono soppresse;
d) è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.''.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2022, e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.».
10.0.8
Boccardi, Gallone, Perosino, Toffanin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, le parole: ''a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo'' sono abrogate;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: ''Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), valutati in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e a quelli derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in 41,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».
10.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga termini delle agevolazioni)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, le parole: ''a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo'' sono soppresse;
b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.''».
10.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Diposizioni in materia di proroga della detrazione al 110 per cento per gli istituti autonomi case popolari)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''30 giugno 2023'' sono sostitute dalle seguenti: ''30 giugno 2024'' e le parole: ''31 dicembre 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2024''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2023, 74,2 milioni di euro per l'anno 2024, 71,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo'' sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2023, 54,2 milioni di euro per l'anno 2024, 51,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.0.12
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga termini delle agevolazioni per l'acquisto di case antisismiche)
1. All'articolo 119, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: ''Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i., la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi Bandi.''.
2. Agli oneri derivanti al presente articolo, valutati in 0,4 milioni di euro per l'anno 2023, 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 2,15 milioni di euro per l'anno 2025, 2,95 milioni di euro per l'anno 2026, 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, 2 milioni di euro per l'anno 2028, 1,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,35 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
10.0.13
Boccardi, Paroli, Gallone, Perosino, Toffanin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga termini delle agevolazioni per l'acquisto di case antisismiche)
1. All'articolo 119, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: ''Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i., la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi Bandi.''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».
10.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga termini delle agevolazioni per l'acquisto di case antisismiche)
1. All'articolo 119, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi Bandi.''».
10.0.15
Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga termini delle agevolazioni per IACP)
1. All'articolo 119, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto alla fine il seguente periodo: ''Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs 50 del 2016, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi.''.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2022, e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.».
10.0.16
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Termini esecuzione lavori agevolati di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici privati)
1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, secondo periodo, alle seguenti parole: '', a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo'' sostituire le seguenti: '', a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo e che abbiano avviato procedure autorizzatorie, CILA o titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, entro il 28 febbraio 2022''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 118,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
10.0.17
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 119, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: '', a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo'' sono soppresse».
10.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga termini delle agevolazioni per edifici unifamiliari e acquisto di case antisismiche)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo'' sono abrogate».
10.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo periodo, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2022''.».
10.0.20
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, secondo periodo, le parole: ''30 giugno 2022'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 dicembre 2022''».
10.0.21
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 119, al comma 8-bis secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''31 dicembre 2022'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2023'';
b) le parole: ''30 giugno 2022'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 dicembre 2022''».
10.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2022''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2023, 54,2 milioni di euro per l'anno 2024, 51,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.0.23
Marco Pellegrini, Santillo, Dell'Olio, Girotto, Gallicchio, Fede
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2023'';
2) le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2022''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2023, 74,2 milioni di euro per l'anno 2024, 71,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.0.24
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020)
1. In considerazione del rallentamento nell'acquisto dei crediti di imposta da parte di banche ed intermediari finanziari, all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''28 febbraio 2023'';
2) le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2023, 74,2 milioni di euro per l'anno 2024, 71,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.0.25
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater è aggiunto il seguente:
''8-quinquies. Per gli interventi di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali al 30 giugno 2022 non è stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2022 e nella misura ordinaria, rispettivamente del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1º luglio 2022.''».
10.0.26
Santillo, Marco Pellegrini, Dell'Olio, Girotto
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, Il. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis.1, le parole: ''da due a cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da uno a tre anni'' e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Il giudice può aumentare la multa fino al triplo quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato per sé o per altri, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Se il fatto è di particolare tenuità si applica la pena della reclusione sino a sei mesi e la multa sino a euro 3.500.'';
b) al comma 14, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: ''Il massimale assicurativo per l'attività di attestazione o asseverazione non può essere inferiore al 20 per cento dell'importo dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, IVA esclusa. Resta ferma la validità delle polizze già stipulate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.''».
10.0.27
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020)
1. Al fine di garantire le migliori condizioni di funzionamento delle asseverazioni e agevolare la cessione dei crediti, all'articolo 119, comma 13-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, II. 77, le parole: ''o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso'' sono sostituite dalle seguenti: '', anche in relazione alla effettiva realizzazione del progetto di intervento,''».
10.0.28
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020)
1. All'articolo 119, comma 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I soggetti di cui al presente comma devono rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza, il relativo massimale e ogni eventuale variazione successiva. Gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo di cui al presente comma sono resi disponibili all'amministrazione finanziaria.''.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con apposito decreto, le modalità di istituzione di una banca dati nazionale in cui confluiscono i dati relativi alle polizze di cui all'articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di gestione dei flussi informativi della medesima banca dati, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e l'Agenzia delle entrate, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni. Alla banca dati possono accedere i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni per gli interventi di cui al predetto articolo 121, nonché gli amministratori di condominio.».
10.0.29
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 14-bis, è inserito il seguente:
''14-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121, sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.''».
10.0.30
Boccardi, Gallone, Perosino, Toffanin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:
''14-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.''».
10.0.31
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:
''14-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.''».
10.0.32
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 all'articolo 119 dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:
''14-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione''.».
10.0.33
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:
''14-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.''».
10.0.34
Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 16-ter è inserito il seguente:
''16-ter.1. A decorrere dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono eseguiti da imprese che dimostrino il possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA per il conseguimento della qualificazione.''».
10.0.35
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di cedibilità dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020)
1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
''3-bis. In caso di opzione di cui al comma 1, il cessionario accetta entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'operazione il credito ceduto. Decorso tale termine, il credito resta nella disponibilità del cedente.''».
10.0.36
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di cedibilità dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020)
1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
''b-bis) per un credito di imposta di pari ammontare, usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.''».
10.0.37 (testo 2)
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Disposizioni in materia di cessione del credito per i bonus edilizi)
1. All'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-quater è sostituito dal seguente: "1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono formare oggetto di cessioni integrali o parziali di una o più singole annualità, anche successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni di ogni cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022."».
10.0.38
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di cedibilità dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020)
1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
''1-quinquies. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma 1 sono allegati altresì:
a) il codice fiscale del tecnico asseveratore;
b) il codice della fattura elettronica;
c) il protocollo e la data di presentazione della CILA;
d) ove previsto, i dati del bonifico bancario con il numero CRO;
e) ove previsto, il numero di protocollo dell'avvenuta comunicazione all'ENEA.''».
10.0.39
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020)
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione;'';
2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione.'';
b) all'articolo 122, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Alle banche è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, per l'utilizzo esclusivo in compensazione dei loro debiti fiscali, senza facoltà di ulteriore cessione''.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1º maggio 2022.».
10.0.40
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 34 del 2020)
1. Al fine di garantire le migliori condizioni di funzionamento del meccanismo della cessione dei crediti, al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 121, comma 1:
a) alla lettera a) dopo le parole: ''decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209'' sono inseritele seguenti: ''nonché a società soggette alla vigilanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58'';
b) alla lettera b) dopo le parole: ''decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209'' sono inserite le seguenti: ''nonché a società soggette alla vigilanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58'';
2) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: ''decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209'' sono inserite le seguenti: ''nonché a società soggette alla vigilanza della Consob e alle società da esse controllate e a organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58''».
10.0.41
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), le parole: ''fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni'' sono sostituite con le seguenti: ''fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta'';
2) al comma 1, lettera b), le parole: ''fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni'', sono sostituite con le seguenti: ''fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta'';
3) al comma 1-quater dopo le parole: ''oggetto di cessioni parziali'', sono aggiunte le seguenti: ''fatte salve le cessioni integrali di una o più annualità'';
b) all'articolo 122, al comma 1, le parole: ''fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni'' sono sostituite con le seguenti: ''fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta''.
2. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 8, al sesto periodo le parole: ''solo per intero'' sono sostituite con le seguenti: ''anche parzialmente, purché per annualità integrali'';
b) all'articolo 4, comma 2, al terzo periodo le parole: ''fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni'' sono sostituite con le seguenti: ''fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni integrali di una o più annualità del credito d'imposta''».
10.0.42 (testo 2)
Bagnai, Saponara, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10 - bis
1. All'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;».
2. All'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "anche successive alla prima", sono aggiunte le seguenti: «; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;».
3. Ai soggetti che effettuano la cessione successiva alla prima ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a) e b), e dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è consentita anche la cessione integrale di una o più annualità del credito d'imposta.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
10.0.43
Marco Pellegrini, Santillo, Dell'Olio, Girotto, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Cedibilità dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 34 del 2020)
1. All'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), le parole: ''due ulteriori cessioni solo se effettuate'' sono sostituite dalle seguenti: ''ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni'' e dopo le parole: ''società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia'' sono inserite le seguenti: '', società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58'';
2) al comma 1, lettera b), le parole: ''due ulteriori cessioni solo se effettuate'' sono sostituite dalle seguenti: ''ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente alla prima delle ulteriori cessioni'' e dopo le parole: ''società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia'' sono inserite le seguenti: '', società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58'';
3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1.1. Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, incaricato dall'istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori aventi diritto alla detrazione d'imposta necessari a valutare lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti.'';
4) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
''1-quinquies. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma i è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione, alla verifica della predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all'articolo 122-bis''.
5) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: ''di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero''».
10.0.44
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Cedibilità dei crediti di imposta di cui all'articolo 121 del decreto legge 34 del 2020)
1. All'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole da: ''senza facoltà di successiva cessione'' fino a ''bancaria e creditizia'' sono sostituite dalle seguenti: ''nonché a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130'';
b) al comma 1, lettera b), le parole da: ''senza facoltà di successiva cessione'' fino a ''bancaria e creditizia'' sono sostituite dalle seguenti: ''nonché a società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130'';
c) al comma 1-ter, lettera b), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', nonché la conformità dei lavori e la documentazione attestante il rispetto della normativa sui luoghi di lavoro'';
d) dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
''1-quinquies. Alla comunicazione telematica relativa all'opzione di cui al comma i sono allegati altresì:
a) l'asseverazione del tecnico incaricato attestante la congruità delle spese e la documentazione di cui al comma 1-ter, lettera b);
b) il documento di regolarità contributiva (DURC) e il documento unico di regolarità fiscale (DURF);
c) il contratto e la documentazione relativa agli interventi sostenuti;
d) il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento (DURC di congruità) di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n settembre 2020, n. 120
1-sexies. L'Agenzia delle entrate provvede, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione, alle verifiche di cui al comma 1-quinquies.
1-septies. L'irregolarità contributiva e fiscale certificata dal DURC e dal DURF comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Al fine di sanare la posizione fiscale e contributiva, il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, a società di cui alla legge 3o aprile 1999, n. 130 o a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
1-octies. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 1-septies.
1-novies. Qualora all'esito della citata verifica la documentazione non risulti in regola, il credito non può essere ceduto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1-septies. I soggetti di cui al comma 1-ter, lettera b), provvedono, ad ogni modo, a comunicare la circostanza di cui al presente comma all'Agenzia delle Entrate, la quale provvede effettua il monitoraggio periodico delle compensazioni. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata ai sensi del Titolo V, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231''».
10.0.45
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 10-quinquies, comma 1, capoverso ''comma 3'', del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: ''entro il 30 aprile 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''entro il 30 novembre 2022'';
b) alla lettera b) le parole: ''entro il 31 luglio 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2022'';
c) alla lettera c) le parole: ''entro il 30 novembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 giugno 2023''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c) del presente articolo valutati in 350 milioni di euro per l'anno 2023 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per l'anno 2023, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
10.0.46
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 10-quinquies, comma 1, capoverso ''comma 3'', del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: ''entro il 30 aprile 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''entro il 30 giugno 2022'';
b) alla lettera b) le parole: ''entro il 31 luglio 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 settembre 2022'';
c) alla lettera c) le parole: ''entro il 30 novembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2022''».
10.0.47
Santillo, Marco Pellegrini, Dell'Olio, Girotto, Castaldi, Fede
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)
1. All'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. I crediti che alla data del 25 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, 11. 209''».
10.0.48
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2024''.
2. Agli oneri derivanti da presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per 20 milioni di euro per l'anno 2022».
10.0.49
Gallone, Boccardi, Perosino, Toffanin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2024''».
10.0.50
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: ''31 dicembre 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2024''».
10.0.51
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2024''».
10.0.52
Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2024''».
10.0.53
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Credito d'imposta, a favore delle comunità energetiche costitute in forma cooperativa)
1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 e nel limite di 50 milioni di euro per anno alle comunità di energia rinnovabile costituite in forma cooperativa è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito di imposta è cedibile con le modalità definite dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 legge n. 196 del 2009».
10.0.54
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Credito d'imposta, a favore delle comunità energetiche costitute in forma cooperativa)
1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 e nel limite di 50 milioni di euro per anno, alle comunità di energia rinnova bile costituite in forma cooperativa è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al supera mento del costo sostenuto.
3. Il credito di imposta è cedibile con le modalità definite dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.0.55
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Credito d'imposta a favore delle comunità energetiche costitute informa cooperativa)
1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024, nel limite di 50 milioni di euro per anno alle comunità di energia rinnovabile costituite in forma cooperativa, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni.
2. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito di imposta è cedibile con le modalità definite dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni di euro, si provvede ai sensi mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.0.56
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 10-bis.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta a favore delle comunità energetiche costitute in forma cooperativa)
1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 e nel limite di 50 milioni di euro per anno, è riconosciuto alle comunità di energia rinnovabile costituite in forma cooperativa, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito di imposta è cedibile con le modalità definite dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.0.57
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)
1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti che abbiano svolto l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione nei confronti di almeno [100] farmacie per anno.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, calcolate al netto di quelle per il personale e per l'acquisto dei prodotti oggetto dell'attività di distribuzione nonché delle imposte dirette pagate, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.
5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.0.58
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)
1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti che abbiano svolto l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione nei confronti di almeno [100] farmacie per anno.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, calcolate al netto di quelle per il personale e per l'acquisto dei prodotti oggetto dell'attività di distribuzione nonché delle imposte dirette pagate, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.
5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
10.0.59
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Contributo a carico del datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato)
1 In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al consistente incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della conseguente situazione di tensione finanziaria del tessuto imprenditoriale italiano; con gravi ricadute occupazionali e sociali, dal 1º aprile al 31 dicembre 2022 la somma a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuta nella misura del 20 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 248 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».
Conseguentemente:
- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10,7 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.225.525.207 euro per l'anno 2022».
10.0.60
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Abrogazione del contributo ASpI a carico del datore di lavoro nei casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo)
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al consistente incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della conseguente situazione di tensione finanziaria del tessuto imprenditoriale italiano, con gravi ricadute occupazionali e sociali, dal 1º aprile al 31 dicembre 2022, la somma a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non è dovuta nei casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 107,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».
Conseguentemente:
- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10,27 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per, l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.084.925.207 euro per l'anno 2022».
10.0.61
Girotto, Castaldi, Fede, Lomuti
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di contributi per lo sviluppo della comunità energetiche)
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
''e) in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 'Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo' sono definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8;''».
10.0.62
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per sostenere le attività di ricerca energetica nazionale)
1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 6 e 7 sono soppressi;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
''8. In relazione al Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee previste dal PiTESAI, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 548 del 28 dicembre 2021, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, le sospensioni di cui al comma 4 perdono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione in essere. In caso, di revoca, il titolare del permesso di prospezione è comunque obbligato al completo ripristino dei siti eventualmente interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio di permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi: il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di ricerca o di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantengono in ogni caso la loro efficacia.'';
c) al comma 9 le parole: ''a decorrere dal 1º giugno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2022'';
d) il comma 13 è soppresso.».
Agli oneri derivanti dal presente articolo pari 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
Conseguentemente al Capo I dopo le parole: «DELLE IMPRESE», aggiungere le seguenti: «E DEL SETTORE ENERGETICO».
10.0.63
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Imprese autoconsumatrici di energia rinnovabile)
1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, che realizzano impianti di produzione a fonti rinnovabili di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è riconosciuta la possibilità di utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo, anche situati presso edifici o in siti diversi rispetto a quelli dove sono situati suddetti impianti di produzione, purché entrambi i siti rientrino nella titolarità dello stesso autoconsumatore, ma anche qualora gli stessi non siano sottesi alla stessa cabina primaria.
2. Tale possibilità è riconosciuta qualora gli impianti di produzione a fonti rinnovabili siano di potenza complessiva pari o inferiore a 10 MW.
3. All'articolo 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, in eccesso rispetto a quella condivisa tra i diversi punti di prelievo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.'';
b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla di rete di distribuzione anche non sottesa alla stessa cabina primaria, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete;''.
4. Ai clienti finali organizzati nella configurazione di cui al comma 1, si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 3 del presente articolo, ad eccezione delle lettere c), d) ed e) del comma 3 dell'articolo 32 ivi richiamato.».
10.0.64
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Imprese autoconsumatrici di energia rinnovabile)
1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, che realizzano impianti di produzione a fonti rinnovabili di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è riconosciuta la possibilità di utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo, anche situati presso edifici o in siti diversi rispetto a quelli dove sono situati suddetti impianti di produzione, purché entrambi i siti rientrino nella titolarità dello stesso autoconsumatore, ma anche qualora gli stessi non siano sottesi alla stessa cabina primaria.
2. Tale possibilità è riconosciuta qualora gli impianti di produzione a fonti rinnovabili siano di potenza complessiva pari o inferiore a 10 MW.
3. All'articolo 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, in eccesso rispetto a quella condivisa tra i diversi punti di prelievo e calcolata come differenza tra l'energia complessivamente immessa in rete e l'energia complessivamente prelevata nei diversi punti di prelievo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.''.
4. Ai clienti finali organizzati nella configurazione di cui al comma 1, si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 3 del presente articolo, ad eccezione del comma 3 del medesimo articolo 32.».
10.0.65
Zuliani, Tosato, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Credito di imposta per installazione impianti fotovoltaici su edifici industriali)
1. Per gli impianti solari fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati sulle coperture di edifici industriali o artigianali esistenti e strumentali all'attività d'impresa e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, è riconosciuto un credito di imposta pari al 60 per cento dell'investimento sostenuto negli anni 2022 e 2023, recuperabile nelle 5 annualità successive, in favore del proprietario dell'immobile o anche del conduttore se in presenza di un contratto di leasing o di un contratto di locazione regolarmente registrato presso l'agenzia delle entrate. Il credito d'imposta può essere ceduto o scontato direttamente in fattura dall'impresa che effettua i lavori di installazione, alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di cessione dei crediti fiscali e sconti in fattura. Il beneficio fiscale non inficia il normale ciclo degli ammortamenti previsto dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui, contestualmente alla realizzazione dell'impianto, si sostituisca una copertura in eternit già esistente, il credito di imposta di cui al comma 1 si applica all'intero investimento.
3. Il costo dell'investimento di cui ai commi 1 e 2 è sottoposto ad asseverazione della congruità delle spese, da presentare all'Agenzia delle Entrate e Riscossione prima dell'inizio dei lavori, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022, 600 milioni di euro per l'anno 2023 e 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
10.0.66
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo affitto d'azienda)
1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a maggio 2022. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1º aprile 2021 e il 31 marzo 2022 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1º aprile 2020 e il 31 marzo 2021. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2020.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 1.990 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».
Conseguentemente:
- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 15 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 5.967.525.207 euro per l'anno 2022».
10.0.67
Rufa, Bagnai, Pazzaglini, Briziarelli, Arrigoni, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Investimenti delle imprese interessate dal sisma Centro Italia)
1. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge e, in subordine, attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale 10 maggio 2018.
2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.».
10.0.68
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Investimenti per favorire l'economia reale)
1. Al fine di favorire gli investimenti nell'economia reale e stimolare la crescita economica nazionale, i redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere a) e b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5 per cento.
2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in pari 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.».
Conseguentemente al Titolo III, dopo la parola: «IMPRESE», aggiungere le seguenti: «E ALL'ECONOMIA».
10.0.69
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Credito d'imposta in favore delle imprese della logistica e trasporto merci)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese a partire da quelle aventi massa complessiva a pieno carico di 35 quintali aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del prezzo industriale del gasolio al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture di acquisto.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
10.0.70
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei periodici)
1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 1 commi 378-379 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022 con la seguente modifica all'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, ovvero non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro e delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e ''business to business'';
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione, ad eccezione delle pubblicazioni specializzate e tecnico-professionali che si rivolgono ad un pubblico di operatori professionali e ''business to business''.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
10.0.71
Briziarelli, Marti, Ripamonti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.
2. La proroga di cui al comma 1, è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1».
10.0.72
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Ulteriori disposizioni in favore delle imprese)
1. Al fine di sostenere gli operatori economici dagli effetti determinati dall'aumento dei costi relativi all'energia elettrica e al gas naturale dovuti all'aumento, delle quotazioni della principale materia prima energetica utilizzata, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2021.
3. Il contributo di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Il contributo spetta nella misura del 10 per cento dell'aumento dei costi relativi alle forniture di energia e di gas naturale, su base mensile a condizione che il costo per il consumo di energia e gas naturale di ciascun mese del primo trimestre del 2022 sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto al costo per il consumo di energia e gas naturale della stessa periodicità del 2021. Ai fini del beneficio del contributo, è necessario contestualmente non vi sia un incremento di KWH utilizzati per più del 20 per cento. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alle fatture ricevute per i consumi di energia e gas naturale di competenza del mese di riferimento. Il beneficio è ridotto alla metà per gli immobili utilizzati promiscuamente per la propria attività.
5. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a 50 mila euro.
6. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate.
7. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, utilizzabile secondo le modalità esposte al comma 9. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto, di cui al presente articolo.
9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
10.0.73
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.10-bis.
(Misure urgenti in favore delle PMI)
1. In considerazione del protrarsi degli effetti determinati dalla pandemia, nonché delle conseguenze economiche e produttive causate dal conflitto bellico in Ucraina, al fine di mitigare gli effetti economico e finanziari che gravano sul tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2022'';
b) all'articolo 16, al comma 1, le parole: ''15 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2022'' e le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.
2. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
10.0.74
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Qualificazione imprese)
1. A far data dal 1º gennaio 2023, i lavori di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge sono eseguiti da imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. A decorrere dal 1º settembre 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto con una SOA e presentato la relativa documentazione per il conseguimento della qualificazione».
10.0.75
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)
1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione'', sono sostituite dalle seguenti: ''nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022''.
2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».
10.0.76
Catalfo, Matrisciano, Castaldi, Fede
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)
1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ''nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione'', sono sostituite dalle seguenti: ''nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022''.
2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
10.0.77
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)
1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: ''nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022''.
2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».
10.0.78
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di esclusione dalle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199)
1. Esclusivamente per i procedimenti autorizzativi che siano stati avviati prima del 1º marzo 2022, la procedura di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si applica ai soli progetti in cui l'area d'impianto si trovi in aree che non siano soggette a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuate ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice e dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale».
Conseguentemente, al Titolo III, alla rubrica del Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure in materia energetica».
10.0.79
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere concessi finanziamenti agevolati per fare fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma, è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. La misura di cui al comma i si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo i, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».
10.0.80
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Finanziamenti alle imprese colpite dalla crisi Ucraina)
1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere concessi finanziamenti agevolati alle imprese al fine di far fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma, è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
10.0.81
Marin, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure a sostegno dei distributori di carburante e di gas naturale nelle aree di confine)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2022, ai distributori stradali o autostradali di carburante e di gas naturale per autotrazione, localizzati in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia è riconosciuto un contributo di solidarietà quale parziale ristoro derivante dall'aumento dei prezzi nel settore elettrico.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato ''Fondo di solidarietà per i distributori di carburante nelle aree di confine'' con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono determinate le modalità di funzionamento e di ripartizione del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.0.82
Briziarelli, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali)
1. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: ''31 marzo 2022'', sono sostituite dalle seguenti parole: ''31 dicembre 2022''.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 62,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 75 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
d) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
10.0.83
Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Rinegoziazione mutui delle Aziende Servizi alla Persona)
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel settore energetico e per permettere il proseguimento dell'attività di utilità sociale delle Aziende Servizi alla Persona, al comma 961 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''e città metropolitane'' sono sostituite dalle seguenti: '', città metropolitane e Aziende Servizi alla Persona''.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
10.0.84
Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Imprese dell'industria cartaria)
1. Alle imprese produttive dell'industria cartaria, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 mediante l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pari a 100 milioni di euro. L'accesso al fondo è subordinato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e spetta esclusivamente alle attività produttive del settore cartario. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono indicate le disposizioni per l'erogazione del beneficio per le imprese destinatarie.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante le risorse di cui ai commi 375, 376, 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.».
10.0.85
Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano)
1. Alle attività imprenditoriali operanti nel settore del Vetro Artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 mediante l'istituzione di fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pari a 5 milioni di euro. L'accesso al fondo è subordinato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e spetta esclusivamente alle attività produttive nel settore del Vetro Artistico di Murano. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono indicate le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i soggetti destinatari;
2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196.».
10.0.86
Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Imprese energivore di interesse strategico)
1. AI comma 1, dopo le parole: ''produzione destinata all'industria siderurgica'' aggiungere le seguenti: '', nonché per i finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ai titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di potenza pari o inferiore a 1 MW''».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «, nonché misure urgenti a sostegno dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili».
10.0.87
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di deposito fiscale dei prodotti energetici)
1. All'articolo 23, comma 12, del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ''l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente. Il termine di un anno per consentirne solo il coerente adeguamento è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi''».
10.0.88
Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Contributi straordinari a favore dei centri natatori per gli incrementi straordinari dei costi dell'energia elettrica e gas)
1. Per far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas e ridurne gli effetti distorsivi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti dai soggetti che gestiscono centri natatori ad uso pubblico, fino alla quota del 50 per cento delle spese sostenute per le componenti energetiche elettricità e gas acquistate ed effettivamente utilizzate nei centri natatori nell'ultimo trimestre 2021 e nell'anno 2022.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione, e di rendicontazione delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 1.
3. Le misure di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti ''de minimis''.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».
10.0.89
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito)
1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1º ottobre 2021 al 30 aprile 2022, sono sospesi fino al 30 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 luglio 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».
10.0.90
Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''27 dicembre 2013, n. 147,'' inserire le parole: ''ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,'';
b) in fine sono aggiunte le seguenti parole: '', o, in caso di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data''».
10.0.91
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.10-bis.
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: ''31 dicembre 2020'' e le parole: ''30 giugno 2021'' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'' e 30 giugno 2022'';
b) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
''La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31dicembre 2023, per i conferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020, e fino al 31 dicembre 2024, per i conferimenti effettuati dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021''.
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
''8. Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. In relazione alle perdite risultanti dal bilancio approvato per l'esercizio 2021, il credito di imposta di cui al primo periodo è riconosciuto fino a concorrenza del 50 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), deliberato ed eseguito tra il 1º luglio 2021 e il 30 giugno 2022. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1 gennaio 2024, nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nell'esercizio 2020, ovvero del 1º gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nell'esercizio 2021, ovvero del 1º gennaio 2026 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2022, da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali''.
d) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti tra il 1º Luglio 2021 e il 30 giugno 2022 il credito di imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione , ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022'';
e) al comma 12, al primo periodo, le parole: ''30 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'' e dopo le parole: ''entro i limiti della dotazione del Fondo'' sono inserite le seguenti: ''e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022'';
f) al comma 18, le parole: ''entro il 30 giugno 2021, felino restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 giugno 2022''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni per l'anno 2022 si provvede quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, e a 30 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili i corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
10.0.92
Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1-bis, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
''c-bis) le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata di cui all'articolo 100-ter, comma 1-bis.'';
b) all'articolo 100-ter:
1) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Lo statuto delle piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata può stabilire che:
a) le quote di partecipazione di ciascuna categoria oggetto di offerta al pubblico abbiano la medesima misura indicando, in tal caso, la misura e il numero delle quote di ciascuna categoria e la loro indivisibilità;
b) le quote di partecipazione di cui alla lettera a) del presente comma siano assoggettate alla disciplina prevista dalla Parte III, Titolo Il-bis, Capo IV, Sezione I. In tal caso le comunicazioni e certificazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi dell'art. 83-quinquies, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituiscono le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile''.
2) al comma 2-bis, dopo le parole: ''e successive modificazioni,'' sono inserite le seguenti: ''salvo in ogni caso quanto disposto dal comma 1-bis, secondo periodo, lettera b),'';
c) all'articolo 83-undecies:
1) al comma 1, dopo le parole: ''Gli emittenti azioni'' sono inserite le seguenti: ''e le piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata emittenti strumenti finanziari di cui all'articolo-100-ter, comma 1-bis, secondo periodo, lettera b)'';
2) al comma 2, dopo le parole: ''codice civile'' sono inserite le seguenti: ''e che ai fini del presente Capo è obbligatorio per le piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata di cui all'articolo 100-ter, comma 1-bis, secondo periodo, lettera b), tenere il libro soci''».
10.0.93
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(''modifica dei termini di sospensione di scadenza dei titoli di credito'')
I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1º ottobre 2021 al 30 aprile 2022, sono sospesi fino al 30 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 luglio 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».
11.1
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire i capoversi «11-quinquies) e 11-sexies)» con il seguente:
«11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 e a quelli di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 12, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «indicati nell'Allegato A», con le seguenti: «indicati negli allegati I e A».
11.2
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Apportare le seguenti le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, sostituire i capoversi: «11-quinquies) e 11-sexies)» con il seguente:
«11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 e a quelli di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 12, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.».
2. al comma 2, le parole: «indicati nell'Allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «indicati negli allegati I e A».
11.3
Precluso
Apportare le seguenti le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire i capoversi «11-quinquies) e 11-sexies)» con il seguente:
«11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 e a quelli di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 12, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31. dicembre 2022.»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «indicati nell'Allegato A» con le seguenti: «indicati negli allegati I e A».
11.4
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) sostituire il capoverso «11-quinquies.», con il seguente:
«11-quinquies. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 e a quelli di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale e all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 12, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.»;
2) sopprimere il capoverso «11-sexies.».
b) al comma 2, le parole: «indicati nell'Allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «indicati negli allegati I e A».
Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2024, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.5
Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «11-quinquies.», primo periodo, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni»;
b) al comma 1, capoverso «11-quinquies.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il trattamento di cui al presente comma è riconosciuto, in deroga al comma 1, con apposita causale ''indisponibilità materie prime e prodotti utili'' oppure ''difficoltà di approvvigionamento di risorse energetiche a prezzi compatibili con il mercato di sbocco''.»;
c) al comma 1, capoverso «11-sexies.», primo periodo, sopprimere le parole: «che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni»;
d) al comma 1, capoverso «11-sexies.», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le causali di cui al comma 11-quinquies si applicano anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40»;
e) al comma 2, sostituire le parole: «di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto» con le seguenti: «che ricorrono alle causali di cui ai commi 11-quinquies e 11-sexies» e sostituire le parole: «31 maggio 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022».
Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «51,6 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8 milioni di euro per l'anno 2024»;
b) dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,7 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
11.6
Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Fede
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso «11-quinquies.», sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «300 milioni»;
b) al capoverso «11-septies.», sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «450 milioni».
Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
a) all'alinea, sostituire le parole: «227,5 milioni», con le seguenti: «377,5 milioni»;
b) dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».
11.7
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «comma 11-quinquies.», inserire i seguenti:
«11-quinquies.1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro privati che hanno dovuto sospendere la propria attività per mancanza di materie prime, è riconosciuto, nel limite di spesa di 850 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
11-quinquies.2 Agli oneri derivanti dal comma 11-quinquies.1, del presente articolo nel limite di spesa di 850 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 11-quinquies.3.
11-quinquies.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 850 milioni di euro per l'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».
11.8
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «comma 11-quinquies.», inserire il seguente:
«11-quinquies.1. Per fronteggiare, nell'armo 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro privati del settore edile che hanno dovuto sospendere la propria attività per mancanza di materie prime, è riconosciuto, nel limite di spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196.
11.9
Precluso
Al comma 1, capoverso comma «11-sexies.», al primo periodo:
a) dopo le parole: «ai datori di lavoro», aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27»;
b) sostituire le parole: «fino a 15 dipendenti», con le seguenti: «fino a 250 dipendenti»;
c) sopprimere le seguenti parole: «di cui ai codici ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto».
11.10
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, capoverso «11-sexies.», apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «ai datori di lavoro» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27»;
b) sostituire le parole: «fino a 15 dipendenti» con le seguenti: «fino a 250 dipendenti»;
c) sopprimere le parole: «di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato I al presente decreto».
11.11
Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli
Precluso
Al comma 1, capoverso «11-sexies.», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «ai datori di lavoro» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27»;
2) sostituire le parole: «fino a 15 dipendenti» con le seguenti: «fino a 250 dipendenti»;
3) sopprimere le parole: «di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto».
11.12
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Al comma 1, al capoverso «comma 11-sexies.», primo periodo apportare le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «ai datori di lavoro» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27»;
b) sostituire le parole: «fino a 15 dipendenti» con le seguenti: «fino a 250 dipendenti»;
c) sopprimere le parole: «di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato I al presente decreto».
11.13
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso comma «11-sexies», primo periodo, sopprimere le parole: «che occupano fino a 15 dipendenti» e sostituire le parole: «77,5 milioni», con le seguenti: «90 milioni»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «nell'allegato A», con le seguenti: «negli allegati I e A».
Ai relativi maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.14
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «11-sexies», sopprimere le parole: «che occupano fino a 15 dipendenti»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: ''fino al 31 marzo 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 30 giugno 2022''».
Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro per l'anno 2022, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.15
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «11-sexies» sopprimere le parole:.«che occupano fino a 15 dipendenti»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: ''fino al 31 marzo 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 30 giugno 2020''».
11.16
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «11-sexies» sopprimere le parole: «che occupano fino a 15 dipendenti»;
2) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: ''fino al 31 marzo 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 30 giugno 2020''».
11.17
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso comma «11-sexies)», sopprimere le seguenti parole: «che occupano fino a 15 dipendenti»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: ''fino al 31 marzo 2021'', sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 30 giugno 2020''».
11.18
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso comma «11-sexies», sostituire le parole: «nell'Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40» con le seguenti: «ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati negli Allegati I e A al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 27, 29 e 40»;
2) al comma 3, all'alinea sostituire le parole: «pari a 227,5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022» e dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) quanto a 272,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 38».
Conseguentemente, all'articolo 37, al comma 2 sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 25 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4.205.025.207 euro per l'anno 2022» e alla lettera a) sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4.205.025.207 euro per l'anno 2022».
11.19
Precluso
Al comma 1, capoverso comma «11-sexies», primo periodo, dopo le parole: «Allegato I al presente decreto», aggiungere le seguenti: «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,» e sostituire le parole: «77,5 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «79,5 milioni di euro per l'anno 2022».
Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: «227,5 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «229,5 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera a), sostituire le parole: «224,1 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «226,1 milioni di euro per l'anno 2022».
11.20
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, capoverso «11-sexies», primo periodo, dopo le parole: «Allegato I al presente decreto» inserire le seguenti: «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,»; le parole: «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «79,5 milioni di euro per l'anno 2022».
Conseguentemente, al comma 3:
a) sostituire le parole: «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «229,5 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) alla lettera a), sostituire le parole: «224,1 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «226,1 milioni di euro per l'anno 2022».
11.21
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «11-sexies», primo periodo, dopo le parole: «Allegato I al presente decreto» aggiungere le seguenti: «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,»;
b) al comma 1, sostituire le parole: «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «79,5 milioni di euro per l'anno 2022».
Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) in epigrafe, sostituire le parole: «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «229,5 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) alla lettera a), sostituire le parole: «224,1 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «2226,1 milioni di euro per l'anno 2022».
11.22
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, capoverso «11-sexies», primo periodo, dopo le parole: «Allegato I al presente decreto», aggiungere le seguenti: «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice Ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,» e le parole: «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «79,5 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «229,5 milioni di euro per l'anno 2022» e alla lettera a), sostituire le parole: «224,1 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «226,1 milioni di euro per l'anno 2022».
11.23
Precluso
Apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, capoverso «1-sexies», primo periodo, dopo le parole: «Allegato I al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai datori di lavorò di cui al codice ateco 49.39;09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico» e le parole: «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «79 milioni di euro per l'anno 2022».
Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:
le parole: «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «229 milioni di euro per l'anno 2022»;
alla lettera a), le parole: «224,1 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «225,6 milioni di euro per l'anno 2022».
11.24
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, capoverso «comma 11-sexies», primo periodo, dopo le parole: «Allegato I al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai datori di lavoro di cui al codice ateco 49.39.09, che svolgono servizi di linea ad offerta indifferenziata e non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,» e le parole: «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «79,5 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) al comma 3:
1) all'alinea sostituire le parole: «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «229,5 milioni di euro per l'anno 2022»;
2) alla lettera a), sostituire le parole: «224,1 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «226,1 milioni di euro per l'anno 2022».
11.25
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) alla tabella di cui all'Allegato I, aggiungere, infine, la seguente voce:
«
Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codice ateco 49.39.09) |
».
b) al comma 1, capoverso «11-sexies», le parole «77,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «79,5 milioni di euro per l'anno 2022»;
c) al comma 3, le parole «227,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «229,5 milioni di euro per l'anno 2022»;
d) al comma 3, lettera a), le parole: «224,1 milioni di euro per l'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «226,1 milioni di euro per l'anno 2022»;
Conseguentemente, al comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».
11.26
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, capoverso «11-sexies», primo periodo:
1) sopprimere le seguenti parole: «che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni»,
2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per causale speciale ''rincaro energia e mancanza materie prime''»;
b) al comma 2, dopo le parole: «nell'Allegato A al presente decreto», inserire le seguenti: «e i datori di lavoro di cui all'Allegato I all'articolo 44, comma ii-sexies, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma 1 del presente articolo,»;
c) al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
1) all'alinea sostituire le parole: «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni » con le seguenti: «68,8 milioni di euro per l'anno 2022 e in 10,6 milioni »;
2) dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 5,3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».
11.27
Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Fede
Precluso
Al comma 1, capoverso «11-sexies», sostituire le parole: «77,5 milioni», con le seguenti: «155 milioni».
Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: «227,5 milioni», con le seguenti: «305 milioni»;
b) dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 77,5 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».
11.28
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso comma «11-septies», inserire il seguente:
«11-octies. I trattamenti ordinari di integrazione salariale sono riconosciuti anche ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per ragioni riconducibili all'aumento dei prezzi dei beni energetici e/o delle materie prime.».
11.29
Boccardi, Floris, Serafini, Toffanin, Perosino
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «11-septies» inserire il seguente:
«11-octies. I trattamenti ordinari di integrazione salariale sono riconosciuti anche ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per ragioni riconducibili all'aumento dei prezzi dei beni energetici e/o delle materie prime.».
11.30
Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 1, dopo il capoverso «11-septies» aggiungere in fine il seguente:
«11-octies. I trattamenti ordinari di integrazione salariale sono riconosciuti anche ai datori di lavoro di cui all'articolo 10 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per ragioni riconducibili all'aumento dei prezzi dei beni energetici e/o delle materie prime.».
11.31
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. In fase di prima applicazione, per i periodi di sospensione che vanno dal 1º gennaio al 31 marzo 2022, i datori di lavoro soggetti alla disciplina di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dalle procedure di cui all'art. 14, tranne per ciò che concerne la comunicazione sindacale di cui al comma 1, e all'art. 15, secondo comma, del medesimo decreto legislativo. La comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, potrà essere effettuata retroattivamente anche per periodi di sospensione iniziati dal 1º gennaio 2022 e non oltre il 31 marzo 2022. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 1º gennaio e il 31 marzo 2022 è fissato, a pena di decadenza, al 15 maggio 2022. Per i periodi di sospensione di cui al secondo periodo del presente comma verrà introdotta la specifica causale ''mancanza di lavoro per emergenza Covid 19.
1-ter. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 11-sexies, dell'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come inserito dal comma 1 del presente articolo, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, commi 3 e 3-bis, 30, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».
11.32
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. In fase di prima applicazione, per i periodi di sospensione che vanno dal 1º gennaio al 31 marzo 2022, i datori di lavoro soggetti alla disciplina di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dalle procedure di cui agli articoli 14, commi da 2 a 6, e 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. La comunicazione di cui al comma i dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere effettuata retroattivamente anche per periodi di sospensione iniziati dal 1º gennaio 2022 e non oltre il 31 marzo 2022. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 1º gennaio e il 31 marzo 2022 è fissato, a pena di decadenza, al 15 maggio 2022. I periodi di sospensione di cui al secondo periodo del presente comma sono indicati con la causale ''mancanza di lavoro per emergenza Covid 19.
1-ter. I periodi di trattamento di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 11-sexies dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal comma i del presente articolo, non sono computati ai fini dei limiti previsti dagli articoli 4, commi i e 2, 12, 29, commi 3 e 3-bis, e 30, comma i, del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».
11.33
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole «i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto» con le seguenti «i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati negli Allegati I e A al presente decreto».
Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:
a) all'alinea sostituire le parole: «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «64,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 35,3 milioni di euro per l'anno 2024»;
b) alla lettera a) sostituire le parole: «224,1 milioni», con le seguenti: «254,1 milioni»;
c) dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
11.34
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto», inserire le seguenti: «e i datori di lavoro di cui all'Allegato I all'articolo 44, comma 11-sexies, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma i del presente articolo,».
11.35
Matrisciano, Trentacoste, Croatti
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato A al presente decreto», inserire le seguenti: «e i datori di lavoro di cui all'Allegato I all'articolo 44, comma 11-sexies, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma i del presente articolo,».
11.36
Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
All'Allegato A, voce «Siderurgia», dopo le parole: «CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe» aggiungere le seguenti: «24-51 - Fusione di ghisa».
Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «36,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,6 milioni di euro per l'anno 2024»;
b) dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
11.37
Precluso
All'Allegato A, dopo la voce «Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)» inserire la seguente:
«
«Attività ricreative | gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00) |
altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09) | |
altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09) | |
attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01) | |
altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09) | |
noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94) | |
noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)». |
».
Conseguentemente, al comma 3 sono apportate le seguenti modifìcazioni:
le parole: «valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno .2024» sono sostituite dalle seguenti: «valutate in 36,7 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,64 milioni di euro per l'anno 2024»;
dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,34 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
11.38
Precluso
Nell'allegato A - (Disposizioni in materia di integrazione salariale), dopo la voce: «Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)», inserire le seguenti voci:
1. «Turismo - Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20), Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 179.90), Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ATECO 55.30), Intrattenimento e spettacolo (codici ATECO 93.21), Animazione turistica (codice ATECO 93.29.90)»;
2. «Altre attività - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09), Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ATECO 49.32.2), Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri - noleggio bus con conducente (codice ATECO 49.39.09)».
Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:
d) all'alinea sostituire le parole: «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «46,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 17,3 milioni di euro per l'anno 2024»;
e) alla lettera a) sostituire le parole: «224,1 milioni», con le seguenti: «236,1 milioni»;
f) dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
11.39
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) all'allegato A, aggiungere, in fine, le seguenti voci:
«
Turismo | Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20) |
Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 179.90) | |
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ATECO 55.30) | |
Intrattenimento e spettacolo (codici ATECO 93.21) | |
Animazione turistica (codice ATECO 93.29.90) | |
Altre attività | Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09) |
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ATECO 49.32.2) | |
Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri - noleggio bus con conducente (codice ATECO 49.39.09) |
».
b) al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
1) all'alinea, sostituire le parole: «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni» con le seguenti: «60,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 9,3 milioni»;
2) dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 26,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».
11.40
Precluso
All'allegato A, dopo la voce: «Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)», inserire le seguenti:
1. «Turismo - Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20), Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90), Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ATECO 55.30)»;
2. «Altre attività - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09), Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ATECO 49.32.2)».
Conseguentemente, al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «valutate in 34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «valutate in 52,9 milioni di euro per l'anno 2022 e in 8,07 milioni di euro per l'anno 2024»;
dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,77 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge».
11.41
Precluso
Al comma 2, Allegato A, aggiungere, in fine, le seguenti voci:
«
«Turismo | 55.10 e 55.20 Turismo - Alloggio |
79.1, 79.11, 79.12 e 179.90 - Agenzie e tour operator | |
55.30 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | |
93.21 - Intrattenimento e spettacolo | |
93.29.90 - Animazione turistica | |
Trasporto | 49.31 E 49.39.09, Trasporto Terrestre Di Passeggeri In Aree Urbane E Suburbane E Altre Attività Di Trasporti Terrestri Di Passeggeri Nca |
49.32.2 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri - noleggio bus con conducente». |
».
Conseguentemente,
a) al comma 3, alinea, sostituire le parole: «34,4 milioni» con le seguenti: «44,4 milioni»;
b) al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) quanto a 10 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.42
Precluso
All'ALLEGATO A - (Disposizioni in materia di integrazione salariale) è inserita, in fine, la seguente voce:
«Fusione di ghisa (codice ATECO: 24.51)».
Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:
a) all'alinea sostituire le parole: «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «35,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 6,3 milioni di euro per l'anno 2024»;
b) alla lettera a) sostituire le parole: «224,1 milioni», con le seguenti: «225,1 milioni»;
c) dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
11.43
Precluso
All'Allegato 1, aggiungere in fine la seguente voce:
«
«Fonderie - Fusione di ghisa (Codice Ateco 24.51) - Fusione acciaio (Codice Ateco 24.52) - Fusione di metalli leggeri (Codice Ateco 24.53) - Fusione di altri metalli non ferrosi (Codice Ateco 24.54)». |
».
11.44
Precluso
All'ALLEGATO A - (Disposizioni in materia di integrazione salariale) è inserita, in fine, la seguente voce:
«Fonderie (codice ATECO: 24.5)».
Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3:
d) all'alinea sostituire le parole: «34,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «39,4 milioni di euro per l'anno 2022 e in 10,3 milioni di euro per l'anno 2024»;
e) alla lettera a) sostituire le parole: «224,1 milioni», con le seguenti: «229,1 milioni»;
f) dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
11.45
Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 83 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:
«Allegato B
- Turismo
Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)
Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codici ateco 55.30)
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20)
- Ristorazione
Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10)
Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)
Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)
Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)
- Attività ricreative
Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)
Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01)
Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09)
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94)
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09) Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09)
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20)
Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).
- Altre attività
Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00)
Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30)
Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».
11.46
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:
«Allegato B
- Turismo
Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)
Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codici ateco 55.30)
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20)
- Ristorazione
Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10)
Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)
Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)
Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)
- Attività ricreative
Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)
Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00)
Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01)
Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09)
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94)
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01)
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09) Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09)
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20)
Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).
- Altre attività
Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00)
Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30)
Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».
11.47
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
b) per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
Conseguentemente, dopo l'allegato A aggiungere il seguente:
«Allegato B
- Turismo
Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20);
Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codici ateco 55.30),
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20).
- Ristorazione
Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);
Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0);
Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);
Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).
- Attività ricreative
Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1);
Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00);
Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);
Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);
Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09);
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20);
Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).
- Altre attività
Musei (codici ateco 91.02 e 91.03);
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);
Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);
Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30);
Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».
11.48
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:
«Allegato B
- Turismo
Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20);
Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codici ateco 55.30);
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20).
- Ristorazione
Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);
Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0);
Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);
Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).
- Attività ricreative
Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1);
Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00);
Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);
Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);
Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09);
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20);
Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).
- Altre attività
Musei (codici ateco 91.02 e 91.03);
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);
Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);
Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30);
Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».
11.49
Precluso
Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:
«Allegato B
- Turismo
Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20);
Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codici ateco 55.30);
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20).
- Ristorazione
Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);
Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0);
Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);
Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).
- Attività ricreative
Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1);
Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00);
Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);
Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);
Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09);
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20);
Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).
- Altre attività
Musei (codici ateco 91.02 e 91.03);
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);
Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);
Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30);
Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».
11.50
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 83 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 12,8 milioni per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:
«Allegato B
- Turismo
Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20);
Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codici ateco 55.30);
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20).
- Ristorazione
Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);
Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0);
Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);
Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).
- Attività ricreative
Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1);
Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00),
Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);
Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);
Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09);
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20),
Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).
- Altre attività
Musei (codici ateco 91.02 e 91.03),
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);
Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);
Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30);
Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».
11.51
Precluso
Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
b) per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
Conseguentemente, dopo l'allegato A è inserito il seguente:
«Allegato B
- Turismo
Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20).
Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90);
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codici ateco 55.30);
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20);
- Ristorazione
Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10);
Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0);
Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29);
Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30).
- Attività ricreative
Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1);
Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3);
Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9);
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00);
Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01);
Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09);
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94);
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01);
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09);
Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09),
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20);
Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90).
- Altre attività
Musei (codici ateco 91.02 e 91.03);
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00);
Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00);
Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.3 0);
Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05);
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21);
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».
11.52
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. I datori di lavoro di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato B al presente decreto legge che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 14,3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato:
Allegato B
all'articolo 11, comma 3-bis. - (Disposizioni in materia di integrazione salariale)
Attività ricreative
«
- gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00) |
- attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01) |
- altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09) |
- noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94) |
- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01) |
- altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09) |
- altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09) |
».
11.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Incentivazione attività no-profit da parte dei lavoratori del settore privato)
1. Al fine di promuovere un nuovo modello di cittadinanza attiva, caratterizzato dalla partecipazione dei lavoratori alla vita politica e sociale del Paese, gli obblighi di formazione professionale dei lavoratori del settore privato si intendono assolti, sino a concorrenza di 10 giorni annuali, anche tramite la collaborazione del lavoratore con associazioni del terzo settore che perseguano finalità assistenziali, sociali, religiose, culturali, sportive e ambientali.
2. Le modalità di assolvimento dell'obbligo formativo di cui al comma 1 sono disciplinate dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, da specifici accordi tra le parti.
3. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il numero 3) è inserito il seguente:
''3-bis) la collaborazione del lavoratore con associazioni del terzo settore che perseguano finalità assistenziali, sociali, religiose, culturali, sportive e ambientali, sino a concorrenza di 10 giorni annuali''.».
11.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.11-bis.
1. La proroga dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 131 della legge 30 dicembre 2021 , n. 234, si applica per gli anni 2022 e 2023 anche ai lavoratori di Air Italy in liquidazione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 34 milioni di curo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
11.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.11-bis.
1. All'articolo 1, comma 845,lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n.234 le parole: ''31 agosto 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2022''».
11.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.11-bis.
1. Al fine di garantire la manutenzione straordinaria degli impianti per gli scopi idroelettrici ed erogare il servizio di fornitura idrica in gran parte delle regioni meridionali oltre a garantire la sicurezza del patrimonio infrastrutturale dello Stato, il termine del 31 agosto 2022 di cui all'articolo 63, comma 5, della legge 16 luglio 2020, n.76 è prorogato al 30 novembre 2022.».
11.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. In considerazione delle attuali ripercussioni economiche, fino al 31 dicembre 2022, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di un ulteriore giorno.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 45 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 85 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
c) quanto a 30 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
11.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare di fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 135 milioni di euro per l'anno 2022 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 15 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
d) quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «a più di un lavoratore dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «alternativamente» sono inserite le seguenti:» ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.
3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''3 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 per cento''».
11.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».
11.0.9
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.11-bis.
1. L'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1º gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del 1º gennaio 2022».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.0.10
Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Toffanin, Vitali, Vono
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Disciplina delle prestazioni occasionali)
1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;
c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata ''piattaforma informatica INPS'', che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati ''buoni lavoro'' delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestato nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.
12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l'oggetto della prestazione;
d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.
15. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è abrogato l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
11.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo i del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.11-bis.
(Lavoro accessorio nei settori del turismo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie)
1. In deroga all'articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del presente articolo, per prestazioni di lavoro accessorio rese nell'ambito del settore del turistico ricettivo, degli eventi, ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei medesimi settori, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Felino restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro.
6. I committenti imprenditori di cui al comma 1 che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 2 7 6 del 2003».
11.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. I trattamenti di integrazione salariale fruiti a seguito di uno degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
a) non si computano ai fini del computo della durata massima di cui al comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
b) non comportano l'applicazione della contribuzione addizionale di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
c) non sono considerati utili ai fini del computo dei ventiquattro mesi di cui al comma 8-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
d) possono essere pagati direttamente da INPS, su richiesta del datore di lavoro, senza necessità di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa.
2. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.''».
11.0.14
Zuliani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Ulteriori misure di sostegno alle imprese)
1. Al fine di sostenere i soggetti che hanno subito una riduzione di fatturato derivante dai divieti di esportazione verso la Federazione Russa adottati dall'UE in considerazione della crisi internazionale in atto, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel terzo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che il volume delle esportazioni verso la Federazione Russa abbia rappresentato il 20 per cento del fatturato complessivo dell'anno 2019.
5. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al secondo periodo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'ammontare del contributo, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
12.1
Precluso
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2-septies, è inserito il seguente:
''2-octies. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2-ter è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale.''.
