Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 402 del 10/02/2022
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------
402a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2022
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Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CALDEROLI
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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 403 del 15 febbraio 2022
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani): Misto-I-C-EU-NdC (NC); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).
Si dia lettura del processo verbale.
DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Discussione del disegno di legge:
(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (Relazione orale)(ore 9,38)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2488.
La relatrice, senatrice Valente, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, il decreto-legge n. 221 del 2021 che siamo chiamati a convertire in legge - come è noto - prevede la proroga dello stato di emergenza e altre misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.
Vorrei dire in premessa che preziosi e importanti sono stati i lavori della Commissione, in cui ancora una volta si è registrata una collaborazione significativa tra tutte le forze politiche. Ancora una volta il Parlamento è stato chiamato a convertire un provvedimento in tempi molto stretti. Abbiamo provato a fare del nostro meglio e credo di poter dire che, grazie anche al supporto prezioso e sempre puntuale e preciso dei nostri Uffici, abbiamo svolto un buon lavoro. Lo abbiamo fatto in una dialettica, naturale per quanto accesa, tra maggioranza e forze di opposizione e credo che alla fine il contributo dato dal Parlamento, seppure in tempi contingentati, sia stato decisamente in grado di migliorare il provvedimento.
In questa brevissima premessa mi preme sottolineare che una delle cose che abbiamo avuto più a cuore, e che abbiamo provato a stigmatizzare e contemporaneamente anche a superare, è stata la difficoltà oggettiva di coordinare i tanti provvedimenti susseguitisi negli ultimi mesi nei passati anni di pandemia.
Lo abbiamo fatto inserendo norme importanti e soprattutto - come dirò in seguito nella relazione - modificando il provvedimento che il Governo poi ha inserito, con un emendamento, all'interno del decreto-legge n. 221. Lo abbiamo fatto a seguito anche di una presa di posizione della Commissione, con una lettera inviata dal Presidente della Commissione. Credo che questo dia lustro al lavoro parlamentare e soprattutto sottolinei ancora una volta quanto, seppure in tempi di emergenza e in contingenze particolari, il Parlamento riesca a dare il proprio contributo. Ovviamente la mia relazione si soffermerà soprattutto sul contributo dato dalla Commissione nel modificare e migliorare il provvedimento. Quindi proverò, per quanto sia noiosa come relazione, a dire, articolo per articolo, dove siamo intervenuti e come abbiamo migliorato il provvedimento.
L'articolo 1 reca l'ulteriore proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19. Esso prevede che il capo dipartimento della Protezione civile e il commissario straordinario per l'emergenza adottino anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento dell'epidemia in corso. Durante l'esame in Commissione è stato presentato un emendamento da parte del Governo, contenente, oltre al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 - confluito quindi all'interno del decreto-legge n. 221 che stiamo esaminando - anche quelle misure di coordinamento e chiarificazione a cui facevo prima riferimento.
Il nuovo articolo 2 novellando l'articolo 1 del decreto-legge n. 33, sopprime l'obbligo di quarantena precauzionale prevista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus e prevede in sostituzione, laddove resti la negatività al virus, un regime di autosorveglianza e l'obbligo di indossare dispositivi FFP2 e FFP3.
L'articolo 3-bis, novellando l'articolo 9 del decreto-legge n. 52, introduce la definizione delle certificazioni verdi cosiddette green pass base e green pass rafforzato, rispetto alle quali vengono conformate le modificazioni contenute nei due decreti-legge nn. 221 e 229.
L'articolo 4 reintroduce l'obbligo dal 25 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge, fino al 31 gennaio 2022, anche in zona bianca e anche nei luoghi all'aperto di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e, fino al termine dell'emergenza, l'obbligo di mascherine FFP2 per gli spettacoli e per gli eventi sportivi.
All'articolo 4-bis si impegna il commissario straordinario a definire, consultate le associazioni dei produttori di dispositivi di sicurezza, e di intesa con il Ministero della salute, un protocollo con le farmacie e altri rivenditori autorizzati per assicurare, fino al 31 marzo 2022, la vendita a prezzi contenuti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2. In Commissione sono state inserite due novità: la deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie anche per le strutture sanitarie interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da Covid-19 e l'istituzione di un tavolo tecnico presso il MISE per la pianificazione, anche in futuro, degli approvvigionamenti dei dispositivi di protezione.
Gli articoli 5 e seguenti, così come modificati dall'emendamento governativo, prevedono un'elencazione delle attività soggette a obbligo di certificazione verde di tipo base rafforzato, che vengono così presentate in forma più chiara e trasparente per i cittadini. In particolare si prevedono, fino al 31 marzo (termine di cessazione dello stato di emergenza), anche i corsi di formazione privati svolti in presenza tra le fattispecie il cui accesso è subordinato al possesso di un certificato verde di tipo base.
L'articolo 5-bis reca, fino alla cessazione dello stato di emergenza, un ampliamento delle fattispecie di ambiti e attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde Covid-19 generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione. Resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione. Con un emendamento in Commissione è stata poi estesa la capienza per eventi sportivi fino al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso.
All'articolo 5-ter viene prorogata fino al 31 marzo 2022 la validità delle disposizioni che disciplinano l'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi Covid-19 cosiddette base in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell'ambito della formazione superiore.
L'articolo 5-quater prevede l'obbligo del possesso del cosiddetto super green pass a decorrere dal 10 gennaio 2022 per l'accesso e l'utilizzo di mezzi di trasporto.
L'articolo 5-quinquies opera una proroga al 31 marzo 2022 dell'applicazione delle norme transitorie che richiedono il possesso di un certificato verde Covid-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato.
L'articolo 5-sexies prevede la proroga delle norme transitorie in materia di certificati verdi per l'accesso agli uffici giudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e dei componenti delle commissioni tributarie.
L'articolo 6 vieta, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 gennaio 2022, gli eventi e le feste che implicano assembramenti in spazi all'aperto. Per il medesimo periodo sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
L'articolo 7 disciplina l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice per il periodo compreso tra il 30 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022.
L'articolo 9 proroga al 31 marzo 2022 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi.
L'articolo 10 modifica la disciplina della piattaforma informativa nazionale istituita per le attività di vaccinazione contro il Covid-19. L'articolo 11 definisce una misura urgente per il controllo dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2. L'articolo 12 proroga fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione della normativa già vigente per il 2021, che consente la somministrazione nelle farmacie aperte al pubblico, da parte dei farmacisti, dei prodotti vaccinali contro il Covid, con relativa definizione dei profili finanziari.
L'articolo 13 contiene disposizioni relative al supporto al Ministero della difesa nella prestazione di analisi e refertazione per il tracciamento dei casi positivi al Covid in ambito scolastico. In Commissione è stato previsto che il Fondo per l'emergenza Covid per l'anno scolastico 2021-2022 possa essere destinato anche all'acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria.
L'articolo 14 autorizza la spesa di 6 milioni di euro, per l'anno 2022, per la realizzazione e l'allestimento da parte del Ministero della difesa di un'infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per esigenze nazionali.
L'articolo 15 apporta alcune modifiche alla disciplina relativa all'applicazione Immuni. L'articolo 16 proroga fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato a) del decreto-legge in esame.
In Commissione è stato esteso al 31 marzo 2022 il divieto di applicare ai gestori dei servizi di trasporto pubblico sanzioni o penali a causa delle minori risorse o minori percorrenze effettuate. Viene poi esteso al 2022 lo scomputo delle spese per i contratti a tempo determinato della Polizia negli enti locali delle limitazioni finanziarie in materia di pubblico impiego. Viene inoltre prorogata al 15 giugno 2022 l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relativa all'anno accademico 2020-2021.
Infine, l'articolo 17 reca una disciplina transitoria per lo svolgimento di lavoro agile da parte dei cosiddetti lavoratori fragili nei primi due mesi del 2022. A questo proposito, in Commissione è stata estesa al 31 marzo 2022 l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva per i lavoratori fragili.
Mi sia consentita una considerazione finale prima di concludere. Ovviamente - è inutile dirlo - il provvedimento in esame viene convertito in un tempo diverso rispetto a quello in cui è stato pensato. Abbiamo dovuto fare i conti con ciò e abbiamo tenuto conto di molte delle osservazioni avanzate dalle forze politiche e non tutte sono state recepite. Credo che, rispetto a questo, sia nostro dovere mantenere alta l'attenzione. Ritengo anche che, ancora una volta, nelle circostanze date e sicuramente in tempi non facili per la politica, per stare ai tempi con un'epidemia che cambia in maniera veramente repentina, abbiamo fatto il miglior lavoro possibile nelle condizioni date.
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.
Ha chiesto di intervenire il senatore Balboni per illustrarla. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, cari colleghi, il Gruppo Fratelli d'Italia ha presentato la questione pregiudiziale per chiedere il non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge in esame.
Se la legge - e segnatamente l'articolo 24 del codice della Protezione civile - prevede che lo stato di emergenza debba avere una durata massima di dodici mesi (prorogabili, in casi straordinari ed eccezionali, di ulteriori dodici mesi), un motivo ci sarà. Il legislatore ha peraltro posto dei limiti abbastanza ampi, perché - lo ricordo a tutti - questa norma è del 2018 e in precedenza il termine massimo era di tre mesi, poi ampliato a sei mesi e infine, nel 2018, a dodici più dodici mesi.
Lo stato di emergenza - lo dice la parola stessa - ha un senso per fronteggiare situazioni imprevedibili ed eccezionali. Con il decreto-legge che oggi siamo chiamati a convertire il Governo, dopo una serie innumerevole di provvedimenti analoghi, ha in realtà normalizzato l'emergenza. Lo stato di emergenza è, però, una misura estremamente grave che comprime diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, tra cui la libertà di movimento e di impresa.
Proprio perché si tratta di principi costituzionali, questi possono ragionevolmente essere compressi soltanto in un giudizio di comparazione di fronte - appunto - a situazioni eccezionali.
Purtroppo la pandemia si è protratta per tanti mesi anche a causa dell'incapacità del Governo di fronteggiarla con misure adeguate, perché si è puntato tutto e soltanto sul vaccino (Applausi). E si sono dimenticate le cure domiciliari e tempestive; si sono dimenticate quelle misure di prevenzione che pure noi di Fratelli d'Italia abbiamo chiesto continuamente, inascoltati: mettere in sicurezza i trasporti; rendere obbligatoria la mascherina FFP2 nei luoghi affollati, nei mezzi di trasporto, nelle metropolitane, e soprattutto sui treni regionali; la ventilazione nelle scuole. (Applausi). Per mesi lo abbiamo chiesto e soltanto nell'ultimo periodo, finalmente, avete cominciato a darci ragione, fingendo ipocritamente di ignorare da chi venivano tali proposte per troppo tempo inascoltate. (Brusio).
PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Balboni. Pur avendo lei una delle voci più stentoree dell'Assemblea, un brusio di fondo rende difficile seguire il suo intervento. Chiedo quindi ai colleghi di diminuire il volume della voce o anche, se possibile, di tacere per qualche minuto.
Prego senatore Balboni, continui.
BALBONI (FdI). La ringrazio molto, Presidente. Ma - come sappiamo - ormai in quest'Aula la voce dell'unica opposizione è considerata un fastidio, e credo che lo stiano dimostrando tutti i colleghi dall'estrema sinistra fino alla destra: siamo un fastidio e chiedo scusa se continuiamo a ostinarci a credere nella democrazia; chiedo scusa se ci ostiniamo a credere che questa Assemblea dovrebbe essere un luogo di confronto anche fra opinioni diverse, ma questo è il ruolo che ci siamo ritagliati e penso che, se anche voi non ci ascoltate, gli italiani ci ascoltino. (Applausi).
Per proseguire il mio discorso, mi chiedo che senso abbia continuare con l'emergenza, con oltre il 90 per cento di vaccinati e, se consideriamo anche i guariti, arriviamo al 95 per cento della popolazione immunizzata. Che senso ha - come fate con questo decreto-legge - continuare ad affastellare norme su norme sempre più confuse, sempre più contraddittorie, sempre più complicate? Ci vorrà un manuale di cento pagine ormai per ogni cittadino per sapere come può andare a fare la spesa; come può andare al cinema o a teatro; viaggiare sui mezzi di trasporto ed esercitare le minime libertà costituzionali che pure gli dovrebbero essere sempre garantite.
L'obbligo vaccinale per tutti i cittadini sopra i cinquanta anni, anche magari per chi vive in campagna, per la coppia di pensionati che sceglie legittimamente di non avere contatti sociali, per un agricoltore che lavora all'aperto o per un'impresa familiare dove ci sono solo genitori e figli e non estranei, è una delle norme assolutamente irragionevoli; norme che in tutta Europa e nel mondo ormai ci si avvia a cancellare e che voi volete invece ancora reiterare. Badate bene: è un problema non solo di libertà costituzionali, ma anche di economia, perché il turismo in Italia vale - o meglio forse valeva - il 13, 14, 15 per cento del PIL e adesso in tutta Europa e nel mondo stanno programmando le vacanze di Pasqua e quelle estive.
Mi metto allora nelle vesti di un turista che viene dall'estero e legge che in Italia c'è ancora lo stato di emergenza e occorre il super green pass per fare la spesa, per potersi muovere e per entrare nei ristoranti, e poi il super green pass e il tampone negativo.
Oggi pomeriggio per entrare in quest'Aula occorrerà presentare anche un tampone negativo: ma come? Presidente Draghi, non aveva detto che con il green pass c'era la sicurezza assoluta di stare tranquilli, di essere al sicuro? A cosa serve allora fare il tampone se con il super green pass si è al sicuro? (Applausi). Per entrare in quest'Aula oggi sarà necessario presentare un tampone negativo fatto addirittura nella stessa giornata. Questo vuol dire che forse avevamo ragione noi, ascoltando quegli esperti che ci dicevano che il vaccino non impedisce la circolazione del virus, che si può contagiare ed essere contagiati anche se si ha la terza dose e - come dimostra, purtroppo, la situazione drammatica di Israele - anche se si ha la quarta dose. Aveva un senso, allora, chiedere tutte le misure che chiedevamo noi inascoltati, e su cui solo oggi finalmente cominciate a ragionare.
Stiamo dando un messaggio ai turisti di tutto il mondo, invitandoli ad andare in Spagna dove possono fare ciò che vogliono, oppure in Inghilterra, dove possono fare altrettanto, o in Grecia o dappertutto, ma non in Italia. State creando la condizione di uccidere, per il terzo anno consecutivo, uno dei principali fattori di sviluppo e di prodotto interno lordo, che è il turismo italiano. (Applausi).
Ecco perché, cari colleghi, abbiamo presentato la questione pregiudiziale. Ormai vi siete tutti aggregati al politicamente corretto. Avete accettato tutti la religione del green pass.
Qui non si tratta più di ragionare in modo pragmatico su ciò che è utile e su ciò che non lo è. Non si tratta più di fare un bilanciamento tra i diversi interessi che pure sono in campo, perché c'è certamente l'interesse per la salute - siamo i primi a dire che la salute va assolutamente tutelata - ma c'è anche l'interesse per l'economia.
Oggi tutto il mondo sta cercando di uscire da questo dilemma per garantire quella ripresa economica di cui c'è assolutamente bisogno. E, invece, voi continuate con questa religione per cui non è più possibile discutere nel merito.
Cara Presidente, mi lasci concludere con una considerazione: è veramente scandaloso che nella discussione di questi giorni siano entrati anche i figli, o meglio le figlie, di due leader politici, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. (Applausi). I sacerdoti della religione del politicamente corretto non si vergognano nemmeno di trascinare nella polemica politica una scelta individuale di genitori che, insieme ai medici e ai pediatri, sono liberi di scegliere senza diventare oggetto di dibattito politico o peggio. E mi riferisco anche ai colleghi del PD, come il senatore Marcucci, che si dovrebbe vergognare... (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Balboni, si rivolga sempre alla Presidenza e non direttamente al collega.
BALBONI (FdI). Concludo, Presidente.
Si è trasformata in motivo di linciaggio politico una scelta di due genitori libera e consapevole, tra l'altro fatta anche da oltre i due terzi di tutti i genitori italiani.
Ecco le ragioni per cui chiediamo di non passare all'esame del disegno di legge di conversione al nostro esame. (Applausi).
AIROLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Su che cosa intende intervenire, senatore Airola?
AIROLA (M5S). Signor Presidente, sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Senatore, mi deve dire su che cosa.
AIROLA (M5S). Signor Presidente, vorrei intervenire sulla dichiarazione di Fratelli d'Italia, che si definisce forza di opposizione o unica forza di opposizione. Questo è sviante, perché sono non l'unica forza di opposizione, ma un partito di opposizione. In quest'Aula, infatti, siedono altri parlamentari che possono dirsi di opposizione. Si tratta quindi di una propaganda che svia l'attenzione dei cittadini che ci seguono.
La smettano quindi di fare i paladini dell'unica opposizione. È una ragione tecnica importante. (Commenti).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Airola. In ogni caso, diciamo che non esiste una interpretazione autentica delle definizioni che ciascuno intende dare.
Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.
Poiché nessuno intende intervenire, metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori. (Brusio).
Colleghi, è in corso la votazione, per cui richiamo tutti a un atteggiamento che consenta alla Presidenza di concludere con regolarità la votazione.
Non è approvata.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà.
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, è inutile sottolineare - sarebbe lapalissiano - quanto sia particolare ed eccezionale il momento: prorogare uno stato d'emergenza è qualcosa che non ha eguali - l'abbiamo detto più volte su questo tema - nella storia repubblicana. Le caratteristiche di uno stato di emergenza sono sicuramente la gravità e l'eccezionalità; se poi l'eccezionalità diventa ordinaria amministrazione, allora siamo di fronte a qualcos'altro, visto che abbiamo compresso in maniera incredibile le libertà personali e abbiamo stravolto la vita delle persone, delle famiglie e delle imprese. Serve dunque la responsabilità, che ci porta qui oggi a votare a favore, e che ci ha portato ieri in Commissione a presentare un ordine del giorno che la Lega ha fortemente voluto, a prima firma del collega Augussori, ordine del giorno con cui si chiede al Governo l'impegno di rivedere, con equilibrio, ragionevolezza e proporzionalità, le norme che ci siamo e abbiamo imposto agli italiani.
I dati vanno in una precisa direzione grazie alla responsabilità di chi non ha contrapposto semplicemente un chiudiamo tutto a un apriamo tutto, ma ha lottato - come ha fatto la Lega - per la singola norma, per la singola categoria, per la singola iniziativa. Ogni giorno in più, ogni attività un po' più aperta o meno chiusa cambia la vita delle persone. Abbiamo dunque voluto ieri un ordine del giorno e abbiamo presentato degli emendamenti - alcuni sono stati accolti - che vanno in questa direzione, perché anche un giorno può fare la differenza nell'allentare non solo semplici misure, ma un vero e proprio cappio che sta al collo, spesso anche sul lato economico, di tantissime attività.
Un'altra parola che va aggiunta è «tempestività»: questo va fatto subito e, quindi, chiediamo non solo quotidianamente di poter rivedere le misure, ma di farlo anche oggi in Aula.
Faccio l'esempio concreto di un emendamento che è stato bocciato ieri in Commissione, ma che come Lega abbiamo scelto di ripresentare, che riguarda alcune delle manifestazioni a cui tutti siamo più legati e che da Nord a Sud accomunano il nostro Paese. In esso si chiedeva, su sollecitazione dei sindaci, di poter allentare le misure in zona bianca per consentire manifestazioni come la processione dei ceri di Gubbio, nella mia Regione, che si è svolta per centinaia di anni; persino durante la guerra le donne hanno portato i ceri sul monte Ingino e anche i soldati sul Col di Tenda durante la guerra hanno fatto una piccola processione. L'emendamento riguarda poi il Palio di Siena, la processione di Santa Rosalia a Palermo e tutte le processioni delle altre città, come le feste delle grandi macchine a spalla, dichiarate patrimonio dell'UNESCO, a Sassari, Palmi, Nola, Viterbo e in altri luoghi. Concedere ai sindaci la possibilità di procedure semplificate per dette manifestazioni in zona bianca significa andare in una direzione di riapertura e ripartenza del nostro Paese.
Il Governo ha dato parere contrario, l'emendamento è stato bocciato e l'abbiamo ripresentato in Aula. Allora, chiederei al Governo di riflettervi ulteriormente, nel tempo della discussione generale, e di rivedere il parere. Io chiederò, ovviamente con il permesso del mio Capogruppo, di votare comunque quell'emendamento. Allora mi rivolgo, oltre che al Governo perché cambi il proprio parere, anche ai colleghi della Toscana, della Sicilia, della Sardegna e di tutte le Regioni dove si svolgono manifestazioni come quelle enunciate, che per centinaia di anni hanno rappresentato la nostra tradizione - rinunciare alla tradizione è il primo passo per rinunciare a se stessi e alla propria storia - di votare comunque a favore di tale emendamento. Se diciamo qui a parole che pian piano vanno limitati e ridotti i vincoli e le procedure, lo dobbiamo però fare anche nella vita di tutti i giorni.
Qualcuno potrebbe dire che forse non si prorogherà la prossima volta, ma cominciamo oggi. Che cosa diciamo ai cittadini di Noto rispetto alla processione di San Corrado del 19 febbraio? La fanno o non la fanno? Che cosa diremo ai cittadini di Gubbio per la Festa dei ceri prevista per maggio? Possono cominciare a lavorarci, oppure no? Diamo un segnale e facciamolo partendo dalla nostra tradizione e dalla nostra essenza. Se non lo dovesse fare il Governo, mi auguro che possa rivendicarlo e farlo il Parlamento. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coltorti. Ne ha facoltà.
COLTORTI (M5S). Signora Presidente, colleghi, ieri mi è stato segnalato come anche in Senato sia stato approvato un provvedimento che fa seguito al super green pass e che introduce le stesse regole che valgono per i luoghi di lavoro: alcuni parlamentari, non vaccinati, si troveranno dunque nella condizione di non poter partecipare ai lavori dell'Aula e di non poter svolgere la funzione per cui sono stati votati da centinaia di migliaia di persone. In questo modo si priva il Paese di una parte della sua rappresentanza, fatta di persone che sono sane - ripeto, sane - e che con un semplice tampone potrebbero verificare la propria contagiosità; limitazione che non viene fatta a chi si è vaccinato, sebbene è evidentemente dimostrato che il vaccino non elimina la contagiosità. Eppure, credo che tutti voi ricorderete i falsi proclami sulla validità del vaccino e sulla sua efficacia contro la trasmissività del virus.
Credo inoltre che sia palese a tutti come parificare il nostro compito a quello di tanti altri lavoratori significhi sminuire l'alto ruolo che ci è stato assegnato. Non credo che si debba evidenziare con superbia il ruolo che ricopriamo, ma almeno riconoscere l'alto compito che c'è stato assegnato e che cerchiamo di svolgere nel modo migliore. Ricordo a tutti che pochi giorni fa, durante l'elezione del Presidente della Repubblica, è stata creata una postazione esterna che ha permesso anche a chi aveva il Covid, come il sottoscritto, di votare. Mi rammarico che lo stesso trattamento non sia stato riservato alle persone sane e in particolare alla deputata Cunial, che invece ha commesso il grave peccato di non essere vaccinata, come se i diritti costituzionali dipendessero dall'essere vaccinati.
I diritti costituzionali - non dobbiamo mai dimenticarlo - sono diritti propri di tutti i cittadini e privare un rappresentante del popolo del suo diritto di rappresentanza credo sia un fatto gravissimo, cui non avrei voluto assistere.
Ma le assurdità non finiscono qui. Oggigiorno uno straniero che giunge in Italia può accedere a ristoranti e mezzi di trasporto avendo fatto un semplice tampone e, dunque, non essendo necessariamente vaccinato. Con un semplice tampone uno straniero potrà viaggiare sui nostri treni, mentre un non vaccinato italiano non potrà farlo, come se gli italiani fossero cittadini di serie B. Questa semplificazione per gli stranieri, pur nella sua assurdità e discriminazione, non riuscirà ad ogni modo a compensare le immani perdite del settore turistico, terrorizzato da regole draconiane e in continuo cambiamento, che hanno orientato i turisti che amavano il Bel Paese verso altri lidi e, in particolare, dove quelle misure non sono state adottate. Basta poco per trovarli, perché super green pass e obbligo vaccinale siamo stati quasi i soli a introdurli in tutta Europa. Quasi ovunque anche le misure più lievi del super green pass sono state eliminate, anche in Paesi dove il contagio ha mietuto numerose vittime. Quasi ovunque si riconosce la minore pericolosità della variante Omicron, che è quella ampiamente dominante nel nostro Paese.
Mi stupisco come si continui a sostenere la validità del super green pass e dell'obbligo vaccinale, introdotti per incrementare la vaccinazione, che era quasi al 90 per cento della popolazione, perché sono serviti poco al loro scopo, essendo quella percentuale cresciuta di pochissimo. Malgrado questo, i decessi nel nostro territorio non sono diminuiti, essendo ancora oggi l'Italia tra i Paesi in Europa con il più elevato numero di decessi giornalieri.
È mia opinione che la cosa migliore sarebbe oggi far decadere il decreto-legge e riconoscere con onestà che le misure che abbiamo preso non sono state efficaci o lo sono state in misura molto ridotta.
Una cosa, però, è certa e ce lo ha segnalato Amnesty International, l'associazione che da decenni si batte per i diritti umani in tutto il pianeta. Amnesty, il 19 gennaio, sollecita il Governo ad ancorare i propri interventi ai principi di legalità, legittimità, necessità, proporzionalità e non discriminazione. Qualsiasi politica di salute pubblica, inoltre, deve essere basata sull'evidenza scientifica più aggiornata e verificabile, motivata da comprovate ragioni oggettive e accompagnata da metodi di comunicazione chiari e trasparenti. Sembra dunque evidente che da Amnesty alcuni interventi adottati dal nostro Paese non solo sono stati giudicati illegali, illegittimi, non necessari, non proporzionali, ma anche discriminanti. La politica di salute pubblica è inoltre parsa non basata sulle evidenze scientifiche più aggiornate e verificabili e non accompagnata da metodi di comunicazione trasparenti.
È facile verificare la ragione di queste critiche: ancora oggi riceviamo giornalmente un bollettino dei decessi, ma non sappiamo se si tratti di persone morte per Covid-19 o con Covid-19, tutte messe nello stesso calderone. Sappiamo poco dei decessi e delle reazioni avverse legate alle vaccinazioni, che purtroppo ci sono e sono stati minimizzati. Tuttavia, anche in questi giorni si legge che gli aspetti positivi della vaccinazione sono maggiori di quelli negativi, cosa che posso anche condividere. Ma non vorrei che qualcuno di voi si trovasse nella condizione di dover rincuorare una famiglia che ha perso un familiare, magari una bambina, o ha subito reazioni avverse permanenti. E le miocarditi sembrano molto più frequenti di quanto dichiarato.
Abbiamo continuato a ripetere fino alla nausea che il vaccino era sicuro, benché sia ancora in fase sperimentale e non sappiamo se potrà generare reazioni avverse a lungo termine. Eppure, continuo ad avere impressa l'immagine dell'amministratore delegato della Pfizer che dice che le prime due dosi di vaccino non hanno quasi effetto e che l'efficacia diventa di un certo rilievo con la terza dose. È noto, però, che il vaccino è stato creato per la variante Delta e lo stesso amministratore delegato ribadisce che un vaccino specifico per la variante Omicron sarà pronto in marzo. Qualsiasi persona con un minimo di cervello si rende, però, conto che vaccinare a marzo, quando i contagi sono in forte calo, e fare un richiamo a luglio-agosto, quando i contagi sono quasi assenti, è un controsenso sanitario.
Ovviamente, non è un controsenso l'interesse economico per le ditte farmaceutiche, che hanno guadagnato e continuano a guadagnare miliardi con i vaccini. Ed è evidente che a settembre, probabilmente, si sarà sviluppata una nuova variante, dato che la pandemia non si ferma vaccinando il 100 per cento dei cittadini di un Paese: cosa impossibile, che non è riuscita ad alcun Paese. Ci sarà sempre una parte della popolazione che, per i più svariati motivi, non vorrà vaccinarsi e noi tutti dobbiamo rispettare quella volontà, anche se si tratta di singole persone. È assurdo introdurre l'obbligo vaccinale e contemporaneamente chiedere alle persone di firmare una liberatoria in caso di reazioni avverse come avviene ora.
Purtroppo, con il super green pass abbiamo negato, a chi non è vaccinato, diritti fondamentali, come il diritto all'istruzione e al lavoro. Viene impedito anche l'accesso a entrare in banca, dove sono conservati i propri risparmi, misura che colpisce ovviamente le persone anziane, che non hanno dimestichezza con l'accesso telematico.
La cosa più grave, comunque, è stato impedire alle persone di poter svolgere il proprio lavoro, impedendo persino l'accesso ai mezzi pubblici. Il lavoro è un diritto fondamentale e mi chiedo come tutti voi possiate sostenere una misura volta a compiere un vero e proprio ricatto verso una fascia, seppur ridotta, della popolazione.
Noi tutti dovremmo lavorare per il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona e non mi risulta che il diritto al lavoro e all'accesso al posto di lavoro abbia cessato di essere un diritto fondamentale del nostro Paese, anche se sembra che un'ampia fascia di questo Parlamento se ne sia dimenticata. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Emanuele. Ne ha facoltà.
PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, servirebbe molto tempo per riuscire a discutere di queste tematiche, ma cercherò di condensare in pochi minuti alcuni concetti che sono emersi non soltanto dalla discussione del presente provvedimento in Commissione, ma anche dal cosiddetto affastellamento normativo che le Aule del Parlamento vedono, avendo al proprio esame provvedimenti relativi alla gestione dell'emergenza pandemica.
Noi veniamo, con questo provvedimento, a gestire ancora lo stato d'emergenza e, conseguentemente, gli strumenti che sono ad esso collegati: quindi, il green pass e il regime delle vaccinazioni. Noi comprendiamo benissimo che l'azione di Governo si sia dovuta confrontare con una situazione grave. E, nonostante i numeri siano oggi positivi, nel senso che pare che la curva sia effettivamente in decremento e andiamo verso una risoluzione di quelle che sono le problematiche pandemiche, non dobbiamo però abbassare la guardia.
Il mio intervento si incentra più che altro al richiamo dell'azione di Governo rispetto ai nostri datori di lavoro, nei confronti dei nostri cittadini, che molto spesso non comprendono la bontà delle norme che andiamo ad approvare, quando esse ovviamente sono buone.
Cito l'esempio di una cittadina italiana che, proprio in questi giorni, si è trovata ad accedere a un pubblico ufficio e si è vista mettere alla porta semplicemente perché l'amministrazione comunale cui si rivolgeva non ha voluto nemmeno visionare la documentazione di esenzione vaccinale. È un problema questo che è stato recentemente risolto, essendo arrivato ieri il via libera del Garante della privacy attraverso un codice che sostituisce il green pass.
Benissimo, ma perché non ci si è arrivati prima? Questa è quanto il nostro Gruppo, i nostri parlamentari, cercano di portare all'attenzione del Governo; un'attenzione che bisogna prestare nei momenti in cui si propongono degli emendamenti, che non sono di parte o semplicemente finalizzati ad acquisire consenso elettorale, come magari altri possono pensare.
Noi, al contrario, cerchiamo di ascoltare i cittadini. Ad esempio, la signora citata, che è italiana, e quindi è la nostra datrice di lavoro, non ha potuto ritirare la carta di identità, perché qualcuno, all'interno della compagine governativa, evidentemente non ha voluto prestare adeguata attenzione. (Applausi).
Noi siamo consapevoli, perché siamo convintamente al Governo, che però questa attenzione tornerà ad esserci e che quindi anche questo tipo di problemi potranno essere risolti.
Auspichiamo altresì che possano essere risolte alcune distorsioni, quali ad esempio quelle all'interno del mondo dello sport. Ho presentato assieme al mio Gruppo degli emendamenti, così come hanno fatto anche altri Gruppi, sulla capienza degli stadi e - cosa che mi sta particolarmente a cuore - la possibilità di far praticare sport anche ai minori di anni dodici che si sono vaccinati, quindi che hanno scelto di vaccinarsi, che però nei quindici giorni di valenza del super green pass non hanno potuto accedere alle attività sportive. Mi è stato riferito che in Commissione l'emendamento in questione non è stato sostanzialmente recepito da tutti. La riflessione alla base dell'emendamento risponde evidentemente al buon senso: se un ragazzo ha deciso, con il consenso naturalmente dei genitori, di vaccinarsi perché non consentirgli di svolgere l'attività sportiva? Se andiamo a dire in tutte le nostre riunioni che lo sport fa bene, che aiuta la salute e ci accompagna verso una ripresa non soltanto psicologica, ma anche fisica, perché non dare la possibilità anche a questi ragazzi di esercitare legittimamente e nel pieno delle loro capacità lo sport inteso come promozione personale, sociale e sportiva?
Queste sono le attenzioni che chiediamo al Governo. Queste sono le attenzioni che dobbiamo portare avanti a prescindere dal fatto che siamo a favore o meno del vaccino. Sono questioni che sinceramente mi interessano poco. A me interessa che i cittadini possano vivere tranquillamente, sicuramente e pienamente il loro stato di cittadini. È un richiamo che faccio al Governo, lo faccio personalmente e credo che lo si possa fare come Aula parlamentare. Chiedo davvero che questa attenzione venga portata dal Sottosegretario ai Ministeri competenti e in particolare al ministro Speranza affinché possa capire che certe proposte non sono propagandistiche e politiche, ma semplicemente proposte di buonsenso. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.
VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, stiamo esaminando l'ennesimo decreto-legge che si occupa della situazione sanitaria che vive il nostro Paese. Dobbiamo dire però qualcosa di importante che non deve passare inosservato. Stiamo convertendo un decreto-legge del 24 dicembre 2021 e, nelle more, il Governo, valutata la curva epidemiologica, ha ritenuto di intervenire per mitigare quelle che nel momento della sua adozione sembravano misure necessarie e che invece la curva epidemiologica rassicurante ha dimostrato poter essere attenuate. È così, non può essere diversamente. L'andamento della curva epidemiologica mette nelle condizioni il Governo, d'intesa con il Comitato tecnico scientifico, di apportare quelle modifiche che rendano più sopportabili le restrizioni che nessuno ha votato a cuor leggero e che nessuno ha approvato per fare un dispetto, ma che si sono rese necessarie per limitare i danni sanitari e economici che l'epidemia ha apportato.
Nessuno ha mai detto che la vaccinazione rende immune il soggetto, nella maniera più assoluta. Sicuramente è stato detto e accertato che la vaccinazione limita di molto le conseguenze dannose dell'epidemia; sono diminuiti i ricoveri nelle terapie intensive, negli ospedali e nei reparti specializzati. Rimane ancora una percentuale significativa di decessi. Voglio fare però una precisazione perché altrimenti sembra che tutti i sacrifici fatti non hanno avuto alcun significato. Ogni anno nel nostro Paese, durante le stagioni influenzali, muoiono circa 8.000 persone. È un dato statistico certo. Il fatto che ancora oggi si abbiano oltre 300 decessi al giorno non vuol dire che essi siano necessariamente legati all'epidemia. Sono invece legati al contesto generale che statisticamente caratterizza il nostro Paese.
Il decreto-legge in esame proroga lo stato di emergenza, che ci auguriamo il 31 marzo possa terminare, ma anche i poteri del capo della Protezione civile e della struttura commissariale, però apporta delle modifiche significative. Per esempio, per i titolari di green pass che vengono in contatto con positivi non è più necessaria la quarantena, ma l'utilizzo per dieci giorni della mascherina FFP2, quindi un autocontrollo del soggetto. Sono state modificate alcune situazioni all'interno della scuola, che credo sia stata la struttura più penalizzata: i nostri ragazzi purtroppo pagheranno nel tempo le conseguenze che questa epidemia ha riversato sulla scuola, dove finalmente sono state predisposte misure per limitare al massimo la didattica a distanza, perché per me è giusto che i nostri ragazzi abbiano diritto ad avere una prestazione in presenza. È stata presa anche un'altra iniziativa: con i fondi già nella disponibilità del Ministero dell'istruzione (e quindi delle scuole) potranno essere acquistate attrezzature per sterilizzare e controllare l'aerazione all'interno delle scuole.
Credo ci siamo stati anche degli interventi in Commissione. A questo proposito vorrei riprendere la raccomandazione, che abbiamo sentito durante il giuramento del Presidente della Repubblica, per una maggiore considerazione del Parlamento e un maggiore coordinamento con il Governo. Certo, se i decreti-legge arrivano all'esame parlamentare all'ultimo momento diventa difficile poter dare un contributo sostanziale. Noi, per esempio, abbiamo modificato come meglio abbiamo ritenuto il presente decreto-legge, ma i colleghi della Camera probabilmente dovranno approvarlo così come il Senato lo licenzierà. È dunque auspicabile un maggiore coordinamento, anche preventivo, prima dell'emanazione dei decreti-legge. Abbiamo apportato modifiche non per creare un incidente, perché il Parlamento deve avere anche la possibilità di esprimersi: un emendamento presentato da tutti i Gruppi parlamentari prevedeva la possibilità, per il commissario straordinario, di chiamare al tavolo della crisi i produttori italiani di mascherine. Su questo testo c'è stato un parere contrario del Governo, che onestamente non abbiamo assolutamente capito, perché era di buon senso e non prevedeva costi. Era un emendamento proveniente dal mondo produttivo: in audizione abbiamo sentito i produttori delle mascherine, che ci hanno detto di aver risposto ad un appello del Governo che a suo tempo li aveva incitati a riconvertire per produrre mascherine; tali produttori avevano investito milioni di euro per aderire a questo invito ed essere utili al proprio Paese e poi si sono visti estraniati dalle trattative e con il mercato ancora nelle mani dei produttori cinesi. Abbiamo pertanto previsto che il commissario straordinario chiami in una concertazione i produttori italiani di mascherine e che nel tavolo tecnico istituito possano essere rappresentate anche queste categorie. Rimane un elemento da chiarire: la collega Pirovano aveva presentato un emendamento di buon senso, che prevedeva la necessità di mitigare i prezzi delle mascherine per i bambini. Anche su questo il Governo ha espresso un parere contrario a nostro avviso non fondato, anche se lo abbiamo rispettato. Anche in questo caso, nelle audizioni che abbiamo tenuto in 1a Commissione i produttori italiani di mascherine hanno detto di essere in grado di avviare una produzione di mascherine per bambini e di impegnarsi a mitigarne il prezzo.
Mentre oggi basta entrare in una qualunque farmacia o parafarmacia per vedere messaggi pubblicitari che parlano di mascherine per bambini (che pare non esistano, però così viene scritto), che vengono vendute a un prezzo non mitigato; questo reca sicuramente un danno.
È importante anche un emendamento approvato a favore dei lavoratori fragili. Questo, per esempio, è un caso in cui c'è stato un eccellente coordinamento tra il Parlamento, il Governo e i Ministeri: poiché mancavano i fondi per coprire questa esigenza, è venuto il Ministero del lavoro e si è fatto carico totalmente delle somme necessarie. Ci auguriamo che le misure possano attenuarsi con il tempo e che si possa finalmente uscire da questo tunnel, nel quale però la nostra economia, se la rapportiamo a quella europea, è cresciuta in maniera maggiore; e questo un significato ce lo deve pure avere. Questo sicuramente è il frutto dei tanti sacrifici che hanno fatto i nostri imprenditori, i nostri lavoratori e i nostri concittadini; dobbiamo anche prenderci i meriti e non soltanto farci carico delle situazioni negative che abbiamo dovuto sopportare.
Nel complesso è un provvedimento necessario e utile, che si può migliorare. Abbiamo avuto l'impegno da parte del vice ministro Sileri, che ha partecipato a parte dei lavori, di varare ad esempio il green pass definitivo: con tre episodi (due vaccini e una guarigione) è inutile sottoporre a un ciclo continuo di vaccinazione. E ce ne sono tante altre, come il trasferimento dalle isole al continente. Sono ancora in cantiere tante altre iniziative, che il Governo si è impegnato ad approfondire e a inserire nei prossimi provvedimenti. Quindi, il nostro non può che essere un giudizio positivo su questo provvedimento, nell'auspicio che in seguito si possano migliorare e limitare al massimo o eliminare completamente le restrizioni e i sacrifici che i nostri concittadini hanno dovuto fare nel nostro territorio. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Testor. Ne ha facoltà.
TESTOR (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, Governo, colleghi, siamo in discussione generale sul provvedimento in esame, relativo alla proroga dello stato di emergenza e alle misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia. In merito vorrei proporre alcune riflessioni e soprattutto far emergere delle criticità non tanto inerenti alle misure previste, ma soprattutto nel metodo. Questo anche grazie alla presenza del Sottosegretario, che magari può riferire al Governo.
Partiamo dalla considerazione principale, cioè che la salute è il bene primario di ognuno di noi e che il ruolo di chi governa è fare di tutto per preservarla, che è giusto e doveroso avvalersi di persone competenti in campo medico e scientifico, per fare in modo che le decisioni prese abbiano una base scientifica e soprattutto riescano a mitigare i rischi. Ma poi le decisioni politiche di fatto sono di competenza del Governo o, più precisamente, del Ministero della salute.
Non voglio contestare le misure adottate, perché, se di fatto almeno quest'inverno non siamo stati costretti a lockdown, vuol dire che hanno avuto efficacia; e questo è un dato positivo, anche per quanto riguarda le vaccinazioni. L'appunto che voglio fare è sul metodo. Comprendo che la situazione non sia facile e che le decisioni non vengano prese a cuor leggero; ma per prendere queste decisioni ci siamo avvalsi di esperti, che, con i loro studi, possono prevedere l'andamento della pandemia. Ricordo che i giornali nell'autunno ipotizzavano che il picco dei contagi lo avremmo avuto tra Natale e Capodanno; poi questa data è stata spostata. Credo che determinate affermazioni fossero supportate dai dati di virologi o scienziati. Quindi di fatto, all'inizio dell'autunno, si potevano ipotizzare le misure da mettere in campo, come le chiusure di determinati esercizi, e quindi anche prevedere di supportarli nell'immediato con efficaci ristori. Cioè la politica: io ti chiudo, io ti pago.
Mi riferisco alla chiusura dei locali da ballo e delle discoteche. Ricordo che il 23 dicembre scorso circolava qui in Senato la bozza del decreto, in cui erano previsti il green pass e il tampone come requisiti per poter accedere. Nel giro di pochi minuti si è passati da questa misura alla chiusura. A pochi giorni dal Capodanno i soggetti interessati, che sono 3.000, hanno ricevuto la notizia che i loro locali sarebbero stati chiusi. Concordo sul fatto che laddove vi sono maggiori assembramenti e situazioni particolari occorre assumere misure di questo tipo, ma anticipare l'intenzione avrebbe forse evitato a questi esercenti la programmazione di eventi, l'acquisto delle merci, la preparazione dei locali e le pratiche necessarie per effettuare gli eventi (che sono tutti costi). Non dimentichiamo poi i dipendenti, che sono circa 100.000.
Queste osservazioni servono a comprendere che le discoteche e le sale da ballo non devono essere percepite solo come parte ludica, che è ciò che vede il fruitore. Bisogna vedere queste attività anche dalla prospettiva dei titolari dell'azienda, permettendo loro e alle loro famiglie di mantenersi e svolgere l'attività con una certa programmazione. Ciò ha significato mancati introiti, ma soprattutto spese per cui non vi è rientro, se non in attesa dei ristori. Ricordo che il cosiddetto decreto ristori-ter è del 27 gennaio, ossia un mese dopo il decreto, e vedremo quando le risorse saranno erogate ai beneficiari che, nel frattempo, dovranno trovare le risorse per pagare le fatture.
Un'altra criticità emersa dai decreti riguarda la decisione di abbassare la validità del green pass da nove a sei mesi. Anche questa decisione ha influito negativamente sul mondo del turismo, già in difficoltà in questo periodo. Come ho più volte ribadito, il turismo è fatto di programmazione e flussi turistici che determinano il buon andamento della stagione. Questa scelta ha di fatto messo in difficoltà il turismo invernale, già logorato dal lockdown dello scorso anno. Infatti, il turismo invernale nel periodo delle settimane bianche è per lo più sostenuto dal turismo estero, pari a circa l'80 per cento. La decisione di diversificare la durata del green pass rispetto agli altri Stati europei ha avuto come conseguenza una marea di disdette, obbligando alcuni alberghi a chiudere perché il numero di turisti non era sufficiente a coprire le spese, che peraltro quest'anno sono notevolmente aumentate a causa del caro bollette.
In questo caso, però, mi preme ringraziare il ministro Garavaglia, che si è subito attivato per trovare una soluzione a questa problematica che permetterà di salvare il resto della stagione.
