Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 394 del 12/01/2022

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (2463) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (2463) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Capo I

OBBLIGHI VACCINALI

 

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Obblighi vaccinali)

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

« Art. 3-ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale). - 1. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. »;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). - 1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.

3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.

5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.

6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6. »;

c) all'articolo 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da « con decreto del Presidente del Consiglio » a « dati personali » sono sostituite dalle seguenti: « con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6. »;

4) al comma 5 le parole « L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati » sono sostituite dalle seguenti: « La violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo è sanzionata ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

Granato

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

Paragone

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.3

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) capoverso «Art. 3-ter», e alla lettera b) capoverso «Art. 4», sostituire le parole: «con circolare del Ministero della salute» con le seguenti: «per legge».

1.4

Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100

 Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

        a) al capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma: «1-bis: Per i soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale ai sensi del presente decreto che abbiano riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210.»;

            b) dopo il capoverso «Art. 3-ter» aggiungere il seguente capoverso: «Art. 3-quater: Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello  Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.»;

Conseguentemente, aggiungere in fine i seguenti commi:

            1-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

        1.ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.».

1.5

Coltorti, Mantovani, Romano, Lorefice, Ricciardi, Pesco

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.5

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», aggiungere in fine il seguente comma:

        «1-bis. La circolare di cui al comma 1 determina altresì le modalità di accertamento dell'idoneità alla dose di richiamo dei soggetti obbligati che abbiano riportato reazioni avverse gravi al ciclo vaccinale primario, ove tempestivamente segnalate al sistema nazionale di farmacovigilanza.»

1.8

Granato

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.9

Angrisani

Respinto

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «È a carico del Servizio Sanitario Nazionale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, la somministrazione di tamponi antigenici e molecolari, due volte alla settimana al fine di un'attività di screening rafforzato per il contenimento della diffusione dell'infezione SARS-CoV-2.».

1.6 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», dopo il comma 1, inserire il seguente: 

        «1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso, a decorrere dal 15 febbraio, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo determina l'impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza».

        Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 2, dopo le parole: «obbligo di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e 1-bis».

1.10

Granato

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 2, sostituire le parole: «Solo in caso di accertato pericolo per la salute», con le seguenti: «In caso di documentata condizione di salute che rende necessario applicare il principio di precauzione».

1.11

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 4», comma 2, dopo le parole: «specifiche condizioni cliniche documentate,» inserire le seguenti: «incluse importanti reazioni avverse a seguito di una precedente somministrazione del vaccino».

1.12 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4» comma 2, sostituire le parole: «dal medico di medicina generale» con le seguenti: «dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore».

1.13

Vitali

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4» , al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il farmacista per il quale la vaccinazione è omessa o differita, non può ricoprire il ruolo di direttore di farmacia.».

1.14

Granato

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, sostituire le parole: «Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie» con le seguenti: «il datore di lavoro» e la parola: «eseguono» con la seguente: «esegue»;

        b) al secondo periodo, sostituire le parole: «l'Ordine professionale territorialmente competente»  con le seguenti: «il datore di lavoro»;

        c) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «l'Ordine» con le seguenti: «il datore di lavoro».

        Conseguentemente:

        a) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

           1) al primo periodo, sostituire le parole: «l'Ordine professionale»  con le seguenti: «il datore di lavoro»;

           2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «da parte degli Ordini professionali» ;

           3) all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «dell'Ordine territoriale competente»;

         b) al comma 5, sopprimere le parole: «all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche».

1.15

Vitali

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 3, al secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

          a) sostituire le parole: «documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione» con le seguenti: «documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, l'avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario»;

          b) dopo le parole: «della richiesta di vaccinazione» inserire le seguenti: «della seconda dose ovvero della dose di richiamo nel caso di completamento del ciclo primario»;

           c) sopprimere le parole da :«o comunque» fino a: «comma 1».

1.16

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo».

1.17

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nazionali competenti» inserire le seguenti: «, all'interessato, all'Azienda sanitaria locale competente limitatamente alla professione di farmacista» e dopo le parole: «datore di lavoro» aggiungere le seguenti: «ove noto».

1.18

Vitali

Assorbito

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ove noto».

1.19

Vitali

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: «La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine di iscrizione del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. L'interessato che abbia un rapporto di lavoro dipendente comunica la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione al datore di lavoro. Il farmacista comunica la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione anche all'Azienda sanitaria locale competente.».

1.20

Angrisani

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.21

Pesco, Mantovani, Coltorti

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, dopo le parole: «o emolumento, comunque denominato» inserire le seguenti: «, fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»

        Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo le parole: «o emolumento, comunque denominati» inserire le seguenti: «, fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

1.22

Malan, La Russa

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 4», comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità, delle persone assenti per malattia e in ferie.».

1.23

Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità.».

1.24

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se più prossimo, al termine dello stato di emergenza.».

1.25

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», al comma 6, dopo le parole: «15 dicembre 2021.», aggiungere le seguenti: «A tal fine la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione del certificato vaccinale.».

1.26

Granato

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 7, dopo le parole: «a mansioni anche diverse» inserire le seguenti: «o anche a forme di lavoro da remoto,».

1.27

Angrisani

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.28

Granato

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «al 31 dicembre 2021 termine di cessazione dello stato di emergenza» con le seguenti: «al 30 gennaio 2022».

1.29

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Gli atti adottati dalle Autorità sanitarie locali in costanza della previgente normativa restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 come modificato dal presente articolo.».

G1.1

Ricciardi, Coltorti, Mantovani, Pesco, Romano

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

        premesso che:

            l'articolo 1 del provvedimento in esame modifica la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, ed i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità;

            l'articolo 2 del decreto oggetto di conversione estende, dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale, relativo sia al ciclo primario (o all'eventuale dose unica prevista) che alla somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso, al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

        considerato che:

            una parte di lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale è diffidente nei confronti della tecnica mRNA o ha sviluppato reazioni avverse nelle precedenti somministrazioni;

            al vaglio dell'EMA ci sono attualmente una serie di vaccini che potrebbero essere immessi in commercio nel prossimo futuro;

            all'inizio della campagna vaccinale non è stato possibile scegliere il vaccino a cui sottoporsi per via della scarsità delle dosi, le difficoltà organizzative e il trend dei decessi,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di garantire per coloro che sono sottoposti all'obbligo della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 o per coloro che scelgono di sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, la possibilità di scegliere il vaccino, tra quelli di volta in volta autorizzati all'immissione in commercio da parte dell'EMA, mediante un adeguato approvvigionamento degli stessi.

G1.100 (già em. 1.4, 2.0.1, 2.0.2)

La Commissione

Approvato

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ha disposto l'estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per alcune categorie di lavoratori, anche a tutti i soggetti ultra cinquantenni, con conseguente applicazione in favore di tali soggetti degli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, nel caso di eventuali danni da complicanze di tipo irreversibile;

            la giurisprudenza della Corte costituzionale ha tuttavia riconosciuto l'applicazione di tali indennizzi anche nel caso di vaccinazioni raccomandate dalle autorità sanitarie, sulla base di specifiche campagne volte a tutelare la salute della collettività;

            in particolare, da ultimo, la sentenza n. 118 del 2020 ha precisato che: «in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli»;

            la medesima sentenza ha affermato che la «Corte ha conseguentemente riconosciuto che, in virtù degli artt. 2, 3 e 32 Cost., è necessaria la traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano», precisando che «la ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell'interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale»;

            la Corte ha inoltre sottolineato che «la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio da questi subìto, mentre sarebbe ingiusto consentire che l'individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo (sentenze n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012)»;

            infine, la Consulta ha voluto ribadire, come già in altre occasioni (sentenze n. 5 del 2018 e, ancora, n. 268 del 2017), che «la previsione del diritto all'indennizzo - in conseguenza di patologie in rapporto causale con una vaccinazione obbligatoria o, con le precisazioni svolte, raccomandata - non deriva affatto da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione di vaccini. Al contrario, la previsione dell'indennizzo completa il "patto di solidarietà" tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione»;

            alla luce di tale chiara e reiterata impostazione della giurisprudenza costituzionale, appare opportuno prevedere un riconoscimento anche normativo alle eventuali richieste di indennizzo per i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili riconducibili alla vaccinazione anti Sars-CoV2, 

        impegna il Governo

            a garantire, nel prossimo provvedimento di urgenza utile, al più tardi entro la conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in cui potranno essere disponibili risorse idonee a far fronte ad oneri di carattere pluriennale, un pieno riconoscimento anche normativo per le eventuali richieste di indennizzo così come previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 per i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili riconducibili alla vaccinazione anti Sars-CoV2, già previste dalla giurisprudenza costituzionale.