2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.2
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale.».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
12.3
Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, Vono, De Poli
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.25, dopo il comma 2-septies, è inserito il seguente:
''2-octies. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2-ter è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale.''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 7 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
12.4
Totaro, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
All'articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale.».
All'onere di cui al presente comma quantificati in curo 7 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
12.5
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2-septies, è inserito il seguente:
''2-octies. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2-ter è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale.''.
2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.6
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
All'articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente:
''2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2-septies, è inserito il seguente:
''2-octies. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2-ter è riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore termale, a condizione che nel periodo di competenza di cui allo stesso comma non facciano ricorso a trattamenti di integrazione salariale.''».
Al maggior onere di cui al presente comma, stimato in euro 7 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
12.7
Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Fede
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 1, comma 249, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''della Presidenza del Consiglio dei ministri,'', sono inserite le seguenti: ''nonché sulla base dei fabbisogni occupazionali dei territori interessati,''».
12.0.1
Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi, Fede, Lomuti
Precluso
Al Titolo III, dopo il Capo II, aggiungere il seguente:
«Capo II-bis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALARIO MINIMO E RAPPRESENTANZA DELLE PARTI SOCIALI NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Art. 12-bis.
(Finalità e campo di applicazione)
1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.
Art. 12-ter.
(Definizione)
1. Per ''retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente'' si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
2. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma i è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma i corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.
Art. 12-quater.
(Pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili)
1. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 12-ter, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 12-ter.
2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini delle disposizioni di cui al presente Capo, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 12-quinquies.
(Contratti collettivi scaduti o disdettati)
1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
Art. 12-sexies.
(Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario)
1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 12-ter, comma i, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri della Commissione.
2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
3. La Commissione:
a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma i dell'articolo 12-ter;
b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 12-ter;
c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti di cui all'articolo 12-quater.
4. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma i dell'articolo 12-ter è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 12-septies.
(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)
1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 3o del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 12-octies.
(Repressione di condotte elusive)
1. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
2. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma i non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 12-nonies.
(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità di cui al presente Capo.
Art. 12-decies.
(Disposizione transitoria)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza».
12.0.2
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
1. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in favore dei comuni. Le risorse di cui al citato articolo 27, comma 2, possono essere utilizzate senza alcun vincolo di destinazione da parte degli enti locali beneficiari.».
12.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Esonero contributivo assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali)
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022; n. 25, le parole: ''al 31 marzo 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 maggio 2022''.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 47,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,3 milioni di euro nel 2024, si provvede, quanto a 47,7 milioni per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 38 e quanto a 7,3 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
Conseguentemente:
- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10,12 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.025.225.207 euro per l'anno 2022».
12.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Prestazione lavorativa dei soggetti fragili)
1. Per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di lavoratori fragili, si applicano fino al 30 giugno 2022.
2. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo comma è autorizzata la spesa di 68,8 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 68,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».
Conseguentemente:
- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10,173 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.046.325.207 euro per l'anno 2022».
12.0.5
Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Fede
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Lavoratori dello spettacolo)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 50 milioni per l'anno 2022 per le finalità di cui al medesimo articolo.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5o milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.0.6
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:
''994-bis. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022.''».
12.0.7
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
''Art. 12-bis.
1. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole ''27 dicembre 2013, n. 147,'' inserire le parole ''ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,''
b) in fine sono aggiunte le seguenti parole: '', o, in caso di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data''».
12.0.8
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Decorrenza dei termini la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo, agli eventi ad eventi verificatisi a decorrere dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».
12.0.9
Rivolta, Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2022)
1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022''. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
12.0.10
Matrisciano, Catalfo, Lanzi, Corbetta, Di Girolamo, Gaudiano, Pavanelli, Croatti, Romano, Montevecchi, Fede, Lomuti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di benefici pensionistici)
1. All'articolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, 11. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e per le prestazioni assistenziali legate alla condizione di disabilità.''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.0.11
Ripamonti, Monti, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Mollame, Montani, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:
''283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.''.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole ''più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne'' sono aggiunte le seguenti: ''. A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età''.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:
''380-bis. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 percento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali''.
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole ''tra il 1º gennaio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º gennaio 2014''.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
12.0.12
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:
''283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.''.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: ''più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne'' sono aggiunte le seguenti: ''. A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età''.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:
''380-bis. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali''.
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole ''tra il 1º gennaio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º gennaio 2014''.».
12.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283 è inserito il seguente: ''283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.''.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo le parole: ''più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne'' sono aggiunte le seguenti: ''. A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età''.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente: ''380-bis. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali''.
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: ''tra il 1º gennaio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º gennaio 2014''.».
12.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:
''283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.''.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: ''più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne'' sono aggiunte le seguenti: ''. A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età''.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:
''380-bis. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali''.
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: ''tra il 1º gennaio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º gennaio 2014''.».
12.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:
''283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.''.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole ''più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne'' sono aggiunte le seguenti: ''. A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età''.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:
''380-bis. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali''.
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole ''tra il 1º gennaio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º gennaio 2014''.».
12.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:
''283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.''.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole ''più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne'' sono aggiunte le seguenti: ''. A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età''.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:
''380-bis. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali''.
4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole ''tra il 1º gennaio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º gennaio 2014''.».
12.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:
''283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.''.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole ''più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne'' sono aggiunte le seguenti: ''. A decorrere dal 1º gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età''.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380; è inserito il seguente:
''380-bis. Dal 1º gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari, allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali''. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole ''tra il 1º gennaio 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º gennaio 2014''.».
12.0.18
Alessandrini, Testor, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)
1. Al fine di sostenere il settore agricolo, favorire l'occupazione e contenere l'impatto della crisi internazionale in Ucraina, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: ''5.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''10.000 euro'';
b) al comma 1, lettera b), le parole: ''5.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''15.000 euro'';
c) al comma 1, lettera c), le parole: ''2.500 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''5.000 euro'';
d) al comma 14, la lettera b) è abrogata;
e) al comma 17, le parole: ''dieci giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''trenta giorni''».
12.0.19
Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Contratto applicabile)
1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Gli importi di cui al precedente periodo sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente.''».
12.0.20
Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Contratto applicabile)
1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente.''».
12.0.21
Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Castaldi, Lomuti
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)
1. All'articolo i della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:
''182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.''.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)
1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: ''c-bis) assicurare il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo l'assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti presso il medesimo datore di lavoro. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico esclusivo del fondo di appartenenza.''».
12.0.23
Precluso
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-quater è sostituito dal seguente: ''5-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990 e il reddito complessivo del contribuente sia superiore ad euro 2.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990 e il reddito complessivo del contribuente sia superiore all'importo di euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis del presente articolo.'';
b) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente: ''5-quinquies. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.''.
2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».
12.0.24
Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modificazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)
1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'ultimo periodo è soppresso.».
12.0.25
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Misure per il lavoro)
1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: ''31 dicembre 2022'', sono inserite le seguenti: ''e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023''.
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi''».
12.0.26
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Misure per il lavoro)
1. All' articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: ''31 dicembre 2022'' sono inserite le seguenti: ''e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023''.
2. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto il seguente periodo: ''Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi.''».
12.0.27
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Misure per il lavoro)
1. All' articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: ''31 dicembre 2022'' sono inserite le seguenti: ''e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023''.
2. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto il seguente periodo: ''Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi.''».
12.0.28
Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)
1. All'articolo, 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
''2-bis. Fermi restando le norme e gli indirizzi tecnici di livello nazionale e regionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l'autorità competente può autorizzare la reimmissione dell'aria aspirata nell'ambiente di lavoro, previo trattamento con filtro a bordo macchina, qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni tecnico-gestionali:
a) il sistema di abbattimento delle polveri e nebbie oleose prevede uno stadio di pre-trattamento (ad esempio: metallico, sintetico, elettrostatico) e filtro finale ad alta efficienza rispondente alla norma UNI EN 1822: 2010;
b) il sistema di abbattimento prevede un dispositivo per il controllo della funzionalità (ad esempio pressostato differenziale o allarme);
c) il gestore dell'impianto segue la procedura di controllo e manutenzione dell'impianto di abbattimento secondo le tempistiche e le tipologie di filtri previste dal manuale del fabbricante, garantendo, in ogni caso, una manutenzione almeno annuale di cui dovrà essere tenuta la registrazione. Alla parte II-bis dell'allegato IV alla parte quinta sono elencate le fasi lavorative per l'attività di pulizia meccanica o asportazione di materiale effettuate su metalli e leghe metalliche''».
Conseguentemente, all'allegato IV alla parte quinta dopo la parte II, è inserita la seguente:
«Parte II-bis
Attività di lavorazioni meccaniche ed asportazione di materiale effettuate su metalli e leghe metalliche di cui all'articolo 272, comma 2-bis
Fasi lavorative
A. Lavorazioni meccaniche
A.1 Tornitura
A.2 Fresatura
A.3 Trafilatura
A.4 Rettifica
A.5 Bobinatura
A.6 Incisione
A.7 Taglio
A.8 Foratura
A.9 Alesatura
A.10 Tranciatura/Cesoiatura
A.11 Filettatura/ Maschiatura
A.12 Deformazione plastica a freddo dei metalli
A.13 Fustellatura
A.14 Aggraffatura
A.15 Multifunzione con più di una delle fasi sopraindicate
Materie prime
1. Metalli e leghe metalliche
2. Lubrificanti:
2.1. Grafite
2.2. Oli emulsionati
2.3. Oli lubrificanti utilizzati nel ciclo
2.4. Oli lubro-refrigeranti
2.5. Stearati ed assimilabili».
12.0.29
Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modificazioni al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in tema di incentivo all'autoimprenditorialità)
1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''ovvero qualora il reddito annuale derivante dal rapporto di lavoro sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
12.0.30
Precluso
Dopo l'articolo, Inserire il Seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)
1. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: ''più imprenditori'' sono inserite le seguenti: ''e professionisti iscritti in Albi'';
b) al comma 4-ter, n. 3), lettera e), secondo periodo, dopo le parole: ''anche individuali'' sono inserite le seguenti: ''e professionisti iscritti in Albi'';
c) al comma 4-quater, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''pur conservando i partecipanti alla rete i propri regimi fiscali'';
d) dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
''4-quater.1. Il contratto di rete tra professionisti è soggetto all'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo presso cui è iscritto ciascun partecipante. Le modifiche della struttura dei partecipanti al contratto di rete sono gestite e depositate per l'iscrizione, la modifica o la cancellazione a cura del professionista indicato nell'atto modificativo, presso l'Albo cui è iscritto o a cura dei diversi professionisti iscritti qualora si tratti di diversi Albi professionali. L'Ordine presso cui è iscritto provvede alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione delle modifiche del contratto di rete, alla stessa maniera provvedono gli altri Ordini presso cui sono iscritti gli altri professionisti. Nei casi in cui sia prevista la costituzione di un fondo comune, la rete viene iscritta presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio della sede della rete ed è annotata nei rispettivi Albi professionali dei retisti che vi appartengono. La rete soggetto acquista con l'iscrizione all'Agenzia delle Entrate soggettività giuridica pur conservando i partecipanti alla rete i propri regimi fiscali. Al fine di perfezionare l'acquisto della soggettività giuridica il contratto è stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.''».
12.0.31
Rufa, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Credito d'imposta in favore di imprese che investono in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. In via sperimentale, al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 3, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1º gennaio al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso entro un limite di spesa massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
12.0.32
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis
(Comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali)
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: ''mediante SMS o posta elettronica'', sono sostituite dalle seguenti: ''mediante modalità informatiche''».
12.0.33
Ferrero, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)
1. Al fine di sostenere il settore dell'intermediazione immobiliare, duramente colpito dalla crisi economica internazionale, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: ''l'ammontare della spesa sostenuta'' sono sostituite con le seguenti: ''il numero di fattura emessa''».
12.0.34
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Misure urgenti di sostegno per il settore dell'intermediazione immobiliare)
1. Al fine di sostenere il settore dell'intermediazione immobiliare, duramente colpito dalla crisi economica internazionale, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: ''l'ammontare della spesa sostenuta'' con le seguenti: ''il numero di fattura emessa''».
12.0.35
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Trattamento dati fra Inps ed enti bilaterali o fondi integrativi)
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:
''13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.''».
12.0.36
Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Congedi parentali)
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, 11. 151, le parole: ''30 per cento'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti ''50 per cento''.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.0.37
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25. luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-sexies, è inserito il seguente:
''1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani .sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente Testo Unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera.''».
12.0.38
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
1. In coerenza con le convenzioni internazionali, cui l'Italia aderisce, relative allo status e ai diritti di circolazione dei lavoratori marittimi, nonché ai principi che regolano le prerogative dello Stato costiero sulle navi straniere, sui documenti di viaggio dei marittimi di Paesi non appartenenti alla Unione Europea che imbarcano su navi o unità da diporto di bandiera estera, che scalino o stazionino in un porto nazionale, il timbro di uscita, di cui all'art. 11.1 del Regolamento (UE) 2016/339 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, è apposto secondo le seguenti modalità e tempistiche:
- laddove la data di partenza non sia stata in precedenza comunicata né sia in altro modo determinabile, il timbro di uscita è apposto nel momento in cui il Comandante della nave o dell'unità da diporto in questione informa le competenti autorità nazionali della partenza imminente di detta nave o unità dallo spazio Schengen;
- laddove la data di partenza dallo spazio Schengen, benché non imminente, sia individuata tramite apposita dichiarazione resa dal Comandante della nave o dell'unità da diporto, il timbro di uscita è apposto al momento della ricezione della predetta dichiarazione da parte delle competenti autorità nazionali.
Resta comunque salva l'esenzione prevista dall'art. 11.3 del citato Regolamento.».
12.0.39
Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Riconoscimento dei trattamenti integrativi arretrati del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022, le disposizioni dell'articolo 5, comma i, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate relative ai trattamenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
2. Per l'attuazione del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione dei trattamenti integrativi arretrati di cui al comma i, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.0.40
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Incentivi alle aggregazioni)
1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis dopo la lettera c) è aggiunto il seguente periodo: ''Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla lettera a) se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183'';
b) al comma 1-quater, dopo le parole: ''all'attività artistica o professionale'' sono aggiunte le seguenti: ''con esclusione delle operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183'';
c) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente comma:
''8-ter. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non determinano in nessun caso il realizzo di componenti postivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del presente articolo''.
2. L'imposta di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies del codice civile.
3. La riduzione dell'imposta di cui al comma 2 è applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito imponibile della società costituita o risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30 per cento, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la trasformazione o nel periodo d'imposta precedente a quello di costituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni caso con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.
4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e nel terzo.
5. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
12.0.41
Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro)
1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2022, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a. incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
d) per la parte di aumento dovuta a rinnovi contrattuali siglati successivamente all'entrata in vigore del presente articolo.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2021, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2021.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2021, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2; del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
12.0.42
Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Fede
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Identità digitale per la presentazione della DID)
1. Qualora la richiesta di rilascio della identità digitale sia finalizzata alla presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, il rilascio dell'identità digitale stessa avviene senza oneri a carico del richiedente.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.0.43
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Detraibilità del contributo integrativo dei soci delle società tra professionisti)
1. Al fine di evitarne la duplicazione, la contribuzione integrativa riferita alle prestazioni effettuate dai soci alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è detraibile, secondo le modalità stabilite da ciascun ente di previdenza, dall'ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta ai rispettivi enti di previdenza anche con riferimento all'attività svolta tramite le suddette società, qualora le prestazioni stesse siano finalizzate al conseguimento di un unico risultato e sempreché il contributo integrativo sia stato in origine applicato dalla società al destinatario finale della prestazione. Gli enti di previdenza adeguano i propri regolamenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.».
13.1
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, sostituire le parole: «19,5 milioni» con le seguenti: «50;5 milioni»;
b) Al comma 2, sostituire le parole: «19 milioni» con le seguenti: «51 milioni». Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «38,5 milioni» con le seguenti: «101,5 milioni».
13.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Misure in materia di noli marittimi)
1. Al fine di far fronte all'aumento dei costi dei noli del trasporto marittimo di container e supportare il rilancio dell'economia e dell'export italiani, per le imprese ad alta intensità di esportazione di cui al comma 2 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo denominato, ''Fondo per il sostegno alle imprese ad alta di intensità di esportazione'' con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai fini del 'presente articolo, sono considerate imprese ad alta intensità di esportazione quelle con le seguenti caratteristiche:
a) abbiano sede legale nel territorio italiano;
b) abbiano almeno un sito produttivo nel territorio italiano;
c) presentino un rapporto tra il fatturato proveniente da attività di export e fatturato totale nel 2021 pari o superiore al 40 per cento.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalità di ripartizione tra le imprese ad alta intensità di esportazione, come definite dal presente articolo, delle risorse di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
13.0.2
Pinotti, Ferrari, Vattuone, Taricco
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. In coerenza con le convenzioni internazionali, cui l'Italia aderisce, relative allo status e ai diritti di circolazione dei lavoratori marittimi, nonché ai principi che regolano le prerogative dello Stato costiero sulle navi straniere, sui documenti di viaggio dei marittimi di Paesi non appartenenti alla Unione Europea che imbarcano su navi o unità da diporto di bandiera estera, che scalino o stazionino in un porto nazionale, il timbro di uscita, di cui all'articolo 11.1 del Regolamento (UE) 2016/339 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016, è apposto secondo le seguenti modalità e tempistiche:
a) laddove la data di partenza non sia stata in precedenza comunicata né sia in altro modo determinabile, il timbro di uscita è apposto nel momento in cui il Comandante della nave o dell'unità da diporto in questione informa le competenti autorità nazionali della partenza imminente di detta nave o unità dallo spazio Schengen;
b) laddove la data di partenza dallo spazio Schengen, benché non imminente, sia individuata tramite apposita dichiarazione resa dal Comandante della nave o dell'unità da diporto, il timbro di uscita è apposto al momento della ricezione della predetta dichiarazione da parte delle competenti autorità nazionali.
Resta comunque salva l'esenzione prevista dall'art. 11.3 del citato Regolamento».
13.0.3 (testo 2)
Pinotti, Ferrari, Vattuone, Taricco
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25. luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-sexies, è inserito il seguente:''1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani, sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente Testo Unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera.''».
13.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)
1. Al fine di realizzare gli interventi infrastrutturali per il rilancio della cantieristica navale nel Porto di Palermo, oggetto di commissariamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni: ''è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 30o milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036'' sono sostituite dalle seguenti: ''è autorizzata la spesa di 87,13 milioni di euro per l'anno 2022, 137,25 milioni di euro per l'anno 2023, 189,41 milioni di euro per l'anno 2024, 186,55 per l'anno 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, 312,87 per l'anno 2029, 312,25 per l'anno 2030, 210,59 milioni per l'anno 2031, 213,45 per l'anno 2032 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036''.
2. Il Ministero competente è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio relative alle connesse autorizzazioni di spesa.».
13.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, riconosce, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci».
13.0.6
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, riconosce, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.».
13.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, come modificato dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: ''i numeri 4 e 14'' sono soppressi e sono sostituite dalle seguenti: ''il numero 14 è soppresso ed il numero 4 è soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2027''.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di euro 23 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026».
14.1
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Qualora l'adeguamento del corrispettivo non intervenga entro la fine del mese successivo a quello a cui si riferisce l'ultima rilevazione del Ministero della transizione ecologica, al relativo credito si applicano gli articoli 638, 641 e 642 del codice di procedura civile.»;
b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al relativo credito si applicano gli articoli 638, 641 e 642 del codice di procedura civile».
14.2
Precluso
Al comma 1, lettera a), le parole: «al costo» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alla sola parte riguardante il costo» e dopo le parole: «Ministero della transizione ecologica» sono aggiunte le seguenti: «o delle variazioni del prezzo alla distribuzione documentate dalle fatture di acquisto di altri carburanti utilizzati nel servizio di trasporto rispetto ai valori riportati nel contratto».
14.3
Precluso
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «al costo» con le seguenti: «relativamente alla sola parte riguardante il costo»;
b) dopo le parole: «Ministero della transizione ecologica» aggiungere le seguenti: «o delle variazioni del prezzo alla distribuzione documentate dalle fatture di acquisto di altri carburanti utilizzati nel servizio di trasporto rispetto ai valori riportati nel contratto».
14.4
Mollame, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al costo» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alla sola parte riguardante il costo»;
b) dopo le parole: «Ministero della transizione ecologica» sono aggiunte le seguenti: «o delle variazioni del prezzo alla distribuzione documentate dalle fatture di acquisto di altri carburanti utilizzati nel servizio di trasporto rispetto ai valori riportati nel contratto».
14.5
Campari, Doria, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', nonché delle tariffe delle navi ro-ro da passeggeri da e verso le regioni Sardegna e Sicilia''».
14.6
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', nonché delle tariffe delle navi ro-ro da passeggeri da e verso le regioni Sardegna e Sicilia''.».
14.7
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', nonché delle tariffe delle navi ro-ro da passeggeri da e verso le regioni Sardegna e Sicilia''».
15.1
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «150 milioni».
Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 37 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «14 per cento».
15.2
Giarrusso, Paragone, De Vecchis, Martelli
Precluso
Al comma 1, le parole: «15 milioni» sono sostituite con le seguenti parole: «50 milioni»;
Conseguentemente, al comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 pari a 35 milioni di curo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145».
15.3
Briziarelli, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di fornire un sostegno alla popolazione colpita dal conflitto in Ucraina, sono esonerati dal pagamento del pedaggio di cui al comma 11 dell'articolo 176 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 tutti i mezzi adibiti al trasporto di beni di prima necessità in relazione alle missioni umanitarie autorizzate dalle autorità competenti. Agli oneri del presente comma, pari a 17 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
15.4
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Con la direttiva annuale del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili al Comitato centrale per l'Albo nazionale si provvede affinché le risorse complessivamente disponibili siano prioritariamente destinate a garantire la riduzione massima per i veicoli ad elevata sostenibilità ambientale ad alimentazione alternativa.».
15.5
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Con la direttiva annuale del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili al Comitato centrale per l'Albo nazionale si provvede affinché le risorse complessivamente disponibili siano prioritariamente destinate a garantire la riduzione massima per i veicoli ad elevata sostenibilità ambientale ad alimentazione alternativa.».
15.6
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili provvede, con direttiva annuale al Comitato centrale per l'Albo nazionale, affinché le risorse di cui al comma 1, complessivamente disponibili, siano prioritariamente destinate a garantire la massima riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i veicoli ad elevata sostenibilità ambientale ad alimentazione alternativa.».
15.7
Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione».
2. dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma 1;
3-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-bis, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato».
Agli oneri derivanti dal presente disposizione, valutati in 50 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
15.8
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica con la seguente: «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione».
b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma 1.
2-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-bis, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.»;
c) al comma 3, sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis»;
Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «10,5 per cento».
15.9
Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la rubrica con la seguente: «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione»;
2) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 5o milioni di euro finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma i;
2-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-bis, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.».
15.10
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 39,8 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma 1
2-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-bis, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.».
Conseguentemente:
- la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione»;
- il comma 3 è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dei commi 1, 2 e 2-bis pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».
- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10,1 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto. a 4.017.325.207 euro per l'anno 2022».
15.11
Precluso
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma 1.
2-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-bis, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione».
15.0.1
Rufa, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(disposizioni in materia di spostamenti gratuiti per visite malati gravi)
1. Alle persone disabili, affette da patologie oncologiche, malati gravi, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del biglietto del trasporto ferroviario per tutti gli spostamenti fuori provincia che siano strumentali all'effettuazione di visite specialistiche e cure specifiche adeguatamente documentate, nonchè la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto per eventuali accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare.
2. L'esenzione di cui al comma precedente è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui al comma 1, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili.
3. Al fine di sostenere i maggiori oneri di cui al comma 1, presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, per l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
15.0.2
Rufa, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(disposizioni in materia di transito gratuito nelle autostrade per i malati gravi)
1. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11 dell'articolo 176 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esonerati i conducenti disabili, malati gravi, persone affette da patologie oncologiche nonché i loro familiari qualora conducenti accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare per trasferimenti strumentali all'effettuazione di visite mediche specialistiche e cure specifiche e adeguatamente documentate. L'esenzione di cui al primo periodo è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui sopra, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili, previo rilascio di una Viacard da ritirare presso la Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.
2. Al fine di sostenere i maggiori oneri derivanti dall' attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché di compensare i mancati introiti dei soggetti concessionari autostradali, presso il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata: in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
16.1
Precluso
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298,», inserire le seguenti: «nonché le imprese esercenti servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ovvero non soggetti a obblighi di servizio ed autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, o del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, oppure autorizzati dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «1,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4,7 milioni di euro per l'anno 2022»;
16.2
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, » inserire le seguenti: «nonché le imprese esercenti servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ovvero non soggetti a obblighi di servizio ed autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, o del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, oppure autorizzati dalle Regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «1,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «4,7 milioni di euro per l'anno 2022 »;
16.3
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298», aggiungere le seguenti: «nonché le imprese che esercitano operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16, 18 e 6 della legge n. 84/1994,».
16.4
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298», sono aggiunte le seguenti: «nonché le imprese che esercitano operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16, 18 e 6 della legge n. 84/1994,».
16.0.1
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Esonero versamento del contributo per il funzionamento del comitato gestione fondo bombole)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui agli articolo 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
16.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Esonero versamento del contributo per il funzionamento del comitato gestione fondo bombole)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».
16.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Esonero versamento del contributo per il funzionamento de comitato gestione fondo bombole)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».
16.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Esonero versamento del contributo per il funzionamento del comitato gestione fondo bombole)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».
16.0.5
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Esonero versamento del contributo per il funzionamento de comitato gestione fondo bombole)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».
16.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 16-bis.
1. Al fine di migliorare il sistema di interoperabilità degli archivi afferenti alla gestione della tassa automobilistica e garantire la riconciliazione delle posizioni tributarie tra le regioni, ridurre il contenzioso in materia e ottenere significativi risparmi di spesa per le Amministrazioni e per i cittadini, all'articolo 51, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis:
1) al primo periodo, la parola: ''transitoriamente'', è soppressa;
2) al secondo periodo, in fine, dopo le parole: ''nel citato sistema informativo'' sono aggiunte le seguenti parole: ''che costituisce l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA). Il gestore del pubblico registro automobilistico quale soggetto pubblico aggregatore ed intermediario tecnologico, svolge, altresì, ogni funzione amministrativa e tecnologica utile al buon funzionamento del suddetto archivio e in particolare alle riconciliazioni delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali. Resta fermo l'articolo 5, comma 6 del decreto ministeriale n. 418 del 1998 per il riconoscimento al gestore del pubblico registro automobilistico dei costi per la gestione dell'archivio nazionale, nonché per le attività previste nel presente comma.'';
b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
''2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche mediante la cooperazione, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico il quale svolge una funzione pubblica sussidiaria alle competenze in materia di tasse automobilistiche demandate alle Regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Con apposita convenzione di affidamento diretto sono disciplinate le modalità, ivi compreso il rimborso dei costi, per l'esercizio della competenza sussidiaria afferente alla gestione dell'archivio regionale e dei relativi procedimenti amministrativi, nonché delle attività di assistenza e di recupero non coattivo della tassa automobilistica evasa, se richieste dagli enti di cui al primo periodo.''».
17.1
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto», con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 500 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 100 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38» con le seguenti: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 523 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 78 milioni, di euro, mediante corrispondente riduzione proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo per 78 milioni di euro».
17.2
Precluso
All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 500 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di merci e 100 milioni di euro da destinare al sostegno del comparto dell'autotrasporto di passeggeri con autobus»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38» con le seguenti: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 500 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
17.3
Precluso
Al comma 1, le parole: «dotazione di 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «dotazione di 600 milioni».
Conseguentemente:
al comma 3, le parole: «pari a 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 600 milioni»;
all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10,252 per cento»;
all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.077.525.207 euro per l'anno 2022».
17.4
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «al sostegno del settore dell'autotrasporto» con le seguenti: «esclusivamente al sostegno delle imprese dell'autotrasporto merci e passeggeri dotate di mezzi ecologicamente più efficienti».
17.5
Pavanelli, Croatti, Lanzi, Naturale, Trentacoste, Fede
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «dell'autotrasporto», inserire le seguenti: «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «dell'autotrasporto», aggiungere le seguenti: «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».
17.6
Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1 dopo le parole: «autotrasporto» sono inserite le seguenti: «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».
17.7
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «autotrasporto» sono inserite le seguenti: «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande.».
17.8
Precluso
Al comma 1 dopo le parole: «autotrasporto» inserire le seguenti: «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».
17.9
Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «autotrasporto» inserire le seguenti: «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».
17.010
Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis.
(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca))
1 Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.
2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo».
17.10
Precluso
Al comma 1 dopo la parola: «autotrasporto» sono inserite le seguenti: «e della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».
17.11
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento ai veicoli commerciali di cui all'articolo 1, comma 3, di cui al presente decreto».
17.12
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «dell'autotrasporto» aggiungere, in fine, le seguenti: «merci conto terzi, le cui imprese siano regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli Autotrasportatori».
17.13
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo: «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto».
17.14
Precluso
Al comma 1, aggiungere, infine i seguenti periodi: «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.».
17.15
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.».
17.16
Precluso
Al comma 1, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forgia di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.».
17.17
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a gas naturale compresso. A queste imprese è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.».
17.18
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo: «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
17.19
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
17.20
Precluso
Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo: «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
17.21
Precluso
Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo: «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alla somministrazione di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
17.22
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota parte delle risorse di cui al precedente periodo è destinata alla riduzione temporanea dell'IVA al 5 per cento da applicare fino al 31 dicembre 2022 alle somministrazioni di gas naturale destinato all'autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63.».
17.23
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 è destinato alle imprese operanti nel settore della distribuzione dei prodotti agricoli deperibili per l'attuazione di un sistema di riduzione compensata dei pedaggi autostradali a favore delle medesime imprese.»
b) al comma 2:
1) dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
2) dopo le parole: «di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto,».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto e della distribuzione dei prodotti agricoli deperibili».
17.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande)
1. Alle imprese esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'utilizzo dei veicoli per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere da 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.2
Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande)
1. Alle imprese esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'utilizzo dei veicoli per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».
17.0.3
Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art.-17-bis.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande)
1. Alle imprese esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'utilizzo dei veicoli per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
17.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del carburante relativo al primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decretò legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione . del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità- sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.».
Conseguentemente:
all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10,058 per cento»;
all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.000.525.207 euro per l'anno 2022».
17.0.5
Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis.
(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande e promuovere la sostenibilità della distribuzione su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo».
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
17.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)
1. Al fine di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande e promuovere la sostenibilità della distribuzione su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all' 80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.».
17.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Misure a sostegno delle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del Testo Unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e s.m.i., e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.
2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1.
3. Alle imprese esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'utilizzo dei veicoli per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Al fine di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande e promuovere la sostenibilità della distribuzione su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 5, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
8. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».
Conseguentemente:
- all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2, alinea, dopo le parole: «15, 17,» inserire la seguente: «17-bis».
17.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.
2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di curo a decorrere da 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.0.11
Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re. ca)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.
2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 6o giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.».
17.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Tempi di pagamento delle fatture di trasporto)
1. All'articolo 83-bis del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il comma 15 è sostituito dai seguenti:
''15. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato vigila sull'applicazione delle presenti disposizioni e provvede all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 12, 13, 13 bis e 14, l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
15-bis. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 14 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, quanto al 70 per cento di detti introiti, per le finalità del settore con particolare riferimento a studi e ricerche, analisi di mercato, formazione, sicurezza stradale e iniziative di sostegno per il perseguimento della mobilità sostenibile e quanto al 3o per cento all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato per finalità connesse all'espletamento delle funzioni di cui al presente comma.''.».
17.0.13
Di Girolamo, Pavanelli, Naturale, Trentacoste, Fede, Croatti
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Interventi in favore del trasporto passeggeri con autobus)
1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio per autotrazione, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo il del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo dal 1º gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per lo svolgimento dell'attività di trasporto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 3o giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
5. Le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per l'anno 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione ''euro VI''.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, e agli oneri di cui al comma 5, pari a 8 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
17.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni per il trasporto pubblico locale)
1. Al fine di incentivare il rinnovo del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale, per l'anno 2022 agli enti locali è riconosciuto un contributo, a titolo di acconto, pari al 30 per cento del costo totale di acquisto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di lo milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».
17.0.15
Pavanelli, Vaccaro, Puglia, Croatti, Lanzi, Naturale, Trentacoste, Fede
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Misure per la conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi per trasporto merci)
1. Al fine di favorire la conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti adibiti al trasporto merci, all'articolo 29-bis, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: ''a titolo sperimentale,'' e le parole: ''fino al 31 dicembre 2022'' sono soppresse''.».
17.0.16
Rufa, Pergreffi, Campari, Corti, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
«Art.17-bis.
(Ulteriori misure a sostegno delle imprese esercenti attività di autotrasporto)
1 Al fine di calmierare il costo del carburante per i per i mezzi di trasporto impiegati alle imprese esercenti attività di autotrasporto merci per conto di terzi è riconosciuto, per il terzo e quarto trimestre 2022, uno sconto di 0,50 centesimi al litro, per ciascuno trimestre, quale ulteriore ristoro derivante dall'aumento dei prezzi del gasolio commerciale. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, è istituito un fondo denominato ''Fondo di solidarietà per l'aumento dei prezzi del gasolio commerciale per l'autotrasporto'' con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022.
2. L'istanza è presentata dalle imprese di cui al comma 1 all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente, che, con proprio provvedimento, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta e all'effettuazione dei controlli e provvede a validare il diritto al rimborso e all'emissione di voucher di pari importo.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il terzo e quarto trimestre dell'anno 2022, si provvede:
a) Nel limite di 200 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 38.
b) Nel limite di 300 milioni di euro mediante compensazione tra sconto rimborsato e maggior gettito derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prezzi del gasolio commerciale.».
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo la parola: «17», aggiungere la seguente: «17-bis».
17.0.17
Testor, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Credito, d'imposta a favore dell'autotrasporto)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese a partire da quelle aventi massa complessiva a pieno carico di 35 quintali aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del prezzo industriale del gasolio al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture di acquisto.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) nel limite di 200 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38;
b) nel limite di 300 milioni di euro con il maggior gettito riferito al periodo d'imposta 1º gennaio 2022-marzo 2022, derivante dai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.».
Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 38, dopo la parola: «17», aggiungere la seguente: «17-bis».
17.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art.17-bis.
(Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell'aumento del costo dei carburanti)
1. Al fine di conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009.Pag. 284.
2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi ''A'' o ''B'' sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020.
3. I buoni di cui al comma i non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2022.
4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
17.0.19
Lanzi, Girotto, Coltorti, Mallegni, Faraone, Collina, Paroli, Ripamonti, Richetti, Santangelo, Santillo, Pirro, Buccarella, Leone, Vanin, Angrisani, Fede, Marco Pellegrini, Guidolin, La Mura, Croatti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 17-bis.
(Istituzione del sistema di interscambio di pallet - Finalità e definizioni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci.
2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:
a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;
b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;
c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.
3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono dei documenti di riferimento su scala mondiale.
Art. 17-ter.
(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)
1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-bis, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.
2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.
3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica l'articolo 1992 del codice civile.
4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituito. È fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.
5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter è nullo.
6. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, istituita presso il Ministero della transizione ecologica, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.
7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.
Art. 17-quater.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.».
Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e altre misure urgenti».
17.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Fondo per le dotazioni aeroportuali di accesso all'Entry/Exit system - EES)
1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al nuovo sistema di frontiera denominato ''Entry/Exit System (EES)'', di cui al Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 e al Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, e al fine di garantire il regolare esperimento delle operazioni di frontiera a partire dal 30 settembre 2022, data di avvio del sistema, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo denominato ''Fondo per le dotazioni tecnologiche di accesso all'Entry/Exit System presso gli aeroporti nazionali'' finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto agli aeroporti per il parziale recupero dei costi sostenuti per l'approvvigionamento e la dislocazione delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali connesse all'implementazione del nuovo sistema di frontiera EES.
2. La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 1 è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 e di rendicontazione dei costi sostenuti dai gestori aeroportuali.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
17.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Fondo per le dotazioni aeroportuali di accesso all'Entry/Exit system - EES)
1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al nuovo sistema di frontiera denominato «Entry/Exit System (EES)», di cui al Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 e al Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, e al fine di garantire il regolare esperimento delle operazioni di frontiera a partire dal 30 settembre 2022, data di avvio del sistema, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo denominato «Fondo per le dotazioni tecnologiche di accesso all'Entry/Exit System presso gli aeroporti nazionali» finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto agli aeroporti per il parziale recupero dei costi sostenuti per l'approvvigionamento e la dislocazione delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali connesse all'implementazione del nuovo sistema di frontiera EES.
2. La dotazione iniziale del fondo di cui al primo comma è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1 e di rendicontazione dei costi sostenuti dai gestori aeroportuali.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
17.0.22
Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Credito d'imposta trasporto acqueo nella Laguna di Venezia)
1. In considerazione dell'eccezionale aumento dei prezzi del costo del carburante, per i mezzi di trasporto acqueo di merci nella città di Venezia in relazione alla assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento della medesima attività, è autorizzata la spesa nel limite di 10 milioni di euro per il 2022 ai fini dell'erogazione di un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del carburante utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 12 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
17.0.23 (testo 2)
Bergesio, Campari, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni a sostegno degli aeroporti minori)
Al fine di garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito della crisi economica internazionale, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori degli aeroporti minori.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
18.1
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e delle operazioni portuali ai sensi degli articoli 16, 18 o 6 della legge n. 84 del 1994, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «140,1 milioni», con le seguenti: «240,1 milioni»;
all'articolo 38:
1) all'alinea, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro», con le seguenti: «4.077.525.207 euro»;
2) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) quanto a 50 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190»;
3) alla lettera b), premettere le seguenti parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e».
18.2
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e delle operazioni portuali ai sensi degli articoli 16, 18 o 6 della legge n. 84 del 1994, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.».
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «e della pesca», con le seguenti: «, della pesca e dei porti».
18.3
Precluso
Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «attività agricola e della pesca», con le seguenti: «attività agricola, della pesca e di commercio all'ingrosso, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Contributo, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, della pesca e di commercio all'ingrosso».
18.4
Precluso
Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «attività agricola e della pesca», con le seguenti: «attività agricola, agromeccanica e della pesca».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Contributo, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola, agromeccanica e della pesca».
18.5 (testo 2)
Vallardi, Bergesio, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, dopo le parole "attività agricola", ovunque ricorrano, inserire le seguenti: ", agromeccanica, lavorazioni agricole per conto terzi".
Conseguentemente, nel titolo: dopo le parole: "attività agricola", inserire le parole: ", agromeccanica, lavorazioni agricole per conto terzi".
Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.6
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «attività agricola», è aggiunta la seguente: «agromeccanica».
18.7
De Carlo, La Pietra, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «attività agricola», aggiungere la seguente: «agromeccanica».
18.8
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «attività agricola», sono inserite le seguenti: «, di lavorazioni agricole per conto terzi»;
b) il comma 5 è sostituito con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 170,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».
18.9
La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «attività agricola», inserire le seguenti: «, di lavorazioni agricole per conto terzi»;
b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 170,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».
18.10
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «attività agricola», inserire le seguenti: «, di lavorazioni agricole per conto terzi».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.11
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «e della pesca», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e degli impianti di risalita»
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «della pesca», inserire le seguenti: «e degli impianti di risalita».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 1,9 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.12
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca», inserire le seguenti: «e per le macchine agricole operatrici».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.13
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «per la trazione dei mezzi utilizzati».
Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 170,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».
18.14
Precluso
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «per la trazione dei mezzi utilizzati».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
18.15
Precluso
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «per la trazione dei mezzi utilizzati».
18.16
La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «per la trazione dei mezzi utilizzati».
18.17
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «trazione dei mezzi» aggiungere le seguenti: «nonché di gasolio per riscaldamento,».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.18
De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «trazione dei mezzi» aggiungere le seguenti: «nonché di gasolio per riscaldamento».
Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «valutati in 140,1 milioni» con le seguenti: «che non possono superare i 180 milioni».
18.19
Precluso
Al comma 1, le parole: «pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo quadrimestre solare dell'anno 2022».
Conseguentemente:
- al comma 5, le parole: «valutati in 140,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 233,6 milioni»;
- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10,235 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.071.025.207 euro per l'anno 2022».
18.20
Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) sostituire le parole: «pari al 20 per cento», con le parole: «pari al 30 per cento»;
2) aggiungere dopo le parole: «nel primo trimestre», le seguenti parole: «e nel secondo trimestre».
Conseguentemente,
a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022», con le parole: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022», con le parole: «31 dicembre 2023»;
c) il comma 5, è sostituito dal seguente:
«Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».
18.21
Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «pari al 20 per cento», con le parole: «pari al 30 per cento».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «140,1 milioni di euro», con le seguenti: «200 milioni di euro».
18.22
Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «pari al 20 per cento», con le parole: «pari al 25 per cento», aggiungere dopo le parole: «nel primo trimestre», le seguenti parole: «e nel secondo trimestre».
Conseguentemente,
a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022», con le parole: «31 dicembre 2023»;
b) il comma 5, è sostituito dal seguente:
«Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».
18.23
Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «pari al 20 per cento», con le seguenti: «pari al 25 per cento».
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «140,1 milioni di euro», con le seguenti: «180 milioni di euro».
18.24
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «spesa sostenuta» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», dopo le parole: «attività agricola» inserire le seguenti: «, di lavorazioni agricole per conto terzi», e sostituire le parole: «nel primo trimestre» con le seguenti: «nel primo semestre»;
b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle colture in serra»;
c) al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023».
d) sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».
Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento».
18.25
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «spesa sostenuta» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.26
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «spesa sostenuta», aggiungere le seguenti: «ai Sensi dell'articolo 109, collimi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
18.27
Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «spesa sostenuta» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
18.28
De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «spesa sostenuta» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
18.29
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» con le seguenti: «nel primo e nel secondo trimestre solare dell'anno 2022»;
b) al comma 5, sostituire le parole: «140,1 milioni» con le seguenti: «280,2 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) all'alinea sostituire le parole: «3.977.525.207 euro» con le seguenti: «4.117.625.207 euro»;
b) dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) quanto a 140,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».
18.30
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» con le seguenti: «nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati in 140 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
18.31
De Carlo, La Pietra, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 1, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022».
18.32
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sostituire le parole: «nel primo trimestre» con le seguenti: «nel primo semestre»;
b) sostituire il quinto comma con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 140 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e. quanto ai restanti 140 milioni di curo ai sensi dell'articolo 38».
18.33
La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «nel primo trimestre» con le seguenti: «nel primo semestre»;
b) sostituire il comma 5 con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 140 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».
18.34
Precluso
Apporta e le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «nel primo trimestre» sono sostituite con le seguenti: «nel primo semestre»;
b) il comma 5 è sostituito con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,1 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede quanto a 50 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 90 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto ai restanti 140,1 milioni di curo ai sensi dell'articolo 38».
18.35
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «nel primo» inserire le seguenti: «e secondo».
Conseguentemente, agli oneri pari a 140,1 milioni per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50,1 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 50 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato-di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,-allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
18.36
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle colture in serra»;
b) il comma 5 è sostituito con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38.».
18.37
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, alle medesime condizioni, anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti da parte delle stesse imprese per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle colture in serra.»;
b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 4o milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38.».
18.38
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) Dopo il primo comma inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle coltura in serra».
b) sostituire il quinto comma con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».
18.39
La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle coltura in serra»;
b) sostituire il comma 5 con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 180,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 40 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38».
18.40
Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;
Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».
18.41
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023».
18.42
Precluso
Al comma 2 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2023».
Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 160,1 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto ai restanti 140,1 milioni di curo ai sensi dell'articolo 38».
18.43
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2022», con le seguenti: «30 giugno 2023».
18.44
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al secondo comma sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giungo 2023».
18.45
La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giungo 2023».
18.46
Abate, Moronese, Morra, Lannutti, Angrisani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le piccole e medie imprese dei settori agricolo e della pesca possono beneficiare, in alternativa al credito d'imposta di cui al comma 1, di un contributo a fondo perduto di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.».
b) al comma 6 dopo le parole: «credito d'imposta» aggiungere le seguenti: «e del contributo a fondo perduto».
18.47
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 123, sono destinate alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e Metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.)».
18.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:
a) Fertilizzanti;
b) Fitosanitari;
c) Mangimi;
d) Sementi e piantine.
3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti ì criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
18.0.2
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per il 2022 e di 50 milioni di euro per il 2023.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:
a) Fertilizzanti;
b) Fitosanitari;
c) Mangimi;
d) Sementi e piantine.
3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
18.0.3
La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Credito d'imposta costi di produzione agricoltura)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:
a) Fertilizzanti;
b) Fitosanitari;
c) Mangimi;
d) Sementi e piantine.
3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
18.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Credito d'imposta per i costi di produzione nel settore agricolo)
1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione agricola in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale pari ad euro 10.000 per ciascun beneficiario.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:
a) fertilizzanti;
b) prodotti fitosanitari;
c) mangimi;
d) sementi e piantine.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso in cui gli scostamenti riguardino l'anno 2021 e a decorrere dal 2023 nel caso in cui l'incremento dei costi riguardi l'anno 2022. Il credito d'imposta di cui al comma i è altresì cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
18.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Credito di imposta per le perdite su crediti)
1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite, su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 241/1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 446/1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
18.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Credito di imposta per le perdite su crediti)
1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
18.0.7
Toffanin, Mallegni, Modena, Floris
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 18-bis.
(Credito di imposta per le perdite su crediti)
1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
18.0.8
Corti, Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Credito di imposta per le perdite su crediti)
1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
18.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Credito di imposta per le perdite su crediti)
1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
18.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Credito di imposta per le perdite su crediti)
1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
2. II credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
18.0.11
Abate, Moronese, Morra, Lannutti, Angrisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Rifinanziamento cambiale agraria)
1. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
18.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Misure a sostegno della produzione agricola)
1. AI fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime in agricoltura, alle imprese agricole singole o associate si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento della differenza tra le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi e dei fattori di produzione in ciascuno negli anni 2021 e 2022 rispetto a quelle sostenute, per il medesimo scopo, nell'anno 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 euro per ciascun beneficiario.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto delle seguenti categorie dei mezzi di produzione agricola:
a) Fertilizzanti;
b) Fitosanitari;
c) Mangimi;
d) Sementi e piantine.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di 2022 nel caso gli scostamenti riguardino l'annualità 2021 e dal 2023 nel caso sia interessato all'incremento dei costi di cui al comma 2 l'anno 2022. In alternativa è consentita la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
5. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 4, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma 6.
8. Agli oneri di cui ai commi 6 e 7, valutati in euro 100 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.».
Conseguentemente,
- all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «11 per cento»
- all'articolo 38, comma 2, alinea, dopo le parole: «17, 18», inserire la seguente: «18-bis».
18.0.13
Abate, Moronese, Morra, Lannutti, Angrisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole e della pesca)
1. AI fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese che operano nel settore agricolo e della pesca conseguenti ai maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, a fronte di nuovi finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 finalizzati alla ricostituzione di liquidità, le suddette imprese possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura al cento per cento.
2. Nell'ambito dei finanziamenti di cui al comma 1 il rimborso del capitale ha luogo non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione. I suddetti finanziamenti hanno una durata di sessanta mesi ed un importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e comunque pari ad un massimo di 30.000 euro.
3. Per le finalità di cui al presente articolo sono assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 50 milioni di curo per l'anno 2022, tramite versamento su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato all'ISMEA.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
18.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni per i concessionari di aree demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, a seguito del protrarsi delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.105 dell'8 maggio 2014, che impedisce il regolare utilizzo delle concessioni rilasciate sulle aree e pertinenze demaniali marittime in Taranto - località Mar Piccolo Primo Seno, non è dovuto l'importo annuo del canone per le medesime concessioni.
2. Per garantire un parziale ristoro per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016, recante ''Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto'', per l'anno 2022 è autorizzata la spesa massima di 2,5 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 3 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
18.0.15
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Fondo per la sicurezza alimentare)
1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma precedente.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
18.0.16
La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Fondo per la sicurezza alimentare)
1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma precedente.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in curo 100 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cm all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
18.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Fondo per la sicurezza alimentare)
1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge sono individuate le modalità applicative del Fondo di cui al comma precedente.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 100 milioni per l'anno 2022, si provvede: quanto a 80 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
18.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Fondo per la sicurezza alimentare)
1. Al fine di fronteggiare il rischio di approvvigionamento dei prodotti cerealicoli in seguito agli impatti della crisi russo-ucraina, nello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo mediamente praticato sui prodotti cerealicoli nel mese di marzo 2022, qualora il prezzo praticato al momento del raccolto della campagna agraria 2022 risulti inferiore.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 100 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.1
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: «possono essere rinegoziate e ristrutturate» inserire le seguenti: «, dietro comunicazione delle stesse imprese,» e aggiungere in fine le seguenti parole: «di cui uno di pre-ammortamento»;
2) al comma 3, sostituire le parole: «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022», e aggiungere infine le seguenti parole: «e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
3) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le attività imprenditoriali agricole in filiera integrata possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione all'accesso al credito con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, della valutazione del merito creditizio sul consolidato delle imprese che collegano l'attività agricola e l'attività connessa. La filiera è rappresentata dalla integrazione dell'attività agricola principale e dell'attività connessa ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001. Il rapporto di connessione è rappresentato da contratti di filiera almeno triennali ovvero contratti d'impresa con rapporto di conferimento.».
19.2
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Nel periodo di rimborso sono previsti tre anni di pre-ammortamento, dei quali potranno usufruire le imprese agricole facenti richiesta. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
19.3
Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per la quota parte occorrente valutata in 20 milioni di euro, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».
19.4
La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022».
b) aggiungere infine le seguenti parole: «e quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.5
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al terzo comma apportare le seguenti modificazioni:
a) Sostituire le parole: «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022».
b) Aggiungere infine le seguenti parole: «e quanto a 40 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
19.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici)
1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 percento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8o milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».
19.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici)
1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 percento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».
19.0.3
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici)
1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 percento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28. dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».
19.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Semplificazioni per l'acquisto e la vendita di terreni da parte delle imprese agricole)
1. L'articolo 14, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, è sostituito dal seguente: ''Il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente art. 12, o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni sia stata rilasciata garanzia dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, o quando i terreni vengano acquistati o venduti dall'ISMEA''.».
19.0.5
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese agricole)
1. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento, in conto capitale, delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 28 febbraio 2022 è sospeso per le imprese agricole sino al 28 febbraio 2023, su richiesta del soggetto finanziato, che abbia subìto un incremento dei costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, e previo accordo con la banca ovvero con gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate, in conto capitale, o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
2. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 20 03/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia ed operanti nel settore agricolo.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato».
19.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori)
1. Al fine di favorire il primo insediamento di giovani in agricoltura, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) concede, a titolo gratuito nei limiti previsti per il premio di primo insediamento dal regolamento (UE) n. 1305/2013 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette garanzie sono finalizzate alla protezione di finanziamenti bancari destinati all'acquisto di terreni agricoli da parte di giovani, anche organizzati in forma societaria, di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda di finanziamento, e che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni idoneo a dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione. A copertura delle commissioni di garanzia di cui al presente comma, sono trasferite all'ISMEA risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: ''dal precedente articolo 12'', sono aggiunte le seguenti: ''o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102''.».
19.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli di rilevanza nazionale)
1. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, le associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 154, del medesimo regolamento sono riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quando sussistono le seguenti condizioni:
a) l'associazione di organizzazioni e l'organizzazione di produttori ortofrutticoli è costituita da almeno 80 organizzazioni di produttori riconosciute in almeno 12 regioni o province autonome;
b) le attività e le funzioni dell'organizzazione di associazione di organizzazioni di produttori siano espressamente indicate nello statuto sociale, siano coerenti con l'articolo 152, paragrafo i, del regolamento (UE) n. 1308/2013, prevedano azioni di sistema e di coordinamento di attività svolte dalle organizzazioni di produttori aderenti ed escludano la possibilità di presentare il programma operativo.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le procedure per il riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli.».
19.0.8 (testo 2)
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)
1. All'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: ''nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)'' sono aggiunte le seguenti: ''tra cui quelle dell'articolo 13, comma 4-quater, secondo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225,''.