Queste osservazioni riguardano il metodo e non il merito. Voglio ringraziare tutti i medici e gli operatori sanitari che stanno dando il massimo per garantire le cure a tutti i cittadini. Sono convinta che bisogna trovare delle soluzioni che consentano alle strutture sanitarie di non andare in criticità. Sappiamo quante persone attendono interventi urgenti, che purtroppo sono stati posticipati a causa del carico che grava sulle terapie intensive. Ripeto: le mie considerazioni riguardano non il merito, ma il metodo, perché in tutte le situazioni ci vuole programmazione. La Lega c'è e vuole lavorare per dare il suo apporto affinché queste misure vengano migliorate. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mantovani. Ne ha facoltà.
MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge oggi all'esame dell'Assemblea, pubblicato il 24 dicembre 2021, nella relazione esplicitava l'intento di recare disposizioni necessarie a fronteggiare con immediatezza l'evolversi della situazione epidemiologica nell'attuale contesto di rischio, che impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività. Infatti, in tale data l'ondata di contagi dovuta alla variante omicron iniziava la sua impennata anche in Italia, con una decina di giorni di ritardo rispetto alla situazione che già si delineava in altri Paesi europei come la Gran Bretagna, la Spagna, la Danimarca e altri. Di lì ad una settimana, il 31 dicembre, il Governo emanava un nuovo decreto-legge recante misure necessarie per affrontare con tempestività l'emergenza connessa all'evolversi della situazione epidemiologica, integrando ulteriormente il quadro delle misure delineato dal decreto-legge del 24 dicembre.
Come primo nuovo provvedimento, si prevede il prolungamento dello stato di emergenza nazionale per ulteriori due mesi, dal 31 gennaio fino al 31 marzo. Tale previsione va in controtendenza rispetto a quanto operato dagli altri Paesi europei: uno stato di emergenza che si protrae oltre i due anni per fronteggiare una pandemia che certo non si preoccupa di rispettare i confini nazionali dovrebbe essere parimenti adottato anche dagli altri Paesi europei; invece, vediamo altri Paesi a noi vicini come la Spagna eliminare lo stato di emergenza precedentemente adottato, altri Paesi come la Gran Bretagna o la Svizzera non hanno mai adottato lo stato di emergenza, la Danimarca lo ha abrogato da cinque mesi. Se ne potrebbe dedurre che lo stato d'emergenza in Italia viene mantenuto per coprire altre inefficienze del Governo. Si prolunga lo stato di emergenza perché il sistema sanitario è ancora in affanno. Significa che le misure e gli interventi finora adottati non sono adeguati e sufficienti ad assicurare alla popolazione un sistema sanitario efficace per tutelare la salute dei cittadini. Prolungando l'emergenza di due mesi, quali nuove misure correttive si propone di adottare il Governo? Cosa manca al nostro sistema sanitario? L'Italia ha raggiunto un elevato livello di vaccinazione; secondo il «Financial Times», che mantiene una classifica aggiornata sulla base dei dati forniti dai siti governativi dei diversi Paesi, l'Italia è al secondo posto in Europa, seconda solo alla Danimarca, per dosi di vaccino somministrate. L'Italia ha vaccinato in percentuale più del Portogallo, più del Belgio, più della Francia, più della Germania, più dell'Austria, più della Spagna, più della Gran Bretagna (e potrei continuare elencando tutti i Paesi europei), ha vaccinato molte più persone in percentuale rispetto ad Israele, molte di più rispetto alla Svizzera. Anche per quanto riguarda la distribuzione della terza dose, l'Italia è in testa alle classifiche, avendo già raggiunto il 60 per cento della popolazione. La Gran Bretagna ha raggiunto il 56 per cento, la Germania il 55 e la Francia con la terza dose è arrivata al 50 per cento. Per quale motivo, allora, visto il successo della campagna vaccinale, l'Italia continua a performare peggio per quanto riguarda il contrasto alla pandemia? L'Italia, con i suoi attuali 360 decessi in media al giorno, ossia 6,15 decessi per milione di popolazione contro i 4,19 della Francia, i 3,12 della Gran Bretagna, l'1,64 della Svizzera, l'1,38 della Germania, manifesta la situazione peggiore in Europa per decessi. A fronte del più alto tasso di vaccinazione, ha ancora il più alto tasso di mortalità per Covid-19 in Europa. Mi domando e domando al Governo, quindi, quali sono le nuove ulteriori misure, in aggiunta alla campagna di vaccinazione, che si intendono intraprendere per ridurre il tasso di mortalità per Covid-19. Questo prolungamento dello stato di emergenza quali obiettivi si propone di raggiungere per risolvere definitivamente questa situazione critica di alta letalità, al fine di tutelare meglio la nostra popolazione?
Tornando al provvedimento in esame, all'articolo 3 e con il successivo emendamento governativo il Governo si preoccupa di modificare la durata della validità delle certificazioni verdi Covid-19 a far data dal 1° febbraio 2022. Mi domando: come può essere volta a fronteggiare con immediatezza l'evolversi della situazione epidemiologica una misura che entra in vigore quaranta giorni dopo la pubblicazione? Dove sta l'immediatezza dell'azione di contrasto?
La previsione di modifica - si spiega nella relazione - è volta a consentire la somministrazione della terza dose anche a coloro che, medio tempore, non l'hanno ancora ricevuta, e nel contempo a evitare l'inefficacia delle certificazioni verdi Covid che risulterebbero scadute con l'entrata in vigore della nuova normativa. Si tratta di una normativa esclusivamente burocratica: non è chiaro cosa impedisse ai cittadini di ottenere la terza dose e cosa con questa norma sarebbe stato facilitato. Piuttosto, i cittadini a quel tempo richiedevano in massa la terza dose, mentre le somministrazioni non erano disponibili e venivano calendarizzate con difficoltà.
Secondo un modo elementare di ragionare si penserebbe che, a fronte di un'emergenza sanitaria per la quale ancora è necessario un contrasto e un'azione governativa importante, vengano poste in essere misure che mettano in campo maggiori risorse per quanto riguarda la cura e la prevenzione. E invece il decreto-legge in esame si preoccupa fondamentalmente di mettere pesanti restrizioni alle libertà personali a quella piccola fascia di cittadini che consapevolmente e lecitamente ha deciso di non avvalersi della vaccinazione. Si tratta ormai solo di circa il 10 per cento della popolazione, prevalentemente appartenenti alle fasce più giovani.
Quelle dai 12 ai 19 anni, dai 19 ai 29 anni, dai 30 ai 39 anni e dai 40 ai 49 anni sono le fasce di popolazione per le quali il virus, a parte le situazioni di fragilità personale, è stato affrontato dai sistemi immunitari personali degli organismi umani in modo molto efficace, pertanto l'incidenza della letalità e di patogenicità grave sono state bassissime, anche nel periodo di assenza dei vaccini. Invece, il decreto-legge introduce previsioni di accanimento proprio per queste fasce di popolazione giovanile che costituiscono oltre il 70 per cento delle persone che oggi risultano ancora non vaccinate.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,47)
(Segue MANTOVANI). Viene vietato il consumo di cibi e bevande al banco al chiuso e nei servizi di ristorazione, l'accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive, agli spettacoli aperti al pubblico, a eventi e competizioni sportive; viene proibito l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura, alle piscine, ai centri natatori, alle palestre e ai centri sportivi, ai centri benessere, alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, ai corsi di formazione privati, se svolti in presenza.
Non è proprio facile capire dove sta il buon senso nell'applicare queste restrizioni molto dure, uniche in Europa, che ci posizionano al livello più alto al mondo per stringency index.
Oltre alle limitazioni sulla libertà personale, tali limitazioni per combattere la pandemia hanno portato al crollo di attività in bar, ristoranti, pizzerie, agriturismi, cosa che ha travolto conseguentemente interi settori dell'agroalimentare e made in Italy. Coldiretti stima in 5 miliardi di euro l'ammontare di cibi e vini invenduti, e nel 2022 il trend è in peggioramento.
Secondo Epat Ascom Torino, bar e ristoranti a Torino e Provincia devono pagare quotidianamente oltre un milione di euro al giorno per quella fetta di clientela che, essendo senza green pass, non può effettuare consumazioni.
Federalberghi Roma e l'assessore al turismo denunciano l'incomprensibile dissonanza delle norme attualmente in vigore.
Con l'obbligo della certificazione verde o green pass per musei e monumenti nei luoghi del turismo e della cultura non si può più entrare. (Richiami del Presidente).
Presidente, le chiedo per favore ulteriori trenta secondi per poter terminare.
PRESIDENTE. Trenta secondi glieli concedo volentieri!
MANTOVANI (M5S). Nel nostro Paese, l'accesso alla cultura dovrebbe essere sempre incentivato e non ostacolato.
Un gruppo di 20 scuole di danza si è riunito chiedendo alle istituzioni politiche di fare un passo indietro sulla normativa legata al green pass, perché il disagio dei giovani e delle ragazze sta aumentando e non si può andare avanti in questo modo. Perfino le squadre di calcio under 17 chiudono. Un uomo trentottenne si è dato fuoco in piazza a Oderzo perché non possedeva il green pass ed era stato multato.
PRESIDENTE. Senatrice, i trenta secondi che ha chiesto in più sono trascorsi.
MANTOVANI (M5S). Chiedo al Governo di retrocedere rispetto a questa applicazione abnorme del green pass rafforzato, perché è evidente che non è una misura sanitaria e va a comprimere le libertà in modo violento sulle persone non soggette particolarmente alla patologia Covid-19, e rischia di aggravare danni dal punto di vista economico e anche della tenuta psicologica di bambini e nelle fasce più giovani della popolazione.
PRESIDENTE. Senatrice, concluda altrimenti sarò costretto a toglierle la parola.
MANTOVANI (M5S). Sto concludendo, grazie.
Ho ripresentato in Assemblea gli emendamenti che non sono stati presi in considerazione in Commissione che chiedono di tornare dal green pass rinforzato all'utilizzo del green pass base con l'uso della mascherina FFP2. Credo che sia una misura...
PRESIDENTE. Grazie, senatrice Mantovani.
È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.
CANTU' (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, approfitto, apparentemente fuori tema, per esternare la mia amarezza per aver perso l'occasione, prima in legge di bilancio e adesso in sede di conversione del provvedimento unificato con l'emendamento del Governo per non aver saputo prenderci cura di chi si è preso cura, riconoscendo almeno un ristoro alle famiglie dei medici che, soprattutto durante la prima parte della pandemia, quando mancava di tutto (dal piano pandemico ai dispositivi di protezione individuale) e poco si sapeva di come affrontare il virus, con spirito di abnegazione hanno cercato di limitare, talvolta anche a scapito della loro stessa vita, gli effetti pandemici per i loro pazienti.
Sono oltremodo dispiaciuta che il subemendamento, nonostante fosse stato condiviso da tutti i Gruppi, opposizione compresa - e di questo vi ringrazio -, per ragioni ignote sia stato declassato a non prioritario, mentre a suo tempo, tanto per fare un esempio, sono stati trovati i fondi per i rifugi che salvano gli animali selvatici, questione molto meritoria ma dal mio punto di vista di priorità molto successiva a quella del ristoro di coloro che hanno salvato vite umane. (Applausi).
Abbiamo perso due battaglie, ma non possiamo permetterci di perdere la guerra, pur nella consapevolezza che nulla potrà restituire all'affetto delle loro famiglie coloro che hanno perso la vita. Ma in loro memoria non tralasceremo nulla, anzi cercheremo di riproporlo in ogni dove, passando dalle parole ai fatti, ben prima del 18 marzo, primo anniversario dell'istituita Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, per non lasciarla priva di significato, perché credetemi, talvolta la classe medica è sottostimata rispetto a quanto effettivamente fa per il bene comune (Applausi).
Entrando nella prospettiva evolutiva del provvedimento in discussione, ci insegna che dobbiamo essere lungimiranti, perché gli imprevisti, soprattutto nel campo sanitario, sono una variabile da tenere in considerazione ancora più che in altri settori.
E non possiamo più permetterci di rincorrere la realtà, dovendo approcciare con metodo la prevenzione e il recupero dei ritardi nelle cure, a onor del vero già intollerabili ben prima della pandemia, in un quadro di visione sistemica, di prevenzione proattiva e di governo dei rischi individuali e collettivi, perché altrimenti ci troveremo di fronte ad un'ecatombe annunciata, con disposizioni incisive per rendere effettiva l'analisi predittiva e i sistemi di sorveglianza indicati, ma tuttora inattuati. Allo stesso modo, occorre agire efficacemente con meccanismi molto persuasivi sul monitoraggio delle risorse, sui controlli e sulla responsabilità dell'intera filiera, che fin qui non è dato rintracciare, ad eccezione, almeno parziale, delle misure previste dal decreto sostegni-ter, il che ci fa ritenere che la nostra fiducia al Governo, sebbene con qualche criticità di percorso e pur se si è andati un po' lunghi, era ed è ben riposta. Non deludeteci con il ristoro dei medici, diamo un senso anche alle parole del Presidente.
È una prospettiva decisamente sfidante in termini di revisione ordinamentale, a garanzia dell'effettiva attuazione della missione 6 del PNRR, con un innovativo governo della sanità e nuove regole di ingaggio degli erogatori, compresi i medici di medicina generale, anche per ciò che riguarda l'integrazione proattiva fra medicina ospedaliera e territoriale, andando a ridurre l'incidenza dei rischi di patologie, non solo infettive, con una rete accreditata e a contratto di continuità assistenziale per livelli di intensità e tempestività di cura: il Governo su questo, nonostante gli apprezzabili sforzi, dovrebbe incidere un po' più marcatamente in valutazione e controlli di appropriatezza e sicurezza, in una cornice di piena responsabilità istituzionale. Lo stesso dovrebbe valere anche per l'adesione consapevole alla profilassi vaccinale, perché l'accresciuta fiducia dei cittadini nello Stato dovrebbe indirettamente superare molte delle perplessità sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini; come non smetterò mai di sottolineare, noi siamo tra coloro che ritengono che bisogna convincere per non costringere e uno degli argomenti più forti per convincere chi esita ed è contrario al vaccino è che lo Stato si assuma fino in fondo la responsabilità degli eventuali effetti avversi. (Applausi).
Dal nostro punto di vista un grande passo in avanti è stato fatto, anche per quanto riguarda l'impatto applicativo delle misure previste dal decreto-legge in conversione, con l'articolo 20 del decreto sostegni-ter, posto che si è finalmente palesato il concetto che non si può imporre un obbligo, nemmeno in forma surrettizia, senza assumersi le responsabilità delle eventuali conseguenze: dal 27 gennaio, grazie alla spinta della Lega, tutto questo è norma. Agire in prevenzione e promozione della salute della persona, della famiglia e della collettività attraverso l'adesione consapevole è dunque un'altra battaglia che dobbiamo saper combattere e vincere tutti insieme - ne va del nostro futuro -, coniugando tutela della salute e libertà fondamentali secondo etica e responsabilità. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bagnai. Ne ha facoltà.
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, approfitto della discussione generale su questo provvedimento di proroga dello stato di emergenza - e speriamo di poter dare per scontato che sia l'ultima, per motivi sia di ordine giuridico che di ordine epidemiologico - per lasciare a verbale alcune brevi considerazioni.
La pandemia volge al termine, ovunque in Europa si abbandonano le misure restrittive prese o non si prendono le misure restrittive annunciate. La stessa relatrice ha sottolineato che il decreto-legge - ma dovrei dire i decreti-legge, visto che il decreto-legge n. 229 del 2021 è confluito come emendamento nel n. 221, di cui trattasi - è ormai sorpassato dagli eventi. Ovunque in Europa ci si conforma alle sagge parole attribuite a Keynes: «Quando i fatti cambiano, cambio le mie opinioni. Lei cosa farebbe?». Sono parole che, però, Keynes non ha mai detto (le ha dette Samuelson), ma che hanno un senso di per sé.
Perdonatemi la sottolineatura sulla paternità della citazione, che non è solo un eccesso di feticismo erudito, ma è anche un modo per entrare nel vivo di un tema che sento di dovere e so di poter portare alla vostra attenzione: la preoccupante regressione culturale, che rischia di essere uno dei lasciti più pesanti e persistenti di questa pandemia; una regressione che ha preso le preoccupanti forme della compressione di ogni libero dibattito, in questa e in tutte le altre sedi, a beneficio di un ricorso totalizzante e totalitario al principio di autorità, all'ipse dixit. Quando quello che si dice diventa meno importante di chi lo dice, è facile che ci si avvii su strade senza uscita, soprattutto considerando che nel Medioevo ipse era Aristotele e oggi è il Comitato tecnico scientifico, nella qual cosa - mi perdonino tutti gli interessati - io non riesco a vedere un enorme progresso, se devo valutare il contributo di questo organismo alla luce degli strumenti che la mia formazione scientifica mi offre per giudicare i colleghi di disciplina non affine: la validità delle previsioni e la coerenza interna delle affermazioni. I giornalisti si sono divertiti - e io non voglio annoiarvi - con il repertorio di piroette e previsioni fallaci che questo organismo ci ha fornito.
Torno sulla mia preoccupazione. Mi preoccupa l'analogia fra l'uso che una certa politica ha fatto della "scienza" e quello che da tempi risalenti sta facendo dell'Europa: l'Europa, prima, e la scienza, poi, sono diventati i mezzi attraverso i quali una classe politica si è sottratta alle proprie responsabilità, tra l'altro facendo di questi mezzi un uso sempre curiosamente asimmetrico. La scienza è stata utilizzata per chiudere, ma si recalcitra ad usarla per aprire; la scienza è stata utilizzata per imporre obblighi che si sono rivelati, poi, scientificamente infondati, ma ancora non se ne vuole prendere atto.
Purtroppo - agganciandomi anche alle considerazioni della collega Cantù - il primo risultato dell'aver elevato ad alfa e omega del nostro dibattito, anche politico, questa paradossale fede nella scienza (perché «credo nella scienza» è un ossimoro, la scienza dovrebbe essere dubbio, investigazione) è stato che molti cittadini hanno perso fiducia nella scienza e nelle istituzioni che in essa si sono rifugiate per sottrarsi alle proprie responsabilità.
Un'asimmetria analoga - sempre nel contesto del provvedimento che siamo analizzando - vale per la cosiddetta Europa, che poi, giova ricordarlo, sarebbe l'Unione europea. Il lasciapassare Covid-19 nasce con il regolamento UE 2021/953 come strumento per facilitare la libertà di movimento ed evitare odiose discriminazioni; è in quello spirito che personalmente espressi il mio voto favorevole in questa Aula il 16 giugno 2021: all'epoca sembrava necessario favorire la libera circolazione dei cittadini europei, per non uccidere la stagione turistica. L'applicazione che se n'è fatta, però, è andata in un'altra direzione e dobbiamo dircelo: lo strumento è stato utilizzato per limitare la circolazione dei cittadini italiani e ha dato adito a una serie di comportamenti odiosamente discriminatori e di continue intollerabili violazioni della privacy, anche di criminalizzazione di cittadini che stavano semplicemente esercitando un proprio diritto. Tra l'altro, ciò ha portato danni notevoli, che sono stati evocati in questa discussione generale, a numerose attività economiche.
L'interrogazione del collega europarlamentare Antonio Rinaldi su come la Commissione intendesse intervenire per contrastare questi comportamenti discriminatori è rimasta inevasa.
I regolamenti europei si applicano quando servono, per esempio come col bail in, ad azzerare risparmi dei cittadini italiani; si interpretano quando servono a difendere la loro libertà. Questa è una curiosa asimmetria. Dobbiamo riappropriarci, perché ne siamo capaci, della nostra capacità di giudicare i provvedimenti dai loro risultati.
Sotto questo profilo, io devo dire che mi è molto difficile, anche in un'ottica comparativa internazionale, dare un giudizio positivo del green pass nella versione che abbiamo sperimentato in Italia, col suo corredo di obblighi, sulla cui dubbia legittimità costituzionale si diffonde autorevolmente il professor Alessandro Mangia in uno dei suoi ultimi interventi.
Gli emendamenti, che la Lega ha presentato in questa sede e che presenterà in occasione delle prossime numerose scadenze di decreti affini, sono orientati a rendere meno vessatorio questo strumento. Ciò che però la Lega ha chiesto autorevolmente, per bocca dei suoi Capigruppo, è che esso venga definitivamente abbandonato con la fine dello stato di emergenza, perché ci preoccupa che la nostra vita sia affidata a un lasciapassare digitale in un Paese che non si è ancora posto il tema di recepire in Costituzione la tutela dell'identità digitale della persona, oggetto di un disegno di legge depositato dall'onorevole Morelli alla Camera. Un Paese in cui non si tutela nemmeno quel diritto minimo che è la capacità di effettuare e ricevere pagamenti elettronici e non si evita di condannare alla morte civile chi, per qualche motivo, si vede rifiutare l'apertura di un conto da un istituto bancario, come chiede da tempo il senatore Siri, con un disegno di legge di puro buon senso su cui ancora attendiamo il parere al Governo.
In teoria, le parole d'ordine sono digital ed inclusive, ma poi, in pratica, l'intera infrastruttura digitale viene utilizzata per escludere e questo ci preoccupa. Ci preoccupa affidare la nostra esistenza o lasciapassare digitale in un Paese in cui non esistono presidi legislativi forti contro l'eventualità di vedere la propria identità digitale menomata o azzerata, ma anche in un Paese le cui infrastrutture informatiche hanno dimostrato di essere molto permeabili.
Qui nel Lazio, sempre per restare in tema sanitario, se ne è avuta dimostrazione l'estate scorsa, col collasso, a causa di un attacco di hacker, dell'infrastruttura della sanità regionale, con tutti i problemi che poi ne sono conseguiti. Quindi, anche se sicuramente non sarà nelle intenzioni, perché le intenzioni saranno sicuramente ottime, ma ci preoccupa uno strumento che potrebbe essere nei fatti il viatico o il presupposto di un capitalismo del controllo alla cinese.
Se vogliamo recuperare competitività verso questo importante e, per certi versi, preoccupante concorrente, non dobbiamo inseguirlo sulla sua strada, quella del sistema dei crediti sociali, ma dobbiamo continuare ad affermare la nostra via verso il progresso, che è quella della tutela, sempre e in ogni sede, della libertà. La libertà, non la repressione, hanno garantito all'Europa la sua eccellenza e ha reso possibili le tante rivoluzioni scientifiche e tecnologiche che ci assicurano oggi livelli di benessere impensabili anche solo un secolo fa. Proseguiamo sulla strada della libertà. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricciardi. Ne ha facoltà.
RICCIARDI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci apprestiamo oggi a convertire un decreto-legge che introduce diverse restrizioni alle libertà personali ed è fondamentale approcciarvisi con valutazioni attente e ponderate, considerato il quadro attuale, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche economico e sociale.
Va ricordato che quello che noi oggi chiamiamo green pass, come ha ricordato già il senatore Bagnai, è nato come strumento per agevolare il movimento transfrontaliero all'interno dell'Unione europea. Abbiamo poi deciso di estenderne l'utilizzo, attribuendogli la funzione di strumento di sanità pubblica.
In questo momento, però, abbiamo il dovere di capire il fine dell'ampliamento del suo utilizzo in particolare e del suo mantenimento in generale. Ogni progetto necessita di un obiettivo. Dobbiamo, quindi, porci la domanda: qual è l'obiettivo che ci poniamo, nel breve e medio periodo, con un uso ancora più restrittivo di questa certificazione verde?
A mio avviso, il rischio che corriamo, inasprendo ulteriormente le misure, è di minare la tenuta sociale del Paese, già fortemente provato dalla pandemia, unitamente ad una depressione della domanda interna, in un momento in cui, tra l'altro, i flussi di visitatori dall'estero sono fortemente ridotti. Girando per le nostre città, si osserva un Paese lacerato, depresso e purtroppo diviso. Tante misure legate al green pass, impattano soprattutto sui giovani, futuro del nostro Paese. Nei momenti difficili l'unità è un elemento fondamentale, che va perseguito con ogni mezzo. Questo è un elemento che non può non essere considerato.
Non possiamo ignorare che l'estensione del green pass ha effetti importanti sulla contrazione della domanda interna, considerando che la spinta al consumo non è influenzata solo ed esclusivamente dalla disponibilità economica; un'atmosfera generale depressa e tesa influenzerà negativamente le scelte di consumo relative, ad esempio, allo svago. Il rafforzamento di una misura di natura emergenziale tende a generare stati di ansia nella popolazione con ricaduta proprio sui consumi. Come possiamo spiegare ristoranti vuoti con il 90 per cento di cittadini con il super green pass?
A questo si aggiunge il tema dei turisti stranieri. Siamo certi che l'immagine che stiamo dando non sia quella di un Paese caratterizzato da innumerevoli restrizioni da evitare come luogo di vacanza? Anche perché questo avviene in un momento in cui Paesi vicini si apprestano ad eliminare o comunque ridurre fortemente l'impiego del green pass.
Oggi più che mai dobbiamo essere consapevoli che parlare di spesa per le vacanze e il tempo libero non è essere frivoli o mancare di rispetto ai deceduti bensì porre attenzione a settori fondamentali dell'economia reale. Dietro ad ogni rinuncia a spendere sul nostro territorio ci sono famiglie che si impoveriscono, bambini che non avranno un'alimentazione adeguata, ragazzi costretti a interrompere gli studi, procrastinazione di scelte familiari che, prima o poi, impatteranno pesantemente sul nostro sistema Paese.
Quello su cui dobbiamo concentrarci in questo momento è dare un segnale di ripartenza vera che non aggiunga limitazioni e complicazioni per chi lavora e favorisca la circolazione monetaria. È importante che ci impegniamo quindi a trovare soluzioni stabili che non puntano semplicemente a mettere delle toppe, bensì a creare le condizioni per una ripresa economica duratura.
La contrazione della domanda interna a causa dell'ondata della variante Omicron, avviene in un momento in cui tra l'altro sono state introdotte forti limitazioni alla possibilità di cessione dei crediti con il decreto-legge sostegni-ter e antifrode. Cessione dei crediti significa sostegno alla circolazione di beni e servizi e quindi all'economia reale, obiettivo per cui mi sono impegnata nel corso del mio mandato, depositando due disegni di legge relativi alla cessione dei crediti fiscali e alla creazione di una piattaforma per lo scambio degli stessi, attualmente in esame nella Commissione competente.
La gravità della situazione è tale che non può non essere affrontata se non con strumenti straordinari. Abbiamo bisogno di un'apertura mentale che introduca strumenti innovativi. Solo così saremo in grado di dare un messaggio forte di speranza ad una popolazione fortemente provata, incoraggiandola a credere nel futuro del nostro Paese. Non possiamo più trincerarci dietro misure palliative che già sappiamo non essere in grado di affrontare in modo risolutivo i problemi legati all'economia reale. Il superbonus 110 per cento è stato una palestra per sperimentare un modo nuovo di concepire il credito d'imposta, elevandolo a vero e proprio volano per le transazioni economiche. A noi ora il compito di non affossare questo esperimento, bensì di estenderne la portata, sempre nel pieno rispetto dei trattati europei. Colgo l'occasione infatti per ringraziare il MoVimento per quello che sta facendo per tutelare questa misura strategica in questo delicato momento. Abbiamo il dovere di punire chi trasgredisce le regole, ma anche di tutelare chi con onestà si è approcciato al superbonus producendo effetti positivi sia sull'economia che sulla tutela ambientale in un momento particolarmente buio. Sarebbero proprio questi ultimi a pagare il prezzo più alto di una limitazione allo strumento.
Onorevoli colleghi, infine, nel ricordare a me stessa che dobbiamo agire in modo razionale e che la storia ci giudicherà per le scelte odierne, vi chiedo se siamo certi di avere chiaro l'obiettivo che andiamo a perseguire con la conversione di questo decreto-legge e se siamo certi che stiamo perseguendo fini di tutela della sanità pubblica. E ancora: siamo sicuri che le regole che stiamo imponendo non stiano inducendo uno stato di stress tale nella popolazione che renderà difficile un ritorno alla normalità? Vi chiedo infine se siamo pronti ad affrontare i mesi che verranno con apertura mentale disancorandoci dagli schemi tradizionali, inidonei per fronteggiare la situazione economica attuale. Auspico, colleghi, in questo momento un dibattito sano, sereno e ponderato a tutela di tutta la popolazione italiana. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.
ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, mi unisco alle considerazioni svolte dalla collega Cantù riguardo alla vergognosa circostanza di non essere riusciti in tutto questo tempo a riconoscere un indennizzo minimo ai familiari dei medici e del personale medico in generale che ha perso la propria vita a causa della disorganizzazione, della disinformazione, della mancanza di dispositivi sufficienti a proteggerli nella prima e anche nella seconda ondata di questa epidemia. Lo faccio dopo aver condiviso il provvedimento in Commissione e in tutte le successive occasioni in cui si è tentato di convincere il Governo a fare una cosa assolutamente normale, indispensabile, dignitosa.
Devo anche dar ragione al collega Airola e non me ne vogliano gli altri. In effetti, ascoltando il dibattito, l'opposizione in quest'Aula - mi rivolgo al Sottosegretario che rappresenta il Governo - va veramente molto oltre Fratelli d'Italia. L'opposizione verbale, orale ha una consistenza notevole in quest'Aula e potrei citare i colleghi che hanno parlato prima di me; il problema è che poi, quando si pigia il bottoncino, bisogna fare attenzione perché si scambia il verde con il rosso, insomma si scambia il voto a favore del Governo con quello contrario. (Applausi). Senza scomodare un grande siciliano come Sciascia, questa gente lui l'avrebbe chiamata "quaquaraquà", ponendoli cioè all'ultimo livello nella classifica degli uomini di quel grande uomo che era Sciascia. Do quindi ragione al collega Airola, perché in effetti Fratelli d'Italia è l'unico partito di opposizione che poi vota coerentemente con quello che dice. Questo è vero. Ci sono anche altri che fanno opposizione verbale e poi si allineano a quanto stabilisce il Governo.
Il decreto-legge in conversione reca le norme che hanno interessato le ultime festività natalizie, di fine anno e dell'epifania, perché questo Governo è attento alla santificazione delle feste e ci ha regalato un decreto-legge per ogni festività: i provvedimenti oggi in conversione solo quelli di Natale e di San Silvestro. Non me ne voglia il rappresentante del Governo, ovviamente non c'è niente di personale, anzi, a livello personale esprimo totale solidarietà, perché verso chi lavora al Ministero della salute con il ministro Speranza e viene qui in Aula a prendersi tutte le giuste considerazioni fin qui ascoltate, c'è solo da esprimere umana considerazione, ci mancherebbe. Personalmente io non lo farei.
Vi è però un problema di coerenza e quasi di dignità, di decoro delle Istituzioni, del Senato della Repubblica e del Parlamento in generale. Colleghi, oggi abbiamo di nuovo a che fare con provvedimenti che agiscono sul versante delle restrizioni e li andiamo a convertire in presenza di una realtà dell'epidemia che ci vede assolutamente soccombenti. Non è un'esagerazione verbale dire che continuate a emanare e a convertire provvedimenti mortiferi. Questo è un Governo che rispetto alla pandemia ha esercitato un'azione mortifera e non è un'esagerazione, perché in tutti i passaggi della pandemia, fin dall'inizio, l'Italia ha registrato e continua ancora oggi a registrare il record dei decessi. Questa evidenza è drammatica, perché non stiamo parlando di numeri di passivo di bilancio, ma di centinaia di migliaia di decessi e dei loro familiari. Rispetto a questo l'intero Governo, il Ministro della salute, il famigerato comitato tecnico-scientifico (CTS), i signori che siedono in quel consesso, che ancora parlano, ancora pontificano e non si vergognano di farlo.
Siamo davanti a una circostanza drammaticamente rilevante: abbiamo messo in ginocchio la nostra economia con risultati drammatici sul nostro prodotto interno lordo, abbiamo impedito l'esercizio di libertà fondamentali, abbiamo anche impedito la libertà di parola e di un confronto sereno e normale su temi essenziali, ottenendo come risultato il record dei morti, ancora oggi. E ancora oggi andiamo in televisione e veniamo in Parlamento a raccontare che dobbiamo continuare a fare le stesse cose fatte fino a oggi, che sono state mortifere. E di tutto questo non ci si vergogna, neanche davanti a se stessi, davanti allo specchio, davanti alla propria coscienza.
Rappresentante del Governo, le cose da cominciare a fare, perché le fanno anche gli altri, ottenendo risultati egregi, sono: fare la ventilazione meccanica nelle aule, che costa quattro spicci e va fatta subito; potenziare i trasporti per evitare l'assembramento dei ragazzi (che non si proteggono con le mascherine, perché sono ragazzi) dentro gli autobus del trasporto scolastico; sviluppare le terapie domiciliari, perché è per questo motivo che abbiamo il record dei decessi. (Applausi). La gente che non viene curata a casa, infatti, arriva in condizioni drammatiche in ospedale e crepa.
Bisogna inoltre aggiornare i vaccini. Signor Sottosegretario, ci spiega perché continuiamo a vaccinare con il vaccino che protegge dalla prima versione del virus, quando ormai il virus è totalmente mutato? (Applausi). Noi, signor Sottosegretario, non facciamo il tracciamento; e non fare il tracciamento significa perdere completamente il controllo della pandemia. Questo è il motivo per cui, tra gli altri, abbiamo il record dei decessi. Non facciamo neanche il sequenziamento, cioè non sappiamo oggi se una persona positiva al Covid, perché ha fatto un tampone (rapido o molecolare che sia), ha una variante Omicron o Delta o una nuova variante, perché è possibile che ci siano nuove varianti. Noi non sequenziamo e - attenzione - questo non lo dice il senatore Zaffini in Aula oggi, ma l'ha detto sei mesi fa Brusaferro, il responsabile dell'Istituto superiore sanità; ha detto che l'Italia sequenzia poco.
Non abbiamo mai messo in movimento, su questa pandemia, i medici di medicina generale, che hanno vissuto la pandemia in contumacia. Ancora oggi i medici di medicina generale non sono coinvolti e purtroppo ce ne sono tanti che raccontano stupidaggini. Non facciamo lo screening anticorpale, che altri Paesi fanno. Prima di procedere ad altre somministrazioni e di diventare dipendenti dal vaccino, dobbiamo valutare gli anticorpi, perché, se qualcuno ha avuto il Covid una volta o magari due (c'è gente che ha avuto il Covid anche tre volte), a che serve vaccinarlo? A che serve, quando da tutte le parti c'è scritto che gli anticorpi che derivano dalla malattia evidentemente sono ben superiori, migliori, performanti e immunizzanti degli anticorpi da vaccino (peraltro vaccino vecchio)? Perché abbiamo comprato dieci dosi di vaccino a testa in Europa? Il Governo questa cosa ce la può dire? Perché abbiamo comprato dieci dosi del vecchio vaccino? E perché continuiamo a somministrare il vecchio vaccino? È legittimo sospettare che dobbiamo semplicemente esaurire le scorte? È legittimo sospettarlo?
Potrei parlare per un'altra mezz'ora e dire le cose che gli italiani tutti i giorni si chiedono. Presidente, la ringrazio del tempo che mi ha concesso, mentre qui lampeggia il microfono.
Colleghi, concludo con una preghiera a tutti noi: abbiamo consapevolezza del nostro ruolo, esercitando almeno l'obbligo sacrosanto di fare domande e chiedere risposte. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rojc. Ne ha facoltà.
ROJC (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, la fase critica della pandemia sembra volgere al termine.
Ciò significa, però, non che sia finita l'emergenza, bensì che dobbiamo affrontare questa nuova fase con la massima cautela. Ce lo chiedono i cittadini e le imprese che stanno vivendo una fase piuttosto interlocutoria, anche a causa dell'incerto quadro geopolitico internazionale all'interno del quale l'Italia sta necessariamente seguendo con grande preoccupazione la tensione gravissima tra Russia e Ucraina, che potrebbe davvero incidere in maniera devastante sulle nostre vite.
L'Europa e l'Italia, in particolare, non possono permettersi di volgere lo sguardo altrove. L'approvvigionamento energetico, dal cui costo dipendono le vite delle imprese (in particolare, quelle medie e piccole) e - conseguentemente - la sopravvivenza delle famiglie ci deve far riflettere con attenzione.
Il decreto-legge che ci accingiamo a convertire deve essere inteso in tutta la sua complessità. Lo abbiamo detto più volte: dalla pandemia non si esce da soli e non si esce se non considerando quelli che dovrebbero essere i valori fondanti di una società, ai quali si è peraltro richiamato anche il presidente Mattarella nel suo discorso di insediamento: solidarietà, diritto al lavoro e riduzione della diseguaglianza. In una parola: dignità dovuta a ogni essere umano.
Il decreto sull'emergenza, dunque, riguarda tutti poiché definisce per l'ennesima volta quanto sia necessario dare per non mettere a repentaglio la salute di tutti a causa del richiamo di alcuni a quel valore sublime della libertà. Cito Erich Fromm, il quale ci spiega quanto la libertà obblighi a prendere decisioni e le decisioni comportino dei rischi (nel nostro caso, il rischio di non tutelare abbastanza i più deboli, i più fragili e i più esposti in tutti i sensi).
Il provvedimento disciplina con chiarezza l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie e agli hospice, che comporta disagi importanti. Si tratta però di misure a nostro avviso necessarie per il contenimento della diffusione del virus in luoghi dove ci sono concittadini fragili a cui abbiamo il dovere di pensare. Le Istituzioni hanno il dovere di tutelare la salute di tutti, da cui dipende anche il nostro benessere.
Quanto abbiamo acclamato - lo ha sottolineato anche il presidente Mattarella - un vaccino nel primo terribile lockdown, appellandoci agli scienziati e ai ricercatori per fare presto? Questo è un appello che molti hanno dimenticato. Farci vaccinare è qualcosa che dobbiamo a chi non ce l'ha fatta, a quei più di 150.000 morti e a quegli operatori della sanità che hanno lavorato e continuano a lavorare con turni massacranti negli ospedali per curare anche coloro che, prima di ammalarsi di Covid anche in modo grave, schernivano noi vaccinati, permettendosi di dubitare della scienza e della ricerca.
Con il provvedimento in esame è stato cercato un equilibrio tra tutte le forze politiche del nostro Emiciclo: un equilibrio faticoso, ma credo che possiamo ritenerci soddisfatti. Ringrazio tutti per l'approccio collaborativo e per aver contribuito a definire le regole che determinano questa nuova fase che abbiamo cominciato o stiamo per vivere. Ringrazio gli Uffici, che si sono spesi con generosità anche per sostenere il lavoro delle Commissioni.
Spesso in quest'Aula c'è stato qualche richiamo ad altri Paesi.
In questa fase in cui l'emergenza non può ancora dirsi del tutto superata, l'Italia ha saputo affrontare le difficoltà meglio di altri Paesi. Le regole severe hanno avuto la forza di prevenire il peggio: le chiusure di attività, già fortemente provate. Noi, a differenza che in altri Paesi, ci siamo presi la responsabilità di pensare ai cittadini, in particolare ai bambini e ai giovani. La severità della situazione pandemica dei Paesi centro-europei, ad esempio, che magari non hanno seguito il rigore dell'Italia, li ha visti costretti a misure drammatiche, con disagi importanti per i cittadini e per le attività produttive. La scelta di puntare sulla campagna vaccinale è stata una scelta vincente, come ci dicono i dati dei ricoveri e delle terapie intensive, e dobbiamo ringraziare la stragrande maggioranza dei cittadini che ha aderito alla campagna. (Applausi).
La proroga dello stato di emergenza è quindi una scelta che viene fatta nell'interesse del Paese e della sicurezza di tutti. È errato pensare che lo sguardo reale sulla necessità di arginare determinati rischi che ancora possiamo correre alimenti le paure dei cittadini. Sono previsti tempi contingenti e certi che determinano questo importante passaggio di avvicinamento alla normalità. Abbiamo affrontato il problema delle scuole e degli atenei ben sapendo quanto la DAD abbia inciso non solo sulla qualità dell'offerta didattica, ma anche sullo stato d'animo di alunni e studenti, come pure di insegnanti e docenti che spesso hanno dovuto riadattare metodi di insegnamento, specialmente per i più piccoli. Non ci siamo dimenticati del disagio delle famiglie, disponendo, in un articolo del provvedimento, norme sui congedi parentali.
La pandemia ha provocato uno sfilacciamento del tessuto sociale e ricostruirne la trama richiederà tempo e impegno da parte di tutti. È determinante, dopo una iniziale fase di grande incertezza, aver saputo e potuto, grazie alla ricerca, seguire gli sviluppi del quadro sanitario e delle mutazioni del virus, ma - voglio sottolinearlo - dobbiamo un grande ringraziamento ai cittadini che, con grande senso di responsabilità, nonostante le paure, gli stravolgimenti della quotidianità e le limitazioni, hanno seguito le regole non sempre facili, rispettando il decalogo definito dalla scienza, ascoltando i virologi, coloro che dedicano la vita alla ricerca.
Ora ci aspetta un tempo complesso, la ripresa dipenderà da molti fattori. Il nostro è un Paese capace di reagire. La mia Regione - lo ricordo spesso - nel 1976 è stata colpita da un terremoto devastante, ma i friulani si sono rimboccati le maniche come nel primo e nel secondo Dopoguerra per ricostruire i paesi e le vite dei singoli e delle comunità. Sono convinta, dunque, che saremo capaci tutti di riprenderci quella normalità che davamo per scontata e sulla quale anche questo provvedimento ci aiuta a riflettere per raggiungerla al più presto. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.
GRANATO (Misto). Signor Presidente, non siamo ancora arrivati, purtroppo, al capolinea, perché mi aspetto che questo provvedimento non sarà l'ultimo e non lo è certamente. Si va sempre peggio e si procede su una china che è diventata veramente pericolosa, che sembra non avere fine.
Da questi ultimi decreti che oggi discutiamo, che sono stati inseriti uno dentro l'altro come in una matrioska, si evince innanzitutto che non c'è più alcun parere del Comitato tecnico-scientifico.
Non c'è più la foglia di fico dei tecnici e degli scienziati che dovrebbero limitare le responsabilità della politica. Questi ultimi si sono ormai defilati da questo ruolo di mallevadori di una follia legislativa che ormai non conosce più limiti.
Ormai le responsabilità sono solo politiche e si vedono in queste misure che nulla hanno a che fare con la sanità: il green pass e il super green pass non hanno alcunché di sanitario, ma sono misure finalizzate esclusivamente a eliminare il dissenso rispetto a una strategia vaccinale fine a se stessa.
I cosiddetti vaccini, purtroppo, non sono neanche aggiornati: tanta gente che ha contratto il Covid in questi due anni ha sicuramente un'immunizzazione più aggiornata rispetto a quella dei vaccini, e tuttavia non è esonerata dal dover fare dosi su dosi. Addirittura il personale sanitario sano viene estromesso e sospeso dal lavoro fino a quando non si vaccina, anche se immunizzato naturalmente.
Siamo arrivati a questo delirio che ormai sembra non conoscere più limiti né confini, finalizzato esclusivamente alla vaccinazione. Addirittura vengono sanzionati i volontari che vanno a dare da mangiare ai senzatetto sotto i ponti, perché i senzatetto devono andare alle mense dei poveri dov'è richiesto il super green pass. Abbiamo situazioni nel Paese che ormai stanno esplodendo.
Con una serie di misure deliranti quali le quarantene differenziate, che non hanno veramente alcun fondamento scientifico e su cui nessuno ha fornito spiegazioni, i genitori vengono costretti a vaccinare i figli pur senza avere alcuna garanzia sugli effetti a medio e lungo termine di questi prodotti, che, ripeto, forniscono un'immunizzazione non aggiornata, e che, oltretutto, sui ragazzi e sui bambini è anche perfettamente inutile poiché questi riescono a superare il Covid senza conseguenze.
Sapete benissimo che mancano studi sulle correlazioni con altre patologie; che mancano studi sull'efficacia - in termini di durata-effetto - di questi prodotti. Sapete benissimo che mancano studi sugli effetti a medio-lungo termine e che, poiché avete definito vaccini questi farmaci sperimentali, sono previsti dalla normativa tre anni di monitoraggio addizionale che non sono stati per nulla attivati, perché siamo in farmacovigilanza passiva, e oltretutto i danni da vaccino non vengono riconosciuti perché sono sottoposti a un algoritmo AIFA che fa riferimento a un algoritmo fornito dall'Organizzazione mondiale della sanità che non si fonda su alcuno studio pubblicato. Questo mi è stato riferito a seguito di una mia istanza di accesso agli atti. Oltretutto, dal 12 ottobre l'AIFA non fornisce il report sugli effetti avversi, che doveva fornire al massimo ogni tre mesi. Non solo siamo in farmacovigilanza passiva e viene segnalato un effetto avverso su 100 almeno, ma oltretutto il report non viene fornito dal 12 ottobre: l'ultimo report si chiudeva il 26 settembre.
Adesso sono intervenute le vaccinazioni sui minori dai cinque agli undici anni e non sappiamo se ci sono stati effetti avversi.