G1.5 (già em. 1.5)

Coltorti, Mantovani, Romano, Lorefice, Ricciardi, Pesco

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

        premesso che:

        l'articolo 1 del provvedimento in esame modifica la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali, ed i lavoratori, anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità;

            l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da tale virus comprende così il ciclo vaccinale primario e, a far data dallo scorso 15 dicembre, anche la somministrazione della successiva dose di richiamo;

        considerato che:

        dalle recenti cronache è emerso che diversi soggetti hanno riportato effetti negativi gravi conseguenti alla vaccinazione;

            il primo ciclo vaccinale, infatti, è stato licenziato sulla base di evidenze derivanti da sperimentazioni cliniche controllate e randomizzate con l'osservatore in cieco, mentre le dosi di richiamo sono somministrate quasi esclusivamente su base empirica. A ciò si aggiunga che alcuni studi hanno evidenziato una maggiore frequenza di reazioni avverse anche gravi (ad esempio miocarditi) dovute alla somministrazione di seconde dosi - rispetto alle prime dosi - mentre nulla si sa delle dosi di richiamo;

        ritenuto che:

        occorre scongiurare il rischio di comportamenti speculativi volti all'elusione della norma di obbligatorietà, poiché appare necessario vincolare gli accertamenti alla documentazione di sospette reazioni avverse tempestivamente segnalate al sistema di farmacovigilanza;

            è evidente l'importanza di una corretta segnalazione delle sospette reazioni avverse gravi ed è inoltre importante considerare che un sistema di segnalazione efficace determina un aumento di fiducia da parte dei cittadini nei confronti della campagna vaccinale,

        impegna il Governo

            ad adottare apposite misure volte a determinare le modalità di accertamento dell'idoneità alla dose di richiamo dei soggetti obbligati che abbiano riportato reazioni avverse gravi al ciclo vaccinale primario, ove tempestivamente segnalate al sistema nazionale di farmacovigilanza.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

Mautone, Mantovani, Coltorti

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di dodici anni)

        1. Fino al 28 febbraio 2022, o comunque fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'applicazione del prezzo calmierato previsto nel protocollo d'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è applicato anche ai minori di dodici anni.

        2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Estensione dell'obbligo vaccinale)

1. Dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

« Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari). - 1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;

d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Il Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze le unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NoIPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.

6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

Malan, La Russa

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

Granato

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.3

Paragone

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.4

Ciampolillo, Martelli

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.5

Angrisani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo le parole: «anche alle seguenti categorie» aggiungere le seguenti: «per le quali è a carico del Servizio Sanitario Nazionale la somministrazione di tamponi antigenici e molecolari, due volte alla settimana al fine di un'attività di screening rafforzato per il contenimento della diffusione dell'infezione SARS-CoV-2.».

2.6

Granato

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, dopo le parole: «seguenti categorie» inserire le seguenti: «, in zona rossa».

2.7

Malan, La Russa

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sopprimere la lettera a).

2.8

Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sopprimere la lettera b).

2.90 (già 2.9 e Coord. 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. »

2.10

Mantovani, Romano, Coltorti, Lorefice, Pesco

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, sopprimere la lettera c);

        2) sostituire la rubrica con la seguente: «Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007 e degli Istituti penitenziari».

2.11

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sopprimere la lettera d).

2.12

Granato

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Sono esclusi dal rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 i soggetti che abbiano avuto eventi avversi di non lievissima o lieve entità in sede di somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione. Sono altresì esclusi i guariti a seguito di una precedente infezione da SARS-CoV-2.».

2.13

Granato

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Sono esclusi dal rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 i soggetti che abbiano avuto eventi avversi di non lievissima o lieve entità in sede di somministrazione della prima dose o della seconda dose del ciclo di vaccinazione.»

2.14

Granato

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, sopprimere il primo periodo.

2.15

Granato

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole: «per lo svolgimento» inserire le seguenti: «in presenza»;

        b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il personale che non intende assolvere all'obbligo vaccinale può essere collocato, a domanda, in lavoro agile o adibito ad altra mansione.».

2.16

Iannone, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, dopo le parole: «per lo svolgimento», inserire le seguenti: «in presenza».

2.17

Granato

Id. em. 2.16

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, dopo le parole: «per lo svolgimento» inserire le seguenti: «in presenza».

2.18

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento avviene secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata di detta sospensione.».

2.19

Iannone, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «obbligo vaccinale» inserire le seguenti: «per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia».

2.20

Granato

Id. em. 2.19

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «obbligo vaccinale» inserire le seguenti: «per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia».

2.21

Iannone, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «obbligo vaccinale» inserire le seguenti: «per il personale in servizio effettivo».

2.22

Granato

Id. em. 2.21

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «obbligo vaccinale» inserire le seguenti: «per il personale in servizio effettivo».

2.23

Angrisani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

2.24

Iannone, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, al secondo periodo sopprimere le parole: «da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito».

2.25

Granato

Sost. id. em. 2.24

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito».

2.26

Angrisani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

2.27

Angrisani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «immediatamente e comunque non oltre tre giorni» con le seguenti: «entro e non oltre sei giorni dalla somministrazione,».

2.28

Angrisani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «tre giorni» con le seguenti: «sei giorni».

2.29

Rauti, Malan, La Russa

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità, delle persone assenti per malattia e in ferie.».

2.30

Rauti, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità.».

2.31

Angrisani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, sopprimere il sesto periodo.

2.32

Iannone, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo le parole: «né altro compenso o emolumento, comunque denominati», inserire le seguenti: «, fermo restando l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari.».

2.33

Granato

Id. em. 2.32

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo le parole: «né altro compenso o emolumento, comunque denominati», aggiungere le seguenti: «, fermo restando l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari.».

2.34

Iannone, Malan, La Russa

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di un mese non prorogabile».

2.35

Granato

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di un mese non prorogabile».

2.36

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di due mesi non prorogabili».

2.37

Granato

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di due mesi non prorogabili».

2.38

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di tre mesi non prorogabili».

2.39

Granato

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di tre mesi non prorogabili».

2.40

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di quattro mesi non prorogabili».

2.41

Granato

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di quattro mesi non prorogabili».

2.42

Iannone, Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di cinque mesi non prorogabili».

2.43

Granato

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di sei mesi» con le seguenti: «di cinque mesi non prorogabili».

2.44

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se più prossimo, al termine dello stato di emergenza.».

2.45

Angrisani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «È consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa per coloro che hanno presentato la richiesta di vaccinazione e/o l'effettuazione della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato della certificazione verde rilasciata a seguito di tampone antigenico e/o molecolare negativo. I tamponi sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

2.46

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 4, dopo le parole: «personale docente», inserire le seguenti: «, educativo e ATA».

2.47

Iannone, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, dopo le parole: «attività lavorativa», inserire le seguenti: «in presenza».

2.48

Granato

Id. em. 2.47

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, dopo le parole: «attività lavorativa», inserire le seguenti: «in presenza».