2. All'articolo 13, comma 4-quinquies, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: ''dell'ISMEA'' sono aggiunte le seguenti: ''e sui fabbricati già costruiti e costruendi ivi insistenti nonché su tutte le relative pertinenze''.
3. Tutte le imposte sui verbali di attestazione dell'inadempimento resi dinanzi ad un notaio dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono dovute nella misura fissa.
4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'ISMEA, con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e, comunque, non superiore a 35.000,00 euro.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Le predette risorse sono
versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.».
6. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "31 dicembre 2021", ovunque presenti, sono aggiunte le seguenti: "e, per le imprese agricole della pesca, al 1° luglio 2022".
7. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole "produzione o trasformazione" è aggiunto il seguente periodo: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;">>
8. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".
9. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 dell'articolo 21, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.
10. Agli oneri previsti dal comma 9, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. Per rispondere all'attuale emergenza energetica, e alla luce delle rapide evoluzioni del mercato energetico internazionale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende e una maggiore flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati negli impianti industriali, per l'anno 2022 gli stabilimenti di trasformazione di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) del Regolamento CE n. 1069/2009, sono autorizzati a modificare il combustibile impiegato nei propri presidi scegliendo tra i combustibili di cui alla Parte V, Allegato X, Parte I, Sezione 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga agli adempimenti procedurali richiesti dall'articolo 29-nonies del medesimo decreto.
12. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si prevedono, altresì, modalità semplificate per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione, alla gestione e all'esercizio dei depositi dei combustibili presso gli impianti di cui al comma 11.».
19.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di operazioni fondiarie realizzate da ISMEA)
1. All'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: ''nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)'' sono aggiunte le seguenti: ''tra cui quelle dell'art. 13, comma 4-quater, secondo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193''.
2. All'articolo 13, comma 4-''quinquies'', del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: ''dell'ISMEA'' sono aggiunte le seguenti: ''e sui fabbricati già costruiti e costruendi ivi insistenti nonché su tutte le relative pertinenze''.
3. Tutte le imposte sui verbali di attestazione dell'inadempimento resi dinanzi ad un notaio dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono dovute nella misura fissa.».
19.0.10
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di operazioni fondiarie realizzate da ISMEA)
1. All'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: ''nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)'' sono aggiunte le seguenti: ''tra cui quelle dell'art. 13, comma 4-quater, secondo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193''.
2. All'articolo 13, comma 4-quinquies, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: ''dell'ISMEA'' sono aggiunte le seguenti: ''e sui fabbricati già costruiti e costruendi ivi insistenti nonché su tutte le relative pertinenze''.
3. Tutte le imposte sui verbali di attestazione dell'inadempimento resi dinanzi ad un notaio dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono dovute nella misura fissa.».
19.0.11
Abate, Moronese, Morra, Lannutti, Angrisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Finanziamenti a sostegno della liquidità delle piccole e medie imprese agricole e della pesca)
1. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese che operano nel settore agricolo e della pesca conseguenti ai maggiori oneri derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, sono assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate alla concessione di finanziamenti bancari, garantiti dall' ISMEA con copertura al 100 per cento, della durata di 10 anni e di ammontare non superiore a 30.000 euro per singolo beneficiario.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Sospensione automatica rate mutui ISMEA per calamità naturali)
1. In caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, al fine di scongiurare la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, agli imprenditori agricoli, che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provvede in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricoltori possessori di terreni dell'ISMEA.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno 1990 e agli agricoltori non in bonis, per i quali sia stata già avviata la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta pubblica.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della misura proposta, pari a 25 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Proroga moratoria per le imprese agricole)
1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque presenti, sono aggiunte le seguenti: ''e, per le imprese agricole della pesca, al 1º luglio 2022''».
19.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Proroga moratoria per le imprese agricole)
1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque presenti, aggiungere le seguenti: ''e, per le imprese agricole della pesca, al 1º luglio 2022''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 45 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.0.15
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Proroga moratoria per le imprese agricole)
1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CòV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque presenti, aggiungere le seguenti: ''e, per le imprese agricole della pesca, al 1º luglio 2022''».
19.0.16
De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Proroga moratoria per le imprese agricole)
1. In ragione del perdurare della crisi di liquidità delle imprese agricole conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e all'aumento dei costi energetici, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: ''31 dicembre 2021'', ovunque presenti, aggiungere le seguenti: ''e, per le imprese agricole della pesca, al 1º luglio 2022''».
19.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Garanzia di liquidità per le aziende agricole)
1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, 11. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Al fine di garantire liquidità alle aziende agricole,''».
19.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifiche al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198)
1. All'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n.198 dopo la lettera p) è inserita la seguente:
''q) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente dei prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5, in termini differenti da quelli previsti dal precedente articolo 4 comma 1 lettera a) punto 1) e/o lettera b) punto 1).''».
19.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Sospensione della compensazione degli aiuti comunitari erogati da AGEA con i contributi previdenziali)
1. Al fine di far fronte alla grave crisi economica delle aziende agricole, è sospesa per l'anno 2022 la disposizione di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, che autorizza gli organismi pagatori a compensare, in sede di pagamento, gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».
19.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli nel settore vitivinicolo e relativi alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari)
1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) le parole: ''e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di controllo'';
2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''L'organismo di controllo informa l'Ufficio dell'ICQRF competente per territorio.'';
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
''Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 5 si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione è revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito''.
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: ''previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro trenta giorni dall'invio della richiesta scritta da parte dell'organismo di certificazione'';
b) al comma 5, le parole: ''fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dall'invio della comunicazione, al soggetto inadempiente, da parte dell'organismo di controllo, previa notifica all'ICQRF. Tale sospensione viene revocata dall'organismo di controllo entro dieci giorni dalla verifica della cessazione della causa che ha dato origine all'illecito.''.».
19.0.21
Mantovani, Castaldi, Gaudiano, Romano, Quarto, Di Girolamo, Lanzi, Croatti
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Proroga della sospensione mutui dei privati su immobili inagibili per il sisma del 2012)
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, precedentemente stanziate per tale finalità.».
Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e altre misure urgenti».
19.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Estensione Bonus Investimenti Sud)
1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole; ''dell'il dicembre 2013'', sono aggiunte le seguenti: ''indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito''.».
19.0.23
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Garanzia di liquidità per le imprese agricole operanti nel settore della zootecnia da latte)
1. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, operanti nel settore della zootecnia da latte, possono accedere, a titolo gratuito nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con copertura del cinquanta per cento, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, finalizzati alla ricostituzione di liquidità, con durata compresa tra 18 e 24 mesi e importo non superiore al 5o per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, comunque, non superiore a 200.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.0.24
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di produzione e cessione di energia elettrica da impianti eolici svolta da imprenditori agricoli)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 423, dopo le parole: ''da fonti rinnovabili'' sono inserite le seguenti ''eoliche, sino a 260.000 kWh anno, ''.».
20.1
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
i. dopo le parole: «dovuto alla crisi Ucraina» inserire le seguenti: «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine».
ii. Sostituire le parole: «35milioni di euro» le seguenti: «50 milioni di euro»;
b) sostituire il secondo comma con il seguente: «2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto, ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
20.2
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «dovuto alla crisi Ucraina» inserire le seguenti: «con particolare riferimento ai mangimi, ai fertilizzanti, alle sementi e alle piantine,»;
2) sostituire le parole: «35 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
20.3
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «dovuto alla crisi Ucraina» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, smonti e piantine»;
2) le parole: «35milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni di curo»;
b) il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di curo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
20.4
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
Al primo comma:
i. dopo le parole: «dovuto alla crisi Ucraina» inserire le seguenti: «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine».
ii. Sostituire le parole: «35milioni di euro» le seguenti: «50 milioni di euro».
Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 15 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.5
La Pietra, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
i. dopo le parole: «dovuto alla crisi Ucraina» inserire le seguenti: «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine».
ii. Sostituire le parole: «35milioni di euro» le seguenti: «50 milioni di euro».
b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
20.6
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dovuto alla crisi Ucraina» inserire le seguenti: «con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine», e sostituire le parole: «35 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: ''apposita dichiarazione'' sono aggiunte le seguenti: ''Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare.''»;
c) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
20.7
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «96 milioni»;
2) al comma 2, sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «96 milioni».
20.8
La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «96 milioni».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «96 milioni».
20.9
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «35 milioni di euro», con le parole: «96 milioni di euro».
Conseguentemente, agli oneri, pari a 61 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.10
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «96 milioni»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 96 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 3o dicembre 2021, n. 234 e quanto a 61 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
20.11
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: ''apposita dichiarazione'' sono aggiunte le seguenti: ''Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare''.
1-ter. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutati in 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 1.».
20.12
La Pietra, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: ''apposita dichiarazione'' sono aggiunte le seguenti: ''Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare.''».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «45 milioni».
20.13
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: ''apposita dichiarazione'' sono aggiunte le seguenti: ''Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare.''.
1-ter. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis valutati in 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2022 si fa fronte mediante le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 1.».
20.14
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: ''apposita dichiarazione'' sono aggiunte le seguenti: ''Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare.''.
1-ter. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 900 mila euro, si fa fronte mediante le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 1.».
20.15
Precluso
Dopo il comma 1, inserirei seguenti:
«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole ''apposita dichiarazione'' sono aggiunte le seguenti: ''Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare''.
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.».
20.16
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) al comma 845, lettera a), le parole: ''la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 30 novembre 2022''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.17
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, sostituire le parole: «della pesca e dell'acquacoltura», con le seguenti: «della pesca, dell'acquacoltura e dell'export»;
b) dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Al fine di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene destinata agli stessi, nell'ambito della dotazione complessiva già stanziata dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 49, la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2o26, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera a) e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera b).».
Conseguentemente, al Titolo III, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed export».
G20.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;
premesso che:
l'incremento dei prezzi dei carburanti incide in maniera rilevantissima sui margini di redditività di molte attività svolte da piccolissime imprese che nel settore della pesca operano soggetti con naviglio di ridotte dimensioni e con attività di pesca svolta solo in alcuni periodi dell'anno con prevalente organizzazione di tipo familiare o comunque con 1 o 2 addetti
che tale attività è condotta a volte con naviglio obsoleto, in periodi brevi e con margini di redditività bassi
che su tali costi incide in maniera penalizzante l'incremento del prezzo del carburante
impegna il Governo:
a disporre misure di sostegno diretto, attraverso contributi a fondo perduto, e indiretti, abbattimento del prelievo fiscale sui carburanti usati e l'attivazione della cassa integrazione guadagni e straordinaria per garantire elementi di sostenibilità reddituale e economica ad attività che si concentrano in acque marittime prospicienti città di piccola e media dimensione dell'Adriatico e Del Tirreno.
20.0.1
Simone Bossi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Rifinanziamento Fondo antibracconaggio ittico)
1. Al fine di supportare il contrasto al fenomeno del bracconaggio ittico nelle acque interne, il fondo istituito al Ministero della difesa, denominato ''Fondo antibracconaggio ittico'', di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è finanziato con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022.
2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
20.0.2
Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)
1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionali alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
20.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022''».
20.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole ''per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022''.».
20.0.5
De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022''».
20.0.6
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole ''per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a131 dicembre 2022''.».
20.0.7
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Misure di contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera suinicola)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera m) del; decreto legislativo 8 novembre 2021 numero 198, dopo le Parole: ''produzione o trasformazione'' sono aggiunte le seguenti: ''. Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;''.».
20.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 20-bis.
(Sostegno alla filiera dei prodotti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)
1. Al fine di sostenere la rete di vendita della filiera dei prodotti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, alla predetta legge sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
''f) alla produzione di infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.''.
b) all'articolo 2, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:
''h) infiorescenze fresche o essiccate e prodotti liquidi, con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conio delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumate o inalati senza combustione,''.
c) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
''3-bis. Le infiorescenze e i liquidi di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo sono ricompresi; rispettivamente, tra quelli di bui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e tra quelli di cui all'articolo 62-quater del medesimo decreto contenenti nicotina.
3-ter. La distribuzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo è effettuata rispettivamente, in via esclusiva, per il tramite di depositari autorizzati ai sensi: del decreto del Ministro delle Finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014.
3-quater. La vendita ai consumatori dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo è effettuata in via esclusiva dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e, con esclusivo riferimento ai prodotti liquidi, è ammessa anche per il tramite degli esercizi di cui al comma 5-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La vendita ai consumatori delle infiorescenze di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo è ammessa anche per il tramite di punti vendita specializzati, nel rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della medesima legge.
3-quinquies. Ai fini dell'applicazione dell'accisa di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alle sole infiorescenze di cui di cui al comma 2, lettera h), del presente articolò si applica l'aliquota di base del 23,5 per cento.
3-sexies. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione, commercializzazione e vendita al dettaglio dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), del presente articolo nel rispetto delle disposizioni vigenti per i prodotti a cui sono assimilati. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze effettuano le eventuali attività di controllo della qualità e del contenuto dei predetti prodotti. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione ai punti vendita esistenti è consentita la prosecuzione dell'attività.''».
20.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198)
1. All'articolo 4, comma i, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), punto i) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari deperibili'' sono aggiunte le seguenti: ''ivi compresi i prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5,'';
b) alla lettera b), punto i) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari deperibili'' sono aggiunte le seguenti: ''ivi compresi i prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5,''.».
20.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni del demanio marittimo e per le attività produttive della pesca e dell'acquacoltura)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, continuano ad applicarsi anche alle concessioni per le attività produttive della pesca e dell'acquacoltura. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura si applica l'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. Alle concessioni di aree del demanio marittimo e di zone del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di acquacoltura si continua ad applicare il canone a titolo meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il canone di cui al precedente periodo si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e di zone del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
20.0.12
Mantovani, Naturale, Castaldi, Gaudiano, Romano, Quarto, Di Girolamo, Lanzi, Croatti
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Proroga interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012)
1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023''.».
21.3
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1 dopo le parole: «nella fase di produzione del biogas» inserire le seguenti: «, evitare il rilascio atmosferico di ammoniaca quale precursore di particolato secondario».
21.4
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016,» inserire le seguenti: «trattato secondo le modalità prescritte dall'Allegato II, Parte II del Regolamento UE 2019/1009, paragrafi CMC 4: digestato di colture fresche e CMC 5: digestato diverso da quello di colture fresche,».
21.5
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole: «da adottare entro trenta giorni» con le seguenti: «da adottare entro 12 mesi»;
b) al comma 2, dopo le parole: «caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato» aggiungere, in fine, le seguenti: «prevedendo in ogni caso il divieto dell'impiego del direstato equiparato nei seguenti casi: a) zone sottoposte a procedura di infrazione comunitaria per la qualità dell' aria ai sensi della Direttiva LIE 2008/50; b) zone vulnerabili ai nitrati ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991; c) se utilizzo di idrolizzati proteici animali o siero di latte come matrici negli impianti bioenergetici. L'impiego del digestato equiparato è vietato anche in caso di deroghe alla stagione irrigua conseguenti a periodi di eccezionale siccità.»;
c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. L'impiego del digestato equiparato concorre al raggiungimento della soglia massima di azoto prevista per le coltivazioni, espressa in tonnellate/ettaro, ed è vietato quando il suo spandimento comporti il superamento di detta soglia.
2-ter. L'impiego del digestato equiparato è consentito solo se la sommatoria dei composti o rifiuti (digestato, fanghi, fertilizzanti chimici o di altro genere) non comporta superamento della quota massima sopportabile dalla superficie agricola e/o dalla coltivazione anche in relazione alla qualità di falda sottostante.
2-quater. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero della transizione ecologica dispongono:
1) un piano di mappatura e di monitoraggio delle aree in precedenza sottoposte a spandimento di digestati agroenergetici in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività delle aree;
2) un piano di monitoraggio preesistente delle aree in cui sarà utilizzato il digestato equiparato pre-spandimenti e annuale in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività agroalimentare delle aree.
2-quinquies. In caso di utilizzo di digestato equiparato è vietato l'utilizzo di fertilizzanti chimici».
21.6
Precluso
Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni
a) le parole: «da adottare entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro 12 mesi»;
b) dopo le parole: «caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato» sono aggiunte le seguenti: «prevedendo in ogni caso il divieto dell'impiego del digestato equiparato nei seguenti casi:
a) zone sottoposte a procedura di infrazione comunitaria per la qualità dell' aria ai sensi della Direttiva UE 2008/50;
b) zone vulnerabili ai nitrati ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991;
c) se utilizzo di idrolizzati proteici animali o siero di latte come matrici negli impianti bioenergetici;
d) in attività agricole all'interno di aree protette prevedendo altresì il divieto dell'l'impiego del digestato equiparato anche in caso di deroghe alla stagione irrigua conseguenti a periodi di eccezionale siccità».
21.7
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per le politiche agricole e forestali è delegato ad emanare un decreto che preveda forme di economia circolare alternative, attraverso il riutilizzo in agricoltura del compost di qualità ottenuto dalla digestione aerobica dei rifiuti organici da scarti alimentari da raccolta differenziata di qualità.».
21.8
Precluso
Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L'impiego del digestato equiparato concorre al raggiungimento della soglia massima di azoto prevista per le coltivazioni, espressa in tonnellate/ettaro, ed è vietato quando il suo spandimento comporti il superamento di detta soglia. L'impiego del digestato equiparato è consentito solo se la sommatoria dei composti o rifiuti (digestato, fanghi, fertilizzanti chimici o di altro genere) non comporta superamento della quota massima sopportabile dalla superficie agricola e/o dalla coltivazione anche in relazione alla qualità di falda sottostante.
2-ter. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero della transizione ecologica provvedono a predisporre:
1) un piano di mappatura e di monitoraggio delle aree in precedenza sottoposte a spandimento di digestati agroenergetici in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività delle aree;
2) un piano di monitoraggio preesistente delle aree in cui sarà utilizzato il digestato equiparato pre-spandimenti e annuale in relazione alle caratteristiche pedologiche del suolo, alla flora batterica e alle caratteristiche microbiologiche del suolo (bioma), alla qualità delle falde, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari e alla produttività agroalimentare delle aree; nel caso di utilizzo di digestato equiparato è vietato l'utilizzo di fertilizzanti chimici».
21.10
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:
«3-bis. È considerato equiparato ai sensi del precedente comma 2 anche il digestato ottenuto dagli impianti di imprese operanti nel settore della bioindustria quale segmento della bioeconomia che utilizza risorse biologiche rinnovabili nei processi industriali innovativi per la produzione di beni, prodotti e servizi non energetici derivati da biomassa, intendendosi per tali esclusivamente gli impianti indicati dalla Strategia nazionale per la Bioeconomia BIT II.».
21.11
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui al comma 5-septies, dell'articolo 11 della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, a 228, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.».
21.12
Precluso
Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. AI fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui al comma 5-septies, dell'articolo 11 della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.».
21.13
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, e di favorire gli investimenti per lo sviluppo di infrastrutture atte a tutelare e migliorare la gestione delle risorse idriche, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030, nonché al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare, in una prospettiva di rilancio degli investimenti, la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci'' sono soppresse;
b) al secondo periodo, dopo le parole: ''tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione'', sono aggiunte le seguenti: '', nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture'';
c) al terzo periodo, dopo le parole: ''ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati'', sono aggiunte le seguenti: ''ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture'';
d) al quarto periodo, dopo le parole: ''e altri soggetti di diritto privato comunque denominati'', sono aggiunte le seguenti: ''ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture'';
e) al settimo periodo, dopo le parole: ''i diritti'' sono aggiunte le seguenti: ''e usi'' e dopo le parole: ''in forza di provvedimenti concessori'' sono aggiunte le seguenti: ''e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati'';
f) dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: ''Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico di cui al comma 10».
21.14
Precluso
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, e di favorire gli investimenti per lo sviluppo di infrastrutture atte a tutelare e migliorare la gestione delle risorse idriche, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030, nonché al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare, in una prospettiva di rilancio degli investimenti, la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci'' sono soppresse;
b) al secondo periodo, dopo le parole: ''tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione'', sono aggiunte le seguenti: '', nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture'';
c) al terzo periodo, dopo le parole: ''ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati'', sono aggiunte le seguenti: ''ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture'';
d) al quarto periodo, dopo le parole: ''e altri soggetti di diritto privato comunque denominati'', sono aggiunte le seguenti: ''ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture'';
e) al settimo periodo, dopo le parole: ''i diritti'' sono aggiunte le seguenti: ''e usi'' e dopo le parole: ''in forza di provvedimenti concessori'' sono aggiunte le seguenti: ''e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati'';
f) dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: ''Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico, di cui al comma 10''».
21.15
Precluso
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, anche nella prospettiva di assicurare i necessari investimenti infrastrutturali in relazione alle grandi derivazioni, alla captazione, all'adduzione di acqua e alle relative reti, nonché consentire minori sprechi di risorse idriche e conseguenti benefici per l'intero sistema idrico, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030:
a) le attività di realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture di derivazione, ivi comprese quelle di accumulo mediante pompaggio, captazione e adduzione di acqua sono attività di interesse pubblico;
b) le concessioni che comprendono almeno una delle attività di cui alla lettera a) hanno una durata massima non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, sono assegnate in via prioritaria alle imprese che dimostrino di possedere idonee capacità tecniche e finanziarie per realizzare gli investimenti e possono avere ad oggetto anche il sollevamento a scopo di riqualificazione di energia;
c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sentita la Conferenza Stato-regioni:
1) determina i casi in cui le attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture di grandederivazione, captazione e adduzione di acqua possono essere oggetto di separazione societaria dall'attività di distribuzione idrica;
2) stabilisce i casi in cui le imprese che svolgono le attività di cui al numero 1) sono tenute ad allacciare la propria rete agli utenti che ne facciano richiesta, anche sulla base di criteri che tengano conto della concreta capacità della rete di assicurare l'allacciamento, dell'effettiva realizzabilità economica e tecnica dell'allacciamento e dell'eventualità che l'allacciamento impedisca di svolgere gli obblighi di servizio pubblico a cui sono soggette dette imprese;
3) fissa i criteri volti a garantire agli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità della rete stessa;
4) determina le tariffe per il segmento della derivazione, captazione e adduzione di acqua ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, assicurando, tra l'altro, il riconoscimento dei costi sostenuti anche in relazione al capitale investito, adeguati incentivi per il potenziamento della capacità infrastrutturale delle reti, forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti, anche a valere su una specifica componente tariffaria;
d) le imprese concessionarie che svolgono le attività di cui alla lettera c):
1) entro 60 giorni dall'adozione della delibera dell'ARERA di cui alla lettera c), adottano il proprio codice di rete e lo trasmettono all'Autorità che ne verifica la rispondenza ai criteri di cui alla medesima lettera c);
2) sono tenute alla certificazione del proprio bilancio.
e) Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. II medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.».
21.16
Precluso
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, anche nella prospettiva di assicurare i necessari investimenti infrastrutturali in relazione alle grandi derivazioni, alla captazione, all'adduzione di acqua e alle relative reti, nonché consentire minori sprechi di risorse idriche e conseguenti benefici per l'intero sistema idrico, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030:
a) le attività di realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture di derivazione, ivi comprese quelle di accumulo mediante pompaggio, captazione e adduzione di acqua sono attività di interesse pubblico;
b) le concessioni che comprendono almeno una delle attività di cui alla lettera a) hanno una durata massima non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, sono assegnate in via prioritaria alle imprese che dimostrino di possedere idonee capacità tecniche e finanziarie per realizzare gli investimenti e possono avere ad oggetto anche il sollevamento a scopo di riqualificazione di energia;
c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sentita la Conferenza Stato-regioni:
1) determina i casi in cui le attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua possono essere oggetto di separazione societaria dall'attività di distribuzione idrica;
2) stabilisce i casi in cui le imprese che svolgono le attività di cui al numero 1) sono tenute ad allacciare la propria rete agli utenti che ne facciano richiesta, anche sulla base di criteri che tengano conto della concreta capacità della rete di assicurare l'allacciamento, dell'effettiva realizzabilità economica e tecnica dell'allacciamento e dell'eventualità che l'allacciamento impedisca di svolgere gli obblighi di servizio pubblico a cui sono soggette dette imprese;
3) fissa i criteri volti a garantire agli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità della rete stessa;
4) determina le tariffe per il segmento della derivazione, captazione e adduzione di acqua ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, assicurando, tra l'altro, il riconoscimento dei costi sostenuti anche in relazione al capitale investito, adeguati incentivi per il potenziamento della capacità infrastrutturale delle reti, forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti, anche a valere su una specifica componente tariffaria;
d) le imprese concessionarie che svolgono le attività di cui alla lettera c):
1) entro 60 giorni dall'adozione della delibera dell'ARERA di cui alla lettera c), adottano il proprio codice di rete e lo trasmettono all'Autorità che ne verifica la rispondenza ai criteri di cui alla medesima lettera c);
2) sono tenute alla certificazione del proprio bilancio.
e) Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore [della presente legge], l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili».
21.17
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, al comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) parole: ''300 kW'' sono sostituite dalle seguenti: ''500 kW'';
b) le parole: ''1'80 per cento'' e le parole: ''20 per cento'' sono sostituite rispettivamente dalle parole: ''il 50 per cento'' e: ''50 per cento''».
21.17a
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, al comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''300 kW'' sono sostituite dalle seguenti: ''500 kW'';
b) le parole: ''l'80 per cento'' e le parole. ''20 per cento'' sono sostituite rispettivamente dalle parole: ''il 50 per cento'' e ''50 per cento'';
c) dopo le parole: ''da loro colture di secondo raccolto'', inserire le seguenti: ''o da sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016''.
3-ter. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 è aggiunto il seguente:
''3-bis. Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore 500 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile per almeno il 50 per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e per il restante 50 per cento da loro colture di secondo raccolto oda sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, accedono ad incentivi commisurati a quelli precedentemente previsti, a condizione dell'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali''».
21.18
Precluso
Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«4. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui al comma 5-septies, dell'articolo 11 della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199».
G21.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;
premesso che:
il decreto in esame, all'articolo 21, reca disposizioni in materia di sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica di cui all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (misure urgenti per la crescita del Paese);
considerato che:
a oggi l'Italia acquisisce dall'estero una quantità importante di fertilizzanti e materie prime necessarie per la loro produzione. Secondo recenti dati della FAO, nel 2019 l'Italia ha importato quasi 88 milioni di tonnellate di fertilizzanti, a fronte di poco più di 20 milioni di tonnellate di fertilizzanti esportati. Di questi, circa 885 mila tonnellate sono stai impiegati per uso agricolo;
nello scenario internazionale, una parte dalla consistente di fertilizzanti e materie prime necessarie per la loro produzione proviene dalla Russia e dalla Bielorussia. In particolare, queste due nazioni esportano il 37 per cento della quantità di fertilizzanti basati su potassio, il 17 per cento di quelli basati su azoto, e il 14 per cento di quelli basati su fosforo;
il progressivo aumento dei prezzi delle materie prime necessarie alla produzione di fertilizzanti e il mutato quadro strategico internazionale a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, oltre ad impedire il normale svolgimento dei traffici commerciali, rischiano di ripercuotersi pesantemente sulla produzione agricola e alimentare del nostro Paese;
per tali ragioni, la riduzione dell'uso di fertilizzanti chimici e la loro sostituzione, ai fini della produzione agricola, con matrici fertilizzanti organiche e rinnovabili rappresenta una priorità nazionale per garantire la sicurezza alimentare della popolazione italiana;
gli scarti organici potenzialmente utilizzabili per la produzione di matrici fertilizzanti rinnovabili, impiegati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), e del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 (criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue), sono disponibili in ingente quantità, così come sono numerosi i processi, ad alto tasso di innovazione, che ne consentono un recupero efficiente e virtuoso che, oltre a sostituire i fertilizzanti chimici in agricoltura, consente anche, apportando sostanza organica, di preservare e migliorare la fertilità, la struttura, la ritenzione idrica e la biodiversità del suolo;
l'applicazione dei principi dell'economia circolare all'agricoltura rientra a pieno titolo nelle attività di riciclaggio e recupero di materia promosse a livello europeo con la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e recentemente aggiornata e recepita nel 2020 a livello nazionale;
nonostante l'importanza delle disposizioni citate e gli importanti avanzamenti tecnologici che hanno investito il settore, è ancora necessario un cambiamento culturale da parte delle imprese agricole e della popolazione affinché le matrici organiche di scarto vengano considerate una risorsa importante per garantire all'Italia la sovranità e la sicurezza alimentare e la resilienza ai repentini cambiamenti dello scenario globale;
tale cambiamento è rallentato da due potenziali problematiche, vale a dire la mancata stabilizzazione delle matrici, che ne comporta una più marcata variazione di composizione nel tempo, inficiandone la qualità, e le modalità di spargimento attualmente impiegate, che causano la diffusione di miasmi nell'atmosfera, mal sopportati dalle persone residenti nelle aree circostanti,
impegna il Governo:
a promuovere in tutte le sedi opportune, ivi inclusi gli orientamenti espressi dal Piano Strategico Nazionale della PAC, il recupero delle matrici fertilizzanti organiche e rinnovabili al fine di destinarle all'uso in agricoltura in sostituzione dei fertilizzanti di origine chimica, prevedendo che esse siano altamente stabilizzate e preferibilmente impiegate mediante iniezione nel terreno, per evitare qualsiasi forma di disagio olfattivo alla collettività e migliorare la sostenibilità ambientale della fertilizzazione a prescindere dal regime normativo cui esse sono soggette.
21.0.1
L'Abbate, Naturale, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Incentivazione per aziende agricole che non possono convertire la propria produzione di energia)
1. Gli impianti a biogas che hanno terminato il periodo di diritto agli incentivi di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 2008 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 15o, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2009, n. 1, nonché al decreto ministeriale 24 ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2005, n. 265, possono proseguire la produzione di energia elettrica secondo le modalità previste nei commi 2 e 3.
2. Gli impianti di cui al comma 1 che convertono il loro assetto di funzionamento al fine del rispetto dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale di cui al comma 3 hanno diritto per un periodo di 15 anni ad una tariffa onnicomprensiva pari a 220 euro/MWh corrisposta secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016.
3. Per gli impianti alimentati a biogas esistenti l'accesso agli incentivi di cui al comma i è subordinato al rispetto di tutti i seguenti requisiti:
a) le vasche del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 3o giorni, come specificato nell'ambito del titolo autorizzativo, sono dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano;
b) l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali;
c) l'impianto, se di potenza superiore a 3o o kW, è ubicato ad una distanza dalle reti di trasporto del gas naturale non inferiore a r km;
d) sia garantito il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 199/2021.
4. Per gli impianti con capacità di produzione non superiore a 2 MWt, il rispetto di tali criteri è dimostrato qualora sia garantito l'utilizzo in misura pari almeno al 20 per cento di colture di primo raccolto e all' 8o per cento di sottoprodotti di cui alla Tabella 1, Parte A, allegata al presente decreto e di prodotti di cui alla Tabella 1, Parte B. per l'installazione di sistemi di abbattimento delle emissioni tali da garantire il rispetto dei livelli minimi di emissioni in atmosfera prescritti in attuazione della Parte 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.».
21.0.2
Moronese, La Mura, Giannuzzi, Angrisani, Abate, Nugnes, Morra, Lannutti, Lezzi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente
«Art. 21-bis.
(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)
1. Il produttore o l'azienda agricola che intendono utilizzare in attività agricole i gessi di defecazione da fanghi deve inviare, almeno 10 giorni prima, una notifica via PEC agli enti interessati (Provincia che ha autorizzato l'impianto e Provincia sul cui territorio saranno utilizzati i gessi, Comuni in cui saranno utilizzati i gessi e dipartimento di ARPA di riferimento territoriale per l'utilizzo).
2. La notifica deve contenere:
a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei gessi di defecazione da fanghi, comprensivo dei riferimenti all'autorizzazione vigente a produrre i gessi di defecazione da fanghi;
b) i dati analitici dei gessi di defecazione da fanghi per i parametri previsti dal d.lgs. 75/2010;
c) l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i gessi di defecazione da fanghi ed i CUAA delle aziende agricole;
d) i dati analitici dei terreni di cui all'Allegato IIA del D.lgs n. 99/1992 ed altre eventualmente disponibili, a scopo conoscitivo e di tracciabilità vanno riportate le analisi fatte a fini ambientali ed a fini agronomici;
e) le colture in atto e quelle previste;
f) le date previste per l'utilizzazione dei gessi di defecazione da fanghi;
g) il consenso all'utilizzo da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare i gessi di defecazione da fanghi. Il contratto di cessione può valere come consenso all'utilizzo. Deve essere indicato quale soggetto procederà alla distribuzione.
3. Non potranno essere oggetto di fertilizzazione con gessi di defecazione da fanghi i terreni che non siano stati oggetto della notifica, mentre non sussiste alcun obbligo di segnalare la mancata fertilizzazione di terreni indicati nell'elenco notificato.
4. La scheda di accompagnamento dovrà contenere tutte le informazioni pertinenti dell'allegato IIIA del d.lgs. n. 99/1992 (dati produttore, riferimento a lotto ed analisi, dati trasportatore, dati utilizzatore). Nel caso in cui il DDT sia integrato con tutte le informazioni previste, può sostituire la scheda di accompagnamento.
5. L'originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno sei anni, a cura sia del conferitore sia del ricevente
6. Chi utilizza, in attività agricole proprie o di terzi, i gessi di defecazione da fanghi deve istituire un registro, con pagine numerate progressivamente e riportante in calce il nome e timbro del produttore del prodotto, da tenere a disposizione delle autorità ai controlli.
7. Sul registro dovranno essere riportati:
a) il nome dell'azienda agricola oggetto della distribuzione;
b) i riferimenti ai risultati delle analisi dei terreni (rapporti di prova in forma allegata), con indicazione del Comune dove insiste il terreno;
c) i quantitativi di gessi di defecazione da fanghi ricevuti da ogni singolo mezzo di trasporto per ciascun mappale;
d) la relativa composizione e caratteristiche (i riferimenti alle analisi effettuate - con rapporti di prova informa allegata) e riferimento al lotto;
e) il tipo di trattamento subito;
f) gli estremi dei DDT integrati con i dati di cui sopra o delle schede di accompagnamento;
g) il nominativo o la ragione sociale del produttore del gesso di defecazione da fanghi e del trasportatore;
h) le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento, intesi come giorno di utilizzazione.
8. I registri, unitamente ai propri allegati e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a sei anni dall'ultima annotazione.
9. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12».
21.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)
1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro eventuale correttivo da fanghi devono essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto deve essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 6o giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.
2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11. febbraio 2019, n. 12.
3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.».
21.0.4
Lorefice, Naturale, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)
1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi sono prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto è identificato da un'analisi che attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Il Ministero della transizione ecologica con proprio decreto individua le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.
2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge li febbraio 2019, n. 12.
3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto dove viene riportato il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».
21.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 21-bis.
(misure urgenti per garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)
1. AI fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro eventuale correttivo da fanghi dovranno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. II produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità del lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo.
Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.
2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12.
3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto».
21.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Gestione dei fanghi di depurazione)
1. L'articolo 41 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.
2. Il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, con apposito decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa valutazione del rischio e acquisiti e resi pubblici i pareri più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'EFSA, del Consiglio delle Ricerche (CNR) e del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), determina le modalità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione al fine del loro utilizzo in agricoltura.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
21.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure urgenti a sostegno delle imprese lattiero-casearie di montagna)
1. Agli allevamenti che producono latte bovino, ubicati nelle zone di montagna, individuate ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, è concesso, per l'anno 2022, un aiuto straordinario nei limiti di spesa di 20 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 20 milioni di curo per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».
21.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure urgenti a sostegno delle imprese agricole produttori di legno)
1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».
21.0.9
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Corti, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici in ambito agricolo)
1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 27, dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:
''1-sexies.1. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che siano stati prioritariamente installati impianti fotovoltaici su tetti e superfici sopraelevate, qualora esistenti, di proprietà dell'azienda agricola interessata.''».
21.0.10
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Corti, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici in ambito agricolo)
1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 27, dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:
''1-sexies.1. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra a condizione che siano prioritariamente installati in aree agricole marginali o su superficie agricola non coltivata da almeno 5 anni.''».
21.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)
1. L'esenzione di cui alla lettera d), comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,12 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
21.0.12
Vallardi, Bergesio, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Incentivo alla produzione di energici da fonti rinnovabili agroforestali)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.
3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.
4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla inedia dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.».
21.0.13
Testor, Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)
1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305-2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti funzionati alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
21.0.14
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Procedure autorizzative off-shore)
1. Al dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: ''e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali'' sono sostituite dalle seguenti: ''e di concerto, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e foresta li'';
b) al comma 6, sostituire le parole: ''sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali'' con le seguenti: ''di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero delle politiche agricole alimentari, e sentito per gli aspetti di: competenza, il Ministero della cultura''.».
21.0.15
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Differimento dell'applicazione del deflusso minimo ecologico)
1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti per garantire la gestione integrata quali quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche alla luce delle emergenze ambientali dovute agli effetti dei cambiamenti climatici in atto, assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, è differito al 1º gennaio 2025 l' obbligo di adeguamento degli strumenti di regolazione delle derivazioni idriche adottati ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni dalle autorità concedenti ai criteri del deflusso ecologico, fermo restando il rispetto della precedente disciplina in materia di deflusso minimo vitale già in vigore.
2. Le Autorità distrettuali di bacino procedono al monitoraggio e alla raccolta dati nonché alle sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle Opportunità fruitive e delle valenze locali del territorio in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché dell'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.».
21.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole: ''produzione o trasformazione'' è aggiunto il seguente periodo: ''. Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pii uguale o superiore a 4,5;''».
21.0.17
Girotto, Naturale, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Tassazione agroenergia)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma i ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zonali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.».
21.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Specie ittiche)
1. All'articolo 11, comma 5-quinquies, capoverso: ''837-bis'', del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo le parole: ''comma 1'' inserire le seguenti: ''e 3''.».
21.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis.
(Misure per fronteggiare l'emergenza energetica attraverso il rafforzamento dell'uso delle biomasse)
1. Nell'ambito delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termico e termoelettrico, sono adottati provvedimenti volti a favorire il contributo offerto dalla produzione di energia da biomasse, prevedendo la modifica delle condizioni di accesso agli incentivi previsti dal capo II del Titolo V decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, concernente attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e garantendo altresì la certezza di accesso agli operatori.
2. Al fine di ottimizzare e mantenere il parco di generazione energetica esistente, all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''anche attraverso l'integrazione con altre fonti rinnovabili a 'zero' emissioni di CO2, a loro volta non incentivabili, al fine di aumentarne l'efficienza e ridurre le emissioni complessive di anidride carbonica'';
b) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
''14-bis. Per gli impianti per i quali gli incentivi sono in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 2030, sono adottati di specifici incentivi per l'adeguamento ai parametri di sostenibilità di cui al presente articolo. Ove tali parametri siano raggiunti, gli impianti accedono al regime di cui al comma 1.''.».
22.1
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per i soggetti e le fattispecie di cui al comma 2», inserire le seguenti: «e 2-bis»;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto agli allestitori fieristici in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.»;
c) al comma 6 sostituire: «15,6 milioni» con le seguenti: «17,1 milioni».
22.2
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese del comparto turismo, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi inclusa l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e l'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, per quelli adibiti all'esercizio dell'attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, e per quelli delle agenzie di viaggi e tour operator, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il contributo è altresì concesso, nella percentuale di cui sopra dell'importo versato per la stessa rata delle medesime imposte, per gli immobili adibiti all'attività degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e per quelli siti nell'ambito di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D/8. I soggetti sin qui indicati possono accedere al contributo a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019.»;
b) dopo il comma 5 inserire il seguente comma:
«5-bis. Il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.234, è incrementato di 87,5 milioni per l'anno 2022.»;
c) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, valutati in 87,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementato dalla disposizione di cui al precedente comma 5-bis.».
Conseguentemente, ridurre di 87,5 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22.3
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese del comparto turismo, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi inclusa l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e l'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, per quelli adibiti all'esercizio dell'attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, e per quelli delle agenzie di viaggi e tour operator, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il contributo è altresì concesso, nella percentuale di cui sopra dell'importo versato per la stessa rata delle medesime imposte, per gli immobili adibiti all'attività degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e per quelli siti nell'ambito di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D/8. I soggetti sin qui indicati possono accedere al contributo a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019.»;
b) dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 87,5 milioni per l'anno 2022.»;
c) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, valutati in 87,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementato dalla disposizione di cui al precedente comma 5-bis».
22.4
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese del comparto turismo, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi inclusa l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e l'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, per quelli adibiti all'esercizio dell'attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, e per quelli delle agenzie di viaggi e tour operator, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il contributo è altresì concesso, nella percentuale di cui sopra dell'importo versato per la stessa rata delle medesime imposte, per gli immobili adibiti all'attività degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e per quelli siti nell'ambito di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D/8. I soggetti sin qui indicati possono accedere al contributo a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019.»;
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 87,5 milioni per l'anno 2022.»;
c) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, valutati in 87,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementato dalla disposizione di cui al precedente comma 5-bis».
22.5
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese del comparto turismo, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi inclusa l'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e l'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, per quelli adibiti all'esercizio dell'attività di pubblici esercizi della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, e per quelli delle agenzie di viaggi e tour operator, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il contributo è altresì concesso, nella percentuale di cui sopra dell'importo versato per la stessa rata delle medesime imposte, per gli immobili adibiti all'attività degli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e per quelli siti nell'ambito di strutture per la nautica da diporto rientranti nella categoria D/8. I soggetti sin qui indicati possono accedere al contributo a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta spetta, anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1º gennaio 2019.»;
b) dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 87,5 milioni per l'anno 2022.»;
c) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, valutati in 87,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementato dalla disposizione di cui al precedente comma 5-bis».
22.6
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive ed extra-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili presso i quali è gestita la relativa attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.»;
b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022».
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «15,6 milioni», con le seguenti: «45,6 milioni di euro».
22.7
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese operanti nella filiera ho.re.ca, le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019».
Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «15,6 milioni», con le seguenti: «25,6 milioni», la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta per IMU in comparto turismo e Ho.re.ca».
22.8
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «turistico-ricettive», inserire le seguenti: «ed extra-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator»;
2) sostituire le parole: «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva» con le seguenti: «per gli immobili presso i quali è gestita la relativa attività,»;
b) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022»;
c) al comma 6 sostituire le parole: «15,6 milioni»,con le seguenti: «17,6 milioni».
22.9
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «turistico-ricettive», sono aggiunte le seguenti: «ed extra-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator», le parole: «rientranti nella categoria catastale D/2», sono soppresse, e la parola: «ricettiva», è soppressa;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022».
22.10
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta per IMU in comparto turismo e Ho.re.ca.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «ivi comprese» inserire le seguenti: «le imprese operanti nella filiera ho.re.ca.»;
c) al comma 2, sostituire le parole: «relativa attività ricettiva» con le seguenti: «relativa attività»;
d) al comma 2 sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;
e) al comma 6, sostituire le parole: «25,6 milioni» con le seguenti: «51,2 milioni».
22.11
Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica con la seguente: «Credito d'imposta per IMU in comparto turismo e Ho.re.ca.»;
b) al comma 2:
1) dopo le parole: «ivi comprese» inserire le seguenti: «le imprese operanti nella filiera ho.re.ca.»;
2) sostituire le parole: «relativa attività ricettiva» con le seguenti: «relativa attività»;
c) sostituire le parole: «di almeno il 50 per cento» con le seguenti: «di almeno il 30 per cento».
22.12
Zaffini, Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
1. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta per IMU in comparto turismo e Ho.re.ca»;
2. al comma 2 dopo le parole: «ivi comprese» sono inserite le seguenti: «le imprese operanti nella filiera ho.re.ca»;
3. al comma 2 le parole: «relativa attività ricettiva» sono sostituite dalle seguenti: «relativa attività»;
4. al comma 2 le parole: «50 per cento» sono sostituita dalle seguenti: «30 per cento».
22.13
Precluso
Al comma 2 dopo le parole: «attività agrituristica» aggiungere le seguenti: «ed ittituristica».
22.14
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: «comparto fieristico e congressuale,» inserire le seguenti: «gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili,»;
b) al comma 6, sostituire le parole: «15,6 milioni» con le seguenti: «16 milioni».
22.15
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «inclusi i parchi acquatici e faunistici» aggiungere le seguenti: «agenzie di viaggio e tour operator».
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «15,6 milioni», con le seguenti: «45,6 milioni di euro».
22.16
Vaccaro, Puglia, Croatti, Lanzi, Trentacoste, Fede
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «inclusi i parchi acquatici e faunistici» inserire le seguenti: «, agenzie di viaggio e tour operator».
22.17
Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «Inclusi i parchi acquatici e faunistici,» aggiungere le seguenti: «gli stabilimenti balneari».
22.18
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «inclusi i parchi acquatici e faunistici,» aggiungere le seguenti: «e gli stabilimenti balneari,».
22.19
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «inclusi i parchi acquatici e faunistici,», inserire le seguenti: «gli stabilimenti balneari».
22.20
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «acquatici e faunistici,» aggiungere le seguenti: «e le strutture destinate alla nautica da diporto».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.21
Precluso
Al comma 2 dopo le parole: «acquatici e faunistici,» aggiungere le seguenti: «e le strutture destinate alla nautica da diporto».
22.22
Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «acquatici e faunistici,» aggiungere le seguenti: «e le strutture destinate alla nautica da diporto».
22.23
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «acquatici e faunistici,» aggiungere le seguenti: «e le strutture destinate alla nautica da diporto».
22.24
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «acquatici e faunistici,» aggiungere le seguenti: «e le strutture destinate alla nautica da diporto».
22.25
Precluso
Al comma 2, le parole: «in misura corrispondente al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura corrispondente al 100 per cento» e le parole: «rientranti nella categoria catastale D/2» sono abrogate.
Conseguentemente:
- il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 36,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e quanto a 21,5 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38»;
- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10,054 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 3.999.025.207 euro per l'anno 2022».
22.26
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. i6o,», inserire le seguenti: «dell'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 3o dicembre 2014, n. 14.»;
2) sostituire le parole: «nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento» con le seguenti: «nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il credito d'imposta spetta anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2 per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal terzo trimestre 2019»;
c) al comma 6, sostituire le parole: «15,6 milioni» con le seguenti: «18 milioni».
22.27
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,» , inserire le seguenti: «dell'imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni» e sostituire le parole: «nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento», con le seguenti: «nel primo o nel secondo trimestre 2021 di almeno il 30 per cento»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. II credito d'imposta spetta anche in assenza della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2 per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal terzo trimestre 2019».
22.28
Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli
Precluso
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva».
22.29
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,».
22.30
Precluso
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,».
22.31
Precluso
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,».
22.32
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività recettiva,» con le seguenti: «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8 presso i quali è gestita la relativa attività,».
22.33
Precluso
Al comma 2 sostituire le parole: «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,» con le seguenti: «per gli immobili presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva».
Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «15,6 milioni», con le seguenti: «25,6 milioni».
22.34
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,» con le seguenti: «per gli immobili presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva».
22.35
Ferrero, Fusco, Bergesio, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «nella categoria catastale D/2», con le seguenti: «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8»; e al comma 6, sostituire le parole: «15,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede», con le seguenti: « 23,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 8,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 15,6 milioni di euro per l'anno 2022,».
22.36
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «nella categoria catastale D/2» con le seguenti: «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8»;
b) sostituire le parole: «almeno il 50 per cento», con le seguenti: «almeno il 30 per cento».
Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 2 quantificati in euro 3,5 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
22.37
Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, Vono, De Poli
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «nella categoria catastale D/2» con le seguenti: «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo ondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.
22.38
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «nella categoria catastale D/2», con le seguenti: «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8».
22.39
Totaro, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 2, le parole: «nella categoria catastale D/2» sono sostituite dalle seguenti: «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8».
22.40
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 2, le parole: «nella categoria catastale D/2» sono sostituite dalle seguenti: «nelle categorie catastali D/2, D/4 e D/8».
22.41
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «categoria catastale D/2» con le seguenti: «categorie catastali D/2 e D/8».
Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «15,6 milioni», con le seguenti: «25,6 milioni».
22.42
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «D/2» con le seguenti: «D/2 e D/8».
22.43
Tosato, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pietro Pisani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1. al comma 2 dopo le parole: «per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2» aggiungere le seguenti: «o D/8»;
2. Il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 15,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.234.
b) quanto a 4,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
22.44
De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «D/2» aggiungere le seguenti: «e D/10», e le parole: «almeno il 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 30 per cento».
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «15,6 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni».
22.45
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «D/2» inserire le seguenti: «e D/10», e sostituire le parole: «almeno il 50 per cento» con le seguenti: «almeno il 30 per cento».
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «15,6 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni».
22.46
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «D/2» aggiungere le seguenti: «e D/10», e sostituire le parole: «almeno il 50 per cento» con le seguenti: «almeno il 30 per cento».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.47
Precluso
Al comma 2, le parole: «categoria catastale D/2» sono sostituite dalle seguenti: «categoria catastale D/2 e D/10».
Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «15,6 milioni», con le seguenti: «25,6 milioni».
22.48
La Pietra, De Carlo, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «nella categoria catastale D/2», con le seguenti: «nelle categorie catastali D/2 e D/10».
22.49
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «categoria catastale D/2» con le seguenti: «categoria catastale D/2 e D/10».
22.50
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «categoria catastale D/2», inserire le parole: «e D/10».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.51
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «categoria catastale D/2», inserire le seguenti: «e D/10».
22.52
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2,
1) le parole: «a condizione che i relativi proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;
2) le parole: «nel secondo trimestre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo o nel secondo trimestre 2021»;
b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1º gennaio 2019».
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «15,6 milioni», con le seguenti: «25,6 milioni».
22.53
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2,
1) le parole: «a condizione che i relativi proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;
2) le parole: «nel secondo trimestre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo o nel secondo trimestre 2021»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1º gennaio 2019».
22.54
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Apportate le seguenti le seguenti modificazioni:
1. al comma 2,
a) le parole: «a condizione che i relativi proprietari», sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;
b) le parole: «nel secondo trimestre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «nel primo o nel secondo trimestre 2021»;
2. dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1º gennaio 2019».
22.55
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «a condizione che i relativi proprietari», con le seguenti: «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160» e le parole: «nel secondo trimestre 2021», con le seguenti: «nel primo o nel secondo trimestre 2021»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma precedente, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1º gennaio 2019».
22.56
Precluso
Al comma 2, le parole: «di almeno il 50 per cento rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno il 30 per cento rispetto».
Conseguentemente:
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 38,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e quanto a 23 milioni di euro ai sensi dell'articolo 38.»;
all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10,058 per cento»;
all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.000.525.207 euro per l'anno 2022».
22.57
Paragone, De Vecchis, Giarrusso, Martelli
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, sostituire le parole: «almeno il 50 per cento» con le seguenti: «almeno il 30 per cento»;
2) sostituire il comma 6 con il seguente:
«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.234, quanto a 3,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma i della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
22.58
Mallegni, Gallone, Boccardi, Toffanin, Vono, De Poli
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «almeno il 50 per cento», con le seguenti: «almeno il 30 per cento».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in euro 3,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
22.59
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «almeno il 50 per cento», con le seguenti: «almeno il 30 per cento».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
22.60
Ferrero, Fusco, Bergesio, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 2, le parole: «almeno il 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 30 per cento».
Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 3,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
22.61
Totaro, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 2, le parole: «almeno il 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 30 per cento».
All'onere di cui al presente comma quantificati in euro 3,5 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
22.62
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
All'articolo 22, comma 2, le parole: «almeno il 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 30 per cento».
Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 3,5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
22.63
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «almeno il 50 per cento» con le seguenti: «almeno il 30 per cento».
22.64
Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche a parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».
22.65
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di sostenere il comparto zootecnico italiano, anche in ragione dell'emergenza scaturita dalla diffusione della peste suina africana, per l'anno 2022, la dotazione del ''Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola'', di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, è incrementata di 25 milioni di euro».
Conseguentemente:
nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del fondo per il sostegno della filiera suinicola»;
agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.66
Testor, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta riconosciuto ai sensi del presente articolo, si applica anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
22.67
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta riconosciuto ai sensi del presente articolo, si applica anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».
22.0.1
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 22-bis.
(Sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi a cavallo d'anno)
1. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono adottare le disposizioni di cui all'articolo 60, co. 7 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e s. m. i. con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e ai due successivi».
22.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
(Sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi a cavallo d'anno)
1. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono adottare le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e ai due successivi».