Non sappiamo assolutamente nulla, però abbiamo i dati EudraVigilance su tutti i ventisette Paesi dell'Unione, che parlano di 38.983 decessi avvenuti in prossimità delle vaccinazioni e di 3.530.362 danneggiati. Questi sono i termini in cui dobbiamo parlare quando andiamo ad obbligare la gente a un trattamento sanitario a cui, se fossimo in un Paese normale, chiunque, facendo valere i suoi diritti umani, dovrebbe potersi sottrarre senza conseguenze sui propri diritti civili. Invece avete costretto la gente a scegliere tra diritti civili e diritti umani. (Commenti). Adesso state pure colpendo i diritti politici delle persone, perché state limitando la possibilità delle persone vaccinate di essere rappresentate sia in Senato che alla Camera, escludendo tutti i parlamentari che non abbiano il super green pass e che abbiano superato i cinquant'anni da qui al 15 giugno. Questo che senso ha sotto il profilo sanitario? Quale motivazione di natura sanitaria si cela dietro questa follia, visto e considerato che il tampone è l'unico strumento che viene effettivamente richiesto anche quando si tratta di situazioni particolari per poter attestare se una persona è contagiosa o meno, se è positiva o meno?
Non dimentichiamo che avete consentito anche al personale sanitario, così come a tutti i lavoratori, anche positivo di saltare le quarantene se aveva la terza dose, perché - ebbene sì - con la terza dose ci si ammala - perché questo vaccino non immunizza - e si muore pure. Sono tutte fandonie quelle che andate a raccontare alterando i dati delle terapie intensive e dei ricoveri anche in malattie infettive. Per quale motivo sono fesserie? Perché dalle stesse dichiarazioni dei medici e dei dirigenti ospedalieri vengono inseriti tra i non vaccinati tutti coloro che hanno superato i quattro mesi dall'ultima somministrazione di vaccino; tutti questi soggetti vengono considerati non vaccinati e inseriti in questo calderone. Pertanto, tutti i dati sono assolutamente sfasati.
Come potete permettervi di chiedere ai genitori di scegliere se far ammalare i figli per la loro mancanza di socialità, la loro mancanza di formazione e di scuola, o praticamente di esporli a un rischio biologico altissimo, su cui non fornite alcuna garanzia? Penso che a questo proposito ci siano veramente gli estremi per dei crimini contro l'umanità, di cui spero al più presto che voi dovrete rispondere in qualche sede. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.
BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, credo che questa complicata legislatura che stiamo vivendo, con l'alternanza dei diversi Governi di cui abbiamo potuto fare esperienza in questi mesi, passerà alla storia anche per un obiettivo particolarmente qualificante che si è riusciti ad ottenere e che ha il nome di vaccinazione. Una vaccinazione che mai si era data prima in un momento storico senza che ci fosse stata una preparazione culturale. Ci siamo trovati davanti all'emergenza di una pandemia, e in tale emergenza abbiamo dovuto vivere il dramma delle morti, che adesso forse abbiamo anche dimenticato ma i cui numeri erano davvero pesanti, fino alla comparsa del vaccino nel nostro scenario.
Inizialmente erano più tipi di vaccino, poi sappiamo che sono stati progressivamente selezionati i vaccini che utilizzano il nuovo meccanismo a mRNA: penso ai vaccini di Pfizer e Moderna. Il vaccino ha fatto da spartiacque nella pandemia, così come nella gestione del nostro tempo e del contesto in cui stiamo vivendo ha fatto da spartiacque l'intervento sistematico, strutturale e continuativo del generale Figliuolo, che ha guidato queste operazioni e lo ha fatto - credo - con grande competenza e certamente anche con un piglio militare che non possiamo dimenticare.
Il decreto-legge che stiamo esaminando oggi va letto alla luce di queste due situazioni: da un lato, il dramma di una patologia e di un'aggressione virale che ci ha lasciato nel mondo intero sorpresi, spiazzati, anche angosciati e rinchiusi in casa nei rispettivi lockdown e, dall'altro lato, l'irruzione del vaccino come unico strumento, in quel momento, di risoluzione del problema: un mezzo di prevenzione che si innestava all'interno di una situazione ad elevata complessità e che ha cercato di creare, nella sensibilità di tutti noi, l'idea di vaccinarsi.
Vaccinarsi fa bene: ricorderete tutti come, all'inizio di questa operazione, quella al vaccino sembrava quasi una rincorsa e sembrava quasi che l'azione del Governo fosse quella di rallentare, ordinare, classificare e stabilire le priorità, salvo poi, a un certo punto, innestare un'inversione di tendenza per cui era bene vaccinare tutti, sempre e comunque, fino agli open day della vaccinazione. Ma è stato proprio questo pressing positivo che ci ha permesso di emergere dalla pandemia, che non è ancora del tutto risolta, ma che comunque presenta le condizioni o almeno le precondizioni per un ritorno alla normalità. Di questo stiamo parlando in questo momento: non tanto del pressing della vaccinazione che si è cercato di fare utilizzando tutte le possibili e immaginabili categorie: la persuasione, la convinzione e la spiegazione scientifica a quella dell'incentivazione (sappiamo di aziende che hanno addirittura promesso premi a chi si vaccinava), fino alla situazione opposta, che è quella della penalizzazione per chi non si vaccinava, quell'alzare sempre di più la quota di complessità della vita per chi si andava sottraendo al vaccino.
Ora però questa sorta di emergenza richiede da parte di tutti noi lo studio di un piano inclinato per capire come ne veniamo fuori. Sappiamo che le situazioni più complesse sono, per esempio, quelle delle scuole: abbiamo creduto per un certo periodo di tempo all'inizio della pandemia - ce lo ricordiamo tutti - che i bambini fossero in qualche modo immuni da questo rischio. Poi abbiamo scoperto che i bambini non erano affatto immuni dal rischio: ricordo all'inizio i primi casi che sembravano quasi orecchiare la sindrome di Kawasaki, che è una sindrome particolare, una patologia che colpisce i bambini, perché se ne coglievano le somiglianze e le differenze. Però certamente abbiamo visto bambini ammalarsi e abbiamo visto quindi la necessità di estendere la vaccinazione anche a loro, ma soprattutto abbiamo tenuto conto di una cosa fondamentale: il bisogno di salute va sempre ottemperato all'interno di altri bisogni. Il diritto alla salute, previsto dall'articolo 32 della Costituzione, contempla la necessità, per esempio, che per i bambini si tenga conto del diritto all'istruzione, quindi del diritto a frequentare la scuola, e per tutti gli adulti del diritto-dovere al lavoro.
Abbiamo vissuto l'esperienza dello smart working, che abbiamo enfatizzato all'inizio come se fosse la soluzione e la panacea di tutti i mali, ma soprattutto abbiamo enfatizzato quello che riguardava la didattica a distanza. Se ricorderete, un anno fa, parlavamo della didattica a distanza come della soluzione ideale, anzi addirittura ne enfatizzavamo il valore per la spinta la digitalizzazione che stava offrendo. Dopo di che, come a volte succede nelle mode intellettuali, dalla enfatizzazione siamo quasi passati alla demonizzazione: si è detto no alla didattica a distanza, perché non si costituisce come una fonte di apprendimento adeguato per i bambini.
Tuttavia oggi possiamo parlare della emersione dalla fase più drammatica e quindi del ritorno alla normalizzazione grazie a uno strumento: questo strumento resta, ancora oggi, la vaccinazione. Ancora oggi, in relazione alle terapie che ci permettono di intervenire per curare precocemente l'infezione che si stabilisce quando il virus attacca l'organismo, sussistono molte speranze e qualche dubbio, qualche perplessità. Sappiamo anche che, in questo momento, le persone che hanno ricevuto le famose tre dosi di vaccino e che comunque impattano, incontrano il virus possono cavarsela a volte con terapie che sono molto simili a quelle di una normale influenza; in qualche altro caso servono terapie più impegnative, come quelle con i monoclonali.
Noi oggi stiamo discutendo come poter garantire alle persone quella vita normale, che include la possibilità di fare sport e di partecipare alle attività sportive, di frequentare luoghi come musei, cinema e teatri, di frequentare anche le discoteche. Tutto questo ci deve riempire di speranza nel guardare avanti.
Resta ancora, invece, altamente problematico renderci conto che quell'attività positiva che il vaccino permette, facilitando l'inclusione e il recupero sociale da parte di tutti, non ha ovunque la stessa ricaduta sul piano economico; non ha la stessa ricaduta sul piano, per esempio, della riapertura degli esercizi commerciali. Roma, da questo punto di vista, è una fonte continua e costante di esperienza di alberghi e di esercizi commerciali che hanno chiuso e che stentano a riaprire, di persone che non hanno affatto recuperato la propria posizione di lavoro e che sono stremate da una cassa integrazione prolungata, che non solo ha ridotto le loro possibilità economiche, ma molte volte ne ha anche minato l'autostima, lo spirito di iniziativa, la voglia di rimettersi in gioco.
In tutto questo influiscono non soltanto i costi emergenti, che sono in questo momento legati all'elettricità, alla luce e al gas, con tutto quello che ciò comporta, ma anche un'inflazione che sta rosicchiando condizioni economiche già provate dalla stessa pandemia.
Ciò che noi chiediamo al Governo, anche attraverso la conversione di questo decreto-legge, è che nell'alleggerire le misure che limitano quelle libertà individuali e che sono funzionali alla salute personale e a quella pubblica, si tenga maggiormente conto delle difficoltà per le quali le persone, tornate alla normalità, non riescono a vivere pienamente l'esperienza scolastica, nel caso dei ragazzi, e l'esperienza professionale, nel caso degli adulti. Abbiamo bisogno che in quei casi vi sia maggiore attenzione e maggiori risorse, per offrire davvero un panorama di speranza e di ottimismo molto più concreto. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, più che un commento a questi due decreti-legge (perché sono due fusi in uno solo), che sono stati pensati un po' di tempo fa (era il 28 dicembre e c'era una situazione epidemiologica ben diversa: era il picco massimo dei contagi, dei decessi e delle ospedalizzazioni), mi appresto a esprimere una sorta di auspicio nei confronti dei membri del Governo che sono qui presenti.
Innanzitutto, visto che il quadro epidemiologico è cambiato (c'è stato un crollo, per fortuna vertiginoso, dei casi, quindi gli ospedali stanno cominciando a respirare e sono diminuite le terapie intensive), è bene che il Governo cominci a cambiare strategia.
Probabilmente, in una certa fase, quella più acuta della pandemia, il green pass e il super green pass sono serviti a far vaccinare i cittadini. Così lo diciamo una volta per tutte: è un obbligo surrettizio. Più obbligo questo dell'obbligo imposto per legge. Almeno siamo chiari, ce lo diciamo ed evitiamo le ipocrisie. Ora che il 90 per cento dei cittadini over 12 è vaccinato, lo dico al Sottosegretario: chi è vaccinato è vaccinato, mentre chi non si è vaccinato difficilmente si vaccinerà con gli obblighi che sono stati inseriti.
Come vediamo dal numero di prime dosi giornaliere, non sono più gli obblighi che possono convincere la parte restante. Forse è meglio, per convincere i cosiddetti esitanti, evitare il pugno di ferro, che magari li compatta tra loro e soprattutto li spaventa, ma cercare dialogo e confronto. Non ci stancheremo mai di dirlo: dialogo e confronto. (Applausi).
Se i dati continuano a migliorare, come auspichiamo tutti quanti, se il virus diventa endemico e si va verso la fine dello stato di emergenza, bisogna cominciare a pensare di allentare le restrizioni; bisogna anche cominciare a pensare di archiviare il green pass, cominciando dal super green pass. Perché dico questo? Guardiamo a ciò che sta succedendo negli altri Paesi, in Europa e fuori. In Gran Bretagna, dal 21 febbraio il Covid-19 sarà dichiarato una malattia simile all'influenza; in Danimarca, stop a mascherine e green pass: il Covid-19 non è più una malattia socialmente critica; in Francia revocheranno il super green pass.
Allora, è plausibile che fra una settimana, invece, in Italia noi obblighiamo le persone a vaccinarsi, altrimenti impediamo loro di andare a lavorare? È plausibile pensare che un rappresentante del popolo non possa entrare in Parlamento se non è vaccinato? Pensiamoci. Interroghiamoci su questo. I cittadini devono essere tutti uguali. Quindi, diamo la possibilità anche ai non vaccinati di lavorare e ai non vaccinati di venire in Parlamento a svolgere le proprie funzioni, che sono state attribuite loro dalla Costituzione. (Applausi).
Auspichiamo che il Governo intervenga in questa direzione, anche perché, rispetto all'abolizione del green pass, ci sono anche tanti "trivaccinati" che sono stanchi di dover presentare ogni volta il lasciapassare per poter svolgere il proprio lavoro e tutte le attività che la quotidianità richiede. Con il passare del tempo, inoltre, il rischio è anche quello che venga danneggiata la nostra economia, anziché in qualche modo favorita. Pensiamo, soprattutto, al settore del turismo. (Applausi). Quindi, prima torniamo alla normalità, prima eliminiamo il lasciapassare e prima riusciamo a far riprendere meglio la nostra economia.
Soprattutto, guardiamo i numeri con attenzione. Anche qui mi rivolgo al Sottosegretario: guardare i numeri reali e trarre le giuste conclusioni, perché non si possono continuare a considerare morti per Covid-19 coloro che non sono morti a causa del Covid-19, ma che sono morti per altri mali e avevano anche fatto un tampone risultato positivo, come aveva suggerito l'Organizzazione mondiale della sanità. (Applausi).
Per non parlare di qualche ospedale che trucca i dati, come l'inchiesta di Restart su Rai 2 ha spiegato chiaramente, sostanzialmente per avere più risorse e più soldi. Sappiamo, infatti, che i malati di Covid-19 vengono ristorati, a livello economico e a livello ospedaliero, in modo maggiore rispetto a tante altre situazioni.
Signor Sottosegretario e membri del Governo, ormai il quadro sta andando verso la direzione di fine pandemia. Ce lo auguriamo tutti e speriamo che sia così, ma l'impressione è che se dessimo retta al CTS l'emergenza durerebbe quindici anni. È comprensibile perché, se non c'è più l'emergenza, viene meno anche il ruolo del CTS e, quindi, chi ne fa parte probabilmente non sarebbe più direttamente coinvolto in prima persona come lo è adesso. È umanamente comprensibile, ma attenzione: una cosa del genere alimenterebbe una cultura del sospetto fino a ieri ingiustificata. Qualcuno sarebbe legittimato a pensare che si vogliano abituare le persone alla sorveglianza e noi ci auguriamo che non sia questo l'obiettivo. (Applausi). La politica torni a essere protagonista, riprendendosi lo spazio che è stato lasciato in questa fase ai medici. La politica deve tornare a essere protagonista, usando buon senso e ragionevolezza.
Lo dico fuori dai denti: reputiamo una grande esagerazione togliere stipendi e pensioni, vita sociale e negare persino le cure a chi non si è vaccinato. (Applausi). Abbiamo sempre curato - giustamente, aggiungo io - assassini e clandestini perché sono persone, e ricordo queste parole scolpite. Se un cittadino italiano decide di non vaccinarsi, cosa facciamo? Non lo curiamo e lo lasciamo morire di fame? Scusate, ma da cristiani forse qualche domanda ce la dovremmo porre tutti. (Applausi). Se questo è il cosiddetto nuovo umanesimo, allora dovremmo chiamarlo disumanesimo. Scusatemi, ma dovrebbe essere così.
Bassetti parla di pacificazione. Crisanti dice che oggi inseguire chi non vuole vaccinarsi non serve e non cambierebbe nulla. Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani, ha detto di liberare le città dalla paura, restituendo la gioia di vivere. L'ossessione per il Covid sta generando insicurezza e aggressività. Stiamo attenti perché la gente ha voglia di ritornare alla normalità e non si può parlare di normalità associandola a libertà compresse. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.
MAUTONE (M5S). Signor Presidente, come ricordato dal presidente Romeo, nell'analisi e breve considerazioni sul disegno di legge n. 2488, in discussione oggi in Assemblea, non si può non considerare il netto sfalsamento cronologico tra il momento in cui esso e i vari decreti-legge afferenti sono stati emanati e l'attuale situazione generale. La situazione epidemiologica è sicuramente migliorata sia per il numero dei contagi sia per il progredire della campagna vaccinale, che è riuscita a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti che inizialmente l'avevano rifiutata aprioristicamente. Questa realtà è spesso il frutto di una campagna informativa che non riesce a toccare i tasti giusti o non è sufficientemente capillare nella sua realizzazione o, ancora, non riesce a trasmettere messaggi chiari e semplici, capaci di rimuovere remore o preconcetti legati - questi ultimi - spesso a soggezioni psicologiche o a retaggi culturali senza reale fondamento scientifico.
Con il passare del tempo il muro di gomma si è allentato e sempre più cittadini aderiscono in modo responsabile alla campagna vaccinale, senza dimenticare il rispetto delle misure di protezione individuali e collettive, mentre le forme clinicamente gravi di Covid, quelle che richiedono ricovero ospedaliero o necessitano della terapia intensiva, hanno nei vaccini il loro punto insostituibile. La capacità di diffondersi e di contagiare del coronavirus, che è stata così alta per la variante Omicron, dipende in gran parte dal nostro senso di responsabilità; dal nostro senso civico di appartenenza a una collettività; dall'anteporre il rispetto della salute altrui, soprattutto per le persone fragili, anche rinunciando al giusto desiderio e alla voglia di riprendere a vivere, a rifare tanti gesti semplici di affettività e di condivisione di gioie e di dolori con i propri amici e i propri familiari.
Ovviamente, però, se chiediamo ai cittadini sacrifici, restrizioni ed attenzioni, anche le istituzioni devono fare la propria parte. Tutto ciò deve essere realizzato in termini di programmazione, di scelte condivise, di corretto supporto e di adeguate capacità di risposta alle molteplici difficoltà e problematiche che colpiscono le varie categorie e le tante attività imprenditoriali e commerciali, senza dimenticare la necessità di un sempre costante e continuo coordinamento fra la cabina di regia centrale e le strutture regionali e territoriali.
Non si può non rilevare che alcuni dei provvedimenti adottati e delle relative misure stabilite sono spesso il frutto di un compromesso politico tra le diverse posizioni di ciascuna forza politica. Tutti sappiamo che, per il bene del Paese, non si tratta di mettere una propria bandierina o di far prevalere una propria posizione, magari arrogante, senza condivisione, spesso legata a prospettive elettorali o alle sirene ammaliatrici dei sondaggi e degli exit poll del momento. Le scelte politiche - secondo me - devono partire da due punti fondamentali: da un lato, seguire le indicazioni scientifiche e le opportune valutazioni della situazione epidemiologica del momento, con le conseguenti previsioni del suo andamento successivo; dall'altro lato, verificare la corretta e capillare attuazione di quanto viene deciso. Solo per citare un esempio, non si può prevedere l'utilizzo di mascherine FFP2 nelle istituzioni scolastiche, educative e universitarie - come d'altronde sono previste anche nel decreto-legge in esame, che stanzia a tal proposito ulteriori 5 milioni - senza al tempo stesso verificarne la loro reale ed effettiva disponibilità in quelle strutture. Portando un altro esempio, occorre verificare che il prezzo calmierato dei test antigenici previsto per obbligo per le farmacie, per le strutture autorizzate e accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sia realmente applicato secondo i protocolli stabiliti, evitando ulteriori aggravi economici per i tanti cittadini già in difficoltà.
A tal proposito avevo presentato l'emendamento 14.0.6, su cui è stato espresso parere contrario dal Governo, per l'istituzione dei centri cosiddetti long Covid, per seguire nel tempo (nei prossimi due anni in particolare) e monitorare i pazienti nel loro successivo decorso dopo la fase acuta del Covid dal punto di vista clinico, laboratoristico, cardiologico, pneumologico, ma anche psicologico. Parliamo tanto anche di quest'ultimo aspetto, soprattutto negli adolescenti, ma dobbiamo chiederci che cosa facciamo realmente per loro. Già con il decreto-legge n. 73 del 2021 sono previste a carico del Servizio sanitario nazionale, per due anni, alcune prestazioni come elettrocardiogramma, ecocardiogramma, spirometria e TAC torace per il follow-up di quei soggetti, per modulare la gravità del quadro Covid. Mi chiedo però quale sarà il risultato se non esiste una équipe multispecialistica in ogni ASL, come previsto nell'emendamento, che coordini, segua e si faccia carico di tali pazienti. Non basta offrire la gratuità delle prestazioni diagnostiche; esiste anche una valutazione clinica che va fatta e l'emendamento sui centri long Covid prevedeva proprio questo. Avremmo avuto sicuramente un miglioramento di quanto si offre a cittadini per la tutela della loro salute.
Occorrono scelte chiare, semplici, precise e lineari nella loro corretta applicazione, non ondivaghe o addirittura da sembrare concepite dalle menti di burocrati che vivono in una realtà lontana da quella che è la vita reale; o ancora - come in alcuni casi si verifica - provvedimenti adottati e modificati dopo alcune settimane, di cui i cittadini non riescono assolutamente a comprendere il significato.
Vado a concludere, signor Presidente, ponendo l'accento su un altro punto di criticità. Ribadisco - secondo me - l'importanza di assicurare la piena attuazione delle misure per la riduzione delle liste di attesa, mai come ora estremamente lunghe; problema quest'ultimo indubbiamente già presente e quasi atavico su tutto il territorio nazionale, ma in particolare nelle Regioni meridionali. Occorrono necessariamente ulteriori interventi per garantire il recupero dell'arretrato causa pandemia, erogando prestazioni ambulatoriali di screening e di ricovero ospedaliero ordinario per patologie non Covid, che tuttora non risultano adeguatamente e tempestivamente prese in carico. Anche le opportune misure per contrastare queste criticità saranno l'espressione concreta di un effettivo ritorno alla normalità.
Signor Presidente, il 4 febbraio è stata la Giornata mondiale della lotta contro il cancro: "Close the care gap", ovvero "eliminare la disparità delle cure", che è lo slogan scelto quest'anno. È necessario un piano di recupero per l'oncologia, per non avere, dopo la pandemia da Covid, accanto alle evidenti o quasi - oserei dire - inevitabili difficoltà economiche e sociali, una nuova emergenza sanitaria, una prossima epidemia di casi avanzati di tumore non più operabili o trattabili per i ritardi e le carenze accumulatisi negli ultimi due anni.
Signor Presidente, vado a concludere. Il MoVimento 5 Stelle è rispettoso degli impegni assunti nei confronti dei cittadini e, pertanto, darà il suo voto favorevole al provvedimento in esame, pur con le piccole puntualizzazioni che ho voluto fare. Come ha ben spiegato e anche ribadito il nostro presidente Conte, vi è la necessità di un patto per i cittadini, di un'azione più incisiva per affrontare le diverse priorità urgenti, dal caro bollette, con risorse aggiuntive, agli interventi strutturali in sanità, senza dimenticare la sicurezza e la dignità del lavoro e le grandi sfide del PNRR e delle riforme. Queste sono solo alcune delle criticità e delle problematiche che ogni famiglia vive ogni giorno sulla propria pelle e a cui bisogna dare una risposta oggi, e non domani. Noi del MoVimento 5 Stelle ci siamo, come sempre. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
La relatrice e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.
In attesa dei pareri della 5a Commissione, sospendo la seduta fino alle ore 18,30.
(La seduta, sospesa alle ore 12,14, è ripresa alle ore 18,34).
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.
La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 8.33 (testo 2), 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.11, 13.1, 15.1 e 17.0.2.
Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e favorevole sull'ordine del giorno G1.12.
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori Malan e La Russa, identico agli emendamenti 1.2, presentato dalla senatrice La Mura e da altri senatori, 1.3, presentato dalla senatrice Granato, e 1.4, presentato dal senatore Paragone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Granato, fino alle parole «con le seguenti».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.7.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Granato.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dai senatori Malan e La Russa.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dai senatori Malan e La Russa.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1.10 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dai senatori Malan e La Russa, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'ordine del giorno G1.1 è inammissibile.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.12 non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dalla senatrice Granato.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2 ad eccezione del 2.1500, sul quale il parere è favorevole.
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dai senatori Malan e La Russa, identico agli emendamenti 2.2, presentato dalla senatrice Granato, e 2.3, presentato dal senatore Paragone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dai senatori Malan e La Russa.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dai senatori Malan e La Russa.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1500/1, presentato dal senatore Lorefice.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1500/2.
MANTOVANI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, dovrebbe essere stato inviato e arrivato alla Presidenza il testo per la trasformazione di tale emendamento in ordine del giorno. Chiedo quindi di trasformare tale emendamento in ordine del giorno.
PRESIDENTE. A me non è arrivato, ma chiediamo subito alla relatrice e al rappresentante del Governo di pronunziarsi in proposito.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Senatrice Mantovani, mantiene il subemendamento? Il parere sull'ordine del giorno è comunque contrario da parte del Governo. (Brusio). Colleghi, fate silenzio.
MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, se il Governo non lo vuole esaminare come ordine del giorno, lo ritiro.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1500/3.
LOREFICE (M5S). Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1500/4, 2.1500/5 e 2.1500/6 sono stati ritirati.
Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.1500/7.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1500/7.
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1500/7.
PIROVANO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIROVANO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, sull'emendamento 2.1500/7 si pone una questione logica. Abbiamo fatto una legge che prevede l'obbligo per i bambini di indossare le mascherine FFP2 sia a bordo dei mezzi pubblici che a scuola, in caso di contatti e quant'altro, ma le FFP2 per bambini non esistono. Stiamo chiedendo semplicemente che si faccia - come è stato stabilito con l'approvazione di un altro emendamento in Commissione - un tavolo con i produttori di mascherine affinché, grazie al lavoro trasversale dalla Commissione, possano essere interpellati, come hanno chiesto più e più volte. Ricordo tra l'altro che noi abbiamo sempre chiesto loro di produrre le mascherine quando eravamo in emergenza. Questo tavolo sarebbe utile per capire se le FFP2 possano andar bene anche per i bambini e come debbano essere fatte. Ma se chiediamo ai produttori e agli importatori di avere un prezzo calmierato nelle farmacie per le FFP2, non possiamo trovare nelle farmacie delle mascherine che non siano FFP2 vendute alle mamme e ai papà e che costano più di 75 centesimi e fino a qualche euro. Non riusciamo a capire perché non ci sia la volontà di risolvere questo problema a due anni dall'inizio della pandemia.
Quello in esame ci sembrava un emendamento di buon senso, perché si sa che le FFP2 per bambini non esistono, ma ci sono solo le FFP2 small. Quindi manteniamo questo emendamento e siamo felici che vengano coinvolti finalmente anche i produttori italiani che ci hanno dato una mano nell'emergenza quando le mascherine non c'erano. (Applausi). È una cosa che probabilmente avrebbe dovuto essere fatta anni fa e non adesso.
TONINELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINELLI (M5S). Sull'emendamento 2.1500/7, che riguarda le mascherine per bambini, chiedo un supplemento di verifica da parte da parte del Governo, perché l'argomento è assolutamente attuale. Come ha detto la collega, mentre le mascherine FFP2 degli adulti rientrano tra quelle a prezzo calmierato, non è così per quelle dei bambini, perché non esistono tecnicamente, né da protocollo, mascherine ad uso bimbi.
Quindi, cosa accade ai genitori, tra cui il sottoscritto? Per rispettare la legge e mandare i bambini a scuola con la mascherina FFP2, comprano nelle farmacie delle mascherine small, che non rientrano nella categoria delle FFP2, ma fungono come protezione alla stessa maniera. La differenza è che non costano 75 centesimi, ma il prezzo va da 1,50 euro in su. È una problematica emersa anche in conseguenza dell'audizione del commissario, generale Figliuolo, a cui è stato chiesto come mai avessero imposto l'obbligatorietà di dette mascherine per i bambini. Come facciamo, dal momento che non sono ancora arrivate nelle scuole e, oltretutto, non esistono?
Quindi - a mio parere - pur non essendo tra i firmatari, l'emendamento 2.1500/7 potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno, vincolante e senza condizioni, che impegni il Governo, che sta bandendo le gare e che già in questo decreto dovrà ottenere un rapporto di collaborazione diretta e di consultazione con i produttori italiani di mascherine che possono fare magazzino e programmazione nella filiera produttiva, ad inserire anche le mascherine FFP2 per bambini. Non stravolge il decreto, non stravolge l'impianto normativo e dà una mano a milioni di famiglie italiane con bambini che vanno alle elementari e in particolare alle medie. La FFP2 small a mia figlia non va bene: ha il viso troppo piccolino per una FFP2 small e, quindi, bisogna andare in farmacia e pagare 5 euro la mascherina.
Quindi, chiedo alla Lega, alla senatrice Pirovano e al primo firmatario Augussori di trovare una soluzione, con un ordine del giorno, magari firmato da tutte le forze politiche, che abbia una consistenza più importante come impegno al Governo, in modo tale che nelle prossime gare bandite dalla struttura commissariale siano inserite anche le mascherine per bambini. Questa è la richiesta e spero che il Governo possa considerarla, perché è una problematica quotidiana dei cittadini italiani. (Applausi).
VALENTE, relatrice. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, visti il tema e l'importante attenzione che credo tutte le forze politiche vogliono dare a questo specifico argomento, proporrei, se possibile, chiedendo scusa ai colleghi perché abbiamo iniziato da poco, una breve pausa tecnica. (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, innanzitutto è stato rivolto dal senatore Toninelli al primo firmatario del subemendamento 2.1500/7 l'invito a trasformarlo in un ordine del giorno. Credo che la prima risposta debba darcela il senatore Augussori.
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, credo che la sospensione, se verrà accordata dall'Aula, sarà utile per confrontarci su questo tema.
PRESIDENTE. La sospensione eventualmente sarebbe di una decina di minuti, perché sono molti gli emendamenti presentati. Non si può chiedere di approvare entro questa settimana un provvedimento e poi fermarci, perché altrimenti si contraddice quanto ci siamo detti. (Applausi).
LA PIETRA (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA PIETRA (FdI). Signor Presidente, innanzitutto noi siamo contrari alla sospensione. E poi vorrei ribadire che l'ordine del giorno e la sua richiesta...
PRESIDENTE. Senatore La Pietra, se dovesse esserci una vostra contrarietà, dovrei mettere ai voti la proposta di sospensione. Del merito parleremo dopo.
LA PIETRA (FdI). Signor Presidente, in realtà la situazione è molto chiara. Quando c'è stata la richiesta di trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno il Governo ha detto no, si è dichiarato contrario. Dopodiché, la senatrice Pirovano ha detto che si andava a votare e poi è stata chiesta la sospensione.
Noi siamo contrari. La situazione è chiara. All'ordine del giorno è stato detto di no e la senatrice Pirovano ha chiesto di votare. Noi chiediamo di votare l'emendamento.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, per cercare di venire incontro all'esigenza di non far perdere tempo all'Aula e di non fare arrabbiare l'opposizione, chiediamo, come Gruppo Lega, se possibile - naturalmente dobbiamo essere tutti d'accordo - di accantonare momentaneamente questo emendamento e andare avanti con gli altri, così da dare il tempo di verificare la possibilità di operare la trasformazione in ordine del giorno chiesta dal collega Toninelli.
PRESIDENTE. Senatore Romeo, il subemendamento 2.1500/7 è presentato a un emendamento della Commissione di una dimensione tale da fermare completamente i nostri lavori, perché ci sarebbero delle preclusioni anche rispetto all'articolo 3.
Pertanto, metto ai voti la proposta di una breve sospensione dei lavori fino alle ore 19,05.
È approvata.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 18,56, è ripresa alle ore 19,12).
PIROVANO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIROVANO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, trasformiamo l'emendamento 2.1500/7 in ordine del giorno e auspico che abbia una priorità, visto che ci auguriamo che fra poco la pandemia sia finita e magari prima di allora riusciamo a risolvere questo problema.
PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.1500/7 non verrà posto ai voti.
TONINELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINELLI (M5S). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno in esame.
PRESIDENTE. Vedo che anche il senatore Vitali chiede di sottoscriverlo.
FAZZOLARI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, desidero richiamare quest'Assemblea a un principio di realtà, perché per chi fa le leggi può essere utile. Noi abbiamo il piccolo problema che il Governo dei migliori...
PRESIDENTE. Senatore, questo non è il contenuto dell'ordine del giorno.
FAZZOLARI (FdI). Come no?
PRESIDENTE. Non c'è il voto, quindi non ne può parlare, senatore.
FAZZOLARI (FdI). Che significa? Non posso parlare di un emendamento?
PRESIDENTE. Non c'è più l'emendamento.
Se andiamo avanti così i bambini crescono e non ci sarà più bisogno delle misure pediatriche perché avranno raggiunto una certa altezza. (Applausi).
RUOTOLO (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUOTOLO (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, chiedo anche io di sottoscrivere l'ordine del giorno G2.1500/7, a nome del Gruppo.
CASTELLONE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per dire che questo ordine del giorno è sottoscritto anche da tutto il Gruppo MoVimento 5 Stelle.
PRESIDENTE. Colleghi, anche il successivo emendamento 2.1500/8 è stato trasformato nell'ordine del giorno G2.1500/8, su cui invito quindi la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.1500/8 non verrà posto ai voti.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1500/9.
FAZZOLARI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, c'è una maggioranza del 95 per cento in quest'Aula e il 5 per cento di opposizione; magari un briciolo di elasticità per far dire due parole all'opposizione non è proprio una violazione del Regolamento.
Abbiamo una situazione che definire grottesca è dire poco. Abbiamo l'obbligo di mascherina FFP2 per i bambini, ma la mascherina FFP2 per i bambini non esiste. Non è una questione di dimensione, perché il bambino non è un essere umano in miniatura, ma ha una conformazione diversa. Un qualunque presidio medico non certificato per bambini non è adatto ai bambini; non è che, siccome è stato certificato per un adulto, lo facciamo piccolo e diventa per bambini. Ora, la domanda è questa: può il Parlamento italiano introdurre l'obbligo di una mascherina, se quella mascherina non esiste? La risposta dovrebbe essere lampante per tutti. Eppure non lo è. La risposta è no; eppure c'è l'obbligo di mascherina, anche se la mascherina non esiste. Davanti a una cosa tanto grottesca il Parlamento si dovrebbe ribellare. E infatti financo la maggioranza che sostiene il Governo dei migliori a un certo punto ha avuto un sussulto di dignità e un dubbio: possiamo andare avanti con l'obbligo di una mascherina che non esiste? Poi si sono radunati dieci minuti, si sono fatti due calcoli e hanno deciso che sì, si può stabilire l'obbligo di una mascherina che non esiste.
Ora, il principio di realtà, cioè che quanto uno vede e vive è superiore a ciò che uno spera all'interno delle proprie ideologie, è alla base del comportamento umano e, a maggior ragione, alla base della politica occidentale. Ma noi ormai siamo arrivati all'esoterismo, che ha sostituito la scienza. Il Parlamento italiano pone un obbligo a cose che non esistono: obbligo di mascherina, ma la mascherina non esiste. È lo stesso che abbiamo visto con l'obbligo di mascherina all'aperto: è la più grande idiozia scientifica che sia mai esistita. (Applausi). Il virus all'aperto e al sole muore, ma il Governo dei migliori, con il CTS dei migliorissimi, con gli scienziati prezzolati, ha deciso l'obbligo di mascherina all'aperto. Come il green pass per andarsi a comprare i calzini: se non hai l'autorizzazione del Governo, non puoi andare a comprare i calzini, non puoi andare a comprare un libro, non puoi andare a comprare il giocattolo del bambino, perché lo ha deciso il Governo dei migliori. Lo stesso che pone l'obbligo di una mascherina che non esiste. La verità è che questo Governo, che non esiste, è un Governo che ha sostituito la logica con l'ideologia e la scienza con l'esoterismo. Saremo sempre contrari a queste pagliacciate. (Applausi).
PERILLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERILLI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 2.1500/8, trasformato in ordine del giorno, tratta proprio della sospensione, per le persone indigenti, della sanzione riguardante la retribuzione per il proprio lavoro. Si tratta di un ordine del giorno molto importante, cui credo che molti colleghi vogliano aggiungere le loro firme.
PRESIDENTE. Benissimo, quindi è sottoscritto da tutto il Gruppo MoVimento 5 Stelle.
PIROVANO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIROVANO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo per fatto personale. Volevo dire al collega che io la dignità ce l'ho sempre, non solo in questo momento, fuori e dentro questo posto. Quindi moderi le parole, perché la dignità è una cosa seria e non si usa per propaganda politica. (Applausi).
DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1500/9, presentato dal senatore Lorefice.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1500/10.
MANTOVANI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, con riferimento agli emendamenti 2.1500/10, 2.1500/11, 2.1500/12, 2.1500/13, 2.1500/14, 2.1500/15, 2.1500/16, 2.1500/17, 2.1500/18 e 2.1500/24, chiedo che vengano trasformati in un unico ordine del giorno, che deposito ora.
PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi. (Commenti). Io non sospendo più.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, visto che l'ordine del giorno è sottoscritto da tanti e che - soprattutto - utilizza la formula: «impegna il Governo a valutare sulla base di (...)», il parere può essere favorevole.
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.1500/10 non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1500/19, presentato dal senatore Lorefice.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1500/20.
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ribadisco il voto favorevole e invito tutti i colleghi a riflettere sul voto.
Anzitutto, di cosa parliamo? Solo delle manifestazioni di riconosciuto interesse unicamente in zona bianca (comprese quelle dinamiche e, quindi, in movimento). Abbiamo fatto fare il Festival di Sanremo al chiuso senza mascherina e abbiamo ascoltato il presidente Mattarella dire al Parlamento: rivendicate il vostro ruolo ed esprimetevi su qualcosa. (Applausi).
Faccio una domanda ai colleghi. Se anche il Governo dovesse mantenere il parere contrario, questo Parlamento non è in grado nemmeno di esprimersi sulle manifestazioni che ci sono da centinaia di anni in questo Paese durante la guerra, con le epidemie e sotto invasione? Direi che non è il caso. Chiedo ai colleghi di tutti i Gruppi, a prescindere da altre posizioni ed emendamenti, di mettersi una mano sulla coscienza perché quando torneranno nei loro territori dovranno dare spiegazioni. Si tratta, infatti, di manifestazioni che si tengono in tutta Italia e dovranno spiegare ai cittadini perché, anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, certe manifestazioni non verranno fatte nonostante si dica che si sta andando verso la riapertura. (Applausi).
VITALI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Forza Italia all'emendamento in esame, che non modifica assolutamente nulla.
Con il provvedimento abbiamo aumentato le capienze negli stadi al 75 per cento e nei posti chiusi al 60 per cento. La curva è in fase discendente e credo che sia opportuno votare l'emendamento.
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, il Gruppo Lega sottoscrive l'emendamento.
ZAFFINI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, a nome di tutto il Gruppo dichiaro voto favorevole e sottoscrivo l'emendamento.
CRUCIOLI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRUCIOLI (Misto). Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento e annuncio il voto favorevole a nome del Gruppo Misto.
LANNUTTI (Misto-IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANNUTTI (Misto-IdV). Signor Presidente, sottoscrivo anche io l'emendamento.
PRESIDENTE. Quando i sottoscrittori eccedono un certo numero, ci si rivolge agli Uffici per la sottoscrizione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1500/20, presentato dal senatore Briziarielli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1500/21.
PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei ritirare l'emendamento e trasformarlo in ordine del giorno.
PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi in merito.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, se l'impegno dell'ordine del giorno è a valutare l'opportunità di prevedere, il parere è favorevole.
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme alla relatrice.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.1500/21 non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1500/22, presentato dal senatore Lorefice.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1500/23 presentato dal senatore Lorefice.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1500/25, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1500/26.
LOREFICE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOREFICE (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 2.1500/26 affronta la problematica legata ai trasporti tra le isole, maggiori e minori, permettendo a tutti coloro che sono già in una condizione di difficoltà nei trasporti di avere, con il green pass base, quindi soltanto con il tampone, gli stessi diritti di chi vive nella Penisola. Il precedente emendamento ha una portata anche minore, perché questo estende la possibilità a tutti di utilizzare anche i trasporti aerei. Mi permetto di ricordare che per i trasporti aerei si è parlato in piena pandemia dei sistemi EPA, montati su tutti i vettori nazionali, che abbattono del 99 per cento la presenza del virus. In questo modo si riesce a filtrare totalmente l'aria con volumi cosiddetti verticali per cui non ci sono problemi nel trasporto aereo mantenendo la mascherina FFP2.
Come ha detto anche il senatore Briziarelli, questo è un problema che vede coinvolta anche la Sardegna a guida Lega, non ve lo dimenticate. I sardi per ora sono bloccati, quindi diamo questa possibilità ai sardi, perché per la Sicilia, grazie a ordinanze del governatore siciliano e di quello calabrese, è stato liberato almeno il transito sullo Stretto. Vi chiedo pertanto di votare a favore di questo emendamento e di dare la possibilità a chi vive nelle isole di circolare liberamente, perché il diritto alla mobilità è garantito anche dalla Costituzione.
PRESIDENTE. Senatore Lorefice, l'approvazione dell'emendamento 2.1500/25 preclude in parte o assorbe il suo, per cui il suggerimento che le do è di sottoscrivere l'emendamento presentato dal senatore Augussori.
LOREFICE (M5S). Presidente, non credo che sia assorbito, perché se leggiamo testualmente il 2.1500/25 limita la possibilità di spostamento da e per le isole italiane a delle precise fattispecie: per il rientro al proprio domicilio o in ogni caso per giustificati motivi di salute. L'emendamento da me presentato è più ampio, perché estende tale possibilità, permettendo la mobilità tra le isole senza porre dei vincoli, perciò quello che dice lei a mio avviso non risponde alla verità, anzi è vero il contrario.
PRESIDENTE. L'emendamento 2.1500/25 era più ampio, come già avevo riferito, perché tratta anche della mascherina FFP2.
Senatore Lorefice, credo che i due emendamenti impattino; lo metto ai voti comunque: se dovesse essere approvato, nel coordinamento finale, si troverà come raccordare un dispositivo rispetto all'altro.
GIAMMANCO (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIAMMANCO (FIBP-UDC). Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'emendamento presentato dal collega Lorefice.
DRAGO (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DRAGO (FdI). Signor Presidente, il nostro Gruppo sottoscrive e appoggia interamente l'emendamento 2.1500/26, però vorrei anche una spiegazione tecnica in riferimento all'emendamento 8.34, rispetto al quale abbiamo proposto una riformulazione, che verte sullo stesso tema, così anche come l'emendamento 8.35.
Non riesco a trovare l'8.34 (testo 2) che riguardava le isole maggiori e minori. Chiaramente appoggio l'emendamento del collega Lorefice personalmente, ma tutto il Gruppo, sia per le isole maggiori che per le isole minori, sottoscrive l'emendamento in titolo. (Applausi).
PRESIDENTE. Mi pare di capire che tutti coloro che risiedono nelle isole vogliono sottoscrivere l'emendamento. Se mi mandate un foglietto con l'elenco dei sottoscriventi li si annota disciplinatamente.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1500/26, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1500/27, presentato dal senatore Lorefice.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1500/28, presentato dal senatore Lorefice.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1500/29, presentato dal senatore Lorefice.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1500/30, presentato dal senatore Lorefice.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1500/31, presentato dal senatore Lorefice, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.1500/32, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento e lo trasformiamo in ordine del giorno.
PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice e al rappresentante del Governo di pronunziarsi sull'ordine del giorno.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, se si adotta la formula «valutando l'opportunità di», compatibilmente con i limiti della finanza pubblica, esprimo parere favorevole all'accoglimento.
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.1500/32 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1500/33, presentato dal senatore Lorefice.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1500/35, presentato dal senatore Lorefice, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1500, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Il senatore Giarrusso mi fa presente che si è sbagliato a votare, per cui annotiamo la correzione.
Gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.1500, nel testo emendato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dai senatori Malan e La Russa.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dai senatori Malan e La Russa.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dai senatori Malan e La Russa.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Granato.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'ordine del giorno G3.1 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dalla senatrice Granato, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.120, presentato dalla senatrice Granato, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.0.121, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
MALAN (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FdI). Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole all'emendamento 3.0.121 che, come altri precedenti, riconosce a coloro che sono sospesi dal servizio il riconoscimento dell'indennità alimentare, come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale. In altre parole, chiediamo che coloro che sono stati sospesi per l'imposizione di un trattamento sanitario godano almeno dello stesso trattamento di coloro che sono sospesi per un procedimento penale, cioè vengono trattati come i possibili delinquenti (possibili, perché un procedimento penale è ancora in corso). Penso che sarebbe opportuno per un minimo di equità e di umanità. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.121, presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.2 e 4.3. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G4.1. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.0.2 (testo 4).
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. L'emendamento 4.1 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.1500, nel testo emendato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dai senatori Malan e La Russa.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 4.4 e 4.6 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.1500, nel testo emendato.
Gli emendamenti 4.5, 4.7, 4.8 e 4.9 sono stati ritirati.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.1 non verrà posto ai voti.