2.49

Iannone, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad accezione del periodo in cui il dipendente ha provveduto alla prenotazione della vaccinazione».

2.50

Granato

Id. em. 2.49

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad accezione del periodo in cui il dipendente ha provveduto alla prenotazione della vaccinazione.».

2.51

Iannone, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», sopprimere il comma 6.

2.52

Granato

Id. em. 2.51

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», sopprimere il comma 6.

2.53

Iannone, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

2.54

Granato

Id. em. 2.53

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

2.55

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ridotto a una somma da euro 300 a euro 600 nel caso di prima violazione.».

2.56

Granato

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale di riferimento garantisce, data la necessità dell'effettiva operatività dei dirigenti scolastici, il lavoro a distanza, senza decurtazione della retribuzione, in modo evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 ma garantendo l'effettivo servizio operativo del capo d'istituto.».

G2.1

Ricciardi

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

        premesso che:

            l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'estensione, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, dell'obbligo di vaccinazione, comprensivo della dose di richiamo, al personale scolastico, a quello del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e a quello che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

        considerato che:

            il personale che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato ed anzi, a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro è sospeso;

            la sospensione del rapporto di lavoro mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni;

        ritenuto inoltre che:

            sin dall'inizio della campagna vaccinale si sono spesso verificati problemi pratici, relativi, tra l'altro, alla prenotazione o alla scelta del vaccino, alla disponibilità della struttura più vicina al lavoratore, all'insufficienza di dosi presso il singolo hub vaccinale o alle lunghe file d'attesa, con parallela difficoltà a trovare una data anteriore alla data di decorrenza dell'obbligo per i soggetti per i quali tale obbligo vaccinale sussiste,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere, per i lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale individuati dal provvedimento in esame, un sistema di prenotazione preferenziale, mediante specifica previsione di categoria, selezionabile al momento della prenotazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

Parrini, Bressa, De Petris, Valente, Toninelli, Vitali, Magorno, Ruotolo

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2)

     1. Chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 ha diritto a un indennizzo alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.»

2.0.2

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano, Pirro, Coltorti

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 2-bis

(Disposizioni concernenti l'erogazione di un indennizzo per i danni provocati in seguito di vaccinazioni obbligatorie)

        1. Al fine di corrispondere a chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, in base a quanto previsto dall'articolo 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 1992, è autorizzata la spesa di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.3

Zaffini, La Russa

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.

(Incentivi alla vaccinazione)

      1. Le Regioni, per il tramite delle aziende sanitarie locali, sottoscrivono protocolli d'intesa con i Medici di Medicina Generale finalizzati a:

        a) individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;

        b) provvedere alla presa in carico tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;

        c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino; 

        d) individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del MMG.».

        Conseguentemente, sostituire la denominazione del CAPO I con la seguente: «INCENTIVI ALLA VACCINAZIONE ED OBBLIGHI VACCINALI».

2.0.4 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni)

        1. L'assenza dal lavoro di chiunque svolga un'attività lavorativa, a tempo indeterminato e a tempo determinato, del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

        2. Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è abrogato.».

2.0.6

Mautone, Romano, Pirro, Matrisciano, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo, Perilli, Coltorti

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 nelle istituzioni educative e scolastiche)

        1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta in fine la seguente:

        "c-bis) la riammissione dei bambini nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado dopo l'assenza per malattia superiore a 3 giorni è consentita previa presentazione di idonea certificazione medica che non necessita dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."».

Capo II

IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole « al termine del prescritto ciclo » sono sostituite dalle seguenti: « al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo »;

2) alla lettera c-bis), le parole « prescritto ciclo » sono sostituite dalle seguenti: « ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo »;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole « dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale » sono sostituite dalle seguenti « nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario » e le parole « prescritto ciclo » sono sostituite dalle seguenti: « predetto ciclo »;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione. »;

3) al terzo periodo, dopo le parole « infezione da SARS-CoV-2 » sono aggiunte le seguenti: « , nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, »;

c) al comma 4-bis le parole « prescritto ciclo » sono sostituite dalle seguenti: « ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo » e le parole « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « nove mesi ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2021.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

Granato

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

Angrisani

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 3.

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

        1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

        "b-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 per gli asintomatici, previa consegna al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta, del risultato del test sierologico da cui si evince un titolo anticorpale in grado di proteggere il soggetto precedentemente infettato";

        b) al comma 4:

            1) al primo periodo, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: "e lettera b-bis,",

            2) al primo periodo, le parole: "ha una validità di sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "hanno una validità di nove mesi";

            3) al primo periodo, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: "e b-bis);

            4) al secondo periodo, la parola: "semestrale" è soppressa; 

            5) all'ultimo periodo le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";

        c) al comma 10:

            1) all'ultimo periodo dopo la parola "b)" sono inserite le parole ", b-bis".».

3.3

Ciampolillo, Martelli

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

       «0a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "quest'ultimo";».

3.4

Zaffini, La Russa, Malan, Ciriani

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

        «2-bis) dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente lettera:

         "c-ter) avvenuta somministrazione della prima dose del vaccino anti-SARS-CoV-2 unitamente all' effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei  criteri stabiliti  con  circolare  del  Ministero  della  salute,  con  esito negativo al virus SARS-CoV-2."».

3.5

Angrisani

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «sei mesi».

3.6

Angrisani

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2, sostituire le parole: «nove mesi», con le seguenti: «sei mesi».

3.7

Granato

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

       «3) il terzo periodo è sostituito con il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta guarigione dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, ed ha validità di 12 mesi a partire dalla data di rilascio."».

3.8

Vitali

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute», con le seguenti: «anche oltre i dodici mesi successivi in presenza di anticorpi che all'esame sierologico, da effettuare con cadenza trimestrale, risultano capaci di attività neutralizzante».

3.9

Malan, La Russa

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";».

3.12

Malan, La Russa

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) Al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi".»

3.10

Coltorti, Mantovani, Lorefice, Ricciardi, Pesco

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";».

3.11

Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

        «b-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi";».

3.13

Angrisani

Respinto

Al comma 1, lettera c),  sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «sei mesi».

3.14

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Coltorti

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.14

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        "5-bis. La certificazione verde COVID-19 di cui al presente articolo cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Il sistema TS comunica la positività alla Piattaforma nazionale-DGC, unitamente ai dati di contatto dell'interessato eventualmente disponibili. La Piattaforma-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi rilasciate all'interessato risultato positivo, inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate. La Piattaforma comunica la revoca al Gateway europeo per l'aggiornamento delle analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea. Al momento della revoca, la Piattaforma nazionale-DGC invia inoltre una notifica alla persona positiva.

        5-ter. La certificazione verde COVID-19 di cui al presente articolo viene temporaneamente sospesa qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come contatto stretto di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie per l'intero periodo della quarantena. Il sistema TS comunica la quarantena alla Piattaforma nazionale-DGC, unitamente ai dati di contatto dell'interessato eventualmente disponibili. La Piattaforma-DGC genera una revoca temporanea delle certificazioni verdi rilasciate all'interessato identificato come contatto stretto, inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate. La Piattaforma comunica la revoca temporanea al Gateway europeo per l'aggiornamento delle analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea. Al momento della revoca temporanea, la Piattaforma nazionale-DGC invia inoltre una notifica alla persona interessata."»

3.15

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) dopo il comma 5, inserire il seguente:

        "5-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni approvate in altri Stati se effettuate da cittadini italiani o dai residenti in tali Stati, o nell'ambito della sperimentazione per il preparato Reithera."».