22.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi a cavallo d'anno)
1. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono adottare le disposizioni di cui all'articolo 60, co. 7 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e ai due successivi».
22.0.4
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi non coincidente con l'anno solare)
1. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono adottare le disposizioni di cui all'articolo 60, co. 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e s.m.i. con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e ai due successivi».
22.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)
1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».
22.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)
1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».
22.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)
1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».
22.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure a sostegno della filiera tabacchicola italiana)
1. Al fine di contenere temporaneamente gli aumenti eccezionali dei prezzi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica e garantire la continuità della produzione delle imprese della filiera tabacchicola, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''e al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1º luglio 2022, al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023''.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispondenti a 17 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
22.0.9
Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure a sostegno della filiera tabacchicola italiana)
1. Al fine di contenere temporaneamente gli aumenti eccezionali dei prezzi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica e garantire la continuità della produzione delle imprese della filiera tabacchicola, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''e al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023'' sono sostituite dalle seguenti: ''al trentadue virgola cinquanta per cento dal 1º luglio 2022, al quaranta per cento dal 1º gennaio 2023''.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, corrispondenti a 17 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
22.0.10
Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure a sostegno dell'edilizia privata)
1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
a) previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;
b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis del decreto-legge 76 del 2020;
c) i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022, e 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190».
22.0.11 (testo 2)
Precluso
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 22-bis
(Misure a sostegno dell'edilizia privata)
In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020 e dell'art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 e successive modifiche e integrazioni;
il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis del Decreto Legge 76/2020;
i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro.
«Art. 22-ter
(Misure a favore degli impianti ippici)
Gli impianti ippici beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono usufruire, per gli stessi ippodromi e per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, anche delle risorse stanziate ordinariamente sul pertinente capitolo di spesa n. 2297 pg2.
22.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure a sostegno dell'edilizia privata)
1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
a) previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Decreto Legge 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;
b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis del decreto-legge 76 del 2020;
c) i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro».
22.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure a sostegno dell'edilizia privata)
1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
a) previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;
b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione, di cui all'articolo 28, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020;
c) i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro».
22.0.14
Mantovani, Castaldi, Gaudiano, Romano, Quarto, Di Girolamo, Lanzi, Croatti, Fede
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Disposizioni urgenti in favore dei territori colpiti da eventi sismici)
1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sostituire le parole: ''e 2022'' con le seguenti: '', 2022 e 2023'' e le parole: ''e al quinto'' con le seguenti: ''al quinto e al sesto''. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma i, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022'';
b) al comma 3, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022''.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'alt 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
4. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 11. 126, le parole: ''anni 2020 e 2021'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''anni 2020, 2021 e 2022''. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
5. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo i, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81''. Per l'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'art 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
6. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui agli allegati i e 2 al''.
7. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando le graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge, ovvero attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale lo maggio 2018. 2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.
8. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: ''e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché agli edifici che risultano danneggiati da qualsiasi sisma, anche fuori dai crateri sopra indicati''.
9. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
10. All'articolo 32, comma 3 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: ''per il biennio 20192020'' si inserite le seguenti: ''e fino ad un massimo di i milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023''. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
11. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma i, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata fino all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi i e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo i, comma 356, della leghe 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
12. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023''».
Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e altre misure urgenti».
22.0.15
Bagnai, Rufa, Pazzaglini, Briziarelli, Arrigoni, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure in favore dei territori colpiti da eventi sismici)
1. Al comma 1 e comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: ''fino al 31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022''. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'art 4 comma 3 del decreto legge 189 2016
2. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: ''anni 2020 e 2021'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''anni 2020, 2021 e 2022''. Ai relativi oneri, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente:
''Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81''. Per l'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'art 4 comma 3 del decreto legge 189 2016''.
4. all'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2025 di cui ai comuni 1 e 2 dell'articolo 1 del''.
5. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: ''e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché agli edifici che risultano danneggiati da qualsiasi sisma, anche fuori dai crateri sopra indicati''.
6. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge e, in subordine, attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale 10 maggio 2018. 2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.
7. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 Euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
8. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: ''per il biennio 2019-2020'' si aggiungono le seguenti: ''e fino ad un massimo di 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023''. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, come convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
9. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede i relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
10. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituì e dalle seguenti: ''31 dicembre 2023''».
22.0.16
Garnero Santanchè, de Bertoldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 22-bis.
(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:
a) il conduttore o l'affittuario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;
b) entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del Valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera (a) del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla lettera (a) del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma 3. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma 3.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 ''Aiuti di importo limitato'' e 3.12 ''Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti'' della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
22.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:
a) il conduttore o l'affittuario abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;
b) entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMQ dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera (a) del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla-lettera (a) del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma 3. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in' ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma 3.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti 'e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 ''Aiuti di importo limitato'' e 3.12 ''Aiuti. sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti'' della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
22.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 16o, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato i del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:
a) il conduttore o l'affittuario abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;
b) entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato i del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 3. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 3.
3. Il credito di cui al comma 2 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. La sussistenza della condizione di cui al comma 1, la lettera a) è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui al comma 1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 ''Aiuti di importo limitato'' e 3.12 ''Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti'' della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
22.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:
a) il conduttore o l'affittuario abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;
b) entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera a) del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla lettera a) del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma 3. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma 3.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 ''Aiuti di importo limitato'' e 3.12 ''Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti'' della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
22.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure di sostegno per attività alberghiere e termali concesse in locazione o oggetto di contratto di affitto d'azienda)
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2022, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in relazione agli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate l'attività alberghiera e termale, come individuati all'allegato 1 del predetto decreto, è riconosciuto anche per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di azienda o ramo d'azienda, a condizione che:
a) il conduttore o l'affittuario abbia subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019;
b) entro il 31 dicembre 2022, il proprietario degli immobili, ovvero il titolare dei relativi diritti reali di godimento, e il conduttore o affittuario concordino per iscritto la riduzione del canone di locazione o affitto contrattualmente dovuto per il 2022 in base ai contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'esenzione è riconosciuta mediante attribuzione di un credito di imposta pari alla riduzione di canone pattuita e per importo massimo pari all'IMU dovuta dal locatore o affittante in relazione agli immobili oggetto del predetto accordo per il periodo d'imposta 2022. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto alle medesime condizioni anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari in relazione agli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera e termale come individuati all'Allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nel caso di OICR istituiti nella forma di fondi comuni d'investimento, il credito d'imposta è riconosciuto in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, fermo quanto previsto al successivo comma 2. Nel caso di OICR istituiti nella forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF) immobiliari, il credito d'imposta è alternativamente riconosciuto all'OICR stesso oppure in capo alla società di gestione del risparmio italiana o estera autorizzata incaricata della gestione che agisce per conto dell'OICR a cui sono riferibili gli immobili, anche in questo caso fermo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Il credito di cui al comma 1 sorge alla data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dalla stessa data di conclusione dell'accordo di riduzione del canone ovvero può essere, a discrezione del beneficiario, ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. La sussistenza della condizione di cui alla lettera a) del comma 1 è attestata dal conduttore o affittuario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 resa al proprietario dell'immobile. Qualora sia accertata la mancata sussistenza della condizione di cui alla lettera a) del comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del conduttore o affittuario che ha reso la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma 3. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. I proprietari degli immobili di cui al comma 1 rispondono in ogni caso solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta spettante in ipotesi diverse da quella di cui al secondo periodo del presente comma 3.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 ''Aiuti di importo limitato'' e 3.12 ''Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti'' della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
22.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)
1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3o marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù'', di seguito AIG.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituito l'ente pubblico non economico AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'ente pubblico AIG.
3. Alla tabella - Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo la riga: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', è inserita la seguente: ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di cui al comma 4 procede entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con Decreto, da adottarsi entro i successivi 6o giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'ente pubblico AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.
10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di i milione di euro per l'anno 2022 e di 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 2 per cento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190».
22.0.22
Pittella, Ferrazzi, Mirabelli, Collina
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente
«Art. 22-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)
1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.
3. Alla parte III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministro del Turismo e al Ministro per le Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo ,1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui al presente articolo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».
22.0.23
Saponara, Montani, Bergesio, Candiani, Fregolent, Vallardi, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente
«Art. 22-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)
1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.
3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.
4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'''AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù'' per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'armo a decorrere dall'armo 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».
22.0.24
Binetti, De Poli, Gallone, Vono, Sciascia
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)
1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.
3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.
4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con Decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'''AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù'' per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.
10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».
22.0.25
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente
«Art. 22-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)
1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.
3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.
4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con Decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'''AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù'' per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».
22.0.26
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)
1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.
3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.
4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù'' per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.
10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».
22.0.27
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente
«Art. 22-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo, della rete degli Ostelli della Gioventù)
1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.
3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.
4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'''AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù'' per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.
10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».
22.0.28
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)
1. Al fine di favorire la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzare dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive, e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il Ministero del Turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo temine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.
3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: ''AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù''.
4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 4, procede, entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'''AIG Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù'' per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.
10. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 9».
22.0.29
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)
1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».
22.0.30
Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)
1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'eccezionale rincaro delle materie prime, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti sottoscrittori, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato che della pubblica amministrazione».
22.0.31
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 22-bis.
(Credito di imposta per le perdite su crediti)
1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore HORECA, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30 mila per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Il credito d'imposta ai fini IRPEF e IRAP da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo del riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modificazioni. Il credito d'imposta di cui al periodo precedente, non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n.917 del Testo unico delle imposte sui redditi.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
Conseguentemente l'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.
22.0.32
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
(Estensione dell'esonero contributivo per assunzioni a termine nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita)
1. In ragione del perdurare degli effetti negativi legati all'emergenza sanitaria e di quelli derivanti dalla nuova emergenza energetica e dalla guerra in Ucraina, l'esonero contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel periodo 1º gennaio 2022 - 30 giugno 2022 in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e degli impianti di risalita, anche se le relative assunzioni sono avvenute prima del lº gennaio 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno, 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
22.0.33
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure di sostegno per il comparto teatrale)
1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:
a) termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».
22.0.34
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(incremento fondo perduto navi minori)
1. Il Fondo di cui all'articolo 199, comma 10-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è incrementato di ulteriori 39,8 milioni per l'anno 2022 allo scopo di sostenere la ripresa del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne e di salvaguardarne i livelli occupazionali e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, paria 39,8 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».
Conseguentemente:
- all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del. 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10,1 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.017.325.207 euro per l'anno 2022».
22.0.35
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Disposizioni a sostegno del funzionamento dei CUSI)
1. Al fine di sostenere e favorire la ripresa del Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.), ente dotato di personalità giuridica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n, 770, in considerazione delle proprie finalità statutarie relative alla promozione e sviluppo dello sport universitario, all'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale e al carattere di larga rappresentatività sull'intero territorio nazionale, è riconosciuto, anche in deroga alle procedure previste dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, quale Federazione Sportiva Nazionale degli Sport Universitari».
22.0.36
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Incremento del fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)
1. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è incrementato di 9 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a'9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».
22.0.37
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917)
1. L'articolo 67, comma 1, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, ai sensi del quale i compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche sono soggetti alla disciplina volta a includere la pratica sportiva dilettantistica nella categoria dei redditi diversi, si interpreta nel senso che i compensi erogati dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) agli istruttori e tecnici, a fronte di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche svolta professionalmente e per un ammontare non superiore a quello previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, hanno natura tributaria di redditi diversi».
22.0.38
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale)
1. All'articolo 1, comma 572, lettera a), della legge del 30 dicembre 2021, n. 231, dopo le parole: ''per passeggero;'' sono inserite le seguenti: ''Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui al presente comma sono destinate interamente al Comune e versate dai gestori dei servizi portuali e aereoportuali, tenuti alla riscossione, direttamente all'entrata del bilancio del comune;''».
22.0.39
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Fondo per la riduzione della crisi da sovraindebitamento)
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, nonché di consentire l'esdebitazione del consumatore e delle imprese non assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze volto a prevenire il rischio, da parte del debitore, di ricorrere a pratiche illegali e di usura.
2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito al debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a) della legge 27 gennaio 2012, n. 3, che intende avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso gli Organismi di cui all'articolo 15 della stessa legge, iscritti al Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui al decreto 24 settembre 2014, n. 202.
3. Su richiesta del debitore interessato, le somme verranno concesse attraverso un bonus che verrà erogato direttamente agli OCC presso cui il richiedente ha deciso di rivolgersi, a sostegno delle spese relative all'apertura della pratica, alla predisposizione di una prima valutazione tecnico-economica e alla successiva gestione professionale di composizione della crisi da sovraindebitamento.
4. Il contributo verrà concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''.
5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta di accesso al Fondo, di quantificazione dell'importo del contributo spettante da modulare in base alle diverse situazioni, comunque non inferiore a 1.000 euro, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione dei contributi.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo la parola: «turismo» inserire le seguenti parole: «e dei soggetti in stato di crisi o di insolvenza sovraindebitati».
22.0.40
Ferrero, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
1. All'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: ''del nucleo familiare'' sono aggiunte le seguenti: ''salvo che la dimora abituale e la residenza anagrafica dei componenti del nucleo familiare risultino essere stabilite in comuni diversi per comprovate esigenze lavorative; nel qual caso le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per ciascun immobile sito in comuni diversi. Nel caso in cui detto immobile sia posseduto in comunione legale dei beni dai coniugi o pro quota dai componenti del nucleo familiare le agevolazioni spettano anche ai possessori ivi non residenti. Restano salvi i diversi comportamenti tenuti dai contribuenti prima della data del 1º gennaio 2022 fuori dal caso di sentenze passate in giudicato alla medesima data''».
22.0.41
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i portali che offrono un servizio di prenotazione on-line, applicano ad ogni prenotazione una percentuale massima dell'8 per cento sul prezzo inserito».
22.0.42
Rufa, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 e al consistente incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, per l'anno 2022, per coloro che esercitano attività professionale rientrante nei codici Ateco 93.13, 93.29.90 e per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 83 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
b) quanto a 23 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
22.0.43
Boccardi, Gallone, Perosino, Toffanin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure a sostegno dell'edilizia privata)
1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
a) previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 76 del 2020 e dell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;
b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis del decreto-legge 76 del 2020;
c) i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l'amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro».
22.0.44
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
1. I titolari o i gestori delle imprese alberghiere, delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, delle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici sono esonerati per tutto l'anno 2022 dal pagamento dell' imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
22.0.45
Mallegni, Damiani, Boccardi, Ferro, Modena
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure di sostegno finanziario alle imprese operanti nel comparto turistico)
1. Limitatamente alle imprese operanti nel comparto turistico, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».
22.0.46
Matrisciano, Pirro, Airola, Naturale
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate a seguito della diffusione della PSA)
1. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona infetta istituita con decreto direttoriale del Ministero della Salute n. 583 dell'11 gennaio 2022, e che, a seguito delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana (PSA) di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, hanno subito, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2022, una riduzione del fatturato non inferiore al venti per cento rispetto al medesimo periodo del 2021, è riconosciuto, a domanda, un contributo di 600 euro per ciascun mese, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti al periodo di riferimento.
2. I criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
22.0.48
Mallegni, Boccardi, Gallone, Toffanin, Damiani, Ronzulli, Berardi, Barboni
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
1. Al fine di regolamentare il settore delle prenotazioni on line di strutture turistiche, i portali che offrono un servizio di prenotazione on line, possono operare in Italia previo rilascio di apposita licenza di esercizio rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico e sono obbligati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto derivante dalla intermediazione delle prenotazioni. Gli stessi assumono la funzione di sostituto di imposta e sono obbligati, per i proventi derivanti dalle intermediazioni svolte tra i loro clienti e le imprese del turismo italiane, al pagamento delle imposte dovute in Italia.
2. I portali di cui al comma 1 che svolgono attività di intermediazione per strutture extra alberghiere, affitta camere, professionali o non professionali, versano al Comune nel quale è situato l'immobile la tassa di soggiorno e sono assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le strutture ricettive. Gli immobili intermediati devono rispondere agli standard minimi qualitativi previsti per le strutture ricettive con meno di 25 camere, indipendentemente dal numero delle camere presenti nella struttura».
22.0.49
Ripamonti, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, alle imprese operanti nel settore del turismo. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56.
2. La misura di cui al comma 1 è disposta ai sensi delle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, recante un ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19'' e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».
22.0.50
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)
1. A decorrere dal 1º giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: ''lire 300 mila'' sono sostituite dalle seguenti: ''70 curo''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022 e a euro 14.403.488 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Conseguentemente, dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 22-ter.
(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità elettronica. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio, da parte di tali operatori, dell'attività di rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea.
2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli iscrive nel registro di cui al comma 1 gli operatori per i quali l'attività ivi indicata costituisca l'attività esclusiva o prevalente, sotto il profilo economico e organizzativo, secondo parametri individuati con la determinazione di cui al comma 4.
3. L'iscrizione ed il mantenimento della stessa sono subordinate ai seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti di altri Stati membri, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica italiana;
c) capitale sociale versato non inferiore a 5 volte il capitale sociale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
d) oggetto sociale che prevede lo svolgimento di attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini del rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e di professionalità e competenza che tengano conto di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, nonché di una esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario o mobiliare;
f) esercizio effettivo dell'attività;
g) versamento di un contributo annuale in misura determinata con il provvedimento di cui al comma 4;
h) assenza, nell'ultimo triennio, di violazioni gravi ed accertate alle disposizioni in materia doganale o la cui applicazione è demandata all'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.
4. L'attivazione del registro, l'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti e le modalità per la riscossione del contributo annuale di cui al comma 3, lettera g), sono disciplinate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli svolge le attività necessarie alla gestione del registro di cui al comma 1, e, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3 Per tale finalità, può chiedere agli operatori iscritti al registro di cui al comma 1 la trasmissione di notizie, dati e documenti.
6. Se, dopo l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, l'operatore perde uno dei requisiti di cui al comma 3, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli provvede a sospenderlo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza del requisito, ne dispone la cancellazione dal registro. Con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli sono definite le relative procedure di attuazione.
7. All'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: ''dalla legge 23 novembre 2001, n. 409'' sono inserite le seguenti: '', nonché l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea''.
8. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:
''i-ter) gli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208''.
9. Dopo il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è inserito il seguente:
''TITOLO IV-bis.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI OPERATORI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ NEL SETTORE DEL RIMBORSO DELL'IVA IN FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI O DOMICILIATI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA''.
10. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono inseriti i seguenti:
''Art. 54-bis.
(Disposizioni integrative in materia di conservazione)
1. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli adotta nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea disposizioni specifiche per la conservazione per tre anni e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative:
a) ai soggetti nei confronti dei quali è stata svolta l'attività di anticipazione del rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alla tracciabilità dei rimborsi effettuati;
c) agli importi ricevuti da parte dei soggetti obbligati al rimborso previsto dall'articolo 38 quater, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) ai soggetti dai quali sono stati ricevuti gli importi di cui alla lettera e);
e) agli accordi contrattuali conclusi nell'ambito dell'attività di cui al presente Titolo.
Art. 54-ter.
(Collaborazione nelle attività di controllo)
1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessarie a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto applicabili nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i-ter)''.
11. All'articolo 62, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:
''7-ter. Nei confronti degli operatori che svolgono l'attività nel settore del rimborso dell'IVA in favore di soggetti residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea responsabili di violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e delle disposizioni attuative adottate dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e conservazione di cui agli articoli 7, 15, 16 e 54-bis si applica la sanzione amministrativa da mille a diecimila curo. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile''
12. All'articolo 62 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
''8-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 7-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689''.
13. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 senza essere iscritto nel registro di cui al comma 1 è punito con le sanzioni di cui all'articolo 348 del codice penale.
14. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ''da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.'' sono sostituite dalle seguenti: ''dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.''.
15. All'onere derivante dalla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede mediante il contributo annuale di cui al comma 3, lettera g) e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
22.0.52
Vallardi, Bergesio, Zuliani, Pizzol, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
1. Al fine della maggiore salvaguardia del patrimonio arboreo e della flora, del risparmio d'acqua e di petrolio, oltre allo scopo di ottenere una sensibile riduzione di emissioni di CO2, alle imprese che acquistano beni o prodotti in forma digitale in sostituzione di quella cartacea, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del bene o del prodotto nell'anno solare 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito di imposta, di cui al comma precedente, è utilizzabile senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, legge 24 dicembre 2007, n.244, e di cui all'articolo 34, legge 23 dicembre 2000, n.388; il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,11.917».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.0.53
Tosato, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Classamento e valorizzazione delle unità immobiliari delle fiere permanenti)
1. Le unità immobiliari facenti parte delle fiere permanenti, funzionali alle attività fieristiche e non suscettibili di autonoma utilizzazione, a partire dal 1º luglio 2022 sono considerate ai fini del censimento in catasto come unità immobiliari autonome all'interno delle categorie del gruppo E ''immobili a destinazione particolare''.
2. Sono compresi nelle unità immobiliari di cui al comma 1 le biglietterie, le sale di attesa, gli uffici ad uso interno, i locali destinati al ristoro all'interno del complesso, i parcheggi, i magazzini e i depositi merci, i padiglioni e le aree destinate all'esposizione e simili nonché ogni altro spazio o locale strumentale all'esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d'uso fieristica.
3. La rendita catastale ed il valore catastale delle unità immobiliari di cui al comma 1 tengono conto dei particolari vincoli urbanistici di cui sono destinatarie, nonché delle caratteristiche peculiari delle attività fieristiche, identificabili nella stagionalità, nella saltuarietà e nella parziale occupazione degli spazi espositivi, anche in relazione al tempo di utilizzazione».
22.0.54 (testo 2)
Boccardi, Toffanin, Damiani, Mallegni, Gallone
Precluso
Dopo l'art. 22 aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis
(Misure di sostegno finanziario alle imprese)
1. Alle piccole e medie imprese, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.
2. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 è prorogato al 31 dicembre 2022. Conseguentemente sono prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2022 i termini previsti dal medesimo articolo 1, comma 2, lettera a), comma 13, comma 14-bis e 14-septies.
3. Il temine previsto dall'art. 13, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per l'applicazione delle misure previste dal medesimo articolo, è prorogato al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, sono prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini previsti dal medesimo articolo 13, comma 1, lettera a), g) e comma 12-bis.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 25 marzo 2019, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, è aggiunto il seguente:
"2-bis Il Ministero dell'economia e delle Finanze può, con proprio decreto, prorogare il termine di cui al comma precedente, previa approvazione della Commissione europea, per ulteriori 12 mesi a decorrere dalla scadenza della prima proroga".»
22.0.55
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 741, lettera c), dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:
''7) i fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione'';
b) il comma 749, ultimo periodo, è abrogato.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) il comma 2, lettera b), dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che l'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, indipendentemente dall'effettiva locazione;
b) il comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) il comma 749, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali, ai fini dell'esclusione dall'imposta municipale propria, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
b) il comma 749, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».
Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.0.56
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 dopo il comma 5, è inserito il seguente:
''5-bis. Per i soli interventi di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle strutture destinate alle attività turistiche il credito di cui al comma 1, è riconosciuto nella misura del 100 per cento''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
22.0.57
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2022''».
22.0.58
Mallegni, De Poli, Damiani, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
1. All'articolo 5, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.'' sono sostituite con le seguenti: '', nella misura dell'80 per cento con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati nel corso di tutto l'anno 2022'';
b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
''2-bis. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.
2-ter. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 464,76 milioni di euro per l'anno 2022 e 320 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:
a) quanto a 464,76 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto a 320 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
22.0.59
Mallegni, De Poli, Damiani, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
1. Alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività.
2. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta previsti dal presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito può essere altresì ceduto a locatori e concedenti, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 320 milioni di euro per l'anno 2023 si mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
22.0.60
Mallegni, De Poli, Damiani, Ferro, Modena, Saccone, Toffanin, Floris, Boccardi, Berardi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
2. L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. L'esonero di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:
a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
22.0.61
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
1. Al datore di lavoro della filiera del turismo che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché dell'ammontare del beneficio economico del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici».
22.0.62
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
1. Le imprese operanti nel settore dei servizi per il turismo sono esonerate fino al 31 dicembre 2023 dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. L'esenzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le imprese ivi indicate abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi per ciascun mese di riferimento degli anni 2022 e 2023 di almeno il 60 per cento rispetto allo stesso mese di riferimento dell'anno 2019.
3. Le imprese di cui al comma 1 possono usufruire di una riduzione del 50 per cento del pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a condizione che le stesse abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi per ciascun mese di riferimento degli anni 2022 e 2023 di almeno il 40 per cento rispetto allo stesso mese di riferimento dell'anno 2019.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 43 milioni per l'anno 2022 e a 57 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
23.1
Precluso
Al comma 1:
a) sostituire le parole: «può riconoscere nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse», con le seguenti: «riconosce, entro trenta giorni dalla richiesta, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse»;
b) aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: «I soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, procedono ad effettuare la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione in aumento o in diminuzione, sulla base delle tabelle pubblicate trimestralmente o al 30 giugno 2022 e successivamente mensilmente, con apposito decreto dal Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili, entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'appaltatore».
23.2
Mollame, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture, possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo n. 50 de1.2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'articolo 107, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
1-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici abbia determinato una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, è riconosciuta all'affidatario la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata.
1-quater. Per i contratti di servizi e forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.
1-quinquies. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altro indice più specifico, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1-sexies. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».
23.3
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture, possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'articolo 107, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
1-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici abbia determinato una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, è riconosciuta all'affidatario la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata.
1-quater. Per i contratti di servizi e forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.
1-quinquies. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altro indice più specifico, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1-sexies. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».
23.4
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture, possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'articolo 107, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
1-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici abbia determinato una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, è riconosciuta all'affidatario la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata.
1-quater. Per i contratti di servizi e forniture le cui procedure di affidamento siano state avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello Sviluppo Economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.
1-quinquies. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altro indice più specifico, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1-sexies. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto».
23.5
Romeo, Pergreffi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Ai fini della compensazione di cui all'articolo 1-septies, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il Ministero delle infrastrutture rileva, con proprio decreto da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali significativi connessi alla costruzione e manutenzione delle strade e alla impermeabilizzazione. L'istanza di compensazione di cui all'articolo 1-septies, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione n. 106 del 2021, è presentata, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al presente comma.
1-ter. Ai fini della compensazione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, rientrano tra i materiali da costruzione più significativi di cui al comma 2 del medesimo articolo 25, anche i materiali significativi connessi alla costruzione e manutenzione delle strade e alla impermeabilizzazione.»;
b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «120 milioni», con le seguenti: «125 milioni»;
c) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 325 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 320 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38».
23.6
Precluso
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.
1-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».
23.7
Precluso
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutate come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».
23.8
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis) Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».
23.9
Lucidi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».
23.10
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».
23.11
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107, comma 4,del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 5o del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».
23.12
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».
23.13
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».
23.14
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutate come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».
23.15
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».
23.16
Fazzolari, Garnero Santanchè, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».
23.17
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, le variazioni eccezionali in aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei servizi possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolato 107,comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impediscano di ultimare i servizi nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».
23.18
Precluso
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».
23.19
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».
23.20
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora Si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».
23.21
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma i e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».
23.22
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».
23.23
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».
23.24
Lucidi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».
23.25
Fazzolari, Garnero Santanchè, De Carlo, de Bertoldi
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».
23.26
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma i e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora si verifichi la eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».
23.27
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2022, per i contratti relativi ai servizi e alle forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in caso di eccezionale variazione dei prezzi in aumento dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, accertati dal responsabile unico del procedimento nell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore all'affidatario, è riconosciuta la facoltà di ottenere, a seguito di una istanza, una riconduzione ad equità del contratto tramite una revisione dei prezzi, a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa».
23.28
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Tutti gli enti pubblici che siano ammessi alla procedura di cui al comma 1 usufruiscono di una proroga di 12 mesi dei termini per l'ultimazione dei lavori».
23.29
Pergreffi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1. al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «200 milioni di euro», con seguenti: «250 milioni di euro»;
2. al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «120 milioni di euro», con le seguenti: «250 milioni di euro»;
3. sostituire il comma 3 con il seguente:
«Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 320 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38;
b) quando a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
d) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
e) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
23.30
Giarrusso, Paragone, De Vecchis
Precluso
Al comma 2 sono apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «250 milioni»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «180 milioni».
Conseguentemente, al comma 3, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «nonché agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 2 pari a 110 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
23.31
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
''1-bis. Per i contratti di lavori le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono compensate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel semestre di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento, nel limite delle risorse di cui al comma 7 ed al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.''.
b) al comma 5, le parole: ''nell'anno solare'', sono sostituite dalle seguenti: ''nel semestre'';
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano ai contratti di lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
23.32
Saponara, Campari, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo, 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: ''Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi'' sono inserite le seguenti: ''degli articoli 10 e 45,'';
b) all'articolo 10, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: ''o dei prospetti dei immobili sottoposti a tutela ai sensi'' sono inserite le seguenti: ''degli articoli 10 e 45,'';
c) all'articolo 34-bis, comma 2, dopo le parole: ''limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi'' sono inserite le seguenti: ''degli articoli 10 e 45''».
23.33
Saponara, Campari, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: ''Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi'' sono inserite le seguenti: ''degli articoli 10 e 45,'';
b) all'articolo 10, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: ''o dei prospetti dei immobili sottoposti a tutela ai sensi'' sono inserite le seguenti: ''degli articoli 10 e 45,'';
c) all'articolo 34-bis, comma 2, dopo le parole: ''limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi'' sono inserite le seguenti: ''degli articoli 10 e 45''».
23.34
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Gli articoli 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni».
23.35
Precluso
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Gli articoli 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni».
23.37
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 31.bis del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al comma 1, le parole: ''e che alla medesima data risultino esauriti'' sono soppresse».
23.38
Corti, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al concessionario di lavori pubblici e di servizi è consentito di proporre all'Amministrazione concedente una revisione in via straordinaria del piano economico finanziario (PEF), attraverso l'allungamento della durata della concessione, commisurato all'impatto economico degli aumenti dei materiali, limitatamente per la parte eccedente il cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso non superiore ad un anno».
G23.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;
premesso che:
l'articolo 23 interviene con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;
l'articolo 25 del decreto-legge 10 marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, reca disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione in relazione ai contratti in corso di esecuzione, attraverso l'incremento della dotazione del «Fondo per l'adeguamento dei prezzi» al fine di coprire i rincari eccezionali che si stanno determinando anche nel primo semestre del 2022;
al momento, nessun incentivo è. stato previsto per le concessioni in corso di esecuzione, almeno con riguardo alla possibilità di rivedere i prezzi dei materiali per la parte eccedente il cinque per cento di rincaro rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta ed in ogni caso non superiore ad un anno;
il DEF 2022 illustrato all'esito del Consiglio dei ministri dello scorso 6 aprile stima un netto ridimensionamento delle aspettative di crescita del Paese, dovuto sostanzialmente all'inflazione e al peggioramento delle variabili esogene, tra le quali spiccano i prezzi elevati delle materie prime e dell'energia, secondo una tendenza che negli ultimi mesi ha subito un'impennata ma che era già iniziata per effetto della ripresa economica post-pandemia da COVID-19;
l'impatto negativo del conflitto in Ucraina sulla fiducia delle famiglie e delle imprese ha contribuito ad aggravare il taglio alla previsione della crescita reale del Paese per il 2022;
dal lato delle imprese con lavori in corso di esecuzione, in particolare, il problema del caro-prezzi dei materiali sta già rallentando i cantieri delle società che effettuano i lavori appaltati dai concessionari di lavori pubblici, anche di quelli del settore delle telecomunicazioni, centrali per la realizzazione delle opere finanziate con il PNRR,
impegna il Governo:
a prevedere, nel prossimo provvedimento normativo utile, una soluzione che consenta anche ai concessionari di lavori pubblici e servizi in corso di esecuzione, in particolare per quelli del settore delle telecomunicazioni, di fare fronte agli incrementi dei costi delle materie prime sia dal lato dell'Amministrazione concedente sia dal lato dei propri fornitori, selezionati con procedure ad evidenza pubblica, al fine di scongiurare il rischio di forte rallentamento dei cantieri e quindi di ritardi sui progetti di infrastrutturazione anche in fibra ottica del Paese.
G23.2
Mantovani, Castaldi, Gaudiano, Romano, Quarto, Di Girolamo, Lanzi, Croatti, Fede
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;
premesso che:
l'articolo 23 del provvedimento in esame interviene con alcune disposizioni volte a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;
considerato che:
il settore delle costruzioni è stato investito da una grave crisi di disponibilità di materie prime, conseguenza della pandemia, della guerra e della congiuntura economica che hanno determinato aumenti straordinari di materiali e prodotti da costruzione determinando squilibri fra domanda e offerta e creando difficoltà nei contratti pubblici e privati già sottoscritti;
la Conferenza delle Regioni, già agli inizi di febbraio 2022, ha licenziato un documento per dare prime indicazioni operative per l'adeguamento dei prezzari regionali delle opere pubbliche e infrastrutture. La Conferenza delle Regioni ha elaborato un metodo di aggiornamento dei prezzari regionali per la determinazione degli importi a base d'asta che fosse di supporto per gli operatori del settore delle costruzioni e che avesse l'obiettivo di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza dei cantieri e la congruità del costo delle opere. Si è proceduto cosi ad individuare un elenco dei materiali maggiormente soggetti alla volatilità del mercato attuale, a prevedere un monitoraggio quadrimestrale/semestrale degli stessi e a dare una prima indicazione in merito all'applicazione dell'istituto della revisione dei prezzi basata sullo strumento del Prezzario regionale. Il contributo della Conferenza delle Regioni è stato trasmesso al Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili;
valutato che:
l'aumento sconsiderato dei prezzi, di fatto, ha bloccato anche le attività edilizie per la ricostruzione,
impegna il Governo:
ad adoperarsi, in ragione dell'aumento dei prezzi delle materie prime, nonché dei prezzi internazionali dell'energia, affinché tutte le Regioni in cui ricadono i comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 provvedano ad aggiornare i prezzari regionali, allineandoli con quanto contenuto nei prezzari DEI.
23.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Riduzione IVA)
1. Fino al 31 dicembre 2026, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui lavori appaltati dagli enti pubblici in conto capitale è fissata al quattro per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi del comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli armi dal 2022 al 2026, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
23.0.2
Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo 1'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Misure a sostegno dell'edilizia privata)
1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
a) previa comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente disposizione, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020 e dell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 18/2020 e successive modifiche e integrazioni;
b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis del decreto-legge 76/2020».
23.0.3
Briziarelli, De Angelis, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla crisi internazionale, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali, dei carburanti e dei prodotti energetici, rispetto a quelli esistenti al momento della stipulazione del contratto, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contradditorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti, possono essere valutati come causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, qualora impediscano di ultimare i lavori nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all'esecutore ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'articolo 107, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. In relazione ai contratti di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui dall'aumento dei prezzi dei materiali, dei carburanti e dei prodotti energetici derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto viene dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge.
3. In relazione ai contratti di cui al comma 1, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
23.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''lº gennaio 2022'';
b) al secondo periodo, le parole: ''30 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022'';
c) al terzo periodo, le parole: ''30 giugno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022''.
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal presente comma, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'il per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'Il per cento».
23.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Prezziari)
1. Tutti gli enti pubblici che esperiscono procedure di studi di fattibilità, progetti definitivi ed esecutivi, gare di appalto secondo il sistema del Codice degli contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono autorizzati a praticare e controbilanciare i prezzi per i fattori di produzione, ad eccezione della voce ''lavoro dipendente'', secondo le condizioni di mercato da dimostrare attraverso apposita relazione del RUP.
2. La presente disposizione si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023».
23.0.6
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)
1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'espletamento dell'appalto, verificatisi nel corso dell'anno 2021 e 2022, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.
2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:
a) ARERA, con riferimento alle ''Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico'' pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano,
b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai ''Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura'' pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;
c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai ''Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili'' pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.
Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.
3. Per i contratti pubblici di servizi diversi da quelli di cui al comma 2, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento, all'appaltatore è riconosciuto il diritto di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro».
Conseguentemente:
- all'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento»;
- all'articolo 38, comma 2, alinea, dopo le parole: «18, 23» inserire la seguente: «, 23-bis».
23.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Aggiornamento prezzari e revisione prezzi per i lavori da affidare)
All'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1:
- la lettera b) è sostituita con la seguente:
''b) per i contratti relativi ai lavori, l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: 'Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo''';
2) i commi 2, 3, 4, 5, 6 sono soppressi;
3) al comma 8:
- le parole da ''e limitatamente alle opere pubbliche finanziate'' fino a: ''dalla legge 1º luglio 2021, n. 101'' sono soppresse;
- le parole ''della compensazione'' sono soppresse e sostituite con le seguenti ''delle somme'';
4) al comma 10:
- le parole ''alle compensazioni'' sono soppresse e sostituite con le seguenti: ''al riconoscimento delle somme'';
- le parole: '', per le opere pubbliche indicate al comma 8.'' sono soppresse;
5) al comma 11:
- le parole ''Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento,'' sono soppresse;
- dopo le parole: ''linee guida di cui al comma 12,'' sono aggiunte le seguenti ''ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,'';
- dopo le parole: ''relativi a lavori,'', la parola: ''possono,'' è soppressa;
- le parole ''incrementare ovvero ridurre'' sono soppresse e sostituite dalle seguenti ''incrementano ovvero riducono'';
- le parole ''degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo'' sono soppresse e sostituite con le seguenti: ''dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale'';
6) al comma 12, dopo le parole: ''decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,'', sono aggiunte le seguenti: ''nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,''».
23.0.8
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Aggiornamento prezzari e revisione prezzi per i lavori da affidare)
All'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:
''b) per i contratti relativi ai lavori, l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: 'Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione del 10 per cento di quest'ultimo'';
b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 sono soppressi;
c) al comma 8 le parole da: ''e limitatamente alle opere pubbliche finanziate'' fino a: ''dalla legge 1º luglio 2021, n. 101'' sono soppresse e le parole: ''della compensazione'' sono soppresse e sostituite con le seguenti: 'delle somme';
d) al comma 10 le parole: ''alle compensazioni'' sono soppresse e sostituite con le seguenti: ''al riconoscimento delle somme'' e le parole: '', per le opere pubbliche indicate al comma 8.'' sono soppresse,.
e) al comma 11.
- le parole ''Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento,'' sono soppresse;
- le le parole: ''linee guida di cui al comma 12,'' sono aggiunte le seguenti ''ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,'';
- dopo le parole: ''relativi a lavori,'', la parola: ''possono,'' è soppressa;
- le parole: ''incrementare ovvero ridurre'' sono soppresse e sostituite dalle seguenti incrementano ovvero riducono'';
- le parole: ''degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo'' sono soppresse e sostituite con le seguenti: ''dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale'';
f) comma 12, dopo le parole: ''decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,'', sono aggiunte le seguenti: ''nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,''».
23.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Aggiornamento prezzari e revisione prezzi)
1. All'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:
''b) per i contratti relativi ai lavori, l'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è sostituito dal seguente: 'Per i contratti di lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate in base agli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'ISTAT, ed applicate al prezzo originario, con esclusione de110 per cento di quest'ultimo''';
b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 sono soppressi;
c) al comma 8, le parole da: ''e limitatamente alle opere pubbliche finanziate'' fino alle parole: ''dalla legger luglio 2021, n. 101'' sono soppresse e le parole: ''della compensazione'' sono sostituite con le seguenti: ''delle somme'';
d) al comma 10, le parole: ''alle compensazioni'' sono sostituite con le seguenti: ''al riconoscimento delle somme'' e le parole: '', per le opere pubbliche indicate al comma 8'' sono soppresse;
e) al comma 11, le parole: ''Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento,'' sono soppresse; dopo le parole: ''linee guida di cui al comma 12,'' sono aggiunte le seguenti ''ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,''; dopo le parole: ''relativi a lavori,'' la parola: ''possono,'' è soppressa; le parole: ''incrementare ovvero ridurre'' sono sostituite dalle seguenti: ''incrementano ovvero riducono'', e le parole: ''degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo'' sono sostituite dalle seguenti: ''dei prezzi correnti di mercato, quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale'';
f) al comma 11-bis, al primo periodo, dopo le parole: ''prezzari regionali'' sono inserite le seguenti '', ovvero di quelli in uso,'' e dopo la parola: ''aggiornati'' è inserita la seguente ''anche'' e il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.'';
g) al comma 12, dopo le parole: ''decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,'', sono aggiunte le seguenti: ''nonché sentite le associazioni del settore delle costruzioni più rappresentative sul piano nazionale,''».
23.0.10
Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Aggiornamento prezzari autonomi)
1. All'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
- al primo periodo, dopo le parole: ''prezzari regionali'' sono inserite le seguenti: '', ovvero di quelli in uso,'' e dopo la parola: ''aggiornati'' è inserita la seguente: ''anche'';
- al secondo periodo, dopo le parole: ''dei prezzari'' è soppressa la parola: ''regionali''; dopo le parole: ''le stazioni appaltanti'' è soppressa la parola: ''possono''; dopo le parole: ''dell'accordo-quadro'' le parole: ''incrementare ovvero ridurre'' sono sostituite dalle seguenti: ''incrementano ovvero riducono''; dopo le parole: ''le risultanze dei prezzari'' è soppressa la parola: ''regionali''; dopo le parole: ''su base semestrale'' sono soppresse le parole: ''ai sensi del comma 2 del presente articolo''».
23.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
1. All'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: ''prezzari regionali'', sono inserite le seguenti: '', ovvero di quelli in uso,'' e dopo la parola: ''aggiornati'', è inserita la seguente: ''anche'';
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: ''dei prezzari'', la parola: ''regionali'' è soppressa;
2) dopo le parole: ''le stazioni appaltanti'', la parola: ''possono'' è soppressa;
3) le parole: ''incrementare ovvero ridurre'', sono sostituite dalle seguenti: ''incrementano ovvero riducono'';
4) dopo le parole: ''le risultanze dei prezzari'', la parola: ''regionali'' è soppressa;
5) dopo le parole: ''su base semestrale'', le parole: ''ai sensi del comma 2 del presente articolo'' sono soppresse».
23.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
1. All'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: ''prezzari regionali'' inserire le seguenti: '', ovvero di quelli in uso,'' e dopo la parola: ''aggiornati'' inserire la seguente: ''anche'';
b) il secondo periodo è sostituito con il seguente: ''Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementano ovvero riducono le risultanze dei prezzari utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro''».
23.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
1. All'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
- al primo periodo, dopo le parole: ''prezzari regionali'' inserire le seguenti '', ovvero di quelli in uso,'' e dopo la parola: ''aggiornati'' inserire la seguente: ''anche'';
- al secondo periodo, dopo le parole: ''dei prezzari'' sopprimere la parola: ''regionali''; dopo le parole: ''le stazioni appaltanti'' sopprimere la parola: ''possono''; dopo le parole: ''dell'accordo-quadro'' le parole: ''incrementare ovvero ridurre'' sono sostituite dalle seguenti: ''incrementano ovvero riducono''; dopo le parole: ''le risultanze dei prezzari'' sopprimere la parola: ''regionali''; dopo le parole: ''su base semestrale'', sopprimere le parole: ''ai sensi del comma 2 del presente articolo''».
23.0.14
Santillo, Marco Pellegrini, Dell'Olio, Fede
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)
1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ''di importo superiore a 70.000 euro'';
b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: ''La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, è riferito esclusivamente ai soli lavori edili''».
23.0.15
Marco Pellegrini, Dell'Olio, Santillo, Gallicchio
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di qualificazione delle imprese)
1. A decorrere dal 1º luglio 2023, i contratti di appalto per i lavori di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di importo superiore a 516.000 euro, sono eseguiti obbligatoriamente da imprese in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo, sottoscritti dal iº gennaio 2023 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese, per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni».
23.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati verificatosi dal lº aprile al 31 dicembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».
Conseguentemente:
all'articolo 37, comma 2, le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 10,08 per cento»;
all'articolo 38, comma 2, lettera a), le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.007.525.207 euro per l'anno 2022».
23.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Interventi in favore del settore della ristorazione collettiva)
1. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica e delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con le risorse già stanziate per l'anno 2021 e non utilizzate e con un ulteriore stanziamento di 20 milioni di euro.
2. Il rispetto delle clausole contrattuali derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 per i contratti in corso di esecuzione è sospeso fino al 30 dicembre 2022.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
23.0.18
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Interventi in favore del settore della ristorazione collettiva)
1. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica e delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il rispetto delle clausole contrattuali derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 per i contratti in corso di esecuzione è sospeso fino al 30 dicembre 2022».
23.0.19
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Interventi in favore del settore della ristorazione collettiva)
1. In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza epidemiologica e delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante le risorse già stanziate per l'anno 2021 e non utilizzate; qualora non fossero sufficienti è autorizzata la spesa nel limite massimo di ulteriori 20 milioni di euro nel 2022. Ai maggiori oneri pari a 20 milioni di euro nel 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 legge 196 del 2009.
2. Il rispetto delle clausole contrattuali derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 per i contratti in corso di esecuzione è sospeso fino al 30 dicembre 2022».
23.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Subappalto e consegna in via d'urgenza)
1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: ''del decreto legislativo n. 50 del 2016,'' sono aggiunte le seguenti: ''e, per l'effetto, è altresì consentita l'esecuzione delle medesime prestazioni in subappalto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge''».
23.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Subappalto e consegna in via d'urgenza)
1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: ''del decreto legislativo n. 50 del 2016,'' sono aggiunte le seguenti: ''e, per l'effetto, è altresì consentita l'esecuzione delle medesime prestazioni in subappalto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge''».
23.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: ''del decreto legislativo n. 50 del 2016,'' sono aggiunte le seguenti: ''e, per l'effetto, è altresì consentita l'esecuzione delle medesime prestazioni in subappalto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge''».
23.0.23
Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Subappalto e consegna in via d'urgenza)
1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: ''del decreto legislativo n. 50 del 2016,'' sono aggiunte le seguenti: ''e, per l'effetto, è altresì consentita l'esecuzione delle medesime prestazioni in subappalto, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge''».
23.0.24
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di appalto integrato)
1. Fino al 31 dicembre 2022, nel caso di progettazione esecutiva derivante da appalto integrato di lavori, bandito dagli enti locali e territoriali, che risenta degli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, la stazione appaltante può autorizzare modifiche progettuali che comportino una riduzione fino al 15 per cento del quadro economico dell'intervento rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo oggetto di appalto, per le sole voci di spesa relative a lavori che abbiano subito comprovati aumenti eccezionali dei prezzi. Tale autorizzazione avviene prima dell'approvazione del progetto esecutivo, ha valore ai fini degli obblighi contrattuali e avviene attraverso determinazione del responsabile unico del procedimento che attesti gli aumenti eccezionali di cui al presente comma, previa deliberazione dell'organo di governo.
2. Le modifiche progettuali di cui al comma precedente possono comprendere anche riduzione del numero di opere ovvero lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatte salve le caratteristiche fondamentali dell'intervento e le eventuali migliorie proposte in sede di presentazione dell'offerta».
23.0.25
Romeo, Pergreffi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di contratti pubblici)
1. In considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime derivante dalla crisi internazionale in atto, entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotta con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 16, del' decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un prezzario nazionale speciale dei materiali significativi connessi alla costruzione e manutenzione delle strade e alla impermeabilizzazione, determinato sulla base delle rilevazioni effettuate dalle Camere di commercio. Il prezzario nazionale speciale di cui al presente articolo ha validità fino al 31 dicembre 2022».
23.0.26
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici per lavori)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applicano altresì alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relative a lavori, per i quali l'aggiudicazione definitiva sia intervenuta a decorrere dal 1º novembre 2021».
23.0.27
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Rinegoziazione)
1. Per le procedure di appalti privati, gli eventi non previsti, legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture, costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».
23.0.28
Nastri, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Rinegoziazione)
1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».
23.0.29
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Rinegoziazione)
1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».
23.0.30
Boccardi, Gallone, Perosino, Toffanin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Rinegoziazione)
1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».
23.0.31
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Rinegozi azione)
1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».
23.0.32
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Rinegoziazione)
1. Per gli appalti privati gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi».
23.0.33
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Rinegoziazione)
1. Per gli appalti pubblici è fatta comunque salva la possibilità per l'appaltatore di invocare il rimedio della risoluzione del vincolo contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta così come previsto dall'articolo 1467 del codice civile».
23.0.34
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
1. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.
3. La disposizione di cui al comma 1 esplica i suoi effetti sino al 30 giugno 2022».
23.0.35
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Disposizioni particolari in materia di revisione dei prezzi dei materiali negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco)
1. In considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali verificatisi nell'anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stazioni appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti sulla base dei rincari effettivamente avvenuti, comunque non oltre il limite del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, nonché a concedere una dilazione dei tempi di consegna, purché l'aggiudicazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 29, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
23.0.36
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.23-bis.
(Semplificazioni in materia di affidamento di lavori afferenti alla produzione di energia)
1. Al fine di reperire tempestivamente alternative valide e sostenibili alla dipendenza da fonti energetiche costose, per l'affidamento di lavori afferenti alla produzione di energia elettrica e termica di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche professionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno tre operatori economici, se sussistano in tale numero soggetti idonei.
2. La deroga di cui al comma 1, si applica fino al 31 dicembre 2022».
25.1
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) comma 1, premettere le seguenti lettere:
«0a) al comma 1, dopo le parole: ''i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale'' sono inserite le seguenti: ''nonché i regimi concessori'';
0b) al comma 1-ter, dopo le parole: ''i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale'' sono inserite le seguenti: ''nonché i regimi concessori''»;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge il maggio 2012, n. 56, sono altresì incluse negli attivi di rilevanza strategica nel settore energetico le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. A tal fine, fermi restando gli obblighi di notifica di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, i poteri speciali si applicano, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita, anche all'esito di procedure di affidamento delle concessioni di grande derivazione idroelettriche».
28.4
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, capoverso «Art. 1-bis»:
1) alla rubrica, sostituire le parole: «con tecnologia 50» con le seguenti: «con tecnologia 4G e sue evoluzioni»;
2) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con tecnologia 50» con le seguenti: «con tecnologia 4G e sue evoluzioni»;
3) al comma 4, sostituire le parole: «della tecnologia RG» con le seguenti: «della tecnologia 4G e sue evoluzioni»;
b) al comma 2, dopo le parole: «sulla tecnologia 5G» inserire le seguenti: «o su altre tecnologie».
28.5
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «servizi di comunicazione elettronica banda larga basati sulla tecnologia 5G.» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle reti private SG».
b) al comma 2, sostituire le parole: «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» con la seguente: «descrizione»;
c) al comma 3, sopprimere il seguente periodo: «Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità.»;
d) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Sono soggette agli obblighi di cui al comma 2, anche le imprese non assegnatarie di frequenze nazionali che sono attive sul mercato delle reti private 5G».
e) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «determinati beni o servizi» aggiungere le seguenti: «, individuando contestualmente le risorse necessarie per indennizzare il soggetto notificante chiamato all'eventuale sostituzione,».
28.6
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «servizi di comunicazione elettronica banda larga basati sulla tecnologia 5G» aggiungere, in fine, le seguenti: «, ad eccezione delle reti private 5G».
28.7
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle reti private 5G».
28.8
Precluso
Al comma 1, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, dopo le parole: «servizi di comunicazione elettronica banda larga basati sulla tecnologia 5G.» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle reti private 5G».
28.9
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «Art. 1-bis»:
1) al comma 2, primo periodo:
a) sostituire le parole: «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche» con le seguenti: «descrizione»;
b) aggiungere infine le seguenti parole: «Sono escluse dall'obbligo di notifica le acquisizioni che comportano una estensione di beni o servizi relativi a contratti già in essere o a procedimenti approvati».
2) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «con cadenza quadrimestrale» con le seguenti: «e di integrare eventuali specifiche tecniche relative ad acquisizioni già finalizzate e incluse nel piano mediante comunicazioni esecutive non soggette a prescrizione».
b) al comma 3 premettere le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 30 settembre 2022».
28.10
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», al comma 2, sostituire le parole: «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» con la seguente: «descrizione».
28.11
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, le parole: «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» sono sostituite dalla seguente: «descrizione».
28.12
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» con la seguente: «descrizione».