L'emendamento 4.0.1 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.2 (testo 4), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 4.0.3 è stato ritirato.
Gli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge sono stati ritirati o risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.1500, nel testo emendato.
Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.3.
Sull'ordine del giorno G6.1 esprimo parere favorevole, premettendo all'impegno «a valutare la possibilità di» le parole «nel rispetto degli equilibri di bilancio».
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Augussori se accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno.
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.1 e 6.2 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.1500, nel testo emendato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dai senatori Malan e La Russa.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 6.4 è stato ritirato.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Gli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge sono stati ritirati o risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.1500, nel testo emendato.
Passiamo all'esame degli ordini giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G7.1 e G7.2.
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G7.1 e G7.2 non verranno posti ai voti.
Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G8.1, premettendo all'impegno le parole «a valutare la possibilità di» e le parole «nel rispetto dei vincoli di bilancio e tenuto conto che è già operativo il servizio di assistenza telefonico 1500».
Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Malan se accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G8.1.
MALAN (FdI). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. L'emendamento 8.33 (testo 2) è improponibile.
I restanti emendamenti sono stati ritirati o risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.1500, nel testo emendato.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 8.0.2 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.3, presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 8.0.4, 8.0.9 e 8.0.10 sono stati ritirati.
Gli emendamenti da 8.0.5 a 8.0.8 e 8.0.11 sono improponibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.140, presentato dalla senatrice Garnero Santanchè e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.240, presentato dai senatori Malan e La Russa.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 8.0.340 risulta precluso.
Dobbiamo recuperare un emendamento a pagina 17 del fascicolo.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1500/34, presentato dal senatore Lorefice.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, sull'emendamento 9.2 mi era stata preannunciata dai proponenti l'intenzione di trasformarlo in un ordine del giorno.
PRESIDENTE. Chiedo al primo firmatario, senatore Augussori.
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Sì, signor Presidente, vorremmo trasformarlo in un ordine del giorno.
PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice, senatrice Valente, di esprimere il suo parere in merito.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, il parere è favorevole con le clausole : «a valutare l'opportunità» e «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».
Sull'emendamento 9.3, sul quale la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, c'è un invito al ritiro.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Dell'Olio se accetta l'invito al ritiro.
DELL'OLIO (M5S). Signor Presidente, chiedo la trasformazione in ordine del giorno, però vorrei illustrarlo.
PRESIDENTE. Terminiamo prima i pareri, senatore.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, con la formulazione «a valutare l'opportunità di», il parere è favorevole.
Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G9.1.
PRESIDENTE. Il senatore Augussori accetta la formulazione proposta dalla relatrice.
DELL'OLIO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELL'OLIO (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 9.3 riguardava la possibilità di effettuare i tamponi antigenici anche nelle parafarmacie. In questo momento ci sono file di cittadini davanti alle farmacie per effettuare i tamponi. È nostro dovere dare una risposta concreta, come è stato anche ricordato dal presidente Mattarella, e quindi ampliare tale possibilità per i cittadini.
Il punto è che, come emerge dal Resoconto di seduta, nel precedente decreto-legge il Governo aveva già assunto l'impegno «a individuare le soluzioni più adeguate per assicurare la più ampia disponibilità per l'accesso dei cittadini alla fruizione di tamponi antigenici». Ciò però non è stato realizzato nel decreto-legge. Quali interessi stiamo tutelando? Qualcuno dice quelli delle farmacie, perché in effetti con i tamponi si stanno fatturando importi elevati. Il margine di contribuzione per singolo tampone è in effetti generoso. Le farmacie però sono 20.000, mentre le parafarmacie sono 5.000 ed anche volendo, la riduzione del fatturato potrebbe essere pari al 18-20 per cento. Stiamo parlando veramente di poco.
Il punto è che l'emendamento in questione era stato presentato nel precedente provvedimento dal collega Castaldi. Leggo dal resoconto di Commissione le parole del Governo: dalla relazione tecnica del Ministero della salute non si evince che tutte le parafarmacie dispongono di un meccanismo di accesso al sistema informativo di trasmissione dei dati ai servizi regionali. Il parere del Ministero dell'economia e delle finanze parlava solo di potenziali oneri derivanti da eventuali richieste di connessione al sistema della tessera sanitaria.
Premesso che le parafarmacie hanno tutte il sistema di collegamento alla tessera sanitaria, visto che si possono comprare i farmaci over the counter (OTC) e i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP), e che comunque emettono scontrini fiscali parlanti per poter effettuare lo scarico fiscale, con l'emendamento 9.3 è stato ovviato all'unica richiesta del Governo, cioè la parte potenzialmente onerosa. L'aspetto grave è che il Governo non avrebbe dovuto esprimere in Commissione bilancio un parere contrario per assenza di relazione tecnica, in quanto la relazione tecnica c'era, era stato chiesto di verificarla e di andare oltre e controllare. La Commissione bilancio si deve esprimere solo sulla conformità dal punto di vista dell'esistenza o meno dei costi.
Voglio sperare che nel prossimo decreto-legge il Governo - che a quanto pare sta lavorando - forte dell'impegno precedente e di quello attuale, possa arrivare ad una soluzione che non sia un palliativo, ma che permetta ai cittadini di ridurre queste benedette file. Accolgo quindi la riformulazione. (Applausi).
PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.1 e 9.100 sono stati ritirati.
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G9.2 e G9.3 non verranno posti ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.1, presentato dalla senatrice Fregolent e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.1 e 10.3.
PRESIDENTE. Senatrice Castellone, sull'emendamento 10.0.2 la 5a Commissione ha espresso parere contrario. Lo mantiene?
CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, lo ritiriamo e lo trasformiamo in ordine del giorno.
PRESIDENTE. Invito quindi la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.
CASTELLONE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, la proposta prevede di allargare la rete di laboratori che oggi fanno indagini genetiche sul Covid, includendo anche tutti i laboratori di microbiologia e di biologia molecolare che non sono ancora inclusi e poi prevedere che siano accreditati certamente i laboratori con una certa esperienza di più di tre anni.
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, ove accettata una formulazione tendente a premettere all'impegno le parole: «a valutare l'opportunità di», il Governo lo accoglie.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dalla senatrice Granato.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 10.2 è stato ritirato.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dal senatore Zaffini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 10.0.1 è stato ritirato.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.0.2 non verrà posto ai voti.
L'emendamento 10.0.3 è stato ritirato.
Passiamo all'esame dell'emendamento e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 12.1.
Quanto all'ordine del giorno G12.1, il parere è favorevole premettendo all'impegno le seguenti parole: «a valutare l'opportunità di» e di aggiungendo alla fine le seguenti: «compatibilmente con le procedure comunitarie e nazionali di acquisto dei vaccini».
Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G12.2 premettendo all'impegno le parole: «a valutare l'opportunità di».
Invito al ritiro dell'ordine del giorno G12.3, poiché non può essere preclusa la possibilità del Governo di intervenire per contrastare condotte deontologicamente scorrette.
Esprimo, infine, parere favorevole sull'ordine del giorno G12.4.
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice Granato.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Senatore Malan, accetta le proposte di riformulazione degli ordini del giorno G12.1 e G12.2?
MALAN (FdI). Le accetto.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G12.1 (testo 2) e G12.2 (testo 2) non verranno posti ai voti.
Senatore Malan, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G12.3?
MALAN (FdI). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G12.3, presentato dal senatore Malan.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.4 non verrà posto ai voti.
Gli emendamenti 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.3 sono stati ritirati.
Passiamo all'esame dell'emendamento e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G13.1, premettendo all'impegno le parole: «a valutare l'opportunità di» e di aggiungere le seguenti: «nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica». Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G13.2, premettendo all'impegno le parole: «a valutare l'opportunità di» e di aggiungere le seguenti: «nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica». Il parere è favorevole anche sull'ordine del giorno G13.3, anche se la materia è già stata disciplinata nel decreto-legge n. 5 del 2022.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.0.2 (testo 3).
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. L'emendamento 13.1 è improponibile
Senatore Malan, accoglie le riformulazioni degli ordini del giorno G13.1 e G13.2?
MALAN (FdI). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G13.1 (testo 2), G13.2 (testo 2) e G13.3 non verranno posti ai voti.
L'emendamento 13.0.1 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.2 (testo 3), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 13.0.4 è stato ritirato.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G14.1, a condizione che nell'impegno sia aggiunta la formula: «a valutare l'opportunità di». Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G14.6. Esprimo parere contrario sull'emendamento 14.0.2.
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Senatore Malan, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G14.1?
MALAN (FdI). Sì, signor Presidente.
MAUTONE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAUTONE (M5S). Signor Presidente, a proposito dell'emendamento 14.0.6, trasformato nell'ordine del giorno G14.6 e accolto dal Governo (sull'emendamento il Ministero aveva dato parere contrario), vorrei un attimo far capire l'importanza di questo testo.
PRESIDENTE. Non insista troppo, che poi magari il parere cambia. Bisogna portarle a casa le cose.
MAUTONE (M5S). Vorrei illustrare l'ordine del giorno, che riguarda l'importanza del cosiddetto long Covid, cioè della sindrome, ormai scientificamente dimostrata, provocata dai residui della patologia da Covid. Questo ordine del giorno sottolinea l'importanza delle prestazioni diagnostiche, strumentali e cliniche per i soggetti colpiti, dal momento che il follow up è fondamentale. Si parla tanto di una cabina di regia, quindi della creazione di centri (uno in ogni ASL) che coordinino questi esami che altrimenti rimarrebbero pagine a sé. Sarebbe importante avere un pool di specialisti (pneumologi, cardiologi e quant'altro), che possano seguire per bene questi pazienti. È una cosa importante e penso che l'impegno preso dal Governo debba essere poi successivamente messo in atto.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G14.1 (testo 2) e G14.6 non verranno posti ai voti.
L'emendamento 14.0.1 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.2, presentato dal senatore Giarrusso.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 14.0.3, 14.0.4 e 14.0.5 sono stati ritirati.
Gli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge sono stati dichiarati improponibili o ritirati.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 16.1 e 16.17. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 16.2, 16.7 e 16.19. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G16.16, a condizione che nell'impegno sia inserita la formula: «a valutare l'opportunità di».
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.1, presentato dalla senatrice Granato.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.2, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 16.5 e 16.6 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.7, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 16.8 a 16.15 sono stati ritirati.
Senatore Garruti, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G16.16?
GARRUTI (M5S). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G16.16 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.17, presentato dai senatori Malan e La Russa, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 16.18 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.19, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 16.20 a 16.0.3 sono stati ritirati.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del decreto-legge, che si intendono illustrati.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, non ci giungono notizie ottimistiche dalla Ragioneria generale dello Stato sull'emendamento sui lavoratori fragili presentato all'articolo 17 del provvedimento.
A questo punto, è forse meglio una sospensione di circa mezz'ora perché abbiamo la necessità di capire e chiarire. Ribadisco quello che ha detto il Presidente della Repubblica la settimana scorsa, quando ha rivendicato la centralità del Parlamento e non della Ragioneria generale dello Stato. (Applausi).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non essendovi contrarietà, accolgo la proposta di sospensione dei lavori.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 20,07, è ripresa alle ore 20,34).
Colleghi, sull'emendamento 17.3 (testo 2), presentato dalla Commissione, che era stato sottoscritto da tutti i Gruppi, manca il parere della 5a Commissione che in questo momento è riunita.
Il presidente Pesco mi ha chiesto di sospendere la seduta fino alle ore 21 in attesa del parere determinante e necessario della Commissione bilancio.
Sospendo pertanto la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 20,35, è ripresa alle ore 21,23).
Comunico che la Commissione bilancio ha formulato il parere sull'emendamento 17.3; tale parere deve ora essere redatto in forma scritta per poterne dare lettura.
Sospendo pertanto la seduta per ulteriori dieci minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 21,24, è ripresa alle ore 21,40).
Avverto che il parere della 5a Commissione sull'emendamento 17.3 (testo 2) è stato stampato ed è in distribuzione.
Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 17.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.3 (testo 2), con le modifiche richieste dalla Commissione bilancio, e contrario sui restanti emendamenti.
DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 17.16 e lo trasformo in ordine del giorno.
PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G17.16.
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.4 e 17.6 sono stati ritirati.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.8, presentato dalla senatrice La Mura e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 17.9 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.3 (testo 3).
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, interverrò molto più brevemente di quello che avrei voluto, stante la situazione dei nostri lavori, per esprimere soddisfazione da parte del Gruppo Lega per l'approvazione di questo emendamento in Commissione, che va a ripristinare le piene tutele ai fragili e a differire l'applicazione del decreto interministeriale che avrebbe ridotto le categorie tutelate. È stato un lavoro difficile e complesso in Commissione, un successo positivo, anche grazie al contributo di tutti gli altri Gruppi, atteso da molte persone che ricadono in queste categorie sfortunate. Dispiace rimarcare ancora una volta, purtroppo, che, dopo un lavoro intenso e fruttuoso in Commissione, al momento dell'esame in Aula ci ritroviamo sempre a dover affrontare una difficoltà posta dalla Ragioneria dello Stato, che tende a prevalere sulla volontà espressa dai rappresentanti del popolo. Abbiamo già detto più volte che crediamo che questa non sia una buona cosa e l'invito che faccio a tutti i Gruppi è quello di individuare soluzioni decisive e risolutive per evitare che i burocrati comandino sui politici. (Applausi).
TONINELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei anch'io sottolineare l'importanza di questo emendamento, che riguarda la categoria dei fragili, i quali, oggi più che mai, non devono essere abbandonati.
Colgo anche l'occasione per ringraziare la collega che ha inventato detta norma, la senatrice Catalfo (Applausi), nell'ambito di un provvedimento di qualche mese fa, che ha introdotto l'aiuto collegato allo smart working che oggi viene rinnovato e prorogato per le categorie che hanno più bisogno in questo Paese.
Grazie alla collega e grazie a tutti coloro che voteranno l'emendamento. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.3 (testo 3), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 17.10 a 17.15 sono stati ritirati.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G17.16 non verrà posto ai voti.
Gli emendamenti dal 17.17 al 17.0.5 sono stati ritirati.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.6, presentato dai senatori Malan e La Russa, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.7, presentato dai senatori Malan e Zaffini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti dal 17.0.8 al 17.0.13 sono stati ritirati.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALENTE, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.0.1 (testo 2).
Per quanto riguarda la proposta di coordinamento C1, il parere è favorevole.
COSTA, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.1 e 18.2 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.1500, nel testo emendato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento Coord. 1 (testo 2), presentata dalla relatrice.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
PARENTE (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
MALAN (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Applausi).
MALAN (FdI). Signor Presidente, ringrazio i colleghi che con i loro applausi mi incoraggiano a fare quello che dovremmo fare qui, e cioè spiegare le ragioni dei nostri voti, che siano a favore o contro. Anzi, dovrebbero spiegarle soprattutto coloro che votano contro. Passo al contenuto del mio intervento.
In questi giorni si vive una distacco dalla realtà di ciò che avviene qui, prima in Commissione (ieri sera), e poi in Aula (questa mattina e questa sera). Apprendiamo le notizie che vengono date - per la prima volta con il giusto rilievo, devo dire - un po' da tutti i mezzi di informazione, che ci dicono che negli altri Paesi le restrizioni, gli obblighi e tutte le varie misure di contrasto alla pandemia vengono sospese, ridotte, se non annullate; in alcuni Paesi addirittura non le hanno mai avute.
L'estate scorsa l'Italia diceva di fare come la Francia. Ma l'Italia da subito ha fatto molto peggio della Francia stabilendo delle restrizioni molto più pesanti; quelle della Francia sono inferiori a quelle italiane e le stanno revocando; sembra che verranno completamente revocate alla fine del mese prossimo. Il Regno Unito aveva già delle restrizioni limitatissime e vengono abolite tutte, compresa persino la quarantena per i positivi. La Danimarca le ha abolite, pur avendo un numero di contagi superiore a quello dell'Italia. La Svezia non ha mai avuto restrizioni. Negli Stati Uniti, anche gli Stati più rigorosi come quello di New York, si stanno abolendo pressoché tutte le restrizioni; molti altri Stati non le hanno mai introdotte. Il Texas ha abolito tutto dal marzo dell'anno scorso; il North Dakota e la Florida non hanno mai avuto delle restrizioni.
Poi veniamo qui nel mondo irreale del Parlamento e del Governo italiano, che ne introduce di nuove, di più stringenti, di più irrazionali, di più inefficaci. Come ha ricordato questa mattina il senatore Zaffini nel suo intervento in discussione generale, l'Italia è uno dei Paesi con la più alta mortalità, pur essendo il Paese che ha le restrizioni più gravi; bisognerebbe porsi qualche domanda. Basterebbe fare il confronto con altri Paesi che hanno delle restrizioni completamente diverse da quelle dell'Italia, come ad esempio la Svezia: se si va a vedere la curva con le varie ondate di contagi e di decessi, naturalmente comparate alla popolazione, l'andamento è parallelo; a volte la curva della Svezia sale prima di quella dell'Italia, a volte dopo, ma l'andamento è lo stesso. La stessa cosa si osserva confrontando Stati degli Stati Uniti con politiche opposte come la California e la Florida, come il Nord e Sud Dakota, che hanno politiche opposte fra di loro, ma hanno lo stesso andamento.
Di fronte a queste misure, c'è veramente da chiedersi quale sia il senso. Noi abbiamo chiesto fin dall'inizio una serie di interventi al Governo. Il Governo è stato molto generoso nel limitare la possibilità di tutti gli italiani di svolgere una serie di attività; poi ci sono i non vaccinati che vengono sottoposti a una serie di restrizioni ulteriori, francamente ingiustificate in gran parte. Ma tutti gli italiani sono costretti, anche chi ha il famigerato green pass, a passare la giornata a tirar fuori il certificato e a farsi controllare per svolgere le attività della vita quotidiana (entrare in negozi, entrare in Parlamento, salire sui treni e sui mezzi di trasporto). Questo non è un privilegio, ma è un danno anche per loro: pensiamo a quante centinaia di migliaia di persone fanno questo tutto il giorno, e cioè controllare gli altri. Questo vale per le aziende e per le istituzioni pubbliche, con uno spreco di denaro e di tempo anche per chi ha tutte le certificazioni di questo mondo.
Qual è la ragione? Sono efficaci le misure adottate? No. Sono razionali? No. Sono giustificate da un fondamento scientifico? No. Già il comitato tecnico-scientifico ne ha fatte di tutti i colori, non ha azzeccato una previsione, ha detto tutto e il contrario di tutto. E abbiamo appreso poche sere fa addirittura che su parecchie decisioni è stato tenuto del tutto all'oscuro. Poi però il Governo ci viene a dire di aver seguito le indicazioni del comitato tecnico-scientifico: non è vero. Ci stiamo abituando a un Governo che mente sistematicamente al Parlamento. L'ha fatto il ministro Speranza, affermando di non avere operato presso l'Organizzazione mondiale della sanità per nascondere l'assenza scandalosa del piano pandemico in Italia; ci è venuto a raccontare che non era intervenuto e, poi, si è scoperto che era intervenuto. Questo si ripete: nella conferenza stampa sono stati mostrati dai numeri farlocchi e a poche ore di distanza il numero dei non vaccinati è aumentato di due milioni e mezzo. Succedono le cose più incredibili.
Allora, noi abbiamo chiesto al Governo di non esercitarsi nel limitare il più possibile la libertà dei cittadini italiani, causando gravissimi danni all'economia italiana, in particolare nell'ambito del turismo, del settore delle mostre e di tutto ciò che è organizzazione di eventi, perché sono migliaia le aziende che chiudono. Ebbene, lo Stato non fa quello che dovrebbe.
Noi abbiamo chiesto, praticamente da due anni, di lavorare per l'aerazione nelle scuole e finalmente in questo provvedimento, anche grazie a un nostro emendamento, se ne parla. Abbiamo chiesto il potenziamento dei mezzi di trasporto, ma non è stato fatto. Abbiamo chiesto degli interventi seri sulle terapie tempestive per tutte le altre malattie, perché si dice sempre che è meglio prevenire che curare, ma si dice anche che bisogna intervenire tempestivamente. Rispetto al Covid, che - non si manca di ricordarlo - ha fatto 150.000 morti, invece si può aspettare. Allora, se l'Italia ha un tasso di mortalità più alto di quello degli altri Paesi, evidentemente si è sbagliato qualcosa. La vigile attesa, che in molti casi era inerte attesa, è costata dei morti; così com'è costato dei morti l'avere di fatto impedito - come ha fatto il ministro Speranza, sia pure non vietandole formalmente, ma ponendo molti ostacoli - di fare le autopsie all'inizio della pandemia. Evidentemente, a lungo, le terapie non hanno potuto tenere conto di un fondamento della scienza medica da secoli, le autopsie, per capire cos'era successo nel corpo di coloro che erano deceduti. Non è stato fatto.
Abbiamo provvedimenti continuamente incoerenti, con contrasti e contraddizioni. Noi abbiamo presentato in Commissione un emendamento - è stato bocciato, avendo votato a favore solo noi di Fratelli d'Italia - che chiedeva una cosa molto europeista, e cioè che gli italiani avessero gli stessi diritti dei cittadini degli altri Paesi europei, ma addirittura extraeuropei. Va ricordato che chi ha fatto le due dosi da più di sei mesi, se è italiano ha perso il suo green pass, per cui non può più fare praticamente nulla, non può lavorare per moltissime categorie di persone, non può andare nei negozi, nei treni e così via; se però è straniero, per altri tre mesi può farlo. Ha senso questo? Dov'è la razionalità? Dov'è il profilo internazionale?
Ci sono altre contraddizioni incredibili: i donatori di sangue non vaccinati vengono addirittura sollecitati - così come tutti e naturalmente anche i vaccinati - a donare il sangue. Allora qual è il senso per cui non c'è problema se iniettano nelle mie vene il sangue di una persona non vaccinata, ma quella stessa persona non può salire sul mio stesso treno, perché chissà cosa combina, dopo aver fatto il tampone e, quindi, avendo dimostrato che non è contagiosa?
Ebbene, di fronte a questo noi votiamo contro il provvedimento in esame e chiediamo che il green pass sia abolito e si faccia ciò che serve agli italiani: le terapie, l'aerazione delle scuole, un'opera di informazione e non di propaganda, perché la propaganda - non è informazione - ha indotto scetticismo in moltissimi italiani, ottenendo il risultato opposto: gli italiani non ci stanno ad essere presi per stupidi e noi stiamo dalla loro parte. (Applausi).
BOLDRINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOLDRINI (PD). Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto favorevole del Partito Democratico al provvedimento e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo integrale del mio intervento. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
RUOTOLO (Misto-LeU-Eco). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUOTOLO (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, premesso che anch'io chiedo l'autorizzazione a consegnare l'intervento scritto, in sintesi vorrei invitare i colleghi a riflettere sul decreto che stiamo approvando. Proprio sui giornali di oggi c'è l'appello, l'invito, di tutto il mondo a cessare l'attuale fase di emergenza di pandemia. Ma non è il momento ancora di cedere alla voglia di libertà. Lo abbiamo visto anche nelle ultime ore, qui in Aula, e anche in Commissione.
Certamente abbiamo migliorato il testo. Ha ragione il collega Augussori a rivendicare il lavoro della Commissione, suo e degli altri, come il senatore Toninelli. Abbiamo apportato dei miglioramenti al provvedimento. Certamente questo è un decreto che è stato pensato in una fase completamente diversa. Eravamo alla vigilia del picco della quarta ondata, per cui c'è stata tutta una serie di misure e restrizioni, come il green pass rafforzato.
È però importante che il Parlamento cominci ora a riflettere sulla necessità di andare verso una riforma della sanità del nostro Paese. Abbiamo visto come siamo arrivati in affanno in pandemia. Poi, con i Governi Conte e Draghi, abbiamo ripreso la medicina territoriale; abbiamo reinvestito nella sanità pubblica.
Attenzione: non siamo ancora alla fine della pandemia. Tutti vorrebbero l'endemia, che questo virus diventi una influenza. I dati ci dicono che non è ancora così. Certamente nella discussione c'è stata e c'è la cessazione dello stato di emergenza dal 31 marzo, ma io, ancora una volta, mi appello ai colleghi, mi appello alla politica. Noi abbiamo una funzione diversa, che non è quella di dibattere al bar dello sport, ognuno di noi con le proprie idee. Dobbiamo affidarci ancora una volta alla scienza.
Infine, a nome del Gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali, esprimo il voto favorevole alla conversione del decreto-legge in esame. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Ruotolo, nell'autorizzarla a consegnare alla Presidenza il testo del suo intervento, le ricordo che l'avevo incaricata di fare, tacendoli io, gli auguri al ministro D'Incà per il suo compleanno. Avrebbe dovuto farglieli lei e se ne è dimenticato. (Applausi).
Rivolgo gli auguri al ministro D'Incà: che l'età porti consiglio, perché qualche volta rimettersi all'Assemblea è più conveniente che esprimere parere contrario a nome del Governo.
PAGANO (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al disegno di legge di conversione in esame.
Ricordo solo che il green pass ha consentito a tantissime nostre attività commerciali di rimanere aperte. Senza il green pass ciò non sarebbe accaduto. Lo ricordo a colleghi che sono seduti qui in Aula. (Applausi).
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, anche io vorrei aderire all'invito di consegnare un testo scritto, ma, non avendo un testo scritto, non posso fare altrimenti che ricordare che questo decreto nasceva a metà dicembre, in piena fase ascendente della pandemia. Quindi, serviva a dare un giro di vite e a dare maggiori tutele per quello che poi si è verificato, e cioè un picco impressionante dei contagi. Per fortuna, molte terapie intensive hanno avuto una crescita molto inferiore rispetto al passato, e questo anche grazie ai vaccini e dobbiamo ricordarlo.
Come, però, c'è stata responsabilità da parte di gran parte del Parlamento, anche da parte del mio Gruppo, nel riconoscere la necessità di questo giro di vite, chiediamo che, con altrettanta correttezza e altrettanta responsabilità, anche l'altra parte del Parlamento riconosca che ora inizia una fase nuova.
Inizia una fase in cui è necessario allentare certe misure restrittive, a cominciare dal super green pass, perché possiamo finalmente vedere la luce al di fuori del tunnel. Se i dati delle ultime settimane verranno confermati, potremo dire che finalmente la fase pandemica emergenziale sarà superata e potremo rientrare nella fase di gestione ordinaria. Questo è il nostro auspicio.
Per quanto riguarda il decreto-legge, non posso fare altro che ricordare brevemente l'azione migliorativa che abbiamo svolto in Commissione, su temi come quelli dei lavoratori fragili e dei purificatori d'aria per le scuole, nonché l'importante ordine del giorno, ricordato anche dal nostro Capogruppo, che ha impegnato il Governo a individuare l'allentamento delle misure restrittive a partire dal superamento del super green pass.
Il mio Gruppo esprimerà pertanto un voto favorevole sul provvedimento in esame. (Applausi).
TONINELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TONINELLI (M5S). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle, farò un breve intervento e consegnerò poi il testo alla Presidenza.
Esprimo apprezzamento per una maggiore partecipazione dei produttori italiani di mascherine che inizialmente erano marginalizzati nell'acquisizione delle mascherine FFP2, non solo da parte delle gare e della struttura commissariale. Auspichiamo - anche se abbiamo qualche dubbio - una valorizzazione dello smart working, che non è un telefonino messo su una bottiglia di latte, come il Ministro della pubblica amministrazione ha detto, ma è molto di più. Ricordo che ci ha salvato durante la pandemia dei trascorsi due anni disastrosi. (Applausi).
Confermo il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento. (Applausi).
DESSI' (Misto-PC). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
DESSI' (Misto-PC). Signor Presidente, non consegno il mio intervento perché approfitto dell'occasione per salutare lei e i colleghi. Grazie a questo decreto-legge e a tanti altri sarò costretto a un lungo periodo di riposo forzato. Ne approfitterò per dedicarmi un po' al territorio, ma soprattutto ne approfitterò per disintossicarmi da queste Aule: un esercizio che, anche alla luce della futura composizione di quest'Aula e del taglio dei parlamentari, consiglio a tanti colleghi.
A parte le battute, questa non è una misura che dispiace a me, che fortunatamente ho la disponibilità necessaria per poter sopravvivere insieme alla mia famiglia nei mesi in cui sarò costretto al riposo forzato. Riuscirò benissimo anche a pagare l'affitto. Sono invece preoccupato per le migliaia di operai, insegnanti e impiegati, che non percepiranno un euro e saranno costretti a casa con le loro famiglie e i loro figli. (Applausi). Sono preoccupato perché, in linea con i principi costituzionali, non stanno facendo altro che una consapevole e libera scelta.
Sono preoccupato, Presidente, da uomo, per la tenuta sociale, ma, da parlamentare, sono veramente esterrefatto. Leggo la targa che la sovrasta: «Il 2 giugno 1946 per suffragio di popolo a presidio di pubbliche libertà e certezza di progresso civile fu proclamata la Repubblica Italiana». Ora, grazie a questa ricerca della libertà, soprattutto di scelta personale, in questa Aula in tanti anni, come tanti dei presenti ricorderanno, sono state combattute decine di battaglie, anche da parte di tante donne che adesso borbottano ai miei lati. Ricordo la prima sul divorzio, ma anche quella sull'aborto. E si trattava di tante libertà che avevano al centro l'unica cosa importante per una democrazia completa: la libertà di scelta individuale senza creare danno ad alcuno. (Applausi).
Ora ce ne sono tante altre di queste battaglie, cari colleghi, Presidente. Mentre noi oggi qui discutiamo di green pass, nei giorni scorsi si parlava della libertà degli uomini e delle donne di avere rapporti sessuali con chiunque, senza per questo essere bullizzati, stalkerizzati, picchiati o insultati in strada. Discutevamo della libertà, Presidente, di avere un mondo a colori, in cui uomini di diverse etnie, religioni e città di provenienza, potessero avere pari diritti e pari doveri. Discutevamo e discutiamo ancora addirittura della libertà di ammazzarci alla fine di un percorso di vita, di sofferenza e di malattia. L'unica libertà di cui non possiamo discutere è quella di rifiutare un vaccino americano che oggi, dati alla mano, non serve più a niente. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di martedì 15 febbraio 2022
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 15 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 22,10).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (2488) (V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (2488) (Nuovo titolo)
PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP1
Ciriani, Rauti, Balboni, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini
Respinta
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame ha ulteriormente prorogato, fino al 31 marzo 2022, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ravvisandone il presupposto nel rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;
la ulteriore proroga in argomento rappresenta l'ultima di una lunga serie di provvedimenti (precisamente, deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, seguita dalle successive del 13 gennaio 2021, del 24 aprile 2021 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105) che, in soluzione di continuità, hanno reso possibile, in questo lungo e perdurante lasso di tempo, l'ampio e per certi versi spropositato ricorso alle misure di limitazione della libertà personale, adottate nei provvedimenti che hanno di volta in volta accompagnato il perdurante stato di emergenza;
la nostra Costituzione non contempla l'ipotesi di clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi in tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell'assetto dei poteri, né tantomeno essa contiene alcun riferimento a ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario;
inoltre, le misure che comprimono diritti costituzionali devono essere caratterizzate anche dai requisiti di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del bilanciamento con il diritto fondamentale alla salute riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione;
è proprio il requisito della temporaneità che caratterizza la legittimità dello stato di emergenza come deroga allo Stato di diritto, e nessuno spazio giuridico può essere lasciato alla normalizzazione dell'emergenza;
oltre ai molteplici e persistenti profili di dubbia legittimità e compatibilità costituzionale che hanno accompagnato sin dall'origine tale percorso normativo, divenendo oggetto di acceso dibattito sia sul piano politico-parlamentare che su quello della dottrina costituzionale, l'ultima proroga disposta dal provvedimento all'esame del Senato pone l'ulteriore e rilevante questione della forzatura delle tempistiche stabilite dalla legge;
la norma sulla quale si fonda lo stato di emergenza di rilievo nazionale attualmente in corso, precisamente, l'articolo 24, comma 3 del Codice della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, proprio in ordine alla durata, espressamente stabilisce che essa non possa superare i 12 mesi, prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi;
la ulteriore proroga in argomento, che ha dunque esteso la durata dello stato di emergenza ad un termine superiore a quello dei due anni previsto dalla legge, oltre a porre dubbi in ordine alla cogenza della legge dello Stato, concorrerebbe a trasformare un istituto, come quello dello stato di emergenza (connotato per natura dai caratteri della temporaneità e transitorietà) in una sorta di «stato di eccezione permanente», con ciò protraendo in capo al Governo l'esercizio di strumenti e poteri straordinari e alterando e destabilizzando quell'assetto istituzionale improntato al criterio dell'equilibrio tra i poteri dello Stato;
sulla scorta delle considerazioni esposte, appare dunque evidente come la proroga disposta dal provvedimento in esame si ponga in contrasto sia con la tutela delle libertà personali, sia con l'attribuzione del potere legislativo sanciti e garantiti dalla Costituzione;
inoltre il provvedimento contiene anche norme prive dei requisiti che dovrebbero connotare l'adozione e la struttura di un decreto-legge, stabiliti, in primis, dall'articolo 77 della Carta costituzionale e più volte definiti e ribaditi dalla Consulta, quali la necessità e l'urgenza,
delibera:
ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento di non procedere all'esame dell'AS 2488.
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 1.
(Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale)
1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
2. Nell'esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, adottano anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
1.2
La Mura, Nugnes, Angrisani, Giannuzzi, Abate, Moronese, Di Micco
Id. em. 1.1
Sopprimere l'articolo.
1.6
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «31 gennaio».
Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 marzo» con le seguenti: «31 gennaio».
1.7
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «28 febbraio 2022».
1.8
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, termine rispetto al quale non possono essere stabilite proroghe ulteriori da parte di leggi o altri atti aventi forza di legge».
1.11
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In conseguenza della proroga di cui al comma 1, il Commissario rende disponibili su internet, senza ritardo e comunque entro il termine del medesimo comma, tutte le spese effettuate con le relative modalità.».
1.12
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.12
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Entro il 15 marzo 2022, il Consiglio dei ministri, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 360 del 3 febbraio 2020, anche alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione e dei risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di contenimento, rende noti i criteri oggettivi presi a riferimento per stabilire con certezza la cessazione dello stato di emergenza e delle misure restrittive.».
G1.1
Inammissibile
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);
considerata la proliferazione di norme varate dal Governo in varie forme in relazione all'epidemia da COVID-19, le quali, ove sottoposte al Parlamento, vedono la discussione ridotta a uno solo dei rami del Parlamento e compressa in vari modi anche in esso;
rilevato che le interrogazioni sul medesimo argomento, salvo rarissimi casi, non trovano risposta, in violazione dei regolamenti parlamentari e in particolare degli articoli 148, 152 e 153 del Regolamento del Senato,
impegna il Governo:
a rispondere ad almeno metà delle interrogazioni scritte sull'emergenza Covid entro il 31 marzo 2022 e comunque prima del varo di ulteriori misure.
G1.12 (già em. 1.12)
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Non posto in votazione (*)
Il Senato, esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:
il provvedimento in esame, approvato in Consiglio dei Ministri nel periodo di picco massimo dei contagi a dicembre, è intervenuto con misure restrittive volte a contenere l'epidemia, anche limitando la durata temporale del green pass ed estendendo l'obbligo del green pass rafforzato per l'accesso e l'utilizzo di alcune attività;
i dati epidemiologici relativi ai contagi, ai decessi e ai posti occupati in terapia intensiva mostrano un netto miglioramento rispetto al mese scorso: sembra che il picco della quarta ondata sia stato superato e dai primi dati sembra che il calo sia più rapido rispetto alle prime tre ondate dell'epidemia;
alla crisi sanitaria che da due anni ormai sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che sta avendo e che continuerà ad avere inevitabili e drammatiche ripercussioni sulla vita di molti lavoratori;
è fondamentale riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio;
Impegna il governo:
sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico che mostra un miglioramento di tutti i dati, a valutare la possibilità di allentare progressivamente le misure restrittive di contenimento della diffusione del Covid-19, a partire dal superamento dell'obbligo del green pass rafforzato per l'accesso e l'utilizzo di alcuni servizi e attività.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1
1.0.1
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(App immuni)
1. Dal 31 marzo 2022 cessa la validità dell'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.».
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 2.
(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2022 ».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 ».
EMENDAMENTI
2.1500/2
Ritirato
All'emendamento 2.1500, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
"Art. 2-bis - (Esenzione dal vaccino e dall' obbligo di possesso delle certificazioni verdi per i soggetti guariti). - 1. I soggetti che dimostrino tramite una delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'avvenuta guarigione da SARS-CoV-2 sono esentati dalla somministrazione dei vaccini e dal possesso delle certificazioni verdi. L'esenzione è garantita anche in ogni caso sia dimostrata l'immunità di memoria per il CoV-2."».
2.1500/4
Ritirato
All'emendamento 2.1500, al capoverso «Art.3-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 9 comma 4, del decreto legge 22 aprile 2021, n.52, al primo periodo, le parole: "una validità di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "validità illimitata", al secondo periodo la parola: "semestrale" è soppressa e al terzo periodo le parole: "per sei mesi" sono soppresse.»
2.1500/5
Ritirato
All'emendamento 2.1500, al capoverso «Art. 3-bis.», comma 2, capoverso «3-bis» sostituire le parole: «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19» con le seguenti: «fino al 28 febbraio 2022».
2.1500/7
Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano, Calderoli, Testor
Ritirato e trasformato nell'odg G2.1500/7
All'emendamento 2.1500, al capoverso «Art.4-bis», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di tipo FFP2» inserire le seguenti: «per adulti o quelle con caratteristiche similari per bambini».
G2.1500/7 (già em. 2.1500/7)
Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano, Calderoli, Testor (*)
Non posto in votazione (**)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19;
premesso che:
in ragione dell'utilizzo esclusivo delle mascherine FFP2 che il Governo ha richiesto negli ultimi provvedimenti per la fruizione di alcuni servizi essenziali da parte di tutta la popolazione maggiore di 6 anni, nel decreto-legge in esame è stato inserito un articolo relativo al contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di questa tipologia;
le mascherine FFP2 sono dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) certificati ai sensi di uno standard europeo - l'EN 149:2019 + A1:2009 - concepito per i lavoratori, dunque per adulti con specifiche capacità respiratorie;
non esistono, dunque, delle vere e proprie "FFP2 per bambini" ma solo modelli in taglia small per chi ha un viso più piccolo, non adattabili a bambini piccoli;
le mascherine che sono vendute attualmente anche in farmacia con caratteristiche similari adatte al viso dei bambini della scuola primaria, non essendo certificate FFP2, non rientrano nell'accordo dei prezzi calmierati e sono venduti generalmente al doppio di quello imposto per le altre,
impegna il Governo:
in coerenza con le linee governative che incentivano l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte della popolazione, ad includere le mascherine FFP2 o i dispositivi di protezione delle vie aeree con caratteristiche similari adatte al viso dei bambini, nell'accordo che prevede prezzi calmierati.
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Toninelli, Castellone e i restanti componenti del Gruppo M5S, Vitali, Ruotolo e i restanti componenti del Gruppo Misto-LeU-Eco.
(**) Accolto dal Governo
2.1500/8
Castellone, Toninelli, Perilli, Castaldi
Ritirato e trasformato nell'odg G2.1500/8
All'emendamento 2.1500 della Commissione, dopo il capoverso «Art-4-bis» aggiungere il seguente:
«Art 4-ter
(Esclusione emolumenti per mancato rispetto obbligo vaccinale indigenti)
1. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di vaccinazione di cui agli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, la sospensione della retribuzione, o altro compenso o emolumento, non è applicata a coloro che sono destinatari delle misure del Fondo di aiuti europei agli indigenti.»
G2.1500/8 (già em. 2.1500/8)
Castellone, Toninelli, Perilli, Castaldi, Montevecchi, Garruti (*)
Non posto in votazione (**)
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19;
premesso che:
con gli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è stato previsto l'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori e per la popolazione con età superiore ai 50 anni;
per le categorie di lavoratori sottoposti all'obbligo vaccinale, in caso di mancato ottemperamento del medesimo, la citata normativa prevede la sospensione della retribuzione, o di qualsiasi altro compenso o emolumento, comunque denominato;
considerato che:
appare in ogni caso di primaria importanza garantire a tutti i lavoratori uno standard di vita dignitoso;
si ravvisa pertanto la necessità di evitare che l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa di cui in premessa costituisca un ulteriore aggravio per quei lavoratori, anche destinatari di forme di sostegno sociale, che si trovino già in situazione di indigenza,
impegna il Governo a:
non applicare 1a sanzione della sospensione della retribuzione, o di qualsiasi altro compenso o emolumento, comunque denominato, ai lavoratori indigenti.
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Coltorti, Perilli e i restanti componenti del Gruppo M5S e De Petris.
(**) Accolto dal Governo
2.1500/10
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.1500/11, 2.1500/12, 2.1500/13, 2.1500/14, 2.1500/15, 2.1500/16, 2.1500/17, 2.1500/18 e 2.1500/24, nell'odg G2.1500/10
All'emendamento 2.1500 del Governo, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
1) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso comma «1.», alla lettera a), premettere la seguente: «0a) servizi di ristorazione svolti al tavolo, all'aperto;»;
2) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: «all'aperto o».
G2.1500/10 (già emm. 2.1500/10, 2.1500/11, 2.1500/12, 2.1500/13, 2.1500/14, 2.1500/15, 2.1500/16, 2.1500/17, 2.1500/18 e 2.1500/24)
Mantovani, L'Abbate, Mautone, Ferrara, Lorefice, Perilli, Pesco, Coltorti, Trentacoste, Naturale, Russo, Ricciardi, Leone, Maiorino, Montevecchi
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19;
premesso che:
con le disposizioni contenute nel decreto legge in esame e nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n.229, fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19, da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ad una serie di servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
il cosiddetto green pass rafforzato è necessario, ad esempio, per l'accesso ai servizi di ristorazione; l'accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; per l'ingresso alle sagre e fiere, convegni e congressi; per i centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; per i centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; per la partecipazione a feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi; per la partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche; nonché per l'accesso ai mezzi di trasporto;
considerato che:
il trend della curva epidemica da Covid-19 appare essere in una fase di lento ma progressivo miglioramento, a tal punto che si sta discutendo dell'aumento della capienza delle attività nonché dell'allentamento delle misure restrittive;
occorre garantire nuovamente l'accesso ai predetti servizi e attività anche mediante il cosiddetto green pass base, soprattutto se svolti all'aperto o in condizioni che garantiscono l'azzeramento del pericolo di contagio,
impegna il Governo:
a valutare, sulla base del trend della curva epidemica, e con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, l'accesso mediante il cosiddetto green pass base alle seguenti attività e servizi: servizi di ristorazione svolti al tavolo, all'aperto; alberghi e altre strutture ricettive, nonché i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione, feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e competizioni sportivi; partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche; accesso ai mezzi di trasporto eventualmente prima della cessazione dello stato di emergenza;
a valutare la possibilità dell'abolizione delle cosiddette certificazioni verdi Covid-19, eventualmente con la cessazione dello stato di emergenza, tenendo conto dell'avanzamento del piano vaccinale e del miglioramento dei dati riguardanti la curva epidemica.
________________
(*) Accolto dal Governo
2.1500/11
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.1500/10, 2.1500/12, 2.1500/13, 2.1500/14, 2.1500/15, 2.1500/16, 2.1500/17, 2.1500/18 e 2.1500/24, nell'odg G2.1500/10
All'emendamento 2.1500 del Governo, alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso comma «1.», aggiungere in fine la seguente lettera: «c-bis) alberghi e altre strutture ricettive, nonché i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;
b) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera b).
2.1500/12
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.1500/10, 2.1500/11, 2.1500/13, 2.1500/14, 2.1500/15, 2.1500/16, 2.1500/17, 2.1500/18 e 2.1500/24, nell'odg G2.1500/10
All'emendamento 2.1500 del Governo, alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso comma «1.», aggiungere in fine la seguente lettera: «c-bis) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;
b) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera c).
2.1500/13
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.1500/10, 2.1500/11, 2.1500/12, 2.1500/14, 2.1500/15, 2.1500/16, 2.1500/17, 2.1500/18 e 2.1500/24, nell'odg G2.1500/10
All'emendamento 2.1500 del Governo, alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso comma «1.», aggiungere in fine la seguente lettera: «c-bis) sagre e fiere, convegni e congressi, solo ove non sia previsto la somministrazione e consumo di cibi e bevande, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;
b) capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», alla lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 1, lettera c-bis).».
2.1500/14
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.1500/10, 2.1500/11, 2.1500/12, 2.1500/13, 2.1500/15, 2.1500/16, 2.1500/17, 2.1500/18 e 2.1500/24, nell'odg G2.1500/10
All'emendamento 2.1500 del Governo, alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso comma «1.», aggiungere in fine la seguente lettera: «c-bis) centri termali all'aperto, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento all'aperto, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;
b) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) centri termali al chiuso, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento al chiuso;».