G3.1

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

        premesso che:

            l'articolo 3 reca una serie di disposizioni inerenti la validità dei certificati verdi COVID-19;

        considerato che:

            dalle recenti cronache è emerso un evidente difetto applicativo, legato al Green pass, che consente di mantenere attivo il certificato verde anche se è stata disposta la quarantena a causa di un'infezione accertata da Covid-19;

            a causa di problemi di comunicazione tra sistemi regionali e nazionali, il sistema di tracciamento del Green pass ha dimostrato di avere una falla, consentendo a persone che dovrebbe restare isolate in quarantena di poter usufruire della certificazione per l'accesso alle attività e servizi subordinati al possesso della stessa;

            è necessario agire rapidamente per garantire un sistema di revoca efficace, anche a livello europeo, al fine di porre rimedio all'utilizzo fraudolento dello stesso;

            è necessario, al contempo, allineare i sistemi regionali che hanno comunicato l'evento sanitario mettendo a disposizione di Regioni e Province autonome la lista delle certificazioni dei propri assistiti revocate,

        impegna il Governo:

            ad adottare mediante un apposito DPCM le modalità operative con cui revocare in modo efficace e rapido le certificazioni verdi rilasciate a soggetti che risultino casi accertati come positivi al SARS-CoV-2, al fine di evitare utilizzazioni fraudolente delle stesse certificazioni.

G3.14 (già em. 3.14)

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Coltorti, Montevecchi

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

        premesso che:

        L'articolo 3 riduce, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici a nove mesi la durata di validità del certificato-verde COVID-19 generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo;

        Considerato che:

        è emerso sulla base di diversi controlli effettuati dalle forze dell'ordine che molte persone risultate positive ad un test di rilevazione del Covid 19, o sottoposte a quarantena per contatto stretto con persona positiva, continuano a svolgere una normale attività sociale attraverso l'uso del green pass rilasciato precedentemente, la cui validità non viene revocata o temporaneamente sospesa a seguito della positività o quarantena;

            è necessario garantire un sistema di implementazione e aggiornamento della Piattaforma - DGC che consenta di revocare o sospendere la certificazione verde nel momento in cui l'interessato riceva la notizia della positività o la necessità della quarantena da parte delle autorità sanitarie competenti,

        impegna il Governo:

            a monitorare il funzionamento della Piattaforma-DGC e la relativa interconnessione con il sistema TS, al fine di migliorare il relativo funzionamento e garantire la revoca immediata del green pass in caso di sopravvenuta positività e la sospensione momentanea del green pass per i contatti stretti sottoposti a quarantena.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 9-bis, comma 1:

1) alla lettera a) le parole « , ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati » sono soppresse;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) alberghi e altre strutture ricettive »;

3) alla lettera d), dopo le parole: « limitatamente alle attività al chiuso » sono inserite le seguenti: « , nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità »;

c) all'articolo 9-quater:

1) al comma 1:

1.1 alla lettera b) le parole « ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti » sono soppresse;

1.2 alla lettera c), dopo le parole « di tipo » sono inserite le seguenti: « interregionale, »;

1.3 alla lettera e) le parole « ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale » sono soppresse;

1.4 alla lettera e-bis) le parole « titoli di viaggio. » sono sostituite dalle seguenti: « titoli di viaggio; »;

1.5 dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

« e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. »;

2) al comma 2, le parole « esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti » sono sostituite dalle seguenti: « di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale »;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1

Ciampolillo, Martelli

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

Granato

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

4.3

Paragone

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo

4.4

Angrisani, Granato (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

        1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aggiungere, in fine le seguenti parole: "e che, in ogni caso, siano sottoposte a tampone rapido antigenico o molecolare prima dell'uscita e al rientro nella struttura."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.5

Angrisani, Granato (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

        1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) Il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19, di cui al presente articolo è esteso anche per i soggetti che hanno contratto il virus in maniera asintomatica e che presentano un test sierologico attestante la presenza di un titolo anticorpale tale da rientrare nei range di riferimento post guarigione da Sars-Cov-2."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.6

Angrisani, Granato (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

        1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente: "6-quater. Ai soggetti ai quali è stata somministrata la prima dose di vaccino e che sono in attesa di completare il ciclo vaccinale, anche per l'ottenimento del green pass, è prevista la gratuità del tampone antigenico rapido e, all'occorrenza, di quello molecolare."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.7

Angrisani, Granato (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

        1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo l'articolo 9-septies, inserire i seguenti:

            "Art. 9-septies.1 - (Attività di screening). - Ai lavoratori del settore pubblico e privato, esentati dalla somministrazione del vaccino o che per scelta non intendano sottoporsi allo stesso, è prevista la gratuità dei tamponi antigenici o molecolari senza oneri a carico del datore di lavoro.

            Art. 9-septies.2 - (Campagna screening Nazionale). - Al fine di contrastare la diffusione del virus Sars-Cov-2, è promossa una campagna di screening a livello nazionale mediante test antigenici rapidi e/o molecolari a carico del Servizio Sanitario Nazionale."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.8

Angrisani, Granato (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

        1. All'articolo 9-octies, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. In ogni caso è fatto divieto al datore di lavoro di stilare elenchi, conservare i QR-Code delle certificazioni verdi, di estrarre dati sensibili, di trattenere copie cartacee delle certificazioni ovvero di produrre screenshot e/o fotografie delle stesse."».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.9

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

        "b-bis) possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute."»

        Conseguentemente, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        «4-bis. La certificazione verde COVID-19  rilasciata  sulla  base  della condizione prevista dal comma 2, lettera b-bis), ha una validità di tre mesi dall'ultima certificazione.»

4.10

Ciampolillo, Martelli (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Lannutti e Abate

4.11

Malan, La Russa

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

4.12

Angrisani, Granato (*)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.13

Angrisani, Granato (*)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.14

Mallegni

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso «a-bis», con il seguente:

        «a-bis) strutture alberghiere ed extralberghiere »

4.15

Angrisani, Granato (*)

Respinto

Al comma 1, lettera b), al numero 3), sopprimere le parole: «, con l'esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.16

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

       «b-bis) all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché a coloro che lavorano esclusivamente in remoto o all'aperto"».

4.17

Granato

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

      «b-bis) all'articolo 9-ter.1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Le istituzioni di cui al comma 1 prevedono l'attivazione della didattica a distanza per i soggetti che, a causa delle limitazioni all'accesso e all'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater, comma 2, della presente legge, non riescano a raggiungere l'istituzione con mezzi propri."».

4.18

Ciampolillo, Martelli (*)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Lannutti e Abate

4.19

Angrisani (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.1.

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta le senatrici Granato e Drago

4.20

Angrisani, Granato (*)

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.2.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.21

Ciampolillo, Martelli (*)

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere i numeri 1.3 e 1.5.

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Lannutti e Abate

4.22

Angrisani, Granato (*)

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.3.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.23

Angrisani, Granato (*)

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il numero 1.5.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.24

La Pietra, Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), numero 1.5, al capoverso «e-ter», aggiungere le seguenti parole: «ad esclusione di navi e traghetti in ambito regionale da e per le piccole isole, per i soli residenti nelle medesime».

4.25

Granato

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai sedici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto per ragioni di studio o lavoro.».

4.26

Mantovani, Coltorti, Romano, Lorefice, Ricciardi

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.26

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e-ter) non si applicano agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale.".»

4.27

Granato

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

        «c-bis) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare.";

         c-ter) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare.".».

4.28

La Commissione

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) all'articolo 9-septies, al comma 1, dopo le parole: "a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande,"».