28.13
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Sono soggette agli obblighi di cui al comma 2, anche le imprese non assegnatarie di frequenze nazionali che sono attive sul mercato delle reti private 5G».
28.14
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Sono soggette agli obblighi di cui al comma 2, anche le imprese non assegnatarie di frequenze nazionali che sono attive sul mercato delle reti private 50.».
28.15
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Sono soggette agli obblighi di cui al comma 2, anche le imprese non assegnatarie di frequenze nazionali che sono attive sul mercato delle reti private 5G.».
28.16
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», al comma 3 sopprimere il seguente periodo: «Se è necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità, che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo può essere prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessità».
28.19
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «determinati beni o servizi» aggiungere le seguenti parole: «, individuando contestualmente le risorse necessarie per indennizzare il soggetto notificante chiamato all'eventuale sostituzione,».
28.20
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati» aggiungere, in fine, le seguenti: «, comprensiva degli accordi di manutenzione relativi a contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
28.21
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati» aggiungere le seguenti: «, comprensiva degli accordi di manutenzione relativi a contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge».
28.22
Precluso
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, comprensiva degli accordi di manutenzione relativi a contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge.».
28.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Semplificazione della normativa sull'installazione di infrastrutture per impianti di telecomunicazioni)
1. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: ''in specie,'', è inserita la seguente: ''anche'' e dopo le parole: ''destinati ad ospitare'', è inserita la parola: ''successivamente'';
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
''1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.'';
3) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.'';
4) al comma 3, dopo le parole: ''prescrizioni della CEI'', è aggiunto il seguente periodo: ''Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1''.
5) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: ''di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36'', sono aggiunte le seguenti: ''ove previsto,'';
b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunto in fine, il seguente periodo: ''Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.'';
c) all'articolo 51, comma 3, primo periodo:
1) dopo le parole: ''dei beni immobili'', aggiungere le seguenti: ''o di diritti reali sugli stessi'';
2) le parole: ''può esperirsi'', sono sostituite con le seguenti: ''l'operatore può esperire'';
d) all'articolo 54, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.'';
e) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: ''emana il decreto d'imposizione della servitù'', sono aggiunte le seguenti: ''entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica''.».
28.0.2
Bagnai, Corti, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Semplificazione della normativa edilizia sull'installazione di infrastrutture per impianti di telecomunicazioni)
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo:
1) dopo la parola: ''in specie'', aggiungere la seguente: ''anche'';
2) dopo le parole: ''destinati ad ospitare'', aggiungere la seguente: ''successivamente'';
b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.'';
c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: ''di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36'', aggiungere le seguenti: ''ove previsto,''.».
28.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Semplificazione della normativa edilizia sull'installazione di infrastrutture per impianti di telecomunicazioni)
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della difettiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo:
1) dopo la parola: ''in specie'', aggiungere la seguente: ''anche'';
2) dopo le parole: ''destinati ad ospitare'', aggiungere la seguente: ''successivamente'';
b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.'';
c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: ''di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36'', aggiungere le seguenti: ''ove previsto,''».
28.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Semplificazioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni)
1. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole: ''I Comuni possono adottare un regolamento'', inserire le seguenti: ''nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche''».
28.0.5
Bagnai, Corti, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Semplificazioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni)
1. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole: ''I Comuni possono adottare un regolamento'', sono aggiunte le seguenti: ''nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche''».
28.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Semplificazione della procedura di esproprio del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso ''Art. 44'', dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
''1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura: privatistica'';
b) Al capoverso ''Articolo 51'', al comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
- dopo le parole: ''dei beni immobili'', aggiungere le seguenti: ''o di diritti reali sugli stessi'';
- le parole: ''può esperirsi'', sono sostituite con le seguenti: ''l'operatore può esperire''».
28.0.7
Bagnai, Corti, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Semplificazione della procedura di esproprio del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche)
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
''1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica''.
1-ter. All'articolo 51 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''dei beni immobili'', aggiungere le seguenti: ''o di diritti reali sugli stessi'';
b) le parole: ''può esperirsi'', sono sostituite con le seguenti: ''l'operatore può esperire''».
28.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica)
1. All'articolo 1, capoverso ''Art. 44'', comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, dopo il primo periodo inserire il seguente: ''Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1.''»
28.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Semplificazioni per l'installazione degli impianti temporanei di telefonia mobile anche per aree vincolate)
1. All'articolo 1, paragrafo. ''Art. 47'', comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).''».
28.0.10
Bagnai, Corti, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Semplificazione procedura di esproprio del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche)
1. All'articolo 54 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.''.
2. All'articolo 55, comma 4, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, dopo le parole: ''emana il decreto d'imposizione della servitù'', sono aggiunte le seguenti: ''entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica''».
28.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Semplificazione procedura di esproprio del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso ''Art. 54'', comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali' o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti, o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.'';
b) al capoverso ''Art. 55'', comma 4, dopo le parole: ''emana il decreto d'imposizione della servitù'', sono aggiunte le seguenti: ''entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica''».
28.0.12
Bagnai, Corti, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica)
1. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'Ente Locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica».
28.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica)
1. Le opere di cui all'articolo 1, capoversi ''Art. 45'', ''Art. 46'' e ''Art. 47'' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica».
28.0.14
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Semplificazioni in materia di telecomunicazioni)
1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione.
2. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: ''I Comuni possono adottare un regolamento'', sono aggiunte le seguenti: ''nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche'';
b) sono soppresse le seguenti parole: ''e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici'';
c) le parole: ''siti sensibili individuati in modo specifico'', sono sostituite dalle seguenti: ''quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003''».
28.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Semplificazioni in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica)
1. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'Ente Locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
2. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente comma:
''8-quater. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori''».
28.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Semplificazione in materia di telecomunicazioni)
1. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) eliminare le parole: ''e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici'';
b) sostituire le parole: ''siti sensibili individuati in modo specifico'', con le seguenti: ''quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003''».
28.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 28-bis.
(Semplificazioni in materia di usi civici)
1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate dà usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, capoverso ''Art. 44'' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione».
28.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.:
«Art. 28-bis.
(Semplificazioni in materia di collaudo statico)
1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter, aggiungere, il seguente:
''8-quater. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, capoverso 'Art. 44' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori''».
29.1 (testo 2)
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) comma 2, dopo le parole: "provvedono all'acquisto" inserire le seguenti: ", all'interno degli Stati membri dell'Unione europea,";
b) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia'';
2) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia''.»;
c) aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese e di mettere in sicurezza i sistemi informatici e i servizi cloud, le società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di migrazione dei propri servizi verso soluzioni cloud trasmettono, prima di procedere, un'informativa alla Presidenza del Consiglio. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individua i termini e le modalità con cui le società di cui al precedente periodo effettuano l'informativa relativa alla migrazione.».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni in materia di messa in sicurezza dei siti informatici, dei servizi cloud e delle infrastrutture digitali".
29.2
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui al comma 1 e 2, sono adottate le seguenti disposizioni:
a) le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;
b) all'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole: ''e che alla medesima data risultino esauriti'';
c) i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».
29.3
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni che devono procedere ai sensi dei commi 1 e 2 e di garantire l'effettiva tempestività sono adottate le seguenti disposizioni:
a) le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;
b) all'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole: ''e che alla medesima data risultino esauriti'';
c) i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».
29.4
Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni che devono procedere ai sensi dei commi 1 e 2 e di garantire l'effettiva tempestività sono adottate le seguenti disposizioni:
a) le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;
b) all'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole: ''e che alla medesima data risultino esauriti'';
c) i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».
29.5
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni che devono procedere ai sensi dei commi 1 e 2 e di garantire l'effettiva tempestività sono adottate le seguenti disposizioni:
a) le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;
b) all'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole ''e che alla medesima data risultino esauriti'';
c) i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».
29.6
Corti, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni che devono procedere ai sensi dei commi 1 e 2 e di garantire l'effettiva tempestività sono adottate le seguenti disposizioni:
a) le centrali di committenza di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;
b) all'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole ''e che alla medesima data risultino esauriti'';
c) i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, attraverso le centrali di committenza, non concorrono a saturare gli importi dei lotti relativi alle convenzioni ovvero agli accordi quadro eventualmente utilizzati.».
29.7
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 11. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia'';
b) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia''».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di messa in sicurezza dei siti e delle infrastrutture digitali».
29.8
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese e di mettere in sicurezza i sistemi informatici e i servizi cloud, le società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di migrazione dei propri servizi verso soluzioni cloud trasmettono, prima di procedere, un'informativa alla Presidenza del Consiglio. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individua i termini e le modalità con cui le società di cui al precedente periodo effettuano l'informativa relativa alla migrazione».
29.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
(Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
''3-bis. La Presidenza del Consiglio e il Ministero della difesa trasmettono alla Camere una relazione dettagliata relativa all'espletamento delle procedure di gara di cui al comma 2 entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
3-ter. All'esito dell'aggiudicazione della gara di cui al comma 2 e con cadenza semestrale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale riferisce alla Camere con un'informativa dettagliata sullo stato dell'arte dei lavori relativi al Polo Strategico Nazionale e sul livello di adesione all'infrastruttura''».
30.1
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione, che potrà aver luogo solo a seguito di espressa autorizzazione da parte dei suddetti Ministeri».
30.2
Borghesi, Montani, Bagnai, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale», e le parole: «dieci giorni», sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
b) al comma 4, le parole: «31 luglio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: ''attività di importazione'' sono aggiunte le seguenti: '', di esportazione'';
b) al comma 2 dopo le parole: ''dichiarazione doganale di importazione'' sono aggiunte le seguenti: ''dichiarazione di esportazione,''».
30.3
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare», con le seguenti: «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale».
30.4
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «Le imprese italiane o stabilite in Italia» con le seguenti: «I soggetti» e dopo la parola: «esportare» aggiungere le seguenti: «dal territorio nazionale».
30.5
Precluso
Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
- sostituire le parole: «Le imprese italiane o stabilite in Italia» con le seguenti: «I soggetti»;
- dopo le parole: «che intendono esportare» aggiungere le seguenti: «dal territorio nazionale».
30.6
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione» con le seguenti: «almeno trenta giorni prima dell'avvio dell'operazione».
G30.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;
premesso che:
l'articolo 30 demanda a un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, l'individuazione delle materie prime critiche;
considerato che:
le materie prime critiche (CRM - Criticai Raw Materials) sono determinanti per la produzione di una vasta gamma di beni e applicazioni. La transizione verso economie digitali, altamente efficienti dal punto di vista energetico e neutrali dal punto di vista climatico, porterà ad una domanda significativamente più alta di CRM, poiché le tecnologie che le richiedono, come le batterie e i motori elettrici, saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi;
secondo il Comitato economico e sociale europeo, il settore delle materie prime fornisce circa 350.000 posti di lavoro nell'UE, e più di 30 milioni nelle industrie manifatturiere a valle. La Commissione europea stima che la transizione verso un'economia più circolare potrebbe portare un aumento netto di 700.00o posti di lavoro nell'UE entro il 2030;
nel settembre 2020 è stato pubblicato dalla Commissione europea lo studio «Criticai Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability», dove si evidenzia che il 44% della domanda europea per i singoli materiali viene soddisfatta con importazioni dalla Cina, Turchia e Sudafrica, con un picco drammatico per le terre rare (tra l'86 e il 96%), il niobio dal Brasile (85%), cobalto dal Congo (68%), litio dal Cile (78%). La stessa UE evidenzia la necessità di ridurre drasticamente tale dipendenza;
la Commissione considera le materie prime critiche come uno dei settori in cui l'Europa deve essere più resiliente al fine di prepararsi a shock futuri e disporre di una maggiore autonomia strategica aperta. Tale obiettivo può essere raggiunto diversificando e rafforzando le catene di approvvigionamento globali, anche continuando a collaborare con i partner di tutto il mondo, riducendo l'eccessiva dipendenza dalle importazioni, rafforzando la circolarità e l'efficienza delle risorse e, in settori strategici, aumentando la capacità di approvvigionamento all'interno dell'UE;
in tale ottica, in ragione del forte avanzamento tecnologico nell'ambito dell'UE, appare evidente la necessità di incrementare il peso geostrategico del Paese, anche attraverso la creazione di un grade hub di innovazione;
l'Italia, come l'Europa, vanta una lunga tradizione di attività estrattive e minerarie. È ricca di aggregati e minerali industriali, ma è meno efficace nello sviluppo di progetti volti all'approvvigionamento di materie prime critiche, anche se esiste un potenziale significativo in tal senso,
impegna il Governo:
ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a ridurre la dipendenza del Paese dalle materie prime critiche primarie, mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione;
a rafforzare l'approvvigionamento e la trasformazione nazionali sostenibili e responsabili delle materie prime;
a promuovere la realizzazione di un grande polo di riciclaggio di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche, anche prevedendo la creazione di un'apposita struttura e coinvolgendo le grandi aziende a partecipazione pubblica che si occupano di energia ed industria, al fine di elaborare progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei processi di sfruttamento e trasformazione delle materie prime critiche.
30.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 30-bis.
(Contrasto al mercato illecito dei prodotti del tabacco)
1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
''Art. 41-bis.
(Fabbricazione clandestina di tabacchi lavorati)
1. Chiunque fabbrica clandestinamente tabacchi lavorati o comunque, a prescindere dalla destinazione d'uso dichiarata o desumibile, idonei ad essere fumati senza ulteriore processo di trasformazione industriale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 8.000 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita da soggetti non autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento.'';
b) all'articolo 47 dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
''5-ter. Per i tabacchi lavorati, le deficienze o eccedenze riscontrate in sede di verificazione dei depositi fiscali o della linea di distribuzione, derivanti da errori nella movimentazione del prodotto, si compensano, secondo apposite procedure definite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per prodotti che risultino della stessa tipologia secondo quanto indicato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.''.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, come successivamente modificato dalla legge del 19 marzo 2001, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 291-bis. è sostituito dal seguente:
''Art. 291-bis. - (Contrabbando di tabacchi lavorati) - 1. Chiunque, introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato ovvero produce ai fini, di un'esportazione non perfezionata ovvero seguita da reimportazione illecita un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto e con la reclusione da sei mesi a due anni.
3. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.'';
b) all'articolo 291-ter al comma 2 dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
''e-bis) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti in violazione degli obblighi di iscrizione nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
e-ter) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che, seppure iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono dichiarati contraffatti dai produttori che ne hanno richiesto l'iscrizione, fatte salve ulteriori ipotesi di reato riferite alla contraffazione del prodotto;
e-quater) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che non rispettano i prescritti parametri degli ingredienti come previsto dalla normativa comunitaria e dalle norme nazionali di recepimento, secondo quanto accertato sulla base di analisi a campione effettuate sugli stessi dall'autorità competente;
e-quinquies) nei casi in cui, viene accertata la flagranza della vendita ad un minore di età.''».
30.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
(Disposizioni in tema di messa in sicurezza della produzione energetica da fonte idroelettrica)
1. Al fine di rafforzare la sicurezza energetica nazionale, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definiti le misure a tutela dell'interesse nazionale, nonché i criteri equi, trasparenti e omogenei, cui le regioni sono tenute ad attenersi in sede di espletamento delle gare con procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Fino alla data dell'emanazione del decreto di cui al presente comma sono sospese le procedure di messa a gara delle concessioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.».
31.1
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- sostituire le parole: «Nell'ambito» con le seguenti: «Nel rispetto della Direttiva 2001/55/CE e in coerenza con gli obiettivi di cui alla Decisione di Esecuzione del Consiglio Europeo (UE) 2022/382, sono previste misure di protezione temporanea in favore dei cittadini ucraini, comunque già presenti nel territorio nazionale alla data del 24 febbraio 2022 o giunti in seguito, e nei confronti dei cittadini di paesi terzi e apolidi, sfollati dall'Ucraina. A tal fine, nell'ambito»;
- dopo le parole: «è autorizzato» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi».
31.2
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al primo comma, lettera a) sostituire le parole: «15.000» con la seguente: «50.000»;
Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: «348 milioni» con le seguenti: «818 milioni»;
- al comma 5 aggiungere il seguente periodo: «ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 pari a 470 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 legge n. 196 del 2009 e del Fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del d.l. 282/2004».
31.3
Romeo, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le attività di accoglienza diffusa sono realizzate nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle Regioni e province Autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, fra gli altri requisiti previsti, di non aver avuto alcun tipo di contenzioso legato alla gestione e all'accoglienza dei migranti;».
31.4
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «autonoma sistemazione,» inserire le seguenti parole: «ivi compresa la possibilità di identificare forme di indennizzo, nei limiti degli stanziamenti previsti, delle famiglie ospitanti che offrono forme di sostentamento indiretto,».
31.5
Manca, Parrini, Biti, Taricco, Comincini
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, di seguito denominato ''Fondo'', con una dotazione pari a euro 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite con apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile,».
Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 391.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 355.533.750 euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a euro 36 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
31.6
Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) istituire un Fondo straordinario con una dotazione pari a euro 230 milioni di euro per l'anno 2022, per riconoscere, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile, un contributo ai Comuni per le spese sostenute per l'assistenza e l'accoglienza dei minori ucraini non accompagnati».
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis): quanto a 230 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n, 26».
31.7
Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) istituire un Fondo straordinario per le spese sostenute dai Comuni per l'assistenza e l'accoglienza dei minori non accompagnati, con una dotazione pari a euro 230 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile».
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis). quanto a 230 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».
31.8
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«d) istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a euro 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile.»
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «348 milioni», con le seguenti: «384 milioni».
31.9
Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a euro 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile».
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis). quanto a 36 milioni, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
31.10
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), è introdotta la lettera:
«d) istituire un Fondo straordinario per le spese sostenute dai Comuni per l'assistenza e l'accoglienza dei minori ucraini non accompagnati, con una dotazione pari a euro 230 milioni per l'anno 2022. Ai comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile».
31.11
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), è introdotta la lettera:
«d) istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a curo 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile».
31.12
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a euro 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile».
31.13
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) istituire un fondo straordinario per le spese sostenute dai comuni per l'assistenza e l'accoglienza dei minori ucraini non accompagnati, con una dotazione pari a euro 230 milioni per l'anno 2022. Ai comuni è riconosciuto un contributo a valere sul fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del dipartimento della protezione civile».
31.14
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), è introdotta la lettera:
«d) istituire un fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali dei comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a curo 36 milioni per l'anno 2022. Ai comuni è riconosciuto un contributo a valere sul fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del dipartimento della protezione civile. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 200».
31.15
Romeo, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'inizio del conflitto bellico, ai comuni che accolgono i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, il Ministero dell'interno provvede mensilmente, per il tramite delle prefetture, al rimborso totale delle spese sostenute per l'affidamento dei medesimi minori a comunità di tipo familiare o di istituti di assistenza».
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) quanto a 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante quota parte del fondo per l'accoglienza dei minori non accompagnati istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
31.16 (testo 2)
Pirovano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis: A decorrere dall'inizio del conflitto bellico, il Ministero dell'Interno provvede mensilmente, per il tramite delle Prefetture, al rimborso totale delle spese sostenute dai Comuni per i servizi connessi alla frequenza scolastica dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina che sono stati accolti nelle scuole del proprio territorio per l'anno scolastico 2021-2022, quali i servizi di ristorazione e trasporto scolastici, l'assistenza educativa scolastica.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis): quanto a 5 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
31.17
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile è istituito il fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato ''Fondo'', con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36.5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5; del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del fondo di cui al comma 1-bis.
1-quater. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, i comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022».
31.18
Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e vincolate a spese per l'accoglienza dei profughi provenienti dall'ucraina».
G31.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;
premesso che:
in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea, assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;
a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 gli accadimenti nel territorio dell'Ucraina hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di fornire materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione Ucraina e a supportare il sistema di protezione civile locale affinché abbia a disposizione i beni connessi con la gravità della situazione e per assicurare almeno il primo soccorso;
con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione Ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 prevede l'attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e la cooperazione in ambito comunitario;
il decreto-legge in esame prevede tra l'altro anche specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza, del conflitto bellico in atto in quel Paese e che tali disposizioni oltre a prendere in considerazione l'accoglienza e il sostentamento di queste persone, prevede la possibilità di facilitare la loro assunzione, anche temporanea, nell'ambito delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
il Senato condivide la necessità di rafforzare e assicurare il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione Ucraina anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente;
considerata la gravità della situazione di guerra in Ucraina che non consente ad oggi di prevedere né le condizioni in cui la popolazione Ucraina si trova attualmente né per il prossimo futuro, tanto meno la data della fine di questa guerra e, prendendo atto che tutto quanto è stato ad oggi disposto disciplina la situazione solo fino alla data del 31.12.2022;
considerato che la situazione della popolazione in Ucraina versa in condizioni di crescente gravità e che è prevedibile che aumentino i flussi delle persone immigrate, ma non è prevedibile conoscere le condizioni e lo status in cui tale fenomeno migratorio si presenterà: adulti, famiglie, donne, giovani, persone sane e persone vulnerabili, anziani, minorenni, nonché di bambini non accompagnati i cui numeri crescono quotidianamente e che ciò richiede una capacità di pianificare diverse forme di accoglienza e supporto;
alla luce di quanto precede, si rendono necessarie misure che non si basino solo sull'urgenza e sui necessari interventi di prima e breve accoglienza, ma che prevedano fin da ora l'organizzazione di tali azioni complesse in forma più stabile e proiettate nel medio-lungo periodo,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di intraprendere percorsi organizzati dell'accoglienza non solo in forma emergenziale, ma anche in base ad un approccio più stabile e strutturato di più lungo periodo che da un lato tenga conto delle difficili condizioni attuali che impediscono alle persone ucraine di rimanere nel loro Paese, e dall'altro tenga conto anche della necessità di un imminente futuro in cui sia assicurato e preparato il loro coinvolgimento attivo nella fase della ricostruzione che si auspica sia un modello di «Piano Marshall» condiviso dalla popolazione Ucraina e che questa partecipi pienamente alla ricostruzione;
a valutare la possibilità di identificare percorsi organizzativi dell'accoglienza, in particolare per ciò che concerne i bisogni speciali dei minori, dei minori non accompagnati e dei giovani e invita il Governo a porre in essere politiche integrate e interventi in cui le famiglie e le persone singole di nazionalità Ucraina possano essere inserite con prospettive di integrazione, stabilità di medio periodo e contemporaneamente di sicurezza accedendo ai tradizionali percorsi riconducibili alle reti del terzo settore e degli alti Locali, ma anche a innovative forme di disponibilità della società civica organizzata, ivi comprese le famiglie, che intendono sostenere percorsi di accoglienza ed ospitalità;
a valutare la possibilità di estendere le opportunità di assunzioni agevolate e di perfezionamento dei profili professionali delle persone ucraine accolte in Italia, non solo per il personale medico-sanitario, ma per tutte le professioni tecniche in particolare per quella tipologia di lavori che potranno essere spendibili al loro ritorno in Ucraina per favorire anche la ricostruzione del Paese;
a valutare la possibilità di sollecitare la Commissione europea ad approvare con urgenza e tramite una corsia preferenziale un Piano Erasmus+ e una linea di azione del Corpo Europeo di Solidarietà per costruire l'accoglienza dei giovani ucraini nei diversi Paesi europei seguendo l'approccio delle aperture che questi Programmi di mobilità europea riservati ai giovani provenienti dai Paesi partner considerato anche che l'Ucraina è già Paese partner dell'UE dal 2017;
a tenere informato il Parlamento in merito allo stato dell'arte delle previsioni di medio periodo e alle scelte che il Governo intende portare avanti per assicurare che l'accoglienza delle persone ucraine fuggite dalla guerra tenga conto delle diverse tipologie di bisogni della popolazione Ucraina, ivi comprese le esigenze di natura socio-sanitaria e di supporto psicologico e contemporaneamente della sicurezza in Italia.
G31.2
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;
premesso che:
l'impatto del conflitto tra la Federazione Russa e le Repubblica Ucraina sta' avendo notevoli ripercussioni negative non solo dal punto di vista umanitario ed economico, ma anche sotto il profilo delle conseguenze socio-pedagogiche che molti bambini e ragazzi ucraini in età scolare stanno subendo;
nel corso di queste ultime settimane, alcuni istituti scolastici tramite i loro dirigenti, hanno sostenuto l'esigenza di consentire a molti ragazzi lontani dalla propria patria di potersi, «ricongiungere virtualmente» con i loro docenti di riferimento attraverso modalità telematiche che possano consentire loro di svolgere qualche ora in didattica a distanza in lingua Ucraina e completare, sia pur nell'assoluta precarietà, i percorsi scolastici intrapresi nel corso dell'anno;
in questo quadro, sarebbe necessario, nel rispetto dell'autonomia scolastica e compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, che ciascun istituto di ogni ordine e grado possa mettere a disposizione dei studenti ucraini rifugiati in Italia, ogni strumento logistico e tecnologico volto a consentire la didattica a distanza con i propri docenti di riferimento rimasti in Ucraina o fuggiti per via del conflitto bellico, in altre nazioni diverse da quella di residenza;
contestualmente, sarebbe opportuno che in sede europea si assumessero iniziative utili, anche coinvolgendo il Ministero dell'Istruzione ucraino, al fine di garantire una risposta coordinata e solidale agli studenti ucraini nel rispetto dei diritti umani fondamentali, dell'accoglienza e della continuità educativa;
la didattica a distanza oltre a essere uno strumento utile a garantire la continuità del percorso scolastico in una fase di emergenza come quella attuale, contribuirebbe sotto il profilo psicologico, ad attenuare il senso di vuoto e di smarrimento dovuti al venir meno di luoghi familiari e abitudini;
considerato che:
giova, altresì, considerare che se il trend di arrivo dei profughi e con esso l'accoglienza nelle scuole dei bambini ucraini, dovessero aumentare, la situazione potrebbe diventare ingestibile per quanto concerne gli spazi e il numero di insegnanti nei vari istituti;
inoltre, non può trascurarsi il rischio legato all'indice dei contagi da Covid, considerato che molti bambini e adulti ucraini non sono vaccinati,
impegna il Governo:
a porre in essere ogni utile iniziativa volta a consentire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, e compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la massima partecipazione degli studenti ucraini alla didattica a distanza con i propri docenti di riferimento rimasti in Ucraina e a sollecitare risposte coordinate e solidali anche in sede europea, con il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione ucraino, per consentire agli studenti ucraini di concludere l'anno scolastico o fuggiti per via del conflitto bellico, in altre nazioni diverse da quelle di residenza;
a prevedere sin da ora linee di azione e misure di inserimento scolastico in vista dell'anno scolastico 2022-2023, in relazione alle condizioni che si realizzeranno e al momento in gran parte ignote, per garantire ai bambini ucraini di poter proseguire il percorso di studi in attesa della cessazione del conflitto e del ritorno nel proprio Paese.
G31.3
Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Bonis, De Poli, De Siano, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Ronzulli, Saccone, Sciascia, Schifani, Serafini, Siclari, Stabile, Toffanin, Vitali, Vono
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;
premesso che:
l'articolo 5-quater del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina ha introdotto disposizioni in materia di accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;
in particolare, il comma 1 del predetto articolo stabilisce che per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022;
l'attuale situazione bellica in Ucraina sta comportando ulteriori problematiche con riferimento all'assistenza dei minori classificati ufficialmente non accompagnati o separati costretti a fuggire dal conflitto;
con riferimento al censimento dei minori non accompagnati, le maggiori difficoltà riguardano i minori affidati dai genitori a familiari, conoscenti o educatori, rapporti che la legislazione italiana non riconosce come tutela legale;
in una recente dichiarazione congiunta il Direttore Generale dell'UNICEF, Catherine Russell, e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, hanno esortato tutti i paesi vicini e coinvolti a garantire l'immediata identificazione e registrazione dei bambini non accompagnati e separati costretti a lasciare l'Ucraina;
preso atto dell'impegno del Governo a individuare la soluzione affinché lo Stato si faccia integralmente carico delle spese attualmente sostenute dai Comuni per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina,
impegna il Governo:
a reperire, all'interno del decreto-legge 21/2022, all'esame delle Commissioni 6a e 10a riunite del Senato, le risorse necessarie affinché la gestione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina, attualmente in. capo a Comuni, sia integralmente a carico dello Stato.
31.0.1
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 31-bis.
(Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile è istituito il fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato ''Fondo'', con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del fondo di cui al comma 1.
4. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma 1, i comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009».
31.0.2
Castellone, Catalfo, Vanin, Ferrara, Gaudiano, Trentacoste, Campagna, Castaldi, Corbetta, Croatti, De Lucia, Di Girolamo, Lanzi, Leone, Montevecchi, Pavanelli, Romagnoli, Russo, Santangelo, Marinello, Piarulli, Fede
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile è istituito il fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato ''Fondo'', con una dotazione di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del fondo di cui al comma 1.
3. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini di cui al comma dell'articolo 5-quater del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, i comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
31.0.3
Malpezzi, Ferrari, Biti, Mirabelli, D'Arienzo, Collina, Cirinnà, Rossomando, Marcucci, Parrini, Valente, Rojc, Boldrini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Istituzione del fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati e misure a favore dei comuni per l'accoglienza dei cittadini ucraini)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile è istituito il fondo per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati, di seguito denominato ''Fondo'', con una dotazione iniziale di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 36,5 milioni di euro per l'armo 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ucraini non accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina sono a carico del fondo di cui al comma 1.
3. Per far fronte alle esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, i comuni possono avvalersi delle risorse loro destinate per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzate alla data del 31 marzo 2022».
31.0.4
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 31-bis.
(Ulteriori posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione)
1. È autorizzata l'attivazione di ulteriori 3000 posti nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
2. I 3000 posti di cui al comma 1 sono destinati nella quota di 2000 per minori stranieri non accompagnati e di 1000 per persone con disagio psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria.
3. Tali posti possono essere attivati in deroga al decreto-legge n. 50 del 2016, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della ODPC n. 872 del 2022, così come modificato dall'articolo 9 dell'ODPC n. 881 del 2002.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 57.048.250 per l'anno 2022 e a euro 84.990.250 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con apposito adeguamento del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo FNPSA.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009».
31.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Ulteriori posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione)
1. È autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
2. I 3.000 posti di cui al comma 1 sono destinati nella quota di 2.000 per minori stranieri non accompagnati e di 1.000 per persone con disagio psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria.
3. Tali posti possono essere attivati in deroga al decreto-legge n. 50 del 2016, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della ODPC n. 872/2022, cosi come modificato dall'articolo 9 dell'ODPC n. 881/2002.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 57.048.250 per l'anno 2022 e a euro 84.990.250 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con apposito adeguamento del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo FNPSA.».
31.0.6
Malpezzi, Ferrari, Biti, Mirabelli, D'Arienzo, Collina, Cirinnà, Rossomando, Marcucci, Parrini, Valente, Rojc
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Ulteriori posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione)
1. È autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
2. Dei posti di cui al comma 1, 2.000 sono destinati ai minori stranieri non accompagnati e 1.000 alle persone con disagio psicologico o con necessità di assistenza sanitaria.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 57.048.250 per l'anno 2022 e a euro 84.990.250 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 1989.».
31.0.7
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)
1. In considerazione della necessità di dettare misure occorrenti ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine al primo periodo, dopo le parole: ''oggetto di congelamento'' sono aggiunte le seguenti: '', effettuando tutti gli atti che si rendono necessari alla conservazione delle stesse nello stato rilevato al momento della consegna, nel limite delle risorse disponibili allo scopo'';
b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di garantire la conservazione delle risorse nello stato rilevato al momento della consegna, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2021/24/UE, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50'';
c) al comma 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche da parte del Nucleo speciale polizia valutaria di cui all'articolo 11 del presente decreto.'';
d) al comma 9, in fine, le parole: '', senza diritto al recupero'' sono soppresse;
e) al comma 12, secondo periodo, le parole: ''dai commi 13 e 14'' sono sostituite dalle seguenti: ''dai commi 13, 13-bis e 14'';
f) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
''13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8, nonché, provvedere alla vendita ove ricorrano le condizioni di cui al comma 17.'';
g) al comma 14, le parole: ''diciotto mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''centottanta giorni'';
h) al comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero della difesa o al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali della Guardia di finanza.'';
i) al comma 15, le parole: ''diciotto mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''centottanta giorni''.
2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 10,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del Demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.».
31.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)
1. In considerazione della necessità di dettare misure occorrenti ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine al primo periodo, dopo le parole: ''oggetto di congelamento'' sono aggiunte le seguenti: '', effettuando tutti gli atti che si rendono necessari alla conservazione delle stesse nello stato rilevato al momento della consegna, nel limite delle risorse disponibili allo scopo'';
b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di garantire la conservazione delle risorse nello stato rilevato al momento della consegna, fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2021/24/UE, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.'';
c) al comma 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche da parte del Nucleo speciale polizia valutaria di cui all'articolo 11 del presente decreto.'';
d) al comma 9, in fine, le parole: '', senza diritto al recupero'' sono soppresse;
e) al comma 12, secondo periodo, le parole: ''dai commi 13 e 14'' sono sostituite dalle seguenti: ''dai commi 13, 13-bis e 14'';
f) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
''13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8, nonché provvedere alla vendita ove ricorrano le condizioni di cui al comma 17.'';
g) al comma 14, le parole: ''diciotto mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''centottanta giorni'';
h) al comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero della difesa o al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali della Guardia di finanza.'';
i) al comma 15, le parole: ''diciotto mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''centottanta giorni''.
2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 10,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del Demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente».
31.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Fondo vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo)
1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Fondo vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, di seguito denominato ''Fondo'', con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2022. Il Fondo è volto al finanziamento della attività di cooperazione e raccolta dati svolte dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus e dal suo Osservatorio internazionale sulle vittime dei conflitti. Ai relativi oneri, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma '' Fondi di riserva e speciali '', della missione '' Fondi da ripartire '' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».
31.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Inserimento lavorativo dei profughi di guerra e delle donne che abbiano subito violenza di genere)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
''b-bis) profughi di guerra e donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n, 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.'';
b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: 'servizi socio-sanitari ed educativi', sono inserite le seguenti: ', incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.'''».
31.0.11
Rivolta, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Ulteriori diposizioni di potenziamento della capacità amministrativa)
1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire ai comuni una adeguata compensazione delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale amministrativo, nel rispetto della propria capacità di spesa e fermo restando il limite previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga ai CCNL di riferimento, i predetti comuni possono procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017.».
31.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.
2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.».
31.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
1. Al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'articolo 7 è abrogato.».
31.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)
1. Al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, articolo 7, comma 2, sopprimere la lettera d).».
32.1 (testo 2)
Candiani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Al comma 2, dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: ''iscritti in pubblici registri'' sono inserite le seguenti ''nonché materiale ed attrezzatura di soccorso''.
1-ter. L'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1-quater. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-ter, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»
32.2
Candiani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis Dopo l'articolo 1, comma 961 della legge 30 dicembre 2021, n 234, è aggiunto il seguente:
''961-bis. Per la copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, di cui al comma 961, si applicano i seguenti criteri:
a) l'assenza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria;
b) l'assenza giustificata del candidato alle prove di reclutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico;
c) la mancata partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria.''».
32.3
Candiani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. In merito alle assunzioni ordinarie previste per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco autorizzate dalla vigente normativa si provvede prioritariamente mediante ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'Interno n. 676 del 18 ottobre 2016, fino ad esaurimento degli idonei della medesima ovvero entro il termine massimo del 31 dicembre. 2023, termine ultimo di proroga della graduatoria.
1-ter. In merito alla copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, una quota del 40 per cento è riservata allo scorrimento della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. L'assenza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria; l'assenza giustificata del candidato alle prove di reclutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico; la mancata partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria».
32.4
Candiani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è prorogata fino al 31 dicembre 2023».
32.5 (testo 2)
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. In coerenza con l'obiettivo di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente Titolo, nonché nell'ambito delle misure urgenti per implementare l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le citate amministrazioni pubbliche possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, del personale già in servizio a tempo indeterminato presso le predette amministrazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi della vigente normativa, nella posizione ricoperta, previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. Le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni centrali, con decreto di ciascun Ministro interessato, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, potendo, altresì, prevedere che le medesime prove selettive siano tenute da ciascun Dipartimento ovvero Direzione Generale ovvero struttura del ministero, comunque, denominata, all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale militare e delle Forze di polizia di Stato nonché al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.»
Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: "Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."
32.6
Saponara, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Con decreto del Ministero dell'Interno, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il distaccamento permanente Vigili del Fuoco per garantire le necessarie misure di sicurezza nel distretto Valli Ceno e Taro, prevedendo la necessaria integrazione delle unità permanenti della pianta organica del Comando Provinciale di Parma.».
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32.8
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. In coerenza con l'obiettivo di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente Titolo, nonché nell'ambito delle misure urgenti per implementare l'efficienza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, le citate amministrazioni pubbliche possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, del personale già in servizio a tempo indeterminato presso le predette amministrazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi della vigente normativa, nella posizione ricoperta, previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. Le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni centrali, con decreto di ciascun Ministro interessato, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, potendo, altresì, prevedere che le medesime prove selettive siano tenute da ciascun Dipartimento ovvero Direzione Generale ovvero struttura del ministero, comunque, denominata, all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa.
2-ter. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
''1-bis. Il Ministro dell'interno può, di anno in anno, con proprio decreto, disporre il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età''.
2-quater. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 2-ter, pari a euro 80.078 nell'anno 2024, euro 80.078 nell'anno 2025, euro 83.360 nell'anno 2026, euro 82.533 nell'anno 2027 ed euro 84.557 nell'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 2-ter.
2-quinquies. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: ''2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età.'';
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Il Comandante generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.''.
2-sexsies. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 2-quinquies, pari a euro 83.107 nell'anno 2023, euro 83.107 nell'anno 2024, euro 85.131 nell'anno 2025, euro 84.304 nell'anno 2026 ed euro 86.328 nell'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 3 e della durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 2-quinquies.».
Conseguentemente, la rubrica è così modificata: «(Misure urgenti per implementare l'efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001)».
G32.1
Candiani, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;
premesso che:
a Legnano, provincia di Milano, in viale Cadorna, esiste la Caserma Cadorna, grande area demaniale, oggi dismessa dall'uso militare;
il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, ha l'opportunità di dare corso ad una importante riorganizzazione della formazione dei nuovi Vigili del Fuoco, aggiungendo allo storico complesso delle Scuole Centrali Antincendio di Capannelle, anche un polo didattico di formazione al Sud e nel Nord Italia;
tenuto conto che:
il complesso della dismessa caserma Garibaldi di Legnano ha tutte caratteristiche per potere assolvere alla funzione di Polo didattico del Nord Italia per la formazione dei Vigili del Fuoco;
all'interno del complesso può agevolmente trovare collocazione anche un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco, in sostituzione di strutture oggi non più adeguate alle mutate esigenze di soccorso sul territorio;
l'ampiezza del complesso consente inoltre la costruzione di adeguate strutture civili atte all'accoglienza residenziale dei vigili del fuoco, esigenza più volte sollecitata da tutte le rappresentanze sindacali e sostenuta, recentemente, anche dal capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, per la sua utilità nel consentire di colmare lacune di organico, spesso causate nel territorio dell'Alto milanese e del Varesotto, proprio dalla difficoltà nel trovare una soluzione residenziale per i neo formati Vigili del Fuoco;
questo progetto potrebbe diventare un esempio di rigenerazione di territorio dismesso e ampliamento qualitativo del servizio svolto dai Vigili del fuoco, esempio da esportare poi anche in altre realtà del Paese.
impegna il Governo:
a considerare l'utilità di dare corso a un progetto di riqualificazione della ex caserma Garibaldi di Legnano con destinazione centro di formazione dei Vigili del fuoco, Polo Nord Italia, strutture residenziali per i Vigili del fuoco/forze dell'ordine/polizia Penitenziaria e nuovo distaccamento operativo per i vigili del fuoco, in sostituzione di vecchie strutture non più adeguate ad un efficiente servizio di soccorso.
32.0.2
Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 32-bis.
(Utilizzo del fondo speciale di conto capitale, previsto dalla tabella B allegata alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi)
1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile nonché di finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:
a) quanto a 33,750 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti.
b) quanto a 11,250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
32.0.3
Briziarelli, Angrisani, Arrigoni, Bagnai, Borghesi, Bruzzone, Candiani, Corrado, Crucioli, D'Alfonso, Doria, Errani, Faggi, Ferrari, Ferrazzi, Fregolent, Ferrero, Gallone, Granato, Montani, Moronese, Nugnes, Pazzaglini, Rivolta, Rufa, Siri, Testor, Tosato, Marti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)
1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto'' sono sostituite dalla seguente: ''previste'';
b) le parole: ''2018-2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''2022-2024'';
c) le parole: ''nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio''.
2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agende regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità'' sono sostituite dalle seguenti: ''possono utilizzare le proprie graduatorie. di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle' di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche''.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla parte VI - bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le prescrizioni siano impartite da Enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.».
32.0.4
Romeo, Candura, Fusco, Pepe, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 32-bis.
(Misure urgenti per implementare l'efficienza dell'operazione ''Strade sicure'')
1. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze annate nel controllo del territorio, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1023, le parole: ''dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1º luglio 2022 al 31 dicembre 2023 di un contingente di 5.000 unità'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1º luglio 2021 al 31 dicembre 2023 di un contingente di 6.000 unità''. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1024, è incrementata di euro 12.650.547 per l'anno 2022, e di euro 25.301.094 per l'anno 2023.
2. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della situazione epidemiologica relativa al SARS-CoV-2, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, comma 621, le parole: ''31 marzo 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''. L'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 621, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di euro 22.553.403 per l'anno 2022. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel periodo dal 1º aprile 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 35.203.950 per l'anno 2022 e in euro 25.301.094 per l' anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
32.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Agevolazioni fiscali in materia di acquisto di materiale ed attrezzature di soccorso per i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari)
1. All'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: ''pubblici registri'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché di materiale ed attrezzature di soccorso''.».
32.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 80 è inserito il seguente:
«Art. 80-bis.
(Ufficio tecnico socio-educativo)
1. Sono istituiti, presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i provveditorati regionali e le aree educative degli istituti penitenziari di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, gli uffici tecnici socio-educativi, competenti per l'indirizzo tecnico e l'intervento socio-educativi. Con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'organizzazione degli uffici tecnici socio-educativi di cui al presente articolo.
2. L'ufficio tecnico socio-educativo è istituito presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed è competente per:
a) l'attività di rappresentanza dell'amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, l'attività di coordinamento e la trattazione relativamente agli affari in tema di esecuzione penale e prevenzione della recidiva, presso gli uffici giudiziari, gli organismi statali e gli enti locali;
b) la direzione delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale dell'amministrazione penitenziaria;
c) le attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle aree educative negli istituti penitenziari, in particolare:
1) assicurando che gli interventi socio-educativi di cui alla presente legge costituiscano obiettivo permanente e prioritario per gli istituti penitenziari;
2) garantendo l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie e multiprofessionali e svolgendo attività di supporto progettuale tramite accordi nazionali, regionali e programmi dell'Unione europea;
3) contribuendo a garantire i diritti di cittadinanza nei percorsi di risocializzazione, anche attraverso l'integrazione con altri servizi e organizzazioni del settore;
4) monitorando il benessere del personale socio-educativo e promuovendo l'adozione di misure per la prevenzione della sindrome da burnout;
b) l'articolo 82 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:
«Art. 82. - (Competenze e ruoli del personale educativo negli istituti penitenziari) - 1. Negli istituti penitenziari il dirigente tecnico socio-educativo è responsabile dell'area educativa, gestisce il personale educativo e amministrativo afferente e coordina gli esperti di cui all'articolo 80, i mediatori culturali, gli assistenti volontari, le agenzie formative e per l'istruzione, la comunità esterna e il personale di polizia penitenziaria assegnato alla vigilanza delle attività inerenti ai programmi di intervento educativi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 10, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
2. Il dirigente tecnico socio-educativo responsabile dell'area educativa svolge inoltre i seguenti compiti:
a) sovrintende alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi educativi che sono realizzati nell'istituto penitenziario e che costituiscono il progetto educativo di istituto;
b) presiede il gruppo per l'osservazione della personalità delle persone condannate e internate e il gruppo di osservazione e trattamento;
c) collabora con la magistratura di sorveglianza, con l'ufficio di esecuzione penale esterna e con i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria in relazione alle attività educative.
3. A ciascun istituto è assegnato un numero adeguato di funzionari educatori e di esperti di cui all'articolo 80, tale da soddisfare le esigenze di presa in carico dei singoli utenti, definite in base alla tipologia e al numero delle persone detenute, come previsto dalla tabella B di cui all'articolo 83. È assicurato altresì un numero adeguato di unità amministrative per la segreteria dell'area educativa e di personale di polizia penitenziaria impiegato nelle attività di vigilanza sulle persone detenute, al fine di realizzare gli interventi socio-educativi individuali e di comunità.».
33.1
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente
«1-bis. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di ulteriori 30 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni».
Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 1-bis», nonché dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«Ai maggiori oneri derivanti dai comma 1-bis e dal comma 2, pari complessivamente a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009».
33.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 33-bis.
1. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in favore dei comuni. Le risorse di cui al citato articolo 27, comma 2, possono essere utilizzate senza alcun vincolo di destinazione da parte degli enti locali beneficiari».
33.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 33-bis.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:
''994-bis. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022''».
33.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 33-bis.
1. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo le parole: ''27 dicembre 2013, n. 147,'' sono inserite le seguenti: ''ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,'' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', o, in caso di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data''».
33.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 33-bis.
1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: ''30 giugno 2022'', sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2022''».
33.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 33-bis.
(Ricerca e formazione INPS)
1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
''3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e di formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.
3-ter. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-bis può essere istituita, presso l'istituto, una scuola di formazione specialistica. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'istituto.
3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento''».
33.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 33-bis.
(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)
1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a decorrere dal 2022 il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dall'INPS, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 50 milioni di euro».
33.0.7
Catalfo, Matrisciano, Romano, Guidolin, Romagnoli, Fede
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 33-bis.
(Destinazione di immobili ad esigenze di accoglienza)
1. In conseguenza della grave crisi internazionale in atto, in deroga all'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può concedere in comodato d'uso gratuito, fino al termine dello stato di emergenza, secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo stesso, le unità immobiliari non di pregio, che risultano libere, non utilizzate per finalità istituzionali e rimaste invendute a seguito dell'espletamento di almeno un turno d'asta nonché di successiva trattativa privata, alle regioni, ai comuni, agli enti pubblici territoriali e ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che non svolgono attività economiche a titolo principale, per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini che abbiano ottenuto lo status di rifugiato politico sul territorio nazionale.
2. L'istituto può chiedere la restituzione immediata delle unità immobiliari di cui al comma 1, anche prima della cessazione dello stato di emergenza.
3. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono totalmente a carico dei soggetti di cui al comma 1.
4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di comodato e le altre norme di legge vigenti in materia. Alla cessazione dello stato di emergenza o nel diverso termine di cui al comma 2, le addizioni ovvero le migliorie apportate alle unità immobiliari sono acquisite gratuitamente alla proprietà dell'INPS».
33.0.8
Catalfo, Castellone, Vanin, Castaldi, Fede, Lomuti
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 33-bis.
(Assunzione di personale con qualifica di mediatore culturale)
1. In considerazione della necessità di far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, al fine di supportare interventi di accoglienza, assistenza sociale, inserimento nei servizi scolastico-educativi e inserimento lavorativo, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate ad avviare specifiche procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente articolo, per l'assunzione, anche a tempo determinato, di personale con la qualifica di mediatore culturale ed in possesso delle necessarie competenze linguistiche.
2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e possono essere svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76».
33.0.9
Cirinnà, Mirabelli, Rossomando, Manca
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 33-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)
1. A decorrere dal 24 dicembre 2015 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla epidemia da COVID-19, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione».
34.1
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è consentito» inserire le seguenti: «, previo corso di inserimento, anche mediante l'ausilio di interpreti,».
34.2 (testo 2)
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "è consentito" inserire le seguenti ", previo adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché previo corso di inserimento, anche mediante l'ausilio di interpreti,".
34.3
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in deroga all'articolo 7» inserire le seguenti: «, commi 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies,».
34.4
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
a) il secondo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le strutture sanitarie e quelle socio-sanitarie pubbliche o private interessate, a seguito della pubblicazione dei posti vacanti e delle graduatorie pubblicate in esito a concorsi pubblici nazionali rispetto ai quali non è stato possibile procedere al reclutamento dei candidati risultati idonei, ma non assegnatari della posizione, possono procedere al reclutamento temporaneo dei professionisti di cui al comma 1, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.
1-ter. Ai fini del reclutamento in deroga dei professionisti di cui al presente articolo e in sostituzione dell'esame di Stato e della iscrizione ai rispettivi albo di cui alla normativa nazionale per l'esercizio delle suddette professioni, è possibile procedere alle assunzioni ferme restando le verifiche del possesso degli idonei titoli di studio e professionali da effettuare attraverso il possesso del passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati nel caso di documentazione assente o non reperibile, ovvero attraverso le attestazioni prodotte dal centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) nella sua qualità di ente nazionale afferente alla rete NARIC - National academic recognition information centres - dell'Unione europea e alla rete ENIC - European national information centres - del consiglio d'Europa e dell'UNESCO in caso di documentazione presente ma parziale.
1-quater. Al fine di assicurare il tempestivo riconoscimento professionale nel settore delle professioni sanitarie di cui al presente articolo, è disposto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca lo stanziamento annuo di 450000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore del centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) nella sua qualità di centro ENIC-NARIC italiano».
34.5
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli articoli 4, 4-bis e 4-ter, del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono abrogati».
34.6
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli articoli 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater, 4-quiquies e 4-sexies del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono abrogati».
34.7
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Agli articoli 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater, 4-quiquies e 4-sexies del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: ''31 dicembre 2022'', ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: ''30 aprile 2022''».
34.8
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, all'articolo 4, alla lettera e), dopo le parole: ''dati personali degli sfollati'' sono aggiunte le seguenti: ''Ai titolari del permesso di cui alla presente disposizione si applicano le previsioni degli articoli 25 e 26, comma 3-bis, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251''».
Agli oneri derivanti dal presente comma nel limite massimo di 10 milioni di curo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009.
34.9
Guidolin, Catalfo, Pirro, Matrisciano, Romagnoli, Romano
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituisco un elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari dei cittadini ucraini che esercitano la professione presso le strutture sanitarie che richiedono il reclutamento temporaneo di tali professionisti secondo le disposizioni di cui al comma 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute, altresì, a conservare la documentazione prodotta da ciascun professionista cittadino ucraino al momento dell'ingresso nel territorio nazionale, previa asseverazione presso il tribunale del distretto di corte d'appello del territorio in cui insistono le aziende sanitarie presso cui esercitano la loro attività».
34.10
Precluso
Aggiungere i seguenti commi:
«1-bis. Al fine di facilitare anche le cure delle persone di nazionalità ucraina sfuggite alla guerra e temporaneamente accolte in Italia, la possibilità di attivare il reclutamento agevolato del personale medico sanitario e socio-sanitario di cittadini ucraini sfuggiti alla guerra nel loro paese di cui al presente articolo è prioritariamente riservata a quelle strutture sanitarie e socio-sanitarie interessate che sono coinvolte nella assistenza e cura delle persone ucraine accolte in Italia.
1-ter. Considerate inoltre le gravi conseguenze per la salute mentale riconducibili alle sindromi da stress che possono colpire tutte le persone ucraine che sono sfuggite alla guerra nel loro paese e che sono accolte in Italia, in particolare i bambini, i minorenni e i giovani, una attenzione prioritaria è riservata anche agli psicologi di nazionalità ucraina che intendono stabilirsi in Italia».
34.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Modifiche al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368)
1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è consentito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione nonché ogni altro rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private''».
34.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Trattamento economico medici in formazione specialistica)
1. A decorrere dal 1º aprile 2022, la parte variabile del trattamento economico di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è incrementata nella misura massima annua lorda di 4800 euro.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai medici iscritti alle scuole di specializzazioni di medicina d'emergenza-urgenza e anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
34.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di formazione e aggiornamento professionale per la conoscenza della fibromialgia)
1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute e di migliorare le condizioni di vita delle persone che sono affette da fibromialgia, le regioni e le province autonome devono realizzare e attivare percorsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti ai medici di medicina generale.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli ordini provinciali dei medici organizzano corsi di formazione continua in medicina, (ECM), requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la conoscenza capillare della sindrome fibromialgica negli aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici».