2.1500/15
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.1500/10, 2.1500/11, 2.1500/12, 2.1500/13, 2.1500/14, 2.1500/16, 2.1500/17, 2.1500/18 e 2.1500/24, nell'odg G2.1500/10
All'emendamento 2.1500 del Governo, alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso comma «1.», aggiungere in fine la seguente lettera: «c-bis) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;
b) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera g).
2.1500/16
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.1500/10, 2.1500/11, 2.1500/12, 2.1500/13, 2.1500/14, 2.1500/15, 2.1500/17, 2.1500/18 e 2.1500/24, nell'odg G2.1500/10
All'emendamento 2.1500 del Governo, alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso comma «1.», aggiungere in fine la seguente lettera: «c-bis) feste all'aperto comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi all'aperto a queste assimilati, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;
b) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) feste al chiuso comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi al chiuso a queste assimilati;».
2.1500/17
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.1500/10, 2.1500/11, 2.1500/12, 2.1500/13, 2.1500/14, 2.1500/15, 2.1500/16, 2.1500/18 e 2.1500/24, nell'odg G2.1500/10
All'emendamento 2.1500 del Governo, alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso comma «1.», aggiungere in fine la seguente lettera: «c-bis) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, che si svolgono in luoghi all'aperto, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;
b) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, che si svolgono in luoghi chiusi;».
2.1500/18
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.1500/10, 2.1500/11, 2.1500/12, 2.1500/13, 2.1500/14, 2.1500/15, 2.1500/16, 2.1500/17 e 2.1500/24, nell'odg G2.1500/10
All'emendamento 2.1500 del Governo, alla lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso comma «1.», aggiungere in fine la seguente lettera: «c-bis) partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»;
b) al capoverso «Art. 5-bis», comma 1, capoverso «Art. 9-bis.1», comma 1, sopprimere la lettera o).
2.1500/20
Briziarelli, Augussori, Moronese, Marti, Pepe, Fusco, Vescovi, Zaffini, Lunesu (*)
Approvato
All'emendamento 2.1500, al capoverso «Art. 5-bis», comma 2, lettera a), dopo il punto 1.2) inserire il seguente:
«1.2-bis) aggiungere in fine il seguente periodo: "In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 ai fini dell'inoltro alla Commissione di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."»
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo FdI, il senatore Candiani e i restanti componenti del Gruppo Lega, i senatori Crucioli, Lannutti e Modena
2.1500/21
Emanuele Pellegrini, Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano, Calderoli, Testor
Ritirato e trasformato nell'odg G2.1500/21
All'emendamento 2.1500, capoverso «Art. 5-bis», capoverso «Art. 9-bis.1», dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai soggetti di età compresa tra i dodici e i diciassette anni per il periodo che intercorre tra il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, e l'acquisizione di validità della predetta certificazione dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, purché tali soggetti siano in possesso di una certificazione che attesti l'esito negativo al virus SARS-CoV-2 di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito entro le quarantotto ore precedenti all'accesso alle attività e ai servizi di cui al comma 1.».
G2.1500/21 (già em. 2.1500/21)
Emanuele Pellegrini, Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano, Calderoli, Testor
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19;
premesso che:
il provvedimento in esame, approvato in Consiglio dei ministri nel periodo di picco massimo dei contagi a dicembre, è intervenuto con misure restrittive volte a contenere l'epidemia, anche limitando la durata temporale del green pass ed estendendo l'obbligo del green pass rafforzato per l'accesso e l'utilizzo di alcune attività;
i dati epidemiologici relativi ai contagi, ai decessi e ai posti occupati in terapia intensiva mostrano un netto miglioramento rispetto al mese scorso: sembra che il picco della quarta ondata sia stato superato e dai primi dati sembra che il calo sia più rapido rispetto alle prime tre ondate dell'epidemia;
per i ragazzi di età compresa fra i dodici e i diciotto anni è indispensabile il green pass rafforzato anche per poter partecipare alle attività sportive, sebbene nella maggior parte dei casi non contraggono il virus in forma sintomatica;
sarebbe importante consentire ai ragazzi che hanno scelto di vaccinarsi e che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale, di partecipare alle attività e ai servizi attualmente a loro preclusi nel periodo che intercorre fra la prima e la seconda dose di vaccino, effettuando un test antigenico,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni speciali per i soggetti di età compresa tra i dodici e i diciassette anni per il periodo che intercorre tra il rilascio della certificazione verde Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, e l'acquisizione di validità della predetta certificazione dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, purché tali soggetti siano in possesso di una certificazione che attesti l'esito negativo al virus SARS-CoV-2 di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito entro le 48 ore precedenti all'accesso alle attività e ai servizi per i quali è richiesto il possesso del green pass rafforzato.
________________
(*) Accolto dal Governo
2.1500/24
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 2.1500/10, 2.1500/11, 2.1500/12, 2.1500/13, 2.1500/14, 2.1500/15, 2.1500/16, 2.1500/17 e 2.1500/18, nell'odg G2.1500/10
All'emendamento 2.1500 del Governo, alla lettera f), capoverso «Art.5- quater», comma 1, la lettera a), numero 1, sostituire le parole: «da vaccinazione o guarigione, c.d. del green pass rafforzato» con le seguenti: «da vaccinazione, guarigione o test, c.d. del green pass base».
2.1500/25
Augussori, Riccardi, Grassi, Pirovano, Calderoli, Testor (*)
Approvato
All'emendamento 2.1500, al capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1;
2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole italiane per il rientro al proprio domicilio o per giustificati motivi di salute è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni."»
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Giarrusso, Paragone, Malan e le senatrici Rauti e Drago
2.1500/26
Lorefice (*)
Approvato
All'emendamento 2.1500, al capoverso «Art. 5-quater», comma 1, aggiungere infine:
"f) «2-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri che consentono i collegamenti tra la Sicilia, la Sardegna e le isole minori con il resto del territorio italiano, l'utilizzo dei quali è consentito ai soggetti in possesso di una delle certificazioni Covid-19 da vaccinazione o da guarigione o da test, cosiddetto "green pass base".».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Giammanco, Anastasi, Botto, Crucioli, Moronese, Giannuzzi, Dessì, Granato, Corrado, Angrisani, Lannutti, Doria, Gaudiano, Rauti e Drago
2.1500/32
Cantù, Romeo, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
Ritirato e trasformato nell'odg G2.1500/32
All'emendamento 2.1500, dopo il capoverso «Art. 8», inserire il seguente:
«Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:
"Art. 17-bis
(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)
1. Ai famigliari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno una tantum non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.
3. Con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti le incompatibilità e i requisiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di presentazione della domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
4. L'indennizzo di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da Covid 19" con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.
6. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della Salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della Salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso, nonché il rispetto dei limiti patrimoniali.
7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."».
G2.1500/32 (già em. 2.1500/32)
Cantù, Romeo, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi
V. testo 2
Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2488,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.1500/32.
G2.1500/32 (testo 2)
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2488,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui al sub-emendamento 2.1500/32 compatibilmente con i limiti della finanza pubblica.
________________
(*) Accolto dal Governo
2.1500
La Commissione
Approvato nel testo emendato
Apportare le seguenti modificazioni:
All'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
"7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è applicato il regime dell'autosorveglianza consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena.";
b) all'articolo 3, comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022"».
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis
(Certificazioni verdi COVID-19)
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente: "1. Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni:";
b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
"a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione o test, c.d. "green pass base": una delle certificazioni di cui al comma 2;
a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione c.d. "green pass rafforzato": una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione di cui al comma 2, lettera a), per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione di cui al comma 2, lettere b) e c-bis);".
All'articolo 4, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Dal 25 dicembre 2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.".
All'articolo 4, abrogare il comma 3
Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4-bis
(Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e istituzione del Tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali)
1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale e considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.
2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione di tutta la popolazione e di ridurre il rischio di contagio, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali. Il Tavolo tecnico è presieduto dal Ministro dello Sviluppo economico ed è composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori dei dispositivi medici e di protezione individuale, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico.
3. All'attuazione delle attività di cui al comma 1-bis, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività del Tavolo tecnico di cui al comma 1-bis non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.
Sostituire l'articolo 5 con i seguenti:
Art. 5
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test -
c.d. green pass base)
1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. "green pass base", l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) concorsi pubblici;
c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;";
b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
c) al comma 4, al primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2-bis" e le parole "ai medesimi commi 1 e 2-bis" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "al comma 1" e "al medesimo comma 1" e il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Impiego delle certificazioni verdi COVID - 19 da vaccinazione, guarigione o test - c.d. green pass base";
Art. 5-bis
(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione -
c.d. green pass rafforzato)
1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.1
(Impiego certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione - c.d. green pass rafforzato)
1. Fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:
a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all'articolo 4, a eccezione delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis;
b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;
i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;
l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
m) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all'articolo 5;
o) partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.
3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
4. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.".
2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole ", e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono soppresse;
1.2) al terzo periodo, "l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e" sono soppresse;
2) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole "esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2," sono soppresse;
3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.";
b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;
c) all'articolo 9, comma 10-bis, dopo la parola: "9-bis" è inserita la seguente: "9-bis.1"
d) all'articolo 13:
1) al comma 1, primo periodo, le parole "e 9-bis" sono sostituite dalle seguenti: ", 9-bis e 9-bis.1";
2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole "dell'articolo 9-bis" sono inserite le seguenti: ", al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 3-bis dell'articolo 5";
3) al quarto periodo, le parole "e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "e all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere m), n) e o) in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato".
Art. 5-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
l'articolo 9-ter è abrogato;
all'articolo 9-ter.1 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1:
il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base.";
dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76.";
il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 viene verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base, sono effettuate a campione, attraverso modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.".
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2.";
all'articolo 9-ter.2 sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76."; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 viene verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base, sono effettuate a campione, attraverso modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le altre istituzioni di cui al comma 1 sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.";
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2.".
Art. 5-quater
(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto)
1. All'articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) l'alinea è sostituito dal seguente: "1. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. del green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:";
2) la lettera e-bis è abrogata;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1.";
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "al medesimo comma 1" sono inserite le seguenti: "e al comma 2-bis)";
d) al comma 3-bis le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";
e) al comma 4, le parole "ai commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2-bis e 3".
Art. 5-quinquies
(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 sui luoghi di lavoro)
1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole "la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base";
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4 quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76";
b) al comma 6, primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".
Art. 5-sexies
(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 negli uffici giudiziari)
1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022" e le parole "la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76.".
Art. 5-septies
(Modifiche alla disciplina dell'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore privato)
1. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4 quinquies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76.".
b) al comma 6, primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".
Art. 5-octies
(Modifiche alla disciplina degli spostamenti)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "di una delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione, guarigione o test, c.d. green pass base";
b) al comma 2-sexies. le parole "Nelle zone bianche" sono sostituite dalle seguenti: "Su tutto il territorio nazionale".
All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: "Nel medesimo periodo di cui al comma 1", con le seguenti: "Fino al 10 febbraio 2022".
Sostituire l'articolo 7 con il seguente:
Art. 7
(Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice)
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole "muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e le parole: "muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19" sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.
1-ter. L'accesso ai locali di cui al comma 1, nel medesimo periodo di cui al comma 1-bis, è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.
1-quater. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dai commi 1-bis e 1-ter. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
1-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
1-sexies. A decorrere dal 10 marzo 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore ai quarantacinque minuti.
1-septies. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, n. 87, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.".
Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
Art. 8
(Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)
1. All'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.";
b) al comma 4, dopo le parole "per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro" sono inserite le seguenti: "e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro".
2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1 pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
l) Sostituire l'articolo 18 con il seguente:
Art. 18
(Disposizioni finali)
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.19del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021
2. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3.
m) Dopo l'articolo 18 inserire i seguenti:
Art. 18-bis
(Disciplina sanzionatoria)
1. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 1, 6 e 11, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Art. 18-ter
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
"1-bis. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021.
1-ter. Il decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 2, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 2.".
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 3.
(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)
1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° febbraio 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3: al primo e secondo periodo, le parole « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti « sei mesi »;
b) al comma 4-bis le parole « nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
3.3
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3.
1. L'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.».
3.4
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3.
(Certificazioni verdi COVID-19)
1. L'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 è sostituito dal seguente:
"Art 9
(Certificazioni verdi COVID-19)
1. Le certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, sono riconosciute con le scadenze e per i soli fini previsti dall'Unione Europea.
2. In relazione al comma 1, il Governo dispone una campagna informativa per esortare alla prudenza e all'igiene in relazione alla pandemia da Covid-19."».
3.5
Respinto
Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
«0a) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute" e dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4.1. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b-bis), ha una validità di tre mesi dall'ultima certificazione".».
3.6
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "La validità delle certificazioni è prolungata di tre mesi in presenza di anticorpi che all'esame sierologico risultano capaci di attività neutralizzante"».
3.7
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni approvate in altri Stati se effettuate da cittadini italiani o dai residenti in tali Stati, o nell'ambito della sperimentazione per il preparato Reithera."».
3.8
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis. Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: "10-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al presente articolo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta guarigione dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, ed ha validità di 12 mesi a partire dalla data di rilascio."».
G3.1
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame diminuisce la validità delle certificazioni verdi Covid-19 previste dall'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 in seguito a vaccinazione anti Sars-Cov 2 da nove a sei mesi;
il 21 dicembre la Commissione Europea ha adottato norme relative al certificato COVID digitale dell'UE, che stabiliscono un periodo di accettazione vincolante di 9 mesi (precisamente 270 giorni) dei certificati di vaccinazione, al fine di uniformare le regole sui certificati a livello europeo;
sul sito della Commissione si legge che "il certificato COVID digitale dell'UE è accettato in tutti gli Stati membri dell'UE. Contribuisce a far sì che le restrizioni attualmente in vigore possano essere revocate in modo coordinato. In caso di viaggio, il titolare del certificato dovrebbe, in linea di principio, essere esonerato dalle restrizioni alla libera circolazione: gli Stati membri dovranno cioè astenersi dall'imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato COVID digitale dell'UE, a meno che esse non siano necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica";
risultano poco chiare le conseguenze pratiche che deriveranno dalla differenza temporale di validità del certificato rilasciato in Italia e in altri Paesi europei e, quindi, quali attività saranno consentite ai cittadini europei che si rechino in Italia con un certificato verde Covid-19 rilasciato, nel proprio Paese di origine, da più di sei mesi ma da meno di nove;
è fondamentale affrontare con chiarezza e serietà questa problematica per non rischiare che diventi un disincentivo a viaggiare nel nostro Paese, in cui il settore turistico genera direttamente più del 5% del PIL nazionale (il 13% considerando anche il PIL generato indirettamente) e rappresenta oltre il 6% degli occupati;
per rilanciare l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese, sarebbe importante puntare anche sul sistema fieristico, nel quale l'Italia è la quarta nazione al mondo dopo Cina, USA e Germania per vastità e articolazione, richiedendo ai visitatori che vengono nel nostro Paese per partecipare alle fiere l'esibizione di un certificato verde rilasciato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 52 del 2021 che gli consenta di partecipare alle attività direttamente e indirettamente connesse all'evento fieristico,
impegna il Governo:
ad adottare specifiche misure in riferimento alle certificazioni verdi Covid-19 volte ad agevolare l'ingresso e la permanenza nel nostro Paese di turisti stranieri, nel rispetto dei protocolli sanitari e delle misure anti contagio necessarie a garantire la sicurezza di tutti.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3
3.0.1
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche agli articoli 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021)
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare, previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";
b) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare, previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".».
3.0.120 (già 8.0.12)
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Assegno alimentare)
1. Nei casi in cui la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti a qualunque titoli obbligati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, resta ferma l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari.».
3.0.121 (già 17.0.12)
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Si dispone il riconoscimento dell'indennità alimentare, come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale, per i casi di sospensione cautelare del dipendente in caso di sospensione per non essersi vaccinato ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del CCNL dell'11 aprile 2008.»
ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 4.
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
3. L'obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
4.3
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «anche nei luoghi all'aperto» inserire le seguenti: «in presenza di assembramenti che impediscono il rispetto delle norme di distanziamento sociale».
4.4
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Al comma 2 sostituire le parole: «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» con le seguenti: «fino al 31 gennaio 2022».
4.5
Ritirato
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» con le seguenti: «fino al 28 febbraio 2022».
4.6
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o all'aperto» ovunque ricorrano.
4.7
Ritirato
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo » con le seguenti: « fino al 31 gennaio 2022».
4.8
Ritirato
Al comma 2, sostituire le parole: «e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo» con le seguenti: «fino al 20 febbraio 2022».
4.9
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Le Regioni, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2022, in deroga all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono destinare ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992 nonché i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, le Regioni possono stipulare contratti di servizio con i titolari delle licenze relative alle autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992 nonché con i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.»
G4.1
Fregolent, Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:
l'articolo 4 del decreto-legge in esame reca disposizioni in ordine all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, prevedendo l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto, nonché per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto;
le mascherine Ffp2 sono dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) certificati ai sensi di uno standard europeo - l'EN 149:2019 + A1:2009 - concepito per i lavoratori, dunque per adulti con specifiche capacità respiratorie;
non esistono, dunque, delle vere e proprie "Ffp2 per bambini" ma solo modelli in taglia small per chi ha un viso più piccolo;
il Comitato tecnico scientifico, con il verbale numero 10 del 21 aprile 2021, ha espresso parere contrario sull'ipotesi di prescrivere l'uso, da parte degli studenti, dei dispositivi Ffp2, non essendo consigliabile l'uso continuato di tali dispositivi per lungo tempo;
alcuni ricercatori lo scorso giugno hanno pubblicato sulla rivista Jama Pediatrics uno studio che metteva in evidenza gli effetti negativi dell'uso delle mascherine per i bambini in considerazione degli alti livelli di anidride carbonica trattenuta dai dispositivi, sostenendo che simili quantità di questo gas espongano i bambini al rischio di ipercapnia: comportando un aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, spasmi muscolari, mal di testa, stato confusionale, dispnea, letargia e disorientamento, fino alla perdita di coscienza. L'articolo ha fatto molto discutere, e diversi esponenti della comunità scientifica hanno sollevato forti critiche nei confronti del metodo utilizzato per la ricerca, e a seguito di tali osservazioni il lavoro è stato ritirato. Seppur lo studio ha evidenziato delle carenze dal punto di vista del metodo, il problema in ordine ai rischi per la popolazione pediatrica non è del tutto superato;
rimane, certamente, il problema in ordine alla definizione di uno standard per la produzione e la certificazione di mascherine pensate per proteggere le persone dal SARS-CoV-2 che tenga anche conto della diversa età degli utilizzatori,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di effettuare un precipuo studio sugli effetti dell'utilizzo delle mascherine Ffp2, concepite sui lavoratori, sulla popolazione pediatrica, al fine accertare che non abbiano reali impatti negativi, considerato il loro attuale utilizzo anche per attività particolarmente prolungate, contribuendo a definire, inoltre, uno standard per la produzione e la certificazione di mascherine che tenga anche conto della diversa età degli utilizzatori.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4
4.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Contenimento dei prezzi e interventi in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
1. Per l'adozione e la pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza riguardanti i dispositivi di protezione individuale, è costituita una Commissione permanente, presenziata dal Ministro dello Sviluppo Economico, che prevede la partecipazione del Ministro della Salute e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori dei suddetti presidi.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
4.0.2 (testo 4)
La Commissione
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure urgenti in materia di personale sanitario)
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «purché impegnate nell'emergenza da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: « interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19».
4.0.3
Mantovani, Ricciardi, Leone, Coltorti, Romano, Toninelli, Vanin, Montevecchi
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di spettacoli aperti al pubblico)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in zona bianca, per l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo che si svolgono all'aperto è richiesto il possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o, in alternativa, il possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, che si svolgono all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale e per l'accesso è richiesto il possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o, in alternativa, il possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.».
ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 5.
(Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.
EMENDAMENTI
5.4
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole: «al banco».
5.5
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Al comma 1, sopprimere le parole: «lettere a), b) e c-bis)».
5.6
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Al comma 1, sostituire la parole: «lettere a), b) e c-bis)» con le seguenti: «lettere a), b), c) e c-bis)».
5.7
Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 52 del 2021.
1-ter. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.
1-quater. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.».
5.8
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 52 del 2021.
1-ter. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.
1-quater. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.».
5.9
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 52 del 2021.
1-ter. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.
1-quater. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.».
5.10
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, anche se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 52 del 2021.».
5.11
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.
1-ter. Coloro che dimorano stabilmente presso una struttura ricettiva possono attraversare i locali comuni per accedere alla propria camera o unità abitativa anche se privi delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, fermo restando l'obbligo di rispettare le misure di distanziamento e prevenzione disposte dalla direzione aziendale per i locali stessi.».
ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 6.
(Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
6.3
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano consentiti gli eventi dove i partecipanti restano seduti a distanza conforme alle indicazioni.».
6.4
Mantovani, Ricciardi, Leone, Coltorti, Romano, Toninelli, Vanin, Montevecchi
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso a sagre e fiere locali è consentito anche ai soggetti possessori della certificazione verde COVID 19 comprovante l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.».
G6.1
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 6, ha disposto il divieto di feste ed eventi di qualsiasi genere, costringendo quindi locali da ballo e discoteche ad annullare improvvisamente tutte le serate e gli eventi programmati, nel rispetto delle norme anti contagio, nel periodo delle feste natalizie;
dall'inizio della pandemia questo settore, che conta circa 3.000 locali è stato fortemente danneggiato, e non sono state previste le adeguate misure di ristoro a tutela dei diritti di tutti i lavoratori coinvolti a vario titolo in queste attività (si parla di circa 100.000 occupati);
il divieto di feste, di concerti e di tutti gli eventi sia al chiuso che all'aperto ha causato danni economici incredibili anche a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di spettacoli dal vivo e di intrattenimento che, in particolar modo nei giorni festivi di dicembre, e ancora di più dopo mesi di divieti e restrizioni, aveva programmato le proprie attività;
l'impossibilità di svolgere eventi anche all'aperto ha limitato drasticamente, inevitabilmente, di lavorare anche a tutte quelle attività che svolgono spettacoli viaggianti, con ulteriori perdite che si sono sommate a quelle dell'ultimo anno;
questi settori stanno continuando a subire gravi danni nonostante l'andamento della campagna vaccinale, le certificazioni rafforzate e i protocolli di sicurezza sanitaria che hanno orientato le graduali riaperture di altre attività,
impegna il Governo:
a prevedere, nel primo provvedimento utile, adeguate forme di ristoro per quanti, a vario titolo, sono coinvolti nel settore degli eventi, dello spettacolo dal vivo e viaggiante, e per il comparto delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, tenendo conto di quante imprese e lavoratori coinvolti in questa grande e variegata filiera, hanno subito e continuano a subire danni a causa delle rigide restrizioni imposte per arginare i contagi da Covid-19.
G6.1 (testo 2)
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 6, ha disposto il divieto di feste ed eventi di qualsiasi genere, costringendo quindi locali da ballo e discoteche ad annullare improvvisamente tutte le serate e gli eventi programmati, nel rispetto delle norme anti contagio, nel periodo delle feste natalizie;
dall'inizio della pandemia questo settore, che conta circa 3.000 locali è stato fortemente danneggiato, e non sono state previste le adeguate misure di ristoro a tutela dei diritti di tutti i lavoratori coinvolti a vario titolo in queste attività (si parla di circa 100.000 occupati);
il divieto di feste, di concerti e di tutti gli eventi sia al chiuso che all'aperto ha causato danni economici incredibili anche a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di spettacoli dal vivo e di intrattenimento che, in particolar modo nei giorni festivi di dicembre, e ancora di più dopo mesi di divieti e restrizioni, aveva programmato le proprie attività;
l'impossibilità di svolgere eventi anche all'aperto ha limitato drasticamente, inevitabilmente, di lavorare anche a tutte quelle attività che svolgono spettacoli viaggianti, con ulteriori perdite che si sono sommate a quelle dell'ultimo anno;
questi settori stanno continuando a subire gravi danni nonostante l'andamento della campagna vaccinale, le certificazioni rafforzate e i protocolli di sicurezza sanitaria che hanno orientato le graduali riaperture di altre attività,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere, nel rispetto degli equilibri di bilancio, nel primo provvedimento utile, adeguate forme di ristoro per quanti, a vario titolo, sono coinvolti nel settore degli eventi, dello spettacolo dal vivo e viaggiante, e per il comparto delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, tenendo conto di quante imprese e lavoratori coinvolti in questa grande e variegata filiera, hanno subito e continuano a subire danni a causa delle rigide restrizioni imposte per arginare i contagi da Covid-19.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 7.
(Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice)
1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.
2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.
3. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
7.4
La Mura, Nugnes, Angrisani, Giannuzzi, Abate, Moronese, Di Micco
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: «, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.» con le seguenti: «di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 è consentito ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 di cui alle lettere a), b), e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, solo unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.».
7.5
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87» con le seguenti: «e ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87».
7.6
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Per i soggetti di cui al comma 2, fino al 31 marzo 2022, è garantita l'esecuzione gratuita di un test antigenico rapido per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Per l'accesso al beneficio di cui al precedente periodo, i soggetti di cui al comma 2 attestano, tramite autocertificazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la necessità di accedere presso strutture di cui al presente articolo.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
7.7
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere è consentito secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2. Ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore ai quarantacinque minuti.»
Conseguentemente, al titolo, le parole «e hospice» sono sostituite dalle seguenti: «, hospice e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere».
G7.1
Pirro, Romano, Toninelli, Vanin, Dell'Olio, Coltorti, Mantovani
Non posto in votazione (*)
Il Senato
in sede di conversione in legge del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
premesso che
l'articolo 7 reca "Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice". Il comma 1 prevede, in particolare, che a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario;
il comma 2 dell'articolo 7, prevede, altresì, che l'accesso alle suddette strutture è consentito ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso,
impegna il Governo:
a divulgare con specifica circolare del Ministero della salute, le modalità di accesso dei visitatori stabilite dal decreto a cui le direzioni sanitarie delle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice devono strettamente attenersi, in modo da consentire un'uniforme applicazione delle disposizioni sull'intero territorio nazionale, senza alcuna disparità per gli utenti.
________________
(*) Accolto dal Governo
G7.2
La Mura, Nugnes, Angrisani, Giannuzzi, Abate, Moronese, Di Micco
Non posto in votazione (*)
Il Senato
in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (AS 2488)
premesso che
l'articolo 7 del decreto-legge disciplina l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice per il periodo compreso tra il 30 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022;
più nel dettaglio, secondo la norma, ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l'accesso senza ulteriori condizioni. Ai soggetti provvisti del c.d. green pass rafforzato (rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19) è invece richiesta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso;
considerato che
nel corso della pandemia molti direttori delle predette strutture hanno completamente precluso l'accesso alle stesse per evitare responsabilità connesse all'eventuale diffusione del virus;
in molti casi tali chiusure sono state dettate dalla volontà di sottrarsi al controllo da parte dei familiari degli ospiti sulla qualità delle cure, la dotazione di personale, la pulizia degli ambienti;
come evidenziato nel Report "Abbandonati - Violazione del diritto alla vita, alla salute e alla non discriminazione delle persone anziane nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali durante la pandemia in Italia" di Amnesty International Italia, le limitazioni imposte all'accesso alle strutture, alle residenze assistenziali di malati cronici non autosufficienti hanno causato un ulteriore deterioramento delle loro capacità cognitive e hanno costituito una violazione del diritto alla salute;
a seguito della diffusione della variante Omicron si stanno verificando ulteriori casi di chiusure delle strutture in questione,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di assumere iniziative in relazione alle chiusure e limitazioni dell'accesso alle strutture di cui sopra contemperando l'esigenza di protezione degli ospiti con l'altrettanto rilevante esigenza di beneficiare della vicinanza dei parenti, precludendo chiusure e limitazioni ingiustificate;
a valutare l'opportunità di assumere iniziative dirette ad introdurre una disciplina del ruolo di vigilanza dei familiari, che costituiscono la prima interfaccia con i malati, persone con disabilità, delle quali conoscono esigenze e bisogni, nonché consolidate pratiche terapeutiche di controllo clinico, e costituiscono il primo presidio contro i maltrattamenti nei confronti di persone non autosufficienti ricoverate.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7
7.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di accesso di visitatori nelle strutture ospedaliere)
1. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: "nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici" sono sostituite dalle seguenti: "nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici, nonché neireparti delle strutture ospedaliere".».
7.0.2
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di raccolta di sangue)
1. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Essi possono altresì prestare la propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.».
7.0.3
Guidolin, Vanin, Montevecchi, Mantovani
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche alla procedura semplificata per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio sanitari acquisiti all'estero).
1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o socio sanitarie private o accreditate impegnate nell'emergenza da COVID-19, anche sotto forma di gestione o prevenzione dei contagi tra la popolazione residente nei servizi residenziali o gestione al domicilio, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero. Per accedere alla misura di cui al periodo precedente, gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. Il titolo di studio conseguito all'estero e l'iscrizione all'albo del Paese di provenienza possono essere prodotti in copia semplice anche per coloro che provengono da paesi non comunitari."».
ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 8.
(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19)
1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai servizi e alle attività, di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.
2. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: « i-bis) corsi di formazione privati se svolti in presenza ».
3. Agli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2, comma 1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi 1 e 6, 9-sexies, comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 ».
4. Restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si applicano fino al 31 marzo 2022.
6. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria. ».
7. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole « per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro » sono inserite le seguenti « e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro ».
8. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 6 e 7 pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
8.5
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «c)».
8.6
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «d)».
8.7
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «f)».
8.8
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «g)».
8.9
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «h)».
8.10
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Al comma 1, sopprimere le parole: «lettere a), b) e c-bis)».
8.11
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Al comma 1, dopo la parola «b)», aggiungere la seguente: «c)».
8.17 (testo 2)
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Gli articoli 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, cessano di avere efficacia dal 1° febbraio 2022.».
8.23 (testo 2)
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Gli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 sono abrogati.».
8.25 (testo 2)
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 5, dell'articolo 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo le parole: "o emolumento, comunque denominato" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".».
8.26 (testo 2)
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Dopo le parole : "per lo svolgimento", del comma 2, dell'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, inserire le seguenti: "in presenza".».
8.27 (testo 2)
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 3, dell'articolo 4-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo le parole: "obbligo vaccinale" sono inserite le seguenti: "per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia."».
8.28 (testo 2)
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 3, dell'articolo 4-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo le parole: "né altro compenso o emolumento, comunque denominati", sono inserite le seguenti: ", fermo restando l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari."».
8.29 (testo 2)
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 5, dell'articolo 4-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo le parole: "attività lavorativa", sono inserite le seguenti: "in presenza"».
8.30 (testo 2)
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. In attuazione degli articoli 36, 37 e 38 della Costituzione l'esclusione da retribuzioni, compensi o emolumenti, prevista dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, non opera nei confronti delle persone in ferie, in assenza per malattia, in congedo per maternità.»
8.31 (testo 2)
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. L'esclusione da retribuzioni, compensi o emolumenti, prevista dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, non opera nei confronti delle donne in congedo per maternità, nel rispetto dell'articolo 37 della Costituzione.».
8.32 (testo 2)
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. L'esclusione di cui al comma 1 non opera nei confronti di chiunque influenzi o tenti di influenzare la libera valutazione del medico competente nel decidere sul rilascio della esenzione dalla somministrazione del vaccino, con mezzi diversi dalla comunicazione di dati oggettivi."».
8.33 (testo 2)
Improponibile
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le norme di cui al comma 1 non trovano applicazione rispetto all'imposizione di protocolli terapeutici attraverso sanzioni disciplinari o la minaccia delle medesime nei confronti di coloro che non li hanno applicati. Ove le autorità giudiziarie rilevino comportamenti quali quelli descritti gli organi competenti annullano ogni relativo provvedimento disciplinare e i responsabili provvedono a proprie spese al ristoro dei danni subiti da chi ne è stato oggetto."».
8.35 (testo 2)
La Pietra, Drago, Malan, La Russa
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 1, lettera e-ter dell'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei traghetti che collegano una piccola isola con altre parti del territorio delle stessa regione, per i soli residente in quell'isola."».
8.37 (testo 2)
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, è soppresso.».
8.38 (testo 2)
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il possesso o la mancanza dei requisiti necessari al rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 non possono in nessun caso costituire titolo preferenziale per l'accesso a prestazioni terapeutiche e soccorso. Salvo che ciò costituisca più grave reato, il rifiuto di prestazioni terapeutiche o soccorso basato su tali motivazioni integra, a seconda dei casi, i reati di cui agli articoli 331, 340 o 593 del Codice Penale.».
8.13
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non si applicano alle attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio».
8.18
Mantovani, Ricciardi, Leone, Coltorti, Vanin, Romano, Toninelli, Montevecchi
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di garantire e salvaguardare la continuità territoriale, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi marittimi di trasporto per il collegamento delle regioni Sicilia e Sardegna con l'intero territorio nazionale, è consentito anche ai soggetti muniti della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, e successive modificazioni.
3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3-bis che si avvalgono delle navi aperte per i suddetti collegamenti marittimi a bordo di autovetture o di altro mezzo di trasporto è fatto divieto di abbandonare il mezzo medesimo per tutto il tempo della traversata. Se si tratta invece di pedoni, gli stessi sono obbligati a permanere negli spazi comuni aperti delle imbarcazioni, restando al contrario inibito l'accesso ai locali chiusi. In ogni caso, è fatto obbligo per tutti i passeggeri di mantenere indossata, per tutto il periodo di permanenza a bordo dei suddetti mezzi di trasporto marittimo, una mascherina FFP2.
3-quater. In merito a quanto disciplinato dai commi 3-bis e 3-ter, resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.»
8.19
Mantovani, Montevecchi, Ricciardi, Leone, Coltorti, Vanin, Romano, Pirro, Toninelli
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.»
8.20
Mantovani, Montevecchi, Ricciardi, Leone, Coltorti, Vanin, Romano, Pirro, Toninelli
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.»
8.21
Mantovani, Montevecchi, Ricciardi, Leone, Coltorti, Vanin, Romano, Pirro, Toninelli
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.»
8.22
Mantovani, Ricciardi, Leone, Coltorti, Vanin, Romano, Toninelli, Pirro, Montevecchi
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, per documentati motivi di urgenza sanitaria e idonea certificazione medica, per i malati gravi che si recano presso strutture sanitarie per effettuare visite di controllo, esami diagnostici e interventi chirurgici, in deroga alla legislazione vigente, è consentito, su tutto il territorio nazionale, l'accesso e l'utilizzo, anche per il ritorno presso la propria residenza, domicilio o abitazione, dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno2021, n.87, con la certificazione verde COVID 19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno2021, n. 87, e successive modificazioni.».
8.40
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1500
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Sono esclusi dal rispetto delle disposizioni di cui dagli articoli 9-bis a 9-novies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, i soggetti che abbiano avuto eventi avversi di non lievissima o lieve entità dopo la somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione.».
G8.1
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);
considerato che:
sono stati resi noti numerosi episodi in cui, pur in presenza di tutti i requisiti necessari al rilascio della certificazione verde e in assenza delle circostanze che ne comportano la revoca o la scadenza, i controlli rilevavano la mancata validità dei medesimi sottoponendone i titolari a gravi disagi e difficili trafile burocratiche per riattivare il lasciapassare, non sempre coronate da successo,
impegna il Governo:
ad istituire un centro di intervento accessibile sia per telefono sia attraverso la rete informatica che intervenga prontamente in tali circostanze;
a rifondere le vittime di tali disguidi dai danni conseguenti.
G8.1 (testo 2)
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);
considerato che:
sono stati resi noti numerosi episodi in cui, pur in presenza di tutti i requisiti necessari al rilascio della certificazione verde e in assenza delle circostanze che ne comportano la revoca o la scadenza, i controlli rilevavano la mancata validità dei medesimi sottoponendone i titolari a gravi disagi e difficili trafile burocratiche per riattivare il lasciapassare, non sempre coronate da successo,
impegna il Governo a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio e tenuto conto che è già operativo il servizio di assistenza telefonico 1500:
di istituire un centro di intervento accessibile sia per telefono sia attraverso la rete informatica che intervenga prontamente in tali circostanze;
di rifondere le vittime di tali disguidi dai danni conseguenti.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8
8.0.1
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Riconoscimento della Certificazione verde Covid-19 booster a coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e sono guariti dalla SarsCov-2)
1. A coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e sono guariti dalla SarsCov-2 è riconosciuta la certificazione verde Covid-19 booster digitale.».
8.0.2
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 o in seguito a vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.».
8.0.3
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.».
8.0.4
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. Al decreto legge 1 aprile 2021, n.44, all'articolo 3-ter, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
1-ter Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
1-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti."»
8.0.5
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Istituzione di un fondo per la campagna vaccinale tramite indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti COVID-19)
1. Analogamente a quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro finalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti COVID-19, eventi avversi, rilevati nell'anno 2021, che abbiano generato invalidità permanenti o morte.
2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo e le procedure per la richiesta di indennizzo, nei limiti dell'importo del fondo di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.0.6
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Abrogazione dello scudo penale e indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)
1. Gli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
2. Dopo l'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"Art. 9-nonies.
1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica."».
8.0.7
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Eventi avversi)
1. Dopo l'articolo 9-nonies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è inserito il seguente:
"Art. 9-decies.
1. Nei casi in cui insorgano eventi avversi di non lievissima o lieve entità dopo la somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione il lavoratore non è soggetto alle decurtazioni previste dalle disposizioni vigenti per le giornate di malattia ordinaria".
2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo, con dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro, finalizzato alla copertura delle spese per l'insorgere di eventi avversi derivanti dalla somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.0.8
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)
1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa di vaccinazioni raccomandate mediante specifiche campagne informative svolte da autorità sanitarie e mirate alla tutela della salute individuale e collettiva."».
8.0.9
Mantovani, Ricciardi, Leone, Coltorti, Montevecchi
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 per l'accesso ad alberghi e strutture ricettive)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per documentati motivi di urgenza sanitaria e mediante idonea certificazione medica, per i malati gravi ed i relativi eventuali accompagnatori, che si recano presso strutture sanitarie per effettuare visite di controllo, esami diagnostici e interventi chirurgici, in deroga alla legislazione vigente, è consentito, su tutto il territorio nazionale, l'accesso ad alberghi e altre strutture ricettive anche con la certificazione verde COVID 19 comprovante l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.».
8.0.10
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure in materia di rinnovo dei contratti collettivi nel pubblico impego in materia di dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del SSN)
1. All'articolo 1, comma 687, secondo periodo, della legge 30 dicembre del 2018, n. 145, le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica."».
8.0.11
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Informazione sulla mortalità generale)
1. Entro quindici giorni dalla promulgazione della legge di conversione del presente decreto, detto Dipartimento provvede, con il supporto dell'ISTAT, alla pubblicazione dei dati sulla mortalità generale mensile degli ultimi cinque anni, suddivisi per classi di età, quanto meno distinguendo i decessi sotto e sopra i 40 anni.».
8.0.140
Garnero Santanchè, Malan, La Russa
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis
1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/ COVID-19 negli ambienti di lavoro."».
2. All'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».
8.0.240
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, dopo le parole: "specifiche condizioni cliniche documentate," sono inserite le seguenti: "incluse importanti reazioni avverse a seguito di una precedente somministrazione del vaccino"».
8.0.340
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis
1. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei traghetti operanti sullo Stretto di Messina e di quelli che collegano la Sardegna con l'Italia continentale."».
ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 9.
(Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 1-bis, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 »;
b) al comma 1-ter, dopo le parole « è assicurata » sono inserite le seguenti: « , fino al 31 marzo 2022, ».
2. All'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 ».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022 e dal comma 2 pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
9.1
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
"1-quater. Al fine di garantire, fino al 31 marzo 2022, ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'arco temporale intercorrente tra la somministrazione della prima dose di vaccino e la validità della certificazione verde COVID-19, la somministrazione a prezzo calmierato di un test antigenico rapido per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, somministrati nelle farmacie di cui al comma 1-bis ovvero nelle strutture sanitarie di cui al comma 1-ter, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 7,42 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto massimo di spesa."».
Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 25,42 milioni di euro per l'anno 2022 e dal comma 2 pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 28,42 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»
9.2
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato e trasformato nell'odg G9.2
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Presso lo stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un fondo, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022, al fine di erogare contributi in favore dei soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, o del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'effettuazione dei test antigenici rapidi o molecolari, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a un milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
G9.2
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19,
premesso che:
una diagnosi precoce del virus Covid-19 è particolarmente importante per i soggetti affetti da alcune patologie o immunodepressi, pertanto è fondamentale effettuare con frequenza i test antigenici per intervenire tempestivamente nel modo più opportuno;
per rispondere quindi ad una necessità di salute, tali soggetti effettuano regolarmente tamponi, e hanno sostenuto, negli ultimi due anni, costi notevoli,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di istituire un fondo al fine di erogare contributi in favore dei soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, o del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità per l'effettuazione dei test antigenici rapidi o molecolari.
________________
(*) Accolto dal Governo
9.100
Dell'Olio, Toninelli, Mantovani, Pirro, Romano, Vanin, Ricciardi, Montevecchi
Ritirato
Aggiungere in fine i seguenti commi:
«3-bis. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino al 31 marzo 2022, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli esercizi di cui al comma 3-bis si avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal Ministero della Salute, per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento.
3-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al comma 3-ter, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.
3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
9.3
Dell'Olio, Toninelli, Mantovani, Pirro, Romano, Vanin, Ricciardi, Montevecchi
Ritirato e trasformato nell'odg G9.3
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza nonché dotati di collegamenti al sistema dell'infrastruttura informatica della tessera sanitaria, possono effettuare test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
G9.3 (già em. 9.3)
Dell'Olio, Toninelli, Mantovani, Pirro, Romano, Vanin, Ricciardi, Montevecchi, Gallicchio
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19;
premesso che:
la progressiva estensione nel corso dell'emergenza pandemica del green pass cosiddetto base per l'accesso a determinate attività e servizi ha portato all'ampliamento della richiesta di test antigenici rapidi sia presso le farmacie che presso le strutture accreditate;
in più, il rapido diffondersi della variante Omicron e lo screening di massa causato dai numerosi contatti hanno portato al sovraccarico di richieste per le farmacie e lunghe file di attesa presso le stesse;
considerato che:
al fine di garantire una più vasta ed efficiente attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 appare quanto mai opportuno estendere la possibilità di effettuare test antigenici rapidi alle parafarmacie, le quali possono garantire gli stessi standard, sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista igienico-sanitario che di tutela della riservatezza, delle parafarmacie,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di estendere le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 alle parafarmacie, dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atte a garantire la tutela della riservatezza, nonché dotate di collegamenti al sistema dell'infrastruttura informatica della tessera sanitaria, affinché possano effettuare test antigenici rapidi, secondo le modalità e i prezzi calmierati previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
________________
(*) Accolto dal Governo
G9.1
Fregolent, Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, premesso che:
l'articolo 9 del decreto-legge in esame reca disposizioni in ordine all'esecuzione dei test antigenici;
a causa della grandissima diffusione della variante Omicron, la positività è una condizione che riguarda inconsapevolmente sempre più persone. Tanti, infatti, sono gli asintomatici o coloro che presentano sintomi talmente leggeri da non accorgersi di aver contratto il virus;
a meno che non si effettui casualmente un test, può succedere di ricevere il vaccino (in questa fase, soprattutto il booster) mentre si ha un'infezione in corso;
gli interrogativi in ordine al fatto se sia pericoloso o meno ricevere la terza dose mentre si è positivi al Covid o al fatto che l'infezione possa interferire con l'azione del vaccino dilagano;
seppure una parte degli esperti afferma che il verificarsi di tale fattispecie non comporti particolari rischi, si ritiene necessario prendere in considerazione le caratteristiche individuali riferite ai singoli casi che possono fare la differenza nella risposta dell'organismo al Sars-CoV-2 e alla contestuale effettuazione del vaccino;
la presenza di soggetti positivi presso gli hub, potrebbe, tra l'altro, essere fonte di pericolo per le altre persone presenti, sia sanitari che cittadini recatesi per ricevere il vaccino;
per determinati soggetti che hanno contratto il virus, il vaccino potrebbe aggiungere poca stimolazione antigenica rispetto a quella fornita naturalmente all'organismo dall'infezione, rivelandosi, dunque, sostanzialmente inutile;
impegna il Governo:
ad estendere l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e nelle strutture sanitarie autorizzate e in quelle accreditate o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, già prevista per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19, a tutti i cittadini, prima che si sottopongano alla somministrazione della dose di vaccino.
ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 10.
(Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole « e comunque entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti « e comunque entro il 31 dicembre 2022 »;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
« 6-bis. Al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale di cui al comma 1, nonché per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse già confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazione, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. ».