G4.1

Parente

Ritirato

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463),

        premesso che:

            l'articolo 4 del decreto oggetto di esame introduce delle estensioni relativamente all'impiego delle certificazioni verdi Covid-19;

            in attuazione del precedente decreto 127/2021 riguardante all'utilizzo del green pass sui luoghi di lavoro, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, con circolare del 12 ottobre 2021, ha definito le modalità di accesso agli istituti penitenziari per dipendenti ed utenti;

            in particolare, con la circolare si chiarisce che l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass è rivolto al personale dipendente, nonché a tutti gli altri soggetti che vi si recano per svolgere la propria attività lavorativa;

            anche al fine di garantire piena tutela del diritto di difesa evitando di introdurre ostacoli all'esercizio dello stesso, l'accesso resta invece libero per i difensori che si recano presso gli istituti per svolgere i colloqui con i propri assistiti, considerando inoltre "tra i difensori e l'Amministrazione non intercorre alcuna relazione lavorativa" e che pertanto tale figura professionale è qui equiparabile a quella dell'utente;

            sono inoltre esclusi dal suddetto obbligo i familiari dei soggetti detenuti o arrestati che accedono agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei colloqui, infatti gli istituti penitenziari non sono ricompresi tra i servizi ex art. 9-bis DL 52/2021 per l'accesso ai quali è previsto il possesso dei green pass;

        considerato che:

            secondo quanto riportato dal Segretario Generale del sindacato di polizia penitenziaria, relativamente ai colloqui con i visitatori, l'unica misura preventiva attualmente adottata consiste nell'installazione di pannelli in plexiglass montati sopra dei tavoli, oltre che all'obbligo di mascherina;

            parrebbe quindi opportuno prevedere delle misure preventive maggiormente efficaci, in particolare tenendo conto che le carceri, per loro natura strutturale, sono dei luoghi potenzialmente sensibili alla rapida propagazione del virus, ovvero possono essere teatro di focolai, come denunciato dallo stesso Segretario, relativamente ai contagi registrati nei mesi recenti in Campania, Sicilia e Puglia,

        impegna il Governo:

            al fine di prevenire la diffusione del virus negli istituti penitenziari in quanto luogo altamente sensibile alla diffusione del virus Sars-Cov-2, a considerare la possibilità di estendere l'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi Covid-19 anche ai visitatori dei detenuti o degli arrestati, prevedendo inoltre degli strumenti atti a garantire che tale misura non interferisca con il diritto ai colloqui con i familiari. 

G4.2

Parente

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463),

        premesso che:

            l'articolo 4 del decreto oggetto d'esame estende l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19, incluso il c.d. green pass base, anche per accedere ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

            la disposizione non si applica solo ai bambini di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale per ragioni mediche certificate;

            nella tabella relativa alle attività consentite con e senza green pass, diffusa tramite il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è specificato che tra i mezzi di trasporto su cui vige il suddetto obbligo vi è anche il trasporto scolastico dedicato cui accedono anche coloro che hanno compiuto i dodici anni di età;

        considerato che:

            al fine di tutelare il diritto all'istruzione, l'uso della certificazione verde non è stato introdotto per l'accesso degli studenti agli istituti scolastici di grado primario e secondario;

            l'introduzione dell'obbligo di green pass sui mezzi di trasporto pubblico, nonchè su quelli di trasporto scolastico dedicato, secondo le disposizioni di cui sopra, è una potenziale interferenza con il diritto all'istruzione, poiché costringe coloro che normalmente utilizzano tali mezzi per recarsi a scuola, una popolazione che secondo le statistiche Istat si attesterebbe intorno al 26,6% degli studenti, a scegliere tra il trasporto privato, che non è necessariamente nelle loro disponibilità, e sottoporsi a un test antigenico rapido quasi quotidianamente, incorrendo pertanto in una esosa spesa economica che poche famiglie possono affrontare;

        considerato inoltre che:

            il Ministro dell'Interno, audita dalla 1^ Commissione permanente del Senato, in sede di discussione del decreto in oggetto, ha affrontato la questione riportando una rassicurazione limitata all'illustrazione del dato secondo cui, da quando il decreto è entrato in vigore, non sono stati riscontrati problemi di limitazione al diritto allo studio, in seguito ai controlli fatti sui mezzi di trasporto in applicazione della disposizione in qui in oggetto;

            il fatto che, finora, non si siano registrati casi in cui uno studente denunci di essere impossibilitato a raggiungere il suo istituto scolastico perché non in possesso della certificazione verde, oppure che lo stesso venga sanzionato perché salito su un mezzo di trasporto pubblico non munito della stessa certificazione, non esime dalla responsabilità, ovvero dal dovere, di rettificare una criticità normativa da cui deriva una chiara interferenza con il diritto all'istruzione, soprattutto per gli studenti appartenenti a famiglie a basso reddito,

        impegna il Governo:

            ferma restando l'importanza di incentivare la campagna vaccinale tra gli studenti e al fine di garantire una piena tutela del diritto all'istruzione, a considerare tempestivamente l'adozione di misure volte ad esentare, a prescindere dall'età, gli studenti delle scuole primarie e secondarie dall'obbligo di possedere la certificazione verde sui mezzi di trasporto pubblico, qualora siano in grado di attestare che si trovano sullo stesso al fine di raggiungere il proprio istituto per lo svolgimento delle attività scolastiche, ovvero di dover rientrare al proprio domicilio o doversi recare in altro luogo al termine delle stesse.

________________

(*) Accolto dal Governo

G4.26 (già em. 4.26)

Mantovani, Coltorti, Romano, Lorefice, Ricciardi, Montevecchi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali " (A.S. 2463);

        premesso che:

        l'articolo 4 del provvedimento in esame estende l'obbligo di certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, per l'accesso ai treni interregionali, ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, agli autobus impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, ai traghetti impiegati nei collegamenti nello Stretto di Messina e con le isole Tremiti;

        considerato che:

        dall'applicazione di tale disposizione sono esclusi i soggetti di età inferiore ai dodici anni e quelli esenti dalla campagna vaccinale per ragioni mediche certificate;

            ritenuto inoltre che:

        al fine di tutelare il diritto all'istruzione, l'uso della certificazione verde non è stato introdotto per l'accesso degli studenti agli istituti scolastici di grado primario e secondario;

            la maggior parte dei ragazzi raggiunge l'istituto scolastico mediante i mezzi di trasporto pubblici,

        impegna il Governo:

            ad adottare apposite misure volte ad esentare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dall'obbligo di possesso del green pass per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale.

________________

(*) Accolto dal Governo

G4.0.100 (già em. 5.0.6 testo 2)

De Petris, Ruotolo, Castaldi (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

        visto il tema posto con l'emendamento 5.0.6 (testo 2),

        impegna il Governo:

            ad individuare le soluzioni più adeguate per assicurare la più ampia disponibilità per l'accesso dei cittadini alla fruizione di tamponi antigenici.

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo M5S, il senatore Mirabelli e i restanti componenti del Gruppo PD.

(**) Accolto dal Governo

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione)

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole « per le singole zone » sono aggiunte le seguenti: « salvo quanto previsto al comma 2-bis »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1. »;

c) al comma 3, primo periodo, le parole « esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti » sono sostituite dalle seguenti: « di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale »;

d) al comma 4, le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 2-bis » e le parole « al medesimo comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai medesimi commi 1 e 2-bis ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo, nelle more dell'attuazione dell'articolo 6, comma 2.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.1

Granato

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

Paragone

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo

5.3

Parente, Magorno

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

      «01. All'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Agli accompagnatori muniti delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), è inoltre consentito l'accesso ai reparti di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura."»

5.4

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

5.5

Vitali, Valente, Magorno, Augussori, Ruotolo, Bressa

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole «la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente» con le seguenti: «la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività elencati nella tabella di cui all'allegato 1-bis»;

        b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'allegato 2 annesso al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è premesso l'allegato 1-bis, di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

        Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni» con le seguenti: «lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi elencati, con riferimento alla zona gialla, nella tabella di cui all'allegato 1-bis al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87».  

        Conseguentemente aggiungere, in fine, la seguente tabella:

        «Tabella A

            (Art. 5, comma 1-bis)

        "Allegato 1-bis (Art. 9-bis, comma 2-bis)  

Tabella dei servizi e delle attività consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9-bis.