34.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 34-bis.
(Personale militare della Croce rossa italiana)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
''d-bis) personale già appartenente al corpo militare della Croce rossa italiana per un tempo pari a quanto previsto al comma 2, lettera b), anche qualora transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in applicazione dell'articolo 1, commi da 425 a 429, della legge 23 dicembre 2014, n.190,'';
b) al comma 3, le parole: ''alle lettere a), b), c) e d)'', sono sostituite dalle seguenti: ''alle lettere a), b), c), d) e d-bis)''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni».
34.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Misure per garantire continuità delle sperimentazioni cliniche attive in Ucraina)
1. Alle aziende farmaceutiche, operanti sul territorio nazionale, promotrici di sperimentazioni cliniche sul territorio ucraino, e ai relativi Contract research organization (CRO), viene riconosciuta la possibilità di trasferire presso un centro sperimentale in Italia i soggetti partecipanti ad uno studio clinico al fine di garantire la continuità delle sperimentazioni cliniche e la sicurezza dei pazienti coinvolti, secondo le modalità definite da specifica comunicazione dell'Agenzia italiana per il farmaco in merito alla gestione degli studi clinici in corso di emergenza dovuta al conflitto in Ucraina, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in conformità con le linee guida fornite dall'Agenzia europea per i medicinali.
2. Alla luce delle condizioni straordinarie conseguenti il conflitto in Ucraina, e nelle more dell'adozione di specifiche linee guida da parte dell'Agenzia europea per i medicinali e da parte dell'Agenzia italiana per il farmaco, è riconosciuta la possibilità ai soggetti promotori di cui al comma i, di adottare provvedimenti che modifichino l'esecuzione o la gestione delle sperimentazioni cliniche, previa notifica della misura urgente all'autorità competente nelle modalità previste dal decreto 21 dicembre 2007.
3. Al fine di consentire l'individuazione tra i richiedenti e titolari della protezione temporanea dei soggetti, cittadini ucraini, coinvolti in sperimentazioni cliniche, l'Agenzia italiana per il farmaco rende disponibile la lista delle sperimentazioni in corso in Italia.
4. È riconosciuta la possibilità al promotore/CRO di farsi carico del rimborso delle eventuali spese eccezionali derivanti dall'implementazione delle misure urgenti per la protezione dei partecipanti ad uno studio clinico, nelle modalità definite dall'Agenzia Italia per il Farmaco con comunicazione di cui al comma 1».
34.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati)
1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 18) è sostituito dal seguente:
''18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;''.
2. Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 120) è sostituito dal seguente:
''120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18) e n. 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19);''.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e a 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
34.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di profilassi per gli animali da compagnia provenienti dall'Ucraina)
1. Al fine di tutelare la salute animale e la salute pubblica alla luce dell'ingresso in territorio italiano di animali d'affezione provenienti dall'Ucraina, è istituito presso il Ministero della Salute apposito fondo, con dotazione pari a 500000 euro per l'anno 2022, destinato a coprire le spese connesse alla conformazione degli animali d'affezione introdotti in Italia dall'Ucraina a quanto previsto dal regolamento (UE) 576/2013, in particolare le spese relative alla vaccinazione antirabbica e all'applicazione del microchip sottocutaneo, nei casi previsti dalla vigente normativa.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione dei fondi e la platea degli eleggibili, ivi compresi i medici veterinari liberi professionisti che offrono le proprie prestazioni per le finalità di cui al presente articolo.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».
34.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 34-bis.
(Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini ucraini)
1. In considerazione della crisi internazionale in atto, si agevola l'ingresso in Italia dei cittadini ucraini fuggiti dalla guerra nel loro paese per l'esercizio temporaneo di una professione per la quale in Italia si riscontra oggettiva penuria di forza lavoro. Con decreto del Ministro per il lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro per lo sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si definisce l'elenco delle posizioni per le quali la forza lavoro presente nel paese risulta non disponibile, nonché le procedure per il reclutamento temporaneo dei professionisti ucraini e i relativi impegni di spesa, in deroga alle norme per il riconoscimento delle qualifiche e agendo in analogia con quanto disposto per il comparto socio sanitario di cui all'articolo 34».
34.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Misure in materia di interventi connessi all'emergenza da covid-19)
1. Le aree sanitarie e le opere previste all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, da realizzarsi o già realizzate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 per far fronte all'emergenza COVID-19, sono assentite, e ove necessario fatte salve, con le modalità previste nel presente articolo, ancorché risultino già eseguite alla data di entrata in vigore della presente norma in assenza della presentazione dell'istanza o segnalazione indicate nello stesso comma 2.
2. I soggetti interessati comunicano la realizzazione delle aree sanitarie e delle opere di cui al comma 1, ovvero il loro mantenimento, sia in via temporanea che definitiva, alle regioni e province autonome per gli eventuali profili autorizzativi e di accreditamento, e all'amministrazione comunale ai fini edilizi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo siano già realizzati, la comunicazione produce gli effetti dell'accertamento di conformità di cui agli articoli 36, e 37 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza irrogazione delle sanzioni pecuniarie e con esonero dal contributo di costruzione.
3. La comunicazione edilizia di cui al precedente comma è corredata da uno o più elaborati grafici, e dalla relazione tecnica degli interventi asseverata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che le aree e le opere sono connesse all'emergenza COVID-19, che sono conformi ai requisiti minimi antincendio e ai requisiti di prevenzione del rischio sismico.
4. L'autorizzazione paesaggistica e quella inerente i beni culturali sono rilasciate ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004 entro 90 giorni dalla richiesta presentata anche in via postuma dai soggetti interessati.
5. La comunicazione di cui al comma 2 può essere presentata sino al termine dello stato di emergenza da COVID-19; gli interventi possono essere ultimati anche successivamente alla scadenza di tale periodo emergenziale.
6. I soggetti interessati attestano l'agibilità degli interventi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; la segnalazione certificata è corredata:
a) dall'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che asseveri la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché la regolare esecuzione ai fini statici degli interventi e la conformità degli stessi alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
b) dagli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.
L'utilizzo delle aree e delle opere di cui al presente articolo può essere iniziato anteriormente alla presentazione della segnalazione certificata.
7. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettere m) e s), e alla tutela della pubblica incolumità di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina statale, regionale o provinciale».
34.0.10
Campari, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis.
(Disposizioni per l'incremento di personale presso le unità di raccolta di sangue e di emocomponenti)
1. In considerazione della carenza del personale medico dedicato alla raccolta di sangue, al fine di non compromettere l'autosufficienza nazionale ed incrementare il personale a disposizione presso le unità di raccolta del sangue e di emocomponenti delle associazione e federazioni di donatori volontari del sangue, all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: ''Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi possono altresì prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria ed occasionale, nel massimo di 12 ore settimanali, presso ospedali o strutture private accreditate in sede regionale, che eseguono attività sanitaria secondo Good Practice Guidelines - GPGs, elaborate dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria (EDQM), conservando il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta, remunerata secondo gli accordi economici di settore. Le modalità per la prestazione dell'attività di cui al precedente periodo sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze.''».
34.0.11
Fregolent, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di sanità in ordine alla pubblicità dei dispositivi medici)
1. Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2017/745 e in considerazione della libera circolazione delle merci, libertà fondamentale garantita dall'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, l'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è abrogato».
34.0.12
Fregolent, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Modificazioni all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in tema malattie rare della retina)
1. Il comma 748 è sostituito dal seguente:
''748. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico dei pazienti affetti da malattie rare della retina, innovativo, integrato e a lungo termine, assicurare equità e appropriatezza di accesso ai servizi e alle strutture del Servizio sanitario nazionale, favorire le attività di ricerca clinica e sorveglianza epidemiologica strettamente conciate alle suddette attività sanitarie, nonché la formazione del personale medico e sanitario, le regioni e le province autonome progettano e implementano un flusso informativo dei centri di riferimento che partecipi allo sviluppo della Rete nazionale ed europee 'ERN'. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di euro 500000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023''».
35.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa''».
35.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 35-bis.
(Differimento provvisorio del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva)
1. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Per l'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 31 maggio 2022''».
35.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 35-bis.
(Proroga delle disposizioni in materia semplificazioni per la concessione o l'autorizzazione concernente l'utilizzo del suolo pubblico)
1. All'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2022''».
35.0.4
Nocerino, Presutto, Di Nicola, Campagna, Auddino, Naturale, Trentacoste
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 35-bis.
(Misure in materia di proroga di cui all'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020)
1. All'articolo 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: ''per i 90 giorni successivi'' con le seguenti: ''fino al 31 ottobre 2022''».
35.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 35-bis.
(Misure di semplificazione per la richiesta di prestazioni sociali agevolate)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis:
1) sono premesse le seguenti parole: ''Fino al 31 dicembre 2022'';
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''A decorrere dal 1º gennaio 2023, la presentazione della DSU avviene esclusivamente in modalità precompilata. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.'';
b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
''2-ter. I responsabili dei centri di assistenza fiscale con i quali l'Istituto può stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 11, comma i del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in quanto soggetti abilitati, rilasciano il visto di conformità dei dati precompilati ed autodichiarati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica alla relativa documentazione in possesso del dichiarante e certificano i dati trasmessi ai fini ISEE.'';
c) il comma 3 è abrogato».
35.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di governance)
1. Al fine di assicurare il puntuale rispetto degli obblighi internazionali e unionali attraverso il rafforzamento delle funzioni di vigilanza doganale incluse quelle relative alle merci a elevato impatto strategico o sottoposte, comunque, a procedure doganali coperte da segreto nell'interesse dello Stato, a restrizioni o nulla osta, anche sanitari, a regimi di monopolio o di tracciamento della filiera distributiva, a contingentamento o ad altre disposizioni speciali, garantendo la piena funzionalità degli uffici doganali e l'efficientamento delle funzioni di governance dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ''l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001''. I nuovi o maggiori oneri eventualmente derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali».
35.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Aggiornamento della denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)
1. Al fine di agevolare l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, al comma 2 dell'articolo 23-quater, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ''delle dogane e dei monopoli'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle accise, dogane e monopoli''».
35.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e rafforzamento della coesione territoriale)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di rafforzare la coesione territoriale per mitigare gli effetti economici e sociali della crisi ucraina sul territorio, nonché per mitigare gli effetti del sovraccarico amministrativo degli enti locali e territoriali derivante da tale crisi, l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (di seguito denominato IVSM) non costituisce criterio di inammissibilità dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulle risorse erogate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Fondo complementare del Piano nazionale di ripresa e resilienza, destinate a qualsiasi titolo a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale e a promuovere la rigenerazione urbana, ovvero a tutte le risorse destinate agli enti locali per promuovere la rigenerazione urbana che siano a valere sugli stanzia menti del bilancio di previsione dello Stato.
2. In coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'IVSM può costituire criterio al fine di orientare la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascun progetto, ovvero la quantificazione del riparto delle risorse per ciascun ente in caso di assegnazioni di fondi erga omnes».
36.1
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 36. - (Fondo per il sostegno economico del personale docente sospeso) - 1. Al fine di sostenere economicamente il personale docente sospeso dal servizio durante l'emergenza pandemica, è istituito nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione un fondo, per l'anno 2022, con una dotazione pari a 200 milioni di euro.
2. Con decreto del ministro dell'Istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di presentazione delle istanze, i criteri di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38».
36.2
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale organico è prorogato anche per l'anno scolastico 2022/2023 fino al termine delle attività didattiche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a ulteriori 400 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 38».
36.3
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per gli enti e le istituzioni di ricerca non vigilati dal MUR e di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 è costituito un fondo di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 125 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025 di cui:
a) fatto salvo quanto previsto dai punti b) e c), una quota, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 è ripartita tra gli enti e le istituzioni di ricerca. Nell'ambito della quota di cui al secondo periodo, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti degli enti e delle istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera;
b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo ed al secondo livello, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti degli enti e delle istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti e le istituzioni di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo ed al secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo livello ed al primo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo e secondo le procedure previste dal CCNL in materia di sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi.
c) 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è finalizzata alla valorizzazione del personale tecnico- amministrativo degli enti e delle istituzioni di ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti degli enti e delle istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti e le istituzioni di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti e le istituzioni di ricerca provvedono alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo secondo le procedure previste dal CCNL in materia di progressioni economiche e di livello e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo».
Conseguentemente la rubrica è modificata in: «Misure urgenti per la scuola e la ricerca».
36.4
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/23, le disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono estese altresì:
a) ai docenti inseriti per il posto comune nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) ai docenti inseriti per posti comuni e posti di sostegno nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti non in possesso di abilitazione, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
1-ter. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso di formazione e prova. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal l settembre dell'anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'assunzione in ruolo per i candidati assunti dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze è subordinata, durante l'anno di prova, alla positiva frequenza di corsi annuali avviati dalle università per il conseguimento dell'abilitazione ovvero della specializzazione per le attività di sostegno».
36.5
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».
36.6
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In considerazione del ritardo di tutte le procedure concorsuali e della ripresa delle attività in presenza e in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/23 al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università 12 febbraio 2020, n. 95 sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 36 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza. Al corso è ammesso anche il candidato abilitato in classi di concorso ad esaurimento».
36.7
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, inserire la lettera e):
''e) alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA''».
36.8
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 7 è sostituito dal seguente:
''7. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1º settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107''».
Conseguentemente il comma 8 è soppresso.
36.9
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Sono attivati entro il 30 giugno 2022 con successivo decreto del Ministro dell'università corsi di abilitazione destinati al personale docente già di ruolo. I corsi abilitanti potranno essere svolti in modalità telematica come da decreto del Ministero dell'università del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto 10 agosto 2017, n. 616».
36.10
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso».
36.11
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Al comma 3-sexies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 le parole. ''nell'ambito della provincia di appartenenza'' sono soppresse».
36.12
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''per la copertura'', aggiungere le seguenti: ''del 50 per cento'';
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
''1-ter. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, fermo restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449'';
c) al comma 3, dopo la parola: ''concorso'', aggiungere le seguenti: ''e della procedura straordinaria'' e dopo le parole: ''in ruolo'', aggiungere le seguenti: ''sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili''».
36.13
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis Per l'anno scolastico 2022/2023, con decreto del ministro dell'Istruzione è indetta una procedura straordinaria per il reclutamento a tempo indeterminato nel profilo di DSGA del personale assistente tecnico e amministrativo che ha prestato servizio quale facente funzione DSGA, per più di diciotto mesi di cui almeno sei mesi nel periodo, intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Alle iniziative di stabilizzazione del personale nel nuovo ruolo di DSGA si procede con l'indizione entro il 30 aprile 2022 delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del comparto scuola del 3 dicembre 2009».
36.14
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. All'Art. 420. - (Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive) - del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, come sostituito dall'art. 58 comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:
''7-ter. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e di avviare l'anno successivo, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, nonché dei rilevanti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e ai sensi dell'art. 1, comma 769 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022, con la modifica dell'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, è immediatamente effettuato un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, volto alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione.''».
36.15
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministero dell'Istruzione si provvede all'attivazione di un nuovo corso concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».
36.16
Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «41,8 milioni»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli ambienti» inserire le seguenti: «, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,»;
c) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 211,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 38 e, quanto a 11,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
36.17
Romeo, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e degli ambienti», inserire le seguenti: «, di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,».
36.18
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, incluso il rimborso delle spese al personale scolastico per i test utili per il rilascio del cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'accesso alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile.».
36.19
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «da Covid-19» aggiungere le seguenti: «e per la distribuzione di dispositivi di sicurezza ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia gestiti dai Comuni».
36.20
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «da Covid-19» aggiungere le seguenti: «e per la distribuzione di dispositivi di sicurezza ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia gestiti dai Comuni».
36.21
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) possono essere inoltre destinate all'acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria.».
36.22
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «istituzioni scolastiche statali» inserire le seguenti: «e quelle paritarie a gestione pubblica e privata».
36.23
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:
«b-bis) all'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 5, dopo le parole: ''sei anni di età'', aggiungere le seguenti: ''e che compiono 6 anni entro la fine dell'a.s. 2021-22 nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65''.».
36.24
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:
«b-bis) all'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 5, dopo le parole: ''sei anni di età'' aggiungere le seguenti: ''e per tutti i bambini che frequentano le istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65''.».
36.25
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Con particolare riguardo all'accoglimento presso la città di Venezia e delle Isole della Laguna veneta dei bambini profughi provenienti dal conflitto ucraino in corso, sia per accoglienza temporanea sia per ricongiungimenti familiari, al fine di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, insieme con un'adeguata integrazione all'interno del tessuto scolastico e sociale, le iscrizioni dei bambini profughi all'anno scolastico in corso e al prossimo 2022/2023 concorreranno, secondo logiche e principi di ampia flessibilità, alla formazione delle classi in Venezia e Isole della Laguna veneta. Pertanto, anche con l'ulteriore fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44a sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «200,5 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 38, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole: «3.977.525.207» con le seguenti: «3.977.525.207,5»;
b) dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».
36.26
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità della città di Venezia e delle isole della Laguna veneta, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44a sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «200,5 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 38, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sostituire le parole: «3.977.525.207» con le seguenti: «3.977.525.207,5»;
b) dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».
36.27 (testo 2)
Pittoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Saponara, Alessandrini
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
>
36.28
Pittoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 59, comma 10, lettera d) dopo le parole: ''formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), '' aggiungere le parole: ''relativamente al concorso della scuola secondaria. Resta impregiudicato il concorso per la scuola primaria e dell'infanzia''».
36.31 (testo 2)
Verducci, Malpezzi, Rampi, Marilotti
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
"3-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.».
3-ter. Per l'adozione delle misure di cui al comma 3-bis, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3-quater. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 3-ter.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
36.32
Verducci, Malpezzi, Rampi, Marilotti
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 3-ter.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 8,4 milioni di curo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
36.33
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:
''7-ter. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e il corretto avvio dell'anno scolastico 2022/2023, in considerazione delle rilevanti innovazioni previste dalla normativa vigente, nonché degli urgenti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, da ultimo prorogate al 31 dicembre 2022ai sensi dell'articolo 1, comma 769, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie è bandito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, finalizzato in particolare alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ottenuto l'incarico e svolto funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un almeno un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione''».
36.34
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Nel rispetto dell'autonomia scolastica e compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascun istituto di ogni ordine e grado mette a disposizione degli studenti ucraini ogni strumento logistico e tecnologico volto a consentire la didattica a distanza con i propri docenti di riferimento rimasti in Ucraina o fuggiti a causa del conflitto bellico in altre nazioni diverse da quella di residenza».
36.35
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 330, della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, non si applicano qualora dalla loro attuazione consegua la riduzione del numero di classi complessivamente autorizzabili».
36.36
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 4-ter.2 del decreto legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''docente e'' sono abrogate;
b) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.
c) sopprimere il primo periodo del comma 2 e il comma 4».
36.37
Pittoni, Saponara, Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Gli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 635, della legge n. 296 del 2006 sono incrementati di 25 milioni per l'anno 2022, al fine di permettere alle scuole paritarie di far fronte all'incremento di spese a proprio carico generate dal rincaro delle bollette energetiche. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
36.38
Alessandrini, Pazzaglini, Saponara, Pittoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a istituire classi iniziali di ciascun ciclo di istruzione in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
3-ter. Al fine di favorire la conclusione del secondo ciclo formativo ai soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a formare le classi successive alla prima in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-bis e 3-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
36.39
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 276, lettera a), della legge 17 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: ''dell'area identificata nella convenzione'', inserire le seguenti: '', fatti salvi, in ogni caso, gli impegni programmatici e di spesa connessi alla realizzazione del Piano Programmatico dell'attività scientifica pluriennale per gli anni 2020-2024, previsto dallo statuto della fondazione per la realizzazione del progetto Human Technopole di cui all'articolo 1, comma 116, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 e a quanto necessario per la sua realizzazione, gestione e manutenzione''».
G36.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;
premesso che:
l'attuale quadro socio-economico venutosi a creare a seguito della pandemia da Covid-19 e perturbato ulteriormente dal conflitto russo-ucraino, presuppone interventi di carattere economico che possano non solo essere efficaci nel breve periodo, ma che gettino le basi per una crescita costante e duratura;
in particolare, alcune zone più arretrate del nostro paese rischiano di rimanere ulteriormente svantaggiate qualora non si intervenga attraverso una politica economica che favorisca la libera iniziativa intrapresa dalle giovani generazioni;
favorire l'imprenditorialità attraverso l'introduzione di nuovi strumenti volti a sostenere la crescita economica facilitando l'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso la valorizzazione del potenziale di innovazione di cui gli stessi sono promotori, deve rappresentare una delle priorità di qualsiasi Governo;
l'istituzione di una Zona franca Giovani (ZFG) come luogo di incontro, spazio fisico o virtuale e di interazione tra i giovani, finalizzato alla elaborazione di idee, all'apprendimento, al lavoro e alla creazione di reti di collaborazione rappresenta il punto di partenza al fine di garantire al nostro paese una dimensione europea all'interno della quale poter condividere progetti ed investimenti,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di assumere iniziative, nel rispetto degli aiuti de minimis di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, volte .a prevedere, attraverso appositi provvedimenti normativi, l'istituzione di Zone franche, in cui le giovani generazioni possano sviluppare il proprio bagaglio di idee e contestualmente implementare, anche attraverso agevolazioni fiscali le iniziative imprenditoriali.
G36.2
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;
premesso che:
l'articolo 36 del provvedimento in esame reca Misure urgenti per la scuola e, in particolare, al comma 1, proroga sino al termine dell'anno scolastico gli effetti del cosiddetto «organico Covid» al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022;
considerato che:
già nello scorso febbraio, il Ministro Bianchi, nell'esporre la sua Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, in audizione presso la VII Commissione della Camera dei deputati, ribadiva l'importanza e la necessità di una «riforma del sistema di reclutamento degli insegnanti», da realizzarsi entro giugno 2022, in conformità con le linee-guida della Commissione europea e al regolamento (UE) n. 241/2021, che, negli intenti, dovrebbe contribuire a inserire il sistema scolastico al centro della crescita del Paese e in una dimensione pienamente europea;
proprio l'annosa questione del reclutamento degli insegnanti ha acquisito valenza ancor più significativa, se scorta, in prospettiva, attraverso le difficoltà strutturali e, allo stesso tempo, emergenziali che il sistema d'Istruzione nel suo complesso si è trovato ad affrontare nell'ultimo biennio, fortemente condizionato dalla pandemia da Covid-19;
proprio per cercare di sanare le evidenti carenze d'organico, garantendo la continuità didattica, e per offrire nuove opportunità d'inserimento nel mondo della Scuola per giovani e insegnanti precari, dall'allora ministro Azzolina era stato bandito un concorso per docenti delle Scuole secondarie il cui espletamento - come ognun sa - fu ostacolato e rallentato per gli effetti della pandemia, e che si è potuto infine svolgere solo in data 28 marzo u.s., in diverse sedi su territorio italiano;
considerato, inoltre, che:
per l'espletamento delle relative prove era stata prevista l'eliminazione del sistema a «quiz»: la selezione, cioè, basata su un sistema cosiddetto «a crocette», estremamente nozionistico-mnemonico e fortemente aleatorio e penalizzante. Ciononostante, ai sensi di quanto stabilito, nelle more, col decreto numero 73 del maggio 2021, il concorso ha avuto luogo con quiz generalizzato, mediante prova scritta a risposte chiuse computer based prima di una prova orale, nel solco della semplificazione dei concorsi pubblici voluta dal ministro Brunetta;
ciò, nella fattispecie, ha determinato una elevata e anomala percentuale di respinti, pari alla quasi totalità dei partecipanti, stimata al 9o%, e tale da far emergere dubbi rispetto alla validità e correttezza delle prove, ovvero riguardo alla formulazione dei test e alla modalità di presentazione, entro un sistema di valutazione che, a grandi linee, non sembra certo privilegiare la competenza e l'esperienza dei candidati, svilendone per converso professionalità e capacità;
valutato infine che:
sulla vicenda riguardante il concorso per docenti in particolare, si sono espressi anche il Codacons e l'Associazione per i diritti civili che hanno annunciato una raccolta firme di adesione per un ricorso collettivo al Tar del Lazio diretto a tutelare i diritti di quanti hanno sostenuto l'esame, risultando bocciati;
è necessario prevedere e promuovere un percorso di formazione dei docenti che, con criteri di selezione adeguati, ne valorizzi a pieno le capacità didattiche, comunicative, relazionali e professionali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di predisporre, come peraltro annunciato dal Ministro, un diverso e più equo sistema di valutazione nell'ambito del reclutamento dei docenti anche prevedendo di far ripetere le prove di quanti hanno sostenuto l'esame, risultando respinti a causa degli errori contenuti nelle domande a risposta multipla o per quesiti non in linea con le finalità del concorso, valorizzando così realmente le competenze ed evitando innumerevoli possibili contenziosi che potrebbero vedere l'Amministrazione soccombente.
36.0.1
Siri, Montani, Bagnai, Borghesi, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Misure urgenti per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)
1. Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo l'articolo 126-vicies sexies è inserito il seguente:
''Art. 126-vicies-septies.
(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)
1) Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di base di cui al comma 1 dell'articolo 126-noviesdecies, anche a società di persone e di capitali, alle fondazioni, alle associazioni non riconosciute, alle imprese sociali, a consorzi e a soggetti esercenti attività di impresa arte o professione aventi Partita Iva.
2) Al conto di base di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione.
3) Il conto di base di cui alla presente sezione prevede un numero illimitato di operazioni annue incluse nel canone''.
b) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono apportate le modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla lettera a).
c) L'Allegato A è sostituito dal seguente: ''Allegato A. Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE: apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici); versamento e prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento; emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito; le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea: addebiti diretti; operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online; bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online; operazioni di pagamento verso Pubblica Amministrazione (es. Sistema pagoPA, F24); accredito di emolumenti, pensioni, redditi finanziari, donazioni, giroconti e transazioni in entrata e uscita senza limitazioni se non quelle previste dalla legge''».
36.0.2
Testor, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Misure urgenti in materia di società partecipate)
1. In considerazione del grave impatto economico derivante dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, in particolare nei confronti delle attività economiche aventi sede nei territori montani, per il triennio 2022-2024, alle società partecipate aventi per oggetto sociale la realizzazione di attività strumentali al sostegno, allo sviluppo ed alla promozione delle attività economiche site nei territori montani, non si applicano le diposizioni di cui all'articolo 23-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.».
36.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 28-bis del decreto legge 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici nonché gli strumenti premiali disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 214, n. 190.».
36.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Misure per le società sportive dilettantistiche)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche alle società sportive dilettantistiche.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,6 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
36.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di impianti di telecomunicazione)
1. Al fine di sostenere i bilanci degli enti locali, gravati dagli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, e dovuti alla crisi ucraina, il comma 831-bis dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppresso.».
36.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)
1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conversione in legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
36.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)
1. All'articolo 28-bis del decreto legge 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità a quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, sono trasformate in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio.'';
b) le parole: ''comma 1'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''commi 1 e 1-bis''».
36.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di assemblee sociali)
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.».
36.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)
1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 706, le parole: ''fino al 31 marzo 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 30 settembre 2022'';
b) al comma 707, le parole: ''82,5 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''247,5 milioni''.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 165 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
36.0.11
Romano, Laus, Laforgia, Fenu, Matrisciano, Pesco, Bressa, Romagnoli, Catalfo, Di Girolamo, Fedeli, Guidolin, Montevecchi, Ruotolo, Puglia, Lanzi, Vaccaro, Nannicini, Turco, Di Nicola, Maffoni, Fede, Lomuti
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 36-bis.
(Armonizzazione delle indennità di amministrazione)
1. All'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: ''del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri'', sono sostituite dalle seguenti: ''del personale cui si applica il CCNL relativo al comparto dei Ministeri.''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30.000.000 di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
36.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)
1. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: ''assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria'' sono sostituite dalle seguenti: ''comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:
a) la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;
b) la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione'';
2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
''4-bis. Ai contratti di formazione specialistica, finanziati con fondi pubblici, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''».
36.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Ruoli dirigenziali per le Cure Primarie e intermedie)
1. Al fine di garantire prestazioni sanitarie appropriate ed efficienti in risposta ai crescenti bisogni di salute espressi dalla popolazione nelle fasi di ripresa post-pandemica, e in coerenza alle finalità del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento alle Cure Primarie ed intermedie, l'esercizio di attività cliniche generaliste in regime di dipendenza nel Servizio Sanitario Nazionale, all'interno delle case di comunità e degli ospedali di comunità, è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.
2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1º agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto all'attività assistenziale garantita dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».
36.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 36-bis.
(Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica)
1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, e di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con atto formale, riconoscano la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale di cui al medesimo articolo 1, comma 4, lettera c). A tal fine, le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome, l'elenco dei soggetti che hanno conseguito il diploma di master.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, ed in particolare con i contenuti e le metodologie didattiche degli specifici accordi interregionali in materia, ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi stessi, ove le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con atto formale, riconoscano la riconducibilità di tali master alla predetta formazione manageriale. A tal fine le università nella certificazione del diploma di master indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle Regioni e alle Province autonome, l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di master. Allo stesso modo, con esclusivo riferimento ai ruoli dirigenziali della sanità pubblica, l'Istituto Superiore di Sanità emette un atto formale di riconoscimento dei master di cui al presente comma, i cui estremi vengono recepiti dalle Università, che a loro volta trasmettono alle Regioni e alle Province autonome l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di master.
3. Al fine di garantire la tempestiva erogazione dell'offerta formativa da parte delle Università, le Regioni e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ovvero l'Istituto Superiore di Sanità per quanto di propria competenza, esitano l'atto formale di riconoscimento, di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro 60 giorni dall'invio della richiesta di riconoscimento da parte delle Università».
36.0.15
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria)
1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: ''Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'iscrizione nell'elenco costituisce requisito per la nomina a direttore generale, fermi restando i limiti previsti per il collocamento in quiescenza e l'aggiornamento biennale'';
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole da: ''La valutazione dei candidati'' a: ''Nella rosa proposta'' sono sostituite dalle seguenti: ''Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. Il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Per la nomina del direttore generale il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno tre di regioni diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei alla nomina a direttore generale che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1; si procederà alla nomina seguendo l'ordine della graduatoria, fermo restando che'';
2) al comma 2, primo periodo, le parole: ''nonché dei curricula degli altri candidati inclusi nella rosa'' sono soppresse;
3) al comma 2, quinto periodo, le parole: ''degli altri nominativi inseriti nella rosa dei candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al comma 1. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi il medesimo soggetto non potrà essere nominato direttore generale in nessuna altra azienda del servizio sanitario nazionale entro il successivo triennio.'';
4) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il mandato del commissario ha durata di sei mesi, prorogabile al massimo sino a dodici mesi.'';
c) all'articolo 3, comma 1:
1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: ''Sono istituiti, presso il Ministero della salute, e aggiornati con cadenza triennale, gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, a direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al comma 1 e all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali. La commissione di cui al comma 2 procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Per la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociosanitari, il direttore generale attinge mediante sorteggio pubblico all'albo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per individuare cinque commissari che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari, di cui al comma i del presente articolo. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria di merito di cui al periodo precedente.'';
2) al comma 1, le parole: ''L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale'' sono soppresse.
2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
36.0.16
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)
1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.
2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma i quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curative o trasformative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:
a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;
b) per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;
c) hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;
d) comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro caregiver.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere a) e d), e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma i viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b) punto i) e lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma i sono automaticamente inserite nei formulari regionali.
5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma i per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante:
a) un contributo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN);
c) Fondi ulteriori derivanti dai risparmi generati sulle spese del Servizio sanitario nazionale non sostenute per via dell'uso della terapia avanzata e calcolati in base alla metodologia di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma i non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.».
36.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Assunzione a tempo indeterminato del personale che ha prestato servizio presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali durante il periodo di emergenza)
1. Al fine di migliorare la funzionalità e l'efficienza del sistema sanitario, garantire il miglioramento della qualità dei servizi e consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali durante il periodo di emergenza, si consente l'assunzione in ruolo dei soggetti che abbiano maturato nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, alle dipendenze degli Istituti zooprofilattici sperimentali, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o di lavoro flessibile, sottoscritti a seguito di una procedura selettiva.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,32 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute».
36.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Proroga dei contratti del personale emergenza che ha prestato servizio presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali)
1. In considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni attribuite agli Istituti zooprofilattici sperimentali al fine di migliorare la funzionalità e l'efficienza del sistema sanitario garantendo il miglioramento della qualità dei servizi e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio presso i suddetti istituti durante il periodo di emergenza i cui effetti non si sono esauriti, è autorizzata la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei contratti del personale a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibile in essere al 31 marzo 2022.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 0,79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute».
36.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Rimessione in termini)
1. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: ''30 aprile'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno''».
36.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Estinzione con definizione agevolata per i debiti risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione)
1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2020 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma i, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma i, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e 30 novembre 2022; la restante somma, divisa in numero 16 rate di pari importo, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma i rendendo, entro il 30 giugno 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Entro il 30 giugno 2022 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3o gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015.
11. Entro il 30 giugno 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a sette giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.
16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma i anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma i, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1 l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».
36.0.21
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di distribuzione dei prodotti che contengono nicotina)
1. All'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1-ter, 2, 3, 4 e 7 dell'articolo 62-quater''.
b) I commi da 3 a 9 sono abrogati.
c) Il comma 16 è sostituito dal seguente:
''16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore, le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo''».
36.0.22
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Due per mille per associazioni culturali)
1. All'articolo 97-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al primo periodo, dopo le parole: ''Per l'anno finanziario 2021'' inserire le seguenti: ''e 2022'';
- all'ultimo periodo, dopo le parole: ''per l'anno 2021'' inserire le seguenti: ''e 2022''.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
36.0.23
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)
1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''centralinisti non vedenti'' e ''centralinisti telefonici privi della vista'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista'';
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
''Art. 3. - (Obblighi dei datori di lavoro) - 1. I centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, sono quelli addetti ai centralini telefonici che prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore ovvero, di impianti telefonici collegati con qualsiasi modalità, ivi compresi risponditori automatici, semi automatici, sistemi telematici e selezione passante a una o più linee telefoniche esterne e a derivati interni, ovvero derivati intercomunicanti con funzioni di collegamento e di smistamento del traffico telefonico, come stabilito dal presente articolo.
2. Anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico funzionante anche con impianto telefonico collegato, con qualsiasi modalità, a linee telefoniche esterne e derivati interni ovvero derivati intercomunicanti, un centralinista telefonico od operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti minorato della vista.
3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico collegato, con qualsiasi modalità, ad almeno cinque linee telefoniche esterne e cento derivati interni, ovvero ad almeno cinquanta derivati intercomunicanti, un centralinista telefonico od operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti minorato della vista.
4. Qualora il centralino telefonico utilizzato da datori di lavoro pubblici o privati abbia più di un posto-operatore o vi siano comunque impiegati più operatori, il 50 per cento più uno dei posti di operatore disponibili è riservato ai minorati della vista.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono individuate le qualifiche degli operatori della comunicazione equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori minorati della vista. Con il medesimo decreto, sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i minorati della vista possono non essere adibiti o possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nei commi da 2 a 4.
6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999'';
c) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: ''4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione e di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui . all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione'';
d) all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dai seguenti:
''6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono.
6-bis. Al fine di garantire l'esercizio dei compiti di rappresentanza e di tutela delle persone non vedenti e ipovedenti riconosciuti dalla legge all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS, nonché il rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, la graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo è trasmessa, a cura del responsabile del procedimento, contemporaneamente anche all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ETS-APS''.
2. In sede di prima attuazione del comma 5 dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, come sostituito dal presente articolo, le qualifiche degli operatori della comunicazione equipollenti a quella del centralinista telefonico ai fini del collocamento dei lavoratori minorati della vista sono quelle determinate dai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, e 11 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 2011.
3. Il comma 12 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato».
36.0.24
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Piano straordinario di rateazione)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'agente della riscossione, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo al 31 dicembre 2021, in un massimo di 120 rate mensili del pagamento delle stesse somme, con esclusione dei diritti di notifica, delle sanzioni comprese in tali carichi, degli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agente della riscossione procede all'invio al contribuente di una proposta con un piano straordinario di rateazione contenente la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo al 31 dicembre 2021, invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. A seguito dell'accettazione della richiesta e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 4:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
4. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione dei piani straordinari di rateazione di cui al comma 2 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo.
7. Ove non diversamente disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, del D.P.R. n. 602 del 1973.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022 e 130,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
36.0.25
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali)
1. Per le operazioni di acquisizione d'urgenza avvenute dal 1º gennaio 1960 al 31 dicembre 1990, al fine della regolarizzazione di titoli legittimanti reali di proprietà in capo a Comuni, Provincie e Città Metropolitane, le imposte per i trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili a favore dei medesimi enti, sono dovute nella misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
2. Il versamento delle imposte dovute, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comporta la regolarizzazione della posizione fiscale e la possibilità di sanare l'acquisizione dell'immobile da parte del Comune».
37.1
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a carico dei soggetti» inserire la seguente: «passivi»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º ottobre 2018 al 31 marzo 2019, per la parte eccedente il 10 per cento del suddetto incremento. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000»;
c) dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati:
a) dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi;
b) delle operazioni attive e passive effettuate con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1;
c) delle operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa;
d) delle accise che hanno concorso alla base imponibile IVA delle suddette operazioni.
3-ter. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1»;
d) al comma 5, dopo le parole: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,» inserire le seguenti: «da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;
e) sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Il contributo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive».
37.2
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a carico dei soggetti» inserire la seguente: «passivi»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º ottobre 2018 al 31 marzo 2019, per la parte eccedente il 10 per cento del suddetto incremento. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000»;
c) dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati:
a) dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale odi prodotti petroliferi;
b) delle operazioni attive e passive effettuate con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1;
c) delle operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa;
d) delle accise che hanno concorso alla base imponibile IVA delle suddette operazioni.
3-ter. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1»;
d) al comma 5, dopo le parole: «Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,» inserire le seguenti: «da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».
e) sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Il contributo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive».
37.3
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «l'attività di produzione di energia elettrica» aggiungere le seguenti: «con l'esclusione dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il meccanismo di compensazione di cui all'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è soppresso»;
c) al comma 2, sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 13 per cento», e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «La misura del contributo di cui al presente comma può essere incrementata con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con il parere del Ministro dello sviluppo economico, qualora la quantificazione della base imponibile di tale contributo, con l'esclusione dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sia effettivamente ridotta e nella misura necessaria a compensare il gettito mancante che potrebbe scaturire da tale riduzione».
37.4
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «l'attività di produzione di energia elettrica» aggiungere le seguenti: «con l'esclusione dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici o alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica»;
b) al comma 2, alla fine aggiungere le seguenti parole: «La misura del contributo di cui al presente comma può essere incrementata con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con il parere del Ministro dello sviluppo economico, qualora la quantificazione della base imponibile di tale contributo, con l'esclusione dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di energia elettrica medianti impianti fotovoltaici o alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica, risulti effettivamente ridotta e nella misura necessaria a compensare il gettito mancante che potrebbe scaturire da tale riduzione».
37.5
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi», con le seguenti: «dei soggetti che esercitano l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi».
37.6
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi» con le seguenti: «l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi».
37.7
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «dei carburanti», sono aggiunte le seguenti: «, né è dovuto con riferimento alle attività di produzione dell'energia elettrica da parte degli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 63, comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 111/06. In caso di soggetti che esercitano più attività, il contributo si applica esclusivamente con riguardo alle attività di cui al presente comma.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «operazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «relative alle attività di cui al comma 1»;
c) al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, il totale delle operazioni attive e passive di cui al periodo precedente si assume con riguardo ad ogni singolo soggetto coinvolto nell'operazione straordinaria».
37.8
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dagli operatori economici soggetti al meccanismo di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25» al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «In caso di saldo negativo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero»;
b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
«3-bis. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.
3-ter. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1»;
c) sopprimere il comma 7.
37.9
Precluso
Al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dagli operatori economici soggetti al meccanismo di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25».
Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di miro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
37.10
Precluso
Al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dagli operatori economici soggetti al meccanismo di compensazione a due vie di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25».
37.11
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dagli operatori economici soggetti al meccanismo di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25».
37.12
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di prodotti contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico»
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per i soggetti di cui al comma 1-bis, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume:
a) il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA derivanti dalla compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi;
b) il totale di quanto pagato o incassato in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti».
37.13
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è soppresso.»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 13 per cento».
37.14
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 2 dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».
Conseguentemente, all'articolo 38:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «3.977.525.207 euro» con le seguenti: «3,847.525.207 euro»;
b) dopo la lettera a) inserire le seguenti:
«a-bis) quanto a 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
a-ter) quanto a 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
a-quater) quanto a 30.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, affini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della Missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
37.15
Precluso
Al comma 2 dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» inserire le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 130 milioni di euro per il 2022, si provvede:
a) quanto a 30 milioni per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 100 milioni di euro per 11 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
37.16
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» inserire le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».
37.17
Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «al periodo dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021» con le seguenti: «al periodo dal 1º ottobre 2021 al 1º marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 1º marzo 2021».
37.18
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021» inserire le seguenti: «, tenuto conto degli effetti dei derivati finanziari realizzati nei suddetti periodi».
37.19
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021» inserire le seguenti: «, tenuto conto degli effetti dei derivati finanziari realizzati nei suddetti periodi».
37.20
Precluso
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di saldo negativo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero».
37.22
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In caso di saldo negativo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero».
37.23
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2 sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 25 per cento».
2) dopo il comma 10 inserire il seguente:
«10-bis. L'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato».
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, sostituire le parole: «3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «5.277.525.207 per l'anno 2022» e alla lettera a) sostituire le parole: «quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022» con le seguenti: «quanto a 5.277.525.207 euro per l'anno 2022».
37.24
Vaccaro, Puglia, Croatti, Naturale, Lanzi, Trentacoste, Fede
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «nella misura del io per cento» con le seguenti: «nella misura del 25 per cento».
37.25
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Al comma 2 sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 25 per cento».
37.26
Richetti, Grimani, Masini, Bonino, Nencini
Precluso
Al comma 2, al secondo periodo sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento».
37.27 (testo 2)
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «25 per cento»;
b) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti: «10-bis. L'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è soppresso.
10-ter. Per l'ulteriore finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022. Il bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».
37.28
Cioffi, Girotto, Naturale, Castaldi
Precluso
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
37.29
Precluso
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «è inferiore al 10 per cento» con le seguenti: «è inferiore al 12 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: «in 3.977.525.207 euro» con le seguenti: «in 3.982.525.207 euro»;
dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) quanto a 5 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
37.30
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il contributo solidaristico straordinario è, altresì, dovuto per l'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1º aprile 2022 al 30 giugno 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1º aprile 2021 al 3o giugno 2021. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento della base imponibile, calcolata con le medesime modalità di cui al comma 2.».
37.31
Precluso
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo del contributo in ogni caso non può essere superiore al 5 per cento dell'utile dell'ultimo esercizio chiuso alla data del 31 marzo 2022».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196/2009.
37.32
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.» aggiungere il seguente periodo: «L'importo del contributo in ogni caso non può essere superiore al 5 per cento dell'utile dell'ultimo esercizio chiuso alla data del 31 marzo 2022».
37.33
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Nel calcolo dell'incremento di cui al precedente comma, devono essere inclusi, per entrambi i periodi considerati, i valori delle operazioni attive e passive derivanti da una variazione dell'ambito: di attività del soggetto obbligato, a seguito di operazioni straordinarie intervenute in uno dei periodi presi a base del calcolo stesso.
2-ter. Ai fini della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 1 e del superamento delle soglie indicate al comma 2, nella determinazione del valore delle operazioni passive si tiene conto anche del valore delle operazioni di acquisto avvenute in regime di extraterritorialità.».
37.34
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Nel calcolo dell'incremento di cui al comma 2 devono essere incluse per entrambi í periodi considerati i valori delle operazioni attive e passive derivanti da una variazione dell'ambito di attività del soggetto obbligato, a seguito di operazioni straordinarie intervenute in uno dei periodi presi a base del calcolo stesso.
2-ter. Ai fini della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 1 e del superamento delle soglie indicate nel comma 2, nella determinazione del valore delle operazioni passive si tiene conto anche del valore delle operazioni di acquisto avvenute in regime di extraterritorialità.».
37.35
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il contributo di cui al comma 2 dei soggetti citati dal comma 1 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, deve essere calcolato sottraendovi la misura compensativa ad eventuale carico di questi soggetti ai sensi del medesimo articolo 15-bis. La misura percentuale del contributo di cui al comma 2 del presente articolo può essere incrementata, con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con il parere del Ministro dello sviluppo economico, qualora la quantificazione della base imponibile di tale contributo risulti effettivamente ridotta a seguito all'applicazione della disposizione di cui al presente comma, nella misura necessaria a compensare il gettito mancante che potrebbe scaturire da tale riduzione.».
37.36
Precluso
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per le attività di vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, alla quantificazione del saldo di cui al precedente periodo non concorre la somma degli importi riferibili alle accise di cui decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, oggetto di fatturazione attiva.».
Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
37.37
Precluso
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per le attività di vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, alla quantificazione del saldo di cui al precedente periodo non concorre la somma degli importi riferibili alle accise di cui decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, oggetto di fatturazione attiva.».
37.38
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2, aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».
37.39
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».
37.40
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».
37.41
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Ai soli fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, i saldi delle operazioni attive e delle operazioni passive di cui al comma 3 vengono rettificati per un ammontare pari ai differenziali positivi o negativi pagati od incassati in relazione ai contratti di finanza derivata, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini IVA.».
37.42
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Ai soli fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario i saldi delle operazioni attive e delle operazioni passive di cui al precedente comma 3 vengono rettificati per un ammontare pari ai differenziali positivi o negativi pagati od incassati in relazione ai contratti di finanza derivata, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini IVA.».
37.43
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.».
37.44
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. I soggetti tenuti al pagamento del contributo di cui al presente articolo, che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.».
37.45
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2, escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.».
37.46 (testo 2)
Arrigoni, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Nella base imponibile del contributo solidaristico straordinario:
rientra quanto pagato o incassato per i periodi indicati al comma 2 in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti, ancorché non indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui al comma 3;
non rientrano le operazioni attive e passive derivanti da compravendita di beni rilevanti in bilancio tra le immobilizzazioni o di azioni e quote societarie, ancorché indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui al comma 3.
3-ter. I soggetti tenuti al pagamento del contributo che esercitino anche attività d'impresa diverse da quelle di cui al comma 1, per cui sia stata istituita una contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 26 ottobre 1972, al fine della determinazione della base imponibile del contributo di cui al comma 2 escludono dal totale delle operazioni attive e dal totale delle operazioni passive indicate nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA le fatture emesse e ricevute con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al comma 1.»
37.48
Precluso
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
37.50
Precluso
Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole da: «Al fine di evitare» fino a: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «Al fine di garantire la massima tutela dei consumatori, è fatto divieto ai soggetti di cui al comma i di traslare l'onere del contributo a titolo di prelievo solidaristico sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilano sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo. Per il periodo dal 1º aprile al 31 dicembre 2022,»;
b) dopo le parole: «piano straordinario di controlli» inserire le seguenti: «e accertamenti a campione»;
c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato presenta, entro il 31 dicembre 2022, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 8.».
37.51
Precluso
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «prezzo medio» con le seguenti: «prezzo al dettaglio».
37.52
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche e sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie agevolandone l'accesso al credito, all'articolo 1, primo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, aggiungere, infine, le seguenti parole: ''ma possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa.''».
Conseguentemente:
- la rubrica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è sostituita dalla seguente: «1. Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie»;
- la rubrica dell'articolo 37 del presente decreto è sostituita dalla seguente: «Art. 37. - (Contributo straordinario contro il caro bollette e ulteriori misure per la liquidità delle famiglie)».
37.53
Bagnai, Montani, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«11. Per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche e sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie agevolandone l'accesso al credito, all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: ''non possono essere ceduti'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa.''».
Conseguentemente:
- la rubrica dell'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è modificata come segue: «Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)»;
- la rubrica dell'articolo 37 è modificata come segue: «Art. 37. ''Contributo straordinario contro il caro bollette e ulteriori misure per la liquidità delle famiglie''».
G37.1
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;
premesso che:
l'articolo 37 del provvedimento in esame istituisce, per l'anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto «extraprofitto»). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento;
in particolare, il comma 8 prevede una misura di salvaguardia a tutela dei consumatori: al fine di evitare la traslazione del contributo sui prezzi al consumo, per il periodo dal 1º aprile fino a fine 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo comunicano entro la fine di ciascun mese solare all'AGCM il prezzo medio di acquisto, produzione e vendita dell'energia elettrica, del gas naturale, del gas metano e dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. Le modalità di trasmissione di tali dati sono stabilite dalla medesima Autorità. Questa è chiamata a predisporre un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni trasmesse. Sulla base dei dati ricevuti e delle verifiche conseguentemente svolte, l'Autorità adotta i provvedimenti di sua competenza;
considerato che:
in sede di audizione sul provvedimento presso le Commissioni riunite 6a (Finanze) e 10a (Industria), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha rilevato diverse criticità in merito al citato articolo 37. In particolare, ha segnalato che il comma 8 del medesimo articolo 37 non vieta il ribaltamento della tassa sui prezzi, ma si limita ad auspicare che si evitino «indebite ripercussioni», senza tuttavia specificare cosa si intenda per «indebito». La norma in esame, inoltre, non prevede alcun meccanismo sanzionatorio in caso di mancato invio dei dati da parte dei soggetti gravati, né, tantomeno, individua un obbligo in capo agli stessi di comunicare all'Autorità di essere oggetto del monitoraggio;
è stata altresì rilevata l'assoluta indeterminatezza circa le variabili oggetto della comunicazione delle imprese all'Autorità. Da un lato, infatti, si ricorda come al comma 3 dell'articolo 37 il decreto in esame preveda che la tassa del 10% non sia misurata sulla base di un margine classico contabile da bilancio (MOL, MON o utile netto), ma da un saldo a fini IVA dato dalla differenza tra le c.d. operazioni attive (dal registro delle fatture emesse) e le operazioni passive (dal registro degli acquisti). Il comma 8 tuttavia prevede la comunicazione ad AGCM «del prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente». Sembrerebbe, dunque, che le variabili su cui calcolare il margine che rappresenta la base imponibile non siano le stesse che le medesime imprese devono notificare all'Autorità al fine di consentire la verifica su indebite ripercussioni sui prezzi della tassa;
anche con riguardo al contenuto dei controlli che la Guardia di Finanza dovrebbe porre in essere per conto dell'Autorità, la norma non risulta sufficientemente chiara: da un lato, infatti, essa dispone, al comma 8, che le imprese devono comunicare «il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell'energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente»; dall'altro, la medesima disposizione prevede, al comma 9, che la Guardia di Finanza utilizza «anche i dati di cui al comma 5 e agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi»;
secondo l'AGCM appare altresì necessario stabilire in che modo verificare la sussistenza di «indebite ripercussioni sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell'energia elettrica». In tale ottica, assume rilievo il fatto che ogni possibile attività di accertamento di un ribaltamento della tassa sui prezzi non possa prescindere dall'utilizzo di un valore parametrico di margine prezzo/costi oltre il quale si presuma l'avvenuto ribaltamento. La criticità più rilevante relativa ai poteri individuati dal decreto in parola attiene principalmente a tale verifica,
impegna il Governo:
a garantire che la norma di cui al comma 8 dell'articolo 37 non comporti indirettamente oneri per il consumatore e a prevedere un adeguato apparato sanzionatorio in caso di mancato invio dei dati da parte dei soggetti gravati, nonché ad introdurre un obbligo in capo ai soggetti gravati dal contributo solidaristico di comunicare all'Autorità di essere oggetto del monitoraggio;
ad adoperarsi al fine di superare le criticità sollevate dall'AGCM in sede di audizione, con particolare riferimento alle variabili oggetto di monitoraggio; ii) alla modalità di raffronto dei margini mensili medi con margini presi a riferimento; iii) ai controlli da effettuare nel caso di accertamento di un extra margine mensile rispetto a quello preso a riferimento;
ad adottare adeguati correttivi volti a garantire la trasparenza delle condotte commerciali e ad assicurare che i consumatori possano effettuare liberamente le loro scelte di acquisto al riparo da indebiti condizionamenti o da prospettazioni ingannevoli.