2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
EMENDAMENTI
10.2
Castellone, Pirro, Vanin, Toninelli, Coltorti, Montevecchi, Mantovani
Ritirato
Aggiungere in fine i seguenti commi:
«2-bis. Le Regioni, per il tramite delle aziende sanitarie locali, sottoscrivono protocolli d'intesa con i medici di medicina generale finalizzati a:
a) individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;
b) provvedere alla presa in carico di tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;
c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino;
d) individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del medico di medicina generale.
2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e modalità operative per l'incentivazione alla vaccinazione».
10.3
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. È fatto carico alle regioni di sottoscrivere, per il tramite delle aziende sanitarie locali protocolli d'intesa con i MMG finalizzato a:
- individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;
- provvedere alla presa in carico di tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;
- predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitare individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino;
- individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del MMG.».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10
10.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Misure per il personale del sistema di emergenza territoriale 118 e stabilizzazione del personale medico in servizio)
1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118, nell'ambito del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
2. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
3. L'ammissione del personale medico di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.".
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 pari a 27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.0.2
Castellone, Vanin, Toninelli, Pirro, Montevecchi, Mantovani
Ritirato e trasformato nell'odg G10.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al COVID-19 e ai vaccini)
1. Nell'ambito della rete dei laboratori di sorveglianza epidemiologica sulla circolazione del virus SARS-CoV-2 e delle relative varianti genetiche, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'Istituto superiore di sanità, si avvale altresì dei laboratori con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza microbiologica, epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.
2. Il laboratorio pubblico di riferimento regionale di cui al comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, deve possedere comprovata esperienza pluriennale, pari ad almeno un triennio all'entrata in vigore della predetta legge, nell'ambito della sorveglianza microbiologica, epidemiologica e biomolecolare sulle malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
G10.0.2 (già em. 10.0.2)
Castellone, Vanin, Toninelli, Pirro, Montevecchi, Mantovani
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2488,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.0.2
________________
(*) Accolto dal Governo
10.0.3
Catalfo, Toninelli, Mantovani, Vanin, Romano, Montevecchi
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in materia di trattamento dati fra Inps ed enti bilaterali o fondi integrativi)
1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:
"13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera a), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016."».
ARTICOLI 11 E 12 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 11.
(Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale)
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i « Covid Hotel » previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.
Articolo 12.
(Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020, che a tal fine è integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO
G12.1
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488),
impegna il Governo:
a garantire a coloro che lo richiedano la possibilità di scegliere il vaccino contro il COVID-19 tra quelli di volta in volta autorizzati all'immissione in commercio da parte dell'EMA, ed a provvedere all'acquisto.
G12.1 (testo 2)
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488),
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di garantire a coloro che lo richiedano la possibilità di scegliere il vaccino contro il COVID-19 tra quelli di volta in volta autorizzati all'immissione in commercio da parte dell'EMA, ed a provvedere all'acquisto, compatibilmente con le procedure comunitarie e nazionali di acquisto dei vaccini.
________________
(*) Accolto dal Governo
G12.2
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali,
impegna il Governo:
a rendere noti, nell'ambito della pubblicazione dei dati sulla pandemia da Sars-Covid-19, l'incidenza di contagi, ricoveri e decessi, separando gli eventi occorrenti nei primi quindici giorni dalla somministrazione del vaccino dagli altri.
G12.2 (testo 2)
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di rendere noti, nell'ambito della pubblicazione dei dati sulla pandemia da Sars-Covid-19, l'incidenza di contagi, ricoveri e decessi, separando gli eventi occorrenti nei primi quindici giorni dalla somministrazione del vaccino dagli altri.
________________
(*) Accolto dal Governo
G12.3
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);
premesso che:
dai dati dell'AIFA e da numerose notizie di cronaca è emerso un numero considerevole eventi avversi a seguito della vaccinazione contro il COVID-19,
impegna il Governo
ad impedire ogni tentativo di influenzare le decisioni in scienza e coscienza da parte dei medici per quanto riguarda il rilascio di esenzioni dalla suddetta vaccinazione.
G12.4
Laniece, Durnwalder, Steger, Bressa, Unterberger
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2488 «Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
premesso che:
la situazione attuale, con la Valle d'Aosta unica "zona arancione" sul territorio nazionale, è frutto di una distorsione legata ai piccoli numeri della nostra realtà;
con i 33 posti disponibili in terapia intensiva, ciascun caso di ricovero porta a un incremento del 3% dell'occupazione totale;
si tratta di un'evidente distorsione, che con le norme in vigore può avere conseguenze gravissime per tutto il sistema regionale,
considerato che:
proprio la scorsa settimana, un singolo ricovero non-covid (persona ospedalizzata per politrauma, poi rivelatasi positiva al Covid-19) ha fatto passare la percentuale di occupazione delle terapie intensive dal 18% al 21%, portando alla zona arancione il territorio regionale;
attualmente, il sistema sanitario valdostano offre il più alto numero di posti in terapia intensiva rispetto alla popolazione;
i dati Agenas evidenziano come i letti già disponibili siano 26,6 ogni 100.000 abitanti, rispetto a una media nazionale di 16,3.
un incremento di 4 casi può portare la Valle d'Aosta dalla zona gialla (6 ricoveri, pari al 18%) alla zona rossa (10 ricoveri, pari al 30,1%);
anche eventi accidentali o puntuali porterebbero a ingiustificati cambiamenti di scenario, con gravi ripercussioni sul tessuto socio-economico,
considerando, inoltre che:
consentendo quindi che nelle regole di conteggio dell'occupazione dei reparti venga inserito un margine di tolleranza pari a un piccolo numero di ricoveri, in modo da evitare che distorsioni statistiche abbiano conseguenze sostanziali nella valutazione;
questo non porterebbe alcuna variazione sostanziale per i calcoli delle realtà maggiori, ma consentirebbe di rendere la norma adeguata anche contesti di piccole dimensioni come quello della Valle d'Aosta,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di consentire un calcolo con un margine di almeno 5 ricoveri per la terapia intensiva e di 20 per l'area medica che possano essere esclusi dai calcoli per l'occupazione nelle piccole realtà come la Regione Valle d'Aosta.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12
12.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
1. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "per la stagione 2021/2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "per la stagione 2021/2022 e 2022/2023."».
12.0.2
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Somministrazione di vaccini antinfluenzali, per i soggetti di età non inferiore a 18 anni, da parte di farmacisti formati con il corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
"e-quater) la somministrazione di vaccini antinfluenzali da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.''».
12.0.3
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Proroga del credito d'imposta in favore delle farmacie operanti nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti)
1. Al comma 1 dell'articolo 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo le parole "nell'anno 2021", sono aggiunte le seguenti "e nell'anno 2022".».
ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 13.
(Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)
1. Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attività di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021.
2. Per il pagamento degli oneri di missione, dei compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attività di cui al comma 1, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa complessiva di euro 14.500.000. I compensi accessori al personale di cui al precedente periodo sono corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, già selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui al precedente periodo, per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di euro 199.760.
4. Per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale di cui al comma 3, e dal personale di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 59, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 185.111.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO
13.1
Improponibile
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. La sospensione delle attività lavorative svolte dal personale scolastico di ogni ordine e grado, non incide sulla retribuzione, la cui corresponsione non deve essere condizionata dall'utilizzo di ferie, permessi, né da alcuna forma di recupero.».
G13.1
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488),
impegna il Governo:
ferma restando l'importanza di incentivare la campagna vaccinale tra gli studenti e al fine di garantire una piena tutela del diritto all'istruzione, a considerare tempestivamente l'adozione di misure volte ad esentare, a prescindere dall'età, gli studenti delle scuole primarie e secondarie dall'obbligo di possedere la certificazione verde sui mezzi di trasporto pubblico, qualora siano in grado di attestare che si trovano sullo stesso al fine di raggiungere il proprio istituto per lo svolgimento delle attività scolastiche, ovvero di dover rientrare al proprio domicilio o doversi recare in altro luogo al termine delle stesse.
G13.1 (testo 2)
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488),
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica, ferma restando l'importanza di incentivare la campagna vaccinale tra gli studenti e al fine di garantire una piena tutela del diritto all'istruzione, di considerare tempestivamente l'adozione di misure volte ad esentare, a prescindere dall'età, gli studenti delle scuole primarie e secondarie dall'obbligo di possedere la certificazione verde sui mezzi di trasporto pubblico, qualora siano in grado di attestare che si trovano sullo stesso al fine di raggiungere il proprio istituto per lo svolgimento delle attività scolastiche, ovvero di dover rientrare al proprio domicilio o doversi recare in altro luogo al termine delle stesse.
________________
(*) Accolto dal Governo
G13.2
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488),
impegna il Governo:
ad adottare misure volte ad esentare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dall'obbligo di possesso del green pass per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale.
G13.2 (testo 2)
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488),
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica, di adottare misure volte ad esentare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dall'obbligo di possesso del green pass per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale.
________________
(*) Accolto dal Governo
G13.3
Romeo, Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2488, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19,
premesso che:
il Governo sta mettendo in atto misure di contenimento del contagio nelle scuole, differenziate a seconda dell'età degli studenti, del grado di scuola frequentato, del numero di positivi in una classe, del numero di vaccinati presenti;
queste molteplici previsioni stanno creando molta confusione fra le famiglie, che sono disorientate nella gestione dell'emergenza e nell'organizzazione generale delle proprie attività,
impegna il Governo:
a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una semplificazione delle procedure relative alla gestione di casi positivi nelle scuole.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13
13.0.1
Rivolta, Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)
1. Al fine di consentire l'effettività e l'efficacia delle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ai comuni è riconosciuto un contributo a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti, nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
13.0.2 (testo 3)
La Commissione
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)
1. All'articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f-bis), è inserita la seguente: "f-ter) acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell'aria;".
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1976, n. 29, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei.»
13.0.4
Castellone, Vanin, Toninelli, Pirro, Montevecchi
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Tecnostruttura di cui all' articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
1. Al fine di rafforzare il Ministero dell'università e della ricerca e garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, e rafforzare strutturalmente, anche alla luce degli eventi pandemici in corso, la qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione in tale ambito dei fabbisogni formativi degli Atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni di personale sanitario definita ai sensi di quanto disposto all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di quanto previsto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto", sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di 'struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale', articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto alla attuale dotazione organica del medesimo Ministero".
2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole di cui al comma 1 e al raccordo con le ulteriori Istituzioni in tale ambito coinvolte, nonché in relazione alla effettuazione delle verifiche on site di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; cura altresì, le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei con riferimento alle suddette Scuole. Conseguentemente, il dirigente generale della struttura di missione di cui al comma 1 è membro di diritto dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie e dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria in aggiunta ai tre rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata per un numero complessivo di 43 unità di personale, fra cui:
- 1 di livello dirigenziale generale;
- 3 di livello dirigenziale non generale;
- 36 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva F1);
- 3 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva F1).
4. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a procedere alla copertura delle posizioni di dirigente di livello non generale e di funzionario di area III e II di cui al comma 2 anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato ad avviare le relative procedure, o mediante lo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.143.391,73 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. In attuazione di quanto disposto al presente articolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attivata presso il medesimo Ministero la struttura tecnica di missione istituita al comma 1 e ne sono individuati i compiti e l'articolazione degli Uffici.».
ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 14.
(Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie)
1. Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministero della difesa, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
ORDINE DEL GIORNO
G14.1
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);
premesso che il Decreto del ministro della Salute del 12 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre stabilisce un incremento tariffario massimo di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a pazienti affetti da COVID-19, per ciascun episodio di ricovero con durata di degenza maggiore di un giorno, pari a 3.713 euro se il ricovero è avvenuto esclusivamente in area medica e a 9.697 euro se il ricovero è transitato in terapia intensiva,
impegna il Governo:
a verificare se tale incremento resta giustificato rispetto ad altre prestazioni da un effettivo aumento delle spese richieste e se ha generato una tendenza a ricoverare in maniera superiore al necessario;
a rimodulare tali importi, ove si rilevassero eccessivi, a beneficio eventualmente di alte prestazioni che sono state ritardate a causa dell'emergenza.
G14.1 (testo 2)
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488);
premesso che il Decreto del ministro della Salute del 12 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre stabilisce un incremento tariffario massimo di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a pazienti affetti da COVID-19, per ciascun episodio di ricovero con durata di degenza maggiore di un giorno, pari a 3.713 euro se il ricovero è avvenuto esclusivamente in area medica e a 9.697 euro se il ricovero è transitato in terapia intensiva,
impegna il Governo a valutar l'opportunità di:
verificare se tale incremento resta giustificato rispetto ad altre prestazioni da un effettivo aumento delle spese richieste e se ha generato una tendenza a ricoverare in maniera superiore al necessario;
rimodulare tali importi, ove si rilevassero eccessivi, a beneficio eventualmente di alte prestazioni che sono state ritardate a causa dell'emergenza.
________________
(*) Accolto dal Governo
G14.6
Mautone, Romano, Pirro, Vanin, Toninelli, Mantovani, Montevecchi
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19;
premesso che:
l'articolo 27 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da Cowd-19,. per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali," convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, reca disposizioni in materia di esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid. In particolare, si stabilisce che "Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone che hanno avuto quadro clinico Covid-J9 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato tale da assicurare un'attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, incluse nella tabella A del presente decreto, senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
considerato che:
la sindrome long Covid è una condizione clinica caratterizzata dal mancato ritorno da parte del paziente affetto da Covid-19 allo stato di salute precedente l'infezione acuta;
la presa in carico del paziente con tale sindrome dovrebbe essere garantita attraverso un gruppo di professionisti con competenze specialistiche che stabiliscono percorsi di follow-up diagnostico-terapeutici dedicati ai pazienti con pregressa infezione da SARS-COV-2. Tali percorsi dovrebbero essere orientati all'individuazione e al trattamento degli esiti derivanti dall'infezione attraverso un approccio multidisciplinare e personalizzato,
impegna il Governo:
a valutare, al fine di garantire 1a presa in carico delle persone affette da sindrome long Covid, l'istituzione, presso le aziende sanitarie, dei "Centri post-Covid" e a prevedere, con decreto del Ministro della salute, percorsi di riabilitazione multidisciplinare basati su una valutazione delle condizioni della persona e lo sviluppo di piani riabilitativi individualizzati, l'individuazione dei professionisti coinvolti e le modalità di gestione e sorveglianza dei pazienti con pregressa infezione da SARS-COV-2.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14
14.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)
1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».
14.0.2
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Proroga utilizzo procedura semplificata di comunicazione dello smart working)
1. Il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2022.».
14.0.3
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure in materia di interventi connessi all'emergenza da Covid-19)
1. Le aree sanitarie e le opere previste all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, da realizzarsi o già realizzate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 per far fronte all'emergenza COVID-19, sono assentite, e ove necessario fatte salve, con le modalità previste nel presente articolo, ancorché risultino già eseguite alla data di entrata in vigore della presente norma in assenza della presentazione dell'istanza o segnalazione indicate nello stesso comma 2.
2. I soggetti interessati comunicano la realizzazione delle aree sanitarie e delle opere di cui al comma 1, ovvero il loro mantenimento, sia in via temporanea che definitiva, alle regioni e province autonome per gli eventuali profili autorizzativi e di accreditamento, e all'amministrazione comunale ai fini edilizi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo siano già realizzati, la comunicazione produce gli effetti dell'accertamento di conformità di cui agli articoli 36, e 37 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza irrogazione delle sanzioni pecuniarie e con esonero dal contributo di costruzione.
3. La comunicazione edilizia di cui al precedente comma è corredata da uno o più elaborati grafici, e dalla relazione tecnica degli interventi asseverata da un tecnico abilitato nella quale si attesta che le aree e le opere sono connesse all'emergenza COVID-19, nonché la loro conformità ai requisiti minimi antincendio e di prevenzione del rischio sismico.
4. L'autorizzazione paesaggistica e quella culturale sono rilasciate anche in forma tacita entro 30 giorni dalla richiesta presentata anche in via postuma dai soggetti interessati, ove occorra in deroga alla normativa e alle prescrizioni vigenti in materia.
5. La comunicazione di cui al comma 2 può essere presentata sino al termine dello stato di emergenza da COVID-19; gli interventi possono essere ultimati anche successivamente alla scadenza di tale periodo emergenziale.
6. I soggetti interessati attestano l'agibilità degli interventi con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; la segnalazione certificata è corredata:
a) dall'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che asseveri la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e all'articolo 4 della legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché la regolare esecuzione ai fini statici degli interventi e la conformità degli stessi alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
b) dagli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.
7. L'utilizzo delle aree e delle opere di cui al presente articolo può essere iniziato anteriormente alla presentazione della segnalazione certificata.
8. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettere m) e s), e alla tutela della pubblica incolumità di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina statale, regionale o provinciale.»
14.0.4
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale ATA durante l'emergenza sanitaria)
1. Allo scopo di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita nell'eccezionalità delle emergenza pandemica, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 92, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli enti del Servizio sanitario nazionale riservano i posti disponibili messi a concorso, nella misura massima del 50 per cento, al personale del ruolo tecnico amministrativo informatico e professionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che alla data del 30 giugno 2022 abbia maturato almeno dodici mesi di servizio, anche non continuativi, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.
2. Ai lavoratori di cui al comma 1, nelle procedure concorsuali espletate per titoli e per titoli ed esami, indette dalle amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, espletate per titoli, per titoli di esami, è riconosciuta l'esperienza nell'emergenza pandemica assegnandogli un punteggio non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato per il servizio prestato nella P.A. per il medesimo profilo.»
14.0.5
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis
(Misure urgenti in materia di personale sanitario)
1. Al comma 1, dell'articolo 3-quater, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "otto".».
14.0.6
Mautone, Romano, Pirro, Vanin, Toninelli, Mantovani, Montevecchi
Ritirato e trasformato nell'odg G14.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Istituzione dei Centri post-covid per i soggetti affetti da sindrome Long-covid)
1. Per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la presa in carico delle persone affette da sindrome Long-COVID, condizione clinica caratterizzata dal mancato ritorno da parte del paziente affetto da COVID-19 allo stato di salute precedente l'infezione acuta, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, presso le aziende sanitarie, i "Centri post-covid".
2. I centri di cui al comma 1, in collaborazione con i medici di medicina generale, sono costituiti da un gruppo di professionisti con competenze specialistiche che stabiliscono percorsi di follow-up diagnostico-terapeutici dedicati ai pazienti con pregressa infezione da SARS-COV-2. Tali percorsi sono orientati all'individuazione e al trattamento degli esiti derivanti dall'infezione attraverso un approccio multidisciplinare e personalizzato.
3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:
a) i percorsi di riabilitazione multidisciplinare basati su una valutazione delle condizioni della persona e lo sviluppo di piani riabilitativi individualizzati;
b) individuazione dei professionisti coinvolti che comprenda le seguenti figure: infettivologo, internista/geriatra, pneumologo, cardiologo, fisiatra, fisioterapista, neurologo e psichiatra;
c) le modalità di gestione e sorveglianza dei pazienti pediatrici con pregressa infezione da SARS-COV-2.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa per i medesimi anni. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 15.
(Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)
1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole « e comunque entro il 31 dicembre 2021, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2022 ».
2. All'articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021 e 2022 » e dopo le parole « l'implementazione » sono aggiunte le seguenti: « nonché il servizio di assistenza tecnica ».
3. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole « i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività » sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.
EMENDAMENTO
15.1
Catalfo, Toninelli, Mantovani, Pirro, Vanin, Montevecchi
Improponibile
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri" sono soppresse;
b) le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".».
Conseguentemente all'articolo 16, comma 1, Allegato A, sopprimere la riga n. 17.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 15
15.0.1
Vitali, Mallegni, Pagano, Fazzone
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Sistema di monitoraggio sulle prestazioni di malattia)
1. Nell'ambito delle azioni di prevenzione e contrasto all'erogazione indebita delle prestazioni di malattia per i lavoratori pubblici e privati, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può adottare trattamenti automatizzati di dati personali anche appartenenti alle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Istituto si avvale di elaborazioni statistiche su base campionaria secondo criteri previamente individuati con proprio provvedimento, a garanzia dei diritti delle libertà fondamentali dei soggetti interessati, sentito il Garante della protezione dei dati, il quale si pronuncia entro 60 giorni dalla sua adozione.
3. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera l), dopo la parola: "ispettive" sono aggiunte le seguenti: "comprese quelle relative alla verifica ed al controllo della sussistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali ed al rispetto degli obblighi contributivi di legge in capo ai soggetti che ne sono tenuti";
b) all'articolo 2-undecies, comma 1, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
"f-ter) agli interessi tutelati in materia previdenziale ed assistenziale e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali indebite ed all'evasione degli obblighi contributivi";
c) all'articolo 2-undecies, comma 3, le parole: "e), f) e f-bis)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "e), f), f-bis) e f-ter)".».
ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATO A
Articolo 16.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19)
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
2. Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 2, lettere a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
Allegato A
(articolo 16)
1. | Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale |
2. | Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario |
3. | Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale |
4. | Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Semplificazioni in materia di organi collegiali |
5. | Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
6. | Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio |
7. | Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie |
8. | Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 |
9. | Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione |
10. | Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti |
11. | Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata |
12. | Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 |
13. | Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 |
14. | Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Proroga piani terapeutici |
15. | Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio |
16. | Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro agile |
17. | Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali |
18. | Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà |
19. | Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Durata straordinaria dei permessi premio |
20. | Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Detenzione domiciliare |
21. | Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici |
22. | Articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie |
EMENDAMENTI
16.2
La Commissione
Approvato
Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 6, inserire il seguente:
«6-bis. Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27. Disposizioni per il trasporto pubblico locale.».
16.5
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, vengono accertati eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, destinati prioritariamente, nella misura individuata dal medesimo decreto, alle esigenze del Dipartimento della Pubblica sicurezza, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, anche al fine di fronteggiare gli ulteriori compiti e sostenere i maggiori oneri connessi all'epidemia Covid 19. La restante parte di quanto accertato confluisce nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77."».
16.6
Pirovano, Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio relativo all'anno 2021 possono essere utilizzate nell'anno 2022 per le finalità di cui al presente comma."».
16.7
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: " Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: " Per gli anni 2021 e 2022".».
16.8
Ritirato
Al comma 2, sopprimere le parole: «per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.133,» e aggiungere, in fine, le seguenti :«e di 10 milioni per l'anno 2022. Al relativo onere, pari a 10 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
16.9
De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia
Ritirato
Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «nel limite di 8 milioni di euro per l'anno 2021».
16.10
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.».
16.11
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».
16.12
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.».
16.13
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.».
16.14
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.».
16.15
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da Covid-19 in corso, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.»
16.16
Garruti, Toninelli, Mantovani, Pirro, Romano, Vanin, Dell'Olio, Montevecchi
Ritirato e trasformato nell'odg G16.16
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Considerato l'andamento pandemico e la necessità di assumere ogni iniziativa utile per fronteggiare i rischi di contagio, fino al termine dello stato di emergenza il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato nella misura massima possibile tenendo conto dei servizi da rendere indifferibilmente in presenza e del mantenimento dei livelli di efficienza dei servizi. Ove necessario, al fine di garantire la piena applicabilità dell'istituto, e comunque rispettando le previsioni normative e contrattuali in materia di diritto alla disconnessione e di piena equiparazione tra lavoro agile e lavoro in presenza ai fini giuridici ed economici, è possibile svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.»
G16.16 (già em. 16.16)
Garruti, Toninelli, Mantovani, Pirro, Romano, Vanin, Dell'Olio, Montevecchi
V. testo 2
Il Senato
in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19;
premesso che:
l'articolo 16 del decreto-legge in esame proroga sino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente,
impegna il Governo:
ad autorizzare, nella misura massima possibile, fino al termine dello stato di emergenza, il ricorso al lavoro agile anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto dei servizi da rendere indifferibilmente in presenza e del mantenimento dei livelli di efficienza dei servizi e, ove necessario, al fine di garantire la piena applicabilità dell'istituto, rispettando comunque le previsioni normative e contrattuali in materia di diritto alla disconnessione e di piena equiparazione tra lavoro agile e lavoro in presenza ai fini giuridici ed economici, di prevedere lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.
G16.16 (testo 2)
Garruti, Toninelli, Mantovani, Pirro, Romano, Vanin, Dell'Olio, Montevecchi
Non posto in votazione (*)
Il Senato
in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19;
premesso che:
l'articolo 16 del decreto-legge in esame proroga sino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di autorizzare, nella misura massima possibile, fino al termine dello stato di emergenza, il ricorso al lavoro agile anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto dei servizi da rendere indifferibilmente in presenza e del mantenimento dei livelli di efficienza dei servizi e, ove necessario, al fine di garantire la piena applicabilità dell'istituto, rispettando comunque le previsioni normative e contrattuali in materia di diritto alla disconnessione e di piena equiparazione tra lavoro agile e lavoro in presenza ai fini giuridici ed economici, di prevedere lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.
________________
(*) Accolto dal Governo
16.17
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Fino al termine dello stato di emergenza, il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato nella misura massima possibile tenendo conto dei servizi da rendere indifferibilmente in presenza e del mantenimento dei livelli di efficienza dei servizi. Ove necessario, al fine di garantire la piena applicabilità dell'istituto, e comunque rispettando le previsioni normative e contrattuali in materia di diritto alla disconnessione e di piena equiparazione tra lavoro agile e lavoro in presenza ai fini giuridici ed economici, si potrà derogare alla stipula dei contratti individuali.».
16.18
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Fino alla data di cessazione dell'emergenza, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o figli con bisogni educativi speciali (BES), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.»
16.19
La Commissione
Approvato
Aggiungere in fine il seguente comma:
«2-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.»
Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché proroga di termini per adempimenti dilatati a causa dello stato di emergenza da COVID -19»
16.20
Ritirato
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole ''31 dicembre 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'' e le parole: ''1º gennaio 2022'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2023''».
16.21
Ritirato
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 marzo 2022";
b) al comma 7-bis, le parole "Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2022";
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande";
d) al comma 7-bis, quinto periodo dopo le parole: "pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e a 45 milioni di euro per l'anno 2022".
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 16
16.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente.
«Art. 16-bis.
(Misure urgenti per fronteggiare i disagi psicologici conseguenti alla pandemia Covid-19)
1. All'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis, dopo le parole: "benessere e la persona" sono inserite le seguenti: ", tramite l'erogazione, fino all'esaurimento delle relative risorse, di buoni per sostenere" e la parola: ", favorendo" è soppressa;
b) il comma 6-ter è sostituito dal seguente: "6-ter. I buoni di cui al comma 6-bis non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2022, sono disciplinate le modalità di modalità di presentazione della domanda e di erogazione di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato."».
16.0.2
De Petris, Ruotolo, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Proroga in materia di Dottorati di ricerca)
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, i dottorandi che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'art. 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza ulteriore finanziamento della borsa di studio. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.».
16.0.3
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
1. In relazione al protrarsi dello stato di emergenza, i termini di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e di cui all'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 17.
(Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali)
1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.
3. Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici di cui al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
EMENDAMENTI
17.1
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
Al comma 1 premettere i seguenti:
«01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 marzo 2022".
01-bis. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
01-ter. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 01, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
01-quater. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
01-quinquies. Agni oneri derivanti dai commi 01-ter e 01-quater, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
17.2
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
Al comma 1 premettere i seguenti:
«01. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 marzo 2022".
01-bis. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
01-ter. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 01, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
01-quater. Agni oneri derivanti dal comma 01-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
17.4
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
Al comma 1 premettere i seguenti:
«01. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 31 marzo 2022 per i soli lavoratori dipendenti del settore privato.
01-bis. Le disposizioni di cui al comma 01 si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
01-ter. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 01, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
01-quater. Agni oneri derivanti dal comma 01-ter, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
17.6
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «comma 2-bis» con le seguenti: «commi 2 e 2-bis» e le parole: «28 febbraio 2022» con le seguenti: «31 marzo 2022»;
b) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al richiamato articolo 26, comma 2, così come modificato dal presente comma, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.»;
c) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «39,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «69,4 milioni di euro per l'anno 2022»;
d) al comma 2, sostituire le parole: «28 febbraio 2022» con le seguenti: «31 marzo 2022» e aggiungere in fine le seguenti parole: «laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, è prevista l'assenza dal servizio. Il relativo periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è indennizzato dall'INPS anche in deroga ai limiti temporali ordinari,nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.».
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 110 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.8
La Mura, Nugnes, Angrisani, Giannuzzi, Abate, Moronese, Di Micco
Respinto
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: «comma 2-bis» con le seguenti: «commi 2 e 2-bis»;
b) al comma 4 sostituire le parole: «76,7 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «219,5 milioni di euro per l'anno 2022».
17.9
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «comma 2-bis» con le seguenti: «commi 2 e 2-bis».
17.3 (testo 2)
La Commissione
V. testo 3
All'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022" con le seguenti: "fino al 31 marzo 2022" e, al secondo periodo, sostituire le parole: "39,4 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "63 milioni di euro per l'anno 2022";
b) al comma 2, sostituire le parole: "fino al 28 febbraio 2022" con le seguenti: "a decorrere dal 1° aprile 2022" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente comma, qualora sia adottato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica a decorrere dal 1º aprile 2022."
c) dopo il comma 3, inserire i seguenti: "3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3-ter Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.";
d) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari a 116,7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307;
b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2022 mediante riduzione, per l'importo di euro 40 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali."
17.3 (testo 3)
La Commissione
Approvato
All'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022" con le seguenti: "fino al 31 marzo 2022" e, al secondo periodo, sostituire le parole: "39,4 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "68,7 milioni di euro per l'anno 2022";
b) sostituire il comma 2, con il seguente: "2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e il limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità."
c) dopo il comma 3, inserire i seguenti: "3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3-ter Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.";
d) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari a 122,4 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307;
b) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
d) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1."
17.10
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022» con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;
b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «39,4 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «59,4 milioni di euro per l'anno 2022»;
c) al comma 2, sostituire le parole: «fino al 28 febbraio 2022» con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022».
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 96,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
17.12
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Fino al 31 marzo 2022, i lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2-quater. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 2-bis sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
2-quinquies. Agni oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
17.13
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "del settore privato" sono inserite le seguenti: "e del settore pubblico" e le parole: "pari a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 2.000 euro";
b) al terzo periodo, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro".
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
17.14
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "del settore privato" sono inserite le seguenti: "e del settore pubblico";
b) al terzo periodo, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
17.15
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "pari a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 2.000 euro";
b) al terzo periodo, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
17.16
De Petris, Ruotolo, Laforgia, Buccarella, Errani, Grasso
Ritirato e trasformato nell'odg G17.16
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 215, al secondo periodo dopo le parole: "a prescindere dall'età del figlio" sono inserite le seguenti: "e dal requisito della convivenza,".».
G17.16 (già em. 17.16)
De Petris, Ruotolo, Laforgia, Buccarella, Errani, Grasso
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2488,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 17.16. ________________
(*) Accolto dal Governo
17.17
Ritirato
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: "ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis valutati in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 4-quater.
4-quater. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".».
17.18
Ritirato
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis valutati in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196.».
17.19
Ritirato
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis valutati in 150 milioni per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 17
17.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Misure in materia di agevolazioni fiscali)
1. All'articolo 24, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successivamente modificato dall'articolo 3, comma 11-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».
17.0.2
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Misure in materia di agevolazioni fiscali)
1. All'articolo 24, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successivamente modificato dall'articolo 3, comma 11-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».
17.0.3
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Misure in materia di agevolazioni fiscali)
1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022."».
17.0.4
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Misure in materia di agevolazioni fiscali)
1. All'articolo 24, del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».
17.0.5
Garruti, Toninelli, Mantovani, Pirro, Romano, Vanin, Dell'Olio, Montevecchi
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni)
1. Le giornate di assenza per malattia del personale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dalla vaccinazione contro il COVID-19, certificate dal medico di famiglia che ne attesta la correlazione con la somministrazione della dose vaccinale, non determina, anche per periodi inferiori ai 10 giorni, alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente articolo non sono computabili ai fini del periodo di comporto.».
17.0.6
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni)
1. Le giornate di assenza per malattia del personale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dalla vaccinazione contro il COVID-19, certificate dal medico di famiglia che ne attesta la correlazione con la somministrazione della dose vaccinale, non determina, anche per periodi inferiori ai 10 giorni, alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente articolo non sono computabili ai fini del periodo di comporto.».
17.0.7
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni)
1. L'assenza dal lavoro del personale, che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle giornate immediatamente successive alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19, dovuta al verificarsi di eventi avversi purché questi siano certificati dai competenti organi medico-legali o da struttura sanitaria pubblica, che ne attestino la correlazione con la somministrazione della dose vaccinale contro COVID-19, non determina, anche per periodi inferiori ai 10 giorni, alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente articolo non sono computabili ai fini del periodo di comporto.».
17.0.8
Catalfo, Toninelli, Mantovani, Vanin, Romano, Montevecchi
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica)
1. All'articolo 10, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2022," e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2023, la presentazione della DSU avviene esclusivamente in modalità precompilata. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.";
b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. I responsabili dei centri di assistenza fiscale con i quali l'Istituto può stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in quanto soggetti abilitati, rilasciano il visto di conformità dei dati precompilati ed autodichiarati presenti nella dichiarazione sostitutiva unica alla relativa documentazione in possesso del dichiarante e certificano i dati trasmessi ai fini ISEE.";
c) il comma 3 è soppresso.»
17.0.9
Catalfo, Toninelli, Mantovani, Vanin, Romano, Montevecchi
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 88 in materia di formazione da parte dell'Inps)
1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni "Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali", "Assistenza Magistrale" e "Assistenza Ipost", nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.
3-ter. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-bis può essere istituita, presso l'Istituto, una scuola di alta formazione. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'Istituto.
3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento.".
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.»
17.0.10
Castellone, Vanin, Toninelli, Pirro, Montevecchi, Mantovani
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di formazione manageriale in sanità)
1. Al fine di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità e di efficientare il Servizio Sanitario Nazionale nel contesto dell'emergenza sanitaria pandemica, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari ha valore di attestato di formazione manageriale, di cui alla lettera c), comma 4, dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera c). A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Provincie autonome viene designata nella commissione di diploma del master su richiesta delle Università.
2. Analogamente, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, organizzati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti degli specifici accordi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Provincie autonome, ovvero dell'Istituto Superiore di Sanità, viene designata nella commissione di diploma di master su richiesta delle Università.
3. La coerenza tra master e percorsi formativi manageriali, di cui ai commi 1 e 2, può essere altresì certificata da una commissione di verifica, istituita con decreto del Ministro della Salute, nella quale sia garantita una rappresentanza del Ministero della Salute, delle Regioni e Provincie autonome e dell'Istituto Superiore di Sanità.»
17.0.11
Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Disposizioni urgenti per l'attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227)
1. Al fine di garantire l'attuazione della delega di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad incrementare la dotazione organica dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita di un dirigente di prima fascia e di due dirigenti di seconda fascia, e ad indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita, nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 665.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227.
3. Alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, la lettera g) è abrogata;
b) all'articolo 2, comma 2, la lettera g) è abrogata.».
17.0.13
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis
(Modifiche alla misura agevolativa "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)
1. A seguito del perdurare dello stato di emergenza pandemico da Covid-19 e delle forti ripercussioni nei confronti del tessuto produttivo e delle imprese, nel caso in cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, accerti che il mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lett. g) del D.M. 9 novembre 2017, n. 174 da parte del soggetto beneficiario della misura di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, derivi da fatti o atti non imputabili al medesimo soggetto e ricollegabili all'emergenza pandemica, lo stesso non è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti.».
ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 18.
(Disposizioni finali)
1. Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.
EMENDAMENTI
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 18
18.0.1 (testo 2)
La Commissione
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione degli stessi.».
ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 19.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
PROPOSTA DI COORDINAMENTO
Coord.1
La Commissione
V. testo 2
All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al comma 3: al primo e secondo» con le seguenti: «al comma 3, primo e secondo».
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,» inserire le seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,».
All'articolo 9, comma 3, sostituire le parole da: «pari a 18 milioni» fino a: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18» con le seguenti: «, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».
All'articolo 10, comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: «convertito, con modificazione» con le seguenti: «convertito, con modificazioni».
All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «e di assistenza sanitaria al personale navigante» con le seguenti: «e i servizi territoriali di l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico» con le seguenti: «al viaggiatore si applica, con oneri a suo carico» e le parole: «presso i "Covid Hotel"» con le seguenti: «presso gli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 ("Covid Hotel")», e dopo le parole: «dell'azienda sanitaria» inserire la seguente: «locale».
All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00» con le seguenti: «, quantificati complessivamente in euro 4.800.000,».
All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 3,» con le seguenti: «di cui al comma 3 del presente articolo» e le parole: «legge 21 maggio 2021, n. 59» con le seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69»;
b) al comma 5, sostituire le parole: «pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022» con le seguenti: «pari a 9.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 14.884.871 euro per l'anno 2022».
All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: «si provvede mediante corrispondente riduzione» inserire le seguenti: «delle proiezioni» e dopo le parole: «di conto capitale» inserire la seguente: «iscritto».
All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020»;
b) al comma 3, lettera a), alle parole: «i cui dati» premettere il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: «il Commissario» inserire la seguente: «straordinario», sostituire le parole: «commi 2, lettere a-bis)» con le seguenti: «comma 2, lettera a-bis)» e dopo le parole: «disponibilità di cui all'articolo 122» sopprimere il segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 17, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al primo periodo» con le seguenti: «di cui al secondo periodo».
All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al comma 3: al primo e secondo» con le seguenti: «al comma 3, primo e secondo».
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,» inserire le seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,».
All'articolo 9, comma 3, sostituire le parole da: «pari a 18 milioni» fino a: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18» con le seguenti: «, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».
All'articolo 10, comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: «convertito, con modificazione» con le seguenti: «convertito, con modificazioni».
All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «e di assistenza sanitaria al personale navigante» con le seguenti: «e i servizi territoriali di l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico» con le seguenti: «al viaggiatore si applica, con oneri a suo carico» e le parole: «presso i "Covid Hotel"» con le seguenti: «presso gli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 ("Covid Hotel")», e dopo le parole: «dell'azienda sanitaria» inserire la seguente: «locale».
All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00» con le seguenti: «, quantificati complessivamente in euro 4.800.000,».
All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 3,» con le seguenti: «di cui al comma 3 del presente articolo» e le parole: «legge 21 maggio 2021, n. 59» con le seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69»;
b) al comma 5, sostituire le parole: «pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022» con le seguenti: «pari a 9.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 14.884.871 euro per l'anno 2022».
All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: «si provvede mediante corrispondente riduzione» inserire le seguenti: «delle proiezioni» e dopo le parole: «di conto capitale» inserire la seguente: «iscritto».
All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020»;
b) al comma 3, lettera a), alle parole: «i cui dati» premettere il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: «il Commissario» inserire la seguente: «straordinario», sostituire le parole: «commi 2, lettere a-bis)» con le seguenti: «comma 2, lettera a-bis)» e dopo le parole: «disponibilità di cui all'articolo 122» sopprimere il segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 17, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al primo periodo» con le seguenti: «di cui al secondo periodo».
Coord.1 (testo 2)
La Relatrice
Approvata
All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al comma 3: al primo e secondo» con le seguenti: «al comma 3, primo e secondo».
All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,» inserire le seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,».
All'articolo 9, comma 3, sostituire le parole da: «pari a 18 milioni» fino a: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18» con le seguenti: «, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».
All'articolo 10, comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: «convertito, con modificazione» con le seguenti: «convertito, con modificazioni».
All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «e di assistenza sanitaria al personale navigante» con le seguenti: «e i servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico» con le seguenti: «al viaggiatore si applica, con oneri a suo carico» e le parole: «presso i "Covid Hotel"» con le seguenti: «presso gli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 ("Covid Hotel")», e dopo le parole: «dell'azienda sanitaria» inserire la seguente: «locale».
All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00» con le seguenti: «, quantificati complessivamente in euro 4.800.000,».
All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 3,» con le seguenti: «di cui al comma 3 del presente articolo» e le parole: «legge 21 maggio 2021, n. 59» con le seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69»;
b) al comma 5, sostituire le parole: «pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022» con le seguenti: «pari a 9.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 14.884.871 euro per l'anno 2022».
All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: «si provvede mediante corrispondente riduzione» inserire le seguenti: «delle proiezioni» e dopo le parole: «di conto capitale» inserire la seguente: «iscritto».
All'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020»;
b) al comma 3, lettera a), alle parole: «i cui dati» premettere il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: «il Commissario» inserire la seguente: «straordinario», sostituire le parole: «commi 2, lettere a-bis)» con le seguenti: «comma 2, lettera a-bis)» e dopo le parole: «disponibilità di cui all'articolo 122» sopprimere il segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 17, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al primo periodo» con le seguenti: «di cui al secondo periodo».
All'articolo 5-quater, introdotto dall'emendamento 2.1500, sostituire il capoverso 2-ter, introdotto dai subemendamenti 2.1000/25 e 2.1000/26, con il seguente: «2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione o guarigione o test, cosiddetto "green pass base"».
Allegato B
Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2488 e sui relativi emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:
- in relazione all'articolo 7, comma 3, viene confermato che la copertura degli interventi di adeguamento necessari per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 è ricompresa nella copertura prevista dall'articolo 8, comma 8, per il finanziamento dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 6 del medesimo articolo 8;
- in merito all'articolo 8, comma 3, viene confermata la possibilità, in capo alle amministrazioni coinvolte, di provvedere agli adempimenti di verifica e controllo delle certificazioni avvalendosi delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente;
- con riferimento all'articolo 8, commi da 6 a 8, si conferma che, con l'originario stanziamento disposto dall'articolo 42, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 per l'anno 2021, sono stati acquistati 133.800.000 SMS di cui, alla data del 10 dicembre 2021, ne residuavano 40.520.915 sufficienti a soddisfare le esigenze sino alla fine di gennaio 2022;
- circa la copertura recata dall'articolo 8, comma 8, si conferma che l'utilizzo del fondo per il riaccertamento straordinario dei residui di parte corrente non sarà suscettibile di pregiudicare gli interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo;
- in merito all'articolo 10, comma 1, lettera a), viene confermato che il differimento del termine per la cancellazione o la conservazione anonima o la restituzione alla regione o. provincia autonoma dei dati personali gestiti attraverso la piattaforma digitale per 1a gestione della campagna vaccinale non determinerà uno spostamento di oneri dal 2021 al 2022;
- in merito all'articolo 10, comma 1, lettera b), vengono forniti elementi a sostegno della prudenzialità della stima dell'onere. Altresì, viene confermato che si tratta di oneri accessori connessi al funzionamento della piattaforma informativa nazionale del piano strategico dei vaccini e, quindi, di natura corrente, mentre, in ordine alla copertura finanziaria, si è in presenza di un diverso utilizzo di risorse giacenti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, per il quale è stata prevista 1a compensazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate, di natura corrente, derivanti dal decreto-legge in esame;
- in relazione all'articolo 11, vengono forniti elementi informativi sulla copertura dei costi indiretti ed una tantum, oltre ad una specificazione circa il fatto che le risorse stimate consentiranno l'espletamento dei controlli presso gli scali aeroportuali, mentre, per i controlli presso gli scali portuali, vi sono già in essere procedure che prevedono l'effettuazione dei tamponi allo sbarco;
- circa l'articolo 13, recante misure sul supporto del Ministero della difesa nelle prestazioni di analisi e refertazione per il tracciamento dei casi di positività nelle scuole, sono fornite rassicurazioni sulla congruità della stima degli oneri e sull'effettiva disponibilità delle risorse allocate presso il fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione;
- in merito all'articolo 14, che autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di un'infrastruttura per lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali, si fa presente che il predetto importo di 6 milioni di euro è da intendersi quale importo di programmazione finanziaria desunto sulla base di valutazioni condotte avvalendosi di elementi informativi preliminari;
- con riguardo all'articolo 15, viene confermata l'effettiva neutralità finanziaria, rispetto alle risorse disponibili a legislazione vigente, della proroga di operatività dell'App Immuni;
- circa l'articolo 16, n. 2, che proroga fino al prossimo 31 marzo l'efficacia della norma che consente il trattenimento in servizio di personale sanitario, viene confermata la non onerosità della previsione, trattandosi peraltro di una facoltà esercitabile nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- con riguardo all'articolo 16, n. 11, recante disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata, si conferma che l'intervento in questione è attuato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e che, al riguardo, risultano congrue le risorse del Servizio sanitario nazionale disponibili per l'anno 2022;
- relativamente all'articolo 16, n. 12, sulla sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica, si conferma che non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le relative attività dell'Agenzia italiana del farmaco sono assicurate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- per quanto concerne l'articolo 16, n. 13, si rappresenta che la proroga in oggetto non pone alcun obbligo in capo alle regioni ed alle province autonome, le quali possono liberamente decidere di riconoscere o meno una remunerazione ulteriore alle strutture sanitarie, compatibilmente con i rispettivi vincoli di bilancio. Ne consegue che l'applicazione della norma in esame potrà avvenire solo previa verifica, da parte delle stesse regioni e province autonome, della compatibilità degli oneri che ne scaturiscono con i rispettivi quadri economico-finanziari; pertanto, l'applicazione della stessa norma dovrà necessariamente implicare la sussistenza nei bilanci dei servizi regionali e provinciali delle risorse adeguate per farvi fronte;
- circa l'articolo 16, n. 15, nel confermare che le pubbliche amministrazioni potranno svolgere le attività di sorveglianza sanitaria ivi previste nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche per i primi mesi del 2022, si fa presente, con riferimento all'utilizzo del personale assunto dall'INAIL a tempo determinato ai fini dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, che l'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 228 del 2021 ("Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi") prevede la proroga, fino al 31 marzo 2022, delle disposizioni in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL, stabilendo che alla copertura dei relativi oneri si provveda a valere sul bilancio del medesimo istituto;
- in merito all'articolo 16, n. 18, viene confermata l'assenza di fabbisogni aggiuntivi in termini di controlli da parte delle forze di polizia sull'osservanza delle regole connesse ai benefici concessi, attesa la compatibilità ed adeguatezza delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente con gli adempimenti necessari ai fini della vigilanza e dei controlli da effettuare in relazione alle licenze premio straordinarie concesse ai detenuti;
- con riguardo all'articolo 16, n. 22, riguardante la proroga di misure per prevenire il contagio nelle istituzioni scolastiche ed educative, viene confermata la disponibilità delle risorse previste a legislazione vigente, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni residui di spesa;
- per quanto attiene alle previsioni dell'articolo 17 sulla prestazione lavorativa dei soggetti fragili e sui congedi parentali, vengono forniti elementi a sostegno della correttezza della stima degli oneri contenuta nella relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.11, 3.4, 3.0.1, 4.9, 4.0.1, 4.0.2, 7.6, 7.0.2, 7.0.3, 8.25, 8.28, 8.39, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.12, 9.1, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 13.1, 13.0.1, 13.0.4, 14.0.1, 14.0.4, 14.0.6, 15.0.1, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.20, 16.21, 16.0.2, 16.0.3, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.0.5, 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12 e 17.0.13.
Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 16.6.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1500/8, 2.1500/31, 2.1500/32, 2.1500/35, 8.25 (testo 2) e 8.28 (testo 2).
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti, fatta eccezione per la proposta 17.3 (testo 2), il cui esame resta sospeso.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminata la proposta 17.3 (testo 2), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022" con le seguenti: "fino al 31 marzo 2022" e, al secondo periodo, sostituire le parole: "39,4 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "68,7 milioni di euro per l'anno 2022";
b) sostituire il comma 2, con il seguente: 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e il limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità;
c) dopo il comma 3, inserire i seguenti: "3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 10 gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3-ter Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 10 gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.";
d) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari a 122,4 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma l, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
d) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.".
Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Parente sul disegno di legge n. 2488
Sabato 5 febbraio, meno di una settimana fa, il Parlamento in seduta comune, ha rieletto Sergio Mattarella Presidente della Repubblica per un nuovo mandato. Toccanti e dense di significato le parole del Presidente nel suo discorso di giuramento. Particolarmente importanti per tutti noi che rappresentiamo la Nazione, come recita la nostra Costituzione, le frasi sul ruolo del "Parlamento come luogo della partecipazione. Il luogo dove si costruisce il consenso attorno alle decisioni che si assumono. Il luogo dove la politica riconosce, valorizza e immette nelle istituzioni ciò che di vivo emerge dalla società civile".
Quasi un anno fa, il 17 febbraio, abbiamo votato in questo ramo del Parlamento la fiducia al Governo Draghi. Il presidente Mario Draghi nel suo bel discorso programmatico ha premesso alcuni concetti anch'essi fondamentali per il nostro ruolo.
Innanzitutto il richiamo del presidente Draghi allo spirito repubblicano con il quale nasceva il suo Governo. Ricordo le sue parole di un altro passaggio fondamentale: "si è detto e scritto che questo Governo è stato reso necessario dal fallimento della politica. Mi sia consentito di non essere d'accordo. Nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità. (...) Ma semmai un passo avanti nel rispondere alle necessità del Paese, nell'avvicinarsi alle problematiche delle famiglie e delle imprese...". Ieri durante i lavori della Commissione affari costituzionali sono riecheggiate dentro di me queste parole.
Come parlamentari non nascondiamo la fatica in questa fase ad esercitare il nostro potere legislativo in un momento di sovrapposizione di conversione in legge di decreti su emergenza COVID.
Naturalmente comprendiamo e lavoriamo con il Governo, che è costretto ad intervenire su numerosi ambiti, sanità, trasporti, scuola per restringere le misure quando il virus morde e allargarle nelle fasi di contenimento della pandemia.
È un lavoro arduo. Ma ritengo che il valore che il Parlamento può dare in questa fase sta proprio nel ritrovare la sua centralità come luogo di più alta rappresentanza che porta nelle istituzioni istanze e bisogni della cittadinanza.
Siamo ora in una fase di discesa della curva epidemiologica, di notevole aderenza dei cittadini alla vaccinazione, di efficacia di misure come il super green pass, quindi possiamo pensare con prudenza anche all'uscita dallo stato di emergenza.
Ebbene, compito del Parlamento è costruire un percorso di normalità e di futuro.
Vorrei fare alcuni esempi di acquisizioni normative frutto del dialogo, certo a volte teso, tra le forze politiche e nell'interlocuzione con il Governo.
Abbiamo approvato in Commissione degli emendamenti riferiti al coinvolgimento dei produttori di mascherine nella programmazione delle acquisizioni immediate e in quelle future.
Bisogna ora costruire un'economia di pace in un tempo di guerra e quindi avere la capacità, come sistema Paese, di andare nella direzione di incentivare filiere italiane di produzione e non farci trovare di nuovo impreparati come nella prima ondata nell'approvvigionamento di mascherine.
Un altro esempio è l'approvazione di un emendamento che mi sta particolarmente a cuore proposto dal Gruppo Italia Viva, ma che è stato tema della 12a Commissione che mi onoro di presiedere. Si tratta del ripristino del diritto di visita dei familiari nei reparti degli ospedali, certamente con il green pass, mascherine, e tutte le misure di sicurezza che i direttori sanitari vorranno prendere. Ma dal 10 marzo si garantisce il diritto alla visita giornaliera di almeno 45 minuti, perché sappiamo che la presenza dei familiari, dei propri cari è parte dei percorsi di cura. Troppe persone hanno sofferto in questi due anni senza la vicinanza degli affetti in ospedale in momenti di debolezza fisica e psicologica, e non potevamo più protrarre questa decisione. E, da ultimo, sono soddisfatta della proroga della tutela dei lavoratori fragili. Dobbiamo continuare sulla strada di un lavoro proficuo tra Governo e Parlamento e tanto c'è ancora da fare... sulla sanità penso ad esempio all'abbattimento delle liste d'attesa e la cura dei malati non Covid. Ma sono ottimista, siamo tutti in cammino, Governo e Parlamento, per costruire il futuro della popolazione. Deve intervenire il coraggio della politica, la responsabilità dei partiti come parte della democrazia di rappresentanza che altro non è che mediazione tra interessi e bisogni, senza rifugiarsi in facili populismi che si sciolgono poi come neve al sole. E noi abbiamo tanto bisogno, viceversa, di una politica solida, adulta, responsabile.
Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Boldrini sul disegno di legge n. 2488
Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, mentre discutiamo questo decreto sulla proroga dello stato di emergenza da Covid, siamo già in una fase nuova della pandemia, meno virulenta, come ha ieri detto il ministro della salute Speranza.
È necessario però, fino al nuovo termine dell'emergenza, usare ancora prudenza, rispettando comunque le norme di sicurezza che conosciamo ormai da tempo fino alla fine dell'emergenza.
Se siamo riusciti ad arrivare fin qui, alle riaperture anche se ancora parziali, se registriamo meno ricoveri negli ospedali sia nei reparti Covid che nelle terapie intensive, è perché tutto il sistema istituzionale ha saputo misurarsi con i tempi repentini del Covid e delle sue varianti e lo abbiamo fatto come Paese considerato all'avanguardia.
È vero sono stati convertiti molti decreti in legge, che abbiamo cercato di coordinare tra loro anche se con difficoltà interpretativa da parte dei cittadini, ma abbiamo ottenuto il risultato più sperato, l'abbassamento dei contagi. Per questo plaudo a quel 90 per cento di cittadini che ha fatto il vaccino e rispettato le regole con grande responsabilità; per incentivare gli altri a vaccinarsi dico che le conseguenze del Covid sono ben peggiori per chi non si vaccina, anche per i bambini, a dispetto di quel che dice qualche politico.
Da questa pandemia dobbiamo cogliere, e se non lo facessimo saremmo davvero miopi e avremmo sprecato un'opportunità, due messaggi. Il primo messaggio è che bisogna prevenire e programmare; il Sistema sanitario nazionale ha lavorato sempre in stato di emergenza, sopportando un lavoro sovrumano con poco personale e con strutture inadeguate per una pandemia. Per questo dobbiamo investire di più in sanità nei prossimi anni, ma in maniera strutturale, con più fondi, più personale e più formazione e per questo non basteranno i fondi del PNRR e quelli messi quest'anno nella legge di bilancio.
Il secondo messaggio è che dobbiamo investire sulla scuola e sulla ricerca. Ringrazio i presidi italiani che si sono destreggiati con grande responsabilità in una giungla di circolari, riuscendo a tenere aperte le scuole e a garantire il diritto allo studio in presenza ai nostri ragazzi, sapendo bene quanto è importante cercare di riportare alla normalità la vita degli studenti. I rapporti interpersonali vissuti in presenza sono necessari per il loro sviluppo e la loro crescita.
Sappiamo quanto hanno sofferto gli adolescenti, soprattutto dal punto di vista psicologico, nel periodo in cui hanno fruito delle lezioni in DAD.
Servono inoltre più fondi per la ricerca e stabilizzare i nostri ricercatori affinché non scappino all'estero a cercare un lavoro che garantisca loro un futuro migliore perché nel nostro Paese non riescono ad averlo. Sarebbe un danno enorme perdere tanti giovani, la professione più innovativa del nostro Paese.
Mi preme inoltre sottolineare la centralità del Parlamento, richiamata anche dal Presidente Mattarella il giorno del suo insediamento, che viene confermata con questo decreto, modificato con emendamenti approvati in Commissione, anche con lunghe discussioni, ma che hanno migliorato il testo che così contiene la visione dei territori per il tramite dei parlamentari.
Spero proprio che, data la situazione pandemica in miglioramento, non si ricorra più alla decretazione, anche perché i tempi necessari alla conversione in legge renderebbe anacronistici i contenuti perché già superati da altre norme entrate in vigore successivamente.
Come PD abbiamo sempre dimostrato responsabilità e sostegno al Governo Draghi e continueremo a farlo in un rapporto che deve essere però di reciproca fiducia.
Annuncio pertanto il voto favorevole del Partito Democratico.
Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Ruotolo sul disegno di legge n. 2488
Presidente, governo, colleghe e colleghi,
vorrei iniziare questo mio intervento riprendendo i titoli dei giornali di oggi riassunti in queste poche parole: i l mondo vuole riaprire. Vuole al più presto uscire dalla fase di emergenza. Nei paesi a noi vicini c'è chi, come i l primo ministro britannico, annuncia che dal 21 febbraio non ci sarà più l'isolamento per i positivi e chi, come noi, a giorni toglierà la mascherina all'aperto. Ma proprio questa è la fase in cui non si deve sbagliare. Un passo troppo lungo può metterci in difficoltà.
Non c'è dubbio che nell'arco di pochi giorni, di poche settimane, contagi e decessi, ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive, potranno essere gestiti senza stress. Tutti gli indicatori ce lo dicono. La curva dei contagi scende, le dimissioni dagli ospedali superano le nuove entrate anche se contiamo ancora un numero elevato di vittime.
L'Oms ricorda che non siamo ancora fuori dalla pandemia. Vorremmo esserne usciti ma non lo siamo ancora. E la fondazione Gimbe sottolinea che nell'ultima settimana sono calati i contagi ma non è calato i l numero dei decessi da Covid. Siamo a 150 mila morti dall'inizio della pandemia. Oggi, in Italia ci sono ancora 7 milioni di persone non hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. Sette milioni.
Per l'Unione Europea è troppo presto considerare il Covid-19 un virus endemico, siamo ancora in pandemia.
C'è una scadenza che è stata sempre presente nei lavori della prima commissione che ha affrontato questo decreto e che è riuscita anche a migliorarlo: lo stato di emergenza fino al 31 marzo. Tutto fa pensare che non sarà prorogato ma ci vuole ancora prudenza e cautela. lo penso che ancora una volta la politica debba tener conto delle indicazioni della comunità scientifica.
E giusto ribadirlo in questa sede: noi stiamo con la scienza.
Colleghi e colleghe i sacrifici di oggi vanno considerati come un investimento per il domani, per la ripartenza. Aspettiamo, senza ansia e senza passi falsi, i prossimi giorni che saranno decisivi.
La variante Omicron non è scomparsa ancora. Se sapremo gestire bene questa fase potremo lasciare alle nostre spalle la pandemia.
È giunto il momento di riflettere insieme sulla necessità di procedere ad una riforma della sanità.
Se abbiamo retto, anche se con un bilancio drammatico di vittime, è perché abbiamo potuto contare sulla sanità pubblica nonostante i tagli e la penalizzazione della medicina territoriale.
Il Parlamento e i governi presieduti dai presidenti Conte e Draghi in questi mesi hanno capito l'importanza di rilanciare la sanità pubblica, fatta di eccellenze ospedaliere ma anche di medicina territoriale, investendo nel personale e nella ricerca scientifica.
Oggi dobbiamo sforzarci di dare organicità e affrontare i nodi non risolti per fare un salto di qualità.
Dobbiamo avere la capacità cioè di andare oltre l'attuale quadro e proporre sintesi rispetto alle posizioni delle diverse componenti e lobby del ondo sanitario. Per trovarci preparati alle nuove sfide che i cambiamenti climatici e l'inquinamento ambientale del pianeta ci i porranno.
Ecco, colleghe e colleghi, i l dover convertire in legge un decreto pensato e approvato in un'altra fase della pandemia sembra stridere con la realtà di oggi. Metà dicembre e vigilia di Natale: la situazione epidemica stava peggiorando rapidamente. La variante Omicron risultava contagiosissima, andavano prese ulteriori misure di rigore per ridurre le conseguenze più nefaste dei contagi e convincere la popolazione a vaccinarsi. Ci ricordiamo tutti il dibattito sul green pass rafforzato, sull'estensione dell'obbligo vaccinale. Ecco, se torniamo indietro nel tempo di poche settimane, possiamo prendere atto che quelle misure che oggi dobbiamo convertire in legge hanno funzionato. Che il vaccino non prevenga l'infezione lo sappiamo da sempre però di sicuro ha evitato la malattia più grave.
Il provvedimento che ci accingiamo a convertire in legge riunisce due decreti emanati dal Governo a poca distanza l'uno dall'altro, in un momento molto delicato, davanti al repentino riacutizzarsi della pandemia, in prossimità del periodo più critico di questa nuova ondata, ed è stato reso necessario per affrontare e superare al meglio il picco ed evitare che i l Sistema Sanitario Nazionale collassasse.
È stato necessario ridurre i l termine di durata di validità del green pass da nove a sei mesi e reintrodurre l'obbligo delle mascherine anche all'aperto, imporre l'utilizzo di green pass rinforzato e delle FFP2 nei mezzi di trasporto e per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nei teatri, nei cinema, e anche per gli eventi sportivi. E stato previsto un ampliamento degli ambiti e delle attività i l cui accesso è riservato ai soggetti in possesso del green pass rinforzato.
È stato imposto il possesso del green pass rinforzato per partecipare ai concorsi pubblici, per soggiornare negli alberghi, per il consumo di cibi e bevande al banco al chiuso e nei servizi di ristorazione. Ci sono stati una serie di divieti che hanno pesato sulle libertà di ognuno di noi. Dicevo all'inizio, che i l lavoro della commissione ha migliorato i l provvedimento. Abbiamo tutelato i lavoratori fragili esposti a gravi rischi in caso di contagio con lo stanziamento di 40 milioni di euro aggiuntivi. Abbiamo chiesto di tenere conto dei produttori italiani delle mascherine.
È evidente, insomma, che quelle introdotte dai decreti che ci stiamo approntando a far diventare legge sono state misure dolorose. Regole che hanno limitato e limitano la nostra vita. Ma siamo ormai entrati in un tempo nuovo del Covid e delle sue conseguenze, grazie proprio alla vaccinazione. Il Covid, ci dicono li scienziati non andrà via, in futuro si endemizzera'. Non siamo ancora in questa situazione. Quello che dovremo fare è fargli fare meno danni possibili. "Vaccinare il mondo per uscire dalla pandemia", vorrei avviarmi alla conclusione dell'intervento citando il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Ma per vaccinare il mondo servono fondi. La diseguaglianza vaccinale tra Paesi ricchi e Paesi poveri rappresenta e rappresenterà sempre un rischio. Un rischio per tutti. Ignorare il problema e guardare in modo miope solo al proprio orticello non basterà. Se vogliamo superare una volta per tutte e definitivamente questa fase, dobbiamo iniziare a occuparci in modo serio e concreto delle vaccinazioni dei paesi poveri.
Non si tratta di essere ottimisti o pessimisti.
Se non ti vaccini o non sei immune non potrai conviverci. Dipende solo da noi.
Presidente, governo, colleghe e colleghi, annuncio perciò il voto favorevole della senatrici e dei senatori di Leu-Ecosolidali.
Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Toninelli sul disegno di legge n. 2488
Presidente, la fase più dura di questa nuova ondata di contagio da Covid-19 sembra essere alle nostre spalle. Ancora una volta abbiamo retto l'urto - seppure riportando la perdita di tantissimi concittadini - grazie alla campagna vaccinale vincente e anche grazie all'impegno di tante persone, soprattutto di quei lavoratori che ogni giorno mettono al servizio degli altri la loro opera e le loro competenze. Un grande sforzo lo stanno compiendo anche le istituzioni, il Governo e il Parlamento in primis. Ed è proprio sul metodo di lavoro che stanno seguendo l'Esecutivo e le Camere che voglio soffermarmi oggi.
Il Movimento 5 Stelle voterà sì alla conversione di questo decreto-legge perché è uno degli strumenti con cui stiamo affrontando la nostra battaglia contro la pandemia e contiene alcune misure certamente utili. Ma dobbiamo dirci una cosa importante: non stiamo lavorando in modo ordinato. Il messaggio e le informazioni che arrivano ai cittadini sono confusi.
Ormai da mesi il Parlamento si trova ad esaminare e convertire decreti-legge i cui contenuti sono superati da quelli dei decreti successivamente approvati dal Consiglio dei ministri e a loro volta messi in coda presso le nostre Commissioni, nell'attesa di essere esaminati. Talvolta un decreto confluisce in un altro sotto forma di emendamento. Alcune delle norme dei diversi decreti si sovrappongono, talune disposizioni intervengono modificandone altre precedenti, che però non vengono né novellate né abrogate. Il risultato è una certa confusione sulle fonti normative vigenti. Non si può dire che si tratti di un metodo di lavoro del tutto ordinato.
Non è solo un problema di confusione nel lavoro che si trova a fare il Parlamento, né una mera questione di drafting. C'è anche e soprattutto un messaggio confuso che arriva alla pluralità dei cittadini italiani, proprio le persone a cui si rivolgono le istituzioni quando prendono queste decisioni.
In passato si è molto discusso dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo Conte II, in particolare dei DPCM: forse oggi in tanti stanno rivedendo la propria posizione, constatando quanto difficile sia governare in tempo di emergenza sanitaria, sociale ed economica. E forse stanno anche rivalutando nel complesso il lavoro svolto da quel Governo. Nessuno oggi deve sottovalutare le difficoltà che si trova ad affrontare il Governo Draghi, così come nessuno avrebbe dovuto farlo con il Governo Conte. Dunque da parte nostra c'è il massimo dell'apertura e della consapevolezza, ma serve uno sforzo di chiarezza.
Nei 60 giorni di tempo in cui le Camere possono e devono convertire un decreto, i dati sulla pandemia cambiano e con essi le misure da adottare. Mentre si lavora a un provvedimento restrittivo di rango primario, capita che il Governo ne adotti altri che invece attenuano la portata delle restrizioni. Occorre evitare che alle difficoltà inevitabili si sommi un'azione troppo spezzettata, in cui i decreti vengono usati anche per correggere sé stesso e gli indirizzi precedentemente adottati.
Alla luce di questo quadro, è fin troppo evidente come si stia consumando una nuova marginalizzazione del ruolo del Parlamento, il cui potere emendativo su decreti-legge così provvisori è ulteriormente ridotto. E proprio su questo aspetto così importante tutti ricordiamo le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del suo nuovo insediamento.
Per questo vogliamo rivolgere un appello al Governo: lavoriamo tutti insieme affinché la produzione normativa si dispieghi in modo più ordinato, naturalmente per quanto possibile, dal momento che siamo tutti costretti a muoverci navigando a vista rispetto all'evoluzione della situazione pandemica.
Il Parlamento ha al suo interno le idee e la determinazione necessarie per far compiere all'Italia dei passi in avanti. Proprio in questa settimana è stata approvata definitivamente una modifica della Costituzione, in particolare di uno dei primi 12 articoli che contengono i Principi Fondamentali su cui si fonda la nostra Repubblica: la tutela dell'ambiente e degli animali è oggi sancita in modo netto nella Carta. Il Movimento 5 Stelle, che questa legge l'ha proposta e portata avanti con determinazione, è orgoglioso di questa nuova conquista che è nata all'interno del Parlamento.
Allo stesso modo dal Parlamento, ma soprattutto dai cittadini, arriva una richiesta di un incisivo intervento di sostegno all'economia. Anche qui non posso non ricordare come il Governo Conte II abbia coraggiosamente varato scostamenti di bilancio che hanno messo a disposizione ingenti risorse per l'economia e le famiglie italiane. Quell'approccio espansivo improntato all'equità sociale, nell'arco degli ultimi mesi si è affievolito. Non è tempo di rigore finanziario, non è tempo di contabilità prudente. Se prima della campagna vaccinale le chiusure erano inevitabili ed esplicite, da diverse settimane assistiamo a chiusure non formalizzate ma certamente sostanziali e visibili a tutte. L'impennata dei contagi, i timori comprensibilmente diffusi tra i cittadini, le diverse restrizioni legate al possesso del green pass e del green pass rafforzato hanno creato una situazione di semi paralisi per diversi settori economici. C'è bisogno di un intervento coraggioso, a partire dal contrasto del caro energia che può mettere in ginocchio il settore produttivo di tutta l'Italia.
Sarebbe poi utile sgombrare il campo da orientamenti ideologici che impediscono al nostro Paese di innovare il mondo del lavoro così come stanno facendo altri partner. Mi riferisco ad esempio all'approccio del ministro Brunetta allo smart working. La sua ostinazione nel volerlo contrastare e nell'etichettarlo come il rifugio dei fannulloni denota una visione retrograda e una scarsa visione del futuro. Il lavoro da casa ci ha permesso di garantire la continuità dei servizi, seppure con fisiologiche difficoltà e rallentamenti, salvaguardando la salute di tante persone.
I dati sul lavoro da remoto parlano di indiscutibili vantaggi prodotti in termini di digitalizzazione, sostenibilità, riduzione del traffico, risparmio e produttività. Sono risultati che non possono essere ignorati e sui quali costruire il lavoro del futuro. Lo smart working regolamentato, per la parte di lavoro che non necessita della presenza fissa in ufficio, deve diventare una forma strutturale di organizzazione del mondo del lavoro.
Nel lavoro svolto in Commissione il MoVimento 5 Stelle ha lavorato ad alcune migliorie puntuali per le quali esprimiamo la nostra soddisfazione.
Il ritorno alla capienza del 75 per cento per gli impianti sportivi all'aperto e del 60 per cento per quelli al chiuso è un importante recupero di "normalità". Proprio per compensare, almeno in parte, quel disallineamento tra un decreto di 40 giorni fa e l'evoluzione della situazione epidemiologica, ci siamo battuti per questa modifica.
Allo stesso modo abbiamo lavorato per valorizzare la filiera dei produttori italiani di mascherine FFP2: adesso il protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e i distributori delle mascherine è esteso anche ai produttori, come è giusto che sia.
Presidente, come detto in precedenza, insieme alle osservazioni fatte in modo costruttivo affinché il nostro lavoro diventi più ordinato ed efficace, confermo che il MoVimento 5 Stelle dichiara il proprio voto favorevole alla conversione del decreto-legge. Siamo la prima forza del Parlamento e siamo i primi a voler garantire che l'azione del Governo nell'interesse dei cittadini proceda in modo spedito ed efficace.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 2488
Sulla questione pregiudiziale e sugli emendamenti 1.1, 1.6 (1a parte), 1.8, 1.5, 1.9, 1.11 e 1.0.1, il senatore Rufa avrebbe voluto esprimere un voto contrario;
sull'emendamento 1.11, la senatrice Cantù avrebbe voluto esprimere un voto di astensione;
sull'emendamento 2.1500, il senatore Giarrusso avrebbe voluto esprimere un voto contrario.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Auddino, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bruzzone, Campagna, Cattaneo, Causin, Centinaio, Cerno, Cioffi, Ciriani, D'Alfonso, Dal Mas, D'Angelo, De Lucia, De Poli, De Vecchis, Di Marzio, Di Piazza, Ferrero, Floridia, Galliani, Ghedini, Giacobbe, Lunesu, Maffoni, Manca, Mangialavori, Marin, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pavanelli, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Rizzotti, Romano, Ronzulli, Santangelo, Schifani, Sciascia, Segre e Sileri.
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Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Pillon e Salvini.
Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, trasmissione di documenti
Il Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti ha trasmesso, con lettera in data 7 febbraio 2022, la relazione conclusiva sull'indagine conoscitiva «Ruolo di Cassa Depositi e Prestiti a supporto del sistema imprese» (Doc. X, n. 3).
Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione
In data 9 febbraio 2022, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Emanuele Pellegrini ha presentato la relazione sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Gabriele Lanzi pendente dinanzi alla XVIIIa Sezione civile del Tribunale di Roma (Doc. IV-quater, n. 6).
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Onn. Gadda Maria Chiara, Moretto Sara, Di Maio Marco, Vazio Franco, Pezzopane Stefania, Rizzo Nervo Luca, Morani Alessia, D'Alessandro Camillo, Cardinale Daniela, La Marca Francesca, Cantini Laura, Gribaudo Chiara, Carnevali Elena
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (988-B)
(presentato in data 10/02/2022)
C.290 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati.(T.U. con C.410, C.1314, C.1386) S.988 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica C.290-410-1314-1386-B approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Rauti Isabella, Calandrini Nicola, Petrenga Giovanna, Zaffini Francesco
Introduzione del comma 220-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di benefici per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere (2518)
(presentato in data 09/02/2022);
senatori Salvini Matteo, Romeo Massimiliano, Marin Raffaella Fiormaria, Vescovi Manuel, Briziarelli Luca, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Arrigoni Paolo, Tosato Paolo, Alessandrini Valeria, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Doria Carlo, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Grassi Ugo, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marti Roberto, Minasi Tilde, Mollame Francesco, Montani Enrico, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Riccardi Alessandra, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Siri Armando, Sudano Valeria, Testor Elena, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Zuliani Cristiano
Istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe. Modifica della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del "Giorno del ricordo" (2519)
(presentato in data 10/02/2022);
senatori Bruzzone Francesco, Bergesio Giorgio Maria, Vallardi Gianpaolo, Rufa Gianfranco, Zuliani Cristiano, Pizzol Nadia
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di specie cacciabili e periodo di attività venatoria (2520)
(presentato in data 10/02/2022);
DDL Costituzionale
senatore Mininno Cataldo
Modifiche all'articolo 85 della Costituzione in materia di rieleggibilità del Presidente della Repubblica (2521)
(presentato in data 10/02/2022);
DDL Costituzionale
senatore Mininno Cataldo
Modifiche all'articolo 88 della Costituzione in materia di scioglimento delle Camere (2522)
(presentato in data 10/02/2022).
Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Romano Iunio Valerio
Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative (2492)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 10/02/2022);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Sen. Ferrara Gianluca
Misure a sostegno dei familiari di cittadini deceduti all'estero e istituzione della Giornata del ricordo (2457)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 10/02/2022);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Damiani Dario
Istituzione della Zona franca giovani (2454)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 10/02/2022);
12ª Commissione permanente Igiene e sanità
Sen. Boldrini Paola
Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica (2372)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 10/02/2022);
Commissioni 2ª e 13ª riunite
Sen. Bossi Simone, Sen. Briziarelli Luca
Misure di contrasto dei fenomeni di inquinamento ambientale da acque reflue industriali (2351)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità)
(assegnato in data 10/02/2022).
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 10/02/2022 la 7ª Commissione permanente Pubbl. istruzione ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:
Sen. Pirovano Daisy ed altri "Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi" (1684)
(presentato in data 27/01/2020)
Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 18 gennaio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 - lo schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2022, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (n. 353).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito, in data 9 febbraio 2022, alla 3ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.
Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 4 febbraio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 - la proposta di nomina del Generale di Brigata Giovanni Di Blasio a Direttore generale del Grande Progetto Pompei (n. 104).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita, in data 9 febbraio 2022, alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.
Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 gennaio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2022 recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Vodafone Italia S.p.a., concernente l'aggiornamento del software delle stazioni radio base e del loro sistema di gestione OSS inerenti la System Release 17.1 di Huawei, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DPCM 20 maggio 2021.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1087).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:
ai dottori Mariano Grillo, Renato Grimaldi, Giuseppe Lo Presti, Emma Stea, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della transizione ecologica;
ai dottori Giuseppe Bronzino, Loredana Gulino,.Barbara Luisi, Eva Spina e all'avvocato Francesco Soro, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico;
alla dottoressa Giovanna Ghini, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e finanze;
all'ingegner Paolo Amoroso, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
alla dottoressa Concetta Ferrari, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 febbraio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, la relazione sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale - riferita all'anno 2021 - e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti, nonché sulle procedure in corso, aggiornate al 31 dicembre 2021.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 7a e alla 13a Commissione permanente (Doc. LXIV, n. 4).
Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento
Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 2 febbraio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, la relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, riferita all'anno 2020.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a e alla 10a Commissione permanente (Doc. CCLII, n. 3).
Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, trasmissione di atti. Deferimento
Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 2 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, riferita al secondo semestre del 2021.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (Doc. CXLVI, n. 8).
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, trasmissione di documenti. Deferimento
Il direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, con lettera in data 31 gennaio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la prima relazione sulla sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, riferita all'anno 2021.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Doc. CLXXX-bis, n. 1).
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 8, 9 e 10 febbraio 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XV, n. 525);
della Giunta storica nazionale e degli istituti inseriti nel sistema strutturato a rete per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 526);
delle Fondazioni Lirico - Sinfoniche (n. 14) per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 527);
della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (Doc. XV, n. 528).
Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento
Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 9 febbraio 2022, ha inviato la deliberazione n. 1/2022 con la quale la Sezione stessa ha approvato la Relazione annuale 2021 concernente "I rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi europei".
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1088).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore De Bertoldi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03064 del senatore Calandrini.
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 2 al 10 febbraio 2022)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 133
FAZZOLARI ed altri: sulle violenze occorse a Milano la notte di Capodanno (4-06431) (risp. MOLTENI, sottosegretario di Stato per l'interno)
GARAVINI: sull'assegnazione del bando per sostenere la ripartenza delle imprese italiane da parte dell'ICE (4-06432) (risp. DI STEFANO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
LANNUTTI ed altri: sul "Trattato del Quirinale" tra Italia e Francia (4-06319) (risp. DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
NUGNES ed altre: sulle esercitazioni militari aeree in Carnia (4-06306) (risp. GUERINI, ministro della difesa)
SAPONARA, ALESSANDRINI: sulla carenza di organico nelle scuole, con particolare riguardo alla situazione di Milano (4-06236) (risp. BIANCHI, ministro dell'istruzione)
VANIN ed altri: sulla situazione della scuola di lingua italiana in Alto Adige (4-06260) (risp. BIANCHI, ministro dell'istruzione)
VITALI: sul riconoscimento di titoli professionali ed abilitazioni conseguiti dai docenti nei Paesi appartenenti alla UE (4-06125) (risp. BIANCHI, ministro dell'istruzione)
Interrogazioni
ROMANO, BRESSA, LAFORGIA, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, RUOTOLO, CATALFO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, MONTEVECCHI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
l'Ispettorato nazionale del lavoro è stato istituito con decreto legislativo n. 149 del 2015 in forza della delega contenuta nella legge n. 183 del 2014;
quest'ultima ne ha previsto l'istituzione "ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300" che disciplina l'ordinamento delle agenzie fiscali;
ciononostante, il decreto legislativo n. 149 del 2015, all'art. 6, comma 1, ha stabilito che "al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri";
la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), al comma 143 dell'art. 1, ha previsto che, "al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021";
il secondo ed il terzo periodo del comma 143 hanno inoltre stabilito che, "a decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021";
il quarto ed il quinto periodo prevedono ancora che "le risorse del fondo sono destinate nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (...) si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione";
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
una prima bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri elaborato in attuazione della normativa richiamata, e circolante in ambienti sindacali, ha previsto, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e dirigenziali dei Ministeri, un incremento, rispettivamente, delle indennità di amministrazione e dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato;
gli incrementi e le amministrazioni presso le quali opera il personale destinatario sono stati individuati con lo stesso decreto;
fra le amministrazioni non è tuttavia annoverato l'Ispettorato nazionale del lavoro, sebbene al relativo personale, in forza del citato art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015, trovi applicazione la medesima contrattazione collettiva prevista per il personale dipendente dai Ministeri;
all'Ispettorato è stata preclusa, peraltro senza osservare pienamente i criteri dettati dalla legge n. 183 del 2014 e dall'art. 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, l'applicazione del più favorevole contratto delle agenzie fiscali e, contestualmente, è stato escluso dalle amministrazioni destinatarie dei predetti incrementi individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
si chiede di sapere se i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione intendano procedere ad eliminare tale iniquità integrando il decreto citato con l'indicazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro ovvero se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda promuovere iniziative normative urgenti per consentire allo stesso Ispettorato di applicare la contrattazione collettiva delle agenzie fiscali, in sintonia con la legge delega n. 183 del 2014 e l'art. 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, modificando l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015.
(3-03081)
PIRRO, MATRISCIANO, VANIN, ROMANO, L'ABBATE, CROATTI, TRENTACOSTE, DI GIROLAMO, PISANI Giuseppe, MONTEVECCHI - Al Ministro della salute. - Premesso che nella notte di sabato 15 gennaio 2022 nel reparto di oncologia dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Firenze, Simone Benvenuti, un giovane di 23 anni, è morto a causa di una complicanza legata alla piastrinopenia, patologia per la quale era stato ricoverato. In un noto programma televisivo, la madre del giovane ha denunciato e raccontato il calvario a cui è andata incontro, poiché le è stato negato e impedito di stare accanto al figlio in punto di morte a causa di politiche restrittive anticontagio adottate dall'ospedale;
considerato che:
gli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", prevedono le modalità di accesso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e il protocollo che regola le modalità di relazione dei familiari con i pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie;
nello specifico, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis è consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione dei reparti di pronto soccorso, nonché dei reparti delle strutture ospedaliere. Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare;
il comma 1 dell'art 2-ter, inoltre, reca: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Comitato tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19: a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso; b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria; c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare",
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro di indirizzo intenda intraprendere per fronteggiare questa reale e reiterata problematica;
se intenda regolare le modalità di accesso dei visitatori stabilite dal decreto a cui le direzioni sanitarie delle strutture sanitarie devono strettamente attenersi, in modo da consentire un'uniforme applicazione delle disposizioni sull'intero territorio nazionale, senza alcuna disparità per gli utenti.
(3-03082)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
BRUZZONE - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
negli ultimi anni la presenza di cinghiali selvatici sul territorio si è moltiplicata: sono alcuni milioni gli esemplari che allo stato brado e in branchi si aggirano non solo nelle aree rurali devastando i raccolti e diffondendo malattie come la peste suina, ma anche nei centri abitati, provocando danni e incidenti stradali, mettendo a rischio la sicurezza delle persone;
allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione, nonché per limitare i danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche, è fondamentale l'azione di controllo faunistico, anche di tipo diretto, ovvero attraverso il contenimento numerico delle specie responsabili dei danni;
le dinamiche comportamentali dei cinghiali rendono necessaria la definizione di procedure efficaci, che consentano un intervento tempestivo da parte dei soggetti autorizzati ad effettuare le azioni di controllo, nei centri urbani e nella loro prossimità così come nelle aree ove siano presenti colture in atto ed è necessario superare i vincoli che rendono inefficaci e pericolose queste azioni, come il divieto di utilizzare dispositivi che attenuino il rumore dello sparo;
la normativa italiana dispone infatti, all'articolo 2 della legge n. 110 del 1975, che, "salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita (...) di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo";
la legge n. 157 del 1992, all'articolo 21, comma 1, lettera u), esplicita il divieto di utilizzare "armi da sparo munite di silenziatore" per l'attività venatoria, ma specifica al contempo, all'articolo 19, che i piani di abbattimento non rientrano nell'attività propria della caccia, prevedendo che tali piani siano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali con la collaborazione di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani, delle guardie forestali o comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
l'impossibilità di attenuare il rumore di uno sparo, nel caso specifico del piano di abbattimento dei cinghiali, complica notevolmente la situazione creando addirittura situazioni di pericolo nel momento in cui gli animali, spaventati, fuggono per le vie cittadine seminando panico fra la popolazione e causando danni e incidenti stradali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente mettere in atto le opportune iniziative, anche di iniziativa normativa, per consentire l'utilizzo di "dispositivi per attenuare il rumore causato da uno sparo" nell'ambito delle azioni di controllo faunistico disposte dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, al fine di rendere più immediati ed efficaci gli interventi di abbattimento dei cinghiali tesi a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, la sicurezza della circolazione e a limitare i danni causati alle attività agricole e zootecniche.
(4-06567)
BOSSI Simone - Ai Ministri della transizione ecologica e della salute. - Premesso che:
l'8 febbraio 2022 si è verificato un gravissimo episodio di inquinamento ambientale derivante da uno sversamento di liquami nel Serio Morto, in provincia di Cremona, a causa di un guasto in un impianto di biogas presente nella zona di Castelleone;
il fenomeno si è manifestato con la presenza di una lunga scia di schiuma grigiastra nelle acque del fiume Adda nei pressi del comune di San Bassano che ha raggiunto nel giro di poche ore anche il comune di Pizzighettone, mettendo in allarme tutta la cittadinanza;
i tempestivi sopralluoghi dell'ARPA regionale competente, di Carabinieri e Vigili del fuoco nonché della protezione civile hanno consentito di riscontrare subito l'origine dello sversamento e di intervenire prontamente al fine di contenere l'esposizione dei cittadini ai fenomeni di inquinamento;
l'amministrazione comunale di San Bassano ha tempestivamente pubblicato un avviso ai residenti informandoli dell'accaduto e consigliando, in via precauzionale, di "evitare di pescare nelle prossime giornate e buttare il pesce eventualmente pescato" nelle acque del fiume interessato e per tutta la durata dell'allarme;
considerato che:
il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, prevede una fascia di rispetto per le acque pubbliche, le loro sponde, alvei e difese, fissando la distanza minima di 10 metri per le fabbriche e gli scavi;
incidenti come quelli descritti non sono rari nel nostro Paese e, seppure affrontati in maniera tempestiva dai soggetti competenti, possono comportare un grave ed esteso inquinamento ambientale con impatti significativi sugli ecosistemi interessati e potenzialmente molto rischiosi per la salute dei cittadini, oltre ad avere notevoli conseguenze economiche;
gli ecosistemi fluviali sono estremamente fragili e vulnerabili e fenomeni di inquinamento ambientale possono raggiungere notevoli distanze in breve tempo, dato lo scorrimento delle acque, e il loro risanamento può essere piuttosto complesso e richiedere tempi anche molto lunghi,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e opportuno valutare interventi normativi intesi ad incrementare la tutela ambientale e sanitaria da eventuali incidenti di inquinamento ambientale come quello descritto, in particolare aumentando la distanza minima di sicurezza per la costruzione di determinate fabbriche o impianti dai corsi d'acqua nonché prevedendo un aumento dei controlli, per lo meno annuali, dell'integrità e della tenuta idraulica di serbatoi e vasche degli impianti che producono o gestiscono liquidi potenzialmente inquinanti o pericolosi per l'ambiente.
(4-06568)
STABILE - Al Ministro della salute. - Premesso che:
quanto sta emergendo sui posti letto delle terapie intensive lascia molti dubbi sulle capacità del sistema sanitario nazionale di affrontare future emergenze sanitarie;
il problema degli ospedali riguarda tutto l'insieme dei reparti di degenza, anche quelli internistici e le terapie semintensive;
giova evidenziare che l'Italia ha uno standard di 3 posti letto per acuti per mille abitanti, fra i più bassi in Europa;
per le terapie intensive, sulle quali sin dall'inizio della pandemia si è maggiormente concentrata l'attenzione, sono emersi dati più precisi, e molto preoccupanti;
nella primavera 2020, quando emerse prepotentemente la necessità di aumentare i posti letto ospedalieri, la normativa nazionale (decreto-legge n. 34 del 2020) aveva disposto l'incremento "strutturale", quindi definitivo e non provvisorio, per far fronte all'emergenza, di almeno 3.500 letti di terapia intensiva, per arrivare allo standard di 14 letti per mille abitanti;
il rapporto 2021 della Corte di conti ha evidenziato che in Italia solo il 25,7 per cento di questi posti letto era stato attivato, e che gran parte delle Regioni ne aveva attivati meno della metà;
la Regione Friuli-Venezia Giulia, per la quale era stato previsto un aumento di 55 letti di terapia intensiva (delibera di Giunta regionale n. 1224/2020), per arrivare a 175 dai precedenti 120, ne ha attivati due (3,6 per cento), davanti solamente a Sicilia (3,3 per cento) Molise e Basilicata (0 per cento);
è comprensibile che l'attivazione di questi letti subisca dei ritardi, se non altro per la difficoltà di trovare il personale da assumere in tempi brevi e a formarne di nuovo;
la Regione Friuli-Venezia Giulia, nel definire le funzioni e i posti letto degli ospedali (delibera di Giunta regionale n. 1446/2021, modificata dalla delibera n. 1965 del 23 dicembre 2021) non sembra avere l'intenzione di mettere in atto tutti gli incrementi, e in tempi ragionevolmente brevi: al momento attuale si prevedono 109 posti di terapia intensiva in dotazione (quindi meno dei 120 esistenti pre pandemia) e 46 letti da realizzare entro il 2027. Nel frattempo questi 46 letti sono considerati attivabili "in caso di emergenza infettivologica o di altra natura". Ma questa sembra un'ipotesi improponibile, perché l'incremento di letti intensivi richiede un rilevante aumento di personale, già adesso difficile da reperire, che non potrà mai essere messo in campo immediatamente "al bisogno";
anche l'inchiesta di "Fuori dal Coro" trasmessa su "Rete 4" il 1° febbraio 2022 conferma che la Regione ha attivato soli 5 posti letto tra terapia intensiva e semintensiva dei 140 programmati;
dall'indagine condotta da "l'Espresso" del 23 gennaio, risulta che molte Regioni hanno preferito comunicare al Ministero della salute i numeri dei posti attivabili piuttosto che di quelli effettivamente attivati, verosimilmente per evitare di finire in zona arancione o, ancor peggio, rossa;
sembrerebbe quasi che, dopo il panico iniziale che aveva immediatamente fatto partire dei buoni propositi per il potenziamento della rete ospedaliera, con i relativi finanziamenti, ora ci si stia ripensando, e si cerchi di nuovo, e in ogni modo, di mantenere l'ospedale ai minimi termini, soprattutto per quel che riguarda il personale,
si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per sanare queste inadempienze e per risolvere una situazione che mette a rischio l'intero sistema sanitario nazionale.