 

ZONA GIALLA

 

BAR E RISTORANTI (ESCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE)

1.

Consumazione al tavolo al chiuso

 

STRUTTURE RICETTIVE (INCLUSI I BAR E I RISTORANTI DELLA STRUTTURA)

2.

Servizio di ristorazione al chiuso non riservato ai clienti della struttura ricettiva

 

ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI

3.

Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%) al chiuso

 

EVENTI SPORTIVI

4.

Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 60% al chiuso e del 75% all'aperto)

 

ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE

5.

Accesso a sale da ballo e discoteche

6.

Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose

 

 

ZONA ARANCIONE

 

IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI

1.

Acquisto di skipass che consente anche in via non esclusiva l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento

2.

Acquisto di skipass per uso esclusivo di impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento

 

ACCESSO A ESERCIZI E UFFICI

3.

Accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (il possesso del certificato non è richiesto per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole, librerie)

 

BAR E RISTORANTI (ESCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE)

4.

Consumazione al banco

5.

Consumazione al tavolo all'aperto

6.

Consumazione al tavolo al chiuso

 

STRUTTURE RICETTIVE (INCLUSI I BAR E I RISTORANTI DELLA STRUTTURA)

7.

Servizio di ristorazione all'aperto non riservato ai clienti della struttura ricettiva

8.

Servizio di ristorazione al chiuso non riservato ai clienti della struttura ricettiva

 

ATTIVITÀ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE

9.

Attività sportiva o motoria al chiuso (palestre, piscine, centri natatori)

10.

Attività sportiva o motoria all'aperto (piscine e centri natatori)

11.

Accesso agli spogliatoi

12.

Sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi al chiuso

13.

Sport di contatto al chiuso

14.

Sport di contatto all'aperto

 

ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI

15.

Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali (con capienza al 100%) al chiuso

16.

Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura al chiuso

 

EVENTI SPORTIVI

17.

Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti (capienza del 60% al chiuso e del 75% all'aperto)

 

ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE

18.

Accesso a sale da ballo e discoteche

19.

Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose

20.

Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose

21.

Accesso ai centri benessere al chiuso

22.

Accesso ai centri termali all'aperto e al chiuso (il possesso del certificato non è richiesto per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche)

23.

Accesso a parchi tematici e di divertimento, a parchi giochi e ludoteche ed a spettacoli viaggianti

24.

Centri culturali e centri sociali e ricreativi al chiuso (ivi compresi i circoli associativi del Terzo settore)

25.

Centri culturali e centri sociali e ricreativi all'aperto (ivi compresi i circoli associativi del Terzo settore)

26.

Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

            "».

5.6

Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

        «2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

        Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.7

Vitali

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

        «2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

        Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.8

De Petris, Ruotolo

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

        «2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

        Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.9

Garnero Santanchè, Malan, La Russa

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

        «2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

        Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.10

Quagliariello

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

        «2-ter. In zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

        Conseguentemente, all'allegato 24 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: «Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; Servizi dei centri estetici».

5.11

Valente

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», inserire il seguente:

        «2-ter. Nella zona rossa la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo.»

5.12

Zaffini, La Russa, Malan

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo, nelle more dell'attuazione dell'articolo 6 comma 2».

G5.1

Parente

Respinto

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463),

        premesso che:

            l'articolo 5 del decreto oggetto di esame introduce l'impiego delle certificazioni verdi COVID 19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione - c.d. green pass rafforzato - relativamente alla fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi nelle zone gialla e arancione;

            come riportato nella relazione introduttiva del decreto, la misura consente che i servizi, le attività e gli spostamenti in oggetto possano continuare per i soggetti in possesso del green pass rafforzato secondo il regime della zona bianca, e persegue pertanto l'importante fine di scongiurare delle nuove chiusure e di tutelare l'attività economica;

        considerato che:

            anche a causa della diffusione della variante Omicron, i casi di contagio, nonché i ricoveri, da SARS-Cov-2 sono in costante aumento;

            i luoghi cui si applicano le restrizioni delle zone gialla e arancione sono particolarmente sensibili, rappresentando dei contesti dove la probabilità della diffusione del virus è particolarmente alta,

        impegna il Governo:

            al fine di continuare a preservare lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali qualora l'incremento dei casi dovesse raggiungere una soglia critica, a considerare l'opportunità di estendere l'obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 ex. art. 9, comma 2 lettere a), b) e c-bis), DL 52/2021, limitatamente all'accesso ai luoghi di lavoro, anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nei luoghi ove la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, sono subordinati al possesso del green pass rafforzato, secondo il disposto dell'articolo 5 del DL 172/2021. 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

Faraone, Magorno

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

        1. Al comma 1, dell'articolo 3-quater, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "otto".»

5.0.2

Castaldi, Mantovani, Coltorti

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigienici rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)

        1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigienici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.»

5.0.4

Castaldi, Mantovani, Coltorti

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)

        1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all'articolo 1, commi 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

5.0.6 (testo 2)

De Petris, Ruotolo

Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi nelle parafarmacie)

             1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARSCoV- 2, fino al 31 marzo 2022 gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare test antigienici rapidi, di cui, all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

        2. Ai fini di cui al presente articolo gli esercizi di cui al comma 1 si avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal ministero della salute, per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento.

        3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al comma 2, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato Regione ai sensi dell'art 8 comma 6 della legge n. 131/2003.

        4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

5.0.3

Granato

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazioni per l'effettuazione dei tamponi COVID-19)

       1. A partire della data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute per motivi di lavoro, di salute o studio, ai fini dell'effettuazione del test di cui al comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda, limitatamente all'anno 2022, nella misura del 99 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 5.000 euro pro capite, per i soggetti facenti parte di un nucleo familiare con requisiti reddituali e patrimoniali non superiori a quelli definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2019, n. 23.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, entro il limite complessivo di 550 milioni di euro per il 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

5.0.5

Granato

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Abrogazione dello scudo penale e indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

      1. Gli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

      2. Dopo l'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: "9-nonies. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.".».

5.0.7 (già 7.0.2)

Malan, La Russa

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione di un fondo per l'incentivazione della campagna vaccinale tramite indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti COVID-19)

        1. Al fine di incentivare la più ampia adesione alla campagna vaccinale, analogamente a quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro finalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti COVID-19, eventi avversi, rilevati nell'anno 2021, che abbiano generato invalidità permanenti o morte.

        2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo e le procedure per la richiesta di indennizzo, nei limiti dell'importo del fondo di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

       3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Disposizioni transitorie)

1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.

EMENDAMENTI

6.1

Augussori

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

Malan, La Russa

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.3

Paragone

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.4

Granato

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.5

Ricciardi, Coltorti, Mantovani, Romano

Ritirato

Aggiungere in fine i seguenti commi:

        «2-bis. I soggetti in possesso della prenotazione relativa alla somministrazione della dose di richiamo, sono esenti dal pagamento di eventuali tamponi effettuati nel periodo compreso tra la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la somministrazione della predetta dose. I soggetti decadono dal beneficio di cui al precedente periodo in caso di modificazione o cancellazione della prenotazione da parte del richiedente o nel caso di anticipazione della medesima prenotazione.

        2-ter. Il beneficio di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto massimo di spesa. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

Gaudiano, Ricciardi

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Sanzioni)

        1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, contraffà o altera certificazioni verdi COVID-19, ovvero mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a 4 anni e sei mesi e la multa da euro 1.000 a euro 1.600. Se il fatto è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, la pena prevista dal periodo precedente è ridotta di un terzo.

        2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di una certificazione verde COVID-19 falsa, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e sei mesi e la multa da euro a 800 a euro 1.400.

        3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque utilizza illegittimamente la certificazione verde COVID-19 di un altro soggetto attribuendola a sé, è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi e la multa da euro 600 a euro 1.200.».