37.0.1
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Modifiche ai canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:
a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato. A decorrere dal 1º gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato''».
37.0.2
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Coordinamento termini provvedimenti Tari con i termini del bilancio di previsione)
All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è in fine aggiunto il seguente periodo: ''Per l'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 31 maggio 2022''».
37.0.3
De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Proroga semplificazioni pubblici esercizi)
All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2022''».
37.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)
1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 22-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione'';
b) al comma 48, primo periodo, le parole: ''dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma,'' sono sostituite con le seguenti: ''dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,'';
c) al comma 48, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: ''con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione'';
d) al comma 49-bis, il secondo ed il settimo periodo sono soppressi».
37.0.5
Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:
''994-bis. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022''».
37.0.6
Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.
2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario».
37.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.
2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.».
37.0.8
Pirovano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Misure urgenti in materia di enti locali)
1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.
2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario».
37.0.9
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.
2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario».
37.0.10
De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Proroga del termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021)
1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1º maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.
2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario».
37.0.11
De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)
1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 giugno 2022, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma I sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.
3. Con uno o più decreti il Ministero della transizione ecologica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.
4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di regione che di un assessore.
5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.
6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.
7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.
9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.
11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 10».
37.0.12
Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 5-quinquies,
1) dopo le parole: ''27 dicembre 2013, n. 147,'' inserire le parole: ''ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,''
2) in fine sono aggiunte le seguenti parole: '', o, in caso di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data''.
b) all'articolo 3-quinquies le parole: ''30 giugno 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2022''».
37.0.13
Pirovano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Misure urgenti in materia di enti locali)
1. In considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, e al fine di sostenere i comuni, le province e le città metropolitane nell'affrontare la spesa per le utenze di energia elettrica e gas, il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Il rifinanziamento di cui al comma 1 è destinato per 100 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, ed è ripartito ai sensi del predetto articolo 27, comma 2.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 50 milioni di euro, provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
37.0.14 (testo 2)
Ferrero, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Articolo 37-bis
(Misure urgenti in materia di enti locali)
1. Al fine di consentire ai comuni di affrontare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208, comma 4, e all'articolo 142, comma 12-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, e le entrate derivanti dalla riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e alla legge della provincia autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere utilizzati, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas negli anni 2022 e 2023.»
37.0.15
Alessandrini, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Misure urgenti in materia di enti locali)
1. In considerazione del grave impatto economico sulle entrate locali derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, che ha determinato un aumento della spesa per le utenze di energia elettrica e gas, al fine di garantire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e continuità di erogazione dei servizi essenziali, ai comuni capoluogo di provincia in stato di dissesto finanziario è riconosciuto un contributo straordinario nel limite massimo complessivo di 30 Milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla copertura dei debiti non transatti ai sensi dell'articolo 258, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le modalità di riparto del contributo straordinario di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
37.0.16
Pepe, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani, Salvini, Rossi, De Bonis, Margiotta
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Misure urgenti in materia di enti locali)
1. In considerazione del grave impatto economico sulle entrate locali derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, che ha determinato un aumento della spesa per le utenze di energia elettrica e gas, al fine di garantire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e continuità di erogazione dei servizi essenziali, ai comuni capoluogo di regione in disavanzo è riconosciuto un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla riduzione delle masse passive pregresse.
2. Le modalità di riparto del contributo straordinario di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
37.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa.''».
37.0.18
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa.''».
37.0.19
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Impiego delle somme non utilizzate legate all'emergenza da Covid-19)
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa.''».
37.0.20
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa.''».
37.0.21
Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa.''».
37.0.22
Pirovano, Augussori, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Misure urgenti in materia di enti locali)
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa.''».
37.0.23
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)
1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.''».
37.0.24
Pergreffi, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Misure urgenti in materia di enti locali)
1. Al fine di consentire agli enti locali una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse disponibili per le attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, all'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
''1-ter. Le risorse di cui al presente articolo, assegnate e non utilizzate, possono essere impiegate dai comuni fino al 31 dicembre 2022 anche per il finanziamento dì ulteriori spese e interventi di carattere sociale.''».
37.0.25
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 37-bis.
(Utilizzo avanzi liberi dei Comuni per energia e emergenza Ucraina)
1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'art. 27 legge 196/2009 Capitolo 2999».
37.0.26
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina''.».
37.0.27
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina''».
37.0.28
Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina.''».
37.0.29
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo:
''Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina''».
37.0.30
Augussori, Pirovano, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Misure urgenti in materia di enti locali)
1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo:
''Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019''».
37.0.31
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 37-bis.
(Contributo straordinario ai Comuni)
In ragione delle minori entrate connesse alla crisi energetica ed emergenza epidemiologica in atto, per l'anno 2022 è attribuito un contributo straordinario pari a 100 milioni di euro ai Comuni. Il riparto dell'importo di cui al primo periodo viene determinato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di indicatori di squilibrio di bilancio da individuare sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009».
37.0.32
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
1. Per l'anno 2022 è attribuito un contributo straordinario una tantum pari a 70 milioni di curo alle Città metropolitane in condizioni di criticità finanziaria. Il riparto dell'importo di cui al primo periodo viene determinato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di indicatori di squilibrio di bilancio da individuare sulla base di una proposta dell'ANCI e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali».
37.0.33
Iannone, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. Per l'anno 2022 è attribuito un contributo straordinario una tantum pari a 70 milioni di curo alle Città metropolitane in condizioni di criticità finanziaria Il riparto dell'importo di cui al primo periodo viene determinato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di indicatori di squilibrio di bilancio da individuare sulla base di una proposta dell'ANCI e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali».
37.0.34
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Contributo straordinario in favore del Comune di Montecopiolo)
1. Al fine di favorire la sostenibilità finanziaria dell'aggregazione del Comune di Montecopiolo alla Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 maggio 2021, n. 84, per l'anno 2022, è riconosciuto al Comune di Montecopiolo un contributo straordinario di 200.000 euro per far fronte ad un disavanzo, originato da crediti inesigibili, a condizione che il Comune dimostri l'inesigibilità dei crediti e la misura del disavanzo al termine dell'esercizio finanziario 2021.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
37.0.35
De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:
''994-bis. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022''».
37.0.37
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di rateazione della riscossione)
1. Al fine di contenere le ripercussioni economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i carichi contenuti nei piani di dilazione accordati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i quali alla data del termine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è intervenuta la decadenza dal beneficio per il mancato pagamento di almeno tre rate le cui scadenze ricadono nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 30 giugno 2022, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al periodo precedente, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.».
37.0.38
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:
''Art. 15-bis.
1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della Camere di Commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere''».
37.0.39
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzati a concorrere e ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali a fronte delle perdite di entrate connesse all'emergenza Covid-19, è stanziata la somma di 650 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo».
Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento».
37.0.40
Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. La lettera b) dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 è così modificata: la comunità è un soggetto di diritto autonomo, in cui l'amministrazione comunale, laddove coinvolta, ha potere di indirizzo e pianificazione, e in cui l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le stesse amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a).
2. Per le comunità energetiche a coinvolgimento pubblico delle amministrazioni comunali, è massima la percentuale di cumulabilità degli incentivi sia destinati ai soggetti pubblici sia destinati ai soggetti privati che ne fanno parte. Una quota parte degli incentivi deve essere destinata al rafforzamento dell'ufficio comunale deputato al coordinamento e alla pianificazione della CER e alla figura dell'energy manager.
3. Il comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 199/2021 è abrogato».
37.0.41
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 125, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.'';
b) al comma 141-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: ''sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917'' sono sostituite dalle seguenti: ''consentono un adeguato scambio di informazioni e che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo del comma 125'';
2) al secondo periodo, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''5 per cento'';
c) dopo il comma 141-bis, è aggiunto il seguente:
''141-ter. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrandole in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo''».
37.0.41a
Boldrini, Ferrari, Marcucci, Collina
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)
1. Al fine di garantire da parte delle Camere di Commercio la piena efficacia dell'azione di accompagnamento alla ripartenza delle attività economiche nei territori di competenza, i procedimenti pendenti di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospesi fino al 31 dicembre 2023. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Tavolo, con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni, degli enti locali, dell'Unioncamere, delle rappresentanze associative e degli operatori economici, finalizzato a definire, entro il termine dei successivi 60 giorni, fatti salvi gli accorpamenti già conclusi, i criteri e le modalità:
a) per la revisione del numero massimo delle Camere di commercio e della loro dimensione minima, anche in deroga a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in relazione alle caratteristiche socio-economiche dei diversi territori coinvolti e delle condizioni economiche delle Camere di Commercio ancora non accorpate in modo da garantire la presenza capillare sui territori;
b) in alternativa, per una diversa composizione dei Consigli delle Camere di commercio in modo da garantire, in sede di prima attuazione, la presenza di rappresentanti di ciascuna Camera di Commercio oggetto di accorpamento e, a decorrere dal successivo rinnovo del Consiglio, una adeguata presenza di rappresentanti territoriali per ciascuna provincia. Entro il termine dei successivi 90 giorni, l'Unioncamere, sulla base delle conclusioni del citato Tavolo, trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di assetto delle Camere di Commercio, entro il limite concordato nel Tavolo. Entro i successivi sessanta giorni, il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto alle determinazioni conseguenti».
37.0.42
Rivolta, Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Bergesio, Marti, Ripamonti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Misure urgenti per il sostegno degli investimenti in energie rinnovabili per il miglioramento della qualità dell'aria)
1. Dopo il comma 498, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto il seguente:
''498-bis. Al fine di sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del Trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono incrementate di 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.».
37.0.43
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Disposizioni urgenti per l'acquisto della carta dei libri)
1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta.
2. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione. il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
37.0.44
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata'' sono sostituite dalle seguenti: ''è revocata se entro il termine di un anno di esercizio continuativo non ne sia comprovato il ripristino'';
b) al secondo periodo la parola: ''sospensione'' è sostituita dalla seguente: ''revoca'';
c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''Fino al ripristino, a seguito di un anno di esercizio continuativo, delle condizioni di cui al comma 4, la validità dell'autorizzazione ivi prevista è subordinata alla sussistenza delle vigenti garanzie per l'erario''».
37.0.45
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: ''2 milioni di euro per ciascun beneficiario'', aggiungere le seguenti: ''in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 in caso di enti con popolazione complessivamente superiori a 100.000 abitanti''.».
37.0.46
Comincini, Mirabelli, Parrini, Biti, Taricco, Manca, Pittella, Collina
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in favore dei comuni. Le risorse di cui al citato articolo 27, comma 2, possono essere utilizzate senza alcun vincolo di destinazione da parte degli enti locali beneficiari.
2. Per l'anno 2022 è attribuito un contributo straordinario una tantum pari a 70 milioni di euro alle Città metropolitane in condizioni di criticità finanziaria. Il riparto dell'importo di cui al primo periodo viene determinato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di indicatori di squilibrio di bilancio da individuare sulla base di una proposta dell'ANCI e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.».
Conseguentemente, all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento».
37.0.47
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero dello sviluppo economico attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure di coordinamento.».
Conseguentemente, alla rubrica del capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del pluralismo dell'informazione».
37.0.48
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella I Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1''».
37.0.49 (testo 2)
Precluso
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 37-bis
(Disposizioni in materia di riduzione dell'IVA per le bevande vegetali)
Ai fini di rendere progressivamente accessibili a tutte le fasce di reddito i diversi prodotti del settore agroalimentare, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: "11-bis) bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati."
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
«Art. 37-ter
(Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)
Il comma 402, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: "402. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo che dette risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134 e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30.12.2016, ai seguenti settori di intervento:
a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base, applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e le buone pratiche terapeutiche e educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate del SSN;
b) per una quota pari al 25 per cento, ad iniziative regionali finalizzate, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, allo sviluppo di:
una rete curante territoriale mirata al riconoscimento, diagnosi e intervento precoce dei disturbi del neuro-sviluppo tramite la sorveglianza della popolazione a rischio e della popolazione generale nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia, dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nelle terapie intensive neonatali/neonatologie;
progetti di vita individualizzati basati sui costrutti di 'Quality of Life' assicurando percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali e educativi e la continuità di cura in tutto l'arco di vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa;
c) per una quota pari al 60 per cento, da ripartire tra le Regioni e Province Autonome per l'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità.
L'articolo 1, comma 456 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato.»
37.0.50
de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese, derivanti dagli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché dalle ripercussioni economiche e produttive causate dal conflitto bellico, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino al 31 dicembre 2022, il termine per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità di cui all'articolo 2, comma del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462 è differito in sessanta giorni, dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 degli articoli 36-bis e 54-bis del predetto decreto legislativo, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta».
Conseguentemente all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 le parole: «trenta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
Conseguentemente al Titolo VI alla rubrica, le parole: «DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE» sono sostituite dalle seguenti: «DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E FISCALI».
37.0.51
Calandrini, de Bertoldi, Garnero Santanchè
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 37-bis.
(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)
1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,11. 77, è aggiunto il seguente periodo: ''La disposizione di cui al periodo precedente non si applica dalle banche, dagli intermediari finanziari iscritti all'albo previsti dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In tal caso, la quota non utilizzata nell'anno deve essere ripartita ed utilizzata negli anni successivi in quote annuali di pari importo in base al numero delle rate residue e non ancora fruite''».
37.0.52
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Disposizioni urgenti per le imprese editrici)
1. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».
37.0.53
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. Il fondo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è rifinanziato per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
37.0.54
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
''3-bis. La facoltà di cui al comma 1 dell' articolo 39-quater del decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è comunque consentito anche a tutti gli enti locali che, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, presentino un disavanzo nel risultato di amministrazione 2019, determinato da un fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulti superiore ad almeno quattro volte la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del precedente rendiconto per l'anno 2018.
3-ter. Ai predetti Enti locali è data facoltà di ripiano, in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.''».
37.0.55
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dopo il comma 2 inserire il seguente:
''2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regioni sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV.''».
37.0.56
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 424 è inserito il seguente:
''424-bis. L'assegnazione a ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 424 opera, a partire dall'anno 2022, in base ai seguenti criteri: il 60 per cento delle risorse viene attribuito con riferimento al numero delle assunzioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente in applicazione dell'art. 1, commi 426 e 432, mentre il restante 40 per cento in relazione alla quota di finanziamento di cui l'Ente è destinatario per i progetti di ricerca corrente.''».
37.0.57
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130, il numero 3) è sostituito dal seguente:
''3) in mancanza della disposizione testamentaria, odi qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza ovvero mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, acquisita dal comune di decesso anche per via telematica. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto, questi inoltra immediatamente la documentazione all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso''».
37.0.58
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''al 30 giugno 2022'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero al 31 dicembre 2022'' e dopo le parole: ''anche non continuativi'' sono aggiunte le seguenti: ''e comprensivi di eventuali periodi di lavoro in somministrazione/interinale''».
37.0.59
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: ''al 30 giugno 2022'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero al 31 dicembre 2022''».
37.0.60
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono, altresì, essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri sostenuti per le spese connesse agli interventi sociali ed educativi.''».
37.0.61
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo risparmiatori)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 915, le parole: ''1º maggio'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre'';
dopo il comma 915, inserire il seguente:
''915-bis. Nello stesso termine di cui al precedente comma, i risparmiatori in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che abbiano presentato istanze di erogazione dell'indennizzo, possono integrarle o modificarle, anche ove già definite; in relazione alle dichiarazioni relative ai requisiti patrimoniali e reddituali previsti dal comma 502-bis della medesima legge, onde accedere alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori previsti dall'articolo 1, commi 496 e 497, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.''».
37.0.62
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. Alla Legge 30 Dicembre 2021, nº 234 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), SEZIONE I (MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI), Art. 1, (Risultati differenziali. Norme in materia di entrate di spesa e altre disposizioni) Fondi Speciali, Comma 268 lettera b) dopo le parole: ''e che abbiano maturato al 30 giugno 2022'' e prima delle parole: ''di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove scritte.
Inserire, ovvero al 31 dicembre 2022, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, e comprensivi di eventuali periodi di lavoro in somministrazione/interinale».
37.0.63
Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica)
All'articolo 22-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:
- al comma 47, il terzo periodo è sostituito con il seguente: ''Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.'';
- al comma 48, primo periodo, le parole: ''dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma,'' sono sostituite con le seguenti: ''dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,'';
- al comma 48, secondo periodo, sono abrogate le parole: ''con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione'';
- al comma 49-bis sono abrogati il secondo e il settimo periodo».
1.0.1000
Le Commissioni riunite
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:
a) le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1. benzina: 478,40 euro per mille litri;
2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22 aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022 e, per il periodo dal 3 maggio 2022 all' 8 luglio 2022, dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il periodo dal 22 aprile 2022 all'8 luglio 2022.
3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2 che del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 15 luglio 2022, all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, del presente articolo viene meno l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali comportamenti omissivi posti in essere.
4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022, e dal comma 1, lettera a), del presente articolo, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei suddetti prodotti energetici praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il Corpo della Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le finalità di cui al presente comma e per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, nonché ai dati contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; il medesimo Corpo segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel corso delle attività di monitoraggio di cui al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma 1, lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della Tabella A del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all' articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa; per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico delle accise. Non trova applicazione l'articolo 1, comma 8, del presente decreto. Il decreto di cui al presente comma può altresì prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.
9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e 107,25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
b) all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:
1. dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incremento di 242,63 milioni di euro per l'anno 2023.
1-ter. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera e, sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.».
2. il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36, 37 e dai commi 1, 1-bis e 1-ter, del presente articolo determinati in 6.308.995.207 euro per l'anno 2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro per l'anno 2024, 40.000.000 euro per l'anno 2025, 43.000.000 euro per l'anno 2026, 47.000.000 euro per l'anno 2027, 50.000.000 euro per l'anno 2028, 54.000.000 euro per l'anno 2029, 57.000.000 euro per l'anno 2030, 60.000.000 euro per l'anno 2031 e 63.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
a. quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;
b. quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c. quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 1-bis, commi 1 e 2;
d. quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023 che aumentano a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articoli 1, 1-bis commi 1 e 2 e 11;
e. mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
2-bis. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.».
Allegato 1
(Articolo 38 comma 2-bis)
«articolo 1, comma 1»
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI | |||
- COMPETENZA - | |||
Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | 205.133 | 180.500 | 116.942 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 482.480 | 490.600 | 435.617 |
- CASSA - | |||
Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge | 282.133 | 245.500 | 174.142 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) | 559.505 | 555.600 | 492.817 |
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. | |||
2.7 (testo 2) ([id. a 2.8 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.10 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «a titolo gratuito da aziende private» con le seguenti: «dai datori di lavoro privati».
2.0.4 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di carburanti per il volo da diporto sportivo)
1. Al fine di ridurre l'impatto negativo dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da diporto sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, è prevista, subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di assenso, la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nelle avio superfici esistenti o di futura realizzazione.»
5.0.15 (testo 2) ([id. a 5.0.13 (testo 2), 5.0.14 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)
1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo, è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.
2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:
a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;
b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;
c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.».
5.0.23 (testo 2) (id. a 5.0.25 già 10.0.87 testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Fino al ripristino, a seguito di un anno di esercizio continuativo, delle condizioni di cui al comma 4, la validità dell'autorizzazione ivi prevista è subordinata alla sussistenza di adeguate garanzie per l'erario, da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".».
5.0.24 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Ricerca e formazione INPS)
1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
''3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e di formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.
3-ter. L'organizzazione e il funzionamento dell'attività di cui al precedente comma è disciplinata con regolamento dell'istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.
3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento''».
6.1000
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del valore ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.».
6.2000
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole «dal comma 1» con le seguenti: «dal comma 1-bis».
6.0.10 ([id. a 6.0.9 (testo 2) e 8.29 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici)
1. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: ''30 aprile 2022'' sono sostituite con le seguenti: ''30 giugno 2022''».
7.6 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili.».
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono aggiunte le seguenti parole: «e l'articolo 7, comma 5, del decreto- legge 21 marzo 2022, n. 21».
7.8
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 e del successivo decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 dicembre 2021, n. 541, e delle misure di anticipo degli importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale previste dall'art. 1, commi 509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per rafforzare ed implementare ulteriormente l'attività di controlli e ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle suddette misure, la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2021, è incrementata di venti unità di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della CSEA medesima».
7.0.1 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)
1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "progetti autorizzati," sono inserite le seguenti "ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,";
b) alla lettera a) la parola: ''15'' è sostituita con: ''20'';
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: ''b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento'.
Art. 7-ter.
(Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)
1. Al fine di ridurre il consumo di energie di energia fossile, in particolare di gas naturale, nell'ambito della programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PREPAC), per gli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi del citato articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta.
2. Al fine di accelerare la transizione digitale, ridurre il divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori per la realizzazione di dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti per l'esecuzione in proprio dei lavori possono procedere direttamente, anche mediante società da essi direttamente o indirettamente controllate, alla realizzazione dei lavori anche in deroga ad eventuali clausole convenzionali.
Art. 7-quater.
(Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale)
1. Al comma 1 dell'articolo 17-undicies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente: «I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.».
7.0.22 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)
1. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "300 metri" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "500 metri";
b) le parole "150 metri" sono sostituite dalle seguenti: "300 metri".»
7.0.24 (testo 3) ([id. a 7.0.33 (testo 2), 10.0.63 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)
1. All'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: "Il limite di cui alla lettera b) del punto 2" fino a: "20 MW per queste tipologie di impianti", sono sostituite dalle seguenti: "Il limite relativo a «impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW», di cui al punto 2 dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti".»
7.0.40 (già 28.0.8)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica)
1. All'articolo 1, capoverso ''Art. 44'', comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, dopo il primo periodo inserire il seguente: ''Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1.''»
10.6
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo
Ritirato
Al comma 2, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro» con le seguenti «di 700 milioni di euro».
Ai maggiori oneri del presente comma, pari a 550 milioni di euro, si provvede mediante le risorse già confluite nel patrimonio destinato di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015.
10.0.30 (testo 3) ([id. a 10.0.32 (testo 3), 10.0.74 (testo 4), 10.0.107])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n.77)
1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, è affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all'impresa esecutrice.
4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.
10.0.71 (testo 3) ([id. a 10.0.9 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.
2. La proroga di cui al comma 1, è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1».
10.0.77 (testo 2) ([id. a 10.0.75 (testo 3), 10.0.76 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)
1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: ''nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione.''.
2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».
10.0.95 (già 20.0.12)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012)
1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2023''.».
10.0.99 (testo 2) ([id. a 10.0.100 (testo 2), 10.0.102 (testo 2), 10.0.103 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Misure a sostegno dell'edilizia privata)
1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell'art. 103, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni;
b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis del decreto-legge n. 76 del 2020.»
10.0.105 (già 37.0.4)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)
1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 22-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ''Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione'';
b) al comma 48, primo periodo, le parole: ''dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma,'' sono sostituite con le seguenti: ''dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,'';
c) al comma 48, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: ''con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione'';
d) al comma 49-bis, il secondo ed il settimo periodo sono soppressi».
12.0.8 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati. Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse che non possono essere oggetto di riesame o annullamento.
2. Con decreto del ministero della giustizia da adottarsi di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e il ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
12.0.22 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)
1. L'articolo 26, comma 9, de decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni consentendo l'assunzione di lavoratori di età non superiore a 35 anni, compiuti presso il medesimo datore di lavoro. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico esclusivo del fondo di appartenenza. L'esercizio di tale opzione può avvenire solo nel rispetto dell'equilibrio del Fondo e della sua sostenibilità finanziaria".».
12.0.23 (testo 4)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-quater è sostituito dal seguente: ''5-quater. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo. Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le disposizioni dello stesso trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis del presente articolo.'';
b) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente: ''5-quinquies. Ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui al presente articolo, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.''.
2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.».
12.0.26 (testo 3) ([id. a 12.0.24 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione)
1. All' articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ultimo periodo, le parole: ''31 dicembre 2022'' sono sostituite dalle seguenti: '' 30 giugno 2024".»
12.0.32 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis
(Comunicazioni di avvio attività dei lavoratori autonomi occasionali)
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali," sono inserite le seguenti: "fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui alla legge 29 dicembre 2021, n. 233,'' e le parole: "mediante SMS o posta elettronica'', sono sostituite dalle seguenti: ''mediante modalità informatiche''».
12.0.44 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)
1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. le parole: "centralinisti non vedenti" e "centralinisti telefonici privi della vista", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista";
b. all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999";
c. all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione";
d. all'articolo 6, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista nonché l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle Regioni nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei siti internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono.»
13.0.5 (testo 2) ([id. a 13.0.6 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio nonché dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci».
13.0.8 (testo 3) ([id. a 13.0.3 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-sexies, è inserito il seguente:
"1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente Testo Unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera."»
17.0.19 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 17-bis.
(Istituzione del sistema di interscambio di pallet - Finalità e definizioni)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci.
2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:
a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;
b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;
c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.
3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono dei documenti di riferimento su scala mondiale.
Art. 17-ter.
(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)
1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-bis, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.
2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.
3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher medesimo, di richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica l'articolo 1992 del codice civile.
4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituito. È fatto obbligo al possessore del voucher di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.
5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis è nullo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, tra quelle già esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.
7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.
Art. 17-quater.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.».
Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e altre misure urgenti».
19.6
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 8-quinquies, è inserito il seguente:
''Art. 8-quinquies.1.
(Disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte)
1. Successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato può presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, dasparte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione:
a) sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;
b) trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data di relativa ricezione.
3. L'AGEA, a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateazione e:
a) in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari, sono sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
b) in caso di rigetto, ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la ripresa dell'attività di riscossione coattiva.
4. Il pagamento delle rate è effettuato direttamente all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale pagamento è effettuato dal produttore con le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento.
5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.
6. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione contabile ai sensi del comma 4 è automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo.
7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-quinquies e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602''.
3-ter. I produttori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 8-quinquies.1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data.
3-quater. L'efficacia della rateizzazione prevista dalla presente disposizione resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza 24 gennaio 2018 nella causa C 433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini».
19.0.6 (testo 2) ([id. a 19.0.9 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori)
1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: "dal precedente articolo 12,", sono inserite le seguenti: "o quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,".».
19.0.8 (testo 5)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "6. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), punto 1 e lettera b), punto 1 si applica altresì ai seguenti prodotti agricoli e alimentari: a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte".
2. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: ''31 dicembre 2022'', sono inserite le seguenti: ''e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023''.
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi''».
20.0.100 (id. a 20.0.3 e 20.0.5)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2022''».
20.0.6 (testo 3)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole "produzione o trasformazione" è aggiunto il seguente periodo: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;".».
20.0.10
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Semplificazioni per le imprese agricole)
1. L'articolo 78, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 41, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono abrogati.».
21.0.15 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Applicazione del deflusso minimo ecologico)
1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti agricoli nonché di consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti per garantire la gestione integrata quali quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici ed assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari italiane, le Autorità distrettuali di bacino procedono con il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024 finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.
2. Le Autorità distrettuali di bacino procedono al monitoraggio e alla raccolta dati nonché alle sperimentazioni, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle Opportunità fruitive e delle valenze locali del territorio in considerazione degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico, realizzati mediante riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché dell'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
22.0.47
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
1. Per l'anno 2022 all'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro.
2 Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Turismo».
22.0.51 ([id. a 22.0.19 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico)
1. A far data dal lº luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. A far data dal 1º luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
22.0.54 (testo 4) ([id. a 8.0.16 (testo 2), 8.0.22 (testo 2), 8.0.24 (testo 2), 8.0.25 (testo 3), 8.0.39 (testo 2), 8.0.40 (testo 2), 8.0.41 (testo 2), 8.0.48 (testo 2), 21.0.18 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis
(Misure di sostegno finanziario alle imprese)
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera m), al primo periodo le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 mesi".
b) alla lettera p-bis) le parole "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 mesi".».
22.0.63 ([già 11.52 (testo 2), id. a 22.0.33])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Misure di sostegno per il comparto teatrale)
1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:
a) termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».
23.36 (id. a 23.34, 23.35)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Gli articoli 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e 29 del decreto-legge 27 febbraio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 256 e 25 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni».
23.0.14 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)
1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "di importo superiore a 70.000 euro," sono soppresse;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall'allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."».
24.1000
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:
«c-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo i termini e le norme procedurali di cui al presente articolo."».
25.1 (testo 3)
Le Commissioni riunite
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:
0a) al comma 1, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale", sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica,";
0a-bis) al comma 1-ter, dopo le parole: "i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale", sono inserite le seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate";
Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, capoverso "Art. 2-quater", dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato secondo le modalità di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale.»
25.1000
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5» con le seguenti: «salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «salvo che l'operazione sia già stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5» con le seguenti: «salvo che l'operazione non sia in corso di valutazione o sia già stata valutata ai sensi del comma 5»;
c) dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, per soggetto esterno all'Unione europea si intende:
a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la dimora abituale, ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilita;
d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alle lettere a), b e c);
e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui al presente decreto.»;
d) dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:
«d-bis) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo i termini e le norme procedurali di cui al presente articolo, qualora uno o più soci, esterni all'Unione europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento."».
28.5 (testo 2) ([id. a 28.8 (testo 2), 28.10, 28.11, 28.12])
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», al comma 2, sostituire le parole: «dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche,» con la seguente: «descrizione».
28.9 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «il piano di cui al presente comma include altresì l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G già autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei provvedimenti autorizzativi già adottati.».
29.1000
Le Commissioni riunite
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "in conseguenza della crisi in Ucraina," inserire le seguenti: "nonché al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico,";
b) al comma 3, sostituire le parole: "Le categorie di prodotti e servizi di cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale," con le seguenti: "Ai fini di cui al comma 1, è adottata apposita circolare da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base degli elementi forniti nell'ambito del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, nella composizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 8, nella quale sono altresì indicate, ferma restando la responsabilità di ciascuna amministrazione, le principali raccomandazioni procedurali. Nella predetta circolare sono ricomprese, in particolare, le categorie di prodotti e servizi, ivi incluse le relative aziende produttrici o fornitrici, di cui al comma 1,".
29.2 (testo 2) ([id. a 29.3 (testo 2), 29.5 (testo 2), 29.6 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire l'effettiva tempestività delle misure di cui al comma 1 e 2, sono adottate le seguenti disposizioni:
a) le centrali di committenza di cui al comma 2 attraverso gli organismi di Direzione Tecnica previsti per ciascuna convenzione o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e/o prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori prodotti idonei alle finalità di cui al presente articolo, di cui sia valutata la sostenibilità e che contribuiscano al conseguimento dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;
b) all'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, eliminare le parole "e che alla medesima data risultino esauriti.»
29.0.2 (già 35.0.1)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 29-bis.
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa''».
30.2 (testo 2) ([id. a 30.3 (testo 2), 30.4 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare» con le seguenti: «I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale», e sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «venti giorni».
31.1 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «è autorizzato» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di accoglienza e di programmazione degli ingressi».
31.3 (testo 3)
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le attività di accoglienza diffusa di cui alla presente lettera sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale finalità ai sensi del presente articolo e fermo restando il ricorso anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonché dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 613-bis del codice penale, nonché delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»
31.19
De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Ritirato e trasformato nell'odg G31.19
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Gli animali d'affezione provenienti dall'Ucraina, possono essere trasportati in Italia esclusivamente al seguito dei loro proprietari o detentori. I proprietari sono tenuti a dichiarare che, nei sei mesi precedenti la data dell'introduzione degli animali nella UE e durante il transito nei paesi UE, gli animali non sono entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e, in particolare, non hanno subito morsicature da parte di animali riconosciuti rabidi, o fuggiti, o rimasti ignoti. È assolutamente vietato a cittadini di nazionalità diversa da quella ucraina rivendicare la proprietà di animali d'affezione ucraini, nell'intento di condurli in Italia.
5-ter. Le associazioni animaliste possono aiutare i cittadini ucraini a trovare accoglienza in Italia, insieme ai loro animali, anche attraverso l'organizzazione di convogli che garantiscano di viaggiare in sicurezza. I gestori delle compagnie di trasporto possono accogliere sui loro autoveicoli unicamente animali che rispondono ai requisiti di cui al comma 5-bis, e al fine di garantire il benessere animale, assicurano loro di viaggiare in stretta vicinanza con i propri proprietari o detentori, in sicurezza, prevedendo altresì adeguati momenti di sosta.
5-quater. Il possesso di animali d'affezione deve essere obbligatoriamente notificato dai cittadini ucraini alle autorità competenti, non appena giunti in Italia. Gli animali d'affezione sono posti immediatamente sotto sequestro ed essere visitati da un veterinario, per escludere la presenza di sintomi ascrivibili alla rabbia. Gli animali sono iscritti nel sistema anagrafico nazionale e come metodo di identificazione è utilizzato il numero di un microchip, applicato a livello del collo e laddove risultasse già presente un microchip, applicato prima dell'arrivo degli animali in Italia, è ritenuto valido ai fini dell'identificazione.
5-quinquies. Gli animali, giunti in Italia, sono immediatamente vaccinati contro la rabbia. Non si procede alla vaccinazione solo nel caso in cui siano presenti documenti ufficiali, che attestino l'esecuzione di un intervento vaccinale, eseguito da non oltre un mese in un Paese membro dell'Unione europea.
5-sexies. L'animale oggetto del sequestro viene affidato al proprietario o al detentore, o a un custode da lui nominato, che si assume gli obblighi di:
- non spostare l'animale dal luogo di detenzione, fino alla data del dissequestro;
- evitare di condurre gli animali in luoghi pubblici, impedendo loro di avere contatti con altri animali domestici;
- non accedere ai parchi pubblici;
- mantenere puliti e disinfettati i luoghi di detenzione;
- segnalare tempestivamente alle autorità veterinarie eventuali alterazioni del comportamento e della salute dell'animale, nonché la fuga o la morte;
- segnalare, con un anticipo di sette giorni, eventuali variazioni di domicilio o di luogo di detenzione, per garantire la tracciabilità degli animali;
- rendersi disponibile, qualora richiesto, a sottoporre l'animale ad ulteriori controlli sanitari da parte del servizio veterinario.
5-septies. Il dissequestro avviene tre mesi dopo la data del sequestro, decorso questo termine, qualora richiesto, in ipotesi di trasferimento transfrontaliero dell'animale, è consentito eseguire una titolazione anticorpale, a comprovare l'avvenuta vaccinazione.
5-octies. I servizi veterinari ufficiali coinvolgono i veterinari liberi professionisti nelle attività di profilassi e controllo della rabbia. In qualità di ''incaricati di pubblico servizio'', i professionisti operano sotto la direzione e il controllo dei servizi veterinari ufficiali».
G31.19 (già em. 31.19)
De Petris, Errani, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 2564 recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina»;
premesso che:
la grave crisi internazionale in atto in Ucraina, che ha già innescato una gravissima emergenza umanitaria ed economica, ha arrecato anche notevoli ricadute negative sul sistema sanitario rispetto alla tutela del benessere degli animali d'affezione al seguito di rifugiati provenienti dall'Ucraina;
considerato che:
appare necessario che gli animali d'affezione provenienti dall'Ucraina possano essere trasportati in Italia esclusivamente al seguito dei loro proprietari o detentori e che i proprietari siano tenuti a dichiarare che, nei sei mesi precedenti la data dell'introduzione degli animali nella UE e durante il transito nei paesi UE, gli animali non siano entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e, in particolare, non hanno subito morsicature da parte di animali riconosciuti rabidi, o fuggiti, o rimasti ignoti. Occorre poi regolamentare che le associazioni animaliste possano aiutare i cittadini ucraini a trovare accoglienza in Italia, insieme ai loro animali, anche attraverso l'organizzazione di convogli che garantiscano di viaggiare in sicurezza per evitare la possibilità di diffusione della rabbia. Il possesso di animali d'affezione deve essere obbligatoriamente notificato dai cittadini ucraini alle autorità competenti, non appena giunti in Italia e gli animali d'affezione, posti immediatamente sotto sequestro e visitati da un veterinario per escludere la presenza di sintomi ascrivibili alla rabbia, sono iscritti nel sistema anagrafico nazionale e, giunti in Italia, devono essere immediatamente vaccinati contro la rabbia, tranne nel caso in cui siano presenti documenti ufficiali, che attestino l'esecuzione di un intervento vaccinale, eseguito da non oltre un mese in un Paese membro dell'Unione europea. La disciplina può prevedere che l'animale oggetto del sequestro venga affidato al proprietario o al detentore, o a un custode da lui nominato, che si assume gli obblighi di non spostare l'animale dal luogo di detenzione, fino alla data del dissequestro; evitare di condurre gli animali in luoghi pubblici, impedendo loro di avere contatti con altri animali domestici; non accedere ai parchi pubblici, mantenere puliti e disinfettati i luoghi di detenzione; segnalare tempestivamente alle autorità veterinarie eventuali alterazioni del comportamento e della salute dell'animale, nonché la fuga o la morte e, con un anticipo di sette giorni, eventuali variazioni di domicilio o di luogo di detenzione, per garantire la tracciabilità degli animali; rendersi disponibile, qualora richiesto, a sottoporre l'animale ad ulteriori controlli sanitari da parte del servizio veterinario. Appare infine utile prevedere che il dissequestro avviene tre mesi dopo la data del sequestro, decorso questo termine, qualora richiesto, in ipotesi di trasferimento transfrontaliero dell'animale, è consentito eseguire una titolazione anticorpale, a comprovare l'avvenuta vaccinazione. Infine, i servizi veterinari ufficiali possono coinvolgere i veterinari liberi professionisti nelle attività di profilassi e controllo della rabbia. In qualità di ''incaricati di pubblico servizio'', i professionisti operano sotto la direzione e il controllo dei servizi veterinari ufficiali;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di predisporre indicazioni di carattere sanitario al fine di gestire e coordinare gli interventi negli ambiti della tutela degli animali d'affezione e della pubblica sicurezza, confermando ai gestori delle compagnie di trasporto l'indicazione di poter accogliere sui loro autoveicoli gli animali d'affezione provenienti dall'Ucraina non entrati in contatto con specie sensibili alla rabbia e che, in particolare, non hanno subito morsicature da parte di animali riconosciuti rabidi, o fuggiti, o rimasti ignoti, prevenendo in tal modo l'introduzione della rabbia sul nostro territorio con la centralità del ruolo dei Servizi Veterinari Ufficiali.
31.0.1 (testo 2) ([id. a 31.0.2 (testo 2), 31.0.3 (testo 2), 31.0.16, 31.0.17, 31.0.18])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis
(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite. Per l'attuazione e la gestione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022, che costituisce limite di spesa per l' attuazione del presente comma.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
31.0.7 (testo 2) ([id. a 31.0.8 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 31-bis.
(Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina)
1. In considerazione della necessità di dettare misure occorrenti ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine al primo periodo, dopo le parole: "oggetto di congelamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo scopo";
b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di compiere gli atti gestionali di cui al precedente comma fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2021/24/UE, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
c) al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata.";
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole "beni immobili" sono aggiunte le seguenti: "e di beni mobili registrati";
e) al comma 8, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse può far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato;
f) al comma 9, in fine, le parole: senza diritto al recupero" sono soppresse;
g) al comma 12, secondo periodo, le parole: "dai commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 13, 13-bis e 14";
h) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8, nonché, provvedere, alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, pertinenze, beni presenti nel bene congelato senza alterare comunque la funzionalità e l'integrità del bene oggetto di congelamento.";
i) al comma 14, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni";
l) al comma 14, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali della Guardia di finanza.",
m) al comma 15, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".
2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei è autorizzata la spesa di 13,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. In considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del Demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente».
31.0.15 (testo 2) (già 37.0.45)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
1. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente: "1-ter. A decorrere dall'anno 2024 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.".
2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato al 1° gennaio 2023, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15 comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire in proporzione alla popolazione. All'onere di cui al primo periodo pari a 5 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
32.7
Le Commissioni riunite
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori del concorso interno bandito con decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2021 per 313 posti, è ridotta, in via eccezionale, a tre mesi.».
32.8 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. In coerenza con l'obiettivo di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente Titolo, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo alle prove selettive, dagli articoli 23 e 28-bis del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2-ter. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 2-bis avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo svolgimento di procedure selettive per titoli ed esame orale che assicurino la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. Le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni centrali, con decreto di ciascun Ministro interessato, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, potendo, altresì, prevedere che le medesime prove selettive siano tenute da ciascun Dipartimento ovvero Direzione Generale ovvero struttura del ministero, comunque, denominata, all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. Le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al presente comma sono stabilite, con riguardo alle amministrazioni regionali, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
32.0.1 (id. a 32.0.2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Utilizzo del fondo speciale di conto capitale, previsto dalla tabella B allegata alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi)
1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile, nonché di finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:
a) quanto a 33,750 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;
b) quanto a 11,250 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
32.0.3 (testo 3)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale)
1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto'' sono sostituite dalla seguente: ''previste'';
b) dopo le parole: "per il triennio 2018-2020" sono aggiunte le parole "e per il triennio 2022-2024".
2. All' articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità'' sono sostituite dalle seguenti: ''possono utilizzare le proprie graduatorie. di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle' di altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche''.».
34.9 (testo 2) ([id. a 34.10 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla Regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui al comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.».
35.1000
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera b), aggiungere infine il seguente capoverso:
«7-quater. Alle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
35.2000
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «L'Autorità competente», inserire le seguenti: «, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».
36.16 (testo 2) ([id. a 36.17 (testo 2), 36.21 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli ambienti» inserire le seguenti: «, ivi compresi gli impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,».
36.27 (testo 4)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è così sostituito: "3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59."»
36.30 ([id. a 36.28 (testo 3)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei citati articoli 8 e 9 del decreto medesimo».
36.0.3
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa)
1. In considerazione dell'incremento delle attività richieste al personale amministrativo degli enti locali con riferimento alle attività di soccorso, accoglienza e assistenza alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, nonché allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile degli enti locali, all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ovvero mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.''».
37.21 ([id. a 37.8 (testo 2), 37.20, 37.22])
Le Commissioni riunite
Precluso
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di saldo negativo del periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per quest'ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero».
37.47
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del presente articolo sono attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la parte ad esse spettante in base agli statuti di autonomia.».
37.0.8 (testo 2) ([id. a 37.0.10 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.».
37.0.23 (testo 2) ([id. a 37.0.14 (testo 3), 37.0.19 (testo 2), 37.0.20 (testo 2), 37.0.21 (testo 2), 37.0.25 (testo 2), 37.0.26 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Utilizzo avanzi di amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)
1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.''».
37.0.36 ([id. a 37.0.5 (testo 2)])
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni)
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento».
37.0.50 (testo 2)
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, per il periodo di tempo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 è fissato in sessanta giorni.».
Conseguentemente, alla rubrica del Titolo VI, le parole: «disposizioni finali e finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni finali, finanziarie e fiscali».
X1.1
Le Commissioni riunite
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il decreto-legge 2 maggio 2022, n.38, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 38 del 2022.».
Coord. 1
Le Commissioni riunite
Preclusa
All'articolo 1:
al comma 1, alinea, le parole: «testo unico delle accise approvato con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto»;
al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole: «delle accise» sono soppresse;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «legge n. 244 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, al secondo periodo, la parola: «derivanti» è sostituita dalla seguente: «, derivanti»;
al comma 5, al primo e al secondo periodo, le parole: «delle accise» sono soppresse;
al comma 6, le parole: «gli esercenti dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercenti i depositi», le parole: «delle accise» sono soppresse e le parole: «decreto-legge 29 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 26 ottobre»;
al comma 7, terzo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto»;
al comma 9, alle parole: «per l'anno 2022», ovunque ricorrono, sono premesse le seguenti: «di euro».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «euro 200 per lavoratore» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto».
Alla rubrica del titolo I, le parole: «prezzi gasolio» sono sostituite dalle seguenti: «dei prezzi di gasolio».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «Gestore del mercati» sono sostituite dalle seguenti: «Gestore dei mercati»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
All'articolo 5:
alla rubrica, le parole: «e gasivore» sono sostituite dalle seguenti: «e delle imprese a forte consumo di gas naturale».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole da: «il valore ISEE» fino a: «29 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017», le parole: «Autorità di regolazione per l'energia» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di regolazione per energia,» e le parole: «dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo articolo 1, comma 3»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Bonus sociali per elettricità e gas».
All'articolo 7:
al comma 1, terzo periodo, le parole: «nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «dai rispettivi ordinamenti proveniente» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi ordinamenti,»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «pianta organica del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «pianta organica del personale di ruolo», le parole: «nell'area funzionariale F3» sono sostituite dalle seguenti: «da inquadrare nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III» e le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;
al secondo periodo, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2031» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di ARERA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ARERA»;
al terzo periodo, dopo le parole: «e indebitamento netto» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «a euro».
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: «con sede in Italia» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;
al comma 2, le parole: «SACE S.p.A.,» sono sostituite dalle seguenti: «la SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero» e le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli»;
al comma 3, le parole: «da parte le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «, da parte delle imprese».
All'articolo 9:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 4,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,» e le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «articolo 3 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3 del regolamento di cui al decreto»;
al secondo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
alla rubrica, la parola: «riconosciuto» è sostituita dalla seguente: «riconosciuti».
All'articolo 10:
al comma 1, primo periodo, le parole: «dei criteri e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei criteri e delle condizioni previsti», le parole: «aiuti di stato» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato» e dopo le parole: «da SACE S.p.A.» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «ILVA S.p.A.» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso.
All'articolo 11:
al comma 1:
l'alinea è sostituito dal seguente: «All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-quater sono aggiunti i seguenti:»;
al capoverso 11-sexies, le parole: «di cui ai codici» sono sostituite dalle seguenti: «ai codici»;
al comma 3, dopo le parole: «pari a 227, 5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».
All'articolo 12:
al comma 2:
all'alinea, terzo periodo, dopo le parole: «presente comma» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera a), dopo le parole: «quanto a 0,8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».
All'articolo 14:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «decreto legislativo del 21 novembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 21 novembre 2005,»;
alla lettera b), capoverso 6-bis, le parole: «stipulazione in caso di contratti» sono sostituite dalle seguenti: «stipulazione dei contratti» e dopo le parole: «il corrispettivo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla rubrica, la parola: «corrispettivo» è sostituita dalle seguenti: «del corrispettivo per il servizio nei contratti di trasporto di merci su strada».
All'articolo 15:
al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2,»;
alla rubrica, le parole: «Contributo pedaggi» sono sostituite dalla seguente: «Contributi».
All'articolo 16:
alla rubrica, le parole: «Esonero versamento» sono sostituite dalle seguenti: «Esonero dal versamento».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «dei prezzi carburanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei prezzi dei carburanti»;
al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro».
All'articolo 18:
al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
All'articolo 19:
al comma 2, le parole: «nel settore agricolo, della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori agricolo e della pesca».
All'articolo 20:
al comma 1, le parole: «crisi Ucraina» sono sostituite dalle seguenti: «crisi ucraina» e le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «delle filiere»;
al comma 3:
alla lettera a), numero 1), le parole da: «n. 2115/2021» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021,";»;
alla lettera a), numero 2), le parole: «"in fase di approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «da: "recante 'Norme sul sostegno" fino a: "in fase di approvazione»;
alla lettera a), numero 3), dopo le parole: «procedure di competenza"» il segno d'interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
alla lettera b), capoverso 517, al secondo periodo, le parole: «e di verifica delle eventuali sovra compensazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché alla verifica delle eventuali sovracompensazioni» e, al terzo periodo, la parola: «AGEA» è sostituita dalle seguenti: «L'AGEA»;
alla lettera c), alle parole: «Nelle more» è premessa la seguente numerazione: «518»;
alla rubrica, le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «delle filiere».
All'articolo 21:
al comma 2, primo periodo, la parola: «impiegato» è sostituita dalle seguenti: «ed è impiegato».
All'articolo 22:
al comma 2, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi»;
al comma 6, le parole: «fondo unico nazionale turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico nazionale per il turismo» e le parole: «n. 234.".» sono sostituite dalle seguenti: «n. 234.»;
alla rubrica, le parole: «per IMU in comparto» sono sostituite dalle seguenti: «per l'IMU in favore del comparto del».
All'articolo 23:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «Ad esito» sono sostituite dalle seguenti: «All'esito»;
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «decreto-legge n. 76 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,», dopo le parole: «n. 4» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,» e dopo le parole: «medesimo articolo 29» il segno d'interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
alla lettera b), le parole: «La dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dotazione» e dopo le parole: «120 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
alla rubrica, dopo la parola: «Revisione» è inserita la seguente: «dei».
All'articolo 24:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «degli attivi medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «degli attivi individuati ai sensi della medesima lettera a)»;
alla lettera b), le parole: «salvo che l'operazione non sia» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che l'operazione sia»;
alla lettera c):
dopo il numero 2) è inserito il seguente:
«2-bis) al terzo periodo, le parole: " indicate nel secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "indicate nel terzo periodo"»;
al numero 4), le parole: «all'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «all'acquirente, tale termine» e le parole: «alle parti del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti del procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni».
All'articolo 25:
al comma 1:
alle lettere a) e b), le parole: «sia già stata in corso di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «sia in corso di valutazione o sia già stata valutata»;
alla lettera c):
al numero 1), le parole: «ove possibile» sono sostituite dalle seguenti: «, ove possibile» e le parole: «dell'acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'acquisto,».
al numero 2), dopo le parole: «all'Unione europea» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al numero 3), dopo le parole: «contestualmente alla notifica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 27:
al comma 2:
alla lettera a), la parola: «partole» è sostituita dalla seguente: «parole» e le parole: «e quello di cui all'articolo 1-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché quello di cui all'articolo 1-bis del presente decreto,»;
alla lettera b), all'alinea, dopo le parole: «è inserito il seguente» il segno d'interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «:» e, al capoverso 2-bis, le parole: «n. 231."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 231";».
al comma 4, le parole: «di euro 570.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 570.000».
All'articolo 28:
al comma 1, capoverso «Art. 1-bis»:
alla rubrica, le parole: «alle reti di telecomunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di comunicazione»;
al comma 1, le parole: «degli affari esteri della cooperazione» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione»;
al comma 3, quarto periodo, le parole: «prorogabile per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabili per una sola volta»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «successivi all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi nella notifica, prima»;
al quarto periodo, le parole: «al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «Ministero per l'innovazione tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per l'innovazione tecnologica» e le parole: «dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dell'Agenzia»;
al quarto periodo, dopo le parole: «il soggetto interessato comunica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al quinto periodo, dopo le parole: «trasmette altresì» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;
al settimo periodo, le parole: «coordinamento dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento per l'esercizio»;
al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 1-bis» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «dal predetto gruppo di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal gruppo di coordinamento di cui al predetto articolo 1-bis»;
al comma 3, dopo le parole: «Il comma 10» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;
alla rubrica, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti: «servizi di».
All'articolo 29:
al comma 2, le parole: «articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile»;
al comma 3, lettera b), dopo la parola: «(WAF)» il segno d'interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.»;
al comma 5, le parole: «e, dopo il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e dopo il primo periodo» e le parole: «non sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «non sono soggette»;
al comma 6, capoverso 8-bis, dopo le parole: «attribuite all'Agenzia» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso.
All'articolo 30:
al comma 1, dopo le parole: «sono individuate» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;
al comma 5, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».
All'articolo 31:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «28 febbraio 2022» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022,»;
alla lettera a), dopo le parole: «articolo 42 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»;
al comma 2, le parole: «al comma 1, la lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettera a),»;
al comma 4, dopo le parole: «articolo 44 del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al»;
All'articolo 33:
al comma 1, le parole: «somministrazione lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «somministrazione di lavoro», le parole: «con il progetto» sono soppresse e dopo le parole: «articolo 106 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;
al comma 2, le parole: «somministrazione lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «somministrazione di lavoro».
All'articolo 34:
al comma 1:
al secondo periodo, dopo le parole: «Le strutture sanitarie» sono inserite le seguenti: «e sociosanitarie», le parole: «libero professionali» sono sostituite dalla seguente: «libero-professionali» e le parole: «dall'articolo 11, del decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 11 del decreto-legge»;
al terzo periodo, dopo le parole: «predette strutture sanitarie» sono inserite le seguenti: «e sociosanitarie» e la parola: «sanitari» è soppressa;
alla rubrica, le parole: «qualifiche professionali sanitarie per medici» sono sostituite dalle seguenti: «qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari».