(4-06569)
CALDEROLI, CORTI, SAPONARA, VONO, GALLONE, ALESSANDRINI, FERRO, PEROSINO, AIMI, CIOFFI, CANDURA - Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della cultura e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
il neo nominato presidente della commissione "Motorismo storico" in seno agli "stati generali del patrimonio italiano", Alberto Scuro, è intervenuto formalmente per un'importante vicenda collegata al motorismo storico;
si tratta di una richiesta indirizzata al principe Karim Aga Khan, nella sua veste di presidente dello yacht club "Costa Smeralda", di ricevere informazioni sulla nave "Destriero", il monoscafo in alluminio con carena "a V" profondo con propulsione a idrogetti costruito dalla Fincantieri, che il 9 agosto 1992 percorse 3.106 miglia nautiche senza rifornimento nell'oceano Atlantico, da New York (faro di Ambrose light) al faro di Bishop rock nelle isole Scilly in Inghilterra in 58 ore, 34 minuti e 50 secondi, alla velocità media di 53,09 nodi (98,323 chilometri orari), impiegando 21 ore e mezza in meno del precedente record. La miglior distanza coperta nell'arco di 24 ore è stata di 1.402 miglia nautiche alla velocità media di 58,4 nodi;
tale richiesta ha tra l'altro la finalità di sensibilizzare il principe per sostenere un'iniziativa di recupero;
la commissione ha deciso di attivarsi dopo aver ricevuto una segnalazione secondo la quale il Destriero si troverebbe in stato di abbandono su una banchina lungo il fiume Weser nell'area dei cantieri Lurssen di Lemwerder (poco distante da Brema), in Germania;
la commissione considera la nave Destriero un elemento del patrimonio italiano e vorrebbe avviare un'iniziativa per restaurare e rendere fruibile la nave arrivando anche a richiederne la dichiarazione di bene culturale da parte del Ministro della cultura,
si chiede di sapere se e quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di riportare la nave Destriero nel nostro Paese nonché di riconoscerne l'importanza come bene appartenente al patrimonio culturale italiano.
(4-06570)
NUGNES, LA MURA, MANTERO - Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
nel corso della trasmissione televisiva "Che tempo che fa", andata in onda nella serata del 6 febbraio 2022, papa Francesco, richiamando alla responsabilità l'Italia e l'Europa, si è espresso con profondo sdegno in merito all'esistenza dei centri di detenzione per migranti e richiedenti asili in Libia, definendoli lager;
numerose inchieste e rapporti condotti dalle Nazioni Unite, tramite l'Ufficio dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNCHR) e la missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), nonché denunce ad opera di organizzazioni umanitarie internazionali, di organizzazioni non governative impegnate nel soccorso in mare, di alcuni parlamentari indipendenti e di diverse forze politiche italiane ed europee, come il Partito della rifondazione comunista, Sinistra europea, Potere al popolo ed altre, hanno messo in luce la sistematica violazione dei diritti umani, le atrocità e le torture di cui sono vittime i migranti e i rifugiati rinchiusi nei centri di detenzione, ad opera di funzionari pubblici, miliziani che fanno parte dei gruppi armati e di trafficanti;
il memorandum of understanding, siglato il 2 febbraio 2017 tra il Governo di riconciliazione nazionale dello Stato di Libia e il Governo italiano con validità triennale e rinnovo tacito alla scadenza per un periodo equivalente, garantisce il sostegno alla "guardia costiera libica" nella lotta all'immigrazione considerata irregolare e nei fatti si traduce in fornitura di armi e in addestramento tanto alla marina libica quanto a coloro che gestiscono i centri di detenzione, ossia i lager di cui ha parlato lo stesso Santo Padre;
nonostante le risoluzioni dell'assemblea nazionale dal Partito democratico, gli appelli, le manifestazioni e le pubbliche prese di posizione, il rinnovo del memorandum è stato approvato in Parlamento con i voti di quasi tutti i Gruppi parlamentari;
secondo gli ultimi dati forniti dall'UNHCR si stima che al momento in Libia siano operativi 11 centri di detenzione ufficiali (numero in costante mutamento), al cui interno si contano 2.800 migranti, cifra che non tiene conto delle decine di campi gestiti dai trafficanti, collocati soprattutto nella Libia meridionale, dove la maggior parte delle persone arriva dal Corno d'Africa, cioè da Sudan, Somalia ed Eritrea, con una stima, anche in questo caso per difetto, di circa 620.000 persone;
l'agenzia europea di contrasto all'immigrazione irregolare, denominata Frontex, da anni ha tolto i propri assetti navali nelle acque internazionali vicine alle coste libiche ed oggi, mediante propri aerei, si occupa di segnalare la presenza di imbarcazioni in fuga dai porti libici, in modo tale da consentire alla guardia costiera libica di riprendere chi scappa dal Paese, determinando in tal modo decine di migliaia di respingimenti illegali, in palese violazione del principio di non refoulement, che obbliga, prima di ogni azione, a valutare le condizioni e le ragioni di ogni richiedente asilo;
tali azioni avvengono contemporaneamente alla limitazione poste nei confronti delle organizzazioni non governative di operare, secondo i principi del diritto dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali, nelle attività di ricerca e soccorso in mare dei fuggitivi e dello sbarco in un luogo sicuro (place of safety), visto che i porti libici, secondo tutti i canoni internazionalmente riconosciuti, non corrispondono a tali caratteristiche;
solo nel corso del 2021 sono morte in naufragi oltre 1.400 persone (cifra per difetto), il doppio rispetto all'anno precedente, a causa della mancanza di soccorso dalle autorità tanto libiche che europee, rendendo ancora più evidente l'affermazione del Pontefice secondo cui "il Mediterraneo è il più grande cimitero esistente";
nel luglio 2021, il Parlamento ha approvato, con qualche defezione, la proroga di tutte le missioni militari in cui è impegnata l'Italia, con un notevole aumento delle spese proprio in Libia;
il fallimento di ogni proposito di coinvolgimento della UE in una redistribuzione di migranti e richiedenti asilo e che lo stesso "new pact of migration and asylum" elaborato dalla Commissione europea fondato su una solidarietà soltanto apparente e sulla logica della deportazione delle persone non gradite, non ha ancora fatto passi in avanti,
si chiede di sapere:
se non si ritenga necessario rivedere, anche alla luce dell'esortazione del Pontefice, la politica sui migranti, procedendo alla rottura immediata del memorandum of understanding, costato alle casse dello Stato nel primo triennio quasi 800 milioni di euro, interrompendo ogni forma di collaborazione con le autorità libiche fino a quando i centri di detenzione non saranno smantellati definitivamente;
se non si ritenga necessario proporre in sede UE corridoi umanitari per l'evacuazione di emergenza degli uomini, delle donne e dei minori considerate a rischio nel Paese nordafricano e una revisione radicale dei compiti di Frontex, facendola divenire missione di soccorso e salvataggio in grado di intervenire anche nella "zona SAR" (search and rescue) oggi di competenza libica.
(4-06571)
LA PIETRA - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
la sede del Ministero della transizione ecologica è stata di recente oggetto di due consecutivi episodi di attacco con danneggiamento a opera di una sigla denominata "Extinction rebellion";
si apprende infatti che in data 1° e 2 febbraio 2022, due gruppi di attivisti violenti si sono intrufolati nei locali del Ministero in viale Cristoforo Colombo, dando luogo a un raid vandalico che ha visto porte forzate, finestre, corridoi e pareti imbrattate di vernice e la facciata esterna del palazzo danneggiata;
il gruppo di vandali è riuscito ad arrivare addirittura fino al piano ove sono ubicati gli uffici del Ministro causando lo sconcerto, ma anche il timore, di taluni dipendenti che sono stati investiti dai fiotti di vernice;
al di là del danno materiale stimato in circa 7.000 euro, va sottolineata la gravità di un attacco organizzato ad una sede istituzionale; il fatto che gli autori del raid abbiano avuto il tempo di scattare foto e filmare video depone che abbiano potuto agire indisturbati per diversi minuti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine;
tali eventi devono essere collegati ad una complessiva strategia di danneggiamenti, intimidazioni, violenze e vandalizzazioni perpetrate in diverse regioni del Paese (si vedano le recenti distruzioni di capanni di cacciatori in Lombardia) a opera di sigle animaliste violente e anti caccia, che, nonostante siano regolarmente denunciati dalle vittime, non hanno purtroppo dato luogo a sviluppi soddisfacenti nelle indagini volte ad assicurare gli autori alla giustizia;
va evidenziato, inoltre, che simili eventi vanno avanti da diversi anni e specialmente nelle province di Brescia e Bergamo si sono moltiplicate le segnalazioni di vandalizzazioni a questori e prefetti, e tuttavia le aspettative di giustizia dei cacciatori sono rimaste frustrate;
considerato che tale situazione, di cui l'attacco al Ministero della transizione ecologica rappresenta solo l'evento più recente, sembra essere l'opera di vere e proprie organizzazioni estremistiche che vorrebbero imporre ad ogni costo i propri sentimenti anti caccia e di radicalismo ambientalista in spregio a qualunque regola del vivere civile e financo di interessi legittimi riconosciuti dalle leggi vigenti,
si chiede di sapere:
in che modo il Ministro in indirizzo intenda affrontare la questione dell'escalation di violenza perpetrata da sigle "ambientaliste", data la gravità e le conseguenze di tali condotte;
quali indicazioni intenda dare ai questori e ai prefetti dei territori dove si sono verificate le reiterate vandalizzazioni dei capanni dei cacciatori, per assicurare gli autori dei reati alla giustizia;
se e come intenda garantire la sicurezza di coloro che esercitano legittimamente l'attività venatoria anche nei luoghi più isolati, ponendo in essere una maggiore tutela che li ponga al riparo anche dai molteplici episodi di disturbo venatorio perpetrato da soggetti che si definiscono animalisti, molti dei quali peraltro già noti alle forze dell'ordine;
se ritenga opportuno istituire un tavolo tecnico con il Ministero della transizione ecologica al fine di predisporre le misure più adeguate anche in chiave di deterrenza per affrontare e risolvere definitivamente quella che ha assunto ormai le dimensioni di una vera piaga.
(4-06572)
LANNUTTI, ANGRISANI, CASTIELLO - Ai Ministri della transizione ecologica e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. - Premesso che:
all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e con la legge di bilancio per il 2022 sono state approvate le "Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici";
la citata disposizione contiene varie proroghe del superbonus: la detrazione spettante per le spese sostenute negli anni successivi al 2022 deve essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Si prevedono varie proroghe dell'agevolazione. Durante l'approvazione della legge di bilancio, sono infatti stati adottati emendamenti volti a modificare il superbonus lungo tre principi guida: i) prorogare i termini per le domande di detrazioni; ii) alleggerire gli adempimenti burocratici connessi alla presentazione delle richieste; iii) aumentare i controlli sulle spese per i singoli interventi;
con il decreto-legge n. 157 del 2021 ("Decreto anti-frode") e poi la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) i bonus edilizi accedono alle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito), se hanno ottenuto il visto di conformità; l'asseverazione di congruità delle spese sostenute va effettuata utilizzando alcuni prezzari di riferimento o, in mancanza, determinando il prezzo analiticamente (analisi dei prezzi), l'elenco prezzi dei materiali da costruzione viene aggiornato anche con cadenza semestrale (come avviene nei prezzari privati della DEI - Tipografica del Genio Civile); inoltre, la legge non impone solo un tetto massimo per tipologia di intervento, ma anche un ulteriore, e più restrittivo, parametro relativo al prezzo medio applicato a livello regionale;
visto che:
secondo i dati ENEA aggiornati al 31 dicembre 2021, ben 95.718 interventi edilizi sono stati finanziati dalla misura per un valore di circa 16,2 miliardi di euro. Il 17 gennaio 2022 in un articolo apparso sul "Corriere della Sera" dal titolo "Superbonus i prezzi li decide il privato", si apprende infatti che dal 1° luglio 2020 sono stati spesi 16,2 miliardi di euro e sono previsti investimenti per altri 14 miliardi fino al giugno 2023, con una media di 540.000 euro per ogni condominio che ha eseguito i lavori e di 110.000 euro per ogni casa individuale;
l'incentivo è fondamentale per rinnovare il vecchio parco immobiliare nazionale e renderlo più ecologico e rappresenta un forte stimolo alla produzione del settore edile e ai progettisti che ne curano gli aspetti tecnici. Di contro, l'Agenzia delle entrate ha quantificato in circa un miliardo di euro le truffe accertate e per ridurle ha intensificato i controlli e reso più complessa la procedura di richiesta del bonus. Per incassare il bonus l'impresa che fa i lavori deve infatti dimostrare all'ENEA di aver utilizzato materiale che garantisca il risparmio energetico e all'Agenzia dell'Entrate di aver applicato prezzi congrui. Per prezzo congruo in base alla legge n. 77 del 2020 s'intende i prezzi massimi dei listini delle regioni (non sempre aggiornati) e quelli più diffusi e spesso efficienti delle camere di commercio;
a seguito del decreto attuativo del 6 agosto, le Camere di Commercio non sono più contemplate e si inserisce le guide dell'edilizia edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile. Il Genio Civile non esiste più dal 1972, anno in cui la struttura del Regno creata da Vittorio Emanuele I a inizio Ottocento per monitorare i lavori pubblici si è dissolta. La DEI è una società privata con 11 dipendenti e con sede a Roma, che si occupa tra l'altro di listini in versione elettronica che permettono la compilazione automatica dei preventivi con il corrispettivo di 3.200 euro per un abbonamento annuale on line. Il listino è autorizzato dallo Stato che non può contestare il prezzo finale rimborsato;
solo con la nuova legge di bilancio si è modificata la normativa introducendo la congruità dei prezzi e le spese dovranno adeguarsi ai valori massimi stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanarsi entro il 9 febbraio 2022, stabilendo un tetto di spesa per ogni singola voce di intervento dai cappotti termici, alla manodopera e alle spese di progettazione;
verificato che:
con il PNRR nel 4 trimestre 2021 è entrata in vigore la norma per il progetto Ecobonus per l'efficienza energetica e la ristrutturazione di edifici con risparmio di energia per almeno il 40 per cento con la riduzione di due classi energetiche nell'APE e sono stati destinati a tale investimento circa 14 miliardi di euro;
il piano sostiene interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici residenziali attraverso i quali i beneficiari possono ottenere, nel prossimo quinquennio, uno sgravio fiscale degli importi spesi, a condizione che il risparmio energetico di tali interventi sia superiore al 30 per cento;
considerato che:
dal momento in cui è entrata in vigore questa misura fiscale, la normativa si scontra con una realtà complessa fatta di specificità, contratti e date diverse, e il mondo dell'edilizia per comprendere al meglio la norma ha dovuto inseguire le innumerevoli modifiche normative (11 correttivi in 20 mesi), creando problemi alla corretta applicazione della legge approvata. Inoltre, dall'articolo apparso sul "Corriere della Sera" dal titolo "Superbonus i prezzi li decide il privato" si apprende che il numero di interventi per regioni è disomogeneo, con 14.385 interventi effettuati in Lombardia e 12.646 in Veneto, rispetto a 241 interventi fatti in Valle d'Aosta e 537 interventi in Molise. Le regioni del Sud misurano un numero più basso di interventi richiesti rispetto alle regioni del centro nord. Inoltre, i costi sono diversi da regione a regione e, senza un tetto massimo, si è stimato che almeno il 10 per cento della spesa è in eccesso, ipotizzando che su 16 miliardi spesi se ne sarebbero potuti risparmiare almeno 2, calmierando i prezzi. Peraltro, non sono noti quali progetti del PNRR sono considerati "territorializzabili" e oggetto di una riserva di assegnazione di almeno il 40 per cento delle risorse al Sud;
ritenuto, ad avviso degli interroganti, che l'investimento del PNRR "M2C3-I2.1-121 - Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici" rientra tra gli interventi territorializzabili, con la conseguenza che il 40 per cento, ovvero 5,58 miliardi di euro, deve essere assegnato alle regioni del Mezzogiorno,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda introdurre un tetto massimo dell'importo totale della detrazione per regione, per porre rimedio all'attuale forte disomogeneità territoriale degli interventi autorizzati a livello regionale, anche nel rispetto della quota del 40 per cento che equivale a circa 5,6 miliardi di euro da assegnare alle regioni del Mezzogiorno;
quali azioni intenda mettere in campo per prevenire le truffe accertate dalle Agenzie delle Entrate soprattutto in tema del rispetto degli standard ambientali di base che devono essere soddisfatti;
se corrisponda al vero quanto dichiarato da alcuni architetti riguardo al fatto che i prezzi dei materiali da costruzione aumentano per i rapporti tra la DEI che pubblica i prezzari e i tecnici abilitati ad asseverare la loro congruità.
(4-06573)
LANNUTTI, ANGRISANI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è un ente pubblico di ricerca vigilato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
il 29 gennaio 2022 il Ministro per la pubblica amministrazione ha annunciato con un comunicato stampa che: "Lunedì l'Istat ufficializzerà il dato sulla crescita del Pil e formalizzerà, così, un anno da vero e proprio boom economico per il nostro Paese. La crescita nel 2021, presumibilmente, sarà del +6,5%: un risultato strepitoso (meglio di noi solo la Francia con un +7%). Questa crescita superiore a qualsiasi previsione elaborata a inizio anno è la sommatoria di tassi di crescita positivi in tutti e quattro i trimestri dell'anno appena concluso, compreso il quarto che, su base congiunturale, dovrebbe segnare un +0,6% rispetto al trimestre precedente";
il 31 gennaio 2022 l'ISTAT ha comunicato che nel quarto trimestre del 2021 si stima che il prodotto interno lordo, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato dello 0,6 per cento rispetto al trimestre precedente e che nel 2021 il PIL corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato è aumentato del 6,5 per cento rispetto al 2020;
considerato che:
l'art. 4, comma 1, dello statuto dell'ISTAT dichiara che l'Istituto nazionale di statistica si adegua ai principi e criteri di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico, favorevole rapporto tra costi e benefici nella progettazione, realizzazione, sviluppo, comunicazione e diffusione delle statistiche ufficiali;
l'attività della Commissione di garanzia per l'informazione statistica (COGIS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 322, negli ultimi anni sembra limitarsi all'espressione di pareri sul programma statistico nazionale;
ritenuto, ad avviso degli interroganti, che l'anticipazione esatta e puntuale, con due giorni di anticipo, di dati soggetti a segreto statistico e sensibili per i mercati finanziari, da parte del Ministro vigilante, potrebbe configurarsi come una grave ingerenza per l'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto nazionale di statistica,
si chiede di sapere:
se si intenda intraprendere iniziative volte ad accertare a quale titolo il Ministro per la pubblica amministrazione abbia ottenuto in anteprima, da fonti interne all'ISTAT, i dati del quarto trimestre 2021 del PIL;
se si ritenga opportuna una modifica normativa volta a valorizzare la funzione della COGIS, anche valutando l'opzione normativa di un suo più stretto collegamento con il Parlamento.
(4-06574)
FARAONE - Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
a gennaio 2022, a mezzo stampa, è stato diffuso lo schema di decreto del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze che aggiorna le tariffe per l'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica: il Nomenclatore tariffario. Il nuovo decreto, che provvede al necessario aggiornamento del Nomenclatore tariffario, era atteso dal 2017, quando fu pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono stati aggiornati i Livelli essenziali di assistenza (LEA), e sostituirà il vecchio tariffario del 1996 per la specialistica e del 1999 per la protesica;
a seguito della pubblicizzazione di questo documento, le associazioni della sanità privata e sindacali mediche che operano nel Servizio Sanitario Nazionale (AIOP, ARIS, ANDIAR, ANSOC, FederAnisap, Federbiologi, FederLab, Simmfir, SBV, SNR, CIC, SICOP) hanno espresso in modo congiunto, attraverso uno scambio di lettere con il Ministero della salute, grande preoccupazione per le conseguenze che il provvedimento potrebbe avere sull'intero territorio nazionale;
invero il documento prevede tariffe con riduzioni che, per le prestazioni in diminuzione, oscillano dal 30 all'80 per cento. Inoltre molte prestazioni sono state accorpate in una unica voce, lasciando tariffata solo la prima e quindi non vi è un calcolo adeguato delle reali voci di costo delle prestazioni. Difatti il nuovo Nomenclatore tariffario non tiene in considerazione la metodologia prevista per legge per stabilire le tariffe, la quale dovrebbe tener conto dei costi reali che concorrono a definire una tariffa, la cosiddetta "analisi dei costi" prevista dalla normativa;
il nuovo Tariffario non tiene neanche in debito conto aspetti essenziali come l'obsolescenza tecnologica delle attrezzature e la loro necessaria innovazione, ma anche il rinnovo dei contratti di lavoro del personale sanitario, con le evidenti ricadute nella qualità delle prestazioni garantite ai cittadini;
non ultimo, occorre considerare gli evidenti effetti negativi, anche, sotto il profilo occupazionale, soprattutto per le strutture di diritto pubblico e di diritto privato di piccola e media dimensione che operano nel settore;
considerato che:
ad erogare le prestazioni sanitarie, delle quali beneficiano i cittadini, sono aziende di diritto pubblico e privato, il cui equilibrio finanziario è un presupposto indispensabile per la loro tenuta e quindi per la loro corretta operatività a beneficio del Paese;
un decreto tanto sensibile per l'assetto e il corretto funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe essere varato solamente a seguito di un approfondito dialogo tra le parti ed un confronto con le associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti che saranno direttamente investiti dagli effetti del decreto,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano aprire un tavolo tecnico nel quale collaborare proficuamente con associazioni imprenditoriali e dei professionisti che operano nel Servizio Sanitario Nazionale per impedire che il provvedimento proceda nel suo iter così come è stato presentato e definire una metodologia condivisa di lavoro per la redazione stessa del provvedimento.
(4-06575)
SANTILLO, DE LUCIA - Al Ministro della cultura. - Premesso che:
la reale tenuta di Carditello, detta anche real sito o reggia di Carditello, faceva parte di un gruppo di 22 siti della dinastia reale dei Borbone di Napoli posti nella "Terra di lavoro". Tali siti non erano solo semplici luoghi per lo svago, soprattutto per la caccia, della famiglia reale e della sua corte, ma in alcuni casi costituivano vere e proprie aziende, espressione di imprenditoria ispirata dalle idee illuministiche in voga in quei tempi. Si citano per esempio gli allevamenti della fagianeria di Caiazzo, la produzione della seta a San Leucio, la pesca al Fusaro, gli allevamenti della tenuta di Persano e del demanio di Calvi;
la fondazione "Real sito di Carditello" è stata costituita il 25 febbraio 2016 dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dalla Regione Campania e dal Comune di San Tammaro (Caserta) per promuovere la conoscenza, la protezione, il recupero e la valorizzazione del sito e delle aree annesse, in attuazione dell'accordo di valorizzazione sottoscritto dalle parti il 3 agosto 2015. Il complesso monumentale, acquisito dallo Stato l'8 gennaio 2014, rientra in un più ampio progetto di promozione di itinerari turistici integrati con le residenze borboniche del territorio;
considerato che:
il real sito di Carditello, fino agli inizi del 2018, era un luogo sostanzialmente sconosciuto e inaccessibile, situato al centro di un territorio caratterizzato da numerose criticità. Le condizioni del contesto non si prestavano ad un'ipotesi di valorizzazione turistica e culturale di facile realizzazione, tenuto conto che era al centro della "terra dei fuochi", circondato da terreni sequestrati alla camorra, che ne aveva fatto, nel tempo, luoghi di sversamento di rifiuti pericolosi, e dalle discariche più imponenti d'Italia (Maruzzella e Ferrandelle), in cui furono sversati i rifiuti della crisi di Napoli del 2008-2009;
Carditello era totalmente estraneo a qualsiasi circuito turistico e, benché avesse beneficiato di un primo restauro ad opera del polo museale della Campania, anche l'interno del complesso era in condizioni disastrose, con locali quasi tutti inaccessibili, privi di acqua potabile, connettività telefonica e di un sistema fognario. I 15 ettari di boschi di pertinenza erano inoltre ancora completamente invasi da rifiuti, tra i quali spiccavano diversi cumuli, a pochi metri dall'ingresso dei visitatori, in seguito rivelatisi contenere amianto;
considerato inoltre che:
nel 2018, a seguito del superamento di concorso pubblico, l'ingegner Roberto Formato ha ricevuto l'incarico di direttore della fondazione, per una durata di due anni, rinnovabili per ulteriori due. L'ingegner Formato, che vanta, tra l'altro, ampia esperienza di consulenza per lo sviluppo turistico-culturale e territoriale a livello internazionale, con particolare riferimento al Medio oriente, Golfo Persico, Africa e Sud America, dove ha collaborato a numerosi progetti di sviluppo turistico-culturale riferiti a siti UNESCO e finanziati da organizzazioni internazionali quali la World bank, ha curato diversi piani di sviluppo turistico-culturale in Italia, quali il piano di sviluppo turistico della costa d'Argento in Toscana, del sistema integrato archeologico-territoriale dell'area pompeiana, quello del "MUSST#2" del polo museale dell'Abruzzo;
sin dal suo insediamento, a luglio 2018, il direttore ha sempre svolto la sua attività lavorativa con la massima dedizione, diligenza, scrupolo e correttezza, guadagnandosi la fiducia di tutti gli addetti ai lavori, come confermano peraltro i numerosissimi attestati di stima e di apprezzamento per le diverse iniziative ed attività svolte negli anni, provenienti sia dagli organi di stampa nazionali e locali che dalle associazioni ed istituzioni esterne, che hanno fatto di Carditello un modello di rilancio e gestione virtuosa con grande attenzione agli impatti sociali e ambientali sul territorio;
a distanza di pochi anni, infatti, il polo culturale è stato completamento rivalorizzato: benché i restauri debbano ancora essere completati, Carditello è già diventato non solo un attrattore culturale ma un concreto e riconosciuto simbolo di rinascita di un territorio per lungo tempo devastato. I boschi sono stati interamente bonificati e oggi sono animati da attività teatrali, educative, enogastronomiche e sportive frequentate da bambini e famiglie. Tutte le attività sono state realizzate senza gravare sul bilancio della fondazione, ma raccogliendo risorse finanziare aggiuntive da sponsor, biglietti e finanziamenti ottenuti attraverso progetti direttamente elaborati o promossi dal direttore. L'attività non si è però fermata ai confini del real sito: nel 2021 è stato inaugurato il progetto dei "cammini di Carditello", una rete di sentieri che tocca le destinazioni circostanti, favorendo così anche l'inclusione e lo sviluppo delle economie locali dei territori vicini;
considerato infine che:
il 20 dicembre 2021, nel corso della riunione del consiglio di amministrazione della fondazione, il direttore ha presentato una relazione previsionale e programmatica, di accompagnamento al bilancio di previsione 2022, nella quale ha esposto i risultati raggiunti e le criticità da affrontare e superare per assicurare la sostenibilità della gestione. Tra queste, ha evidenziato, in particolare, il costo di gestione dei cavalli Persano, attualmente non coperti da alcuna entrata certa, e la necessità di migliorare le competenze del personale, sul versante sia tecnico che amministrativo, a fronte delle nuove sfide cui la fondazione va incontro;
il 5 gennaio 2022, si è svolto un incontro con il presidente della fondazione, professor Luigi Nicolais, per discutere in maniera più approfondita degli elementi emersi a dicembre. Nel corso dell'incontro, tuttavia, il presidente non solo non ha affrontato le questioni poste a dicembre, ma al contrario ha sostenuto che non vi fossero le condizioni per rinnovare, alla scadenza, l'incarico del direttore, in quanto la fondazione avrebbe valutato negativamente i risultati ottenuti negli ultimi tre anni di gestione, in particolare su tre aspetti, ovvero: il ritardo nei lavori di restauro; le problematiche del personale; la mancata attribuzione di un finanziamento da parte del Ministero della cultura;
a seguito di tale increscioso accadimento, a parere degli interroganti grave ed offensivo, della reputazione del direttore, oltre che basato su presupposti per nulla corrispondenti al vero, l'ingegner Formato ha rassegnato formalmente le dimissioni il 14 gennaio 2022, coerentemente con la trasparenza, l'apertura e il dialogo con il territorio che hanno sempre caratterizzato il suo mandato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non intenda chiarire, in quanto fondatore promotore della fondazione e soggetto designato alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione, quanto accaduto in seno al consiglio nella riunione del 20 dicembre 2021 e nell'incontro del 5 gennaio 2022;
se non ritenga che vi sia stato da parte del presidente della fondazione un fraintendimento rispetto alle funzioni di competenza del direttore;
se non intenda chiarire che le responsabilità relative ad eventuali ritardi nei lavori di restauro spettino, nella fase attuale, esclusivamente al dicastero, a cui fa capo la direzione ed attuazione dei lavori;
come intenda attivarsi al fine di garantire che il processo di restauro e valorizzazione del sito di Carditello, conseguito in maniera così imponente sinora, non si arresti a causa di presunte mancanze addebitate erroneamente al direttore della fondazione.
(4-06576)
BOSSI Simone, CORTI - Al Ministro della transizione ecologica. - Premesso che:
il 20 gennaio 2022, nelle acque del canale di bonifica Diversivo in Emilia-Romagna, si è verificato un gravissimo episodio di moria di pesci;
prontamente sono intervenuti i tecnici di ARPAE, che hanno eseguito sopralluoghi nella zona, e le guardie ecologiche volontarie, che hanno messo in salvo, con l'aiuto di alcuni cittadini e pescatori della zona, il maggior numero di pesci possibile;
l'episodio è stato da subito collegato allo sversamento anomalo di prodotti organici avvenuto nella zona solo pochi giorni prima e che ha mandato in sofferenza il depuratore di AIMAG, nel vicino Comune di Cavezzo;
il responsabile del depuratore AIMAG ha tuttavia declinato ogni responsabilità spiegando in una nota che nella notte tra il 12 e il 13 gennaio l'impianto ha registrato l'ingresso dalla fognatura di un quantitativo anomalo di materiale e che i tecnici dell'impianto si sono prontamente attivati per mettere in sicurezza il processo con le manovre e le iniziative tecniche per favorire il processo depurativo nelle condizioni straordinarie sopraggiunte;
sempre secondo il responsabile AIMAG, tali iniziative, svolte nel rispetto delle procedure previste, avrebbero consentito di riacquisire la completa efficienza di trattamento da parte dell'impianto nel giro di qualche giorno e gli esiti analitici svolti su campioni prelevati sullo scarico del depuratore già martedì 18 gennaio, evidenzierebbero il ritorno nel rispetto dei limiti previsti;
inoltre, venerdì 21 gennaio, a seguito di una segnalazione sul canale Diversivo nel Comune di San Felice, i tecnici dell'impianto si sono attivati con controlli mirati sulle infrastrutture fognario-depurative limitrofe di propria competenza e non hanno evidenziato alcuna criticità;
le cause del fenomeno di inquinamento responsabile della moria dei pesci non sono ancora state accertate, nonostante gli interventi degli organi competenti e i numerosi solleciti di cittadini e amministratori locali, come la lettera del vicesindaco e assessore all'Ambiente del Comune di San Felice sul Panaro, Bruno Fontana, inviata ad ARPAE di Modena e AUSL di Mirandola, con richiesta di informazioni degli esiti degli accertamenti e sulle eventuali cause, che hanno portato a tale situazione, anche per evitare il ripetersi di fenomeni simili, che purtroppo non sono isolati,
si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda mettere in atto nel breve e lungo periodo per verificare le responsabilità dei fatti di cui in premessa e per evitare il ripetersi di episodi analoghi che provocano un importante ed esteso inquinamento ambientale con impatti significativi sugli ecosistemi interessati, sulla fauna ittica e potenzialmente molto rischiosi per la salute dei cittadini, oltre ad avere importanti conseguenze economiche.
(4-06577)
RAUTI, MALAN, IANNONE, BALBONI, PETRENGA, LA PIETRA, DRAGO, MAFFONI, GARNERO SANTANCHE' - Ai Ministri per le pari opportunità e la famiglia e della giustizia. - Premesso che:
si apprende da fonti di stampa che una bambina 12enne di origini pugliesi sarebbe stata promessa in sposa dalla madre al fratello del suo nuovo compagno pakistano, fatto sul quale è stata aperta un'indagine e che va ad aggiungersi a decine di altri riguardanti bambine obbligate a sposarsi in giovanissima età nel nostro Paese;
il dossier "Spose bambine: indagine sui matrimoni minorili in Italia", a cura delle organizzazioni "Non c'è pace senza giustizia" e "The circle Italia" onlus, presentato al Senato venerdì 10 dicembre 2021, racconta che in Italia esisterebbero numerosi casi di matrimoni forzati e che il 38 per cento di questi riguarderebbe dei minori; il dossier stima, inoltre, che la maggior parte dei casi non sarebbe rilevata dalle istituzioni, ed esisterebbe un fenomeno sommerso;
considerato che:
la legge n. 69 del 2019, il "codice rosso", ha introdotto nel codice penale una norma avente scopo di contrastare i matrimoni forzati e che il codice civile vieta i matrimoni al di sotto dei 18 anni (con deroga a chi ha compiuto 16 anni tramite autorizzazione del Tribunale dei minorenni);
in Italia non esiste un osservatorio né una strategia nazionale per contrastare il fenomeno dei matrimoni infantili e forzati e delle "spose bambine", né un database organico sui matrimoni minorili,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e quali misure intendano adottare al fine dell'emersione del fenomeno e per l'identificazione, la quantificazione e la prevenzione dei matrimoni forzati e dei matrimoni minorili in Italia.
(4-06578)
FARAONE - Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
l'annuncio del blocco di tutti i pagamenti relativi ai contratti stipulati con il Comune di Palermo, in attesa che si completino le procedure relative al piano di riequilibrio economico e finanziario, ha destato non poche preoccupazioni tra gli operatori economici, ed in particolar modo tra quelle imprese che operano nel settore dei servizi alla persona e dei servizi socio-assistenziali;
a conferma di quanto sopra, gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali hanno fatto sapere di essere pronti allo stato di agitazione, temendo che l'annunciata decurtazione sui crediti, prevista nell'ambito del piano di riequilibrio, possa bloccare l'assistenza alle persone;
quanto annunciato dal Comune di Palermo, che determinerà una decurtazione del 20 per cento sui crediti spettanti, crediti per il 90 per cento nel caso dei servizi socio-assistenziali sono destinati alla copertura dei costi del personale, tende ad aggravare ulteriormente la situazione delle cooperative sociali, già stremate da tempo dal ritardo nei pagamenti;
l'impossibilità di proseguire l'erogazione dei servizi socio-assistenziali degli enti in convenzione con il Comune di Palermo mette a rischio migliaia di posti di lavoro;
la possibile chiusura degli enti socio-assistenziali a causa delle decurtazioni e ritardi nei pagamenti dei crediti vantati, determinerebbe un'emergenza sociale, lasciando minori, disabili e donne vittime di violenza prive di alcun supporto e servizio a loro sostegno;
la situazione determinatasi è assai grave e necessita di essere affrontata con massima urgenza,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, al fine di evitare che il Terzo settore subisca gravi conseguenze, a causa delle procedure relative al piano di riequilibrio economico e finanziario avviate dal Comune di Palermo.
(4-06579)
DE POLI - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:
il comma 1030 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 ha disposto che possano essere utilizzate esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi internazionali obbligando, con ciò, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a pianificare una sola frequenza di primo livello per tutte le emittenti televisive del Veneto mentre ben 12 frequenze sono state previste nel medesimo ambito territoriale per le emittenti nazionali;
quest'unica frequenza disponibile per la trasmissione regionale delle emittenti locali venete è stata oltretutto assoggettata a dei vincoli radioelettrici che, pur garantendo una copertura teorica, costituiscono di fatto insormontabili limitazioni che ne pregiudicano l'effettivo servizio, in quanto non sarà possibile un'analoga ricevibilità dei segnali rispetto alle emittenti nazionali per ciò che concerne le direzioni di trasmissione ed il puntamento delle antenne riceventi degli utenti e la potenza dei segnali stessi;
si stima che per il fatto che il segnale locale verrà trasmesso con molta minor efficacia rispetto a quello delle emittenti nazionali, più di un milione di veneti (con particolare riferimento alle province di Verona e Mantova, alla provincia di Rovigo ed al Veneto orientale) non potranno più ricevere il segnale delle emittenti locali a partire dai primi giorni di marzo quando è previsto che avvenga lo "switch off", vale a dire il passaggio delle emittenti venete dalle attuali frequenze utilizzate (da liberare per far spazio alla rete 5G) all'unica frequenza pianificata nel Veneto (CH42UHF) la cui gestione è stata assegnata a Raiway,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi necessario attivarsi, per quanto di propria competenza, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di avviare un'istruttoria sui concreti progetti di rete degli operatori assegnatari (nel caso del Veneto, RaiWay S.p.A.) ed intervenire ove si ravvisino criticità, attenuando le limitazioni radioelettriche alla frequenza di primo livello al fine di garantire a tutti i cittadini del Veneto quella pluralità dell'informazione storicamente fornita dall'emittenza locale ed un futuro ai lavoratori e alle imprese di questo settore.
(4-06580)
RAUTI - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa. - Premesso che si apprende da organi di stampa che almeno 25 persone di nazionalità afgana, che hanno lavorato come interpreti e traduttori per la Guardia di finanza e per l'Esercito italiano, alcune delle quali anche per 20 anni, sarebbero ancora bloccate in Afghanistan;
considerato che gli stessi interpreti e traduttori che hanno collaborato con le Forze armate italiane durante la missione internazionale in Afghanistan sono in pericolo di vita, in quanto la presa del potere da parte dei "talebani", nell'agosto 2021, ha gettato il Paese nel caos ed è reale la minaccia di rappresaglia nei confronti di tutti coloro che hanno collaborato con la NATO,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione esposta e quali misure intendano adottare per evacuare al più presto coloro che sono esposti al rischio della vita per aver collaborato con le forze di pace impegnate nello scenario afgano.
(4-06581)
RAUTI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
di recente, con un comunicato congiunto, oltre 70 associazioni hanno duramente commentato la bozza di decreto ministeriale che dovrebbe istituire i comitati etici, previsti dalla "legge Lorenzin" (legge n. 3 del 2018), in sostituzione dei circa 90 comitati territoriali, ai quali spetterebbe il compito di emanare i pareri nei casi di eutanasia negli ospedali;
è condivisibile l'analisi avanzata dalle associazioni: "in un settore - quello, appunto, dei Comitati etici - finora dominato dal caos normativo, che ha visto nel corso degli anni la sovrapposizione di assetti differenti e la mancata attuazione della 'legge Lorenzin' n. 3/2018, il ministro della Salute pretende che un atto amministrativo, qual è un proprio decreto, salti a piè pari il Parlamento e dia (non chiesta, né dovuta) attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, come è scritto esplicitamente all'articolo 1 comma 3 della bozza, 'in relazione ai casi riguardanti richieste di suicidio medicalmente assistito'";
considerato che:
in questo senso, l'intervento del Ministro in indirizzo appare irrituale perché si sovrappone a una competenza che, come è scritto nella sentenza citata oltre che nella stessa Costituzione, la Consulta affida esclusivamente al Parlamento; fornisce della sentenza un'interpretazione sulla quale la discussione in Parlamento è appena iniziata nella competente Commissione; stravolge la funzione dei comitati etici, il cui assetto può essere modificato solo per legge, visto che proprio una legge (la stessa legge n. 3 del 2018, all'articolo 2, comma 10) attribuisce loro competenza esclusivamente "per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali" e non più per altre residue ed eventuali funzioni; la recente sentenza dalla Corte costituzionale, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 580 codice penale, ha reso quello delle cure palliative un passaggio pregiudiziale per qualsiasi trattamento di fine vita ed i pazienti avranno maggiore libertà di scelta solo quando avranno a disposizione alternative a quelle che, di fatto, anticipano la loro morte, secondo una prassi che ormai è lecito definire un vero e proprio suicidio medicalmente assistito;
inoltre, risulta contraddittorio parlare di "libertà di scelta" in mancanza di vere alternative offerte ai malati che non hanno altra possibilità se non quella di porre fine alle proprie sofferenze, non solo per la gravità delle condizioni fisiche in cui versano, ma anche per l'indifferenza di un sistema che li tratta come "malati di scarto"; la materia è di esclusiva competenza del Parlamento, come sancito dalla Corte costituzionale, e quindi un atto amministrativo, o comunque di rango secondario, come il decreto ministeriale, non può sostituire la disciplina legislativa,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover riconsiderare la bozza di decreto citato e se intenda adottare iniziative per garantire, nel rispetto del principio di indisponibilità della vita umana, la piena attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 in materia di valorizzazione e diffusione della terapia del dolore e delle cure palliative.
(4-06582)
FAZZOLARI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
la conoscenza del COVID-19 si sta ampliando col passare dei mesi e con i risultati raccolti da studi, sperimentazioni e statistiche ma, ancora oggi, su molti aspetti non c'è unanimità di vedute nella comunità scientifica;
si hanno differenti punti di vista, ad esempio, sulle guarigioni dalla malattia, più nello specifico su come i guariti reagiscano dopo aver contratto e superato l'infezione da SARS-Cov-2;
numerosi studi dimostrano che l'immunità naturale, data non solo dalla protezione anticorpale, ma anche dalla memoria cellulare, sia più stabile e duratura rispetto all'immunità indotta dalla vaccinazione, la cui efficacia non sembrerebbe superare che pochi mesi, come anche confermato dalla necessità, secondo il Governo, di effettuare richiami vaccinali e come confermato financo dalla durata del green pass che, in Italia, è scemata da un anno a nove mesi a sei mesi;
ad esempio, uno studio della "Southern University of Science and Technology di Shenzhen", pubblicato sulla prestigiosa rivista "Nature Microbiology", illustra come la maggior parte delle persone che abbiano contratto l'infezione da COVID-19 sviluppino anticorpi neutralizzanti efficaci per più di un anno; spiegano i ricercatori come sia stato dimostrato che "i coronavirus umani stagionali inducono risposte anticorpali di breve durata e la reinfezione con lo stesso coronavirus stagionale si verifica frequentemente nei 12 mesi dopo l'infezione. Tuttavia, i due coronavirus che causano malattie gravi negli esseri umani (il SARS-CoV e il MERS-CoV) inducono risposte anticorpali più forti e che durano fino a 3 anni";
a questo, e ad altri dello stesso tenore, si aggiungono diversi studi internazionali pubblicati, ad esempio, su prestigiose riviste scientifiche come il "Journal of Public Health" di Oxford o "The Lancet", che mostrano una recrudescenza dell'infezione da SARS-CoV-2, nelle persone guarite e non vaccinate, in misura oscillante tra lo 0.3 e lo 0.7 per cento; studi condotti da numerosi enti di ricerca, su campioni ampi e variegati, in differenti aree del mondo, in un arco temporale di diversi mesi (anche oltre un anno);
si segnala inoltre come le reinfezioni, già percentualmente molto basse come appena ricordato, inducano lo sviluppo della malattia in forma quasi sempre asintomatica o paucisintomatica;
i guariti, sebbene siano la parte largamente preponderante in relazione al numero di contagiati, sembrano invece non essere quasi mai presi in considerazione, non solo nelle statistiche ma financo nella programmazione degli interventi del Governo;
lo si evince, ad esempio, dalle ultime norme emanate in fatto di green pass: le disposizioni prevedono che, a fronte di una infezione da COVID-19 contratta dopo aver effettuato due dosi di vaccino, si abbia diritto al green pass illimitato; la stessa cosa non vale però se la malattia sia stata contratta prima di aver completato il ciclo primario di vaccinazione;
a ciò si aggiunga la grave discriminazione introdotta dal Governo nelle scuole, nonostante nelle intenzioni originarie quello scolastico sia stato propagandato come uno dei punti centrali dell'azione dell'Esecutivo: ad oggi, ad eccezione della fascia di età per la quale non è stata ancora autorizzata la vaccinazione, nelle scuole risulta sospesa la famigerata DAD, misura che però non vale per i non vaccinati e per i vaccinati con due dosi o guariti da oltre 120 giorni; senza entrare nella specifica questione dei vaccinati e dei non vaccinati, si segnala la situazione surreale dei guariti, ancora una volta discriminati quasi come se fosse una colpa aver contratto la malattia;
alla data di ieri, i dati ufficiali della Protezione civile ci dicono che in Italia si contano circa 10 milioni di guariti, con una progressione giornaliera ben superiore alle 100.000 unità, data presumibilmente dalla prevalenza della variante "Omicron" e dal progressivo scemare della pandemia, che sempre più spesso sta assumendo carattere endemico e come tale viene considerata da diversi Stati in Europa,
si chiede di sapere:
quali siano le basi scientifiche che abbiano indotto il Governo a rilasciare il green pass illimitato ai guariti solamente se l'infezione da COVID-19 sia stata contratta dopo aver concluso il ciclo primario di vaccinazione, limitando invece la durata dello stesso green pass a chi abbia sviluppato la medesima infezione prima della conclusione del ciclo primario di vaccinazione;
se il Ministro in indirizzo non intenda rendere noti i dati relativi alla frequenza delle reinfezioni e alla gravità della sintomatologia delle stesse;
quali azioni intenda porre in essere per eliminare le discriminazioni citate in premessa, in ambito scolastico, lavorativo e della vita di relazione, che ad oggi le norme impongono alla larga platea dei guariti.
(4-06583)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
11ª Commissione permanente(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-03081 del senatore Romano ed altri, sul trattamento economico del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):
3-03082 della senatrice Pirro ed altri, sull'adozione di uniformi politiche anticontagio presso tutte le strutture ospedaliere.