Capo III

CONTROLLI E CAMPAGNE DI INFORMAZIONE

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Il Prefetto territorialmente competente, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo del possesso delle certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Il Prefetto trasmette al Ministro dell'interno una relazione settimanale dei controlli effettuati nell'ambito territoriale di competenza.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

Granato

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

Paragone

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

7.3

Briziarelli, Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «agente di pubblica sicurezza» inserire le seguenti: «e del personale del Corpo forestale dello Stato assorbito nell'Arma dei Carabinieri»;

        b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 5.850.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.4

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibilmente con l'attuazione dei compiti normalmente svolti da tali soggetti.»

7.5

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.6

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «settimanale» fino alla fine del periodo con le seguenti: «mensile dell'attività svolta a tutela dei cittadini e del rispetto delle leggi, evidenziando qual è l'entità dei controlli di cui al periodo precedente in tale ambito».

7.7

Malan, La Russa

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «settimanale» con la seguente: «mensile».

7.8

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo del possesso e la regolarità delle certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le forze di polizia e il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, accedono alle informazioni della Piattaforma nazionale-DGC. L'accesso alle informazioni di cui al periodo precedente avviene secondo le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 2 del presente decreto.»

        b) al comma 2 dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e al comma 1-bis».

7.9

Ricciardi, Mantovani, Coltorti

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

       «1-bis. Al fine di monitorare altresì l'andamento della diffusione del contagio da Covid-19, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, adotta un piano per l'effettuazione costante di controlli con test antigenici rapidi a campione, avvalendosi per tali ragioni dei Direttori delle ASP territorialmente competenti per attività di screening dedicate a favore di lavoratori pubblici e privati, alunni e docenti afferenti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, personale docente e non docente delle università e della ricerca e studenti universitari che abbiano completato il ciclo di vaccinazione. I Direttori delle ASP territorialmente competenti trasmettono settimanalmente al Commissario straordinario ed al Ministro della Salute una relazione degli screening effettuati e dei relativi risultati nell'ambito territoriale di propria competenza per un monitoraggio effettivo di tutto il territorio nazionale.»;

        b) al comma 2 dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e al comma 1-bis».

G7.1

Rufa, Iwobi

Ritirato

Il Senato,

        esaminato il provvedimento A.S. 2463 "Conversione in legge del decreto legge 26 novembre 2021, n.172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali,

      premesso che:

            la relazione introduttiva del decreto sottolinea come il provvedimento sia mirato "a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunita` di protezione individuale e collettiva";

            in Italia, considerando la popolazione residente maggiore di 12 anni, la percentuale di protetti dal virus Covid-19, per avvenuta vaccinazione o guarigione, è dell'88,31 per cento (dati 15 dicembre Lab24). Le campagne di informazione rivolte ai cittadini, gli obblighi vaccinali imposti a molte categorie di lavoratori, le restrizioni alle attività da svolgere senza il certificato verde rafforzato hanno congiuntamente concorso ad aumentare notevolmente il numero delle persone che si sono sottoposte a vaccinazione;

            nei luoghi di sbarco e alle frontiere terrestri sono state avviate tutte le procedure di vaccinazione contro il Covid-19, ma gli ospiti dei centri di accoglienza, benchè dichiarino "in netta maggioranza di essere a conoscenza della disponibilità di un vaccino per evitare di ammalarsi di COVID-19 (89,3%)", si mostrano poco propensi a farlo;

            il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanita` si sono attivati, soprattutto per la presenza di numerosi minori nelle strutture di accoglienza, per valutare la necessita` di somministrare le vaccinazioni previste dal nostro calendario vaccinale e dell'eta` dei soggetti. Somministrare a chi viene nel nostro Paese i vaccini che in Italia sono obbligatori o fortemente consigliati è di fondamentale importanza, in primo luogo per evitare il rischio che vengano contratte malattie importanti e dall'altra, per evitare possibili forme di contagio;

            a luglio 2021 è stato pubblicato dal Tavolo Asilo e Immigrazione (TAI) e il Tavolo Immigrazione e Salute (TIS) il "Dossier COVID-19. Indagine sulla disponibilità a vaccinarsi contro il COVID-19 da parte delle persone ospitate nei centri/strutture di accoglienza in Italia", in cui si evidenzia che quasi il 60% di persone ospitate non è incline ad aderire ad offerta vaccinale;

            la percentuale molto bassa di persone vaccinate contro il Covid-19 nei centri di accoglienza presenta un grande profilo di criticità per l'elevato rischio di contagio, dovuto principalmente alla condivisione di spazi comuni e al carente utilizzo di dispositivi di protezione individuali, e può trasformarsi in una vera emergenza sanitaria dal momento in cui, come molto frequentemente accade, gli ospiti lasciano, senza autorizzazione, le strutture e fanno perdere le proprie tracce,

        impegna il Governo:

            a mettere in atto tutte le azioni necessarie affinchè una percentuale così alta di persone non vaccinate che condividono quotidianamente gli spazi comuni dei centri di accoglienza, spesso senza il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, non rappresenti un imminente rischio di focolaio per il Covid-19, pericoloso per la salute degli ospiti, di tutti coloro che a vario titolo operano nelle strutture e per i cittadini tutti, in caso di allontanamento non autorizzato o di fuga.

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Campagne di informazione)

1. Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri elabora un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2. All'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalità.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.1

Granato

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.2

Paragone

Id. em. 8.1

Sopprimere l'articolo.

8.3

Malan, La Russa

Respinto

Dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nelle suddette campagne non possono essere fornite notizie false e non è consentito l'uso di immagini di bambini.».

8.4

Malan, La Russa

Respinto

Dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A supporto di tali campagne, al fine di dissipare eventuali dubbi, entro quindici giorni dalla promulgazione della legge di conversione del presente decreto, detto Dipartimento provvede, con il supporto dell'ISTAT, alla pubblicazione dei dati sulla mortalità generale mensile degli ultimi cinque anni, suddivisi per classi di età, quanto meno distinguendo i decessi sotto e sopra i 40 anni.».

G8.1

Malan, La Russa

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali,

        impegna il Governo:

            a rendere noti, nell'ambito della pubblicazione dei dati sulla pandemia da Sars-Covid-19, l'incidenza di contagi, ricoveri e decessi, separando gli eventi occorrenti nei primi quindici giorni dalla somministrazione del vaccino dagli altri.

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

1. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole « 30 novembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.1

Granato

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.2

Paragone

Id. em. 9.1

Sopprimere l'articolo.

9.3 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

         1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, all'articolo 72, comma 4, primo periodo, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".».

G9.1

Malan, La Russa

Inammissibile

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, articolo 9,

        impegna il Governo:

            a rispondere ad almeno metà delle interrogazioni scritte sull'emergenza Covid entro il 31 gennaio 2022.

G9.2

Malan, La Russa

Inammissibile

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge 2463 di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, articolo 9,

        impegna il Governo:

            a rispettare il requisito dell'omogeneità nell'emanazione di decreti-legge.

G9.3

Cangini

Improponibile

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

        premesso che:

            il settore degli artisti, interpreti ed esecutori è uno dei settori che ha sofferto maggiormente la crisi e le interruzioni del lavoro a causa dell'emergenza sanitaria;

            fermo restando che il Governo ha adottato importanti iniziative a carattere economico e fiscale di sostegno agli artisti, interpreti ed esecutori;

            al fine di alleggerire anche le complessità in materia fiscale che esistono nella gestione dei diritti connessi al diritto d'autore, il Governo ha altresì adottato una norma atta a semplificare le modalità di riscossione dei compensi di copia privata audio rendendo più immediata la cessione dei compensi anche agli aventi diritto;

            la composizione stessa e le caratteristiche del mercato degli artisti rendono tuttavia ancora non agile la gestione e il versamento delle imposte dirette e indirette degli stessi all'Erario, provocando un rallentamento della gestione dei compensi agli artisti a causa della macchinosità nella gestione delle imposte dirette che sarebbe superabile con una maggiore responsabilizzazione delle Organizzazioni di Gestione Collettiva o Enti di Gestione Indipendente in fase ripartizione dei diritti individuali il pagamento agli artisti interpreti esecutori senza preventivamente richiedere loro l'emissione di documento fiscale idoneo (fattura),

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di semplificare il pagamento relativo ai diritti connessi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, consentendo che tali diritti siano equiparati agli analoghi diritti d'autore fuori dall'ambito di applicazione IVA e che suddetta IVA rimanga in capo agli organismi di gestione collettiva che riscuotono dagli utilizzatori il diritto.