All'articolo 35:
al comma 1, lettera b):
al capoverso 7-bis, dopo le parole: «di cui al presente decreto» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;
al capoverso 7-ter, le parole: «a partire» sono soppresse;
al comma 1, lettera c), le parole: «4. L'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità»
All'articolo 36:
al comma 1, le parole: «fino e non oltre» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre».
All'articolo 37:
al comma 5, le parole: «Autorità di regolazione per l'energia» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di regolazione per energia»;
al comma 6, le parole: «Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni».
al comma 8, le parole: «relativi al mese precedente» sono sostituite dalle seguenti: «relativo al mese precedente»;
al comma 10, le parole: «personale della guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «personale della Guardia di finanza».
All'articolo 38:
al comma 1, le parole: «presente articolo determinati» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo, determinati»;
al comma 2, lettera b), le parole: «si provvede» sono soppresse.
Coord. 2
Le Commissioni riunite
Preclusa
All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
All'articolo 1-bis, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «viene meno l'obbligo» inserire le seguenti: «, già previsto dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto,»;
All'articolo 1-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «suddetti prodotti energetici» con le seguenti: «prodotti energetici cui si applica la suddetta diminuzione,»;
All'articolo 38, commi 1-ter e 2, sostituire le parole: «in termini di indebitamento netto, in» con le seguenti: «in termini di indebitamento netto, a».
Allegato B
Dichiarazione di voto del senatore Bagnai nella discussione della questione di fiducia posta sull'articolo unico del disegno di legge n. 2564
Signor Presidente, credo sia piuttosto difficile che all'approssimarsi di una campagna elettorale un politico si opponga a un provvedimento con cui il Governo rimette soldi nelle tasche degli elettori, o almeno prova a toglierne di meno, come avviene in questo decreto ad esempio con l'abbattimento delle accise sui carburanti. Credo anche impossibile che un parlamentare, di fronte a un qualsiasi provvedimento governativo, non dica che comunque si sarebbe dovuto o potuto fare di più, e la discussione generale che si è svolta, nell'evidenziare meriti e demeriti del provvedimento in esame, mi conferma in questa ovvia previsione.
Vista in questa luce, la mia dichiarazione di voto a favore del provvedimento è pleonastica, come sarebbero pleonastiche ulteriori sottolineature di quanto i miei onorevoli colleghi hanno enumerato in discussione generale, come è, infine, pleonastico che io lo faccia notare.
Mi limito ad aggiungere che forse la mia dichiarazione di voto rischierebbe di essere inopportuna.
Oggi è il centotrentunesimo giorno del 2022 e stiamo per votare la fiducia sul decreto-legge ventuno. Dividere 131 per 21 è operazione troppo complessa per l'attenzione che l'Aula potrebbe dedicarle. Mi limito quindi a ricordare che secondo un autorevole docente di diritto costituzionale questo Governo ha posto una questione di fiducia in media ogni nove giorni. La mia riflessione è molto semplice: se un Governo che gode di un supporto parlamentare vicino al 90 per cento pone la questione di fiducia ogni nove giorni forse esso è infastidito o impaurito dal dibattito parlamentare, e in ogni caso nei fatti, oggettivamente, lo sopprime (qui e in Commissione), indipendentemente dal fatto che soggettivamente ambisca o meno a sopprimerlo. Certo, si può anche argomentare che questa soppressione è il risultato in qualche modo oggettivo del coesistere di due elementi: uno istituzionale, il bicameralismo, e uno di prassi legislativa, l'abuso della decretazione d'urgenza contro cui a più riprese si è pronunciato, ahimè inascoltato, il Presidente Mattarella. I sessanta giorni per la conversione, in presenza di decreti omnibus e di regolamenti parlamentari figli di altre epoche conducono naturaliter a questo esito subottimale per la democrazia, o almeno per la sua rappresentazione.
Tuttavia, la forza politica in cui mi onoro di militare può rivendicare di aver più volte chiesto invano l'attenzione del Governo, sui temi più disparati, restando sempre inascoltata. Lo abbiamo visto succedere con le vicende del Monte dei Paschi, di cui già ad agosto 2021 avevamo prefigurato l'inevitabile esito (inascoltati); lo abbiamo visto con la gestione della pandemia, di cui oggi fonti di stampa cominciano a rivelarci le criticità, a mano a mano che i dati ufficiali vengono pubblicati, e si può quindi valutare quanto sia costato non tener conto di quel principio di precauzione articolato su una seria analisi costi/benefici, da noi più volte invocata (inascoltati), e non aver adottato un approccio articolato su più presidi, non solo profilattici ma anche terapeutici, come da noi chiesto anche in sedi parlamentari con formali atti d'indirizzo (inascoltati).
Questa breve disamina spiega perché ho chiesto di depositare, senza leggerlo in Aula, il testo di questa dichiarazione di voto. Non è certo questo il tempo delle polemiche: è il tempo della responsabilità. Sarà però il caso che prima o poi ci si interroghi su quanto continue forzature della prassi contribuiscano all'efficacia dell'azione di Governo, e su quanto invece una maggiore ponderatezza potrebbe portare a decisioni meno effimere. Nell'attesa che altri aprano questo dibattito, annuncio il nostro voto favorevole.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Accoto, Airola, Alderisi, Auddino, Augussori, Balboni, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Botto, Campagna, Campari, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Damiani, De Poli, Di Marzio, Donno, Faggi, Ferro, Floridia, Galliani, Garnero Santanchè, Ghedini, Grassi, Laniece, Laus, Lupo, Marinello, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Nocerino, Pichetto Fratin, Porta, Pucciarelli, Quarto, Ronzulli, Russo, Santangelo, Schifani, Sciascia, Segre, Siclari, Sileri, Tosato, Turco e Vanin.
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Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Bressa, Di Nicola, Maffoni, Romagnoli e Romano, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati; Briziarelli, Iannone e Nugnes, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Rampi, per partecipare a un incontro internazionale.
Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Conzatti, Marilotti e Rivolta.
Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Bressa, Di Nicola, Maffoni, Romagnoli e Romano, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati; Briziarelli, Iannone e Nugnes, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Rampi, per partecipare a un incontro internazionale.
Alla ripresa pomeridiana della seduta sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Conzatti, Marilotti e Rivolta.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatrice Nugnes Paola
Disposizioni sui beni comuni e sulla revisione dell'assetto proprietario. Modifiche al Capo I e al Capo II del Titolo I, del Libro III del Codice Civile. Modifica agli articoli 11, 834 e 948 del Codice civile (2610)
(presentato in data 12/05/2022);
senatori Montevecchi Michela, De Lucia Danila, Vanin Orietta, Campagna Antonella, Castaldi Gianluca, Croatti Marco, Mantovani Maria Laura, Pavanelli Emma, Presutto Vincenzo, Puglia Sergio, Romano Iunio Valerio, Trentacoste Fabrizio
Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico e per ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori (2611)
(presentato in data 12/05/2022);
senatori Giammanco Gabriella, Sbrollini Daniela, Grasso Pietro, Rizzotti Maria, Papatheu Urania Giulia Rosina, Siclari Marco, Barboni Antonio, Caligiuri Fulvia Michela, Perosino Marco, Cesaro Luigi, Lunesu Michelina, Lonardo Alessandrina, Binetti Paola, Serafini Giancarlo, Lanzi Gabriele, Mininno Cataldo, Croatti Marco, De Bonis Saverio
Disposizioni in materia di riconoscimento della vulvodinia come malattia invalidante (2612)
(presentato in data 12/05/2022).
Disegni di legge, nuova assegnazione
2ª Commissione permanente Giustizia
in sede referente
Sen. Grasso Pietro
Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (2119)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
Già deferito in sede redigente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.
(assegnato in data 12/05/2022).
Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 maggio 2022, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:
Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 28 aprile 2022, causa C‑642/20, Caruter Srl contro SRR Messina Provincia ScPA e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Direttiva 2014/24/UE - Aggiudicazione degli appalti pubblici - Articolo 63 - Affidamento da parte di un raggruppamento di operatori economici sulle capacità di altri soggetti - Possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di esigere che taluni compiti essenziali siano svolti da un partecipante a tale raggruppamento - Normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (Doc. XIX, n. 150) - alla 2a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente;
Sentenza della Corte (Nona sezione) del 7 aprile 2022, cause riunite C‑102/21 e C‑103/21, KW e SG contro Provincia autonoma di Bolzano. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma della Provincia di Bolzano. Aiuti concessi dagli Stati - Regime di aiuti per la costruzione di microcentrali idroelettriche - Rifugi alpini e di montagna privi di rete elettrica - Autorizzazione della Commissione europea - Scadenza (Doc. XIX, n. 151) - alla 2a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente;
Sentenza della Corte (Prima sezione) del 7 aprile 2022, causa C‑236/20, PG contro Ministero della giustizia e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna. Politica sociale - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausole 2 e 4 - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Giudici di pace e magistrati ordinari - Clausola 5 - Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Ferie annuali retribuite (Doc. XIX, n. 152) - alla 2a e alla 11a Commissione permanente.
Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento.
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2022) 188 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione recante orientamenti per l'attuazione della decisione (UE) 2022/333 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa, e per il sistema generale di rilascio dei visti ai cittadini russi (C(2022) 3084 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione COVID-19 - Sostenere la preparazione e la risposta dell'UE: prospettive future (COM(2022) 190 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.
Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento
La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:
sentenza n. 111 del 5 aprile 2022, depositata il successivo 9 maggio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (Doc. VII, n. 151) - alla 2a Commissione permanente;
sentenza n. 114 del 23 marzo 2022, depositata il successivo 9 maggio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 500 e 501, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministero della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Doc. VII, n. 152) - alla 2a, alla 5a e alla 12a Commissione permanente.
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 maggio 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato (FAPPS) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Doc. XV, n. 555).
Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento
La Commissione europea ha trasmesso, in data 11 maggio 2022, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta, la preservazione e l'analisi presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (COM(2022) 187 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 maggio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 1a, 3a e 14a;
la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kuwait, Qatar) (COM(2022) 189 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'11 maggio 2022. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a.
Mozioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Verducci ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00485 del senatore Gasparri ed altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Ortis ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07007 del senatore Lannutti ed altri.
Interrogazioni
MANTOVANI, MONTEVECCHI, DONNO, ROMAGNOLI, TRENTACOSTE, RICCIARDI, PIRRO, PRESUTTO, CROATTI, GALLICCHIO - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:
l'articolo 4 del decreto dipartimentale n. 252 del 31 gennaio 2022, che ha riaperto i termini di partecipazione al concorso S.T.E.M. 2022, ovvero alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 - Fisica, A026 - Matematica, A027 - Matematica e fisica, A028 - Matematica e scienze, A041 - Scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, rimanda, per quanto attiene alle commissioni giudicatrici, alle prove d'esame, alla predisposizione delle stesse, alle sedi di svolgimento e alle relative convocazioni nonché alla valutazione dei titoli, agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022;
l'art. 3, comma 7, del citato decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022 prevede che, durante lo svolgimento della prova, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere e strumenti di calcolo idonei alla memorizzazione, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti;
rispetto al concorso ordinario per le classi S.T.E.M. (Science, Technology, Engineering and Mathematics) espletato nei giorni scorsi (3, 4 e 5 maggio 2022) per l'assunzione di personale docente nelle scuole secondarie, i maggiori quotidiani di settore riportano le denunce, le preoccupazioni e le proteste dei candidati in merito alla citata decisione del Ministero dell'istruzione, rilanciata anche dagli Uffici scolastici regionali, di vietare l'utilizzo di carta e penna, o altri ausili di calcolo, manuali o elettronici, durante la prova scritta;
molteplici, infatti, sono state le richieste di chiarimento formulate dai candidati agli Uffici scolastici regionali in prossimità dell'espletamento del concorso;
la risposta ministeriale, di cui a parere degli interroganti è difficile comprendere le ragioni, è stata riportata dai vari Uffici scolastici regionali nei seguenti termini: "la Commissione nazionale, nominata ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, ha reso noto che i quesiti, oggetto delle prove, sono stati redatti in modo tale da non rendere necessario il loro utilizzo" ("orizzontescuola", 29 aprile 2022);
considerato che:
nelle sessioni precedenti del concorso, in diverse sedi, è stato, tuttavia, consentito ai candidati l'utilizzo di carta e penna con una conseguente disparità di trattamento nei confronti di quei concorrenti che non si sono potuti avvalere di tali strumenti;
equiparare le materie S.T.E.M. a tutte le altre, a parere degli interroganti, risulta inverosimile, posto che si tratta di quesiti tecnici, matematici e scientifici per i quali schemi, rappresentazioni, disegni, calcoli, sono di fondamentale importanza per la creazione di ragionamenti e procedimenti e per eseguire una serie di passaggi che portano poi alla soluzione;
tale disposizione risulterebbe comprensibile per le classi di concorso in cui bisogna affidarsi al solo uso della memoria, ma per quelle con materie tecnico-scientifiche è da ritenersi illogica e di ostacolo al buon esito delle prove;
considerato inoltre che:
in occasione del primo concorso S.T.E.M., espletato nell'anno 2021, l'uso di carta e penna era stato consentito. Infatti, il decreto dipartimentale n. 826 del 15 giugno 2021, all'art. 4, comma 9, aveva espressamente previsto che, durante lo svolgimento della prova, i candidati potessero utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione dall'amministrazione;
la replica dello stesso concorso, a distanza di pochi mesi, con la partecipazione di migliaia di candidati, avrebbe dovuto condurre a una completa copertura dei numerosi posti rimasti vacanti, come ha riconosciuto lo stesso Ministero;
i primi dati che arrivano dalle prove scritte fotografano, senza mezzi termini, una macchina concorsuale sbagliata e incomprensibile. Pochissimi, infatti, sono stati i candidati ammessi alla prova orale. Gli esiti negativi mettono, pertanto, in evidenza l'inutilità di questo divieto, certamente non necessario,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, sulla base delle motivazioni esposte, non ritenga opportuno e indispensabile rivedere la decisione adottata di vietare l'utilizzo di carta e penna, o altri ausili di calcolo, manuali o elettronici, durante la prova scritta, per l'espletamento dei prossimi e futuri concorsi S.T.E.M.;
se non ritenga che sia di fondamentale importanza, al fine di valutare correttamente la preparazione dei candidati, l'utilizzo di strumenti, come carta e penna, idonei alla creazione di ragionamenti e procedimenti e per eseguire una serie di passaggi che portano alla soluzione;
come si intenda procedere per un'adeguata valutazione del livello di preparazione dei candidati, indispensabile per i gradi di istruzione della scuola secondaria, posto che la motivazione addotta a sostegno della scelta del divieto di utilizzo di carta e penna, o altri ausili di calcolo, è stata la semplicità dei quesiti oggetto delle prove, e come si intenda procedere anche in termini di copertura dei numerosi posti rimasti vacanti;
quali iniziative si intenda assumere affinché non abbiano a ripetersi le disparità di trattamento nei confronti di quei concorrenti che non si sono potuti avvalere, in alcune sedi di concorso, di carta e penna, mentre in altre ne è stato consentito l'utilizzo.
(3-03321)
DE BERTOLDI - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:
nelle giornate del 20 aprile e del 5 maggio 2022, la riaccensione dei forni dello stabilimento del gruppo Italcementi-Heidelberg di Sarche, in provincia di Trento, ha destato allarme e preoccupazione nella comunità locale della Valle dei Laghi, a causa delle fumate nere che si sono sollevate dagli impianti del cementificio, la cui produzione era ferma dal 2015;
nell'area interessata, le cui attività locali sono fortemente rivolte all'agricoltura sostenibile (essendosi peraltro costituite in biodistretto) sono in corso investimenti nell'ambito del turismo green (in particolare nelle attività del ciclo-turismo) che rischiano di subire un arresto, se la riattivazione dei forni dovesse proseguire senza adeguati monitoraggi, in grado di verificare se le emissioni di anidride carbonica (e altre sostanze inquinanti) siano conformi agli obblighi e alle autorizzazioni stabilite dalla normativa nazionale indicate dal Testo Unico Ambientale (codice dell'Ambiente) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
al riguardo, l'interrogante evidenzia inoltre che la stessa azienda, nel giugno del 2021, annunciò la ripresa della produzione di cemento nel giugno del 2021, evidenziando al contempo, la volontà di mantenere un dialogo costante con le comunità locali, i cui test per la riattivazione dei forni (che hanno colto peraltro di sorpresa i cittadini) non sembrano tuttavia confermare tali intenzioni concilianti, così come le giustificazioni da parte dei dirigenti di Italcementi (secondo le quali le fumate nere verificatesi sono state causate da problemi tecnici) lasciano evidenti dubbi e perplessità, in relazione all'efficacia degli impianti del cementificio, in termini di sicurezza e di tutela ambientale;
a tal fine, a parere dell'interrogante, risulta urgente e indifferibile prevedere adeguate misure volte a salvaguardare l'intera area della comunità locale di Sarche, da possibili conseguenze ambientali in grado di causare gravissimi danni per l'intero ecosistema limitrofo, prevedendo in via prioritaria l'installazione (nei pressi dello stabilimento) di un pannello elettronico che indichi il livello di emissioni di CO2, polveri, ossidi di azoto, ammoniaca ed altri gas, che garantisca il rispetto dei parametri nazionali ed europei in materia di emissioni dovute alla produzione del cemento;
l'interrogante rileva, altresì, ulteriori criticità che si rinvengono dal programma di 30 nuove assunzioni, annunciato da Italcementi lo scorso autunno, che tuttavia risulta ancora inattuato e incerto ai fini dell'effettivo impiego del personale del luogo;
il quadro evidenzia pertanto, a giudizio dell'interrogante, uno scenario incerto, sia dal punto di vista ambientale in relazione alla preoccupazione che la riaccensione dei forni dell'azienda ha determinato fra la comunità locale trentina (a seguito dell'emissione di fumate nere) che per le strategie aziendali con riferimenti al piano di assunzioni dichiarato da Italcementi, ma che tuttavia, come esposto, non si è ancora concretizzato effettivamente,
si chiede di sapere:
quali valutazioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano esprimere, con riferimento a quanto esposto in premessa;
se siano a conoscenza che la riaccensione dei forni, avvenuta nelle settimane scorse, nello stabilimento del gruppo Italcementi-Heidelberg di Sarche, sia avvenuta in ottemperanza alle prescrizioni ambientali previste;
in caso negativo, se non ritengano opportuno prevedere in tempi rapidi adeguati interventi dell'ISPRA, finalizzati a fornire un quadro di riferimento complessivo riguardo allo stato di attuazione dei controlli e delle attività ispettive sull'esercizio dell'AIA nazionale dello stabilimento, nonché a verificare che la riaccensione dei forni sia avvenuta, secondo modelli sostenibili a basse emissioni;
se siano a conoscenza, altresì, di ulteriori informazioni da parte dell'Italcementi, relative all'annunciato programma di assunzioni, ancora in attesa tuttavia di essere effettivamente realizzato e in caso affermativo se intendano renderle pubbliche;
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano infine intraprendere al fine di consentire che l'attività industriale di Italcementi possa proseguire nel rispetto dei disposti normativi specifici, della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela ambientale (nonché dei protocolli internazionali previsti, per la riduzione delle emissioni nell'ambito del processo di decarbonizzazione europeo previsto per il 2050) e consentire che le attività turistiche locali dell'area trentina interessata possano procedere con la tutela e la sicurezza ambientale necessaria.
(3-03323)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
PAGANO - Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:
l'azienda Casitalia S.p.A. è stata costituita nel 2001 e, dal 2011, opera nella sede di Collecorvino, in provincia di Pescara;
il sito produttivo di trasformazione di prodotti agricoli è stato realizzato nel 2011 ed il layout, la disposizione degli spazi, la presenza delle celle frigo direttamente collegate all'area lavorazione sono stati pensati per l'unica finalità della produzione di confetture e marmellate;
l'idea alla base del progetto è quella della costruzione di un legame con la produzione agricola diretta italiana, in modo da realizzare una filiera corta e di qualità;
il capannone è stato realizzato in area classificata "agricola" dal PRG del Comune di Collecorvino, in quanto, in base all'articolo 72 della legge regionale n. 18 del 1983, in queste aree è consentita la sola "realizzazione di impianti destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli";
negli anni, l'azienda si è progressivamente radicata nel territorio dell'insediamento, dal quale proviene la totalità della manodopera impegnata, costruendo inoltre una rete stabile di relazioni con fornitori locali e generando un vasto e importante indotto;
lo stabilimento ospita una linea di produzione dalle elevate performance per la realizzazione di confetture e marmellate ed ha una potenzialità di circa 2.000.000 di confezioni al mese;
allo stato attuale, l'azienda occupa 35 persone, per due terzi impiegate direttamente sulla linea di produzione. Questo numero può arrivare a picchi di 45 addetti in funzione della produzione necessaria;
l'azienda lavora con i principali player della GDO italiana ed internazionale;
recentemente, gli immobili ubicati presso il sito di Collecorvino, sono stati posti ad asta giudiziaria (esecuzione immobiliare n. 46/2016 R.G.E.I.) e sembrerebbe che siano stati aggiudicati dall'Azienda Next Project S.r.l. con sede legale in Legnano (Milano);
tuttavia, secondo quanto giunto a conoscenza dell'interrogante, sembrerebbe che l'oggetto sociale della citata azienda rechi "attività di consulenza commerciale e marketing nei settori dell'arredamento, dell'abbigliamento e dei prodotti e servizi per la pulizia", denotando sicuramente un mancato know how nel settore agroalimentare;
questa situazione preoccupa seriamente i circa 35 lavoratori dell'azienda Casitalia S.p.A. che rischiano di vedere vanificati i propri posti di lavoro, la propria professionalità e la formazione acquisita in un settore, quello agroalimentare tuttora vigoroso nonostante la crisi degli ultimi anni;
l'azienda Casitalia S.p.A., nonostante la crisi generata dall'epidemia da COVID-19 e l'attuale quadro geopolitico internazionale, ha continuato in questi mesi a garantire i propri prodotti alla grande distribuzione alimentare nazionale ed internazionale;
la chiusura del sito produttivo rischia di compromettere seriamente non solo il lavoro di decine di persone, ma anche l'immagine di un'azienda nota in tutto il panorama agroalimentare nazionale e internazionale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;
se sia stato predisposto un piano di riconversione aziendale e, in caso affermativo, come valutino lo stesso, considerato che l'azienda subentrante ha per oggetto attività completamente diverse rispetto alla precedente;
se intendano, in ogni caso, possibile convocare un tavolo di confronto tra i soggetti coinvolti e quali iniziative di competenza intendano assumere per salvaguardare la forza lavoro della Società Casitalia S.p.A.
(3-03322)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CONZATTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
la legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto decreto "sostegni-ter"), che ha assorbito le misure del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cosiddetto decreto "antifrodi"), contiene numerose novità apportate alla disciplina della cessione dei crediti d'imposta relativi alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per le detrazioni edilizie;
per effetto del decreto richiamato, ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, è consentita una prima cessione libera del credito d'imposta e due ulteriori cessioni, ma solo nei confronti di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
le modifiche hanno quindi reso possibile, dopo la prima cessione, due ulteriori cessioni;
considerato che:
a partire dal 7 marzo 2022, Poste Italiane ha riattivato la piattaforma per l'acquisto dei crediti d'imposta esclusivamente da privati, imprese e liberi professionisti per superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus casa, bonus facciate e bonus colonnine di ricarica;
la piattaforma prevede delle limitazioni rispetto alla disciplina vigente. Invero, Poste Italiane valuta l'acquisto dei crediti d'imposta unicamente da quei soggetti che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri, pertanto per le cosiddette prime cessioni, non acquistando nessun credito d'imposta che sia stato oggetto di precedente trasferimento, inclusi i crediti d'imposta maturati a seguito di sconto in fattura. Inoltre, la piattaforma, attiva solo per le richieste di cessione presentate dai beneficiari originari del credito d'imposta, riguarda solamente le quote annuali fruibili a partire dal 2023 in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2022 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti;
l'ente valuta inoltre la possibile acquisizione dei crediti solo se il cedente si è avvalso di un intermediario fiscale riconosciuto dall'Agenzia delle entrate per effettuare la trasmissione del "modulo di esercizio dell'opzione di cessione del credito d'imposta" all'Agenzia delle entrate;
rilevato, inoltre, che:
le istruzioni per la cessione del credito di imposta presenti sul sito on line di Poste Italiane confermano una posizione dubbia, ignorando difatti che la norma prevede la cessione a soggetto finanziario anche da sconto in fattura;
un soggetto di interesse pubblico come Poste Italiane, con queste modalità non applica le norme previste,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga che Poste Italiane abbia ristretto in maniera arbitraria il campo di applicazione della norma in modo improprio, danneggiando l'intero sistema della cessione dei bonus edilizi;
quali iniziative, per quanto di competenza, intenda porre in essere al fine di rimediare a questa situazione.
(4-07011)
DE POLI - Ai Ministri del turismo e dello sviluppo economico. - Premesso che:
gli hotel termali che lentamente stavano riprendendosi da due anni tragici rischiano di veder vanificati tutti i sacrifici finora sostenuti, a causa dell'aumento stratosferico dei prezzi dell'energia elettrica e del gas;
secondo stime di Federalberghi la spesa per i consumi energetici di un hotel medio a fine anno passerà da 165.000 a 360.000 euro. Una struttura di lusso dai quasi 200.000 euro annui a oltre 400.000 euro,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non reputino opportuno:
inserire nel decreto che prevede aiuti alle imprese e alle famiglie, anche alberghi e hotel termali tra le "imprese energivore" che possono usufruire di benefici fiscali;
innalzare al 40 per cento il credito di imposta per lo sconto in bolletta di luce e gas per le imprese e tutelare, al tempo stesso, gli interessi dei lavoratori che vi sono occupati.
(4-07012)
MORRA, LANNUTTI, CRUCIOLI, ANGRISANI, DESSI', SBRANA, GRANATO, LA MURA - Al Ministro dell'interno. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
con bando di gara reso pubblico in data 15 novembre 2019 veniva indetta dalla Prefettura di Ragusa la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei servizi di gestione e funzionamento dell'hotspot di Pozzallo e, a seguito dell'espletamento della gara, con determina del 20 luglio 2020 la gestione dei servizi dell'hotspot veniva aggiudicata alla cooperativa sociale "Badia Grande" di Trapani;
in data 23 luglio 2020 la Prefettura di Ragusa procedeva alla consegna del servizio, prevedendo nel verbale di consegna che, per ragioni di ordine logistico conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19 (per evitare cioè il sovraffollamento di un'unica struttura), le prestazioni già previste nell'originario capitolato fossero fornite, oltre che presso l'hotspot di Pozzallo, anche presso la struttura denominata "Ex azienda Don Pietro", ubicata in Comiso;
l'aggiudicazione della gara alla cooperativa sociale "Badia Grande" di Trapani è stata annullata con sentenza del 21 gennaio 2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania, confermata con sentenza del 21 giugno 2021 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;
a seguito di tali pronunce ed al conseguente "scorrimento" della graduatoria, la Prefettura di Ragusa ha proceduto a sottoscrivere con la Società Cooperativa sociale "Officine Sociali" la convenzione per l'affidamento dei servizi oggetto dell'appalto;
tale convenzione, inspiegabilmente, prevede la riduzione della durata del servizio in 295 giorni rispetto ai 365 stabiliti dal bando, termine quest'ultimo che pure viene riportato nella premessa dell'atto negoziale medesimo dove, alla pagina 1, si legge "che il disciplinare della gara indetta il 15 novembre 2019 ha previsto che l'appalto ha durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi";
altrettanto inspiegabilmente la Prefettura di Ragusa ha proceduto ad affidare alla Società Cooperativa sociale "Officine Sociali" esclusivamente i servizi di gestione dell'hotspot di Pozzallo e non la gestione della struttura di Comiso, benché rientrante nell'oggetto dell'unico appalto (come risulta anche dall'identità del codice identificativo di gara, cui fa riferimento la conduzione di entrambe le strutture di accoglienza), che continua ad essere effettuata dalla Cooperativa sociale "Badia Grande" senza apparente titolo allo svolgimento di tale attività, essendo stata annullata l'aggiudicazione a suo favore;
la Società Cooperativa sociale "Officine Sociali" nel marzo 2022 ha invitato e diffidato la Prefettura di Ragusa a rideterminare la durata del contratto secondo le originarie prescrizioni, nonché a disporre il proprio subentro nei servizi di gestione e funzionamento anche della struttura di Comiso,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
quali azioni, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare per garantire le condizioni di legittimità degli atti e di legalità nella gestione e nel funzionamento delle indicate strutture di accoglienza della provincia di Ragusa.
(4-07013)
GRANATO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante il "Comitato Via Le Mani dall'Inoptato" ha inviato, in data 1° marzo 2022, una raccomandata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia, con la quale ha suggerito, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2022, l'attivazione di una campagna pubblicitaria specifica, affinché il contribuente, nella scelta delle modalità di destinazione del proprio 8xmille, faccia l'opzione a favore dello Stato; l'8xmille, infatti, può essere devoluto allo Stato o, in alternativa, ad alcune confessioni religiose;
considerato che tale campagna pubblicitaria sarebbe particolarmente utile nelle presenti difficili prospettive economiche attuali dell'Italia: non pubblicizzare adeguatamente l'opzione, infatti, indebolisce la scelta di devoluzione allo Stato, favorendo conseguentemente il ricorso alla non scelta, che genera il cosiddetto inoptato (per il quale la norma prevede una ripartizione assai sfavorevole per l'Erario),
si chiede di sapere:
se il Governo abbia preso o stia per prendere qualche provvedimento in tale materia;
se, qualora il Governo si stia attivando, non intenda altresì intervenire affinché sia estesa anche la possibilità di devolvere l'8xmille con specifico riferimento all'edilizia scolastica, materia in cui le famiglie italiane sono assai sensibili;
qualora il Governo non abbia in programma di attivarsi, quali siano le ragioni per cui non intenda effettuare una campagna pubblicitaria ad hoc, soprattutto alla luce del fatto, invece, che molti altri soggetti potenziali destinatari dell'8xmille, come la Chiesa Cattolica, vi fanno ricorso in modo costante.
(4-07014)
ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, GRANATO, CORRADO, GIANNUZZI, LANNUTTI, MININNO, SBRANA, DESSI', LA MURA, ORTIS - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:
durante le prove dell'ultimo concorso ordinario bandito dal Ministero dell'istruzione con decreto direttoriale n. 499 del 2020, le cui prove scritte sono state espletate l'8 aprile 2022, in relazione alla la classe di concorso A054-Storia dell'arte, ci si è trovati ad affrontare un test a giudizio degli interroganti opinabile nei contenuti e fazioso nella sostanza;
difatti, da quanto appreso dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, taluni quesiti a risposta multipla risultavano in radice ambigui, poiché relativi ad argomenti di grande dibattito storico-artistico rispetto ai quali la letteratura scientifica più accreditata non ha ancora fornito conclusioni univoche e tali da poter considerare corrette più di una delle possibili risposte; vieppiù, mentre in alcuni casi nessuna delle alternative date risultava corretta, in altri, invece, erano richieste competenze non previste dal programma ministeriale per la prova concorsuale;
su un totale di cinquanta quesiti, dunque, ben sedici domande hanno sollevato parecchi dubbi e non poca indignazione per ciò che è sopra riportato: non si può così considerare un caso fallace, ma un modus operandi superficiale, per cui la prodezza nel superamento della prova è affidata alla fortuna e non alla preparazione del candidato, tradendo in nuce il principio costituzionale della selezione concorsuale, di cui all'articolo 97 della Costituzione;
considerato che un gruppo non indifferente di candidati ha inviato un'istanza formale al Ministero dell'istruzione e agli Uffici regionali preposti, anche indipendentemente dal risultato personale, chiedendo di riconsiderare, alla luce della contestualizzazione dei quesiti e delle osservazioni critiche formulate, la validità della prova e, conseguentemente, la valutazione dei risultati,
si chiede di sapere:
quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sui fatti riportati;
quali azioni si intenda eventualmente intraprendere al fine di garantire la regolarità della fase selettiva, alla luce delle criticità evidenziate.
(4-07015)
RAUTI, ZAFFINI, GARNERO SANTANCHE', PETRENGA, LA PIETRA, CALANDRINI, IANNONE, BALBONI - Al Ministro della salute. - Premesso che la figura dello psico-oncologo è fondamentale nell'assistenza alle pazienti con diagnosi di tumore al seno, poiché il suo compito è quello di assisterle all'interno dei centri di senologia, dalla comunicazione della diagnosi fino ai controlli successivi; risulta dunque necessario potenziare le attività di sostegno per gli stessi operatori psico-oncologici, che si trovano a fronteggiare le paure e i timori di pazienti e familiari;
premesso altresì che si stima che siano 55.000 le diagnosi annue di carcinomi della mammella, tale dato sottolinea l'importanza dell'erogazione dei servizi di psico-oncologia all'interno delle "Breast Unit" presenti sul territorio nazionale;
considerato che vi è una profonda carenza di personale dedicato alla gestione di tale assistenza psico-oncologica, nonché, come descritto da un'indagine nell'ambito del Progetto "ForteMente" del 2021 promosso da "Europa Donna" e dalla Società italiana di psico-oncologia, un terzo degli operatori non avrebbe un contratto stabile, ma sarebbero tirocinanti, part-time, specializzandi e dottorandi;
considerato altresì che le analisi degli enti che operano nel settore rivelano molteplici criticità, che influenzano il servizio di psico-oncologia, poiché tale servizio sarebbe poco noto al pubblico e sarebbe di difficile accesso per il ristretto numero di risorse professionali in rapporto al numero di pazienti; mancano, inoltre, anche gli spazi dedicati ai colloqui all'interno delle "Breast Unit" ed è necessario un maggiore coordinamento ed interazione che produca un sostanziale riconoscimento della figura e dell'impiego dello psico-oncologo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda intraprendere per incrementare il numero degli psico-oncologi, stabilizzare le risorse professionali attualmente in servizio e migliorare la funzionalità delle "Breast Unit", nonché assicurare un'applicazione omogenea in tutte le regioni delle Linee Guida dei centri di senologia e delle reti oncologiche.
(4-07016)
MALAN - Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:
dal quotidiano "La Verità" del 20, 21 e 22 aprile 2022 si apprende che per iniziativa del dirigente della Direzione generale di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero, dottor Felice Morisco, ai concessionari autostradali è stato assicurato, attraverso un apposito incremento dei pedaggi, il ristoro integrale della differenza tra gli incassi netti registrati a partire dal marzo 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, l'anno più ricco di sempre in questo settore;
per Autostrade per l'Italia (ASPI) l'importo è già quantificato in 542 milioni di euro per i soli mesi marzo-giugno 2020; i bilanci della società per il 2020 e il 2021 evidenziano minori ricavi per 816 e 232 milioni; il ristoro per quel biennio raggiungerà dunque il miliardo di euro, che graverà sui pedaggi, aumentando i costi di tutte le attività economiche che usufruiscono della rete di ASPI, con conseguente aumento dei prezzi dei servizi e dei prodotti da loro offerti, nonché delle merci trasportate, in aggiunta agli incrementi dei costi dovuti ai rincari dei carburanti; lo stesso criterio andrà applicato alle altre concessioni autostradali con relativo esborso da parte dei loro utenti;
tale ristoro integrale rappresenta una macroscopica disparità di trattamento rispetto agli altri settori, atteso che ASPI ha subito una riduzione degli incassi rispetto al 2019 pari al 26,2 per cento nel 2020 e al 7,4 per cento nel 2021, ben sotto la soglia minima del 33 per cento prevista dal decreto "Ristori" e misure connesse, dove si è posto altresì un tetto del 20 per cento del minore fatturato, e un limite di 150.000 euro all'importo da ristorare; con le regole stabilite in generale dalla legge, ad ASPI non spetterebbe alcun ristoro;
senza un supporto di legge, anzi, in contrasto con le norme applicate ad ogni altra azienda, il dottor Morisco ha garantito ad ASPI una sorta di immunità rispetto all'andamento dell'economia reale, che nel 2020 ha visto scendere del 9 per cento il PIL; lo stesso regime, secondo le indicazioni del dirigente, andrà applicato a tutti i concessionari autostradali, benché, a differenza di molte attività che i provvedimenti del Governo hanno chiuso per mesi, abbiano continuato ad operare, fruendo anche di eccezioni per le loro aree di servizio rispetto alla chiusura di bar e ristoranti;
il meccanismo indicato, peraltro, costituirebbe anche una immunizzazione (a spese degli utenti, diretti e indiretti, delle autostrade) dagli effetti del rincaro dei carburanti, che inevitabilmente ridurrà il traffico; anche in questo caso la disparità con gli altri soggetti economici della nazione appare stridente e ingiustificata;
ASPI, riguardo all'opzione di cui al punto 1.1 lettera b) numero i) della delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39, ha sempre scelto di non chiedere il riequilibrio del piano economico-finanziario; per questo non ha mai subito compensazioni in termini di ribasso delle tariffe dei pedaggi o altro, benché in tutti gli esercizi dal 2008 al 2019 abbia incassato molto più di quanto previsto dal piano finanziario, ad esempio 215 milioni nel 2018 e 188 milioni nel 2019;
il dottor Morisco, come risulta dal curriculum vitae pubblicato sul sito del Ministero, dal 1997 al 2011 ha svolto presso l'ANAS attività di valutazione della fattibilità dei piani finanziari annessi alle convenzioni autostradali e dal 2011 al 2012 è stato dirigente amministrativo presso l'Unità Analisi economico finanziarie espletando mansioni connesse all'attività di vigilanza economica e regolazione per le società concessionarie autostradali; quando per legge tali funzioni sono passate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in totale continuità, ha mantenuto la stessa carica presso la neo-costituita struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali e poi dal 2015 presso la Direzione generale di Vigilanza sulle concessionarie autostradali, dove, secondo "La Verità", a gennaio ha visto porre l'ANAS sotto la sua "vigilanza";
tale continuità è in evidente contrasto con la legge 6 novembre 2012, n. 190, detta "anticorruzione" e segnatamente con l'articolo 1, comma 4, lettera e), comma 5, lettera b) e comma 10, lettera b), dove si impone di assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia informato dell'iniziativa del dottor Morisco e se l'approvi;
in caso contrario, quali provvedimenti urgenti intenda prendere per evitare un pesante aggravio di costi sugli utenti diretti e indiretti delle autostrade;
se non ritenga gravemente iniquo garantire ai concessionari autostradali il ristoro integrale dei minori incassi, a fronte di ben altro trattamento nei confronti di tutti gli altri soggetti, i quali saranno costretti a finanziare direttamente tali ristori;
se non ritenga che tale meccanismo contrasti con i vari "decreti ristori", in quanto, a differenza di questi ultimi, non prevede la soglia minima di 33 per cento del calo del fatturato, non prevede il tetto del 10 per cento al ristoro per le aziende che superano i cinque milioni di fatturato (per le altre è del 20 per cento), ma arriva al 100 per cento, non limita il contributo a 150.000 euro, assommando, per i soli primi quattro mesi 542 milioni;
in base a quale criterio i concessionari autostradali dovrebbero essere al riparo da qualsiasi conseguenza, anche minima, rispetto all'andamento generale dell'economia, e a danno di tutti gli altri soggetti economici;
se per gli anni dal 2008 al 2019, in cui ASPI ha incassato più di quanto previsto dai piani finanziari, 403 milioni solo negli anni 2018 e 2019, sarà richiesta la restituzione dei maggiori profitti e, in caso contrario, quale senso abbia l'opzione di cui al punto 1.1 lettera b) numero i) della delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39, se si attua nel senso che in ogni caso ci deve perdere l'utente e guadagnare il concessionario;
in merito alla rotazione prevista dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, se nella documentazione di cui all'articolo 1, comma 5, trasmesso dal Ministero al Dipartimento della funzione pubblica sia prevista una eccezione al principio della rotazione per la posizione di dirigente della Direzione generale di Vigilanza sulle concessionarie autostradali; ove ci fosse una eccezione, perché, e ove non ci fosse, perché non è stata attuata;
chi sia il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero, e quali provvedimenti abbia preso riguardo alla mancata rotazione per quanto riguarda il dirigente che si occupa di concessioni autostradali.
(4-07017)
MALAN - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che:
il dirigente della Direzione generale di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero delle infrastrutture, dottor Felice Morisco, come risulta dal curriculum vitae pubblicato sul sito di quel Ministero, dal 1997 al 2011 ha svolto presso l'ANAS attività di valutazione della fattibilità dei piani finanziari annessi alle convenzioni autostradali e dal 2011 al 2012 è stato dirigente amministrativo presso la Unità Analisi economico finanziarie, espletando mansioni connesse all'attività di vigilanza economica e regolazione per le società concessionarie autostradali; quando per legge tali funzioni sono passate al Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, in totale continuità, ha mantenuto la stessa carica presso la neo-costituita Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali e poi dal 2015 presso la Direzione generale di Vigilanza sulle concessionarie autostradali, dove, secondo "La Verità" del 22 aprile scorso, a gennaio ha visto porre l'ANAS sotto la sua "vigilanza";
tale continuità è in evidente contrasto con la legge 6 novembre 2012, n. 190, detta "anticorruzione" e segnatamente con l'articolo 1, comma 4, lettera e), comma 5, lettera b) e comma 10, lettera b), dove si impone di assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
nel corso degli anni il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha riservato ai concessionari autostradali un trattamento di eccezionale favore; ad esempio, proprio per iniziativa apparentemente discrezionale del dottor Morisco (di certo, ad avviso dell'interrogante, priva di qualsiasi supporto di legge) ai titolari di concessioni autostradali è stato assicurato che riceveranno, attraverso un ulteriore incremento dei pedaggi, il ristoro integrale della differenza tra gli incassi netti registrati a partire dal marzo 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, l'anno più ricco di sempre in questo settore, senza soglie di calo del fatturato, e senza limiti all'importo; un trattamento completamente diverso da quello che i "decreti ristori" hanno stabilito per tutti gli altri operatori economici,
si chiede di sapere:
se nella documentazione, trasmessa dal Ministero delle infrastrutture al Dipartimento della funzione pubblica, prevista dall'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sia segnalata una eccezione al principio della rotazione per la posizione di dirigente della Direzione generale di Vigilanza sulle concessionarie autostradali;
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia preso o intenda prendere per ripristinare anche per quella importantissima posizione il rispetto della legge, inapplicata ormai da quasi dieci anni.
(4-07018)
MALAN - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
dal quotidiano "La Verità" del 20, 21 e 22 aprile 2022 si apprende che, per iniziativa del dirigente della Direzione generale di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero delle infrastrutture, ai titolari di concessioni autostradali è stato assicurato che riceveranno, attraverso un ulteriore incremento dei pedaggi, il ristoro integrale della differenza tra gli incassi netti registrati a partire dal marzo 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, l'anno più ricco di sempre in questo settore;
solo per Autostrade per l'Italia (ASPI) l'importo è già quantificato in 542 milioni di euro per i soli mesi marzo-giugno 2020; i bilanci della società per il 2020 e il 2021 evidenziano minori ricavi per 816 e 232 milioni; il ristoro per quel biennio raggiungerà dunque il miliardo di euro, che graverà sui pedaggi, aumentando i costi delle attività economiche che usufruiscono della rete di ASPI, con conseguente aumento dei prezzi dei servizi e dei prodotti da esse offerti, nonché delle merci trasportate, in aggiunta agli incrementi dei costi dovuti al rincaro dei carburanti; lo stesso criterio andrà applicato alle altre concessioni autostradali con analoghe conseguenze;
tale ristoro integrale rappresenta una macroscopica disparità di trattamento rispetto agli altri settori, atteso che ASPI ha subito una riduzione degli incassi rispetto al 2019 pari al 26,2 per cento nel 2020 e al 7,4 per cento nel 2021, ben sotto la soglia minima del 33 per cento prevista dal decreto "Ristori" e misure connesse, dove si è posto altresì un tetto pari al 20 per cento del minore fatturato, e un limite di 150.000 euro all'importo da ristorare, come si legge con chiarezza nel sito del Ministero dell'economia; in breve, con le regole stabilite dalla legge, ad ASPI non spetterebbe alcun ristoro;
ad ASPI, in contrasto con le norme generali, il dirigente del Ministero competente ha dunque già garantito una sorta di immunità rispetto all'andamento dell'economia reale, che nel 2020 ha visto scendere del 9 per cento il PIL; lo stesso regime, secondo le indicazioni del dirigente, andrà applicato a tutti i concessionari autostradali, benché, a differenza di molte attività che i provvedimenti del Governo hanno chiuso per mesi, abbiano continuato ad operare, fruendo anche di eccezioni per le loro aree di servizio rispetto alla chiusura di bar e ristoranti;
il meccanismo indicato, peraltro, costituisce anche una immunizzazione (a spese degli utenti, diretti e indiretti, delle autostrade) dagli effetti del rincaro dei carburanti, che inevitabilmente ridurrà il traffico; anche in questo caso la disparità con gli altri soggetti economici della nazione è stridente e ingiustificata,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia informato di quanto in premessa e quale sia la sua valutazione sulla disparità di trattamento, rispetto agli altri soggetti economici, dei concessionari autostradali ai quali viene garantito il 100 per cento dei minori incassi;
se non ritenga che tale meccanismo contrasti con i vari "decreti ristori", in quanto, a differenza di questi ultimi, non prevede la soglia minima di 33 per cento del calo del fatturato, non prevede il tetto del 10 per cento al ristoro per le aziende che superano i cinque milioni di fatturato (per le altre è del 20 per cento), ma arriva al 100 per cento, non limita il contributo a 150.000 euro, assommando, per i soli primi quattro mesi 542 milioni;
in base a quale criterio i concessionari autostradali dovrebbero essere al riparo da qualsiasi conseguenza, anche minima, rispetto all'andamento generale dell'economia, e a danno di tutti gli altri soggetti economici;
se non ritenga che la disciplina dei ristori dovrebbe avere criteri omogenei e dunque o tutte le aziende dovrebbero avere un ristoro del 100 per cento, che avrebbe costi probabilmente insostenibili, o i parametri dei "decreti ristori" andrebbero applicati a tutti;
se non ritenga gravemente iniquo che coloro che hanno ricevuto ristori assai inferiori o addirittura non ne hanno ricevuti, siano obbligati a garantire ai concessionari autostradali il ristoro integrale dei minori incassi;
quali provvedimenti intenda prendere per sanare la palese e ingiustificata disparità di trattamento dei concessionari autostradali rispetto a tutti gli altri soggetti.
(4-07019)
FANTETTI - Al Ministro della cultura. - Premesso che, si fa riferimento alle notizie di stampa (ad esempio agenzia "ANSA") relative all'inaugurazione in data 11 maggio 2022, a Genova, del nuovo "Museo Nazionale dell'emigrazione italiana",
si chiede di sapere:
se il Museo sia stato finanziato con fondi pubblici e, nel caso, per quanto e sulla base di quali specifici capitoli del Bilancio dello Stato;
se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza della sgradevole circostanza del mancato invito (o di qualsivoglia specifica segnalazione) diretto, da parte degli organizzatori o amministratori, ai 18 rappresentanti parlamentari degli Italiani emigrati e residenti all'estero;
se ritenga istituzionalmente corretto che gli stessi organizzatori/amministratori non abbiano in alcun modo coinvolto suddetta democratica rappresentanza parlamentare in tale importante ed opportuna iniziativa, a differenza di quanto fatto con molteplici altre entità a diverso modo collegate col tema dell'emigrazione italiana all'estero (ad esempio la Direzione generale Italiani nel mondo del Ministero degli affari esteri, la Fondazione "Migrantes", il CGIE, diversi musei dedicati all'emigrazione).
(4-07020)
LANNUTTI, ANGRISANI, GIANNUZZI, CRUCIOLI, LA MURA, GRANATO - Al Ministro della salute. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
la determina con la quale AIFA (Agenzia italiana del farmaco) ha stabilito l'autorizzazione ai vaccini contro il SARS-Cov-2 era condizionata alla presentazione da parte delle case farmaceutiche del PSUR, il rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza;
il 29 novembre 2021 i legali di due associazioni ("Istanza diritti umani" e "Diritti umani e salute") ha fatto richiesta di accesso agli atti per ottenere le relazioni sulla sicurezza dei vaccini Pfizer-Biontech, Moderna, Astrazeneca e Johnson&Johnson;
AIFA avrebbe risposto che i rapporti sulla sicurezza dei vaccini hanno natura riservata, sono di proprietà delle case farmaceutiche e l'Agenzia del farmaco non possiede la documentazione richiesta;
considerato che quando le due associazioni si sono rivolte a EMA (Agenzia europea del farmaco), questa ha risposto che i report non possono essere divulgati per non pregiudicare il processo decisionale sull'autorizzazione incondizionata, perché rientrano nel regolamento dell'ordine pubblico e in quello del segreto militare, perché l'interesse di non incidere sulla decisione finale (che riguarda l'autorizzazione) prevale sull'interesse pubblico;
considerato, inoltre, che alle richieste (del 14 marzo e del 14 aprile) da parte delle due associazioni ad AIFA circa la pubblicazione degli studi scientifici, di cui l'agenzia aveva parlato pubblicamente durante la presentazione del rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini, l'Agenzia del farmaco ha risposto di non ravvisare un interesse diretto e concreto da parte delle due associazioni che possa giustificare la divulgazione di atti scientifici;
considerato, infine, che:
secondo i dati dell'agenzia britannica "Airfinity", pubblicati dal "Financial Times", le citate case farmaceutiche somministrano in tutto il mondo la metà delle dosi che venivano somministrate a fine 2021. Le vendite globali, stime alla mano, non dovrebbero raggiungere quest'anno quota sei miliardi di dosi, una cifra molto al di sotto di quei nove miliardi inizialmente previsti dalle aziende farmaceutiche. Un problema non da poco per i colossi di "Big Pharma", che infatti continuano a lanciare disperati appelli invocando quarte dosi e promettendo a breve nuovi vaccini, più efficaci;
con un consumo sempre inferiore, il rischio è che i vaccini finiscano per scadere. Un problema al quale Pfizer, per esempio, ha cercato di porre riparo chiedendo e ottenendo all'ente regolatorio della Svizzera l'estensione della scadenza a dodici mesi. In caso contrario, quattrocentomila fiale sarebbero finite nella spazzatura;
a settembre scorso, anche l'Italia aveva stabilito una proroga simile, allungando la validità da marzo a giugno 2022,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle vicende in questione;
se non ritenga che gli studi scientifici non siano, per loro natura, pubblici;
se non ritenga che sia indegno di un Paese civile far rientrare nel segreto militare i dati sulle reazioni avverse a dei vaccini e se non intenda abrogare quel segreto;
se non ritenga che, data l'obbligatorietà dei vaccini per alcune categorie sociali, sia come minimo dovuto a quelle persone la conoscenza completa di cosa gli si sta iniettando nel loro corpo;
se ritenga che la scadenza di un vaccino possa dipendere dalla necessità di smaltirne gli stock e non dalla loro effettiva durata di efficacia;
se ritenga che i vaccini debbano essere somministrati anche se potenzialmente inefficaci o addirittura dannosi perché scaduti.
(4-07021)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-03321 della senatrice Mantovani ed altri, sulle modalità di espletamento del concorso ordinario per le classi S.T.E.M.;
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-03323 del senatore De Bertoldi, sulla riaccensione dei forni dello stabilimento del gruppo Italcementi-Heidelberg di Sarche, in provincia di Trento.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 171ª seduta pubblica del 9 dicembre 2019:
a pagina 32, dopo l'assegnazione del disegno di legge n. 1545, eliminare l'annuncio relativo al disegno di legge n. 1595;
a pagina 33, prima dell'assegnazione del disegno di legge n. 1633, inserire il seguente annuncio:
"2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Pinotti Roberta
Delega al Governo per l'istituzione del servizio civile universale obbligatorio (1595)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 09/12/2019);".
Nel Resoconto stenografico della 413ª seduta pubblica del 15 marzo 2022:
a pagina 106, dopo l'assegnazione del disegno di legge n. 2226, eliminare l'annuncio relativo al disegno di legge n. 2467;
a pagina 108, dopo l'assegnazione del disegno di legge n. 2443, inserire il seguente annuncio:
"Commissioni 2ª e 6ª riunite
CNEL
Riforma dell'ordinamento della giustizia tributaria e del contenzioso tributario (2467)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 10/03/2022).";
conseguentemente, alla fine dell'undicesima riga, sostituire il punto con il punto e virgola.