G9.4

Cangini

Improponibile

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

        premesso che:

            il settore dello spettacolo e della cultura continua a risentire pesantemente in termini economici degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria e dalle sue proroghe

            è auspicabile la stabilizzazione, a partire dall'anno 2022, della Carta elettronica riservata ai 18enni per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;

            le scorse edizioni hanno visto il principale operatore di commercio elettronico intercettare l'80% delle spese on line e il 60% di tutte le risorse pubbliche dedicate al bonus; 

            una misura simile a quelle italiana è stata prevista anche dalla legislazione francese che ha introdotto il "pass-culture", prevedendo che i "beni digitali" non possano costituire più di un terzo della spesa e vieta le consegne a domicilio dei beni fisici,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di introdurre un limite delle risorse investite per la misura che può adottare ogni operatore, al fine di evitare la concentrazione della spesa su di uno solo soggetto.  

G9.5

Cangini

Improponibile

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

        premesso che:

            il settore del turismo e della cultura continua a risentire pesantemente in termini economici degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria e dalle sue proroghe;

            il settore dell'editoria d'arte e turismo, in termini di fatturato, ha un valore rispettivamente di circa 90 milioni e 50 milioni di euro e ha una funzione di straordinaria importanza per la promozione del territorio, della cultura e della conoscenza del nostro Paese;

            il turismo culturale è stato fortemente penalizzato dalla chiusura di musei e di mostre e dal divieto di viaggiare;

            nel 2020 è stato introdotto il contributo a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per alleviare la situazione di estrema gravità;

            nel primo semestre del 2021 le difficoltà derivanti dall'adozione di misure per contrastare l'epidemia Covid-19 ha prodotto una diminuzione di fatturato dal 60 all'80% registrata a confronto con l'analogo periodo del 2019. I dati del secondo semestre non paiono avere una tendenza confortante,

        impegna il Governo:

            a valutare l'estensione del contributo a sostegno del settore editoriale d'arte e turismo al 2021 per ovviare alla perdurante situazione di criticità.

G9.6

Cangini

Improponibile

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (AS 2463);

        premesso che:

            il settore delle biblioteche risulta essere uno tra quelli più danneggiati dall'emergenza sanitaria prodotta dal Covid-19 (accedere alle sale di studio e di lettura, avvalersi del servizio di prestito, delle postazioni internet, dei dispositivi digitali);

            è importante il ruolo svolto dalle biblioteche statali nella divulgazione della cultura e della lettura, ed è importante garantire risorse finanziarie per l'acquisto di libri da parte delle stesse, almeno per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

            secondo i dati forniti dal Ministero della Cultura sui fondi erogati nel 2020 mostrano come la quota del Sud e in Sicilia sia troppo bassa in rapporto alla popolazione residente;

            le biblioteche di queste regioni, dove vive il 32% della popolazione italiana, hanno ricevuto il 16% dei fondi;

            nel 2020 il contributo erogato ha premiato i sistemi bibliotecari più virtuosi del Paese, a conferma che essi hanno una diversa solidità in base all'area geografica di appartenenza,

        impegna il Governo:

            a prevedere l'introduzione di un meccanismo perequativo territoriale al fine di porre rimedio ad una distribuzione disomogenea sul territorio nazionale verificatasi nella prima edizione della misura;

            ad agevolare e stimolare la crescita dei sistemi bibliotecari più svantaggiati.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Clausola di salvaguardia)

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

9.0.2

Vitali

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Ulteriori misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi)

        1. Al fine di continuare a far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del Sars-Cov-2 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, articolo 2-bis, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: "iscritti all'ultimo e al penultimo", sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal primo".».

9.0.3

Vitali, Gallone

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)

        1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

        a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

        b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del titolo II-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

        2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

        3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.»

9.0.4

Cangini

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure urgenti per la fiscalità connessa al settore degli artisti, interpreti, esecutori)

     1. All'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera a), dopo le parole: "simili relative a diritti d'autore" sono aggiunte le seguenti: "e diritti connessi", e dopo le parole: "eredi o legatari," sono aggiunte le seguenti: "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari".»

        Conseguentemente sostituire il titolo del Capo III con il seguente: «CONTROLLI, SEMPLIFICAZIONI E CAMPAGNE DI INFORMAZIONE».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord.1

La Commissione

Approvata

All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 4, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3,

            - al secondo periodo, sostituire le parole: «entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta» con le seguenti: «entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito» e le parole: «o comunque l'insussistenza» con le seguenti: «ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza»;

            - al terzo periodo, sostituire le parole: «attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale» con le seguenti: «attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale»;

            b) al comma 4:

            al primo periodo, sostituire le parole: «alle Federazioni nazionali competenti» con le seguenti: «alla Federazione nazionale competente»;

            al secondo periodo, dopo le parole: «13 settembre 1946, n. 233» aggiungere le seguenti: «, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561»;

            al terzo periodo, sostituire le parole: «dell'Ordine territoriale competente» con le seguenti: «dell'Ordine professionale territorialmente competente» e le parole: «ha natura dichiarativa, non disciplinare» con le seguenti: «ha natura dichiarativa e non disciplinare»;

            c) al comma 5, sostituire le parole: «all'Ordine territoriale competente» con le seguenti: «all'Ordine professionale territorialmente competente»;

            d) al comma 6, sostituire le parole: «Per i professionisti sanitari» con le seguenti: «Per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario».

        All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 4-ter, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «decreto-legge n. 52 del 2021» con le seguenti: «decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;

            b) al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «l'adempimento del predetto obbligo vaccinale» con le seguenti: «l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale» con le seguenti: «attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale»;

            c) al comma 4, al terzo periodo, sostituire le parole: «previa verifica del sistema informativo NoIPA» con le seguenti: «previa verifica tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema informativo NoIPA»;

            d) alla rubrica, sostituire le parole: «organismi della legge n. 124 del 2007» con le seguenti: «organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124».

        All'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), sostituire le parole: «o della somministrazione», ovunque ricorrono, con le seguenti: «o a seguito della somministrazione».

        All'articolo 4, comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

            a) al numero 1.1), sostituire le parole: «ad esclusione» con le seguenti: «, ad esclusione»;

            b) al numero 1.2), sostituire le parole: «sono inserite le seguenti» con le seguenti: «è inserita la seguente»;

            c) al numero 1.3), sostituire le parole: «ad esclusione» con le seguenti: «, ad esclusione».

        All'articolo 5,apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «salvo quanto previsto» con le seguenti: «, salvo quanto previsto».

            b) al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «delle mense e catering continuativo» con le seguenti: «delle mense e del catering continuativo».

        All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sostituire le parole: «in possesso delle certificazioni verdi» con le seguenti: «in possesso di una delle certificazioni verdi» e le parole: «del decreto-legge n. 52 del 2021» con le seguenti: «del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;

            b) al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021,».

        All'articolo 7, comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «decreto-legge n. 52 del 2021» con le seguenti: «decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «relazione settimanale dei controlli» con le seguenti: «relazione settimanale sui controlli».

        All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «All'attuazione del presente articolo» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».